STUDIO ASSOCIATO BUSSO
CONSULENZA SOCIETARIA CONTABILE FISCALE E DEL LAVORO
Dott. Andrea Busso – Commercialista - Revisore Contabile
Rag. Eleonora Busso – Consulente del Lavoro
Collaborazioni:
Dott. Alberto Busso - Consulente del Lavoro
Dott. Alessio Bartolomei . Commercialista - Revisore Contabile
Baschi il 6 marzo 2015
IL DECRETO MILLEPROROGHE 2015
D.L. 192/2014 convertito nella Legge 11/2015
Il 28 febbraio 2015 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del
D.L. 31.12.2014 n° 192 contenente proroghe di termini previsti da disposizioni legislative,
meglio noto come Decreto Milleproroghe. La legge di conversione è in vigore dal 1 marzo
2015.
Nel presente elaborato si darà conto soltanto delle disposizioni di interesse generale.
Art. 2bis – Proroga di interventi in materia di contratti di solidarietà.
Viene prorogato anche per il 2015 l’aumento del 10% dell’integrazione salariale a
carico dell’INPS relativa ai contratti di solidarietà cosiddetti difensivi: pertanto ancora per il
2015 il trattamento di integrazione salariale per questi contratti resta fissato al 70% della
retribuzione persa a seguito di riduzione di orario.
Art. 3 comma 3-septies – Integrazione salariale straordinaria per cessazione attività.
E’ incrementato per il 2015 il finanziamento per le proroghe oltre la durata massima di
12 mesi e fino ad un ulteriore periodo massimo di 12 mesi dei trattamenti di cassa integrazione
guadagni straordinaria per cessazione dell’attività dell’intera azienda, di un settore di attività, di
uno o più stabilimento o parti di esso.
Art. 7, comma 4-quater – Deroghe alla disciplina sui requisiti per il trasferimento della
titolarità di farmacia.
L'efficacia delle disposizioni in materia di requisiti per il trasferimento della
titolarità della farmacia, di cui all'articolo 12 della legge 2 aprile 1968 n. 475, e successive
modificazioni, è differita fino al 31 dicembre 2016. Fino a tale data, ai fini dell'acquisizione
della titolarità di una farmacia, è richiesta esclusivamente l'iscrizione all'albo dei farmacisti.
Art. 8, commi 3 e 3bis – Anticipazione del prezzo nei contratti di appalto.
In deroga ai divieti vigenti di anticipazione del prezzo nei contratti di appalto, viene
prorogata al 31.12.2016 la disciplina che consente di corrispondere all’appaltatore, nei
contratti relativi a lavori, un’anticipazione pari al 10% dell’importo contrattuale: per i contratti
di appalto relativi a lavori affidati a seguito di gare bandite, o di altra procedura di affidamento
avviata successivamente alla data del 1° marzo 2015 e fino al 31.12.2015 l’anticipazione è
elevata al 20% dell’importo contrattuale.
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Art. 10 comma 8bis – Adempimenti IVA per i contribuenti.
L’obbligo di presentare la dichiarazione IVA in forma autonoma entro il mese di
febbraio e la conseguente soppressione della comunicazione IVA entro la stessa data,
introdotto dalla legge di stabilità 2015, è prorogato di un anno per cui troverà applicazione dal
modello IVA 2017 (per l’anno 2016).
Art. 10 comma 9 – Sterilizzazione degli aumenti dell’accisa sui carburanti e incremento
dell’acconto IRES e IRAP per il 2015.
Viene prorogato al 30.09.2015 il termine entro cui il Mef potrà stabilire l’aumento
degli acconti IRES e IRAP per i soggetti IRES con riferimento al 2015 se non si dovessero
raggiungere gli obiettivi previsti con le misure finalizzate alla copertura delle disposizioni
introdotte dall’art. 15 del DL 102/2013, nonché l’aumento dal 1 gennaio 2016 delle accise
(clausola di salvaguardia).
Art. 10 comma 11-bis – Imposta municipale secondaria.
L’introduzione dell’imposta municipale secondaria (IMUS) che dovrà sostituire la
TOSAP, il COSAP, l’imposta comunale sulla pubblicità, i diritti sulle pubbliche affissioni e il
canone per l’autorizzazione all’installazione di mezzi pubblicitari è differita al 1.1.2016.
Art. 10 comma 12 quinquies – Nuova rateazione dei debiti tributari per i contribuenti
decaduti.
Si consente ai contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione di cui all’st. 19 del
DPR 602/1973 in caso di temporanea situazione di obbiettiva difficoltà di poter beneficiare di
un nuovo piano di rateazione fino ad un massimo di 72 rate mensili.
Per accedere al nuovo benefico si devono verificare le seguenti condizioni:
1. La decadenza dalla precedente rateazione deve essersi verificata entro e non
oltre il 31.12.2014,
2. La richiesta di poter beneficiare di un nuovo piano di rateazione deve essere
presentata entro e non oltre il 31.07.2015 (termine prorogato dal 31.07.2014.
N.B: Se viene presentata richiesta del piano di rateazione per un importo superiore a
10.000 € da un contribuente che al tempo stesso risulti inadempiente all’obbligo di
versamento conseguente alla notifica di cartelle di pagamento di importo almeno pari a
10.000 € la rateazione non è concessa fino a capienza di tale debito.
Effetti della nuova richiesta di rateazione:
a)
a seguito della presentazione della nuova richiesta del piano di rateazione non
possono essere avviate nuove azioni esecutive (mentre quelle già avviate
conservano la loro validità);
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b)
Il nuovo piano di rateazione può essere per un massimo di 72 rate (senza possibilità
di rateazione decennale in 120 rate);
c)
Si decade dal nuovo piano di rateazione in caso di mancato pagamento di due
rate, anche non consecutive ( e non di 8 come negli ordinari piani di rateazione);
d)
Il nuovo piano di rateazione non è prorogabile in caso di difficoltà economiche.
Art. 10 comma 12 octies – Incentivi fiscali per il rientro di lavoratori in Italia.
Vengono prorogati dal 31.12.2015 al 31.12.2017 gli incentivi fiscali di cui alla legge
30.12.2010 n. 238 a favore dei cittadini italiani e della UE che:

Abbiano risieduto per almeno 24 mesi continuativi in Italia,

Studiano, lavorano o hanno conseguito una specializzazione post lauream all’estero,

Decidono di fare rientro in Italia.
Il beneficio fiscale consiste nel far concorrere i redditi di lavoro dipendente,
d’impresa o di lavoro autonomo alla formazione della base imponibile IRPEF nella misura del
20% per le lavoratrici e del 30% per i lavoratori.
Art. 10 comma 12 undecies – Proroga del regime dei minimi.
In deroga alla previsioni dell’art. 1 comma 85 della legge di stabilità 2015 che ha
abrogato il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità
nonché il regime dei minimi previgente alla sua entrata in vigore, viene prorogato al 31.12.2015
il termine entro il quale i contribuenti in possesso dei relativi requisiti possono
scegliere di adottare il regime dei minimi di cui all’art. 27, commi 1 e 2 del DL 98/2011,
con tassazione al 5%.
Art. 10 comma quinquiesdecies – Delibere regolamentari e tariffarie in materia di
TARI.
Viene disposta la validità per il 2014 delle delibere regolamentari e tariffarie in
materia di TARI adottate dai Comuni entro il 30.11.2014.
Viene altresì disposto che i Comuni che non hanno deliberato i regolamenti e le
tariffe entro il 30.11.2014 devono procedere alla riscossione della TARI sulla delle tariffe
applicate per il 2013.
Art. 10bis – Aliquota contributiva per la Gestione Separata INPS per i titolari di partita
IVA.
Viene prorogato anche per il 2015 il blocco dell’aliquota contributiva INPS per gli
iscritti alla Gestione Separata titolari di partita IVA. Pertanto oggi la situazione si presenta così:

Per il 2015 l’aliquota è stabilita al 27% (che sale al 27,72% in virtù del contributo di
maternità:
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

Per il 2016 l’aliquota complessiva sarà del 28,72% (28%+0,72%),
Per il 2017 l’aliquota complessiva sarà del 29,72% (29%+0,72%).
Art. 12 – Produzione di energia elettrica da fonti agro-forestali.
E’ prorogata al periodo di imposta successivo al quello in corso al 31.12.2015 la
decorrenza iniziale del regime fiscale introdotto dall’art. 22 comma 1 del DL 66/2014 che
ha stabilito che il reddito derivante dalla produzione e cessione di energia elettrica da fonti
rinnovabili agro-forestali effettuate da imprenditori agricoli e che costituiscono attività
agricole connesse viene determinato applicando ai corrispettivi delle operazioni soggette a
registrazione IVA il coefficiente di redditività del 25%, ferma restando la possibilità di
optare per la determinazione del reddito nei modi ordinari.
E’ prorogata anche per il 2015 la disposizione che considera attività agricola
connessa produttiva di reddito agrario la produzione e cessione di energia elettrica da
fonti agro-forestali fino a 2.400.000 Kwh annui e da fonti fotovoltaiche fino a
260.000Kwh annui, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti
prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti
prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli.
Art. 12. comma 2 bis – Libretto degli impianti termici.
E’ differito al 31.12.2015 il termine scaduto il 25.12.2014 per l’integrazione del
libretto di centrale per gli impianti termici civili.
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