L’estivo e la r isoluzione delle dispersioni
CAP_5
la massa e i ponti termici
L’effetto della massa
1
L’effetto della massa
Immagazzinare il calore: capacità termica
MatMat-mata - Tunisia
L’azione positiva della massa in
un edificio si esplica a patto che:
le oscillazioni giornaliere della
temperatura es terna siano
considerevoli
la massa sia esposta al cont atto
dell’aria interna
la massa sia ben distribuita
Mesa Verde - Colorado
Un’adeguata capacit à termica
determina:
Una riduzione delle punte
massime e minime di
temperatura.
Uno sfasamento degli istanti in
cui si verificano i valori max e min.
di temp.
2
L’andamento giornaliero della temperatura nelle stagioni
INVERNO
Temperatura dell’aria e intensità della radiazione
variano nel tempo.
t a, interno = 20°C
t a, esterno
t a, interno = 25°C
In condizioni invernali la temperatura esterna durante
il giorno è sempre più bassa di quella interna (20°C), i
flussi attraverso l’involucro sono sempre da int erno a
esterno.
In condizioni estive la temperat ura esterna oscilla
intorno al valore della temperat ura interna (25-26°C in
caso di impianto funzionante) i flussi attraverso
l’involucro sono sempre in momenti diversi internoesterno e esterno-interno.
Assumere condizioni stazionarie e non considerare la
capacità termica è acc ettabile in condizioni invernali,
ma non in condizioni estive.
t a, esterno
ESTATE
Capacità termica e iso lamento in una parete
[h]
3
Trasmittanza, sfasamento, attenuaz ione: involucro in laterizio
Attenuazione di ampiezza della variazione della temperatura
La differenza di fase (ritardo in cui si verifica) della variazione della
temperatura t ra le superfici esterna ed int erna della parete
L’effetto della massa
4
L’effetto della massa
I ponti termici
5
I ponti termici
Il ponte termico è una configurazione strutturale o geometrica che
produce una deviazione del flusso termico dalla condizione di flusso
monodirezionale tra superficie interna ed esterna di una parete.
a) Ponte termico di forma
b) Ponte termico di struttura
UNI EN ISO 14683.
Correzione di ponti termici: esempi
Ponte termico corretto: è quando la trasmittanza termica
della parete fittizia (il tratto di parete esterna in
corrispondenza del ponte termico) non supera per più del
15% la trasmittanza termica della parete corrente.
6
fonti alternative di energia
CAP_6
impianti
7
Efficienza impianti
Caldaia a
c ondensazione
Sfruttamento energia solare
8
Involucro “produttore”
produttore” di energia
Sfruttamento energia solare: PV
numero di impianti fotov oltaici in esercizio
nel 2007, per regione
9
Involucro “produttore” di energia
Renbra ndt
Secondary
School - Holl and
The solar office
Essen - Germa ny
Solar Fa brik
Freibur g i. Br. - Germany
Finanziaria 2008
Art. 1, comma 289. All’articolo 4 del Testo unico delle disposizio ni legislative
e regolamentari in materia edilizia, di cui al Decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, il comma1bis è sostituito dal seguente:
“1-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2009, nel regolamento di cui al comma 1,
ai fini del rilascio del permesso di costruire,deve essere prevista, per gli
edifici di nuova costruzione, l’installazione di impianti per la produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una
produzione energetica non inferiore a 1kW per ciascuna unità abitativa,
compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell’intervento. Per i fabbricati
industriali, di estensione superficiale non
inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW”.
Per i comuni l’obbligo di di sposizioni nel regolamento edilizio con proroga al 01/01/2010
10
DL 311 1-2-2007: altre indicazioni
Efficienza impianti
Arieggiare un edificio energeticament e ot timizzato
Ventilazione forzata
La ventilazione diviene una quota importante del
fabbisogno complessivo (può incidere per 20 - 30
kWh/m2 ) e deve essere attentamente progettata
11
Recupero termico
E’ possib ile recuperare dell’energia dalla
portata in uscita facendola scambiare
calore con la portata in entrata. Si utilizzano
dispositiv i chiamati recuperatori di calore.
Recuperatori rigenerativi
Scambiatori ariaaria-terreno
Esempio in Croazia
12
Impianto
ventilazione
Pensiamo anche
all’estate: le schermature
Scuola media – Empoli (I)
Sevilla (E): Società Telefonica
L’ingresso de l sole è
sinonimo di
surriscaldamento degli
ambienti
Uso degli sche rmi
Uno schermo esterno efficace consente di
ridurre l a ra diazione entra nte di oltre il 70%
13
esempi italiani
CAP_7
Verifiche e certificazione
DL 311 1-2-2007: le verifiche
14
15
Marcatura energetica degli elettrodomestici
•
Direttiva Europea 94/2/EC del 1994 su “Energy labelling”
labelling ”
•
Direttiva 96/57/EC del 1996 su “Energy efficiency requirements”
requirements”.
•
Decreto del Ministero Industria del 12 aprile 1998
•
L’etichett a permett e una facile individuazione delle prestazioni energetiche
energetiche
CO2 Emissions per regione (Mt )
Consumi di energia frigoriferi
Certificazione degli edifici
Requisito minimo per edifici
nuovi
Valore medio prestazione
fabbricati esistenti (stock edilizio )
Entro un anno è obbligatoria la
certificazione energetica sul nuovo
16
Un esempio consolidato:
Danimarca – Energy labelling edifici piccola dimensione
Data
Identificazione dell’edificio
Identificazione del consulente
Firma
Riscaldamento
Elettricità
Acqua
Consumo per m²
Impatto ambientale
115/08 133/08
cambiamenti apportati
CAP_8
Consumi
17
DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008,, n. 115 “Attuazione
della direttiva 2006/32/CE relativa all' efficienza degli usi finali
finali
dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva
direttiva
93/76/CEE.”
93/76/CEE.”, G. U. n. 154 del 3 luglio 2008
Legge 6 agosto 2008, n. 133 "Conversione in legge, con
modificazioni, del decretodecreto -legge 25 giugno 2008, n. 112,
recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività
competitività, la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria “, G. U. n. 195 del 21
agosto 2008 - Suppl. Ordin. n. 196
DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 115
Art. 11
(Semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative e
regolamentari)
1. Nel caso di edifici di nuova costruzione, lo spessore delle murature
esterne, delle tamponature o dei muri portanti, superiori ai 30
centimetri, il maggior spessore dei solai e tutti i maggiori volumi e
superfici necess ari ad ottenere una riduzione minima del 10 per cento
dell’indice di prestazione energetica previsto dal decreto legislativo 19
agosto 2005, n.192, e successive modificazioni, certificata con le
modalità di cui al medesimo decreto legislativo, non sono considerati
nei computi per la determinazioni dei volumi, delle superfici e nei
rapporti di copertura, con riferimento alla sola parte eccedente i 30
centimetri e fino ad un massimo di ulteriori 25 centimetri per gli
elementi verticali e di copertura e di 15 centimetri per quelli orizzontali
intermedi. Nel rispetto dei predetti limiti è permesso derogare,
nell’ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui
al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giug no 2001,
n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai
regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici,
alle distanze minime di protezione del nastro stradale nonché alle
altezze massime degli edifici.
18
DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 115
Art. 11
(Semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative e
regolamentari)
2. Nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti
che comportino maggiori spessori delle murature esterne e degli
elementi di copertura necessari ad ottenere una riduzione minima del
10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19
agosto 2005, n.192, e successive modificazioni, certificata con le
modalità di cui al medesimo decreto legislativo, è permesso
derogare, nell’ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli
abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalla normative nazionali,
regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze
minime tra edifici e alle distanze minime di protezione del nastro
stradale, nella mis ura massima di 20 centimetri per il maggiore
spessore delle pareti verticali esterne, nonché alle altezze massime
degli edifici, nella misura massima di 25 centimetri, per il maggior
spessore degli elementi di copertura. La deroga può essere esercitata
nella mis ura massima da entrambi gli edifici confinanti.
DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 115
Art. 11
(Semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative e
regolamentari)
6. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui all’articolo 1, comma
351, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, finanziabili in riferimento
alle dotazioni finanziarie stanziate dall’articolo 1, comma 352, della
legge n. 296 del 2006 per gli anni 2008 e 2009, la data ultima di inizio
lavori è da intendersi fissata al 31dicembre 2009 e quella di fine lavori
da comprendersi entro i tre anni successivi.
Articolo 1, commi 351, 352 (Interventi di risparmio en ergetico su i nuovi edifici)
Il comma 351 preve de che gli interventi di realizzazi one di nu ovi edific i o nuovi com plessi di edific i, di
volumetria complessiva superi ore a 10.000 metri cubi (data di in izio lavori entro il 31 dicem bre 2007 e termine
entro i tre anni successivi), con consegu imento di bassi valori di fabbiso gn o energetic o, beneficeran no di
specifici co ntributi (agevo lazio ni anche sui l avori di con dizi oname nto estivo e illuminazi one).
Con il comma 352 vie ne costituito uno specifico Fondo di 15 mil ioni di euro per ciasc uno degl i anni del triennio
2007-2009 me ntre con decreto de l ministro dell ’ec onomi a e delle fina nze, verranno fissate le condizi oni e le
modal ità per l’access o e l’ero gazio ne de gli inc entivi.
19
DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 115
ALLEGATO III
METODOLOGIE DI CALCOLO E REQUISITI DEI SOGGETTI PER
L’ESECUZIONE DELLE DIAGNOSI ENERGETICHE E LA
CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
1. Per le metodologie di calcolo delle prestazio ni energetiche degli edifici si
adottano le seguenti norme tecniche nazio nali e lo ro successiv e
modif icazioni:
a) UNI TS 11300 Prestazioni energetiche degli edif ici – Parte 1:
Determinazio ne del fabbisogno di energia termica dell’edif ico per la
climatizzazio ne estiv a ed invernale;
b) UNI TS 11300 Prestazio ni energetiche degli edifici – Parte 2-1:
Determinazio ne del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la
climatizzazio ne invernale e la produzio ne di acqua calda sanitaria nel
caso di utiliz zo dei combustibili fossili.
c) UNI TS 11300 Prestazio ni energetiche degli edif ici – Parte 2-2:
Determinazio ne del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la
climatizzazio ne invernale e la produzio ne di acqua calda sanitaria nel
caso di:
- utilizzo di energie rinnovabili (solare-termico, solare fotovoltaico, biomasse);
- utilizzo di altri sistemi di generazio ne (cogenerazione, teleriscaldamento,
pompe di calo re elettriche e a gas).
DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 115
ALLEGATO III
METODOLOGIE DI CALCOLO E REQUISITI DEI SOGGETTI PER L’ESECUZIONE
DELLE DIAGNOSI ENERGETICHE E LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI
EDIFICI
2. Gli strumenti di calcolo applicativi delle metodologie di cui al punto 1 (software
commerciali), garantiscono che i valori degli indici di prestazione energetica,
calcolati attraverso il loro utiliz zo, abbiano uno scostamento massimo di più o
meno il 5% rispetto ai corrispondenti parametri determinati con l’applicazione dello
strumento nazionale di riferimento. La predetta garanzia è fornita attraverso una
verifica e dichiarazio ne resa dal Comitato termotecnico italiano (CTI) o dall’Ente
nazionale italiano di unificazio ne (UNI).
3. In relazione alle norme tecniche di cui al punto 1, il CTI predispone lo strumento
nazionale di riferimento sulla cui base fornire la garanzia di cui al punto 2.
4. Nelle more del rilascio della dichiarazio ne di cui sopra, la medesima è sostituita da
autodichiarazio ne del produttore dello strumento di calcolo, in cui compare il
riferimento della richiesta di verif ica e dichiarazio ne avanzata dal predetto soggetto
ad uno degli organismi citati al punto 2.
20
DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 115
ALLEGATO III
METODOLOGIE DI CALCOLO E REQUISITI DEI SOGGETTI PER
L’ESECUZIONE DELLE DIAGNOSI ENERGETICHE E LA
CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici
1. Sono abilitati ai fini dell’attività di certificazione energetica, e quindi
riconosciuti come Soggetti certificatori i tecnici abilitati, così come
definiti al punto 2.
DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 115
ALLEGATO III
METODOLOGIE DI CALCOLO E REQUISITI DEI SOGGETTI PER
L’ESECUZIONE DELLE DIAGNOSI ENERGETICHE E LA
CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
2. Si definisce tecnico abilitato un tecnico operante sia in veste di
dipendente di enti ed organismi pubblici o di società di servizi
pubbliche o private (comprese le società di ingegneria) che di
professionista libero od associato, iscritto ai relativi Ordini e Collegi
professionali, ed abilitato all’esercizio della professione relativa alla
progettazione di edif ici ed impianti, asserviti agli edifici stessi,
nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione
vigente. Il tecnico abilitato opera quindi all’interno delle proprie
competenze. (omissis)
21
DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 115
ALLEGATO III
METODOLOGIE DI CALCOLO E REQUISITI DEI SOGGETTI PER
L’ESECUZIONE DELLE DIAGNOSI ENERGETICHE E LA
CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
2. (omissis) Ove il tecnico non sia competente nei campi sopra citati (o
nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di competenza),
egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo
che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui è
richiesta la competenza. Ai soli fini della certificazione energetica,
sono tecnici abilitati anche i soggetti in possesso di titoli di studio
tecnico scientifici, individuati in ambito territoriale da regioni e
province autonome, e abilitati dalle predette amministrazioni a seguito
di specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli
edifici con superamento di esame finale. I predetti corsi ed esami
sono svolti direttamente da regioni e province autonome o autorizzati
dalle stesse amministrazioni.
DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 115
ALLEGATO III
METODOLOGIE DI CALCOLO E REQUISITI DEI SOGGETTI PER
L’ESECUZIONE DELLE DIAGNOSI ENERGETICHE E LA
CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
2. Soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici
3. Ai fini di assicurare indipendenza ed imparzialità di giudizio dei
Soggetti certificatori di cui al punto 1, i tecnici abilitati, all’atto di
sottoscrizione dell’attestato di certificazio ne energetica, dichiarano:
a) nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzio ne, l'assenza di
conflitto di interessi, tra l’altro espressa attraverso il non
coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazio ne e
realizzazione dell'edificio da certificare o con i produttori dei materiali e
dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che
possano derivarne al richiedente;
b) nel caso di certificazione di edifici esistenti, l'assenza di conflitto di
interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto con i
produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché
rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente.
22
Legge 6 agosto 2008, n. 133
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112)
112
Art. 35.
Semplificazione della disciplina per l'installazione degli impianti all'interno
degli edifici
1. Entro il 31 dicembre 2008 il Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro per la semplificazione normativa, emana uno o più decreti,
ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a
disciplinare:
a) il complesso delle dispo sizioni in materia di attivi tà di installazione degli
impianti all'interno degli edifici prevedendo semplificazioni di
adempimenti per i proprietari di abitazioni ad uso privato e per le
imprese;
b) la definizione di un reale sistema di verifiche di impianti di cui alla lettera a)
con l'obiettivo primario di tu telare gli utilizzatori degli impianti garantendo
una effettiva sicurezza;
c) la revisione della disciplina sanzionatoria in caso di violazioni di obblighi
stabiliti dai provvedimenti previsti alle lettere a) e b).
2. L'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 22 gennaio 2008, n. 37 e' abrogato.
2-bis. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell’articolo 6 e i commi 8 e 9 dell’articolo
15 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
23
Legge 6 agosto 2008, n. 133
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112)
112
l’art. 2 abolisce l’obbligo di trasmettere la documentazione relativa agli
impianti
Art. 13.
Documentazione
1. I sogge tti de stinatari delle prescrizioni previste dal presente decreto
conservano la documentazione amministrativa e tecnica, nonche' il
libretto di u so e manutenzione e, in caso di trasferimento dell'immobile, a
qualsiasi titolo , la consegnano all'avente causa.
L'atto di trasferimento riporta la garanzia del venditore in ordine alla
conformita' degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza e
contiene in allegato, salvo espressi patti contrari, la dichiarazione di
conformita' ovvero la dichiarazione di rispondenza di cui all'articolo 7,
comma 6. Copia della stessa documentazione e‘ consegnata anche al
soggetto che utilizza, a qualsiasi titolo, l'immobile.
Legge 6 agosto 2008, n. 133
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112)
l’art. 2-bis abo lisce l’obbligo di trasmettere l’attestato
di certificazione energetica in caso di compravendita o
di locazione di un immobile all’acquirente/compratore
(ma resta l’obbligo di dotare l’edificio di certificato)
24
D.M. 19/02/2007
in attuazione della Finanziaria 2007
CONCLUSIONI
Con le Finanziarie 2007 e 2008 e i relativi decreti ministeriali, sono definiti gli
obblighi di allegazione dell’ACE per le richieste d’accesso alle detrazioni
fiscali del 55%.
Infine con la Legge 133/2008 (in vigore dal 22 Agosto 2008) si in troduce una
restrizione all’assetto finora descritto , attraverso l’abrogazione dei commi 3 e
4 dell’Art.6 e i commi 8 e 9 dell’Art.15 del DLgs192 che:
— annullano l’obbligo d’allegazione dell ’ACE nel caso di trasferimento a
titolo oneroso e locazione di immobili;
— cancellano la nullità del contratto per trasferimenti e locazioni nel caso
di assenza di ACE.
25
Cosa fare per un edificio nuovo (o ristrutturazione integrale o
ampliamento per volume > 20% dell’
dell’esistente)
verifica di EP;
verifica del hglobale;
verifica trasmittanza pareti e finestre (esterno);
verifica trasmittanza dei divisori verso ambienti non riscaldati
(se in Zona Climatica C, D, E o F);
verifica assenza della condens a (non per edifici E8);
verifica dell’efficacia dei sistemi schermanti (non per edifici E6 e E8);
verifica dello sfasamento termico (non per edifici E6 e E8);
adozione del solare termico (50% del fabbisogno, 20% se in centro storico);
verifica della disponibilità delle reti di teleriscaldamento
Cosa fare per una ristrutturazione, impianto nuovo o nuovo
generatore di calore
verifica di U delle pareti verticali (tutte le categorie), oriz zontali e finestre (no
E.8): valori in all. C;
verifica del hglobale con diagnosi energetica (nuovo impianto o generatore Pn
> 100 kW);
verifica del hglobale , adozione di centralina di regolazione automatica, verifica
del sistema di distribuzione se Pn > 35 kW;
verifica dell’efficacia dei sistemi schermanti, con l’esclusione della zona F,
con irradianza massima Is ≥ 290 W/m2, verifica della massa superficiale sia Ms
> 230 kg/m2 o verifica dello sfasamento termico, verifica della ventilazione
naturale (non per ed. E6 e E8) ;
adozione del solare termico (50% del fabbisogno, 20% se in centro storico),
per impianti nuovi ;
sistemi di regolazione automatica della temperatura in locali o zone uniformi
26
RECEPIMENTI REGIONALI
Lombardia – Provincia autonoma di
Bolzano – Emilia Romagna
Obbligo del la certificazion e
Limiti più severi del DL gs311
Procedura di cal col o regio nale
Bonus volumetrici
Friuli Venezia Giu lia – Provincia
autonoma di Trento – Puglia
Procedura volo ntaria
Region i e province auto nome in cu i vige una
proce dura di certificazio ne
Region i e province auto nome in cu i sono
stati approvati regolam enti sul temo del
risparmio ener getico in e diliz ia
grazie per l’l’attenzione
riferimenti: Sebastiano L uciano ([email protected] )
Università IUAV di Venezia
27
Scarica

"Certificazione energetica degli edifici"