REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO
DEL LICEO SCIENTIFICO STATALE “M. MALPIGHI”
Art. 1 Funzionamento organi collegiali
Art. 1 - La convocazione ordinaria degli organi collegiali avverrà con un preavviso non inferiore a 5 giorni
rispetto alla data delle riunioni (eccetto situazioni straordinarie). La convocazione del Consiglio di Istituto
deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell'organo collegiale e mediante affissione all'albo
di apposito avviso. Il Collegio dei docenti è convocato con circolare del Dirigente Scolastico.
La lettera e l'avviso devono contenere gli argomenti all'ordine del giorno della seduta. Di ogni riunione viene
redatto apposito verbale, firmato dal presidente e dal segretario.
Eventuali argomenti da inserire all'O.d.g. vanno comunicati almeno 5 giorni prima (salvo situazioni
eccezionali) della riunione dell'organo collegiale.
Art. 2 - Ciascuno degli organi collegiali programma le proprie attività nel tempo. Di regola il Consiglio di
Istituto si riunisce una volta al mese, eccetto situazioni straordinarie, ed è preceduto dalla convocazione della
Giunta Esecutiva che ne prepara i lavori.
Art. 3 - Il Consiglio di classe è convocato dal Dirigente scolastico di propria iniziativa o su richiesta scritta e
motivata della maggioranza dei suoi membri. Il Consiglio si riunisce, di regola, tre volte all'anno. L'assemblea
di classe di genitori e studenti precede il Consiglio di classe.
Art. 4 - La prima convocazione del Consiglio di Istituto, dopo l'elezione di tale organo, è disposta dal
Dirigente scolastico.
Art. 5 - Nella prima seduta il Consiglio di Istituto è presieduto dal Dirigente scolastico ed elegge, tra i
rappresentanti dei genitori del Consiglio stesso, il proprio Presidente, e può deliberare di eleggere anche un
vice presidente.
Art. 6 - Il Consiglio di Istituto è convocato dal Presidente, che è tenuto a disporre la convocazione del
Consiglio su richiesta del presidente della Giunta Esecutiva (Dirigente scolastico), ovvero della maggioranza
dei componenti del Consiglio stesso.
Art. 7 - La pubblicità degli atti del Consiglio di Istituto, ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. 31/5/1974 n. 416, deve
avvenire mediante affissione all'albo della copia integrale del testo delle deliberazioni del Consiglio stesso.
L'affissione all'albo avviene, di norma, entro il termine di 10 giorni e la copia della deliberazione rimane
affissa per un periodo di 10 giorni. I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell'ufficio di
segreteria della scuola e nell'ufficio di presidenza.
Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria
richiesta dell'interessato.
Art. 8 - Il comitato per la valutazione del servizio dei docenti è convocato dal Dirigente scolastico, quando se
ne presenti la necessità.
Art. 2 Funzionamento della biblioteca
1) La consultazione è libera, all'interno dell'orario stabilito.
2) Durante l'orario scolastico sarà effettuato il prestito giornaliero (dizionari e libri per i compiti in classe o per
consultazioni rapide), i volumi dovranno essere riconsegnati entro le 13,30.
3) Sono ammessi al prestito gli studenti, i docenti, il personale non docente e i genitori degli alunni. Gli ex-alunni
hanno bisogno di un permesso speciale del Dirigente scolastico per accedere al prestito.
4) Il libro preso in prestito deve essere ríconsegnato esclusivamente in biblioteca.
5) Gli alunni possono chiedere un solo volume in prestito per la durata massima di un mese; gli alunni delle quinte
classi possono chiedere fino a 2 volumi alla volta; il prestito potrà essere rinnovato.
6) Sono esclusi dal prestito i dizionari (eccetto il prestito giornaliero), le enciclopedie, i codici, le opere di
consultazione e le opere in più volumi.
7) In caso dì smarrimento o deterioramento l'utente dovrà ricomprare l'opera.
Art. 3 Funzionamento dei laboratori scientifici
L'uso dei laboratori e dei gabinetti scientifici è regolato da appositi orari, che possono variare annualmente. L'accesso
ai laboratori è consentito agli studenti solo se accompagnati da un docente o dall'insegnante tecnico-pratico. L'uso
pomeridiano dei laboratori e dei gabinetti scientifici deve essere disciplinato in modo da salvaguardare l'integrità
del materiale e delle apparecchiature esistenti, con appositi accordi dei docenti e degli insegnanti tecnico-pratici con il
Dirigente scolastico. Il Collegio dei docenti designa un docente come responsabile e direttore dei laboratori e dei
gabinetti scientifici.
Art. 4 Funzionamento delle palestre
Il funzionamento delle. palestre è regolato in modo da assicurare la disponibilità, con rotazione oraria, a tutte le classi.
L'accesso alle palestre è consentito agli alunni solo se accompagnati dai rispettivi docenti o da personale a ciò
delegato. L'uso delle palestre e degli spazi (anche esterni) per l'educazione fisica è riservato anche alle attività
pomeridiane di avviamento alla pratica sportiva e alla preparazione per i campionati studenteschi. Il Consiglio di
Istituto può concedere l'uso pomeridiano della palestra a società sportive esterne che ne facciano richiesta
all'Amministrazione Provinciale di Roma.
Art. 5 Studenti non avvalentesi dell'insegnamento della religione cattolica
(C.M. n.4 15/01/09)
Al momento dell’iscrizione le famiglie degli alunni esercitano la facoltà di avvalersi o non dell’insegnamento della
religione cattolica. L’esercizio di tale facoltà si attua mediante apposita richiesta. La scelta ha valore per l’intero corso
di studi e comunque in tutti i casi in cui è prevista l’iscrizione d’ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per
l’anno successivo, entro il termine fissato per le iscrizioni. La facoltà di avvalersi o non dell’insegnamento della
religione cattolica è altresì esercitata dallo studente se maggiorenne o se frequentante istituti di istruzione secondaria di
II grado.
La scelta relativa alle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica trova invece concreta attuazione
nelle possibili e diverse opzioni:
a) attività didattiche e formative;
b) attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente;
c) libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente;
d) uscita dalla scuola.
La scelta delle attività alternative è effettuata all’inizio delle lezioni e ha effetto per l’intero anno scolastico di
riferimento.
La scuola si impegna a garantire le suddette opzioni nei limiti delle risorse umane ed economiche possibili, nonché degli spazi.
Art. 6 Vigilanza sugli alunni
La vigilanza sugli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola, nonché durante l'uscita dalla medesima, viene
effettuata dai docenti, coadiuvati dagli operatori scolastici.
Art. 7 Assemblee di classe e di Istituto
Gli studenti hanno diritto a due ore di assemblea al mese, eccetto il mese finale delle lezioni. L’assemblea deve essere
richiesta al Dirigente scolastico almeno 5 giorni prima con la specifica dell’ordine del giorno e le firme dei docenti delle
due ore in cui si svolge l’assemblea.
La convocazione avviene a cura della Presidenza almeno 3 giorni prima della data richiesta per la riunione, con apposita
annotazione sul registro di classe.
Gli studenti hanno diritto ad un’assemblea mensile di Istituto, eccetto il mese finale delle lezioni, secondo le seguenti
modalità:
a)
Le assemblee saranno richieste con congruo anticipo (almeno 5 giorni), per non interferire con l’attività
didattica già programmata.
b) Nel progettare l’assemblea il Comitato studentesco ne stabilisce la durata e le modalità di svolgimento.
L’assemblea occuperà l’intera giornata, calcolata in sei ore, a partire dalle 8.30.
c) Le assemblee comportano la sospensione dell’attività didattica. La mancata partecipazione ad esse non
concorre al calcolo delle ore di assenza dalle lezioni. I genitori riceveranno comunicazione dell’assemblea e
delle modalità di realizzazione previste.
d) Il D.S. vigilerà sull’ordinato svolgimento delle assemblee, che potranno essere sciolte in caso non vengano
rispettate le regole della civile convivenza.
e) Al termine dell’assemblea di istituto il segretario delegato dovra stendere il verbale della riunione.
Art. 8 Organizzazione dell’attività didattica.
Gli studenti sono tenuti a rispettare l’orario stabilito, entrando a scuola con la massima puntualità, a frequentare
regolarmente le lezioni e tutte le altre attività curricolari ed extracurricolari che vengono svolte nel contesto dell’attività
didattica. Gli studenti hanno inoltre l’obbligo di partecipare alle attività che si svolgono in orario extracurricolare alle
quali hanno aderito.
a) L'ingresso a scuola non è consentito prima delle 8.15 per permettere agli operatori scolastici di provvedere alla pulizia
dei locali scolastici; tutti gli alunni dovranno trovarsi in classe alle 8.25, affinché le lezioni possano avere inizio
puntualmente alle ore 8.30.
Il personale docente dovrà trovarsi in aula almeno cinque minuti prima dell'orario di inizio della lezione (ore 8.25).
Dalle ore 8,25 inizia l'obbligo di vigilanza sugli alunni per il personale docente.
b) Dopo le 8.40 gli studenti ritardatari attenderanno la seconda ora di lezione all’interno dell’istituto giustificando
direttamente al docente. Se sprovvisti di libretto delle giustificazioni, potranno entrare in classe con l’autorizzazione
della vicepresidenza. Non saranno concesse più di 6 entrate posticipate durante l'anno scolastico.
c) L'ingresso posticipato a scuola (alle 9,30) sarà concesso solo nei seguenti casi:
per i minorenni
- se muniti di permesso scritto dei genitori per visite mediche, per motivi di salute o per altre circostanze
particolari.
per i maggiorenni
- se muniti di documentazione scritta o per altre circostanze particolari.
d) Le uscite anticipate, che, devono essere preventivamente documentate, costituiscono un fatto eccezionale per tutti gli
alunni. La richiesta di uscita anticipata (che non può avvenire comunque prima delle 11.25) va presentata
direttamente al Dirigente scolastico, prima dell'inizio delle lezioni. Gli alunni minorenni potranno uscire solamente
in presenza del genitore o di un delegato di esso. Non saranno concesse più di 6 uscite anticipate durante l'anno
scolastico.
e) Il Dirigente scolastico è autorizzato ad anticipare l’uscita degli alunni o a posticiparne l’entrata in caso di necessità.
In caso di alunni minori verrà data comunicazione scritta sul libretto ai genitori almeno un giorno prima.
f) La presenza degli alunni è obbligatoria, oltre che alle lezioni, anche a tutte le attività (lavori di gruppo, conferenze,
visite culturali, esercitazioni di laboratorio etc.) che vengano svolte in orario scolastico.
g) Le assenze sono giustificate solo per motivi di salute o per seri motivi di famiglia o personali, possibilmente
documentati; le assenze dovute a malattia vanno giustificate con certificato medico, quando si protraggono per oltre
cinque giorni; in caso di assenze continuate o saltuarie la Presidenza, tramite gli uffici di segreteria, avvertirà le
famiglie.
h) Durante le ore di lezione gli studenti non devono uscire dalle classi, se non in caso di reale necessità, e, comunque,
col permesso del professore.
i) Non è permesso agli alunni recarsi al bar interno durante le ore di lezione, eventuali eccezioni, per motivi di salute,
dovranno essere autorizzate dal docente della classe.
Le uscite dalla classe (di un alunno per volta) sono autorizzate dai docenti solo nei seguenti casi:
- per recarsi in biblioteca negli orari stabiliti
- per convocazione del Dirigente scolastico, degli uffici di vicepresidenza o di segreteria, di qualche docente per motivi
urgenti
- per impegni in attività organizzate e coordinate da docenti
l) gli studenti devono aver cura delle suppellettili e delle strutture della scuola e sono tenuti al risarcimento, individuale
o collettivo, in caso di danni.
m) l'uso dell'ascensore è riservato al personale docente, ATA, ausiliare e studenti temporaneamente infortunati.
n) a tutte le componenti della scuola (alunni, docenti, personale non docente) è vietato fumare, se non negli spazi
appositi e nelle ore consentite.
L’ unico spazio consentito per fumare è il portico del chiostro della scuola
Art. 9 Modalità di comunicazione interna ed esterna
Tutte le comunicazioni ai docenti, agli studenti e ai genitori relative al funzionamente e a tutte le attività della scuola
vengono date tempestivamente attraverso le seguenti modalità:
a)
b)
c)
d)
e)
Circolari interne
Trascrizione sul libro delle circolari per i docenti e per i ragazzi
Trascrizione sul libretto delle giustificazioni
Lettera alle famiglie
Affissione all’albo dell’Istituto
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
Art. 1 Sulla base del D.P.R n. 235 del 21 novembre 2007, Regolamento recante modifiche ed integrazioni al
D.P.R 24 giugno 1998 n° 249 Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, il Consiglio di
istituto ha individuato i seguenti comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari gravi:
a) danni o offese alle persone
b) danneggiamento del patrimonio e delle strutture scolastiche
c) comportamento ripetutamente scorretto e gravi inadempienze ai propri doveri
scolastici
Art. 2 I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al ripristino di rapporti corretti all'interno
della comunità scolastica.
La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza
essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
Le sanzioni sono sempre temporanee e sono proporzionate all'infrazione disciplinare.
Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati
dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che
implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi
sono adottate dal consiglio di istituto.
La nota sul registro di classe è data dal docente della classe. Le ammonizioni scritte, che non
comportino allontanamento dalla scuola, sono date, con nota scritta, dal Dirigente scolastico.
Art. 3 Il Consiglio di classe, con la presenza dei rappresentanti degli studenti e dei genitori, è l'organo
preposto all'erogazione delle sanzioni previste per le mancanze elencate nel precedente art. 1.
La convocazione del consiglio di classe per mancanze disciplinari può essere richiesta da una qualsiasi
delle componenti della scuola (Dirigente scolastico, personale docente e non docente, studenti e genitori). Il
Consiglio sarà convocato dal D.S. entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui la mancanza è stata commessa.
REGOLAMENTO SULL’USO DEL TELEFONINO DA PARTE DEGLI STUDENTI
L’utilizzo del telefonino è ammesso soltanto durante la ricreazione. Durante le lezioni l’uso del telefonino è tassativamente
vietato.
E’ fatto divieto delle riprese video in qualsiasi momento dell’orario scolastico, salvo esplicita autorizzazione del docente e
del D. S., e nel rispetto della legislazione vigente in materia. In nessun caso potranno essere fotografati o ripresi i minorenni,
anche consenzienti. Per i maggiorenni sarà necessario il consenso dei diretti interessati, in aggiunta a quello del docente e del
D. S..
Le sanzioni dovute all’uso del telefonino per le sole chiamate durante le ore di lezione andranno gradualmente
dall’ammonizione scritta fino alla sospensione; per le riprese video a mezzo telefonino a scuola è prevista la sospensione
fino a 3 giorni, portati a fino 15 e oltre in caso di immissione in rete di materiale video non autorizzato.
REGOLAMENTAZIONE PARCHEGGIO
Per motivi di sicurezza (D.lgs. 81/08) il parcheggio esterno è consentito al solo personale docente e ATA, e,
solo per i mezzi a due ruote, agli studenti. Il parcheggio è consentito esclusivamente negli spazi predisposti
per le autovetture e per i motorini; in caso di inottemperanza alle suddette disposizioni il mezzo verrà
bloccato o rimosso con addebito della spesa al proprietario. L’entrata e l’uscita con i ciclomotori dovrà
avvenire a bassissima velocità nel viale di accesso e nel cortile del liceo. E’ vietato l’ingresso dalla porta
antipanico adiacente al parcheggio interno per i ciclomotori.
TIPOLOGIA DELLE MANCANZE DISCIPLINARI
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Mancanza ai doveri scolastici, negligenza abituale, numerose assenze
Mancata giustificazione delle assenze
Ingiustificati ritardi, frequenti ed abituali
Disturbo del regolare svolgimento delle attività scolastiche
Alterazione di documenti o firme
Mancato rispetto nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti, del
personale, dei compagni
7) Violazione delle disposizioni organizzative del regolamento d’istituto e
delle norme di sicurezza
8) Utilizzo non corretto delle strutture e del materiale scolastico
9) Danneggiamento di locali e strutture
10) Uso del cellulare in classe
11) Violenza fisica o verbale
12) Furti e atti di vandalismo
13) Detenzione di oggetti pericolosi
14) Registrazioni audiovisive non autorizzate
SANZIONI DISCIPLINARI
a)
Sanzioni diverse dall’allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica:
- richiamo verbale privato o in classe
- ammonizione scritta sul registro di classe
- ammonizione scritta del D.S.
b) Sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non
superiore a 15 giorni.
c) Sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo
superiore a 15 giorni.
d) Sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica fino al termine
dell’anno scolastico.
e) Sanzioni che comportano l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato
conclusivo del corso di studi.
PROCEDIMENTO SANZIONATORIO
Il procedimento sanzionatorio che preveda la sospensione dalle lezioni o l’allontanamento dalla scuola
prende avvio dalla segnalazione scritta del docente sul registro di classe, tempestivamente comunicata al
Dirigente scolastico. Il D.S. convoca l’organo collegiale competente, che si riunisce insieme ai
rappresentanti dei genitori e degli studenti entro 15 giorni dalla segnalazione. L’adunanza è valida solo se
sono presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto. Lo studente è invitato alla riunione perché
esponga le proprie ragioni. Il Consiglio, udito lo studente e altre persone interessate o coinvolte, allontanato
l’interessato, discute l’accaduto e con scrutinio segreto irroga la sanzione a maggioranza dei votanti. Il
verbale della riunione deve essere trasmesso al Dirigente scolastico per la formale emissione del
provvedimento disciplinare, che deve essere comunicato per iscritto all’interessato.
In caso di allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni, a verbale devono essere precisate le
motivazioni dettagliate di tale provvedimento.
ORGANO DI GARANZIA
1. L’Organo di Garanzia interno all’Istituto è formato da:
- un docente dell’Istituto designato dal Consiglio di Istituto (tra i docenti coordinatori di classe)
- un rappresentante degli studenti eletto dai rappresentanti degli studenti in Consiglio di Istituto tra i componenti
del Consiglio stesso o tra i rappresentanti di classe
- un rappresentante dei genitori eletto dai rappresentanti dei genitori in Consiglio di Istituto tra i componenti il
Consiglio stesso o tra i rappresentanti di classe.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 vengono designati ed eletti, uno per ogni componente, i membri supplenti,
che sostituiranno i membri effettivi in caso di incompatibilità (qualora faccia parte dell’Organo di Garanzia lo stesso
soggetto che abbia irrogato la sanzione) o di obbligo di astensione (qualora faccia parte dell’Organo di Garanzia lo
studente sanzionato o un suo genitore) o di decadenza per perdita del requisito di eleggibilità.
3. L’Organo di Garanzia rimane in carica per due anni scolastici.
4. L’Organo di Garanzia deve essere “perfetto” (presenza di tutti i membri) in prima convocazione. In seconda
convocazione il numero necessario a rendere legale la seduta è pari alla metà più uno dei componenti.
5. Il ricorso è accolto dall’Organo di Garanzia quando abbia ottenuto il voto favorevole della metà più uno dei votanti. I
membri che si astengono dal voto si computano nel numero dei votanti. In caso di parità di voti prevale l’opzione
espressa dal Presidente. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari al ricorso e
quello degli astenuti.
6. L’Organo di Garanzia interno all’Istituto si pronuncia anche sui conflitti che sorgono all’interno dell’Istituto in
merito all’applicazione del presente Regolamento.
7. L’Organo di Garanzia è presieduto dal Dirigente scolastico che lo convoca ogni qual volta venga inoltrato un ricorso
riguardo un provvedimento disciplinare.
8. Di tutte le riunioni dell’Organo di Garanzia è redatto processo verbale a cura di uno dei componenti liberamente
scelto dal Presidente.
9. Le decisioni sono prese all’unanimità o a maggioranza e sono comunicate per iscritto, entro cinque giorni dalla data
della riunione, a chi ha avanzato ricorso.
DISPOSIZIONI FINALI
1) Il presente regolamento è pubblicato all’albo della scuola e nel sito web. Dello stesso è consegnata
copia a tutti gli studenti, ai docenti e a chiunque ne farà richiesta.
2) Nella prima settimana di inizio delle attività didattiche l’Istituto organizza, nell’ambito delle
attività di accoglienza dei nuovi studenti, la presentazione e la condivisione dello Statuto delle
studentesse e degli studenti (e successive modifiche), del Piano dell’offerta formativa, del
Regolamento di Istituto e del Patto educativo di corresponsabilità.
3) Contestualmente all’iscrizione è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti del
Patto educativo di corresponsabilità, predisposto e deliberato dal Consigli di Istituto e finalizzato a
definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nell’ambito del rapporto tra istituzione
scolastica, studenti e famiglie. Copia sottoscritta del Patto viene consegnata alla famiglia o allo
studente, se maggiorenne, all’atto dell’iscrizione.
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Regolamento di Istituto