SENATO DELLA REPUBBLICA Gruppo Partito Democratico Ufficio Legislativo _____________________________ IL DECRETO LEGGE SUL RILANCIO DELL'OCCUPAZIONE APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI1 a cura di Stefania Lanzone e Silvia Di Gennaro Aprile 2014 1 Le modifiche apportate dalla Camera dei deputati sono riportate in corsivo 1 SENATO DELLA REPUBBLICA Gruppo Partito Democratico Ufficio Legislativo _____________________________ Premessa. Il decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese, approvato dalla Camera dei deputati, contiene disposizioni urgenti volte a favorire il rilancio dell'occupazione e la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese. In questa prospettiva - come si legge nella relazione che accompagna il decreto - "vengono proposti interventi di semplificazione per specifiche tipologie contrattuali di lavoro (il contratto a termine e quello di apprendistato), per renderle più coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo, nazionale e internazionale. Sono inoltre introdotte disposizioni per aggiornare le procedure finalizzate all'incontro tra domanda e offerta di lavoro, per realizzare la «smaterializzazione» del Documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché per individuare ulteriori criteri per il riconoscimento della riduzione contributiva in favore dei datori di lavoro che stipulano contratti di solidarietà che prevedono la riduzione dell'orario di lavoro e per incrementare le risorse finanziarie destinate alla medesima finalità." CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO L'articolo 1 del decreto legge ha a oggetto la semplificazione delle disposizioni in materia di contratto di lavoro a termine "al fine di generare nuova occupazione, in particolare giovanile." Sono introdotti elementi di flessibilità, fra cui il venir meno dell'obbligo per il datore di lavoro di indicare la "causale", ovvero le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo a fronte delle quali è consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato, nel caso in cui la durata del contratto a termine non sia superiore a 36 mesi. DISCIPLINA COME ERA COME SARÀ Durata massima dei contratti a termine senza indicare la causale 12 mesi 36 mesi Numero massimo di proroghe del contratto a termine nell'ambito dei 36 mesi Limite massimo per l'utilizzo del contratto a termine ad eccezione delle imprese che occupano fino a cinque dipendenti 1 5 con indicazione di "ragioni oggettive" senza indicazione di "ragioni oggettive" Limite fissato dalla contrattazione collettiva 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione 2 SENATO DELLA REPUBBLICA Gruppo Partito Democratico Ufficio Legislativo _____________________________ Come era. La legge 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. "riforma Fornero"), per un verso, ha confermato il contratto di lavoro a tempo indeterminato quale “contratto dominante” o “forma comune del rapporto di lavoro”, e per altro verso ha modificato il regime del contratto a termine, sotto il profilo sia economico che giuridico. In particolare: a) la disciplina previgente consentiva l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato solo a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro. La legge n. 92 del 2012 ha mantenuto questa impostazione, ma ha introdotto un'esenzione dal vincolo della causale nel caso si tratti del primo rapporto di lavoro a termine, della durata massima di 12 mesi, tra un datore e un lavoratore (inclusi i lavoratori con contratto di somministrazione a tempo determinato); b) per i contratti a termine stipulati senza vincolo di causale era posto il divieto di proroga. Negli altri casi il contratto a tempo determinato poteva essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto fosse inferiore a 3 anni; in questi casi la proroga era ammessa una sola volta - a condizione che fosse richiesta per ragioni oggettive e si riferisse alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto fosse stato stipulato - e la durata del rapporto a termine non poteva comunque superare i 3 anni. Come sarà. Il decreto-legge prevede importanti novità nella disciplina del contratto a termine. In particolare: a) si aumenta da 12 a 36 mesi la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato per il quale non è richiesto il requisito della causalità, esonerando in tal modo il datore di lavoro dallo specificare le ragioni che rendono necessario apporre un termine al contratto e consentendo di poter instaurare un rapporto di lavoro a tempo determinato senza causale anche nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato, nel limite di durata di 36 mesi; b) si stabilisce il limite massimo del 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione (criterio più restrittivo, introdotto dalla Camera, rispetto al "20 per cento dell'organico complessivo" previsto nel testo originario del decreto, "anche nella prospettiva di evitare eventuali contenziosi che possono sorgere su questo punto, che diventa cruciale, perché costituisce l'unico vero grande vincolo che hanno le imprese nell'attivazione dei contratti a termine", come affermato dal Relatore Dell'Aringa) per l'utilizzo del contratto a termine ad eccezione delle imprese che occupano fino a cinque dipendenti per le quali è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato e delle attività già escluse in precedenza dalle limitazioni contrattuali (le fasi di avvio di nuove attività, i contratti a carattere sostitutivo o stagionale e quelli instaurati con i lavoratori "over 55"). Con alcune modifiche introdotte dalla Camera dei deputati viene precisato inoltre che: - il tetto legale del 20 per cento riguarda solo i contratti a tempo determinato; - il superamento del tetto legale del 20 per cento viene sanzionato prevedendo che i contratti in eccesso si considerano a tempo indeterminato sin dalla loro costituzione; 3 SENATO DELLA REPUBBLICA Gruppo Partito Democratico Ufficio Legislativo _____________________________ - il tetto legale del 20 per cento (con la relativa sanzione) non si applica ai rapporti di lavoro instaurati prima dell’entrata in vigore del decreto-legge; - in sede di prima applicazione restano comunque fermi i diversi limiti quantitativi previsti dalla contrattazione collettiva; - nei settori privi di una disciplina contrattuale, per i datori di lavoro che alla data di entrata in vigore del decreto-legge occupino lavoratori a termine oltre il tetto legale del 20 per cento, è previsto l’obbligo di rientrare nel predetto limite entro il 31 dicembre 2014. Successivamente a tale data, il datore di lavoro non può stipulare nuovi contratti a tempo determinato fino a quando non rientri al di sotto di tale limite; - il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presenta una relazione alle Camere, evidenziando in particolare gli andamenti occupazionali e l'entità del ricorso al contratto a tempo determinato e al contratto di apprendistato, ripartito per fasce d'età, genere, qualifiche professionali, aree geografiche, durata dei contratti, dimensioni e tipologia di impresa e ogni altro elemento utile per una valutazione complessiva del nuovo sistema di regolazione di tali rapporti di lavoro in relazione alle altre tipologie contrattuali; c) si prevede la possibilità di prorogare fino a cinque volte nei tre anni il contratto a tempo determinato, purché si faccia riferimento alla stessa attività lavorativa, vale a dire la stessa mansione, specificando che esso costituisce il limite massimo complessivo nei 36 mesi indipendentemente dal numero dei rinnovi contrattuali; d) viene ampliato il diritto di precedenza per le lavoratrici in congedo di maternità. A tale riguardo si prevede che: - ai fini dell’integrazione del limite minimo di 6 mesi di durata del rapporto a termine (durata minima che la normativa vigente richiede per il riconoscimento del diritto di precedenza) devono computarsi anche i periodi di astensione obbligatoria per le lavoratrici in congedo di maternità; - il diritto di precedenza è riconosciuto non solo per le assunzioni con contratti a tempo indeterminato (come già previsto dalla normativa vigente), ma anche per le assunzioni a tempo determinato effettuate dal medesimo datore di lavoro entro i successivi dodici mesi, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine; - il datore di lavoro ha l’obbligo di informare il lavoratore del diritto di precedenza, mediante comunicazione scritta da consegnare al momento dell’assunzione; e) è stata prevista la possibilità di rinnovare o prorogare di un anno (fino al 31 luglio 2015) i contratti a tempo determinato del personale educativo e scolastico negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia degli enti comunali. Decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES TESTO PREVIGENTE TESTO DECRETO-LEGGE MODIFICHE APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI Art. 1. Apposizione del termine 01. Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la 4 SENATO DELLA REPUBBLICA Gruppo Partito Democratico Ufficio Legislativo _____________________________ forma comune di rapporto di lavoro. 1. E' consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro. 1-bis. Il requisito di cui al comma 1 non è richiesto: a) nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi comprensiva di eventuale proroga, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nel caso di prima missione di un lavoratore nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; b) in ogni altra ipotesi individuata dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 1. E' consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a trentasei mesi, comprensiva di eventuali proroghe, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nell’ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell’articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 10, comma 7, il numero complessivo di rapporti di lavoro costituiti da ciascun datore di lavoro ai sensi del presente articolo, non può eccedere il limite del 20 per cento dell’organico complessivo. Per le imprese che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato. 1. E' consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a trentasei mesi, comprensiva di eventuali proroghe, concluso fra un datore di lavoro e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nell’ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell’articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 10, comma 7, il numero complessivo di contratti a tempo determinato stipulati da ciascun datore di lavoro ai sensi del presente articolo, non può eccedere il limite del 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato. Soppresso Identico 5 SENATO DELLA REPUBBLICA Gruppo Partito Democratico Ufficio Legislativo _____________________________ 2. L'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis relativamente alla non operatività del requisito della sussistenza di ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo. 3. Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. 4. La scrittura non è tuttavia necessaria quando la durata del rapporto di lavoro, puramente occasionale, non sia superiore a dodici giorni. 2. L’apposizione del termine di cui al comma 1 è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto. Identico Art. 4. Disciplina della proroga 1. Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. In questi casi la proroga è ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni. Art. 4. Disciplina della proroga 1. Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. In questi casi le proroghe sono ammesse, fino ad un massimo di otto volte, a condizione che si riferiscano alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni. Art. 4. Disciplina della proroga 1. Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. In questi casi le proroghe sono ammesse, fino ad un massimo di cinque volte, nell'arco dei complessivi trentasei mesi, indipendentemente dal numero dei rinnovi e a condizione che si riferiscano alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni. 2. L'onere della prova relativa all'obiettiva esistenza delle ragioni che giustificano l'eventuale proroga del termine stesso è a carico del datore di lavoro. Soppresso Art. 5. Scadenza del termine e sanzioni - Successione dei contratti 1. Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato ai sensi dell'articolo 4, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione Art. 5. Scadenza del termine e sanzioni - Successione dei contratti 6 SENATO DELLA REPUBBLICA Gruppo Partito Democratico Ufficio Legislativo _____________________________ per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al venti per cento fino al decimo giorno successivo, al quaranta per cento per ciascun giorno ulteriore. 2. Se il rapporto di lavoro, instaurato anche ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis, continua oltre il trentesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi, nonché decorso il periodo complessivo di cui al comma 4-bis, ovvero oltre il cinquantesimo giorno negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini. 2. Se il rapporto di lavoro continua oltre il trentesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi, nonché decorso il periodo complessivo di cui al comma 4-bis, ovvero oltre il cinquantesimo giorno negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini. 3. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi dell'articolo 1, entro un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al presente comma, nonché di cui al comma 4, non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali di cui al comma 4-ter nonché in relazione alle ipotesi individuate dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 4. Quando si tratta di due assunzioni successive a termine, intendendosi per tali quelle effettuate senza alcuna soluzione di continuità, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto. 4-bis. Ferma restando la disciplina della successione di contratti di cui ai commi precedenti e fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo 4-bis. Ferma restando la disciplina della successione di contratti di cui ai commi precedenti e fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, qualora per effetto di successione di 7 SENATO DELLA REPUBBLICA Gruppo Partito Democratico Ufficio Legislativo _____________________________ contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi del comma 2; ai fini del computo del periodo massimo di trentasei mesi si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti fra i medesimi soggetti, ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 1 del presente decreto e del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, inerente alla somministrazione di lavoro a tempo determinato. In deroga a quanto disposto dal primo periodo del presente comma, un ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta, a condizione che la stipula avvenga presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio e con l'assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono con avvisi comuni la durata del predetto ulteriore contratto. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché nel caso di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, il nuovo contratto si considera a tempo indeterminato. svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi del comma 2; ai fini del suddetto computo del periodo massimo di durata del contratto a tempo determinato, pari a trentasei mesi, si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti fra i medesimi soggetti, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, inerente alla somministrazione di lavoro a tempo determinato. In deroga a quanto disposto dal primo periodo del presente comma, un ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta, a condizione che la stipula avvenga presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio e con l'assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono con avvisi comuni la durata del predetto ulteriore contratto. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché nel caso di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, il nuovo contratto si considera a tempo indeterminato. 4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis non trovano applicazione nei confronti delle attività stagionali definite dal decreto del Presidente 8 SENATO DELLA REPUBBLICA Gruppo Partito Democratico Ufficio Legislativo _____________________________ della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modifiche e integrazioni, nonché di quelle che saranno individuate dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative. 4-quater. Il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza, fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine. Fermo restando quanto già previsto dal presente articolo per il diritto di precedenza, per le lavoratrici il congedo di maternità di cui all'articolo 16, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, intervenuto nell'esecuzione di un contratto a termine presso la stessa azienda, concorre a determinare il periodo di attività lavorativa utile a conseguire il diritto di precedenza di cui al primo periodo. Alle medesime lavoratrici è altresì riconosciuto, con le stesse modalità di cui al presente comma, il diritto di precedenza anche nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine. 4-quater. Il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza, fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine. 4-quinquies. Il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro 9 SENATO DELLA REPUBBLICA Gruppo Partito Democratico Ufficio Legislativo _____________________________ per le medesime attività stagionali. 4-sexies. Il diritto di precedenza di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro rispettivamente sei mesi e tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Il datore di lavoro è tenuto ad informare il lavoratore del diritto di precedenza di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies, mediante comunicazione scritta da consegnare al momento dell'assunzione. 4-sexies. Il diritto di precedenza di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro rispettivamente sei mesi e tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. 4-septies. I lavoratori assunti a termine in violazione del limite percentuale di cui all'articolo 1, comma 1, sono considerati lavoratori subordinati con contratto a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto di lavoro. Art. 10. Esclusioni e discipline specifiche 1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto legislativo in quanto già disciplinati da specifiche normative: a) i contratti di lavoro temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni; b) i contratti di formazione e lavoro; c) i rapporti di apprendistato, nonché le tipologie contrattuali legate a fenomeni di formazione attraverso il lavoro che, pur caratterizzate dall'apposizione di un termine, non costituiscono rapporti di lavoro; c-bis) i richiami in servizio del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, non costituiscono rapporti di impiego con l'Amministrazione; c-ter) ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 6 e 8, i rapporti instaurati ai sensi 10 SENATO DELLA REPUBBLICA Gruppo Partito Democratico Ufficio Legislativo _____________________________ dell'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223. 2. Sono esclusi dalla disciplina del presente decreto legislativo i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell'agricoltura e gli operai a tempo determinato così come definiti dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375. 3. Nei settori del turismo e dei pubblici esercizi è ammessa l'assunzione diretta di manodopera per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, determinata dai contratti collettivi stipulati con i sindacati locali o nazionali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione dell'assunzione deve essere effettuata al centro per l'impiego entro il giorno antecedente l'instaurazione del rapporto di lavoro. Tali rapporti sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto legislativo. 4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 4-bis, è consentita la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato, purché di durata non superiore a cinque anni, con i dirigenti, i quali possono comunque recedere da essi trascorso un triennio e osservata la disposizione dell'articolo 2118 del codice civile. Tali rapporti sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto legislativo, salvo per quanto concerne le previsioni di cui agli articoli 6 e 8. 4-bis. Stante quanto stabilito dalle disposizioni di cui all’ articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, all’ articolo 4, comma 14-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all’ articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono altresì esclusi dall'applicazione del presente decreto i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA, considerata la necessità di garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo anche 11 SENATO DELLA REPUBBLICA Gruppo Partito Democratico Ufficio Legislativo _____________________________ in caso di assenza temporanea del personale docente ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed anche determinato. In ogni caso non si applica l'articolo 5, comma 4-bis, del presente decreto. Per assicurare il diritto all'educazione, negli asili nidi e nelle scuole dell'infanzia degli enti locali, le deroghe di cui al presente comma si applicano, nel rispetto del patto di stabilità e dei vincoli finanziari che limitano per gli enti locali la spesa per il personale e il regime delle assunzioni, anche al relativo personale educativo e scolastico. 4-ter. Nel rispetto dei vincoli finanziari che limitano, per il Servizio sanitario nazionale, la spesa per il personale e il regime delle assunzioni, sono esclusi dall'applicazione del presente decreto i contratti a tempo determinato del personale sanitario del medesimo Servizio sanitario nazionale, ivi compresi quelli dei dirigenti, in considerazione della necessità di garantire la costante erogazione dei servizi sanitari e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza. La proroga dei contratti di cui al presente comma non costituisce nuova assunzione. In ogni caso non trova applicazione l'articolo 5, comma 4-bis. 5. Sono esclusi i rapporti instaurati con le aziende che esercitano il commercio di esportazione, importazione ed all'ingresso di prodotti ortofrutticoli. 7. La individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione dell'istituto del contratto a tempo determinato stipulato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, è affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi. Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi: a) nella fase di avvio di nuove attività per i periodi che saranno definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro anche in misura non uniforme con riferimento ad aree 7. La individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione dell'istituto del contratto a tempo determinato stipulato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, è affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi. Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi: a) nella fase di avvio di nuove attività per i periodi che saranno definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro anche in misura non uniforme con riferimento ad 12 SENATO DELLA REPUBBLICA Gruppo Partito Democratico Ufficio Legislativo _____________________________ geografiche e/o comparti merceologici; b) per ragioni di carattere sostitutivo, o di stagionalità, ivi comprese le attività già previste nell'elenco allegato al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modificazioni; c) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi; d) con lavoratori di età superiore a 55 anni. aree geografiche e/o comparti merceologici; b) per ragioni di carattere sostitutivo, o di stagionalità, ivi comprese le attività già previste nell'elenco allegato al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modificazioni; c) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi; d) con lavoratori di età superiore a 55 anni Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 TESTO PREVIGENTE TESTO DECRETO-LEGGE MODIFICHE APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI Art. 20. Condizioni di liceità 1. Il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso da ogni soggetto, di seguito denominato utilizzatore, che si rivolga ad altro soggetto, di seguito denominato somministratore, a ciò autorizzato ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5. 2. Per tutta la durata della missione i lavoratori svolgono la propria attività nell'interesse nonché sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore. Nell'ipotesi in cui i lavoratori vengano assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato essi rimangono a disposizione del somministratore per i periodi in cui non sono in missione presso un utilizzatore, salvo che esista una giusta causa o un giustificato motivo di risoluzione del contratto di lavoro. 3. Il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso a termine o a tempo indeterminato. La somministrazione di lavoro a tempo indeterminato è ammessa: a) per servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico, compresa la progettazione e 13 SENATO DELLA REPUBBLICA Gruppo Partito Democratico Ufficio Legislativo _____________________________ manutenzione di reti intranet e extranet, siti internet, sistemi informatici, sviluppo di software applicativo, caricamento dati; b) per servizi di pulizia, custodia, portineria; c) per servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di persone e di trasporto e movimentazione di macchinari e merci; d) per la gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, nonché servizi di economato; e) per attività di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione del personale; f) per attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale; g) per la gestione di call-center, nonché per l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali nelle aree Obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali; h) per costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti, per installazioni o smontaggio di impianti e macchinari, per particolari attività produttive, con specifico riferimento all'edilizia e alla cantieristica navale, le quali richiedano più fasi successive di lavorazione, l'impiego di manodopera diversa per specializzazione da quella normalmente impiegata nell'impresa; i) in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative; i-bis) in tutti i settori produttivi, pubblici e privati, per l’esecuzione di servizi di cura e assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia; i-ter) in tutti i settori produttivi, in caso di utilizzo da parte del somministratore di uno o più lavoratori assunti con contratto di apprendistato. 14 SENATO DELLA REPUBBLICA Gruppo Partito Democratico Ufficio Legislativo _____________________________ 4. La somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore. È fatta salva la previsione di cui al comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. La individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione della somministrazione a tempo determinato è affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da sindacati comparativamente più rappresentativi in conformità alla disciplina di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. 4. La individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione della somministrazione di lavoro a tempo determinato è affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da sindacati comparativamente più rappresentativi in conformità alla disciplina di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. 5. Il contratto di somministrazione di lavoro è vietato: a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione , a meno che tale contratto sia stipulato per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti ovvero sia concluso ai sensi dell’ articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi. Salva diversa disposizione degli accordi sindacali, il divieto opera altresì presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione; c) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 15 Identico SENATO DELLA REPUBBLICA Gruppo Partito Democratico Ufficio Legislativo _____________________________ 1994, n. 626, e successive modifiche. 5-bis. Qualora il contratto di somministrazione preveda l’utilizzo di lavoratori assunti dal somministratore ai sensi dell’ articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non operano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo. Ai contratti di lavoro stipulati con lavoratori in mobilità ai sensi del presente comma si applica il citato articolo 8, comma 2, della legge n. (57) 223 del 1991. 5-ter. Le disposizioni di cui al comma 4 non operano qualora il contratto di somministrazione preveda l'utilizzo: a) di soggetti disoccupati percettori dell'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali o ridotti, da almeno sei mesi; b) di soggetti comunque percettori di ammortizzatori sociali, anche in deroga, da almeno sei mesi. Resta comunque fermo quanto previsto dei commi 4 e 5 dell'articolo 8 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160; c) di lavoratori definiti «svantaggiati» o «molto svantaggiati» ai sensi dei numeri 18) e 19) dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede all'individuazione dei lavoratori di cui alle lettere a), b) ed e) del n. 18) dell'articolo 2 del suddetto regolamento (CE) n. 800/2008. 5-quater. Le disposizioni di cui al primo periodo del comma 4 non operano nelle ulteriori ipotesi individuate dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro. Soppresso 16 SENATO DELLA REPUBBLICA Gruppo Partito Democratico Ufficio Legislativo _____________________________ Art. 21. Forma del contratto di somministrazione 1. Il contratto di somministrazione di manodopera è stipulato in forma scritta e contiene i seguenti elementi: a) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore; b) il numero dei lavoratori da somministrare; c) i casi e le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 20; d) l'indicazione della presenza di eventuali rischi per l'integrità e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate; e) la data di inizio e la durata prevista del contratto di somministrazione; f) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e il loro inquadramento; g) il luogo, l'orario e il trattamento economico e normativo delle prestazioni lavorative; h) assunzione da parte del somministratore della obbligazione del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico, nonché del versamento dei contributi previdenziali; i) assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questa effettivamente sostenuti in favore dei prestatori di lavoro; j) assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di comunicare al somministratore i trattamenti retributivi applicabili ai lavoratori comparabili; k) assunzione da parte dell'utilizzatore, in caso di inadempimento del somministratore, dell'obbligo del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonché del versamento dei contributi previdenziali, fatto salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore. 2. Nell'indicare gli elementi di cui al comma 1, le parti devono recepire le indicazioni contenute nei contratti c) i casi e le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo di cui al comma 3 dell'articolo 20; 17 SENATO DELLA REPUBBLICA Gruppo Partito Democratico Ufficio Legislativo _____________________________ collettivi. 3. Le informazioni di cui al comma 1, nonché la data di inizio e la durata prevedibile della missione, devono essere comunicate per iscritto al prestatore di lavoro da parte del somministratore all'atto della stipulazione del contratto di lavoro ovvero all'atto dell'invio presso l'utilizzatore. 4. In mancanza di forma scritta il contratto di somministrazione è nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore. Decreto legge 21 maggio 2013, n. 54 Sospensione IMU, rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del governo TESTO PREVIGENTE TESTO DECRETO-LEGGE MODIFICHE APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI Art. 4 Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in deroga, di contratti di solidarietà e di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato 4-bis. Per assicurare il diritto all'educazione, negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia degli enti comunali, i contratti di lavoro a tempo determinato del personale educativo e scolastico, sottoscritti per comprovate esigenze temporanee o sostitutive in coerenza con l'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono essere prorogati o rinnovati fino al 31 luglio 2014, anche in deroga all'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, per i periodi strettamente necessari a garantire la continuità del servizio e nei limiti delle risorse già disponibili nel bilancio dell'ente locale, in ogni caso nel rispetto dei vincoli stabiliti dal patto di stabilità interno e della vigente normativa volta al contenimento della spesa complessiva per il personale negli enti locali. L'esclusione prevista dall'articolo 10, comma 4-bis, primo 4-bis. Per assicurare il diritto all'educazione, negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia degli enti comunali, i contratti di lavoro a tempo determinato del personale educativo e scolastico, sottoscritti per comprovate esigenze temporanee o sostitutive in coerenza con l'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono essere prorogati o rinnovati fino al 31 luglio 2015, anche in deroga all'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, per i periodi strettamente necessari a garantire la continuità del servizio e nei limiti delle risorse già disponibili nel bilancio dell'ente locale, in ogni caso nel rispetto dei vincoli stabiliti dal patto di stabilità interno e della vigente normativa volta al contenimento della spesa complessiva per il personale negli 18 SENATO DELLA REPUBBLICA Gruppo Partito Democratico Ufficio Legislativo _____________________________ periodo, del citato decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, si applica anche per i contratti a tempo determinato di cui al presente comma. enti locali. L'esclusione prevista dall'articolo 10, comma 4-bis, primo periodo, del citato decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, si applica anche per i contratti a tempo determinato di cui al presente comma. 19 SENATO DELLA REPUBBLICA Gruppo Partito Democratico Ufficio Legislativo _____________________________ APPRENDISTATO Il contratto di apprendistato è il contratto di lavoro volto alla formazione e all'occupazione dei lavoratori più giovani. Si tratta di un contratto a tempo indeterminato (il rapporto prosegue infatti fino al termine del periodo formativo, a meno che una delle due parti non receda). La c.d. riforma Fornero ha attribuito al contratto di apprendistato il ruolo di canale privilegiato di accesso dei giovani al mondo del lavoro. DISCIPLINA Forma scritta Nuove assunzioni Retribuzioni COME ERA obbligatoria per il contratto, il patto di prova e il relativo piano formativo individuale condizionate alla conferma in servizio di precedenti apprendisti al termine del percorso formativo nessun tetto 20 COME SARÀ obbligatoria per il contratto e il patto di prova è stato reintrodotto l’obbligo (eliminato nel testo originario del decreto-legge) di redigere in forma scritta il piano formativo individuale precisando che il contratto di apprendistato contiene, in forma sintetica, il piano formativo individuale definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali è stato reintrodotto l’obbligo (eliminato nel testo originario del decreto-legge) per i datori di lavoro di stabilizzazione di una quota di apprendisti ai fini di ulteriori assunzioni di apprendisti. L’obbligo di stabilizzazione riguarda i soli datori di lavoro che occupano almeno 30 dipendenti e la quota minima di apprendisti da stabilizzare è del 20 per cento nella misura del 35 per cento del relativo monte ore complessivo di formazione è stato precisato che la retribuzione dell’apprendista, fissata al 35% per le ore di formazione, debba intendersi come limite minimo (quindi derogabile in melius dal datore di lavoro) SENATO DELLA REPUBBLICA Gruppo Partito Democratico Ufficio Legislativo _____________________________ Offerta formativa pubblica obbligatoria l’obbligo per il datore di lavoro di integrare la formazione aziendale con la formazione pubblica (obbligo escluso dal testo originario del decretolegge, che configurava una mera facoltà in capo al datore di lavoro) è stato reintrodotto a condizione che la Regione provveda a comunicare al datore di lavoro le modalità per fruire dell’offerta formativa entro 45 giorni dall’instaurazione del rapporto di lavoro; pertanto, decorso tale termine il datore del lavoro non è più tenuto ad avvalersi della formazione pubblica Come era. Pur lasciando sostanzialmente confermato l’impianto del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 ("Testo unico dell’apprendistato") la c.d. riforma Fornero ha introdotto alcune importanti innovazioni: a) la previsione di una durata minima del contratto di apprendistato, fissata in almeno sei mesi, fatta salva la possibilità di durate inferiori per attività stagionali; b) l’introduzione di un meccanismo in base al quale l’assunzione di nuovi apprendisti era collegata alla percentuale di stabilizzazioni effettuate nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione (di almeno il 50% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro) con l’esclusione dal computo della percentuale dei rapporti cessati durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. Qualora non fosse rispettata la predetta percentuale era comunque consentita l'assunzione di un ulteriore apprendista; c) l’innalzamento, a decorrere dal 1° gennaio 2013, del rapporto tra apprendisti e lavoratori qualificati dal precedente 1/1 a 3/2, incrementando il numero massimo di apprendisti che possono essere (contemporaneamente) alle dipendenze di un datore di lavoro; d) l'esclusione della possibilità di utilizzare in somministrazione apprendisti con contratto a tempo determinato. Come sarà. Il decreto-legge sul rilancio dell'occupazione introduce importanti novità sul contratto di apprendistato "al fine di semplificarne in parte la disciplina": a) il ricorso alla forma scritta vale per il contratto e il patto di prova. E’ stato reintrodotto l’obbligo di redigere in forma scritta il piano formativo individuale precisando che il contratto di apprendistato contiene, in forma sintetica, il piano formativo individuale definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali; b) ferma restando la disciplina dei contratti collettivi nazionali di lavoro, è stato reintrodotto l’obbligo per i datori di lavoro di stabilizzazione (ossia di assumere con contratto a tempo indeterminato) di una quota di apprendisti ai fini di ulteriori assunzioni in apprendistato. 21 SENATO DELLA REPUBBLICA Gruppo Partito Democratico Ufficio Legislativo _____________________________ c) d) e) f) L’obbligo di stabilizzazione riguarda i soli datori di lavoro che occupano almeno 30 dipendenti e la quota minima di apprendisti da stabilizzare è del 20 per cento; nel caso di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, al lavoratore è riconosciuta una retribuzione che tenga conto delle ore di lavoro effettivamente prestate nonché delle ore di formazione nella misura del 35 per cento del relativo monte ore complessivo. E’ stato precisato che la retribuzione dell’apprendista, fissata al 35 per cento per le ore di formazione, debba intendersi come limite minimo (quindi derogabile in melius dal datore di lavoro); l’obbligo per il datore di lavoro di integrare la formazione aziendale con la formazione pubblica (obbligo escluso dal testo originario del decreto-legge, che configurava una mera facoltà in capo al datore di lavoro) è stato reintrodotto a condizione che la Regione provveda a comunicare al datore di lavoro le modalità per fruire dell’offerta formativa entro 45 giorni dall’instaurazione del rapporto di lavoro; pertanto, decorso tale termine il datore del lavoro non è più tenuto a integrare la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere con quella finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali; nell’ambito del programma sperimentale per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie nel triennio 2014-2016, la stipulazione di contratti di apprendistato può avvenire anche in deroga al limite di 17 anni di età previsto dalla normativa vigente; così come per i contratti a termine, anche in questo caso si introduce una disciplina transitoria precisando che le nuove disposizioni si applicano esclusivamente ai contratti di apprendistato stipulati dopo l’entrata in vigore del decreto-legge. TESTO PREVIGENTE Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 Testo unico dell'apprendistato TESTO DECRETO-LEGGE MODIFICHE APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI Art. 2 Disciplina generale 1. La disciplina del contratto di apprendistato è rimessa ad appositi accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel rispetto dei seguenti principi: a) forma scritta del contratto, del patto di prova e del relativo piano formativo individuale da definire, anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali, entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto; a-bis) previsione di una durata minima del contratto non inferiore a sei mesi, fatto salvo quanto previsto (2) dall'articolo 4, comma 5; b) divieto di retribuzione a a) forma scritta del contratto e del patto di prova; 22 a) forma scritta del contratto e del patto di prova. Il contratto di apprendistato contiene, in forma sintetica, il piano formativo individuale definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali; SENATO DELLA REPUBBLICA Gruppo Partito Democratico Ufficio Legislativo _____________________________ cottimo; c) possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto ovvero, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale e in modo graduale all'anzianità di servizio; d) presenza di un tutore o referente aziendale; e) possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite dei fondi paritetici interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni anche attraverso accordi con le Regioni; f) possibilità del riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali e delle competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi nonché nei percorsi di istruzione degli adulti; g) registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; h) possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto, superiore a trenta giorni, secondo quanto previsto dai contratti collettivi; i) possibilità di forme e modalità per la conferma in servizio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al termine del percorso Soppressa i) possibilità di forme e modalità per la conferma in servizio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al termine del percorso 23 SENATO DELLA REPUBBLICA Gruppo Partito Democratico Ufficio Legislativo _____________________________ formativo, al fine di ulteriori assunzioni in apprendistato, fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo; l) divieto per le parti di recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. In caso di licenziamento privo di giustificazione trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente; m) possibilità per le parti di recedere dal contratto con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile; nel periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di formazione, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a (3) tempo indeterminato . 2. Per gli apprendisti l'applicazione delle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria si estende alle seguenti forme: a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; b) assicurazione contro le malattie; c) assicurazione contro l'invalidità e vecchiaia; d) maternità; e) assegno familiare; e-bis) assicurazione sociale per l'impiego in relazione alla quale, in via aggiuntiva a quanto previsto in relazione al regime contributivo per le assicurazioni di cui alle precedenti lettere ai sensi della disciplina di cui all'articolo 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2013 è dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani una contribuzione pari all'1,31 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Resta fermo che con riferimento a tale contribuzione non formativo, al fine di ulteriori assunzioni in apprendistato, fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo; 24 SENATO DELLA REPUBBLICA Gruppo Partito Democratico Ufficio Legislativo _____________________________ operano le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 1, della legge (7) 12 novembre 2011, n. 183 . 3. Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro; tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. È in ogni caso esclusa la possibilità di assumere in somministrazione apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle imprese artigiane per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto (4) 1985, n. 443. 3-bis. L'assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 50 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro. Dal computo della predetta percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è consentita l'assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli già confermati, ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma Soppresso 3-bis. Ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale, di individuare limiti diversi da quelli previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di lavoro che occupano almeno trenta dipendenti l'assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro. Dal computo della 25 SENATO DELLA REPUBBLICA Gruppo Partito Democratico Ufficio Legislativo _____________________________ degli apprendisti pregressi. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato, al di fuori delle previsioni del presente decreto, sin dalla data di costituzione del rapporto. 3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis non si applicano nei confronti dei datori di lavoro che occupano alle loro dipendenze un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. Art. 3 Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale 1. Possono essere assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, in tutti i settori di attività, anche per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, i soggetti che abbiano compiuto quindici anni e fino al compimento del venticinquesimo anno di età. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore, per la sua componente formativa, a tre anni ovvero quattro nel caso di diploma quadriennale regionale. 2. La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, previo accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, predetta percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è consentita l'assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli già confermati, ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato, al di fuori delle previsioni del presente decreto, sin dalla data di costituzione del rapporto. Soppresso Identico 26 SENATO DELLA REPUBBLICA Gruppo Partito Democratico Ufficio Legislativo _____________________________ nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi: a) definizione della qualifica o diploma professionale ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; b) previsione di un monte ore di formazione, esterna od interna alla azienda, congruo al conseguimento della qualifica o del diploma professionale in funzione di quanto stabilito al comma 1 e secondo standard minimi formativi definiti ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; c) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative per la determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli standard (9) generali fissati dalle regioni. 2-bis. Successivamente al conseguimento della qualifica o diploma professionale ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, allo scopo di conseguire la qualifica professionale ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; in tal caso la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva di cui al presente decreto legislativo. 2-ter. Fatta salva l’autonomia della contrattazione collettiva, in considerazione della componente formativa del contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, al lavoratore è riconosciuta una retribuzione che tenga conto delle ore di lavoro effettivamente prestate nonché delle ore di formazione nella misura del 35% del relativo monte ore complessivo. Art. 4 Apprendistato professionalizzante o contratto di 27 2-ter. Fatta salva l’autonomia della contrattazione collettiva, in considerazione della componente formativa del contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, al lavoratore è riconosciuta una retribuzione che tenga conto delle ore di lavoro effettivamente prestate nonché delle ore di formazione almeno nella misura del 35% del relativo monte ore complessivo. SENATO DELLA REPUBBLICA Gruppo Partito Democratico Ufficio Legislativo _____________________________ mestiere 1. Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere per il conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età. 2. Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi stabiliscono, in ragione dell'età dell'apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire, la durata e le modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche in funzione dei profili professionali stabiliti nei sistemi di classificazione e inquadramento del personale, nonché la durata, anche minima, del contratto che, per la sua componente formativa, non può comunque essere superiore a tre anni ovvero cinque per i profili professionali caratterizzanti la figura dell'artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento. 3. La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilità della azienda, è integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio e disciplinata dalle Regioni sentite le parti sociali e tenuto conto dell'età, del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista. 4. Le Regioni e le associazioni di categoria dei datori di lavoro possono definire, anche nell'ambito della bilateralità, le modalità per il riconoscimento della qualifica di maestro artigiano o di mestiere. 3. La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilità della azienda, può essere integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio e disciplinata dalle Regioni sentite le parti sociali e tenuto conto dell'età, del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista. 28 3. La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilità della azienda, è integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio e disciplinata dalle Regioni sentite le parti sociali e tenuto conto dell'età, del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista. Qualora la Regione non provveda a comunicare al datore di lavoro, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell'instaurazione del rapporto, le modalità per SENATO DELLA REPUBBLICA Gruppo Partito Democratico Ufficio Legislativo _____________________________ 5. Per i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali i contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato. usufruire dell'offerta formativa pubblica ai sensi delle linee guida adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 20 febbraio 2014, il datore di lavoro non è tenuto ad integrare la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere con quella finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali. La comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro si intende effettuata dal datore di lavoro ai sensi dell'articolo o 9-bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni. Legge 28 giugno 2012, n. 92 Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita TESTO PREVIGENTE TESTO DECRETO-LEGGE MODIFICHE APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI Art. 1 Disposizioni generali, tipologie contrattuali e disciplina in tema di flessibilità in uscita e tutele del lavoratore 19. Per un periodo di trentasei mesi decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge, la percentuale di cui al primo periodo del comma 3-bis dell'articolo 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, introdotto dal comma 16, lettera d), del presente articolo, è fissata nella misura del 30 per cento. Soppresso Identico 29 SENATO DELLA REPUBBLICA Gruppo Partito Democratico Ufficio Legislativo _____________________________ TESTO PREVIGENTE Decreto legge 12 settembre 2013, n. 104 Istruzione, università e ricerca TESTO DECRETO-LEGGE MODIFICHE APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI Art. 8-bis Istruzione e formazione per il lavoro 1. I percorsi di orientamento di cui all'articolo 8 del presente decreto e i piani di intervento di cui all'articolo 2, comma 14, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, da adottare entro il 31 gennaio 2014, comprendono anche misure per: a) far conoscere il valore educativo e formativo del lavoro, anche attraverso giornate di formazione in azienda, agli studenti della scuola secondaria di secondo grado, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali, organizzati dai poli tecnicoprofessionali di cui all'articolo 52 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, come modificato dall'articolo 14 del presente decreto; b) sostenere la diffusione dell'apprendistato di alta formazione nei percorsi degli istituti tecnici superiori (ITS), anche attraverso misure di incentivazione finanziaria previste dalla programmazione regionale nell'ambito degli ordinari stanziamenti destinati agli ITS nel bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e di quelli destinati al sostegno all'apprendistato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, è avviato un programma sperimentale per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado per il triennio 2014-2016. Il programma contempla la stipulazione di contratti di apprendistato, con 2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, è avviato un programma sperimentale per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado per il triennio 2014-2016. Il programma contempla la stipulazione di contratti 30 SENATO DELLA REPUBBLICA Gruppo Partito Democratico Ufficio Legislativo _____________________________ oneri a carico delle imprese interessate e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il decreto definisce la tipologia delle imprese che possono partecipare al programma, i loro requisiti, il contenuto delle convenzioni che devono essere concluse tra le istituzioni scolastiche e le imprese, i diritti degli studenti coinvolti, il numero minimo delle ore di didattica curriculare e i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi. di apprendistato che, ai fini del programma sperimentale, possono essere stipulati anche in deroga ai limiti di età stabiliti dall'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, con oneri a carico delle imprese interessate e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il decreto definisce la tipologia delle imprese che possono partecipare al programma, i loro requisiti, il contenuto delle convenzioni che devono essere concluse tra le istituzioni scolastiche e le imprese, i diritti degli studenti coinvolti, il numero minimo delle ore di didattica curriculare e i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi. Distribuzione percentuale dei rapporti di lavoro attivati per tipologia di contratto. IV trimestre 2013 Fonte: Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Sistema delle comunicazioni obbligatorie 31 SENATO DELLA REPUBBLICA Gruppo Partito Democratico Ufficio Legislativo _____________________________ SERVIZI PER IL LAVORO, REGOLARITA' CONTRIBUTIVA E CONTRATTI DI SOLIDARIETA' Il Capo II del decreto-legge reca misure in materia di servizi per il lavoro, di verifica della regolarità contributiva e di contratti di solidarietà. In particolare l'articolo 3 interviene sull'elenco anagrafico dei lavoratori prevedendo che: a) i soggetti che vengono inseriti in un elenco anagrafico indipendentemente dal luogo della propria residenza aventi l'età stabilita dalla legge per essere ammessi al lavoro non sono genericamente "persone", ma sono "cittadini italiani, nonché i cittadini di Stati membri dell'Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia". Si garantisce in questo modo - come si legge nella relazione che accompagna il decreto-legge - "la parità di trattamento delle persone in cerca di occupazione in uno degli Stati membri dell'Unione europea, indipendentemente dal loro luogo di residenza ai sensi del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004"; b) lo stato di disoccupazione deve essere comprovato dalla presentazione dell'interessato presso il servizio competente "in ogni ambito territoriale dello Stato" e non più "presso il servizio competente nel cui àmbito territoriale si trovi il domicilio del medesimo". In questo modo si provvede a eliminare il domicilio quale requisito per usufruire delle azioni di politica attiva da parte dei servizi per l'impiego competenti. Entrambe le disposizioni - si legge nella relazione - "concorrono a rendere immediatamente operativa la Garanzia per i giovani la quale, per la fruizione dei relativi percorsi, stabilisce che siano individuati, come requisiti fondamentali, la residenza e la contendibilità del soggetto, consentendo quindi al giovane in cerca di occupazione di rivolgersi a un servizio per l'impiego indipendentemente dall'ambito territoriale di residenza." D.P.R. 7 luglio 2000, n. 442 Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59 TESTO PREVIGENTE TESTO DECRETO-LEGGE MODIFICHE APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI 4. Elenco anagrafico. 1. Le persone aventi l'età stabilita dalla legge per essere ammesse al lavoro e che, essendo in cerca di lavoro perché inoccupate, disoccupate, nonché occupate in cerca di altro lavoro, intendono avvalersi dei servizi competenti, vengono inserite in un elenco anagrafico indipendentemente dal luogo della propria residenza. L'elenco anagrafico contiene i dati anagrafici completi del lavoratore nonché i dati relativi alla residenza, all'eventuale domicilio, alla composizione del nucleo familiare, ai titoli di studio 1. I cittadini italiani, comunitari e stranieri regolarmente soggiornanti in Italia aventi l'età stabilita dalla legge per essere ammesse al lavoro e che, essendo in cerca di lavoro perché inoccupate, disoccupate, nonché occupate in cerca di altro lavoro, intendono avvalersi dei servizi competenti, vengono inserite in un elenco anagrafico indipendentemente dal luogo della propria residenza. L'elenco anagrafico contiene i dati anagrafici completi del lavoratore nonché i dati relativi alla residenza, all'eventuale 32 1. I cittadini italiani, nonchè i cittadini di Stati membri dell'Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia aventi l'età stabilita dalla legge per essere ammessi al lavoro e che, essendo in cerca di lavoro perché inoccupati, disoccupati ovvero occupati in cerca di altro lavoro, intendono avvalersi dei servizi competenti, vengono inseriti in un elenco anagrafico indipendentemente dal luogo della propria residenza. L'elenco anagrafico contiene i dati anagrafici completi del lavoratore nonché i dati SENATO DELLA REPUBBLICA Gruppo Partito Democratico Ufficio Legislativo _____________________________ posseduti, all'eventuale appartenenza a categorie protette e allo stato occupazionale. L'inserimento nell'elenco anagrafico produce esclusivamente gli effetti previsti dal presente regolamento. domicilio, alla composizione del nucleo familiare, ai titoli di studio posseduti, all'eventuale appartenenza a categorie protette e allo stato occupazionale. L'inserimento nell'elenco anagrafico produce esclusivamente gli effetti previsti dal presente regolamento. 2. L'elenco anagrafico è integrato ed aggiornato sulla base delle informazioni fornite dal lavoratore e, d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie provenienti dai datori di lavoro, dalle società di fornitura di lavoro temporaneo e dai soggetti autorizzati all'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro. 3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da adottarsi, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono definiti: a) il contenuto e le modalità di trattamento dei dati dell'elenco anagrafico essenziali al fine della conduzione coordinata ed integrata del sistema informativo lavoro, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera d), e dall'articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, con la contestuale individuazione dei titolari e dei responsabili del trattamento; b) le modalità di codifica di base delle professioni; c) la classificazione dei lavoratori inseriti nell'elenco anagrafico a scopo statistico secondo criteri omogenei con quelli definiti in sede comunitaria ed internazionale. 4. L'elenco anagrafico dei lavoratori è gestito con l'impiego di tecnologie informatiche ed è organizzato con modalità che assicurino omogeneità a livello nazionale e consentano aggregazioni e disaggregazioni, anche di genere, funzionali al S.I.L. 33 relativi alla residenza, all'eventuale domicilio, alla composizione del nucleo familiare, ai titoli di studio posseduti, all'eventuale appartenenza a categorie protette e allo stato occupazionale. L'inserimento nell'elenco anagrafico produce esclusivamente gli effetti previsti dal presente regolamento. SENATO DELLA REPUBBLICA Gruppo Partito Democratico Ufficio Legislativo _____________________________ 5. I lavoratori nazionali e comunitari inseriti nell'elenco anagrafico mantengono l'iscrizione per tutta la durata della vita lavorativa, salvo cancellazione a domanda. 6. I lavoratori stranieri in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato inseriti nell'elenco anagrafico che perdono il posto di lavoro, anche per dimissioni, mantengono l'inserimento in tale elenco per il periodo di validità residua del permesso di soggiorno e, comunque, per un periodo non superiore ad un anno. Decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della L. 17 maggio 1999, n. 144 TESTO PREVIGENTE TESTO DECRETO-LEGGE MODIFICHE APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI 2. Stato di disoccupazione. 1. La condizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), dev'essere comprovata dalla presentazione dell'interessato presso il servizio competente nel cui àmbito territoriale si trovi il domicilio del medesimo, accompagnata da una dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti l'eventuale attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. 2. In sede di prima applicazione del presente decreto gli interessati all'accertamento della condizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), sono tenuti a presentarsi presso il servizio competente per territorio entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo e a rendere la dichiarazione di cui al comma 1. 3. Le Regioni definiscono gli indirizzi operativi per l'accertamento e la verifica dello stato di disoccupazione da parte dei servizi competenti. 4. La verifica dell'effettiva permanenza nello stato di disoccupazione è effettuata dai servizi competenti con le seguenti modalità: 1. La condizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), dev'essere comprovata dalla presentazione dell'interessato presso il servizio competente in qualsiasi ambito territoriale dello Stato, accompagnata da una dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti l'eventuale attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. 34 1. La condizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), dev'essere comprovata dalla presentazione dell'interessato presso il servizio competente in ogni ambito territoriale dello Stato, accompagnata da una dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti l'eventuale attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. SENATO DELLA REPUBBLICA Gruppo Partito Democratico Ufficio Legislativo _____________________________ a) sulla base delle comunicazioni di cui all'articolo 4-bis o di altre informazioni fornite dagli organi di vigilanza; b) in relazione al rispetto delle misure concordate con il disoccupato. 5. Nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari e i gestori di pubblici servizi, lo stato di disoccupazione è comprovato con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato. In tali casi, nonché in quelli di cui al comma 1, si applica il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 6. La durata dello stato di disoccupazione si calcola in mesi commerciali. I periodi fino a giorni quindici, all'interno di un unico mese, non si computano, mentre i periodi superiori a giorni quindici si computano come un mese intero. L'articolo 4 riguarda le semplificazioni in materia di documento di regolarità contributiva. A tal fine si prevede un intervento di semplificazione riguardante la cosiddetta «smaterializzazione» del DURC attraverso il superamento dell'attuale sistema che impone ripetuti adempimenti amministrativi alle imprese. In particolare si prevede che: a) chiunque vi abbia interesse può verificare con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti dell'INPS, dell'INAIL. L'esito dell'interrogazione ha validità di 120 giorni dalla data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il documento unico di regolarità contributiva; b) con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono individuate le tecniche necessarie a dare pieno e regolare avvio alla procedura. Le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati prevedono che nell’emanazione del decreto ministeriale attuativo il Ministero del lavoro e delle politiche sociali debba sentire (oltre a INPS e INAIL) anche la Commissione nazionale paritetica delle Casse edili e che all’aggiornamento del decreto si possa procedere in qualsiasi momento se ne ravvisi la necessità (non, quindi, solo annualmente); c) il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, presenta una relazione alle Camere. D.L. 21-6-2013 n. 69 Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (FARE) TESTO PREVIGENTE TESTO DECRETO-LEGGE MODIFICHE APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI Art. 31 Semplificazioni in materia di DURC 35 SENATO DELLA REPUBBLICA Gruppo Partito Democratico Ufficio Legislativo _____________________________ 1. All'articolo 13-bis, comma 5, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, le parole: «di cui all'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,» sono soppresse. 1-bis. In caso di lavori privati di manutenzione in edilizia realizzati senza ricorso a imprese direttamente in economia dal proprietario dell'immobile, non sussiste l'obbligo della richiesta del documento unico di regolarità contributiva (DURC) agli istituti o agli enti abilitati al rilascio. (106) 2. Al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 38, comma 3, le parole da: «resta fermo» fino a: «successive modificazioni e integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «resta fermo per le stazioni appaltanti e per gli enti aggiudicatori l'obbligo di acquisire d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva»; b) all'articolo 118, comma 6, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.». 3. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nelle ipotesi previste dai commi 4 e 5 del presente articolo, in caso di ottenimento da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, i medesimi soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 trattengono dal certificato di 36 SENATO DELLA REPUBBLICA Gruppo Partito Democratico Ufficio Legislativo _____________________________ pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. 4. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, acquisiscono d'ufficio, attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità: a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; b) per l'aggiudicazione del contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006; c) per la stipula del contratto; d) per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o delle prestazioni relative a servizi e (107) forniture; e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale. 5. Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha validità di centoventi giorni dalla data del rilascio. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, utilizzano il DURC in corso di validità, acquisito per l'ipotesi di cui al comma 4, lettera a), del presente articolo, anche per le ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma nonché per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quelli per i quali è 37 SENATO DELLA REPUBBLICA Gruppo Partito Democratico Ufficio Legislativo _____________________________ stato espressamente acquisito. Dopo la stipula del contratto, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 acquisiscono il DURC ogni centoventi giorni e lo utilizzano per le finalità di cui al comma 4, lettere d) ed e), del presente articolo, fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale è in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC. 6. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, acquisiscono d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità relativo ai subappaltatori ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 118, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006. n. 163, nonché nei casi previsti al comma 4, lettere d) ed e), del presente articolo. 7. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai fini della verifica amministrativo-contabile, i titoli di pagamento devono essere corredati dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) anche in formato elettronico. 8. Ai fini della verifica per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), in caso di mancanza dei requisiti per il rilascio di tale documento gli Enti preposti al rilascio, prima dell'emissione del DURC o dell'annullamento del documento già rilasciato, invitano l'interessato, mediante posta elettronica certificata o con lo stesso mezzo per il tramite del consulente del lavoro ovvero degli altri soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni, indicando analiticamente le cause della irregolarità. 8-bis. Alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque 8-bis. Alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque 38 Identico SENATO DELLA REPUBBLICA Gruppo Partito Democratico Ufficio Legislativo _____________________________ genere, compresi quelli di cui all'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, da parte di amministrazioni pubbliche per le quali è prevista l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), si applica, in quanto compatibile, il comma 3 del presente articolo. 8-ter. Ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla normativa dell'Unione europea, statale e regionale, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) ha validità di centoventi giorni dalla data del rilascio. 8-quater. Ai fini dell'ammissione delle imprese di tutti i settori ad agevolazioni oggetto di cofinanziamento europeo finalizzate alla realizzazione di investimenti produttivi, le pubbliche amministrazioni procedenti anche per il tramite di eventuali gestori pubblici o privati dell'intervento interessato sono tenute a verificare, in sede di concessione delle agevolazioni, la regolarità contributiva del beneficiario, acquisendo d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC). 8-quinquies. La concessione delle agevolazioni di cui al comma 8-quater è disposta in presenza di un documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato in data non anteriore a centoventi giorni. 8-sexies. Fino al 31 dicembre 2014 la disposizione di cui al comma 5, primo periodo, si applica anche ai lavori edili per i soggetti privati. 8-septies. L'esercizio dell'attività d'impresa di spedizione non è soggetto a licenza di pubblica sicurezza e ai relativi controlli. genere, compresi quelli di cui all'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, da parte di amministrazioni pubbliche per le quali è sempre richiesta l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), si applica il comma 3 del presente articolo. L'articolo 5 reca misure in materia di contratti di solidarietà. In particolare, si prevede che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, si stabiliscano i criteri per l'individuazione dei datori di lavoro beneficiari delle misure previste dal decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510. in caso di ricorso al contratto di solidarietà. Si tratta, per un periodo non superiore ai 24 mesi, di una 39 SENATO DELLA REPUBBLICA Gruppo Partito Democratico Ufficio Legislativo _____________________________ riduzione dell'ammontare della contribuzione previdenziale ed assistenziale per i lavoratori interessati dalla riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20 per cento. Con una modifica introdotta dalla Camera dei deputati viene fissata al 35% la riduzione della contribuzione previdenziale per i datori di lavoro che stipulano contratti di solidarietà con riduzione dell’orario di lavoro superiore al 20% (eliminando le precedenti differenziazioni su base territoriale e le maggiori riduzione previste in relazione a percentuali di riduzione dell’orario di lavoro superiori al 30%). Si stabilisce inoltre che i contratti di solidarietà redatti ai sensi della normativa vigente vengano depositati presso l’archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro del CNEL, anche al fine di favorire la diffusione di buone pratiche e il monitoraggio delle risorse impiegate. Decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510 Lavori socialmente utili, interventi a sostegno del reddito e settore previdenziale TESTO PREVIGENTE TESTO DECRETO-LEGGE MODIFICHE APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI 6. Norme in materia di integrazione salariale, contratti di solidarietà e incentivazione ai contratti di lavoro a tempo parziale. 1. Al fine di consentire maggiore celerità nella concessione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, fino al 31 dicembre 1996, il trattamento di integrazione salariale straordinario per crisi aziendale può essere concesso anche in una unica soluzione quando il piano contenga prospettive di risanamento e, ove necessario, modalità di gestione degli esuberi alternativi al collocamento dei lavoratori in mobilità. Tale disposizione trova applicazione anche con riferimento alle domande attualmente all'esame degli organi della procedura. 2. Nell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le parole: «mensile o annuale» sono sostituite dalle seguenti: «o mensile». 3. L'articolo 5, commi 2 e 4, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, non trova applicazione per i contratti stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995. Per questi ultimi la misura del trattamento di integrazione salariale spettante è pari al 60 per cento del trattamento perso 40 SENATO DELLA REPUBBLICA Gruppo Partito Democratico Ufficio Legislativo _____________________________ a seguito della riduzione di orario. 4. I datori di lavoro che stipulino il contratto di solidarietà, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5, commi 5, 7 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, hanno diritto, nei limiti delle disponibilità preordinate nel Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 4, e per un periodo non superiore ai 24 mesi, ad una riduzione dell'ammontare della contribuzione previdenziale ed assistenziale ad essi dovuta per i lavoratori interessati dalla riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20 per cento. La misura della riduzione è del 25 per cento ed è elevata al 30 per cento per le aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988. Nel caso in cui l'accordo disponga una riduzione dell'orario superiore al 30 per cento, la predetta misura è elevata, rispettivamente, al 35 ed al 40 per cento. 4. I datori di lavoro che stipulino il contratto di solidarietà, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5, commi 5, 7 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, hanno diritto, nei limiti delle disponibilità preordinate nel Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 4, e per un periodo non superiore ai 24 mesi, ad una riduzione dell'ammontare della contribuzione previdenziale ed assistenziale ad essi dovuta per i lavoratori interessati dalla riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20 per cento. La misura della riduzione è del 35 per cento.. 4-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti criteri per la individuazione dei datori di lavoro beneficiari della riduzione contributiva di cui al comma 4, entro i limiti delle risorse disponibili. Il limite di spesa di cui all’articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e all’articolo 1, comma 524, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dall’anno 2014, è pari ad euro 15 milioni annui. 5. L'articolo 5, comma 5, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si interpreta nel senso che il termine in esso previsto, come modificato dall'articolo 12, comma 4, del D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, segna esclusivamente il periodo entro il quale il contratto di solidarietà deve 41 4-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti criteri per la concessione del beneficio della riduzione contributiva di cui al comma 4, entro i limiti delle risorse disponibili. Il limite di spesa di cui all’articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come rideterminato dall'articolo 1, comma 524, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dall’anno 2014, è pari ad euro 15 milioni annui. SENATO DELLA REPUBBLICA Gruppo Partito Democratico Ufficio Legislativo _____________________________ essere stipulato per poter accedere al beneficio ivi previsto. 6. I contratti ad incremento degli organici per i quali trova applicazione il beneficio previsto all'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, sono stipulati sulla base di convenzioni intervenute ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, fissa l'ammontare del beneficio previsto dal predetto articolo e determina le modalità della spesa e della sua attivazione attraverso le commissioni regionali per l'impiego. Con il medesimo decreto una parte delle risorse di cui al presente comma viene riservata alle imprese che occupano meno di cinquanta dipendenti. 7. Gli interventi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, che trova applicazione anche successivamente al 31 dicembre 1995, sono posti a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 4, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo. 42 SENATO DELLA REPUBBLICA Gruppo Partito Democratico Ufficio Legislativo _____________________________ GLI INTERVENTI DEL PD E DEL GOVERNO IN AULA ALLA CAMERA Seduta Aula Camera 18 aprile 2014 - Discussione generale CARLO DELL'ARINGA, Relatore per la maggioranza. Signor Presidente, il mio intervento riguarda l'esposizione dei principali punti e aspetti affrontati nel testo approvato dalla XI Commissione relativi alle proposte di modifica del decreto-legge n. 34 del 20 marzo 2014. Andrò in ordine di articoli di tale decreto-legge e i miei commenti riguarderanno essenzialmente gli articoli 1 e 2, che contengono le misure più importanti, anche quelle più contrastate del provvedimento; almeno contrastate nell'ambito delle audizioni che noi abbiamo condotto con esperti, studiosi, associazioni delle categorie produttive e sindacali e che hanno portato naturalmente contributi importanti al dibattito, ma che hanno anche manifestato pareri completamente opposti sui contenuti, in particolare, di questi due articoli: il primo, che contiene misure sul contratto a termine e il secondo, sull'apprendistato. Prima di illustrare le proposte di modifica avanzate dalla Commissione nel testo approvato a maggioranza nella stessa, ricordo alcuni contenuti del decreto-legge, articolo per articolo, distinguendo il primo articolo dal secondo. L'articolo 1 del decreto-legge n. 34 – e questo, tra l'altro, era contenuto anche nella relazione iniziale che avevo esposto all'inizio dei lavori della Commissione – reca norme in materia di contratti a tempo determinato e somministrazione di lavoro a tempo determinato, con l'obiettivo di facilitare il ricorso a tali tipologie contrattuali. Infatti, l'obiettivo del decreto è di portare ad una semplificazione della normativa per aiutare le imprese e indurle a procedere ad assunzioni, meno complicate, meno costose, di lavoratori a contratto a tempo determinato, facilitando il ricorso a tali tipologie contrattuali; a tal fine, il decreto prevede la seguente normativa. La disposizione modifica in più parti il decreto legislativo n. 368 del 2001 e il decreto legislativo n. 276 del 2003, che sono le principali fonti – in particolare il n. 368 del 2001 – che regolano il contratto a tempo determinato. Il decreto-legge n. 34 prevede, in primo luogo, l'innalzamento da 12 a 36 mesi, comprensivi di eventuali proroghe, della durata del rapporto a tempo determinato che non necessita dell'indicazione della causale per la sua stipulazione. Questa direi che è forse una delle due principali innovazioni di semplificazione del decreto legislativo: in termini tecnici, si chiama «acausalità» del contratto a termine per l'intero periodo massimo che le imprese possono utilizzare per un contratto a termine, ossia 36 mesi; non è, quindi, più richiesto che il datore di lavoro giustifichi, motivi, individui le ragioni per cui viene apposto un termine al contratto di lavoro subordinato. Si tratta di un'innovazione molto importante; non è la prima volta naturalmente che viene affrontato questo tema. Già nella cosiddetta legge Fornero, l’«acausalità» era stata introdotta per un primo contratto di durata di 12 mesi; era stata affrontata marginalmente anche nel decreto-legge n. 76 del 2013, ma adesso certamente estendere ai 36 mesi, tutto il periodo massimo, il principio dell’«acausalità», togliere ogni esigenza di motivazione, rappresenta un'innovazione di grande portata. In secondo luogo, secondo tale decreto-legge si prevede che il contratto possa essere prorogato fino a otto volte, a condizione che le proroghe si riferiscano alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto a tempo determinato è stato inizialmente stipulato. È la seconda grande novità relativa al contratto a termine: precedentemente, nell'ambito di un contratto o del suo rinnovo, era ammessa una proroga, mentre adesso, con tale decreto-legge, ne sono ammesse otto. Si tratta anche in questo caso di un cambio radicale, perché, precedentemente, era possibile rinnovare un contratto al massimo fino a 36 mesi, ma sappiamo che la legge mette le imprese in condizioni particolari quando vogliono rinnovare un contratto a termine, sia pure per la stessa attività prevista per il lavoratore, e devono far passare un certo periodo di tempo, di 10 o 20 giorni, tra un contratto e l'eventuale rinnovo e ciò complica certamente la vita all'impresa. D'altra parte, la legge non voleva complicare la vita alle imprese, ma voleva indurre le stesse a non utilizzare troppo questo contratto di lavoro, considerato che il contratto – diciamo così – normale deve essere quello a tempo indeterminato. Adesso, con otto proroghe, naturalmente questo ostacolo a rinnovare i contratti non c’è più, almeno per otto volte: questo nel testo originario. In terzo luogo, infine, si introduce un limite quantitativo, stabilendo che il numero complessivo di rapporti di lavoro a termine costituiti da ciascun datore di lavoro non possa eccedere il limite del 20 per cento dell'organico. Questo è il baluardo, diciamo così, che il legislatore, nel decreto-legge n. 34, pone all'utilizzo del contratto a termine, che adesso viene molto più facilitato. Ecco, per lo meno il numero di contratti a termine non deve superare una certa percentuale. Non è una novità nel panorama delle nostre regole sul contratto a termine. Queste sono norme che spesso sono inserite nei contratti collettivi nazionali di lavoro, ma il legislatore adesso le fa proprie. Quindi, imprese, dice il legislatore, siete maggiormente facilitate ad instaurare questi contratti, avete le proroghe, non dovete accennare alla causale, ma dovete rispettare un tetto. Bene, questo è il contenuto essenziale del decreto-legge. La Commissione propone le seguenti modifiche, che rappresentano, da un lato, degli effettivi miglioramenti, nel senso di introdurre delle precisazioni necessarie che rappresentano dei veri miglioramenti del testo. Non entro nei particolari, ma certamente quando, nel decreto-legge n. 34, si fa riferimento al 20 per cento dell'organico complessivo, c'era la 43 SENATO DELLA REPUBBLICA Gruppo Partito Democratico Ufficio Legislativo _____________________________ necessità di precisare meglio come questo 20 per cento dovesse essere calcolato. Quindi, questo è un contributo importante, che il testo della Commissione fornisce per una maggiore completezza del testo del decreto-legge, anche nella prospettiva di evitare eventuali contenziosi che possono sorgere su questo punto, che diventa cruciale, perché costituisce l'unico vero grande vincolo che hanno le imprese nell'attivazione dei contratti a termine. Poi si interviene anche, però, su un punto qualificante, politico, come è stato detto, cioè il numero di proroghe. È inutile che mi dilunghi su questo aspetto che ormai è all'attenzione della stessa opinione pubblica da tanto tempo. Si diceva: otto proroghe possono essere tante, dovremmo ridurle. Perfino il Ministro, nel corso di vari colloqui, anche pubblici, ha ammesso che, in effetti, il numero delle proroghe poteva essere oggetto di una revisione e che otto poteva essere considerato un numero elevato. Al riguardo, la Commissione propone di ridurre le proroghe da otto a cinque e devo rilevare, a questo punto, che cinque volte rappresenta già un numero piuttosto elevato. Insomma, ricordiamoci (lo dico con parole «a braccio», perché, a volte, le cose si spiegano meglio «a braccio», quando si tratta di argomenti così complicati, per cui leggere una relazione rischia di risultare anche poco comprensibile) che prima l'impresa doveva assumere un lavoratore, poteva prorogare il contratto una volta, ma, scaduto il termine, doveva attendere 10 o 20 giorni prima di rinnovare il contratto, con tutte le conseguenze del caso in termini di ostacoli, voluti per impedire che l'impresa facesse un eccessivo ricorso ad esso. Adesso «no», adesso per ben cinque volte l'impresa può prorogare questi contratti, il che vuol dire che non c’è rinnovo, vuol dire che il giorno prima l'impresa ed il lavoratore si mettono d'accordo, dicendo: vogliamo rinnovarlo per altri cinque mesi ? Bene, allora si scrivono e si va avanti così. Non c’è alcun obbligo di motivazione, non c’è alcun obbligo di attendere 10 o 20 giorni e si va avanti. Si tenga conto che, per quanto alcuni contratti a tempo determinato siano anche di brevissima durata, per un'impresa che utilizza questi contratti per un periodo medio di tre o quattro mesi, cinque volte significa (4 per 5 uguale 20) 20 mesi; per quasi due anni il datore di lavoro può assumere un lavoratore senza specificare il motivo, senza che vi sia un termine e senza avere alcun ostacolo al fatto di rinnovare continuamente il contratto di lavoro. Cinque volte sembrava veramente un numero tale da giustificare, diciamo così, l'obiettivo e la ragione stessa del decreto-legge, cioè facilitare le imprese nell'attivare questi contratti a termine. Sempre nell'articolo 1 – vado velocemente e chiudo sull'articolo 1, per poi affrontare l'articolo 2 e svolgere alcune considerazioni finali – si introducono alcune norme che regolano il regime transitorio e si introduce un aspetto che, nel testo, non c'era, ossia l'obbligo di rispettare il 20 per cento non previsto nel testo originario del decreto-legge. Cosa capita al datore di lavoro che non rispetta il limite del 20 per cento e, invece del 20 per cento, arriva al 21 o al 22 per cento ? Occorreva individuare la sanzione, come c’è la sanzione in casi del genere, come nel caso dell'apprendistato. Anche per gli apprendisti, il datore di lavoro deve rispettare dei vincoli quantitativi e, se non li rispetta, se ci sono apprendisti assunti in eccesso rispetto a questi vincoli quantitativi, da rispettare, la sanzione è che, allora, quel rapporto di apprendista viene trasformato in un rapporto a tempo indeterminato. Noi abbiamo applicato lo stesso tipo di sanzione per quanto riguarda il rapporto a termine. Qui, certamente, le opinioni possono essere diverse, la sanzione poteva essere anche di tipo pecuniario. La Commissione ha scelto questa, nel suo testo, per renderla omogenea a quella dell'apprendistato. Ricordiamoci che questo del 20 per cento del tetto massimo è l'unico vincolo forte che il decreto-legge pone all'impresa nell'utilizzo di questi rapporti di lavoro che, ricordiamo, anche secondo quanto ci dice la Commissione europea, devono avere una natura eccezionale, non devono avere una natura di normalità, essendo normale il rapporto a tempo indeterminato. Signor Presidente, poi, naturalmente, abbiamo introdotto i diritti di precedenza su cui si è soffermata anche l'attenzione dell'opinione pubblica. Il diritto di precedenza c'era già nella legge n. 368 del 2001 e riguardava il fatto che un lavoratore a termine, concluso il periodo di contratto a termine, se questo era durato più di sei mesi, aveva diritto alla precedenza se l'impresa decideva di attivare, per lo stesso tipo di mansione, un contratto a tempo indeterminato. Non solo, ma la legge n. 368 già prevedeva nel 2001 che i lavoratori stagionali avessero diritto di precedenza per quanto riguardava l'attivazione da parte dell'impresa di un contratto a termine per la stessa mansione. Noi abbiamo allargato questo campo, soprattutto per le donne in congedo di maternità. Per le donne in congedo di maternità, abbiamo previsto che tale congedo possa essere conteggiato nel computo del periodo del contratto a termine (sei mesi), dopo il quale scatta l'eventuale diritto di precedenza. Non solo, ma il diritto di precedenza per le donne in congedo di maternità l'abbiamo allargato al contratto a tempo determinato. Abbiamo voluto dare un contributo, cosiddetto mainstream di genere. Abbiamo raccolto anche le sollecitazioni di tutti coloro, uomini e donne, che, nell'ambito della Commissione, sostenevano che molto spesso, nell'affrontare i temi del lavoro, il rafforzamento del mainstream di genere era stato dimenticato. Senza eccedere nel porre vincoli alle imprese, perché si tratta di una precedenza che va in ogni caso prevista per i dodici mesi successivi alla fine del contratto a termine, questa possibilità è stata allargata anche alle donne in congedo di maternità. Passo al secondo articolo del decreto-legge n. 34 del 2014, che non leggo per risparmiare un po’ di tempo, in quanto mi rendo conto di averne già utilizzato parecchio. Quindi, anche qui vado a braccio. Il decreto-legge n. 34 del 2014 interviene su tre aspetti fondamentali del contratto di apprendistato, tre aspetti importanti, di annullamento di alcuni aspetti e di alcune caratteristiche del contratto di apprendistato. Prima caratteristica: ci deve essere un progetto formativo per l'apprendista. La legge prevedeva che doveva essere scritto. Il decreto-legge n. 34 afferma che non è necessario che sia scritto. Secondo aspetto: era prevista, per il contratto di apprendistato, una formazione, esterna o interna, ma di carattere generale, trasversale, su contenuti di carattere formativo generale, non specifico, professionalizzante, tecnico, da farsi sul posto di lavoro. Una formazione 44 SENATO DELLA REPUBBLICA Gruppo Partito Democratico Ufficio Legislativo _____________________________ che doveva essere garantita dalle regioni. Conosciamo le difficoltà delle imprese a ottenere una buona e possibile formazione esterna da parte delle regioni. Molto spesso le regioni non sono in grado di concederla, di garantirla, per mancanza di risorse, per mancanza di organizzazione. E l'impresa era in difficoltà, può essere in difficoltà. Perché se non c’è, il contratto non è valido, deve essere trasformato in tempo indeterminato. Allora, secondo aspetto, il decreto-legge azzera l'esigenza, l'obbligo e lo rende solo facoltativo. Terzo aspetto, l'impresa deve trasformare, alla fine del periodo di apprendistato, una parte degli apprendisti e li deve confermare in un rapporto a tempo indeterminato: 50 per cento, secondo la cosiddetta legge Fornero, ridotto al 30 per cento nel periodo transitorio. Si considerava anche questo un onere troppo forte per le imprese: azzerato, non c’è più l'obbligo di trasformazione dei contratti di apprendistato, che non era un obbligo in assoluto, era un obbligo che costituiva una condizione da rispettare se l'impresa voleva assumere ulteriori apprendisti. Ha dieci apprendisti ? Per assumere ulteriori apprendisti, ne doveva confermare cinque: azzerato anche questo obbligo. Questo è un aspetto importante che le aziende hanno accolto con grande favore come semplificazione. Tutte le associazioni imprenditoriali che noi abbiamo ascoltato nelle audizioni hanno detto: questo veramente ci libera da tutte le complicazioni, siamo estremamente favorevoli all'azzeramento di queste esigenze. Certamente, questo era un parere. Dalla parte opposta c'erano pareri soprattutto delle organizzazioni sindacali, ma anche di esperti che dicevano: se noi togliamo tutte queste caratteristiche all'apprendistato, possiamo ancora chiamarlo apprendistato ? La formazione esterna, la forma scritta del piano formativo, una condizione di trasformazione se si vogliono assumere altri apprendisti: questa è stata la fortissima obiezione che noi abbiamo raccolto nell'ambito della Commissione. E da qui abbiamo introdotto tre modifiche su ciascuno di questi tre punti. Dire che abbiamo adottato vie di mezzo sarebbe banale, perché è come dire: salviamo una cosa e l'altra e ci mettiamo di mezzo per vedere di salvare il possibile. Però, riteniamo che siano anche soluzioni di equilibrio. Quindi, la forma scritta ci deve essere ma deve essere inserita nel contratto; la formazione è obbligatoria ma solo se le regioni la propongono alle aziende: se entro 45 giorni le aziende non ricevono questa comunicazione, sono libere dall'obbligo e, per quanto riguarda la trasformazione, non il 50 per cento, ma solo il 20 per cento per le imprese sopra i 30 dipendenti. Questo è tutto quanto. Noi riteniamo che questi suggerimenti possano andare incontro alle esigenze di semplificazione della flessibilità delle imprese ma rappresentano, oltre ad alcune proposte che migliorano il testo, e sono un contributo; qui si trattava di trovare un migliore equilibrio tra le esigenze di flessibilità da parte delle imprese e alcune garanzie per i lavoratori. CESARE DAMIANO. Signor Presidente, intervengo volentieri su questo decreto, anche per la sua oggettiva importanza e vorrei spiegare, dal mio punto di vista, qual è stato l'atteggiamento del Partito Democratico nella Commissione lavoro. Noi fin dall'inizio abbiamo detto con grande chiarezza che avevamo un'intenzione molto semplice, quella di correggere questo decreto, senza stravolgerlo. E noi siamo anche orgogliosi del lavoro che abbiamo fatto, perché l'abbiamo fatto dall'inizio, non vogliamo farlo dopo, anche perché noi pensiamo che la dialettica parlamentare sia molto importante, che il ruolo del Parlamento si debba esercitare. E abbiamo anche affermato un principio semplice: non è accettabile una logica di prendere o lasciare, anche quando si tratta di un decreto. E del resto, devo dire che lo stesso Ministro Poletti dall'inizio ha detto che questa logica il Governo non l'avrebbe perseguita. Quindi, abbiamo lavorato sodo, abbiamo cercato di individuare, insieme ad altri partiti che hanno scelto questa strada, quali erano i punti di correzione, in un contesto di discussione molto più ampio, perché non c’è dubbio che, quando affrontiamo il tema del lavoro, noi discutiamo in questo momento di un decreto, ma c’è, al tempo stesso, in esame al Senato una delega. E noi su questo punto abbiamo avanzato le nostre riserve – io sicuramente –, le abbiamo esplicitate al Governo, perché abbiamo visto una sorta di inversione logica, nel senso che nella delega sono presenti contenuti molto importanti di fondo. Penso al contratto di inserimento a tempo indeterminato, penso al tema degli ammortizzatori sociali. E quindi abbiamo chiarito che sarebbe stato per noi preferibile partire da questi temi, però ci rendiamo perfettamente conto che bisogna fare l'esame di realtà, bisogna entrare nel merito delle situazioni concrete. Quindi, al di là dei nostri desideri, pur segnalando questa contraddizione, abbiamo di buon grado affrontato nel merito il tema del decreto e dei confini di contenuto che il decreto indicava. Però, lo vogliamo dire fin da adesso: la prova importante, oltre che sul decreto, sarà su questa delega, perché in questa delega c’è il contratto di inserimento a tempo indeterminato. Noi condividiamo questa scelta, perché pensiamo che sia importante avere anche un periodo di prova lungo, per i nostri figli, per i nostri nipoti, di flessibilità buona da sei mesi a tre anni, a condizione che questa prova lunga si trasformi poi in una stabilità del lavoro. E diciamo anche che ci batteremo perché gli incentivi della prova siano dati all'impresa al momento della conversione del contratto a tempo indeterminato. E ci batteremo anche perché, nel momento in cui il contratto di inserimento sarà a tempo indeterminato, per quel lavoratore giovane, di nuova generazione, o per il lavoratore ricollocato, se andremo in questa direzione, perché a cinquant'anni ha perso il lavoro e fa fatica a trovare una ricollocazione, valgano tutti i diritti e le protezioni, compreso l'articolo 18. Quindi, è vero, sulla delega avremo modo di dire la nostra opinione e sarà un'opinione, come si dice, sostanziata da una impostazione politica e culturale che non ci ha mai abbandonato, che è molto semplice, è quella dell'Europa: che il lavoro a tempo indeterminato deve essere prevalente, deve essere la nostra stella polare. Così come, sugli ammortizzatori sociali, nella delega affronteremo questo tema con lo spirito di una riforma di questi ammortizzatori; sappiamo che cosa vuol dire la questione della cassa integrazione in deroga, che è diventata una sorta di indennità di disoccupazione. Sappiamo, e condividiamo, 45 SENATO DELLA REPUBBLICA Gruppo Partito Democratico Ufficio Legislativo _____________________________ la necessità di allargare queste protezioni anche a coloro che attualmente non sono protetti: i lavoratori precari, i lavoratori che non hanno tutele nel momento del lavoro. Questa ci sembra l'indicazione fondamentale, alla quale intendiamo attenerci quando sarà il momento di discutere della delega. Quindi, siamo perfettamente consapevoli che siamo al primo tempo di un discorso; ma proprio perché siamo al primo tempo non abbiamo voluto che questo primo tempo fosse completamente distaccato, scisso dal secondo tempo nel quale affronteremo il cuore della questione: il concetto della prevalenza della stabilizzazione per offrire alle nuove generazioni una sicurezza nel lavoro, una autonomia nella vita, la possibilità di diventare cittadini a pieno titolo. Cosa che le leggi del centrodestra, l'ideologia della flessibilità non ha garantito. Sento molte volte parlare di ideologia della sinistra ma devo dire francamente che, quando parliamo di ideologie, queste sono sia di sinistra che di destra, non c’è soltanto una ideologia, ammesso che esista un atteggiamento ideologico della sinistra. Esiste un altrettanto atteggiamento ideologico della destra quando la flessibilità, che diventa precarietà, è l'alfa e l'omega della regolazione dei rapporti di lavoro e la base fondamentale – secondo taluni – per il successo delle imprese, per lo sviluppo di un Paese. Cosa alla quale noi non crediamo perché i fatti ci dimostrano che questa teoria ha portato ad una estrema precarizzazione del lavoro e ad una estrema insicurezza. Vede, Presidente, quando la mia generazione entrava nel mondo del lavoro – altri tempi, parlo della fine degli anni Sessanta naturalmente, non possono essere paragonati – i nostri genitori ci dicevano una parola molto semplice: «caro figlio, tu hai trovato il lavoro e quindi hai trovato il benessere, la stabilità e il futuro». Noi ai nostri figli questo non lo possiamo più dire, e allora la rottura del rapporto tra il tema lavoro, benessere, cittadinanza, consumo torna di grande attualità perché, se questa relazione si rompe e al lavoro non corrisponde più il benessere e se il lavoratore può essere il lavoratore povero come il pensionato può essere il pensionato povero, come il ceto medio che diventa proletarizzato e va alla mensa della Caritas per poter sopravvivere, e quindi se si rompe il rapporto tra lavoro e benessere, vuol dire che non ci sarà neanche la possibilità di diventare, attraverso il lavoro, cittadini-consumatori. Questa è la mutazione, purtroppo, dall'attuale forma di capitalismo rispetto a quella precedente, perché il capitalismo industriale perlomeno aveva in mente che un lavoratore, un operaio, un impiegato, un tecnico, da lavoratore diventasse ceto medio, e che con quello stipendio, da operaio della Fiat alla catena di montaggio negli anni Settanta, manteneva la propria moglie – magari casalinga –, un figlio o due figli che facevano la scuola professionale, qualcuno ragioniere, uno arrivava a fare l'università, pagava la rata di un mutuo di una piccola casa in periferia di una città qualsiasi e poteva in qualche modo, come si dice, avere una vita dignitosa. Questa relazione si è interrotta. Ricostruire questa relazione dando, dopo la buona flessibilità, una prospettiva di stabilizzazione del lavoro io credo che sia il grande compito della politica nella situazione attuale. E questo grande compito noi lo possiamo assolvere se, parlando di un decreto limitato ad alcune forme di flessibilità, sappiamo connettere questa flessibilità alla prospettiva di un lavoro stabilizzato, del quale discuteremo nella delega. Per quanto riguarda il decreto-legge, come ho detto, noi abbiamo avanzato fin dall'inizio alcune critiche di merito molto circostanziate, soprattutto sul tema dei contratti a termine e sul tema dell'apprendistato. Quale è stata la critica sui contratti a termine ? Ebbene a noi non sfugge il fatto che l'abolizione di qualsiasi causale per l'intero periodo dei 36 mesi sia una modalità che liberalizza all'eccesso il contratto a termine. Abbiamo fatto anche, con attenzione e con scrupolo, un'indagine per vedere quello che capita negli altri Paesi industriali avanzati, quelli di vecchia generazione, dell'Unione europea e devo dirle, Presidente, che negli altri Paesi in linea di massima, quando si utilizza – in Francia, come in Spagna e come in Germania – il contratto a termine, questo contratto a termine è legato ad una causale, ovvero c’è una restrizione, c’è una specifica, c’è un'eccezionalità. Questa eccezionalità viene superata. Noi abbiamo avanzato questa critica ed il Governo ha risposto che questo era l'impianto di base e noi abbiamo rinunciato a correggere questo punto. Perché non è vero che il compromesso e l'equilibrio che abbiamo raggiunto sia scevro da problemi anche all'interno del Partito Democratico. Una rappresentazione, come si dice, uniforme non è una giusta rappresentazione. Noi abbiamo degli elementi critici, ma abbiamo anche quel senso politico e quella capacità di intervenire sui problemi, che ci fa distinguere quel che è perseguibile nell'immediato da quello che non lo è. Abbiamo rinunciato a portare un cambiamento su questo punto, ma non abbiamo rinunciato a portare altri cambiamenti sul contratto a termine, ad esempio sul tema delle proroghe. Avevamo un dubbio, una preoccupazione, che abbiamo esternato al Governo e che abbiamo voluto chiarire anche nella normativa. Ma, poiché un contratto a termine è sottoposto a proroghe, ma anche a rinnovi, non è che il rinnovo di un contratto a termine per la medesima mansione, sotto lo stesso imprenditore e per lo stesso lavoratore, comporta la ripartenza delle proroghe, quindi una sorta di ripetizione all'infinito di una flessibilità ? Ci siamo fatti questa domanda e abbiamo ottenuto una risposta concordata con il Governo. Le proroghe da otto passano a cinque – secondo noi è un passo avanti – e sono cinque in tutto nell'arco dei 36 mesi. Quindi, nel caso di rinnovo, se ho consumato nel primo contratto tre proroghe, me ne restano due; se le consumo nel secondo rinnovo, al rinnovo successivo non c’è nessuna possibilità di proroga. Abbiamo risolto tutti i problemi ? Sicuramente non abbiamo risolto tutti i problemi, ma abbiamo per lo meno diminuito una potenziale eccessiva precarizzazione del lavoro. Così come abbiamo voluto altre misure, sulla base anche dei suggerimenti che sono emersi nel corso delle audizioni, perché noi abbiamo fatto, è vero, molte audizioni. Il Ministro Sacconi ha detto che non abbiamo audito la Flotta del Pacifico. È vero, io ho evitato, anche perché è impegnata in altre operazioni, diciamo, nei confronti di nazioni importanti. Però ribadisco un concetto, che probabilmente il Ministro Sacconi non apprezza: io credo nella concertazione, credo nel dialogo sociale, credo nel ruolo delle forze intermedie e penso che il giorno in cui il ruolo delle forze 46 SENATO DELLA REPUBBLICA Gruppo Partito Democratico Ufficio Legislativo _____________________________ intermedie dovesse essere schiacciato ed annullato non sarebbe un bel destino per questa democrazia. Io non ho mai creduto al rapporto diretto tra leader e il suo popolo. Io penso che il ruolo delle forze intermedie sia importante. Abbiamo sentito tutte queste forze intermedie, quelle che rappresentano il lavoro, quelle che rappresentano l'impresa, quelle che rappresentano la migliore cultura del lavoro e delle università – quindi i docenti universitari di diritto del lavoro che sono l'espressione massima di tutti gli orientamenti politici – per avere anche un conforto. Sono arrivati alcuni suggerimenti importanti e uno di questi è sicuramente sul tema del cosiddetto diritto di precedenza. Era una regola che avevo introdotto quando ero Ministro del lavoro e della previdenza sociale, oltre a quella del termine massimo dei 36 mesi, che viene ribadita in questa norma. Questo diritto di precedenza, che è a disposizione del lavoratore, ma è sconosciuto al lavoratore, verrà inserito nell'ambito del contratto al momento della sua stipula, in modo tale che sia visibile e comunicato al lavoratore. E si tratterà di un diritto di precedenza nel caso in cui l'imprenditore, lasciato a casa quel lavoratore a termine, accenda un contratto per la medesima mansione a tempo indeterminato: quel lavoratore potrà essere chiamato per primo ad assolvere quel compito. Abbiamo migliorato anche il diritto di precedenza per quanto riguarda le donne in congedo di maternità. Si tratta di un ampliamento molto importante considerata la delicatezza della situazione delle donne in maternità. Questione che si ricollega, poi, a quella battaglia sacrosanta che abbiamo fatto per la questione delle dimissioni in bianco che avrebbe meritato anche al Senato una discussione in Aula. Sul tema, invece, dell'apprendistato mi stupiscono alcune argomentazioni che ho sentito. In fondo l'apprendistato è l'unica forma di lavoro duale alla tedesca che esiste in Italia, è un contratto a forma mista. Ha ragione l'onorevole Chimienti del MoVimento 5 Stelle: apprendistato, cioè apprendere, quindi lavoro da una parte e formazione dall'altra. Purtroppo il decreto-legge nella sua stesura iniziale, avendo abolito l'obbligo della formazione, sia di quella pubblica, sia di quella on the job, aveva minato le fondamenta e il carattere duale di questo contratto a forma mista, perché se rimane soltanto il lavoro non è più apprendistato, vuol dire mettere a disposizione delle imprese lavoratori flessibili a bassissimo costo. Ma allora, in questo modo, costruiamo un modello di sviluppo basato sull'idea che la manodopera deve costare il meno possibile come condizione per la sopravvivenza di questo modello di competitività globale. Noi ci opponiamo a questa logica e abbiamo chiesto di ripristinare la formazione pubblica anche perché c'era un rischio oggettivo di infrazione da parte della l'Unione europea in quanto si trattava di una sorta di aiuti di Stato. Vorrei ricordare che in precedenza l'Unione europea si era già espressa su questo tema dei contratti di formazione e lavoro. Lei pensi signor Presidente: un artigiano utilizza un apprendista, ha gli sconti e i benefici, l'Europa ci commina una procedura d'infrazione, quell'artigiano deve restituire i benefici. Secondo lei questa è la certezza del rapporto di lavoro, delle norme e delle regole ? Pensiamo in questo modo di aver tenuto conto delle obiezioni delle imprese e quando si dice che sarà la regione a dar prova, entro 45 giorni, della capacità di fornire quella formazione pubblica adeguata alla bisogna, diciamo semplicemente che l'impresa è assolta dall'obbligo nel caso in cui non ci sia questa condizione. Ci pare, quindi, una misura di buonsenso, così come la scelta di ripristinare il piano formativo individuale – certo – in forma scritta. Ma anche su questo, signor Presidente, lei pensi: un imprenditore assume un apprendista, lo lascia a casa, non c’è il piano formativo scritto, quell'apprendista va da un giudice e chiede giustamente di essere reintegrato come lavoratore dipendente, il giudice gli darà ragione. Quindi, la forma scritta del piano formativo individuale è una difesa dell'imprenditore e un vantaggio per quel lavoratore che potrà utilizzarla nelle successive prove presso altri imprenditori, dicendo: ho già fatto uno sorta di formazione on the job. Quindi, noi siamo orgogliosi di questo risultato perché l'apprendistato senza formazione, come taluno pretende, è un'ideologia di destra per noi inaccettabile. Infine, c’è il tema della stabilizzazione sul quale penso che dobbiamo fare un ragionamento molto semplice: avevamo una stabilizzazione al 50 per cento che agiva dai 10 dipendenti in su, abbiamo ripristinato una stabilizzazione al 20 per cento in aziende con almeno 30 dipendenti. Sappiamo che stiamo parlando di una forza lavoro pari al 40 per cento del totale, ma di un numero di imprese sicuramente inferiore al 10 per cento, perché le unità locali di una certa dimensione sono assai meno rispetto a quelle più piccole, fino a 10 dipendenti, che arrivano a oltre 90 per cento delle unità locali, chiaramente non della forza lavoro. Anche questo ragionamento è un ragionamento che, preso sul pratico, è semplice. Oggi abbiamo una percentuale in quelle imprese di stabilizzazione che è molto superiore al 20 per cento. Confermare un principio di stabilizzazione significa impedire che un imprenditore prenda quegli apprendisti, li lasci a casa, prenda altri apprendisti, li lasci a casa: vale a dire manodopera a basso costo. Un principio di stabilizzazione minima che vuol anche significare la valorizzazione del ruolo formativo on the job dell'imprenditore, anche perché i buoni imprenditori hanno sempre dichiarato che se prendono degli apprendisti, li formano, perdono tempo, utilizzano loro risorse per farli crescere e insegnare loro un mestiere e, quindi, se li tengono. Noi vogliamo che questa pratica sia in qualche modo consolidata. Infine, nel decreto esistono anche altri punti dei quali si discute poco. Vorrei ricordare – ed è una questione molto importante – che ci sono i contratti di solidarietà. I contratti di solidarietà vengono decontribuiti dal 25 al 35 per cento. Credo che questo sia un apprezzamento universale verso una misura che può consentire, se debitamente rifinanziata, come farà il decreto, e utilizzata, di diminuire l'utilizzo della cassa integrazione e, in alcuni casi, di scongiurare anche il ricorso ai licenziamenti. Posso citare molti casi. La Commissione lavoro è andata in missione in Friuli Venezia Giulia, abbiamo affrontato il tema, ad esempio, della Electrolux; abbiamo visto che, accanto alla Electrolux, ci sono numerose situazioni che possono essere salvate: stabilimenti e lavoratori salvati, perché si utilizza nuovamente il contratto di solidarietà con un beneficio visibile sia per il lavoratore sia per l'imprenditore. Così come c’è il tema della smaterializzazione del cosiddetto DURC, il 47 SENATO DELLA REPUBBLICA Gruppo Partito Democratico Ufficio Legislativo _____________________________ documento unico di regolarità contributiva. Noi non siamo contrari al principio della smaterializzazione, abbiamo solo fatto presente al Governo che bisogna che gli archivi dell'INPS e dell'INAIL siano anche corredati da altri archivi, come ha chiesto l'onorevole Polverini con un emendamento, ad esempio, quelli relativi alle casse edili, gli enti bilaterali del settore dell'edilizia, per favorire, quindi, una corrispondenza tra gli archivi e le realtà, per non penalizzare le imprese nel caso in cui gli archivi non siano sufficientemente aggiornati. Del resto, in questo decreto c’è anche un principio di monitoraggio, ogni 12 mesi, sulla situazione che si determinerà, anche per quanto riguarda gli effetti di questo decreto sull'occupazione. Se fra 12 mesi quello che ha affermato il Ministro Poletti troverà conferma – vale a dire che, a seguito di questo decreto, saranno aumentati i lavoratori a tempo indeterminato – noi gioiremo. E se il contratto a termine avrà cannibalizzato le forme più estreme di precarietà, anche quelle opache, come le finte partite IVA, il lavoro nero tanto più, o il lavoro a chiamata, noi gioiremo e diremo che stiamo andando verso la strada giusta. Se questo non sarà, avremo modo anche di intervenire per ulteriori, eventuali elementi di correzione. Infine, vorrei qui precisare due questioni. La prima. C’è una vulgata, anche giornalistica, che dice che queste correzioni sono le correzioni della minoranza del Partito Democratico. No, queste sono le correzioni del Partito Democratico, sicuramente dei parlamentari della Commissione lavoro, di tutti gli orientamenti congressuali. Sono orientamenti di tutti, ci tengo a dirlo, non di una parte, di qualcuno. Sono orientamenti emersi con un lavoro coraggioso, approfondito e scevro dall'ideologia, che ha voluto intervenire sui problemi reali. In secondo luogo, io ho sentito nella conferenza stampa di ieri l'onorevole Sacconi parlare di un chiarimento circa la lealtà parlamentare del Partito Democratico agli atti di Governo. Mi pare che si possa dire così, ha risposto bene il Ministro Poletti, che cito testualmente. «Credo che l'esame svolto dalla Commissione lavoro della Camera, pur apportando alcune modifiche al testo, si sia concluso senza stravolgerlo e rispettandone i contenuti fondamentali. Ora l'Aula lo approvi rapidamente per un celere completamento dell'iter». Allora mi domando chi è stato leale e chi non è stato leale. Noi siamo stati leali al Governo perché abbiamo, con la nostra passione, la nostra intelligenza, con i gruppi che hanno portato gli emendamenti, contribuito a correggere un decreto, non a stravolgerlo, e mi pare che il Ministro del lavoro abbia preso atto che abbiamo rispettato i contenuti fondamentali. Quindi la mancanza di lealtà non riguarda noi, ma riguarda coloro che oppongono resistenza ai contenuti di equilibrio che abbiamo portato nel decreto, anche perché – voglio rimarcarlo – ogni passo di questo decreto nella Commissione lavoro è avvenuto ovviamente – lo dice la procedura, la normativa – alla presenza del rappresentante del Governo ed ogni emendamento che è stato approvato ha avuto il conforto e l'approvazione del rappresentante del Governo. Quindi, da questo punto di vista, quelle che ha detto il Ministro Poletti credo che si possano definire, considerato anche il periodo pasquale, parole sante. Noi quindi siamo anche favorevoli al fatto che il Governo possa mettere la fiducia su questo decreto ovviamente testo uscito dalla Commissione lavoro, come è prassi abituale. Ma naturalmente questa è una scelta che compete al Governo e che verificheremo nella giornata di martedì prossimo. Concludo davvero, Presidente, dicendo questo: ho appreso questa mattina dal rappresentante del Nuovo Centrodestra che, accanto ai sindacati, che sono notoriamente, per il Nuovo Centrodestra, un elemento di conservazione, c’è anche la Confindustria fra gli elementi di conservazione. Questa è un'ulteriore novità nella classificazione dei conservatori e degli innovatori. Per quanto ci riguarda, noi pensiamo di aver fatto un lavoro di merito, approfondito, appassionato, unitario, espressione di un orientamento del Partito Democratico che ha trovato il conforto da parte del Governo e da parte del Ministro. Ci auguriamo che questo decreto arrivi celermente alla sua conclusione, nella forma e nell'equilibrio che abbiamo trovato nelle correzioni apportate. Sicuramente farà fare un passo avanti alla flessibilità, ci auguriamo buona, delle imprese, senza con questo liberalizzare all'eccesso né i contratti a termine né il lavoro di apprendistato. La nostra battaglia continuerà, come sempre, nel merito e nei contenuti nel momento in cui affronteremo la delega, perché, lo ripeto, la stella polare per noi rimane l'incrollabile fede nell'idea che questo Paese possa dare una prospettiva ai giovani soltanto se il contratto di lavoro a tempo indeterminato, dopo un lungo periodo di flessibilità, dia quelle certezze per far crescere le nuove generazioni in un'idea di dignità ed autonomia. Chiediamo sempre ai nostri figli di mettere su famiglia, di mettere la testa a posto, di diventare cittadini: diamo loro gli strumenti necessari. MARIALUISA GNECCHI. Signor Presidente, è evidente che i ruoli sono diversi. Fare opposizione è un ruolo che noi conosciamo molto bene, perché, nella scorsa legislatura, l'abbiamo fatta per i primi quattro anni e poi abbiamo sostenuto insieme, come larga maggioranza di questa Camera e anche del Parlamento, un Governo tecnico e, quindi, conosciamo tutti i meccanismi. È evidente una considerazione, rispetto a quello che ha appena detto il collega Baldelli, che peraltro era in Commissione lavoro con me, che conosco da tempo e di cui ho visto anche le posizioni sul lavoro, e se devo, da membro del PD, guardare come si sono creati il Nuovo Centrodestra e Forza Italia, rispetto ai temi del lavoro, credo che le divisioni, rispetto alle proprie posizioni vere, sincere, di competenza, riguardo a questi temi, potrebbero anche articolarsi in un modo diverso. Però, è evidente che non sta a noi valutare chi sta con noi e chi non sta con noi. Però, voglio sottolineare la parte che non condivido dell'intervento del collega Baldelli, appena citata. I decreti-legge sono uno strumento d'urgenza, sono previsti dalla Costituzione, come è previsto sempre dalla 48 SENATO DELLA REPUBBLICA Gruppo Partito Democratico Ufficio Legislativo _____________________________ Costituzione che, entro 60 giorni, debbano essere convertiti in legge. Quindi, non sono provvedimenti del Governo che non possono essere né migliorati né peggiorati ma, comunque, almeno discussi. Sono provvedimenti su cui si è previsto, in termini espliciti, che, per 60 giorni, siano a disposizione del Parlamento, dei due rami del Parlamento, per essere modificati. Quindi, noi, su questo decreto-legge n. 34 del 2014, abbiamo solo svolto il nostro normale lavoro di discussione e di merito in Commissione lavoro. Siamo entrati nel merito, sono stati presentati tanti emendamenti, non sono stati votati tutti gli emendamenti di una parte politica o dell'altra o si è espresso parere contrario su emendamenti di una parte politica o dell'altra. Come abbiamo sentito dalla collega Polverini, molti emendamenti migliorativi sono stati condivisi, e sono stati condivisi anche da tutta la Commissione. Ci sono anche stati interventi che avrebbero potuto trovare una maggioranza diversa ma, comunque, sono stati tutti interventi discussi nella Commissione lavoro e sui quali si è votato. Però, va anche sottolineato che il diritto del singolo parlamentare, se non si esprime almeno in Commissione rispetto allo stimolo, all'invito al dibattito e a presentare degli emendamenti su cui trovare una maggioranza, cercando di convincere i colleghi all'interno della Commissione... Questo è sicuramente il lavoro di merito più facile rispetto a quello che può essere il lavoro in Aula. Quindi, noi siamo qui a sottolineare e ripetere quello che già la Costituzione ci dice: il decreto-legge è uno strumento del Governo che riveste carattere di urgenza, ma deve essere convertito dai due rami del Parlamento entro sessanta giorni. Non c’è scritto che prendere o lasciare voglia dire sostegno o non sostegno al Governo. Esiste una mediazione all'interno del Governo e esiste una possibilità di mediazione all'interno delle Commissioni di merito e all'interno dell'Aula, se no veramente sui decretilegge varrebbe la pena di dire che diventano legge improvvisamente e immediatamente e che non c’è un lavoro parlamentare che li debba convertire in legge. Quindi, noi questo diritto-dovere delle due Camere di poter intervenire sui decreti-legge veramente lo rivendichiamo come diritto di democrazia. Io vorrei entrare nel merito e sottolineare le parti alle quali, secondo me, non si è dato sufficiente rilievo e, invece, condivido ovviamente gli interventi di merito fatti dai colleghi del PD, ma condivido anche totalmente la relazione del relatore e anche interventi, non necessariamente del PD, che sono stati svolti in quest'Aula. Non cito i nomi solo per evitare che poi si possa dire che noi andiamo a sottolineare differenze anche all'interno di altri gruppi politici, sia di opposizione che di maggioranza. Un'intenzione del Ministro Poletti che noi abbiamo veramente apprezzato è quella di un reale monitoraggio. Anche questo punto lo abbiamo migliorato, secondo noi, in Commissione, ma lo abbiamo migliorato andando nella direzione di quella che è già la disponibilità del Ministro e, quindi, veramente ci teniamo a sottolinearlo. Il testo attuale dice esplicitamente: ai fini della verifica degli effetti delle disposizioni di cui al presente capo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta, decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una relazione alle Camere, evidenziando in particolare gli andamenti occupazionali e l'entità del ricorso al contratto a tempo determinato e al contratto di apprendistato, ripartito per fasce di età, genere, qualifiche professionali, aree geografiche, durata dei contratti, dimensione e tipologia di impresa e ogni altro elemento utile per una valutazione complessiva del nuovo sistema di regolazione di tali rapporti di lavoro, in relazione alle altre tipologie contrattuali, tenendo conto anche delle risultanze delle comunicazioni di assunzione, trasformazione, proroga e cessazione dei rapporti di lavoro derivanti dal sistema informativo delle comunicazioni obbligatorie, già previsto a legislazione vigente. Ci tengo veramente a sottolineare questa parte perché, come il Ministro Poletti ha detto, bisogna sempre verificare che gli interventi che si portano avanti e gli interventi legislativi nuovi abbiano un reale effetto rispetto a quello che il Governo o il Parlamento si era prefissato. E quindi è importante, rispetto a questo, il fatto che l'articolo 1 dica in modo esplicito: «fermo restando che il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro». Allora, vale veramente la pena di sottolineare che la forma comune di rapporto di lavoro è il contratto a tempo indeterminato. Noi ci rendiamo conto che in una situazione di crisi occupazionale come questa bisogna favorire l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro e, quindi, favorire l'apprendistato. Dobbiamo favorire il fatto che un'azienda possa assumere a contratto a tempo determinato, perché può avere esigenze che non sono necessariamente esigenze che si protrarranno nel tempo, ma che possono essere esigenze di un momento particolare; e, in un momento di crisi come questo, è evidente che va favorito l'ingresso in azienda. Però, appunto è importante poi andare a monitorare se queste nuove modifiche, se queste nuove tipologie possono effettivamente aiutare l'ingresso nel mondo del lavoro e anche l'azienda. Quindi, per noi, il monitoraggio è fondamentale. Ed è fondamentale rispetto a tutte le norme, perché la Ministra Fornero si è caratterizzata su due interventi, nel suo, 49 SENATO DELLA REPUBBLICA Gruppo Partito Democratico Ufficio Legislativo _____________________________ breve, periodo di Governo: sulla manovra contro le pensioni, che è stata l'unica vera manovra di recupero di denaro; e sulla riforma del mercato del lavoro. Adesso noi stiamo intervenendo, con modifiche promosse dal Governo e discusse in Commissione lavoro, che secondo noi sono migliorative, senza modificarne l'impianto, del testo del Ministro Poletti e inoltre ci auguriamo, visto che la manovra sulle pensioni ha dimostrato degli effetti nefasti, si possa poi intervenire realmente su quella manovra. Quindi, per noi, è un atto di fiducia vero nei confronti del Ministro Poletti, è un atto di fiducia rispetto alla sua volontà di monitorare gli interventi legislativi, e quindi siamo poi disponibili anche a dimostrare gli effetti nefasti di altri interventi legislativi della Ministra Fornero nella scorsa legislatura. Ci tengo anche a sottolineare un'altra parte che ha evidenziato il relatore, ma che, secondo me, va ancora rimarcata. Noi sappiamo che, in particolare tutta la scorsa legislatura, è stata una legislatura che possiamo definire contro le donne, e quindi noi, del Presidente del Consiglio Renzi, pensiamo che cambiare verso sia anche cambiare verso tenendo conto che vanno adesso approvate anche delle misure a favore delle donne. Quindi, aver sottolineato che, per una donna che inizia una gravidanza durante un periodo a contratto a tempo determinato, l'eventuale periodo di astensione obbligatoria serve per maturare i sei mesi che danno eventualmente diritto alla trasformazione del contratto a tempo indeterminato è una cosa importante, e questo è sicuramente da sottolineare. Così come è importante avere previsto il diritto di precedenza anche nei contratti a tempo determinato per una donna che inizi una gravidanza. Quindi, questo è veramente fondamentale per noi, e va sottolineato. È evidente che molte altre cose bisognerebbe fare per favorire l'occupazione femminile. Noi sappiamo di essere, purtroppo, un fanalino di coda rispetto al tasso di occupazione femminile, e credo che intervenire a favore del sostegno alla maternità, a favore della creazione di servizi, a favore della conciliazione dei tempi di lavoro e dei lavori di cura, per uomini e per donne, sia fondamentale, perché solo quando un datore di lavoro potrà realmente temere che assumere un uomo voglia dire rischiare, in assenze dal lavoro per i congedi parentali, per far fronte a lavori di cura, per far fronte a pari responsabilità familiari e professionali tra uomini e donne, allora questo sarà il vero deterrente per scegliere un uomo rispetto ad una donna, perché ancora, ad oggi, tutti, i lavori di cura, il «lavoro» rispetto alla maternità (e lo chiamo lavoro ovviamente tra virgolette) e comunque tutto quello che riguarda gli impegni familiari, è ancora, purtroppo, più a carico delle donne. Per esempio, quando il Governo Berlusconi aveva innalzato l'età per la pensione di vecchiaia delle donne nel pubblico impiego, il risparmio, quel «tesoretto» di risparmio, era stato scritto che avrebbe dovuto servire per favorire l'occupazione femminile, per favorire i servizi, per favorire interventi a favore della famiglia e, quindi, di uomini e donne, ma purtroppo, invece, anche quel «tesoretto» è stato usato per altro. Quindi, ci sembra importante rispetto a questo sottolineare che, in tutto quello che riguarda il lavoro, noi speriamo che vengano sempre sottolineate queste differenze di genere, ma sottolineando il fatto che vanno sostenute. C’è anche un'altra piccola proposta emendativa nel disegno di legge di conversione del decreto lavoro, che va in questa direzione, che è spostare sino al 31 luglio 2015 i contratti a tempo determinato per maestri di asilo nido e di scuola per l'infanzia, perché noi sappiamo che i comuni hanno bisogno di questa proroga dei contratti a tempo determinato per potere appunto garantire il lavoro di queste lavoratrici – le chiamo «lavoratrici» perché sono in prevalenza donne – all'interno di questi servizi. Quindi, ci sembra importante anche sottolineare ciò, come dato positivo in termini anche di miglioramento apportato appunto in Commissione. Poi è chiaro che noi siamo stati molto attenti alla formazione durante il contratto di apprendistato, perché il contratto di apprendistato, per l'appunto, è un contratto di lavoro, però noi vogliamo riuscire a pensare ai giovani ed alla loro formazione. Noi sappiamo che essere competitivi nel mercato del lavoro, nel mondo del lavoro, è ovviamente fondamentale e per essere competitivi è fondamentale avere una preparazione che va incontro a quelle che possono essere le esigenze dell'azienda. Noi siamo favorevoli alla formazione continua durante tutto l'arco della vita e, quindi, come siamo favorevoli alla formazione durante tutto l'arco della vita, alla riqualificazione ed alla possibilità di trovare un altro lavoro, è chiaro che nel contratto di apprendistato pretendiamo che vi sia veramente anche una formazione obbligatoria. Avere previsto che, se entro 45 giorni le regioni non rispondono positivamente, l'azienda più svolgere questa formazione all'interno della stessa azienda, e che comunque è indispensabile che nel contratto di apprendistato sia previsto, anche in forma sintetica, il piano formativo individuale è sicuramente per noi fondamentale. Lo diciamo proprio nell'interesse sia dell'azienda che del lavoratore o della lavoratrice e poi, comunque, siamo convinti che vi sarebbe stata un'infrazione a livello europeo, se non fosse stata prevista la formazione, perché è chiaro che il contratto di apprendistato è un vantaggio economico per l'azienda, perché le si 50 SENATO DELLA REPUBBLICA Gruppo Partito Democratico Ufficio Legislativo _____________________________ riconosce una decontribuzione, ma a questa decontribuzione deve anche corrispondere una formazione. Questo, per esempio, è stato un punto, sul quale c’è stato uno scontro con il Nuovo Centrodestra all'interno della Commissione, ma noi non pensiamo assolutamente che possa venire messa in discussione la maggioranza di Governo, se si chiede una cosa che ci viene anche chiesta dall'Europa e su cui, comunque, anche il Governo ha dimostrato di essere sensibile. Lo stesso Ministro Poletti ha riconosciuto che questa della formazione durante il contratto di apprendistato era comunque una parte che si poteva modificare. Noi quindi non vogliamo neanche che si giochi rispetto a questo, rispetto a contrasti, divisioni e grandi lacerazioni all'interno della maggioranza su cose che, se una parte della maggioranza non riconosce fondamentali, noi speriamo che questa parte della maggioranza capisca che erano giuste e fondamentali. Insomma, si può anche cambiare idea positivamente, diversamente siamo in presenza di una definizione di scontro ideologico, che noi abbiamo dimostrato di non avere perseguito in Commissione, perché abbiamo votato anche contro molte proposte emendative di colleghi, anche firmate dal Partito Democratico, che magari una maggioranza di noi avrebbe condiviso. Quindi, ribadisco che il lavoro fatto in Commissione è un lavoro che ha migliorato il testo, e che ha permesso a tutti i commissari di esprimere le proprie posizioni e le proprie idee. Se non si fa questo lavoro almeno in Commissione e durante la conversione in legge di un decreto, non si vede quali siano i posti e i luoghi per poter approfondire. Noi veramente teniamo a sottolineare anche che la Camera ha preparato un dossier molto utile e molto importante sul contratto di lavoro a termine, nel confronto con la legislazione degli altri Paesi europei, in cui si dimostra che i contratti di lavoro a tempo determinato in Francia, Spagna e Germania mantengono l'obbligo della causalità e che si permette l'utilizzo del contratto di lavoro a tempo determinato per determinate situazioni, come la sostituzione del dipendente con diritto alla conservazione del posto di lavoro o l'aumento temporaneo dell'attività d'impresa o il contratto di lavoro stagionale. Quindi, anche a tutti quelli che ci dicono che noi siamo solo conservatori, e che non vediamo neanche tutti gli sviluppi che ci sono stati in Europa, noi ovviamente nel merito vogliamo dire e sostenere che gli sviluppi che ci sono in Europa noi li guardiamo, e li guardiamo con grande attenzione e, a volte, devo dire che nel nostro Paese si va anche indietro rispetto all'Europa, non sempre si va avanti. Penso, dunque, che valga veramente la pena riuscire ad analizzare il testo uscito dalla Commissione in modo libero da pregiudizi, e che questo lavoro fatto dalla Commissione vada apprezzato. Abbiamo visto, peraltro, anche le dichiarazioni di Poletti di ieri allorché ha sottolineato che non abbiamo stravolto il testo originario, che siamo intervenuti nel merito. Noi chiaramente siamo sempre disponibili a confrontarci nel merito, si possono avere posizioni diverse, vorremmo solo non essere utilizzati in modo pro o contro questo Governo o usando diverse valutazioni, anche all'interno della maggioranza, su singoli emendamenti, perché questo non ci sembra risponda alla realtà; però capiamo che nel gioco maggioranza-opposizione, o anche di minoranze all'interno della maggioranza rispetto a singoli aspetti, questo sia legittimo. Però, ovviamente, essendo capogruppo del gruppo più consistente all'interno della Commissione lavoro, dico che abbiamo svolto un lavoro enorme in questa settimana, di continuo confronto, di continua ricerca di aiuto anche da parte degli uffici giuridici della Camera, proprio perché gli interventi fossero interventi migliorativi anche nel testo. Abbiamo fatto tutte le audizioni possibili e immaginabili, e il relatore ne ha già dato conto, ma vi invito anche ad andare a leggere i resoconti delle audizioni, perché niente di quello che è stato messo è frutto di posizioni preconcette, ideologiche o che avessero lo scopo di mettere in difficoltà il Governo che noi stiamo lealmente sostenendo. MONICA GREGORI. Signor Presidente, intanto voglio ricordare e iniziare questo intervento proprio da quanto accaduto nella Commissione lavoro in queste due settimane: gli attacchi continui che vengono rivolti al presidente della Commissione lavoro in merito a un non rispetto del Regolamento. Voglio ricordare in quest'Aula e ai colleghi che il presidente di Commissione si è rivolto agli uffici della Camera. Pertanto ha applicato quanto gli era stato detto dagli uffici della Camera. Semmai, il mancato rispetto delle regole, ma più che delle regole direi il mancato rispetto nei confronti di questo Palazzo, e soprattutto della carica che noi rivestiamo, c’è stato da parte delle opposizioni e del MoVimento 5 Stelle, continuando, pur nella loro legittima e democratica azione di ostruzionismo, con gli insulti, con le diffamazioni all'interno della Commissione; già lì mi sono espressa e ho chiesto ai colleghi, se erano convinti di quanto dicevano: rinunciate all'immunità parlamentare e ci vediamo dinanzi ad un giudice. Perché vede, Presidente, è ora di farla finita con questo sfascismo nei confronti della politica, nei confronti delle istituzioni, nei confronti delle parti sociali. Mi sento indignata per quanto ci viene detto, perché qui dentro nessuno è venduto, perché chi ha svolto precedentemente il ruolo di sindacalista rivendica con orgoglio quell'esperienza; e in particolare la sottoscritta, proprio per 51 SENATO DELLA REPUBBLICA Gruppo Partito Democratico Ufficio Legislativo _____________________________ l'esperienza avuta, che ha perso per due volte, per ben due volte il posto di lavoro per essere stata ferma nelle proprie decisioni a tutela dei lavoratori. Quindi, queste sono cose che secondo me devono cessare dentro questo Palazzo, per rispetto delle persone prima di tutto e perché questo contribuisce a snaturare l'importanza della carica che noi rivestiamo. Arrivo al merito del decretolegge, Presidente. Il collega prima diceva che si sono cambiati i contratti; ma veramente noi, nel decreto-legge, diciamo espressamente in alcuni punti che viene mantenuta l'autonomia contrattuale. Allora si deve comprendere che cosa è un contratto e che cosa è una norma, una legge, perché sono due cose ben differenti ! Siamo allora giunti – e qui vengo al merito del decretolegge – ad un momento cruciale della nostra legislatura: la crisi occupazionale continua a premere sulla tenuta del nostro Paese, mettendo a repentaglio la questione sociale. L'imperativo morale di questo Parlamento è quello di reagire con coraggio ed efficacia, dando risposte rapide ma senza perdere la bussola delle conquiste normative in materia di lavoro, sancite nella Costituzione e affermate in leggi che hanno rappresentato il cardine dello sviluppo del sistema sociale dell'Italia. Il testo che oggi approda in quest'Aula, e quindi esce dalla Commissione lavoro, è un testo equilibrato, attento a rappresentare tutte le sensibilità del mondo lavorativo e imprenditoriale del nostro Paese, l'associazionismo e la società civile. Si è lavorato con attenzione e dedizione, manifestando il massimo interesse a licenziare un provvedimento che guardi veramente alle esigenze di farci uscire dal pantano in cui ci si è venuti a trovare. La stratificazione legislativa in materia di lavoro è particolarmente preponderante, ma le colonne portanti che reggono il sistema di tutele risultano essenziali per un corretto equilibrio tra sviluppo economico e welfare, tra esigenze delle imprese ed esigenze dei lavoratori. Non esistono ragioni più forti e ragioni più deboli. La gravità della crisi economica e i suoi sviluppi, che ci tengono ancora agganciati ad una sostanziale fase di stagnazione, vanno affrontati con il ricorso a strumenti legislativi che sappiano rappresentare le esigenze di tutti, non di una parte. Desidero al riguardo concentrarmi su alcuni aspetti del decreto, in particolare l'articolo 1, che contiene disposizioni in materia di contratti a tempo determinato e somministrazione di lavoro a tempo determinato, con l'obiettivo di facilitare il ricorso a tali tipologie contrattuali per rafforzare così l'opportunità dell'ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che cercano occupazione. In particolare, sempre nell'articolo 1, viene innalzata da 12 a 36 mesi, comprensivi di proroghe, la durata del lavoro a tempo determinato, tramite un contratto concluso tra il datore di lavoro e il lavoratore per lo svolgimento di qualsiasi mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato. Fatto salvo quanto poi disposto dall'articolo 10, comma 7, il numero comprensivo di contratti a tempo determinato stipulati da ciascun datore di lavoro non può eccedere il limite del 20 per o cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1 gennaio dell'anno dell'assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti, è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato; le eventuali proroghe sono ammesse fino a un massimo di cinque volte nell'arco di 36 mesi. Questo è un punto importante perché prima, com'era scritto il decreto e come ci è stato fatto notare nella serie di audizioni che abbiamo svolto in Commissione, le proroghe – che prima erano 8 e oggi sono 5 – potevano andare oltre i 36 mesi, e questo va sottolineato. Quindi questo avrebbe significato la precarizzazione a vita della persona. Oggi noi con questa modifica portiamo solamente a 36 mesi questa possibilità e quindi evitiamo la precarizzazione a vita. Poi, vengano inserite delle importantissime disposizioni che riguardano le donne in maternità, che ha citato già prima l'onorevole Gnecchi e sulle quali non intendo soffermarmi ancora. Il diritto di precedenza, del quale tanto si parlava, proprio per le donne in maternità è stato inserito con un emendamento in Commissione lavoro, mentre prima c'era una dubbia interpretazione al riguardo, che avrebbe portato sicuramente a dei contenziosi e alla discriminazione della donna in maternità nel mondo del lavoro. Un altro punto importante è il monitoraggio del mondo del lavoro dal momento in cui questo decreto sarà attuato. Il monitoraggio è fondamentale, perché ci permette di vedere la variazione nell'utilizzo di questi contratti e quindi anche di evitare sotto certi aspetti un abuso degli stessi o anche una schiavizzazione del personale. Un'altra norma importante che è stata oggetto di ampia discussione in Commissione insieme al Governo è stata quella sulla trasparenza: anagrafe pubblica delle aziende. Si tratta di un emendamento che la sottoscritta aveva presentato e che è stato respinto dal Governo, ma non per questo provo rammarico contro il mio partito, contro la maggioranza e contro il Governo stesso, perché c’è stata, come dicevo, un'ampia discussione e con il Governo si è convenuto, per una serie di motivi, che era meglio ritirare l'emendamento in quanto alcuni aspetti dovevano essere studiati in modo migliore. Una riflessione importante dicevo, perché nelle prossime settimane, proprio come hanno suggerito anche il relatore Dell'Aringa e il sottosegretario Bobba, si potrebbe aprire e sicuramente si avvierà un lavoro insieme al Ministero del lavoro e delle politiche sociali proprio per tentare di introdurre un sistema che controlli – quindi a differenza del monitoraggio – l'effettivo rispetto del 20 per cento dei lavoratori che si trovano all'interno dell'azienda. Per concludere, tutti i deputati della Commissione lavoro hanno lavorato duramente per mantenere l'impianto e lo spirito della riforma voluta dal Ministro Poletti e dal Presidente del Consiglio Renzi, e qui voglio sottolineare una cosa. Prima è stato detto che il nostro Presidente del Consiglio non è stato eletto. Voglio ricordare ai colleghi del MoVimento 5 Stelle che loro sono qui con un click su un computer di 20, 30, 40 preferenze, a dispetto delle 600, 700, 1.000 preferenze che hanno preso i parlamentari del Partito Democratico. Questo va sottolineato e va ricordato, perché spesso viene dimenticato in quest'Aula. Come dicevo, abbiamo voluto mantenere l'impianto del Ministro Poletti e del Presidente del Consiglio Renzi. Lo abbiamo fatto ritenendo opportuno modificare alcuni punti che di certo hanno creato un maggiore equilibrio tra imprese e lavoratori. Chi, come me, ha lavorato quindici anni, ma 52 SENATO DELLA REPUBBLICA Gruppo Partito Democratico Ufficio Legislativo _____________________________ anche i miei colleghi che prima di entrare qui hanno lavorato in vari settori, sanno benissimo quali sono le difficoltà delle aziende, da una parte, e dei lavoratori, dall'altra. Chi è fuoriuscito dal mercato del lavoro sa benissimo quali sono le difficoltà per rientravi, e per questo l'equilibrio che si è voluto raggiungere in Commissione lavoro, con una ampia discussione con il Governo, è un equilibrio fondamentale perché, come dicevo prima, non si può pensare solo ad una parte o solo all'altra. Pertanto, io rivendico anche questo equilibrio. Infine, vorrei ribadire la forte unità di tutto il Partito Democratico, dato che qui si dice che il Partito Democratico è diviso per mozioni, per minoranze, per schieramenti congressuali. Ribadisco, con forza, l'unità del Partito Democratico riguardo alle modifiche apportate al decreto e riguardo al decreto stesso e concludo, Presidente, dicendo: «State sereni, il Partito Democratico tiene». MARCO MICCOLI. Signor Presidente, ieri in quest'Aula abbiamo discusso e poi approvato il DEF. Tale Documento ha annunciato e confermato i dati di una ripresa che ci sarà ma sarà lenta e difficile. Difficoltà che si intravedono in quei numeri che sono stati anch'essi analizzati in quest'Aula ieri, che passano da un segno negativo ad un segno positivo ma che, proprio nella loro limitatezza, descrivono quanto sarà difficile il cammino. Il PIL aumenta dello 0,8 per cento nel 2014, per poi aumentare dell'1,3 per cento nel 2015. Il passaggio da un meno 0,8 per cento ad un più 0,2 per cento sui consumi. La domanda interna, che anch'essa cresce dello 0,5 per cento, è l'unico dato che fa un balzo in avanti ma che, per essere confermato, dovrà essere supportato da decisioni importanti. Così come, il dato delle esportazioni che passano a più 4 per cento. Si intravede una flebile luce di uscita dal tunnel della crisi ma resta l'incertezza, in tutti i settori del Paese, in particolar modo in quelli produttivi, nei settori del lavoro. Questo sarà un passaggio complicato e difficile da gestire. Lo sarà soprattutto per le imprese e per tutti i lavoratori; le imprese, quindi, avranno bisogno di gestire questa fase con cautela: noi comprendiamo i motivi per quanto abbiamo adesso detto. Ci saranno ancora reticenze, prudenza e scetticismo. E saranno ancora una volta utilizzate, per forza di cose, scelte che hanno le caratteristiche della temporaneità. Scelte prudenti seppure in positivo, perché quando si investe e quando si assume è sempre un dato positivo all'epoca della crisi. Gestiremo un periodo di transizione il cui esito finale dipenderà sostanzialmente da alcuni fattori: quello che riguarda gli investimenti, quello che riguarderà gli ordinativi dall'estero, quello che riguarderà, come abbiamo detto, la domanda interna. Ci vuole, quindi, tempo. Questo vale per tutto, vale per le imprese, vale per gli investimenti, vale per le assunzioni e quindi per l'occupazione nel nostro Paese. È solo in questo contesto che va giudicato il provvedimento che stiamo discutendo. Non bisogna mai dimenticare che, oltre a questo scenario, ce n’è uno che ereditiamo dalla crisi, che parla di dati drammatici per quanto riguarda l'occupazione. Dobbiamo ricordare che questo decreto-legge arriva laddove non c’è il paradiso. Non si può dire che adesso arriva un decreto-legge, come abbiamo sentito dire in quest'Aula, che produrrà precarietà. Ma chi dice questo di quale Paese parla ? A quale Paese si riferisce ? Qui abbiamo un Paese in cui per le partite IVA, 5 milioni di partite IVA, ci sono 2 milioni e 500 mila partite IVA individuali non regolamentate; parliamo di un Paese in cui abbiamo un milione e mezzo di parasubordinati, che guadagnano in media meno di 10 mila euro lordi l'anno (500 euro al mese); abbiamo quelle partite IVA che, invece, guadagnano meno di 15 mila euro lordi. E anche per quanto riguarda l'apprendistato, di quale Paese si parla quando si dice che questo decretolegge andrebbe a devastare il mondo dell'apprendistato ? L'apprendistato sta calando e cala del 5 per cento l'anno. E non solo cala del 5 per cento l'anno, su una base di 450 mila apprendisti nel 2012, ma quello che è più grave è che cala dell'11 per cento l'anno la trasformazione dell'apprendistato in contratto a tempo indeterminato. Si stanno bruciando in questi anni 180 mila posti di apprendistato. Questo non è il paradiso: è su questo che interviene il decreto-legge del Governo. E interviene con un'importante premessa, intanto politica, che fa il Presidente Renzi prima di ogni altro, quando parla, appunto, lui stesso. Mettendo in campo il decreto-legge, il Jobs Act, dice lui stesso: non è cambiando le regole del lavoro che si crea occupazione; possiamo favorirla, possiamo porre qualche aggiustamento, ma non si crea occupazione cambiando continuamente le regole del lavoro. Lo dice Renzi stesso nella presentazione di questi provvedimenti. Ma nella premessa scritta si dice che continua ad essere il lavoro a tempo indeterminato il lavoro standard in questo Paese. Ciò è importante ed è bene ribadircelo sempre che si lavora in quell'orizzonte. Favorire un contratto a termine dà più tutele, come tutti sanno, rispetto ad altri contratti, contratti che non hanno le stesse tutele, contratti a progetto, contratti a collaborazione, finte partite IVA come ricordava il presidente Damiano, e finti stage. Ecco, il decreto-legge si pone l'obiettivo in premessa di concorrere con quelle forme di precarizzazione e, quindi, di semplificare per favorire questo passaggio. Guardate, non ci si venga a dire che, fino ad oggi, sul tempo determinato anche qui c’è il paradiso. Quello che abbiamo visto in questi anni sono i lavoratori che abbiamo incontrato in questa piazza, di fronte a Montecitorio, o nei luoghi di lavoro, nella pubblica amministrazione, negli enti pubblici di ricerca, nella sanità o all'università, lavoratori ai quali da 16 o 17 o 20 anni viene rinnovato il tempo determinato. Ecco, questo noi abbiamo di fronte in questo momento ! E allora dobbiamo accettare la sfida che ci pone il Governo e lo abbiamo fatto. Lo abbiamo fatto in Commissione con una discussione che è stata difficile e complicata, dove si partiva anche da posizioni diverse, molto diverse, anche all'interno della maggioranza. È proprio per questa difficoltà quello che abbiamo ottenuto è un risultato che noi, che il Partito Democratico ritiene soddisfacente, perché ha tenuto conto di un dibattito che è stato difficile. Guardate, la discussione è stata tesa, complicata e difficile, perché – è bene ricordarlo anche quando si utilizzano certi toni – in questo Paese, quando si parla di precarietà e quando si 53 SENATO DELLA REPUBBLICA Gruppo Partito Democratico Ufficio Legislativo _____________________________ parla di lavoro, la discussione suscita attenzione, suscita reazioni, che a volte sono state anche drammatiche. Quindi il senso di responsabilità, quando si adoperano termini in questa discussione, è un richiamo che va fatto a tutti, perché si gioca una partita sulla pelle delle persone, dei giovani, di quei ragazzi che si sono visti cancellati un futuro e che non sono più ragazzi oggi, che hanno passato un'intera vita lavorativa all'interno di un percorso di precarietà. Quei cambiamenti apportati in Commissione, signor Presidente, hanno europeizzato il decreto-legge, l'hanno reso più compatibile con le leggi europee, abbiamo evitato che vi entrasse in conflitto. È stato anche trovato un punto di equilibrio che va mantenuto. Voglio fare un appello alle altre forze di maggioranza in questo caso, perché l'equilibrio ha tenuto conto delle loro posizioni, ma anche di altre più scettiche, anche all'interno dello stesso Partito Democratico come è stato ricordato. Abbiamo prodotto una riflessione che è partita dalle tante audizioni svolte, che ci hanno posto anche alcune riflessioni interessanti e che hanno prodotto proprio i cambiamenti che in Commissione si sono ottenuti. Abbiamo discusso su oltre 300 emendamenti presentati da tutti, li abbiamo analizzati e abbiamo prodotto un risultato, un equilibrio, che va mantenuto perché la rimessa in discussione di questo lavoro così ben fatto produrrebbe una gestione complicata del proseguimento dell’iter in Parlamento e al Senato. Ecco perché abbiamo oggi voluto difendere quei cambiamenti. Voglio ringraziare il Governo, il presidente Damiano, il relatore Dell'Aringa, che hanno svolto, devo dire, in questo caso un lavoro egregio, difficile, complicato, che all'inizio sembrava addirittura impossibile. Ecco, io vorrei sottolineare che quello che si è prodotto in Commissione e quello che si sta producendo in questa discussione oggi è il tentativo di accettare una sfida, che non è una sfida che riguarda il Parlamento, è una sfida di chi fuori di qui, guardando ad una possibile ripresa, vorrebbe vedere un cambiamento di quel percorso di vita che è diritto di tutti avere in modo più tranquillo e sereno, che ti fa guardare al futuro facendo progetti con chi ti sta accanto, con le persone a te care. Ecco noi vogliamo ricostruire questo nel Paese e l'iniziativa messa in campo dal Governo, le indicazioni del Partito Democratico tendono solo a questo: a guardare a quell'interesse generale che in quest'Aula dovrebbe essere sempre orizzonte per tutti quanti noi. Seduta Aula Camera 23 aprile 2014 - Dichiarazione di voto sulla questione di fiducia CINZIA MARIA FONTANA. Signor Presidente, signor Ministro, rappresentanti del Governo, colleghe e colleghi, il decreto lavoro oggi alla Camera, il disegno di legge che ora è in discussione al Senato sulla riforma degli ammortizzatori sociali, delle politiche attive del lavoro, di riordino del rapporto di lavoro e sostegno alla maternità e alla conciliazione, l'avvio del Piano garanzia giovani dalla prossima settimana, gli 80 euro mensili in più nelle buste paga di 10 milioni di lavoratori dipendenti dal prossimo mese, insieme ad un percorso di tagli all'IRAP sulle imprese: non annunci, non chiacchiere, questo lo lasciamo agli altri, che anche in quest'occasione hanno voluto parlare d'altro e non hanno speso una parola nel merito del provvedimento. E potremmo lasciare perdere, se non fosse che è proprio sulla pelle dei lavoratori che stanno giocando. Qui, invece, parliamo di misure concrete, misure che si muovono insieme, che si tengono insieme, tasselli di un disegno complessivo più generale, che non vogliono rappresentare un punto di arrivo, bensì una scossa, il primo passo su cui ricostruire il cammino del Paese nei prossimi anni. Da tempo, da troppo tempo, mancava un complesso di interventi che rimettessero al centro lavoro e crescita. Questa è per noi la sfida oggi e, su questa sfida, su questo orizzonte che parla al Paese, il Partito Democratico certo non demorde. Lo dobbiamo al Paese in sofferenza, al mondo del lavoro, sia da parte dei lavoratori che delle imprese, che reclama azioni efficaci. Ho sentito nella discussione, in questi giorni, affermazioni apocalittiche per definire il decreto lavoro oggi in aula, in base alle quali noi staremmo creando un ritorno al mercato degli schiavi. Ma come si fa a travisare in questo modo la realtà ? Una realtà con la quale, da legislatori, dobbiamo necessariamente fare i conti, una realtà che già oggi, non certo con l'entrata in vigore di questo decreto, ci presenta un conto salatissimo. Nel campo del lavoro dipendente, solo il 15 per cento degli avviamenti avviene oggi con contratto a tempo indeterminato, il restante 85 per cento con contratto a termine; di questi, il 70 per cento con contratti a tempo determinato, più del 40 per cento con una durata inferiore ad un mese ed il 20 per cento da due a tre mesi. Come non vedere che oggi i rinnovi, pur con la causalità, possono durare all'infinito ? E che dire dei contratti di apprendistato, che fanno registrare la progressiva e quasi ininterrotta tendenza alla diminuzione ? Senza contare poi la miriade di contratti di lavoro autonomo sotto le più varie forme, molte delle quali mascherano una plateale finzione. Insieme a tutto questo, i dati sulla disoccupazione generale e, nel particolare, quelli sulla mancanza di lavoro per i giovani. È su questa situazione che il Governo sta provando ad intervenire, perché, in un momento che non è ancora di vera ripresa, anche se qualche segnale positivo sembra effettivamente prendere corpo (l'incremento, ad esempio, del 15 per cento degli ordini di macchine utensili nel primo trimestre di quest'anno è un indicatore significativo), in questo contesto, appunto, l'esigenza più impellente è di consentire un accesso più facile al lavoro e di produrre, come lei ha sottolineato, signor Ministro, le opportunità. Ripeto: in una condizione tuttora emergenziale, provare a dare un'opportunità di accesso e provare a farlo attraverso il contratto a tempo determinato come punto di equilibrio tra la flessibilità richiesta dalle aziende, su cui tuttora pesa l'incertezza di una stabilità futura, e la forma di contratto che più di altri garantisce tutela in termini di salario e protezione sociale. Nessuno si sta illudendo 54 SENATO DELLA REPUBBLICA Gruppo Partito Democratico Ufficio Legislativo _____________________________ che questo assicuri maggiore occupazione e non vogliamo certo illudere il Paese su questo. Sappiamo che molto dipenderà dalla forza della ripresa. Le regole possono certo semplificare e magari aiutare, ma i posti di lavoro li crea lo stato dell'economia, gli investimenti, la politica industriale, il sostegno alla domanda interna. Nella discussione sul decreto presentato dal Governo, il PD tutto, e non solo una parte, ne ha condiviso l'approccio come prima tappa di un disegno complessivo e più vasto. Il gruppo del PD tutto, e non solo una parte, ha svolto il lavoro parlamentare che gli è proprio. Per questo chiedo a tutti di avere rispetto di un gruppo che ha svolto con impegno il lavoro (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico), in una situazione sì difficile e complicata, ma con un impegno serio, coraggioso, approfondito. Nessun muro, collega Pizzolante, nessuna ideologia, nessun conservatorismo: solo il tentativo di tenere insieme esigenze che sono diverse e che sono entrambe importanti. Ne sono derivate proposte di modifica che il Governo ha accolto e la Commissione ha approvato, che non stravolgono affatto l'impianto del provvedimento, ne rispettano anzi i contenuti fondamentali, ma introducono elementi di maggiore equilibrio e di maggiore conformità alle normative europee. La formazione nel contratto di apprendistato è la vera garanzia dei giovani. Il diritto di precedenza esteso anche alle donne in maternità è una delle misure a favore delle donne lavoratrici. Ma di questo ha approfonditamente parlato il relatore Dell'Aringa, che ringrazio per il prezioso lavoro svolto, il presidente Damiano e tutti gli altri colleghi del gruppo che sono intervenuti in discussione e qui non li riprendo. Sperimentiamo, monitoriamo, verifichiamo se effettivamente gli effetti del nuovo regime andranno nella direzione di restringere quelle forme di lavoro con minore protezione sociale o, invece, non operino nell'erosione di quote di lavoro a tempo indeterminato. È così che potremo verificare l'efficacia delle azioni che si mettono in campo. È ben stravagante quanto si sente in queste ore: da una parte, il Governo Renzi, dipinto come schiavista, dall'altra, sempre lo stesso Governo Renzi, che sarebbe piegato alla CGIL, la quale, oltre tutto, usa parole critiche nei confronti del provvedimento. No, colleghi e colleghe: invece, c’è un Governo e c’è una maggioranza e un gruppo che sostiene questo Governo che vuole ridare fiducia, speranza e futuro a chi oggi non lo vede più a portata di mano. Noi non ci nascondiamo le tante fragilità, non ci nascondiamo la fatica della mediazione, una mediazione che, su questi temi, non è solo politica, ma anche sociale e culturale. Ma il gruppo del PD c’è, con tutto il proprio senso e carico di responsabilità, perché sul lavoro si gioca la partita più decisiva per il Paese. Con questo decreto-legge siamo, quindi, al primo tassello, ne seguiranno altri su cui, appunto, approfondiremo poi il merito. Ma quel futuro, di cui parlavo poc'anzi, non sarà mai completamente a portata di mano se non ritesseremo il rapporto tra lavoro, stabilità, dignità, benessere individuale che diventa benessere collettivo perché sicurezza e dignità di vita. La crescita, quella di qualità, quella che rende un Paese competitivo, passa anche e sopratutto da qui. Per questa ragione, signor Presidente, voteremo convintamente «sì» alla fiducia. 55