Piano di sicurezza e coordinamento con il
fascicolo con le caratteristiche dell’opera
D.Lgs. 09/04/2008 n.81
Testo Unico – Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
Comune di: Carpi (MO)
Lavori di: Manutenzione straordinaria dell’impianto di riscaldamento nella Scuola d’infanzia
“BERENGARIO” sita a Carpi in Via Tintoretto, 22
Committente: Arch. Giovanni Gnoli in qualità di Dirigente del Settore A3 del Comune di Carpi
Direzione Lavori: Ing. Luigi VEZZALI – Studio di Impianti Viale G. Carducci, 14 Carpi (MO)
Progettista: Ing. Luigi VEZZALI – Studio di Impianti Viale G. Carducci, 14 Carpi (MO)
Committente dei lavori: Arch. Giovanni Gnoli in qualità di Dirigente del Settore A3
Coordinatore in fase di progetto: Ing. Luigi VEZZALI – Studio di Impianti Viale G. Carducci, 14
Carpi (MO)
Coordinatore in fase di esecuzione: Ing. Luigi VEZZALI – Studio di Impianti Viale G. Carducci,
14 Carpi (MO)
Data di prima compilazione: 29/05/2014
Revisioni PSC:(Vedasi Libro Giornale della Sicurezza e allegati verbali del CSE)
ELENCO ANALITICO DEGLI ARGOMENTI TRATTATI NEL PIANO
1
ANAGRAFICA DI CANTIERE
1.1. Relazione sull’opera
1.1.1. Riferimento opera
1.1.2. Descrizione dell’opera da realizzare
1.1.3. Soggetti e attori coinvolti nel Piano di Sicurezza e Coordinamento
1.1.4. Imprese coinvolte nel Piano di Sicurezza e Coordinamento
1.1.5. Identificazione dei subappalti/forniture in opera
2
NORMATIVA DI CANTIERE
3
VALUTAZIONE DEI RISCHI AMBIENTALI
4
ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
1
5
PREVENZIONE INCENDI E PIANO DI EMERGENZA
6
STOCCAGGIO E SMALTIMENTO RIFIUTI
7
PROGRAMMA LAVORI
8
VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE DI SICUREZZA
9
PROCEDURE ESECUTIVE DI SICUREZZA
10
STIMA DEI COSTI DEGLI APPRESTAMENTI DI SICUREZZA ED IGIENE
11
VALUTAZIONE DELL’INQUINAMENTO ACUSTICO
12
VALUTAZIONE DELL’ INQUINAMENTO CHIMICO
13
MODULISTICA DI CONTROLLO E LISTA DI VERIFICA DI CANTIERE
ALLEGATI AL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
-
ALLEGATO A: Oneri per la sicurezza
ALLEGATO B: Lay-Out di Cantiere
ALLEGATO C: Diagramma di Gantt
2
1 - ANAGRAFICA DI CANTIERE
1.1. RELAZIONE SULL’OPERA
1.1.1. Riferimento opera
Natura dell’opera: rifacimento impianto di riscaldamento scuola d’infanzia “BERENGARIO”
Via
: Tintoretto n.22
Località
: Carpi
Comune
: Carpi
Provincia
: Modena
Data presunta di inizio lavori
Durata presunta dei lavori
28 giorni lavorativi
Ammontare complessivo presunto dei lavori
€ 66.299,00
1.1.2. DESCRIZIONE DELL’OPERA DA REALIZZARE
Si riportano di seguito, con riferimento all’edificio in oggetto, le scelte tecnologiche.
Oggetto del presente intervento è la sostituzione del generatore di calore, e rifacimento delle
distribuzioni principali e secondarie della scuola d’infanzia “BERENGARIO” sita a Carpi in Via
Tintoretto n.22.
Presso la Scuola d’infanzia “BERENGARIO” è esistente un impianto di riscaldamento avente
origine da una centrale termica dove è installata una caldaia della potenza al focolare di 115,0 kW.
Dalla centrale termica parte una linea in acciaio coibentato, installata sotto-traccia, che va ad
alimentare i corpi scaldanti attualmente presenti nell’edificio scolastico costituiti da radiatori tubolari
in acciaio.
L’amministrazione comunale ha registrato negli ultimi anni diversi malfunzionamenti dovuti a
perdite del fluido termovettore (acqua) causate dalla rottura delle obsolete tubazioni sottotraccia
oramai in avanzato stato di ossidazione.
Alla luce di quanto sopra esposto, vista anche l’età dell’impianto, si è optato per il rifacimento della
centrale termica e delle linee di distribuzione.
Da un punto di vista della realizzazione, il rifacimento delle linee di distribuzione dell’impianto
termico prevederà di installare nuove tubazioni in esterno in acciaio del tipo a pinzare.
Per quanto riguarda invece i corpi scaldanti vengono mantenuti i radiatori in acciaio tubolare
3
installando sugli stessi valvole termostatiche.
Nella centrale termica sarà installata una caldaia a condensazione ad alto contenuto d’acqua con
defangatore installato sulla tubazione di ritorno. La caldaia alimenta un collettore sul quale
verranno installate le pompe del circuito radiatori e del circuito boiler. Viene infatti sostituito il boiler
attuale a gas con un preparatore rapido, capacità 200 litri, dotato di scambiatore esterno e pompa.
La progettazione del rifacimento dell’impianto termico come sopra descritto avverrà nel pieno
rispetto delle disposizioni legislative vigenti, con particolare riferimento al D.Lgs.192/2005 così
come modificato dal D.Lgs. n.311/2006 così come recepito dalla Regione Emilia Romagna con
Delibera Regionale n.156/2008 e s.m.i. avente come oggetto “Approvazione atto di indirizzo e
coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica
degli edifici”.
In particolare, sentita anche la ditta attualmente incaricata dall’amministrazione comunale per la
“Gestione del Calore” negli edifici scolastici, il dimensionamento dell’impianto è stato condotto
prevedendo una temperatura media del fluido termovettore non superiore a 55°C. In particolare si
prevede una temperatura di mandata di 70°C e una temperatura di ritorno di 60°C con un salto
termico DT di 10°C.
Sui radiatori verranno appunto installate delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica in
grado di effettuare una regolazione termica locale per locale.
Le nuove tubazioni, realizzate in acciaio zincato, saranno isolate termicamente come prescritto
dall’allegato “B” del D.P.R. n.412/1993 per garantire l’ingresso del fluido termovettore al corpo
scaldante alla temperatura di progetto.
L’installazione di testine termostatiche comporterà il montaggio di circolatori a portata variabile; il
circuito radiatori prevede l’installazione di una valvola miscelatrice a tre vie (recuperata
dall’impianto esistente); il tutto gestito da una regolazione elettronica che, rispetto a quella
attualmente presente, dovrà prevedere dei moduli aggiuntivi e una nuova ingegnerizzazione del
software in quanto viene aggiunto il circuito boiler. Sia la scelta dei moduli elettronici aggiuntivi che
la reingegnerizzazione del software dovranno essere realizzate di concerto con la ditta che si
occupa della “Gestione del Calore”. Di seguito si allega l’analisi energetica del fabbricato
scolastico.
Impianti tecnologici
Gli impianti previsti in progetto sono i seguenti:
- Impianto idrico-sanitario;
- Impianto elettrico, telefonico ed illuminazione interna ed esterna;
- Impianto di riscaldamento;
- realizzazione di impianti di protezione attiva antincendio.
- nuove caditoie, griglie di scolo e pozzetti fognari di raccordo a sostituzione
dell'attuale rete di raccolta, quando deficitaria, compresi i nuovi allacciamenti alla
4
rete fognaria esistente;
Per i particolari impiantistici vedasi progetto realizzato e consegnato all’amministrazione
comunale.
Caratteristiche di prevenzione incendi
Si premette che, per la natura dell’attività di cantiere svolta, non si identifica una attività rientrante
tra quelle assimilabili e soggette al controllo dei Vigili del Fuoco di cui al Decreto del Ministero
dell’Interno 16/ febbraio 1982. La scuola possiede comunque un CPI alle cui disposizioni i
lavoratori dovranno comunque attenersi.
VA DA SÉ CHE LE IMPRESE ESECUTRICI DOVRANNO DISPORRE SUL POSTO DI LAVORO DI ESTINTORI E
PRESIDI DI PRONTO SOCCORSO.
1.1.3. SOGGETTI E ATTORI COINVOLTI NEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
Committente:
Arch. Giovanni Gnoli
Responsabile dei lavori:
Ing. Antonio Morini
Progettisti:
Ing. Luigi Vezzali
Direttore dei lavori:
Ing. Luigi Vezzali
Coordinatore per Progettazione (CSP): Dott. Ing. Luigi Vezzali
Viale G. Carducci, 14
41012 Carpi (MO)
Tel. 059.645.178; Cell. 335.248.435
Coordinatore per l’esecuzione (CSE): Dott. Ing. Luigi Vezzali
Viale G. Carducci, 14
41012 Carpi (MO)
Tel. 059.645.178; Cell. 335.248.435
Direttore tecnico di cantiere:
Da definire (Vedasi libro giornale Sicurezza)
Assistente di cantiere:
Da definire (Vedasi libro giornale Sicurezza)
Capocantiere:
Da definire (Vedasi libro giornale Sicurezza)
1.1.4. IMPRESE COINVOLTE NEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
5
Il Committente o il responsabile dei lavori dovrà comunicare al Coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione la ragione sociale delle imprese assegnatarie dell’appalto, dieci giorni prima
dell’inizio dei lavori in cantiere. In particolare la comunicazione dovrà contenere le seguenti
informazioni:
Ragione sociale dell’impresa:
Indirizzo:
P.Iva:
Legale rappresentante:
Prestazione fornita:
1.1.5. I SUBAPPALTI / FORNITURE IN OPERA
Le imprese appaltatrici dovranno comunicare al Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione la ragione sociale delle imprese assegnatarie dei subappalti, dieci giorni prima
dell’inizio dei lavori in cantiere, dopo aver ottenuto l’autorizzazione al subappalto dal Committente.
Nel caso in cui ci siano subappalti/forniture bisognerà indicare:
1) Subappalti
Impresa:
Ragione sociale della Ditta subappaltatrice:
Lavorazione:
Inizio previsto:
2) Forniture in opera
Impresa:
Ragione sociale della Ditta subappaltatrice:
Oggetto fornitura:
Inizio previsto:
6
2 - NORMATIVA DI CANTIERE
ASPETTI GENERALI E SOGGETTI COINVOLTI NEL PIANO DI SICUREZZA E
COORDINAMENTO AI SENSI DEL D.Lgs. 81/2008
TITOLO IV – CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
N° 3 CAPI - N° 73 articoli (da art. 88 a art. 160)
CAPO I – MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI
TEMPORANEI O MOBILI
N° 17 articoli (da art. 88 a art. 104)
Articolo 88 - Campo di applicazione
1. Il presente capo contiene disposizioni specifiche relative alle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei
lavoratori nei cantieri temporanei o mobili quali definiti all’articolo 89, comma 1, lettera a).
2. Le disposizioni del presente capo non si applicano:
a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;
b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle
concessioni o delle autorizzazioni;
c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera: gli impianti fissi interni o esterni, i pozzi, le
gallerie, nonché i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della miniera, le opere e gli impianti
destinati all'arricchimento dei minerali, anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni;
d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e trasporto dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di
tali prodotti dai piazzali;
e) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel
mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato;
f) ai lavori svolti in mare;
g) alle attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese, purché tali attività
non implichino l'allestimento di un cantiere temporaneo o mobile.
Articolo 89 - Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per:
a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: "cantiere": qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di
ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’ ALLEGATO X.
b) committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti
della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di
spesa relativo alla gestione dell'appalto;
c) responsabile dei lavori: soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera;
tale soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione dell’opera e con il direttore dei lavori per la fase di
esecuzione dell’opera. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il
responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento;
d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di
subordinazione;
e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per
la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui
all'articolo 91;
f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per
l'esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui
all'articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del
servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato;
7
g) uomini-giorno: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori,
anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera;
h) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo
cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell’ ALLEGATO XV;
i) impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata,
può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi ;
l) idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di
attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell’opera.
Articolo 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
1. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte
tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure
generali di tutela di cui all'articolo 15. Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei
lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il
responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro.
2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, valuta i documenti di cui all'articolo
91, comma 1, lettere a) e b).
3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di
coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di
progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.
4. Nel caso di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98.
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa,
l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.
6. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, ha facoltà di svolgere le
funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
7. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del
coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel
cartello di cantiere.
8. Il committente o il responsabile dei lavori ha facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4.
9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa:
a) verifica l'idoneità tecnico-professionale dell’impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in
relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’ ALLEGATO XVII. Nei casi di cui al comma 11, il
requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte dell’impresa del certificato di
iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da
autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’ ALLEGATO XVII;
b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi
delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale
assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato
dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei casi di cui al
comma 11, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese
del documento unico di regolarità contributiva e dell’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
c) trasmette all’amministrazione competente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia
di inizio attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere a) e b).
L’obbligo di cui al periodo che precede sussiste anche in caso di lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle
singole lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero di lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza
ricorso all’appalto. In assenza del documento unico di regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell’impresa
esecutrice dei lavori, l’efficacia del titolo abilitativo è sospesa.
8
10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 o del fascicolo di cui all’articolo 91, comma
1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all’articolo 99, quando prevista, è sospesa l’efficacia del
titolo abilitativo. L’organo di vigilanza comunica l’inadempienza all’amministrazione concedente.
11. In caso di lavori privati la disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori non soggetti a permesso di costruire. Si
applica in ogni caso quanto disposto dall’articolo 92, comma 2.
Articolo 91 - Obblighi del coordinatore per la progettazione
1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la
progettazione:
a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente
specificati nell’ ALLEGATO XV;
b) predispone un fascicolo, i cui contenuti sono definiti all' ALLEGATO XVI, contenente le informazioni utili ai fini della
prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica
e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione
ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), è preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.
Articolo 92 - Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori
1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:
a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo
100 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di
sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest’ultimo, adegua il piano di sicurezza e
di coordinamento di cui all’articolo 100 e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei
lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza
in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività
nonché la loro reciproca informazione;
d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i
rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
e) segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi
interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, e
propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del
contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla
segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla
azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli
avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
dinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e
predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).
Articolo 93 - Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori
1. Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico
conferito al responsabile dei lavori. In ogni caso il conferimento dell’incarico al responsabile dei lavori non esonera il
committente dalle responsabilità connesse alla verifica degli adempimenti degli obblighi di cui agli articoli 90, 92, comma 1,
lettera e), e 99.
9
2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione, non esonera il responsabile dei
lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92,
comma 1, lettere a), b), c) e d).
Articolo 94 - Obblighi dei lavoratori autonomi
1. I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al presente decreto
legislativo, si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.
Articolo 95 - Misure generali di tutela
1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera osservano le misure generali di tutela di cui
all'articolo 15 e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare:
a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di
spostamento o di circolazione;
c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di
eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di
materie e di sostanze pericolose;
f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di
lavoro;
g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere.
Articolo 96 - Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti
1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica
impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:
a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all' ALLEGATO XIII;
b) predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;
c) curano la disposizione o l’accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;
d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro
salute;
e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il
responsabile dei lavori;
f) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;
g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h).
2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e di coordinamento di cui
all'articolo 100 e la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato,
adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all’articolo 18, comma 1, lettera z), e all’articolo 26,
commi 1, lettera b), e 3.
Articolo 97 - Obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria
1. Il datore di lavoro dell’impresa affidataria vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e sull’applicazione delle disposizioni e
delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.
2. Gli obblighi derivanti dall’articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al
datore di lavoro dell’impresa affidataria. Per la verifica dell’idoneità tecnico professionale si fa riferimento alle modalità di
cui all’ ALLEGATO XVII.
3. Il datore di lavoro dell’impresa affidataria deve, inoltre:
a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;
b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della
trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l’esecuzione.
Articolo 98 - Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione, del coordinatore per
10
l'esecuzione dei lavori
1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono essere in possesso dei seguenti
requisiti:
a) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM- 69, LM-73, LM-74, di cui al
decreto del Ministro dell’Università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O alla G.U. n. 157 del 9 luglio
2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al decreto del
Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 245
del 19 ottobre 2000, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella G.U. n. 196 del 21 agosto 2004, nonché attestazione, da parte di datori
di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;
b) laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23, di cui al predetto decreto ministeriale in data 16 marzo 2007,
ovvero laurea conseguita nelle classi 8,9,10,4, di cui al citato decreto ministeriale in data 4 agosto 2000, nonché attestazione,
da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per
almeno due anni;
c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o
committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.
2. I soggetti di cui al comma 1, devono essere, altresì, in possesso di attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento
finale, a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore
della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di
medicina sociale, dai rispettivi ordini o collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro
e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia.
3. I contenuti, le modalità e la durata dei corsi di cui al comma 2 devono rispettare almeno le prescrizioni di cui all'
ALLEGATO XIV.
4. L'attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia
di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per
coloro che producano un certificato universitario attestante il superamento di un esame relativo ad uno specifico
insegnamento del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti minimi di cui all’ ALLEGATO XIV, o
l'attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario con i medesimi contenuti minimi. L’attestato di cui
al comma 2 non è richiesto per coloro che sono in possesso della laurea magistrale LM-26.
5. Le spese connesse all'espletamento dei corsi di cui al comma 2 sono a totale carico dei partecipanti.
6. Le regioni determinano la misura degli oneri per il funzionamento dei corsi di cui al comma 2, da esse organizzati, da porsi
a carico dei partecipanti.
Articolo 99 - Notifica preliminare
1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda unità sanitaria locale e alla
direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all' ALLEGATO
XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:
a) cantieri di cui all'articolo 90, comma 3;
b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di
varianti sopravvenute in corso d'opera;
c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.
2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di
vigilanza territorialmente competente.
3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell'articolo 51 possono chiedere copia dei dati
relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.
Articolo 100 - Piano di sicurezza e di coordinamento
1. Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle
11
eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori,
ivi compresi i rischi particolari di cui all’ ALLEGATO XI, nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell’ ALLEGATO XV. Il
piano di sicurezza e coordinamento (PSC) é corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza,
comprendenti almeno una planimetria sull’organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, una tavola
tecnica sugli scavi. I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e l’indicazione della stima dei costi della
sicurezza sono definiti all’ ALLEGATO XV.
2. Il piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante del contratto di appalto.
3. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di cui al
comma 1 e nel piano operativo di sicurezza.
4. I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano di
sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.
5. L'impresa che si aggiudica i lavori ha facoltà di presentare al coordinatore per l'esecuzione proposte di integrazione al
piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria
esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire
incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio.
Articolo 101 - Obblighi di trasmissione
1. Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a
presentare offerte per l'esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la messa a
disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto.
2. Prima dell'inizio dei lavori l'impresa affidataria trasmette il piano di cui al comma 1 alle imprese esecutrici e ai lavoratori
autonomi.
3. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza
all’impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per
l’esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l’esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e
comunque non oltre 15 giorni dall’avvenuta ricezione.
Articolo 102 - Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza
1. Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e delle modifiche significative
apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha
facoltà di formulare proposte al riguardo.
Articolo 103 - Modalità di previsione dei livelli di emissione sonora
1. L’emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti può essere stimata in fase preventiva facendo
riferimento a livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla Commissione
consultiva permanente di cui all’articolo 6, riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento.
Articolo 104 - Modalità attuative di particolari obblighi
1. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore ai 200 giorni lavorativi, l'adempimento di quanto previsto
dall'articolo 102 costituisce assolvimento dell'obbligo di riunione di cui all'articolo 35, salvo motivata richiesta del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
2. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore ai 200 giorni lavorativi, e ove sia prevista la sorveglianza sanitaria
di cui all’articolo 41, la visita del medico competente agli ambienti di lavoro in cantieri aventi caratteristiche analoghe a
quelli già visitati dallo stesso medico competente e gestiti dalle stesse imprese, è sostituita o integrata, a giudizio del medico
competente, con l'esame di piani di sicurezza relativi ai cantieri in cui svolgono la loro attività i lavoratori soggetti alla sua
sorveglianza. Il medico competente visita almeno una volta all’anno l’ambiente di lavoro in cui svolgono la loro attività i
lavoratori soggetti alla sua sorveglianza.
12
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37, i criteri e i contenuti per la formazione dei lavoratori e dei loro
rappresentanti possono essere definiti dalle parti sociali in sede di contrattazione nazionale di categoria.
4. I datori di lavoro, quando è previsto nei contratti di affidamento dei lavori che il committente o il responsabile dei lavori
organizzi apposito servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, sono esonerati da quanto previsto
dall'articolo 18, comma 1, lettera b).
CAPO II – NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO
NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA
N° 8 SEZIONI - N° 52 articoli (da art. 105 a art. 156)
SEZIONE I - CAMPO DI APPLICAZIONE
N° 3 articoli (da art. 105 a art. 107)
Articolo 105 - Attività soggette
1. Le norme del presente capo si applicano alle attività che, da chiunque esercitate e alle quali siano addetti lavoratori
subordinati o autonomi, concernono la esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione,
conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di
opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le
linee e gli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, di bonifica, sistemazione
forestale e di sterro. Costituiscono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo
smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile. Le norme del presente
capo si applicano ai lavori in quota di cui al presente capo e ad in ogni altra attività lavorativa.
Articolo 106 - Attività escluse
1. Le disposizioni del presente capo non si applicano:
a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;
b) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel
mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato;
c) ai lavori svolti in mare.
Articolo 107 - Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intende per lavoro in quota: attività lavorativa che espone il
lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile.
SEZIONE II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
N° 10 articoli (da art. 108 a art. 117)
Articolo 108 - Viabilità nei cantieri
1. Durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli conformemente al punto 1 dell’
ALLEGATO XVIII.
Articolo 109 - Recinzione del cantiere
1. Il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, deve essere dotato di recinzione avente caratteristiche idonee ad
impedire l’accesso agli estranei alle lavorazioni.
Articolo 110 - Luoghi di transito
1. Il transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e simili deve essere impedito con barriere o protetto con
l'adozione di misure o cautele adeguate.
13
Articolo 111 - Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota
1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in
condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a
garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri:
a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una
circolazione priva di rischi.
2. Il datore di lavoro sceglie il tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla
frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell'impiego. Il sistema di accesso adottato deve consentire l'evacuazione
in caso di pericolo imminente. Il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non deve
comportare rischi ulteriori di caduta.
3. Il datore di lavoro dispone affinché sia utilizzata una scala a pioli quale posto di lavoro in quota solo nei casi in cui l'uso di
altre attrezzature di lavoro considerate più sicure non è giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata
di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare.
4. Il datore di lavoro dispone affinché siano impiegati sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi alle quali il
lavoratore è direttamente sostenuto, soltanto in circostanze in cui, a seguito della valutazione dei rischi, risulta che il lavoro
può essere effettuato in condizioni di sicurezza e l'impiego di un'altra attrezzatura di lavoro considerata più sicura non è
giustificato a causa della breve durata di impiego e delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare. Lo stesso
datore di lavoro prevede l'impiego di un sedile munito di appositi accessori in funzione dell'esito della valutazione dei rischi
ed, in particolare, della durata dei lavori e dei vincoli di carattere ergonomico.
5. Il datore di lavoro, in relazione al tipo di attrezzature di lavoro adottate in base ai commi precedenti, individua le misure
atte a minimizzare i rischi per i lavoratori, insiti nelle attrezzature in questione, prevedendo, ove necessario, l'installazione di
dispositivi di protezione contro le cadute. I predetti dispositivi devono presentare una configurazione ed una resistenza tali da
evitare o da arrestare le cadute da luoghi di lavoro in quota e da prevenire, per quanto possibile, eventuali lesioni dei
lavoratori. I dispositivi di protezione collettiva contro le cadute possono presentare interruzioni soltanto nei punti in cui sono
presenti scale a pioli o a gradini.
6. Il datore di lavoro nel caso in cui l'esecuzione di un lavoro di natura particolare richiede l'eliminazione temporanea di un
dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, adotta misure di sicurezza equivalenti ed efficaci. Il lavoro è eseguito
previa adozione di tali misure. Una volta terminato definitivamente o temporaneamente detto lavoro di natura particolare, i
dispositivi di protezione collettiva contro le cadute devono essere ripristinati.
7. Il datore di lavoro effettua i lavori temporanei in quota soltanto se le condizioni meteorologiche non mettono in pericolo la
sicurezza e la salute dei lavoratori.
8. Il datore di lavoro dispone affinché sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori
addetti ai lavori in quota.
Articolo 112 - Idoneità delle opere provvisionali
1. Le opere provvisionali devono essere allestite con buon materiale ed a regola d'arte,
proporzionate ed idonee allo scopo; esse devono essere conservate in efficienza per la intera durata
del lavoro.
2. Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro verifica
per eliminare quelli non ritenuti più idonei ai sensi dell’ ALLEGATO XIX.
Articolo 113 - Scale
1. Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro, devono essere costruite e mantenute in modo
da resistere ai carichi massimi derivanti da affollamento per situazioni di emergenza. I gradini devono avere pedata e alzata
dimensionate a regola d'arte e larghezza adeguata alle esigenze del transito. Dette scale ed i relativi pianerottoli devono
essere provvisti, sui lati aperti, di parapetto normale o di altra difesa equivalente. Le rampe delimitate da due pareti devono
essere munite di almeno un corrimano.
2. Le scale a pioli di altezza superiore a m 5, fissate su pareti o incastellature verticali o aventi una inclinazione superiore a
14
75 gradi, devono essere provviste, a partire da m 2,50 dal pavimento o dai ripiani, di una solida gabbia metallica di
protezione avente maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l'esterno. La
parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi più di cm 60. I pioli devono distare almeno 15
centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è fissata. Quando l'applicazione della gabbia alle scale
costituisca intralcio all'esercizio o presenti notevoli difficoltà costruttive, devono essere adottate, in luogo della gabbia, altre
misure di sicurezza atte ad evitare la caduta delle persone per un tratto superiore ad un metro.
3. Le scale semplici portatili (a mano) devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, devono essere
sufficientemente resistenti nell'insieme e nei singoli elementi e devono avere dimensioni appropriate al loro uso. Dette scale,
se di legno, devono avere i pioli fissati ai montanti mediante incastro. I pioli devono essere privi di nodi. Tali pioli devono
essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi; nelle scale lunghe più di 4 metri deve essere applicato
anche un tirante intermedio. E' vietato l'uso di scale che presentino listelli di legno chiodati sui montanti al posto dei pioli
rotti. Esse devono inoltre essere provviste di: a) dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti; b)
ganci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori, quando sia necessario per assicurare la stabilità della
scala.
4. Per le scale provviste alle estremità superiori di dispositivi di trattenuta, anche scorrevoli su guide, non sono richieste le
misure di sicurezza indicate nelle lettere a) e b) del comma 3. Le scale a mano usate per l'accesso ai vari piani dei ponteggi e
delle impalcature non devono essere poste l'una in prosecuzione dell'altra. Le scale che servono a collegare stabilmente due
ponti, quando sono sistemate verso la parte esterna del ponte, devono essere provviste sul lato esterno di un corrimano
parapetto.
5. Quando l'uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti pericolo di sbandamento, esse devono essere
adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altra persona.
6. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano sistemate in modo da garantire la loro stabilità durante l'impiego e
secondo i seguenti criteri:
a) le scale a pioli portatili devono poggiare su un supporto stabile, resistente, di dimensioni adeguate e immobile, in modo da
garantire la posizione orizzontale dei pioli;
b) le scale a pioli sospese devono essere agganciate in modo sicuro e, ad eccezione delle scale a funi, in maniera tale da
evitare spostamenti e qualsiasi movimento di oscillazione;
c) lo scivolamento del piede delle scale a pioli portatili, durante il loro uso, deve essere impedito con fissaggio della parte
superiore o inferiore dei montanti, o con qualsiasi dispositivo antiscivolo, o ricorrendo a qualsiasi altra soluzione di efficacia
equivalente;
d) le scale a pioli usate per l’accesso devono essere tali da sporgere a sufficienza oltre il livello di accesso, a meno che altri
dispositivi garantiscono una presa sicura;
e) le scale a pioli composte da più elementi innestabili o a sfilo devono essere utilizzate in modo da assicurare il fermo
reciproco dei vari elementi;
f) le scale a pioli mobili devono essere fissate stabilmente prima di accedervi.
7. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano utilizzate in modo da consentire ai lavoratori di disporre in qualsiasi
momento di un appoggio e di una presa sicuri. In particolare il trasporto a mano di pesi su una scala a pioli non deve
precludere una presa sicura.
8. Per l'uso delle scale portatili composte di due o più elementi innestati (tipo all'italiana o simili), oltre quanto prescritto nel
comma 3, si devono osservare le seguenti disposizioni:
a) la lunghezza della scala in opera non deve superare i 15 metri, salvo particolari esigenze, nel qual caso le estremità
superiori dei montanti devono essere assicurate a parti fisse;
b) le scale in opera lunghe più di 8 metri devono essere munite di rompitratta per ridurre la freccia di inflessione;
c) nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala quando se ne effettua lo spostamento laterale;
d) durante l'esecuzione dei lavori, una persona deve esercitare da terra una continua vigilanza della scala.
9. Le scale doppie non devono superare l'altezza di m 5 e devono essere provviste di catena di adeguata resistenza o di altro
dispositivo che impedisca l'apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza.
10. È ammessa la deroga alle disposizioni ci carattere costruttivo di cui ai commi 3, 8 e 9 per le scale portatili conformi all’
ALLEGATO XX.
Articolo 114 - Protezione dei posti di lavoro
1.Quando nelle immediate vicinanze dei ponteggi o del posto di caricamento e sollevamento dei materiali vengono impastati
15
calcestruzzi e malte o eseguite altre operazioni a carattere continuativo il posto di lavoro deve essere protetto da un solido
impalcato sovrastante, contro la caduta di materiali.
2. Il posto di carico e di manovra degli argani a terra deve essere delimitato con barriera per impedire la permanenza ed il
transito sotto i carichi.
3. Nei lavori che possono dar luogo a proiezione di schegge, come quelli di spaccatura o scalpellatura di blocchi o pietre e
simili, devono essere predisposti efficaci mezzi di protezione a difesa sia delle persone direttamente addette a tali lavori sia di
coloro che sostano o transitano in vicinanza. Tali misure non sono richieste per i lavori di normale adattamento di pietrame
nella costruzione di muratura comune.
Articolo 115 - Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto
1. Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all’articolo 111, comma 1,
lett. a), è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione composti da diversi elementi, non necessariamente
presenti contemporaneamente, quali i seguenti:
a) assorbitori di energia;
b) connettori;
c) dispositivo di ancoraggio;
d) cordini;
e) dispositivi retrattili;
f) guide o linee vita flessibili;
g) guide o linee vita rigide;
h) imbracature.
2. Il sistema di protezione, certificato per l’uso specifico, deve permettere una caduta libera non superiore a 1,5 m o, in
presenza di dissipatore di energia a 4 metri.
3. Il cordino deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle
opere fisse o provvisionali.
4. Nei lavori su pali il lavoratore deve essere munito di ramponi o mezzi equivalenti e di idoneo dispositivo anticaduta.
SEZIONE VI - PONTEGGI MOVIBILI
N° 2 articoli (da art. 139 a art. 140)
Articolo 139 - Ponti su cavalletti
1.I ponti su cavalletti non devono aver altezza superiore a metri 2 e non devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi.
Articolo 140 - Ponti su ruote a torre
1. I ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed alle
oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e in modo che non possano essere
ribaltati.
2. Il piano di scorrimento delle ruote deve risultare livellato; il carico del ponte sul terreno deve essere opportunamente
ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente.
3. Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente bloccate con cunei dalle due parti o sistemi equivalenti.
4. I ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani; è ammessa deroga a tale obbligo per i ponti
su ruote a torre conformi all’ ALLEGATO XXIII.
5. La verticalità dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino.
6. I ponti, esclusi quelli usati nei lavori per le linee elettriche di contatto, non devono essere spostati quando su di essi si
trovano lavoratori o carichi.
16
SEZIONE VIII – DEMOLIZIONI
N° 7 articoli (da art. 150 a art. 156)
Articolo 150 - Rafforzamento delle strutture
1. Prima dell'inizio di lavori di demolizione è fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e di
stabilità delle varie strutture da demolire.
2. In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie ad
evitare che, durante la demolizione, si verifichino crolli intempestivi.
Articolo 151 - Ordine delle demolizioni
1. I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine, devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di un
preposto e condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali
adiacenti.
2. La successione dei lavori deve risultare da apposito programma contenuto nel POS, tenendo conto di quanto indicato nel
PSC, ove previsto, che deve essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza.
Articolo 152 - Misure di sicurezza
1. La demolizione dei muri effettuata con attrezzature manuali deve essere fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti
dall'opera in demolizione.
2. E' vietato lavorare e fare lavorare gli operai sui muri in demolizione.
3. Gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 non sussistono quando trattasi di muri di altezza inferiore ai due metri.
Articolo 153 - Convogliamento del materiale di demolizione
1. Il materiale di demolizione non deve essere gettato dall'alto, ma deve essere trasportato oppure convogliato in appositi
canali, il cui estremo inferiore non deve risultare ad altezza maggiore di due metri dal livello del piano di raccolta.
2. I canali suddetti devono essere costruiti in modo che ogni tronco imbocchi nel tronco successivo; gli eventuali raccordi
devono essere adeguatamente rinforzati.
3. L'imboccatura superiore del canale deve essere realizzata in modo che non possano cadervi accidentalmente persone.
4. Ove sia costituito da elementi pesanti od ingombranti, il materiale di demolizione deve essere calato a terra con mezzi
idonei.
5. Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere, irrorando con acqua le murature
ed i materiali di risulta.
Articolo 154 - Sbarramento della zona di demolizione
1. Nella zona sottostante la demolizione deve essere vietata la sosta ed il transito, delimitando la zona stessa con appositi
sbarramenti.
2. L'accesso allo sbocco dei canali di scarico per il caricamento ed il trasporto del materiale accumulato deve essere
consentito soltanto dopo che sia stato sospeso lo scarico dall'alto.
Articolo 155 - Demolizione per rovesciamento
1. Salvo l'osservanza delle leggi e dei regolamenti speciali e locali, la demolizione di parti di strutture aventi altezza sul
terreno non superiore a 5 metri può essere effettuata mediante rovesciamento per trazione o per spinta.
2. La trazione o la spinta deve essere esercitata in modo graduale e senza strappi e deve essere eseguita soltanto su elementi
di struttura opportunamente isolati dal resto del fabbricato in demolizione in modo da non determinare crolli intempestivi o
17
non previsti di altre parti.
3. Devono inoltre essere adottate le precauzioni necessarie per la sicurezza del lavoro quali: trazione da distanza non minore
di una volta e mezzo l'altezza del muro o della struttura da abbattere e allontanamento degli operai dalla zona interessata.
4. Il rovesciamento per spinta può essere effettuato con martinetti solo per opere di altezza non superiore a 3 metri, con
l'ausilio di puntelli sussidiari contro il ritorno degli elementi smossi.
5. Deve essere evitato in ogni caso che per lo scuotimento del terreno in seguito alla caduta delle strutture o di grossi blocchi
possano derivare danni o lesioni agli edifici vicini o ad opere adiacenti pericolose per i lavoratori addetti.
Articolo 156 - Verifiche
1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione consultiva permanente, può stabilire l'obbligo di
sottoporre a verifiche ponteggi e attrezzature per costruzioni, stabilendo le modalità e l'organo tecnico incaricato.
CAPO III – SANZIONI
N° 4 articoli (da art. 157 a art. 160)
Articolo 157 - Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori
1. Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 10.000 euro per la violazione degli articoli 90, commi 1,
secondo periodo, 3, 4 e 5;
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.250 a 5.000 euro per la violazione dell’articolo 90, comma 9,
lettera a);
c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.200 a 3.600 euro per la violazione dell’articolo 101, comma 1, primo
periodo;
d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.000 euro per la violazione dell’articolo 90, comma 9, lettera c).
Articolo 158 - Sanzioni per i coordinatori
1. Il coordinatore per la progettazione è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.000 a 12.000 euro per la
violazione dell’articolo 91, comma 1.
2. Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori è punito:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.000 a 12.000 euro per la violazione dell’articolo 92, comma 1, lettere
a), b), c), e) ed f), e con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.000 a 8.000 euro per la violazione dell’articolo 92,
comma 2;
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.250 a 5.000 euro per la violazione dell’articolo 92, comma 1,
lettera d).
Articolo 159 - Sanzioni per i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti
1. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.000 a 12.000 euro per la violazione degli articoli 96, comma 1, lettere
a), b), c) e g), 97, comma 1, 100, comma 3, 117, 118, 121, 126, 128, comma 1, 145, commi 1 e 2, 148;
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a 5.000 euro per la violazione degli articoli 112, 119, 122,
123, 125, commi 1, 2 e 3, 127, 129, comma 1, 136, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 151, comma 1, 152, comma 1, 154;
c) con l’arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione degli articoli 96, comma 1, lettera d),
e 97, comma 3, nonché per la violazione delle disposizioni del capo II del presente titolo non altrimenti sanzionate;
d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.200 a 3.600 euro per la violazione degli articoli 100, comma 4, e 101,
commi 2 e 3.
2. Il preposto è punito nei limiti dell’attività alla quale è tenuto in osservanza degli obblighi generali di cui all’articolo 19:
a) con l’arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione degli articoli 96, comma 1, lettera a),
100, comma 3, 121, 136, commi 5 e 6, 137, comma 1, 145, commi 1 e 2;
b) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 300 a 900 euro per la violazione degli articoli 118, commi 3 e 5, 123,
140, commi 3 e 6, 152, comma 2.
18
Articolo 160 - Sanzioni per i lavoratori
1. I lavoratori autonomi sono puniti:
a) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 5.000 euro per la violazione dell’articolo 100, comma
b) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione dell’articolo 94.
2. I lavoratori sono puniti con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 150 a 600 euro per la violazione degli articoli
124, 138, commi 3 e 4, 152, comma 2
ALLEGATO XI
ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA
SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI di cui all'articolo 100, comma 1
1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta
dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure
dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera.
2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la
salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria.
3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente
normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.
4. Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione.
5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.
6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.
7. Lavori subacquei con respiratori.
8. Lavori in cassoni ad aria compressa.
9. Lavori comportanti l'impiego di esplosivi.
10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.
19
ALLEGATO XII
CONTENUTO DELLA NOTIFICA PRELIMINARE di cui all'articolo 99
1. Data della comunicazione.
2. Indirizzo del cantiere.
3. Committente (i) (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).
4. Natura dell'opera.
5. Responsabile (i) dei lavori (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).
6. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell'opera (nome (i), cognome (i),
codice fiscale e indirizzo (i)).
7. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell'opera (nome (i), cognome (i),
codice fiscale e indirizzo (i)).
8. Data presunta d'inizio dei lavori in cantiere.
9. Durata presunta dei lavori in cantiere.
10. Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere.
11. Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere.
12. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese già selezionate.
13. Ammontare complessivo presunto dei lavori (€).
20
ALLEGATO XIII
PRESCRIZIONI DI SICUREZZA E DI SALUTE PER LA LOGISTICA DI
CANTIERE
1. I luoghi di lavoro al servizio dei cantieri edili devono rispondere, tenuto conto delle caratteristiche del cantiere e della
valutazione dei rischi, alle norme specifiche nel presente decreto legislativo.
PRESCRIZIONI PER I SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI A DISPOSIZIONE
DEI LAVORATORI NEI CANTIERI
1. Spogliatoi e armadi per il vestiario
1.1. I locali spogliatoi devono disporre di adeguata aerazione, essere illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante
la stagione fredda, muniti di sedili ed essere mantenuti in buone condizioni di pulizia.
1.2. Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentano a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri
indumenti durante il tempo di lavoro.
1.3. La superficie dei locali deve essere tale da consentire, una dislocazione delle attrezzature, degli arredi, dei passaggi e
delle vie di uscita rispondenti a criteri di funzionalità e di ergonomia per la tutela e l’igiene dei lavoratori, e di chiunque
acceda legittimamente ai locali stessi.
2. Docce
2.1. I locali docce devono essere riscaldati nella stagione fredda, dotati di acqua calda e fredda e di mezzi detergenti e per
asciugarsi ed essere mantenuti in buone condizioni di pulizia. Il numero minimo di docce è di uno ogni dieci lavoratori
impegnati nel cantiere.
3. Gabinetti e lavabi
3.1. I locali che ospitano i lavabi devono essere dotati di acqua corrente, se necessario calda e di mezzi detergenti e per
asciugarsi.
3.2. I servizi igienici devono essere costruiti in modo da salvaguardare la decenza e mantenuti puliti.
3.3. I lavabi devono essere in numero minimo di uno ogni 5 lavoratori e 1 gabinetto ogni 10 lavoratori impegnati nel cantiere.
3.4. Quando per particolari esigenze vengono utilizzati bagni mobili chimici, questi devono presentare caratteristiche tali da
minimizzare il rischio sanitario per gli utenti.
3.5. In condizioni lavorative con mancanza di spazi sufficienti per l’allestimento dei servizi di cantiere, e in prossimità di
strutture idonee aperte al pubblico, è consentito attivare delle convenzioni con tali strutture al fine di supplire all’eventuale
carenza di servizi in cantiere: copia di tali convenzioni deve essere tenuta in cantiere ed essere portata a conoscenza dei
lavoratori.
4. Locali di riposo e di refezione
4.1. I locali di riposo e di refezione devono essere forniti di sedili e di tavoli, ben illuminati, aerati e riscaldati nella stagione
fredda. Il pavimento e le pareti devono essere mantenute in buone condizioni di pulizia.
4.2. Nel caso i pasti vengano consumati in cantiere, i lavoratori devono disporre di attrezzature per scaldare e conservare le
vivande ed eventualmente di attrezzature per preparare i loro pasti in condizioni di soddisfacente igienicità.
4.3. I lavoratori devono disporre sul cantiere di acqua potabile in quantità sufficiente nei locali occupati, nonché nelle
vicinanze dei posti di lavoro.
4.4. Nei locali di riposo e di refezione così come nei locali chiusi di lavoro è vietato fumare.
21
5. Utilizzo di monoblocchi prefabbricati per i locali ad uso spogliatoi, locali di riposo e refezione
5.1. Non devono avere altezza netta interna inferiore a m 2.40, l'aerazione e l'illuminazione devono essere sempre assicurate
da serramenti apribili; l'illuminazione naturale, quando necessario, sarà integrata dall'impianto di illuminazione artificiale.
6. Utilizzo di caravan ai fini igienico assistenziali
6.1. L'uso di caravan o roulottes quali servizi igienico-assistenziali, è consentito esclusivamente ad inizio cantiere per un
periodo massimo di 5 giorni, prima dell'installazione dei servizi di cantiere veri e propri.
6.2. L'uso di caravan o roulottes quali servizi igienico-assistenziali, è consentito nei cantieri stradali di rilevante lunghezza e
brevi tempi di lavorazione su singole posizioni fra loro molto lontane in aggiunta agli ordinari servizi igienico assistenziali
posizionati presso le aree di cantiere o i campi base.
PRESCRIZIONI PER I POSTI DI LAVORO NEI CANTIERI
1. I posti di lavoro all’interno dei locali in cui si esercita l'attività di costruzione, tenuto conto delle caratteristiche del cantiere
e della valutazione dei rischi, devono soddisfare alle disposizioni di seguito riportate.
1. Porte di emergenza
Le porte di emergenza devono aprirsi verso l'esterno.
Le porte di emergenza non devono essere chiuse in modo tale da non poter essere aperte facilmente e immediatamente da
ogni persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza.
1.3. Le porte scorrevoli e le porte a bussola sono vietate come porte di emergenza.
2. Areazione
2.1. Ai lavoratori deve essere garantita una sufficiente e salubre quantità di aria. Qualora vengano impiegati impianti di
condizionamento d'aria o di ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo tale che i lavoratori non vengano
esposti a correnti d'aria moleste.
2.2. Ogni deposito e accumulo di sporcizia che possono comportare immediatamente un rischio per la salute dei lavoratori a
causa dell'inquinamento dell'aria respirata devono essere eliminati rapidamente.
3. Illuminazione naturale e artificiale
3.1. I posti di lavoro devono disporre, nella misura del possibile, di sufficiente luce naturale ed essere dotati di dispositivi che
consentano un'adeguata illuminazione artificiale per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori.
4. Pavimenti, pareti e soffitti dei locali
4.1. I pavimenti dei locali non devono presentare protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi; essi devono essere fissi,
stabili e antisdrucciolevoli.
4.2. Le superfici dei pavimenti, delle pareti e dei soffitti nei locali devono essere tali da poter essere pulite e intonacate per
ottenere condizioni appropriate di igiene.
4.3. Le pareti trasparenti o translucide, in particolare le pareti interamente vetrate nei locali o nei pressi dei posti di lavoro e
delle vie di circolazione devono essere chiaramente segnalate ed essere costituite da materiali di sicurezza ovvero essere
separate da detti posti di lavoro e vie di circolazione, in modo tale che i lavoratori non possano entrare in contatto con le
pareti stesse, nè essere feriti qualora vadano in frantumi.
5. Finestre e lucernari dei locali
5.1. Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in
maniera sicura. Quando sono aperti essi non devono essere posizionati in modo da costituire un pericolo per i lavoratori.
22
5.2. Le finestre e i lucernari devono essere progettati in maniera congiunta con le attrezzature ovvero essere dotati di
dispositivi che ne consentano la pulitura senza rischi per i lavoratori che effettuano questo lavoro nonché per i lavoratori
presenti.
6. Porte e portoni
6.1. La posizione, il numero, i materiali impiegati e le dimensioni delle porte e dei portoni sono determinati dalla natura e
dall'uso dei locali.
6.2. Un segnale deve essere apposto ad altezza d'uomo sulle porte trasparenti.
6.3. Le porte ed i portoni a vento devono essere trasparenti o essere dotati di pannelli trasparenti.
6.4. Quando le superfici trasparenti o translucide delle porte e dei portoni sono costituite da materiale di sicurezza e quando
c'è da temere che i lavoratori possano essere feriti se una porta o un portone va in frantumi, queste superfici devono essere
protette contro lo sfondamento.
7. Vie di circolazione
7.1. Quando l'uso e l'attrezzatura dei locali lo richiedano per assicurare la protezione dei lavoratori, il tracciato delle vie di
circolazione deve essere messo in evidenza.
8. Misure specifiche per le scale e i marciapiedi mobili
8.1. Le scale ed i marciapiedi mobili devono funzionare in modo sicuro.
8.2. Essi devono essere dotati dei necessari dispositivi di sicurezza.
8.3. Essi devono essere dotati di dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili
e accessibili.
23
ALLEGATO XV
CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI
O MOBILI
1. DISPOSIZIONI GENERALI
1.1. - Definizioni e termini di efficacia
1.1.1. Ai fini del presente allegato si intendono per:
a) scelte progettuali ed organizzative: insieme di scelte effettuate in fase di progettazione dal progettista dell'opera in
collaborazione con il coordinatore per la progettazione, al fine di garantire l'eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi
di lavoro. Le scelte progettuali sono effettuate nel campo delle tecniche costruttive, dei materiali da impiegare e delle
tecnologie da adottare; le scelte organizzative sono effettuate nel campo della pianificazione temporale e spaziale dei lavori;
b) procedure: le modalità e le sequenze stabilite per eseguire un determinato lavoro od operazione;
c) apprestamenti: le opere provvisionali necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in cantiere;
d) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro;
e) misure preventive e protettive: gli apprestamenti, le attrezzature, le infrastrutture, i mezzi e servizi di protezione collettiva,
atti a prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo, a proteggere i lavoratori da rischio di infortunio ed a tutelare la loro
salute;
f) prescrizioni operative: le indicazioni particolari di carattere temporale, comportamentale, organizzativo, tecnico e
procedurale, da rispettare durante le fasi critiche del processo di costruzione, in relazione alla complessità dell'opera da
realizzare;
g) cronoprogramma dei lavori: programma dei lavori in cui sono indicate, in base alla complessità dell'opera, le lavorazioni,
le fasi e le sottofasi di lavoro, la loro sequenza temporale e la loro durata;
h) PSC: il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100;
i) PSS: il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, di cui all'articolo 131, comma 2, lettera b)
del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche;
l) POS: il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, lettera h, e all'articolo 131, comma 2, lettera c), del D.Lgs.
163/2006 e successive modifiche;
m) costi della sicurezza: i costi indicati all'articolo 100, nonché gli oneri indicati all'articolo 131 del D.Lgs. 163/2006 e
successive modifiche.
2. PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
2.1. - Contenuti minimi
2.1.1. Il PSC é specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilità; i suoi contenuti sono il
risultato di scelte progettuali ed organizzative conformi alle prescrizioni dell'articolo 15 del presente decreto.
2.1.2. Il PSC contiene almeno i seguenti elementi:
a) l'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata con:
1) l'indirizzo del cantiere;
2) la descrizione del contesto in cui é collocata l'area di cantiere;
24
3) una descrizione sintetica dell'opera, con particolare riferimento alle scelte progettuali, architettoniche, strutturali e
tecnologiche;
b) l'individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, esplicitata con l'indicazione dei nominativi del responsabile dei
lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e, qualora già nominato, del coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione ed a cura dello stesso coordinatore per l'esecuzione con l'indicazione, prima dell'inizio dei singoli lavori,
dei nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;
c) una relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi in riferimento all'area ed all'organizzazione
dello specifico cantiere, alle lavorazioni interferenti ed ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri dell’attività delle
singole imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi;
d) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, in riferimento:
1) all'area di cantiere, ai sensi dei punti 2.2.1. e 2.2.4.;
2) all'organizzazione del cantiere, ai sensi dei punti 2.2.2. e 2.2.4.;
3 alle lavorazioni, ai sensi dei punti 2.2.3. e 2.2.4.;
e) le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle
interferenze tra le lavorazioni, ai sensi dei punti 2.3.1., 2.3.2. e 2.3.3.;
f) le misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi, come scelta di
pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione
collettiva di cui ai punti 2.3.4. e 2.3.5.;
g) le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra i datori di
lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi;
h) l'organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il
servizio di gestione delle emergenze é di tipo comune, nonché nel caso di cui all'articolo 104, comma 4; il PSC contiene
anche i riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio al servizio del pronto soccorso e della prevenzione incendi;
i) la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richieda, delle sottofasi di
lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonché l'entità presunta del cantiere espressa in uomini-giorno;
l) la stima dei costi della sicurezza, ai sensi del punto 4.1.
2.1.3. Il coordinatore per la progettazione indica nel PSC, ove la particolarità delle lavorazioni lo richieda, il tipo di
procedure complementari e di dettaglio al PSC stesso e connesse alle scelte autonome dell'impresa esecutrice, da esplicitare
nel POS.
2.1.4. Il PSC é corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una
planimetria e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, un profilo altimetrico e una breve descrizione delle caratteristiche
idrogeologiche del terreno o il rinvio a specifica relazione se già redatta.
2.1.5. L'elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC di cui al punto
2.1.2., è riportato nell'allegato XV.1.
2.2. - Contenuti minimi del PSC in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni.
2.2.1. In riferimento all'area di cantiere, il PSC contiene l'analisi degli elementi essenziali di cui all'allegato XV.2, in
relazione:
a) alle caratteristiche dell'area di cantiere, con particolare attenzione alla presenza nell'area del cantiere di linee aeree e
condutture sotterranee;
b) all'eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, con particolare attenzione:
b1) a lavori stradali ed autostradali al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori impiegati nei confronti dei rischi
derivanti dal traffico circostante,
25
b 2) al rischio di annegamento;
c) agli eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l'area circostante.
2.2.2. In riferimento all'organizzazione del cantiere il PSC contiene, in relazione alla tipologia del cantiere, l'analisi dei
seguenti elementi:
a) le modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;
b) i servizi igienico-assistenziali;
c) la viabilità principale di cantiere;
d) gli impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;
e) gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;
f) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 102;
g) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 92, comma 1, lettera c);
h) le eventuali modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali;
i) la dislocazione degli impianti di cantiere;
l) la dislocazione delle zone di carico e scarico;
m) le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti;
n) le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione.
2.2.3. In riferimento alle lavorazioni, il coordinatore per la progettazione suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavoro e,
quando la complessità dell'opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, ed effettua l'analisi dei rischi aggiuntivi, rispetto a quelli
specifici propri dell’attività delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, connessi in particolare ai seguenti elementi:
a) al rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere;
b) al rischio di seppellimento da adottare negli scavi;
c) al rischio di caduta dall'alto;
d) al rischio di insalubrità dell'aria nei lavori in galleria;
e) al rischio di instabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria;
f) ai rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di
progetto;
g) ai rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere;
h) ai rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura.
i) al rischio di elettrocuzione;
l) al rischio rumore;
m) al rischio dall'uso di sostanze chimiche.
2.2.4. Per ogni elemento dell'analisi di cui ai punti 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., il PSC contiene:
a) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al
26
minimo i rischi di lavoro; ove necessario, vanno prodotte tavole e disegni tecnici esplicativi;
b) le misure di coordinamento atte a realizzare quanto previsto alla lettera a).
2.3. - Contenuti minimi del PSC in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni ed al loro coordinamento
2.3.1. Il coordinatore per la progettazione effettua l'analisi delle interferenze tra le lavorazioni, anche quando sono dovute alle
lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla presenza di lavoratori autonomi, e predispone il cronoprogramma dei
lavori. Per le opere rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche, il
cronoprogramma dei lavori ai sensi del presente regolamento, prende esclusivamente in considerazione le problematiche
inerenti gli aspetti della sicurezza ed é redatto ad integrazione del cronoprogramma delle lavorazioni previsto dall'articolo 42
del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
2.3.2. In riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, il PSC contiene le prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o
temporale delle lavorazioni interferenti e le modalità di verifica del rispetto di tali prescrizioni; nel caso in cui permangono
rischi di interferenza, indica le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, atti a ridurre al
minimo tali rischi.
2.3.3. Durante i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il coordinatore per l'esecuzione verifica
periodicamente, previa consultazione della direzione dei lavori, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati,
la compatibilità della relativa parte di PSC con l'andamento dei lavori, aggiornando il piano ed in particolare il
cronoprogramma dei lavori, se necessario.
2.3.4. Le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di
protezione collettiva, sono definite analizzando il loro uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi.
2.3.5. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori integra il PSC con i nominativi delle imprese esecutrici e dei lavoratori
autonomi tenuti ad attivare quanto previsto al punto 2.2.4 ed al punto 2.3.4 e, previa consultazione delle imprese esecutrici e
dei lavoratori autonomi interessati, indica la relativa cronologia di attuazione e le modalità di verifica.
3. PIANO DI SICUREZZA SOSTITUTIVO E PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA
3.1. - Contenuti minimi del piano di sicurezza sostitutivo
3.1.1. Il PSS, redatto a cura dell'appaltatore o del concessionario, contiene gli stessi elementi del PSC di cui al punto 2.1.2,
con esclusione della stima dei costi della sicurezza.
3.2. - Contenuti minimi del piano operativo di sicurezza
3.2.1. Il POS é redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell’articolo 17 del presente
decreto, e successive modificazioni, in riferimento al singolo cantiere interessato; esso contiene almeno i seguenti elementi:
a) i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono:
1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;
2) la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi
subaffidatari;
3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle
emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;
4) il nominativo del medico competente ove previsto;
5) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
6) i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;
7) il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in
cantiere per conto della stessa impresa;
27
b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice;
c) la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
d) l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e
degli impianti utilizzati nel cantiere;
e) l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;
f) l'esito del rapporto di valutazione del rumore;
g) l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto,
adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;
i) l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;
l) la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.
3.2.2. Ove non sia prevista la redazione del PSC, il PSS, quando previsto, é integrato con gli elementi del POS.
4. STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
4.1. - Stima dei costi della sicurezza
4.1.1. Ove é prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV, Capo I, del presente decreto, nei costi della sicurezza vanno
stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi:
a) degli apprestamenti previsti nel PSC;
b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per
lavorazioni interferenti;
c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di
evacuazione fumi;
d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;
e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;
f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni
interferenti;
g) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di
protezione collettiva.
4.1.2. Per le opere rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche e per le
quali non é prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV Capo I,del presente decreto, le amministrazioni appaltanti, nei
costi della sicurezza stimano, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi delle misure preventive e
protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori.
4.1.3. La stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o
specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di
sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi
costi complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro
costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio,
l'eventuale manutenzione e l'ammortamento.
28
4.1.4. I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell'importo totale dei lavori, ed individuano la parte del costo
dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.
4.1.5. Per la stima dei costi della sicurezza relativi a lavori che si rendono necessari a causa di varianti in corso d'opera
previste dall'articolo 132 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche, o dovuti alle variazioni previste dagli
articoli 1659, 1660, 1661 e 1664, secondo comma, del codice civile, si applicano le disposizioni contenute nei punti 4.1.1,
4.1.2 e 4.1.3. I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell'importo totale della variante, ed individuano la parte
del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso.
4.1.6. Il direttore dei lavori liquida l'importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento lavori,
previa approvazione da parte del coordinatore per l'esecuzione dei lavori quando previsto.
Allegato XV.1
Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC di cui al punto
2.1.2.
1. Gli apprestamenti comprendono: ponteggi; trabattelli; ponti su cavalletti; impalcati; parapetti; andatoie; passerelle;
armature delle pareti degli scavi; gabinetti; locali per lavarsi; spogliatoi; refettori; locali di ricovero e di riposo; dormitori;
camere di medicazione; infermerie; recinzioni di cantiere.
2. Le attrezzature comprendono: centrali e impianti di betonaggio; betoniere; gru; autogrù; argani; elevatori; macchine
movimento terra; macchine movimento terra speciali e derivate; seghe circolari; piegaferri; impianti elettrici di cantiere;
impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche; impianti antincendio; impianti di evacuazione fumi; impianti
di adduzione di acqua, gas, ed energia di qualsiasi tipo; impianti fognari.
3. Le infrastrutture comprendono: viabilità principale di cantiere per mezzi meccanici; percorsi pedonali; aree di deposito
materiali, attrezzature e rifiuti di cantiere.
4. I mezzi e servizi di protezione collettiva comprendono: segnaletica di sicurezza; avvisatori acustici; attrezzature per primo
soccorso; illuminazione di emergenza; mezzi estinguenti; servizi di gestione delle emergenze.
Allegato XV.2.
Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali ai fini dell'analisi dei rischi connessi all'area di cantiere, di
cui al punto 2.2.1.
1. Falde; fossati; alvei fluviali; banchine portuali; alberi; manufatti interferenti o sui quali intervenire;infrastrutture quali
strade, ferrovie, idrovie, aeroporti; edifici con particolare esigenze di tutela quali scuole, ospedali, case di riposo, abitazioni;
linee aeree e condutture sotterranee di servizi; altri cantieri o insediamenti produttivi; viabilità; rumore; polveri; fibre; fumi;
vapori; gas; odori o altri inquinanti aerodispersi; caduta di materiali dall'alto.
29
ALLEGATO XVI
FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL’OPERA
I. INTRODUZIONE
Il fascicolo predisposto la prima volta a cura del coordinatore per la progettazione, è eventualmente modificato nella fase
esecutiva in funzione dell’evoluzione dei lavori ed è aggiornato a cura del committente a seguito delle modifiche intervenute
in un’opera nel corso della sua esistenza. Per interventi su opere esistenti già dotate di fascicolo e che richiedono la
designazione dei coordinatori, l’aggiornamento del fascicolo è predisposto a cura del coordinatore per la progettazione.
Per le opere di cui al D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche, il fascicolo tiene conto del piano di
manutenzione dell’opera e delle sue parti, di cui all’articolo 40 del Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre
1999, n. 554.
Il fascicolo accompagna l’opera per tutta la sua durata di vita.
II. CONTENUTI
Il fascicolo comprende tre capitoli:
CAPITOLO I – la descrizione sintetica dell’opera e l’indicazione dei soggetti coinvolti (scheda I)
CAPITOLO II – l’individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle
ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sull’opera, quali le manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché per gli
altri interventi successivi già previsti o programmati (schede II-1, II-2 e II-3).
Le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera sono le misure preventive e protettive incorporate nell'opera o a
servizio della stessa, per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori incaricati di eseguire i lavori successivi
sull’opera.
Le misure preventive e protettive ausiliarie sono, invece, le altre misure preventive e protettive la cui adozione è richiesta ai
datori di lavoro delle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi incaricati di eseguire i lavori successivi sull’opera.
Al fine di definire le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e quelle ausiliarie, devono essere presi in
considerazione almeno i seguenti elementi:
a) accessi ai luoghi di lavoro;
b) sicurezza dei luoghi di lavoro;
c) impianti di alimentazione e di scarico;
d) approvvigionamento e movimentazione materiali;
e) approvvigionamento e movimentazione attrezzature;
f) igiene sul lavoro;
g) interferenze e protezione dei terzi.
Il fascicolo fornisce, inoltre, le informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera, necessarie per
pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché le informazioni riguardanti le modalità operative da adottare
per:
a) utilizzare le stesse in completa sicurezza;
b) mantenerle in piena funzionalità nel tempo, individuandone in particolare le verifiche, gli interventi manutentivi necessari
e la loro periodicità.
CAPITOLO III - i riferimenti alla documentazione di supporto esistente (schede III-1, III-2 e III-3).
30
CAPITOLO I - Modalità per la descrizione dell'opera e l’individuazione dei soggetti interessati.
1. Per la realizzazione di questa parte di fascicolo è utilizzata come riferimento la successiva scheda I, che è sottoscritta dal
soggetto responsabile della sua compilazione.
Scheda I - Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati
Descrizione sintetica dell'opera
Durata effettiva dei lavori
Inizio lavori
Indirizzo del cantiere
Fine lavori
Soggetti interessati
CAPITOLO II - Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione
dell’opera e di quelle ausiliarie.
1. Per la realizzazione di questa parte di fascicolo sono utilizzate come riferimento le successive schede, che sono sottoscritte
dal soggetto responsabile della sua compilazione.
2.1 La scheda II-1 è redatta per ciascuna tipologia di lavori prevedibile, prevista o programmata sull’opera, descrive i rischi
individuati e, sulla base dell’analisi di ciascun punto critico (accessi ai luoghi di lavoro, sicurezza dei luoghi di lavoro, ecc.),
indica le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e quelle ausiliarie. Tale scheda è corredata, quando
necessario, con tavole allegate, contenenti le informazioni utili per la miglior comprensione delle misure preventive e
protettive in dotazione dell’opera ed indicanti le scelte progettuali effettuate allo scopo, come la portanza e la resistenza di
solai e strutture, nonché il percorso e l’ubicazione di impianti e sottoservizi; qualora la complessità dell’opera lo richieda, le
suddette tavole sono corredate da immagini, foto o altri documenti utili ad illustrare le soluzioni individuate.
2.2 La scheda II-2 è identica alla scheda II-1 ed è utilizzata per eventualmente adeguare il fascicolo in fase di esecuzione dei
lavori ed ogniqualvolta sia necessario a seguito delle modifiche intervenute in un’opera nel corso della sua esistenza. Tale
scheda sostituisce la scheda II-1, la quale è comunque conservata fino all’ultimazione dei lavori.
2.3 La scheda II-3 indica, per ciascuna misura preventiva e protettiva in dotazione dell’opera, le informazioni necessarie per
pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché consentire il loro utilizzo in completa sicurezza e permettere
al committente il controllo della loro efficienza.
Scheda II-1 - Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie
Scheda II-2 - Adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie
Scheda II-3 - Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera necessarie per pianificarne la
realizzazione in condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di controllo dell'efficienza delle stesse
CAPITOLO III - Indicazioni per la definizione dei riferimenti della documentazione di supporto
esistente.
1. All'interno del fascicolo sono indicate le informazioni utili al reperimento dei documenti tecnici dell’opera che risultano di
particolare utilità ai fini della sicurezza, per ogni intervento successivo sull’opera, siano essi elaborati progettuali, indagini
31
specifiche o semplici informazioni; tali documenti riguardano:
a) il contesto in cui è collocata;
b) la struttura architettonica e statica;
c) gli impianti installati.
2. Qualora l’opera sia in possesso di uno specifico libretto di manutenzione contenente i documenti sopra citati ad esso si
rimanda per i riferimenti di cui sopra.
3. Per la realizzazione di questa parte di fascicolo sono utilizzate come riferimento le successive schede, che sono sottoscritte
dal soggetto responsabile della sua compilazione.
Scheda III-1 - Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto
Scheda III-2 - Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e statica dell'opera
Scheda III-3 - Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi agli impianti dell'opera
32
ALLEGATO XVII
IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE
1. Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale le imprese dovranno esibire al committente o al responsabile dei
lavori almeno:
a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto
b) documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all’articolo 29,
comma 5, del presente decreto legislativo
c) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo, di macchine,
attrezzature e opere provvisionali
d) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori
e) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell’attuazione delle misure di
prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell’emergenza, del medico competente
quando necessario
f) nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza
g) attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal presente decreto legislativo
h) elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal presente decreto legislativo
i) documento unico di regolarità contributiva
l) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del presente decreto
legislativo
2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:
a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto
b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine,
attrezzature e opere provvisionali
c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal presente decreto legislativo
e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007
3. In caso di sub-appalto il datore di lavoro committente verifica l’idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori con gli
stessi criteri di cui al precedente punto 1.
33
ALLEGATO XVIII
VIABILITA’ NEI CANTIERI, PONTEGGI E TRASPORTO DEI MATERIALI
1. Viabilità nei cantieri
1.1. Le rampe di accesso al fondo degli scavi di splateamento o di sbancamento devono avere una carreggiata solida, atta a
resistere al transito dei mezzi di trasporto di cui è previsto l'impiego, ed una pendenza adeguata alla possibilità dei mezzi
stessi. L’accesso pedonale al fondo dello scavo deve essere reso indipendente dall’accesso carrabile; solo nel caso in cui non
fosse possibile realizzare tale accesso, la larghezza delle rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 70
centimetri, oltre la sagoma di ingombro del veicolo. Qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato ad un solo lato, devono
essere realizzate piazzuole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri lungo l'altro lato.
1.2. I viottoli e le scale con gradini ricavati nel terreno o nella roccia devono essere provvisti di parapetto nei tratti
prospicienti il vuoto quando il dislivello superi i 2 metri.
1.3. Le alzate dei gradini ricavati in terreno friabile devono essere sostenute, ove occorra, con tavole e paletti robusti o altri
sistemi che garantiscano idonea stabilità.
1.4. Alle vie di accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili devono essere apposte segnalazioni opportune e devono essere
adottate le disposizioni necessarie per evitare la caduta di gravi dal terreno a monte dei posti di lavoro.
2. Ponteggi
2.1. Ponteggi in legname
2.1.1. Collegamenti delle impalcature
2.1.1.1. L'accoppiamento degli elementi che costituiscono i montanti dei ponteggi deve essere eseguito mediante fasciatura
con piattina di acciaio dolce fissata con chiodi oppure a mezzo di traversini di legno (ganasce); sono consentite legature fatte
con funi di fibra tessile o altri idonei sistemi di connessione.
2.1.2. Correnti
2.1.2.1. I correnti devono essere disposti a distanze verticali consecutive non superiori a m 2.
2.1.2.2. Essi devono poggiare su gattelli in legno inchiodati ai montanti ed essere solidamente assicurati ai montanti stessi
con fasciatura di piattina di acciaio dolce (reggetta) o chiodi forgiati. Il collegamento può essere ottenuto anche con gattelli in
ferro e con almeno doppio giro di catena metallica (agganciaponti); sono consentite legature con funi di fibra tessile o altri
idonei sistemi di connessione.
2.1.2.3. Le estremità dei correnti consecutivi di uno stesso impalcato devono essere sovrapposte e le sovrapposizioni devono
avvenire in corrispondenza dei montanti.
2.1.3. Traversi
2.1.3.1. I traversi di sostegno dell'intavolato devono essere montati perpendicolarmente al fronte della costruzione.
2.1.3.2. Quando l'impalcatura è fatta con una sola fila di montanti, un estremo dei traversi deve poggiare sulla muratura per
non meno di 15 centimetri e l'altro deve essere assicurato al corrente.
2.1.3.3. La distanza fra due traversi consecutivi non deve essere superiore a m 1,20. E' ammessa deroga alla predetta
disposizione sulla distanza reciproca dei traversi, a condizione che:
a) la distanza fra due traversi consecutivi non sia superiore a m 1,80;
b) il modulo di resistenza degli elementi dell'impalcato relativo sia superiore a 1,5 volte quello risultante dall'impiego di
tavole poggianti su traversi disposti ad una distanza reciproca di m 1,20 e aventi spessore e larghezza rispettivamente di cm 4
e di cm 20. Tale maggiore modulo di resistenza può essere ottenuto mediante impiego, sia di elementi d'impalcato di
dimensioni idonee, quali tavole di spessore e di larghezza rispettivamente non minore di 4 x 30 cm ovvero di 5 x 20 cm, sia
di elementi d'impalcato compositi aventi caratteristiche di resistenza adeguata.
34
2.1.4. Intavolati
2.1.4.1. Le tavole costituenti il piano di calpestio di ponti, passerelle, andatoie ed impalcati di servizio devono avere le fibre
con andamento parallelo all'asse, spessore adeguato al carico da sopportare ed in ogni caso non minore di 4 centimetri, e
larghezza non minore di 20 centimetri. Le tavole stesse non devono avere nodi passanti che riducano più del dieci per cento
la sezione di resistenza.
2.1.4.2. Le tavole non devono presentare parti a sbalzo e devono poggiare almeno su tre traversi, le loro estremità devono
essere sovrapposte, in corrispondenza sempre di un traverso, per non meno di 40 centimetri.
2.1.4.3. Le tavole devono essere assicurate contro gli spostamenti e ben accostate tra loro e all'opera in costruzione; è tuttavia
consentito un distacco dalla muratura non superiore a 20 centimetri soltanto per la esecuzione di lavori in finitura.
2.1.4.4. Le tavole esterne devono essere a contatto dei montanti.
2.1.5. Parapetti
2.1.5.1. Il parapetto di cui all’articolo 116 del Capo IV è costituito da uno o più correnti paralleli all'intavolato, il cui margine
superiore sia posto a non meno di 1 metro dal piano di calpestio, e di tavola fermapiede alta non meno di 20 centimetri,
messa di costa e poggiante sul piano di calpestio.
2.1.5.2. Correnti e tavola fermapiede non devono lasciare una luce, in senso verticale, maggiore di 60 centimetri.
2.1.5.3. Sia i correnti che la tavola fermapiede devono essere applicati dalla parte interna dei montanti.
2.1.5.4. E' considerata equivalente al parapetto definito ai commi precedenti, qualsiasi protezione, realizzante condizioni di
sicurezza contro la caduta verso i lati aperti non inferiori a quelle presentate dal parapetto stesso.
2.1.6. Ponti a sbalzo
2.1.6.1. Per il ponte a sbalzo in legno di cui all’articolo 117 del Capo IV devono essere osservate le seguenti norme:
a) l'intavolato deve essere composto con tavole a stretto contatto, senza interstizi che lascino passare materiali minuti, e il
parapetto del ponte deve essere pieno; quest’ultimo può essere limitato al solo ponte inferiore nel caso di più ponti
sovrapposti;
b) l'intavolato non deve avere larghezza utile maggiore di metri 1,20;
c) i traversi di sostegno dell'impalcato devono essere solidamente ancorati all'interno a parte stabile dell'edificio ricorrendo
eventualmente all'impiego di saettoni; non è consentito l'uso di contrappesi come ancoraggio dei traversi, salvo che non sia
possibile provvedere altrimenti;
d) i traversi devono poggiare su strutture e materiali resistenti;
e) le parti interne dei traversi devono essere collegate rigidamente fra di loro con due robusti correnti, di cui uno applicato
contro il lato interno del muro o dei pilastri e l'altro alle estremità dei traversi in modo da impedire qualsiasi spostamento.
2.1.7. Mensole metalliche
2.1.7.1. Nei ponteggi a sbalzo possono essere usati sistemi di mensole metalliche, purché gli elementi fissi portanti siano
applicati alla costruzione con bulloni passanti trattenuti dalla parte interna da dadi e controdadi su piastra o da chiavella
oppure con altri dispositivi che offrano equivalente resistenza.
2.2. Ponteggi in altro materiale
2.2.1. Caratteristiche di resistenza
2.2.1.1. Gli elementi costituenti il ponteggio devono avere carico di sicurezza non minore di quello indicato
nell'autorizzazione ministeriale prevista all'articolo 120 del Capo V.
35
2.2.1.2. L'estremità inferiore del montante deve essere sostenuta dalla piastra di base, di adeguate dimensioni, corredata da
elementi di ripartizione del carico trasmesso dai montanti aventi dimensioni e caratteristiche adeguate ai carichi da
trasmettere ed alla consistenza dei piani di posa. La piastra deve avere un dispositivo di collegamento col montante atto a
regolare il centraggio del carico su di essa.
2.2.1.3. I ponteggi devono essere controventati opportunamente sia in senso longitudinale che trasversale; è ammessa deroga
alla controventatura trasversale a condizione che i collegamenti realizzino una adeguata rigidezza angolare. Ogni controvento
deve resistere a trazione e a compressione.
2.2.1.4. A giunto serrato, le due ganasce non devono essere a contatto dalla parte del bullone.
2.2.1.5. Le parti costituenti il giunto di collegamento, in esercizio devono essere riunite fra di loro permanentemente e
solidamente in modo da evitare l'accidentale distacco di qualcuna di esse.
2.2.2. Ponti su cavalletti
2.2.2.1. I piedi dei cavalletti, oltre ad essere irrigiditi mediante tiranti normali e diagonali, devono poggiare sempre su piano
stabile e ben livellato.
2.2.2.2. La distanza massima tra due cavalletti consecutivi può essere di m 3,60, quando si usino tavole con sezione
trasversale di cm 30 x 5 e lunghe m 4. Quando si usino tavole di dimensioni trasversali minori, esse devono poggiare su tre
cavalletti.
2.2.2.3. La larghezza dell'impalcato non deve essere inferiore a 90 centimetri e le tavole che lo costituiscono, oltre a risultare
bene accostate fra loro ed a non presentare parti in sbalzo superiori a 20 centimetri, devono essere fissate ai cavalletti di
appoggio.
2.2.2.4. E' fatto divieto di usare ponti su cavalletti sovrapposti e ponti con i montanti costituiti da scale a pioli.
36
ALLEGATO XXII
CONTENUTI MINIMI DEL Pi.M.U.S.
1. Dati identificativi del luogo di lavoro;
2. Identificazione del datore di lavoro che procederà alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del
ponteggio;
3. Identificazione della squadra di lavoratori, compreso il preposto, addetti alle operazioni di montaggio e/o trasformazione
e/o smontaggio del ponteggio;
4. Identificazione del ponteggio;
5. Disegno esecutivo del ponteggio;
6. Progetto del ponteggio, quando previsto;
7. Indicazioni generali per le operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio ("piano di
applicazione generalizzata"):
7.1. planimetria delle zone destinate allo stoccaggio e al montaggio del ponteggio, evidenziando, inoltre: delimitazione,
viabilità, segnaletica, ecc.,
7.2. modalità di verifica e controllo del piano di appoggio del ponteggio (portata della superficie, omogeneità, ripartizione del
carico, elementi di appoggio, ecc.),
7.3. modalità di tracciamento del ponteggio, impostazione della prima campata, controllo della verticalità, livello/bolla del
primo impalcato, distanza tra ponteggio (filo impalcato di servizio) e opera servita, ecc.,
7.4. descrizione dei DPI utilizzati nelle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio e loro
modalità di uso, con esplicito riferimento all'eventuale sistema di arresto caduta utilizzato ed ai relativi punti di ancoraggio,
7.5. descrizione delle attrezzature adoperate nelle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio e
loro modalità di installazione ed uso,
7.6. misure di sicurezza da adottare in presenza, nelle vicinanze del ponteggio, di linee elettriche aeree nude in tensione, di
cui all’articolo 117,
7.7. tipo e modalità di realizzazione degli ancoraggi,
7. 8. misure di sicurezza da adottare in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche (neve, vento, ghiaccio, pioggia)
pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio e dei lavoratori,
7. 9. misure di sicurezza da adottare contro la caduta di materiali e oggetti;
8. Illustrazione delle modalità di montaggio, trasformazione e smontaggio, riportando le necessarie sequenze “passo dopo
passo”, nonché descrizione delle regole puntuali/specifiche da applicare durante le suddette operazioni di montaggio e/o
trasformazione e/o smontaggio (“istruzioni e progetti particolareggiati”), con l’ausilio di elaborati esplicativi contenenti le
corrette istruzioni, privilegiando gli elaborati grafici costituiti da schemi, disegni e foto;
9. Descrizione delle regole da applicare durante l’uso del ponteggio;
10. Indicazioni delle verifiche da effettuare sul ponteggio prima del montaggio e durante l’uso (vedasi ad es. ALLEGATO
XIX)
37
Dichiarazione cumulativa
La seguente dichiarazione dovrà essere fornita dall'impresa appaltatrice prima dell'inizio dei lavori
per se e per le imprese e/o Lavoratori autonomi in sub appalto, sub affido, fornitori in opera, nolo a
caldo, senza le dichiarazioni di propria competenza, o senza espressa autocertificazione (se
accettata dal CSE), i lavori non potranno essere intrapresi.
Dichiarazione cumulativa
Cantiere:………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Il sottoscritto ……………………………... nato a ………………………. il ………………...
residente in via …………………………………………………………………………………
Comune di ………………………………………………….…… Provincia di ………………
DICHIARA
1. di essere il legale rappresentante della ditta………………………………con sede in
Via……………………Città……………………………….
2. in relazione alla gestione della sicurezza sul cantiere in oggetto:
di essere personalmente responsabile e referente per la sicurezza per la propria impresa;
di individuare quale responsabile dell’organizzazione del lavoro il:
Sig………………………dell’Impresa…………………………………………
3. che in caso di assenza dei soggetti di cui al punto 2) individua come referente sostitutivo il
signor:
Nome e cognome:…………………………………………………………………………..
Indirizzo:……………………………………………………………………………………..
Tel.:…………………………………………………………………………………………..
4. di avere regolarmente effettuato i versamenti INPS ed INAIL;
5. che il contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti, è il contratto dei
…………………………………………………………………………;
6. che a parte sarà consegnato almeno 5 giorni prima dell’inizio lavori il proprio Piano
Operativo di Sicurezza (POS), cioè il documento che deve essere redatto da ogni singola impresa
in riferimento al singolo cantiere, ai sensi dell’articolo 89 comma 1 lettera h del D. Lgs. 81/08.;
7. che come documentazione atta a dimostrare l’idoneità tecnico professionale della propria
impresa e delle proprie imprese subappaltatrici e dei propri lavoratori autonomi da egli incaricati si
consideri che globalmente il proprio giro di affari in lavori similari è €…………………………….., il
proprio personale tecnico è formato da N°……….professionisti, N°…………dipendenti,
n°…………….soci;
8. che come documentazione atta a dimostrare l’idoneità tecnico professionale come lavoratore
autonomo si consideri che globalmente il proprio giro di affari in lavori similari è
38
€……………………………..;
9. che l’organico medio annuo, distinto per qualifica, regolarmente denunciato all’Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale (INPS), all’Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) e
alle casse edili è il seguente: Dirigenti…………., Quadri,………., Impiegati,…………, Operai
specializzati…….., Operai………….;
10. che la propria posizione INPS e la propria posizione INAIL sono le seguenti:
Posizione INPS n°………………………
Posizione INAIL n°……………………..
11. di avere correttamente applicato i contratti collettivi nazionali di lavoro ai propri dipendenti (art.
3, comma 8, lett. b del D. Lgs. 494/96);
12. di avere effettuato il documento sulla valutazione dei rischi ex. Art. 4, lett. a), b), c) del D. Lgs.
626/94;
13. di avere trasmesso nei modi e nei tempi previsti dal D. Lgs. 494/96 il Piano di Sicurezza e
Coordinamento al proprio rappresentante del lavoratori per la sicurezza;
14. di avere adempiuto ai disposti del DM 10/03/98 sulla valutazione del rischio incendi;
15. che i lavoratori sono sottoposti alle visite mediche periodiche previste dalla legge e che
attualmente non esistono problematiche rilevabili in tal senso in quanto i lavoratori sono idonei alla
mansione;
16. che i nominativi dei lavoratori formati ed informati all’attuazione del piano di emergenza e di
primo soccorso sono i seguenti:
Responsabile emergenza……………………………………………………………..
Addetto mezzi antincendio:……………………………………………………………
Addetto Pronto Soccorso:……………………………………………………………..
Il telefono di emergenza per avvisare l’impresa è:………………………………….
17. di aver adempiuto agli obblighi normativi prescritti dagli artt. 37 e 38 del D.Lgs. 626/94 inerenti
l’obbligo di formazione ed informazione dei lavoratori sulle attrezzature di cantiere;
18. di aver adempiuto agli obblighi normativi prescritti dagli artt. 21 e 22 del D.Lgs. 626/94, dall’art.
4 del D.P.R. 547/55 e dall’art. 4 del D.P.R. 303/56 inerenti l’obbligo di formazione ed informazione
dei lavoratori;
19. di aver consegnato a tutti i lavoratori presenti in cantiere i DPI necessari allo svolgimento delle
specifiche mansioni e di aver adeguatamente informato gli stessi sul loro corretto e sicuro utilizzo
secondo l’art. 41 del D.Lgs. 626/94; elmetto, scarpe antinfortunistiche, tuta o indumenti protettivi,
cintura di sicurezza, occhiali, maschera facciale, guanti, otoprotettori, mascherina;
20. di utilizzare i DPI necessari allo svolgimento delle specifiche mansioni (elmetto, scarpe
antinfortunistiche, tuta o indumenti protettivi, cintura di sicurezza, occhiali, maschera facciale,
guanti, otoprotettori, mascherina) conformemente all’art. 7, comma b, del D.Lgs. 494/96;
21. di curare il corretto stoccaggio ed evacuazione dei detriti e delle macerie;
22. di curare le eventuali condizioni di rimozione dei materiali pericolosi;
39
23. di adottare le misure igieniche conformi alle prescrizioni di cui all’allegato IV del D.Lgs. 494/96;
24. che l’attrezzatura impiegata in cantiere è conforme alle vigenti norme in materia di sicurezza e
viene regolarmente verificata e manutenuta secondo le modalità prescritte dal libretto d’uso e
manutenzione;
25. che l’attrezzatura impiegata in cantiere produce un rumore:
inferiore agli 80 db(A);
compreso tra gli 80 e gli 85 db(A);
compreso tra gli 85 e i 90 db(A);
26. di accettare il Piano di Sicurezza e di Coordinamento attuando le prescrizioni in esso
contenute ed integrate dal POS e dai loro eventuali aggiornamenti;
27. ………………..eventuali altre dichiarazioni sostitutive degli obblighi documentali.
…………………………lì,………………………………
In fede
……………………………………………..
Penalità per la mancata applicazione del piano di sicurezza e coordinamento
Al verificarsi delle situazioni sanzionabili a termine di legge, e/o comunque sopra segnalate nei
precedenti punti, l'Amministrazione Committente potrà applicare una “penalità per la sicurezza “
per ogni infrazione riscontrata. Tali penali potranno essere detratte al momento della contabilità dei
lavori dai certificati di pagamento. Le imprese aggiudicatarie dei lavori e le loro ditte subappaltatrici
sono consce di tale possibile addebito e l’accettano esplicitamente.
Libro Giornale della Sicurezza
Alla partenza del cantiere il CSE predisporrà il “Libro Giornale della Sicurezza”. Il Libro Giornale
della Sicurezza costituirà parte contrattuale e aggiornamento continuo del PSC in quanto andrà a
raccogliere tutte le notazioni fatte dal CSE, copia dei verbali di riunioni effettuate, decisioni prese
tra il CSE e le imprese esecutrici su modalità operative o su qualsiasi argomento sia inerente al
cantiere in oggetto.
Firmando il presente PSC l’impresa appaltatrice dichiara di essere a conoscenza del “Libro
Giornale della Sicurezza” e di mettere in atto tutte le indicazioni che ivi verranno riportate dal CSE
e dettagliatamente descritte nei moduli che egli redigerà. Qualsiasi documento redatto dal CSE e
da lui allegato al “Libro Giornale della Sicurezza” si intende visionato e controfirmato dal
capocantiere dell’impresa appaltatrice (anche se la firma non sarà esplicitamente apposta, in
quanto farà fede la firma riportata sul presente PSC che costituisce legge di cantiere). Il
capocantiere avrà quindi il compito di comunicare a tutte le imprese e ai lavoratori autonomi
presenti in cantiere le indicazioni evidenziate sul “Libro Giornale della Sicurezza” preoccupandosi
della loro effettiva attuazione; pertanto il capocantiere si riterrà responsabile di tutto ciò possa
40
essere causato dalla mancata applicazione di dette indicazioni.
41
3 - VALUTAZIONE DEI RISCHI AMBIENTALI
3.1 Informazioni ai Datori di lavoro delle Imprese operanti sul cantiere in oggetto.
E’ doveroso ed opportuno richiamare il contenuto delle linee guida regionali (LLG) indicative dei
criteri applicativi del D.Lgs. 81/2008. Riguardo ai rischi ambientali del sito tali LLG ricordano che
per poter esprimere eventuali indicazioni tecnico–operative cui le aziende concorrenti all’appalto
dovranno attenersi, vanno quanto meno analizzate:
1. le caratteristiche dell’area (ad es.: falde, fossati, sottoservizi, alberi, manufatti interferenti o sui
quali intervenire, presenza di edifici con particolari esigenze di tutela quali: scuole, ospedali,
abitazioni);
2. la presenza di situazioni circostanti che possono comportare rischi addizionali per il cantiere (ad
es.: linee elettriche aeree, altri cantieri o altri insediamenti limitrofi, viabilità);
3. i rischi che l’attività di cantiere può trasmettere all’ambiente circostante (ad es.: rumore, polveri,
fibre, fumi, vapori, gas, odori o altri inquinanti aerodispersi; caduta di oggetti verso l’esterno).
Per ogni tipologia di situazione o di rischio andranno individuate:
1. le azioni richieste per affrontare efficacemente i rischi: dove possibile vanno prodotte tavole e
disegni tecnici;
2. la cronologia per la realizzazione di tali azioni;
3. i soggetti incaricati contrattualmente di realizzarle (se non ancora conosciuti si individui il
soggetto ipotetico che sarà incaricato di quell’intervento).
L’analisi al punto 3.2 seguente si sviluppa secondo questo schema operativo suggerito dalle LLG;
essendo tale schema allo stato di prima stesura non risulta essere possibile delineare
completamente le capacità operative e le specifiche attrezzature delle imprese [le quali saranno
invece descritte nei piani operativi di sicurezza (POS) forniti dalle singole imprese partecipanti
all’appalto].
Sarà quindi compito del CSE completare la successiva valutazione dei rischi con l’attenta lettura
dei vari POS, adeguandola in maniera opportuna secondo le informazioni riscontrate.
3.2 Valutazione dei rischi ambientali analizzata sulle caratteristiche generali del sito.
Informazioni fornite dalla Committenza e dal Tecnico Progettista
3.2.1 Caratteristiche geomorfologiche del terreno
⃞Il terreno sul quale sorgerà il fabbricato in oggetto presenta alberi, si tratta di un terreno
pianeggiante pieno di erbe selvatiche che dovranno essere estirpate così come gli alberi.
⃞Trattandosi di una nuova costruzione il committente dovrà fornire all’impresa copia della
relazione geotecnica del terreno affinché l’impresa possa valutare attentamente i suoi aspetti
operativi.
⃞ Trattasi di lavori stradali in strade di normale circolazione.
X Trattasi di edificio esistente
3.2.2 Opere aeree e di sottosuolo nell’area di cantiere e opere sottotraccia o esterne
nell’edificio oggetto di intervento
42
Presenza di opere aeree nell’area di cantiere:
Se sì, quali:
⃞Si
X No
linee elettriche di alta tensione linee elettriche di media-bassa tensione
linee telefoniche
altre opere (se si, indicare quali)
Individuazione dei rischi:
Definizione delle protezioni e/o misure di sicurezza:
La cronologia per la realizzazione di tali azioni: vedi programma lavori
Procedure operative:
vedi P.O.S
I soggetti incaricati contrattualmente di realizzarle: a carico dell’impresa esecutrice
Presenza di opere di sottosuolo nell’area di cantiere: Si
No
Se sì, quali:
linee elettriche di alta tensione
rete gas
linee elettriche di media-bassa tensione linee telefoniche
rete fognaria
rete acqua
cunicoli
locali servizio interrati
altre opere di sottosuolo (raccordo acque di scolo alla rete fognaria esistente)
Individuazione dei principali rischi: Elettrocuzione, seppellimento, annegamento, soffocamento,
caduta dall’ alto, inalazione gas, rischio biologico, ecc…
Definizione delle protezioni e/o misure di sicurezza: l’impresa appaltatrice, prima dell’inizio dei
lavori, dovrà verificare la presenza di eventuali opere sotterranee nell’area di cantiere; se
tale verifica dovesse dare risultato positivo, l’impresa appaltatrice dovrà segnalare gli
impianti riscontrati alle rispettive Società di erogazione, affinchè queste provvedano ad
adottare le opportune misure di prevenzione (ad esempio l’interruzione del servizio
erogato).
La cronologia per la realizzazione di tali azioni: vedi programma lavori
Procedure operative: vedi P.O.S
I soggetti incaricati contrattualmente di realizzarle: a carico dell’impresa esecutrice
3.2.3 Presenza di edifici con particolari esigenze di tutela. Si No
Se si, quali:
Scuole Ospedali Abitazioni Altre
Individuazione dei rischi: cadute dall’alto, contusioni per corpi che cadono dall’alto,
43
schiacciamento, ribaltamento travi, inquinamento acustico dovuto all’impiego di macchine
operatrici.
Definizione delle protezioni e/o misure di sicurezza: vanno utilizzate tecniche ed attrezzature
idonee a limitare al minimo il pericolo di cadute dall’alto (ad esempio impiego costante e
razionale di dispositivi anticaduta con guida di scorrimento con cinture di sicurezza
omologata), il pericolo per corpi che cadono dall’alto (es. casco protettivo e scarpe di
sicurezza), il pericolo di schiacciamento e ribaltamento travi (es. seguire scrupolosamente
gli schemi brevettati di sollevamento, che dovranno essere messi a disposizione dal
fornitore del prefabbricato, prevedendo opportuni brandeggi dei pilastri; imposizione, da
parte del capocantiere, al gruista movimenti molto lenti), l’inquinamento acustico (le
attrezzature devono essere correttamente manutenute, vanno utilizzate in conformità alle
indicazioni fornite dai fabbricanti e, in ogni caso, rispettando le normative vigenti in materia
di inquinamento acustico e i normali orari di lavoro). Nel caso che i pilastri presentino un
capitello in testa bisognerà fare attenzione al fissaggio delle funi della gru affinché non
nascano azioni anomale che potrebbero provocare lo scivolamento dei punti di aggancio in
fase di spostamento del pilastro.
La cronologia per la realizzazione di tali azioni: vedi programma lavori
Procedure operative:
vedi P.O.S
I soggetti incaricati contrattualmente di realizzarle: a carico dell’impresa esecutrice
3.3 Rischi particolari provenienti dall’esterno
3.3.1 Interferenza con altri cantieri
Il lavori si svolgono all’interno di un fabbricato scolastico esistente e indipendente. Si dovrà evitare
qualsiasi tipo di interferenza con il pubblico delimitando la zona di lavoro e apponendo idonea
cartellonistica e non svolgendo alcuna attività di campo giochi
3.3.2 Viabilità esterna
Sono presenti linee di comunicazione nelle vicinanze del cantiere:
Si
No
Se si, individuazione dei rischi: interferenza tra gli automezzi delle imprese impegnate in
cantiere ed il transito pedonale e/o veicolare delle strade limitrofe al cantiere.
Definizione delle misure preventive: appropriata segnaletica deve essere installata in
corrispondenza degli accessi al cantiere, ponendo particolare attenzione alla limitazione
della velocità, alla corretta movimentazione dei carichi e delle forniture al cantiere, alle
segnalazioni acustiche; deve essere rigorosamente impedito agli estranei l’accesso all’area
di cantiere.
Inoltre il capocantiere (o il preposto di ogni impresa) avrà la responsabilità di dirigere le
entrate e le uscite dei mezzi e delle macchine operatrici nell’area di cantiere e di regolare il
transito pedonale e/o veicolare dei non addetti ai lavori in modo tale da impedire
interferenze con il transito in entrata/uscita dal cantiere.
Riferimenti planimetrici: vedi lay-out di cantiere
La cronologia per la realizzazione di tali azioni: vedi programma lavori
44
Procedure operative:
vedi P.O.S
I soggetti incaricati contrattualmente di realizzarle: a carico dell’impresa esecutrice
3.3.3 Presenza di emissioni di agenti inquinanti
Esternamente all’area di cantiere non vi sono fonti inquinanti se non quelli prodotti dal quotidiano
traffico veicolare. E’ comunque caldeggiato l’uso di mascherine filtranti.
3.4 Rischi particolari dall’interno del cantiere verso l’esterno
3.4.1 Caduta di oggetti dall’alto all’esterno del cantiere
Si prevedono lavorazioni in quota?
Si ☐ No
Se si, individuazione dei rischi: caduta di materiali dall’alto; schiacciamenti.
Definizione delle misure preventive: predisporre adeguate opere provvisionali (ponteggi con
parasassi lungo i tratti di ponteggio soprastanti e/o limitrofi a zone di transito pedonale e/o
veicolare e/o passaggi pedonali adeguatamente protetti da tettoie); vietare l’appoggio
anche temporaneo di materiali e/o utensili in condizioni di equilibrio precario; verificare che
gli impalcati siano allestiti ed utilizzati in maniera corretta; predisporre un apposito canale
per lo scarico dei materiali di risulta verificando che la parte finale non risulti ad altezza
superiore a 2 metri; non gettare in nessun caso materiali dall’alto; per la movimentazione
in quota dei carichi effettuata tramite gli apparecchi di sollevamento occorre prestare la
massima attenzione alla imbracatura degli elementi minuti; i materiali voluminosi devono
essere correttamente imbracati in funzione della propria dimensione e dello spazio
disponibile per la movimentazione (provvedendo eventualmente a vincolarli da terra con
apposite funi) previa verifica della massima portata ammissibile per l’apparecchio di
sollevamento; proteggere contro le cadute dall’alto i posti di passaggio obbligato
posizionati sotto le vie di corsa dei carichi movimentati dagli apparecchi di sollevamento;
vietare il sollevamento dei carichi su altre proprietà, tetti, cortili, senza l’autorizzazione del
legittimo proprietario e senza idonea procedura; interdire le zone di influenza del
sollevamento dei carichi dai transiti pedonali e carrai.
Riferimenti planimetrici: vedi lay-out di cantiere
La cronologia per la realizzazione di tali azioni: vedi programma lavori
Procedure operative:
vedi P.O.S
I soggetti incaricati contrattualmente di realizzarle: a carico dell’impresa esecutrice
3.5 Rischi propri e particolari del cantiere
L’individuazione dei rischi e relative misure di prevenzione e protezione sotto elencati viene messa
a disposizione delle singole imprese esecutrici affinché queste possano con più esattezza indicare,
nei propri POS (Piano Operativo di Sicurezza), la cronologia, le procedure operative ed i soggetti
incaricati di realizzare le suddette misure:
1) Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità
superiore a m 1,5, particolarmente aggravati dalla natura dell’attività o dei procedimenti attuati
45
oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell’opera.
Si
No
Se si, quali:
escavazioni di trincee sviluppate in lunghezza per fondamenta, deposizione di tubazioni e
canalizzazioni e simili, escludendo il caso della singola escavazione in posizione unica;
escavazioni su fronti aperti
escavazioni su aree urbanizzate, per il rischio rappresentato dalla presenza di tubazioni, linee
elettriche ed altre opere;
presenza di traffico pesante;
escavazioni dei cunicoli;
escavazioni con presenza di acqua o gas.
Individuazione dei rischi: investimenti; ribaltamento dei mezzi; proiezione di pietre e/o di
terra; caduta di persone e materiali negli scavi; seppellimento.
Definizione delle misure preventive: durante le attività di escavazione effettuate tramite mezzi
meccanici va assolutamente vietata la presenza di persone nel campo di azione
dell’escavatore e sul ciglio del fronte di attacco dello scavo.
Ai lavoratori deve essere fatto inoltre esplicito divieto di avvicinarsi alla base della parete di
attacco.
Lo scavo a mano è possibile fino alla profondità di 1,50 metri; oltre tale limite è necessario
l’impiego di mezzi meccanici.
La zona di pericolo superiore allo scavo va delimitata attraverso opportuni parapetti,
sbarramenti e segnalazioni, opportunamente arretrati rispetto al ciglio dello scavo e
spostabili con il proseguire delle attività di escavazione(cfr. art, 12 D.P.R. 164/56).
Non possono essere effettuati depositi di materiali presso il ciglio degli scavi; qualora
questi si rivelassero indispensabili, bisognerà puntellare adeguatamente lo scavo (cfr. art.
14 D.P.R. 164/56).
Negli scavi a profondità maggiore di 1,50 metri è necessario provvedere ad idonee
sbadacchiature o armature di sostegno degli scavi stessi.
Nel caso di vicinanza della zona di scavo alle fondazioni di edifici limitrofi (le quali
potrebbero essere scoperte o indebolite a causa delle operazioni di scavo), dovranno
essere previste idonee armature e precauzioni (cfr. art. 13 D.P.R. 164/56).
Si raccomanda infine l’utilizzo degli idonei DPI (guanti e calzature di sicurezza; elmetto di
protezione).
1) Lavori che espongono i lavoratori a rischi di caduta dall’alto da altezza superiore a m. 2,
particolarmente aggravati dalla natura dell’attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni
ambientali del posto di lavoro o dell’opera.
Si
No
Se si, quali:
attività che comportano rischi incrociati o multipli, come ad esempio il lavoro su ponteggi in
caso di demolizioni, oppure lavori in altezza sotto il raggio di azione della gru;
46
lavori sui tetti;
lavori in altezza su strutture non portanti;
lavori in altezza in condizioni meteorologiche o climatiche disagiate;
lavori effettuati di notte;
lavori che comportano l’allestimento o l’uso di ponteggi di grandi dimensioni, prendendo come
riferimento la facciata completa di un edificio;
lavori con uso ripetitivo e continuo della cintura di sicurezza;
lavori con uso ripetitivo o continuativo del trabattello, di ponte sviluppabile o simili.
Individuazione dei rischi: cadute dall’alto; scivolamenti; schiacciamenti; caduta per
sprofondamento del piano di copertura.
Definizione delle misure preventive: in relazione ai rischi derivanti dalle lavorazioni in quota
devono essere adottati, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, ponteggi ed adeguate
impalcature, opere provvisionali e comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di
caduta di persone e cose. Il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali devono
essere eseguite sotto la diretta sorveglianza di un preposto. Durante il montaggio e lo
smontaggio del ponteggio gli operatori dovranno utilizzare apposita imbracatura di
sicurezza con cordino e moschettone solidamente ancorata ad un punto fisso o a eventuale
fune di trattenuta (per i requisiti dei sistemi di trattenuta anticaduta cfr. il D.M. n° 466 del
22/05/1992 Regolamento recante il riconoscimento di efficacia di un sistema individuale per
gli addetti al montaggio ed allo smontaggio dei ponteggi metallici).
Sotto i ponti di servizio e sulle impalcature in genere è vietato qualsiasi deposito,
eccettuato quello temporaneo dei materiali e degli attrezzi necessari ai lavori; il peso dei
materiali e delle persone presenti contemporaneamente sul ponteggio deve essere sempre
inferiore a quello consentito dal grado di resistenza del ponteggio; lo spazio occupato dai
materiali deve permettere i movimenti e le manovre necessarie per l’andamento dei lavori. Il
piede dei montanti deve essere solidamente assicurato alla base di appoggio in modo che
sia impedito ogni cedimento in senso verticale ed orizzontale. L’altezza dei montanti deve
superare di almeno m 1,20 l’ultimo impalcato o piano di gronda; la distanza tra due
montanti consecutivi non deve essere superiore a m 3,60. Il ponteggio deve essere
efficacemente ancorato alla costruzione almeno ogni due piani e ogni due montanti. Le
tavole costituenti il piano di calpestio di ponti, passerelle ed andatoie ed impalcati di
servizio devono avere le fibre con andamento parallelo all’asse, spessore adeguato al
carico da sopportare ed in ogni caso non minore di cm 4 e larghezza non minore di cm 20.
Le tavole stesse non devono avere nodi passanti che riducano più del dieci per cento la
sezione di resistenza. Le tavole devono essere assicurate contro gli spostamenti e ben
accostate tra loro e l’opera oggetto di intervento. I ponti di servizio devono avere un
sottoponte di sicurezza costruito come il ponte, a distanza non superiore a m 2,50. Gli
impalcati e i ponti di servizio, le passarelle e le andatoie che siano posti ad altezza
maggiore di m 2 devono essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto
costituito da almeno due correnti, di cui quello intermedio posto a circa metà distanza fra
quello superiore ed il piano di calpestio, e quello superiore a non meno di m 1 dal piano di
calpestio. Il parapetto deve essere provvisto di tavola fermapiede alta non meno di cm 20,
messa a costa ed aderente al tavolato. I correnti e le tavole fermapiede non devono lasciare
una luce, in senso verticale, superiore a cm 60. E’ vietato gettare dall’alto elementi metallici
47
del ponte. E’ vietato salire o scendere all’esterno dei ponteggi.
Se il piano di copertura non è affidabile o si abbiano dubbi sulla sua resistenza, va costruito
un ponte sotto tutta la copertura o tesa una rete.
In ogni caso, laddove non sia possibile allestire impalcati di protezione per i lavoratori,
questi ultimi devono utilizzare la cinghia di sicurezza con bretelle ancorata a fune di
trattenuta in tutte le lavorazioni prospicienti il vuoto per altezza superiore ai due metri Nel
caso in cui i suddetti ponteggi dovessero fuoriuscire dagli schemi-tipo approvati nella
autorizzazione ministeriale, essi devono essere eretti in base ad un progetto comprendente
il calcolo eseguito secondo le istruzioni approvate nell’autorizzazione ministeriale ed un
disegno esecutivo. Da tale progetto, che dev’essere firmato da un ingegnere o un architetto
abilitato a norma di legge all’esercizio della professione, deve risultare quanto occorre per
definire il ponteggio nei riguardi dei carichi, delle sollecitazioni e dell’esecuzione (cfr. art.
32 D.P.R. 164/56).
Si raccomanda infine l’uso degli idonei DPI.
2) Lavori che espongono i lavoratori ad agenti fisici, chimici e biologici che presentano rischi
particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
Si
No
Individuazione dei rischi: immissione in atmosfera di polveri con la possibilità di insorgenza
di irritazioni allergiche (ad es. l’eczema del muratore) e di malattie dell’apparato respiratorio
(bronchiti e silicosi causati dalle polveri di silice); inquinamento acustico dovuto
all’impiego di macchine utensili con possibili danni di tipo uditivo (sordità) e/o di tipo
extrauditivo (aumento della pressione arteriosa, alterazione dei riflessi, disturbi
dell’apparato digerente).
Definizione delle misure preventive: in relazione ai rischi derivanti dall’inquinamento acustico
e all’immissione di polveri, vanno utilizzate tecniche ed attrezzature idonee a limitare al
minimo la produzione e la dispersione di poveri nell’ambiente di lavoro (umidificazione del
materiale di lavorazione e di risulta, utilizzo di utensili manuali e/o meccanici a bassa
velocità). E’ inoltre necessario conoscere le proprietà tossicologiche delle sostanze
chimiche utilizzate ed il corretto modo di utilizzo (vedi schede tossicologiche dei singoli
prodotti). Non vanno consumati cibi, bevande e sigarette durante la manipolazione dei
prodotti. Le attrezzature vanno correttamente manutenute ed utilizzate in conformità alle
indicazioni fornite dai fabbricanti e in ogni caso rispettando le normative vigenti in materia
di inquinamento acustico. Dovranno essere inoltre evitati rumori inutili e dovranno essere
rispettati i normali orari di lavoro.
Si raccomanda infine l’uso degli idonei DPI.
3) Lavori che comportano movimentazione manuale dei carichi.
Si No
Individuazione dei rischi: lesioni a carico degli arti superiori; strappi muscolari; lesioni dorsolombari (ad es. ernie discali); possibilità di insorgenza di lombosciatalgia e modificazioni
della colonna vertebrale (scoliosi, lordosi).
Definizione delle misure preventive: in relazione ai rischi derivanti dalla movimentazione
manuale dei carichi, l’operatore e/o gli operatori addetti a tale movimentazione dovranno
essere a conoscenza delle caratteristiche del carico (peso, lato più pesante nel caso di
collocazione eccentrica) e del corretto modo di sollevare il carico, al fine di ridurre i rischi
di lesioni dorso-lombari. Il ritmo delle operazioni di movimentazione deve essere inoltre
48
modulato dal lavoratore e non imposto da un processo che di lui non tenga conto. E’ inoltre
necessario un periodo di riposo fisiologico e di recupero nel caso di sforzi ripetuti e/o
prolungati. Il sollevamento e/o la deposizione dei carichi vanno effettuati con la schiena
eretta e nella posizione accovacciata, senza compiere bruschi movimenti o strattoni. Il
carico da movimentare deve trovarsi vicino all’operatore per evitare che si spinga
eccessivamente avanti con il tronco e che fletta conseguentemente la spina dorsale. Se
possibile, servirsi di portantine, cinghie, bilancieri ed altro per movimentare il carico. Vanno
inoltre adottate le seguenti precauzioni: 1) il carico da movimentare non deve avere peso
superiore ai 30 Kg (in caso contrario è necessario l’intervento coordinato di più lavoratori)
(i 30 kg sono consentiti all’altezza dell’addome mentre si riducono a 0 Kg a terra e
all’altezza delle spalle); 2) assicurarsi che il corpo sia in una posizione stabile prima di
effettuare il sollevamento e che le condizioni dell’ambiente di lavoro (suolo, punti di
appoggio, ingombri) siano tali da poter operare in sicurezza.
Si raccomanda infine l’uso degli idonei DPI.
Individuazione dei rischi: Cadute dall’alto, Corpi che cadono dall’alto, Ribaltamento trave.
Definizione delle misure preventive: vanno utilizzate tecniche ed attrezzature idonee a limitare
al minimo il pericolo di cadute dall’alto (ad esempio impiego costante e razionale di
dispositivi anticaduta con guida di scorrimento con cinture di sicurezza omologata), il
pericolo per corpi che cadono dall’alto (es. casco protettivo e scarpe di sicurezza).
L’impresa/e che realizzeranno la demolizione dovranno specificare nel loro POS le
procedure operative che intendono seguire per la realizzazione dei lavori appena descritti e
dovranno sottoporlo all’approvazione del direttore lavori e del coordinatore per la sicurezza
in fase di esecuzione.
49
4 - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
4.1 Generalità
Anche nell’organizzazione del cantiere le linee guida regionali introducono concetti applicativi tesi
alla tutela della salute dei lavoratori ed indicano che per ridurre i rischi per la sicurezza, con l’aiuto
di tavole e disegni tecnici, va indicata la disposizione di una serie di elementi di cui a seguito si
propone un elenco indicativo:
1. recinzione del cantiere, con accessi e segnalazioni;
2. dislocazione dei servizi igienico assistenziali;
3. viabilità principale del cantiere con area di parcheggio per gli addetti;
4. impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua e gas;
5. dislocazione degli impianti fissi di cantiere;
6. dislocazione delle zone di carico – scarico;
7. individuazione delle zone di deposito attrezzature e stoccaggio materiali;
8. Individuazione di contenitori di raccolta dei rifiuti di cantiere.
Per ogni elemento di questa analisi andranno indicate:
1. l’ubicazione delle opere necessarie;
2. la cronologia per la realizzazione;
3. i soggetti incaricati contrattualmente di realizzarle.
4.2 Recinzione del cantiere con accessi e segnalazioni
4.2.1 Delimitazione dell’area.
Al fine di identificare nel modo più chiaro l'area dei lavori è necessario recintare il cantiere lungo
tutto il suo perimetro. La recinzione impedisce l'accesso agli estranei e segnala in modo
inequivocabile la zona dei lavori. Deve essere costituita con delimitazioni robuste e durature
corredate da richiami di divieto e pericolo. La necessità della perimetrazione viene richiamata
anche dai regolamenti edilizi locali.
Quando sia previsto il passaggio o lo stazionamento di terzi in prossimità di zone di lavoro elevate
di pertinenza al cantiere, si devono adottare misure per impedire che la caduta accidentale di
oggetti e materiali costituisca pericolo. Recinzioni, sbarramenti, protezioni, segnalazioni e avvisi
devono essere mantenuti in buone condizioni e resi ben visibili. Quanto sopra esposto va
naturalmente applicato a ciascuna area destinata all’adeguamento delle fermate del servizio di
trasporto pubblico “ARIANNA”.
Il cantiere dovrà essere opportunamente recintato con:
⃞ rete plastica ⊠ altre tipologie (se si, quali): pannelli in legno; lamiera ondulata; pannelli modulari
in rete metallica; altro
4.2.2 Accessi al cantiere
Le vie di accesso al cantiere richiedono un’indagine preliminare che permetta la giusta scelta dei
mezzi da usare per il trasporto dei materiali necessari alla costruzione o di quelli di risulta. Quando
sono previsti notevoli movimenti di terra diviene importante anche la scelta delle zone di scarico.
50
La dislocazione degli accessi al cantiere è per forza di cose vincolata alla viabilità esterna ed alla
percorribilità interna. Sovente comporta esigenze, oltre che di recinzione, di personale addetto al
controllo ed alla vigilanza. Le vie di accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni
devono essere illuminate secondo le necessità diurne e notturne.
Gli accessi previsti nel cantiere in oggetto saranno di tipo:
Riferimenti planimetrici: vedi lay-out di cantiere
Pedonale
Carraio
4.3 Servizi logistici ed igienico assistenziali
Si individuano i servizi logistici ed igienico – assistenziali previsti per il cantiere in oggetto, da
allestire prima dell’inizio delle lavorazioni. Eventuali difformità da quanto previsto da parte delle
Imprese partecipanti devono essere presentate al CSE. Per ogni riferimento vedere la tavola di
lay-out di cantiere. Il Committente, a suo insindacabile giudizio, potrà mettere a disposizione alcuni
servizi ma ogni ditta appaltatrice deve considerare, e valutare comunque in fase d’offerta, il
sottoindicato elenco di obblighi ed oneri.
4.3.1 Spogliatoi
Locali appositamente destinati a spogliatoi devono essere messi a disposizione dei lavoratori.
Devono essere convenientemente arredati, avere una capacità sufficiente, essere possibilmente
vicini al luogo di lavoro, aerati, illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione
fredda e muniti di sedili.
Devono, inoltre, essere attrezzati con armadietti a due settori interni chiudibili a chiave: una parte
destinata agli indumenti da lavoro, l’altra per quelli privati.
A carico di: Impresa aggiudicataria Committenza non previsti
4.3.2 Servizi, Latrine, Docce, Lavandini
I lavoratori devono disporre in prossimità dei posti di lavoro, dei locali di riposo, di locali speciali
dotati di un numero sufficiente di gabinetti e di lavabi, con acqua corrente, calda se necessario,
dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi.
Almeno una latrina è sempre d'obbligo. In linea di massima, attenendosi alle indicazioni della
ingegneria sanitaria, ne va predisposta una ogni 30 persone occupate per turno.
Docce sufficienti ed appropriate devono essere messe a disposizione dei lavoratori per potersi
lavare appena terminato l'orario di lavoro. Docce, lavabi e spogliatoi devono comunque
comunicare facilmente fra loro. I locali devono avere dimensioni sufficienti per permettere a
ciascun lavoratore di rivestirsi senza impacci e in condizioni appropriate di igiene.
Docce e lavabi vanno dotati di acqua corrente calda e fredda, di mezzi detergenti e per asciugarsi.
Le prime devono essere individuali e riscaldate nella stagione fredda. Per quanto riguarda il
numero dei lavabi, un criterio orientativo è di 1 ogni 5 dipendenti occupati per turno.
A carico di: Impresa aggiudicataria Committenza
4.3.3 Locale di riposo Previsto
Non Previsto
Non previsto
Il locale di ricovero e riposo è il luogo dove gli addetti possono trovare rifugio durante le intemperie
o nei momenti di riposo. Se il locale ricovero è distinto dal refettorio deve essere illuminato, aerato,
ammobiliato con tavolo e sedili con schienale e riscaldato nella stagione fredda. Nei locali di riposo
si devono adottare misure adeguate per la protezione dei non fumatori contro gli inconvenienti del
fumo.
A carico di: Impresa aggiudicataria Committenza
51
4.3.4 Pulizia luoghi e locali
Le installazioni e gli arredi destinati ai refettori, agli spogliatoi, ai bagni, alle latrine, ai dormitori ed
in genere ai servizi di igiene e di benessere per i lavoratori devono essere mantenuti in stato di
scrupolosa manutenzione e pulizia a cura del datore di lavoro. A loro volta, i lavoratori devono
usare con cura e proprietà i locali, le installazioni, gli impianti e gli arredi destinati ai servizi.
A carico di: Impresa aggiudicataria Committenza
4.3.5 Pacchetto di medicazione, Cassetta di medicazione
Se l’impresa occupa fino a 50 dipendenti e se il cantiere è ubicato lontano dai centri abitati
provvisti di posto pubblico permanente di pronto soccorso, l’impresa è tenuta a conservare in
cantiere la cassetta di pronto soccorso anche se non sussistano in cantiere rischi di scoppi,
asfissia, infezione ed avvelenamento.
Se l’impresa occupa oltre 5 dipendenti, se il cantiere è ubicato in centro abitato provvisto di posto
pubblico permanente di pronto soccorso e se le attività lavorative di cantiere comportano rischio di
scoppi, asfissia, infezione ed avvelenamento, l’impresa è tenuta a conservare in cantiere la
cassetta di pronto soccorso.
Se l’impresa occupa più di 50 dipendenti l’impresa è tenuta a conservare in cantiere la cassetta di
pronto soccorso, indipendentemente dall’ubicazione del cantiere e dalle attività lavorative in esso
svolte.
Negli altri casi è sufficiente tenere il pacchetto di medicazione.
Cassetta e pacchetto di medicazione devono contenere quanto indicato e previsto dalla norma.
A carico di: Impresa aggiudicataria Committenza
4.3.6 Ufficio Direzione Lavori Previsto Non previsto
Va ubicato in modo opportuno, con una sistemazione razionale per il normale accesso del
personale e del pubblico. E' buona norma, per questo motivo, tenerlo lontano dalle zone operative
più intense.
A carico di: Impresa aggiudicataria Committenza
4.3.7 Deposito rifiuti Previsto Non previsto
Deposito rifiuti speciali e pericolosi secondo la normativa vigente.
A carico di: Impresa aggiudicataria Committenza
4.3.8 Cartello di cantiere
L'obbligo dell'esibizione del cartello di cantiere è determinato essenzialmente da norme di
carattere urbanistico, dai regolamenti edilizi, dalla Legge 47/85 e dal D.. Lgs. 81/08. Deve essere
collocato in sito ben visibile e contenere tutte le indicazioni necessarie a qualificare il cantiere.
Cartello e sistema di sostegno devono essere realizzati con materiali di adeguata resistenza e
aspetto decoroso.
Sul cartello devono essere riportati, in caratteri leggibili, i dati richiamati dalla normativa
precedente ed in aggiunta, anche i nominativi del Coordinatore per la Sicurezza in fase di
Progettazione e del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione.
A carico di: Impresa aggiudicataria Committenza
4.3.9 Mensa - refettorio Previsto
Non previsto
Deve essere predisposto un refettorio, composto da uno o più ambienti a seconda delle necessità,
arredato con sedili e tavoli. Andrà illuminato, aerato e riscaldato nella stagione fredda. Il pavimento
non deve essere polveroso e le pareti imbiancate.
52
Deve essere previsto il mezzo per conservare in adatti posti fissi le vivande dei lavoratori, per
riscaldarle e per lavare recipienti e stoviglie.
E’ vietato l’uso di vino, birra ed altre bevande alcoliche salvo l’assunzione di modiche quantità di
vino e birra in refettorio durante l’orario dei pasti.
A carico di: Impresa aggiudicataria Committenza
4.3.10 Dormitori Previsti
Non previsti
Quando necessario, devono essere predisposti dormitori, capaci di ospitare e proteggere
efficacemente i lavoratori contro gli agenti atmosferici.
La tipologia del lavoro richiede svolgimento di turni o di presenza particolare in cantiere?
A carico di: Impresa aggiudicataria Committenza
4.3.11 Sala di medicazione
Previsto Non previsto
Se il cantiere è lontano dai posti pubblici permanenti di pronto soccorso, l’impresa deve prevedere
una camera di medicazione. Essa risulta obbligatoria qualora l’impresa occupi più di 5 dipendenti e
le attività di cantiere presentino rischi di scoppio, asfissia, infezione o avvelenamento oppure
quando l'impresa occupi più di 50 addetti soggetti all'obbligo delle visite mediche preventive e
periodiche.
A carico di: Impresa aggiudicataria Committenza
4.4 Viabilità interna al cantiere
4.4.1 Parcheggio autovetture Previsto
Non previsto
Un’attenta organizzazione prevede, ove tecnicamente possibile, anche la soluzione del problema
dei parcheggi degli automezzi e dei mezzi di trasporto personali quali biciclette, motociclette,
automobili di addetti o visitatori autorizzati.
Se previsto, il parcheggio è: interno al cantiere esterno al cantiere
4.4.2 Viabilità interna Si ☐ No
La viabilità principale del cantiere dovrà essere sempre tale da garantire la massima sicurezza
delle persone e dei mezzi stessi; a tal proposito, quali misure preventive si richiede in particolare:
delimitazione vie di transito
predisposizione segnaletica
segnalazione vie di transito
segnalazione zone stazionamento mezzi
Rischi particolari legati alla viabilità principale del cantiere: investimento di pedoni e collisione
con altri automezzi di cantiere e non.
Definizione delle misure preventive: le varie zone in cui si articola il cantiere e in modo
particolare le zone di lavoro, gli impianti,i depositi, gli uffici non devono interferire fra loro e
devono essere collegate mediante itinerari il più possibile lineari. Se nei cantieri piccoli
subentra il problema, sempre nemico della sicurezza, degli spazi ristretti, in quelli più
grandi, specie per quelli che si sviluppano in estensione, i percorsi lunghi richiedono uno
studio apposito in cui sono implicati fattori di economicità, praticità e, per l’appunto,
sicurezza.
Le vie di transito vanno mantenute curate e non devono essere ingombrate da materiali che
ostacolano la normale circolazione. Il traffico pesante va incanalato lontano dai margini di
scavo, dagli elementi di base di ponteggi e impalcature e, in linea di principio, da tutti i
53
punti pericolosi. Quando necessario bisogna imporre limiti di velocità e creare passaggi
separati per i soli pedoni. In questi casi si può ricorrere a sbarramenti, convogliamenti,
cartellonistica ben visibile, segnalazioni luminose e acustiche, semafori, indicatori di
pericolo. La segnaletica adottata deve essere conforme a quella prevista dalla circolazione
stradale.
Le rampe di accesso al fondo degli scavi devono avere una carreggiata solida atta a
resistere al transito dei mezzi di trasporto di cui è previsto l’impiego ed una pendenza
adeguata alla possibilità dei mezzi stessi.
La larghezza delle rampe deve consentire un franco di almeno cm. 70 oltre la sagoma di
ingombro dei veicoli; qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato su di un solo lato,
lungo l'altro lato devono essere realizzate nicchie o piazzole di rifugio ad intervalli non
superiori a 20 m.
I viottoli e le scale con gradini ricavati nel terreno devono essere muniti di parapetto sui lati
verso il vuoto; le alzate dei gradini, ove occorra, devono essere trattenute con tavole e
paletti robusti. Negli scavi profondi più di 1,5 metri, quando non sia accertata la
consistenza del terreno mediante relazione geologiche e geotecniche relative alla stabilità
delle pareti, devono essere predisposte idonee impalcature di sostegno.
La zona di escavazione va inoltre adeguatamente segnalata e deve essere installato un
idoneo parapetto atto ad impedire la caduta di persone.
Accessi e percorsi assumono particolare riguardo nelle demolizioni nel corso delle quali
sbarramenti, deviazioni e segnalazioni devono sempre mantenersi efficienti e visibili e,
quando il caso, sotto la costante sorveglianza di un addetto.
Il transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e simili deve essere impedito con
barriere o protetto con l'adozione di misure o cautele adeguate.
Il transito degli addetti in prossimità e al di sotto di ponteggi o altre zone del cantiere dove
si effettuano lavorazioni in quota è consentito agli addetti solo nel caso in cui questi
indossino idoneo elmetto di protezione.
La cronologia per la realizzazione di tali azioni: vedi programma lavori
Procedure operative:
vedi P.O.S
I soggetti incaricati contrattualmente di realizzarle: a carico dell’impresa esecutrice
Rischi per entrata e uscita dal cantiere: possibile investimento pedoni e collisione con mezzi
in transito sulla pubblica via.
Relative misure preventive: adottare l’uso di appositi cartelli ponendo particolare attenzione
alla limitazione della velocità, alla corretta movimentazione dei carichi e delle forniture al
cantiere e alle segnalazioni acustiche. Agli estranei ai lavori non deve essere consentito di
accedere alle zone di lavoro del cantiere. Appropriata segnaletica in tal senso deve essere
installata in corrispondenza degli accessi alla zona di allestimento del cantiere.
Inoltre il capocantiere (o il preposto di ogni impresa) avrà la responsabilità di dirigere le
entrate e le uscite dei mezzi e delle macchine operatrici nell’area di cantiere in modo tale da
impedire interferenze con il transito in entrata/uscita dal cantiere.
La cronologia per la realizzazione di tali azioni: vedi programma lavori
Procedure operative:
vedi P.O.S
I soggetti incaricati contrattualmente di realizzarle: a carico dell’impresa esecutrice
4.5 Impianti di cantiere
54
4.5.1 Impianti messi a disposizione dalla stazione appaltante
L’impresa dovrà provvedere a porre in essere i seguenti impianti:
approvvigionamento idrico
impianto elettrico
approvvigionamento elettrico
impianto di messa a terra
impianto idrico impianti di illuminazione
impianti, depositi gas, carburanti impianto protezione scariche atmosferiche
impianto fognario
impianti di ventilazione
altri (se si, quali):
Riferimenti planimetrici: vedi lay-out di cantiere.
4.5.2 Impianti da allestire a cura dell’impresa
4.5.2.1 Impianto elettrico
Si No
Se sì, evidenzia
alimentazione ENEL: Si
No
se sì, specificare
ubicazione allaccio energia: interna al cantiere esterna al cantiere
L’impianto e le sue modifiche dovranno essere realizzate da tecnico abilitato individuato
dall’impresa.
Non sono ancora definiti punti di attacco per eventuali ditte subappaltatrici.
alimentazione con impianto autonomo (G.E.): ☐ Si
No
se sì, specificare:
ubicazione del generatore
Riferimenti planimetrici: vedi lay-out di cantiere.
Se avviene la fornitura d’energia elettrica attraverso un gruppo elettrogeno, tenere presente le
considerazioni che seguono. La massa metallica del gruppo elettrogeno e il polo neutro devono
risultare collegati equipotenzialmente fra loro e all'impianto a terra. Le operazioni di manutenzione
o riparazione non devono, in nessun caso, avvenire con il gruppo elettrogeno in attività. Prima
dell’avviamento verificare che non vi siano perdite di gasolio. Un estintore efficiente deve essere
sempre tenuto in prossimità del gruppo elettrogeno. Le tubazioni dei gas di scarico devono essere
mantenute efficienti e in posizione tale che i gas in uscita non colpiscano direttamente i lavoratori.
Impianto elettrico
Gli impianti elettrici devono essere concepiti, realizzati ed utilizzati in modo da non costituire un
pericolo di incendio o di esplosione e da proteggere, in maniera adeguata, le persone contro il
rischio di folgorazione per contatti diretti o indiretti. Sotto l’aspetto prevenzionale in merito agli
impianti non è sufficiente applicare i disposti normativi contenuti nel D.P.R. 547/55 ma,
55
nell’osservanza della L. 186/68, che estende il principio generale di sicurezza alle regole dell’arte,
occorre verificarne la rispondenza tecnica alle norme del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI). Le
norme CEI godono cioè per effetto della legge precitata del riconoscimento di “norme giuridiche di
contenuto tecnico che rispettano la regola dell’arte” e, pertanto derogano, per il principio di
successione nel tempo, dalle corrispondenti disposizioni del precitato decreto.
L’impianto elettrico di cantiere, anche se temporaneo, deve essere considerato come un impianto
elettrico a tutti gli effetti, e pertanto allestito da un professionista abilitato. Il titolare della ditta
impiantistica deve rilasciare una dichiarazione di conformità al termine della realizzazione
dell’impianto, ai sensi della D.M. 37/2008, su modello ministeriale e completa di tutti gli allegati
obbligatori. I componenti elettrici utilizzati devono essere muniti di un certificato di qualità o di
dichiarazione di conformità. La progettazione, la realizzazione e la scelta delle attrezzature e dei
dispositivi di protezione del cantiere devono tenere conto del tipo e della potenza dell’energia
distribuita, delle condizioni di influenze esterne e della competenza delle persone che hanno
accesso a parti dell’impianto. Si deve prevedere la predisposizione di adeguata segnalazione delle
aree e delle postazioni dove avverrà il posizionamento della connessione, dei quadri e dei
comandi dell’impianto, della rete di alimentazione, del luogo specifico per lo stoccaggio dei
carburanti e dei materiali. Si devono prevedere vie sicure di circolazione nelle aree e nelle
postazioni dove sia installato l’impianto e le sue parti, e siano presenti ed operino macchine da
questo alimentate; l’ubicazione dell’impianto e delle relative macchine deve essere idonea sia alle
fasi di lavoro, che alla movimentazione ed il transito dei materiali e degli operai.
L’impianto deve disporre di protezioni contro le sovratensioni e i sovraccarichi. Gli organi di
interruzione, manovra e sezionamento dell’impianto devono essere alloggiati in idonei quadri
elettrici chiusi, mentre gli impianti di distribuzione di energia elettrica debbono essere protetti, con
adeguato dispositivo in relazione con il sistema di distribuzione, contro i contatti indiretti.
La linea elettrica deve essere sempre protetta con un interruttore generale differenziale che sia
accessibile in caso di emergenza. Al momento di inserire nel quadro elettrico spine di derivazione
collegate a prolunghe di derivazione, controllare che la guaina esterna sia in buono stato, che non
vi siano giunte, nastrature o rigonfiamenti. Occorre controllare anche i pressacavi di entrata e i
fermacavi. Il corretto inserimento o disinserimento delle spine avviene agendo direttamente su di
esse ed evitando di tirare il conduttore. Le derivazioni a spina devono essere provviste di
interruttori a monte per permetterne l'inserimento e il disinserimento a circuito aperto. Le spine di
alimentazione, con colorazione specifica per la tensione di utilizzo, devono essere del tipo CEE e
conformi alla Norma CEI 23-12. L'uso di derivazioni multiple, riduzioni e gruppi presa spina civile
non è consentito. I cavi elettrici delle i linee mobili e portatili devono essere del tipo H07RN-F o
equivalenti, con rivestimento in neoprene; quelli delle linee fisse del tipo FROR 450/750 volt,
N1VV-Y., FG70R 0, 6/1 kV, FG1K 450/750 volt. Cavi, giunzioni e pressacavi devono risultare
integri prima di ogni utilizzo. Secondo la Legge 46/90, soltanto personale qualificato può effettuare
i collegamenti elettrici, nonché la verifica, periodica (intervallo massimo di 2 anni), dell'impianto
prima dell'uso.
Gli impiantisti devono avere disposizioni precise per ciò che concerne i punti di installazione del
quadro principale e di quelli secondari, i percorsi delle linee di alimentazione aeree ed interrate.
Nella fase di installazione dei quadri, deve essere impedito l'accesso alle parti in tensione. Gli
schermi protettivi devono essere applicati prima di mettere in tensione i quadri, il cui
funzionamento deve essere collaudato. Nei cantieri si possono utilizzare esclusivamente quadri
costruiti in serie dal fabbricante (apparecchiature assemblate per cantiere definire con l’acronimo
ASC) e quindi non è possibile l’utilizzo di apparecchiature assemblate da impiantisti senza
effettuazione delle prove di verifica, anche se composte da componenti che singolarmente
rispondano alle specifiche norme. Su ogni quadro dovrà essere riportata una targa su cui siano
indicati:
a) nome del costruttore e/o marchio di fabbrica;
b) identificazione che renda possibile ottenere dal costruttore informazioni complementari ai dati di
targa;
c) chiara rispondenza di costruzione dell’apparecchiatura alla norma CEI 17-13/4;
56
d) correnti nominali delle singole unità di uscita;
e) tensioni nominali delle diverse prese;
f) tenuta al corto circuito;
g) grado di protezione a portello chiuso e a portello aperto;
h) eventuali condizioni di servizio nel caso di esercizio non ordinario;
i) dimensioni;
j) peso.
Il quadro dovrà inoltre essere corredato da documentazione di accompagnamento del fabbricante
che contenga:
• dichiarazione di conformità del prodotto alla normativa (norma europea EN 60739-4 o norma
italiana CEI 17-13/4);
• istruzioni per l’installazione, il funzionamento e la manutenzione;
• schemi di circuiti, tabelle dei collegamenti e altri tipi di apparecchiature collegabili.
Le condizioni di esercizio del quadro devono, nell’utilizzo, rispettare quelle indicate sulla targa del
fabbricante, con la sola eccezione delle correnti nominali dei singoli circuiti, che non devono
essere superiori alla portata massima in regime permanente dei cavi di alimentazione derivati. Il
costruttore può decidere di includere nella documentazione di accompagnamento, e pertanto non
riportare sulla targa, i punti f), g), h), i), l), anche mediante allegati tecnici di altro tipo o cataloghi
commerciali. Devono essere esposti anche cartelli sul primo soccorso da prestare in caso di
contatto con le parti in tensione.
Le prese di distribuzione devono essere sempre protette con un interruttore generale differenziale
ad alta sensibilità (soglia di intervento a 30 mA), che sia accessibile in caso di emergenza. Un
interruttore può proteggere al massimo 6 prese. In caso di emergenza deve risultare accessibile
l'interruttore generale o un interruttore di emergenza che si trovi in prossimità del quadro stesso.
Proteggere il quadro dal rischio di caduta, ribaltamento e investimento di materiale in caduta.
Utensili elettrici portatili e attrezzature elettriche mobili nei lavori apparecchi all'aperto devono
essere dotate di doppio isolamento, di classe II elettrici (Norma CEI 64/8), certificati da istituto
riconosciuto e alimentati a mobili e tensione non superiore a 220 volt verso terra. Devono essere
puliti frequentemente, soprattutto rispetto all'imbrattamento e alla polvere. L'uso è consentito
soltanto a personale addestrato.
I cavi di alimentazione delle attrezzature mobili e portatili devono essere salvaguardati sia dai
danni derivanti dall'umido e dal bagnato, che dal calpestio e dal transito dei mezzi. Nel primo caso
debbono essere tenuti ad adeguata distanza da terra; nel secondo caso protetti con copricavi
corrugati o similari. Le linee interrate devono essere poste ad una profondità tale da evitare i danni
dovuti al passaggio di automezzi. Per evitare i danni causati da urti accidentali, nello scavo o in
qualsiasi altro luogo, le linee devono essere sempre protette meccanicamente utilizzando materiali
caratterizzati da una opportuna resistenza. Le linee aeree devono essere poste ad un'altezza tale
da evitare contatti accidentali con mezzi o aeromobili. I cavi delle linee aeree devono essere
sorretti da opportuni tiranti per evitare sforzi di trazione. Per fissare i cavi ai tiranti occorre utilizzare
fascette plastiche per fissaggio a strozzo, evitando l'uso di fil di ferro che potrebbe provocare danni
ai cavi stessi o alla guaina isolante. E possibile anche il riutilizzo di cavi previo controllo della loro
integrità e soprattutto per quanto riguarda lo stato della guaina esterna.
4.5.2.2 Impianto di messa a terra
Si No
L’elenco masse metalliche presunte in cantiere da dotare di messa a terra è contenuto nella
relazione del tecnico abilitato individuato dall’impresa. L’impianto e le sue modifiche dovranno
essere realizzate dal tecnico abilitato.
57
Riferimenti planimetrici: vedi lay-out di cantiere.
In cantiere deve essere opportunamente previsto un impianto di messa a terra che deve
soddisfare le prescrizioni delle vigenti norme CEI 64-8 III edizione. Tale impianto deve essere
realizzato in modo da poter effettuare le verifiche periodiche di efficienza. L'equipotenzialità deve
essere assicurata connettendo all'impianto di terra e fra loro, le carpenterie dei quadri elettrici, le
parti metalliche di attrezzature e impianti che possono entrare in tensione a causa del contatto,
diretto o indiretto, con le parti in tensione (per l’elenco delle attrezzature da collegarsi a terra vedi
relazione tecnico abilitato individuato dall’impresa).
I conduttori di terra assicurano la continuità elettrica dei collegamenti e per questo devono essere
frequentemente verificati. Il dispersore o i dispersori di terra, costituiti da uno o più elementi
metallici posti in intimo contatto con il terreno realizzano il collegamento elettrico con la terra. Il
luogo di infissione dei dispersori deve essere identificato secondo il D. Lgs. 493/96 con appositi
cartelli. L’impianto di terra deve essere unico per l’intera area occupata dal cantiere. Elenco masse
metalliche presunte in cantiere da dotare di messa a terra e le definizioni delle protezioni da
contatti indiretti/diretti sono contenuti nella relazione del tecnico abilitato individuato dall’impresa.
L’impianto e le sue modifiche dovranno essere realizzate dal tecnico abilitato.
4.5.2.3 Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche Si No
Se ritenuto necessario dal tecnico abilitato individuato dall’impresa. Nel caso in cui non fosse
ritenuto necessario, il tecnico dovrà fornire calcolo di autoprotezione. L’impianto e le sue modifiche
dovranno essere realizzate da tale tecnico.
Protezione contro le scariche atmosferiche:
Elenco strutture presunte in cantiere da collegare a terra per scariche atmosferiche: vedi relazione
tecnico abilitato.
Riferimenti planimetrici: vedi lay-out di cantiere.
Occorre verificare la necessità di un impianto contro le scariche atmosferiche. La valutazione del
rischio deve essere fatta attraverso il calcolo di fulminazione basato sulle prescrizioni delle Norme
CEI 81-1, terza edizione. Il progetto esecutivo, quando risulti necessario, deve stabilire le
dimensioni sia dell'impianto base che di quello integrativo, se esistente, e tutte le caratteristiche
delle eventuali protezioni. Il progetto deve essere redatto da un tecnico qualificato individuato
dall’Impresa. Il rischio di accadimento aumenta se viene eseguito il collegamento incondizionato di
masse metalliche di grosse dimensioni senza verifica con il calcolo di fulminazione. Nell’ipotesi che
il calcolo dimostri che la struttura in esame non è soggetta al pericolo di scarica atmosferica (in
questo caso la struttura viene definita “autoprotetta”) non è necessario realizzare un impianto di
protezione e non va presentata la denuncia all’ISPESL. All’ISPESL va inviata copia del calcolo
effettuato oppure più semplicemente una dichiarazione di autoprotezione della struttura firmata dal
titolare dell’impresa conservando in cantiere il calcolo a disposizione dei funzionari preposti al
controllo dell’impianto. Se il calcolo determina invece la necessità di esecuzione dell’impianto di
protezione, si dovrà realizzare un progetto esecutivo che determini i numerosi parametri da
rispettare nell’esecuzione e si deve provvedere a denunciare la struttura all’ISPESL/ARPA. A tale
modello dovrà essere allegato, secondo le indicazioni fornite dall’ISPESL, un estratto della
documentazione prevista nell’allegato E della norma CEI 81-1. Elenco strutture presunte in
cantiere da collegare a terra per scariche atmosferiche: vedi relazione tecnico abilitato.
4.5.2.4 Impianti idrici
Si ☐ No
Se si, si evidenzia
58
Alimentazione del cantiere da: rete pubblica pozzo serbatoio
Installazione autoclave: Si No
Riferimenti planimetrici: vedi lay-out di cantiere.
Tipo di conduttura in cantiere: tubi in gomma.
Condizioni di posa della conduttura: le tubature devono essere ben raccordate tra loro. Si deve
evitare il passaggio di tubature in corrispondenza dei conduttori o di altre componenti degli
impianti elettrici. All’interno del cantiere le tubature non devono ostacolare le vie di transito
o intralciare la circolazione di uomini e mezzi.
4.5.2.5 Impianti fognari
Si
No
Modalità smaltimento acque chiare: rete fognaria pubblica.
Modalità smaltimento acque scure: rete fognaria pubblica.
4.5.2.6 Impianti deposito gas, carburanti e oli
Si
No
Verificare l’esistenza della documentazione di prevenzione incendi prevista.
Scegliere l’ubicazione del deposito bombole e il loro posizionamento, considerando un possibile
rischio d’incendio o d’esplosione.
Posizionare il deposito bombole in luogo ben ventilato, lontano dai luoghi di lavoro dove vengono
utilizzate le stesse, e da eventuali fonti di calore (fiamme, fucine, stufe, calore solare intenso e
prolungato).
Avere cura di separare le bombole piene da quelle vuote, sistemandole negli appositi depositi
opportunamente divisi e segnalati, posizionare le bombole sempre verticalmente, tenendole legate
alle rastrelliere, alle pareti o sul carrello porta bombole, in modo che non possano cadere.
Tenere in buono stato di funzionamento le valvole di protezione, i tubi, i cannelli, e gli attacchi, non
sporcare con grasso od olio le parti della testa della bombola.
Tenere ben stretti ai raccordi i tubi flessibili e proteggerli da calpestamenti.
Evitare qualsiasi fuoriuscita di GPL perché essendo questo più pesante dell’aria può depositarsi
nei punti più bassi (cantine, fosse), creando una miscela esplosiva che si può innescare anche
solo con una scintilla (evitare pertanto pavimentazioni metalliche).
Verificare l’adeguatezza ed il funzionamento dei sistemi di estinzione presenti (idranti, estintori,
ecc.).
Verificare o istituire idonea segnaletica di prescrizione e sicurezza nelle immediate vicinanze del
deposito.
Affiggere i numeri telefonici relativi al pronto intervento da attivare in caso di necessità.
Per l’installazione di impianti elettrici e d’illuminazione far riferimento alla normativa vigente,
evitando categoricamente impianti improvvisati.
Nel cantiere in oggetto dovranno essere installati i seguenti impianti e/o depositi:
bombole gas liquido
deposito bombole ossigeno-acetilene
deposito oli lubrificanti
altre sostanze (se si, specificare quali):
Distanze e condizioni di sicurezza: le bombole verranno tenute in luogo convenientemente
areato.
Ubicazione serbatoio: vedi lay-out di cantiere.
Riferimenti planimetrici: vedi lay-out di cantiere.
59
4.5.2.7 Impianto di illuminazione
presente non presente
L’impianto e le sue modifiche dovranno essere realizzate da tecnico abilitato individuato
dall’impresa.
Riferimenti planimetrici: vedi lay-out di cantiere.
4.6 Stoccaggio materiali
L’individuazione dei depositi è subordinata ai percorsi, alla eventuale pericolosità dei materiali, ai
problemi di stabilità (non predisporre, ad esempio, depositi di materiali sul ciglio degli scavi ed
accatastamenti eccessivi in altezza).
Il deposito di materiale in cataste, pile, mucchi va sempre effettuato in modo razionale e tale da
evitare crolli o cedimenti pericolosi.
E’ opportuno allestire i depositi di materiali e le eventuali lavorazioni che possono costituire
pericolo in zone appartate del cantiere e delimitate in modo conveniente.
Si evidenzia:
stoccaggio laterizi/manufatti stoccaggio ferro
stoccaggio materiali diversi (assi da ponteggio; elementi di ponteggio; altro)
Ubicazione aree di stoccaggio: vedi lay-out di cantiere.
I depositi anche provvisori di materiali in cataste, pile e mucchi devono essere organizzati in modo
da evitare crolli o cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione in ogni condizione
meteorologica. L’ubicazione delle aree di stoccaggio dovrà essere concordata con il coordinatore
in fase di esecuzione.
La cronologia per la realizzazione di tali azioni: vedi programma lavori
Procedure operative:
vedi P.O.S
I soggetti incaricati contrattualmente di realizzarle: a carico dell’impresa esecutrice
4.7 Magazzino
Si
No
Se sì, si evidenzia:
magazzino all’aperto magazzino in container
magazzino in edificio
Ubicazione magazzini: vedi lay-out di cantiere.
La cronologia per la realizzazione di tali azioni: vedi programma lavori
Procedure operative:
vedi P.O.S
I soggetti incaricati contrattualmente di realizzarle: a carico dell’impresa esecutrice
4.8 Posti fissi di lavoro
60
Si
No
Se sì, si evidenzia:
confezionamento delle malte:
preconfezionamento del cls
preconfezionamento carpenteria altri posti di lavoro (indicare quali)
4.9 Prevenzione incendi
1) L’impresa non farà uso di sostanze facilmente infiammabili;
2) L’impresa farà uso di sostanze facilmente infiammabili ma in quantità inferiori ai limiti per i quali
i relativi depositi richiedono autorizzazione e controllo VV.FF.;
3) L’impresa farà uso di sostanze facilmente infiammabili con stoccaggi superiori a quanto
previsto al punto precedente.
Se è barrata la casella (2) l’impresa farà uso delle seguenti sostanze:
benzina gasolio acetilene gas liquido
Se è barrata la casella (3) l’impresa farà uso di stoccaggi per le seguenti sostanze infiammabili
(specificare il tipo di sostanza e gli estremi della autorizzazione):
Estintori presenti in cantiere:
Tipo di estintore:
N. 1 a polvere
Localizzazione in cantiere:
All’interno della delimitazione dell’area di intervento (estintore n.1)
Inoltre un estintore a polvere dovrà essere a bordo di ciascun mezzo operativo entri in cantiere.
Vedasi Lay-out di cantiere
61
4.10 Numeri telefonici utili
Polizia
Carabinieri
112
Pronto Soccorso Ambulanze
118
Vigili del Fuoco
115
ASL territoriale
Telefono ASL
059/659939
Direttore dei lavori:
Ing. Luigi Vezzali
335/248435
Capocantiere:
Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione
Nome: Ing. Luigi Vezzali
335/248435
(E’ COMPITO DEL CSE FOTOCOPIARE ED APPENDERE LA PRECEDENTE TABELLA NEI
PRESSI DEL TELEFONO O DELLA BARACCA DI CANTIERE)
62
4.11 Segnaletica di cantiere
La segnaletica di sicurezza e salute è normata dal D. Lgs. 493/96 al quale si rimanda per una
completa valutazione di quanto necessita al cantiere in oggetto. In questo capitolo sono presentati
alcuni dei principali segnali che devono essere posti nell’area di cantiere. Il principio di base è che
la segnaletica non dovrà essere generica, ma dovrà essere posta nel luogo ove necessita in
funzione dell’obbligo, del divieto, dell’avvertenza o del consiglio. Si ricorda comunque che ogni
impresa dovrà dotarsi di dispositivi di protezione individuale, indipendentemente dalla segnaletica
di consiglio o obbligo, e più precisamente:
cartelli devono avere le seguenti caratteristiche intrinseche:
Cartelli di DIVIETO
• Forma rotonda;
• Pittogramma nero su fondo bianco; bordo e banda (verso il basso da sinistra a destra lungo il
simbolo, con inclinazione di 45°) rossi (il rosso deve coprire almeno il 35 % della superficie del
cartello).
Cartelli di AVVERTIMENTO
• Forma triangolare;
• Pittogramma nero su fondo giallo; bordo nero (il giallo deve coprire almeno il 50 % della
superficie del cartello).
Cartelli di PRESCRIZIONE
• Forma rotonda;
• Pittogramma bianco su fondo azzurro (l’azzurro deve coprire almeno il 50 % della superficie del
cartello).
Cartelli di SALVATAGGIO
• Forma quadrata o rettangolare;
• Pittogramma bianco su fondo verde (il verde deve coprire almeno il 50 % della superficie del
cartello).
Cartelli per le ATTREZZATURE ANTINCENDIO
• Forma quadrata o rettangolare;
• Pittogramma bianco su fondo rosso (il rosso deve coprire almeno il 50 % della superficie del
cartello).
SEGNALETICA GENERALE
• L’accesso ai locali e/o ai recinti nei quali sono installati dei motori deve essere vietato a coloro
che non vi sono addetti: tale divieto deve essere esplicitato e richiamato mediante apposito
avviso (art. 50 del D.P.R. 547/545).
• Gli organi di comando dell’arresto dei motori devono essere chiaramente individuabili mediante
avvisi indicatori (art. 53 del D.P.R. 547/55).
• Le modalità di impiego di mezzi di sollevamento e di trasporto ed i segnali prestabiliti per
l’esecuzione delle manovre devono essere richiamati mediante avvisi chiaramente leggibili (art.
185 del D.P.R. 547/55).
• I recipienti per il trasporto dei liquidi o materiali infiammabili o corrosivi devono essere conservati
in posti appositi e separati con l’indicazione di pieno o di vuoto (art. 249 del D.P.R. 547/55).
• E’ vietato eseguire lavori su macchine, apparecchi e condutture elettriche senza prima aver
esposto un avviso su tutti i posti di manovra o di comando con l’indicazione “lavori in corso, non
effettuare manovre” (art. 345 del D.P.R. 547/55).
• In corrispondenza del fabbricato servizi deve essere esposto un estratto delle norme di sicurezza
63
(art. 352 del D.P.R. 547/55).
• Ai lavoratori addetti all’esecuzione di scavi e fondazioni deve essere fatto esplicito divieto di
avvicinarsi alla base della parete di attacco e la zona superiore di pericolo deve essere delimitata
mediante opportune segnalazioni (art. 12 del D.P.R. 164/56).
• La segnalazione di un pericolo costante di urto, inciampo o caduta come per fosse, gradini o
pilastri lungo una via di passaggio deve essere realizzata a bande giallo/nere a 45 gradi con
percentuale del colore di sicurezza pari almeno al 50 % (cfr. Allegato V del D.Lgs. 493/96).
• I cartelli vanno sistemati tenendo conto di eventuali ostacoli e ad altezza e posizione appropriata
rispetto all’angolo visuale, all’ingresso della zona a rischio o in prossimità del rischio specifico ed in
posto bene illuminato. I cartelli vanno rimossi quando non ne sussiste più la necessità.
• Le aperture nel suolo e nelle pareti, quando non siano attuabili le relative misure di protezione
devono essere munite di apposite segnalazioni di pericolo (art. 10 del D.P.R. 547/55).
SEGNALAZIONI RELATIVE AL TRAFFICO INTERNO DI CANTIERE
In generale, per quanto riguarda la circolazione di mezzi e relativamente ai transiti interni al
cantiere si deve fare riferimento alle segnalazioni vigenti riportate dal Codice della Strada. In
particolare:
• Le vie di circolazione all’interno dei locali è opportuno che vengano segnalate con strisce bianche
o gialle.
• Nei cantieri, alle vie di accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili devono essere apposte
segnalazioni opportune (art. 4 del D.P.R. 164/56).
• Nelle vie di transito, quando non sia possibile predisporre delle barriere, devono essere poste
adeguate segnalazioni (art. 224 del D.P.R. 547/55).
• I segnali indicanti condizioni di pericolo nelle zone di transito devono essere convenientemente
illuminati durante il servizio notturno (art. 225 del D.P.R. 547/55).
• Durante i lavori di riparazione e manutenzione nelle vie di transito, deve essere posto un
apposito cartello per indicare il divieto di transito (art. 226 del D.P.R. 547/55).
SEGNALAZIONI VERBALI
Nei casi in cui venga utilizzata la comunicazione verbale in sostituzione e/o integrazione dei
segnali gestuali, devono essere utilizzate delle parole chiave come le seguenti:
• VIA indica che si è assunta la direzione dell’operazione
• ALT interrompe o termina un movimento
• FERMA arresta le operazioni
• SOLLEVA fa salire un carico
• ABBASSA fa scendere un carico
• AVANTI per andare avanti
• INDIETRO per andare indietro
• A DESTRA per andare a destra
• A SINISTRA per andare a sinistra
• ATTENZIONE ordina un ALT o un arresto di urgenza
• PRESTO per accelerare un movimento per motivi di sicurezza
64
65
4.12 Lay-out di cantiere sull’organizzazione logistica
Il lay – out di cantiere verrà definito prima dell’inizio dei lavori dal Coordinatore per la sicurezza in fase
di esecuzione, dopo la presentazione da parte delle Imprese appaltatrici dei propri sistemi logistici
previsti dall’art. 8 e 9 del D.Lgs. 494/96. I disegni e gli elaborati grafici predisposti dal progettista
dell’opera sono sufficienti a definire i siti interessati dall’intervento.
Di seguito si riepilogano i principi generali già esposti precedentemente sull’organizzazione del
cantiere.
Misure di carattere generale. Nell’inserimento del cantiere nel contesto produttivo si terrà conto,
prima di tutto, dei pericoli che esso può presentare verso terzi, per cui si impedirà materialmente
l’accesso agli estranei con adeguata recinzione. Nei tratti prospicienti le vie di transito saranno
approntate adeguate protezioni le quali, secondo le circostanze, saranno costituite da tettoie,
mantovane, schermi o graticciati, interdizione al passaggio con uso di nastro vedo. Oltre
all’apposizione dei cartelli indicanti le protezioni in corrispondenza di fossi, scavi, incroci, passaggi
pericolosi e simili, saranno indicati in modo chiaro le ubicazioni dei mezzi antincendio, degli eventuali
depositi di materiale infiammabile, dei pericoli elettrici.
Segnaletica di sicurezza. Lungo la recinzione e nell’area delimitata dalla stessa ed in posizione ben
visibile, devono essere installati dei cartelli che evidenziano le condizioni di pericolo, i divieti, i
comportamenti e le informazioni di sicurezza, in conformità al D.Lgs. 493/96. Per i lavori in sede
stradale ed in prossimità di essa, si avrà particolare cura alla segnaletica di avvertimento per lavori in
corso e alla regolazione del traffico. All’ingresso del cantiere verrà affisso un cartello indicante l’oggetto
dei lavori, la stazione appaltante, la ragione sociale dell’Impresa appaltatrice, gli eventuali
subappaltatori e le altre notizie utili a identificare la tipologia dell’appalto.
Attrezzature, impianti e posti fissi di lavoro. Devono essere individuati i siti più idonei ai fini della
stabilità, della minima interferenza, della sicurezza di lavoro, della praticità e funzionalità, dell’accesso
e del rifornimento materiali.
Uffici e servizi igienici. Non si prevede l’installazione in cantiere di containers ad uso spogliatoi e
servizi igienici.
Servizi sanitari. In cantiere saranno tenuti i presidi sanitari indispensabili per prestare le prime
immediate cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso. L’ubicazione di suddetti servizi per il
pronto soccorso sarà resa nota ai lavoratori e segnalata con appositi cartelli.
Pronto soccorso. In cantiere sarà disponibile la scheda riportante la procedura in caso d’infortunio ed
i nominativi ed indirizzi dei posti ed organizzazioni di pronto intervento per i diversi casi di emergenza o
normale assistenza. Detti presidi sono tenuti, in un pacchetto di medicazioni od in una cassetta di
pronto soccorso, nella qualità e quantità indicate dall’ASL.
Linee elettriche e impianti esistenti. All’atto di impiantare il cantiere sarà accertata l’eventuale
presenza di linee elettriche aeree o interrate, condutture idriche, del gas o fognature, e verranno presi
gli opportuni provvedimenti per neutralizzare i pericoli che ne porterebbero derivare nel corso dei
lavori.
Viabilità nel cantiere. Sarà reso sicuro il movimento delle persone e degli automezzi all’interno del
cantiere. La carreggiata dovrà essere solida ed atta a resistere al transito dei mezzi di cui è previsto
l’impiego. Le pendenze delle rampe saranno tali da non creare inconvenienti ai mezzi stessi. La
larghezza delle rampe sarà tale da consentire un franco di almeno 70 cm oltre la sagoma di ingombro
del veicolo. Qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato ad un solo lato, si realizzeranno piazzole o
nicchie di rifugio ad intervalli non superiore a 20 m lungo l’altro lato. Qualora si rendesse necessario
saranno disposte segnalazioni per la circolazione dei veicoli: limiti di velocità, precedenze, sensi unici,
segnalazioni acustiche e luminose.
66
Depositi. L’ubicazione dei depositi verrà scelta in relazione ai movimenti che si devono svolgere nel
cantiere, alla eventuale necessità della sorveglianza, alla comodità delle operazioni di carico e scarico,
alla necessità di una corretta conservazione del materiale e soprattutto al suo grado di pericolosità. I
depositi di benzina, petrolio, olio minerale e tutti gli idrocarburi infiammabili o combustibili, contenenti
quantitativi superiori a 500 kg sono soggetti al controllo del comando dei Vigili del Fuoco competenti
per territorio. A tale controllo sono assoggettati tutti gli altri depositi o le lavorazioni elencate nelle
tabelle A e B allegate al D.P.R. 689 del 26/05/59. I depositi di cui sopra saranno protetti, se necessario
e privi di autoprotezione, contro le scariche atmosferiche (art. 36 e 38 D.P.R. 547/55).
Vedasi Lay-out di cantiere.
67
5 - PREVENZIONE INCENDI E PIANO DI EMERGENZA
5.1 Prevenzione incendi e piano di emergenza
Individuate le imprese appaltatrici dovranno essere comunicati al CSE gli incaricati dalle singole
imprese come responsabili delle emergenze, addetti mezzi antincendio, addetto pronto soccorso e
addetto chiamata soccorsi.
Per eventuali soccorsi telefonare a Vigili del Fuoco, ASL, Pronto Soccorso a seconda dei casi.
Il presente piano tende a perseguire i seguenti obiettivi:
- indicare le modalità per evidenziare l’insorgere di un’emergenza. Vanno indicati i dispositivi e/o i
mezzi in dotazione dei lavoratori, con cui gli stessi sono in grado di comunicare immediatamente
all’interno e all’esterno del cantiere eventuali situazioni d’emergenza;
- affrontare l’emergenza fin dal primo insorgere per contenerne gli effetti e riportare rapidamente la
situazione in condizioni di normale esercizio. Si devono applicare tutte le disposizioni e le istruzioni
ricevute durante gli incontri di formazione ed informazione in materia di sicurezza. In caso
d’emergenza, i lavoratori dovranno seguire le procedure loro indicate, in funzione del lavoro da essi
ricoperto;
- pianificare le azioni necessarie per proteggere le persone sia all’interno che all’esterno. Vanno
pianificate le operazioni d’emergenza in funzione della tipologia del cantiere(lavorazioni presenti,
numero d’addetti, ubicazione, materiali, ecc.). Vanno individuati una squadra d’emergenza
commisurata alle specificità del cantiere ed uno o più addetti con ruoli ben definiti (addetto alla
disattivazione delle forniture energetiche, addetto al posto di chiamata per la sicurezza, ecc.);
- proteggere nel modo migliore i beni dell’azienda. La protezione dei beni va subordinata alla
protezione degli addetti presenti in cantiere. Vanno individuate specifiche misure di protezione in
funzione della tipologia del bene da preservare (materiali infiammabili, inquinanti, esplosivi). Viene
nominato e formato un lavoratore quale responsabile della protezione dei beni, il cui intervento è
subordinato all’entità dell’emergenza.
COMPITI E PROCEDURE GENERALI
I Responsabili di Cantiere delle singole imprese esecutrici devono sempre e costantemente garantire
la predisposizione delle seguenti misure:
- predisporre vie d’esodo orizzontali e verticali;
- segnalare, con costante formazione ed informazione ai lavoratori le vie d’esodo in caso di necessità,
in base all’evolversi del cantiere;
- mantenere fruibili e adatte, su ciascun piano, le vie d’accesso;
- mantenere sgombre e facilmente apribili le uscite all’esterno del cantiere;
- predisporre adeguati estintori nelle zone a rischio di incendio controllandone costantemente
l’efficienza;
- attivare la formazione dei lavoratori ai sensi del D. Lgs 626/94 sull’uso degli estintori e sulle normali
procedure di emergenza e soccorso.
I Responsabili di Cantiere delle singole imprese esecutrici verificheranno giornalmente che i luoghi di
lavoro, le attrezzature, la segnaletica siano e rimangano corrispondenti alla normativa vigente,
segnalando le anomalie e provvedendo alla sostituzione, all’adeguamento e posizionamento degli
apprestamenti di sicurezza.
Chiunque rilevi una situazione di pericolo di incendio, presenza di fumo, spandimento di sostanze
infiammabili, dispersione di gas, dispersione di liquidi, emergenze eccezionali, alluvione, sisma
tellurico deve preventivamente comunicarlo al Responsabile di Cantiere della propria impresa (o da chi
individuato a sostituirlo dal Datore di Lavoro della impresa stessa) il quale provvederà a comunicarlo ai
numeri che verranno definiti una volta aggiudicati i lavori.
68
Udendo il messaggio di evacuazione tutte le persone presenti, dopo aver messo in sicurezza le
attrezzature, devono abbandonare ordinatamente e con calma il proprio posto, avviandosi a passo
veloce senza correre, radunandosi nel punto di raccolta prestabilito e preventivamente comunicato. In
caso di segnale di evacuazione il personale si deve attenere alle modalità indicate nel PIANO DI
EMERGENZA evitando di intralciare l’attività degli uomini del gruppo di intervento a meno di specifica
richiesta da parte degli stessi.
La redazione del piano nelle sue particolarità è subordinata all’acquisizione del layout di cantiere e va
aggiornata con l’evolversi dello stesso.
MODALITÀ DI EVACUAZIONE
Al segnale di evacuazione, tutto il personale deve abbandonare ordinatamente e con calma il posto di
lavoro:
- utilizzando il percorso indicato;
- recandosi al posto di raccolta;
- non ostruendo gli accessi;
- non rimuovendo le auto parcheggiate, sia all’esterno che all’interno del cantiere;
- non occupando le linee telefoniche.
I responsabili si accertano che tutto il personale sia confluito nei punti di raccolta
IL PERSONALE RIMARRÀ NEI PUNTI DI RACCOLTA E NON POTRÀ RIENTRARE AL POSTO DI
LAVORO SE NON DOPO AUTORIZZAZIONE DEL TECNICO DI CANTIERE PREPOSTO.
E’ inoltre fondamentale predisporre le seguenti semplici misure per le situazioni di emergenza:
- predisporre e garantire l’evidenza del numero di chiamata del Pronto Soccorso;
- predisporre le indicazioni in modo chiaro e completo per permettere ai soccorsi di raggiungere
facilmente il luogo dell’incidente (tali indicazioni comprenderanno l’indirizzo del cantiere, il telefono, la
strada più breve per raggiungerlo ed ulteriori punti di riferimento);
- fornire immediatamente ai soccorritori un’idea chiara di quanto è accaduto (che cosa ha provocato
l’incidente; quali sono state le prime misure di pronto soccorso adottate; qual è l’attuale situazione del
luogo e dei feriti);
- in caso di incidente grave, se il trasporto dell’infortunato può essere effettuato con auto privata,
avvertire il Pronto Soccorso dell’arrivo (informando di quanto è accaduto e delle condizioni dei feriti);
- in attesa dei soccorsi, tenere sgombra e segnalare adeguatamente una via di facile accesso;
- prepararsi a riferire con esattezza quanto è accaduto e le attuali condizioni degli infortunati;
- controllare periodicamente le condizioni e la scadenza del materiale e dei farmaci di primo soccorso.
Infine si ricorda che nessuno è obbligato per legge a mettere a repentaglio la propria incolumità per
portare soccorso e che non si deve aggravare la situazione con manovre e comportamenti scorretti.
DATI DA COMUNICARE AI VIGILI DEL FUOCO
1. NOME DELL’IMPRESA DEL CANTIERE RICHIEDENTE
2. INDIRIZZO PRECISO DEL CANTIERE RICHIEDENTE
3. TELEFONO DEL CANTIERE RICHIEDENTE (O DI UN TELEFONO CELLULARE)
4. TIPO DI INCENDIO (PICCOLO-MEDIO-GRANDE)
5. PRESENZA DI PERSONE IN PERICOLO (SI-NO-DUBBIO)
6. LOCALE O ZONA INTERESSATA ALL’INCENDIO
7. MATERIALE CHE BRUCIA
8. NOME DI CHI STA CHIAMANDO
9. FARSI DIRE IL NOME DI CHI RISPONDE
10. NOTARE L’ORA ESATTA DELLA CHIAMATA
11. PREDISPORRE TUTTO L’OCCORRENTE PER L’INGRESSO DEI MEZZI DI SOCCORSO IN
69
CANTIERE
MISURE DI PRIMO SOCCORSO
Se si presenta la necessità di prestare soccorso ad una persona infortunata ricordare di:
- agire con prudenza (non impulsivamente, né sconsideratamente);
- valutare immediatamente se la situazione necessita di altro aiuto oltre al proprio;
- se attorno all’infortunato sussistono situazioni di pericolo (rischi elettrici, chimici etc…), prima di
intervenire adottare tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie. Eliminare, se possibile, il
fattore che ha causato l’infortunio;
- spostare l’infortunato dal luogo dell’incidente solo se è necessario o se sussistono situazioni di
pericolo imminente o continuato ed evitare di esporsi agli stessi rischi che hanno causato l’incidente;
- accertarsi del danno subito dall’infortunato: tipo di danno (grave, superficiale, etc …), regione
corporea colpita, probabili conseguenze immediate (svenimento, insufficienza cardio-respiratoria,
etc…);
- accertarsi delle cause: causa singola o multipla (caduta, folgorazione e caduta, etc…); agente fisico o
chimico (scheggia, intossicazione, etc…);
- posizionare l’infortunato nella posizione più opportuna (di sopravvivenza) ed apprestare le prime
cure;
- rassicurare l’infortunato e spiegargli cosa sta succedendo cercando di instaurare un clima di
reciproca fiducia;
- conservare stabilità emotiva per superare gli aspetti spiacevoli della situazione di urgenza e
controllare le sensazioni di sconforto e/o disagio che possono derivarne;
- non sottoporre l’infortunato a movimenti inutili;
- non muovere assolutamente i traumatizzati al cranio o alla colonna vertebrale e i sospetti di frattura;
- non premere e/o massaggiare quando l’infortunio può avere causato lesioni profonde;
- non somministrare bevande o altre sostanze;
- slacciare gli indumenti che possono costituire ostacolo alla respirazione;
- se l’infortunato non respira, chi è in grado può effettuare la respirazione artificiale;
- attivarsi ai fini dell’intervento di persone e/o mezzi per le prestazioni più urgenti e per il trasporto
dell’infortunato al più vicino posto di pronto soccorso.
CONTENUTO DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE
Materiale indispensabile
Materiale utile
-pinzette sterili
-lampada a pila
-compresse di garza sterile
-sfigmomanometro
-laccio emostatico
-fonendoscopio
-un rotolo di benda orlata
-coperta di lana o coperta isotermica
-confezione di cerotti pronti all’uso
-visiera paraschizzi
-un rotolo di cerotto alto
-rete elastica contenitiva
-guanti monouso in vinile o lattice
-spugnette detergenti
-termometro
-mascherina per respirazione artificiale
-ghiaccio istantaneo
70
-fisiologica in flaconi da 250-500 ml
-sacchetti monouso per rifiuti sanitari
-crema per punture di insetti
-un paio di forbici
-crema per ustioni
-acqua ossigenata
-disinfettante
71
6 - STOCCAGGIO E SMALTIMENTO RIFIUTI
I rifiuti prodotti nel cantiere saranno smaltiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Si riportano di seguito alcuni richiami alla normativa vigente, di recente introduzione, ai fini di facilitare
l’individuazione degli obblighi e degli oneri a carico del Produttore/Detentore, anche mediante
riferimenti specifici ad articoli di legge.
CLASSIFICAZIONE
La normativa vigente (D.Lgs. 5 febbraio 1997 n.22, modificato dal D.Lgs. 8 novenbre 1997 n.389)
prevede la seguente classificazione dei rifiuti:
SECONDO L’ORIGINE DEL RIFIUTO
Rifiuti Urbani (art.7 comma 2)
Rifiuti Speciali (art.7 comma 3)
SECONDO LE CARATTERISTICHE DI PERICOLOSITA’
Rifiuti Pericolosi (art.7 comma 4)
Rifiuti Non Pericolosi
Nello specifico campo delle costruzioni si evidenzia che:
“Sono rifiuti speciali:” (art.7 comma 3 lettera b))
“b) i rifiuti derivanti dalle attivita’ di demolizione, costruzione, nonche’ i rifiuti pericolosi che derivano
dalle attivita’ di scavo”.
Sono rifiuti pericolosi: (art.7 comma 4)
“4. Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell’elenco di cui all’Allegato D sulla base degli
allegati G, H ed I.”.
RIFIUTI
Ferma restando la definizione di rifiuto (art.6 comma 1 lettera a)), l’Allegato A del Decreto Legislativo
riporta un elenco armonizato di rifiuti, non esaustivo (oggetto di periodica revisione) individuato come
Catalogo Europeo Rifiuti (CER).
Tale Catalogo individua 20 tipologie di rifiuti mediante un codice numerico a 6 cifre (3 coppie di
numeri).
A titolo di esempio, figurano in tale Catalogo CER:
…
08 00 00 Rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di rivestimenti (pitture, vernici,e
smalti vetrati), sigillanti e inchiostri per stampa
…
13 00 00 Oli esauriti
…
15 00 00 Imballaggi, assorbenti: stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati
altrimenti)
…
17 00 00 Rifiuti da costruzioni e demolizioni (compresa la costruzione di strade)
…
72
RIFIUTI PERICOLOSI
All’interno della catalogazione CER, l’individuazione dei rifiuti pericolosi è riportata in Allegato D del
Decreto Legislativo (come da art.7 comma 4), per cui, ad esempio, all’interno dei rifiuti catalogati come
17 00 00 risultano pericolosi:
17 06 01 Materiali isolanti contenenti amianto
OBBLIGHI E DIVIETI
E’ opportuno, inoltre, richiamare, tra le disposizioni previste dal decreto legislativo, i seguenti
obblighi/divieti:
- Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi (art.9)
- Oneri dei produttori e dei detentori (art.10)
- Catasto Rifiuti
(art.11)
- Registro di Carico e Scarico (art.12)
- Divieto di abbandono
(art.14)
- Trasporto di rifiuti
(art.15)
- Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (art.17)
In particolare, relativamente ai Rifiuti Pericolosi, si richiamano i seguenti oneri a carico del Produttore:
- Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità
alle norme vigenti in materia; (art.15 comma 3)
Il formulario di identificazione va compilato in 4 copie (+data + firma) (art.15 comma 2)
Verificare il ricevimento, da parte del trasportatore, della copia del formulario di identificazione datato e
firmato in arrivo dal destinatario;
- I Registri di carico/scarico ed i formulari hanno un periodo di conservazione di 5 anni (vedi art.12
comma 3);
- Deposito Temporaneo (ex-stoccaggio provvisorio): il deposito temporaneo presso il luogo di
produzione dei rifiuti deve essere condotto in conformita’ alle disposizioni di cui all’art.6 comma 1
lettera m);
- Non e’ consentito l’autosmaltimento di cui all’art.32;
- La Denuncia annuale (MUD) va effettuata entro il 30 aprile (escluso il caso in cui il Produttore
conferisca i rifiuti al Servizio Pubblico di raccolta, in tal caso la comunicazione e’ effettuata dal gestore
del servizio) (art.11 comma 1 e 3).
73
7 - PROGRAMMA LAVORI
7.1 LAVORAZIONI
Per l'esecuzione dell'opera si prevede di procedere secondo le fasi lavorative di seguito indicate.
Ciascuna delle fasi e’ stata suddivisa in lavorazioni.
Le lavorazioni previste per l’opera in oggetto sono state analizzate al fine di individuare, per ciascuna,
le attrezzature, le macchine, gli impianti, le sostanze che si intendono impiegare nello svolgimento
delle stesse.
Allegato B - Lavorazioni e sorgenti di rischio
L’uso di attrezzature, macchine, impianti, sostanze sono definite sorgenti dei rischi.
7.2 DIAGRAMMA DI GANTT
E’ stato redatto uno specifico Programma Lavori tenendo conto delle Lavorazioni previste in cantiere,
della tempistica della loro esecuzione, delle "eventuali criticità del processo di costruzione".
Il Programma Lavori sarà oggetto di opportuni aggiornamenti sia in fase di progettazione dell’opera
sia in fase esecutiva indicando lo stato di avanzamento dei lavori.
Allegato C - Diagramma di GANTT
7.3 DIAGRAMMA DI GANTT
Allo stato attuale non è possibile individuare in modo più dettagliato le sovrapposizioni in quanto non è
ancora stata effettuata una prima riunione di coordinamento fra le imprese. Il piano ha limitato quanto
più possibile le fasi pericolose intersecantesi vedasi diagramma di GANNT.
Il Coordinatore in fase d’esecuzione provvederà all’eventuale ulteriore analisi dei rischi trasversali sul
cantiere prima dell’inizio dei lavori oggetto di sovrapposizioni. Compito del Capo Cantiere sarà quello
di compartimentare le varie lavorazioni contemporanee al fine di evitare le possibili interferenze di
lavorazione.
Si indicano alcuni schemi operativi, dove l’individuazione delle sovrapposizioni indicate è frutto
dell’elaborazione dell’ipotesi di diagramma lavori. Sono possibili differenti situazioni sia nell’evolversi
dei lavori sia in relazione a tecniche ed esigenze specifiche delle Imprese Partecipanti.
Si rammenta quindi l’obbligatorietà delle Imprese a confrontare il diagramma e le sovrapposizioni con i
propri metodi, procedure ed organizzazione del lavoro, e a dare tempestiva comunicazione al CSE in
caso di modifiche a quanto riportato.
L’importanza e la grande incidenza delle fasi che si sovrappongono come causa di circa un terzo degli
incidenti ed infortuni verificatisi in cantiere rende estremamente doverosa l’analisi delle interferenze.
Le Linee Guida Regionali danno precise istruzioni comportamentali in tali situazioni di concomitanza di
lavori, imprese ed attrezzature comuni.
Una volta conclusa l’analisi per fasi, è necessario analizzare il programma dei lavori per poter
individuare le interferenze fra diverse lavorazioni. L’individuazione delle interferenze fra lavorazioni
diverse avviene analizzando le concomitanze, le sovrapposizioni o le amplificazioni dei rischi dovute a
situazioni ambientali, di tipo particolare o generale. A quel punto si dovrà verificare se sono disponibili
misure di sicurezza integrative tali da renderle compatibili o se si dovrà ricorrere allo sfasamento
temporale delle lavorazioni incompatibili.
Per ogni interferenza individuata, resa compatibile, si devono indicare:
1. le lavorazioni interferenti;
2. le misure di sicurezza integrative specifiche e chi dovrà realizzarle;
3. le modalità di verifica.
74
Per ogni incompatibilità individuata si devono indicare:
1. le lavorazioni incompatibili;
2. il vincolo allo sfasamento temporale;
3. le modalità di verifica.
Andranno analizzati e regolamentati gli accessi di più imprese o lavoratori autonomi ad impianti e/o
servizi comuni. Si possono prevedere utilizzi comuni di (elenco non esaustivo):
1. impianti (es.: impianti elettrici);
2. infrastrutture (servizi igienico - assistenziali, viabilità, ecc...);
3. attrezzature (centrale di betonaggio, gru e/o autogru, macchine operatrici, ecc... );
4. mezzi e servizi di protezione collettiva (ponteggi, impalcati, segnaletica di sicurezza, avvisatori
acustici, cassette di pronto soccorso, funzione di pronto soccorso, illuminazione di emergenza,
estintori, funzione di gestione delle emergenze, ecc...);
5. mezzi logistici (es.: approvvigionamenti esterni di ferro lavorato e cls preconfezionato):
Per semplicità di analisi le interferenze e le incompatibilità vengono indicate col termine di
sovrapposizioni.
Misure tecniche, procedure di lavoro e vincoli contrattuali da mettere in atto in caso di
sovrapposizioni di fasi lavorartive:
- Informare i lavoratori presenti nelle immediate vicinanze dei potenziali rischi trasmessi durante
l’esecuzione della propria attività affinché possano adottare le adeguate misure di prevenzione.
- Porre attenzione alle zone di transito comuni.
- Tutte le lavorazioni dovranno essere compartimentate e si dovrà operare in zone diverse in modo che
non vi siano rischi inopportuni. I rispettivi capocantiere si accorderanno preventivamente riferendosi i
possibili rischi trasmissibili, in modo da adottare le opportune misure preventive e si organizzeranno le
zone di intervento.
- Compito del Capocantiere sara quello di interdire il passaggio alle persone nelle zone di
sollevamento e movimentazione dei materiali, attraverso idonee delimitazioni e/o segnalazioni.
7.4 LAVORAZIONI
Nell’opera progettata si prevede che la realizzazione di alcune lavorazioni potrebbe essere affidate a
lavoratori autonomi o a diverse imprese esecutrici. Si tratta delle seguenti lavorazioni:
Il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori prima dell’avvio delle lavorazioni che saranno realizzate
contemporaneamente da diverse imprese o da lavoratori autonomi , e in riferimento alle criticità
evidenziate nell'allegato Programma Lavori convocherà una specifica riunione. In tale riunione si
programmeranno le azioni finalizzate alla cooperazione e il coordinamento delle attività
contemporanee, la reciproca informazione tra i responsabili di cantiere, nonché gli interventi di
prevenzione e protezione in relazione alle specifiche attività e ai rischi connessi alla presenza
simultanea o successiva delle diverse imprese e/o lavoratori autonomi, ciò anche al fine di prevedere
l’eventuale utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva.
Tale azione ha anche l'obiettivo di definire e regolamentare a priori l'eventuale utilizzazione di impianti
comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva.
In fase di realizzazione il coordinatore per l'esecuzione dei lavori sarà responsabile di questa attività di
coordinamento.
Nel caso dell’opera oggetto del presente Piano si può prevedere, sin d'ora l’utilizzo dei seguenti
impianti comuni:
baraccamenti di cantiere
spogliatoi
presidi igienico-sanitari
impianti e reti di cantiere
75
impianto di sollevamento
ponteggi - opere provvisionali in genere
Le imprese esecutrici delle opere indicate riceveranno dettagliate informazioni sui rischi specifici
esistenti nell’ambiente in cui sono destinate a operare .
Durante la realizzazione dell’opera si provvederà ad indire le opportune riunioni periodiche di
prevenzione e protezione dai rischi. Data la specificità dei lavori, tali riunioni è opportuno che
avvengano nei periodi antecedenti a situazioni ritenute critiche.
Tali periodi sono stati definiti a seguito di un’analisi del programma dei lavori, da cui si evidenziano le
criticità del processo di costruzione in riferimento alle lavorazioni interferenti, derivanti anche dalla
presenza di più imprese esecutrici e/o lavoratori autonomi.
Tutte le attività di coordinamento e reciproca informazione dovranno essere opportunamente
documentate.
76
8 - VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE DI SICUREZZA
8.1 PROCEDIMENTO PER LA INDIVIDUAZIONE DELLE SORGENTI DI RISCHIO
Il procedimento di valutazione dei rischi è teso al miglioramento della sicurezza e della salute dei
lavoratori sul luogo di lavoro.
Per una corretta valutazione dei rischi si è proceduto ad una analisi delle attività lavorative in cantiere e
ad uno studio del rapporto uomo/macchina o attrezzo/ambiente nei luoghi dove le attività potrebbero
svolgersi. Tale analisi ha consentito di individuare le possibili sorgenti di rischio e quindi i rischi stessi.
In particolare il procedimento di valutazione si è sviluppato attraverso:
· l’individuazione dei pericoli presenti nel luogo di lavoro connessi all’esecuzione delle attività lavorative
di cantiere (sorgenti del rischio) quali uso di macchine, attrezzature, materiali /sostanze nonché lo
svolgimento stesso delle lavorazioni.
· l’individuazione e la stima degli eventuali rischi specifici, in base alle classi di rischio esplicitate di
seguito, e, per quanto possibile, rischi oggettivi.
· per l’analisi delle possibili soluzioni, in base alla valutazione, si é proceduto alla programmazione dei
provvedimenti da applicare per eliminare o ridurre il rischio.
La stima del rischio è realizzata attraverso un confronto tra l’evidenziazione del rischio, il tempo di
esposizione allo stesso, l’esperienza dei lavoratori e la portata del provvedimento che dovrà essere
applicato.
In pratica, l’entità del danno e la probabilità di accadimento vengono ricavati dall'esperienza lavorativa
aziendale nonché dalla frequenza di accadimento.
L’elenco delle classi di rischio omogenee preso in esame e’ il seguente:
1 elettrici
2 caduta materiali dall'alto
3 caduta operatore dall'alto
4 contatto accidentale macchine o organi in movimento
5 lesioni, offese sul corpo
6 inalazione/contatto con sostanze dannose
7 scoppio, incendio, altri rischi.
8.2 INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI E DELLE MISURE DI SICUREZZA
Per ogni sorgente di rischio sono individuati i rischi e le relative misure di sicurezza prese in
considerazione in fase progettuale e da adottare in fase esecutiva. Tali misure devono essere oggetto
di una continua e costante valutazione in fase esecutiva da parte del Coordinatore.
Ciò affinché il Coordinatore possa apportare eventuali modifiche derivanti sia da specifiche situazioni
operative sia da mutate condizioni di carattere generale.
Le misure di sicurezza riportate per ogni rischio sono definite in base a prescrizioni di legge,
adempimenti di carattere normativo e semplici suggerimenti dettati dall’esperienza.
Allegato D - Rischi e misure di sicurezza per sorgente di rischio
8.3 VALUTAZIONE DEI RISCHI
Nel presente Piano di Sicurezza, ai fini della “Valutazione” del rischio sono state adottate le seguenti
ipotesi:
DEFINIZIONI (da Circolare Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale, 7 Agosto 1995 n.102/95):
Pericolo (sorgente del rischio) – proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore (per esempio
materiali o attrezzature di lavoro, pratiche e metodi di lavoro ecc.) avente il potenziale di causare
danni;
Rischio – probabilità che sia raggiunto il limite potenziale di danno nelle condizioni di impiego, ovvero
di esposizione, di un determinato fattore;
Valutazione del rischio – procedimento di valutazione della possibile entità del danno quale
77
conseguenza del rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori nell’ espletamento delle loro
mansioni derivante dal verificarsi di un pericolo sul luogo di lavoro.
Le fonti di rischio (pericoli) sono state individuate nelle attività sia legate all’esecuzione di specifiche
lavorazioni sia all’uso di impianti, attrezzature e sostanze, allineandosi, in tal modo, ad una trattazione
rispondente a quanto si riscontra sulle fonti bibliografiche.
Per la determinazione della scala degli interventi da porre in atto ai fini del miglioramento delle misure
di sicurezza - definitosi come Fattore di Rischio (R) il prodotto della Frequenza (F) dell’accadimento
per la Gravità (G) del danno prodotto - si conviene di determinare dei “livelli” di priorità di intervento in
funzione del fattore di rischio stimato.
Per la determinazione dei coefficienti introdotti di Frequenza e Gravità di rischio, in assenza di dati
statistici in grado di determinare in buona misura valori probanti, si fa ricorso a criteri di valutazione
basati sulla sensibilità derivante dall’esperienza.
Da un punto di vista metematico, la stima del rischio (VALUTAZIONE ) è espressa dalla formula:
R=FxG
dove R rappresenta il fattore di rischio presunto, F la frequenza e G indica la gravità o entità del danno
subito.
VALUTAZIONE DEL FATTORE “F”: FREQUENZA
La Frequenza del danno è strettamente connessa alla presenza di situazioni di pericolo; si è stabilita la
seguente scala di priorità di accadimento per F, tenendo conto delle misure di sicurezza adottate :
1 = improbabile (l’incidente crea stupore, la situazione di pericolo non è stata prevista o addirittura
non era prevedibile);
2 = poco probabile (l’incidente crea forte sorpresa, la situazione di pericolo era difficilmente
prevedibile);
3 = probabile (l’incidente crea moderata sorpresa ed avviene in concomitanza di fattori contingenti);
4 = altamente probabile (la situazione di pericolo è nota e produce sovente i suoi effetti).
VALUTAZIONE DEL FATTORE “G” : DANNO
In base agli effetti causati dal danno è stata stabilita una graduatoria della Gravità del danno G,
tenendo conto delle misure di sicurezza adottate:
1 = lieve (lesioni non preoccupanti e caratterizzate da inabilità facilmente reversibile);
2 = medio (l’incidente provoca conseguenze significative caratterizzate da inabilità reversibile);
3 = grave (l’incidente provoca conseguenze di una certa gravità);
4 = gravissimo (conseguenze mortali o gravi).
CAMPI DI AZIONE IN FUNZIONE DEI VALORI DEL FATTORE DI RISCHIO “R”
In base al prodotto R = F x G gli interventi di miglioramento da programmare, rispetto alle misure di
sicurezza già adottate, sono riassumibili come segue:
Primo livello R=1 oppure R=2 non si richiedono interventi migliorativi
Secondo Livello R=3 oppure R=4 interventi da programmare nel medio termine
Terzo Livello R=6 interventi da programmare con urgenza
Quarto Livello R>6 interventi da programmare con immediatezza
Il report della valutazione dei rischi, facente parte integrante del presente Piano, è strutturato per livelli
criticità del fattore di rischio - partendo dal livello R più alto
- e per ogni rischio dei pari livello sono indicate le attività lavorative che lo generano.
Allegato E- Valutazione dei rischi
78
9 - PROCEDURE ESECUTIVE DI SICUREZZA
9.1 MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
Nel cantiere oggetto del presente Piano la movimentazione dei carichi avverrà privilegiando l’utilizzo di
idonei mezzi meccanici di sollevamento.
Per le operazioni di sollevamento manuale si adotteranno idonee misure organizzative atte a ridurre il
rischio dorso-lombare conseguente alla movimentazione di detti carichi (ad es.: carichi individuali
inferiori ai 30 Kg, carichi di limitato ingombro, ecc...).
Gli operatori impegnati nella movimentazione manuale dei carichi saranno adeguatamente informati
dal datore di lavoro su:
- il peso del carico;
- il centro di gravità o il lato più pesante nel caso in cui il contenuto di un imballaggio abbia
collocazione eccentrica;
- la movimentazione corretta dei carichi.
9.2 PRESCRIZIONI PER I POSTI DI LAVORO
I luoghi di lavoro al servizio del cantiere oggetto del presente Piano dovranno rispondere alle norme di
cui al Titolo II del D.Lgs. 81/2008.
9.3 UTILIZZO E MANUTENZIONE DI MACCHINE ED IMPIANTI
Tutte le macchine e gli attrezzi di lavoro comunque alimentati (escluso gli utensili a mano) utilizzati in
cantiere dovranno essere muniti di libretto rilasciato dall'Ente competente da cui risulterà :
· l'avvenuta omologazione a seguito di prova ufficiale;
· tutte le istruzioni per le eventuali manutenzioni di carattere ordinario e straordinario (libretto rilasciato
dalla Casa Costruttrice).
I comandi di messa in moto delle macchine saranno collocati in modo da evitare avviamenti accidentali
od essere provvisti di dispositivi idonei a conseguire lo stesso scopo.
Sarà vietato compiere su organi in movimento qualsiasi operazione di riparazione o
registrazione.Qualora sia necessario eseguire tali operazioni durante il moto, si adotteranno adeguate
cautele a difesa del lavoratore. Di tale divieto saranno essere resi edotti i lavoratori mediante avvisi
chiaramente visibili.
Le operazioni di manutenzione specifica, con particolare riguardo alle misure di sicurezza saranno
eseguite da personale tecnico specializzato. Tali interventi dovranno essere opportunamente
documentati.
Prima di consentire al lavoratore l'uso di una qualsiasi macchina di cantiere il preposto dovrà accertare
che l'operatore o il conduttore incaricato - in possesso di Patente e dotato degli opportnuni DPI conosca:
- le principali caratteristiche della macchina (dimensioni, peso a vuoto, capacità prestazionale, ecc.)
- le pendenze massime longitudinali e trasversali su cui la macchina può stazionare od operare senza
pericolo
- il posizionamento, il funzionamento degli organi di comando e il significato dei dispositi di
segnalazione di sicurezza
- la presenza di altri lavoratori che nelle immediate vicinanze attendono ad altre lavorazioni
- la presenza di canalizzazioni, cavi sotterranei o aerei.
9.4 UTILIZZO DI MATERIALI E SOSTANZE
Si riporta una lista indicativa delle tipologie di sostanze di cui si prevede l’utilizzo:
79
L’impresa esecutrice fornirà, in fase esecutiva, prima del loro impiego, l’elenco dei prodotti che intende
utilizzare unitamente alle schede di sicurezza fornite dal produttore.
Il contenuto informativo minimo di tali schede é di seguito riportato.
Tali schede saranno andranno ad integrare il presente Piano di Sicurezza e saranno oggetto di
valutazione del coordinatore.
9.4.1 UTILIZZO DI MATERIALI E SOSTANZE
Si riporta contenuto informativo minimo delle schede di sicurezza.
9.4.2 UTILIZZO DI AGENTI CALCEROGENI
Si intendono per agenti cancerogeni:
a) quelle sostanze a cui nell’ALL. I della Direttiva CEE 67/548 sia attribuita la menzione R45 : Può
provocare il cancro; o la menzione R49 Può provocare il cancro per inalazione;
b) i preparati su cui deve essere apposta l’etichetta con la menzione R45 ed R49 - a norma dell’art. 3
della Direttiva CEE 88/379;
c) sostanze, preparati o processi di cui all’ALL. VIII D. Lgs. 626/94, nonché sostanze o preparati
prodotti durante un processo previsto nell’ALL. VIII DLgs. 626/94.
La normativa prevede che il datore di lavoro eviti o riduca l’utilizzo di agenti cancerogeni sul luogo di
lavoro. Quando non sia possibile evitarne l'utilizzo questo deve avvenire in un sistema chiuso.
Se il ricorso ad un sistema chiuso non è tecnicamente possibile il datore di lavoro procede affinché il
livello di esposizone dei lavoratori sia il più basso.
Pertanto se è accertata la presenza di agenti cancerogeni deve essere effettuata una attenta
valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 4 D. Lgs. 626/94 con la successiva definizione e adozione delle
misure preventive e protettive di concerto con il medico competente. Il coordinatore per l'esecuzione
dei lavori dovrà richiedere la documentazione comprovante l'avvenuta definizione delle misure
preventive e protettive ( vedi Scheda di sicurezza).
9.4.3 UTILIZZO DI AGENTI BIOLOGICI
Si intendono per agenti biologici:
qualsiasi microrganismo ed endoparassita che potebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni.
Qualora sia accertata la presenza di agenti biologici deve essere effettuata una attenta valutazione dei
rischi ai sensi dell’art. 4 DL 626/94 con la successiva definizione e adozione delle misure preventive e
protettive di concerto con il medico competente.
La valutazione del rischio deve mirare ad evidenziare le situazioni di pericolo, tenendo conto che in
edilizia si tratta -comunque - di esposizioni occasionali legate alla tipologia del lavoro (lavori in
galleria, in terreni utilizzati come discariche, , in ambienti infestati da ratti o deiezioni di animali;
manutenzioni, ristrutturazioni di impianti fognari; ecc.).
STIMA DEI COSTI
Vedasi allegato.
80
10 - VALUTAZIONE DELL’INQUINAMENTO ACUSTICO
Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro procede alla valutazione del rumore durante il lavoro, al fine di classificare i lavoratori
ed i luoghi di lavoro e di attuare le misure preventive e protettive previste dalle normative vigenti.
Il datore di lavoro redige e tiene a disposizione dell’organo addetto alla vigilanza un rapporto nel quale
sono identificati i criteri e le modalità di effettuazione delle valutazioni e sono in particolare riportati:
• i metodi e le strumentazioni utilizzate;
• le valutazioni effettuate da personale competente, ad opportuni intervalli, sotto la responsabilità del
datore di lavoro.
Il datore di lavoro riduce al minimo, in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico,
i rischi derivanti dall’esposizione al rumore mediante misure tecniche, organizzative e procedurali,
concretamente attuabili, privilegiando gli interventi alla fonte.
Identificazione delle classi di rischio
1. Attività che comportano un valore dell’esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore
compreso tra 80 e 85 dB(A), il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori ovvero i loro
rappresentanti vengano informati in merito a:
• i rischi derivanti all’udito dall’esposizione al rumore;
• le misure adottate in applicazione alle norme vigenti e precedenti;
• le misure di protezione che i lavoratori devono utilizzare;
• la funzione dei mezzi individuali di protezione, le circostanze in cui ne è previsto l’uso e le modalità di
uso;
• il significato ed ruolo del controllo sanitario per mezzo del medico competente (il controllo sanitario è
dato ai suddetti lavoratori qualora gli stessi ne facciano richiesta e il medico competente ne confermi
l’opportunità, anche al fine di individuare effetti extrauditivi);
• i risultati ed il significato della presente valutazione.
2. Attività che comportano un valore dell’esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore
compreso tra 85 e 90 dB(A), il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori ovvero i loro
rappresentanti vengano informati in merito a:
• il significato ed ruolo del controllo sanitario per mezzo del medico competente (il controllo sanitario è
sempre esteso ai suddetti lavoratori, indipendentemente dall’uso di mezzi individuali di protezione (
articolo 42 );
e formati su:
• l’uso corretto dei mezzi individuali di protezione dell’udito;
• l’uso corretto, ai fini della riduzione al minimo dei rischi per l’udito, degli utensili, macchine,
apparecchiature, che utilizzati in modo continuativo, producono una esposizione quotidiana personale
del lavoratore al rumore pari o superiore a 85 dB(A),
e forniti di:
• mezzi individuali di protezione dell’udito adatti al singolo lavoratore ed alle sue condizioni di lavoro,
tenendo conto della sicurezza e della salute,
3. Attività che comportano un valore dell’esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore
superiore a 90 dB(A) od un valore della pressione acustica istantanea non ponderata non superiore a
81
140 dB (200 Pa); i lavoratori ovvero i loro rappresentanti devono:
• utilizzare i mezzi di protezione dell’udito fornitigli dal datore di lavoro;
• essere consultati per la scelta dei modelli dei mezzi di protezione individuali; il datore di lavoro deve
provvedere affinché i lavoratori, ovvero i loro rappresentanti, vengano informati e formati in merito a
quanto previsto ai punti 1. e 2., e inoltre:
• deve ridurre al minimo, in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, i rischi
derivanti dall’esposizione al rumore mediante misure tecniche, organizzative e procedurali,
concretamente attuabili, privilegiando gli interventi alla fonte;
• deve, nel caso che il lavoratore vi svolga la propria mansione per l’intera giornata lavorativa, esporre
nel luogo di lavoro segnaletica appropriata. Tali luoghi sono perimetrati e soggetti ad una limitazione di
accesso qualora il rischio di esposizione lo giustifichi e tali provvedimenti siano possibili,
e se, nonostante l’applicazione delle misure precedenti, non si riduca il valore fino ad essere inferiore a
90 dB(A), comunica:
• all’organo di vigilanza, entro trenta giorni dall’accertamento del superamento, le misure tecniche ed
organizzative applicate informando i lavoratori ovvero i loro rappresentanti.
Controllo Sanitario
I Lavoratori la cui esposizione quotidiana personale al rumore supera 85 dB (A), indipendentemente
dall’uso di mezzi individuali di protezione, sono sottoposti a controllo sanitario.
Qualora l’impresa non sia dotata della valutazione dell’esposizione al rischio rumore, potrà effettuare la
valutazione del rischio creando delle tabelle di riferimento a cui si perviene applicando la formula di
calcolo ai valori dell’inquinamento acustico accreditati dal CPT di Torino o dall’ANCE.
In questo caso verranno allegate per le figure impegnate in cantiere quelle schede relative alla natura
dell’opera in oggetto e alla particolare tipologia dell’opera stessa.
Sulla base dei rilievi suindicati e sulla base dell’esperienza propria dei cantieri, salvo diverse
indicazioni impartite dal CSE, il cantiere deve considerarsi ambiente rumoroso da classificarsi
in classe di livello di esposizione personale [ Lep db(A) ] compresa fra 85 e 90 dB(A).
(Vanno considerate solo quelle di pertinenza del cantiere in oggetto)
82
VALUTAZIONE
DELL’INQUINAMENTO CHIMICO
Si fa riferimento alle schede tecniche di
sicurezza del CPT (Comitato Paritetico
Territoriale) di Torino sui principali
prodotti chimici usati in edilizia e nei
cantieri di costruzione.
Se l’impresa fornisce la scheda tecnica
di sicurezza di un prodotto, potrà fare
riferimento a questa e non alla
corrispondente scheda del CPT di cui si
traccia una campionatura.
Ogni impresa è tenuta rigidamente ad
osservare le misure di sicurezza
proposte, le precauzioni di pronto
soccorso proposte ed a valutare con
attenzione i potenziali pericoli
denunciati.
83
…………………………
………………...
presso il cantiere
…………………………
………………………..
Il coordinamento per l’esecuzione dei Con la presente si
propone, ai sensi
lavori consiste nell’applicazione di
quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m., dell’art. 5 comma 1
lettera e) del D.Lgs
attuato mediante almeno due
494/96 e s.m.:
sopralluoghi settimanali di cui:
la sospensione dei
• il primo per effettuare la verifica, prima lavori;
dell’inizio lavori, dei POS delle singole l’allontanamento
imprese, la riunione di coordinamento della/e impresa/e o
fra le imprese, l’aggiornamento del lay- del/dei lavoratore/i
autonomo/i;
out di cantiere, l’aggiornamento delle
la risoluzione del
tempistiche, l’aggiornamento delle
procedure in caso d’avvento di nuove contratto con l’impresa
e/o con il lavoratore
interferenze ed il controllo
dell’aggiornamento dei POS da parte autonomo.
delle imprese esecutrici in base
all’evolversi del cantiere;
• il secondo per effettuare il controllo di La proposta viene
applicazione del piano di coordinamentomotivata sulla base
delle inosservanze alle
e dei POS e delle loro eventuali
disposizioni degli
successive modifiche.
articoli 7, 8, 9 e alle
prescrizioni del piano di
Si riportano moduli di riferimento forniti cui all’’12 del D. Lgs.
dalle linee guida regionali del A.S.L. e la 494/96 e s.m.
riscontrate nel cantiere
lista di verifica di cantiere, che si
impiegheranno per il coordinamento e il ed in particolare:
…………………………
controllo del cantiere.
…………………………
PROPOSTA DI SOSPENSIONE DEI …………………………
……………………
LAVORI / ALLONTANAMENTO DI
…………………………
IMPRESE/RISOLUZIONEDEL
…………………………
CONTRATTO IN CASO DI
…………………………
INOSSERVANZE ALLE NORME DI
……………………
SICUREZZA E SALUTE
METODOLOGIA OPERATIVA DEL
C.S.E. E MODULISTICA DI
CONTROLLO
Spett.le Committente Spett.le
Responsabile dei lavori
…………………………………
…………………………………
___________, lì ____ /
____ / ______
Il Coordinatore per
l’esecuzione dei lavori
e p.c. ( Impresa ) e p.c. ( Direttore dei
lavori)
__________________
…………………………………
__________________
…………………………………
______
Oggetto: proposta di sospensione
lavori./ allontanamento di Imprese /
risoluzione del contratto.
In riferimento ai lavori di
84
SOSPENSIONE DI SINGOLA
LAVORAZIONE IN CASO DI
PERICOLO GRAVE ED IMMINENTE
Il Coordinatore per
l’esecuzione dei lavori
Spett.le Impresa Spett.le Committente
__________________
…………………………………
__________________
…………………………………
______
e p.c. (Responsabile dei e p.c. (
Direttore dei lavori)
lavori)
…………………………………
…………………………………
Oggetto: Ordine di sospensione delle
lavorazioni per riscontro di pericolo
grave ed imminente ( Art. 5 comma1,
lettera f del DLgs 494/96 e s.m. )
In riferimento ai lavori di
……………………………………………
…
presso il cantiere di
……………………………………………
………
eseguiti dall’impresa/lavoratore
autonomo …………………………
……………………………………………
……………………………....
ordina
la sospensione della/e seguente/i
lavorazione/i:
……………………………………………
……………………………………………
…………
Tale provvedimento, eseguito ai sensi
dell’art.5 comma 1 lettera f) del D. Lgs
494/96 e s.m., viene motivato dal
riscontro diretto dei seguenti pericoli
gravi ed imminenti:
……………………………………………
……………………………………………
…………
I lavori potranno riprendere soltanto a
seguito di verifica da parte del
sottoscritto, degli avvenuti adeguamenti
da parte delle imprese interessate.
___________, lì ____ / ____ / ______
85
VERBALE DI RIUNIONE PERIODICA • Sintesi riunione (
punti discussi e
decisioni prese ):
OGGETTO: Verbale riunione periodica
di cantiere
…………………………
…………………………
Riunione periodica
del_____________________________ ………………
…………………………
___
…………………………
Nel cantiere di
________________________________ ………………
…………………………
______
…………………………
………………
…………………………
• Partecipanti:
…………………………
………………
…………………………………………… …………………………
…………………………
………………………
…………………………………………… ………………
………………………
……………………………………………
• Linee
………………………
…………………………………………… comportamentali da
adottare in base alle
………………………
Coordinato
re per
l’esecuzio
………………… ne dei
………………… lavori
…………………
……………
………………… ________
………………… ________
………………… ________
________
……………
………………… ________
………………… __
…………………
……………
…………………
…………………
…………………
……………
…………………
…………………
…………………
……………
decisioni
assunte:
Il
86
VERBALE DI SOPRALLUOGO PERIODICO NEL CANTIERE
Data:_______________
Coordinatore per l’esecuzione: ___________________________
Ditta:__________________________________________________________
Cantiere:_____________________________
Il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori
________________________________
87
LISTA DI VERIFICA IN CANTIERE
1) Documentazione richiesta dal PSC.
2) SCAVI – VIABILITA’ IN CANTIERE
a) Durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli (art. 4
D.P.R. 164/56);
b) Le rampe di accesso al fondo degli scavi devono, avere una carreggiata solida ed una pendenza
adeguata alle caratteristiche dei mezzi di trasporto (art. 4 D.P.R. 164/56);
c) La larghezza delle rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 70 cm oltre la sagoma
di ingombro dei veicolo. Qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato ad un solo lato, devono essere
realizzate piazzole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 m lungo l'altro lato (art. 4 D.P.R.
164/56);
d) Le alzate dei gradini ricavati in terreno friabile devono essere sostenute, ove occorra, con tavole e
paletti robusti (art. 4 D.P.R. 164/55).
3) Il transito sotto i ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e simili, deve essere impedito con
barriere o protetto con l'adozione di misure o cautele (art. 5 D.P.R. 164/56).
4) Le pareti dello scavo eseguite senza l'impiego di escavatori meccanici devono avere l'inclinazione
ed un tracciato tale da impedire franamenti (art. 12 D.P.R. 164/56).
5) Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel
campo d'azione dell'escavatore e, comunque, sul ciglio del fronte di attacco (art. 12 D.P.R. 164/56).
6) Negli scavi profondi più di 1,5 m quando non sia accertata la consistenza dei terreno [mediante
relazioni geologiche e geotecniche relative alla stabilità delle pareti), devono essere applicate idonee
armature di sostegno (art. 13 D.P.R. 164/56).
7) E' vietato depositare materiali presso il ciglio degli scavi (art. 14 D.P.R. 164/56).
8) In prossimità dei ciglio dello scavo deve essere installato un idoneo parapetto atto ad impedire la
caduta di persone (art. 10 D.P.R. 547/55).
9) Nei lavori in sotterraneo l'accesso ai posti di lavoro deve essere realizzato con rampe di sicurezza
(art. 21 D.P.R. 320/56).
OPERE PROVVISIONALI
10) Devono essere installate idonee opere provvisionali per i lavori che si eseguono oltre i due metri di
altezza (art. 16 D.P.R. 164/56).
11) Il ponteggio deve essere realizzato secondo le indicazioni contenute negli schemi di montaggio del
fabbricante (art. 36 – 5° comma D.P.R. 164/56).
12) Il ponteggio deve essere opportunamente controventato sia in senso longitudinale che trasversale
[secondo relazione tecnica] (art. 35 D.P.R. 164/56).
13) Le interruzioni di stilata del ponteggio devono rispondere agli schemi allegati alla copia di
autorizzazione (art. 33 D.P.R. 164/56).
14) L’estremità inferiore di ogni montante deve essere sostenuta da una piastra metallica di base
[basetta) (art. 35 D.P.R. 164/56).
15) Il ponteggio deve essere ancorato a parti stabili dell'edificio (art 20 D.P.R. 164/56).
16) Gli ancoraggi devono essere in numero sufficiente e realizzati in conformità alla relazione tecnica
(art. 36 - 5° comma D.P.R. 164/56).
17) I montanti devono superare di almeno 1,20 m l’ultimo impalcato o il piano di gronda (art. 20 D.P.R.
164/67).
18) Il peso dei materiali depositati sugli impalcati non deve superare il carico massimo indicato nel
libretto del ponteggio (art. 18 D.P.R. 164/56).
19) I ponti, le andatoie e le passerelle posti ad altezza superiore a 2 m devono essere muniti di
parapetto normale completo di corrente superiore, corrente intermedio e tavola fermapiede alta almeno
20 cm (art. 24 D.P.R. 164/56).
20) Gli impalcati e ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza costruito come il ponte a
distanza non superiore a 2,50 m (art. 27 D.P.R. 164/56).
21) I ponti e sottoponti devono avere i piani di calpestio completi di tavole ben accostate tra loro (art.
88
23 D.P.R. 164/56).
22) Gli intavolati devono essere aderenti alla costruzione (art. 23 D.P.R. 164/56).
23) La distanza dell'intavolato dalla costruzione [solo nei lavori di finitura] non deve essere superiore a
20 cm (art. 23 D.P.R. 164/56).
24) Le tavole di legno devono essere (art. 23 D.P.R. 164/56):
a) idonee per spessore e larghezza (4x30 o 5x20 cm);
b) poggiare su almeno 3 traversi dei ponteggio metallico (su 4 se il ponteggio è di legno);
c) essere in buono stato di conservazione (art. 7 D.P.R. 164/56);
d) non presentare parti a sbalzo;
e) posizionate in modo tale che le estremità risultino sovrapposte per almeno 40 cm (art. 2 D.M.
2/9/68).
25) Devono essere predisposti idonei sistemi di accesso ai piani di lavoro al fine di evitare la salita e la
discesa lungo montanti (art. 38 D.P.R. 164/56).
26) Le scale non devono essere poste in prosecuzione l'una dell'altra e devono essere provviste di
corri mano - parapetto verso il lato esterno (art. 8 D.P.R. 164/56).
27) In corrispondenza dei luoghi di transito e stazionamento, anche interni al cantiere, deve essere
sistemato un idoneo impalcato di sicurezza [mantovana] (art. 11 D.P.R. 547/56 e art. 28 D.P.R.
164/56).
28) In caso di utilizzo di tabelloni pubblicitari, graticci, tele o altre schermature, deve essere eseguita
una verifica di stabilità da parte di un ingegnere o architetto abilitato all'esercizio della professione (artt.
30 e 32 D.P.R. 164/56).
29) Ponti su cavalletto (art. 51 D.P.R. 164/56):
a) salvo il caso che siano muniti di normale parapetto, possono essere usati solo per lavori da
eseguirsi al suolo o all'interno di edifici, essi non devono avere altezza superiore a 2m e non devono
essere montati sugli impalcati dei ponteggi esterni;
b) i piedi dei cavalletti, oltre ad essere irrigiditi mediante tiranti normali e diagonali, devono poggiare
sempre su pavimento solido e ben livellato;
c) la distanza massima tra due cavalletti consecutivi può essere di 3,60m, quando si usino tavole con
sezione trasversale di cm 30x5 e lunghe m 4. Quando si usino tavole di dimensioni trasversali minori
esse devono poggiare su tre cavalletti;
d) la larghezza dell'impalcato non deve essere inferiore a 90 cm e le tavole che lo costituiscono
devono risultare ben accostate tra loro, non presentare parti a sbalzo superiori a 20 cm ed essere
fissate ai cavalletti di appoggio;
e) è fatto divieto di usare ponti su cavalletti sovrapposti e ponti con i montanti costituiti da scale a pioli.
30) Ponti su ruote (art. 52 D.P.R. 164/56):
a) le ruote del ponte in opera devono essere saldamente bloccate;
b) devono essere ancorati alla costruzione ogni due piani di ponte;
c) devono essere utilizzati in posizione verticale;
d) devono essere impiegati secondo le indicazioni del costruttore.
31) Non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche aeree a distanza minore di m 5
a meno che non siano adottate adeguate protezioni (art 11 D.P.R. 164/56).
APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO
32) La verifica trimestrale delle funi e catene deve essere effettuata a cura dell’ Impresa per mezzo di
personale qualificato. Tale verifica, datata e firmata, va riportata nell'apposita parte del libretto
dell'apparecchio o su fogli conformi (art. 179 D.P.R. 547/55 e art. 11 DM 12/09/59).
33) I ganci devono essere provvisti di chiusura all'imbocco (art. 172 D.P.R. 547/55).
34) Sui ganci deve essere indicata la portata massima ammissibile (art. 171 D.P.R. 547/55).
35) L'imbracatura dei carichi deve essere effettuata usando mezzi idonei per evitare la caduta del
carico o il suo spostamento dalla primitiva posizione di ammaraggio (art. 181 D.P.R. 547/55).
36) Il sollevamento dei laterizi, anche se imballati, pietrame o ghiaia deve essere effettuato
esclusivamente a mezzo di cassoni metallici o benne (non è ammesso l'uso della forca semplice) (art.
58 D.P.R. 164/56).
37) I bracci delle gru devono essere liberi di ruotare senza interferire con qualunque ostacolo fisso o
mobile (art. 169 D.P.R. 547/55).
89
38) Le gru con rotazione bassa devono avere tale zona segregata con parapetto (art. 41 D.P.R.
547/55).
39) La stabilità e l'ancoraggio delle gru devono essere assicurati con mezzi adeguati (art. 189 D.P.R.
547/55).
40) La gru deve portare (art. 171 D.P.R. 547/55):
a) in posizione ben visibile, una targa indicante la massima portata in funzione dello sbraccio;
b) sul braccio, targhe ben visibili dal posto di manovra, indicanti la massima portata in funzione dello
sbraccio.
41) Il punto di massima sporgenza della gru deve essere a distanza non inferiore a 5 m dalle linee
elettriche aeree non isolate (art. 11 D.P.R .164/56)
42) Il castello di sollevamento sul quale viene montato l'argano deve essere (art. 55 D.P.R.164/56):
a) controventato ogni due piani di ponteggio;
b) ancorato alla costruzione in ogni piano di ponteggio;
c) allestito con montanti supplementari di rinforzo nella stilata che regge l'apparecchio di sollevamento
(art. 57 DPR 164/56).
43) Gli impalcati che ospitano l'argano sollevatore devono essere muniti di (art. 56 D.P.R. 164/56):
a) parapetto e tavola fermapiede normali;
b) fermapiede alto almeno 30 cm nel varco di transito del carico;
c) staffoni, all'altezza di 1,20 m, applicati per l'appoggio del lavoratore;
d) tavole di spessore non inferiore a 5 cm.
ALTRI APPARECCHI PRESENTI IN CANTIERE
44) Le postazioni fisse di lavoro (es. betoniera, lavorazione ferro, ecc..) ubicate sotto il raggio d'azione
della gru o comunque esposte al pericolo di caduta di materiali, devono essere provviste di solido
tettuccio di protezione posto ad altezza non maggiore di 3 m (art. 9 D.P.R. 164/56).
45) Proteggere mediante carter le cinghie e le pulegge degli organi di trasmissione delle seguenti
macchine (art. 55 D.P.R. 547/55).
46) Betoniera:
a) deve essere piazzata in modo stabile e sicuro (art. 46 D.P.R. 547/55);
b) il pedale di sgancio dei bicchiere deve essere protetto da idonea custodia (art. 78 D.P.R. 547/55 e
Circ.Min.Lav. n. 103/80 p.to 4.2);
c) il volante che comanda il ribaltamento deve avere i raggi accecati (art. 41/547 e Circ.Min.Lav.
103/80 p.to 4.5);
d) il pignone di trasmissione del moto e i denti della corona applicata alla vasca devono essere protetti
con idoneo carter (art. 59 D.P.R. 547/55 e Circ.Min.Lav. 103/80 p.ti 7.1 - 7.5 e 7.6).
47) Deve essere delimitato con idonee barriere il raggio d'azione dei trasportatori a tazze (art. 68
D.P.R. 547/55).
48) In corrispondenza dei bracci dei trasportatori a tazze devono essere predisposti efficienti dispositivi
di arresto d'emergenza (art 69 D.P.R. 547/55).
49) La scala a pioli del sito del cemento alta più di 5 m deve essere contornata da gabbia metallica a
partire da 2,50 m dal suolo (art. 17 D.P.R. 547/55).
50) Le seghe circolari devono essere provviste di (art. 109 D.P.R. 547/55):
a) cuffia registrabile;
b) coltello divisorio in acciaio posto posteriormente alla lama a distanza non superiore a 3 mm dalla
dentatura;
c) schermi fissi ai due lati della lama nella parte sporgente sotto il piano di lavoro.
PERICOLI DI CADUTA DALL'ALTO
51) Predisporre su tutti i lati aperti delle scale in muratura un parapetto normale completo di tavola
fermapiede (art. 69 D.P.R. 164/56).
52) Le rampe delle scale in costruzione ancora mancanti di gradini devono essere sbarrate per
impedirvi il transito o munite di intavolati larghi almeno 60 cm sui quali devono essere applicati
trasversalmente listelli di legno posti a distanza non superiore a 40 cm (art. 69 D.P.R. 164/56).
53) Le aperture lasciate nei solai devono essere circondate da parapetto con tavola fermapiede oppure
coperte con tavolato solidamente fissato e di resistenza idonea (art. 68 D.P.R.164/56).
90
54) Le aperture nei muri prospicienti il vuoto devono essere munite di normale parapetto con tavola
fermapiede oppure convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta di persone (art. 68
D.P.R. 164/56).
55) Le andatoie e le passerelle devono avere larghezza non minore di 60 cm se destinate al passaggio
di persone e di 120 cm se destinate al trasporto di materiali (art. 29 D.P.R. 164/56).
56) Le scale semplici portatili devono essere appropriate al loro uso e provviste di:
a) dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei montanti (art. 18 D.P.R. 547/55);
b) ganci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori (art. 18 D.P.R. 547/55);
c) sporto di almeno 1 m oltre il piano servito (art. 8 D.P.R. 164/56);
d) è vietato l'uso di scale che presentino listelli di legno inchiodati sui montanti (art 8 D.P.R. 164/56 e
art. 18 D.P.R. 547/55).
57) Nei lavori che espongono a rischi di caduta dall'alto, quando non sia possibile disporre di impalcati
di protezione o parapetti, i lavoratori addetti devono fare uso di reti di sicurezza o di idonea cintura di
sicurezza con bretelle collegate con dispositivi di trattenuta (art. 10 D.P.R. 164/56 - Circ.Min.Lav. n 13
del 20/01/82 - D.M. 28/05/85).
58) Nei lavori su lucernari, tetti, coperti e simili, accertarsi che questi abbiano resistenza sufficiente per
sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego. Nel caso sia dubbia tale resistenza, devono
essere adottate misure idonee a garantire l'incolumità delle persone addette disponendo, a seconda
dei casi, tavole sopra le orditure, sottopalchi e facendo uso di cinture di sicurezza (art. 70 D.P.R.
164/56).
IMPIANTO ELETTRICO
59) Tutti i componenti elettrici devono avere un grado di protezione minimo pari a IP 44 o IP 55 se
possono essere investiti da spruzzi di liquidi (CEI 70-1, art. 267 D.P.R. 547/55).
60) Tutte le prese a spina devono essere di tipo conforme alle norme CEI 23-12 (CEE 17), esclusi
quelle dei box spogliatoi e uffici, (disposizione).
61) Gli impianti elettrici, in tutte le loro parti, devono essere installati e mantenuti in modo da prevenire i
pericoli derivanti da contatti accidentali con gli elementi sotto tensione (art. 267 D.P.R. 547/55).
62) La linea che collega il contatore ENEL al quadro di distribuzione, se lunga più di tre metri, deve
essere protetta contro corto circuiti da idoneo interruttore magnetotermico (art. 285 D.P.R. 547/55).
63) I quadri di distribuzione devono essere provvisti di:
a) grado di protezione non inferiore a IP 44 (CEI 70-1, art. 267 D.P.R. 547/55);
b) interruttore generale multipolare (art. 288 D.P.R. 547/55);
c) protezioni contro i sovraccarichi idonee alle prese installate (art. 285 D.P.R. 547/55);
d) tutte le prese protette da interruttore differenziate avente Idn=0,03A (art. 704.471 CEI 64 – 8/7 disposizione);
e) I quadri elettrici prodotti successivamente al 1/11/92 devono essere conformi alla norma EN - 60439
– 4/CEI 17 – 13/4 [tipo ASC] e devono portare visibile la targa di identificazione (art 704.511.1 CEI 64
– 8/7 - disposizione).
64) I conduttori elettrici devono essere:
a) dotati di una seconda guaina [doppio isolamento] (art. 283 D.P.R. 547/55);
b) posati in modo da non intralciare il passaggio e non essere soggetti a prevedibile danneggiamento
meccanico (art. 283 D.P.R. 547/55);
c) se impiegati per la posa mobile [alimentazione di apparecchi portatili o mobili] devono essere di tipo
H07RN-F o equivalenti; è vietato l'utilizzo di cavi isolati PVC (art.704.52 CEI 64-8/7 - disposizione).
65) Le macchine, quali ad esempio seghe circolari e betoniere, che possono presentare pericolo per
l'operatore con la rimessa in moto al ristabilirsi della tensione di rete dopo l'interruzione, devono essere
provviste di dispositivi contro il riavviamento automatico (art. 68 D.P.R. 547/55 e norme CEI 44.5).
66) Gli utensili elettrici portatili alimentati a tensione maggiore di 25 V se realizzati in classe 2 [con
doppio isolamento e senza collegamento di terra] sull'involucro dell'utensile devono essere marchiati
con il simbolo del doppio isolamento (art. 315 D.P.R. 547/55 e D.M. 20/11/68).
67) Gli utensili elettrici portatili e mobili [secondo definizioni CEI 64-8] utilizzati in ambienti bagnati o
molto umidi o in luoghi conduttori ristretti, devono essere alimentati con bassissima tensione di
sicurezza [50 V forniti mediante trasformatore di sicurezza riconoscibile dal simbolo n.1] ovvero
mediante separazione elettrica singola [220 V forniti mediante trasformatore di isolamento riconoscibile
91
dal simbolo n. 2 o n. 3] (comb. art. 267 e 313 D.P.R. 547/55).
68) Le lampade portatili:
a) devono essere costruite con doppio isolamento (art. 317 D.P.R. 547/55);
b) se utilizzate in luoghi bagnati o molto umidi o in luoghi conduttori ristretti devono essere alimentate a
bassa tensione di sicurezza (24 V) fornita mediante trasformatore di sicurezza ed essere provviste di
idoneo involucro trasparente ed avere il portalampada e l'impugnatura costituita di materiale isolante
non igroscopico (art 317 e 318 D.P.R. 547/55).
69) Impiegare conduttori elettrici che rispettino la codifica dei colori [giallo-verde per i conduttori di
terra, di protezione e di equipotenzialità, blu chiaro per il conduttore neutro] (art. 267 D.P.R. 547/55 e
norme CEI 20-20 - disposizione).
70) Devono essere collegate a terra le massa metalliche (secondo definizione CEI 64-8) delle seguenti
attrezzature e macchine (art. 314 D.P.R. 547/55).
71) Le sezioni dei conduttori di protezione e di terra collegati ai picchetti devono essere di sezione
adeguata e comunque non inferiore a 16 mmq se di Cu o 50 mmq se di Fe (art. 324 D.P.R. 547/55).
72) Le connessioni tra le varie parti dell'impianto e tra queste ed i dispersori devono essere realizzate
in modo idoneo (art.325 D.P.R. 547/55).
73) L'impianto di terra deve essere unico e con i dispersori interconnessi.(CEI 64-8/4 - disposizione).
IMPIANTO DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE
74) Devono essere collegate ad un idoneo dispersore le seguenti masse metalliche situate all'aperto
(art. 39 D.P.R. 547/55). In alternativa può essere prodotto il calcolo attestante l'autoprotezione delle
masse stesse secondo le norme CEI 81-1.
75) Impiegare conduttori di sezione adeguata sez. Cu ≥ 35 mmq (CEI 81-1 tab.4 - sez.6 disposizione).
76) Le connessioni tra le varie parti dell'impianto e tra queste e i dispersori devono essere realizzate in
modo idoneo (art.325 D.P.R. 547/55).
77) Il ponteggio deve avere una derivazione a terra almeno ogni 25 m di sviluppo perimetrale e,
comunque, non meno di due derivazioni (disposizione).
78) L'impianto deve essere interconnesso con quello generale di terra al fine di garantire un sistema
unico equipotenziale (disposizione).
DEMOLIZIONI
79) Prima dell'inizio dei lavori di demolizione è fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di
conservazione e stabilità delle strutture da demolire (art. 71 D.P.R. 164/56).
80) Negli importanti lavori di demolizione e comunque quando la demolizione di un edificio o di una
struttura può presentare un pericolo:
a) la successione dei lavori deve risultare da apposito programma firmato dall'imprenditore e dal
direttore dei lavori. Tale programma deve essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza (art. 72
D.P.R. 164/56);
b) i lavori devono essere progettati e intrapresi soltanto sotto la sorveglianza di una persona
competente (art. 9 D.Lgs. 494/96 in connessione col p.to 2.1 - sez. II dell'allegato IV e con l'art. 72
D.P.R. 164/56).
81) Nella zona sottostante la demolizione deve essere vietata la sosta ed il transito, delimitando la
stessa con appositi sbarramenti (art. 75 D.P.R. 164/56).
82) Si dovranno eseguire le necessarie opere di puntellamento e di rafforzamento onde evitare che
durante la demolizione si verifichino crolli intempestivi (art. 71 D.P.R. 164/56).
83) La demolizione dei muri deve essere fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti dall'opera in
demolizione. Per muri di altezza inferiore ai 5 m è consentito l'uso di idonea cintura di sicurezza (art.
73 D.P.R. 164/56).
84) Il materiale di demolizione deve essere trasportato o convogliato in appositi canali. Le imboccature
del canale devono essere sistemate in modo che non possano cadervi accidentalmente le persone
(art. 74 D.P.R. 164/56).
85) Durante i lavori si deve procedere a ridurre il sollevamento della polvere irrorando con acqua le
murature ed i materiali di risulta (art. 74 D.P.R. 164/56).
92
VARIE
86) Gli impianti, le macchine, gli apparecchi, gli strumenti, gli apprestamenti di difesa devono essere
mantenute in buono stato di conservazione ed efficienza (art. 374 D.P.R. 547/55).
87) I dispositivi di protezione individuale:
a) devono essere forniti ai lavoratori ed avere i requisiti di cui all'art 42 del D.Lgs. 626/94 (art. 4
comma 5 lettera d - art. 43 D.Lgs. 626/94);
b) devono essere impiegati quando i. rischi non possono essere altrimenti evitati o sufficientemente
ridotti (art. 41 D.Lgs. 626/94).
88) In cantiere devono essere disponibili i necessari presidi sanitari (art 28-29 D.P.R. 303/56 - D.M.
28/7/58).
89) In cantiere deve essere fatto ricorso alla segnaletica di sicurezza atta a limitare le seguenti
condizioni di rischio (art. 2 D.Lgs. 493/96).
90) In relazione alla natura dei lavori ed alla loro pericolosità, l'area del cantiere deve essere
opportunamente delimitata (disposizione).
91) Predisporre in cantiere servizi igienici forniti di lavandino con acqua corrente calda e fredda (art. 39
D.P.R. 303/56).
92) Deve essere mantenuta la scrupolosa pulizia:
a) del cantiere rimuovendo i materiali pericolosi e curando lo stoccaggio e l'evacuazione di detriti e
macerie (disposizione art 9 comma 1 lettera "b" e "c" - D.Lgs. 494/96);
b) delle zone interne eliminando rapidamente i depositi e gli accumuli di sporcizia che possono
comportare un rischio immediato per i lavoratori (art 9 comma 1 lettera “a” D.Lgs. 494/96 in
connessione col p.to 2.2 – sez. I dell'allegato IV);
c) dei servizi igienico-assistenziali, spogliatoi, dormitori e refettorio (art. 47 D.P.R. 303/56).
93) Devono essere adottate le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato IV del D.Lgs. 494/96
(art 9 lettera “a” D.Lgs. 494/96).
94) I materiali e le attrezzature devono essere disposti o accatastati in modo da evitarne:
a) il crollo o il ribaltamento (art. 9 D.Lgs. 494/96 in connessione col p.to 1.1 - sez. II dell' allegato IV);
b) la caduta sui posti di lavoro e passaggio (art 11 D.P.R. 547/55).
95) Deve essere attuato quanto previsto nel piano di sicurezza e coordinamento e nel piano generale
di sicurezza (art. 12 comma 3 - D.Lgs. 494/96).
96) I piani di sicurezza di cui agli art. 12 e 13 del D.Lgs. 494/96:
a) devono essere messi a disposizione, in copia, dei rappresentanti per la sicurezza, almeno dieci
giorni prima dell'inizio dei lavori (art. 12 comma 4 - D.Lgs. 494/96);
b) devono essere sufficientemente chiariti, previa consultazione preventiva, ai rappresentanti per la
sicurezza, raccogliendone ogni proposta al riguardo (art 14 comma 1 - D.Lgs. 494/96);
c) possono essere modificati in modo significativo previa consultazione preventiva dei rappresentanti
per la sicurezza (art 14 comma 2 - D.Lgs. 494/96).
97) I lavoratori autonomi devono (art. 7 D.Lgs. 494/96):
a) utilizzare le attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni dei titolo III del D.Lgs. 626/94;
b) utilizzare i dispositivi di protezione individuale conformemente a quanto previsto dal titolo IV del
D.Lgs. 626/94;
c) adeguarsi alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza;
d) attuare quanto previsto nel piano di sicurezza e coordinamento e nel piano generale di sicurezza
(art. 12 comma 3 - D.Lgs. 494/96).
VERIFICHE PERIODICHE DEGLI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO PROVVISTI DI
MARCATURA CE
Le verifiche periodiche degli apparecchi di sollevamento provvisti di marcatura CE vanno effettuate
nell’ambito del regime giuridico precedente all’entrata in vigore della “Direttiva Macchine” (D.P.R.
459/96) (obbligo del controllo periodico previsto dal D.P.R. 547/55 e dal D.P.R: 164/56 e disciplinato
dal D.M. 12.9.59), utilizzando la stessa modulistica, pur con modalità tecniche diverse in quanto, ai
sensi dell’art. 46 della legge 24.4.98 n. 128, per le macchine provviste di marcatura CE le disposizioni
di carattere costruttivo del D.P.R. 547/55 e del D.P.R. 164/56 sono considerate “norme”, cioè atti di
93
normalizzazione la cui osservanza non è obbligatoria.
Pertanto l’attività di controllo periodico riguarderà i seguenti punti:
- permanenza della macchina nelle condizioni riportate nel libro d’uso e manutenzione redatto dal
costruttore;
- prove di efficienza funzionale dei dispositivi di sicurezza descritti nel libro di “uso e manutenzione”;
- utilizzo della macchina secondo le indicazioni del costruttore.
Nel caso la macchina presentasse deficienza relative ai punti sopra indicati vanno applicate le sanzioni
previste dalla normativa vigente.
La conoscenza dell’installazione di un apparecchio di sollevamento marcato CE può avvenire tramite:
- elenco inviato dal Dipartimento ISPESL;
- comunicazione inviata dall’utente;
- rilevazione diretta durante l’attività di verifica.
Nel caso in cui risulti trascorso un anno dalla messa in servizio dell’apparecchio, la verifica periodica
va effettuata secondo la seguente procedura:
1. accertamento dell’avvenuta comunicazione all’ISPESL, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 459/96, da
parte dell’utente, acquisendone eventualmente copia;
2. identificazione della macchina mediante la rilevazione dei seguenti dati:
a) matricola assegnata dall’ISPESL (se esiste);
b) nome costruttore, tipo e numero di fabbrica dell’apparecchio;
c) anno di costruzione.
3. verifica della seguente documentazione, che può essere acquisita in copia:
a) dichiarazione di conformità CE;
b) dichiarazione di corretta installazione;
c) tabelle/diagrammi di portata;
d) diagramma aree di lavoro.
4. verifica della regolare tenuta del registro di controllo della macchina, di cui all’Allegato I del D.P.R.
459/96;
5. verifica della rispondenza della macchina con i parametri dimensionali, i dispositivi di sicurezza e le
condizioni di manutenzione espressamente indicati nel libro di istruzioni d’uso a corredo
dell’apparecchio;
6. effettuazione delle prove di funzionamento dei dispositivi di sicurezza installati.
94
IL PRESENTE DOCUMENTO È STATO ELABORATO DA :
Il Coordinatore per la progettazione
Studio ing. Luigi Vezzali nella persona di:
Ing. Luigi Vezzali
…….………….…………………………
(firma)
IL PRESENTE DOCUMENTO È STATO VISIONATO DA :
Il Committente
(Arch. Giovanni Gnoli)
…….………….…………………………
(firma)
Il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori
Studio ing. Luigi Vezzali nella persona di:
Ing. Luigi Vezzali
…….………….…………………………
(firma)
Il direttore dei lavori
Ing. Luigi Vezzali
…….………….…………………………
(firma)
L’impresa esecutrice appaltatrice (principale ditta esecutrice)
……………………………………………………
…….………….…………………………
(firma)
L’impresa ……………………………………………………………
……………………………………………………
(cognome e nome)
…….………….…………………………
(firma)
L’impresa ……………………………………………………………
……………………………………………………
(cognome e nome)
…….………….…………………………
(firma)
L’impresa ……………………………………………………………
……………………………………………………
(cognome e nome)
…….………….…………………………
(firma)
95
L’impresa ……………………………………………………………
…………………………………………………… …….………….…………………………
(cognome e nome)
(firma)
L’impresa ……………………………………………………………
…………………………………………………… …….………….…………………………
(cognome e nome)
(firma)
L’impresa ……………………………………………………………
…………………………………………………… …….………….…………………………
(cognome e nome)
(firma)
L’impresa ……………………………………………………………
…………………………………………………… …….………….…………………………
(cognome e nome)
(firma)
L’impresa ……………………………………………………………
…………………………………………………… …….………….…………………………
(cognome e nome)
(firma)
L’impresa ……………………………………………………………
…………………………………………………… …….………….…………………………
(cognome e nome)
(firma)
L’impresa ……………………………………………………………
…………………………………………………… …….………….…………………………
(cognome e nome)
(firma)
L’impresa ……………………………………………………………
…………………………………………………… …….………….…………………………
(cognome e nome)
(firma)
L’impresa ……………………………………………………………
…………………………………………………… …….………….…………………………
(cognome e nome)
(firma)
Carpi, lì …29/05/2014
96