Comune di Bussolengo
Provincia di Verona
Regolamento
per la gestione
dei rifiuti urbani
(art. 7 della legge regionale 21 gennaio 2000 n. 3)
Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 18.06.2002
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n° 76 del 16.12.2004
1
SOMMARIO
Pag.
Regolamento
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SOMMARIO
2
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
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Articolo 1 – Oggetto del Regolamento
Articolo 2 – Classificazione dei rifiuti
Articolo 3 – Rifiuti urbani
Articolo 4 – Rifiuti speciali
Articolo 5 – Rifiuti speciali assimilati agli urbani
Articolo 6 – Rifiuti pericolosi
Articolo 7 – Definizione di gestione dei rifiuti
Articolo 8 – Organi preposti al controllo
Articolo 9 – Norma di rinvio
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TITOLO II – GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI INTERNI ED ASSIMILATI 11
Articolo 10 – Rifiuti domestici non ingombranti e speciali assimilati
Articolo 11 – Perimetri
Articolo 12 – Frequenza del servizio di raccolta
Articolo 13 – Norme relative ai contenitori
Articolo 14 – Pesata dei rifiuti urbani
Articolo 15 – Rifiuti urbani pericolosi e non pericolosi di provenienza
domestica soggetti a conferimento separato
Articolo 16 – Rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni
Articolo 17 – Trasporto
Articolo 18 – Smaltimento
Articolo 19 – Pubblicità ed informazione
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TITOLO III – RACCOLTA DIFFERENZIATA
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Articolo 20 – Promozione della raccolta differenziata
Articolo 21 – Classi merceologiche
Articolo 22 – Modalità di conferimento e raccolta
Articolo 23 – Obblighi per l’esercizio della raccolta differenziata
Articolo 24 - Gestione della piattaforma ecologica
Articolo 25 – Rifiuti ingombranti di provenienza domestica e non
Articolo 26 – Beni durevoli
Articolo 27 – Rifiuti organici umidi
Articolo 28 – Il rifiuto secco non riciclabile
Articolo 29 – Il compostaggio domestico
Articolo 30 – Rifiuti vegetali derivanti da potatura e sfalcio di aree verdi
Articolo 31 – Carta e carbone
Articolo 32 – Plastica
Articolo 33 – Vetro e barattoli in metallo
Articolo 34 – Legno e ferro
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Articolo 35 – Associazioni di volontariato ed altri enti
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TITOLO IV – GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI
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Articolo 36 – Rifiuti di spezzamento
Articolo 37 – Frequenza e modalità del servizio pubblico
Articolo 38 – Contenitori portarifiuti
Articolo 39 – Servizi vari di pulizia
Articolo 40 – Interventi urgenti di disinquinamento
Articolo 41 – Fabbricati ed aree scoperte
Articolo 42 – Terreni non edificati
Articolo 43 – Mercati
Articolo 44 – Aree occupate da esercizi pubblici
Articolo 45 – Aree occupate da spettacoli viaggianti
Articolo 46 – Manifestazioni pubbliche
Articolo 47 – Volantinaggio
Articolo 48 – Carico e scarico di merci e materiali
Articolo 49 - Aree di sosta temporanea
Articolo 50 – Pozzetti stradali
Articolo 51 – Carogne di animali
Articolo 52 – Rifiuti prodotti da animali
Articolo 53 – Cave e cantieri
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TITOLO V: GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI
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Articolo 54 – Disciplina generale
Articolo 55 – Veicoli a motore, rimorchi e simili
Articolo 56 – Rifiuti inerti
Articolo 57 – Trasporto di rifiuti inerti – obbligo di dichiarazione
Articolo 58 – Rifiuti speciali e pericolosi – Obblighi dei produttori
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TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Articolo 59 – Sanzioni
Articolo 60 – Norma transitoria e abrogazioni
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto del Regolamento
1. Il presente Regolamento disciplina:
a)
lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani e
speciali assimilati;
b)
determina i perimetri entro i quali è istituito il servizio di raccolta;
c)
stabilisce norme per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi
dello smaltimento, anche per quei rifiuti prodotti in aree non comprese
nei perimetri di cui sopra;
d)
favorisce il recupero di materiali da destinare al riciclo;
e)
prevede un distinto ed adeguato smaltimento dei rifiuti pericolosi.
2. Il presente Regolamento viene adottato ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legislativo
18 agosto 2000 n. 267, del Decreto del Ministero dell’Ambiente del 29 maggio
1991, del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 così come modificato ed
integrato dal Decreto Legislativo 8 novembre 1997 n. 389 e dalla Legge 9
dicembre 1998 n. 426 e dell’art. 7 della Legge Regionale veneta 21 gennaio 2000
n. 3.
3. Ai fini del presente Regolamento si assumono le definizioni dettate dall’art. 6 del
Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 al quale si rinvia. Si definiscono inoltre:
a. Spazzamento: l’operazione d’asporto dei rifiuti non ingombranti giacenti su
strade o su aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico;
b. Compost: è il prodotto ottenuto dal compostaggio delle frazioni organiche
preselezionate, nel rispetto di apposite norme tecniche;
c. Raccolta porta a porta: Raccolta dei rifiuti urbani e speciali assimilati a domicilio
secondo modalità e tempi fissati dall’Amministrazione Comunale;
d. Raccolta con cassonetto: Raccolta dei rifiuti urbani e speciali assimilati
effettuata tramite il conferimento dei materiali in contenitori stradali;
e. Raccolta su chiamata: raccolta di rifiuti urbani ingombranti o di altri tipi di rifiuti
in volumetrie eccessive per il conferimento ai contenitori stradali, concordata
preventivamente dall’utente con la ditta aggiudicataria del servizio o chi per
esso;
f. Isola ecologica: zona recintata e non presidiata dotata di contenitori per il
conferimento delle principali frazioni di rifiuto, eccetto gli ingombranti;
g. Piattaforma ecologica: zona recintata e presidiata, dotata dei necessari
contenitori per il conferimento differenziato, da parte degli utenti, di tutte le
tipologie di rifiuti riutilizzabili, riciclabili, compostabili e tossico nocivi (RUP);
h. Imballaggio: il prodotto, composto da materiali di qualsiasi natura, adibito a
contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti
finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al
consumatore o all’utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli
articoli a perdere usati per lo stesso scopo;
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i.
Imballaggio primario o imballaggio per la vendita: imballaggio concepito in
modo da costituire, nel punto vendita, un’unità di vendita per l’utente finale o
per il consumatore;
j. Imballaggio secondario o imballaggio multiplo: imballaggio concepito in modo
da costituire, nel punto vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di
vendita oppure imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni
connessi al trasporto ad esclusione dei containers per i trasporti stradali,
ferroviari, marittimi ed aerei.
k. Imballaggio terziario: concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il
trasporto di un certo numero di unità di vendita, oppure di imballaggi multipli.
l. Rifiuto da imballaggio: ogni imballaggio o materiale da imballaggio, rientrante
nella definizione di Rifiuto data all’art. 35 comma 1 del D. Lgs. n. 22/97, escluso
i residui di produzione.
4. L'istituzione dell'apposita tariffa di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 5
febbraio 1997 n. 22, è avvenuta in conformità del relativo Regolamento
Comunale per l’applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani
approvato nel Consiglio Comunale n. 3 del 17.02.2000.
5. L'attività di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo
smaltimento è di competenza del Comune che la esercita in regime di privativa
nelle forme di cui al Titolo V del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. Il
Comune gestisce tali servizi tramite il Consorzio di Bacini VR2 “Il Quadrilatero”
nelle forme indicate nell’apposito "Capitolato d’oneri per i servizi di raccolta e
trasporto RTSU e servizi connessi – Parte speciale territorio di Bussolengo"
(denominato in seguito “Capitolato”).
Articolo 2
Classificazione dei rifiuti
1. I rifiuti sono classificati secondo l'origine in rifiuti urbani e rifiuti speciali e
secondo le caratteristiche di pericolosità in rifiuti pericolosi e rifiuti non
pericolosi.
2. Ai fini del presente Regolamento s’individuano le seguenti tipologie di rifiuti:
a. RIFIUTI URBANI
b. RIFIUTI SPECIALI
c. RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI
d. RIFIUTI PERICOLOSI
e. IMBALLAGGI.
3. Tutti i rifiuti, una volta che siano stati abbandonati o conferiti con le modalità
specificate nel presente Regolamento, diventano, ad ogni effetto di legge, di
proprietà del Comune.
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Articolo 3
Rifiuti urbani
1. Sono rifiuti urbani:
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti
ad uso di civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da
quelli di cui alla lett. a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai
sensi del successivo art. 5, nelle more della fissazione dei criteri di cui
all'art. 18, comma 2, lett. d) del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22;
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree
pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso
pubblico o sulle spiagge lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree
cimiteriali;
f) i rifiuti sanitari assimilabili agli urbani secondo quanto previsto nel D.M. 26
giugno 2000 n. 219 “Regolamento recante la disciplina per la gestione dei
rifiuti sanitari, ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs. n.22/1997”, art. 2 lettera g.
2. I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché tutti i rifiuti derivanti
da attività cimiteriali (con l’esclusione dei rifiuti vegetali provenienti da aree
cimiteriali) sono regolamentati dalle disposizioni contenute nel D.M. 26 giugno
2000 n. 219 “Regolamento recante la disciplina per la gestione dei rifiuti
sanitari, ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs. n.22/1997”, capo III art. 12.
Articolo 4
Rifiuti speciali
1. Sono rifiuti speciali:
a) i rifiuti di attività agricole e agro-industriali;
b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione nonché i rifiuti
pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti da attività commerciali;
f) i rifiuti da attività di servizio;
g) i rifiuti derivanti dalle attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi
prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla
depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.
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Articolo 5
Rifiuti speciali assimilati agli urbani
1. Nelle more della fissazione dei criteri quali-quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti
speciali agli urbani ex art. 18, comma 2 lett. d) del Decreto Legislativo 5 febbraio
1997 n. 22, per quanto riguarda i rifiuti speciali non pericolosi, provenienti da locali e
luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione, derivanti da attività
industriali, artigianali, commerciali e di servizio, si procede, in forza dell'art. 21 - lett.
g) del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 ad una assimilazione qualiquantitativa dei rifiuti di cui al presente articolo, ai fini della raccolta ed applicazione
della tassa/tariffa, sulla base dei seguenti criteri:
1. si conferma, in conseguenza di quanto sopra esposto, per quanto riguarda le
caratteristiche qualitative dei rifiuti speciali non pericolosi da considerare
assimilati agli urbani, l’elenco contenuto al punto 1.1.1 lettera a) della
deliberazione del Comitato Interministeriale del 27.7.1984 purché allo stato
solido, esenti da amianto e non contaminati e fatta esclusione per i copertoni,
in quanto per le loro dimensioni non possono essere conferiti nei cassonetti;
inoltre, relativamente all'indicazione ricompresa nell'elenco come "imballaggi in
genere" deve intendersi "rifiuti di imballaggi primari" così come individuati dal
Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22. Tal elenco, riportato come allegato B
al presente Regolamento, è da intendersi come elenco a titolo esemplificativo
di materiali e manufatti che costituiscono i rifiuti assimilati agli urbani;
2. si limita l’assimilazione, con riferimento all’aspetto qualiquantitativo, ai rifiuti
speciali provenienti dalle seguenti attività (in quanto le uniche che producono
rifiuti simili qualiquantitativamente a quelli prodotti nei locali e luoghi adibiti ad
uso civile abitazione):
a) attività ricettivo alberghiera e collettività, collegi, conventi fra cui :
• caserme, carceri
• alberghi, pensioni, locande, affittacamere, diurni
• mense aziendali
b) studi professionali, servizi direzionali privati e attività consimili, compresi uffici e
servizi, reparti di spedizione e magazzini annessi alle aziende industriali,
artigianali e commerciali fra cui:
• studi professionali, autoscuole
• uffici privati
• uffici pubblici (compresi uffici e servizi annessi ad aziende industriali,
artigianali e commerciali)
• banche e istituti assicurativi e finanziari
c) servizi igienico sanitari fra cui:
• gabinetti medici e dentistici (con esclusione della produzione dei rifiuti
speciali per espressa norma ordinamentale)
• ospedali e case di cura (con esclusione della produzione dei rifiuti speciali
per espressa norma ordinamentale)
d) attività e servizi ricreativi per lo spettacolo e le comunicazioni fra cui:
• palestre
• teatri, cinema all'aperto
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•
scuole e sale da ballo, discoteche, sale da gioco, circoli ritrovo e
divertimento, aree e platee per spettacoli all'aperto
• campeggi e depositi di roulotte
• associazioni e istituzioni culturali, mutualistiche, sportive, politiche, sindacali
e benefiche e locali di ritrovo in genere
e) servizi scolastici e loro pertinenze fra cui:
• scuole pubbliche
• scuole private
f) attività di vendita al dettaglio fra cui:
• esercizi di ortofrutta all'interno di immobili
• banchi di ortofrutta scoperti e coperti
• attività commerciali per la vendita al minuto in forma fissa e ambulante di
prodotti ittici, animali di allevamento, fiori e piante, ristoranti, bar trattorie,
pizzerie, osterie e gelaterie con superficie non superiore a mq. 1.000.
• attività commerciali per la vendita al minuto in forma fissa e ambulante di
alimentari in genere, carne, dolciumi, latterie, pane e sfarinati, mangimi e
granaglie
• attività commerciali per la vendita al minuto, in forma fissa o ambulante, di
abbigliamento, prodotti tessili, mobili, casalinghi, elettrodomestici, libri,
pubblicazioni ed audiovisivi, prodotti non compresi nelle precedenti categorie,
distributori di carburanti escluse aree scoperte, edicole, calzature e pelletterie,
generi di monopolio
• farmacie
• supermercati, grandi magazzini, vendita all'ingrosso
g) pubblici esercizi fra cui:
• aree scoperte di distributori di carburante
• stazioni di autobus
h) attività artigianali di servizio alla residenza e/o alla persona fra cui:
• attività artigianali (di servizio alla residenza e/o alla persona)
• locali non compresi in altre categorie
i)
i rifiuti da attività agricole di cui all'art. 7 - comma 3 - lett. a) del Decreto
Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, limitatamente alle attività florovivaistiche (con
superficie non superiore a 500 mq) con annessa commercializzazione dei
prodotti svolte in area urbana - o comunque comprese nell'area di espletamento
del servizio pubblico - all'interno di serre coperte, con esclusione dei rifiuti
derivanti da attività agro colturali ed agro industriali, fatte salve, in questo caso,
le eventuali superfici dei locali per la commercializzazione al dettaglio dei
prodotti dell'attività di trasformazione, sempre comprese nell'area di
espletamento del servizio pubblico;
3. si dà atto che i produttori di rifiuti che non risultano assimilati agli urbani
potranno provvedere allo smaltimento degli stessi anche mediante
conferimento ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti
urbani, previa stipulazione di apposita convenzione, come previsto dall’art. 10,
comma 2 lettera c), del D.Lgs. 22/97;
4. sulla base dei principi di efficacia, efficienza, ed economicità e in funzione
della capacità tecnico-organizzativa del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti urbani, si dà atto che i produttori di rifiuti potenzialmente assimilati
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derivanti da attività artigianali, industriali e commerciali (limitatamente ai rifiuti
di imballaggio per i quali il Comune ha stipulato un accordo con il relativo
Consorzio di filiera) potranno provvedere allo smaltimento degli stessi anche
mediante conferimento ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di
raccolta dei rifiuti urbani, alle seguenti condizioni:
a) i rifiuti conferiti devono essere della tipologia “rifiuti di imballaggio”,
per i quali l’Amministrazione Comunale ha stipulato un accordo
con il relativo Consorzio di filiera;
b) i rifiuti devono essere conferiti presso la piattaforma ecologica a
cura e spese dell’utenza;
c)
i rifiuti conferiti non devono superare il limite quantitativo annuo
massimo di t. 6.
Il trasporto dei rifiuti effettuato direttamente dal produttore/detentore del rifiuto, solleva
lo stesso da ogni responsabilità circa il corretto smaltimento o recupero dei rifiuti ai
sensi dell'art. 10. comma 3 - lett. a) del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22.
Limitatamente alle tipologie dei rifiuti conferiti al servizio pubblico, il
produttore/detentore degli stessi è esonerato dalla compilazione del formulario di
identificazione del rifiuto, dalla tenuta del registro di carico e scarico relativo ed alla
compilazione del MUD di cui alla Legge 25 gennaio 1994 n. 70 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Sono esclusi dall'assimilazione:
•
i rifiuti di imballaggi secondari e terziari, che sono assimilati ai rifiuti urbani ai
soli fini del conferimento in raccolta differenziata, secondo le forme e le
modalità di cui all'art. 20 del presente Regolamento, essendone vietata
l'immissione nel normale circuito di raccolta ai sensi dell'art. 43 - comma 3 - del
Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, e ferma restandone l'esclusione dal
regime di privativa, ai sensi dell'art. 21 - comma 7 - del medesimo Decreto
Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22;
•
i rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di materiali di cava, come disposto
dalla Legge 9 dicembre 1998 n. 426, modificativa del Decreto Legislativo 5
febbraio 1997 n. 22.
•
I seguenti rifiuti agricoli: carogne, materiali fecali ed altre sostanze naturali non
pericolose utilizzate nell’attività agricola ed in particolare in materiali litoidi o
vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi
rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali
eduli;
•
Le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
•
I materiali esplosivi in disuso.
2. L’ente si riserva la facoltà di assimilare quantitativi maggiori dei 6 tonn/anno di
rifiuti di imballaggio (imballaggi cellulosici, legno e plastica) a fronte di specifiche
realtà per le quali sia stata provata la convenienza economica dell’operazione. In
questo caso le modalità di raccolta saranno puntualmente stabilite in una
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determina dirigenziale contenente tutte le specifiche del caso oltre che un’accurata
analisi economica.
Articolo 6
Rifiuti pericolosi
1. Sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati nella decisione 2000/532/CE come
modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE
Articolo 7
Definizione di gestione dei rifiuti
1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, per gestione dei rifiuti s’intende
il complesso delle seguenti attività:
• spazzamento
• conferimento
• raccolta
• trasporto
• trattamento
• smaltimento
• recupero e riciclaggio
2. Per lo svolgimento coordinato dei suddetti servizi, il Consorzio di Bacino VR2 “Il
Quadrilatero” può stipulare apposite convenzioni con altri Enti, associazioni e ditte
private, ai sensi del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
3. Il Consorzio di Bacino VR2 “Il Quadrilatero” è tenuto a fornire al Comune tutte le
informazioni sulle attività di cui sopra di propria competenza, ai fini del successivo
inoltro alla Regione e alla Provincia secondo quanto previsto dall'art. 21 - comma 6
del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22.
Articolo 8
Organi preposti al controllo
1. In attuazione dell'art. 20 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, spetta alla
Provincia il controllo della gestione dei rifiuti, salve comunque le competenze
esercitate dal personale ispettivo e di vigilanza al cui territorio appartiene il
Comune, dall'Agenzia Regionale per l'Ambiente (A.R.P.A.V.), da coloro che
svolgono funzioni di polizia amministrativa e dagli agenti ed ufficiali di polizia
giudiziaria con giurisdizione in materia ambientale e dai vigili urbani.
2. I soggetti indicati al comma 1 provvedono all'accertamento ed alla contestazione
delle violazioni ai divieti di cui agli articoli 14 - commi 1 e 2, 43 - comma 2, 44 comma 1, 46 - commi 1 e 2 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 nonché
delle disposizioni sanzionatorie contenute nel presente Regolamento.
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Articolo 9
Norma di rinvio
1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si
applicano le norme dei Regolamenti Comunali di Igiene e Polizia Urbana, nonché
le leggi vigenti in materia di gestione dei rifiuti.
2. L'emanazione dei decreti attuativi previsti dal Decreto Legislativo 5 febbraio 1997
n. 22, che fisseranno norme tecniche relative alle modalità di smaltimento di alcune
tipologie di rifiuti, modificheranno automaticamente le norme in contrasto contenute
nel presente Regolamento. La Giunta Comunale, con propria deliberazione, ne
darà formalmente atto in modo da evitare dubbi interpretativi.
3. Per quanto riguarda le norme contenute nel presente Regolamento in relazione
all'assimilazione quali-quantitativa dei rifiuti speciali agli urbani, le stesse dovranno
essere adeguate ai criteri che saranno emanati dai decreti attuativi del Decreto
Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e recepite con apposito provvedimento dalla
Giunta Comunale.
4. Si rinvia alle clausole contenute nel “Capitolato” in ordine agli obblighi e ai doveri
della ditta aggiudicataria del servizio. Al “Capitolato” si rinvia altresì per quanto non
espressamente stabilito nel presente Regolamento.
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TITOLO II - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI INTERNI ED ASSIMILATI
Articolo 10
Rifiuti domestici non ingombranti e speciali assimilati
1. I rifiuti domestici non ingombranti e quelli speciali assimilati, così come definiti
rispettivamente all'art. 3 e all'art. 5 del presente Regolamento, devono essere
conferiti, a cura del produttore, secondo le indicazioni stabilite nel presente
regolamento.
2. Il conferimento di tali rifiuti deve avvenire esclusivamente nei cassonetti predisposti
dalla ditta aggiudicataria del servizio e, qualora si tratti di raccolta porta a porta,
negli orari stabiliti dal presente Regolamento o da successive Ordinanze
Dirigenziali.
3. Non devono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani ordinari ed assimilati:
a. i rifiuti domestici ingombranti
b. i rifiuti pericolosi
c. i rifiuti speciali non assimilabili
d. le sostanze allo stato liquido
e. i materiali in fase di combustione
f. i materiali che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto
g. le frazioni di rifiuti per le quali è istituita la raccolta differenziata.
4. Dopo l'introduzione dei rifiuti, il coperchio del cassonetto deve essere ben chiuso.
Qualora un contenitore risultasse già colmo, è vietato abbandonare i rifiuti ai lati
dello stesso ed il loro conferimento deve avvenire nel cassonetto più vicino.
5. Nel conferimento, particolare cura deve essere rivolta in modo da evitare che
frammenti di vetro, oggetti taglienti o acuminati possano provocare lacerazioni ai
sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta; tali oggetti, quindi, devono essere avvolti in
carta o stracci in modo da ridurne la pericolosità. Gli aghi delle siringhe, inoltre,
devono essere conferiti previo rincappucciamento. Il conferimento del rifiuto umido
deve avvenire avendo cura di non sporcare né all’esterno del bidone né sul suolo
pubblico.
6. La quantità del rifiuto conferito giornalmente dovrà risultare compatibile con i criteri
del servizio di raccolta eseguito dalla ditta aggiudicataria del servizio come indicato
all'art. 13 - comma 10 del presente Regolamento.
7. E' vietato lasciar cadere, gettare e depositare nelle strade ed aree pubbliche, sui
marciapiedi e sulle aree aperte soggette al pubblico passaggio, immondizia o rifiuti
di qualsiasi genere, sia solidi che liquidi, anche se allo scopo di fornire alimento ad
animali.
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Articolo 11
Perimetri
1. I perimetri entro i quali la ditta aggiudicataria del servizio svolge il servizio di
raccolta dei rifiuti di cui all'articolo precedente, sono definiti con l'obiettivo di
estendere al massimo di utenti potenziali la possibilità di usufruire del servizio
pubblico, nel rispetto delle norme vigenti in materia e compatibilmente con i livelli
tecnico-organizzativi della ditta aggiudicataria del servizio stessa.
2. Il servizio è garantito su tutte le aree del territorio comunale.
3. S’intendono coperti dal pubblico servizio anche quegli edifici ai quali si acceda
mediante strada privata il cui sbocco, comunque, sia in area pubblica soggetta al
servizio di raccolta effettuata dalla ditta aggiudicataria del servizio.
4. Successivamente all'approvazione del presente Regolamento tali perimetri possono
essere aggiornati o modificati con ordinanze dirigenziali, apportando le conseguenti
variazioni al “Capitolato”.
5. Coloro che risiedono all'esterno dell'area di espletamento del pubblico servizio sono
tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico-sanitaria dei propri luoghi di residenza
e dell'ambiente agricolo, organizzando anche all'interno delle abitazioni o delle loro
pertinenze, modalità di detenzione dei rifiuti per il successivo conferimento nel più
vicino contenitore di raccolta. Per quanto attiene alla raccolta e smaltimento dei
rifiuti di origine agricola si rinvia alle clausole e modalità operative definite
nell’apposito protocollo d’intesa sottoscritto dalla Provincia con le associazioni di
categoria.
6. Nelle concimaie destinate ad accumulo di stallatico, o nelle compostiere ad uso
familiare, è ammesso lo smaltimento della sola frazione organica putrescibile dei
rifiuti.
7. E' vietato incendiare i rifiuti all'aperto, fatti salvi i casi di abbruciamento dei residui
vegetali di natura agricola, secondo le disposizioni stabilite dalla legislazione
regionale che disciplina la materia.
8. I rifiuti per i quali sono previste forme di raccolta separata, devono essere
conservati e conferiti negli appositi contenitori predisposti nell'area urbana e nei
centri di conferimento attrezzati.
9. Le norme relative al conferimento separato si applicano anche ai rifiuti pericolosi
che vengono prodotti all'esterno dell'area di espletamento del servizio di raccolta.
Articolo 12
Frequenza del servizio di raccolta
1. La raccolta dei rifiuti urbani non ingombranti è effettuata in conformità ai principi di
cui al punto 2.1.1. della Deliberazione Interministeriale del 27.07.1984 che prevede
la possibilità di stabilire frequenze di raccolta diverse, purché adeguatamente
13
motivate, a condizione che non comportino maggiori rischi per la salute dell'uomo
e/o per l'ambiente e siano comunque salvaguardate le esigenze di decoro
ambientale. I tempi e le modalità di conferimento, le capacità dei contenitori nei
quali il conferimento viene effettuato, nonché le frequenze e le capacità del sistema
di raccolta, assicurano la corrispondenza, sia temporale che quantitativa, tra il
flusso di ciascun ciclo di conferimento ed il flusso di ciascun ciclo di raccolta.
2. La raccolta viene di regola assicurata con le frequenze e le modalità specificate nel
“Capitolato”. In esso sono previste particolari forme di organizzazione e di
articolazione degli orari del servizio nelle seguenti occasioni: domeniche, festività
infrasettimanali, festività doppie e festività triple. Appartiene, in ogni caso, al
dirigente la competenza a dettare, con propria ordinanza, le prescrizioni necessarie
per assicurare la regolarità dei servizi in situazioni di necessità. Qualora, vi sia un
reale e contingibile rischio igienico – sanitario e ambientale la competenza
dell’ordinanza spetta al Sindaco ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.22 del 05.02 1997 e
dell’art. 50del D. Lgs. 267/2000.
Articolo 13
Norme relative ai contenitori
1. I contenitori per la raccolta dei rifiuti, di cui all'art. 10 del presente Regolamento,
sono collocati in area pubblica o privata soggetta ad uso pubblico a cura della ditta
aggiudicataria del servizio. Le distanze dei contenitori dall’utenza sono indicate nel
Regolamento Comunale per l’applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti
urbani (entro 300 mt.).
2. Ove previsti in area privata, i contenitori previsti per le grandi utenze devono
comunque essere di proprietà della ditta aggiudicataria del servizio, salvo casi del
tutto particolari che saranno preventivamente verificati con il proprietario dell'area.
3. L'area interessata dai contenitori, una volta definita, deve essere delimitata, a cura
del Comune, con segnaletica orizzontale di colore giallo. A cura della ditta
aggiudicataria del servizio e quando necessario devono essere installate le
protezioni di ancoraggio e di fermo dei cassonetti.
4. I contenitori devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e
dagli animali e ad impedirne esalazioni moleste; gli stessi, nonché le relative
piazzole di sedime, devono essere sottoposti, con le frequenze stabilite nel
“Capitolato” a lavaggi e disinfezioni, al fine di impedire l'insorgere di pericoli di
natura igienico-sanitaria. Il “Capitolato” può prevedere l’impiego, in determinati
periodi dell’anno di enzimi aventi caratteristiche merceologiche prestabilite e di
sicura efficacia o di coperchi a carboni attivi.
5. La collocazione dei cassonetti deve consentire le operazioni di svuotamento,
movimentazione e lavaggio degli stessi e non deve, per quanto possibile, creare
intralci alla circolazione veicolare e pedonale. E' vietato sbloccare i freni di
stazionamento, ribaltare o danneggiare i cassonetti; è vietato, altresì spostarli,
eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura, fatto salvo quanto
espressamente previsto nel “Capitolato”.
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6. Al fine di consentire tali operazioni da parte dei mezzi della ditta aggiudicataria del
servizio gli spazi immediatamente adiacenti ai cassonetti dovranno essere lasciati
liberi dall'utenza automobilistica (50 centimetri per lato).
7. Nel rispetto delle norme igienico-sanitarie devono essere mantenute le distanze dei
cassonetti in orizzontale rispetto a portoni e finestre ubicate a piano terra o in
seminterrati ed a ingressi di attività commerciali quali bar, pasticcerie, alimentari,
supermercati, farmacie, tavole calde, paninoteche e ristoranti, sempre ché le
condizioni oggettive dei luoghi lo permettano.
8. Nella medesima area possono essere collocati più cassonetti in funzione della
richiesta del servizio e delle condizioni oggettive dei luoghi; la valutazione di tali
elementi è effettuata dalla ditta aggiudicataria del servizio di concerto con l’Ufficio
Tecnico Comunale, tenendo presenti il più possibile le esigenze dell'utenza.
9. La capacità dei cassonetti può essere comunque variabile a seconda del tipo in
relazione alle dimensioni della rete stradale e alle caratteristiche dei mezzi che li
devono movimentare.
10. Per le utenze non familiari il servizio di raccolta prevede volumi utili per il
conferimento, maggiori o minori, in funzione delle varie categorie e della loro
attitudine a produrre rifiuti.
11. In caso di interventi di risistemazione viaria, di progetti di nuove strutture
urbanistiche o di sostanziali ristrutturazioni, di iniziativa pubblica o privata,
nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria, devono essere previsti gli spazi
ed i contenimenti per i cassonetti dei rifiuti solidi urbani, sulla base di standard
fissati dall’Ufficio Tecnico Comunale, in funzione dei parametri relativi alla densità
edilizia, al numero degli utenti e alla destinazione degli insediamenti da servire.
12. Indipendentemente dalle disposizioni contenute nel presente articolo, il “Capitolato”
può prevedere che la raccolta dei rifiuti venga effettuata, nell’intero territorio del
Comune ovvero in zone previamente delimitate, con l’impiego di differenti tipi di
contenitori, rispettivamente per i rifiuti secchi e umidi, ovvero mediante il sistema
del c.d. “porta a porta”. Con apposite ordinanze il sindaco disciplina le modalità per
lo svolgimento del servizio e detta le prescrizioni a cui gli utenti devono attenersi.
13. I contenitori a qualsiasi titolo consegnati all’utenza rimangono comunque di
proprietà della ditta aggiudicataria del servizio.
Articolo 14
Pesata dei rifiuti urbani
1. Ai sensi dell'art. 21 - comma 2 - lett. f) del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n.
22 la pesata dei rifiuti urbani destinati al recupero o allo smaltimento deve essere
effettuata al momento del conferimento presso gli impianti autorizzati di
destinazione dei rifiuti, a cura del gestore degli impianti stessi.
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Articolo 15
Rifiuti urbani pericolosi e non pericolosi di provenienza domestica soggetti a
conferimento separato
1. I rifiuti urbani pericolosi e non pericolosi, quali ad esempio:
a. accumulatori al piombo
b. pile esauste
c. farmaci scaduti o non più utilizzati
d. lampade al neon, alogene, fluorescenti
e. contenitori per oli minerali
f. vernici
g. prodotti tossici e/o infiammabili contrassegnati dai simboli "T"o "F"
(chimici domestici)
devono essere conferiti in modo separato rispetto ai rifiuti ordinari, secondo le
seguenti modalità:
I. le pile esauste devono essere conferite negli appositi contenitori
collocati sul territorio comunale od installati presso i rivenditori o
conferite presso la piattaforma ecologica; la ditta aggiudicataria
del servizio provvede alla periodica raccolta ed allo smaltimento
finale;
II. i prodotti tossici e/o infiammabili (contrassegnati dai simboli "T" o
"F"), unitamente ai relativi contenitori, devono essere conferiti
esclusivamente presso la piattaforma ecologica;
III. le sostanze farmaceutiche scadute o non più utilizzate devono
essere immesse esclusivamente negli appositi contenitori,
presenti sul territorio comunale (di regola presso le farmacie) o
presso la piattaforma ecologica; la ditta aggiudicataria del servizio
provvede alla periodica raccolta ed allo smaltimento finale;
IV. le batterie esauste devono essere di norma consegnate al
rivenditore contestualmente all'acquisto del bene equivalente o
essere conferite presso i centri autorizzati per lo stoccaggio,
recupero e trattamento di veicoli fuori uso; nel caso di batterie
esauste di esclusiva provenienza domestica le stesse potranno
essere conferite presso la piattaforma ecologica;
V. le rimanenti tipologie, compresi i contenitori contaminati da
solventi, collanti, stucchi, sverniciatori, smacchiatori, antiruggine,
lucidanti, alcool, diserbanti, concimi chimici, anticrittogamici,
detersivi, insetticidi, decalcificanti e le bombole spray, devono
essere conferite presso la piattaforma ecologica;
VI. gli oli vegetali usati devono essere conferiti presso la piattaforma
ecologica, per essere inviati a riciclo.
2. Gli anticrittogamici, gli insetticidi, i diserbanti ed i concimi e i relativi contenitori
provenienti da aziende agricole devono essere conferiti tramite il servizio di
raccolta porta a porta istituito dal Consorzio di cui fa parte il comune tramite
apposita convenzione. Qualora tale servizio dovesse venire a mancare tali tipi di
rifiuto devono essere conferiti in piattaforma ecologica secondo le disposizioni
della deliberazione di C.C. n° 60 del 24.06.1999 o smaltiti con ditte autorizzate.
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3. Resta ferma la possibilità di apportare modifiche all'organizzazione ed alle
modalità di attuazione del servizio di raccolta differenziata di cui al presente
articolo, da stabilirsi con apposita ordinanza del sindaco.
4. L’utente che conferisce al servizio pubblico le tipologie di materiali in oggetto deve
adoperarsi affinché il rischio di inquinamento e i pericoli per gli operatori siano
minimi.
Articolo 16
Rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni
1. Per quanto concerne i rifiuti cimiteriali si fa riferimento al D.M. 26 giugno 200 n.
219 “Regolamento recante la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari ai sensi
dell’art. 45 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22”. Il suddetto regolamento disciplina
nella fattispecie i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché le altre
attività cimiteriali ad esclusione degli sfalci del verde.
2. I rifiuti cimiteriali così come definiti all’art. 2 comma 1 lettera e) devono essere
raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani. Inoltre devono essere raccolti e
trasportati in appositi imballaggi a perdere e flessibili, di colore distinguibile da
quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all’interno
dell’area cimiteriale e recanti la scritta “Rifiuti urbani da esumazioni ed
estumulazioni”.
3. I rifiuti cimiteriali provenienti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione,
classificati come urbani a norma dell’art. 7, comma 2, lett. f) del Decreto
Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 diversi da quelli delle lettere b), c) ed e), devono
essere smaltiti secondo le modalità stabilite dalla deliberazione della Giunta
Regionale Veneta n. 3606 del 6 ottobre 1998. In particolare, secondo tali
disposizioni, la carta, il cartone, la plastica, i residui vegetali, i ceri, i lumini, etc,
derivanti da operazioni di pulizia e giardinaggio, devono essere smaltiti secondo le
modalità previste per i rifiuti urbani. I frammenti di legname, stoffa, avanzi di
indumenti etc, devono essere confezionati in appositi idonei contenitori e smaltiti
presso impianti di termodistruzione per rifiuti debitamente autorizzati ai sensi della
vigente normativa, ovvero in discariche per rifiuti urbani. Le parti metalliche, quali
zinco, ottone, piombo etc., qualora le stesse presentino rischi di pericolosità,
devono essere sottoposte a disinfezione prima del loro avvio al recupero mediante
rottamazione.
4.
I rifiuti provenienti da attività di costruzione e demolizione svolte nell’ambito dei
cimiteri devono essere considerati rifiuti inerti a norma dell’art. 7, comma 3, lett. b)
del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22.
17
Articolo 17
Trasporto
1. Il trasporto di tutti i tipi di rifiuti deve avvenire, durante le operazioni di raccolta e
trasferimento agli impianti di smaltimento e/o recupero, in ottemperanza a
quanto previsto dalla deliberazione interministeriale del 27.07.84; pertanto:
a. gli automezzi usati per il trasporto devono essere idonei ad assicurare il
rispetto delle norme igienico-sanitarie, sia per le caratteristiche
specifiche dell'attrezzatura, sia per il loro stato di manutenzione e
conservazione;
b. tali veicoli devono ottemperare alle norme previste dal vigente Codice
della Strada ed alle norme della circolazione vigenti nel territorio
comunale, salvo particolari deroghe o autorizzazioni (ammesse
dall'ordinamento giuridico) che possono essere concesse dal Sindaco,
su conforme parere del Comando di Polizia Municipale, per agevolare lo
svolgimento del servizio pubblico (accesso a corsie preferenziali, fermata
e sosta anche in zone soggette a divieto, limitazioni d'orario, dimensioni
del veicolo, etc.).
Articolo 18
Smaltimento
1. Lo smaltimento dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta o mediante
articolazioni particolari del medesimo, avviene a cura della ditta aggiudicataria
del servizio presso gli impianti debitamente autorizzati dagli Enti competenti, nel
rispetto delle vigenti disposizioni di legge.
2. Gli orari di accesso, le modalità di smaltimento e le relative tariffe, determinate in
conformità alle fonti normative vigenti, sono disciplinati dai soggetti gestori degli
impianti
3. La ditta aggiudicataria del servizio è soggetta al rispetto delle norme tecniche, di
sicurezza ed amministrative stabilite in ciascun impianto.
4. E’ vietato lo smaltimento dei rifiuti in fognatura anche se triturati.
Articolo 19
Pubblicità ed informazione
1. L’Ufficio Ecologia, di concerto con il Consorzio di Bacino VR2 “Il Quadrilatero” è
tenuto, con le modalità più appropriate ed anche tramite appositi avvisi, a
pubblicizzare nel dettaglio il servizio di gestione dei rifiuti di propria competenza,
nonché:
a. giorni ed orari di conferimento nei cassonetti;
b. giorni ed orari di raccolta nelle singole vie o piazze;
c. modalità dello spazzamento meccanico;
d. modalità della raccolta differenziata, indicando giorni ed orari per i soli
servizi programmabili (piattaforma ecologica, porta a porta);
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e. modalità del conferimento dei rifiuti ingombranti;
f. servizio telefonico di assistenza agli utenti.
19
TITOLO III - RACCOLTA DIFFERENZIATA
Articolo 20
Promozione della raccolta differenziata
1. Al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e
promuovere il recupero degli stessi, nonché per il raggiungimento degli obiettivi
di cui all'art. 24 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, deve essere
attuata la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dei rifiuti assimilati ed assimilabili
e dei rifiuti di imballaggio.
2. Le modalità del conferimento, della raccolta e del trasporto dei rifiuti raccolti in
modo differenziato sono disciplinate dal presente titolo e il relativo piano di
attuazione viene predisposto in collaborazione con il Consorzio di Bacino VR2 “Il
Quadrilatero”.
3. La gestione della raccolta differenziata deve essere effettuata secondo i criteri e
le garanzie di cui all'art. 39 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22.
Articolo 21
Classi merceologiche
1. Sulla base del piano della raccolta differenziata il Comune ed il Consorzio di
Bacino “Il Quadrilatero” VR 2 definiscono, in accordo con i singoli soggetti
gestori, individuati in collaborazione con i Consorzi della filiera CONAI, le
categorie di rifiuti da sottoporre a raccolta differenziata per il recupero di
materiali. Oltre alla raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti, dei beni durevoli e
dei rifiuti vegetali derivanti da sfalci e potature, la raccolta differenziata è da
prevedersi in particolare nell'ambito delle sotto elencate frazioni:
a. materiali organici soggetti a fermentazione, derivanti sia da
utenze domestiche sia da grandi utenze (FORSU)
b. vetro
c. carta e cartone
d. materiali metallici (in particolare acciaio e alluminio)
e. plastica (contenitori per liquidi)
f. stracci e indumenti usati
g. legno
h. rifiuti domestici pericolosi
i. eventuali altre frazioni
2. Per tutte le frazioni per le quali è stata attivata la raccolta differenziata non è
consentito lo smaltimento, ma deve esserne garantito il recupero, secondo
quanto stabilito dalle convenzioni ANCI-CONAI o da altre convenzioni.
20
Articolo 22
Modalità di conferimento e raccolta
1. In relazione alle diverse classi merceologiche ed alla conformazione del territorio,
la raccolta differenziata è attivata principalmente mediante una delle seguenti
modalità:
•
•
•
raccolta porta a porta e similari
raccolta tramite contenitori diffusi sul territorio
raccolta presso isole ecologiche appositamente attrezzate
Le modalità di esecuzione del servizio di raccolta differenziata sono stabilite dal
presente Regolamento Comunale e rese note alla popolazione tramite avvisi
pubblici, inserti giornalistici, depliant o altre forme di comunicazione che
permettano il raggiungimento di tutta la popolazione. In ragione di particolari
esigenze di gestione del servizio, igienico – sanitarie o economiche, il Comune si
riserva di modificare temporaneamente il servizio tramite ordinanza dirigenziale
e/o sindacale.
2. Ove è attivato il servizio è obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per la
raccolta differenziata e delle iniziative attivate ed autorizzate comunque
finalizzate al recupero-riciclaggio. Pertanto, per i rifiuti per i quali sia stata istituita
la raccolta differenziata, è vietato il conferimento nei contenitori predisposti per
l'ordinario servizio di raccolta R.S.U.
3. L'utente deve provvedere alla preventiva selezione del materiale alla fonte ed al
successivo conferimento negli appositi contenitori in base alle frazioni a cui esso
è destinato e che devono essere chiaramente indicate sui contenitori stessi.
4. Il Comune, in accordo con il Consorzio di Bacino VR2 “Il Quadrilatero”, può
promuovere in forma sperimentale, in determinati ambiti territoriali, per categorie
di produttori o di prodotti da definirsi, anche forme di raccolta differenziata in
base alla conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, con
riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi e di ottimizzazione del
recupero, di tutela igienico-sanitaria nelle diverse fasi dello smaltimento e di
riduzione della quantità di rifiuti da avviare a discarica o, quando ne ricorrano le
condizioni, al recupero energetico; può promuovere, altresì, il compostaggio delle
frazioni organiche in appositi impianti ed a livello domestico.
Articolo 23
Obblighi per l’esercizio della raccolta differenziata
1. I gestori del servizio di raccolta differenziata sono tenuti:
a. alla manutenzione e pulizia periodica dei contenitori ed all'asporto dalle
piazzole di appoggio di materiali o loro frammenti eventualmente
fuoriusciti nel corso delle operazioni di travaso;
b. ad inoltrare ogni semestre al Sindaco un resoconto dettagliato sui
quantitativi dei materiali da loro raccolti e inviati al recupero e/o
21
riciclaggio; tali quantitativi dovranno essere suddivisi per tipologia, con
l'indicazione del tipo di riutilizzazione finale.
Articolo 24
Gestione della piattaforma ecologica
1. Il Comune ha attivato nel proprio territorio una piattaforma ecologica in Via
Dell’Industria n. 29, presso la quale sono autorizzati al conferimento solo gli utenti
che comprovino la residenza ed il domicilio nel Comune. Sono altresì autorizzate
le imprese che svolgono la propria attività sul territorio comunale, alle condizioni
per esse previste dall’art. 5 del presente Regolamento.
2. Gli utenti che accedono alla piattaforma ecologica devono tenere un
comportamento corretto e rispettoso nei confronti dei custodi, nonché suddividere
e posizionare i materiali nei contenitori e nei modi indicati.
3. Le modalità per il funzionamento della piattaforma ecologica, nonché gli orari di
apertura della stessa sono stabilite dall’Ufficio Ecologia tramite determina
dirigenziale.
4. L’utente dovrà rivolgersi al personale addetto all’accettazione per le indicazioni
relative allo scarico.
5. Lo scarico è a cura dell’utente che deve conferire correttamente i materiali negli
appositi contenitori.
6. E’ tassativamente vietato l’abbandono dei rifiuti in prossimità dell’ingresso della
piattaforma ecologica o conferire materiali dei quali non è autorizzato il ritiro.
Articolo 25
Rifiuti ingombranti di provenienza domestica e non domestica
1. I rifiuti ingombranti di qualsiasi provenienza non devono essere conferiti mediante
gli ordinari sistemi di raccolta, né devono essere abbandonati sul suolo pubblico
e/o privato ad uso pubblico (marciapiedi, strade, etc.).
2. Il Comune si occupa del ritiro e dello smaltimento dei rifiuti ingombranti di esclusiva
provenienza domestica precisando che all’acquisto di un nuovo bene il materiale
vetusto deve essere riconsegnato alla ditta venditrice che si deve occupare allo
smaltimento.
3. Il “Capitolato” prevede che, per le utenze domestiche, su richiesta dell'interessato
la ditta aggiudicataria del servizio provveda alla raccolta dei rifiuti ingombranti
direttamente al domicilio dell'utente, tramite apposito servizio. L’utente richiede la
raccolta dei rifiuti ingombranti a domicilio telefonando ad un numero verde. La ditta
effettua il servizio nel tempo massimo di un mese. L’utenza dovrà predisporre il
bene da ritirare su suolo pubblico in modo da non intralciare la viabilità. La ditta
non è autorizzata a ritirare il beni ingombranti all’interno delle unità abitative.
22
4. Tutte le utenze domestiche possono altresì conferire i propri rifiuti ingombranti
direttamente presso la piattaforma ecologica.
5. Il conferimento diretto delle utenze domestiche ha carattere gratuito. Le altre
utenze conferiscono con modalità e costi stabiliti dall'Amministrazione Comunale.
6. Per il trasporto dei rifiuti di cui al presente articolo è obbligatorio munirsi di apposita
dichiarazione, secondo le modalità indicate all'art. 56 del presente Regolamento,
qualora il trasporto sia effettuato in conto proprio ed il trasportatore non svolga
attività di trasporto di rifiuti a titolo professionale.
Articolo 26
Beni durevoli
1. I beni durevoli per uso domestico, così come individuati dall'art. 44 - comma 5 del
Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e cioè:
a) frigoriferi - surgelatori - congelatori
b) televisori
c) computer
d) lavatrici e lavastoviglie
e) condizionatori d'aria
ad esaurimento della loro durata operativa devono essere consegnati ad un
rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente
oppure essere conferiti alla ditta aggiudicataria del servizio nei termini e con le
modalità di cui al precedente art. 25.
Articolo 27
Rifiuti organici umidi
1. Per frazioni umide s’intendono prevalentemente: scarti di cucina, avanzi di cibo,
alimenti avariati, gusci d’uovo, scarti di frutta e verdura, fondi di caffè e filtri di the,
escrementi e lettiere di animali domestici, fiori recisi e piante domestiche, pane
vecchio, salviette di carta unte, ceneri spente dei caminetti, piccole ossa e gusci di
cozze. La frazione umida può provenire sia da utenze domestiche che da utenze
non domestiche.
2. Le frazioni umide di rifiuti che vengono prodotte presso le mense pubbliche e
private, civili e militari, i punti di ristorazione, nelle aree in cui vengono svolti mercati
e presso gli esercizi commerciali che producono rifiuti organici putrescibili, devono
essere raccolte separatamente.
3. Le modalità e i tempi per l'attuazione della raccolta differenziata della componente
organica umida e secca di provenienza domestica, sono di seguito descritti.
4. Nella zona del centro storico, zone perimetrali e zona industriale - artigianale
delimitate nella tavola allegato A il rifiuto umido organico è raccolto porta a porta nei
giorni di LUNEDI, MERCOLEDI’ e SABATO. L’utenza deve porre il contenitore in
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dotazione con manico antirandagismo, su suolo pubblico la sera antecedente la
raccolta tra le 21.00 e le 24.00. E’ vietato posizionare su suolo pubblico
biopattumiere e/o contenitori differenti da quello dato in dotazione. I contenitori
devono essere accuratamente chiusi in modo da evitare esalazioni maleodoranti. Il
rifiuto umido viene conferito al servizio pubblico o direttamente nella biopattumiera
oppure utilizzando gli appositi sacchetti in mater-bi. E’ vietato l’uso di sacchetti di
plastica (shoppers).
5. Sul rimanente territorio comunale si deve effettuare la raccolta differenziata tramite
il doppio cassonetto. La popolazione ivi residente dovrà conferire il rifiuto umido,
come individuato al comma 1 del presente articolo, negli appositi contenitori stradali
avendo cura di evitare che l’eventuale percolato imbratti l’esterno del bidone e la
sede stradale. In nessun caso il rifiuto dovrà essere conferito in sacchetti di nylon.
E’ preferibile l’utilizzo di sacchetti di mater-bi o, al più, è consentito il conferimento
del materiale sfuso.
6. I centri di grande ristorazione, le mense, le pizzerie e le attività con grande
produzione di rifiuti umidi organici sono servite tramite un idoneo sistema di raccolta
porta a porta e devono richiedere all’Ufficio competente i necessari contenitori. La
ditta che gestisce il servizio distribuisce alle grandi utenze uno o più contenitori per
l’umido. Il rifiuto umido viene conferito dalle grandi utenze senza sacchetto di
contenimento. La cura e la manutenzione dei contenitori è a carico della utenza.
L’utenza deve tenere il contenitore su un’area di proprietà in cui non possono avere
accesso i privati cittadini. La sera prima del giorno di raccolta tra le 21.00 e le 24.00
la ditta posiziona il bidone su suolo pubblico, in una posizione in cui non rechi
disturbo alla circolazione stradale al fine di consentire lo svuotamento. I giorni di
ritiro dell’umido sono il LUNEDI, MERCOLEDI’ e SABATO. L’utenza che ha in
carico il bidone è la sola responsabile della tipologia di rifiuto conferito al servizio
pubblico. In nessun caso il bidone può essere conservato su suolo pubblico.
7. I contenitori forniti dalla ditta aggiudicataria del servizio alle utenze devono essere
dotati di chiusura ermetica tale da non permettere il rovistamento da parte degli
animali né la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti o lo scolo di materiali soggetti a
fermentazione. I contenitori dati in dotazione alle utenze per il porta a porta, devono
essere lavati e disinfettati frequentemente, a cura dei privati e degli altri soggetti che
li utilizzano, al fine di impedire l'insorgere di pericoli di natura igienico-sanitaria.
8. Nelle zone in cui è attuato il servizio di raccolta differenziata non è consentito
conferire i rifiuti di cui al presente articolo nei cassonetti tradizionali, ma devono
essere utilizzati solo quelli espressamente dedicati.
9. E’ vietato inserire rifiuti secchi, pericolosi e riciclabili (carta vetro, plastica lattine) nei
contenitori dell’umido.
10.
E’ vietato posizionare i contenitori sul suolo pubblico prima delle 21.00.
24
Articolo 28
Il rifiuto secco non riciclabile
1. Per rifiuto secco non riciclabile si intende: gomma e polistirolo, stracci sporchi e
scarpe vecchie, carta carbone, carta oleata e carta plastificata, contenitori in
tetrapak, pannolini e assorbenti, cosmetici e tubetti per il dentifricio, polveri
dell’aspirapolvere, piccoli oggetti in legno verniciato, lampadine e cocci di ceramica,
porcellana o terracotta, piatti e posate in plastica, secchielli, bacinelle e giocattoli
nonché qualsiasi materiale non putrescibile, non riciclabile e non pericoloso. La
frazione secca non riciclabile può provenire sia da utenze domestiche che da
utenze non domestiche.
2. Le frazioni secche di rifiuti che vengono prodotte presso le mense pubbliche e
private, civili e militari, i punti di ristorazione, nelle aree in cui vengono svolti mercati
e presso gli esercizi commerciali, devono essere raccolte separatamente.
3. Le modalità e i tempi per l'attuazione della raccolta differenziata della componente
secca di provenienza domestica, sono di seguito descritti.
4. Nella zona del centro storico, zone perimetrali e zona industriale - artigianale
delimitate nella tavola allegato A il rifiuto secco non riciclabile è raccolto porta a
porta nei giorni di MARTEDI’ e VENERDI’. L’utenza deve porre il contenitore in
dotazione con manico antirandagismo, su suolo pubblico la sera antecedente la
raccolta tra le 21.00 e le 24.00. E’ vietato posizionare su suolo pubblico
biopattumiere e/o contenitori differenti da quello dato in dotazione. I contenitori
devono essere accuratamente chiusi in modo da evitare esalazioni maleodoranti. Il
rifiuto secco deve essere conferito in sacchetti di plastica trasparente in modo tale
da poter controllare la qualità del materiale conferito. I sacchetti sono a carico
dell’utenza. E’ vietato l’uso di sacchetti di plastica di colore nero o comunque non
trasparenti.
5. Il rimanente territorio comunale deve effettuare la raccolta differenziata del rifiuto
secco non riciclabile tramite il doppio cassonetto. La popolazione ivi residente dovrà
conferire il rifiuto, come individuato al comma 1 del presente articolo, negli appositi
contenitori stradali avendo cura di chiudere il cassonetto. In nessun caso il rifiuto
dovrà essere posizionato a terra. E’ assolutamente vietato l’inserimento di materiale
riciclabile, pericoloso (es. pile e medicinali) o umido nei contenitori destinati al secco
non riciclabile.
6. Nel caso in cui i contenitori stradali fossero posizionati ad una distanza superiore a
mt. 100, i centri di grande ristorazione, le mense, le pizzerie e le attività con grande
produzione di rifiuti secchi non riciclabili sono servite tramite un idoneo servizio. La
ditta che gestisce il servizio distribuisce alle grandi utenze uno o più contenitori per
il rifiuto secco. Il rifiuto secco deve essere conferito dalle grandi utenze al servizio
comunale con idoneo sacchetto di contenimento. La cura e la manutenzione dei
contenitori è a carico della utenza. L’utenza deve tenere il contenitore su un’area di
proprietà in cui non possono avere accesso i privati cittadini. La sera prima del
giorno di raccolta tra le 21.00 e le 24.00 la ditta posiziona il bidone su suolo
pubblico, in una posizione in cui non rechi disturbo alla circolazione stradale al fine
di consentire lo svuotamento. I giorni di ritiro del rifiuto secco non riciclabile sono il
MARTEDI’ e VENERDI’. L’utenza che ha in carico il bidone è la sola responsabile
25
della tipologia di rifiuto conferito al servizio pubblico. In nessun caso il bidone può
essere conservato su suolo pubblico.
7. I contenitori forniti dalla ditta aggiudicataria del servizio alle utenze devono essere
dotati di chiusura ermetica tale da non permettere il rovistamento da parte degli
animali né la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti o lo scolo di materiali soggetti a
fermentazione. I contenitori devono essere lavati e disinfettati frequentemente, a
cura dei privati e degli altri soggetti che li utilizzano, al fine di impedire l'insorgere di
pericoli di natura igienico-sanitaria.
8. Nelle zone in cui è attuato il servizio di raccolta differenziata non è consentito
conferire i rifiuti di cui al presente articolo nei cassonetti tradizionali, ma devono
essere utilizzati solo quelli espressamente dedicati.
9. E’ vietato inserire rifiuti umidi, pericolosi e riciclabili (carta vetro, plastica lattine) nei
contenitori del secco non riciclabile. E’ vietato posizionare i contenitori destinati al
porta a porta sul suolo pubblico prima delle 21.00.
Articolo 29
Il compostaggio domestico
1. L’Amministrazione Comunale incoraggia la pratica del compostaggio domestico
della frazione organica dei rifiuti tramite le agevolazioni previste dall’art. 49 comma
10 del D. Lgs. n. 22/97.
2. Le utenze dotate di giardino e di orto possono separare dagli altri rifiuti la frazione
organica domestica (erba, fiori, ramaglie, scarti di cibi) e compostarla in proprio. E’
consentita la gestione in cumulo dei rifiuti organici umidi solo se ad una utenza
domestica è collegata un’azienda agricola.
In ogni altro caso, l’utente dovrà dotarsi di compostiera o mezzo similare che
impedisca il prolificare di insetti e di animali o odori. La compostiera deve essere
posta su suolo di proprietà, in un’area adibita a orto o giardino lontano almeno mt.
5 da abitazioni o dai confine di proprietà.
Al fine dell’accesso delle agevolazioni di cui al comma 1 del presente articolo è
necessario che il compostaggio sia effettuato sia per quanto riguarda gli scarti da
cucina che gli sfalci dell’erba. Inoltre, l’utente che desidera svolgere l’attività di
compostaggio domestico è obbligato a permettere l’accesso al fondo per verificare
la correttezza dell’attività svolta.
3. E’ vietato effettuare il compostaggio su terreni di proprietà condominiale, su terreni
non di proprietà o in zone residenziali densamente abitate.
Articolo 30
Rifiuti vegetali derivanti da potatura e sfalcio di aree verdi
1.
I rifiuti costituiti dai soli residui di potatura e sfalcio di giardini, aree cimiteriali,
orti ed aree alberate, costituenti pertinenza di edifici privati, che presentino i
requisiti per essere considerati come rifiuti urbani o speciali assimilati di cui
26
all'art. 5 del presente Regolamento, devono essere smaltiti nelle seguenti
modalità:
a) mediante raccolta porta a porta;
b) mediante conferimento negli appositi cassoni situati presso gli impianti
e le isole ecologiche con le modalità stabilite dall’art. 25 del presente
Regolamento;
c) mediante compostaggio domestico (art. 29 del presente Regolamento).
2.
Il Comune ha istituito un servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti verdi al fine
di intercettare i materiali derivanti da sfalci di giardini e potature. Il cittadino,
che ne abbia fatto richiesta, riceve dal Comune un bidone carrellato per la
raccolta del verde. Si rilascia un bidone ogni 500 mq di giardino, con un
massimo di 2, ad ogni utenza che non effettua il compostaggio domestico e
che ne faccia esplicita richiesta. Qualora il giardino sia di proprietà
condominiale ed uno degli inquilini abbia mansioni di giardiniere, la richiesta
dei bidoni del verde deve essere avanzata dall’amministratore del condominio
oppure da uno dei condomini a nome e per conto dell’intero stabile. Qualora il
giardino sia di proprietà condominiale e la pulizia e la manutenzione sia
effettuata da ditta specializzata, non si consegna alcun bidone e dalla ditta non
è permesso portare in piattaforma ecologica il verde. Qualora ogni condomino
sia proprietario di un giardino delle dimensioni inferiori o uguali di 100 mq,
verrà consegnato all’intero condominio 1 bidone ogni 500 mq di giardino
(anche se di diversi proprietari). La richiesta deve essere inoltrata
dall’Amministratore condominiale.
3.
La raccolta del verde avviene settimanalmente da aprile a settembre,
mensilmente nel resto dell’anno. Il giorno di raccolta è il GIOVEDÌ. Le utenze
posizionano il bidone carrellato sul suolo pubblico la sera del MERCOLEDI’
dalle 21.00 alle 24.00.
Qualsiasi variazione nella frequenza del servizio viene stabilità tramite
ordinanza dirigenziale.
4.
E’ vietato conferire nei bidoni destinati alla raccolta del verde materiali quali
plastica, vetro, nylon o altro. E’ vietato conferire il verde al servizio pubblico
tramite sacchi di nylon. Qualora, in via eccezionale, il bidone non fosse
sufficiente a recepire tutto il materiale l’utenza provvederà a portare il
materiale in eccesso alla piattaforma ecologica.
5.
E’ vietato il conferimento del verde nei normali cassonetti stradali.
6.
I rifiuti di cui al presente articolo non devono essere mescolati a rifiuti umidi
(scarti da cucina), a rifiuti riciclabili (carta vetro plastica) ed a rifiuti pericolosi.
Articolo 31
Carta e carbone
1. La carta ed il cartone, provenienti dalle utenze domestiche e che costituiscono
gli imballaggi primari e secondari possono venire conferiti al servizio pubblico
con le seguenti modalità:
27
•
•
•
Raccolta porta a porta;
Raccolta tramite containers/cassonetti posti sul territorio;
Consegna presso la piattaforma ecologica.
2.
La raccolta porta a porta è rivolta esclusivamente alle utenze domestiche e
alle piccole utenze commerciali. Per piccole utenze commerciali, si intende in
questo caso le utenze che espongono un quantitativo di carta e cartone non
superiore a 100 kg. alla settimana. I cittadini e le utenze commerciali che
usufruiscono del servizio espongono i materiali piegando i cartoni ed
imballandoli opportunamente. La carta può essere conferita in cartoni. E’
vietato il conferimento in buste, cassette e altro materiale plastico. La raccolta
viene effettuata il 1° e 3° VENERDI’ del mese e l’utente è tenuto a posizionare
il proprio materiale sul suolo pubblico la sera antecedente il giorno di venerdì
prestabilito dalle 21.00 alle 24.00.
3.
Sul territorio comunale sono stati dislocati alcuni containers e cassonetti per la
carta. I cittadini e le utenze commerciali possono conferire la carta e i cartoni
presso questi centri di raccolta. E’ vietato conferire i cartoni degli imballaggi
nei cassonetti se non ridotti indicativamente a dimensioni pari a quelle di un
giornale. Nei containers è possibile conferire sia carta che cartoni.
4.
E’ possibile conferire alla piattaforma ecologica sia la carta che i cartoni
provenienti sia da utenze domestiche che da utenze commerciali. Per quanto
riguarda queste ultime, unitamente alle attività artigianali ed industriali,
vengono accettati anche gli imballaggi primari, secondari e terziari purché
nelle quantità assimilabili ed alle condizioni previste dall’art. 5 del presente
Regolamento.
5.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di installare presso la
piattaforma ecologica un apposito sistema di pesatura al fine di verificare che
le quantità di rifiuti assimilabili consegnate corrispondano ai limiti di
assimilabilità. Le quantità consegnate alla piattaforma ecologica e debitamente
pesate verranno riportate su documento informatico per il controllo da parte
dell’Amministrazione e su un libretto per le utenze.
Articolo 32
Plastica
1.
2.
Viene raccolta la plastica nelle tipologie indicate dal Co.Re.Pla quale Comitato
di Recupero della Plastica in grado di stabilire le tipologie e gli standard
minimi di qualità del materiale recuperato. Qualora un successivo atto del
Co.Re.Pla individui tipologie di plastica differenti da quelle attuali il Comune,
previa comunicazione da parte del Consorzio di Bacino VR2 “Il Quadrilatero”,
si impegna a mettere in atto le forme di comunicazione più idonee per dare
informazioni alla popolazione.
I tipi di plastica che si possono conferire nei contenitori stradali, sono i
seguenti:
- contenitori per liquidi
- flaconi, dispensatori di sciroppi, creme, salse, yogurt se puliti
28
- confezioni rigide e flessibili per alimenti in genere
- buste e sacchetti per alimenti
- vaschette porta uova
- vaschette per alimenti, carne e pesce se puliti
- vaschette/barattoli per gelati, se puliti
- contenitori per yogurt, creme di formaggio, dessert (se puliti)
- reti per frutta e verdura
- barattoli per alimenti in polvere
- contenitori vari per alimenti per animali, se puliti
- cassette per prodotti ortofrutticoli ed alimentari in genere, se puliti
- flaconi per detersivi, saponi, prodotti per l’igiene, se puliti
- blister e contenitori rigidi con formato a sagoma
- scatole e buste per il confezionamento di capi di abbigliamento
- gusci e barre in polistirolo espanso
- sacchi, sacchetti e buste purché puliti
- vasi per vivaisti
2. La plastica viene raccolta con il metodo dei contenitori stradali. In alternativa è
possibile conferire la plastica presso la piattaforma ecologica.
3. L’utente nel conferimento pone la massima attenzione nel porre in essere tutti gli
accorgimenti necessari per ottimizzare la raccolta, ivi compreso lo schiacciamento,
se possibile, dei contenitori.
4. E’ possibile conferire alla piattaforma ecologica la plastica proveniente sia da
utenze domestiche che da utenze commerciali. Per quanto riguarda queste ultime,
unitamente alle attività artigianali ed industriali, vengono accettati anche gli
imballaggi primari, secondari e terziari purché nelle quantità assimilabili ed alle
condizioni previste dall’art. 5 del presente Regolamento.
Articolo 33
Vetro e barattoli in metallo
1. Il vetro e i metalli in barattoli vengono raccolti con il metodo delle campane
stradali. L’utente deve inserire le bottiglie di vetro e i barattoli in metallo negli
appositi contenitori stradali. Il vetro e i contenitori in metallo che superano le
dimensioni dei fori delle campane devono essere portati in piattaforma ecologica.
2. Le bottiglie in vetro ed i barattoli in metallo possono essere conferiti anche presso
la piattaforma ecologica.
3. Le attività di ristorazione con produzione di bottiglie di vetro e barattoli di metallo
devono richiedere all’Ufficio competente un bidone per la raccolta a domicilio del
vetro e delle lattine. La raccolta avviene con frequenza settimanale, durante la
giornata di MARTEDI’. Il bidone va esposto sul suolo pubblico la sera del LUNEDI’
dalle 21.00 alle 24.00 o dopo l’orario di chiusura. La ditta è la sola responsabile
della cura e manutenzione del bidone nonché del materiale in esso contenuto. E’
ammessa la deroga, a quanto sopra, solo nei casi di pubblici esercizi che per la
loro dimensione non consentano il posizionamento del bidone per mancanza di
spazio, fermo restando l’obbligo per i gestori di tali attività di conferire il vetro e i
29
barattoli di metallo prodotti negli appositi contenitori stradali (campane) o presso la
piattaforma ecologica.
4. E’ possibile conferire alla piattaforma ecologica il vetro proveniente sia da utenze
domestiche che da utenze commerciali. Per quanto riguarda queste ultime,
unitamente alle attività artigianali ed industriali, vengono accettati gli imballaggi
primari, secondari e terziari purché nelle quantità assimilabili ed alle condizioni
previste dall’art. 5 del presente Regolamento.
Articolo 34
Legno e ferro
1. Il legno ed il ferro deve essere consegnato esclusivamente alla piattaforma
ecologica seguendo le indicazioni dettate dal custode. In particolare il legno deve
essere naturale ossia non trattato con agenti chimici e / o vernici. Il legno trattato
sarà invece conferibile come ingombranti.
Articolo 35
Associazioni di volontariato ed altri enti
1.
Il Comune, o, previa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale, il Gestore
del Servizio, ai fini organizzativi per l'effettuazione della raccolta differenziata di
particolari tipologie di rifiuti o di particolari modalità del servizio, può avvalersi
della collaborazione di associazioni di volontariato e Onlus, di enti o ditte private
previa stipula di apposita convenzione contenente, tra l'altro, le norme per la
regolamentazione del servizio.
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TITOLO IV - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI
Articolo 36
Rifiuti di spezzamento
1. I servizi di raccolta e spazzamento dei rifiuti urbani esterni, così come definiti
all'art. 3 sub c) e sub d) del presente Regolamento, vengono espletati dalla ditta
aggiudicataria del servizio nei perimetri che comprendono:
a) le strade e le piazze, compresi i portici e i marciapiedi, classificate come
comunali a norma delle disposizioni vigenti in materia e le nuove strade
comunali;
b) i tratti urbani di strade statali e provinciali;
c) le strade private comunque soggette ad uso pubblico, come individuate
con apposito provvedimento dell’Ufficio Tecnico Comunale;
d) le aree pedonali a verde pubblico e/o attrezzato disponibili ed aperte
permanentemente all'uso pubblico, compresi i parchi, gli spazi verdi di
arredo stradale, le aiuole spartitraffico, etc.; sono esclusi gli interventi di
manutenzione sui tappeti erbosi che restano in carico all’Ufficio Tecnico
Comunale;
e) le rive dei corsi d'acqua libere ed accessibili ai mezzi meccanici;
f) le aree dei cimiteri secondo quanto previsto dal “Capitolato”.
2. I servizi di cui sopra, su richiesta degli interessati, possono essere effettuati anche
su strade ed aree private delimitate, dietro pagamento di tariffe deliberate
dall'Amministrazione Comunale.
3. Il servizio di raccolta dei rifiuti e di pulizia delle aree in concessione o in uso
temporaneo a terzi è a carico dei concessionari che sono tenuti ad installare
appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti stessi, allo scopo di garantire il
mantenimento della pulizia di tali aree. Le successive fasi di raccolta, trasporto e
smaltimento vengono effettuate dalla ditta aggiudicataria del servizio.
4. Il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti dalle attività di
pulizia delle rive dei fiumi, qualora non a carico dei frontisti, è effettuato dalla ditta
aggiudicataria del servizio in collaborazione con i competenti uffici comunali e
provinciali. Restano salve le competenze della Provincia a norma delle disposizioni
normative vigenti in materia.
5. In occasione di manifestazioni organizzate da Enti Pubblici o da Autorità locali,
previamente autorizzate, che non abbiano carattere commerciale e non implichino
attività commerciali di alcun genere, il servizio di raccolta dei rifiuti esterni prodotti
sulle aree pubbliche non recintate viene svolto dalla ditta aggiudicataria del servizio
senza addebito di spesa.
31
Articolo 37
Frequenza e modalità del servizio pubblico
1. La frequenza e le modalità di espletamento dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani
esterni sono definite mediante il “Capitolato”, in funzione delle necessità
dell'utenza ed in relazione alla tecnologia e ai mezzi d'opera disponibili.
2. Devono essere adottate le soluzioni operative più convenienti in funzione delle
caratteristiche urbanistiche, della viabilità, dell'intensità del traffico veicolare, delle
attività commerciali, artigianali e turistiche ed in genere dall'utilizzazione del
territorio.
Articolo 38
Contenitori portarifiuti
1. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso
pubblico il Comune provvede ad installare appositi contenitori portarifiuti. Le
operazioni di periodico svuotamento e della loro pulizia, a cura della ditta
aggiudicataria del servizio, sono disciplinate dal “Capitolato”.
2. In tali contenitori non devono essere conferiti rifiuti urbani interni e rifiuti
ingombranti, né gli stessi devono essere danneggiati, ribaltati o rimossi. E' vietato
eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura, fatto salvo quanto
espressamente autorizzato dal Comune o dal Consorzio di Bacino VR2 “Il
Quadrilatero”.
Articolo 39
Servizi vari di pulizia
1. Il “Capitolato” disciplina i casi in cui sono affidate alla ditta aggiudicataria del
servizio le seguenti prestazioni:
a. il diserbamento periodico delle aree di circolazione, dei cigli delle strade
e delle aiuole e delle aree pubbliche (per queste ultime, quelle non
curate direttamente dall'Amministrazione Comunale), nonché la
conseguente asportazione dei rifiuti così prodotti;
b. la pulizia periodica esterna delle fontane, delle fontanelle e dei
monumenti pubblici:
c. la pulizia, su chiamata da parte dell'Amministrazione Comunale, della
carreggiata a seguito di incidenti stradali o di perdite del carico da parte
dei veicoli, fatto salvo il recupero delle spese sostenute a carico dei
responsabili dell'incidente e per le strade comprese entro il perimetro di
spazzamento;
d. la pulizia ed il lavaggio della pavimentazione di portici soggetti
permanentemente ad uso pubblico, di vicoli, strade e scalinate, nonché il
lavaggio delle panchine situate in aree pubbliche aperte con particolare
riferimento alle deiezioni dei volatili;
e. altri servizi a richiesta dei privati da valutarsi di volta in volta, previo
pagamento laddove eseguiti;
32
f. lo spazzamento meccanico e la pulizia delle caditoie nelle singole vie o
piazze specificatamente indicate;
g. altri servizi affidati alla ditta aggiudicataria del servizio con provvedimenti
del sindaco per motivi di sicurezza o igiene, o compresi nel “Capitolato”.
2. Nel “Capitolato” sono altresì disciplinate le frequenze e le modalità di esecuzione di
tali prestazioni. La ditta aggiudicataria del servizio concorderà con
l’Amministrazione Comunale:
a. i tratti di strada o piazze, il giorno e la fascia oraria di effettuazione della
pulizia meccanica;
b. l'installazione di apposita segnaletica con pannelli integrativi verticali,
fissi ed eccezionalmente mobili, come prescritto dal vigente Codice della
Strada;
c. la pubblicità e l'informazione del servizio come previsto dall'art. 19 del
presente Regolamento. Nei giorni previsti per lo spazzamento
meccanico e per la pulizia delle caditoie è obbligatorio rimuovere le auto
private dalle zone interessate dal servizio.
Articolo 40
Interventi urgenti di disinquinamento
1. La ditta aggiudicataria del servizio provvede direttamente con il proprio personale e
con le proprie attrezzature, avvalendosi eventualmente di ditte autorizzate e dei
Vigili del Fuoco, agli interventi di disinquinamento che a seguito di provvedimenti
dell’Amministrazione Comunale si rendono necessari sulle aree pubbliche o private
soggette ad uso pubblico.
2. La ditta aggiudicataria del servizio provvede, altresì, allo smaltimento di rifiuti
potenzialmente pericolosi giacenti sulle strade ed aree pubbliche o soggette ad uso
pubblico e sulle rive dei fiumi con le modalità definite e concordate, per quanto di
competenza, con l’Ufficio Tecnico Comunale.
Articolo 41
Fabbricati ed aree scoperte
1. Le aree di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso
pubblico, recintate e non, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi
conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarle libere da
materiali di scarto anche se abbandonati da terzi.
2. E' vietato l'accumulo di rifiuti in tali aree. In caso di scarico abusivo di rifiuti, anche
ad opera di terzi e/o ignoti, il proprietario, in solido con chi eventualmente ne abbia
la disponibilità, qualora il fatto a lui imputabile sia stato commesso con dolo o colpa,
è obbligato alla rimozione ed all’avvio a smaltimento dei rifiuti abusivamente
immessi ed al ripristino delle condizioni originarie dell'area. Le operazioni ed i tempi
a tal fine necessari saranno disposti con apposita ordinanza del sindaco ai sensi
dell'art. 14 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22.
33
3. Trascorso inutilmente il termine concesso con l'ordinanza di cui al comma
precedente, il Sindaco dispone che la ditta aggiudicataria del servizio esegua gli
interventi di bonifica con rivalsa delle spese sostenute a carico del soggetto
obbligato.
Articolo 42
Terreni non edificati
1. I terreni non edificati, a qualunque uso o destinazione adibiti, devono essere
conservati in buono stato di decoro e pulizia e costantemente liberi da materiali di
scarto, abbandonati anche da terzi, a cura dei proprietari o di coloro che ne hanno
la disponibilità. A tale scopo devono essere realizzati canali di scolo ed altre opere
idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni stessi, curandone con diligenza la
manutenzione e il corretto stato di efficienza.
2. In caso di scarichi abusivi di rifiuti sulle aree di cui al comma precedente, si rinvia
alle disposizioni contenute nei commi 2 e 3 dell'art. 35.
Articolo 43
Mercati
1. Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, coperte o scoperte, dei mercati e
delle fiere che si svolgono nel territorio del Comune, compresi i mercati occasionali
e temporanei, devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed
occupanti. Questi sono tenuti a raccogliere i rifiuti provenienti dalla propria attività,
in appositi sacchi chiusi e trasparenti per il rifiuto secco non riciclabile, ed a
conferirli in contenitori o in attrezzature particolari allestite dalla ditta aggiudicataria
del servizio.
2. L'area assegnata ad ogni singolo ambulante deve risultare pulita, ad opera del
titolare della concessione, entro un'ora dal termine delle operazioni di vendita.
3. Per consentire al personale della ditta aggiudicataria del servizio di eseguire le
operazioni manuali e meccanizzate di pulizia, devono essere rispettati gli orari del
divieto di sosta per le autovetture stabilite dall’Amministrazione Comunale. Per
particolari esigenze o caratteristiche urbanistiche e/o organizzative, la ditta
aggiudicataria del servizio può chiedere al Comune la modifica di tali orari.
4. In occasione di mercati periodici e fiere autorizzate su aree pubbliche, l'Ente
promotore o comunque gli occupanti delle aree interessate sono soggetti al
pagamento della tariffa giornaliera di smaltimento dei rifiuti prevista dalle
disposizioni di legge vigenti in materia e devono concordare con il Comune e la
ditta aggiudicataria del servizio le modalità per lo svolgimento del relativo servizio
di raccolta differenziata.
34
Articolo 44
Aree occupate da esercizi pubblici
1. Le aree pubbliche o di uso pubblico date in concessione permanente o
temporanea a pubblici esercizi, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, e
le aree date in concessione ad uso parcheggio, devono essere tenute pulite dai
rispettivi concessionari. Questi devono mantenere costantemente pulito il suolo
ad essi concesso, eventualmente mediante l’impiego di adeguati contenitori,
indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della
rispettiva via o piazza da parte della ditta aggiudicataria del servizio. I rifiuti così
raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi
urbani interni.
2. All'orario di chiusura le aree in concessione di cui al comma 1 devono risultare
perfettamente pulite.
Articolo 45
Aree occupate da spettacoli viaggianti
1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite
durante l'occupazione e devono essere riconsegnate pulite, sempre a cura degli
occupanti. I rifiuti prodotti devono essere conferiti secondo le modalità previste
dal presente Regolamento.
2. L’Amministrazione Comunale ha facoltà di esigere una congrua cauzione in
sede di rilascio delle autorizzazioni per la sosta sul territorio comunale di gestori
di spettacoli viaggianti.
Articolo 46
Manifestazioni pubbliche
1. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini
che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di
tipo culturale, sportivo, etc., su strade, piazze ed aree pubbliche, sono tenuti a
comunicare al Comune, con un preavviso di otto giorni, il programma delle
iniziative, specificando le aree che vengono utilizzate.
2. A manifestazione terminata la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori
stessi.
3. In tali occasioni di particolare rilevanza soprattutto in termini di affluenza di
pubblico, i promotori dovranno attivare, col coordinamento e secondo le
indicazioni del Comune e della ditta aggiudicataria del servizio, un piano di
raccolta differenziata pre, durante e post manifestazione relativamente ai rifiuti
riciclabili prodotti dalle loro specifiche attività e dai partecipanti all'evento,
impegnandosi a sensibilizzare questi ultimi.
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4. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico in tali occasioni
sono a carico dei promotori delle manifestazioni, salvo il caso in cui le stesse
siano state promosse dalla Civica Amministrazione.
Articolo 47
Volantinaggio
1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato, per le strade
pubbliche o aperte al pubblico, distribuire volantini tramite veicoli o collocarli
sotto i tergicristalli delle autovetture in sosta.
2. E' fatta eccezione per i volantini distribuiti per propaganda elettorale, per finalità
politiche o sindacali e/o finalità ad esse connesse e per comunicazioni
effettuate dalla Civica Amministrazione o da altri enti o da aziende pubbliche
rivolte alla cittadinanza o all'utenza.
Articolo 48
Carico e scarico di merci e materiali
1. Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando
sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere,
ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.
2. In caso di inosservanza è tenuto a provvedere a propria cura e spese il
destinatario della merce.
3. Se entrambi i soggetti obbligati sono inadempienti la pulizia viene effettuata
direttamente dalla ditta aggiudicataria del servizio, fatta salva la rivalsa delle
spese nei confronti dei responsabili.
Articolo 49
Aree di sosta temporanea
1. Nelle aree assegnate, secondo la normativa vigente, alla sosta temporanea di
caravan, roulotte, etc. il Comune istituisce un particolare servizio di smaltimento
dei rifiuti solidi e chiunque è tenuto a rispettare le norme previste dal presente
Regolamento e quelle specificamente emanate con le apposite ordinanze del
Sindaco che regolano il servizio.
Articolo 50
Pozzetti stradali
1. E' vietato introdurre rifiuti di qualsiasi genere nei pozzetti stessi.
36
Articolo 51
Carogne di animali
1. Le carogne di animali giacenti su suolo pubblico o privato soggetto ad uso
pubblico dovranno essere rimosse e smaltite a cura del Servizio Veterinario
dell'Azienda U.L.S.S., rientrando tali prestazioni nei compiti allo stesso attribuiti
dalla legge 23 dicembre 1978 n. 833 ed in quanto esclusi dalla disciplina del
decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22.
Articolo 52
Rifiuti prodotti da animali
1. Il Sindaco, con propria ordinanza n. 3342 del 17.02.1995, ha stabilito le regole
a cui devono attenersi i proprietari, i conduttori o i possessori di animali per
evitare che gli stessi sporchino il suolo pubblico e gli spazi privati aperti al
pubblico prescrivendo l’obbligo di dotarsi di specifica attrezzatura idonea
all'immediata rimozione e asportazione degli escrementi e delle lordure degli
animali stessi, nonché di pulire l'area eventualmente sporcata raccogliendoli in
un sacchetto o in altro idoneo contenitore e depositandoli nei cassonetti adibiti
alla raccolta dei rifiuti solidi urbani.
Articolo 53
Cave e cantieri
1. I proprietari e i gestori delle cave e dei cantieri in esercizio, nonché di quelle da
considerarsi ormai chiuse per ultimato esercizio, sono tenuti ad attrezzare le
aree immediatamente adiacenti con idonee opere (recinzioni, etc.) al fine di
impedire l'accesso ad estranei, fatte salve le autorizzazioni e le licenze edilizie
necessarie.
2. I proprietari e i gestori delle cave e dei cantieri in esercizio sono altresì tenuti a
provvedere alla pulizia mediante spazzamento, previo innaffiamento, dei tratti
stradali e delle aree pubbliche o aperte al pubblico, confinanti con le suddette
cave e cantieri, quando il transito di veicoli, che accedano a qualsiasi titolo,
provochi lordura o imbrattamento mediante materiali rilasciati dai pneumatici o
da altri organi di locomozione (cingoli, etc.).
3. Alla chiusura dei cantieri l'area esterna pubblica deve essere perfettamente
pulita a cura dell'impresa e sgombra da qualsiasi residuo di lavorazione (legno,
residui inerti, metalli, plastica, etc.).
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TITOLO V - GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI
Articolo 54
Disciplina generale
1. I produttori di rifiuti pericolosi e di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, sono
tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani e assimilati e a
provvedere ad un loro adeguato e distinto smaltimento, direttamente o
attraverso imprese o enti autorizzati, in osservanza delle norme contenute nel
Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 nonché di quelle contenute nella
specifica normativa regionale.
2. Per la raccolta e lo smaltimento di detti rifiuti, il Comune può istituire servizi
pubblici integrativi tramite apposite convenzioni da stipularsi tra il Consorzio di
Bacino VR2 “Il Quadrilatero”, la ditta aggiudicataria del servizio ed i detentori
dei rifiuti stessi, ai sensi dell'art. 21, comma 5 del Decreto Legislativo 5 febbraio
1997 n. 22 e nelle forme previste dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.
267.
Articolo 55
Veicoli a motore, rimorchi e simili
1. In ottemperanza alle disposizioni di cui all’'art. 46 del Decreto Legislativo 5
febbraio 1997 n. 22:
a) il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio che intenda
procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro
di raccolta, autorizzato ai sensi degli artt. 27 e 28 del sopra citato
decreto, per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei
materiali e la rottamazione. Tali centri di raccolta devono ricevere anche i
rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore;
b) il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio destinato alla
demolizione può altresì consegnarlo ai concessionari o alle succursali
delle case costruttrici, che ne cureranno il successivo trasporto ai centri
di cui alla precedente lett. a), qualora intenda cedere il predetto veicolo
per acquistarne un altro.
2. E’ vietato abbandonare relitti di veicoli, rimorchi e simili fuori uso o parti di essi
sul suolo pubblico, privato adibito ad uso pubblico o su aree private.
3. I veicoli abbandonati, con targa e senza targa, dopo gli accertamenti del caso,
dovranno essere rimossi con le modalità di cui al decreto del Ministero
dell’Interno 22 ottobre 1999 n. 460, attuativo dell'art. 46 del Decreto Legislativo
5 febbraio 1997 n. 22.
38
Articolo 56
Rifiuti inerti
1. I rifiuti inerti provenienti da demolizioni o costruzioni, non contaminati da
residui amiantosi, ivi compresi i rifiuti lapidei provenienti dai cimiteri, devono
essere avviati a smaltimento presso discariche di II categoria - tipo A; se tali
rifiuti sono ricompresi nell'allegato 1 al Decreto del Ministero dell’Ambiente 5
febbraio 1998, gli stessi possono essere avviati a recupero secondo quanto
stabilito dal decreto stesso, avvalendosi delle procedure semplificate di cui agli
artt. 31 e 33 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 o delle procedure
ordinarie di cui agli artt. 27 e 28 dello stesso decreto. Modeste quantità di
detriti, comunque non superiori ai limiti che saranno stabiliti con ordinanza del
Sindaco, provenienti da piccoli interventi di demolizione e costruzione,
possono essere conferite gratuitamente negli appositi cassoni di stoccaggio,
collocati presso le isole ecologiche, nel rispetto delle prescrizioni quantitative e
qualitative stabilite dall’Amministrazione Comunale.
2. Qualora l’intervento di costruzione/demolizione sia effettuato da impresa edile,
qualunque sia il volume di materiale di demolizione, non è possibile conferire
in piattaforma ecologica.
Articolo 57
Trasporto di rifiuti inerti - obbligo di dichiarazione
1. Fermo restando l'obbligo di cui all'art. 15 del Decreto Legislativo 5 febbraio
1997 n. 22 inerente al formulario per il trasporto di rifiuti effettuato da enti o
imprese, al fine di controllare la provenienza e la destinazione dei rifiuti inerti
di cui all'articolo precedente, e di evitare il loro abbandono indiscriminato, i
conducenti di autoveicoli e motoveicoli in transito nel territorio del Comune
(esclusi i veicoli in dotazione alla ditta aggiudicataria del servizio e quelli
dell’Amministrazione Comunale o di ditte che operano per conto del Comune),
che trasportano rifiuti inerti provenienti da lavori di ristrutturazioni edilizie e di
demolizioni effettuati in proprio, sono tenuti a munirsi di apposita
dichiarazione, secondo le indicazioni di cui al presente articolo.
2. La dichiarazione di cui al comma precedente deve altresì accompagnare i
trasporti di rifiuti che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi al giorno,
effettuati dal produttore dei rifiuti stessi.
3. Tale dichiarazione deve comunque contenere le seguenti indicazioni:
- provenienza dei residui o rifiuti
- data, ora e luogo di inizio trasporto
- luogo di destinazione degli stessi.
4. Detta documentazione deve essere esibita a richiesta degli organi di controllo
durante il trasporto e deve essere conservata, per eventuali ulteriori controlli,
per un anno dalla data dell'avvenuto deposito o smaltimento, corredata dalla
documentazione rilasciata dall'impianto di destinazione del rifiuto.
39
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 del presente articolo si applicano anche
al trasporto dei rifiuti ingombranti disciplinato dall'art. 25 del presente
Regolamento.
Articolo 58
Rifiuti speciali e pericolosi - obblighi dei produttori
1. Chiunque intenda avviare un'attività produttiva che possa generare rifiuti
speciali e speciali pericolosi deve farne esplicita menzione in sede di richiesta di
concessione per la costruzione di nuovi stabilimenti o per le eventuali
ristrutturazioni, indicando con quali mezzi e modalità intende smaltire tali rifiuti.
2. Il Comune ha facoltà di chiedere ai produttori di esibire le convenzioni stipulate
con ditte debitamente autorizzate e la documentazione comprovante l'effettivo
avvenuto smaltimento, per un periodo di cinque anni precedenti la richiesta.
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TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Articolo 59
Sanzioni
1. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, salvo quanto
previsto dalla legislazione vigente in materia di gestione dei rifiuti, si applicano
sanzioni amministrative con le modalità e nelle forme previste dalla Legge n°
689/81, nell'ambito dei limiti minimo e massimo di sotto specificati:
a)
per violazione alle norme dell'art. 10 del Titolo II:
conferimento dei rifiuti nei cassonetti fuori degli orari e
giorni stabiliti o non adeguatamente confezionati:
da € 25,00 a € 77,00
b) per violazione alle norme dell'art. 10 - p.to 3: conferimento
nei contenitori di rifiuti impropri
- se il conferimento riguarda rifiuti urbani pericolosi
Da € 100,00 a €
470,00
- se il conferimento riguarda rifiuti speciali
Da € 100,00 a €
470,00
- se il conferimento riguarda rifiuti speciali pericolosi
Da € 155,00 a €
1.085,00
c) per violazione alle norme di cui all'art. 11 - p.to 7: divieto
di incendiare i rifiuti all'aperto
Da € 155,00 a €
260,00
d) per violazione alle norme dell'art. 13: spostamento dei
contenitori dalle posizioni individuate
Da € 25,00 a € 207,00
e) per violazione alle norme di cui al Titolo II: conferimento
fuori dai cassonetti appositamente predisposti dei rifiuti
destinati alla raccolta differenziata
Da € 103,29 a €
619,75
f) per violazione alle norme dell'art. 38: mancata pulizia
delle aree di parcheggio mercati
Da € 50,00 a € 470,00
g) per violazione alle norme dell'art. 39: obbligo dei gestori di
esercizi pubblici di tenere pulite le aree di rispettiva Da € 50,00 a € 470,00
pertinenza
h) per violazione alle norme dell'art. 40: obbligo degli
appartenenti a spettacoli viaggianti di mantenere pulite le
aree occupate durante l'uso e al momento della
riconsegna delle stesse
(alla sanzione amministrativa deve essere aggiunto Da € 100,00 a €
l’onere per la pulizia delle aree)
620,00
i) Per violazione alle norme dell'art. 41: divieto di distribuire Da € 25,00 a € 155,00
volantini
l) Per violazione dell’art. 18 “smaltimento dei rifiuti triturati in Da € 50,00 a € 260,00
fognatura”
m) Per violazione alle norme dell'art. 45: smaltimento di rifiuti
attraverso pozzetti stradali:
Se il conferimento riguarda rifiuti urbani
Da € 25,00 a € 206,00
41
Se il conferimento riguarda rifiuti speciali
Se il conferimento riguarda rifiuti speciali pericolosi
n)
o)
p)
q)
Per violazione alle norme dell'art. 46: contravvenzione al
divieto di sporcare il suolo con lordure di animali
Per violazione alle norme degli artt. 25 e 52: obbligo di
dichiarazione in caso di trasporto di rifiuti ingombranti e di
rifiuti inerti
Violazione di disposizioni inerenti la raccolta rifiuti date
con ordinanza sindacale o dirigenziale
Per conferimento di rifiuti di qualsiasi natura e tipo nei
contenitori stradali, da parte di cittadini non residenti
Da € 100,00 a €
620,00
Da € 200,00 a €
1.085,00
Da € 25,00 a € 155,00
Da € 25,00 a € 155,00
Da € 25,00 a € 155,00
Da € 100,00 a €
300,00
Articolo 60
Norma transitoria e abrogazioni
1. E’ abrogato il precedente regolamento comunale di igiene ambientale e gestione
dei rifiuti solidi urbani ed imballaggi.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo
all’intervenuta esecutività della deliberazione con cui è stato approvato.
3. Le sanzioni previste dal presente Regolamento sono ridotte del 50% nei sei mesi
successivi alla sua entrata in vigore.
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Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani