L’Apprendistato
professionalizzante:
quadro
giuridico
dell’is7tuto
ed
adempimen7
forma7vi
dopo
la
Sentenza
della
Corte
Cos7tuzionale
n.
176
del
10/05/2010
ORDINE
DEI
CONSULENTI
DEL
LAVORO
di
BERGAMO
Avv.
Patrizia
Tiraboschi
Foro
di
Bergamo
[email protected]
Giovedì,
14
OTTOBRE
2010
IL
CONTRATTO
DI
APPRENDISTATO
E’
UN
CONTRATTO
DI
LAVORO
A
CONTENUTO
FORMATIVO
NELL’AMBITO
DEL
QUALE
IL
DATORE
DI
LAVORO
SI
IMPEGNA
AD
IMPATIRE
AL
LAVORATORE
UNA
FORMAZIONE
PROFESSIONALE.
Retribuzione
Formazione
Prestazione
lavorativa
IL
CONTRATTO
DI
APPRENDISTATO
Art. 2130 del Codice Civile
Legge n. 25 del 1955
Disciplina dell'apprendistato
Legge 56 del 1987
Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro
Legge n. 196 del 1997
Norme in materia di promozione dell'occupazione
D.lgs n. 276 del 2003
Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro,
di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30
IL
CONTRATTO
DI
APPRENDISTATO
DOPO
LA
“RIFORMA
BIAGI”
  APPRENDISTATO
PER L'ESPLETAMENTO DEL DIRITTO-DOVERE DI
ISTRUZIONE E FORMAZIONE (articolo 48)
  APPRENDISTATO
PROFESSIONALIZZANTE (articolo 49)
APPRENDISTATO PER L'ACQUISIZIONE DI UN DIPLOMA O PER
PERCORSI DI ALTA FORMAZIONE (articolo 50)
 
APPRENDISTATO
PROFESSIONALIZZANTE
Elemen9
forma9vi
•  Finalizzato al conseguimento di una qualificazione professionale.
•  E’ fatto obbligo di allegare al contratto SCRITTO, il PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE.
•  La formazione potrà essere effettuata sia all’interno sia all’esterno dell’impresa nel
rispetto ed in base alle caratteristiche previste dai contratti collettivi di lavoro stipulati a
livello nazionale, territoriale o aziendale.
•  Obbligatoria presenza del tutor aziendale.
IL PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE
Il Piano formativo individuale è un documento, da allegarsi al contratto di
apprendistato a pena di nullità, redatto sulla base del bilancio di competenze
dell’apprendista e della qualifica, o qualificazione professionale, a cui è finalizzato
il rapporto di lavoro.
Finalità del Piano formativo individuale:
Descrivere il percorso formativo e professionale dell’apprendista
individuarne le competenze.
Costruire e descrivere il percorso formativo che
l’apprendista svolgerà durante il suo contratto di
apprendistato;
Descrivere le tappe fondamentali della crescita
professionale dell’apprendista.
Descrivere la qualifica di destinazione del contratto
IL PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE: CONTENUTO
- ANAGRAFICA DEL DATORE DI LAVORO
-  ANAGRAFICA DELL’APPRENDISTA
-  COMPETENZE FORMATIVE DELL’APPRENDISTA
-  COMPETENZE PROFESSIONALI ED EVENTUALI ESPERIENZE GIA’
MATURATE DALL’APPRENDISTA
-  QUALIFICA O QUALIFICAZIONE FINALE
IL PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE: CONTENUTO
- ELEMENTI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO: DURATA,
INQUADRAMENTO INIZIALE ED INQUADRAMENTO FINALE
-  NOME DEL TUTOR, RIFERIMENTI, INQUADRAMENTO, ANZIANITA’
AZIANDALE
-  PROFILO FORMATIVO OVVERO LE COMPETENZE DA MATURARE
AL FINE DI ACQUISIRE LA QUALIFICA DI DESTINAZIONE
-  MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA FORMAZIONE
IL PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE
I PROFILI FORMATIVI
I PROFILI FORMATIVI SONO LE COMPETENZE
RICONDUCIBILI ALLE DIVERSE QUALIFICAZIONI
PROFESSIONALI.
#
FONTI NORMATIVE DIVERSIFICATE:
LEGGE DELLO STATO
LEGGE REGIONALE
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
I PROFILI FORMATIVI
Inizialmente, l’art. 49 del d.lgs. n. 276/2003 stabiliva che
«la regolamentazione dei profili formativi dell’apprendistato
professionalizzante è rimessa alle Regioni e alle Province
autonome, d’intesa con le associazioni dei datori e prestatori di
lavoro comparativamente più rappresentative sul piano
regionale» (comma 5)
PRINCIPI DIRETTIVI:
-  monte ore di formazione formale, interna o esterna
all’azienda, di almeno centoventi ore annue;
-  la presenza di un tutore aziendale con formazione e
competenze adeguate.
I PROFILI FORMATIVI:
C. Costituzionale - Sent. n. 50/2005
Sentenza C. Costituzionale n. 50 del 2005
« (...) se è vero che la formazione all’interno delle aziende inerisce al
rapporto contrattuale, sicché la sua disciplina rientra nell’ordinamento
civile, e che spetta invece alle Regioni e alle province autonome
disciplinare quella pubblica, non é men vero che nella regolamentazione
dell’apprendistato né l’una né l’altra appaiono allo stato puro (...). »
LA SENTENZA DELLA CONSULTA INDIVIDUA PERTANTO DUE
ORDINI DI COMPETENZE, A SECONDA DELLE MODALITA’ DI
EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE:
•  Formazione interna all’impresa → Competenza statale
•  Formazione esterna all’impresa → Competenza regionale
I PROFILI FORMATIVI
Con la l. n. 80/2005, introdotto il comma 5-bis:
«fino all’approvazione della legge regionale prevista
dal comma 5, la disciplina dell’apprendistato
professionalizzante è rimessa ai contratti collettivi
nazionali di categoria stipulati dalle associazioni dei
datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale»
I PROFILI FORMATIVI
Infine, l’articolo 23 del d.l. n. 112/2008, aveva inserito il comma 5-ter:
«In caso di formazione esclusivamente aziendale non opera quanto
previsto dal comma 5. In questa ipotesi i profili formativi
dell'apprendistato professionalizzante sono rimessi integralmente ai
contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o
aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero agli
enti bilaterali. I contratti collettivi e gli enti bilaterali definiscono la
nozione di formazione aziendale e determinano, per ciascun profilo
formativo, la durata e le modalità di erogazione della formazione, le
modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali
e la registrazione nel libretto formativo»
I PROFILI FORMATIVI
OBIETTIVO del COMMA 5ter:
creare il c.d. “CANALE PARALLELO”, alternativo al sistema di
istruzione e formazione professionale pubblico, proprio perché
volto a realizzare quella particolare formazione che ha una
rilevanza interna al rapporto di lavoro.
I RICORSI REGIONALI: OGGETTO
1. art. 23, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 CHE
INSERISCE IL COMMA 5ter ALL’ART. 49 DEL D.LGS. 276/2003
2. art. 23, comma 1, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 CHE
ELIMINA IL TERMINE DI DURATA MINIMA DEL CONTRATTO DI
APPRENDISTATO
3. art. 23, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008 CHE INSERISCE
LA SECONDA PARTE DEL COMMA 3 ALL’ART. 50 DEL D.LGS. N.
276/2003
( ossia: “In assenza di regolamentazioni regionali l'attivazione dell'apprendistato di alta
formazione e' rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai datori di lavoro con le
Università e le altre istituzioni formative. Trovano applicazione, per quanto compatibili, i
principi stabiliti all'articolo 49, comma 4, nonchè le disposizioni di cui all'articolo 53”)
LE CONCLUSIONI DELLA CORTE
1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 23, comma 2,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, (…) limitatamente
alle parole «non opera quanto previsto dal comma 5. In questa
ipotesi», «integralmente» e «definiscono la nozione di
formazione aziendale e»;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 23, comma 1, del citato decreto-legge n. 112 del 2008,
(…);
3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 23, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008, (…)
I PROFILI FORMATIVI
Il testo del comma 5-ter, art 49, d.lgs. n. 276/2003
DOPO la sentenza
«In caso di formazione esclusivamente aziendale non opera quanto
previsto dal comma 5. In questa ipotesi i profili formativi
dell'apprendistato professionalizzante sono rimessi integralmente ai
contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o
aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero agli
enti bilaterali. I contratti collettivi e gli enti bilaterali definiscono la
nozione di formazione aziendale e determinano, per ciascun profilo
formativo, la durata e le modalità di erogazione della formazione, le
modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali
e la registrazione nel libretto formativo»
o».
CAPACITA’ FORMATIVA INTERNA
LA FORMAZIONE POTRA’ (ANCORA) SVOLGERSI INTERAMENTE
ALL’INTERNO DELL’AZIENDA …
… QUANDO QUEST’ULTIMA POSSEGGA I CARATTERI DETERMINATI
DAL CONTRATTO COLLETTIVO:
LOCALI IDONEI
TUTOR FORMATO
PERSONALE IN GRADO DI TRASFERIRE COMPETENZE
RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE SVOLTA
CERTIFICAZIONE:
RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE SVOLTA OPERATO
DA ENTI di FORMAZIONE ACCREDITATI PRESSO LA
REGIONE. LA CERTIFICAZIONE ATTRIBUISCE VALORE di
CREDITO FORMATIVO.
ATTESTAZIONE:
DICHIARAZIONE OPERATA DAL DATORE DI LAVORO E
DALL’APPRENDISTA, ANCHE
SOTTO
FORMA DI
AUTOCERTIFICAZIONE, DELLA FORMAZIONE SVOLTA.
RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE SVOLTA
Esempio di attestazione
IL
CONTRATTO
DI
APPRENDISTATO
Elemen9
9pici
del
rapporto
di
lavoro
•  La durata del contratto (non inferiore a 2 anni e non superiore a 6 anni) è
determinata dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o regionale.
•  Inquadramento e retribuzione sono determinati dal contratto collettivo nazionale di
lavoro applicato. In ogni caso, l’inquadramento del lavoratore non potrà essere inferiore,
per più di due livelli, rispetto a quello di destinazione, ossia a quello applicato ai lavoratori
addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al
conseguimento delle quali è finalizzato il contratto.
•  Divieto di retribuzione a cottimo.
•  Possibilità per il datore di lavoro di recedere dal rapporto di lavoro al termine del
periodo di apprendistato. (Precedenti giurisprudenziali)
APPRENDISTATO PER L'ESPLETAMENTO
DEL DIRITTO-DOVERE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
“… Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 48 del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, ivi compresa la necessaria intesa tra le regioni,
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, sentite le parti sociali, prevista dal comma 4
del citato articolo 48, l’obbligo di istruzione di cui all’articolo 1, comma 622,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, si
assolve anche nei percorsi di apprendistato per l’espletamento del
diritto-dovere di istruzione e formazione di cui al predetto articolo 48
del decreto legislativo n. 276 del 2003 …”.
(Art. 48, comma 8, D.d.L. n. 1167 – B al Senato - c.d. COLLEGATO LAVORO)
QUESITI

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