Dicembre 2001
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INDICE
1. Smaltimento rifiuti ospedalieri pericolosi:rimane la
termodistruzione
Un chiarimento all’ interpretazione dell’art.2,comma
1.bis,della Legge 405/2001 viene dalla VIII Commissione
(Ambiente) della Camera leggendo l’Allegato A-Seduta n. 63
del 15-11-2001 (A.C. 1876-Sezione 1)
2. Impianti a gas domestici più sicuri
Aggiornata la Norma UNI 7129 per una maggiore sicurezza
Dicembre 2001
E' uscito il Dossier Ambiente n. 56
"Dispostivi di Protezione
Individuali"
3. Norme per la commercializzazione delle acque minerali
Il consumatore deve essere garantito sulla integrità della
confezione
4. Controversie tra datore di lavoro e dipendente
Un modello a livello UE suggerita in una conclusione del
Consiglio
5. Sostegno alle organizzazioni internazionali non governative
per la gioventù
E' l'invito rivolto dalla Commissione CE per l'anno 2002
6. Formazione e mobilità dei ricercatori
La Relazione speciale n. 9/2001 della Corte dei Conti europea
7. Istruzioni per l'accesso al Fondo rotativo per la progettualità
Le nuove procedure in una circolare della Cassa depositi e
prestiti
8. L'Italia inadempiente nel recepire la direttiva comunitaria sui
cosmetici
Le etichette non devono indicare l'origine naturale o
artificiale dei composti odoranti o aromatici
9. L' INAIL e il costo sociale dell'invalidità
Il bollettino mensile "Dati INAIL" riporta i risultati di una
specifica analisi
10. Deroga al corso antincendio per marittimi
Lo stabilisce un decreto ministeriale per alcuni addetti ai
servizi marittimi
11. Interventi di contenimento e abbattimento del rumore
Criteri per la predisposizione dei relativi piani
12. Requisiti professionali dei responsabili tecnici per bonifiche
amianto
Anche i geologi possono essere iscritti all'Albo nella categoria
10
13. Monitoraggio globale per l'ambiente e la sicurezza
Una Risoluzione del Consiglio UE per l'avvio del periodo
iniziale del GMES in collaborazione con l' Agenzia spaziale
europea (ASE)
14. Italia inadempiente sulla direttiva degli oli usati
La Corte di Giustizia ha condannato il nostro paese per
omissione di dati
Questo numero speciale è aggiornato
alle ultime disposizioni sui D.P.I.,
dispositivi di protezione individuale,
tra cui il recentissimo decreto 2
maggio 2001, (suppl. ord. Alla G.U. 8
settembre 2001, n. 209).
Il volume esamina e riporta
integralmente le principali norme in
materia di D.P.I.
Il Manuale è stato redatto con il
contributo di Assosic (l'Associazione
Italiana di fabbricanti e commercianti
di prodotti antinfortunistici).
Il Manuale è dedicato soprattutto a
datore di lavoro, RSPP, dirigenti,
preposti, ecc., visti gli obblighi a loro
carico e la vastità e la complessità
della materia.
Maggiori informazioni all'indirizzo:
http://www.amblav.it/html/dossier_56.htm
oppure tel. 02-252919019
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15. I dati sulla salute dei lavoratori vanno conservati a parte
Lo stabilisce il Garante per la protezione dei dati personali
16. Indicatori del lavoro e delle retribuzioni
Secondo un'indagine ISTAT la grande industria a settembre ha perso 27 mila unità
17. Nuovi requisiti professionali per i
restauratori
In un decreto ministeriale modificate le
regole per le imprese di restauro di beni
culturali
legislativo.
18. Trasporto via mare di sostanze pericolose e
nocive
La Commissione CE invita gli Stati membri
a ratificare la convenzione HNS del 1996
19. Migliora il mercato del lavoro in UE
Ma in Italia il numero dei disoccupati è
troppo alto
20. Attività di informazione,comunicazio ne e
formazione
Il Regolamento recante norme per lo
svolgimento di tali attività nella pubblica
amministrazione
21. Smaltimento rifiuti sanitari: stop alla
termodistruzione ma semplice disinfezione
Lo prevede la recente legge in materia di
spesa sanitaria
22. Miglioramento della qualità della vita per
l'infanzia
Un decreto del Ministero dell'ambiente per
proseguire l'iniziativa istituita nel 1998
23. Principio della parità di trattamento tra gli
uomini e le donne
Il Parere della Commissione del 27
novembre 2001 sulla proposta di modifica
della direttiva 76/207/CEE
24. Contaminanti presenti nelle derrate
alimentari
Un nuovo regolamento (CE) definisce i livelli
massimi tollerabili
Il servizio informativo formativo per
esperti di sicurezza sul lavoro sulle norme
tecniche e di aggiornamento legislativo.
Maggiori informazioni all'indirizzo:
http://www.amblav.it/html/sintalexpert.htm
oppure tel. 02-26223120
25. Ridurre i rischi per alcune sostanze chimiche
E' la Raccomandazione della Commissione
per acrilaldeide, solfato di dimetile, nonilfenolo, fenolo, 4-nonil-,ramificato, ossido di terzbutile e metile.
26. Migliorare la gestione dei rifiuti da imballaggio
Lo prevede una Risoluzione del Parlamento europeo del 15 novembre 2001
27. Risarcibile il lavoratore destinato a mansione inferiore
Lo ha stabilito una Sentenza della Suprema Corte di Cassazione
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28. Un codice comunitario dei medicinali per uso umano
Lo prevede la Direttiva 2001/83/CE del 6 novembre 2001
29. Limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici
La direttiva 2001781/CE dovrà essere applicata alle emissioni degli inquinanti derivanti da attività umana
30. Limitazione delle emissioni inquinanti in atmosfera
Lo stabilisce una direttiva CE per taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione
31. La società dell' informazione di facile uso
La Commissione CE invita a presentare progetti su questo "programma specifico"
32. Multato il gigantesco cartello dei prezzi sulle vitamine
La Commissione europea ha inflitto a otto società farmaceutiche una multa record di 1700 miliardi di lire
33. Istituito il Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna
L' UNESCO lo riconosce come primo Parco geominerario della rete mondiale dei geositi-geoparchi
34. Il nuovo sistema distributivo dei carburanti
Il decreto di approvazione del piano nazionale
35. Formazione degli addetti alla sicurezza nelle scuole
Stipulata tra i Ministeri competenti una Convenzione per realizzare corsi di formazione per la prevenzione
incendi
36. Disciplina della tassa sulle emissioni inquinanti
E' stabilita dal Regolamento recante norme per l'applicazione di cui al DPR 26 ottobre 2001, n. 416.
37. Soccorso e sicurezza sulla rete autostradale
La delibera della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici
essenziali.
38. Protezione e utilizzazione dei corsi d'acqua
Una Proposta di decisione del Consiglio UE in materia di gestione idrica
39. Ingredienti contenuti nei prodotti alimentari
Proposta la modifica della Direttiva 2000/13/CE
40. Sostanze chimiche e tutela del consumatore e dell'ambiente
La Risoluzione del Parlamento europeo sulla strategia per una politica futura in materia di sostanze chimiche
41. Convegno Firenze 17/12/2001
Ambiente e Fondi strutturali in Toscana
42. Dossier Ambiente:
abbonamento 2002
43. Convegno Milano, 11/12/2001
Sicurezza lavoro, Legge Seveso-Lombardia, rifiuti, Siti contaminati
44. Natale, una buona azione:
Sostieni le ns. iniziative no profit (il contributo fiscalmente deducibile)
45. Inail:
calano gli infortuni mortali sul lavoro
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1. Smaltimento rifiuti ospedalieri pericolosi:rimane la termodistruzione
Un chiarimento all’ interpretazione dell’art.2,comma 1.bis,della Legge 405/2001 viene dalla VIII
Commissione (Ambiente) della Camera leggendo l’Allegato A-Seduta n. 63 del 15-11-2001 (A.C. 1876Sezione 1)
Nella News della scorsa settimana, il nostro sito ha messo in rete il Testo della Legge 16 novembre 2001, n. 405 che
ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347 recante “ Interventi urgenti in materia di
spesa sanitaria. Tra varie modifiche “formali” è stato inserito, ad integrazione “ sostanziale” dell’ art. 2 della nuova
legge, il comma 1.bis che recita “ 1.bis. Al fine del contenimento della spesa sanitaria, pur nel rispetto dei
parametri di sicurezza previsti dalla vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti sanitari
pericolosi, gli stessi possono essere smaltiti attraverso procedimenti di disinfezione medianti prodotti
registrati presso il Ministero della salute che assicurino un abbattimento della carica batterica non inferiore
al 99,999 per cento e nel pieno rispetto del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di
sicurezza e salute degli operatori. I rifiuti sanitari speciali non tossico nocivi, dopo un procedimento di
disinfezione di una durata non inferiore a 72 ore, o sottoposti a processo di sterilizzazione mediante autoclave
dotata di sistemi di monitoraggio e controllo delle fasi di sterilizzazione, possono essere assimilati ai rifiuti
urbani”.
Tale comma 1-bis, aggiuntivo rispetto al decreto-legge del 18 settembre 2001, n. 347 ( convertito nella legge di cui
sopra) ha indotto la maggior parte degli “addetti ai lavori” ( e non solo) a considerare il testo dello stesso comma 1bis come una “deroga” all’ art.45 del decreto legislativo 22/1997 ( il c.d. Decreto Ronchi sui rifiuti) che al comma 3
dice “ 3. I rifiuti di cui al comma 1 (produzione di rifiuti sanitari pericolosi, ndr) devono essere smaltiti mediante
termodistruzione presso impianti autorizzati ai sensi del presente decreto. Qualora il numero degli impianti
per lo smaltimento mediante termodistruzione non risulti adeguato al fabbisogno, il Presidente della Regione
d’intesa con il Ministro della Sanità ed il Ministro dell’ambiente può autorizzare lo smaltimento dei rifiuti di
cui al comma 1 anche in discarica controllata mediante sterilizzazione”.
Un chiarimento interpretativo ci è dato dalla VIII Commissione ( Ambiente) Della Camera dei Deputati, Presieduta
dall’ On. Pietro Armani, dove all’ Allegato A della Seduta n. 63 del 15/11/2001 (A.C. 1876-sezione 1 ( approvato e
sottoscritto sia dai membri della maggioranza sia dai membri dell’opposizione ) si legge quanto segue:
“ La Camera,
esaminato il disegno di legge n. 1876, recante conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347;
considerato:
che la disposizione introdotta all’articolo 2, comma 1-bis, stabilisce che i “rifiuti sanitari pericolosi (…)
possono essere smaltiti attraverso procedimenti di disinfezione” e che “ i rifiuti sanitari speciali non tossico
nocivi, dopo un procedimento di disinfezione di una durata non inferiore a settantadue ore o sottoposti a
processo di sterilizzazione mediante autoclave (…) possono essere assimilati agli urbani”;
preso atto che la citata disposizione non è coordinata con i principi , gli obiettivi ed i contenuti delle norme
comunitarie in materia di gestione dei rifiuti, ed in particolare prevede la disinfezione dei rifiuti sanitari
pericolosi senza precisare la specifica categoria di pericolo “ rischio infettivo” alla quale si riferisce e, sotto
altro aspetto, consente l’assimilazione ai rifiuti urbani, previa disinfezione o sterilizzazione mediante
autoclave dei soli rifiuti sanitari classificati speciali tossico nocivi, cioè con riferimento ad una classificazione
che non è prevista dalla vigente disciplina nazionale e comunitaria;
che, in particolare, in mancanza di un organico e complessivo raccordo con la vigente disciplina in materia di
gestione dei rifiuti sanitari, l’assimilazione di questi ai rifiuti urbani potrebbe determinare l’indiscriminato
conferimento nei cassonetti di rifiuti sanitari potenzialmente infettivi senza possibilità di adeguati controlli
sull’effettivo abbattimento della carica patogena prima del conferimento stesso e, quindi, con rischi per gli
operatori ecologici addetti alla raccolta dei rifiuti urbani;
che la disinfezione e la sterilizzazione mediante autoclave, sulla base dell’ istruttoria in sede di definizione
delle vigenti norme tecniche in materia di gestione dei rifiuti sanitari, non sono state ritenute misure idonee a
garantire in qualsiasi contesto operativo l’effettivo e totale abbattimento degli agenti patogeni presenti nei
rifiuti sanitari a rischio infettivo;
tenuto conto altresì che l’intera disposizione di cui al comma 1-bis dell’ articolo 2, laddove dovesse essere
interpretata nel senso di favorire il conferimento dei rifiuti in discarica, si pone in netto contrasto con i
principi comunitari e nazionali che intendono ridurre il più possibile il ricorso alla discarica a favore di
tecnologie avanzate e a minore impatto ambientale per lo smaltimento dei rifiuti e, sotto altro profilo, sembra
andare in senso contrario rispetto all’esigenza, più volte sostenuta dallo stesso Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio, di promuovere l’incenerimento e ridurre il ricorso alla discarica;
tenuto conto che, per limitarne il più possibile il campo di applicazione in base alle considerazioni che
precedono, la disposizione di cui al comma 1-bis dell’articolo 2 non può essere interpretata nel senso di una
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modifica della vigente legislazione di settore nella parte in cui stabilisce l’obbligo dell’incenerimento dei
rifiuti sanitari a rischio infettivo e circoscrive i casi e le procedure per la deroga a tale principio;
rilevato inoltre che i rifiuti sanitari a rischio infettivo disinfettati, a causa delle sostanze utilizzate e delle
potenziali caratteristiche di pericolo delle stesse, non possono essere smaltiti in impianti di incenerimento di
rifiuti urbani;
tenuto infine conto del contenuto del disegno di legge n. 1798, recante “ delega al Governo per il riordino, il
coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale”, recentemente presentato dal
Governo e già inserito nel calendario dei lavori della VIII Commissione permanente della Camera e, in
particolare, dell’ articolo 3, comma 1 , lettera a), dove si prevede che, nel procedere al riordino della
legislazione in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti contaminati, il Governa provveda a
razionalizzare le procedure di gestione dei rifiuti industriali e speciali, garantendo, tra l’altro, lo smaltimento
dei rifiuti secondo forme diverse dalle discariche;
impegna il Governo:
a garantire, in sede di attuazione delle disposizione di cui all’ articolo 2, comma 1-bis, del provvedimento in
esame, il recepimento delle seguenti indicazioni:
a) l’articolo 2, comma 1-bis, primo periodo, deve essere interpretato nel senso che per i rifiuti sanitari rimane
valida la previsione di cui all’articolo 45 del decreto legislativo n. 22 del 1997, che dispone, per il loro
smaltimento, la termodistruzione presso impianti autorizzati;
b) al medesimo articolo 2, comma 1-bis, il riferimento a “ rifiuti sanitari pericolosi “ e “ rifiuti sanitari
speciali non tossico-nocivi” deve intendersi nel senso di “ rifiuti sanitari pericolosi a solo rischio infettivo”;
c) il medesimo comma 1-bis dell’ articolo 2 deve essere interpretato nel senso che alle attività di conferimento,
raccolta, deposito e altre operazioni di recupero e smaltimento si applicano le norme regolamentari e tecniche
vigenti.
9/1876/2. Armani, Lupi, Foti, Brusco, Realacci, Vinello, Vigni, Lenna, Zanella, Parolo.
Dichiarazione dell’ On. Pietro Armani, Presidente VIII Commissione (Ambiente)
Signor Presidente, questo ordine del giorno illustra un punto sul quale si sono accordati tutti i presidenti di
gruppo della Commissione VIII ( Ambiente ), sia della maggioranza sia dell’ opposizione. Invitiamo, dunque,
il Governo ad accettarlo perché, effettivamente, è un problema che forse è sfuggito all’attenzione del
Ministero della salute e che adesso è sostanzialmente oggetto di analisi con l’ atto della Camera n. 1798
riguardante i testi unici sull’ambiente, nell’ambito dei quali verrà regolamentato anche questo problema.
Con la documentazione di cui sopra, riteniamo di avere assolto il nostro doveroso compito di dare una informazione
chiara e completa.
2.
Impianti a gas domestici più sicuri
Aggiornata la Norma UNI 7129 per una maggiore sicurezza
La UNI 7129 è la " norma fondamentale" per realizzare impianti a gas nuovi o per procedere alla modifica di quelli
esistenti nel rispetto dei termini previsti dalle leggi, in particolare la legge 46/90 alla quale si devono attenere, come
previsto dall' art. 1, lettera e), gli installatori gas abilitati alla realizzazione degli impianti. La Norma UNI 7129 la
cui prima edizione risale al 1992 e che ha per titolo " Impianti a gas per uso domestico alimentati da rete di
distribuzione: Progettazione, installazione e manutenzione" si applica agli impianti domestici e similari <che
utilizzano gas combustibili ( metano, gas manifatturato, GPL, ecc) distribuiti, appunto, per mezzo di canalizzazioni (
per gli impianti alimentati da bombole o <bidoni> si applica la Norma 7131). La prima versione della Norma UNI
7129 è stata aggiornata nel 1995 e nel 1997. La terza edizione della Norma UNI 7129:2001 è stata pubblicata
recentemente, dopo la fase di inchiesta pubblica conclusasi il 29 febbraio 2000, soddisfacendo le richieste degli
operatori del settore. Il nuovo testo contiene l' aggiornamento A1 del 1995 e l'aggiornamento A2 del 1997 e ulteriori
modifiche sui dettagli di esecuzione degli impianti, tipologia di prodotti e componenti da utilizzare per la loro
realizzazione. La UNI 7129 è la norma da conoscere, applicare e rispettare per la realizzazione di impianti a gas a
regola d'arte e da citare espressamente nella "dichiarazione di conformità" dell'impianto che l'installatore deve
rilasciare ad opera ultimata. E' la norma che gli utenti dovrebbero conoscere e consultare per assicurarsi che i lavori
sui propri impianti siano bene impostati a salvaguardia della propria salute e sicurezza oltre che per tutelarsi nei
confronti delle responsabilità che la legge pone a loro carico.
Sito Internet UNI
Con la Norma UNI 7129:2001 nuova sicurezza per gli impianti a gas
3. Norme per la commercializzazione delle acque minerali
Il consumatore deve essere garantito sulla integrità della confezione
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Dicembre 2001
In attuazione del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l'attuazione delle 89/395/CEE e 89/396/CEE
concernente l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari, il Ministero della salute ha
emanato il Decreto 3 dicembre 2001 recante " Commercializzazione delle acque minerali naturali negli esercizi
pubblici" ( vedi Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2001). L' opportunità di emanare tale decreto è stata
originata dal fatto che, contrariamente alle norme vigenti e alle sanzioni previste sotto il profilo amministrativo, è
invalsa negli esercizi pubblici la prassi di offrire ai consumatori acqua minerale naturale prelevata da confezioni non
integre, esponendo la stessa acqua minerale a rischi di contaminazione e di perdita di caratteristiche intrinseche a
seguito della distruzione del confezionamento e rendendo problematico l'accesso del consumatore all' informazione
recata dall' etichetta. Ritenuto - recita il decreto -, al fine di garantire la tutela della salute del consumatore, di
chiarire quanto sopra e sanare espressamente il divieto della commercializzazione previo frazionamento delle acque
minerali naturali e sentito il parere del Consiglio superiore di sanità e vista la notifica effettuata ai sensi della
Direttiva 98/34/CE del 22 giugno 1998, come modificata dalla direttiva 98/48/CE del 28 luglio 1998, negli esercizi
pubblici l'acqua mi9nerale naturale originariamente preconfezionata deve essere venduta al consumatore in
confezione integra o previa apertura della confezione al momento della consumazione.
Decreto 3 dicembre 2001, Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2001
Commercializzazione delle acque minerali naturali negli esercizi pubblici
4. Controversie tra datore di lavoro e dipendente
Un modello a livello UE suggerita in una conclusione del Consiglio
La G.U.C.E. C 354/1 del 13 dicembre 2001 riporta una Comunicazione del Consiglio dell' Unione Europea recante "
Conclusioni del Consiglio su un meccanismo a livello di UE inteso a contribuire a risolvere le controversie tra
datore di lavoro e dipendente che trascendono il livello nazionale". Si tratta sostanzialmente di un suggerimento che
il Consiglio rivolge alla Commissione della Comunità europea affinchè quest'ultima acquisisca maggiori conoscenze
sulla struttura e il funzionamento negli Stati membri dei meccanismi di risoluzione delle controversie tra datore di
lavoro e dipendente, intraprendendo uno studio approfondito al riguardo e divulgandone ampiamente i risultati; di
continuare a riflettere in stretta collaborazione con le parti sociali europee e gli Stati membri sul possibile valore
aggiunto di un meccanismo di soluzione delle controversie a livello europeo e, in caso di conclusione positiva, sul
funzionamento dello stesso. Il Consiglio ritiene che fra gli obiettivi che si prefigge la Comunità sia anche quella
della promozione del dialogo sociale, appoggiando lo sviluppo di strumenti che possono contribuire a migliorare la
gestione del cambiamento e a prevenire e risolvere eventuali controversie su base volontaria e per via extragiudiziale
quali la conciliazione e la mediazione.
Comunic.Consiglio 2001-C 354, G.U.C.E. n. C 354/1 del 13 dicembre 2001
Conclusioni del Consiglio su un ,meccanismo a livello di UE inteso a contribuire a risolvere le controversie tra
datore di lavoro e dipendente che trascendono il livello nazionale
5. Sostegno alle organizzazioni internazionali non governative per la gioventù
E' l'invito rivolto dalla Commissione CE per l'anno 2002
La Commissione CE pubblica sulla G.U.C.E. C 352/6 del 12 dicembre 2001 un "Invito a presentare proposte per il
sostegno di organizzazioni internazionali non governative per la gioventù" che operano in un contesto europeo. Tale
sostegno, incoraggiato dal Parlamento europeo in una Risoluzione del 14 giugno 1991, è inteso a corrispondere
sovvenzioni per l'anno di calendario 2002. L'obiettivo principale delle sovvenzioni, che per l'anno 2002 ammonta a
1,5 milioni di Euro, è di incoraggiare lo sviluppo europeo delle organizzazioni citate e l'organizzazione di attività di
interesse europeo che coinvolgano i giovani e/o di cui essi siano destinati. La Commissione precisa che potrà
sostenere un numero di organizzazioni compreso orientativamente fra 60 e 100. La Commissione attribuirà le
sovvenzioni a quelle organizzazioni che prevederanno nel loro programma annuale una serie di attività volte
all'educazione, alla promozione e allo sviluppo degli ideali europei tra i giovani e che aiutino i giovani a divenire
parte attiva della società civile europea. Essenzialmente, tali attività sono così identificate: -gruppo 1: scambi di
giovani e servizio volontario, -gruppo 2: programmi educativi; -gruppo 3: seminari, conferenze, incontri, dibattiti; gruppo 4: attività culturali varie: stage e wolkshop teatrali e musicali, festival, campi estivi e altri mezzi di
promozione del lavoro interculturale per favorire l'incontro di culture diverse e combattere l'intolleranza, il razzismo
e la xenofobia; -gruppo 5: informazione sui soggetti della società civile europea ( infopoint, website, pubblicazioni,
ecc.). Un'attenzione particolare verrà accordata alle attività che coinvolgano giovani o gruppi di giovani delle fasce
maggiormente svantaggiate. Le domande devono essere inviate entro e non oltre il 28 febbraio 2002 alla
Commissione europea, DG Istruzione e cultura, Bruxelles.
Invito Comm.ne 2001-C 352-04, G.U.C.E. C 352/6 del 12 dicembre 2001
Invito a presentare proposte per il sostegno di organizzazioni internazionali non governative per la gioventù
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6. Formazione e mobilità dei ricercatori
La Relazione speciale n. 9/2001 della Corte dei Conti europea
In virtù dell' articolo 248, paragrafo 4, secondo comma, del Trattato CE, sulla G.U.C.E. C 349/1 del 10 dicembre
2001è pubblicata la Relazione speciale n. 9/2001 della Corte dei Conti europea sul programma " Formazione e
mobilità dei ricercatori", corredata delle risposte della Commissione CE. Nella sintesi dell'importante documento che proponiamo a parte ai nostri "navigatori" nel testo integrale - viene analizzata la qualità dei sistemi di gestione
della Commissione utilizzati per l'attuazione del programma TMR-Training and mobility of Researchers come parte
del quarto del quarto programma quadro ( 1994 - 1998 ). Vengono esaminate in particolare le procedure per la
selezione delle proposte e i sistemi di gestione per la sorveglianza dei contratti. Le procedure applicate per la
valutazione delle proposte - si legge nella relazione - non sono state, talvolta, trasparenti: mancavano inoltre
resoconti dettagliati delle deli8bere che hanno condotto alle decisioni. L' assegnazione delle proposte ai valutatori
potrebbe dar luogo a potenziali confusioni di interessi. La Corte raccomanda, quindi, un miglioramento delle
procedure vigenti e una loro rigorosa applicazione. Inoltre, sono state riscontrate lacune nelle procedure per stabilire
i costi unitari per l'attività "Accesso alle grandi strutture". Dai documenti probatori risulta che i contraenti avrebbero
consultato unicamente gli agenti scientifici della Commissione, e non gli agenti dei servizi finanziari, al momento di
fissare il costo giornaliero per utente. Sarebbe opportuno - sottolinea la Corte - richiedere la consulenza degli agenti
finanziari prima di concordare il costo unitario per utente e conservare la relativa documentazione. Inoltre, la
valutazione intermedia da parte degli esperti esterni è stata condotta in momenti non opportuni. La Commissione
non verifica sistematicamente il rispetto di tutti i criteri da essa stabiliti per le euroconferenze, i corsi di formazione
pratica e i corsi estivi. Comunque dai risultati dell' indagine emerge che i beneficiari/contraenti sono in media
soddisfatti del servizio ricevuto dalla Commissione.
Relaz. 9-2001, G.U.C.E. C 349/1 del 10 dicembre 2001
Corte dei Conti-Relazione speciale n.9/2001 sul programma " Formazione e mobilità dei ricercatori", corredata delle
risposte della Commissione
7. Istruzioni per l'accesso al Fondo rotativo per la progettualità
Le nuove procedure in una circolare della Cassa depositi e prestiti
L' art. 4 , comma 8 della Legge 17 maggio 1999, n. 144, chiede alla Cassa depositi e prestiti di estendere alle
anticipazioni del Fondo rotativo per la progettualità di cui ai commi da 54 a 58 dell'art.1 della Legge 28 dicembre
1995, n. 549 , le procedure fissate dalla medesima legge per il finanziamento a fondo perduto della progettazione
preliminare. Tale estensione applicativa, nonché l'opportunità di introdurre nuovi e più efficaci meccanismi di
utilizzo delle risorse nel rispetto della natura rotativa del Fondo ci ha portati ad emanare-scrive il direttore della
Cassa, Salvemini - una nuova circolare esplicativa, cioè la Circolare 29 novembre 2001, n. 1245-Cassa depositi e
prestiti ( pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 287 dell' 11 dicembre 2001) che sostituisce integralmente la
precedente n. 1221 del giugno 1997 e le sue successive parziali modifiche. Il Fondo si configura come uno
strumento di supporto finanziario alla progettualità di una serie di soggetti individuati dalla norma. Esso opera sull'
intero territorio nazionale, ma prevede la priorità per i progetti finalizzati alla realizzazione degli interventi ammessi
al cofinanziamento comunitario. Il Fondo ha natura rotativa e viene ricostituito con i rimborsi da parte degli
utilizzatori. La norma stabilisce la dotazione del Fondo in 500 miliardi di lire e riserva il 60% delle risorse in favore
delle aree depresse del territorio nazionale, ossia delle aree dichiarate ammissibili agli interventi dei Fondi strutturali
comunitari di cui agli obiettivi 1 e 2 o che rientrano nelle zone che beneficiano del sostegno transitorio ( c.d. phasing
out ), nonché quelle rientranti nella fattispecie prevista dall' art. 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato di Roma,
come modificato dal Trattato di Amsterdam, previo accordo con la Commissione U.E. ( c.d. aree depresse " in
deroga"). I soggetti beneficiari delle risorse sono le regioni, le province, i comuni, i loro consorzi anche con la
partecipazione di altri soggetti pubblici e privati, le comunità montane, i consorzi di bonifica e di irrigazione, le
società per la gestione di servizi pubblici cui partecipano gli enti locali, le aziende speciali di detti enti.
Circolare 29-11-2001,n.1245-CDP, G. U. n. 287 dell' 11 dicembre 2001
Cassa Depositi e Prestiti- Circolare 29 novembre 2001, n. 1245- Nuove istruzioni per l'accesso al Fondo rotativo per
la progettualità
8. L'Italia inadempiente nel recepire la direttiva comunitaria sui cosmetici
Le etichette non devono indicare l'origine naturale o artificiale dei composti odoranti o aromatici
In seguito ad un ricorso della Commissione delle Comunità europee contro l' Italia per inadempimento della
direttiva 76/768/CEE come modificata dalla direttiva 93/35/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici, ed in particolare per quanto riguarda l'etichettatura e gli imballaggi
che non devono indicare l'origine naturale o artificiale delle essenze dei profumi o degli aromi contenuti.
Contrariamente a quanto previsto dalle direttive comunitarie in materia, l'articolo 28 della legge 128/1998 di
recepimento, dedicato all'etichettatura dei prodotti cosmetici ( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 maggio
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Dicembre 2001
Dicembre 2001
1998, n. 104) recita quanto segue: " 1. All'articolo 8, comma 2, della legge 11 ottobre 1986, n. 713, come sostituito
dall'articolo 6 del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126, di attuazione della direttiva 93/35/CEE e della direttiva
95/17/CE, dopo la parola <aroma> sono inserite le seguenti <specificando se le loro essenze siano di origine
naturale o di origine artificiale>".Secondo la Commissione, l'Italia, così facendo, avrebbe violato gli obblighi ad
essa incombenti in forza della direttiva 76/768 il cui obiettivo era quello di armonizzare le legislazioni nazionali in
materia di prodotti cosmetici, in quanto le imprese situate nella Comunità si vedevano obbligate a differenziare la
propria produzione a seconda dello Stato membro al quale questa fosse destinata, circostanza questa che costituiva
un ostacolo agli scambi di merci ed influiva in maniera diretta sull'instaurazione e sul funzionamento del mercato
comune.La direttiva 76/768, all' articolo 6, lettera g, terzo trattino, prevede che: " 1. Gli Stati membri adottano
adeguate misure affinchè i prodotti cosmetici possano essere immessi sul mercato soltanto se il recipiente e
l'imballaggio recano le seguenti indicazioni, in caratteri indelebili, facilmente leggibili e visibili; tuttavia, le
indicazioni di cui alla lettera g) possono figurare unicamente sull'imballaggio (….) g) l'elenco degli ingredienti
nell'ordine decrescente di peso al momento dell'incorporazione. Tale elenco viene preceduto dal termine
"ingredienti". In caso di impossibilità pratica, un foglio di istruzioni, un'etichetta, una fascetta o un cartellino
allegato devono riportare gli ingredienti, ai quali il consumatore deve essere rinviato mediante un'indicazione
abbreviata o mediante il simbolo raffigurato nell'allegato VIII, che devono comparire sull'imballaggio. Tuttavia, non
sono considerate ingredienti: -le impurità contenute nelle materie prime utilizzate; -le sostanze tecniche secondarie
utilizzate nella fabbricazione ma che non compaiono nella composizione del prodotto finito; le sostanze utilizzate in
quantitativi assolutamente indispensabili9 come solventi o come vettori di composti odoranti aromatici. I composti
odoranti aromatici e le loro materie prime vengono indicati con il termine "profumo" o "aroma". Avendo l'Italia
continuato a imporre sulle etichette la presenza dei dati quantitativi e qualitativi che non sono espressamente previsti
dalla normativa comunitaria e nonostante l'aver riconosciuto la sussistenza dell'inadempimento, si è trovata a dover
affrontare le conclusioni dell' Avvocato Generale della Corte di Giustizia europea Damaso Ruiz-Jarabo Colomer che
sono state quelle di "condanna alle spese del procedimento".
Sito Europalex
Conclusioni dell'Avvocato generale della Corte di Giustizia europea sull'inadempienza dell'Italia in materia di
recepimento delle direttive sui cosmetici
9. L' INAIL e il costo sociale dell'invalidità
Il bollettino mensile "Dati INAIL" riporta i risultati di una specifica analisi
Sul bollettino di novembre " Dati Inail" di novembre è riportata una breve analisi, svolta da Adelina Brusco, sui
costi sociali dell'invalidità, con particolare riferimento alle rendite erogate dall' Istituto nel 2000, che sono state
complessivamente 21,6 milioni ( come nel 1998 e 1999) pari ad un'importo complessivo di 330 miliardi di lire
corrispondenti al 14,7% del PIL, con un'incidenza in modesta riduzione ( -0,3% ) rispetto all'anno0 precedente. Le
prestazioni corrisposte per invalidità e assistenza, nel settore privato, sono state oltre 5 milioni per un costo
complessivo di oltre 55mila miliardi di lire.Di queste il 53% è erogato dall' INPS, il 26% dal Ministero dell' interno
che gestisce la parte assistenziale e il 20% dall' INAIL cui fanno capo le rendite pagate per inabilità conseguente a
infortunio di origine lavorativa.In particolare, le rendite INAIL riguardano per l'80% lavoratori del settore
industriale e per il rimanente 20% addetti del comparto agricolo. L' età media dei percettori di tali rendite risultano
di 68 anni nell' industria e di 61 anni nel settore agricolo. Le donne, che risultano più longeve, l' età media raggiunge
rispettivamente i 71 anni ed i 65 anni. Nello stesso bollettino " Dati INAIL" sono, inoltre affrontati altri due
argomenti di particolare interesse: uno sulla tutela assicurativa nell' Unione europea (Gianfranco Ortolani) e , infine,
sul problema scottante della prospettata ipotesi di privatizzare anche la gestione assicurativa dell' INAIL un breve di
articolo di Pasquale Rossi su " L' INAIL tra privatizzazione e tutela sociale".
Sito INAIL
Bollettino " Dati INAIL" mese di novembre 2001
10. Deroga al corso antincendio per marittimi
Lo stabilisce un decreto ministeriale per alcuni addetti ai servizi marittimi
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2001 è pubblicato il Decreto 13 novembre 2001 del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti recante " Deroga al corso antincendio di base per il personale di camera, cucina e per il
personale addetto ai servizi complementari". Tale decreto è emanato dal Dirigente generale del Dipartimento della
navigazione marittima ed interna del soppresso Ministero dei trasporti e della navigazione-Unità di gestione del
trasporto marittimo e per le vie d'acqua interne, Nota: Si legge che, considerato l'elevato numero di marittimi
interessati alla certificazione di frequenza dei corsi antincendio di base e avanzato, ancora non hanno completato
l'addestramento richiesto dalla Sezione A-VI 1-2 della normativa STCW ' 95 ( addestramento di base di sicurezza
sulle tecniche di sopravvivenza personale) e, stante l'approssimarsi del termine di scadenza del 1 febbraio 2002 per
l'adeguamento previsto dalla sopra richiamata Convenzione STCW ' 95, in deroga alle disposizioni impartite con il
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Dicembre 2001
decreto ministeriale 4 aprile 1987 ed alle modifiche riportate nel decreto direttoriale 17 ottobre 2001, fino alla data
del 31 gennaio 2002, il personale di camera e cucina, nonché il personale addetto ai servizi complementari di bordo
che abbia effettuato almeno sei mesi di navigazione ( maturati entro e non oltre il 31 dicembre 2001) negli ultimi
cinque anni su su navi adibite al traffico, ai sensi del Capitolo VI Sezione A VI/1, paragrafo 2, punto 1.2 del codice
STCW ' 95, è esonerato dalla frequenza del corso antincendio di base, in considerazione della navigazione già
effettuata e delle esercitazioni svolte a bordo. Tale attestazione dovrà essere annotata sul libretto di bordo come da "
Modello di annotazione" di cui all'Allegato A del decreto stesso.
Decreto 13 novembre 2001, Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2001
Deroga al corso antincendio di base per il personale di camera, cucina e per il personale addetto ai servizi
complementari
11. Interventi di contenimento e abbattimento del rumore
Criteri per la predisposizione dei relativi piani
Il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio ha emanato il Decreto 23 novembre 2001 ( pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2001) recante "Modifiche dell'allegato 2 del decreto ministeriale 29 novembre
2000- Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle
relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore" e ciò in attuazione della
Legge 26 ottobre 1995, n. 447 " Legge quadro sull'inquinamento acustico". L' allegato 2 del citato decreto viene
integrato per quanto concerne le " Barriere acustiche artificiali" dalla possibilità di fare ricorso anche a sistemi in
grado di captare, utilizzare e convertire l'energia solare, anche mediante pannelli fotovoltaici da inserire nella
struttura antirumore in posizione favorevole alla raccolta dell'energia medesima.
Decreto 23 novembre 2001, Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2001
Modifiche allegato 2 del D.M. 29-11-200- Criteri per la predisposizione da parte delle società e degli enti gestori dei
servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento
del rumore
12. Requisiti professionali dei responsabili tecnici per bonifiche amianto
Anche i geologi possono essere iscritti all'Albo nella categoria 10
Ingegneri, architetti e chimici industriali sì, geologi nò. Finalmente questa disparità professionale per i responsabili
tecnici addetti alle bonifiche dei beni contenenti amianto è stata superata. Anche i laureati in scienze geologiche, in
base al decreto 28 aprile 1998, n. 406, recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la
gestione dei rifiuti, ed in particolare l'art. 6, comma 1, lettera b) che attribuisce alla competenza del Comitato
nazionale dell' albo la determinazione dei criteri d'iscrizione nelle diverse categorie e classi, potranno essere iscritti
all' Albo nella categoria 10, al pari dei laureati in ingegneria, in architettura ed in chimica industriale. Infatti il
profilo accademico del geologo, come ha fatto rilevare in una nota il Consiglio nazionale dei geologi del 21
dicembre 2000 , co9ntempla lo studio ed i relativi approfondimenti applicativi dei materiali oggetto delle attività di
bonifica dei beni contenenti amianto e, pertanto, il diploma di laurea in scienze geologiche deve essere ritenuto
idoneo ai fini della qualificazione professionale del responsabile tecnico per l'iscrizione nella categoria 10. E così è ,
in base ad una Deliberazione del 14 marzo 2001 ( pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 10 dicembre 2001)
che reca "Modificazioni alla deliberazione 1 febbraio 2000, protocollo n. 002/CN/Albo recante " Criteri per
l'iscrizione all'Albo nella categoria 10: bonifica dei beni contenenti amianto (Deliberazione n.004/CN/Albo)".
Deliberazione 14 marzo 2001, Gazzetta Ufficiale n. 286 del 10 dicembre 2001
Modificazioni alla Deliberazione 1 febbraio 2000, prot.n.002/CN/Albo recante "Criteri per l'iscrizione all'Albo nella
categoria 10.bonifica dei beni contenenti amianto (Deliberazione n.004/CN/Albo)
13. Monitoraggio globale per l'ambiente e la sicurezza
Una Risoluzione del Consiglio UE per l'avvio del periodo iniziale del GMES in collaborazione con l' Agenzia
spaziale europea (ASE)
Sulla G.U.C.E. C 350/ dell' 11 dicembre 2001 è stata pubblicata la Risoluzione del Consiglio dell' Unione europea
del 13 novembre 2001 sull'avvio del periodo iniziale del monitoraggio globale per l'ambiente e la sicurezza (
GMES). Con questa Risoluzione il Consiglio europeo chiede che la Commissione CE, in stretto coordinamento con
l'Agenzia spaziale europea, consolidi le capacità e le infrastrutture esistenti ( terrestri, aeree, marittime e satellitari) e
avvii progetti pilota in linea con le opinioni degli utilizzatori, in base alle potenziali tematiche prioritarie iniziali
descritte nel piano d'azione; a questo proposito ricorda la sua risoluzione del 16 novembre 2000, sulla strategia
spaziale europea ( GUCE C 371del 23 dicembre 200) in cui ha convenuto che la Commissione e l' ASE debbano
esplorare la possibilità di creare un quadro di cooperazione efficace. Inoltre, viene chiesto alla Commissione di
contribuire ad incentivare il monitoraggio globale per l'ambiente sulle esigenze degli utilizzatori valutando nei
dettagli le proprie esigenze in materia di servizi del GMES, garantendo una adeguata partecipazione ai progetti
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Dicembre 2001
Dicembre 2001
connessi e al relativo finanziamento. Inoltre viene avallata l'istituzione di un comitato direttivo ad alto livello
composto tra l'altro di rappresentanti degli Stati membri, della Commissione, dell' ASE, dell' Organizzazione
europea per lo sfruttamento dei satelliti meteorologici ( Eumetsat), degli utenti e dell' industria.
Risoluz. 2001-C 350-02, G.U.C.E. C 350/4 del 11 dicembre 2001
Risoluzione del Consiglio del 13 novembre 2001 sull'avvio del periodo iniziale del monitoraggio globale per
l'ambiente e la sicurezza ( GMES )
14. Italia inadempiente sulla direttiva degli oli usati
La Corte di Giustizia ha condannato il nostro paese per omissione di dati
Con atto introduttivo depositato l' 11 ottobre 2000 in Lussemburgo alla cancelleria della Corte di Giustizia europea ,
la Commissione delle Comunità europee a proposto alla Corte stessa, ai sensi dell' art. 226 CE, un ricorso diretto a
far dichiarare che, avendo omesso di trasmettere alla Commissione, per il periodo 1995-1997, le relazioni di cui all'
art. 18 della Direttiva del Consiglio 16 giugno 1975, 75/439/CEE, concernente l'eliminazione degli oli usati, come
modificata dalla direttiva del Consiglio 23 dicembre 1991, 91/692/CEE, per la standardizzazione e la
razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente e di cui all'art. 12
della Direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, così come modificata dalla direttiva
91/692/CEE, entro il termine fissato dalle dette disposizioni, la Repubblica Italiana è venuta meno agli obblighi che
le incombono in forza delle dette direttive. Poiché la relazione di cui all'art. 18 della direttiva 75/439/CEE come
modificata, relativa al periodo 1995 - 1997, non è stata trasmessa entro il termine fissato da tale disposizione, il
Governo dell'epoca non poteva contestare le conclusioni della Commissione. La Commissione stessa ha ricevuto dal
Ministero dell' Industria italiano, il 18 dicembre 2000, una relazione concernente gli anni 1995 e 1996: Ma nessuna
informazione sarebbe stata fornita per il 1997 e le informazioni fornite per gli anni citati non risponderebbero alle
esigenze derivanti dal questionario predisposto dalla Commissione. Secondo la Corte, la comunicazione di tale
relazione non varrebbe quindi a far venir meno l'inosservanza dell' art. 18 della direttiva 75/439 come modificata. E
così, la Repubblica Italiana è stata condannata alle spese.
Sito Europalex
Sentenza della Corte ( Prima sezione) 11 dicembre 2001-Inadempimento di uno Stato- Direttive 75/439/CEE e
75/442/CEE- Relazioni nazionali sull'attuazione- Omessa trasmissione alla Commissione
15. I dati sulla salute dei lavoratori vanno conservati a parte
Lo stabilisce il Garante per la protezione dei dati personali
Nella Newsletter n. 3 del 9 dicembre 2001 il Garante per la protezione dei dati personali interviene sull' obbligo
della riservatezza per ciò che si riferisce alla salute dei lavoratori dipendenti. Si precisa che i dati sullo stato di salute
del dipendente devono essere conservati separatamente rispetto alle altre informazioni personali. Il fascicolo, che
raccoglie tutti gli atti relativi alla sua nomina, al percorso professionale e ai fatti più significativi che lo riguardano,
può mantenere la sua unitarietà, purchè si adottino particolari cautele. I principi sono stati affermati in un
provvedimento con il quale l'Autorità garante della privacy ha parzialmente accolto il ricorso di un dipendente che
lamentava un illegittimo trattamento di dati sanitari da parte del suo datore di lavoro. Il lavoratore, vittima di alcuni
commenti da parte di colleghi su alcuni disturbi di cui soffre, si era rivolto alla sua amministrazione chiedendo che
venissero estrapolate dal proprio fascicolo e segretate ricette mediche e certificati relativi alle sue condizioni di
salute, in modo da impedirne la conoscenza al personale non autorizzato. L' ente pubblico, invitato dall' Autorità a
fornire un riscontro alle istanze del dipendente, ha sostenuto la legittimità del proprio comportamento affermando di
essere venuto a conoscenza di particolari riguardanti la malattia dallo stesso lavoratore che, per giustificare alcuni
periodi di assenza, aveva prodotto certificati in cui era riportata, oltre la prognosi, anche la diagnosi. Il Garante ha
definito il ricorso accogliendo la richiesta del dipendente che sollecitava nuove modalità di custodia dei dati più
delicati che lo riguardavano. A giudizio dell' Autorità, le informazioni fornite dal datore di lavoro non garantivano
compiutamente il rispetto della normativa sulla privacy che prevede ( nel caso di specie, si trattava di un soggetto
pubblico ) la conservazione separata dei dati relativi allo stato di salute e alla vita sessuale dagli altri dati personali
come da Decreto legislativo n. 135/1999.
Sito ufficiale del Garante per la protezione dei dati personali
Nel fascicolo personale i dati sulla salute dei lavoratori vanno conservati a parte
16. Indicatori del lavoro e delle retribuzioni
Secondo un'indagine ISTAT la grande industria a settembre ha perso 27 mila unità
L' Istituto nazionale di statistica l' 11 novembre 2001 ha reso noto i risultati dell' indagine sull'occupazione, gli orari
di lavoro e le retribuzioni presso le imprese dell' industria e dei servizi con 500 e più addetti, relativa al mese di
settembre 2001. Con riferimento al totale dei dipendenti censiti nel 1996 - precisa l' ISTAT -, tali imprese occupano
il 21% dei dipendenti dell' industria ed il 29% di quelli dei servizi. L' indice grezzo degli occupati alle dipendenze
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Dicembre 2001
nelle grandi imprese dell' industria ( base 1995 = 100) è risultato pari a 86,8. L' indice degli occupati al netto dei
lavoratori in cassa integrazione guadagni è risultato di 87,1. I corrispondenti indici destagionalizzati sono,
rispettivamente, 86,4 e 86,7, con variazioni congiunturali ( rispetto al mese precedente di agosto) di meno 0,2% e
meno 0,8 per cento. Con questo risultato il tasso annuo rimane comunque a - 3,2%, cioè lo stesso livello del mese
precedente di agosto.In termini assoluti la variazione tendenziale equivale ad una riduzione di circa 26 mila unità
nella sola grande industria dove quasi tutti i settori produttivi perdono addetti, in particolare nell' energia elettrica
,gas ed acqua ( - 9,8%) e nelle attività manufatturiere ( - 2,5%). All' interno di queste ultime, le variazioni
tendenziali negative più marcate si verificano nelle raffinerie di petrolio ( - 7,1 per cento), nella produzione di mezzi
di trasporto ( meno 5,2 per cento) e nella produzione di metallo e prodotti in metallo ( meno 4,6 per cento). L' unico
settore che fa registrare un segno positivo è quello dell' industria tessile e dell' abbigliamento con un più 0,9 per
cento. L' indagine statistica, oltre ai dati sull' occupazione, riporta anche altri indicatori come il volume di lavoro
nelle grandi imprese dell' industria che a settembre 2001 l'indice delle ore effettivamente lavorate per dipendente
risulta pari a 93,6 con un corrispondente indice destagionalizzato del 98,6 pari ad una variazione congiunturale di
più 0,1 per cento. Insomma, lo sfruttamento della forza-lavoro è stato maggiore, tanto è vero che l'incidenza delle
ore straordinarie è diminuita, passando dal 4,8 di settembre 2000 al 4,7 del settembre 2001. Altro dato significativo
che presenta l'indagine è quello relativo alla crescita della cassa integrazione guadagni con un * 61,1 per cento nel
settore industriale e, ancora più vistoso, un * 168,5% in quello dei servizi. Per quanto riguarda le retribuzioni e il
costo del lavoro, l 'indagine ISTAT ha rilevato che la retribuzione lorda media per dipendente nelle grandi imprese
dell'industria ha presentato un incremento tendenziale del 10,1 per cento a settembre e del 4,5 per cento nella media
del periodo gennaio-settembre. Nel settore della produzione dell'energia elettrica, gas e acqua si registra un marcato
aumento tendenziale a settembre della retribuzione lorda, dovuto alla erogazione di arretrati, mentre nella
produzione di di gomma e materie plastiche si registra un calo della retribuzione dovuto al venir meno, rispetto al
settembre 2000, della erogazione di incentivi alla risoluzione anticipata del rapporto di lavoro e di premi. Per quanto
riguarda il costo del lavoro medio per dipendente nelle grandi imprese dell' industria ha registrato aumenti
tendenziali dell' 8,1 per cento a settembre e del 3,6 per cento nel periodo gennaio-settembre; nelle grandi imprese
dei servizi si è avuto un incremento tendenziale deel 4,5 per cento a settembre e una diminuzione dello 0,1 per cento
nel periodo gennaio-settembre.
Sito ISTAT
Indicatori del lavoro e delle retribuzioni nelle grandi imprese dell' industria e dei servizi-settembre 2001 ( ISTAT,
11 dicembre 2001)
17. Nuovi requisiti professionali per i restauratori
In un decreto ministeriale modificate le regole per le imprese di restauro di beni culturali
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1 dicembre 2001 è pubblicato il Decreto 24 ottobre 2001, n. 420 del Ministero
dei beni e le attività culturali relativo al "Regolamento recante modificazioni e integrazioni al decreto del Ministro
per i beni e le attività culturali 3 agosto 2000, n. 294, concernente l'individuazione dei requisiti di qualificazione dei
soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni
architettonici". Si tratta di modificazioni ed integrazioni che riguardano in primo luogo, l'idoneità organizzativa
delle imprese di restauro " che deve essere dimostrata dall'aver sostenuto per il personale dipendente con qualifica di
restauratore e di collaboratore restauratore di beni culturali, come definite dal presente regolamento, un costo
complessivo, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non
inferiore rispettivamente al venti e al trenta per cento dell'importo dei lavori che rientrano nella categoria OS2 di cui
all'Allegato A del decreto n. 34, realizzati nel quinquennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la
società organismo d'attestazione". Il termine " operatore qualificato" viene sostituito con le parole " collaboratori
restauratori di beni culturali". I restauratori e i collaboratori restauratori di beni culturali…devono avere un rapporto
di lavoro a tempo indeterminato con l'impresa ovvero, nel limite del trenta per cento del loro numero complessivo,
un rapporto di lavoro a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa, in entrambe i casi di durata
non inferiore a un anno. Per le imprese con più di quattro addetti è richiesta anche la presenza di collaboratori
restauratori di beni culturali, per almeno il 40% dell' organico. L' articolo 7 del precedente decreto è modificato per
quanto riguarda la figura del " restauratore di beni culturali" che si intende " colui che ha conseguito un diploma
presso una scuola di restauro statale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, di durata non
inferiore a quattro anni, ovvero un diploma di laurea universitaria specialistica in conservazione e restauro del
patrimonio storico-artistico". Con il nuovo testo dell'art.7 viene eliminata la distinzione tra restauratori di beni
archivistici e di beni librari di interesse artistico e storico, da una parte, e di superfici decorate di beni architettonici e
beni mobili di interesse artistico, storico e archeologico. Sono considerati restauratori di beni culturali che hanno
ottenuto alla data del 4 novembre 2000 hanno ottenuto un diploma almeno biennale e hanno svolto almeno ulteriori
due anni di attività lavorativa, certificata e dimostrata, oppure hanno svolto attività di restauro, per almeno otto anni,
certificati dalle soprintendenze competenti. Per il "collaboratore restauratore di beni culturali", definizione che
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Dicembre 2001
Dicembre 2001
sostituisce quella precedente di " Operatore qualificato per i beni culturali", i requisiti richiesti sono il diploma
universitario triennale in tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali o il diploma di accademia di
belle arti con insegnamento almeno triennale in restauro.
Decreto 24 ottobre 2001,n. 420, Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1 dicembre 2001
Regolamento recante modificazioni e integrazioni al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 3 agosto
2000, n. 294, concernente l'individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori di lavori di restauro e
manutenzione...
18. Trasporto via mare di sostanze pericolose e nocive
La Commissione CE invita gli Stati membri a ratificare la convenzione HNS del 1996
Nella seduta del 19 novembre 2001, la Commissione delle C.E. ha presentato la Proposta di Decisione del Consiglio
che autorizza gli Stati membri a ratificare, nell' interesse della Comunità europea, la Convenzione internazionale
sulla responsabilità e sul risarcimento dei danni prodotti dal trasporto via mare di sostanze pericolose e nocive del
1996 ( Convenzione HNS). Nella Relazione introduttiva alla Proposta si legge che la citata convenzione
internazionale, istituisce un regime di responsabilità e di risarcimento per i danni dovuti all'inquinamento provocato
dal trasporto via mare di varie sostanze , compresi i gas e le sostanze chimiche. In questo senso la convenzione
integra dunque il regime internazionale esistenti per i danni da inquinamento da idrocarburi e riproduce in massima
parte lo stesso sistema di quel regime. La convenzione non è tuttavia entrata in vigore e attualmente solo la
Federazione russa l'ha ratificata. La convenzione HNS, come le due convenzioni che istituiscono il regime di
risarcimento per l'inquinamento da idrocarburi, si basa su un sistema di risarcimento a due livelli: Il primo riguarda
la responsabilità del proprietario registrato della nave, disciplinata dal Titolo II della convenzione; la responsabilità
del proprietario è oggettiva ( la cosiddetta strict liability) e non dipende da dolo o colpa da parte sua. In genere il
proprietario può limitare la propria responsabilità ad un importo connesso alla stazza della nave, che attualmente
equivale ad un massimo di 100 milioni di DSP ( circa 147 milioni di euro) per le navi più grandi. La convenzione
prevede inoltre che i proprietari mantengano un'assicurazione per responsabilità civile e conferisce alla parte lesa il
diritto di azione diretta contro l'assicuratore per un importo pari ai limiti di responsabilità del proprietario. Accanto a
questo primo livello esiste il fondo HNS per il risarcimento dei danni, istituito nel Titolo III della convenzione che
serve a risarcire le vittime quando l'assicurazione del proprietario non è sufficiente a coprire i danni. Il fondo è
finanziato dalle compagnie o da altre entità che ricevono un carico minimo di sostanze pericolose o nocive nel corso
di un anno civile. Il sistema prevede una contabilità generale e tre contabilità separate per il petrolio, il gas naturale
liquefatto (GNL) e il gas di petrolio liquefatto (GPL). Il sistema a contabilità separata è stato scelto per evitare la
sussidiazione incrociata tra le diverse sostanze pericolose e nocive. Il risarcimento massimo consentito dal fondo
HNS ammonta a circa 250 DSP ( circa 370 milioni di euro). Nella proposta del Consiglio si sottolinea ha la finalità
non solo di garantire un risarcimento congruo, tempestivo ed efficace delle persone che subiscono danni causati dal
versamento di sostanze pericolose e nocive trasportate via mare, ma viene a colmare una notevole lacuna nel diritto
internazionale in materia di responsabilità civile in caso di inquinamento marino.
Sito Unione europea
Proposta di Decisione 2001-0272 del 19-11-2001
Proposta di Decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri a ratificare, nell'interesse della Comunità
europea, la convenzione internazionale sulla responsabilità e sul risarcimento dei danni prodotti dal trasporto via
mare di sostanze pericolose
19. Migliora il mercato del lavoro in UE
Ma in Italia il numero dei disoccupati è troppo alto
Negli ultimi anni la situazione complessiva dell'occupazione nell' Unione europea è notevolmente migliorata, grazie
all'andamento favorevole dell'economia mondiale e alle politiche di stabilità e di crescita che hanno portato ad una
maggiore coerenza delle politiche macroeconomiche degli Stati membri dell' UE. Un ruolo importante hanno avuto
anche le riforme del mercato del lavoro dal 1997. In quell'anno, il vertice sull'occupazione svoltosi a Lussemburgo
ha deciso un'azione concertata per combattere la disoccupazione, la cosiddetta Strategia europea per l'occupazione.
Dall' avvio di questa strategia, il Consiglio europeo ha condotto ogni anno un esame della situazione
dell'occupazione nell' Unione e degli sforzi intrapresi da ciascuno Stato membro per migliorare il funzionamento del
proprio mercato del lavoro. Gli obiettivi comuni delle politiche occupazionali degli Stati membri sono fissati ogni
anno e i progressi realizzati sono oggetto di un esame annuale, in base al quale ad ogni Stato membro sono
indirizzate raccomandazioni destinate ad accrescere l'efficacia delle politiche messe in atto. Questa è la premessa
alla nota della Commissione UE del 6 settembre scorso in occasione della quale è stato anche sottolineato che in
Italia il numero dei disoccupati è troppo alto. Infatti,il nostro Paese registra attualmente un tasso di disoccupazione
superiore di due punti alla media europea che è del 10,5%.Dunque, se l' Italia vuole raggiungere l'ambizioso
obiettivo di raggiungere - come indicato nel Piano d'azione nazionale - un tasso generale di occupazione del 58,5%
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Dicembre 2001
Dicembre 2001
entro il 2005 e del 61,3% entro il 2010, deve attuare riforme politiche che favoriscano l'occupazione, in particolare
per le donne, e di modernizzare ulteriormente l'organizzazione del lavoro. Su tale argomento segnaliamo l'articolo di
Stafano Valentino pubblicato su ItaliaOggi del 4 dicembre 2001.
Sito Unione Europea
La Commissione europea constata netti miglioramenti nei mercati del lavoro dell' UE. L' Italia invitata a compiere
ulteriori sforzi.
20. Attività di informazione,comunicazio ne e formazione
Il Regolamento recante norme per lo svolgimento di tali attività nella pubblica amministrazione
Il Decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422 ( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del
4 dicembre 2001) recita " Regolamento recante norme per l'individuazione dei titoli professionali del personale da
utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attività di informazione e di comunicazione e disciplina degli
interventi formativi". I requisiti per lo svolgimento delle attività di comunicazione nell'ambito degli uffici per le
relazioni con il pubblico, per il personale appartenente a qualifica dirigenziale e per il personale appartenente a
qualifiche comprese nell'area di inquadramento C, è richiesto il diploma di laurea in scienze della comunicazione e
altre lauree con indirizzi assimilabili, ovvero, per i laureati in discipline diverse, del titolo di specializzazione o di
perfezionamento post-laurea o di altri titoli post-universitari rilasciati in comunicazione o relazioni pubbliche e
materie assimilate da università ed istituti universitari pubblici e privati, ovvero di master in comunicazione
conseguito presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione e, se di durata almeno equivalente, presso il
Formez. Agli uffici per le relazioni con il pubblico non può essere adibito personale appartenente ad aree di
inquadramento inferiore alla B. Per l'esercizio delle attività di informazione nell'ambito degli uffici stampa è
subordinato al possesso del requisito della iscrizione negli elenchi dei professionisti e dei pubblicisti dell'albo
nazionale dei giornalisti. Per le attività di formazione, le amministrazioni possono avvalersi, oltre che delle strutture
pubbliche della formazione, anche di strutture private con specifica esperienza e specializzazione del settore.
DPR 21 settembre 2001,n.422, Gazzetta Ufficiale n. 282 del 4 dicembre 2001
Regolamento recante norme per l'individuazione dei titoli professionali del personale da utilizzare presso le
pubbliche amministrazioni per le attività di informazione e di comunicazione e disciplina degli interventi formativi.
21. Smaltimento rifiuti sanitari: stop alla termodistruzione ma semplice disinfezione
Lo prevede la recente legge in materia di spesa sanitaria
In base ad uno specifico allegato della Legge 18 novembre 2001, n. 405 ( pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 268
del 17 novembre 2001) che ha convertito , con modificazioni, il Decreto-Legge 18 settembre 2001, n. 347 (
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2001) recante " Interventi urgenti in materia di spesa
sanitaria" lo smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi può avvenire , " al fine del contenimento della spesa sanitaria
", non più mediante termodistruzione, ma con semplice disinfezione. In deroga all' art. 45 del D.Lgs 22/1997 ( c.d.
Decreto Ronchi ), introdotta in sede di conversione per il "contenimento" di detta spesa, è tuttavia condizionata al
rispetto di alcune regole, cioè il rispetto dei vigenti parametri di sicurezza previsti in materia di smaltimento dei
rifiuti sanitari nel Decreto ministeriale 26 giugno 2000, n.219; la disinfezione mediante prodotti registrati presso il
Ministero dell'Ambiente e che assicurino un abbattimento della carica batterica non inferiore al 99,999 per cento; il
pieno rispetto delle norme del DLgs 19 settembre 1994, n. 626 in materia di sicurezza e salute dei lavoratori. Inoltre,
lo stesso comma 1-bis, inserito nell' articolo 2 della legge di conversione, recita anche che : " I rifiuti sanitari
speciali non tossico-nocivi, dopo un procedimento di disinfezione di una durata non inferiore a 72 ore, o sottoposti a
procedimento di sterilizzazione mediante autoclave dotata di monitoraggio e controllo delle fasi di sterilizzazione,
possono essere assimilati ai rifiuti urbani".
Legge 16 novembre 2001, n. 405, G. U. n. 268 del 17 novembre 2001
Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria
22. Miglioramento della qualità della vita per l'infanzia
Un decreto del Ministero dell'ambiente per proseguire l'iniziativa istituita nel 1998
Richiamandosi alla Legge 8 ottobre 1997, n. 344 recante " Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli
interventi e dell'occupazione in campo ambientale" ed in particolare l'art. 2 che prevede azioni per le città amiche
dell'infanzia tra gli interventi innovativi in materia di sostenibilità ambientale, il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio ha emanato il Decreto 25 ottobre 2001 ( pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6
dicembre 2001) recante " Istituzione dei premi <Migliore progetto per una città sostenibile delle bambine e dei
bambini> e < Iniziativa più significativa per migliorare l'ambiente urbano con e per i bambini> da assegnarsi ai
comuni italiani". Con questo Decreto, il Ministero intende proseguire il cammino di quelle iniziative che sin dal
1998, prima con il protocollo d'intesa tra il Ministero dell'ambiente e il comitato italiano dell'UNICEF dell'm8m
luglio 1998 e il successivo accordo di programma tra il Ministero dell'ambiente e l' Istituto degli Innocenti di
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Dicembre 2001
Firenze del 24 maggio 1999, hanno visto premiare 15 comuni italiani. Considerati i risultati positivi dei primi tre
anni - come si legge nel decreto - dell'iniziativa, il Ministero ritiene necessario proseguire nel percorso di sostegno e
stimolo delle città italiane a partecipare alla Campagna europea delle città sostenibili, grazie alla quale le Agende 21
locali sono occasioni per lanciare programmi per migliorare la qualità ambientale in particolare a favore
dell'infanzia. Così anche per l'anno 2001 il Ministero per l'ambiente assegna il premio " Migliore progetto per una
città sostenibile delle bambine e dei bambini" e il premio " Iniziativa più significativa per migliorare l'ambiente
urbano con e per i bambini".
Decreto 25 ottobre 2001, Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001
Istituzione dei premio " Migliore progetto per una città sostenibile delle bambine e dei bambini" e "Iniziativa
significativa per migliorare l'ambiente urbano con e per i bambini" da assegnarsi ai comuni italiani.
23. Principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne
Il Parere della Commissione del 27 novembre 2001 sulla proposta di modifica della direttiva 76/207/CEE
Il 27 novembre 2001, a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del Trattato CE, sugli
emendamenti del Parlamento europeo, la Commissione CE ha espresso il Parere sulla proposta di Direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa all'attuazione del
principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione
e alla promozione professionale e le condizioni di lavoro. Nel Parere è indicata la posizione della Commissione
relativa ai 15 emendamenti che il 24 ottobre 2001 - conformemente all'articolo 251 del Trattato CEE - ha adottato il
Parlamento europeo. La Commissione tende a precisare che l'obiettivo della proposta di direttiva che modifica la
direttiva 76/207/CEE sulla parità di trattamento ha lo scopo di inserire i cambiamenti risultanti dal Trattato ( art. 141
(3)) e, a seguito delle numerose sentenze della Corte di Giustizia relative al testo originale della direttiva, si prefigge
inoltre lo scopo di garantire certezza e chiarezza giuridiche. Inoltre è opportuno aggiornare la direttiva, il cui testo è
rimasto invariato per 25 anni, alla luce della legislazione adottata di recente sulla base dell'articolo 13 del Trattato
relativo alla lotta contro le discriminazioni fondate su motivi diversi dal sesso.
Sito Unione Europea
Parere Comm.ne del 27-11-2001
Parere della Commissione riguardante la proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica
la Direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e
le donne..
24. Contaminanti presenti nelle derrate alimentari
Un nuovo regolamento (CE) definisce i livelli massimi tollerabili
Sulla G.U.C.E. L 321/1 del 6 dicembre 2001 è stato pubblicato il " Regolamento (CE) n. 2375/2001 del 29
novembre 2001 recante modifica del regolamento (CE) della Commissione che definisce i tenori massimi di taluni
contaminanti presenti nelle derrate alimentari" e che sarà applicato a partire dal 1° luglio 2002. Il nuovo
regolamento si preoccupa in particolare che gli alimenti, al momento della loro immissione sul mercato, non
contengano contaminanti superiori a certi livelli, in particolare per quanto riguarda le diossine e i PCB che sono
estremamente resistenti alla degradazione chimica e biologica e pertanto persistono nell' ambiente e si accumulano
nella catena alimentare animale e umana. Oltre il 90% dell'esposizione dell'uomo alla diossina è dovuta agli
alimenti.Ai prodotti alimentari di origine animale è riconducibile l' 80% circa dell' esposizione complessiva. La
concentrazione di diossina presente negli animali è dovuta principalmente ai mangimi. Pertanto i mangimi ed in
alcuni casi il terreno destano preoccupazioni quali fonti potenziali di diossine. In premessa al nuovo Regolamento si
tiene a precisare che il termine "diossine" indica un gruppo di 75 cogeneri di policlorodibenzodiossine (PCDD) e
135 cogeneri di pliclorodibenzofurani (PCDF), 17 dei quali suscitano preoccupazioni tossicologiche. Il cogenere
maggiormente tossico è la 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-diossina (TCDD), classificata quale riconosciuto agente
cancerogeno per l'uomo dall' Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro. I policlorobifenili (PCB) costituiscono
un gruppo di 209 congeneri diversi, che possono essere suddivisi in due gruppi in base alle loro proprietà
tossicologiche: 12 congeneri presentano proprietà tossicologiche analoghe alle diossine e vengono pertanto
denominati "PCB diossina-simili".Gli altri PCB non presentano una tossicità affine a quella delle diossine,ma hanno
un diverso profilo tossicologico. Il Consiglio dell' U.E. , nel porre un contenimento più rigido ai livelli dei
contaminanti, riferisce che il Comitato scientifico dell'alimentazione umana (SCF) ha adottato, in data 30 maggio
2001, un parere sulla valutazione del rischio delle diossine e dei PCB diossina-simili nei prodotti alimentari. Si tratta
di un aggiornamento che si fonda su nuove informazioni scientifiche divenute disponibili successivamente
all'adozione da parte dell'SCF di un parere su tale tematica in data 22 novembre 2000. L' SCF ha fissato una dose
settimanale tollerabile (TWI - Tolerable Weekly Intake) per le diossine e i PCB diossina-simili a 14 pg OMSTEQ/kg peso corporeo. Le stime concernenti l'esposizione indicano che una notevole proporzione della popolazione
comunitaria assume con l'alimentazione una dose superiore alla dose tollerabile. Alcuni gruppi di popolazione in
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Dicembre 2001
Dicembre 2001
alcuni paesi potrebbero essere esposti ad un rischio più elevato di particolari abitudini alimentari.Ecco perché per
garantire la tutela dei consumatori è necessario ridurre l'esposizione dell' uomo alle diossine derivante dal consumo
alimentare.
G.U.C.E. L 321/1 del 6 dicembre 2001
Regolamento (CE) n. 2375/2001 del Consiglio del 29 novembre 2001 recante modifica del regolamento (CE) n.
466/2001 della Commissione che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari
25. Ridurre i rischi per alcune sostanze chimiche
E' la Raccomandazione della Commissione per acrilaldeide, solfato di dimetile, nonilfenolo, fenolo, 4-nonil,ramificato, ossido di terzbutile e metile.
In base al Regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione che stabilisce i principi per la valutazione dei rischi per
l'uomo e per l'ambiente delle sostanze esistenti a norma del Regolamento (CEE) n. 793/93 il cui articolo 11
stabilisce a sua volta che il risultato della valutazione dei rischi delle sostanze prioritarie e la strategia raccomandata
per limitare tali rischi sono adottati a livello comunitario secondo la procedura prevista all'articolo 15, è stata
pubblicata sulla G.U.C.E. L 319/30 del 4 dicembre 2001 la Raccomandazione della Commissione del 7 novembre
2001 riguardante le seguenti sostanze: acrilaldeidesolfato di dimetile, nonilfenolo, fenolo, 4-nonil-,ramificato, ossido
di terzbutile e metile. Gli Stati membri relatori per le cinque sostanze in questione hanno concluso tutte le attività di
valutazione dei rischi per l'uomo o per l'ambiente e, ove necessario, hanno proposto strategie per limitare i danni. Da
precisare che le relazioni complete sulle valutazioni dei rischi inviate alla Commissione dagli Stati membri sono
disponibili, unitamente a sintesi delle stesse, sul sito Internet dell' Ufficio europeo delle sostanze chimiche, Istituto
per la salute e la protezione dei consumatori del Centro comune di ricerca di Ispra (http://ecb.ei.jrc.it/existingchemicals). La Commissione raccomanda a tutti i settori responsabili della fabbricazione, del trasporto, del
trasporto, della formulazione in preparato o altre forme di lavorazione, dell' utilizzazione e dell' eliminazione o del
recupero delle sostanze menzionate di tener conto dei risultati della valutazione dei rischi sintetizzata nel capitolo I
(Salute umana/Ambiente) delle parti I,II,III,IV e V dell'allegato alla Raccomandazione stessa e inserirli
eventualmente nelle schede tecniche in materia di sicurezza. Tali risultati sono stati prodotti tenendo conto dei pareri
emessi dal Comitato scientifico della tossicità, dell'ecotossicità e dell'ambiente (CSTEE ) che sono anche disponibili
su Internet al seguente indirizzo: http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/sct/outcome_en.html.
G.U.C.E. L 319/30 del 4 dicembre 2001
Raccomandazione della Commissione del 7 novembre 2001 relativa ai risultati della valutazione dei rischi e alle
strategie per la riduzione dei rischi per le seguenti sostanze: acrilaldeide, solfato di dimetile, nonilfenolo, fenolo, 4nonil-,ramificato,os
26. Migliorare la gestione dei rifiuti da imballaggio
Lo prevede una Risoluzione del Parlamento europeo del 15 novembre 2001
Secondo il Parlamento europeo, la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio deve essere
migliorata in quanto, deplorevolmente, la direttiva stessa non tiene conto di una valutazione chiara dell'impatto
ambientale o delle sue conseguenze sul funzionamento del mercato interno e della libera concorrenza fra bi diversi
materiali di imballaggio. Viene fatto notare che occorre prestare attenzione al problema dei rifiuti di imballaggio al
fine di controllarne meglio l'impatto sull'ambiente in quanto la problematica ambientale, economica e sociale degli
imballaggi e dei rifiuti di imballaggio deve essere affrontata nel quadro della strategia per lo sviluppo sostenibile,
del sesto programma di azione ambientale 2001-2010, della politica integrata sui prodotti e della politica di gestione
dei rifiuti dell' U.E.. Mentre la prevenzione della produzione di rifiuti si colloca al gradino più alto della gerarchia
delle misure da adottare in materia di politica di gestione dei rifiuti per tutti i materiali da imballaggio, la direttiva
94/62/CE non contiene un obiettivo concreto sul piano della prevenzione. Fra l'altro, mentre il termine per il
recepimento scadeva il 30 giugno 1996, la maggior parte degli Stati membri ha recepito la direttiva soltanto verso la
fine del 1998 e, conseguentemente, i dati forniti relativamente al 1998 non sono significativi per valutare il reale
raggiungimento degli obiettivi della direttiva stessa.Nel 1998 soltanto l'Austria, il Belgio, la Germania e la Svezia
avevano conseguito l'obiettivo obbligatorio di riciclare il 15% della plastica, il che indica che la plastica è difficile
da raccogliere, separare e riciclare. Dei 12 Stati membri che avevano presentato dati ( tutti, eccetto la Grecia,
l'Irlanda e il Portogallo) nel 1998 soltanto l'Italia, la Spagna e il Regno Unito non avevano conseguito l'obiettivo di
recuperare il 50% di tutti i rifiuti di imballaggio. L' aumento dei rifiuti da imballaggio rende necessario adottare
nuove misure normative in materia, anche se un rafforzamento delle norme stesse può essere efficace solo se
vengono rispettate più rigorosamente. La Risoluzione presentata dal Parlamento europeo il 15 novembre 2001 tende
ad introdurre un obiettivo generale vincolante concernente la riduzione della quantità di rifiuti da imballaggio da
destinare all'interramento, introdurre meccanismi di raccolta accessibili per il consumatore, incoraggiare l'uso di
materiali facilmente separabili dal flusso dei rifiuti. La Commissione CE viene esortata ad avviare e guidare un
dialogo con tutte le parti interessate a livello settoriale per incoraggiare l'elaborazione di standard di imballaggio
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Dicembre 2001
Dicembre 2001
nello spirito del sesto programma di azione ambientale ( risparmio energetico, uso limitato delle risorse naturali,
divieto di sostanze nocive e riduzione al minimo dei rifiuti); incoraggia lo sviluppo di indicatori, ad esempio in
termini di rapporto prodotto/imballaggio. Per sostenere i costi della raccolta, della cernita e del riciclaggio, la
Risoluzione non esclude di prendere in considerazione l'introduzione di una tassa sugli imballaggi in plastica.
Sito Europa lex
Risoluzione del Parlamento europeo sull'applicazione della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di
imballaggio- Documento seduta finale A5-0323/2001 del 10 ottobre 2001.
27. Risarcibile il lavoratore destinato a mansione inferiore
Lo ha stabilito una Sentenza della Suprema Corte di Cassazione
Un lavoratore che viene illegittimamente destinato a svolgere mansioni inferiori, rispetto a quelle continuativamente
e precedentemente svolte nell'azienda da cui dipende, ha diritto al risarcimento del danno subito, determinabile in
via equitativa. Lo ha stabilito la Sezione lavoro della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n.
13033/2001depositata in Cancelleria il 23 ottobre 2001. Questo principio ha confermato la Sentenza del Giudice del
lavoro che aveva riconosciuto ad un dipendente di una nota ditta alimentare il diritto al risarcimento del danno
subito per illegittimo demansionamento, determinandolo in via equitativa. I fatti riguardavano il ricorso del 13
dicembre 1991 che esponeva al Pretore di Roma di aver lavorato alle dipendenze di una nota azienda alimentare dal
1971 al giugno 1990, con inquadramento nel 3° livello del C.C.N.L. dell'industria alimentare; di essere stato
licenziato in tale ultima data ed indi reintegrato nel posto di lavoro a seguito di sentenza del 10 settembre 1990,
venendo peraltro adibito a mansioni dequalificanti di semplice manovalanza ( carico e scarico merci e
confezionamento salsicce), a fronte di quelle espletate in precedenza ( progettazione ed allestimento di stands
promozionali della Società in Italia e all'estero, controllo dei prezzi di vendita al dettaglio e dell'esposizione dei
prosciutti nei supermercati).In conseguenza, il lavoratore chiedeva che fosse dichiarata l'illegittimità del
comportamento della Società datrice di lavoro e, per l'effetto, la condanna della stessa a reintegrarlo nelle mansioni
espletate prima del licenziamento, ovvero in altre equivalenti, nonché al risarcimento dei danni correlati alla
violazione dell' art. 2103 c.c., ai sensi dell' art. 13 della Legge 300/1970(cd.Statuto dei lavoratori). Il Pretore di
Roma aveva ritenuto che l'azienda si fosse resa responsabile di violazione dell'art. 2103 del c.c. secondo cui il datore
di lavoro non può assegnare al dipendente mansioni inferiori a quelle in precedenza svolta, condannando quindi
l'azienda ad assegnare al lavoratore mansioni equivalenti a quelle svolte prima del licenziamento. Il Tribunale di
Roma, in secondo grado, aveva inoltre condannato l'azienda al risarcimento del danno in favore del lavoratore,
ravvisando nella dequalificazione un danno in sé al patrimonio professionale, nonché un pregiudizio alla personalità
e alla dignità del lavoratore. Il nuovo ricorso dell'azienda alimentare alla Suprema Corte veniva, infine, rigettato
rilevando che il demansionamento del lavoratore produce un danno in sé in quanto non solo viola il divieto posto
dall' art. 2103 c.c., ma dà luogo ad una pluralità di pregiudizi solo in parte incidenti sulla potenzialità economica del
dipendente e costituisce anche lesione del diritto fondamentale alla libera esplicazione della propria personalità nel
luogo di lavoro; a tale pregiudizio va riconosciuta un'indubbia dimensione patrimoniale che lo rende suscettibile di
risarcimento e di valutazione equitativa anche nell'ipotesi in cui venga a mancare la dimostrazione di effettive
conseguenze negative sul piano economico.
Sito Suprema Corte di Cassazion
Suprema Corte di Cassazione, Sezione lavoro, sentenza n. 13033/2001
28. Un codice comunitario dei medicinali per uso umano
Lo prevede la Direttiva 2001/83/CE del 6 novembre 2001
A partire dalla Direttiva 65/65/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1965 relativa alle specialità medicinali fino alla
Direttiva 92/73/CEE che ampia il campo di applicazione di altre precedenti direttive riguardanti sempre il
riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di medicinali, sono ormai
decine le norme comunitarie che regolano la produzione, la distribuzione e l'uso dei medicinali stessi. Poiché tali
direttive sono state, nel tempo, soggette a diverse e sostanziali modificazioni, Il Parlamento europeo e il Consiglio
dell' Unione europea ritengono opportuno, ai fini di razionalità e chiarezza, procedere alla codificazione di tali
direttive riunendole in un unico testo.In considerazione di ciò è stata emanata la Direttiva 2001/83/CE del 6
novembre 2001 recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano ( pubblicata sulla G.U.C.E. L
311/67 del 28 novembre 2001) avente lo scopo di meglio tutelare la sanità pubblica, avvalendosi - si precisa nella
direttiva -di mezzi che non ostacolino lo sviluppo dell' industria farmaceutica e gli scambi dei medicinali nella
Comunità.Le disparità fra talune disposizioni nazionali e, in particolare, fra le disposizioni relative ai medicinali,
hanno per effetto di ostacolare gli scambi dei medicinali nella Comunità, e esse hanno, pertanto, un'incidenza diretta
sul funzionamento del mercato interno. Occorre, di conseguenza, eliminare questi ostacoli e per conseguire tale
obiettivo si rende necessario un ravvicinamento delle suddette disposizioni. Per ridurre le disparità che sussistonosottolinea la nuova direttiva - occorre stabilire le norme relative al controllo dei medicinali e inoltre precisare i
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Dicembre 2001
Dicembre 2001
compiti che spettano alle autorità competenti degli Stati membri per garantire il rispetto delle disposizioni di legge.
A tal fine, viene proposto di istituire un comitato per le specialità medicinali facente capo all' Agenzia europea di
valutazione dei medicinali istituita dal Regolamento (CEE) n. 2309/93. La Direttiva 2001/83/CFE del 6 novembre
2001 costituisce una tappa importante nella realizzazione della libera circolazione dei medicinali; tuttavia tenuto
conto dell'esperienza acquisita, in particolare in seno al comitato per le specialità medicinali, potrebbero rivelarsi
necessarie nuove misure per eliminare gli ostacoli alla libera circolazione ancora esistenti. La corposa direttiva, che
entrerà in vigore alla metà di dicembre 2001, è strutturata da 130 articoli e da 2 allegati il primo dei quali riguarda
norme e protocolli analitici, tossico-farmacologici e clinici in materia di prove effettuate sui medicinali. Il secondo
allegato riporta l'elenco delle direttive abrogate e modificazioni successive.
Direttiva 2001-83-CE del 6-11-2001, G.U.C.E. L 311/67 del 28 novembre 2001
Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 novembre 2001 recante un codice comunitario
relativo ai medicinali per uso umano
29. Limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici
La direttiva 2001781/CE dovrà essere applicata alle emissioni degli inquinanti derivanti da attività umana
Parallelamente alle prescrizioni per la riduzione dei limiti alle emissioni in atmosfera degli inquinanti da parte dei
grandi impianti di combustione, l' Unione Europea ha emanato la Direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 23 ottobre 2001 relativa ai limiti nazionali di emissioni di inquinanti atmosferici ( G.U.C.E. L
309/22 del 27 novembre 2001). Tale direttiva, che stabilisce un programma per la riduzione dell'inquinamento
atmosferico nel territorio comunitario, da qualsiasi fonte provocato, si è resa necessaria in quanto estese aree della
Comunità sono esposte a livelli di deposito di sostanze eutrofizzanti ed acidificanti che risultano dannosi per
l'ambiente. I valori orientativi stabiliti dall'Organizzazione mondiale della sanità ( OMS )per la protezione della
salute umana e della vegetazione dall' inquinamento fotochimico sono abbondantemente superati in tutti gli Stati
membri. Occorre pertanto correggere gradualmente tale superamento di carichi critici e rispettare i valori
orientativi.Secondo quanto premesso nella direttiva, non essendo tecnicamente possibile conseguire gli obiettivi a
lungo termine volti a neutralizzare gli effetti negativi dell'acidificazione e ridurre ai valori orientativi indicati dall'
OMS l'esposizione dell'uomo e dell'ambiente all'ozono a livello del suolo, è necessario stabilire obiettivi ambientali
provvisori e conseguenti misure atte a conseguirli rispondendo a criteri di fattibilità tecnica e di convenienza
economica. Un sistema di limiti nazionali per ciascuno Stato membro per le emissioni di anidride solforosa, ossidi di
azoto, composti organici volatili ed ammoniaca costituisce pertanto un metodo economicamente conveniente di
conseguire gli obiettivi ambientali provvisori. Un simile sistema lascerà alla Comunità e agli Stati membri la
flessibilità necessaria per decidere le modalità di adeguamento ai limiti di emissione. La direttiva, comunque,
stabilisce limiti nazionali più ristretti rispetto ai valori indicati dall' OMS attualmente adottati e fissando come
termini di riferimento gli anni 2010 e 2020, con successive revisioni. L' art. 4 della direttiva precisa che entro il 2010
gli Stati membri riducono le emissioni annue di biossido di zolfo (SO2), ossidi di azoto ( NO2), composti organici
volatili (COV) e ammoniaca (NH3) al di sotto dei limiti massimi indicati all'Allegato I. I limiti nazionali di
emissione di cui al citato allegato sono volti a conseguire in via generale entro il 2010 i seguenti obiettivi
ambientali: riduzione dell'acidificazione nelle aree che superano i carichi critici di almeno il 50% rispetto ai livelli
del 1990; riduzione del carico di ozono a livello del suolo superiore al livello critico per la salute umana (AOT60 =
0) di due terzi rispetto al 1990; il carico di ozono a livello del suolo superiore al livello critico per le colture e la
vegetazione seminaturale deve essere ridotto di un terzo rispetto ai livelli del 1990.Entro il 1° ottobre 2002 gli Stati
membri dovranno elaborare i programmi per la riduzione delle emissioni nazionali degli inquinanti al fine di
conformarsi almeno ai limiti nazionali di emissione indicati all'allegato 1 entro il 2010.
Direttiva 2001-82-CE del 23-10-2001, G.U.C.E. L309/22 del 27 novembre 2001
Direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2001 relativa ai limiti nazionali di
emissione di alcuni inquinanti atmosferici.
30. Limitazione delle emissioni inquinanti in atmosfera
Lo stabilisce una direttiva CE per taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione
Il V Programma di azione a favore dell'ambiente stabilisce, come obiettivi per la qualità dell'aria, che non siano
superati in nessun momento i carichi e i livelli critici per alcuni inquinanti acidificanti come l'anidride solforosa
(SO2) e gli ossidi di azoto (NOx) e che tutte le persone siano sufficientemente protette contro i rischi sanitari
riconosciuti, derivanti dall' inquinamento dell'aria. Partendo da questa premessa il 24 novembre 1998 veniva
emanata la direttiva 88/609/CE concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti
originati dai grandi impianti di combustione. Anche se tale direttiva ha contribuito efficacemente a ridurre e
controllare le emissioni in atmosfera dei grandi impianti di combustione,il Parlamento europeo ed il Consiglio
dell'Unione Europea hanno ritenuto opportuno -anche in attuazione del protocollo di Gooteborg del 1 dicembre 1999
e la convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sull'inquinamento
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Dicembre 2001
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atmosferico a grande distanza per diminuire l'acidificazione, l'eutrofizzazione e l'ozono troposferico che include, tra
l'altro, impegni per la riduzione di anidride solforosa e ossidi azoto - di rivedere i limiti previsti dall'attuale direttiva
88/609/CEE.A tale scopo è stata,infatti, emanata la nuova direttiva 2001/80/CE che impone a partire dal prossimo
27 novembre 2002 la graduale riduzione delle emissioni inquinanti degli impianti, secondo un piano di adeguamento
che dovrà essere completato dagli Stati membri entro il 1° gennaio 2008.I valori limite stabiliti dalla nuova direttiva
si affiancheranno dunque, per un periodo di 6 anni a quelli previsti dalla Direttiva 88/609/CEE al fine di garantire un
passaggio graduale agli impianti esistenti. Per quanto riguarda i nuovi impianti, gli Stati membri dovranno prendere
provvedimenti appropriati affinchè qualsiasi autorizzazione di costruzione o, in mancanza di tale procedura, di
conduzione di un nuovo impianto che, secondo l'autorità competente è oggetto di una richiesta completa di
autorizzazione presentata anteriormente al 27 novembre 2002 semprechè esso sia messo in funzione entro il 27
novembre 2003, preveda condizioni relative al rispetto dei valori limite di emissione fissati dagli allegati da III a VII
della nuova direttiva, rispettivamente parte A per l'anidride solforosa, gli ossidi di ferro e le polveri.La Commissione
della UE, entro il 27 novembre 2002, stabilisce degli orientamenti al fine di assistere gli Stati membri
nell'elaborazione dei loro piani, mentre entro il 31 dicembre 2004 e alla luce dei progressi compiuti per proteggere la
salute umana e raggiungere gli obiettivi ambientali comunitari riguardo all'acidificazione e alla qualità dell'aria
ambiente, ai sensi della direttiva 96/62/CE, la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una
relazione in cui sono valutati, fra l'altro, la necessità di ulteriori misure; la quantità di metalli pesanti emesse dai
grandi impianti di combustione; l'efficacia economica e i costi e benefici dell'ulteriore riduzione di emissioni; la
fattibilità tecnica ed economica di tali riduzioni; gli effetti sull'ambiente e il mercato interno indotti delle norme
stabilite, ecc.
Direttiva 2001-80-CE del 23-10-2001, G.U.C.E. L 309/1 del 27 novembre 2001
Direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2001 concernente la limitazione delle
emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione
31. La società dell' informazione di facile uso
La Commissione CE invita a presentare progetti su questo "programma specifico"
Sulla G.U.C.E. C 321/13 del 16 novembre 2001 viene pubblicata una Informazione della Commissione recante "
Invito a presentare proposte per azioni indirette di RST nell'ambito del programma specifico di ricerca, di sviluppo
tecnologico e di dimostrazione dal titolo " La società dell' informazione di facile uso " (1998-2002).Le dotazioni di
bilancio per tale invito ammontano indicativamente a 370 milioni di euro di contributo comunitario. Termine ultimo
per il ricevimento delle proposte: 21 febbraio 2002, ad eccezione di due specificate proposte per le quali il termine
applicabile è il 13 marzo 2002.Le istruzioni per la preparazione e la presentazione delle proposte sono contenute in
una Guida del proponente, la quale, unitamente al programma di lavoro ed ad ulteriori informazioni in merito al
"programma specifico" possono essere richiesti agli appositi uffici della Commissione europea. Il programma di
lavoro è suddiviso in Azioni chiave che hanno a loro volta specifiche linee di azione. Ad esempio l' Azione chiave 1
prevede le linee di azioni riguardanti i sistemi intelligenti per il monitoraggio dello stato di salute; sistemi per i
professionisti in campo sanitario, ovvero creazione di una "Struttura informativa sulle conoscenze in materia di
sanita"; sistemi e servizi per una vita autonoma; sistemi e servizi intelligenti per la gestione delle crisi civili e
ambientali. L' Azione chiave IV prevede Linee di azione riguardanti Sistemi di visione cognitivi; Reti e tecnologie
per servizi e applicazioni distribuiti; Tecnologie di simulazione e visualizzazione; Convalida di sistemi e tecnologie
senza filo e mobili, ecc. Per la preparazione delle proposte, i proponenti sono invitati a servirsi del programma
informatico ProTool ( the Proposal Preparation Tool ) che può essere ottenuto presso la Commissione via Internet,
posta elettronica o CD-ROM
Info Comm.2001-C321-17, G.U.C.E. C 321/13 del 16 novembre 2001
Invito a presentare proposte per azioni indirette di RST nell'ambito del programma specifico di ricerca, di sviluppo
tecnologico e di dimostrazione dal titolo " La società dell' informazione di facile uso" (1998-2002)
32. Multato il gigantesco cartello dei prezzi sulle vitamine
La Commissione europea ha inflitto a otto società farmaceutiche una multa record di 1700 miliardi di lire
La notizia è certamente clamorosa, così come è clamorosa la multa record di 855 milioni di euro, pari a 1700
miliardi di lire che la Commissione europea - come da Nota IP/1/1625 del 21 novembre 2001 - ha inflitto ad otto
note società farmaceutiche accusate di aver creato un gigantesco " cartello dei prezzi sulle vitamine". La multa - che
è la più alta mai inflitta dall' esecutivo dell Unione Europea - è la risposta a quello che - secondo il Commissario
Mario Monti - " è il cartello più dannoso tra quelli sulle vitamine su cui la Commissione europea ha mai aperto un'
inchiesta". Infatti, le otto imprese multate avrebbero partecipato a otto diversi cartelli segreti aventi lo scopo di
ripartire il mercato e fissare i prezzi dei prodotti vitaminici. Ciascun cartello ha avuto una durata e un numero di
partecipanti specifici ma tutti sono stati in funzione tra il settembre 1989 e il febraio 1999. Tra le società colpite la
svizzera Hoffman-La Roche alla quale è stata inflitta l'ammenda cumulativa più alta, cioè 462 milioni di euro, pari
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al 2,6% del fatturato, per avere svolto il ruolo di istigatrice e per aver partecipato a tutti i cartelli. La tedesca Basf è
stata punita con una sanzione da 296 milioni di euro.Tra le altre società farmaceutiche multate in minore misura, la
francese Aventis ( con 5,04 milioni di euro), la belga Solvay (9,1), la tedesca Merck (9,24), la giapponese Daiichi (
23,4), Eisai (13,23) e Takeda Chemical Industries (37,5 milioni di euro) . L' indagine era stata avviata nel maggio
1999 di 13 gruppi di cui sette giapponesi ed è risultato che - come ha dichiarato il Commissario europeo Monti - si è
trattato della serie di cartelli più dannosi, tra tutti quelli che sono stati oggetto di indagini della Commissione, " a
causa dell'ampiezza della gamma di vitamine interessate, che sono presenti in una quantità enorme di prodotti che
vanno dai cereali ai biscotti, alle bibite, al cibo per animali, ai prodotti farmaceutici e cosmetici. Il comportamento
collusivo adottato dalle imprese ha consentito loro di imporre prezzi più elevati rispetto a quelli che si sarebbero
registrati se le forze della concorrenza fossero state pienamente attive, ha danneggiato i consumatori e permesso alle
imprese di intascare profitti illeciti. Appare particolarmente inacettabile il fatto che tale comportamento illegale
riguardasse sostanze che costituiscono elementi vitali per la nutrizione e che sono essenziali per il sostentamento e la
normale crescita degli esseri viventi".
Sito Europalex
Nota della Commissione IP/01/1625 del 21 novembre 2001
Multa della Commissione UE su caso vitamine
33. Istituito il Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna
L' UNESCO lo riconosce come primo Parco geominerario della rete mondiale dei geositi-geoparchi
In base alla Legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed in particolare l'art. 114, comma 2, che nel dare atto dell'esigenza di
conservare e valorizzare i beni ed i siti dell'attività mineraria con rilevante valore storico ed ambientale, il Ministero
dell'ambiente ha emanato il Decreto 16 ottobre 2001- pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre
2001 - recante " Istituzione del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna". Mentre nella Legge
388/2000 citata recava le norme per l'istituzione del Parco, già in data 30 luglio 1998 l' UNESCO aveva sottoscritto
a Parigi l'atto ufficiale di riconoscimento del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna, dichiarandolo
il primo parco al mondo della rete dei geositi-geoparchi. In data 30 luglio 1998 veniva sottoscritta dal Governo
italiano, dalla Regione Sardegna e dall' UNESCO la cosiddetta "Carta di Cagliari" riguardante i principi
fondamentali per la salvaguardia del patrimonio tecnico-scientifico, storico-culturale e paesaggistico-ambientale
connesso alle vicende umane che hanno interessato le risorse geologiche e minerarie della Sardegna. Come indicato
all' articolo 1, comma 2, del Decreto 16 ottobre 2001, il territorio del Parco è delimitato secondo la perimetrazione
riportata nella cartografia ufficiale in scala 1:500.000 allegata al decreto stesso del quale costituisce parte integrante.
Tale territorio è composto dalle aree di interesse come di seguito denominate: Monte Arci, Orani-Guzzurra-Sos,
Enattos, Funtana-Raminosa; Argentiera-Nurra-Gallura, Sarrabus-Gerrei, Sulcis, Iglesiente; Arburese-Guspinese. La
perimetrazione del parco potrà essere modificata, in funzione della volontà espressa, con le modalità disciplinate
nello statuto e nel regolamento attuativo del consorzio del Parco, dagli enti locali interessati. Le finalità che con
l'istituzione del Parco si intendono perseguire, nel rispetto degli impegni che gli enti interessati hanno assunto con la
sottoscrizione della citata "Carta di Cagliari" sono quelle di assicurare la conservazione e la valorizzazione del
patrimonio tecnico-scientifico, storico culturale e ambientale dei siti e dei beni ricompresi nel territorio
precedentemente descritto ove le popolazioni locali hanno svolto nel tempo un'intensa attività estrattiva e di
sviluppo delle risorse geologiche e minerarie, e garantire uno sviluppo economico e sociale dei territori interessati
nell'ottica dello sviluppo sostenibile. La gestione del Parco è affidata ad un Consorzio costituito dal Ministero
dell'ambiente e tutela del territorio, dal Ministero delle attività produttive, dal Ministero dell' istruzione,
dell'università e della ricerca, dal Ministero per i beni e le attività culturali, dalla Regione autonoma della Sardegna,
dalla province e dai comuni interessati, dalle Università di Cagliari e di Sassari. Il Consorzio ha personalità giuridica
di diritto pubblico ed è assimilato agli enti di cui alla legge 9 maggio 1989, n. 168, con potestà statutaria e
regolamentare nei limiti di cui alla legge stessa. La denominazione ufficiale del Consorzio è " Consorzio del Parco
geominerario storico-ambientale della Sardegna".
Decreto 16 ottobre 2001, G. U. n. 265 del 14 novembre 2001
Istituzione del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna
34. Il nuovo sistema distributivo dei carburanti
Il decreto di approvazione del piano nazionale
Il Ministero delle attività produttive ha emanato il Decreto 31 ottobre 2001 ( pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
279 del 30 novembre 2001) recante " Approvazione del Piano nazionale contenente le linee guida per
l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti". In attuazione del Decreto legislativo 11 febbraio 1998, n.
32 e successive modifiche recante "Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti" e dopo un'iter che
ha visto coinvolte le amministrazioni locali ed i soggetti economici e sociali maggiormente interessati al problema,
il decreto ministeriale indica le linee guida per l'ammodernamento del sistema distributivo il cui obiettivo è quello di
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Dicembre 2001
promuovere il miglioramento dell'efficienza complessiva del sistema distributivo 2 al fine di favorire - si legge nel
decreto - il contenimento dei prezzi e l'incremento, anche qualitativo, dei servizi resi all'utenza". E' previsto la
razionalizzazione del sistema distributivo attraverso la riduzione del numero di impianti, favorendo la chiusura degli
impianti incompatibili e non adeguabili con il loro eventuale riposizionamento o delocalizzazione. sono state
individuate le seguenti fattispecie di incompatibilità: a) impianti situati in zone in zone pedonali e/o a traffico
limitato in modo permanente; b) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento avviene sulla sede stradale;
c) impianti ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico; d) impianti ricadenti all'interno di
curve aventi raggio minore od uguale a metri cento, salvo si tratti di unico impianto in comuni montani; e) impianti
privi di sede propria, per i quali il rifornimento avviene sulla sede stradale; f) impianti ricadenti a distanza non
regolamentare da incroci o accessi di rilevante importanza per i quali non sia possibile l'adeguamento ai fini viabili a
causa di costruzioni esistenti ( semprechè in regola con le norme edilizie) o impedimenti naturali ( corsi d'acqua,
ecc.). I titolari degli impianti che intendano sottoporre i propri impianti a modifiche soggette ad autorizzazione,
come definite nella programmazione regionale, potranno procedere solo nel caso sia stata effettuata la verifica
ovvero abbiano prodotto all'amministrazione comunale una dichiarazione, avente valore di autocertificazione, di non
ricadere in alcune delle fattispecie di incompatibilità come sopra indicato.Le regioni, allo scopo di facilitare le
operazioni di chiusura degli impianti, potranno avvalersi dello strumento dell'accordo di programma da stipulare fra
operatori, comuni, province, regione stessa.
Decreto 31 ottobre 2001, Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2001
Approvazione del Piano nazionale contenente le linee guida per l'ammodernamento del sistema distributivo dei
carburanti
35. Formazione degli addetti alla sicurezza nelle scuole
Stipulata tra i Ministeri competenti una Convenzione per realizzare corsi di formazione per la prevenzione
incendi
Il Dipartimento per i Servizi nel territorio del Ministero dell' Istruzione con la Nota di Prot. N. Uff. V/5510 dell' 8
novembre 2001, comunica ai Capi d' Istituto la Convenzione 25 ottobre 2001 stipulata con la Direzione generale
della Protezione civile e dei Servizi antincendi del Ministero dell' Interno, al fine di facilitare la formazione delle cd.
"figure sensibili", cioè per la realizzazione di corsi per la formazione del personale in servizio presso le istituzioni
scolastiche chiamato a svolgere i compiti di incaricato dell' attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta
antincendio, di evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio e, comunque, di gestione
dell'emergenza. Già con nota n. 979 del 4 maggio 2001, il Ministero aveva proceduto alla ripartizione dei
finanziamenti diretti a favorire l'espletamento, da parte dei Capi d' Istituto, delle attività di propria competenza
relative alla sicurezza nelle istituzioni scolastiche, con particolare riguardo alla formazione del personale designato
per l'esercizio di specifici compiti in materia. La Convenzione 25 ottobre 2001 prevede - a fronte del rilevante
numero del personale coinvolto- che i " corsi attivabili", di 16 ore ciascuno, si svolgano per metà in presenza e per
metà usufruendo di un apposito supporto multimediale di autoapprendimento, al momento in fase di produzione da
parte della competente Direzione generale per la Formazione. Supporto, questo, il cui utilizzo costituisce il
necessario presupposto per l'accesso al corso teorico pratico da parte dei discenti e la cui definizione è previsto per il
prossimo mese di gennaio. Il Direttore Generale del Dipartimento per l'organizzazione dei servizi nel territorio,
Silvana Riccio, comunica ai destinatari della Nota che, "previa adeguata valutazione del fabbisogno formativo e
delle opportunità offerte dal concreto utilizzo della Convenzione di riferimento, potranno nel contempo avviare -alla
luce delle indicazioni in essa contenute ed ove il ricorso alla stessa si ponga effettivamente come il più idoneo e
conveniente - ogni possibile attività preparatoria, con particolare riguardo alla identificazione dei destinatari ed alla
programmazione e calendarizzazione degli interventi, per procedere, poi, all'erogazione dei corsi in presenza solo
dopo l'effettivo utilizzo del supporto multimediale citato da parte del personale interessato".
Sito Ministero Istruzione
Sicurezza nelle scuole-Convenzione 25 ottobre 2001 con il Ministero dell' Interno, Direzione Generale della
Protezione Civile e dei servizi antincendi per la formazione
36. Disciplina della tassa sulle emissioni inquinanti
E' stabilita dal Regolamento recante norme per l'applicazione di cui al DPR 26 ottobre 2001, n. 416.
Con Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 416 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del
28 novembre 2001 - è stato emanato il Regolamento recante norme per l'applicazione della tassa sulle emissioni di
anidride solforosa e ossidi di azoto di cui all' art. 17, commi da 29 a 33, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449. La
tassa viene applicata ai grandi impianti di combustione destinati alla produzione di energia, eccettuati quelli che
utilizzano direttamente i prodotti di combustione in procedimenti di fabbricazione. Per grande impianto di
combustione - si legge nel decreto presidenziale - si intende l'insieme degli impianti di combustione costituiti da
qualsiasi dispositivo tecnico in cui sono ossidati combustibili al fine di utilizzare il calore così prodotto, localizzati
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in un medesimo sito industriale, appartenenti ad un singolo esercente e dei quali almeno uno abbia una potenza
termica nominale pari a 50 MW: Le disposizioni del citato regolamento non vengono applicate a: a) impianti in cui i
prodotti della combustione sono utilizzati per il riscaldamento diretto, l'essiccazione o qualsiasi altro trattamento
degli oggetti o dei materiali, come forni di riscaldo, forni di trattamento termico; b) impianti di postcombustione,
cioè qualsiasi dispositivo tecnico per la depurazione dello scarico gassoso mediante combustione, che non sia gestito
come impianto indipendente di combustione; c) dispositivi di rigenerazione dei catalizzatori di cracking catalitico;
d) dispositivi di conversione del solfuro di idrogeno in zolfo; e) reattori utilizzati nell'industria chimica; f) batteria di
forni per coke; g) cowpers degli altiforni; h) impianti azionati da motori diesel, a benzina o a gas, o da turbine a gas,
indipendentemente dal tipo di combustibile utilizzato.La tassa viene versata, a titolo di acconto, in rate bimestrali
sulla base dei contenuti nella dichiarazione relativa alle emissioni dell'anno precedente.
DPR 26 ottobre 2001,n.416, Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2001
Regolamento recante norme per l'applicazione della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto, ai
sensi dell' art. 17, comma 29-33,della legge n. 449 del 1997
37. Soccorso e sicurezza sulla rete autostradale
La delibera della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici
essenziali.
E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001 la Delibera n. 01/112 del 4 ottobre 2001,
posizione 10925 della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici
essenziali riguardante la Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'
art.2, comma 2, della legge 146/1990, come modificata dalla legge n. 82/2000, nel settore del soccorso e della
sicurezza sulla rete autostradale. La regolamentazione, adottata all'unanimità dalla Commissione su proposta dei
professori Santoni e Galantino, prevede che in caso di sciopero debbano essere garantite 24 ore su 24 e per tutte le
giornate dell'anno la ricezione e lo smistamento delle chiamate di soccorso, nonché il funzionamento dei centri di
soccorso autostradale.Oltre al soccorso meccanico dovranno essere costantemente garantite le condizioni di
sicurezza del traffico attraverso il funzionamento dei centri radio informativi che forniranno notizie sullo stato della
sicurezza sull'intera rete. La Commissione tiene a precisare che la Regolamentazione del diritto di sciopero nel
settore della sicurezza stradale contenuta nel codice di autoregolamentazione allegato al C.C.N.L. del 16 febbraio
2001 non è mai stato valutato idoneo dalla Commissione stessa e che, pertanto, in seguito all'entrata in vigore della
legge n. 83/2000 si è resa necessaria la revisione delle previgenti discipline delle prestazioni indispensabili e delle
altre misure da garantire in caso di sciopero.
Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001
Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali
38. Protezione e utilizzazione dei corsi d'acqua
Una Proposta di decisione del Consiglio UE in materia di gestione idrica
Dal 18 giugno 1999, il Protocollo su acqua e salute della convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei
corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, è aperto all'adesione di tutti gli Stati. Il protocollo intende
prevenire, tenere sotto controllo e ridurre l' incidenza delle patologie connesse co0n l'utilizzo idrico attraverso una
collaborazione in materia di gestione idrica e di protezione della salute e dell'ambiente. Secondo la Commissione,
che ha presentato al Consiglio dell' UE il 17 agosto 2001 la Proposta di Decisione relativa alla conclusione del
Protocollo su acqua e salute della convenzione del 1992, ritiene necessario intervenire mediante misure opportune
che garantiscano la protezione delle risorse idriche utilizzate come fonte di acqua potabile; un'adeguata raccolta e
depurazione di livello tale da proteggere la salute umana e l'ambiente; l'effettiva protezione delle risorse idriche e dei
rispettivi ecosistemi contro l'inquinamento; sufficienti misure di salvaguardia per la salute umana contro le patologie
connesse con l'utilizzo idrico che derivino dall'impiego di acque a fini ricreativi, per l'acquicoltura o l'allevamento o
la pesca dei molluschi e dall'utilizzo di acque reflue a scopi irrigui o dei fanghi di depurazione per l'agricoltura o
l'acquicoltura.Con la Proposta di decisione del Consiglio, dunque, oltre ad approvare, a nome della Comunità, Il
Protocollo su acqua e salute della Convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua
transfrontalieri e dei laghi internazionali fatta a Helsinki il 17 marzo 1992, si impegna ad adempiere agli obblighi
derivanti dalla sottoscrizione del Protocollo stesso il quale, al primo punto, rammenta che l'acqua è un elemento
essenziale per la vita e che la disponibilità di risorse idriche in quantità e di qualità sufficienti a rispondere al
fabbisogno umano di base è il presupposto per migliorare la salute e garantire lo sviluppo sostenibile. Infatti,
all'articolo 1 si legge che il Protocollo " ha lo scopo di promuovere, a tutti i livelli opportuni - su scala nazionale e in
contesti transfrontalieri e internazionali - la protezione della salute e del benessere umani , sia dei singoli sia delle
collettività, entro un quadro di sviluppo sostenibile, migliorando la gestione idrica, compresa la protezione degli
ecosistemi acquatici e prevenendo, controllando e riducendo le patologie connesse con l'utilizzo idrico".
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Proposta di Decisione, G.U.C.E. C 332 E-222 del 27 novembre 2001
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome della Comunità, del Protocollo su acqua e
salute della Convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi
internazionali
39. Ingredienti contenuti nei prodotti alimentari
Proposta la modifica della Direttiva 2000/13/CE
Secondo la Comunità europea, per raggiungere un elevato livello di tutela della salute dei consumatori e garantire il
loro diritto ad essere informati è necessario garantire, per quanto riguarda i prodotti alimentari, un'informazione
adeguata dei consumatori, in particolare indicando tutti gli ingredienti sulle etichette. Poiché l'art. 6 della Direttiva
2000/13/CE del 20 marzo 2000 concernente l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la
relativa pubblicità, consente che alcune sostanze possono non figurare nell'elenco degli ingredienti, il Parlamento
europeo e il Consiglio dell' Unione europea hanno ritenuto opportuno avanzare una "Proposta di Direttiva" che
modifica la direttiva citata. Infatti, per informare meglio tutti i consumatori e tutelare la salute di alcune fasce, è
opportuno rendere obbligatoria l'inclusione nell'elenco di tutti gli ingredienti presenti in un determinato alimento e,
per le sostanze riconosciute come allergeniche, la loro indicazione sotto il nome specifico in tutti i casi, comprese le
bevande alcooliche, senza possibilità di utilizzare il nome della categoria di appartenenza o, per quanto riguarda gli
additivi, senza eccezione dall' obbligo d'inserimento nell'elenco degli ingredienti. Viene fatto rilevare che taluni
ingredienti che rientrano nella composizione dei prodotti alimentari sono all'origine di allergie o intolleranze nei
consumatori nella Comunità, e alcune di queste rappresentano un pericolo per la salute delle persone che ne
soffrono. Il Comitato scientifico dell' alimentazione umana ha dichiarato che l'incidenza delle allergie alimentari è
tale che esse condizionano la vita di numerose persone, provocando loro malattie di cui alcune sono benigne, ma
altre possono anche rivelarsi mortali.Poiché gli allergeni più diffusi intervengono nella composizione di una grande
varietà di alimenti preparati e anche se l'etichetta, che si rivolge all'insieme dei consumatori, non dev'essere
considerata uno strumento d'informazione unico e sostitutivo del ruolo dei medici, è tuttavia opportuno aiutare per
quanto possibile i consumatori che soffrono di allergie o intolleranze, fornendo loro un'informazione più completa
sulla composizione dei prodotti.Ecco la ragione per la quale la direttiva 2000/13/CE è necessario modificarla,
attraverso una integrazione di informazioni relative all'etichettatura.
Proposta Direttiva C 332 E-09, G.U.C.E. C 332 E/257del 27 novembre 2001
Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2000/13/CE per quanto
riguarda l'indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari
40. Sostanze chimiche e tutela del consumatore e dell'ambiente
La Risoluzione del Parlamento europeo sulla strategia per una politica futura in materia di sostanze chimiche
Nella seduta finale del 17 ottobre 2001, il Parlamento europeo ha emesso un documento ( A5-0536/2'001) che ha per
oggetto la Risoluzione sul Libro bianco della Commissione sulla strategia per una politica futura in materia di
sostanze chimiche. La Risoluzione, tenendo presente le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente che devono
essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni comunitarie di cui all'art.3, in particolare
nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile ( art. 6, Trattato CE), si richiama sostanzialmente alle
conclusioni del Consiglio del 17 giugno 2001 riguardanti la politica sulle sostanze chimiche e alla strategia sullo
sviluppo sostenibile adottate dal Consiglio europeo di Gooteborg. Infatti, la politica della Comunità europea in
materia ambientale deve tendere a perseguire i seguenti obiettivi: salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità
dell'ambiente; protezione della salute umana; utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali; promozione sul
piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale. In questa
prospettiva si inquadra in particolare la politica europea in materia di produzione e consumo delle sostanze chimiche
con il fine, appunto, di migliorare la protezione dei consumatori e dell'ambiente.La produzione e l'utilizzo delle
sostanze chimiche è aumentata notevolmente negli ultimi settanta anni, arrivando fino agli attuali 400 milioni di
tonnellate di cui un'alta percentuale di sostante pericolose per alcune delle quali non conosciamo completamente le
proprietà e gli effetti sulla salute umana e sull'ambiente. Considerando che il secondo punto dell'art. 174 del Trattato
CE stabilisce una politica fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della
correzione, in via prioritaria, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio " chi inquina paga", l'obiettivo
della nuova strategia indicata nella Risoluzione è quello di giungere ad un utilizzo delle sostanze chimiche nel
rispetto di uno sviluppo sostenibile che assicuri sia la protezione della salute umana e dell'ambiente, sia uno
sviluppo equilibrato della vita economica che consenta il consolidamento dei posti di lavoro e un elevato livello di
protezione sociale. Fra le strategie indicate dal Parlamento europeo vi è quella di adottare il principio di sostituzione
- la promozione di prassi e sostanze più sicure in sostituzione di quelle pericolose - che va applicato quale obiettivo
centrale della politica della U.E. in materia di sostanze chimiche e quale opzione primaria per la riduzione dei rischi,
promuovendo la ricerca e lo sviluppo di prodotti alternativi i cui cicli di vita rispondano ai principi enunciati dalla
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Dicembre 2001
Dicembre 2001
Commissione nel Libro verde sulla politica integrata relativa ai prodotti. Secondo il Parlamento europeo, scarichi,
emissioni e perdite di sostanze pericolose che abbiano effetti persistenti, bioaccumulanti e tossici dovrebbero cessare
definitivamente entro il 2020. Nel frattempo dovrebbe essere adottato anche un quadro normativo a livello europeo,
preferibilmente sotto forma di regolamento, che risulti efficace, trasparente e facilmente attuabile che garantisca un
elevato ed uniforme grado di protezione.
Sito Europalex
Risoluzione del Parlamento europeo sul Libro bianco della Commissione sulla strategia per una politica futura in
materia di sostanze chimiche
41. Convegno Firenze 17/12/2001
Ambiente e Fondi strutturali in Toscana
Il 17 dicembre 2001, a Firenze Ambiente e Lavoro Toscana, ToscanaEuropa con il patrocinio della regione Toscana
organizzano il convegno: Ambiente e Fondi struttrali in Toscana: I finanziamenti europei per i sistemi ambientali
d'impresa e territoriali toscani.
42. Dossier Ambiente:
abbonamento 2002
Dossier Ambiente: abbonamento 2002 (il primo numero per l'8 marzo "Donna: Salute Lavoro, aggiornato alle Linee
Guida UE).
L'abbonamento annuo a Dossier Ambiente per il 2002 rimane a L. 94.000 fino al 31/12/2001 (indi 50 Euro).
Il primo numero del 2002 sarà relativo sicurezza delle lavoratrici sui luoghi di lavoro e nelle attività domestiche e
sarà aggiornato alle linee guida UE.
Il numero e una apposita dispensa saranno realizzati entro l'8 marzo, in tempo per essere distribuiti in occasione
della "Festa della donna", anche se il volume avrà validità pluriennale, contenendo molte schede sui rischi "al
femminile" in vari settori di lavoro.
Il versamento va effettuato sul cc postale n. 10013209 intestato a Associazione Ambiente e Lavoro, V.le Martelli
497, 20099 Sesto S. Giovanni (Mi).
Ricordiamo che gli ultimi due numeri del 2001 sono stati dedicati a "Elettrosmog" e ai DPI (entrambi di 288
pagine).
43. Convegno Milano, 11/12/2001
Sicurezza lavoro, Legge Seveso-Lombardia, rifiuti, Siti contaminati
Confermiamo il convegno nazionale che si terrà a Milano martedì 11 dicembre p.v. dalle ore 9 alle ore 13, presso la
FAST, P.le Morandi 2 (MM 1 Palestro o MM3 Turati).
Gli argomenti sono: La nuova legge "Seveso-Lombardia", Rifiuti e Siti contaminati, dati sugli infortuni e Sicurezza
sul lavoro. Sarà distribuita documentazione sulla sicurezza sul lavoro.
44. Natale, una buona azione:
Sostieni le ns. iniziative no profit (il contributo fiscalmente deducibile)
Natale, una buona azione per tutti: sostieni le iniziative di Associazione Ambiente e Lavoro Internazionale Onlus
(Organizzazione non lucrativa di Interesse Sociale, ai sensi del D.Lgs. n. 460 del 4/12/97), inviando una erogazione
liberale e volontaria e fiscalmente deducibile.
L'Associazione promuove varie iniziative a tutela dell'ambiente e della sicurezza sul lavoro, tra cui il sostegno alla
realizzazione di queste E Mail che riceve e il miglioramento della vita degli anziani ospiti degli Istituti di ricovero. Il
primo progetto riguarda gli oltre 1.000 anziani ricoverati all'Istituto Redaelli di Milano (uno dei più grandi d'Italia),
dove l'Associazione sostiene le iniziative del Comitato dei Parenti degli anziani ricoverati.
Lei può inviare una sottoscrizione fiscalmente deducibile dalla dichiarazione dei redditi (19%) per le persone fisiche
e deducibile dal reddito imponibile o di impresa.
Perché sia deducibile è necessario effettuare o un bonifico bancario o un conto corrente postale, mantenendo la
ricevuta in originale.
Il bonifico va accreditato sul conto corrente bancario n. 10/2719 presso S. Paolo IMI di Sesto S. Giovanni, (ABI
1025 – CAB 27100) oppure corrente postale n. 39071253 entrambi intestati a Associazione Ambiente e Lavoro
Internazionale ONLUS, V.le Martelli 497, 20099 Sesto S. Giovanni (Mi).
Si possono detrarre erogazioni fino a L. 4 milioni per le persone fisiche e fino a L. 4 milioni o al 2% del reddito di
impresa dichiarato (art. 13 del D.Lgs. n. 460 del 4/12/97).
45. Inail:
calano gli infortuni mortali sul lavoro
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Dicembre 2001
Dicembre 2001
L'osservatorio infortuni dell'Inail da gennaio a settembre 2001 registra un calo complessivo dei casi mortali, che
passano da 1.009 casi del 2000 a 834 attuali (-17%).
Nel settore industriale i casi mortali diminuiscono del 14% con 752 vittime contro le 871 del 2000. Più netto il calo
in agricoltura (82 contro 138).
Aumentano invece del 1,1% i casi totali da 744.010 del 2000 a 751.961 del 2001 (nell'industria + 1,8%, da 679.868
casi del 2000 a 692.383 del 2001).
Secondo l'Inail ciò deve essere valutato considerando l'allargamento della popolazione assicurata dall'Istituto
(parasubordinati, dirigenti e sportivi professionisti prima non assicurati).
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amblav-news dicembre 2001 - Associazione Ambiente e Lavoro