FACOLTA’ DI INGEGNERIA DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA STRUTTURALE Piazza d’Armi - 09123 Cagliari - tel. 070 67554025 CORSO DI ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE a n n o a c c a d e m i c o 2 0 0 5 -2 0 0 6 bozza del 16 maggio 2006 GIAN PAOLO GAMBERINI MANUEL DEMONTIS Quaderno n° 3c LA SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI I DPI-Dispositivi di Protezione IndividualeLa Segnaletica nei cantieri T&M MODULO DI 8 ORE 0 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE Nel D.Lgs. 626/94 si definisce dispositivo di protezione individuale, DPI, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. Il D.Lgs. 626/94 fissa alcune importanti regole per quanto riguarda i DPI. OBBLIGO D'USO I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro. REQUISITI DEI DPI I DPI devono essere conformi alle norme di cui al D.Lgs. 475/92. I DPI devono: essere adeguati al rischio da prevenire senza comportare di per sé un rischio maggiore; essere adeguati alle condizioni di impiego sul luogo di lavoro; tenere conto delle esigenze o di salute del lavoratore; poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità. In caso di rischi multipli, che richiedano l’uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche durante l’uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio corrispondente. OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO Il datore di lavoro, ai fini della scelta dei DPI: effettua l’analisi e la valutazione dei rischi; individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi da prevenire, tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dall’indossare i suddetti DPI; valuta, sulla base delle informazioni a corredo dei DPI fornite dal fabbricante, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle necessarie riscontrate al punto precedente; aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione. Il datore di lavoro dovrà scegliere sempre i prodotti migliori disponibili in commercio ed ergonomicamente più idonei, verificando, laddove sia necessario l’uso contemporaneo di più DPI, che ciascun dispositivo mantenga inalterata la propria efficacia. Il datore di lavoro individua le condizioni in cui un DPI deve essere utilizzato, specie per quanto riguarda la durata dell’uso, in funzione di: entità del rischio; frequenza dell’esposizione al rischio; caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore; prestazioni dei DPI. Il datore di lavoro: mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d’igiene mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie; provvede a che i DPI siano utilizzati solo per gli usi previsti e conformemente alle istruzioni del fabbricante; fornisce istruzioni comprensibili ai lavoratori; 1 destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l’uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario ed igienico ai vari utilizzatori; informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge; rende disponibili, nell’azienda o unità produttiva, informazioni adeguate su ogni DPI; assicura una adeguata formazione ed organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI. L’addestramento è necessario per: 1. i DPI di terza categoria in base al D.Lgs. 475/92; 2. per i dispositivi di protezione dell’udito. I mezzi personali di protezione che possono diventare veicolo di contagio devono essere individuali e contrassegnati con il nome dell’assegnatario o con un numero. OBBLIGHI DEI LAVORATORI I lavoratori: si sottopongono al programma di formazione ed addestramento organizzato dal datore di lavoro; utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all’informazione ed alla formazione ricevute ed all’addestramento eventualmente organizzato; hanno cura dei DPI messi a loro disposizione; non vi apportano modifiche di propria iniziativa; al termine dell’utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI; segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente rilevato nei DPI messi a loro disposizione. NORME DI SICUREZZA Dal 01.07.95 è obbligatorio che tutti i DPI in commercio siano rispondenti alle norme armonizzate e forniti col marchio CE (D.Lgs 475/92). In base all’Art.1 del succitato decreto sono considerati DPI: a) l'insieme costituito da prodotti diversi, collegati ad opera del costruttore, destinato a tutelare la persona da uno o più rischi simultanei; b) un DPI collegato, anche se separabile, ad un prodotto non specificamente destinato alla protezione della persona che lo indossi o lo porti con sé; c) i componenti intercambiabili di un DPI, utilizzabili esclusivamente quali parti di quest'ultimo e indispensabili per il suo corretto funzionamento; d) i sistemi di collegamento di un DPI ad un dispositivo esterno, commercializzati contemporaneamente al DPI, anche se non destinati ad essere utilizzati per l'intero periodo di esposizione a rischio. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto i DPI riportati nell'Allegato I.. Allegato I Elenco esaustivo delle categorie di DPI che non rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva 1. 2. 3. 4. 5. DPI progettati e fabbricati specificamente per le forze armate o quelle per il mantenimento dell'ordine (caschi, scudi, eccetera); DPI di autodifesa in caso di aggressione (generatori aerosol, armi individuali deterrenti, eccetera); DPI progettati e fabbricati per uso privato contro: - le condizioni atmosferiche (copricapo, indumenti per la stagione, scarpe e stivali, ombrelli, eccetera); - l'umidità, l'acqua (guanti per rigovernare, eccetera); - il calore (guanti, eccetera); DPI destinati alla protezione o al salvataggio di persone imbarcate a bordo di navi o aeromobili, che non siano portati ininterrottamente. Caschi e visiere per utilizzatori di veicoli a motore a due o tre ruote. 2 I DPI, sempre in base al D.Lgs 475/92, sono suddivisi in tre categorie: 1. appartengono alla prima categoria, i DPI di progettazione semplice destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità. Nel progetto deve presupporsi che la persona che usa il DPI abbia la possibilità di valutarne l'efficacia e di percepire, prima di riceverne pregiudizio, la progressiva verificazione di effetti lesivi. Rientrano esclusivamente nella prima categoria i DPI che hanno la funzione di salvaguardare da: a) azioni lesive con effetti superficiali prodotte da strumenti meccanici; b) azioni lesive di lieve entità e facilmente reversibili causate da prodotti per la pulizia; c) rischi derivanti dal contratto o da urti con oggetti caldi, che non espongano ad una temperatura superiore ai 50°C; d) ordinari fenomeni atmosferici nel corso di attività professionali; e) urti lievi e vibrazioni inidonei a raggiungere organi vitali ed a provocare lesioni a carattere permanente; f) azione lesiva dei raggi solari. 2. Appartengono alla seconda categoria i DPI che non rientrano nelle altre due categorie. 3. Appartengono alla terza categoria i DPI di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente. Nel progetto deve presupporsi che la persona che usa il DPI non abbia la possibilità di percepire tempestivamente la verificazione istantanea di effetti lesivi. Rientrano esclusivamente nella terza categoria: a) gli apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli aerosol solidi, liquidi o contro i gas irritanti, pericolosi, tossici o radiotossici; b) gli apparecchi di protezione isolanti, ivi compresi quelli destinati all'immersione subacquea; c) i DPI che assicurano una protezione limitata nel tempo contro le aggressioni chimiche e contro le radiazioni ionizzanti; d) i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d'aria non inferiore a 100 °C, con o senza radiazioni infrarosse, fiamme o materiali in fusione; e) i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d'aria non superiore a -50 °C; f) i DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dall'alto; g) i DPI destinati a salvaguardare dai rischi connessi ad attività che espongano a tensioni elettriche pericolose o utilizzati come isolanti per alte tensioni elettriche. Il requisito di carattere generale applicabile a tutti i DPI è che devono assicurare una protezione adeguata contro i rischi per cui vengono utilizzati. In conseguenza di ciò, nell’Allegato II del D.Lgs. 475/92, sono riportati i requisiti essenziali di salute e sicurezza a cui ci si deve attenere nella realizzazione dei dispositivi di protezione individuale. 1.1. Principi di progettazione 1.1.1. Ergonomia I DPI devono essere progettati e fabbricati in modo tale che, nelle condizioni di impiego prevedibili cui sono destinati, l'utilizzatore possa svolgere normalmente l'attività che lo espone a rischi, disponendo al tempo stesso di una protezione appropriata e del miglior livello possibile. 1.1.2. Livelli e classi di protezione 1.1.2.1. Livelli di protezione quanto possibile elevati Il livello di protezione ottimale da prendere in considerazione all'atto della progettazione è quello al di là del quale le limitazioni risultanti dal fatto di portare il DPI ostacolerebbero la sua effettiva utilizzazione durante l'esposizione al rischio o il normale svolgimento dell'attività. 3 1.1.2.2. Classi di protezione adeguate a diversi livelli di un rischio Qualora le diverse condizioni di impiego prevedibili portino a distinguere vari livelli di uno stesso rischio, all'atto della progettazione del DPI devono essere prese in considerazione classi di protezione adeguate. 1.2. Innocuità dei DPI 1.2.1. Assenza di rischi e altri fattori di disturbo "autogeni" I DPI devono essere progettati e fabbricati in modo da non provocare rischi ed altri fattori di disturbo nelle condizioni prevedibili di impiego. 1.2.1.1. Materiali costitutivi appropriati I materiali costitutivi dei DPI ed i loro eventuali prodotti di decomposizione non devono avere effetti nocivi per l'igiene o la salute dell'utilizzatore. 1.2.1.2. Stato di superficie adeguato di ogni parte di un DPI a contatto con l'utilizzatore Ogni parte di un DPI a contatto, o suscettibile di entrare a contatto con l'utilizzatore durante l'impiego, non deve avere asperità, spigoli vivi, sporgenze, eccetera, suscettibili di provocare un’irritazione eccessiva o delle ferite. 1.2.1.3. Ostacoli massimi ammissibili per l'utilizzatore I DPI devono ostacolare il meno possibile i gesti da compiere, le posizioni da assumere e la percezione sensoriale e non devono essere all'origine di gesti che possano mettere in pericolo l'utilizzatore o altre persone. 1.3. Fattori di comfort e di efficacia 1.3.1. Adeguamento dei DPI alla morfologia dell'utilizzatore I DPI devono essere progettati e fabbricati in modo tale da poter essere messi il più comodamente possibile sull'utilizzatore, nella posizione appropriata e restarvi durante il periodo necessario e prevedibile dell'impiego, tenendo conto dei fattori ambientali, dei gesti da compiere e delle posizioni da assumere. A tal fine i DPI devono rispondere il più possibile alla morfologia dell'utilizzatore mediante ogni mezzo opportuno: adeguati sistemi di regolazione e di fissaggio o una gamma sufficiente di misure e numeri. 1.3.2. Leggerezza e solidità di costruzione I DPI devono essere il più possibile leggeri senza pregiudizio per la solidità di costruzione e la loro efficacia. I DPI devono possedere una resistenza sufficiente nei confronti dei fattori ambientali inerenti alle condizioni d'impiego prevedibili. 1.3.3. Compatibilità necessaria tra i DPI destinati ad essere indossati simultaneamente dall'utilizzatore Se diversi modelli di DPI, di categoria o tipo diversi sono immessi sul mercato da uno stesso fabbricante per assicurare simultaneamente la protezione di parti contigue del corpo, tali modelli devono essere compatibili. 1.4. Nota informativa del fabbricante La nota informativa preparata e rilasciata obbligatoriamente dal fabbricante per i DPI immessi sul mercato deve contenere, oltre al nome e all'indirizzo del fabbricante o del suo mandatario nella Comunità, ogni informazione utile concernente: a) le istruzioni di deposito, di impiego, di pulizia, di manutenzione, di revisione e di disinfezione. I prodotti di pulizia, di manutenzione o di disinfezione consigliati dal fabbricante non devono avere nell'ambito delle loro modalità di uso alcun effetto nocivo per i DPI o per l'utilizzatore; b) le prestazioni ottenute agli esami tecnici effettuati per verificare i livelli o le classi di protezione dei DPI; c) gli accessori utilizzabili con i DPI e le caratteristiche dei pezzi di ricambio appropriati; d) le classi di protezione adeguate a diversi livelli di rischio e i corrispondenti limiti di utilizzazione; 4 e) f) g) h) la data o il termine di scadenza dei DPI o di alcuni dei loro componenti; il tipo di imballaggio appropriato per il trasporto dei DPI; il significato della marcatura, se questa esiste; se del caso, i riferimenti delle direttive applicate conformemente all'articolo 12-bis, comma 1; i) nome, indirizzo, numero di identificazione degli organismi notificati che intervengono nella fase di certificazione dei DPI. La nota informativa deve essere redatta in modo preciso, comprensibile e almeno nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro destinatario. Nell’Allegato II vengono inoltre riportati: i requisiti supplementari comuni a diverse categorie o tipi di DPI ed i requisiti supplementari specifici per i rischi da prevenire. 5 L’abbigliamento Osserviamo quali siano le parti di comune abbigliamento, che, portate durante il lavoro, possono dar luogo ad infortuni: NO alle sciarpe e alle cravatte, che possono essere facile presa di ingranaggi, alberi e di un qualunque organo di rotazione. NO alle maniche troppo svolazzanti con fibbie o cinturini slacciati o strappati che possono essere facile presa di organi rotanti, ingranaggi, cinghie, utensili vari, specie durante operazioni di riparazione, controllo, lubrificazione. NO ai risvolti nei pantaloni poiché possono facilmente impigliarsi in qualunque oggetto sporgente da terra provocando una caduta; NO alle scarpe troppo leggere o rotte o con tacchi eccessivamente alti o con la suola sdrucciolevole poiché in cantiere vi è sempre un chiodo, una scheggia di legno, un truciolo metallico, un camminamento accidentato, un ambiente scivoloso. Per lo svolgimento di un lavoro generico, cioè senza pericoli particolari, è indicata una tuta aderente, con maniche strette ai polsi (o mezze maniche d'estate), senza risvolti ai pantaloni, poche tasche e senza parti sporgenti, chiusura lampo. Il tessuto di cui è fatta la tuta deve essere difficilmente infiammabile. A proposito di pulizia va ricordato che, a parte le ragioni igieniche che tutti ben conoscono, è pericoloso indossare abiti impregnati di grasso, olio, vernici, solventi sia per i rischi di incendio, sia per i rischi di malattie della pelle. Fasidi utilizzo Qualora sia necessario proteggere talune parti del corpo contro i rischi particolari, i lavoratori devono avere a disposizione idonei mezzi di difesa, quali schermi adeguati, grembiuli, pettorali, gambali, ecc (art. 385, D.P.R. 547/55). Indumenti di protezione chimica, sono da utilizzare in tutti i lavori che espongano a un continuo contatto con agenti chimici in condizioni di normale impiego, sono realizzati principalmente in fibre sintetiche (acriliche, viniliche, amidiche, ecc.), le caratteristiche principali di questi ne permettono l’impiego in presenza di agenti cancerogeni (amianto e benzene), nella manipolazione di prodotti acidi e alcalini, in lavori in rete fognaria. Gli indumenti che vengono commercializzati sono principalmente tute, giacche, pantaloni, camici. Indumenti antipolvere, sono utilizzati nei lavori in cui sia presente un’alta concentrazione di polvere, sono realizzati principalmente con fibre poliammidiche, tessuto non tessuto di polietilene e tessuto non tessuto di fibre cellulosiche, la caratteristica principale di questi DPI è quella di proteggere il corpo da un eccessivo assorbimento di polvere. Gli indumenti che vengono commercializzati sono principalmente tute, giacche, pantaloni, camici. 6 Indumenti per la saldatura, sono da utilizzare nelle operazioni di saldatura e dove comunque sia presente il rischio di proiezione di materiale incandescente sul corpo del lavoratore, vengono realizzati normalmente in cuoio e sono principalmente utilizzati i grembiuli con pettorina e soprascarpe. L’allegato V del D.Lgs. 626/94 impone l’uso di indumenti protettivi per le seguenti attività lavorative: • • • lavori edili eseguiti all’aperto con clima piovoso e freddo (indumenti contro le intemperie); lavori stradali (indumenti fosforescenti); lavori su impalcature, montaggio di prefabbricati (attrezzatura anticaduta). Protezione dalle cadute dall’alto Per molti lavori che espongono i lavoratori a rischi particolari, l’abbigliamento deve essere modificato o completato con qualche cosa in più, cioè con appropriati dispositivi di protezione individuale. Nel caso della protezione dalle cadute dall’alto, si devono dotare i lavoratori di una cintura di sicurezza adatta al tipo di lavoro da compiere ed ai relativi spostamenti necessari per il raggiungimento della zona di lavoro. Molto frequente è la constatazione del mancato uso delle cinture di sicurezza, che, pur essendo a disposizione dei lavoratori, non possono essere utilizzate perché inadatte o perché non sono stati individuati i punti di vincolo delle funi di trattenuta o perché non è stata spiegata la sequenza da seguire per operare in sicurezza secondo una precisa logica o perché tali procedure si ritengono un inutile perdita di tempo. Questi argomenti devono essere contenuti nel piano di sicurezza per dare le necessarie informazioni utili ad evitare un uso improprio, inefficace e, quindi, insicuro. In caso di infortunio, il solo fatto di aver fornito una cintura al lavoratore non esime i soggetti dalla norma di responsabilità, se gli stessi non hanno provveduto a: • munire il lavoratore di cintura adatta al lavoro da eseguire; • dare disposizioni sull’uso della cintura, in particolare riferite ai sistemi ed ai punti di vincolo della fune di trattenuta della cintura e la sequenza di spostamento da un punto all’altro; • pretendere l’osservanza, con costante ed assidua presenza, del rispetto delle disposizioni impartite ai lavoratori anche con specifica formazione ed informazione e provvedendo, in caso di inosservanza, agli adempimenti previsti dal contratto di lavoro (richiami scritti, multe, sospensioni dal lavoro, ecc.). Definizione L'attrezzatura è sempre composta da un dispositivo che avvolge il corpo umano (imbracatura) e da dispositivi di vincolo collegati ad un punto di ancoraggio (dispositivi anticaduta), che servono a limitare la corsa di caduta. Fasi di utilizzo Questi DPI sono obbligatori per i lavoratori esposti a pericoli di caduta dall’alto od entro i vani o che devono prestare la propria opera entro pozzi, cisterne, e simili condizioni di pericolo (art. 386, D.P.R. 547/55). Cintura di sicurezza semplice, è composta da una cintura da legare in vita ed è un effettivo mezzo di lavoro poiché il suo uso non è occasionale ma continuo, in quanto consente al lavoratore di stazionare nella zona dove deve essere svolto il lavoro. 7 Questo dispositivo deve essere utilizzato solamente nel lavoro su pali in quanto protegge efficacemente solo da piccole cadute in verticale (art. 10, D.P.R. 164/56). Cintura di sicurezza con funi di trattenuta, è quella di più largo impiego, poiché può correttamene ed efficacemente essere utilizzata dai lavoratori: addetti al montaggio di ponteggi, che operano: su gronde, cornicioni, su tetti, su ponti, su ponti sviluppabili, su tralicci in genere, su opere in demolizione ed in tutti i casi di lavori eseguiti con dislivello maggiore di 2,00 m, quando non sia possibile mettere in opera sistemi di protezione collettiva atti ad evitare il pericolo di caduta (per esempio: ponteggi metallici fissi). Questo tipo di cintura, a differenza del tipo precedentemente citato, non è un presidio lavorativo, bensì è solo un complemento di sicurezza che entra in funzione solo in caso di caduta del lavoratore. E’ composta da una cintura con bretelle, con anelli di aggancio e da due funi di trattenuta. La cintura dovrà essere assicurata ad apposite funi di trattenuta o ad altri punti fissi di sostegno tali da sopportare le sollecitazioni derivanti dalla caduta del lavoratore. Le funi, sempre vincolate alle spalle del lavoratore mediante l’apposito anello metallico posto in corrispondenza dell’incrocio delle bretelle, devono essere due, in modo da consentire tutti gli spostamenti del lavoratore (scavalco dei montanti, ecc.) mantenendolo sempre in condizioni di sicurezza. Con l’impiego di una sola fune di trattenuta si sono infatti verificati numerosi incidenti per cadute avvenute proprio nella fase di scavalcamento di un ostacolo che rendeva necessario il momentaneo sgancio della fune stessa. In base al tipo di lavoro da eseguire, si consiglia l’impiego di diversi tipi di gancio per le funi di trattenuta. Ad esempio, dovendo montare un ponteggio o salire su un traliccio, sarà opportuno munire le funi di trattenuta di ganci a gola larga in modo da poterli applicare direttamente all’elemento metallico senza dover ricorrere al giro di fune attorno intorno a quest’ultimo. Le funi della cintura di sicurezza devono poter consentire il normale movimento delle operazioni necessarie ma non devono permettere la caduta per un’altezza superiore a 1,50 m. Limitatamente alle operazioni di montaggio e di smontaggio dei ponteggi metallici fissi è ammessa la deroga alla lunghezza di 1,50 m della fune di trattenuta, qualora vengano impiegate attrezzature costituite da: a. una cintura di sicurezza di tipo speciale comprendente, oltre all’imbracatura, un organo di trattenuta provvisto di freno a dissipazione di energia; b. una guida rigida da applicare orizzontalmente ai montanti interni del ponteggio, immediatamente al di sopra o al di sotto dei traversi di sostegno dell’impalcato; c. un organo di ancoraggio scorrevole lungo la suddetta guida, provvisto di attacco per la cintura di sicurezza. In questo caso la lunghezza della fune di trattenuta può raggiungere i 2,00 m. La resistenza dell’intero complesso (fascia cintura, bretelle, fune di trattenuta) deve essere molto più robusta di quella richiesta per la cintura semplice, la quale prevede un impiego statico. Per la cintura con bretelle è richiesta una resistenza molto superiore a quella del peso di un uomo, in quanto, in caso di caduta, l’entità dello sforzo di resistenza può arrivare a valori dinamici elevati, che saranno comunque sicuramente verificati nel caso, obbligatorio, in cui si usino cinture regolarmente omologate e, quindi rispondenti alle norme specifiche attualmente vigenti. I punti di sostegno e la fune di trattenuta andranno calcolati in funzione delle sollecitazioni dinamiche trasmesse dalla eventuale caduta del lavoratore (1500-2000 kg); dovranno essere considerati anche tutti gli allungamenti dei vari elementi componenti la cintura così da rispettare la distanza di sicurezza da terra per evitare che, alla fine dell’allungamento, il lavoratore possa stramazzare al suolo a causa del mancato funzionamento del sistema anticaduta. I punti di trattenuta andranno verificati in funzione delle sollecitazioni trasmesse ed in funzione delle tensioni indotte paragonate con quelle ammissibili per il materiale costituente. 8 Cintura di sicurezza con fune di salvataggio, serve come ausilio per lavori eseguiti all’interno di serbatoi, fognature, pozzi e simili. Il suo uso è eccezionale ed avviene quando si verifica la necessità di dover trarre all’esterno un lavoratore che abbia perso conoscenza per asfissia o altro. Questo tipo di cintura può avere resistenza inferiore a quella delle cinture di sicurezza con funi di trattenuta in quanto non è destinata a sopportare sollecitazioni dinamiche ma solo il peso di una persona che abbia perso conoscenza In ogni caso è un sistema che deve essere dotato delle necessarie certificazioni per evitare di avere un’attrezzatura inadeguata al momento del bisogno. E’ fondamentale avere una buona imbracatura del corpo sotto le ascelle e le gambe (cosciali), in modo da consentire il sollevamento mantenendo il corpo il più verticale possibile, ciò per far uscire il lavoratore da aperture quasi sempre, in questi casi, di dimensioni ridotte e per evitargli danni alla struttura portante del corpo. Apparato anticaduta, è un organo flessibile munito di freno incorporato, provvisto alle due estremità di dispositivo di collegamento mediante il quale l'imbracatura viene connessa all'organo di ancoraggio scorrevole dell'attrezzatura. Il freno, la cui funzione è quella di assorbire e dissipare parte dell'energia acquisita dalla caduta viene realizzato in diversi modi, quali scucitura progressiva di un nastro, allungamento elastoplastico di un elemento, frenatura meccanica di una corda ottenuta forzando il passaggio della fune attraverso uno o più fori calibrati. Questi sistemi omologati a norme europee devono essere dotati di libretto di istruzioni e pagine di verifica e controllo su cui apporre indicazioni e periodicità degli interventi effettuati per un controllo completo dell’attrezzatura. Nei lavori di montaggio e smontaggio di gru, impianti di betonaggio e ponteggi, nei lavori presso gronde e cornicioni, sui tetti, sui ponti sviluppabili a forbice e simili, su muri in demolizione e nei lavori analoghi, quando non sia possibile disporre impalcati di protezione o parapetti, gli operai addetti devono fare uso di idonea cintura di sicurezza con bretelle collegate a fune di trattenuta (art. 385, D.P.R. 547/55, art. 10, D.P.R. 164/56, DM 28/05/1958). Per ciò che riguarda l’impiego a e la manutenzione delle cinture di sicurezza si dovranno rispettare i seguenti accorgimenti: durante l’impiego si dovrà evitare il contatto delle stesse con spigoli taglienti, con sostanze caustiche o che ne possano comunque provocare un deterioramento; dopo l’uso dovranno essere conservate in ambienti asciutti, ben ventilati e non riscaldati, dopo averle preventivamente pulite e controllate in ogni elemento. Le cinture omologate sono realizzate con fibre sintetiche molto più resistenti e longeve del cuoio che veniva utilizzato precedentemente. prima del reimpiego è necessario un ulteriore esame per controllarne l’integrità, soprattutto per quando riguarda le funi di trattenuta che, non infrequentemente, possono essere attaccate dai topi. Quando la cintura, o qualche sua parte, venga deteriorata non si devono effettuare riparazioni di fortuna ma si deve sostituire il tutto. Nel caso in cui siano possibili le riparazioni, queste devono essere eseguite da persona qualificata. Le verifiche periodiche per accertare lo stato di conservazione e di idoneità all’uso della cintura dovranno essere effettuate mediante un attento ed accurato esame a vista svolto da conoscitori o da ditta specializzata. Nei casi in cui il giudizio dell’esame a vista lasci adito a dubbi, si potrà eseguire una prova statica appendendo, tramite la cintura, un robusto sacco pieno di sabbia asciutta, del peso di almeno 150 kg, irrigidito con stecche di legno e legature di filo di ferro. Potranno essere eseguite più prove, della durata di cinque minuti, in modo da interessare tutti i componenti della cintura. Al termine delle prove sarà effettuato un nuovo accurato esame visivo, esaminando in modo particolare le cuciture che non dovranno presentare rotture o eccessivi allentamenti. In caso di dubbio è meglio, più semplice e sicuro sostituire la cintura; ciò è obbligatorio nel caso in cui l’intero sistema sia stato sottoposto alle sollecitazioni derivanti dalla caduta di un lavoratore. 9 Protezione della testa: caschi Numerose sono le occasioni di infortunio a cui è esposta la testa di chi lavora in edilizia: • areti di scavo in trincea o in fondazione, materiale vario nei lavori di montaggio ove più squadre di uomini lavorano a piani diversi, ecc.), • urti contro carichi sospesi o elementi contundenti, ecc. Da qui la necessità di proteggere la testa con un caschetto appropriato. Oggi ve ne sono di comodissimi, leggeri e curati nell’estetica, che, oltre a costituire indispensabile protezione alla testa, sono anche distinguo di professionalità per l’operaio edile. Nei casi in cui non si rende necessario l’utilizzo del caschetto, è opportuno dotare i lavoratori di un copricapo. Fasidi utilizzo L’utilizzo del caschetto di protezione è obbligatorio per i lavoratori esposti a specifici rischi di offesa del capo dovuta a caduta di materiale o oggetti dall’alto o a eventuali collisioni con il capo (art. 381 D.P.R. 547/55). Norme di sicurezza L’allegato V del D.Lgs. 626/94 impone l’uso del caschetto protettivo per le seguenti attività lavorative: • • • lavori eseguiti sopra, sotto o in prossimità di impalcature e di posti di lavoro sopraelevati, montaggio e smontaggio di armature, lavori di installazione e di posa di ponteggi e operazioni di demolizione; lavori in fossati, trincee, pozzi, e gallerie; lavori in ascensori e montacarichi. Protezione dei piedi: calzature di sicurezza Le scarpe devono essere solide, sempre in buono stato, con la suola antisdrucciolevole per evitare scivolamenti e cadute. • • • • • Quando si lavora con grossi pesi servono i puntali in acciaio; quando si lavora in un ambiente con rischio di ferite o di puntura da chiodi occorrono le intersuole imperforabili in acciaio; con suola antisdrucciolevole; quando si lavora su superfici temperatura variabile occorrono speciali suole anticalore; quando si lavora con rischio di intrappolamento dei piedi occorre un dispositivo per lo sfilamento rapido. Nel caso di lavori eseguiti in presenza di acqua o fango, bisognerà dotare i lavoratori di stivali in gomma con soletta antichiodo. L’operaio edile si trova, prima o poi, ad operare in ambienti di lavoro che comportano i rischi suddetti, perciò deve fare uso di calzature appropriate. 10 Fasidi utilizzo L’utilizzo di scarpe di sicurezza è obbligatorio nelle lavorazioni in cui esistono specifici pericoli di ustioni, punture o di schiacciamento dei piedi (art. 384, D.P.R. 547/55). Norme di sicurezza Le scarpe di sicurezza devono avere soletta antiforo, puntale antischiacciamento e suola antisdrucciolo (art. 384, D.P.R. 547/55). I lavoratori che lavorano con i piedi nel bagnato o addetti a getti di calcestruzzo dovranno fare uso di idonei stivali impermeabili (art. 38, D.P.R. 320/56). L’allegato V del D.Lgs. 626/94 impone l’uso di calzature di sicurezza con suola imperforabile per le seguenti attività lavorative: • lavori di rustico, di genio civile e lavori stradali; • lavori su impalcatura e demolizioni di rustici; • lavori in c.a. ed in elementi prefabbricati con montaggio e smontaggio di armature; • lavori in cantieri edili e su coperture. Protezione delle mani: guanti Vi sono molti tipi di guanti in relazione al rischio da cui devono proteggere, quindi i tipi esistenti devono essere scelti in modo accurato secondo il tipo di lavoro. In generale per l’operaio edile guanti più idonei sono i guanti in pelle più o meno pesanti, adatti per il maneggio di materiali pesanti o pungenti come ferro, legname, laterizi, ecc. o i guanti di gomma o di resina sintetica per il trattamento di materiali caustici come le calci, le vernici, i solventi, i lubrificanti, ecc. I guanti, come del resto tutti gli altri indumenti protettivi, devono essere custoditi con cura ed utilizzati correttamente. Se difettosi, mal conservati, rovinati, possono essere causa di infortuni o malattie. Fasidi utilizzo Occorre utilizzare il DPI più idoneo in tutti i casi in cui tale obbligo è richiamato da specifica cartellonistica e comunque nei seguenti momenti: • manipolazione di sostanze corrosive, acide, caustiche o comunque in grado di nuocere alla pelle delle mani; • manipolazione di materiali taglienti o abrasivi (cavi di acciaio, lamiere, vetri, ecc.); • manipolazione di materiali incandescenti o molto caldi (lavori di saldatura, taglio ossiacetilenico, ecc.) (art. 383, D.P.R. 547/55). Guanti in plastica, sono consigliati per il contatto con acidi, alcali, solventi e oli, sono di materiali impermeabili e resistenti quali neoprene, PVC o NBR, questo tipo di guanto può essere comunque utilizzato anche per la manipolazione di materiali taglienti e/o scivolosi. Guanti in gomma, sono utilizzati per la manipolazione di materiali taglienti e/o scivolosi. 11 Guanti in cuoio, sono da utilizzare per la manipolazione di materiali taglienti e/o scivolosi, non costituiscono una protezione efficiente al contatto con acidi, alcali, solventi e oli in quanto sono permeabili a diverse di queste sostanze. Guanti dielettrici, particolari guanti realizzati in materiale isolante da utilizzare per la protezione contro la corrente elettrica. L’allegato V del D.Lgs. 626/94 impone l’uso di guanti protettivi per le seguenti attività lavorative: • lavori di saldatura, manipolazione di oggetti con spigoli vivi, escluso il caso in cui sussista il rischio che il guanto rimanga impigliato negli organi delle macchine. Protezione degli occhi: occhiali, maschere,schermi I primi nemici , e i più frequenti per l’occhio, sono le schegge che si formano nei lavori alle macchine: mole, frese, torni, ecc. ed anche nei lavori a mano: nel battere le saldature, nei lavori di scalpellino e tanti altri. Una scheggia nell’occhio lascia sempre una conseguenza, anche se minima e non avvertita subito e, se si è sfortunati, si può perdere anche un occhio, sia che la scheggia lo rovini subito, sia che la perdita avvenga per successiva infezione. Quindi: portare sempre gli occhiali quando è necessario! Gli addetti alle operazione di molatura, smerigliatura, scalpellatura, chiodatura, ecc. devono ricevere in dotazione uno schermo facciale o gli occhiali di sicurezza specifici. I lavoratori destinati ad operazioni di saldatura dovranno avere mezzi di protezione adatti, quali: • occhiali con ripari laterali di protezione muniti di vetri colorati, • schermo facciale con vetro colorato per l’esecuzione di saldature sopra la testa. Protezionedell’udito:cuffieantirumore; tappi auricolari; lanapiuma I rumori che si producono in molte attività lavorative, associati ai rumori che si producono, sempre in quantità maggiore, nell’ambiente di vita quotidiano e di svago, hanno un’azione particolarmente nociva sull’organismo umano. Essi producono innanzitutto alterazioni dell’apparato uditivo, più o meno gravi, in relazione alla loro intensità ed alla durata dell’esposizione che, se si protrae per tutto il giorno e/o per lunghi periodi di tempo, a livelli intensi, comporta una riduzione della capacità uditiva che può giungere sino alla perdita completa dell’udito, alla sordità. Tali alterazioni sono irreversibili: nessuna cura, nessun intervento, potranno far riacquistare all’orecchio la sua funzionalità primitiva! Il rumore, inoltre, produce dei disturbi a carico del sistema nervoso e di quello cardiocircolatorio, con perdita di equilibrio o il verificarsi di malesseri che possono essere a loro volta causa di gravissimi infortuni. L’orecchio va quindi difeso con dispositivi opportuni scelti, a cura del medico competente, in base all’intensità verificata in loco ed alla durata del rumore nonché al tempo di esposizione ad esso. 12 In edilizia i più esposti sono gli addetti alla perforazione delle rocce, all’uso di martelli pneumatici ed utensili ad aria compressa in genere, all’impasto e pompaggio di calcestruzzi, all’impiego di macchine ed utensili da taglio e molatura, specialmente se le operazioni vengono effettuate in ambienti chiusi. I mezzi di protezione più opportuni sono le cuffie di protezione a filtri ed a tappi auricolari del tipo "usa e getta". Tenuto conto dell’ambiente di lavoro in cui si opera, è necessaria la più scrupolosa pulizia giornaliera e la personalizzazione del mezzo protettivo. Fasidi utilizzo L’utilizzo di tappi o cuffie è obbligatorio nelle lavorazioni che producono rumori dannosi ai lavoratori (art. 24, D.P.R. 303/56). Inoltre il datore di lavoro deve fornire tali D.P.I a tutti i lavoratori che sono esposti ad un livello personale quotidiano superiore a 85 dB(A), i lavoratori hanno l’obbligo di indossarli per Lepd>90 dB(A) (art. 43, D.Lgs. 277/91). Normedisicurezza L’allegato V del D.Lgs. 626/94 impone l’uso di otoprotettori per le seguenti attività lavorative: • lavori che implicano l’utilizzo di utensili pneumatici; • battitura di pali e costipazione del terreno. Protezione delle vie respiratorie: maschere In alcune lavorazioni si sviluppano gas, vapori, polveri, fumi dannosi per la salute: la loro inalazione irrita le vie respiratorie, provocando alterazioni a carico soprattutto dei bronchi e dei polmoni. Bisogna quindi proteggere le vie respiratorie dalle sostanze nocive che inquinano l’ambiente di lavoro portando gli opportuni mezzi di protezione. Le maschere antipolvere sono necessarie soprattutto: • a chi lavora in presenza di polvere silicea (ai minatori, ai molatori, ecc.); • a chi opera in presenza di manufatti contenenti amianto (rimozione di lastre di copertura, condotte, tubazioni, ecc. in cemento-amianto). Le maschere contro fumi e/o vapori sono necessarie soprattutto: • a chi lavora in presenza di catrame e bitume (lavori stradali, di impermeabilizzazione, di verniciatura, ecc.). Quando si tratta di lavorazioni localizzate dove la polvere non può essere completamente eliminata con dispositivi tecnici può essere sufficiente utilizzare le maschere in garza del tipo "usa e getta" che danno buone garanzie di efficienza e sono le più idonee sotto il profilo igienico. Quando ci si trova invece in un ambiente con un più elevato grado di inquinamento è necessario utilizzare maschere a filtro del tipo idoneo all’elemento inquinante (maschere a filtro antipolvere - maschere a filtro antigas - maschere a filtro antinebbia - ecc.) in modo da bloccarne l’aspirazione. Nelle lavorazioni comuni in cui si ha un forte sviluppo continuo di sostanze inquinanti, come la verniciatura a spruzzo e la sabbiatura, è necessario utilizzare respiratori a mandata d’aria integrati da un apparecchio, un 13 cappuccio o un casco, per proteggere anche la testa ed il collo dall’azione degli agenti nocivi. Quando si devono effettuare interventi di urgenza o di soccorso e salvataggio in ambienti fortemente inquinati o nei quali l’atmosfera è irrespirabile per mancanza di ossigeno è necessario utilizzare gli autorespiratori, apparecchi in cui l’ossigeno necessario alla respirazione è fornito da una riserva (bombole) di ossigeno o di aria compressa. Fasidi utilizzo Questo tipo di DPI devono essere utilizzati dai lavoratori esposti a specifici rischi di inalazioni pericolose di gas, polveri o fumi (art. 387 D.P.R. 547/55). Semimaschere a costruzione integrale, sono indicate per proteggere contro molti tipi di particelle, gas e vapori, e non richiedono manutenzione, a seconda dello scopo per cui sono state progettate possono filtrare le particelle, i gas e i vapori, o una combinazione di questi elementi pericolosi. Ad ogni condizione dell'ambiente di lavoro corrisponde un determinato respiratore appositamente indicato, sono solitamente provviste di una o due valvole di espirazione che permettono all'aria inspirata di essere rilasciata senza dover passare attraverso il filtro. Questo tipo di semimaschere sono costituite da fibre che catturano e trattengono le particelle velenose, o da assorbenti che imprigionano e fermano il gas e i vapori durante l'inspirazione attraverso il filtro, questo DPI non protegge dall'insufficienza di ossigeno. Semimaschere a filtri intercambiabili, come le semimaschere a costruzione integrale anche questo tipo di DPI coprono il naso e la bocca. Essi rendono l'aria respirabile attraverso filtri per particelle, gas o vapori che possono essere sostituiti quando sono sporchi, il facciale è riutilizzabile, dato che le parti possono essere sostituite quando sono danneggiate. Le semimaschere riducono le concentrazioni dei gas e dei vapori velenosi fino a livelli consentiti. Le sostanze pericolose dalle quali il filtro protegge sono indicate sull'etichetta del filtro stesso, anche questo tipo di semimaschere non protegge dall'insufficienza di ossigeno. Le differenze sostanziali che contraddistinguono i diversi tipi di semimaschere sono determinate dai filtri. Autorespiratori Si utilizzano quando la concentrazione degli inquinanti gassosi è molto elevata (superiore al 2% in volume) o quella dell'ossigeno scende al di sotto del 17%; ne esistono due tipi: a circuito aperto e a circuito chiuso. Gli autorespiratori a circuito aperto sono apparecchi ad aria compressa, dotati di un'autonomia di 40-60 minuti. L'aria, compressa a 150-160 bar è contenuta in una bombola posta sulla schiena del lavoratore e viene distribuita automaticamente secondo il fabbisogno. Il sistema di distribuzione dell'aria è collegato mediante un tubo flessibile al raccordo a vite di una maschera a pieno facciale. Gli autorespiratori a circuito chiuso sono apparecchi che consentono la rigenerazione dell'aria espirata mediante il perossido di potassio (KO2). L'aria espirata arriva alla "cartuccia" di KO2 dove si ha la fissazione dell'anidride carbonica, per passare poi alla "sacca polmonare" da dove, nella fase inspiratoria, giunge al boccaglio. Questo tipo di DPI non è molto utilizzato a causa della complessità e delicatezza di esercizio. 14 Entrambi i tipi di autorespiratori richiedono comunque, per essere utilizzati, un addestramento specifico. Respiratori a presa d'aria esterna Anche questi tipi di DPI si utilizzano quando la concentrazione degli inquinanti gassosi è molto elevata (superiore al 2% in volume) o quella dell'ossigeno scende al di sotto del 17%. Sono costituiti essenzialmente da una maschera a pieno facciale collegata ad una fonte di aria pulita mediante un lungo tubo flessibile solitamente di gomma. La fonte di aria pulita può provenire da un compressore, da una pompa d'aria oppure da un serbatoio di aria compressa. Sia gli autorespiratori che i respiratori a presa d'aria esterna non vengono frequentemente utilizzati in edilizia. Altre attrezzature, invero improprie, che devono far parte del “corredo” minimo di un datore di lavoro per poter garantire la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei e mobili sono i cartelli che costituiscono la Segnaletica di Cantiere. Di seguito viene proposta la seconda parte di questo quaderno illustrando quali siano e quali caratteristiche devono avere. 15 LA SEGNALETICA DI SICUREZZA E/O SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO Il D.Lgs. 626/94 stabilisce le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e sancisce degli obblighi per il datore di lavoro, tra questi c’è quello di identificare i pericoli e valutare i rischi, se questi non siano eliminabili, il datore di lavoro deve predisporre tutte le misure necessarie per evitare o limitare i rischi al più basso livello possibile. L’articolo 3 comma 1 del D.Lgs. 626/94 prescrive le fondamentali misure di tutela gerarchicamente ordinate in materia di salute e sicurezza dei lavoratori (politica aziendale della sicurezza) e, tra le altre, prevede, alla lettera q) l’obbligo, a carico del datore dl lavoro di utilizzare segnali di sicurezza e avvertimento per proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Si intende per segnaletica di sicurezza, una segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad una attività, o ad una situazione determinata, fornisce una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o salute sul luogo di lavoro, e che utilizza a secondo dei casi, un cartello, un colore, un segnale, luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale. La segnaletica svolge un ruolo importante ai fini della sicurezza: un appropriato segnale, infatti, trasmette con immediatezza un messaggio che fornisce un'utile indicazione in merito a divieti, obblighi di comportamento, pericoli, informazioni, ubicazione dei mezzi antincendio e di soccorso, vie di fuga, ecc. Inoltre, affinché sia garantita la percorribilità in sicurezza dei passaggi, delle uscite e delle vie di esodo, in situazioni di emergenza, la relativa segnaletica deve essere adeguatamente alimentata da una apposita sorgente elettrica, distinta da quella ordinaria (ad esempio, batteria a ricarica automatica), in grado di assicurare un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux. Lo scopo della segnalazione di sicurezza è quello di attirare in modo rapido e facilmente comprensibile l'attenzione su oggetti e situazioni che possono determinare pericoli ed in particolare: vietare comportamenti pericolosi; avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte; fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza e ai mezzi di soccorso o di salvataggio; prescrivere comportamenti sicuri ai fini della sicurezza; indicare ulteriori elementi di prevenzione e sicurezza. L'efficacia della segnaletica dipende da un'estesa e ripetuta informazione di tutte le persone per le quali essa può risultare utile. La segnaletica di sicurezza è regolamentata da Decreto legislativo n°493 del 14 agosto 1996, "Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro", che istituisce un vero e proprio sistema formalizzato di comunicazione aziendale, codificando i principi generali integrati con quanto previsto dal D.Lgs.626/94, definendo le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e includendo in essa anche le segnalazioni verbali e gestuali, per tutte le attività lavorative sia pubbliche o private alle quali 16 siano addetti i lavoratori subordinati (o equiparati), dando attuazione alla direttiva CEE n° 92/58 del 24/07/1992. L' art. 7 del D.Lgs n°493/96 abroga il precedente D.P.R.n°524 del 8/6/1982. Secondo quanto dettato dal D.lgs. 493/96 è bene sottolineare come la segnaletica non risulta essere costituita solamente da cartelli, ma da un complesso di strumenti, canali comunicativi e modalità di interazione che si inseriscono nel sistema di gestione aziendale della sicurezza. Pertanto, le finalità comunicative che stanno a fondamento della segnaletica possono essere identificate nelle diverse tipologie di segnali e negli strumenti di seguito riportati. SEGNALI Segnale di DIVIETO avente la funzione di vietare un comportamento che potrebbe far correre o causare un pericolo. Segnale di AVVERTIMENTO il cui scopo risulta essere quello di avvertire circa l'esistenza di un rischio o pericolo. Segnale di PRESCRIZIONE il cui compito è quello di prescrivere un determinato comportamento. Segnale di SALVATAGGIO o di SOCCORSO utile a fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio. Segnale di INFORMAZIONE recante indicazioni diverse. STRUMENTI Il CARTELLO fornisce una determinata indicazione a visibilità garantita da illuminazione di intensità sufficiente mediante combinazione di forma geometrica, colori, simbolo o pittogramma ossia di immagini impiegate su un cartello o su di una superficie luminosa. Nella cartellonistica di sicurezza il colore e la forma del cartello definiscono in modo univoco il messaggio. Il SEGNALE LUMINOSO può essere illuminato dall'interno o dal retro e ha caratteristiche di forma, colori e pittogrammi simili a quello dei cartelli semplici. La luce emessa da un segnale deve produrre un contrasto luminoso adeguato al suo ambiente, senza provocare abbagliamento per intensità o cattiva visibilità per intensità insufficiente. La superficie luminosa che emette il segnale può essere di colore uniforme o recare un simbolo su sfondo determinato. Un segnale luminoso intermittente sarà impiegato per indicare, rispetto a quello continuo, un livello più elevato di pericolo o una maggiore urgenza dell’intervento o dell’azione richiesta o imposta. Il SEGNALE ACUSTICO viene emesso e diffuso da un apposito dispositivo senza impiego di voce umana o di sintesi vocale. Il segnale acustico • deve avere un livello sonoro nettamente superiore al rumore di fondo, in modo da essere udibile, senza tuttavia essere eccessivo o doloroso; • deve essere facilmente riconoscibile in rapporto alla durata degli impulsi e alla separazione fra impulsi e serie di impulsi, e distinguersi nettamente, da una parte, da un altro segnale acustico e, dall’altra, dai rumori di fondo. Nei casi in cui un dispositivo può emettere un segnale acustico con frequenza costante e variabile, la frequenza variabile andrà impiegata per segnalare, in rapporto alla frequenza costante, un livello più elevato di pericolo o una maggiore urgenza dell’intervento o dell’azione sollecitata o prescritta. Il suono di un segnale acustico di sgombero deve essere continuo. 17 La COMUNICAZIONE VERBALE che si serve della voce umana o di una sintesi vocale. Quando la comunicazione si instaura fra un parlante ed uno o più ascoltatori, deve essere in forma di testi brevi, di frasi, di parole, eventualmente in codice. I messaggi verbali devono essere il più possibile brevi, semplici e chiari; le persone interessate devono conoscere bene il linguaggio utilizzato, fatto spesso di parole chiave, alcune di queste sono riportate nel seguito. Via per indicare che si è assunta la direzione dell'operazione Alt per interrompere o terminare un movimento Ferma per arrestare le operazioni Solleva per far salire un carico Abbassa per far scendere un carico Avanti Indietro (se necessario, questi ordini andranno coordinati con i A destra codici gestuali corrispondenti) A sinistra Attenzione per ordinare un alt o un arresto di urgenza Presto per accelerare un movimento per motivi di sicurezza Il SEGNALE GESTUALE consiste in un movimento o in una particolare posizione delle braccia o delle mani per guidare persone che effettuano manovre. Il segnale deve essere preciso, semplice, ampio, facile da eseguire e da comprendere e nettamente distinto da un altro segnale gestuale. Il segnalatore: • deve essere in condizione di seguire con gli occhi la totalità delle manovre, senza essere esposto a rischi a causa di esse; • deve rivolgere la propria attenzione esclusivamente al comando delle manovre e alla sicurezza dei lavoratori che si trovano nelle vicinanze. Se non sono soddisfatte queste condizioni occorrerà prevedere uno o più “segnalatori ausiliari”. Quando l’operatore non può eseguire con le dovute garanzie di sicurezza gli ordini ricevuti, deve sospendere la manovra in corso e chiedere nuove istruzioni. Per questo il segnalatore deve essere ben visibile e indossare o impugnare uno o più elementi di riconoscimento adatti, come giubbotto, casco, manicotti, bracciali, palette. Questi elementi di riconoscimento devono essere di colore vivo, preferibilmente unico, e riservato al solo segnalatore. CARTELLONISTICA DI SUPPORTO Nei luoghi di lavoro, accanto ai cartelli e ai segnali obbligatori per legge, possono essere presenti anche cartelli di "supporto" al fine di creare una maggiore e ulteriore coscienza prevenzionistica e condurre comportamenti prudenti. Tali messaggi invitano generalmente all'uso dei DPI, all'ordine e alla pulizia del luogo di lavoro, possono essere anche grafici e tabelle indicanti l'andamento infortunistico aziendale con l'intento di stimolare e sollecitare la collaborazione all'esecuzione delle attività nelle migliori condizioni di sicurezza. Secondo l’art.1 del D.Lgs. 493/96 è necessario che il datore di lavoro selezioni per le proprie necessità relative alla segnaletica gli strumenti comunicativi più adeguati, tra cartelli, segnali luminosi, acustici, gestuali e la comunicazione verbale. Nei luoghi di lavoro che possono comportare, per un lavoratore che vi svolga la propria mansione per l'intera giornata lavorativa, una esposizione quotidiana personale superiore a 90 dBA oppure un valore 18 della pressione acustica istantanea non ponderata superiore a 140 dB (200 Pa), è esposta una "segnaletica appropriata" (art. 41, D.Lgs. n. 277/1991). Fra le novità del D.lgs. 493/96 occorre sottolineare il raccordo fra la normativa inerente alla classificazione e all’etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi con le prescrizioni di identificazione del contenuto dei recipienti e tubazioni nei luoghi di lavoro, infatti secondo la normativa vanno muniti dell’etichettatura, con il pittogramma o il simbolo sul colore di fondo: • i recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro e contenenti sostanze e preparati pericolosi; • i recipienti utilizzati per il magazzinaggio di tali sostanze o preparati pericolosi; • nonché le tubazioni visibili che servono a contenere o a trasportare dette sostanze o preparati pericolosi. I cartelli devono essere costituiti di materiale il più possibile resistente agli urti, alle intemperie ed alle aggressioni dei fattori ambientali. Le dimensioni e le proprietà colorimetriche e fotometriche dei cartelli devono essere tali da garantirne una buona visibilità e comprensione. Per le dimensioni si raccomanda di osservare la seguente formula: A > L2/2000 dove: A = superficie del cartello in m2, L = distanza, in metri, alla quale il cartello deve essere ancora riconoscibile. La formula è applicabile fino ad una distanza di circa 50 metri. Nella tabella seguente si riportano le superfici minime dei cartelli prescritti applicando la formula in alcuni casi. Distanza in metri 5 10 15 20 25 30 Superficie cartello in cm2 125 500 1125 2000 3125 5000 Il cartello deve risultare visibile e, se del caso, illuminato. I cartelli da utilizzare sono quelli riportati all'All. II, punto 3, D.Lgs. n. 493/1996. I cartelli vanno sistemati tenendo conto di eventuali ostacoli, ad un'altezza e in una posizione appropriata che li renda facilmente visibili. In caso di rischio generico, è sufficiente posizionarli all'ingresso alla zona interessata; nel caso di un rischio specifico o di un oggetto che s'intende segnalare, devono essere posizionati, nelle immediate adiacenze del rischio o dell'oggetto medesimo. Il cartello va rimosso quando non sussiste più la situazione che ne giustificava la presenza. La segnaletica non deve essere compromessa dalla presenza di altra segnaletica che possa turbarne la visibilità; ciò comporta, in particolare, la necessità di: • evitare di disporre un numero eccessivo di cartelli troppo vicini gli uni agli altri; • non utilizzare contemporaneamente due segnali che possano confondersi. 19 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO Il responsabile dell'applicazione di un'adeguata segnalazione dei pericoli e dell'osservanza dei comportamenti sicuri da adottare nei luoghi di lavoro, risulta essere il Datore di lavoro. Pertanto, il datore di lavoro per poter raggiungere i requisiti ottimali in materia di sicurezza, applicando quindi un'adeguata segnaletica negli ambienti di lavoro, deve: 1. prima di tutto, prevedere uno studio minuzioso di quanto concorre allo svolgimento dell'attività operativa allo scopo di poter identificare i pericoli e valutare i rischi presenti; Art. 2 Quando, anche a seguito della valutazione effettuata in conformità all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 626/1994, risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, o sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza, secondo le prescrizioni degli allegati al presente decreto, allo scopo di: a. avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte; b. vietare comportamenti che potrebbero causare pericolo; c. prescrivere determinati comportamenti necessari ai fini della sicurezza; d. fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio; e. fornire altre indicazioni in materia di prevenzione e sicurezza. … 2. procedere poi alla scelta della segnaletica più opportuna da adottare sulla base di quanto individuato dall'esame aziendale svolto e 3. infine, prendersi cura dell'applicazione della segnaletica ritenuta idonea anche in relazione a quanto richiesto dall'attuale sistema normativo. Inoltre, per quei rischi che secondo l'aspetto tecnico non risultassero eliminabili, il datore di lavoro deve predisporre tutte quelle misure necessarie a evitare o limitare i rischi stessi al più basso livello possibile. Da tutto ciò se ne deduce che anche la determinazione e la collocazione delle segnaletiche di sicurezza, risultano essere momenti fondamentali dell'opera di prevenzione unitamente ad altre e nonché altrettanto essenziali misure di tutela e di salvaguardia dai rischi e dai pericoli che ciascuna realtà lavorativa deve adottare. Il datore di lavoro è anche tenuto a informare i lavoratori ed in particolare i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) circa le modalità operative adottate e da rispettare. Art. 4 – Informazione e formazione 1. Il datore di lavoro provvede affinché: a. il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sia informato di tutte le misure adottate e da adottare riguardo alla segnaletica di sicurezza impiegata all'interno dell'impresa ovvero dell'unita' produttiva; b. i lavoratori siano informati di tutte le misure adottate riguardo alla segnaletica di sicurezza impiegata all'interno dell'impresa ovvero dell'unita' produttiva. 2. Il datore di lavoro provvede affinché il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed i lavoratori ricevano una formazione adeguata, in particolare sotto forma di istruzioni precise, che deve avere per oggetto specialmente il significato della segnaletica di sicurezza, soprattutto quando questa implica l'uso di gesti o di parole, nonché i comportamenti generici e specifici da seguire. 20 Caratteristiche intrinseche dei cartelli In conformità all'All. 1 del D.Lgs. n. 493/1996 devono essere utilizzati colori di sicurezza e di contrasto, nonché i colori del simbolo, riportati nella seguente tabella. Colore Significato Cartelli di divieto Caratteristiche banda (verso il basso da sinistra a destra lungo il simbolo, con un inclinazione di 45°) rossi (il rosso deve coprire almeno il 35% della superficie del cartello). Rosso PericoloAllarme Rosso Cartelli antincendio Giallo o Cartelli di gialloarancio avvertimento Cartelli di Azzurro prescrizione Cartelli di salvataggio Verde Situazione di sicurezza Indicazioni e precisazioni forma rotonda; pittogramma nero su fondo bianco; bordo e Atteggiamenti Pericolosi forma quadrata o rettangolare; pittogramma bianco su fondo rosso. Alt, arresto dispositivi di interruzione di emergenza Sgombero Identificazione e ubicazione forma triangolare; pittogramma nero su fondo giallo, bordo nero (il giallo deve coprire almeno il 50 % della superficie del cartello). Attenzione Cautela, Verifica forma rotonda; pittogramma bianco su fondo azzurro Comportamento o azione (l'azzurro deve coprire almeno il 50 % della specifica superficie del cartello). - obbligo di portare un mezzo di sicurezza personale Porte, uscite, percorsi, forma quadrata o rettangolare; materiali, postazioni, locali pittogramma bianco su fondo verde (il verde deve coprire almeno il 50 % della Ritorno alla normalità superficie del cartello). Di seguito si riportano gli allegati del D.Lgs. 493/96 inerenti le prescrizioni riguardanti la segnaletica di sicurezza. Allegato I Prescrizioni generali per la segnaletica di sicurezza 1. - Considerazioni preliminari 1.1. - La segnaletica di sicurezza deve essere conforme ai requisiti specifici che figurano negli allegati da II a IX 1.2. - Il presente allegato stabilisce tali requisiti, descrive le diverse utilizzazioni delle segnaletiche di sicurezza ed enuncia norme generali sull'intercambiabilità o complementarità di tali segnaletiche. 1.3. - Le segnaletiche di sicurezza devono essere utilizzate solo per trasmettere il messaggio o l'informazione precisati all'articolo 1, comma 2. 21 2. - Modi di segnalazione 2.1. - Segnalazione permanente 2.1.1 - La segnaletica che si riferisce a un divieto, un avvertimento o un obbligo ed altresì quella che serve ad indicare l'ubicazione e ad identificare i mezzi di salvataggio o di pronto soccorso deve essere di tipo permanente e costituita da cartelli. La segnaletica destinata ad indicare l'ubicazione e ad identificare i materiali e le attrezzature antincendio deve essere di tipo permanente e costituita da cartelli o da un colore di sicurezza. 2.1.2. - La segnaletica su contenitori e tubazioni deve essere del tipo previsto nell'allegato III. 2.1.3. - La segnaletica per i rischi di urto contro ostacoli e di caduta delle persone deve essere di tipo permanente e costituita da un colore di sicurezza o da cartelli. 2.1.4. - La segnaletica delle vie di circolazione deve essere di tipo permanente e costituita da un colore di sicurezza. 2.2. - Segnalazione occasionale 2.2.1. - La segnaletica di pericoli, la chiamata di persone per un'azione specifica e lo sgombero urgente delle persone devono essere fatti in modo occasionale e, tenuto conto del principio dell'intercambiabilità e complementarità previsto al paragrafo 3, per mezzo di segnali luminosi, acustici o di comunicazioni verbali. 2.2.2. - La guida delle persone che effettuano manovre implicanti un rischio o un pericolo deve essere fatta in modo occasionale per mezzo di segnali gestuali o comunicazioni verbali. 3. - Intercambiabilità e complementarità della segnaletica A parità di efficacia e a condizione che si provveda ad una azione specifica di informazione e formazione al riguardo, e' ammessa libertà di scelta fra: 3.1. - • • • un colore di sicurezza o un cartello, per segnalare un rischio di inciampo o caduta con dislivello; segnali luminosi, segnali acustici o comunicazione verbale; segnali gestuali o comunicazione verbale. Determinate modalità di segnalazione possono essere utilizzate assieme, nelle combinazioni specificate di seguito: 3.2. - 4. 4.1. - • • • Colori di sicurezza Le indicazioni della tabella che segue si applicano a tutte le segnalazioni per le quali e' previsto l'uso di un colore di sicurezza. Colore Rosso segnali luminosi e segnali acustici; segnali luminosi e comunicazione verbale; segnali gestuali e comunicazione verbale. Significato e scopo Indicazioni e precisazioni Segnali di divieto Atteggiamenti pericolosi Pericolo - allarme Alt, arresto, dispositivi di interruzione d’emergenza. Sgombero 22 Materiali e attrezzature antincendio Identificazione e ubicazione Segnali di avvertimento Attenzione, cautela. Verifica Segnali di prescrizione Comportamento o azione specifica-obbligo di portare un mezzo di sicurezza personale Segnali di salvataggio o di soccorso Porte, uscite, percorsi, materiali, postazioni, locali Situazione di sicurezza Ritorno alla normalità Giallo o Giallo-arancio Azzurro Verde 5. 5.1. - L'efficacia della segnaletica non deve essere compromessa da: presenza di altra segnaletica o di altra fonte emittente dello stesso tipo che turbino la visibilita' o l'udibilità; ciò comporta, in particolare, la necessita' di: 5.1.1. - evitare di disporre un numero eccessivo di cartelli troppo vicini gli uni agli altri; 5.1.2. - non utilizzare contemporaneamente due segnali luminosi che possano confondersi; 5.1.3. - non utilizzare un segnale luminoso nelle vicinanze di un'altra emissione luminosa poco distinta; 5.1.4. - non utilizzare contemporaneamente due segnali sonori; 5.1.5. - non utilizzare un segnale onoro se il rumore di fondo e' troppo intenso; 5.2. - cattiva progettazione, numero insufficiente, ubicazione irrazionale, cattivo stato o cattivo funzionamento dei mezzi o dei dispositivi di segnalazione. I mezzi e i dispositivi segnaletici devono, a seconda dei casi, essere regolarmente puliti, sottoposti a 6. - manutenzione, controllati e riparati e, se necessario, sostituiti, affinché conservino le loro proprietà intrinseche o di funzionamento. 7. - Il numero e l'ubicazione dei mezzi o dei dispositivi segnaletici da sistemare e' in funzione dell'entità dei rischi, dei pericoli o delle dimensioni dell'area da coprire Per i segnali il cui funzionamento richiede una fonte di energia, deve essere garantita un'alimentazione di 8. - emergenza nell'eventualità di un'interruzione di tale energia, tranne nel caso in cui il rischio venga meno con l'interruzione stessa. 9. - Un segnale luminoso o sonoro indica, col suo avviamento, l'inizio di un'azione che si richiede di effettuare; esso deve avere una durata pari a quella richiesta dall'azione. I segnali luminosi o acustici devono essere reinseriti immediatamente dopo ogni utilizzazione. 10. - Le segnalazioni luminose ed acustiche devono essere sottoposte ad una verifica del buon funzionamento e dell'efficacia reale prima di essere messe in servizio e, in seguito, con periodicità sufficiente. 11. - Qualora i lavoratori interessati presentino limitazioni delle capacita' uditive o visive, eventualmente a causa dell'uso di mezzi di protezione personale, devono essere adottate adeguate misure supplementari o sostitutive. 23 Le zone, i locali o gli spazi utilizzati per il deposito di quantitativi notevoli di sostanze o preparati pericolosi devono essere segnalati con un cartello di avvertimento appropriato, conformemente all'allegato II, punto 3.2, 12. o indicati conformemente all'allegato III, punto 1, tranne nel caso in cui l'etichettatura dei diversi imballaggi o recipienti stessi sia sufficiente a tale scopo. Allegato II Prescrizioni generali per i cartelli segnaletici 1. - Caratteristiche intrinseche 1.1. - Forma e colori dei cartelli da impiegare sono definiti al punto 3, in funzione del loro oggetto specifico (cartelli di divieto, di avvertimento, di prescrizione, di salvataggio e per le attrezzature antincendio). 1.2. - I pittogrammi devono essere il più possibile semplici, con omissione dei particolari di difficile comprensione. 1.3. - I pittogrammi utilizzati potranno differire leggermente dalle figure riportate al punto 3 o presentare rispetto ad esse un maggior numero di particolari, purché il significato sia equivalente e non sia reso equivoco da alcuno degli adattamenti o delle modifiche apportati. 1.4. - I cartelli devono essere costituiti di materiale il più possibile resistente agli urti, alle intemperie ed alle aggressioni dei fattori ambientali. 1.5. - Le dimensioni e le proprietà colorimetriche e fotometriche dei cartelli devono essere tali da garantirne una buona visibilita' e comprensione. 1.5.1. - Per le dimensioni si raccomanda di osservare la seguente formula: A > L²/2000 Ove A rappresenta la superficie del cartello espressa in m² ed L è la distanza, misurata in metri, alla quale il cartello deve essere ancora riconoscibile. La formula e' applicabile fino ad una distanza di circa 50 metri. 1.5.2. - Per le caratteristiche cromatiche e fotometriche dei materiali si rinvia alla normativa di buona tecnica dell'UNI. 2. - Condizioni d'impiego 2.1. - I cartelli vanno sistemati tenendo conto di eventuali ostacoli, ad un'altezza e in una posizione appropriata rispetto all'angolo di visuale, all'ingresso alla zona interessata in caso di rischio generico ovvero nelle immediate adiacenze di un rischio specifico o dell'oggetto che s'intende segnalare e in un posto bene illuminato e facilmente accessibile e visibile. Ferme restando le disposizioni del decreto legislativo 626/1994, in caso di cattiva illuminazione naturale sarà opportuno utilizzare colori fosforescenti, materiali riflettenti o illuminazione artificiale. 2.2. - Il cartello va rimosso quando non sussiste più la situazione che ne giustificava la presenza. 24 3. - Cartelli da utilizzare 3.1. - Cartelli di divieto Caratteristiche intrinseche: forma rotonda; pittogramma nero su fondo bianco; bordo e banda (verso il basso da sinistra a destra lungo il simbolo, con un inclinazione di 45) rossi (il rosso deve coprire almeno il 35% della superficie del cartello). Vietato fumare Vietato fumare o usare fiamme libere Vietato ai pedoni Acqua non potabile Divieto di spegnere con acqua Divieto di accesso alle persone non autorizzate Vietato ai carrelli di movimentazione Non toccare 25 3.2. Cartelli di avvertimento Caratteristiche intrinseche: forma triangolare, pittogramma nero su fondo giallo, bordo nero (il giallo deve coprire almeno il 50 % della superficie del cartello) Materiale infiammabile o alta temperatura (1) Materiale esplosivo Sostanze velenose Sostanze corrosive Materiali radioattivi Carichi sospesi Carrelli di movimentazione Tensione elettrica pericolosa Pericolo generico Raggi laser Materiale comburente Radiazioni non ionizzanti 26 Campo magnetico intenso Pericolo di inciampo Caduta con dislivello Rischio biologico Bassa temperatura Sostanze nocive o irritanti 27 3.3. - Cartelli di prescrizione Caratteristiche intrinseche: forma rotonda, pittogramma bianco su fondo azzurro (l'azzurro deve coprire almeno il 50 % della superficie del cartello) Protezione obbligatoria degli occhi Casco di protezione obbligatoria Protezione obbligatoria dell'udito Protezione obbligatoria delle vie respiratorie Calzature di sicurezza obbligatoria Guanti di protezione obbligatoria Protezione obbligatoria del corpo Protezione obbligatoria del viso Protezione individuale obbligatoria contro le cadute Passaggio obbligatorio per i pedoni Obbligo generico (con eventuale cartello supplementare) 28 3.4. Cartelli di salvataggio Caratteristiche intrinseche: forma quadrata o rettangolare, pittogramma bianco su fondo verde (il verde deve coprire almeno il 50 % della superficie del cartello) Percorso/Uscita di emergenza Direzione da seguire (Segnali di informazione addizionali ai pannelli che seguono) Pronto soccorso Barella Doccia di sicurezza Telefono per salvataggio e pronto soccorso 29 Lavaggio degli occhi 3.5. - Cartelli per le attrezzature antincendio Caratteristiche intrinseche: forma quadrata o rettangolare, pittogramma bianco su fondo rosso (il rosso deve coprire almeno il 50 % della superficie del cartello) Lancia antincendio Scala Estintore Direzione da seguire (Cartello da aggiungere a quelli che precedono) 30 Telefono per gli interventi antincendio Allegato III Prescrizioni per la segnaletica dei contenitori e delle tubazioni I recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro e contenenti sostanze o preparati pericolosi di cui alla legge 29 maggio 1974, n. 256, e al decreto ministeriale 28 gennaio 1992 e successive modifiche ed integrazioni, i recipienti utilizzati per il magazzinaggio di tali sostanze o preparati pericolosi nonché le tubazioni visibili che servono a contenere o a trasportare dette sostanze o preparati pericolosi, vanno muniti dell'etichettatura (pittogramma o simbolo sul colore di fondo) prevista dalle disposizioni citate. Il primo comma non si applica ai recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro per una breve durata ne' a quelli il cui contenuto cambia frequentemente, a condizione che si prendano provvedimenti alternativi idonei, in particolare azioni di informazione o di formazione, che garantiscano un livello identico di protezione. 1. - L'etichettatura di cui al primo comma può essere: • • • sostituita da cartelli di avvertimento previsti all'allegato II che riportino lo stesso pittogramma o simbolo; completata da ulteriori informazioni, quali il nome o la formula della sostanza o del preparato pericoloso, e da dettagli sui rischi connessi; completata o sostituita, per quanto riguarda il trasporto di recipienti sul luogo di lavoro, da cartelli utilizzati a livello comunitario per il trasporto di sostanze o preparati pericolosi. La segnaletica di cui sopra deve essere applicata come segue: 2. - • • sul lato visibile o sui lati visibili; in forma rigida, autoadesiva o verniciata. 3. - All'etichettatura di cui al punto 1 che precede si applicano, se del caso, i criteri in materia di caratteristiche intrinseche previsti all'allegato II, punto 1.4 e le condizioni di impiego all'allegato II, punto 2, riguardanti i cartelli di segnalazione. 4. - L'etichettatura utilizzata sulle tubazioni deve essere applicata, fatte salvi i punti 1, 2 e 3, in modo visibile vicino ai punti che presentano maggiore pericolo, quali valvole e punti di raccordo, e deve comparire ripetute volte. Le aree, i locali o i settori utilizzati per il deposito di sostanze o preparati pericolosi in quantità ingenti devono essere segnalati con un cartello di avvertimento appropriato scelto tra quelli elencati nell'allegato II, punto 3.2 o essere identificati conformemente all'allegato III, punto 1, a meno che l'etichettatura dei vari imballaggi o recipienti sia sufficiente a tale scopo, in funzione dell'allegato II, punto 1.5 relativo alle dimensioni. 5. - Il deposito di un certo quantitativo di sostanze o preparati pericolosi può essere indicato con il cartello di avvertimento "pericolo generico". I cartelli o l'etichettatura di cui sopra vanno applicati, secondo il caso, nei pressi dell'area di magazzinaggio o sulla porta di accesso al locale di magazzinaggio. 31 Allegato IV Prescrizioni per la segnaletica destinata ad identificare e ad indicare l'ubicazione delle attrezzature antincendio Premessa 1. Il presente allegato si applica alle attrezzature destinate in via esclusiva alla lotta antincendio. 2. - Le attrezzature antincendio devono essere identificate mediante apposita colorazione ed un cartello indicante la loro ubicazione o mediante colorazione delle posizioni in cui sono sistemate o degli accessi a tali posizioni. Il colore d'identificazione di queste attrezzature e' il rosso. 3. La superficie in rosso dovrà avere ampiezza sufficiente per consentire un'agevole identificazione. 4. - I cartelli descritti all'allegato II, punto 3.5 devono essere utilizzati per indicare l'ubicazione delle attrezzature in questione. Allegato V Prescrizioni per la segnalazione di ostacoli di punti di pericolo e per la segnalazione delle vie di circolazione 1. - Segnalazione di ostacoli e di punti di pericolo 1.1. - Per segnalare i rischi di urto contro ostacoli, di cadute di oggetti e di caduta da parte delle persone entro il perimetro delle aree edificate dell'impresa cui i lavoratori hanno accesso nel corso del lavoro, si usa il giallo alternato al nero ovvero il rosso alternato al bianco 1.2. - Le dimensioni della segnalazione andranno commisurate alle dimensioni dell'ostacolo o del punto pericoloso che s'intende segnalare. 1.3. - Le sbarre gialle e nere ovvero rosse e bianche dovranno avere un'inclinazione di circa 45 e dimensioni più o meno uguali fra loro. 2. - Segnalazione delle vie di circolazione Qualora l'uso e l'attrezzatura dei locali lo rendano necessario per la tutela dei lavoratori, le vie di circolazione dei 2.1. - veicoli devono essere chiaramente segnalate con strisce continue di colore ben visibile, preferibilmente bianco o giallo, in rapporto al colore del pavimento. 2.2. - L'ubicazione delle strisce dovrà tenere conto delle distanze di sicurezza necessarie tra i veicoli che possono circolare e tutto ciò che può trovarsi nelle loro vicinanze nonché tra i pedoni e i veicoli. 2.3. - Le vie permanenti situate all'esterno nelle zone edificate vanno parimenti segnalate, nella misura in cui ciò si renda necessario, a meno che non siano provviste di barriere o di una pavimentazione appropriate 32 Allegato VI Prescrizioni per i segnali luminosi 1. - Proprietà intrinseche 1.1. - La luce emessa da un segnale deve produrre un contrasto luminoso adeguato al suo ambiente, in rapporto alle condizioni d'impiego previste, senza provocare abbagliamento per intensita' eccessiva o cattiva visibilita' per intensita' insufficiente. 1.2. - La superficie luminosa emettitrice del segnale può essere di colore uniforme o recare un simbolo su un fondo determinato. 1.3. - Il colore uniforme deve corrispondere alla tabella dei significati dei colori riportata all'allegato I, punto 4. 1.4. - Quando il segnale reca un simbolo, quest'ultimo dovrà rispettare, per analogia, le regole ad esso applicabili, riportate all'allegato II. 2. - Regole particolari d'impiego 2.1. - Se un dispositivo può emettere un segnale continuo ed uno intermittente, il segnale intermittente sarà impiegato per indicare, rispetto a quello continuo, un livello più elevato di pericolo o una maggiore urgenza dell'intervento o dell'azione richiesta od imposta. La durata di ciascun lampo e la frequenza dei lampeggiamenti di un segnale luminoso andranno calcolate in modo • • da garantire una buona percezione del messaggio, e da evitare confusioni sia con differenti segnali luminosi che con un segnale luminoso continuo. 2.2. - Se al posto o ad integrazione di un segnale acustico si utilizza un segnale luminoso intermittente, il codice del segnale dovrà essere identico. 2.3. - Un dispositivo destinato ad emettere un segnale luminoso utilizzabile in caso di pericolo grave andrà munito di comandi speciali o di lampada ausiliaria. Allegato VII Prescrizioni per i segnali acustici 1. - Proprietà intrinseche Un segnale acustico deve: a. 1.1. - 1.2. - b. avere un livello sonoro nettamente superiore al rumore di fondo, in modo da essere udibile, senza tuttavia essere eccessivo o doloroso; essere facilmente riconoscibile in rapporto particolarmente alla durata degli impulsi ed alla separazione fra impulsi e serie di impulsi, e distinguersi nettamente, da una parte, da un altro segnale acustico e, dall'altra, dai rumori di fondo. Nei casi in cui un dispositivo può emettere un segnale acustico con frequenza costante e variabile, la frequenza variabile andrà impiegata per segnalare, in rapporto alla frequenza costante, un livello più elevato di pericolo o una maggiore urgenza dell'intervento o dell'azione sollecitata o prescritta. Codice da usarsi 2. Il suono di un segnale di sgombero deve essere continuo. 33 Allegato VIII Prescrizioni per la comunicazione verbale 1. - Proprietà intrinseche 1.1. - La comunicazione verbale s'instaura fra un parlante o un emettitore e uno o più ascoltatori, in forma di testi brevi, di frasi, di gruppi di parole o di parole isolate, eventualmente in codice. 1.2. - I messaggi verbali devono essere il più possibile brevi, semplici e chiari; la capacita' verbale del parlante e le facoltà uditive di chi ascolta devono essere sufficienti per garantire una comunicazione verbale sicura. 1.3. - La comunicazione verbale può essere diretta (impiego della voce umana) o indiretta (voce umana o sintesi vocale diffusa da un mezzo appropriato). 2. - Regole particolari d'impiego 2.1. - Le persone interessate devono conoscere bene il linguaggio utilizzato per essere in grado di pronunciare e comprendere correttamente il messaggio verbale e adottare, in funzione di esso, un comportamento adeguato nel campo della sicurezza e della salute. 2.2. - Se la comunicazione verbale e' impiegata in sostituzione o ad integrazione dei segnali gestuali, si dovrà far uso di parole chiave, come: . • via: per indicare che si e' assunta la direzione dell'operazione; • alt: per interrompere o terminare un movimento; • ferma: per arrestare le operazioni; • solleva: per far salire un carico; • abbassa: per far scendere un carico; • • • • avanti indietro a destra a sinistra (se necessario, questi ordini andranno coordinati con codici gestuali corrispondenti); • attenzione: per ordinare un alt o un arresto d'urgenza; • presto: per accelerare un movimento per motivi di sicurezza 34 Allegato IX Prescrizioni per i segnali gestuali Proprietà Un segnale gestuale deve essere preciso, semplice, ampio, facile da eseguire e da comprendere e nettamente distinto da un altro segnale gestuale. 1. - L'impiego contemporaneo delle due braccia deve farsi in modo simmetrico e per un singolo segnale gestuale. I gesti impiegati, nel rispetto delle caratteristiche sopra indicate, potranno variare leggermente o essere più particolareggiati rispetto alle figurazioni riportate al punto 3, purché il significato e la comprensione siano per lo meno equivalenti. 2. - Regole particolari d'impiego 2.1. - La persona che emette i segnali, detta "segnalatore", impartisce, per mezzo di segnali gestuali, le istruzioni di manovra al destinatario dei segnali, detto "operatore". 2.2. - Il segnalatore deve essere in condizioni di seguire con gli occhi la totalità delle manovre, senza essere esposto a rischi a causa di esse. 2.3. - Il segnalatore deve rivolgere la propria attenzione esclusivamente al comando delle manovre e alla sicurezza dei lavoratori che si trovano nelle vicinanze. 2.4. - Se non sono soddisfatte le condizioni di cui al punto 2.2, occorrerà prevedere uno o più segnalatori ausiliari. 2.5. - Quando l'operatore non può eseguire con le dovute garanzie di sicurezza gli ordini ricevuti, deve sospendere la manovra in corso e chiedere nuove istruzioni. Accessori della segnalazione gestuale Il segnalatore deve essere individuato agevolmente dall'operatore. 2.6. - Il segnalatore deve indossare o impugnare uno o più elementi di riconoscimento adatti, come giubbotto, casco, manicotti, bracciali, palette. Gli elementi di riconoscimento sono di colore vivo, preferibilmente unico, e riservato esclusivamente al segnalatore. Gesti convenzionali da utilizzare 3. - Premessa: La serie dei gesti convenzionali che si riporta di seguito non pregiudica la possibilità di impiego di altri sistemi di codici applicabili a livello comunitario, in particolare in certi settori nei quali si usino le stesse manovre. 35 A - Gesti generali Significato Descrizione INIZIO Attenzione Presa di comando Le due braccia sono aperte in senso orizzontale, le palme delle mani rivolte in avanti ALT Interruzione Fine del movimento Il braccio destro è teso verso l'alto, con la palma della mano destra rivolta in avanti FINE delle operazioni Le due mani sono giunte all'altezza del petto Figura B - Movimenti verticali Significato Descrizione SOLLEVARE Il braccio destro, teso verso l'alto, con la palma della mano destra rivolta in avanti, descrive lentamente un cerchio ABBASSARE Il braccio destro, teso verso il basso, con la palma della mano destra rivolta verso il corpo, descrive lentamente un cerchio DISTANZA VERTICALE Le mani indicano la distanza 36 Figura C - Movimenti orizzontali Significato Descrizione AVANZARE Entrambe le braccia sono ripiegate, le palme delle mani rivolte all'indietro; gli avambracci compiono movimenti lenti in direzione del corpo RETROCEDERE Entrambe le braccia piegate, le palme delle mani rivolte in avanti; gli avambracci compiono movimenti che s'allontanano dal corpo A DESTRA rispetto al segnalatore Il braccio destro, teso più o meno lungo l'orizzontale, con la palma della mano destra rivolta verso il basso, compie piccoli movimenti lenti nella direzione A SINISTRA rispetto al segnalatore Il braccio sinistro, teso più o meno in orizzontale, con la palma della mano sinistra rivolta verso il basso, compie piccoli movimenti lenti nella direzione DISTANZA ORIZZONTALE Le mani indicano la distanza 37 Figura D – Pericolo Significato Descrizione PERICOLO Alt o arresto di emergenza Entrambe le braccia tese verso l'alto; le palme delle mani rivolte in avanti MOVIMENTO RAPIDO I gesti convenzionali utilizzati per indicare i movimenti sono effettuati con maggiore rapidità MOVIMENTO LENTO I gesti convenzionali utilizzati per indicare i movimenti sono effettuati molto lentamente 38 Figura Aperture nel suolo Le aperture nel suolo e nelle pareti, quando non siano attuabili le misure di protezione devono essere munite di "apposite segnalazioni di pericolo" (art. 10, D.P.R. n. 547/1955). Carico Massimo del Solaio Nei locali destinati a deposito deve essere riportata, su una parere o in altro punto ben visibile, la "chiara indicazione" del carico massimo del solaio (art. 9, D.P.R. n. 547/1955). Mezzi di estinzione Mezzi di estinzione: l'acqua non deve essere usata per lo spegnimento in prossimità di sostanze nocive o apparecchi elettrici; i divieti devono essere resi noti al personale mediante "avvisi" (art. 35, D.P.R. n. 547/1955). Recipienti per prodotti o materie pericolose I recipienti per prodotti o materie pericolose o nocive devono portare "indicazioni" e "contrassegni" di cui alla tabella A, allegata allo stesso D.P.R. n. 547/1955, recante "contrassegni tipici avvisanti pericolo adottati dall'Ufficio internazionale del lavoro" (art. 355, D.P.R. n. 547/1955). I recipienti contenenti prodotti o materie pericolose o nocive devono portare una "scritta" che ne indichi il contenuto ed avere le indicazioni e i contrassegni di cui all'art. 355 del D.P.R. n. 547/1955 (art. 18, D.P.R. n. 303/1956). 39 Segnaletica da usare in alcuni ambienti di lavoro: Cabine elettriche Principali adempimenti, in tema di segnaletica previsti dal DPR 547/55 per le cabine elettriche: Art. 34 - Segnaletica mezzi di estinzione Art. 35 - Segnaletica indicante divieto di utilizzare acqua per spegnere incendi. Art. 277 - Segnaletica indicante il divieto di accedere allo spazio compreso fra la barriera e i conduttori prima di aver tolto la tensione. Art. 287 - Targhette in corrispondenza degli organi di comando dei quadri elettrici, per l’indicazione dei circuiti cui li stessi si riferiscono. Art. 337 - Schema elettrico unifilare dell’impianto. Art. 338 - Colorazione distinta dei conduttori ad alta tensione a valori diversi o dei conduttori sia ad alta che a bassa tensione; tabelle con indicazione dei valori delle tensioni presenti e della relativa colorazione. Art. 339 - Segnaletica indicante il “pericolo di morte” ed il “divieto di accesso alle persone non autorizzate”. Art. 342 - Segnaletica indicante il “Divieto di depositare materiali estranei all’esercizio elettrico. Art. 343 - Segnaletica con “istruzioni sui soccorsi da prestarsi ai colpiti da corrente elettrica” art. 345 - Segnaletica “ Lavori in corso, non effettuare manovre” ( da conservare in loco per eventuale utilizzazione). Officine Meccaniche Principali adempimenti,in tema di segnaletica previsti dal DPR 547/55 e dal 303/56 per le officine meccaniche: Art. 4 - Obblighi del Datore di lavoro, Dirigenti, Preposti = Affissione negli ambienti di lavoro delle norme essenziali di prevenzione e di estratti del Decreto stesso. Norme di sicurezza per: Macchine utensili, Mole abrasive, Fresatrice, Saldatura ossiacetilene. Art. 47- Divieto rimozione delle protezioni e dei dispositivi di sicurezza delle Macchine. Art. 48- Divieto di pulire, oliare e ingrassare durante il moto. Art. 48- Divieto di operazioni di riparazioni o registrazioni di organi in moto. Art. 86- Macchine molatrici: Indicazione diametro max della mola, n° giri albero motore e tipo di impasto. Art. 91- Macchina molatrice: Registrazione del portapezzo, indicazione riguardanti la sua distanza. Art.254- Saldatura ossiacetilenica: Obbligo di ancorare le bombole. Art.259- Saldatura elettrica: Adottare misure preventive e protettive, per i lavoratori contro le radiazioni dirette o riflesse. Art.378- Abbigliamento: Divieto di usare, sul luogo di lavoro, indumenti personali o abbigliamenti che possono costituire pericolo per la incolumità personale. Art.382- Protezione degli occhi: Obbligo di uso del mezzo protettivo specifico. Art.27/28 DPR303/56- Pacchetto o cassetta di pronto soccorso. Deposito bombole gas compressi Principali adempimenti,in tema di segnaletica previsti dal DPR 547/55 per i depositi gas compressi: Art. 33 e 34- Difesa contro gli incendi. Art. 249- Indicazioni recipienti per gas compressi. Art. 254- Ancoraggio gas compressi. Art. 353- materie e prodotti pericolosi. Edifici con uffici e aule Principali adempimenti, in tema di segnaletica previsti per gli edifici adibiti a uffici ed aule: Cartelli con dicitura VIETATO FUMARE negli ambienti ove non è espressamente consentito. Applicazione sulle porte di uscita della scritta USCITA. Applicazione lungo le vie di esodo, di cartelli il percosso per portarsi all'esterno. Segnaletica in corrispondenza dei mezzi di estinzioni. Segnaletica indicante il divieto di utilizzare acqua per spegnere incendi su apparecchiature elettriche. Segnaletica in corrispondenza valvola intercetto combustibile impianto termico. Indicazione interruttore generale. Cartelli agli sbarchi degli ascensori con divieto utilizzo in caso di incendio. Segnaletica riportante indicazioni sui provvedimenti da attuarsi ed il comportamento da tenere in caso di emergenza. 40