ANCL - ADERENTE CONSILP/CONFPROFESSIONI - SETTIMANALE - ANNO XLII - N. 17 DEL 28 APRILE 2001 17 articoli Parere legale su alcune circolari Inps (De Lorenzis) I consulenti ampliano i loro orizzonti (Buscema) Applicazione dello sgravio triennale (Montano) L’Inail ha bisogno di decentramento (Milocco) I professionisti cercano strade comuni (Prandstraller) Ancora sulla riforma del collocamento/1 (Pelliccia) La Campania progetta il futuro (redazione di Caserta) rubriche Week Work (Studio associato Paoli) Fisco in pillole (benefici autotrasportatori, collegato “mercati”, coefficienti Ici) Storie di lavoro (Paoli) Tutto il tesseramento m x m (settimanale) CONVEGNI 291 294 295 297 298 300 302 303 304 306 296 WWW.ANCL.IT ❑ A Padova il 2 maggio (v. n. scorso) ❑ A Genova il 4 maggio (pag. 290) ❑ A Udine il 5 maggio (pag. 290) ❑ A Firenze il 7 maggio (pag. 299) ❑ A Bologna il 9 maggio (pag. 299) Ricordiamo ai colleghi che registrandosi gratuitamente al sito Ancl potranno accedere a tutti i servizi: news, banca dati news, numero corrente e arretrati di questa rivista, supplementi monotematici, ecc. Inoltre potranno ricercare l’indirizzo e l’e-mail (quando in nostro possesso) dei colleghi iscritti all’Ancl nella sezione riservata “Il Consulente”. ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ORDINE CONSULENTI DEL LAVORO DEI CONSULENTI DEL LAVORO organizzano un CONVEGNO “QUALITÀ” per il giorno venerdì 4 maggio 2001, alle ore 9,00, presso lo Starhotels – Corte Lambruschini, 4 – GENOVA PROGRAMMA Ore 9,00 Registrazione partecipanti. La certificazione di qualità come opportunità di lavoro per i cdl: – SA 8000; – consulenza per la qualità; – formazione; – Investors in people. Ore 9,30 Introduzione e saluti. Certificazione Iso 9000 – La qualificazione degli studi professionali. RELATORE: Dnv Italia. RELATORE: ROBERTO DE LORENZIS. La formazione sulla qualità nello studio professionale. RELATORE: Dnv Knowledge Institute. Il trattamento di fine rapporto: nuova tassazione e previdenza complementare. RELATORE: GABRIELE BONATI. La certificazione del professionista. Progetto del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei cdl. RELATORI: ATTILIO MIOTTO – LUIGI SERRA. MODERATORE: ROSARIO DE LUCA, Coordinatore Commissione Qualità CNO. La partecipazione al convegno è valida ai fini della certificazione della qualità. Segreteria: Ancl Nazionale Roma – Tel. 06/5415742-06/5415565 – Fax 06/5415565. UNIONE PROVINCIALE ANCL DI UDINE con il patrocinio del CONSIGLIO PROVINCIALE DELL’ORDINE DEI CDL DI UDINE e la collaborazione dei SERVIZI CGN organizza un CONVEGNO per il giorno sabato 5 maggio 2001, alle ore 9,00, presso la Sala Convegni dell’Astoria Hotel Italia – Piazza XX Settembre – UDINE sul tema LA RIFORMA DEL REGIME SANZIONATORIO IN MATERIA DI LAVORO PROGRAMMA Ore 9,00 Registrazione dei partecipanti ed inizio dei lavori. Saluto Ore 9,30 La riforma del regime sanzionatorio in materia di lavoro. ai partecipanti. Ore 9,15 Presentazione delle novità del modello 730 telematico nei Servizi Cgn. RELATORE: ALESSANDRO RIZZA, Presidente dell’Unione Provinciale Ancl di Udine. Ore 11,00 Coffee break. Ore 12,30 Dibattito. Ore 13,00 Chiusura dei lavori. RELATORE: dott. FRANCESCO NATALINI, consulente del lavoro. Ingresso libero. La partecipazione al convegno è valida ai fini della certificazione della qualità. Segreteria: Presidente dell’UP Ancl di Udine, Alessandro Rizza – Via Patriarcato, 6 – Cividale del Friuli (UD) – Tel. /Fax 0432/731767. - 290 - N. 17 del 28 aprile 2001 L’Ancl chiede delucidazioni Parere legale su alcune circolari Inps Roma, lì 2 aprile 2001 EGR. AVV.TI MARCO PORRETTI E GLORIA GAGLIARDI VIA BELISARIO, 6 00187 ROMA Quest’Associazione Nazionale, negli interessi dei propri iscritti, ritiene doveroso sottoporre alla Sua cortese attenzione due circolari Inps, rispettivamente la n. 45 del 23.2.2001 e la n. 52 del 6.3.2001, le quali, a parere della scrivente, non solo vìolano il principio dettato dall’articolo 97 della Costituzione (buon andamento ed imparzialità della p.a.), ma creano situazioni di enorme incertezza nell’applicazione delle norme in materia di legislazione sociale e fiscale, tale da non garantire la giusta applicazione delle stesse da parte delle aziende assistite. Oltre ciò, il moltiplicarsi di deregolazioni amministrative, come quelle appena citate, rende impossibile da parte della categoria rappresentata lo svolgimento di un servizio professionale altamente qualificato a garanzia del rispetto delle regole imposte dalla legislazione. Non è tutto: la categoria dei consulenti del lavoro, per via dell’incontrollato moltiplicarsi di disposizioni amministrative, come quelle citate (spesso in contrasto con norme di grado superiore), si vede costretta ad operare da diversi anni a questa parte in condizioni improbe, anche con conseguente lievitazione degli onorari applicati alle azien- N. 17 del 28 aprile 2001 de le quali, loro malgrado, subiscono i costi aggiuntivi di una pubblica amministrazione irresponsabile ed oramai ridotta al collasso, fino al punto di condizionare pesantemente, per effetto della sproporzione dei costi in relazione ai servizi, anche l’entità della pressione fiscale nel nostro Paese. Premesso quanto sopra, analizziamo nel dettaglio le due circolari amministrative. ● Circolare Inps n. 45 del 23.2.2001 A ridosso del termine previsto per la consegna della certificazione inerente ai dati previdenziali e fiscali dei lavoratori dipendenti (modd. Cud, di cui al DM del 23.11.2000, pubblicato in GU n. 290 del 13.12.2000) fissata per il 28.2.2001, l’Inps con la circolare di cui trattasi integra le istruzioni per la compilazione della modulistica citata. Le conseguenze sono facilmente immaginabili: – vanificazione, di fatto, della scadenza prevista dal comma 2 dell’art. 7-bis del DPR 29.9.1973, n. 600; – illegittimità della circolare, in contrasto con il DM 23.11.2000 sopra citato; – impossibilità oggettiva di rispettare quanto indicato nella circolare n. 45 dell’Inps per incongruenza dei dati indicati nelle certificazioni già inviate ai di- - 291 - pendenti, conformi alle istruzioni di cui al DM più volte citato. ● Circolare Inps n. 52 del 6.3.2001 La circolare contestata riguarda le modalità d’esposizione dei dati contributivi sui modd. DM10/ 2 (modelli di denuncia mensile dei contributi versati dai datori di lavoro), da presentare entro il 16 del mese successivo al periodo di paga, cui si riferisce. L’Inps, a seguito della riduzione dell’aliquota prevista per i contributi sociali relativi agli assegni per il nucleo familiare, disposta dall’art. 120 della L. 23.12.2000, n. 388 (SO n. 219 alla GU n. 302 del 29.12.2000), con la circolare n. 52 del 6.3.2001 modifica le modalità di esposizione dei dati contributivi del modello di denuncia relativo al mese di febbraio 2001 (in scadenza il 16.3.2001). È evidente l’estremo disagio che pone in essere la circolare citata, tenuto conto che: 1. quasi tutti i datori di lavoro e, con loro, gli studi dei consulenti del lavoro alla data d’emanazione della circolare hanno già elaborato le retribuzioni del mese di febbraio 2001, unitamente alla modulistica contributiva (modd. DM10/2), riducendo direttamente l’aliquota contributiva di 0,8 punti percentuali, come previsto dal citato art.120, legge 388/2000, senza esporre tale riduzione sui ➦ (segue) del 20.1.2000 e circolare n. 23 del 9.2.1999), com’è d’obbligo provvedere da parte di una p.a. efficiente. moduli di denuncia; 2. nella considerazione che oggi, oramai, quasi tutte le aziende provvedono all’elaborazione attraverso sistemi informatici, le case di software non hanno avuto il tempo di adeguare le procedure per allinearsi alle disposizioni amministrative dell’ultim’ora; 3. la circolare in questione, al punto 4.4 (periodi pregressi), dispone che, qualora i datori di lavoro avessero ridotto direttamente l’aliquota contributiva (ipotesi questa costituente la generalità dei casi, per i motivi di cui sopra), dovranno recarsi presso l’Inps a definire le note di rettifica, che certamente saranno emesse dallo stesso Istituto; 4. l’Inps, in precedenti analoghe situazioni, ha emanato disposizioni amministrative in tempo utile, senza arrecare disagi all’utenza (vedasi circolare n. 12 In particolare si evidenziano gli inevitabili disagi all’utenza che la circolare produrrà, poiché i datori di lavoro e, per loro, i consulenti del lavoro, dovranno inevitabilmente recarsi all’Inps, con conseguenti costi a carico delle aziende assistite, onde chiedere l’annullamento delle note di rettifica, che saranno inevitabilmente inviate alla generalità dei datori di lavoro. Inoltre è importante rilevare come l’Inps: – illegittimamente, sempre al punto 4.4 della citata circolare, ponga un limite temporale per il recupero degli eventuali contributi versati in eccesso, rispetto alla riduzione disposta dalla legge 388/2000 (“… entro il terzo mese successivo alla data di emanazione della presente circolare …”) superando, di fatto, i diversi limiti imposti dalla legge per la prescrizione dei contributi; – abbia ritardato, per i datori di lavoro che eventualmente non abbiano effettuato il recupero contributivo, in attesa della circolare esplicativa, gli effetti della norma che prevede l’abbattimento dei contributi cuaf a decorrere dall’1.2.2001. Alla luce delle suesposte considerazioni si desidera conoscere se ricorrono gli estremi per ricorrere al Tar del Lazio onde ottenere l’annullamento delle due circolari Inps, di cui alla presente, ed eventualmente il risarcimento per il disagio arrecato alla categoria dei consulenti del lavoro; in caso affermativo si dà incarico fin d’ora per la formulazione del ricorso ed il conseguente patrocinio. In attesa di urgente riscontro alla presente si porgono cordiali saluti. Roberto De Lorenzis SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE ANCL La risposta relativa alla circolare 45/2001 Roma, lì 17.4. 2001 Con riferimento al parere richiesto in data 2.4.2001 dall’Associazione Nazionale dei consulenti del lavoro, formulo le osservazioni e risposte in relazione ai seguenti quesiti: Prima di rispondere ai quesiti suddetti, si rende necessaria una breve premessa sulla natura giuridica delle circolari. Natura giuridica delle circolari 2. violazione del DPR 29.9.1973, n. 600 – art. 7-bis, comma 2 – da parte della circolare suddetta; Si tratta della categoria più importante e controversa di norme “interne”, espressione del potere di autorganizzazione della pubblica amministrazione. La dottrina moderna ha individuato diversi tipi di circolari: 3. eccesso di potere della circolare in oggetto per contrasto con precedenti provvedimenti. a) circolari organizzative, contenenti disposizioni sull’organizzazione degli uffici; 1. violazione del DM 23.11.2000 da parte della circolare Inps n. 45 del 23.2.2001; - 292 - b) circolari interpretative, recanti disposizioni sull’interpretazioni di leggi e regolamenti al fine di assicurarne l’uniforme interpretazione nell’ambito dell’apparato amministrativo; c) circolari normative, contenenti precetti vincolanti per le azioni successive dell’amministrazione: si tratta di norme interne, come tali non vincolanti all’esterno e, quindi, prive di efficacia all’esterno; d) circolari di cortesia contenenti voti augurali, saluti, attestati di stima; ➦ N. 17 del 28 aprile 2001 (segue) e) circolari informative, tese ad informare su determinati atti e problemi; f) circolari regolamento: costituiscono la categoria più “discutibile”: si tratta, infatti, di atti che, pur se apparentemente denominati “circolari”, sono idonei a produrre effetti normativi esterni. In questo caso si hanno false circolari che andranno trattate anche sotto il profilo dell’impugnazione come regolamenti veri e propri, ove rispettino i requisiti procedurali e sostanziali normativamente prescritti, in particolare dalla legge del 1988 n. 400, per gli atti regolamentari. Per contro ove detta conversione non sia possibile, queste false circolari saranno da considerare alla stregua di regolamenti nulli o inesistenti. La circolare Inps n. 45 del 23.2.2001 deve essere senza dubbio collocata nella categoria delle “circolari interpretative”, in quanto la stessa si limita ad interpretare il decreto ministeriale del 23.11.2000 in modo da renderne più chiare le parti lacunose: l’introduzione di nuove istruzioni per la compilazione della modulistica citata. lare in questione è meramente “interpretativa” ed “integrativa”: la stessa, infatti, vuole apparire come una semplice precisazione dell’Inps destinata ai contribuenti ed avente ad oggetto l’attestazione dell’ammontare complessivo dei redditi, relativi all’anno 2000, di lavoro dipendente e dei redditi a questo assimilati. Un’osservazione mi induce a dubitare sulla natura “interpretativa” della circolare in esame: il decreto ministeriale oggetto di interpretazione (e cioè il DM 23.11.2000) non dètta alcuna disposizione in materia di accredito di contribuzioni figurative e retribuzioni ridotte, mentre la circolare Inps n. 45 del 23.2.2001 indica una serie di “chiarimenti” ad integrazione delle istruzioni allegate al DM suddetto che, in realtà, sono “nuove” disposizioni normative. Ritengo, tuttavia, che in sede di impugnativa della circolare dinanzi al Tar, sarebbe difficile l’accertamento, da parte dell’autorità giurisdizionale, della sussistenza del vizio di “violazione di legge”, in quanto la circolare impugnata si presenta come meramente “interpretativa” del decreto ministeriale suddetto e, apparentemente, non sembra aggiungere nulla di nuovo a quest’ultimo. RISPOSTA AL QUESITO 1 Violazione del DM 23.11.2001 RISPOSTA AL QUESITO 2 Violazione del DPR 600/1973 (art. 7-bis, comma 2) La circolare Inps n. 45 del 23.2.2001 non vìola il DM del 23.11.2000, in quanto le disposizioni nuove dalla stessa introdotte hanno il fine di chiarire, illustrare, spiegare le modalità per la compilazione della modulistica relativa alla certificazione dei dati previdenziali e fiscali dei lavoratori dipendenti. Sotto il profilo formale la circo- La circolare in esame, in quanto interpretativa di un precedente decreto ministeriale, non può violare alcuna disposizione normativa, in particolare quella contenuta nel DPR 600/1973 – art. 7-bis, comma 2 – che stabilisce che i certificati dei sostituti d’imposta devono essere consegnati agli interessati entro il mese di febbraio dell’anno succes- N. 17 del 28 aprile 2001 - 293 - sivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti, ovvero entro dodici giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro. Questo termine, infatti, non può ritenersi violato da una circolare che si limiti, semplicemente, ad illustrare un decreto ministeriale precedente. RISPOSTA AL QUESITO 3 Eccesso di potere della circolare n. 45 del 23.2.2001 per contrasto con precedenti provvedimenti amministrativi L’eccesso di potere è, per definizione, deviazione dell’atto dalla finalità istituzionale sua propria. Una delle sue figure sintomatiche è il contrasto tra due provvedimenti amministrativi successivi quali, nel caso in esame, potrebbero essere la circolare Inps n. 45 del 23.2.2001 ed il DM 23.11.2000.Tale contrasto, tuttavia, non si può ritenere sussistente in quanto la circolare in questione non è una “circolare-regolamento”, innovativa nell’ordinamento giuridico, ma una circolare “interpretativa” e, come tale, meramente esplicativa. Quest’ultima, quindi, non può porsi in contrasto con quel provvedimento amministrativo che mira a chiarire e ad illustrare: il contrasto è solo apparente, perché il decreto ministeriale precedente ha bisogno, per la sua corretta lettura, di essere integrato con la circolare in oggetto. Alla luce di tutto quanto appena esposto, si conclude nel senso dell’inopportunità di un’impugnativa al Tar della circolare in questione. Rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore eventuale chiarimento, porgo distinti saluti. AVV. Marco Porretti AVV. Gloria Gagliardi Grande successo al Master di Tor Vergata sul pubblico impiego I consulenti ampliano i loro orizzonti C he dal pubblico impiego si aprono nuovi orizzonti lavorativi ormai è pacifico. Una materia certamente nuova per la maggior parte della categoria, che richiede, come peraltro siamo abituati a fare quando si tratta di affrontare nuove sfide, un’adeguata formazione. Le nuove prospettive derivano, com’è noto, innanzitutto dalla privatizzazione del rapporto di lavoro del pubblico impiego; infatti, con la riforma avviata col D.Lgs 3 febbraio 1993, n. 29, e modificata in misura rilevante negli anni successivi, tali rapporti di lavoro sono stati sottratti al diritto amministrativo per essere regolati dal codice civile, dalle norme in materia di lavoro previste per i lavoratori del settore privato e dalla contrattazione collettiva. Inoltre, le nuove responsabilità amministrative dei dirigenti pubblici e le nuove esigenze organizzative e gestionali porteranno sempre più la pubblica amministrazione a trasferire in outsourcing tali attività. A confermare tale tendenza sono gli ormai numerosi interventi sulla stampa economica dei big della consulenza mondiale, che vedono tale settore Il contributo di Zucchetti “La gestione del personale nel pubblico impiego”: questa la tematica affrontata nel secondo appuntamento del Master “Giornate di studio sul lavoro pubblico”, organizzato presso la Facoltà di Economia dell’Università di Tor Vergata di Roma, nei giorni 4, 5 e 6 aprile dall’Associazione Nazionale consulenti del lavoro. Nella giornata di giovedì 5 aprile, in un’aula della Facoltà, alla presenza di una platea composta interamente da consulenti del lavoro, “ZUCCHETTI”, società leader nel settore del software per aziende ed enti pubblici, in qualità di sponsor del Master ha partecipato attivamente presentando agli intervenuti la propria soluzione software, che agevola la messa in pratica delle nozioni teorico-normative apprese durante il corso. I cdl hanno dimostrato particolare interesse per l’intervento del relatore inviato da “ZUCCHETTI”, prof. Antonio Bancheri, il quale ha trattato l’argomento “software-paghe nell’ambito degli enti locali” tenendo in considerazione anche la normativa e ponendo in parallelo la soluzione informatica e la normativa stessa, nonché evidenziando analogie e differenze tra il pubblico e il privato. Tutti i presenti hanno avuto così modo di considerare la gestione del personale dal particolare punto di vista del mondo della pubblica amministrazione, fino ad oggi considerato dalla maggior parte dei consulenti del lavoro estraneo alla loro attività. Gli interventi durante l’esposizione si sono succeduti numerosi, dando vita ad un confronto attivo e continuo tra i partecipanti, molti dei quali hanno “preso coscienza” e testimoniato con immediatezza che la gestione delle paghe negli enti pubblici “non è poi un’attività particolarmente complicata ed è sicuramente una nuova frontiera per il consulente che, per buona parte, è ancora tutta da scoprire, e consente di rafforzare ulteriormente la centralità della figura del cdl in materia di lavoro e amministrazione del personale …”. ➦ - 294 - N. 17 del 28 aprile 2001 (segue) tra quelli con più rosei scenari futuri. In questa direzione si collocano le iniziative Ancl avviate dapprima con la sensibilizzazione in occasione di incontri sindacali, stampa, ecc., e di recente con l’organizzazione di tre giornate di studio sul tema, in collaborazione con l’Università Tor Vergata di Roma. Il 4, 5 e 6 aprile scorsi, infatti, presso l’Ateneo romano, decine e decine di consulenti hanno partecipato, gratuitamente, alle giornate di studio sul lavoro pubblico, durante le quali, dopo l’apertura del Segretario Generale Nazionale Ancl, Roberto De Lorenzis, e del prof. avv. Sergio Magrini, si è dato il via alle relazioni. Durante la prima giornata si sono alternati il prov. avv. Antonio Pileggi, il quale ha approfondito i temi della contrattazione collettiva e le regole processuali, ed il prof. avv. Sergio Magrini che, nel pomeriggio, ha trattato dei profili generali della nuova disciplina del lavoro pubblico e della regolamentazione del rapporto di lavoro. La seconda giornata ha visto il collega Salvatore Massidda addentrarsi nel tecnico, parlando della gestione del personale del pubblico impiego. La giornata conclusiva, infine, ha visto protagonista il prof. Edoardo Ales, il quale ha concentrato le lezioni sulla disciplina prevista dai contratti colletti- vi di comparto e sul rapporto di lavoro dei dirigenti. Sicuramente non bastano le giornate di studio per vedere il consulente del lavoro protagonista anche nel pubblico impiego, ma è un punto di partenza che, oltre a fornire l’occasione per avvicinarsi ad una materia che rischia di passare in secondo piano rispetto alle “inondazioni” di provvedimenti che stanno interessando le materie “tradizionalmente” di nostra competenza, stimolerà la categoria, non solo a livello nazionale, ma (forse, soprattutto) anche a livello locale, a riprendere un argomento che i partecipanti all’unisono hanno definito “nostro”. Giuseppe Buscema L’Inps recepisce le direttive Ue Applicazione dello sgravio triennale L e circolari Inps nn. 188/99, 122/00, 189/00, in recepimento di vincoli e condizioni da parte della Ce, pongono in essere le direttive e le modalità operative inerenti l’applicabilità dello sgravio totale triennale. Dalla lettura (e dallo spirito) del provvedimento istitutivo, risulta evidente che per applicare il beneficio degli sgravi l’azienda deve (condicio sine qua non) creare nuovi posti di lavoro, vale a dire almeno un posto supplementare N. 17 del 28 aprile 2001 rispetto all’organico calcolato come media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti e che il livello di occupazione raggiunto a seguito di nuove assunzioni non subisca riduzioni nel corso del periodo agevolato; nessun riferimento è, quindi, fatto al tipo di cessazione del rapporto (dimissioni, licenziamento per giusta causa, per giustificato motivo, riduzione di personale, decesso del lavoratore, ecc.), ma unicamente al livello occupazionale - 295 - raggiunto. La precisazione in ordine alla riduzione del livello occupazionale raggiunto deve intendersi unicamente per determinare se causa di revoca o di decadenza del beneficio. Appare chiaro il distinguo tra personale incluso nel calcolo della base occupazionale presa a riferimento alla data dell’assunzione del nuovo lavoratore e le unità di nuova assunzione. ➦ (segue) Nel primo caso si riferisce senz’altro al personale assunto a tutto il 31.12.1998 ovvero non avente titolo ad usufruire del beneficio cui trattasi, nel secondo caso, invece, si riferisce proprio al personale assunto dal 1° gennaio 1999 potenzialmente beneficiario dello sgravio al ricorrere delle prescritte condizioni. Per meglio delineare il concetto, si propone di seguito un esempio. ● Impresa avente un organico di cinque unità mediamente occupate dall’1.1.1998 al 31.12.1998 che assume nuovi lavoratori nelle seguenti date: 18.1.1999 (6a unità); 22.1.1999 (7a unità); 4.3.1999 (8a unità). Esaminiamo le ipotesi di riduzione. 1) La riduzione del livello occupazionale raggiunto riferita al personale mediamente occupato dall’1.1.1998 al 31.12.1998, avvenuta per atti indipendenti dalla volontà del datore di lavoro, non costituisce causa di revoca per cui questi potrà continuare a beneficiare dello sgravio per i lavoratori nuovi assunti; se invece la riduzione del livello occupazionale raggiunto, sempre riferita al personale mediamente occupato dall’1.1.1998 al 31.12.1998, avviene per volontà del datore di lavoro, costituisce causa di decadenza (non di revoca) del beneficio per il lavoratore assunto il 4.3.1999. È utile sottolineare che l’obbligo di ripetizione è circoscritto ai benefici contributivi percepiti per le singole unità lavorative oggetto della riduzione da parte del datore di lavoro. 2) Se la riduzione del livello occupazionale raggiunto riguarda invece le unità di nuova assunzione (per intenderci, quelle effettuate dall’1.1.1999) ed è avvenuta per motivi non imputabili alla volontà del datore di lavoro, si ha decadenza dello sgravio per altrettante unità (di ultima assunzione). Esempio. Dimissioni o licenziamento per giusta causa con decorrenza 15.4.1999 dell’unità lavorativa assunta il 22.1.1999: comportano solo la decadenza dello sgravio per l’unità assunta il 4.3.1999 fatta salva la revoca. 3) Se avvenuta per motivi imputabili alla volontà del datore di lavoro, questi dovrà restituire l’intero importo usufruito fino alla data di cessazione (revoca), maggiorato degli oneri accessori, e decade dal beneficio per l’unità assunta il 4.3.1999. Tuttavia, si ritiene che l’assunzione (immediata o in arco temporale ragionevolmente breve) di un altro lavoratore possa ripristinare il beneficio decaduto, ma non sarebbe applicabile per lo stesso lavoratore nuovo assunto in quanto non costituirebbe sovrannumero rispetto alle unità effettivamente occupate nei dodici mesi precedenti. La nuova assunzione farebbe salva comunque la revoca del beneficio? La norma anche in questo caso non evidenzia alcuna fattispecie. Certo che, al ricorrere di questa ipotesi, ognuno deve regolarsi secondo una scrupolosa e non approssimativa logica legale (anche se risulta assai difficile ipotizzare casi in cui il datore di lavoro possa licenziare un lavoratore, all’infuori dei motivi espressamente previsti, per poi procedere alla sostituzione, rispettando il principio del mantenimento del livello occupazionale all’atto di ogni assunzione effettuata dall’1.1.1999). Si ritiene inoltre (e questo potrebbe essere l’unico caso) che il licenziamento intimato ad nutum (mancato superamento del periodo di prova) possa non dar luogo a revoca del beneficio e il lavoratore assunto in sostituzione possa beneficiare dello sgravio per il periodo residuo (tre anni meno il periodo già usufruito). Alle porte dell’epilogo, restano ancora alcuni dubbi da risolvere per la corretta applicazione. Egidio Montano TUTTO IL TESSERAMENTO M x M Variazioni periodo 18.4.2001 – 24.4.2001 Quote 2000 provincia Alessandria Parma TOTALE quote precedenti 30 66 96 Alessandria Como Parma TOTALE 0 0 0 0 variazioni 2 3 5 nuova situazione 32 69 101 Quote 2001 - 296 - 2 43 15 60 2 43 15 60 N. 17 del 28 aprile 2001 La riforma non sembra dare buoni frutti L’Inail ha bisogno di decentramento Premessa L’Inail, con le sue difficoltà organizzative e scadenze, tiene sempre banco in cima alle preoccupazioni degli addetti all’amministrazione del personale in genere e ai consulenti del lavoro in particolare. Il termine per presentare l’autoliquidazione 2000-2001 è stato infatti prorogato dal Consiglio di amministrazione dell’Ente, con delibera del 22.3.2001 (per quanti non hanno ricevuto in tempo le notifiche dell’Istituto), al 17 aprile, rispetto alla scadenza del 23 marzo. L’Istituto ha preteso però una dichiarazione dei datori di lavoro, sotto la loro responsabilità, che attesti di aver ricevuto in ritardo la dovuta notifica. È la solita soluzione di “scarica barile” sull’utenza di disfunzioni pubbliche che hanno invece nel nostro caso la fonte principale nel fatto che l’accentramento contabile romano dell’Istituto non funziona. Sconti sulla sicurezza del lavoro I datori di lavoro interessati avranno invece tempo fino al 21 giugno per presentare all’Istituto l’istanza per la riduzione del tasso di oscillazione per i premi se ritengono di aver rispettato le norme sulla sicurezza del lavoro N. 17 del 28 aprile 2001 (prevenzioni infortuni e igiene del lavoro) per l’anno 2000. Questa ulteriore proroga è stata concessa perché l’Inail stesso riconosce che i datori di lavoro sono alle prese con notevoli difficoltà dovute alla riorganizzazione dell’Istituto che, ripeto, marcia in senso accentrato e non decentrato, creando difficoltà allo stesso personale Inail. In questi casi è bene che le ditte, prima di inoltrare le istanze, controllino il grado di osservanza interno del piano di sicurezza generale, ed eventualmente il piano sanitario e quello delle verifiche rumori, perché detta istanza, inviata all’ex Usl, potrebbe provocare degli accessi ispettivi, per cui ci sarebbe il rischio non solo di non vedersi riconoscere gli sconti, ma di ricevere invece dei verbali di contravvenzione, con relativi procedimenti penali, che implicherebbero sanzioni per violazione di norme sulla sicurezza, ad alto costo. Le istanze, superato il regime transitorio, dovranno essere presentate per il 2002 entro il 31 gennaio 2002. Nel caso di riduzione del premio per il 2000, sarà lo stesso Istituto (dopo aver ricevuto probabilmente il certificato di regolarità anche dall’Usl) a determinare l’importo e a provvedere alla restituzione del premio versato in più. Per le domande relative al - 297 - 2001 i datori di lavoro dovranno far riferimento all’autoliquidazione del 16 febbraio 2002. Conclusioni finali Il Governo Amato, principalmente con il decreto legislativo n. 38/2000, ha inteso in alternativa alla soppressione rilanciare il ruolo dell’Inail in materia di assicurazioni sociali obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (allargando, ad esempio, la tutela dei lavoratori anche al danno biologico). I datori di lavoro però, contro le azioni di rivalsa dell’Istituto, quando l’infortunio sul lavoro è causato da inosservanze di norme di legge (ed è la maggioranza dei casi), dovranno per prudenza continuare a stipulare polizze assicurative private. In generale, più esamino e studio i casi che mi passano sulla scrivania, più mi convinco che tutto è rimasto come prima, anzi le difficoltà dell’utenza (che sono quello che contano) nei rapporti con l’Inail sono aumentate, con ciò senza nulla togliere all’impegno del personale periferico dell’Istituto. Anche in questo caso il suggerimento più ovvio è quello di decentrare l’attività in regione dell’Inail. Claudio Milocco Importante incontro a Genova I professionisti cercano strade comuni D ue questioni sembrano avere dominato, tra le molte trattate, la Conferenza straordinaria euro 2002, “Previdenza e libere professioni”, tenutasi a Genova dal 5 all’8 aprile, per iniziativa della Cassa di previdenza e assistenza forense. Esse sono: – la legittimazione definitiva del sistema previdenziale creato dai professionisti in alternativa al sistema previdenziale dello Stato; – la proposta di una confederazione delle libere professioni, come organismo di rappresentanza di tutto il mondo professionale, in grado d’inserirsi tra le confederazioni imprenditoriali e dei lavoratori dipendenti, a livello di concertazione e di decisioni economico-sociali. Ecco un breve commento sui risultati della conferenza intorno a questi due argomenti. 1 – Sulla previdenza privata dei professionisti è emersa una larga accettazione del principio seguente: è vantaggioso per la collettività e per lo Stato che le categorie professionali portino avanti un polo previdenziale alternativo all’Inps, e non è più ammissibile che tale polo venga fagocitato, per una ragione o per l’altra, da quest’ultimo. Simile conclusione è derivata dalle stesse importanti relazioni economiche in tema di previdenza presentate nella conferenza, sulla scia dell’idea che l’allungamento della vita umana in seguito ai progressi della scienza è tale da demolire l’ipotesi che lo Stato possa essere un elargitore esclusivo e universale di pensioni. È di conseguenza benvenuta l’iniziativa di quei gruppi che sanno gestire da soli la propria previdenza e in tal modo esentano lo Stato dai relativi pesi economici. Poiché i professionisti hanno osato privatizzare il proprio assetto pensionistico (e lo hanno fatto con successo), lo Stato dev’essere grato ai medesimi e mettere completamente da parte l’idea, a lungo accarezzata, di assorbire nell’Inps le Casse di previdenza, per poterne incorporare il patrimonio. Se oggi questo tipo di acquisizione è divenuto improponibile, lo si deve in buona parte alle motivazioni tecniche emerse dalla conferenza le quali, pur senza arrivare per vie esplicite alla conclusione indicata, hanno avallato il diritto delle Casse di essere lasciate in pace, libere di costruire appropriati strumenti previdenziali e assistenziali, e non ostacolate nel progetto di mettersi in rapporto diretto con le grandi assicurazioni. Queste ultime, nella conferenza, hanno compiuto un’apparizione significativa attraverso propri rappresentanti. In prima fila, Gianfranco Gutty, amministratore delegato delle Assicurazioni Generali, - 298 - che ha annunciato la nascita d’una società mista, costituita pariteticamente tra la Cassa forense (più altre Casse) e le Assicurazioni Generali, al fine di offrire previdenza integrativa e piani assicurativi ai professionisti. L’episodio ha confermato che la politica di investimenti effettuata dalle Casse è in fase matura e che la privatizzazione degli Enti previdenziali dei professionisti dà frutti più che apprezzabili. Essa sta portando il polo previdenziale privato nel bel mezzo dell’economia del Paese. La legittimazione di esso non è dunque più discutibile, neppure da parte dei suoi avversari più accaniti. 2 – Sulla seconda questione il discorso è più complesso. Sulla confederazione bisogna infatti distinguere due aspetti, il primo nettamente positivo, il secondo problematico e non concluso. La conferenza ha conferito un’estesa cittadinanza al concetto che le professioni italiane, per poter difendere gli interessi del lavoro intellettuale, hanno assoluto bisogno di un’istituzione di rappresentanza generale. Tale convinzione è stata assecondata dall’assimilazione consapevole di nozioni come società della conoscenza, lavoratori della conoscenza, indispensabilità della scienza e della tecnologia per l’economia, che fino a qualche tempo addietro erano presenti solo occa- ➦ N. 17 del 28 aprile 2001 (segue) sionalmente nel vocabolario e nelle sedi congressuali dei professionisti. La conferenza insomma ha dato una prova tangibile che questi ultimi sanno di essere necessari alla società sulla base concreta dei propri saperi specifici; e che, d’altra parte, questi saperi sono essenziali per la produzione. Coerentemente, gli interventi del Presidente del Cup, Gianni Boeri, e della Consilp, Gaetano Stella, hanno evocato i meriti sociali (appunto di tipo conoscitivo) delle professioni, le quali non si sottraggono affatto agli oneri del proprio perfezionamento teorico-pratico, con strumenti quali la formazione, ecc. Il progetto confederale esce perciò grandemente rafforzato dalla conferenza, proprio perché ha acquisito una coscienza razionale e specifica della propria inevitabilità. Venendo al secondo aspetto, l’estensione dei consensi in favore della confederazione ha subìto una temporanea interruzione perché il lavoro fin qui compiuto dalle Unioni più antiche (Cup e Consilp) non poteva essere ignorato da parte del protagonista nuovo che si affaccia, quello economico-previdenziale. Tutti sanno che le Casse rappresentano il supporto economico del fronte professionale; ma tale supporto non può velare l’opera altamente meritoria delle Unioni che, negli anni ’90, hanno salvato le professioni dalla distruzione cui erano destinate secondo l’opinione di Confindustria, Sindacati, Antitrust e Governo. Credo sia scaturita da tale riflessione la proposta finale dell’avvoca- UNIONE PROVINCIALE ANCL DI FIRENZE CONSIGLIO PROVINCIALE DELL’ORDINE DEI CDL DI FIRENZE to Maurizio De Tilla, abile e dinamico organizzatore della conferenza, secondo la quale realizzazione concreta della confederazione deve essere rimessa a un congresso (da indirsi entro l’anno) nel quale le stesse categorie professionali stabiliscano, attraverso un dibattito di base, in qual modo le Unioni esistenti convivranno in una entità confederale avente tra i propri membri fondatori sia il Cup sia i Sindacati professionali, sia le Casse di previdenza e assistenza, dato che tutte le forze dovranno parteciparvi, non solo alcune. La preparazione del congresso non potrà, a mio avviso, prescindere da uno Statuto che indichi i poteri spettanti alle singole macrocomponenti, nell’auspicato organismo di rappresentanza unitaria delle professioni. Gian Paolo Prandstraller CONSIGLIO PROVINCIALE DELL’ORDINE DEI CDL DI BOLOGNA organizzano un organizza un CONVEGNO DI STUDIO INCONTRO DI STUDIO per il giorno lunedì 7 maggio 2001, dalle ore 14,30 alle ore 19,00 presso Palazzo degli Affari – Via Cennini, 5 (P.zza Adua) – FIRENZE sul tema per il giorno mercoledì 9 maggio 2001 dalle ore 14,30 alle ore 18,30 presso la Sala Londra dell’Hotel Europa Via Boldrini, 11 – BOLOGNA sui temi REDDITO D’IMPRESA PROGRAMMA Indirizzo di saluto e apertura dei lavori. RELATORE: dott. LELIO CACCIAPAGLIA. Reddito d’impresa: – novità; – rivalutazione dei beni; – agevolazioni; – credito d’imposta aree svantaggiate. Dibattito. Risposte ai quesiti. Nel corso del convegno sarà offerto un coffeebreak. COORDINATORE DEI LAVORI: rag. MORENO PANCHETTI. La partecipazione è valida ai fini della certificazione della qualità. Segreteria: Unione Provinciale Ancl e Consiglio Provinciale dell’Ordine dei cdl di Firenze Via Ricasoli, 32 – Tel. 055/281786 – Fax 055/281787. N. 17 del 28 aprile 2001 - 299 - LA RIVALUTAZIONE DEI BENI (L. 342/2000) LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2000 RELATORE: dott. PAOLO MENEGHETTI, cdl, dottore commercialista in Mantova. Segreteria: Consiglio Provinciale dell’Ordine dei cdl di Bologna Via Amendola, 6 – Tel. 051/255768 Fax 051/244711. DPR n. 442 del 7.7.2000 in GU n. 36 del 13.2.2001 Ancora sulla riforma del collocamento/1 L’ attuale sistema normativo sul collocamento ordinario dei lavoratori, com’è noto, è a tutt’oggi basato esclusivamente sulle seguenti disposizioni: ● la legge 29.4.1949, n. 264; ● la legge 30.5.1970, n. 300, segnatamente gli artt. 33 e 34; ● la legge 19.12.1984, n. 863, segnatamente l’art. 6; ● la legge 28.2.1987, n. 56; ● la legge 23.7.1991, n. 223, segnatamente l’art. 25; ● la legge 28.11.1996, n. 608, segnatamente gli artt. 9-bis e 9quater. Relativamente alle procedure di avviamento dei lavoratori dello spettacolo, dei lavoratori agricoli, dei lavoratori extracomunitari residenti all’estero e dei lavoratori italiani destinati a Paesi non appartenenti alla Ue sono previste invece specifiche disposizioni. Nel corso degli ultimi anni sono state introdotte due significative novità, di natura organizzativa e funzionale, entrambe previste dal D.Lgs 23.12.1997, n. 469 (sul quale è recentemente intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza n. 74 del 19-23.3.2001), con le quali, per certi versi, è stato ridisegnato il sistema del collocamento dei lavoratori: 1. la riforma dei Servizi per l’impiego, tramite il trasferimento delle funzioni amministrative in materia di collocamento alle Regioni e agli Enti locali; 2. la possibilità per i privati, debitamente autorizzati, di svolgere attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro. predisposto un decreto legislativo che contiene quasi tutte queste disposizioni. Il DPR 442/2000, come ogni altro regolamento che si rispetti, prevede specifiche disposizioni: Per il completamento della riforma di cui trattasi erano inoltre previsti due ulteriori interventi normativi: ● sede di lavoro: l’ufficio, lo stabilimento, il cantiere o comunque il luogo dove si esegue, di norma, la prestazione di lavoro; ● ai sensi dell’art. 20 della legge 15.3.1997, n. 59, un regolamento per la semplificazione delle procedure per il collocamento ordinario dei lavoratori; ● ● ai sensi dell’art. 45, comma 1, lett. a), della legge 17.5.1999, n. 144, un decreto legislativo in materia di disoccupazione. sede operativa di società di fornitura di lavoro temporaneo: l’ufficio presso il quale sono tenuti i documenti di lavoro relativi al prestatore di lavoro temporaneo; ● servizi competenti: i Centri per l’impiego o gli altri organi individuati dalle Regioni ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs n. 469/1997; ● Sil: il Sistema informativo lavoro. Il secondo intervento programmatico è stato definito con l’emanazione del D.Lgs 21.4.2000, n. 181. Con la pubblicazione sulla GU n. 36 del 13.2.2001 del DPR 7.7.2000, n. 442, è stato emanato il regolamento per la semplificazione delle procedure per il collocamento ordinario dei lavoratori, venendosi così a completare, almeno per ora, il percorso di modifica del collocamento. Detto regolamento, che è entrato in vigore il 28.2.2001, ha subìto un sostanziale taglio da parte della Corte dei Conti, il cui esame ne ha ritardato la pubblicazione sulla GU. Significative le previsioni non ammesse al visto dalla Corte dei Conti; recentemente è stato però - 300 - Le nuove disposizioni regolamentari sono tese a disciplinare le linee di carattere generale, concernenti le procedure per l’impiego dei lavoratori e per il collocamento; l’assunzione di particolari categorie di lavoratori, anche se regolate da leggi speciali, è la prima delle previsioni non ammesse al visto dalla Corte dei Conti. Conseguentemente, almeno per ora non rientrano pertanto nelle nuove previsioni normative l’assunzione degli apprendisti, dei lavoratori in mobilità nonché le assunzioni riguardanti la gente di mare ed i disabili. ➦ N. 17 del 28 aprile 2001 (segue) Nell’ambito delle previsioni di principio e di organizzazione generale, emanate per dare omogeneità alla materia su tutto il territorio nazionale, restano immutate le funzioni e i compiti conferiti alle Regioni e alle Province in materia di gestione del collocamento e di politiche attive del lavoro, ai sensi del D.Lgs 469/1997. Le disposizioni contenute nel DPR 442/2000 sono state emanate nell’esercizio dei poteri generali di indirizzo, promozione e coordinamento attribuiti allo Stato, nonché al fine di garantire l’efficace attivazione sul territorio nazionale del Sil (Sistema informativo lavoro), il quale, com’è noto, rappresentava l’asse portante della gestione informatica dell’incontro fra domanda e offerta di lavoro, anche nell’ambito delle procedure di collocamento affidate alle imprese private espressamente autorizzate. Detto sistema informativo doveva essere operativo non più tardi della prima metà del 2000. Relativamente ai criteri di organizzazione, alle modalità, alle specificazioni ed ai tempi di attivazione delle nuove norme regolamentari, comprese le procedure di avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni ex art. 16 della legge 56/1987, dovranno essere emanati specifici provvedimenti regionali, i quali dovranno comunque assicurare la piena attuazione delle nuove disposizioni entro un anno dal 28.2.2001 (data di entrata in vigore del DPR 442/2000). E sarà da quest’ultima data che saranno definitivamente abrogati gli artt. 6 e 8 della legge 10.1.1935, n. 112, in materia di libretto di lavoro; il primo dei due articoli limitatamente agli obblighi dallo stesso previsti, concernenti la consegna N. 17 del 28 aprile 2001 del libretto di lavoro all’atto dell’assunzione del lavoratore. Originariamente il DPR 442/ 2000 conteneva un più ampio elenco di disposizioni normative da abrogare, quali: 1. la legge 29.4.1949, n. 264; 2. gli artt. 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della legge 28.2.1987, n. 56; 3. gli artt. 25, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e 28 della legge 23.7.1991, n. 223; 4. i capi II e III del DPR 9.5.1994, n. 487; 5. l’art. 9-bis, commi 1, 2, 4, 5, 7, 11 e 12, della legge 28.11.1996, n. 608. Fra le indicate disposizioni spicca quella relativa alla cd. quota di riserva (del 12%) a favore delle fasce deboli di disoccupati che interessava i datori di lavoro con più di 10 lavoratori; viene così meno una particolare previsione penalizzante; detta abrogazione avrebbe ovviamente riguardato anche la relativa sanzione amministrativa comminabile in caso di mancato rispetto della quota di riserva. Tutte le persone aventi l’età stabilita dalla legge per essere ammesse al lavoro (fissata attualmente, com’è noto, in 15 anni, ma destinata ad aumentare prossimamente a 16 anni, di pari passo con l’innalzamento dell’obbligo scolastico) e che, essendo in cerca di lavoro, poiché inoccupate, disoccupate od occupate in cerca di altro lavoro, intendono avvalersi dei Servizi per l’impiego vengono inserite in un elenco anagrafico, indipendentemente dal luogo della propria residenza. L’elenco anagrafico in esame dovrà contenere: ● i dati anagrafici completi del lavoratore; ● i dati relativi alla residenza, al- - 301 - l’eventuale domicilio, alla composizione del nucleo familiare, ai titoli di studio posseduti, all’eventuale appartenenza a categorie protette e allo stato occupazionale. L’elenco anagrafico sarà inoltre integrato e aggiornato sulla base delle informazioni fornite dal lavoratore e, d’ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie provenienti dai datori di lavoro, dalle società di fornitura di lavoro temporaneo e dai soggetti autorizzati all’attività di mediazione fra domanda e offerta di lavoro; con un apposito decreto ministeriale, da emanarsi entro 60 giorni dal 28.2.2001, saranno stabiliti particolari contenuti, modalità e classificazioni. L’elenco dovrà inoltre essere gestito con impiego di tecnologie informatiche e dovrà essere organizzato con modalità che assicurino omogeneità a livello nazionale e consentano aggregazioni e disaggregazioni, anche di genere, funzionali al Sil. L’iscrizione sarà mantenuta per tutta la durata della vita lavorativa, salvo cancellazione a domanda, tanto per i lavoratori nazionali, quanto per quelli comunitari; i lavoratori extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato inseriti nel citato elenco anagrafico che perdono il posto di lavoro, anche per dimissioni, manterranno invece l’inserimento per il periodo di validità residua del permesso di soggiorno e, comunque, per un periodo non superiore ad un anno. (1 – continua) Luigi Pelliccia RESPONSABILE DEL S ERVIZIO ISPEZIONE DEL LAVORO DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI SIENA Riuscito convegno sindacale e professionale La Campania progetta il futuro V eramente un bel convegno quello organizzato dalla triade Ordine dei consulenti del lavoro di Caserta, Centro Studi “Pasquale Omaggio” e Unione Provinciale Ancl di Caserta. Una collaborazione fattiva e leale che ha dato i suoi frutti. Hanno collaborato tutti, vecchi e nuovi dirigenti. L’attesa e le ansie hanno premiato chi ha lavorato per circa un mese per dare il meglio ai relatori ed ai partecipanti. Record assoluto di partecipanti, circa 180, di cui almeno cento dell’Ordine di Caserta e i restanti provenienti da altre province. Il certificato di partecipazione per l’attestato di qualità perlomeno ha portato molti consulenti ad uscire dalle loro “tane” per fare vita più attiva e prendere coscienza del proprio ruolo nella società in cui lavoriamo e in cui dobbiamo affermare la nostra immagine, che non è seconda a nessun’altra: anzi più ci attaccano e più dobbiamo dimostrare la nostra forza. Il convegno si è svolto al “Novotel” sul Vialone Carlo III con lo sfondo della meravigliosa Reggia di Caserta. Ha aperto i lavori il Presidente dell’Ordine di Caserta, Stefano Scialdone, che ha salutato tutti i presenti, soprattutto quelli venuti anche da regioni limitrofe, auspicando che questi convegni possano essere scambio di esperienze nuove per tutti. Ha preso la parola il Presidente Regionale dell’Ancl della Campania, Mattia Branco, che nel suo breve saluto, anche a nome del Consiglio Nazionale, a tutti i Presidenti delle Unioni Provinciali, a tutti gli anclisti e ai dirigenti nazionali presenti, ha sollecitato gli stessi ad essere sempre più attivi a difesa del nostro nobile ed importante lavoro. Ha invitato tutti i dirigenti della Campania a fare uno sforzo di unità affinché la nostra regione possa svolgere un ruolo importante a livello locale e nazionale, perché ha la volontà e gli uomini giusti per riuscirci. È seguito l’intervento del Presidente dell’Unione Provinciale Ancl di Caserta, Giuseppe D’Agostino, cui è andato un caloroso applauso per il suo grande impegno che sta profondendo per un’immagine nuova ed incisiva del consulente del lavoro. D’Agostino ha fatto anche un breve resoconto del lavoro svolto ed ha parlato con grande soddisfazione del fiore all’occhiello dell’Unione Provinciale di Caserta, la rivista “IL CONSULENTE”, poi ha rivolto a tutti l’invito ad iscriversi all’Ancl e ad aderire al Cgn. Ha chiuso i saluti il Presidente del Centro Studi “Pasquale Omag- gio”, nonché coordinatore dei lavori, Salvatore Raucci, che ha ringraziato quanti lo hanno coadiuvato per la realizzazione del convegno. Lo stesso Raucci ha introdotto il collega Enzo De Fusco del Centro Studi dell’Ancl Nazionale che ha trattato il tema degli “Incentivi all’occupazione”, con grande professionalità e chiarezza. È seguito l’intervento del cdl di Caserta, Maurizio Buonocore, sulle “Collaborazioni coordinate e continuative”. Il Presidente dell’Ordine di Napoli, Duraccio, ha parlato della “Riforma del sistema sanzionatorio in materia previdenziale”. Infine il prof. Balletti, dell’Università di Economia di Capua, prima di parlare del tema assegnatogli, “I trattamenti di tutela dei disoccupati”, ha annunciato con soddisfazione di tutti che il prossimo anno accademico Capua avrà anche il corso di laurea in consulenza del lavoro. Con le risposte ai quesiti il convegno ha chiuso il sipario con l’augurio di riaprirlo di nuovo al più presto. REDAZIONE DI CASERTA Non dimenticare di versare la quota associativa alla tua Unione Provinciale - 302 - N. 17 del 28 aprile 2001 In un lampo passano le informazioni nei nostri studi. Proviamo a fermarne qualcuna, indicandone la fonte. Contiamo così di dare una mano a chi per un attimo si è distratto, come capita spesso anche a noi. (studio associato Paoli) WEEK WORK WORK WEEK N. Argomento Oggetto Fonte 76 Orario di lavoro Straordinario Raccordo tra legge e contratti collettivi Alcuni Ispettorati del lavoro hanno ritenuto che allorquando la con- “Notiziario Assintrattazione collettiva non preveda espressamente limiti numerici al dustria PG” n. 15 ricorso al lavoro straordinario, si è tenuti, comunque, al rispetto dei del 13.4.01 tetti individuati dalla legge n. 409 del 27.11.98 e, cioè, 250 ore annuali e 80 trimestrali. Su sollecitazione di Confindustria, il Minlav. ha invece chiarito che se è vero che lo straordinario non può superare i “tetti” legali e che ai ccnl è demandata la regolamentazione è vero anche che i limiti delle 250 e 80 ore operano solo qualora la materia del lavoro straordinario non risulti in alcun modo disciplinata dal ccnl applicato in azienda. «Per contro, come del resto specificato nella circolare n. 10 dell’1.2.99, qualora la contrattazione collettiva (come ad esempio, attualmente, nel settore chimico, alimentare e grafico, cartario e cartotecnico) individui ipotesi specifiche nelle quali può essere espletato lavoro straordinario, si ritiene che in questi casi si possa operare al di fuori dei citati tetti legali, ovviamente nel rispetto del principio di “contenimento”, che si concreta nella circostanza che la prestazione lavorativa dovrà sempre ispirarsi a criteri di ragionevolezza, in modo da evitare che il lavoratore sia sottoposto ad un grado abnorme di usura psicofisica» (nota Minlav. n. 5/26776/70/ORA del 2.4.01). 77 Contratto formazione lavoro Disciplina Nuove regole Inps Forniti i corretti adempimenti per i datori di lavoro che impiegano lavoratori con contratto di formazione lavoro nell’intero territorio nazionale. Le istruzioni impartite devono essere seguite dai datori di lavoro a partire dalla denuncia DM relativa al mese di giugno 2001. Stabiliti i codici (vecchi e nuovi) da esporre nel modello DM (circolare Inps n. 85 del 9.4.01). 78 Contributi dipendenti Mod. DM 10/2 Manuale dei codici È disponibile il vademecum di tutti i codici, da indicare nella denun- “Il Sole” 13.4.01 cia mensile DM 10/2, aggiornato a seguito della serie di variazioni normative verificatesi successivamente al 13.9.00 (circolare Inps n. 91 del 12.4.01). 79 Assicurazione infortuni Premi Proroga per la richiesta di riduzione Le domande per il nuovo bonus prevenzione relativo agli anni 2000 “Italia Oggi” del e 2001 potranno essere presentate entro il prossimo 21 giugno e 7.4.01 non più entro il 60mo giorno dal ricevimento del modello 20SM. La riduzione interessa il periodo successivo al primo biennio di attività ed è riservata ai datori di lavoro in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi, nonché con le norme sulle sicurezza (nota Inail del 6.4.01). N. 17 del 28 aprile 2001 - 303 - “Il Sole” 10.4.01 e 11.4.01 “Italia Oggi” del 10.4.01 FISCO IN PILLOLE Autotrasporto – Accise Riduzione accisa su gasolio e altre agevolazioni S ono in arrivo ulteriori benefici fiscali a favore degli autotrasportatori di merci e di altre categorie di trasporto pubblico di persone. Con decreto 19.3.01 (in GU n. 70 del 24.3.01) il Ministero delle finanze ha infatti stabilito la rideterminazione della riduzione dell’aliquota di accisa per il gasolio da autotrazione utilizzato dagli esercenti attività di trasporto merci con veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate e da altre categorie di trasporto pubblico di persone (enti pubblici e imprese pubbliche locali di trasporto, imprese esercenti autoservizi, titolari di licenza esercizio taxi, servizio noleggio con Manovra economica – Collegato “mercati” L’artigianato debutta in srl e la regolazione dei mercati S ulla GU n. 66 del 20.3.01 è stata pubblicata la L. n. 57 del 5.3.01, recante “Disposizioni in materia di apertura e rego- conducente, enti pubblici e imprese esercenti trasporti a fune di servizio pubblico per trasporto persone), categorie tutte indicate dalla L. 343/00. La misura della riduzione per il periodo dall’1.9 al 31.12.00, già stabilita nella misura di L. 100.000 ogni 1.000 litri di gasolio, è ora elevata a L. 171.000 dal DM 19.3.01. Sempre sul tema, è stato raggiunto il 27 marzo scorso un accordo tra il Ministro dei trasporti Bersani e le associazioni degli autotrasportatori che dà conto delle misure varate per far fronte alle richieste della categoria. Le misure più rilevanti sono: ● la fissazione a L. 100 della “riduzione minima” dell’accisa sul gasolio per il 1° semestre del 2001 (la determinazione automatica del valore fissava a L. 35,5 al litro); ● la firma immediata del decreto del Ministro dei trasporti che vara l’aumento delle tariffe minime dell’autotrasporto del 2,5% (il decreto relativo, emesso in data 27.3.01, è lazione dei mercati”, facente parte del collegato alla Finanziaria 2000. La legge, modificando gli artt. 3 e 5 della L. 8.8.85, n. 443, in particolare consente agli esercenti attività artigiane la costituzione di società a responsabilità limitata, a condizione che la maggioranza dei soci svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo (in caso di due soci, uno di essi) e che tali soci detengano la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società. Oltre alla trasformazione in srl - 304 - stato pubblicato sulla GU n. 77 del 2.4.01); ● l’impegno politico per far passare al prossimo Consiglio europeo dei Ministri dei trasporti la posizione italiana sugli ecopunti per l’attraversamento dell’Austria; l’assegnazione di ecopunti per il 2° quadrimestre del 2001 è stata fissata con DM 29.3.01 (in GU n. 83 del 9.4.01) in una quota provvisoria pari a 1.058.505 ecopunti; ● la proroga dal 31.3 al 23.5.01 per la presentazione delle domande relative alla compensazione, o mediante rimborso, dell’accisa pagata in più per il periodo 1.9-31.12.00; ● nuovi criteri per gli sconti sui pedaggi autostradali che vengono resi accessibili ad un maggior numero d’imprese; ● estensione dei benefici del DL 8/01 sulla bse agli autotrasportatori addetti al trasporto di animali vivi. delle imprese artigiane, il provvedimento, che è entrato in vigore il 4 aprile scorso, si occupa, anche, del potenziamento del sistema produttivo, di cui agli argomenti seguenti. ● Interventi nel settore assicurativo: norme per la trasparenza dei servizi assicurativi per i veicoli a motore; funzioni di vigilanza assegnate all’Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (Isvap); norme per il diritto di accesso agli atti per le imprese di assicurazio- ➩ N. 17 del 28 aprile 2001 (segue Fisco in pillole) ne; tutela del contraente in relazione all’assicurazione obbligatoria per la circolazione dei veicoli. ● Interventi nei settori agricolo, forestale, della pesca e dell’acquacoltura: delega al Governo ad emanare entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge uno o più decreti legislativi contenenti norme per l’orientamento e la modernizzazione nei settori sopra specificati. ● Disposizioni in materia di privatizzazione: norme sulla cessione di energia elettrica; abuso di dipendenza economica e concorrenza. Interventi a tutela e a sostegno delle piccole e medie imprese: misure per favorire l’accesso delle imprese artigiane agli incentivi di cui ● Ici – Categoria D I coefficienti Ici per i fabbricati del gruppo D O gni anno il Ministero delle finanze provvede ad emanare i coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, da utilizzare per determinare il valore che serve come base per il calcolo dell’Ici. Per l’anno 2001 lo ha fatto con DM 15.3.01 (in GU n. 73 del 28.3.01), ricordando che il valore così determinato è utilizzabile fino a quando all’immobile (edificio adibito ad attività d’impresa) non viene attribuita la rendita catastale o non è aumentata negli atti catastali la rendita proposta. Riportiamo i coefficienti che si N. 17 del 28 aprile 2001 alla L. 488/92: possibilità per le stesse di costituirsi in società a responsabilità limitata; agevolazioni regionali e disposizioni in materia di turismo; agevolazioni per l’informazione al consumatore; misure atte a favorire la riqualificazione delle imprese di facchinaggio e di movimentazione delle merci; norme per l’ammodernamento della rete distributiva dei carburanti e in materia di apertura di esercizi commerciali. nicazioni; contributi a favore delle emittenti televisive locali. ● Interventi a favore delle infrastrutture intermodali: delega al Governo per il completamento della rete interportuale nazionale, da emanarsi con decreto legislativo entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge. ● Misure di intervento nel settore delle comunicazioni: contributi per l’acquisto di ricevitori-decodificatori e disposizioni in favore della ricerca nel campo delle comu- Inoltre, per il settore artigiano, l’art. 14 del “collegato” prevede l’individuazione di modalità semplificate per l’accesso delle imprese ai finanziamenti della L. 488/92. Sono previsti, infine, finanziamenti a tassi agevolati per le imprese cooperative che realizzano investimenti e per le piccole e medie imprese industriali che innovano a favore del rispetto ambientale. applicano per la determinazione dell’Ici dovuta per l’anno 2001. Banche e credito – Tassi usurari ● Internazionalizzazione delle imprese: misure di sostegno all’internazionalizzazione. Anno Coefficiente 1982 e precedenti 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2,22 2,10 1,97 1,85 1,73 1,60 1,48 1,42 1,36 1,29 1,27 1,26 1,23 1,20 1,16 1,12 1,10 1,08 1,06 1,03 - 305 - Per il trimestre aprile-giugno cala il tasso-soglia al 10,23% C on decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 23.3.01 (in GU n. 78 del 3.4.01) è stata fissata al 10,23% (era pari al 10,395%) “la misura dei tassi effettivi globali medi ai fini della applicazione della legge sull’usura, in vigore dal 1°aprile 2001". Quindi per il trimestre aprile-giugno 2001, sui mutui ipotecari, gli istituti di credito non potranno chiedere interessi annui superiori al 10,23%. Spetta a Bankitalia la vigilanza sugli istituti di credito e gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale, con particolare riguardo alla durata del finanziamento, al suo importo e alle garanzie. STORIE DI LAVORO U n giorno il principale chiamò i dipendenti e gli disse che era sua intenzione aumentare sensibilmente le paghe. Naturalmente nessuno gli credette, non s’è mai visto un padrone che così, di punto in bianco, aumenti sensibilmente le paghe. Allora spiega che lui non ama aumentare le paghe, è una operazione questa che lo mette a disagio. Ora però è costretto a farlo in quanto la nuova organizzazione aziendale del lavoro vincolerà i dipendenti all’osservanza di un maggior ritmo produttivo. In parole povere, siccome il lavoro sarà più serrato, la retribuzione sarà a cottimo e certamente più elevata (art. 2100 c.c.). Alla fine di ogni mese – aggiunge il principale – tirerò i conti con ciascuno di noi e ciascuno riceverà in base a quanto prodotto. La nuova organizzazione avrà inizio lunedì prossimo. E infatti così succede. Il lunedì comincia il sistema a cottimo misto, alla fine del mese l’imprenditore tira le somme, con gran soddisfazione di tutti i dipendenti, che vedono aumentare mediamente la loro retribuzione del 20%. Tutti, meno il rag. Peretti, detto Faticone, che va addirittura sotto la paga presa in precedenza, quando lavorava a tempo o, Guai nel cottimo misto come si suol dire, in economia. Non sono mai stato – dice al principale con grande fierezza – un fanatico lavoratore, so bene che la vita riserva altre soddisfazioni agli umani. Però sotto la paga a tempo non c’ero mai andato, perché non si può, lo vieta la stessa Costituzione. Fortunatamente si può, replica il principale, proprio in virtù del contratto di cottimo. Stabilisce infatti la Cassazione lavoro n. 162 del 10 gennaio 1994: “Nel sistema di retribuzione a cottimo misto il datore di lavoro può, nel- l’ipotesi in cui il rendimento dei lavoratori cottimisti risulti, per cause a loro imputabili, inferiore ai limiti stabiliti, ridurre unilateralmente – ai sensi dell’articolo 1460 c.c. – la retribuzione in proporzione all’entità del minor rendimento; tale riduzione opera non solo sulla maggiorazione di cottimo, ma anche sulla retribuzione minima stabilita dalla contrattazione collettiva”. Figurarsi come ci rimase il fiero rag. Peretti, detto Faticone. Valfrido Paoli TANTO PER RIDERE - 306 - N. 17 del 28 aprile 2001 Si rinnova e amplia la convenzione Ancl/Cgn Servizi telematici Ancl 2001 I l progetto Servizi Cgn 2001 è stato concordato ed approvato dalla Commissione mista Ancl/Cgn (nata nel gennaio 2000) e dalla Gen, che ha dato vita alle strategie e alle decisioni operative. La strategia adottata è quella di erogare servizi alla categoria caratterizzati da un forte connotato di tutela dei suoi interessi: difesa della clientela, semplificazione degli adempimenti, servizi di qualità esclusivi e innovativi per professionisti. Il progetto presenta importanti caratteristiche innovative rispetto a quello degli anni precedenti. La trascorsa esperienza ed i suggerimenti forniti dalle Unioni Provinciali locali e dai numerosi colleghi che hanno utilizzato i servizi Cgn hanno permesso di migliorare la filosofia del progetto con conseguenti modifiche nell’organizzazione e nella struttura. Importante è la grande convenienza offerta dal nuovo progetto, con prezzi riservati o azzerati per gli associati all’Ancl. L’operazione 730/2000, come già annunciato in altre occasioni, ha avuto un notevole e lusinghiero successo testimoniato anche dalle cifre relative al consuntivo: 5.000 professionisti che hanno utilizzato i servizi Cgn con oltre 400.000 dichiarazioni trasmesse. Crediamo che il nuovo progetto, con l’utilizzo ottimale delle sinergie Ancl/Cgn, potrà senz’al- N. 17 del 28 aprile 2001 tro essere un ottimo strumento di promozione dell’attività sindacale, che attraverso la capillare diffusione sul territorio nazionale dell’attività di servizi potrà conseguentemente perseguire anche le proprie finalità associative. Tale capillarità verrà realizzata attraverso le strutture dei Coordinamenti provinciali, create nell’ambito delle Unioni Provinciali aderenti, i cui compiti sono illustrati nel progetto che tutte le Unioni Provinciali hanno ricevuto ed al quale molte hanno aderito. Servizi offerti ● Servizio 730 telematico e Ici; ● modelli Red-Inps; ● fisco telematico delegato; ● sportello telematico Cciaa; ● firma digitale Cgn. Servizio 730 telematico 2001 Il “Progetto 730 telematico 2001” subisce notevoli modifiche rispetto al “Progetto 2000”. Di seguito sinteticamente illustriamo le principali novità: 1. tutti gli studi saranno “Uffici autorizzati”; sparirà la differenziazione fra “Uffici autorizzati” e “Uffici periferici”; 2. ogni “Ufficio autorizzato” avrà la possibilità di stam- - 307 - pare la modulistica nel proprio studio, fermo restando che rimane attivo il servizio di “stampe centralizzate” esclusivamente a cura del gestore tecnico dei servizi Cgn; 3. il programma e le immagini di stampa saranno totalmente gratuiti, come anche l’assistenza, per tutti coloro che sono iscritti al sindacato; il costo per i non iscritti sarà di L. 300.000; 4. la spedizione del 730/4 sarà effettuata dal Caaf Cgn per tutti i sostituti d’imposta indistintamente; 5. la procedura di adesione è stata semplificata e non coinvolgerà operativamente il Coordinamento provinciale, il quale si occuperà esclusivamente di promuovere e pianificare tutte le iniziative proposte dalla Commissione Ancl/Cgn. Marina Calderone COORDINATRICE COMMISSIONE ANCL/CGN Per maggiori informazioni sui Servizi Cgn 2001 telefona alla tua Unione Provinciale o alla sede Nazionale Ancl al numero 06/ 5415521; oppure visita i siti www.ancl.it o www.cgn.it o contatta direttamente il call center di Cgn al numero 0434/28293.