La pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato Requisiti per l'accesso alla pratica forense Poiché il numero dei posti disponibili è limitato, si viene ammessi alla pratica presso l'Avvocatura dello Stato, previa domanda dell'interessato, a seguito di concorso per titoli. Il requisito minimo richiesto per l'accesso è la laurea in giurisprudenza. Ad ogni aspirante viene assegnato un punteggio così calcolato: voto di laurea + media dei voti conseguiti nelle materie che formano oggetto degli esami scritti per l’iscrizione nell’albo professionale e per il concorso per procuratore dello Stato (civile, commerciale, procedura civile, amministrativo, penale e procedura penale) + 1 punto se si è conseguita la lode. Sulla base di tale punteggio viene stilata la graduatoria e sono ammessi gli aventi titolo, fino ad esaurimento dei posti disponibili. In caso di parità di punteggio i candidati verranno ammessi in ordine crescente d'età. E' possibile scaricare lo schema di domanda da far pervenire all'Ufficio del Personale presso la competente Avvocatura cui è anche possibile rivolgersi per informazioni più dettagliate. Lo svolgimento della pratica La pratica presso l'Avvocatura dello Stato, al pari di quella presso studi professionali privati, dura due anni e consta essenzialmente di due profili: 1. Formazione di taglio teorico-pratico, mediante affiancamento ad un Avvocato dello Stato e partecipazione alla stesura di atti e pareri, nonché allo svolgimento di ricerche di dottrina e giurisprudenza. 2. Partecipazione alle udienze, soprattutto dinanzi agli uffici della magistratura civile, mediante inserimento in un turno (per lo più settimanale), svolto in affiancamento ai Procuratori dello Stato. Per il resto, poiché la pratica forense è finalizzata essenzialmente a conseguire il titolo per la partecipazione all'esame di abilitazione alla professione di avvocato, le regole relative ai vari adempimenti formali (quali la compilazione e la presentazione del libretto di pratica alla fine di ciascun semestre) sono quelle fissate dal competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. FONTE Regio-decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. Approvazione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 1933, n. 286. ...omissis... Art. 24. ... omissis ... Presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato può essere compiuta la pratica forense per l'esercizio delle professioni di avvocato e di procuratore. La pratica non dà alcun titolo per l'ammissione nelle carriere dell'Avvocatura dello Stato e non può durare oltre il tempo minimo richiesto per essere ammessi agli esami per la iscrizione negli albi professionali. schema di domanda