PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO AGENZIA PROVINCIALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE STOCCAGGIO DI MATERIE PRIME ---------------- “Stoccaggio in sili di materie prime solide allo stato particellato” LIBRETTO PER L’ATTIVITÁ DI STOCCAGGIO IN SILI AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE deliberazione di G.P. del 6 febbraio 2009 n. 199 determinazione del Dirigente del Settore Tecnico del 17 febbraio 2009 n. 46 determinazione del Dirigente del Settore Gestione ambientale del 20 febbraio 2013 n. 78 Mod. C14 (sili di stoccaggio materie prime) All’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente via Mantova, 16 38122 TRENTO TN e p.c. Al Sindaco del Comune di TN Oggetto: Autorizzazione in via generale per le emissioni in atmosfera provenienti da attività di Stoccaggio di materie prime in sili, ai sensi degli articoli 8, 8-bis, 8-ter e 102-ter del T.U.L.P. in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e dell’articolo 272, comma 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Il sottoscritto nato il codice fiscale a residente a ( ) ( ) ( ) via e nr. civico in qualità di titolare legale rappresentante dell’impresa con denominazione o ragione sociale: codice fiscale attività economica dell’impresa (secondo classificazione ISTAT) con sede legale in via e nr. civico n. telefonico (con prefisso) dichiara di avvalersi dell’autorizzazione in via generale per attività di Stoccaggio di materie prime in sili di cui all’oggetto, adottata con determinazione del Dirigente del Settore Tecnico del 17 febbraio 2009 n. 46 e modificata con determinazione del Dirigente del Settore Gestione ambientale del 20 febbraio 2013 n. 78, relativamente a: - installazione - modifica o ampliamento - trasferimento - esercizio di un nuovo impianto di un impianto già autorizzato di un impianto in altra località di un impianto già installato ubicato nel Comune di (TN) frazione o località via e nr. civico Pertanto si impegna a rispettare le prescrizioni dell’allegato 5 della determinazione del Dirigente del Settore Tecnico del 17 febbraio 2009 n. 46 e modificata con determinazione del Dirigente del Settore Gestione ambientale del 20 febbraio 2013 n. 78. data Il legale rappresentante (timbro e firma) ................................................................ Mod. C14 (sili di stoccaggio materie prime) A – Scheda riepilogativa dei punti di emissione Capacità Emissione Unità produttiva sigla(1) descrizione(2) (m3) M M M M M M M M M M sigla(3) Portata Nm3/h Altezza dal suolo m Sezione Sistema di abbattimento m2 ammesso solo filtro a tessuto tessuto tessuto tessuto tessuto tessuto tessuto tessuto tessuto tessuto tessuto E E E E E E E E E E (1) indicare in ordine progressivo le sigle delle unità produttive (sili): M1, M2, M3, … ,. (2) descrivere la materia contenuta nel silo o nella tramoggia che genera l’emissione (ad es. silo per caolino, silo per materie plastiche in chips, tramoggia di carico, trasporto pneumatico, … ), riportando per ciascuno la capacità in m3; (3) indicare in ordine progressivo le sigle dei punti di emissione collegati ai vari sili: E1, E2, E3, … B – Emissioni diffuse Materie prime o fasi produttive fonte di emissione diffusa sigla (4) (5) descrizione potenzialità produttiva(6) quantità unità di misura Sistemi di contenimento e mitigazione(7) D D D D D (4) indicare in ordine progressivo le sigle fasi produttive fonte di emissione diffusa: D1, D2, D3, … (5) descrivere la fase produttiva che genera l’emissione diffusa (ad es. scarico silo di stoccaggio, … ); (6) riportare i dati relativi alla potenzialità produttiva in (m3/anno di materiale scaricato, …); (7) descrivere i sistemi adottati (es. bagnatura, copertura, compartimentazione, pavimentazione, pulizia, … ). Allegare: - planimetria generale dell’insediamento in scala adeguata, nella quale sia indicata la collocazione delle unità produttive (sili e tramogge) (M1, M2, … ) con i relativi punti di emissione (E1, E2, … ), ovvero le zone ove vengono originate le emissioni diffuse con le relative sigle (D1, D2, … ); - estratto mappa in scala opportuna con evidenziata l’ubicazione dell’insediamento. Eventuali riferimenti a precedenti denunce e/o autorizzazioni specifiche da sostituire: Eventuali altre comunicazioni: data Il legale rappresentante (timbro e firma) ................................................................ ___________________ PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO ___________________ Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente Settore Gestione ambientale Via Mantova, 16 - 38122 Trento (TN) Tel.: 0461/497702-03 Fax: 0461/497757 E-mail: [email protected] INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati personali è disciplinato assicurando un elevato livello di tutela dei diritti e delle libertà, nel rispetto dei principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle modalità previste per il loro esercizio da parte degli interessati, nonché per l'adempimento degli obblighi da parte dei titolari del trattamento. Le finalità del trattamento dei dati sono previste dalle norme del Testo Unico delle Leggi Provinciali per la protezione dell'ambiente (approvato con d.P.G.P. del 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. e successive modifiche ed integrazioni) relative al rilascio di provvedimenti autorizzatori e all'organizzazione dei catasti; dalla legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11, istitutiva dell'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente; in linea generale, da tutte le disposizioni legislative disciplinanti lo svolgimento delle attività istituzionali della predetta Agenzia. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo sopra citato, si informa di quanto segue: 1. i dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione; 2. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; 3. il conferimento dei dati è obbligatorio per dare corso alla procedura di Suo interesse; 4. il titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento, con sede in Trento, Piazza Dante, 15; 5. i responsabili del trattamento sono i Dirigenti delle singole Strutture, in particolare: - Dirigente Generale dell'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente; - Dirigente del Settore Informazione e monitoraggi; - Dirigente del Settore Gestione ambientale; - Responsabile dell’Incarico di Studio ed analisi dei processi tecnologici e produttivi; - Responsabile del Settore Laboratorio e controlli; 6. in ogni momento Lei potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo 196/2003 citato. Trento, 31/08/2011 Dichiaro di aver ricevuto informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 ed esprimo il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati nei limiti e per le finalità precisate nell’informativa. data, ___________________________ ___________________________ (firma) N.B.: la presente informativa fa riferimento solo al trattamento dei dati contenuti nella modulistica da presentare all’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente. STOCCAGGIO MATERIE PRIME IN SILI 1 – Generalità 1.1 – Campo di applicazione Rientrano nella disciplina della presente autorizzazione i sili di stoccaggio di materie prime allo stato solido particellato, le cui emissioni siano costituite esclusivamente da polveri, con esclusione di quelle contenenti sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell’Allegato I alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché sostanze o preparati ai quali sono assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60 e R61. Non rientrano nel presente provvedimento i sili di stoccaggio facenti parte di attività per le quali sono state emanate apposite autorizzazioni in via generale. Per effetto della presente autorizzazione generale sono autorizzate anche le eventuali emissioni derivanti dal trasferimento della materia prima presente nel silo alle lavorazioni, da tramogge di carico, nonché dall’eventuale scarico di sili e tramogge, a condizione che vengano scrupolosamente osservate le prescrizioni riportate nel successivo capitolo 2.4. 1.2 - Fasi della lavorazione Nelle attività di stoccaggio di materie prime in sili si possono distinguere le seguenti fasi lavorative: - caricamento del silo; - travaso del contenuto del silo in altro silo; - trasferimento del contenuto del silo alle lavorazioni con eventuale ritorno; - scarico del silo. Le emissioni convogliate in atmosfera derivanti dalle operazioni manuali di carico delle materie prime polverulente direttamente alle macchine o in tramogge intermedie vengono assimilate a quelle derivanti dal trasferimento del contenuto del silo alle lavorazioni. 2 - Prescrizioni relative all’installazione ed all’esercizio dell’impianto 2.1 – Caricamento del silo L’emissione in atmosfera derivante dalla fase di caricamento del silo deve essere presidiata da un sistema di abbattimento delle polveri costituito da un depolveratore a tessuto. Più sili, ove possibile e compatibilmente con i materiali stoccati, devono essere messi in comunicazione fra loro prevedendo un unico punto di espulsione. 2.2 – Travaso del contenuto del silo in un altro silo L’emissione in atmosfera derivante dalla fase di travaso deve essere presidiata da un sistema di abbattimento delle polveri avente le caratteristiche indicate al precedente punto 2.1. 2.3 – Trasferimento del contenuto del silo alle lavorazioni con eventuale ritorno L’emissione in atmosfera derivante dal trasferimento della materia prima contenuta nel silo alle lavorazioni (direttamente alle macchine o in tramogge intermedie), nonché dalle operazioni di carico manuali, deve essere presidiata da un sistema di abbattimento delle polveri avente le caratteristiche indicate al precedente punto 2.1. 2.4 – Emissioni diffuse La Ditta dovrà esercire l’impianto secondo le migliori tecnologie disponibili, adottando tutte le cautele atte a contenere il più possibile le emissioni di inquinanti in atmosfera in forma diffusa, in ottemperanza alle prescrizioni dettate dall’allegato V alla parte quinta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. In particolare: - durante le operazioni di scarico attraverso la bocca sottostante il silo deve essere mantenuta una adeguata altezza di caduta, assicurando, nei tubi di scarico, la più bassa velocità tecnicamente conseguibile, ad esempio mediante l’impiego di deflettori oscillanti o di proboscidi telescopiche; - in presenza di materiale particolarmente polverulento, l’area adibita allo scarico del silo deve essere compartimentata su tutti i lati, anche mediante elementi mobili; - al termine delle operazioni di scarico, l’area circostante deve essere tempestivamente ripulita dall’eventuale materiale fuoriuscito dal cassone di carico e caduto a terra. 2.5 – Limiti di accettabilità per le emissioni in atmosfera La progettazione e la gestione dell’impianto deve essere tale da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto del seguente limite di accettabilità, riferito a 0°C ed a 1013 millibar dell’effluente gassoso anidro, anche durante le fasi di avviamento e di arresto degli impianti: inquinante concentrazione polveri inerti totali 20 mg/Nm3 Il limite di emissione è espresso in concentrazione e rappresenta il massimo quantitativo in massa di inquinante contenuto nel flusso gassoso strettamente necessario all’evacuazione di tutti gli effluenti prodotti, in condizioni di sicurezza, senza ricorso a diluizioni non necessarie. Per gli inquinanti per cui non è previsto nel presente capitolo uno specifico limite in concentrazione, si assumono i valori limite riportati nella tabella B allegata al T.U.L.P. in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti. Per quanto riguarda i flussi di massa di tutti gli inquinanti, si assumono i valori limite riportati nella tabella B allegata al T.U.L.P. in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti. 2.6 – Altre prescrizioni Ai sensi dell’art. 271, comma 14, del D.Lgs. n. 152/2006, in caso di guasto che comporti il superamento dei valori limite di emissione, il gestore dell’impianto deve informare entro le otto ore successive l’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente ed il comune territorialmente competente; il ripristino funzionale dell’impianto deve avvenire nel più breve tempo possibile e devono essere adottati tutti gli accorgimenti gestionali ed impiantistici che garantiscano il massimo contenimento delle emissioni. 3 - Adempimenti 3.1 - Comunicazioni riguardanti le caratteristiche degli impianti e dei prodotti stoccati Contestualmente alla dichiarazione di avvalersi dell’autorizzazione in via generale, da presentare all’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente ed al Sindaco del Comune territorialmente competente, il gestore dell’impianto, compilando in ogni sua parte il modello C14, che forma parte integrante del presente allegato, dovrà: - indicare le unità produttive presenti nell’insediamento, con particolare riguardo ai sistemi di abbattimento adottati, riportando le caratteristiche dei punti di emissione ed attribuendo ai medesimi un numero progressivo che tenga conto degli eventuali punti di emissione già autorizzati; - indicare le fasi produttive potenziali fonte di emissioni diffuse, riportando per ognuna di esse le misure di contenimento e mitigazione adottate; - allegare una planimetria generale dell’insediamento in scala adeguata, nella quale sia indicata la collocazione delle unità produttive con i relativi punti di emissione, nonché delle zone ove vengono originate le emissioni diffuse; - allegare un estratto mappa in scala opportuna con evidenziata l’ubicazione dell’insediamento; - indicare gli eventuali riferimenti a precedenti autorizzazioni specifiche da sostituire. 3.2 - Impianti nuovi, trasferiti oppure oggetto di modifica sostanziale1 3.2.1 - Comunicazione della data di messa in esercizio dell’impianto Il gestore dell’impianto deve comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo, all’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente ed al Sindaco del Comune territorialmente competente, la data di messa in esercizio 1 Il capitolo 3.2 è stato integralmente modificato con determinazione del Dirigente del Settore Gestione ambientale del 20 febbraio 2010 n. 78. di ciascuna delle unità produttive. La messa in esercizio di ciascuna unità produttiva coincide con la messa in esercizio del primo silo di cui è costituita. 3.2.2 - Comunicazione della data di messa a regime e comunicazione della data di effettuazione degli autonomi controlli di avviamento A) Comunicazione data di messa a regime Il gestore dell’impianto, per ciascuna unità produttiva, deve comunicare preventivamente all’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente ed al Sindaco del Comune territorialmente competente la data di messa a regime. B) Comunicazione della data di effettuazione degli autonomi controlli di avviamento Il gestore dell’impianto, per ciascuna unità produttiva, deve comunicare preventivamente all’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente ed al Sindaco del Comune territorialmente competente la data di effettuazione degli autonomi controlli di avviamento. Tali autonomi controlli devono essere costituiti da almeno due prelievi per ciascun punto di emissione rappresentativi dei primi dieci giorni di funzionamento a regime e devono riguardare la determinazione della concentrazione degli inquinanti espressamente indicati al precedente capitolo 2.5. Detti prelievi (almeno due) possono essere eseguiti in occasione dei primi carichi (almeno i primi due) successivi alla data di messa a regime per ciascuna unità produttiva, anche se avvengono in un intervallo di tempo superiore a dieci giorni di calendario. Il gestore deve comunicare le date di effettuazione di ciascuno dei prelievi. I certificati di detti autonomi controlli devono essere trasmessi all’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente ed al comune territorialmente competente entro trenta giorni dall’esecuzione dell’ultimo prelievo; i risultati devono essere riportati anche sulla tabella relativa ai controlli del “Libretto per l’attività di stoccaggio in sili”. 3.3 - Impianti già installati2 Il gestore dell’impianto deve comunicare preventivamente all’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente ed al Sindaco del Comune territorialmente competente la data in cui sarà effettuato l’autonomo controllo sulle emissioni in atmosfera. Detto prelievo, che deve essere effettuato entro i sei mesi successivi alla data di presentazione della dichiarazione di avvalersi dell’autorizzazione in via generale, deve essere rappresentativo delle più gravose condizioni di esercizio di ciascuna unità produttiva e deve riguardare la determinazione della concentrazione degli inquinanti espressamente indicati al precedente capitolo 2.5. I relativi certificati di analisi, firmati da un tecnico abilitato, devono essere trasmessi all’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente ed al Comune territorialmente competente entro i trenta giorni successivi alla scadenza; i risultati devono essere riportati anche sulla tabella relativa ai controlli del “Libretto per l’attività di stoccaggio in sili”. Sono esentati dall’effettuazione degli autonomi controlli coloro che hanno effettuato l’ultima misurazione nei due anni precedenti alla data di presentazione della dichiarazione di avvalersi dell’autorizzazione in via generale, qualora prescritto dall’eventuale autorizzazione già rilasciata ai sensi del D.P.R. 203/1988 o del D. Lgs. 152/2006: in tale caso sulla tabella relativa ai controlli del “Libretto per l’attività di stoccaggio in sili” devono essere riportati i risultati analitici relativi a tale controllo. 3.4 - Modalità di effettuazione dei controlli3 I metodi di campionamento e di analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite sono quelli stabiliti dall’appendice alla tabella B allegata al T.U.L.P. in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti, fatta salva la possibilità da parte del gestore di effettuare un solo campionamento per ciascun prelievo previsto, riferito a tutta la durata della fase di caricamento dei sili. 2 Il capitolo 3.3 è stato integralmente modificato con determinazione del Dirigente del Settore Gestione ambientale del 20 febbraio 2010 n. 78. 3 Il capitolo 3.4 è stato integralmente modificato con determinazione del Dirigente del Settore Gestione ambientale del 20 febbraio 2010 n. 78. 3.5 - Controlli ed adempimenti successivi - non sono richiesti autonomi controlli periodici sulle emissioni in atmosfera derivanti dalle unità produttive rientranti nella disciplina della presente autorizzazione in via generale; - al fine di dimostrare i requisiti per avvalersi dell’autorizzazione in via generale, la Ditta dovrà mettere a disposizione degli organismi preposti ai controlli copia delle fatture di acquisto delle materie prime degli ultimi cinque anni, nonché le relative schede di sicurezza. 3.6 - Cessazione dell’attività, subentri, trasferimenti e modifiche sostanziali L’autorizzazione ha effetto nei confronti di chiunque subentri, a qualsiasi titolo, nella gestione dell’impianto. Il subentrante è tenuto a comunicare, entro 60 giorni, all’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente ed al Sindaco del Comune territorialmente competente, l’avvenuto trasferimento della gestione. Parimenti, entro 60 giorni, la Ditta deve comunicare l’eventuale cessazione dell’attività. I trasferimenti in altra località e le modifiche sostanziali (modifiche ai sistemi di abbattimento, installazione di nuovi sili, sostituzione di sili con incremento della capacità complessiva di stoccaggio superiore al 20 %, impiego di nuove materie prime con una variazione della qualità e/o quantità degli inquinanti emessi in atmosfera, …) apportate all’impianto successivamente alla presentazione della dichiarazione di avvalersi dell’autorizzazione in via generale sono soggetti a nuova autorizzazione preventiva per le emissioni in atmosfera. 4 - Condotti di scarico 4.1 - Punto di prelievo La Ditta è obbligata a realizzare tutte le opere che consentano l’esecuzione di campionamenti dell’effluente gassoso; in particolare su ciascuna emissione in atmosfera dovrà realizzare foro di prelievo, come da disegno allegato al presente documento, in posizione idonea e resa accessibile al personale addetto ai controlli secondo le norme di sicurezza e igiene del lavoro vigenti. 4.2 - Altezza dei condotti I condotti di scarico dovranno essere realizzati in modo da consentire la migliore dispersione dell’effluente gassoso nell’atmosfera secondo le prescrizioni stabilite da eventuali norme in materia derivanti da regolamenti comunali o fissate dalla competente autorità sanitaria, tenuto conto che, sotto il profilo tecnico, è opportuno che il punto di emissione risulti almeno 1 metro più elevato rispetto agli edifici presenti nel raggio di 10 metri ed alle aperture di locali abitati nel raggio di 50 metri. 5 - Altre prescrizioni 5.1 - Documentazione comprovatoria La Ditta deve conservare presso lo stabilimento, a disposizione degli organismi preposti al controllo, copia della documentazione trasmessa all’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente al fine di avvalersi dell’autorizzazione in via generale ed un “Libretto per l’attività di stoccaggio in sili” correttamente compilato. 5.2 - Accesso agli impianti Il gestore dell’impianto dovrà lasciare libertà di accesso agli addetti ai controlli, al fine di procedere a sopralluoghi, prelievi e rilevamenti nei luoghi e negli edifici ove si svolgono le attività che producono le emissioni, ovvero in quelli in cui sono situati gli impianti da controllare. Il responsabile della gestione dell’impianto, o chi ne fa le veci, è invitato anche in via breve a presenziare alle operazioni di controllo, facendosi eventualmente assistere da un consulente tecnico, a meno che la sua reperibilità sia di ostacolo all’inizio delle operazioni. 5.3 - Certificato di prevenzione incendi La Ditta è tenuta a munirsi, ove necessario, del prescritto certificato di prevenzione incendi, ovvero nulla osta provvisorio, ai sensi della vigente normativa, ottemperando altresì ai dettati della L.P. n. 22 dd. 5 settembre 1991 e s.m. e della L. n. 46 dd. 5 maggio 1990 e s.m. in materia urbanistica e di sicurezza, acquisendo anche l’autorizzazione edilizia. TRONCHETTO FILETTATO da predisporre sul condotto di scarico per il prelievo degli effluenti gassosi A Il punto di prelievo deve essere posizionato in un tratto di condotto rettilineo a sezione costante, possibilmente verticale, a circa 2/3 dell'altezza, con una distanza minima pari a 6 diametri dall'imbocco, o irregolarità a monte, ed a 2 diametri della sezione di efflusso. In casi eccezionali tali distanze possono essere ridotte rispettivamente a 4 e 1,5 diametri. A M89x1,5 φ 85 6 filetto metrico passo 1,5 16 51 SEZIONE A-A φ 79 φ 89 Risultati analitici del primo autonomo controllo Data di effettuazione del controllo: .................……………………………….. Sigla emissione Concentrazione [mg/Nm3] Inquinante Flusso di massa [g/h] E… E… E… E… E… E… E… E… E… E… E… E… E… * * * * * Spazio riservato alle annotazioni dell’Ente controllore. ................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... ............................................ ................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... ............................................ ................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... .................................................................................... ............................................