COMANDO POLIZIA MUNICIPALE Staff Comandante Ufficio Informazioni Istituzionali __________________________________________ Campagna di sensibilizzazione al Codice della Strada UN RIPASSO AL CODICE DELLA STRADA ART. 80 Revisioni.- Il Codice della Strada prevede che i veicoli a motore devono essere tenuti in condizioni di massima efficienza, affinchè possano circolare in condizioni di sicurezza, silenziosità e rispetto dei limiti di emissione dei gas di scarico. La revisione generale può essere annuale o biennale, a seconda della tipologia di veicolo. La revisione generale annuale, è prevista per i: - veicoli per trasporto di persone con più di nove posti compreso quello del conducente (autobus); - autoveicoli isolati (per trasporto cose, ad uso speciale, trattori, autocaravan) rimorchi e semirimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore 3,5 t; - autoveicoli e motoveicoli in servizio taxi o adibiti al servizio di noleggio con conducente; - autoambulanze La revisione annuale, va eseguita la prima volta, nell’anno successivo a quello di prima immatricolazione, entro il mese di rilascio della carta di circolazione e successivamente ogni anno, entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l’ultima revisione. La revisione generale biennale riguarda le: - autovetture - autoveicoli immatricolati per trasporto promiscuo e autocaravan di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t; - quadricicli a motore; - rimorchi di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t; - veicoli di interesse storico e collezionistico - motocicli e ciclomotori. La revisione biennale va eseguita dopo quattro anni dalla prima immatricolazione, entro il mese di rilascio della carta di circolazione e successivamente, ogni due anni, entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l’ultima revisione. E’ prevista anche una revisione straordinaria o revisione singola: in caso di incidente stradale, a seguito del coinvolgimento di un veicolo, qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosità ed inquinamento prescritti, l’organo di Polizia che ha effettuato gli accertamenti sul luogo dell’incidente, inoltra segnalazione all’ Ufficio Dipartimento Trasporti Terrestri che invita il proprietario del veicolo, a sottoporre lo stesso alla revisione parziale. L’operazione di revisione straordinaria, non esclude la revisione periodica o annuale, a meno che una di queste ultime non scada entro l’anno in corso. I controlli di revisione vengono effettuati dall’Ufficio della Motorizzazione Civile (UMC) o presso le officine autorizzate dal Ministero dei Trasporti . Gli elementi oggetto di revisione sono: l’identificazione del veicolo (targa, telaio); il telaio (carrozzeria, porte, serrature, serbatoio); lo sterzo (fissaggio, stato meccanico, cuscinetti,); i dispositivi di frenatura (freno a mano, di servizio); l’impianto elettrico (proiettori, luci, indicatori); visibilità idonea (vetri, specchietti, lavavetri); eventuali anomalie tecniche (rumori, gas di scarico); equipaggiamenti (avvisatore acustico, cinture anteriori e posteriori) Superata la verifica tecnica, l’ufficio rilascia al proprietario un'etichetta adesiva contenente l'esito della revisione da apporre sulla carta di circolazione. Se la revisione ha un esito negativo, il veicolo viene sospeso dalla circolazione e sulla carta di circolazione viene apposto il timbro “RIPETERE” seguito dall’anomalia riscontrata e dalle seguenti diciture: “ripresentare a nuova visita entro un mese” , l’intervallo di tempo concesso per sottoporre il veicolo ad una nuova revisione, dopo avere ripristinato gli inconvenienti riscontrati inefficienti; “veicolo sospeso dalla circolazione”, consente di condurre il veicolo in officina nella stessa giornata in cui il timbro è stato apposto, per procedere alle riparazioni indicate. La circolazione in altri giorni , eccetto quello della revisione, determina l’applicazione della sanzione per circolazione con veicolo sospeso dalla circolazione. Le sanzioni Omessa revisione Chiunque circoli con un veicolo che non abbia effettuato la revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra € 168,00 e € 674,00. Ripetuta omissione di revisione La sanzione è raddoppiata a 366 € in caso di revisione omessa per più di una volta, in relazione alle scadenze previste dalle disposizioni vigenti. L'organo accertatore annota sul documento di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione. La circolazione del veicolo è consentita solo al fine di recarsi presso il Centro revisione (UMC od officina autorizzata) per la prescritta revisione. Circolazione con veicolo sospeso dalla circolazione Nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.941 a € 7.767. All'accertamento della violazione di cui al periodo precedente consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni. In caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Esibizione di falsa attestazione di revisone Chiunque produca agli organi competenti, attestazione di revisione falsa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 419,00 a € 1.682,00. ed alla sanzione accessoria del ritiro della carta di circolazione. Fermo restando le conseguenze penali per il reato di falsità in atto pubblico e di contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione.A CURA DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DI PALERMO - UFFICIO INFORMAZIONI ISTITUZIONALI COMM. SALVATORE ROMANO - COMM. SETTIMO ALBANESE