Anno 24
N. 7 NEWS
Agosto
2013
*********************** Vi consiglieremmo ogni tanto di buttare un occhio sulle NEWS del nostro sito.
pag 2 segue .... purtroppo
pag 3 Documentazione
obbligatoria
pag 4 nuovo Allegato H
pag 5 Verifica tenuta gas
Progettazione 10/91
pag 6 Dich. Rispondenza
Collaudo rete gas
Sostituzione bruciatore CT
pag 7 Stufa a pellet-legna
Strutture REI
pag 8 Corsi per Tecniche
Frigorifere
pag 9 Apparecchiature
Refrigerazione
pag 10 Contributi CCIAA
pag 11 Legge 90-2013
pag 15 da ELETTRO 7
Errori in bagno e doccia
pag 17 SICUREZZA
pag 18 Corso
Carrelli
Informativa ai sensi del D.Lgs.
196/2003
In ogni momento, ai sensi dell'art.7
del D.Lgs.196/2003, potrà esercitare
i Suoi diritti (accesso, cancellazione,
rettifica, opposizione) nei confronti
dell'A.B.I., titolare del trattamento.
Spesso riceviamo telefonate con domande su argomenti sollecitati da nuove
leggi o articoli di giornale che normalmente sono già riportate nelle news con
relativo commento.
Dobbiamo purtroppo constatare che da un po’ di tempo escono disposizioni di
legge che sono riprese ed amplificate dai giornali in modo formalmente esatto,
ma che creano confusione dato che non precisano che per l’applicazione di
quanto comunicato mancano sempre i “decreti attuativi” o esistono disposizioni
contrarie per legiferazione locale.
Esempi ?
• Decreto Legge 9 febbraio 2012 n. 5 art. 9 è approvato il modello di
dichiarazione unica di conformità con i relativi modus operandi, cosa
sbandierata e pubblicizzata oltre ogni aspettativa.
Ad oggi, agosto 2013, qualcuno ha visto il nuovo modello ?
Vedi istruzioni CCIAA giugno 2013 pag. 23 e dettagliato approfondimento
in ABInotizie 6/2013 pag. 10
• Legge 17 dicembre 2012, n. 221 art. 53 i generatori di calore a gas a
condensazione si possono installare con scarico a parete.
Il giorno dopo comunicati a tappeto da case costruttrici e non, che le nuove
disposizioni varranno incondizionatamente su tutto il territorio nazionale
senza deroghe.
Il 5 giugno 2013 fortunatamente un comunicato stampa CIG ha elencato i
pochi casi in cui si potrà scaricare a parete e sempre fatti salvi specifici
provvedimenti restrittivi. (vedi ABInotizie 5/2013 pag. 5)
E chi ha già operato “secondo legge” e secondo i giornali ? (vedi buon
ultimo il Giornale di Brescia – Ottopiù del 21 agosto 2013)
•
Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63 approvato dal Consiglio dei Ministri e
pubblicato sulla G.U. n. 130 5-6-2013 (ricordando fortunatamente che
esistono anche gli installatori abilitati alla lettera c) precedentemente
dimenticati !) qualificazione degli installatori degli impianti a fonti
rinnovabili FER
Regione Lombardia prende atto di questo provvedimento e, in attesa della
conversione in legge dello stesso, sospende qualsiasi attività formativa
inerente i percorsi per l'attività di installazione e manutenzione
straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili.
Provvidenziale comunicato CURIT del 18 giugno 2016
segue …… purtroppo
•
D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 27 giugno 2013
Dai giornali immediati comunicati esaltanti:
nuova tempistica sulla manutenzione degli impianti termici che farà risparmiare XXX €
all’anno.
e conseguente valanga di telefonate con richieste di chiarimenti.
O si crede realmente che la manutenzione sia SICUREZZA e RISPARMIO ENERGETICO,
altrimenti ci sta bene che signori giornalisti raccontino queste “amenità” ai signori lettori che,
con buona probabilità, tutti i sabati sono in fila per lavare la loro macchina (costo ?).
Fortunatamente è uscito un comunicato CURIT il 1° luglio 2013 che chiarisce
Eventuali discordanze con provvedimenti regionali attualmente vigenti verranno armonizzati
con specifici atti di recepimento. Pertanto in Regione Lombardia rimane in vigore il
regolamento adottato con la D.G.R. n. 2601 del 30 novembre 2011.
Servono altri esempi per documentare che sarebbe “buona cosa” da parte di TUTTI ……… ?
Avevamo scritto queste note prima delle ferie.
Al rientro, abbiamo dovuto già modificare le nostre osservazioni e, grazie al Giornale di Brescia –
Ottopiù con l’articolo “Per la caldaia, lo scarico può essere a parete ma solo per quelle a
condensazione”, riprendere le inutili telefonate ………….
Anche i nostri “insonni” legislatori hanno collaborato con la pubblicazione della legge 3 agosto
2013, n. 90 (G.U. 3-8-2013 n. 181) che riconferma quanto avevamo precisato
(( Art. 17 bis Requisiti degli impianti termici
1. Con decorrenza 31 agosto 2013, il comma 9 dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, è sostituito dai
seguenti:
«9. Gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad
appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con
sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente.
9-bis. E' possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9 nei casi in cui:
a) si procede, anche nell'ambito di una riqualificazione energetica dell'impianto termico, alla
sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente a
quella di cui al comma 9, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata;
b) l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 9 risulta incompatibile con norme di tutela degli
edifici oggetto dell'intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale;
c) il progettista attesta e assevera l'impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del
tetto.
9-ter. Nei casi di cui al comma 9-bis e' obbligatorio installare generatori di calore a gas che, per
valori di prestazione energetica e di emissioni, appartengono alle classi 4 e 5 previste dalle norme
UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502, e posizionare i terminali di tiraggio in conformità
alla vigente norma tecnica UNI 7129, e successive integrazioni.
9-quater. I comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni di cui ai commi 9, 9-bis e 9ter». ))
Non vorremmo trovarci nei panni degli idraulici che hanno installato caldaie a condensazione con
scarico a parete dal 19 dicembre 2012 al 30 agosto 2013 !
AUGURI.
ABInotizie n° 7/2013
Gatti geom. Giorgio
Documentazione obbligatoria
Abbiamo preso in esame la più comune documentazione che obbligatoriamente l’installatore deve
compilare nello svolgimento delle sue mansioni di installatore e/o manutentore (chi avesse dubbi o
volesse chiarimenti telefoni in ABI).
Per venire incontro alle esigenze degli associati ed aiutarli anche economicamente a reperire la
documentazione che obbligatoriamente devono compilare nello svolgimento delle loro mansioni
come da riferimenti legislativi riportati, abbiamo a disposizione in ABI i sottoelencati elaborati,
sempre disponibili e ritirabili in sede o inviabili per PT su richiesta e con addebito del puro costo di
spedizione.
Elaborati obbligatori a disposizione
□ Libretto di impianto
art. 11 comma 9 del DPR 26 agosto 1993 n. 412 e s.m.i. impianti inferiori a 35 kW
□ Libretto di centrale
art. 11 comma 9 del DPR 26 agosto 1993 n. 412 e s.m.i. impianti superiori a 35 kW
□ Libretto di impianto a Teleriscaldamento
art. 11 comma 9 del DPR 26 agosto 1993 n. 412 e s.m.i impianti inferiori a 35 kW
□ Libretto di centrale a Teleriscaldamento
art. 11 comma 9 del DPR 26 agosto 1993 n. 412 e s.m.i impianti superiori a 35 kW
□ Allegato “G” rapporto di controllo tecnico impianti inferiori a 35 kW
Carta chimica formato A4 triplice copia
□ Allegato “F” rapporto di controllo tecnico impianti superiori a 35 kW
Carta chimica formato A4 triplice copia
□ Libretto di istruzioni, uso e manutenzione impianto inferiore a 35 kW
D.Lgs 192/2005
□ Libretto di istruzioni, uso e manutenzione impianto superiore a 35 kW
D.Lgs 192/2005
□ Libretto di impianto e apparecchiature di condizionamento d’aria
e pompe di calore
DPR 15 febbraio 2006 n. 147
□ Cartello informativo di cantiere
n°
Prezzo
copie
cad.
€ 2,00 + iva
€ 3,00 + iva
€ 2,00 + iva
€ 2,00 + iva
€ 0,30 + iva
€ 0,30 + iva
€ 2,00 + iva
€ 2,00 + iva
€ 2,00 + iva
€ 5,00 + iva
art. 12 Decreto 22 gennaio 2008 n. 37
□ Cartello “Centrale Termica”
€ 3,00 + iva
art. 9 comma 8 del DPR 26 agosto 1993 n. 412 e s.m.i
Non vogliamo vendervi niente.
Cerchiamo di farvi risparmiare tempo e denaro.
Vorremmo evitarvi delle eventuali sanzioni.
ABInotizie n° 7/2013
Gatti geom. Giorgio
TERMOREGOLAZIONE e CONTABILIZZAZIONE
nuovo ALLEGATO H
Avevamo pensato che dopo la pubblicazione dell’articolo pari oggetto su ABInotizie 5/2013 pag. 7
saremmo stati sommersi da moduli e telefonate …………….. invece tutto tace o quasi.
Rammentiamo che la DGR 2601 del 30 novembre 2011 all’art. 10.2 dice:
Tale scheda dovrà essere registrata al CURIT con le stesse modalità e tempistiche previste per la
scheda identificativa dell’impianto e l’inosservanza di tali obblighi espone l’installatore alle
medesime sanzioni previste per la gestione delle schede identificative.
Sollecitiamo questo adempimento e restiamo in attesa delle vostre copie dell’allegato H da inserire
nel CURIT appena possibile.
Per CURIT ed Ente di controllo competente bisogna inviare il solo allegato H senza altri documenti
che andranno conservati dal 3° responsabile, dall’amministratore e dall’installatore.
Casistica impianti termici a servizio di più unità immobiliari.
Impianto esistente
1
Impianto esistente gestito da un unico soggetto (proprietario, locatario o titolare di altro diritto
di godimento).
Nessun nuovo intervento di adeguamento per termoregolazione.
Nessun nuovo intervento di adeguamento per contabilizzazione.
Nessun invio di documentazione.
2
Impianto esistente già adeguato da tempo.
Invio al CURIT allegato H barrando POSSIBILITA’ DI INSTALLAZIONE DI SISTEMI
DI TERMOREGOLAZIONE E CONTABILIZZAZIONE
X Si
allegando asseverazione da parte di Progettista che l’impianto è già adeguato alla DGR 2601
in data xx.xx.xx
invio da parte del 3° responsabile se nominato
invio da parte dell’amministratore.
invio da parte dell’installatore negli altri casi.
3
Impianto esistente già adeguato a seguito della DGR 2601.
Invio al CURIT allegato H compilando tutti i dati a conoscenza rilevandoli per il Progettista
dal progetto e per l’installatore dalla Dichiarazione di Conformità.
invio da parte del proprietario/amministratore.
invio da parte del 3° responsabile se nominato.
invio da parte dell’installatore negli altri casi.
4
Impianto esistente da adeguare.
Progettazione dell’intervento da parte di Progettista.
Invio al CURIT allegato H compilando tutti i dati con le relative firme.
invio da parte del 3° responsabile se nominato
invio da parte dell’amministratore
invio da parte dell’installatore negli altri casi.
Impianto nuovo
Progettazione dell’intervento da parte di Progettista.
Invio al CURIT allegato H compilando tutti i dati con le relative firme.
. invio da parte del 3° responsabile se nominato
invio da parte dell’amministratore
invio da parte dell’installatore negli altri casi.
ABInotizie n° 7/2013
Gatti geom. Giorgio
Dichiarazione di Rispondenza.
D. Mi hanno chiesto di compilare una D.R. mancando la Dichiarazione di Conformità.
In quante copie va compilata e devo inviarne copia a qualche Ente ?
R. Il D.M. 37:2008 ha istituito la D.R. ed è l’unico che ne parla, ma non precisa nulla di quanto
chiesto.
Le copie dovranno essere almeno due, una per il compilatore ed una per il richiedente e non
dovranno essere consegnate a nessun altro se non al richiedente che poi ne farà l’uso per il quale le
ha richieste.
Collaudo rete gas.
D. A lavori ultimati per gli impianti idro-termo-sanitari e gas per una villetta, con la
documentazione prescritta dalla 40/04, richiedo il contatore del gas.
Ottenuti gli allacciamenti gas-idrico-elettrico compilo la Dichiarazione di Conformità dove
dichiaro di aver controllato l’impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo,
avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge; allego gli schemi
degli impianti realizzati, l’elenco dei materiali usati e copia della documentazione 40/04 per la
richiesta del contatore del gas.
Io eseguo un solo collaudo della rete gas, come previsto dalla UNI 7129, alla richiesta del
contatore; è giusto e sufficiente ?
R. Se la rete gas è stata provata come previsto dalla UNI 7129 con la caldaia e quant’altro già
installato e collegato e dopo nulla è stato modificato, basta un solo collaudo.
Se, come spesso capita, in un primo tempo si esegue e collauda la rete gas compilando la relativa
documentazione prevista dalla 40/04 ed in un secondo tempo, lo stesso idraulico o un altro,
completa l’impianto, bisognerà verificare nuovamente la tenuta della rete gas redigendo apposito
verbale da allegare alla Dichiarazione di Conformità.
Sostituzione bruciatore in C.T.
D. In una centrale termica di oltre 350 kW, chiamato per la manutenzione biennale, ho dovuto
sostituire il bruciatore perché aveva gravi problemi.
Ho compilato l’Allegato F inserendo i nuovi dati del bruciatore, i dati del rendimento di
combustione e riportando nelle Osservazioni, come previsto dalla LEGGENDA, che ho sostituito il
bruciatore specificandone i motivi.
Sul Libretto di Centrale ho pure registrato nella scheda 6.2 i dati del bruciatore nuovo.
Nell’applicare il bollino di € 190,00 mi è venuto il dubbio che forse potevo considerarla una prima
accensione e quindi evitare questa spesa.
Ho proceduto in maniera giusta ?
R. La DGR 2601/2011 all’art. 12 precisa:
La sostituzione del solo bruciatore costituisce un intervento di manutenzione straordinaria che non richiede la
trasmissione di una nuova scheda identificativa dell'impianto.
Pertanto la sola sostituzione del bruciatore non è sufficiente per far scattare tale esenzione, come
pure non sarebbe sufficiente la sola sostituzione del generatore mantenendo il bruciatore.
All’art. 7 la DGR rammenta inoltre:
Per gli impianti di potenza termica nominale al focolare superiore o uguale a 35 kW dovrà essere
rispettato anche quanto previsto all’art. 284 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..
Sarà stata senz’altro compilata per tale intervento la Dichiarazione di Conformità allegando, come
previsto dall’art. 284 del D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, dichiarazione che l’impianto è conforme
alle caratteristiche tecniche di cui all’art. 285 ed è idoneo a rispettare i valori limite di cui all’art.
286, nonché le indicazioni per la manutenzione ordinaria e straordinaria da inserire nel Libretto di
Centrale.
ABInotizie n° 7/2013
Gatti geom. Giorgio
MANUTENZIONE – Verifica tenuta impianti interni gas almeno ogni 10 anni.
D. Un mio cliente ha ricevuto una lettera dal suo Comune di residenza con la richiesta di
presentare entro 30 gg. un “certificato di verifica della tenuta dell’impianto interno gas” perché il
manutentore, nell’eseguire le operazioni periodiche di manutenzione, aveva segnalato nelle
“prescrizioni” la mancanza di tale documento.
Preciso che nella documentazione presente sull’impianto vi era la Dichiarazione di Conformità.
R. Abbiamo verificato la cosa ed interpellato il manutentore.
L’impianto in parola, che forse aveva creato dei dubbi al manutentore, era stato eseguito nel 1999,
era pertanto in esercizio da oltre 14 anni.
La UNI 11137:2012 Impianti a gas per uso domestico e similare all’art. 5 Circostanze che
richiedono la verifica dei requisiti di tenuta prescrive:
La verifica della sussistenza dei requisiti di tenuta degli impianti interni, oltre a quanto previsto
dalle disposizioni legislative e/o normative vigenti, deve essere effettuata nei seguenti casi:
…….
e) verifica almeno ogni 10 anni, a differenza del controllo di assenza fughe gas effettuate durante
la manutenzione ordinaria ai sensi della legislazione vigente.
Il manutentore, veramente ligio alla normativa e per correttezza professionale (il responsabile
dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto è sempre comunque il proprietario), aveva fatto
presente al cliente la necessità “secondo norma” di una verifica di tenuta e si era reso disponibile ad
eseguirla; ricevendo risposta negativa, a sua garanzia, aveva riportato giustamente tale
constatazione nell’allegato G nelle “prescrizioni”.
A scanso di contestazioni “spiacevoli” a posteriori in caso di deprecabile incidente, in presenza di
impianti di oltre 10 anni ed in condizioni non ottimali, il proporre una verifica dell’impianto ed
eventualmente, in caso negativo, segnalarlo, ci sembra una cosa consigliabile.
PROGETTAZIONE prevista dalla legge 10/91
D. Ho preso un lavoro di impianti di riscaldamento, gas e sanitario in un complesso di villette a
schiera.
Nel mio preventivo non ho compreso la progettazione, ma non l’ho specificato, perché la
consideravo già esistente con la documentazione obbligatoria della legge 10/91 redatta da tecnico
abilitato.
Qual è la documentazione “minima” obbligatoria da presentare con la legge 10/91 e che può
essere utilizzata per la realizzazione degli impianti ?
R. La finalità della progettazione prevista dalla legge 10/91 è il “risparmio energetico”
La RELAZIONE TECNICA DI CUI ALL’ARTICOLO 28 DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 10
è l’allegato E del D.Lgs 192/05 come modificato dal D.Lgs 311/06 che prescrive una serie di
descrizioni generiche sugli Impianti termici (generatori di energia e sui terminali di erogazione) e
dettagliati calcoli sulle strutture previste.
I dati utilizzabili sono certamente non sufficienti come progetto per l’esecuzione degli impianti.
ABInotizie n° 7/2013
Gatti geom. Giorgio
Stufa a pellet e legna.
D. Dovrei installare una stufa per riscaldamento alimentata a pellet e legna in una camera da letto
Il raccordo alla canna fumaria è del diametro mm 180.
E’ una cosa fattibile ?
R. La UNI 10683 del 2012 è la norma di riferimento come previsto dall’art. 1 al prospetto 1 “stufe”
6.3.2 Installazioni in bagni, camere da letto e monolocali.
In bagni, camere da letto e monolocali è consentita esclusivamente l’installazione stagna o di
apparecchi a focolare chiuso con prelievo canalizzato dell’aria comburente dall’esterno.
Se l’apparecchio da installare è garantito dal costruttore con i requisiti sopradescritti l’installazione
è possibile rispettando inoltre tutto quant’altro la norma prescrive.
Una stufa con caricamento per la legna perfettamente stagna è sempre problematica.
Verificare inoltre l’esistenza di norme regionali o comunali più restrittive.
Strutture REI
D. Dovendo verificare il REI di strutture nelle Centrali Termiche, potrei avere una tabella di
massima per una valutazione indicativa ?
R. La tabella sotto riportata può essere utilizzata per una prima valutazione di massima.
ABInotizie n° 7/2013
Gatti geom. Giorgio
TECNICHE FRIGORIFERE
Oltre ai corsi ed esami per la certificazione del personale (“Patentino frigoristi”) ci è stato richiesto di
organizzare CORSI su Tecniche Frigorifere di vario tipo.
Per poter organizzare questi eventi, avremmo necessità di conoscere che tipo di Corso maggiormente
interessa e a quante persone per poter quantificare e dettagliarvi il tutto programmandolo per la fine
dell’anno.
Avremmo pertanto necessità di avere le vostre “preadesioni” compilando i moduli sotto riportati da
restituire il più presto possibile via fax 030-2092793 o via e-mail [email protected]
Ditta ……………………………………………………….…………… P.I. ………………………..
via………………………………………….……
Comune………………………...... Cap …………
Tel …………………..… Fax ………...…………. e-mail …………….……………...………………
Partecipante
sig. ……………………….…………
sig. ……………………….…………
sig. ……………………….…………
sig. ……………………….…………
Corso Base
giorni 2 + 3 ore 40
Corso Avanzato
giorni 3
Corso Specializzato
giorni 8
ore 64
Corso Parti Elettriche
giorni 2
ore 16
Data ……………………..
ore 24
firma ………………………
ABInotizie n° 7/2013
Gatti geom. Giorgio
.
APPARECCHIATURE FISSE DI
REFRIGERAZIONE - CONDIZIONAMENTO D’ARIA - POMPE DI CALORE
Ricordiamo che il DPR 43/2012 - Art. 15 - recita:
‚
Comma 1. Gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione condizionamento
d'aria e pompe di calore, contenenti 3 kg o piu' di gas fluorurati ad effetto serra
tengono il 'Registro dell'Apparecchiatura' (regolamento (CE) n. 1516/2007 Art. 2).
‚
Comma 2. Gli operatori dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 kg o
piu' di gas fluorurati ad effetto serra tengono il 'Registro del Sistema' (regolamento
(CE) n.1497/2007 Art. 2).
‚
Comma 4. Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, il Clima e l’Energia può richiedere
copia dei suddetti registri.
Ricordiamo, inoltre, che entro il 31 maggio di ogni anno gli operatori dovranno comunicare
al Ministero dell’Ambiente la quantità di emissioni in atmosfera dell’anno precedente come
riportato sul Registro.
Precisiamo che, in Regione Lombardia, per ogni nuova installazione di apparecchiatura a
pompe di calore (indipendentemente dalla potenzialità e dalla quantità di gas fluorurato
contenuto) deve essere redatta la Scheda Identificativa dell’impianto ed inviata al CURIT
(DGR 2601/2011 Art.15)
In ABI sono disponibili (corredati dalla Scheda identificativa in duplice copia):
o “Registro dell’Apparecchiatura” (per impianti con 3 o più kg di gas fluorurati)
o “Libretto d’impianto e apparecchiature di condizionamento d’aria e pompe di calore
(per impianti con meno di 3 kg di gas fluorurato)
ABInotizie n° 7/2013
.
CONTRIBUTI CAMERALI
La Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Brescia stanzia un fondo di
EURO 650.000,00 (Bando n° 1307) per contributi a favore delle imprese bresciane dei settori
dell’industria, dell’artigianato, dell’agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi, per
investimenti finanziari destinati a favorire la formazione e l’aggiornamento professionale,
attinenti all'oggetto sociale e all'attività dell'impresa, di imprenditori, di dirigenti d’azienda,
quadri, dipendenti e collaboratori familiari
mediante la partecipazione a corsi e a
seminari.
La spesa minima ammissibile è di EURO 700,00 (al netto di IVA).
Abbiamo richiesto alla CCIAA la possibilità di inserire nella domanda di contributo anche il
costo relativo ad eventuali esami sostenuti a complemento dei corsi, ma la risposta alla
nostra interrogazione è stata negativa in quanto, ci è stato ribadito, il bando è rivolto solo al
finanziamento di CORSI PROFESSIONALI.
Tutto ciò premesso, informiamo che si potrà richiedere il finanziamento del 50% solo ed
esclusivamente per i costi sostenuti per corsi di formazione e non anche per costi
relativi ad eventuali esami sostenuti al termine dei corsi.
PERIODO DI VALIDITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La presentazione on line delle domande è prevista da martedì 17 dicembre 2013 a giovedì 9
gennaio 2014, per investimenti effettuati, e completamente pagati, dall’ 01.01.2013 al
31.12.2013, ovvero per i corsi di formazione effettuati nel periodo 01.01.2013 – 31.12.2013.
Le domande possono essere presentate dalle ore 9 e fino alle 16 dei giorni lavorativi, a
decorrere da martedì 17 dicembre 2013; in caso di esaurimento del fondo durante una
giornata (che può coincidere o meno con la data di apertura dei termini), le istanze in
eccedenza rispetto al fondo continueranno a pervenire e ad essere protocollate fino alle ore
16 del medesimo giorno, termine entro il quale il bando comunque chiuderà.
Per la presentazione della domanda in via telematica puoi rivolgerti all’ABI.
Tel. 030 2001836 oppure e-mail [email protected]
ABInotizie n° 7/2013
dal nostro consulente fiscale
Opera CED S.r.l.
INFORMATIVA
Oggetto:
LE NOVITÀ' DEL DECRETO "ENERGIA" DOPO LA CONVERSIONE IN
LEGGE
Riferimenti:
• DL n. 63/2013, convertito dalla Legge n. 90/2013
• Informative SEAC 7.6.2013, n. 149 e 11.7.2013, n.181
In sintesi:
Con la recente conversione in legge del Decreto c.d. "Energia" sono state sostanzialmente
confermate le principali misure di carattere fiscale, nell'ambito degli interventi di riqualificazione
energetica e peri lavori di recupero, ossia:
- l'innalzamento, dal 6.6.2013 al 31.12.2013, al 65% della detrazione per gli interventi di
riqualificazione energetica;
- l'estensione fino al 31.12.2013 della possibilità di usufruire della detrazione IRPEF del 50%
per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio nel limite di € 96.000;
- il riconoscimento della detrazione IRPEF del 50% anche all'acquisto di beni mobili.
In sede di conversione in legge:
- è stata estesa anche agli elettrodomestici la detrazione del 50% per l'acquisto di mobili;
- sono state modificate le disposizioni riguardanti il regime IVA dell'editoria e della
somministrazione di bevande tramite distributori automatici.
Con la pubblicazione sulla G.U. 3.8.2013, n. 181 è entrata in vigore, a decorrere dall'4.8.2013, la
Legge 3.8.2013, n. 90 di conversione del DL n. 63/2013, Decreto c.d. "Energia".
Nell'iter di conversione il citato Decreto ha subito una serie di interessanti modifiche come di
seguito illustrato.
|
DETRAZIONE PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
|
È confermato l'aumento della detrazione IRPEF / IRES al 65% relativamente ai lavori di
riqualificazione energetica.
A seguito della modifica, in sede di conversione, dell'art. 14 del Decreto in esame, l'agevolazione è
applicabile anche agli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di
calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia nonché scaldacqua
tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.
L'agevolazione è riservata alle spese sostenute nel periodo 6.6 - 31.12.2013 ed è usufruibile in
10 quote annuali.
Per gli interventi su parti comuni di condomini o che interessano tutte le unità immobiliari di cui
si compone il condominio l'agevolazione in esame interessa le spese sostenute nel periodo
6.6.2013-30.6.2014.
11 comma 3 del citato art. 14 prevede l'applicazione, per quanto compatibili, delle disposizioni di cui
agli artt. 1, comma 24, Legge n. 244/2007 e 29, comma 6, DL n. 185/2008 e pertanto è confermata
la soglia massima di detrazione spettante.
ABInotizie n° 7/2013
ABInotizie 7/2013
DETRAZIONE PER LAVORI DS RECUPERO
Come noto, la detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art.
16-bis, TUIR, è stata incrementata al 50% ad opera del DL n. 83/2012, il quale ha anche
aumentato il tetto massimo agevolabile a € 96.000, relativamente alle spese sostenute nel periodo
26.6.2012-30.6.2013.
A seguito della conversione è confermata la proroga dell'agevolazione nella misura del 50% fino
al 31.12.2013.
Si rammenta che l'agevolazione:
« interessa le sole unità immobiliari residenziali (di qualsiasi categoria catastale) e relative
pertinenze;
• va ripartita in 10 quote annuali.
DETRAZIONE PER ACQUISTO DI MOBILI ED ELETTRODOMESTICI
II DL n. 63/2013 nella versione originaria estende(va) l'agevolazione in esame anche all'acquisto di
mobili finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. L'agevolazione spetta per le
spese sostenute dal 6.6 al 31.12.2013 ed è calcolata su un ammontare non superiore a €
10.000.
In sede di conversione l'agevolazione è stata estesa altresì alle spese sostenute dal 6.6 (fino al
31.12.2013) per l'acquisto di grandi elettrodomestici, purché rientranti nella categoria A+, A per i
forni (la categoria è desumibile dall'etichetta energetica) sempre entro il limite massimo di
spesa agevolabile di € 10.000.
L'importo massimo agevolabile di € 10.000 si aggiunge alla soglia massima di € 96.000
prevista per gli interventi di recupero edilizio in esame.
Come evidenziato nell'Informativa SEAC 7.6.2013, n. 149, considerata l'analogia con la
disposizione introdotta dall'ari. 2, DL n. 5/2009 si ritiene di poter richiamare i chiarimenti forniti
dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 16.7.2009, n. 35/E.
Modalità di pagamento
Al fine di usufruire della detrazione, i pagamenti relativi alle spese in esame devono avvenire
mediante bonifico bancario ovvero postale.
L'Agenzia delle Entrate, con il Comunicato stampa 4.7.2013, ha precisato le indicazioni che i
bonifici devono contenere ossia:
• la causale del versamento attualmente utilizzata dalle banche / Poste per i bonifici relativi ai
lavori di ristrutturazione agevolati;
• il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
• il numero di partita IVA / codice fiscale del soggetto beneficiario del bonifico.
DETRAZIONE SPESE "SICUREZZA" ZONE SISMICHE
In sede di conversione all'art. 16 è stato inserito il comma 1-bis in base al quale per le spese
relative agli interventi finalizzati all'adozione di misure antisismiche, ex art. 16-bis, comma 1, lett.
i), TUIR, attivate dal 5.8.2013 ("dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione") su
edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericofosità (zone 1 e 2) ex OPCM 20.3.2003, n.
3274, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive, spetta una
detrazione pari al 65% delle spese sostenute fino al 31.12.2013 (ammontare complessivo
agevolabile € 96.000 per unità immobiliare).
Si ritiene opportuno che l'Agenzia delle Entrate definisca l'ambito applicativo della nuova
agevolazione in esame. Il richiamo alla citata lett. i ("interventi ... relativi all'adozione di misure
antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in
particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a
comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi
necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure
antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati
ABInotizie n° 7/2013
sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi
edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su
singole unità immobiliari") dovrebbe indicare "soltanto" gli interventi agevolatali in quanto la
possibilità che i lavori riguardino anche "costruzioni adibite ... ad attività produttive" sembra poter
riferire l'agevolazione anche a soggetti IRES.
NOVITÀ IN MATERIA DI IVA
Sono state sostanzialmente confermate le novità introdotte dal Decreto in esame in materia di
IVA, decorrenti dal 2014, relativamente al regime applicabile:
→ al settore dell'editoria ex art. 74, comma 1, lett. e), DPR n. 633/72;
→ alle somministrazioni di alimenti e bevande tramite distributori automatici.
REGIME IVA DELL'EDITORIA
L'ari 19 del Decreto originario modificando la citata lett. e), prevede(va):
→ con riferimento ai supporti integrativi (nastri, dischi, videocassette o altri supporti
videomagnetici o sonori) ceduti in unica confezione unitamente a giornali, periodici e libri,
l'applicazione dell'aliquota propria del supporto integrativo ancorché il prezzo dei beni
unitamente ceduti sia indistinto e il costo del supporto sia non superiore al 50% del prezzo della
confezione (in precedenza, in tale ipotesi, era prevista l'applicazione dell'aliquota IVA del 4%
anche per il supporto);
→ con riferimento ai beni diversi dai supporti integrativi, ceduti in unica confezione unitamente
a giornali, periodici e libri, l'applicazione dell'aliquota propria del bene, ancorché il prezzo dei
beni unitamente ceduti sia indistinto e il costo degli altri beni sia non superiore al 10% del prezzo
dell'intera confezione (in precedenza, in tale ipotesi, era prevista l'applicazione dell'aliquota del
4% anche per l'altro bene).
In sede di conversione sono state riviste le modifiche apportate alla citata lett. e) in base alle
quali sono ora considerati supporti integrativi "/' nastri, i dischi, le videocassette e gli altri supporti
sonori o videomagnetici o digitali" ceduti unitamente a libri scolastici / universitari ed a libri fruibili
dai disabili visivi, "a condizione che i beni unitamente ceduti abbiano prezzo indistinto e che, per il
loro contenuto, non siano commercializzabili separatamente". In tale caso rimane applicabile
l'aliquota ridotta del 4%.
Con riferimento ai beni diversi dai supporti integrativi, ceduti in unica confezione a giornali,
periodici e libri è applicabile l'aliquota propria del bene.
DISTRIBUTORI AUTOMATICI
Relativamente alla somministrazione di alimenti e bevande tramite distributori automatici, in
sede di conversione è stata modificata l'originaria disposizione prevedendo l'applicazione
dell'aliquota IVA ridotta del 10% a prescindere dal luogo in cui è collocato l'apparecchio.
Il n. 121), Tabella A, parte III, DPR n. 633/72 è stato infatti così modificato.
"Vecchio" n. 121), Tab. A/III
"somministrazioni di alimenti e bevande;
prestazioni di servizi dipendenti da contratti di
appalto aventi ad oggetto forniture o
somministrazioni di alimenti e bevande"
"Nuovo" n. 121), Tab. A/III
"somministrazioni di alimenti e bevande,
effettuate anche mediante distributori
automatici; prestazioni di servizi dipendenti da
contratti di appalto aventi ad oggetto forniture o
somministrazioni di alimenti e bevande"
ABInotizie n° 7/2013
Gli errori in bagno e doccia
a cura di Claudio Manfredini ALBIQUAL (MI)
Elettro 07/2013, ed. Tecniche Nuove
La normativa specifica per i "Locali contenenti bagni o docce" costituita dalla parte 701 della
norma GEI 64-8 è presente da diversi anni. È noto a tutti che nei bagni ci sono delle regole
particolari da rispettare, eppure spesso nei cantieri si riscontrano delle situazioni che sono in
difformità e che possono diventare pericolose, oppure inutili precauzioni dovute alla scarsa
conoscenza delle prescrizioni.
Gli aspetti più critici che riscontro ormai da anni nei cantieri sono principalmente legati alla non
conoscenza delle prescrizioni della zona 2 che vengono ignorate da costruttori, arredatori e
installatori.
Cerchiamo di analizzare in dettaglio quali sono le principali prescrizioni della norma.
L'articolo 701.1: "Campo di applicazione" spesso viene trascurato dando per scontato la conoscenza
del contesto di che cos'è un locale da bagno. Il testo recita: "Le prescrizioni particolari della
presente Sezione si applicano ai locali contenenti una vasca da bagno fissa o una doccia ed alle loro
zone circostanti come descritto in questa Sezione". Un'attenta lettura del campo di applicazione: ci
porta ad una conclusione: la norma non si applica ai lavandini.
Viene sfatata la credenza comune che le prese devono essere collocate a 60 cm dal lavandino.
Le prescrizioni della norma
La norma prevede che ci sia sempre la protezione addizionale mediante interruttori differenziali con
sensibilità non superiore a 30 mA per tutti i circuiti situati nelle zone 0,1, 2 e 3.
Non è richiesto per i circuiti:
• protetti mediante SELV ad esempio il tirante per la richiesta di soccorso con alimentazione da
trasformatore di sicurezza a tensione 12 V
• protetti mediante separazione elettrica, se ciascun circuito alimenta un solo apparecchio utilizzatore
ad esempio le prese dedicate per i rasoi elettrici.
Per la protezione contro i contatti indiretti si deve prevedere un collegamento equipotenziaie
supplementare che colleghi tutte le masse estranee accessibili (ad esempio le tubazioni metalliche)
delle Zone 0, 1, 2 e 3 con i conduttori di protezione di tutte le masse situate in queste Zone. Spesso
questo collegamento viene completamente dimenticato!
I componenti elettrici devono avere almeno i seguenti gradi di protezione:
• nella zona 0: IPX7 stagno all'immersione
• nella zona 1 e 2: IPX4 protetto contro spruzzi d'acqua da tutte le direzioni.
Nei bagni pubblici o destinati a comunità, quando sia prevista per la pulizia l'uso di getti d'acqua, i
componenti elettrici devono avere almeno il grado di protezione IPX5: protezione contro i getti d'acqua.
Nella zona 0
Non sono ammesse cassette di derivazione o di giunzione nelle zone O, 1 e 2. Nella zona O non devono
essere installati dispositivi di protezione,di sezionamento e di comando.
Nella zona 1
Nella zona 1 non devono essere installati dispositivi di protezione, di sezionamento e di comando, con
l'eccezione di interruttori di circuiti SELV alimentati a tensione non superiore a 12 V in e.a. o a 30 V
in e.e., e con la sorgente di sicurezza installata al di fuori delle zone 0,1 e 2.
Nella zona 2
Nella zona 2 non devono essere installati dispositivi di protezione, di sezionamento e di comando,
con l'eccezione di:
• interruttori di circuiti SELV alimentati a tensione non superiore a 12 V in e.a. o a 30 V in e.e. e con
la sorgente di sicurezza installata al di fuori delle zone 0,1 e 2;
• prese a spina, alimentate da trasformatori di isolamento di Classe II di bassa potenza incorporati
nelle
stesse prese a spina, previste per alimentare rasoi elettrici.
ABInotizie n° 7/2013
Nella zona 3
Nella zona 3 prese a spina, interruttori e altri apparecchi di comando sono permessi solo se la protezione
è ottenuta mediante:
• separazione elettrica
• SELV
• interruzione automatica dell'alimentazione, usando un interruttore differenziale avente corrente
differenziale nominale non superiore a 30 mA.
In pratica...
La norma concede di installare nella zona 2 gli scaldacqua elettrici, ma deve essere, per quanto possibile,
evitato, mentre sono permessi gli apparecchi di illuminazione di Classe I e II, fermo restando il grado
di protezione non inferiore ad IPX4. Il problema è che risulta difficile, se non impossibile, trovare
specchiere o mobili da bagno con tale grado di protezione! In pratica le prese e gli elettrodomestici
possono essere installate solo nella zona 3 protetti con differenziale da 10 o 30 mA. Attenzione! Nei
locali doccia senza piatto, la distanza di sicurezza diventa di 120 cm dal soffione.
LEGGENDA
ZONA 0
Volume interno alla vasca da bagno o ai piatto doccia
ZO N A 1
a) dal livello del pavimento;finito e dal piano orizzontale posto a 2,25 m al di sopra del livello del
pavimento finito; se tuttavia il fondo della vasca da bagno o del piatto doccia si trova a più dì 15 cm al di
sopra del pavimento, il piano orizzontale viene situato a 2,25 m al di sopra di questo fondo.
b) dalla superficie verticale circoscritta alla vasca da bagno o al piatto doccia oppure, per le docce
senza piatto, dalla superficie verticale posta a 1,20 m dal punto centrale del soffione agganciato posto
sulla parete o sul soffitto
ZONA 2
a) dal livello del pavimento finito e dal piano orizzontale situato a 2,25 m al di sopra del livello del
pavimentò finito
b) dalla superficie verticale al bordo della zona 1 e dalla superficie verticale posta alla distanzia di
0,60 m dalla superficie verticale precedente e parallela ad essa.. Per le docce senza piatto, non esiste una
zona 2 ma una zona 1 aumentata a 1,20 m
ZONA 3
a) dal livello del
pavimento finito e
dal piano situato a
2,25 m sopra il
pavimento
b) dalla superficie
verticale al bordo
delta zona 2, o della
zona 1 in caso di
mancanza del piatto
doccia,
e
dalla
superficie verticale
posta alla distanza di
2,40
m
dalla
superficie verticale
precedente parallela
ad essa .
ABInotizie n° 7/2013
QUANDO POTREMO PENSARE DI AVERE UN
ATTIMO DI PACE ???
Gentili Associati, ad oggi non abbiamo ancora assimilato le novità legislative che ci sono giunte nell’ultimo lustro, in particolare nell’ultimo biennio ed ecco che arriva il “decreto del fare” in vigore dal 21 Agosto 2013. Le nuove modifiche e integrazioni apportate al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. arrivano dalla Legge di Conversione (Legge n. 98 del 9/8/2013: pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 63 della Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20/8/2013) del Decreto Legge n.69 del 21/6/2013. I ritocchi che a noi interessano maggiormente riguardano parte degli acronimi cui abbiamo quotidianamente a che fare: DURC (la cui durata passa a 120 giorni), con DUVRI (in alcuni casi non si produce più), DVR (semplificazioni per imprese rischio basso), POS e PSC (semplificazioni per cantieri inferiori ai 10 uomini / giorno). In attesa di interpretare correttamente tutte le novità, rimandiamo agli inserti sicurezza a venire. Guido Bonometti In allegato schede iscrizioni ai nostri incontri / corsi pag 2. Corso formazione addetti conduzione carrelli elevatori BUON LAVORO Allegato Sicurezza Pagina 1 Corso di formazione ART. 73 D.Lgs 81/08 e accordo Stato Regioni 21 febbraio 2012 Durata corso: ore 12 Martedì 26 novembre 2013 dalle ore 14:30 alle ore 18:30 Giovedì 28 novembre 2013 dalle ore 14:30 alle ore 18:30 Sede distaccata: in Via G. Randaccio 3, Brescia Centro di formazione Dedalo 2001 Sabato 30 novembre 2013 dalle ore 08:30 alle ore 12:30 Sede distaccata: centro formazione in via Capponi .a Sarezzo (BS). Parte degli argomenti trattati: 9
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9
9
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Documentazione marcatura e certificazione di corredo alle macchine Concetti di rischio, danno, pericolo, protezione e prevenzione. Definizione ed individuazione dei fattori di rischio – valutazione dei rischi – individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione. Operatore addetto alla conduzione e manutenzione, DPI da utilizzare, Segnaletica di sicurezza, Sollevamento e trasporto dei carichi, Rumore e vibrazioni Test con verifica di apprendimento + parte pratica con valutazione discenti Al termine del corso sarà rilasciato l’attestato di partecipazione con il contenuto del corso. Socio ABI € 290,00 fattura esente iva a persona NON Socio ABI € 330,00 fattura esente iva a persona Pagamento anticipato tramite bonifico bancario 10 giorni prima inizio corso: Banca credito Bergamasco IBAN IT08 Q033 3611 2050 0000 0002 729 intestato a centro di Formazione Dedalo 2001 N.B.: i partecipanti dovranno portare il giorno del corso i propri DPI (scarpe antinfortunistiche e casco). Per ragioni organizzative e numero limitato dei posti, è indispensabile inviare l’adesione il più presto possibile tramite fax 030 2092793 oppure e‐mail: [email protected] Crediti formativi Impegno Qualità ABI Azienda ……………………… ..……………………… P.I. …………………………….……… Via………………………….……...……Cap……….……….Comune ………………………………. Telefono………….……………… E‐mail: …...………………….…………………………………… Sig…………….…………………………......…....nato a.……....…...…………..…….…il ……...…… Sig…………….…………………………......…....nato a.……....…...…………..…….…il ……...…… Sig…………….…………………………......…....nato a.……....…...…………..…….…il ………...… Sig…………….…………………………......…....nato a.……....…...…………..…….…il ……...…… V Dichiarazione accettazione punti sottostanti (la documentazione per esteso è disponibile sul sito www.abiweb.it sezione incontri e corsi ) ‐
Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. N.196 del 30.06.03 e s.m.i. (necessario per procedere alla richiesta) ‐
Dichiarazione di conoscenza delle disposizioni art. 37, comma 12 del d.lgs 81/2008 e s.m.i. (necessario per procedere alla richiesta) ‐
Dichiarazione di accettazione del regolamento (necessario per procedere alla richiesta) Luogo e data ……………………………………………………… Allegato Sicurezza Timbro e Firma…………………………………………………………………………………… Pagina 2 
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