La tutela del diritto d’autore
Università degli studi di Roma Tre
Ingegneria Informatica
21 marzo 2006
Prof. Pieremilio Sammarco
Sono protette ai sensi della legge 633/1941 le
opere dell'ingegno di carattere creativo che
appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti
figurative, all'architettura, al teatro ed alla
cinematografia, qualunque ne sia il modo o la
forma di espressione.
Sono altresì protetti i programmi per elaboratore
come opere letterarie, nonché le banche di dati
che per la scelta o la disposizione del materiale
costituiscono una creazione intellettuale
dell'autore.
In particolare sono comprese nella protezione:
1)
le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche,
religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;
2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le
opere drammatico-musicali e le variazioni musicali
costituenti di per sé opera originale;
3) le opere coreografiche;
4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno,
della incisione e delle arti figurative similari, compresa la
scenografia (1);
5) i disegni e le opere dell'architettura;
6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora;
7) le opere fotografiche e quelle espresse con
procedimento analogo a quello della fotografia sempre
che non si tratti di semplice fotografia protetta;
8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma
espressi purché originali quale risultato di creazione
intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela
accordata dalla presente legge le idee e i principi che
stanno alla base di qualsiasi elemento di un
programma, compresi quelli alla base delle sue
interfacce. Il termine programma comprende anche il
materiale preparatorio per la progettazione del
programma stesso;
9) le banche di dati intese come raccolte di
opere, dati o altri elementi indipendenti
sistematicamente o metodicamente disposti ed
individualmente accessibili mediante mezzi
elettronici o in altro modo. La tutela delle
banche di dati non si estende al loro contenuto
e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale
contenuto;
10) le opere del disegno industriale che
presentino di per sé carattere creativo e valore
artistico.
Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera
originaria, sono altresì protette le elaborazioni
di carattere creativo dell'opera stessa, quali le
traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da
una in altra forma letteraria od artistica, le
modificazioni ed aggiunte che costituiscono un
rifacimento sostanziale dell'opera originaria,
gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le
variazioni non costituenti opera originale.
Il titolo originario dell'acquisto del diritto
di autore è costituito dalla creazione
dell'opera, quale particolare espressione
del lavoro intellettuale
È considerato autore dell'opera
collettiva chi organizza e dirige la
creazione dell'opera stessa.
È considerato autore delle
elaborazioni l'elaboratore, nei limiti
del suo lavoro.
• Se l'opera è stata creata con il contributo
indistinguibile ed inscindibile di più persone, il
diritto di autore appartiene in comune a tutti i
coautori.
• Le parti indivise si presumono di valore eguale,
salvo la prova per iscritto di diverso accordo.
• Sono applicabili le disposizioni che regolano la
comunione.
L'autore ha il diritto esclusivo di
pubblicare l'opera.
Ha altresì il diritto esclusivo di
utilizzare economicamente l'opera in
ogni forma e modo originale, o
derivato.
Tra i diritti esclusivi che
competono all’autore:
Il diritto esclusivo di riprodurre ha per
oggetto la moltiplicazione in copie diretta
o indiretta, temporanea o permanente,
in tutto o in parte dell'opera, in
qualunque modo o forma, come la
copiatura a mano, la stampa, la
litografia, l'incisione, la fotografia, la
fonografia, la cinematografia ed ogni
altro procedimento di riproduzione
Tra i diritti esclusivi che
competono all’autore:
Il diritto esclusivo di trascrivere
ha per oggetto l'uso dei mezzi
atti a trasformare l'opera orale in
opera scritta o riprodotta con
uno dei mezzi idonei alla
riproduzione.
Tra i diritti esclusivi che
competono all’autore:
Il diritto esclusivo di eseguire, rappresentare
o recitare in pubblico comunque effettuate,
sia gratuitamente che a pagamento,
dell'opera musicale, dell'opera drammatica,
dell'opera cinematografica, di qualsiasi altra
opera di pubblico spettacolo e dell'opera
orale.
Non è considerata pubblica la esecuzione,
rappresentazione o recitazione dell'opera
entro la cerchia ordinaria della famiglia, del
convitto, della scuola o dell'istituto di
ricovero, purché non effettuata a scopo di
lucro
Tra i diritti esclusivi che
competono all’autore:
Il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico
su filo o senza filo dell'opera ha per oggetto
l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a
distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radio,
la televisione ed altri mezzi analoghi e
comprende la comunicazione al pubblico via
satellite, la ritrasmissione via cavo, nonché le
comunicazioni al pubblico codificate con
condizioni particolari di accesso; comprende,
altresì, la messa a disposizione del pubblico
dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi
accesso dal luogo e nel momento scelti
individualmente
Tra i diritti esclusivi che
competono all’autore:
Il diritto esclusivo di distribuzione ha per
oggetto la messa in commercio o in
circolazione, o comunque a disposizione,
del pubblico, con qualsiasi mezzo ed a
qualsiasi titolo, dell'originale dell'opera o
degli esemplari di essa e comprende,
altresì, il diritto esclusivo di introdurre
nel territorio degli Stati della Comunità
europea, a fini di distribuzione, le
riproduzioni fatte negli Stati
extracomunitari
Tra i diritti esclusivi che
competono all’autore:
Il diritto esclusivo di tradurre ha per
oggetto tutte le forme di modificazione,
di elaborazione e di trasformazione
dell'opera previste nell'art. 4.
L'autore ha altresì il diritto di pubblicare
le sue opere in raccolta.
Ha infine il diritto esclusivo di introdurre
nell'opera qualsiasi modificazione
I diritti esclusivi previsti dagli articoli
precedenti sono fra loro indipendenti.
L'esercizio di uno di essi non esclude l'esercizio
esclusivo di ciascuno degli altri diritti.
diritti di utilizzazione economica
dell'opera durano tutta la vita
dell'autore e sino al termine del
settantesimo anno solare dopo la sua
morte
I diritti di utilizzazione spettanti agli autori
delle opere dell'ingegno nonché i diritti
connessi aventi carattere patrimoniale,
possono essere acquistati, alienati o trasmessi
in tutti i modi e forme consentiti dalla legge
La trasmissione dei diritti di
utilizzazione deve essere provata per
iscritto
PROTEZIONE DEI DIRITTI SULL'OPERA A DIFESA
DELLA PERSONALITÀ DELL'AUTORE
(DIRITTO MORALE DELL'AUTORE)
Indipendentemente dai diritti esclusivi di
utilizzazione economica dell'opera ed anche
dopo la cessione dei diritti stessi, l'autore
conserva il diritto di rivendicare la paternità
dell'opera e di opporsi a qualsiasi
deformazione, mutilazione od altra
modificazione, ed a ogni atto a danno
dell'opera stessa, che possano essere di
pregiudizio al suo onore o alla sua
reputazione.
I diritti morali sono inalienabili.
Dopo la morte dell'autore il diritto morale può
essere fatto valere, senza limite di tempo, dal
coniuge e dai figli, e, in loro mancanza, dai
genitori e dagli altri ascendenti e dai discendenti
diretti; mancando gli ascendenti ed i
discendenti, dai fratelli e dalle sorelle e dai loro
discendenti
Nelle opere collettive, nonché in quelle
drammatico-musicali, coreografiche e
pantomimiche, la durata dei diritti di
utilizzazione economica spettanti a ciascuno dei
coautori o dei collaboratori si determina sulla
vita del coautore che muore per ultimo
Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di
parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono
liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei
limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano
concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se
effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica
l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e
per fini non commerciali.
Il riassunto, la citazione o la riproduzione
debbono essere sempre accompagnati dalla
menzione del titolo dell'opera, dei nomi
dell'autore, dell'editore e, se si tratti di
traduzione, del traduttore, qualora tali
indicazioni figurino sull'opera riprodotta
MISURE TECNOLOGICHE DI
PROTEZIONE: INFORMAZIONI SUL
REGIME DEI DIRITTI
“DIGITAL RIGHTS MANAGEMENT”
I titolari di diritti d'autore possono apporre
sulle opere o sui materiali protetti misure
tecnologiche di protezione efficaci che
comprendono tutte le tecnologie, i dispositivi o i
componenti che, nel normale corso del loro
funzionamento, sono destinati a impedire o
limitare atti non autorizzati dai titolari dei
diritti.
Le misure tecnologiche di protezione sono
considerate efficaci nel caso in cui l'uso dell'opera o
del materiale protetto sia controllato dai titolari
tramite l'applicazione di un dispositivo di accesso o di
un procedimento di protezione, quale la cifratura, la
distorsione o qualsiasi altra trasformazione
dell'opera o del materiale protetto, ovvero sia limitato
mediante un meccanismo di controllo delle copie che
realizzi l'obiettivo di protezione
Le informazioni elettroniche sul regime dei diritti
possono essere inserite dai titolari di diritti d'autore
sulle opere o sui materiali protetti o possono essere
fatte apparire nella comunicazione al pubblico degli
stessi.
Le informazioni elettroniche sul regime dei diritti
identificano l'opera o il materiale protetto, nonché
l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti. Tali
informazioni possono altresì contenere indicazioni
circa i termini o le condizioni d'uso dell'opera o dei
materiali, nonché qualunque numero o codice che
rappresenti le informazioni stesse o altri elementi di
identificazione.
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Diritto d`autore.09 - Dipartimento di Informatica e Automazione