BOLOGNA
speciale
Installazione e Impianti
Anno XXXI - N° 32 del 27/03/2008 - Quotidiano
Poste Italiane s.p.a. - Sped.abb.post. - D.l: 353/2003
(conv. in L. 27/02/2004 n° 46), art.1 comma 1, DCB Po
Dir. resp.: Cristina Di Gleria
Reg.Trib.Bo n.4686 del 23/11/78 - Dir. e Amm.: Soc. Editoriale Artigianato
e Piccola Impresa dell’Emilia Romagna
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Speciale Installazione e Impianti
Installazione
impianti
negli
edifici,
è cambiata
la
normativa
La Legge
n.46/90
sostituita
dal Decreto
n.37/08
Novità
su requisiti
professionali
e dichiarazioni
di conformità
SPECIALE INSTALLAZIONE IMPIANTI 1 1
È stata pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 marzo
2008 il Decreto n. 37 del 22
gennaio 2008 “Regolamento concernente l’attuazione
dell’articolo 11-quaterdecies,
comma 13, lettera a) della
Legge n. 248 del 2 dicembre
2005, recante riordino delle disposizioni in materia di
attività di installazione degli
impianti all’interno degli edifici” che abroga e sostituisce la
Legge n. 46/90 e che entrerà in
vigore il 27 marzo 2008.
Di seguito evidenziamo le principali novità introdotte, segnalando anche che mancano ancora numerosi ed indispensabili
chiarimenti da parte dei Ministeri competenti, che si riferiscono
soprattutto:
2 alle modalità per ottenere i
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riconoscimenti per svolgere
le attività inerenti le varie tipologie di impianto;
alle caratteristiche del responsabile tecnico;
alla esatta definizione delle attività (trasformazione,
manutenzione straordinaria,
ecc.);
alla predisposizione del libretto d’uso e manutenzione;
alle modalità con cui gestire la presentazione delle dichiarazioni di conformità ai
Distributori;
alle sanzioni;
La prima fase di attuazione del
Decreto produrrà quindi inevitabili disagi agli operatori.
Davide Bonori
Unione Installazione e Impianti
In allegato

Fac simile dichiarazione di conformità dell'impianto a regola d'arte
 Corso
di formazione per l’acquisizione del patentino per la conduzione di
impianti termici superiori a 232 kw
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Principali novità introdotte dal Decreto
Art. 1 Ambito di applicazione
Il campo di applicazione della nuova legge è esteso a tutti
gli impianti posti al servizio degli edifici indipendentemente
dalla destinazione d’uso (in precedenza l’estensione a tutti gli
edifici riguardava solo gli impianti elettrici).
Gli impianti sono classificati come segue:
Lettera a): impianti di produzione, trasformazione, trasporto,
distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica (impianti elettrici): oltre agli impianti elettrici sono stati inseriti nella lettera a)
gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere e
gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche
(prima erano nella lettera b) impianti elettronici).
Lettera b): impianti radiotelevisivi, antenne e impianti elettronici in genere: dalla lettera b) sono stati tolti gli impianti contro le
scariche atmosferiche e sono state aggiunte anche le antenne
non televisive.
Lettera c): impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di
condizionamento e di refrigerazione. Sono stati inseriti nella lettera c) gli impianti di refrigerazione e sono stati aggiunti anche
le opere per l’evacuazione dei fumi e delle condense e per
l’aerazione dei locali (comprese anche nella lettera e).
Lettera d): impianti idrici e sanitari.
Lettera e): impianti per la distribuzione di gas di qualsiasi
tipo (metano, GPL, medicali).
Lettera f): impianti di sollevamento di persone o di cose.
Lettera g): impianti di protezione antincendio.
Art.2 Definizioni
Evidenziamo le definizioni più significative dal punto di vista impiantistico:
4 Il punto di consegna del gas è il punto di immissione del
combustibile nel deposito.
Quindi il bombolone GPL è parte integrante dell’impianto
del gas.
4 Gli apparecchi utilizzatori di combustibile gassoso sono
parte integrante dell’impianto del gas.
4 Per “impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica” si intendono
i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle
prese a spina con esclusione degli equipaggiamenti delle
macchine e degli apparecchi elettrici in genere. Rientrano
in questa definizione di impianto elettrico anche quelli di
autoproduzione di energia con potenza fino a 20 kW nominale, gli impianti di automazione delle porte, cancelli e
barriere, nonché quelli posti all’esterno di edifici se gli stessi
sono collegati, anche solo funzionalmente agli edifici.
4 Per impianti di protezione antincendio si intendono gli im-
pianti di alimentazione di idranti, gli impianti di estinzione di
tipo automatico e manuale nonché gli impianti di rilevazione
di gas, di fumo e d’incendio.
Art. 3 Imprese abilitate
Viene ribadito che solo le imprese iscritte nel registro delle Imprese o nell’Albo delle imprese artigiane sono abilitate all’esercizio delle attività previste dall’art. 1 del decreto.
Viene precisato che il Responsabile Tecnico (se persona diversa dal titolare o legale rappresentante dell’impresa e quindi
dipendente o esterno) può svolgere tale funzione per una sola
Impresa e che la qualifica è incompatibile con ogni altra attività
continuativa.
Art. 4 Requisito Tecnico-professionali (del
Responsabile Tecnico, o dell’imprenditore individuale o del legale rappresentante)
a) Diploma di laurea in materia tecnica (invariato);
b) diploma con due anni continuativi di attività alle dirette
dipendenze di una azienda del settore dopo il conseguimento del titolo di studio (prima era 1 anno);
c) titolo conseguito con un corso di formazione professionale e
almeno 4 anni consecutivi di attività alle dirette dipendenze di una azienda del settore (prima erano 2 anni);
d) prestazione lavorativa alle dirette dipendenze in qualità di
operaio specializzato per un periodo non inferiore a 3 anni
(escluso apprendistato e operaio qualificato) (è invariato,
ma viene precisata l’esclusione del periodo con la qualifica di operaio qualificato).
Art. 5 Progettazione degli impianti
La differenza, più formale che di sostanza, è che è sempre obbligatorio il progetto per l’installazione, la trasformazione e
l’ampliamento degli impianti. Se è al di sopra dei limiti dimensionali il progetto è redatto da un professionista iscritto all’Albo,
al disotto di tali limiti il progetto lo può redigere il Responsabile
Tecnico dell’Impresa installatrice (in pratica, in questo caso, il
decreto chiama progetto quello che la Legge n.46/90 chiamava
schema dell’impianto, che peraltro è ancora richiamato nel facsimile della Dichiarazione di conformità). Per gli impianti elettrici i limiti dimensionali sono rimasti invariati, con l’aggiunta
degli impianti elettrici di potenza impegnata superiore a 6
kW per i quale scatta l’obbligo del progetto a prescindere
dalla superficie in mq. dell’immobile sia negli edifici civili, sia
per quelli adibiti ad attività produttive ed ad altri usi; (in precedenza il limite era dato dai soli metri quadri, rispettivamente 400
m2 e 200 m2, che rimangono comunque ancora validi
nel caso di potenza impegnata ≤ 6 kW).
Per gli impianti elettronici viene confermato l’obbligo
di progettazione da parte di un professionista quando
l’impianto elettrico in cui sono inseriti è soggetto a progettazione da parte del professionista.
Gli impianti di riscaldamento e gli impianti del gas
richiedono il progetto del professionista se sono dotati
di canne fumarie collettive ramificate.
Gli impianti del gas richiedono inoltre il progetto del
professionista anche se hanno portata termica superiore a 50kW (in precedenza erano 34,8 kW).
Gli impianti antincendio sono soggetti a progettazione se sono inseriti in una attività soggetta al rilascio
del CPI e comunque quando ci sono almeno 4 idranti o
quando ci sono almeno 10 apparecchi di rilevamento.
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SPECIALE INSTALLAZIONE IMPIANTI 2 2
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Principali novità introdotte dal Decreto
Viene stabilito che il progetto redatto da un professionista
deve contenere almeno:
4 gli schemi dell’impianto e i disegni planimetrici;
4 una relazione tecnica sulla consistenza, sulla tipologia e sulle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare;
4 relazione sulle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare.
Il progetto redatto dal professionista va depositato presso lo
sportello unico per l’edilizia.
Il progetto a cui l’installatore deve fare riferimento nella Dichiarazione di conformità è quello contenente anche le varianti in
corso d’opera.
Art. 6 Realizzazione ed installazione degli
impianti
Si considerano realizzati a regola d’arte gli impianti costruiti in
conformità con le norme tecniche CEI e UNI o di altri Enti Tecnici
di Paesi membri dell’Unione Europea.
Viene confermato che gli impianti realizzati in unità per uso abitativo prima del 13 marzo 1990, si ritengono adeguati se dotati
di sezionamento, protezione contro le sovracorrenti e protezione
contro i contatti diretti e se la protezione contro i contatti indiretti
è realizzata con un differenziale da 30 mA (il cosiddetto adeguamento previsto dal DPR n.447/91 art. 5 comma 8).
Art. 7 Dichiarazione di conformità (il fac-simile del modello è nell’allegato 1)
Il modulo resta praticamente invariato (sono modificati alcuni richiami legislativi), salvo due differenze sostanziali:
4 è obbligatorio specificare la potenza massima impegnabile (per evitare che un impianto dimensionato e realizzato
per 3 kW possa in futuro essere utilizzato dall’utente con 6
kW di potenza);
4 occorre indicare il nome del progettista. Quando è obbligatorio che il progetto venga redatto da un professionista va indicato anche il numero di iscrizione all’Albo
del progettista.
Viene anche precisato che prima di rilasciare la Dichiarazione di
Conformità occorre eseguire le verifiche previste dalla normativa
e quelle di funzionalità.
Non è più previsto l’invio di una copia della Dichiarazione di Conformità alla Camera di Commercio, a cura dell’Impresa installatrice che dovrà invece consegnarla allo Sportello Unico. È stata
inoltre introdotta una ulteriore novità: se la Dichiarazione di Conformità non è reperibile, può essere sostituita, per gli impianti costruiti prima della data di entrata in vigore di questo decreto (27
marzo 2008), con una DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA
resa da un professionista con almeno cinque anni di attività. Per gli impianti non soggetti a progettazione da parte di professionista (al di sotto dei limiti dimensionali), tale dichiarazione
può essere redatta e firmata dal Responsabile Tecnico di una
Impresa, con almeno cinque anni di esperienza.
Dichiarazione di Rispondenza il Distributore, previo congruo
avviso, SOSPENDE LA FORNITURA. Viene anche precisato
che il proprietario dell’impianto deve conservare le caratteristiche di sicurezza dell’impianto stesso, tenendo conto delle istruzioni per l’uso e la manutenzione predisposte dall’impresa
installatrice e dai costruttori dei componenti. Questa prescrizione che in pratica riguarda l’obbligo di manutenzione vale per
tutti gli impianti, compresi quelli installati per es. in locali per usi
abitativi, e ciò rappresenta una novità.
Art. 9 Certificato di agibilità
Viene rilasciato previa acquisizione della Dichiarazione di Conformità.
Art. 10 Manutenzione degli impianti
Viene confermato che per Manutenzione ordinaria non serve né
una Impresa abilitata, né il progetto, né la Dichiarazione di Conformità. Per le installazioni per apparecchi per uso domestico e nei cantieri edili serve solo la Dichiarazione di Conformità
(è escluso l’obbligo della redazione del progetto elaborato da un
professionista ma occorre lo schema dell’impianto come richiesto dalla Dichiarazione di Conformità).
Art. 11 Deposito presso lo Sportello Unico
del progetto e della Dichiarazione di Conformità
Per il rifacimento o l’installazione di un nuovo impianto su fabbricati con certificato di agibilità, l’Impresa installatrice deve
consegnare, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, la Dichiarazione di conformità ed il progetto allo Sportello Unico per
l’edilizia del Comune dove ha sede l’impianto, che provvederà ad
inoltrarlo alla Camera di Commercio nella cui Circoscrizione ha
sede l’Impresa installatrice per i necessari controlli. Se l’impianto
fa parte di un intervento edilizio soggetto a permesso di costruire
o DIA, il soggetto titolare del permesso di costruire deposita il
progetto dell’impianto contestualmente a quello edilizio.
Art. 12 Cartello informativo
L’Impresa installatrice deve affiggere, all’inizio dei lavori, un cartello informativo con i propri dati identificativi e, se prevista la
redazione del progetto (sopra i limiti dimensionali), il nome del
progettista.
Art. 13 Documentazione
La Dichiarazione di conformità o la Dichiarazione di Rispondenza ed il Libretto di uso e manutenzione vanno conservati e in
caso di trasferimento vanno consegnati all’avente causa, salvo
espresso patto contrario fra le parti. L’atto di trasferimento deve
comunque riportare l’indicazione della conformità degli impianti.
Copia della documentazione deve essere consegnata anche a
chi utilizza l’immobile.
Art. 8 Obblighi del Committente o Proprie-
Art. 14 Finanziamento dell’attività norma-
La novità più significativa è che il Committente entro 30 giorni
dall’allacciamento di una nuova fornitura (acqua, gas o energia
elettrica) negli edifici a qualsiasi destinazione d’uso, deve consegnare al Distributore copia della Dichiarazione di Conformità, senza allegati, o copia della Dichiarazione di Rispondenza. La stessa documentazione va presentata nel caso di
aumenti di potenza con modifiche all’impianto o senza modifiche
all’impianto se si superano i 6 kW di potenza impegnata. (non è
ancora chiarito come comportarsi in caso di volture).
Se non viene consegnata la Dichiarazione di Conformità o la
Non ci sono significative novità per le imprese.
tario
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tiva tecnica
Art. 15 Sanzioni
Per le violazioni attinenti al mancato o falso rilascio della Dichiarazione di Conformità sono introdotte sanzioni da 100 a 1.000
euro, per le violazioni relative agli altri obblighi la sanzione varia
da 1.000 a 10.000 euro.
Tali sanzioni confliggono però con quelle a suo tempo previste
dalla Legge n.46/90 che non sono state abrogate.
Non è quindi chiaro quale sia l’effettivo regime sanzionatorio.
27/03/2008 11:22:50
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Installazione impianti negli edifici, è cambiata la normativa