via Zeviani 8 – 37131 Verona
tel. 045 8400925 - fax 045 8489830
www.cptverona.it - [email protected]
Cod. fiscale 93035570238
Verona, 29 ottobre 2010
A tutte le imprese iscritte
alla Cassa Edile di Verona
CIRCOLARE OTTOBRE 2010
A) AGGIORNAMENTI TECNICI E NORMATIVI
CORSO PRIMO SOCCORSO
Accade talvolta, durante le visite in cantiere eseguite dai tecnici del CPT di trovare attestati di
formazione relativi al Primo Soccorso con monte ore diversificati, tanto che appare opportuno
fornire alcuni chiarimenti in merito.
Il decreto legislativo 81/08 all’art.45 rimanda a futuri Decreti Ministeriali le nuove caratteristiche
del personale addetto al primo soccorso e contemporaneamente chiarisce:
Articolo 45 comma 2:
“Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del
personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell’attività,
al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal Decreto
Ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e dai successivi Decreti Ministeriali di adeguamento
acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le Province autonome di Trento e di Bolzano.”
Quindi, resta, valido quanto previsto dal Decreto 15 luglio 2003, n.388 Articolo 1 comma 1:
“Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai
gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a
quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio
precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette statistiche
nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;”
Comitato Paritetico Territoriale della provincia di Verona
per la prevenzione degli infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro in edilizia
Le imprese edili rientrano nel gruppo A previsto da questo decreto poiché l’indice di inabilità risulta
superiore a quattro. La formazione per gli addetti al primo soccorso deve essere sempre di
almeno 16 ore e va ripetuta con cadenza triennale.
QUANDO E’ OBBLIGATORIO IL COORDINATORE?
Sul territorio si è riscontrata ancora una mancanza d’informazione relativamente all’obbligo di nomina del
coordinatore per la sicurezza. A titolo di chiarimento si presenta, di seguito un breve elenco normativo,
tratto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni.
Art 89 comma f:
“coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera, di seguito
denominato coordinatore per l’esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal
responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 92, che non può essere il datore di
lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di
prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. Le incompatibilità di cui al precedente periodo non
operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice”;
Art 90 comma 3:
“Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il
committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori,
contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la
progettazione”.
Art 90 comma 4:
“Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il
committente o il responsabile dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore per
l’esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98”.
Si dà notizia di una recente sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea che condanna l’Italia
per aver eluso gli obblighi previsti dalla “direttiva cantieri” nei contenuti dell’art.90 comma 11, restano
da valutare gli effetti di tale sentenza dopo le modifiche apportate al testo dal d.lgs. 106/09.
Link: Circolare n. 30 del 29 ottobre 2009 (formato .pdf 215, 64 Kb)
Indirizzo web: http://www.lavoro.gov.it/lavoro/sicurezzalavoro sezione Norme.
Comitato Paritetico Territoriale della provincia di Verona
per la prevenzione degli infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro in edilizia
USO CORRETTO DI CARRUCOLE
Accade spesso di trovare in cantiere carrucole utilizzate in modo improprio, prive di marcature CE o
addirittura auto costruite. La norma, nello specifico il punto 3.3.2 dell’Allegato V del Testo Unico sulla
sicurezza, contiene alcune prescrizioni molto chiare e che riportiamo di seguito:
“ Gli argani o verricelli azionati a mano per altezze superiori a 5 metri devono essere muniti di dispositivo
che impedisca la libera discesa del carico.”
Questo significa che la carrucola raffigurata a sinistra non è fuori norma, ma può e deve essere utilizzata
solo per altezze inferiori a 5 metri, mentre quella a destra non ha limiti di altezza per il suo utilizzo.
Sono invece fuori norma tutte quelle attrezzature e quindi anche le carrucole, prive di marcatura CE e
libretto di utilizzo e manutenzione.
Carrucola Semplice
Carrucola
Autobloccante
In sostituzione della carrucola può essere montato in modo corretto un argano o montacarichi elettrico
seguendo le indicazioni del fabbricante o il libretto del ponteggio sul quale viene installato.
CHIARIMENTI TECNICI SUI PONTEGGI
Il Ministero del Lavoro in data 27 agosto ha emanato una circolare di chiarimento su alcuni quesiti di
natura tecnica. Evidenziamo, in particolare, la risposta al quesito numero 3 relativo alla modalità di
utilizzare il ponteggio come protezione per i lavoratori che svolgono le loro attività sulle coperture e
quindi in posizione diversa dall’ultimo impalcato.
Link: Circolare n. 29 del 27 agosto 2010 (formato .pdf 860 Kb)
Indirizzo web: http://www.lavoro.gov.it/lavoro/sicurezzalavoro sezione Norme.
Il Cpt rimane a disposizione per ogni eventuale altro chiarimento si rendesse necessario.
Comitato Paritetico Territoriale della provincia di Verona
per la prevenzione degli infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro in edilizia
B) CORSI PER LA SICUREZZA
CORSI PER COORDINATORE
Si comunica che a partire dal prossimo 22 novembre prenderà il via il corso per Coordinatore per la
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, della durata di 120 ore secondo quanto previsto dalla
normativa vigente.
Per informazioni ed indicazioni rivolgersi a:
CPT Verona telefono 045 8400925 – fax 045 8489830 – email [email protected].
Comitato Paritetico Territoriale della provincia di Verona
per la prevenzione degli infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro in edilizia
Scarica

Circolare CPT