ALLEGATO “A” CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SENZA RILEVANZA ECONOMICA E MEDIANTE LO STRUMENTO DELLA CONVENZIONE EX ART. 5 DELLA L.R. 11/2007 DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DENOMINATI “RAIBOSOLA, CRISTIANO SCANTANBURLO E IDER CARLI”. ART.1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE Il presente capitolato è funzionale alla concessione mediante stipula della convenzione per la gestione senza rilevanza economica degli impianti sportivi denominati “Raibosola, Cristiano Scantanburlo e Ider Carli”, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 11/2007. La gestione comporta l’uso, la manutenzione e la custodia degli immobili, ivi compresi gli impianti di pertinenza, secondo le modalità stabilite in convenzione e dal presente capitolato, nonché la programmazione e il coordinamento dell’attività sportiva, compresa la promozione della struttura e la pubblicizzazione delle attività. La selezione è finalizzata ad individuare un soggetto in grado di garantire un utilizzo ottimale dell’impianto e lo svolgimento nello stesso di quanto di seguito elencato: promozione e pratica di attività motoria generica e di sport per tutti; piscina, corsi di nuoto, agonistica, nuoto libero, ginnastica, benessere; attività agonistica e non agonistica di calcio a 11, realizzata attraverso corsi di avviamento al calcio per i più piccoli, partecipazione a campionati, tornei, gare e manifestazioni sportive, attività agonistica e non agonistica di altre discipline sportive, per squadre proprie e per quelle di associazioni sportive del territorio; attività formativa per le scuole e le altre strutture educative del territorio; attività ricreative varie, spettacoli pubblici, ecc. finalizzate alla fruizione dell’impianto sportivo anche come centro di aggregazione per la popolazione del Comune per le quali dovrà essere richiesto il nullaosta dall’Amministrazione. Il Comune di Comacchio , proprietario, affida alla società /associazione che verrà individuata, in seguito chiamata semplicemente “ Concessionaria”, la concessione: dei sottoelencati Impianti e Centri sportivi polivalenti, così individuati nei loro elementi costitutivi: CENTRO SPORTIVO “C. SCANTAMBURLO” DI PORTO GARIBALDI: - n. 1 campo di calcio principale; - n. 2 campi da calcetto/allenamento; - n. 1 piscina scoperta mt. 25 x 12; - n. 1 campo tennis - spogliatoi e servizi igienici; - tribuna; - immobile comprendente uffici e saletta per riunioni, zone limitrofe. (1) CENTRO SPORTIVO “STADIO RAIBOSOLA” DI COMACCHIO: - n. 1 campo di calcio - n. 1 impianto di atletica ; - tribuna; - sottotribuna nel quale sono situati gli spogliatoi con docce, gli uffici, l’infermeria, i locali ad uso ripostiglio e la centrale termica; - biglietteria; - servizi igienici esterni; - area esterna, così come indicata con bordatura rossa nella planimetria allegata al presente atto, sotto la lettera “A” del quale è parte integrante e sostanziale; - attrezzature per l’esercizio dell’atletica leggera (inventario allegato B). CENTRO SPORTIVO “IDER CARLI DI COMACCHIO”: - n. 1 campo di calcio tribuna; spogliatoi e servizi igienici; Il Comune si riserva di porre in essere, se vi saranno le condizioni, il trasferimento del centro sportivo “Ider Carli” in località Raibosola, mediante la realizzazione di un nuovo impianto, senza che il concessionario abbia nulla a pretendere a titolo di risarcimento danni per lucro cessante o danno emergente ovvero in termini di maggior contribuzione annua rispetto a quella offerta in sede di gara. Gli impianti sportivi vengono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. al termine della gestione dovranno essere riconsegnati all’Amministrazione comunale in buono stato. Eventuali danni non derivanti dal normale deterioramento saranno posti a carico della concessionaria: a questo scopo dovrà essere redatto apposito verbale di consegna e riconsegna dell’impianto, sottoscritto dalle parti interessate. Nel verbale di consegna sarà specificato lo stato degli impianti , anche rispetto alla loro rispondenza alle norme di sicurezza vigenti. E’ fatto divieto alla concessionaria di sub-concedere gli impianti sportivi. ART.2 – FINALITÀ Lo scopo della concessione consiste nella realizzazione delle finalità sportive e sociali che il Comune persegue e in particolare: garantire il più ampio uso degli impianti per favorire e promuovere l’attività sportiva di tutti i cittadini, con particolare riguardo ai giovani e a tutte le società o associazioni sportive che intendessero utilizzare la struttura; consentire al Comune il risparmio di parte delle spese di gestione degli impianti, così come richiesto dalle leggi finanziarie per i servizi a domanda individuale; consentire ai singoli cittadini, gruppi sportivi, enti, associazioni di usufruire delle strutture suddette in maniera ottimale, anche in fasce orarie più ampie; stimolare nei dirigenti, tecnici e collaboratori della società concessionaria , responsabili della gestione, la crescita del senso civico, in quanto direttamente responsabili del buon mantenimento delle strutture e degli arredi, nonché della razionalizzazione dei consumi energetici. (2) La gestione degli impianti sportivi in argomento, pertanto , non potrà essere effettuata per scopi diversi, salvo casi eccezionali , formalmente autorizzati dal Comune.Eventuali norme statutarie della Concessionaria in contrasto con il principio sopraindicato sono da considerarsi nulle ai fini della presente convenzione. ART.3 -DURATA DELLA CONCESSIONE La concessione che verrà sottoscritta mediante convenzione ex art. 5 della L.R. 11/2007 avrà inizio orientativamente per la data del 01/01/2015 con una durata di n. 3 anni decorrenti dalla stipulazione del contratto. Alla scadenza, il contratto di concessione potrà essere rinnovato per pari durata con atto motivato della Giunta Comunale e previa verifica della convenienza e del pubblico interesse. L’Amministrazione, nel rispetto della normativa vigente, può avvalersi della facoltà di richiedere, nelle more della stipula del contratto, l'avvio dell’esecuzione in via d’urgenza. Limitatamente al centro sportivo “Ider Carli”, pur avendo tale concessione la durata di 3 anni decorrenti dalla data di stipula, lo stesso verrà affidato a partire dal 23-08-2015 , essendo l'attuale convenzione in scadenza il 22-08-2015. La buona gestione e conduzione dei centri sportivi è condizione necessaria per il mantenimento e l’eventuale proroga fino a un massimo di tre anni. La concessione si intende risolta di diritto qualora nel corso della gestione fossero emanate norme legislative in contrasto con la concessione stessa, mentre se fossero emanate norme che ne dovessero variare i presupposti , le convenzioni saranno rivedute per accordo tra le parti. ART.4- REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE Sono ammessi a partecipare alla procedura selettiva per la scelta del concessionario i seguenti soggetti anche in forma associata o raggruppamento temporaneo: • Società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive e discipline associate riconosciute dal CONI al C.I.O, o ad altra federazione sportiva nazionale o di altro paese dell'Unione europea; • Enti di promozione sportiva o società aderenti riconosciuti dal CONI, dal C.I.O. o da altra federazione sportiva nazionale o di altro paese dell'Unione europea; • Federazioni sportive nazionali e discipline associate riconosciute dal CONI, dal C.I.O. o da altra federazione sportiva nazionale o di altro paese dell'Unione europea; • Società ed associazioni senza scopo di lucro che abbiano nel loro statuto lo svolgimento di un'attività sportiva che rientri tra quelle individuate di seguito: - promozione e pratica di attività motoria generica e di sport per tutti; - attività agonistica e non agonistica di calcio a 11, realizzata attraverso corsi di avviamento al calcio per i più piccoli, partecipazione a campionati, tornei, gare e manifestazioni sportive, attività agonistica e non agonistica di altre discipline sportive, per squadre proprie e per quelle di associazioni sportive del territorio; (3) Per partecipare alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti: a) che non abbiamo subito procedure fallimentari; b) che non siano in una delle condizioni impeditive a contrarre con la pubblica aministrazione o inadempienti agli obblighi a loro carico dalla normativa vigente in materia di impianti sportivi; c) che non abbiano utilizzato gli impianti in maniera scorretta e/o risultino morosi nei confronti dell'Amministrazione Comunale di Comacchio. Il richiedente dovrà presentare copia dello Statuto e/o eventuali atti di successione o integrazioni con altra precedente società ovvero da una documentazione con la quale si dimostri la storicità dell'associazione. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE: a) Capacità economico-finanziaria. Tipo di prove richieste: Bilancio integrale di tutte le attività svolte nell'ultimo triennio (2011-2012-2013) non inferiore a € 15.000,00; b) Capacità tecnico-organizzativa. Tipo di prove richieste: Elenco delle principali attività sportive prestate negli ultimi tre anni con l'indicazione delle date e dei destinatari. ART. 5 – CRITERI PER L'AFFIDAMENTO La selezione verrà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione Comunale, da valutare mediante l’attribuzione di un punteggio sulla base dei sottoelencati elementi. L’aggiudicazione della concessione verrà effettuata a favore del concorrente che avrà riportato un punteggio complessivo pari a 100 o comunque il punteggio più elevato, dato dalla somma dei punteggi ottenuti per i singoli elementi di valutazione. L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola istanza qualora la proposta venga ritenuta congrua ed abbia raggiunto un punteggio minimo di 60 punti. L’attribuzione del punteggio, ai fini dell’aggiudicazione, avverrà sulla base dei seguenti criteri: - OFFERTA ECONOMICA Max. punti 30 - La valutazione avverrà in base ai seguenti elementi: a) Corrispettivo annuo di concessione da versare al gestore da parte dell'Amministrazione Comunale limitatamente a quelle previste dall'art. 14 lett.a) (base d'asta € 83.500,00): max punti 30 L'offerta economica deve consistere nell'indicazione di un importo eguale o inferiore all'importo posto a base di gara definito all'articolo 14 . L’offerta economica di importo più basso riceve il punteggio massimo, definito in punti 30. Ad ogni altra offerta economica è assegnato il punteggio proporzionalmente più basso, calcolato secondo la seguente formula: massimo ribasso : ribasso = 30 : punteggio da assegnare Punteggio da assegnare = (30 * ribasso) / massimo ribasso (4) Definizioni: - per “massimo ribasso” si intende la differenza fra l’importo a base d’asta e l’offerta economica di importo più basso; - per “ribasso” si intende la differenza fra l’importo a base d’asta e l’offerta economica presentata dal concorrente. L’offerta economica (importo al netto dell’IVA) costituisce il corrispettivo per la gestione complessiva dell’impianto ed integra l’introito delle tariffe e delle altre entrate che il concessionario consegue attraverso la gestione dell’impianto. - MERITO TECNICO GESTIONALE Max. punti 70 - La valutazione avverrà in base ai seguenti elementi: a) L’esperienza nel settore specifico cui è destinato l'impianto sportivo, nella gestione di impianti similari per tipologia dimensioni ed impianti tecnici: punteggio massimo 10 punti 1. esperienza nella gestione di impianti sportivi similari a quelli oggetto dell’affidamento: punti 0,5 per ogni anno di gestione max punti 4 2. esperienza nella gestione dell’attività sportiva del gioco del calcio a 11 : punti 0,1 per ogni anno di attività max punti 4 3. Elencare dettagliatamente l’ubicazione e la durata esatta di ogni singola gestione anzianità societaria: punti 0,1 per ogni anno max punti 2 4. Allegare copia delle Statuto e/o eventuali atti di successione o integrazioni con altra precedente Società. b) Il radicamento sul territorio nel bacino d’utenza dell’impianto: punteggio massimo 9 punti 1. Associazioni con possibilità di creare integrazione con il territorio del Comune di Comacchio punti 2 2. Numero iscritti e/o associati nell’anno sportivo 2013/2014 residenti a Comacchio: punti 0,1 per ogni iscritto fino ad un max punti 7 Indicare il numero degli iscritti ed allegare elenco nominativo. c) L’organizzazione di attività svolte nell’ultimo triennio nel Comune di Comacchio, a favore dei giovani, dei bambini e dei diversamente abili: punteggio massimo 8 punti 1. Organizzazione annuale di attività sportive e sociali per il settore giovanile: max punti 4 1.1 punti 0,4 per ogni attività svolta a favore di soggetti di età inferiore ad anni 12 1.2 punti 0,3 per ogni attività svolta a favore di soggetti di età compresa fra 12 e 15 anni 1.3 punti 0,1 per ogni attività svolta a favore di soggetti di età compresa fra 16 e 18 anni (5) 2. Organizzazione annuale di attività sportive e sociali a favore dei disabili: max punti 4 Punti 1 per ogni attività svolta a prescindere dalla durata. Indicare il numero dei frequentanti le date e i luoghi delle singole attività, nonché allegare elenco nominativo. d) La qualificazione professionale dei dirigenti, istruttori e allenatori: punteggio massimo 3 punti 1. qualificazione professionale degli istruttori: punti 0,5 per ogni istruttore abilitato - max punti 1 2. qualificazione professionale degli allenatori: punti 0,5 per ogni istruttore abilitato - max punti 1 3. qualificazione professionale dei dirigenti: punti 0,5 per ogni istruttore abilitato - max punti 1 Presentare elenco dettagliato con i nominativi degli incaricati, indicando la qualifica e la data di conseguimento della qualificazione. e) Partecipazione a campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali organizzati da organismi riconosciuti dal CONI negli ultimi 3 anni: punti 0,1 per ogni manifestazione - max punti 10 Le attività dovranno essere documentate da attestati di partecipazione e distinta per categoria (es. campionato juniores, allievi...) f) Gli elementi economici e tecnici della gestione: punteggio massimo 15 punti Piano di gestione per la durata della concessione atto a dimostrare l’equilibrio economico-finanziario della proposta dal quale risultino: Incassi ipotizzati, eventuali finanziamenti e/o contributi da Enti terzi, sponsorizzazione ed eventuali altre entrate, per ogni anno della durata del contratto di concessione, riferite alla attività sportiva calcio a 11 e alle altre attività intraprese nell’impianto; Spese ipotetiche elencate per ogni anno, della durata del contratto di concessione, riferite all’attività sportiva calcio a 11, alla piscina e alle altre attività intraprese nell’impianto; Piano di utilizzo di massima, per ogni anno della durata del contratto di concessione, per l’attività di calcio a 11, compresi gli eventuali tornei e ecc. Progetto di programmazione, per ogni anno della durata del contratto di concessione, di tutte le attività che si intendono intraprendere nell’impianto sportivo comprese le attività di cui al precedente punto c); Piano di manutenzione nel rispetto delle disposizioni del presente capitolato nel quale siano indicate le spese per la manutenzione ordinaria e per le utenze; così come devono essere indicate le spese relative agli eventuali interventi specifici di manutenzione; Piano delle tariffe con evidenziate riduzioni ed agevolazioni che si intendono effettuare. Il piano dovrà prevedere le relative tariffe degli ingressi, dei corsi, dell’uso dell’impianto da parte di associazioni, società e terzi ecc. g) L’affidabilità economica: punteggio massimo 15 punti. Valutazione rendiconti economico finanziari o bilanci ultimo triennio (2011-2012-2013). L’affidabilità economica-finanziaria adeguata al servizio sarà valutata dal bilancio integrale di tutte le attività svolte nel triennio 2011/2013. (6) ART.6- GESTIONE DEI CENTRI SPORTIVI ED ESTENSIONE DEL SERVIZIO Tutte le prestazioni oggetto della presente concessione sono da considerarsi a ogni effetto servizio pubblico e per nessuna ragione potranno essere abbandonate o sospese, pertanto in caso di interruzione delle stesse sono previste le sanzioni, anche di tipo penale, previste per legge. La concessionaria subentra al Comune in tutti i diritti e obblighi verso gli utenti .La concessionaria dovrà garantire la presenza del personale necessario per la custodia, pulizia, vigilanza e manutenzione ordinaria dei centri sportivi, garantendone il funzionamento e il corretto utilizzo, nel rispetto delle norme di sicurezza e di igiene, dei regolamenti comunali e delle disposizioni di legge applicabili ed estensibili agli impianti in oggetto e al personale utilizzato per la loro gestione. La concessionaria dovrà consentire la fruibilità degli impianti alle società sportive, enti, soggetti pubblici e privati, scuole, privati cittadini che ne facciano richiesta. Il gestore dovrà altresì rendersi disponibile a far utilizzare per tutto l'anno l'impianto anche a soggetti terzi (Società Sportive del territorio Comunale come ad esempio le società calcistiche e di atletica) radicati sul territorio, nel bacino di utenza dell'impianto, iscritti a campionati F.I.G.C. e per i quali il Comune di Comacchio stabilirà annualmente gli orari, i periodi ed i fruitori ammessi. A tal fine il dirigente competente provvederà a comunicare per iscritto al concessionario i calendari annuali nonché ogni eventuale variazione e a trasmettere le richieste degli utenti e le relative autorizzazioni. Alle società che usufruiscono abitualmente degli impianti (es. società di calcio) potrà essere richiesto dal concessionario, sentito il parere vincolante dell'Amministrazione Comunale, un contributo, a titolo di rimborso spese, per un importo compreso tra i 500,00 € ed i 20.000,00 € da valutarsi a seconda della tipologia, dell'utilizzo e della remunerazione relativa alle attività svolte. Prima della formulazione dei calendari predetti il concessionario può essere interpellato dall’Amministrazione Comunale ad esprimere pareri non vincolanti e proposte di carattere operativo. La concessionaria dovrà garantire l’apertura dei centri sportivi negli orari comunicati annualmente dall'Amministrazione Comunale e comunque indicativamente nelle seguenti fasce orarie minime e con le seguenti modalità: STADIO RAIBOSOLA: - dalle ore 15.00 alle ore 22.00 di tutti i giorni lavorativi ; - il sabato, la domenica e i giorni festivi, per il tempo necessario allo svolgimento delle gare in programma. Il concessionario ha facoltà di tenere chiuso al pubblico l’impianto dal 15 giugno al 15 luglio di ciascun anno e tutte le domeniche e i giorni festivi dell’anno, tranne le domeniche e i giorni festivi in cui si svolgono le attività agonistiche in programma, per il tempo necessario allo svolgimento delle attività stesse. Attività richieste per la conduzione dell’impianto Le attività corsistiche e le iniziative che l’Amministrazione Comunale intende svolgere all’interno della struttura, ai fini di una sua valorizzazione e della promozione e dello sviluppo della pratica sportivoricreativa sono le seguenti: 1. corsi di apprendimento della disciplina di atletica leggera rivolto a bambini e ragazzi al fine di perseguire finalità educative, per garantire un’obliquità educativa che dia la possibilità anche ai meno talentuosi di poter condividere con gli amici la pratica sportiva, aiutandoli nella ricerca della prima “indipendenza”. (7) 2. organizzazione di tornei e camp estivi; 3. organizzazione di manifestazioni di atletica leggera; 4. apertura del centro gratuito per le gare di campionato della prima squadra di calcio e categoria Juniores U.S. Comacchio-Lidi, oltre ad allenamenti delle squadre giovanili; CENTRO “C. SCANTAMBURLO”: orari scuola calcio (dal 1^ settembre al 30 giugno): - dal lunedì al sabato dalle 16,00 alle ore 20,00; - domenica dalle ore 9,00 alle ore 13,00; su prenotazione apertura campi tennis e calcetto: - dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00; orari piscina scoperta (dal 1^ giugno al 15 settembre): - dal lunedì alla domenica dalle ore 10,00 alle ore 20,00. Attività richieste per la conduzione dell’impianto Le attività corsistiche e le iniziative che l’Amministrazione Comunale intende svolgere all’interno della struttura, ai fini di una sua valorizzazione e della promozione e dello sviluppo della pratica sportivoricreativa sono le seguenti: 1. corsi di scuola calcio per bambini e ragazzi al fine di perseguire finalità educative, considerando il calcio come strumento di socializzazione, per garantire un’obliquità educativa che dia la possibilità anche ai meno talentuosi di poter condividere con gli amici la pratica sportiva, aiutandoli nella ricerca della prima “indipendenza”. Tale attività dovrà essere rivolta alle seguenti fasce di età. - 5-8 anni, categoria “Piccoli Amici”; - 8-10 anni, categoria “Pulcini”; - 11-12 anni, categoria “Esordienti”; - 12-14 anni, categoria “Giovanissimi”; - 14-16 anni, categoria “Allievi”; 2. corsi collettivi ed individuali di mini- tennis e tennis rivolto a bambini, ragazzi ed adulti con lo scopo di migliorare le capacità motorie finalizzate al gioco del tennis: durata trimestrale (giugno-agosto); 3. corsi di scuola nuoto rivolta a bambini, ragazzi ed adulti: durata trimestrale (giugno-agosto); 4. corsi di acqua-fitness per adulti e terza età (acquagym, hidrobike, acquastep, acquaflap, ecc): durata trimestrale (giugno-agosto); 5. corsi di avviamento al nuoto rivolti a bambini e ragazzi con disabilità al fine del loro avvicinamento alle attività sportive acquatiche: previsione di corsi di nuoto personalizzati a seconda delle difficoltà e problematiche; 6. l’organizzazione di attività di nuoto per gruppi di disabili provenienti dai centri pubblici semiresidenziali diurni del territorio distrettuale su segnalazione dei Servizi Pubblici competenti prevedendone la gratuità; (8) 7. organizzazione di tornei e camp estivi; 8. corsi per incentivare la diffusione delle varie pratiche sportive rivolto alla terza età. 9. apertura del centro gratuito per le gare di campionato della prima squadra di calcio di Porto Garibaldi , oltre ad allenamenti delle squadre giovanili. CAMPO DI CALCIO “I. CARLI”: Le attività corsistiche e le iniziative che l’Amministrazione Comunale intende svolgere all’interno della struttura, ai fini di una sua valorizzazione e della promozione e dello sviluppo della pratica sportivo-ricreativa sono le seguenti: 1. corsi di scuola calcio per bambini e ragazzi al fine di perseguire finalità educative, considerando il calcio come strumento di socializzazione, per garantire un’obliquità educativa che dia la possibilità anche ai meno talentuosi di poter condividere con gli amici la pratica sportiva, aiutandoli nella ricerca della prima “indipendenza”. Tale attività dovrà essere rivolta alle seguenti fasce di età: - 5-8 anni, categoria “Piccoli Amici”; - 8-10 anni, categoria “Pulcini”; - 11-12 anni, categoria “Esordienti”; - 12-14 anni, categoria “Giovanissimi”; - 14-16 anni, categoria “Allievi”. Il Comune di Comacchio si riserva la facoltà di sospendere o modificare il calendario sopraindicato, informando preventivamente la Concessionaria. Il Comune di Comacchio si riserva la facoltà di estendere le prestazioni della presente convenzione per lo svolgimento di servizi identici o analoghi. Qualora la estensione sia richiesta, essa verrà quantificata con gli stessi criteri della presente convenzione, in base all’entità dei servizi ulteriori richiesti . L’affidamento della eventuale estensione delle prestazioni rimane in ogni caso una libera e insindacabile facoltà e non un obbligo dell’Amministrazione Comunale . ART. 7- USI PARTICOLARI DEI CENTRI SPORTIVI Il Comune si riserva l’uso gratuito e senza riconoscimento di nessun rimborso, degli impianti sportivi per n. 40 giorni nell’arco di ogni anno , qualora lo ritenga opportuno e nei limiti di cui al precedente art. 4, previa comunicazione inoltrata almeno 10 giorni prima della data di utilizzo. Il Comune si riserva altresì l’uso gratuito e senza riconoscimento di nessun rimborso, dell’impianto in orario antimeridiano e nel primo pomeriggio su richiesta delle scuole di ogni ordine e grado, per lo svolgimento dell’attività didattica e dei giochi sportivi studenteschi. In tali occasioni la concessionaria sarà tenuta ad assicurare la presenza e l’impegno del personale addetto al funzionamento, controllo e pulizia della struttura, rientrando il servizio all’interno delle attività per le quali viene concesso il corrispettivo di cui all’art. 11. (9) La concessionaria, fermo restando il rispetto del calendario stabilito dall’amministrazione Comunale, e previa autorizzazione della stessa, ha diritto di riservare per sé l’uso gratuito dell’impianto per un massimo di n.30 giornate annue, da concordare annualmente con il Comune., per manifestazioni di carattere anche non sportivo di tipo commerciale ( es: spettacoli musicali , canori etc… ) trattenendo per sé le somme incassate al seguito dell’organizzazione degli stessi, compresi eventuali entrate da attività commerciali accessorie; la concessionaria si fa carico della acquisizione di tutti i permessi, nulla-osta e autorizzazioni necessarie e del rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza nei locali di pubblico spettacolo. L'Amministrazione valuterà discrezionalmente le proposte progettuali presentate autorizzando o meno la realizzazione delle stesse senza che il gestore possa fare opposizione o vantare diritto alcuno. Essa deve comunicare per iscritto al Comune l’intendimento di riservarsi la struttura, di norma almeno 60 giorni prima della data della manifestazione. La concessionaria ha l'obbligo di ripristino degli eventuali danni agli impianti , anche se causati da terzi, durante queste manifestazioni . ART. 8- DESCRIZIONE DEL SERVIZIO ED OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA CONCESSIONARIA la Società oncessionaria è tenuta a garantire, oltre ad ogni prestazione che debba ragionevolmente rientrare nello spirito dei presente appalto, i seguenti oneri: a) conduzione tecnica e sportiva dei centri sportivi secondo gli intendimenti di intervento nel campo etico sociale individuati dall'Amministrazione Comunale sia in ordine ad un sano sviluppo delle facoltà motorie dell’utenza sia per favorire lo svolgimento delle attività e discipline sportive anche a livello agonistico. b) garantire, attraverso la predisposizione del programma generale e particolare, l’ utilizzo delle strutture sia per quanto riguarda l'attività sportiva ordinaria (allenamenti e gare di campionato), che per quanto concerne lo svolgimento di manifestazioni e l'uso pluralistico degli impianti secondo le modalità previste dal presente capitolato; c) nominare un responsabile tecnico referente per i rapporti con il Concedente. Il responsabile per l’esercizio degli impianti tecnici dovrà essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente; d) mantenere sull'impianto natatorio il personale quantitativamente e qualitativamente necessario. Dovranno essere sempre presenti gli assistenti bagnanti nel numero previsto dalla Legge e dalle prescrizioni di sicurezza; e) garantire la custodia e vigilanza dei locali compresi nel recinto delimitante i complessi, fermo restando che l'affidataria è l'unica responsabile per furti e danni provocati da terzi. f) Provvedere all’acquisto di solventi e reagenti chimici per la pulizia e disinfezione sia dei locali che delle parti esterne. g) Il risarcimento di guasti e deterioramenti agli impianti ed attrezzature ed alle strutture, imputabili al personale in servizio per incuria o negligenza, ivi compresi quelli verificatisi a seguito di atti vandalici. (10) h) i) j) Provvedere al pagamento dei canoni e delle tariffe pertinenti i servizi telefonici, elettrici e di riscaldamento, di acqua e di smaltimento dei rifiuti; Provvedere agli oneri di avvio e spegnimento degli impianti ed interventi di ripristino, nonché fornitura dei servizi occorrenti al funzionamento del complesso sportivo e delle sue apparecchiature, prestazioni manutentive che si rendessero necessarie su tutti gli impianti tecnologici mediante fornitura e messa in opera delle apparecchiature necessarie al funzionamento degli stessi. Provvedere agli oneri di manutenzione ordinaria (artt. 1609 e 1621 c.c.) - in particolare si specifica che sono da considerare manutenzione ordinaria e devono essere effettuati, con la tempistica di seguito indicata, i seguenti interventi: riparazione e rifacimento di parti di intonaci interni ed esterni, almeno una volta l'anno; l'ultima tinteggiatura delle parti interne dovrà essere effettuata immediatamente prima della fine dei contratto; tinteggiature esterne: almeno una volta entro la durata del contratto; verniciatura periodica di tutte le parti in ferro sia interne che esterne, almeno una volta all'anno riparazione di rivestimenti, pavimenti, controsoffittature, impermeabilizzazioni e coperture, entro sette giorni dal danneggiamento riparazione e sostituzione di parti accessorie di infissi e serramenti interni ed esterni, entro sette giorni dal danneggiamento riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie, entro due giorni dal danneggiamento riparazione e sostituzione di parti accessorie di tutte le apparecchiature e tubazioni, entro due giorni dal guasto, smaltimento acque bianche e nere riparazione e sostituzione di parti accessorie di tutte le apparecchiature elettriche installate, entro due giorni dal danneggiamento cambio lampade torri faro, interruttori, punti presa e tutte le parti funzionali dell'impianto elettrico, entro un giorno dal danneggiamento o guasto riparazione di arredi e attrezzature sportive, entro due giorni dal danneggiamento mantenimento in efficienza di tutta la segnaletica interna ed esterna e all'eventuale integrazione, se richiesta per motivi di sicurezza e fruibilità; garantire la pulizia ordinaria e straordinaria degli stessi locali secondo i cicli correlati alla frequenza di utilizzo e da eseguirsi con le seguenti modalità; garantire la pulizia giornaliera degli spogliatoi e di tutti i servizi igienici riservati agli atleti ed al pubblico, dei locali degli uffici, di pronto soccorso ed atrio principale, mediante scopatura e lavatura pavimenti, spolveratura mobili, pulizia e disinfestazione servizi igienici; provvedere all'acquisto dei materiali ed alle prestazioni per le manutenzioni ordinarie di tutti i locali, impianti, infissi, vetri ed attrezzature inerenti le strutture affidate in gestione; (11) fornire dietro semplice richiesta dell'Amministrazione, elaborati grafici, fotografie, rendiconti di spesa e qualsiasi dato inerente la gestione degli impianti sportivi. In particolare si specifica che l'affidatario dovrà garantire in forma continuativa e costante un'accurata verifica e manutenzione degli impianti in maniera da assicurare la perfetta efficienza ed il miglior rendimento tecnico durante tutti i periodi di utilizzazione degli stessi. Nello specifico: STADIO RAIBOSOLA: - provvedere alla pulizia e alla manutenzione del campo di calcio centrale tramite tagli e innaffiatura del manto erboso e privo di erbe infestanti, dotandosi di tutte le attrezzature necessarie (mototosatrici, carrelli, tubi ed irrigatori mobili, etc.); - provvedere ad una disinfestzione parassitaria e a tuttte le manutenzioni previste per legge prima di ogni apertura annuale (specificamente per zecche e zanzare); - il diserbo di erbe infestanti, il reintegro di piante eventualmente essiccate e l'approvvigionamento idrico necessario per mantenere a verde le zone prative anche in condizioni di scarsità d'acqua; - provvedere alla concimazione adeguata del campo di calcio, nonché ad eventuali trasemine che si rendessero necessarie durante la durata del contratto; - provvedere alla segnatura del campo di calcio, al fine del corretto svolgimento dei campionati di calcio; - provvedere alla potatura e innaffiatura, a regola d’arte, delle essenze arboree; - provvedere alla pulizia e manutenzione dell’impianto di atletica leggera; CENTRO “C. SCANTAMBURLO”: - provvedere ad una disinfestazione parassitaria e a tutte le manutenzioni previste per legge prima di ogni apertura annuale e soprattutto dell’impianto natatorio (specificamente per zecche e zanzare); - provvedere alla pulizia e alla manutenzione del campo di calcio centrale e dei campi di allenamento tramite tagli e innaffiatura del manto erboso e privo di erbe infestanti, dotandosi di tutte le attrezzature necessarie (mototosatrici, carrelli, tubi ed irrigatori mobili, etc.); - il diserbo di erbe infestanti, il reintegro di piante eventualmente essiccate e l'approvvigionamento idrico necessario per mantenere a verde le zone prative anche in condizioni di scarsità d'acqua; - provvedere alla concimazione adeguata del campo di calcio, nonché ad eventuali trasemine che si rendessero necessarie durante la durata del contratto; - provvedere alla segnatura del campo di calcio, al fine del corretto svolgimento dei campionati giovanili; - provvedere alla potatura e innaffiatura, a regola d’arte, delle essenze arboree; - provvedere alle forniture degli idonei prodotti chimici per il mantenimento a regola d’arte delle condizioni dell’acqua della piscina. (12) CAMPO DI CALCIO “I. CARLI”: - provvedere ad una disinfestazione parassitaria e a tutte le manutenzioni previste per legge prima di ogni apertura annuale (specificamente per zecche e zanzare); - provvedere alla pulizia e alla manutenzione del campo di calcio tramite tagli e innaffiatura del manto erboso e privo di erbe infestanti, dotandosi di tutte le attrezzature necessarie (mototosatrici, carrelli, tubi ed irrigatori mobili, etc.); - il diserbo di erbe infestanti, il reintegro di piante eventualmente essiccate e l'approvvigionamento idrico necessario per mantenere a verde le zone prative anche in condizioni di scarsità d'acqua; - provvedere alla concimazione adeguata del campo di calcio, nonché ad eventuali trasemine che si rendessero necessarie durante la durata del contratto; - provvedere alla segnatura del campo di calcio, al fine del corretto svolgimento dei campionati giovanili; - provvedere alla potatura e innaffiatura, a regola d’arte, delle essenze arboree; k) garantire apposito ed idoneo servizio di segreteria per le informazioni e ogni necessità degli utenti, in via ordinaria dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00 dal lunedì al venerdì. l) Fermo restano quanto stabilito dall successivo art. 13, acquisizione dell'omologazione FIDAL della pista di atletica leggera, sostenendone i relativi oneri. Tutti gli interventi di manutenzione dovranno essere eseguiti nel rispetto delle leggi vigenti in materia ed in particolare nel rispetto delle normative sulla sicurezza e tutela dei lavoratori, lasciando indenne il Concedente da ogni e qualsivoglia responsabilità. La concessionaria dovrà riconsegnare l'impianto e le attrezzature alla scadenza contrattuale in perfetto ordine e nello stato in cui furono ricevuti, salvo il normale deperimento derivante dall'uso. Al momento della consegna sarà redatto un apposito verbale sottoscritto dalle parti nel quale saranno descritti i locali, gli infissi, i mobili e le attrezzature oggetto della presente procedura e lo stato di conservazione relativo. Il contratto di concessione riguarda attrezzature, impianti e locali compresi all’interno delle aree descritte all’art. 1. DOCUMENTAZIONE DA TENERE PRESSO LA SEDE DEGLI IMPIANTI: a. Nominativo del Direttore dell’impianto; b. Planimetria dell’impianto ed elaborati progettuali aggiornati di ogni singola sezione funzionale; c. Documentazione relativa alla sicurezza contro gli infortuni sul lavoro di cui al D.Lgs.81/2008; d. Autorizzazione di cui all’art. 68 e 80 del T.U.L.P.S. R.D. n. 773 del 18.06.1931; e. Eventuali autorizzazioni per il Bar e/o punto di ristoro. f. Omologazione campi di calcio; g. omologazione pista atletica leggera; h. Libretto caldaia; i. Denuncia messa a terra; j. Copia C.P.I; k. Autorizzazione Federcalcio. (13) DOCUMENTAZIONE DA INVIARE AL COMUNE Entro 15 giorni dalla consegna dell’impianto: a. Nominativo del Direttore dell’Impianto; b. Nominativo della ditta a cui affidare la manutenzioni nel caso non lo si faccia in economia; c. Piano di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008; ART. 9- SOPRALLUOGO E’ possibile effettuare un sopralluogo entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando per le associazioni concorrenti, per l’esatta conoscenza dello stato delle strutture oggetto del presente appalto . Il sopralluogo potrà essere effettuato dal legale rappresentante o da un incaricato della società munito di apposita delega. In caso di A.T.I. il sopralluogo dovrà essere eseguito dal rappresentante dall’impresa capogruppo. Si precisa che l’incaricato di un'associazione non potrà eseguire il sopralluogo in nome e per conto di altre associazioni. Per concordare la data del sopralluogo, le società interessate dovranno contattare il competente ufficio comunale, chiamando al seguente numero telefonico 0533-318785 o inviando una e-mail all’indirizzo [email protected] – Responsabile del procedimento: Rag. Doria Doriana. Di detto sopralluogo verrà rilasciata apposita certificazione. ART. 10- SERVIZIO DI RISTORO/BAR a) Sarà consentito alla società concessionaria di prevedere all'interno dei complessi sportivi un pubblico esercizio per somministrazione di alimenti e bevande connesso con l'attività sportiva, senza l'accesso dall'esterno, anche mediante la realizzazione di nuove strutture preferibilmente di tipologia precaria/temporanea e amovibile, e comunque, previo ottenimento, a propria cura e spese, delle necessarie autorizzazioni anche di tipo edilizio; b) tale attività di pubblico esercizio potrà essere svolta sia in forma diretta da parte della stessa società che mediante affidamento della gestione a terzi; c) le autorizzazioni amministrative e sanitarie necessarie per l'apertura e la conduzione dell'esercizio saranno intestate alla società o ai terzi eventuali gestori; d) dette autorizzazioni sono operanti limitatamente al periodo di vigenza del presente contratto di concessione e non sono trasferibili essendo vincolate e connesse con l'attività degli impianti sportivi e pertanto decadono automaticamente alla scadenza del contratto medesimo; e) gli orari di apertura dei punti di ristoro devono coincidere con gli orari di funzionamento degli impianti sportivi; f) la società concessionaria potrà organizzare servizio di catering e cene/aperitivi a bordo piscina, per ciò che riguarda il Centro sportivo “Scantamburlo” e catering, cene e pranzi in occasione di manifestazioni sportive ed eventi concordati con l'Amministrazione comunale all'interno del centro “Stadio Raibosola”; (14) g) sono a carico della concessionaria tutti gli oneri fiscali relativi relativi al suddetto esercizio, per cui il gestore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13-08-2010 n. 136, per cui il contratto si intende risolto di diritto qualora le transazioni siano state eseguite in violazione dell'art. 3, comma 8, 2^ capoverso, di detta legge;gli introiti derivanti dal suddetto servizio saranno a totale appannaggio della società che gestirà i punti ristoro/bar. Il listino prezzi dovrà essere fissato in misura non superiore alle tariffe stabilite dalla Camera di Commercio e comunicato al Comune. h) Il Comune rimane estraneo ad eventuali controversie tra la società concessionaria ed il Gestore dell'esercizio di ristoro/bar. ART. 11- MANUTENZIONE ORDINARIA Per manutenzione ordinaria si intende l'insieme delle operazioni necessarie al mantenimento in efficienza degli impianti sportivi, così come specificato nel precedente articolo 6 - lettera J). Gli elenchi sono da intendersi indicativi e non esaustivi. In particolare la concessionaria deve provvedere alla pulizia periodica delle fosse settiche e delle fognature di servizio, ivi compresi pozzi, pilette etc. e la pulizia delle fognature e degli accessori igienico-sanitari dovuta ad eventuali intasamenti della fognatura e delle opere accessorie a seguito di un non corretto utilizzo degli stessi , dovuto all'inserimento di materiali non idonei negli accessori igienici, o all'utilizzo di materiali non adatti. In caso di necessità di lavori non previsti nei disciplinari sopraccitati, la concessionaria dovrà contattare l'ufficio tecnico, che verificherà caso per caso se trattasi di manutenzione ordinaria o straordinaria . La concessionaria si impegna alla riparazione e alla sostituzione di tutti i componenti di consumo e delle attrezzature utilizzate per la manutenzione. Resteranno a carico della concessionaria tutte le opere di straordinaria manutenzione resesi necessarie per incuria, per improprio utilizzo, per mancata esecuzione della ordinaria manutenzione o per intempestiva segnalazione all'Amministrazione Comunale di eventuali danni o guasti verificatisi. ART.12 - OPERE DI MIGLIORIA E VALORIZZAZIONE Eventuali piccole opere di miglioria, modifiche e addizioni o installazione di attrezzature fisse dovranno essere autorizzate preventivamente e per iscritto dalla Amministrazione Comunale e potranno essere finanziate nei limiti e con le modalità di cui al successivo art. 14, lettera b). Gli interventi saranno a carico della concessionaria senza alcun diritto al rimborso e resteranno di proprietà del Comune alla scadenza del rapporto. Se le modifiche, innovazioni, arricchimenti comporteranno prove di omologazione o nuovo collaudo dell’impianto, la spesa derivante sarà a carico della concessionaria. ART.13 - OBBLIGHI DELL’ AMMINISTRAZIONE COMUNALE Spetta all’Amministrazione Comunale : farsi carico degli oneri assicurativi di tipo patrimoniale, per quanto di competenza; farsi carico della manutenzione straordinaria dei centri sportivi in argomento. (15) ART.14- MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO SPORTIVO Si intende per manutenzione straordinaria : - rifacimento completo dei campi di calcio; - rifacimento e ripristino normativo della pista di atletica leggera; - ricarica completa del fondo, da effettuarsi con cadenza biennale o triennale, previo sopralluogo dell’Ufficio Tecnico Comunale; - totale sostituzione di pali e reti metalliche di recinzione; - riparazione straordinaria o sostituzione di caldaie , bruciatori , boiler , pompe , autoclavi , serbatoi, termosifoni e ogni altro componente dell’impianto termico, idrico,elettrico non rientrante nella ordinaria manutenzione; - riparazione straordinaria o sostituzione attrezzature sportive ( panchine, pali etc..); - rifacimento di asfaltature , pavimentazioni , intonaci , fognature, condotte idriche e termiche, impianti di illuminazione, interni ed esterni, non rientranti nella ordinaria manutenzione ; - aggiornamenti, miglioramenti e adeguamenti dell’impianto alle norme di legge e disposizioni Coni; - opere connesse con eventuale uso straordinario dell’impianto sportivo da parte dell’Amministrazione comunale. ART.15 – ENTRATE, CONTRIBUTO ANNUO DI GESTIONE E CONTRIBUTO PER MIGLIORIE La concessionaria avrà diritto: a) ad un corrispettivo annuo di gestione massimo pari ad € 83.500,00, oltre IVA di legge, a titolo di rimborso per le spese vive di gestione degli impianti sportivi previa presentazione della documentazione che attesti il disavanzo (una dettagliata rendicontazione delle spese sostenute e delle entrate ovvero rendiconto corredato da fatture e documenti fiscalmente in regola). Qualora il disavanzo accertato sia superiore al contributo annuo previsto. L'Amministrazione Comunale dovrà riconoscere il solo contributo massimo previsto al netto dell'eventuale ribasso offerto in corso di gara. Qualora il disavanzo accertato sia invece inferiore al contributo annuo previsto dall'Amministrazione lo stesso verrà ridotto in funzione dell'effettivo disavanzo accertato e la restante quota potrà essere trasferita, su discrezione dell'Amministrazione Comunale, sugli interventi di miglioria di cui al punto seguente. Gli importi saranno corrisposti in rate trimestrali, a seguito di sopralluogo dell'Ufficio Tecnico Comunale per la verifica dello stato di conservazione e manutenzione finale da presentarsi entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di trattenere gli importi dovuti dalla concessionaria nel caso di inadempimenti di qualsiasi titolo (uso impianti sportivi, inadempimento obblighi derivanti dalla presente convenzione, recupero utenze varie, etc); (16) b) ad un contributo annuo per eventuali migliorie agli impianti sportivi massimo pari ad € 10.000,00, a titolo di rimborso delle spese sostenute oltre ad eventuali economie di cui al punto precedente. Entro e non oltre il 30 agosto di ogni anno, il concessionario può segnalare gli interventi di miglioria che ritiene debbano essere eseguiti anche con una programmazione pluriennale. La proposta è sottoposta all'approvazione preventiva dell'Amministrazione Comunale che ne valuterà l'interesse, gli obiettivi perseguiti e la bontà tecnica dell'offerta. La realizzazione è vincolata all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni, licenze e permessi. Al termine degli interventi, tutta la documentazione tecnica, certificazioni, fatture e ogni altro atto connesso, dovranno essere trasmessi al Settore I^ che di concerto con quello del Settore V procederà alle operazioni di valorizzazione e contabilizzazione delle opere di miglioria, nonché alla liquidazione del rimborso; c) ai proventi derivanti dalla riscossione delle tariffe per l'uso degli impianti sportivi e per l'ingresso alle partite che dovranno essere concordati annualmente con l'Amministrazione Comunale; d) alla riscossione degli introiti derivanti dalla gestione di spazi pubblicitari in sede fissa. Gli spazi entro i quali effettuare la pubblicità, sia fissa che mobile, saranno stabiliti dall’Amministrazione Comunale con apposito atto indicante anche le caratteristiche tecniche e le modalità di istallazione dei pannelli pubblicitari, al fine di garantire la sicurezza dell’impianto e la perfetta visibilità del campo da gioco. La gestione pubblicitaria è sottoposta alle leggi e ai regolamenti vigenti; la responsabilità della installazione, manutenzione e rimozione all’interno dell’impianto è ascrivibile, per quella fissa, alla concessionaria e per quella mobile alle associazioni sportive che hanno effettuato la raccolta. E’ vietata la pubblicità di contenuto politico o di contenuti atti a offendere la morale e il pubblico decoro; e) alla riscossione delle entrate derivanti dalla gestione del servizio bar . La gestione del servizio bar sarà di competenza della concessionaria. Faranno carico alla concessionaria tutte le spese relative alla acquisizione delle autorizzazioni, licenze e permessi di legge per l’espletamento del servizio bar, per l’acquisizione delle attrezzature necessarie, nonché per il pagamento degli oneri fiscali e tutte le spese correlate a questa attività. La concessionaria potrà sub-concedere il servizio bar. In tal caso, concessionario e subconcessionario risponderanno in solido del puntuale adempimento di tutti gli obblighi connessi al suddetto esercizio , in particolare rispetto alle norme vigenti riguardo alla somministrazione di cibi e bevande e alla acquisizione delle autorizzazioni necessarie alla gestione del servizio bar; f) alla riscossione delle entrate derivanti dalle manifestazioni di carattere anche non sportivo di tipo commerciale (es. spettacoli musicali, canori, etc.), di cui all'art. 7. ART.16- RAPPORTI CON IL PERSONALE E CON TERZI La gestione organizzativa, il personale tecnico, esecutivo, di custodia e manutenzione ordinaria degli impianti sportivi sono a totale carico della società concessionaria, che dichiara di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di applicare le leggi in materia fiscale e amministrativa. La concessionaria è tenuta ad applicare tutte le normative vigenti in materia retributiva, contributiva e assicurativa nei confronti dei lavoratori dipendenti, sollevando l’Amministrazione Comunale da qualsiasi obbligo e responsabilità. (17) La concessionaria si obbliga a indicare al suo interno i responsabili del servizio per gli aspetti gestionali, organizzativi e per il coordinamento tecnico e il nominativo del responsabile per la sicurezza sul lavoro. La concessionaria dovrà provvedere altresì a dotarsi di personale adeguatamente formato per la gestione della sicurezza antincendio, come previsto dalla normativa vigente e dalle disposizioni della Commissione Provinciale vigilanza pubblico spettacolo. Le variazioni delle cariche sociali della concessionaria dovranno essere comunicate tempestivamente all’Amministrazione Comunale. L’Amministrazione Comunale è estranea ai rapporti economici e ad ogni ulteriore negozio che la concessionaria intraprenderà con terzi ( imprese di pulizia, ditte specializzate etc) per lavori attinenti l’impianto sportivo e il parco pubblico adiacente. ART.17- UTENZE E AUTORIZZAZIONI Sono a carico della concessionaria le spese per la fornitura di energia elettrica, gas, acqua, rifiuti e le spese telefoniche dei complessi sportivi. Sono inoltre a carico del gestore le spese inerenti l'abilitazione della struttura e/o loro rinnovo (omologazione, eventuale CPI, autorizzazioni per attività natatorie, autorizzazioni per bar e/o punto ristoro; etc) La concessionaria dovrà provvedere a proprie spese alla intestazione delle utenze. ART.18- INCARICO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Per l'attività oggetto dell'appalto, la Concessionaria assume la qualifica d'incaricato del trattamento dati personali in nome e per conto del Comune ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). In tale qualifica, il Gestore può trattare i dati personali per quanto strettamente necessario allo svolgimento delle attività appaltate adottando tutte le misure previste dalla legge in ordine ad ogni fase del trattamento dei dati personali. ART.19- ASSICURAZIONE La Concessionaria è l’unica e la sola responsabile della gestione e del funzionamento degli impianti compresi gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o opere materiali che risultassero causati dal personale dipendente o dai fruitori dell’impianto, e dalla non corretta esecuzione delle manutenzioni previste. La Concessionaria, prima della sottoscrizione della convenzione, con effetti dalla data di decorrenza di quest’ultima e con oneri a proprio carico, si obbliga a stipulare con primaria compagnia assicurativa le seguenti polizze: - Polizza RCT/ RCO nella quale siano riportate integralmente tutte le attività previste dal presente capitolato. Massimale minimo €. 3.000.000,00. (18) Il concessionario si assumerà in via diretta ed esclusiva ogni responsabilità civile e penale derivante dall’operato, anche omissivo, delle persone designate per la vigilanza e per qualsiasi azione o intervento effettuato che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti o alle attrezzature. Copia del contratto assicurativo dovrà essere depositato presso il Comune all’atto della stipula della presente convenzione e non potrà essere risolto senza l’assenso dell’Amministrazione Comunale. Nel caso in cui i danni a persone o cose fossero causati da enti o privati autorizzati a fruire dell’impianto, la concessionaria è autorizzata a rivalersi nei confronti degli stessi. ART.20 – CONTROLLI L’Amministrazione Comunale. potrà , tramite propri funzionari a ciò autorizzati , verificare periodicamente lo stato d’uso dei centri sportivi e la rigorosa osservanza di tutte le clausole descritte . A detti funzionari dovrà essere consentito il libero accesso agli impianti sportivi in qualsiasi momento . Eventuali infrazioni contestate e non regolarizzate potranno comportare la risoluzione della concessione. La concessionaria dovrà presentare annualmente , entro il primo mese dell'anno successivo all'inizio della gestione , il rendiconto documentato delle spese e delle entrate, con particolare riferimento alle entrate derivanti dalla applicazione delle tariffe comunali, allegando altresì copia delle fatture debitamente quietanziate relative alle utenze. Al rendiconto, sottoscritto dal presidente della società , dovrà essere allegata una relazione contenente i dati statistici delle attività svolte nell’anno e degli utenti interessati. Detta documentazione è indispensabile per l’Amministrazione Comunale in caso di proposte di modifica delle tariffe da parte della concessionaria. ART.21- DECADENZA, RECESSO, SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di dichiarare la decadenza della concessione e la sua risoluzione per colpa della concessionaria qualora questi si renda inadempiente agli obblighi previsti dalla presente convenzione, con ogni conseguenza in ordine al risarcimento del danno da parte della concessionaria stessa. A titolo esemplificativo e non esaustivo, saranno motivo di decadenza : - il mancato rispetto delle norme igienico sanitarie ; - il verificarsi di irregolarità contabili e amministrative attinenti la concessione , anche rispetto alle - applicazione delle tariffe comunali, - l’interruzione del servizio e /o abusi e prevaricazioni nei confronti degli utenti. - il mancato pagamento delle utenze ; - lo scioglimento o fallimento della società; - il cattivo stato di manutenzione dei manti erbosi dei campi sportivi. Le parti potranno recedere unilateralmente dal rapporto, senza risarcimento danni, quanto all’Amministrazione Comunale per motivi di ordine pubblico e/o di pubblico interesse, quanto alla controparte con un preavviso di 4 mesi. Il Comune può sospendere il rapporto in caso di calamità naturali e utilizzare l’impianto per necessità del caso. (19) ART. 22 -SUB-CONCESSIONE DELLA GESTIONE E CESSIONE DELLA CONCESSIONE Fatto salvo quanto previsto al successivo comma è vietato sub concedere a terzi le attività oggetto dell’affidamento o di modificare la destinazione d’uso degli impianti o di parte di essi, pena la risoluzione della concessione. E’ data la facoltà al concessionario di sub concedere a terzi qualificati ed idonei, per un periodo non superiore alla durata della concessione e nel rispetto integrale delle condizioni previste dalla presente capitolato, i servizi relativi alla gestione della piscina, degli eventuali bar, della pubblicità commerciale, eventuali punti vendita ed eventuali attività connesse; Il concessionario e il sub-concessionario rispondono solidalmente del puntuale adempimento di tutti gli obblighi e oneri connessi ai suddetti esercizi. L’Amministrazione rimane estranea a qualunque controversia che dovesse insorgere tra il concessionario ed il sub-concessionario. Prima dell’attivazione della sub-concessione il concessionario dovrà dimostrare il possesso, da parte del sub concessionario, di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per l’esercizio dell’attività in oggetto, tra cui la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione. L’attivazione della sub-concessione è comunque soggetta a preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione Comunale. Per tutta la durata del servizio è vietata la cessione anche parziale del contratto, a pena di risoluzione del contratto; E’ altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall’avvenuta esecuzione delle prestazioni previste dal contratto di concessione senza preventiva espressa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale. Per tutte le vicende soggettive che dovessero interessare l’esecutore del contratto di concessione si applica l’art.116 del D.Lgs. n.163/2006. ART. 23 -CAUZIONE DEFINITIVA Quale garanzia dell'adempimento degli obblighi gestionali assunti e a copertura di eventuali danni arrecati alla struttura, la concessionaria presterà, all'atto della stipula della convenzione, cauzione commisurata al 10% dell'importo del corrispettivo annuo in uno dei modi indicati dalla legge. In ogni caso in cui, per qualsiasi ragione, il Concedente intenda avvalersi del deposito cauzionale, la Concessionaria dovrà reintegrare immediatamente la cauzione stessa sino all'ammontare originario. La cauzione sarà svincolata all’estinzione del rapporto contrattuale ad avvenuto accertamento del puntuale rispetto degli obblighi assunti. ART. 24 – CONTROVERSIE Per ogni controversia derivante da interpretazione o esecuzione della convenzione che regola il rapporto di concessione è competente il Foro di Ferrara. E’ escluso il deferimento ad arbitri. Durante il giudizio e fino alla pronuncia della sentenza, il concessionario non può esimersi, se richiesto dall’Amministrazione, dal continuare le sue prestazioni contrattuali e deve assicurare la perfetta regolarità del servizio. (20) ART. 25 – PENALI Il Concedente potrà applicare una penale pari ad €. 500,00 per inadempienze relative ai seguenti obblighi contrattuali: mancata attuazione di interventi di manutenzione ordinaria previsti; chiusura degli impianti in giorni non concordati; mancato rispetto degli orari di chiusura e di apertura giornalieri. La sanzione sarà applicata previa contestazione all’aggiudicatario delle inadempienze riscontrate, e nel caso di mancata attuazione di interventi di manutenzione, previa fissazione di un termine per l'esecuzione dei lavori. Eventuali multe comminate dalla F.I.G.C. o dalla F.I.D.A.L. a società ospitanti, per mancata manutenzione dell'impianto dovute al mancato rispetto dell'articolo precedente devono essere risarcite dalla concessionaria alla Società sanzionata. Il reiterato mancato rispetto di cui al comma precedente da parte della Società concessionaria, comporta la revoca della presente concessione. ART. 26 – STIPULA DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE E SPESE CONTRATTUALI La stipula del contratto sotto forma di concessione, avverrà in forma di atto pubblico e nei termini stabiliti dall’Amministrazione comunale e comunicato al soggetto aggiudicatario della concessione con apposita convocazione. All’atto di stipula dovrà essere costituita cauzione a garanzia dell’esatto adempimento e dovranno essere presentate le polizze assicurative di cui al presente capitolato. Il contratto di concessione dovrà contenere le clausole e le condizioni essenziali previste nel capitolato d’oneri, integrate dalle prestazioni migliorative e/o aggiuntive indicate in sede di offerta. Tutte le spese e gli oneri per la stipula del contratto sono a completo ed esclusivo carico del soggetto concessionario nella misura fissata dalla legislazione in vigore. In caso di ritardo o mancata ottemperanza degli oneri relativi alla stipulazione del contratto di concessione, l’amministrazione provvederà a revocare l’affidamento e procedere ad un nuovo affidamento in base alla graduatoria. Il Comune di Comacchio potrà comunque procedere alla consegna dell’impianto immediatamente dopo il provvedimento di aggiudicazione definitiva della concessione previa comunicazione alla società concessionaria, pur nelle more della formale stipula del contratto di concessione. Art. 27 – RINVIO Per quanto non previsto dal presente capitolato d’oneri , si rinvia , in quanto applicabili , alle norme del libro IV , Titolo III, del Codice civile. (21)