La gestione dei rifiuti
nei cantieri edili
Ing. Andrea Bonvini
1
Cosa si intende per rifiuto?
Quando il detentore di una sostanza,
materiale o bene:
• si disfi;
• abbia deciso di disfarsi;
• abbia l’obbligo di disfarsi;
di essa/o avviandola/o ad operazioni di
recupero o smaltimento
Pg. 26
2
Rifiuti potenzialmente prodotti
presso i cantieri
• i rifiuti delle operazioni di costruzione e
demolizione, aventi codici CER 17.00.00.
• i rifiuti, aventi codici CER diversi dai 17.00.00,
che possono essere prodotti nelle normali
attività di costruzione e demolizioni (esempio, i
rifiuti da imballaggi).
Pg.32
3
Rifiuti speciali o urbani?
I rifiuti da costruzione e demolizione sono rifiuti speciali.
Articolo 184, c. 3, lettera b, D. Lgs 152/06): sono rifiuti
speciali i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione,
costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di
scavo, fermo restando quanto disposto dall’articolo
186*.
Non possono essere assimilati ai rifiuti urbani.
Solo i privati cittadini possono conferire i rifiuti da
costruzione e demolizione derivanti dalle attività di
manutenzione della proprie abitazioni alla piattaforma
ecologica e/o centro di raccolta.
4
Il produttore dei rifiuti
• Perché fondamentale individuarlo?
•
•
•
•
Tenuto ad avviare i rifiuti a Rec. / Smalt.;
Attribuisce CER corretto e relativa gestione (pericoloso);
Verifica iscrizione all’Albo del trasportatore;
Verifica autorizzazione del gestore dell’impianto a cui il
rif. è conferito;
• Tiene, ove necessario, il Registro di C/S, emette il FIR
verificando il ritorno della quarta copia, presenta il MUD.
• Tutti questi sono oneri del produttore!
Pg 50
5
Il produttore dei rifiuti nelle attività di costruzione e
demolizione
•
•
•
•
•
•
•
•
Dove il produttore rifiuti = committente:
si limiterebbe la responsabilità dell’appaltatore (colui che esegue) solo alle
operazioni di raccolta e trasporto di rifiuti prodotti dal committente (per le
quali occorre iscrizione all’Albo.)
Dove il produttore rifiuti = appaltatore:
Colui che produce rifiuti, dalle proprie attività, ne risponde.
In oltre:
Dove il contratto d’appalto prevede che l’appaltatore operi in piena
autonomia decisionale – gestionale, questo è di sicuro identificato come
produttore rif. ed il committente non ha obblighi di garanzia pg52-56
Dove il c.a. non prevede l’operato in piena autonomia o se appaltatore ha in
gestione attività di servizio tipo rimozione/smantellamento oggetti dismessi
(macchinari, serbatoi) già definibili rifiuti nel momento in cui inizia la propria
attività allora il produttore è il committente.
Dove subappalto: corretta prassi è identificare il subappaltatore quale
produttore dei rifiuti (quelli generati dalla propria attività) e appaltatore ha
obblighi di vigilanza.
6
L’identificazione del produttore dei
rifiuti in edilizia
• Consiglio:
stipulare accordi tra committente ed
appaltatore sulla responsabilità di gestione
dei rifiuti inserendo specifiche previsioni in
merito.
7
Gestione dei rifiuti derivanti da manutenzione
delle infrastrutture
•
Premessa: il luogo di produzione dei rifiuti è definito: uno o più edifici o
stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all’interna di un’area
delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono
originati i rifiuti.(pg 48)
•
•
1.
2.
Art. 230 D.Lgs 152/06, riferito solo all’infrastruttura a rete degli
impianti per l’erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico
(acqua, gas, energia) ed ai rifiuti derivanti da manutenzione degli
stessi:
Il luogo di produzione può essere:
La sede stessa del cantiere o
Sede locale del gestore dell’infrastruttura e/o luogo dove il
materiale tolto d’opera viene trasportato per la successiva
valutazione tecnica da effettuarsi entro 60 gg dal termine dei
lavori.
Pg 61-62-63
8
Gestione dei rifiuti derivanti da manutenzione
delle infrastrutture (2)
• Questa deroga cosa comporta?:
• Gestore dell’infrastruttura o ditta esecutrice dei lavori
può adempiere alla tenuta del registro c/s e FIR in un
luogo che non coincide con il cantiere in cui
effettivamente si produce il rifiuto. Comunque, consiglio
pratico, se si sceglie questa strada è preferibile
registrare in maniera chiara e precisa tutti gli ingressi di
materiale dal cantiere al luogo di valutazione tecnica
(luogo ove si avrà registro c/s e FIR).
9
Gestione dei rifiuti derivanti da manutenzione
delle infrastrutture (3)
• Art. 266 c.4, tale traslazione ed estensione del concetto
di ‘‘luogo di produzione’’ può essere estesa anche alle
attività di manutenzione *, ove necessario uno
spostamento di materiale per valutazione tecnica.
• * categorie produttive che eseguono tali attività a livello
artigianale e con dimensione rapportata ad esigue
operazioni di interventi manutentivi, ossia con quantitativi
minimi di rifiuti.
pg 66
• Consiglio pratico:non annoverare le attività di
costruzione e demolizione tra queste.
10
Gestione dei rifiuti da costruzione e
demolizione derivanti da attività di
manutenzione
• La deroga prevista dagli art. 266 e 230 è applicabile ai rifiuti da
costruzione e demolizione derivanti da attività di manutenzione?
• Dal punto di vista giuridico dell’interpretazione letterale della norma,
si; tale ragionamento però vanificherebbe la disposizione normativa
dell’art. 183 c. 1,m, sul deposito temporaneo, dal momento in cui si
consentirebbe di trasportare rifiuti dalla effettiva sede di produzione
(cantiere) verso la sede del soggetto che svolge tale attività senza
FIR.
• Quindi nell’ambito delle attività di manutenzione, soggette al
parziale regime di favore, è logico farvi rientrare solo quelle che,
oltre alle caratteristiche dimensionali/strutturali menzionate, abbiano
quelle qualitative (sicuramente i rifiuti da costruzione e demolizione
non sono tra questi).
Pg 66-67
11
Le principali prassi di cantiere per i
rifiuti da manutenzione
• Ipotesi 1: Manutentore produce rifiuti in cantiere e gestisce
all’interno dello stesso, in apposita area, un personale deposito
temporaneo con registro c/s (è il produttore);
• Ipotesi 2: Manutentore porta i rifiuti, subito dopo averli generati,
presso propria sede, ove tiene registro c/s, usufruendo del 266 c.4.;
• Ipotesi 3: Manutentore gestisce all’interno del cantiere un deposito
cumulativo, ossia dei propri rifiuti + rifiuti committente o altri
soggetti;
• Ipotesi 4: Manutentore produce rif. che vengono presi in carico dal
committente che diventa il produttore assumendone la totale
responsabilità;
• Ipotesi 5: Manutentore gestisce il d.t. presso area esterna rispetto
all’effettivo luogo di produzione ma non coincidente con la sede o il
domicilio.
12
Le principali prassi di cantiere per i
rifiuti da manutenzione (2)
• Ipotesi 1: corretta, specie in presenza di c.a. dove il
manutentore conduce le attività in autonomia;
• Ipotesi 2: corretta, nei limiti legittimati dalla legge (tipo di
attività e tipo di rifiuti);
• Ipotesi 3: scorretta, d.t. deve essere personale (solo del
produttore);
• Ipotesi 4: corretta, specie in presenza di c.a. in cui risulti
evidente un’ingerenza del committente che riduce
l’autonomia dell’appaltatore, o in essenza di c.a.;
• Ipotesi 5: scorretta, il d.t. può essere tenuto nel luogo di
produzione del rifiuto o secondo quanto concesso dalla
deroga dell’art. 266 c.4.
Pg 68
13
Oneri dei produttori (art. 188)* (1)
pg 68
Il produttore o detentore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le
seguenti priorità:
• Autosmaltimento dei rifiuti
• Conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati
• Conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di
raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita
convenzione;
• Utilizzazione del trasporto ferroviario di rifiuti pericolosi per distanze
superiori a 350 Km e quantità eccedenti le 25 t;
• Esportazioni di rifiuti (art. 194)
* produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioe' il produttore iniziale e la persona
che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno
mutato la natura o la composizione di detti rifiuti; detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto
14
che li detiene.
Oneri dei produttori e dei detentori (art. 188)* (2)
La responsabilità del detentore per il corretto recupero o
smaltimento dei rifiuti è esclusa in caso di conferimento dei
rifiuti al servizio pubblico di raccolta.
In caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati, a
condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario
controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi
dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero
alla scadenza del predetto termine, abbia provveduto a dare
comunicazione alla Provincia della mancata ricezione del
formulario (sei mesi per le spedizioni transfrontaliere –
comunicazione alla Regione).
Pg 71
15
Oneri dei produttori e dei detentori
(art. 188)* (3)
In ordine al concetto della responsabilità del produttore sottolineiamo
l’importanza della qualifica del fornitore del servizio di raccolta/smaltimento
rifiuti.
Infatti, il D. Lgs. 152/2006 obbliga il produttore a verificare che i trasportatori e
i destinatari dei propri rifiuti siano soggetti regolarmente autorizzati al
trasporto,riutilizzo, smaltimento, commercio o intermediazione di rifiuti.
Il produttore verificherà preliminarmente:
• Iscrizione Albo Nazionale Gestori ambientali per le categorie di rif.
(CER) che si intende far trasportare;
• Mezzo di trasporto utilizzato espressamente contemplato nel
provvedimento di iscrizione (targa) e munito di copia autentica del
provvedimento di iscrizione;
• Provvedimento di autorizzazione all’esercizio delle operazioni di R/D
o l’iscrizione al Registro delle Imprese (per impianti di recupero in
procedure semplificate) verificandone scadenza e CER ammissibili;
• Avvenuta presentazione delle garanzie finanziarie.
pg 73
16
Oneri dei produttori e dei detentori
Pratiche in cantiere
I rifiuti inerti possono essere accumulati separatamente
anche sul suolo, purché sagomato con adeguate
pendenze in modo da evitare ristagni di acque meteoriche.
Gli altri rifiuti (legno, metalli, cartoni, plastica ecc.) è bene
siano posti in adeguati contenitori e/o cassonetti.
I rifiuti pericolosi (es. oli e batterie) devono essere stoccati
in appositi contenitori etichettati.
17
Deposito temporaneo (art. 183, c. 1 lett. m)
Il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo
in cui sono prodotti: purchè tali non contengano PCB,PCD….(pg 49 ).
NON PERICOLOSI
PERICOLOSI
assenza di determinate sostanze
assenza di determinate sostanze
effettuato per categorie
omogenee nel rispetto delle
relative norme tecniche;
effettuato per categorie omogenee nel
rispetto delle norme che disciplinano il
deposito delle sostanze pericolose in essi
contenute;
rispetto delle norme che disciplinano
l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti
pericolosi
18
Deposito temporaneo (art. 183, c. 1 lett. m)
DURATA e QUANTITA’
Il produttore può scegliere tra le seguenti modalità:
NON PERICOLOSI
PERICOLOSI
3 MESI
indipendentemente dalla
quantità
3 MESI
indipendentemente dalla
quantità
Quantitativo in deposito
raggiunge i 20 mc e
comunque deposito non
superiore a 1 anno
Quantitativo in deposito
raggiunge i 10 mc e
comunque deposito non
superiore a 1 anno
19
Caratteristiche deposito temporaneo
• Può essere istituito e gestito solo dal produttore del
rifiuto, quindi non può esistere un’impresa che opera per
conto del produttore in tal senso;
• Deve essere nel luogo di produzione del rifiuto salvo art.
230-266;
• I limiti quantitativi sono da intendersi complessivi ossia
per la sommatoria dei pericolosi e dei non pericolosi; pg 122
• Non deve essere deposito cumulativo ossia:
• - composto da rifiuti omogenei ma generati da diversi
produttori anche se operanti nel medesimo cantiere;
• - composto da rifiuti omogenei generati dal medesimo
produttore ma in cantieri diversi o attività diverse fa loro.
20
Registro di carico e scarico rifiuti
L’ impresa edile che produce rifiuti è obbligata a tenere un registro di carico e
scarico dei rifiuti solo ed esclusivamente per la produzione di rifiuti pericolosi e
n.p da attività accessorie (slide 23).
I rifiuti non pericolosi che derivano da attività di demolizione e costruzione
non devono essere annotati sul registro di carico e scarico.
(Art. 184 e 190, D. Lgs. 152/2006).
Infatti art. 190, (189 c.3, sostituito art.2, c.24 d.lgs 4/08) obbliga la tenuta del
registro c/s per:
• chi effettua attività di raccolta e trasporto a titolo professionale;
• commercianti ed intermediari senza detenzione;
• chi svolge attività di recupero o smaltimento;
• chi produce rif. pericolosi;
• consorzi istituiti al fine di rec. particolari tipologie rif.;
• chi produce rif. n.p. da lavorazioni industriali, artigianali, da R/D rif.,
trattamenti acque e fumi.
Pg 76-77
21
Modello Unico di Dichiarazione
Ambientale
Comunicazione in materia ambientale effettuata dalle imprese con cadenza
annuale, istituita dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, meglio conosciuta come il
“740 verde”.
Le imprese edili, limitatamente alla produzione di rifiuti non pericolosi derivanti
dall’attività di demolizione e costruzione, sono esonerate dall’obbligo di
presentazione del Mud.
L’obbligo permane in caso di produzione di rifiuti pericolosi.
Infatti sono tenuti a presentare il MUD:
• chi effettua attività di raccolta e trasporto a titolo professionale (= Registro);
• commercianti ed intermediari senza detenzione (= Registro);
• chi svolge attività di recupero o smaltimento (= Registro);
• chi produce rif. pericolosi (= Registro);
• chi produce rif. n.p. da lavorazioni industriali, artigianali, da R/D rif., trattamenti
acque e fumi (= Registro);
• sono esclusi dal MUD: imprenditori agricoli (art. 2135 c.civile)…, imprese che esercitano
la raccolta ed il trasporto dei propri rif. n.p. (art. 212), imprese (solo per i n.p.) se <= 10
dip.
Pg 75-76-77
22
La gestione del registro per le imprese che effettuano
attività di costruzione – demolizione.
•
•
•
•
•
•
Premessa: i rifiuti da demolizione e costruzione se non pericolosi non
rientrano in quelli per cui è prevista (art. 189-190) la tenuta del registro.
Come si valuta (e/o valutano gli enti di controllo) il rispetto del deposito
temporaneo (art. 183, m) le cui condizioni sono comunque da considerare?
Si può ricostruire la storia attraverso fogli di lavoro o riscontri amministrativi
in merito alla data inizio lavori, in ogni caso rimane la difficoltà oggettiva di
segnare un punto zero da cui, per esempio, verificare il rispetto dei tre mesi.
Per tutti i rif. Pericolosi e per i non pericolosi derivanti da lavorazioni
artigianali, manutenzione veicoli, lavorazioni meccaniche o altro, la tenuta
del registro è obbligatoria nel luogo stesso di produzione ossia in cantiere,
nel caso di più cantieri, quindi più luoghi di produzione, per ciascuno di essi.
Il FIR è obbligatorio ad eccezione del trasporto di rif. non pericolosi
effettuato in conto proprio in maniera occasionale e saltuaria per quantità
inferiori a 30 Kg/l.
Obbligo MUD per rifiuti pericolosi (tutti) e non pericolosi di cui (art.184).. da
lavorazioni industriali, artigianali se si hanno più di 10 dipendenti. Pg 83
23
Ipotesi di trasporto rifiuti da e verso il cantiere
• Dal cantiere verso l’impianto di conferimento (R/D) tramite
trasportatori terzi iscritti all’Albo (212 c.5-6 152/06) con FIR;
• Come sopra ma tramite mezzi propri previa iscrizione all’Albo
(212 c.5-6 152/06 per i rifiuti pericolosi, comma 8 procedura
semplificata per i non pericolosi) con FIR;
• Limitatamente all’area interna del cantiere, con propri mezzi,
al deposito temporaneo oppure al centro di stoccaggio
provvisorio debitamente autorizzato (messa in riserva) senza
FIR;
• Per i rifiuti in deroga come da art. 230 e 266 senza FIR;
• Da un cantiere (ove prodotti) ad un altro (della medesima
impresa), passando su strada pubblica, FIR e cantiere che
riceve i rifiuti autorizzato come impianto si stoccaggio non
posso fare deposito temporaneo; come sopra ma all’interno
dell’area delimitata di cantiere (senza passaggio strada
pubblica), il secondo cantiere può essere deposito
temporaneo purchè vi siano depositati solo rifiuti derivanti
dall’attività della medesima impresa.
24
Oneri del produttore relativi al
conferimento in discarica
•
•
•
•
•
•
D.Lgs n.36/2003, DM 3 agosto 2005:
Rifiuti inerti: rif. solidi che non subiscono alcuna trasformazione fisica,
chimica (stabili) …., non si dissolvono, non bruciano, non producono
percolati, non rilasciano sostanze ecotossiche (..in pratica (art. 7 D.Lgs
36/03) sottoposti a trattamento per ottenere le caratteristiche di cui sopra,
ove tecnicamente possibile ed indispensabile).
Il produttore presenta la documentazione attestante tutte queste
caratteristiche (criteri di ammissibilità previsti dal DM agosto 2005) al
gestore della discarica;
Tali certificazioni devono essere presentate al primo conferimento e poi
annualmente se il rifiuto non cambia, altrimenti ad ogni variazione dello
stesso;
La caratterizzazione di base (allegato 1 DM) è requisito fondamentale al
fine di determinare l’ammissibilità di un determinato rifiuto in una
determinata categoria di discarica, ed è obbligatoria, eccetto dove
espressamente specificato, per ogni tipologia di rifiuto (ogni CER)
conferito in discarica.
La caratterizzazione di base deve essere effettuata solo alla fine dell’ultimo
trattamento effettuato al fine di stabilizzare il rifiuto.
25
Oneri del gestore relativi al conferimento
in discarica
• Controlla la documentazione;
• Verifica la conformità dei rifiuti relativamente al FIR ed ai criteri di
ammissibilità con la medesima frequenza con cui il produttore
effettua la caratterizzazione;
• Effettua ispezione visiva di ogni carico dei rifiuti, prima e dopo lo
scarico;
• Effettua le verifiche analitiche di conformità (di cui almeno un test
di cessione per lotti), del rifiuto conferito, ai criteri di ammissibilità,
con cadenza stabilità dall’autorità competente (vedi autorizzazione),
al massimo annuale, conservando per 2 mesi i campioni prelevati
vedi allegato 3 del DM 03/08/2005;
• Comunica alla regione ed alla provincia l’eventuale mancata
ammissione dei rifiuti in discarica;
• Presenta per l’approvazione, alle autorità competenti i piani di
gestione ……….
• N.B: le discariche sono soggette ad autorizzazione.
26
Conferimento in discarica dei rifiuti da
demolizione
• I rifiuti da demolizione possono essere smaltiti in discarica per inerti
(ex discariche di II categoria tipo 2 A) se:
• Rientrano nella tabella 1 del DM 3 agosto 2005, senza
accertamento analitico (ne caratterizzazione), provengono da un
unico processo e rispettano le restrizioni:
• Es. 17.01.01/02/03 (Cemento/Mattoni/Mattonelle e Ceramiche,
ammessi solo se contenenti % minoritaria di metalli, plastica, legno,
gomma ed origine nota (demolizioni di edifici contenenti sostanze
pericolose).
•
In caso sussistano dubbi, da parte del gestore della discarica, circa
la conformità del rifiuto ai requisiti dalla Tab. 1 (esame visivo),
devono essere analizzati o comunque respinti.
27
Conferimento in discarica dei rifiuti da
demolizione (2)
• I rifiuti da demolizione possono essere smaltiti in discarica per inerti
se:
• A seguito della caratterizzazione di base soddisfano tre requisiti:
• 1) al test di cessione*(s32) presentano un eluato conforme alle
concentrazioni fissate in Tab. 2 del DM;
• 2) non contengono contaminanti organici (oli minerali, benzene,
toluene..) in concentrazioni superiori a quelle di Tab. 3 del DM;
• 3) non contengono le sostanze di tabella 1, allegato 1 del DM
25/10/99 n. 471 dove le concentrazioni limite di riferimento sono
quelle per i siti ad uso commerciale - industriale.
28
Caratterizzazione di base
pg 110
• Raccolta di informazioni necessarie allo smaltimento in sicurezza
del rifiuto:
• Fonte ed origine del rifiuto, descrizione del processo che origina il
rifiuto, descrizioni dei trattamenti effettuati sul rifiuto od una
dichiarazione che spieghi perché tali trattamenti non siano
considerati necessari, composizione del rifiuto, CER, la categorie di
discarica alla quale sono ammissibili.
• Oltre a tali informazioni, i rifiuti, per il conferimento in discarica
necessitano di caratterizzazione analitica. Per determinare la
gamma di analisi si procede individuando due tipologie di rifiuti:
• rifiuti generati regolarmente nel corso dello stesso processo e rifiuti
non generati regolarmente.
• Le analisi devono essere condotte da un laboratorio accreditato.
29
Caratterizzazione di base (2)
• Rifiuti generati regolarmente: da un processo noto che
coinvolge materie definite, è un rifiuto omogeneo di cui il
produttore fornisce tutte le informazioni. Questi rifiuti
sono sottoposti a test di cessione per lotti (attraverso la
raccolta di campioni rappresentativi) e determinazioni
analitiche.
• Rifiuti generati non regolarmente: da un processo
particolare che non fanno parte di un flusso produttivo
determinato e caratterizzato. La determinazione
analitiche devono essere condotte su ogni lotto e non su
campioni rappresentativi.
30
Cosa è successo?
•
•
•
•
•
Il D.Lgs n.36/03 ed il suo attuativo DM 03/08/05 sono stati continuamente
prorogati (cinque volte). Il dl 208/2008 prevedeva la fine di questa
situazione al 31/12/2008, poi la legge n.13/2009 rimanda al 30/06/2009,
previa richiesta delle regioni al ministero dell’ ambiente, con tempi massimi
di adeguamento al 31/12/2009.
In pratica i ‘‘nuovi’’ criteri, di derivazione comunitaria, di ammissibilità dei
rifiuti in discarica, entrano a regime con il 2010.
Infatti le discariche già autorizzate al 27/03/03 possono continuare fino al
31/12/2009 a ricevere i rifiuti così come autorizzate (ossia vecchia
normativa), quelle autorizzate dopo il 27/03/03 ricevono in osservanza alla
vecchia normativa.
Attenzione: le discariche devono comunque aver presentata il piano di
adeguamento al 36/03: se il piano non viene presentato o accettato
dall’autorità, quest’ultima doveva provvedere a prescrivere modi e tempi di
chiusura, se approva il piano e nello stesso fa riferimento ai nuovi criteri del
36/03 questi diventano attuativi.
*s31: le novità del 36/03 comprendono anche le modalità di conduzione del
test di cessione:
31
Norma UNI 10802 Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e
fanghi – campionamento manuale, preparazione ed
analisi degli eluati.
• Metodi di campionamento ed analisi (compreso eluato):
• Il campionamento è parte integrante del processo analitico, la norma
sviluppa ed affronta le problematiche inerenti al passaggio da una
grande massa eterogenea ad una piccola (campione) omogenea e
rappresentativa.
• Definisce il numero di prelievi da effettuare per ogni cumulo di
materiale secondo una griglia determinata (quartatura).
• Fondamentale quindi che, non solo la parte strumentale/analitica,
ma anche le operazioni di prelievo siano condotte dai tecnici del
laboratorio incaricato.
• Modalità di verbalizzazione del prelievo, contenuti necessari.
• Metodi analitici: ENV 12506, ENV 12457/1-4**, ENV 13370: Eluati,
parametri da determinare ….
• * Test di cessione, metodica dei rifiuti granulari Appendice B.
• ** n.b. sono quattro metodologie di eluizione distinte, purtroppo nel
DM 03/08/05 i valori limite indicati sono riferiti solo ad un
determinato rapporto liquido/solido 10 l/Kg pertanto il riferimento a
più test genera confusione.
32
Trattamento dei rifiuti provenienti da C&D, attraverso il recupero
con impianti mobili.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
I rifiuti prodotti dalle demolizioni sono da trattare come art. 184 comma 3 lett. B del 152/06:
speciali.
Utilizzo di impianti mobili (per frantumazione o vagliatura), disciplinati dall’art. 208, comma 15 ed
art. 212 c.5.;
Sono esclusi gli impianti mobili per la disidratazione dei fanghi degli impianti di depurazione;
Tali impianti devono essere autorizzati dalla regione (o dalla provincia se delegata) ove
l’interessato ha sede legale art. 212 c.5 ;
Il gestore di tali attività di recupero è tenuto all’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali
con rinnovo ogni 5 anni (mediante presentazione di varie caratteristiche tecniche richieste);
L’autorizzazione è riconducibile ad uno specifico macchinario (marca, modello, matricola);
Per lo svolgimento di tali attività, l’interessato, almeno 60gg prima, comunica alla regione nella
quale si trova il sito in cui svolgerà la campagna di attività, le specifiche circa l’attività da
svolgere (programma, luogo del cantiere, quantità lavorate …) allegando propria autorizzazione;
La comunicazione permette alle autorità di effettuare la verifica di assoggettabilità a VIA, fornire
prescrizioni o vietare l’attività (art. 208);
Per definizione, è impianto mobile se effettua operazioni di recupero da R2 a R9 (solitamente R5);
In genere, tra le prescrizioni delle regioni, troviamo la verifica delle certificazioni analitiche in
merito alla caratterizzazione (CER) del rifiuto da trattare negli impianti;
Gli impianti devono osservare a tutti gli effetti gli adempimenti tipici delle operazioni di recupero:
vedi esempi.
In uscita dal trattamento avremo materie prime secondarie (art. 181 bis): devono essere
conformi all’allegato 1, sub 1, p.7.1.4 DM 05/02/98 che rinvia all’allegato C della circolare
Ministero 15/07/05 n. UL/2005/5205, su questi materiali deve essere condotto test di cessione
come da All. 3 del DM 05/02/98 Pg 152-153.
33
Trattamento dei rifiuti provenienti da C&D, attraverso il recupero
con impianti mobili:esclusioni.
• Sono esclusi dalla categoria di impianti mobili e dai relativi obblighi:
• Macchine che nei cantieri sono adibite alla cippatura (riduzione
volumetrica) del legno;
• Macchine di pressatura della carta o plastica;
• Impianti di sola riduzione volumetrica la cui attività non perfeziona il
ciclo di recupero ma ne effettua una fase preliminare (rif. Direttiva
UE 200898CE): il materiale risultante resta un rifiuto es.:
• Calcestruzzo armato (demolizione) che viene frantumato e,
successivamente, viene estratto il tondino in ferro manualmente,
che deve essere poi gestito come rifiuto (trasporto con formulario,
conferimento a destinatario autorizzato ……)
34
Trattamento dei rifiuti provenienti da C&D, attraverso il recupero
con impianti fissi.
• Devono essere autorizzati (richiesta inoltrata alla
Provincia) in base al DM 05/02/98 in procedura
semplificata per i CER individuati al punto 7.1 e 7.6 ossia
tipici C&D, in procedura ordinaria (VIA se si superano le
100 t/gg vedi 152/06 all.C parte IV);
• Devono adeguarsi a tutti gli effetti alla normativa sui
rifiuti con tutti gli obblighi di gestori di impianti di
recupero rifiuti.
35
Riutilizzo dei rifiuti provenienti da C&D.
Normativa da considerare:
- D.Lgs n. 4/08, D.Lgs. N. 152/06, DM 05/02/98 Norme tecniche per il recupero
rifiuti non pericolosi;
- Qualifica dei materiali derivanti dalle operazioni di recupero:
- UNI 10006:2002 Prescrizione sulle tecniche di impiego delle terre per la
costruzione e la manutenzione delle strade ….. qualifica dei materiali
provenienti dal riciclaggio degli scarti della attività di C&D dei quali sia
ammesso il recupero.
- dal 04/02/2008 obbligo della marcatura CE per gli aggregati derivanti dal
recupero di rifiuti inerti;
- circolare ministeriale n. 5205/05 sull’utilizzo degli aggregati riciclati che li
distingue in base alla natura d’origine, garantendo la produzione di aggregati
con determinate caratteristiche prestazionali in relazione alla destinazione
d’uso finale (DM n. 203 del 08/05/2003 test di cessione per la compatibilità
ambientale);
- UNI EN 12620: Aggregati per il calcestruzzo; UNI 8520-1/2:… per gli
aggregati di riciclo in attesa di una regolamentazione europea è permesso il
riutilizzo…….
36
Riassumendo
• Per una “serena” gestione dei residui da C & D come MPS
si consiglia:
• demolizione selettiva, preventivamente pianificata;
• utilizzo solo all’interno del cantiere di produzione;
• attestazione (verbale di verifica) dei requisiti merceologici ed
• ambientali delle MPS (vedi Circ. Min. Amb. del 15/07/05, n.
UL/2005/5205)
• test di cessione sulle MPS (o idonea documentazione relativa al
materiale d’origine);
37
Qualifica dei residui di C&D in sottoprodotto.
•
D.Lgs 152/06 art. 183, lett. P, c.1 (modificato D.Lgs n. 4/08):
•
Sostanze di cui il produttore non intende disfarsi e che soddisfano tutti i
seguenti requisiti (5 punti fondamentali):
Originati da processo non direttamente destinato alla loro produzione (non
sono l’oggetto finale dell’attività in corso);
Il loro impiego sia certo, integrale e preventivato (le parti in questione,
produttore ed eventuale terzo utilizzatore, siano consapevoli ed abbiano
progettato il riutilizzo), programmato;
Soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale senza impatti;
Non devono necessitare di nessun trattamento* ma possedere dalla nascita
le caratteristiche di idoneità;
Abbiano un valore economico di mercato;
* come distinguere i trattamenti che hanno finalità di apportare migliorie al
materiale (e quindi non può più essere SP) da quelli aventi altre finalità?
•
•
•
•
•
•
38
Trattamenti
•
I sottoprodotti non devono essere sottoposti a trasformazioni preliminari, ma
possedere i requisiti merceologici e di qualità ambientale sin dalla fase della
produzione.
Ma cosa si intende per trasformazione preliminare?
Così come si evince dalle traduzioni ufficiali effettuate dagli uffici della
Corte, per “further processing” la Corte intende le operazioni di
trasformazione preliminare e non di semplice trattamento. Si tratta pertanto
di operazioni che fanno perdere al sottoprodotto la sua identità, ossia le
caratteristiche merceologiche e di qualità e le proprietà che esso già
possiede, e non di semplici trattamenti, quali la purificazione, la
deumidificazione o la frantumazione, cui possono essere sottoposte
anche le materie prime vergini nel normale processo di produzione.
Questa è una condizione spesso difficile da valutare. Al fine di dimostrare
l’assenza di attività preliminari di trasformazione che facciano perdere al
residuo la sua identità potrebbe essere opportuno essere in grado di
provare (magari in via analitica) le specifiche caratteristiche del
sottoprodotto in uscita dal ciclo in cui si produce e in entrata in quello
in cui si reimpiega.
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Terre e rocce di scavo
… un po’ di storia:
• D. Lgs. 22/97 Ronchi (abrogato) escludeva dalla legislazione
attività di scavo le c.d. terre di scavo.
• Il 389/97 “riportava” le terre e rocce da scavo nella normativa sui
rifiuti;
• D. Lgs 152/06 art 186 e successive modifiche del D.Lgs. N. 4/08:
Le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ed i residui della
lavorazione della pietra destinate all'effettivo utilizzo per reinterri,
riempimenti, rilevati e macinati non costituiscono rifiuti e sono, perciò,
esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta del presente
decreto solo nel caso in cui…….
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T&R due strade diverse
•
•
•
•
•
1: trattate come rifiuto (destinato in discarica o a recupero con tutti gli
obblighi di caratterizzazione, come s28 specie tabella 1 DM agosto 2005;
2: considerate come sottoprodotto (verifica delle condizioni all’interno di
procedura amministrativa PdC o DIA) e quindi si ritorna alla verifica dei 5
punti (s38) e le seguenti situazioni:
Riutilizzo in sito: nessun progetto da presentare alle autorità competenti
per approvazione: (L. 2/2009): il materiale scavato nel corso di attività da
costruzione, se non contaminato (1), può essere riutilizzato nello stesso
sito senza caratterizzazione analitica e redazione di un progetto ove sia
certo che il materiale sarà utilizzato, a fini di costruzione, allo stato naturale
(escluse trasformazioni preliminari);
La verifica del punto 1 tramite indagine ambientale per l’accertamento del
non superamento dei limiti, di cui all’allegato 5, tab. 1 parte IV del D.Lgs. n.
152/2006;
Riutilizzo fuori sito: qualsiasi sia la quantità destinata a tal utilizzo va
sempre effettuata la caratterizzazione analitica (colonne A-B di tab 1 all. 5
parte IV Titolo V D.Lgs. 152/06.
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D. Lgs 152/06 art 186
Le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti (in questo senso
la sentenza del 28 luglio 2008 della Corte di Cassazione), possono essere utilizzate per
reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purché:
a) siano impiegate direttamente nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati
e definiti;
b) sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell'integrale utilizzo; qualora il materiale
non venga riutilizzato, anche se non contaminato, dovrà essere smaltito come rifiuto.
c) l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza
necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti
merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad
emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente
diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad
essere utilizzate;
d) sia garantito un elevato livello di tutela ambientale;
e) sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica
ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto;
f) le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito
prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali
interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e
sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare
deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non e' contaminato con
riferimento alla destinazione d'uso del medesimo, nonche' la compatibilità di detto
materiale con il sito di destinazione;
g) la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata.
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In sintesi:
1. Il materiale deve essere allo stato naturale, ossia senza che vi siano
state apposte modifiche;
2. Deve provenire da escavazioni;
3. Deve essere certo e provato l’utilizzo nell’ambito di opere da
costruzioni nel medesimo sito da cui provengono;
4. sia utilizzato secondo le modalità previste nel progetto sottoposto a
valutazione di impatto ambientale ovvero, qualora il progetto non sia
sottoposto a valutazione di impatto ambientale, secondo le modalità
previste nel progetto approvato dall'autorità amministrativa
competente (DIA - Concessione Edilizia), ove ciò sia
espressamente previsto, previo parere delle Agenzie regionali e
delle province autonome per la protezione dell'ambiente,
sempreche' la composizione media dell'intera massa non presenti
una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi previsti
dalle norme vigenti e dal decreto di cui al comma 3 art. 186 152/06.
5. ………ossia deve essere un sottoprodotto, non un rifiuto
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Modalità di utilizzo di terre e rocce di scavo
Ove la produzione di terre e rocce di scavo avvenga
nell'ambito della realizzazione di opere o attività
sottoposte a valutazione di impatto ambientale o ad
autorizzazione ambientale integrata, la sussistenza dei
requisiti di cui al comma 1 (ossia l’esclusione dal c.d.a.),
nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di
utilizzo, che non possono superare di norma un anno,
devono risultare da un apposito progetto che e'
approvato dall'autorità titolare del relativo procedimento.
I tempi dell'eventuale deposito possono essere quelli
della realizzazione del progetto purché in ogni caso non
superino i tre anni.
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Ambiti applicativi
• Il regime delle terre e rocce di scavo, sulla base delle censure della Comunità
Europea, è stato ristretto per quanto riguarda l’esclusione dalla categoria dei rifiuti.
In area di cantiere, sulla base della nuova formulazione dell’articolo 186 del D. Lgs
4/08, sarebbe dunque possibile, in presenza di VIA o di AIA, l’accumulo di terre e
rocce di scavo, per il tempo massimo di un anno, sempre persistendo i requisiti
previsti dal 1° comma dello stesso art. 186 (la qualificazione in sottoprodotti).
• Per quanto riguarda le opere o le attività soggette a permesso di costruire o a
denuncia di inizio attività (DIA), la sussistenza dei requisiti citati ed i tempi di
deposito dei materiali in attesa di utilizzo devono sempre essere dimostrati e
verificati nell’ambito della procedura amministrativa derivante dalla stessa DIA o
Autorizzazione.
• Al momento della presentazione del Permesso di Costruire e della DIA deve
essere presentato il progetto di riutilizzo delle terre scavate con l’apposito modello
a firma del titolare del provvedimento.
• In assenza dell’indicazione dei requisiti e dei tempi dell’eventuale deposito dei
materiali in cantiere, la richiesta di PdC o DIA potranno seguire la normale
procedura; in tal caso le terre e rocce da scavo dovranno essere considerate rifiuti
e come tali dovranno essere gestite.
• Per i lavori pubblici il deposito dei materiali è legato al progetto dell’opera che
viene presentato e sottoscritto dal progettista.
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Terre e rocce di scavo e art. 242
La caratterizzazione dei siti contaminati e di quelli sottoposti ad
interventi di bonifica viene effettuata secondo le modalità previste
dal Titolo V, Parte quarta del D. Lgs 152/06 .
L'accertamento che le terre e rocce di scavo non provenienti da tali
siti è svolto a cura e spese del produttore e accertato dalle autorità
competenti nell'ambito delle procedure previste dai commi 2, 3 e 4.
Le modifiche al progetto di riutilizzo non possono essere presentate
oltre la data di inizio lavori e della conseguente “produzione dei
rifiuti”.
Qualsiasi domanda deve essere inviata all’ARPAT, organo di
controllo sul territorio, che procederà ad eventuali sopralluoghi.
Ogniqualvolta l’ufficio lo ritenga necessario, sulla base della
tipologia del progetto di riutilizzo, potrà richiedere il parere
dell’ARPAT e pertanto il proponente dovrà pagare la tariffa prevista.
46
Trasporto rifiuti non pericolosi in conto
proprio
pg 144-145
L’impresa può trasportare i propri rifiuti non pericolosi (senza limiti
quantitativi) e i propri rifiuti pericolosi (max 30 Kg o litri /giorno) con i
propri mezzi a condizione che si sia iscritta all’Albo Gestori
Ambientali.
Tali operazioni devono costituire parte integrante e accessoria
dell’organizzazione dell’impresa.
Obbligo introdotto dall’articolo 212, c. 8 del D. Lgs. 152/2006, ora
modificato dal D. Lgs. 4/2008.
47
Trasporto dei propri rifiuti
Iscrizione (1):
• Presentazione di semplice richiesta scritta alla Sezione regionale territorialmente
competente che rilascia il provvedimento entro i 30 giorni successivi.
• Attestazione sotto la propria responsabilità di una serie di informazioni relative all’attività
svolta, quali, ad esempio, la sede dell’impresa, l’attività da cui sono prodotti i rifiuti e le
loro caratteristiche e natura, l’idoneità tecnica e gli estremi identificativi dei mezzi utilizzati
per il trasporto.
• Versamento del diritto annuale, che in fase di prima applicazione è stato determinato
nella somma di 50 euro, no nomina responsabile tecnico, no garanzie finanziarie.
•L’impresa è obbligata a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente
all’iscrizione e non è soggetta alla prestazione di garanzie finanziarie.
Il Comitato Nazionale dell’Albo, con la delibera del 3 marzo 2008 (Prot. n. 01/CN/ALBO),
ha approvato le nuove procedure ed i relativi modelli che dovranno essere utilizzati per
l’iscrizione all’Albo da parte dei produttori.
•Esonero dal MUD per il trasporto in conto proprio dei rifiuti non pericolosi.
48
Il formulario di identificazione (1)
Durante il trasporto i rifiuti sono accompagnati da un
formulario di identificazione dal quale devono risultare
almeno i seguenti dati:
1. nome e indirizzo del produttore e del detentore
2. origine, tipologia e quantità del rifiuto (CER)
3. impianto di destinazione (n. autorizzazione)
4. data e percorso
5. nome e indirizzo del destinatario
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Il formulario di identificazione (2)
Il formulario, regolarmente vidimato, deve essere
redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato
dal produttore (o detentore) dei rifiuti e controfirmato dal
trasportatore.
Una copia del formulario deve rimanere presso il
produttore o il detentore, e le altre tre, controfirmate e
datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal
destinatario e due dal trasportatore, il quale, a sua
volta, provvede entro tre mesi a trasmetterne una al
produttore.
Le copie del formulario devono essere conservate per 5
50
anni.
Gestione dei rifiuti inerti prodotti
nei cantieri (1)
Rifiuti risultanti dalle attività di costruzione,
demolizione e scavo, la cui componente principale
è costituita dalla frazione inerte
(intonaci, laterizi, cemento, calcestruzzo, piastrelle,
ceramiche …)
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Gestione dei rifiuti inerti prodotti
nei cantieri (2)
Successivamente al deposito temporaneo, i rifiuti da
demolizione e costruzione devono obbligatoriamente
essere conferiti a soggetti debitamente autorizzati allo
svolgimento delle fasi di recupero o, in alternativa, a
fasi residuali di smaltimento.
I rifiuti inerti possono essere avviati a:
• SMALTIMENTO: presso impianto di stoccaggio
autorizzato per il successivo conferimento in
discarica per rifiuti inerti.
• RECUPERO: presso impianti, fissi o mobili,
debitamente autorizzati.
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Recupero dei rifiuti inerti prodotti
nei cantieri
E’ tassativamente vietato l’utilizzo tal quale delle macerie
derivanti da costruzioni e demolizioni. I rifiuti da
demolizione, per essere riutilizzati, devono essere trattati
in appositi impianti di frantumazione e selezione.
La possibilità di ottenere materie prime seconde da questi
rifiuti è prevista da un’apposita norma tecnica, il D.M.
05/02/1998, attraverso fasi meccaniche e
tecnologicamente interconnesse di macinazione,
vagliatura, selezione granulometrica e separazione della
frazione metallica e delle frazioni indesiderate per
l’ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a
granulometria idonea e selezionata.
53
Recupero dei rifiuti inerti prodotti
nei cantieri (tipologie)
Tipologia: rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di
cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni
ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee
ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti
stradali, purché privi di amianto [101311] [170101] [170102]
[170103] [170802] [170107] [170904] [200301].
TIPOLOGIA 7.1
Provenienza: attività di demolizione, frantumazione e
costruzione; selezione da RSU e/o RAU; manutenzione reti;
attività di produzione di lastre e manufatti in fibrocemento.
Caratteristiche del rifiuto: materiale inerte, laterizio e
ceramica cotta anche con presenza di frazioni metalliche, legno,
plastica, carta e isolanti escluso amianto.
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Attività di recupero:
a) messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di materie prime
secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente
interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e
separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per
l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e
selezionata, allegato 3 al presente decreto [R5];
b) utilizzo per recuperi ambientali previo trattamento di cui al punto a) (il
recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal
quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R10];
c) utilizzo per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e
aeroportuali, piazzali industriali previo trattamento di cui al punto a) (il
recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal
quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5].
Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:
materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato
C della Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15
55
luglio 2005, n. UL/2005/5205
Recupero rifiuti inerti
Il recupero dei rifiuti inerti e’ possibile:
1. Nel medesimo cantiere dove sono prodotti;
2. Presso cantieri diversi dal cantiere di produzione;
3. Presso impianti di recupero autorizzati
56
Grazie per l’attenzione
Ing. Andrea Bonvini
[email protected]
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La gestione dei rifiuti nei cantieri edili