Comune di Bussolengo Provincia di Verona Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani (art. 7 della legge regionale 21 gennaio 2000 n. 3) Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 18.06.2002 Modificato con delibera del Consiglio Comunale n° 76 del 16.12.2004 1 SOMMARIO Pag. Regolamento 1 SOMMARIO 2 TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI 4 Articolo 1 – Oggetto del Regolamento Articolo 2 – Classificazione dei rifiuti Articolo 3 – Rifiuti urbani Articolo 4 – Rifiuti speciali Articolo 5 – Rifiuti speciali assimilati agli urbani Articolo 6 – Rifiuti pericolosi Articolo 7 – Definizione di gestione dei rifiuti Articolo 8 – Organi preposti al controllo Articolo 9 – Norma di rinvio 4 5 6 6 7 10 10 10 11 TITOLO II – GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI INTERNI ED ASSIMILATI 11 Articolo 10 – Rifiuti domestici non ingombranti e speciali assimilati Articolo 11 – Perimetri Articolo 12 – Frequenza del servizio di raccolta Articolo 13 – Norme relative ai contenitori Articolo 14 – Pesata dei rifiuti urbani Articolo 15 – Rifiuti urbani pericolosi e non pericolosi di provenienza domestica soggetti a conferimento separato Articolo 16 – Rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni Articolo 17 – Trasporto Articolo 18 – Smaltimento Articolo 19 – Pubblicità ed informazione 11 12 13 13 15 15 16 17 17 18 TITOLO III – RACCOLTA DIFFERENZIATA 18 Articolo 20 – Promozione della raccolta differenziata Articolo 21 – Classi merceologiche Articolo 22 – Modalità di conferimento e raccolta Articolo 23 – Obblighi per l’esercizio della raccolta differenziata Articolo 24 - Gestione della piattaforma ecologica Articolo 25 – Rifiuti ingombranti di provenienza domestica e non Articolo 26 – Beni durevoli Articolo 27 – Rifiuti organici umidi Articolo 28 – Il rifiuto secco non riciclabile Articolo 29 – Il compostaggio domestico Articolo 30 – Rifiuti vegetali derivanti da potatura e sfalcio di aree verdi Articolo 31 – Carta e carbone Articolo 32 – Plastica Articolo 33 – Vetro e barattoli in metallo Articolo 34 – Legno e ferro 18 18 19 20 20 21 21 22 23 24 25 26 27 27 28 2 Articolo 35 – Associazioni di volontariato ed altri enti 28 TITOLO IV – GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI 29 Articolo 36 – Rifiuti di spezzamento Articolo 37 – Frequenza e modalità del servizio pubblico Articolo 38 – Contenitori portarifiuti Articolo 39 – Servizi vari di pulizia Articolo 40 – Interventi urgenti di disinquinamento Articolo 41 – Fabbricati ed aree scoperte Articolo 42 – Terreni non edificati Articolo 43 – Mercati Articolo 44 – Aree occupate da esercizi pubblici Articolo 45 – Aree occupate da spettacoli viaggianti Articolo 46 – Manifestazioni pubbliche Articolo 47 – Volantinaggio Articolo 48 – Carico e scarico di merci e materiali Articolo 49 - Aree di sosta temporanea Articolo 50 – Pozzetti stradali Articolo 51 – Carogne di animali Articolo 52 – Rifiuti prodotti da animali Articolo 53 – Cave e cantieri 29 30 30 30 31 31 32 32 33 33 33 34 34 34 34 35 35 35 TITOLO V: GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI 36 Articolo 54 – Disciplina generale Articolo 55 – Veicoli a motore, rimorchi e simili Articolo 56 – Rifiuti inerti Articolo 57 – Trasporto di rifiuti inerti – obbligo di dichiarazione Articolo 58 – Rifiuti speciali e pericolosi – Obblighi dei produttori 36 36 37 37 38 TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Articolo 59 – Sanzioni Articolo 60 – Norma transitoria e abrogazioni 38 38 39 3 TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Oggetto del Regolamento 1. Il presente Regolamento disciplina: a) lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati; b) determina i perimetri entro i quali è istituito il servizio di raccolta; c) stabilisce norme per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi dello smaltimento, anche per quei rifiuti prodotti in aree non comprese nei perimetri di cui sopra; d) favorisce il recupero di materiali da destinare al riciclo; e) prevede un distinto ed adeguato smaltimento dei rifiuti pericolosi. 2. Il presente Regolamento viene adottato ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, del Decreto del Ministero dell’Ambiente del 29 maggio 1991, del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 così come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 8 novembre 1997 n. 389 e dalla Legge 9 dicembre 1998 n. 426 e dell’art. 7 della Legge Regionale veneta 21 gennaio 2000 n. 3. 3. Ai fini del presente Regolamento si assumono le definizioni dettate dall’art. 6 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 al quale si rinvia. Si definiscono inoltre: a. Spazzamento: l’operazione d’asporto dei rifiuti non ingombranti giacenti su strade o su aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico; b. Compost: è il prodotto ottenuto dal compostaggio delle frazioni organiche preselezionate, nel rispetto di apposite norme tecniche; c. Raccolta porta a porta: Raccolta dei rifiuti urbani e speciali assimilati a domicilio secondo modalità e tempi fissati dall’Amministrazione Comunale; d. Raccolta con cassonetto: Raccolta dei rifiuti urbani e speciali assimilati effettuata tramite il conferimento dei materiali in contenitori stradali; e. Raccolta su chiamata: raccolta di rifiuti urbani ingombranti o di altri tipi di rifiuti in volumetrie eccessive per il conferimento ai contenitori stradali, concordata preventivamente dall’utente con la ditta aggiudicataria del servizio o chi per esso; f. Isola ecologica: zona recintata e non presidiata dotata di contenitori per il conferimento delle principali frazioni di rifiuto, eccetto gli ingombranti; g. Piattaforma ecologica: zona recintata e presidiata, dotata dei necessari contenitori per il conferimento differenziato, da parte degli utenti, di tutte le tipologie di rifiuti riutilizzabili, riciclabili, compostabili e tossico nocivi (RUP); h. Imballaggio: il prodotto, composto da materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all’utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati per lo stesso scopo; 4 i. Imballaggio primario o imballaggio per la vendita: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, un’unità di vendita per l’utente finale o per il consumatore; j. Imballaggio secondario o imballaggio multiplo: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita oppure imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto ad esclusione dei containers per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei. k. Imballaggio terziario: concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita, oppure di imballaggi multipli. l. Rifiuto da imballaggio: ogni imballaggio o materiale da imballaggio, rientrante nella definizione di Rifiuto data all’art. 35 comma 1 del D. Lgs. n. 22/97, escluso i residui di produzione. 4. L'istituzione dell'apposita tariffa di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, è avvenuta in conformità del relativo Regolamento Comunale per l’applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani approvato nel Consiglio Comunale n. 3 del 17.02.2000. 5. L'attività di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento è di competenza del Comune che la esercita in regime di privativa nelle forme di cui al Titolo V del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. Il Comune gestisce tali servizi tramite il Consorzio di Bacini VR2 “Il Quadrilatero” nelle forme indicate nell’apposito "Capitolato d’oneri per i servizi di raccolta e trasporto RTSU e servizi connessi – Parte speciale territorio di Bussolengo" (denominato in seguito “Capitolato”). Articolo 2 Classificazione dei rifiuti 1. I rifiuti sono classificati secondo l'origine in rifiuti urbani e rifiuti speciali e secondo le caratteristiche di pericolosità in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. 2. Ai fini del presente Regolamento s’individuano le seguenti tipologie di rifiuti: a. RIFIUTI URBANI b. RIFIUTI SPECIALI c. RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI d. RIFIUTI PERICOLOSI e. IMBALLAGGI. 3. Tutti i rifiuti, una volta che siano stati abbandonati o conferiti con le modalità specificate nel presente Regolamento, diventano, ad ogni effetto di legge, di proprietà del Comune. 5 Articolo 3 Rifiuti urbani 1. Sono rifiuti urbani: a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lett. a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi del successivo art. 5, nelle more della fissazione dei criteri di cui all'art. 18, comma 2, lett. d) del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22; c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali; f) i rifiuti sanitari assimilabili agli urbani secondo quanto previsto nel D.M. 26 giugno 2000 n. 219 “Regolamento recante la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari, ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs. n.22/1997”, art. 2 lettera g. 2. I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché tutti i rifiuti derivanti da attività cimiteriali (con l’esclusione dei rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali) sono regolamentati dalle disposizioni contenute nel D.M. 26 giugno 2000 n. 219 “Regolamento recante la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari, ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs. n.22/1997”, capo III art. 12. Articolo 4 Rifiuti speciali 1. Sono rifiuti speciali: a) i rifiuti di attività agricole e agro-industriali; b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo; c) i rifiuti da lavorazioni industriali; d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; e) i rifiuti da attività commerciali; f) i rifiuti da attività di servizio; g) i rifiuti derivanti dalle attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie; i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti; j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti. 6 Articolo 5 Rifiuti speciali assimilati agli urbani 1. Nelle more della fissazione dei criteri quali-quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani ex art. 18, comma 2 lett. d) del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, per quanto riguarda i rifiuti speciali non pericolosi, provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione, derivanti da attività industriali, artigianali, commerciali e di servizio, si procede, in forza dell'art. 21 - lett. g) del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 ad una assimilazione qualiquantitativa dei rifiuti di cui al presente articolo, ai fini della raccolta ed applicazione della tassa/tariffa, sulla base dei seguenti criteri: 1. si conferma, in conseguenza di quanto sopra esposto, per quanto riguarda le caratteristiche qualitative dei rifiuti speciali non pericolosi da considerare assimilati agli urbani, l’elenco contenuto al punto 1.1.1 lettera a) della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27.7.1984 purché allo stato solido, esenti da amianto e non contaminati e fatta esclusione per i copertoni, in quanto per le loro dimensioni non possono essere conferiti nei cassonetti; inoltre, relativamente all'indicazione ricompresa nell'elenco come "imballaggi in genere" deve intendersi "rifiuti di imballaggi primari" così come individuati dal Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22. Tal elenco, riportato come allegato B al presente Regolamento, è da intendersi come elenco a titolo esemplificativo di materiali e manufatti che costituiscono i rifiuti assimilati agli urbani; 2. si limita l’assimilazione, con riferimento all’aspetto qualiquantitativo, ai rifiuti speciali provenienti dalle seguenti attività (in quanto le uniche che producono rifiuti simili qualiquantitativamente a quelli prodotti nei locali e luoghi adibiti ad uso civile abitazione): a) attività ricettivo alberghiera e collettività, collegi, conventi fra cui : • caserme, carceri • alberghi, pensioni, locande, affittacamere, diurni • mense aziendali b) studi professionali, servizi direzionali privati e attività consimili, compresi uffici e servizi, reparti di spedizione e magazzini annessi alle aziende industriali, artigianali e commerciali fra cui: • studi professionali, autoscuole • uffici privati • uffici pubblici (compresi uffici e servizi annessi ad aziende industriali, artigianali e commerciali) • banche e istituti assicurativi e finanziari c) servizi igienico sanitari fra cui: • gabinetti medici e dentistici (con esclusione della produzione dei rifiuti speciali per espressa norma ordinamentale) • ospedali e case di cura (con esclusione della produzione dei rifiuti speciali per espressa norma ordinamentale) d) attività e servizi ricreativi per lo spettacolo e le comunicazioni fra cui: • palestre • teatri, cinema all'aperto 7 • scuole e sale da ballo, discoteche, sale da gioco, circoli ritrovo e divertimento, aree e platee per spettacoli all'aperto • campeggi e depositi di roulotte • associazioni e istituzioni culturali, mutualistiche, sportive, politiche, sindacali e benefiche e locali di ritrovo in genere e) servizi scolastici e loro pertinenze fra cui: • scuole pubbliche • scuole private f) attività di vendita al dettaglio fra cui: • esercizi di ortofrutta all'interno di immobili • banchi di ortofrutta scoperti e coperti • attività commerciali per la vendita al minuto in forma fissa e ambulante di prodotti ittici, animali di allevamento, fiori e piante, ristoranti, bar trattorie, pizzerie, osterie e gelaterie con superficie non superiore a mq. 1.000. • attività commerciali per la vendita al minuto in forma fissa e ambulante di alimentari in genere, carne, dolciumi, latterie, pane e sfarinati, mangimi e granaglie • attività commerciali per la vendita al minuto, in forma fissa o ambulante, di abbigliamento, prodotti tessili, mobili, casalinghi, elettrodomestici, libri, pubblicazioni ed audiovisivi, prodotti non compresi nelle precedenti categorie, distributori di carburanti escluse aree scoperte, edicole, calzature e pelletterie, generi di monopolio • farmacie • supermercati, grandi magazzini, vendita all'ingrosso g) pubblici esercizi fra cui: • aree scoperte di distributori di carburante • stazioni di autobus h) attività artigianali di servizio alla residenza e/o alla persona fra cui: • attività artigianali (di servizio alla residenza e/o alla persona) • locali non compresi in altre categorie i) i rifiuti da attività agricole di cui all'art. 7 - comma 3 - lett. a) del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, limitatamente alle attività florovivaistiche (con superficie non superiore a 500 mq) con annessa commercializzazione dei prodotti svolte in area urbana - o comunque comprese nell'area di espletamento del servizio pubblico - all'interno di serre coperte, con esclusione dei rifiuti derivanti da attività agro colturali ed agro industriali, fatte salve, in questo caso, le eventuali superfici dei locali per la commercializzazione al dettaglio dei prodotti dell'attività di trasformazione, sempre comprese nell'area di espletamento del servizio pubblico; 3. si dà atto che i produttori di rifiuti che non risultano assimilati agli urbani potranno provvedere allo smaltimento degli stessi anche mediante conferimento ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, previa stipulazione di apposita convenzione, come previsto dall’art. 10, comma 2 lettera c), del D.Lgs. 22/97; 4. sulla base dei principi di efficacia, efficienza, ed economicità e in funzione della capacità tecnico-organizzativa del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, si dà atto che i produttori di rifiuti potenzialmente assimilati 8 derivanti da attività artigianali, industriali e commerciali (limitatamente ai rifiuti di imballaggio per i quali il Comune ha stipulato un accordo con il relativo Consorzio di filiera) potranno provvedere allo smaltimento degli stessi anche mediante conferimento ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, alle seguenti condizioni: a) i rifiuti conferiti devono essere della tipologia “rifiuti di imballaggio”, per i quali l’Amministrazione Comunale ha stipulato un accordo con il relativo Consorzio di filiera; b) i rifiuti devono essere conferiti presso la piattaforma ecologica a cura e spese dell’utenza; c) i rifiuti conferiti non devono superare il limite quantitativo annuo massimo di t. 6. Il trasporto dei rifiuti effettuato direttamente dal produttore/detentore del rifiuto, solleva lo stesso da ogni responsabilità circa il corretto smaltimento o recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 10. comma 3 - lett. a) del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22. Limitatamente alle tipologie dei rifiuti conferiti al servizio pubblico, il produttore/detentore degli stessi è esonerato dalla compilazione del formulario di identificazione del rifiuto, dalla tenuta del registro di carico e scarico relativo ed alla compilazione del MUD di cui alla Legge 25 gennaio 1994 n. 70 e successive modificazioni ed integrazioni. Sono esclusi dall'assimilazione: • i rifiuti di imballaggi secondari e terziari, che sono assimilati ai rifiuti urbani ai soli fini del conferimento in raccolta differenziata, secondo le forme e le modalità di cui all'art. 20 del presente Regolamento, essendone vietata l'immissione nel normale circuito di raccolta ai sensi dell'art. 43 - comma 3 - del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, e ferma restandone l'esclusione dal regime di privativa, ai sensi dell'art. 21 - comma 7 - del medesimo Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22; • i rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di materiali di cava, come disposto dalla Legge 9 dicembre 1998 n. 426, modificativa del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22. • I seguenti rifiuti agricoli: carogne, materiali fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell’attività agricola ed in particolare in materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli; • Le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido; • I materiali esplosivi in disuso. 2. L’ente si riserva la facoltà di assimilare quantitativi maggiori dei 6 tonn/anno di rifiuti di imballaggio (imballaggi cellulosici, legno e plastica) a fronte di specifiche realtà per le quali sia stata provata la convenienza economica dell’operazione. In questo caso le modalità di raccolta saranno puntualmente stabilite in una 9 determina dirigenziale contenente tutte le specifiche del caso oltre che un’accurata analisi economica. Articolo 6 Rifiuti pericolosi 1. Sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati nella decisione 2000/532/CE come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE Articolo 7 Definizione di gestione dei rifiuti 1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, per gestione dei rifiuti s’intende il complesso delle seguenti attività: • spazzamento • conferimento • raccolta • trasporto • trattamento • smaltimento • recupero e riciclaggio 2. Per lo svolgimento coordinato dei suddetti servizi, il Consorzio di Bacino VR2 “Il Quadrilatero” può stipulare apposite convenzioni con altri Enti, associazioni e ditte private, ai sensi del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 3. Il Consorzio di Bacino VR2 “Il Quadrilatero” è tenuto a fornire al Comune tutte le informazioni sulle attività di cui sopra di propria competenza, ai fini del successivo inoltro alla Regione e alla Provincia secondo quanto previsto dall'art. 21 - comma 6 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22. Articolo 8 Organi preposti al controllo 1. In attuazione dell'art. 20 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, spetta alla Provincia il controllo della gestione dei rifiuti, salve comunque le competenze esercitate dal personale ispettivo e di vigilanza al cui territorio appartiene il Comune, dall'Agenzia Regionale per l'Ambiente (A.R.P.A.V.), da coloro che svolgono funzioni di polizia amministrativa e dagli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria con giurisdizione in materia ambientale e dai vigili urbani. 2. I soggetti indicati al comma 1 provvedono all'accertamento ed alla contestazione delle violazioni ai divieti di cui agli articoli 14 - commi 1 e 2, 43 - comma 2, 44 comma 1, 46 - commi 1 e 2 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 nonché delle disposizioni sanzionatorie contenute nel presente Regolamento. 10 Articolo 9 Norma di rinvio 1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le norme dei Regolamenti Comunali di Igiene e Polizia Urbana, nonché le leggi vigenti in materia di gestione dei rifiuti. 2. L'emanazione dei decreti attuativi previsti dal Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, che fisseranno norme tecniche relative alle modalità di smaltimento di alcune tipologie di rifiuti, modificheranno automaticamente le norme in contrasto contenute nel presente Regolamento. La Giunta Comunale, con propria deliberazione, ne darà formalmente atto in modo da evitare dubbi interpretativi. 3. Per quanto riguarda le norme contenute nel presente Regolamento in relazione all'assimilazione quali-quantitativa dei rifiuti speciali agli urbani, le stesse dovranno essere adeguate ai criteri che saranno emanati dai decreti attuativi del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e recepite con apposito provvedimento dalla Giunta Comunale. 4. Si rinvia alle clausole contenute nel “Capitolato” in ordine agli obblighi e ai doveri della ditta aggiudicataria del servizio. Al “Capitolato” si rinvia altresì per quanto non espressamente stabilito nel presente Regolamento. 11 TITOLO II - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI INTERNI ED ASSIMILATI Articolo 10 Rifiuti domestici non ingombranti e speciali assimilati 1. I rifiuti domestici non ingombranti e quelli speciali assimilati, così come definiti rispettivamente all'art. 3 e all'art. 5 del presente Regolamento, devono essere conferiti, a cura del produttore, secondo le indicazioni stabilite nel presente regolamento. 2. Il conferimento di tali rifiuti deve avvenire esclusivamente nei cassonetti predisposti dalla ditta aggiudicataria del servizio e, qualora si tratti di raccolta porta a porta, negli orari stabiliti dal presente Regolamento o da successive Ordinanze Dirigenziali. 3. Non devono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani ordinari ed assimilati: a. i rifiuti domestici ingombranti b. i rifiuti pericolosi c. i rifiuti speciali non assimilabili d. le sostanze allo stato liquido e. i materiali in fase di combustione f. i materiali che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto g. le frazioni di rifiuti per le quali è istituita la raccolta differenziata. 4. Dopo l'introduzione dei rifiuti, il coperchio del cassonetto deve essere ben chiuso. Qualora un contenitore risultasse già colmo, è vietato abbandonare i rifiuti ai lati dello stesso ed il loro conferimento deve avvenire nel cassonetto più vicino. 5. Nel conferimento, particolare cura deve essere rivolta in modo da evitare che frammenti di vetro, oggetti taglienti o acuminati possano provocare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta; tali oggetti, quindi, devono essere avvolti in carta o stracci in modo da ridurne la pericolosità. Gli aghi delle siringhe, inoltre, devono essere conferiti previo rincappucciamento. Il conferimento del rifiuto umido deve avvenire avendo cura di non sporcare né all’esterno del bidone né sul suolo pubblico. 6. La quantità del rifiuto conferito giornalmente dovrà risultare compatibile con i criteri del servizio di raccolta eseguito dalla ditta aggiudicataria del servizio come indicato all'art. 13 - comma 10 del presente Regolamento. 7. E' vietato lasciar cadere, gettare e depositare nelle strade ed aree pubbliche, sui marciapiedi e sulle aree aperte soggette al pubblico passaggio, immondizia o rifiuti di qualsiasi genere, sia solidi che liquidi, anche se allo scopo di fornire alimento ad animali. 12 Articolo 11 Perimetri 1. I perimetri entro i quali la ditta aggiudicataria del servizio svolge il servizio di raccolta dei rifiuti di cui all'articolo precedente, sono definiti con l'obiettivo di estendere al massimo di utenti potenziali la possibilità di usufruire del servizio pubblico, nel rispetto delle norme vigenti in materia e compatibilmente con i livelli tecnico-organizzativi della ditta aggiudicataria del servizio stessa. 2. Il servizio è garantito su tutte le aree del territorio comunale. 3. S’intendono coperti dal pubblico servizio anche quegli edifici ai quali si acceda mediante strada privata il cui sbocco, comunque, sia in area pubblica soggetta al servizio di raccolta effettuata dalla ditta aggiudicataria del servizio. 4. Successivamente all'approvazione del presente Regolamento tali perimetri possono essere aggiornati o modificati con ordinanze dirigenziali, apportando le conseguenti variazioni al “Capitolato”. 5. Coloro che risiedono all'esterno dell'area di espletamento del pubblico servizio sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico-sanitaria dei propri luoghi di residenza e dell'ambiente agricolo, organizzando anche all'interno delle abitazioni o delle loro pertinenze, modalità di detenzione dei rifiuti per il successivo conferimento nel più vicino contenitore di raccolta. Per quanto attiene alla raccolta e smaltimento dei rifiuti di origine agricola si rinvia alle clausole e modalità operative definite nell’apposito protocollo d’intesa sottoscritto dalla Provincia con le associazioni di categoria. 6. Nelle concimaie destinate ad accumulo di stallatico, o nelle compostiere ad uso familiare, è ammesso lo smaltimento della sola frazione organica putrescibile dei rifiuti. 7. E' vietato incendiare i rifiuti all'aperto, fatti salvi i casi di abbruciamento dei residui vegetali di natura agricola, secondo le disposizioni stabilite dalla legislazione regionale che disciplina la materia. 8. I rifiuti per i quali sono previste forme di raccolta separata, devono essere conservati e conferiti negli appositi contenitori predisposti nell'area urbana e nei centri di conferimento attrezzati. 9. Le norme relative al conferimento separato si applicano anche ai rifiuti pericolosi che vengono prodotti all'esterno dell'area di espletamento del servizio di raccolta. Articolo 12 Frequenza del servizio di raccolta 1. La raccolta dei rifiuti urbani non ingombranti è effettuata in conformità ai principi di cui al punto 2.1.1. della Deliberazione Interministeriale del 27.07.1984 che prevede la possibilità di stabilire frequenze di raccolta diverse, purché adeguatamente 13 motivate, a condizione che non comportino maggiori rischi per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente e siano comunque salvaguardate le esigenze di decoro ambientale. I tempi e le modalità di conferimento, le capacità dei contenitori nei quali il conferimento viene effettuato, nonché le frequenze e le capacità del sistema di raccolta, assicurano la corrispondenza, sia temporale che quantitativa, tra il flusso di ciascun ciclo di conferimento ed il flusso di ciascun ciclo di raccolta. 2. La raccolta viene di regola assicurata con le frequenze e le modalità specificate nel “Capitolato”. In esso sono previste particolari forme di organizzazione e di articolazione degli orari del servizio nelle seguenti occasioni: domeniche, festività infrasettimanali, festività doppie e festività triple. Appartiene, in ogni caso, al dirigente la competenza a dettare, con propria ordinanza, le prescrizioni necessarie per assicurare la regolarità dei servizi in situazioni di necessità. Qualora, vi sia un reale e contingibile rischio igienico – sanitario e ambientale la competenza dell’ordinanza spetta al Sindaco ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.22 del 05.02 1997 e dell’art. 50del D. Lgs. 267/2000. Articolo 13 Norme relative ai contenitori 1. I contenitori per la raccolta dei rifiuti, di cui all'art. 10 del presente Regolamento, sono collocati in area pubblica o privata soggetta ad uso pubblico a cura della ditta aggiudicataria del servizio. Le distanze dei contenitori dall’utenza sono indicate nel Regolamento Comunale per l’applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (entro 300 mt.). 2. Ove previsti in area privata, i contenitori previsti per le grandi utenze devono comunque essere di proprietà della ditta aggiudicataria del servizio, salvo casi del tutto particolari che saranno preventivamente verificati con il proprietario dell'area. 3. L'area interessata dai contenitori, una volta definita, deve essere delimitata, a cura del Comune, con segnaletica orizzontale di colore giallo. A cura della ditta aggiudicataria del servizio e quando necessario devono essere installate le protezioni di ancoraggio e di fermo dei cassonetti. 4. I contenitori devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedirne esalazioni moleste; gli stessi, nonché le relative piazzole di sedime, devono essere sottoposti, con le frequenze stabilite nel “Capitolato” a lavaggi e disinfezioni, al fine di impedire l'insorgere di pericoli di natura igienico-sanitaria. Il “Capitolato” può prevedere l’impiego, in determinati periodi dell’anno di enzimi aventi caratteristiche merceologiche prestabilite e di sicura efficacia o di coperchi a carboni attivi. 5. La collocazione dei cassonetti deve consentire le operazioni di svuotamento, movimentazione e lavaggio degli stessi e non deve, per quanto possibile, creare intralci alla circolazione veicolare e pedonale. E' vietato sbloccare i freni di stazionamento, ribaltare o danneggiare i cassonetti; è vietato, altresì spostarli, eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura, fatto salvo quanto espressamente previsto nel “Capitolato”. 14 6. Al fine di consentire tali operazioni da parte dei mezzi della ditta aggiudicataria del servizio gli spazi immediatamente adiacenti ai cassonetti dovranno essere lasciati liberi dall'utenza automobilistica (50 centimetri per lato). 7. Nel rispetto delle norme igienico-sanitarie devono essere mantenute le distanze dei cassonetti in orizzontale rispetto a portoni e finestre ubicate a piano terra o in seminterrati ed a ingressi di attività commerciali quali bar, pasticcerie, alimentari, supermercati, farmacie, tavole calde, paninoteche e ristoranti, sempre ché le condizioni oggettive dei luoghi lo permettano. 8. Nella medesima area possono essere collocati più cassonetti in funzione della richiesta del servizio e delle condizioni oggettive dei luoghi; la valutazione di tali elementi è effettuata dalla ditta aggiudicataria del servizio di concerto con l’Ufficio Tecnico Comunale, tenendo presenti il più possibile le esigenze dell'utenza. 9. La capacità dei cassonetti può essere comunque variabile a seconda del tipo in relazione alle dimensioni della rete stradale e alle caratteristiche dei mezzi che li devono movimentare. 10. Per le utenze non familiari il servizio di raccolta prevede volumi utili per il conferimento, maggiori o minori, in funzione delle varie categorie e della loro attitudine a produrre rifiuti. 11. In caso di interventi di risistemazione viaria, di progetti di nuove strutture urbanistiche o di sostanziali ristrutturazioni, di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria, devono essere previsti gli spazi ed i contenimenti per i cassonetti dei rifiuti solidi urbani, sulla base di standard fissati dall’Ufficio Tecnico Comunale, in funzione dei parametri relativi alla densità edilizia, al numero degli utenti e alla destinazione degli insediamenti da servire. 12. Indipendentemente dalle disposizioni contenute nel presente articolo, il “Capitolato” può prevedere che la raccolta dei rifiuti venga effettuata, nell’intero territorio del Comune ovvero in zone previamente delimitate, con l’impiego di differenti tipi di contenitori, rispettivamente per i rifiuti secchi e umidi, ovvero mediante il sistema del c.d. “porta a porta”. Con apposite ordinanze il sindaco disciplina le modalità per lo svolgimento del servizio e detta le prescrizioni a cui gli utenti devono attenersi. 13. I contenitori a qualsiasi titolo consegnati all’utenza rimangono comunque di proprietà della ditta aggiudicataria del servizio. Articolo 14 Pesata dei rifiuti urbani 1. Ai sensi dell'art. 21 - comma 2 - lett. f) del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 la pesata dei rifiuti urbani destinati al recupero o allo smaltimento deve essere effettuata al momento del conferimento presso gli impianti autorizzati di destinazione dei rifiuti, a cura del gestore degli impianti stessi. 15 Articolo 15 Rifiuti urbani pericolosi e non pericolosi di provenienza domestica soggetti a conferimento separato 1. I rifiuti urbani pericolosi e non pericolosi, quali ad esempio: a. accumulatori al piombo b. pile esauste c. farmaci scaduti o non più utilizzati d. lampade al neon, alogene, fluorescenti e. contenitori per oli minerali f. vernici g. prodotti tossici e/o infiammabili contrassegnati dai simboli "T"o "F" (chimici domestici) devono essere conferiti in modo separato rispetto ai rifiuti ordinari, secondo le seguenti modalità: I. le pile esauste devono essere conferite negli appositi contenitori collocati sul territorio comunale od installati presso i rivenditori o conferite presso la piattaforma ecologica; la ditta aggiudicataria del servizio provvede alla periodica raccolta ed allo smaltimento finale; II. i prodotti tossici e/o infiammabili (contrassegnati dai simboli "T" o "F"), unitamente ai relativi contenitori, devono essere conferiti esclusivamente presso la piattaforma ecologica; III. le sostanze farmaceutiche scadute o non più utilizzate devono essere immesse esclusivamente negli appositi contenitori, presenti sul territorio comunale (di regola presso le farmacie) o presso la piattaforma ecologica; la ditta aggiudicataria del servizio provvede alla periodica raccolta ed allo smaltimento finale; IV. le batterie esauste devono essere di norma consegnate al rivenditore contestualmente all'acquisto del bene equivalente o essere conferite presso i centri autorizzati per lo stoccaggio, recupero e trattamento di veicoli fuori uso; nel caso di batterie esauste di esclusiva provenienza domestica le stesse potranno essere conferite presso la piattaforma ecologica; V. le rimanenti tipologie, compresi i contenitori contaminati da solventi, collanti, stucchi, sverniciatori, smacchiatori, antiruggine, lucidanti, alcool, diserbanti, concimi chimici, anticrittogamici, detersivi, insetticidi, decalcificanti e le bombole spray, devono essere conferite presso la piattaforma ecologica; VI. gli oli vegetali usati devono essere conferiti presso la piattaforma ecologica, per essere inviati a riciclo. 2. Gli anticrittogamici, gli insetticidi, i diserbanti ed i concimi e i relativi contenitori provenienti da aziende agricole devono essere conferiti tramite il servizio di raccolta porta a porta istituito dal Consorzio di cui fa parte il comune tramite apposita convenzione. Qualora tale servizio dovesse venire a mancare tali tipi di rifiuto devono essere conferiti in piattaforma ecologica secondo le disposizioni della deliberazione di C.C. n° 60 del 24.06.1999 o smaltiti con ditte autorizzate. 16 3. Resta ferma la possibilità di apportare modifiche all'organizzazione ed alle modalità di attuazione del servizio di raccolta differenziata di cui al presente articolo, da stabilirsi con apposita ordinanza del sindaco. 4. L’utente che conferisce al servizio pubblico le tipologie di materiali in oggetto deve adoperarsi affinché il rischio di inquinamento e i pericoli per gli operatori siano minimi. Articolo 16 Rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni 1. Per quanto concerne i rifiuti cimiteriali si fa riferimento al D.M. 26 giugno 200 n. 219 “Regolamento recante la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22”. Il suddetto regolamento disciplina nella fattispecie i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché le altre attività cimiteriali ad esclusione degli sfalci del verde. 2. I rifiuti cimiteriali così come definiti all’art. 2 comma 1 lettera e) devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani. Inoltre devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere e flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all’interno dell’area cimiteriale e recanti la scritta “Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni”. 3. I rifiuti cimiteriali provenienti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione, classificati come urbani a norma dell’art. 7, comma 2, lett. f) del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 diversi da quelli delle lettere b), c) ed e), devono essere smaltiti secondo le modalità stabilite dalla deliberazione della Giunta Regionale Veneta n. 3606 del 6 ottobre 1998. In particolare, secondo tali disposizioni, la carta, il cartone, la plastica, i residui vegetali, i ceri, i lumini, etc, derivanti da operazioni di pulizia e giardinaggio, devono essere smaltiti secondo le modalità previste per i rifiuti urbani. I frammenti di legname, stoffa, avanzi di indumenti etc, devono essere confezionati in appositi idonei contenitori e smaltiti presso impianti di termodistruzione per rifiuti debitamente autorizzati ai sensi della vigente normativa, ovvero in discariche per rifiuti urbani. Le parti metalliche, quali zinco, ottone, piombo etc., qualora le stesse presentino rischi di pericolosità, devono essere sottoposte a disinfezione prima del loro avvio al recupero mediante rottamazione. 4. I rifiuti provenienti da attività di costruzione e demolizione svolte nell’ambito dei cimiteri devono essere considerati rifiuti inerti a norma dell’art. 7, comma 3, lett. b) del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22. 17 Articolo 17 Trasporto 1. Il trasporto di tutti i tipi di rifiuti deve avvenire, durante le operazioni di raccolta e trasferimento agli impianti di smaltimento e/o recupero, in ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione interministeriale del 27.07.84; pertanto: a. gli automezzi usati per il trasporto devono essere idonei ad assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie, sia per le caratteristiche specifiche dell'attrezzatura, sia per il loro stato di manutenzione e conservazione; b. tali veicoli devono ottemperare alle norme previste dal vigente Codice della Strada ed alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo particolari deroghe o autorizzazioni (ammesse dall'ordinamento giuridico) che possono essere concesse dal Sindaco, su conforme parere del Comando di Polizia Municipale, per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, limitazioni d'orario, dimensioni del veicolo, etc.). Articolo 18 Smaltimento 1. Lo smaltimento dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta o mediante articolazioni particolari del medesimo, avviene a cura della ditta aggiudicataria del servizio presso gli impianti debitamente autorizzati dagli Enti competenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. 2. Gli orari di accesso, le modalità di smaltimento e le relative tariffe, determinate in conformità alle fonti normative vigenti, sono disciplinati dai soggetti gestori degli impianti 3. La ditta aggiudicataria del servizio è soggetta al rispetto delle norme tecniche, di sicurezza ed amministrative stabilite in ciascun impianto. 4. E’ vietato lo smaltimento dei rifiuti in fognatura anche se triturati. Articolo 19 Pubblicità ed informazione 1. L’Ufficio Ecologia, di concerto con il Consorzio di Bacino VR2 “Il Quadrilatero” è tenuto, con le modalità più appropriate ed anche tramite appositi avvisi, a pubblicizzare nel dettaglio il servizio di gestione dei rifiuti di propria competenza, nonché: a. giorni ed orari di conferimento nei cassonetti; b. giorni ed orari di raccolta nelle singole vie o piazze; c. modalità dello spazzamento meccanico; d. modalità della raccolta differenziata, indicando giorni ed orari per i soli servizi programmabili (piattaforma ecologica, porta a porta); 18 e. modalità del conferimento dei rifiuti ingombranti; f. servizio telefonico di assistenza agli utenti. 19 TITOLO III - RACCOLTA DIFFERENZIATA Articolo 20 Promozione della raccolta differenziata 1. Al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi, nonché per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 24 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, deve essere attuata la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dei rifiuti assimilati ed assimilabili e dei rifiuti di imballaggio. 2. Le modalità del conferimento, della raccolta e del trasporto dei rifiuti raccolti in modo differenziato sono disciplinate dal presente titolo e il relativo piano di attuazione viene predisposto in collaborazione con il Consorzio di Bacino VR2 “Il Quadrilatero”. 3. La gestione della raccolta differenziata deve essere effettuata secondo i criteri e le garanzie di cui all'art. 39 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22. Articolo 21 Classi merceologiche 1. Sulla base del piano della raccolta differenziata il Comune ed il Consorzio di Bacino “Il Quadrilatero” VR 2 definiscono, in accordo con i singoli soggetti gestori, individuati in collaborazione con i Consorzi della filiera CONAI, le categorie di rifiuti da sottoporre a raccolta differenziata per il recupero di materiali. Oltre alla raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti, dei beni durevoli e dei rifiuti vegetali derivanti da sfalci e potature, la raccolta differenziata è da prevedersi in particolare nell'ambito delle sotto elencate frazioni: a. materiali organici soggetti a fermentazione, derivanti sia da utenze domestiche sia da grandi utenze (FORSU) b. vetro c. carta e cartone d. materiali metallici (in particolare acciaio e alluminio) e. plastica (contenitori per liquidi) f. stracci e indumenti usati g. legno h. rifiuti domestici pericolosi i. eventuali altre frazioni 2. Per tutte le frazioni per le quali è stata attivata la raccolta differenziata non è consentito lo smaltimento, ma deve esserne garantito il recupero, secondo quanto stabilito dalle convenzioni ANCI-CONAI o da altre convenzioni. 20 Articolo 22 Modalità di conferimento e raccolta 1. In relazione alle diverse classi merceologiche ed alla conformazione del territorio, la raccolta differenziata è attivata principalmente mediante una delle seguenti modalità: • • • raccolta porta a porta e similari raccolta tramite contenitori diffusi sul territorio raccolta presso isole ecologiche appositamente attrezzate Le modalità di esecuzione del servizio di raccolta differenziata sono stabilite dal presente Regolamento Comunale e rese note alla popolazione tramite avvisi pubblici, inserti giornalistici, depliant o altre forme di comunicazione che permettano il raggiungimento di tutta la popolazione. In ragione di particolari esigenze di gestione del servizio, igienico – sanitarie o economiche, il Comune si riserva di modificare temporaneamente il servizio tramite ordinanza dirigenziale e/o sindacale. 2. Ove è attivato il servizio è obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per la raccolta differenziata e delle iniziative attivate ed autorizzate comunque finalizzate al recupero-riciclaggio. Pertanto, per i rifiuti per i quali sia stata istituita la raccolta differenziata, è vietato il conferimento nei contenitori predisposti per l'ordinario servizio di raccolta R.S.U. 3. L'utente deve provvedere alla preventiva selezione del materiale alla fonte ed al successivo conferimento negli appositi contenitori in base alle frazioni a cui esso è destinato e che devono essere chiaramente indicate sui contenitori stessi. 4. Il Comune, in accordo con il Consorzio di Bacino VR2 “Il Quadrilatero”, può promuovere in forma sperimentale, in determinati ambiti territoriali, per categorie di produttori o di prodotti da definirsi, anche forme di raccolta differenziata in base alla conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi e di ottimizzazione del recupero, di tutela igienico-sanitaria nelle diverse fasi dello smaltimento e di riduzione della quantità di rifiuti da avviare a discarica o, quando ne ricorrano le condizioni, al recupero energetico; può promuovere, altresì, il compostaggio delle frazioni organiche in appositi impianti ed a livello domestico. Articolo 23 Obblighi per l’esercizio della raccolta differenziata 1. I gestori del servizio di raccolta differenziata sono tenuti: a. alla manutenzione e pulizia periodica dei contenitori ed all'asporto dalle piazzole di appoggio di materiali o loro frammenti eventualmente fuoriusciti nel corso delle operazioni di travaso; b. ad inoltrare ogni semestre al Sindaco un resoconto dettagliato sui quantitativi dei materiali da loro raccolti e inviati al recupero e/o 21 riciclaggio; tali quantitativi dovranno essere suddivisi per tipologia, con l'indicazione del tipo di riutilizzazione finale. Articolo 24 Gestione della piattaforma ecologica 1. Il Comune ha attivato nel proprio territorio una piattaforma ecologica in Via Dell’Industria n. 29, presso la quale sono autorizzati al conferimento solo gli utenti che comprovino la residenza ed il domicilio nel Comune. Sono altresì autorizzate le imprese che svolgono la propria attività sul territorio comunale, alle condizioni per esse previste dall’art. 5 del presente Regolamento. 2. Gli utenti che accedono alla piattaforma ecologica devono tenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti dei custodi, nonché suddividere e posizionare i materiali nei contenitori e nei modi indicati. 3. Le modalità per il funzionamento della piattaforma ecologica, nonché gli orari di apertura della stessa sono stabilite dall’Ufficio Ecologia tramite determina dirigenziale. 4. L’utente dovrà rivolgersi al personale addetto all’accettazione per le indicazioni relative allo scarico. 5. Lo scarico è a cura dell’utente che deve conferire correttamente i materiali negli appositi contenitori. 6. E’ tassativamente vietato l’abbandono dei rifiuti in prossimità dell’ingresso della piattaforma ecologica o conferire materiali dei quali non è autorizzato il ritiro. Articolo 25 Rifiuti ingombranti di provenienza domestica e non domestica 1. I rifiuti ingombranti di qualsiasi provenienza non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta, né devono essere abbandonati sul suolo pubblico e/o privato ad uso pubblico (marciapiedi, strade, etc.). 2. Il Comune si occupa del ritiro e dello smaltimento dei rifiuti ingombranti di esclusiva provenienza domestica precisando che all’acquisto di un nuovo bene il materiale vetusto deve essere riconsegnato alla ditta venditrice che si deve occupare allo smaltimento. 3. Il “Capitolato” prevede che, per le utenze domestiche, su richiesta dell'interessato la ditta aggiudicataria del servizio provveda alla raccolta dei rifiuti ingombranti direttamente al domicilio dell'utente, tramite apposito servizio. L’utente richiede la raccolta dei rifiuti ingombranti a domicilio telefonando ad un numero verde. La ditta effettua il servizio nel tempo massimo di un mese. L’utenza dovrà predisporre il bene da ritirare su suolo pubblico in modo da non intralciare la viabilità. La ditta non è autorizzata a ritirare il beni ingombranti all’interno delle unità abitative. 22 4. Tutte le utenze domestiche possono altresì conferire i propri rifiuti ingombranti direttamente presso la piattaforma ecologica. 5. Il conferimento diretto delle utenze domestiche ha carattere gratuito. Le altre utenze conferiscono con modalità e costi stabiliti dall'Amministrazione Comunale. 6. Per il trasporto dei rifiuti di cui al presente articolo è obbligatorio munirsi di apposita dichiarazione, secondo le modalità indicate all'art. 56 del presente Regolamento, qualora il trasporto sia effettuato in conto proprio ed il trasportatore non svolga attività di trasporto di rifiuti a titolo professionale. Articolo 26 Beni durevoli 1. I beni durevoli per uso domestico, così come individuati dall'art. 44 - comma 5 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e cioè: a) frigoriferi - surgelatori - congelatori b) televisori c) computer d) lavatrici e lavastoviglie e) condizionatori d'aria ad esaurimento della loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente oppure essere conferiti alla ditta aggiudicataria del servizio nei termini e con le modalità di cui al precedente art. 25. Articolo 27 Rifiuti organici umidi 1. Per frazioni umide s’intendono prevalentemente: scarti di cucina, avanzi di cibo, alimenti avariati, gusci d’uovo, scarti di frutta e verdura, fondi di caffè e filtri di the, escrementi e lettiere di animali domestici, fiori recisi e piante domestiche, pane vecchio, salviette di carta unte, ceneri spente dei caminetti, piccole ossa e gusci di cozze. La frazione umida può provenire sia da utenze domestiche che da utenze non domestiche. 2. Le frazioni umide di rifiuti che vengono prodotte presso le mense pubbliche e private, civili e militari, i punti di ristorazione, nelle aree in cui vengono svolti mercati e presso gli esercizi commerciali che producono rifiuti organici putrescibili, devono essere raccolte separatamente. 3. Le modalità e i tempi per l'attuazione della raccolta differenziata della componente organica umida e secca di provenienza domestica, sono di seguito descritti. 4. Nella zona del centro storico, zone perimetrali e zona industriale - artigianale delimitate nella tavola allegato A il rifiuto umido organico è raccolto porta a porta nei giorni di LUNEDI, MERCOLEDI’ e SABATO. L’utenza deve porre il contenitore in 23 dotazione con manico antirandagismo, su suolo pubblico la sera antecedente la raccolta tra le 21.00 e le 24.00. E’ vietato posizionare su suolo pubblico biopattumiere e/o contenitori differenti da quello dato in dotazione. I contenitori devono essere accuratamente chiusi in modo da evitare esalazioni maleodoranti. Il rifiuto umido viene conferito al servizio pubblico o direttamente nella biopattumiera oppure utilizzando gli appositi sacchetti in mater-bi. E’ vietato l’uso di sacchetti di plastica (shoppers). 5. Sul rimanente territorio comunale si deve effettuare la raccolta differenziata tramite il doppio cassonetto. La popolazione ivi residente dovrà conferire il rifiuto umido, come individuato al comma 1 del presente articolo, negli appositi contenitori stradali avendo cura di evitare che l’eventuale percolato imbratti l’esterno del bidone e la sede stradale. In nessun caso il rifiuto dovrà essere conferito in sacchetti di nylon. E’ preferibile l’utilizzo di sacchetti di mater-bi o, al più, è consentito il conferimento del materiale sfuso. 6. I centri di grande ristorazione, le mense, le pizzerie e le attività con grande produzione di rifiuti umidi organici sono servite tramite un idoneo sistema di raccolta porta a porta e devono richiedere all’Ufficio competente i necessari contenitori. La ditta che gestisce il servizio distribuisce alle grandi utenze uno o più contenitori per l’umido. Il rifiuto umido viene conferito dalle grandi utenze senza sacchetto di contenimento. La cura e la manutenzione dei contenitori è a carico della utenza. L’utenza deve tenere il contenitore su un’area di proprietà in cui non possono avere accesso i privati cittadini. La sera prima del giorno di raccolta tra le 21.00 e le 24.00 la ditta posiziona il bidone su suolo pubblico, in una posizione in cui non rechi disturbo alla circolazione stradale al fine di consentire lo svuotamento. I giorni di ritiro dell’umido sono il LUNEDI, MERCOLEDI’ e SABATO. L’utenza che ha in carico il bidone è la sola responsabile della tipologia di rifiuto conferito al servizio pubblico. In nessun caso il bidone può essere conservato su suolo pubblico. 7. I contenitori forniti dalla ditta aggiudicataria del servizio alle utenze devono essere dotati di chiusura ermetica tale da non permettere il rovistamento da parte degli animali né la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti o lo scolo di materiali soggetti a fermentazione. I contenitori dati in dotazione alle utenze per il porta a porta, devono essere lavati e disinfettati frequentemente, a cura dei privati e degli altri soggetti che li utilizzano, al fine di impedire l'insorgere di pericoli di natura igienico-sanitaria. 8. Nelle zone in cui è attuato il servizio di raccolta differenziata non è consentito conferire i rifiuti di cui al presente articolo nei cassonetti tradizionali, ma devono essere utilizzati solo quelli espressamente dedicati. 9. E’ vietato inserire rifiuti secchi, pericolosi e riciclabili (carta vetro, plastica lattine) nei contenitori dell’umido. 10. E’ vietato posizionare i contenitori sul suolo pubblico prima delle 21.00. 24 Articolo 28 Il rifiuto secco non riciclabile 1. Per rifiuto secco non riciclabile si intende: gomma e polistirolo, stracci sporchi e scarpe vecchie, carta carbone, carta oleata e carta plastificata, contenitori in tetrapak, pannolini e assorbenti, cosmetici e tubetti per il dentifricio, polveri dell’aspirapolvere, piccoli oggetti in legno verniciato, lampadine e cocci di ceramica, porcellana o terracotta, piatti e posate in plastica, secchielli, bacinelle e giocattoli nonché qualsiasi materiale non putrescibile, non riciclabile e non pericoloso. La frazione secca non riciclabile può provenire sia da utenze domestiche che da utenze non domestiche. 2. Le frazioni secche di rifiuti che vengono prodotte presso le mense pubbliche e private, civili e militari, i punti di ristorazione, nelle aree in cui vengono svolti mercati e presso gli esercizi commerciali, devono essere raccolte separatamente. 3. Le modalità e i tempi per l'attuazione della raccolta differenziata della componente secca di provenienza domestica, sono di seguito descritti. 4. Nella zona del centro storico, zone perimetrali e zona industriale - artigianale delimitate nella tavola allegato A il rifiuto secco non riciclabile è raccolto porta a porta nei giorni di MARTEDI’ e VENERDI’. L’utenza deve porre il contenitore in dotazione con manico antirandagismo, su suolo pubblico la sera antecedente la raccolta tra le 21.00 e le 24.00. E’ vietato posizionare su suolo pubblico biopattumiere e/o contenitori differenti da quello dato in dotazione. I contenitori devono essere accuratamente chiusi in modo da evitare esalazioni maleodoranti. Il rifiuto secco deve essere conferito in sacchetti di plastica trasparente in modo tale da poter controllare la qualità del materiale conferito. I sacchetti sono a carico dell’utenza. E’ vietato l’uso di sacchetti di plastica di colore nero o comunque non trasparenti. 5. Il rimanente territorio comunale deve effettuare la raccolta differenziata del rifiuto secco non riciclabile tramite il doppio cassonetto. La popolazione ivi residente dovrà conferire il rifiuto, come individuato al comma 1 del presente articolo, negli appositi contenitori stradali avendo cura di chiudere il cassonetto. In nessun caso il rifiuto dovrà essere posizionato a terra. E’ assolutamente vietato l’inserimento di materiale riciclabile, pericoloso (es. pile e medicinali) o umido nei contenitori destinati al secco non riciclabile. 6. Nel caso in cui i contenitori stradali fossero posizionati ad una distanza superiore a mt. 100, i centri di grande ristorazione, le mense, le pizzerie e le attività con grande produzione di rifiuti secchi non riciclabili sono servite tramite un idoneo servizio. La ditta che gestisce il servizio distribuisce alle grandi utenze uno o più contenitori per il rifiuto secco. Il rifiuto secco deve essere conferito dalle grandi utenze al servizio comunale con idoneo sacchetto di contenimento. La cura e la manutenzione dei contenitori è a carico della utenza. L’utenza deve tenere il contenitore su un’area di proprietà in cui non possono avere accesso i privati cittadini. La sera prima del giorno di raccolta tra le 21.00 e le 24.00 la ditta posiziona il bidone su suolo pubblico, in una posizione in cui non rechi disturbo alla circolazione stradale al fine di consentire lo svuotamento. I giorni di ritiro del rifiuto secco non riciclabile sono il MARTEDI’ e VENERDI’. L’utenza che ha in carico il bidone è la sola responsabile 25 della tipologia di rifiuto conferito al servizio pubblico. In nessun caso il bidone può essere conservato su suolo pubblico. 7. I contenitori forniti dalla ditta aggiudicataria del servizio alle utenze devono essere dotati di chiusura ermetica tale da non permettere il rovistamento da parte degli animali né la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti o lo scolo di materiali soggetti a fermentazione. I contenitori devono essere lavati e disinfettati frequentemente, a cura dei privati e degli altri soggetti che li utilizzano, al fine di impedire l'insorgere di pericoli di natura igienico-sanitaria. 8. Nelle zone in cui è attuato il servizio di raccolta differenziata non è consentito conferire i rifiuti di cui al presente articolo nei cassonetti tradizionali, ma devono essere utilizzati solo quelli espressamente dedicati. 9. E’ vietato inserire rifiuti umidi, pericolosi e riciclabili (carta vetro, plastica lattine) nei contenitori del secco non riciclabile. E’ vietato posizionare i contenitori destinati al porta a porta sul suolo pubblico prima delle 21.00. Articolo 29 Il compostaggio domestico 1. L’Amministrazione Comunale incoraggia la pratica del compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti tramite le agevolazioni previste dall’art. 49 comma 10 del D. Lgs. n. 22/97. 2. Le utenze dotate di giardino e di orto possono separare dagli altri rifiuti la frazione organica domestica (erba, fiori, ramaglie, scarti di cibi) e compostarla in proprio. E’ consentita la gestione in cumulo dei rifiuti organici umidi solo se ad una utenza domestica è collegata un’azienda agricola. In ogni altro caso, l’utente dovrà dotarsi di compostiera o mezzo similare che impedisca il prolificare di insetti e di animali o odori. La compostiera deve essere posta su suolo di proprietà, in un’area adibita a orto o giardino lontano almeno mt. 5 da abitazioni o dai confine di proprietà. Al fine dell’accesso delle agevolazioni di cui al comma 1 del presente articolo è necessario che il compostaggio sia effettuato sia per quanto riguarda gli scarti da cucina che gli sfalci dell’erba. Inoltre, l’utente che desidera svolgere l’attività di compostaggio domestico è obbligato a permettere l’accesso al fondo per verificare la correttezza dell’attività svolta. 3. E’ vietato effettuare il compostaggio su terreni di proprietà condominiale, su terreni non di proprietà o in zone residenziali densamente abitate. Articolo 30 Rifiuti vegetali derivanti da potatura e sfalcio di aree verdi 1. I rifiuti costituiti dai soli residui di potatura e sfalcio di giardini, aree cimiteriali, orti ed aree alberate, costituenti pertinenza di edifici privati, che presentino i requisiti per essere considerati come rifiuti urbani o speciali assimilati di cui 26 all'art. 5 del presente Regolamento, devono essere smaltiti nelle seguenti modalità: a) mediante raccolta porta a porta; b) mediante conferimento negli appositi cassoni situati presso gli impianti e le isole ecologiche con le modalità stabilite dall’art. 25 del presente Regolamento; c) mediante compostaggio domestico (art. 29 del presente Regolamento). 2. Il Comune ha istituito un servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti verdi al fine di intercettare i materiali derivanti da sfalci di giardini e potature. Il cittadino, che ne abbia fatto richiesta, riceve dal Comune un bidone carrellato per la raccolta del verde. Si rilascia un bidone ogni 500 mq di giardino, con un massimo di 2, ad ogni utenza che non effettua il compostaggio domestico e che ne faccia esplicita richiesta. Qualora il giardino sia di proprietà condominiale ed uno degli inquilini abbia mansioni di giardiniere, la richiesta dei bidoni del verde deve essere avanzata dall’amministratore del condominio oppure da uno dei condomini a nome e per conto dell’intero stabile. Qualora il giardino sia di proprietà condominiale e la pulizia e la manutenzione sia effettuata da ditta specializzata, non si consegna alcun bidone e dalla ditta non è permesso portare in piattaforma ecologica il verde. Qualora ogni condomino sia proprietario di un giardino delle dimensioni inferiori o uguali di 100 mq, verrà consegnato all’intero condominio 1 bidone ogni 500 mq di giardino (anche se di diversi proprietari). La richiesta deve essere inoltrata dall’Amministratore condominiale. 3. La raccolta del verde avviene settimanalmente da aprile a settembre, mensilmente nel resto dell’anno. Il giorno di raccolta è il GIOVEDÌ. Le utenze posizionano il bidone carrellato sul suolo pubblico la sera del MERCOLEDI’ dalle 21.00 alle 24.00. Qualsiasi variazione nella frequenza del servizio viene stabilità tramite ordinanza dirigenziale. 4. E’ vietato conferire nei bidoni destinati alla raccolta del verde materiali quali plastica, vetro, nylon o altro. E’ vietato conferire il verde al servizio pubblico tramite sacchi di nylon. Qualora, in via eccezionale, il bidone non fosse sufficiente a recepire tutto il materiale l’utenza provvederà a portare il materiale in eccesso alla piattaforma ecologica. 5. E’ vietato il conferimento del verde nei normali cassonetti stradali. 6. I rifiuti di cui al presente articolo non devono essere mescolati a rifiuti umidi (scarti da cucina), a rifiuti riciclabili (carta vetro plastica) ed a rifiuti pericolosi. Articolo 31 Carta e carbone 1. La carta ed il cartone, provenienti dalle utenze domestiche e che costituiscono gli imballaggi primari e secondari possono venire conferiti al servizio pubblico con le seguenti modalità: 27 • • • Raccolta porta a porta; Raccolta tramite containers/cassonetti posti sul territorio; Consegna presso la piattaforma ecologica. 2. La raccolta porta a porta è rivolta esclusivamente alle utenze domestiche e alle piccole utenze commerciali. Per piccole utenze commerciali, si intende in questo caso le utenze che espongono un quantitativo di carta e cartone non superiore a 100 kg. alla settimana. I cittadini e le utenze commerciali che usufruiscono del servizio espongono i materiali piegando i cartoni ed imballandoli opportunamente. La carta può essere conferita in cartoni. E’ vietato il conferimento in buste, cassette e altro materiale plastico. La raccolta viene effettuata il 1° e 3° VENERDI’ del mese e l’utente è tenuto a posizionare il proprio materiale sul suolo pubblico la sera antecedente il giorno di venerdì prestabilito dalle 21.00 alle 24.00. 3. Sul territorio comunale sono stati dislocati alcuni containers e cassonetti per la carta. I cittadini e le utenze commerciali possono conferire la carta e i cartoni presso questi centri di raccolta. E’ vietato conferire i cartoni degli imballaggi nei cassonetti se non ridotti indicativamente a dimensioni pari a quelle di un giornale. Nei containers è possibile conferire sia carta che cartoni. 4. E’ possibile conferire alla piattaforma ecologica sia la carta che i cartoni provenienti sia da utenze domestiche che da utenze commerciali. Per quanto riguarda queste ultime, unitamente alle attività artigianali ed industriali, vengono accettati anche gli imballaggi primari, secondari e terziari purché nelle quantità assimilabili ed alle condizioni previste dall’art. 5 del presente Regolamento. 5. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di installare presso la piattaforma ecologica un apposito sistema di pesatura al fine di verificare che le quantità di rifiuti assimilabili consegnate corrispondano ai limiti di assimilabilità. Le quantità consegnate alla piattaforma ecologica e debitamente pesate verranno riportate su documento informatico per il controllo da parte dell’Amministrazione e su un libretto per le utenze. Articolo 32 Plastica 1. 2. Viene raccolta la plastica nelle tipologie indicate dal Co.Re.Pla quale Comitato di Recupero della Plastica in grado di stabilire le tipologie e gli standard minimi di qualità del materiale recuperato. Qualora un successivo atto del Co.Re.Pla individui tipologie di plastica differenti da quelle attuali il Comune, previa comunicazione da parte del Consorzio di Bacino VR2 “Il Quadrilatero”, si impegna a mettere in atto le forme di comunicazione più idonee per dare informazioni alla popolazione. I tipi di plastica che si possono conferire nei contenitori stradali, sono i seguenti: - contenitori per liquidi - flaconi, dispensatori di sciroppi, creme, salse, yogurt se puliti 28 - confezioni rigide e flessibili per alimenti in genere - buste e sacchetti per alimenti - vaschette porta uova - vaschette per alimenti, carne e pesce se puliti - vaschette/barattoli per gelati, se puliti - contenitori per yogurt, creme di formaggio, dessert (se puliti) - reti per frutta e verdura - barattoli per alimenti in polvere - contenitori vari per alimenti per animali, se puliti - cassette per prodotti ortofrutticoli ed alimentari in genere, se puliti - flaconi per detersivi, saponi, prodotti per l’igiene, se puliti - blister e contenitori rigidi con formato a sagoma - scatole e buste per il confezionamento di capi di abbigliamento - gusci e barre in polistirolo espanso - sacchi, sacchetti e buste purché puliti - vasi per vivaisti 2. La plastica viene raccolta con il metodo dei contenitori stradali. In alternativa è possibile conferire la plastica presso la piattaforma ecologica. 3. L’utente nel conferimento pone la massima attenzione nel porre in essere tutti gli accorgimenti necessari per ottimizzare la raccolta, ivi compreso lo schiacciamento, se possibile, dei contenitori. 4. E’ possibile conferire alla piattaforma ecologica la plastica proveniente sia da utenze domestiche che da utenze commerciali. Per quanto riguarda queste ultime, unitamente alle attività artigianali ed industriali, vengono accettati anche gli imballaggi primari, secondari e terziari purché nelle quantità assimilabili ed alle condizioni previste dall’art. 5 del presente Regolamento. Articolo 33 Vetro e barattoli in metallo 1. Il vetro e i metalli in barattoli vengono raccolti con il metodo delle campane stradali. L’utente deve inserire le bottiglie di vetro e i barattoli in metallo negli appositi contenitori stradali. Il vetro e i contenitori in metallo che superano le dimensioni dei fori delle campane devono essere portati in piattaforma ecologica. 2. Le bottiglie in vetro ed i barattoli in metallo possono essere conferiti anche presso la piattaforma ecologica. 3. Le attività di ristorazione con produzione di bottiglie di vetro e barattoli di metallo devono richiedere all’Ufficio competente un bidone per la raccolta a domicilio del vetro e delle lattine. La raccolta avviene con frequenza settimanale, durante la giornata di MARTEDI’. Il bidone va esposto sul suolo pubblico la sera del LUNEDI’ dalle 21.00 alle 24.00 o dopo l’orario di chiusura. La ditta è la sola responsabile della cura e manutenzione del bidone nonché del materiale in esso contenuto. E’ ammessa la deroga, a quanto sopra, solo nei casi di pubblici esercizi che per la loro dimensione non consentano il posizionamento del bidone per mancanza di spazio, fermo restando l’obbligo per i gestori di tali attività di conferire il vetro e i 29 barattoli di metallo prodotti negli appositi contenitori stradali (campane) o presso la piattaforma ecologica. 4. E’ possibile conferire alla piattaforma ecologica il vetro proveniente sia da utenze domestiche che da utenze commerciali. Per quanto riguarda queste ultime, unitamente alle attività artigianali ed industriali, vengono accettati gli imballaggi primari, secondari e terziari purché nelle quantità assimilabili ed alle condizioni previste dall’art. 5 del presente Regolamento. Articolo 34 Legno e ferro 1. Il legno ed il ferro deve essere consegnato esclusivamente alla piattaforma ecologica seguendo le indicazioni dettate dal custode. In particolare il legno deve essere naturale ossia non trattato con agenti chimici e / o vernici. Il legno trattato sarà invece conferibile come ingombranti. Articolo 35 Associazioni di volontariato ed altri enti 1. Il Comune, o, previa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale, il Gestore del Servizio, ai fini organizzativi per l'effettuazione della raccolta differenziata di particolari tipologie di rifiuti o di particolari modalità del servizio, può avvalersi della collaborazione di associazioni di volontariato e Onlus, di enti o ditte private previa stipula di apposita convenzione contenente, tra l'altro, le norme per la regolamentazione del servizio. 30 TITOLO IV - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI Articolo 36 Rifiuti di spezzamento 1. I servizi di raccolta e spazzamento dei rifiuti urbani esterni, così come definiti all'art. 3 sub c) e sub d) del presente Regolamento, vengono espletati dalla ditta aggiudicataria del servizio nei perimetri che comprendono: a) le strade e le piazze, compresi i portici e i marciapiedi, classificate come comunali a norma delle disposizioni vigenti in materia e le nuove strade comunali; b) i tratti urbani di strade statali e provinciali; c) le strade private comunque soggette ad uso pubblico, come individuate con apposito provvedimento dell’Ufficio Tecnico Comunale; d) le aree pedonali a verde pubblico e/o attrezzato disponibili ed aperte permanentemente all'uso pubblico, compresi i parchi, gli spazi verdi di arredo stradale, le aiuole spartitraffico, etc.; sono esclusi gli interventi di manutenzione sui tappeti erbosi che restano in carico all’Ufficio Tecnico Comunale; e) le rive dei corsi d'acqua libere ed accessibili ai mezzi meccanici; f) le aree dei cimiteri secondo quanto previsto dal “Capitolato”. 2. I servizi di cui sopra, su richiesta degli interessati, possono essere effettuati anche su strade ed aree private delimitate, dietro pagamento di tariffe deliberate dall'Amministrazione Comunale. 3. Il servizio di raccolta dei rifiuti e di pulizia delle aree in concessione o in uso temporaneo a terzi è a carico dei concessionari che sono tenuti ad installare appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti stessi, allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia di tali aree. Le successive fasi di raccolta, trasporto e smaltimento vengono effettuate dalla ditta aggiudicataria del servizio. 4. Il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti dalle attività di pulizia delle rive dei fiumi, qualora non a carico dei frontisti, è effettuato dalla ditta aggiudicataria del servizio in collaborazione con i competenti uffici comunali e provinciali. Restano salve le competenze della Provincia a norma delle disposizioni normative vigenti in materia. 5. In occasione di manifestazioni organizzate da Enti Pubblici o da Autorità locali, previamente autorizzate, che non abbiano carattere commerciale e non implichino attività commerciali di alcun genere, il servizio di raccolta dei rifiuti esterni prodotti sulle aree pubbliche non recintate viene svolto dalla ditta aggiudicataria del servizio senza addebito di spesa. 31 Articolo 37 Frequenza e modalità del servizio pubblico 1. La frequenza e le modalità di espletamento dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani esterni sono definite mediante il “Capitolato”, in funzione delle necessità dell'utenza ed in relazione alla tecnologia e ai mezzi d'opera disponibili. 2. Devono essere adottate le soluzioni operative più convenienti in funzione delle caratteristiche urbanistiche, della viabilità, dell'intensità del traffico veicolare, delle attività commerciali, artigianali e turistiche ed in genere dall'utilizzazione del territorio. Articolo 38 Contenitori portarifiuti 1. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico il Comune provvede ad installare appositi contenitori portarifiuti. Le operazioni di periodico svuotamento e della loro pulizia, a cura della ditta aggiudicataria del servizio, sono disciplinate dal “Capitolato”. 2. In tali contenitori non devono essere conferiti rifiuti urbani interni e rifiuti ingombranti, né gli stessi devono essere danneggiati, ribaltati o rimossi. E' vietato eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune o dal Consorzio di Bacino VR2 “Il Quadrilatero”. Articolo 39 Servizi vari di pulizia 1. Il “Capitolato” disciplina i casi in cui sono affidate alla ditta aggiudicataria del servizio le seguenti prestazioni: a. il diserbamento periodico delle aree di circolazione, dei cigli delle strade e delle aiuole e delle aree pubbliche (per queste ultime, quelle non curate direttamente dall'Amministrazione Comunale), nonché la conseguente asportazione dei rifiuti così prodotti; b. la pulizia periodica esterna delle fontane, delle fontanelle e dei monumenti pubblici: c. la pulizia, su chiamata da parte dell'Amministrazione Comunale, della carreggiata a seguito di incidenti stradali o di perdite del carico da parte dei veicoli, fatto salvo il recupero delle spese sostenute a carico dei responsabili dell'incidente e per le strade comprese entro il perimetro di spazzamento; d. la pulizia ed il lavaggio della pavimentazione di portici soggetti permanentemente ad uso pubblico, di vicoli, strade e scalinate, nonché il lavaggio delle panchine situate in aree pubbliche aperte con particolare riferimento alle deiezioni dei volatili; e. altri servizi a richiesta dei privati da valutarsi di volta in volta, previo pagamento laddove eseguiti; 32 f. lo spazzamento meccanico e la pulizia delle caditoie nelle singole vie o piazze specificatamente indicate; g. altri servizi affidati alla ditta aggiudicataria del servizio con provvedimenti del sindaco per motivi di sicurezza o igiene, o compresi nel “Capitolato”. 2. Nel “Capitolato” sono altresì disciplinate le frequenze e le modalità di esecuzione di tali prestazioni. La ditta aggiudicataria del servizio concorderà con l’Amministrazione Comunale: a. i tratti di strada o piazze, il giorno e la fascia oraria di effettuazione della pulizia meccanica; b. l'installazione di apposita segnaletica con pannelli integrativi verticali, fissi ed eccezionalmente mobili, come prescritto dal vigente Codice della Strada; c. la pubblicità e l'informazione del servizio come previsto dall'art. 19 del presente Regolamento. Nei giorni previsti per lo spazzamento meccanico e per la pulizia delle caditoie è obbligatorio rimuovere le auto private dalle zone interessate dal servizio. Articolo 40 Interventi urgenti di disinquinamento 1. La ditta aggiudicataria del servizio provvede direttamente con il proprio personale e con le proprie attrezzature, avvalendosi eventualmente di ditte autorizzate e dei Vigili del Fuoco, agli interventi di disinquinamento che a seguito di provvedimenti dell’Amministrazione Comunale si rendono necessari sulle aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico. 2. La ditta aggiudicataria del servizio provvede, altresì, allo smaltimento di rifiuti potenzialmente pericolosi giacenti sulle strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico e sulle rive dei fiumi con le modalità definite e concordate, per quanto di competenza, con l’Ufficio Tecnico Comunale. Articolo 41 Fabbricati ed aree scoperte 1. Le aree di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarle libere da materiali di scarto anche se abbandonati da terzi. 2. E' vietato l'accumulo di rifiuti in tali aree. In caso di scarico abusivo di rifiuti, anche ad opera di terzi e/o ignoti, il proprietario, in solido con chi eventualmente ne abbia la disponibilità, qualora il fatto a lui imputabile sia stato commesso con dolo o colpa, è obbligato alla rimozione ed all’avvio a smaltimento dei rifiuti abusivamente immessi ed al ripristino delle condizioni originarie dell'area. Le operazioni ed i tempi a tal fine necessari saranno disposti con apposita ordinanza del sindaco ai sensi dell'art. 14 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22. 33 3. Trascorso inutilmente il termine concesso con l'ordinanza di cui al comma precedente, il Sindaco dispone che la ditta aggiudicataria del servizio esegua gli interventi di bonifica con rivalsa delle spese sostenute a carico del soggetto obbligato. Articolo 42 Terreni non edificati 1. I terreni non edificati, a qualunque uso o destinazione adibiti, devono essere conservati in buono stato di decoro e pulizia e costantemente liberi da materiali di scarto, abbandonati anche da terzi, a cura dei proprietari o di coloro che ne hanno la disponibilità. A tale scopo devono essere realizzati canali di scolo ed altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni stessi, curandone con diligenza la manutenzione e il corretto stato di efficienza. 2. In caso di scarichi abusivi di rifiuti sulle aree di cui al comma precedente, si rinvia alle disposizioni contenute nei commi 2 e 3 dell'art. 35. Articolo 43 Mercati 1. Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, coperte o scoperte, dei mercati e delle fiere che si svolgono nel territorio del Comune, compresi i mercati occasionali e temporanei, devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti. Questi sono tenuti a raccogliere i rifiuti provenienti dalla propria attività, in appositi sacchi chiusi e trasparenti per il rifiuto secco non riciclabile, ed a conferirli in contenitori o in attrezzature particolari allestite dalla ditta aggiudicataria del servizio. 2. L'area assegnata ad ogni singolo ambulante deve risultare pulita, ad opera del titolare della concessione, entro un'ora dal termine delle operazioni di vendita. 3. Per consentire al personale della ditta aggiudicataria del servizio di eseguire le operazioni manuali e meccanizzate di pulizia, devono essere rispettati gli orari del divieto di sosta per le autovetture stabilite dall’Amministrazione Comunale. Per particolari esigenze o caratteristiche urbanistiche e/o organizzative, la ditta aggiudicataria del servizio può chiedere al Comune la modifica di tali orari. 4. In occasione di mercati periodici e fiere autorizzate su aree pubbliche, l'Ente promotore o comunque gli occupanti delle aree interessate sono soggetti al pagamento della tariffa giornaliera di smaltimento dei rifiuti prevista dalle disposizioni di legge vigenti in materia e devono concordare con il Comune e la ditta aggiudicataria del servizio le modalità per lo svolgimento del relativo servizio di raccolta differenziata. 34 Articolo 44 Aree occupate da esercizi pubblici 1. Le aree pubbliche o di uso pubblico date in concessione permanente o temporanea a pubblici esercizi, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, e le aree date in concessione ad uso parcheggio, devono essere tenute pulite dai rispettivi concessionari. Questi devono mantenere costantemente pulito il suolo ad essi concesso, eventualmente mediante l’impiego di adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte della ditta aggiudicataria del servizio. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni. 2. All'orario di chiusura le aree in concessione di cui al comma 1 devono risultare perfettamente pulite. Articolo 45 Aree occupate da spettacoli viaggianti 1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite durante l'occupazione e devono essere riconsegnate pulite, sempre a cura degli occupanti. I rifiuti prodotti devono essere conferiti secondo le modalità previste dal presente Regolamento. 2. L’Amministrazione Comunale ha facoltà di esigere una congrua cauzione in sede di rilascio delle autorizzazioni per la sosta sul territorio comunale di gestori di spettacoli viaggianti. Articolo 46 Manifestazioni pubbliche 1. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, etc., su strade, piazze ed aree pubbliche, sono tenuti a comunicare al Comune, con un preavviso di otto giorni, il programma delle iniziative, specificando le aree che vengono utilizzate. 2. A manifestazione terminata la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori stessi. 3. In tali occasioni di particolare rilevanza soprattutto in termini di affluenza di pubblico, i promotori dovranno attivare, col coordinamento e secondo le indicazioni del Comune e della ditta aggiudicataria del servizio, un piano di raccolta differenziata pre, durante e post manifestazione relativamente ai rifiuti riciclabili prodotti dalle loro specifiche attività e dai partecipanti all'evento, impegnandosi a sensibilizzare questi ultimi. 35 4. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico in tali occasioni sono a carico dei promotori delle manifestazioni, salvo il caso in cui le stesse siano state promosse dalla Civica Amministrazione. Articolo 47 Volantinaggio 1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato, per le strade pubbliche o aperte al pubblico, distribuire volantini tramite veicoli o collocarli sotto i tergicristalli delle autovetture in sosta. 2. E' fatta eccezione per i volantini distribuiti per propaganda elettorale, per finalità politiche o sindacali e/o finalità ad esse connesse e per comunicazioni effettuate dalla Civica Amministrazione o da altri enti o da aziende pubbliche rivolte alla cittadinanza o all'utenza. Articolo 48 Carico e scarico di merci e materiali 1. Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima. 2. In caso di inosservanza è tenuto a provvedere a propria cura e spese il destinatario della merce. 3. Se entrambi i soggetti obbligati sono inadempienti la pulizia viene effettuata direttamente dalla ditta aggiudicataria del servizio, fatta salva la rivalsa delle spese nei confronti dei responsabili. Articolo 49 Aree di sosta temporanea 1. Nelle aree assegnate, secondo la normativa vigente, alla sosta temporanea di caravan, roulotte, etc. il Comune istituisce un particolare servizio di smaltimento dei rifiuti solidi e chiunque è tenuto a rispettare le norme previste dal presente Regolamento e quelle specificamente emanate con le apposite ordinanze del Sindaco che regolano il servizio. Articolo 50 Pozzetti stradali 1. E' vietato introdurre rifiuti di qualsiasi genere nei pozzetti stessi. 36 Articolo 51 Carogne di animali 1. Le carogne di animali giacenti su suolo pubblico o privato soggetto ad uso pubblico dovranno essere rimosse e smaltite a cura del Servizio Veterinario dell'Azienda U.L.S.S., rientrando tali prestazioni nei compiti allo stesso attribuiti dalla legge 23 dicembre 1978 n. 833 ed in quanto esclusi dalla disciplina del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22. Articolo 52 Rifiuti prodotti da animali 1. Il Sindaco, con propria ordinanza n. 3342 del 17.02.1995, ha stabilito le regole a cui devono attenersi i proprietari, i conduttori o i possessori di animali per evitare che gli stessi sporchino il suolo pubblico e gli spazi privati aperti al pubblico prescrivendo l’obbligo di dotarsi di specifica attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione degli escrementi e delle lordure degli animali stessi, nonché di pulire l'area eventualmente sporcata raccogliendoli in un sacchetto o in altro idoneo contenitore e depositandoli nei cassonetti adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani. Articolo 53 Cave e cantieri 1. I proprietari e i gestori delle cave e dei cantieri in esercizio, nonché di quelle da considerarsi ormai chiuse per ultimato esercizio, sono tenuti ad attrezzare le aree immediatamente adiacenti con idonee opere (recinzioni, etc.) al fine di impedire l'accesso ad estranei, fatte salve le autorizzazioni e le licenze edilizie necessarie. 2. I proprietari e i gestori delle cave e dei cantieri in esercizio sono altresì tenuti a provvedere alla pulizia mediante spazzamento, previo innaffiamento, dei tratti stradali e delle aree pubbliche o aperte al pubblico, confinanti con le suddette cave e cantieri, quando il transito di veicoli, che accedano a qualsiasi titolo, provochi lordura o imbrattamento mediante materiali rilasciati dai pneumatici o da altri organi di locomozione (cingoli, etc.). 3. Alla chiusura dei cantieri l'area esterna pubblica deve essere perfettamente pulita a cura dell'impresa e sgombra da qualsiasi residuo di lavorazione (legno, residui inerti, metalli, plastica, etc.). 37 TITOLO V - GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI Articolo 54 Disciplina generale 1. I produttori di rifiuti pericolosi e di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani e assimilati e a provvedere ad un loro adeguato e distinto smaltimento, direttamente o attraverso imprese o enti autorizzati, in osservanza delle norme contenute nel Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 nonché di quelle contenute nella specifica normativa regionale. 2. Per la raccolta e lo smaltimento di detti rifiuti, il Comune può istituire servizi pubblici integrativi tramite apposite convenzioni da stipularsi tra il Consorzio di Bacino VR2 “Il Quadrilatero”, la ditta aggiudicataria del servizio ed i detentori dei rifiuti stessi, ai sensi dell'art. 21, comma 5 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e nelle forme previste dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. Articolo 55 Veicoli a motore, rimorchi e simili 1. In ottemperanza alle disposizioni di cui all’'art. 46 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22: a) il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio che intenda procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta, autorizzato ai sensi degli artt. 27 e 28 del sopra citato decreto, per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione. Tali centri di raccolta devono ricevere anche i rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore; b) il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio destinato alla demolizione può altresì consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici, che ne cureranno il successivo trasporto ai centri di cui alla precedente lett. a), qualora intenda cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro. 2. E’ vietato abbandonare relitti di veicoli, rimorchi e simili fuori uso o parti di essi sul suolo pubblico, privato adibito ad uso pubblico o su aree private. 3. I veicoli abbandonati, con targa e senza targa, dopo gli accertamenti del caso, dovranno essere rimossi con le modalità di cui al decreto del Ministero dell’Interno 22 ottobre 1999 n. 460, attuativo dell'art. 46 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22. 38 Articolo 56 Rifiuti inerti 1. I rifiuti inerti provenienti da demolizioni o costruzioni, non contaminati da residui amiantosi, ivi compresi i rifiuti lapidei provenienti dai cimiteri, devono essere avviati a smaltimento presso discariche di II categoria - tipo A; se tali rifiuti sono ricompresi nell'allegato 1 al Decreto del Ministero dell’Ambiente 5 febbraio 1998, gli stessi possono essere avviati a recupero secondo quanto stabilito dal decreto stesso, avvalendosi delle procedure semplificate di cui agli artt. 31 e 33 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 o delle procedure ordinarie di cui agli artt. 27 e 28 dello stesso decreto. Modeste quantità di detriti, comunque non superiori ai limiti che saranno stabiliti con ordinanza del Sindaco, provenienti da piccoli interventi di demolizione e costruzione, possono essere conferite gratuitamente negli appositi cassoni di stoccaggio, collocati presso le isole ecologiche, nel rispetto delle prescrizioni quantitative e qualitative stabilite dall’Amministrazione Comunale. 2. Qualora l’intervento di costruzione/demolizione sia effettuato da impresa edile, qualunque sia il volume di materiale di demolizione, non è possibile conferire in piattaforma ecologica. Articolo 57 Trasporto di rifiuti inerti - obbligo di dichiarazione 1. Fermo restando l'obbligo di cui all'art. 15 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 inerente al formulario per il trasporto di rifiuti effettuato da enti o imprese, al fine di controllare la provenienza e la destinazione dei rifiuti inerti di cui all'articolo precedente, e di evitare il loro abbandono indiscriminato, i conducenti di autoveicoli e motoveicoli in transito nel territorio del Comune (esclusi i veicoli in dotazione alla ditta aggiudicataria del servizio e quelli dell’Amministrazione Comunale o di ditte che operano per conto del Comune), che trasportano rifiuti inerti provenienti da lavori di ristrutturazioni edilizie e di demolizioni effettuati in proprio, sono tenuti a munirsi di apposita dichiarazione, secondo le indicazioni di cui al presente articolo. 2. La dichiarazione di cui al comma precedente deve altresì accompagnare i trasporti di rifiuti che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi al giorno, effettuati dal produttore dei rifiuti stessi. 3. Tale dichiarazione deve comunque contenere le seguenti indicazioni: - provenienza dei residui o rifiuti - data, ora e luogo di inizio trasporto - luogo di destinazione degli stessi. 4. Detta documentazione deve essere esibita a richiesta degli organi di controllo durante il trasporto e deve essere conservata, per eventuali ulteriori controlli, per un anno dalla data dell'avvenuto deposito o smaltimento, corredata dalla documentazione rilasciata dall'impianto di destinazione del rifiuto. 39 5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 del presente articolo si applicano anche al trasporto dei rifiuti ingombranti disciplinato dall'art. 25 del presente Regolamento. Articolo 58 Rifiuti speciali e pericolosi - obblighi dei produttori 1. Chiunque intenda avviare un'attività produttiva che possa generare rifiuti speciali e speciali pericolosi deve farne esplicita menzione in sede di richiesta di concessione per la costruzione di nuovi stabilimenti o per le eventuali ristrutturazioni, indicando con quali mezzi e modalità intende smaltire tali rifiuti. 2. Il Comune ha facoltà di chiedere ai produttori di esibire le convenzioni stipulate con ditte debitamente autorizzate e la documentazione comprovante l'effettivo avvenuto smaltimento, per un periodo di cinque anni precedenti la richiesta. 40 TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Articolo 59 Sanzioni 1. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, salvo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di gestione dei rifiuti, si applicano sanzioni amministrative con le modalità e nelle forme previste dalla Legge n° 689/81, nell'ambito dei limiti minimo e massimo di sotto specificati: a) per violazione alle norme dell'art. 10 del Titolo II: conferimento dei rifiuti nei cassonetti fuori degli orari e giorni stabiliti o non adeguatamente confezionati: da € 25,00 a € 77,00 b) per violazione alle norme dell'art. 10 - p.to 3: conferimento nei contenitori di rifiuti impropri - se il conferimento riguarda rifiuti urbani pericolosi Da € 100,00 a € 470,00 - se il conferimento riguarda rifiuti speciali Da € 100,00 a € 470,00 - se il conferimento riguarda rifiuti speciali pericolosi Da € 155,00 a € 1.085,00 c) per violazione alle norme di cui all'art. 11 - p.to 7: divieto di incendiare i rifiuti all'aperto Da € 155,00 a € 260,00 d) per violazione alle norme dell'art. 13: spostamento dei contenitori dalle posizioni individuate Da € 25,00 a € 207,00 e) per violazione alle norme di cui al Titolo II: conferimento fuori dai cassonetti appositamente predisposti dei rifiuti destinati alla raccolta differenziata Da € 103,29 a € 619,75 f) per violazione alle norme dell'art. 38: mancata pulizia delle aree di parcheggio mercati Da € 50,00 a € 470,00 g) per violazione alle norme dell'art. 39: obbligo dei gestori di esercizi pubblici di tenere pulite le aree di rispettiva Da € 50,00 a € 470,00 pertinenza h) per violazione alle norme dell'art. 40: obbligo degli appartenenti a spettacoli viaggianti di mantenere pulite le aree occupate durante l'uso e al momento della riconsegna delle stesse (alla sanzione amministrativa deve essere aggiunto Da € 100,00 a € l’onere per la pulizia delle aree) 620,00 i) Per violazione alle norme dell'art. 41: divieto di distribuire Da € 25,00 a € 155,00 volantini l) Per violazione dell’art. 18 “smaltimento dei rifiuti triturati in Da € 50,00 a € 260,00 fognatura” m) Per violazione alle norme dell'art. 45: smaltimento di rifiuti attraverso pozzetti stradali: Se il conferimento riguarda rifiuti urbani Da € 25,00 a € 206,00 41 Se il conferimento riguarda rifiuti speciali Se il conferimento riguarda rifiuti speciali pericolosi n) o) p) q) Per violazione alle norme dell'art. 46: contravvenzione al divieto di sporcare il suolo con lordure di animali Per violazione alle norme degli artt. 25 e 52: obbligo di dichiarazione in caso di trasporto di rifiuti ingombranti e di rifiuti inerti Violazione di disposizioni inerenti la raccolta rifiuti date con ordinanza sindacale o dirigenziale Per conferimento di rifiuti di qualsiasi natura e tipo nei contenitori stradali, da parte di cittadini non residenti Da € 100,00 a € 620,00 Da € 200,00 a € 1.085,00 Da € 25,00 a € 155,00 Da € 25,00 a € 155,00 Da € 25,00 a € 155,00 Da € 100,00 a € 300,00 Articolo 60 Norma transitoria e abrogazioni 1. E’ abrogato il precedente regolamento comunale di igiene ambientale e gestione dei rifiuti solidi urbani ed imballaggi. 2. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo all’intervenuta esecutività della deliberazione con cui è stato approvato. 3. Le sanzioni previste dal presente Regolamento sono ridotte del 50% nei sei mesi successivi alla sua entrata in vigore. 42