PROPOSTA DI LEGGE N. 195
Presentata dai consiglieri
Dal Mas, Cacitti, Marini
<<Tutela e promozione della salute negli ambienti confinati (indoor)>>
Presentata il 29 febbraio 2012
195_PDL.doc
GM/MN/DD
Signor Presidente, Signori Consiglieri,
com’è noto l’accordo siglato il 27 settembre 2001 tra il Ministero della Salute, le
Regioni e le Province Autonome sul documento concernente: “le Linee guida per la tutela e
la promozione della salute negli ambienti confinati” prevede una serie di interventi atti al
controllo degli impianti raccomandando ispezioni tecniche manutentive regolari insieme a
controlli igienici frequenti onde evitare eventuali contaminazioni.
La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di richiamare l'attenzione del
Consiglio regionale sulla necessità di affrontare una strategia della prevenzione attraverso
la pulizia e la sanificazione delle condotte aerauliche per tutelare la salute delle persone
rispetto a pericoli di ampia portata, in particolare rispetto ai rischi di diffusione di agenti o
sostanze di natura biologica, chimica, radiologica sia in forma accidentale che deliberata.
Tra gli organismi inquinanti, assai diffuso è il batterio della legionella che, avendo il suo
habitat naturale nell’acqua ed essendo in grado di formare molto rapidamente colonie
anche entro sistemi idraulici prodotti dall’uomo (es. torri di riscaldamento o condensatori
evaporativi), può essere facilmente disperso nell’ambiente circostante attraverso gli
aerosol. Questi, se inalati – in particolare da persone il cui organismo può essere facilmente
attaccato – possono indurre lo sviluppo della malattia che, nei casi più gravi, può purtroppo
avere esito mortale.
La prevenzione attraverso la pulizia e la sanificazione delle condotte aerauliche è
fondamentale per evitare rischi e ripercussioni notevoli sulla salute delle persone.
Il D.lgs.626/94 ha dato una svolta importante trattando in modo specifico la
materia, infatti l’articolo 33 prevede che gli impianti di aerazione debbano essere
funzionanti ed efficienti e che qualsiasi sedimento e sporcizia che comporti pericolo per la
salute dovuti all’inquinamento dell’aria, venga rapidamente eliminato.
Numerose ricerche di settore, infatti, hanno confermato l’esistenza di relazioni tra la
qualità dell’aria negli edifici e la salute delle persone che li occupano. Si pensi alla patologia
legata alla “sick building sindrome” (sindrome dell’edificio malato) che comporta
l’insorgenza di disturbi correlati all’edificio - «Building Related Illness» - dal punto di vista
clinico. Tali disturbi sono la conseguenza di una determinata contaminazione all’interno dei
locali. Tra questi figurano le classiche allergie da ambienti interni, tra cui la cosiddetta
legionellosi, causata dai batteri Legionella.
Gli inquinanti che si rilevano, quali composti volatili organici, fibre minerali, batteri
ossido di carbonio ecc., sono causa di numerose affezioni e malattie, quali irritazione delle
mucose, raffreddori, allergie che hanno ripercussioni notevoli sulla salute di milioni di
persone, con le prevedibili ricadute di carattere sociale; tra le più immediate rilevabili sono
indubbiamente da inserire le spese mediche e la perdita di ore di lavoro.
Oggi, un gran numero di impianti funziona ancora in condizioni tali da rendere assai
più probabile il “malessere” anziché il benessere degli occupanti.
I
Per questo motivo la presente proposta di legge disciplina la costruzione,
l’installazione e la corretta manutenzione degli impianti aeraulici.
L’articolo 2 prevede che tutti gli impianti aeraulici presenti negli edifici debbano
essere costituiti da apparecchiature aerodisperdenti di condizionamento in grado di
corrispondere ai requisiti costruttivi stabiliti nel regolamento di attuazione, di cui all’articolo
6.
L’articolo 3 impone al titolare dell’impianto di porre in essere un elenco dettagliato
di misure di manutenzione e controllo che intendono eliminare l’accumulo di residui
inquinanti (“sporcizia”) negli impianti e la veicolazione di agenti patogeni ed assicurare la
tutela e la salute degli ambienti confinati.
Per certificare nel tempo gli avvenuti interventi di controllo e manutenzione
finalizzati al regolare funzionamento dell’impianto nel suo complesso, ogni impianto deve
essere dotato di un proprio Libretto di manutenzione sul quale vengono riportati tutti gli
elementi oggetto di attenzione periodica ed intervento effettuato. Per la migliore efficacia
dell’impianto ed il contenimento dei rischi per la salute, gli impianti aeraulici devono essere
assoggettati a periodiche e sistematiche ispezioni.
L’articolo 4 prevede altresì che tutti gli operatori debbano avere una conoscenza
specifica di carattere igienico-sanitario della materia, ciò affinché il valore aggiunto alla
professionalità, che essa rappresenta, assicuri il presupposto di una coerente
progettazione, realizzazione, installazione e gestione dell’impianto.
L’articolo 5 promuove programmi di informazione finalizzati a sensibilizzare i
cittadini sui rischi connessi alla non corretta manutenzione degli impianti aeraulici.
Infine, l’articolo 7 ha quantificato le sanzioni, che vanno da € 1.550,00 a € 9.000,00,
per l’inosservanza ai dettami fissati dalla presente proposta di legge.
E’ importante che la Regione Friuli Venezia Giulia si doti di una legge che
regolamenti il settore, prevenga e tuteli la salute delle persone che occupano gli ambienti
climatizzati. Si confida, pertanto, in un voto favorevole da parte dell’Aula.
DAL MAS
CACITTI
MARINI
II
Atti consiliari
-1-
Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia
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Art. 1
(Finalità e ambito di applicazione)
1.
La Regione Friuli Venezia Giulia, nel rispetto dei principi e delle linee guida
per la tutela e la promozione della salute negli ambienti confinati fissati nell’Accordo Stato
– Regioni del 27 settembre 2001 e delle prescrizioni normative contenute nell’Accordo tra il
Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 5 ottobre 2006 sul
documento recante: “Linee guida per la definizione di protocolli tecnici di manutenzione
predittiva sugli impianti di climatizzazione”, disciplina la costruzione, l’installazione e la
corretta manutenzione degli impianti aeraulici, al fine di garantire la qualità dell’aria e le
migliori condizioni di salubrità negli ambienti di vita e di lavoro, prevenendo altresì la
diffusione della legionella all’interno degli impianti idrici e di climatizzazione.
2.
Con la definizione di “ambiente indoor”, s’intendono tutti gli ambienti
confinati di vita e di lavoro, adibiti a dimora, svago, lavoro e trasporto. Più precisamente, gli
spazi chiusi o confinati di abitazioni, uffici pubblici e privati, strutture comunitarie (ospedali,
scuole, caserme, alberghi, banche, etc.), locali o ambienti destinati ad attività ricreative e/o
sociali (cinema, bar, ristoranti, negozi, strutture sportive, etc.) e i mezzi di trasporto pubblici
e/o privati (auto, treno, aereo, nave, etc.).
3.
Per impianto aeraulico, ai sensi della norma UNI 10339-1995, si intende
l’insieme di apparecchiature, dispositivi, accessori e sistemi di controllo necessari per
realizzare la desiderata qualità dell’aria nelle condizioni prefissate.
4.
Tutti gli impianti aeraulici devono essere costituiti da apparecchiature
aereo-disperdenti di condizionamento che possiedano la certificazione di cui al comma
precedente e gli ulteriori requisiti per l’installazione previsti dal regolamento di attuazione di
cui all’articolo 6.
Art. 2
(Progettazione, installazione e collaudo)
1.
I progetti di installazione dei sistemi aeraulici nonché i collaudi degli impianti
devono essere attestati da un tecnico qualificato ai sensi dell’articolo 4, il quale ne dichiara
la conformità ai requisiti igienico-sanitari stabiliti dal regolamento di attuazione di cui
all'articolo 6.
2.
Il collaudo dell'impianto, di cui al comma precedente, viene eseguito al fine
di accertare che:
a)
l'aria immessa nell'ambiente, anche in quelli confinati, sia priva di
contaminazione da agenti patogeni;
Atti consiliari
-2-
Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia
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b)
l'aria emessa nell'ambiente, anche in quelli confinati, non superi la
concentrazione limite della carica micotica e batterica fissata negli accordi citati all'articolo
1;
c)
il particolato depositato nei condotti di aria non deve essere superiore a 1
g/mq; l'accertamento deve essere eseguito attraverso prove di aspirazione.
Art. 3
(Manutenzione e controlli)
1.
La manutenzione dei sistemi di condizionamento dell'aria e di ventilazione è
esercitata da personale addetto all'igiene degli impianti. Lo stesso deve accertare il rispetto
dei limiti di cui all'articolo 2.
2.
La salvaguardia delle condizioni igienico-sanitarie è garantita attraverso
periodiche ispezioni dell'impianto aeraulico e delle apparecchiature aero disperdenti. Ad
ogni sistema di condizionamento deve corrispondere un libretto di manutenzione sul quale
vengono annotati i singoli interventi effettuati.
3.
Con il regolamento di attuazione di cui all’articolo 6, vengono disciplinate le
modalità di ispezione e controllo previste dai commi precedenti.
Art. 4
(Formazione del personale qualificato)
1.
Il personale addetto alla manutenzione e controllo degli impianti aeraulici
deve essere formato secondo quanto prescritto nelle linee guida per la definizione di
protocolli tecnici di manutenzione predittiva – Indicazioni tecniche sulle manutenzioni degli
impianti e la formazione del personale addetto – contenute nell’Accordo tra Ministero della
Sanità, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 5 ottobre 2006.
2.
La Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria e politiche sociali,
dovrà predisporre un elenco, consultabile on-line, delle aziende dotate di personale abilitato
a effettuare interventi e controlli sugli impianti di climatizzazione.
3.
I corsi di formazione di cui al comma 1 vengono articolati in relazione al
livello professionale del personale a cui sono diretti, secondo quanto previsto dal
regolamento di attuazione di cui all’articolo 6.
Atti consiliari
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Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia
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Art. 5
(Programmi di informazione)
1.
La Regione promuove, con la collaborazione degli enti locali e attraverso i
Dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i Servizi Sanitari territorialmente competenti,
programmi di informazione finalizzati a sesnsibilizzare i cittadini sui rischi connessi alla non
corretta manutenzione degli impianti aeraulici e, nello specifico, sui contenuti precettivi
della presente legge.
Art. 6
(Regolamento di attuazione)
1.
Il regolamento di attuazione è adottato dalla Giunta regionale, previo parere
della Commissione consiliare competente, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della
presente legge.
2.
I Comuni, entro centoventi giorni dall'approvazione del regolamento di cui al
comma 1, provvedono all'adeguamento dei propri regolamenti edilizi e di igiene.
Art. 7
(Sanzioni)
1.
La violazione delle disposizioni di cui alla presente legge è punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.550 a euro 9.000.
Art. 8
(Entrata in vigore)
1.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Atti consiliari
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NOTE
Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 13
maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall’articolo 85, comma 1, della legge regionale
30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è
operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all’articolo 1
- Il titolo dell’Accordo Stato – Regioni del 27 settembre 2001 è il seguente:
“Linee – Guida per la tutela e la promozione della salute negli ambienti confinati”.
- Il titolo dell’Accordo ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il
Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 5 ottobre 2006 è il seguente:
“Linee guida per la definizione di protocolli tecnici di manutenzione predittiva sugli impianti di
climatizzazione”.
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