SENATO DELLA REPUBBLICA
Gruppo Partito Democratico
Ufficio Legislativo
_____________________________
IL DECRETO LEGGE SUL RILANCIO
DELL'OCCUPAZIONE
APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI1
a cura di Stefania Lanzone e Silvia Di Gennaro
Aprile 2014
1
Le modifiche apportate dalla Camera dei deputati sono riportate in corsivo
1
SENATO DELLA REPUBBLICA
Gruppo Partito Democratico
Ufficio Legislativo
_____________________________
Premessa. Il decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio
dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese, approvato dalla
Camera dei deputati, contiene disposizioni urgenti volte a favorire il rilancio dell'occupazione e la
semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese. In questa prospettiva - come si legge
nella relazione che accompagna il decreto - "vengono proposti interventi di semplificazione per
specifiche tipologie contrattuali di lavoro (il contratto a termine e quello di apprendistato), per
renderle più coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo, nazionale e
internazionale. Sono inoltre introdotte disposizioni per aggiornare le procedure finalizzate
all'incontro tra domanda e offerta di lavoro, per realizzare la «smaterializzazione» del Documento
unico di regolarità contributiva (DURC), nonché per individuare ulteriori criteri per il
riconoscimento della riduzione contributiva in favore dei datori di lavoro che stipulano contratti di
solidarietà che prevedono la riduzione dell'orario di lavoro e per incrementare le risorse finanziarie
destinate alla medesima finalità."
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
L'articolo 1 del decreto legge ha a oggetto la semplificazione delle disposizioni in materia di
contratto di lavoro a termine "al fine di generare nuova occupazione, in particolare giovanile."
Sono introdotti elementi di flessibilità, fra cui il venir meno dell'obbligo per il datore di lavoro
di indicare la "causale", ovvero le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o
sostitutivo a fronte delle quali è consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di
lavoro subordinato, nel caso in cui la durata del contratto a termine non sia superiore a 36 mesi.
DISCIPLINA
COME ERA
COME SARÀ
Durata massima dei contratti
a termine senza indicare la
causale
12 mesi
36 mesi
Numero
massimo
di
proroghe del contratto a
termine nell'ambito dei 36
mesi
Limite massimo per l'utilizzo
del contratto a termine ad
eccezione delle imprese che
occupano fino a cinque
dipendenti
1
5
con indicazione di "ragioni
oggettive"
senza indicazione di "ragioni
oggettive"
Limite fissato dalla
contrattazione collettiva
20 per cento del numero dei
lavoratori a tempo
indeterminato in forza al 1°
gennaio dell'anno di
assunzione
2
SENATO DELLA REPUBBLICA
Gruppo Partito Democratico
Ufficio Legislativo
_____________________________
Come era. La legge 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. "riforma Fornero"), per un verso, ha confermato il
contratto di lavoro a tempo indeterminato quale “contratto dominante” o “forma comune del
rapporto di lavoro”, e per altro verso ha modificato il regime del contratto a termine, sotto il profilo
sia economico che giuridico.
In particolare:
a) la disciplina previgente consentiva l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro
subordinato solo a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo,
anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro. La legge n. 92 del 2012 ha
mantenuto questa impostazione, ma ha introdotto un'esenzione dal vincolo della causale nel
caso si tratti del primo rapporto di lavoro a termine, della durata massima di 12 mesi, tra un
datore e un lavoratore (inclusi i lavoratori con contratto di somministrazione a tempo
determinato);
b) per i contratti a termine stipulati senza vincolo di causale era posto il divieto di proroga. Negli
altri casi il contratto a tempo determinato poteva essere prorogato, con il consenso del lavoratore,
solo quando la durata iniziale del contratto fosse inferiore a 3 anni; in questi casi la proroga era
ammessa una sola volta - a condizione che fosse richiesta per ragioni oggettive e si riferisse alla
stessa attività lavorativa per la quale il contratto fosse stato stipulato - e la durata del rapporto a
termine non poteva comunque superare i 3 anni.
Come sarà. Il decreto-legge prevede importanti novità nella disciplina del contratto a termine. In
particolare:
a) si aumenta da 12 a 36 mesi la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato per il
quale non è richiesto il requisito della causalità, esonerando in tal modo il datore di lavoro
dallo specificare le ragioni che rendono necessario apporre un termine al contratto e consentendo
di poter instaurare un rapporto di lavoro a tempo determinato senza causale anche nell'ambito di
un contratto di somministrazione a tempo determinato, nel limite di durata di 36 mesi;
b) si stabilisce il limite massimo del 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo
indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione (criterio più restrittivo, introdotto
dalla Camera, rispetto al "20 per cento dell'organico complessivo" previsto nel testo originario
del decreto, "anche nella prospettiva di evitare eventuali contenziosi che possono sorgere su
questo punto, che diventa cruciale, perché costituisce l'unico vero grande vincolo che hanno le
imprese nell'attivazione dei contratti a termine", come affermato dal Relatore Dell'Aringa) per
l'utilizzo del contratto a termine ad eccezione delle imprese che occupano fino a cinque
dipendenti per le quali è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato e
delle attività già escluse in precedenza dalle limitazioni contrattuali (le fasi di avvio di nuove
attività, i contratti a carattere sostitutivo o stagionale e quelli instaurati con i lavoratori "over
55").
Con alcune modifiche introdotte dalla Camera dei deputati viene precisato inoltre che:
- il tetto legale del 20 per cento riguarda solo i contratti a tempo determinato;
- il superamento del tetto legale del 20 per cento viene sanzionato prevedendo che i contratti
in eccesso si considerano a tempo indeterminato sin dalla loro costituzione;
3
SENATO DELLA REPUBBLICA
Gruppo Partito Democratico
Ufficio Legislativo
_____________________________
-
il tetto legale del 20 per cento (con la relativa sanzione) non si applica ai rapporti di lavoro
instaurati prima dell’entrata in vigore del decreto-legge;
- in sede di prima applicazione restano comunque fermi i diversi limiti quantitativi previsti
dalla contrattazione collettiva;
- nei settori privi di una disciplina contrattuale, per i datori di lavoro che alla data di entrata
in vigore del decreto-legge occupino lavoratori a termine oltre il tetto legale del 20 per cento,
è previsto l’obbligo di rientrare nel predetto limite entro il 31 dicembre 2014.
Successivamente a tale data, il datore di lavoro non può stipulare nuovi contratti a tempo
determinato fino a quando non rientri al di sotto di tale limite;
- il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, decorsi dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, presenta una relazione alle Camere,
evidenziando in particolare gli andamenti occupazionali e l'entità del ricorso al contratto a
tempo determinato e al contratto di apprendistato, ripartito per fasce d'età, genere, qualifiche
professionali, aree geografiche, durata dei contratti, dimensioni e tipologia di impresa e ogni
altro elemento utile per una valutazione complessiva del nuovo sistema di regolazione di tali
rapporti di lavoro in relazione alle altre tipologie contrattuali;
c) si prevede la possibilità di prorogare fino a cinque volte nei tre anni il contratto a tempo
determinato, purché si faccia riferimento alla stessa attività lavorativa, vale a dire la stessa
mansione, specificando che esso costituisce il limite massimo complessivo nei 36 mesi
indipendentemente dal numero dei rinnovi contrattuali;
d) viene ampliato il diritto di precedenza per le lavoratrici in congedo di maternità. A tale
riguardo si prevede che:
- ai fini dell’integrazione del limite minimo di 6 mesi di durata del rapporto a termine (durata
minima che la normativa vigente richiede per il riconoscimento del diritto di precedenza)
devono computarsi anche i periodi di astensione obbligatoria per le lavoratrici in congedo di
maternità;
- il diritto di precedenza è riconosciuto non solo per le assunzioni con contratti a tempo
indeterminato (come già previsto dalla normativa vigente), ma anche per le assunzioni a
tempo determinato effettuate dal medesimo datore di lavoro entro i successivi dodici mesi,
con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine;
- il datore di lavoro ha l’obbligo di informare il lavoratore del diritto di precedenza, mediante
comunicazione scritta da consegnare al momento dell’assunzione;
e) è stata prevista la possibilità di rinnovare o prorogare di un anno (fino al 31 luglio 2015) i
contratti a tempo determinato del personale educativo e scolastico negli asili nido e nelle scuole
dell'infanzia degli enti comunali.
Decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368
Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato
concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES
TESTO PREVIGENTE
TESTO DECRETO-LEGGE
MODIFICHE APPORTATE DALLA
CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 1. Apposizione del termine
01. Il contratto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato costituisce la
4
SENATO DELLA REPUBBLICA
Gruppo Partito Democratico
Ufficio Legislativo
_____________________________
forma comune di rapporto di lavoro.
1. E' consentita l'apposizione di un
termine alla durata del contratto di
lavoro subordinato a fronte di ragioni
di carattere tecnico, produttivo,
organizzativo o sostitutivo, anche se
riferibili alla ordinaria attività del
datore di lavoro.
1-bis. Il requisito di cui al comma 1
non è richiesto:
a) nell'ipotesi del primo
rapporto a tempo determinato, di
durata non superiore a dodici mesi
comprensiva di eventuale proroga,
concluso fra un datore di lavoro o
utilizzatore e un lavoratore per lo
svolgimento di qualunque tipo di
mansione, sia nella forma del
contratto a tempo determinato, sia
nel caso di prima missione di un
lavoratore
nell'ambito
di
un
contratto di somministrazione a
tempo determinato ai sensi del
comma 4 dell'articolo 20 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
b) in ogni altra ipotesi
individuata dai contratti collettivi,
anche aziendali, stipulati dalle
organizzazioni sindacali dei lavoratori
e
dei
datori
di
lavoro
comparativamente
più
rappresentative sul piano nazionale.
1. E' consentita l'apposizione di un
termine alla durata del contratto di
lavoro subordinato di durata non
superiore
a
trentasei
mesi,
comprensiva di eventuali proroghe,
concluso fra un datore di lavoro o
utilizzatore e un lavoratore per lo
svolgimento di qualunque tipo di
mansione, sia nella forma del
contratto a tempo determinato, sia
nell’ambito di un contratto di
somministrazione
a
tempo
determinato ai sensi del comma 4
dell’articolo
20
del
decreto
legislativo 10 settembre 2003, n.
276. Fatto salvo quanto disposto
dall’articolo 10, comma 7, il numero
complessivo di rapporti di lavoro
costituiti da ciascun datore di lavoro
ai sensi del presente articolo, non
può eccedere il limite del 20 per
cento dell’organico complessivo. Per
le imprese che occupano fino a
cinque dipendenti è sempre possibile
stipulare un contratto di lavoro a
tempo determinato.
1. E' consentita l'apposizione di un
termine alla durata del contratto di
lavoro subordinato di durata non
superiore
a
trentasei
mesi,
comprensiva di eventuali proroghe,
concluso fra un datore di lavoro e un
lavoratore per lo svolgimento di
qualunque tipo di mansione, sia nella
forma del contratto a tempo
determinato, sia nell’ambito di un
contratto di somministrazione a
tempo determinato ai sensi del
comma 4 dell’articolo 20 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n.
276. Fatto salvo quanto disposto
dall’articolo 10, comma 7, il numero
complessivo di contratti a tempo
determinato stipulati da ciascun
datore di lavoro ai sensi del presente
articolo, non può eccedere il limite
del 20 per cento del numero dei
lavoratori a tempo indeterminato in
forza al 1° gennaio dell'anno di
assunzione. Per i datori di lavoro
che occupano fino a cinque
dipendenti è sempre possibile
stipulare un contratto di lavoro a
tempo determinato.
Soppresso
Identico
5
SENATO DELLA REPUBBLICA
Gruppo Partito Democratico
Ufficio Legislativo
_____________________________
2. L'apposizione del termine è priva di
effetto se non risulta, direttamente o
indirettamente, da atto scritto nel
quale sono specificate le ragioni di cui
al comma 1, fatto salvo quanto
previsto
dal
comma
1-bis
relativamente alla non operatività del
requisito della sussistenza di ragioni di
carattere
tecnico,
organizzativo,
produttivo o sostitutivo.
3. Copia dell'atto scritto deve essere
consegnata dal datore di lavoro al
lavoratore entro cinque giorni
lavorativi dall'inizio della prestazione.
4. La scrittura non è tuttavia
necessaria quando la durata del
rapporto di lavoro, puramente
occasionale, non sia superiore a dodici
giorni.
2. L’apposizione del termine di cui al
comma 1 è priva di effetto se non
risulta,
direttamente
o
indirettamente, da atto scritto.
Identico
Art. 4. Disciplina della proroga
1. Il termine del contratto a tempo
determinato può essere, con il
consenso del lavoratore, prorogato
solo quando la durata iniziale del
contratto sia inferiore a tre anni. In
questi casi la proroga è ammessa una
sola volta e a condizione che sia
richiesta da ragioni oggettive e si
riferisca alla stessa attività lavorativa
per la quale il contratto è stato
stipulato a tempo determinato. Con
esclusivo riferimento a tale ipotesi la
durata complessiva del rapporto a
termine non potrà essere superiore ai
tre anni.
Art. 4. Disciplina della proroga
1. Il termine del contratto a tempo
determinato può essere, con il
consenso del lavoratore, prorogato
solo quando la durata iniziale del
contratto sia inferiore a tre anni. In
questi casi le proroghe sono
ammesse, fino ad un massimo di
otto volte, a condizione che si
riferiscano alla stessa attività
lavorativa per la quale il contratto è
stato stipulato a tempo determinato.
Con esclusivo riferimento a tale
ipotesi la durata complessiva del
rapporto a termine non potrà essere
superiore ai tre anni.
Art. 4. Disciplina della proroga
1. Il termine del contratto a tempo
determinato può essere, con il
consenso del lavoratore, prorogato
solo quando la durata iniziale del
contratto sia inferiore a tre anni. In
questi casi le proroghe sono
ammesse, fino ad un massimo di
cinque
volte,
nell'arco
dei
complessivi
trentasei
mesi,
indipendentemente dal numero dei
rinnovi e a condizione che si
riferiscano alla stessa attività
lavorativa per la quale il contratto è
stato stipulato a tempo determinato.
Con esclusivo riferimento a tale
ipotesi la durata complessiva del
rapporto a termine non potrà essere
superiore ai tre anni.
2. L'onere della prova relativa
all'obiettiva esistenza delle ragioni
che giustificano l'eventuale proroga
del termine stesso è a carico del
datore di lavoro.
Soppresso
Art. 5. Scadenza del termine e
sanzioni - Successione dei contratti
1. Se il rapporto di lavoro continua
dopo la scadenza del termine
inizialmente
fissato
o
successivamente prorogato ai sensi
dell'articolo 4, il datore di lavoro è
tenuto a corrispondere al lavoratore
una maggiorazione della retribuzione
Art. 5. Scadenza del termine e
sanzioni - Successione dei contratti
6
SENATO DELLA REPUBBLICA
Gruppo Partito Democratico
Ufficio Legislativo
_____________________________
per ogni giorno di continuazione del
rapporto pari al venti per cento fino al
decimo giorno successivo, al quaranta
per cento per ciascun giorno ulteriore.
2. Se il rapporto di lavoro, instaurato
anche ai sensi dell'articolo 1, comma
1-bis, continua oltre il trentesimo
giorno in caso di contratto di durata
inferiore a sei mesi, nonché decorso il
periodo complessivo di cui al comma
4-bis, ovvero oltre il cinquantesimo
giorno negli altri casi, il contratto si
considera a tempo indeterminato
dalla scadenza dei predetti termini.
2. Se il rapporto di lavoro continua
oltre il trentesimo giorno in caso di
contratto di durata inferiore a sei
mesi, nonché decorso il periodo
complessivo di cui al comma 4-bis,
ovvero oltre il cinquantesimo giorno
negli altri casi, il contratto si
considera a tempo indeterminato
dalla scadenza dei predetti termini.
3. Qualora il lavoratore venga
riassunto a termine, ai sensi
dell'articolo 1, entro un periodo di
dieci giorni dalla data di scadenza di
un contratto di durata fino a sei mesi,
ovvero venti giorni dalla data di
scadenza di un contratto di durata
superiore ai sei mesi, il secondo
contratto si considera a tempo
indeterminato. Le disposizioni di cui al
presente comma, nonché di cui al
comma 4, non trovano applicazione
nei confronti dei lavoratori impiegati
nelle attività stagionali di cui al
comma 4-ter nonché in relazione alle
ipotesi individuate dai contratti
collettivi, anche aziendali, stipulati
dalle organizzazioni sindacali dei
lavoratori e dei datori di lavoro
comparativamente
più
rappresentative sul piano nazionale.
4. Quando si tratta di due assunzioni
successive a termine, intendendosi
per tali quelle effettuate senza alcuna
soluzione di continuità, il rapporto di
lavoro si considera a tempo
indeterminato
dalla
data
di
stipulazione del primo contratto.
4-bis. Ferma restando la disciplina
della successione di contratti di cui ai
commi precedenti e fatte salve
diverse disposizioni di contratti
collettivi stipulati a livello nazionale,
territoriale o aziendale con le
organizzazioni
sindacali
comparativamente
più
rappresentative sul piano nazionale,
qualora per effetto di successione di
contratti a termine per lo
4-bis. Ferma restando la disciplina
della successione di contratti di cui ai
commi precedenti e fatte salve
diverse disposizioni di contratti
collettivi stipulati a livello nazionale,
territoriale o aziendale con le
organizzazioni
sindacali
comparativamente
più
rappresentative sul piano nazionale,
qualora per effetto di successione di
7
SENATO DELLA REPUBBLICA
Gruppo Partito Democratico
Ufficio Legislativo
_____________________________
contratti a termine per lo svolgimento
di mansioni equivalenti il rapporto di
lavoro fra lo stesso datore di lavoro e
lo
stesso
lavoratore
abbia
complessivamente
superato
i
trentasei mesi comprensivi di
proroghe
e
rinnovi,
indipendentemente dai periodi di
interruzione che intercorrono tra un
contratto e l'altro, il rapporto di
lavoro si considera a tempo
indeterminato ai sensi del comma 2;
ai fini del computo del periodo
massimo di trentasei mesi si tiene
altresì conto dei periodi di missione
aventi
ad
oggetto
mansioni
equivalenti, svolti fra i medesimi
soggetti, ai sensi del comma 1-bis
dell'articolo 1 del presente decreto e
del comma 4 dell'articolo 20 del
decreto legislativo 10 settembre
2003,
n.
276,
e
successive
modificazioni,
inerente
alla
somministrazione di lavoro a tempo
determinato. In deroga a quanto
disposto dal primo periodo del
presente comma, un ulteriore
successivo contratto a termine fra gli
stessi soggetti può essere stipulato
per una sola volta, a condizione che la
stipula avvenga presso la direzione
provinciale del lavoro competente per
territorio e con l'assistenza di un
rappresentante
di
una
delle
organizzazioni
sindacali
comparativamente
più
rappresentative sul piano nazionale
cui il lavoratore sia iscritto o
conferisca mandato. Le organizzazioni
sindacali dei lavoratori e dei datori di
lavoro
comparativamente
più
rappresentative sul piano nazionale
stabiliscono con avvisi comuni la
durata
del
predetto
ulteriore
contratto. In caso di mancato rispetto
della descritta procedura, nonché nel
caso di superamento del termine
stabilito nel medesimo contratto, il
nuovo contratto si considera a tempo
indeterminato.
svolgimento di mansioni equivalenti
il rapporto di lavoro fra lo stesso
datore di lavoro e lo stesso
lavoratore abbia complessivamente
superato
i
trentasei
mesi
comprensivi di proroghe e rinnovi,
indipendentemente dai periodi di
interruzione che intercorrono tra un
contratto e l'altro, il rapporto di
lavoro si considera a tempo
indeterminato ai sensi del comma 2;
ai fini del suddetto computo del
periodo massimo di durata del
contratto a tempo determinato,
pari a trentasei mesi, si tiene altresì
conto dei periodi di missione aventi
ad oggetto mansioni equivalenti,
svolti fra i medesimi soggetti, ai
sensi dell'articolo 20 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n.
276, e successive modificazioni,
inerente alla somministrazione di
lavoro a tempo determinato. In
deroga a quanto disposto dal primo
periodo del presente comma, un
ulteriore successivo contratto a
termine fra gli stessi soggetti può
essere stipulato per una sola volta, a
condizione che la stipula avvenga
presso la direzione provinciale del
lavoro competente per territorio e
con l'assistenza di un rappresentante
di una delle organizzazioni sindacali
comparativamente
più
rappresentative sul piano nazionale
cui il lavoratore sia iscritto o
conferisca
mandato.
Le
organizzazioni
sindacali
dei
lavoratori e dei datori di lavoro
comparativamente
più
rappresentative sul piano nazionale
stabiliscono con avvisi comuni la
durata del predetto ulteriore
contratto. In caso di mancato
rispetto della descritta procedura,
nonché nel caso di superamento del
termine stabilito nel medesimo
contratto, il nuovo contratto si
considera a tempo indeterminato.
4-ter. Le disposizioni di cui al comma
4-bis non trovano applicazione nei
confronti delle attività stagionali
definite dal decreto del Presidente
8
SENATO DELLA REPUBBLICA
Gruppo Partito Democratico
Ufficio Legislativo
_____________________________
della Repubblica 7 ottobre 1963, n.
1525, e successive modifiche e
integrazioni, nonché di quelle che
saranno individuate dagli avvisi
comuni e dai contratti collettivi
nazionali stipulati dalle organizzazioni
dei lavoratori e dei datori di lavoro
comparativamente
più
rappresentative.
4-quater.
Il
lavoratore
che,
nell'esecuzione di uno o più contratti
a termine presso la stessa azienda,
abbia prestato attività lavorativa per
un periodo superiore a sei mesi ha
diritto di precedenza, fatte salve
diverse disposizioni di contratti
collettivi stipulati a livello nazionale,
territoriale o aziendale con le
organizzazioni
sindacali
comparativamente
più
rappresentative sul piano nazionale,
nelle
assunzioni
a
tempo
indeterminato effettuate dal datore
di lavoro entro i successivi dodici
mesi con riferimento alle mansioni
già espletate in esecuzione dei
rapporti a termine. Fermo restando
quanto già previsto dal presente
articolo per il diritto di precedenza,
per le lavoratrici il congedo di
maternità di cui all'articolo 16,
comma 1, del testo unico di cui al
decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151, e successive modificazioni,
intervenuto nell'esecuzione di un
contratto a termine presso la stessa
azienda, concorre a determinare il
periodo di attività lavorativa utile a
conseguire il diritto di precedenza di
cui al primo periodo. Alle medesime
lavoratrici è altresì riconosciuto, con
le stesse modalità di cui al presente
comma, il diritto di precedenza
anche nelle assunzioni a tempo
determinato effettuate dal datore
di lavoro entro i successivi dodici
mesi, con riferimento alle mansioni
già espletate in esecuzione dei
precedenti rapporti a termine.
4-quater.
Il
lavoratore
che,
nell'esecuzione di uno o più contratti
a termine presso la stessa azienda,
abbia prestato attività lavorativa per
un periodo superiore a sei mesi ha
diritto di precedenza, fatte salve
diverse disposizioni di contratti
collettivi stipulati a livello nazionale,
territoriale o aziendale con le
organizzazioni
sindacali
comparativamente
più
rappresentative sul piano nazionale,
nelle
assunzioni
a
tempo
indeterminato effettuate dal datore di
lavoro entro i successivi dodici mesi
con riferimento alle mansioni già
espletate in esecuzione dei rapporti a
termine.
4-quinquies. Il lavoratore assunto a
termine per lo svolgimento di attività
stagionali ha diritto di precedenza,
rispetto a nuove assunzioni a termine
da parte dello stesso datore di lavoro
9
SENATO DELLA REPUBBLICA
Gruppo Partito Democratico
Ufficio Legislativo
_____________________________
per le medesime attività stagionali.
4-sexies. Il diritto di precedenza di
cui ai commi 4-quater e 4-quinquies
può essere esercitato a condizione
che il lavoratore manifesti in tal
senso la propria volontà al datore di
lavoro entro rispettivamente sei
mesi e tre mesi dalla data di
cessazione del rapporto stesso e si
estingue entro un anno dalla data di
cessazione del rapporto di lavoro. Il
datore di lavoro è tenuto ad
informare il lavoratore del diritto di
precedenza di cui ai commi 4-quater
e
4-quinquies,
mediante
comunicazione
scritta
da
consegnare
al
momento
dell'assunzione.
4-sexies. Il diritto di precedenza di cui
ai commi 4-quater e 4-quinquies può
essere esercitato a condizione che il
lavoratore manifesti in tal senso la
propria volontà al datore di lavoro
entro rispettivamente sei mesi e tre
mesi dalla data di cessazione del
rapporto stesso e si estingue entro un
anno dalla data di cessazione del
rapporto di lavoro.
4-septies. I lavoratori assunti a
termine in violazione del limite
percentuale di cui all'articolo 1,
comma
1,
sono
considerati
lavoratori subordinati con contratto
a tempo indeterminato sin dalla
data di costituzione del rapporto di
lavoro.
Art. 10. Esclusioni e discipline
specifiche
1. Sono esclusi dal campo di
applicazione del presente decreto
legislativo in quanto già disciplinati da
specifiche normative:
a) i contratti di lavoro
temporaneo di cui alla legge 24
giugno 1997, n. 196, e successive
modificazioni;
b) i contratti di formazione e
lavoro;
c) i rapporti di apprendistato,
nonché le tipologie contrattuali legate
a fenomeni di formazione attraverso il
lavoro che, pur caratterizzate
dall'apposizione di un termine, non
costituiscono rapporti di lavoro;
c-bis) i richiami in servizio del
personale volontario del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, che ai
sensi dell'articolo 6, comma 1, del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139, non costituiscono rapporti di
impiego con l'Amministrazione;
c-ter)
ferme
restando
le
disposizioni di cui agli articoli 6 e 8, i
rapporti
instaurati
ai
sensi
10
SENATO DELLA REPUBBLICA
Gruppo Partito Democratico
Ufficio Legislativo
_____________________________
dell'articolo 8, comma 2, della legge
23 luglio 1991, n. 223.
2. Sono esclusi dalla disciplina del
presente decreto legislativo i rapporti
di lavoro tra i datori di lavoro
dell'agricoltura e gli operai a tempo
determinato così come definiti
dall'articolo 12, comma 2, del decreto
legislativo 11 agosto 1993, n. 375.
3. Nei settori del turismo e dei
pubblici
esercizi
è
ammessa
l'assunzione diretta di manodopera
per l'esecuzione di speciali servizi di
durata non superiore a tre giorni,
determinata dai contratti collettivi
stipulati con i sindacati locali o
nazionali aderenti alle confederazioni
maggiormente rappresentative sul
piano nazionale. La comunicazione
dell'assunzione deve essere effettuata
al centro per l'impiego entro il giorno
antecedente
l'instaurazione
del
rapporto di lavoro. Tali rapporti sono
esclusi dal campo di applicazione del
presente decreto legislativo.
4. In deroga a quanto previsto
dall'articolo 5, comma 4-bis, è
consentita la stipulazione di contratti
di lavoro a tempo determinato,
purché di durata non superiore a
cinque anni, con i dirigenti, i quali
possono comunque recedere da essi
trascorso un triennio e osservata la
disposizione dell'articolo 2118 del
codice civile. Tali rapporti sono esclusi
dal campo di applicazione del
presente decreto legislativo, salvo per
quanto concerne le previsioni di cui
agli articoli 6 e 8.
4-bis. Stante quanto stabilito dalle
disposizioni di cui all’ articolo 40,
comma 1, della legge 27 dicembre
1997,
n.
449,
e
successive
modificazioni, all’ articolo 4, comma
14-bis, della legge 3 maggio 1999, n.
124, e all’ articolo 6, comma 5, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,
sono
altresì
esclusi
dall'applicazione del presente decreto
i contratti a tempo determinato
stipulati per il conferimento delle
supplenze del personale docente ed
ATA, considerata la necessità di
garantire la costante erogazione del
servizio scolastico ed educativo anche
11
SENATO DELLA REPUBBLICA
Gruppo Partito Democratico
Ufficio Legislativo
_____________________________
in caso di assenza temporanea del
personale docente ed ATA con
rapporto di lavoro a tempo
indeterminato ed anche determinato.
In ogni caso non si applica l'articolo 5,
comma 4-bis, del presente decreto.
Per assicurare il diritto all'educazione,
negli asili nidi e nelle scuole
dell'infanzia degli enti locali, le
deroghe di cui al presente comma si
applicano, nel rispetto del patto di
stabilità e dei vincoli finanziari che
limitano per gli enti locali la spesa per
il personale e il regime delle
assunzioni,
anche
al
relativo
personale educativo e scolastico.
4-ter. Nel rispetto dei vincoli finanziari
che limitano, per il Servizio sanitario
nazionale, la spesa per il personale e il
regime delle assunzioni, sono esclusi
dall'applicazione del presente decreto
i contratti a tempo determinato del
personale sanitario del medesimo
Servizio sanitario nazionale, ivi
compresi quelli dei dirigenti, in
considerazione della necessità di
garantire la costante erogazione dei
servizi sanitari e il rispetto dei livelli
essenziali di assistenza. La proroga dei
contratti di cui al presente comma
non costituisce nuova assunzione. In
ogni caso non trova applicazione
l'articolo 5, comma 4-bis.
5. Sono esclusi i rapporti instaurati
con le aziende che esercitano il
commercio
di
esportazione,
importazione ed all'ingresso di
prodotti ortofrutticoli.
7. La individuazione, anche in misura
non uniforme, di limiti quantitativi di
utilizzazione dell'istituto del contratto
a tempo determinato stipulato ai
sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis,
è affidata ai contratti collettivi
nazionali di lavoro stipulati dai
sindacati
comparativamente
più
rappresentativi. Sono in ogni caso
esenti da limitazioni quantitative i
contratti a tempo determinato
conclusi:
a) nella fase di avvio di nuove
attività per i periodi che saranno
definiti
dai
contratti collettivi
nazionali di lavoro anche in misura
non uniforme con riferimento ad aree
7. La individuazione, anche in misura
non uniforme, di limiti quantitativi di
utilizzazione
dell'istituto
del
contratto a tempo determinato
stipulato ai sensi dell'articolo 1,
comma 1, è affidata ai contratti
collettivi nazionali di lavoro stipulati
dai sindacati comparativamente più
rappresentativi. Sono in ogni caso
esenti da limitazioni quantitative i
contratti a tempo determinato
conclusi:
a) nella fase di avvio di nuove
attività per i periodi che saranno
definiti dai contratti collettivi
nazionali di lavoro anche in misura
non uniforme con riferimento ad
12
SENATO DELLA REPUBBLICA
Gruppo Partito Democratico
Ufficio Legislativo
_____________________________
geografiche
e/o
comparti
merceologici;
b) per ragioni di carattere
sostitutivo, o di stagionalità, ivi
comprese le attività già previste
nell'elenco allegato al decreto del
Presidente della Repubblica 7 ottobre
1963, n. 1525, e successive
modificazioni;
c) per specifici spettacoli ovvero
specifici programmi radiofonici o
televisivi;
d) con lavoratori di età superiore
a 55 anni.
aree geografiche e/o comparti
merceologici;
b) per ragioni di carattere
sostitutivo, o di stagionalità, ivi
comprese le attività già previste
nell'elenco allegato al decreto del
Presidente della Repubblica 7
ottobre 1963, n. 1525, e successive
modificazioni;
c) per specifici spettacoli ovvero
specifici programmi radiofonici o
televisivi;
d) con lavoratori di età superiore a
55 anni
Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio
2003, n. 30
TESTO PREVIGENTE
TESTO DECRETO-LEGGE
MODIFICHE APPORTATE DALLA
CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 20. Condizioni di liceità
1. Il contratto di somministrazione di
lavoro può essere concluso da ogni
soggetto, di seguito denominato
utilizzatore, che si rivolga ad altro
soggetto, di seguito denominato
somministratore, a ciò autorizzato ai
sensi delle disposizioni di cui agli
articoli 4 e 5.
2. Per tutta la durata della missione i
lavoratori svolgono la propria attività
nell'interesse nonché sotto la
direzione
e
il
controllo
dell'utilizzatore. Nell'ipotesi in cui i
lavoratori vengano assunti con
contratto di lavoro a tempo
indeterminato essi rimangono a
disposizione del somministratore per i
periodi in cui non sono in missione
presso un utilizzatore, salvo che esista
una giusta causa o un giustificato
motivo di risoluzione del contratto di
lavoro.
3. Il contratto di somministrazione di
lavoro può essere concluso a termine
o a tempo indeterminato. La
somministrazione di lavoro a tempo
indeterminato è ammessa:
a) per servizi di consulenza e
assistenza nel settore informatico,
compresa
la
progettazione
e
13
SENATO DELLA REPUBBLICA
Gruppo Partito Democratico
Ufficio Legislativo
_____________________________
manutenzione di reti intranet e
extranet, siti internet, sistemi
informatici, sviluppo di software
applicativo, caricamento dati;
b) per servizi di pulizia, custodia,
portineria;
c) per servizi, da e per lo
stabilimento, di trasporto di persone
e di trasporto e movimentazione di
macchinari e merci;
d) per la gestione di biblioteche,
parchi, musei, archivi, magazzini,
nonché servizi di economato;
e) per attività di consulenza
direzionale,
assistenza
alla
certificazione, programmazione delle
risorse, sviluppo organizzativo e
cambiamento, gestione del personale,
ricerca e selezione del personale;
f) per attività di marketing,
analisi di mercato, organizzazione
della funzione commerciale;
g) per la gestione di call-center,
nonché per l'avvio di nuove iniziative
imprenditoriali nelle aree Obiettivo 1
di cui al regolamento (CE) n.
1260/1999 del Consiglio, del 21
giugno 1999, recante disposizioni
generali sui Fondi strutturali;
h) per costruzioni edilizie
all'interno degli stabilimenti, per
installazioni o smontaggio di impianti
e macchinari, per particolari attività
produttive, con specifico riferimento
all'edilizia e alla cantieristica navale, le
quali richiedano più fasi successive di
lavorazione, l'impiego di manodopera
diversa per specializzazione da quella
normalmente impiegata nell'impresa;
i) in tutti gli altri casi previsti dai
contratti collettivi di lavoro nazionali,
territoriali o aziendali stipulati da
associazioni dei datori e prestatori di
lavoro
comparativamente
più
rappresentative;
i-bis) in tutti i settori produttivi,
pubblici e privati, per l’esecuzione di
servizi di cura e assistenza alla
persona e di sostegno alla famiglia;
i-ter) in tutti i settori produttivi,
in caso di utilizzo da parte del
somministratore di uno o più
lavoratori assunti con contratto di
apprendistato.
14
SENATO DELLA REPUBBLICA
Gruppo Partito Democratico
Ufficio Legislativo
_____________________________
4. La somministrazione di lavoro a
tempo determinato è ammessa a
fronte di ragioni di carattere tecnico,
produttivo,
organizzativo
o
sostitutivo, anche se riferibili
all'ordinaria attività dell'utilizzatore.
È fatta salva la previsione di cui al
comma 1-bis dell'articolo 1 del
decreto legislativo 6 settembre 2001,
n. 368. La individuazione, anche in
misura non uniforme, di limiti
quantitativi di utilizzazione della
somministrazione
a
tempo
determinato è affidata ai contratti
collettivi nazionali di lavoro stipulati
da sindacati comparativamente più
rappresentativi in conformità alla
disciplina di cui all'articolo 10 del
decreto legislativo 6 settembre 2001,
n. 368.
4. La individuazione, anche in misura
non uniforme, di limiti quantitativi di
utilizzazione della somministrazione
di lavoro a tempo determinato è
affidata ai contratti collettivi
nazionali di lavoro stipulati da
sindacati comparativamente più
rappresentativi in conformità alla
disciplina di cui all'articolo 10 del
decreto legislativo 6 settembre 2001,
n. 368.
5. Il contratto di somministrazione di
lavoro è vietato:
a) per la sostituzione di lavoratori
che esercitano il diritto di sciopero;
b) salva diversa disposizione
degli accordi sindacali, presso unità
produttive nelle quali si sia proceduto,
entro i sei mesi precedenti, a
licenziamenti collettivi ai sensi degli
articoli 4 e 24 della legge 23 luglio
1991, n. 223, che abbiano riguardato
lavoratori adibiti alle stesse mansioni
cui si riferisce il contratto di
somministrazione , a meno che tale
contratto sia stipulato per provvedere
alla sostituzione di lavoratori assenti
ovvero sia concluso ai sensi dell’
articolo 8, comma 2, della legge 23
luglio 1991, n. 223, ovvero abbia una
durata iniziale non superiore a tre
mesi. Salva diversa disposizione degli
accordi sindacali, il divieto opera
altresì presso unità produttive nelle
quali sia operante una sospensione
dei rapporti o una riduzione
dell'orario, con diritto al trattamento
di
integrazione
salariale,
che
interessino lavoratori adibiti alle
stesse mansioni cui si riferisce il
contratto di somministrazione;
c) da parte delle imprese che non
abbiano effettuato la valutazione dei
rischi ai sensi dell'articolo 4 del
decreto legislativo 19 settembre
15
Identico
SENATO DELLA REPUBBLICA
Gruppo Partito Democratico
Ufficio Legislativo
_____________________________
1994, n. 626, e successive modifiche.
5-bis. Qualora il contratto di
somministrazione preveda l’utilizzo di
lavoratori assunti dal somministratore
ai sensi dell’ articolo 8, comma 2,
della legge 23 luglio 1991, n. 223, non
operano le disposizioni di cui ai
commi 3 e 4 del presente articolo. Ai
contratti di lavoro stipulati con
lavoratori in mobilità ai sensi del
presente comma si applica il citato
articolo 8, comma 2, della legge n.
(57)
223 del 1991.
5-ter. Le disposizioni di cui al comma
4 non operano qualora il contratto di
somministrazione preveda l'utilizzo:
a) di soggetti disoccupati
percettori dell'indennità ordinaria di
disoccupazione non agricola con
requisiti normali o ridotti, da almeno
sei mesi;
b) di soggetti comunque
percettori di ammortizzatori sociali,
anche in deroga, da almeno sei mesi.
Resta comunque fermo quanto
previsto dei commi 4 e 5 dell'articolo
8 del decreto-legge 21 marzo 1988, n.
86, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;
c)
di
lavoratori
definiti
«svantaggiati» o «molto svantaggiati»
ai sensi dei numeri 18) e 19)
dell'articolo 2 del regolamento (CE) n.
800/2008 della Commissione, del 6
agosto 2008. Con decreto di natura
non regolamentare del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, da
adottare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della
presente disposizione, si provvede
all'individuazione dei lavoratori di cui
alle lettere a), b) ed e) del n. 18)
dell'articolo
2
del
suddetto
regolamento (CE) n. 800/2008.
5-quater. Le disposizioni di cui al
primo periodo del comma 4 non
operano nelle ulteriori ipotesi
individuate dai contratti collettivi
nazionali, territoriali ed aziendali
stipulati dalle organizzazioni sindacali
comparativamente
più
rappresentative dei lavoratori e dei
datori di lavoro.
Soppresso
16
SENATO DELLA REPUBBLICA
Gruppo Partito Democratico
Ufficio Legislativo
_____________________________
Art. 21. Forma del contratto di
somministrazione
1. Il contratto di somministrazione di
manodopera è stipulato in forma
scritta e contiene i seguenti elementi:
a) gli estremi dell'autorizzazione
rilasciata al somministratore;
b) il numero dei lavoratori da
somministrare;
c) i casi e le ragioni di carattere
tecnico, produttivo, organizzativo o
sostitutivo di cui ai commi 3 e 4
dell'articolo 20;
d) l'indicazione della presenza di
eventuali rischi per l'integrità e la
salute del lavoratore e delle misure di
prevenzione adottate;
e) la data di inizio e la durata
prevista
del
contratto
di
somministrazione;
f) le mansioni alle quali saranno
adibiti i lavoratori e il loro
inquadramento;
g) il luogo, l'orario e il
trattamento economico e normativo
delle prestazioni lavorative;
h) assunzione da parte del
somministratore della obbligazione
del pagamento diretto al lavoratore
del trattamento economico, nonché
del versamento dei contributi
previdenziali;
i)
assunzione
dell'obbligo
dell'utilizzatore di rimborsare al
somministratore gli oneri retributivi e
previdenziali
da
questa
effettivamente sostenuti in favore dei
prestatori di lavoro;
j)
assunzione
dell'obbligo
dell'utilizzatore di comunicare al
somministratore
i
trattamenti
retributivi applicabili ai lavoratori
comparabili;
k)
assunzione
da
parte
dell'utilizzatore,
in
caso
di
inadempimento del somministratore,
dell'obbligo del pagamento diretto al
lavoratore
del
trattamento
economico nonché del versamento
dei contributi previdenziali, fatto
salvo il diritto di rivalsa verso il
somministratore.
2. Nell'indicare gli elementi di cui al
comma 1, le parti devono recepire le
indicazioni contenute nei contratti
c) i casi e le ragioni di carattere
tecnico, produttivo, organizzativo o
sostitutivo di cui al comma 3
dell'articolo 20;
17
SENATO DELLA REPUBBLICA
Gruppo Partito Democratico
Ufficio Legislativo
_____________________________
collettivi.
3. Le informazioni di cui al comma 1,
nonché la data di inizio e la durata
prevedibile della missione, devono
essere comunicate per iscritto al
prestatore di lavoro da parte del
somministratore
all'atto
della
stipulazione del contratto di lavoro
ovvero all'atto dell'invio presso
l'utilizzatore.
4. In mancanza di forma scritta il
contratto di somministrazione è nullo
e i lavoratori sono considerati a tutti
gli
effetti
alle
dipendenze
dell'utilizzatore.
Decreto legge 21 maggio 2013, n. 54
Sospensione IMU, rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, proroga in materia di lavoro a
tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e eliminazione degli stipendi dei parlamentari
membri del governo
TESTO PREVIGENTE
TESTO DECRETO-LEGGE
MODIFICHE APPORTATE DALLA
CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 4 Disposizioni in materia di
ammortizzatori sociali in deroga, di
contratti di solidarietà e di contratti di
lavoro
subordinato
a
tempo
determinato
4-bis. Per assicurare il diritto
all'educazione, negli asili nido e nelle
scuole
dell'infanzia
degli
enti
comunali, i contratti di lavoro a tempo
determinato del personale educativo
e
scolastico,
sottoscritti
per
comprovate esigenze temporanee o
sostitutive in coerenza con l'articolo
36 del decreto legislativo 30 marzo
2001,
n.
165,
e
successive
modificazioni,
possono
essere
prorogati o rinnovati fino al 31 luglio
2014, anche in deroga all'articolo 5,
comma 4-bis, del decreto legislativo 6
settembre 2001, n. 368, e successive
modificazioni,
per
i
periodi
strettamente necessari a garantire la
continuità del servizio e nei limiti delle
risorse già disponibili nel bilancio
dell'ente locale, in ogni caso nel
rispetto dei vincoli stabiliti dal patto di
stabilità interno e della vigente
normativa volta al contenimento della
spesa complessiva per il personale
negli enti locali. L'esclusione prevista
dall'articolo 10, comma 4-bis, primo
4-bis. Per assicurare il diritto
all'educazione, negli asili nido e nelle
scuole dell'infanzia degli enti
comunali, i contratti di lavoro a
tempo determinato del personale
educativo e scolastico, sottoscritti
per
comprovate
esigenze
temporanee
o
sostitutive
in
coerenza con l'articolo 36 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni,
possono essere prorogati o rinnovati
fino al 31 luglio 2015, anche in
deroga all'articolo 5, comma 4-bis,
del decreto legislativo 6 settembre
2001, n. 368, e successive
modificazioni,
per
i
periodi
strettamente necessari a garantire la
continuità del servizio e nei limiti
delle risorse già disponibili nel
bilancio dell'ente locale, in ogni caso
nel rispetto dei vincoli stabiliti dal
patto di stabilità interno e della
vigente
normativa
volta
al
contenimento
della
spesa
complessiva per il personale negli
18
SENATO DELLA REPUBBLICA
Gruppo Partito Democratico
Ufficio Legislativo
_____________________________
periodo, del citato decreto legislativo
6 settembre 2001, n. 368, si applica
anche per i contratti a tempo
determinato di cui al presente
comma.
enti locali. L'esclusione prevista
dall'articolo 10, comma 4-bis, primo
periodo, del citato decreto legislativo
6 settembre 2001, n. 368, si applica
anche per i contratti a tempo
determinato di cui al presente
comma.
19
SENATO DELLA REPUBBLICA
Gruppo Partito Democratico
Ufficio Legislativo
_____________________________
APPRENDISTATO
Il contratto di apprendistato è il contratto di lavoro volto alla formazione e all'occupazione dei
lavoratori più giovani. Si tratta di un contratto a tempo indeterminato (il rapporto prosegue infatti
fino al termine del periodo formativo, a meno che una delle due parti non receda).
La c.d. riforma Fornero ha attribuito al contratto di apprendistato il ruolo di canale privilegiato di
accesso dei giovani al mondo del lavoro.
DISCIPLINA
Forma scritta
Nuove assunzioni
Retribuzioni
COME ERA
obbligatoria per il contratto, il
patto di prova e il relativo
piano formativo individuale
condizionate alla conferma in
servizio
di
precedenti
apprendisti al termine del
percorso formativo
nessun tetto
20
COME SARÀ
obbligatoria per il contratto e il
patto di prova
è stato reintrodotto l’obbligo
(eliminato nel testo originario
del decreto-legge) di redigere
in forma scritta il piano
formativo
individuale
precisando che il contratto di
apprendistato contiene, in
forma sintetica, il piano
formativo individuale definito
anche sulla base di moduli e
formulari
stabiliti
dalla
contrattazione collettiva o dagli
enti bilaterali
è stato reintrodotto l’obbligo
(eliminato nel testo originario
del decreto-legge) per i datori
di lavoro di stabilizzazione di
una quota di apprendisti ai fini
di ulteriori assunzioni di
apprendisti.
L’obbligo
di
stabilizzazione riguarda i soli
datori di lavoro che occupano
almeno 30 dipendenti e la quota
minima di apprendisti da
stabilizzare è del 20 per cento
nella misura del 35 per cento
del
relativo
monte
ore
complessivo di formazione
è stato precisato che la
retribuzione dell’apprendista,
fissata al 35% per le ore di
formazione, debba intendersi
come limite minimo (quindi
derogabile in melius dal datore
di lavoro)
SENATO DELLA REPUBBLICA
Gruppo Partito Democratico
Ufficio Legislativo
_____________________________
Offerta formativa pubblica
obbligatoria
l’obbligo per il datore di lavoro
di integrare la formazione
aziendale con la formazione
pubblica (obbligo escluso dal
testo originario del decretolegge, che configurava una
mera facoltà in capo al datore
di lavoro) è stato reintrodotto a
condizione che la Regione
provveda a comunicare al
datore di lavoro le modalità per
fruire dell’offerta formativa
entro
45
giorni
dall’instaurazione del rapporto
di lavoro; pertanto, decorso
tale termine il datore del lavoro
non è più tenuto ad avvalersi
della formazione pubblica
Come era. Pur lasciando sostanzialmente confermato l’impianto del decreto legislativo 14
settembre 2011, n. 167 ("Testo unico dell’apprendistato") la c.d. riforma Fornero ha introdotto
alcune importanti innovazioni:
a) la previsione di una durata minima del contratto di apprendistato, fissata in almeno sei mesi,
fatta salva la possibilità di durate inferiori per attività stagionali;
b) l’introduzione di un meccanismo in base al quale l’assunzione di nuovi apprendisti era
collegata alla percentuale di stabilizzazioni effettuate nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione
(di almeno il 50% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro) con l’esclusione dal
computo della percentuale dei rapporti cessati durante il periodo di prova, per dimissioni o per
licenziamento per giusta causa. Qualora non fosse rispettata la predetta percentuale era
comunque consentita l'assunzione di un ulteriore apprendista;
c) l’innalzamento, a decorrere dal 1° gennaio 2013, del rapporto tra apprendisti e lavoratori
qualificati dal precedente 1/1 a 3/2, incrementando il numero massimo di apprendisti che
possono essere (contemporaneamente) alle dipendenze di un datore di lavoro;
d) l'esclusione della possibilità di utilizzare in somministrazione apprendisti con contratto a tempo
determinato.
Come sarà. Il decreto-legge sul rilancio dell'occupazione introduce importanti novità sul contratto
di apprendistato "al fine di semplificarne in parte la disciplina":
a) il ricorso alla forma scritta vale per il contratto e il patto di prova. E’ stato reintrodotto
l’obbligo di redigere in forma scritta il piano formativo individuale precisando che il contratto
di apprendistato contiene, in forma sintetica, il piano formativo individuale definito anche sulla
base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali;
b) ferma restando la disciplina dei contratti collettivi nazionali di lavoro, è stato reintrodotto
l’obbligo per i datori di lavoro di stabilizzazione (ossia di assumere con contratto a tempo
indeterminato) di una quota di apprendisti ai fini di ulteriori assunzioni in apprendistato.
21
SENATO DELLA REPUBBLICA
Gruppo Partito Democratico
Ufficio Legislativo
_____________________________
c)
d)
e)
f)
L’obbligo di stabilizzazione riguarda i soli datori di lavoro che occupano almeno 30 dipendenti
e la quota minima di apprendisti da stabilizzare è del 20 per cento;
nel caso di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, al lavoratore è riconosciuta
una retribuzione che tenga conto delle ore di lavoro effettivamente prestate nonché delle ore di
formazione nella misura del 35 per cento del relativo monte ore complessivo. E’ stato
precisato che la retribuzione dell’apprendista, fissata al 35 per cento per le ore di formazione,
debba intendersi come limite minimo (quindi derogabile in melius dal datore di lavoro);
l’obbligo per il datore di lavoro di integrare la formazione aziendale con la formazione
pubblica (obbligo escluso dal testo originario del decreto-legge, che configurava una mera
facoltà in capo al datore di lavoro) è stato reintrodotto a condizione che la Regione provveda a
comunicare al datore di lavoro le modalità per fruire dell’offerta formativa entro 45 giorni
dall’instaurazione del rapporto di lavoro; pertanto, decorso tale termine il datore del lavoro
non è più tenuto a integrare la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere con quella
finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali;
nell’ambito del programma sperimentale per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda
per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie nel triennio 2014-2016, la
stipulazione di contratti di apprendistato può avvenire anche in deroga al limite di 17 anni di
età previsto dalla normativa vigente;
così come per i contratti a termine, anche in questo caso si introduce una disciplina transitoria
precisando che le nuove disposizioni si applicano esclusivamente ai contratti di apprendistato
stipulati dopo l’entrata in vigore del decreto-legge.
TESTO PREVIGENTE
Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167
Testo unico dell'apprendistato
TESTO DECRETO-LEGGE
MODIFICHE APPORTATE DALLA
CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 2 Disciplina generale
1. La disciplina del contratto di
apprendistato è rimessa ad appositi
accordi interconfederali ovvero ai
contratti collettivi di lavoro stipulati a
livello nazionale da associazioni dei
datori e prestatori di lavoro
comparativamente
più
rappresentative sul piano nazionale
nel rispetto dei seguenti principi:
a) forma scritta del contratto, del
patto di prova e del relativo piano
formativo individuale da definire,
anche sulla base di moduli e formulari
stabiliti dalla contrattazione collettiva
o dagli enti bilaterali, entro trenta
giorni dalla stipulazione del contratto;
a-bis) previsione di una durata
minima del contratto non inferiore a
sei mesi, fatto salvo quanto previsto
(2)
dall'articolo 4, comma 5;
b) divieto di retribuzione a
a) forma scritta del contratto e del
patto di prova;
22
a) forma scritta del contratto e del
patto di prova. Il contratto di
apprendistato contiene, in forma
sintetica, il piano formativo
individuale definito anche sulla base
di moduli e formulari stabiliti dalla
contrattazione collettiva o dagli enti
bilaterali;
SENATO DELLA REPUBBLICA
Gruppo Partito Democratico
Ufficio Legislativo
_____________________________
cottimo;
c) possibilità di inquadrare il
lavoratore fino a due livelli inferiori
rispetto alla categoria spettante, in
applicazione del contratto collettivo
nazionale di lavoro, ai lavoratori
addetti a mansioni o funzioni che
richiedono
qualificazioni
corrispondenti
a
quelle
al
conseguimento
delle
quali
è
finalizzato il contratto ovvero, in
alternativa, di stabilire la retribuzione
dell'apprendista
in
misura
percentuale e in modo graduale
all'anzianità di servizio;
d) presenza di un tutore o
referente aziendale;
e) possibilità di finanziare i
percorsi formativi aziendali degli
apprendisti per il tramite dei fondi
paritetici interprofessionali di cui
all'articolo 118 della legge 23
dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 12
del decreto legislativo 10 settembre
2003,
n.
276
e
successive
modificazioni
anche
attraverso
accordi con le Regioni;
f) possibilità del riconoscimento,
sulla base dei risultati conseguiti
all'interno del percorso di formazione,
esterna e interna alla impresa, della
qualifica
professionale
ai
fini
contrattuali e delle competenze
acquisite ai fini del proseguimento
degli studi nonché nei percorsi di
istruzione degli adulti;
g) registrazione della formazione
effettuata
e
della
qualifica
professionale a fini contrattuali
eventualmente acquisita nel libretto
formativo del cittadino di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera i), del
decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276;
h) possibilità di prolungare il
periodo di apprendistato in caso di
malattia, infortunio o altra causa di
sospensione
involontaria
del
rapporto, superiore a trenta giorni,
secondo quanto previsto dai contratti
collettivi;
i) possibilità di forme e modalità
per la conferma in servizio, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, al termine del percorso
Soppressa
i) possibilità di forme e modalità
per la conferma in servizio, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, al termine del percorso
23
SENATO DELLA REPUBBLICA
Gruppo Partito Democratico
Ufficio Legislativo
_____________________________
formativo, al fine di ulteriori
assunzioni in apprendistato, fermo
restando quanto previsto dal comma
3 del presente articolo;
l) divieto per le parti di recedere
dal contratto durante il periodo di
formazione in assenza di una giusta
causa o di un giustificato motivo. In
caso di licenziamento privo di
giustificazione trovano applicazione le
sanzioni previste dalla normativa
vigente;
m) possibilità per le parti di
recedere dal contratto con preavviso
decorrente dal termine del periodo di
formazione ai sensi di quanto
disposto dall'articolo 2118 del codice
civile; nel periodo di preavviso
continua a trovare applicazione la
disciplina
del
contratto
di
apprendistato. Se nessuna delle parti
esercita la facoltà di recesso al
termine del periodo di formazione, il
rapporto prosegue come ordinario
rapporto di lavoro subordinato a
(3)
tempo indeterminato .
2. Per gli apprendisti l'applicazione
delle norme sulla previdenza e
assistenza sociale obbligatoria si
estende alle seguenti forme:
a) assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie
professionali;
b) assicurazione contro le
malattie;
c)
assicurazione
contro
l'invalidità e vecchiaia;
d) maternità;
e) assegno familiare;
e-bis) assicurazione sociale per
l'impiego in relazione alla quale, in via
aggiuntiva a quanto previsto in
relazione al regime contributivo per le
assicurazioni di cui alle precedenti
lettere ai sensi della disciplina di cui
all'articolo 1, comma 773, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, con effetto
sui periodi contributivi maturati a
decorrere dal 1° gennaio 2013 è
dovuta dai datori di lavoro per gli
apprendisti artigiani e non artigiani
una contribuzione pari all'1,31 per
cento della retribuzione imponibile ai
fini previdenziali. Resta fermo che con
riferimento a tale contribuzione non
formativo, al fine di ulteriori
assunzioni in apprendistato, fermo
restando quanto previsto dal comma
3 del presente articolo;
24
SENATO DELLA REPUBBLICA
Gruppo Partito Democratico
Ufficio Legislativo
_____________________________
operano le disposizioni di cui
all'articolo 22, comma 1, della legge
(7)
12 novembre 2011, n. 183 .
3. Il numero complessivo di
apprendisti che un datore di lavoro
può assumere, direttamente o
indirettamente per il tramite delle
agenzie di somministrazione di lavoro
ai sensi dell'articolo 20 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
e successive modificazioni, non può
superare il rapporto di 3 a 2 rispetto
alle maestranze specializzate e
qualificate in servizio presso il
medesimo datore di lavoro; tale
rapporto non può superare il 100 per
cento per i datori di lavoro che
occupano un numero di lavoratori
inferiore a dieci unità. È in ogni caso
esclusa la possibilità di assumere in
somministrazione apprendisti con
contratto di somministrazione a
tempo determinato di cui all'articolo
20, comma 4, del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276. Il datore di
lavoro che non abbia alle proprie
dipendenze lavoratori qualificati o
specializzati, o che comunque ne
abbia in numero inferiore a tre, può
assumere apprendisti in numero non
superiore a tre. Le disposizioni di cui
al presente comma non si applicano
alle imprese artigiane per le quali
trovano applicazione le disposizioni di
cui all'articolo 4 della legge 8 agosto
(4)
1985, n. 443.
3-bis.
L'assunzione
di
nuovi
apprendisti è subordinata alla
prosecuzione del rapporto di lavoro
al
termine
del
periodo
di
apprendistato, nei trentasei mesi
precedenti la nuova assunzione, di
almeno il 50 per cento degli
apprendisti dipendenti dallo stesso
datore di lavoro. Dal computo della
predetta percentuale sono esclusi i
rapporti cessati per recesso durante
il periodo di prova, per dimissioni o
per licenziamento per giusta causa.
Qualora non sia rispettata la
predetta percentuale, è consentita
l'assunzione
di
un
ulteriore
apprendista rispetto a quelli già
confermati, ovvero di un apprendista
in caso di totale mancata conferma
Soppresso
3-bis. Ferma restando la possibilità
per i contratti collettivi nazionali di
lavoro, stipulati dai sindacati
comparativamente
più
rappresentativi sul piano nazionale,
di individuare limiti diversi da quelli
previsti dal presente comma,
esclusivamente per i datori di lavoro
che occupano almeno trenta
dipendenti l'assunzione di nuovi
apprendisti è subordinata alla
prosecuzione,
a
tempo
indeterminato, del rapporto di
lavoro al termine del periodo di
apprendistato, nei trentasei mesi
precedenti la nuova assunzione, di
almeno il 20 per cento degli
apprendisti dipendenti dallo stesso
datore di lavoro. Dal computo della
25
SENATO DELLA REPUBBLICA
Gruppo Partito Democratico
Ufficio Legislativo
_____________________________
degli apprendisti pregressi. Gli
apprendisti assunti in violazione dei
limiti di cui al presente comma sono
considerati lavoratori subordinati a
tempo indeterminato, al di fuori
delle previsioni del presente decreto,
sin dalla data di costituzione del
rapporto.
3-ter. Le disposizioni di cui al comma
3-bis non si applicano nei confronti
dei datori di lavoro che occupano alle
loro dipendenze un numero di
lavoratori inferiore a dieci unità.
Art. 3 Apprendistato per la qualifica e
per il diploma professionale
1. Possono essere assunti con
contratto di apprendistato per la
qualifica
e
per
il
diploma
professionale, in tutti i settori di
attività, anche per l'assolvimento
dell'obbligo di istruzione, i soggetti
che abbiano compiuto quindici anni e
fino
al
compimento
del
venticinquesimo anno di età. La
durata del contratto è determinata in
considerazione della qualifica o del
diploma da conseguire e non può in
ogni caso essere superiore, per la sua
componente formativa, a tre anni
ovvero quattro nel caso di diploma
quadriennale regionale.
2. La regolamentazione dei profili
formativi dell'apprendistato per la
qualifica
e
per
il
diploma
professionale è rimessa alle regioni e
alle province autonome di Trento e
Bolzano, previo accordo in Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province Autonome di
Trento e di Bolzano, e sentite le
associazioni dei datori di lavoro e dei
prestatori
di
lavoro
comparativamente
più
rappresentative sul piano nazionale,
predetta percentuale sono esclusi i
rapporti cessati per recesso durante
il periodo di prova, per dimissioni o
per licenziamento per giusta causa.
Qualora non sia rispettata la
predetta percentuale, è consentita
l'assunzione
di
un
ulteriore
apprendista rispetto a quelli già
confermati, ovvero di un apprendista
in caso di totale mancata conferma
degli apprendisti pregressi. Gli
apprendisti assunti in violazione dei
limiti di cui al presente comma sono
considerati lavoratori subordinati a
tempo indeterminato, al di fuori
delle previsioni del presente decreto,
sin dalla data di costituzione del
rapporto.
Soppresso
Identico
26
SENATO DELLA REPUBBLICA
Gruppo Partito Democratico
Ufficio Legislativo
_____________________________
nel rispetto dei seguenti criteri e
principi direttivi:
a) definizione della qualifica o
diploma professionale ai sensi del
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.
226;
b) previsione di un monte ore di
formazione, esterna od interna alla
azienda, congruo al conseguimento
della qualifica o del diploma
professionale in funzione di quanto
stabilito al comma 1 e secondo
standard minimi formativi definiti ai
sensi del decreto legislativo 17
ottobre 2005, n. 226;
c) rinvio ai contratti collettivi di
lavoro stipulati a livello nazionale,
territoriale o aziendale da associazioni
dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente
più
rappresentative
per
la
determinazione, anche all'interno
degli enti bilaterali, delle modalità di
erogazione
della
formazione
aziendale nel rispetto degli standard
(9)
generali fissati dalle regioni.
2-bis.
Successivamente
al
conseguimento della qualifica o
diploma professionale ai sensi del
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.
226, allo scopo di conseguire la
qualifica
professionale
ai
fini
contrattuali,
è
possibile
la
trasformazione del contratto in
apprendistato professionalizzante o
contratto di mestiere; in tal caso la
durata massima complessiva dei due
periodi di apprendistato non può
eccedere quella individuata dalla
contrattazione collettiva di cui al
presente decreto legislativo.
2-ter. Fatta salva l’autonomia della
contrattazione
collettiva,
in
considerazione della componente
formativa
del
contratto
di
apprendistato per la qualifica e per il
diploma professionale, al lavoratore
è riconosciuta una retribuzione che
tenga conto delle ore di lavoro
effettivamente prestate nonché
delle ore di formazione nella misura
del 35% del relativo monte ore
complessivo.
Art.
4
Apprendistato
professionalizzante o contratto di
27
2-ter. Fatta salva l’autonomia della
contrattazione
collettiva,
in
considerazione della componente
formativa
del
contratto
di
apprendistato per la qualifica e per il
diploma professionale, al lavoratore
è riconosciuta una retribuzione che
tenga conto delle ore di lavoro
effettivamente prestate nonché
delle ore di formazione almeno nella
misura del 35% del relativo monte
ore complessivo.
SENATO DELLA REPUBBLICA
Gruppo Partito Democratico
Ufficio Legislativo
_____________________________
mestiere
1. Possono essere assunti in tutti i
settori di attività, pubblici o privati,
con contratto di apprendistato
professionalizzante o di mestiere per
il conseguimento di una qualifica
professionale a fini contrattuali i
soggetti di età compresa tra i diciotto
anni e i ventinove anni. Per i soggetti
in possesso di una qualifica
professionale, conseguita ai sensi del
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.
226, il contratto di apprendistato
professionalizzante o di mestiere può
essere stipulato a partire dal
diciassettesimo anno di età.
2. Gli accordi interconfederali e i
contratti collettivi stabiliscono, in
ragione dell'età dell'apprendista e del
tipo di qualificazione contrattuale da
conseguire, la durata e le modalità di
erogazione della formazione per
l'acquisizione
delle
competenze
tecnico-professionali e specialistiche
in funzione dei profili professionali
stabiliti nei sistemi di classificazione e
inquadramento del personale, nonché
la durata, anche minima, del
contratto che, per la sua componente
formativa, non può comunque essere
superiore a tre anni ovvero cinque per
i profili professionali caratterizzanti la
figura dell'artigiano individuati dalla
contrattazione
collettiva
di
riferimento.
3.
La
formazione
di
tipo
professionalizzante e di mestiere,
svolta sotto la responsabilità della
azienda, è integrata, nei limiti delle
risorse annualmente disponibili, dalla
offerta formativa pubblica, interna o
esterna alla azienda, finalizzata alla
acquisizione di competenze di base e
trasversali per un monte complessivo
non superiore a centoventi ore per la
durata del triennio e disciplinata dalle
Regioni sentite le parti sociali e tenuto
conto dell'età, del titolo di studio e
delle competenze dell'apprendista.
4. Le Regioni e le associazioni di
categoria dei datori di lavoro possono
definire, anche nell'ambito della
bilateralità, le modalità per il
riconoscimento della qualifica di
maestro artigiano o di mestiere.
3.
La
formazione
di
tipo
professionalizzante e di mestiere,
svolta sotto la responsabilità della
azienda, può essere integrata, nei
limiti delle risorse annualmente
disponibili, dalla offerta formativa
pubblica, interna o esterna alla
azienda, finalizzata alla acquisizione
di competenze di base e trasversali
per un monte complessivo non
superiore a centoventi ore per la
durata del triennio e disciplinata
dalle Regioni sentite le parti sociali e
tenuto conto dell'età, del titolo di
studio
e
delle
competenze
dell'apprendista.
28
3.
La
formazione
di
tipo
professionalizzante e di mestiere,
svolta sotto la responsabilità della
azienda, è integrata, nei limiti delle
risorse annualmente disponibili,
dalla offerta formativa pubblica,
interna o esterna alla azienda,
finalizzata alla acquisizione di
competenze di base e trasversali per
un monte complessivo non superiore
a centoventi ore per la durata del
triennio e disciplinata dalle Regioni
sentite le parti sociali e tenuto conto
dell'età, del titolo di studio e delle
competenze
dell'apprendista.
Qualora la Regione non provveda a
comunicare al datore di lavoro,
entro quarantacinque giorni dalla
comunicazione
dell'instaurazione
del rapporto, le modalità per
SENATO DELLA REPUBBLICA
Gruppo Partito Democratico
Ufficio Legislativo
_____________________________
5. Per i datori di lavoro che svolgono
la propria attività in cicli stagionali i
contratti collettivi di lavoro stipulati a
livello nazionale da associazioni dei
datori e prestatori di lavoro
comparativamente
più
rappresentative sul piano nazionale
possono
prevedere
specifiche
modalità di svolgimento del contratto
di apprendistato, anche a tempo
determinato.
usufruire dell'offerta formativa
pubblica ai sensi delle linee guida
adottate
dalla
Conferenza
permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano in
data 20 febbraio 2014, il datore di
lavoro non è tenuto ad integrare la
formazione
di
tipo
professionalizzante e di mestiere
con
quella
finalizzata
all'acquisizione di competenze di
base e trasversali. La comunicazione
dell'instaurazione del rapporto di
lavoro si intende effettuata dal
datore di lavoro ai sensi dell'articolo
o
9-bis del decreto-legge 1 ottobre
1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28
novembre
1996,
n. 608,
e
successive modificazioni.
Legge 28 giugno 2012, n. 92
Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita
TESTO PREVIGENTE
TESTO DECRETO-LEGGE
MODIFICHE APPORTATE DALLA
CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 1 Disposizioni generali, tipologie
contrattuali e disciplina in tema di
flessibilità in uscita e tutele del
lavoratore
19. Per un periodo di trentasei mesi
decorrente dalla data di entrata in
vigore della presente legge, la
percentuale di cui al primo periodo
del comma 3-bis dell'articolo 2 del
testo unico di cui al decreto
legislativo 14 settembre 2011, n. 167,
introdotto dal comma 16, lettera d),
del presente articolo, è fissata nella
misura del 30 per cento.
Soppresso
Identico
29
SENATO DELLA REPUBBLICA
Gruppo Partito Democratico
Ufficio Legislativo
_____________________________
TESTO PREVIGENTE
Decreto legge 12 settembre 2013, n. 104
Istruzione, università e ricerca
TESTO DECRETO-LEGGE
MODIFICHE APPORTATE DALLA
CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 8-bis Istruzione e formazione per
il lavoro
1. I percorsi di orientamento di cui
all'articolo 8 del presente decreto e i
piani di intervento di cui all'articolo 2,
comma 14, del decreto-legge 28
giugno 2013, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 99, da adottare entro il 31
gennaio 2014, comprendono anche
misure per:
a) far conoscere il valore
educativo e formativo del lavoro,
anche
attraverso
giornate
di
formazione in azienda, agli studenti
della scuola secondaria di secondo
grado, con particolare riferimento agli
istituti tecnici e professionali,
organizzati
dai
poli
tecnicoprofessionali di cui all'articolo 52 del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 aprile 2012, n. 35, come
modificato dall'articolo 14 del
presente decreto;
b) sostenere la diffusione
dell'apprendistato di alta formazione
nei percorsi degli istituti tecnici
superiori (ITS), anche attraverso
misure di incentivazione finanziaria
previste
dalla
programmazione
regionale nell'ambito degli ordinari
stanziamenti destinati agli ITS nel
bilancio del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca e di
quelli
destinati
al
sostegno
all'apprendistato dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.
2. Con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, di concerto con il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale e con
il Ministro dell'economia e delle
finanze, è avviato un programma
sperimentale per lo svolgimento di
periodi di formazione in azienda per
gli studenti degli ultimi due anni delle
scuole secondarie di secondo grado
per il triennio 2014-2016. Il
programma contempla la stipulazione
di contratti di apprendistato, con
2. Con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, di concerto con il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale
e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, è avviato un
programma sperimentale per lo
svolgimento di periodi di formazione
in azienda per gli studenti degli
ultimi due anni delle scuole
secondarie di secondo grado per il
triennio 2014-2016. Il programma
contempla la stipulazione di contratti
30
SENATO DELLA REPUBBLICA
Gruppo Partito Democratico
Ufficio Legislativo
_____________________________
oneri a carico delle imprese
interessate e senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. Il
decreto definisce la tipologia delle
imprese che possono partecipare al
programma, i loro requisiti, il
contenuto delle convenzioni che
devono essere concluse tra le
istituzioni scolastiche e le imprese, i
diritti degli studenti coinvolti, il
numero minimo delle ore di didattica
curriculare e i criteri per il
riconoscimento dei crediti formativi.
di apprendistato che, ai fini del
programma sperimentale, possono
essere stipulati anche in deroga ai
limiti di età stabiliti dall'articolo 5
del testo unico di cui al decreto
legislativo 14 settembre 2011, n.
167, con oneri a carico delle imprese
interessate e senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
Il decreto definisce la tipologia delle
imprese che possono partecipare al
programma, i loro requisiti, il
contenuto delle convenzioni che
devono essere concluse tra le
istituzioni scolastiche e le imprese, i
diritti degli studenti coinvolti, il
numero minimo delle ore di didattica
curriculare e i criteri per il
riconoscimento dei crediti formativi.
Distribuzione percentuale dei rapporti di lavoro attivati per tipologia di contratto. IV trimestre 2013
Fonte: Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Sistema delle comunicazioni obbligatorie
31
SENATO DELLA REPUBBLICA
Gruppo Partito Democratico
Ufficio Legislativo
_____________________________
SERVIZI PER IL LAVORO,
REGOLARITA' CONTRIBUTIVA E
CONTRATTI DI SOLIDARIETA'
Il Capo II del decreto-legge reca misure in materia di servizi per il lavoro, di verifica della regolarità
contributiva e di contratti di solidarietà.
In particolare l'articolo 3 interviene sull'elenco anagrafico dei lavoratori prevedendo che:
a) i soggetti che vengono inseriti in un elenco anagrafico indipendentemente dal luogo della
propria residenza aventi l'età stabilita dalla legge per essere ammessi al lavoro non sono
genericamente "persone", ma sono "cittadini italiani, nonché i cittadini di Stati membri
dell'Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia". Si garantisce in questo
modo - come si legge nella relazione che accompagna il decreto-legge - "la parità di trattamento
delle persone in cerca di occupazione in uno degli Stati membri dell'Unione europea,
indipendentemente dal loro luogo di residenza ai sensi del regolamento (CE) n. 883/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004";
b) lo stato di disoccupazione deve essere comprovato dalla presentazione dell'interessato presso il
servizio competente "in ogni ambito territoriale dello Stato" e non più "presso il servizio
competente nel cui àmbito territoriale si trovi il domicilio del medesimo". In questo modo si
provvede a eliminare il domicilio quale requisito per usufruire delle azioni di politica attiva da
parte dei servizi per l'impiego competenti.
Entrambe le disposizioni - si legge nella relazione - "concorrono a rendere immediatamente
operativa la Garanzia per i giovani la quale, per la fruizione dei relativi percorsi, stabilisce che
siano individuati, come requisiti fondamentali, la residenza e la contendibilità del soggetto,
consentendo quindi al giovane in cerca di occupazione di rivolgersi a un servizio per l'impiego
indipendentemente dall'ambito territoriale di residenza."
D.P.R. 7 luglio 2000, n. 442
Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per il collocamento ordinario dei
lavoratori, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59
TESTO PREVIGENTE
TESTO DECRETO-LEGGE
MODIFICHE APPORTATE DALLA
CAMERA DEI DEPUTATI
4. Elenco anagrafico.
1. Le persone aventi l'età stabilita
dalla legge per essere ammesse al
lavoro e che, essendo in cerca di
lavoro
perché
inoccupate,
disoccupate, nonché occupate in
cerca di altro lavoro, intendono
avvalersi dei servizi competenti,
vengono inserite in un elenco
anagrafico indipendentemente dal
luogo della propria residenza. L'elenco
anagrafico contiene i dati anagrafici
completi del lavoratore nonché i dati
relativi alla residenza, all'eventuale
domicilio, alla composizione del
nucleo familiare, ai titoli di studio
1. I cittadini italiani, comunitari e
stranieri regolarmente soggiornanti
in Italia aventi l'età stabilita dalla
legge per essere ammesse al lavoro e
che, essendo in cerca di lavoro
perché inoccupate, disoccupate,
nonché occupate in cerca di altro
lavoro, intendono avvalersi dei
servizi competenti, vengono inserite
in
un
elenco
anagrafico
indipendentemente dal luogo della
propria
residenza.
L'elenco
anagrafico contiene i dati anagrafici
completi del lavoratore nonché i dati
relativi alla residenza, all'eventuale
32
1. I cittadini italiani, nonchè i
cittadini di Stati membri dell'Unione
europea e gli stranieri regolarmente
soggiornanti in Italia aventi l'età
stabilita dalla legge per essere
ammessi al lavoro e che, essendo in
cerca di lavoro perché inoccupati,
disoccupati ovvero occupati in cerca
di altro lavoro, intendono avvalersi
dei servizi competenti, vengono
inseriti in un elenco anagrafico
indipendentemente dal luogo della
propria
residenza.
L'elenco
anagrafico contiene i dati anagrafici
completi del lavoratore nonché i dati
SENATO DELLA REPUBBLICA
Gruppo Partito Democratico
Ufficio Legislativo
_____________________________
posseduti, all'eventuale appartenenza
a categorie protette e allo stato
occupazionale.
L'inserimento
nell'elenco
anagrafico
produce
esclusivamente gli effetti previsti dal
presente regolamento.
domicilio, alla composizione del
nucleo familiare, ai titoli di studio
posseduti,
all'eventuale
appartenenza a categorie protette e
allo
stato
occupazionale.
L'inserimento nell'elenco anagrafico
produce esclusivamente gli effetti
previsti dal presente regolamento.
2. L'elenco anagrafico è integrato ed
aggiornato
sulla
base
delle
informazioni fornite dal lavoratore e,
d'ufficio,
sulla
base
delle
comunicazioni
obbligatorie
provenienti dai datori di lavoro, dalle
società di fornitura di lavoro
temporaneo e dai soggetti autorizzati
all'attività di mediazione tra domanda
e offerta di lavoro.
3. Con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, da
adottarsi, sentite le organizzazioni
sindacali dei lavoratori e dei datori di
lavoro maggiormente rappresentative
e la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore
del presente regolamento, sono
definiti:
a) il contenuto e le modalità di
trattamento dei dati dell'elenco
anagrafico essenziali al fine della
conduzione coordinata ed integrata
del sistema informativo lavoro,
secondo quanto previsto dall'articolo
1, comma 2, lettera d), e dall'articolo
11 del decreto legislativo 23 dicembre
1997, n. 469, con la contestuale
individuazione dei titolari e dei
responsabili del trattamento;
b) le modalità di codifica di base
delle professioni;
c) la classificazione dei lavoratori
inseriti nell'elenco anagrafico a scopo
statistico secondo criteri omogenei
con quelli definiti in sede comunitaria
ed internazionale.
4. L'elenco anagrafico dei lavoratori è
gestito con l'impiego di tecnologie
informatiche ed è organizzato con
modalità che assicurino omogeneità a
livello nazionale e consentano
aggregazioni e disaggregazioni, anche
di genere, funzionali al S.I.L.
33
relativi alla residenza, all'eventuale
domicilio, alla composizione del
nucleo familiare, ai titoli di studio
posseduti,
all'eventuale
appartenenza a categorie protette e
allo
stato
occupazionale.
L'inserimento nell'elenco anagrafico
produce esclusivamente gli effetti
previsti dal presente regolamento.
SENATO DELLA REPUBBLICA
Gruppo Partito Democratico
Ufficio Legislativo
_____________________________
5. I lavoratori nazionali e comunitari
inseriti
nell'elenco
anagrafico
mantengono l'iscrizione per tutta la
durata della vita lavorativa, salvo
cancellazione a domanda.
6. I lavoratori stranieri in possesso del
permesso di soggiorno per lavoro
subordinato
inseriti
nell'elenco
anagrafico che perdono il posto di
lavoro,
anche
per
dimissioni,
mantengono l'inserimento in tale
elenco per il periodo di validità
residua del permesso di soggiorno e,
comunque, per un periodo non
superiore ad un anno.
Decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181
Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45,
comma 1, lettera a), della L. 17 maggio 1999, n. 144
TESTO PREVIGENTE
TESTO DECRETO-LEGGE
MODIFICHE APPORTATE DALLA
CAMERA DEI DEPUTATI
2. Stato di disoccupazione.
1. La condizione di cui all'articolo 1,
comma 2, lettera c), dev'essere
comprovata
dalla
presentazione
dell'interessato presso il servizio
competente nel cui àmbito territoriale
si trovi il domicilio del medesimo,
accompagnata da una dichiarazione,
ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, che attesti l'eventuale attività
lavorativa precedentemente svolta,
nonché l'immediata disponibilità allo
svolgimento di attività lavorativa.
2. In sede di prima applicazione del
presente decreto gli interessati
all'accertamento della condizione di
cui all'articolo 1, comma 2, lettera f),
sono tenuti a presentarsi presso il
servizio competente per territorio
entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore del medesimo e a
rendere la dichiarazione di cui al
comma 1.
3. Le Regioni definiscono gli indirizzi
operativi per l'accertamento e la
verifica dello stato di disoccupazione
da parte dei servizi competenti.
4.
La
verifica
dell'effettiva
permanenza
nello
stato
di
disoccupazione è effettuata dai servizi
competenti con le seguenti modalità:
1. La condizione di cui all'articolo 1,
comma 2, lettera c), dev'essere
comprovata dalla presentazione
dell'interessato presso il servizio
competente in qualsiasi ambito
territoriale
dello
Stato,
accompagnata da una dichiarazione,
ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, che attesti l'eventuale attività
lavorativa precedentemente svolta,
nonché l'immediata disponibilità allo
svolgimento di attività lavorativa.
34
1. La condizione di cui all'articolo 1,
comma 2, lettera c), dev'essere
comprovata dalla presentazione
dell'interessato presso il servizio
competente
in
ogni
ambito
territoriale
dello
Stato,
accompagnata da una dichiarazione,
ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, che attesti l'eventuale attività
lavorativa precedentemente svolta,
nonché l'immediata disponibilità allo
svolgimento di attività lavorativa.
SENATO DELLA REPUBBLICA
Gruppo Partito Democratico
Ufficio Legislativo
_____________________________
a) sulla base delle comunicazioni
di cui all'articolo 4-bis o di altre
informazioni fornite dagli organi di
vigilanza;
b) in relazione al rispetto delle
misure concordate con il disoccupato.
5. Nei rapporti con la pubblica
amministrazione e con i concessionari
e i gestori di pubblici servizi, lo stato
di disoccupazione è comprovato con
dichiarazioni,
anche
contestuali
all'istanza,
sottoscritte
dall'interessato. In tali casi, nonché in
quelli di cui al comma 1, si applica il
decreto
del
Presidente
della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
6. La durata dello stato di
disoccupazione si calcola in mesi
commerciali. I periodi fino a giorni
quindici, all'interno di un unico mese,
non si computano, mentre i periodi
superiori a giorni quindici si
computano come un mese intero.
L'articolo 4 riguarda le semplificazioni in materia di documento di regolarità contributiva. A tal
fine si prevede un intervento di semplificazione riguardante la cosiddetta «smaterializzazione» del
DURC attraverso il superamento dell'attuale sistema che impone ripetuti adempimenti
amministrativi alle imprese.
In particolare si prevede che:
a) chiunque vi abbia interesse può verificare con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo
reale la regolarità contributiva nei confronti dell'INPS, dell'INAIL. L'esito dell'interrogazione ha
validità di 120 giorni dalla data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il documento unico di
regolarità contributiva;
b) con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono individuate le tecniche
necessarie a dare pieno e regolare avvio alla procedura. Le modifiche introdotte dalla Camera dei
deputati prevedono che nell’emanazione del decreto ministeriale attuativo il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali debba sentire (oltre a INPS e INAIL) anche la Commissione nazionale
paritetica delle Casse edili e che all’aggiornamento del decreto si possa procedere in qualsiasi
momento se ne ravvisi la necessità (non, quindi, solo annualmente);
c) il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore
del decreto, presenta una relazione alle Camere.
D.L. 21-6-2013 n. 69
Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (FARE)
TESTO PREVIGENTE
TESTO DECRETO-LEGGE
MODIFICHE APPORTATE DALLA
CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 31 Semplificazioni in materia di
DURC
35
SENATO DELLA REPUBBLICA
Gruppo Partito Democratico
Ufficio Legislativo
_____________________________
1. All'articolo 13-bis, comma 5, del
decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 luglio 2012, n. 94, le parole:
«di cui all'articolo 1, comma 1175,
della legge 27 dicembre 2006, n.
296,» sono soppresse.
1-bis. In caso di lavori privati di
manutenzione in edilizia realizzati
senza ricorso a imprese direttamente
in
economia
dal
proprietario
dell'immobile, non sussiste l'obbligo
della richiesta del documento unico di
regolarità contributiva (DURC) agli
istituti o agli enti abilitati al rilascio.
(106)
2. Al codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163. sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 38, comma 3, le
parole da: «resta fermo» fino a:
«successive
modificazioni
e
integrazioni» sono sostituite dalle
seguenti: «resta fermo per le stazioni
appaltanti e per gli enti aggiudicatori
l'obbligo di acquisire d'ufficio il
documento unico di regolarità
contributiva»;
b) all'articolo 118, comma 6, il
terzo periodo è sostituito dal
seguente: «Ai fini del pagamento delle
prestazioni
rese
nell'ambito
dell'appalto o del subappalto, la
stazione
appaltante
acquisisce
d'ufficio il documento unico di
regolarità contributiva in corso di
validità relativo all'affidatario e a tutti
i subappaltatori.».
3. Nei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture, nelle ipotesi
previste dai commi 4 e 5 del presente
articolo, in caso di ottenimento da
parte dei soggetti di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera b), del regolamento
di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, del
documento unico di regolarità
contributiva (DURC) che segnali
un'inadempienza contributiva relativa
a uno o più soggetti impiegati
nell'esecuzione del contratto, i
medesimi soggetti di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera b), del decreto del
Presidente della Repubblica n. 207 del
2010 trattengono dal certificato di
36
SENATO DELLA REPUBBLICA
Gruppo Partito Democratico
Ufficio Legislativo
_____________________________
pagamento l'importo corrispondente
all'inadempienza. Il pagamento di
quanto dovuto per le inadempienze
accertate mediante il DURC è disposto
dai soggetti di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera b), del decreto del
Presidente della Repubblica n. 207 del
2010
direttamente
agli
enti
previdenziali e assicurativi, compresa,
nei lavori, la cassa edile.
4. Nei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture, i soggetti di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera b), del
regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre
2010, n. 207, acquisiscono d'ufficio,
attraverso strumenti informatici, il
documento unico di regolarità
contributiva (DURC) in corso di
validità:
a) per la verifica della
dichiarazione sostitutiva relativa al
requisito di cui all'articolo 38, comma
1, lettera i), del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163;
b) per l'aggiudicazione del
contratto ai sensi dell'articolo 11,
comma 8, del decreto legislativo n.
163 del 2006;
c) per la stipula del contratto;
d) per il pagamento degli stati di
avanzamento dei lavori o delle
prestazioni relative a servizi e
(107)
forniture;
e) per il certificato di collaudo, il
certificato di regolare esecuzione, il
certificato di verifica di conformità,
l'attestazione di regolare esecuzione,
e il pagamento del saldo finale.
5. Il documento unico di regolarità
contributiva (DURC) rilasciato per i
contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture ha validità di centoventi
giorni dalla data del rilascio. I soggetti
di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
b), del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 5
ottobre 2010, n. 207, utilizzano il
DURC in corso di validità, acquisito
per l'ipotesi di cui al comma 4, lettera
a), del presente articolo, anche per le
ipotesi di cui alle lettere b) e c) del
medesimo comma nonché per
contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture diversi da quelli per i quali è
37
SENATO DELLA REPUBBLICA
Gruppo Partito Democratico
Ufficio Legislativo
_____________________________
stato espressamente acquisito. Dopo
la stipula del contratto, i soggetti di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera b),
del decreto del Presidente della
Repubblica n. 207 del 2010
acquisiscono il DURC ogni centoventi
giorni e lo utilizzano per le finalità di
cui al comma 4, lettere d) ed e), del
presente articolo, fatta eccezione per
il pagamento del saldo finale per il
quale è in ogni caso necessaria
l'acquisizione di un nuovo DURC.
6. Nei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture, i soggetti di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera b), del
regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre
2010, n. 207, acquisiscono d'ufficio il
documento unico di regolarità
contributiva (DURC) in corso di
validità relativo ai subappaltatori ai
fini del rilascio dell'autorizzazione di
cui all'articolo 118, comma 8, del
codice di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006. n. 163, nonché nei casi
previsti al comma 4, lettere d) ed e),
del presente articolo.
7. Nei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture, ai fini della verifica
amministrativo-contabile, i titoli di
pagamento devono essere corredati
dal documento unico di regolarità
contributiva (DURC) anche in formato
elettronico.
8. Ai fini della verifica per il rilascio del
documento unico di regolarità
contributiva (DURC), in caso di
mancanza dei requisiti per il rilascio di
tale documento gli Enti preposti al
rilascio, prima dell'emissione del
DURC o dell'annullamento del
documento già rilasciato, invitano
l'interessato,
mediante
posta
elettronica certificata o con lo stesso
mezzo per il tramite del consulente
del lavoro ovvero degli altri soggetti di
cui all'articolo 1 della legge 11
gennaio 1979, n. 12, a regolarizzare la
propria posizione entro un termine
non superiore a quindici giorni,
indicando analiticamente le cause
della irregolarità.
8-bis. Alle erogazioni di sovvenzioni,
contributi, sussidi, ausili finanziari e
vantaggi economici di qualunque
8-bis. Alle erogazioni di sovvenzioni,
contributi, sussidi, ausili finanziari e
vantaggi economici di qualunque
38
Identico
SENATO DELLA REPUBBLICA
Gruppo Partito Democratico
Ufficio Legislativo
_____________________________
genere, compresi quelli di cui
all'articolo 1, comma 553, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, da parte di
amministrazioni pubbliche per le quali
è
prevista
l'acquisizione
del
documento unico di regolarità
contributiva (DURC), si applica, in
quanto compatibile, il comma 3 del
presente articolo.
8-ter. Ai fini della fruizione dei
benefici normativi e contributivi in
materia di lavoro e legislazione sociale
e per finanziamenti e sovvenzioni
previsti dalla normativa dell'Unione
europea, statale e regionale, il
documento unico di regolarità
contributiva (DURC) ha validità di
centoventi giorni dalla data del
rilascio.
8-quater. Ai fini dell'ammissione delle
imprese di tutti i settori ad
agevolazioni
oggetto
di
cofinanziamento europeo finalizzate
alla realizzazione di investimenti
produttivi,
le
pubbliche
amministrazioni procedenti anche per
il tramite di eventuali gestori pubblici
o privati dell'intervento interessato
sono tenute a verificare, in sede di
concessione delle agevolazioni, la
regolarità
contributiva
del
beneficiario, acquisendo d'ufficio il
documento unico di regolarità
contributiva (DURC).
8-quinquies. La concessione delle
agevolazioni di cui al comma 8-quater
è disposta in presenza di un
documento unico di regolarità
contributiva (DURC) rilasciato in data
non anteriore a centoventi giorni.
8-sexies. Fino al 31 dicembre 2014 la
disposizione di cui al comma 5, primo
periodo, si applica anche ai lavori edili
per i soggetti privati.
8-septies. L'esercizio dell'attività
d'impresa di spedizione non è
soggetto a licenza di pubblica
sicurezza e ai relativi controlli.
genere, compresi quelli di cui
all'articolo 1, comma 553, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, da parte
di amministrazioni pubbliche per le
quali
è
sempre
richiesta
l'acquisizione del documento unico
di regolarità contributiva (DURC), si
applica il comma 3 del presente
articolo.
L'articolo 5 reca misure in materia di contratti di solidarietà. In particolare, si prevede che con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, si stabiliscano i criteri per l'individuazione
dei datori di lavoro beneficiari delle misure previste dal decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510. in
caso di ricorso al contratto di solidarietà. Si tratta, per un periodo non superiore ai 24 mesi, di una
39
SENATO DELLA REPUBBLICA
Gruppo Partito Democratico
Ufficio Legislativo
_____________________________
riduzione dell'ammontare della contribuzione previdenziale ed assistenziale per i lavoratori
interessati dalla riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20 per cento.
Con una modifica introdotta dalla Camera dei deputati viene fissata al 35% la riduzione della
contribuzione previdenziale per i datori di lavoro che stipulano contratti di solidarietà con
riduzione dell’orario di lavoro superiore al 20% (eliminando le precedenti differenziazioni su base
territoriale e le maggiori riduzione previste in relazione a percentuali di riduzione dell’orario di
lavoro superiori al 30%).
Si stabilisce inoltre che i contratti di solidarietà redatti ai sensi della normativa vigente vengano
depositati presso l’archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro del CNEL,
anche al fine di favorire la diffusione di buone pratiche e il monitoraggio delle risorse impiegate.
Decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510
Lavori socialmente utili, interventi a sostegno del reddito e settore previdenziale
TESTO PREVIGENTE
TESTO DECRETO-LEGGE
MODIFICHE APPORTATE DALLA
CAMERA DEI DEPUTATI
6. Norme in materia di integrazione
salariale, contratti di solidarietà e
incentivazione ai contratti di lavoro a
tempo parziale.
1. Al fine di consentire maggiore
celerità nella concessione dei
trattamenti di integrazione salariale
straordinaria, fino al 31 dicembre
1996, il trattamento di integrazione
salariale straordinario per crisi
aziendale può essere concesso anche
in una unica soluzione quando il piano
contenga prospettive di risanamento
e, ove necessario, modalità di
gestione degli esuberi alternativi al
collocamento dei lavoratori in
mobilità. Tale disposizione trova
applicazione anche con riferimento
alle domande attualmente all'esame
degli organi della procedura.
2. Nell'articolo 5, comma 1, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, le parole:
«mensile o annuale» sono sostituite
dalle seguenti: «o mensile».
3. L'articolo 5, commi 2 e 4, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, non trova
applicazione per i contratti stipulati
successivamente alla data del 14
giugno 1995. Per questi ultimi la
misura
del
trattamento
di
integrazione salariale spettante è pari
al 60 per cento del trattamento perso
40
SENATO DELLA REPUBBLICA
Gruppo Partito Democratico
Ufficio Legislativo
_____________________________
a seguito della riduzione di orario.
4. I datori di lavoro che stipulino il
contratto di solidarietà, ad eccezione
di quelli di cui all'articolo 5, commi 5,
7 e 8, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, hanno diritto, nei limiti
delle disponibilità preordinate nel
Fondo per l'occupazione di cui
all'articolo 1, comma 4, e per un
periodo non superiore ai 24 mesi, ad
una riduzione dell'ammontare della
contribuzione
previdenziale
ed
assistenziale ad essi dovuta per i
lavoratori interessati dalla riduzione
dell'orario di lavoro in misura
superiore al 20 per cento. La misura
della riduzione è del 25 per cento ed è
elevata al 30 per cento per le aree di
cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento
CEE n. 2052/88 del Consiglio del 24
giugno 1988. Nel caso in cui l'accordo
disponga una riduzione dell'orario
superiore al 30 per cento, la predetta
misura è elevata, rispettivamente, al
35 ed al 40 per cento.
4. I datori di lavoro che stipulino il
contratto di solidarietà, ad eccezione
di quelli di cui all'articolo 5, commi 5,
7 e 8, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, hanno diritto, nei limiti
delle disponibilità preordinate nel
Fondo per l'occupazione di cui
all'articolo 1, comma 4, e per un
periodo non superiore ai 24 mesi, ad
una riduzione dell'ammontare della
contribuzione
previdenziale
ed
assistenziale ad essi dovuta per i
lavoratori interessati dalla riduzione
dell'orario di lavoro in misura
superiore al 20 per cento. La misura
della riduzione è del 35 per cento..
4-bis. Con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di
concerto
con
il
Ministro
dell’economia e delle finanze, sono
stabiliti criteri per la individuazione
dei datori di lavoro beneficiari della
riduzione contributiva di cui al
comma 4, entro i limiti delle risorse
disponibili. Il limite di spesa di cui
all’articolo 3, comma 8, della legge
23 dicembre 1998, n. 448 e
all’articolo 1, comma 524, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, a
decorrere dall’anno 2014, è pari ad
euro 15 milioni annui.
5. L'articolo 5, comma 5, del D.L. 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, si interpreta nel senso
che il termine in esso previsto, come
modificato dall'articolo 12, comma 4,
del D.L. 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1994, n. 451, segna
esclusivamente il periodo entro il
quale il contratto di solidarietà deve
41
4-bis. Con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di
concerto
con
il
Ministro
dell’economia e delle finanze, sono
stabiliti criteri per la concessione del
beneficio
della
riduzione
contributiva di cui al comma 4, entro
i limiti delle risorse disponibili. Il
limite di spesa di cui all’articolo 3,
comma 8, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, come rideterminato
dall'articolo 1, comma 524, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, a
decorrere dall’anno 2014, è pari ad
euro 15 milioni annui.
SENATO DELLA REPUBBLICA
Gruppo Partito Democratico
Ufficio Legislativo
_____________________________
essere stipulato per poter accedere al
beneficio ivi previsto.
6. I contratti ad incremento degli
organici per i quali trova applicazione
il beneficio previsto all'articolo 7,
comma 1, lettera a), del decreto-legge
16 maggio 1994, n. 299, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1994, n. 451, sono stipulati sulla base
di convenzioni intervenute ai sensi
dell'articolo 17 della legge 28 febbraio
1987, n. 56. Il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, sentite le
organizzazioni
maggiormente
rappresentative dei lavoratori e dei
datori di lavoro, fissa l'ammontare del
beneficio previsto dal predetto
articolo e determina le modalità della
spesa e della sua attivazione
attraverso le commissioni regionali
per l'impiego. Con il medesimo
decreto una parte delle risorse di cui
al presente comma viene riservata
alle imprese che occupano meno di
cinquanta dipendenti.
7. Gli interventi di cui all'articolo 7,
comma 1, del decreto-legge 16
maggio 1994, n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio
1994, n. 451, che trova applicazione
anche
successivamente
al
31
dicembre 1995, sono posti a carico
del Fondo per l'occupazione di cui
all'articolo 1, comma 4, nei limiti delle
risorse preordinate allo scopo.
42
SENATO DELLA REPUBBLICA
Gruppo Partito Democratico
Ufficio Legislativo
_____________________________
GLI INTERVENTI DEL PD E DEL GOVERNO
IN AULA ALLA CAMERA
Seduta Aula Camera 18 aprile 2014 - Discussione generale
CARLO DELL'ARINGA, Relatore per la maggioranza. Signor Presidente, il mio intervento riguarda l'esposizione dei principali punti e
aspetti affrontati nel testo approvato dalla XI Commissione relativi alle proposte di modifica del decreto-legge n. 34 del 20 marzo
2014. Andrò in ordine di articoli di tale decreto-legge e i miei commenti riguarderanno essenzialmente gli articoli 1 e 2, che
contengono le misure più importanti, anche quelle più contrastate del provvedimento; almeno contrastate nell'ambito delle
audizioni che noi abbiamo condotto con esperti, studiosi, associazioni delle categorie produttive e sindacali e che hanno portato
naturalmente contributi importanti al dibattito, ma che hanno anche manifestato pareri completamente opposti sui contenuti, in
particolare, di questi due articoli: il primo, che contiene misure sul contratto a termine e il secondo, sull'apprendistato.
Prima di illustrare le proposte di modifica avanzate dalla Commissione nel testo approvato a maggioranza nella stessa, ricordo
alcuni contenuti del decreto-legge, articolo per articolo, distinguendo il primo articolo dal secondo. L'articolo 1 del decreto-legge n.
34 – e questo, tra l'altro, era contenuto anche nella relazione iniziale che avevo esposto all'inizio dei lavori della Commissione –
reca norme in materia di contratti a tempo determinato e somministrazione di lavoro a tempo determinato, con l'obiettivo di
facilitare il ricorso a tali tipologie contrattuali. Infatti, l'obiettivo del decreto è di portare ad una semplificazione della normativa per
aiutare le imprese e indurle a procedere ad assunzioni, meno complicate, meno costose, di lavoratori a contratto a tempo
determinato, facilitando il ricorso a tali tipologie contrattuali; a tal fine, il decreto prevede la seguente normativa. La disposizione
modifica in più parti il decreto legislativo n. 368 del 2001 e il decreto legislativo n. 276 del 2003, che sono le principali fonti – in
particolare il n. 368 del 2001 – che regolano il contratto a tempo determinato. Il decreto-legge n. 34 prevede, in primo luogo,
l'innalzamento da 12 a 36 mesi, comprensivi di eventuali proroghe, della durata del rapporto a tempo determinato che non
necessita dell'indicazione della causale per la sua stipulazione. Questa direi che è forse una delle due principali innovazioni di
semplificazione del decreto legislativo: in termini tecnici, si chiama «acausalità» del contratto a termine per l'intero periodo
massimo che le imprese possono utilizzare per un contratto a termine, ossia 36 mesi; non è, quindi, più richiesto che il datore di
lavoro giustifichi, motivi, individui le ragioni per cui viene apposto un termine al contratto di lavoro subordinato. Si tratta di
un'innovazione molto importante; non è la prima volta naturalmente che viene affrontato questo tema. Già nella cosiddetta legge
Fornero, l’«acausalità» era stata introdotta per un primo contratto di durata di 12 mesi; era stata affrontata marginalmente anche
nel decreto-legge n. 76 del 2013, ma adesso certamente estendere ai 36 mesi, tutto il periodo massimo, il principio
dell’«acausalità», togliere ogni esigenza di motivazione, rappresenta un'innovazione di grande portata. In secondo luogo, secondo
tale decreto-legge si prevede che il contratto possa essere prorogato fino a otto volte, a condizione che le proroghe si riferiscano
alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto a tempo determinato è stato inizialmente stipulato. È la seconda grande novità
relativa al contratto a termine: precedentemente, nell'ambito di un contratto o del suo rinnovo, era ammessa una proroga, mentre
adesso, con tale decreto-legge, ne sono ammesse otto. Si tratta anche in questo caso di un cambio radicale, perché,
precedentemente, era possibile rinnovare un contratto al massimo fino a 36 mesi, ma sappiamo che la legge mette le imprese in
condizioni particolari quando vogliono rinnovare un contratto a termine, sia pure per la stessa attività prevista per il lavoratore, e
devono far passare un certo periodo di tempo, di 10 o 20 giorni, tra un contratto e l'eventuale rinnovo e ciò complica certamente la
vita all'impresa. D'altra parte, la legge non voleva complicare la vita alle imprese, ma voleva indurre le stesse a non utilizzare troppo
questo contratto di lavoro, considerato che il contratto – diciamo così – normale deve essere quello a tempo indeterminato.
Adesso, con otto proroghe, naturalmente questo ostacolo a rinnovare i contratti non c’è più, almeno per otto volte: questo nel
testo originario. In terzo luogo, infine, si introduce un limite quantitativo, stabilendo che il numero complessivo di rapporti di lavoro
a termine costituiti da ciascun datore di lavoro non possa eccedere il limite del 20 per cento dell'organico. Questo è il baluardo,
diciamo così, che il legislatore, nel decreto-legge n. 34, pone all'utilizzo del contratto a termine, che adesso viene molto più
facilitato. Ecco, per lo meno il numero di contratti a termine non deve superare una certa percentuale. Non è una novità nel
panorama delle nostre regole sul contratto a termine. Queste sono norme che spesso sono inserite nei contratti collettivi nazionali
di lavoro, ma il legislatore adesso le fa proprie. Quindi, imprese, dice il legislatore, siete maggiormente facilitate ad instaurare
questi contratti, avete le proroghe, non dovete accennare alla causale, ma dovete rispettare un tetto. Bene, questo è il contenuto
essenziale del decreto-legge. La Commissione propone le seguenti modifiche, che rappresentano, da un lato, degli effettivi
miglioramenti, nel senso di introdurre delle precisazioni necessarie che rappresentano dei veri miglioramenti del testo. Non entro
nei particolari, ma certamente quando, nel decreto-legge n. 34, si fa riferimento al 20 per cento dell'organico complessivo, c'era la
43
SENATO DELLA REPUBBLICA
Gruppo Partito Democratico
Ufficio Legislativo
_____________________________
necessità di precisare meglio come questo 20 per cento dovesse essere calcolato. Quindi, questo è un contributo importante, che il
testo della Commissione fornisce per una maggiore completezza del testo del decreto-legge, anche nella prospettiva di evitare
eventuali contenziosi che possono sorgere su questo punto, che diventa cruciale, perché costituisce l'unico vero grande vincolo che
hanno le imprese nell'attivazione dei contratti a termine. Poi si interviene anche, però, su un punto qualificante, politico, come è
stato detto, cioè il numero di proroghe. È inutile che mi dilunghi su questo aspetto che ormai è all'attenzione della stessa opinione
pubblica da tanto tempo. Si diceva: otto proroghe possono essere tante, dovremmo ridurle. Perfino il Ministro, nel corso di vari
colloqui, anche pubblici, ha ammesso che, in effetti, il numero delle proroghe poteva essere oggetto di una revisione e che otto
poteva essere considerato un numero elevato. Al riguardo, la Commissione propone di ridurre le proroghe da otto a cinque e devo
rilevare, a questo punto, che cinque volte rappresenta già un numero piuttosto elevato. Insomma, ricordiamoci (lo dico con parole
«a braccio», perché, a volte, le cose si spiegano meglio «a braccio», quando si tratta di argomenti così complicati, per cui leggere
una relazione rischia di risultare anche poco comprensibile) che prima l'impresa doveva assumere un lavoratore, poteva prorogare
il contratto una volta, ma, scaduto il termine, doveva attendere 10 o 20 giorni prima di rinnovare il contratto, con tutte le
conseguenze del caso in termini di ostacoli, voluti per impedire che l'impresa facesse un eccessivo ricorso ad esso. Adesso «no»,
adesso per ben cinque volte l'impresa può prorogare questi contratti, il che vuol dire che non c’è rinnovo, vuol dire che il giorno
prima l'impresa ed il lavoratore si mettono d'accordo, dicendo: vogliamo rinnovarlo per altri cinque mesi ? Bene, allora si scrivono e
si va avanti così. Non c’è alcun obbligo di motivazione, non c’è alcun obbligo di attendere 10 o 20 giorni e si va avanti. Si tenga
conto che, per quanto alcuni contratti a tempo determinato siano anche di brevissima durata, per un'impresa che utilizza questi
contratti per un periodo medio di tre o quattro mesi, cinque volte significa (4 per 5 uguale 20) 20 mesi; per quasi due anni il datore
di lavoro può assumere un lavoratore senza specificare il motivo, senza che vi sia un termine e senza avere alcun ostacolo al fatto di
rinnovare continuamente il contratto di lavoro. Cinque volte sembrava veramente un numero tale da giustificare, diciamo così,
l'obiettivo e la ragione stessa del decreto-legge, cioè facilitare le imprese nell'attivare questi contratti a termine. Sempre
nell'articolo 1 – vado velocemente e chiudo sull'articolo 1, per poi affrontare l'articolo 2 e svolgere alcune considerazioni finali – si
introducono alcune norme che regolano il regime transitorio e si introduce un aspetto che, nel testo, non c'era, ossia l'obbligo di
rispettare il 20 per cento non previsto nel testo originario del decreto-legge. Cosa capita al datore di lavoro che non rispetta il limite
del 20 per cento e, invece del 20 per cento, arriva al 21 o al 22 per cento ? Occorreva individuare la sanzione, come c’è la sanzione
in casi del genere, come nel caso dell'apprendistato. Anche per gli apprendisti, il datore di lavoro deve rispettare dei vincoli
quantitativi e, se non li rispetta, se ci sono apprendisti assunti in eccesso rispetto a questi vincoli quantitativi, da rispettare, la
sanzione è che, allora, quel rapporto di apprendista viene trasformato in un rapporto a tempo indeterminato. Noi abbiamo
applicato lo stesso tipo di sanzione per quanto riguarda il rapporto a termine. Qui, certamente, le opinioni possono essere diverse,
la sanzione poteva essere anche di tipo pecuniario. La Commissione ha scelto questa, nel suo testo, per renderla omogenea a quella
dell'apprendistato. Ricordiamoci che questo del 20 per cento del tetto massimo è l'unico vincolo forte che il decreto-legge pone
all'impresa nell'utilizzo di questi rapporti di lavoro che, ricordiamo, anche secondo quanto ci dice la Commissione europea, devono
avere una natura eccezionale, non devono avere una natura di normalità, essendo normale il rapporto a tempo indeterminato.
Signor Presidente, poi, naturalmente, abbiamo introdotto i diritti di precedenza su cui si è soffermata anche l'attenzione
dell'opinione pubblica. Il diritto di precedenza c'era già nella legge n. 368 del 2001 e riguardava il fatto che un lavoratore a termine,
concluso il periodo di contratto a termine, se questo era durato più di sei mesi, aveva diritto alla precedenza se l'impresa decideva
di attivare, per lo stesso tipo di mansione, un contratto a tempo indeterminato. Non solo, ma la legge n. 368 già prevedeva nel
2001 che i lavoratori stagionali avessero diritto di precedenza per quanto riguardava l'attivazione da parte dell'impresa di un
contratto a termine per la stessa mansione. Noi abbiamo allargato questo campo, soprattutto per le donne in congedo di
maternità. Per le donne in congedo di maternità, abbiamo previsto che tale congedo possa essere conteggiato nel computo del
periodo del contratto a termine (sei mesi), dopo il quale scatta l'eventuale diritto di precedenza. Non solo, ma il diritto di
precedenza per le donne in congedo di maternità l'abbiamo allargato al contratto a tempo determinato. Abbiamo voluto dare un
contributo, cosiddetto mainstream di genere. Abbiamo raccolto anche le sollecitazioni di tutti coloro, uomini e donne, che,
nell'ambito della Commissione, sostenevano che molto spesso, nell'affrontare i temi del lavoro, il rafforzamento del mainstream di
genere era stato dimenticato. Senza eccedere nel porre vincoli alle imprese, perché si tratta di una precedenza che va in ogni caso
prevista per i dodici mesi successivi alla fine del contratto a termine, questa possibilità è stata allargata anche alle donne in
congedo di maternità. Passo al secondo articolo del decreto-legge n. 34 del 2014, che non leggo per risparmiare un po’ di tempo,
in quanto mi rendo conto di averne già utilizzato parecchio. Quindi, anche qui vado a braccio. Il decreto-legge n. 34 del 2014
interviene su tre aspetti fondamentali del contratto di apprendistato, tre aspetti importanti, di annullamento di alcuni aspetti e di
alcune caratteristiche del contratto di apprendistato. Prima caratteristica: ci deve essere un progetto formativo per l'apprendista.
La legge prevedeva che doveva essere scritto. Il decreto-legge n. 34 afferma che non è necessario che sia scritto. Secondo aspetto:
era prevista, per il contratto di apprendistato, una formazione, esterna o interna, ma di carattere generale, trasversale, su
contenuti di carattere formativo generale, non specifico, professionalizzante, tecnico, da farsi sul posto di lavoro. Una formazione
44
SENATO DELLA REPUBBLICA
Gruppo Partito Democratico
Ufficio Legislativo
_____________________________
che doveva essere garantita dalle regioni. Conosciamo le difficoltà delle imprese a ottenere una buona e possibile formazione
esterna da parte delle regioni. Molto spesso le regioni non sono in grado di concederla, di garantirla, per mancanza di risorse, per
mancanza di organizzazione. E l'impresa era in difficoltà, può essere in difficoltà. Perché se non c’è, il contratto non è valido, deve
essere trasformato in tempo indeterminato. Allora, secondo aspetto, il decreto-legge azzera l'esigenza, l'obbligo e lo rende solo
facoltativo. Terzo aspetto, l'impresa deve trasformare, alla fine del periodo di apprendistato, una parte degli apprendisti e li deve
confermare in un rapporto a tempo indeterminato: 50 per cento, secondo la cosiddetta legge Fornero, ridotto al 30 per cento nel
periodo transitorio. Si considerava anche questo un onere troppo forte per le imprese: azzerato, non c’è più l'obbligo di
trasformazione dei contratti di apprendistato, che non era un obbligo in assoluto, era un obbligo che costituiva una condizione da
rispettare se l'impresa voleva assumere ulteriori apprendisti. Ha dieci apprendisti ? Per assumere ulteriori apprendisti, ne doveva
confermare cinque: azzerato anche questo obbligo. Questo è un aspetto importante che le aziende hanno accolto con grande
favore come semplificazione. Tutte le associazioni imprenditoriali che noi abbiamo ascoltato nelle audizioni hanno detto: questo
veramente ci libera da tutte le complicazioni, siamo estremamente favorevoli all'azzeramento di queste esigenze. Certamente,
questo era un parere. Dalla parte opposta c'erano pareri soprattutto delle organizzazioni sindacali, ma anche di esperti che
dicevano: se noi togliamo tutte queste caratteristiche all'apprendistato, possiamo ancora chiamarlo apprendistato ? La formazione
esterna, la forma scritta del piano formativo, una condizione di trasformazione se si vogliono assumere altri apprendisti: questa è
stata la fortissima obiezione che noi abbiamo raccolto nell'ambito della Commissione. E da qui abbiamo introdotto tre modifiche su
ciascuno di questi tre punti. Dire che abbiamo adottato vie di mezzo sarebbe banale, perché è come dire: salviamo una cosa e
l'altra e ci mettiamo di mezzo per vedere di salvare il possibile. Però, riteniamo che siano anche soluzioni di equilibrio. Quindi, la
forma scritta ci deve essere ma deve essere inserita nel contratto; la formazione è obbligatoria ma solo se le regioni la propongono
alle aziende: se entro 45 giorni le aziende non ricevono questa comunicazione, sono libere dall'obbligo e, per quanto riguarda la
trasformazione, non il 50 per cento, ma solo il 20 per cento per le imprese sopra i 30 dipendenti. Questo è tutto quanto. Noi
riteniamo che questi suggerimenti possano andare incontro alle esigenze di semplificazione della flessibilità delle imprese ma
rappresentano, oltre ad alcune proposte che migliorano il testo, e sono un contributo; qui si trattava di trovare un migliore
equilibrio tra le esigenze di flessibilità da parte delle imprese e alcune garanzie per i lavoratori.
CESARE DAMIANO. Signor Presidente, intervengo volentieri su questo decreto, anche per la sua oggettiva importanza e vorrei
spiegare, dal mio punto di vista, qual è stato l'atteggiamento del Partito Democratico nella Commissione lavoro.
Noi fin dall'inizio abbiamo detto con grande chiarezza che avevamo un'intenzione molto semplice, quella di correggere questo
decreto, senza stravolgerlo. E noi siamo anche orgogliosi del lavoro che abbiamo fatto, perché l'abbiamo fatto dall'inizio, non
vogliamo farlo dopo, anche perché noi pensiamo che la dialettica parlamentare sia molto importante, che il ruolo del Parlamento si
debba esercitare. E abbiamo anche affermato un principio semplice: non è accettabile una logica di prendere o lasciare, anche
quando si tratta di un decreto. E del resto, devo dire che lo stesso Ministro Poletti dall'inizio ha detto che questa logica il Governo
non l'avrebbe perseguita. Quindi, abbiamo lavorato sodo, abbiamo cercato di individuare, insieme ad altri partiti che hanno scelto
questa strada, quali erano i punti di correzione, in un contesto di discussione molto più ampio, perché non c’è dubbio che, quando
affrontiamo il tema del lavoro, noi discutiamo in questo momento di un decreto, ma c’è, al tempo stesso, in esame al Senato una
delega. E noi su questo punto abbiamo avanzato le nostre riserve – io sicuramente –, le abbiamo esplicitate al Governo, perché
abbiamo visto una sorta di inversione logica, nel senso che nella delega sono presenti contenuti molto importanti di fondo. Penso al
contratto di inserimento a tempo indeterminato, penso al tema degli ammortizzatori sociali. E quindi abbiamo chiarito che sarebbe
stato per noi preferibile partire da questi temi, però ci rendiamo perfettamente conto che bisogna fare l'esame di realtà, bisogna
entrare nel merito delle situazioni concrete. Quindi, al di là dei nostri desideri, pur segnalando questa contraddizione, abbiamo di
buon grado affrontato nel merito il tema del decreto e dei confini di contenuto che il decreto indicava. Però, lo vogliamo dire fin da
adesso: la prova importante, oltre che sul decreto, sarà su questa delega, perché in questa delega c’è il contratto di inserimento a
tempo indeterminato. Noi condividiamo questa scelta, perché pensiamo che sia importante avere anche un periodo di prova lungo,
per i nostri figli, per i nostri nipoti, di flessibilità buona da sei mesi a tre anni, a condizione che questa prova lunga si trasformi poi in
una stabilità del lavoro. E diciamo anche che ci batteremo perché gli incentivi della prova siano dati all'impresa al momento della
conversione del contratto a tempo indeterminato. E ci batteremo anche perché, nel momento in cui il contratto di inserimento sarà
a tempo indeterminato, per quel lavoratore giovane, di nuova generazione, o per il lavoratore ricollocato, se andremo in questa
direzione, perché a cinquant'anni ha perso il lavoro e fa fatica a trovare una ricollocazione, valgano tutti i diritti e le protezioni,
compreso l'articolo 18. Quindi, è vero, sulla delega avremo modo di dire la nostra opinione e sarà un'opinione, come si dice,
sostanziata da una impostazione politica e culturale che non ci ha mai abbandonato, che è molto semplice, è quella dell'Europa: che
il lavoro a tempo indeterminato deve essere prevalente, deve essere la nostra stella polare. Così come, sugli ammortizzatori sociali,
nella delega affronteremo questo tema con lo spirito di una riforma di questi ammortizzatori; sappiamo che cosa vuol dire la
questione della cassa integrazione in deroga, che è diventata una sorta di indennità di disoccupazione. Sappiamo, e condividiamo,
45
SENATO DELLA REPUBBLICA
Gruppo Partito Democratico
Ufficio Legislativo
_____________________________
la necessità di allargare queste protezioni anche a coloro che attualmente non sono protetti: i lavoratori precari, i lavoratori che
non hanno tutele nel momento del lavoro. Questa ci sembra l'indicazione fondamentale, alla quale intendiamo attenerci quando
sarà il momento di discutere della delega. Quindi, siamo perfettamente consapevoli che siamo al primo tempo di un discorso; ma
proprio perché siamo al primo tempo non abbiamo voluto che questo primo tempo fosse completamente distaccato, scisso dal
secondo tempo nel quale affronteremo il cuore della questione: il concetto della prevalenza della stabilizzazione per offrire alle
nuove generazioni una sicurezza nel lavoro, una autonomia nella vita, la possibilità di diventare cittadini a pieno titolo. Cosa che le
leggi del centrodestra, l'ideologia della flessibilità non ha garantito. Sento molte volte parlare di ideologia della sinistra ma devo
dire francamente che, quando parliamo di ideologie, queste sono sia di sinistra che di destra, non c’è soltanto una ideologia,
ammesso che esista un atteggiamento ideologico della sinistra. Esiste un altrettanto atteggiamento ideologico della destra quando
la flessibilità, che diventa precarietà, è l'alfa e l'omega della regolazione dei rapporti di lavoro e la base fondamentale – secondo
taluni – per il successo delle imprese, per lo sviluppo di un Paese. Cosa alla quale noi non crediamo perché i fatti ci dimostrano che
questa teoria ha portato ad una estrema precarizzazione del lavoro e ad una estrema insicurezza. Vede, Presidente, quando la mia
generazione entrava nel mondo del lavoro – altri tempi, parlo della fine degli anni Sessanta naturalmente, non possono essere
paragonati – i nostri genitori ci dicevano una parola molto semplice: «caro figlio, tu hai trovato il lavoro e quindi hai trovato il
benessere, la stabilità e il futuro». Noi ai nostri figli questo non lo possiamo più dire, e allora la rottura del rapporto tra il tema
lavoro, benessere, cittadinanza, consumo torna di grande attualità perché, se questa relazione si rompe e al lavoro non corrisponde
più il benessere e se il lavoratore può essere il lavoratore povero come il pensionato può essere il pensionato povero, come il ceto
medio che diventa proletarizzato e va alla mensa della Caritas per poter sopravvivere, e quindi se si rompe il rapporto tra lavoro e
benessere, vuol dire che non ci sarà neanche la possibilità di diventare, attraverso il lavoro, cittadini-consumatori.
Questa è la mutazione, purtroppo, dall'attuale forma di capitalismo rispetto a quella precedente, perché il capitalismo industriale
perlomeno aveva in mente che un lavoratore, un operaio, un impiegato, un tecnico, da lavoratore diventasse ceto medio, e che con
quello stipendio, da operaio della Fiat alla catena di montaggio negli anni Settanta, manteneva la propria moglie – magari casalinga
–, un figlio o due figli che facevano la scuola professionale, qualcuno ragioniere, uno arrivava a fare l'università, pagava la rata di un
mutuo di una piccola casa in periferia di una città qualsiasi e poteva in qualche modo, come si dice, avere una vita dignitosa.
Questa relazione si è interrotta. Ricostruire questa relazione dando, dopo la buona flessibilità, una prospettiva di stabilizzazione del
lavoro io credo che sia il grande compito della politica nella situazione attuale. E questo grande compito noi lo possiamo assolvere
se, parlando di un decreto limitato ad alcune forme di flessibilità, sappiamo connettere questa flessibilità alla prospettiva di un
lavoro stabilizzato, del quale discuteremo nella delega. Per quanto riguarda il decreto-legge, come ho detto, noi abbiamo avanzato
fin dall'inizio alcune critiche di merito molto circostanziate, soprattutto sul tema dei contratti a termine e sul tema
dell'apprendistato. Quale è stata la critica sui contratti a termine ? Ebbene a noi non sfugge il fatto che l'abolizione di qualsiasi
causale per l'intero periodo dei 36 mesi sia una modalità che liberalizza all'eccesso il contratto a termine. Abbiamo fatto anche, con
attenzione e con scrupolo, un'indagine per vedere quello che capita negli altri Paesi industriali avanzati, quelli di vecchia
generazione, dell'Unione europea e devo dirle, Presidente, che negli altri Paesi in linea di massima, quando si utilizza – in Francia,
come in Spagna e come in Germania – il contratto a termine, questo contratto a termine è legato ad una causale, ovvero c’è una
restrizione, c’è una specifica, c’è un'eccezionalità. Questa eccezionalità viene superata. Noi abbiamo avanzato questa critica ed il
Governo ha risposto che questo era l'impianto di base e noi abbiamo rinunciato a correggere questo punto. Perché non è vero che
il compromesso e l'equilibrio che abbiamo raggiunto sia scevro da problemi anche all'interno del Partito Democratico. Una
rappresentazione, come si dice, uniforme non è una giusta rappresentazione. Noi abbiamo degli elementi critici, ma abbiamo anche
quel senso politico e quella capacità di intervenire sui problemi, che ci fa distinguere quel che è perseguibile nell'immediato da
quello che non lo è. Abbiamo rinunciato a portare un cambiamento su questo punto, ma non abbiamo rinunciato a portare altri
cambiamenti sul contratto a termine, ad esempio sul tema delle proroghe. Avevamo un dubbio, una preoccupazione, che abbiamo
esternato al Governo e che abbiamo voluto chiarire anche nella normativa. Ma, poiché un contratto a termine è sottoposto a
proroghe, ma anche a rinnovi, non è che il rinnovo di un contratto a termine per la medesima mansione, sotto lo stesso
imprenditore e per lo stesso lavoratore, comporta la ripartenza delle proroghe, quindi una sorta di ripetizione all'infinito di una
flessibilità ? Ci siamo fatti questa domanda e abbiamo ottenuto una risposta concordata con il Governo. Le proroghe da otto
passano a cinque – secondo noi è un passo avanti – e sono cinque in tutto nell'arco dei 36 mesi. Quindi, nel caso di rinnovo, se ho
consumato nel primo contratto tre proroghe, me ne restano due; se le consumo nel secondo rinnovo, al rinnovo successivo non c’è
nessuna possibilità di proroga. Abbiamo risolto tutti i problemi ? Sicuramente non abbiamo risolto tutti i problemi, ma abbiamo per
lo meno diminuito una potenziale eccessiva precarizzazione del lavoro. Così come abbiamo voluto altre misure, sulla base anche
dei suggerimenti che sono emersi nel corso delle audizioni, perché noi abbiamo fatto, è vero, molte audizioni. Il Ministro Sacconi ha
detto che non abbiamo audito la Flotta del Pacifico. È vero, io ho evitato, anche perché è impegnata in altre operazioni, diciamo,
nei confronti di nazioni importanti. Però ribadisco un concetto, che probabilmente il Ministro Sacconi non apprezza: io credo nella
concertazione, credo nel dialogo sociale, credo nel ruolo delle forze intermedie e penso che il giorno in cui il ruolo delle forze
46
SENATO DELLA REPUBBLICA
Gruppo Partito Democratico
Ufficio Legislativo
_____________________________
intermedie dovesse essere schiacciato ed annullato non sarebbe un bel destino per questa democrazia. Io non ho mai creduto al
rapporto diretto tra leader e il suo popolo. Io penso che il ruolo delle forze intermedie sia importante. Abbiamo sentito tutte queste
forze intermedie, quelle che rappresentano il lavoro, quelle che rappresentano l'impresa, quelle che rappresentano la migliore
cultura del lavoro e delle università – quindi i docenti universitari di diritto del lavoro che sono l'espressione massima di tutti gli
orientamenti politici – per avere anche un conforto. Sono arrivati alcuni suggerimenti importanti e uno di questi è sicuramente sul
tema del cosiddetto diritto di precedenza. Era una regola che avevo introdotto quando ero Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, oltre a quella del termine massimo dei 36 mesi, che viene ribadita in questa norma. Questo diritto di precedenza, che è a
disposizione del lavoratore, ma è sconosciuto al lavoratore, verrà inserito nell'ambito del contratto al momento della sua stipula, in
modo tale che sia visibile e comunicato al lavoratore. E si tratterà di un diritto di precedenza nel caso in cui l'imprenditore, lasciato
a casa quel lavoratore a termine, accenda un contratto per la medesima mansione a tempo indeterminato: quel lavoratore potrà
essere chiamato per primo ad assolvere quel compito. Abbiamo migliorato anche il diritto di precedenza per quanto riguarda le
donne in congedo di maternità. Si tratta di un ampliamento molto importante considerata la delicatezza della situazione delle
donne in maternità. Questione che si ricollega, poi, a quella battaglia sacrosanta che abbiamo fatto per la questione delle dimissioni
in bianco che avrebbe meritato anche al Senato una discussione in Aula. Sul tema, invece, dell'apprendistato mi stupiscono alcune
argomentazioni che ho sentito. In fondo l'apprendistato è l'unica forma di lavoro duale alla tedesca che esiste in Italia, è un
contratto a forma mista. Ha ragione l'onorevole Chimienti del MoVimento 5 Stelle: apprendistato, cioè apprendere, quindi lavoro
da una parte e formazione dall'altra. Purtroppo il decreto-legge nella sua stesura iniziale, avendo abolito l'obbligo della formazione,
sia di quella pubblica, sia di quella on the job, aveva minato le fondamenta e il carattere duale di questo contratto a forma mista,
perché se rimane soltanto il lavoro non è più apprendistato, vuol dire mettere a disposizione delle imprese lavoratori flessibili a
bassissimo costo. Ma allora, in questo modo, costruiamo un modello di sviluppo basato sull'idea che la manodopera deve costare il
meno possibile come condizione per la sopravvivenza di questo modello di competitività globale. Noi ci opponiamo a questa logica
e abbiamo chiesto di ripristinare la formazione pubblica anche perché c'era un rischio oggettivo di infrazione da parte della l'Unione
europea in quanto si trattava di una sorta di aiuti di Stato. Vorrei ricordare che in precedenza l'Unione europea si era già espressa
su questo tema dei contratti di formazione e lavoro. Lei pensi signor Presidente: un artigiano utilizza un apprendista, ha gli sconti e i
benefici, l'Europa ci commina una procedura d'infrazione, quell'artigiano deve restituire i benefici. Secondo lei questa è la certezza
del rapporto di lavoro, delle norme e delle regole ? Pensiamo in questo modo di aver tenuto conto delle obiezioni delle imprese e
quando si dice che sarà la regione a dar prova, entro 45 giorni, della capacità di fornire quella formazione pubblica adeguata alla
bisogna, diciamo semplicemente che l'impresa è assolta dall'obbligo nel caso in cui non ci sia questa condizione. Ci pare, quindi, una
misura di buonsenso, così come la scelta di ripristinare il piano formativo individuale – certo – in forma scritta. Ma anche su questo,
signor Presidente, lei pensi: un imprenditore assume un apprendista, lo lascia a casa, non c’è il piano formativo scritto,
quell'apprendista va da un giudice e chiede giustamente di essere reintegrato come lavoratore dipendente, il giudice gli darà
ragione. Quindi, la forma scritta del piano formativo individuale è una difesa dell'imprenditore e un vantaggio per quel lavoratore
che potrà utilizzarla nelle successive prove presso altri imprenditori, dicendo: ho già fatto uno sorta di formazione on the job.
Quindi, noi siamo orgogliosi di questo risultato perché l'apprendistato senza formazione, come taluno pretende, è un'ideologia di
destra per noi inaccettabile. Infine, c’è il tema della stabilizzazione sul quale penso che dobbiamo fare un ragionamento molto
semplice: avevamo una stabilizzazione al 50 per cento che agiva dai 10 dipendenti in su, abbiamo ripristinato una stabilizzazione al
20 per cento in aziende con almeno 30 dipendenti. Sappiamo che stiamo parlando di una forza lavoro pari al 40 per cento del
totale, ma di un numero di imprese sicuramente inferiore al 10 per cento, perché le unità locali di una certa dimensione sono assai
meno rispetto a quelle più piccole, fino a 10 dipendenti, che arrivano a oltre 90 per cento delle unità locali, chiaramente non della
forza lavoro. Anche questo ragionamento è un ragionamento che, preso sul pratico, è semplice. Oggi abbiamo una percentuale in
quelle imprese di stabilizzazione che è molto superiore al 20 per cento. Confermare un principio di stabilizzazione significa impedire
che un imprenditore prenda quegli apprendisti, li lasci a casa, prenda altri apprendisti, li lasci a casa: vale a dire manodopera a
basso costo. Un principio di stabilizzazione minima che vuol anche significare la valorizzazione del ruolo formativo on the job
dell'imprenditore, anche perché i buoni imprenditori hanno sempre dichiarato che se prendono degli apprendisti, li formano,
perdono tempo, utilizzano loro risorse per farli crescere e insegnare loro un mestiere e, quindi, se li tengono. Noi vogliamo che
questa pratica sia in qualche modo consolidata. Infine, nel decreto esistono anche altri punti dei quali si discute poco. Vorrei
ricordare – ed è una questione molto importante – che ci sono i contratti di solidarietà. I contratti di solidarietà vengono
decontribuiti dal 25 al 35 per cento. Credo che questo sia un apprezzamento universale verso una misura che può consentire, se
debitamente rifinanziata, come farà il decreto, e utilizzata, di diminuire l'utilizzo della cassa integrazione e, in alcuni casi, di
scongiurare anche il ricorso ai licenziamenti. Posso citare molti casi. La Commissione lavoro è andata in missione in Friuli Venezia
Giulia, abbiamo affrontato il tema, ad esempio, della Electrolux; abbiamo visto che, accanto alla Electrolux, ci sono numerose
situazioni che possono essere salvate: stabilimenti e lavoratori salvati, perché si utilizza nuovamente il contratto di solidarietà con
un beneficio visibile sia per il lavoratore sia per l'imprenditore. Così come c’è il tema della smaterializzazione del cosiddetto DURC, il
47
SENATO DELLA REPUBBLICA
Gruppo Partito Democratico
Ufficio Legislativo
_____________________________
documento unico di regolarità contributiva. Noi non siamo contrari al principio della smaterializzazione, abbiamo solo fatto
presente al Governo che bisogna che gli archivi dell'INPS e dell'INAIL siano anche corredati da altri archivi, come ha chiesto
l'onorevole Polverini con un emendamento, ad esempio, quelli relativi alle casse edili, gli enti bilaterali del settore dell'edilizia, per
favorire, quindi, una corrispondenza tra gli archivi e le realtà, per non penalizzare le imprese nel caso in cui gli archivi non siano
sufficientemente aggiornati. Del resto, in questo decreto c’è anche un principio di monitoraggio, ogni 12 mesi, sulla situazione che
si determinerà, anche per quanto riguarda gli effetti di questo decreto sull'occupazione. Se fra 12 mesi quello che ha affermato il
Ministro Poletti troverà conferma – vale a dire che, a seguito di questo decreto, saranno aumentati i lavoratori a tempo
indeterminato – noi gioiremo. E se il contratto a termine avrà cannibalizzato le forme più estreme di precarietà, anche quelle
opache, come le finte partite IVA, il lavoro nero tanto più, o il lavoro a chiamata, noi gioiremo e diremo che stiamo andando verso
la strada giusta. Se questo non sarà, avremo modo anche di intervenire per ulteriori, eventuali elementi di correzione. Infine,
vorrei qui precisare due questioni. La prima. C’è una vulgata, anche giornalistica, che dice che queste correzioni sono le correzioni
della minoranza del Partito Democratico. No, queste sono le correzioni del Partito Democratico, sicuramente dei parlamentari della
Commissione lavoro, di tutti gli orientamenti congressuali. Sono orientamenti di tutti, ci tengo a dirlo, non di una parte, di
qualcuno. Sono orientamenti emersi con un lavoro coraggioso, approfondito e scevro dall'ideologia, che ha voluto intervenire sui
problemi reali. In secondo luogo, io ho sentito nella conferenza stampa di ieri l'onorevole Sacconi parlare di un chiarimento circa la
lealtà parlamentare del Partito Democratico agli atti di Governo. Mi pare che si possa dire così, ha risposto bene il Ministro Poletti,
che cito testualmente. «Credo che l'esame svolto dalla Commissione lavoro della Camera, pur apportando alcune modifiche al
testo, si sia concluso senza stravolgerlo e rispettandone i contenuti fondamentali. Ora l'Aula lo approvi rapidamente per un celere
completamento dell'iter». Allora mi domando chi è stato leale e chi non è stato leale. Noi siamo stati leali al Governo perché
abbiamo, con la nostra passione, la nostra intelligenza, con i gruppi che hanno portato gli emendamenti, contribuito a correggere
un decreto, non a stravolgerlo, e mi pare che il Ministro del lavoro abbia preso atto che abbiamo rispettato i contenuti
fondamentali. Quindi la mancanza di lealtà non riguarda noi, ma riguarda coloro che oppongono resistenza ai contenuti di
equilibrio che abbiamo portato nel decreto, anche perché – voglio rimarcarlo – ogni passo di questo decreto nella Commissione
lavoro è avvenuto ovviamente – lo dice la procedura, la normativa – alla presenza del rappresentante del Governo ed ogni
emendamento che è stato approvato ha avuto il conforto e l'approvazione del rappresentante del Governo. Quindi, da questo
punto di vista, quelle che ha detto il Ministro Poletti credo che si possano definire, considerato anche il periodo pasquale, parole
sante. Noi quindi siamo anche favorevoli al fatto che il Governo possa mettere la fiducia su questo decreto ovviamente testo uscito
dalla Commissione lavoro, come è prassi abituale. Ma naturalmente questa è una scelta che compete al Governo e che
verificheremo nella giornata di martedì prossimo. Concludo davvero, Presidente, dicendo questo: ho appreso questa mattina dal
rappresentante del Nuovo Centrodestra che, accanto ai sindacati, che sono notoriamente, per il Nuovo Centrodestra, un elemento
di conservazione, c’è anche la Confindustria fra gli elementi di conservazione. Questa è un'ulteriore novità nella classificazione dei
conservatori e degli innovatori. Per quanto ci riguarda, noi pensiamo di aver fatto un lavoro di merito, approfondito, appassionato,
unitario, espressione di un orientamento del Partito Democratico che ha trovato il conforto da parte del Governo e da parte del
Ministro. Ci auguriamo che questo decreto arrivi celermente alla sua conclusione, nella forma e nell'equilibrio che abbiamo trovato
nelle correzioni apportate. Sicuramente farà fare un passo avanti alla flessibilità, ci auguriamo buona, delle imprese, senza con
questo liberalizzare all'eccesso né i contratti a termine né il lavoro di apprendistato. La nostra battaglia continuerà, come sempre,
nel merito e nei contenuti nel momento in cui affronteremo la delega, perché, lo ripeto, la stella polare per noi rimane l'incrollabile
fede nell'idea che questo Paese possa dare una prospettiva ai giovani soltanto se il contratto di lavoro a tempo indeterminato,
dopo un lungo periodo di flessibilità, dia quelle certezze per far crescere le nuove generazioni in un'idea di dignità ed autonomia.
Chiediamo sempre ai nostri figli di mettere su famiglia, di mettere la testa a posto, di diventare cittadini: diamo loro gli strumenti
necessari.
MARIALUISA GNECCHI. Signor Presidente, è evidente che i ruoli sono diversi. Fare opposizione è un ruolo che noi
conosciamo molto bene, perché, nella scorsa legislatura, l'abbiamo fatta per i primi quattro anni e poi abbiamo
sostenuto insieme, come larga maggioranza di questa Camera e anche del Parlamento, un Governo tecnico e, quindi,
conosciamo tutti i meccanismi. È evidente una considerazione, rispetto a quello che ha appena detto il collega Baldelli,
che peraltro era in Commissione lavoro con me, che conosco da tempo e di cui ho visto anche le posizioni sul lavoro, e
se devo, da membro del PD, guardare come si sono creati il Nuovo Centrodestra e Forza Italia, rispetto ai temi del
lavoro, credo che le divisioni, rispetto alle proprie posizioni vere, sincere, di competenza, riguardo a questi temi,
potrebbero anche articolarsi in un modo diverso. Però, è evidente che non sta a noi valutare chi sta con noi e chi non
sta con noi. Però, voglio sottolineare la parte che non condivido dell'intervento del collega Baldelli, appena citata. I
decreti-legge sono uno strumento d'urgenza, sono previsti dalla Costituzione, come è previsto sempre dalla
48
SENATO DELLA REPUBBLICA
Gruppo Partito Democratico
Ufficio Legislativo
_____________________________
Costituzione che, entro 60 giorni, debbano essere convertiti in legge. Quindi, non sono provvedimenti del Governo che
non possono essere né migliorati né peggiorati ma, comunque, almeno discussi. Sono provvedimenti su cui si è
previsto, in termini espliciti, che, per 60 giorni, siano a disposizione del Parlamento, dei due rami del Parlamento, per
essere modificati. Quindi, noi, su questo decreto-legge n. 34 del 2014, abbiamo solo svolto il nostro normale lavoro di
discussione e di merito in Commissione lavoro. Siamo entrati nel merito, sono stati presentati tanti emendamenti, non
sono stati votati tutti gli emendamenti di una parte politica o dell'altra o si è espresso parere contrario su
emendamenti di una parte politica o dell'altra. Come abbiamo sentito dalla collega Polverini, molti emendamenti
migliorativi sono stati condivisi, e sono stati condivisi anche da tutta la Commissione. Ci sono anche stati interventi che
avrebbero potuto trovare una maggioranza diversa ma, comunque, sono stati tutti interventi discussi nella
Commissione lavoro e sui quali si è votato. Però, va anche sottolineato che il diritto del singolo parlamentare, se non si
esprime almeno in Commissione rispetto allo stimolo, all'invito al dibattito e a presentare degli emendamenti su cui
trovare una maggioranza, cercando di convincere i colleghi all'interno della Commissione... Questo è sicuramente il
lavoro di merito più facile rispetto a quello che può essere il lavoro in Aula. Quindi, noi siamo qui a sottolineare e
ripetere quello che già la Costituzione ci dice: il decreto-legge è uno strumento del Governo che riveste carattere di
urgenza, ma deve essere convertito dai due rami del Parlamento entro sessanta giorni. Non c’è scritto che prendere o
lasciare voglia dire sostegno o non sostegno al Governo. Esiste una mediazione all'interno del Governo e esiste una
possibilità di mediazione all'interno delle Commissioni di merito e all'interno dell'Aula, se no veramente sui decretilegge varrebbe la pena di dire che diventano legge improvvisamente e immediatamente e che non c’è un lavoro
parlamentare che li debba convertire in legge. Quindi, noi questo diritto-dovere delle due Camere di poter intervenire
sui decreti-legge veramente lo rivendichiamo come diritto di democrazia. Io vorrei entrare nel merito e sottolineare le
parti alle quali, secondo me, non si è dato sufficiente rilievo e, invece, condivido ovviamente gli interventi di merito
fatti dai colleghi del PD, ma condivido anche totalmente la relazione del relatore e anche interventi, non
necessariamente del PD, che sono stati svolti in quest'Aula. Non cito i nomi solo per evitare che poi si possa dire che
noi andiamo a sottolineare differenze anche all'interno di altri gruppi politici, sia di opposizione che di maggioranza.
Un'intenzione del Ministro Poletti che noi abbiamo veramente apprezzato è quella di un reale monitoraggio. Anche
questo punto lo abbiamo migliorato, secondo noi, in Commissione, ma lo abbiamo migliorato andando nella direzione
di quella che è già la disponibilità del Ministro e, quindi, veramente ci teniamo a sottolinearlo. Il testo attuale dice
esplicitamente: ai fini della verifica degli effetti delle disposizioni di cui al presente capo, il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali presenta, decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
una relazione alle Camere, evidenziando in particolare gli andamenti occupazionali e l'entità del ricorso al contratto a
tempo determinato e al contratto di apprendistato, ripartito per fasce di età, genere, qualifiche professionali, aree
geografiche, durata dei contratti, dimensione e tipologia di impresa e ogni altro elemento utile per una valutazione
complessiva del nuovo sistema di regolazione di tali rapporti di lavoro, in relazione alle altre tipologie contrattuali,
tenendo conto anche delle risultanze delle comunicazioni di assunzione, trasformazione, proroga e cessazione dei
rapporti di lavoro derivanti dal sistema informativo delle comunicazioni obbligatorie, già previsto a legislazione
vigente. Ci tengo veramente a sottolineare questa parte perché, come il Ministro Poletti ha detto, bisogna sempre
verificare che gli interventi che si portano avanti e gli interventi legislativi nuovi abbiano un reale effetto rispetto a
quello che il Governo o il Parlamento si era prefissato. E quindi è importante, rispetto a questo, il fatto che l'articolo 1
dica in modo esplicito: «fermo restando che il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la
forma comune di rapporto di lavoro». Allora, vale veramente la pena di sottolineare che la forma comune di rapporto
di lavoro è il contratto a tempo indeterminato. Noi ci rendiamo conto che in una situazione di crisi occupazionale
come questa bisogna favorire l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro e, quindi, favorire l'apprendistato. Dobbiamo
favorire il fatto che un'azienda possa assumere a contratto a tempo determinato, perché può avere esigenze che non
sono necessariamente esigenze che si protrarranno nel tempo, ma che possono essere esigenze di un momento
particolare; e, in un momento di crisi come questo, è evidente che va favorito l'ingresso in azienda. Però, appunto è
importante poi andare a monitorare se queste nuove modifiche, se queste nuove tipologie possono effettivamente
aiutare l'ingresso nel mondo del lavoro e anche l'azienda. Quindi, per noi, il monitoraggio è fondamentale. Ed è
fondamentale rispetto a tutte le norme, perché la Ministra Fornero si è caratterizzata su due interventi, nel suo,
49
SENATO DELLA REPUBBLICA
Gruppo Partito Democratico
Ufficio Legislativo
_____________________________
breve, periodo di Governo: sulla manovra contro le pensioni, che è stata l'unica vera manovra di recupero di denaro; e
sulla riforma del mercato del lavoro. Adesso noi stiamo intervenendo, con modifiche promosse dal Governo e discusse
in Commissione lavoro, che secondo noi sono migliorative, senza modificarne l'impianto, del testo del Ministro Poletti
e inoltre ci auguriamo, visto che la manovra sulle pensioni ha dimostrato degli effetti nefasti, si possa poi intervenire
realmente su quella manovra. Quindi, per noi, è un atto di fiducia vero nei confronti del Ministro Poletti, è un atto di
fiducia rispetto alla sua volontà di monitorare gli interventi legislativi, e quindi siamo poi disponibili anche a
dimostrare gli effetti nefasti di altri interventi legislativi della Ministra Fornero nella scorsa legislatura. Ci tengo anche
a sottolineare un'altra parte che ha evidenziato il relatore, ma che, secondo me, va ancora rimarcata. Noi sappiamo
che, in particolare tutta la scorsa legislatura, è stata una legislatura che possiamo definire contro le donne, e quindi
noi, del Presidente del Consiglio Renzi, pensiamo che cambiare verso sia anche cambiare verso tenendo conto che
vanno adesso approvate anche delle misure a favore delle donne. Quindi, aver sottolineato che, per una donna che
inizia una gravidanza durante un periodo a contratto a tempo determinato, l'eventuale periodo di astensione
obbligatoria serve per maturare i sei mesi che danno eventualmente diritto alla trasformazione del contratto a tempo
indeterminato è una cosa importante, e questo è sicuramente da sottolineare. Così come è importante avere previsto
il diritto di precedenza anche nei contratti a tempo determinato per una donna che inizi una gravidanza. Quindi,
questo è veramente fondamentale per noi, e va sottolineato. È evidente che molte altre cose bisognerebbe fare per
favorire l'occupazione femminile. Noi sappiamo di essere, purtroppo, un fanalino di coda rispetto al tasso di
occupazione femminile, e credo che intervenire a favore del sostegno alla maternità, a favore della creazione di
servizi, a favore della conciliazione dei tempi di lavoro e dei lavori di cura, per uomini e per donne, sia fondamentale,
perché solo quando un datore di lavoro potrà realmente temere che assumere un uomo voglia dire rischiare, in
assenze dal lavoro per i congedi parentali, per far fronte a lavori di cura, per far fronte a pari responsabilità familiari e
professionali tra uomini e donne, allora questo sarà il vero deterrente per scegliere un uomo rispetto ad una donna,
perché ancora, ad oggi, tutti, i lavori di cura, il «lavoro» rispetto alla maternità (e lo chiamo lavoro ovviamente tra
virgolette) e comunque tutto quello che riguarda gli impegni familiari, è ancora, purtroppo, più a carico delle donne.
Per esempio, quando il Governo Berlusconi aveva innalzato l'età per la pensione di vecchiaia delle donne nel pubblico
impiego, il risparmio, quel «tesoretto» di risparmio, era stato scritto che avrebbe dovuto servire per favorire
l'occupazione femminile, per favorire i servizi, per favorire interventi a favore della famiglia e, quindi, di uomini e
donne, ma purtroppo, invece, anche quel «tesoretto» è stato usato per altro. Quindi, ci sembra importante rispetto a
questo sottolineare che, in tutto quello che riguarda il lavoro, noi speriamo che vengano sempre sottolineate queste
differenze di genere, ma sottolineando il fatto che vanno sostenute. C’è anche un'altra piccola proposta emendativa
nel disegno di legge di conversione del decreto lavoro, che va in questa direzione, che è spostare sino al 31 luglio 2015
i contratti a tempo determinato per maestri di asilo nido e di scuola per l'infanzia, perché noi sappiamo che i comuni
hanno bisogno di questa proroga dei contratti a tempo determinato per potere appunto garantire il lavoro di queste
lavoratrici – le chiamo «lavoratrici» perché sono in prevalenza donne – all'interno di questi servizi. Quindi, ci sembra
importante anche sottolineare ciò, come dato positivo in termini anche di miglioramento apportato appunto in
Commissione. Poi è chiaro che noi siamo stati molto attenti alla formazione durante il contratto di apprendistato,
perché il contratto di apprendistato, per l'appunto, è un contratto di lavoro, però noi vogliamo riuscire a pensare ai
giovani ed alla loro formazione. Noi sappiamo che essere competitivi nel mercato del lavoro, nel mondo del lavoro, è
ovviamente fondamentale e per essere competitivi è fondamentale avere una preparazione che va incontro a quelle
che possono essere le esigenze dell'azienda. Noi siamo favorevoli alla formazione continua durante tutto l'arco della
vita e, quindi, come siamo favorevoli alla formazione durante tutto l'arco della vita, alla riqualificazione ed alla
possibilità di trovare un altro lavoro, è chiaro che nel contratto di apprendistato pretendiamo che vi sia veramente
anche una formazione obbligatoria. Avere previsto che, se entro 45 giorni le regioni non rispondono positivamente,
l'azienda più svolgere questa formazione all'interno della stessa azienda, e che comunque è indispensabile che nel
contratto di apprendistato sia previsto, anche in forma sintetica, il piano formativo individuale è sicuramente per noi
fondamentale. Lo diciamo proprio nell'interesse sia dell'azienda che del lavoratore o della lavoratrice e poi,
comunque, siamo convinti che vi sarebbe stata un'infrazione a livello europeo, se non fosse stata prevista la
formazione, perché è chiaro che il contratto di apprendistato è un vantaggio economico per l'azienda, perché le si
50
SENATO DELLA REPUBBLICA
Gruppo Partito Democratico
Ufficio Legislativo
_____________________________
riconosce una decontribuzione, ma a questa decontribuzione deve anche corrispondere una formazione. Questo, per
esempio, è stato un punto, sul quale c’è stato uno scontro con il Nuovo Centrodestra all'interno della Commissione,
ma noi non pensiamo assolutamente che possa venire messa in discussione la maggioranza di Governo, se si chiede
una cosa che ci viene anche chiesta dall'Europa e su cui, comunque, anche il Governo ha dimostrato di essere
sensibile. Lo stesso Ministro Poletti ha riconosciuto che questa della formazione durante il contratto di apprendistato
era comunque una parte che si poteva modificare. Noi quindi non vogliamo neanche che si giochi rispetto a questo,
rispetto a contrasti, divisioni e grandi lacerazioni all'interno della maggioranza su cose che, se una parte della
maggioranza non riconosce fondamentali, noi speriamo che questa parte della maggioranza capisca che erano giuste e
fondamentali. Insomma, si può anche cambiare idea positivamente, diversamente siamo in presenza di una
definizione di scontro ideologico, che noi abbiamo dimostrato di non avere perseguito in Commissione, perché
abbiamo votato anche contro molte proposte emendative di colleghi, anche firmate dal Partito Democratico, che
magari una maggioranza di noi avrebbe condiviso. Quindi, ribadisco che il lavoro fatto in Commissione è un lavoro che
ha migliorato il testo, e che ha permesso a tutti i commissari di esprimere le proprie posizioni e le proprie idee. Se non
si fa questo lavoro almeno in Commissione e durante la conversione in legge di un decreto, non si vede quali siano i
posti e i luoghi per poter approfondire. Noi veramente teniamo a sottolineare anche che la Camera ha preparato un
dossier molto utile e molto importante sul contratto di lavoro a termine, nel confronto con la legislazione degli altri
Paesi europei, in cui si dimostra che i contratti di lavoro a tempo determinato in Francia, Spagna e Germania
mantengono l'obbligo della causalità e che si permette l'utilizzo del contratto di lavoro a tempo determinato per
determinate situazioni, come la sostituzione del dipendente con diritto alla conservazione del posto di lavoro o
l'aumento temporaneo dell'attività d'impresa o il contratto di lavoro stagionale. Quindi, anche a tutti quelli che ci
dicono che noi siamo solo conservatori, e che non vediamo neanche tutti gli sviluppi che ci sono stati in Europa, noi
ovviamente nel merito vogliamo dire e sostenere che gli sviluppi che ci sono in Europa noi li guardiamo, e li guardiamo
con grande attenzione e, a volte, devo dire che nel nostro Paese si va anche indietro rispetto all'Europa, non sempre si
va avanti. Penso, dunque, che valga veramente la pena riuscire ad analizzare il testo uscito dalla Commissione in modo
libero da pregiudizi, e che questo lavoro fatto dalla Commissione vada apprezzato. Abbiamo visto, peraltro, anche le
dichiarazioni di Poletti di ieri allorché ha sottolineato che non abbiamo stravolto il testo originario, che siamo
intervenuti nel merito. Noi chiaramente siamo sempre disponibili a confrontarci nel merito, si possono avere posizioni
diverse, vorremmo solo non essere utilizzati in modo pro o contro questo Governo o usando diverse valutazioni,
anche all'interno della maggioranza, su singoli emendamenti, perché questo non ci sembra risponda alla realtà; però
capiamo che nel gioco maggioranza-opposizione, o anche di minoranze all'interno della maggioranza rispetto a singoli
aspetti, questo sia legittimo. Però, ovviamente, essendo capogruppo del gruppo più consistente all'interno della
Commissione lavoro, dico che abbiamo svolto un lavoro enorme in questa settimana, di continuo confronto, di
continua ricerca di aiuto anche da parte degli uffici giuridici della Camera, proprio perché gli interventi fossero
interventi migliorativi anche nel testo. Abbiamo fatto tutte le audizioni possibili e immaginabili, e il relatore ne ha già
dato conto, ma vi invito anche ad andare a leggere i resoconti delle audizioni, perché niente di quello che è stato
messo è frutto di posizioni preconcette, ideologiche o che avessero lo scopo di mettere in difficoltà il Governo che noi
stiamo lealmente sostenendo.
MONICA GREGORI. Signor Presidente, intanto voglio ricordare e iniziare questo intervento proprio da quanto accaduto nella
Commissione lavoro in queste due settimane: gli attacchi continui che vengono rivolti al presidente della Commissione lavoro in
merito a un non rispetto del Regolamento. Voglio ricordare in quest'Aula e ai colleghi che il presidente di Commissione si è rivolto
agli uffici della Camera. Pertanto ha applicato quanto gli era stato detto dagli uffici della Camera. Semmai, il mancato rispetto delle
regole, ma più che delle regole direi il mancato rispetto nei confronti di questo Palazzo, e soprattutto della carica che noi
rivestiamo, c’è stato da parte delle opposizioni e del MoVimento 5 Stelle, continuando, pur nella loro legittima e democratica
azione di ostruzionismo, con gli insulti, con le diffamazioni all'interno della Commissione; già lì mi sono espressa e ho chiesto ai
colleghi, se erano convinti di quanto dicevano: rinunciate all'immunità parlamentare e ci vediamo dinanzi ad un giudice. Perché
vede, Presidente, è ora di farla finita con questo sfascismo nei confronti della politica, nei confronti delle istituzioni, nei confronti
delle parti sociali. Mi sento indignata per quanto ci viene detto, perché qui dentro nessuno è venduto, perché chi ha svolto
precedentemente il ruolo di sindacalista rivendica con orgoglio quell'esperienza; e in particolare la sottoscritta, proprio per
51
SENATO DELLA REPUBBLICA
Gruppo Partito Democratico
Ufficio Legislativo
_____________________________
l'esperienza avuta, che ha perso per due volte, per ben due volte il posto di lavoro per essere stata ferma nelle proprie decisioni a
tutela dei lavoratori. Quindi, queste sono cose che secondo me devono cessare dentro questo Palazzo, per rispetto delle persone
prima di tutto e perché questo contribuisce a snaturare l'importanza della carica che noi rivestiamo. Arrivo al merito del decretolegge, Presidente. Il collega prima diceva che si sono cambiati i contratti; ma veramente noi, nel decreto-legge, diciamo
espressamente in alcuni punti che viene mantenuta l'autonomia contrattuale. Allora si deve comprendere che cosa è un contratto e
che cosa è una norma, una legge, perché sono due cose ben differenti ! Siamo allora giunti – e qui vengo al merito del decretolegge – ad un momento cruciale della nostra legislatura: la crisi occupazionale continua a premere sulla tenuta del nostro Paese,
mettendo a repentaglio la questione sociale. L'imperativo morale di questo Parlamento è quello di reagire con coraggio ed efficacia,
dando risposte rapide ma senza perdere la bussola delle conquiste normative in materia di lavoro, sancite nella Costituzione e
affermate in leggi che hanno rappresentato il cardine dello sviluppo del sistema sociale dell'Italia. Il testo che oggi approda in
quest'Aula, e quindi esce dalla Commissione lavoro, è un testo equilibrato, attento a rappresentare tutte le sensibilità del mondo
lavorativo e imprenditoriale del nostro Paese, l'associazionismo e la società civile. Si è lavorato con attenzione e dedizione,
manifestando il massimo interesse a licenziare un provvedimento che guardi veramente alle esigenze di farci uscire dal pantano in
cui ci si è venuti a trovare. La stratificazione legislativa in materia di lavoro è particolarmente preponderante, ma le colonne
portanti che reggono il sistema di tutele risultano essenziali per un corretto equilibrio tra sviluppo economico e welfare, tra
esigenze delle imprese ed esigenze dei lavoratori. Non esistono ragioni più forti e ragioni più deboli. La gravità della crisi economica
e i suoi sviluppi, che ci tengono ancora agganciati ad una sostanziale fase di stagnazione, vanno affrontati con il ricorso a strumenti
legislativi che sappiano rappresentare le esigenze di tutti, non di una parte. Desidero al riguardo concentrarmi su alcuni aspetti del
decreto, in particolare l'articolo 1, che contiene disposizioni in materia di contratti a tempo determinato e somministrazione di
lavoro a tempo determinato, con l'obiettivo di facilitare il ricorso a tali tipologie contrattuali per rafforzare così l'opportunità
dell'ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che cercano occupazione. In particolare, sempre nell'articolo 1, viene
innalzata da 12 a 36 mesi, comprensivi di proroghe, la durata del lavoro a tempo determinato, tramite un contratto concluso tra il
datore di lavoro e il lavoratore per lo svolgimento di qualsiasi mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia
nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato. Fatto salvo quanto poi disposto dall'articolo 10, comma 7, il
numero comprensivo di contratti a tempo determinato stipulati da ciascun datore di lavoro non può eccedere il limite del 20 per
o
cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1 gennaio dell'anno dell'assunzione. Per i datori di lavoro che
occupano fino a 5 dipendenti, è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato; le eventuali proroghe sono
ammesse fino a un massimo di cinque volte nell'arco di 36 mesi. Questo è un punto importante perché prima, com'era scritto il
decreto e come ci è stato fatto notare nella serie di audizioni che abbiamo svolto in Commissione, le proroghe – che prima erano 8
e oggi sono 5 – potevano andare oltre i 36 mesi, e questo va sottolineato. Quindi questo avrebbe significato la precarizzazione a
vita della persona. Oggi noi con questa modifica portiamo solamente a 36 mesi questa possibilità e quindi evitiamo la
precarizzazione a vita. Poi, vengano inserite delle importantissime disposizioni che riguardano le donne in maternità, che ha citato
già prima l'onorevole Gnecchi e sulle quali non intendo soffermarmi ancora. Il diritto di precedenza, del quale tanto si parlava,
proprio per le donne in maternità è stato inserito con un emendamento in Commissione lavoro, mentre prima c'era una dubbia
interpretazione al riguardo, che avrebbe portato sicuramente a dei contenziosi e alla discriminazione della donna in maternità nel
mondo del lavoro. Un altro punto importante è il monitoraggio del mondo del lavoro dal momento in cui questo decreto sarà
attuato. Il monitoraggio è fondamentale, perché ci permette di vedere la variazione nell'utilizzo di questi contratti e quindi anche di
evitare sotto certi aspetti un abuso degli stessi o anche una schiavizzazione del personale. Un'altra norma importante che è stata
oggetto di ampia discussione in Commissione insieme al Governo è stata quella sulla trasparenza: anagrafe pubblica delle aziende.
Si tratta di un emendamento che la sottoscritta aveva presentato e che è stato respinto dal Governo, ma non per questo provo
rammarico contro il mio partito, contro la maggioranza e contro il Governo stesso, perché c’è stata, come dicevo, un'ampia
discussione e con il Governo si è convenuto, per una serie di motivi, che era meglio ritirare l'emendamento in quanto alcuni aspetti
dovevano essere studiati in modo migliore. Una riflessione importante dicevo, perché nelle prossime settimane, proprio come
hanno suggerito anche il relatore Dell'Aringa e il sottosegretario Bobba, si potrebbe aprire e sicuramente si avvierà un lavoro
insieme al Ministero del lavoro e delle politiche sociali proprio per tentare di introdurre un sistema che controlli – quindi a
differenza del monitoraggio – l'effettivo rispetto del 20 per cento dei lavoratori che si trovano all'interno dell'azienda. Per
concludere, tutti i deputati della Commissione lavoro hanno lavorato duramente per mantenere l'impianto e lo spirito della riforma
voluta dal Ministro Poletti e dal Presidente del Consiglio Renzi, e qui voglio sottolineare una cosa. Prima è stato detto che il nostro
Presidente del Consiglio non è stato eletto. Voglio ricordare ai colleghi del MoVimento 5 Stelle che loro sono qui con un click su un
computer di 20, 30, 40 preferenze, a dispetto delle 600, 700, 1.000 preferenze che hanno preso i parlamentari del Partito
Democratico. Questo va sottolineato e va ricordato, perché spesso viene dimenticato in quest'Aula. Come dicevo, abbiamo voluto
mantenere l'impianto del Ministro Poletti e del Presidente del Consiglio Renzi. Lo abbiamo fatto ritenendo opportuno modificare
alcuni punti che di certo hanno creato un maggiore equilibrio tra imprese e lavoratori. Chi, come me, ha lavorato quindici anni, ma
52
SENATO DELLA REPUBBLICA
Gruppo Partito Democratico
Ufficio Legislativo
_____________________________
anche i miei colleghi che prima di entrare qui hanno lavorato in vari settori, sanno benissimo quali sono le difficoltà delle aziende,
da una parte, e dei lavoratori, dall'altra. Chi è fuoriuscito dal mercato del lavoro sa benissimo quali sono le difficoltà per rientravi, e
per questo l'equilibrio che si è voluto raggiungere in Commissione lavoro, con una ampia discussione con il Governo, è un equilibrio
fondamentale perché, come dicevo prima, non si può pensare solo ad una parte o solo all'altra. Pertanto, io rivendico anche questo
equilibrio. Infine, vorrei ribadire la forte unità di tutto il Partito Democratico, dato che qui si dice che il Partito Democratico è diviso
per mozioni, per minoranze, per schieramenti congressuali. Ribadisco, con forza, l'unità del Partito Democratico riguardo alle
modifiche apportate al decreto e riguardo al decreto stesso e concludo, Presidente, dicendo: «State sereni, il Partito Democratico
tiene».
MARCO MICCOLI. Signor Presidente, ieri in quest'Aula abbiamo discusso e poi approvato il DEF. Tale Documento ha annunciato e
confermato i dati di una ripresa che ci sarà ma sarà lenta e difficile. Difficoltà che si intravedono in quei numeri che sono stati
anch'essi analizzati in quest'Aula ieri, che passano da un segno negativo ad un segno positivo ma che, proprio nella loro limitatezza,
descrivono quanto sarà difficile il cammino. Il PIL aumenta dello 0,8 per cento nel 2014, per poi aumentare dell'1,3 per cento nel
2015. Il passaggio da un meno 0,8 per cento ad un più 0,2 per cento sui consumi. La domanda interna, che anch'essa cresce dello
0,5 per cento, è l'unico dato che fa un balzo in avanti ma che, per essere confermato, dovrà essere supportato da decisioni
importanti. Così come, il dato delle esportazioni che passano a più 4 per cento. Si intravede una flebile luce di uscita dal tunnel della
crisi ma resta l'incertezza, in tutti i settori del Paese, in particolar modo in quelli produttivi, nei settori del lavoro. Questo sarà un
passaggio complicato e difficile da gestire. Lo sarà soprattutto per le imprese e per tutti i lavoratori; le imprese, quindi, avranno
bisogno di gestire questa fase con cautela: noi comprendiamo i motivi per quanto abbiamo adesso detto. Ci saranno ancora
reticenze, prudenza e scetticismo. E saranno ancora una volta utilizzate, per forza di cose, scelte che hanno le caratteristiche della
temporaneità. Scelte prudenti seppure in positivo, perché quando si investe e quando si assume è sempre un dato positivo
all'epoca della crisi. Gestiremo un periodo di transizione il cui esito finale dipenderà sostanzialmente da alcuni fattori: quello che
riguarda gli investimenti, quello che riguarderà gli ordinativi dall'estero, quello che riguarderà, come abbiamo detto, la domanda
interna. Ci vuole, quindi, tempo. Questo vale per tutto, vale per le imprese, vale per gli investimenti, vale per le assunzioni e quindi
per l'occupazione nel nostro Paese. È solo in questo contesto che va giudicato il provvedimento che stiamo discutendo.
Non bisogna mai dimenticare che, oltre a questo scenario, ce n’è uno che ereditiamo dalla crisi, che parla di dati drammatici per
quanto riguarda l'occupazione. Dobbiamo ricordare che questo decreto-legge arriva laddove non c’è il paradiso. Non si può dire che
adesso arriva un decreto-legge, come abbiamo sentito dire in quest'Aula, che produrrà precarietà. Ma chi dice questo di quale
Paese parla ? A quale Paese si riferisce ? Qui abbiamo un Paese in cui per le partite IVA, 5 milioni di partite IVA, ci sono 2 milioni e
500 mila partite IVA individuali non regolamentate; parliamo di un Paese in cui abbiamo un milione e mezzo di parasubordinati, che
guadagnano in media meno di 10 mila euro lordi l'anno (500 euro al mese); abbiamo quelle partite IVA che, invece, guadagnano
meno di 15 mila euro lordi. E anche per quanto riguarda l'apprendistato, di quale Paese si parla quando si dice che questo decretolegge andrebbe a devastare il mondo dell'apprendistato ? L'apprendistato sta calando e cala del 5 per cento l'anno. E non solo cala
del 5 per cento l'anno, su una base di 450 mila apprendisti nel 2012, ma quello che è più grave è che cala dell'11 per cento l'anno la
trasformazione dell'apprendistato in contratto a tempo indeterminato. Si stanno bruciando in questi anni 180 mila posti di
apprendistato. Questo non è il paradiso: è su questo che interviene il decreto-legge del Governo. E interviene con un'importante
premessa, intanto politica, che fa il Presidente Renzi prima di ogni altro, quando parla, appunto, lui stesso. Mettendo in campo il
decreto-legge, il Jobs Act, dice lui stesso: non è cambiando le regole del lavoro che si crea occupazione; possiamo favorirla,
possiamo porre qualche aggiustamento, ma non si crea occupazione cambiando continuamente le regole del lavoro. Lo dice Renzi
stesso nella presentazione di questi provvedimenti. Ma nella premessa scritta si dice che continua ad essere il lavoro a tempo
indeterminato il lavoro standard in questo Paese. Ciò è importante ed è bene ribadircelo sempre che si lavora in quell'orizzonte.
Favorire un contratto a termine dà più tutele, come tutti sanno, rispetto ad altri contratti, contratti che non hanno le stesse tutele,
contratti a progetto, contratti a collaborazione, finte partite IVA come ricordava il presidente Damiano, e finti stage. Ecco, il
decreto-legge si pone l'obiettivo in premessa di concorrere con quelle forme di precarizzazione e, quindi, di semplificare per
favorire questo passaggio. Guardate, non ci si venga a dire che, fino ad oggi, sul tempo determinato anche qui c’è il paradiso.
Quello che abbiamo visto in questi anni sono i lavoratori che abbiamo incontrato in questa piazza, di fronte a Montecitorio, o nei
luoghi di lavoro, nella pubblica amministrazione, negli enti pubblici di ricerca, nella sanità o all'università, lavoratori ai quali da 16 o
17 o 20 anni viene rinnovato il tempo determinato. Ecco, questo noi abbiamo di fronte in questo momento !
E allora dobbiamo accettare la sfida che ci pone il Governo e lo abbiamo fatto. Lo abbiamo fatto in Commissione con una
discussione che è stata difficile e complicata, dove si partiva anche da posizioni diverse, molto diverse, anche all'interno della
maggioranza. È proprio per questa difficoltà quello che abbiamo ottenuto è un risultato che noi, che il Partito Democratico ritiene
soddisfacente, perché ha tenuto conto di un dibattito che è stato difficile. Guardate, la discussione è stata tesa, complicata e
difficile, perché – è bene ricordarlo anche quando si utilizzano certi toni – in questo Paese, quando si parla di precarietà e quando si
53
SENATO DELLA REPUBBLICA
Gruppo Partito Democratico
Ufficio Legislativo
_____________________________
parla di lavoro, la discussione suscita attenzione, suscita reazioni, che a volte sono state anche drammatiche. Quindi il senso di
responsabilità, quando si adoperano termini in questa discussione, è un richiamo che va fatto a tutti, perché si gioca una partita
sulla pelle delle persone, dei giovani, di quei ragazzi che si sono visti cancellati un futuro e che non sono più ragazzi oggi, che hanno
passato un'intera vita lavorativa all'interno di un percorso di precarietà. Quei cambiamenti apportati in Commissione, signor
Presidente, hanno europeizzato il decreto-legge, l'hanno reso più compatibile con le leggi europee, abbiamo evitato che vi entrasse
in conflitto. È stato anche trovato un punto di equilibrio che va mantenuto. Voglio fare un appello alle altre forze di maggioranza in
questo caso, perché l'equilibrio ha tenuto conto delle loro posizioni, ma anche di altre più scettiche, anche all'interno dello stesso
Partito Democratico come è stato ricordato. Abbiamo prodotto una riflessione che è partita dalle tante audizioni svolte, che ci
hanno posto anche alcune riflessioni interessanti e che hanno prodotto proprio i cambiamenti che in Commissione si sono ottenuti.
Abbiamo discusso su oltre 300 emendamenti presentati da tutti, li abbiamo analizzati e abbiamo prodotto un risultato, un
equilibrio, che va mantenuto perché la rimessa in discussione di questo lavoro così ben fatto produrrebbe una gestione complicata
del proseguimento dell’iter in Parlamento e al Senato. Ecco perché abbiamo oggi voluto difendere quei cambiamenti. Voglio
ringraziare il Governo, il presidente Damiano, il relatore Dell'Aringa, che hanno svolto, devo dire, in questo caso un lavoro egregio,
difficile, complicato, che all'inizio sembrava addirittura impossibile. Ecco, io vorrei sottolineare che quello che si è prodotto in
Commissione e quello che si sta producendo in questa discussione oggi è il tentativo di accettare una sfida, che non è una sfida che
riguarda il Parlamento, è una sfida di chi fuori di qui, guardando ad una possibile ripresa, vorrebbe vedere un cambiamento di quel
percorso di vita che è diritto di tutti avere in modo più tranquillo e sereno, che ti fa guardare al futuro facendo progetti con chi ti
sta accanto, con le persone a te care. Ecco noi vogliamo ricostruire questo nel Paese e l'iniziativa messa in campo dal Governo, le
indicazioni del Partito Democratico tendono solo a questo: a guardare a quell'interesse generale che in quest'Aula dovrebbe essere
sempre orizzonte per tutti quanti noi.
Seduta Aula Camera 23 aprile 2014 - Dichiarazione di voto sulla questione di fiducia
CINZIA MARIA FONTANA. Signor Presidente, signor Ministro, rappresentanti del Governo, colleghe e colleghi, il decreto lavoro oggi
alla Camera, il disegno di legge che ora è in discussione al Senato sulla riforma degli ammortizzatori sociali, delle politiche attive del
lavoro, di riordino del rapporto di lavoro e sostegno alla maternità e alla conciliazione, l'avvio del Piano garanzia giovani dalla
prossima settimana, gli 80 euro mensili in più nelle buste paga di 10 milioni di lavoratori dipendenti dal prossimo mese, insieme ad
un percorso di tagli all'IRAP sulle imprese: non annunci, non chiacchiere, questo lo lasciamo agli altri, che anche in quest'occasione
hanno voluto parlare d'altro e non hanno speso una parola nel merito del provvedimento. E potremmo lasciare perdere, se non
fosse che è proprio sulla pelle dei lavoratori che stanno giocando. Qui, invece, parliamo di misure concrete, misure che si muovono
insieme, che si tengono insieme, tasselli di un disegno complessivo più generale, che non vogliono rappresentare un punto di
arrivo, bensì una scossa, il primo passo su cui ricostruire il cammino del Paese nei prossimi anni. Da tempo, da troppo tempo,
mancava un complesso di interventi che rimettessero al centro lavoro e crescita. Questa è per noi la sfida oggi e, su questa sfida, su
questo orizzonte che parla al Paese, il Partito Democratico certo non demorde. Lo dobbiamo al Paese in sofferenza, al mondo del
lavoro, sia da parte dei lavoratori che delle imprese, che reclama azioni efficaci. Ho sentito nella discussione, in questi giorni,
affermazioni apocalittiche per definire il decreto lavoro oggi in aula, in base alle quali noi staremmo creando un ritorno al mercato
degli schiavi. Ma come si fa a travisare in questo modo la realtà ? Una realtà con la quale, da legislatori, dobbiamo necessariamente
fare i conti, una realtà che già oggi, non certo con l'entrata in vigore di questo decreto, ci presenta un conto salatissimo. Nel campo
del lavoro dipendente, solo il 15 per cento degli avviamenti avviene oggi con contratto a tempo indeterminato, il restante 85 per
cento con contratto a termine; di questi, il 70 per cento con contratti a tempo determinato, più del 40 per cento con una durata
inferiore ad un mese ed il 20 per cento da due a tre mesi. Come non vedere che oggi i rinnovi, pur con la causalità, possono durare
all'infinito ? E che dire dei contratti di apprendistato, che fanno registrare la progressiva e quasi ininterrotta tendenza alla
diminuzione ? Senza contare poi la miriade di contratti di lavoro autonomo sotto le più varie forme, molte delle quali mascherano
una plateale finzione. Insieme a tutto questo, i dati sulla disoccupazione generale e, nel particolare, quelli sulla mancanza di lavoro
per i giovani. È su questa situazione che il Governo sta provando ad intervenire, perché, in un momento che non è ancora di vera
ripresa, anche se qualche segnale positivo sembra effettivamente prendere corpo (l'incremento, ad esempio, del 15 per cento degli
ordini di macchine utensili nel primo trimestre di quest'anno è un indicatore significativo), in questo contesto, appunto, l'esigenza
più impellente è di consentire un accesso più facile al lavoro e di produrre, come lei ha sottolineato, signor Ministro, le opportunità.
Ripeto: in una condizione tuttora emergenziale, provare a dare un'opportunità di accesso e provare a farlo attraverso il contratto a
tempo determinato come punto di equilibrio tra la flessibilità richiesta dalle aziende, su cui tuttora pesa l'incertezza di una stabilità
futura, e la forma di contratto che più di altri garantisce tutela in termini di salario e protezione sociale. Nessuno si sta illudendo
54
SENATO DELLA REPUBBLICA
Gruppo Partito Democratico
Ufficio Legislativo
_____________________________
che questo assicuri maggiore occupazione e non vogliamo certo illudere il Paese su questo. Sappiamo che molto dipenderà dalla
forza della ripresa. Le regole possono certo semplificare e magari aiutare, ma i posti di lavoro li crea lo stato dell'economia, gli
investimenti, la politica industriale, il sostegno alla domanda interna. Nella discussione sul decreto presentato dal Governo, il PD
tutto, e non solo una parte, ne ha condiviso l'approccio come prima tappa di un disegno complessivo e più vasto. Il gruppo del PD
tutto, e non solo una parte, ha svolto il lavoro parlamentare che gli è proprio. Per questo chiedo a tutti di avere rispetto di un
gruppo che ha svolto con impegno il lavoro (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico), in una situazione sì difficile e
complicata, ma con un impegno serio, coraggioso, approfondito. Nessun muro, collega Pizzolante, nessuna ideologia, nessun
conservatorismo: solo il tentativo di tenere insieme esigenze che sono diverse e che sono entrambe importanti. Ne sono derivate
proposte di modifica che il Governo ha accolto e la Commissione ha approvato, che non stravolgono affatto l'impianto del
provvedimento, ne rispettano anzi i contenuti fondamentali, ma introducono elementi di maggiore equilibrio e di maggiore
conformità alle normative europee. La formazione nel contratto di apprendistato è la vera garanzia dei giovani. Il diritto di
precedenza esteso anche alle donne in maternità è una delle misure a favore delle donne lavoratrici. Ma di questo ha
approfonditamente parlato il relatore Dell'Aringa, che ringrazio per il prezioso lavoro svolto, il presidente Damiano e tutti gli altri
colleghi del gruppo che sono intervenuti in discussione e qui non li riprendo. Sperimentiamo, monitoriamo, verifichiamo se
effettivamente gli effetti del nuovo regime andranno nella direzione di restringere quelle forme di lavoro con minore protezione
sociale o, invece, non operino nell'erosione di quote di lavoro a tempo indeterminato. È così che potremo verificare l'efficacia delle
azioni che si mettono in campo. È ben stravagante quanto si sente in queste ore: da una parte, il Governo Renzi, dipinto come
schiavista, dall'altra, sempre lo stesso Governo Renzi, che sarebbe piegato alla CGIL, la quale, oltre tutto, usa parole critiche nei
confronti del provvedimento. No, colleghi e colleghe: invece, c’è un Governo e c’è una maggioranza e un gruppo che sostiene
questo Governo che vuole ridare fiducia, speranza e futuro a chi oggi non lo vede più a portata di mano. Noi non ci nascondiamo le
tante fragilità, non ci nascondiamo la fatica della mediazione, una mediazione che, su questi temi, non è solo politica, ma anche
sociale e culturale. Ma il gruppo del PD c’è, con tutto il proprio senso e carico di responsabilità, perché sul lavoro si gioca la partita
più decisiva per il Paese. Con questo decreto-legge siamo, quindi, al primo tassello, ne seguiranno altri su cui, appunto,
approfondiremo poi il merito. Ma quel futuro, di cui parlavo poc'anzi, non sarà mai completamente a portata di mano se non
ritesseremo il rapporto tra lavoro, stabilità, dignità, benessere individuale che diventa benessere collettivo perché sicurezza e
dignità di vita. La crescita, quella di qualità, quella che rende un Paese competitivo, passa anche e sopratutto da qui. Per questa
ragione, signor Presidente, voteremo convintamente «sì» alla fiducia.
55
Scarica

dl rilancio occupazione