FACOLTA’ DI INGEGNERIA
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA STRUTTURALE
Piazza d’Armi - 09123 Cagliari - tel. 070 67554025
CORSO DI ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
a n n o a c c a d e m i c o 2 0 0 5 -2 0 0 6
bozza del 16 maggio 2006
GIAN PAOLO GAMBERINI
MANUEL DEMONTIS
Quaderno n° 3c
LA SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI
I DPI-Dispositivi di Protezione IndividualeLa Segnaletica nei cantieri T&M
MODULO DI
8 ORE
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Nel D.Lgs. 626/94 si definisce dispositivo di protezione individuale, DPI, qualsiasi attrezzatura destinata ad
essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di
minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale
scopo.
Il D.Lgs. 626/94 fissa alcune importanti regole per quanto riguarda i DPI.
OBBLIGO D'USO
I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure
tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure metodi o procedimenti di
riorganizzazione del lavoro.
REQUISITI DEI DPI
I DPI devono essere conformi alle norme di cui al D.Lgs. 475/92.
I DPI devono:
ƒ essere adeguati al rischio da prevenire senza comportare di per sé un rischio maggiore;
ƒ essere adeguati alle condizioni di impiego sul luogo di lavoro;
ƒ tenere conto delle esigenze o di salute del lavoratore;
ƒ poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità.
In caso di rischi multipli, che richiedano l’uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro
compatibili e tali da mantenere, anche durante l’uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio
corrispondente.
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Il datore di lavoro, ai fini della scelta dei DPI:
ƒ effettua l’analisi e la valutazione dei rischi;
ƒ individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi da prevenire,
tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dall’indossare i suddetti DPI;
ƒ valuta, sulla base delle informazioni a corredo dei DPI fornite dal fabbricante, le caratteristiche dei
DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle necessarie riscontrate al punto precedente;
ƒ aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.
Il datore di lavoro dovrà scegliere sempre i prodotti migliori disponibili in commercio ed ergonomicamente
più idonei, verificando, laddove sia necessario l’uso contemporaneo di più DPI, che ciascun dispositivo
mantenga inalterata la propria efficacia.
Il datore di lavoro individua le condizioni in cui un DPI deve essere utilizzato, specie per quanto riguarda la
durata dell’uso, in funzione di:
ƒ entità del rischio;
ƒ frequenza dell’esposizione al rischio;
ƒ caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
ƒ prestazioni dei DPI.
Il datore di lavoro:
ƒ mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d’igiene mediante la manutenzione, le
riparazioni e le sostituzioni necessarie;
ƒ provvede a che i DPI siano utilizzati solo per gli usi previsti e conformemente alle istruzioni del
fabbricante;
ƒ fornisce istruzioni comprensibili ai lavoratori;
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ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l’uso di uno stesso DPI da
parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario
ed igienico ai vari utilizzatori;
informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
rende disponibili, nell’azienda o unità produttiva, informazioni adeguate su ogni DPI;
assicura una adeguata formazione ed organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa
l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI.
L’addestramento è necessario per:
1. i DPI di terza categoria in base al D.Lgs. 475/92;
2. per i dispositivi di protezione dell’udito.
I mezzi personali di protezione che possono diventare veicolo di contagio devono essere individuali e
contrassegnati con il nome dell’assegnatario o con un numero.
OBBLIGHI DEI LAVORATORI
I lavoratori:
ƒ si sottopongono al programma di formazione ed addestramento organizzato dal datore di lavoro;
ƒ utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all’informazione ed alla formazione
ricevute ed all’addestramento eventualmente organizzato;
ƒ hanno cura dei DPI messi a loro disposizione;
ƒ non vi apportano modifiche di propria iniziativa;
ƒ al termine dell’utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI;
ƒ segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o
inconveniente rilevato nei DPI messi a loro disposizione.
NORME DI SICUREZZA
Dal 01.07.95 è obbligatorio che tutti i DPI in commercio siano rispondenti alle norme armonizzate e forniti
col marchio CE (D.Lgs 475/92).
In base all’Art.1 del succitato decreto sono considerati DPI:
a) l'insieme costituito da prodotti diversi, collegati ad opera del costruttore, destinato a tutelare la
persona da uno o più rischi simultanei;
b) un DPI collegato, anche se separabile, ad un prodotto non specificamente destinato alla protezione
della persona che lo indossi o lo porti con sé;
c) i componenti intercambiabili di un DPI, utilizzabili esclusivamente quali parti di quest'ultimo e
indispensabili per il suo corretto funzionamento;
d) i sistemi di collegamento di un DPI ad un dispositivo esterno, commercializzati
contemporaneamente al DPI, anche se non destinati ad essere utilizzati per l'intero periodo di
esposizione a rischio.
Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto i DPI riportati nell'Allegato I..
Allegato I
Elenco esaustivo delle categorie di DPI che non rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva
1.
2.
3.
4.
5.
DPI progettati e fabbricati specificamente per le forze armate o quelle per il mantenimento dell'ordine (caschi, scudi,
eccetera);
DPI di autodifesa in caso di aggressione (generatori aerosol, armi individuali deterrenti, eccetera);
DPI progettati e fabbricati per uso privato contro:
- le condizioni atmosferiche (copricapo, indumenti per la stagione, scarpe e stivali, ombrelli, eccetera);
- l'umidità, l'acqua (guanti per rigovernare, eccetera);
- il calore (guanti, eccetera);
DPI destinati alla protezione o al salvataggio di persone imbarcate a bordo di navi o aeromobili, che non siano portati
ininterrottamente.
Caschi e visiere per utilizzatori di veicoli a motore a due o tre ruote.
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I DPI, sempre in base al D.Lgs 475/92, sono suddivisi in tre categorie:
1. appartengono alla prima categoria, i DPI di progettazione semplice destinati a salvaguardare la
persona da rischi di danni fisici di lieve entità.
Nel progetto deve presupporsi che la persona che usa il DPI abbia la possibilità di valutarne l'efficacia
e di percepire, prima di riceverne pregiudizio, la progressiva verificazione di effetti lesivi.
Rientrano esclusivamente nella prima categoria i DPI che hanno la funzione di salvaguardare da:
a) azioni lesive con effetti superficiali prodotte da strumenti meccanici;
b) azioni lesive di lieve entità e facilmente reversibili causate da prodotti per la pulizia;
c) rischi derivanti dal contratto o da urti con oggetti caldi, che non espongano ad una
temperatura superiore ai 50°C;
d) ordinari fenomeni atmosferici nel corso di attività professionali;
e) urti lievi e vibrazioni inidonei a raggiungere organi vitali ed a provocare lesioni a carattere
permanente;
f) azione lesiva dei raggi solari.
2. Appartengono alla seconda categoria i DPI che non rientrano nelle altre due categorie.
3. Appartengono alla terza categoria i DPI di progettazione complessa destinati a salvaguardare da
rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente.
Nel progetto deve presupporsi che la persona che usa il DPI non abbia la possibilità di percepire
tempestivamente la verificazione istantanea di effetti lesivi.
Rientrano esclusivamente nella terza categoria:
a) gli apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli aerosol solidi, liquidi o contro i gas
irritanti, pericolosi, tossici o radiotossici;
b) gli apparecchi di protezione isolanti, ivi compresi quelli destinati all'immersione subacquea;
c) i DPI che assicurano una protezione limitata nel tempo contro le aggressioni chimiche e
contro le radiazioni ionizzanti;
d) i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d'aria non
inferiore a 100 °C, con o senza radiazioni infrarosse, fiamme o materiali in fusione;
e) i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d'aria non
superiore a -50 °C;
f) i DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dall'alto;
g) i DPI destinati a salvaguardare dai rischi connessi ad attività che espongano a tensioni
elettriche pericolose o utilizzati come isolanti per alte tensioni elettriche.
Il requisito di carattere generale applicabile a tutti i DPI è che devono assicurare una protezione adeguata
contro i rischi per cui vengono utilizzati.
In conseguenza di ciò, nell’Allegato II del D.Lgs. 475/92, sono riportati i requisiti essenziali di salute e
sicurezza a cui ci si deve attenere nella realizzazione dei dispositivi di protezione individuale.
1.1. Principi di progettazione
1.1.1. Ergonomia
I DPI devono essere progettati e fabbricati in modo tale che, nelle condizioni di impiego
prevedibili cui sono destinati, l'utilizzatore possa svolgere normalmente l'attività che lo
espone a rischi, disponendo al tempo stesso di una protezione appropriata e del miglior
livello possibile.
1.1.2. Livelli e classi di protezione
1.1.2.1. Livelli di protezione quanto possibile elevati
Il livello di protezione ottimale da prendere in considerazione all'atto della
progettazione è quello al di là del quale le limitazioni risultanti dal fatto di portare il
DPI ostacolerebbero la sua effettiva utilizzazione durante l'esposizione al rischio o il
normale svolgimento dell'attività.
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1.1.2.2. Classi di protezione adeguate a diversi livelli di un rischio
Qualora le diverse condizioni di impiego prevedibili portino a distinguere vari livelli di
uno stesso rischio, all'atto della progettazione del DPI devono essere prese in
considerazione classi di protezione adeguate.
1.2. Innocuità dei DPI
1.2.1. Assenza di rischi e altri fattori di disturbo "autogeni"
I DPI devono essere progettati e fabbricati in modo da non provocare rischi ed altri fattori
di disturbo nelle condizioni prevedibili di impiego.
1.2.1.1. Materiali costitutivi appropriati
I materiali costitutivi dei DPI ed i loro eventuali prodotti di decomposizione non
devono avere effetti nocivi per l'igiene o la salute dell'utilizzatore.
1.2.1.2. Stato di superficie adeguato di ogni parte di un DPI a contatto con l'utilizzatore
Ogni parte di un DPI a contatto, o suscettibile di entrare a contatto con l'utilizzatore
durante l'impiego, non deve avere asperità, spigoli vivi, sporgenze, eccetera,
suscettibili di provocare un’irritazione eccessiva o delle ferite.
1.2.1.3. Ostacoli massimi ammissibili per l'utilizzatore
I DPI devono ostacolare il meno possibile i gesti da compiere, le posizioni da
assumere e la percezione sensoriale e non devono essere all'origine di gesti che
possano mettere in pericolo l'utilizzatore o altre persone.
1.3. Fattori di comfort e di efficacia
1.3.1. Adeguamento dei DPI alla morfologia dell'utilizzatore
I DPI devono essere progettati e fabbricati in modo tale da poter essere messi il più
comodamente possibile sull'utilizzatore, nella posizione appropriata e restarvi durante il
periodo necessario e prevedibile dell'impiego, tenendo conto dei fattori ambientali, dei gesti
da compiere e delle posizioni da assumere. A tal fine i DPI devono rispondere il più
possibile alla morfologia dell'utilizzatore mediante ogni mezzo opportuno: adeguati sistemi
di regolazione e di fissaggio o una gamma sufficiente di misure e numeri.
1.3.2. Leggerezza e solidità di costruzione
I DPI devono essere il più possibile leggeri senza pregiudizio per la solidità di costruzione e
la loro efficacia.
I DPI devono possedere una resistenza sufficiente nei confronti dei fattori ambientali
inerenti alle condizioni d'impiego prevedibili.
1.3.3. Compatibilità necessaria tra i DPI destinati ad essere indossati simultaneamente
dall'utilizzatore
Se diversi modelli di DPI, di categoria o tipo diversi sono immessi sul mercato da uno
stesso fabbricante per assicurare simultaneamente la protezione di parti contigue del corpo,
tali modelli devono essere compatibili.
1.4. Nota informativa del fabbricante
La nota informativa preparata e rilasciata obbligatoriamente dal fabbricante per i DPI immessi
sul mercato deve contenere, oltre al nome e all'indirizzo del fabbricante o del suo mandatario
nella Comunità, ogni informazione utile concernente:
a) le istruzioni di deposito, di impiego, di pulizia, di manutenzione, di revisione e di
disinfezione. I prodotti di pulizia, di manutenzione o di disinfezione consigliati dal
fabbricante non devono avere nell'ambito delle loro modalità di uso alcun effetto nocivo
per i DPI o per l'utilizzatore;
b) le prestazioni ottenute agli esami tecnici effettuati per verificare i livelli o le classi di
protezione dei DPI;
c) gli accessori utilizzabili con i DPI e le caratteristiche dei pezzi di ricambio appropriati;
d) le classi di protezione adeguate a diversi livelli di rischio e i corrispondenti limiti di
utilizzazione;
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e)
f)
g)
h)
la data o il termine di scadenza dei DPI o di alcuni dei loro componenti;
il tipo di imballaggio appropriato per il trasporto dei DPI;
il significato della marcatura, se questa esiste;
se del caso, i riferimenti delle direttive applicate conformemente all'articolo 12-bis,
comma 1;
i) nome, indirizzo, numero di identificazione degli organismi notificati che intervengono
nella fase di certificazione dei DPI.
La nota informativa deve essere redatta in modo preciso, comprensibile e almeno nella o nelle
lingue ufficiali dello Stato membro destinatario.
Nell’Allegato II vengono inoltre riportati:
ƒ i requisiti supplementari comuni a diverse categorie o tipi di DPI ed
ƒ i requisiti supplementari specifici per i rischi da prevenire.
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L’abbigliamento
Osserviamo quali siano le parti di comune abbigliamento, che, portate durante il lavoro,
possono dar luogo ad infortuni:
NO alle sciarpe e alle cravatte, che possono essere facile presa di ingranaggi, alberi e di un
qualunque organo di rotazione.
NO alle maniche troppo svolazzanti con fibbie o cinturini slacciati o strappati che possono essere facile
presa di organi rotanti, ingranaggi, cinghie, utensili vari, specie durante operazioni di riparazione,
controllo, lubrificazione.
NO ai risvolti nei pantaloni poiché possono facilmente impigliarsi in qualunque oggetto sporgente da
terra provocando una caduta;
NO alle scarpe troppo leggere o rotte o con tacchi eccessivamente alti o con la suola sdrucciolevole
poiché in cantiere vi è sempre un chiodo, una scheggia di legno, un truciolo metallico, un
camminamento accidentato, un ambiente scivoloso.
Per lo svolgimento di un lavoro generico, cioè senza pericoli particolari, è indicata una tuta aderente, con
maniche strette ai polsi (o mezze maniche d'estate), senza risvolti ai pantaloni, poche tasche e senza
parti sporgenti, chiusura lampo.
Il tessuto di cui è fatta la tuta deve essere difficilmente infiammabile.
A proposito di pulizia va ricordato che, a parte le ragioni igieniche che tutti ben conoscono, è pericoloso
indossare abiti impregnati di grasso, olio, vernici, solventi sia per i rischi di incendio, sia per i rischi di malattie
della pelle.
Fasidi utilizzo
Qualora sia necessario proteggere talune parti del corpo contro i
rischi particolari, i lavoratori devono avere a disposizione idonei
mezzi di difesa, quali schermi adeguati, grembiuli, pettorali,
gambali, ecc (art. 385, D.P.R. 547/55).
Indumenti di protezione chimica, sono da utilizzare in tutti i
lavori che espongano a un continuo contatto con agenti chimici
in condizioni di normale impiego, sono realizzati
principalmente in fibre sintetiche (acriliche, viniliche, amidiche,
ecc.), le caratteristiche principali di questi ne permettono
l’impiego in presenza di agenti cancerogeni (amianto e
benzene), nella manipolazione di prodotti acidi e alcalini, in
lavori in rete fognaria. Gli indumenti che vengono
commercializzati sono principalmente tute, giacche, pantaloni, camici.
Indumenti antipolvere, sono utilizzati nei lavori in cui sia presente un’alta concentrazione di polvere,
sono realizzati principalmente con fibre poliammidiche, tessuto non tessuto di polietilene e tessuto non
tessuto di fibre cellulosiche, la caratteristica principale di questi DPI è quella di proteggere il corpo da
un eccessivo assorbimento di polvere. Gli indumenti che vengono commercializzati sono
principalmente tute, giacche, pantaloni, camici.
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Indumenti per la saldatura, sono da utilizzare nelle operazioni di saldatura e dove comunque sia
presente il rischio di proiezione di materiale incandescente sul corpo del lavoratore, vengono realizzati
normalmente in cuoio e sono principalmente utilizzati i grembiuli con pettorina e soprascarpe.
L’allegato V del D.Lgs. 626/94 impone l’uso di indumenti protettivi per le seguenti attività lavorative:
•
•
•
lavori edili eseguiti all’aperto con clima piovoso e freddo (indumenti contro le intemperie);
lavori stradali (indumenti fosforescenti);
lavori su impalcature, montaggio di prefabbricati (attrezzatura anticaduta).
Protezione dalle cadute dall’alto
Per molti lavori che espongono i lavoratori a rischi particolari, l’abbigliamento deve essere
modificato o completato con qualche cosa in più, cioè con appropriati dispositivi di
protezione individuale.
Nel caso della protezione dalle cadute dall’alto, si devono dotare i
lavoratori di una cintura di sicurezza adatta al tipo di lavoro da
compiere ed ai relativi spostamenti necessari per il raggiungimento
della zona di lavoro.
Molto frequente è la constatazione del mancato uso delle cinture di
sicurezza, che, pur essendo a disposizione dei lavoratori, non
possono essere utilizzate perché inadatte o perché non sono stati
individuati i punti di vincolo delle funi di trattenuta o perché non è
stata spiegata la sequenza da seguire per operare in sicurezza
secondo una precisa logica o perché tali procedure si ritengono un
inutile perdita di tempo.
Questi argomenti devono essere contenuti nel piano di sicurezza
per dare le necessarie informazioni utili ad evitare un uso
improprio, inefficace e, quindi, insicuro.
In caso di infortunio, il solo fatto di aver fornito una cintura al lavoratore non esime i soggetti dalla norma di
responsabilità, se gli stessi non hanno provveduto a:
• munire il lavoratore di cintura adatta al lavoro da eseguire;
• dare disposizioni sull’uso della cintura, in particolare riferite ai sistemi ed ai punti di vincolo della fune di
trattenuta della cintura e la sequenza di spostamento da un punto all’altro;
• pretendere l’osservanza, con costante ed assidua presenza, del rispetto delle disposizioni impartite ai
lavoratori anche con specifica formazione ed informazione e provvedendo, in caso di inosservanza, agli
adempimenti previsti dal contratto di lavoro (richiami scritti, multe, sospensioni dal lavoro, ecc.).
Definizione
L'attrezzatura è sempre composta da un dispositivo che avvolge il corpo umano (imbracatura) e da dispositivi
di vincolo collegati ad un punto di ancoraggio (dispositivi anticaduta), che servono a limitare la corsa di
caduta.
Fasi di utilizzo
Questi DPI sono obbligatori per i lavoratori esposti a pericoli di caduta dall’alto od entro i vani o che devono
prestare la propria opera entro pozzi, cisterne, e simili condizioni di pericolo (art. 386, D.P.R. 547/55).
Cintura di sicurezza semplice, è composta da una cintura da legare in vita ed è un effettivo mezzo di
lavoro poiché il suo uso non è occasionale ma continuo, in quanto consente al lavoratore di stazionare nella
zona dove deve essere svolto il lavoro.
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Questo dispositivo deve essere utilizzato solamente nel lavoro su pali in quanto protegge efficacemente solo
da piccole cadute in verticale (art. 10, D.P.R. 164/56).
Cintura di sicurezza con funi di trattenuta, è quella di più largo impiego, poiché può correttamene ed
efficacemente essere utilizzata dai lavoratori:
ƒ addetti al montaggio di ponteggi,
ƒ che operano: su gronde, cornicioni, su tetti, su ponti, su ponti sviluppabili, su tralicci in genere, su
opere in demolizione ed
ƒ in tutti i casi di lavori eseguiti con dislivello maggiore di 2,00 m, quando non sia possibile mettere in
opera sistemi di protezione collettiva atti ad evitare il pericolo di caduta (per esempio: ponteggi
metallici fissi).
Questo tipo di cintura, a differenza del tipo precedentemente citato, non è un presidio lavorativo, bensì è solo
un complemento di sicurezza che entra in funzione solo in caso di caduta del lavoratore.
E’ composta da una cintura con bretelle, con anelli di aggancio e da due funi di trattenuta.
La cintura dovrà essere assicurata ad apposite funi di trattenuta o ad altri punti fissi di sostegno tali da
sopportare le sollecitazioni derivanti dalla caduta del lavoratore.
Le funi, sempre vincolate alle spalle del lavoratore mediante l’apposito anello metallico posto in
corrispondenza dell’incrocio delle bretelle, devono essere due, in modo da consentire tutti gli spostamenti del
lavoratore (scavalco dei montanti, ecc.) mantenendolo sempre in condizioni di sicurezza. Con l’impiego di
una sola fune di trattenuta si sono infatti verificati numerosi incidenti per cadute avvenute proprio nella fase
di scavalcamento di un ostacolo che rendeva necessario il momentaneo sgancio della fune stessa.
In base al tipo di lavoro da eseguire, si consiglia l’impiego di diversi tipi di gancio per le funi di trattenuta. Ad
esempio, dovendo montare un ponteggio o salire su un traliccio, sarà opportuno munire le funi di trattenuta
di ganci a gola larga in modo da poterli applicare direttamente all’elemento metallico senza dover ricorrere al
giro di fune attorno intorno a quest’ultimo.
Le funi della cintura di sicurezza devono poter consentire il normale movimento delle operazioni necessarie
ma non devono permettere la caduta per un’altezza superiore a 1,50 m.
Limitatamente alle operazioni di montaggio e di smontaggio dei ponteggi metallici fissi è ammessa la deroga
alla lunghezza di 1,50 m della fune di trattenuta, qualora vengano impiegate attrezzature costituite da:
a. una cintura di sicurezza di tipo speciale comprendente, oltre all’imbracatura, un organo di trattenuta
provvisto di freno a dissipazione di energia;
b. una guida rigida da applicare orizzontalmente ai montanti interni del ponteggio, immediatamente al di
sopra o al di sotto dei traversi di sostegno dell’impalcato;
c. un organo di ancoraggio scorrevole lungo la suddetta guida, provvisto di attacco per la cintura di
sicurezza.
In questo caso la lunghezza della fune di trattenuta può raggiungere i 2,00 m.
La resistenza dell’intero complesso (fascia cintura, bretelle, fune di trattenuta) deve essere molto più robusta
di quella richiesta per la cintura semplice, la quale prevede un impiego statico. Per la cintura con bretelle è
richiesta una resistenza molto superiore a quella del peso di un uomo, in quanto, in caso di caduta, l’entità
dello sforzo di resistenza può arrivare a valori dinamici elevati, che saranno comunque sicuramente verificati
nel caso, obbligatorio, in cui si usino cinture regolarmente omologate e, quindi rispondenti alle norme
specifiche attualmente vigenti.
I punti di sostegno e la fune di trattenuta andranno calcolati in funzione delle sollecitazioni dinamiche
trasmesse dalla eventuale caduta del lavoratore (1500-2000 kg); dovranno essere considerati anche tutti gli
allungamenti dei vari elementi componenti la cintura così da rispettare la distanza di sicurezza da terra per
evitare che, alla fine dell’allungamento, il lavoratore possa stramazzare al suolo a causa del mancato
funzionamento del sistema anticaduta. I punti di trattenuta andranno verificati in funzione delle sollecitazioni
trasmesse ed in funzione delle tensioni indotte paragonate con quelle ammissibili per il materiale costituente.
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Cintura di sicurezza con fune di salvataggio, serve come ausilio per lavori eseguiti all’interno di serbatoi,
fognature, pozzi e simili. Il suo uso è eccezionale ed avviene quando si verifica la necessità di dover trarre
all’esterno un lavoratore che abbia perso conoscenza per asfissia o altro.
Questo tipo di cintura può avere resistenza inferiore a quella delle cinture di sicurezza con funi di trattenuta in
quanto non è destinata a sopportare sollecitazioni dinamiche ma solo il peso di una persona che abbia perso
conoscenza In ogni caso è un sistema che deve essere dotato delle necessarie certificazioni per evitare di avere
un’attrezzatura inadeguata al momento del bisogno.
E’ fondamentale avere una buona imbracatura del corpo sotto le ascelle e le gambe (cosciali), in modo da
consentire il sollevamento mantenendo il corpo il più verticale possibile, ciò per far uscire il lavoratore da
aperture quasi sempre, in questi casi, di dimensioni ridotte e per evitargli danni alla struttura portante del
corpo.
Apparato anticaduta, è un organo flessibile munito di freno incorporato, provvisto alle due estremità di
dispositivo di collegamento mediante il quale l'imbracatura viene connessa all'organo di ancoraggio scorrevole
dell'attrezzatura. Il freno, la cui funzione è quella di assorbire e dissipare parte dell'energia acquisita dalla
caduta viene realizzato in diversi modi, quali scucitura progressiva di un nastro, allungamento elastoplastico di
un elemento, frenatura meccanica di una corda ottenuta forzando il passaggio della fune attraverso uno o più
fori calibrati.
Questi sistemi omologati a norme europee devono essere dotati di libretto di istruzioni e pagine di verifica e
controllo su cui apporre indicazioni e periodicità degli interventi effettuati per un controllo completo
dell’attrezzatura.
Nei lavori di montaggio e smontaggio di gru, impianti di betonaggio e ponteggi, nei lavori presso gronde e
cornicioni, sui tetti, sui ponti sviluppabili a forbice e simili, su muri in demolizione e nei lavori analoghi,
quando non sia possibile disporre impalcati di protezione o parapetti, gli operai addetti devono fare uso di
idonea cintura di sicurezza con bretelle collegate a fune di trattenuta (art. 385, D.P.R. 547/55, art. 10,
D.P.R. 164/56, DM 28/05/1958).
Per ciò che riguarda l’impiego a e la manutenzione delle cinture di sicurezza si dovranno rispettare i seguenti
accorgimenti:
ƒ durante l’impiego si dovrà evitare il contatto delle stesse con spigoli taglienti, con sostanze caustiche o
che ne possano comunque provocare un deterioramento;
ƒ dopo l’uso dovranno essere conservate in ambienti asciutti, ben ventilati e non riscaldati, dopo averle
preventivamente pulite e controllate in ogni elemento. Le cinture omologate sono realizzate con fibre
sintetiche molto più resistenti e longeve del cuoio che veniva utilizzato precedentemente.
ƒ prima del reimpiego è necessario un ulteriore esame per controllarne l’integrità, soprattutto per
quando riguarda le funi di trattenuta che, non infrequentemente, possono essere attaccate dai topi.
Quando la cintura, o qualche sua parte, venga deteriorata non si devono effettuare riparazioni di fortuna ma
si deve sostituire il tutto. Nel caso in cui siano possibili le riparazioni, queste devono essere eseguite da
persona qualificata.
Le verifiche periodiche per accertare lo stato di conservazione e di idoneità all’uso della cintura dovranno
essere effettuate mediante un attento ed accurato esame a vista svolto da conoscitori o da ditta specializzata.
Nei casi in cui il giudizio dell’esame a vista lasci adito a dubbi, si potrà eseguire una prova statica appendendo,
tramite la cintura, un robusto sacco pieno di sabbia asciutta, del peso di almeno 150 kg, irrigidito con stecche
di legno e legature di filo di ferro.
Potranno essere eseguite più prove, della durata di cinque minuti, in modo da interessare tutti i componenti
della cintura.
Al termine delle prove sarà effettuato un nuovo accurato esame visivo, esaminando in modo particolare le
cuciture che non dovranno presentare rotture o eccessivi allentamenti.
In caso di dubbio è meglio, più semplice e sicuro sostituire la cintura; ciò è obbligatorio nel caso in cui l’intero
sistema sia stato sottoposto alle sollecitazioni derivanti dalla caduta di un lavoratore.
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Protezione della testa: caschi
Numerose sono le occasioni di infortunio a cui è esposta la testa di chi lavora in edilizia:
• areti di scavo in trincea o in fondazione, materiale vario nei lavori di montaggio ove più
squadre di uomini lavorano a piani diversi, ecc.),
• urti contro carichi sospesi o elementi contundenti, ecc.
Da qui la necessità di proteggere la testa con un caschetto appropriato.
Oggi ve ne sono di comodissimi, leggeri e curati nell’estetica, che, oltre a costituire
indispensabile protezione alla testa, sono anche distinguo di professionalità per l’operaio edile.
Nei casi in cui non si rende necessario l’utilizzo del caschetto, è opportuno dotare i lavoratori di un
copricapo.
Fasidi utilizzo
L’utilizzo del caschetto di protezione è obbligatorio per i lavoratori
esposti a specifici rischi di offesa del capo dovuta a caduta di materiale
o oggetti dall’alto o a eventuali collisioni con il capo (art. 381 D.P.R.
547/55).
Norme di sicurezza
L’allegato V del D.Lgs. 626/94 impone l’uso del caschetto protettivo
per le seguenti attività lavorative:
•
•
•
lavori eseguiti sopra, sotto o in prossimità di impalcature e
di posti di lavoro sopraelevati, montaggio e smontaggio di
armature, lavori di installazione e di posa di ponteggi e operazioni di demolizione;
lavori in fossati, trincee, pozzi, e gallerie;
lavori in ascensori e montacarichi.
Protezione dei piedi: calzature di sicurezza
Le scarpe devono essere solide, sempre in buono
stato, con la suola antisdrucciolevole per evitare
scivolamenti e cadute.
•
•
•
•
•
Quando si lavora con grossi pesi servono i puntali in
acciaio;
quando si lavora in un ambiente con rischio di ferite o di
puntura da chiodi occorrono le intersuole imperforabili in
acciaio;
con suola antisdrucciolevole;
quando si lavora su superfici temperatura variabile
occorrono speciali suole anticalore;
quando si lavora con rischio di intrappolamento dei piedi
occorre un dispositivo per lo sfilamento rapido.
Nel caso di lavori eseguiti in presenza di acqua o fango, bisognerà dotare i lavoratori di stivali in gomma
con soletta antichiodo.
L’operaio edile si trova, prima o poi, ad operare in ambienti di lavoro che comportano i rischi suddetti, perciò
deve fare uso di calzature appropriate.
10
Fasidi utilizzo
L’utilizzo di scarpe di sicurezza è obbligatorio nelle lavorazioni in cui esistono specifici pericoli di ustioni,
punture o di schiacciamento dei piedi (art. 384, D.P.R. 547/55).
Norme di sicurezza
Le scarpe di sicurezza devono avere soletta antiforo, puntale antischiacciamento e suola antisdrucciolo (art.
384, D.P.R. 547/55).
I lavoratori che lavorano con i piedi nel bagnato o addetti a getti di calcestruzzo dovranno fare uso di idonei
stivali impermeabili (art. 38, D.P.R. 320/56).
L’allegato V del D.Lgs. 626/94 impone l’uso di calzature di sicurezza con suola imperforabile per le seguenti
attività lavorative:
•
lavori di rustico, di genio civile e lavori stradali;
•
lavori su impalcatura e demolizioni di rustici;
•
lavori in c.a. ed in elementi prefabbricati con montaggio e smontaggio di armature;
•
lavori in cantieri edili e su coperture.
Protezione delle mani: guanti
Vi sono molti tipi di guanti in relazione al rischio da cui devono proteggere, quindi i tipi
esistenti devono essere scelti in modo accurato secondo il tipo di lavoro.
In generale per l’operaio edile guanti più idonei sono i guanti in pelle più o meno pesanti,
adatti per il maneggio di materiali pesanti o pungenti come ferro, legname, laterizi, ecc. o i guanti di gomma o
di resina sintetica per il trattamento di materiali caustici come le calci, le vernici, i solventi, i lubrificanti, ecc.
I guanti, come del resto tutti gli altri indumenti protettivi, devono
essere custoditi con cura ed utilizzati correttamente. Se difettosi, mal
conservati, rovinati, possono essere causa di infortuni o malattie.
Fasidi utilizzo
Occorre utilizzare il DPI più idoneo in tutti i casi in cui tale obbligo è
richiamato da specifica cartellonistica e comunque nei seguenti
momenti:
• manipolazione di sostanze corrosive, acide, caustiche o
comunque in grado di nuocere alla pelle delle mani;
• manipolazione di materiali taglienti o abrasivi (cavi di
acciaio, lamiere, vetri, ecc.);
• manipolazione di materiali incandescenti o molto caldi
(lavori di saldatura, taglio ossiacetilenico, ecc.) (art. 383, D.P.R. 547/55).
Guanti in plastica, sono consigliati per il contatto con acidi, alcali, solventi e oli, sono di materiali
impermeabili e resistenti quali neoprene, PVC o NBR, questo tipo di guanto può essere comunque utilizzato
anche per la manipolazione di materiali taglienti e/o scivolosi.
Guanti in gomma, sono utilizzati per la manipolazione di materiali taglienti e/o scivolosi.
11
Guanti in cuoio, sono da utilizzare per la manipolazione di materiali taglienti e/o scivolosi, non
costituiscono una protezione efficiente al contatto con acidi, alcali, solventi e oli in quanto sono permeabili a
diverse di queste sostanze.
Guanti dielettrici, particolari guanti realizzati in materiale isolante da utilizzare per la protezione contro la
corrente elettrica.
L’allegato V del D.Lgs. 626/94 impone l’uso di guanti protettivi per le seguenti attività lavorative:
•
lavori di saldatura, manipolazione di oggetti con spigoli vivi, escluso il caso in cui sussista il
rischio che il guanto rimanga impigliato negli organi delle macchine.
Protezione degli occhi: occhiali, maschere,schermi
I primi nemici , e i più frequenti per l’occhio, sono le schegge che si formano nei lavori alle
macchine: mole, frese, torni, ecc. ed anche nei lavori a mano: nel battere le saldature, nei
lavori di scalpellino e tanti altri.
Una scheggia nell’occhio lascia sempre una conseguenza, anche se minima e non avvertita
subito e, se si è sfortunati, si può perdere anche un occhio, sia che la scheggia lo rovini
subito, sia che la perdita avvenga per successiva infezione.
Quindi: portare sempre gli occhiali quando è necessario!
Gli addetti alle operazione di molatura, smerigliatura, scalpellatura, chiodatura, ecc. devono ricevere in
dotazione uno schermo facciale o gli occhiali di sicurezza specifici.
I lavoratori destinati ad operazioni di saldatura dovranno avere mezzi di protezione adatti, quali:
• occhiali con ripari laterali di protezione muniti di vetri colorati,
• schermo facciale con vetro colorato per l’esecuzione di saldature sopra la testa.
Protezionedell’udito:cuffieantirumore; tappi auricolari; lanapiuma
I rumori che si producono in molte attività lavorative, associati ai rumori che si producono,
sempre in quantità maggiore, nell’ambiente di vita quotidiano e di svago, hanno un’azione
particolarmente nociva sull’organismo umano.
Essi producono innanzitutto alterazioni dell’apparato uditivo, più o meno gravi, in relazione alla loro intensità
ed alla durata dell’esposizione che, se si protrae per tutto il giorno e/o per lunghi periodi di tempo, a livelli
intensi, comporta una riduzione della capacità uditiva che può giungere sino alla perdita completa dell’udito,
alla sordità.
Tali alterazioni sono irreversibili: nessuna cura, nessun intervento, potranno far riacquistare all’orecchio la sua
funzionalità primitiva!
Il rumore, inoltre, produce dei disturbi a carico del sistema nervoso e di quello cardiocircolatorio, con perdita
di equilibrio o il verificarsi di malesseri che possono essere a loro volta causa di gravissimi infortuni.
L’orecchio va quindi difeso con dispositivi opportuni scelti, a cura del medico competente, in base
all’intensità verificata in loco ed alla durata del rumore nonché al tempo di esposizione ad esso.
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In edilizia i più esposti sono gli addetti alla perforazione delle rocce, all’uso di martelli pneumatici ed utensili
ad aria compressa in genere, all’impasto e pompaggio di calcestruzzi, all’impiego di macchine ed utensili da
taglio e molatura, specialmente se le operazioni vengono effettuate in ambienti chiusi.
I mezzi di protezione più opportuni sono le cuffie di protezione a filtri ed a tappi auricolari del tipo "usa
e getta".
Tenuto conto dell’ambiente di lavoro in cui si opera, è necessaria la più scrupolosa pulizia giornaliera e la
personalizzazione del mezzo protettivo.
Fasidi utilizzo
L’utilizzo di tappi o cuffie è obbligatorio nelle lavorazioni che
producono rumori dannosi ai lavoratori (art. 24, D.P.R.
303/56).
Inoltre il datore di lavoro deve fornire tali D.P.I a tutti i lavoratori che
sono esposti ad un livello personale quotidiano superiore a 85 dB(A),
i lavoratori hanno l’obbligo di indossarli per Lepd>90 dB(A) (art. 43,
D.Lgs. 277/91).
Normedisicurezza
L’allegato V del D.Lgs. 626/94 impone l’uso di otoprotettori per
le seguenti attività lavorative:
• lavori che implicano l’utilizzo di utensili pneumatici;
• battitura di pali e costipazione del terreno.
Protezione delle vie respiratorie: maschere
In alcune lavorazioni si sviluppano gas, vapori, polveri, fumi dannosi per la salute: la loro
inalazione irrita le vie respiratorie, provocando alterazioni a carico soprattutto dei bronchi e
dei polmoni.
Bisogna quindi proteggere le vie respiratorie dalle sostanze nocive che inquinano l’ambiente di lavoro
portando gli opportuni mezzi di protezione.
Le maschere antipolvere sono necessarie soprattutto:
•
a chi lavora in presenza di polvere silicea (ai minatori, ai molatori, ecc.);
• a chi opera in presenza di manufatti contenenti amianto (rimozione di lastre di copertura,
condotte, tubazioni, ecc. in cemento-amianto).
Le maschere contro fumi e/o vapori sono necessarie soprattutto:
•
a chi lavora in presenza di catrame e bitume (lavori stradali, di impermeabilizzazione, di
verniciatura, ecc.).
Quando si tratta di lavorazioni localizzate dove la polvere non può essere completamente eliminata con
dispositivi tecnici può essere sufficiente utilizzare le maschere in garza del tipo "usa e getta" che danno
buone garanzie di efficienza e sono le più idonee sotto il profilo igienico.
Quando ci si trova invece in un ambiente con un più elevato grado di inquinamento è necessario utilizzare
maschere a filtro del tipo idoneo all’elemento inquinante (maschere a filtro antipolvere - maschere a
filtro antigas - maschere a filtro antinebbia - ecc.) in modo da bloccarne l’aspirazione.
Nelle lavorazioni comuni in cui si ha un forte sviluppo continuo di sostanze inquinanti, come la verniciatura a
spruzzo e la sabbiatura, è necessario utilizzare respiratori a mandata d’aria integrati da un apparecchio, un
13
cappuccio o un casco, per proteggere anche la testa ed il collo dall’azione degli agenti nocivi.
Quando si devono effettuare interventi di urgenza o di soccorso e salvataggio in ambienti fortemente
inquinati o nei quali l’atmosfera è irrespirabile per mancanza di ossigeno è necessario utilizzare gli
autorespiratori, apparecchi in cui l’ossigeno necessario alla respirazione è fornito da una riserva (bombole) di
ossigeno o di aria compressa.
Fasidi utilizzo
Questo tipo di DPI devono essere utilizzati dai lavoratori esposti a specifici rischi di inalazioni pericolose di
gas, polveri o fumi (art. 387 D.P.R. 547/55).
Semimaschere a costruzione integrale, sono indicate per proteggere
contro molti tipi di particelle, gas e vapori, e non richiedono
manutenzione, a seconda dello scopo per cui sono state progettate
possono filtrare le particelle, i gas e i vapori, o una combinazione di
questi elementi pericolosi.
Ad ogni condizione dell'ambiente di lavoro corrisponde un determinato
respiratore appositamente indicato, sono solitamente provviste di una o
due valvole di espirazione che permettono all'aria inspirata di essere
rilasciata senza dover passare attraverso il filtro.
Questo tipo di semimaschere sono costituite da fibre che catturano e
trattengono le particelle velenose, o da assorbenti che imprigionano e fermano il gas e i vapori durante
l'inspirazione attraverso il filtro, questo DPI non protegge dall'insufficienza di ossigeno.
Semimaschere a filtri intercambiabili, come le semimaschere a costruzione integrale anche questo tipo di
DPI coprono il naso e la bocca. Essi rendono l'aria respirabile attraverso filtri per particelle, gas o vapori che
possono essere sostituiti quando sono sporchi, il facciale è riutilizzabile, dato che le parti possono essere
sostituite quando sono danneggiate.
Le semimaschere riducono le concentrazioni dei gas e dei vapori velenosi fino a livelli consentiti.
Le sostanze pericolose dalle quali il filtro protegge sono indicate sull'etichetta del filtro stesso, anche questo
tipo di semimaschere non protegge dall'insufficienza di ossigeno.
Le differenze sostanziali che contraddistinguono i diversi tipi di semimaschere sono determinate dai filtri.
Autorespiratori
Si utilizzano quando la concentrazione degli inquinanti gassosi è molto elevata (superiore al 2% in volume) o
quella dell'ossigeno scende al di sotto del 17%; ne esistono due tipi: a circuito aperto e a circuito chiuso.
Gli autorespiratori a circuito aperto sono apparecchi ad aria compressa, dotati di un'autonomia di 40-60
minuti. L'aria, compressa a 150-160 bar è contenuta in una bombola posta sulla schiena del lavoratore e viene
distribuita automaticamente secondo il fabbisogno. Il sistema di distribuzione dell'aria è collegato mediante
un tubo flessibile al raccordo a vite di una maschera a pieno facciale.
Gli autorespiratori a circuito chiuso sono apparecchi che consentono la rigenerazione dell'aria espirata
mediante il perossido di potassio (KO2). L'aria espirata arriva alla "cartuccia" di KO2 dove si ha la fissazione
dell'anidride carbonica, per passare poi alla "sacca polmonare" da dove, nella fase inspiratoria, giunge al
boccaglio. Questo tipo di DPI non è molto utilizzato a causa della complessità e delicatezza di esercizio.
14
Entrambi i tipi di autorespiratori richiedono comunque, per essere utilizzati, un addestramento specifico.
Respiratori a presa d'aria esterna
Anche questi tipi di DPI si utilizzano quando la concentrazione degli inquinanti gassosi è molto elevata
(superiore al 2% in volume) o quella dell'ossigeno scende al di sotto del 17%. Sono costituiti essenzialmente
da una maschera a pieno facciale collegata ad una fonte di aria pulita mediante un lungo tubo flessibile
solitamente di gomma. La fonte di aria pulita può provenire da un compressore, da una pompa d'aria oppure
da un serbatoio di aria compressa.
Sia gli autorespiratori che i respiratori a presa d'aria esterna non vengono frequentemente utilizzati in edilizia.
Altre attrezzature, invero improprie, che devono far parte del “corredo” minimo di un datore di lavoro per
poter garantire la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei e mobili sono i cartelli che costituiscono la
Segnaletica di Cantiere. Di seguito viene proposta la seconda parte di questo quaderno illustrando quali siano
e quali caratteristiche devono avere.
15
LA SEGNALETICA DI SICUREZZA E/O SALUTE
SUL LUOGO DI LAVORO
Il D.Lgs. 626/94 stabilisce le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e
sancisce degli obblighi per il datore di lavoro, tra questi c’è quello di identificare i pericoli e valutare i
rischi, se questi non siano eliminabili, il datore di lavoro deve predisporre tutte le misure necessarie per
evitare o limitare i rischi al più basso livello possibile.
L’articolo 3 comma 1 del D.Lgs. 626/94 prescrive le fondamentali misure di tutela gerarchicamente
ordinate in materia di salute e sicurezza dei lavoratori (politica aziendale della sicurezza) e, tra le altre,
prevede, alla lettera q)
l’obbligo, a carico del datore dl lavoro di utilizzare segnali di sicurezza e avvertimento per
proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
Si intende per segnaletica di sicurezza, una segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad una attività,
o ad una situazione determinata, fornisce una indicazione o una prescrizione concernente la
sicurezza o salute sul luogo di lavoro, e che utilizza a secondo dei casi, un cartello, un colore,
un segnale, luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale.
La segnaletica svolge un ruolo importante ai fini della sicurezza: un appropriato segnale, infatti,
trasmette con immediatezza un messaggio che fornisce un'utile indicazione in merito a divieti, obblighi
di comportamento, pericoli, informazioni, ubicazione dei mezzi antincendio e di soccorso, vie di fuga,
ecc.
Inoltre, affinché sia garantita la percorribilità in sicurezza dei passaggi, delle uscite e delle vie di esodo,
in situazioni di emergenza, la relativa segnaletica deve essere adeguatamente alimentata da una apposita
sorgente elettrica, distinta da quella ordinaria (ad esempio, batteria a ricarica automatica), in grado di
assicurare un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux.
Lo scopo della segnalazione di sicurezza è quello di attirare in modo rapido e facilmente
comprensibile l'attenzione su oggetti e situazioni che possono determinare pericoli ed in
particolare:
ƒ vietare comportamenti pericolosi;
ƒ avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte;
ƒ fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza e ai mezzi di soccorso o di salvataggio;
ƒ prescrivere comportamenti sicuri ai fini della sicurezza;
ƒ indicare ulteriori elementi di prevenzione e sicurezza.
L'efficacia della segnaletica dipende da un'estesa e ripetuta informazione di tutte le persone per le quali
essa può risultare utile.
La segnaletica di sicurezza è regolamentata da Decreto legislativo n°493 del 14 agosto 1996,
"Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di
sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro", che istituisce un vero e proprio sistema formalizzato di
comunicazione aziendale, codificando i principi generali integrati con quanto previsto dal
D.Lgs.626/94, definendo le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e includendo in essa
anche le segnalazioni verbali e gestuali, per tutte le attività lavorative sia pubbliche o private alle quali
16
siano addetti i lavoratori subordinati (o equiparati), dando attuazione alla direttiva CEE n° 92/58 del
24/07/1992.
L' art. 7 del D.Lgs n°493/96 abroga il precedente D.P.R.n°524 del 8/6/1982.
Secondo quanto dettato dal D.lgs. 493/96 è bene sottolineare come la segnaletica non risulta essere
costituita solamente da cartelli, ma da un complesso di strumenti, canali comunicativi e modalità di
interazione che si inseriscono nel sistema di gestione aziendale della sicurezza. Pertanto, le finalità
comunicative che stanno a fondamento della segnaletica possono essere identificate nelle diverse
tipologie di segnali e negli strumenti di seguito riportati.
SEGNALI
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Segnale di DIVIETO avente la funzione di vietare un comportamento che potrebbe far correre
o causare un pericolo.
Segnale di AVVERTIMENTO il cui scopo risulta essere quello di avvertire circa l'esistenza di
un rischio o pericolo.
Segnale di PRESCRIZIONE il cui compito è quello di prescrivere un determinato
comportamento.
Segnale di SALVATAGGIO o di SOCCORSO utile a fornire indicazioni relative alle uscite di
sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio.
Segnale di INFORMAZIONE recante indicazioni diverse.
STRUMENTI
ƒ
Il CARTELLO fornisce una determinata indicazione a visibilità garantita da illuminazione di
intensità sufficiente mediante combinazione di forma geometrica, colori, simbolo o
pittogramma ossia di immagini impiegate su un cartello o su di una superficie luminosa.
Nella cartellonistica di sicurezza il colore e la forma del cartello definiscono in modo univoco il
messaggio.
ƒ
Il SEGNALE LUMINOSO può essere illuminato dall'interno o dal retro e ha caratteristiche di
forma, colori e pittogrammi simili a quello dei cartelli semplici.
La luce emessa da un segnale deve produrre un contrasto luminoso adeguato al suo ambiente,
senza provocare abbagliamento per intensità o cattiva visibilità per intensità insufficiente.
La superficie luminosa che emette il segnale può essere di colore uniforme o recare un simbolo
su sfondo determinato.
Un segnale luminoso intermittente sarà impiegato per indicare, rispetto a quello continuo, un
livello più elevato di pericolo o una maggiore urgenza dell’intervento o dell’azione richiesta o
imposta.
ƒ
Il SEGNALE ACUSTICO viene emesso e diffuso da un apposito dispositivo senza impiego di
voce umana o di sintesi vocale.
Il segnale acustico
• deve avere un livello sonoro nettamente superiore al rumore di fondo, in modo da
essere udibile, senza tuttavia essere eccessivo o doloroso;
• deve essere facilmente riconoscibile in rapporto alla durata degli impulsi e alla
separazione fra impulsi e serie di impulsi, e distinguersi nettamente, da una parte, da un
altro segnale acustico e, dall’altra, dai rumori di fondo.
Nei casi in cui un dispositivo può emettere un segnale acustico con frequenza costante e
variabile, la frequenza variabile andrà impiegata per segnalare, in rapporto alla frequenza
costante, un livello più elevato di pericolo o una maggiore urgenza dell’intervento o dell’azione
sollecitata o prescritta.
Il suono di un segnale acustico di sgombero deve essere continuo.
17
ƒ
La COMUNICAZIONE VERBALE che si serve della voce umana o di una sintesi vocale.
Quando la comunicazione si instaura fra un parlante ed uno o più ascoltatori, deve essere in
forma di testi brevi, di frasi, di parole, eventualmente in codice. I messaggi verbali devono
essere il più possibile brevi, semplici e chiari; le persone interessate devono conoscere bene il
linguaggio utilizzato, fatto spesso di parole chiave, alcune di queste sono riportate nel seguito.
Via
per indicare che si è assunta la direzione dell'operazione
Alt
per interrompere o terminare un movimento
Ferma
per arrestare le operazioni
Solleva
per far salire un carico
Abbassa
per far scendere un carico
Avanti
Indietro
(se necessario, questi ordini andranno coordinati con i
A destra
codici gestuali corrispondenti)
A sinistra
ƒ
Attenzione
per ordinare un alt o un arresto di urgenza
Presto
per accelerare un movimento per motivi di sicurezza
Il SEGNALE GESTUALE consiste in un movimento o in una particolare posizione delle
braccia o delle mani per guidare persone che effettuano manovre.
Il segnale deve essere preciso, semplice, ampio, facile da eseguire e da comprendere e
nettamente distinto da un altro segnale gestuale.
Il segnalatore:
• deve essere in condizione di seguire con gli occhi la totalità delle manovre, senza essere
esposto a rischi a causa di esse;
• deve rivolgere la propria attenzione esclusivamente al comando delle manovre e alla
sicurezza dei lavoratori che si trovano nelle vicinanze.
Se non sono soddisfatte queste condizioni occorrerà prevedere uno o più “segnalatori ausiliari”.
Quando l’operatore non può eseguire con le dovute garanzie di sicurezza gli ordini ricevuti,
deve sospendere la manovra in corso e chiedere nuove istruzioni. Per questo il segnalatore deve
essere ben visibile e indossare o impugnare uno o più elementi di riconoscimento adatti, come
giubbotto, casco, manicotti, bracciali, palette. Questi elementi di riconoscimento devono essere
di colore vivo, preferibilmente unico, e riservato al solo segnalatore.
CARTELLONISTICA DI SUPPORTO
Nei luoghi di lavoro, accanto ai cartelli e ai segnali obbligatori per legge, possono essere presenti anche
cartelli di "supporto" al fine di creare una maggiore e ulteriore coscienza prevenzionistica e condurre
comportamenti prudenti. Tali messaggi invitano generalmente all'uso dei DPI, all'ordine e alla pulizia
del luogo di lavoro, possono essere anche grafici e tabelle indicanti l'andamento infortunistico aziendale
con l'intento di stimolare e sollecitare la collaborazione all'esecuzione delle attività nelle migliori
condizioni di sicurezza.
Secondo l’art.1 del D.Lgs. 493/96 è necessario che il datore di lavoro selezioni per le proprie necessità
relative alla segnaletica gli strumenti comunicativi più adeguati, tra cartelli, segnali luminosi, acustici,
gestuali e la comunicazione verbale.
Nei luoghi di lavoro che possono comportare, per un lavoratore che vi svolga la propria mansione per
l'intera giornata lavorativa, una esposizione quotidiana personale superiore a 90 dBA oppure un valore
18
della pressione acustica istantanea non ponderata superiore a 140 dB (200 Pa), è esposta una
"segnaletica appropriata" (art. 41, D.Lgs. n. 277/1991).
Fra le novità del D.lgs. 493/96 occorre sottolineare il raccordo fra la normativa inerente alla
classificazione e all’etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi con le prescrizioni di
identificazione del contenuto dei recipienti e tubazioni nei luoghi di lavoro, infatti secondo la normativa
vanno muniti dell’etichettatura, con il pittogramma o il simbolo sul colore di fondo:
• i recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro e contenenti sostanze e preparati pericolosi;
• i recipienti utilizzati per il magazzinaggio di tali sostanze o preparati pericolosi;
• nonché le tubazioni visibili che servono a contenere o a trasportare dette sostanze o
preparati pericolosi.
ƒ
I cartelli devono essere costituiti di materiale il più possibile resistente agli urti, alle intemperie
ed alle aggressioni dei fattori ambientali.
ƒ
Le dimensioni e le proprietà colorimetriche e fotometriche dei cartelli devono essere tali da
garantirne una buona visibilità e comprensione.
Per le dimensioni si raccomanda di osservare la seguente formula:
A > L2/2000
dove:
A = superficie del cartello in m2,
L = distanza, in metri, alla quale il cartello deve essere ancora riconoscibile.
La formula è applicabile fino ad una distanza di circa 50 metri.
Nella tabella seguente si riportano le superfici minime dei cartelli prescritti
applicando la formula in alcuni casi.
Distanza in metri
5 10
15
20
25
30
Superficie cartello in cm2 125 500 1125 2000 3125 5000
Il cartello deve risultare visibile e, se del caso, illuminato.
I cartelli da utilizzare sono quelli riportati all'All. II, punto 3, D.Lgs. n. 493/1996.
ƒ
I cartelli vanno sistemati tenendo conto di eventuali ostacoli, ad un'altezza e in una posizione
appropriata che li renda facilmente visibili.
In caso di rischio generico, è sufficiente posizionarli all'ingresso alla zona interessata; nel caso di
un rischio specifico o di un oggetto che s'intende segnalare, devono essere posizionati, nelle
immediate adiacenze del rischio o dell'oggetto medesimo.
ƒ
Il cartello va rimosso quando non sussiste più la situazione che ne giustificava la presenza.
ƒ
La segnaletica non deve essere compromessa dalla presenza di altra segnaletica che possa
turbarne la visibilità; ciò comporta, in particolare, la necessità di:
• evitare di disporre un numero eccessivo di cartelli troppo vicini gli uni agli altri;
• non utilizzare contemporaneamente due segnali che possano confondersi.
19
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Il responsabile dell'applicazione di un'adeguata segnalazione dei pericoli e dell'osservanza dei
comportamenti sicuri da adottare nei luoghi di lavoro, risulta essere il Datore di lavoro.
Pertanto, il datore di lavoro per poter raggiungere i requisiti ottimali in materia di sicurezza, applicando
quindi un'adeguata segnaletica negli ambienti di lavoro, deve:
1. prima di tutto, prevedere uno studio minuzioso di quanto concorre allo svolgimento dell'attività
operativa allo scopo di poter identificare i pericoli e valutare i rischi presenti;
Art. 2
Quando, anche a seguito della valutazione effettuata in conformità all'articolo 4, comma 1, del decreto
legislativo n. 626/1994, risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure,
metodi, o sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro
fa ricorso alla segnaletica di sicurezza, secondo le prescrizioni degli allegati al presente decreto, allo scopo di:
a. avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte;
b. vietare comportamenti che potrebbero causare pericolo;
c. prescrivere determinati comportamenti necessari ai fini della sicurezza;
d. fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio;
e. fornire altre indicazioni in materia di prevenzione e sicurezza.
…
2. procedere poi alla scelta della segnaletica più opportuna da adottare sulla base di quanto
individuato dall'esame aziendale svolto e
3. infine, prendersi cura dell'applicazione della segnaletica ritenuta idonea anche in relazione a
quanto richiesto dall'attuale sistema normativo.
Inoltre, per quei rischi che secondo l'aspetto tecnico non risultassero eliminabili, il datore di lavoro
deve predisporre tutte quelle misure necessarie a evitare o limitare i rischi stessi al più basso livello
possibile.
Da tutto ciò se ne deduce che anche la determinazione e la collocazione delle segnaletiche di
sicurezza, risultano essere momenti fondamentali dell'opera di prevenzione unitamente ad altre e
nonché altrettanto essenziali misure di tutela e di salvaguardia dai rischi e dai pericoli che ciascuna
realtà lavorativa deve adottare.
Il datore di lavoro è anche tenuto a informare i lavoratori ed in particolare i Rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza (RLS) circa le modalità operative adottate e da rispettare.
Art. 4 – Informazione e formazione
1. Il datore di lavoro provvede affinché:
a. il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sia informato di tutte le misure adottate e da
adottare riguardo alla segnaletica di sicurezza impiegata all'interno dell'impresa ovvero dell'unita'
produttiva;
b. i lavoratori siano informati di tutte le misure adottate riguardo alla segnaletica di sicurezza
impiegata all'interno dell'impresa ovvero dell'unita' produttiva.
2. Il datore di lavoro provvede affinché il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed i lavoratori
ricevano una formazione adeguata, in particolare sotto forma di istruzioni precise, che deve avere per
oggetto specialmente il significato della segnaletica di sicurezza, soprattutto quando questa implica l'uso di
gesti o di parole, nonché i comportamenti generici e specifici da seguire.
20
Caratteristiche intrinseche dei cartelli
In conformità all'All. 1 del D.Lgs. n. 493/1996 devono essere utilizzati colori di sicurezza e di
contrasto, nonché i colori del simbolo, riportati nella seguente tabella.
Colore
Significato
Cartelli di
divieto
Caratteristiche
banda (verso il basso da sinistra a destra
lungo il simbolo, con un inclinazione di
45°) rossi (il rosso deve coprire almeno il
35% della superficie del cartello).
Rosso
PericoloAllarme
Rosso
Cartelli
antincendio
Giallo o
Cartelli di
gialloarancio avvertimento
Cartelli di
Azzurro
prescrizione
Cartelli di
salvataggio
Verde
Situazione di
sicurezza
Indicazioni e precisazioni
ƒ forma rotonda;
ƒ pittogramma nero su fondo bianco; bordo e Atteggiamenti Pericolosi
ƒ forma quadrata o rettangolare;
ƒ pittogramma bianco su fondo rosso.
Alt, arresto dispositivi di
interruzione di emergenza
Sgombero
Identificazione e ubicazione
ƒ forma triangolare;
ƒ pittogramma nero su fondo giallo, bordo
nero (il giallo deve coprire almeno il 50 %
della superficie del cartello).
Attenzione Cautela, Verifica
ƒ forma rotonda;
ƒ pittogramma bianco su fondo azzurro
Comportamento o azione
(l'azzurro deve coprire almeno il 50 % della specifica
superficie del cartello).
- obbligo di portare un mezzo
di sicurezza personale
Porte, uscite, percorsi,
ƒ forma quadrata o rettangolare;
materiali, postazioni, locali
ƒ pittogramma bianco su fondo verde (il
verde deve coprire almeno il 50 % della
Ritorno alla normalità
superficie del cartello).
Di seguito si riportano gli allegati del D.Lgs. 493/96 inerenti le prescrizioni riguardanti la segnaletica di
sicurezza.
Allegato I
Prescrizioni generali per la segnaletica di sicurezza
1. -
Considerazioni preliminari
1.1. -
La segnaletica di sicurezza deve essere conforme ai requisiti specifici che figurano negli allegati da II a IX
1.2. -
Il presente allegato stabilisce tali requisiti, descrive le diverse utilizzazioni delle segnaletiche di sicurezza ed
enuncia norme generali sull'intercambiabilità o complementarità di tali segnaletiche.
1.3. -
Le segnaletiche di sicurezza devono essere utilizzate solo per trasmettere il messaggio o l'informazione
precisati all'articolo 1, comma 2.
21
2. -
Modi di segnalazione
2.1. -
Segnalazione permanente
2.1.1 -
La segnaletica che si riferisce a un divieto, un avvertimento o un obbligo ed altresì quella che serve ad
indicare l'ubicazione e ad identificare i mezzi di salvataggio o di pronto soccorso deve essere di tipo
permanente e costituita da cartelli.
La segnaletica destinata ad indicare l'ubicazione e ad identificare i materiali e le attrezzature antincendio
deve essere di tipo permanente e costituita da cartelli o da un colore di sicurezza.
2.1.2. -
La segnaletica su contenitori e tubazioni deve essere del tipo previsto nell'allegato III.
2.1.3. -
La segnaletica per i rischi di urto contro ostacoli e di caduta delle persone deve essere di tipo permanente
e costituita da un colore di sicurezza o da cartelli.
2.1.4. -
La segnaletica delle vie di circolazione deve essere di tipo permanente e costituita da un colore di
sicurezza.
2.2. -
Segnalazione occasionale
2.2.1. -
La segnaletica di pericoli, la chiamata di persone per un'azione specifica e lo sgombero urgente delle
persone devono essere fatti in modo occasionale e, tenuto conto del principio dell'intercambiabilità e
complementarità previsto al paragrafo 3, per mezzo di segnali luminosi, acustici o di comunicazioni
verbali.
2.2.2. -
La guida delle persone che effettuano manovre implicanti un rischio o un pericolo deve essere fatta in
modo occasionale per mezzo di segnali gestuali o comunicazioni verbali.
3. -
Intercambiabilità e complementarità della segnaletica
A parità di efficacia e a condizione che si provveda ad una azione specifica di informazione e formazione
al riguardo, e' ammessa libertà di scelta fra:
3.1. -
•
•
•
un colore di sicurezza o un cartello, per segnalare un rischio di inciampo o caduta con dislivello;
segnali luminosi, segnali acustici o comunicazione verbale;
segnali gestuali o comunicazione verbale.
Determinate modalità di segnalazione possono essere utilizzate assieme, nelle combinazioni specificate di
seguito:
3.2. -
4. 4.1. -
•
•
•
Colori di sicurezza
Le indicazioni della tabella che segue si applicano a tutte le segnalazioni per le quali e' previsto l'uso di un
colore di sicurezza.
Colore
Rosso
segnali luminosi e segnali acustici;
segnali luminosi e comunicazione verbale;
segnali gestuali e comunicazione verbale.
Significato e scopo
Indicazioni e precisazioni
Segnali di divieto
Atteggiamenti pericolosi
Pericolo - allarme
Alt, arresto, dispositivi di interruzione
d’emergenza. Sgombero
22
Materiali e attrezzature antincendio
Identificazione e ubicazione
Segnali di avvertimento
Attenzione, cautela. Verifica
Segnali di prescrizione
Comportamento o azione specifica-obbligo di
portare un mezzo di sicurezza personale
Segnali di salvataggio o di soccorso
Porte, uscite, percorsi, materiali, postazioni,
locali
Situazione di sicurezza
Ritorno alla normalità
Giallo o Giallo-arancio
Azzurro
Verde
5. 5.1. -
L'efficacia della segnaletica non deve essere compromessa da:
presenza di altra segnaletica o di altra fonte emittente dello stesso tipo che turbino la visibilita' o l'udibilità; ciò
comporta, in particolare, la necessita' di:
5.1.1. -
evitare di disporre un numero eccessivo di cartelli troppo vicini gli uni agli altri;
5.1.2. -
non utilizzare contemporaneamente due segnali luminosi che possano confondersi;
5.1.3. -
non utilizzare un segnale luminoso nelle vicinanze di un'altra emissione luminosa poco distinta;
5.1.4. -
non utilizzare contemporaneamente due segnali sonori;
5.1.5. -
non utilizzare un segnale onoro se il rumore di fondo e' troppo intenso;
5.2. -
cattiva progettazione, numero insufficiente, ubicazione irrazionale, cattivo stato o cattivo funzionamento dei
mezzi o dei dispositivi di segnalazione.
I mezzi e i dispositivi segnaletici devono, a seconda dei casi, essere regolarmente puliti, sottoposti a
6. - manutenzione, controllati e riparati e, se necessario, sostituiti, affinché conservino le loro proprietà intrinseche
o di funzionamento.
7. -
Il numero e l'ubicazione dei mezzi o dei dispositivi segnaletici da sistemare e' in funzione dell'entità dei rischi,
dei pericoli o delle dimensioni dell'area da coprire
Per i segnali il cui funzionamento richiede una fonte di energia, deve essere garantita un'alimentazione di
8. - emergenza nell'eventualità di un'interruzione di tale energia, tranne nel caso in cui il rischio venga meno con
l'interruzione stessa.
9. -
Un segnale luminoso o sonoro indica, col suo avviamento, l'inizio di un'azione che si richiede di effettuare;
esso deve avere una durata pari a quella richiesta dall'azione.
I segnali luminosi o acustici devono essere reinseriti immediatamente dopo ogni utilizzazione.
10. -
Le segnalazioni luminose ed acustiche devono essere sottoposte ad una verifica del buon funzionamento e
dell'efficacia reale prima di essere messe in servizio e, in seguito, con periodicità sufficiente.
11. -
Qualora i lavoratori interessati presentino limitazioni delle capacita' uditive o visive, eventualmente a causa
dell'uso di mezzi di protezione personale, devono essere adottate adeguate misure supplementari o sostitutive.
23
Le zone, i locali o gli spazi utilizzati per il deposito di quantitativi notevoli di sostanze o preparati pericolosi
devono essere segnalati con un cartello di avvertimento appropriato, conformemente all'allegato II, punto 3.2,
12. o indicati conformemente all'allegato III, punto 1, tranne nel caso in cui l'etichettatura dei diversi imballaggi o
recipienti stessi sia sufficiente a tale scopo.
Allegato II
Prescrizioni generali per i cartelli segnaletici
1. - Caratteristiche intrinseche
1.1. - Forma e colori dei cartelli da impiegare sono definiti al punto 3, in funzione del loro oggetto specifico (cartelli
di divieto, di avvertimento, di prescrizione, di salvataggio e per le attrezzature antincendio).
1.2. - I pittogrammi devono essere il più possibile semplici, con omissione dei particolari di difficile comprensione.
1.3. - I pittogrammi utilizzati potranno differire leggermente dalle figure riportate al punto 3 o presentare rispetto ad
esse un maggior numero di particolari, purché il significato sia equivalente e non sia reso equivoco da alcuno
degli adattamenti o delle modifiche apportati.
1.4. - I cartelli devono essere costituiti di materiale il più possibile resistente agli urti, alle intemperie ed alle
aggressioni dei fattori ambientali.
1.5. - Le dimensioni e le proprietà colorimetriche e fotometriche dei cartelli devono essere tali da garantirne una
buona visibilita' e comprensione.
1.5.1. - Per le dimensioni si raccomanda di osservare la seguente formula: A > L²/2000
Ove A rappresenta la superficie del cartello espressa in m² ed L è la distanza, misurata in metri, alla quale il
cartello deve essere ancora riconoscibile. La formula e' applicabile fino ad una distanza di circa 50 metri.
1.5.2. - Per le caratteristiche cromatiche e fotometriche dei materiali si rinvia alla normativa di buona tecnica dell'UNI.
2. - Condizioni d'impiego
2.1. - I cartelli vanno sistemati tenendo conto di eventuali ostacoli, ad un'altezza e in una posizione appropriata
rispetto all'angolo di visuale, all'ingresso alla zona interessata in caso di rischio generico ovvero nelle immediate
adiacenze di un rischio specifico o dell'oggetto che s'intende segnalare e in un posto bene illuminato e
facilmente accessibile e visibile.
Ferme restando le disposizioni del decreto legislativo 626/1994, in caso di cattiva illuminazione naturale sarà
opportuno utilizzare colori fosforescenti, materiali riflettenti o illuminazione artificiale.
2.2. - Il cartello va rimosso quando non sussiste più la situazione che ne giustificava la presenza.
24
3. -
Cartelli da utilizzare
3.1. - Cartelli di divieto
ƒ Caratteristiche intrinseche:
ƒ forma rotonda;
ƒ pittogramma nero su fondo bianco; bordo e banda (verso il basso da sinistra a destra lungo
il simbolo, con un inclinazione di 45) rossi (il rosso deve coprire almeno il 35% della
superficie del cartello).
Vietato fumare
Vietato fumare
o usare fiamme libere
Vietato ai pedoni
Acqua non potabile
Divieto di spegnere
con acqua
Divieto di accesso
alle persone non autorizzate
Vietato ai carrelli
di movimentazione
Non toccare
25
3.2. Cartelli di avvertimento
ƒ Caratteristiche intrinseche:
ƒ forma triangolare,
ƒ pittogramma nero su fondo giallo, bordo nero (il giallo deve coprire almeno il 50 % della superficie
del cartello)
Materiale infiammabile
o alta temperatura (1)
Materiale esplosivo
Sostanze velenose
Sostanze corrosive
Materiali radioattivi
Carichi sospesi
Carrelli di
movimentazione
Tensione elettrica
pericolosa
Pericolo generico
Raggi laser
Materiale comburente
Radiazioni non
ionizzanti
26
Campo magnetico intenso
Pericolo di inciampo
Caduta con
dislivello
Rischio biologico
Bassa temperatura
Sostanze nocive
o irritanti
27
3.3.
-
ƒ
Cartelli di prescrizione
Caratteristiche intrinseche:
ƒ forma rotonda,
ƒ pittogramma bianco su fondo azzurro (l'azzurro deve coprire almeno il 50 % della superficie del
cartello)
Protezione obbligatoria
degli occhi
Casco di protezione
obbligatoria
Protezione obbligatoria
dell'udito
Protezione obbligatoria
delle vie respiratorie
Calzature di sicurezza
obbligatoria
Guanti di protezione
obbligatoria
Protezione obbligatoria
del corpo
Protezione obbligatoria
del viso
Protezione individuale
obbligatoria contro le cadute
Passaggio obbligatorio
per i pedoni
Obbligo generico (con eventuale
cartello supplementare)
28
3.4. Cartelli di salvataggio
ƒ Caratteristiche intrinseche:
ƒ forma quadrata o rettangolare,
ƒ pittogramma bianco su fondo verde (il verde deve coprire almeno il 50 % della superficie del
cartello)
Percorso/Uscita di emergenza
Direzione da seguire
(Segnali di informazione addizionali ai pannelli che seguono)
Pronto soccorso
Barella
Doccia di sicurezza
Telefono per salvataggio
e pronto soccorso
29
Lavaggio degli occhi
3.5.
-
Cartelli per le attrezzature antincendio
ƒ Caratteristiche intrinseche:
ƒ forma quadrata o rettangolare,
ƒ pittogramma bianco su fondo rosso (il rosso deve coprire almeno il 50 % della superficie del
cartello)
Lancia antincendio
Scala
Estintore
Direzione da seguire
(Cartello da aggiungere a quelli che precedono)
30
Telefono per gli
interventi antincendio
Allegato III
Prescrizioni per la segnaletica dei contenitori e delle tubazioni
I recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro e contenenti sostanze o preparati pericolosi di cui alla legge 29 maggio
1974, n. 256, e al decreto ministeriale 28 gennaio 1992 e successive modifiche ed integrazioni, i recipienti
utilizzati per il magazzinaggio di tali sostanze o preparati pericolosi nonché le tubazioni visibili che servono a
contenere o a trasportare dette sostanze o preparati pericolosi, vanno muniti dell'etichettatura (pittogramma o
simbolo sul colore di fondo) prevista dalle disposizioni citate.
Il primo comma non si applica ai recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro per una breve durata ne' a quelli il cui
contenuto cambia frequentemente, a condizione che si prendano provvedimenti alternativi idonei, in
particolare azioni di informazione o di formazione, che garantiscano un livello identico di protezione.
1. -
L'etichettatura di cui al primo comma può essere:
•
•
•
sostituita da cartelli di avvertimento previsti all'allegato II che riportino lo stesso pittogramma o
simbolo;
completata da ulteriori informazioni, quali il nome o la formula della sostanza o del preparato
pericoloso, e da dettagli sui rischi connessi;
completata o sostituita, per quanto riguarda il trasporto di recipienti sul luogo di lavoro, da cartelli
utilizzati a livello comunitario per il trasporto di sostanze o preparati pericolosi.
La segnaletica di cui sopra deve essere applicata come segue:
2. -
•
•
sul lato visibile o sui lati visibili;
in forma rigida, autoadesiva o verniciata.
3. -
All'etichettatura di cui al punto 1 che precede si applicano, se del caso, i criteri in materia di caratteristiche
intrinseche previsti all'allegato II, punto 1.4 e le condizioni di impiego all'allegato II, punto 2, riguardanti i
cartelli di segnalazione.
4. -
L'etichettatura utilizzata sulle tubazioni deve essere applicata, fatte salvi i punti 1, 2 e 3, in modo visibile vicino
ai punti che presentano maggiore pericolo, quali valvole e punti di raccordo, e deve comparire ripetute volte.
Le aree, i locali o i settori utilizzati per il deposito di sostanze o preparati pericolosi in quantità ingenti devono
essere segnalati con un cartello di avvertimento appropriato scelto tra quelli elencati nell'allegato II, punto 3.2 o
essere identificati conformemente all'allegato III, punto 1, a meno che l'etichettatura dei vari imballaggi o
recipienti sia sufficiente a tale scopo, in funzione dell'allegato II, punto 1.5 relativo alle dimensioni.
5. -
Il deposito di un certo quantitativo di sostanze o preparati pericolosi può essere indicato con il cartello di
avvertimento "pericolo generico".
I cartelli o l'etichettatura di cui sopra vanno applicati, secondo il caso, nei pressi dell'area di magazzinaggio o
sulla porta di accesso al locale di magazzinaggio.
31
Allegato IV
Prescrizioni per la segnaletica destinata ad identificare e ad indicare l'ubicazione delle
attrezzature antincendio
Premessa
1. Il presente allegato si applica alle attrezzature destinate in via esclusiva alla lotta antincendio.
2. -
Le attrezzature antincendio devono essere identificate mediante apposita colorazione ed un cartello indicante la
loro ubicazione o mediante colorazione delle posizioni in cui sono sistemate o degli accessi a tali posizioni.
Il colore d'identificazione di queste attrezzature e' il rosso.
3. La superficie in rosso dovrà avere ampiezza sufficiente per consentire un'agevole identificazione.
4. -
I cartelli descritti all'allegato II, punto 3.5 devono essere utilizzati per indicare l'ubicazione delle attrezzature in
questione.
Allegato V
Prescrizioni per la segnalazione di ostacoli di punti di pericolo e per la segnalazione delle vie
di circolazione
1. -
Segnalazione di ostacoli e di punti di pericolo
1.1. -
Per segnalare i rischi di urto contro ostacoli, di cadute di oggetti e di caduta da parte delle persone entro il
perimetro delle aree edificate dell'impresa cui i lavoratori hanno accesso nel corso del lavoro, si usa il giallo
alternato al nero ovvero il rosso alternato al bianco
1.2. -
Le dimensioni della segnalazione andranno commisurate alle dimensioni dell'ostacolo o del punto pericoloso
che s'intende segnalare.
1.3. -
Le sbarre gialle e nere ovvero rosse e bianche dovranno avere un'inclinazione di circa 45 e dimensioni più o
meno uguali fra loro.
2. - Segnalazione delle vie di circolazione
Qualora l'uso e l'attrezzatura dei locali lo rendano necessario per la tutela dei lavoratori, le vie di circolazione dei
2.1. - veicoli devono essere chiaramente segnalate con strisce continue di colore ben visibile, preferibilmente bianco o
giallo, in rapporto al colore del pavimento.
2.2. -
L'ubicazione delle strisce dovrà tenere conto delle distanze di sicurezza necessarie tra i veicoli che possono
circolare e tutto ciò che può trovarsi nelle loro vicinanze nonché tra i pedoni e i veicoli.
2.3. -
Le vie permanenti situate all'esterno nelle zone edificate vanno parimenti segnalate, nella misura in cui ciò si renda
necessario, a meno che non siano provviste di barriere o di una pavimentazione appropriate
32
Allegato VI
Prescrizioni per i segnali luminosi
1. -
Proprietà intrinseche
1.1. -
La luce emessa da un segnale deve produrre un contrasto luminoso adeguato al suo ambiente, in rapporto alle
condizioni d'impiego previste, senza provocare abbagliamento per intensita' eccessiva o cattiva visibilita' per
intensita' insufficiente.
1.2. -
La superficie luminosa emettitrice del segnale può essere di colore uniforme o recare un simbolo su un fondo
determinato.
1.3. -
Il colore uniforme deve corrispondere alla tabella dei significati dei colori riportata all'allegato I, punto 4.
1.4. -
Quando il segnale reca un simbolo, quest'ultimo dovrà rispettare, per analogia, le regole ad esso applicabili,
riportate all'allegato II.
2. - Regole particolari d'impiego
2.1. - Se un dispositivo può emettere un segnale continuo ed uno intermittente, il segnale intermittente sarà impiegato
per indicare, rispetto a quello continuo, un livello più elevato di pericolo o una maggiore urgenza dell'intervento
o dell'azione richiesta od imposta.
La durata di ciascun lampo e la frequenza dei lampeggiamenti di un segnale luminoso andranno calcolate in
modo
•
•
da garantire una buona percezione del messaggio, e
da evitare confusioni sia con differenti segnali luminosi che con un segnale luminoso continuo.
2.2. - Se al posto o ad integrazione di un segnale acustico si utilizza un segnale luminoso intermittente, il codice del
segnale dovrà essere identico.
2.3. -
Un dispositivo destinato ad emettere un segnale luminoso utilizzabile in caso di pericolo grave andrà munito di
comandi speciali o di lampada ausiliaria.
Allegato VII
Prescrizioni per i segnali acustici
1. -
Proprietà intrinseche
Un segnale acustico deve:
a.
1.1. -
1.2. -
b.
avere un livello sonoro nettamente superiore al rumore di fondo, in modo da essere udibile, senza
tuttavia essere eccessivo o doloroso;
essere facilmente riconoscibile in rapporto particolarmente alla durata degli impulsi ed alla
separazione fra impulsi e serie di impulsi, e distinguersi nettamente, da una parte, da un altro segnale
acustico e, dall'altra, dai rumori di fondo.
Nei casi in cui un dispositivo può emettere un segnale acustico con frequenza costante e variabile, la frequenza
variabile andrà impiegata per segnalare, in rapporto alla frequenza costante, un livello più elevato di pericolo o
una maggiore urgenza dell'intervento o dell'azione sollecitata o prescritta.
Codice da usarsi
2. Il suono di un segnale di sgombero deve essere continuo.
33
Allegato VIII
Prescrizioni per la comunicazione verbale
1. -
Proprietà intrinseche
1.1. -
La comunicazione verbale s'instaura fra un parlante o un emettitore e uno o più ascoltatori, in forma
di testi brevi, di frasi, di gruppi di parole o di parole isolate, eventualmente in codice.
1.2. -
I messaggi verbali devono essere il più possibile brevi, semplici e chiari; la capacita' verbale del
parlante e le facoltà uditive di chi ascolta devono essere sufficienti per garantire una comunicazione
verbale sicura.
1.3. -
La comunicazione verbale può essere diretta (impiego della voce umana) o indiretta (voce umana o
sintesi vocale diffusa da un mezzo appropriato).
2. - Regole particolari d'impiego
2.1. - Le persone interessate devono conoscere bene il linguaggio utilizzato per essere in grado di
pronunciare e comprendere correttamente il messaggio verbale e adottare, in funzione di esso, un
comportamento adeguato nel campo della sicurezza e della salute.
2.2. - Se la comunicazione verbale e' impiegata in sostituzione o ad integrazione dei segnali gestuali, si dovrà
far uso di parole chiave, come:
.
•
via:
per indicare che si e' assunta la direzione dell'operazione;
•
alt:
per interrompere o terminare un movimento;
•
ferma:
per arrestare le operazioni;
•
solleva:
per far salire un carico;
•
abbassa:
per far scendere un carico;
•
•
•
•
avanti
indietro
a destra
a sinistra
(se necessario, questi ordini andranno coordinati con codici gestuali
corrispondenti);
•
attenzione:
per ordinare un alt o un arresto d'urgenza;
•
presto:
per accelerare un movimento per motivi di sicurezza
34
Allegato IX
Prescrizioni per i segnali gestuali
Proprietà
Un segnale gestuale deve essere preciso, semplice, ampio, facile da eseguire e da comprendere e nettamente
distinto da un altro segnale gestuale.
1. -
L'impiego contemporaneo delle due braccia deve farsi in modo simmetrico e per un singolo segnale gestuale.
I gesti impiegati, nel rispetto delle caratteristiche sopra indicate, potranno variare leggermente o essere più
particolareggiati rispetto alle figurazioni riportate al punto 3, purché il significato e la comprensione siano per
lo meno equivalenti.
2. -
Regole particolari d'impiego
2.1. -
La persona che emette i segnali, detta "segnalatore", impartisce, per mezzo di segnali gestuali, le istruzioni di
manovra al destinatario dei segnali, detto "operatore".
2.2. -
Il segnalatore deve essere in condizioni di seguire con gli occhi la totalità delle manovre, senza essere esposto a
rischi a causa di esse.
2.3. -
Il segnalatore deve rivolgere la propria attenzione esclusivamente al comando delle manovre e alla sicurezza dei
lavoratori che si trovano nelle vicinanze.
2.4. -
Se non sono soddisfatte le condizioni di cui al punto 2.2, occorrerà prevedere uno o più segnalatori ausiliari.
2.5. -
Quando l'operatore non può eseguire con le dovute garanzie di sicurezza gli ordini ricevuti, deve sospendere la
manovra in corso e chiedere nuove istruzioni.
Accessori della segnalazione gestuale
Il segnalatore deve essere individuato agevolmente dall'operatore.
2.6. -
Il segnalatore deve indossare o impugnare uno o più elementi di riconoscimento adatti, come giubbotto, casco,
manicotti, bracciali, palette.
Gli elementi di riconoscimento sono di colore vivo, preferibilmente unico, e riservato esclusivamente al
segnalatore.
Gesti convenzionali da utilizzare
3. -
Premessa:
La serie dei gesti convenzionali che si riporta di seguito non pregiudica la possibilità di impiego di altri sistemi
di codici applicabili a livello comunitario, in particolare in certi settori nei quali si usino le stesse manovre.
35
A - Gesti generali
Significato
Descrizione
INIZIO
Attenzione
Presa di comando
Le due braccia sono aperte
in senso orizzontale, le
palme delle mani rivolte in
avanti
ALT
Interruzione
Fine del movimento
Il braccio destro è teso
verso l'alto, con la palma
della mano destra rivolta in
avanti
FINE
delle operazioni
Le due mani sono giunte
all'altezza del petto
Figura
B - Movimenti verticali
Significato
Descrizione
SOLLEVARE
Il braccio destro, teso verso
l'alto, con la palma della
mano destra rivolta in
avanti, descrive lentamente
un cerchio
ABBASSARE
Il braccio destro, teso verso
il basso, con la palma della
mano destra rivolta verso il
corpo, descrive lentamente
un cerchio
DISTANZA
VERTICALE
Le mani indicano la
distanza
36
Figura
C - Movimenti orizzontali
Significato
Descrizione
AVANZARE
Entrambe le braccia sono
ripiegate, le palme delle
mani rivolte all'indietro; gli
avambracci compiono
movimenti lenti in
direzione del corpo
RETROCEDERE
Entrambe le braccia
piegate, le palme delle
mani rivolte in avanti; gli
avambracci compiono
movimenti che
s'allontanano dal corpo
A DESTRA
rispetto al segnalatore
Il braccio destro, teso più o
meno lungo l'orizzontale,
con la palma della mano
destra rivolta verso il
basso, compie piccoli
movimenti lenti nella
direzione
A SINISTRA
rispetto al segnalatore
Il braccio sinistro, teso più
o meno in orizzontale, con
la palma della mano
sinistra rivolta verso il
basso, compie piccoli
movimenti lenti nella
direzione
DISTANZA
ORIZZONTALE
Le mani indicano la
distanza
37
Figura
D – Pericolo
Significato
Descrizione
PERICOLO
Alt o arresto di
emergenza
Entrambe le braccia tese
verso l'alto; le palme delle
mani rivolte in avanti
MOVIMENTO
RAPIDO
I gesti convenzionali
utilizzati per indicare i
movimenti sono effettuati
con maggiore rapidità
MOVIMENTO
LENTO
I gesti convenzionali
utilizzati per indicare i
movimenti sono effettuati
molto lentamente
38
Figura
Aperture nel suolo
Le aperture nel suolo e nelle pareti, quando non
siano attuabili le misure di protezione devono
essere munite di "apposite segnalazioni di
pericolo" (art. 10, D.P.R. n. 547/1955).
Carico Massimo del Solaio
Nei locali destinati a deposito deve essere
riportata, su una parere o in altro punto ben
visibile, la "chiara indicazione" del carico
massimo del solaio (art. 9, D.P.R. n. 547/1955).
Mezzi di estinzione
Mezzi di estinzione: l'acqua non deve essere
usata per lo spegnimento in prossimità di
sostanze nocive o apparecchi elettrici; i divieti
devono essere resi noti al personale mediante
"avvisi" (art. 35, D.P.R. n. 547/1955).
Recipienti per prodotti o materie
pericolose
I recipienti per prodotti o materie
pericolose o nocive devono portare
"indicazioni" e "contrassegni" di cui
alla tabella A, allegata allo stesso
D.P.R. n. 547/1955, recante
"contrassegni tipici avvisanti pericolo
adottati dall'Ufficio internazionale del
lavoro" (art. 355, D.P.R. n. 547/1955).
I recipienti contenenti prodotti o
materie pericolose o nocive devono
portare una "scritta" che ne indichi il
contenuto ed avere le indicazioni e i
contrassegni di cui all'art. 355 del
D.P.R. n. 547/1955 (art. 18, D.P.R. n.
303/1956).
39
Segnaletica da usare in alcuni ambienti di lavoro:
Cabine elettriche
Principali adempimenti, in tema di segnaletica previsti dal DPR 547/55 per le cabine elettriche:
Art. 34 - Segnaletica mezzi di estinzione
Art. 35 - Segnaletica indicante divieto di utilizzare acqua per spegnere incendi.
Art. 277 - Segnaletica indicante il divieto di accedere allo spazio compreso fra la barriera e i conduttori
prima di aver tolto la tensione.
Art. 287 - Targhette in corrispondenza degli organi di comando dei quadri elettrici, per l’indicazione dei circuiti cui li stessi si
riferiscono.
Art. 337 - Schema elettrico unifilare dell’impianto.
Art. 338 - Colorazione distinta dei conduttori ad alta tensione a valori diversi o dei conduttori sia ad alta che a bassa
tensione; tabelle con indicazione dei valori delle tensioni presenti e della relativa colorazione.
Art. 339 - Segnaletica indicante il “pericolo di morte” ed il “divieto di accesso alle persone non autorizzate”.
Art. 342 - Segnaletica indicante il “Divieto di depositare materiali estranei all’esercizio elettrico.
Art. 343 - Segnaletica con “istruzioni sui soccorsi da prestarsi ai colpiti da corrente elettrica”
art. 345 - Segnaletica “ Lavori in corso, non effettuare manovre” ( da conservare in loco per eventuale
utilizzazione).
Officine Meccaniche
Principali adempimenti,in tema di segnaletica previsti dal DPR 547/55 e dal 303/56 per le officine meccaniche:
Art. 4 - Obblighi del Datore di lavoro, Dirigenti, Preposti = Affissione negli ambienti di lavoro delle norme essenziali di
prevenzione e di estratti del Decreto stesso.
Norme di sicurezza per: Macchine utensili, Mole abrasive, Fresatrice, Saldatura ossiacetilene.
Art. 47- Divieto rimozione delle protezioni e dei dispositivi di sicurezza delle Macchine.
Art. 48- Divieto di pulire, oliare e ingrassare durante il moto.
Art. 48- Divieto di operazioni di riparazioni o registrazioni di organi in moto.
Art. 86- Macchine molatrici: Indicazione diametro max della mola, n° giri albero motore e tipo di impasto.
Art. 91- Macchina molatrice: Registrazione del portapezzo, indicazione riguardanti la sua distanza.
Art.254- Saldatura ossiacetilenica: Obbligo di ancorare le bombole.
Art.259- Saldatura elettrica: Adottare misure preventive e protettive, per i lavoratori contro le radiazioni dirette o riflesse.
Art.378- Abbigliamento: Divieto di usare, sul luogo di lavoro, indumenti personali o abbigliamenti che possono costituire
pericolo per la incolumità personale.
Art.382- Protezione degli occhi: Obbligo di uso del mezzo protettivo specifico.
Art.27/28 DPR303/56- Pacchetto o cassetta di pronto soccorso.
Deposito bombole gas compressi
Principali adempimenti,in tema di segnaletica previsti dal DPR 547/55 per i depositi gas compressi:
Art. 33 e 34- Difesa contro gli incendi.
Art. 249- Indicazioni recipienti per gas compressi.
Art. 254- Ancoraggio gas compressi.
Art. 353- materie e prodotti pericolosi.
Edifici con uffici e aule
Principali adempimenti, in tema di segnaletica previsti per gli edifici adibiti a uffici ed aule:
Cartelli con dicitura VIETATO FUMARE negli ambienti ove non è espressamente consentito.
Applicazione sulle porte di uscita della scritta USCITA.
Applicazione lungo le vie di esodo, di cartelli il percosso per portarsi all'esterno.
Segnaletica in corrispondenza dei mezzi di estinzioni.
Segnaletica indicante il divieto di utilizzare acqua per spegnere incendi su apparecchiature elettriche.
Segnaletica in corrispondenza valvola intercetto combustibile impianto termico.
Indicazione interruttore generale.
Cartelli agli sbarchi degli ascensori con divieto utilizzo in caso di incendio.
Segnaletica riportante indicazioni sui provvedimenti da attuarsi ed il comportamento da tenere in caso di emergenza.
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Q3c I DPI e la Segnaletica di Cantiere