Gruppo Bancario
CREDITO EMILIANO - CREDEM
3032 – Credito Emiliano SpA
Capitale versato euro 280.039.092
Riserve euro 622.516.000
Codice Fiscale e Registro Imprese
di Reggio Emilia n° 01806740153
P. IVA 00766790356 – REA n. 219769
Iscritta all’Albo delle Banche al n° 5350
ed all’Albo dei Gruppi bancari al n° 20010/5
Aderente al Fondo Interbancario di
Tutela dei Depositi
Sede Sociale e Direzione
Via Emilia S. Pietro, 4 42100 Reggio Emilia
Tel.:+39 0522 582111 – Fax:+39 0522 433969
www.credem.it - [email protected]
Swift: BACRIT22 – Telex: BACDIR 530658
foglio informativo
tipo operazione
CONTO CORRENTE
prodotto/servizio
Conto corrente “Zero Spese”
CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI
Conto Corrente: struttura e funzione economica
Il conto corrente è un contratto con il quale la banca svolge un servizio di cassa per conto del cliente,
custodendone il denaro e mantenendolo nella disponibilità dello stesso. Il cliente può effettuare versamenti di
contante e/o di assegni, ricevere bonifici e bancogiri, nonché effettuare prelevamenti, trarre assegni e disporre
pagamenti per utenze varie, bonifici e bancogiri, nei limiti del saldo disponibile. Le relative operazioni sono
registrate anche al fine del periodico invio dell’estratto conto.
Sul conto corrente possono essere regolate anche altre operazioni bancarie, quali ad esempio, i depositi, le
aperture di credito, i mutui, le carte di credito e di debito, gli incassi ed i pagamenti. Per queste operazioni si
rinvia ai relativi fogli informativi.
Il conto corrente “Zero Spese” a fronte di un versamento minimo iniziale obbligatorio di Euro 5.000 offre
gratuitamente i seguenti servizi bancari:
tasso 2,00% di remunerazione giacenze, operazioni illimitate, costo liquidazione interessi, estratto conto, libretto
assegni, addebito automatico in c/c di utenze e bollette, CredemCard, Carta Ego Classic, Carta Ego “Facile”,
Custodia Titoli, Phone Banking ed Internet Banking, spese di estinzione rapporto c/c.
Nel conto corrente “Zero Spese” non è prevista alcuna spesa di tenuta conto annua* (o per frazione di anno) se
rispettati tutti i seguenti requisiti:
attivazione di una carta di debito (Credemcard) e/o di un carta di credito Ego (a scelta tra Ego Facile ed Ego
Classic);
almeno Euro 15.000 rinvenienti da: giacenza media annua di c/c, prestiti personali (mutui e/o finanziamenti
Avvera), depositi di risparmio gestito.
*=Euro 60,00 di spese tenuta conto annuali (o per frazione di anno) se non dovessero essere soddisfatti i requisiti
sopra indicati.
Promozione in essere fino al il 30/09/2006: tasso 4,00% fino ad Euro 150.000 e nessuna spesa tenuta conto
per un anno solare dalla data di apertura del rapporto di c/c.
Affidamenti in conto corrente: struttura e funzione economica
Con questa operazione la banca mette a disposizione del cliente, a tempo determinato o indeterminato, una
somma di denaro, concedendogli la facoltà di addebitare il conto corrente fino ad una cifra concordata, oltre la
disponibilità.
Salvo diverso accordo, il cliente può utilizzare (anche mediante l’emissione di assegni bancari), in una o più volte,
questa somma e può con successivi versamenti, nonché bonifici o altri accrediti, ripristinare la disponibilità di
credito.
Principali rischi (generici e specifici)
Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:
variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese
del servizio) ove contrattualmente previsto;
utilizzo fraudolento da parte di terzi del libretto degli assegni, nel caso di smarrimento e sottrazione, e di
eventuali atti dispositivi apparentemente riferibili al cliente; pertanto va osservata la massima attenzione nella
custodia del libretto degli assegni e dei relativi moduli di richiesta;
accredito di assegni e di altri titoli similari al salvo buon fine, con conseguente possibilità di non poter disporre
degli importi accreditati sul conto prima della maturazione della disponibilità;
traenza di assegni bancari che risultino senza provvista al momento della presentazione al pagamento, con
conseguente iscrizione nella Centrale d’Allarme Interbancaria, istituita presso la Banca d’Italia, qualora non
intervenga il pagamento ai sensi della normativa vigente;
variabilità del tasso di cambio, qualora il conto corrente sia in valuta estera (ad esempio, dollari USA);
rischio di controparte. A fronte di questo rischio è prevista una copertura, nei limiti di importo di Euro
103.291,38 (equivalente di 200 milioni di lire) per ciascun correntista, delle disponibilità risultanti dal conto,
per effetto dell’adesione della banca al sistema di garanzia dei depositi sopra indicato.
edizione 01 LUGLIO 2006
pagina n°
1
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foglio informativo
tipo operazione
CONTO CORRENTE
prodotto/servizio
Conto corrente “Zero Spese”
CONDIZIONI ECONOMICHE
Descrizione
. Remunerazione delle giacenze (al lordo delle imposte vigenti)
Tasso nominale
Tasso effettivo
Valore
2,00%**
2,03%
**=promozione in essere fino al 31/09/2006
- su giacenze fino ad Euro 150.000, per i primi dodici mesi dall’apertura di c/c
Tasso nominale
Tasso effettivo
- su giacenze oltre Euro 150.000
Tasso nominale
Tasso effettivo
. Utilizzi su posizioni non affidate
- tasso debitore (tasso annuo nominale)
4,00%
4,06%
2,00%
2,03%
13,00 %
. Fido di c/c
(a richiesta; la concessione degli affidamenti è soggetta all’approvazione insindacabile della Banca)
- tasso debitore per utilizzi entro i limiti del fido
- tasso debitore di sconfinamento e mora
- costo annuo istruttoria/revisione fido applicato rapportando la condizione alla
periodicità di liquidazione
Minimo
Massimo
. Fido di c/c concesso con garanzia ipotecaria
- commissioni di istruttoria
con un minimo di:
- per affidamenti fino ad Euro 150.000
- per affidamenti oltre Euro 150.000
. Commissioni di massimo scoperto
- per utilizzi entro i limiti del fido
- per utilizzi oltre i limiti del fido
- per utilizzi senza fido
. periodicità capitalizzazione dare/avere
. divisore
13,00 %
13,00 %
Euro 70,00
Euro 250,00
0,50%
Euro 300,00
Euro 400,00
1,00%
1,00%
1,00%
Trimestrale
anno civile (365)
. Spese tenuta conto
- costo per operazione
Tramite filiale
Sono comunque gratuite tutte le operazioni di versamento nonché i prelievi allo sportello
superiori a 250 euro
Tramite Internet
Tramite Call center
Tramite operazioni automatiche
- costo minimo a liquidazione
- costo massimo a liquidazione
- costo fisso di franchigia annua (o per frazione di anno)
***=Tale costo NON viene addebitato qualora siano soddisfatti i requisiti
previsti da Zero Spese (indicati in “CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI”)
- operazioni in franchigia
- periodo franchigia
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Non previsto
Non previsto
Euro 60,00***
Non previsto
Non previsto
. Canone
- Importo
- Periodicità
Non previsto
Mensile
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tipo operazione
CONTO CORRENTE
prodotto/servizio
Conto corrente “Zero Spese”
. Commissioni e Rimborsi
- costo carnet assegni
- costo invio estratto conto cartaceo
- costo invio estratto conto MYBOX
- periodicità invio estratto conto
- costo estratto conto allo sportello
- costo invio estratto conto su supporto magnetico
- spese di liquidazione interessi
Per soli interessi creditori
Per interessi debitori e/o debitori/creditori
- penalità per ogni liquidazione interessi a debito di rapporti non affidati
- commissione su prelievi sino a euro 250 effettuati allo sportello senza assegno
- commissione per ogni comunicazione di variazioni delle condizioni (invio cartaceo)
- commissione per ogni comunicazione di variazioni delle condizioni (tramite MYBOX)
- spese estinzione rapporto
. giorni di indisponibilità
- assegni circolari Credem
- assegni bancari altre filiali
- assegni circolari altri istituti
- vaglia e assegni postali
- assegni circolari altre banche
. valute versamenti
- contanti/ assegni circolari Credem/assegni bancari stessa filiale
- assegni bancari altre filiali
- assegni circolari altri istituti/vaglia Bankit
- assegni bancari altri istituti
- vaglia e assegni postali
- accrediti generici
Gratuito
Gratuito
Max 50% costo cartaceo
Trimestrale
Euro 2,00
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Euro 2,00
Euro 0,97
Gratuito
Gratuito
4
4
8
10
8
gg.
gg.
gg.
gg.
gg.
lav.
lav.
lav.
lav.
lav.
data versamento
2 gg. lav.
3 gg. lav.
7 gg. lav.
7 gg. lav.
1 gg. lav.
. valute sui prelevamenti
- effetti a carico cassiere
A vista
A scadenza con spese
"
"
senza spese
- effetti ritirati in compensazione
A vista
A scadenza
- effetti ritirati per corrispondenza
A vista
A scadenza
- assegni bancari
- addebiti generici
. costo dei giorni valuta, riferito ad un capitale di euro 516,46
- per ogni giorno e per ogni punto percentuale
. commissione su assegni impagati, oltre le spese reclamate
- protestati
data arrivo
data scadenza
" "
data compensazione
data scadenza
data disposizione
data scadenza
data emissione
Data addebito
0,01
- insoluti/irregolari
- richiamati
2,00%
Euro 20,00
Euro 50,00
Euro 16,00
Euro 16,00
. recupero commissioni assegni impagati Check Truncation
Euro 12,00
. recupero spese per esito elettronico assegni
Euro 12,00
Min
Max
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foglio informativo
tipo operazione
CONTO CORRENTE
prodotto/servizio
Conto corrente “Zero Spese”
. recupero spese interbancarie per ogni assegno bancario in euro tratto da
soggetto residente e negoziato all'estero (ricevuto per l'incasso tramite stanza
di compensazione)
Euro 8,00
. recupero costi di trattamento per ritardati pagamenti (compresi assegni al
protesto ritirati)
Euro 50,00
. recupero spese per ammortamento assegni
Euro 30,00
. commissione ritiro effetti
Euro 7,00
. commissione per variazione intestazione c/c
Euro 11,00
. commissione per la negoziazione di assegni al dopo incasso
Euro 15,00
. recupero spese postali per l'invio cartaceo di contabili, quietanze e
disposizioni varie
. recupero spese invio preavviso di revoca autorizzazione emissione assegni
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Euro 0,45
Euro 18,00
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foglio informativo
tipo operazione
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prodotto/servizio
Conto corrente “Zero Spese”
Servizi accessori
Descrizione
UTENZE
. pagamento con disposizione permanente di addebito in conto corrente
- commissione
- rimborso spese postali
- valuta addebito (da data scadenza fattura)
Per tutte le altre condizioni si rimanda al relativo foglio informativo.
SCADENZE RICORRENTI
. commissioni
- bonifico interno
- bonifico esterno
- bonifico esterno girofondi
- rimborso spese postali
- spese accensione rapporto
- spese erogazione servizio
. valute
- bonifico interno
- bonifico esterno
- bonifico esterno girofondi
Per tutte le altre condizioni si rimanda al relativo foglio informativo.
SCADENZE RICORRENTI INTERNET
. commissioni
- bonifico interno
- bonifico esterno
- bonifico esterno girofondi
- rimborso spese postali
- spese accensione rapporto
- spese erogazione servizio
. valute
- bonifico interno
- bonifico esterno
- bonifico esterno girofondi
Per tutte le altre condizioni si rimanda al relativo foglio informativo.
BONIFICI INTERNET BANKING E PHONE BANKING
. Valute
- Ordinario su altri istituti
- Ordinario su Credem
. Commissioni
- Ordinario su altri istituti
- Ordinario su Credem
Per tutte le altre condizioni si rimanda al relativo foglio informativo.
Valore
Gratuito
Euro 0,45
0 gg. calendario
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Euro 0,45
Gratuito
Euro 0,00
4 gg. lav.
4 gg. lav.
4 gg. lav.
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Euro 0,45
Gratuito
Euro 0,00
2 gg. lav.
3 gg. lav.
4 gg. lav.
3 gg. lav.
2 gg. lav.
Gratuito
Gratuito
PHONE BANKING
- canone mensile
Per tutte le alter condizioni si rimanda al relativo foglio informativo.
Gratuito
INTERNET BANKING
- canone mensile
Per tutte le altre condizioni si rimanda al relativo foglio informativo.
Gratuito
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prodotto/servizio
Conto corrente “Zero Spese”
DEPOSITO A CUSTODIA E/O IN AMMINISTRAZIONE
- recupero spese tenuta deposito semestrali
Per tutte le altre condizioni si rimanda al relativo foglio informativo.
Gratuito
CREDEM CARD - commissioni
- quota annua Credem Card primo anno
- quota annua Credem Card anni successivi
- numero operazioni prelievi gratuiti su altra banca
Per tutte le altre condizioni si rimanda al relativo foglio informativo.
Gratuita
Gratuita
Illimitati
CARTA EGO CLASSIC – circuito: VISA o MASTERCARD, quota associativa primo
anno
- Ego principale
- Ego supplementare
Per tutte le altre condizioni si rimanda al relativo foglio informativo.
CARTA EGO FACILE - VISA Electron, quota associativa
- Ego Facile Principale
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Gratuita
€ 16,00
Gratuita
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prodotto/servizio
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Principali clausole contrattuali
MOD. 174 CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA
Art. 1 - Il titolare del rapporto è tenuto a depositare la propria firma e quelle delle persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti d’affari
con la Banca presso lo sportello ove è intrattenuto il relativo rapporto, precisando per iscritto i limiti eventuali delle facoltà loro accordate e la loro
qualifica. Il titolare del rapporto e le persone autorizzate a rappresentarlo sono tenuti ad utilizzare, nei rapporti con la banca, la propria
sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata, ovvero, previo accordo fra le parti, nelle forme consentite dalle leggi
vigenti.
Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla
Banca finchè questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione a mezzo di lettera raccomandata, telegramma o telex e non sia trascorso il
termine di 10 giorni, necessario per provvedere; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi
di legge o comunque rese di pubblica ragione. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a
quando questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa. Il titolare del rapporto sarà comunque responsabile nei confronti della Banca
dell’operato del delegato, anche in relazione al risultato contabile del conto, per eventuali disposizioni allo scoperto od eccedenti il limite del fido,
che la Banca intendesse a sua discrezione onorare.
Art. 2 - L’invio di lettere, di ricevute o di estratti conto, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della Banca, saranno
fatti al Correntista con pieno effetto all’indirizzo indicato all’atto dell’apertura del conto oppure fatto conoscere successivamente per iscritto.
Art. 6 - Il correntista si obbliga a non apporre la clausola effettivo di cui all'art. 1279 cod. civ. sulle disposizioni con qualsiasi mezzo impartite, ivi
compresi gli assegni, a valere sul conto ed espresse in valuta estera. In caso di inadempimento di tale obbligo, qualora la disposizione impartita
comporti per la Banca pagamenti per cassa, la stessa non è tenuta a darvi corso, pertanto ove il beneficiario della disposizione non accetti modalità
di pagamento alternative, la Banca rifiuterà l'esecuzione della predetta disposizione, restando a carico del correntista ogni connessa conseguenza.
Art. 7 - Gli ordini di bonifico impartiti alla Banca a favore di un beneficiario presso questa stessa banca o altre banche in Italia devono contenere
tutte le informazioni richieste dagli accordi interbancari (ad es. le esatte coordinate bancarie e le precise indicazioni del beneficiario).
Per i bonifici transfrontalieri da eseguire presso banche dei paesi UE (compresi i territori francesi d'oltremare, le isole Azzorre, Madera e le isole
Canarie) l'ordine deve contenere le coordinate IBAN (International Bank Account Number) del beneficiario e il codice BIC (Bank Identification
Number) della banca destinataria (cfr Regolamento CE 2560/01).
La banca è esonerata da ogni responsabilità nel caso di bonifici disposti senza l'indicazione o con l'indicazione errata o parziale dei codici di
riferimento del beneficiario e della Banca destinataria.
A tale riguardo per data di accettazione della disposizione di un bonifico domestico e di un bonifico trasfrontaliero si intenderà la data nella quale
ricorrono tutte le condizioni richieste dalla banca per l'esecuzione dell'ordine di bonifico, con particolare riguardo al rispetto dell'orario limite deciso
dalla banca stessa, alle informazioni necessarie per eseguire l'ordine e l'esistenza di una sufficiente copertura finanziaria. La Banca comunque non
risponde delle conseguenze derivanti da cause ad essa non imputabili per l'impossibilità di concludere l'intermediazione a causa ad esempio di
situazioni politiche, calamità naturali etc. Nell'ipotesi di bonifico trasfrontaliero la banca non risponde delle conseguenze derivanti da cause ad essa
non imputabili che possono interessare il Paese estero di riferimento.
Salvo espressa istruzione contraria, resta convenuto che tutti i bonifici e le rimesse, disposti da terzi a favore del Correntista, gli saranno
accreditati in conto corrente. L’importo degli assegni bancari, assegni circolari, vaglia od altri titoli similari è accreditato con riserva di verifica e
salvo buon fine ed è disponibile decorsi i termini indicati nei fogli informativi e nel documento di sintesi del presente contratto di conto corrente e
ciò anche nel caso di assegni bancari tratti sulla stessa dipendenza accreditante, qualora siano presentati ai suoi sportelli, e non è disponibile prima
che la Banca ne abbia effettuato la verifica o l’incasso e che dell’avvenuto incasso abbia avuto conoscenza la dipendenza accreditante. La valuta
applicata all’accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al Correntista alcun diritto circa la disponibilità
dell’importo. Qualora tuttavia la Banca consentisse al Correntista di disporre, in tutto o in parte, di tale importo prima di averne effettuato l’incasso
ed ancorché sull’importo sia iniziata la decorrenza degli interessi, ciò non comporterà affidamento di analoghe concessioni per il futuro. La Banca si
riserva il diritto di addebitare in qualsiasi momento l’importo dei titoli accreditati anche prima della verifica o dell’incasso, e ciò anche nel caso in
cui abbia consentito al correntista di disporre anticipatamente dell’importo medesimo. In caso di mancato incasso, la Banca si riserva tutti i diritti
ed azioni, compresi quelli di cui all’art.1829 cod. civ., nonché la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, l’addebito in conto. Tutto ciò vale anche
nel caso di effetti, ricevute e documenti similari, accreditati con riserva di verifica e salvo buon fine. La Banca, in ogni caso, ha la facoltà, ma non
l’obbligo, di perseguire gli altri obbligati cambiari per i titoli di credito scontati ovvero accreditati in conto al s.b.f., rimanendo inoltre esonerata da
ogni obbligo di presentazione o richiesta di pagamento a scadenza e da qualsiasi responsabilità al riguardo, anche per fatto di terzi sostituiti
corrispondenti.
La Banca comunque non risponde delle conseguenze derivanti da cause ad essa non imputabili, tra le quali si indicano, a titolo puramente
esemplificativo, quelle dipendenti da:
1) irregolarità degli effetti, documenti ed assegni, comprese quelle di bollo, inteso che la Banca è autorizzata a rivalersi sul cedente di tutte le
eventuali spese relative o derivanti, incluse quelle per la regolarizzazione nel bollo ove la Banca vi provvedesse, e quelle per le pene pecuniarie
eventualmente pagate;
2) scioperi anche del proprio personale, disservizi, sospensione o rallentamento delle comunicazioni o dei trasporti; smarrimento, sottrazione o
distruzione del titolo durante il trasporto; impedimenti od ostacoli determinati da disposizioni di legge - e in specie, moratorie, sospensioni o
proroghe di termini - o da consuetudini del luogo di pagamento degli effetti, documenti
ed assegni, siano essi stilati in moneta del Paese od in valuta estera; o da atti di autorità nazionali o estere, anche di fatto, o da provvedimenti od
atti di natura giudiziaria (come sequestri, pignoramenti) o da fatti di terzi: in genere, ogni impedimento od ostacolo che non possa essere superato
con la ordinaria diligenza.
Art. 8 - La Banca, in garanzia di qualunque suo credito verso il Correntista, presente o futuro, anche se non liquido ed esigibile, diretto ed
indiretto, ed anche se cambiario, è investita di diritto di pegno e di diritto di ritenzione su tutti i titoli o valori di pertinenza del Correntista che siano
comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca o pervengano ad essa successivamente. In particolare le cessioni di credito e le garanzie
pignoratizie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca stanno a garantire con l’intero valore anche ogni altro credito, in qualsiasi
momento sorto, pure se non liquido ed esigibile, della Banca medesima, verso la stessa persona. Quando esistono tra la Banca e il Correntista più
rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre dipendenze italiane ed estere, ha luogo in
ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto.
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Qualora sussistano più rapporti di debito verso la banca il cliente che riveste la qualifica di "consumatore", ai sensi dell'art. 1469 - bis, comma 2
cod. civ. (di seguito "consumatore"), ha diritto di dichiarare - ai sensi e per gli effetti dell'art. 1193, comma 1 cod. civ., nel momento del
pagamento, quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione la banca può imputare, in deroga all'art. 1193, comma 2 cod. civ. i
pagamenti effettuati dal cliente o le somme comunque incassate da terzi ad estinzione o decurtazione di una o più delle obbligazioni assunte dal
cliente medesimo dandone comunicazione a quest'ultimo.
Al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 1186 cod. civ., o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale,
finanziaria o economica del Correntista, in modo tale da porre in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca, quest'ultima ha altresì il diritto
di valersi della compensazione, escluso nei rapporti in cui il cliente riveste la qualità di "consumatore" e salvo diverso accordo con il cliente stesso,
ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità,
fermo restando che dell’intervenuta compensazione - contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccepirsi la convenzione di assegno - la
Banca darà prontamente comunicazione al Correntista. Se il conto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di valersi dei diritti suddetti, sino a
concorrenza dell’intero credito risultante dal saldo del conto, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei
cointestatari. La Banca ha la facoltà di addebitare nel conto gli importi ad essa dovuti in dipendenza di esecuzione di ordini o incarichi conferitile dal
cliente o dovuti per qualsiasi altro titolo.
Art. 9 - Le aperture di credito che la Banca ritenesse eventualmente di concedere al Correntista si intendono, salvo diverso accordo, a tempo
indeterminato ed a revoca e sono soggette alle seguenti statuizioni:
a) il Correntista può utilizzare in una o più volte la somma messagli a disposizione e può con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità;
b) se l’apertura di credito è a tempo determinato, il Correntista è tenuto ad eseguire alla scadenza il pagamento di quanto da lui dovuto per
capitale, interessi, spese, imposte, tasse ed ogni altro accessorio, anche senza una espressa richiesta della Banca;
c) la Banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale, dall’apertura di credito, ancorché concessa a tempo
determinato, nonché di ridurla o di sospenderla. Qualora il cliente rivesta la qualifica di “consumatore” la Banca, nel caso di apertura di credito a
tempo determinato, ha la facoltà di recedere o di ridurre l’affidamento al ricorrere di una giusta causa. Fermo tale diritto di chiudere in ogni
momento il rapporto senza necessità di alcuna disdetta, per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Correntista, con lettera raccomandata, un
preavviso non inferiore a un giorno. Analoga facoltà di recesso ha il Correntista con effetto di chiusura dell’operazione mediante pagamento di
quanto dovuto;
d) in ogni caso il recesso ha l’effetto di sospendere immediatamente l’utilizzo del credito concesso;
e) le eventuali disposizioni allo scoperto che la Banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso non
comportano il ripristino dell’apertura credito neppure per l’importo delle disposizioni eseguite. L’eventuale scoperto consentito oltre il limite
dell’apertura di credito non comporta l’aumento di tale limite;
f) le norme sub c) e d) si applicano ad ogni altro credito o sovvenzione comunque e sotto qualsiasi forma concessi dalla Banca al Correntista.
Art. 10 - I rapporti di dare ed avere relativi a conti creditori e debitori vengono chiusi contabilmente, in via normale, trimestralmente e
precisamente alla fine di marzo, giugno, settembre e dicembre di ogni anno, portando in conto, con valuta “data di regolamento” dell’operazione,
gli interessi e le commissioni nella misura stabilita nonché le spese postali, telegrafiche e simili e le spese di tenuta e chiusura del conto ed ogni
eventuale altra non ancora addebitata ed applicando, nei tempi e con le modalità di legge, le trattenute fiscali. Il saldo risultante dalla chiusura
periodica così calcolato produce interessi secondo le medesime modalità.
In particolare, gli interessi, in misura fissa o indicizzata, sono riconosciuti al correntista o dallo stesso corrisposti alla banca nella misura pattuita ed
indicata nella scrittura allegata al presente contratto e producono a loro volta interessi nella stessa misura. Nella medesima scrittura è altresì
indicato il valore del tasso di interesse, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione infrannuale, ove prevista.
Qualora l’interesse sia indicizzato, la modifica sfavorevole al correntista derivante dalla modifica del parametro pattuito non è soggetta all’obbligo
di comunicazione al cliente ai sensi del successivo art. 20. La banca si riserva di concordare con i propri clienti la liquidazione degli interessi
maturati, commissioni e spese, per periodi differenti dal termine trimestrale, rispettando comunque il principio della stessa periodicità nel
conteggio degli interessi debitori e creditori. Sul saldo dei conti debitori venuti a cessare per qualsiasi motivo, ed anche quando il debito venga ad
essere rappresentato da effetti cambiari, gli interessi continueranno a decorrere fino alla data di estinzione del debito. Su questi interessi non è
consentita la capitalizzazione periodica. Le operazioni di accredito e di addebito vengono regolate secondo i criteri concordati con il Correntista, con
le valute indicate negli estratti conto e, salvo diversa disposizione scritta da parte del Cliente, saranno registrate dalla Banca senza l'obbligo di
produzione ed invio delle relative contabili all'indirizzo indicato dal Correntista.
Secondo gli stessi criteri sono applicate le commissioni sul massimo scoperto e le spese di tenuta del conto, rese note al Correntista ai sensi della
L. 17/2/1992, n. 154 e del D. Lgs. 1/9/1993, n. 385. Comunque la Banca nell’effettuare il conteggio di interessi, spese e commissioni osserverà i
limiti fissati dalla L. 7/3/1996, n. 108. Gli assegni pagati dalla Banca vengono addebitati sul conto del Correntista con valuta data di emissione,
salvo il caso di postdatazione, nel quale l’addebito viene fatto con valuta data di pagamento, se il titolo è presentato allo sportello, o di
negoziazione, se l’incasso avviene tramite altra Banca. La Banca è espressamente autorizzata ad addebitare gli assegni tratti dal Correntista
indipendentemente dall’ ordine della loro emissione e/o della loro presentazione presso lo sportello trassato. La Banca è espressamente
autorizzata, quando richiestole, a comunicare la esistenza o meno di disponibilità sufficienti al pagamento di assegni tratti dal Correntista. La
Banca, sempre qualora le sia esplicitamente richiesto, è altresì autorizzata ad operare il “blocco dei fondi” in ordine ad assegni presentati presso
sportelli diversi da quello trassato, per l’importo relativo, ad annotare tale blocco presso di sè e a ritenerlo vincolante fino a che l’assegno relativo
non pervenga allo sportello trassato, indipendentemente dal fatto che nel frattempo il Correntista intenda effettuare prelevamenti o disporre in
altro modo del conto, oppure che pervengano alla Banca altri assegni, e che il “blocco dei fondi” effettuato ne impedisca in tutto o in parte il
pagamento. Le parti attribuiscono alla facoltà così riconosciuta alla Banca il valore e gli effetti del “visto” di cui al disposto dell’art. 4 del R.D.
21/12/1933 n.1736 (legge sull’assegno). Detta certificazione, che potrà essere effettuata anche in forma orale, potrà produrre i suoi effetti anche
oltre la scadenza del termine di presentazione dell’assegno per il quale è stato disposto il “blocco dei fondi”. In deroga al disposto di cui all’art. 35
del R.D. 21/12/1933 n. 1736 (legge sull’assegno), l’ordine di non pagare la somma portata dagli assegni emessi, sarà privo di effetti per la Banca
anche per gli assegni pervenutile dopo spirato il termine di presentazione. Salvo diverso accordo, e fermo restando quanto disposto nell’articolo
precedente per l’ipotesi di apertura di credito o di sovvenzione, ad ognuna delle parti è sempre riservato il diritto di esigere l’immediato pagamento
di tutto quanto sia comunque dovuto, nonché di recedere, in qualsiasi momento, con il preavviso di un giorno, dal contratto di conto corrente e
dalla inerente convenzione di assegno. Tutte le obbligazioni del Correntista verso la Banca ed in particolare quelle dipendenti da eventuali
concessioni di fido si intendono assunte in via indivisibile anche per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo.
Art. 11 - Sul maggiore debito eccedente l’ammontare dell’apertura di credito in conto corrente che fosse per risultare in conseguenza della
capitalizzazione degli interessi e delle registrazioni in conto delle spese e provvigioni, come pure su qualsiasi altro maggiore debito eccedente
l’apertura di credito che la Banca fosse per consentire, verrà computato l’interesse al tasso di mora previsto nell'accordo allegato al presente
contratto.
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di Reggio Emilia n° 01806740153
P. IVA 00766790356 – REA n. 219769
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Art. 12 - L’invio degli estratti conto, ad ogni chiusura, sarà effettuato dalla Banca entro il termine di giorni 30 dalla data di chiusura, anche in
adempimento degli obblighi di cui all’art. 1713 cod.civ.. Trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento degli estratti conto senza che sia pervenuto
alla Banca per iscritto un reclamo specifico, gli estratti conto si intenderanno senz’altro approvati dal Correntista con pieno effetto riguardo a tutti
gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del conto. Il Correntista dichiara il suo accordo a che gli estratti conto trimestrali gli
vengano inviati, anziché per raccomandata tramite la posta normale. Trascorsi 30 giorni da ciascuna delle scadenze consuetudinarie di chiusura
senza che al Correntista sia pervenuto l'estratto conto, egli si impegna a prenderne visione presso la Banca e ad estrarne eventualmente copia. Ai
sensi dell'art. 1832 cod. civ. l'estratto conto si intenderà comunque approvato se non sarà stato contestato nel termine di giorni 30 dalla scadenza
dei 30 giorni di cui al comma che precede. L'approvazione comporterà la rinuncia a far valere ragioni che abbiamo come conseguenza una modifica
del saldo approvato, anche se tali ragioni avessero origine dalle operazioni sottostanti alle poste del conto ed al tasso praticato. Nel caso di errori di
scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite il Correntista può esigere la rettifica di tali errori od omissioni nonchè l'accreditamento
con pari valuta e senza spese degli importi erroneamente addebitati od omessi entro il termine di prescrizione ordinaria decorrente dalla data di
ricevimento dell'estratto conto. Entro il medesimo termine e a decorrere dalla data di invio dell'estratto, la banca può ripetere quanto dovutole per
le stesse causali e per gli indebiti accreditamenti. I libri e le altre scritture contabili della Banca fanno piena prova nei confronti del Correntista e ciò
anche nel caso di prelievi a mezzo carta Bancomat, secondo quanto previsto dalle condizioni generali di contratto che regolano tale servizio.
Art. 16 - Quando il conto è intestato a più persone, le comunicazioni, le notifiche e l’invio degli estratti conto, in mancanza di speciali accordi,
possono essere fatti dalla Banca ad uno solo dei cointestatari, e sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri. Le persone
autorizzate a rappresentare i cointestatari dovranno essere nominate per iscritto da tutti.
La revoca delle facoltà di rappresentanza potrà essere fatta anche da uno solo dei cointestatari che sarà tenuto a darne informazione agli altri
cointestatari, mentre la modifica delle facoltà dovrà essere fatta da tutti. Nel caso di conto intestato a più persone con facoltà di firma disgiunta
l'estinzione del rapporto può essere effettuata su richiesta anche di uno solo dei cointestatari che dovrà avvertire tempestivamente gli altri. Per ciò
che concerne la forma e gli effetti delle revoche, modifiche e rinunce vale quanto stabilito al terzo comma dell’art.1.
Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza avranno effetto anche se relative soltanto ad uno solo dei cointestatari. In ogni caso
però si applica quanto disposto al terzo comma dell’art.1.
Art. 17 - Quando il conto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, le disposizioni sul
conto stesso potranno essere effettuate da ciascun intestatario separatamente con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri
cointestatari. Tale facoltà di disposizione separata sul conto potrà essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla
Banca da tutti i cointestatari. In ogni caso, delle eventuali esposizioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, sul conto stesso, anche per
atto o fatto di un solo cointestatario, risponderanno nei confronti della Banca tutti i cointestatari in solido fra loro. In deroga all’art. 190, cod. civ.,
la Banca è espressamente autorizzata ad agire in via principale, anziché sussidiaria, e per l’intero suo credito, sui beni personali di ciascuno dei
coniugi cointestatari o garanti.
Art. 19 - Il pagamento degli assegni emessi dal Correntista, in caso di cessazione della relativa facoltà di disposizione, è regolato come segue:
a) in caso di recesso, da parte del Correntista o della Banca, dal contratto di conto corrente e/o dalla inerente convenzione di assegno, la Banca
non è tenuta ad onorare gli assegni emessi con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante a norma dell’art.10;
b) in caso di recesso, da parte della Banca, dall’apertura di credito, il Correntista è tenuto a costituire indilatamente i fondi necessari per il
pagamento degli assegni emessi prima del ricevimento della comunicazione di recesso, dei quali non sia decorso il termine di presentazione. In
difetto, la Banca potrà respingere detti assegni;
c) la Banca, quando intenda avvalersi della compensazione fra crediti non liquidi ed esigibili, non è tenuta a pagare gli assegni presentati in data
posteriore al ricevimento da parte del cliente della comunicazione dell'intervenuta compensazione, nei limiti in cui sia venuta meno la disponibilità
esistente nel conto. Nel caso invece in cui la Banca comunichi il recesso dalla apertura di credito ai sensi dell'art. 9, lett. c) , la compensazione si
intende operata al momento stesso della ricezione della comunicazione di recesso da parte del Correntista, il quale è tenuto a costituire
indilatamente i fondi necessari anche per il pagamento degli assegni emessi prima del ricevimento della comunicazione di recesso e dei quali non
sia spirato ancora il termine di presentazione, sul conto o sui conti a debito dei quali la compensazione si è verificata e nei limiti in cui la
disponibilità del conto o dei conti medesimi sia venuta meno per effetto della compensazione stessa. Analogo obbligo fa carico al Correntista in
ogni caso in cui si verifichi la compensazione di legge tra crediti liquidi ed esigibili. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso
di conti intestati a più persone.
Art. 20 - La Banca si riserva la facoltà di modificare le norme che disciplinano i rapporti regolati in conto corrente. Le comunicazioni relative
saranno validamente fatte dalla Banca mediante lettera semplice all’ultimo indirizzo indicato dal Correntista, ed entreranno in vigore con la
decorrenza indicata in tale comunicazione. La Banca si riserva altresì la facoltà di modificare le condizioni economiche applicate ai rapporti regolati
in conto corrente, rispettando, in caso di variazioni in senso sfavorevole al Correntista, le prescrizioni previste dalle disposizioni in tema di
trasparenza bancaria (Titolo VI, Capo I del T.U.; delibera CICR del 04/03/2003 e relative disposizioni attuative). Le variazioni del tasso di interesse
avranno effetto dal giorno indicato, non solo sulle operazioni che si compiranno successivamente, ma anche sulle somme che dal giorno stesso
risulteranno a debito o a credito del Correntista.
Art. 21 - Salvo quanto disposto dall'art. 12, in ordine all'approvazione degli estratti conto, gli eventuali reclami in merito alle operazioni effettuate
dalla Banca per conto del Correntista dovranno essere fatti da questi, appena in possesso della comunicazione di esecuzione, per lettera o
telegramma, a seconda che l’avviso gli sia stato dato per lettera o telegramma.
Trascorso il termine di 10 giorni dalla ricezione della lettera o del telegramma, l’operato della Banca si intenderà approvato.
Art. 23 - La Banca ha facoltà di concedere aperture di credito disciplinate dal presente regolamento, salvo diverso accordo, utilizzabili in conto
corrente e/o per operazioni di sconto e/o accredito al s.b.f. di effetti commerciali, ricevute bancarie, documenti, assegni bancari, circolari ecc.. Gli
effetti e ricevute presentati allo sconto e/o all’accredito s.b.f. dovranno essere di origine commerciale salvo specifica autorizzazione da parte della
Banca. Il movimento del conto corrente dovrà essere continuo ed intenso, con frequenti successioni di prelievi e versamenti, alternandosi i saldi a
debito con quelli a credito del correntista. I titoli presentati allo sconto e/o all’accredito in conto al s.b.f. dovranno essere di pieno gradimento della
Banca e il cedente, per i titoli non giudicati tali e per i quali la Banca non intenda mantenere il rapporto, dovrà procedere alla loro sostituzione o, se
richiesto, eseguirne l’immediato rimborso.
Salvo diversa disposizione le partite relative alle operazioni di sconto e/o accredito in conto al s.b.f. - siano esse a credito o a debito per il Cliente potranno essere registrate dalla Banca, senza alcun impegno al riguardo, nel conto corrente aperto a nome del Cliente.
Art. 24 - Qualora il Correntista usufruisca di credito concesso in via continuativa per sconto o comunque negoziazione di vaglia cambiari, cambiali,
tratte accettate e non accettate, assegni, ricevute bancarie e altri titoli o documenti di ogni tipo con o senza obbligo di protesto, il medesimo sarà
regolato alle condizioni riportate nelle rispettive distinte di presentazione, integrate, salvo diverso accordo, dalle seguenti:
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a) le aperture di credito per sconto e/o accredito in conto al s.b.f. s’intendono soggette alla stessa facoltà di recesso riservatasi dalla Banca per le
aperture di credito in conto corrente,
nel senso che, con la notifica anche verbale della disdetta, l’utilizzo dell’affidamento è immediatamente esigibile per l’intero al momento della
chiusura del conto anche per la parte rappresentata da titoli scaduti, ma di cui non si conosce l’esito, e da titoli non ancora scaduti; in relazione a
ciò il correntista si obbliga a versare alla Banca, a titolo di provvista liquida, a prima richiesta rinunciando a sollevare eccezione al riguardo, gli
importi dalla stessa reclamati per il rischio rappresentato da portafoglio anticipato e di esito ancora incerto alla data del recesso dall’affidamento;
b) nell’ipotesi prevista al superiore punto a) la Banca, ferma restando ogni altra azione nascente dai titoli o documenti avrà diritto di esigere
immediatamente la restituzione delle somme anticipate nonché degli interessi e delle spese non avendo peraltro contestuale obbligo di restituzione
dei titoli oggetto del rapporto siano essi scontati o negoziati o ancora da scadere al momento del rimborso, né l'obbligo di provvedere al loro
richiamo, dovendosi considerare i titoli stessi - in caso di restituzione delle somme anticipate - come assunti per l'incasso;
c) essendo gli affidamenti concessi al Cliente regolati in conto corrente le parti estendono ai rapporti il disposto dettato dagli artt.1823 - 1831 cod.
civ., intendendo che le rimesse e gli addebiti man mano registrati dal conto corrente si compensino reciprocamente giorno per giorno; l’importo dei
titoli incassati in epoca posteriore al recesso eccedenti il residuo credito della Banca sarà messo a disposizione del debitore, previo benestare degli
eventuali garanti nel caso che questi ultimi siano intervenuti a saldare il debito risultante a carico del titolare del conto e da quest’ultimo non
onorato;
d) la Banca potrà nel caso di mancato soddisfacimento del proprio credito utilizzare i titoli in proprio possesso per esperire le azioni che riterrà più
opportune;
e) la Banca potrà ammettere allo sconto soltanto i titoli di suo pieno gradimento a proprio insindacabile giudizio e potrà esigere altresì il rimborso
di quei titoli scontati per i quali non ritenga di mantenere il rapporto;
f) sia nell’ipotesi di recesso totale sia in quella di recesso parziale la Banca viene fin d’ora esonerata da ogni obbligo di presentazione o richiesta di
pagamento a scadenza ed a qualsiasi responsabilità al riguardo anche per fatto di terzi sostituti corrispondenti;
g) qualora per le operazioni di anticipo effetti venga utilizzato un conto corrente non disponibile, su questo figureranno in dare le anticipazioni già
versate sul conto corrente ordinario ed in avere le maturazioni convenzionali degli effetti anticipati, nonché le competenze maturate sul rapporto
stesso prima di essere girate al conto corrente ordinario. Il Correntista potrà richiedere l’estratto di detto conto che evidenzierà anche le rispettive
valute delle operazioni effettuate;
h) le scritture contabili ed i relativi estratti della Banca avranno valore di piena prova legale nei confronti del Cliente anche in giudizio, ogni
contraria eccezione rinunciata e rimossa;
i) resta inteso che nel caso di recesso di cui al punto a) il debito risultante dall’intero ammontare del rapporto di anticipazione revocato (titoli
anticipati, di esito ignoto o ancora a scadere) verrà decurtato in proporzione dell’ammontare dei titoli andati a buon fine e pagati dai debitori;
l) le condizioni di anticipazione saranno determinate ad ogni presentazione nei limiti di quanto previsto negli avvisi e nei fogli informativi analitici
predisposti ai sensi della L. 154 del 17/2/1992, nonché del D.L. 1/9/1993, n. 385. Nello sconto di effetti o di titoli, qualunque ne sia la natura, gli
interessi vengono corrisposti anticipatamente ed al Cliente viene accreditato il netto ricavo dell’operazione. Alla scadenza di ogni singolo titolo od
effetto gli interessi relativi si intendono capitalizzati nel senso che in caso di mancato o ritardato pagamento, qualora non sia possibile per qualsiasi
ragione l’addebito in conto, gli interessi convenzionali in favore della Banca dalla data di scadenza del titolo, maturano sull’importo facciale dello
stesso.
m) ai rapporti di cui sopra sono altresì applicabili le “norme che regolano i servizi di incasso o accettazione degli effetti, documenti ed assegni
sull’Italia e sull’estero”.
Art. 26 - Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia è competente in via esclusiva l'Autorità Giudiziaria nella
cui circoscrizione si trova la sede centrale.
Nel caso in cui i Clienti rivestano la qualifica di "consumatori" è competente l'Autorità Giudiziaria nella cui circoscrizione i Clienti hanno la residenza
o il domicilio elettivo. Le spese gli oneri fiscali inerenti ai detti rapporti e all’uso della presente sono a carico del Correntista.
Art. 28 - Qualora il Correntista abbia richiesto di aderire al servizio denominato "Senza Spese" si impegna a mantenere sul conto corrente una
giacenza liquida media non inferiore all'importo concordato con la Banca all'atto della richiesta del servizio ed accetta che: sino alla concorrenza di
tale importo, il deposito non sia produttivo di interessi a suo favore (ferma restando la misura di interessi, di volta in volta, contrattualmente
pattuita per i saldi eccedenti), la Banca addebiti una penale, concordata al momento della sottoscrizione del presente contratto, qualora la giacenza
liquida media annua risulti inferiore all'importo concordato con la Banca, all'atto della richiesta del servizio. L'importo di tale giacenza liquida media
viene periodicamente rilevato dalla Banca in occasione della liquidazione degli interessi a favore del Correntista. Sul conto corrente assistito dal
servizio "Senza Spese" non vengono addebitate spese per l'esecuzione delle operazioni del Correntista entro il limite contrattualmente concordato e
fatti salvi gli oneri fiscali previsti dalla legge.
Il Correntista può richiedere la cessazione del servizio "Senza Spese" con un preavviso di 15 giorni e, con analogo preavviso, la Banca potrà
recedere dal servizio o variarne le condizioni.
MOD. 403 SCADENZE RICORRENTI
Art. 1 - Il pagamento sarà effettuato dalla Banca per conto del Cliente fino a revoca che dovrà essere comunicata per iscritto alla Banca cinque
giorni prima della successiva scadenza come per le eventuali variazioni.
Art. 2 - La Banca si riserva la facoltà di recedere dal servizio in qualsiasi momento, dando comunicazione scritta al Cliente con un preavviso di 5
giorni.
Art. 3 - Il Cliente ordinante dovrà provvedere a precostituire presso la Banca i fondi necessari prima della scadenza delle rate, inteso che, in
mancanza di tali fondi verrà immediatamente considerato decaduto a tutti gli effetti il servizio, senza necessità di comunicazione scritta e senza
che da ciò possa derivare alla Banca alcuna responsabilità.
La Banca è pertanto esonerata dal dare comunicazione dell'addebito in conto delle rate (in quanto evidenziato nell'estratto conto), nonché del
mancato pagamento in conseguenza della mancanza dei fondi come sopra precostituiti.
Art. 4 - La Banca si riserva la facoltà di modificare le norme che disciplinano il servizio. Le relative comunicazioni saranno validamente fatte dalla
Banca mediante lettera semplice all'ultimo indirizzo indicato dal Cliente, ed entreranno in vigore con la decorrenza indicata in tale comunicazione.
La Banca si riserva altresì la facoltà di modificare le condizioni economiche applicate al servizio, rispettando, in caso di variazione sfavorevole al
Cliente, le prescrizioni di cui agli artt. 118 e 161, secondo comma, del D. Lgs. 1/9/1993, n. 385 e delle relative disposizioni di attuazione.
Art. 5 - Nel caso di un ordine di pagamento articolato, contenente rate di importo e periodicità difformi non riportabili nel riquadro previsto
nell'autorizzazione, il Cliente ordinante è tenuto a sottoscrivere, anche nell'ipotesi di variazione, le apposite distinte che numerate
progressivamente saranno trattenute presso la Banca in allegato al presente contratto, per formarne parte integrante.
Art. 6 - La Banca non risponde delle conseguenze eventualmente derivanti al Cliente ordinante, in seguito a ritardi nell'esecuzione delle
disposizioni ricevute, da cause ad essa non imputabili, tra le quali si indicano a titolo puramente esemplificativo, quelle dipendenti da:
a) indicazioni erronee, non precise o insufficienti o di difficile lettura, specie di importo, di scadenza, di luogo di pagamento, di nomi;
b) clausole o istruzioni non tassative o contradditorie;
c) scioperi, disservizi, sospensione o rallentamento delle comunicazioni o dei trasporti; smarrimento, sottrazione, distruzione dei documenti
durante il trasporto; in genere, ogni impedimento od ostacolo che non possa essere superato con la ordinaria diligenza.
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Art. 8 - A tutti gli effetti della presente e delle operazioni da essa disciplinate, il Cliente elegge domicilio, anche per i propri eredi ed aventi causa,
all'indirizzo sopraindicato.
Art. 9 - Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia é competente in via esclusiva l'Autorità Giudiziaria nella
cui circoscrizione si trova la sede centrale della Banca.
Nel caso in cui i Clienti rivestano la qualifica di "consumatori" ai sensi dell'art. 1469 bis del cod. civ., è competente l'Autorità Giudiziaria nella cui
circoscrizione i Clienti hanno la residenza o il domicilio elettivo.
MOD 710 UTENZE/AUTORIZZAZIONE/REVOCA
2) La Banca ha ampia facoltà di recedere in qualsiasi momento dall’incarico, dandone comunicazione scritta al Cliente con preavviso di 5 giorni.
3) Il Cliente dovrà provvedere a precostituire tempestivamente presso la Banca i fondi necessari per eseguire il pagamento delle citate fatture. In
caso contrario, l’incarico di pagamento verrà considerato decaduto a tutti gli effetti anche se le fatture stesse fossero già munite dell’apposita
dicitura e sovrastampa. E ciò senza necessità di comunicazione scritta e senza che possa derivarne alla Banca alcuna responsabilità. In questa
eventualità, quindi, il pagamento dovrà essere effettuato direttamente dall’ utente all’Azienda fornitrice. La Banca è esonerata dal dare
comunicazione addebito in conto dei pagamenti (in quanto gli stessi sono evidenziati nell’ estratto conto), nonchè del mancato pagamento in
conseguenza della mancata precostituzione dei fondi.
6) La Banca si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento le norme e le condizioni tutte che regolano il servizio rispettando, in caso di
variazione sfavorevole al Cliente, le prescrizioni di cui agli artt. 118 e 161, comma 2, del decreto legislativo 1.9.1993, n. 385 e delle relative
disposizioni di attuazione.
7) La Banca non risponde delle conseguenze eventualmente derivanti al Cliente, in seguito all’ esecuzione dell’ incarico ricevuto, non superabili con
l’ordinaria diligenza.
9) Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia é competente in via esclusiva l'Autorità Giudiziaria nella cui
circoscrizione si trova la sede centrale della Banca.
Nel caso in cui i Clienti rivestano la qualifica di "consumatori" ai sensi dell'art. 1469 bis del cod. civ., è competente l'Autorità Giudiziaria nella cui
circoscrizione i Clienti hanno la residenza o il domicilio elettivo.
edizione 01 LUGLIO 2006
pagina n°
11
Gruppo Bancario
CREDITO EMILIANO - CREDEM
3032 – Credito Emiliano SpA
Capitale versato euro 280.039.092
Riserve euro 622.516.000
Codice Fiscale e Registro Imprese
di Reggio Emilia n° 01806740153
P. IVA 00766790356 – REA n. 219769
Iscritta all’Albo delle Banche al n° 5350
ed all’Albo dei Gruppi bancari al n° 20010/5
Aderente al Fondo Interbancario di
Tutela dei Depositi
Sede Sociale e Direzione
Via Emilia S. Pietro, 4 42100 Reggio Emilia
Tel.:+39 0522 582111 – Fax:+39 0522 433969
www.credem.it - [email protected]
Swift: BACRIT22 – Telex: BACDIR 530658
foglio informativo
tipo operazione
CONTO CORRENTE
prodotto/servizio
Conto corrente “Zero Spese”
Legenda
Requisiti minimi di accesso
Sono i requisiti ritenuti indispensabili per l’inizio del rapporto (ad esempio,
versamento iniziale, accredito dello stipendio, etc.)
Saldo contabile
Saldo risultante dalla mera somma algebrica delle singole scritture dare/avere
in cui sono ricompresi importi non ancora giunti a maturazione
Saldo disponibile
Giacenza sul conto corrente che può essere effettivamente utilizzata.
Costo minimo a liquidazione Importo minimo di recupero spese tenuta conto.
Commissioni per l’invio
Sono le commissioni per l’invio di un estratto conto secondo la periodicità
estratto conto (ogni invio)
pattuita.
Canone fisso/spese
Comprende le spesa di liquidazione periodica. per invio estratto, per
forfetarie
operazioni...............
Numero operazioni
Indica il numero di operazioni comprese nel canone fisso/franchigia (se
comprese nel canone/forfait previsti).
Spesa singola operazione
Spese per ogni scrittura eccedente la franchigia (se prevista) o non compresa
non comprese nel canone
nel canone (se previsto).
fisso/franchigia
Spese di estinzione c/c
Sono le spese addebitate all’effettiva risoluzione del rapporto di c/c
Spese di documentazione
Spese per invio della corrispondenza e/o di contabili e/o comunicazioni varie
Tasso creditore
Tasso nominale annuo con la capitalizzazione . . . . . . (indicare periodicità). Il
tasso effettivo tiene conto della periodicità delle capitalizzazioni.
Valute sui versamenti
Indica, con riferimento alla data dell’operazione, la decorrenza dei giorni utili
per il calcolo degli interessi.
Valute sui prelevamenti
Indica, indipendentemente dalla data di negoziazione, l’effettiva data di
addebito per il conteggio dei giorni da imputare al calcolo degli interessi.
Giorni di indisponibilità su
Termini di disponibilità (non stornabilità) -salvo casi di forza maggioreversamenti di assegni e
espressi in giorni successivi alla data di negoziazione e/o di lavorazione del
delle somme accreditate
versamento.
Saldo contabile
Saldo risultante dalla mera somma algebrica delle scritture dare/avere in cui
sono compresi importi non ancora giunti a maturazione
Saldo disponibile
Giacenza sul conto corrente che può essere effettivamente utilizzata
Tasso debitore
Tasso annuo con capitalizzazione . . . (indicare periodicità)
Il tasso effettivo tiene conto della periodicità delle capitalizzazioni.
Commissione massimo
Commissione calcolata sul più alto saldo debitore del periodo di liquidazione
scoperto
Spese di liquidazione
Sono le spese per ogni determinazione ordinaria delle competenze/conteggio
interessi creditori
periodico degli interessi creditori
n.b. non cumulano con quelle per il conteggio periodico degli interessi debitori.
Spese di liquidazione
Comprende le spese collegate al conteggio, degli interessi debitori
interessi debitori
n.b. non cumulano con eventuali spese per il conteggio di interessi creditori
Spese di Istruttoria
Esame di concedibilità e/o di revisione di un fido.
Riservato all’offerta fuori sede
(da compilare a cura di chi esegue l’offerta)
Nome
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Cognome
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Qualifica
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Iscritto all’Albo Unico dei Promotori Finanziari con provvedimento n.
edizione 01 LUGLIO 2006
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del
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pagina n°
12
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