373
DESTINAZIONE ED USO DEI VEICOLI -
Art. 82
DESTINAZION EED U SO DEI VEICOLI
Art. 82 - Destinazione ed uso dei veicoli (art. 243 reg. c.s.)
COMMI
8, 10
SANZIONI PRINCIPALI
PAGAMENTO M.R. (ENTRO 60 GG)
PAGAMENTO OLTRE 60 GG
€ 74
€ 148
SANZIONI ACCESSORIE
sospensione della carta di circolazione
e fermo amministrativo del veicolo
da 1 a 6 mesi
Utilizzava il veicolo adibito al trasporto di (indicare se uso proprio o di terzi) come indicato sulla carta di circolazione, per
una destinazione diversa da quella indicata nella carta stessa.
●
●
●
Sanzioni principali: da € 74 a € 297.
Sanzioni accessorie: in caso di recidiva da 6 a 12 mesi.
Annotazioni operative: per destinazione del veicolo si intende la sua utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche.
L’agente od organo di polizia che accerta la violazione provvede:
a) a ritirare la carta di circolazione, del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione;la carta di circolazione è inviata entro 5 giorni, unitamente
a copia del verbale, all’ufficio competente del D.T.T.
b) a nominare custode il proprietario del veicolo sottoposto al fermo o il soggetto solidalmente obbligato, contestualmente ritira il documento di
circolazione e appone sul veicolo la segnalazione dello stato di fermo.
Nell’ipotesi di rifiuto o di mancanza di requisiti da parte del proprietario o del soggetto obbligato in solido, indica nel verbale i motivi che non hanno consentito
l’affidamento e ne dispone la rimozione ed il trasporto in apposito luogo di custodia, facendone menzione nel verbale di contestazione (art. 214).
Art. 82 - DESTINAZIONE ED USO DEI VEICOLI
COMMI
8, 10
SANZIONI PRINCIPALI
PAGAMENTO M.R. (ENTRO 60 GG)
PAGAMENTO OLTRE 60 GG
€ 74
€ 148
374
SANZIONI ACCESSORIE
sospensione della carta di circolazione
e fermo amministrativo del veicolo
da 1 a 6 mesi
Utilizzava il veicolo (indicare i dati) adibito ad uso proprio (ovvero di terzi) per un uso diverso da quello indicato nella carta
di circolazione.
●
●
●
Sanzioni principali: da € 74 a € 296.
Sanzioni accessorie: in caso di recidiva da 6 a 12 mesi.
Annotazioni operative: per uso del veicolo si intende la sua utilizzazione economica.
I veicoli possono essere adibiti ad uso proprio o a uso di terzi.
Si ha l’uso di terzi quando un veicolo è utilizzato dietro corrispettivo, nell’interesse di persone diverse dall’intestatario della carta di circolazione. Negli
altri casi il veicolo si intende adibito ad uso proprio.
L’uso di terzi comprende:
a) locazione senza conducente;
b) servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone;
c) servizio di linea per trasporto di persone;
d) servizio di trasporto di cose per conto terzi;
e) servizio di linea per trasporto di persone;
f) servizio di piazza per trasporto di cose per conto terzi.
L’agente od organo di polizia che accerta la violazione provvede:
a) a ritirare la carta di circolazione, del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione;la carta di circolazione è inviata entro 5 giorni, unitamente
a copia del verbale, all’ufficio competente del D.T.T.;
b) a nominare custode il proprietario del veicolo sottoposto al fermo o il soggetto solidalmente obbligato, contestualmente ritira il documento di circolazione
e appone sul veicolo la segnalazione dello stato di fermo.
Nell’ipotesi di rifiuto o di mancanza di requisiti da parte del proprietario o del soggetto obbligato in solido, indica nel verbale i motivi che non hanno
375
DESTINAZIONE ED USO DEI VEICOLI -
Art. 82
consentito l’affidamento e ne dispone la rimozione ed il trasporto in apposito luogo di custodia, facendone menzione nel verbale di contestazione
(art. 214).
COMMI
9, 10
SANZIONI PRINCIPALI
PAGAMENTO M.R. (ENTRO 60 GG)
PAGAMENTO OLTRE 60 GG
€ 370
€ 742,50
SANZIONI ACCESSORIE
sospensione della carta di circolazione
e fermo amministrativo del veicolo
da 1 a 6 mesi
Utilizzava il veicolo (indicare i dati) adibito al trasporto di cose, per il trasporto di persone senza l’autorizzazione del D.T.T.
●
●
●
Sanzioni principali: da € 370 a € 1.485.
Sanzioni accessorie: in caso di recidiva da 6 a 12 mesi.
Annotazioni operative: gli autocarri possono essere utilizzati in via eccezionale e temporanea per il trasporto delle persone, previa autorizzazione
del D.T.T. L’autorizzazione è rilasciata in base al nulla osta del prefetto.
Analoga autorizzazione viene rilasciata dal D.T.T. agli autobus destinati a servizio di noleggio con conducente, i quali possono essere impiegati, in
via eccezionale in servizio di linea e viceversa, secondo le direttive del D.M. 19 gennaio 1996.
L’agente od organo di polizia che accerta la violazione provvede:
a) a ritirare la carta di circolazione, del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione; la carta di circolazione è inviata entro 5 giorni, unitamente
a copia del verbale, all’ufficio competente del D.T.T.;
b) a nominare custode il proprietario del veicolo sottoposto al fermo o il soggetto solidalmente obbligato, contestualmente ritira il documento di circolazione
e appone sul veicolo la segnalazione dello stato di fermo.
Nell’ipotesi di rifiuto o di mancanza di requisiti da parte del proprietario o del soggetto obbligato in solido, indica nel verbale i motivi che non hanno
consentito l’affidamento e ne dispone la rimozione ed il trasporto in apposito luogo di custodia, facendone menzione nel verbale di contestazione (art. 214).
Scarica

Art. 82 - Destinazione ed uso dei veicoli (art. 243