Dicembre 2001 Dicembre 2001 La mailing-list dell'Associazione Ambiente e Lavoro che ti informa su tutte le principali novità su ambiente, salute e sicurezza sul lavoro Iscriviti gratuitamente all'indirizzo: http://www.amblav.it Associazione Ambiente e Lavoro Viale Marelli, 497 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) Tel. 02-26223120 Fax 02-26223130 e-mail: [email protected] http://www.amblav.it Ambl@v-news (le news di Dicembre2001) - iscriviti gratuitamente all'indirizzo http://www.amblav.it/ Per essere sempre informato via e-mail su tutte le principali novità su ambiente, salute e sicurezza sul lavoro. Pag. 1 Dicembre 2001 INDICE 1. Smaltimento rifiuti ospedalieri pericolosi:rimane la termodistruzione Un chiarimento all’ interpretazione dell’art.2,comma 1.bis,della Legge 405/2001 viene dalla VIII Commissione (Ambiente) della Camera leggendo l’Allegato A-Seduta n. 63 del 15-11-2001 (A.C. 1876-Sezione 1) 2. Impianti a gas domestici più sicuri Aggiornata la Norma UNI 7129 per una maggiore sicurezza Dicembre 2001 E' uscito il Dossier Ambiente n. 56 "Dispostivi di Protezione Individuali" 3. Norme per la commercializzazione delle acque minerali Il consumatore deve essere garantito sulla integrità della confezione 4. Controversie tra datore di lavoro e dipendente Un modello a livello UE suggerita in una conclusione del Consiglio 5. Sostegno alle organizzazioni internazionali non governative per la gioventù E' l'invito rivolto dalla Commissione CE per l'anno 2002 6. Formazione e mobilità dei ricercatori La Relazione speciale n. 9/2001 della Corte dei Conti europea 7. Istruzioni per l'accesso al Fondo rotativo per la progettualità Le nuove procedure in una circolare della Cassa depositi e prestiti 8. L'Italia inadempiente nel recepire la direttiva comunitaria sui cosmetici Le etichette non devono indicare l'origine naturale o artificiale dei composti odoranti o aromatici 9. L' INAIL e il costo sociale dell'invalidità Il bollettino mensile "Dati INAIL" riporta i risultati di una specifica analisi 10. Deroga al corso antincendio per marittimi Lo stabilisce un decreto ministeriale per alcuni addetti ai servizi marittimi 11. Interventi di contenimento e abbattimento del rumore Criteri per la predisposizione dei relativi piani 12. Requisiti professionali dei responsabili tecnici per bonifiche amianto Anche i geologi possono essere iscritti all'Albo nella categoria 10 13. Monitoraggio globale per l'ambiente e la sicurezza Una Risoluzione del Consiglio UE per l'avvio del periodo iniziale del GMES in collaborazione con l' Agenzia spaziale europea (ASE) 14. Italia inadempiente sulla direttiva degli oli usati La Corte di Giustizia ha condannato il nostro paese per omissione di dati Questo numero speciale è aggiornato alle ultime disposizioni sui D.P.I., dispositivi di protezione individuale, tra cui il recentissimo decreto 2 maggio 2001, (suppl. ord. Alla G.U. 8 settembre 2001, n. 209). Il volume esamina e riporta integralmente le principali norme in materia di D.P.I. Il Manuale è stato redatto con il contributo di Assosic (l'Associazione Italiana di fabbricanti e commercianti di prodotti antinfortunistici). Il Manuale è dedicato soprattutto a datore di lavoro, RSPP, dirigenti, preposti, ecc., visti gli obblighi a loro carico e la vastità e la complessità della materia. Maggiori informazioni all'indirizzo: http://www.amblav.it/html/dossier_56.htm oppure tel. 02-252919019 Ambl@v-news (le news di Dicembre2001) - iscriviti gratuitamente all'indirizzo http://www.amblav.it/ Per essere sempre informato via e-mail su tutte le principali novità su ambiente, salute e sicurezza sul lavoro. Pag. 2 Dicembre 2001 Dicembre 2001 15. I dati sulla salute dei lavoratori vanno conservati a parte Lo stabilisce il Garante per la protezione dei dati personali 16. Indicatori del lavoro e delle retribuzioni Secondo un'indagine ISTAT la grande industria a settembre ha perso 27 mila unità 17. Nuovi requisiti professionali per i restauratori In un decreto ministeriale modificate le regole per le imprese di restauro di beni culturali legislativo. 18. Trasporto via mare di sostanze pericolose e nocive La Commissione CE invita gli Stati membri a ratificare la convenzione HNS del 1996 19. Migliora il mercato del lavoro in UE Ma in Italia il numero dei disoccupati è troppo alto 20. Attività di informazione,comunicazio ne e formazione Il Regolamento recante norme per lo svolgimento di tali attività nella pubblica amministrazione 21. Smaltimento rifiuti sanitari: stop alla termodistruzione ma semplice disinfezione Lo prevede la recente legge in materia di spesa sanitaria 22. Miglioramento della qualità della vita per l'infanzia Un decreto del Ministero dell'ambiente per proseguire l'iniziativa istituita nel 1998 23. Principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne Il Parere della Commissione del 27 novembre 2001 sulla proposta di modifica della direttiva 76/207/CEE 24. Contaminanti presenti nelle derrate alimentari Un nuovo regolamento (CE) definisce i livelli massimi tollerabili Il servizio informativo formativo per esperti di sicurezza sul lavoro sulle norme tecniche e di aggiornamento legislativo. Maggiori informazioni all'indirizzo: http://www.amblav.it/html/sintalexpert.htm oppure tel. 02-26223120 25. Ridurre i rischi per alcune sostanze chimiche E' la Raccomandazione della Commissione per acrilaldeide, solfato di dimetile, nonilfenolo, fenolo, 4-nonil-,ramificato, ossido di terzbutile e metile. 26. Migliorare la gestione dei rifiuti da imballaggio Lo prevede una Risoluzione del Parlamento europeo del 15 novembre 2001 27. Risarcibile il lavoratore destinato a mansione inferiore Lo ha stabilito una Sentenza della Suprema Corte di Cassazione Ambl@v-news (le news di Dicembre2001) - iscriviti gratuitamente all'indirizzo http://www.amblav.it/ Per essere sempre informato via e-mail su tutte le principali novità su ambiente, salute e sicurezza sul lavoro. Pag. 3 Dicembre 2001 Dicembre 2001 28. Un codice comunitario dei medicinali per uso umano Lo prevede la Direttiva 2001/83/CE del 6 novembre 2001 29. Limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici La direttiva 2001781/CE dovrà essere applicata alle emissioni degli inquinanti derivanti da attività umana 30. Limitazione delle emissioni inquinanti in atmosfera Lo stabilisce una direttiva CE per taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione 31. La società dell' informazione di facile uso La Commissione CE invita a presentare progetti su questo "programma specifico" 32. Multato il gigantesco cartello dei prezzi sulle vitamine La Commissione europea ha inflitto a otto società farmaceutiche una multa record di 1700 miliardi di lire 33. Istituito il Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna L' UNESCO lo riconosce come primo Parco geominerario della rete mondiale dei geositi-geoparchi 34. Il nuovo sistema distributivo dei carburanti Il decreto di approvazione del piano nazionale 35. Formazione degli addetti alla sicurezza nelle scuole Stipulata tra i Ministeri competenti una Convenzione per realizzare corsi di formazione per la prevenzione incendi 36. Disciplina della tassa sulle emissioni inquinanti E' stabilita dal Regolamento recante norme per l'applicazione di cui al DPR 26 ottobre 2001, n. 416. 37. Soccorso e sicurezza sulla rete autostradale La delibera della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali. 38. Protezione e utilizzazione dei corsi d'acqua Una Proposta di decisione del Consiglio UE in materia di gestione idrica 39. Ingredienti contenuti nei prodotti alimentari Proposta la modifica della Direttiva 2000/13/CE 40. Sostanze chimiche e tutela del consumatore e dell'ambiente La Risoluzione del Parlamento europeo sulla strategia per una politica futura in materia di sostanze chimiche 41. Convegno Firenze 17/12/2001 Ambiente e Fondi strutturali in Toscana 42. Dossier Ambiente: abbonamento 2002 43. Convegno Milano, 11/12/2001 Sicurezza lavoro, Legge Seveso-Lombardia, rifiuti, Siti contaminati 44. Natale, una buona azione: Sostieni le ns. iniziative no profit (il contributo fiscalmente deducibile) 45. Inail: calano gli infortuni mortali sul lavoro Ambl@v-news (le news di Dicembre2001) - iscriviti gratuitamente all'indirizzo http://www.amblav.it/ Per essere sempre informato via e-mail su tutte le principali novità su ambiente, salute e sicurezza sul lavoro. Pag. 4 Dicembre 2001 Dicembre 2001 1. Smaltimento rifiuti ospedalieri pericolosi:rimane la termodistruzione Un chiarimento all’ interpretazione dell’art.2,comma 1.bis,della Legge 405/2001 viene dalla VIII Commissione (Ambiente) della Camera leggendo l’Allegato A-Seduta n. 63 del 15-11-2001 (A.C. 1876Sezione 1) Nella News della scorsa settimana, il nostro sito ha messo in rete il Testo della Legge 16 novembre 2001, n. 405 che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347 recante “ Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria. Tra varie modifiche “formali” è stato inserito, ad integrazione “ sostanziale” dell’ art. 2 della nuova legge, il comma 1.bis che recita “ 1.bis. Al fine del contenimento della spesa sanitaria, pur nel rispetto dei parametri di sicurezza previsti dalla vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi, gli stessi possono essere smaltiti attraverso procedimenti di disinfezione medianti prodotti registrati presso il Ministero della salute che assicurino un abbattimento della carica batterica non inferiore al 99,999 per cento e nel pieno rispetto del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza e salute degli operatori. I rifiuti sanitari speciali non tossico nocivi, dopo un procedimento di disinfezione di una durata non inferiore a 72 ore, o sottoposti a processo di sterilizzazione mediante autoclave dotata di sistemi di monitoraggio e controllo delle fasi di sterilizzazione, possono essere assimilati ai rifiuti urbani”. Tale comma 1-bis, aggiuntivo rispetto al decreto-legge del 18 settembre 2001, n. 347 ( convertito nella legge di cui sopra) ha indotto la maggior parte degli “addetti ai lavori” ( e non solo) a considerare il testo dello stesso comma 1bis come una “deroga” all’ art.45 del decreto legislativo 22/1997 ( il c.d. Decreto Ronchi sui rifiuti) che al comma 3 dice “ 3. I rifiuti di cui al comma 1 (produzione di rifiuti sanitari pericolosi, ndr) devono essere smaltiti mediante termodistruzione presso impianti autorizzati ai sensi del presente decreto. Qualora il numero degli impianti per lo smaltimento mediante termodistruzione non risulti adeguato al fabbisogno, il Presidente della Regione d’intesa con il Ministro della Sanità ed il Ministro dell’ambiente può autorizzare lo smaltimento dei rifiuti di cui al comma 1 anche in discarica controllata mediante sterilizzazione”. Un chiarimento interpretativo ci è dato dalla VIII Commissione ( Ambiente) Della Camera dei Deputati, Presieduta dall’ On. Pietro Armani, dove all’ Allegato A della Seduta n. 63 del 15/11/2001 (A.C. 1876-sezione 1 ( approvato e sottoscritto sia dai membri della maggioranza sia dai membri dell’opposizione ) si legge quanto segue: “ La Camera, esaminato il disegno di legge n. 1876, recante conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347; considerato: che la disposizione introdotta all’articolo 2, comma 1-bis, stabilisce che i “rifiuti sanitari pericolosi (…) possono essere smaltiti attraverso procedimenti di disinfezione” e che “ i rifiuti sanitari speciali non tossico nocivi, dopo un procedimento di disinfezione di una durata non inferiore a settantadue ore o sottoposti a processo di sterilizzazione mediante autoclave (…) possono essere assimilati agli urbani”; preso atto che la citata disposizione non è coordinata con i principi , gli obiettivi ed i contenuti delle norme comunitarie in materia di gestione dei rifiuti, ed in particolare prevede la disinfezione dei rifiuti sanitari pericolosi senza precisare la specifica categoria di pericolo “ rischio infettivo” alla quale si riferisce e, sotto altro aspetto, consente l’assimilazione ai rifiuti urbani, previa disinfezione o sterilizzazione mediante autoclave dei soli rifiuti sanitari classificati speciali tossico nocivi, cioè con riferimento ad una classificazione che non è prevista dalla vigente disciplina nazionale e comunitaria; che, in particolare, in mancanza di un organico e complessivo raccordo con la vigente disciplina in materia di gestione dei rifiuti sanitari, l’assimilazione di questi ai rifiuti urbani potrebbe determinare l’indiscriminato conferimento nei cassonetti di rifiuti sanitari potenzialmente infettivi senza possibilità di adeguati controlli sull’effettivo abbattimento della carica patogena prima del conferimento stesso e, quindi, con rischi per gli operatori ecologici addetti alla raccolta dei rifiuti urbani; che la disinfezione e la sterilizzazione mediante autoclave, sulla base dell’ istruttoria in sede di definizione delle vigenti norme tecniche in materia di gestione dei rifiuti sanitari, non sono state ritenute misure idonee a garantire in qualsiasi contesto operativo l’effettivo e totale abbattimento degli agenti patogeni presenti nei rifiuti sanitari a rischio infettivo; tenuto conto altresì che l’intera disposizione di cui al comma 1-bis dell’ articolo 2, laddove dovesse essere interpretata nel senso di favorire il conferimento dei rifiuti in discarica, si pone in netto contrasto con i principi comunitari e nazionali che intendono ridurre il più possibile il ricorso alla discarica a favore di tecnologie avanzate e a minore impatto ambientale per lo smaltimento dei rifiuti e, sotto altro profilo, sembra andare in senso contrario rispetto all’esigenza, più volte sostenuta dallo stesso Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, di promuovere l’incenerimento e ridurre il ricorso alla discarica; tenuto conto che, per limitarne il più possibile il campo di applicazione in base alle considerazioni che precedono, la disposizione di cui al comma 1-bis dell’articolo 2 non può essere interpretata nel senso di una Ambl@v-news (le news di Dicembre2001) - iscriviti gratuitamente all'indirizzo http://www.amblav.it/ Per essere sempre informato via e-mail su tutte le principali novità su ambiente, salute e sicurezza sul lavoro. Pag. 5 Dicembre 2001 Dicembre 2001 modifica della vigente legislazione di settore nella parte in cui stabilisce l’obbligo dell’incenerimento dei rifiuti sanitari a rischio infettivo e circoscrive i casi e le procedure per la deroga a tale principio; rilevato inoltre che i rifiuti sanitari a rischio infettivo disinfettati, a causa delle sostanze utilizzate e delle potenziali caratteristiche di pericolo delle stesse, non possono essere smaltiti in impianti di incenerimento di rifiuti urbani; tenuto infine conto del contenuto del disegno di legge n. 1798, recante “ delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale”, recentemente presentato dal Governo e già inserito nel calendario dei lavori della VIII Commissione permanente della Camera e, in particolare, dell’ articolo 3, comma 1 , lettera a), dove si prevede che, nel procedere al riordino della legislazione in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti contaminati, il Governa provveda a razionalizzare le procedure di gestione dei rifiuti industriali e speciali, garantendo, tra l’altro, lo smaltimento dei rifiuti secondo forme diverse dalle discariche; impegna il Governo: a garantire, in sede di attuazione delle disposizione di cui all’ articolo 2, comma 1-bis, del provvedimento in esame, il recepimento delle seguenti indicazioni: a) l’articolo 2, comma 1-bis, primo periodo, deve essere interpretato nel senso che per i rifiuti sanitari rimane valida la previsione di cui all’articolo 45 del decreto legislativo n. 22 del 1997, che dispone, per il loro smaltimento, la termodistruzione presso impianti autorizzati; b) al medesimo articolo 2, comma 1-bis, il riferimento a “ rifiuti sanitari pericolosi “ e “ rifiuti sanitari speciali non tossico-nocivi” deve intendersi nel senso di “ rifiuti sanitari pericolosi a solo rischio infettivo”; c) il medesimo comma 1-bis dell’ articolo 2 deve essere interpretato nel senso che alle attività di conferimento, raccolta, deposito e altre operazioni di recupero e smaltimento si applicano le norme regolamentari e tecniche vigenti. 9/1876/2. Armani, Lupi, Foti, Brusco, Realacci, Vinello, Vigni, Lenna, Zanella, Parolo. Dichiarazione dell’ On. Pietro Armani, Presidente VIII Commissione (Ambiente) Signor Presidente, questo ordine del giorno illustra un punto sul quale si sono accordati tutti i presidenti di gruppo della Commissione VIII ( Ambiente ), sia della maggioranza sia dell’ opposizione. Invitiamo, dunque, il Governo ad accettarlo perché, effettivamente, è un problema che forse è sfuggito all’attenzione del Ministero della salute e che adesso è sostanzialmente oggetto di analisi con l’ atto della Camera n. 1798 riguardante i testi unici sull’ambiente, nell’ambito dei quali verrà regolamentato anche questo problema. Con la documentazione di cui sopra, riteniamo di avere assolto il nostro doveroso compito di dare una informazione chiara e completa. 2. Impianti a gas domestici più sicuri Aggiornata la Norma UNI 7129 per una maggiore sicurezza La UNI 7129 è la " norma fondamentale" per realizzare impianti a gas nuovi o per procedere alla modifica di quelli esistenti nel rispetto dei termini previsti dalle leggi, in particolare la legge 46/90 alla quale si devono attenere, come previsto dall' art. 1, lettera e), gli installatori gas abilitati alla realizzazione degli impianti. La Norma UNI 7129 la cui prima edizione risale al 1992 e che ha per titolo " Impianti a gas per uso domestico alimentati da rete di distribuzione: Progettazione, installazione e manutenzione" si applica agli impianti domestici e similari <che utilizzano gas combustibili ( metano, gas manifatturato, GPL, ecc) distribuiti, appunto, per mezzo di canalizzazioni ( per gli impianti alimentati da bombole o <bidoni> si applica la Norma 7131). La prima versione della Norma UNI 7129 è stata aggiornata nel 1995 e nel 1997. La terza edizione della Norma UNI 7129:2001 è stata pubblicata recentemente, dopo la fase di inchiesta pubblica conclusasi il 29 febbraio 2000, soddisfacendo le richieste degli operatori del settore. Il nuovo testo contiene l' aggiornamento A1 del 1995 e l'aggiornamento A2 del 1997 e ulteriori modifiche sui dettagli di esecuzione degli impianti, tipologia di prodotti e componenti da utilizzare per la loro realizzazione. La UNI 7129 è la norma da conoscere, applicare e rispettare per la realizzazione di impianti a gas a regola d'arte e da citare espressamente nella "dichiarazione di conformità" dell'impianto che l'installatore deve rilasciare ad opera ultimata. E' la norma che gli utenti dovrebbero conoscere e consultare per assicurarsi che i lavori sui propri impianti siano bene impostati a salvaguardia della propria salute e sicurezza oltre che per tutelarsi nei confronti delle responsabilità che la legge pone a loro carico. Sito Internet UNI Con la Norma UNI 7129:2001 nuova sicurezza per gli impianti a gas 3. Norme per la commercializzazione delle acque minerali Il consumatore deve essere garantito sulla integrità della confezione Ambl@v-news (le news di Dicembre2001) - iscriviti gratuitamente all'indirizzo http://www.amblav.it/ Per essere sempre informato via e-mail su tutte le principali novità su ambiente, salute e sicurezza sul lavoro. Pag. 6 Dicembre 2001 Dicembre 2001 In attuazione del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l'attuazione delle 89/395/CEE e 89/396/CEE concernente l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari, il Ministero della salute ha emanato il Decreto 3 dicembre 2001 recante " Commercializzazione delle acque minerali naturali negli esercizi pubblici" ( vedi Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2001). L' opportunità di emanare tale decreto è stata originata dal fatto che, contrariamente alle norme vigenti e alle sanzioni previste sotto il profilo amministrativo, è invalsa negli esercizi pubblici la prassi di offrire ai consumatori acqua minerale naturale prelevata da confezioni non integre, esponendo la stessa acqua minerale a rischi di contaminazione e di perdita di caratteristiche intrinseche a seguito della distruzione del confezionamento e rendendo problematico l'accesso del consumatore all' informazione recata dall' etichetta. Ritenuto - recita il decreto -, al fine di garantire la tutela della salute del consumatore, di chiarire quanto sopra e sanare espressamente il divieto della commercializzazione previo frazionamento delle acque minerali naturali e sentito il parere del Consiglio superiore di sanità e vista la notifica effettuata ai sensi della Direttiva 98/34/CE del 22 giugno 1998, come modificata dalla direttiva 98/48/CE del 28 luglio 1998, negli esercizi pubblici l'acqua mi9nerale naturale originariamente preconfezionata deve essere venduta al consumatore in confezione integra o previa apertura della confezione al momento della consumazione. Decreto 3 dicembre 2001, Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2001 Commercializzazione delle acque minerali naturali negli esercizi pubblici 4. Controversie tra datore di lavoro e dipendente Un modello a livello UE suggerita in una conclusione del Consiglio La G.U.C.E. C 354/1 del 13 dicembre 2001 riporta una Comunicazione del Consiglio dell' Unione Europea recante " Conclusioni del Consiglio su un meccanismo a livello di UE inteso a contribuire a risolvere le controversie tra datore di lavoro e dipendente che trascendono il livello nazionale". Si tratta sostanzialmente di un suggerimento che il Consiglio rivolge alla Commissione della Comunità europea affinchè quest'ultima acquisisca maggiori conoscenze sulla struttura e il funzionamento negli Stati membri dei meccanismi di risoluzione delle controversie tra datore di lavoro e dipendente, intraprendendo uno studio approfondito al riguardo e divulgandone ampiamente i risultati; di continuare a riflettere in stretta collaborazione con le parti sociali europee e gli Stati membri sul possibile valore aggiunto di un meccanismo di soluzione delle controversie a livello europeo e, in caso di conclusione positiva, sul funzionamento dello stesso. Il Consiglio ritiene che fra gli obiettivi che si prefigge la Comunità sia anche quella della promozione del dialogo sociale, appoggiando lo sviluppo di strumenti che possono contribuire a migliorare la gestione del cambiamento e a prevenire e risolvere eventuali controversie su base volontaria e per via extragiudiziale quali la conciliazione e la mediazione. Comunic.Consiglio 2001-C 354, G.U.C.E. n. C 354/1 del 13 dicembre 2001 Conclusioni del Consiglio su un ,meccanismo a livello di UE inteso a contribuire a risolvere le controversie tra datore di lavoro e dipendente che trascendono il livello nazionale 5. Sostegno alle organizzazioni internazionali non governative per la gioventù E' l'invito rivolto dalla Commissione CE per l'anno 2002 La Commissione CE pubblica sulla G.U.C.E. C 352/6 del 12 dicembre 2001 un "Invito a presentare proposte per il sostegno di organizzazioni internazionali non governative per la gioventù" che operano in un contesto europeo. Tale sostegno, incoraggiato dal Parlamento europeo in una Risoluzione del 14 giugno 1991, è inteso a corrispondere sovvenzioni per l'anno di calendario 2002. L'obiettivo principale delle sovvenzioni, che per l'anno 2002 ammonta a 1,5 milioni di Euro, è di incoraggiare lo sviluppo europeo delle organizzazioni citate e l'organizzazione di attività di interesse europeo che coinvolgano i giovani e/o di cui essi siano destinati. La Commissione precisa che potrà sostenere un numero di organizzazioni compreso orientativamente fra 60 e 100. La Commissione attribuirà le sovvenzioni a quelle organizzazioni che prevederanno nel loro programma annuale una serie di attività volte all'educazione, alla promozione e allo sviluppo degli ideali europei tra i giovani e che aiutino i giovani a divenire parte attiva della società civile europea. Essenzialmente, tali attività sono così identificate: -gruppo 1: scambi di giovani e servizio volontario, -gruppo 2: programmi educativi; -gruppo 3: seminari, conferenze, incontri, dibattiti; gruppo 4: attività culturali varie: stage e wolkshop teatrali e musicali, festival, campi estivi e altri mezzi di promozione del lavoro interculturale per favorire l'incontro di culture diverse e combattere l'intolleranza, il razzismo e la xenofobia; -gruppo 5: informazione sui soggetti della società civile europea ( infopoint, website, pubblicazioni, ecc.). Un'attenzione particolare verrà accordata alle attività che coinvolgano giovani o gruppi di giovani delle fasce maggiormente svantaggiate. Le domande devono essere inviate entro e non oltre il 28 febbraio 2002 alla Commissione europea, DG Istruzione e cultura, Bruxelles. Invito Comm.ne 2001-C 352-04, G.U.C.E. C 352/6 del 12 dicembre 2001 Invito a presentare proposte per il sostegno di organizzazioni internazionali non governative per la gioventù Ambl@v-news (le news di Dicembre2001) - iscriviti gratuitamente all'indirizzo http://www.amblav.it/ Per essere sempre informato via e-mail su tutte le principali novità su ambiente, salute e sicurezza sul lavoro. Pag. 7 Dicembre 2001 Dicembre 2001 6. Formazione e mobilità dei ricercatori La Relazione speciale n. 9/2001 della Corte dei Conti europea In virtù dell' articolo 248, paragrafo 4, secondo comma, del Trattato CE, sulla G.U.C.E. C 349/1 del 10 dicembre 2001è pubblicata la Relazione speciale n. 9/2001 della Corte dei Conti europea sul programma " Formazione e mobilità dei ricercatori", corredata delle risposte della Commissione CE. Nella sintesi dell'importante documento che proponiamo a parte ai nostri "navigatori" nel testo integrale - viene analizzata la qualità dei sistemi di gestione della Commissione utilizzati per l'attuazione del programma TMR-Training and mobility of Researchers come parte del quarto del quarto programma quadro ( 1994 - 1998 ). Vengono esaminate in particolare le procedure per la selezione delle proposte e i sistemi di gestione per la sorveglianza dei contratti. Le procedure applicate per la valutazione delle proposte - si legge nella relazione - non sono state, talvolta, trasparenti: mancavano inoltre resoconti dettagliati delle deli8bere che hanno condotto alle decisioni. L' assegnazione delle proposte ai valutatori potrebbe dar luogo a potenziali confusioni di interessi. La Corte raccomanda, quindi, un miglioramento delle procedure vigenti e una loro rigorosa applicazione. Inoltre, sono state riscontrate lacune nelle procedure per stabilire i costi unitari per l'attività "Accesso alle grandi strutture". Dai documenti probatori risulta che i contraenti avrebbero consultato unicamente gli agenti scientifici della Commissione, e non gli agenti dei servizi finanziari, al momento di fissare il costo giornaliero per utente. Sarebbe opportuno - sottolinea la Corte - richiedere la consulenza degli agenti finanziari prima di concordare il costo unitario per utente e conservare la relativa documentazione. Inoltre, la valutazione intermedia da parte degli esperti esterni è stata condotta in momenti non opportuni. La Commissione non verifica sistematicamente il rispetto di tutti i criteri da essa stabiliti per le euroconferenze, i corsi di formazione pratica e i corsi estivi. Comunque dai risultati dell' indagine emerge che i beneficiari/contraenti sono in media soddisfatti del servizio ricevuto dalla Commissione. Relaz. 9-2001, G.U.C.E. C 349/1 del 10 dicembre 2001 Corte dei Conti-Relazione speciale n.9/2001 sul programma " Formazione e mobilità dei ricercatori", corredata delle risposte della Commissione 7. Istruzioni per l'accesso al Fondo rotativo per la progettualità Le nuove procedure in una circolare della Cassa depositi e prestiti L' art. 4 , comma 8 della Legge 17 maggio 1999, n. 144, chiede alla Cassa depositi e prestiti di estendere alle anticipazioni del Fondo rotativo per la progettualità di cui ai commi da 54 a 58 dell'art.1 della Legge 28 dicembre 1995, n. 549 , le procedure fissate dalla medesima legge per il finanziamento a fondo perduto della progettazione preliminare. Tale estensione applicativa, nonché l'opportunità di introdurre nuovi e più efficaci meccanismi di utilizzo delle risorse nel rispetto della natura rotativa del Fondo ci ha portati ad emanare-scrive il direttore della Cassa, Salvemini - una nuova circolare esplicativa, cioè la Circolare 29 novembre 2001, n. 1245-Cassa depositi e prestiti ( pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 287 dell' 11 dicembre 2001) che sostituisce integralmente la precedente n. 1221 del giugno 1997 e le sue successive parziali modifiche. Il Fondo si configura come uno strumento di supporto finanziario alla progettualità di una serie di soggetti individuati dalla norma. Esso opera sull' intero territorio nazionale, ma prevede la priorità per i progetti finalizzati alla realizzazione degli interventi ammessi al cofinanziamento comunitario. Il Fondo ha natura rotativa e viene ricostituito con i rimborsi da parte degli utilizzatori. La norma stabilisce la dotazione del Fondo in 500 miliardi di lire e riserva il 60% delle risorse in favore delle aree depresse del territorio nazionale, ossia delle aree dichiarate ammissibili agli interventi dei Fondi strutturali comunitari di cui agli obiettivi 1 e 2 o che rientrano nelle zone che beneficiano del sostegno transitorio ( c.d. phasing out ), nonché quelle rientranti nella fattispecie prevista dall' art. 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato di Roma, come modificato dal Trattato di Amsterdam, previo accordo con la Commissione U.E. ( c.d. aree depresse " in deroga"). I soggetti beneficiari delle risorse sono le regioni, le province, i comuni, i loro consorzi anche con la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati, le comunità montane, i consorzi di bonifica e di irrigazione, le società per la gestione di servizi pubblici cui partecipano gli enti locali, le aziende speciali di detti enti. Circolare 29-11-2001,n.1245-CDP, G. U. n. 287 dell' 11 dicembre 2001 Cassa Depositi e Prestiti- Circolare 29 novembre 2001, n. 1245- Nuove istruzioni per l'accesso al Fondo rotativo per la progettualità 8. L'Italia inadempiente nel recepire la direttiva comunitaria sui cosmetici Le etichette non devono indicare l'origine naturale o artificiale dei composti odoranti o aromatici In seguito ad un ricorso della Commissione delle Comunità europee contro l' Italia per inadempimento della direttiva 76/768/CEE come modificata dalla direttiva 93/35/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici, ed in particolare per quanto riguarda l'etichettatura e gli imballaggi che non devono indicare l'origine naturale o artificiale delle essenze dei profumi o degli aromi contenuti. Contrariamente a quanto previsto dalle direttive comunitarie in materia, l'articolo 28 della legge 128/1998 di recepimento, dedicato all'etichettatura dei prodotti cosmetici ( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 maggio Ambl@v-news (le news di Dicembre2001) - iscriviti gratuitamente all'indirizzo http://www.amblav.it/ Per essere sempre informato via e-mail su tutte le principali novità su ambiente, salute e sicurezza sul lavoro. Pag. 8 Dicembre 2001 Dicembre 2001 1998, n. 104) recita quanto segue: " 1. All'articolo 8, comma 2, della legge 11 ottobre 1986, n. 713, come sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126, di attuazione della direttiva 93/35/CEE e della direttiva 95/17/CE, dopo la parola <aroma> sono inserite le seguenti <specificando se le loro essenze siano di origine naturale o di origine artificiale>".Secondo la Commissione, l'Italia, così facendo, avrebbe violato gli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva 76/768 il cui obiettivo era quello di armonizzare le legislazioni nazionali in materia di prodotti cosmetici, in quanto le imprese situate nella Comunità si vedevano obbligate a differenziare la propria produzione a seconda dello Stato membro al quale questa fosse destinata, circostanza questa che costituiva un ostacolo agli scambi di merci ed influiva in maniera diretta sull'instaurazione e sul funzionamento del mercato comune.La direttiva 76/768, all' articolo 6, lettera g, terzo trattino, prevede che: " 1. Gli Stati membri adottano adeguate misure affinchè i prodotti cosmetici possano essere immessi sul mercato soltanto se il recipiente e l'imballaggio recano le seguenti indicazioni, in caratteri indelebili, facilmente leggibili e visibili; tuttavia, le indicazioni di cui alla lettera g) possono figurare unicamente sull'imballaggio (….) g) l'elenco degli ingredienti nell'ordine decrescente di peso al momento dell'incorporazione. Tale elenco viene preceduto dal termine "ingredienti". In caso di impossibilità pratica, un foglio di istruzioni, un'etichetta, una fascetta o un cartellino allegato devono riportare gli ingredienti, ai quali il consumatore deve essere rinviato mediante un'indicazione abbreviata o mediante il simbolo raffigurato nell'allegato VIII, che devono comparire sull'imballaggio. Tuttavia, non sono considerate ingredienti: -le impurità contenute nelle materie prime utilizzate; -le sostanze tecniche secondarie utilizzate nella fabbricazione ma che non compaiono nella composizione del prodotto finito; le sostanze utilizzate in quantitativi assolutamente indispensabili9 come solventi o come vettori di composti odoranti aromatici. I composti odoranti aromatici e le loro materie prime vengono indicati con il termine "profumo" o "aroma". Avendo l'Italia continuato a imporre sulle etichette la presenza dei dati quantitativi e qualitativi che non sono espressamente previsti dalla normativa comunitaria e nonostante l'aver riconosciuto la sussistenza dell'inadempimento, si è trovata a dover affrontare le conclusioni dell' Avvocato Generale della Corte di Giustizia europea Damaso Ruiz-Jarabo Colomer che sono state quelle di "condanna alle spese del procedimento". Sito Europalex Conclusioni dell'Avvocato generale della Corte di Giustizia europea sull'inadempienza dell'Italia in materia di recepimento delle direttive sui cosmetici 9. L' INAIL e il costo sociale dell'invalidità Il bollettino mensile "Dati INAIL" riporta i risultati di una specifica analisi Sul bollettino di novembre " Dati Inail" di novembre è riportata una breve analisi, svolta da Adelina Brusco, sui costi sociali dell'invalidità, con particolare riferimento alle rendite erogate dall' Istituto nel 2000, che sono state complessivamente 21,6 milioni ( come nel 1998 e 1999) pari ad un'importo complessivo di 330 miliardi di lire corrispondenti al 14,7% del PIL, con un'incidenza in modesta riduzione ( -0,3% ) rispetto all'anno0 precedente. Le prestazioni corrisposte per invalidità e assistenza, nel settore privato, sono state oltre 5 milioni per un costo complessivo di oltre 55mila miliardi di lire.Di queste il 53% è erogato dall' INPS, il 26% dal Ministero dell' interno che gestisce la parte assistenziale e il 20% dall' INAIL cui fanno capo le rendite pagate per inabilità conseguente a infortunio di origine lavorativa.In particolare, le rendite INAIL riguardano per l'80% lavoratori del settore industriale e per il rimanente 20% addetti del comparto agricolo. L' età media dei percettori di tali rendite risultano di 68 anni nell' industria e di 61 anni nel settore agricolo. Le donne, che risultano più longeve, l' età media raggiunge rispettivamente i 71 anni ed i 65 anni. Nello stesso bollettino " Dati INAIL" sono, inoltre affrontati altri due argomenti di particolare interesse: uno sulla tutela assicurativa nell' Unione europea (Gianfranco Ortolani) e , infine, sul problema scottante della prospettata ipotesi di privatizzare anche la gestione assicurativa dell' INAIL un breve di articolo di Pasquale Rossi su " L' INAIL tra privatizzazione e tutela sociale". Sito INAIL Bollettino " Dati INAIL" mese di novembre 2001 10. Deroga al corso antincendio per marittimi Lo stabilisce un decreto ministeriale per alcuni addetti ai servizi marittimi Sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2001 è pubblicato il Decreto 13 novembre 2001 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante " Deroga al corso antincendio di base per il personale di camera, cucina e per il personale addetto ai servizi complementari". Tale decreto è emanato dal Dirigente generale del Dipartimento della navigazione marittima ed interna del soppresso Ministero dei trasporti e della navigazione-Unità di gestione del trasporto marittimo e per le vie d'acqua interne, Nota: Si legge che, considerato l'elevato numero di marittimi interessati alla certificazione di frequenza dei corsi antincendio di base e avanzato, ancora non hanno completato l'addestramento richiesto dalla Sezione A-VI 1-2 della normativa STCW ' 95 ( addestramento di base di sicurezza sulle tecniche di sopravvivenza personale) e, stante l'approssimarsi del termine di scadenza del 1 febbraio 2002 per l'adeguamento previsto dalla sopra richiamata Convenzione STCW ' 95, in deroga alle disposizioni impartite con il Ambl@v-news (le news di Dicembre2001) - iscriviti gratuitamente all'indirizzo http://www.amblav.it/ Per essere sempre informato via e-mail su tutte le principali novità su ambiente, salute e sicurezza sul lavoro. Pag. 9 Dicembre 2001 Dicembre 2001 decreto ministeriale 4 aprile 1987 ed alle modifiche riportate nel decreto direttoriale 17 ottobre 2001, fino alla data del 31 gennaio 2002, il personale di camera e cucina, nonché il personale addetto ai servizi complementari di bordo che abbia effettuato almeno sei mesi di navigazione ( maturati entro e non oltre il 31 dicembre 2001) negli ultimi cinque anni su su navi adibite al traffico, ai sensi del Capitolo VI Sezione A VI/1, paragrafo 2, punto 1.2 del codice STCW ' 95, è esonerato dalla frequenza del corso antincendio di base, in considerazione della navigazione già effettuata e delle esercitazioni svolte a bordo. Tale attestazione dovrà essere annotata sul libretto di bordo come da " Modello di annotazione" di cui all'Allegato A del decreto stesso. Decreto 13 novembre 2001, Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2001 Deroga al corso antincendio di base per il personale di camera, cucina e per il personale addetto ai servizi complementari 11. Interventi di contenimento e abbattimento del rumore Criteri per la predisposizione dei relativi piani Il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio ha emanato il Decreto 23 novembre 2001 ( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2001) recante "Modifiche dell'allegato 2 del decreto ministeriale 29 novembre 2000- Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore" e ciò in attuazione della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 " Legge quadro sull'inquinamento acustico". L' allegato 2 del citato decreto viene integrato per quanto concerne le " Barriere acustiche artificiali" dalla possibilità di fare ricorso anche a sistemi in grado di captare, utilizzare e convertire l'energia solare, anche mediante pannelli fotovoltaici da inserire nella struttura antirumore in posizione favorevole alla raccolta dell'energia medesima. Decreto 23 novembre 2001, Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2001 Modifiche allegato 2 del D.M. 29-11-200- Criteri per la predisposizione da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore 12. Requisiti professionali dei responsabili tecnici per bonifiche amianto Anche i geologi possono essere iscritti all'Albo nella categoria 10 Ingegneri, architetti e chimici industriali sì, geologi nò. Finalmente questa disparità professionale per i responsabili tecnici addetti alle bonifiche dei beni contenenti amianto è stata superata. Anche i laureati in scienze geologiche, in base al decreto 28 aprile 1998, n. 406, recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ed in particolare l'art. 6, comma 1, lettera b) che attribuisce alla competenza del Comitato nazionale dell' albo la determinazione dei criteri d'iscrizione nelle diverse categorie e classi, potranno essere iscritti all' Albo nella categoria 10, al pari dei laureati in ingegneria, in architettura ed in chimica industriale. Infatti il profilo accademico del geologo, come ha fatto rilevare in una nota il Consiglio nazionale dei geologi del 21 dicembre 2000 , co9ntempla lo studio ed i relativi approfondimenti applicativi dei materiali oggetto delle attività di bonifica dei beni contenenti amianto e, pertanto, il diploma di laurea in scienze geologiche deve essere ritenuto idoneo ai fini della qualificazione professionale del responsabile tecnico per l'iscrizione nella categoria 10. E così è , in base ad una Deliberazione del 14 marzo 2001 ( pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 10 dicembre 2001) che reca "Modificazioni alla deliberazione 1 febbraio 2000, protocollo n. 002/CN/Albo recante " Criteri per l'iscrizione all'Albo nella categoria 10: bonifica dei beni contenenti amianto (Deliberazione n.004/CN/Albo)". Deliberazione 14 marzo 2001, Gazzetta Ufficiale n. 286 del 10 dicembre 2001 Modificazioni alla Deliberazione 1 febbraio 2000, prot.n.002/CN/Albo recante "Criteri per l'iscrizione all'Albo nella categoria 10.bonifica dei beni contenenti amianto (Deliberazione n.004/CN/Albo) 13. Monitoraggio globale per l'ambiente e la sicurezza Una Risoluzione del Consiglio UE per l'avvio del periodo iniziale del GMES in collaborazione con l' Agenzia spaziale europea (ASE) Sulla G.U.C.E. C 350/ dell' 11 dicembre 2001 è stata pubblicata la Risoluzione del Consiglio dell' Unione europea del 13 novembre 2001 sull'avvio del periodo iniziale del monitoraggio globale per l'ambiente e la sicurezza ( GMES). Con questa Risoluzione il Consiglio europeo chiede che la Commissione CE, in stretto coordinamento con l'Agenzia spaziale europea, consolidi le capacità e le infrastrutture esistenti ( terrestri, aeree, marittime e satellitari) e avvii progetti pilota in linea con le opinioni degli utilizzatori, in base alle potenziali tematiche prioritarie iniziali descritte nel piano d'azione; a questo proposito ricorda la sua risoluzione del 16 novembre 2000, sulla strategia spaziale europea ( GUCE C 371del 23 dicembre 200) in cui ha convenuto che la Commissione e l' ASE debbano esplorare la possibilità di creare un quadro di cooperazione efficace. Inoltre, viene chiesto alla Commissione di contribuire ad incentivare il monitoraggio globale per l'ambiente sulle esigenze degli utilizzatori valutando nei dettagli le proprie esigenze in materia di servizi del GMES, garantendo una adeguata partecipazione ai progetti Ambl@v-news (le news di Dicembre2001) - iscriviti gratuitamente all'indirizzo http://www.amblav.it/ Per essere sempre informato via e-mail su tutte le principali novità su ambiente, salute e sicurezza sul lavoro. Pag. 10 Dicembre 2001 Dicembre 2001 connessi e al relativo finanziamento. Inoltre viene avallata l'istituzione di un comitato direttivo ad alto livello composto tra l'altro di rappresentanti degli Stati membri, della Commissione, dell' ASE, dell' Organizzazione europea per lo sfruttamento dei satelliti meteorologici ( Eumetsat), degli utenti e dell' industria. Risoluz. 2001-C 350-02, G.U.C.E. C 350/4 del 11 dicembre 2001 Risoluzione del Consiglio del 13 novembre 2001 sull'avvio del periodo iniziale del monitoraggio globale per l'ambiente e la sicurezza ( GMES ) 14. Italia inadempiente sulla direttiva degli oli usati La Corte di Giustizia ha condannato il nostro paese per omissione di dati Con atto introduttivo depositato l' 11 ottobre 2000 in Lussemburgo alla cancelleria della Corte di Giustizia europea , la Commissione delle Comunità europee a proposto alla Corte stessa, ai sensi dell' art. 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che, avendo omesso di trasmettere alla Commissione, per il periodo 1995-1997, le relazioni di cui all' art. 18 della Direttiva del Consiglio 16 giugno 1975, 75/439/CEE, concernente l'eliminazione degli oli usati, come modificata dalla direttiva del Consiglio 23 dicembre 1991, 91/692/CEE, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente e di cui all'art. 12 della Direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, così come modificata dalla direttiva 91/692/CEE, entro il termine fissato dalle dette disposizioni, la Repubblica Italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza delle dette direttive. Poiché la relazione di cui all'art. 18 della direttiva 75/439/CEE come modificata, relativa al periodo 1995 - 1997, non è stata trasmessa entro il termine fissato da tale disposizione, il Governo dell'epoca non poteva contestare le conclusioni della Commissione. La Commissione stessa ha ricevuto dal Ministero dell' Industria italiano, il 18 dicembre 2000, una relazione concernente gli anni 1995 e 1996: Ma nessuna informazione sarebbe stata fornita per il 1997 e le informazioni fornite per gli anni citati non risponderebbero alle esigenze derivanti dal questionario predisposto dalla Commissione. Secondo la Corte, la comunicazione di tale relazione non varrebbe quindi a far venir meno l'inosservanza dell' art. 18 della direttiva 75/439 come modificata. E così, la Repubblica Italiana è stata condannata alle spese. Sito Europalex Sentenza della Corte ( Prima sezione) 11 dicembre 2001-Inadempimento di uno Stato- Direttive 75/439/CEE e 75/442/CEE- Relazioni nazionali sull'attuazione- Omessa trasmissione alla Commissione 15. I dati sulla salute dei lavoratori vanno conservati a parte Lo stabilisce il Garante per la protezione dei dati personali Nella Newsletter n. 3 del 9 dicembre 2001 il Garante per la protezione dei dati personali interviene sull' obbligo della riservatezza per ciò che si riferisce alla salute dei lavoratori dipendenti. Si precisa che i dati sullo stato di salute del dipendente devono essere conservati separatamente rispetto alle altre informazioni personali. Il fascicolo, che raccoglie tutti gli atti relativi alla sua nomina, al percorso professionale e ai fatti più significativi che lo riguardano, può mantenere la sua unitarietà, purchè si adottino particolari cautele. I principi sono stati affermati in un provvedimento con il quale l'Autorità garante della privacy ha parzialmente accolto il ricorso di un dipendente che lamentava un illegittimo trattamento di dati sanitari da parte del suo datore di lavoro. Il lavoratore, vittima di alcuni commenti da parte di colleghi su alcuni disturbi di cui soffre, si era rivolto alla sua amministrazione chiedendo che venissero estrapolate dal proprio fascicolo e segretate ricette mediche e certificati relativi alle sue condizioni di salute, in modo da impedirne la conoscenza al personale non autorizzato. L' ente pubblico, invitato dall' Autorità a fornire un riscontro alle istanze del dipendente, ha sostenuto la legittimità del proprio comportamento affermando di essere venuto a conoscenza di particolari riguardanti la malattia dallo stesso lavoratore che, per giustificare alcuni periodi di assenza, aveva prodotto certificati in cui era riportata, oltre la prognosi, anche la diagnosi. Il Garante ha definito il ricorso accogliendo la richiesta del dipendente che sollecitava nuove modalità di custodia dei dati più delicati che lo riguardavano. A giudizio dell' Autorità, le informazioni fornite dal datore di lavoro non garantivano compiutamente il rispetto della normativa sulla privacy che prevede ( nel caso di specie, si trattava di un soggetto pubblico ) la conservazione separata dei dati relativi allo stato di salute e alla vita sessuale dagli altri dati personali come da Decreto legislativo n. 135/1999. Sito ufficiale del Garante per la protezione dei dati personali Nel fascicolo personale i dati sulla salute dei lavoratori vanno conservati a parte 16. Indicatori del lavoro e delle retribuzioni Secondo un'indagine ISTAT la grande industria a settembre ha perso 27 mila unità L' Istituto nazionale di statistica l' 11 novembre 2001 ha reso noto i risultati dell' indagine sull'occupazione, gli orari di lavoro e le retribuzioni presso le imprese dell' industria e dei servizi con 500 e più addetti, relativa al mese di settembre 2001. Con riferimento al totale dei dipendenti censiti nel 1996 - precisa l' ISTAT -, tali imprese occupano il 21% dei dipendenti dell' industria ed il 29% di quelli dei servizi. L' indice grezzo degli occupati alle dipendenze Ambl@v-news (le news di Dicembre2001) - iscriviti gratuitamente all'indirizzo http://www.amblav.it/ Per essere sempre informato via e-mail su tutte le principali novità su ambiente, salute e sicurezza sul lavoro. Pag. 11 Dicembre 2001 Dicembre 2001 nelle grandi imprese dell' industria ( base 1995 = 100) è risultato pari a 86,8. L' indice degli occupati al netto dei lavoratori in cassa integrazione guadagni è risultato di 87,1. I corrispondenti indici destagionalizzati sono, rispettivamente, 86,4 e 86,7, con variazioni congiunturali ( rispetto al mese precedente di agosto) di meno 0,2% e meno 0,8 per cento. Con questo risultato il tasso annuo rimane comunque a - 3,2%, cioè lo stesso livello del mese precedente di agosto.In termini assoluti la variazione tendenziale equivale ad una riduzione di circa 26 mila unità nella sola grande industria dove quasi tutti i settori produttivi perdono addetti, in particolare nell' energia elettrica ,gas ed acqua ( - 9,8%) e nelle attività manufatturiere ( - 2,5%). All' interno di queste ultime, le variazioni tendenziali negative più marcate si verificano nelle raffinerie di petrolio ( - 7,1 per cento), nella produzione di mezzi di trasporto ( meno 5,2 per cento) e nella produzione di metallo e prodotti in metallo ( meno 4,6 per cento). L' unico settore che fa registrare un segno positivo è quello dell' industria tessile e dell' abbigliamento con un più 0,9 per cento. L' indagine statistica, oltre ai dati sull' occupazione, riporta anche altri indicatori come il volume di lavoro nelle grandi imprese dell' industria che a settembre 2001 l'indice delle ore effettivamente lavorate per dipendente risulta pari a 93,6 con un corrispondente indice destagionalizzato del 98,6 pari ad una variazione congiunturale di più 0,1 per cento. Insomma, lo sfruttamento della forza-lavoro è stato maggiore, tanto è vero che l'incidenza delle ore straordinarie è diminuita, passando dal 4,8 di settembre 2000 al 4,7 del settembre 2001. Altro dato significativo che presenta l'indagine è quello relativo alla crescita della cassa integrazione guadagni con un * 61,1 per cento nel settore industriale e, ancora più vistoso, un * 168,5% in quello dei servizi. Per quanto riguarda le retribuzioni e il costo del lavoro, l 'indagine ISTAT ha rilevato che la retribuzione lorda media per dipendente nelle grandi imprese dell'industria ha presentato un incremento tendenziale del 10,1 per cento a settembre e del 4,5 per cento nella media del periodo gennaio-settembre. Nel settore della produzione dell'energia elettrica, gas e acqua si registra un marcato aumento tendenziale a settembre della retribuzione lorda, dovuto alla erogazione di arretrati, mentre nella produzione di di gomma e materie plastiche si registra un calo della retribuzione dovuto al venir meno, rispetto al settembre 2000, della erogazione di incentivi alla risoluzione anticipata del rapporto di lavoro e di premi. Per quanto riguarda il costo del lavoro medio per dipendente nelle grandi imprese dell' industria ha registrato aumenti tendenziali dell' 8,1 per cento a settembre e del 3,6 per cento nel periodo gennaio-settembre; nelle grandi imprese dei servizi si è avuto un incremento tendenziale deel 4,5 per cento a settembre e una diminuzione dello 0,1 per cento nel periodo gennaio-settembre. Sito ISTAT Indicatori del lavoro e delle retribuzioni nelle grandi imprese dell' industria e dei servizi-settembre 2001 ( ISTAT, 11 dicembre 2001) 17. Nuovi requisiti professionali per i restauratori In un decreto ministeriale modificate le regole per le imprese di restauro di beni culturali Sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1 dicembre 2001 è pubblicato il Decreto 24 ottobre 2001, n. 420 del Ministero dei beni e le attività culturali relativo al "Regolamento recante modificazioni e integrazioni al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 3 agosto 2000, n. 294, concernente l'individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici". Si tratta di modificazioni ed integrazioni che riguardano in primo luogo, l'idoneità organizzativa delle imprese di restauro " che deve essere dimostrata dall'aver sostenuto per il personale dipendente con qualifica di restauratore e di collaboratore restauratore di beni culturali, come definite dal presente regolamento, un costo complessivo, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore rispettivamente al venti e al trenta per cento dell'importo dei lavori che rientrano nella categoria OS2 di cui all'Allegato A del decreto n. 34, realizzati nel quinquennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la società organismo d'attestazione". Il termine " operatore qualificato" viene sostituito con le parole " collaboratori restauratori di beni culturali". I restauratori e i collaboratori restauratori di beni culturali…devono avere un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'impresa ovvero, nel limite del trenta per cento del loro numero complessivo, un rapporto di lavoro a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa, in entrambe i casi di durata non inferiore a un anno. Per le imprese con più di quattro addetti è richiesta anche la presenza di collaboratori restauratori di beni culturali, per almeno il 40% dell' organico. L' articolo 7 del precedente decreto è modificato per quanto riguarda la figura del " restauratore di beni culturali" che si intende " colui che ha conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, di durata non inferiore a quattro anni, ovvero un diploma di laurea universitaria specialistica in conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico". Con il nuovo testo dell'art.7 viene eliminata la distinzione tra restauratori di beni archivistici e di beni librari di interesse artistico e storico, da una parte, e di superfici decorate di beni architettonici e beni mobili di interesse artistico, storico e archeologico. Sono considerati restauratori di beni culturali che hanno ottenuto alla data del 4 novembre 2000 hanno ottenuto un diploma almeno biennale e hanno svolto almeno ulteriori due anni di attività lavorativa, certificata e dimostrata, oppure hanno svolto attività di restauro, per almeno otto anni, certificati dalle soprintendenze competenti. Per il "collaboratore restauratore di beni culturali", definizione che Ambl@v-news (le news di Dicembre2001) - iscriviti gratuitamente all'indirizzo http://www.amblav.it/ Per essere sempre informato via e-mail su tutte le principali novità su ambiente, salute e sicurezza sul lavoro. Pag. 12 Dicembre 2001 Dicembre 2001 sostituisce quella precedente di " Operatore qualificato per i beni culturali", i requisiti richiesti sono il diploma universitario triennale in tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali o il diploma di accademia di belle arti con insegnamento almeno triennale in restauro. Decreto 24 ottobre 2001,n. 420, Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1 dicembre 2001 Regolamento recante modificazioni e integrazioni al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 3 agosto 2000, n. 294, concernente l'individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori di lavori di restauro e manutenzione... 18. Trasporto via mare di sostanze pericolose e nocive La Commissione CE invita gli Stati membri a ratificare la convenzione HNS del 1996 Nella seduta del 19 novembre 2001, la Commissione delle C.E. ha presentato la Proposta di Decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri a ratificare, nell' interesse della Comunità europea, la Convenzione internazionale sulla responsabilità e sul risarcimento dei danni prodotti dal trasporto via mare di sostanze pericolose e nocive del 1996 ( Convenzione HNS). Nella Relazione introduttiva alla Proposta si legge che la citata convenzione internazionale, istituisce un regime di responsabilità e di risarcimento per i danni dovuti all'inquinamento provocato dal trasporto via mare di varie sostanze , compresi i gas e le sostanze chimiche. In questo senso la convenzione integra dunque il regime internazionale esistenti per i danni da inquinamento da idrocarburi e riproduce in massima parte lo stesso sistema di quel regime. La convenzione non è tuttavia entrata in vigore e attualmente solo la Federazione russa l'ha ratificata. La convenzione HNS, come le due convenzioni che istituiscono il regime di risarcimento per l'inquinamento da idrocarburi, si basa su un sistema di risarcimento a due livelli: Il primo riguarda la responsabilità del proprietario registrato della nave, disciplinata dal Titolo II della convenzione; la responsabilità del proprietario è oggettiva ( la cosiddetta strict liability) e non dipende da dolo o colpa da parte sua. In genere il proprietario può limitare la propria responsabilità ad un importo connesso alla stazza della nave, che attualmente equivale ad un massimo di 100 milioni di DSP ( circa 147 milioni di euro) per le navi più grandi. La convenzione prevede inoltre che i proprietari mantengano un'assicurazione per responsabilità civile e conferisce alla parte lesa il diritto di azione diretta contro l'assicuratore per un importo pari ai limiti di responsabilità del proprietario. Accanto a questo primo livello esiste il fondo HNS per il risarcimento dei danni, istituito nel Titolo III della convenzione che serve a risarcire le vittime quando l'assicurazione del proprietario non è sufficiente a coprire i danni. Il fondo è finanziato dalle compagnie o da altre entità che ricevono un carico minimo di sostanze pericolose o nocive nel corso di un anno civile. Il sistema prevede una contabilità generale e tre contabilità separate per il petrolio, il gas naturale liquefatto (GNL) e il gas di petrolio liquefatto (GPL). Il sistema a contabilità separata è stato scelto per evitare la sussidiazione incrociata tra le diverse sostanze pericolose e nocive. Il risarcimento massimo consentito dal fondo HNS ammonta a circa 250 DSP ( circa 370 milioni di euro). Nella proposta del Consiglio si sottolinea ha la finalità non solo di garantire un risarcimento congruo, tempestivo ed efficace delle persone che subiscono danni causati dal versamento di sostanze pericolose e nocive trasportate via mare, ma viene a colmare una notevole lacuna nel diritto internazionale in materia di responsabilità civile in caso di inquinamento marino. Sito Unione europea Proposta di Decisione 2001-0272 del 19-11-2001 Proposta di Decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri a ratificare, nell'interesse della Comunità europea, la convenzione internazionale sulla responsabilità e sul risarcimento dei danni prodotti dal trasporto via mare di sostanze pericolose 19. Migliora il mercato del lavoro in UE Ma in Italia il numero dei disoccupati è troppo alto Negli ultimi anni la situazione complessiva dell'occupazione nell' Unione europea è notevolmente migliorata, grazie all'andamento favorevole dell'economia mondiale e alle politiche di stabilità e di crescita che hanno portato ad una maggiore coerenza delle politiche macroeconomiche degli Stati membri dell' UE. Un ruolo importante hanno avuto anche le riforme del mercato del lavoro dal 1997. In quell'anno, il vertice sull'occupazione svoltosi a Lussemburgo ha deciso un'azione concertata per combattere la disoccupazione, la cosiddetta Strategia europea per l'occupazione. Dall' avvio di questa strategia, il Consiglio europeo ha condotto ogni anno un esame della situazione dell'occupazione nell' Unione e degli sforzi intrapresi da ciascuno Stato membro per migliorare il funzionamento del proprio mercato del lavoro. Gli obiettivi comuni delle politiche occupazionali degli Stati membri sono fissati ogni anno e i progressi realizzati sono oggetto di un esame annuale, in base al quale ad ogni Stato membro sono indirizzate raccomandazioni destinate ad accrescere l'efficacia delle politiche messe in atto. Questa è la premessa alla nota della Commissione UE del 6 settembre scorso in occasione della quale è stato anche sottolineato che in Italia il numero dei disoccupati è troppo alto. Infatti,il nostro Paese registra attualmente un tasso di disoccupazione superiore di due punti alla media europea che è del 10,5%.Dunque, se l' Italia vuole raggiungere l'ambizioso obiettivo di raggiungere - come indicato nel Piano d'azione nazionale - un tasso generale di occupazione del 58,5% Ambl@v-news (le news di Dicembre2001) - iscriviti gratuitamente all'indirizzo http://www.amblav.it/ Per essere sempre informato via e-mail su tutte le principali novità su ambiente, salute e sicurezza sul lavoro. Pag. 13 Dicembre 2001 Dicembre 2001 entro il 2005 e del 61,3% entro il 2010, deve attuare riforme politiche che favoriscano l'occupazione, in particolare per le donne, e di modernizzare ulteriormente l'organizzazione del lavoro. Su tale argomento segnaliamo l'articolo di Stafano Valentino pubblicato su ItaliaOggi del 4 dicembre 2001. Sito Unione Europea La Commissione europea constata netti miglioramenti nei mercati del lavoro dell' UE. L' Italia invitata a compiere ulteriori sforzi. 20. Attività di informazione,comunicazio ne e formazione Il Regolamento recante norme per lo svolgimento di tali attività nella pubblica amministrazione Il Decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422 ( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 4 dicembre 2001) recita " Regolamento recante norme per l'individuazione dei titoli professionali del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attività di informazione e di comunicazione e disciplina degli interventi formativi". I requisiti per lo svolgimento delle attività di comunicazione nell'ambito degli uffici per le relazioni con il pubblico, per il personale appartenente a qualifica dirigenziale e per il personale appartenente a qualifiche comprese nell'area di inquadramento C, è richiesto il diploma di laurea in scienze della comunicazione e altre lauree con indirizzi assimilabili, ovvero, per i laureati in discipline diverse, del titolo di specializzazione o di perfezionamento post-laurea o di altri titoli post-universitari rilasciati in comunicazione o relazioni pubbliche e materie assimilate da università ed istituti universitari pubblici e privati, ovvero di master in comunicazione conseguito presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione e, se di durata almeno equivalente, presso il Formez. Agli uffici per le relazioni con il pubblico non può essere adibito personale appartenente ad aree di inquadramento inferiore alla B. Per l'esercizio delle attività di informazione nell'ambito degli uffici stampa è subordinato al possesso del requisito della iscrizione negli elenchi dei professionisti e dei pubblicisti dell'albo nazionale dei giornalisti. Per le attività di formazione, le amministrazioni possono avvalersi, oltre che delle strutture pubbliche della formazione, anche di strutture private con specifica esperienza e specializzazione del settore. DPR 21 settembre 2001,n.422, Gazzetta Ufficiale n. 282 del 4 dicembre 2001 Regolamento recante norme per l'individuazione dei titoli professionali del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attività di informazione e di comunicazione e disciplina degli interventi formativi. 21. Smaltimento rifiuti sanitari: stop alla termodistruzione ma semplice disinfezione Lo prevede la recente legge in materia di spesa sanitaria In base ad uno specifico allegato della Legge 18 novembre 2001, n. 405 ( pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 17 novembre 2001) che ha convertito , con modificazioni, il Decreto-Legge 18 settembre 2001, n. 347 ( pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2001) recante " Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria" lo smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi può avvenire , " al fine del contenimento della spesa sanitaria ", non più mediante termodistruzione, ma con semplice disinfezione. In deroga all' art. 45 del D.Lgs 22/1997 ( c.d. Decreto Ronchi ), introdotta in sede di conversione per il "contenimento" di detta spesa, è tuttavia condizionata al rispetto di alcune regole, cioè il rispetto dei vigenti parametri di sicurezza previsti in materia di smaltimento dei rifiuti sanitari nel Decreto ministeriale 26 giugno 2000, n.219; la disinfezione mediante prodotti registrati presso il Ministero dell'Ambiente e che assicurino un abbattimento della carica batterica non inferiore al 99,999 per cento; il pieno rispetto delle norme del DLgs 19 settembre 1994, n. 626 in materia di sicurezza e salute dei lavoratori. Inoltre, lo stesso comma 1-bis, inserito nell' articolo 2 della legge di conversione, recita anche che : " I rifiuti sanitari speciali non tossico-nocivi, dopo un procedimento di disinfezione di una durata non inferiore a 72 ore, o sottoposti a procedimento di sterilizzazione mediante autoclave dotata di monitoraggio e controllo delle fasi di sterilizzazione, possono essere assimilati ai rifiuti urbani". Legge 16 novembre 2001, n. 405, G. U. n. 268 del 17 novembre 2001 Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria 22. Miglioramento della qualità della vita per l'infanzia Un decreto del Ministero dell'ambiente per proseguire l'iniziativa istituita nel 1998 Richiamandosi alla Legge 8 ottobre 1997, n. 344 recante " Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale" ed in particolare l'art. 2 che prevede azioni per le città amiche dell'infanzia tra gli interventi innovativi in materia di sostenibilità ambientale, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ha emanato il Decreto 25 ottobre 2001 ( pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001) recante " Istituzione dei premi <Migliore progetto per una città sostenibile delle bambine e dei bambini> e < Iniziativa più significativa per migliorare l'ambiente urbano con e per i bambini> da assegnarsi ai comuni italiani". Con questo Decreto, il Ministero intende proseguire il cammino di quelle iniziative che sin dal 1998, prima con il protocollo d'intesa tra il Ministero dell'ambiente e il comitato italiano dell'UNICEF dell'm8m luglio 1998 e il successivo accordo di programma tra il Ministero dell'ambiente e l' Istituto degli Innocenti di Ambl@v-news (le news di Dicembre2001) - iscriviti gratuitamente all'indirizzo http://www.amblav.it/ Per essere sempre informato via e-mail su tutte le principali novità su ambiente, salute e sicurezza sul lavoro. Pag. 14 Dicembre 2001 Dicembre 2001 Firenze del 24 maggio 1999, hanno visto premiare 15 comuni italiani. Considerati i risultati positivi dei primi tre anni - come si legge nel decreto - dell'iniziativa, il Ministero ritiene necessario proseguire nel percorso di sostegno e stimolo delle città italiane a partecipare alla Campagna europea delle città sostenibili, grazie alla quale le Agende 21 locali sono occasioni per lanciare programmi per migliorare la qualità ambientale in particolare a favore dell'infanzia. Così anche per l'anno 2001 il Ministero per l'ambiente assegna il premio " Migliore progetto per una città sostenibile delle bambine e dei bambini" e il premio " Iniziativa più significativa per migliorare l'ambiente urbano con e per i bambini". Decreto 25 ottobre 2001, Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001 Istituzione dei premio " Migliore progetto per una città sostenibile delle bambine e dei bambini" e "Iniziativa significativa per migliorare l'ambiente urbano con e per i bambini" da assegnarsi ai comuni italiani. 23. Principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne Il Parere della Commissione del 27 novembre 2001 sulla proposta di modifica della direttiva 76/207/CEE Il 27 novembre 2001, a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del Trattato CE, sugli emendamenti del Parlamento europeo, la Commissione CE ha espresso il Parere sulla proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale e le condizioni di lavoro. Nel Parere è indicata la posizione della Commissione relativa ai 15 emendamenti che il 24 ottobre 2001 - conformemente all'articolo 251 del Trattato CEE - ha adottato il Parlamento europeo. La Commissione tende a precisare che l'obiettivo della proposta di direttiva che modifica la direttiva 76/207/CEE sulla parità di trattamento ha lo scopo di inserire i cambiamenti risultanti dal Trattato ( art. 141 (3)) e, a seguito delle numerose sentenze della Corte di Giustizia relative al testo originale della direttiva, si prefigge inoltre lo scopo di garantire certezza e chiarezza giuridiche. Inoltre è opportuno aggiornare la direttiva, il cui testo è rimasto invariato per 25 anni, alla luce della legislazione adottata di recente sulla base dell'articolo 13 del Trattato relativo alla lotta contro le discriminazioni fondate su motivi diversi dal sesso. Sito Unione Europea Parere Comm.ne del 27-11-2001 Parere della Commissione riguardante la proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la Direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne.. 24. Contaminanti presenti nelle derrate alimentari Un nuovo regolamento (CE) definisce i livelli massimi tollerabili Sulla G.U.C.E. L 321/1 del 6 dicembre 2001 è stato pubblicato il " Regolamento (CE) n. 2375/2001 del 29 novembre 2001 recante modifica del regolamento (CE) della Commissione che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari" e che sarà applicato a partire dal 1° luglio 2002. Il nuovo regolamento si preoccupa in particolare che gli alimenti, al momento della loro immissione sul mercato, non contengano contaminanti superiori a certi livelli, in particolare per quanto riguarda le diossine e i PCB che sono estremamente resistenti alla degradazione chimica e biologica e pertanto persistono nell' ambiente e si accumulano nella catena alimentare animale e umana. Oltre il 90% dell'esposizione dell'uomo alla diossina è dovuta agli alimenti.Ai prodotti alimentari di origine animale è riconducibile l' 80% circa dell' esposizione complessiva. La concentrazione di diossina presente negli animali è dovuta principalmente ai mangimi. Pertanto i mangimi ed in alcuni casi il terreno destano preoccupazioni quali fonti potenziali di diossine. In premessa al nuovo Regolamento si tiene a precisare che il termine "diossine" indica un gruppo di 75 cogeneri di policlorodibenzodiossine (PCDD) e 135 cogeneri di pliclorodibenzofurani (PCDF), 17 dei quali suscitano preoccupazioni tossicologiche. Il cogenere maggiormente tossico è la 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-diossina (TCDD), classificata quale riconosciuto agente cancerogeno per l'uomo dall' Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro. I policlorobifenili (PCB) costituiscono un gruppo di 209 congeneri diversi, che possono essere suddivisi in due gruppi in base alle loro proprietà tossicologiche: 12 congeneri presentano proprietà tossicologiche analoghe alle diossine e vengono pertanto denominati "PCB diossina-simili".Gli altri PCB non presentano una tossicità affine a quella delle diossine,ma hanno un diverso profilo tossicologico. Il Consiglio dell' U.E. , nel porre un contenimento più rigido ai livelli dei contaminanti, riferisce che il Comitato scientifico dell'alimentazione umana (SCF) ha adottato, in data 30 maggio 2001, un parere sulla valutazione del rischio delle diossine e dei PCB diossina-simili nei prodotti alimentari. Si tratta di un aggiornamento che si fonda su nuove informazioni scientifiche divenute disponibili successivamente all'adozione da parte dell'SCF di un parere su tale tematica in data 22 novembre 2000. L' SCF ha fissato una dose settimanale tollerabile (TWI - Tolerable Weekly Intake) per le diossine e i PCB diossina-simili a 14 pg OMSTEQ/kg peso corporeo. Le stime concernenti l'esposizione indicano che una notevole proporzione della popolazione comunitaria assume con l'alimentazione una dose superiore alla dose tollerabile. Alcuni gruppi di popolazione in Ambl@v-news (le news di Dicembre2001) - iscriviti gratuitamente all'indirizzo http://www.amblav.it/ Per essere sempre informato via e-mail su tutte le principali novità su ambiente, salute e sicurezza sul lavoro. Pag. 15 Dicembre 2001 Dicembre 2001 alcuni paesi potrebbero essere esposti ad un rischio più elevato di particolari abitudini alimentari.Ecco perché per garantire la tutela dei consumatori è necessario ridurre l'esposizione dell' uomo alle diossine derivante dal consumo alimentare. G.U.C.E. L 321/1 del 6 dicembre 2001 Regolamento (CE) n. 2375/2001 del Consiglio del 29 novembre 2001 recante modifica del regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari 25. Ridurre i rischi per alcune sostanze chimiche E' la Raccomandazione della Commissione per acrilaldeide, solfato di dimetile, nonilfenolo, fenolo, 4-nonil,ramificato, ossido di terzbutile e metile. In base al Regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione che stabilisce i principi per la valutazione dei rischi per l'uomo e per l'ambiente delle sostanze esistenti a norma del Regolamento (CEE) n. 793/93 il cui articolo 11 stabilisce a sua volta che il risultato della valutazione dei rischi delle sostanze prioritarie e la strategia raccomandata per limitare tali rischi sono adottati a livello comunitario secondo la procedura prevista all'articolo 15, è stata pubblicata sulla G.U.C.E. L 319/30 del 4 dicembre 2001 la Raccomandazione della Commissione del 7 novembre 2001 riguardante le seguenti sostanze: acrilaldeidesolfato di dimetile, nonilfenolo, fenolo, 4-nonil-,ramificato, ossido di terzbutile e metile. Gli Stati membri relatori per le cinque sostanze in questione hanno concluso tutte le attività di valutazione dei rischi per l'uomo o per l'ambiente e, ove necessario, hanno proposto strategie per limitare i danni. Da precisare che le relazioni complete sulle valutazioni dei rischi inviate alla Commissione dagli Stati membri sono disponibili, unitamente a sintesi delle stesse, sul sito Internet dell' Ufficio europeo delle sostanze chimiche, Istituto per la salute e la protezione dei consumatori del Centro comune di ricerca di Ispra (http://ecb.ei.jrc.it/existingchemicals). La Commissione raccomanda a tutti i settori responsabili della fabbricazione, del trasporto, del trasporto, della formulazione in preparato o altre forme di lavorazione, dell' utilizzazione e dell' eliminazione o del recupero delle sostanze menzionate di tener conto dei risultati della valutazione dei rischi sintetizzata nel capitolo I (Salute umana/Ambiente) delle parti I,II,III,IV e V dell'allegato alla Raccomandazione stessa e inserirli eventualmente nelle schede tecniche in materia di sicurezza. Tali risultati sono stati prodotti tenendo conto dei pareri emessi dal Comitato scientifico della tossicità, dell'ecotossicità e dell'ambiente (CSTEE ) che sono anche disponibili su Internet al seguente indirizzo: http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/sct/outcome_en.html. G.U.C.E. L 319/30 del 4 dicembre 2001 Raccomandazione della Commissione del 7 novembre 2001 relativa ai risultati della valutazione dei rischi e alle strategie per la riduzione dei rischi per le seguenti sostanze: acrilaldeide, solfato di dimetile, nonilfenolo, fenolo, 4nonil-,ramificato,os 26. Migliorare la gestione dei rifiuti da imballaggio Lo prevede una Risoluzione del Parlamento europeo del 15 novembre 2001 Secondo il Parlamento europeo, la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio deve essere migliorata in quanto, deplorevolmente, la direttiva stessa non tiene conto di una valutazione chiara dell'impatto ambientale o delle sue conseguenze sul funzionamento del mercato interno e della libera concorrenza fra bi diversi materiali di imballaggio. Viene fatto notare che occorre prestare attenzione al problema dei rifiuti di imballaggio al fine di controllarne meglio l'impatto sull'ambiente in quanto la problematica ambientale, economica e sociale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio deve essere affrontata nel quadro della strategia per lo sviluppo sostenibile, del sesto programma di azione ambientale 2001-2010, della politica integrata sui prodotti e della politica di gestione dei rifiuti dell' U.E.. Mentre la prevenzione della produzione di rifiuti si colloca al gradino più alto della gerarchia delle misure da adottare in materia di politica di gestione dei rifiuti per tutti i materiali da imballaggio, la direttiva 94/62/CE non contiene un obiettivo concreto sul piano della prevenzione. Fra l'altro, mentre il termine per il recepimento scadeva il 30 giugno 1996, la maggior parte degli Stati membri ha recepito la direttiva soltanto verso la fine del 1998 e, conseguentemente, i dati forniti relativamente al 1998 non sono significativi per valutare il reale raggiungimento degli obiettivi della direttiva stessa.Nel 1998 soltanto l'Austria, il Belgio, la Germania e la Svezia avevano conseguito l'obiettivo obbligatorio di riciclare il 15% della plastica, il che indica che la plastica è difficile da raccogliere, separare e riciclare. Dei 12 Stati membri che avevano presentato dati ( tutti, eccetto la Grecia, l'Irlanda e il Portogallo) nel 1998 soltanto l'Italia, la Spagna e il Regno Unito non avevano conseguito l'obiettivo di recuperare il 50% di tutti i rifiuti di imballaggio. L' aumento dei rifiuti da imballaggio rende necessario adottare nuove misure normative in materia, anche se un rafforzamento delle norme stesse può essere efficace solo se vengono rispettate più rigorosamente. La Risoluzione presentata dal Parlamento europeo il 15 novembre 2001 tende ad introdurre un obiettivo generale vincolante concernente la riduzione della quantità di rifiuti da imballaggio da destinare all'interramento, introdurre meccanismi di raccolta accessibili per il consumatore, incoraggiare l'uso di materiali facilmente separabili dal flusso dei rifiuti. La Commissione CE viene esortata ad avviare e guidare un dialogo con tutte le parti interessate a livello settoriale per incoraggiare l'elaborazione di standard di imballaggio Ambl@v-news (le news di Dicembre2001) - iscriviti gratuitamente all'indirizzo http://www.amblav.it/ Per essere sempre informato via e-mail su tutte le principali novità su ambiente, salute e sicurezza sul lavoro. Pag. 16 Dicembre 2001 Dicembre 2001 nello spirito del sesto programma di azione ambientale ( risparmio energetico, uso limitato delle risorse naturali, divieto di sostanze nocive e riduzione al minimo dei rifiuti); incoraggia lo sviluppo di indicatori, ad esempio in termini di rapporto prodotto/imballaggio. Per sostenere i costi della raccolta, della cernita e del riciclaggio, la Risoluzione non esclude di prendere in considerazione l'introduzione di una tassa sugli imballaggi in plastica. Sito Europa lex Risoluzione del Parlamento europeo sull'applicazione della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio- Documento seduta finale A5-0323/2001 del 10 ottobre 2001. 27. Risarcibile il lavoratore destinato a mansione inferiore Lo ha stabilito una Sentenza della Suprema Corte di Cassazione Un lavoratore che viene illegittimamente destinato a svolgere mansioni inferiori, rispetto a quelle continuativamente e precedentemente svolte nell'azienda da cui dipende, ha diritto al risarcimento del danno subito, determinabile in via equitativa. Lo ha stabilito la Sezione lavoro della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 13033/2001depositata in Cancelleria il 23 ottobre 2001. Questo principio ha confermato la Sentenza del Giudice del lavoro che aveva riconosciuto ad un dipendente di una nota ditta alimentare il diritto al risarcimento del danno subito per illegittimo demansionamento, determinandolo in via equitativa. I fatti riguardavano il ricorso del 13 dicembre 1991 che esponeva al Pretore di Roma di aver lavorato alle dipendenze di una nota azienda alimentare dal 1971 al giugno 1990, con inquadramento nel 3° livello del C.C.N.L. dell'industria alimentare; di essere stato licenziato in tale ultima data ed indi reintegrato nel posto di lavoro a seguito di sentenza del 10 settembre 1990, venendo peraltro adibito a mansioni dequalificanti di semplice manovalanza ( carico e scarico merci e confezionamento salsicce), a fronte di quelle espletate in precedenza ( progettazione ed allestimento di stands promozionali della Società in Italia e all'estero, controllo dei prezzi di vendita al dettaglio e dell'esposizione dei prosciutti nei supermercati).In conseguenza, il lavoratore chiedeva che fosse dichiarata l'illegittimità del comportamento della Società datrice di lavoro e, per l'effetto, la condanna della stessa a reintegrarlo nelle mansioni espletate prima del licenziamento, ovvero in altre equivalenti, nonché al risarcimento dei danni correlati alla violazione dell' art. 2103 c.c., ai sensi dell' art. 13 della Legge 300/1970(cd.Statuto dei lavoratori). Il Pretore di Roma aveva ritenuto che l'azienda si fosse resa responsabile di violazione dell'art. 2103 del c.c. secondo cui il datore di lavoro non può assegnare al dipendente mansioni inferiori a quelle in precedenza svolta, condannando quindi l'azienda ad assegnare al lavoratore mansioni equivalenti a quelle svolte prima del licenziamento. Il Tribunale di Roma, in secondo grado, aveva inoltre condannato l'azienda al risarcimento del danno in favore del lavoratore, ravvisando nella dequalificazione un danno in sé al patrimonio professionale, nonché un pregiudizio alla personalità e alla dignità del lavoratore. Il nuovo ricorso dell'azienda alimentare alla Suprema Corte veniva, infine, rigettato rilevando che il demansionamento del lavoratore produce un danno in sé in quanto non solo viola il divieto posto dall' art. 2103 c.c., ma dà luogo ad una pluralità di pregiudizi solo in parte incidenti sulla potenzialità economica del dipendente e costituisce anche lesione del diritto fondamentale alla libera esplicazione della propria personalità nel luogo di lavoro; a tale pregiudizio va riconosciuta un'indubbia dimensione patrimoniale che lo rende suscettibile di risarcimento e di valutazione equitativa anche nell'ipotesi in cui venga a mancare la dimostrazione di effettive conseguenze negative sul piano economico. Sito Suprema Corte di Cassazion Suprema Corte di Cassazione, Sezione lavoro, sentenza n. 13033/2001 28. Un codice comunitario dei medicinali per uso umano Lo prevede la Direttiva 2001/83/CE del 6 novembre 2001 A partire dalla Direttiva 65/65/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1965 relativa alle specialità medicinali fino alla Direttiva 92/73/CEE che ampia il campo di applicazione di altre precedenti direttive riguardanti sempre il riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di medicinali, sono ormai decine le norme comunitarie che regolano la produzione, la distribuzione e l'uso dei medicinali stessi. Poiché tali direttive sono state, nel tempo, soggette a diverse e sostanziali modificazioni, Il Parlamento europeo e il Consiglio dell' Unione europea ritengono opportuno, ai fini di razionalità e chiarezza, procedere alla codificazione di tali direttive riunendole in un unico testo.In considerazione di ciò è stata emanata la Direttiva 2001/83/CE del 6 novembre 2001 recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano ( pubblicata sulla G.U.C.E. L 311/67 del 28 novembre 2001) avente lo scopo di meglio tutelare la sanità pubblica, avvalendosi - si precisa nella direttiva -di mezzi che non ostacolino lo sviluppo dell' industria farmaceutica e gli scambi dei medicinali nella Comunità.Le disparità fra talune disposizioni nazionali e, in particolare, fra le disposizioni relative ai medicinali, hanno per effetto di ostacolare gli scambi dei medicinali nella Comunità, e esse hanno, pertanto, un'incidenza diretta sul funzionamento del mercato interno. Occorre, di conseguenza, eliminare questi ostacoli e per conseguire tale obiettivo si rende necessario un ravvicinamento delle suddette disposizioni. Per ridurre le disparità che sussistonosottolinea la nuova direttiva - occorre stabilire le norme relative al controllo dei medicinali e inoltre precisare i Ambl@v-news (le news di Dicembre2001) - iscriviti gratuitamente all'indirizzo http://www.amblav.it/ Per essere sempre informato via e-mail su tutte le principali novità su ambiente, salute e sicurezza sul lavoro. Pag. 17 Dicembre 2001 Dicembre 2001 compiti che spettano alle autorità competenti degli Stati membri per garantire il rispetto delle disposizioni di legge. A tal fine, viene proposto di istituire un comitato per le specialità medicinali facente capo all' Agenzia europea di valutazione dei medicinali istituita dal Regolamento (CEE) n. 2309/93. La Direttiva 2001/83/CFE del 6 novembre 2001 costituisce una tappa importante nella realizzazione della libera circolazione dei medicinali; tuttavia tenuto conto dell'esperienza acquisita, in particolare in seno al comitato per le specialità medicinali, potrebbero rivelarsi necessarie nuove misure per eliminare gli ostacoli alla libera circolazione ancora esistenti. La corposa direttiva, che entrerà in vigore alla metà di dicembre 2001, è strutturata da 130 articoli e da 2 allegati il primo dei quali riguarda norme e protocolli analitici, tossico-farmacologici e clinici in materia di prove effettuate sui medicinali. Il secondo allegato riporta l'elenco delle direttive abrogate e modificazioni successive. Direttiva 2001-83-CE del 6-11-2001, G.U.C.E. L 311/67 del 28 novembre 2001 Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 novembre 2001 recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano 29. Limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici La direttiva 2001781/CE dovrà essere applicata alle emissioni degli inquinanti derivanti da attività umana Parallelamente alle prescrizioni per la riduzione dei limiti alle emissioni in atmosfera degli inquinanti da parte dei grandi impianti di combustione, l' Unione Europea ha emanato la Direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2001 relativa ai limiti nazionali di emissioni di inquinanti atmosferici ( G.U.C.E. L 309/22 del 27 novembre 2001). Tale direttiva, che stabilisce un programma per la riduzione dell'inquinamento atmosferico nel territorio comunitario, da qualsiasi fonte provocato, si è resa necessaria in quanto estese aree della Comunità sono esposte a livelli di deposito di sostanze eutrofizzanti ed acidificanti che risultano dannosi per l'ambiente. I valori orientativi stabiliti dall'Organizzazione mondiale della sanità ( OMS )per la protezione della salute umana e della vegetazione dall' inquinamento fotochimico sono abbondantemente superati in tutti gli Stati membri. Occorre pertanto correggere gradualmente tale superamento di carichi critici e rispettare i valori orientativi.Secondo quanto premesso nella direttiva, non essendo tecnicamente possibile conseguire gli obiettivi a lungo termine volti a neutralizzare gli effetti negativi dell'acidificazione e ridurre ai valori orientativi indicati dall' OMS l'esposizione dell'uomo e dell'ambiente all'ozono a livello del suolo, è necessario stabilire obiettivi ambientali provvisori e conseguenti misure atte a conseguirli rispondendo a criteri di fattibilità tecnica e di convenienza economica. Un sistema di limiti nazionali per ciascuno Stato membro per le emissioni di anidride solforosa, ossidi di azoto, composti organici volatili ed ammoniaca costituisce pertanto un metodo economicamente conveniente di conseguire gli obiettivi ambientali provvisori. Un simile sistema lascerà alla Comunità e agli Stati membri la flessibilità necessaria per decidere le modalità di adeguamento ai limiti di emissione. La direttiva, comunque, stabilisce limiti nazionali più ristretti rispetto ai valori indicati dall' OMS attualmente adottati e fissando come termini di riferimento gli anni 2010 e 2020, con successive revisioni. L' art. 4 della direttiva precisa che entro il 2010 gli Stati membri riducono le emissioni annue di biossido di zolfo (SO2), ossidi di azoto ( NO2), composti organici volatili (COV) e ammoniaca (NH3) al di sotto dei limiti massimi indicati all'Allegato I. I limiti nazionali di emissione di cui al citato allegato sono volti a conseguire in via generale entro il 2010 i seguenti obiettivi ambientali: riduzione dell'acidificazione nelle aree che superano i carichi critici di almeno il 50% rispetto ai livelli del 1990; riduzione del carico di ozono a livello del suolo superiore al livello critico per la salute umana (AOT60 = 0) di due terzi rispetto al 1990; il carico di ozono a livello del suolo superiore al livello critico per le colture e la vegetazione seminaturale deve essere ridotto di un terzo rispetto ai livelli del 1990.Entro il 1° ottobre 2002 gli Stati membri dovranno elaborare i programmi per la riduzione delle emissioni nazionali degli inquinanti al fine di conformarsi almeno ai limiti nazionali di emissione indicati all'allegato 1 entro il 2010. Direttiva 2001-82-CE del 23-10-2001, G.U.C.E. L309/22 del 27 novembre 2001 Direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2001 relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici. 30. Limitazione delle emissioni inquinanti in atmosfera Lo stabilisce una direttiva CE per taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione Il V Programma di azione a favore dell'ambiente stabilisce, come obiettivi per la qualità dell'aria, che non siano superati in nessun momento i carichi e i livelli critici per alcuni inquinanti acidificanti come l'anidride solforosa (SO2) e gli ossidi di azoto (NOx) e che tutte le persone siano sufficientemente protette contro i rischi sanitari riconosciuti, derivanti dall' inquinamento dell'aria. Partendo da questa premessa il 24 novembre 1998 veniva emanata la direttiva 88/609/CE concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione. Anche se tale direttiva ha contribuito efficacemente a ridurre e controllare le emissioni in atmosfera dei grandi impianti di combustione,il Parlamento europeo ed il Consiglio dell'Unione Europea hanno ritenuto opportuno -anche in attuazione del protocollo di Gooteborg del 1 dicembre 1999 e la convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sull'inquinamento Ambl@v-news (le news di Dicembre2001) - iscriviti gratuitamente all'indirizzo http://www.amblav.it/ Per essere sempre informato via e-mail su tutte le principali novità su ambiente, salute e sicurezza sul lavoro. Pag. 18 Dicembre 2001 Dicembre 2001 atmosferico a grande distanza per diminuire l'acidificazione, l'eutrofizzazione e l'ozono troposferico che include, tra l'altro, impegni per la riduzione di anidride solforosa e ossidi azoto - di rivedere i limiti previsti dall'attuale direttiva 88/609/CEE.A tale scopo è stata,infatti, emanata la nuova direttiva 2001/80/CE che impone a partire dal prossimo 27 novembre 2002 la graduale riduzione delle emissioni inquinanti degli impianti, secondo un piano di adeguamento che dovrà essere completato dagli Stati membri entro il 1° gennaio 2008.I valori limite stabiliti dalla nuova direttiva si affiancheranno dunque, per un periodo di 6 anni a quelli previsti dalla Direttiva 88/609/CEE al fine di garantire un passaggio graduale agli impianti esistenti. Per quanto riguarda i nuovi impianti, gli Stati membri dovranno prendere provvedimenti appropriati affinchè qualsiasi autorizzazione di costruzione o, in mancanza di tale procedura, di conduzione di un nuovo impianto che, secondo l'autorità competente è oggetto di una richiesta completa di autorizzazione presentata anteriormente al 27 novembre 2002 semprechè esso sia messo in funzione entro il 27 novembre 2003, preveda condizioni relative al rispetto dei valori limite di emissione fissati dagli allegati da III a VII della nuova direttiva, rispettivamente parte A per l'anidride solforosa, gli ossidi di ferro e le polveri.La Commissione della UE, entro il 27 novembre 2002, stabilisce degli orientamenti al fine di assistere gli Stati membri nell'elaborazione dei loro piani, mentre entro il 31 dicembre 2004 e alla luce dei progressi compiuti per proteggere la salute umana e raggiungere gli obiettivi ambientali comunitari riguardo all'acidificazione e alla qualità dell'aria ambiente, ai sensi della direttiva 96/62/CE, la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui sono valutati, fra l'altro, la necessità di ulteriori misure; la quantità di metalli pesanti emesse dai grandi impianti di combustione; l'efficacia economica e i costi e benefici dell'ulteriore riduzione di emissioni; la fattibilità tecnica ed economica di tali riduzioni; gli effetti sull'ambiente e il mercato interno indotti delle norme stabilite, ecc. Direttiva 2001-80-CE del 23-10-2001, G.U.C.E. L 309/1 del 27 novembre 2001 Direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2001 concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione 31. La società dell' informazione di facile uso La Commissione CE invita a presentare progetti su questo "programma specifico" Sulla G.U.C.E. C 321/13 del 16 novembre 2001 viene pubblicata una Informazione della Commissione recante " Invito a presentare proposte per azioni indirette di RST nell'ambito del programma specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione dal titolo " La società dell' informazione di facile uso " (1998-2002).Le dotazioni di bilancio per tale invito ammontano indicativamente a 370 milioni di euro di contributo comunitario. Termine ultimo per il ricevimento delle proposte: 21 febbraio 2002, ad eccezione di due specificate proposte per le quali il termine applicabile è il 13 marzo 2002.Le istruzioni per la preparazione e la presentazione delle proposte sono contenute in una Guida del proponente, la quale, unitamente al programma di lavoro ed ad ulteriori informazioni in merito al "programma specifico" possono essere richiesti agli appositi uffici della Commissione europea. Il programma di lavoro è suddiviso in Azioni chiave che hanno a loro volta specifiche linee di azione. Ad esempio l' Azione chiave 1 prevede le linee di azioni riguardanti i sistemi intelligenti per il monitoraggio dello stato di salute; sistemi per i professionisti in campo sanitario, ovvero creazione di una "Struttura informativa sulle conoscenze in materia di sanita"; sistemi e servizi per una vita autonoma; sistemi e servizi intelligenti per la gestione delle crisi civili e ambientali. L' Azione chiave IV prevede Linee di azione riguardanti Sistemi di visione cognitivi; Reti e tecnologie per servizi e applicazioni distribuiti; Tecnologie di simulazione e visualizzazione; Convalida di sistemi e tecnologie senza filo e mobili, ecc. Per la preparazione delle proposte, i proponenti sono invitati a servirsi del programma informatico ProTool ( the Proposal Preparation Tool ) che può essere ottenuto presso la Commissione via Internet, posta elettronica o CD-ROM Info Comm.2001-C321-17, G.U.C.E. C 321/13 del 16 novembre 2001 Invito a presentare proposte per azioni indirette di RST nell'ambito del programma specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione dal titolo " La società dell' informazione di facile uso" (1998-2002) 32. Multato il gigantesco cartello dei prezzi sulle vitamine La Commissione europea ha inflitto a otto società farmaceutiche una multa record di 1700 miliardi di lire La notizia è certamente clamorosa, così come è clamorosa la multa record di 855 milioni di euro, pari a 1700 miliardi di lire che la Commissione europea - come da Nota IP/1/1625 del 21 novembre 2001 - ha inflitto ad otto note società farmaceutiche accusate di aver creato un gigantesco " cartello dei prezzi sulle vitamine". La multa - che è la più alta mai inflitta dall' esecutivo dell Unione Europea - è la risposta a quello che - secondo il Commissario Mario Monti - " è il cartello più dannoso tra quelli sulle vitamine su cui la Commissione europea ha mai aperto un' inchiesta". Infatti, le otto imprese multate avrebbero partecipato a otto diversi cartelli segreti aventi lo scopo di ripartire il mercato e fissare i prezzi dei prodotti vitaminici. Ciascun cartello ha avuto una durata e un numero di partecipanti specifici ma tutti sono stati in funzione tra il settembre 1989 e il febraio 1999. Tra le società colpite la svizzera Hoffman-La Roche alla quale è stata inflitta l'ammenda cumulativa più alta, cioè 462 milioni di euro, pari Ambl@v-news (le news di Dicembre2001) - iscriviti gratuitamente all'indirizzo http://www.amblav.it/ Per essere sempre informato via e-mail su tutte le principali novità su ambiente, salute e sicurezza sul lavoro. Pag. 19 Dicembre 2001 Dicembre 2001 al 2,6% del fatturato, per avere svolto il ruolo di istigatrice e per aver partecipato a tutti i cartelli. La tedesca Basf è stata punita con una sanzione da 296 milioni di euro.Tra le altre società farmaceutiche multate in minore misura, la francese Aventis ( con 5,04 milioni di euro), la belga Solvay (9,1), la tedesca Merck (9,24), la giapponese Daiichi ( 23,4), Eisai (13,23) e Takeda Chemical Industries (37,5 milioni di euro) . L' indagine era stata avviata nel maggio 1999 di 13 gruppi di cui sette giapponesi ed è risultato che - come ha dichiarato il Commissario europeo Monti - si è trattato della serie di cartelli più dannosi, tra tutti quelli che sono stati oggetto di indagini della Commissione, " a causa dell'ampiezza della gamma di vitamine interessate, che sono presenti in una quantità enorme di prodotti che vanno dai cereali ai biscotti, alle bibite, al cibo per animali, ai prodotti farmaceutici e cosmetici. Il comportamento collusivo adottato dalle imprese ha consentito loro di imporre prezzi più elevati rispetto a quelli che si sarebbero registrati se le forze della concorrenza fossero state pienamente attive, ha danneggiato i consumatori e permesso alle imprese di intascare profitti illeciti. Appare particolarmente inacettabile il fatto che tale comportamento illegale riguardasse sostanze che costituiscono elementi vitali per la nutrizione e che sono essenziali per il sostentamento e la normale crescita degli esseri viventi". Sito Europalex Nota della Commissione IP/01/1625 del 21 novembre 2001 Multa della Commissione UE su caso vitamine 33. Istituito il Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna L' UNESCO lo riconosce come primo Parco geominerario della rete mondiale dei geositi-geoparchi In base alla Legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed in particolare l'art. 114, comma 2, che nel dare atto dell'esigenza di conservare e valorizzare i beni ed i siti dell'attività mineraria con rilevante valore storico ed ambientale, il Ministero dell'ambiente ha emanato il Decreto 16 ottobre 2001- pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2001 - recante " Istituzione del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna". Mentre nella Legge 388/2000 citata recava le norme per l'istituzione del Parco, già in data 30 luglio 1998 l' UNESCO aveva sottoscritto a Parigi l'atto ufficiale di riconoscimento del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna, dichiarandolo il primo parco al mondo della rete dei geositi-geoparchi. In data 30 luglio 1998 veniva sottoscritta dal Governo italiano, dalla Regione Sardegna e dall' UNESCO la cosiddetta "Carta di Cagliari" riguardante i principi fondamentali per la salvaguardia del patrimonio tecnico-scientifico, storico-culturale e paesaggistico-ambientale connesso alle vicende umane che hanno interessato le risorse geologiche e minerarie della Sardegna. Come indicato all' articolo 1, comma 2, del Decreto 16 ottobre 2001, il territorio del Parco è delimitato secondo la perimetrazione riportata nella cartografia ufficiale in scala 1:500.000 allegata al decreto stesso del quale costituisce parte integrante. Tale territorio è composto dalle aree di interesse come di seguito denominate: Monte Arci, Orani-Guzzurra-Sos, Enattos, Funtana-Raminosa; Argentiera-Nurra-Gallura, Sarrabus-Gerrei, Sulcis, Iglesiente; Arburese-Guspinese. La perimetrazione del parco potrà essere modificata, in funzione della volontà espressa, con le modalità disciplinate nello statuto e nel regolamento attuativo del consorzio del Parco, dagli enti locali interessati. Le finalità che con l'istituzione del Parco si intendono perseguire, nel rispetto degli impegni che gli enti interessati hanno assunto con la sottoscrizione della citata "Carta di Cagliari" sono quelle di assicurare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio tecnico-scientifico, storico culturale e ambientale dei siti e dei beni ricompresi nel territorio precedentemente descritto ove le popolazioni locali hanno svolto nel tempo un'intensa attività estrattiva e di sviluppo delle risorse geologiche e minerarie, e garantire uno sviluppo economico e sociale dei territori interessati nell'ottica dello sviluppo sostenibile. La gestione del Parco è affidata ad un Consorzio costituito dal Ministero dell'ambiente e tutela del territorio, dal Ministero delle attività produttive, dal Ministero dell' istruzione, dell'università e della ricerca, dal Ministero per i beni e le attività culturali, dalla Regione autonoma della Sardegna, dalla province e dai comuni interessati, dalle Università di Cagliari e di Sassari. Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è assimilato agli enti di cui alla legge 9 maggio 1989, n. 168, con potestà statutaria e regolamentare nei limiti di cui alla legge stessa. La denominazione ufficiale del Consorzio è " Consorzio del Parco geominerario storico-ambientale della Sardegna". Decreto 16 ottobre 2001, G. U. n. 265 del 14 novembre 2001 Istituzione del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna 34. Il nuovo sistema distributivo dei carburanti Il decreto di approvazione del piano nazionale Il Ministero delle attività produttive ha emanato il Decreto 31 ottobre 2001 ( pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2001) recante " Approvazione del Piano nazionale contenente le linee guida per l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti". In attuazione del Decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 e successive modifiche recante "Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti" e dopo un'iter che ha visto coinvolte le amministrazioni locali ed i soggetti economici e sociali maggiormente interessati al problema, il decreto ministeriale indica le linee guida per l'ammodernamento del sistema distributivo il cui obiettivo è quello di Ambl@v-news (le news di Dicembre2001) - iscriviti gratuitamente all'indirizzo http://www.amblav.it/ Per essere sempre informato via e-mail su tutte le principali novità su ambiente, salute e sicurezza sul lavoro. Pag. 20 Dicembre 2001 Dicembre 2001 promuovere il miglioramento dell'efficienza complessiva del sistema distributivo 2 al fine di favorire - si legge nel decreto - il contenimento dei prezzi e l'incremento, anche qualitativo, dei servizi resi all'utenza". E' previsto la razionalizzazione del sistema distributivo attraverso la riduzione del numero di impianti, favorendo la chiusura degli impianti incompatibili e non adeguabili con il loro eventuale riposizionamento o delocalizzazione. sono state individuate le seguenti fattispecie di incompatibilità: a) impianti situati in zone in zone pedonali e/o a traffico limitato in modo permanente; b) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento avviene sulla sede stradale; c) impianti ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico; d) impianti ricadenti all'interno di curve aventi raggio minore od uguale a metri cento, salvo si tratti di unico impianto in comuni montani; e) impianti privi di sede propria, per i quali il rifornimento avviene sulla sede stradale; f) impianti ricadenti a distanza non regolamentare da incroci o accessi di rilevante importanza per i quali non sia possibile l'adeguamento ai fini viabili a causa di costruzioni esistenti ( semprechè in regola con le norme edilizie) o impedimenti naturali ( corsi d'acqua, ecc.). I titolari degli impianti che intendano sottoporre i propri impianti a modifiche soggette ad autorizzazione, come definite nella programmazione regionale, potranno procedere solo nel caso sia stata effettuata la verifica ovvero abbiano prodotto all'amministrazione comunale una dichiarazione, avente valore di autocertificazione, di non ricadere in alcune delle fattispecie di incompatibilità come sopra indicato.Le regioni, allo scopo di facilitare le operazioni di chiusura degli impianti, potranno avvalersi dello strumento dell'accordo di programma da stipulare fra operatori, comuni, province, regione stessa. Decreto 31 ottobre 2001, Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2001 Approvazione del Piano nazionale contenente le linee guida per l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti 35. Formazione degli addetti alla sicurezza nelle scuole Stipulata tra i Ministeri competenti una Convenzione per realizzare corsi di formazione per la prevenzione incendi Il Dipartimento per i Servizi nel territorio del Ministero dell' Istruzione con la Nota di Prot. N. Uff. V/5510 dell' 8 novembre 2001, comunica ai Capi d' Istituto la Convenzione 25 ottobre 2001 stipulata con la Direzione generale della Protezione civile e dei Servizi antincendi del Ministero dell' Interno, al fine di facilitare la formazione delle cd. "figure sensibili", cioè per la realizzazione di corsi per la formazione del personale in servizio presso le istituzioni scolastiche chiamato a svolgere i compiti di incaricato dell' attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio e, comunque, di gestione dell'emergenza. Già con nota n. 979 del 4 maggio 2001, il Ministero aveva proceduto alla ripartizione dei finanziamenti diretti a favorire l'espletamento, da parte dei Capi d' Istituto, delle attività di propria competenza relative alla sicurezza nelle istituzioni scolastiche, con particolare riguardo alla formazione del personale designato per l'esercizio di specifici compiti in materia. La Convenzione 25 ottobre 2001 prevede - a fronte del rilevante numero del personale coinvolto- che i " corsi attivabili", di 16 ore ciascuno, si svolgano per metà in presenza e per metà usufruendo di un apposito supporto multimediale di autoapprendimento, al momento in fase di produzione da parte della competente Direzione generale per la Formazione. Supporto, questo, il cui utilizzo costituisce il necessario presupposto per l'accesso al corso teorico pratico da parte dei discenti e la cui definizione è previsto per il prossimo mese di gennaio. Il Direttore Generale del Dipartimento per l'organizzazione dei servizi nel territorio, Silvana Riccio, comunica ai destinatari della Nota che, "previa adeguata valutazione del fabbisogno formativo e delle opportunità offerte dal concreto utilizzo della Convenzione di riferimento, potranno nel contempo avviare -alla luce delle indicazioni in essa contenute ed ove il ricorso alla stessa si ponga effettivamente come il più idoneo e conveniente - ogni possibile attività preparatoria, con particolare riguardo alla identificazione dei destinatari ed alla programmazione e calendarizzazione degli interventi, per procedere, poi, all'erogazione dei corsi in presenza solo dopo l'effettivo utilizzo del supporto multimediale citato da parte del personale interessato". Sito Ministero Istruzione Sicurezza nelle scuole-Convenzione 25 ottobre 2001 con il Ministero dell' Interno, Direzione Generale della Protezione Civile e dei servizi antincendi per la formazione 36. Disciplina della tassa sulle emissioni inquinanti E' stabilita dal Regolamento recante norme per l'applicazione di cui al DPR 26 ottobre 2001, n. 416. Con Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 416 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2001 - è stato emanato il Regolamento recante norme per l'applicazione della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e ossidi di azoto di cui all' art. 17, commi da 29 a 33, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449. La tassa viene applicata ai grandi impianti di combustione destinati alla produzione di energia, eccettuati quelli che utilizzano direttamente i prodotti di combustione in procedimenti di fabbricazione. Per grande impianto di combustione - si legge nel decreto presidenziale - si intende l'insieme degli impianti di combustione costituiti da qualsiasi dispositivo tecnico in cui sono ossidati combustibili al fine di utilizzare il calore così prodotto, localizzati Ambl@v-news (le news di Dicembre2001) - iscriviti gratuitamente all'indirizzo http://www.amblav.it/ Per essere sempre informato via e-mail su tutte le principali novità su ambiente, salute e sicurezza sul lavoro. Pag. 21 Dicembre 2001 Dicembre 2001 in un medesimo sito industriale, appartenenti ad un singolo esercente e dei quali almeno uno abbia una potenza termica nominale pari a 50 MW: Le disposizioni del citato regolamento non vengono applicate a: a) impianti in cui i prodotti della combustione sono utilizzati per il riscaldamento diretto, l'essiccazione o qualsiasi altro trattamento degli oggetti o dei materiali, come forni di riscaldo, forni di trattamento termico; b) impianti di postcombustione, cioè qualsiasi dispositivo tecnico per la depurazione dello scarico gassoso mediante combustione, che non sia gestito come impianto indipendente di combustione; c) dispositivi di rigenerazione dei catalizzatori di cracking catalitico; d) dispositivi di conversione del solfuro di idrogeno in zolfo; e) reattori utilizzati nell'industria chimica; f) batteria di forni per coke; g) cowpers degli altiforni; h) impianti azionati da motori diesel, a benzina o a gas, o da turbine a gas, indipendentemente dal tipo di combustibile utilizzato.La tassa viene versata, a titolo di acconto, in rate bimestrali sulla base dei contenuti nella dichiarazione relativa alle emissioni dell'anno precedente. DPR 26 ottobre 2001,n.416, Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2001 Regolamento recante norme per l'applicazione della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto, ai sensi dell' art. 17, comma 29-33,della legge n. 449 del 1997 37. Soccorso e sicurezza sulla rete autostradale La delibera della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali. E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001 la Delibera n. 01/112 del 4 ottobre 2001, posizione 10925 della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali riguardante la Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all' art.2, comma 2, della legge 146/1990, come modificata dalla legge n. 82/2000, nel settore del soccorso e della sicurezza sulla rete autostradale. La regolamentazione, adottata all'unanimità dalla Commissione su proposta dei professori Santoni e Galantino, prevede che in caso di sciopero debbano essere garantite 24 ore su 24 e per tutte le giornate dell'anno la ricezione e lo smistamento delle chiamate di soccorso, nonché il funzionamento dei centri di soccorso autostradale.Oltre al soccorso meccanico dovranno essere costantemente garantite le condizioni di sicurezza del traffico attraverso il funzionamento dei centri radio informativi che forniranno notizie sullo stato della sicurezza sull'intera rete. La Commissione tiene a precisare che la Regolamentazione del diritto di sciopero nel settore della sicurezza stradale contenuta nel codice di autoregolamentazione allegato al C.C.N.L. del 16 febbraio 2001 non è mai stato valutato idoneo dalla Commissione stessa e che, pertanto, in seguito all'entrata in vigore della legge n. 83/2000 si è resa necessaria la revisione delle previgenti discipline delle prestazioni indispensabili e delle altre misure da garantire in caso di sciopero. Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001 Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali 38. Protezione e utilizzazione dei corsi d'acqua Una Proposta di decisione del Consiglio UE in materia di gestione idrica Dal 18 giugno 1999, il Protocollo su acqua e salute della convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, è aperto all'adesione di tutti gli Stati. Il protocollo intende prevenire, tenere sotto controllo e ridurre l' incidenza delle patologie connesse co0n l'utilizzo idrico attraverso una collaborazione in materia di gestione idrica e di protezione della salute e dell'ambiente. Secondo la Commissione, che ha presentato al Consiglio dell' UE il 17 agosto 2001 la Proposta di Decisione relativa alla conclusione del Protocollo su acqua e salute della convenzione del 1992, ritiene necessario intervenire mediante misure opportune che garantiscano la protezione delle risorse idriche utilizzate come fonte di acqua potabile; un'adeguata raccolta e depurazione di livello tale da proteggere la salute umana e l'ambiente; l'effettiva protezione delle risorse idriche e dei rispettivi ecosistemi contro l'inquinamento; sufficienti misure di salvaguardia per la salute umana contro le patologie connesse con l'utilizzo idrico che derivino dall'impiego di acque a fini ricreativi, per l'acquicoltura o l'allevamento o la pesca dei molluschi e dall'utilizzo di acque reflue a scopi irrigui o dei fanghi di depurazione per l'agricoltura o l'acquicoltura.Con la Proposta di decisione del Consiglio, dunque, oltre ad approvare, a nome della Comunità, Il Protocollo su acqua e salute della Convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali fatta a Helsinki il 17 marzo 1992, si impegna ad adempiere agli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del Protocollo stesso il quale, al primo punto, rammenta che l'acqua è un elemento essenziale per la vita e che la disponibilità di risorse idriche in quantità e di qualità sufficienti a rispondere al fabbisogno umano di base è il presupposto per migliorare la salute e garantire lo sviluppo sostenibile. Infatti, all'articolo 1 si legge che il Protocollo " ha lo scopo di promuovere, a tutti i livelli opportuni - su scala nazionale e in contesti transfrontalieri e internazionali - la protezione della salute e del benessere umani , sia dei singoli sia delle collettività, entro un quadro di sviluppo sostenibile, migliorando la gestione idrica, compresa la protezione degli ecosistemi acquatici e prevenendo, controllando e riducendo le patologie connesse con l'utilizzo idrico". Ambl@v-news (le news di Dicembre2001) - iscriviti gratuitamente all'indirizzo http://www.amblav.it/ Per essere sempre informato via e-mail su tutte le principali novità su ambiente, salute e sicurezza sul lavoro. Pag. 22 Dicembre 2001 Dicembre 2001 Proposta di Decisione, G.U.C.E. C 332 E-222 del 27 novembre 2001 Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome della Comunità, del Protocollo su acqua e salute della Convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali 39. Ingredienti contenuti nei prodotti alimentari Proposta la modifica della Direttiva 2000/13/CE Secondo la Comunità europea, per raggiungere un elevato livello di tutela della salute dei consumatori e garantire il loro diritto ad essere informati è necessario garantire, per quanto riguarda i prodotti alimentari, un'informazione adeguata dei consumatori, in particolare indicando tutti gli ingredienti sulle etichette. Poiché l'art. 6 della Direttiva 2000/13/CE del 20 marzo 2000 concernente l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità, consente che alcune sostanze possono non figurare nell'elenco degli ingredienti, il Parlamento europeo e il Consiglio dell' Unione europea hanno ritenuto opportuno avanzare una "Proposta di Direttiva" che modifica la direttiva citata. Infatti, per informare meglio tutti i consumatori e tutelare la salute di alcune fasce, è opportuno rendere obbligatoria l'inclusione nell'elenco di tutti gli ingredienti presenti in un determinato alimento e, per le sostanze riconosciute come allergeniche, la loro indicazione sotto il nome specifico in tutti i casi, comprese le bevande alcooliche, senza possibilità di utilizzare il nome della categoria di appartenenza o, per quanto riguarda gli additivi, senza eccezione dall' obbligo d'inserimento nell'elenco degli ingredienti. Viene fatto rilevare che taluni ingredienti che rientrano nella composizione dei prodotti alimentari sono all'origine di allergie o intolleranze nei consumatori nella Comunità, e alcune di queste rappresentano un pericolo per la salute delle persone che ne soffrono. Il Comitato scientifico dell' alimentazione umana ha dichiarato che l'incidenza delle allergie alimentari è tale che esse condizionano la vita di numerose persone, provocando loro malattie di cui alcune sono benigne, ma altre possono anche rivelarsi mortali.Poiché gli allergeni più diffusi intervengono nella composizione di una grande varietà di alimenti preparati e anche se l'etichetta, che si rivolge all'insieme dei consumatori, non dev'essere considerata uno strumento d'informazione unico e sostitutivo del ruolo dei medici, è tuttavia opportuno aiutare per quanto possibile i consumatori che soffrono di allergie o intolleranze, fornendo loro un'informazione più completa sulla composizione dei prodotti.Ecco la ragione per la quale la direttiva 2000/13/CE è necessario modificarla, attraverso una integrazione di informazioni relative all'etichettatura. Proposta Direttiva C 332 E-09, G.U.C.E. C 332 E/257del 27 novembre 2001 Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2000/13/CE per quanto riguarda l'indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari 40. Sostanze chimiche e tutela del consumatore e dell'ambiente La Risoluzione del Parlamento europeo sulla strategia per una politica futura in materia di sostanze chimiche Nella seduta finale del 17 ottobre 2001, il Parlamento europeo ha emesso un documento ( A5-0536/2'001) che ha per oggetto la Risoluzione sul Libro bianco della Commissione sulla strategia per una politica futura in materia di sostanze chimiche. La Risoluzione, tenendo presente le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente che devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni comunitarie di cui all'art.3, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile ( art. 6, Trattato CE), si richiama sostanzialmente alle conclusioni del Consiglio del 17 giugno 2001 riguardanti la politica sulle sostanze chimiche e alla strategia sullo sviluppo sostenibile adottate dal Consiglio europeo di Gooteborg. Infatti, la politica della Comunità europea in materia ambientale deve tendere a perseguire i seguenti obiettivi: salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente; protezione della salute umana; utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali; promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale. In questa prospettiva si inquadra in particolare la politica europea in materia di produzione e consumo delle sostanze chimiche con il fine, appunto, di migliorare la protezione dei consumatori e dell'ambiente.La produzione e l'utilizzo delle sostanze chimiche è aumentata notevolmente negli ultimi settanta anni, arrivando fino agli attuali 400 milioni di tonnellate di cui un'alta percentuale di sostante pericolose per alcune delle quali non conosciamo completamente le proprietà e gli effetti sulla salute umana e sull'ambiente. Considerando che il secondo punto dell'art. 174 del Trattato CE stabilisce una politica fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio " chi inquina paga", l'obiettivo della nuova strategia indicata nella Risoluzione è quello di giungere ad un utilizzo delle sostanze chimiche nel rispetto di uno sviluppo sostenibile che assicuri sia la protezione della salute umana e dell'ambiente, sia uno sviluppo equilibrato della vita economica che consenta il consolidamento dei posti di lavoro e un elevato livello di protezione sociale. Fra le strategie indicate dal Parlamento europeo vi è quella di adottare il principio di sostituzione - la promozione di prassi e sostanze più sicure in sostituzione di quelle pericolose - che va applicato quale obiettivo centrale della politica della U.E. in materia di sostanze chimiche e quale opzione primaria per la riduzione dei rischi, promuovendo la ricerca e lo sviluppo di prodotti alternativi i cui cicli di vita rispondano ai principi enunciati dalla Ambl@v-news (le news di Dicembre2001) - iscriviti gratuitamente all'indirizzo http://www.amblav.it/ Per essere sempre informato via e-mail su tutte le principali novità su ambiente, salute e sicurezza sul lavoro. Pag. 23 Dicembre 2001 Dicembre 2001 Commissione nel Libro verde sulla politica integrata relativa ai prodotti. Secondo il Parlamento europeo, scarichi, emissioni e perdite di sostanze pericolose che abbiano effetti persistenti, bioaccumulanti e tossici dovrebbero cessare definitivamente entro il 2020. Nel frattempo dovrebbe essere adottato anche un quadro normativo a livello europeo, preferibilmente sotto forma di regolamento, che risulti efficace, trasparente e facilmente attuabile che garantisca un elevato ed uniforme grado di protezione. Sito Europalex Risoluzione del Parlamento europeo sul Libro bianco della Commissione sulla strategia per una politica futura in materia di sostanze chimiche 41. Convegno Firenze 17/12/2001 Ambiente e Fondi strutturali in Toscana Il 17 dicembre 2001, a Firenze Ambiente e Lavoro Toscana, ToscanaEuropa con il patrocinio della regione Toscana organizzano il convegno: Ambiente e Fondi struttrali in Toscana: I finanziamenti europei per i sistemi ambientali d'impresa e territoriali toscani. 42. Dossier Ambiente: abbonamento 2002 Dossier Ambiente: abbonamento 2002 (il primo numero per l'8 marzo "Donna: Salute Lavoro, aggiornato alle Linee Guida UE). L'abbonamento annuo a Dossier Ambiente per il 2002 rimane a L. 94.000 fino al 31/12/2001 (indi 50 Euro). Il primo numero del 2002 sarà relativo sicurezza delle lavoratrici sui luoghi di lavoro e nelle attività domestiche e sarà aggiornato alle linee guida UE. Il numero e una apposita dispensa saranno realizzati entro l'8 marzo, in tempo per essere distribuiti in occasione della "Festa della donna", anche se il volume avrà validità pluriennale, contenendo molte schede sui rischi "al femminile" in vari settori di lavoro. Il versamento va effettuato sul cc postale n. 10013209 intestato a Associazione Ambiente e Lavoro, V.le Martelli 497, 20099 Sesto S. Giovanni (Mi). Ricordiamo che gli ultimi due numeri del 2001 sono stati dedicati a "Elettrosmog" e ai DPI (entrambi di 288 pagine). 43. Convegno Milano, 11/12/2001 Sicurezza lavoro, Legge Seveso-Lombardia, rifiuti, Siti contaminati Confermiamo il convegno nazionale che si terrà a Milano martedì 11 dicembre p.v. dalle ore 9 alle ore 13, presso la FAST, P.le Morandi 2 (MM 1 Palestro o MM3 Turati). Gli argomenti sono: La nuova legge "Seveso-Lombardia", Rifiuti e Siti contaminati, dati sugli infortuni e Sicurezza sul lavoro. Sarà distribuita documentazione sulla sicurezza sul lavoro. 44. Natale, una buona azione: Sostieni le ns. iniziative no profit (il contributo fiscalmente deducibile) Natale, una buona azione per tutti: sostieni le iniziative di Associazione Ambiente e Lavoro Internazionale Onlus (Organizzazione non lucrativa di Interesse Sociale, ai sensi del D.Lgs. n. 460 del 4/12/97), inviando una erogazione liberale e volontaria e fiscalmente deducibile. L'Associazione promuove varie iniziative a tutela dell'ambiente e della sicurezza sul lavoro, tra cui il sostegno alla realizzazione di queste E Mail che riceve e il miglioramento della vita degli anziani ospiti degli Istituti di ricovero. Il primo progetto riguarda gli oltre 1.000 anziani ricoverati all'Istituto Redaelli di Milano (uno dei più grandi d'Italia), dove l'Associazione sostiene le iniziative del Comitato dei Parenti degli anziani ricoverati. Lei può inviare una sottoscrizione fiscalmente deducibile dalla dichiarazione dei redditi (19%) per le persone fisiche e deducibile dal reddito imponibile o di impresa. Perché sia deducibile è necessario effettuare o un bonifico bancario o un conto corrente postale, mantenendo la ricevuta in originale. Il bonifico va accreditato sul conto corrente bancario n. 10/2719 presso S. Paolo IMI di Sesto S. Giovanni, (ABI 1025 – CAB 27100) oppure corrente postale n. 39071253 entrambi intestati a Associazione Ambiente e Lavoro Internazionale ONLUS, V.le Martelli 497, 20099 Sesto S. Giovanni (Mi). Si possono detrarre erogazioni fino a L. 4 milioni per le persone fisiche e fino a L. 4 milioni o al 2% del reddito di impresa dichiarato (art. 13 del D.Lgs. n. 460 del 4/12/97). 45. Inail: calano gli infortuni mortali sul lavoro Ambl@v-news (le news di Dicembre2001) - iscriviti gratuitamente all'indirizzo http://www.amblav.it/ Per essere sempre informato via e-mail su tutte le principali novità su ambiente, salute e sicurezza sul lavoro. Pag. 24 Dicembre 2001 Dicembre 2001 L'osservatorio infortuni dell'Inail da gennaio a settembre 2001 registra un calo complessivo dei casi mortali, che passano da 1.009 casi del 2000 a 834 attuali (-17%). Nel settore industriale i casi mortali diminuiscono del 14% con 752 vittime contro le 871 del 2000. Più netto il calo in agricoltura (82 contro 138). Aumentano invece del 1,1% i casi totali da 744.010 del 2000 a 751.961 del 2001 (nell'industria + 1,8%, da 679.868 casi del 2000 a 692.383 del 2001). Secondo l'Inail ciò deve essere valutato considerando l'allargamento della popolazione assicurata dall'Istituto (parasubordinati, dirigenti e sportivi professionisti prima non assicurati). Ambl@v-news (le news di Dicembre2001) - iscriviti gratuitamente all'indirizzo http://www.amblav.it/ Per essere sempre informato via e-mail su tutte le principali novità su ambiente, salute e sicurezza sul lavoro. Pag. 25