REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL LICEO SCIENTIFICO STATALE “M. MALPIGHI” Art. 1 Funzionamento organi collegiali Art. 1 - La convocazione ordinaria degli organi collegiali avverrà con un preavviso non inferiore a 5 giorni rispetto alla data delle riunioni (eccetto situazioni straordinarie). La convocazione del Consiglio di Istituto deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell'organo collegiale e mediante affissione all'albo di apposito avviso. Il Collegio dei docenti è convocato con circolare del Dirigente Scolastico. La lettera e l'avviso devono contenere gli argomenti all'ordine del giorno della seduta. Di ogni riunione viene redatto apposito verbale, firmato dal presidente e dal segretario. Eventuali argomenti da inserire all'O.d.g. vanno comunicati almeno 5 giorni prima (salvo situazioni eccezionali) della riunione dell'organo collegiale. Art. 2 - Ciascuno degli organi collegiali programma le proprie attività nel tempo. Di regola il Consiglio di Istituto si riunisce una volta al mese, eccetto situazioni straordinarie, ed è preceduto dalla convocazione della Giunta Esecutiva che ne prepara i lavori. Art. 3 - Il Consiglio di classe è convocato dal Dirigente scolastico di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri. Il Consiglio si riunisce, di regola, tre volte all'anno. L'assemblea di classe di genitori e studenti precede il Consiglio di classe. Art. 4 - La prima convocazione del Consiglio di Istituto, dopo l'elezione di tale organo, è disposta dal Dirigente scolastico. Art. 5 - Nella prima seduta il Consiglio di Istituto è presieduto dal Dirigente scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori del Consiglio stesso, il proprio Presidente, e può deliberare di eleggere anche un vice presidente. Art. 6 - Il Consiglio di Istituto è convocato dal Presidente, che è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del presidente della Giunta Esecutiva (Dirigente scolastico), ovvero della maggioranza dei componenti del Consiglio stesso. Art. 7 - La pubblicità degli atti del Consiglio di Istituto, ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. 31/5/1974 n. 416, deve avvenire mediante affissione all'albo della copia integrale del testo delle deliberazioni del Consiglio stesso. L'affissione all'albo avviene, di norma, entro il termine di 10 giorni e la copia della deliberazione rimane affissa per un periodo di 10 giorni. I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell'ufficio di segreteria della scuola e nell'ufficio di presidenza. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato. Art. 8 - Il comitato per la valutazione del servizio dei docenti è convocato dal Dirigente scolastico, quando se ne presenti la necessità. Art. 2 Funzionamento della biblioteca 1) La consultazione è libera, all'interno dell'orario stabilito. 2) Durante l'orario scolastico sarà effettuato il prestito giornaliero (dizionari e libri per i compiti in classe o per consultazioni rapide), i volumi dovranno essere riconsegnati entro le 13,30. 3) Sono ammessi al prestito gli studenti, i docenti, il personale non docente e i genitori degli alunni. Gli ex-alunni hanno bisogno di un permesso speciale del Dirigente scolastico per accedere al prestito. 4) Il libro preso in prestito deve essere ríconsegnato esclusivamente in biblioteca. 5) Gli alunni possono chiedere un solo volume in prestito per la durata massima di un mese; gli alunni delle quinte classi possono chiedere fino a 2 volumi alla volta; il prestito potrà essere rinnovato. 6) Sono esclusi dal prestito i dizionari (eccetto il prestito giornaliero), le enciclopedie, i codici, le opere di consultazione e le opere in più volumi. 7) In caso dì smarrimento o deterioramento l'utente dovrà ricomprare l'opera. Art. 3 Funzionamento dei laboratori scientifici L'uso dei laboratori e dei gabinetti scientifici è regolato da appositi orari, che possono variare annualmente. L'accesso ai laboratori è consentito agli studenti solo se accompagnati da un docente o dall'insegnante tecnico-pratico. L'uso pomeridiano dei laboratori e dei gabinetti scientifici deve essere disciplinato in modo da salvaguardare l'integrità del materiale e delle apparecchiature esistenti, con appositi accordi dei docenti e degli insegnanti tecnico-pratici con il Dirigente scolastico. Il Collegio dei docenti designa un docente come responsabile e direttore dei laboratori e dei gabinetti scientifici. Art. 4 Funzionamento delle palestre Il funzionamento delle. palestre è regolato in modo da assicurare la disponibilità, con rotazione oraria, a tutte le classi. L'accesso alle palestre è consentito agli alunni solo se accompagnati dai rispettivi docenti o da personale a ciò delegato. L'uso delle palestre e degli spazi (anche esterni) per l'educazione fisica è riservato anche alle attività pomeridiane di avviamento alla pratica sportiva e alla preparazione per i campionati studenteschi. Il Consiglio di Istituto può concedere l'uso pomeridiano della palestra a società sportive esterne che ne facciano richiesta all'Amministrazione Provinciale di Roma. Art. 5 Studenti non avvalentesi dell'insegnamento della religione cattolica (C.M. n.4 15/01/09) Al momento dell’iscrizione le famiglie degli alunni esercitano la facoltà di avvalersi o non dell’insegnamento della religione cattolica. L’esercizio di tale facoltà si attua mediante apposita richiesta. La scelta ha valore per l’intero corso di studi e comunque in tutti i casi in cui è prevista l’iscrizione d’ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo, entro il termine fissato per le iscrizioni. La facoltà di avvalersi o non dell’insegnamento della religione cattolica è altresì esercitata dallo studente se maggiorenne o se frequentante istituti di istruzione secondaria di II grado. La scelta relativa alle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica trova invece concreta attuazione nelle possibili e diverse opzioni: a) attività didattiche e formative; b) attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente; c) libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente; d) uscita dalla scuola. La scelta delle attività alternative è effettuata all’inizio delle lezioni e ha effetto per l’intero anno scolastico di riferimento. La scuola si impegna a garantire le suddette opzioni nei limiti delle risorse umane ed economiche possibili, nonché degli spazi. Art. 6 Vigilanza sugli alunni La vigilanza sugli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola, nonché durante l'uscita dalla medesima, viene effettuata dai docenti, coadiuvati dagli operatori scolastici. Art. 7 Assemblee di classe e di Istituto Gli studenti hanno diritto a due ore di assemblea al mese, eccetto il mese finale delle lezioni. L’assemblea deve essere richiesta al Dirigente scolastico almeno 5 giorni prima con la specifica dell’ordine del giorno e le firme dei docenti delle due ore in cui si svolge l’assemblea. La convocazione avviene a cura della Presidenza almeno 3 giorni prima della data richiesta per la riunione, con apposita annotazione sul registro di classe. Gli studenti hanno diritto ad un’assemblea mensile di Istituto, eccetto il mese finale delle lezioni, secondo le seguenti modalità: a) Le assemblee saranno richieste con congruo anticipo (almeno 5 giorni), per non interferire con l’attività didattica già programmata. b) Nel progettare l’assemblea il Comitato studentesco ne stabilisce la durata e le modalità di svolgimento. L’assemblea occuperà l’intera giornata, calcolata in sei ore, a partire dalle 8.30. c) Le assemblee comportano la sospensione dell’attività didattica. La mancata partecipazione ad esse non concorre al calcolo delle ore di assenza dalle lezioni. I genitori riceveranno comunicazione dell’assemblea e delle modalità di realizzazione previste. d) Il D.S. vigilerà sull’ordinato svolgimento delle assemblee, che potranno essere sciolte in caso non vengano rispettate le regole della civile convivenza. e) Al termine dell’assemblea di istituto il segretario delegato dovra stendere il verbale della riunione. Art. 8 Organizzazione dell’attività didattica. Gli studenti sono tenuti a rispettare l’orario stabilito, entrando a scuola con la massima puntualità, a frequentare regolarmente le lezioni e tutte le altre attività curricolari ed extracurricolari che vengono svolte nel contesto dell’attività didattica. Gli studenti hanno inoltre l’obbligo di partecipare alle attività che si svolgono in orario extracurricolare alle quali hanno aderito. a) L'ingresso a scuola non è consentito prima delle 8.15 per permettere agli operatori scolastici di provvedere alla pulizia dei locali scolastici; tutti gli alunni dovranno trovarsi in classe alle 8.25, affinché le lezioni possano avere inizio puntualmente alle ore 8.30. Il personale docente dovrà trovarsi in aula almeno cinque minuti prima dell'orario di inizio della lezione (ore 8.25). Dalle ore 8,25 inizia l'obbligo di vigilanza sugli alunni per il personale docente. b) Dopo le 8.40 gli studenti ritardatari attenderanno la seconda ora di lezione all’interno dell’istituto giustificando direttamente al docente. Se sprovvisti di libretto delle giustificazioni, potranno entrare in classe con l’autorizzazione della vicepresidenza. Non saranno concesse più di 6 entrate posticipate durante l'anno scolastico. c) L'ingresso posticipato a scuola (alle 9,30) sarà concesso solo nei seguenti casi: per i minorenni - se muniti di permesso scritto dei genitori per visite mediche, per motivi di salute o per altre circostanze particolari. per i maggiorenni - se muniti di documentazione scritta o per altre circostanze particolari. d) Le uscite anticipate, che, devono essere preventivamente documentate, costituiscono un fatto eccezionale per tutti gli alunni. La richiesta di uscita anticipata (che non può avvenire comunque prima delle 11.25) va presentata direttamente al Dirigente scolastico, prima dell'inizio delle lezioni. Gli alunni minorenni potranno uscire solamente in presenza del genitore o di un delegato di esso. Non saranno concesse più di 6 uscite anticipate durante l'anno scolastico. e) Il Dirigente scolastico è autorizzato ad anticipare l’uscita degli alunni o a posticiparne l’entrata in caso di necessità. In caso di alunni minori verrà data comunicazione scritta sul libretto ai genitori almeno un giorno prima. f) La presenza degli alunni è obbligatoria, oltre che alle lezioni, anche a tutte le attività (lavori di gruppo, conferenze, visite culturali, esercitazioni di laboratorio etc.) che vengano svolte in orario scolastico. g) Le assenze sono giustificate solo per motivi di salute o per seri motivi di famiglia o personali, possibilmente documentati; le assenze dovute a malattia vanno giustificate con certificato medico, quando si protraggono per oltre cinque giorni; in caso di assenze continuate o saltuarie la Presidenza, tramite gli uffici di segreteria, avvertirà le famiglie. h) Durante le ore di lezione gli studenti non devono uscire dalle classi, se non in caso di reale necessità, e, comunque, col permesso del professore. i) Non è permesso agli alunni recarsi al bar interno durante le ore di lezione, eventuali eccezioni, per motivi di salute, dovranno essere autorizzate dal docente della classe. Le uscite dalla classe (di un alunno per volta) sono autorizzate dai docenti solo nei seguenti casi: - per recarsi in biblioteca negli orari stabiliti - per convocazione del Dirigente scolastico, degli uffici di vicepresidenza o di segreteria, di qualche docente per motivi urgenti - per impegni in attività organizzate e coordinate da docenti l) gli studenti devono aver cura delle suppellettili e delle strutture della scuola e sono tenuti al risarcimento, individuale o collettivo, in caso di danni. m) l'uso dell'ascensore è riservato al personale docente, ATA, ausiliare e studenti temporaneamente infortunati. n) a tutte le componenti della scuola (alunni, docenti, personale non docente) è vietato fumare, se non negli spazi appositi e nelle ore consentite. L’ unico spazio consentito per fumare è il portico del chiostro della scuola Art. 9 Modalità di comunicazione interna ed esterna Tutte le comunicazioni ai docenti, agli studenti e ai genitori relative al funzionamente e a tutte le attività della scuola vengono date tempestivamente attraverso le seguenti modalità: a) b) c) d) e) Circolari interne Trascrizione sul libro delle circolari per i docenti e per i ragazzi Trascrizione sul libretto delle giustificazioni Lettera alle famiglie Affissione all’albo dell’Istituto REGOLAMENTO DI DISCIPLINA Art. 1 Sulla base del D.P.R n. 235 del 21 novembre 2007, Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R 24 giugno 1998 n° 249 Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, il Consiglio di istituto ha individuato i seguenti comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari gravi: a) danni o offese alle persone b) danneggiamento del patrimonio e delle strutture scolastiche c) comportamento ripetutamente scorretto e gravi inadempienze ai propri doveri scolastici Art. 2 I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Le sanzioni sono sempre temporanee e sono proporzionate all'infrazione disciplinare. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto. La nota sul registro di classe è data dal docente della classe. Le ammonizioni scritte, che non comportino allontanamento dalla scuola, sono date, con nota scritta, dal Dirigente scolastico. Art. 3 Il Consiglio di classe, con la presenza dei rappresentanti degli studenti e dei genitori, è l'organo preposto all'erogazione delle sanzioni previste per le mancanze elencate nel precedente art. 1. La convocazione del consiglio di classe per mancanze disciplinari può essere richiesta da una qualsiasi delle componenti della scuola (Dirigente scolastico, personale docente e non docente, studenti e genitori). Il Consiglio sarà convocato dal D.S. entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui la mancanza è stata commessa. REGOLAMENTO SULL’USO DEL TELEFONINO DA PARTE DEGLI STUDENTI L’utilizzo del telefonino è ammesso soltanto durante la ricreazione. Durante le lezioni l’uso del telefonino è tassativamente vietato. E’ fatto divieto delle riprese video in qualsiasi momento dell’orario scolastico, salvo esplicita autorizzazione del docente e del D. S., e nel rispetto della legislazione vigente in materia. In nessun caso potranno essere fotografati o ripresi i minorenni, anche consenzienti. Per i maggiorenni sarà necessario il consenso dei diretti interessati, in aggiunta a quello del docente e del D. S.. Le sanzioni dovute all’uso del telefonino per le sole chiamate durante le ore di lezione andranno gradualmente dall’ammonizione scritta fino alla sospensione; per le riprese video a mezzo telefonino a scuola è prevista la sospensione fino a 3 giorni, portati a fino 15 e oltre in caso di immissione in rete di materiale video non autorizzato. REGOLAMENTAZIONE PARCHEGGIO Per motivi di sicurezza (D.lgs. 81/08) il parcheggio esterno è consentito al solo personale docente e ATA, e, solo per i mezzi a due ruote, agli studenti. Il parcheggio è consentito esclusivamente negli spazi predisposti per le autovetture e per i motorini; in caso di inottemperanza alle suddette disposizioni il mezzo verrà bloccato o rimosso con addebito della spesa al proprietario. L’entrata e l’uscita con i ciclomotori dovrà avvenire a bassissima velocità nel viale di accesso e nel cortile del liceo. E’ vietato l’ingresso dalla porta antipanico adiacente al parcheggio interno per i ciclomotori. TIPOLOGIA DELLE MANCANZE DISCIPLINARI 1) 2) 3) 4) 5) 6) Mancanza ai doveri scolastici, negligenza abituale, numerose assenze Mancata giustificazione delle assenze Ingiustificati ritardi, frequenti ed abituali Disturbo del regolare svolgimento delle attività scolastiche Alterazione di documenti o firme Mancato rispetto nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti, del personale, dei compagni 7) Violazione delle disposizioni organizzative del regolamento d’istituto e delle norme di sicurezza 8) Utilizzo non corretto delle strutture e del materiale scolastico 9) Danneggiamento di locali e strutture 10) Uso del cellulare in classe 11) Violenza fisica o verbale 12) Furti e atti di vandalismo 13) Detenzione di oggetti pericolosi 14) Registrazioni audiovisive non autorizzate SANZIONI DISCIPLINARI a) Sanzioni diverse dall’allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica: - richiamo verbale privato o in classe - ammonizione scritta sul registro di classe - ammonizione scritta del D.S. b) Sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni. c) Sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni. d) Sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell’anno scolastico. e) Sanzioni che comportano l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi. PROCEDIMENTO SANZIONATORIO Il procedimento sanzionatorio che preveda la sospensione dalle lezioni o l’allontanamento dalla scuola prende avvio dalla segnalazione scritta del docente sul registro di classe, tempestivamente comunicata al Dirigente scolastico. Il D.S. convoca l’organo collegiale competente, che si riunisce insieme ai rappresentanti dei genitori e degli studenti entro 15 giorni dalla segnalazione. L’adunanza è valida solo se sono presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto. Lo studente è invitato alla riunione perché esponga le proprie ragioni. Il Consiglio, udito lo studente e altre persone interessate o coinvolte, allontanato l’interessato, discute l’accaduto e con scrutinio segreto irroga la sanzione a maggioranza dei votanti. Il verbale della riunione deve essere trasmesso al Dirigente scolastico per la formale emissione del provvedimento disciplinare, che deve essere comunicato per iscritto all’interessato. In caso di allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni, a verbale devono essere precisate le motivazioni dettagliate di tale provvedimento. ORGANO DI GARANZIA 1. L’Organo di Garanzia interno all’Istituto è formato da: - un docente dell’Istituto designato dal Consiglio di Istituto (tra i docenti coordinatori di classe) - un rappresentante degli studenti eletto dai rappresentanti degli studenti in Consiglio di Istituto tra i componenti del Consiglio stesso o tra i rappresentanti di classe - un rappresentante dei genitori eletto dai rappresentanti dei genitori in Consiglio di Istituto tra i componenti il Consiglio stesso o tra i rappresentanti di classe. 2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 vengono designati ed eletti, uno per ogni componente, i membri supplenti, che sostituiranno i membri effettivi in caso di incompatibilità (qualora faccia parte dell’Organo di Garanzia lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione) o di obbligo di astensione (qualora faccia parte dell’Organo di Garanzia lo studente sanzionato o un suo genitore) o di decadenza per perdita del requisito di eleggibilità. 3. L’Organo di Garanzia rimane in carica per due anni scolastici. 4. L’Organo di Garanzia deve essere “perfetto” (presenza di tutti i membri) in prima convocazione. In seconda convocazione il numero necessario a rendere legale la seduta è pari alla metà più uno dei componenti. 5. Il ricorso è accolto dall’Organo di Garanzia quando abbia ottenuto il voto favorevole della metà più uno dei votanti. I membri che si astengono dal voto si computano nel numero dei votanti. In caso di parità di voti prevale l’opzione espressa dal Presidente. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari al ricorso e quello degli astenuti. 6. L’Organo di Garanzia interno all’Istituto si pronuncia anche sui conflitti che sorgono all’interno dell’Istituto in merito all’applicazione del presente Regolamento. 7. L’Organo di Garanzia è presieduto dal Dirigente scolastico che lo convoca ogni qual volta venga inoltrato un ricorso riguardo un provvedimento disciplinare. 8. Di tutte le riunioni dell’Organo di Garanzia è redatto processo verbale a cura di uno dei componenti liberamente scelto dal Presidente. 9. Le decisioni sono prese all’unanimità o a maggioranza e sono comunicate per iscritto, entro cinque giorni dalla data della riunione, a chi ha avanzato ricorso. DISPOSIZIONI FINALI 1) Il presente regolamento è pubblicato all’albo della scuola e nel sito web. Dello stesso è consegnata copia a tutti gli studenti, ai docenti e a chiunque ne farà richiesta. 2) Nella prima settimana di inizio delle attività didattiche l’Istituto organizza, nell’ambito delle attività di accoglienza dei nuovi studenti, la presentazione e la condivisione dello Statuto delle studentesse e degli studenti (e successive modifiche), del Piano dell’offerta formativa, del Regolamento di Istituto e del Patto educativo di corresponsabilità. 3) Contestualmente all’iscrizione è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti del Patto educativo di corresponsabilità, predisposto e deliberato dal Consigli di Istituto e finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nell’ambito del rapporto tra istituzione scolastica, studenti e famiglie. Copia sottoscritta del Patto viene consegnata alla famiglia o allo studente, se maggiorenne, all’atto dell’iscrizione.