CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA (ADE) IN FAVORE DI MINORI IN CONDIZIONI DI DISAGIO RESIDENTI NEI COMUNI DI BITRITTO, MODUGNO E BITETTO Art. 1 OGGETTO 1) Oggetto del presente capitolato speciale è la prestazione del Servizio di Assistenza Domiciliare Educativa (ADE) in favore di minori in condizioni di disagio socio/economico residenti nei Comuni di Modugno, Bitetto e Bitritto costituenti l’ambito territoriale del Piano di Zona Sociale n. 10. 2) II numero delle ore settimanali massime da garantirsi nei Comuni dell’ambito è quantificato in 229 secondo il seguente modulo: Modugno - ore 80 Bitritto - ore 60 Bitetto - ore 89 3) Eventuali minori richieste da parte dei Comuni dell’ambito, derivanti da sospensione/interruzione del trattamento, qualora contenute entro il 20% del budget settimanale di ciascun Ente, come sopra indicato, non genererà diritto alla remunerazione per l’appaltatore. Minori richieste eccedenti il 20% del budget orario determineranno il pagamento solo delle ore eccedenti la detta percentuale che pertanto assume l’effetto di franchigia. Art. 2 DURATA DEL SERVIZIO 1) L’affidamento avrà la durata di 16 (sedici) settimane con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto. 2) L’Amministrazione si riserva la possibilità di dare avvio all’appalto nelle more della stipula del predetto contratto. Art. 3 COORDINAMENTO DEL SERVIZIO 1) Il servizio viene coordinato dall’Ufficio del Piano di Zona - Ambito n. 10 - d’intesa con i Servizi Sociali Professionali dei Comuni appartenenti all’ambito stesso. Art. 4 DESCRIZIONE E OBIETTIVI DEL SERVIZIO 1) Il servizio, offre un sostegno educativo in favore di minori in situazioni di disagio famigliare 2) Il servizio viene svolto direttamente presso il domicilio del minore che necessita di un intervento educativo qualificato di assistenza e di sostegno all'interno del nucleo famigliare e comunque secondo quanto previsto dai piani di intervento individuali. Il servizio è realizzato nell'Ambito dei Comuni di Bitritto, Modugno e Bitetto. 3) I destinatari del servizio sono i minori che si trovino in particolari situazioni, quali: minori di ambo i sessi di età compresa tra 3 e 17 anni le cui famiglie presentano difficoltà di accudimento ed educazione alla prole, difficoltà relazionali e di adattamento socio-culturale, rischio di emarginazione o devianza, per i quali è possibile prevedere un'evoluzione positiva in quanto la situazione di disagio non è cronicizzata e/o esiste negli adulti referenti una minima consapevolezza delle loro difficoltà. 4) Il Servizio ADE mira a realizzare i seguenti principali obiettivi: attuare interventi per creare o ricreare un equilibrio nelle relazioni famigliari; promuovere una sana crescita del minore all'interno della propria famiglia; rendere autonoma la famiglia nelle funzioni educative e sociali; evitare spostamenti del minore in strutture protette o estranee alla famiglia; favorire l'integrazione del minore nella propria comunità locale; offrire un sostegno scolastico; potenziare la sfera dell'autonomia personale del minore 5) Il Servizio ADE prevede interventi ed in particolare: attività di sostegno direttamente al minore; attività di sostegno alla famiglia nello svolgimento delle sue funzioni educative ; attività di tutoring direttamente orientate al minore con l’obiettivo di favorire lo sviluppo personale e il rapporto con i membri del nucleo familiare e del contesto socio-ambientale; interventi tesi a favorire un corretto inserimento del minore nelle strutture scolastiche, sportive ed educative, di formazione professionale e di avviamento all’apprendistato; interventi rivolti a piccoli gruppi di minori con problematiche e bisogni analoghi Art. 5 MODALITA’ DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 1) Il servizio di Assistenza Domiciliare Educativa deve mantenere caratteristiche di flessibilità nei tempi e nelle modalità di erogazione delle prestazioni, nel rispetto di orari modulati sulle esigenze dell’utente come determinati dai Servizi Sociali Professionali dell’Ambito. 2) Il monte ore settimanale delle prestazioni per ciascun assistito viene stabilito a cura del Servizio Sociale Professionale dei Comuni Associati, ognuno per quanto di competenza. 3) L’elenco dei soggetti fruitori del servizio, entro il monte ore massimo messo a base di gara, sarà comunicato dall'Ambito Sociale Ba 10 in sede di affidamento del servizio e potrà in corso di esecuzione del servizio, essere in ogni momento modificato, a seconda della necessità stabilite dall’Ufficio del Piano di Zona e dai Servizi Sociali professionali dei Comuni dell’Ambito, senza che per questo l'affidatario possa accampare pretese o diritti di sorta. 4) Eventuali ore prestate dall’appaltatore oltre il limite fissato non potranno generare diritto al compenso. 5) Le prestazioni di cui al presente capitolato verranno svolte, di norma, in orario pomeridiano, indicativamente nella fascia oraria 14 - 20. Il servizio dovrà essere effettuato nell'arco dei giorni feriali, fatta salva la possibilità, di prolungarlo nei giorni festivi entro i massimali settimanali indicati all’art. 1 senza maggiori oneri a carico dell’Ambito. Art. 6 OBBLIGHI A CARICO DEL’APPALTORE 1) Spetta alla Ditta aggiudicataria: a) garantire funzionalità, adattabilità ed immediatezza di interventi; b) assicurare capacità di valutazione e di indirizzo per quanto concerne la tipologia, la qualità e quantità delle prestazioni, le modalità di attuazione delle stesse, le scansioni operative ed i tempi conseguentemente impiegati; c) verificare gli aspetti tecnico-operativi degli assistenti domiciliari; d) organizzare, in collaborazione con l’Ambito, uno schedario informatico che verrà tenuto aggiornato da quest'ultimo e che memorizzi tutti i dati più significativi sul servizio, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di privacy; e) partecipare periodicamente alle verifiche sull'andamento del servizio; f) effettuare riunioni, al di fuori dell'orario di lavoro e senza alcun compenso da parte dell’Ambito; g) organizzare corsi di aggiornamento a suo completo carico; h) collaborare, nell'ambito di una concezione globale ed integrata degli interventi, con i Servizi dell'A.S.L., e con i servizi di altri Enti presenti sul territorio, ivi comprese le associazioni o forme organizzate di volontariato. 2) La ditta aggiudicataria trasmette settimanalmente, di norma entro il mercoledì, l’elenco dettagliato delle prestazioni effettuate nella settimana precedente, con relativi orari delle prestazioni e controfirma del soggetto assistito. 3) La ditta aggiudicataria trasmette all'Ufficio del Piano di Zona, mensilmente, di norma entro il giorno 15 del mese successivo a quello cui si riferisce, una relazione tecnica sull'andamento della gestione del servizio con eventuali proposte di miglioramento dello stesso. 4) la Cooperativa è vincolata al rispetto di tutto quanto illustrato nell’offerta progettuale presentata in sede di gara. La predetta offerta progettuale costituisce pertanto appendice al presente capitolato d’oneri. Art. 7 RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO 1) La Ditta affidataria si obbliga ad individuare al suo interno un responsabile del servizio per gli aspetti gestionali ed organizzativi, quale interlocutore unico dell’appaltatore. 2) Il responsabile del coordinamento tecnico operativo e professionale deve essere in possesso di una qualifica professionale attinente all'area sociale e di adeguata esperienza nel settore. Art. 8 CARTELLA E SCHEDA UTENTE 1) Per ogni utente del servizio di assistenza domiciliare educativa deve essere predisposta idonea cartella contenente i principali dati personali socio-economici e familiari. La cartella conterrà copia del piano d'intervento individuale e sintetizzerà il tipo di intervento e di prestazioni erogate, l’operatore incaricato, i tempi previsti. Sulla cartella andranno registrati l'andamento degli interventi ed ogni variazione del piano di lavoro, con aggiornamenti almeno mensili. 2) La cartella è predisposta di concerto dal Referente del Comune Gestore e dal responsabile dell’appaltatore, e conservata presso l’Ufficio del Comune Gestore. Ogni operatore addetto all’assistenza, inoltre, dovrà quotidianamente compilare per ogni utente una scheda, opportunamente predisposta per la rilevazione delle prestazioni effettuate e dei relativi orari, debitamente controfirmata dal tutore dell’utente. Art. 9 PERSONALE 1) Al fine di massimizzare la qualità del servizio reso all’Ambito la Cooperativa affidataria si impegna a garantire la gestione e l'organizzazione del servizio di assistenza domiciliare educativa, di cui al presente capitolato, tramite propri operatori, in possesso dei requisiti culturali e professionali di cui all’art. 46 del Regolamento Regione Puglia n. 4/2007 e con esperienza maturata nell’assistenza di minori in condizioni di disagio, nonché del libretto sanitario regolarmente vistato. 2) La Ditta affidataria si impegna altresì a fornire all'ente appaltante i nominativi del personale, copia del titolo richiesta e le copie dei libretti sanitari prima che lo stesso venga immesso nel servizio oggetto dell' appalto. 3) L' affidatario solleva il Comune in cui è svolto il servizio da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali ed in genere da tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi, per cui nessun rapporto diretto con il predetto Comune potrà mai essere configurato. 4) Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero incorrere al personale dell'affidatario, per qualsiasi causa derivante dall’esecuzione del servizio. 5) L'affidatario risponde dei danni alle persone o alle cose che potrebbero derivare al Comune in cui si svolge il servizio per fatti dell'affidatario medesimo e dei suoi dipendenti e si obbliga a stipulare allo scopo idonea assicurazione, sollevando pertanto il Comune stesso da qualsiasi controversia che al riguardo venisse mossa. 6) L'affidatario è obbligato ad adibire al servizio operatori fissi e, in caso di astensione, per qualsiasi motivo, dal lavoro di personale continuativamente assegnato, è tenuto ad assicurare la continuità e regolarità delle prestazioni provvedendo all'immediata sostituzione dell'assistente domiciliare assente con personale in possesso di identici requisiti. L'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo vigente per tutto il personale utilizzato, nei modi e termini di legge e dei contratti nazionali di lavoro. 7) La Ditta affidataria si impegna a garantire la riservatezza delle informazioni riguardanti l'utente e la sua famiglia. 8) La Ditta affidataria, nella eventualità debba procedere all’assunzione di operatori ai fini dell’espletamento del presente incarico, ai sensi dell’art. 21, comma 6, del Regolamento Regione Puglia 4/2007, si obbliga ad assumere personale riveniente dal precedente gestore, nei modi e condizioni previsti dalle vigenti normative in materia di assunzioni. Controlli sul rispetto della presente clausola saranno disposti dalla stazione appaltante. 9) Gli operatori dell’appaltatore devono attenersi alle seguenti disposizioni: a) far firmare ai genitori o tutori degli utenti le schede individuali relative al servizio prestato; b) comunicare al responsabile della Ditta e al Comune Gestore l'eventuale assenza dell'utente; c) non apportare modifiche né all'orario di lavoro né al calendario assegnato. d) partecipare alle riunioni periodiche di servizio per la programmazione e la verifica del lavoro svolto convocate dall’Ufficio di Piano dell’Ambito Ba 10. Art. 10 RESPONSABILITA’ DELL’AFFIDATARIO ED ASSICURAZIONI 1) L’affidatario è l’unico responsabile della gestione dell’attività compresi gli eventuali danni di qualunque natura arrecati a persone o cose. A tal fine sono richieste all’affidatario le seguenti polizze assicurative: a. responsabilità civile verso terzi (RCT) a copertura di rischi attinenti la responsabilità per b. danni a persone o cose e verso prestatori di lavoro; c. polizza contro infortuni che potessero colpire gli utenti del servizio e/o gli operatori. 2) La stipulazione delle polizze non libera l’affidatario dalle proprie responsabilità avendo essi il solo ulteriore scopo di garanzia. 3) Copia delle polizze dovrà essere esibita all’Amministrazione comunale capofila dell’Ambito prima della stipula della convenzione. Art. 11 DIVIETO DI SUBAPPALTO 1) E' vietata qualunque cessione o subappalto parziale o totale del contratto sotto pena di immediata cessazione del rapporto contrattuale ed escussione della garanzia. Art. 12 PENALI 1) Nel caso che il soggetto aggiudicatario, non provvedesse tempestivamente alla sostituzione del personale assente, sarà immediatamente applicata dalla stazione appaltante una penale pari a € 100,00 per ogni giorno di assenza riscontrata o per ogni giorno di mancata sostituzione. 2) In caso di reiterazione del comportamento la Stazione appaltante, previa contestazione formale, provvederà alla Risoluzione del contratto e all’incameramento della cauzione.