STUDIO ASSOCIATO BUSSO
CONSULENZA SOCIETARIA CONTABILE TRIBUTARIA E DEL LAVORO
Dott. Alberto Busso – Consulente del Lavoro
Dott. Andrea Busso – Commercialista - Revisore Contabile
Rag. Eleonora Busso – Consulente del Lavoro
AI SIGG. CLIENTI
D.L. 112 del 25 giugno 2008. COSIDDETTA MANOVRA D'ESTATE
Il decreto legge in oggetto interviene, come una sorta di legge finanziaria, in vari campi.
Qui di seguito ci occuperemo degli interventi nel campo fiscale e del lavoro cercando di offrire
una sintesi delle principali novità introdotte, facendo cenno anche ad alcune norme sulle semplificazioni.
A - INTERVENTI IN CAMPO FISCALE.
Art. 3 - Start up
Viene modificato l'art. 68 del TUIR stabilendo che le plusvalenze conseguenti alla cessione di
partecipazioni in società di persone (escluse le società semplici) o di capitali costituite da non più di sette
anni e possedute da almeno tre anni o dalla cessione di strumenti finanziari o dei contratti indicati
nell'art. 67 TUIR lettere c) e cbis) relativi alle stesse società non concorrono a formare il reddito
imponibile in quanto esenti qualora e nella misura in cui, entro due anni dal conseguimento, siano
reinvestite in società che svolgono la medesima attività mediante sottoscrizione del capitale o l'acquisto
di partecipazioni sempre che si tratti di società costituite da non più di tre anni.
Art. 32 - Modifiche alle misure antiriciclaggio
Viene abolita la misura di euro 5.000 in vigore dal 30 aprile scorso per:
Assegni liberi (trasferibili) : possono essere emessi fino a 12.500 euro (contro 5.000 euro fino al 24
Giugno) e per la girata non è più necessaria l’indicazione del codice fiscale del girante. Oltre
l’importo di 12.500 euro deve essere obbligatoriamente inserita la clausola "NON TRASFERIBILE".
Sono consegnati dalle banche e dalle Poste (trasferibili) su richiesta. Si paga l’imposta di bollo di 1,5 euro
per ogni assegno, (15 euro per un carnet da 10 assegni).
Pagamenti in contanti: correlativamente la soglia per i pagamenti in contanti è tornata a 12.500
euro (contro i 5.000 euro fino al 24 giugno).
Libretti di deposito bancari o postali al portatore: anche il saldo dei libretti di deposito bancari o
postali è tornato a 12.500 euro.
Sono abrogate le norme introdotte dal decreto Bersani-Visco relative a
Professionisti lavoratori autonomi
E' abolito l'obbligo di tenere conti correnti specifici per gli incassi e spese dello studio così come è
abolito l'obbligo di far transitare tutti i movimenti sul c\c: è altresì abolito il divieto di incassare i
pagamenti mediante contanti. Sottolineiamo tuttavia che la tenuta di un conto corrente specifico
per l'attività professionale è comunque consigliabile per evitare commistioni con i conti
personali (o cointestati) che in fase di verifica e di indagini bancarie potrebbero comportare
problemi a volte anche seri in considerazione dell'onere di provare la provenienza o la
destinazione delle movimentazioni.
Art. 33
- Studi di settore
E' stato finalmente sancito che gli studi di settore non possono essere applicati con effetto
retroattivo nel senso che essi sono applicabili solo dall'anno in relazione al quale sono stati
preventivamente approvati (contrariamente a quanto avvenuto fino al 2007 per il quale gli studi di
settore sono stati approvati nei primi mesi del 2008). A partire dall'anno 2009 gli studi di settore devono
essere pubblicati in G.U entro il 30 settembre e solo per il 2008 tale termine è stabilito al 31 dicembre.
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- Elenchi Clienti e fornitori
Con norma quanto mai opportuna è stato abrogato l'obbligo di presentazione degli elenchi clienti e
fornitori e sono state correlativamente abrogate le sanzioni per le violazione commesse relativamente
agli stessi.
Art. 55 - Commissione Tributaria Centrale
Gli Uffici finanziari che abbiano presentato ricorso davanti alla Commissione Tributaria
Centrale e per il quale non sia stata ancora fissata la data dell'udienza di trattazione alla data del 25
giugno 2008 dovranno presentare entro sei mesi una dichiarazione di persistenza del loro interesse alla
definizione del giudizio, in mancanza di che i relativi processi si estinguono.
Art. 61 - Partecipazione al costo delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale
E' abolita per gli anni 2009, 2010, 2011 la quota fissa sulla ricetta di 10 euro per le prestazioni di
assistenza specialistica ambulatoriale che, in base alla Finanziaria 2007, devono pagare gli assistiti non
esentati dalla quota di partecipazione al costo. Le regioni possono però, in determinate circostanze,
decidere di applicare in misura integrale o ridotta la suddetta quota di partecipazione.
Art. 63bis - Cinque per mille
E' confermato per l'anno 2009 (dichiarazioni dei redditi per l'anno 2008) il meccanismo del cinque per
mille così come è attualmente regolato. Con DPCM saranno stabilite le modalità di richiesta, le liste dei
soggetti ammessi al riparto e le modalità di riparto.
Art. 82 - Stock option
Viene abrogata l'agevolazione fiscale in tema di assegnazione di azioni ai dipendenti prevista
dalla lettera g-bis) del comma 2 dell'art. 51 del TUIR in base alla quale non concorreva alla formazione
del reddito "la differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare
corrisposto dal dipendente, a condizione che il predetto ammontare sia almeno pari al valore delle azioni
stesse alla data dell'offerta; se le partecipazioni, i titoli o i diritti posseduti dal dipendente rappresentano
una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale o al
patrimonio superiore al 10 per cento, la predetta differenza concorre in ogni caso interamente a formare
il reddito".
L'abrogazione ha effetto in relazione alle azioni assegnate ai dipendenti dal 25 giugno 2008.
I redditi di lavoro dipendente derivanti dall'esercizio di piani di stock option, in relazione alle
azioni assegnate ai dipendenti dal 25 giugno 2008, non concorrono alla formazione della base imponibile
a fini contributivi.
Art. 83
- Scambio di informazioni tra INPS e Agenzia delle Entrate
E' stabilita l'attivazione tra INPS e Agenzia delle Entrate di uno scambio telematico mensile delle
posizioni relative ai titolari di partita IVA e dei dati annuali riferiti ai soggetti associati in
partecipazione con apporto di solo lavoro.
- Accertamento sintetico
Per gli anni 2009-2010-2011 è pianificata l'esecuzione di un piano straordinario di controlli
fiscali finalizzati mediante il cosiddetto "redditometro" ossia sulla base di elementi e circostanze di fatto
certi desunti dalle informazioni presenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria o acquisiti con
gli ordinari poteri istruttori: in particolare tali controlli saranno rivolti prioritariamente ai contribuenti
che non abbiano evidenziato nella dichiarazione dei redditi alcun debito di imposta ma per i quali
esistono elementi segnaletici di capacità contributiva.
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I Comuni segnaleranno all'Agenzia delle Entrate eventuali situazioni rilevanti per la determinazione
sintetica del reddito di cui siano a conoscenza.
- Adesione ai Processi verbali di constatazione.
Il contribuente può prestare adesione anche ai processi verbali di constatazione consegnati
a partire dal 25 giugno 2008 in materia di imposte dirette o IVA (stranamente non si parla anche di
IRAP) dai quali possano derivare accertamenti parziali alle seguenti condizioni:
- l'adesione deve avere ad oggetto esclusivamente il contenuto integrale del P.V.C;
- l'adesione deve avvenire entro 30 giorni dalla consegna del P.V.C. mediante comunicazione
all'Ufficio e al reparto della G.d.F che abbia redatto il verbale;
- Nei 60 giorni successivi alla comunicazione l'Ufficio comunica al contribuente l'atto di definizione
dell'accertamento parziale.
In presenza dell'adesione le sanzioni si applicano nella misura di 1/8 del minimo e le somme dovute
possono essere versate ratealmente (otto rate trimestrali o dodici rate trimestrali se le somme superano
euro 51.645,69) senza prestazione di garanzie.
In sede di prima applicazione della nuova regola il termine per la comunicazione di adesione ai
verbali consegnati dal 25 giugno ed entro la data di entrata in vigore della legge di conversione,
approvata in via definitiva il 5 agosto ed in attesa di pubblicazione in G.U. è prorogato al 30 settembre
2008 ed il termine per la notifica dell'atto di definizione dell'accertamento parziale relativo ai verbali
consegnati fino al 31.12.2008 è comunque prorogato al 30 giugno 2009.
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro 30 giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto sono stabilite le modalità di effettuazione
della comunicazione dell'adesione da parte del contribuente.
- Soppressione delle garanzie per la rateazione di importi iscritti a ruolo.
Per gli importi iscritti a ruolo superiori a euro 50.000 è eliminato l'obbligo di prestare
garanzia fidejussoria, ma rimane attiva la responsabilità del fidejussore o del terzo datore di ipoteca in
relazione a garanzie prestate prima dell'entrata in vigore del D.L. 112, nel caso di decadenza dal diritto
alla rateazione del debitore principale.
Le scadenze delle rate coincideranno con il giorno di ciascun mese indicato nell'atto di
accoglimento dell'istanza di rateazione.
- Prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande.
Cambia il regime IVA e di deduzione ai fini delle imposte sul reddito delle prestazioni
alberghiere e della somministrazione di alimenti e bevande.
Per le prestazioni alberghiere e per la somministrazione di alimenti e bevande effettuate dal 1
settembre 2008 l'IVA diventa detraibile. Però le spese sostenute per tali prestazioni a partire
dall'esercizio 2009 saranno deducibili nella misura del 75% e di questa nuova misura si dovrà tenere
conto nella determinazione degli acconti dovuti per il 2009 da calcolare in UNICO 2009.
Tale ultima disposizione di deducibilità ridotta non si applica alle spese di vitto e alloggio
sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che restano ammesse in deduzione per un
ammontare giornaliero non superiore ad euro 180,76, limite elevato ad euro 258,23 per le trasferte
all'estero. Per gli esercenti arti e professioni tali spese vanno ugualmente considerate per il 75%, ma
restano deducibili nei limiti del 2% dei compensi.
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B- INTERVENTI IN MATERIA DI LAVORO
Art. 19 - Abolizione del divieto di cumulo tra pensione e redditi di lavoro.
Dal 1.1.2009 si avrà la seguente situazione:
- le pensioni dirette di anzianità sono totalmente cumulabili con i redditi di lavoro dipendente o
autonomo;
- le pensioni dirette conseguite nel regime contributivo in via anticipata rispetto ai 65 anni (60 per le
donne), a carico della A.G.O. e delle forme sostitutive o della Gestione Separata, a condizione che il
soggetto abbia maturato i requisiti, sono interamente cumulabili con i redditi di lavoro autonomo o
dipendente;
- relativamente alle pensioni liquidate interamente col sistema contributivo sono interamente
cumulabili con i redditi di lavoro autonomo o dipendente:
• le pensioni di vecchiaia anticipate e liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40
anni,
• le pensioni di vecchiaia liquidate a soggetti con età pari o superiore a 65 anni (60 per le
donne).
Art. 20
- Contributo di malattia.
A far data dal 1 gennaio 2009 i datori di lavoro che corrispondono il trattamento economico di
malattia, con conseguente esonero di versamento da parte dell'INPS, (ad esempio per gli impiegati
dell'industria) non dovranno versare il contributo di malattia sulle somme erogate, contrariamente a
quanto sempre sostenuto dall'INPS. Restano comunque acquisite alla gestione malattia le somme versate
prima del 1.1.2009.
- Contributo CIGS
Sempre a far data dal 1 gennaio 2009 le imprese, diverse da quelle edili, rientranti nel campo di
applicazione della disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale sono tenute al
versamento di un contributo nella misura dello 0,30% delle retribuzioni che costituiscono imponibile
contributivo.
Art. 21 - Contratti a tempo determinato.
E' consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto per ragioni di carattere
tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo anche se riferibili all'ordinaria attività del datore di
lavoro. E' questa una novità molto importante perché, di fatto, va ad ampliare fortemente la possibilità
di instaurare contratti a termine.
Nei soli casi di giudizi in corso, e fatte salve le sentenze passate in giudicato, il datore di lavoro
che abbia violato le norme in materia di apposizione del termine al contratto di lavoro o di proroga dello
stesso, è tenuto ad indennizzare il prestatore di lavoro con un'indennità di importo compreso tra 2,5 e 6
mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
I Contratti collettivi di lavoro nazionali, territoriali o aziendali potranno derogare il limite di 36
mesi oltre il quale il contratto si considera a tempo indeterminato e potranno inserire diverse
disposizioni in merito al diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato riservato a chi
abbia già prestato lavoro a tempo determinato per più di sei mesi.
Art. 22 - Prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio.
Vengono ridefinite le prestazioni di lavoro accessorio stabilendo che sono tali le attività
lavorative di natura occasionale rese nell'ambito:
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di lavori domestici,
di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti,
dell'insegnamento privato supplementare,
di manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà,
dei periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un
ciclo di studi presso l'Università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado,
• di attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e dai giovani appena visti, ovvero
per le attività agricole svolte a favore di produttori agricoli che nell’anno solare precedente hanno
realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d’affari non superiore a
7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella
prima parte della tabella A),
• dell'impresa familiare limitatamente al commercio, turismo e servizi,
• della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica.
Per effetto dell'abrogazione dell'art. 71 del D.lgs 276/2003 non sono più richiesti determinati requisiti
soggettivi per le prestazioni occasionali di lavoro accessorio. Per completezza di informazione si ricorda
che prima dell'abrogazione disposta con il presente decreto, l'art. 71 prevedeva che le prestazioni
occasionali di lavoro accessorio potevano essere rese da:
"a) disoccupati da oltre un anno;
b) casalinghe, studenti e pensionati;
c) disabili e soggetti in comunità di recupero;
d) lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del
lavoro".
Art. 23 - Apprendistato.
- Apprendistato professionalizzante.
Viene abolito il limite minimo di durata che sino ad ora era di due anni, mentre viene
confermata la durata massima di sei anni.
E' prevista la possibilità di formazione esclusivamente aziendale per la quale i Contratti
collettivi di lavoro nazionali, territoriali o aziendali definiranno i profili formativi mentre ai Contratti
collettivi e agli Enti bilaterali è demandata la definizione della nozione di formazione aziendale e la
determinazione per ciascun profilo formativo della durata e delle modalità di riconoscimento della
qualifica professionale ai fini contrattuali e della registrazione nel libretto formativo.
- Apprendistato per l'alta formazione.
Vengono estese le regole per l'apprendistato per l'alta formazione anche ai dottorati di ricerca.
In assenza di regole regionali in materia è possibile la stipula di apposite convenzioni tra i datori di
lavoro, le Università e le altre istituzioni formative per l'attivazione di tale tipo si apprendistato.
A tale forma di apprendistato viene estesa, se compatibile, l'applicazione dei principi in tema di
apprendistato professionalizzante e delle disposizioni in tema di incentivi economici e normativi
nonché le disposizioni previdenziali.
- Abrogazioni.
In tema di apprendistato vengono abrogati i seguenti obblighi:
• Comunicazione alla Provincia dei dati degli apprendisti e del tutor;
• Informazione alla famiglia dell'apprendista;
• Comunicazione del raggiungimento o mancato raggiungimento della qualifica;
• Comunicazione dei nominativi degli apprendisti divenuti maggiorenni non qualificati dopo
il biennio di addestramento pratico;
• Visita medica di idoneità preassuntiva.
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Art. 39
- Libro unico di lavoro
Viene istituito per tutti i datori di lavoro, esclusi quelli di lavoro domestico, il libro unico di
lavoro che sostituisce il libro matricola, il libro paga, il libro presenze, il registro d'impresa delle imprese
agricole e il libro presenze per i lavoratori mobili.
L'abolizione del libro matricola e del registro d'impresa è già operante a seguito dell'emanazione del
D.M. di attuazione mentre per istituire il libro unico di lavoro ci sarà tempo fino al periodo di paga
relativo al mese di dicembre 2008.
Sul libro unico di lavoro dovranno essere iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori
coordinati e continuativi, gli associati in partecipazione con apporto lavorativo.
Per ciascun lavoratore vanno trascritti sul libro unico:
• Cognome, nome e Codice Fiscale, qualifica, livello, retribuzione base, anzianità di servizio e le
posizioni assicurative;
• Ogni annotazione relativa ad erogazioni in danaro o in natura comprese le somme erogate a titolo
di rimborso spese;
• Le trattenute previdenziali e fiscali o di altra natura, le detrazioni fiscali, i dati relativi agli assegni
per il nucleo familiare, le prestazioni eventualmente ricevute da enti e istituti previdenziali;
• Le somme erogate a titolo di premio o per prestazioni di lavoro straordinario devono essere
indicate specificatamente;
• Un calendario delle presenze dal quale risulti, per ogni giorno il numero di ore effettuate da
ciascun lavoratore subordinato, l'indicazione delle ore straordinarie, delle eventuali assenze dal
lavoro, anche non retribuite, e dei riposi. Se al lavoratore è corrisposta una retribuzione fissa o a
giornata intera o a periodi superiori (settimane, quindicine) è annotata solo la giornata di presenza
al lavoro.
Il libro unico deve essere compilato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento.
La consegna al lavoratore di copia delle scritture effettuate nel libro unico equivale a consegna del
foglio paga.
Il libro unico deve essere conservato per cinque anni. Lo stesso dicasi per i libri paga e matricola
attualmente in uso per i quali cade l'obbligo di conservazione per 10 anni.
Sanzioni:
- Mancata istituzione o la sua messa in uso non conforme: è punita con la sanzione
pecuniaria amministrativa da 500 a 2.500 euro. E' di nuovo ammessa la diffida, in virtù
dell'abrogazione del comma 1178 della legge 396/2006, per cui il datore di lavoro che
ottemperi a seguito di diffida è ammesso al pagamento della sanzione minima di 500 euro;
- Omessa esibizione agli organi di vigilanza del libro unico di lavoro: è punita con la
sanzione pecuniaria amministrativa da 200 a 2.000 euro;
- Omessa esibizione da parte dei CAF, senza giustificato motivo, entro 15 giorni dalla
richiesta degli organi ispettivi della documentazione in loro possesso: è punita con la
sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro o, in caso di recidiva, da 500 a 3.000 euro;
- Omessa o infedele registrazione dei dati, salvi i casi di errore meramente materiale, che
determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali: è punita con la sanzione
pecuniaria amministrativa da 150 a 1.500 euro e se la violazione si riferisce a più di 10
lavoratori la sanzione va da 500 a 3.000 euro;
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Mancata compilazione del libro unico, con tutti i dati richiesti, entro il giorno 16 del mese
successivo: è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro e se la
violazione si riferisce a più di 10 lavoratori la sanzione va da 150 a 1.500 euro;
Mancata conservazione del libro unico per il periodo di cinque anni dalla data dell'ultima
registrazione: è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro.
Lavoranti a domicilio
Anche i lavoranti a domicilio vanno trascritti sul libro unico di lavoro e per tali lavoratori sul libro,
oltre al nominativo e al domicilio, vanno trascritti:
• La misura della retribuzione,
• Le date e le ore di consegna e riconsegna del lavoro,
• La descrizione del lavoro eseguito,
• La specificazione della qualità e della quantità del lavoro eseguito.
-
Denuncia all'Inail dell'assunzione del coniuge, di parenti e affini, di soci di cooperative.
Qualora le assunzioni di tali soggetti da parte del datore di lavoro, anche artigiano, non siano
oggetto di comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro, il datore deve denunciarle
nominativamente in via telematica o a mezzo fax all'INAIL prima dell'inizio dell'attività
lavorativa indicando anche la retribuzione ove prevista.
-
-
Dimissioni dei lavoratori
Sono abrogate le norme che hanno stabilito l'obbligo di comunicazione telematica delle dimissioni.
Quindi si torna alle previsioni precedenti, per cui il lavoratore potrà presentare le dimissioni in
forma libera.
Art. 40
- Tenuta dei documenti di lavoro.
Non è più previsto l'obbligo di tenuta dei documenti di lavoro presso la sede dell'azienda (o le sedi
secondarie o i cantieri) potendo tali documenti essere tenuti presso lo studio del consulente del
lavoro o degli altri professionisti abilitati.
Il datore di lavoro che intende avvalersi di questa facoltà deve comunicare preventivamente alla
Direzione Provinciale del Lavoro competente le generalità del soggetto al quale è stata affidata la tenuta
ed il luogo in cui sono conservati i documenti.
Il consulente del Lavoro o gli altri professionisti abilitati sono tenuti ad esibire la documentazione
richiesta dagli organi di vigilanza entro 15 giorni dalla stessa e qualora, senza giustificato motivo, non
ottemperino, sono puniti con una sanzione pecuniaria da 100 a 1000 euro e, in caso di recidiva, ne viene
data comunicazione al Consiglio Provinciale di appartenenza per l'adozione di eventuali provvedimenti
disciplinari.
-
Documenti da consegnare al lavoratore all'atto dell'assunzione.
All'atto dell'assunzione deve essere consegnata al lavoratore, prima dell'inizio dell'attività lavorativa,
una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro o, in alternativa copia del
contratto di lavoro individuale che contenga tutte le informazioni previste dal Dlgs 152/1997 (in
pratica la lettera di assunzione).
-
Disabili.
I datori di lavoro, pubblici e privati, debbono inviare telematicamente agli uffici competenti un
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prospetto informativo dal quale risulti il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero ed il
nominativo dei lavoratori computabili nella quota di riserva, i posti di lavoro e le mansioni disponibili
per i lavoratori disabili.
Un apposito decreto stabilirà il modulo per l'invio del prospetto informativo e la periodicità e le
modalità di trasferimento dei dati.
Art. 41 Orario di lavoro
E' ridefinito il concetto di lavoratore notturno considerando tale chi svolge lavoro notturno
per almeno tre ore e per almeno 80 giorni l'anno.
Viene abrogato l'obbligo di comunicare alla Direzione provinciale del Lavoro il lavoro notturno
in via abituale, obbligo previsto dall'art. 12, comma 2, del D.lgs 66/2003.
Anche il concetto di lavoratore mobile è stato riconsiderato ed è definito tale chi è impiegato
come personale viaggiante o di volo da un'impresa che si occupa di trasporti anche per conto di terzi.
Le attività connesse al regime di reperibilità non interrompono il riposo giornaliero di 11 ore
ogni 24 ore.
Il riposo settimanale di 24 ore consecutive è ora calcolato come media su un periodo massimo
di 14 giorni, fatta eccezione per il lavoro in turni, ogni volta che il lavoratore cambia turno o
squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di un turno o di una squadra e l'inizio del
successivo, di periodi di riposo giornaliero o settimanale.
Le deroghe alle norme su riposi, pause, lavoro notturno, sono demandate ai CCNL, o, in
assenza di previsioni negli stessi, e solo per il settore privato, alla contrattazione territoriale o aziendale:
non è più quindi possibile stabilire deroghe in virtù di accordi.
E' abrogato l'obbligo di comunicazione all'Ispettorato del Lavoro del superamento delle 48 ore
medie settimanali.
Sono riviste le sanzioni per le violazioni alle norme sull'orario di lavoro.
- Il superamento delle 48 ore settimanali, compreso le ore straordinarie, la mancata concessione
delle 24 ore consecutive di riposo, la mancata concessione delle ferie sono puniti con la sanzione
amministrativa da 130 a 780 euro per ogni lavoratore, per ciascun periodo di riferimento (4 o sei
mesi);
- La mancata concessione delle 11 ore di riposo giornaliero consecutivo (ogni 24 ore) è punita con
la sanzione amministrativa da 25 a 100 euro per ogni lavoratore e per ogni singolo periodo di 24
ore;
- Il ricorso al lavoro straordinario senza il preventivo accordo tra datore di lavoro e lavoratore,
oltre il limite di disponibilità stabilito dal contratto collettivo, la mancata corresponsione separata
dello straordinario con la maggiorazione retributiva sono puniti con la sanzione amministrativa
da 25 a 154 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque dipendenti o si è verificata per più di
cinque giornate lavorative nel corso dell'anno la sanzione va da 154 a 1.032 euro e non è
ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta;
- Viene abrogata la disposizione che prevedeva la possibilità di sospensione di un'attività
imprenditoriale in caso di reiterate violazioni in tema di superamento dei tempi di lavoro, di
riposo giornaliero e settimanale.
Via Palombara 10
05023 Baschi (TR)
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