Regolamento dell’Istituto Comprensivo
“Sulmona – Leone”
Distretto Scolastico 31
ISTITUTO COMPRENSIVO ”SULMONA- LEONE”
Via Pertini 35 – tel./fax 0813177296 –
80038 POMIGLIANO D’ARCO (Na)
E-mail : [email protected]
sito web: www.scuolaleonepomigliano.it
REGOLAMENTO D’ ISTITUTO
Regolamento dell’Istituto Comprensivo
“Sulmona – Leone”
INDICE
CAPO I:
CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO ORGANI COLLEGIALI
Art. 1: Convocazione
Art. 2: Validità sedute
Art. 3: Discussione ordine del giorno
Art. 4: Mozioni d'ordine e risoluzioni
Art. 5: Diritto di intervento
Art. 6: Dichiarazione di voto
Art. 7: Votazioni
Art. 8: Processo verbale
Art. 9: Decadenza e surroga di membri cessati
Art. 10: Dimissioni
Art. 11: Norme di funzionamento del CONSIGLIO D’ISTITUTO
Art. 12: Norme di funzionamento della GIUNTA ESECUTIVA
Art. 13: Norme di funzionamento del COLLEGIO DEI DOCENTI
Art. 14: Norme di funzionamento del COMITATO PER LA
VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DEGLI INSEGNANTI
Art. 15: Norme di funzionamento dei CONSIGLI DI CLASSE,
INTERCLASSE, INTERSEZIONE
CAPO II:
PERSONALE DOCENTE E DIPENDENTE
Art. 16: Norme comuni
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
17: Personale amministrativo
18. Diritto di accesso agli atti amministrativi
19. Modalita' e disciplina dell'accesso
20. Disciplina dell'accesso
21. Collaboratori scolastici
22. I collaboratori con mansioni di custodia o sostituti
23. Assenze del personale A.T.A. e dei SS.UU.
24. Docenti
25 Assenze e ritardi docenti
26 Docenti – servizi di segreteria
27 Assemblee sindacali - scioperi
28 Privacy
29 Materiali didattici
30 Compilazione documenti
31 Rapporti con le famiglie
32 Docenti-alunni
33 Vigilanza alunni
34 Sicurezza
35 Infortuni
36 Soministrazione medicinali agli alunni in orario scolastico
37 Assenze alunni
38 Ritardi alunni
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“Sulmona – Leone”
Art. 39 Uscite anticipate alunni
Art. 40 Uscita posticipata alunni
Art. 41Uscita degli allievi dalla scuola per cause eccezionali o scioperi
Art. 42 Visite di istruzione
CAPO III:
ALUNNI
Art. 43 Diritti e doveri degli alunni
Art. 44 Infrazioni
Art. 45 Applicazione delle sanzioni scuola secondaria di primo grado
CAPO IV:
ORGANIZZAZIONE DELLA VITA SCOLASTICA
Art. 46 Orario delle lezioni nei vari plessi
CAPO V:
GENITORI
Art. 47 Doveri dei genitori
Art. 48 Diritto di Assemblea
Art. 49Accesso dei genitori nei locali scolastici
CAPO VI:
LABORATORI
Art. 50 Uso dei laboratori e delle aule speciali
Art. 51 Diritto d'autore
Art. 52 Uso esterno della strumentazione tecnica (macchine fotografiche,
telecamere, portatili, sussidi vari, ecc...)
Art. 53 Uso degli strumenti di scrittura e duplicazione
CAPO VII:
COMUNICAZIONI
Art. 54 Distribuzione materiale informativo e pubblicitario
Art. 55 Informazione sul Piano dell'offerta formativa e comunicazioni
scuola/famiglie.
CAPO VIII:
ACCESSO DEL PUBBLICO
Art. 56 Accesso di estranei ai locali scolastici
CAPO IX:
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Regolamento dell’Istituto Comprensivo
“Sulmona – Leone”
PRINCIPI GENERALI
L’Istituto Comprensivo“Sulmona-Leone”, su indicazione del Collegio dei
Docenti e del Consiglio di Istituto, nonchè nella sua impostazione educativa e
didattica, adotta il seguente Regolamento di Istituto. Seguendo il principio
democratico di elevare il livello di educazione e di istruzione di ciascun
cittadino, il Regolamento fonda le proprie indicazioni programmatiche sulla
necessità di promuovere la cultura, la conoscenza ed il rispetto del territorio e
della sua realtà sociale ed economica che la esprime. I principi ispiratori di
tale documento sono diretti ed ordinati al raggiungimento delle finalità di cui
agli art. 3 ed art. 34 della Costituzione italiana.
Obiettivi del regolamento
Scopo del Regolamento è di consentire un ordinato ed organico svolgimento
delle attività scolastiche, extrascolastiche e parascolastiche, oltre che favorire
momenti di incontro e colloquio tra i vari OO.CC. al fine di attuare una reale
gestione unitaria.
Accoglienza ed integrazione
La scuola, con l’apporto di tutti gli operatori scolastici, anche attraverso
l’articolazione in Commissioni e Gruppi di Lavoro, si impegna a favorire
l’accoglienza dei genitori e degli alunni prevedendo nel proprio Piano
dell’Offerta Formativa (P. O. F.) iniziative , attività e procedure specifiche con
particolare riguardo agli alunni diversamente abili, stranieri, extracomunitari
e con difficoltà di apprendimento.
Obbligo scolastico e frequenza
La scuola assicura interventi di prevenzione e controllo dell’evasione
scolastica tramite l’ausilio di docenti abilitati in tal senso dal Collegio dei
Docenti e, nei casi più significativi, con la collaborazione di figure istituzionali
operanti sul territorio.
Il presente regolamento è articolato nei seguenti punti:
 CAPO I: CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO ORGANI COLLEGIALI
 CAPO II: PERSONALE DOCENTE E DIPENDENTE
 CAPO III: ALUNNI

CAPO IV: ORGANIZZAZIONE DELLA VITA SCOLASTICA

CAPO V: GENITORI

CAPO VI: LABORATORI

CAPO VII: COMUNICAZIONI

CAPO VIII: ACCESSO DEL PUBBLICI
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“Sulmona – Leone”
CAPO I:
CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO ORGANI COLLEGIALI
Art. 1: Convocazione
a. Gli Organi Collegiali vengono convocati dal loro Presidente in seguito a sua
determinazione o in presenza della richiesta di un terzo dei suoi componenti.
b. L'atto di convocazione, emanato dal Presidente, è disposto con almeno cinque
giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la seduta e con anticipo di almeno
24 ore nel caso di riunioni d’urgenza. In tale ultimo caso la convocazione potrà
essere fatta col mezzo più rapido.
c. La convocazione deve indicare il giorno, l'ora, il luogo della riunione e gli
argomenti da trattare.
Art. 2: Validità sedute
a. La seduta si apre all'ora indicata nell'avviso di convocazione e diventa valida a
tutti gli effetti con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.
b. Nel numero dei componenti in carica non vanno computati i membri decaduti dalla
carica e non ancora sostituiti.
c. Il numero legale deve sussistere non solo al principio della seduta, ma anche al
momento della votazione.
Art. 3: Discussione ordine del giorno
a. Gli argomenti all'OdG vengono discussi, di norma, nella successione in cui
compaiono nell'avviso di convocazione.
b. Al fine di redigere il verbale della seduta, il Presidente sceglie il segretario
verbalizzante tra i membri dell'Organo Collegiale.
c. Se l’Organo Collegiale è presente in tutti i suoi componenti, si possono aggiungere
altri argomenti con il voto favorevole di tutti i presenti.
d. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su proposta di un
componente l’Organo Collegiale, previa approvazione a maggioranza.
e. In caso di aggiornamento della seduta dovrà essere mantenuto lo stesso OdG.
Art. 4: Mozioni d'ordine e risoluzioni
a. Prima della discussione di un argomento all'OdG, ogni membro presente alla
seduta può presentare una motivata mozione d'ordine per il non svolgimento della
predetta discussione ("questione pregiudiziale") oppure perché la discussione
dell'argomento stesso sia rinviata ("questione sospensiva"). La questione
sospensiva può essere posta anche durante la discussione.
b. Sull'accoglimento della mozione si pronuncia l’Organo Collegiale a maggioranza
con votazione palese.
c. L'accoglimento della mozione d'ordine determina la sospensione immediata della
discussione dell'argomento all'OdG al quale si riferisce.
d. I componenti gli Organi Collegiali possono proporre risoluzioni dirette a
manifestare orientamenti o a definire indirizzi dell'Organo su specifici argomenti.
Art. 5: Diritto di intervento
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a. Tutti i membri dell’Organo Collegiale, avuta la parola dal Presidente, hanno diritto
di intervenire, secondo l'ordine di iscrizione e per il tempo strettamente
necessario, sugli argomenti in discussione.
b. Il Presidente ha la facoltà di replicare agli oratori, quando sia posto in discussione
il suo operato quale Presidente e quando si contravvenga alle norme del presente
Regolamento.
Art. 6: Dichiarazione di voto
a. Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, possono aver luogo le
dichiarazioni di voto, con le quali i votanti possono, brevemente, esporre i motivi
per i quali voteranno a favore o contro il deliberando o i motivi per i quali si
asterranno dal voto.
b. Le votazioni sono indette dal Presidente ed al momento delle stesse nessuno può
più avere la parola, neppure per proporre mozioni d'ordine.
c. La dichiarazione di voto deve essere riportata nel verbale della seduta.
Art. 7: Votazioni
a. Le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano ovvero per appello
nominale ad alta voce, quando lo richiedono il Presidente o uno dei componenti.
b. La votazione è segreta quando riguarda persone determinate o determinabili. Le
sole votazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto mediante il
sistema delle schede segrete.
c. La votazione non può validamente avere luogo, se i consiglieri non si trovano in
numero legale.
d. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero
necessario a rendere legale l’adunanza, ma non nel numero dei votanti.
e. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente
espressi salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente.
f. In caso di parità, ma solo per le votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.
g. La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta per il sopraggiungere di
altri membri e non può nemmeno essere ripetuta, a meno che non si riscontri che
il numero dei voti espressi è diverso da quello dei votanti.
Art. 8: Processo verbale
a. Delle riunioni viene redatto processo verbale, firmato dal presidente e dal
segretario stesso su apposito registro a pagine numerate contenente l'oggetto
delle discussioni, i nominativi di coloro che hanno partecipato e non, l'esito di
eventuali votazioni e le delibere adottate.
b. Nella prima parte del verbale si dà conto della legalità dell'adunanza (data, ora e
luogo della riunione, chi presiede, chi svolge la funzione di segretario, l'avvenuta
verifica del numero legale dei presenti, i nomi con relativa qualifica dei presenti e
degli assenti, questi ultimi se giustificati o no, l'OdG).
c. Per ogni punto all'OdG si indicano molto sinteticamente le considerazioni emerse
durante il dibattito, quindi si dà conto dell'esito della votazione (numero dei
presenti, numero dei votanti, numero dei voti favorevoli, contrari, astenuti e nulli).
d. Nel verbale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni di voto e il tipo di
votazione seguito.
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e. Un membro dell’Organo Collegiale può chiedere che a verbale risulti la volontà
espressa da ogni singolo membro sulla materia oggetto della deliberazione.
f. I membri dell' Organo Collegiale hanno facoltà di produrre il testo di una loro
dichiarazione da trascrivere a cura del segretario sul verbale; se prodotto con
programmi informatici, può essere incollato sulle pagine del registro e quindi
timbrato e vidimato da segretario e Presidente.
g. I verbali delle sedute degli Organi Collegiali, redatti su appositi registri a pagine
numerate, sono ordinati con numeri progressivi nell'ambito dello stesso anno
scolastico.
h. Il processo verbale viene letto ed approvato prima dell'inizio della seduta
immediatamente successiva.
i. Gli atti conclusivi e le delibere sono pubblicate all'apposito albo dell’Istituto, entro
il termine massimo di 10 gg. dalla relativa seduta e devono rimanere esposte per
un periodo di 15gg., come previsto dall'art. 27 del Decreto Legislativo n° 297/94.
Art. 9: Decadenza e surroga di membri cessati
a. I membri dell’Organo Collegiale sono dichiarati decaduti quando perdono i requisiti
richiesti per l'eleggibilità o non intervengono per tre sedute successive senza
giustificati motivi.
b. Spetta all’Organo Collegiale vagliare le giustificazioni addotte dagli interessati.
c. Per la sostituzione dei membri elettivi venuti a cessare per qualsiasi causa si
procede secondo il disposto dell'art. 35 del D. Lgs. 16 aprile 1994 n. 297. I
membri subentranti cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di
durata del Consiglio.
Art. 10: Dimissioni
a. I componenti eletti dell’Organo Collegiale possono dimettersi in qualsiasi
momento.
b. Le dimissioni sono date per iscritto. E' ammessa la forma orale solo quando le
dimissioni vengono date dinanzi all’Organo Collegiale.
c. L’Organo Collegiale prende atto delle dimissioni ma, in prima istanza, può invitare
il dimissionario a recedere dal suo proposito.
d. Una volta che l’Organo Collegiale abbia preso atto delle dimissioni, queste
divengono definitive ed irrevocabili.
e. Il membro dimissionario, fino al momento della presa d’atto delle dimissioni, fa
parte a pieno titolo dell’Organo Collegiale e, quindi, va computato nel numero dei
componenti l’Organo Collegiale medesimo.
Art. 11: Norme di funzionamento del CONSIGLIO D’ISTITUTO
Il Consiglio d’Istituto ha durata triennale; ne fanno parte i rappresentanti
delle varie componenti scolastiche incaricati tramite elezioni. Il numero varia a




a.
seconda della popolazione scolastica (oltre i 500 alunni):
Rappresentanti dei genitori 8
Rappresentanti personale ATA 2
Rappresentanti dei docenti 8
Dirigente 1
La prima convocazione del C.d.I. successiva alla nomina dei relativi membri
risultati eletti è disposta dal Dirigente Scolastico.
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b. Nella prima seduta, il C.d.I. è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i
rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente.
L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori membri del
C.d.I. E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta
dei voti rapportata al numero dei componenti del C.d.I.
c. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è
eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano presenti la metà più
uno dei componenti in carica. In caso di parità si ripete la votazione finché non si
determini una maggioranza relativa (D.M. 26 luglio 1983).
d. Il C.d.I. può deliberare di eleggere anche un vice presidente, da votarsi fra i
genitori componenti il Consiglio stesso con le stesse modalità previste per
l'elezione del Presidente. In caso di impedimento o di assenza del Presidente ne
assume le funzioni il vice presidente o, in mancanza anche di questi, il consigliere
più anziano di età.
e. Il C.d.I. è convocato dal Presidente con le modalità stabilite dal precedente art.1.
f. Il Presidente è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del
Presidente della Giunta Esecutiva.
g. L'ordine del giorno è formulato dal Presidente del C.d.I. su proposta del Presidente
della Giunta Esecutiva.
h. A conclusione di ogni seduta, singoli consiglieri possono indicare argomenti da
inserire nell'ordine del giorno della riunione successiva.
i. Il C.d.I. può invitare esperti con funzione consultiva a partecipare ai propri lavori.
j. Il C.d.I., al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare le
nomine di speciali commissioni di lavoro e/o di studio. Delle commissioni nominate
possono far parte i membri del Consiglio stesso, altri rappresentanti delle varie
componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla scuola.
k. Le commissioni possono avere potere deliberante nei limiti stabiliti dal C.d.I.;
svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dall'Organo
stesso. Ad esso sono tenute a riferire, per il tramite del loro coordinatore, in
merito al lavoro svolto ed alle conclusioni cui sono pervenute, nel termine di
tempo fissato preventivamente. Delle sedute di commissione viene redatto
sintetico processo verbale.
l. Le sedute del C.d.I., ad eccezione di quelle nelle quali si discutono argomenti
riguardanti singole persone, sono pubbliche. Possono assistere, in qualità di uditori
senza diritto di parola e compatibilmente con l'idoneità del locale ove si svolgono,
gli elettori delle componenti rappresentate e tutti gli altri previsti per legge.
m.
Ove il comportamento del pubblico, che non ha diritto di parola non sia
corretto il Presidente ha il potere di disporre la sospensione della seduta e la sua
prosecuzione in forma non pubblica.
n. La pubblicità degli atti avviene mediante affissione in apposito albo dell'istituto
della copia integrale, sottoscritta dal segretario del Consiglio, del testo delle
deliberazioni adottate dal Consiglio.
o. L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa
seduta del Consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un
periodo non inferiore a 10 giorni.
p. I verbali e tutti gli atti preparatori delle sedute sono depositati nell'ufficio di
segreteria dell'istituto e sono consultabili da chiunque ne abbia titolo. Tale
richiesta, indirizzata al Dirigente Scolastico, è orale per docenti, personale A.T.A. e
genitori; è, invece, scritta e motivata in tutti gli altri casi.
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q. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole
persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.
r. Il consigliere assente per tre volte consecutive sarà invitato dalla Presidenza a
presentare per iscritto le giustificazioni dell'assenza. Le giustificazioni presentate
saranno esaminate dal Consiglio: ove le assenze siano ritenute ingiustificate dalla
maggioranza assoluta del Consiglio, il consigliere decade dalla carica. Ogni
consigliere giustifica le sue assenze, attraverso la Segreteria della scuola, al
Presidente del C.d.I.
Art. 12: Norme di funzionamento della GIUNTA ESECUTIVA
a. Il C.d.I. nella prima seduta, dopo l'elezione del Presidente, che assume
immediatamente le sue funzioni, elegge nel suo seno una Giunta esecutiva
composta da un docente, un componente del personale ATA, due genitori, secondo
modalità stabilite dal Consiglio stesso e con voto segreto.
b. Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede ed ha la
rappresentanza dell'Istituto, ed il DSGA, che svolge anche la funzione di segretario
della Giunta stessa.
c. La Giunta esecutiva prepara i lavori del C.d.I., predisponendo tutto il materiale
necessario ad una corretta informazione dei consiglieri.
Art. 13: Norme di funzionamento del COLLEGIO DEI DOCENTI
a. Il CdD si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano
Annuale delle riunioni concordato annualmente.
b. Le riunioni sono convocate dal Dirigente scolastico in seduta ordinaria secondo
calendario, in seduta straordinaria ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi
la necessità o quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.
c. Il CdD, al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può articolarsi in
specifiche Commissioni di Studio e Gruppi di Lavoro.
d. I lavori delle Commissioni e dei Gruppi sono coordinati da un loro componente che
ne assume la funzione di referente. Delle Commissioni nominate dal CdD possono
far parte i membri del Collegio stesso, altri rappresentanti delle varie componenti
scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla scuola.
e. L'avviso di convocazione avviene in forma cumulativa attraverso circolare interna,
emessa dal Dirigente Scolastico ed inviata, per il tramite dell'ufficio di segreteria,
nei singoli plessi scolastici. La convocazione del Collegio dei Docenti deve indicare
gli argomenti da trattare nella seduta dell'organo collegiale, deve rimanere
depositata nel registro delle firme di presenza dei docenti per almeno 3 giorni per
garantire a tutti la presa visione della convocazione che avviene tramite apposita
firma del singolo docente a tergo dello stesso.
Art. 14: Norme di funzionamento del COMITATO PER LA
VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DEGLI INSEGNANTI
Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal
Dirigente alla conclusione dell'anno scolastico per la valutazione del periodo di
prova degli insegnanti(D.L.vo n. 297/94 - artt. 438, 439 e 440)
Art. 15: Norme di funzionamento
INTERCLASSE, INTERSEZIONE
dei
CONSIGLI
DI
CLASSE,
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a. Il Consiglio di Intersezione /di Interclasse/di Classe è presieduto dal D.S. o da un
docente, suo delegato, membro del Consiglio ed è convocato, a seconda delle
materie sulle quali deve deliberare, con la presenza di tutte le componenti ovvero
con la sola presenza dei docenti.
b. Il Consiglio si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il
Piano delle Attività concordato ed approvato annualmente.
c. L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti da trattare nella seduta
dell'organo collegiale, deve rimanere depositata nel registro delle firme di
presenza dei docenti per almeno 3 giorni per garantire a tutti la presa visione della
convocazione che avviene tramite apposita firma del singolo docente. I Consigli
sono convocati di norma ogni bimestre.
CAPO II:
PERSONALE DOCENTE E DIPENDENTE
Art. 16: Norme comuni
a. Il comportamento di tutti gli operatori scolastici sarà improntato ed orientato a
che si possa stabilire un rapporto di piena fiducia e attiva collaborazione tra
l'istituzione e l'utenza.
b. Il pubblico dipendente conforma la sua condotta al senso del dovere e alla
massima diligenza nell'espletare i propri compiti e nel rispettare i principi di buon
andamento e imparzialità dell'Amministrazione.
c. Nell'espletamento dei propri compiti, il dipendente antepone il rispetto della legge
e l'interesse pubblico agli interessi privati propri e altrui; ispira le proprie decisioni
e/o i propri comportamenti alla cura dell'interesse pubblico che gli è affidato.
d. Nel rispetto dell'orario di lavoro il dipendente dedica la giusta quantità di tempo e
di energia allo svolgimento dei propri compiti; si impegna a svolgerli nel modo più
semplice ed efficiente nell'interesse dei cittadini ed assume la piena responsabilità
connessa alle specificità del ruolo e delle funzioni.
e. Il dipendente usa e custodisce con la massima cura i beni di cui dispone per
ragioni di ufficio e non li utilizza ai fini privati, allo stesso modo non utilizza le
informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio.
f. Nei rapporti con l’utenza il dipendente dimostra la massima disponibilità e non ne
ostacola l'esercizio dei diritti.
g. Nella vita sociale, il dipendente si impegna ad evitare situazioni e comportamenti
che possano nuocere agli interessi o all'immagine della Pubblica Amministrazione.
h. Il dipendente non costringe altri dipendenti né tanto meno gli utenti ad aderire ad
associazioni di cui egli faccia parte né l'induce a farlo promettendo vantaggi di
qualsiasi sorta.
i. Il dipendente non svolge alcuna attività che contrasti con il corretto svolgimento
dei compiti di Ufficio.
j. Il dipendente nell'adempimento della prestazione lavorativa assicura la parità di
trattamento tra i cittadini che vengono a contatto con l'Amministrazione da cui
dipende. A tal fine egli non rifiuta né accorda ad alcuno prestazioni che siano
naturalmente accordate o rifiutate ad altri.
k. Il dipendente non sfrutta la posizione che ricopre nell'Amministrazione per
ottenere utilità che non gli spettino.
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l. Durante l'orario di lavoro il dipendente non utilizza le linee telefoniche
dell'ufficio per effettuare telefonate personali. Durante l'orario di lavoro , il
dipendente riduce ai casi di urgenza la ricezione di telefonate personali sulle linee
telefoniche dell'Ufficio.
m.
Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei
diritti sindacali e dei cittadini, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche
che vadano a detrimento dell'immagine dell'Amministrazione.
n. Il dipendente non prende impegni né fa promessa in ordine a decisioni o azioni
proprie o altrui inerenti all'ufficio se ciò possa generare o confermare sfiducia
nell'Amministrazione o nella sua indipendenza ed imparzialità.
o. Nella redazione di comunicazioni scritte e in tutte le comunicazioni verbali con i
cittadini, il dipendente adotta un linguaggio semplice, chiaro, comprensibile e
garbato.
p. E' fatto divieto ai dipendenti di utilizzare stufe all’ interno delle aule e/o nei
corridoi degli edifici scolastici.
q. I dipendenti rispettano, in modo assoluto, il divieto di fumare negli edifici
scolastici.
Art. 17: Personale amministrativo
a. Il personale amministrativo opera per il buon andamento dell'Istituzione
scolastica, osservando le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro
impartito dal dirigente scolastico e dal Direttore dei servizi generali ed
amministrativi.
b. E' tenuto ad osservare l'orario di servizio concordato nell’ eventuale assemblea
tenuta all'inizio di ogni anno scolastico e definito nella contrattazione integrativa
d’Istituto su proposta di lavoro del D.S.G.A. ed è tenuto a firmare il registro delle
presenze e indicare l’orario di ingresso ed uscita.
c. E' tenuto a comunicare eventuali assenze alla Scuola entro le ore 8.15.
d. Favorisce ogni forma di collaborazione con le famiglie attraverso l'apertura
continua dell'ufficio al pubblico secondo l'orario pubblicato all'albo della scuola.
e. Garantisce l'apertura dello sportello al pubblico anche durante i periodi di
sospensione dell'attività didattica;
f. Rispetta ì tempi di espletamento e consegna delle pratiche d'ufficio stabiliti nel
piano annuale delle attività.
g. E' tenuto a pubblicizzare gli atti amministrativi esponendoli all'albo del Circolo
secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Relativamente al diritto
dell'accesso agli atti, come il personale docente, rispetta le modalità e la disciplina
prevista dalla vigente normativa in materia.
h. Garantisce diligenza e celerità nel soddisfare le richieste degli utenti, evitando
indugi che, in qualche modo, possano intralciare l'espletamento delle pratiche.
i. Nei rapporti con l'utenza, assume un atteggiamento di disponibilità e cortesia
evitando ogni situazione che possa generare fraintendimenti ed incomprensioni,
sempre deleterie per l’immagine dell’Amministrazione.
j. E’ tenuto ad osservare scrupolosamente il segreto d’ufficio.
Art. 18: Diritto di accesso agli atti amministrativi
Gli utenti sono informati che la legge riconosce il diritto di accesso agli atti
amministrativi solo a coloro che siano titolari di un interesse legittimo e/o
giuridicamente rilevante.
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“Sulmona – Leone”
Per questa ragione è previsto che la richiesta di accesso sia motivata: ciò per
consentire al Dirigente Scolastico di accertare se effettivamente chi avanza la
richiesta sia titolare del diritto e ne abbia motivo. Non sono, infatti, consentite
richieste finalizzate a semplice desiderio di conoscenza/curiosità.
Art. 19: Modalità e disciplina dell'accesso
L'accesso può essere di due tipi: informale e formale.
a.
L'accesso informale si esercita mediante richiesta, anche verbale, all'ufficio
competente a formare l'atto conclusivo del procedimento e a detenerlo
stabilmente. La richiesta deve essere esaminata nel più breve tempo possibile e
senza formalità.
b.
L'accesso formale si ha quando non è possibile l'accoglimento immediato della
richiesta informale, ovvero quando sorgano dubbi sulla legittimazione del
richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza
dell'interesse ad accedere alla documentazione e/o per motivi inerenti al carico di
lavoro dell'Ufficio di Segreteria e Direzione. La richiesta in tal caso deve essere
formulata per iscritto.
Art. 20: Disciplina dell'accesso
L'art.24 della legge n.241/90 stabilisce i criteri in base ai quali le Amministrazioni
dovranno individuare i casi di esclusione dal diritto di accesso ai documenti: ciò in
relazione alla peculiarità dei procedimenti trattati e per l'esigenza di salvaguardia
della riservatezza di terzi, persone o gruppi.
La procedura stabilita per l'esercizio del diritto di accesso è la seguente:
a. la richiesta di accesso deve essere formulata dal soggetto titolare dell'interesse
giuridicamente rilevante o dal suo legale rappresentante al rappresentante della
privacy, se nominato, o in sua assenza al D.S.
b. La richiesta deve essere adeguatamente motivata.
c. L'ufficio accerterà che il richiedente sia effettivamente titolare del diritto.
d. Qualora un documento si riferisca a più persone, l'accesso è consentito
limitatamente alla parte del documento che si riferisce al soggetto richiedente,
omettendo le parti del documento inerenti altre persone.
e. La richiesta va redatta in carta semplice.
f. Se l'istanza è consegnata personalmente dall'interessato all'Ufficio competente,
questi è tenuto, su richiesta, a rilasciare ricevuta apponendo sulla richiesta il
timbro con la data di presentazione, data da cui decorre il termine di trenta giorni
per la conclusione del procedimento.
g. L'istanza deve essere compilata in modo da rendere possibile:
- identificazione del documento oggetto dell'accesso;
- identificazione del richiedente;
- la prova dell'interesse personale;
- indicazione dell'indirizzo e telefono del richiedente;
- indicazione puntuale delle modalità di consegna dei documenti.
h. Il rilascio di copie dei documenti è sottoposto al pagamento di un corrispettivo di
Euro 0,25 ogni pagina;
i. Qualora la richiesta sia irregolare o incompleta, l'amministrazione, entro dieci
giorni, è tenuta a darne tempestiva comunicazione al richiedente mediante
l'affissione all' albo dell’Istituzione.
j. Non possono essere prese in considerazione richieste generiche.
k. L’istituto, per l'accesso informale, garantisce un luogo adeguato alla consultazione
degli atti; la consultazione potrà essere effettuata esclusivamente in presenza di
un assistente amministrativo, del D.S.G.A e/o del Dirigente scolastico o delegato.
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Art. 21: Collaboratori scolastici
a. Il personale tutto partecipa ai problemi scolastici ed ai processi educativi sia
mediante i propri modelli comportamentali, sia attraverso un rapporto di
collaborazione attiva con i docenti il D.S.G.A.e il Dirigente Scolastico, nel rispetto
delle funzioni e dei ruoli specifici.
b. I collaboratori scolastici osservano l'orario di servizio stabilito all'inizio dell'anno
scolastico dagli organi preposti.
c. Vigilano sugli alunni durante l'accesso ai servizi igienici.
d. Collaborano con i docenti nella sorveglianza, vigilanza e assistenza durante la
mensa e nei casi di temporaneo allontanamento dei docenti dall'aula per motivi di
ufficio e nei momenti di entrata e uscita degli alunni dall'edificio scolastico e nelle
aree perimetrali.
e. Vigilano, in modo puntuale, gli ingressi degli edifici, al fine di evitare l'intrusione di
estranei e tutelare gli alunni nell'eventuale loro spontaneo ed arbitrario
allontanamento dall'edificio.
f. Effettuano piccole manutenzioni necessarie quotidianamente o quando
espressamente richieste.
g. Provvedono a tenere chiusi gli accessi agli edifici scolastici fino a 5 minuti prima
dell'inizio delle lezioni e a chiuderli al termine delle stesse.
h. Provvedono ad aerare le aule prima e dopo l'orario di lezione e quello dei pasti.
i. Suonano il campanello di avvio 5 minuti prima dell'inizio e del termine dell'attività
didattica.
j. Svuotano i cestini delle aule ogni qual volta necessario.
k. Puliscono i servizi igienici dopo la " ricreazione " ed asciugano, ogni qual volta
necessario, i pavimenti dei bagni, le scale o i gradini degli ingressi e gli atri degli
edifici in caso di pioggia.
l. Accompagnano all'interno delle strutture gli alunni diversamente abili o indisposti
e svolgono funzioni di assistentato materiale, dove le esigenze lo richiedono
avendone la cura e l’igiene personale in caso di bisogno.
m. Indirizzano i genitori, se autorizzati, verso l'aula dell'insegnante che li ha
convocati.
n. Segnalano all'Ufficio di direzione le riparazioni necessarie ai fabbricati e/o alle
suppellettili ed ogni altra situazione che può configurarsi pericolosa per
l'incolumità degli alunni e dei lavoratori.
o. Trasportano gli arredi scolastici in caso di trasferimento delle classi ed ogni altro
materiale necessario per le esigenze scolastiche.
p. Provvedono, in caso di malore o infortunio, se effettuato il corso specifico al primo
soccorso.
q. Provvedono alle prime azioni di antincendio, se effettuato il corso specifico.
r. Si accertano, al momento di lasciare il servizio, che le luci siano spente, i rubinetti
chiusi, le serrande o imposte abbassate e tutti gli accessi ben chiusi.
s. Indossano sempre i dispositivi di protezione consegnati al fine di tutelare la
propria salute (visiere antispruzzo, camici, etc).
t. Indossano sempre il cartellino di riconoscimento.
u. Al personale ausiliario è fatto divieto di:
- svolgere mansioni non di istituto;
- assentarsi o allontanarsi dal locale scolastico nelle ore di servizio se non per
ragioni inerenti al disbrigo del servizio o per gravi motivi personali e, in questo
caso, dopo aver chiesto il permesso al D.S.G.A o suo sostituto;
- fare accedere negli edifici e nelle aule persone non autorizzate;
- occuparsi di qualsiasi lavoro estraneo al servizio all'interno dei locali scolastici;
- utilizzare utensili, strumenti ed attrezzature ad uso e fini di interesse personale;
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“Sulmona – Leone”
- trattenere nei locali scolastici persone estranee alla scuola siano pur essi congiunti
o parenti stretti;
- fumare nei locali scolastici;
- farsi aiutare da persone estranee nello svolgimento delle proprie mansioni;
- accompagnare a casa a piedi, con l'automobile, o qualsiasi altro mezzo gli alunni
indisposti se non espressamente autorizzati;
- trattenersi a parlare con i genitori degli alunni durante l'orario di servizio oppure
dare loro informazioni in merito all’organizzazione, alla gestione o alla legislazione
scolastica (segreto d’ufficio);
- effettuare pulizie pregiudizievoli alla salute degli alunni durante la permanenza
degli stessi negli edifici scolastici (lavare i pavimenti, spazzare, spolverare etc.);
- miscelare i prodotti destinati alle pulizie; essi vanno usati ciascuno per l'uso
prescritto e secondo le indicazioni contenute nelle modalità d'uso e/o della scheda
tecnica a 16 punti;
- salire su scale alte, arrampicarsi sui davanzali delle finestre e, tenere qualsiasi
comportamento che possa pregiudicare la sicurezza personale e/o altrui;
- lasciare scope, oggetti personali ecc. nei corridoi e/o negli spazi frequentati dagli
alunni;
- accedere con la propria auto nelle aree della scuola non adibite al parcheggio (ai
sensi del D.to Lg.vo 626/94 art. n°32);
- tenere discussioni, diverbi, alterchi all'interno delle strutture scolastiche e parlare
alzando il tono della voce oltre la normalità della comunicazione umana;
- utilizzare forme di linguaggio o gesti scurrili o, addirittura dirimere incomprensioni
personali facendo ricorso alle vie di fatto;
- entrare nel merito di quanto stabilito dai docenti,dal D.S.G.A, dal responsabile di
plesso e dal Dirigente scolastico.
v. L’ordine di servizio, anche verbale, impartito dal D.S., D.S.G.A. o loro sostituto,
nel rispetto delle norme e del C.C.N.L., deve essere eseguito senza ulteriori
discussioni; in caso di controversie è competente il Giudice del Lavoro
w. Al personale ausiliario è fatto obbligo partecipare agli aggiornamenti professionali
disposti dall’Amministrazione centrale periferica e dall’Istituzione scolastica nella
persona del D.S. e D.S.G.A..
Art. 22: I collaboratori con mansioni di custodia o sostituti
I collaboratori con mansioni di custodia o sostituti:
a. vigilano sugli edifici scolastici provvedendo all'apertura e alla chiusura degli
ingressi principali secondo l'orario delle attività didattiche ossia non permettono
l'ingresso nelle aree perimetrali o dell'edificio degli alunni e/o di estranei prima
dell'avvio delle lezioni e/o delle attività amministrative;
b. provvedono ad ufficializzare l'avvio e il termine delle attività didattiche suonando
la campanella;
c. provvedono a controllare che la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti avvenga
quotidianamente e nelle ore stabilite che i contenitori della NN.UU. non siano
sistemati nelle immediate vicinanze degli edifici scolastici;
d. depositano i sacchetti dell’immondizia nei luoghi preposti e nei tempi stabiliti
dall’Ente Locale;
e. vigilano sul funzionamento degli impianti idrici, elettrici, di riscaldamento e
fognari; regolano l'accesso degli autoveicoli autorizzati, nonché l'entrata e l'uscita
degli stessi aprendo e chiudendo il cancello d’ingresso;
f. controllano che gli autoveicoli non impediscano le vie di accesso agli edifici
scolastici;
g. partecipano attivamente alle simulate e/o all'evacuazione rapida degli edifici, degli
alunni del personale attenendosi ai compiti e mansioni assegnate loro;
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Art. 23: Assenze del personale A.T.A. e dei SS.UU.
In caso di assenza per malattia, agitazioni sindacali, ecc. tutto il personale
ausiliario e dei SS.UU deve darne tempestiva comunicazione all'Ufficio di
Direzione ed alla Ditta di riferimento le assenze per assemblee, scioperi, ed
agitazioni sindacali devono essere comunicate al Dirigente Scolastico almeno con
cinque giorni di anticipo, come previsto dalla legge 146/90 e dai protocolli di
intesa di tutte le 00. S.S. salvo quanto previsto dal garantire i servizi minimi
essenziali (1 collaboratore per plesso).
Art. 24: Docenti
I docenti garantiscono prestigio alla propria e/o all'altrui professionalità con
comportamenti adeguati al ruolo ed alla funzione.
Art. 25: Assenze e ritardi docenti
a. I docenti ed i lavoratori dipendenti in caso di assenza per motivi di salute, sono
tenuti a darne comunicazione alla Direzione entro le ore 8,00, indipendentemente
dal turno di servizio, specificando il numero preciso dei giorni di assenza.
Comunicano l'eventuale richiesta di proroga il giorno precedente la scadenza del
periodo di infermità o di assenza richiesta ( anche in caso di giornata libera ).
b. I docenti o altri dipendenti, mentre sono in servizio, non possono lasciare la
scuola, anche per impellenti motivi, prima di averne data comunicazione in
Presidenza.
c. In caso di ritardo, che è da considerarsi come evento eccezionale per motivi
imprevedibili, il docente e chiunque altro lavoratore dipendente è tenuto a darne
comunicazione all'Ufficio di segreteria.
Art. 26: Docenti – servizi di segreteria
a. I docenti, se espressivamente convocati, possono accedere all'Ufficio di segreteria
in qualsiasi momento della giornata.
b. I docenti, se non espressamente convocati, possono accedere all'Ufficio di
segreteria e Direzione nei giorni e nelle ore stabilite dal D. S. G. A. e dal Dirigente
Scolastico previo accordo con la RSU e comunicati tramite avviso all’albo
dell’Istituzione.
c. Resta fermo che i docenti pur trovandosi in orario libero da attività didattica,
comunque, sono tenuti a rispettare l'orario di ricevimento stabilito sia per l'Ufficio
di Segreteria che per quello del Dirigente.
Art. 27: Assemblee sindacali - scioperi
a. In caso di iniziative/attività sindacali, secondo quanto previsto dalla vigente
normativa, i docenti che vi partecipano dovranno darne comunicazione individuale
scritta entro la data stabilita dal Dirigente Scolastico prima dell'effettuazione
dell'azione attività sindacale.
b. Contestualmente avvertiranno per iscritto, le famiglie dei propri alunni.
c. Dovranno accertarsi dell' avvenuta comunicazione alle famiglie e conservarla nel
registro di classe/sezione per almeno un mese.
d. I docenti che non aderiscono ad azioni di sciopero sono tenuti, in caso di
necessità, solo alla vigilanza degli alunni presenti a scuola.
e. Qualora gli aderenti alle azioni sindacali di sciopero siano di numero esiguo, gli
alunni appartenenti alle loro classi/sezioni dovranno essere distribuiti equamente
nelle classi/sezioni parallele in modo da consentire, nel miglior modo possibile, il
normale svolgimento delle attività didattiche.
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Art. 28 :Privacy
I docenti ed il personale tutto sono tenuti al rispetto assoluto del segreto
d'ufficio che tutela gli interessi e l'immagine dell'Amministrazione, dell’ Istituzione
scolastica e di quanti in essa operano (vedi CAPO IX di questo Regolamento).
Art. 29: Materiali didattici
a. Il docente collaboratore e/o responsabile di plesso / edificio avrà cura di
riconsegnare alla fine di ogni anno scolastico i sussidi ed il materiale didattico
avuto in dotazione nonché le chiavi degli armadietti, e quant’altro appartenente
all'Istituzione.
b. Tutti i docenti sono tenuti alla massima cura dei materiali a loro disposizione.
Art. 30: Compilazione documenti
a. I docenti devono trascrivere nel registro e/o nei documenti di classe l’elenco
completo degli alunni e gli altri dati anagrafici richiesti dagli stampati.
b. I registri devono essere debitamente compilati in ogni loro parte e riposti negli
appositi spazi secondo le modalità comunicate a tutela della riservatezza dei dati
personali e/o riservati (D. L. 30/06/2003 n. 196).
c. Ogni docente apporrà la propria firma per presa visione delle circolari e degli
avvisi. In ogni caso tutte le circolari e gli avvisi affissi all'albo della scuola o
distribuiti in altro modo si intendono regolarmente notificati.
Art. 31: Rapporti con le famiglie
a. I docenti hanno facoltà di richiedere colloqui e/o approfondimenti telefonici con le
famiglie nell'ottica di un rapporto scuola/famiglia più trasparente e fattivo.
b. I docenti devono informare le famiglie circa le attività didattiche extracurricolari.
c. I problemi comportamentali e relazionali presenti all’interno delle classi
costituiscono materia di discussione e di confronto collegiale tra i docenti
appartenenti al medesimo gruppo di insegnamento, sia per giungere ad un’analisi
del caso dettagliata e condivisa sia per l’adozione di eventuali provvedimenti
disciplinari. Il ricorso al Dirigente scolastico va riservato alle situazioni
particolarmente gravi e di fronte a comportamenti reiterati e refrattari ad ogni
intervento correttivo.
d. I docenti comunicano alle famiglie degli alunni di Scuola Primaria e Secondaria
di primo grado, l'orario settimanale interno degli insegnamenti al fine di renderle
consapevoli dell'impegno dei figli nell'espletare a casa gli esercizi di
consolidamento e seguirli nella giusta distribuzione nello zaino del materiale
didattico giornaliero.
e. I docenti di Scuola Primaria e Secondaria di primo grado s'impegnano ad
assegnare le esercitazioni da svolgere a casa, garantendo la coerenza pedagogicodidattica e la libertà dei bambini di usufruire di un adeguato tempo libero.
f. I docenti assicurano i rapporti scuola-famiglia con incontri informativi, secondo
quanto stabilito dal piano delle attività funzionali all'insegnamento e qualora se ne
presenti la necessità, nei seguenti modi:
- nel Consiglio di Intersezione/Interclasse/Classe,
- nei colloqui di fine quadrimestre,
- negli incontri scuola‐famiglia, debitamente programmati ad inizio anno,
- nel Consiglio di Istituto in qualità di membri o come eventuale uditori,
- durante le ore di ricevimento dei singoli docenti,
- su richiesta del Coordinatore o del docente (Scuola secondaria di primo grado),
- su richiesta esplicita e preventivamente concordata, da parte dei genitori,
- negli incontri nell’ambito di progetti approvati dal Collegio dei Docenti,
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- negli incontri per l’Orientamento scolastico finalizzato alla scelta della Scuola
Media Superiore (Scuola secondaria di primo grado).
g. Durante gli incontri i docenti si organizzano in modo da garantire la privacy.
h. Per i suddetti incontri, i genitori riceveranno adeguata comunicazione mediante:
- avviso scritto sui quaderni o diario (che i genitori firmeranno per presa
visione) per la comunicazione del risultato del profitto scolastico e per i
colloqui individuali a scadenza periodica;
- avviso scritto e firmato dal docente per incontri con singoli genitori finalizzati a
risolvere particolari problemi aventi la caratteristica dell’urgenza;
- convocazione firmata dal Dirigente Scolastico per i Consigli di
Classe/Interclasse/Intersezione.
i. La scuola, in casi urgenti o per segnalare situazioni particolari, invierà alle famiglie
degli alunni una convocazione scritta sul quaderno o sul diario (Scuola
secondaria di primo grado). In caso di comunicazioni urgenti ed
improvvise, quando cioè non sia possibile seguire le normali procedure
d'informazione, la scuola si riserva di diffonderle mediante l'affissione di
avvisi alle bacheche o ai cancelli.
Art. 32: Docenti-alunni
a. I docenti avranno cura di sensibilizzare i propri alunni al rispetto delle principali
norme igieniche e di comportamento civile.
b. Gli insegnanti presenti alla mensa abitueranno gli alunni ad una adeguata igiene
personale e, durante il pranzo, controlleranno gli stessi e li educheranno ad un
corretto comportamento.
c. I docenti non possono accogliere ad alcun titolo nelle aule alunni uditori o bambini
non iscritti negli elenchi dei frequentanti.
d. I docenti all'inizio di ogni anno scolastico predisporranno e/o aggiorneranno un
apposito elenco su cui annotare gli alunni che vengono accompagnati e prelevati
e da chi; l’elenco, ad ogni buon fine, sarà firmato dai genitori.
e. I docenti avranno cura di assicurare all'uscita dalle aule che le suppellettili siano in
ordine, che non vi siano cartacce o altro materiale sul pavimento e che i cestini
siano decorosamente al proprio posto.
f. Per il mantenimento delle regole e della disciplina scolastica, non verranno
attuate nei confronti degli alunni pratiche punitive né si ricorrerà a qualsiasi forma
di intimidazione o minacce di punizioni umilianti. Al contrario gli alunni verranno
motivati mediante il dialogo, attività e percorsi educativi tesi a creare il miglior
feed-back affettivo -relazionale e comportamentale.
Art. 33: Vigilanza alunni:
a. Il personale docente è preposto alla vigilanza degli alunni dall’inizio delle lezioni,
portandosi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni per assistere
all'ingresso dei loro alunni e devono rimanere nella scuola fino al termine delle
lezioni, ossia finché i propri alunni siano usciti dalle aule e/o dalle aree individuate
nel presente regolamento come zone di consegna degli alunni ai genitori.
b. Per questa mansione è prevista anche la compartecipazione dei collaboratori
scolastici.
c. Gli alunni potranno accedere all’edificio scolastico anche cinque minuti prima
dell’inizio delle lezioni. La sorveglianza è assicurata dal personale non docente
addetto a tale mansione.
d. I docenti devono accompagnare gli alunni durante gli spostamenti in palestra,
laboratori, aule speciali, sala teatro.
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e. Per quanto concerne i cambi d’ora, i docenti provvederanno con la massima
celerità ad effettuare il cambio d’aula. Durante il cambio dell’ora gli alunni
attenderanno in classe e non dovranno uscire dall’aula se non autorizzati dal
docente.
f. Tutti i docenti sono tenuti ad assicurare la sorveglianza degli alunni delle classi e
sezioni temporaneamente scoperte nel caso dovessero verificarsi ritardi
eccezionali dei colleghi, in attesa del personale nominato a tempo determinato e/o
in caso di assenza degli insegnanti titolari.
g. I docenti sono tenuti ad assicurarsi sempre della presenza del personale con
funzioni di collaboratore scolastico a cui affidare gli alunni per la vigilanza
all'accesso dei servizi igienici, nel corso della giornata scolastica ossia nell'ipotesi
che singoli alunni abbiano bisogno di utilizzare i servizi igienici.
h. I docenti di scuola dell’infanzia e primaria accompagnano la propria scolaresca
nei corridoi antistanti ai servizi igienici e vigilano sui comportamenti degli alunni
nell’attesa di utilizzare i servizi igienici.
i. Scuola secondaria di primo grado: Durante l’orario scolastico si lascerà uscire
un alunno/a per volta; si cercherà di limitare al massimo le uscite nella prima ed
ultima ora di lezione. Gli alunni che devono poter usufruire dei servizi più spesso
per motivi di salute dovranno produrre certificazione medica.
j. I docenti vigilano e/o assistono gli alunni durante la consumazione dei pasti.(ART.
26 COMMA 10 C.C.N.L. vigente, in caso di necessità anche i collaboratori scolastici
svolgono compiti di vigilanza ed assistenza agli alunni durante la mensa (art. 47
CCNL vigente ).
k. Se un docente deve per pochi minuti allontanarsi dalla propria classe occorre che
avvisi un collaboratore scolastico, qualora sia presente, o un collega affinché vigili
sulla classe.
Art. 34: Sicurezza
In ogni momento della vita scolastica tutto il personale e gli alunni sono tenuti a
seguire un comportamento responsabile, astenendosi dal compiere atti che possano
arrecare danno a se stessi o ai propri compagni di lavoro. Il personale osserverà
scrupolosamente tutte le prescrizioni in materia di sicurezza ed igiene implicite o
richiamate da specifici cartelli o indicazioni, in particolare:
a. I docenti devono prendere visione dei piani di evacuazione dei locali della scuola e
devono sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza.
b. E' assolutamente vietato, eccetto per laboratori specifici e sotto lo stretto
controllo del docente, l'utilizzo di sostanze che possano rivelarsi tossiche o
dannose. Prima di proporre agli alunni attività che richiedono l'uso di sostanze
particolari o alimenti è necessario verificare che non vi siano casi di allergie
specifiche o intolleranze ai prodotti.
c. E' assolutamente vietato ostruire con arredi o altro genere di materiale, anche
solo temporaneamente, le vie di fuga e le uscite di sicurezza.
d. Non è consentito, per ragioni di sicurezza, sistemare mobili bassi accanto a vetrate
e finestre, sia in aula che in qualunque altra zona dell'edificio scolastico accessibile
agli alunni.
e. I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo in
Presidenza. Eventuali danni riscontrati devono essere segnalati in Presidenza. I
docenti dl Consiglio di Intersezione/Interclasse/Classe e/o la Giunta Esecutiva
hanno il compito di analizzare il danno tenendo conto del contesto in cui si è
verificato e, secondo la gravità, stabilire eventuali sanzioni.
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f. Al termine delle lezioni e in occasione di uscite o per trasferimenti in palestra o nei
laboratori i docenti accertano che i locali utilizzati vengano lasciati in ordine ed i
materiali siano riposti negli appositi spazi.
g. I docenti comunicano all'ufficio di Direzione eventuali casi di malattie contagiose
e/o infettive dei propri alunni e segnalano, per iscritto, casi accertati o sospetti di
maltrattamento, abbandono o semi-abbandono psico-fisico.
Art. 35: Infortuni
a. I lavoratori dell’Istituto assicurano soccorso agli alunni in caso di lievi o gravi,
malori e/o infortuni secondo le modalità previste dalla vigente normativa in
materia.
b. In caso di infortuni agli alunni i docenti, entro le 24 ore, comunicheranno
l'accaduto al Dirigente Scolastico mediante relazione scritta nella quale deve
essere riportato il giorno, il mese, l'anno, l'ora, la classe, la sezione, il plesso in cui
è avvenuto l'infortunio; le indicazioni del cognome, nome, luogo e data di nascita
dell'alunno; cognome e posizione giuridica dell'insegnante alla cui presenza è
avvenuto l'infortunio; descrizione puntuale dei fatti e relativi testimoni, soccorsi
effettuati, eventuali certificazioni mediche rilasciate o consegnate dai genitori e
quant’altro utile alla formalizzazione di eventuale istruttoria finalizzata al
contenzioso, compilando l’apposito modulo.
c. I docenti useranno i laboratori e i sussidi secondo quanto pianificato nel POF ed, al
fine di tutelare l'incolumità degli alunni ed evitare infortuni ed incidenti, porranno
in atto ogni possibile diligenza sia nella scelta che nell'utilizzazione del materiale
didattico e delle attrezzature, ivi comprese quelle ludiche esterne. I docenti,
pertanto, avranno sempre la massima cura nel verificare la corrispondenza dei
materiali, dei sussidi e delle attrezzature a precise caratteristiche di sicurezza oltre
che di funzionalità ed opportunità pedagogico – didattica.
Art. 36: Somministrazione medicinali agli alunni in orario scolastico
Con la nota n. 2312/Dip/Segr del 25/11/2005 il Ministro dell'Istruzione
d'intesa con il Ministro della Salute hanno emanato le Raccomandazioni contenenti
"le linee guida per la definizione degli interventi finalizzati all'assistenza di studenti
che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico, al fine di
tutelarne il diritto allo studio, la salute ed il benessere all'interno della struttura
scolastica". La suddetta nota prevede le seguenti MODALITA’ DI INTERVENTO :

I genitori devono inoltrare richiesta formale, previa certificazione medica
attestante lo stato di malattia dell’alunno, che indichi la prescrizione dei farmaci
da assumere, la loro modalità di conservazione, i tempi di somministrazione e la
posologia.

Il dirigente scolastico, a seguito della richiesta, individua il luogo fisico
idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci; autorizza
eventualmente i genitori o i loro delegati ad accedere a scuola durante l’orario
scolastico per la somministrazione dei farmaci; verifica la disponibilità
degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità della
somministrazione. Questi ultimi possono essere individuati tra il personale
docente ed ATA che abbia seguito i corsi di pronto soccorso ai sensi del D. Lgs.
n. 626/94.
In mancanza di disponibilità interne il dirigente scolastico è tenuto:

all'attivazione di procedure formali ed informali per creare sinergie con i
servizi sociali comunali, la ASL e soggetti privati per assicurare un servizio di
assistenza infermieristica;
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all'attivazione di servizi provvisori alternativi (autorizzazione all'ingresso
dei genitori, formalizzazione delle procedure per la chiamata del 118, corso di
informazione e formazione specifico per tutti gli operatori scolastici e le famiglie
di tutti gli alunni)

In difetto delle condizioni sopradescritte, occorre dare comunicazione
formale e motivata ai genitori o agli esercitanti la potestà genitoriale e al
Sindaco del Comune di residenza dell'alunno per cui è stata avanzata la
relativa richiesta.
Resta inteso che, nei casi in cui si ravvisi l'inadeguatezza dei provvedimenti
programmabili secondo le presenti linee guida ai casi concreti presentati, ovvero
qualora si ravvisi la sussistenza di una situazione di emergenza, il personale
scolastico è comunque tenuto ad intervenire tramite il ricorso al “primo soccorso” e
al Sistema Sanitario Nazionale di Pronto Soccorso (118).

Art. 37: Assenze alunni
a. Il docente della prima ora deve segnalare sul registro di classe gli alunni assenti.
b. Scuola dell’infanzia e scuola Primaria: Per le assenze brevi, i docenti potranno
accettare le giustificazioni verbali e/o scritte mentre per quelle superiori a 5 giorni
acquisiranno agli atti le certificazioni mediche.
c. Scuola secondaria di primo grado: Il docente della prima ora deve controllare
gli alunni assenti dei giorni precedenti e segnare sul registro di classe l'avvenuta o
la mancata giustificazione. Le assenze sono giustificate con apposita annotazione
sul libretto delle giustifiche consegnato dalla segreteria ad ogni inizio anno
scolastico ai genitori o a chiunque eserciti la patria potestà. I periodi di assenza
superiori ai 5 giorni dovranno essere giustificati con certificato medico. Il docente,
qualora un alunno dopo tre giorni dal rientro continui ad essere sprovvisto di
giustificazione, segnalerà in Presidenza il nominativo. Per la validità dell’anno
scolastico si fa presente che il Collegio dei Docenti ha individuato come unica
deroga possibile ai giorni di assenza consentiti dal Ministero, solo la certificazione
medica rilasciata da Ente Ospedaliero o da struttura Sanitaria Pubblica.
d. Nei casi in cui gli alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado si
assentino in maniera saltuaria e sistematica senza giustificati motivi, dopo la terza
assenza breve e sistematica, registrata in un mese, soprattutto nella giornata del
sabato, si provvederà alla richiesta di giustificazione scritta e/o medica e, dopo il
2° mese saranno avvisati gli organi competenti.
e. In caso di assenze saltuarie, prive di giustificazioni adeguate superiori a 10 giorni
in un mese, il docente E' TENUTO a darne comunicazione scritta all'Ufficio di
direzione per il prescritto richiamo all'ottemperanza dell'obbligo scolastico e per la
successiva segnalazione ai servizi sociali, eventualmente, al tribunale dei minori.
f. I BAMBINI ISCRITTI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA CHE NON FREQUENTANO PER
30 GIORNI CONSECUTIVI NON GIUSTIFICATI SONO DEPENNATI DALL'ELENCO DI
SEZIONE PER CONSENTIRE AD ALTRI BAMBINI IN LISTA D'ATTESA IL DIRITTO
ALLA FREQUENZA ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA.
Art. 38: Ritardi alunni
a. Per la Scuola primaria: In caso di ritardo giustificato degli alunni fino a 15 minuti
il docente, li ammetterà in aula giustificandoli; diversamente, nell'ipotesi di ritardi
abituali, il docente ammetterà in aula l'alunno non accompagnato, dandone, poi,
comunicazione scritta all'Ufficio di direzione, ed invierà il genitore, se presente,
all'Ufficio di direzione per la giustifica.
b. Per la Scuola secondaria di primo grado: I ritardi occasionali saranno
giustificati dal docente in carico alla prima ora. In caso di ritardi continuativi, non
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giustificati o motivati dai genitori, l’alunno dovrà essere accompagnato da un
genitore, possibilmente il giorno seguente al ritardo. In caso di continue
reiterazioni dei ritardi oltre le ore 8,20, l’alunno sarà ammesso in classe ma sarà
ritenuto assente per la prima ora e , per il giorno successivo dovrà presentare
regolare giustifica firmata dai genitori.
c. Nel caso di ritardi ripetuti, l’insegnante valuterà con i colleghi l’eventualità di un
colloquio chiarificatore con la famiglia; se i ritardi sono continui o ricorrenti, il
comportamento dell’alunno andrà segnalato al Dirigente scolastico.
Art. 39: Uscite anticipate alunni
a. Al docente è consentito autorizzare l'uscita anticipata degli alunni su richiesta
scritta e debitamente motivata dai genitori. In tal caso il genitore dovrà
premunirsi di preparare anticipatamente la richiesta di uscita anticipata, indicando
puntualmente il proprio nome e cognome, quello dell'alunno, la classe o sezione
frequentata dallo stesso ed il motivo della richiesta. In calce dovrà specificare il
giorno, mese , anno ed orario del prelievo dell'alunno, completando l'istanza con
firma leggibile. A tal fine, ed in spirito di servizio, si è disposto un fac-simile che i
genitori possono semplicemente copiare.
b. Se un alunno richiede, con permesso scritto di un genitore, di uscire
anticipatamente, il docente è tenuto ad assicurarsi sull’identità della persona che
verrà a prelevarlo e ad apporre sul registro di classe l'ora in cui l'alunno è uscito.
L’alunno verrà affidato dall’insegnante direttamente al familiare oppure al
collaboratore scolastico che lo verrà a prelevare dalla classe.
c. Per gli alunni di SCUOLA DELL’INFANZIA sono previste “ finestre di uscita” ad
orari stabiliti: alle ore 13,00, alle ore 13,30: tali uscite devono essere prenotate
all’inizio della giornata scolastica con comunicazione ai docenti;
d. 7) Agli alunni della SCUOLA DELL’INFANZIA
è consentito, all'ingresso e
all'uscita una deroga dell'orario scolastico di 30 minuti (delibera del Consiglio di
Circolo) 8,30-09,00/ 16,00-16,30.
e. In casi particolari di alunni con problemi di handicap o di salute, è consentito
richiedere al Dirigente scolastico l'adattamento dell'orario scolastico mediante
richiesta scritta che dovrà essere debitamente documentata e autorizzata.
Art. 40: Uscita posticipata alunni
a. Gli alunni di scuola dell’infanzia e primaria , nell’ipotesi non siano prelevati per
tempo, evento da considerarsi eccezionale e qualora non sia stata fatta
segnalazione alcuna di improvviso impedimento verranno accompagnati dagli
insegnanti presso l'Ufficio di segreteria per effettuare la telefonata alle famiglie ed
in caso di esito negativo alle autorità competenti (Sindaco, servizi sociali, vigili
urbani, carabinieri,…), a cui verranno affidati, se il ritardo dei genitori supera i 30
minuti.
b. Il genitore, impossibilitato per imprevedibili motivi a prelevare i propri figli, è,
pertanto, tenuto a darne comunicazione telefonica, con la massima urgenza,
all'Ufficio di segreteria o al personale docente del plesso o dell'edificio.
c. Nel caso in cui la situazione sopra descritta dovesse verificarsi in modo
sistematico, si provvederà a segnalarla alle istituzioni preposte alla tutela dei
minori in quanto si configura il reato di abbandono o semi abbandono di
minore.
Art. 41: Uscita degli allievi dalla scuola per cause eccezionali o scioperi
Regolamento dell’Istituto Comprensivo
“Sulmona – Leone”
a. In caso di sciopero programmato dalle OO.SS., la Dirigenza ne darà avviso almeno
due gg. prima, tramite il diario personale degli alunni. Si seguirà poi la normativa
da contratto. In caso di circostanze eccezionali (telefonate anonime di permanenza
di bombe all’interno dell’edificio, etc.) il Dirigente Scolastico ne darà immediato
avviso agli Organi di Pubblica Sicurezza e adotta tutti i provvedimenti necessari a
garantire la sicurezza degli allievi, non lasciandoli mai senza la sorveglianza dei
docenti.
b. In caso di calamità naturale si fa riferimento alle norme di sicurezza previste dalla
legge e al Piano di evacuazione già predisposto dalla Scuola.
c. Nel caso eccezionale che un allievo debba far rientro a casa prima della fine
dell’orario scolastico ed il genitore, o chi ne fa le veci, sia nell’impossibilità di
prelevare di persona il ragazzo, può delegare un familiare con autorizzazione
scritta, accompagnata da documento di riconoscimento. In caso di lieve malore di
un alunno, i genitori saranno avvertiti telefonicamente; se impossibilitati a
raggiungere la scuola, l'alunno sarà affidato ad un altro componente della famiglia
o persona delegata ed autorizzata dal Dirigente Scolastico.
d. Gli alunni non saranno affidati ad altra persona che non sia stata autorizzata dagli
stessi genitori e comunicato ai docenti di classe/ sezione all'inizio di ogni anno
scolastico.
e. Nel caso in cui il bambino venisse prelevato da altra persona, il genitore dovrà
segnalarne ai docenti e/o all’Ufficio di Segreteria il nominativo ed informare la
persona incaricata di presentare un documento di riconoscimento al momento del
prelevamento.
Art. 42: Visite di istruzione (Vedi Regolamento Allegato)
a. Le visite di istruzione effettuate nell’ambito della mattinata rientrano nel normale
orario scolastico e sono quindi obbligatorie per gli alunni. Dette visite devono
rientrare nella programmazione educativa sia disciplinare che dei Consigli di
Intersezione/Interclasse/Classe. Di esse si dà comunicazione in Presidenza. Gli
alunni dovranno essere forniti di un segno di riconoscimento della Scuola.
b. Nel caso in cui la visita guidata sia prevista per l’intera giornata ed il numero dei
chilometri superi i 100 di distanza dalla sede di appartenenza, le scolaresche ed i
docenti accompagnatori sono autorizzati, per il giorno successivo, all’ingresso a
scuola posticipato di un’ora.
a. Gli allievi diversamente abili dovranno essere accompagnati dal docente di
sostegno o dagli assistenti loro assegnati. Il rapporto alunni docenti segue le
previste norme di Legge.
CAPO III:
ALUNNI
Art. 43: Diritti e doveri degli alunni
Ogni alunno dovrà essere accolto come persona con proprio patrimonio culturale già
acquisito dalla famiglia, nel contesto sociale in cui vive e dalla scuola
precedentemente frequentata. E’ inoltre portatore di un diritto-dovere; il diritto di
ricevere dalla scuola tutto ciò che occorre per la sua crescita umana e culturale, il
dovere di contribuire egli stesso a realizzare tutto ciò per sé e per gli altri. Ciò
impegna tutte le componenti della comunità scolastica (Dirigenza, docenti,
Regolamento dell’Istituto Comprensivo
“Sulmona – Leone”
collaboratori, famiglie ed alunni) ad un’autodisciplina che induca al rispetto delle
persone e dei beni materiali. Per fare ciò occorre la responsabile collaborazione della
famiglia, la quale è tenuta alla formazione dei figli (art. 30 della Costituzione
italiana).
Art. 44: Infrazioni (Vedi Codice disciplinare allegato)
E’ da considerarsi mancanza il venir meno ai propri doveri previsti dallo Statuto:
a. Frequenza irregolare e il non assolvimento degli obblighi scolastici.
b. Comportamento poco consono e irrispettoso verso il Dirigente scolastico, i
docenti, il personale della Scuola, i compagni in tutti gli spazi interni ed esterni
dell’Istituto, anche durante le attività pomeridiane e le visite di istruzione.
c. Utilizzo non consono ed appropriato di tutte le strutture, arredi e sussidi didattici
della Scuola.
d. Portare a scuola oggetti pericolosi e potenzialmente lesivi per sé e per gli altri
(laser, taglierini, bombolette spray etc.).
e. Avere il telefono cellulare acceso durante le ore di lezione e/o durante l’
intervallo, soprattutto nel caso in cui il cellulare venga utilizzato in modo
inappropriato effettuando filmati o foto.
f. Per gli alunni della scuola secondaria di primo grado: avere un abbigliamento
poco consono alla comunità scolastica, così come avere atteggiamenti
eccessivamente confidenziali con compagni/e dell’altro sesso. La Scuola è, e deve
rimanere, una comunità educante.
Art. 45: Applicazione delle sanzioni scuola secondaria di primo grado
Agli alunni di scuola secondaria di primo grado che manchino di assolvere i propri
doveri scolastici sano inflitte le seguenti sanzioni disciplinari, in base alla gravità ed
alla reiterazione delle infrazioni:
1. Ammonizione privata. Potrà essere sia orale che scritta sul diario personale
dell’alunno o sul diario di classe e può essere inflitta dal docente o dal Dirigente
Scolastico, per inadempienza ai propri doveri scolastici, per ripetuti ed immotivati
ritardi, per fatti non gravi che turbino il regolare andamento delle lezioni.
2. Censura formale. Viene erogata dal C.d.C. E comunicata alla famiglia mediante
lettera raccomandata o fonogramma quando la situazione richieda un intervento
disciplinare più grave del punto 1.
3. Allontanamento dalla comunità scolastica. Esso è disposto solo dopo la
convocazione del C.d.C. ed è previsto:
- Sino a 5 gg. Per gravi o ripetuti motivi che siano lesivi del normale andamento delle
lezioni e comunque sempre dopo che il Coordinatore o i docenti interessati
abbiano affrontato il problema attraverso il dialogo diretto con lo studente e la
famiglia;
- Oltre i 5 gg. E fino a 15 per gravi offese (fisiche o morali) alle persone, alla
religione, qualunque essa sia, alla morale e alle strutture della scuola (atti di
vandalismo).
- Nel caso di danneggiamenti al patrimonio scolastico risponderanno in solido la
famiglia o le famiglie dello studente o degli studenti ritenuti responsabili.
Regolamento dell’Istituto Comprensivo
“Sulmona – Leone”
- Speciali sanzioni potranno essere applicate dal Consiglio di Classe circa la
sospensione delle visite o di viaggi di istruzione, dal gruppo sportivo o dalle lezioni
normali con obbligo di presenza a scuola con altre mansioni concordate.
- Contro le sanzioni è ammesso ricorso da parte della famiglia entro 15 giorni dalla
comunicazione della loro irrogazione a un apposito organo di garanzia, interno alla
scuola, costituito da due docenti, nello specifico i due collaboratori del Preside, da
due genitori che si identificano nel Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio di
Istituto e in un rappresentante del personale ATA che si identifica nel
rappresentante eletto in seno al Consiglio di Istituto.
L’organo di garanzia decide su richiesta dei genitori o di chiunque abbia interesse
anche su conflitti che sorgano all’interno della Scuola in merito all’applicazione
dell’applicazione del presente regolamento.
CAPO IV:
ORGANIZZAZIONE DELLA VITA SCOLASTICA
Art. 46: Orario delle lezioni nei vari plessi
L’orario di inizio e di fine lezione è stabilito, anche su proposta del Collegio dei
Docenti, dal Consiglio di Istituto in base alle esigenze dell’utenza e del territorio. Per
permettere un sereno e regolare accoglimento ed uscita degli alunni, si stabilisce la
seguente organizzazione:
ORGANIZZAZIONE DEI PLESSI
SCUOLA DELL’INFANZIA
sede
orario delle lezioni
Plesso “Sulmona”,
Pomigliano d’Arco, Via Pertini, 35
Dal lunedì al venerdì
8.30 – 16.30
ORARI USCITE CONSENTITE: 1) 12.30 -13.30
2) 14.10 -14.30
3)
16.00
-
16.30
sede
orario delle lezioni
Plesso “ex-Salesiane”,
Pomigliano d’Arco, Vicolo Ricci
Dal lunedì al venerdì
8.30 – 16.30
ORARI USCITE CONSENTITE:1) 12.30 -13.30
2) 14.10 -14.30
3) 16.00 -16.30
I bambini sono considerati affidati agli insegnanti nel momento in cui varcano
la soglia dell’aula di accoglienza e solo da quel momento interviene la
responsabilità “ in vigilando” dei docenti. Oltre l’orario stabilito dal C.C. e, quindi, in
casi del tutto eccezionali, i bambini vengono affidati nell’atrio ai collaboratori
Regolamento dell’Istituto Comprensivo
“Sulmona – Leone”
scolastici in servizio e, pertanto, da quel momento ha inizio la responsabilità "in
vigilando" della Scuola.
Fermo restando che i genitori sono tenuti a trovarsi a Scuola al termine delle lezioni
per il ritiro dei figli essendone tutori e responsabili, per motivi di sicurezza legati alla
strutturazione dei vari edifici, ben chiarendo che una volta riconsegnati ai genitori
essi ne assumano la tutela, l'uscita degli alunni al termine delle lezioni resta così
regolata:
Uscita Scuola dell’infanzia ( plesso “Sulmona e plesso “Ex- salesiane):
L'uscita degli alunni dalle sezioni di appartenenza avviene nell’ orario stabilito di
anno in anno dal Consiglio di Circolo. Gli alunni sono considerati in affidamento ai
genitori e/o loro delegati nello spazio di accoglienza; a partire da quel momento
non attiene più agli insegnanti la responsabilità" in vigilando” né alcuna
responsabilità alla Scuola.
ORGANIZZAZIONE DEI PLESSI
SCUOLA PRIMARIA
sede
orario delle lezioni
sede
orario delle lezioni
Plesso “Sulmona”,
Pomigliano d’Arco, Via Pertini, 35
Classi I, II, III, IV, V
8.30 – 13.00
Plesso “Fiume”
Pomigliano d’Arco, Via Fiume, 35
Classi I, II, III, IV, V 8.30 – 13.00
Gli alunni appartenenti ai plessi dell’ Istituto accederanno agli edifici scolastici
dall’ingresso principale e verranno accolti nell’atrio.
La responsabilità “ in vigilando” dei docenti, pertanto, ha inizio solo nel momento
in cui gli alunni hanno varcato le porte di accesso dei suddetti locali.
Uscita Scuola Primaria:

Plesso Sulmona:
I docenti accompagnano gli alunni nell’atrio centrale dove sono affidati ai genitori o
ai loro delegati.

Plesso Fiume:
I docenti accompagnano gli alunni del I piano fino alle scale dell’ingresso principale,
oltre il quale sono considerati in affidamento ai genitori o ai loro delegati.
Durante l’intervallo, unico e di dieci minuti, gli alunni possono conversare e
consumare la colazione nelle proprie aule e sotto la sorveglianza dei docenti, mentre
nei corridoi e nei servizi ci sarà la sorveglianza dei collaboratori, sempre nel pieno
rispetto della privacy degli alunni. E’ fatto assoluto divieto per gli scolari, andare da
un piano all’altro e intraprendere giochi negli spazi chiusi.
Regolamento dell’Istituto Comprensivo
“Sulmona – Leone”
- Gli insegnanti accompagnano la classe in fila all'uscita e, nella scuola dell’infanzia e
primaria, vigilano affinché gli alunni siano affidati ai genitori, agli adulti delegati, o ai
collaboratori scolastici.
ORGANIZZAZIONE DEI PLESSI
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
sede
Plesso “Mauro Leone”,
Pomigliano d’Arco, Via Manzoni
telefono
0813177299
coordinatori
orario delle lezioni
8.00 – 13.10
Orario delle lezioni ed intervallo
L’orario di inizio e di fine lezione è stabilito, anche su proposta del Collegio dei
Docenti, dal Consiglio di Istituto in base alle esigenze dell’utenza e del territorio.
Durante l’intervallo, unico e di dieci minuti, gli alunni possono conversare e consumare
la colazione nelle proprie aule e sotto la sorveglianza dei docenti, mentre nei corridoi e
nei servizi ci sarà la sorveglianza dei collaboratori, sempre nel pieno rispetto della
privacy degli alunni. E’ fatto assoluto divieto per gli scolari, andare da un piano
all’altro e intraprendere giochi negli spazi chiusi.
CAPO V:
GENITORI
Art. 47: Doveri dei genitori
a. I genitori sono i responsabili più diretti dell'educazione e dell'istruzione dei propri
figli e pertanto hanno il dovere di condividere con la scuola questo importante
compito, a tal fine sottoscriveranno “all’atto dell’iscrizione” un patto sociale di
corresponsabilità per rendere effettiva la piena partecipazione delle famiglie e per
prevenire eventuali fenomeni di bullismo.
E’ importante che i genitori:
b. trasmettano ai ragazzi l’idea che la scuola è di fondamentale importanza per
costruire il loro futuro e la loro formazione culturale;
c. stabiliscano rapporti corretti con gli insegnanti, collaborando a costruire un clima
di reciproca fiducia e di fattivo sostegno;
d. controllino, leggano e firmino tempestivamente le comunicazioni sul diario;
e. partecipino con regolarità alle riunioni previste durante le quali eviteranno di
portare con sé gli stessi alunni o altri figli;
f. favoriscano la partecipazione dei figli a tutte le attività programmate dalla scuola;
g. osservino le modalità di giustificazione di assenze, ritardi e uscite anticipate;
h. sostengano gli insegnanti controllando l'esecuzione dei compiti a casa;
i. sollecitino un comportamento corretto durante tutti i momenti della vita scolastica.
j. Gli insegnanti sono disponibili ad incontri individuali e collegiali, secondo l’orario
e/o i giorni previsti per i colloqui informativi o quando venga fatta esplicita
richiesta in tal senso dalla famiglia. In questi casi si concorda, tramite gli alunni,
l'orario di ricevimento. Se non convocati, qualora i genitori abbiano urgente
Regolamento dell’Istituto Comprensivo
“Sulmona – Leone”
necessità di comunicare con i docenti di classe - sezione sono tenuti a chiedere,
preventivamente, l'autorizzazione per l'accesso ai singoli plessi e ad esibirla al
personale collaboratore scolastico per essere ammessi nelle aule.
k. Alle famiglie saranno consegnate le valutazioni intermedia e finale, accompagnate
dalla eventuale segnalazione degli interventi di recupero programmati.
l. In caso di sciopero del personale, la scuola avvertirà le famiglie con apposito
comunicato e con congruo anticipo. Non sempre sarà possibile garantire il normale
svolgimento delle lezioni. E' possibile, quindi, che gli alunni presenti in scuola
siano suddivisi in gruppi e affidati per la vigilanza ai docenti e/o ai collaboratori
scolastici non scioperanti. In situazioni di emergenza verranno comunque
impartite opportune disposizioni.
m.
Allo scopo di mantenere vivo e proficuo l'affiatamento tra le famiglie e la
scuola, i genitori sono invitati ad utilizzare al massimo le occasioni offerte
partecipando alle assemblee di classe ed ai colloqui individuali con i docenti nelle
occasioni di ricevimento. Sono possibili anche altre forme di collaborazione o
proposte di riunioni suggerite dai genitori stessi.
n. In caso di necessità di somministrazione e/o autosomministrazione di farmaci a
scuola i genitori sono tenuti a seguire le indicazioni del relativo protocollo,
disponibile presso la segreteria.
o. I genitori devono essere consapevoli che, nel caso in cui i propri figli arrecassero
danni alle strutture, agli arredi scolastici e ad altri, sono tenuti per norma al
risarcimento degli stessi, poiché tutori e responsabili dei minori e perché
responsabili di "culpa in educando", così come stabilito da reiterate sentenze
passate in giudicato.
p. I genitori sono tenuti al rispetto di tutte le deliberazioni del Consiglio di Circolo ivi
incluse quelle relative al contributo di iscrizione ed alla divisa scolastica, per gli
alunni di Scuola dell’infanzia e primaria, e di un abbigliamento adeguato e
decoroso per gli alunni di Scuola secondaria di primo grado.
q. I genitori sono tenuti a fornire puntualmente agli alunni il materiale scolastico e,
per la Scuola dell’infanzia, il ticket e quanto necessario per la consumazione dei
pasti.
r. I genitori sono tenuti ad iscrivere gli alunni secondo le modalità e la tempistica
prevista dalle disposizioni permanenti ed annuali del M.I.U.R. PER TUTTI GLI
ANNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PER IL PRIMO ANNO DELLA
SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA DI PRIMO GRADO: tali disposizioni
vengono ampiamente pubblicizzate tramite avvisi affissi nelle bacheche dei singoli
plessi del Circolo e in vari punti del territorio.
Art. 48: Diritto di Assemblea
a. I genitori degli alunni hanno diritto di riunirsi in Assemblea nei locali della scuola
secondo le modalità previste dagli articoli 12 e 15 del Testo Unico del 16 aprile
1994, n.297.
b. Le assemblee si svolgono fuori dall'orario delle lezioni.
c. L'Assemblea dei genitori può essere di classe, di sezione, di plesso/scuola,
dell'Istituto.
d. La data e l’orario di svolgimento delle assemblee devono essere concordati di volta
in volta con il Dirigente scolastico il quale, sentita la Giunta Esecutiva del Consiglio
d’Istituto, autorizza la convocazione dell’assemblea.
Regolamento dell’Istituto Comprensivo
“Sulmona – Leone”
e. Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e gli
insegnanti di classe, di sezione, di plesso/scuola, dell’Istituto secondo il tipo di
assemblea convocata.
Art. 49: Accesso dei genitori nei locali scolastici
a. Non è consentita la permanenza dei genitori nelle aule o nei corridoi all'inizio delle
attività didattiche, fatte salve le esigenze di accoglienza della scuola dell’infanzia.
b. L'ingresso dei genitori nella scuola, durante le attività didattiche, è consentito
esclusivamente in caso di uscita anticipata del figlio. Gli insegnanti, pertanto, si
asterranno dall'intrattenersi con i genitori durante l'attività didattica anche per
colloqui individuali riguardanti l'alunno.
c. I genitori degli alunni possono accedere agli edifici scolastici nelle ore di
ricevimento settimanale dei docenti o in occasione di riunioni ed incontri
programmati dalla scuola.
d. Gli alunni entrano negli edifici scolastici al suono della campanella e vi
permangono fino al termine delle attività didattiche. Di conseguenza , i genitori
devono essere consapevoli che l'istituzione scolastica non è responsabile
dell'incolumità dei bambini negli orari che precedono l'inizio o seguono la fine
dell'orario scolastico stabilito e deliberato dal Consiglio di Circolo tenuto all'inizio di
ogni anno scolastico. I CANCELLI DELLE AREE PERIMETRALI, PERTANTO,
SARANNO CHIUSI AGLI ALUNNI FINO A 5 MINUTI PRIMA DELL'INIZIO
DELLE LEZIONI E RICHIUSI APPENA DOPO LA LORO USCITA.
e. Ai sensi del D.to Lg.vo 626/94 art. n°32 è severamente vietato ai genitori di
accedere con la propria auto nei cortili degli edifici scolastici, fatta eccezione per i
genitori che accompagnano i figli portatori di handicap, ed ostacolare l'ingresso
principale sostandovi o effettuando manovre di inversione.
f. I genitori che accompagnano i propri figli a scuola, dopo essersi assicurati dell'
avvenuto ingresso nei punti di accoglimento da parte dei docenti non possono
trattenersi nell'area cortilizia per nessun altro motivo;
g. Gli alunni prelevati dai genitori, allo stesso modo, sono tenuti a lasciare i locali
scolastici e tutta l'area perimetrale appena terminate le attività didattiche.
CAPO VI:
LABORATORI
Art. 50: Uso dei laboratori e delle aule speciali
a. L’utilizzo dei laboratori e delle aule speciali è concordato in ciascun plesso
direttamente tra i docenti interessati, al fine di ottimizzarne l’impiego,
armonizzarne i tempi di utilizzo, e rendere possibile la fruizione a tutte le classi
che ne abbiano bisogno.
b. Le responsabilità inerenti all'uso dei laboratori e delle aule speciali, sia per quanto
riguarda la fase di preparazione delle attività sia per quella di realizzazione delle
stesse con gli allievi, competono all'insegnante nei limiti della sua funzione di
sorveglianza ed assistenza agli alunni.
c. I laboratori e le aule speciali devono essere lasciati in perfetto ordine.
d. L'insegnante avrà cura, all'inizio ed alla fine di ogni lezione, di verificare l'integrità
di ogni singola postazione e di ogni singolo strumento utilizzato.
Regolamento dell’Istituto Comprensivo
“Sulmona – Leone”
e. L'insegnante, qualora alla fine della lezione dovesse rilevare danni che non erano
presenti all'inizio, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Dirigente
Scolastico.
Art. 51: Diritto d'autore
Il materiale cartaceo, audiovisivo ed informatico è sottoposto alla normativa sui
diritti d'autore; per la riproduzione e/o duplicazione dello stesso, il personale
presterà attenzione alle connesse responsabilità.
Art. 52: Uso esterno della strumentazione tecnica (macchine fotografiche,
telecamere, portatili, sussidi vari, ecc...)
L'utilizzo da parte di soggetti esterni all’Istituto della strumentazione tecnica in
dotazione alla scuola è autorizzato dal Dirigente Scolastico e va segnalato al
Direttore SGA che, alla riconsegna dell'attrezzatura, provvederà alla rapida verifica di
funzionalità degli strumenti, prima di deporli.
Art. 53: Uso degli strumenti di scrittura e duplicazione
a. Le attrezzature dell'Istituto per la stampa e la riproduzione (fax, fotocopiatrice,
fotostampante, computer), oltre al primario uso didattico ed amministrativo,
possono essere utilizzate da tutte le componenti scolastiche per attività di
esclusivo interesse della scuola. È escluso l'utilizzo degli strumenti della scuola per
scopi personali.
b. L'uso delle fotocopiatrici, per motivi di sicurezza e per evitare guasti, è riservato al
personale incaricato.
c. L'uso della fotocopiatrice è gratuito per il materiale didattico utilizzato dagli alunni
e dagli insegnanti, nei limiti degli stanziamenti di bilancio fissati annualmente.
d. Il personale incaricato terrà appositi registri dove annotare la data, la classe, il
richiedente, il numero di fotocopie eseguite.
CAPO VII:
COMUNICAZIONI
Art. 54: Distribuzione materiale informativo e pubblicitario
a. E' garantita la possibilità di informazione ai genitori da parte di Enti, Associazioni
culturali, ecc. La scuola non consente la circolazione di informazione pubblicitaria
a scopo economico e speculativo.
b. Per gli alunni si prevede: la distribuzione di materiale informativo riguardante il
funzionamento e l' organizzazione della scuola, le attività sul territorio sia a livello
Comunale e Comprensoriale, inviato da Enti istituzionali sia gestite da Enti,
Società, Associazioni private, purché l'iniziativa non persegua fini di lucro.
c. Nessun tipo di pubblicità sarà distribuita nelle classi.
Art. 55: Informazione sul Piano dell'offerta formativa e comunicazioni
scuola/famiglie.
a. Nella fase iniziale dell’anno scolastico, in occasione delle elezioni dei
rappresentanti dei genitori negli Organi Collegiali, gli insegnanti illustrano alle
famiglie le opportunità previste dal piano dell'offerta formativa.
b. Le attività didattiche facoltative ed opzionali saranno organizzate secondo i tempi
e modalità che tengano conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita
degli studenti.
c. Le informazioni individuali o generali dirette ai genitori sono normalmente
comunicate per mezzo del diario scolastico/quaderni degli alunni o tramite
Regolamento dell’Istituto Comprensivo
“Sulmona – Leone”
comunicazioni pre-stampate consegnate individualmente. Per gli atti che devono
essere portati a conoscenza di tutti viene adottata anche la pubblicazione in
bacheca.
d. Il Piano dell’Offerta Formativa, la Carta dei servizi, il Regolamento d’Istituto sono
inseriti sul Sito dell’Istituzione Scolastica.
CAPO VIII:
ACCESSO DEL PUBBLICO
Art. 56: Accesso di estranei ai locali scolastici
a. Il coinvolgimento in determinate attività didattiche di eventuali operatori esterni,
invitati dagli insegnanti a partecipare in qualità di esperti, dovrà rientrare nella
programmazione prevista per la classe ed essere registrata nei rispettivi
documenti di classe. Gli "esperti" permarranno nei locali scolastici per il tempo
strettamente necessario all'espletamento delle loro funzioni. In ogni caso la
completa responsabilità didattica e di vigilanza della classe resta del docente.
b. Nessun'altra persona estranea che non sia stata preventivamente autorizzata dal
Dirigente Scolastico o suo delegato può entrare nell'edificio scolastico dove si
svolgono le attività didattiche.
c. In tutti i plessi, salvo che nella sede centrale ove sono ubicati gli uffici
amministrativi, dopo l'entrata degli alunni verranno chiuse le porte d'accesso.
d. Chiunque ha libero accesso, durante le ore di apertura della scuola, al locale dove
si trova l'albo d'istituto per prendere visione degli atti esposti e può accedere
all'Ufficio di Presidenza e di segreteria durante l'orario di apertura dei medesimi.
e. I tecnici che operano alle dipendenze della Amministrazione Comunale possono
accedere ai locali scolastici per l'espletamento delle loro funzioni.
f. Per il buon funzionamento della didattica e per non impegnare il personale non
docente in funzioni che non gli sono proprie, è fatto assoluto divieto ai genitori
di entrare in classe per consegnare materiale didattico dimenticato a casa o per le
colazioni. I genitori potranno entrare in classe solo su esplicito invito dei docenti o
per prelevare i propri figli prima della fine del regolare orario scolastico.
g. Per la stessa motivazione il divieto è esteso anche a rappresentanti di libri o
Associazioni. Anche nel caso ci sia una raccolta fondi o informativa di qualsiasi
genere di particolari iniziative, sarà l’insegnante ad operare da filtro informativo.
CAPO IX:
TRATTAMENTO DATI PERSONALI NELLE SCUOLE
L’Istituto garantisce il rispetto della privacy così come stabilito dalla legge e dal
“Nuovo vademecum del Garante per la protezione dei dati personali dedicato alla
scuola”, di cui si riportano i principi generali:
a. Le scuole hanno l’obbligo di rendere noto agli studenti e alle loro famiglie,
attraverso un’adeguata informativa, quali dati raccolgono e come li utilizzano.
b. Le scuole pubbliche non sono tenute a chiedere il consenso per il trattamento dei
dati personali degli studenti.
c. Gli unici trattamenti permessi sono quelli necessari al perseguimento di specifiche
finalità istituzionali oppure quelli espressamente previsti dalla normativa di
settore. Alcune categorie di dati personali degli studenti e delle famiglie devono
essere trattate con estrema cautela, verificando la pertinenza, completezza dei
Regolamento dell’Istituto Comprensivo
“Sulmona – Leone”
dati, e anche la loro indispensabilità rispetto alle “rilevanti finalità pubbliche”che si
intendono perseguire. Ad esempio:
 I dati sulle ORIGINI RAZZIALI ED ETNICHE possono essere trattati dalla
scuola per favorire l’integrazione degli alunni stranieri.
 Gli istituti scolastici possono utilizzare i dati sulle CONVINZIONI RELIGIOSE
al fine di garantire la libertà di credo – che potrebbe richiedere ad esempio
misure particolari per la gestione della mensa scolastica – e per la fruizione
dell’insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative a tale
insegnamento.
 I dati idonei a rivelare lo STATO DI SALUTE possono essere trattati per
l’assegnazione del sostegno agli alunni disabili; per la composizione delle
classi; per la gestione delle assenze per malattia; per l’insegnamento
domiciliare e ospedaliero nei confronti degli alunni affetti da gravi patologie;
per la partecipazione alle attività sportive, alle visite guidate e ai viaggi di
istruzione.
 Le OPINIONI POLITICHE possono essere trattate dalla scuola
esclusivamente per garantire la costituzione e il funzionamento degli
organismi di rappresentanza (le consulte o le associazioni degli studenti e dei
genitori).
 I DATI DI CARATTERE GIUDIZIARIO possono essere trattati per assicurare
il diritto allo studio anche a soggetti sottoposti a regime di detenzione o di
protezione. Il trattamento di dati sensibili e giudiziari è previsto anche per
tutte le attività connesse ai contenziosi con gli alunni e con le famiglie
(reclami, ricorsi, esposti, provvedimenti di tipo disciplinare, ispezioni,
citazioni, denunce all’autorità giudiziaria, etc.), e per tutte le attività relative
alla difesa in giudizio delle istituzioni scolastiche.
d. DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI: Ogni persona ha diritto di
conoscere se sono conservate informazioni che la riguardano, di apprenderne il
contenuto, di farle rettificare se erronee, incomplete o non aggiornate. Per
esercitare questi diritti è possibile rivolgersi direttamente al “titolare del
trattamento” (la scuola) anche tramite suoi incaricati o responsabili. Se non si
ottiene risposta, o se il riscontro non è sufficiente, è possibile rivolgersi alla
magistratura ordinaria o al Garante. A tale proposito, è opportuno precisare che
l’accesso agli atti amministrativi non è regolato dal Codice della privacy, né
vigilato dal Garante per la protezione dei dati personali. Come indicato nella legge
n. 241 del 1990 (e successive modifiche) spetta alla singola amministrazione
valutare se esistono i presupposti normativi che permettono di prendere visione e
di estrarre copia di documenti amministrativi ai soggetti con un “interesse diretto,
concreto e attuale” alla conoscibilità degli atti.
e. TEMI IN CLASSE: Non commette violazione della privacy l’insegnante che
assegna ai propri alunni lo svolgimento di temi in classe riguardanti il loro mondo
personale o familiare. Nel momento in cui gli elaborati vengono letti in classe specialmente se sono presenti argomenti delicati - è affidata alla sensibilità di
ciascun insegnante la capacità di trovare il giusto equilibrio tra le esigenze
didattiche e la tutela dei dati personali. Restano comunque validi gli obblighi di
riservatezza già previsti per il corpo docente riguardo al segreto d’ufficio e
professionale, nonché quelli relativi alla conservazione dei dati personali
eventualmente contenuti nei temi degli alunni.
f. VOTI SCOLASTICI, SCRUTINI: Non esiste alcun provvedimento del Garante che
imponga di tenere segreti i voti dei compiti in classe e delle interrogazioni, gli esiti
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g.
h.
i.
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k.
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n.
degli scrutini o degli esami di Stato, perché le informazioni sul rendimento
scolastico sono soggette a un regime di trasparenza. Il regime attuale relativo alla
conoscibilità dei risultati degli esami di maturità è stabilito dal Ministero
dell’istruzione. Per il principio di trasparenza a garanzia di ciascuno, i voti degli
scrutini e degli esami devono essere pubblicati nell’albo degli istituti. È necessario
prestare attenzione, però, a non fornire – anche indirettamente – informazioni
sulle condizioni di salute degli studenti, o altri dati personali non pertinenti. Ad
esempio, il riferimento alle “prove differenziate” sostenute dagli studenti portatori
di handicap non va inserito nei tabelloni affissi all’albo dell’istituto, ma deve essere
indicato solamente nell’attestazione da rilasciare allo studente.
CIRCOLARI E COMUNICAZIONI SCOLASTICHE: Il diritto–dovere di informare
le famiglie sull’attività e sugli avvenimenti della vita scolastica deve essere sempre
bilanciato con l’esigenza di tutelare la personalità dei minori. È quindi necessario,
ad esempio, evitare di inserire nelle comunicazioni scolastiche elementi che
consentano di risalire, anche indirettamente, all’identità di minori coinvolti in
vicende particolarmente delicate.
ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO PROFESSIONALE: Su
richiesta degli studenti interessati, le scuole possono comunicare, anche a privati e
per via telematica, i dati relativi ai loro risultati scolastici per aiutarli
nell’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale anche all’estero.
PUBBLICITÀ : Non è possibile utilizzare i dati affissi all’albo degli istituti scolastici
per inviare materiale pubblicitario a casa degli studenti
QUESTIONARI PER. .ATTIVITÀ DI RICERCA Svolgere attività di ricerca con la
raccolta di informazioni personali, spesso anche sensibili, tramite questionari da
sottoporre agli alunni, è consentito soltanto se i ragazzi, o i genitori nel caso di
minori, sono stati preventivamente informati sulle modalità di trattamento e
conservazione dei dati raccolti e sulle misure di sicurezza adottate. Gli intervistati,
inoltre, devono sempre avere la facoltà di non aderire all’iniziativa.
RECITE, GITE SCOLASTICHE. .E FOTO DI CLASSE FOTO, AUDIO E VIDEO:
Non violano la privacy le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori, durante
le recite, le gite e i saggi scolastici. Le immagini, in questi casi, sono raccolte per
fini personali e destinate a un ambito familiare o amicale e non alla diffusione. Va
però prestata particolare attenzione alla eventuale pubblicazione delle medesime
immagini su Internet, e sui social network in particolare. In caso di comunicazione
sistematica o diffusione diventa, infatti, necessario di regola ottenere il consenso
delle persone presenti nelle fotografie e nei video.
È possibile REGISTRARE LA LEZIONE esclusivamente per scopi personali, ad
esempio per motivi di studio individuale. Per ogni altro utilizzo o eventuale
diffusione, anche su Internet, è necessario prima informare adeguatamente le
persone coinvolte nella registrazione (professori, studenti…), e ottenere il loro
esplicito consenso.
L’utilizzo delle IMPRONTE DIGITALI O DI ALTRI DATI BIOMETRICI per
rilevare la presenza di un gruppo di individui è giustificato soltanto dall’esistenza
di reali esigenze di sicurezza, determinate da concrete e gravi situazioni di rischio.
L’utilizzo di VIDEOFONINI, DI APPARECCHI PER LA REGISTRAZIONE DI
SUONI E IMMAGINI è in genere consentito, ma esclusivamente per fini
personali, e sempre nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle
persone coinvolte, in particolare della loro immagine e dignità. Le istituzioni
scolastiche hanno, comunque, la possibilità di regolare o di inibire l’utilizzo di
registratori audio-video, inclusi i telefoni cellulari abilitati, all’interno delle aule di
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lezione o nelle scuole stesse. Non è possibile, in ogni caso, diffondere o
comunicare sistematicamente i dati personali di altre persone (ad esempio
immagini o registrazioni audio/video) senza aver prima informato adeguatamente
le persone coinvolte e averne ottenuto l’esplicito consenso. Gli studenti e gli altri
membri della comunità scolastica devono quindi prestare particolare attenzione a
non mettere on line immagini (ad esempio su blog, siti web, social network) o a
diffonderle via mms. Succede spesso, tra l’altro, che una fotografia inviata a un
amico/familiare,
poi
venga
inoltrata
ad
altri
destinatari,
generando
involontariamente una comunicazione a catena dei dati personali raccolti. Tale
pratica può dar luogo a gravi violazioni del diritto alla riservatezza delle persone
riprese, incorrendo in sanzioni disciplinari, pecuniarie ed eventuali reati.
o. L’installazione di SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA nelle scuole sono
ammessi, ma devono riprendere esclusivamente le mura esterne e funzionare solo
negli orari di chiusura degli istituti. Le immagini registrate possono essere
conservate per brevi periodi. Infine, i cartelli che segnalano il sistema di
videosorveglianza devono essere visibili anche di notte.
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