L’estivo e la r isoluzione delle dispersioni CAP_5 la massa e i ponti termici L’effetto della massa 1 L’effetto della massa Immagazzinare il calore: capacità termica MatMat-mata - Tunisia L’azione positiva della massa in un edificio si esplica a patto che: le oscillazioni giornaliere della temperatura es terna siano considerevoli la massa sia esposta al cont atto dell’aria interna la massa sia ben distribuita Mesa Verde - Colorado Un’adeguata capacit à termica determina: Una riduzione delle punte massime e minime di temperatura. Uno sfasamento degli istanti in cui si verificano i valori max e min. di temp. 2 L’andamento giornaliero della temperatura nelle stagioni INVERNO Temperatura dell’aria e intensità della radiazione variano nel tempo. t a, interno = 20°C t a, esterno t a, interno = 25°C In condizioni invernali la temperatura esterna durante il giorno è sempre più bassa di quella interna (20°C), i flussi attraverso l’involucro sono sempre da int erno a esterno. In condizioni estive la temperat ura esterna oscilla intorno al valore della temperat ura interna (25-26°C in caso di impianto funzionante) i flussi attraverso l’involucro sono sempre in momenti diversi internoesterno e esterno-interno. Assumere condizioni stazionarie e non considerare la capacità termica è acc ettabile in condizioni invernali, ma non in condizioni estive. t a, esterno ESTATE Capacità termica e iso lamento in una parete [h] 3 Trasmittanza, sfasamento, attenuaz ione: involucro in laterizio Attenuazione di ampiezza della variazione della temperatura La differenza di fase (ritardo in cui si verifica) della variazione della temperatura t ra le superfici esterna ed int erna della parete L’effetto della massa 4 L’effetto della massa I ponti termici 5 I ponti termici Il ponte termico è una configurazione strutturale o geometrica che produce una deviazione del flusso termico dalla condizione di flusso monodirezionale tra superficie interna ed esterna di una parete. a) Ponte termico di forma b) Ponte termico di struttura UNI EN ISO 14683. Correzione di ponti termici: esempi Ponte termico corretto: è quando la trasmittanza termica della parete fittizia (il tratto di parete esterna in corrispondenza del ponte termico) non supera per più del 15% la trasmittanza termica della parete corrente. 6 fonti alternative di energia CAP_6 impianti 7 Efficienza impianti Caldaia a c ondensazione Sfruttamento energia solare 8 Involucro “produttore” produttore” di energia Sfruttamento energia solare: PV numero di impianti fotov oltaici in esercizio nel 2007, per regione 9 Involucro “produttore” di energia Renbra ndt Secondary School - Holl and The solar office Essen - Germa ny Solar Fa brik Freibur g i. Br. - Germany Finanziaria 2008 Art. 1, comma 289. All’articolo 4 del Testo unico delle disposizio ni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, il comma1bis è sostituito dal seguente: “1-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2009, nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio del permesso di costruire,deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell’intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW”. Per i comuni l’obbligo di di sposizioni nel regolamento edilizio con proroga al 01/01/2010 10 DL 311 1-2-2007: altre indicazioni Efficienza impianti Arieggiare un edificio energeticament e ot timizzato Ventilazione forzata La ventilazione diviene una quota importante del fabbisogno complessivo (può incidere per 20 - 30 kWh/m2 ) e deve essere attentamente progettata 11 Recupero termico E’ possib ile recuperare dell’energia dalla portata in uscita facendola scambiare calore con la portata in entrata. Si utilizzano dispositiv i chiamati recuperatori di calore. Recuperatori rigenerativi Scambiatori ariaaria-terreno Esempio in Croazia 12 Impianto ventilazione Pensiamo anche all’estate: le schermature Scuola media – Empoli (I) Sevilla (E): Società Telefonica L’ingresso de l sole è sinonimo di surriscaldamento degli ambienti Uso degli sche rmi Uno schermo esterno efficace consente di ridurre l a ra diazione entra nte di oltre il 70% 13 esempi italiani CAP_7 Verifiche e certificazione DL 311 1-2-2007: le verifiche 14 15 Marcatura energetica degli elettrodomestici • Direttiva Europea 94/2/EC del 1994 su “Energy labelling” labelling ” • Direttiva 96/57/EC del 1996 su “Energy efficiency requirements” requirements”. • Decreto del Ministero Industria del 12 aprile 1998 • L’etichett a permett e una facile individuazione delle prestazioni energetiche energetiche CO2 Emissions per regione (Mt ) Consumi di energia frigoriferi Certificazione degli edifici Requisito minimo per edifici nuovi Valore medio prestazione fabbricati esistenti (stock edilizio ) Entro un anno è obbligatoria la certificazione energetica sul nuovo 16 Un esempio consolidato: Danimarca – Energy labelling edifici piccola dimensione Data Identificazione dell’edificio Identificazione del consulente Firma Riscaldamento Elettricità Acqua Consumo per m² Impatto ambientale 115/08 133/08 cambiamenti apportati CAP_8 Consumi 17 DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008,, n. 115 “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all' efficienza degli usi finali finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva direttiva 93/76/CEE.” 93/76/CEE.”, G. U. n. 154 del 3 luglio 2008 Legge 6 agosto 2008, n. 133 "Conversione in legge, con modificazioni, del decretodecreto -legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria “, G. U. n. 195 del 21 agosto 2008 - Suppl. Ordin. n. 196 DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 115 Art. 11 (Semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative e regolamentari) 1. Nel caso di edifici di nuova costruzione, lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, superiori ai 30 centimetri, il maggior spessore dei solai e tutti i maggiori volumi e superfici necess ari ad ottenere una riduzione minima del 10 per cento dell’indice di prestazione energetica previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, non sono considerati nei computi per la determinazioni dei volumi, delle superfici e nei rapporti di copertura, con riferimento alla sola parte eccedente i 30 centimetri e fino ad un massimo di ulteriori 25 centimetri per gli elementi verticali e di copertura e di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi. Nel rispetto dei predetti limiti è permesso derogare, nell’ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giug no 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime di protezione del nastro stradale nonché alle altezze massime degli edifici. 18 DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 115 Art. 11 (Semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative e regolamentari) 2. Nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di copertura necessari ad ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, è permesso derogare, nell’ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalla normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici e alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nella mis ura massima di 20 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne, nonché alle altezze massime degli edifici, nella misura massima di 25 centimetri, per il maggior spessore degli elementi di copertura. La deroga può essere esercitata nella mis ura massima da entrambi gli edifici confinanti. DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 115 Art. 11 (Semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative e regolamentari) 6. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui all’articolo 1, comma 351, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, finanziabili in riferimento alle dotazioni finanziarie stanziate dall’articolo 1, comma 352, della legge n. 296 del 2006 per gli anni 2008 e 2009, la data ultima di inizio lavori è da intendersi fissata al 31dicembre 2009 e quella di fine lavori da comprendersi entro i tre anni successivi. Articolo 1, commi 351, 352 (Interventi di risparmio en ergetico su i nuovi edifici) Il comma 351 preve de che gli interventi di realizzazi one di nu ovi edific i o nuovi com plessi di edific i, di volumetria complessiva superi ore a 10.000 metri cubi (data di in izio lavori entro il 31 dicem bre 2007 e termine entro i tre anni successivi), con consegu imento di bassi valori di fabbiso gn o energetic o, beneficeran no di specifici co ntributi (agevo lazio ni anche sui l avori di con dizi oname nto estivo e illuminazi one). Con il comma 352 vie ne costituito uno specifico Fondo di 15 mil ioni di euro per ciasc uno degl i anni del triennio 2007-2009 me ntre con decreto de l ministro dell ’ec onomi a e delle fina nze, verranno fissate le condizi oni e le modal ità per l’access o e l’ero gazio ne de gli inc entivi. 19 DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 115 ALLEGATO III METODOLOGIE DI CALCOLO E REQUISITI DEI SOGGETTI PER L’ESECUZIONE DELLE DIAGNOSI ENERGETICHE E LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI 1. Per le metodologie di calcolo delle prestazio ni energetiche degli edifici si adottano le seguenti norme tecniche nazio nali e lo ro successiv e modif icazioni: a) UNI TS 11300 Prestazioni energetiche degli edif ici – Parte 1: Determinazio ne del fabbisogno di energia termica dell’edif ico per la climatizzazio ne estiv a ed invernale; b) UNI TS 11300 Prestazio ni energetiche degli edifici – Parte 2-1: Determinazio ne del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazio ne invernale e la produzio ne di acqua calda sanitaria nel caso di utiliz zo dei combustibili fossili. c) UNI TS 11300 Prestazio ni energetiche degli edif ici – Parte 2-2: Determinazio ne del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazio ne invernale e la produzio ne di acqua calda sanitaria nel caso di: - utilizzo di energie rinnovabili (solare-termico, solare fotovoltaico, biomasse); - utilizzo di altri sistemi di generazio ne (cogenerazione, teleriscaldamento, pompe di calo re elettriche e a gas). DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 115 ALLEGATO III METODOLOGIE DI CALCOLO E REQUISITI DEI SOGGETTI PER L’ESECUZIONE DELLE DIAGNOSI ENERGETICHE E LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI 2. Gli strumenti di calcolo applicativi delle metodologie di cui al punto 1 (software commerciali), garantiscono che i valori degli indici di prestazione energetica, calcolati attraverso il loro utiliz zo, abbiano uno scostamento massimo di più o meno il 5% rispetto ai corrispondenti parametri determinati con l’applicazione dello strumento nazionale di riferimento. La predetta garanzia è fornita attraverso una verifica e dichiarazio ne resa dal Comitato termotecnico italiano (CTI) o dall’Ente nazionale italiano di unificazio ne (UNI). 3. In relazione alle norme tecniche di cui al punto 1, il CTI predispone lo strumento nazionale di riferimento sulla cui base fornire la garanzia di cui al punto 2. 4. Nelle more del rilascio della dichiarazio ne di cui sopra, la medesima è sostituita da autodichiarazio ne del produttore dello strumento di calcolo, in cui compare il riferimento della richiesta di verif ica e dichiarazio ne avanzata dal predetto soggetto ad uno degli organismi citati al punto 2. 20 DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 115 ALLEGATO III METODOLOGIE DI CALCOLO E REQUISITI DEI SOGGETTI PER L’ESECUZIONE DELLE DIAGNOSI ENERGETICHE E LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI Soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici 1. Sono abilitati ai fini dell’attività di certificazione energetica, e quindi riconosciuti come Soggetti certificatori i tecnici abilitati, così come definiti al punto 2. DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 115 ALLEGATO III METODOLOGIE DI CALCOLO E REQUISITI DEI SOGGETTI PER L’ESECUZIONE DELLE DIAGNOSI ENERGETICHE E LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI 2. Si definisce tecnico abilitato un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti ed organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private (comprese le società di ingegneria) che di professionista libero od associato, iscritto ai relativi Ordini e Collegi professionali, ed abilitato all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edif ici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente. Il tecnico abilitato opera quindi all’interno delle proprie competenze. (omissis) 21 DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 115 ALLEGATO III METODOLOGIE DI CALCOLO E REQUISITI DEI SOGGETTI PER L’ESECUZIONE DELLE DIAGNOSI ENERGETICHE E LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI 2. (omissis) Ove il tecnico non sia competente nei campi sopra citati (o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di competenza), egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta la competenza. Ai soli fini della certificazione energetica, sono tecnici abilitati anche i soggetti in possesso di titoli di studio tecnico scientifici, individuati in ambito territoriale da regioni e province autonome, e abilitati dalle predette amministrazioni a seguito di specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici con superamento di esame finale. I predetti corsi ed esami sono svolti direttamente da regioni e province autonome o autorizzati dalle stesse amministrazioni. DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 115 ALLEGATO III METODOLOGIE DI CALCOLO E REQUISITI DEI SOGGETTI PER L’ESECUZIONE DELLE DIAGNOSI ENERGETICHE E LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI 2. Soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici 3. Ai fini di assicurare indipendenza ed imparzialità di giudizio dei Soggetti certificatori di cui al punto 1, i tecnici abilitati, all’atto di sottoscrizione dell’attestato di certificazio ne energetica, dichiarano: a) nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzio ne, l'assenza di conflitto di interessi, tra l’altro espressa attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazio ne e realizzazione dell'edificio da certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente; b) nel caso di certificazione di edifici esistenti, l'assenza di conflitto di interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente. 22 Legge 6 agosto 2008, n. 133 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112) 112 Art. 35. Semplificazione della disciplina per l'installazione degli impianti all'interno degli edifici 1. Entro il 31 dicembre 2008 il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, emana uno o più decreti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare: a) il complesso delle dispo sizioni in materia di attivi tà di installazione degli impianti all'interno degli edifici prevedendo semplificazioni di adempimenti per i proprietari di abitazioni ad uso privato e per le imprese; b) la definizione di un reale sistema di verifiche di impianti di cui alla lettera a) con l'obiettivo primario di tu telare gli utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza; c) la revisione della disciplina sanzionatoria in caso di violazioni di obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti alle lettere a) e b). 2. L'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 e' abrogato. 2-bis. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell’articolo 6 e i commi 8 e 9 dell’articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. 23 Legge 6 agosto 2008, n. 133 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112) 112 l’art. 2 abolisce l’obbligo di trasmettere la documentazione relativa agli impianti Art. 13. Documentazione 1. I sogge tti de stinatari delle prescrizioni previste dal presente decreto conservano la documentazione amministrativa e tecnica, nonche' il libretto di u so e manutenzione e, in caso di trasferimento dell'immobile, a qualsiasi titolo , la consegnano all'avente causa. L'atto di trasferimento riporta la garanzia del venditore in ordine alla conformita' degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza e contiene in allegato, salvo espressi patti contrari, la dichiarazione di conformita' ovvero la dichiarazione di rispondenza di cui all'articolo 7, comma 6. Copia della stessa documentazione e‘ consegnata anche al soggetto che utilizza, a qualsiasi titolo, l'immobile. Legge 6 agosto 2008, n. 133 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112) l’art. 2-bis abo lisce l’obbligo di trasmettere l’attestato di certificazione energetica in caso di compravendita o di locazione di un immobile all’acquirente/compratore (ma resta l’obbligo di dotare l’edificio di certificato) 24 D.M. 19/02/2007 in attuazione della Finanziaria 2007 CONCLUSIONI Con le Finanziarie 2007 e 2008 e i relativi decreti ministeriali, sono definiti gli obblighi di allegazione dell’ACE per le richieste d’accesso alle detrazioni fiscali del 55%. Infine con la Legge 133/2008 (in vigore dal 22 Agosto 2008) si in troduce una restrizione all’assetto finora descritto , attraverso l’abrogazione dei commi 3 e 4 dell’Art.6 e i commi 8 e 9 dell’Art.15 del DLgs192 che: — annullano l’obbligo d’allegazione dell ’ACE nel caso di trasferimento a titolo oneroso e locazione di immobili; — cancellano la nullità del contratto per trasferimenti e locazioni nel caso di assenza di ACE. 25 Cosa fare per un edificio nuovo (o ristrutturazione integrale o ampliamento per volume > 20% dell’ dell’esistente) verifica di EP; verifica del hglobale; verifica trasmittanza pareti e finestre (esterno); verifica trasmittanza dei divisori verso ambienti non riscaldati (se in Zona Climatica C, D, E o F); verifica assenza della condens a (non per edifici E8); verifica dell’efficacia dei sistemi schermanti (non per edifici E6 e E8); verifica dello sfasamento termico (non per edifici E6 e E8); adozione del solare termico (50% del fabbisogno, 20% se in centro storico); verifica della disponibilità delle reti di teleriscaldamento Cosa fare per una ristrutturazione, impianto nuovo o nuovo generatore di calore verifica di U delle pareti verticali (tutte le categorie), oriz zontali e finestre (no E.8): valori in all. C; verifica del hglobale con diagnosi energetica (nuovo impianto o generatore Pn > 100 kW); verifica del hglobale , adozione di centralina di regolazione automatica, verifica del sistema di distribuzione se Pn > 35 kW; verifica dell’efficacia dei sistemi schermanti, con l’esclusione della zona F, con irradianza massima Is ≥ 290 W/m2, verifica della massa superficiale sia Ms > 230 kg/m2 o verifica dello sfasamento termico, verifica della ventilazione naturale (non per ed. E6 e E8) ; adozione del solare termico (50% del fabbisogno, 20% se in centro storico), per impianti nuovi ; sistemi di regolazione automatica della temperatura in locali o zone uniformi 26 RECEPIMENTI REGIONALI Lombardia – Provincia autonoma di Bolzano – Emilia Romagna Obbligo del la certificazion e Limiti più severi del DL gs311 Procedura di cal col o regio nale Bonus volumetrici Friuli Venezia Giu lia – Provincia autonoma di Trento – Puglia Procedura volo ntaria Region i e province auto nome in cu i vige una proce dura di certificazio ne Region i e province auto nome in cu i sono stati approvati regolam enti sul temo del risparmio ener getico in e diliz ia grazie per l’l’attenzione riferimenti: Sebastiano L uciano ([email protected] ) Università IUAV di Venezia 27