Provincia di Pesaro e Urbino
Comune di San Giorgio cli Pesaro
I
Deliberadone originale del Consiglio Comunale
Data
OGGETTO :a ~ P P R O V A ~ ~ o NBEGOLAMENTO
E
COWUNALE PER LA D I
S C I P L ~ ADELLE ATTIVITA*
DI WBIERE
PARRUCCHIERE
AFFINI, DEFINIZIONE DISTANZE A 1 SENSI DELL'ART. 18 D I
DETTO REGOLAMENTO E LIEVI ~J~ODIFICHE*.-
,
del Reg.
N. 41
15/10/1982
il giorno 15
L'anno rnillenovecentottant aduc
alle ore 29'00
Alla
del rnese di
ED
Ottobre
, nella solita sala delle adunanze consiliari del Cornune suddetto.
B-
convocazione in sessione
=,=,
ordinaria, che B stata partecipata
ai signori Consiglieri a norrna di legge, risultano all'appello norninale:
Consiglieri
I
Present1
Consiglieri
Assent1
--
I]GARGAMELLI Marino
91 ROBERT1 Pacrlo
X
2) ABBRUClATl Gastone
present^
X
Assent1
-X
101 PARADlSl Daniele
X
X
31 GABELLlWl Sarnuele
X
11) UGUCCIONI Leonardo
41 FRATTINI Paolo
X
121 BRANCHlNl Leonardo
X
5) LANDlNl Roberto
X
131 DE IUI-IIS Manieri Rosalba
X
61 ROCCONI Alessandro
X
14) SPlNACl Rinaldo
X
71 LONDEI Katia
X
151 GOVERNATORI Luciano
X
8) VALERI Gianpaolo
X
I
Assegnati n. 15
In carica n. 15
I
Presenti n.
11
Assenti n.
04
Risultato che gli intervenuti sono in nurnero legale:
-'Presiede
il Signor
G~GAMELLI:
nella sua qualit2 di
- Assiste il Segretario Signor DOTT. PRCC. GASPONI ATTILIO
-
Vengono dal Signor Presidente norninati scrutatori i Signori:
UGUCCIONI LEONARD0
La seduta B
HTBBLICA
- F'RATTINI PAOLO - SPINACI RINALDO
SI~ACO
OGGETTO:ttAPPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA
DELLE A T T I V I T A ' D I BARBIERE, PARRUCCHIERE ED AFFINI,
DEFINIZIONE DISTANZE A 1 SENSI D E L L ' A R T . 18 D I DETTO
REGOLAMENTO E L I E V I MODIFICHEt'.-
I1 S i n d a c o i n t r o d u c e il p r e s e n t e 0 . d . g . ed i l l u s t r a a1 Con
s i g l i o l a n e c e s s i t 5 d i i s t i t u i r e un Regolamento Comunale p e r l a
d i s c i p l i n a d e l l e a t t i v i t 2 d i b a r b i e r e , p a r r u c c h i e r e ed a f f i n i ;
I1 S i n d a c o c o n t i n u a n e l l ' e s p o s i z i o n e d i t u t t o i l Regolamen
t o d i che t r a t t a s i ;
I n t e r v i e n e il C o n s i l i e r e GOVERNATORI Luciano il q u a l e sos t i e n e che o c c o r r o n o due i n g r e s s i s e p a r a t i p e r g l i e s e r c i z i m-i
s t i uomo e s i g n o r a .
I n t e r v i e n e il C o n s i l i e r e VALERI Gianpaolo r i b a d e n d o che
s u f f i c i e n t e una s o l a e n t r a t a anche p e r g l i e s e r c i z i m i s t i ;
IL
CONSIGLIO
COMUNALE
UDITA L ' i n t r o d u z i o n e d e l Sindaco;
U D I T O a l t r e s i il d i b a t t i t o s u r i p o r t a t o ;
PRESA v i s i o n e d e l r e g o l a m e n t o Comunale p e r l a d i s c i p l i n a
d e l l e a t t i v i t & d i b a r b i e r e , p a r r u c c h i e r e ed a f f i n i ;
RITENUTO o p p o r t u n o i s t i t u i r e un r e g o l a m e n t o che d i s c i p l i n i l t a t t i v i t & d i b a r b i e r e , p a r r u c c h i e r e e d a f f i n i , e d i d e f i ni
re l e distanze;
VISTA' l a l e g g e d e l 1 4 / 0 2 / 1 9 6 3 n .
Dicembre 1970 n . 1 1 4 2 ;
1 6 1 , e l a Legge d e l 2 3
CON v o t i f a v o r e v o l i 1 0 c o n t r a r i n e s s u n o a s t e n u t i 1 (Gover
natori) ;
D E L I B E R A
-
d i a p p r o v a r e i l Regolamento Comunale p e r l a d i s c i p l i n a d e l l e
a t t i v i t 2 d i b a r b i e r e , p a r r u c c h i e r e , e d a f f i n i che s i a l l e g a
a1 p r e s e n t e a t t o q u a l e p a r t e i n t e g r a n t e e s o s t a n z i a l e ;
- ' d i d a r e a t t o c h e i l p r e s e n t e regolamento e n t r e r 2 i n v i g o r e
dopo i prescritti visti ai sensi degli artt; 59 - 60 della
Legge 10/02/1953 previo parere -dells Commissione Provincia
le delllartigianato, e delle pubblicazioni richieste dal
T.U.L.C.P.
CAPO I.
DlSPOSlZlONI GENERAL1
Art. 1
Oggeno del regolamento
Sono soggetti alla disciplina del presente regolamento tutti coloro che, sia come irnprese
individuali sia in forma societaria d i persone o di capitali, esercitano le attivita d i barbiere e
d i parrucchiere da uorno e da signora, e affini, inerenti all'adeguarnento estetico dell'aspetto a
determinati canoni dl rnoda o d i costume che non implicano prestazioni di carattere rnedico-curativo-sanitario, come quelle di: estetista, truccatore, estetista-visagista. depilatore, manicure.
massaggiatore tacciale, pedicure estetico, sia in pubblico locale o in locale annesso alla propria
abitazione o presso il dornicilib dei clienti o presso enti, istituti, uffici e associazioni, anche a
titoio qratuito.
Art. 2
Obbligo dell'autorizzazione
Chiunque intenda esercitare nel territorio del Comune le attivita indicate nel precedente
art. 1, o anche soltanto alcune di esse, deve essere rnunito di apposita autorizzazione, ai sensi
deil'art. 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificato dalla legge 23 dicembre 1970. n. 1142.
L'sutorizzazione suddetta e rilasciata con provvedimento del Sindaco, sentita la commisslone di cui all'art. 7 successivo, ai sensi dell'ert. 4 della citata lcgye 23 dicen~bre1970. n.
1142.
VARlAZlONl ED AGGIUNTE
Art. 3
Concessione dell'autorizzazione
[Art. 4 Legge 23 dicembre 1970. N. 11421
La concessione dell'autorizzazione ,e subordinata agli accertamenti previsti dall'art. 2 della
iegge 14 febbraio 1963. n. 161, modificato dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142. second0 le
norme proceduraii contenute negli articoli seguenti, e sotto. I'osservanza delle prescrizioni
igieniche e sanitarie stabilite nel presente regolamento.
L'autorizzazione e rilasciata con provvedimento del- Sindaco, sentita la commissione di
cui al successivo art. 7.
Art. 4
Rifiuto dell'autorizzazione
JI rifiuto di accordare I'autorizzazione deve essere motivato e comunicato al richiedente
entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.
Contro II prowedimento del Sindaco. ch?: rifiuti I'autorizzazione, b amrnesso ricorso alla
Giunta Provinclale Amministrativa entro 11 termine dl giorni trenta dalla data della notificazione della decisione stessa,
Art. 5
Natura e llmitl dell'autorinazione
L'autorizzazlone si intende valida per I'intestatario della stessa per un determinato esercizio, che potra essere per uomo, per signora o misto e per I locali in essa indicati. i locali nei
quali le attivita autorizzate potranno essere esercitate; dovranno essere specificatl nell'autorizzazione medesima.
Nel caso di impresa gestita i n forma societaria la concessione dell'autorizzazione b subordinata all'accertamento della qualificazione professionale della maggioranza dei soci, quando s i
tratta di impresa avente i requisiti previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, o della persona
I L SINDACO
che assume la direzione dell'azienda quando si tratti di imprese diverse da quelle previste dalla
legge n. 860.
- 5 -
Ogni cambiamento ne11z persona del titolare dB luogo a nuova autorizzazione. da concedersi con le stesse modalita della concessione originaria.
In caso d i trasferimento della sede dell'esercizio o di variazione del numero o nella destinazione dei locali, dovra richiedersi ed ottenersi nuova autorizzazione, che sara rilasciata in base
a n u b osta dell'ufficiafe sanitario del Comune, previo accertamento dei sol; requisiti igienici
dei locali. second0 l e modalita d i cui agli articoli seguenti.
Art. 6
Termine e validith dell'autorizzazione
Trascorso il termine di sessanta giorni dalla data di concessione della autorizzazione. senza che le attivita, per le quati I'autorizzazione stessa B stata rllasciata, abblano avuto Inlzio, la
licenza Sara revocata.
Commissione Comunale consultiva
Press0 il Comune 6 costituita una Commissione consultiva presieduta dal Sindaco o da
un suo delegato e composta:
- da tre rappresentanti della categoria
- da tre rappresentanti nominati dalle
art~gianale;
organizzazloni slndacall piD rappresentative:
- dall'Ufficiale Sanitario;
- dal Comandante della polizia munlcipale;
- da un rappresentante della commissione provlnciale per I'artigianato
o da un suo dele-
gate artigiano, residente nel Comune.
A1 parere della stessa commlssione B subordinato il r~lasciod i ogni autorizzazione dl cui
a1 precedente art. 2.
A1 parere obbligator~oma non vincolante della commissione stessa i. subordinata snche la
adotione del presente regolamento.
La detta Commlsione vlene costituita dal Sindaco con proprio decreto a seguito delle deslgnazioni suddette.
CAPO 11.
NORME PER IL RlLASClO E L'ESERCIZIO DELL'AUTORIZZAZIONE
Art. 8
Domanda
Per ottenere I'autorizzazione prescritta, I'interessato -deve presentare al Sindaco domanda.
su carta legale. nella quale dovranno essere contenute le seguenti indicazioni:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e professlone del richiedente:
b) le attivita che si Intendono esercitare, con la specificazione di eventuali procedimenti
tecnlci da usarsi nelle attivita stesse;
c) il luogo nel quale l e attivlth suddette dovranno essere esercitate ed il numero e la destinazione dei locali che compongono I'ese~cizio;.
d) la dichiarazione che I'impresa d i barbiere o di parrucchiere, ed altri ,simili. d i cui ail'artic010 1 del presente regolamento. trovasi o meno iscritta come tale i n 3n albo provinciale delle imprese artigiane d i cui all'articolo 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860. con gli estremi della
eventuale lscrizione.
Per le imprese societarie, diverse da quelle previste dall'art. 3 della legge n. 860, la rlchiesta di autorizzazione deve contenere I'indicazione della persona cui e affidata la direzione della
azienda.
.
Art. 9
Accertamento dei requisiti d l impresa artigiana
(Art. 2 1ett.a) Legge 23 dicembre 1970. N. 1142)
Non appena pervenuta la domanda, nel caso che i'impresa di barb~ere,parrucchiere e simtli.
abbia d ~ c h ~ a r a dt oi essere gia iscrltta in un albo provinciale delle imprese artigiane e non ne
abbia eventualmente prodotta documentazione. i'ufficio comunale richiedera la relative conferma dalia Camera di Commercio. Industria e Agricoltura territorialmente competente.
In difetto di tale iscrizione, dovra promuoversi I'accertamento, da parte della Commissione provinciale per I'artigianato presso la Camera di Comrnercio, lndustria e Agricoltura. che
I'irnpresa di cui .sara titolare il richiedente e in possesso dei requisiti previsti dalla legge 25
iuglio 1956. n. 860. e se ne dovra ottenere la relstiva dichiarazione.
Per le irnprese societarie non aventi i requisiti previsti daila suddetta legge n. 060, gli or:
gani comunali preposti al rilascio dell'autorizzazione devono sccertare la regoiare costituzione
delta societa e i'avvenuta iscrizione nel registro delle irnprese e neli'albo della Camera d i Conirnercio.
Art. 10
Accertamento della qualificazione professionale del richiedente
oppure del titolere o del direttore dell'azienda
(Art. 2 lett. c j della Legge 23 dicernbre 1970, N. 1142)
Alla stessa Cornmissione provinciale per l'artigianato dovrh pure. in ogni caso, essere rlchiesta la certificazione relativa al possesso della qualificazione professionale da parte del
richiedente I'autorizzazione, o del titolare o del direttore dell'azienda.
La qualificazione professionale s i intend;
conseguita dal richledente I'autorizzazione o dal-
I'eventuale direttore d'azienda, se costui sla, ovvero sia stato, gih titolare dl un esercizio di bar;
biere o parrucchiere o mestiere aff,ine, iscritto i n un albo provinciale' delle imprese artigiane;
oppure se presti o abbia gih prestato la sua opera professlonale qualificata presso un'lmpresa d i
barbiere o d i parrucchiere o mestiere affine, lscritta i n hn albo provinciale delle i m p y s e artigiane, in qualith di dipendente o di collaboratore.
L'accertamento di quest'ultima condlzlone spetta alla cornrnisslone provinciale per I'artigianato, la'quale rilascia la relativa certificazione previa indagine circa I'effetf'ivith del precedente esercizio professionale qualificato.
Si ritiene comunque conseguita la qualificazione professionale con un period0 di attivita
lavorativa qualificata non inferiore a due anni da accertarsi attraverso I'eslblzione del
libretto
di iavoro o documentazione equipollente.
La qualificazione professionale s i intende altresi conseguita dal' rlchiedente se egli abbia
seguito i n precedenza un regolare corso di apprendistato ed ottenuta la qualificazione ai sensi
della legge 19 gennaio. 1955. n. 25. e delle norme applicative previste nei contratti collettivi di lavoro delle categorie interessate.
Non costituiscono. titolo al riconosclmento della qualificazione professlonale gli attestati
ed i diplorni rilasciati a seguito di frequenza di corsi di addestrarnento e dl scuole professionali. che non siano stati autorizzati e riconosciuti dai cornpetenti organi dello Stato.
Art. 11
-
Accertamenti igienico sanitari
[Art. 2 lett. b) della legge 23 dicembre 1970. n. 1142)
L'Ulficio comunale promuovera, inoltre, da parte dell'ufficiale sanitario. I'accertamento dei
requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili dcstinati all0 svolgimento delle attivita per le quali viene richiesta I'autorizzazione:nonche
dei requisiti sanitari relativi ai
procedimenti tecnici usati in dette attivita, e della idoneita sanitaria delle persone che saranno
addette all'esercizio.
Art. 12
Requisiti igienici dei locali
I locali degli esercizi delle attivita di barbiere, parrucchiere da uomo e da signora ed affini
di cui all'art. 1 del presente regolamento devono soddisfare alle seguenti condizioni igienlche:
a) nei locali ad uso deil'esercizio ed in quelli accessori, i pavimenti e le pareti fino all'altezza di almeno m. 1.50, dovranno essere costituiti o rivestiti di materiali impermeahili e lavabili, che consentano la necessaria pulizia e dlsihfezione :
b) nei locali di lavoro devono esistere Javandini fissi (uno per ognl posto-clientel ad acqua ccrrentc e potnl.i!e, ,-=r !'uqc direHz dei c!ie?ti. 2er 12 p l ? ! i ~ i ldei !err! e
di
e:!?!
e!??? 9f-
trezzatura. Tali lavandinl devono essere provvisti di adatto sistema per. lo smaltimento detle
acque di rlfiuto o per la loro raccolta, nel caso che non vi sia possibilith di immissione delle
acque stesse nella rete d i fognatura. In nessun caso, comungue, le acque di scarico potranno
essere riversate sul suolo pubblico ;
C) gli esercizi nei quali si usano solventi volatili ed infiammabili devono essere provvisti
di un retrobottega o, comunque, di un locale separato per la conservazione delle sostanze suddette in appositi recipienti, ed essere adeguatamente aereati per un facile e rapid0 ricambio
di aria.
Art. 13
Esercizi posti i n localith prive d i acquedotto
Noi locali degli esercizi posti in localiti eccentriclie, prive di acquedotto, pub essere riconosciuta, a giudizio dell'ufficiale sanitario, I'idoneita igienica degli stessi, in difetto del requisite di c ~ i alla
i
lettera b) del precedente articblo, fern10 restando ii principio della massiina pos-
sibile p ~ ~ l i z dei
i a locali e dei lavoranti e della igiene clei clienti.
.
.
Art. 18
Determinazione delle distanze minime di nuovi esercizi da quelli preesistenti
Segue a r t . 18
(Art. 2 lett. d l della legge 23 d~cernhre1970. rl. 11421
A norrna del disposto di cui all'u!tirno comma dell'art. 2 della legge 23 dicernb1.e 1970, n.
1142, il Consiglio Comunale, i n conformita ai criteri che verranno pFoposti dalla co~nmissione
1 ( u n ) e s e r c i z i o o g n i 600 a b i t a n t i o f r a z i o n e c o n d i s t a n z a m l
nima f r a d i e s s i , n e l C a p o l u o g o , d i m l . 200.
comunale d i cui al precedente art. 7, deterrninera con apposito atto deliberativo le distanze rninirne dei nuovi esercizi rispetto a quelli preesistenti in-rapport0 alla densit5 della popolazione
residente e fluttuante ed al nurnero degli addetti in esercizio nelle irnprese.
P e r e v e n t u a l i t r a s f e r i m e n t i n e l Capoluogo l a d i s t a n z a d i c u i
a 1 Comma p r e c e d e n t e B d i m e z z a t a .
Puo comunque, a 1 d i 1 8 d e l r a p p o r t o i n d i c a t o a 1 p r i m o Comma,
Art. 19.
Accertamento delle distanze ad opera della polizia municipale
[Art. 2 lett. d) della legge 23 dicembre 1970. n. 1142)
II rilasci; dell'autorizzazione b altresi subordinato all'accertamento della distanza fra ll nuo-
vo esercizio e quelli preesistenti, determinata dal Consiglio Cornunale come precisato all'articolo precedente.
Tale accertamento B affidato agli organi d i polizia municlpale.
Art. 20
Requisiti zanitari relativi ai procedimenti tecnici
usati nelle attivita soggette ad rutorlaazione
Nelle attivita soggette ad autorizzazione, second0 le norme del presente regolarnento, dovra. In ogni caso, essere evitato I'impiego di procedimenti, d i prodotti e dl attrezil non conformi
alle comuni norrne di igiene e che possano comunque recard pregiudizio alla salute dei client;
e dei lavoranti.
Art. 21
Libretto di 'idoneitl sanitaria
11 personale di lavoro e di assistenza di ambo I sessi, cornpreso II proprietario e le persone
della famiglia che eventualrnente l o coadiuvano nell'esercizio della sua professione, devono essere niunitl del libretto dl idoneita sanitaria rilasciato dall'ufficiale sanitario ai sensi dell'art. 262
e s s e r e r i l a s c i a t a una a u t o r i z z a z i o n e f u o r i d e l Capoluogo, purchg
l a d i s t a n z a minima d a e s s o s i a d i almeno 2 ( d u e ) Km.
P e r l t e s e r c i z l o d i c u i s o p r a non 6 p r e v i s t o il t r a s f e r i m e n t o
n e l Capoluogo; a meno c h e non s i r i e n t r i n e l r a p p o r t o d l 1 ( u n o )
e 600 ( s e i c e n t o ) .
del T. U. delle leggi sani!arie. modificato con I'art. 14 della legge 30 aprile 1962. n. 283. dal quale
risulti la itnniunita da rnalattie infettive e diffusive.
I libretti di idoneita sanitaria delle persone suddette devono essere tenuti in custodia da!
conduttore del negozio, per essere esibiti ad ogni richiesta della autorite sanitaria e sono soggetti a rinnovazione annue. previa visita sanitaria di controllo da praticarsi sempre a cura (leiI'Ufficiale sani:ario.
Art. 22
-
Norrne igienichc
A l titolare dell'autorizzazione incombono I'obbligo e la responsabilita dell'osservanza delle
seguenti nornie igieniche, anche se la loro applicazione B affidata a1 personale dipendente :
a) I'esercizio ed i locali annessi devono essere tenuti con la massirna pulizia e disinfettati
periodicarnente con mezzi suggeriti od approvati dall'Ufficio comunale d i igiene ;
b) i rasoi e gli altri fkrri taglienti del mestiere devono essere tenuti sempre accuratarnente
puliti e, prima dell'uso, devono essere immersi in alcool denaturato o in altra sostanza disinfettante riconosciuta idonea allo scopo dall'ufficio comunale di igiene. Durante I'uso, essi devono essere ripuliti su carta sterile o sulla quale sia stata cosparsa sostanza disinfettante in
polvere ;
.
.
CI
nelle attivita d i manicure e pedicure, la parte da trattare deve essere abbondantemente
lavata con acqua e sapone ed accuratamente disinfettata :
df,.._,
dopo la rasatura della barba deve sernpre essere assicurata ai clienti la possibilita di
lavarsi con abbondante acqua corrente e la superficie rasata deveessere spruzzata con soluzione alcoolica al 50% o con altri appositi. idonei preparati dislnfettanti:
e l le spazzole che servono per i capelli devono essere' ogni giorno accuratamente lavate
e disinfettate :
f ) tutti gll attrezzi, i n genere, occorrenti per Isattivita devono essere sempre tenuti con la
massima ~puliziae, ove la loro natura lo richieda, disinfekati.
Art. 23
Pulizia del personale
Il personale deve osservare costantemente le piu scrupolose norme di pulizia ed igiene.
con speciale riguardo alle man1 ed alle unghie, e indossare una vestaglia bianca abbottonata.
con maniche chiuse al polso.
Prima di iniziare ciascun servizio, ed alla presenza del cliente, I'addetto a1 servizio deve lavarsi accuratamente le man1 con acqua e sapone.
Art. 24
lnipiego d i solventi
I procedimenti tecnici di lavorazione, nei quali vengano irnpiegati prodotti o sulventi le cui
esalazioni possono risultare fastidiose o nocive, devono essere sernpre s e y ~ l i t idi. rapicle ed
abbondanti aereazioni dell'ambiente.
Durante le applicazioni o I'uso di liclt~idio sos~anz-einfiammabili, devesi evitare che nelI'esercizio siano accese fiarnme o si funii..
Art. 25
Difesa dei locali contro le mosche
E' fatto obbligo ai titolari degli esercizi oggetto del presente regolarnento d i osservare e
fare osservare esattamente tutte le norme legislative, i regolarnenti e le ordinanze emanate
dalle autorita per la lotta contro le mosche
In particolare, nella stagione estiva, le aperture degli esercizi e dei locali annessi dovranno
essere munite di dispositivi atti alla d~fesacontro le mosche.
Le porte di access0 dall'esterno dovranno essere rnunite di tende pendule.
Art. 26
Esposizione dell'autorizzazione e delle tariffe
L'autorizzazione per I'esercizio delle attivita disciplinate dal presente regolamento deve
essere esposta nei locali dell'esercizlo stesso. a visione. del pubblico, unitarnente alle tabelle
contenenti lbrario d i apertura e di chirrsura e la tariffa dei corrispettivi per i v8ri servizi.
Art. 27
Orario di apertura de!l'esercizio
Gli orari di apertura e c h i u ~ u r adegli esercizi artigianali per le attivita disciplinate dal presente regolamento saranno deterrninati dal Sindaco, sentite le proposte delle organizzazioni
d i categoria, ed in caso di disaccordo, sentita la cornmissione consultive d i cui oll'art. 7.
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VARIAZIONI ED AGGIUNTE
1915, n. 148, quali la chiusura dell'esercizio, lasospensione della licenza. I'allontanamento del
personate affetto da malattie infettive e diffusive o non piu fisicamente idoneo, la effettuazione
di disinfezioni speciali e straordinarie, o qualunqi~ealtra misura necessaria e idonea alla tutela
delta pubblica igiene e sanita.
Art: 34
Entrata i n vigore del regolamento
II presente regolamento entrerh in vigore dopo che, approvato dagli organi di riscontro, sent i t o ifparere della Commlssione provinciale per I'artigianato di cui all'art. 12 della legge 25 lu-
gliu 1956. n. 860. sara stato pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo pretorio del Comune.
,i
Ib GEGRETAlftIO COMUNALE
APPROVAZIONE
- PUBBLICAZIONE
- ESECUTIVITA'
.
-- .--
--
11 presente regolamento
-.........................
L. stato approvato dal Consiglio comunale i l ....................................................
inviato alla Commissione
regionale
provinciale
Approvato dalla Comrnissione
di controllo il.................................
....
regionale
,n,,inC;r,n
. controllo, previo parere della Comrnisione
p. ..... .
-
--
provinclale per I'artigianato, con dedisione n ..................................
E' steto
............ ed
con deliberazione n...............................
: pubblicato il
del
. . . - .
.: . . . .
-
poi nuovamente pubblicato per quindlcl giorni consecutivi dal
..
81
divenendo
esecutivo il
-.
-
41.
1L SEGRETARI
COMUNALE
NORME LEGISLATIVE E Dl ESECUZIONE
VlGENTl I N MATERIA
Legge 14 febbraio 1963. n. 161
- Discipliria
Legge 23 dicernl~re1970. n. 1142
-
dell'atiivii8 d i barbiere. parrucchiere ed aflilli.
Modiiiche alla legge 14 febbraio 1963, n. 161 concernenie la disclplirra dcl/'atii.
vita c l i barbiere per uomo e donna e mestieri affini.
Legge 25 luglio 1956, n. 860
- Norme per lo disclpllna giuridica
- Dlscipllna dell'apprendlsiato
dclle 1rnp;e:r
artiyiane.
Legge 19 gennalo 1955, n. 25
Testo Unico Leggi sanitarie. 27 luglio 1934, n. 1265.
Testo Unico Legge Comunale e Pmvlnclale 3 marm 1934. n. 383.
Art. 153 T. U. Legge Com. e Prov. 4 febbraio 1915, n. 148
rlrrniarn d r l Mtni-tern dell'lnda~stria R Commnrclo IDirez' Gen. Artiaianato e Piccole Industriel n
1G9 del
20 rnagglo 1963.
Circolare del Minister0 dell'lnterno [Dlrez, Gen. Sanlta Pubhlica) n. 159
bre 1936.
-
Prot. n. 20900.19.25295, del 30 novem-
Approvato e sottoscritto:
I
onsigliere Anziano
II sottoscritto Segretario attesta che copia
della presente deliberazione B stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno
nale di controllo sugli atti dei Comuni:
della deliberazione per il normale controllo;
dell'elenco n.
delle deliberazioni non soggette a controllo, nel quale la presente deliberazione B stata
inclusa.
n
oppure: dal
al
e che nessun reclamo B stato presentato
contro la medesima. '
Oggi stesso viene
te Organo
dei Comuni.
I
II Segretario
~ a l l aResidenra
1
- 7 MAS. 1984
I
La suestesa deliberazione B divenuta esecutiva in seguito alla pubblicazione alllAlbo
Pretorio di questo Comune il giorno
oppure: dal
senza reclami ed invio al competente Organo Regionale di controllo,
al
il quale ha accusato ricevuta in data
J - i della deliberazione per il normale controllo senza che ne sia stato pronunciato, entro
i 20 giorni successivi, a norma dell'art. 59 della legge 10-2-53, n. 62, I'annullamento;
dell'elenco n.
delle deliberazioni non soggette a controllo, nel quale la presente deliberazione B stata inclusa, senza che, nei termini prescritti dalla legge regionale, ne sia stata richiesta copia per sottoporre I'atto a normale controllo.
II Segretario
REGIONE
MARCHE
Comitato di Controllo
Sezione Speciale di Pesaro
SPAZIO RISERVATO
ALL'ORGANO Dl CONTROLLO
Esaminato senza rilievi ai sensi
59
della legge 10 febdegli
- artt. 59 e 60
braio 1953 n. 62 nella seduta del ............
..................................................
.............................................
$5- 5-Sk
f.to
Pesaro, li
p.c.c. ll Segretario
S. Giorgio di Pesaro, ................................................
p.c.c. II Segretario Cotnunale
BAIOCCHI
- Pesaro
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Deliberadone originale del Consiglio Comunale