via Zeviani 8 – 37131 Verona tel. 045 8400925 - fax 045 8489830 www.cptverona.it - [email protected] Cod. fiscale 93035570238 Verona, 29 ottobre 2010 A tutte le imprese iscritte alla Cassa Edile di Verona CIRCOLARE OTTOBRE 2010 A) AGGIORNAMENTI TECNICI E NORMATIVI CORSO PRIMO SOCCORSO Accade talvolta, durante le visite in cantiere eseguite dai tecnici del CPT di trovare attestati di formazione relativi al Primo Soccorso con monte ore diversificati, tanto che appare opportuno fornire alcuni chiarimenti in merito. Il decreto legislativo 81/08 all’art.45 rimanda a futuri Decreti Ministeriali le nuove caratteristiche del personale addetto al primo soccorso e contemporaneamente chiarisce: Articolo 45 comma 2: “Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell’attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal Decreto Ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e dai successivi Decreti Ministeriali di adeguamento acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.” Quindi, resta, valido quanto previsto dal Decreto 15 luglio 2003, n.388 Articolo 1 comma 1: “Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;” Comitato Paritetico Territoriale della provincia di Verona per la prevenzione degli infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro in edilizia Le imprese edili rientrano nel gruppo A previsto da questo decreto poiché l’indice di inabilità risulta superiore a quattro. La formazione per gli addetti al primo soccorso deve essere sempre di almeno 16 ore e va ripetuta con cadenza triennale. QUANDO E’ OBBLIGATORIO IL COORDINATORE? Sul territorio si è riscontrata ancora una mancanza d’informazione relativamente all’obbligo di nomina del coordinatore per la sicurezza. A titolo di chiarimento si presenta, di seguito un breve elenco normativo, tratto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni. Art 89 comma f: “coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera, di seguito denominato coordinatore per l’esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice”; Art 90 comma 3: “Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione”. Art 90 comma 4: “Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98”. Si dà notizia di una recente sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea che condanna l’Italia per aver eluso gli obblighi previsti dalla “direttiva cantieri” nei contenuti dell’art.90 comma 11, restano da valutare gli effetti di tale sentenza dopo le modifiche apportate al testo dal d.lgs. 106/09. Link: Circolare n. 30 del 29 ottobre 2009 (formato .pdf 215, 64 Kb) Indirizzo web: http://www.lavoro.gov.it/lavoro/sicurezzalavoro sezione Norme. Comitato Paritetico Territoriale della provincia di Verona per la prevenzione degli infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro in edilizia USO CORRETTO DI CARRUCOLE Accade spesso di trovare in cantiere carrucole utilizzate in modo improprio, prive di marcature CE o addirittura auto costruite. La norma, nello specifico il punto 3.3.2 dell’Allegato V del Testo Unico sulla sicurezza, contiene alcune prescrizioni molto chiare e che riportiamo di seguito: “ Gli argani o verricelli azionati a mano per altezze superiori a 5 metri devono essere muniti di dispositivo che impedisca la libera discesa del carico.” Questo significa che la carrucola raffigurata a sinistra non è fuori norma, ma può e deve essere utilizzata solo per altezze inferiori a 5 metri, mentre quella a destra non ha limiti di altezza per il suo utilizzo. Sono invece fuori norma tutte quelle attrezzature e quindi anche le carrucole, prive di marcatura CE e libretto di utilizzo e manutenzione. Carrucola Semplice Carrucola Autobloccante In sostituzione della carrucola può essere montato in modo corretto un argano o montacarichi elettrico seguendo le indicazioni del fabbricante o il libretto del ponteggio sul quale viene installato. CHIARIMENTI TECNICI SUI PONTEGGI Il Ministero del Lavoro in data 27 agosto ha emanato una circolare di chiarimento su alcuni quesiti di natura tecnica. Evidenziamo, in particolare, la risposta al quesito numero 3 relativo alla modalità di utilizzare il ponteggio come protezione per i lavoratori che svolgono le loro attività sulle coperture e quindi in posizione diversa dall’ultimo impalcato. Link: Circolare n. 29 del 27 agosto 2010 (formato .pdf 860 Kb) Indirizzo web: http://www.lavoro.gov.it/lavoro/sicurezzalavoro sezione Norme. Il Cpt rimane a disposizione per ogni eventuale altro chiarimento si rendesse necessario. Comitato Paritetico Territoriale della provincia di Verona per la prevenzione degli infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro in edilizia B) CORSI PER LA SICUREZZA CORSI PER COORDINATORE Si comunica che a partire dal prossimo 22 novembre prenderà il via il corso per Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, della durata di 120 ore secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Per informazioni ed indicazioni rivolgersi a: CPT Verona telefono 045 8400925 – fax 045 8489830 – email [email protected]. Comitato Paritetico Territoriale della provincia di Verona per la prevenzione degli infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro in edilizia