FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA
REGOLAMENTO DI FACOLTÀ
Emanato con Decreto rettorale n. 176 del 28 febbraio 2003
Facoltà di Lettere e filosofia - Regolamento
SOMMARIO
Art. 1 - Finalità del Regolamento
Art. 2 - Struttura didattica della Facoltà
Art. 3 - Compiti della Facoltà
Art. 4 - Rapporti tra Facoltà e Dipartimenti
Art. 5 - I Collegi didattici
Art. 6 - Funzioni dei Collegi didattici
Art. 7 - Commissione didattica di Facoltà
Art. 8 - Tipologia e organizzazione degli insegnamenti
Art. 9 - Doveri didattici dei docenti
Art. 10 - Accessi alle lauree e alle lauree specialistiche
Art. 11 - Esami di profitto nei Corsi di Laurea e di Laurea specialistica
Art. 12 - Prova finale nei Corsi di Laurea e di Laurea specialistica
Art. 13 - Attività culturali, formative e di orientamento rivolte agli studenti
Art. 14 - Studenti non impegnati a tempo pieno
Art. 15 - Riconoscimento di studi compiuti all'estero
Art. 16 - Norme finali e transitorie
Allegato A - Corsi di laurea e laurea specialistica
Allegato B - discipline attivate nella Facoltà di Lettere e Filosofia
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Facoltà di Lettere e filosofia - Regolamento
Art. 1 - Finalità del Regolamento
1. Il presente Regolamento disciplina l’organizzazione didattica della Facoltà di Lettere
e Filosofia dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, di seguito denominata Facoltà, e le sue
modalità di funzionamento nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa di legge, dallo Statuto e
dal Regolamento Didattico di Ateneo.
Art. 2 - Struttura didattica della Facoltà
1. L’offerta didattica della Facoltà si articola nei Corsi di Laurea e Laurea specialistica
elencati nell’allegato A. La Facoltà può inoltre proporre l’istituzione e l’attivazione di corsi per
Master universitario di primo e secondo livello.
2. Le discipline attivate nella Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università Ca' Foscari di
Venezia sono elencate in allegato al presente Regolamento (allegato B). Tale elenco viene
aggiornato annualmente.
3. L'ordinamento didattico dei Corsi di Studio attivati all’interno della Facoltà di Lettere
e Filosofia dell'Università Ca' Foscari di Venezia è disciplinato dai regolamenti didattici dei
singoli Corsi di Studio.
Art. 3 - Compiti della Facoltà
1. La Facoltà programma e coordina l’attività didattica dei Corsi di Laurea e di Laurea
specialistica; collabora con i Dipartimenti nella programmazione e nel coordinamento dei
Master di primo e secondo livello, dei Corsi e delle Scuole di Specializzazione, e dei Dottorati
di ricerca.
2. Il Consiglio di Facoltà delibera in particolare su:
a) le richieste di posti di ruolo docente formulate dai Dipartimenti;
b) le chiamate dei docenti di ruolo, sentito il parere dei Dipartimenti interessati;
c) le relazioni triennali sull’attività scientifica e didattica dei docenti, sentito il parere dei
Dipartimenti interessati;
d) i congedi per ragioni di studio o di ricerca scientifica;
e) i Regolamenti dei singoli Corsi di studio, su proposta dei Collegi didattici e sentito il parere
dei Dipartimenti interessati e della Commissione didattica di Facoltà;
f) sull’istituzione e la formazione dei Collegi didattici;
g) l’istituzione, l’attivazione, la modifica e la disattivazione dei Corsi di studio, su proposta dei
Collegi didattici e sentito il parere dei Dipartimenti interessati;
h) l’attivazione di insegnamenti o moduli di ogni tipologia, mediante supplenze, affidamenti o
contratti, o la loro disattivazione, su proposta dei Collegi didattici e sentito il parere dei
Dipartimenti interessati;
i) l’impegno didattico dei docenti nei vari corsi di Studio;
l) l’attribuzione ai docenti di responsabilità didattiche a tempo determinato e indeterminato,
sentito anche il parere dei Dipartimenti interessati;
m) il riconoscimento dei titoli accademici conseguiti presso Università di altri paesi, sentiti i
Collegi didattici;
n) il calendario didattico;
o) la compilazione del Manifesto didattico della Facoltà;
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Facoltà di Lettere e filosofia - Regolamento
p) l’istituzione e la formazione dei Collegi didattici su proposta del Preside e sentito anche il
parere dei Dipartimenti interessati;
q) l’approvazione di progetti di sperimentazione didattica.
3. La Facoltà fornisce al Senato Accademico il parere sulle proposte avanzate dai
Dipartimenti riguardo all’istituzione, l’attivazione e la disattivazione di Master di primo e
secondo livello, e di Corsi e Scuole di specializzazione.
4. Entro il 15 maggio di ogni anno i docenti dovranno presentare ai rispettivi Collegi
didattici i programmi dell'anno successivo, seguendo le indicazioni della Facoltà. Tali
programmi saranno inoltrati entro il 31 maggio alla Facoltà, a cura dei Collegi didattici, per la
pubblicazione della Guida dello Studente.
5. La Facoltà coordina gli orari e la distribuzione degli spazi per la didattica, curando in
particolare una divisione omogenea degli insegnamenti fra primo e secondo semestre.
Art. 4 - Rapporti tra Facoltà e Dipartimenti
1. I Dipartimenti collaborano con la Facoltà nella programmazione e nel coordinamento
dei corsi di Laurea e dei corsi di Laurea specialistica.
In particolare, i Dipartimenti:
a) sottopongono alla Facoltà le richieste di posti di ruolo docente, sulla base di un
circostanziato piano di sviluppo della ricerca e della didattica, sentiti i Collegi didattici
riguardo alle esigenze dei Corsi di studio;
b) sottopongono alla Facoltà le proposte di convenzione o di collaborazione con Enti e
Istituzioni esterni, nel caso di attività finalizzate anche alla didattica;
c) sono chiamati a fornire alla Facoltà il parere riguardo a:
1. le chiamate e ai trasferimenti di docenti inquadrati nelle aree disciplinari rappresentate nei
Dipartimenti stessi, o riferibili ad essi;
2. le richieste di attivazione, di modifica e di disattivazione di Corsi di studio relativi alle
aree disciplinari rappresentate nei Dipartimenti stessi, o riferibili ad essi;
3. le richieste di attivazione e di disattivazione di insegnamenti di pertinenza delle aree
disciplinari rappresentate nei Dipartimenti stessi, o riferibili ad essi, proposte dai Collegi
didattici;
4. le domande di supplenza, affidamento, contratto per gli insegnamenti di pertinenza delle
aree disciplinari rappresentate nei Dipartimenti stessi, o riferibili ad essi;
5. le relazioni triennali sull’attività scientifica e didattica dei docenti;
6. le richieste di congedo per ragioni di studio o di ricerca scientifica.
2. I Dipartimenti sottopongono alla Facoltà le proposte di istituzione, attivazione e
disattivazione di Master Universitari di primo e secondo livello, e di Corsi e Scuole di
specializzazione.
3. Per quanto concerne i Dottorati di ricerca, le cui procedure sono disciplinate dalla
legge e dal Regolamento dei Dottorati di ricerca di Ca’ Foscari, i Dipartimenti sono tenuti a
informare la Facoltà riguardo all’attivazione o la disattivazione dei Dottorati di cui sono sede
amministrativa.
Art. 5 - I Collegi didattici
1. I Collegi didattici organizzano l’attività di un singolo Corso di studio o di più Corsi
di studio, anche di classi diverse purché omogenee dal punto di vista scientifico-culturale.
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2. I Collegi didattici sono nominati su proposta del Preside - sentito anche il parere dei
Dipartimenti interessati- e hanno la durata di tre anni accademici. Essi sono formati da un
minimo di cinque e un massimo di sette docenti, uno dei quali ha funzione di Presidente. Il
Presidente deve essere un professore di I o di II fascia, nominato dal Consiglio di Facoltà su
proposta del Collegio didattico stesso. Limitatamente ad adempimenti che richiedano la
presenza di specifiche competenze disciplinari, ove queste non siano adeguatamente
rappresentate, il Collegio didattico può venire integrato con uno o più docenti delle aree
disciplinari in questione, scelti su indicazione del Dipartimento interessato.
Art. 6 - Funzioni dei Collegi didattici
1. I Collegi didattici:
a) elaborano, nei termini previsti dall’art. 5 del Regolamento didattico di Ateneo, i Regolamenti
didattici dei Corsi di studio, che vengono sottoposti all’approvazione della Facoltà, sentito il
parere dei Dipartimenti interessati;
b) forniscono il parere, riguardo alle esigenze dei Corsi di studio, in merito alle richieste di
posti di personale docente, avanzate dai Dipartimenti;
c) propongono alla Facoltà, dopo aver acquisito il parere dei Dipartimenti interessati,
l’attivazione, la modifica e la disattivazione dei Corsi di studio;
d) propongono alla Facoltà, dopo aver acquisito il parere dei Dipartimenti interessati,
l’attivazione di insegnamenti o moduli di ogni tipologia, mediante supplenze, affidamenti o
contratti, o la loro disattivazione;
e) istruiscono le procedure per l’attribuzione di contratti di insegnamento secondo quanto
previsto dalla normativa nazionale e locale, valutano le domande pervenute e formano le
relative graduatorie, che accompagnate da una relazione vengono trasmesse per il parere ai
Dipartimenti interessati e sottoposte poi alla Facoltà per l’approvazione;
f) stabiliscono le modalità delle eventuali prove di ammissione degli studenti al Corso di studio;
g) propongono alla Facoltà i nomi dei relatori degli elaborati di Laurea e di Laurea
specialistica;
h) riconoscono i curricula didattici svolti presso le Università italiane e straniere;
i) forniscono annualmente alla Commissione didattica di Facoltà una relazione valutativa dei
risultati didattici raggiunti nei Corsi di studio.
2. I Collegi didattici organizzano almeno due volte all’anno un incontro con tutti i
docenti afferenti al Corso di studio; possono organizzare inoltre, in relazione a motivate
esigenze, incontri con gli studenti iscritti ai relativi Corsi di studio.
Art. 7 - Commissione didattica di Facoltà
1. La Commissione didattica di Facoltà ha la funzione di osservatorio permanente delle
attività didattiche; suoi compiti sono la valutazione della funzionalità ed efficacia delle strutture
didattiche, della qualità dell’attività didattica e del funzionamento dell’orientamento e del
tutorato; a tal fine la Commissione predispone annualmente e presenta alla Facoltà, sulla base
anche delle relazioni dei singoli Collegi didattici, una relazione generale sull’attività didattica
svolta nel corso dell’anno.
2. La Commissione didattica di Facoltà può proporre a un singolo Collegio didattico o
al Consiglio di Facoltà iniziative di vario tipo atte a migliorare l’organizzazione della didattica,
ed esprimere pareri sulla revisione dei Regolamenti didattici dei Corsi di studio e sulla effettiva
coerenza tra i crediti assegnati alle varie attività formative e gli specifici obiettivi formativi
programmati, nonché sulla attivazione o disattivazione di nuovi Corsi di studio.
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3. La Commissione didattica può proporre al Consiglio di Facoltà, sentiti i Collegi
didattici, il riconoscimento di eventuali crediti formativi universitari per attività formative non
direttamente dipendenti dall’Università.
4. La Commissione è presieduta dal Preside o da un suo delegato ed è composta da un
docente per ciascun Collegio didattico, designato dal Collegio stesso, e da un pari numero di
studenti iscritti a diversi Corsi di studio e designati dal consiglio degli Studenti.
Art. 8 - Tipologia e organizzazione degli insegnamenti
1. Gli insegnamenti della Facoltà sono costruiti su base modulare.
2. Gli insegnamenti cosiddetti “semestrali” sono costituiti da un unico modulo, di 30 ore
nei Corsi di Laurea e di 15 ore nei Corsi di Laurea specialistica.
3. Ogni insegnamento cosiddetto “annuale” dei Corsi di Laurea si articola in due moduli
di 30 ore. Ogni insegnamento annuale dei Corsi di Laurea specialistica si articola in due
moduli di 15 ore.
4. A meno di motivate eccezioni, derivanti da proposte dei singoli Collegi didattici
interessati approvate dal Consiglio di Facoltà, ogni modulo di 30 ore dei Corsi di Laurea vale 4
CFU e ogni modulo di 15 ore dei Corsi di Laurea specialistica vale 4 CFU.
5. La Facoltà può mutuare gli insegnamenti che ritenga necessario attivare anche da
altre Facoltà, previa approvazione dei rispettivi consigli di Facoltà e con il consenso dei docenti
interessati. Nel caso si tratti di Facoltà facenti parte di altre Università, sarà necessario stipulare
preventivamente una convenzione con l’Università interessata.
Art. 9 - Doveri didattici dei docenti
1. Le attività didattiche dei docenti sono documentate da un registro in cui vengono
specificati gli argomenti trattati in ogni lezione e da un registro in cui sono indicati le ore
dedicate alla didattica, al ricevimento e assistenza, agli esami di profitto e di laurea e ai compiti
organizzativi.
2. La partecipazione ai Consigli di Facoltà e a quelli delle strutture didattiche, che è
obbligatoria, non è inclusa nelle ore di attività previste per i docenti.
3. Le domande di missione e le richieste di assenze durante l'anno accademico, che
alterino il calendario dell’attività didattica del docente, vanno sottoposte all'autorizzazione del
preside, sentiti i Collegi Didattici.
4. I congedi per motivi di studio e di ricerca sono limitati annualmente a un massimo del
20% dei docenti della Facoltà e dei singoli Corsi di Studio. In caso di domande in eccesso dovrà
essere stabilita una graduatoria, tenendo conto anche dei precedenti periodi di congedo ottenuti
dai singoli docenti.
5. Il titolare di un insegnamento, che nell’ultimo biennio abbia registrato un numero di
esami inferiore a una soglia stabilita dal Senato Accademico, su richiesta motivata della Facoltà
è tenuto a svolgere a titolo gratuito un impegno didattico aggiuntivo.
6. I ricercatori sono tenuti a svolgere durante l'anno accademico l'attività didattica
definita dal Consiglio di Facoltà in base alle indicazioni fornite dalle strutture didattiche.
Art. 10 - Accessi alle lauree e alle lauree specialistiche
1. L’iscrizione alle lauree della Facoltà di Lettere e Filosofia è consentita a tutti coloro
che sono in possesso di una maturità quinquennale, senza alcun debito formativo iniziale.
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Facoltà di Lettere e filosofia - Regolamento
2. Gli studenti che si iscrivono alle lauree dovranno sottoporsi a un test di valutazione
della loro preparazione preuniversitaria, da sostenersi entro il 31 dicembre dell’anno
accademico. nel quale si iscrivono per la prima volta.
3. L’iscrizione alle lauree specialistiche della Facoltà di Lettere e Filosofia è consentita
a tutti coloro che sono in possesso di una laurea, purché non abbiano un debito formativo,
stabilito dal competente Collegio didattico, superiore a 60 CFU e abbiano riportato un voto di
laurea non inferiore a 95/110. I Collegi Didattici, previa valutazione del curriculum, hanno
facoltà di ammettere anche studenti con voto di laurea inferiore.
Art. 11 - Esami di profitto nei Corsi di Laurea e di Laurea specialistica
1. A ciascuna attività formativa prevista nell’ambito dei Corsi di Laurea e di Laurea
specialistica di pertinenza della Facoltà corrisponde una prova di accertamento delle conoscenze
e della preparazione acquisita (prova d’esame) alla quale gli studenti interessati sono tenuti a
sottoporsi e il cui superamento è condizione per l’acquisizione dei crediti corrispondenti alle
attività formative seguite. Tali accertamenti sono sempre individuali e devono avere luogo in
condizioni che garantiscano l’approfondimento, l’obiettività e l’equità della valutazione in
rapporto con l’insegnamento o l’attività seguita e con quanto esplicitamente richiesto ai fini
della prova.
2. A ciascun modulo didattico corrisponde una prova d’esame.
3. Il superamento della prova d’esame relativa a ciascun modulo dà diritto
all’acquisizione dei crediti corrispondenti all’attività formativa seguita; la votazione ottenuta
costituisce parte integrante del curriculum didattico dello studente ed è indipendente dalla
votazione ottenuta nelle prove d’esame relative ad altri moduli della medesima attività formativa.
4. Le prove d’esame relative al I modulo di ogni corso si svolgono: a) in un unico
appello, di norma in forma scritta, nell’ambito delle due settimane di sospensione delle lezioni
che intercorrono fra la fine del I modulo e l’inizio del II; b) in un unico appello, in forma scritta
od orale, al termine del II modulo; c) in un unico appello, in forma scritta od orale, in una
sessione di recupero, prevista nel mese di settembre.
5. Le prove d’esame relative al II modulo di ogni corso si svolgono: a) in due appelli
distinti, in forma scritta od orale, al termine del II modulo; b) in un unico appello, in forma
scritta od orale, in una sessione di recupero, prevista nel mese di settembre.
6. Nella sessione di recupero, le prove relative al I e al II modulo di un medesimo
insegnamento possono svolgersi anche in un unico appello, ma comunque sempre con
valutazioni separate.
7. Per gli studenti che hanno presentato domanda di laurea, si prevede un appello
riservato, relativo sia al I che al II modulo, da tenersi a giugno per ciò che concerne gli
insegnamenti del I semestre e a gennaio per gli insegnamenti del II semestre.
8. Per gli studenti iscritti alle lauree specialistiche, le prove d’esame relative al I e al II
modulo di un medesimo insegnamento possono sempre svolgersi in un medesimo appello.
9. Per gli studenti iscritti alle lauree specialistiche si terranno due appelli d’esame nella
sessione successiva al termine di ogni corso e uno in ciascuna delle altre due sessioni.
10. Il superamento della prova d’esame relativa al primo modulo di un insegnamento –
nel caso sia esplicitamente indicato come propedeutico – è condizione necessaria per sostenere
la prova d'esame relativa al II modulo.
11. Le sessioni d’esame e le date della prova d’esame relativa a ciascuna attività
formativa prevista nell’ambito dei Corsi di Laurea e di Laurea specialistica di pertinenza della
Facoltà sono indicate nel Calendario degli esami.
12. Nel corso del mese di settembre la Facoltà stabilisce la composizione delle
commissioni di esame per il successivo anno accademico, con l’indicazione di due componenti,
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secondo quanto previsto dal comma 7 dell’art. 21 del Regolamento didattico di Ateneo, e di
almeno due membri supplenti.
13. I professori fuori ruolo e quelli in congedo possono essere inseriti nelle commissioni
d’esame, con l’autorizzazione del Preside.
14. La qualifica di cultore della materia, che consente di far parte delle commissioni
d’esame, è riconosciuta sulla base del lavoro istruttorio di una commissione di Facoltà ed è poi
confermata dal Consiglio di Facoltà. Tale qualifica dura quattro anni.
15. Gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea della Facoltà possono sostenere esami in tutti
gli insegnamenti impartiti in tutti i Corsi di Laurea della Facoltà, indipendentemente dal Corso
di laurea al quale risultano iscritti, fatte salve precise indicazioni dei singoli Corsi di Laurea.
16. Gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea della Facoltà non possono sostenere esami
negli insegnamenti impartiti nei Corsi di Laurea specialistica della Facoltà, fatte salve precise
indicazioni dei singoli Corsi di Laurea.
Art. 12 - Prova finale nei Corsi di Laurea e di Laurea specialistica
1. Il titolo di laurea è conferito previo superamento di una prova finale, consistente nella
presentazione e discussione davanti alla Commissione giudicatrice, di un elaborato scritto,
indicativamente della lunghezza di 30-50 cartelle, su un argomento scelto in relazione alla
tipologia del Corso di laurea e del percorso seguito.
2. Il titolo di laurea specialistica è conferito previo superamento di una prova finale,
consistente nella presentazione e discussione davanti alla Commissione giudicatrice, di un
elaborato scritto di ampiezza funzionale all’argomento scelto in relazione alla tipologia del
Corso di laurea e del percorso seguito.
3. Fatte salve le eventuali, ulteriori specificazioni stabilite nel Regolamento didattico dei
singoli Corsi di laurea o deliberate dal Consiglio di Facoltà, l’elaborato di laurea sarà redatto
secondo le metodologie proprie del settore disciplinare di riferimento, eventualmente anche con
l’impiego di strumentazione e metodologie informatiche.
4. L’elaborato di laurea specialistica, condotto con approfondita conoscenza delle
metodologie proprie del settore disciplinare di riferimento, eventualmente anche con l’impiego
di strumentazione e metodologie informatiche, deve presentarsi con caratteri di documentazione
e approfondimento scientifico esauriente e con risultati di parziale o totale originalità.
5. L’argomento dell’elaborato di laurea e di laurea specialistica è scelto nell’ambito di
uno degli insegnamenti seguiti, d’intesa con il docente responsabile che sovrintende alla
preparazione dell’elaborato e funge da relatore dello stesso in occasione dell’esame finale
dinanzi alla apposita Commissione.
6. La Commissione giudicatrice è composta da tre a cinque membri per l’esame di
Laurea; da sette a undici membri per l’esame di Laurea specialistica. La votazione finale è
sempre espressa in centodecimi qualunque sia il numero dei commissari.
7. La Commissione di Laurea specialistica è composta in maggioranza da professori di I
e II fascia e da ricercatori titolari di affidamenti o supplenze della Facoltà.
8. Nel caso di una tesi di Laurea o di Laurea specialistica che abbia come primo relatore
un docente non di ruolo della Facoltà, il secondo relatore deve essere un docente di ruolo
della Facoltà.
9. I professori fuori ruolo possono essere inseriti nelle Commissioni di Laurea e di
Laurea specialistica.
10. I ricercatori non titolari di insegnamento possono essere inseriti nelle Commissioni
di Laurea e di Laurea specialistica in qualità di secondo relatore.
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11. I cultori della materia possono far parte delle Commissioni di Laurea e di Laurea
specialistica come terzo relatore, previo parere favorevole del Collegio didattico del Corso di
Laurea e del Consiglio di Facoltà.
12. I docenti in congedo sono autorizzati a far parte delle Commissioni di Laurea e di
Laurea specialistica in ogni seduta in cui venga discussa una tesi in cui sono relatori. Negli altri
casi devono chiedere l’autorizzazione al Preside di facoltà. I docenti in congedo prendono parte
a tutta la seduta di laurea.
13. Il Presidente delle Commissioni di Laurea è un docente di ruolo della Facoltà.
14. Il Presidente delle Commissioni di Laurea specialistica deve essere un professore di
I fascia o, in mancanza di questo, un professore di II fascia.
15. I professori ufficiali di prima e seconda fascia, i professori fuori ruolo, i ricercatori
confermati o non confermati, gli assistenti e i docenti titolari di supplenza, affidamento o
contratto prendono parte a tutta la seduta di laurea. I cultori della materia, i ricercatori e i
docenti di altra Facoltà dell’Università Ca’ Foscari di Venezia o di altra Università partecipano
soltanto alla discussione delle tesi per le quali sono stati chiamati.
16. La discussione delle singole tesi di Laurea e di Laurea specialistica si svolge con
almeno due relatori. In caso di grave impedimento il primo e il secondo relatore devono inviare
una relazione scritta al Presidente della Commissione, contenente una valutazione generale della
tesi e una proposta di voto. Il Presidente ne darà lettura dinanzi ai membri della Commissione.
17. Il secondo relatore deve essere indicato al Consiglio di Facoltà dal Collegio
didattico del Corso di Laurea e di Laurea specialistica tra i docenti ufficiali e i ricercatori del
pertinente Corso di Laurea o di Laurea specialistica o di diverso Corso di Laurea.
18. Per la Laurea specialistica è ammesso, come facoltativo, l’utilizzo del terzo relatore.
Quest’ultimo può essere scelto tra i docenti e i ricercatori della Facoltà, di altra Facoltà
dell’Università Ca’ Foscari di Venezia o di altra Università e tra i cultori della materia o altri
esperti riconosciuti tali dai competenti Collegi didattici.
19. La valutazione dell’esame di Laurea si ottiene aggiungendo alla media curricolare
del candidato un punteggio determinato in base alla seguente tabella:
a) Gruppo A: da 1 a 4 punti;
b) Gruppo B: da 0 a –n punti.
Inoltre la Commissione aggiunge:
a) 1 punto per i candidati che abbiano sostenuto esami all’estero nell’ambito di programmi
Erasmus;
b) 1 punto se il candidato si laurea entro i tempi previsti dal regolare percorso di studi;
c) 1 punto per i candidati che abbiano effettuato stages all’estero, riconosciuti e valutati
positivamente dai rispettivi Collegi Didattici.
20. La valutazione dell’esame di Laurea specialistica si ottiene aggiungendo alla media
curricolare del candidato un punteggio determinato in base alla seguente tabella:
a) Gruppo A: da 4 a 6 punti;
b) Gruppo B: da 1 a 3 punti;
c) Gruppo C: da 0 a –n punti.
Inoltre la Commissione aggiunge:
a) 1 o 2 punti per i candidati che abbiano sostenuto esami all’estero nell’ambito di programmi
Erasmus;
b) 1 punto per i candidati che abbiano effettuato stages all’estero, riconosciuti e valutati
positivamente dai rispettivi Collegi Didattici.
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21. I singoli Collegi Didattici possono prevedere, dietro l’approvazione da parte del
Consiglio di Facoltà, l’attribuzione di ulteriori punteggi rispetto a quelli indicati ai commi 19
e 20, da aggiungere alla media curricolare del candidato.
22. In apertura dei lavori dell’esame di Laurea o di Laurea specialistica, prima di far
entrare il candidato, il Presidente raccoglie la proposta di valutazione preliminare della tesi fatta
dai relatori in ordine ai vari livelli di merito. Quindi fa entrare il candidato e apre la discussione.
Al termine della discussione, ascoltata la proposta del primo relatore, la Commissione assegna
un punteggio entro la banda di oscillazione indicata.
23. Il conferimento della lode per l’esame di Laurea o di Laurea specialistica può essere
proposto soltanto dal secondo relatore e presuppone obbligatoriamente il livello di partenza A.
deve essere inoltre approvato all’unanimità dai membri della Commissione.
24. In alternativa a quanto sopra, e limitatamente all’esame di Laurea specialistica, il
relatore di una tesi di particolare valore può proporre al competente Collegio didattico
l’esigenza di una valutazione della tesi medesima che prescinda dall’inserimento nei gruppi,
assegnando un diverso punteggio aggiuntivo. Nel caso di un parere favorevole da parte del
Collegio didattico, la tesi deve essere necessariamente discussa da quattro relatori. La stessa
procedura può essere seguita nel caso che un candidato abbia un curriculum particolare (ad
esempio esami sostenuti all’estero).
Art. 13 - Attività culturali, formative e di orientamento rivolte agli studenti
1. Il Consiglio di Facoltà, in collaborazione con il Servizio Orientamento d’Ateneo,
promuove le attività culturali, formative e di orientamento rivolte agli studenti, anche su
eventuale indicazione del Consiglio degli Studenti. Tali attività sono indirizzate, in particolare,
alla presentazione dei singoli Corsi di Laurea e di Laurea specialistica, al sostegno delle
iniziative promosse dalle organizzazioni studentesche, ai corsi di nuova attivazione e alla
sperimentazione di nuove forme di didattica.
Art. 14 - Studenti non impegnati a tempo pieno
1. I regolamenti didattici di ogni Corso di studio possono prevedere specifiche modalità
organizzative delle attività formative per studenti non impegnati a tempo pieno che, per
comprovate ragioni di lavoro, di salute e di famiglia, sono impossibilitati alla frequenza delle
normali attività didattiche.
2. Il Consiglio di Facoltà nomina annualmente una commissione incaricata di
verificare la fondatezza delle richieste da parte degli studenti di essere iscritti come non
impegnati a tempo pieno e di proporne l’approvazione alla Facoltà. La qualità di studente non
impegnato a tempo pieno dovrà essere annotata dalla Segreteria studenti sul libretto personale
dello studente.
3. All’inizio di ogni anno accademico ogni Collegio didattico propone alla Facoltà un
piano di attività formative di cui al comma 1.
4. Le prove di esame per gli studenti non impegnati a tempo pieno seguono le medesime
modalità previste per gli studenti ordinari.
Art. 15 - Riconoscimento di studi compiuti all'estero
1. I criteri per il riconoscimento dei titoli accademici conseguiti presso Università di
altri paesi sono demandati al Consiglio di Facoltà, sentiti i Collegi didattici.
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Art. 16 - Norme finali e transitorie
1. Nel solo periodo di tempo previsto per le iscrizioni per l’anno accademico 2001/02
(1 settembre – 31 dicembre 2001), gli studenti che intendono passare dal vecchio al nuovo
ordinamento universitario all’atto dell’iscrizione si vedranno riconoscere, per ogni esame
annuale già sostenuto all’interno della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università Ca’ Foscari
di Venezia o di qualsiasi altra Facoltà di Lettere e Filosofia, un valore di 10 CFU per ogni
esame annuale e di 5 CFU per ogni esame semestrale, sempre che tale esame posa essere
riconosciuto valido all’interno del nuovo piano di studio da essi presentato conformemente al
nuovo ordinamento. Gli stessi valori (10 e 5 CFU) saranno riconosciuti agli esami sostenuti fino
al 31 luglio 2002 ai soli studenti che trascorreranno parte dell’anno accademico 2001/02
all’estero nell’ambito del programma ERASMUS o altri programmi ad esso assimilati.
2. I piani di studio presentati dagli studenti che intendono passare dal vecchio al nuovo
ordinamento, ove risulti necessario e per non rallentare le carriere degli studenti, potranno
essere considerati come piani di studio individuali, provvedendo a una ridistribuzione dei 60
CFU assegnati alla libera scelta della sede.
3. All’interno dei piani di studio presentati dagli studenti che intendono passare dal
vecchio al nuovo ordinamento, ove risulti necessario e per non rallentare le carriere degli
studenti, potranno essere stabilite delle equipollenze fra insegnamenti dei quali siano stati già
sostenuti gli esami e insegnamenti previsti dai nuovi ordinamenti, purché si tratti di
insegnamenti facenti parte di settori scientifico-disciplinari riconosciuti dai Collegi didattici
congruenti ai fini della preparazione degli studenti.
4. A coloro che si iscrivono a una laurea specialistica essendo già in possesso di una
laurea quadriennale, ove, a giudizio del competente Collegio didattico, la laurea specialistica
risulti la prosecuzione diretta della laurea già acquisita, saranno riconosciuti 60 CFU e
l’iscrizione al II anno della laurea specialistica.
5. A coloro che si iscrivono a una laurea specialistica essendo già in possesso di una
laurea quadriennale, ove, a giudizio del competente Collegio didattico, la laurea specialistica
non risulti la prosecuzione diretta della laurea già acquisita, ma quest’ultima sia stata conseguita
all’interno di una Facoltà di Lettere e Filosofia, saranno riconosciuti dal competente Collegio
didattico un massimo di 30 CFU.
6. Nel caso di coloro che si iscrivono a una laurea specialistica essendo già in possesso
di una laurea quadriennale, che però non sia stata conseguita all’interno di una Facoltà di
Lettere e Filosofia, i Collegi didattici stabiliranno il numero di CFU che sarà possibile
riconoscere o il numero di CFU che varranno come debito formativo iniziale. Il debito non potrà
superare i 60 CFU (art. 10, comma 3).
7. A coloro che si iscrivono a una laurea specialistica venendo dal vecchio ordinamento,
ma avendo preventivamente ottenuto una laurea (triennale) del nuovo ordinamento, il
competente Collegio didattico, ove i CFU da loro già acquisiti superino i 180, stabilirà il
numero di CFU che potranno essere loro riconosciuti.
8. I trasferimenti da altre Facoltà di studenti, che vorranno rimanere all’interno del
vecchio ordinamento, saranno possibili solo per i medesimi Corsi di laurea ai quali essi erano
iscritti nella sede di provenienza; nel caso scelgano Corsi di laurea differenti da quello di
provenienza, potranno farlo solo all’interno del nuovo ordinamento.
9. Per gli studenti che proseguono gli studi secondo il vecchio ordinamento quadriennale
si applicano per quanto attiene la frequenza ai corsi di insegnamento, le prove d’esame, le
sessioni d’esame, gli appelli e le modalità dell’esame le norme precedentemente in vigore.
10. Agli esami di Laurea del vecchio ordinamento si applicano le norme previste per le
prove finali dei Corsi di Laurea specialistica (art. 12).
11. Per tutto quanto non è espressamente specificato nel presente Regolamento si
rimanda allo Statuto e al Regolamento didattico d’Ateneo e alla normativa vigente.
11
Facoltà di Lettere e filosofia - Regolamento
ALLEGATO A
Corsi di laurea e laurea specialistica
a) Corsi di laurea
-
Lettere (Classe 5)
-
Conservazione dei beni culturali (Classe 13)
-
Filosofia (Classe 29)
-
Servizio sociale (Classe 6)
-
Storia (Classe 38)
-
Tecniche artistiche e dello spettacolo (Classe 23)
-
Lingua e cultura italiana per stranieri (Classe 5 - da impartirsi per via telematica in
convenzione con ICoN - Italian Culture on the Net)
-
Economia e gestione delle arti e delle attività culturali (Classe 13 - corso interfacoltà con la
Facoltà di Economia)
b) Corsi di laurea specialistica
-
Antropologia culturale, etnologia, etnolinguistica (Classe 1/S)
-
Archeologia e conservazione dei beni archeologici (Classe 2/S)
-
Archivistica e biblioteconomia (Classe 5/S)
-
Filologia e letteratura italiana (Classe 16/S)
-
Filologia e letterature dell’antichità (Classe 15/S)
-
Filosofia pratica e relazioni umane (Classe 18/S)
-
Filosofia teoretica, dell’arte e della comunicazione (Classe 18/S)
-
Interculturalità e cittadinanza sociale (Classe 57/S)
-
Lingua e cultura italiana (Classe 40/S)
-
Musicologia e beni musicali (Classe 51/S)
-
Politiche e servizi sociali (Classe 57/S)
-
Scienze dello spettacolo e della produzione multimediale (Classe 73/S)
-
Storia antica (Classe 93/S)
-
Storia del pensiero filosofico e sociale (Classe 96/S)
-
Storia della società europea (Classe 94/S)
-
Storia delle arti e conservazione dei beni artistici (Classe 95/S)
-
Storia medievale (Classe 97/S)
-
Storia moderna (Classe 98/S)
-
Economia e gestione delle arti e delle attività culturali (Classe 83/S - corso interfacoltà con
la Facoltà di Economia)
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