ANCL - ADERENTE CONSILP/CONFPROFESSIONI - SETTIMANALE - ANNO XLII - N. 17 DEL 28 APRILE 2001
17
articoli
Parere legale su alcune circolari Inps (De Lorenzis)
I consulenti ampliano i loro orizzonti (Buscema)
Applicazione dello sgravio triennale (Montano)
L’Inail ha bisogno di decentramento (Milocco)
I professionisti cercano strade comuni (Prandstraller)
Ancora sulla riforma del collocamento/1 (Pelliccia)
La Campania progetta il futuro (redazione di Caserta)
rubriche
Week Work (Studio associato Paoli)
Fisco in pillole (benefici autotrasportatori, collegato “mercati”, coefficienti Ici)
Storie di lavoro (Paoli)
Tutto il tesseramento m x m (settimanale)
CONVEGNI
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WWW.ANCL.IT
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A Padova il 2 maggio
(v. n. scorso)
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A Genova il 4 maggio
(pag. 290)
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A Udine il 5 maggio
(pag. 290)
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A Firenze il 7 maggio
(pag. 299)
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A Bologna il 9 maggio
(pag. 299)
Ricordiamo ai colleghi che registrandosi gratuitamente al
sito Ancl potranno accedere a tutti i servizi: news, banca dati
news, numero corrente e arretrati di questa rivista, supplementi monotematici, ecc.
Inoltre potranno ricercare l’indirizzo e l’e-mail (quando in
nostro possesso) dei colleghi iscritti all’Ancl nella sezione riservata “Il Consulente”.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ORDINE
CONSULENTI DEL LAVORO
DEI CONSULENTI DEL LAVORO
organizzano un
CONVEGNO “QUALITÀ”
per il giorno venerdì 4 maggio 2001, alle ore 9,00, presso lo Starhotels – Corte Lambruschini, 4 – GENOVA
PROGRAMMA
Ore 9,00 Registrazione partecipanti.
La certificazione di qualità come opportunità di lavoro per i cdl:
– SA 8000;
– consulenza per la qualità;
– formazione;
– Investors in people.
Ore 9,30 Introduzione e saluti.
Certificazione Iso 9000 – La qualificazione degli studi professionali.
RELATORE: Dnv Italia.
RELATORE: ROBERTO DE LORENZIS.
La formazione sulla qualità nello studio professionale.
RELATORE: Dnv Knowledge Institute.
Il trattamento di fine rapporto: nuova tassazione e previdenza
complementare.
RELATORE: GABRIELE BONATI.
La certificazione del professionista.
Progetto del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei cdl.
RELATORI: ATTILIO MIOTTO – LUIGI SERRA.
MODERATORE: ROSARIO DE LUCA, Coordinatore Commissione
Qualità CNO.
La partecipazione al convegno è valida ai fini della certificazione della qualità.
Segreteria: Ancl Nazionale Roma – Tel. 06/5415742-06/5415565 – Fax 06/5415565.
UNIONE PROVINCIALE ANCL DI UDINE
con il patrocinio del
CONSIGLIO PROVINCIALE DELL’ORDINE DEI CDL DI UDINE
e la collaborazione dei
SERVIZI CGN
organizza un
CONVEGNO
per il giorno sabato 5 maggio 2001, alle ore 9,00, presso la Sala Convegni dell’Astoria Hotel Italia – Piazza XX Settembre – UDINE
sul tema
LA RIFORMA DEL REGIME SANZIONATORIO IN MATERIA DI LAVORO
PROGRAMMA
Ore 9,00 Registrazione dei partecipanti ed inizio dei lavori. Saluto
Ore 9,30 La riforma del regime sanzionatorio in materia di lavoro.
ai partecipanti.
Ore 9,15 Presentazione delle novità del modello 730 telematico nei
Servizi Cgn. RELATORE: ALESSANDRO RIZZA, Presidente dell’Unione Provinciale Ancl di Udine.
Ore 11,00 Coffee break.
Ore 12,30 Dibattito.
Ore 13,00 Chiusura dei lavori.
RELATORE: dott. FRANCESCO NATALINI, consulente del lavoro.
Ingresso libero.
La partecipazione al convegno è valida ai fini della certificazione della qualità.
Segreteria: Presidente dell’UP Ancl di Udine, Alessandro Rizza – Via Patriarcato, 6 – Cividale del Friuli (UD) – Tel. /Fax 0432/731767.
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N. 17 del 28 aprile 2001
L’Ancl chiede delucidazioni
Parere legale su alcune circolari Inps
Roma, lì 2 aprile 2001
EGR. AVV.TI
MARCO PORRETTI
E GLORIA GAGLIARDI
VIA BELISARIO, 6
00187 ROMA
Quest’Associazione Nazionale,
negli interessi dei propri iscritti, ritiene doveroso sottoporre alla Sua cortese attenzione due circolari Inps, rispettivamente la n. 45 del 23.2.2001
e la n. 52 del 6.3.2001, le quali, a parere della scrivente, non solo vìolano il principio dettato dall’articolo
97 della Costituzione (buon andamento ed imparzialità della p.a.), ma
creano situazioni di enorme incertezza nell’applicazione delle norme
in materia di legislazione sociale e fiscale, tale da non garantire la giusta
applicazione delle stesse da parte
delle aziende assistite. Oltre ciò, il
moltiplicarsi di deregolazioni amministrative, come quelle appena citate, rende impossibile da parte della
categoria rappresentata lo svolgimento di un servizio professionale
altamente qualificato a garanzia del
rispetto delle regole imposte dalla
legislazione.
Non è tutto: la categoria dei
consulenti del lavoro, per via dell’incontrollato moltiplicarsi di disposizioni amministrative, come quelle
citate (spesso in contrasto con norme di grado superiore), si vede costretta ad operare da diversi anni a
questa parte in condizioni improbe,
anche con conseguente lievitazione degli onorari applicati alle azien-
N. 17 del 28 aprile 2001
de le quali, loro malgrado, subiscono i costi aggiuntivi di una pubblica amministrazione irresponsabile
ed oramai ridotta al collasso, fino al
punto di condizionare pesantemente, per effetto della sproporzione dei costi in relazione ai servizi,
anche l’entità della pressione fiscale nel nostro Paese.
Premesso quanto sopra, analizziamo nel dettaglio le due circolari
amministrative.
●
Circolare Inps n. 45 del
23.2.2001
A ridosso del termine previsto
per la consegna della certificazione inerente ai dati previdenziali e
fiscali dei lavoratori dipendenti
(modd. Cud, di cui al DM del
23.11.2000, pubblicato in GU n. 290
del 13.12.2000) fissata per il
28.2.2001, l’Inps con la circolare di
cui trattasi integra le istruzioni per
la compilazione della modulistica
citata.
Le conseguenze sono facilmente immaginabili:
–
vanificazione, di fatto, della scadenza prevista dal comma 2
dell’art. 7-bis del DPR 29.9.1973,
n. 600;
–
illegittimità della circolare, in
contrasto con il DM 23.11.2000
sopra citato;
–
impossibilità oggettiva di rispettare quanto indicato nella circolare n. 45 dell’Inps per incongruenza dei dati indicati nelle
certificazioni già inviate ai di-
- 291 -
pendenti, conformi alle istruzioni di cui al DM più volte citato.
●
Circolare Inps n. 52 del
6.3.2001
La circolare contestata riguarda le modalità d’esposizione dei
dati contributivi sui modd. DM10/
2 (modelli di denuncia mensile dei
contributi versati dai datori di lavoro), da presentare entro il 16 del
mese successivo al periodo di paga,
cui si riferisce.
L’Inps, a seguito della riduzione
dell’aliquota prevista per i contributi sociali relativi agli assegni per il
nucleo familiare, disposta dall’art.
120 della L. 23.12.2000, n. 388 (SO n.
219 alla GU n. 302 del 29.12.2000),
con la circolare n. 52 del 6.3.2001
modifica le modalità di esposizione
dei dati contributivi del modello di
denuncia relativo al mese di febbraio 2001 (in scadenza il 16.3.2001).
È evidente l’estremo disagio
che pone in essere la circolare citata, tenuto conto che:
1. quasi tutti i datori di lavoro e,
con loro, gli studi dei consulenti del lavoro alla data d’emanazione della circolare hanno già
elaborato le retribuzioni del
mese di febbraio 2001, unitamente alla modulistica contributiva (modd. DM10/2), riducendo direttamente l’aliquota
contributiva di 0,8 punti percentuali, come previsto dal citato art.120, legge 388/2000,
senza esporre tale riduzione sui
➦
(segue)
del 20.1.2000 e circolare n. 23
del 9.2.1999), com’è d’obbligo
provvedere da parte di una p.a.
efficiente.
moduli di denuncia;
2. nella considerazione che oggi,
oramai, quasi tutte le aziende
provvedono all’elaborazione attraverso sistemi informatici, le
case di software non hanno avuto il tempo di adeguare le procedure per allinearsi alle disposizioni amministrative dell’ultim’ora;
3. la circolare in questione, al punto 4.4 (periodi pregressi), dispone che, qualora i datori di lavoro
avessero ridotto direttamente
l’aliquota contributiva (ipotesi
questa costituente la generalità
dei casi, per i motivi di cui sopra),
dovranno recarsi presso l’Inps a
definire le note di rettifica, che
certamente saranno emesse
dallo stesso Istituto;
4. l’Inps, in precedenti analoghe
situazioni, ha emanato disposizioni amministrative in tempo
utile, senza arrecare disagi all’utenza (vedasi circolare n. 12
In particolare si evidenziano gli
inevitabili disagi all’utenza che la
circolare produrrà, poiché i datori
di lavoro e, per loro, i consulenti del
lavoro, dovranno inevitabilmente
recarsi all’Inps, con conseguenti costi a carico delle aziende assistite,
onde chiedere l’annullamento delle note di rettifica, che saranno inevitabilmente inviate alla generalità
dei datori di lavoro.
Inoltre è importante rilevare
come l’Inps:
–
illegittimamente, sempre al
punto 4.4 della citata circolare,
ponga un limite temporale
per il recupero degli eventuali
contributi versati in eccesso,
rispetto alla riduzione disposta dalla legge 388/2000 (“…
entro il terzo mese successivo
alla data di emanazione della
presente circolare …”) superando, di fatto, i diversi limiti
imposti dalla legge per la prescrizione dei contributi;
–
abbia ritardato, per i datori di lavoro che eventualmente non
abbiano effettuato il recupero
contributivo, in attesa della circolare esplicativa, gli effetti della norma che prevede l’abbattimento dei contributi cuaf a
decorrere dall’1.2.2001.
Alla luce delle suesposte considerazioni si desidera conoscere se
ricorrono gli estremi per ricorrere
al Tar del Lazio onde ottenere l’annullamento delle due circolari Inps,
di cui alla presente, ed eventualmente il risarcimento per il disagio
arrecato alla categoria dei consulenti del lavoro; in caso affermativo
si dà incarico fin d’ora per la formulazione del ricorso ed il conseguente patrocinio.
In attesa di urgente riscontro
alla presente si porgono cordiali saluti.
Roberto De Lorenzis
SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE ANCL
La risposta relativa alla circolare 45/2001
Roma, lì 17.4. 2001
Con riferimento al parere richiesto in data 2.4.2001 dall’Associazione Nazionale dei consulenti
del lavoro, formulo le osservazioni
e risposte in relazione ai seguenti
quesiti:
Prima di rispondere ai quesiti
suddetti, si rende necessaria una
breve premessa sulla natura giuridica delle circolari.
Natura giuridica
delle circolari
2. violazione del DPR 29.9.1973, n.
600 – art. 7-bis, comma 2 – da
parte della circolare suddetta;
Si tratta della categoria più importante e controversa di norme
“interne”, espressione del potere di
autorganizzazione della pubblica
amministrazione.
La dottrina moderna ha individuato diversi tipi di circolari:
3. eccesso di potere della circolare in oggetto per contrasto con
precedenti provvedimenti.
a) circolari organizzative, contenenti disposizioni sull’organizzazione degli uffici;
1. violazione del DM 23.11.2000
da parte della circolare Inps n.
45 del 23.2.2001;
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b) circolari interpretative, recanti disposizioni sull’interpretazioni di leggi e regolamenti al fine
di assicurarne l’uniforme interpretazione nell’ambito dell’apparato amministrativo;
c) circolari normative, contenenti precetti vincolanti per le azioni successive dell’amministrazione: si tratta di norme interne, come tali non vincolanti all’esterno e, quindi, prive di efficacia all’esterno;
d) circolari di cortesia contenenti voti augurali, saluti, attestati
di stima;
➦
N. 17 del 28 aprile 2001
(segue)
e) circolari informative, tese ad
informare su determinati atti e
problemi;
f) circolari regolamento: costituiscono la categoria più “discutibile”: si tratta, infatti, di atti
che, pur se apparentemente
denominati “circolari”, sono idonei a produrre effetti normativi esterni. In questo caso si hanno false circolari che andranno
trattate anche sotto il profilo
dell’impugnazione come regolamenti veri e propri, ove rispettino i requisiti procedurali
e sostanziali normativamente
prescritti, in particolare dalla
legge del 1988 n. 400, per gli
atti regolamentari. Per contro
ove detta conversione non sia
possibile, queste false circolari
saranno da considerare alla
stregua di regolamenti nulli o
inesistenti.
La circolare Inps n. 45 del
23.2.2001 deve essere senza dubbio collocata nella categoria delle
“circolari interpretative”, in quanto
la stessa si limita ad interpretare il
decreto ministeriale del 23.11.2000
in modo da renderne più chiare le
parti lacunose: l’introduzione di
nuove istruzioni per la compilazione della modulistica citata.
lare in questione è meramente “interpretativa” ed “integrativa”: la
stessa, infatti, vuole apparire come
una semplice precisazione dell’Inps
destinata ai contribuenti ed avente ad oggetto l’attestazione dell’ammontare complessivo dei redditi, relativi all’anno 2000, di lavoro
dipendente e dei redditi a questo
assimilati.
Un’osservazione mi induce a
dubitare sulla natura “interpretativa” della circolare in esame: il decreto ministeriale oggetto di interpretazione (e cioè il DM 23.11.2000)
non dètta alcuna disposizione in
materia di accredito di contribuzioni figurative e retribuzioni ridotte,
mentre la circolare Inps n. 45 del
23.2.2001 indica una serie di “chiarimenti” ad integrazione delle istruzioni allegate al DM suddetto che,
in realtà, sono “nuove” disposizioni
normative.
Ritengo, tuttavia, che in sede di
impugnativa della circolare dinanzi al Tar, sarebbe difficile l’accertamento, da parte dell’autorità giurisdizionale, della sussistenza del vizio di “violazione di legge”, in quanto la circolare impugnata si presenta come meramente “interpretativa” del decreto ministeriale suddetto e, apparentemente, non sembra
aggiungere nulla di nuovo a quest’ultimo.
RISPOSTA AL QUESITO 1
Violazione
del DM 23.11.2001
RISPOSTA AL QUESITO 2
Violazione
del DPR 600/1973
(art. 7-bis, comma 2)
La circolare Inps n. 45 del
23.2.2001 non vìola il DM del
23.11.2000, in quanto le disposizioni nuove dalla stessa introdotte
hanno il fine di chiarire, illustrare,
spiegare le modalità per la compilazione della modulistica relativa alla
certificazione dei dati previdenziali
e fiscali dei lavoratori dipendenti.
Sotto il profilo formale la circo-
La circolare in esame, in quanto interpretativa di un precedente
decreto ministeriale, non può violare alcuna disposizione normativa,
in particolare quella contenuta nel
DPR 600/1973 – art. 7-bis, comma 2
– che stabilisce che i certificati dei
sostituti d’imposta devono essere
consegnati agli interessati entro il
mese di febbraio dell’anno succes-
N. 17 del 28 aprile 2001
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sivo a quello in cui le somme e i
valori sono stati corrisposti, ovvero
entro dodici giorni dalla richiesta
degli stessi in caso di interruzione
del rapporto di lavoro.
Questo termine, infatti, non
può ritenersi violato da una circolare che si limiti, semplicemente, ad
illustrare un decreto ministeriale
precedente.
RISPOSTA AL QUESITO 3
Eccesso di potere della
circolare n. 45 del 23.2.2001
per contrasto con precedenti
provvedimenti amministrativi
L’eccesso di potere è, per definizione, deviazione dell’atto dalla finalità istituzionale sua propria. Una
delle sue figure sintomatiche è il
contrasto tra due provvedimenti
amministrativi successivi quali, nel
caso in esame, potrebbero essere la
circolare Inps n. 45 del 23.2.2001 ed
il DM 23.11.2000.Tale contrasto, tuttavia, non si può ritenere sussistente in quanto la circolare in questione non è una “circolare-regolamento”, innovativa nell’ordinamento
giuridico, ma una circolare “interpretativa” e, come tale, meramente
esplicativa. Quest’ultima, quindi,
non può porsi in contrasto con quel
provvedimento amministrativo che
mira a chiarire e ad illustrare: il contrasto è solo apparente, perché il
decreto ministeriale precedente ha
bisogno, per la sua corretta lettura,
di essere integrato con la circolare
in oggetto.
Alla luce di tutto quanto appena esposto, si conclude nel senso dell’inopportunità di un’impugnativa al Tar della circolare in
questione.
Rimanendo a disposizione per
qualsiasi ulteriore eventuale chiarimento, porgo distinti saluti.
AVV. Marco Porretti
AVV. Gloria Gagliardi
Grande successo al Master di Tor Vergata sul pubblico impiego
I consulenti ampliano i loro orizzonti
C
he dal pubblico impiego si aprono nuovi orizzonti lavorativi ormai è
pacifico. Una materia certamente nuova per la maggior parte
della categoria, che richiede,
come peraltro siamo abituati a
fare quando si tratta di affrontare nuove sfide, un’adeguata formazione.
Le nuove prospettive derivano, com’è noto, innanzitutto
dalla privatizzazione del rapporto di lavoro del pubblico impiego; infatti, con la riforma avviata col D.Lgs 3 febbraio 1993,
n. 29, e modificata in misura rilevante negli anni successivi, tali
rapporti di lavoro sono stati sottratti al diritto amministrativo
per essere regolati dal codice civile, dalle norme in materia di
lavoro previste per i lavoratori
del settore privato e dalla contrattazione collettiva. Inoltre, le
nuove responsabilità amministrative dei dirigenti pubblici e
le nuove esigenze organizzative
e gestionali porteranno sempre
più la pubblica amministrazione a trasferire in outsourcing tali
attività.
A confermare tale tendenza
sono gli ormai numerosi interventi sulla stampa economica
dei big della consulenza mondiale, che vedono tale settore
Il contributo di Zucchetti
“La gestione del personale nel pubblico impiego”: questa la
tematica affrontata nel secondo appuntamento del Master “Giornate di studio sul lavoro pubblico”, organizzato presso la Facoltà
di Economia dell’Università di Tor Vergata di Roma, nei giorni 4, 5
e 6 aprile dall’Associazione Nazionale consulenti del lavoro.
Nella giornata di giovedì 5 aprile, in un’aula della Facoltà, alla
presenza di una platea composta interamente da consulenti del
lavoro, “ZUCCHETTI”, società leader nel settore del software per
aziende ed enti pubblici, in qualità di sponsor del Master ha partecipato attivamente presentando agli intervenuti la propria soluzione software, che agevola la messa in pratica delle nozioni
teorico-normative apprese durante il corso.
I cdl hanno dimostrato particolare interesse per l’intervento
del relatore inviato da “ZUCCHETTI”, prof. Antonio Bancheri, il quale
ha trattato l’argomento “software-paghe nell’ambito degli enti locali” tenendo in considerazione anche la normativa e ponendo in
parallelo la soluzione informatica e la normativa stessa, nonché
evidenziando analogie e differenze tra il pubblico e il privato.
Tutti i presenti hanno avuto così modo di considerare la gestione del personale dal particolare punto di vista del mondo della
pubblica amministrazione, fino ad oggi considerato dalla maggior parte dei consulenti del lavoro estraneo alla loro attività.
Gli interventi durante l’esposizione si sono succeduti numerosi, dando vita ad un confronto attivo e continuo tra i partecipanti, molti dei quali hanno “preso coscienza” e testimoniato con
immediatezza che la gestione delle paghe negli enti pubblici “non
è poi un’attività particolarmente complicata ed è sicuramente una
nuova frontiera per il consulente che, per buona parte, è ancora tutta da scoprire, e consente di rafforzare ulteriormente la centralità
della figura del cdl in materia di lavoro e amministrazione del personale …”.
➦
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N. 17 del 28 aprile 2001
(segue)
tra quelli con più rosei scenari
futuri.
In questa direzione si collocano le iniziative Ancl avviate
dapprima con la sensibilizzazione in occasione di incontri sindacali, stampa, ecc., e di recente
con l’organizzazione di tre giornate di studio sul tema, in collaborazione con l’Università Tor
Vergata di Roma.
Il 4, 5 e 6 aprile scorsi, infatti,
presso l’Ateneo romano, decine e
decine di consulenti hanno partecipato, gratuitamente, alle giornate di studio sul lavoro pubblico, durante le quali, dopo l’apertura del Segretario Generale Nazionale Ancl, Roberto De Lorenzis, e del prof. avv. Sergio Magrini,
si è dato il via alle relazioni.
Durante la prima giornata si
sono alternati il prov. avv. Antonio Pileggi, il quale ha approfondito i temi della contrattazione collettiva e le regole processuali, ed il prof. avv. Sergio
Magrini che, nel pomeriggio, ha
trattato dei profili generali della
nuova disciplina del lavoro pubblico e della regolamentazione
del rapporto di lavoro.
La seconda giornata ha visto
il collega Salvatore Massidda addentrarsi nel tecnico, parlando
della gestione del personale del
pubblico impiego.
La giornata conclusiva, infine, ha visto protagonista il prof.
Edoardo Ales, il quale ha concentrato le lezioni sulla disciplina prevista dai contratti colletti-
vi di comparto e sul rapporto di
lavoro dei dirigenti.
Sicuramente non bastano le
giornate di studio per vedere il
consulente del lavoro protagonista anche nel pubblico impiego, ma è un punto di partenza
che, oltre a fornire l’occasione
per avvicinarsi ad una materia
che rischia di passare in secondo
piano rispetto alle “inondazioni”
di provvedimenti che stanno interessando le materie “tradizionalmente” di nostra competenza, stimolerà la categoria, non
solo a livello nazionale, ma (forse, soprattutto) anche a livello
locale, a riprendere un argomento che i partecipanti all’unisono
hanno definito “nostro”.
Giuseppe Buscema
L’Inps recepisce le direttive Ue
Applicazione dello sgravio triennale
L
e circolari Inps nn. 188/99,
122/00, 189/00, in recepimento di vincoli e condizioni da parte della Ce, pongono
in essere le direttive e le modalità operative inerenti l’applicabilità dello sgravio totale triennale.
Dalla lettura (e dallo spirito)
del provvedimento istitutivo, risulta evidente che per applicare
il beneficio degli sgravi l’azienda
deve (condicio sine qua non) creare nuovi posti di lavoro, vale a dire
almeno un posto supplementare
N. 17 del 28 aprile 2001
rispetto all’organico calcolato
come media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti e
che il livello di occupazione raggiunto a seguito di nuove assunzioni non subisca riduzioni nel
corso del periodo agevolato; nessun riferimento è, quindi, fatto al
tipo di cessazione del rapporto
(dimissioni, licenziamento per
giusta causa, per giustificato motivo, riduzione di personale, decesso del lavoratore, ecc.), ma unicamente al livello occupazionale
- 295 -
raggiunto.
La precisazione in ordine alla
riduzione del livello occupazionale raggiunto deve intendersi unicamente per determinare se causa di revoca o di decadenza del
beneficio.
Appare chiaro il distinguo tra
personale incluso nel calcolo della base occupazionale presa a riferimento alla data dell’assunzione del nuovo lavoratore e le unità di nuova assunzione.
➦
(segue)
Nel primo caso si riferisce
senz’altro al personale assunto a
tutto il 31.12.1998 ovvero non
avente titolo ad usufruire del beneficio cui trattasi, nel secondo
caso, invece, si riferisce proprio al
personale assunto dal 1° gennaio
1999 potenzialmente beneficiario dello sgravio al ricorrere delle
prescritte condizioni.
Per meglio delineare il concetto, si propone di seguito un
esempio.
●
Impresa avente un organico
di cinque unità mediamente
occupate dall’1.1.1998 al
31.12.1998 che assume nuovi
lavoratori nelle seguenti date:
18.1.1999 (6a unità); 22.1.1999
(7a unità); 4.3.1999 (8a unità).
Esaminiamo le ipotesi di riduzione.
1) La riduzione del livello occupazionale raggiunto riferita al
personale mediamente occupato dall’1.1.1998 al 31.12.1998, avvenuta per atti indipendenti dalla volontà del datore di lavoro,
non costituisce causa di revoca
per cui questi potrà continuare a
beneficiare dello sgravio per i lavoratori nuovi assunti; se invece
la riduzione del livello occupazionale raggiunto, sempre riferita al
personale mediamente occupato dall’1.1.1998 al 31.12.1998, avviene per volontà del datore di
lavoro, costituisce causa di decadenza (non di revoca) del beneficio per il lavoratore assunto il
4.3.1999.
È utile sottolineare che l’obbligo di ripetizione è circoscritto
ai benefici contributivi percepiti
per le singole unità lavorative oggetto della riduzione da parte del
datore di lavoro.
2) Se la riduzione del livello
occupazionale raggiunto riguarda invece le unità di nuova assunzione (per intenderci, quelle
effettuate dall’1.1.1999) ed è avvenuta per motivi non imputabili alla volontà del datore di lavoro, si ha decadenza dello sgravio
per altrettante unità (di ultima
assunzione). Esempio. Dimissioni o licenziamento per giusta
causa con decorrenza 15.4.1999
dell’unità lavorativa assunta il
22.1.1999: comportano solo la
decadenza dello sgravio per
l’unità assunta il 4.3.1999 fatta
salva la revoca.
3) Se avvenuta per motivi imputabili alla volontà del datore di
lavoro, questi dovrà restituire l’intero importo usufruito fino alla
data di cessazione (revoca), maggiorato degli oneri accessori, e
decade dal beneficio per l’unità
assunta il 4.3.1999.
Tuttavia, si ritiene che l’assunzione (immediata o in arco temporale ragionevolmente breve) di
un altro lavoratore possa ripristinare il beneficio decaduto, ma
non sarebbe applicabile per lo
stesso lavoratore nuovo assunto
in quanto non costituirebbe sovrannumero rispetto alle unità
effettivamente occupate nei dodici mesi precedenti.
La nuova assunzione farebbe
salva comunque la revoca del beneficio? La norma anche in questo caso non evidenzia alcuna fattispecie.
Certo che, al ricorrere di questa ipotesi, ognuno deve regolarsi
secondo una scrupolosa e non
approssimativa logica legale (anche se risulta assai difficile ipotizzare casi in cui il datore di lavoro
possa licenziare un lavoratore, all’infuori dei motivi espressamente previsti, per poi procedere alla
sostituzione, rispettando il principio del mantenimento del livello
occupazionale all’atto di ogni assunzione effettuata dall’1.1.1999).
Si ritiene inoltre (e questo potrebbe essere l’unico caso) che il
licenziamento intimato ad nutum
(mancato superamento del periodo di prova) possa non dar luogo a revoca del beneficio e il lavoratore assunto in sostituzione
possa beneficiare dello sgravio
per il periodo residuo (tre anni
meno il periodo già usufruito).
Alle porte dell’epilogo, restano ancora alcuni dubbi da risolvere per la corretta applicazione.
Egidio Montano
TUTTO IL TESSERAMENTO M x M
Variazioni periodo 18.4.2001 – 24.4.2001
Quote 2000
provincia
Alessandria
Parma
TOTALE
quote
precedenti
30
66
96
Alessandria
Como
Parma
TOTALE
0
0
0
0
variazioni
2
3
5
nuova
situazione
32
69
101
Quote 2001
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2
43
15
60
2
43
15
60
N. 17 del 28 aprile 2001
La riforma non sembra dare buoni frutti
L’Inail ha bisogno di decentramento
Premessa
L’Inail, con le sue difficoltà organizzative e scadenze, tiene
sempre banco in cima alle preoccupazioni degli addetti all’amministrazione del personale in genere e ai consulenti del lavoro in
particolare.
Il termine per presentare l’autoliquidazione 2000-2001 è stato
infatti prorogato dal Consiglio di
amministrazione dell’Ente, con
delibera del 22.3.2001 (per quanti
non hanno ricevuto in tempo le
notifiche dell’Istituto), al 17 aprile, rispetto alla scadenza del 23
marzo.
L’Istituto ha preteso però una
dichiarazione dei datori di lavoro, sotto la loro responsabilità, che
attesti di aver ricevuto in ritardo
la dovuta notifica.
È la solita soluzione di “scarica barile” sull’utenza di disfunzioni pubbliche che hanno invece
nel nostro caso la fonte principale nel fatto che l’accentramento
contabile romano dell’Istituto
non funziona.
Sconti sulla sicurezza
del lavoro
I datori di lavoro interessati
avranno invece tempo fino al 21
giugno per presentare all’Istituto
l’istanza per la riduzione del tasso di oscillazione per i premi se
ritengono di aver rispettato le
norme sulla sicurezza del lavoro
N. 17 del 28 aprile 2001
(prevenzioni infortuni e igiene
del lavoro) per l’anno 2000.
Questa ulteriore proroga è
stata concessa perché l’Inail stesso riconosce che i datori di lavoro sono alle prese con notevoli
difficoltà dovute alla riorganizzazione dell’Istituto che, ripeto, marcia in senso accentrato e non decentrato, creando difficoltà allo
stesso personale Inail.
In questi casi è bene che le
ditte, prima di inoltrare le istanze,
controllino il grado di osservanza interno del piano di sicurezza
generale, ed eventualmente il
piano sanitario e quello delle verifiche rumori, perché detta istanza, inviata all’ex Usl, potrebbe provocare degli accessi ispettivi, per
cui ci sarebbe il rischio non solo
di non vedersi riconoscere gli
sconti, ma di ricevere invece dei
verbali di contravvenzione, con
relativi procedimenti penali, che
implicherebbero sanzioni per
violazione di norme sulla sicurezza, ad alto costo.
Le istanze, superato il regime
transitorio, dovranno essere presentate per il 2002 entro il 31 gennaio 2002.
Nel caso di riduzione del premio per il 2000, sarà lo stesso Istituto (dopo aver ricevuto probabilmente il certificato di regolarità anche dall’Usl) a determinare
l’importo e a provvedere alla restituzione del premio versato in
più.
Per le domande relative al
- 297 -
2001 i datori di lavoro dovranno
far riferimento all’autoliquidazione del 16 febbraio 2002.
Conclusioni
finali
Il Governo Amato, principalmente con il decreto legislativo n.
38/2000, ha inteso in alternativa
alla soppressione rilanciare il ruolo dell’Inail in materia di assicurazioni sociali obbligatorie contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (allargando, ad
esempio, la tutela dei lavoratori
anche al danno biologico).
I datori di lavoro però, contro
le azioni di rivalsa dell’Istituto,
quando l’infortunio sul lavoro è
causato da inosservanze di norme di legge (ed è la maggioranza dei casi), dovranno per prudenza continuare a stipulare polizze assicurative private.
In generale, più esamino e
studio i casi che mi passano sulla
scrivania, più mi convinco che tutto è rimasto come prima, anzi le
difficoltà dell’utenza (che sono
quello che contano) nei rapporti
con l’Inail sono aumentate, con
ciò senza nulla togliere all’impegno del personale periferico dell’Istituto.
Anche in questo caso il suggerimento più ovvio è quello di
decentrare l’attività in regione
dell’Inail.
Claudio Milocco
Importante incontro a Genova
I professionisti cercano strade comuni
D
ue questioni sembrano
avere dominato, tra le molte trattate, la Conferenza
straordinaria euro 2002, “Previdenza e libere professioni”, tenutasi a
Genova dal 5 all’8 aprile, per iniziativa della Cassa di previdenza e assistenza forense. Esse sono:
–
la legittimazione definitiva del
sistema previdenziale creato
dai professionisti in alternativa
al sistema previdenziale dello
Stato;
–
la proposta di una confederazione delle libere professioni,
come organismo di rappresentanza di tutto il mondo professionale, in grado d’inserirsi tra
le confederazioni imprenditoriali e dei lavoratori dipendenti, a livello di concertazione e di
decisioni economico-sociali.
Ecco un breve commento sui risultati della conferenza intorno a
questi due argomenti.
1 – Sulla previdenza privata
dei professionisti è emersa una
larga accettazione del principio
seguente: è vantaggioso per la collettività e per lo Stato che le categorie professionali portino avanti
un polo previdenziale alternativo
all’Inps, e non è più ammissibile
che tale polo venga fagocitato, per
una ragione o per l’altra, da quest’ultimo.
Simile conclusione è derivata
dalle stesse importanti relazioni
economiche in tema di previdenza presentate nella conferenza, sulla scia dell’idea che l’allungamento della vita umana in seguito ai
progressi della scienza è tale da demolire l’ipotesi che lo Stato possa
essere un elargitore esclusivo e universale di pensioni. È di conseguenza benvenuta l’iniziativa di quei
gruppi che sanno gestire da soli la
propria previdenza e in tal modo
esentano lo Stato dai relativi pesi
economici.
Poiché i professionisti hanno
osato privatizzare il proprio assetto pensionistico (e lo hanno fatto
con successo), lo Stato dev’essere
grato ai medesimi e mettere completamente da parte l’idea, a lungo accarezzata, di assorbire nell’Inps le Casse di previdenza, per
poterne incorporare il patrimonio.
Se oggi questo tipo di acquisizione è divenuto improponibile, lo
si deve in buona parte alle motivazioni tecniche emerse dalla conferenza le quali, pur senza arrivare per
vie esplicite alla conclusione indicata, hanno avallato il diritto delle
Casse di essere lasciate in pace, libere di costruire appropriati strumenti previdenziali e assistenziali,
e non ostacolate nel progetto di
mettersi in rapporto diretto con le
grandi assicurazioni.
Queste ultime, nella conferenza, hanno compiuto un’apparizione significativa attraverso propri
rappresentanti. In prima fila, Gianfranco Gutty, amministratore delegato delle Assicurazioni Generali,
- 298 -
che ha annunciato la nascita d’una
società mista, costituita pariteticamente tra la Cassa forense (più altre Casse) e le Assicurazioni Generali, al fine di offrire previdenza integrativa e piani assicurativi ai professionisti. L’episodio ha confermato che la politica di investimenti effettuata dalle Casse è in fase matura e che la privatizzazione degli Enti
previdenziali dei professionisti dà
frutti più che apprezzabili. Essa sta
portando il polo previdenziale privato nel bel mezzo dell’economia
del Paese. La legittimazione di esso
non è dunque più discutibile, neppure da parte dei suoi avversari più
accaniti.
2 – Sulla seconda questione
il discorso è più complesso. Sulla
confederazione bisogna infatti distinguere due aspetti, il primo nettamente positivo, il secondo problematico e non concluso. La conferenza ha conferito un’estesa cittadinanza al concetto che le professioni italiane, per poter difendere gli interessi del lavoro intellettuale, hanno assoluto bisogno di
un’istituzione di rappresentanza
generale.
Tale convinzione è stata assecondata dall’assimilazione consapevole di nozioni come società della conoscenza, lavoratori della conoscenza, indispensabilità della
scienza e della tecnologia per l’economia, che fino a qualche tempo
addietro erano presenti solo occa-
➦
N. 17 del 28 aprile 2001
(segue)
sionalmente nel vocabolario e nelle sedi congressuali dei professionisti. La conferenza insomma ha
dato una prova tangibile che questi ultimi sanno di essere necessari
alla società sulla base concreta dei
propri saperi specifici; e che, d’altra
parte, questi saperi sono essenziali
per la produzione.
Coerentemente, gli interventi
del Presidente del Cup, Gianni Boeri, e della Consilp, Gaetano Stella,
hanno evocato i meriti sociali (appunto di tipo conoscitivo) delle
professioni, le quali non si sottraggono affatto agli oneri del proprio
perfezionamento teorico-pratico,
con strumenti quali la formazione,
ecc.
Il progetto confederale esce
perciò grandemente rafforzato
dalla conferenza, proprio perché
ha acquisito una coscienza razionale e specifica della propria inevitabilità.
Venendo al secondo aspetto,
l’estensione dei consensi in favore
della confederazione ha subìto una
temporanea interruzione perché il
lavoro fin qui compiuto dalle Unioni più antiche (Cup e Consilp) non
poteva essere ignorato da parte del
protagonista nuovo che si affaccia,
quello economico-previdenziale.
Tutti sanno che le Casse rappresentano il supporto economico del
fronte professionale; ma tale supporto non può velare l’opera altamente meritoria delle Unioni che,
negli anni ’90, hanno salvato le professioni dalla distruzione cui erano
destinate secondo l’opinione di
Confindustria, Sindacati, Antitrust e
Governo.
Credo sia scaturita da tale riflessione la proposta finale dell’avvoca-
UNIONE PROVINCIALE
ANCL DI FIRENZE
CONSIGLIO PROVINCIALE
DELL’ORDINE DEI CDL DI FIRENZE
to Maurizio De Tilla, abile e dinamico organizzatore della conferenza,
secondo la quale realizzazione concreta della confederazione deve essere rimessa a un congresso (da indirsi entro l’anno) nel quale le stesse
categorie professionali stabiliscano,
attraverso un dibattito di base, in
qual modo le Unioni esistenti convivranno in una entità confederale
avente tra i propri membri fondatori
sia il Cup sia i Sindacati professionali,
sia le Casse di previdenza e assistenza, dato che tutte le forze dovranno
parteciparvi, non solo alcune.
La preparazione del congresso
non potrà, a mio avviso, prescindere da uno Statuto che indichi i poteri spettanti alle singole macrocomponenti, nell’auspicato organismo di rappresentanza unitaria
delle professioni.
Gian Paolo Prandstraller
CONSIGLIO PROVINCIALE
DELL’ORDINE DEI CDL DI BOLOGNA
organizzano un
organizza un
CONVEGNO DI STUDIO
INCONTRO DI STUDIO
per il giorno lunedì 7 maggio 2001, dalle ore 14,30 alle ore 19,00
presso Palazzo degli Affari – Via Cennini, 5 (P.zza Adua) – FIRENZE
sul tema
per il giorno mercoledì 9 maggio 2001
dalle ore 14,30 alle ore 18,30
presso la Sala Londra dell’Hotel Europa
Via Boldrini, 11 – BOLOGNA
sui temi
REDDITO D’IMPRESA
PROGRAMMA
Indirizzo di saluto e apertura dei lavori.
RELATORE: dott. LELIO CACCIAPAGLIA.
Reddito d’impresa:
– novità;
– rivalutazione dei beni;
– agevolazioni;
– credito d’imposta aree svantaggiate.
Dibattito.
Risposte ai quesiti.
Nel corso del convegno sarà offerto un coffeebreak.
COORDINATORE DEI LAVORI: rag. MORENO PANCHETTI.
La partecipazione è valida ai fini della certificazione della qualità.
Segreteria:
Unione Provinciale Ancl e Consiglio Provinciale dell’Ordine dei cdl di Firenze
Via Ricasoli, 32 – Tel. 055/281786 – Fax 055/281787.
N. 17 del 28 aprile 2001
- 299 -
LA RIVALUTAZIONE
DEI BENI (L. 342/2000)
LA DICHIARAZIONE
DEI REDDITI 2000
RELATORE: dott. PAOLO MENEGHETTI,
cdl, dottore commercialista in Mantova.
Segreteria:
Consiglio Provinciale
dell’Ordine dei cdl di Bologna
Via Amendola, 6 – Tel. 051/255768
Fax 051/244711.
DPR n. 442 del 7.7.2000 in GU n. 36 del 13.2.2001
Ancora sulla riforma del collocamento/1
L’
attuale sistema normativo
sul collocamento ordinario
dei lavoratori, com’è noto, è
a tutt’oggi basato esclusivamente
sulle seguenti disposizioni:
●
la legge 29.4.1949, n. 264;
●
la legge 30.5.1970, n. 300, segnatamente gli artt. 33 e 34;
●
la legge 19.12.1984, n. 863, segnatamente l’art. 6;
●
la legge 28.2.1987, n. 56;
●
la legge 23.7.1991, n. 223, segnatamente l’art. 25;
●
la legge 28.11.1996, n. 608, segnatamente gli artt. 9-bis e 9quater.
Relativamente alle procedure
di avviamento dei lavoratori dello
spettacolo, dei lavoratori agricoli,
dei lavoratori extracomunitari residenti all’estero e dei lavoratori italiani destinati a Paesi non appartenenti alla Ue sono previste invece
specifiche disposizioni.
Nel corso degli ultimi anni sono
state introdotte due significative
novità, di natura organizzativa e
funzionale, entrambe previste dal
D.Lgs 23.12.1997, n. 469 (sul quale
è recentemente intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza n.
74 del 19-23.3.2001), con le quali,
per certi versi, è stato ridisegnato il
sistema del collocamento dei lavoratori:
1. la riforma dei Servizi per l’impiego, tramite il trasferimento
delle funzioni amministrative in
materia di collocamento alle
Regioni e agli Enti locali;
2. la possibilità per i privati, debitamente autorizzati, di svolgere attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro.
predisposto un decreto legislativo
che contiene quasi tutte queste disposizioni.
Il DPR 442/2000, come ogni altro regolamento che si rispetti, prevede specifiche disposizioni:
Per il completamento della riforma di cui trattasi erano inoltre
previsti due ulteriori interventi normativi:
●
sede di lavoro: l’ufficio, lo stabilimento, il cantiere o comunque il luogo dove si esegue, di
norma, la prestazione di lavoro;
●
ai sensi dell’art. 20 della legge
15.3.1997, n. 59, un regolamento per la semplificazione delle
procedure per il collocamento
ordinario dei lavoratori;
●
●
ai sensi dell’art. 45, comma 1,
lett. a), della legge 17.5.1999, n.
144, un decreto legislativo in
materia di disoccupazione.
sede operativa di società di
fornitura di lavoro temporaneo: l’ufficio presso il quale
sono tenuti i documenti di lavoro relativi al prestatore di lavoro temporaneo;
●
servizi competenti: i Centri per
l’impiego o gli altri organi individuati dalle Regioni ai sensi
dell’art. 4 del D.Lgs n. 469/1997;
●
Sil: il Sistema informativo lavoro.
Il secondo intervento programmatico è stato definito con l’emanazione del D.Lgs 21.4.2000, n. 181.
Con la pubblicazione sulla GU n.
36 del 13.2.2001 del DPR 7.7.2000,
n. 442, è stato emanato il regolamento per la semplificazione delle
procedure per il collocamento ordinario dei lavoratori, venendosi così
a completare, almeno per ora, il percorso di modifica del collocamento.
Detto regolamento, che è entrato in vigore il 28.2.2001, ha subìto un sostanziale taglio da parte
della Corte dei Conti, il cui esame
ne ha ritardato la pubblicazione
sulla GU.
Significative le previsioni non
ammesse al visto dalla Corte dei
Conti; recentemente è stato però
- 300 -
Le nuove disposizioni regolamentari sono tese a disciplinare le
linee di carattere generale, concernenti le procedure per l’impiego
dei lavoratori e per il collocamento; l’assunzione di particolari categorie di lavoratori, anche se regolate da leggi speciali, è la prima delle previsioni non ammesse al visto
dalla Corte dei Conti.
Conseguentemente, almeno
per ora non rientrano pertanto nelle nuove previsioni normative l’assunzione degli apprendisti, dei lavoratori in mobilità nonché le assunzioni riguardanti la gente di
mare ed i disabili.
➦
N. 17 del 28 aprile 2001
(segue)
Nell’ambito delle previsioni di
principio e di organizzazione generale, emanate per dare omogeneità alla materia su tutto il territorio
nazionale, restano immutate le funzioni e i compiti conferiti alle Regioni e alle Province in materia di gestione del collocamento e di politiche attive del lavoro, ai sensi del
D.Lgs 469/1997.
Le disposizioni contenute nel
DPR 442/2000 sono state emanate
nell’esercizio dei poteri generali di
indirizzo, promozione e coordinamento attribuiti allo Stato, nonché
al fine di garantire l’efficace attivazione sul territorio nazionale del Sil
(Sistema informativo lavoro), il quale, com’è noto, rappresentava l’asse portante della gestione informatica dell’incontro fra domanda e
offerta di lavoro, anche nell’ambito delle procedure di collocamento affidate alle imprese private
espressamente autorizzate.
Detto sistema informativo doveva essere operativo non più tardi della prima metà del 2000.
Relativamente ai criteri di organizzazione, alle modalità, alle specificazioni ed ai tempi di attivazione
delle nuove norme regolamentari,
comprese le procedure di avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni ex art. 16 della
legge 56/1987, dovranno essere
emanati specifici provvedimenti
regionali, i quali dovranno comunque assicurare la piena attuazione
delle nuove disposizioni entro un
anno dal 28.2.2001 (data di entrata
in vigore del DPR 442/2000).
E sarà da quest’ultima data che
saranno definitivamente abrogati
gli artt. 6 e 8 della legge 10.1.1935,
n. 112, in materia di libretto di lavoro; il primo dei due articoli limitatamente agli obblighi dallo stesso
previsti, concernenti la consegna
N. 17 del 28 aprile 2001
del libretto di lavoro all’atto dell’assunzione del lavoratore.
Originariamente il DPR 442/
2000 conteneva un più ampio elenco di disposizioni normative da
abrogare, quali:
1. la legge 29.4.1949, n. 264;
2. gli artt. 10, 11, 12, 13, 14 e 15
della legge 28.2.1987, n. 56;
3. gli artt. 25, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e
7, e 28 della legge 23.7.1991, n.
223;
4. i capi II e III del DPR 9.5.1994, n.
487;
5. l’art. 9-bis, commi 1, 2, 4, 5, 7, 11
e 12, della legge 28.11.1996, n.
608.
Fra le indicate disposizioni spicca quella relativa alla cd. quota di
riserva (del 12%) a favore delle fasce deboli di disoccupati che interessava i datori di lavoro con più di
10 lavoratori; viene così meno una
particolare previsione penalizzante; detta abrogazione avrebbe ovviamente riguardato anche la relativa sanzione amministrativa comminabile in caso di mancato rispetto della quota di riserva.
Tutte le persone aventi l’età stabilita dalla legge per essere ammesse al lavoro (fissata attualmente, com’è noto, in 15 anni, ma destinata
ad aumentare prossimamente a 16
anni, di pari passo con l’innalzamento dell’obbligo scolastico) e
che, essendo in cerca di lavoro, poiché inoccupate, disoccupate od occupate in cerca di altro lavoro, intendono avvalersi dei Servizi per l’impiego vengono inserite in un elenco anagrafico, indipendentemente
dal luogo della propria residenza.
L’elenco anagrafico in esame
dovrà contenere:
●
i dati anagrafici completi del lavoratore;
●
i dati relativi alla residenza, al-
- 301 -
l’eventuale domicilio, alla composizione del nucleo familiare,
ai titoli di studio posseduti, all’eventuale appartenenza a categorie protette e allo stato occupazionale.
L’elenco anagrafico sarà inoltre
integrato e aggiornato sulla base
delle informazioni fornite dal lavoratore e, d’ufficio, sulla base delle
comunicazioni obbligatorie provenienti dai datori di lavoro, dalle società di fornitura di lavoro temporaneo e dai soggetti autorizzati all’attività di mediazione fra domanda e offerta di lavoro; con un apposito decreto ministeriale, da emanarsi entro 60 giorni dal 28.2.2001,
saranno stabiliti particolari contenuti, modalità e classificazioni.
L’elenco dovrà inoltre essere
gestito con impiego di tecnologie
informatiche e dovrà essere organizzato con modalità che assicurino omogeneità a livello nazionale
e consentano aggregazioni e disaggregazioni, anche di genere,
funzionali al Sil.
L’iscrizione sarà mantenuta per
tutta la durata della vita lavorativa,
salvo cancellazione a domanda, tanto per i lavoratori nazionali, quanto
per quelli comunitari; i lavoratori extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato inseriti nel citato
elenco anagrafico che perdono il
posto di lavoro, anche per dimissioni, manterranno invece l’inserimento per il periodo di validità residua
del permesso di soggiorno e, comunque, per un periodo non superiore ad un anno.
(1 – continua)
Luigi Pelliccia
RESPONSABILE
DEL S ERVIZIO ISPEZIONE DEL LAVORO
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI SIENA
Riuscito convegno sindacale e professionale
La Campania progetta il futuro
V
eramente un bel convegno
quello organizzato dalla
triade Ordine dei consulenti del lavoro di Caserta, Centro Studi
“Pasquale Omaggio” e Unione Provinciale Ancl di Caserta. Una collaborazione fattiva e leale che ha
dato i suoi frutti. Hanno collaborato
tutti, vecchi e nuovi dirigenti. L’attesa e le ansie hanno premiato chi ha
lavorato per circa un mese per dare
il meglio ai relatori ed ai partecipanti. Record assoluto di partecipanti, circa 180, di cui almeno cento
dell’Ordine di Caserta e i restanti
provenienti da altre province.
Il certificato di partecipazione
per l’attestato di qualità perlomeno ha portato molti consulenti ad
uscire dalle loro “tane” per fare vita
più attiva e prendere coscienza del
proprio ruolo nella società in cui
lavoriamo e in cui dobbiamo affermare la nostra immagine, che non
è seconda a nessun’altra: anzi più
ci attaccano e più dobbiamo dimostrare la nostra forza.
Il convegno si è svolto al “Novotel” sul Vialone Carlo III con lo
sfondo della meravigliosa Reggia di
Caserta. Ha aperto i lavori il Presidente dell’Ordine di Caserta, Stefano Scialdone, che ha salutato tutti i
presenti, soprattutto quelli venuti
anche da regioni limitrofe, auspicando che questi convegni possano essere scambio di esperienze
nuove per tutti. Ha preso la parola
il Presidente Regionale dell’Ancl
della Campania, Mattia Branco, che
nel suo breve saluto, anche a nome
del Consiglio Nazionale, a tutti i Presidenti delle Unioni Provinciali, a
tutti gli anclisti e ai dirigenti nazionali presenti, ha sollecitato gli stessi ad essere sempre più attivi a difesa del nostro nobile ed importante lavoro. Ha invitato tutti i dirigenti della Campania a fare uno sforzo
di unità affinché la nostra regione
possa svolgere un ruolo importante a livello locale e nazionale, perché ha la volontà e gli uomini giusti per riuscirci.
È seguito l’intervento del Presidente dell’Unione Provinciale Ancl
di Caserta, Giuseppe D’Agostino,
cui è andato un caloroso applauso
per il suo grande impegno che sta
profondendo per un’immagine
nuova ed incisiva del consulente
del lavoro. D’Agostino ha fatto anche un breve resoconto del lavoro
svolto ed ha parlato con grande
soddisfazione del fiore all’occhiello
dell’Unione Provinciale di Caserta,
la rivista “IL CONSULENTE”, poi ha rivolto a tutti l’invito ad iscriversi all’Ancl e ad aderire al Cgn.
Ha chiuso i saluti il Presidente
del Centro Studi “Pasquale Omag-
gio”, nonché coordinatore dei lavori, Salvatore Raucci, che ha ringraziato quanti lo hanno coadiuvato
per la realizzazione del convegno.
Lo stesso Raucci ha introdotto il
collega Enzo De Fusco del Centro
Studi dell’Ancl Nazionale che ha
trattato il tema degli “Incentivi all’occupazione”, con grande professionalità e chiarezza.
È seguito l’intervento del cdl di
Caserta, Maurizio Buonocore, sulle
“Collaborazioni coordinate e continuative”. Il Presidente dell’Ordine di
Napoli, Duraccio, ha parlato della
“Riforma del sistema sanzionatorio
in materia previdenziale”. Infine il
prof. Balletti, dell’Università di Economia di Capua, prima di parlare
del tema assegnatogli, “I trattamenti di tutela dei disoccupati”, ha annunciato con soddisfazione di tutti che il prossimo anno accademico Capua avrà anche il corso di laurea in consulenza del lavoro. Con le
risposte ai quesiti il convegno ha
chiuso il sipario con l’augurio di riaprirlo di nuovo al più presto.
REDAZIONE DI CASERTA
Non dimenticare
di versare la quota associativa
alla tua Unione Provinciale
- 302 -
N. 17 del 28 aprile 2001
In un lampo passano le informazioni nei nostri studi. Proviamo a fermarne qualcuna,
indicandone la fonte. Contiamo così di dare una mano a chi per un attimo si è
distratto, come capita spesso anche a noi. (studio associato Paoli)
WEEK WORK
WORK
WEEK
N.
Argomento
Oggetto
Fonte
76
Orario
di lavoro
Straordinario
Raccordo
tra legge
e contratti
collettivi
Alcuni Ispettorati del lavoro hanno ritenuto che allorquando la con- “Notiziario Assintrattazione collettiva non preveda espressamente limiti numerici al dustria PG” n. 15
ricorso al lavoro straordinario, si è tenuti, comunque, al rispetto dei del 13.4.01
tetti individuati dalla legge n. 409 del 27.11.98 e, cioè, 250 ore annuali e 80 trimestrali. Su sollecitazione di Confindustria, il Minlav. ha invece chiarito che se è vero che lo straordinario non può superare i “tetti” legali e che ai ccnl è demandata la regolamentazione è vero anche che i limiti delle 250 e 80 ore operano solo qualora la materia del
lavoro straordinario non risulti in alcun modo disciplinata dal ccnl
applicato in azienda. «Per contro, come del resto specificato nella circolare n. 10 dell’1.2.99, qualora la contrattazione collettiva (come ad esempio, attualmente, nel settore chimico, alimentare e grafico, cartario e cartotecnico) individui ipotesi specifiche nelle quali può essere espletato lavoro straordinario, si ritiene che in questi casi si possa operare al di fuori
dei citati tetti legali, ovviamente nel rispetto del principio di “contenimento”, che si concreta nella circostanza che la prestazione lavorativa
dovrà sempre ispirarsi a criteri di ragionevolezza, in modo da evitare che
il lavoratore sia sottoposto ad un grado abnorme di usura psicofisica»
(nota Minlav. n. 5/26776/70/ORA del 2.4.01).
77
Contratto
formazione
lavoro
Disciplina
Nuove regole
Inps
Forniti i corretti adempimenti per i datori di lavoro che impiegano
lavoratori con contratto di formazione lavoro nell’intero territorio nazionale. Le istruzioni impartite devono essere seguite dai datori di
lavoro a partire dalla denuncia DM relativa al mese di giugno 2001.
Stabiliti i codici (vecchi e nuovi) da esporre nel modello DM (circolare Inps n. 85 del 9.4.01).
78
Contributi
dipendenti
Mod. DM 10/2
Manuale dei codici
È disponibile il vademecum di tutti i codici, da indicare nella denun- “Il Sole” 13.4.01
cia mensile DM 10/2, aggiornato a seguito della serie di variazioni
normative verificatesi successivamente al 13.9.00 (circolare Inps n.
91 del 12.4.01).
79
Assicurazione
infortuni
Premi
Proroga
per la richiesta
di riduzione
Le domande per il nuovo bonus prevenzione relativo agli anni 2000 “Italia Oggi” del
e 2001 potranno essere presentate entro il prossimo 21 giugno e 7.4.01
non più entro il 60mo giorno dal ricevimento del modello 20SM. La
riduzione interessa il periodo successivo al primo biennio di attività
ed è riservata ai datori di lavoro in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi, nonché con le norme sulle sicurezza (nota
Inail del 6.4.01).
N. 17 del 28 aprile 2001
- 303 -
“Il Sole” 10.4.01 e
11.4.01
“Italia Oggi” del
10.4.01
FISCO IN PILLOLE
Autotrasporto – Accise
Riduzione
accisa su gasolio
e altre agevolazioni
S
ono in arrivo ulteriori benefici fiscali a favore degli
autotrasportatori di merci e
di altre categorie di trasporto pubblico di persone. Con decreto 19.3.01
(in GU n. 70 del 24.3.01) il Ministero
delle finanze ha infatti stabilito la rideterminazione della riduzione dell’aliquota di accisa per il gasolio da
autotrazione utilizzato dagli esercenti attività di trasporto merci con
veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate e da altre categorie di trasporto pubblico di persone (enti pubblici e imprese pubbliche locali di trasporto, imprese esercenti autoservizi, titolari di licenza
esercizio taxi, servizio noleggio con
Manovra economica – Collegato “mercati”
L’artigianato
debutta in srl
e la regolazione
dei mercati
S
ulla GU n. 66 del 20.3.01
è stata pubblicata la L. n. 57
del 5.3.01, recante “Disposizioni in materia di apertura e rego-
conducente, enti pubblici e imprese
esercenti trasporti a fune di servizio
pubblico per trasporto persone), categorie tutte indicate dalla L. 343/00.
La misura della riduzione per il
periodo dall’1.9 al 31.12.00, già stabilita nella misura di L. 100.000 ogni
1.000 litri di gasolio, è ora elevata a
L. 171.000 dal DM 19.3.01.
Sempre sul tema, è stato raggiunto il 27 marzo scorso un accordo tra il Ministro dei trasporti Bersani e le associazioni degli autotrasportatori che dà conto delle misure varate per far fronte alle richieste della categoria. Le misure più
rilevanti sono:
● la fissazione a L. 100 della “riduzione minima” dell’accisa sul gasolio per il 1° semestre del 2001 (la
determinazione automatica del
valore fissava a L. 35,5 al litro);
● la firma immediata del decreto del Ministro dei trasporti che vara
l’aumento delle tariffe minime dell’autotrasporto del 2,5% (il decreto
relativo, emesso in data 27.3.01, è
lazione dei mercati”, facente parte
del collegato alla Finanziaria 2000.
La legge, modificando gli artt. 3
e 5 della L. 8.8.85, n. 443, in particolare consente agli esercenti attività artigiane la costituzione di società a
responsabilità limitata, a condizione
che la maggioranza dei soci svolga
in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo (in caso di due soci, uno di essi) e
che tali soci detengano la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società.
Oltre alla trasformazione in srl
- 304 -
stato pubblicato sulla GU n. 77 del
2.4.01);
● l’impegno politico per far passare al prossimo Consiglio europeo
dei Ministri dei trasporti la posizione italiana sugli ecopunti per l’attraversamento dell’Austria; l’assegnazione di ecopunti per il 2° quadrimestre del 2001 è stata fissata
con DM 29.3.01 (in GU n. 83 del
9.4.01) in una quota provvisoria
pari a 1.058.505 ecopunti;
● la proroga dal 31.3 al 23.5.01
per la presentazione delle domande
relative alla compensazione, o mediante rimborso, dell’accisa pagata
in più per il periodo 1.9-31.12.00;
● nuovi criteri per gli sconti sui
pedaggi autostradali che vengono
resi accessibili ad un maggior numero d’imprese;
● estensione dei benefici del
DL 8/01 sulla bse agli autotrasportatori addetti al trasporto di animali vivi.
delle imprese artigiane, il provvedimento, che è entrato in vigore il 4
aprile scorso, si occupa, anche, del
potenziamento del sistema produttivo, di cui agli argomenti seguenti.
● Interventi nel settore assicurativo: norme per la trasparenza dei
servizi assicurativi per i veicoli a motore; funzioni di vigilanza assegnate
all’Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo
(Isvap); norme per il diritto di accesso
agli atti per le imprese di assicurazio-
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N. 17 del 28 aprile 2001
(segue Fisco in pillole)
ne; tutela del contraente in relazione
all’assicurazione obbligatoria per la
circolazione dei veicoli.
● Interventi nei settori agricolo, forestale, della pesca e dell’acquacoltura: delega al Governo ad
emanare entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge uno o più
decreti legislativi contenenti norme
per l’orientamento e la modernizzazione nei settori sopra specificati.
● Disposizioni in materia di privatizzazione: norme sulla cessione
di energia elettrica; abuso di dipendenza economica e concorrenza.
Interventi a tutela e a sostegno delle piccole e medie imprese:
misure per favorire l’accesso delle
imprese artigiane agli incentivi di cui
●
Ici – Categoria D
I coefficienti Ici
per i fabbricati
del gruppo D
O
gni anno il Ministero delle finanze provvede ad
emanare i coefficienti per
la determinazione del valore dei
fabbricati classificabili nel gruppo
catastale D, non iscritti in catasto,
interamente posseduti da imprese
e distintamente contabilizzati, da
utilizzare per determinare il valore
che serve come base per il calcolo
dell’Ici.
Per l’anno 2001 lo ha fatto con
DM 15.3.01 (in GU n. 73 del 28.3.01),
ricordando che il valore così determinato è utilizzabile fino a quando
all’immobile (edificio adibito ad attività d’impresa) non viene attribuita la rendita catastale o non è aumentata negli atti catastali la rendita proposta.
Riportiamo i coefficienti che si
N. 17 del 28 aprile 2001
alla L. 488/92: possibilità per le stesse
di costituirsi in società a responsabilità limitata; agevolazioni regionali e
disposizioni in materia di turismo;
agevolazioni per l’informazione al
consumatore; misure atte a favorire
la riqualificazione delle imprese di
facchinaggio e di movimentazione
delle merci; norme per l’ammodernamento della rete distributiva dei
carburanti e in materia di apertura di
esercizi commerciali.
nicazioni; contributi a favore delle
emittenti televisive locali.
● Interventi a favore delle infrastrutture intermodali: delega
al Governo per il completamento
della rete interportuale nazionale,
da emanarsi con decreto legislativo entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge.
● Misure di intervento nel settore delle comunicazioni: contributi per l’acquisto di ricevitori-decodificatori e disposizioni in favore
della ricerca nel campo delle comu-
Inoltre, per il settore artigiano, l’art. 14 del “collegato” prevede
l’individuazione di modalità semplificate per l’accesso delle imprese ai finanziamenti della L. 488/92.
Sono previsti, infine, finanziamenti a tassi agevolati per le imprese cooperative che realizzano investimenti e per le piccole e medie imprese industriali che innovano a favore del rispetto ambientale.
applicano per la determinazione
dell’Ici dovuta per l’anno 2001.
Banche e credito – Tassi usurari
● Internazionalizzazione delle imprese: misure di sostegno all’internazionalizzazione.
Anno
Coefficiente
1982
e precedenti
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2,22
2,10
1,97
1,85
1,73
1,60
1,48
1,42
1,36
1,29
1,27
1,26
1,23
1,20
1,16
1,12
1,10
1,08
1,06
1,03
- 305 -
Per il trimestre
aprile-giugno
cala il tasso-soglia
al 10,23%
C
on decreto del Ministero del
tesoro, del bilancio e della
programmazione economica in data 23.3.01 (in GU n. 78 del
3.4.01) è stata fissata al 10,23% (era
pari al 10,395%) “la misura dei tassi effettivi globali medi ai fini della applicazione della legge sull’usura, in vigore
dal 1°aprile 2001".
Quindi per il trimestre aprile-giugno 2001, sui mutui ipotecari, gli istituti di credito non potranno chiedere
interessi annui superiori al 10,23%.
Spetta a Bankitalia la vigilanza
sugli istituti di credito e gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale, con particolare riguardo alla durata del finanziamento, al suo importo e alle garanzie.
STORIE DI LAVORO
U
n giorno il principale
chiamò i dipendenti e gli
disse che era sua intenzione aumentare sensibilmente
le paghe. Naturalmente nessuno
gli credette, non s’è mai visto un
padrone che così, di punto in
bianco, aumenti sensibilmente le
paghe.
Allora spiega che lui non
ama aumentare le paghe, è una
operazione questa che lo mette a
disagio. Ora però è costretto a
farlo in quanto la nuova organizzazione aziendale del lavoro vincolerà i dipendenti all’osservanza di un maggior ritmo produttivo. In parole povere, siccome il
lavoro sarà più serrato, la retribuzione sarà a cottimo e certamente più elevata (art. 2100 c.c.).
Alla fine di ogni mese – aggiunge il principale – tirerò i conti
con ciascuno di noi e ciascuno
riceverà in base a quanto prodotto. La nuova organizzazione avrà
inizio lunedì prossimo.
E infatti così succede. Il lunedì comincia il sistema a cottimo
misto, alla fine del mese l’imprenditore tira le somme, con gran
soddisfazione di tutti i dipendenti, che vedono aumentare mediamente la loro retribuzione del
20%.
Tutti, meno il rag. Peretti,
detto Faticone, che va addirittura
sotto la paga presa in precedenza, quando lavorava a tempo o,
Guai nel cottimo misto
come si suol dire, in economia.
Non sono mai stato – dice al principale con grande fierezza – un
fanatico lavoratore, so bene che
la vita riserva altre soddisfazioni
agli umani. Però sotto la paga a
tempo non c’ero mai andato, perché non si può, lo vieta la stessa
Costituzione.
Fortunatamente si può, replica il principale, proprio in virtù
del contratto di cottimo. Stabilisce infatti la Cassazione lavoro n.
162 del 10 gennaio 1994: “Nel
sistema di retribuzione a cottimo
misto il datore di lavoro può, nel-
l’ipotesi in cui il rendimento dei lavoratori cottimisti risulti, per cause a loro imputabili, inferiore ai limiti stabiliti, ridurre unilateralmente – ai sensi dell’articolo 1460 c.c. –
la retribuzione in proporzione all’entità del minor rendimento; tale
riduzione opera non solo sulla
maggiorazione di cottimo, ma
anche sulla retribuzione minima
stabilita dalla contrattazione collettiva”.
Figurarsi come ci rimase il
fiero rag. Peretti, detto Faticone.
Valfrido Paoli
TANTO PER RIDERE
- 306 -
N. 17 del 28 aprile 2001
Si rinnova e amplia la convenzione Ancl/Cgn
Servizi telematici Ancl 2001
I
l progetto Servizi Cgn
2001 è stato concordato
ed approvato dalla Commissione mista Ancl/Cgn (nata
nel gennaio 2000) e dalla Gen,
che ha dato vita alle strategie e
alle decisioni operative.
La strategia adottata è quella
di erogare servizi alla categoria
caratterizzati da un forte connotato di tutela dei suoi interessi:
difesa della clientela, semplificazione degli adempimenti,
servizi di qualità esclusivi e innovativi per professionisti.
Il progetto presenta importanti caratteristiche innovative rispetto a quello degli anni precedenti. La trascorsa esperienza ed i
suggerimenti forniti dalle Unioni
Provinciali locali e dai numerosi
colleghi che hanno utilizzato i servizi Cgn hanno permesso di migliorare la filosofia del progetto
con conseguenti modifiche nell’organizzazione e nella struttura.
Importante è la grande convenienza offerta dal nuovo progetto, con prezzi riservati o azzerati per gli associati all’Ancl. L’operazione 730/2000, come già annunciato in altre occasioni, ha
avuto un notevole e lusinghiero
successo testimoniato anche dalle cifre relative al consuntivo:
5.000 professionisti che hanno
utilizzato i servizi Cgn con oltre
400.000 dichiarazioni trasmesse.
Crediamo che il nuovo progetto, con l’utilizzo ottimale delle
sinergie Ancl/Cgn, potrà senz’al-
N. 17 del 28 aprile 2001
tro essere un ottimo strumento di
promozione dell’attività sindacale, che attraverso la capillare diffusione sul territorio nazionale
dell’attività di servizi potrà conseguentemente perseguire anche
le proprie finalità associative.
Tale capillarità verrà realizzata attraverso le strutture dei Coordinamenti provinciali, create
nell’ambito delle Unioni Provinciali aderenti, i cui compiti sono
illustrati nel progetto che tutte le
Unioni Provinciali hanno ricevuto ed al quale molte hanno aderito.
Servizi offerti
●
Servizio 730 telematico e Ici;
●
modelli Red-Inps;
●
fisco telematico delegato;
●
sportello telematico Cciaa;
●
firma digitale Cgn.
Servizio 730
telematico 2001
Il “Progetto 730 telematico
2001” subisce notevoli modifiche
rispetto al “Progetto 2000”. Di seguito sinteticamente illustriamo
le principali novità:
1. tutti gli studi saranno “Uffici
autorizzati”; sparirà la differenziazione fra “Uffici autorizzati” e “Uffici periferici”;
2. ogni “Ufficio autorizzato”
avrà la possibilità di stam-
- 307 -
pare la modulistica nel proprio studio, fermo restando
che rimane attivo il servizio
di “stampe centralizzate”
esclusivamente a cura del
gestore tecnico dei servizi
Cgn;
3. il programma e le immagini di
stampa saranno totalmente
gratuiti, come anche l’assistenza, per tutti coloro che
sono iscritti al sindacato; il costo per i non iscritti sarà di L.
300.000;
4. la spedizione del 730/4 sarà
effettuata dal Caaf Cgn per
tutti i sostituti d’imposta indistintamente;
5. la procedura di adesione è stata semplificata e non coinvolgerà operativamente il Coordinamento provinciale, il quale si occuperà esclusivamente
di promuovere e pianificare
tutte le iniziative proposte dalla Commissione Ancl/Cgn.
Marina Calderone
COORDINATRICE
COMMISSIONE ANCL/CGN
Per maggiori informazioni sui
Servizi Cgn 2001 telefona alla tua
Unione Provinciale o alla sede
Nazionale Ancl al numero 06/
5415521; oppure visita i siti
www.ancl.it o www.cgn.it o
contatta direttamente il call center di Cgn al numero 0434/28293.
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