CENTRI TECNICI E TACHIGRAFO DIGITALE:
disciplina e problematiche
Falconara Marittima, 11 Aprile 2013
Programma dell’incontro
1. I punti cardine del D.M. 10/08/2007, il quadro normativo Europeo e la
comunicazione con gli enti di controllo;
2. I decreti di omologazione delle apparecchiature;
3. I controlli interni: quali strumenti tarare e con quali procedure (esempi);
4. Interpretazione dei certificati di taratura degli strumenti;
5. Le procedure qualità previste;
6. Le anomalie riscontrate con maggior frequenza durante le visite delle autorità
competenti (CCIAA e ODC);
7. Le principali fasi per la calibrazione del tachigrafo digitale;
8. Il regolamento Europeo.
2
Introduzione
“Le officine rappresentano un anello fondamentale
nella catena della sicurezza del sistema del tachigrafo.
Si raccomanda agli Stati membri che le officine
autorizzate siano rifornite di informazioni e
aggiornamenti pertinenti e puntuali”.
RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE
del 23 gennaio 2009
(2009/60/CE)
3
1. I punti cardine del D.M. 10/08/2007, il quadro normativo Europeo e la
comunicazione con gli enti di controllo
1.
L’autorizzazione di centro tecnico è rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico,
2.
Il Centro tecnico dispone di un sistema di gestione per la qualità (ISO 9001) che
preveda l’attività di taratura e prova di strumenti di misura per tachigrafi digitali,
3.
La certificazione del sistema di gestione per la qualità deve essere attestata entro
120 giorni dalla data del rilascio dell’autorizzazione,
4.
Gli organismi di certificazione inviano al Ministero e alla Camera di Commercio i
rapporti sulle verifiche di certificazione e sorveglianza entro 30 giorni dalla loro
conclusione,
5.
L’autorizzazione ha durata di un anno ed è rinnovabile, previa domanda alla Camera
di Commercio,
6.
Il Centro tecnico presenta domanda di rinnovo dell’autorizzazione nei 30 giorni che
ne precedono la data di scadenza,
7.
Per il rinnovo, il Centro tecnico presenta una autodichiarazione sulla permanenza dei
requisiti previsti, sottoscritta dal Titolare e dal Responsabile tecnico,
8.
Alla prima richiesta e al rinnovo, il Centro tecnico presenta la documentazione
relativa ai requisiti di conoscenza tecnica di ciascun tecnico e responsabile tecnico.
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1. I punti cardine del D.M. 10/08/2007, il quadro normativo Europeo e la
comunicazione con gli enti di controllo
GESTIONE DELLE CARTE TACHIGRAFICHE
Il Centro tecnico è responsabile dell’utilizzo e della conservazione delle
carte dell’officina.
Il Centro tecnico garantisce:
lo scaricamento periodico dei dati contenuti nella
memoria delle carte dell’officina (back-up);
la creazione di una copia di sicurezza;
la conservazione dei dati scaricati per un periodo di almeno 3 anni.
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1. I punti cardine del D.M. 10/08/2007, il quadro normativo Europeo e la
comunicazione con gli enti di controllo
MEZZI E APPARECCHIATURE
Il Centro tecnico dispone di mezzi e apparecchiature
di intervento tecnico idonei alle operazioni per le
quali è stato autorizzato.
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1. I punti cardine del D.M. 10/08/2007, il quadro normativo Europeo e la
comunicazione con gli enti di controllo
Se le apparecchiature di intervento tecnico non sono
state approvate per determinare la circonferenza
effettiva degli pneumatici «l»
il Centro tecnico dispone di:
1. una zona di piano dove effettuare almeno un giro
di ruota,
2. una misura di lunghezza materializzata di 4 m di
classe di precisione II e sottoposta ai controlli
metrologici legali.
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1. I punti cardine del D.M. 10/08/2007, il quadro normativo Europeo e la
comunicazione con gli enti di controllo
Se le apparecchiature di intervento tecnico non sono
state approvate per determinare la circonferenza
effettiva degli pneumatici «l»
il tecnico determina sempre la circonferenza effettiva
degli pneumatici:
1. nella apposita zona di piano,
2. per mezzo della idonea misura di lunghezza di 4m.
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1. I punti cardine del D.M. 10/08/2007, il quadro normativo Europeo e la
comunicazione con gli enti di controllo
Le apparecchiature di intervento tecnico sono tarate
con periodicità annuale da un laboratorio
metrologico accreditato EA (European Co-operation
for Accreditation).
Sulle apparecchiature di intervento tecnico sono
indicate tramite etichette la data della taratura e
quella dell’intervento successivo.
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1. I punti cardine del D.M. 10/08/2007, il quadro normativo Europeo e la
comunicazione con gli enti di controllo
Le apparecchiature di intervento tecnico sono
sottoposte ai controlli interni mensili.
Le apparecchiature di intervento tecnico sono
sottoposte alla verifica periodica da parte delle
Camere di Commercio, che possono avvalersi di
laboratori metrologici accreditati EA.
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1. I punti cardine del D.M. 10/08/2007, il quadro normativo Europeo e la
comunicazione con gli enti di controllo
Il Centro tecnico custodisce i registri di:
- tarature
- controlli interni
- verifiche periodiche
Il Centro tecnico inoltre dispone di procedure
documentate per il trattamento delle apparecchiature
di intervento tecnico difettose o fuori dall’errore
massimo consentito.
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1. I punti cardine del D.M. 10/08/2007, il quadro normativo Europeo e la
comunicazione con gli enti di controllo
Se le apparecchiature di intervento tecnico risultano
difettose, il Centro tecnico valuta gli effetti sugli
interventi realizzati con tali strumenti e lo comunica al
Ministero.
Le apparecchiature devono quindi
- essere messe fuori servizio e separate dalle altre,
- contrassegnate con etichette o marchi visibili,
- tarate in laboratorio prima della rimessa in
servizio.
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1. I punti cardine del D.M. 10/08/2007, il quadro normativo Europeo e la
comunicazione con gli enti di controllo
“Gli apparecchi di controllo sui veicoli adibiti al
trasporto su strada disciplinati dal regolamento
(CEE) n. 3821/85, e successive modificazioni, sono
controllati ogni due anni dalle officine autorizzate
alla riparazione degli apparecchi stessi”.
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1. I punti cardine del D.M. 10/08/2007, il quadro normativo Europeo e la
comunicazione con gli enti di controllo
Devono essere sigillati
• qualsiasi raccordo che, se fosse disinserito,
causerebbe modifiche o perdite di dati non rilevabili;
• la targhetta di montaggio, a meno che non possa
essere rimossa senza distruggere le indicazioni.
La rimozione di questi sigilli deve essere oggetto di una
giustificazione scritta da parte del Centro tecnico, tenuta a
disposizione delle autorità competenti.
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1. I punti cardine del D.M. 10/08/2007, il quadro normativo Europeo e la
comunicazione con gli enti di controllo
Il Centro tecnico rilascia un rapporto per ciascun
intervento tecnico effettuato.
E’ necessario scaricare i dati dal tachigrafo prima di
sostituirlo, per rendere i dati disponibili all’impresa di
trasporti che ha in uso il veicolo.
Per ogni trasferimento di dati effettuato viene
realizzata una copia di sicurezza su supporto
informatico.
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1. I punti cardine del D.M. 10/08/2007, il quadro normativo Europeo e la
comunicazione con gli enti di controllo
I file dei trasferimenti effettuati e le copie di sicurezza
sono:
• custoditi per un anno dalla data del trasferimento,
• successivamente distrutti.
Il Centro tecnico rilascia un rapporto di trasferimento di
dati in 2 esemplari, di cui uno è inviato con
raccomandata all’impresa di trasporti.
Il rapporto di trasferimento viene completato con la
firma del tecnico che effettuato l’intervento.
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1. I punti cardine del D.M. 10/08/2007, il quadro normativo Europeo e la
comunicazione con gli enti di controllo
Se non risulta possibile trasferire i dati dal tachigrafo, il
Centro tecnico rilascia un “certificato di intrasferibilità”
in 2 esemplari, di cui:
• uno è inviato con raccomandata all’impresa di
trasporti,
• uno è custodito per 5 anni.
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1. I punti cardine del D.M. 10/08/2007, il quadro normativo Europeo e la
comunicazione con gli enti di controllo
Tutti i trasferimenti effettuati, tentati e non portati a
termine sono riportati nel Registro degli interventi
tecnici con un distinto numero d’ordine.
Notizie aggiornate su tachigrafi digitali, riferimenti
alla normativa, modulistica e l’elenco aggiornato dei
Centri tecnici in Italia sono disponibili su:
http://www.unioncamere.gov.it/NET/
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2. I decreti di omologazione delle apparecchiature
La lunghezza della zona di misura è quella definita nei
singoli decreti di omologazione
B
A
L (sx)
L (dx)
A
B
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3. I controlli interni: quali strumenti tarare e con quali procedure (esempi)
SECONDO IL DECRETO 10 AGOSTO 2007, LA
STRUMENTAZIONE SOTTOPOSTA AD OBBLIGO DI
CONTROLLO INTERNO MENSILE COMPRENDE:
• Apparecchiature per il controllo dei parametri e la
taratura dei tachigrafi
• Manometro per la misura della pressione dei
pneumatici
• Misura di lunghezza (riga millimetrata)
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3. I controlli interni: quali strumenti tarare e con quali procedure (esempi)
Apparecchiature per il controllo dei parametri e la taratura dei tachigrafi
Manometro per la misura della pressione dei pneumatici
misura di lunghezza materializzata della lunghezza di 4m di classe di
precisione II
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3. I controlli interni: quali strumenti tarare e con quali procedure (esempi)
ESECUZIONE DELLA VERIFICA
Per l’esecuzione delle operazioni di verifica del
manometro di lavoro devono essere utilizzati:
• Manometro di riferimento
• Generatore di pressione manuale
Le operazioni di verifica del manometro di
lavoro devono essere eseguite nelle
seguenti condizioni:
• Condizioni ambientali – Temperatura
ambiente nelle condizioni di normale
operatività dell’officina
• Posizione di montaggio – Lo strumento
in taratura deve essere installato nella
sua normale posizione di lavoro
• Fluido di misura – aria compressa o
azoto
La Verifica si esegue portando la pistola di gonfiaggio al valore previsto nella procedure e
rilavando la pressione sul manometro campione. La Verifica va condotta su tutta la scala della
pistola di gonfiaggio. Nessuno dei punti di misura può avere un errore superiore a quanto
indicato in procedura.
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3. I controlli interni: quali strumenti tarare e con quali procedure (esempi)
RIGA SEMIRIGIDA
Operazione
1 Verificare la presenza della
targhetta di identificazione
Modalità
Visivo
Risultato atteso
Strumento identificato con una targhetta
2 Verificare la presenza della
targhetta di taratura
Visivo
Strumento provvisto di targhetta di taratura
3 Verificare l'integrità' del metro
Visivo
Riga non danneggiato
4 Verificare la leggibilità' delle
graduazioni
Visivo
Graduazioni visibili
Modulo
MP01/2
"Scheda
Strumento"
Scheda strumento aggiornata
5 Registrare l'esito della verifica
23
4. Interpretazione dei certificati di taratura degli strumenti
TARATURA APPARECCHIATURE
2.10. Per la taratura delle apparecchiature di intervento
tecnico il Centro tecnico deve rivolgersi al Servizio
nazionale di taratura di un Paese europeo membro di EA
(European Co-operation for Accreditation) o ad un
laboratorio
metrologico
da
esso
accreditato.
L'accreditamento deve garantire la riferibilità ai campioni
di misura nazionali o internazionali per la grandezza da
misurare.
24
5. Le procedure qualità previste
Procedura richiesta dall'allegato al DM 10.8.2007
1 Una procedura documentata per la regolamentazione
dell'ingresso alla zona recintata ad accesso limitato e l'utilizzo
delle serrature degli armadi, delle casseforti e dei locali. (1.4b)
2 Il Centro tecnico deve stabilire nei suoi manuali sulla qualità le
procedure per valutare la corretta esecuzione da parte del
proprio personale di tutti gli incarichi previsti per gli interventi
tecnici, prevedendo così la sospensione dell'abilitazione di
coloro che si dimostrano incompetenti o che eseguono i propri
incarichi in modo non corretto. (1.11)
3 Il Centro tecnico deve disporre di procedure documentate per
il trattamento di apparecchiature di intervento tecnico
difettose o fuori dell'errore massimo consentito. (2.6)
Documento
Manuale
Qualità
sezioni 7.3.1,
11.2
Manuale
Qualità
sezione 7.1
Procedure
P-TD-xx23
25
5. Le procedure qualità previste
Procedura richiesta dall'allegato al DM 10.8.2007
4 È consentito l'utilizzo di apparecchiature sostitutive al posto
di quelle in dotazione al centro tecnico ed il manuale della
qualità del centro stesso deve prevedere le procedure relative
al loro uso. (2.6)
5 I controlli interni delle apparecchiature di intervento tecnico
utilizzate dal Centro tecnico sono effettuati o dal Centro
tecnico stesso o da organismo esterno purché dispongano di
procedure idonee alla stima delle incertezze di taratura e
venga garantita la riferibilità ai campioni nazionali. (2.8)
Documento
Procedura
P-X01A
Procedura
P-X01B
26
5. Le procedure qualità previste
Procedura richiesta dall'allegato al DM 10.8.2007
6 Le procedure per la taratura devono essere definite ed in
particolare le condizioni ambientali, la periodicità, i criteri di
accettazione e le eventuali correzioni qualora risultino
inadeguate. (2.11)
7 Il Centro tecnico deve garantire che tutte le apparecchiature di
intervento tecnico utilizzate, durante gli interventi tecnici,
siano conservate conformemente alle procedure stabilite dal
sistema di qualità. (2.15)
Documento
Procedure
P-TD-xx01
Procedure
P-TD-xx23
Gli auditor degli Organismi di certificazione devono verificare che i
soggetti interessati dalla certificazione (Centri Tecnici) dispongano
delle procedure sopra riportate.
(Documento Accredia DC2009DTC026 del 30/11/2009)
27
5. Le procedure qualità previste
Il sistema documentale dei Centri Tecnici
Manuale per la Gestione della Qualità riguardo alla erogazione
dei servizi previsti dall'art.2 lettera i) e dall'art.6 comma 4 del
Decreto Ministeriale 10 Agosto 2007 Ministero dello Sviluppo
Economico in materia di tachigrafi digitali: attività di montaggio,
attivazione, interventi tecnici; "Attività di taratura e prova di
strumenti di misura“
Procedure
MQ-UN
P-TD-xxnn
28
5. Le procedure qualità previste
Il sistema documentale dei Centri Tecnici
P = Procedura
TD = Tachigrafo Digitale
P-TD-XXnn
AA = Banco a rulli VDO
BB = Banco a rulli Actia
CC = Banco a rulli Stoneridge
DD = Sonda Stoneridge
EE = Sonda LT
FF = G.T.T.
GG = Sonda Actia
HH = Sonda VDO
01 = Controlli interni
12 = Prova metrica
23 = Gestione apparecchiature
34 = Gestione carte tachigrafiche e sigilli
45 = Gestione scarico dati dal tachigrafo
Ci sono poi 2 procedure comuni a tutti i sistemi:
P-X01A
Gestione di apparecchiature sostitutive
P-X02B
Calcolo delle incertezze di misura
29
5. Le procedure qualità previste
Pittogrammi del sistema documentale dei Centri Tecnici
30
5. Le procedure qualità previste
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6. Le anomalie riscontrate con maggior frequenza durante le visite delle autorità
competenti (CCIAA e ODC)
PRINCIPALI CAUSE DI NON CONFORMITA’
• Compilazione del Rapporto Tecnico di Intervento
• Gestione degli Strumenti di Misura
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6. Le anomalie riscontrate con maggior frequenza durante le visite delle autorità
competenti (CCIAA e ODC)
RAPPORTO TECNICO DI INTERVENTO
Deve identificare in maniera precisa le operazioni che
vengono effettivamente eseguite sul tachigrafo.
D: Come si fa a capire se le operazioni sono state
identificate in modo corretto?
R: Si verifica sulla Stampa dei Dati Tecnici dopo la
Prova quali sono i codici risultanti alla data della
calibrazione.
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6. Le anomalie riscontrate con maggior frequenza durante le visite delle autorità
competenti (CCIAA e ODC)
SUGGERIMENTO
SuI Rapporto Tecnico di Intervento è inoltre opportuno
documentare (nel campo osservazioni) eventuali particolarità
della calibrazione oppure specifiche operazioni eseguite
Esempi:
- ripristino impianto tachigrafico
- rimozione sigilli
- regolazione orologio
- pulizia slot
- tachigrafo portato dal cliente
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6. Le anomalie riscontrate con maggior frequenza durante le visite delle autorità
competenti (CCIAA e ODC)
il tachigrafo montato deve riportare
i chilometri effettivi del mezzo
ovvero
Il TACHIGRAFO NON DEVE MAI RIPARTIRE DA ZERO KM
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6. Le anomalie riscontrate con maggior frequenza durante le visite delle autorità
competenti (CCIAA e ODC)
STRUMENTI DI MISURA
Gli interventi devono essere eseguiti solo quando
sono presenti tutti gli strumenti richiesti per eseguire
la calibrazione del tachigrafo.
La frequenza di taratura di ciascun strumento in
dotazione deve essere obbligatoriamente annuale e gli
interventi devono essere eseguiti utilizzando
strumentazione con taratura non scaduta.
I controlli interni degli strumenti devono essere
eseguiti con frequenza mensile.
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6. Le anomalie riscontrate con maggior frequenza durante le visite delle autorità
competenti (CCIAA e ODC)
• La messa in servizio di un nuovo strumento deve essere
comunicata a CCIAA e MISE.
• La messa fuori servizio (sia temporanea sia definitiva) di
uno strumento deve essere comunicata a CCIAA e MISE.
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6. Le anomalie riscontrate con maggior frequenza durante le visite delle autorità
competenti (CCIAA e ODC)
La messa fuori servizio di uno strumento per rottura
difettosità o superamento degli errori massimi
ammessi (durante tarature esterne o verifiche
interne) deve essere comunicata a CCIAA e MISE e
deve essere documentata attraverso un Rapporto di
Non Conformità (inviato con la comunicazione di
messa fuori servizio) in cui si definiscono le cause che
hanno generato l’alienazione dello strumento e in cui
vengono valutati gli effetti su eventuali calibrazioni
precedenti eseguite con tale strumento.
38
7. Le principali fasi per la calibrazione del tachigrafo digitale
La CALIBRAZIONE può essere sintetizzata in 10 FASI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Controlli preliminari
Stampe ante-calibrazione
Relazione di controllo
Ora UTC
Sviluppo a terra
Prova metrica
Stampe post-calibrazione
Collaudo
Sigillatura
Registrazioni finali
39
7. Le principali fasi per la calibrazione del tachigrafo digitale
I controlli preliminari consistono nelle seguenti verifiche:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Sigillatura esistente dell’impianto tachigrafico
Consumo del battistrada
Telaio e targa del mezzo
Modello e dimensione dei pneumatici
Pressione dei pneumatici
Targhetta della precedente calibrazione
40
7. Le principali fasi per la calibrazione del tachigrafo digitale
Le stampe ante-calibrazione da eseguire e analizzare sono:
1. Dati Tecnici prima della prova
2. Anomalie e Guasti (detta anche stampa degli Eventi)
3. Eccessi di velocità
Tali stampe devono essere fatte senza la carta officina
inserita nel tachigrafo
41
7. Le principali fasi per la calibrazione del tachigrafo digitale
La relazione di controllo dei sigilli e delle anomalie dell’apparecchio di
controllo (Tachigrafo + Sensore + Cavi) deve essere redatta per dare
evidenza di aver effettuato tutti i controlli richiesti dal Regolamento
EU n.1266/2009, entrato in vigore il 01 Ottobre 2011, al fine di
individuare possibili manomissioni.
La relazione di controllo può essere prodotta attraverso la
Workshopkey Continental (automaticamente) oppure con formati
diversi.
Deve essere allegata al Rapporto Tecnico di Intervento e tenuta a
disposizione delle Autorità Competenti per 3 anni.
42
7. Le principali fasi per la calibrazione del tachigrafo digitale
L’ora UTC deve essere sempre verificata prima di ogni calibrazione in
quanto il tachigrafo calcola – registra – archivia – stampa in ORA UTC
In Estate ORA UTC : – 2 ORE rispetto ORA OROLOGIO
In Inverno ORA UTC: – 1 ORA rispetto ORA OROLOGIO
L’ora UTC dello strumento di programmazione deve essere sempre
verificata dal Centro Tecnico ad ogni cambio di ora estate/inverno e
inverno/estate.
43
7. Le principali fasi per la calibrazione del tachigrafo digitale
Sviluppo a terra
(misura della L)
Misura del valore medio della
circonferenza ruota “L”
L ruota SX + L ruota DX
2
44
7. Le principali fasi per la calibrazione del tachigrafo digitale
La prova metrica, la cui modalità di esecuzione dipende dalla
strumentazione in utilizzo, è necessaria per la determinazione del
coefficiente caratteristico del veicolo “W”
• inserito nel tachigrafo
• riportato sul Rapporto Tecnico di Intervento
• stampigliato sulla targhetta apposta sul veicolo
45
7. Le principali fasi per la calibrazione del tachigrafo digitale
La prova metrica deve essere completata dal
Modulo di Rilevamento Dati
contenente i seguenti dati:
• nome cliente
• marca, modello, targa o telaio veicolo
• misura e tipologia pneumatici
• data prova
• nome tecnico
• strumenti utilizzati
46
7. Le principali fasi per la calibrazione del tachigrafo digitale
La stampa post-calibrazione da eseguire e analizzare è:
Dati Tecnici
al fine di verificare la correttezza dei dati inseriti nel tachigrafo:
- stato di immatricolazione
- targa e telaio
- “l” e “w”
- dimensioni dei pneumatici
- limitatore di velocità
- Km veicolo
- ora UTC
La stampa deve essere fatta
senza la carta officina inserita
nel tachigrafo
47
7. Le principali fasi per la calibrazione del tachigrafo digitale
Il collaudo su strada è consigliabile e deve essere eseguito
mettendo il tachigrafo in “funzione out” (consente la guida senza
carta).
Al rientro:
- effettuare la stampa delle attività (si evince guida senza carta)
- apporre sul retro il timbro del Centro Tecnico
- consegnare l’originale della stampa al cliente
- archiviare una copia insieme al Rapporto Tecnico di Intervento
48
7. Le principali fasi per la calibrazione del tachigrafo digitale
La sigillatura del tachigrafo e del trasmettitore devono essere
eseguite utilizzando Pinza e Sigilli conformi al modello
depositato presso il MISE e la CCIAA.
Sigillatura Tachigrafo
49
7. Le principali fasi per la calibrazione del tachigrafo digitale
Sigillatura Kitas
50
7. Le principali fasi per la calibrazione del tachigrafo digitale
Le registrazioni finali da rendere disponibili al termine di ogni calibrazione
sono le seguenti:
1) Rapporto Tecnico di Intervento
L’originale firmato dal Tecnico e cliente deve essere conservato presso il CT.
Al cliente deve essere rilasciato o un duplicato o una copia.
2) Modulo di Rilevamento dei Dati
3) Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico del veicolo (consigliabile)
4) Eventuale copia del libretto di circolazione del veicolo (consigliabile)
51
7. Le principali fasi per la calibrazione del tachigrafo digitale
5) Stampa dei dati tecnici prima della prova, eventi ed eccessi di
velocità
6) Relazione di controllo
7) Stampa dei dati tecnici dopo la prova
8) Registro degli Interventi Tecnici aggiornato
Ogni operazione eseguita sul tachigrafo deve essere riportata.
In caso di sostituzione tachigrafo sono pertanto presenti due righe di
registro con due matricole di tachigrafo diverse.
52
7. Le principali fasi per la calibrazione del tachigrafo digitale
CONCLUSIONI
La calibrazione deve essere sempre eseguita in accordo a
quanto stabilito dal Regolamento CE n.1360/2002 dopo:
1. ogni guasto del tachigrafo
2. ogni guasto del sensore di movimento Kitas
3. ogni modifica del coefficiente caratteristico w del veicolo
4. una modifica della circonferenza dei pneumatici
5. un periodo di ora UTC errata di durata superiore a 20 minuti
6. una modifica della targa del veicolo
53
8. Il regolamento (UE) 1266/2009
Il Reg. 1266/2009 del 16 dicembre 2009 si applica (nelle sue parti più
importanti) a decorrere dal 1 ottobre 2011 e dal 1 ottobre 2012
Gli elementi di novità sono in particolare:
Introduzione di nuovi tachigrafi che: ottimizzano le registrazioni dei tempi di
guida e riposo, semplificano gli inserimenti manuali delle attività;
Semplificazione delle disposizioni di montaggio, attivazione, calibratura;
Obbligo, da parte delle officine, di verifica di presenza o utilizzo di sistemi di
manipolazione o di assenza e/o rimozione dei sigilli attraverso registrazione e
conservazione di prove di anomalie;
Tachigrafi che possono registrare la velocità da una o più fonti indipendenti
dal segnale proveniente dal sensore di movimento – (da ottobre 2012);
Sensori di movimento immuni a campi magnetici o in alternativa che
reagiscono a campi magnetici esterni e tachigrafi che registrano tale anomalia
esterna al sensore – (da ottobre 2012).
54
8. Il regolamento (UE) 1266/2009
REGOLAMENTO (UE) N. 1266/2009 DELLA COMMISSIONE
del 16 dicembre 2009
che adegua per la decima volta al progresso tecnico il regolamento (CEE) n. 3821/85 del
Consiglio relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada
Premesse
(7) Il presente regolamento non richiede la sostituzione dei tachigrafi digitali in
funzione montati prima della data di applicazione dello stesso.
(14) Al fine di ridurre gli oneri amministrativi, e quindi i costi, sostenuti dagli operatori e
dai conducenti che utilizzano il tachigrafo digitale, è opportuno semplificare le
disposizioni di montaggio, attivazione, calibratura e controllo degli apparecchi…
(15) Durante le ispezioni periodiche, o in altre occasioni in cui è necessario sottoporre a
verifica, calibratura, riparazione o ispezione l’apparecchio di controllo, è opportuno
che le officine verifichino l’eventuale presenza o utilizzazione di dispositivi di
manipolazione e che registrino e conservino prova di anomalie, comprese l’assenza
dei sigilli o la rimozione degli stessi.
55
8. Il regolamento (UE) 1266/2009
MODIFICHE AL CAPITOLO II (CARATTERISTICHE GENERALI)
Il requisito 010 è modificato come segue:
La funzione di trasferimento dati non è disponibile nel modo
funzionamento (fatto salvo quanto disposto dal requisito 150) fatta
eccezione per il trasferimento dei dati di una carta del conducente
quando nessun altra carta è inserita nell’unità elettronica di bordo.
CON I TACHIGRAFI DI NUOVA GENERAZIONE E’ POSSIBILE SCARICARE I
DATI DELLA CARTA CONDUCENTE SENZA L’OBBLIGO DI COMPRESENZA
DELLA CARTA AZIENDA
56
8. Il regolamento (UE) 1266/2009
Circolare 22 luglio 2011 – Ministeri Interno e Infrastrutture
4. Obbligo di registrazione del riposo giornaliero
“quando i conducenti si allontanano dal veicolo e non sono in grado di utilizzare
l’apparecchio di controllo montato sul veicolo stesso, i periodi di tempi di cui al
paragrafo ...(riposo, disponibilità e altro tempo di lavoro) devono:
a) Se il veicolo è munito di crono analogico, registrare a mano sul retro del disco
b) Se il veicolo è munito di tachigrafo digitale, inserire i tempi con il dispositivo di
inserimento dati manuale dell’apparecchio di controllo
57
8. Il regolamento (UE) 1266/2009
Inserimento attività manuali
rimozione carta
15/04/11 16:31
inserimento carta
18/04/11 07:35
Inserire la carta
Come inserire
manualmente il
tempo di riposo?
Periodo
sconosciuto
------------------? 16:31 63h04
-------------------
Il punto di domanda sulle
stampe attività carta
conducente può essere
sanzionato ai sensi
dell’art.19 L 727/78
58
8. Il regolamento (UE) 1266/2009
MODIFICHE AL CAPITOLO V (MONTAGGIO)
242 – Durante il montaggio, i costruttori di veicoli devono preimpostare
tutti i parametri noti
243 – I costruttori di veicoli o i montatori procedono all’attivazione
dell’apparecchio di controllo montato sul veicolo al più tardi prima
che esso sia adibito agli usi previsti dal regolamento (CE) n.
561/2006
248 - Dopo il montaggio occorre procedere alla calibratura. La prima
calibratura non deve necessariamente includere l’inserimento del
numero di immatricolazione del veicolo (VRN) qualora esso non
sia noto all’officina autorizzata che procede alla calibratura.
Questo è un punto importante poichè cambia le regole
precedentemente in uso.
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8. Il regolamento (UE) 1266/2009
Inserimento numero di targa con carta azienda
248 - .....in queste circostanze, ed esclusivamente in tale momento,
il proprietario del veicolo può inserire il VRN utilizzando la
carta dell’azienda prima di adibire il veicolo agli usi previsti dal
regolamento (CE) n.561/2006
Solo una volta e solo la prima volta, le eventuali modifiche
successive saranno possibili solo con carta officina
Viene generata automaticamente
una stampa di controllo
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8. Il regolamento (UE) 1266/2009
Regola del minuto
(Regolamento CE 1266/2009)
• E' l'attività più lunga eseguita nell'arco
di un determinato minuto a definire se
questa attività deve essere valutata
come tempo di guida o di riposo/lavoro.
• Il tachigrafo registra l'attività di guida
di un minuto solo se questa è l'attività
più lunga svolta nel minuto stesso.
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8. Il regolamento (UE) 1266/2009
Tachigrafo 1.4 - stampe
A partire dalla versione 1.4 il DTCO inserisce una semplificazione nelle stampe
delle attività giornaliere. Sparisce l’ora di chiusura dell’attività e sparisce
l’asterisco che identifica almeno un ora continuativa di riposo.
fino alla versione 1.3
dalla versione 1.4
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8. Il regolamento (UE) 1266/2009
3. Modifiche al capitolo III (funzioni e requisiti)
Requisito 019 bis Al fine di individuare una manipolazione dei dati di movimento, le
informazioni provenienti dal sensore di movimento devono essere confermate da
informazioni sul movimento del veicolo provenienti da una o più fonti indipendenti
dal sensore di movimento.
IL VEICOLO DOVRA’ FORNIRE ALMENO UN SECONDO SEGNALE
INDIPENDENTE DI VELOCITA’ AL TACHIGRAFO
Dati contrastanti sul movimento del veicolo
Requisito 109 ter L’anomalia “dati contrastanti sul movimento del veicolo” non
viene registrata sulle carte del conducente o dell’officina.
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8. Il regolamento (UE) 1266/2009
3.8 Dopo il requisito 067 è inserito il seguente testo
«9.9 bis. Anomalia “dati contrastanti sul movimento del veicolo”
Requisito 067 bis Questa anomalia si attiva quando una misurazione della
velocità zero è contraddetta da un’informazione sul movimento proveniente da
almeno una fonte indipendente per un periodo di tempo ininterrotto superiore a
un minuto
Requisito 067 ter Se l’unità elettronica di bordo è in grado di ricevere o elaborare
valori della velocità provenienti da una fonte esterna indipendente di informazione
sul movimento, l’anomalia può inoltre attivarsi se tali valori di velocità
contraddicono in modo significativo per più di un minuto quelli elaborati a partire
dal segnale di velocità inviato dal sensore di movimento».
IL TACHIGRAFO CONDURRA’ COSTANTEMENTE UN MONITORAGGIO DELLA
PRESENZA DEI DUE SEGNALI E L’ASSENZA O L’IRREGOLARITA’ DEL SEGNALE
PRINCIPALE (KITAS) COMPORTERA’ LA REGISTRAZIONE DI UN ERRORE
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8. Il regolamento (UE) 1266/2009
Secondo segnale di movimento
Quadro strumenti che rappresenta una porta CAN
ABS/ASR
Scenario che
rappresenta circa il
95% dei veicoli.
CAN1
KITAS2+
DTCO Vers. 2.0
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8. Il regolamento (UE) 1266/2009
Secondo segnale di movimento
Implementazione di sorgente esterna – no CAN veicolo
Questo scenario copre tutte le configurazioni "stand
alone“ in un camion o autobus o su veicoli N1/M1
che non possono fornire un segnale CAN.
Attraverso il GeoLoc box sarà possibile ottenere
anche coordinate di posizione da inviare alla
memoria del tachigrafo.
GPS-Box
Possibile montaggio a parabrezza
DTCO® GeoLoc
DTCO Vers. 2.0
CAN1 o
CAN2
KITAS2+
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8. Il regolamento (UE) 1266/2009
Secondo segnale di movimento
Manipolazione
Nessun impulso in arrivo dal
KITAS ma secondo segnale
velocità presente:
Errore 80 > Dati contrastanti sul movimento del veicolo
• Sistema ABS guasto
• Antenna GPS scollegata
• Segnale GPS non
presente
Nessun impulso in arrivo dal
KITAS
Il secondo segnale velocità
invia un valore diverso da 0 –
250 km/h (errore / non
disponibile
Errore 81 > Guasto IMS
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8. Il regolamento (UE) 1266/2009
Secondo segnale di movimento attivo
Per capire se la funzione IMS è attiva esistono due modi:
Il simbolo " ♦ " indica che la funzione IMS
è attiva
Questo campo
compare solo
su tachigrafo
con funzione
IMS attiva.
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8. Il regolamento (UE) 1266/2009
3.20 Dopo il requisito 161, è inserito il seguente requisito:
Requisito 161 bis I sensori di movimento:
— Reagiscono a un campo magnetico che ostacola il rilevamento dei dati
di movimento del veicolo. In queste circostanze l’unità elettronica di bordo
del veicolo registra e memorizza un guasto del sensore (requisito 070),
oppure, dispongono di un elemento di rilevazione protetto dai campi
magnetici o immune agli stessi.
SEGNALE DI ERRORE
SEGNALI
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8. Il regolamento (UE) 1266/2009
Caratteristiche del KITAS 2+
• Stand-By automatico dopo un minuto di mancanza
dell'impulso. La corrente assorbita scende a 3-4 mA
• Aumento tolleranza della distanza sensore ruota fonica
(da 0,8 a 3 mm)
• Frequenza da 0 a 2 Khz
• Numero di serie stampato sul contenitore
• Controllo del segnale attraverso il processore interno
• Medesime dimensioni dei corrispondenti KITAS 2
• Piena compatibilità con le versioni precedenti
• Per DTCO®, MTCO, etc..
• Varianti speciali per veicoli con sistema frenante Telma
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8. Il regolamento (UE) 1266/2009
Matrice funzionale del KITAS 2+
Potenza del campo
magnetico
Basso
Medio
Alto
si
si
no
no
si
si
nessuno
Blocco del segnale
dati in uscita dal
Kitas
Blocco permanente
del processore del
Kitas
Interruzione
alimentazione
Interruzione
alimentazione
Errori dati
movimento
Errori dati
movimento
Segnale di uscita
Impulsi analogici in
uscita
Riconoscimento di
manipolazione
Effetti sulla
comunicazione tra
kitas e DTCO
Errori risultanti in
memoria di massa
nessuno
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