FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA REGOLAMENTO DI FACOLTÀ Emanato con Decreto rettorale n. 176 del 28 febbraio 2003 Facoltà di Lettere e filosofia - Regolamento SOMMARIO Art. 1 - Finalità del Regolamento Art. 2 - Struttura didattica della Facoltà Art. 3 - Compiti della Facoltà Art. 4 - Rapporti tra Facoltà e Dipartimenti Art. 5 - I Collegi didattici Art. 6 - Funzioni dei Collegi didattici Art. 7 - Commissione didattica di Facoltà Art. 8 - Tipologia e organizzazione degli insegnamenti Art. 9 - Doveri didattici dei docenti Art. 10 - Accessi alle lauree e alle lauree specialistiche Art. 11 - Esami di profitto nei Corsi di Laurea e di Laurea specialistica Art. 12 - Prova finale nei Corsi di Laurea e di Laurea specialistica Art. 13 - Attività culturali, formative e di orientamento rivolte agli studenti Art. 14 - Studenti non impegnati a tempo pieno Art. 15 - Riconoscimento di studi compiuti all'estero Art. 16 - Norme finali e transitorie Allegato A - Corsi di laurea e laurea specialistica Allegato B - discipline attivate nella Facoltà di Lettere e Filosofia 2 Facoltà di Lettere e filosofia - Regolamento Art. 1 - Finalità del Regolamento 1. Il presente Regolamento disciplina l’organizzazione didattica della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, di seguito denominata Facoltà, e le sue modalità di funzionamento nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa di legge, dallo Statuto e dal Regolamento Didattico di Ateneo. Art. 2 - Struttura didattica della Facoltà 1. L’offerta didattica della Facoltà si articola nei Corsi di Laurea e Laurea specialistica elencati nell’allegato A. La Facoltà può inoltre proporre l’istituzione e l’attivazione di corsi per Master universitario di primo e secondo livello. 2. Le discipline attivate nella Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università Ca' Foscari di Venezia sono elencate in allegato al presente Regolamento (allegato B). Tale elenco viene aggiornato annualmente. 3. L'ordinamento didattico dei Corsi di Studio attivati all’interno della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università Ca' Foscari di Venezia è disciplinato dai regolamenti didattici dei singoli Corsi di Studio. Art. 3 - Compiti della Facoltà 1. La Facoltà programma e coordina l’attività didattica dei Corsi di Laurea e di Laurea specialistica; collabora con i Dipartimenti nella programmazione e nel coordinamento dei Master di primo e secondo livello, dei Corsi e delle Scuole di Specializzazione, e dei Dottorati di ricerca. 2. Il Consiglio di Facoltà delibera in particolare su: a) le richieste di posti di ruolo docente formulate dai Dipartimenti; b) le chiamate dei docenti di ruolo, sentito il parere dei Dipartimenti interessati; c) le relazioni triennali sull’attività scientifica e didattica dei docenti, sentito il parere dei Dipartimenti interessati; d) i congedi per ragioni di studio o di ricerca scientifica; e) i Regolamenti dei singoli Corsi di studio, su proposta dei Collegi didattici e sentito il parere dei Dipartimenti interessati e della Commissione didattica di Facoltà; f) sull’istituzione e la formazione dei Collegi didattici; g) l’istituzione, l’attivazione, la modifica e la disattivazione dei Corsi di studio, su proposta dei Collegi didattici e sentito il parere dei Dipartimenti interessati; h) l’attivazione di insegnamenti o moduli di ogni tipologia, mediante supplenze, affidamenti o contratti, o la loro disattivazione, su proposta dei Collegi didattici e sentito il parere dei Dipartimenti interessati; i) l’impegno didattico dei docenti nei vari corsi di Studio; l) l’attribuzione ai docenti di responsabilità didattiche a tempo determinato e indeterminato, sentito anche il parere dei Dipartimenti interessati; m) il riconoscimento dei titoli accademici conseguiti presso Università di altri paesi, sentiti i Collegi didattici; n) il calendario didattico; o) la compilazione del Manifesto didattico della Facoltà; 3 Facoltà di Lettere e filosofia - Regolamento p) l’istituzione e la formazione dei Collegi didattici su proposta del Preside e sentito anche il parere dei Dipartimenti interessati; q) l’approvazione di progetti di sperimentazione didattica. 3. La Facoltà fornisce al Senato Accademico il parere sulle proposte avanzate dai Dipartimenti riguardo all’istituzione, l’attivazione e la disattivazione di Master di primo e secondo livello, e di Corsi e Scuole di specializzazione. 4. Entro il 15 maggio di ogni anno i docenti dovranno presentare ai rispettivi Collegi didattici i programmi dell'anno successivo, seguendo le indicazioni della Facoltà. Tali programmi saranno inoltrati entro il 31 maggio alla Facoltà, a cura dei Collegi didattici, per la pubblicazione della Guida dello Studente. 5. La Facoltà coordina gli orari e la distribuzione degli spazi per la didattica, curando in particolare una divisione omogenea degli insegnamenti fra primo e secondo semestre. Art. 4 - Rapporti tra Facoltà e Dipartimenti 1. I Dipartimenti collaborano con la Facoltà nella programmazione e nel coordinamento dei corsi di Laurea e dei corsi di Laurea specialistica. In particolare, i Dipartimenti: a) sottopongono alla Facoltà le richieste di posti di ruolo docente, sulla base di un circostanziato piano di sviluppo della ricerca e della didattica, sentiti i Collegi didattici riguardo alle esigenze dei Corsi di studio; b) sottopongono alla Facoltà le proposte di convenzione o di collaborazione con Enti e Istituzioni esterni, nel caso di attività finalizzate anche alla didattica; c) sono chiamati a fornire alla Facoltà il parere riguardo a: 1. le chiamate e ai trasferimenti di docenti inquadrati nelle aree disciplinari rappresentate nei Dipartimenti stessi, o riferibili ad essi; 2. le richieste di attivazione, di modifica e di disattivazione di Corsi di studio relativi alle aree disciplinari rappresentate nei Dipartimenti stessi, o riferibili ad essi; 3. le richieste di attivazione e di disattivazione di insegnamenti di pertinenza delle aree disciplinari rappresentate nei Dipartimenti stessi, o riferibili ad essi, proposte dai Collegi didattici; 4. le domande di supplenza, affidamento, contratto per gli insegnamenti di pertinenza delle aree disciplinari rappresentate nei Dipartimenti stessi, o riferibili ad essi; 5. le relazioni triennali sull’attività scientifica e didattica dei docenti; 6. le richieste di congedo per ragioni di studio o di ricerca scientifica. 2. I Dipartimenti sottopongono alla Facoltà le proposte di istituzione, attivazione e disattivazione di Master Universitari di primo e secondo livello, e di Corsi e Scuole di specializzazione. 3. Per quanto concerne i Dottorati di ricerca, le cui procedure sono disciplinate dalla legge e dal Regolamento dei Dottorati di ricerca di Ca’ Foscari, i Dipartimenti sono tenuti a informare la Facoltà riguardo all’attivazione o la disattivazione dei Dottorati di cui sono sede amministrativa. Art. 5 - I Collegi didattici 1. I Collegi didattici organizzano l’attività di un singolo Corso di studio o di più Corsi di studio, anche di classi diverse purché omogenee dal punto di vista scientifico-culturale. 4 Facoltà di Lettere e filosofia - Regolamento 2. I Collegi didattici sono nominati su proposta del Preside - sentito anche il parere dei Dipartimenti interessati- e hanno la durata di tre anni accademici. Essi sono formati da un minimo di cinque e un massimo di sette docenti, uno dei quali ha funzione di Presidente. Il Presidente deve essere un professore di I o di II fascia, nominato dal Consiglio di Facoltà su proposta del Collegio didattico stesso. Limitatamente ad adempimenti che richiedano la presenza di specifiche competenze disciplinari, ove queste non siano adeguatamente rappresentate, il Collegio didattico può venire integrato con uno o più docenti delle aree disciplinari in questione, scelti su indicazione del Dipartimento interessato. Art. 6 - Funzioni dei Collegi didattici 1. I Collegi didattici: a) elaborano, nei termini previsti dall’art. 5 del Regolamento didattico di Ateneo, i Regolamenti didattici dei Corsi di studio, che vengono sottoposti all’approvazione della Facoltà, sentito il parere dei Dipartimenti interessati; b) forniscono il parere, riguardo alle esigenze dei Corsi di studio, in merito alle richieste di posti di personale docente, avanzate dai Dipartimenti; c) propongono alla Facoltà, dopo aver acquisito il parere dei Dipartimenti interessati, l’attivazione, la modifica e la disattivazione dei Corsi di studio; d) propongono alla Facoltà, dopo aver acquisito il parere dei Dipartimenti interessati, l’attivazione di insegnamenti o moduli di ogni tipologia, mediante supplenze, affidamenti o contratti, o la loro disattivazione; e) istruiscono le procedure per l’attribuzione di contratti di insegnamento secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e locale, valutano le domande pervenute e formano le relative graduatorie, che accompagnate da una relazione vengono trasmesse per il parere ai Dipartimenti interessati e sottoposte poi alla Facoltà per l’approvazione; f) stabiliscono le modalità delle eventuali prove di ammissione degli studenti al Corso di studio; g) propongono alla Facoltà i nomi dei relatori degli elaborati di Laurea e di Laurea specialistica; h) riconoscono i curricula didattici svolti presso le Università italiane e straniere; i) forniscono annualmente alla Commissione didattica di Facoltà una relazione valutativa dei risultati didattici raggiunti nei Corsi di studio. 2. I Collegi didattici organizzano almeno due volte all’anno un incontro con tutti i docenti afferenti al Corso di studio; possono organizzare inoltre, in relazione a motivate esigenze, incontri con gli studenti iscritti ai relativi Corsi di studio. Art. 7 - Commissione didattica di Facoltà 1. La Commissione didattica di Facoltà ha la funzione di osservatorio permanente delle attività didattiche; suoi compiti sono la valutazione della funzionalità ed efficacia delle strutture didattiche, della qualità dell’attività didattica e del funzionamento dell’orientamento e del tutorato; a tal fine la Commissione predispone annualmente e presenta alla Facoltà, sulla base anche delle relazioni dei singoli Collegi didattici, una relazione generale sull’attività didattica svolta nel corso dell’anno. 2. La Commissione didattica di Facoltà può proporre a un singolo Collegio didattico o al Consiglio di Facoltà iniziative di vario tipo atte a migliorare l’organizzazione della didattica, ed esprimere pareri sulla revisione dei Regolamenti didattici dei Corsi di studio e sulla effettiva coerenza tra i crediti assegnati alle varie attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati, nonché sulla attivazione o disattivazione di nuovi Corsi di studio. 5 Facoltà di Lettere e filosofia - Regolamento 3. La Commissione didattica può proporre al Consiglio di Facoltà, sentiti i Collegi didattici, il riconoscimento di eventuali crediti formativi universitari per attività formative non direttamente dipendenti dall’Università. 4. La Commissione è presieduta dal Preside o da un suo delegato ed è composta da un docente per ciascun Collegio didattico, designato dal Collegio stesso, e da un pari numero di studenti iscritti a diversi Corsi di studio e designati dal consiglio degli Studenti. Art. 8 - Tipologia e organizzazione degli insegnamenti 1. Gli insegnamenti della Facoltà sono costruiti su base modulare. 2. Gli insegnamenti cosiddetti “semestrali” sono costituiti da un unico modulo, di 30 ore nei Corsi di Laurea e di 15 ore nei Corsi di Laurea specialistica. 3. Ogni insegnamento cosiddetto “annuale” dei Corsi di Laurea si articola in due moduli di 30 ore. Ogni insegnamento annuale dei Corsi di Laurea specialistica si articola in due moduli di 15 ore. 4. A meno di motivate eccezioni, derivanti da proposte dei singoli Collegi didattici interessati approvate dal Consiglio di Facoltà, ogni modulo di 30 ore dei Corsi di Laurea vale 4 CFU e ogni modulo di 15 ore dei Corsi di Laurea specialistica vale 4 CFU. 5. La Facoltà può mutuare gli insegnamenti che ritenga necessario attivare anche da altre Facoltà, previa approvazione dei rispettivi consigli di Facoltà e con il consenso dei docenti interessati. Nel caso si tratti di Facoltà facenti parte di altre Università, sarà necessario stipulare preventivamente una convenzione con l’Università interessata. Art. 9 - Doveri didattici dei docenti 1. Le attività didattiche dei docenti sono documentate da un registro in cui vengono specificati gli argomenti trattati in ogni lezione e da un registro in cui sono indicati le ore dedicate alla didattica, al ricevimento e assistenza, agli esami di profitto e di laurea e ai compiti organizzativi. 2. La partecipazione ai Consigli di Facoltà e a quelli delle strutture didattiche, che è obbligatoria, non è inclusa nelle ore di attività previste per i docenti. 3. Le domande di missione e le richieste di assenze durante l'anno accademico, che alterino il calendario dell’attività didattica del docente, vanno sottoposte all'autorizzazione del preside, sentiti i Collegi Didattici. 4. I congedi per motivi di studio e di ricerca sono limitati annualmente a un massimo del 20% dei docenti della Facoltà e dei singoli Corsi di Studio. In caso di domande in eccesso dovrà essere stabilita una graduatoria, tenendo conto anche dei precedenti periodi di congedo ottenuti dai singoli docenti. 5. Il titolare di un insegnamento, che nell’ultimo biennio abbia registrato un numero di esami inferiore a una soglia stabilita dal Senato Accademico, su richiesta motivata della Facoltà è tenuto a svolgere a titolo gratuito un impegno didattico aggiuntivo. 6. I ricercatori sono tenuti a svolgere durante l'anno accademico l'attività didattica definita dal Consiglio di Facoltà in base alle indicazioni fornite dalle strutture didattiche. Art. 10 - Accessi alle lauree e alle lauree specialistiche 1. L’iscrizione alle lauree della Facoltà di Lettere e Filosofia è consentita a tutti coloro che sono in possesso di una maturità quinquennale, senza alcun debito formativo iniziale. 6 Facoltà di Lettere e filosofia - Regolamento 2. Gli studenti che si iscrivono alle lauree dovranno sottoporsi a un test di valutazione della loro preparazione preuniversitaria, da sostenersi entro il 31 dicembre dell’anno accademico. nel quale si iscrivono per la prima volta. 3. L’iscrizione alle lauree specialistiche della Facoltà di Lettere e Filosofia è consentita a tutti coloro che sono in possesso di una laurea, purché non abbiano un debito formativo, stabilito dal competente Collegio didattico, superiore a 60 CFU e abbiano riportato un voto di laurea non inferiore a 95/110. I Collegi Didattici, previa valutazione del curriculum, hanno facoltà di ammettere anche studenti con voto di laurea inferiore. Art. 11 - Esami di profitto nei Corsi di Laurea e di Laurea specialistica 1. A ciascuna attività formativa prevista nell’ambito dei Corsi di Laurea e di Laurea specialistica di pertinenza della Facoltà corrisponde una prova di accertamento delle conoscenze e della preparazione acquisita (prova d’esame) alla quale gli studenti interessati sono tenuti a sottoporsi e il cui superamento è condizione per l’acquisizione dei crediti corrispondenti alle attività formative seguite. Tali accertamenti sono sempre individuali e devono avere luogo in condizioni che garantiscano l’approfondimento, l’obiettività e l’equità della valutazione in rapporto con l’insegnamento o l’attività seguita e con quanto esplicitamente richiesto ai fini della prova. 2. A ciascun modulo didattico corrisponde una prova d’esame. 3. Il superamento della prova d’esame relativa a ciascun modulo dà diritto all’acquisizione dei crediti corrispondenti all’attività formativa seguita; la votazione ottenuta costituisce parte integrante del curriculum didattico dello studente ed è indipendente dalla votazione ottenuta nelle prove d’esame relative ad altri moduli della medesima attività formativa. 4. Le prove d’esame relative al I modulo di ogni corso si svolgono: a) in un unico appello, di norma in forma scritta, nell’ambito delle due settimane di sospensione delle lezioni che intercorrono fra la fine del I modulo e l’inizio del II; b) in un unico appello, in forma scritta od orale, al termine del II modulo; c) in un unico appello, in forma scritta od orale, in una sessione di recupero, prevista nel mese di settembre. 5. Le prove d’esame relative al II modulo di ogni corso si svolgono: a) in due appelli distinti, in forma scritta od orale, al termine del II modulo; b) in un unico appello, in forma scritta od orale, in una sessione di recupero, prevista nel mese di settembre. 6. Nella sessione di recupero, le prove relative al I e al II modulo di un medesimo insegnamento possono svolgersi anche in un unico appello, ma comunque sempre con valutazioni separate. 7. Per gli studenti che hanno presentato domanda di laurea, si prevede un appello riservato, relativo sia al I che al II modulo, da tenersi a giugno per ciò che concerne gli insegnamenti del I semestre e a gennaio per gli insegnamenti del II semestre. 8. Per gli studenti iscritti alle lauree specialistiche, le prove d’esame relative al I e al II modulo di un medesimo insegnamento possono sempre svolgersi in un medesimo appello. 9. Per gli studenti iscritti alle lauree specialistiche si terranno due appelli d’esame nella sessione successiva al termine di ogni corso e uno in ciascuna delle altre due sessioni. 10. Il superamento della prova d’esame relativa al primo modulo di un insegnamento – nel caso sia esplicitamente indicato come propedeutico – è condizione necessaria per sostenere la prova d'esame relativa al II modulo. 11. Le sessioni d’esame e le date della prova d’esame relativa a ciascuna attività formativa prevista nell’ambito dei Corsi di Laurea e di Laurea specialistica di pertinenza della Facoltà sono indicate nel Calendario degli esami. 12. Nel corso del mese di settembre la Facoltà stabilisce la composizione delle commissioni di esame per il successivo anno accademico, con l’indicazione di due componenti, 7 Facoltà di Lettere e filosofia - Regolamento secondo quanto previsto dal comma 7 dell’art. 21 del Regolamento didattico di Ateneo, e di almeno due membri supplenti. 13. I professori fuori ruolo e quelli in congedo possono essere inseriti nelle commissioni d’esame, con l’autorizzazione del Preside. 14. La qualifica di cultore della materia, che consente di far parte delle commissioni d’esame, è riconosciuta sulla base del lavoro istruttorio di una commissione di Facoltà ed è poi confermata dal Consiglio di Facoltà. Tale qualifica dura quattro anni. 15. Gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea della Facoltà possono sostenere esami in tutti gli insegnamenti impartiti in tutti i Corsi di Laurea della Facoltà, indipendentemente dal Corso di laurea al quale risultano iscritti, fatte salve precise indicazioni dei singoli Corsi di Laurea. 16. Gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea della Facoltà non possono sostenere esami negli insegnamenti impartiti nei Corsi di Laurea specialistica della Facoltà, fatte salve precise indicazioni dei singoli Corsi di Laurea. Art. 12 - Prova finale nei Corsi di Laurea e di Laurea specialistica 1. Il titolo di laurea è conferito previo superamento di una prova finale, consistente nella presentazione e discussione davanti alla Commissione giudicatrice, di un elaborato scritto, indicativamente della lunghezza di 30-50 cartelle, su un argomento scelto in relazione alla tipologia del Corso di laurea e del percorso seguito. 2. Il titolo di laurea specialistica è conferito previo superamento di una prova finale, consistente nella presentazione e discussione davanti alla Commissione giudicatrice, di un elaborato scritto di ampiezza funzionale all’argomento scelto in relazione alla tipologia del Corso di laurea e del percorso seguito. 3. Fatte salve le eventuali, ulteriori specificazioni stabilite nel Regolamento didattico dei singoli Corsi di laurea o deliberate dal Consiglio di Facoltà, l’elaborato di laurea sarà redatto secondo le metodologie proprie del settore disciplinare di riferimento, eventualmente anche con l’impiego di strumentazione e metodologie informatiche. 4. L’elaborato di laurea specialistica, condotto con approfondita conoscenza delle metodologie proprie del settore disciplinare di riferimento, eventualmente anche con l’impiego di strumentazione e metodologie informatiche, deve presentarsi con caratteri di documentazione e approfondimento scientifico esauriente e con risultati di parziale o totale originalità. 5. L’argomento dell’elaborato di laurea e di laurea specialistica è scelto nell’ambito di uno degli insegnamenti seguiti, d’intesa con il docente responsabile che sovrintende alla preparazione dell’elaborato e funge da relatore dello stesso in occasione dell’esame finale dinanzi alla apposita Commissione. 6. La Commissione giudicatrice è composta da tre a cinque membri per l’esame di Laurea; da sette a undici membri per l’esame di Laurea specialistica. La votazione finale è sempre espressa in centodecimi qualunque sia il numero dei commissari. 7. La Commissione di Laurea specialistica è composta in maggioranza da professori di I e II fascia e da ricercatori titolari di affidamenti o supplenze della Facoltà. 8. Nel caso di una tesi di Laurea o di Laurea specialistica che abbia come primo relatore un docente non di ruolo della Facoltà, il secondo relatore deve essere un docente di ruolo della Facoltà. 9. I professori fuori ruolo possono essere inseriti nelle Commissioni di Laurea e di Laurea specialistica. 10. I ricercatori non titolari di insegnamento possono essere inseriti nelle Commissioni di Laurea e di Laurea specialistica in qualità di secondo relatore. 8 Facoltà di Lettere e filosofia - Regolamento 11. I cultori della materia possono far parte delle Commissioni di Laurea e di Laurea specialistica come terzo relatore, previo parere favorevole del Collegio didattico del Corso di Laurea e del Consiglio di Facoltà. 12. I docenti in congedo sono autorizzati a far parte delle Commissioni di Laurea e di Laurea specialistica in ogni seduta in cui venga discussa una tesi in cui sono relatori. Negli altri casi devono chiedere l’autorizzazione al Preside di facoltà. I docenti in congedo prendono parte a tutta la seduta di laurea. 13. Il Presidente delle Commissioni di Laurea è un docente di ruolo della Facoltà. 14. Il Presidente delle Commissioni di Laurea specialistica deve essere un professore di I fascia o, in mancanza di questo, un professore di II fascia. 15. I professori ufficiali di prima e seconda fascia, i professori fuori ruolo, i ricercatori confermati o non confermati, gli assistenti e i docenti titolari di supplenza, affidamento o contratto prendono parte a tutta la seduta di laurea. I cultori della materia, i ricercatori e i docenti di altra Facoltà dell’Università Ca’ Foscari di Venezia o di altra Università partecipano soltanto alla discussione delle tesi per le quali sono stati chiamati. 16. La discussione delle singole tesi di Laurea e di Laurea specialistica si svolge con almeno due relatori. In caso di grave impedimento il primo e il secondo relatore devono inviare una relazione scritta al Presidente della Commissione, contenente una valutazione generale della tesi e una proposta di voto. Il Presidente ne darà lettura dinanzi ai membri della Commissione. 17. Il secondo relatore deve essere indicato al Consiglio di Facoltà dal Collegio didattico del Corso di Laurea e di Laurea specialistica tra i docenti ufficiali e i ricercatori del pertinente Corso di Laurea o di Laurea specialistica o di diverso Corso di Laurea. 18. Per la Laurea specialistica è ammesso, come facoltativo, l’utilizzo del terzo relatore. Quest’ultimo può essere scelto tra i docenti e i ricercatori della Facoltà, di altra Facoltà dell’Università Ca’ Foscari di Venezia o di altra Università e tra i cultori della materia o altri esperti riconosciuti tali dai competenti Collegi didattici. 19. La valutazione dell’esame di Laurea si ottiene aggiungendo alla media curricolare del candidato un punteggio determinato in base alla seguente tabella: a) Gruppo A: da 1 a 4 punti; b) Gruppo B: da 0 a –n punti. Inoltre la Commissione aggiunge: a) 1 punto per i candidati che abbiano sostenuto esami all’estero nell’ambito di programmi Erasmus; b) 1 punto se il candidato si laurea entro i tempi previsti dal regolare percorso di studi; c) 1 punto per i candidati che abbiano effettuato stages all’estero, riconosciuti e valutati positivamente dai rispettivi Collegi Didattici. 20. La valutazione dell’esame di Laurea specialistica si ottiene aggiungendo alla media curricolare del candidato un punteggio determinato in base alla seguente tabella: a) Gruppo A: da 4 a 6 punti; b) Gruppo B: da 1 a 3 punti; c) Gruppo C: da 0 a –n punti. Inoltre la Commissione aggiunge: a) 1 o 2 punti per i candidati che abbiano sostenuto esami all’estero nell’ambito di programmi Erasmus; b) 1 punto per i candidati che abbiano effettuato stages all’estero, riconosciuti e valutati positivamente dai rispettivi Collegi Didattici. 9 Facoltà di Lettere e filosofia - Regolamento 21. I singoli Collegi Didattici possono prevedere, dietro l’approvazione da parte del Consiglio di Facoltà, l’attribuzione di ulteriori punteggi rispetto a quelli indicati ai commi 19 e 20, da aggiungere alla media curricolare del candidato. 22. In apertura dei lavori dell’esame di Laurea o di Laurea specialistica, prima di far entrare il candidato, il Presidente raccoglie la proposta di valutazione preliminare della tesi fatta dai relatori in ordine ai vari livelli di merito. Quindi fa entrare il candidato e apre la discussione. Al termine della discussione, ascoltata la proposta del primo relatore, la Commissione assegna un punteggio entro la banda di oscillazione indicata. 23. Il conferimento della lode per l’esame di Laurea o di Laurea specialistica può essere proposto soltanto dal secondo relatore e presuppone obbligatoriamente il livello di partenza A. deve essere inoltre approvato all’unanimità dai membri della Commissione. 24. In alternativa a quanto sopra, e limitatamente all’esame di Laurea specialistica, il relatore di una tesi di particolare valore può proporre al competente Collegio didattico l’esigenza di una valutazione della tesi medesima che prescinda dall’inserimento nei gruppi, assegnando un diverso punteggio aggiuntivo. Nel caso di un parere favorevole da parte del Collegio didattico, la tesi deve essere necessariamente discussa da quattro relatori. La stessa procedura può essere seguita nel caso che un candidato abbia un curriculum particolare (ad esempio esami sostenuti all’estero). Art. 13 - Attività culturali, formative e di orientamento rivolte agli studenti 1. Il Consiglio di Facoltà, in collaborazione con il Servizio Orientamento d’Ateneo, promuove le attività culturali, formative e di orientamento rivolte agli studenti, anche su eventuale indicazione del Consiglio degli Studenti. Tali attività sono indirizzate, in particolare, alla presentazione dei singoli Corsi di Laurea e di Laurea specialistica, al sostegno delle iniziative promosse dalle organizzazioni studentesche, ai corsi di nuova attivazione e alla sperimentazione di nuove forme di didattica. Art. 14 - Studenti non impegnati a tempo pieno 1. I regolamenti didattici di ogni Corso di studio possono prevedere specifiche modalità organizzative delle attività formative per studenti non impegnati a tempo pieno che, per comprovate ragioni di lavoro, di salute e di famiglia, sono impossibilitati alla frequenza delle normali attività didattiche. 2. Il Consiglio di Facoltà nomina annualmente una commissione incaricata di verificare la fondatezza delle richieste da parte degli studenti di essere iscritti come non impegnati a tempo pieno e di proporne l’approvazione alla Facoltà. La qualità di studente non impegnato a tempo pieno dovrà essere annotata dalla Segreteria studenti sul libretto personale dello studente. 3. All’inizio di ogni anno accademico ogni Collegio didattico propone alla Facoltà un piano di attività formative di cui al comma 1. 4. Le prove di esame per gli studenti non impegnati a tempo pieno seguono le medesime modalità previste per gli studenti ordinari. Art. 15 - Riconoscimento di studi compiuti all'estero 1. I criteri per il riconoscimento dei titoli accademici conseguiti presso Università di altri paesi sono demandati al Consiglio di Facoltà, sentiti i Collegi didattici. 10 Facoltà di Lettere e filosofia - Regolamento Art. 16 - Norme finali e transitorie 1. Nel solo periodo di tempo previsto per le iscrizioni per l’anno accademico 2001/02 (1 settembre – 31 dicembre 2001), gli studenti che intendono passare dal vecchio al nuovo ordinamento universitario all’atto dell’iscrizione si vedranno riconoscere, per ogni esame annuale già sostenuto all’interno della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università Ca’ Foscari di Venezia o di qualsiasi altra Facoltà di Lettere e Filosofia, un valore di 10 CFU per ogni esame annuale e di 5 CFU per ogni esame semestrale, sempre che tale esame posa essere riconosciuto valido all’interno del nuovo piano di studio da essi presentato conformemente al nuovo ordinamento. Gli stessi valori (10 e 5 CFU) saranno riconosciuti agli esami sostenuti fino al 31 luglio 2002 ai soli studenti che trascorreranno parte dell’anno accademico 2001/02 all’estero nell’ambito del programma ERASMUS o altri programmi ad esso assimilati. 2. I piani di studio presentati dagli studenti che intendono passare dal vecchio al nuovo ordinamento, ove risulti necessario e per non rallentare le carriere degli studenti, potranno essere considerati come piani di studio individuali, provvedendo a una ridistribuzione dei 60 CFU assegnati alla libera scelta della sede. 3. All’interno dei piani di studio presentati dagli studenti che intendono passare dal vecchio al nuovo ordinamento, ove risulti necessario e per non rallentare le carriere degli studenti, potranno essere stabilite delle equipollenze fra insegnamenti dei quali siano stati già sostenuti gli esami e insegnamenti previsti dai nuovi ordinamenti, purché si tratti di insegnamenti facenti parte di settori scientifico-disciplinari riconosciuti dai Collegi didattici congruenti ai fini della preparazione degli studenti. 4. A coloro che si iscrivono a una laurea specialistica essendo già in possesso di una laurea quadriennale, ove, a giudizio del competente Collegio didattico, la laurea specialistica risulti la prosecuzione diretta della laurea già acquisita, saranno riconosciuti 60 CFU e l’iscrizione al II anno della laurea specialistica. 5. A coloro che si iscrivono a una laurea specialistica essendo già in possesso di una laurea quadriennale, ove, a giudizio del competente Collegio didattico, la laurea specialistica non risulti la prosecuzione diretta della laurea già acquisita, ma quest’ultima sia stata conseguita all’interno di una Facoltà di Lettere e Filosofia, saranno riconosciuti dal competente Collegio didattico un massimo di 30 CFU. 6. Nel caso di coloro che si iscrivono a una laurea specialistica essendo già in possesso di una laurea quadriennale, che però non sia stata conseguita all’interno di una Facoltà di Lettere e Filosofia, i Collegi didattici stabiliranno il numero di CFU che sarà possibile riconoscere o il numero di CFU che varranno come debito formativo iniziale. Il debito non potrà superare i 60 CFU (art. 10, comma 3). 7. A coloro che si iscrivono a una laurea specialistica venendo dal vecchio ordinamento, ma avendo preventivamente ottenuto una laurea (triennale) del nuovo ordinamento, il competente Collegio didattico, ove i CFU da loro già acquisiti superino i 180, stabilirà il numero di CFU che potranno essere loro riconosciuti. 8. I trasferimenti da altre Facoltà di studenti, che vorranno rimanere all’interno del vecchio ordinamento, saranno possibili solo per i medesimi Corsi di laurea ai quali essi erano iscritti nella sede di provenienza; nel caso scelgano Corsi di laurea differenti da quello di provenienza, potranno farlo solo all’interno del nuovo ordinamento. 9. Per gli studenti che proseguono gli studi secondo il vecchio ordinamento quadriennale si applicano per quanto attiene la frequenza ai corsi di insegnamento, le prove d’esame, le sessioni d’esame, gli appelli e le modalità dell’esame le norme precedentemente in vigore. 10. Agli esami di Laurea del vecchio ordinamento si applicano le norme previste per le prove finali dei Corsi di Laurea specialistica (art. 12). 11. Per tutto quanto non è espressamente specificato nel presente Regolamento si rimanda allo Statuto e al Regolamento didattico d’Ateneo e alla normativa vigente. 11 Facoltà di Lettere e filosofia - Regolamento ALLEGATO A Corsi di laurea e laurea specialistica a) Corsi di laurea - Lettere (Classe 5) - Conservazione dei beni culturali (Classe 13) - Filosofia (Classe 29) - Servizio sociale (Classe 6) - Storia (Classe 38) - Tecniche artistiche e dello spettacolo (Classe 23) - Lingua e cultura italiana per stranieri (Classe 5 - da impartirsi per via telematica in convenzione con ICoN - Italian Culture on the Net) - Economia e gestione delle arti e delle attività culturali (Classe 13 - corso interfacoltà con la Facoltà di Economia) b) Corsi di laurea specialistica - Antropologia culturale, etnologia, etnolinguistica (Classe 1/S) - Archeologia e conservazione dei beni archeologici (Classe 2/S) - Archivistica e biblioteconomia (Classe 5/S) - Filologia e letteratura italiana (Classe 16/S) - Filologia e letterature dell’antichità (Classe 15/S) - Filosofia pratica e relazioni umane (Classe 18/S) - Filosofia teoretica, dell’arte e della comunicazione (Classe 18/S) - Interculturalità e cittadinanza sociale (Classe 57/S) - Lingua e cultura italiana (Classe 40/S) - Musicologia e beni musicali (Classe 51/S) - Politiche e servizi sociali (Classe 57/S) - Scienze dello spettacolo e della produzione multimediale (Classe 73/S) - Storia antica (Classe 93/S) - Storia del pensiero filosofico e sociale (Classe 96/S) - Storia della società europea (Classe 94/S) - Storia delle arti e conservazione dei beni artistici (Classe 95/S) - Storia medievale (Classe 97/S) - Storia moderna (Classe 98/S) - Economia e gestione delle arti e delle attività culturali (Classe 83/S - corso interfacoltà con la Facoltà di Economia) 12