23/02/2012 SCALE SEMPLICI PORTATILI All. XX – ( D.Lgs.81/08 e s.m.i.) Con l’entrata in vigore del D.M. 23 Marzo 2000 le scale portatili devono essere dotate di certificato, fornito dal costruttore, e da un foglio o libretto con l’indicazione degli elementi costitutivi. Dette scale, se di legno, devono avere i pioli fissati ai montanti mediante incastro; provviste di dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti; ganci di trattenuta od appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori, quando sia necessario per assicurare la stabilità della stessa. Il foglio o libretto che deve essere dato all’acquisto di una scala portatile, deve contenere: • Un numero di identificazione • Una breve descrizione con l’indicazione degli elementi costitutivi • Le indicazioni utili per il corretto impiego • Le istruzioni per la manutenzione e l’uso • Gli estremi dell’istituto che ha effettuato le prove previste dalla norma tecnica UNI EN 131 1 23/02/2012 Sulla scala deve essere riportato: Un marchio EN 131 indelebile Nome del fabbricante o fornitore Anno e mese di fabbricazione e/o numero di serie Angolo di inclinazione della scala qualora non sia evidente a causa del modo in cui sono state fabbricate o concepite; 5. Il carico massimo ammissibile 1. 2. 3. 4. Le scale, se di legno, devono avere i pioli fissati ai montanti mediante incastro. E’ vietato l’uso di scale che presentino listelli di legno chiodati su montanti al posto dei pioli rotti. (art. 113, comma 3,D.Lgs.81/08 e s.m.i.) Quando l’uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause comporti pericolo di sbandamento, esse devono essere adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altra persona. ( Art. 113, comma 5, D.Lgs 81/08 e s.m.i ) Per le scale provviste alle estremità superiori di dispositivi di trattenuta,anche se scorrevoli su guide, non sono richieste le misure di sicurezza, quali (dispositivi antisdruciolevoli, ganci di trattenuta..) ( Art. 113, comma 4, D.Lgs. 81/08 e s.m.i ) 2 23/02/2012 Le scale a pioli usate per l'accesso devono essere tali da sporgere a sufficienza oltre il livello di accesso, a meno che altri dispositivi garantiscono una presa sicura; ( Art. 113, comma 6, lett.d), D.Lgs 81/08 e s.m.i ) Durante l’esecuzione dei lavori, una persona deve esercitare da terra una continua vigilanza della scala. (art.113,comma 8, lettera d), D.Lgs. 81/08 e s.m.i) Lo scivolamento del piede delle scale a pioli portatili, durante il loro uso, deve essere impedito con fissaggio dalla parte superiore o inferiore dei montanti , o con qualsiasi dispositivo antiscivolo, o ricorrendo a qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente. ( Art. 113, comma 6, lett.), D.Lgs 81/08°s.m.i ) Le scale che servono per collegare stabilmente due ponti, quando sono sistemate verso la parte esterna del ponte, devono essere provviste sul lato prospiciente il vuoto, di un corrimano-parapetto. ( Art. 113, comma 4, 3°periodo, D.Lgs 81/08 e s.m.i.) E’ vietato l’uso di scale che presentino listelli di legno inchiodati sui montanti al posto dei pioli rotti. Esse devono inoltre essere provviste alle estremità inferiori dei montanti di ganci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori, quando sia necessario per assicurare la stabilità della scala. 3 23/02/2012 E’ vietato l’uso di scale che presentino listelli di legno inchiodati sui montanti al posto dei pioli rotti. Esse devono inoltre essere provviste alle estremità inferiori dei montanti di ganci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori, quando sia necessario per assicurare la stabilità della scala. ( Art. 113, comma 3, lett.b ),D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) Arresto fino a 2 mesi o ammenda da € 500 a € 2.000 Il datore di lavoro dispone affinchè sia vietato assumere o somministrare bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori addetti ai cantieri temporanei e mobili e ai lavori in quota. Le scale doppie non devono superare l’altezza di m 5 e devono essere provviste di catena di adeguata resistenza o di altro dispositivo che impedisca l’apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza. La lunghezza della scala in opera non deve superare i 15 m., salvo particolari esigenze, nel qual caso le estremità superiori dei montanti devono essere assicurate a parti fisse. Le scale in opera lunghe più di 8 m. devono essere munite di rompitratta per ridurre la freccia di inflessione. 4 23/02/2012 “ l’uso dell’attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati”. (art.71, comma 7, lettera a), del D.Lgs 81/08 es.m.i.) Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano utilizzate in modo da consentire ai lavoratori di disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicuri. In particolare il trasporto a mano di pesi su una scala a pioli non deve precludere una presa sicura. ( Art. 113, comma 7, D.Lgs 81/08 e s.m.i.) Le scale a pioli di altezza superiore a m 5, fissate su pareti o incastellature verticali o aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, devono essere provviste, a partire da m 2,50 dal pavimento o dai ripiani, di una solida gabbia metallica di protezione avente maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l'esterno. ( Art. 113 , comma 2,D.Lgs 81/08 e s.m.i.) La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi piu' di cm 60. I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala e' fissata. ( Art. 113 , comma 2,D.Lgs 81/08 e s.m.i. ) 5 23/02/2012 TRABATTELLO Ponti su ruote a torre ( Trabattello) Il trabattello in realtà è una piccola impalcatura metallica dotata di ruote; deve essere ancorato alla costruzione almeno ogni due piani . 6 23/02/2012 ( Trabattello ) (art.140, D.Lgs.81/08 e s.m.i) E’ ammessa deroga (MANCATO ANCORAGGIO ) alle seguenti condizioni : • La sua altezza non può raggiungere i 12 metri se utilizzato all’interno ( assenza di vento ) e 8 metri se utilizzato all’esterno ( presenza di vento); • Se ha superato le prove di rigidezza ( laboratorio ISPESL); • Devono essere eseguite per il montaggio le istruzioni riportate nel manuale; • costruito conformemente alla norma tecnica UNI EN 1004 Allegato XXIII,-Deroga-D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Trabattello deve essere utilizzato per l’altezza per cui è costruito Altezza max: 15 m Ancoraggio almeno ogni 2 piani Stabilizzatori: per h > 6 m Innesti fra elementi: Bloccati Piani di lavoro: continui con parapetti Ruote: con bloccaggio Botole: chiudibili Utilizzo: a distanze non < a 5m dalle linee elettriche 7 23/02/2012 Per il montaggio, uso e smontaggio del ponte su ruote devono essere eseguite le istruzioni indicate dal costruttore in apposito manuale redatto in accordo alla norma tecnica UNI EN 1004 Allegato XXIII-( D.Lgs. 81/08 e s.m.i. ) La verticalità dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino. (art.140, comma 5, D.Lgs.81/08 e s.m.i.) I ponti, esclusi quelli usati per le linee elettriche di contatto, non devono essere spostati quando su di essi si trovano lavoratori o carichi. (Art. 140, comma 6, D.Lgs.81/08 e s.m.i.) E’ fatto divieto salire e scendere lungo i montanti. (art.138, comma 4, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) 8 23/02/2012 Il piano di scorrimento delle ruote deve risultare livellato; il carico del ponte sul terreno deve essere opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente. (Art.140, comma 2,D.Lgs 81/08 e s.m.i. ) E’ necessario che l’operatore indossi la cintura di sicurezza quando non è possibile, per motivi tecnici, installare il parapetto al piano di lavoro. (Art.115, comma 1,D.Lg.81/08 e s.m.i. ) Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente bloccate con cunei dalle due parti o con sistemi equivalenti. In ogni caso dispositivi appropriati devono impedire lo spostamento involontario dei ponti su ruote durante l’esecuzione dei lavori in quota. (Art. 140, comma 3, D.Lgs.81/08 e s.m.i.) Pi.M.U.S. (art.136, comma 1, D.Lgs.81/08 e s.m.i. ) I ponti su ruote, comunemente denominati “ TRABATTELLI “ , considerate le modalità di montaggio, uso, trasformazione e smontaggio, sostanzialmente ripetitive per tutti i modelli presente sul mercato, nonché le semplici configurazioni adottabili, peraltro assai difficilmente modificabili, contrariamente a quanto si riscontra per i ponteggi metallici fissi, per ciò che concerne la redazione del Pi.M.U.S.( contenuti minimi Allegato XXII, D.Lgs.81/08) si ritiene sufficiente il semplice riferimento alle istruzioni obbligatorie fornite dal fabbricante, eventualmente completate da informazioni ( sugli ancoraggi, sugli appoggi) relative alla specifica realizzazione. Circolare n°30/2006 –Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale Art. 136, comma 4, lettera d)- Il datore di lavoro assicura che: dispositivi appropriati impediscono lo spostamento involontario dei ponteggi su ruote durante l’esecuzione dei lavori 9 23/02/2012 Grazie per l’attenzione stabilizzatore Goya 1786 “ Il muratore ferito “ 10