23/02/2012
SCALE SEMPLICI
PORTATILI
All. XX – ( D.Lgs.81/08 e s.m.i.)
Con l’entrata in vigore del D.M. 23
Marzo 2000 le scale portatili devono
essere dotate di certificato, fornito
dal costruttore, e da un foglio o libretto
con l’indicazione degli elementi
costitutivi. Dette scale, se di legno,
devono avere i pioli fissati ai montanti
mediante incastro; provviste di
dispositivi antisdrucciolevoli alle
estremità inferiori dei due montanti;
ganci di trattenuta od appoggi
antisdrucciolevoli alle estremità
superiori, quando sia necessario per
assicurare la stabilità della stessa.
Il foglio o libretto
che deve essere dato all’acquisto
di una scala portatile,
deve contenere:
• Un numero di identificazione
• Una breve descrizione con
l’indicazione degli elementi
costitutivi
• Le indicazioni utili per il corretto
impiego
• Le istruzioni per la manutenzione
e l’uso
• Gli estremi dell’istituto che ha
effettuato le prove previste dalla
norma tecnica UNI EN 131
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Sulla scala deve essere riportato:
Un marchio EN 131 indelebile
Nome del fabbricante o fornitore
Anno e mese di fabbricazione e/o numero di serie
Angolo di inclinazione della scala qualora non sia evidente a
causa del modo in cui sono state fabbricate o concepite;
5. Il carico massimo ammissibile
1.
2.
3.
4.
Le scale, se di legno, devono avere i pioli fissati ai montanti mediante incastro.
E’ vietato l’uso di scale che presentino listelli di legno chiodati su montanti al
posto dei pioli rotti.
(art. 113, comma 3,D.Lgs.81/08 e s.m.i.)
Quando l’uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause comporti
pericolo di sbandamento, esse devono essere adeguatamente
assicurate o trattenute al piede da altra persona.
( Art. 113, comma 5, D.Lgs 81/08 e s.m.i )
Per le scale provviste alle estremità superiori di dispositivi di
trattenuta,anche se scorrevoli su guide, non sono richieste le
misure di sicurezza, quali (dispositivi antisdruciolevoli, ganci di
trattenuta..)
( Art. 113, comma 4, D.Lgs. 81/08 e s.m.i )
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Le scale a pioli usate per l'accesso devono essere tali da sporgere
a sufficienza oltre il livello di accesso, a meno che altri dispositivi garantiscono
una presa sicura;
( Art. 113, comma 6, lett.d), D.Lgs 81/08
e s.m.i )
Durante l’esecuzione dei lavori, una persona deve esercitare da terra una
continua vigilanza della scala.
(art.113,comma 8, lettera d), D.Lgs. 81/08 e s.m.i)
Lo scivolamento del piede delle scale
a pioli portatili, durante il loro
uso,
deve essere impedito con fissaggio
dalla parte superiore o
inferiore dei montanti ,
o con qualsiasi dispositivo antiscivolo,
o ricorrendo a qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente.
( Art. 113, comma 6, lett.), D.Lgs 81/08°s.m.i )
Le scale che servono per
collegare stabilmente due ponti,
quando sono sistemate verso la
parte esterna del ponte, devono
essere provviste sul lato
prospiciente il vuoto, di un
corrimano-parapetto.
( Art. 113, comma 4, 3°periodo, D.Lgs 81/08 e s.m.i.)
E’ vietato l’uso di scale che presentino listelli di legno inchiodati sui montanti al posto
dei pioli rotti. Esse devono inoltre essere provviste alle estremità inferiori dei montanti di
ganci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori, quando sia
necessario per assicurare la stabilità della scala.
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E’ vietato l’uso di scale che presentino listelli di legno inchiodati sui montanti al posto
dei pioli rotti. Esse devono inoltre essere provviste alle estremità inferiori dei montanti di
ganci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori, quando sia
necessario per assicurare la stabilità della scala.
( Art. 113, comma 3, lett.b ),D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)
Arresto fino a 2 mesi o ammenda da € 500 a € 2.000
Il datore di lavoro dispone affinchè sia vietato assumere
o somministrare bevande alcoliche e superalcoliche ai
lavoratori addetti ai cantieri temporanei e mobili e
ai lavori in quota.
Le scale doppie non devono superare l’altezza di m 5 e devono essere
provviste di catena di adeguata resistenza o di altro dispositivo che
impedisca l’apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza.
La lunghezza della scala in opera non deve superare i 15 m.,
salvo particolari esigenze,
nel qual caso le estremità superiori dei montanti
devono essere
assicurate a parti fisse.
Le scale in opera lunghe più di 8 m. devono essere munite di rompitratta
per ridurre la freccia di inflessione.
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“ l’uso dell’attrezzatura di lavoro sia riservato ai
lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto
una informazione, formazione ed addestramento
adeguati”. (art.71, comma 7, lettera a), del D.Lgs 81/08 es.m.i.)
Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano utilizzate in
modo da consentire ai lavoratori di disporre in qualsiasi momento
di un appoggio e di una presa sicuri.
In particolare il trasporto a mano di pesi su una scala a pioli non
deve precludere una presa sicura.
( Art. 113, comma 7, D.Lgs 81/08 e s.m.i.)
Le scale a pioli di altezza superiore a m 5, fissate su pareti o
incastellature verticali o aventi una inclinazione superiore a 75
gradi, devono essere provviste, a partire da m 2,50 dal
pavimento o dai ripiani, di una solida gabbia metallica di
protezione avente maglie o aperture di ampiezza tale da impedire
la caduta accidentale della persona verso l'esterno.
( Art. 113 , comma 2,D.Lgs 81/08 e s.m.i.)
La parete della gabbia opposta al
piano dei pioli non deve distare da
questi piu' di cm 60. I pioli devono
distare almeno 15 centimetri dalla
parete alla quale sono applicati o alla
quale la scala e' fissata.
( Art. 113 , comma 2,D.Lgs 81/08 e s.m.i. )
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TRABATTELLO
Ponti su ruote a torre ( Trabattello)
Il trabattello in realtà è una piccola impalcatura metallica
dotata di ruote; deve essere ancorato alla costruzione
almeno ogni due piani .
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( Trabattello ) (art.140, D.Lgs.81/08 e s.m.i)
E’ ammessa deroga (MANCATO ANCORAGGIO )
alle seguenti condizioni :
•
La sua altezza non può raggiungere i 12 metri se
utilizzato all’interno ( assenza di vento ) e 8 metri
se utilizzato all’esterno ( presenza di vento);
•
Se ha superato le prove di rigidezza ( laboratorio
ISPESL);
•
Devono essere eseguite per il montaggio le
istruzioni riportate nel manuale;
•
costruito conformemente alla norma tecnica
UNI EN 1004
Allegato XXIII,-Deroga-D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Trabattello deve essere utilizzato per l’altezza per cui è costruito
Altezza max: 15 m
Ancoraggio almeno ogni 2
piani
Stabilizzatori: per h > 6 m
Innesti fra elementi: Bloccati
Piani di lavoro: continui con
parapetti
Ruote: con bloccaggio
Botole: chiudibili
Utilizzo: a distanze non
< a 5m dalle linee elettriche
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Per il montaggio, uso e smontaggio del ponte su ruote devono essere
eseguite le istruzioni indicate dal costruttore in apposito manuale redatto in
accordo alla norma tecnica UNI EN 1004
Allegato XXIII-( D.Lgs. 81/08 e s.m.i. )
La verticalità dei ponti su ruote deve essere controllata con livello
o con pendolino.
(art.140, comma 5, D.Lgs.81/08 e s.m.i.)
I ponti, esclusi quelli usati per le
linee elettriche di contatto, non
devono essere spostati quando
su di essi si trovano lavoratori o
carichi.
(Art. 140, comma 6, D.Lgs.81/08 e
s.m.i.)
E’ fatto divieto salire e scendere
lungo i montanti.
(art.138, comma 4, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)
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Il piano di scorrimento delle ruote deve risultare livellato; il carico del
ponte sul terreno deve essere opportunamente ripartito con tavoloni o
altro mezzo equivalente. (Art.140, comma 2,D.Lgs 81/08 e s.m.i. )
E’ necessario che l’operatore indossi la cintura di sicurezza quando
non è possibile, per motivi tecnici, installare il parapetto al piano di
lavoro.
(Art.115, comma 1,D.Lg.81/08 e s.m.i. )
Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente bloccate con
cunei dalle due parti o con sistemi equivalenti. In ogni caso
dispositivi appropriati devono impedire lo spostamento involontario
dei ponti su ruote durante l’esecuzione dei lavori in quota.
(Art. 140, comma 3, D.Lgs.81/08 e s.m.i.)
Pi.M.U.S.
(art.136, comma 1, D.Lgs.81/08 e s.m.i. )
I ponti su ruote, comunemente denominati
“ TRABATTELLI “ , considerate le modalità di montaggio,
uso, trasformazione e smontaggio, sostanzialmente ripetitive per
tutti i modelli presente sul mercato, nonché le semplici
configurazioni adottabili,
peraltro assai difficilmente modificabili,
contrariamente a quanto si riscontra per i ponteggi metallici fissi,
per ciò che concerne la redazione del Pi.M.U.S.( contenuti minimi
Allegato XXII, D.Lgs.81/08) si ritiene sufficiente il semplice
riferimento alle istruzioni obbligatorie fornite dal fabbricante,
eventualmente completate da informazioni
( sugli ancoraggi, sugli appoggi) relative alla specifica
realizzazione.
Circolare n°30/2006 –Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Art. 136, comma 4, lettera d)- Il datore di lavoro assicura che: dispositivi
appropriati impediscono lo spostamento involontario dei ponteggi su ruote
durante l’esecuzione dei lavori
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Grazie per
l’attenzione
stabilizzatore
Goya 1786 “ Il muratore ferito “
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