ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE RAFFAELE PIRIA REGOLAMENTO GENERALE DI ISTITUTO TITOLO I - LA COMUNITÀ SCOLASTICA ART.1 – SOGGETTI L'ITC "PIRIA" costituisce una comunità composta da: Dirigente scolastico, docenti, Direttore dei Servizi Generali Amministrativi, personale non docente, alunni e genitori. Tutti i membri della comunità hanno pari dignità e sono investiti, ognuno nel proprio ruolo e relativamente alle proprie competenze, di eguale responsabilità per il corretto funzionamento dell’istituzione scolastica ed il raggiungimento dei suoi fini. Tutti i soggetti della comunità scolastica hanno diritto di riunirsi in gruppi o associazioni e di svolgere nell'ambito della scuola le altre attività consentite. Sull'ammissibilità dei suddetti gruppi decide la Giunta Esecutiva entro 10 giorni dalla data di presentazione dello statuto. L'ammissione può essere rifiutata solo se dall'esame dello statuto si ravvisano finalità contrastanti con lo spirito e la lettera delle leggi vigenti o del presente regolamento o della carta dei servizi scolastici di cui il presente regolamento è parte integrante. L'ammissione può essere revocata o sospesa dalla Giunta Esecutiva qualora il gruppo si renda responsabile di atti di violenza o dimostri, con fatti concreti, di perseguire o attuare finalità in contrasto con il metodo della democrazia e con le finalità dell'Istituto. Avverso le decisione della Giunta Esecutiva è ammesso reclamo al C.d.I.. I gruppi ammessi possono usare i locali e le attrezzature della scuola previa autorizzazione del DS ART.2 – FINALITA’ DELL’ISTITUTO La scuola tende: a)all'attuazione del diritto allo studio b)al pieno sviluppo delle capacità critiche ed intellettuali c)alla formazione culturale e pre-professionale degli alunni d)all’integrazione degli allievi diversamente abili e)al perfezionamento ed aggiornamento culturale e professionale dei docenti f)alla realizzazione di un clima di serenità, democrazia e solidarietà g)alla formazione civica di tutti i suoi membri secondo i principi della Costituzione La comunità scolastica dell'Istituto "PIRIA" si inserisce nelle più vaste comunità locali, sociali e culturali nelle quali si trova ad operare e promuove la collaborazione con le altre istituzioni scolastiche. Nei limiti delle disponibilità di orario del Personale non docente, nonchè delle disponibilità dei propri locali e delle proprie attrezzature, l'Istituto "PIRIA" è aperto a tutte le istanze sociali esterne, previa autorizzazione specifica del DS. Detta disponibilità si attuerà: a)attraverso la concessione di spazi per incontri con gli organismi democratici operanti nel distretto (Consigli di quartiere, Comitati di zona, Consigli di fabbrica, ecc.); b)attraverso lo studio dell'ambiente, in margine o all'interno del lavoro scolastico; c)attraverso visite guidate a realtà locali (istituzioni, ambienti,ecc.)per comprenderle, valutarle, farne oggetto di studio e dibattito; d)attraverso momenti d'incontro e confronto con la realtà locale per dibattere i problemi L’ITC Piria attua le finalità elencate nell’art.2 anche con l’attuazione di un corso serale che della scuola e dell'Istituto in particolare. ART.3 – CORSO SERALE rivolge la sua offerta formativa prevalentemente ai lavoratori.Attualmente esso si articola in una sezione IGEA. Tutti gli articoli del presente Regolamento sono applicabili anche al corso serale ove compatibili con le finalità del corso stesso e con le esigenze specifiche degli studentilavoratori. ART.4 - GLI STUDENTI Tutti gli alunni dell'Istituto hanno eguale diritto allo studio. Nei loro rapporti reciproci e in quelli con gli altri membri della comunità hanno diritto ad eguale rispetto e trattamento. Il Consiglio di Istituto, il Collegio dei Docenti, i Consigli di classe e l'Ufficio di Presidenza promuovono le iniziative più idonee ad eliminare le cause di natura economica o ambientale pregiudizievoli all'esercizio del diritto allo studio ed all'eguaglianza di tutti gli studenti nell'ambito della comunità scolastica, compatibilmente con le risorse economiche di cui l'Istituto dispone. E' diritto degli alunni ricevere un insegnamento sereno, costantemente aggiornato, aperto al dibattito ed alla collaborazione, rispettoso della coscienza morale e critica di ognuno e delle famiglie, conforme ai programmi approvati all'inizio dell'anno scolastico. L’alunno ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. In Consiglio di classe gli allievi possono presentare le loro proposte motivate anche con riferimento ad iniziative inerenti offerte formative integrative-facoltative, al recupero dei debiti formativi, alla promozione della tutela della salute e dell’educazione alla legalità. E' diritto-dovere degli studenti partecipare alla vita della scuola, frequentare le lezioni, contribuire al loro regolare e proficuo svolgimento, impegnarsi nello studio, nell'aggiornamento e nella ricerca sia individuale sia di gruppo, partecipare alle assemblee studentesche di classe e di Istituto, rispettare i locali e le attrezzature della scuola. Il Coordinatore del CdC si farà carico di illustrare alla classe il POF. I docenti esplicitano le metodologie didattiche che intendono seguire, le modalità di verifica e i criteri di valutazione.La valutazione sarà sempre tempestiva e adeguatamente motivata nell'intento di attivare negli alunni processi di autovalutazione che consentano di individuare i propri punti di forza e di debolezza e quindi migliorare il proprio rendimento. ART.5 - I DOCENTI I docenti svolgono l'attività didattica e adempiono agli obblighi connessi con la loro funzione in conformità delle leggi che li riguardano, nel rispetto della libertà di insegnamento loro riconosciuta e della coscienza morale e civile degli alunni . All'inizio dell'anno scolastico, il collegio docenti ed i dipartimenti fissano i criteri generali della programmazione didattica-educativa, successivamente ogni docente predispone il programma di studio riguardante l'intero anno scolastico, lo discute in sede di Consiglio di Classe anche ai fini del coordinamento all'approvazione del Collegio dei Docenti. con le altre discipline e lo sottopone Una copia del programma approvato deve rimanere depositata presso la Segreteria a disposizione di chiunque abbia diritto di prenderne visione. Ogni insegnante deve indicare l’ora settimale di ricevimento dei genitori da effettuarsi nella seconda settimana di ogni mese. Ogni docente può, tuttavia, effettuare incontri individuali con alunni e Genitori qualora ne ravvisi l'opportunità e deve partecipare agli incontri scuolafamiglia previsti dal C.d’I. Inoltre possono essere inviate alle famiglie informazioni scritte relative, secondo i casi, alla frequenza, al profitto ed al comportamento dell'alunno. In particolare. saranno comunque comunicate alle famiglie le valutazioni trimestrali (o quadrimestrali con i pagellini interquadrimestrali) I docenti non possono utilizzare i telefoni cellulari durante l'orario di lavoro, salvo casi eccezionali. I docenti non possono utilizzare i telefoni della scuola per motivi personali. In caso di motivo di ufficio, la telefonata deve essere autorizzata dal DS o da un suo collaboratore. I docenti devono avvisare le famiglie circa le attività didattiche extracurricolari; per tali attività è necessaria l’autorizzazione della famiglia. I registri personali devono essere debitamente compilati in ogni loro parte e rimanere nel cassetto personale. I registri di classe devono essere prelevati dall’apposito armadio, all’inizio delle lezioni, dal docente della prima ora e devono essere ivi riposti, alla fine delle lezioni, personalmente dal docente dell’ultima ora. ART.6 - IL PERSONALE NON DOCENTE Gli appartenenti al personale non docente svolgono le mansioni loro affidate in conformità delle leggi che li riguardano e del rispettivo rapporto di impiego e di lavoro. All'inizio dell'anno scolastico il C.d.I. stabilisce, previo accordo con il Coordinatore Amministrativo e nel rispetto dell'orario di lavoro del Personale A.T.A., le ore durante le quali possono essere richieste informazioni, certificati ed altri documenti, tenendo presente anche le esigenze di orario degli utenti. Detto orario deve essere esposto nell'atrio della scuola . Al di fuori dell'orario stabilito non è consentito ad alcuna persona estranea alla scuola accedere agli uffici di Segreteria, salvo che su espresso invito. ART.7 - GENITORI Tutti i Genitori degli alunni dell'Istituto hanno il diritto-dovere di interessarsi delle attività promosse dalla scuola . Tale diritto-dovere viene esercitato mediante la partecipazione, nelle forme stabilite dalla Legge e dal presente regolamento, ai vari Organi Collegiali, alle assemblee di classe e di Istituto ed alle altre iniziative promosse dal Consiglio di Istituto. Ogni genitore ha altresì il diritto-dovere di favorire l'inserimento del figlio nella comunità scolastica sia seguendone l'attività di studio e di formazione, sia curandone lo sviluppo morale, civico, culturale e professionale, sia mantenendo frequenti contatti con il DS ed i singoli docenti della classe frequentata dal figlio, al fine di un'auspicabile sintonia fra l'azione della famiglia e quella della scuola. Ogni genitore ha diritto di visitare, previ accordi con il Preside o un docente dal lui delegato, i locali scolastici . I rappresentanti dei genitori nei consigli di classe possono esprimere un comitato dei genitori dell’Istituto. I genitori possono riunirsi in assemblee di classe o di Istituto. L’assemblea di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nei consigli di classe. L’assemblea d’Istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato dei genitori, oppure quando lo richiedano almeno duecento genitori. Qualora le assemblee si svolgano nei locali dell’Istituto, la data e l’orario di svolgimento di ciascuna di esse debbono essere concordati di volta in volta con il Dirigente Scolastico. Il Dirigente Scolastico autorizza la convocazione e i genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione all’albo, rendendo noto anche l’ordine del giorno. La convocazione, con il relativo ordine del giorno, deve essere notificata agli interessati almeno cinque giorni prima della data prevista. L’assemblea si svolge fuori dell’orario delle lezioni. All’assemblea di classe o di istituto possono partecipare con diritto di parola il Dirigente Scolastico e i docenti rispettivamente della classe o dell’istituto. TITOLO II – GLI ORGANI COLLEGIALI ART. 8 - ORGANI COLLEGIALI La composizione e le funzioni degli organi collegiali della scuola sono previste e disciplinate da norme sovraordinate che qui si intendono richiamate. Il collegio dei docenti, per la programmazione, l’esame dei libri da adottare e in tutti i casi in cui se ne rilevi la necessità, si articola in dipartimenti per gruppi di materie affini. Su proposta del Dirigente Scolastico e/o del Collegio dei Docenti possono essere attivate ulteriori articolazioni (dipartimenti interdisciplinari e trasversali, gruppi , commissioni) funzionali all’attività da svolgere e al P.O.F. I consigli di classe possono essere presieduti da un collaboratore del D.S. o dal docente coordinatore. ART.9- CONVOCAZIONE L'iniziativa della convocazione di un Organo Collegiale è esercitata dal Presidente dell'Organo Collegiale stesso o da un terzo dei suoi componenti. L'atto di convocazione è disposto con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la seduta e con anticipo di almeno 24 ore nel caso di riunioni d'urgenza o di particolare necessità. In tale ultimo caso la convocazione potrà essere fatta col mezzo più rapido, compreso fonogramma. La convocazione deve indicare gli argomenti da trattare, il giorno, l'ora, il luogo della riunione e deve essere affissa all'albo a cura dell’Ufficio di Segreteria. Le riunioni devono avvenire in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni. ART.10 - VALIDITA’ SEDUTE La seduta si apre all'ora indicata nell'avviso di convocazione e diventa valida a tutti gli effetti con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica, salvo i casi in cui è prevista la presenza di tutti i componenti. Il numero legale deve sussistere non solo al principio della seduta, ma anche al momento della votazione. ART.11 - DISCUSSIONE E VOTAZIONI Gli argomenti indicati nell'o.d.g. sono tassativi e devono essere discussi tutti nella successione in cui compaiono nell'avviso di convocazione. I membri, all’unanimità, possono deliberare di aggiungere altri argomenti Tutti i membri dell'Organo Collegiale hanno diritto di intervenire. La durata di ogni seduta non può superare i 120 minuti salvo casi eccezionali. L’intervento non può durare più di 5 minuti con eventuale replica ove necessario di altri 5 minuti. Le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano ovvero per appello nominale ad alta voce. La votazione è segreta quando riguarda determinate o determinabili persone. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, ma solo per le votazioni palesi, prevale il voto del Presidente. ART.12– VERBALI Il segretario verbalizzante è nominato dal Presidente. Nel verbale si dà conto della legalità dell'adunanza, delle considerazioni emerse durante il dibattito, dell'esito della votazione e delle modalità con cui si è svolta. I membri dell' Organo Collegiale hanno facoltà di chiedere che il testo di una loro dichiarazione venga trascritto. I verbali e le relative delibere delle sedute degli Organi Collegiali sono raccolti su appositi registri a pagine numerate, timbrate e firmate dal Presidente per vidimazione. I verbali sono numerati progressivamente nell'ambito dello stesso anno scolastico. I membri dell’organo collegiale hanno diritto di ottenere copia del verbale; gli altri soggetti hanno diritto di accesso nei casi e con le modalità previste dalle norme vigenti in materia. Le deliberazioni del C.d’I. sono soggette a pubblicazione nell’Albo. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell’interessato. TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SCOLASTICO ART.13 - FORMAZIONE DELLE CLASSI L'assegnazione degli alunni alle classi avviene secondo i criteri fissati dal Consiglio di Istituto. Entro cinque giorni dall'inizio dell'anno scolastico ogni interessato i genitori, possono proporre reclamo motivato avverso l'assegnazione del proprio figlio. Il reclamo deve essere esaminato dal Consiglio di Istituto entro i cinque giorni successivi e la decisione deve essere immediatamente portata a conoscenza del ricorrente a cura della segreteria ART 14 –INGRESSO Le lezioni iniziano alle ore 7.50. Gli alunni possono entrare nell'edificio scolastico a partire dalle ore 7,45 e devono ordinatamente raggiungere le rispettive classi. Durante l'orario di lezione non è consentito l'accesso ai locali della scuola a persone estranee, ivi compresi i familiari degli alunni, salvo che debbano conferire con il DS, i docenti o con la Segreteria. I professori devono trovarsi nell'Istituto almeno 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e raggiungere le classi in tempo utile per iniziare puntualmente la lezione. ART.15 – RITARDI L'alunno che entra in classe con un ritardo non superiore ai 10 minuti può essere ammesso dall'insegnante della prima ora, che annoterà il ritardo sul registro di classe. Se il ritardo supera i 10 minuti, l’alunno sarà accolto in classe alla II ora con autorizzazione del DS o di un suo collaboratore. Il Coordinatore di classe dovrà verificare mensilmente i ritardi degli studenti. Dopo il quarto ritardo sarà efffettuata la segnalazione ai genitori tramite il libretto scolastico personale; nei casi più gravi e reiterati, i genitori saranno convocati in Istituto. Il cumulo di sei ritardi verrà considerato equivalente ad una giornata di assenza ai fini previsti dall’ultimo comma dell’art.16. ART.16 – USCITE ANTICIPATE I permessi di uscita anticipata possono essere concessi in casi eccezionali, dalla quarta ora in poi. Non possono essere concessi più di quattro permessi per ogni quadrimestre. L'uscita anticipata dalle lezioni può essere autorizzata dal DS o dai suoi collaboratori, che accerteranno la fondatezza dei motivi addotti per giustificare la richiesta. La richiesta dovrà essere redatta dai genitori o dallo studente maggiorenne sul libretto scolastico personale dell’allievo. Il permesso vistato dev’essere visionato da un collaboratore scolastico al momento dell’uscita dall’Istituto. L’alunno minorenne potrà uscire dall’Istituto solo se affidato ad uno dei genitori. Entrate ed uscite fuori orario saranno annotate sul registro di classe. Salvo casi del tutto eccezionali, non è consentito agli alunni uscire dalla scuola per poi rientrarvi. ART. 17 - ASSENZE Gli allievi devono essere stimolati ad una partecipazione assidua e costante. Nel triennio, un numero di assenze superiore a trentacinque in totale con esclusione dal computo soltanto delle assenze motivate da ricovero ospedaliero o da gravi patologie certificate, non consente di accedere alla valutazione del credito formativo; per gli allievi del corso serale, non verranno computate anche quelle dovute a motivi di lavoro certificate dal datore di lavoro. Le assenze dalle lezioni degli alunni minori di età devono essere giustificate, con l'indicazione del motivo dell'assenza, da un genitore o dalla persona che esercita la tutela nell'apposito libretto personale dell'alunno. Gli alunni maggiori di età devono provvedere essi stessi a giustificare le proprie assenze, indicandone il motivo nel predetto libretto personale. Le giustificazioni devono essere esibite agli insegnanti delle prime ore che, con l’approvazione del presente Regolamento, sono delegati dal Dirigente Scolastico alle giustificazioni. L'alunno che non giustifichi la sua assenza entro 3 giorni, viene ammesso con riserva e l’insegnante della prima ora segnalerà sul registro di classe che, il giorno successivo, sarà ammesso in classe solo se accompagnato dal genitore o da chi ne fa le veci. Qualora l'assenza si sia protratta per 5 o più giorni consecutivi compresi quelli festivi o quelli durante i quali non vi sia stata lezione, la giustificazione deve essere accompagnata da un certificato medico che attesti che l'alunno può riprendere a frequentare le lezioni. I certificati devono essere conservati in Segreteria. Qualora l’assenza superiore a cinque giorni non sia dovuta a malattia, un genitore o chi ne fa legalmente le veci dovrà preventivamente comunicare per iscritto al Dirigente Scolastico i motivi dell’assenza e la presumibile durata della stessa. In caso di ripetute assenze, su segnalazione del Coordinatore di classe, potranno essere inviate tempestive comunicazioni scritte alle famiglie, anche degli alunni maggiorenni. ART.18 – ASSENZE COLLETTIVE In caso di astensione collettiva dalle lezioni motivata da serie ragioni di partecipazione ad iniziative politiche, religiose, sociali o di solidarietà gli alunni dovranno solo presentare regolare giustificazione. Se l’assenza collettiva è immotivata o dettata da ragioni futili o reiterata, gli allievi saranno ammessi in classe solo se accompagnati dai genitori. ART.19 – USCITE DALLA CLASSE Non è permesso uscire dalla classe senza autorizzazione del docente che sarà concessa solo per urgenti necessità e tempi brevissimi. Gli alunni possono uscire uno alla volta. Le uscite degli allievi devono essere annotate sul registro di classe. Durante tali uscite è fatto divieto agli allievi di correre, gridare, entrare in altre classi o disturbare in altro modo lo svolgimento delle lezioni. ART.20 – ESENZIONI PARTICOLARI Gli alunni che, per motivi di salute, non potranno seguire le lezioni di Ed. Fisica dovranno presentare al Dirigente Scolastico la domanda di esonero firmata dal genitore unita a certificato del medico di famiglia su modulo A.S.L. Per la pratica dell'attività sportiva integrativa, per la partecipazione a gare sportive, dovrà essere presentato il certificato di buona salute. ART.21 – OGGETTI PERSONALI Gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo l'occorrente per i compiti e le lezioni e l'eventuale colazione, è assolutamente vietato introdurre senza autorizzazione vassoi, bottiglie e quant’altro non sia la normale dotazione scolastica. Non è consigliabile portare somme di denaro e oggetti di valore. La scuola, in ogni caso, non risponde di eventuali furti. E’ fatto divieto agli alunni di usare i telefonini all’interno della scuola e durante le sessioni di esami. In occasione dei trasferimenti in altre aule, palestra o nei laboratori, gli alunni devono portare con sé i propri oggetti. ART.22- IDEI La programmazione degli IDEI è decisa dal Consiglio d'Istituto sulla base delle richieste motivate dei Consigli di Classe. Ogni docente incaricato di effettuare i corsi dovrà stilare un elenco degli studenti segnalati, registrare le presenze e i risultati conseguiti. ART.23 - VISITE GUIDATE - VIAGGI DI ISTRUZIONE Le visite guidate e i viaggi di istruzione non possono durare di regola più di una giornata. Solo nei casi di comprovata e particolare utilità didattica, la durata del viaggio potrà essere prolungata, ferma restando l'accortezza con cui si dovranno predisporre i pernottamenti degli alunni fuori sede. La richiesta di gite e viaggi di istruzione deve essere presentata alla G.E. almeno venti giorni prima della data in cui si intende effettuare l'attività. La richiesta deve riguardare singole classi o gruppi di classi ed essere sottoscritta dal docente proponente; devono essere indicati i Docenti (almeno uno per classe) che si impegnano a parteciparvi, il luogo da visitare, il percorso, i mezzi di trasporto, la spesa e l'orario di partenza e di ritorno. Sulla richiesta decide la G.E. entro dieci giorni dalla presentazione. Qualora l’attività non comporti oneri economici per la scuola può essere autorizzata dal DS Di norma, l'autorizzazione non è concessa se non è assicurata la partecipazione del 60% degli alunni della classe, o se la spesa è ritenuta eccessiva. Le visite guidate sono predisposte dai docenti interessati, i viaggi d'istruzione da una commissione composta da tre docenti designati dal Collegio. Gli organizzatori avranno cura di richiedere e controllare le autorizzazioni rilasciate dai genitori degli allievi minori di età. Gli alunni partecipanti sono considerati, a tutti gli effetti e con tutti gli obblighi che ne derivano, in attività scolastica; pertanto, essi dovranno attenersi al Regolamento Scolastico, partecipare obbligatoriamente alle visite tecniche e a quante altre manifestazioni di carattere culturale siano state predisposte ed organizzate dall’Istituto in collaborazione con l’agenzia di viaggi. Ogni gruppo di 15 allievi dev’essere accompagnato da un docente. A conclusione dell’incarico il docente accompagnatore è invitato a produrre una idonea relazione con l’indicazione dello svolgimento del viaggio in questione, evidenziando eventuali situazioni particolari. Il docente accompagnatore è soggetto all’obbligo di vigilanza e alle responsabilità di cui all’art. 2047 del Codice Civile. Egli ha diritto alla corresponsione dell’indennità di missione prevista dalla vigente normativa. Gli allievi diversamente abili possono essere accompagnati da un assistente. Gli alunni: a) devono portare con sé un valido documento di identità e il libretto sanitario b) non possono allontanarsi per nessun motivo dal gruppo senza esplicita autorizzazione degli accompagnatori (anche i maggiorenni) ed essere puntuali agli appuntamenti; c) devono rispettare le persone, le cose e le abitudini dell’ambiente in cui si trovano; d) dopo il rientro in albergo, devono evitare di spostarsi dalla camera assegnata o di turbare in qualunque modo il diritto alla quiete degli altri ospiti. e) devono rispettare gli orari per il proprio e l’altrui riposo f) devono mantenere un comportamento corretto e rispettoso, evitare comportamenti chiassosi ed esibizionistici tenendo anche presente che eventuali danni arrecati a persone o cose saranno addebitate al responsabile se individuato, o all’intero gruppo. ART.24 - ASSEMBLEE STUDENTESCHE Gli studenti della scuola secondaria superiore hanno diritto di riunirsi nei locali della scuola secondo precise modalità e dotandosi di relativo regolamento da inviare al DS e al Consiglio d’Istituto. Le assemblee studentesche costituiscono occasione di partecipazione democratica per l’approfondimento dei problemi della scuola e della società, in funzione della formazione culturale e civile degli studenti. Le assemblee studentesche possono essere di classe o di istituto. Non possono aver luogo assemblee studentesche nel mese conclusivo delle lezioni. All’assemblea di classe o di istituto possono assistere, oltre al Dirigente o ad un suo delegato, i docenti che lo desiderano. La richiesta di assemblea di istituto o di classe con la data di convocazione e l’ordine del giorno e la presumibile durata deve essere presentata al Dirigente Scolastico con cinque giorni di anticipo. Il Dirigente scolastico che autorizza l’assemblea d’Istituto, dovrà darne comunicazione scritta agli studenti, al personale docente e non docente con preavviso di tre giorni. Limitatamente alle assemblee di classe, la richiesta dovrà essere controfirmata dai docenti delle ore interessate Il Dirigente o un suo delegato ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell’assemblea. La partecipazione degli studenti all’assemblea d’istituto,o per classi parallele, è facoltativa. Gli alunni che non intendano partecipare all’assemblea di istituto, segnalati per iscritto al Dirigente scolastico dal Presidente del Comitato studentesco almeno due giorni prima del suo svolgimento, rimarranno in classe con i propri insegnanti che si avvicenderanno secondo il normale orario di servizio Gli alunni che partecipano all’assemblea si recheranno, in modo ordinato, nei locali indicati per lo svolgimento dell’assemblea d’istituto. E’ fatto divieto di stazionare fuori dalle aule o nei corridoi o in altri locali della scuola, durante lo svolgimento dell’assemblea d’istituto. E’ comunque escluso che gli studenti possano uscire dall’Istituto durante lo svolgimento delle assemblee ART.25 - ASSEMBLEE D’ISTITUTO E’ consentito lo svolgimento di un’ assemblea di istituto al mese nel limite delle ore di lezione di una giornata. L’assemblea studentesca d’istituto è convocata su richiesta scritta della maggioranza del comitato studentesco o su richiesta del 10% degli studenti. L’orario d’inizio dell’assemblea è fissato dopo la II ora di lezione in modo da consentire ai docenti la verifica delle presenze di tutti gli allievi, anche viaggiatori o diversamente abili che godano di permessi d’entrata posticipata. L’assemblea può articolarsi in assemblea generale o per classi parallele Il Presidente dell’assemblea garantisce l’esercizio democratico dei diritti dei partecipanti all’assemblea, ne attua le decisioni ed è responsabile del regolare svolgimento dell’assemblea e della presenza dei partecipanti per tutta la durata dell’assemblea. L’assemblea non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l’anno scolastico. Al termine dell’assemblea gli allievi lasceranno ordinatamente l’Istituto. All’inizio dell’anno scolastico tutti i genitori degli allievi minorenni dovranno rilasciare, su apposito modulo predisposto dall’istituto, l’autorizzazione all’uscita anticipata del proprio figlio dall’Istituto qualora l’assemblea si concluda prima dell’orario ordinario. ART.26 ASSEMBLEE DI CLASSE E’ consentito lo svolgimento di un’assemblea di classe al mese nel limite di due ore. Le ore riservate alle assemblee studentesche di classe sono da considerare a tutti gli effetti come orario di lezione. L’assemblea di classe è convocata su richiesta dei rappresentanti della classe o di 1/3 dei componenti della classe. L’assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l’anno scolastico. I rappresentanti della classe sono responsabili della regolarità di svolgimento dell’assemblea di classe. ART.27 - COMITATO STUDENTESCO Gli studenti eletti come rappresentanti di classe possono costituire un Comitato degli Studenti dell’Istituto ed eleggere un presidente, un vicepresidente ed un segretario verbalizzante. Non sono applicabili a tale Comitato le particolari agevolazioni che la Legge prevede per le assemblee studentesche di classe o di istituto cioè la possibilità di svolgere dibattiti in ore coincidenti con l’orario delle lezioni e con la partecipazione di esperti. Tuttavia, compatibilmente con la disponibilità dei locali e con le esigenze di funzionamento della scuola, il Dirigente scolastico potrà consentire, di volta in volta, l’uso di un locale scolastico per le riunioni del comitato studentesco, da tenersi fuori dall’orario delle lezioni. Il Dirigente Scolastico o un suo delegato può presenziare alle riunioni. Il Presidente del Comitato studentesco è membro di diritto dell’organo di garanzia TITOLO IV – AMBIENTE E ATTREZZATURE ART.28 - BIBLIOTECA La Biblioteca è costituita con materiale concernente tutte le discipline. Di norma le acquisizioni avvengono in una copia unica. Alla scelta dei testi da inserirvi sono chiamate tutte le componenti della scuola tramite richieste motivate. Un docente nominato dal Collegio dei Docenti avrà il compito di presiedere alla gestione della biblioteca, curerà l'acquisizione dei libri, la loro conservazione, la loro schedatura, la tenuta del registro dei prestiti, l’uso di cataloghi e recensioni, e l'informazione sul mercato librario. Nei registri saranno adeguatamente indicati la sede di collocazione dei libri ed i loro eventuali spostamenti. La biblioteca va utilizzata il più possibile in loco, attraverso consultazioni individuali e di gruppo: a tale scopo il docente responsabile predisporrà l'orario di apertura esposto all'albo dell'Istituto e comunicato a tutte le classi. La sorveglianza rientrerà tra le attività incentivabili e sarà assicurata da personale docente e non docente che darà la disponibilità Il prestito dei materiali della biblioteca, per un massimo di giorni 20, è riservato, in linea di massima, agli studenti, ai docenti e al personale non docente della scuola. Il responsabile potrà valutare, di volta in volta, altre richieste di prestito. Il prestito resta escluso, per testi e riviste di frequente uso comune e per dizionari ed atlanti e per testi di particolare pregio o valore. Il responsabile curerà rapporti anche con altre scuole e istituzioni vicine, per potersi reciprocamente comunicare le dotazioni e poter attivare eventualmente specializzazioni in campi complementari. ART.29 - LABORATORI E SUSSIDI AUDIOVISIVI La scuola è dotata dei seguenti laboratori: a) trattamento testi b) matematica ed informatica c) economia aziendale d) linguistico e) audiovisivo chimica e fisica (in realizzazione) I laboratori sono affidati ad un docente responsabile individuato dal collegio docenti. Ogni docente può assumere la direzione di più laboratori. I docenti responsabili di laboratorio devono: a)compilare ed aggiornare gli elenchi dei sussidi e degli apparecchi a disposizione; b)controllare l'efficienza dei sussidi e delle attrezzature; c)vagliare e formulare proposte di acquisto di nuove dotazioni da trasmettere al C.d.I. con motivate relazioni e preventivi di spesa; d)collaborare all’elaborazione dell’orario relativo all’uso didattico del laboratorio e)applicare il presente art. del Regolamento segnalando al DS ogni violazione. La porta dei laboratori è chiusa a chiave e la chiave è custodita dall’assistente tecnico incaricato; l’assistente annoterà su apposito registro il nome della persona che richiede l’accesso, le ragioni e il tempo di utilizzazione Tutte le classi hanno diritto di usufruire dei laboratori e dei sussidi audiovisivi in proporzione alle ore settimanali previste dai programmi per le relative discipline. Il responsabile del laboratorio, all’inizio dell’anno scolastico, sentiti i docenti interessati, elaborerà un calendario di utilizzazione del laboratorio stesso. Gli studenti possono utilizzare i laboratori solo in presenza di un professore. Ogni studente è responsabile del materiale affidatogli durante le attività operative e ne risponde in caso di rottura o di danneggiamento per uso improprio. E’ vietato portare in laboratorio cibi e bevande. I docenti, nel predisporre o attuare il programma didattico, sono tenuti ed utilizzare al massimo le attrezzature già esistenti. Durante le ore di utilizzo del laboratorio il docente controlla che gli allievi usino le attrezzature in modo adeguato e conforme all’attività didattica; all’uscita controllano lo stato delle attrezzature e del laboratorio accertandosi che non siano stati recati danni o manomissioni. E’ fatto divieto assoluto di installare sui PC programmi personali o programmi privi della relativa licenza d’uso. Tutto il materiale esistente nei laboratori non può essere utilizzato per scopi personali, né prelevato. Gli insegnanti potranno utilizzare i laboratori per ragioni connesse alla didattica (preparazione test, schede, etc.) in ore in cui il laboratorio è libero. L’uso del laboratorio può essere consentito dal DS, sentito il docente responsabile, in orario extra scolastico anche ad utenze esterne. In tali casi è necessaria, tuttavia, la presenza di un docente interno o dell’assistente tecnico. ART.30 - INFERMERIA L’Istituto è dotato di un ambiente appositamente attrezzato per gli interventi di primo soccorso. Un gruppo costituito da docenti e personale ATA è incaricato ad attuare le misure di primo intervento. ART.31 - ATTIVITÀ CULTURALI - SPORTIVE – RICREATIVE L'Istituto si rende promotore di attività culturali, artistiche, sportive e ricreative riservate agli alunni ed ai componenti della comunità scolastica ed, eventualmente, aperte all'ambiente cittadino e provinciale. Le attività di cui all'articolo precedente sulla base delle richieste presentate saranno autorizzate dal Dirigente scolastico se non comportano oneri per la Scuola; le altre con oneri saranno autorizzate,su proposta della Giunta Esecutiva, dal C.I. Nei limiti delle disponibilità di bilancio e qualora possano trovare riscontro in alcuno dei capitoli di spesa, le predette attività potranno essere finanziate, in tutto o in parte, a carico del bilancio dell'Istituto. ART.32 – MODALITA’ INFORMATIVE All'inizio dell'anno scolastico il coordinatore del consiglio di classe illustra agli studenti le opportunità offerte dal piano dell'offerta formativa, comprensivo di tutte le attività e iniziative didattiche e formative facoltative e/o opzionali. Le attività didattiche aggiuntive facoltative saranno organizzate secondo tempi e modalità che tengano conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti. Le comunicazioni agli alunni ed ai genitori sono fatte normalmente con circolari scritte inviate in lettura nelle classi. In forma ufficiale viene adottata anche la pubblicazione all’albo della scuola, in particolare per gli atti che devono essere portati a conoscenza di tutti. ART.33 - MANIFESTI – MATERIALE INFORMATIVO Il manifesto murale, in qualsiasi forma,è riconosciuto strumento valido di comunicazione ai fini dell'avviso, denuncia, proposta, dibattito da parte di tutte le componenti della scuola. Per l'affissione sono stabiliti appositi spazi all'interno dell'Istituto (atrio e corridoi). Ogni manifesto deve recare la firma dell'autore o di chi ne chiede l'affissione e la data di affissione. Il DS o chi lo sostituisce non può opporsi alla affissione, salvo che ravvisi nel manifesto un'ipotesi di reato. Il manifesto può rimanere affisso non più di due settimane. Si possono affiggere, sottostando alle medesime norme, anche avvisi di manifestazioni culturali, sportive, politiche. Qualora nel manifesto vengano riportati brani o ritagli di giornali e riviste deve essere indicata la pubblicazione dalla quale sono stati tratti e la relativa data. Nessun tipo di materiale informativo o di pubblicità varia potrà essere distribuito nelle classi, o comunque nell'area scolastica, senza la preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico. Terminato l'ingresso degli alunni, è vietata la distribuzione di volantini o di altro materiale propagandistico all'interno dell'edificio. E' garantita la possibilità di scambio e di circolazione di ogni tipo di materiale utilizzabile nel lavoro scolastico (giornali, ecc. ...) e di quello frutto del lavoro della scuola stessa e delle classi (giornalino, mostre, ricerche). La scuola non consentirà la circolazione di informazione pubblicitaria a scopo economico e speculativo. Prima delle elezioni degli organi collegiali vengono riservati ad ogni lista appositi spazi. REGOLAMENTO DISCIPLINARE In conformità alle disposizioni dello Statuto delle studentesse e degli studenti e delle successive integrazioni e modificazioni è stato redatto il Regolamento Disciplinare che è parte integrante del Regolamento Generale d’Istituto. PRINCIPI GENERALI I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità. Le sanzioni hanno natura temporanea e sono sempre proporzionate alla infrazione disciplinare ed ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è offerta, dove possibile, l’opportunità di convertire le sanzioni in attività a favore della comunità scolastica. ART.1 – SANZIONI Gli allievi responsabili di una mancanza disciplinare sono assoggettati alle seguenti sanzioni: 1) rimprovero verbale da parte del Docente 2) Ammonizione verbale da parte della Dirigenza 3) Annotazione sul registro di classe da parte del docente eventualmente controfirmata dal DS 4) Ammonizione scritta da parte della Dirigenza sul registro di classe, sul libretto personale dell’alunno e comunicazione formale alla famiglia 5) Allontanamento dalla lezione con segnalazione all’ufficio di Presidenza 6) Allontanamento dalla comunità scolastica; tale sanzione consiste nella sospensione temporanea dal diritto di frequenza della scuola. Nel periodo di allontanamento dalla scuola è consentito ai genitori ed allo studente l’accesso all’informazione sullo sviluppo dell’attività didattica. L’allontanamento per un periodo superiore a 15 giorni può essere comminato solo in caso di commissione di infrazioni che integrino reati o creino una situazione di pericolo per la comunità scolastica; il fatto dev’essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dei 15 giorni previsto dallo Statuto degli studenti e delle studentesse. L’allontanamento sino al termine dell’anno scolastico può essere irrogato solo per recidive di infrazioni gravissime e quando non sia esperibile un un tentativo di reinserimento nelle comunità scolastica; alla luce del c.3 dei principi generali del presente regolamento e delle fonti sovraordinate, occorrerà considerare se l’allontanamento sino alla fine delle lezioni comporti, automaticamente il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio ART.2 – INFRAZIONI DISCIPLINARI Configurano una mancanza disciplinare i seguenti comportamenti: a)coartazioni fisiche e/o psicologiche di qualunque natura b)violazione, con qualunque mezzo, della dignità e del rispetto della persona umana c)molestie fisiche e/o verbali d)danneggiamento, distruzione, deturpamento di cose o luoghi in uso o di proprietà dell'Istituto; e)reazioni materiali che mettano in pericolo l'altrui incolumità anche se non concretatesi in effettive lesioni; f)uso di espressioni verbali oltraggiose o comunque lesive dell'altrui dignità o morale o senso religioso rivolte a docenti, non docenti, studenti o altro membro della comunità scolastica; g)contraffazione di registri, firme, certificazioni ed ogni documento proprio o altrui. h)atteggiamento irriguardoso o provocatorio o minaccioso o deridente nei confronti di qualunque membro della comunità i)introduzione nella scuola di materiali vietati e/o pericolosi l)abbigliamento non consono alla funzione e prestigio dei luoghi m)uso di cellulari, di videocamere e/o di ogni altra attrezzatura idonea alla registrazione n)violazione della privacy di un membro della comunità scolastica Per le suindicate infrazioni disciplinari è prevista la comminazione delle sanzioni indicate nell’art.1 secondo il seguente schema TIPOLOGIA INFRAZIONE DISCIPLINARE 1) mancata esecuzione dei compiti in classe SANZIONE PREVISTA Rimprovero verbale ORGANO CHE IRROGA LA SANZIONE Docente REITERAZIONE O PARTICOLARE GRAVITÀ DELLA STESSA INFRAZIONE SANZIONE PREVISTA ORGANO CHE IRROGA L’INFRAZIONE Ammonizione scritta con Dirigente scolastico 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) o casa Mancata consegna alla famiglia delle comunicazioni scolastiche Abbigliamento non consono Disturbo allo svolgimento della lezione Inosservanza non grave delle norme o sancite dal Annotazione Regolamento sul registro di d’Istituto e delle classe norme di sicurezza e di igiene Sequestro del Utilizzare in modo cellulare (da scorretto i restituire ad un macchinari e i genitore) sussidi didattici Uso del cellulare o di altro materiale audiovisivo Fumare Tenere atteggiamenti non consoni al decoro dell’ambiente scolastico 1) Contraffazione di registri Allontanament o documenti o dalla 2) Falsificazione delle firme comunità dei genitori scolastica Allontanamento dall' Istituto senza autorizzazione Esprimersi in modo irriguardoso o utilizzare un linguaggio offensivo dell’altrui dignità o delle altrui convinzioni culturali, morali o religiose 1) Atteggiamento irriguardoso, provocatorio, deridente o minaccioso nei confronti di Dirigente sc., Ammonizione scritta con comunicazione alla famiglia Rimprovero verbale o Annotazione sul registro di classe Annotazione sul registro di classe comunicazione alla famiglia Consiglio di classe O Consiglio d’Istituto Allontanamento dalla comunità scolastica DS Allontanamento dalla comunità scolastica Docente Ammonizione scritta con notifica Dirigente scolastico Allontanamento dalla comunità scolastica Consiglio di classe O Consiglio Docente Consiglio di classe O Consiglio d’Istituto Consiglio di classe O Consiglio d’Istituto docenti, personale A.T.A. e compagni 2) Reazioni materiali che mettano in pericolo l’incolumità altrui anche se non concretatesi in lesioni 3) introduzione di materiali vietati o pericolosi 4) violazione della privacy di un membro della comunità scolastica 1)Coartazioni fisiche e/o psicologiche di qualunque natura d’Istituto 2)violazione della dignità e del rispetto della persona umana 3)molestie fisiche o verbali 4)Appropriarsi indebitamente di oggetti altrui o commettere altri reati Consiglio di classe O Consiglio d’Istituto Allontanamento dalla comunità scolastica Consiglio di classe O Consiglio d’Istituto Docente Allontanamento dalla comunità scolastica Consiglio di classe O Consiglio d’Istituto Consiglio di classe O Consiglio d’Istituto Allontanamento dalla comunità scolastica e risarcimento delle spese di ripristino anche per classe/i Consiglio di classe O Consiglio d’Istituto Avvertimento Docente Allontanamento verbale/scritto accompagnatore dalla comunità con notifica / scolastica e Delegato della e esclusione da Dirigenza risarcimento delle Consiglio di classe O Consiglio d’Istituto Allontanament o dalla comunità scolastica (obbligatoria anche la denunzia all’AG) Annotazione Imbrattare muri e/o banchi sul registro di classe con notifica al dirigente scolastico Allontanament o dalla comunità Distruggere o danneggiare scolastica locali, impianti, arredi e E attrezzature didattiche della risarcimento scuola o materiale didattico delle spese di anche dei compagni ripristino anche per classe/i Comportarsi non correttamente durante visite guidate, assemblee, viaggi d'istruzione altre uscite spese di ripristino anche per classe/i ART. 3 – SANZIONI ACCESSORIE L’allievo e/o la sua famiglia dovranno risarcire i danni materiali prodotti Può essere richiesta la lettura di testi o la redazione di elaborati che inducano l’allievo a riflessioni critiche sull’accaduto L’allievo cui siano state irrogate tre ammonizioni in un quadrimestre o una sospensione dalle lezioni sarà escluso dalla partecipazione a visite guidate, uscite sul territorio, viaggi d’istruzione. ART. 4 - CONVERSIONE DELLE SANZIONI L’allontanamento dalla comunità scolastica può essere convertito in attività a favore della comunità stessa, ivi comprese semplici attività di segreteria e pulizia dei locali, attività di catalogazione e riordino di archivi e biblioteche, attività di volontariato a supporto degli allievi diversamente abili. In genere due giorni di allontanamento vengono sostituiti con un giorno di attività utili. Art .5 - DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE La scelta della sanzione, la durata e l'onerosità della stessa devono essere proporzionate alla gravità del comportamento. Elementi di valutazione della gravità sono : • Intenzionalità del comportamento. • Il grado di negligenza od imprudenza, anche in riferimento alle prevedibilità dell’evento da parte dello studente. • Il concorso nella mancanza di più studenti tra loro. • La sussistenza di altre circostanze aggravanti od attenuanti con riferimento anche al pregresso comportamento dello studente. L’eventuale tempestivo ravvedimento con dichiarazioni verbali o scritte a favore della persona offesa dall’infrazione sarà tenuto favorevolmente in considerazione nell’irrogazione della sanzione ART.6 – ORGANI COMPETENTI Le sanzioni di cui all'art.1 N 1) 2) 3) 4) e 5) possono essere inflitte dal docente o dal DS Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame sono inflitte, con gli stessi criteri, dalla Commissione d’esame. Le sanzioni ed i provvedimenti che comportano un allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottate da un organo collegiale. L’allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo inferiore ai 15 giorni viene comminato dal Consiglio di Classe. L’allontanamento superiore ai 15 giorni o l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione agli esami di Stato possono essere disposti solo dal Consiglio d’Istituto. Il Consiglio di Classe ed il Consiglio d’Istituto devono operare in composizione allargata a tutte le componenti, compresi genitori e allievi, salvo il dovere di astensione qualora faccia parte dell’organo lo studente sanzionato o il suo genitore. ART. 7- PROCEDIMENTO DISCIPLINARE Le sanzioni di cui all'art.1 N 1) 2) 3) 4) e 5) possono essere inflitte dal docente o dal DS dopo aver invitato l'allievo ad esporre verbalmente le proprie ragioni; la sanzione prevista al n.6) può essere inflitta dal consiglio di classe o dal Consiglio d’Istituto solo dopo aver offerto all'allievo la possibilità di esporre le proprie ragioni e difese. A tal fine l’addebito dev’essere contestato, entro 10 giorni dalla conoscenza del fatto, con lettera indirizzata ai genitori e contenente: 1) una succinta descrizione del fatto 2) l’indicazione dell’infrazione commessa 3) l’indicazione della sanzione irrogabile 4) la data di riunione dell’organo preposto all’esame dell’addebito ed all’irrogazione della relativa sanzione 5) l’invito, per l’allievo da sanzionare, a presentarsi alla riunione accompagnato da un genitore se minorenne. Analogo invito è formulato per la persona offesa dall’infrazione. Sia il presunto responsabile sia la parte offesa possono, in alternativa, inviare controdeduzioni redatte per iscritto entro 5 giorni dalla ricezione della comunicazione indirizzate all’organo competente ad irrogare la sanzione l’irrogazione della sanzione deve avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla conoscenza del fatto o il procedimento si estingue. Il provvedimento che irroga la sanzione dev’essere adeguatamente motivato. Le sanzioni disciplinari che comportano l’allontanamento dall’istituto per un periodo superiore a 10 giorni vengono inserite nel fascicolo personale dell’allievo. L’eventuale passaggio ad altra scuola non comporta l’estinzione della sanzione. ART.8 IMPUGNAZIONI Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse. Il ricorso dev’essere indirizzato all'organo di garanzia disciplinato dall'art. seguente. L’impugnazione della sanzione non comporta automaticamente la sospensione della stessa.: la sospensione può essere eventualmente accordata su istanza motivata dell'interessato e a discrezione dell'organo di garanzia. ART.9 – ORGANO DI GARANZIA L'organo di garanzia è formato dal DS che lo presiede, da un docente scelto dal Collegio dei docenti, dal Presidente del Comitato studentesco eletto dai rappresentanti di classe, da un rappresentante dei genitori eletto tra i membri del consiglio d’istituto. Il collegio dei docenti, il comitato studentesco ed il consiglio d’istituto devono eleggere anche eventuali membri supplenti. L’organo di garanzia dura in carica un anno e i suoi membri sono rieleggibili. Le funzioni dell'organo di garanzia sono: a)decidere in merito ai ricorsi avverso le sanzioni disciplinari; b)decidere sui conflitti interni in merito all'applicazione dello Statuto degli studenti e delle studentesse. Costituiscono incompatibilità: a) aver fatto parte dell’organo che ha comminato la sanzione b) essere persona offesa c) essere il soggetto sanzionabile o il suo genitore d) aver sollevato il conflitto sull’applicazione dello Statuto In caso di incompatibilità subentra il membro supplente I ricorsi devono essere presentati entro quindici giorni dall'irrogazione della sanzione o dall'insorgenza del conflitto. L'organo di garanzia dev'essere convocato entro i tre giorni successivi e decide sul ricorso dopo aver ascoltato tutte le parti interessate. L’organo di garanzia deve esprimersi entro 10 giorni dalla ricezione del ricorso. In prima convocazione per la validità della deliberazione devono essere presenti tutti i membri, in seconda convocazione si procederà qualunque sia il numero dei presenti. Il voto degli astenuti non viene calcolato ai fini del computo della maggioranza. In mancanza di decisione espressa, la sanzione deve ritenersi confermata ART.I0 – RILEVANZA PENALE Se il fatto che costituisce infrazione disciplinare ha anche rilevanza penale, dev’essere immediatamente notiziata l’Autorità giudiziaria . ART.1I – RISARCIMENTO DEL DANNO Il danno economico causato colposamente o dolosamente dagli allievi è risarcito dai genitori o da chi deve risponderne ai sensi dell'art.2048 cod. civ.. Ove possibile, la riparazione del danno dev'essere effettuata direttamente dallo studente con le modalità previste dal c. seguente. In considerazione delle condizioni economiche della famiglia, per la riparazione del danno può essere richiesto allo studente lo svolgimento di un'attività in favore della comunità scolastica.