CENTRI TECNICI E TACHIGRAFO DIGITALE: disciplina e problematiche Falconara Marittima, 11 Aprile 2013 Programma dell’incontro 1. I punti cardine del D.M. 10/08/2007, il quadro normativo Europeo e la comunicazione con gli enti di controllo; 2. I decreti di omologazione delle apparecchiature; 3. I controlli interni: quali strumenti tarare e con quali procedure (esempi); 4. Interpretazione dei certificati di taratura degli strumenti; 5. Le procedure qualità previste; 6. Le anomalie riscontrate con maggior frequenza durante le visite delle autorità competenti (CCIAA e ODC); 7. Le principali fasi per la calibrazione del tachigrafo digitale; 8. Il regolamento Europeo. 2 Introduzione “Le officine rappresentano un anello fondamentale nella catena della sicurezza del sistema del tachigrafo. Si raccomanda agli Stati membri che le officine autorizzate siano rifornite di informazioni e aggiornamenti pertinenti e puntuali”. RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE del 23 gennaio 2009 (2009/60/CE) 3 1. I punti cardine del D.M. 10/08/2007, il quadro normativo Europeo e la comunicazione con gli enti di controllo 1. L’autorizzazione di centro tecnico è rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico, 2. Il Centro tecnico dispone di un sistema di gestione per la qualità (ISO 9001) che preveda l’attività di taratura e prova di strumenti di misura per tachigrafi digitali, 3. La certificazione del sistema di gestione per la qualità deve essere attestata entro 120 giorni dalla data del rilascio dell’autorizzazione, 4. Gli organismi di certificazione inviano al Ministero e alla Camera di Commercio i rapporti sulle verifiche di certificazione e sorveglianza entro 30 giorni dalla loro conclusione, 5. L’autorizzazione ha durata di un anno ed è rinnovabile, previa domanda alla Camera di Commercio, 6. Il Centro tecnico presenta domanda di rinnovo dell’autorizzazione nei 30 giorni che ne precedono la data di scadenza, 7. Per il rinnovo, il Centro tecnico presenta una autodichiarazione sulla permanenza dei requisiti previsti, sottoscritta dal Titolare e dal Responsabile tecnico, 8. Alla prima richiesta e al rinnovo, il Centro tecnico presenta la documentazione relativa ai requisiti di conoscenza tecnica di ciascun tecnico e responsabile tecnico. 4 1. I punti cardine del D.M. 10/08/2007, il quadro normativo Europeo e la comunicazione con gli enti di controllo GESTIONE DELLE CARTE TACHIGRAFICHE Il Centro tecnico è responsabile dell’utilizzo e della conservazione delle carte dell’officina. Il Centro tecnico garantisce: lo scaricamento periodico dei dati contenuti nella memoria delle carte dell’officina (back-up); la creazione di una copia di sicurezza; la conservazione dei dati scaricati per un periodo di almeno 3 anni. 5 1. I punti cardine del D.M. 10/08/2007, il quadro normativo Europeo e la comunicazione con gli enti di controllo MEZZI E APPARECCHIATURE Il Centro tecnico dispone di mezzi e apparecchiature di intervento tecnico idonei alle operazioni per le quali è stato autorizzato. 6 1. I punti cardine del D.M. 10/08/2007, il quadro normativo Europeo e la comunicazione con gli enti di controllo Se le apparecchiature di intervento tecnico non sono state approvate per determinare la circonferenza effettiva degli pneumatici «l» il Centro tecnico dispone di: 1. una zona di piano dove effettuare almeno un giro di ruota, 2. una misura di lunghezza materializzata di 4 m di classe di precisione II e sottoposta ai controlli metrologici legali. 7 1. I punti cardine del D.M. 10/08/2007, il quadro normativo Europeo e la comunicazione con gli enti di controllo Se le apparecchiature di intervento tecnico non sono state approvate per determinare la circonferenza effettiva degli pneumatici «l» il tecnico determina sempre la circonferenza effettiva degli pneumatici: 1. nella apposita zona di piano, 2. per mezzo della idonea misura di lunghezza di 4m. 8 1. I punti cardine del D.M. 10/08/2007, il quadro normativo Europeo e la comunicazione con gli enti di controllo Le apparecchiature di intervento tecnico sono tarate con periodicità annuale da un laboratorio metrologico accreditato EA (European Co-operation for Accreditation). Sulle apparecchiature di intervento tecnico sono indicate tramite etichette la data della taratura e quella dell’intervento successivo. 9 1. I punti cardine del D.M. 10/08/2007, il quadro normativo Europeo e la comunicazione con gli enti di controllo Le apparecchiature di intervento tecnico sono sottoposte ai controlli interni mensili. Le apparecchiature di intervento tecnico sono sottoposte alla verifica periodica da parte delle Camere di Commercio, che possono avvalersi di laboratori metrologici accreditati EA. 10 1. I punti cardine del D.M. 10/08/2007, il quadro normativo Europeo e la comunicazione con gli enti di controllo Il Centro tecnico custodisce i registri di: - tarature - controlli interni - verifiche periodiche Il Centro tecnico inoltre dispone di procedure documentate per il trattamento delle apparecchiature di intervento tecnico difettose o fuori dall’errore massimo consentito. 11 1. I punti cardine del D.M. 10/08/2007, il quadro normativo Europeo e la comunicazione con gli enti di controllo Se le apparecchiature di intervento tecnico risultano difettose, il Centro tecnico valuta gli effetti sugli interventi realizzati con tali strumenti e lo comunica al Ministero. Le apparecchiature devono quindi - essere messe fuori servizio e separate dalle altre, - contrassegnate con etichette o marchi visibili, - tarate in laboratorio prima della rimessa in servizio. 12 1. I punti cardine del D.M. 10/08/2007, il quadro normativo Europeo e la comunicazione con gli enti di controllo “Gli apparecchi di controllo sui veicoli adibiti al trasporto su strada disciplinati dal regolamento (CEE) n. 3821/85, e successive modificazioni, sono controllati ogni due anni dalle officine autorizzate alla riparazione degli apparecchi stessi”. 13 1. I punti cardine del D.M. 10/08/2007, il quadro normativo Europeo e la comunicazione con gli enti di controllo Devono essere sigillati • qualsiasi raccordo che, se fosse disinserito, causerebbe modifiche o perdite di dati non rilevabili; • la targhetta di montaggio, a meno che non possa essere rimossa senza distruggere le indicazioni. La rimozione di questi sigilli deve essere oggetto di una giustificazione scritta da parte del Centro tecnico, tenuta a disposizione delle autorità competenti. 14 1. I punti cardine del D.M. 10/08/2007, il quadro normativo Europeo e la comunicazione con gli enti di controllo Il Centro tecnico rilascia un rapporto per ciascun intervento tecnico effettuato. E’ necessario scaricare i dati dal tachigrafo prima di sostituirlo, per rendere i dati disponibili all’impresa di trasporti che ha in uso il veicolo. Per ogni trasferimento di dati effettuato viene realizzata una copia di sicurezza su supporto informatico. 15 1. I punti cardine del D.M. 10/08/2007, il quadro normativo Europeo e la comunicazione con gli enti di controllo I file dei trasferimenti effettuati e le copie di sicurezza sono: • custoditi per un anno dalla data del trasferimento, • successivamente distrutti. Il Centro tecnico rilascia un rapporto di trasferimento di dati in 2 esemplari, di cui uno è inviato con raccomandata all’impresa di trasporti. Il rapporto di trasferimento viene completato con la firma del tecnico che effettuato l’intervento. 16 1. I punti cardine del D.M. 10/08/2007, il quadro normativo Europeo e la comunicazione con gli enti di controllo Se non risulta possibile trasferire i dati dal tachigrafo, il Centro tecnico rilascia un “certificato di intrasferibilità” in 2 esemplari, di cui: • uno è inviato con raccomandata all’impresa di trasporti, • uno è custodito per 5 anni. 17 1. I punti cardine del D.M. 10/08/2007, il quadro normativo Europeo e la comunicazione con gli enti di controllo Tutti i trasferimenti effettuati, tentati e non portati a termine sono riportati nel Registro degli interventi tecnici con un distinto numero d’ordine. Notizie aggiornate su tachigrafi digitali, riferimenti alla normativa, modulistica e l’elenco aggiornato dei Centri tecnici in Italia sono disponibili su: http://www.unioncamere.gov.it/NET/ 18 2. I decreti di omologazione delle apparecchiature La lunghezza della zona di misura è quella definita nei singoli decreti di omologazione B A L (sx) L (dx) A B 19 3. I controlli interni: quali strumenti tarare e con quali procedure (esempi) SECONDO IL DECRETO 10 AGOSTO 2007, LA STRUMENTAZIONE SOTTOPOSTA AD OBBLIGO DI CONTROLLO INTERNO MENSILE COMPRENDE: • Apparecchiature per il controllo dei parametri e la taratura dei tachigrafi • Manometro per la misura della pressione dei pneumatici • Misura di lunghezza (riga millimetrata) 20 3. I controlli interni: quali strumenti tarare e con quali procedure (esempi) Apparecchiature per il controllo dei parametri e la taratura dei tachigrafi Manometro per la misura della pressione dei pneumatici misura di lunghezza materializzata della lunghezza di 4m di classe di precisione II 21 3. I controlli interni: quali strumenti tarare e con quali procedure (esempi) ESECUZIONE DELLA VERIFICA Per l’esecuzione delle operazioni di verifica del manometro di lavoro devono essere utilizzati: • Manometro di riferimento • Generatore di pressione manuale Le operazioni di verifica del manometro di lavoro devono essere eseguite nelle seguenti condizioni: • Condizioni ambientali – Temperatura ambiente nelle condizioni di normale operatività dell’officina • Posizione di montaggio – Lo strumento in taratura deve essere installato nella sua normale posizione di lavoro • Fluido di misura – aria compressa o azoto La Verifica si esegue portando la pistola di gonfiaggio al valore previsto nella procedure e rilavando la pressione sul manometro campione. La Verifica va condotta su tutta la scala della pistola di gonfiaggio. Nessuno dei punti di misura può avere un errore superiore a quanto indicato in procedura. 22 3. I controlli interni: quali strumenti tarare e con quali procedure (esempi) RIGA SEMIRIGIDA Operazione 1 Verificare la presenza della targhetta di identificazione Modalità Visivo Risultato atteso Strumento identificato con una targhetta 2 Verificare la presenza della targhetta di taratura Visivo Strumento provvisto di targhetta di taratura 3 Verificare l'integrità' del metro Visivo Riga non danneggiato 4 Verificare la leggibilità' delle graduazioni Visivo Graduazioni visibili Modulo MP01/2 "Scheda Strumento" Scheda strumento aggiornata 5 Registrare l'esito della verifica 23 4. Interpretazione dei certificati di taratura degli strumenti TARATURA APPARECCHIATURE 2.10. Per la taratura delle apparecchiature di intervento tecnico il Centro tecnico deve rivolgersi al Servizio nazionale di taratura di un Paese europeo membro di EA (European Co-operation for Accreditation) o ad un laboratorio metrologico da esso accreditato. L'accreditamento deve garantire la riferibilità ai campioni di misura nazionali o internazionali per la grandezza da misurare. 24 5. Le procedure qualità previste Procedura richiesta dall'allegato al DM 10.8.2007 1 Una procedura documentata per la regolamentazione dell'ingresso alla zona recintata ad accesso limitato e l'utilizzo delle serrature degli armadi, delle casseforti e dei locali. (1.4b) 2 Il Centro tecnico deve stabilire nei suoi manuali sulla qualità le procedure per valutare la corretta esecuzione da parte del proprio personale di tutti gli incarichi previsti per gli interventi tecnici, prevedendo così la sospensione dell'abilitazione di coloro che si dimostrano incompetenti o che eseguono i propri incarichi in modo non corretto. (1.11) 3 Il Centro tecnico deve disporre di procedure documentate per il trattamento di apparecchiature di intervento tecnico difettose o fuori dell'errore massimo consentito. (2.6) Documento Manuale Qualità sezioni 7.3.1, 11.2 Manuale Qualità sezione 7.1 Procedure P-TD-xx23 25 5. Le procedure qualità previste Procedura richiesta dall'allegato al DM 10.8.2007 4 È consentito l'utilizzo di apparecchiature sostitutive al posto di quelle in dotazione al centro tecnico ed il manuale della qualità del centro stesso deve prevedere le procedure relative al loro uso. (2.6) 5 I controlli interni delle apparecchiature di intervento tecnico utilizzate dal Centro tecnico sono effettuati o dal Centro tecnico stesso o da organismo esterno purché dispongano di procedure idonee alla stima delle incertezze di taratura e venga garantita la riferibilità ai campioni nazionali. (2.8) Documento Procedura P-X01A Procedura P-X01B 26 5. Le procedure qualità previste Procedura richiesta dall'allegato al DM 10.8.2007 6 Le procedure per la taratura devono essere definite ed in particolare le condizioni ambientali, la periodicità, i criteri di accettazione e le eventuali correzioni qualora risultino inadeguate. (2.11) 7 Il Centro tecnico deve garantire che tutte le apparecchiature di intervento tecnico utilizzate, durante gli interventi tecnici, siano conservate conformemente alle procedure stabilite dal sistema di qualità. (2.15) Documento Procedure P-TD-xx01 Procedure P-TD-xx23 Gli auditor degli Organismi di certificazione devono verificare che i soggetti interessati dalla certificazione (Centri Tecnici) dispongano delle procedure sopra riportate. (Documento Accredia DC2009DTC026 del 30/11/2009) 27 5. Le procedure qualità previste Il sistema documentale dei Centri Tecnici Manuale per la Gestione della Qualità riguardo alla erogazione dei servizi previsti dall'art.2 lettera i) e dall'art.6 comma 4 del Decreto Ministeriale 10 Agosto 2007 Ministero dello Sviluppo Economico in materia di tachigrafi digitali: attività di montaggio, attivazione, interventi tecnici; "Attività di taratura e prova di strumenti di misura“ Procedure MQ-UN P-TD-xxnn 28 5. Le procedure qualità previste Il sistema documentale dei Centri Tecnici P = Procedura TD = Tachigrafo Digitale P-TD-XXnn AA = Banco a rulli VDO BB = Banco a rulli Actia CC = Banco a rulli Stoneridge DD = Sonda Stoneridge EE = Sonda LT FF = G.T.T. GG = Sonda Actia HH = Sonda VDO 01 = Controlli interni 12 = Prova metrica 23 = Gestione apparecchiature 34 = Gestione carte tachigrafiche e sigilli 45 = Gestione scarico dati dal tachigrafo Ci sono poi 2 procedure comuni a tutti i sistemi: P-X01A Gestione di apparecchiature sostitutive P-X02B Calcolo delle incertezze di misura 29 5. Le procedure qualità previste Pittogrammi del sistema documentale dei Centri Tecnici 30 5. Le procedure qualità previste 31 6. Le anomalie riscontrate con maggior frequenza durante le visite delle autorità competenti (CCIAA e ODC) PRINCIPALI CAUSE DI NON CONFORMITA’ • Compilazione del Rapporto Tecnico di Intervento • Gestione degli Strumenti di Misura 32 6. Le anomalie riscontrate con maggior frequenza durante le visite delle autorità competenti (CCIAA e ODC) RAPPORTO TECNICO DI INTERVENTO Deve identificare in maniera precisa le operazioni che vengono effettivamente eseguite sul tachigrafo. D: Come si fa a capire se le operazioni sono state identificate in modo corretto? R: Si verifica sulla Stampa dei Dati Tecnici dopo la Prova quali sono i codici risultanti alla data della calibrazione. 33 6. Le anomalie riscontrate con maggior frequenza durante le visite delle autorità competenti (CCIAA e ODC) SUGGERIMENTO SuI Rapporto Tecnico di Intervento è inoltre opportuno documentare (nel campo osservazioni) eventuali particolarità della calibrazione oppure specifiche operazioni eseguite Esempi: - ripristino impianto tachigrafico - rimozione sigilli - regolazione orologio - pulizia slot - tachigrafo portato dal cliente 34 6. Le anomalie riscontrate con maggior frequenza durante le visite delle autorità competenti (CCIAA e ODC) il tachigrafo montato deve riportare i chilometri effettivi del mezzo ovvero Il TACHIGRAFO NON DEVE MAI RIPARTIRE DA ZERO KM 35 6. Le anomalie riscontrate con maggior frequenza durante le visite delle autorità competenti (CCIAA e ODC) STRUMENTI DI MISURA Gli interventi devono essere eseguiti solo quando sono presenti tutti gli strumenti richiesti per eseguire la calibrazione del tachigrafo. La frequenza di taratura di ciascun strumento in dotazione deve essere obbligatoriamente annuale e gli interventi devono essere eseguiti utilizzando strumentazione con taratura non scaduta. I controlli interni degli strumenti devono essere eseguiti con frequenza mensile. 36 6. Le anomalie riscontrate con maggior frequenza durante le visite delle autorità competenti (CCIAA e ODC) • La messa in servizio di un nuovo strumento deve essere comunicata a CCIAA e MISE. • La messa fuori servizio (sia temporanea sia definitiva) di uno strumento deve essere comunicata a CCIAA e MISE. 37 6. Le anomalie riscontrate con maggior frequenza durante le visite delle autorità competenti (CCIAA e ODC) La messa fuori servizio di uno strumento per rottura difettosità o superamento degli errori massimi ammessi (durante tarature esterne o verifiche interne) deve essere comunicata a CCIAA e MISE e deve essere documentata attraverso un Rapporto di Non Conformità (inviato con la comunicazione di messa fuori servizio) in cui si definiscono le cause che hanno generato l’alienazione dello strumento e in cui vengono valutati gli effetti su eventuali calibrazioni precedenti eseguite con tale strumento. 38 7. Le principali fasi per la calibrazione del tachigrafo digitale La CALIBRAZIONE può essere sintetizzata in 10 FASI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Controlli preliminari Stampe ante-calibrazione Relazione di controllo Ora UTC Sviluppo a terra Prova metrica Stampe post-calibrazione Collaudo Sigillatura Registrazioni finali 39 7. Le principali fasi per la calibrazione del tachigrafo digitale I controlli preliminari consistono nelle seguenti verifiche: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Sigillatura esistente dell’impianto tachigrafico Consumo del battistrada Telaio e targa del mezzo Modello e dimensione dei pneumatici Pressione dei pneumatici Targhetta della precedente calibrazione 40 7. Le principali fasi per la calibrazione del tachigrafo digitale Le stampe ante-calibrazione da eseguire e analizzare sono: 1. Dati Tecnici prima della prova 2. Anomalie e Guasti (detta anche stampa degli Eventi) 3. Eccessi di velocità Tali stampe devono essere fatte senza la carta officina inserita nel tachigrafo 41 7. Le principali fasi per la calibrazione del tachigrafo digitale La relazione di controllo dei sigilli e delle anomalie dell’apparecchio di controllo (Tachigrafo + Sensore + Cavi) deve essere redatta per dare evidenza di aver effettuato tutti i controlli richiesti dal Regolamento EU n.1266/2009, entrato in vigore il 01 Ottobre 2011, al fine di individuare possibili manomissioni. La relazione di controllo può essere prodotta attraverso la Workshopkey Continental (automaticamente) oppure con formati diversi. Deve essere allegata al Rapporto Tecnico di Intervento e tenuta a disposizione delle Autorità Competenti per 3 anni. 42 7. Le principali fasi per la calibrazione del tachigrafo digitale L’ora UTC deve essere sempre verificata prima di ogni calibrazione in quanto il tachigrafo calcola – registra – archivia – stampa in ORA UTC In Estate ORA UTC : – 2 ORE rispetto ORA OROLOGIO In Inverno ORA UTC: – 1 ORA rispetto ORA OROLOGIO L’ora UTC dello strumento di programmazione deve essere sempre verificata dal Centro Tecnico ad ogni cambio di ora estate/inverno e inverno/estate. 43 7. Le principali fasi per la calibrazione del tachigrafo digitale Sviluppo a terra (misura della L) Misura del valore medio della circonferenza ruota “L” L ruota SX + L ruota DX 2 44 7. Le principali fasi per la calibrazione del tachigrafo digitale La prova metrica, la cui modalità di esecuzione dipende dalla strumentazione in utilizzo, è necessaria per la determinazione del coefficiente caratteristico del veicolo “W” • inserito nel tachigrafo • riportato sul Rapporto Tecnico di Intervento • stampigliato sulla targhetta apposta sul veicolo 45 7. Le principali fasi per la calibrazione del tachigrafo digitale La prova metrica deve essere completata dal Modulo di Rilevamento Dati contenente i seguenti dati: • nome cliente • marca, modello, targa o telaio veicolo • misura e tipologia pneumatici • data prova • nome tecnico • strumenti utilizzati 46 7. Le principali fasi per la calibrazione del tachigrafo digitale La stampa post-calibrazione da eseguire e analizzare è: Dati Tecnici al fine di verificare la correttezza dei dati inseriti nel tachigrafo: - stato di immatricolazione - targa e telaio - “l” e “w” - dimensioni dei pneumatici - limitatore di velocità - Km veicolo - ora UTC La stampa deve essere fatta senza la carta officina inserita nel tachigrafo 47 7. Le principali fasi per la calibrazione del tachigrafo digitale Il collaudo su strada è consigliabile e deve essere eseguito mettendo il tachigrafo in “funzione out” (consente la guida senza carta). Al rientro: - effettuare la stampa delle attività (si evince guida senza carta) - apporre sul retro il timbro del Centro Tecnico - consegnare l’originale della stampa al cliente - archiviare una copia insieme al Rapporto Tecnico di Intervento 48 7. Le principali fasi per la calibrazione del tachigrafo digitale La sigillatura del tachigrafo e del trasmettitore devono essere eseguite utilizzando Pinza e Sigilli conformi al modello depositato presso il MISE e la CCIAA. Sigillatura Tachigrafo 49 7. Le principali fasi per la calibrazione del tachigrafo digitale Sigillatura Kitas 50 7. Le principali fasi per la calibrazione del tachigrafo digitale Le registrazioni finali da rendere disponibili al termine di ogni calibrazione sono le seguenti: 1) Rapporto Tecnico di Intervento L’originale firmato dal Tecnico e cliente deve essere conservato presso il CT. Al cliente deve essere rilasciato o un duplicato o una copia. 2) Modulo di Rilevamento dei Dati 3) Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico del veicolo (consigliabile) 4) Eventuale copia del libretto di circolazione del veicolo (consigliabile) 51 7. Le principali fasi per la calibrazione del tachigrafo digitale 5) Stampa dei dati tecnici prima della prova, eventi ed eccessi di velocità 6) Relazione di controllo 7) Stampa dei dati tecnici dopo la prova 8) Registro degli Interventi Tecnici aggiornato Ogni operazione eseguita sul tachigrafo deve essere riportata. In caso di sostituzione tachigrafo sono pertanto presenti due righe di registro con due matricole di tachigrafo diverse. 52 7. Le principali fasi per la calibrazione del tachigrafo digitale CONCLUSIONI La calibrazione deve essere sempre eseguita in accordo a quanto stabilito dal Regolamento CE n.1360/2002 dopo: 1. ogni guasto del tachigrafo 2. ogni guasto del sensore di movimento Kitas 3. ogni modifica del coefficiente caratteristico w del veicolo 4. una modifica della circonferenza dei pneumatici 5. un periodo di ora UTC errata di durata superiore a 20 minuti 6. una modifica della targa del veicolo 53 8. Il regolamento (UE) 1266/2009 Il Reg. 1266/2009 del 16 dicembre 2009 si applica (nelle sue parti più importanti) a decorrere dal 1 ottobre 2011 e dal 1 ottobre 2012 Gli elementi di novità sono in particolare: Introduzione di nuovi tachigrafi che: ottimizzano le registrazioni dei tempi di guida e riposo, semplificano gli inserimenti manuali delle attività; Semplificazione delle disposizioni di montaggio, attivazione, calibratura; Obbligo, da parte delle officine, di verifica di presenza o utilizzo di sistemi di manipolazione o di assenza e/o rimozione dei sigilli attraverso registrazione e conservazione di prove di anomalie; Tachigrafi che possono registrare la velocità da una o più fonti indipendenti dal segnale proveniente dal sensore di movimento – (da ottobre 2012); Sensori di movimento immuni a campi magnetici o in alternativa che reagiscono a campi magnetici esterni e tachigrafi che registrano tale anomalia esterna al sensore – (da ottobre 2012). 54 8. Il regolamento (UE) 1266/2009 REGOLAMENTO (UE) N. 1266/2009 DELLA COMMISSIONE del 16 dicembre 2009 che adegua per la decima volta al progresso tecnico il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada Premesse (7) Il presente regolamento non richiede la sostituzione dei tachigrafi digitali in funzione montati prima della data di applicazione dello stesso. (14) Al fine di ridurre gli oneri amministrativi, e quindi i costi, sostenuti dagli operatori e dai conducenti che utilizzano il tachigrafo digitale, è opportuno semplificare le disposizioni di montaggio, attivazione, calibratura e controllo degli apparecchi… (15) Durante le ispezioni periodiche, o in altre occasioni in cui è necessario sottoporre a verifica, calibratura, riparazione o ispezione l’apparecchio di controllo, è opportuno che le officine verifichino l’eventuale presenza o utilizzazione di dispositivi di manipolazione e che registrino e conservino prova di anomalie, comprese l’assenza dei sigilli o la rimozione degli stessi. 55 8. Il regolamento (UE) 1266/2009 MODIFICHE AL CAPITOLO II (CARATTERISTICHE GENERALI) Il requisito 010 è modificato come segue: La funzione di trasferimento dati non è disponibile nel modo funzionamento (fatto salvo quanto disposto dal requisito 150) fatta eccezione per il trasferimento dei dati di una carta del conducente quando nessun altra carta è inserita nell’unità elettronica di bordo. CON I TACHIGRAFI DI NUOVA GENERAZIONE E’ POSSIBILE SCARICARE I DATI DELLA CARTA CONDUCENTE SENZA L’OBBLIGO DI COMPRESENZA DELLA CARTA AZIENDA 56 8. Il regolamento (UE) 1266/2009 Circolare 22 luglio 2011 – Ministeri Interno e Infrastrutture 4. Obbligo di registrazione del riposo giornaliero “quando i conducenti si allontanano dal veicolo e non sono in grado di utilizzare l’apparecchio di controllo montato sul veicolo stesso, i periodi di tempi di cui al paragrafo ...(riposo, disponibilità e altro tempo di lavoro) devono: a) Se il veicolo è munito di crono analogico, registrare a mano sul retro del disco b) Se il veicolo è munito di tachigrafo digitale, inserire i tempi con il dispositivo di inserimento dati manuale dell’apparecchio di controllo 57 8. Il regolamento (UE) 1266/2009 Inserimento attività manuali rimozione carta 15/04/11 16:31 inserimento carta 18/04/11 07:35 Inserire la carta Come inserire manualmente il tempo di riposo? Periodo sconosciuto ------------------? 16:31 63h04 ------------------- Il punto di domanda sulle stampe attività carta conducente può essere sanzionato ai sensi dell’art.19 L 727/78 58 8. Il regolamento (UE) 1266/2009 MODIFICHE AL CAPITOLO V (MONTAGGIO) 242 – Durante il montaggio, i costruttori di veicoli devono preimpostare tutti i parametri noti 243 – I costruttori di veicoli o i montatori procedono all’attivazione dell’apparecchio di controllo montato sul veicolo al più tardi prima che esso sia adibito agli usi previsti dal regolamento (CE) n. 561/2006 248 - Dopo il montaggio occorre procedere alla calibratura. La prima calibratura non deve necessariamente includere l’inserimento del numero di immatricolazione del veicolo (VRN) qualora esso non sia noto all’officina autorizzata che procede alla calibratura. Questo è un punto importante poichè cambia le regole precedentemente in uso. 59 8. Il regolamento (UE) 1266/2009 Inserimento numero di targa con carta azienda 248 - .....in queste circostanze, ed esclusivamente in tale momento, il proprietario del veicolo può inserire il VRN utilizzando la carta dell’azienda prima di adibire il veicolo agli usi previsti dal regolamento (CE) n.561/2006 Solo una volta e solo la prima volta, le eventuali modifiche successive saranno possibili solo con carta officina Viene generata automaticamente una stampa di controllo 60 8. Il regolamento (UE) 1266/2009 Regola del minuto (Regolamento CE 1266/2009) • E' l'attività più lunga eseguita nell'arco di un determinato minuto a definire se questa attività deve essere valutata come tempo di guida o di riposo/lavoro. • Il tachigrafo registra l'attività di guida di un minuto solo se questa è l'attività più lunga svolta nel minuto stesso. 61 8. Il regolamento (UE) 1266/2009 Tachigrafo 1.4 - stampe A partire dalla versione 1.4 il DTCO inserisce una semplificazione nelle stampe delle attività giornaliere. Sparisce l’ora di chiusura dell’attività e sparisce l’asterisco che identifica almeno un ora continuativa di riposo. fino alla versione 1.3 dalla versione 1.4 62 8. Il regolamento (UE) 1266/2009 3. Modifiche al capitolo III (funzioni e requisiti) Requisito 019 bis Al fine di individuare una manipolazione dei dati di movimento, le informazioni provenienti dal sensore di movimento devono essere confermate da informazioni sul movimento del veicolo provenienti da una o più fonti indipendenti dal sensore di movimento. IL VEICOLO DOVRA’ FORNIRE ALMENO UN SECONDO SEGNALE INDIPENDENTE DI VELOCITA’ AL TACHIGRAFO Dati contrastanti sul movimento del veicolo Requisito 109 ter L’anomalia “dati contrastanti sul movimento del veicolo” non viene registrata sulle carte del conducente o dell’officina. 63 8. Il regolamento (UE) 1266/2009 3.8 Dopo il requisito 067 è inserito il seguente testo «9.9 bis. Anomalia “dati contrastanti sul movimento del veicolo” Requisito 067 bis Questa anomalia si attiva quando una misurazione della velocità zero è contraddetta da un’informazione sul movimento proveniente da almeno una fonte indipendente per un periodo di tempo ininterrotto superiore a un minuto Requisito 067 ter Se l’unità elettronica di bordo è in grado di ricevere o elaborare valori della velocità provenienti da una fonte esterna indipendente di informazione sul movimento, l’anomalia può inoltre attivarsi se tali valori di velocità contraddicono in modo significativo per più di un minuto quelli elaborati a partire dal segnale di velocità inviato dal sensore di movimento». IL TACHIGRAFO CONDURRA’ COSTANTEMENTE UN MONITORAGGIO DELLA PRESENZA DEI DUE SEGNALI E L’ASSENZA O L’IRREGOLARITA’ DEL SEGNALE PRINCIPALE (KITAS) COMPORTERA’ LA REGISTRAZIONE DI UN ERRORE 64 8. Il regolamento (UE) 1266/2009 Secondo segnale di movimento Quadro strumenti che rappresenta una porta CAN ABS/ASR Scenario che rappresenta circa il 95% dei veicoli. CAN1 KITAS2+ DTCO Vers. 2.0 65 8. Il regolamento (UE) 1266/2009 Secondo segnale di movimento Implementazione di sorgente esterna – no CAN veicolo Questo scenario copre tutte le configurazioni "stand alone“ in un camion o autobus o su veicoli N1/M1 che non possono fornire un segnale CAN. Attraverso il GeoLoc box sarà possibile ottenere anche coordinate di posizione da inviare alla memoria del tachigrafo. GPS-Box Possibile montaggio a parabrezza DTCO® GeoLoc DTCO Vers. 2.0 CAN1 o CAN2 KITAS2+ 66 8. Il regolamento (UE) 1266/2009 Secondo segnale di movimento Manipolazione Nessun impulso in arrivo dal KITAS ma secondo segnale velocità presente: Errore 80 > Dati contrastanti sul movimento del veicolo • Sistema ABS guasto • Antenna GPS scollegata • Segnale GPS non presente Nessun impulso in arrivo dal KITAS Il secondo segnale velocità invia un valore diverso da 0 – 250 km/h (errore / non disponibile Errore 81 > Guasto IMS 67 8. Il regolamento (UE) 1266/2009 Secondo segnale di movimento attivo Per capire se la funzione IMS è attiva esistono due modi: Il simbolo " ♦ " indica che la funzione IMS è attiva Questo campo compare solo su tachigrafo con funzione IMS attiva. 68 8. Il regolamento (UE) 1266/2009 3.20 Dopo il requisito 161, è inserito il seguente requisito: Requisito 161 bis I sensori di movimento: — Reagiscono a un campo magnetico che ostacola il rilevamento dei dati di movimento del veicolo. In queste circostanze l’unità elettronica di bordo del veicolo registra e memorizza un guasto del sensore (requisito 070), oppure, dispongono di un elemento di rilevazione protetto dai campi magnetici o immune agli stessi. SEGNALE DI ERRORE SEGNALI 69 8. Il regolamento (UE) 1266/2009 Caratteristiche del KITAS 2+ • Stand-By automatico dopo un minuto di mancanza dell'impulso. La corrente assorbita scende a 3-4 mA • Aumento tolleranza della distanza sensore ruota fonica (da 0,8 a 3 mm) • Frequenza da 0 a 2 Khz • Numero di serie stampato sul contenitore • Controllo del segnale attraverso il processore interno • Medesime dimensioni dei corrispondenti KITAS 2 • Piena compatibilità con le versioni precedenti • Per DTCO®, MTCO, etc.. • Varianti speciali per veicoli con sistema frenante Telma 70 8. Il regolamento (UE) 1266/2009 Matrice funzionale del KITAS 2+ Potenza del campo magnetico Basso Medio Alto si si no no si si nessuno Blocco del segnale dati in uscita dal Kitas Blocco permanente del processore del Kitas Interruzione alimentazione Interruzione alimentazione Errori dati movimento Errori dati movimento Segnale di uscita Impulsi analogici in uscita Riconoscimento di manipolazione Effetti sulla comunicazione tra kitas e DTCO Errori risultanti in memoria di massa nessuno 71