Elementi per la progettazione di una cantina
Gli elementi del progetto
Sommario 6 Gli elementi del progetto .............................................................................. 430
6.1
Premesse normative ................................................................................. 431
6.1.1
Il piano urbanistico provinciale (P.U.P.) ................................................ 434
6.1.2
I piani territoriali della comunità (P.T.C.) .............................................. 443
6.1.3
Il piano regolatore generale (P.R.G.).................................................... 444
6.1.4
Il regolamento edilizio comunale ......................................................... 449
6.2
Inquadramento urbanistico....................................................................... 451
6.2.1
Aree destinate prevalentemente alle attività economiche ........................ 451
6.2.2
Aree a destinazione agricola, a bosco, a pascolo e improduttive ............... 453
6.2.3
Aree sottoposte a vincolo ................................................................... 456
6.3
Le categorie di intervento edilizio ............................................................. 461
6.4
La concessione edilizia .............................................................................. 465
6.4.1
La denuncia di inizio attività................................................................ 470
6.4.2
Contributi ed oneri per il rilascio della concessione ................................. 471
6.4.3
Tutela paesaggistico- ambientale......................................................... 473
6.4.4
Piano aziendale................................................................................. 475
6.5
Certificato prevenzione incendi ................................................................. 477
6.5.1
Disposizioni tecniche.......................................................................... 482
6.6
Relazione geotecnica, geologica ed idrogeologica..................................... 486
6.7
Conformità degli impianti alle norme di sicurezza..................................... 493
6.8
Relazione legge 192 .................................................................................. 497
6.8.1
Verifica igrometrica ........................................................................... 501
6.8.2
La certificazione degli edifici................................................................ 503
6.9
Relazione sulle caratteristiche acustiche dell’edificio................................ 505
6.10
Richiesta autorizzazione scarico acque nere .......................................... 508
6.11
Piano di sicurezza .................................................................................. 512
6.12
Igiene del lavoro ed antinfortunistica .................................................... 517
6.13
Dichiarazione di fine attività .................................................................. 521
6.14
Iscrizione al catasto .............................................................................. 521
6.15
Procedure conclusive ............................................................................. 522
6.15.1
Collaudo delle strutture ...................................................................... 522
6.15.2
Verifica del V.V.F. e rilascio del Certificato di Prevenzione Antincendio ...... 523
6.15.3
Comunicazione di installazione dell’impianto di sollevamento ................... 524
6.15.4
L’autorizzazione sanitaria ................................................................... 526
6.15.5
Assegnazione del numero civico .......................................................... 532
6.15.6
Certificato di agibilità ......................................................................... 533
6.15.7
Comunicazione apertura nuova ditta o/e deposito all’I.C.R.F.................... 534
6 Gli elementi del progetto
Un aspetto non secondario nella realizzazione di una cantina è rappresentato dall’insieme
degli adempimenti burocratico-amministrativi necessari per ottenere la concessione
all’edificazione, per assicurare una corretta esecuzione degli edifici e degli impianti e per
acquisire l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività produttiva (agibilità). Il raggiungimento
di tali obiettivi è regolato da specifiche normative e procedure che richiedono uno studio
preliminare (di inquadramento urbanistico, conformità sanitaria, …) e l’elaborazione di
un’appropriata e consistente documentazione. Di tutto ciò si parlerà in questo capitolo.
ing. Maines Fernando
430
Elementi per la progettazione di una cantina
Gli elementi del progetto
La complessità dell’argomento e la rilevanza di norme e regolamenti a valenza locale
(regionale, provinciale e comunale), hanno consigliato di concentrare l’attenzione su una realtà
territoriale specifica, il Trentino, provincia che si contraddistingue per la tradizione e la
vocazione enologica e per la particolare autonomia amministrativa di cui gode.
6.1 Premesse normative
La costruzione di un nuovo edificio (o la ristrutturazione di uno esistente) induce, sempre e
comunque, un impatto sull’ambiente. Questo rischio è ancora più significativo nel caso di una
cantina in quanto sede di una attività produttiva, soprattutto qualora, caso per nulla
infrequente, l’intervento interessasse aree pregiate e significative dal punto di vista
ambientale.
Per questo motivo il legislatore si è preoccupato di subordinare ogni attività edificatoria al
rispetto di opportuni criteri di pianificazione urbanistica del territorio. In Italia questo
fondamentale strumento di programmazione è regolato da un corpo normativo molto esteso e
decisamente complesso (L. del 17.8.1942 n. 1150 – Legge urbanistica integrata – e
successive, L. del 6.8.1967 n. 765 – Legge ponte, D.M. del 1.4.1968 n. 1404 e D.M. del
2.4.1968 n. 1444, L. del 28.1.77 n. 10 – Norme per l’edificazione dei suoli, L. del 5.8.1978 n.
457 – Norme per l’edilizia abitativa, L 25.3.1982 n. 94 – legge Nicolazzi, L. 28.2.1985 n. 47, L.
del 8.9.85 n. 431 (legge Galasso) – Tutela delle zone di particolare interesse ambientale, …).
Ciò ha contribuito a renderne difficile l’applicazione come dimostra la disordinata e spesso
disastrosa condizione in cui versano vaste aree di diverse regioni italiane a seguito delle
speculazioni e di un uso spregiudicato ed incontrollato del territorio.
Diversa è, fortunatamente, la situazione nella Provincia Autonoma
di Trento che in questo ambito ha competenza legislativa primaria. La
normativa di riferimento è la L.P. del 4 marzo 2008 n. 1 –
Pianificazione urbanistica e governo del territorio – che costituisce il
nucleo centrale del corpo legislativo relativo alla pianificazione
urbanistica del territorio. In questo modo viene disciplinato in modo
organico l’uso del territorio, nonché la protezione dell’ambiente, degli
insediamenti storici e la tutela del paesaggio intese nelle loro
componenti estetico-formali, culturali ed ambientali.
Gli articoli della L.P. 1/08 più significativi e strettamente attinenti
con gli aspetti trattati in questo capitolo sono i seguenti:
¾ Titolo II – La pianificazione territoriale:
o
Capo I – Parte generale;
o
Capo III – Organi e strutture per il governo del
territorio:
ƒ
Art. 7 - Commissione provinciale per l’urbanistica e il paesaggio;
ƒ
Art. 8 - Commissioni per la pianificazione territoriale e il paesaggio
delle comunità;
ƒ
Art. 9 - Sistema informativo ambientale e territoriale.
o
Capo IV – Piano urbanistico provinciale:
ƒ
Art. 10 - Obiettivi del piano urbanistico provinciale;
ƒ
Art. 11 - Contenuti e struttura del piano urbanistico provinciale;
ƒ
Art. 12 - Inquadramento strutturale e invarianti;
ƒ
Art. 13 - Carta del paesaggio;
ƒ
Art. 14 - Carta di sintesi della pericolosità;
ƒ
Art. 15 - Flessibilità del piano urbanistico provinciale;
ƒ
Art. 16 - Documento preliminare;
Art. 20 - Adeguamento degli strumenti di pianificazione territoriale.
ƒ
o
Capo V – Piano territoriale della comunità;
o
Capo VI – Piano regolatore generale:
ƒ
Art. 29 - Obiettivi e contenuti del piano regolatore generale;
ƒ
Art. 30 - Accordi tra soggetti pubblici e privati;
ƒ
Art. 33 - Varianti al piano regolatore generale;
ing. Maines Fernando
431
Elementi per la progettazione di una cantina
o
o
¾
¾
¾
Gli elementi del progetto
ƒ
Art. 34 - Rettifica delle previsioni del piano regolatore generale;
ƒ
Art. 35 - Salvaguardia del piano regolatore generale.
Capo VII – Regolamento edilizio comunale:
ƒ
Art. 36 - Contenuti del regolamento edilizio comunale.
Capo XI - Disposizioni particolari per la redazione degli strumenti di
pianificazione territoriale:
ƒ
Art. 59 - Spazi per parcheggio;
ƒ
Art. 60 - Tutela degli insediamenti storici;
ƒ
Art. 61 - Conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio
tradizionale esistente;
ƒ
Art. 62 - Edificazione nelle aree destinate all’agricoltura;
ƒ
Art. 63 - Tutela degli inquinamenti, sicurezza del territorio e igiene.
Titolo III – La tutela del paesaggio:
o
Capo I - Disposizioni generali;
ƒ
Art. 67 - Disposizioni generali in materia di tutela del paesaggio;
ƒ
Art. 68 - Lavori assoggettati ad autorizzazione paesaggistica;
ƒ
Art. 69 - Individuazione di beni ambientali e inclusione negli elenchi;
ƒ
Art. 70 - Caratteristiche e validità dell’autorizzazione paesaggistica.
o
Capo II - Organi competenti e disposizioni procedurali:
ƒ
Art. 73 - Autorizzazioni di competenza della CUP;
ƒ
Art. 74 - Autorizzazioni di competenza della CPC.
Titolo IV - Disposizioni in materia di edilizia sostenibile e libretto del fabbricato:
o
Capo II - Disposizioni in materia di edilizia sostenibile:
ƒ
Art. 83 - Ambito di applicazione;
ƒ
Art. 84 - Prestazione e certificazione energetica degli edifici;
ƒ
Art. 88 - Utilizzo di acqua piovana, fonti energetiche rinnovabili e
permeabilità dei suoli urbanizzati.
o
Capo III - Libretto del fabbricato:
ƒ
Art. 92 - Finalità e oggetto;
ƒ
Art. 93 – Definizioni;
ƒ
Art. 94 - Contenuti del libretto del fabbricato;
ƒ
Art. 95 - Regolamento di attuazione;
ƒ
Art. 96 – Sanzioni.
Titolo V - Disposizioni in materia di titoli abilitativi:
o
Capo I - Disposizioni generali:
ƒ
Art. 97 - Disciplina degli interventi sul territorio;
ƒ
Art. 99 - Definizione delle categorie di intervento per il recupero
degli edifici esistenti.
ing. Maines Fernando
432
Elementi per la progettazione di una cantina
Gli elementi del progetto
Capo II - Concessione e denuncia d’inizio di attività:
ƒ
Sezione I - Concessione edilizia:
• Art. 100 - Interventi soggetti a concessione;
• Art. 101 - Presentazione della domanda di concessione;
• Art. 102 - Rilascio della concessione;
• Art. 103 - Caratteristiche e validità della concessione;
• Art. 104 - Condizioni particolari per il rilascio della concessione e
per la presentazione della denuncia d’inizio di attività.
ƒ
Sezione II - Denuncia d’inizio di attività:
• Art. 105 - Interventi soggetti a denuncia d’inizio di attività;
• Art. 106 - Disposizioni relative alla denuncia d’inizio di attività;
• Art. 107 - Varianti in corso d’opera soggette a denuncia d’inizio
di attività.
o
Capo V - Contributi e oneri per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi:
ƒ
Art. 115 - Contributo di concessione;
ƒ
Art. 116 - Casi di riduzione del contributo di concessione;
ƒ
Art. 117 - Esenzione dal contributo di concessione.
L’esigenza di consentire un uso razionale del territorio e di soddisfare nel contempo le
diverse esigenze sociali, economiche, urbanistiche e di tutela dell’ambiente, hanno richiesto
l’adozione di idonei strumenti di programmazione e di pianificazione urbanistica (Piano
urbanistico Provinciale – P.U.P., Piano Regolatore Generale – P.R.G. e Regolamento edilizio
comunale) per poter individuare le destinazioni d’uso (edificabili, agrarie, forestali,
commerciali, industriali, …) delle diverse aree territoriali. Si deve operare in base ad un
preventivo accertamento dello stato di fatto ed alle previsioni di sviluppo del territorio tenendo
conto anche delle esigenze di tutela contro l’inquinamento in relazione alla localizzazione degli
insediamenti residenziali e produttivi e delle disponibilità idriche (in ottemperanza del T.U.L.P.
sull’inquinamento).
o
Questi alcuni punti fondamentali della legge:
¾ il nuovo ruolo del Comune nella pianificazione territoriale attraverso l’istituto e lo
strumento del P.R.G. che assume compiti di carattere pianificatorio generale, con
totale autonomia circa le modalità di associazione e di coordinamento in merito ad
eventuali P.R.G. Intercomunali;
¾ tutela e recupero degli insediamenti storici grazie ad appositi strumenti per la loro
individuazione e la relativa pianificazione;
¾ individuazione chiara delle diverse categorie di intervento;
¾ l’importanza data alla tutela paesaggistico-ambientale attraverso l’individuazione dei
territori da assoggettare a tutela e la chiara ripartizione dei compiti di controllo degli
interventi fra Giunta Provinciale, Commissione Provinciale per la Tutela
paesaggistico-ambientale (C.T.P.), Commissioni Comprensoriali per la Tutela
paesaggistico-ambientale (C.T.C.) e Sindaci. In tal modo a livello provinciale il P.U.P.
assume anche la valenza di Piano Paesistico, mentre il P.R.G. deve formulare precise
norme per la valorizzazione e la tutela paesistico-ambientale del proprio territorio,
ing. Maines Fernando
433
Elementi per la progettazione di una cantina
Gli elementi del progetto
stabilendo le zone per le quali le esigenze del paesaggio si intendono soddisfatte
attraverso il solo rispetto delle norme del piano con la conseguente cessazione della
necessità dell’autorizzazione paesaggistica;
¾ la tutela e la valorizzazione delle aree agricole diventano sono considerati obiettivi
fondamentali della pianificazione territoriale. L’analisi del suolo agricolo per
l’individuazione del piano della aree effettivamente agricole e vocate, ed il loro
insediamento tra le invarianti dell’inquadramento strutturale del piano,
rappresentano la premessa ad una disciplina che intende tutelare e promuovere una
risorsa primaria per il territorio e per l’economia provinciale
Esaminiamo ora con maggior dettaglio i singoli strumenti individuati dalla legge.
6.1.1 Il piano urbanistico provinciale (P.U.P.)
Il P.U.P. (che corrisponde ai Piani Territoriali di Coordinamento, la cui elaborazione viene
delegata dalla legislazione nazionale alle singole Province, riservandone invece l’approvazione
alla Regione) indica le linee di sviluppo del territorio in armonia con gli indirizzi della
programmazione economica provinciale, stabilisce la localizzazione delle principali strutture ed
infrastrutture di interesse provinciale, formula le direttive per assicurare unità di indirizzo e
organicità di sviluppo alla pianificazione urbanistica di grado subordinato, determina i modi e i
vincoli per la soluzione territoriale dei problemi generali concernenti la valorizzazione del
territorio provinciale (Art. 10 della L.P.1/08). E’ così possibile individuare le condizioni
urbanistiche più favorevoli per gli insediamenti urbani e per quelli produttivi (agricoli,
industriali, commerciali e turistici), le attrezzature per lo svago ed il riposo, i servizi e le
attrezzature sociali (sanitarie, ospedaliere, scuola dell’obbligo,…) e la rete delle comunicazioni
e dei trasporti.
Questo strumento urbanistico è stato inoltre concepito in modo di unificare la tutela
urbanistica con quella paesaggistica, recependo in un unico contesto coordinato tutta la
materia regolamentata dalle leggi provinciali e statali, abrogando le prime e disponendo per
l’inapplicabilità delle seconde nell’ambito provinciale, al fine di semplificare le procedure, di
eliminare le distinzioni di competenze fra enti, e di favorire lo sviluppo del coordinamento fra
gli stessi. Il P.U.P. assume, pertanto, anche il ruolo svolto a livello nazionale dai Piani
Territoriali Paesistici (P.T.P.). Vengono fissate le direttive per la tutela della natura e dei valori
paesistici ed ambientali attraverso idonee prescrizioni (le zone di rispetto dal perimetro, il
rapporto fra le aree libere e le aree fabbricabili, le tipologie edilizie in relazione alle
caratteristiche dell’ambiente, la distribuzione dei fabbricati ed i relativi allineamenti, la scelta
della flora e la relativa distribuzione, …) al fine di assicurare lo sviluppo armonico di intere zone
che si vogliono tutelare a motivo della loro particolare bellezza di insieme.
In base alle analisi sullo stato dell’ambiente, sia naturale che antropizzato, alle
caratteristiche del suolo e del relativo utilizzo, il P.U.P. si prefigge, pertanto, di raggiungere
diversi obiettivi:
ing. Maines Fernando
434
Elementi per la progettazione di una cantina
¾
¾
¾
¾
¾
Gli elementi del progetto
l’individuazione dei fabbisogni residenziali e di servizi, suddivisi per unità
geografiche;
la localizzazione nel territorio delle principali attività produttive di beni e servizi;
la definizione della struttura del sistema viabile e delle altre reti infrastrutturali di
interesse provinciale;
l’individuazione delle zone di interesse ambientale e naturalistico, da sottoporre a
tutela del paesaggio stabilendo specifica normativa d’uso e di valorizzazione
paesaggistico-ambientale;
l’individuazione delle zone da riservare a destinazione speciale di pubblico interesse o
da sottoporre a vincoli particolari per la difesa del suolo e delle acque.
Il P.U. P. (attualmente siamo giunti alla quarta edizione - edizione 2009) è costituito dai
seguenti elementi:
¾ una relazione illustrativa da cui devono risultare:
o
gli obiettivi di sviluppo e di riorganizzazione territoriale, sociale ed
economica che, in armonia con la programmazione, si ritiene di dover
perseguire in un periodo di tempo definito;
o
la sintesi delle analisi di settore ed i criteri per la loro trasposizione sul
territorio, in termini urbanistici;
o
i criteri per la disciplina urbanistica e di tutela paesaggistico-ambientale
nonché per l’organizzazione funzionale del territorio;
o
i criteri per la individuazione e localizzazione delle infrastrutture e dei servizi.
¾ le Norme di Attuazione del piano: indicano le linee di sviluppo del territorio
individuando la localizzazione delle principali strutture ed infrastrutture ed
imponendo dei vincoli (da osservare nella redazione dei P.R.G.) individuati nei
sistemi cartografici;
¾ la cartografia:
o
tavola di inquadramento strutturale in scala 1:50.000: costituisce la
sintesi interpretativa del quadro conoscitivo del territorio provinciale nonché
il riferimento per la definizione degli obiettivi e delle strategie da parte degli
strumenti di pianificazione territoriale;
o
carta del paesaggio in scala 1:25.000: fornisce l’analisi e l’interpretazione
del sistema del paesaggio, inteso come sintesi dell’identità territoriale e delle
invarianti, che gli strumenti di pianificazione territoriale assumono come
riferimento al fine della definizione delle scelte di trasformazione e della
conseguente valutazione della sostenibilità dello sviluppo, nonché del
riconoscimento e della tutela dei valori paesaggistici;
o
carta delle tutele paesistiche in scala 1:50.000: individua le aree di tutela
ambientale, i beni ambientali ed i beni culturali;
o
carta di sintesi della pericolosità: individua le aree con penalità elevate,
le aree con penalità medie, le aree con penalità basse e le aree con altri tipi
di penalità;
o
tavola delle reti ecologiche e ambientali in scala 1:50.000: individua le
aree interessate dalle reti idonee a interconnettere gli spazi e le risorse
naturali sia all’interno del territorio provinciale che nei rapporti con i territori
circostanti, in modo da assicurare la funzionalità ecosistemica e in
ing. Maines Fernando
435
Elementi per la progettazione di una cantina
Gli elementi del progetto
particolare i movimenti di migrazione e dispersione necessari alla
conservazione della biodiversità e degli habitat. Le reti ecologiche e
ambientali sono costituite dalle risorse idriche, dalle aree di protezione delle
risorse idriche, dalle aree a elevata naturalità e dalle aree a elevata
integrità, intese come aree a bassa o assente antropizzazione;
o
tavola del sistema insediativo e delle reti infrastrutturali in scala
1:25.000 (gli stralci planimetrici concernenti le aree agricole e le aree
agricole di pregio sono in scala 1:10.000): individua le aree produttive del
settore secondario di livello provinciale e locale, le aree di riqualificazione
urbana e territoriale, le aree sciabili e i sistemi piste – impianti, le aree
estrattive e le aree agricole e aree agricole di pregio (le aree a pascolo e a
bosco sono rappresentate nella tavola dell’inquadramento strutturale). Sono
inoltre individuate le reti per la mobilità nonché i tracciati e corridoi
energetici e telematici.
¾ gli elenchi di invarianti: sono definiti invarianti gli elementi territoriali che
costituiscono le caratteristiche distintive dell’ambiente e dell’identità territoriale, in
quanto di stabile configurazione o di lenta modificazione, e che sono meritevoli di
tutela e di valorizzazione al fine di garantire lo sviluppo equilibrato e sostenibile nei
processi evolutivi previsti e promossi dagli strumenti di pianificazione territoriale.
Costituiscono invarianti i seguenti elementi:
o
i principali elementi geologici e geomorfologici compresi inell’apposito
allegato1, quali morfosculture, morfologie carsiche, morfologie glaciali, aree
d’interesse paleontologico, mineralogico e stratigrafico, da tutelare e
valorizzare secondo le specifiche disposizioni di legge e nel rispetto delle
indicazioni contenute nella relazione illustrativa;
o
i beni del patrimonio dolomitico compresi nell’apposito allegato;
o
la rete idrografica, costituita da tutto il sistema delle acque superficiali e
sotterranee, cioè laghi, fiumi e torrenti, pozzi e sorgenti selezionati, nonché
dai ghiacciai compresi nell’apposito allegato;
o
le foreste demaniali, come definite e individuate ai sensi delle disposizioni
provinciali in materia di foreste, e i boschi di pregio per la particolare
funzione di protezione e valenza paesaggistico-ambientale, specificamente
individuati mediante i piani forestali e montani, le aree a elevata naturalità
comprese nell’apposito allegato, cioè parchi naturali, siti e zone della rete
"Natura 2000", riserve naturali provinciali, da tutelare e valorizzare secondo
specifiche disposizioni di legge;
o
le aree agricole di pregio di cui all’articolo 38, da riconoscere e tutelare ai
fini della valorizzazione produttiva e paesaggistica nonché dell’attrattività
complessiva del territorio;
o
i paesaggi rappresentativi, cioè beni ambientali, beni archeologici,
architettonici,
storico-artistici
rappresentativi,
in
quanto
elementi
identificativi dei luoghi, da riconoscere e approfondire al fine della
conservazione dell’identità territoriale, compresi nell’apposito allegato.
¾ gli indirizzi per le strategie della pianificazione territoriale e per la valutazione
strategica dei piani;
¾ i materiali di supporto per la pianificazione territoriale.
Per quanto riguarda la realizzazione di cantine sono da considerare in particolare le seguenti
tipologie di aree individuate dal P.U.P.:
¾ aree produttive del settore secondario di livello provinciale e locale (Art. 33):
sono quelle aree (individuate nella cartografia in scala 1:25.000 del sistema
insediativo e produttivo) riservate allo svolgimento di attività che comprendono
anche la lavorazione e trasformazione a scala industriale di prodotti agro-alimentari e
forestali ed eventuali attività di commercializzazione dei relativi prodotti (all’interno
di ogni insediamento può essere consentita anche la realizzazione di una sola unità
1
L’allegato riporta l’elenco delle invarianti definito dalla Giunta provinciale la quale, con propria deliberazione può
integrare e aggiornare l’elenco sulla base di studi e approfondimenti ulteriori, anche in correlazione con i
provvedimenti adottati ai sensi delle norme di settore.
ing. Maines Fernando
436
Elementi per la progettazione di una cantina
Gli elementi del progetto
residenziale non eccedente i 400 metri cubi sempre che il volume destinato
all’attività produttiva risulti superiore rispetto a quello destinato a residenza).Queste
aree vengono distinte in:
o aree esistenti: quando risultino prevalentemente già utilizzate o già dotate di
idonee opere di urbanizzazione;
o aree di progetto: quando si tratta di aree da urbanizzare ed attrezzare o
prevalentemente non utilizzate;
o aree di riserva: quando si tratta di aree di nuovo impianto la cui utilizzazione
debba essere graduata nel tempo.
I piani regolatori generali possono individuare aree produttive di livello locale con
carattere anche multifunzionale, secondo i criteri ed i principi stabiliti dal P.U.P.;
¾
aree agricole (Art. 37): sono individuate nella tavola del sistema insediativo e reti
infrastrutturali2. In tali aree possono collocarsi solo attività produttive agricole
esercitate professionalmente, con i relativi impianti, strutture e infrastrutture. Previo
parere favorevole dell’organo provinciale di cui alla lettera d) del comma 5, sono
ammessi, inoltre, la realizzazione di strutture destinate alla conservazione,
trasformazione
e
commercializzazione
dei
prodotti
agricoli
provenienti
prevalentemente dall’impresa interessata o da imprese agricole associate ubicate nel
territorio provinciale, di impianti per il recupero e trattamento di residui agricoli per
la produzione di biogas, anche per la produzione di energia, nonché l’esercizio di
attività a carattere culturale, sportivo e ricreativo, purché tali attività richiedano
unicamente la realizzazione di strutture di limitata entità e facilmente rimovibili. Nelle
aree agricole sono inoltre consentiti esclusivamente i seguenti interventi, nel rispetto
degli strumenti urbanistici e in coerenza con la carta del paesaggio:
o
fabbricati a uso abitativo e loro pertinenze, nella misura di un alloggio per
impresa agricola per un volume massimo di 400 metri cubi residenziali,
purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
ƒ
il richiedente deve svolgere l’attività agricola a titolo principale ai
sensi delle norme provinciali vigenti;
ƒ
carattere di eccezionalità e soli casi di stretta connessione e di
inderogabile esigenza rispetto ai manufatti produttivi aziendali;
ƒ
funzionalità alle caratteristiche e alle dimensioni dell’azienda
agricola;
2
I perimetri di tali aree possono essere precisati nei Piani Territoriali delle Comunità sulla base di ulteriori analisi e
valutazioni della qualità e della potenzialità dei suoli, tenendo conto delle indicazioni della carta del paesaggio e delle
relative linee guida.
ing. Maines Fernando
437
Elementi per la progettazione di una cantina
Gli elementi del progetto
previa autorizzazione da rilasciare secondo criteri, modalità e
procedimenti fissati con deliberazione della Giunta provinciale;
o
realizzazione, da parte di soggetti che non esercitano l’attività agricola a
titolo professionale, di manufatti di limitate dimensioni per il deposito di
attrezzature e materiali per la coltivazione del fondo in forma non
imprenditoriale o per la manutenzione ambientale, secondo quanto previsto
dalla legge urbanistica.
Sono inoltre stabiliti i casi e le condizioni per consentire l’eventuale realizzazione di
una ulteriore unità abitativa nell’ambito della medesima impresa agricola al fine di
garantire la continuità gestionale, anche in presenza di ricambi generazionali, nonché
per l’utilizzazione di fabbricati esistenti come foresterie per i lavoratori stagionali.
Non può essere mutata la destinazione d’uso degli edifici realizzati nelle aree
destinate all’agricoltura per l’esercizio dell’attività agricola, compresi quelli a uso
abitativo dell’imprenditore agricolo e quelli destinati all’agriturismo. L’azione di
controllo viene svolta dal comune che tiene e aggiorna un registro delle aree delle
quali è stata utilizzata la densità fondiaria (con allegati i relativi estratti tavolari e i
fogli di possesso prodotti dagli interessati), e degli edifici realizzati nelle aree
destinate all’agricoltura per l’esercizio dell’attività agricola.
L’annotazione a spese del concessionario è richiesta dal comune ad avvenuta
presentazione della dichiarazione di fine lavori e prima del rilascio del certificato di
agibilità, sulla base del titolo edilizio e di un’attestazione del comune in cui sono
riportate le particelle edificali e le eventuali porzioni materiali soggette al vincolo. La
cancellazione del vincolo può essere chiesta dall’interessato sulla base di una
certificazione rilasciata dal comune competente che autorizza la cancellazione sulla
base dell’accertata conformità urbanistica della trasformazione d’uso dell’edificio.
Nelle aree destinate all’agricoltura dal piano regolatore generale, con esclusione delle
destinazioni a bosco, a pascolo e improduttivo, la densità fondiaria può essere
calcolata utilizzando tutti gli appezzamenti componenti l’azienda agricola ed
effettivamente utilizzati o utilizzabili, purché ricadenti in un ambito comunale o di
comuni confinanti. In tal caso la densità fondiaria è calcolata in base all’indice edilizio
stabilito dal rispettivo piano regolatore generale; il comune competente, prima di
rilasciare la concessione edilizia, acquisisce il nulla osta dei comuni confinanti.
ƒ
Un’eventuale attività agrituristica deve svolgersi nell’ambito di edifici e strutture
esistenti, anche attraverso il loro recupero e ampliamento. La realizzazione di nuovi
edifici da destinare ad esercizi agrituristici è ammessa nel rispetto dei requisiti e dei
criteri stabiliti dalla Giunta provinciale e, comunque, purché il richiedente svolga
l’attività agricola a titolo principale ai sensi delle vigenti disposizioni da un periodo
ing. Maines Fernando
438
Elementi per la progettazione di una cantina
Gli elementi del progetto
non inferiore a tre anni, salvo il caso di giovani imprenditori agricoli, alle condizioni
stabilite da specifica deliberazione della Giunta provinciale. Non è ammessa l’offerta
ricettiva in appartamenti e l’ospitalità in camere deve comprendere almeno la prima
colazione. I nuovi edifici da destinare ad attività agrituristica devono essere
realizzati, di norma, nei pressi degli edifici costituenti il centro aziendale o della
residenza dell’imprenditore agricolo, se essa non coincide con il centro aziendale. I
requisiti, la localizzazione idonea, la complementarietà e la connessione con
l’esercizio dell’attività agricola devono essere preventivamente verificate da un
organo della Provincia, secondo quanto previsto dalla legge urbanistica.
Gli edifici esistenti aventi destinazione diversa da quella agricola o dismessi, anche
parzialmente, dall’attività agricola, nonché quelli destinati alla conservazione e
trasformazione dei prodotti agricoli a scala industriale e ad allevamenti industriali,
possono formare oggetto di interventi di recupero, anche riguardanti una pluralità di
edifici, di realizzazione di manufatti di natura pertinenziale e di limitati ampliamenti
per garantirne la funzionalità, nei limiti previsti dai piani regolatori generali, ai sensi
delle disposizioni in materia della legge urbanistica.
I piani territoriali delle comunità e i piani regolatori generali possono ridurre in via
eccezionale le aree agricole, previa specifica verifica degli effetti derivanti dalla
riduzione, effettuata nell’ambito dell’autovalutazione con particolare riferimento alla
carta del paesaggio, e se è dimostrata l’impossibilità tecnica di ubicare gli interventi
in altre parti del territorio, per:
o
l’ampliamento di aree produttive di livello provinciale esistenti o
l’individuazione di nuove aree produttive di livello provinciale, purché
rispondenti a criteri di razionalizzazione delle localizzazioni produttive, nel
rispetto degli indirizzi per le strategie della pianificazione territoriale e per
l’autovalutazione dei piani.
o
i piani regolatori generali fissano i parametri dell’urbanizzazione e
dell’edificazione nelle aree agricole e definiscono le regole per un razionale
utilizzo del patrimonio edilizio tradizionale esistente, ai sensi delle
disposizioni in materia della legge urbanistica. I piani regolatori generali,
inoltre, possono:
o
precisare i perimetri delle aree agricole attenendosi ai criteri indicati dalle
P.U.P. e individuare ulteriori aree agricole, stabilendone la normativa d’uso;
o
indicare, zona per zona o anche distinguendo in ciascuna zona sottoaree
omogenee, particolari cautele o prescrizioni da seguire nella tutela e nel
potenziamento dell’attività agricola o zootecnica, anche ai fini di protezione
ambientale.
Il compito di rilasciare l’autorizzazione richiesta dal piano urbanistico provinciale in
relazione agli interventi edilizi da realizzare in aree agricole viene svolto da apposito
comitato.
ing. Maines Fernando
439
Elementi per la progettazione di una cantina
¾
Gli elementi del progetto
aree agricole di pregio (Art. 38): sono individuate nella cartografia in scala
1:25.000 del sistema insediativo e produttivo e si caratterizzano, di norma, per la
presenza di produzioni tipiche nonché da un particolare rilievo paesaggistico, la cui
tutela territoriale assume un ruolo strategico sia sotto il profilo economico-produttivo
che paesaggistico-ambientale, tenuto conto della normativa comunitaria relativa alla
protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti
agricoli e alimentari. I piani territoriali delle comunità possono precisare i perimetri
delle aree agricole di pregio con riferimento alla situazione specifica del loro
territorio, in relazione all’orientamento produttivo prevalente, e delle indicazioni della
carta del paesaggio. Nelle aree agricole di pregio sono ammessi gli interventi
connessi alla normale coltivazione del fondo con esclusione di nuovi interventi edilizi,
fatta salva la realizzazione di manufatti e infrastrutture precedentemente viste per le
aree agricole, se, valutate le alternative, è dimostrata la non convenienza, anche
sotto il profilo paesaggistico-ambientale, di ubicarli in altre parti del territorio. La
sussistenza delle condizioni richieste per la realizzazione dei nuovi interventi edilizi
ammessi, è accertata dall’organo della Provincia stabilito dalla legge urbanistica.
Obiettivi fondamentali sono quelli di salvaguardare l’integrità colturale e
paesaggistica delle arre agricole di pregio, senza porre tuttavia limiti agli interventi
connessi con le normali attività ed interventi di coltivazione dei fondi.
Contestualmente si disciplina in via eccezionale la realizzazione di nuovi manufatti
edilizi, assicurando cosi nel lungo periodo la conservazione dell’estensione
quantitativa delle stesse aree, mediante l’inclusione di tali aree nelle invarianti.
La riduzione delle aree agricole di pregio è pertanto ammessa in via eccezionale, in
sede di piano territoriale delle comunità o di piano regolatore generale, per
l’ampliamento di aree produttive di livello provinciale. La riduzione delle aree agricole
di pregio può avvenire dopo aver verificato in via preventiva la possibilità di utilizzare
aree con destinazione diversa, comprese le aree agricole non di pregio, quelle
intercluse o prossime alle aree destinate a insediamento. E’ inoltre prevista la
compensazione del suolo trasformato con altre aree con destinazione diversa da
quella agricola da destinare a fini agricoli, aventi superficie non inferiore all’80 %
dell’area agricola destinata a insediamento, comprese aree a bosco che possono
formare oggetto di cambio colturale, ai sensi degli strumenti di pianificazione previsti
dalla legislazione provinciale in materia di foreste, con esclusione delle aree boscate
di pregio costituenti invarianti. E’ previsto infine che la Giunta provinciale selezioni
all’interno delle aree agricole di pregio, alcune zone per le quali, sulla scorta della
particolare pregevolezza delle produzioni o del rilievo paesaggistico, non è ammessa
nessuna riduzione (beni ambientali da tutelare).
ing. Maines Fernando
440
Elementi per la progettazione di una cantina
Gli elementi del progetto
Il P.U.P. individua anche diversi tipi di aree (caratterizzate da particolari aspetti di criticità
da verificare, controllare ed eventualmente contrastare oppure aree che si contraddistinguono
per aspetti di particolare pregio) nelle quali l’utilizzo del territorio e pertanto anche ogni attività
edificatoria è sottoposta a tutela. Si tratta di speciali limitazioni alla quale sono sottoposti
determinati beni, mobili o immobili, di proprietà pubblica o privata, a causa della loro rilevanza
per il pubblico interesse, con l’obiettivo di favorire la tutela dell’ambiente attraverso la
disciplina di tutti i suoi elementi (naturali, paesaggistici, architettonici, storico-culturali, …). Si
utilizzano due ordini di vincoli: i vincoli passivi, cioè il divieto di “fare” e i vincoli attivi, cioè la
prescrizione di interventi ritenuti necessari. Questi elementi di tutela trovano una più puntuale
definizione e attuazione nei Piani territoriali della Comunità e nei P.R.G.
Aree di tutela ambientale3 (art. 11): comprendono i territori, naturali o trasformati
dall’opera dell’uomo, (individuato sulla Carta del Paesaggio) caratterizzati da singolarità
geologica, flori-faunistica, ecologica, morfologica, paesaggistica, di coltura agraria o da forme
di antropizzazione di particolare pregio per il loro significato storico, formale e culturale o per i
loro valori di civiltà.
Beni ambientali (art. 12): comprendono i manufatti ed i siti di particolare pregio
paesaggistico e ambientale compresi in apposito elenco e schematicamente indicati nella carta
delle tutele paesistiche.
Beni culturali4 (art. 13): sono i manufatti ed i siti di rilevanza culturale (a cui vanno
aggiunti le aree ritenute di potenziale interesse archeologico) vincolati ai sensi della specifica
3 La tutela paesistica per la protezione delle bellezze naturali si pone l’obiettivo di evitare alterazioni morfologiche e
strutturali del paesaggio, vietando interventi che arrechino deturpazione o stravolgimento di tutti gli elementi (terreno,
strade, vegetazione, tipo ed ubicazione dei fabbricati, ecc.) che conferiscono ad una località peculiari caratteristiche
paesistiche ed ambientali, comprese le testimonianze della presenza dell’uomo. I principali vincoli riguardano:
¾
la fascia di 300 metri di costa marittima e lacustre anche se elevati;
¾
la fascia di 150 metri lungo fiumi e torrenti;
¾
le montagne per la parte eccedente i 1600 m s.l.m. per la catena alpina e i 1200 m s.l.m. per la catena
appenninica e le isole;
¾
i ghiacciai;
¾
i territori coperti da foreste e da boschi.
4
La tutela storico-artistico definisce i beni sottoposti a vincolo comprendendo fra essi:
¾
le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, o demo-etnoantropologico come, ad esempio, le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive
civiltà, le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico.
¾
le cose immobili che, a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte
e della cultura in genere, rivestono un interesse particolarmente importante.
La tutela dei Centri Storici riguarda invece tutti i centri urbani, grandi e piccoli, unitari o frammentari,
completamente o parzialmente conservati nella loro originaria strutturazione di spazi pubblici ed edifici, che offrono
ing. Maines Fernando
441
Elementi per la progettazione di una cantina
Gli elementi del progetto
normativa ed individuati sulla base dell’alta rilevanza, valenza territoriale e del valore
rappresentativo dell’identità culturale; sono indicati a titolo ricognitivo, con apposita
simbologia, nella cartografia dell’inquadramento strutturale e sono riportati in apposito elenco.
Aree con penalità elevate (art.15): sono quelle aree che, per i particolari caratteri
geologici, idrologici5, nivologici o forestali, sono esposte ad eventi altamente gravosi
percombinazione d’intensità e frequenza. In tali aree è vietata ogni attività di trasformazione
urbanistica ed edilizia, fatte salve le opere di difesa e prevenzione volte alla riduzione o
all’eliminazione del pericolo. Fanno eccezione i casi che un apposito studio di compatibilità
allegato al progetto analizzi dettagliatamente le condizioni di pericolo e definisca gli
accorgimenti costruttivi di carattere strutturale, localizzativo e architettonico per la
realizzazione degli interventi e quelli per la loro utilizzazione atti a tutelare l’incolumità delle
persone e a ridurre la vulnerabilità dei beni, possono essere realizzati, previa autorizzazione
della Provincia: (…), le bonifiche agrarie e gli interventi di rimodellazione dei terreni quando
queste attività migliorano le condizioni di sicurezza delle persone e dei beni e, più in generale,
della stabilità dei suoli, (…), gli interventi sotterranei che non risultano esposti ai pericoli
presenti in superficie e che non possono influire negativamente su di essi. Gli edifici esistenti
che ricadono in aree con penalità elevate possono formare oggetto di interventi di
ristrutturazione, senza aumento di volume, se sono adottati accorgimenti costruttivi o di
utilizzazione degli edifici sulla base di una specifica relazione tecnica che dimostri la loro
idoneità a ridurre la vulnerabilità delle persone e dei beni. Gli stessi edifici possono essere
demoliti e ricostruiti, anche su diverso sedime, se la relazione tecnica dimostra che l’intervento
consente di ridurne significativamente il grado di esposizione al pericolo o di realizzare opere di
difesa e prevenzione, previa autorizzazione della Provincia.
Aree con penalità medie (art. 16): sono quelle aree che, per i particolari caratteri
geologici, idrologici, nivologici o forestali, sono esposte ad eventi mediamente gravosi per
combinazione d’intensità e frequenza. In tali aree è vietata ogni attività di trasformazione
urbanistica ed edilizia, fatte salve le opere di difesa e prevenzione volte alla riduzione o
all’eliminazione del pericolo, o le opere che un apposito studio di compatibilità allegato al
progetto analizzi dettagliatamente le condizioni di pericolo e definisca gli accorgimenti
costruttivi di carattere strutturale, localizzativo e architettonico per la realizzazione degli
interventi e quelli per la loro utilizzazione atti a tutelare l’incolumità delle persone e a ridurre la
vulnerabilità dei beni. Possono essere realizzati gli interventi ammessi per le aree con penalità
gravi, (…), le bonifiche agrarie, previa autorizzazione della Provincia, gli interventi di
ristrutturazione di edifici esistenti con possibilità di ampliamento non superiore al 10 per cento
del volume esistente e gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia, diversi da quelli
precedentemente descritti, purché siano realizzate apposite opere difensive che consentano il
declassamento della pericolosità o siano adottate, in relazione ai fenomeni attesi, adeguate
misure di sicurezza afferenti l’utilizzazione degli immobili; queste opere o misure devono
essere realizzate prima dell’inizio dei lavori; se ciò non risulta tecnicamente possibile è
ammessa la loro realizzazione prima della fine dei lavori o del collaudo, sulla base di un
programma temporale e finanziario da riportare nello studio di compatibilità.
Aree con penalità basse (art. 17): sono quelle aree che, per i particolari caratteri
geologici, idrologici, nivologici o forestali, sono esposte ad eventi moderatamente gravosi per
combinazione d’intensità e frequenza. In tali aree sono ammessi, oltre agli interventi consentiti
ai nei due casi precedentemente descritti, le sole attività di trasformazione urbanistica ed
edilizia aventi caratteristiche costruttive e di utilizzazione compatibili con le locali condizioni di
pericolo; i relativi progetti devono essere corredati da un’apposita relazione tecnica che attesta
la compatibilità e assicura l’adozione degli accorgimenti necessari per garantirne la funzionalità
anche al manifestarsi degli eventi attesi.
Aree per la tutela delle risorse idriche (artt. 21, 22, 23): sono riportate su una specifica
carta dei pozzi, delle sorgenti selezionate e delle risorse idriche nel rispetto delle norme in
materia di igiene e salute pubblica, la disciplina per la tutela delle risorse idropotabili. Per tali
caratteristiche tali da poter essere considerati come unità culturali nel loro insieme e che presentano manifestazioni
autentiche di viva cultura urbana;
5
La tutela idrogeologica è pensata per difendere il territorio da fenomeni idrogeologici dannosi (frane, valanghe,
alluvioni, …) provocati dall’uomo attraverso il taglio di boschi, le trasformazioni colturali, i movimenti terra, le
deviazione di corsi d’acqua, (attività che devono essere approvate dal Comitato Tecnico Forestale).
ing. Maines Fernando
442
Elementi per la progettazione di una cantina
Gli elementi del progetto
risorse vengono individuate diverse aree di salvaguardia: zone di tutela assoluta, zone di
rispetto idrogeologico e zone di protezione. La tavola delle reti ecologiche e ambientali, invece,
individua le aree di protezione dei laghi situati a quota inferiore a 1600 metri sul livello del
mare.
Nelle aree di protezione dei laghi sono consentiti esclusivamente interventi di
trasformazione edilizia e urbanistica concernenti opere pubbliche o d’interesse pubblico. Infine
vengono definite le aree di protezione fluviale poste lungo i corsi d’acqua principali meritevoli
di tutela per il loro interesse ecologico e ambientale.
Aree ad elevata naturalità6 (artt. 25, 26, 27): sono costituite dai siti e dalle zone della
rete "Natura 2000", dai parchi naturali, dalle riserve naturali provinciali e dalle riserve locali
individuati in conformità alle norme in materia di aree protette. Sono aree a parco naturale
provinciale i territori costituiti da aree terrestri, fluviali e lacuali, di valore naturalistico e
ambientale, organizzate in modo unitario, con particolare riguardo alle esigenze di protezione
della natura e dell’ambiente, nonché d’uso culturale e ricreativo, tenuto conto dello sviluppo
sostenibile delle attività agro-silvo-pastorali e delle altre attività tradizionali o comunque
sostenibili atte a favorire la crescita economica, sociale, culturale e identitaria delle popolazioni
residenti. La disciplina urbanistica dei parchi naturali provinciali viene definita dai rispettivi
piani in conformità alle norme provinciali in materia di aree protette e alle disposizioni della
legge urbanistica.
6.1.2 I piani territoriali della comunità (P.T.C.)
Il piano territoriale della comunità (PTC) è lo strumento di pianificazione del territorio della
comunità con il quale sono definite, sotto il profilo urbanistico e paesaggistico, le strategie per
uno sviluppo sostenibile del rispettivo ambito territoriale, nell’obiettivo di conseguire un elevato
livello di competitività del sistema territoriale, di riequilibrio e di coesione sociale e di
valorizzazione delle identità locali, nella cornice delle funzioni riservate alle comunità dalla
specifica legge provinciale. Il piano territoriale della comunità, nel rispetto di quanto stabilito
dal piano urbanistico provinciale, definisce e articola i propri contenuti, fra i quali ricordiamo:
¾ l’inquadramento strutturale relativo al territorio della comunità;
¾ l’approfondimento e l’interpretazione della carta del paesaggio delineata dal piano
urbanistico provinciale con riguardo all’ambito territoriale della comunità;
¾ la carta di regola del territorio, intesa come statuto condiviso delle istituzioni e della
comunità locale comprendente gli elementi cardine dell’identità dei luoghi, espressivo
anche della carta del paesaggio e delle invarianti; la carta stabilisce regole generali
6
La tutela naturalistico-ambientale (aree protette) si pone gli obiettivi di favorire la conservazione di specie
animali e vegetali, di promuovere attività educative e di ripristinare aree degradate. Entro tali aree protette è prevista
una normativa molto più restrittiva nell’utilizzazione del territorio. Il P.U.P. definisce le aree a parco naturale
(individuate nella cartografia in scala 1:25.000 del sistema ambientale)6 e specifica che la disciplina urbanistica dei
parchi naturali viene definita dai rispettivi piani, costituiti da un documento illustrativo degli obiettivi da conseguirsi e
delle scelte operative, da una o più rappresentazioni grafiche, in scala idonea, atte a determinare le zone interne
nonché l’assetto urbanistico, agricolo e forestale del parco e dalle norme di attuazione del piano disciplinanti gli
interventi antropici e l’utilizzo sociale dei beni ambientali.
ing. Maines Fernando
443
Elementi per la progettazione di una cantina
Gli elementi del progetto
d’insediamento e di trasformazione del territorio, la cui tutela garantisce, nei processi
evolutivi, lo sviluppo sostenibile;
¾ l’individuazione delle tipologie d’intervento edilizio di particolare rilevanza sulla base
dei criteri generali individuati con il regolamento di attuazione;
¾ l’implementazione della disciplina d’uso delle invarianti e la loro eventuale
integrazione, nei limiti previsti dal piano urbanistico provinciale e tenuto conto delle
normative di settore vigenti;
¾ l’approfondimento delle indicazioni del piano urbanistico provinciale per le reti
ecologiche e ambientali;
¾ la delimitazione delle aree di protezione fluviale, tenuto conto dei criteri del piano
generale di utilizzazione delle acque pubbliche;
¾ la delimitazione delle aree produttive del settore secondario di livello provinciale
indicate dal piano urbanistico provinciale e l’eventuale localizzazione di nuove aree
produttive del settore secondario di livello provinciale;
¾ la precisazione dei perimetri delle aree agricole e delle aree agricole di pregio
individuate dal piano urbanistico provinciale, con riguardo alla situazione specifica del
territorio della comunità, sulla base di ulteriori analisi e valutazioni della qualità e
della potenzialità dei suoli, tenendo conto delle indicazioni della carta del paesaggio;
Il piano territoriale della comunità è costituito dai seguenti elementi essenziali:
¾ la relazione illustrativa e relativi allegati;
¾ la struttura cartografica;
¾ le norme di attuazione;
¾ gli atti d’indirizzo e manuali tipologici o esplicativi.
6.1.3 Il piano regolatore generale (P.R.G.)
Ogni comune ha obbligo di redigere il piano regolatore generale7 che deve riguardare la
totalità del relativo territorio. Questo fondamentale strumento urbanistico rappresenta il
progetto di massima per definire la futura configurazione del territorio di un singolo Comune
(P.R.G.) e stabilisce le direttive ed i vincoli necessari per attuarla. Ha validità illimitata e può
essere oggetto di variazioni e deve essere depositato presso il Comune in libera visione.
Dopo la prima adozione da parte del Comune, il P.R.G. viene pubblicato e messo in visione
per 90 giorni entro i quali è possibile per ogni cittadino fare eventuali osservazioni; conclusa la
valutazione di queste si passa alla seconda adozione a cui segue l’esame da parte della
Provincia a cui spetta la definitiva l’approvazione. A questo punto eventuali ricorsi si possono
presentare solo alla Provincia o al TAR.
Il piano regolatore generale, in coerenza con il piano urbanistico provinciale e con il piano
territoriale della comunità, assicura le condizioni e i presupposti operativi per l’attuazione del
programma strategico di sviluppo sostenibile delineato dal piano territoriale della comunità. In
particolare il piano regolatore generale assume efficacia conformativa con riguardo alle
previsioni e alle destinazioni urbanistiche riservate al piano urbanistico provinciale, al piano
territoriale della comunità e ad altri livelli di pianificazione, fatte salve le integrazioni, le
specificazioni e la disciplina espressamente attribuita al piano regolatore generale dai predetti
strumenti di pianificazione o dalla legislazione di settore, e fatti salvi gli effetti conformativi
demandati dalla legislazione vigente ad altri livelli di pianificazione.
Fra i contenuti definiti dal piano regolatore generale ricordiamo i seguenti:
¾ l’individuazione delle funzioni ammesse nelle diverse aree del territorio comunale e la
disciplina per l’organizzazione e la trasformazione del territorio;
¾ la precisazione dei perimetri delle aree di tutela ambientale individuate dal piano
urbanistico provinciale, nei limiti previsti dal piano urbanistico provinciale medesimo;
¾ la precisazione delle unità minime d’intervento, degli indici edilizi e in generale delle
regole per la trasformazione o conservazione delle aree urbanizzate e da
urbanizzare;
7
Il piano regolatore generale (PRG) è lo strumento di pianificazione urbanistica predisposto dal comune,
nell’esercizio delle funzioni di governo generale del suo territorio non esplicitamente attribuite ad altri livelli di
pianificazione dal piano urbanistico provinciale o dalla legislazione di settore.
ing. Maines Fernando
444
Elementi per la progettazione di una cantina
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
Gli elementi del progetto
la determinazione del dimensionamento residenziale, nel rispetto dei criteri e dei
parametri stabiliti ai sensi del piano urbanistico provinciale, eventualmente specificati
dal piano territoriale della comunità, e delle disposizioni in materia di residenza;
la definizione delle singole categorie d’intervento ammesse per gli edifici soggetti alla
tutela degli insediamenti storici, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta
provinciale e della disciplina integrativa eventualmente stabilita dal piano territoriale
della comunità;
la fissazione delle regole per il razionale utilizzo del patrimonio edilizio tradizionale
esistente;
la localizzazione dei servizi, dei comparti produttivi e delle infrastrutture di esclusivo
interesse comunale;
l’evidenziazione delle aree soggette a pericolosità in base alla carta di sintesi della
pericolosità e delle reti ecologiche e ambientali;
la rappresentazione del sistema insediativo e delle reti infrastrutturali;
l’indicazione delle fasce di rispetto stradali e cimiteriali, nel rispetto delle norme in
materia;
ogni altra indicazione demandata al piano regolatore generale dal piano urbanistico
provinciale e dal piano territoriale della comunità o dalle leggi di settore, purché non
sia in contrasto con quanto riservato al piano territoriale della comunità dalla
legislazione vigente.
ing. Maines Fernando
445
Elementi per la progettazione di una cantina
Gli elementi del progetto
Il piano regolatore generale è costituito da:
¾ le rappresentazioni grafiche necessarie ad illustrarne il contenuto, redatte in scala ed
in numero convenienti alla dimensione demografico-territoriale del piano(tavola di
inquadramento nel contesto territoriale in scala 1:25000 o 1:50000, una o più tavole
comprendente l’intero territorio comunale in scala 1:10000 o 1:5000, una o più
tavole relative ai centri abitati in scala 1:2000 o 1:500 ed elaborati per le indicazioni
di dettaglio in scala 1:1000. Nel caso del P.R.G. di Trento abbiamo (Art. 1):
o
disciplina del suolo e degli edifici – Variante 2004 (1:5.000) n. 27 tavole e
relativa legenda;
o
classificazione degli edifici e degli spazi compresi nella città consolidata –
Variante 2004 (1:5.000) n. 1 tavola;
o
classificazione degli edifici e degli spazi di interesse storico artistico ai fini
della disciplina d’intervento nonché della disciplina d’uso degli spazi pubblici
di relazione ed individuazione delle aree e degli elementi di interesse e di
rispetto storico, ambientale e paesaggistico compresi negli insediamenti
storici – Variante 2004 (1:1.000) n. 32 tavole;
o
carta di sintesi geologica – Variante 2001 (1:5.000) n. 27 tavole;
o
carta della tutela ambientale – Variante 2004 (1:15.000) n. 1 tavola;
o
norme di attuazione – Variante 2004 e allegati.
la relazione illustrativa sulle scelte urbanistiche in rapporto al piano urbanistico
provinciale e al piano territoriale di comunità con particolare riguardo alle
destinazioni delle zone del territorio e ai vincoli di carattere paesaggistico-ambientale
ed alla tutela degli insediamenti storici nonché degli eventuali altri di preminente
interesse pubblico, con riferimento alla consistenza e alla qualità del relativo
patrimonio edilizio ed a fattori di rischio per la sicurezza e la stabilità dei terreni, per i
riflessi che possono avere nella configurazione degli interventi;
¾ le norme di attuazione.
A titolo di esempio riportiamo l’articolato delle Norme di Attuazione del P.R.G. del Comune
di Trento - Variante 2004:
¾ Titolo I – Disposizioni generali;
o
Capitolo I – Il piano regolatore generale;
o
Capitolo II – Indici urbanistico-edilizi e definizioni;
o
Capitolo III – Variazione della destinazione d’uso e infrastutturazione del
territorio:
ƒ
Art. 4 - Categorie d’intervento;
ƒ
Art. 5 - Manutenzione ordinaria;
ƒ
Art. 6 - Manutenzione straordinaria;
ƒ
Art. 7 - Opere equiparate alla manutenzione straordinaria;
ƒ
Art. 8 - Restauro e risanamento conservativo;
ƒ
Art. 9 - Ristrutturazione edilizia;
ƒ
Art. 10 - Opere interne;
ƒ
Art. 11 – Demolizione;
¾
ing. Maines Fernando
446
Elementi per la progettazione di una cantina
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
¾
¾
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
12
13
14
15
16
-
Gli elementi del progetto
Costruzioni precarie;
Nuova edificazione;
Variazione della destinazione d’uso;
Ristrutturazione urbanistica e nuovo impianto;
Interventi di infrastrutturazione ed uso del territorio.
Titolo II – Attuazione del P.R.G.;
o
Capitolo I – Strumenti di attuazione.
Titolo III – Disciplina delle singole zone;
o
Capitolo I – Articolazione in zone del territorio comunale;
o
Capitolo II – Aree di antico insediamento e di interesse culturale ed
ambientale:
ƒ
Art. 31 – Definizione;
ƒ
Art. 32 - Ais: Insediamenti storici;
ƒ
Art. 33 - Acc: Città consolidata;
ƒ
Art. 34 - Aie: Edifici e complessi isolati di interesse storico, artistico
e documentario;
ƒ
Art. 35 - Aim: Manufatti di interesse storico.
o
Capitolo III – Aree ad uso prevalentemente residenziale;
o
Capitolo III bis: – Aree destinate a nuovi complessi insediativi e ad interventi
di riqualificazione urbana;
o
Capitolo IV – Aree destinate prevalentemente ad attività
economiche:
ƒ
Art. 43 – Definizione;
ƒ
Art. 44 - Zone produttive del settore secondario;
ƒ
Art. 45 - D1: Zone produttive del settore secondario esistenti e di
completamento;
ƒ
Art. 46 - D2: Zone produttive del settore secondario di nuovo
impianto;
ƒ
Art. 47 - D3: Zone produttive del settore secondario di riserva;
ƒ
Art. 47 bis - D3a: Zone produttive di riserva per attività a servizio
dell’agricoltura;
ƒ
(…);
ƒ
Art. 56 bis - D11: Zone miste esistenti e di completamento.
Capitolo V – Aree a destinazione agricola, a bosco, a pascolo e
o
improduttive:
ƒ
Art. 57 - Definizione;
ƒ
Art. 58 - E1: Zone agricole di interesse primario;
ƒ
Art. 59 - E2: Zone agricole di interesse secondario;
ƒ
Art. 60 - E3: Zone agricole di particolare tutela;
ƒ
(…).
ing. Maines Fernando
447
Elementi per la progettazione di una cantina
o
o
o
o
o
¾
Titolo
o
o
Gli elementi del progetto
Capitolo VI – Aree per servizi ed attrezzature;
Capitolo VII – Aree per il verde ed i servizi privati;
Capitolo VIII – Aree per la tutela e salvaguardia del patrimonio
archeologico e naturale:
ƒ
Art. 73 - Definizione;
ƒ
Art. 74 - TA: Aree di tutela archeologica;
ƒ
Art. 75 - IA: Aree di interesse archeologico;
ƒ
Art. 75 bis - Prescrizioni di tutela indiretta dei beni culturali
immobili;
ƒ
Art. 76 - RNP, RL: Riserve naturali provinciali e riserve locali;
ƒ
Art. 76 bis - SIC: Siti di Importanza Comunitaria;
ƒ
Art. 76 ter - APF: Aree di protezione fluviale;
ƒ
Art. 76 quater - Ambiti fluviali di interesse ecologico;
ƒ
(…)
ƒ
Art. 78 - ARA: Aree di recupero ambientale;
ƒ
Art. 79 - Aree di tutela ambientale e beni ambientali;
ƒ
Art. 79 bis - Norme di tutela paesaggistico-ambientale e schede.
Capitolo IX – Aree per l’uso e lo sfruttamento delle risorse naturali;
Capitolo X – Aree di tutela per la sicurezza del territorio e degli insediamenti.
ƒ
Art. 83 bis - Impianti di distribuzione di carburante;
ƒ
Art. 84 - Aree ad elevata pericolosità geologica, aree di controllo
geologico e aree senza penalità
ƒ
geologiche;
ƒ
Art. 84 bis - Controllo ambientale sulla qualità dei siti;
ƒ
Art. 84 ter - Aree con problemi di inquinamento dei terreni e delle
acque.
IV – Norme finali e transitorie;
Capitolo I – Norme finali;
Capitolo II – Disposizioni transitorie.
ing. Maines Fernando
448
Elementi per la progettazione di una cantina
Gli elementi del progetto
Il P.R.G. può essere affiancato (o esplicitato) in fase applicativa da appositi piani dedicati a
specifiche tematiche: Piano per l’Edilizia Popolare, Piano per gli Insediamenti Produttivi, Piano
per il Recupero del Patrimonio Edilizio Esistente, Piano di Settore (dei Trasporti, della Viabilità,
dei Parcheggi, …). Si tratta di strumenti finalizzati alla razionale organizzazione dei nuovi
insediamenti, nonché al riordino o all’ampliamento di quelli esistenti attraverso l’individuazione
delle norme tecniche atte a disciplinare gli interventi previsti.
6.1.4 Il regolamento edilizio comunale
Tale regolamento ha il compito di regolamentare, limitare ed orientare l’attività edificatoria.
Obbligatori per legge), deve essere emanato a ciascun Comune in armonia con le leggi
urbanistiche. Tratta diversi aspetti fondamentali per la progettazione e per l’esecuzione dei
lavori edificatori quali:
¾ le modalità e la documentazione per presentare al comune i progetti di opere per la
richiesta di concessione edilizia o la presentazione della denuncia d’inizio di attività e
per la richiesta e il rilascio del certificato di destinazione urbanistica e del certificato
di agibilità;
¾ i criteri e le modalità per il decoro esterno degli edifici, la sistemazione e le
caratteristiche delle aree di pertinenza degli edifici e le caratteristiche delle
recinzioni,nonché l’eventuale disciplina delle modalità costruttive per la realizzazione
dispecifiche tipologie di opere; il regolamento, in particolare, può prevedere - ai fini
della valorizzazione e della tutela paesaggistico-ambientale anche del territorio non
assoggettato a tutela del paesaggio - norme sulla tipologia, le altezze, la cubatura, i
caratteri architettonici, i materiali e le sistemazioni esterne degli edifici, la tutela di
elementi caratterizzanti il paesaggio e ogni altra prescrizione di carattere tecnico che
risulti conveniente;
¾ gli standard per quanto concerne le distanze fra le costruzioni e dai confini, le
sporgenze sulle vie e piazze pubbliche, i parcheggi a servizio degli edifici;
¾ le modalità di calcolo del contributo di concessione, nel rispetto dei parametri
stabiliti;
¾ i modi di approvvigionamento dalle reti dei servizi e le norme igieniche d’interesse
edilizio;
¾ gli interventi soggetti al parere obbligatorio della CPC, in luogo della commissione
edilizia;
¾ l’eventuale ordinamento della commissione edilizia, se il comune intende costituire
tale organo, e l’individuazione dei casi in cui è richiesto il parere della commissione;
¾ ogni altro elemento utile a disciplinare l’attività edilizia.
A titolo di esempio si riporta la struttura del Regolamento edilizio del Comune di Trento del
2002:
¾ Cap. I – Misurazioni (vengono date indicazioni relativamente l’altezza massima e
quella minima dei fabbricati secondo le zone, gli eventuali distacchi dai fabbricati
vicini e dal filo stradale, …, adottando i metodi di misurazione e gli elementi
geometrici delle costruzioni definiti con deliberazione della Giunta provinciale):
o Art. 1 Misurazione dell’altezza e del volume.
¾ Cap. II – Definizione degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia:
o Art. 2 Categorie di intervento;
o Art. 3 Manutenzione ordinaria;
o Art. 4 Manutenzione straordinaria;
o Art. 5 Opere equiparate alla manutenzione straordinaria;
o Art. 6 Restauro e risanamento conservativo;
o Art. 7 Ristrutturazione edilizia;
o (…);
o Art. 12 Distanze dai confini dei muri di recinzione e di contenimento;
o (…).
¾ Cap. III – Concessione ed autorizzazione edilizia: vengono specificate le modalità per
la presentazione al comune della documentazione per l’ottenimento delle
ing. Maines Fernando
449
Elementi per la progettazione di una cantina
¾
¾
¾
¾
¾
Gli elementi del progetto
autorizzazioni o delle concessioni, per la richiesta ed il rilascio del certificato di
destinazione urbanistica e per il rilascio del certificato di abitabilità; vengono anche
date indicazioni circa la compilazione dei progetti di opere edilizie e per la conduzione
della direzione dei lavori di costruzione:
o Art. 16 Concessione, autorizzazione e denuncia di inizio attività;
o (…);
o Art. 19 Modalità di presentazione delle domande di concessione e di
autorizzazione edilizia;
o Art. 20 Documentazione tecnica di progetto;
o Art. 21 Modalità di redazione delle relazioni geologiche, geotecniche e idrauliche
e dei pareri di fattibilità;
o Art. 23 Durata ed effetti della concessione;
o Art. 24 Durata ed effetti dell’autorizzazione;
o (…).
Cap. IV – Commissione edilizia comunale: composizione,formazione, competenze e
modalità di funzionamento;
Cap. V – Strumenti di attuazione;
Cap. VI – Norme per l’esecuzione dei lavori relative alle cautele da osservare a
garanzia della pubblica incolumità e alla vigilanza sull’esecuzione dei lavori al fine di
assicurare l’osservanza delle leggi e dei regolamenti nell’esecuzione delle opere
edilizie, per l’occupazione del suolo pubblico, per i lavori nel pubblico sottosuolo:
o Art. 35 Svolgimento dei lavori e vigilanza da parte dell’autorità comunale;
o Art. 36 Ultimazione dei lavori;
o (…);
o Art. 39 Provvedimenti contro i pericoli per la sicurezza e la pubblica incolumità;
o Art. 40 Cautele contro i danni e le molestie;
o Art. 41 Recinzioni di cantiere;
o Art. 42 Disposizioni eccezionali per le recinzione di cantiere;
o Art. 43 Scavi;
o Art. 44 Cautele da seguire nelle opere di demolizione.
Cap. VII – Norme igienico-edilizie: raccoglie le disposizioni significative da un punto
di vista costruttive ed altre relative ad aspetti specifici quali i modi di
approvvigionamento idrico, di scarico dei reflui e di smaltimento dei rifiuti, le
prescrizioni tecniche per l’abbattimento delle barriere architettoniche, per il
contenimento dell’inquinamento acustico e per il risparmio energetico, …:
o Art. 45 Distanza degli edifici da rilievi e terrapieni;
o Art. 46 Camere d’aria, isolazioni e vespai;
o Art. 47 Scarico delle acque bianche e nere;
o Art. 48 Acqua potabile;
o Art. 49 Dimensioni minime dei locali e delle aperture;
o Art. 49 bis Cavedi e rientranze negli edifici;
o Art. 50 Soppalchi;
o Art. 51 Servizi igienici;
o Art. 53 Locali a piano terreno, seminterrati e interrati;
o Art. 54 Autorimesse;
o Art. 55 Scale;
o Art. 56 Parapetti, balconi e terrazzi;
o (…);
o Art. 59 Locali per caldaie e cabine elettriche;
o Art. 60 Spazi per la raccolta dei rifiuti;
o Art. 61 Camini e sfiati;
o Art. 62 Riscaldamento e prescrizioni tecniche per il risparmio energetico;
o Art. 63 Disposizioni per il superamento e l’eliminazione delle barriere
architettoniche;
o Art. 64 Disposizioni per il contenimento dell’inquinamento acustico.
Cap. VIII – Agibilità:
o Art. 65 Certificato di agibilità;
ing. Maines Fernando
450
Elementi per la progettazione di una cantina
Gli elementi del progetto
o Art. 66 Procedimento per il rilascio del certificato di agibilità;
o Art. 67 Rilascio del certificato di agibilità.
¾ Cap. IX – Arredo, decoro, segnaletica, recinzioni e sporgenze (su vie e piazze
pubbliche): vengono date indicazioni relativamente all’aspetto dei fabbricati ed al
decoro dei servizi e degli impianti che interessano l’estetica dell’edilizia urbana
(tabelle stradali, mostre ed affissi pubblicitari, ecc.), alla recinzione ed alla
manutenzione di aree scoperte, di parchi e giardini privati e di zone private
interposte fra fabbricati e strade e piazze pubbliche e da queste visibili:
o Art. 68 Elementi di arredo urbano;
o Art. 69 Decoro delle facciate e delle recinzioni;
o Art. 70 Insegne, targhe, tabelle e tende;
o Art. 71 Obblighi di manutenzione;
o Art. 72 Numeri civici;
o Art. 73 Passi carrai;
o Art. 74 Sporgenze sulle vie e piazze pubbliche.
¾ Cap X – Diritti di informazione ed accesso agli atti;
¾ Cap XI – Norme ed autorizzazioni per la tutela del patrimonio arboreo:
o Art. 78 Sistemazione a verde;
o (…);
o Art. 80 Sistemazione a verde nelle zone produttive;
o (…).
¾ Cap XII – Norme finali e transitorie.
Il regolamento edilizio, inoltre, dispone rispetto particolari aspetti come le caratteristiche dei
vari tipi di costruzione previsti dal PRG, l’osservanza di determinati caratteri architettonici e la
formazione di complessi edilizi a carattere unitario, nei casi in cui ciò sia necessario per dare
conveniente attuazione del PRG, la costruzione e la manutenzione di strade private non
previste dal PRG, le modalità per richiedere i punti di allineamento8 e di livello per le nuove
costruzioni, ecc.
6.2 Inquadramento urbanistico
Una premessa essenziale allo sviluppo del processo progettuale è rappresentata dalla
corretta identificazione dei parametri urbanistici che caratterizzano l’intervento edificatorio9,
secondo quanto disposto dalle Norme di attuazione del P.R.G.10.
Particolare importanza rivestono gli articoli dedicati alla definizione delle diverse tipologie di
area in base alla destinazione d’uso. In particolare l’edificazione di edifici da dedicare alle
produzioni enologiche è consentita sulle aree a destinazione agricola (nel caso di aziende
vitivinicole) oppure aree destinate ad attività economiche.
6.2.1 Aree destinate prevalentemente alle attività economiche
Fra le diverse aree destinate prevalentemente alle attività economiche in questa sede
verranno considerate in particolare le zone produttive del settore secondario (indicate
sulla cartografia di PRG con distinta simbologia), che l’Art. 44 destina, fra le altre attività, alla
lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli e forestali. All’interno di tali costruzioni sono
8 Gli allineamenti sono quelli indicati dalla cartografia del PRG o, in assenza di tale indicazione, quelli esistenti sui
fronti strada o altri spazi pubblici nelle zone Acc2 e Acc5. Per allineamento esistente si intende quello prevalente sul
fronte, compreso fra due incroci, entro cui si colloca l’edificio. Il rispetto degli allineamenti è obbligatorio e comporta
deroga alle distanze dai confini previste per le singole zone.
9 Sono da ritenersi di uso del territorio anche quelli volti al prelievo di acqua dalle falde idriche e alla perforazione
di pozzi per lo sfruttamento di risorse del sottosuolo. Anche manufatti quali cabine elettriche e simili devono rispettare
una distanza minima dai confini pari a metri 3 e non comportano vincolo, ai fini delle distanze, per gli eventuali edifici
realizzabili sui lotti limitrofi (Art. 16 - Interventi di infrastrutturazione ed uso del territorio).
10 Tutti i riferimenti normativi di questo paragrafo sono relativi alle Norme tecniche di attuazione del P.R.G. del
Comune di Trento, variante 2004.
ing. Maines Fernando
451
Elementi per la progettazione di una cantina
Gli elementi del progetto
ammesse funzioni e destinazioni per usi direttamente connessi con l’attività principale quali
uffici, punti vendita dei relativi prodotti e accessori, servizi aziendali quali mensa, sala di
ritrovo, ecc, per una superficie complessiva non superiore al 30% della Su11 totale. E’ altresì
ammessa una unità residenziale non eccedente i 400 metri cubi per ogni insediamento12,
misurati al lordo delle murature e di un solaio con esclusione del vano scala.
Le zone produttive del settore secondario sono suddivise in:
¾ zone esistenti e di completamento - D1 (Art. 45): si tratta di zone già parzialmente
utilizzate anche con reti infrastrutturali da completare, nelle quali si opera attraverso
intervento diretto, nel rispetto dei seguenti indici:
2.500 m²;
o lotto minimo13:
o distanza minima dai confini14 del lotto: metà dell’altezza del fronte
prospiciente con un minimo di 5 m;
50 %;
o rapporto di copertura massimo Rc15:
1 m²/m²;
o indice di utilizzazione fondiaria Uf16:
12,50 m.
o altezza massima Hm17:
La dimensione minima del lotto non è prescritta nel caso di sopravvenuta riduzione
del lotto a seguito di nuova previsione urbanistica, ovvero a seguito di procedura
espropriativa per opere pubbliche.
Possono essere individuate particolari sottozone nelle quali gli interventi edificatori
sono ammessi solo se limitati a quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria degli
edifici, nonché ad adeguamenti necessari per la funzionalità dell’attività esistente, ivi
compresa la realizzazione di volumi tecnici a tal fine strettamente necessari.
¾ zone di nuovo impianto - D2 (Art. 46): si tratta di aree pressoché inedificate e prive
delle necessarie idonee reti infrastrutturali. In esse l’edificazione è subordinata
all’esistenza di un piano attuativo. Generalmente vengono distinte in zone di livello
11 Su - Superficie utile lorda - E’ la somma delle superfici di tutti i piani fuori ed entro terra misurati al lordo di
tutti gli elementi verticali (muratura, vano ascensore, centrali tecnologiche, scale interne, scale esterne a servizio di
piani oltre al primo) con esclusione:
¾
dei porticati a piano terreno di qualsiasi altezza purché asserviti ad uso pubblico;
¾
dei balconi e delle terrazze scoperti;
¾
dei balconi e delle terrazze coperti, qualora abbiano una profondità non superiore a metri 2,50 misurata
dal filo esterno dell’edificio, misurato sul lato più lungo;
¾
delle bussole di entrata nonché delle pensiline con sporgenza non superiore a metri 3,00;
¾
dei locali strettamente necessari per gli impianti tecnologici (cabine elettriche, locali caldaie e simili);
¾
dei piani totalmente interrati, purché non abbiano altezza interna netta superiore a metri 3,20 nelle zone
produttive del settore secondario e a metri 3,00 in tutte le altre zone, ovvero quando facciano parte di
edifici pubblici, ovvero quando siano destinati a deposito e lavorazione di vini nell’ambito di aziende
operanti nel settore;
¾
del piano sottotetto avente altezza netta interna, misurata dall’estradosso dell’ultimo solaio, non superiore
a: metri 2,40 al colmo e metri 0,50 all’imposta del tetto (Art. 3).
12 Per insediamento si intende l’intero complesso progettato ed edificato sul lotto, indipendentemente dal
numero delle unità produttive autonome presenti all’interno.
13 Lotto minimo – E’ l’area minima richiesta dalle singole norme di zona per l’utilizzazione edificatoria dei suoli;
essa può essere costituita anche da più particelle catastali, purché aventi la medesima destinazione urbanistica. Salvo
quanto diversamente disposto dalle singole norme di zona, non possono essere computate, ai fini della individuazione
del lotto minimo:
¾
particelle catastali non confinanti tra loro;
¾
superfici appartenenti alla medesima particella catastale che risultino urbanisticamente separate da
superfici con destinazione d’uso diversa.
La viabilità interrompe in ogni caso la contiguità e l’omogeneità di destinazione d’uso richieste per la verifica del
lotto minimo (Art. 3).
14 Distanze: norme generali - Le distanze si misurano in orizzontale e devono essere rispettate per ogni punto
dell’edificio. Nella misura delle distanze non si tiene conto di eventuali sporgenze di balconi, pensiline, gronde e simili,
purché l’aggetto di tali sporgenze non sia superiore a metri 1,50; in caso diverso si tiene conto della sola parte
eccedente.
15 Rc - Rapporto di copertura – è il rapporto Sc/Sf fra la superficie coperta (Sc) e la superficie fondiaria (Sf).
Sc - Superficie coperta - è la superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale dell’ingombro
planimetrico dell’edificio, escluse le sole sporgenze non computabili ai fini del calcolo delle distanze (Art. 3).
Sf - Superficie fondiaria - è la superficie reale dell’area compresa in zone a destinazione omogenea, utilizzabile a
fini edificatori, misurata al netto delle strade e degli spazi destinati al pubblico transito e/o in generale al pubblico uso
(Art. 3).
16 Uf - Indice di utilizzazione fondiaria – è il rapporto Su/Sf fra la massima superficie utile (Su) costruibile, e la
superficie fondiaria (Sf) entrambe espresse in metri quadrati (Art. 3).
17 Hm - Altezza massima del fabbricato – è quella della fronte più alta (Art. 3).
ing. Maines Fernando
452
Elementi per la progettazione di una cantina
Gli elementi del progetto
provinciale (D2a), di livello locale (D2b); in entrambi i casi l’edificazione è
subordinata all’esistenza di un piano attuativo (che determina anche la viabilità, la
rete degli impianti tecnologici, gli accessi, la viabilità interna, gli allineamenti
stradali, la planivolumetria e le alberature) esteso all’intera zona risultante dalla
cartografia del PRG e redatto nel rispetto dei seguenti indici:
o rapporto di copertura Rc:
50 %;
0,60 m²/m²;
o indice di utilizzazione territoriale Ut18:
o distanza minima dai confini del lotto: metà dell’altezza del fronte prospiciente
con un minimo di 5 m;
10 % delle St;
o aree pubbliche, escluse le strade interne Ss19:
o altezza massima Hm:
12,50 m.
Possono essere individuate sottozone destinate a particolari attività (ad esempio
artigianali) caratterizzate da diversi valori degli indici ed a particolari vincoli o
prescrizioni, come ad esempio:
o aree per verde e per parcheggi collettivi oltre a quelli di pertinenza pari al
10% della St. Dette aree dovranno costituire un insieme unitario, finalizzato a
ridurre l’impatto visivo dell’insediamento produttivo, pertanto la parte a verde
dovrà essere quella quantitativamente predominante ed i parcheggi dovranno
essere alberati;
o è vietata la realizzazione di edifici con copertura a terrazza;
o è vietata la realizzazione di edifici con rampe per l’accesso carrabile che non
siano quelle di accesso agli interrati;
o i dislivelli tra i piazzali e tra i piazzali e la viabilità dovranno essere superati,
in via generale, mediante rampe di raccordo da sistemare a verde con
piantumazione fitta.
¾ zone di riserva - D3 (Art. 47): l’utilizzo di tali zone è autorizzato con deliberazione
della Giunta provinciale quando le possibilità di insediamento nelle altre aree siano
fortemente ridotte. Alle aree così autorizzate si applicano le disposizioni concernenti
le sottozone produttive di nuovo impianto. Un caso particolare sono le zone
produttive di riserva per attività a servizio dell’agricoltura (Art. 47bis) nelle quali
possono insediarsi esclusivamente attività di trasformazione dei prodotti agricoli.
L’utilizzo di tali zone è autorizzato con deliberazione della Giunta provinciale a fronte
di dimostrate necessità di utilizzo. Alle aree così autorizzate si applicano gli indici
specifici delle aree agricole di interesse secondario (di cui parleremo fra poco),
integrati come segue:
o superficie minima del lotto:
15.000 m²;
o rapporto di copertura massimo Rc:
50 %;
o distanza minima dai confini del lotto:
5 m;
o altezza massima Hm:
12,50 m.
6.2.2 Aree a destinazione agricola, a bosco, a pascolo e improduttive
Fra le aree riservate all’esercizio delle attività agricole e silvo-pastorali concentreremo la
nostra attenzione sulle zone agricole di interesse primario (E1), sulle zone agricole di interesse
secondario (E2) e sulle zone agricole di particolare tutela (E3).
18 Ut - Indice di utilizzazione territoriale - è il rapporto Su/St fra la massima superficie utile (Su) costruibile e
la superficie territoriale (St), entrambe espresse in metri quadrati (Art. 3).
St - Superficie territoriale - è la superficie perimetrata sulle planimetrie di PRG, nella quale il PRG si attua
mediante piano attuativo, comprendente le aree pubbliche e di uso pubblico nella misura e nella ubicazione indicata,
caso per caso, nelle planimetrie di PRG e/o nelle presenti norme.
19 Ss - Superficie destinata a servizi pubblici – è indicata nelle aree di nuovo impianto e di ristrutturazione
urbanistica. Essa comprende le aree destinate alla viabilità, al verde e in genere ai servizi pubblici, che di norma
devono essere cedute in proprietà al Comune. Il ricorso alla sola servitù pubblica potrà essere ammesso in via
eccezionale sulla base di adeguate motivazioni che ne evidenzino l’interesse pubblico (art. 3).
ing. Maines Fernando
453
Elementi per la progettazione di una cantina
Gli elementi del progetto
Gli edifici20 esistenti in tali zone e ultimati al 31 dicembre 1980 possono essere utilizzati per
residenza e possono essere oggetto di interventi edilizi fino alla demolizione con ricostruzione
dei volumi preesistenti (ad eccezione degli edifici “a schiera”). Tali edifici preesistenti possono
anche essere ampliati, al fine del recupero residenziale, per un massimo di 400 m³ e in ogni
caso per una volumetria complessiva che non ecceda i 1.800 m³, purché vengano rispettate le
distanze minime e le altezze di zona. Qualora tale ampliamento venga eseguito per
sopraelevazione e al fine di recuperare ad uso abitativo i sottotetti esistenti, l’altezza di zona,
pari a 9,00 m, può essere superata per un massimo di 0,50 m (in tal caso l’edificio non potrà
godere di ulteriori ampliamenti). Valgono inoltre le seguenti norme:
¾ sono ammessi spostamenti di sedime21 al fine del rispetto delle distanze minime dai
confini e dagli edifici;
¾ nel caso di complessi edilizi composti da più corpi di fabbrica che godono di
autonomia funzionale, è ammesso l’aumento volumetrico pari al 20% di ogni singolo
corpo di fabbrica con esclusione della possibilità di godere degli aumenti previsti per
edifici singoli;
¾ è consentita la realizzazione di volumi completamente interrati che non possono
eccedere il 60% del volume fuori terra e la cui altezza netta interna non superi i
metri 3,00.
I manufatti non considerati edifici possono essere oggetto di interventi edilizi fino alla
demolizione con ricostruzione dei volumi preesistenti, senza spostamento del sedime ed
ampliati nella misura massima del 20% del volume esistente fuori terra, purché ne venga
rispettata la destinazione d’uso originaria o purché la nuova destinazione sia compatibile con
l’uso agricolo.
Per la realizzazione di manufatti per il ricovero esclusivo degli attrezzi agricoli, di volume
non superiore a 30 m³, tutto compreso entro e fuori terra (consentita anche in assenza
dell’azienda agricola e della superficie minima coltivata stabilita), valgono le seguenti norme:
¾ il lotto minimo, anche non accorpato, vincolato alla costruzione deve essere di
superficie non inferiore a 3.000 m²;
¾ il lotto su cui è realizzato il manufatto deve avere una superficie non inferiore a
1.500 m²;
¾ deve essere rispettata la distanza dai confini pari a 5 m;
¾ il volume di tali manufatti è detratto dai volumi consentiti nel caso di zone di
interesse primario.
Per tali costruzioni, inoltre, devono essere particolarmente curate la collocazione e la scelta
dei materiali per garantire un armonico inserimento nell’ambiente. Per detti manufatti il
regolamento edilizio potrà prevedere tipologie obbligatorie.
Dell’avvenuta utilizzazione delle aree a fini edificatori viene effettuata idonea registrazione
da parte del Comune con apposita cartografia e relativo elenco depositati presso i competenti
uffici comunali.
Le zone agricole di interesse primario (art. 58) sono destinate all’esercizio delle attività
agricole e dell’agriturismo. In esse è consentita la realizzazione di costruzioni a servizio delle
imprese agricole vitivinicole specializzate o ad indirizzo misto (per le quali si applicano i
requisiti e gli indici previsti riferibili all’attività da considerarsi prevalente) e delle imprese
agrituristiche nel rispetto delle seguenti norme:
¾ il lotto minimo su cui calcolare l’indice non può essere inferiore a 2,5 ettari, anche se
frazionato territorialmente, purché compreso in zona E1, E2 e E322;
¾ l’indice di fabbricabilità massimo è di 0,08 m³/m²;
¾ il lotto su cui viene realizzata la costruzione deve avere superficie minima pari a
2000 m²;
20 Il termine edificio è riferito soltanto a quegli immobili che abbiano caratteristiche di solidità, stabilità e durata
soprattutto in relazione ai materiali impiegati nel complesso della costruzione, e comunque di cubatura non inferiore a
m³ 200 fuori terra. Non sono considerati edifici i manufatti che abbiano caratteristiche di precarietà quali baracche,
tettoie e simili ovvero le costruzioni in legno o quelle prive di tamponamenti o con tamponamenti totalmente o
parzialmente in legno o materiali simili che siano sorte con destinazione d’uso diversa dall’abitazione.
21 Si definisce sedime la superficie occupata da una costruzione.
22 Ove ai fini dell’edificazione vengano computate aree ricadenti in zone agricole di interesse primario, di interesse
secondario, di particolare tutela, o in zona a pascolo, gli edifici devono, per quanto possibile, essere realizzati in quelle
di interesse secondario. Le nuove costruzioni non possono mai essere collocate nelle aree agricole di particolare tutela.
ing. Maines Fernando
454
Elementi per la progettazione di una cantina
Gli elementi del progetto
la distanza minima dai confini del lotto non può essere inferiore a 5 m;
l’altezza massima è pari a 9 m, fatta eccezione per i serbatoi e gli impianti
tecnologici la cui altezza sia diversamente determinata da esigenze costruttive
dell’attrezzatura.
In tutti gli edifici realizzati secondo le norme precedenti è consentita, in aggiunta alle
cubature ammesse, la realizzazione di volumi interrati non eccedenti il 60% del volume
esistente o progettato fuori terra. A servizio dell’azienda è altresì consentito che l’indice di
fabbricabilità sia utilizzato sotto terra anziché fuori terra.
¾
¾
E’ consentita, inoltre, la realizzazione di nuove costruzioni ad uso abitativo e relative
pertinenze connesse con lo svolgimento delle attività agricole precedentemente descritte
qualora vengano rispettati e verificati specifici requisiti. In tal modo si è inteso fissare alcuni
criteri, fermi restando i principi generali di tutela del territorio sotto il profilo del contenimento
dell’edificazione sparsa, che consentissero ai Comuni di valutare e verificare, all’atto della
richiesta di concessione edilizia il carattere di eccezionalità, la stretta connessione e
l’inderogabile esigenza nella collocazione dell’alloggio a servizio del centro aziendale esistente.
Si tratta di quelle situazioni dove sussistono dei legami di interdipendenza fra l’attività agricola
esercitata ed i manufatti ad uso produttivo presenti in azienda, tali da richiedere la presenza
continua, costante e giornaliera dei luoghi di allevamento, di produzione, di trasformazione e di
commercializzazione dei prodotti agricoli dell’operatore agricolo. Inoltre devono essere
soddisfatte le seguenti condizioni23:
¾ le superfici vitate utilizzate dall’imprenditore agricolo devono essere non meno di 5
ettari, di cui almeno due di proprietà, da almeno 3 anni rispetto alla data di
presentazione della domanda di concessione;
¾ nei tre anni precedenti si deve dimostrare di aver vinificato le proprie uve,
assicurando una produzione aziendale, al netto di eventuali acquisti esterni di almeno
150 ettolitri di vino al terzo anno;
¾ all’atto della presentazione della domanda l’impresa richiedente non deve inoltre
essere socia di cantine, presso le quali abbiano luogo la lavorazione, la
trasformazione, il confezionamento e la commercializzazione del vino ottenuto dalle
uve prodotte presso l’azienda.
Rientrano in tali considerazioni anche le aziende agricole ad indirizzo misto, dotate di
immobili destinati alla conservazione, lavorazione, eventuale trasformazione, etichettatura,
confezionamento e commercializzazione in proprio della produzioni aziendali. In questo caso le
superfici nette vitate possono risultare inferiori del 20 %.
L’autorizzazione può essere richiesta:
23 Tutte queste condizioni devono essere dichiarate mediante una dichiarazione sostitutiva di certificazione e di
atto notorio da affiancare alla documentazione prevista in materia di concessione edilizia.
ing. Maines Fernando
455
Elementi per la progettazione di una cantina
Gli elementi del progetto
dal conduttore dell’impresa agricola individuale (iscritto alla sezione I° dell’archivio
provinciale delle imprese agricole senza soluzione di continuità da almeno 3 anni): in
questo caso l’abitazione sarà destinata ad ospitare l’imprenditore ed il suo nucleo
famigliare;
¾ dal legale rappresentante dell’impresa agricola societaria: in questo caso l’alloggio, di
proprietà della società medesima, sarà destinato ad alloggio dell’operatore agricolo
responsabile della conduzione dell’attività agricola, ovvero dal custode delle strutture
e dei mezzi di produzione aziendali e del suo nucleo familiare.
Nel triennio precedente alla presentazione della domanda il soggetto richiedente non deve
risultare titolare o contitolare del diritto di proprietà, di usufrutto o di abitazione su altro
alloggio idoneo24 nel territorio del Comune interessato o dei comuni limitrofi.
Il rilascio della concessione edilizia per la realizzazione dell’abitazione può essere successiva
o contestuale alla realizzazione dei manufatti produttivi che determinano le condizioni di
eccezionalità, stretta connessione e di inderogabile esigenza. L’unità abitativa di nuova
realizzazione deve risultare inserita nel complesso aziendale o nel lotto ove hanno sede le
attività produttive per le quali è richiesta la presenza stabile e continuativa dell’operatore
agricolo.
Le zone agricole di interesse secondario (art. 59) comprendono le parti del territorio
che, rispetto alle zone di interesse primario, hanno qualità e potenzialità complessivamente
minori. In esse è consentita, oltre alla realizzazione di opere a servizio delle imprese agricole
vitivinicole specializzate o ad indirizzo misto e delle imprese agrituristiche secondo le modalità
operanti per le zone agricole di interesse primario, anche la costruzione di edifici destinati al
magazzinaggio e alla lavorazione senza trasformazione dei prodotti agricoli, purché non legati
ad una singola azienda, nel rispetto dei seguenti indici:
¾ superficie minima del lotto:
15.000 m²;
¾ rapporto di copertura massimo Rc:
50%;
¾ distanza minima dai confini del lotto:
5 m.
Nei magazzini di prodotti agricoli di cui sopra è consentita la realizzazione di una abitazione
non eccedente m³ 400 nonché dei locali necessari per la gestione dell’attività.
Infine, le zone agricole di particolare tutela (art. 60) comprendono le parti del territorio
in cui per motivi di carattere ambientale e di rispetto delle risorse naturali, gli interventi di
trasformazione del territorio devono essere ridotti al minimo.
In tali zone sono consentiti interventi edilizi previsti in generale per le zone agricole nel
rispetto della distanza minima di 5 m dai confini e dell’altezza massima pari a 9 m.
¾
6.2.3 Aree sottoposte a vincolo
Le zone destinate a verde privato - H2 (art. 72) comprendono le aree edificate di
particolare interesse paesaggistico per la presenza di alberature, prati e di verde in genere. In
esse sono prescritti il mantenimento e la valorizzazione del verde arboreo e prativo esistente.
Gli edifici esistenti in tali zone possono essere oggetto di interventi edilizi fino alla
demolizione con ricostruzione dei volumi preesistenti, senza sostanziale spostamento del
sedime. Inoltre è consentito, per una sola volta, il loro ampliamento nella misura massima del
20% del volume fuori terra; in caso di ampliamento per sopraelevazione non può essere
superata l’altezza di 10 m nel caso di coperture a falda25 e di 8 m nel caso di coperture piane.
In caso di ampliamento laterale la distanza minima dai confini del lotto deve essere pari a 5,00
m e la distanza tra le fronti26 degli edifici esistenti deve rispettare quanto previsto delle
24 Non si considera idoneo un eventuale alloggio privo dei requisiti igienico sanitari prescritti per l’ottenimento
dell’abitabilità o che si trovi a più di 1000 metri di strada carrabile dal complesso aziendale ove hanno luogo le attività
produttive per le quali è richiesta la presenza stabile e continuativa dell’operatore agricolo.
25 Coperture a falda - Si considerano coperture a falda quelle aventi un’inclinazione pari o superiore al 15%; si
considerano coperture piane quelle aventi un’inclinazione inferiore al 15%. I tetti a falda devono avere una
impostazione unitaria e chiaramente leggibile con riferimento alle quote di gronda e di colmo, alla morfologia ed al
manto di copertura (art. 3).
26 Distanze dagli edifici:
¾
per i nuovi edifici è prescritta in tutti i casi la distanza minima di 10 m dalle fronti degli edifici antistanti;
ing. Maines Fernando
456
Elementi per la progettazione di una cantina
Gli elementi del progetto
presenti norme di attuazione. Per gli edifici esistenti in dette zone è consentita la destinazione
a residenza e relativi servizi.
Ai fini di un riordino urbanistico e di una migliore valorizzazione del verde, è sempre
ammesso l’accorpamento all’edificio principale di volumi diversi esistenti sul lotto. Negli
interventi di demolizione e ricostruzione e aumento di volume non è consentito suddividere
l’edificio esistente in più edifici distinti.
Le aree di tutela ambientale27 sono individuate con apposito retino sulla cartografia di
piano dove sono evidenziati anche i perimetri dei beni ambientali. Ciascuna area di tutela
paesaggistico-ambientale è evidenziata in apposita scheda (art. 79 bis), parte integrante delle
norme di attuazione (allegato n. 5 – Criteri di tutela paesaggistico-ambientale), riportante
anche le relative norme di tutela.
Le fasce di rispetto (art. 83) comprendono le aree destinate alla protezione delle strade,
dei cimiteri, dei depuratori, dei laghi e quelle destinate alla formazione di corridoi ambientali.
Tali aree sono inedificabili ad eccezione:
¾ delle recinzioni;
¾ delle opere di infrastrutturazione del territorio;
¾ degli impianti tecnologici a rete a servizio dell’agricoltura, risultando comunque
esclusi tutti i manufatti non strettamente collegati agli impianti stessi;
¾ degli interventi espressamente previsti per ciascuna tipologia di fascia di rispetto.
Ad esempio per le fasce di rispetto stradale28 sono consentite le modifiche e/o
l’allargamento della viabilità esistente o prevista dal PRG, anche in deroga alle norme sulla
distanza dai confini; sono consentite, inoltre, le opere necessarie per garantire l’accesso a
edifici esistenti, i parcheggi scoperti sempre che non comportino la costruzione di manufatti di
alcun tipo, compresi gli interrati, e purché convenientemente alberati e pavimentati con
materiali permeabili; è consentita inoltre la realizzazione di eventuali sporgenze degli edifici,
quali balconi scoperti, pensiline e gronde, purché l’aggetto di tali sporgenze non sia superiore a
1,50 m e sia garantita una distanza minima dalla viabilità pari a 3,50 m. Per gli edifici esistenti
ricadenti nelle fasce di rispetto stradale sono consentiti eventuali ampliamenti purché non si
avvicinino al ciglio stradale più dell’edificio stesso.
fra le fronti di edifici diversi insistenti sullo stesso lotto e fra quelle di eventuali corpi di fabbrica diversi di
uno stesso edificio, è obbligatoria una distanza non inferiore a quella della fronte antistante più alta; tale
distanza non può comunque essere inferiore a 10 metri;
¾
fermo restando il rispetto di quanto stabilito dal D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, è consentito derogare a
quanto stabilito per le distanze dagli edifici ove gli edifici siano progettati nell’ambito dei piani attuativi e
nelle zone F1 e G di cui agli articoli 65 e 69, salvo diverse indicazioni cartografiche e/o normative;
¾
la costruzione di nuovi edifici non comporta il rispetto della distanza dai manufatti pertinenziali e di
modeste dimensioni, quali baracche, tettoie, box e simili, preesistenti all’entrata in vigore della Variante
2001 (art. 3)
27 Definite all’art. 6 della legge provinciale 9 novembre 1987, n. 26.
28 La larghezza delle fasce di rispetto è quella indicata in cartografia di PRG; le fasce di rispetto di 5 m non sono
indicate in cartografia, ma si intendono previste lungo tutta la viabilità di PRG, fatta eccezione per le zone Ais e Acc.
¾
ing. Maines Fernando
457
Elementi per la progettazione di una cantina
Gli elementi del progetto
Ai fini della tutela geologica, il territorio comunale è stato suddiviso, secondo le indicazioni
contenute nella cartografia in scala 1:5.000 denominata carta di sintesi geologica. nelle
seguenti aree (art. 84):
¾ aree ad elevata pericolosità geologica, idrologica e valanghiva – tutela assoluta di
pozzi e sorgenti: in tali aree, per i particolari caratteri geologici, nivologici e
idrologici del suolo o del manto nevoso, ogni intervento può essere causa di gravi
danni, o comunque soggetto ad un alto grado di pericolosità. In questa classe
ricadono anche le aree di tutela assoluta di pozzi e sorgenti e le aree caratterizzate
da fenomeni gravi e/o di vasta estensione; eventuali opere sistematorie potranno
sicuramente ridurre il rischio per l’edificato esistente ma non potranno garantire la
sicurezza di nuovi insediamenti. Nelle aree predette non sono ammesse
trasformazioni urbanistiche o edilizie; è permesso eseguire solo opere inerenti la
difesa ed il consolidamento del suolo o del sottosuolo. Gli edifici esistenti, alla data
di entrata in vigore del PUP, possono essere ampliati non oltre il 10% del volume
esistente al fine esclusivo di garantirne la funzionalità, ove specifica perizia attesti
l’assenza di rischio per le persone. Gli stessi edifici possono essere anche demoliti e
ricostruiti con contestuale ampliamento fino ad un massimo del 10% del loro
volume, quando ciò sia funzionale alla realizzazione delle opere di sicurezza del
territorio.
¾ aree di controllo geologico, idrologico, valanghivo e sismico:
o aree critiche recuperabili: sono aree che, pur essendo interessate da dissesti
(aree alluvionabili o esondabili limitrofe agli alvei di piena ordinaria con
arginatura assente o inadeguata, frane in atto o potenziali, sprofondamenti,
valanghe, ecc.), può essere recuperata con adeguati interventi sistematori.
L’edificazione e la trasformazione urbanistica ed edilizia non è consentita prima
della completa realizzazione delle opere volte all’eliminazione del rischio. Fanno
eccezione i casi in cui:
ƒ l’intervento edilizio proposto costituisca in sé un’opera volta
all’eliminazione del rischio;
ƒ specifici studi ed indagini geologiche attestino che il rischio non sussiste.
o aree con penalità gravi o medie: sono aree in cui gli aspetti litologici,
morfologici, idrogeologici e di allagamento richiedono l’esecuzione di studi ed
indagini geologici e geotecnici approfonditi per ogni tipo di intervento, estesi alla
possibile area di influenza delle opere in progetto;
o
aree con penalità leggere: sono aree in cui gli aspetti litologici ed idrogeologici
richiedono l’esecuzione di studi ed indagini geologici e geotecnici approfonditi
ing. Maines Fernando
458
Elementi per la progettazione di una cantina
o
o
Gli elementi del progetto
per ogni tipo di intervento, estesi alla possibile area di influenza delle opere in
progetto. Le costruzioni e gli interventi di modesto rilievo29 possono essere
corredate dalla sola relazione geotecnica;
aree soggette a fenomeni di esondazioni: sono aree che, per carattetristiche
morfologiche e idrogeologiche, possono essere soggette a fenomeni di
esondazione. In tali aree è fatto divieto di costruire locali interrati o seminterrati
adibiti a qualsiasi uso; i locali adibiti ad uso residenziale devono essere realizzati
rialzati a una quota superiore al pelo libero dell’acqua del massimo invaso di
esondazione così come definito da una specifica perizia. La realizzazione delle
opere è subordinata alla presentazione di una relazione geologica e geotecnica
che ne attesti la realizzabilità e che sia estesa ad un territorio di ampiezza
adeguata.
aree di rispetto idrogeologico: sono aree di protezione per le sorgenti ed i pozzi
selezionati e individuati nella carta di sintesi geologica. In tali aree, fermi
restando i vincoli e le prescrizioni previste dalle norme di carattere igienicosanitario per le risorse idropotabili, è vietato l’inserimento di fognature perdenti
e pozzi perdenti, la dispersione in suolo di acque bianche provenienti da piazzali
e/o strade, nonché le trasformazioni urbanistiche che possono determinare le
seguenti attività:
ƒ dispersione, ovvero immissione in fossi non impermeabilizzati di reflui e
fanghi anche se depurati;
ƒ apertura di pozzi;
ƒ stoccaggio di rifiuti e reflui;
ƒ cisterne di idrocarburi.
Nelle aree di protezione per le sorgenti ed i pozzi selezionati e individuati nella
carta di sintesi geologica ogni intervento che necessiti di concessione e/o
29 Per intervento di modesto rilievo si intende:
¾
edificio per abitazione con superficie di sedime totale massima di 300 m², altezza massima fuori terra di
8,50 m (misurata secondo le norme urbanistiche), profondità massima di scavo m 2,50, perimetro
massimo di 100 m e volume massimo (inteso vuoto per pieno) di 1.500 m³;
¾
strade con larghezza massima di 3,00 m più banchina;
¾
scavi di sbancamento di altezza massima pari a 2,50 m ad una distanza minima da qualunque manufatto
esistente, pari al doppio della profondità dello scavo;
¾
scavi a sezione ridotta con profondità massima di 1,30 m ad una distanza minima, da qualunque
manufatto esistente, pari al doppio della profondità dello scavo. E’ fatta salva la sola distanza da
manufatti, per quanto concerne i punti di allacciamento di sottoservizi ad essi diretti;
¾
tettoie e depositi interrati di bomboloni GPL fino a 3,00 m³, quali pertinenze di attività o di residenza;
¾
muri di sostegno e contenimento fino a 1,50 m di altezza;
¾
tettoie, silos orizzontali, ricoveri automezzi ed attrezzi, con superficie totale massima di 300 m², altezza
massima fuori terra di 8,50 m, profondità massima di scavo di 2,50 m, perimetro massimo di 100 m.
ing. Maines Fernando
459
Elementi per la progettazione di una cantina
Gli elementi del progetto
autorizzazione edilizia deve essere corredato di idonea progettazione, completa
di una relazione geologica e idrogeologica che definisca le caratteristiche della
circolazione idrica sotterranea, ne garantisca la tutela ed indichi le modalità con
cui deve essere realizzato l’intervento;
o
aree di protezione idrogeologica: sono aree di protezione nelle quali, fermi
restando i vincoli e le prescrizioni previste dalle norme di carattere igienicosanitario per le risorse idropotabili, al fine di salvaguardare i corpi idrici di
particolare importanza, alcune attività (scarichi in suolo, stoccaggio di rifiuti e
reflui e cisterne di idrocarburi) sono subordinate alle prescrizioni contenute in
una specifica indagine idrogeologica. Tale indagine deve definire inoltre le aree
di ricarica della falda, le emergenze naturali e artificiali della stessa e le zone di
riserva. In questa aree può essere ammesso lo smaltimento in superficie o in
sottosuolo di acque bianche.
o
aree a controllo sismico: tutto il territorio comunale è classificato a sismicità
trascurabile (zona sismica 4). Sul territorio comunale è richiesta una
progettazione antisismica rispettando la normativa tecnica vigente, anche con
procedure di tipo semplificato quando applicabili.
¾ aree geologicamente sicure: in questa classe ricadono le aree senza penalità, delle
quali si possiedono adeguate conoscenze geologiche e geotecniche. In tale aree
qualunque intervento è soggetto a quanto specificato nel punto B5 del D.M.
11.3.1988 (vedere paragrafo dedicato alla relazione geologica in questo capitolo).
*****
In conclusione inseriamo un esempio di schema riportante i dati tecnico-urbanistici di un
intervento edilizio per evidenziare il rispetto dei relativi indici.
Dati tecnico urbanistici
Zona
Denominazione
Art. Norne Attuative P.R.G.
Lotto da edificare
Lotto per il calcolo dell’indice
di fabbricabilità fondiaria
Indice
di
fabbricabilità
fondiaria
Volume edificabile
Indice massimo di copertura
Altezza massima mezza falda
Distanza minima da strade
Distanza minima da edifici
Distanza minima da edifici nel
caso di cantina
Spazi riservati al parcheggio
… di PIANO
… di PROGETTO
E2
Agricola di interesse
secondario
Art. 59
> 2000 mq
> 25000 mq
3223 mq
45780 mq
< 0,08
0,075
35 %
9m
5m
10 m
25 m
3433,5
24,6 %
8,90
>5m
> 10 m
>25 m
secondo analisi specifica
25 (vedere relazione tecnica)
Ai fini del rilascio della concessione o dell’autorizzazione edilizia, le nuove costruzioni (o le
demolizioni con ricostruzione), gli ampliamenti o le modifiche di destinazione d’uso degli edifici
esistenti, devono essere dotati di adeguati spazi per parcheggio (posti all’interno e/o
all’esterno dell’edificio), a seconda della funzione dell’edificio o della struttura e delle
caratteristiche economiche della zona in cui gli stessi edifici e strutture vengono ad ubicarsi.
Per quanto riguarda il numero di spazi per parcheggio, il P.R.G. all’art. 24 prevede per gli
edifici produttivi un parcheggio ogni 100 m2 di Su. Una definizione più completa dell’ampiezza
degli spazi per parcheggio (all’interno delle costruzioni o nelle relative aree di pertinenza) è
desumibile da specifiche Delibere della Giunta Provinciale (n. 1559 del 17 febbraio 1992, n.
1534 del 16 giugno 2000, n. 2930 del 10 dicembre 2004).
ing. Maines Fernando
460
Elementi per la progettazione di una cantina
Gli elementi del progetto
Dall’esame della tabella delle funzioni e di quella delle dotazioni risulta il seguente
fabbisogno di spazio (inteso come superficie netta funzionalmente utilizzabile, con esclusione
degli spazi di accesso e di manovra):
¾ edifici produttivi: 10 % superficie coperta a cui si aggiunge il 5% della superficie
lorda per ogni piano oltre al primo;
¾ edifici commerciali al dettaglio (è il caso del punto vendita di una cantina): 1m2/2m2
di superficie netta (costituita dalla sola superficie aperta all’uso pubblico).
Si tratta di fabbisogni decisamente esagerati per una cantina che infatti ricade più
realisticamente nella categoria delle strutture non menzionate specificatamente nella tabella
delle funzioni e rispondenti a tipologie uniche, non comuni. Per queste le Delibere della G.P.
prevedono spazi a parcheggio dimensionati sulla base di specifiche analisi elaborate caso per
caso e allegate al progetto.
Le superfici destinate a parcheggio devono essere organizzate e dimensionate in modo tale
da consentire la facile e funzionale collocazione dei mezzi. In particolare le dimensioni di ogni
singolo posto macchina devono essere maggiori di 2,5 x 5 m.
6.3 Le categorie di intervento edilizio
Le categorie di intervento vengono, di norma, definite con precisione nel Regolamento
edilizio comunale. Nel caso del Comune di Trento gli interventi di trasformazione urbanistica ed
edilizia del territorio sono così classificati:
1. nuova edificazione;
2.
manutenzione ordinaria: sono interventi finalizzati a rinnovare ricorrentemente e
periodicamente le rifiniture, la funzionalità e l’efficienza dell’edificio, delle singole
unità immobiliari e delle parti comuni, nonché quelli necessari ad integrare o
mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. In particolare si possono
ricordare:
o
le opere di riparazione delle finiture esterne (infissi, tinteggiatura, intonaci,
grondaie, pluviali, parapetti, manti di copertura, compresa la piccola orditura
per le coperture a falda, elementi decorativi e simili);
o
la riparazione di piazzali senza alcuna modifica del tipo di pavimentazione
esistente;
o
le opere di riparazione delle recinzioni e dei muri di sostegno esistenti;
o
i movimenti di terra ad uso agricolo che non modifichino sensibilmente
l’andamento del terreno naturale (ricariche di terreno agricolo).
ing. Maines Fernando
461
Elementi per la progettazione di una cantina
3.
Gli elementi del progetto
manutenzione straordinaria: sono le opere e le modifiche sugli edifici necessari
per rinnovare e sostituire gli elementi costruttivi degradati, anche quelli con funzioni
strutturali e per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre
che non alterino i volumi o aumentino le superfici delle singole unità immobiliari e
non comportino modifiche della destinazione d’uso. In particolare sono lavori di
manutenzione straordinaria gli interventi che riguardano:
o
il rifacimento degli intonaci e delle tinteggiature esterne;
o
la sostituzione degli infissi esterni, dei tubi pluviali e dei canali di gronda,
delle coperture (manto, orditura, gronde), dei parapetti dei balconi e degli
elementi decorativi in genere, purché siano utilizzati materiali e criteri
costruttivi compatibili con quelli esistenti;
o
la rimozione e la sostituzione di qualche elemento strutturale, nonché le
opere di rinforzo delle strutture fatiscenti purché limitate a piccole porzioni
dell’esistente;
o
la modifica integrale o la nuova realizzazione degli impianti tecnologici e dei
servizi igienici;
o
la modificazione della pavimentazione di piazzali privati;
o
la realizzazione di intercapedini, di bocche lupaie, di drenaggi esterni e di
canalizzazioni per il deflusso di acque bianche e nere purché l’intervento
interessi le sole aree di pertinenza dell’edificio del quale le canalizzazioni
sono a servizio;
o
la sostituzione di recinzioni e dei muri di cinta e/o sostegno con altri dello
stesso tipo, forma, colore e materiale;
o
la realizzazione dell’isolamento termico ai sensi delle vigenti leggi, sia
esterno che interno.
Nell’ambito delle costruzioni destinate ad attività produttive (industriali, artigianali e
commerciali) sono da considerarsi interventi di manutenzione straordinaria anche
quelli intesi ad assicurare la funzionalità e l’adeguamento tecnologico delle attività
stesse, fra i quali rientra in particolare la realizzazione di:
o
cabine per trasformatori elettrici ed impianti di pompaggio;
o
sistemi di canalizzazione di fluidi realizzati all’interno dello stabilimento o
nelle aree di pertinenza;
o
serbatoi per lo stoccaggio e la movimentazione dei prodotti;
o
sistemi di pesatura;
o
garitte a ricovero degli operatori di macchinari posti all’esterno dello
stabilimento e per il personale posto a controllo degli ingressi;
o
passerelle a sostegno di tubazioni purché interne ai piazzali di pertinenza
dell’azienda;
ing. Maines Fernando
462
Elementi per la progettazione di una cantina
o
o
o
4.
5.
6.
Gli elementi del progetto
vasche di trattamento e di decantazione;
attrezzature per carico e scarico merci, di autobotti, nastri trasportatori,
elevatori e simili;
impianti di depurazione delle acque.
opere equiparate alla manutenzione straordinaria:
o
la costruzione di tettoie o manufatti chiusi definibili come pertinenza
dell’edificio principale e utilizzati come ricovero di autoveicoli o di cose;
o
la realizzazione di cancelli e recinzioni;
o
la posa in opera di tende qualora aggettino su spazi pubblici o aperti al
pubblico transito;
o
la realizzazione di depositi di materiali nell’ambito dei terreni di pertinenza di
impianti produttivi;
o
la realizzazione di soppalchi interni, purché di altezza inferiore a metri 1,80;
o
le opere necessarie per adeguare gli edifici esistenti alle norme relative alla
eliminazione delle barriere architettoniche;
o
gli interventi su edifici esistenti concernenti nuovi impianti, lavori, opere,
installazioni relativi alle energie rinnovabili ed alla conservazione ed al
risparmio dell’energia;
o
gli interventi di sistemazione a verde o comunque relativi al verde, ai parchi
e ai giardini, quando comportino una modificazione al disegno e alla
struttura dell’impianto tipologico.
restauro: comprende interventi rivolti alla conservazione o al ripristino
dell’organizzazione del complesso edilizio ed alla valorizzazione dei caratteri stilistici,
formali, tipologici e strutturali, assicurandone al tempo stesso la funzionalità
nell’ambito della destinazione d’uso compatibile. L’intervento comprende inoltre il
consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costruttivi e degli impianti
tecnologici richiesti dalle esigenze d’uso, nonché l’eliminazione degli elementi
estranei all’organismo edilizio.
risanamento conservativo sono interventi tendenti alla conservazione o al
ripristino degli elementi essenziali della morfologia, della distribuzione e della
tecnologia edilizia, nonché all’adeguamento all’uso moderno dell’intero organismo
degli edifici migliorando le condizioni di abitabilità in ordine soprattutto alle esigenze
igienico-sanitarie, mediante un insieme sistematico di opere e con un progressivo
recupero del legame con l’impianto tipologico-organizzativo iniziale.
ing. Maines Fernando
463
Elementi per la progettazione di una cantina
Gli elementi del progetto
7.
ristrutturazione edilizia: sono interventi rivolti ad adeguare l’edificio a nuove e
diverse esigenze anche con cambio della destinazione d’uso. L’intervento comprende
la possibilità di variare l’impianto strutturale interno e distributivo dell’edificio,
modificandone l’aspetto architettonico formale, i tipi e il modo d’uso dei materiali,
purché le murature perimetrali non vengano demolite. La ristrutturazione edilizia
comprende il ripristino o la sostituzione di elementi costitutivi dell’edificio,
l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti, la modifica
delle caratteristiche distributive del singolo alloggio o di più alloggi.
Ricordiamo infine che la legge provinciale 1/2008 per il recupero degli edifici esistenti
prende in considerazine, oltre alle tipologie di intervento appena elencate, anche le seguenti
categorie:
¾ interventi di sostituzione edilizia: quelli rivolti alla demolizione e conseguente
ricostruzione dell’edificio nel rispetto del sedime e della volumetria esistenti;
¾ interventi di demolizione e ricostruzione: quelli rivolti alla demolizione dei manufatti
esistenti e alla loro ricostruzione su sedime o con volumetria diversi dai precedenti;
¾ interventi di demolizione: quelli rivolti alla sola demolizione dei manufatti esistenti.
ing. Maines Fernando
464
Elementi per la progettazione di una cantina
Gli elementi del progetto
6.4 La concessione edilizia
Ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ivi compreso il
sottosuolo, è soggetta a concessione ad eccezione delle opere di manutenzione ordinaria e
degli interventi soggetti a denuncia d’inizio attività.
Possono richiedere la concessione i proprietari dell’immobile nonché i soggetti in possesso di
altro titolo idoneo risultante da atto pubblico o da scrittura privata autentificata, da
provvedimento dei poteri pubblici ovvero da successione ereditaria. Nel caso di interventi da
realizzare in aree destinate ad insediamenti produttivi del settore secondario, la richiesta deve
essere presentata dal legale rappresentate della singola impresa o delle imprese associate che
intendono realizzare gli interventi per svolgere una delle attività ammesse dalla destinazione di
zona ovvero dai soggetti cui è affidato l’apprestamento delle aree.
La domanda di concessione edilizia deve essere presentata in bollo e firmata dal richiedente
e dal progettista30, secondo il modello predisposto dall’Amministrazione Comunale. Ad essa
vanno allegati il progetto delle opere da realizzare (in duplice copia) redatto da un tecnico
abilitato e sottoscritto dal richiedente, il titolo di disponibilità dell’immobile da parte del
richiedente e le necessarie autorizzazioni preventive, i visti, i pareri ed i nulla osta previsti da
disposizioni statali o provinciali relativi alla tutela del paesaggio, dalle norme di attuazione del
Piano Urbanistico Provinciale e dalle norme concernenti il vincolo (idrogeologico, …).
Più in particolare il Regolamento Edilizio elenca la documentazione tecnica necessaria per la
presentazione dei progetti, che può differenziarsi a seconda dei lavori proposti.
In Comune di Trento per le nuove costruzioni e per gli interventi di ristrutturazione edilizia
devono essere presentati:
¾ estratto o fotocopia del Piano Regolatore Generale e, ove esista, del piano di
attuazione, nelle dimensioni minime del foglio UNI-A5, con evidenziato il lotto sul
quale si intende edificare;
¾ estratto della mappa catastale aggiornata anche nella toponomastica stradale, con
tutte le indicazioni atte ad individuare con facilità l’area sulla quale si intende
edificare;
¾ piano a curve di livello con indicata la nuova costruzione e le quote dell’andamento
naturale del terreno sui vertici del fabbricato;
¾ planimetrie dell’area interessata, con l’edificio in progetto in scala non inferiore a
1:500, corredata dell’indicazione di tutti gli indici urbanistici e contenente
l’indicazione degli spazi pubblici circostanti, dei quali devono essere fornite le
dimensioni, delle distanze dai confini, dai fabbricati circostanti e dell’asse stradale,
30 Il progettista non residente nella provincia di Trento deve presentare autocertificazione di iscrizione all’albo o al
collegio professionale di appartenenza.
ing. Maines Fernando
465
Elementi per la progettazione di una cantina
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
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¾
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¾
¾
¾
¾
Gli elementi del progetto
della posizione in scala dei fabbricati circostanti il lotto edificando e degli accessi,
delle sistemazioni esterne con le relative quote riferite al piano a curve di livello; tale
planimetria deve recare in calce la dichiarazione con la quale il progettista si assume
la rispondenza allo stato di fatto esistente alla data di progetto;
planimetria con l’ubicazione e il tipo dell’eventuale cisterna del combustibile
dell’impianto di riscaldamento;
sezioni in numero conveniente ad illustrare l’andamento del livello definitivo del
terreno a sistemazioni avvenute con riferimento al profilo del terreno naturale;
piante quotate di tutti i piani, cantina e sottotetto compresi, con indicazione della
destinazione e della superficie dei singoli ambienti, delle dimensioni di ciascuna
apertura, nonché la posizione delle canne fumarie e di ventilazione degli scarichi;
pianta quotata delle coperture;
sezioni quotate del nuovo edificio in numero sufficiente a garantire un’esatta
valutazione del progetto;
tutti i prospetti del nuovo edificio con l’indicazione dei materiali di finitura impiegati e
dei relativi colori e dell’andamento naturale del terreno e delle sistemazioni esterne;
nel caso in cui l’edificio sia costruito in aderenza con altre costruzioni, devono essere
disegnate anche le facciate contigue;
gli elaborati dovranno precisare i sistemi per il superamento delle eventuali barriere
architettoniche, l’ubicazione della centrale termica e del deposito di combustibile, la
localizzazione del punto di raccolta dei rifiuti solidi urbani e di eventuali passi carrai;
relazione con calcolo e schema grafico di bagni e cucine non direttamente aerati;
schema quotato delle canalizzazioni delle acque nere e bianche; qualora lo
smaltimento di queste ultime sia previsto a dispersione, si devono allegare il calcolo
e i disegni del dispersore, derivati da relazione geologica o da altra apposita relazione
firmata da un geologo;
schema delle aree di sosta e di manovra dei veicoli;
schema della sistemazione a verde delle aree eccedenti la superficie coperta con
indicate le eventuali alberature;
documentazione fotografica idonea ad illustrare l’ambiente nel quale l’edificio viene
inserito, indicando in planimetria i punti di ripresa delle fotografie;
relazione tecnica esplicativa con particolare riferimento ai criteri assunti a base del
progetto;
relazione geologica, geotecnica, idraulica o parere geotecnico, redatti da tecnici
abilitati e controfirmati dal progettista e dal direttore dei lavori quando nominato;
modello ISTAT nazionale 1/201.
Per gli interventi di restauro e risanamento devono, invece essere presentati i seguenti
documenti:
¾ estratto o fotocopia del piano regolatore generale e, ove esista, del piano di
attuazione, nelle dimensioni minime del foglio UNI-A5, con evidenziato il lotto sul
quale si intende intervenire;
ing. Maines Fernando
466
Elementi per la progettazione di una cantina
¾
¾
¾
¾
Gli elementi del progetto
estratto della mappa catastale aggiornata anche nella toponomastica stradale, con
tutte le indicazioni atte ad individuare con facilità l’area sulla quale si intende
intervenire;
situazione dello stato attuale, comprendente:
o
rilievo quotato di tutti i piani, con indicazioni delle destinazioni, delle
superfici e delle altezze degli ambienti, della superficie delle aperture, delle
orditure strutturali con i relativi materiali;
o
rilievo quotato di tutti i prospetti e dei fronti interni, con indicazioni precise
su materiali, colori ed elementi di finitura;
o
sezioni longitudinali e trasversali quotate, in numero sufficiente alla
completa comprensione dell’edificio, riferite al punto medio del marciapiede
stradale, ove esso esista, con la precisa indicazione dei materiali delle parti
strutturali, l’altezza netta dei piani e lo spessore dei solai, gli sporti degli
aggetti, l’andamento dei tetti, le posizioni e le dimensioni di eventuali
abbaini, lucernai e simili;
o
rilievo dei dettagli costruttivi e architettonici in scala adeguata e comunque
non inferiore a 1:20, comprendente le caratteristiche esecutive e di
consistenza, i particolari architettonici e decorativi, l’indicazione dei
materiali;
o
rilievo degli spazi aperti in scala non inferiore a 1:200, debitamente quotato,
contenente l’indicazione della forma e delle dimensioni dell’area, il rilievo a
semplice contorno di ogni elemento qualificante gli spazi esterni, del tipo di
pavimentazione nonché, ove esistano, delle essenze arboree;
o
documentazione fotografica esaustiva dello stato di fatto riguardante
l’insieme dell’edificio, i suoi particolari architettonici e decorativi, nonché
l’ambiente; il punto di vista di ogni foto deve essere messo in evidenza sulle
piante mediante numerazione;
o
i dati metrici relativi allo stato di fatto in relazione alla consistenza
dell’edificio in esame;
o
relazione illustrativa dello stato dell’edificio in relazione alla documentazione
di cui ai punti precedenti, evidenziante l’evoluzione storica, tipologica e
strutturale che l’edificio ha subito nel tempo.
stato di progetto, comprendente:
o
piante quotate con le destinazioni e le nuove sistemazioni interne;
o
i prospetti e sezioni con indicazione delle opere di consolidamento e di
rifinitura estese agli intonaci, agli infissi e alle coperture;
o
particolari esecutivi in scala adeguata e comunque non inferiore a 1:20 delle
parti interessate all’intervento, con particolare riferimento alle operazioni di
consolidamento, ripristino e sostituzioni strutturali, degli accessi all’edificio,
con la precisazione dei sistemi di superamento di eventuali barriere
architettoniche, di eventuali passi carrai, dell’ubicazione della centrale
termica e del deposito dei combustibili, compreso lo schema delle relative
canalizzazioni, e della localizzazione e delle dimensioni del punto di raccolta
dei rifiuti solidi urbani;
o
dati metrici relativi al progetto;
o
relazione illustrativa sui criteri adottati per il restauro e il risanamento
dell’edificio e per l’adeguamento tecnologico di esso;
o
relazione con calcolo e schema grafico di bagni e cucine non direttamente
areati;
o
schema quotato delle canalizzazioni delle acque bianche e nere;
o
schema delle aree di sosta e di manovra dei veicoli;
o
schema della sistemazione a verde delle aree eccedenti la superficie coperta;
o
autorizzazione per l’allacciamento alla fognatura e per l’apertura di passi
carrai;
o
modello statistico provinciale SSP/RE.
tavole di raffronto: nei progetti di riforma devono essere indicate, su appositi
elaborati la situazione corrispondente allo stato di fatto, in nero le strutture esistenti
ing. Maines Fernando
467
Elementi per la progettazione di una cantina
Gli elementi del progetto
che si intendono conservare, in giallo le parti da demolire e in rosso le parti da
costruire.
Per gli interventi di demolizione sono previsti i seguenti documenti:
¾ estratto o fotocopia del piano regolatore generale e, ove esista, del piano di
attuazione, nelle dimensioni UNI-A5, con evidenziato il lotto sul quale si intende
demolire;
¾ estratto della mappa catastale aggiornata anche nella toponomastica stradale, con
tutte le indicazioni atte ad individuare con facilità l’area sulla quale si intende
demolire;
¾ documentazione fotografica esaustiva dello stato di fatto dell’edificio che si intende
demolire;
¾ progetto di sistemazione dell’area a demolizione avvenuta.
Per gli interventi di manutenzione straordinaria:
¾ estratto o fotocopia del piano regolatore generale e, ove esista, del piano di
attuazione, nelle dimensioni minime del foglio UNI-A4, con evidenziato il lotto sul
quale si intende intervenire;
¾ estratto della mappa catastale aggiornata anche nella toponomastica stradale, con
tutte le indicazioni atte ad individuare con facilità l’area sulla quale si intende
intervenire;
¾ tutti gli elaborati progettuali necessari ad illustrare il tipo e le modalità
dell’intervento;
¾ idonea documentazione fotografica.
Gli elaborati di progetto debbono essere redatti in scala unica 1:100, ad eccezione delle
planimetrie e degli elaborati relativi agli impianti produttivi di ampie dimensioni, i cui elaborati
possono essere redatti in scala 1:200. Eventuali particolari costruttivi devono essere redatti in
scala adeguata a rendere chiaramente comprensibile quanto rappresentato.
Gli elaborati di progetto relativi a nuove costruzioni o ad interventi di ristrutturazione
devono dimostrare anche con particolari e schemi, che quanto proposto è conforme alle norme
sull’eliminazione delle barriere architettoniche e devono essere corredati dalla dichiarazione del
progettista sulla conformità delle opere alle norme anzidette. Tale dichiarazione è richiesta
altresì per le opere di manutenzione straordinaria e di restauro e risanamento conservativo nei
casi previsti dalla normativa specifica.
La Commissione edilizia, qualora lo ritenga necessario, può richiedere la presentazione del
plastico o della simulazione grafica computerizzata (rendering) e l’inserimento dei manufatti in
ambiente reale, riproducenti l’opera progettata.
Alla domanda di concessione edilizia devono inoltre essere allegati31:
¾ il parere preventivo dei VVFF per la prevenzione incendi, rilasciato del servizio
antincendio della Provincia (qualora tale parere sia prescritto dalle norme in vigore).
31 Questa documentazione verrà descritta con maggior dettaglio in successivi paragrafi di questo capitolo
ing. Maines Fernando
468
Elementi per la progettazione di una cantina
Gli elementi del progetto
relazione “legge 192” relativa all’isolamento termico, che attesti il rispetto delle
norme relative al risparmio energetico negli edifici (in particolare il D.Lgs. del 19
agosto 2005 n. 192), firmata dal committente e dal progettista. In alternativa questa
relazione può essere presentata al momento della presentazione della comunicazione
di fine lavori;
¾ relazione dei progettisti degli impianti per asseverare quanto disposto dal D.M. 22
gennaio 2008, n. 37 “Regolamento concernente … riordino delle disposizioni in
materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici”;
¾ relazione sulle caratteristiche acustiche dell’edificio;
¾ studio di protezione contro le scariche elettriche;
¾ studio geologico e geotecnico preliminare;
¾ piano di sicurezza e coordinamento.
Per il rilascio della concessione il sindaco si pronuncia sulla domanda di concessione sentita
la commissione edilizia comunale e previo parere, per gli aspetti igienico-sanitari, della
competente autorità sanitaria. Il provvedimento del sindaco sulla domanda di concessione
deve essere comunicato al richiedente non oltre sessanta giorni dalla data di ricevimento della
domanda o da quella di presentazione di documenti aggiuntivi richiesti per iscritto
dall’amministrazione comunale ad integrazione dei progetti. Il provvedimento di diniego della
concessione edilizia deve essere adeguatamente motivato. Scaduto infruttuosamente il termine
di 60 giorni, la concessione si intende rifiutata.
Dell’avvenuto rilascio della concessione viene data notizia al pubblico mediante affissione
nell’albo comunale con la specificazione del titolare e della località nella quale la costruzione
verrà eseguita. Chiunque può prendere visione, presso gli uffici comunali, della concessione e
dei relativi atti di progetto.
La concessione non può avere durata superiore a tre anni dall’inizio dei lavori32, che deve
comunque avvenire entro un anno dal rilascio della concessione. Qualora entro i termini
suddetti i lavori non siano stati iniziati o ultimati, il concessionario deve richiedere una nuova
concessione. In tale caso, ove la domanda sia presentata entro il termine di validità della
concessione e i lavori vengano realizzati secondo il progetto originario, può essere omessa la
presentazione degli allegati. È ammessa la proroga del termine previsto per l’inizio con
provvedimento motivato del Sindaco e solo per fatti estranei alla volontà del concessionario
che siano sopravvenuti a ritardare l’inizio. Lo stesso vale per l’ultimazione dei lavori: un
periodo più lungo può essere consentito dal Sindaco esclusivamente in considerazione della
mole dell’opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche costruttive ovvero della
situazione climatica della zona che avesse contrastato una regolare esecuzione dei lavori.
Prima dell’inizio di qualsiasi intervento edilizio il titolare della concessione edilizia deve
comunicare l’inizio dei lavori, compilando il modulo predisposto dall’amministrazione comunale.
Assieme a tale documentazione viene richiesta la relazione tecnica ed il progetto esecutivo
nonché la dichiarazione del Direttore dei lavori di aver preso conoscenza della relazione
geologica, geotecnica o del parere di fattibilità nel caso esso fosse stato richiesto come allegato
al progetto.
Alla dichiarazione di inizio lavori deve essere allegato un elaborato planimetrico, redatto e
sottoscritto dal Direttore dei lavori, riportante le quote del terreno esistente misurate ai vertici
planimetrici della nuova costruzione e riferite a un caposaldo, opportunamente monografato,
esterno al lotto. Tale caposaldo deve essere lo stesso utilizzato per il rilievo topografico
dell’area allegato al progetto.
La nomina del Direttore dei lavori è obbligatoria per le seguenti opere:
¾ nuove costruzioni o ampliamento degli edifici esistenti;
¾ ristrutturazione totale o parziale degli edifici esistenti;
¾ qualsiasi intervento che preveda la realizzazione di opere in cemento armato o in
acciaio per le quali risulti obbligatoria la denuncia ai sensi della legge 5 novembre
1971 n. 1086;
¾ interventi di restauro o risanamento conservativo di rilevante entità;
¾ lavori soggetti a concessione edilizia;
¾ ogniqualvolta è reso obbligatorio per legge o regolamento.
¾
32 Per inizio dei lavori si intende la realizzazione di consistenti opere che non si riducano all’impianto del cantiere,
all’esecuzione di scavi o di sistemazione del terreno o di singole opere di fondazione.
ing. Maines Fernando
469
Elementi per la progettazione di una cantina
Gli elementi del progetto
Un incaricato del Comune munito di mandato del Sindaco (tessera di riconoscimento munita
di fotografia) può in ogni momento visitare i lavori.
Recentemente è stato tolto l’obbligo di allegare alla domanda di concessione il parere di
congruità per zone agricole redatto dal Servizio Vigilanza e Promozione dell’Attività Agricola del
Dipartimento Agricoltura, Alimentazione, Foreste e Montagna che mediante un calcolo
verificava il volume e la destinazione dell’edificio in base al tipo di azienda. Veniva inoltre
verificato il prerequisito di iscrizione Albo degli Imprenditori Agricoli di 1° livello e possesso di
almeno 2 ettari di vigneto.
E’ importante inoltre ricordare che solo in presenza di tutta la filiera produttiva (azienda
vitivinicola) è possibile destinare l’edificio da edificare in zona agricola anche a distilleria. In
caso contrario le distillerie possono essere edificate solo in aree produttive del settore
secondario.
6.4.1 La denuncia di inizio attività
Sono soggetti a denuncia d’inizio attività i seguenti interventi:
¾ gli scavi e successivi reinterri;
¾ le opere di manutenzione straordinaria;
¾ gli interventi di restauro;
¾ gli interventi di risanamento conservativo;
¾ interventi di ristrutturazione edilizia;
¾ interventi di sostituzione edilizia ed interventi rivolti alla demolizione e conseguente
ricostruzione dell’edificio nel rispetto del sedime e della volumetria esistenti;
¾ le opere di demolizione di immobili;
¾ le recinzioni, i muri di sostegno e contenimento fino a tre metri di altezza, le
pavimentazioni stradali, le sistemazioni esterne agli edifici non comportanti aumenti
di volume;
¾ la costruzione e la sostituzione di impianti tecnologici al servizio degli edifici esistenti,
purché non comportanti aumenti di volume, salvo il caso di volumi tecnici che si
rendano indispensabili in base a nuove disposizioni in materia;
¾ le opere e gli impianti necessari al rispetto della normativa sullo smaltimento dei
rifiuti solidi, liquidi ed aeriformi, all’igienicità ed idoneità degli edifici nonché alla
sicurezza, purché non comportanti aumento di volume, salvo il caso di volumi tecnici
che si rendano indispensabili in base a nuove disposizioni in materia;
¾ le opere di miglioramento dei livelli di coibentazione termica, acustica o di inerzia
termica degli edifici esistenti;
¾ i lavori per rendere l’opera agibile;
¾ le opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti;
¾ le opere interne alle costruzioni che non comportino modificazioni della sagoma e dei
prospetti della costruzione né aumento delle superfici utili, che non modifichino la
destinazione d’uso delle costruzioni, non rechino pregiudizio alla statica dell’immobile
e rispettino le originarie caratteristiche costruttive degli edifici;
¾ sono soggette a denuncia d’inizio di attività anche le variazioni in corso d’opera di
lieve entità apportate in corso d’opera al progetto assentito, purché siano conformi
agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti e non in contrasto con quelli
adottati, non comportino, nel caso di edifici, variazioni eccedenti il 5 per cento dei
valori di progetto o delle dimensioni delle costruzioni preesistenti concernenti il
volume, la superficie coperta, la superficie utile e l’altezza oppure modificazioni tali
da alterare l’armonia dei prospetti e la tipologia complessiva dell’intervento, e purché
non modifichino la destinazione d’uso delle costruzioni. Quanto detto vale anche nel
caso di variazioni al progetto riguardanti le sistemazioni esterne dell’area di
pertinenza delle opere. La denuncia d’inizio di attività deve essere presentata prima
della dichiarazione di ultimazione dei lavori.
Possono presentare la denuncia d’inizio di attività i proprietari dell’immobile, nonché i
soggetti in possesso di altro titolo idoneo. Fatto salvo l’obbligo di munirsi preventivamente
ing. Maines Fernando
470
Elementi per la progettazione di una cantina
Gli elementi del progetto
degli stessi atti previsti per la concessione, i lavori possono essere iniziati trascorsi quindici
giorni, computati a decorrere dalla data di presentazione della denuncia.
Tale periodo aumenta a trenta giorni per gli interventi di restauro e risanamento
conservativo e per gli interventi di miglioramento dei livelli di coibentazione termica, acustica o
di inerzia termica di edifici riguardanti edifici soggetti a restauro e risanamento conservativo
nonché per le opere di demolizione di immobili. I lavori, invece, possono essere iniziati il giorno
successivo a quello di presentazione della denuncia se gli strumenti di pianificazione o i
regolamenti edilizi contengono precise indicazioni o criteri in ordine alla tipologia, alle
dimensioni, ai caratteri architettonici e ai materiali per la realizzazione di tali interventi, e se
tale condizione è riconosciuta con provvedimento del comune avente funzione ricognitiva di tali
indicazioni o criteri.
La denuncia d’inizio di attività è corredata dalla documentazione tecnica, in duplice copia,
prescritta per le concessioni (in quanto richiesti) e da una dettagliata relazione, firmata da un
progettista abilitato33, in cui è indicato il nominativo del direttore dei lavori, se richiesto ai
sensi della legge. La relazione, inoltre, assevera la conformità delle opere da realizzare agli
strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti e l’assenza di contrasti con quelli adottati,
il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie e l’eventuale subordinazione
dell’intervento ai vincoli visti per la richiesta di concessione e l’avvenuto rilascio di tutti i
prescritti atti autorizzativi.
Il Comune verifica la completezza della documentazione presentata (mediante controlli su
campioni che rappresentano almeno il 20 per cento degli interventi in corso o realizzati),
accerta che l’intervento rientri fra quelli previsti e verifica l’avvenuto versamento del contributo
di concessione, in quanto dovuto, nonché l’esattezza del suo importo. Ove sia riscontrata
l’assenza di una o più delle condizioni stabilite, il sindaco notifica agli interessati l’ordine di non
effettuare le opere denunciate. In tal caso il termine per l’inizio dei lavori resta sospeso sino al
ricevimento dell’eventuale documentazione integrativa o delle modifiche necessarie agli
elaborati.
La denuncia d’inizio di attività perde efficacia decorsi tre anni dalla data di presentazione,
termine prorogabile una sola volta, e solo per comprovate ragioni tecniche, su richiesta
motivata dell’interessato presentata prima della scadenza. Se i lavori non sono ultimati entro
tali termini, deve essere presentata una nuova denuncia d’inizio di attività.
6.4.2 Contributi ed oneri per il rilascio della concessione
Il rilascio della concessione è subordinato alla presenza di idonee opere di urbanizzazione
primaria o dell’impegno formale alla realizzazione delle medesime da parte del richiedente34 e
alla corresponsione di un contributo qualora si tratti di una attività di trasformazione
urbanistica ed edilizia del territorio comportante un aumento dei carichi urbanistici35 sul
territorio, indipendentemente dal tipo di atto autorizzativo rilasciato (pertanto anche nel caso
di denuncia d’inizio di attività). Tale contributo di concessione viene determinato dal Sindaco e
33 La relazione non necessita della firma del progettista abilitato nel caso delle opere interne alle costruzioni che
non comportino modificazioni della sagoma e dei prospetti della costruzione né aumento delle superfici utili, che non
modifichino la destinazione d’uso delle costruzioni, non rechino pregiudizio alla statica dell’immobile e rispettino le
originarie caratteristiche costruttive degli edifici.
34 Le sole previsioni del PRG non conferiscono la possibilità di trasformazione edilizia e del suolo ove le opere di
urbanizzazione primaria manchino o non siano in corso di realizzazione da parte del Comune o non siano comunque
idonee, a meno che il richiedente la trasformazione si impegni, con apposito atto, a realizzarle o ad adeguarle a
propria cura e spese, secondo le prescrizioni comunali. Nel caso le opere siano nei programmi dell’amministrazione
comunale, la concessione edilizia può essere rilasciata solo ad avvenuta approvazione e finanziamento del progetto
esecutivo delle opere in questione.
35 Si ha incremento del carico urbanistico ogni qualvolta gli interventi edilizi, anche non comportando aumento di
volume, incidono in modo superiore, rispetto alla situazione precedente, sulle opere di urbanizzazione primaria e
secondaria: nuove costruzioni, ricostruzioni di edifici preesistenti (con aumento della superficie utile anche in assenza
di aumento di volume e la modifica della destinazione d’uso che comporti il passaggio ad una categoria funzionale che
preveda un contributo maggiore (art. 3 del Regolamento per la determinazione del contributo di concessione edilizia
del Comune di Trento).
ing. Maines Fernando
471
Elementi per la progettazione di una cantina
Gli elementi del progetto
commisurato all’incidenza delle spese di urbanizzazione primarie36, alle spese di urbanizzazione
secondarie e al costo di costruzione37.
Ciascun comune fissa ed aggiorna con un proprio regolamento le misure percentuali e le
modalità del contributo riferito al costo medio di costruzione e alle categorie tipologicofunzionali identificate dalla Giunta provinciale (le cantine vengono poste nella categoria C1)
secondo uno schema tipo predisposto dalla Giunta stessa. Valori specifici vengono definiti per
gli oneri nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione e per gli interventi sul patrimonio
edilizio esistente.
L’incidenza del contributo di concessione non può essere complessivamente inferiore al 5 %
né superiore al 20 % del costo medio della costruzione. L’aliquota più bassa (5 %) viene
applicata in particolare agli interventi edilizi progettati e realizzati con criteri e materiali
ecosostenibili, a basso impatto ambientale e a basso consumo secondo le norme, i requisiti
tecnici e le procedure individuate dalla Giunta Comunale.
La normativa specifica che l’onerosità della concessione per gli impianti produttivi destinati,
anche solo parzialmente, alla conservazione ed alla trasformazione dei prodotti del suolo
(categoria C1) è commisurata esclusivamente all’incidenza delle spese di urbanizzazione
primaria; queste hanno un’incidenza, al pari delle spese di urbanizzazione secondaria e del
costo di costruzione, che ammonta ad un terzo del contributo di concessione complessivo; per
tale categoria il costo di costruzione è determinato a metro quadrato, considerando la
superficie utile netta38.
36 Le opere di urbanizzazione primaria sono relative ad ambiti esclusivamente di pubblico interesse (pubblica
illuminazione, spazi di verde attrezzato, strade, spazi di sosta e di parcheggio, fognature e impianti di depurazione,
rete idrica, rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas e impianti cimiteriali) escludendo allacciamenti alle reti
pubbliche di esclusivo interesse privato.
37 I costi medi di costruzione sono determinati annualmente dalla Giunta provinciale tenuto conto del costo medio
riferito, per le attività produttive, al metro quadrato di superficie utile di calpestio e al metro cubo vuoto per pieno per
l’edilizia residenziale. In entrambi i casi i costi medi (distinti per categorie tipologico-funzionali) vengono rivalutati in
base all’andamento degli indici ISTAT riferiti alla città di Trento.
38 Sn - Superficie utile netta - è la superficie utile lorda (Su) diminuita della superficie dei seguenti elementi
verticali:
¾
muri perimetrali all’edificio;
¾
vani scala e vani ascensore compresi i relativi muri portanti qualora costituiscano parti comuni;
¾
ingressi al piano terra, qualora costituiscano parti comuni.
Su - Superficie utile lorda - è la somma delle superfici di tutti i piani fuori ed entro terra misurati al lordo di tutti
gli elementi verticali (muratura, vano ascensore, centrali tecnologiche, scale interne, scale esterne a servizio di piani
oltre al primo) con esclusione:
¾
dei porticati a piano terreno di qualsiasi altezza purché asserviti ad uso pubblico;
¾
dei balconi e delle terrazze scoperti;
¾
dei balconi e delle terrazze coperti, qualora abbiano una profondità non superiore a metri 2,50 misurata
dal filo esterno dell’edificio, misurato sul lato più lungo;
¾
delle bussole di entrata nonché delle pensiline con sporgenza non superiore a metri 3,00;
¾
dei locali strettamente necessari per gli impianti tecnologici (cabine elettriche, locali caldaie e simili);
ing. Maines Fernando
472
Elementi per la progettazione di una cantina
Gli elementi del progetto
Il costo medio di costruzione è stato aggiornato per il 2007 a 272,50 €. Il contributo di
concessione, potendo variare tra il 5% ed il 15% del costo medio di costruzione, sarà pari ad
una somma compresa tra 13,63 € e 54,50 € a metro quadrato (sempre arrotondato all’euro
superiore), secondo la percentuale determinata da ciascun comune. Per le cantine, essendo il
contributo commisurato alle sole spese di urbanizzazione primaria, la somma si riduce di 2/3 e
pertanto potrà variare da 4,54 € a 18,17 € a metro quadrato.
Il contributo è corrisposto al Comune all’atto del rilascio della concessione o all’atto della
presentazione della denuncia d’inizio di attività, secondo modalità e tempi di esecuzione
previsti nel Regolamento per la determinazione del contributo di concessione edilizia del
Comune, in alternativa dell’impegno formale alla realizzazione delle stesse da parte del
richiedente la concessione con atto unilaterale d’obbligo o con convenzione.
Il contributo di concessione, invece, non è dovuto nei seguenti casi:
¾ per interventi riguardanti le imprese agricole in relazione ad opere da realizzare in
funzione della coltivazione del fondo, ad interventi di recupero di edifici esistenti da
destinare ad attività agrituristica oppure per fabbricati ad uso residenziale da
realizzare nelle zone agricole, nel limite di 400 metri cubi di costruzione e purché
costituiscano prima abitazione dell’imprenditore agricolo a titolo principale
nell’archivio provinciale delle imprese agricole (APIA);
¾ per i lavori di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione di edifici
esistenti da destinare a scopo abitativo, limitatamente ai primi 600 metri cubi di
volume e a condizione che l’intervento sia diretto a realizzare la prima abitazione del
richiedente;
¾ per le modificazioni che non comportano aumento di volume o mutamento della
destinazione d’uso e che sono necessarie per migliorare le condizioni igieniche,
statiche o funzionali delle costruzioni esistenti;
¾ per i parcheggi da destinare a pertinenza della cantina o dell’abitazione annessa;
¾ per gli impianti e le attrezzature tecnologiche;
¾ per le opere di eliminazione delle barriere architettoniche;
¾ per i nuovi impianti, lavori, opere e installazioni relativi alle energie rinnovabili e alla
conservazione e al risparmio energetico.
6.4.3 Tutela paesaggistico- ambientale
A fini di tutela del paesaggio sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica qualunque lavoro
non soggetto ad autorizzazioni ai sensi della lettera a) che possa alterare lo stato fisico dei
parchi naturali provinciali, delle aree di tutela ambientale individuate dalla carta delle tutele
paesistiche del piano urbanistico provinciale e dei beni ambientali riportati in appositi elenchi
allegati al piano urbanistico provinciale, aggiornati e integrati dalla Giunta provincialesentita la
CUP (Commissione provinciale per l’Urbanistica ed il Paesaggio), che rivestono cospicui
caratteri di bellezza naturale o rappresentano singolarità ecologica o formano punti di vista o di
belvedere.
Il soggetto che vuole intraprendere lavori o opere che prevedono l’ autorizzazione
paesaggistica, deve presentare all’organo competente una domanda di autorizzazione,
corredata da adeguata documentazione (con i dati del committente e del progettista) a cui
vanno allegati gli elaborati grafici39 (planimetrie stato di fatto e stato di progetto, piante,
sezioni, prospetti, particolari, eventuali tavole di raffronto) documentazione fotografica,
relazione tecnica. I lavori non potranno iniziare fino a quando non è stata ottenuta
l’autorizzazione. Nel caso d’interventi soggetti a concessione edilizia alla richiesta provvede il
comune.
dei piani totalmente interrati, purché non abbiano altezza interna netta superiore a metri 3,20 nelle zone
produttive del settore secondario e a metri 3,00 in tutte le altre zone, ovvero quando facciano parte di
edifici pubblici, ovvero quando siano destinati a deposito e lavorazione di vini nell’ambito di aziende
operanti nel settore;
¾
del piano sottotetto avente altezza netta interna, misurata dall’estradosso dell’ultimo solaio, non superiore
a: metri 2,40 al colmo e metri 0,50 all’imposta del tetto.
39 La documentazione varia in funzione del tipo di intervento ed è indicata sul modulo stesso.
¾
ing. Maines Fernando
473
Elementi per la progettazione di una cantina
Gli elementi del progetto
I lavori e le opere debbono essere iniziati entro tre anni dall’autorizzazione; trascorso tale
periodo e comunque in caso di cessazione dell’efficacia della concessione edilizia o della
denuncia d’inizio di attività, per decorrenza del termine previsto per l’ultimazione dei lavori, o
del piano attuativo, l’autorizzazione deve essere nuovamente richiesta.
L’autorizzazione paesaggistica non è richiesta per interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei
luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici, e per l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che
non comporti alterazioni permanenti dello stato dei luoghi. L’autorizzazione paesaggistica,
inoltre, non è richiesta per gli allacciamenti dei servizi all’utenza diretta e per le reti d’impianti
tecnologici.
Per tutti i lavori nei territori costituiti dalle zone di interesse ambientale e naturalistico,
spetta alla Commissione provinciale per l’Urbanistica ed il Paesaggio (nel caso sia prevista la
valutazione di impatto ambientale) ovvero alla Commissione per la pianificazione territoriale ed
il paesaggio (CPC) esprimere il parere paesaggistico ambientale nel corso del relativo
procedimento entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della domanda o della
documentazione integrativa eventualmente richiesta.
Nel rilasciare l’autorizzazione l’organo competente può apporvi clausole prescriventi
l’adozione di misure particolari di tutela. Non può invece imporre limiti alle altezze e alle
cubature diversi da quelli previsti dagli strumenti di pianificazione territoriale per le zone
specificatamente destinate a edificazione. Se ritiene che gli interventi previsti non siano
compatibili con la tutela del paesaggio, la CPC, prima di pronunciarsi negativamente, comunica
al richiedente i motivi che impediscono il rilascio dell’autorizzazione. Entro il termine stabilito
dalla CPC l’interessato può proporre soluzioni alternative coerenti con le osservazioni della
CPC40. Decorso inutilmente il termine la CPC adotta il provvedimento definitivo di diniego. Se
sono fornite soluzioni alternative la CPC si pronuncia definitivamente sulle nuove soluzioni.
I destinatari dei provvedimenti rilasciati dalla CPC possono avanzare ricorso (entro trenta
giorni dall’avvenuta comunicazione dei relativi provvedimenti) alla Giunta Provinciale che
decide in via definitiva (entro il termine di novanta giorni, sentito il parere del servizio
competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio).
Entro i sessanta giorni successivi al rilascio, la Giunta Provinciale può annullare, con
provvedimento motivato, le autorizzazioni della Commissione.
Spetta invece al Sindaco autorizzare (entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento
della domanda) i seguenti lavori:
¾ recinzioni;
¾ coloritura esterna degli edifici;
40 Il parere può essere positivo condizionato (la commissione impone delle variazioni al progetto presentato la cui
verifica è compito del Comune) oppure può essere richiesta un’integrazione del progetto o un colloquio con il
progettista. Nel caso di un riscontro negativo il progetto dovrà essere radicalmente modificato; al richiedente devono
essere fornite, ove la pronuncia negativa riguardi aspetti di carattere tipologico, le puntuali indicazioni affinché
l’esecuzione dei lavori oggetto della richiesta di autorizzazione risulti compatibile con la tutela del paesaggio.
ing. Maines Fernando
474
Elementi per la progettazione di una cantina
Gli elementi del progetto
sostituzione dei materiali di copertura degli edifici;
muri di sostegno e di contenimento fino a un metro e mezzo di altezza;
pavimentazioni stradali;
installazione di collettori solari e pannelli fotovoltaici, nel rispetto degli indirizzi
stabiliti dalla Giunta Provinciale.
Più complesso è l’iter riguardante la valutazione dell’impatto ambientale (V.I.A.) a cui
sono soggetti tutti quei progetti da cui derivi un impatto significativo sull’ambiente41.
Fortunatamente la casistica prevista dalla normativa difficilmente trova corrispondenza con le
necessità progettuali di una cantina se si escludono alcune situazioni limite riassunte nella
seguente tabella:
¾
¾
¾
¾
Soglie limite per
assoggettare le opere a
procedura di V.I.A.
Impianti per il trattamento e
la trasformazione di materie
prime vegetali
Impianti di smaltimento dei
rifiuti mediante lagunaggio
Soglie limite per assoggettare
le opere a procedura di verifica
con capacità di produzione di oltre
300 t/giorno di prodotto finito
tutti i progetti
potenzialità
superiori
Impianti di depurazione delle con potenzialità superiori a con
100.000 abitanti equivalenti 10.000 abitanti equivalenti
acque reflue
a
6.4.4 Piano aziendale
In talune realtà territoriali le concessioni edilizie per la realizzazione di nuovi edifici sono
rilasciate esclusivamente alle aziende a seguito dell’approvazione di un programma
aziendale di miglioramento agricolo ambientale che metta in evidenza le esigenze di
realizzazione degli interventi edilizi o di trasformazione territoriale necessari allo sviluppo
aziendale. In questa sede ci riferiamo all’art. 3 (Nuovi edifici rurali) e all’art. 4 (Programma di
miglioramento agricolo ambientale) della legge regionale 64/95 della Toscana.
Le aziende vitivinicole per realizzare nuovi edifici rurali devono mantenere in produzione
superfici fondiarie minime non inferiori a 3 ha di vigneti in coltura specializzata, fermo l’obbligo
di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti. Nel caso di fondi rustici con
terreni di diverso ordinamento colturale la superficie fondiaria minima viene determinata
mediante apposito calcolo. Ciascuna provincia comunque, attraverso il Piano Territoriale di
coordinamento, può stabilire superfici fondiarie minime diverse così come possono definire
ulteriori parametri per consentire alle aziende agricole la realizzazione di nuove residenze rurali
ed annessi agricoli in considerazione delle caratteristiche aziendali (prodotto lordo vendibile,
impegno di manodopera e tipologie produttive)
Il piano aziendale deve includere:
¾ una descrizione della situazione attuale dell’azienda (ripartizione colturale, superfici
per anno d’impianto, produzioni, …). Fondamentale risulta, in particolare, la tabella
delle produzioni e delle giacenze: tiene conto delle quantità e dei periodi di
permanenza permettendo così di ricavare il fabbisogno di volume di stoccaggio;
¾ una descrizione degli obiettivi e degli interventi programmati per lo svolgimento
dell’attività agricole e/o delle attività connesse nonché degli altri interventi previsti
per la tutela e la valorizzazione ambientale;
¾ una descrizione dettagliata degli interventi edilizi necessari a migliorare le condizioni
di vita e di lavoro dell’imprenditore agricolo nonché al potenziamento delle strutture
produttive, con riferimenti alle soluzioni adottate per ottenere un appropriato
inserimento paesaggistico (contenimento dei volumi fuori terra, il contenimento dei
fabbisogni di nuove strade di accesso, utilizzo di motivi architettonici e di materiali
tipici della tradizione locale, inserimento degli edifici in significativi spazi a verde, …);
41 Non sono sottoposti alla procedura di valutazione dell’impatto ambientale i lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria, qualunque siano le opere e gli impianti ai quali si riferiscono.
ing. Maines Fernando
475
Elementi per la progettazione di una cantina
Gli elementi del progetto
l’individuazione degli edifici esistenti, quelli da realizzare e delle relative superfici
fondiarie collegate al fine di verificare la possibilità di riutilizzare efficacemente
eventuali fabbricati esistenti e le effettive necessità di ampliamento (definizione della
volumetria necessaria);
¾ l’individuazione degli edifici presenti nell’azienda ritenuti non più necessari e coerenti
con le finalità economiche e strutturali descritte dal programma;
¾ l’indicazione dei tempi e delle fasi di realizzazione del programma stesso.
Il programma deve essere approvato dal Comune (e successivamente dalla Provincia); ha
durata pluriennale (comunque non inferiore a 10 anni), e può essere modificato su richiesta
dell’azienda agricola dopo il primo triennio a scadenze annuali. Il programma può essere
modificato anche prima di tali scadenze, in applicazione di programmi comunitari, statali e
regionali.
La realizzazione del programma è garantita da una apposita convenzione, o da un atto
d’obbligo unilaterale, da registrare e trascrivere a spese del richiedente e a cura del Comune,
che stabilisca in particolare l’obbligo per il richiedente:
¾ di effettuare gli interventi previsti dal programma, in relazione ai quali è richiesta la
realizzazione di nuovi edifici rurali o di interventi;
¾ di non modificare la destinazione d’uso agricola degli edifici esistenti o recuperati
necessari allo svolgimento delle attività agricole considerate e di quelle connesse per
il periodo di validità del programma;
¾ di non modificare la destinazione d’uso agricola dei nuovi edifici rurali eventualmente
da realizzare, per almeno 20 anni dalla loro ultimazione;
¾ di non alienare separatamente dagli edifici le superfici fondiarie alla cui capacità
produttiva gli stessi sono riferiti;
¾ di realizzare gli interventi di sistemazione ambientale delle pertinenze degli edifici
eventualmente non più utilizzabili a fini agricoli, così come individuate dalle
convenzioni o dagli atti d’obbligo;
¾ di prestare idonee garanzie per la realizzazione degli interventi;
¾ di assoggettarsi alle sanzioni in caso di inadempimento; in ogni caso le sanzioni non
devono essere inferiori al maggior valore determinato dalla inadempienza.
Il programma, qualora preveda la realizzazione di strutture di interesse di più aziende
agricole è proposto congiuntamente da tutte le aziende interessate o dal legale rappresentante
delle stesse.
La costruzione di nuovi edifici ad uso abitativo è consentita se riferita alle esigenze degli
imprenditori agricoli, impegnati nella conduzione del fondo, dei familiari coadiuvanti o degli
addetti a tempo indeterminato. Tali esigenze devono essere dimostrate dal programma il quale
deve comunque prevedere la necessità di utilizzo di almeno 1.728 ore lavorative annue per
ogni unità abitativa, ridotte alla metà nelle zone montane o svantaggiate.
Le dimensioni, i materiali e gli elementi tipologici sono fissati dai consueti strumenti
urbanistici comunali, anche in relazione alla salvaguardia delle tradizioni architettoniche, allo
sviluppo della bioedilizia ed al perseguimento del risparmio energetico.
La costruzione di annessi agricoli, purché non espressamente vietata dagli strumenti
urbanistici comunali, è consentita qualora risulti commisurata alla capacità produttiva del fondo
o alle reali necessità delle attività connesse; tali esigenze devono essere dimostrate dal piano
aziendale.
Ad eccezione di quanto visto precedentemente, le opere necessarie alla realizzazione di
annessi agricoli eccedenti le capacità produttive del fondo ovvero riferiti a fondi aventi
superficie inferiori ai minimi fissati può essere consentita solo se prevista e disciplinata dagli
strumenti urbanistici comunali.
E’ consentita la realizzazione di manufatti precari che non comportino alcuna modificazione
dello stato dei luoghi, per lo svolgimento delle attività connessa alle aziende vitivinicole e alle
cantine, realizzati con strutture in materiale leggero semplicemente appoggiati a terra (sono
permesse esclusivamente le opere di ancoraggio), previa comunicazione al Sindaco nella quale
l’interessato dichiari:
¾ le motivate esigenze produttive, le caratteristiche, le dimensioni e la collocazione del
manufatto;
¾
ing. Maines Fernando
476
Elementi per la progettazione di una cantina
¾
¾
¾
Gli elementi del progetto
il periodo di utilizzazione e mantenimento del manufatto, comunque non superiore ad
un anno;
il rispetto delle norme di riferimento;
l’impegno alla rimozione del manufatto al termine del periodo di utilizzazione fissato.
6.5 Certificato prevenzione incendi
Nel paragrafo dedicato all’impianto antincendio del capitolo 4 è stato presentato l’elenco
delle principali normative a riguardo.
In particolare il D.P.R. n. 577/82 introduce il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI),
emesso dai Vigili del Fuoco e reso obbligatorio nel caso di 97 attività elencate nel D.M. del 16
febbraio 1982. Quattro sono i possibili casi inerenti le cantine:
¾ 22) depositi e/o rivendite di alcoli a concentrazione superiore al 60% in volume;
¾ 43) depositi di carte, cartoni e prodotti cartotecnici, film plastici (…) con quantitativi
superiori a 5000 kg;
¾ 87) locali adibiti ad esposizione e/o vendita all’ingrosso o al dettaglio con superficie
lorda superiore a 400 m2 comprensiva di servizi e depositi;
¾ 88) locali adibiti a depositi di merci e materiali vari con superficie lorda superiore a
1000 m2 comprensiva di servizi e depositi.
Inoltre si devono prendere in considerazione i depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili
superiore ai 25 m3 e gli impianti per la produzione di calore che superano le 100000 kcal/h
(impianti a rischio medio).
Diversi sono i tipi di incendio che possono interessare una cantina:
¾ incendi di classe A: derivano dalla combustione di materiali solidi, normalmente di
natura organica, che portano alla formazione di braci (legno, carta,…) ma anche di
tipo plastico (film da avvolgimento, cappucci termoretraibili, interfalde per bancali,
cassette e/o cassoni per il conferimento dell’uva, …). La sostanza estinguente più
comunemente usata è l’acqua, anche se è possibile utilizzare specifiche schiume o
polveri;
¾ incendi di classe B: sono dovuti a materiali liquidi come le soluzioni idroalcoliche o il
gasolio. Le sostanze estinguenti più comunemente usate sono le schiume, le polveri
e l’anidride carbonica;
ing. Maines Fernando
477
Elementi per la progettazione di una cantina
Gli elementi del progetto
incendi di classe C: causati dalla combustione di gas, si possono affrontare con
acqua, polvere o gas alogenati;
¾ incendi causati da impianti e da attrezzature elettriche sotto tensione: si utilizzano
estinguenti specifici costituiti da polveri dielettriche o da anidride carbonica.
In linea generale per le cantine si individuano due livelli di rischio:
¾ livello 1, relativo ad aree, luoghi di lavoro o parte di essi nei quali la quantità e/o la
combustibilità del materiali presenti sono basse e che presentano comunque un
basso rischio di incendio in termini di probabilità di innesco, di velocità di
propagazione delle fiamme, con buone possibilità di controllo dell’incendio da parte
delle squadre di emergenza. In cantina appartengono a questo gruppo tutti i reparti
interessati da attività di lavorazione in presenza di materiali prevalentemente
incombustibili e da attività amministrative e comunque a basso carico di incendio;
¾ livello 2, relativo ad aree, luoghi di lavoro o parte di essi nei quali c’è una presenza
non trascurabile di materiali combustibili e che presentano un moderato rischio di
incendio come probabilità di innesco, di velocità di propagazione di un incendio, con
discrete possibilità di controllo dell’incendio stesso da parte delle squadre di
emergenza. Ricadono in questa categoria i reparti che presentano accumuli di merci
combustibili in quantità non particolarmente significative e nei quali sia trascurabile
la presenza di sostanze infiammabili).
¾
E’ bene ricordare che una qualunque area a rischio maggiore può elevare il livello di rischio
dell’intero luogo di lavoro, salvo che l’area interessata sia separata attraverso elementi
resistenti al fuoco. Inoltre una categoria di rischio elevata può essere ridotta se il processo di
lavoro è gestito accuratamente e le vie di esodo sono protette contro l’incendio. In ogni caso
nei luoghi di lavoro grandi e complessi, è possibile ridurre il livello di rischio attraverso misure
di protezione attiva di tipo automatico quali impianti automatici di rilevazione incendi, impianti
automatici di spegnimento o impianti di estrazione dei fumi.
Dopo queste premesse l’attenzione verrà indirizzata all’iter burocratico necessario per
richiedere il Certificato prevenzione incendi e ai provvedimenti da adottare in fase di progetto e
di esecuzione dell’opera sia durante la manutenzione, per ridurre i rischi e le conseguenze di
un tale evento.
La richiesta del Parere di Conformità Antincendio (munita di marca da bollo) per una nuova
“attività” va presentato presso il Comando Provinciale Vigili del Fuoco (Ufficio prevenzione
incendi del Dipartimento Protezione Civile e Tutela del Territorio della Provincia di Trento).
Ai dati del titolare (o del rappresentante legale) e ai dati della ditta si deve aggiungere la
scheda informativa relativa:
¾ all’attività42 principale (sempre riferita all’intero complesso, anche nei casi di
modifiche o ampliamenti o ristrutturazioni di una parte dell’attività, o di richiesta di
42
Si distinguono le seguenti tipologie di attività:
ing. Maines Fernando
478
Elementi per la progettazione di una cantina
Gli elementi del progetto
deroga) e alle eventuali attività secondarie soggette a controllo di prevenzione
incendi (contraddistinte dallo specifico numero definito del decreto del Ministro
dell’Interno 16 febbraio 1982);
¾ al tipo di interventi in progetto: nuovo insediamento o modifica, ampliamento o
ristrutturazione di attività esistente.
Si devono inoltre allegare i seguenti documenti43:
¾ relazione tecnica (2 copie a firma di tecnico abilitato);
¾ elaborati grafici (2 copie a firma di tecnico abilitato) preferibilmente nei formati non
superiori ad A2 e piegati in A4 comprendenti:
o
planimetria generale in scala (da 1:2000 a 1:200), a seconda delle
dimensioni dell’insediamento, da cui risultino l’ubicazione delle attività,
l’accessibilità, le distanze di sicurezza esterne, etc.;
o
piante in scala da 1:50 a 1:200, a seconda delle dimensioni dell’edificio o
locale dell’attività, relative a ciascun piano, con destinazione d’uso dei locali,
indicazione uscite, attrezzature antincendio, impianti di sicurezza, etc;
o
sezioni ed eventuali prospetti degli edifici in scala adeguata, tavole relative
ad impianti e macchinari di particolare importanza ai fini della sicurezza
antincendio.
La richiesta è completata dai dati relativi al calcolo e al versamento del contributo intestato
alla Cassa Provinciale Antincendi servizio Tesoreria.
Lo sviluppo dell’intero processo burocratico è rappresentato nel grafico in figura.
Parere negativo
Presentazione del progetto al
Comando Provinciale VV.F. per
nuova attività o
trasformazione
Parere favorevole
(N.O.P.)
Esecuzione lavori come da
progetto
Raccolta dei certificati di omologazione dei
materiali impiegati.
Rifare i lavori difformi
dal progetto o imposti
dal tecnico VV.F.
Certificato di conformità dell’impianto elettrico
Richiesta di collaudo al
Comando VV.F.
Parere negativo
INIZIO
ATTIVITA’
Visita di sopralluogo di un
Tecnico VV.F.
Parere favorevole
Ottenimento del Certificato
(C.P.I.)
attività non regolate da specifiche disposizioni antincendio: partendo dall’individuazione dei pericoli di incendio e
dall’analisi delle condizioni ambientali, si effettua la valutazione qualitativa del rischio per poterne ridurre l’incidenza e
per poter gestire le emergenze in modo opportuno;
attività regolate da specifiche disposizioni antincendio: è necessario dimostrare l’osservanza delle specifiche
disposizioni tecniche di prevenzione incendi;
ampliamenti o modifiche di attività esistenti: il tali casi la documentazione tecnica e grafica deve essere riferita alla
parte oggetto dell’intervento ed alle relative correlazioni con l’esistente (scheda informativa e planimetria generale
devono riguardare l’intero complesso).
43
Successivamente all’approvazione una copia viene riconsegnata al Committente e dovrà essere allegata al
progetto da presentare al Comune con la domanda di concessione edilizia.
ing. Maines Fernando
479
Elementi per la progettazione di una cantina
Gli elementi del progetto
Il progetto dovrà mettere in evidenza i seguenti punti:
¾ condizioni e grado di isolamento;
¾ resistenza al fuoco delle strutture;
¾ compartimentazione verticale ed orizzontale;
¾ possibilità di evacuare i gas di combustione;
¾ risorse idriche disponibili;
¾ possibilità di accesso da parte dei mezzi di soccorso;
¾ vie d’uscita in numero adeguato e facilmente raggiungibili.
Nell’allegato A del D.M. del 30 novembre 1983 sono elencati e descritti i termini, le
definizioni generali ed i simboli grafici necessari per la definizione corretta della prevenzione
incendi in sede di progettazione. Riguardano le caratteristiche costruttive, le distanze di
sicurezza (esterna, interna e di protezione) da ciascun elemento pericoloso, le modalità di
esodo ed i mezzi antincendio.
A tal proposito la Circolare del Ministero degli Interni n. 91/61 ripartisce i fabbricati civili in
sette classi di resistenza (classe 15, classe 30, classe 45, classe 60, classe 90, classe 120,
classe 180); il numero corrisponde alla durata minima di resistenza al fuoco misurata in
minuti, calcolata in funzione del carico di incendio virtuale in kg/m2 di legno standard. Per
ciascuna classe vengono stabiliti tutti i parametri necessari per il dimensionamento degli
elementi costruttivi (spessore minimo dei solai, spessore delle pareti tagliafuoco, tipo e
spessore dei rivestimenti da applicarsi alle strutture metalliche, spessore minimo degli
elementi in acciaio sollecitati a flessione o trazione, …).
La determinazione preliminare della classe di resistenza al fuoco richiede l’esecuzione dei
seguenti calcoli:
¾ del potenziale termico complessivo dei materiali contenuti nei diversi locali
moltiplicando le quantità per il relativo potere calorifico inferiore;
¾ del potenziale termico per unità di superficie (potenziale termico unitario);
¾ del carico di incendio dividendo il potenziale termico unitario per il potere calorifico
inferiore del legno;
¾ del coefficiente di riduzione K utilizzando le apposite tabelle che tengono conto di
diversi parametri (altezza dell’edificio e dei piani, superficie interna delimitata da
muri tagliafuoco, da pareti esterne o da pareti antincendio suppletive, utilizzazione
dell’edificio e dei locali, modalità di segnalazione, accessibilità ed impianti di
protezione antincendio presenti);
¾ della classe di resistenza al fuoco moltiplicando il carico di incendio per il coefficiente
di riduzione ed assumendo il valore immediatamente superiore a quello calcolato,
che rappresenta il numero di minuti che il locale sarà in grado di resistere al fuoco.
Più recente, invece, è la normativa che definisce i criteri generali di sicurezza antincendio e
per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro (D.M. degli Interni del 10 marzo 1998 e D.M
degli Interni del 9 maggio 2007), secondo la quale in fase di progettazione è prevista la
necessità di elaborare un documento contenente il programma per l’attuazione del Sistema di
Gestione della Sicurezza Antincendio(SGSA), da verificarsi periodicamente da parte del Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco (la prima verifica viene fatta in concomitanza del sopralluogo
finalizzato al rilascio del Certificato di Protezione Incendi. L’elaborazione dell’SGSA richiede una
analisi preliminare ed un analisi quantitativa allo scopo di individuare le strategie per
perseguire i seguenti obiettivi:
¾ ridurre la probabilità di insorgenza di un incendio;
¾ realizzare le vie e le uscite di emergenza per garantire l’esodo delle persone in
sicurezza in caso di incendio;
¾ garantire la possibilità di una rapida segnalazione dell’incendio per assicurare
l’attivazione dei sistemi di allarme e delle procedure di intervento;
¾ assicurare l’estinzione di un incendio;
¾ garantire l’efficienza dei sistemi di protezione antincendio.
Il livello qualitativo (in termini di prevenzione) raggiunto in fase di progettazione deve
trovare una naturale continuità in uno specifico documento elaborato dal datore di lavoro in cui
vengono esplicitati i provvedimenti presi relativamente all’organizzazione del personale,
l’identificazione e la valutazione dei pericoli derivanti dalle attività svolte in cantina, il controllo
operativo, la gestione delle modifiche ai processi operativi, la pianificazione delle emergenze, la
ing. Maines Fernando
480
Elementi per la progettazione di una cantina
Gli elementi del progetto
sicurezza delle squadre di emergenza, il controllo delle prestazioni, la manutenzione dei sistemi
di protezione, le procedure di controllo e di revisione.
La valutazione preventiva si sviluppa in diverse fasi e da essa si deduce la necessità o meno
di dotare la cantina, o parte di essa, di sistemi di protezione, tenendo conto del tipo di attività,
dei materiali immagazzinati e manipolati, delle attrezzature presenti (compresi gli arredi), delle
caratteristiche costruttive (compresi i materiali di rivestimento), della dimensione e della
articolazione del luogo di lavoro, del numero di presenti (siano essi lavoratori dipendenti
oppure visitatori ed ospiti) e della loro prontezza ad allontanarsi in caso di emergenza.
Anche la valutazione dei rischi si articola in diverse fasi. Alcune devono precedere il
processo di progettazione in quanto ne anticipano talune scelte, altre lo devono seguire in
quanto consentono di verificarne e correggerne le scelte.
Le fasi precedenti prevedono in primo luogo l’identificazione di ogni pericolo di incendio:
¾ presenza di sostanze e di materiali combustibili e/o infiammabili costituiti da
materiali utilizzati nel processo produttivo (imballaggi, cassette o cassoni, …), da
rifiuti e scarti, da rivestimenti di pareti, solai o pavimenti e da arredi;
¾ presenza di sorgenti di innesco (fiamme libere o scintille) dovute a processi di lavoro
o in conseguenza di difetti meccanici od elettrici (presenza di macchine che
producono calore o di attrezzature elettriche non installate o utilizzate secondo la
norma di buona tecnica).
Le fasi successive invece prevedono la ricerca delle misure e delle strategie, di tipo
organizzativo-gestionale o di tipo tecnico, per eliminare o quanto meno ridurre la probabilità di
insorgenza degli incendi:
¾ contenimento dell’utilizzo di materiali facilmente infiammabili presenti ed adozione di
corrette modalità di stoccaggio; è infatti opportuno limitare il quantitativo di tutti
questi materiali a quello strettamente necessario per la normale conduzione
dell’attività e, nel contempo, depositare i quantitativi in eccedenza in appositi locali
od aree destinate unicamente a tale scopo. Per la normativa infatti questi materiali
possono non costituire oggetto di particolare valutazione qualora manipolati
correttamente e depositati in sicurezza e se presenti in quantità limitate;
¾ individuazione e sostituzione dei materiali pericolosi con altri a minore rischio, come
ad esempio, degli eventuali materiali di rivestimento in grado di favorire la
propagazione del fuoco nel caso di interventi di ristrutturazione di edifici esistenti;
¾ immagazzinamento dei materiali particolarmente infiammabili in luoghi isolati o in
locali aventi strutture e porte resistenti al fuoco;
¾ corretta gestione dell’eliminazione dei rifiuti e degli scarti; questi non devono essere
depositati, nemmeno in via temporanea, lungo le vie di esodo (corridoi, scale,
disimpegni) o dove possano entrare in contatto con sorgenti di ignizione evitando, in
particolare, aree poco frequentate dal personale ed ogni area dove un incendio
potrebbe svilupparsi senza essere individuato rapidamente;
¾ compartimentazione degli edifici;
¾ verifica di tutte le possibili sorgenti di calore, al fine di eliminare quelle non
necessarie o la loro sostituzione con altre più sicure;
¾ corretta installazione dei generatori di calore, delle macchine e delle attrezzature
secondo le istruzioni dei costruttori;
¾ controllo della conformità degli impianti elettrici alle normative tecniche vigenti;
¾ adozione di appropriate soluzioni costruttive relativamente a:
o
messa a terra di impianti, di strutture e di masse metalliche al fine di evitare
la formazione di cariche elettrostatiche;
o
areazione dei locali (soprattutto se in presenza di vapori infiammabili) e
realizzazione di appropriati sistemi di sfogo;
o
protezione delle strutture con materiali ignifughi, con appositi rivestimenti o
con schermature (muri tagliafuoco, …);
o
rispetto delle distanze di sicurezza;
o
protezione dell’edificio dalle scariche atmosferiche mediante impianti di
protezione eseguiti a regola d’arte.
¾ verifica del comportamento in caso di incendio dei sistemi di condizionamento;
questi, infatti, possono diventare un possibile veicolo di propagazione e di sviluppo di
ing. Maines Fernando
481
Elementi per la progettazione di una cantina
Gli elementi del progetto
incendi, una possibile fonte di alimentazione delle fiamme per gli apporti di ossigeno
oppure un possibile veicolo di diffusione di fumi tossici ed asfissianti (vedere lo
specifico paragrafo del capitolo dedicato agli impianti);
¾ identificazione dei lavoratori esposti a rischio di incendio; si deve inoltre valutare la
possibile presenza di visitatori e ospiti, i quali non hanno familiarità con i luoghi e con
le relative vie di fuga;
¾ adozione di dispositivi di sicurezza.
Il passo successivo è rappresentato dalla scelta e dalla successiva verifica dell’adeguatezza
delle diverse misure di sicurezza dedicate alla tempestiva rivelazione dell’incendio, all’entrata
in funzione dell’allarme e per una sicura evacuazione in caso di incendio. Qualora non sia
possibile il pieno rispetto delle misure previste dalla normativa si dovrà provvedere con delle
misure compensative come ad esempio:
¾ riduzione della lunghezza dei percorsi di esodo;
¾ protezione delle vie di esodo;
¾ realizzazione di ulteriori percorsi di esodo e di uscite;
¾ potenziamento dell’illuminazione di emergenza ed installazione di ulteriore
segnaletica;
installazione di un sistema di allarme più efficiente (impianto automatico di
rilevazione, adozione di segnali ottici in aggiunta di quelli acustici, …);
¾ riduzione della distanza tra i dispositivi di segnalazione manuale di incendio;
¾ messa in atto di misure specifiche per persone disabili;
¾ realizzazione di diverse tipologie di approntamenti per lo spegnimento;
¾ installazione di impianti di spegnimento automatico;
¾ riorganizzazione delle attività in modo che un qualsiasi principio di incendio possa
essere individuato immediatamente dalle persone presenti.
A margine ricordiamo che per le cantine esiste un livello di rischio elevato nel caso
particolare di depositi di soluzioni acquose di alcole etilico con concentrazioni superiori al 60%.
La normativa prevede specifici prescrizioni inerenti la progettazione (anche in caso di
ampliamento), che sono stati approfondite nel capitolo 5 dedicato alle distillerie.
¾
6.5.1 Disposizioni tecniche
Prendiamo ora in considerazione una serie di disposizioni tecniche fondamentali per
assicurare, in fase di progettazione, il rispetto della normativa antincendio, in particolare
relativamente alle vie di uscita44 in caso di incendio.
1. Criteri generali di sicurezza per le vie d’uscita:
44
Si definisce via d’uscita il percorso senza ostacoli al deflusso che consente agli occupanti un edificio o un locale di
raggiungere un luogo sicuro.
ing. Maines Fernando
482
Elementi per la progettazione di una cantina
Gli elementi del progetto
ogni luogo di lavoro deve disporre di vie d’uscita alternative, ad eccezione dei
locali di piccole dimensioni a rischio di incendio medio o basso;
o
ciascuna via d’uscita deve essere indipendente dalle altre e distribuite in modo
che le persone possano ordinatamente allontanarsi da un incendio;
o
dove è prevista più di una via d’uscita, la lunghezza del percorso per
raggiungere la più vicina uscita di piano (uscita che permette alle persone di
non essere ulteriormente esposte al rischio diretto degli effetti di un incendio)
non dovrebbe essere superiore ai valori sottoriportati:
ƒ
15 ÷ 30 metri (tempo massimo di evacuazione 1 minuto) per aree a
rischio di incendio elevato;
ƒ
30 ÷ 45 metri (tempo massimo di evacuazione 3 minuti) per aree a
rischio di incendio medio;
ƒ
45 ÷ 60 metri (tempo massimo di evacuazione 5 minuti) per aree a
rischio di incendio basso.
N.B.: nel caso di luoghi dove sono depositati e manipolati materiali
infiammabili, per la scelta della lunghezza dei percorsi ci si attesta verso i livelli
più bassi, mentre nel caso di luoghi utilizzati principalmente da lavoratori,
senza la presenza di materiali infiammabili, a parità di livello di rischio, possono
essere adottate le distanze maggiori;
o
le vie d’uscita devono sempre condurre in un posto sicuro (luogo dove le
persone possono ritenersi al sicuro dagli effetti di un incendio);
o
i percorsi di uscita in un’unica direzione devono essere evitati per quanto
possibile. Qualora non possano essere evitati, la distanza da percorrere fino ad
un’uscita di piano o fino al punto dove inizia la disponibilità di due o più vie
d’uscita, non dovrebbe eccedere in generale i valori sottoriportati:
ƒ
6 ÷ 15 metri (tempo di percorrenza 30 secondi) per aree a rischio di
incendio elevato;
ƒ
9 ÷ 30 metri (tempo di percorrenza 1 minuto) per aree a rischio di
incendio medio;
ƒ
12 ÷ 45 metri (tempo di percorrenza 3 minuti) per aree a rischio di
incendio basso.
o
quando una via di uscita comprende una porzione del percorso unidirezionale,
la lunghezza totale del percorso non potrà superare i limiti imposti nel punto
precedente;
o
le vie d’uscita devono essere di larghezza sufficiente in relazione del numero di
occupanti e tale larghezza va misurata nel punto più stretto del percorso;
o
deve esistere la disponibilità di un numero sufficiente di uscite di adeguata
larghezza da ogni locale e piano dell’edificio;
o
le scale devono essere normalmente protette dagli effetti di un incendio tramite
strutture resistenti al fuoco e porte munite di dispositivo di autochiusura. Tali
caratteristiche non sono necessarie nei piccoli luoghi di lavoro a rischio di
incendio basso o medio, qualora la distanza da un qualsiasi punto del luogo di
lavoro fino all’uscita su un luogo sicuro non supera rispettivamente i valori di
45 e 60 metri (30 e 45 metri nel caso di una sola uscita);
o
ogni porta sul percorso di uscita deve poter essere aperta facilmente ed
immediatamente dalle persone in esodo.
2. Numero e larghezza delle uscite di piano:
o
normalmente è sufficiente disporre di una sola uscita di piano;
o
la larghezza complessiva delle uscite di piano, per i luoghi a rischio di incendio
medio o basso, non deve essere inferiore ad un valore pari a A/50·0,60
(espresso in metri), dove A rappresenta il numero di persone presenti al piano
e 0,60 costituisce la larghezza sufficiente al transito di una persona; il valore
A/50, se non è intero va arrotondato al valore intero superiore;
o
la larghezza delle uscite deve essere multipla di 0,60 con tolleranza del 5%;
o
la larghezza minima di un’uscita non deve essere inferiore a 0,80 metri (con
tolleranza del 2%).
o
ing. Maines Fernando
483
Elementi per la progettazione di una cantina
Gli elementi del progetto
3. Numero e larghezza delle scale:
o
si definisce scala protetta una scala in vano costituente compartimento
antincendio, avente accesso diretto da ogni piano, con porte di resistenza al
fuoco REI predeterminata e dotate di congegno di autochiusura;
o
gli edifici con altezza antincendio non superiore a 24 metri, adibiti a luoghi di
lavoro con rischio d’incendio medio o basso, possono essere serviti da una sola
scala ed ogni singolo piano può essere servito da una sola uscita;
o
calcolo della larghezza delle scale:
ƒ
se le scale servono un solo piano al di sopra o al di sotto del piano
terra, la loro larghezza non deve essere inferiore a quella delle
uscite del piano servito;
ƒ
se le scale servono più di un piano al di sopra o al di sotto del piano
terra, la larghezza della singola scala non deve essere inferiore a
quella delle uscite di piano che si immettono nella scala, mentre la
larghezza complessiva è calcolata in relazione all’affollamento
previsto in due piani contigui con riferimento a quelli aventi maggior
affollamento;
ƒ
nel caso di edifici a rischio d’incendio medio o basso la larghezza
complessiva
delle
scale
è
calcolata
con
la
formula
L(metri)=A/50·0,60 dove A rappresenta l’affollamento in due piani
contigui, a partire dal 1° piano fuori terra e 0,60 costituisce la
larghezza (espressa in metri) sufficiente al transito di una persona.
4. Misure per limitare la propagazione dell’incendio nelle vie d’uscita:
o
la presenza di aperture su pareti e/o su solai può contribuire alla rapida
propagazione di fumo, fiamme e calore e impedire, pertanto, il sicuro utilizzo
delle vie di uscita: risulta necessario prevedere l’installazione di serrande
tagliafuoco sui condotti soprattutto quando le tubazioni attraversano solai o
muri resistenti al fuoco;
o
adozione di rivestimenti delle pareti e/o dei solai nelle vie di uscita tali da non
contribuire ad una rapida propagazione dell’incendio;
o
idonea segnaletica a pavimento nel caso di percorsi di esodo che attraversano
una vasta area di piano;
ing. Maines Fernando
484
Elementi per la progettazione di una cantina
o
o
Gli elementi del progetto
è preferibile che le scale che servono i piani fuori terra non si estendano anche
ai piani interrati. Eventualmente i piani fuori terra devono essere separati
rispetto al piano terra da porte resistenti al fuoco;
è necessario assicurarsi che l’utilizzo delle scale esterne non sia impedito dalle
fiamme, fumo e calore che fuoriescono da porte, finestre od altre aperture
esistenti sulla parete esterna su cui è ubicata la scale.
5. Porte installate lungo le vie d’uscita:
o
le porte lungo le vie di uscita ed in corrispondenza delle uscite di piano devono
aprirsi nel verso dell’esodo; nel caso di porte resistenti al fuoco (tipo taglia
fuoco in materiale ignifugo) devono essere munite di dispositivo di
autochiusura, ad esclusione di quelle per i depositi qualora siano tenute chiuse
a chiave. Inoltre tutte le porte delle uscite devono aprirsi a semplice spinta
dall’interno nel verso dell’esodo;
o
una porta scorrevole non deve essere utilizzata quale porta di una uscita di
piano ad eccezione di porte ad azionamento automatico in grado di essere
aperta a spinta nel verso dell’esodo (con dispositivo opportunamente
segnalato) e di restare in posizione di apertura in mancanza di alimentazione
elettrica;
o
una porta girevole su asse verticale non può essere utilizzata in corrispondenza
di un uscita di piano.
6. Segnaletica indicante le vie d’uscita: le vie d’uscita e di piano devono essere
chiaramente indicate tramite segnaletica conforme alla normativa vigente, con
cartelli a sfondo verde facilmente visibili;
ing. Maines Fernando
485
Elementi per la progettazione di una cantina
Gli elementi del progetto
7. Illuminazione delle vie d’uscita: le vie di uscita, inclusi i percorsi esterni, devono
essere opportunamente illuminati per consentire la loro percorribilità in sicurezza.
Nelle zone prive di illuminazione naturale o utilizzate in assenza di illuminazione
naturale deve essere previsto un sistema di illuminazione di sicurezza con
inserimento automatico in caso di interruzione dell’alimentazione di rete;
8. Divieti da osservare lungo le vie d’uscita:
o
evitare l’installazione lungo le vie d’uscita di attrezzature che possono costituire
pericoli potenziali di incendio o di ostruzione delle stesse (apparecchi di
riscaldamento portatili di ogni tipo, …);
o
evitare il deposito di rifiuti o scarti di produzioni.
In conclusione ricordiamo alcune misure per la rivelazione e l’allarme in caso di incendio.
L’obiettivo è quello di assicurare che le persone presenti nel luogo di lavoro siano avvisate di
un principio di incendio prima che esso minacci la loro incolumità.
Per i piccoli luoghi di lavoro si devono adottare strumenti sonori ad azionamento manuale,
udibili in tutto il luogo di lavoro. Devono essere chiaramente indicati e posizionati nei medesimi
punti su tutti i piani e vicini alle uscite di piano. Il percorso per raggiungerli non deve superare
i 30 m. Il sistema di allarme, invece, per i luoghi di lavoro di grandi dimensioni o
strutturalmente complessi devono essere necessariamente di tipo elettrico e udibile
chiaramente in tutto il luogo.
In talune situazioni, ad esempio dove il sistema delle vie di esodo non rispetta la normativa,
oppure in aree non frequentate, si può prevedere l’installazione di un sistema automatico di
rivelazione di incendio.
6.6 Relazione geotecnica, geologica ed idrogeologica
Molte sono le situazioni per le quali la normativa prevede l’obbligo di allegare alla domanda
di concessione edilizia pareri di fattibilità o una relazione geotecnica e/o geologica e/o
idrogeologica (in taluni casi anche idraulica) a supporto del progetto. Le modalità di
espletamento di tale obbligo (tipo di indagini e contenuto delle relazioni) sono generalmente
disciplinate dalle Norme tecniche di attuazione del P.R.G. e dal Regolamento Edilizio Comunale.
Il tipo di relazione (geologica e/o geotecnica) e il grado di approfondimento delle indagini
geognostiche sono funzione, innanzitutto, della classificazione dell’area di intervento secondo
quanto indicato nella carta di sintesi della pericolosità45, dove si individuano (generalmente in
scala 1:10000 le seguenti aree,:
¾ le aree con penalità elevate;
¾ le aree con penalità medie;
¾ le aree con penalità basse;
¾ le aree con altri tipi di penalità.
In questa sede non verranno prese in considerazione le aree con penalità elevate (o ad
elevata pericolosità geologica, idrologica e valanghiva – tutela assoluta di pozzi e sorgenti),
non essendo ammesse in esse trasformazioni urbanistiche o edilizie.
45
In altre realtà la cartografia viene definita Carta di Sintesi Geologica nelle quale il territorioviene suddiviso, ai
fini della tutela geologica, nelle seguenti aree:
¾ aree ad elevata pericolosità geologica, idrologica e valanghiva – tutela assoluta di pozzi e sorgenti;
¾ aree di controllo geologico, idrologico, valanghivo e sismico:
o
aree critiche recuperabili;
o
aree con penalità gravi o medie;
o
aree con penalità leggere;
o
aree soggette a fenomeni di esondazioni;
o
aree di rispetto idrogeologico;
o
aree di protezione idrogeologica;
o
aree a controllo sismico.
¾ aree geologicamente sicure.
Per i singoli Comuni i limiti in essa riportati vengono riferiti, per una lettura di dettaglio, alla carta tecnica comunale
in scala 1:5000.
ing. Maines Fernando
486
Elementi per la progettazione di una cantina
Gli elementi del progetto
Tali interventi sono invece consentiti nelle aree con penalità medie (o are di controllo
geologico, idrologico, valanghivo e sismico) laddove la fattibilità ed il rispetto delle prescrizioni
previste dal P.R.G. siano verificati attraverso specifici studi ed indagini geologiche. In
particolare si definiscono:
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
46
aree critiche recuperabili: gli interventi edilizi sono consentiti se costituiscono in sé
un’opera volta all’eliminazione del rischio oppure qualora specifici studi ed indagini
geologiche attestino che il rischio non sussiste;
aree con penalità gravi o medie: richiedono l’esecuzione di studi ed indagini geologici
e geotecnici approfonditi per ogni tipo di intervento, estesi alla possibile area di
influenza delle opere in progetto;
aree con penalità leggere: anche in questo caso si richiede l’esecuzione di studi ed
indagini geologici e geotecnici approfonditi per ogni tipo di intervento, estesi alla
possibile area di influenza delle opere in progetto. Diversamente dai casi precedenti
le costruzioni e gli interventi di modesto rilievo46 possono essere corredate dalla sola
relazione geotecnica;
aree soggette a fenomeni di esondazione: la realizzazione delle opere è subordinata
alla presentazione di una relazione geologica e geotecnica che ne attesti la
realizzabilità e che sia estesa ad un territorio di ampiezza adeguata;
aree di rispetto idrogeologico: è necessaria una relazione geologica e idrogeologica
che definisca le caratteristiche della circolazione idrica sotterranea, ne garantisca la
tutela ed indichi le modalità con cui deve essere realizzato l’intervento;
aree di protezione idrogeologica: è necessaria una specifica indagine idrogeologica
che definisca anche le aree di ricarica della falda, le emergenze naturali ed artificiali
della stessa e le zone di riserva;
aree a controllo sismico: l’accuratezza delle indagini e l’entità delle relazioni sono in
funzione della classificazione sismica del territorio in esame. Per ogni comune viene
Per intervento di modesto rilievo si intende:
¾ edificio per abitazione con superficie di sedime totale massima di 300 m², altezza massima fuori terra di
8,50 m (misurata secondo le norme urbanistiche), profondità massima di scavo 2,50 m, perimetro
massimo di 100 m e volume massimo (inteso vuoto per pieno) di 1.500 m³;
¾ strade con larghezza massima di 3,00 m più banchina;
¾ scavi di sbancamento di altezza massima pari a 2,50 m ad una distanza minima da qualunque manufatto
esistente, pari al doppio della profondità dello scavo;
¾ scavi a sezione ridotta con profondità massima di 1,30 m ad una distanza minima, da qualunque
manufatto esistente, pari al doppio della profondità dello scavo. E’ fatta salva la sola distanza da
manufatti, per quanto concerne i punti di allacciamento di sottoservizi ad essi diretti;
¾ tettoie e depositi interrati di bomboloni GPL fino a 3,00 m³, quali pertinenze di attività o di residenza;
¾ muri di sostegno e contenimento fino a 1,50 m di altezza;
¾ tettoie, ricoveri automezzi ed attrezzi, con superficie totale massima di 300 m², altezza massima fuori
terra di 8,50 m, profondità massima di scavo di 2,50 m, perimetro massimo di 100 m.
ing. Maines Fernando
487
Elementi per la progettazione di una cantina
Gli elementi del progetto
definito il livello di rischio da 1 (sismicità elevata) a 4 (sismicità trascurabile). Ad
esempio tutto il territorio della Provincia di Trento è da considerarsi a sismicità
trascurabile (zona sismica 4) o bassa (zona sismica 3); pertanto si applica la
normativa tecnica vigente, anche con procedure di tipo semplificato quando
applicabili (zone sismiche 4).
Nelle aree geologicamente sicure (aree senza penalità delle quali si possiedono adeguate
conoscenze geologiche e geotecniche) qualunque intervento è soggetto a quanto specificato
nei punti A e B del D.M. 11 marzo 1988 (Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e
sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per
la progettazione, l’esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di
fondazione) secondo il quale le scelte di progetto, i calcoli e le verifiche devono essere sempre
basati sulla caratterizzazione geotecnica del sottosuolo ottenuta per mezzo di rilievi, indagini e
prove.
In questo modo si stabiliscono i principali criteri da seguire e da applicare nella
progettazione, nella costruzione e nel collaudo di qualunque edificio o per interventi in generale
sul territorio (opere di fondazione, opere di sostegno, manufatti di materiali sciolti, gallerie e
manufatti sotterranei, studio della stabilità dei pendii naturali, stabilizzazione dei pendii
naturali e scavi, interventi di ristrutturazione e consolidamento di strutture esistenti, o
emungimenti di fluidi dal sottosuolo), con l’obiettivo di garantire la sicurezza e la funzionalità
del complesso opera-terreno. Per questo motivo i calcoli di progetto devono comprendere le
verifiche di stabilità e le valutazioni del margine di sicurezza nei riguardi delle situazioni ultime
che possono manifestarsi sia nelle fasi transitorie di costruzione sia nella fase definitiva di
esercizio per l’insieme manufatto-terreno.
Per interventi di modesto rilievo, così come definiti precedentemente nella classe “aree
con penalità leggere”, i calcoli geotecnici di stabilità possono essere omessi, ma l’idoneità delle
soluzioni progettuali adottate e del sistema di smaltimento delle acque deve essere motivata
con apposita relazione geotecnica firmata dal progettista o da un tecnico abilitato. Tale
relazione deve essere basata su una caratterizzazione geotecnica del sottosuolo ottenuta per
mezzo della raccolta di notizie e dati sulla quale possa essere responsabilmente basata la
progettazione. Tale relazione dovrà contenere stralcio della cartografia di sintesi geologica
dello strumento urbanistico in vigore con ubicazione dell’area dell’intervento.
Nelle aree di controllo geologico con penalità gravi o medie, penalità leggere, di protezione
idrogeologica e nelle aree senza penalità geologiche, possono essere individuate opere che
restano esenti da indagini geologiche e geotecniche:
¾ recinzioni di qualunque tipo;
¾ interventi d ristrutturazione, di risanamento e di manutenzione straordinaria di edifici
o di singole unità immobiliari che non comportino variazione nella distribuzione dei
carichi sui terreni di fondazione o scavi di qualsiasi entità. In questo caso è richiesta
una dichiarazione del progettista che attesti tale situazione e certifichi l’assenza
sull’edificio in questione di fessurazioni che possono essere imputate a cedimento e/o
movimento dei terreni di fondazione;
ing. Maines Fernando
488
Elementi per la progettazione di una cantina
¾
¾
Gli elementi del progetto
interventi di ripristino allo stato originale di muri a secco facenti parte di
terrazzamenti del versante per lo sfruttamento agricolo e non svolgenti la funzione di
sostegno di ripe a valle od a monte di strade od opere di qualunque tipo, e
sempreché limitati in altezza a 2,00 m con tratti dissestati di lunghezza non
superiore a 6,00 m;
pavimentazioni stradali purché non comportino una significativa variazione del
coefficiente di deflusso della sede stradale.
*****
I dati qualitativi e quantitativi occorrenti per il progetto e per il controllo del comportamento
dell’opera nel suo insieme ed in rapporto al terreno vengono raccolti mediante apposite
indagini, studi e rilievi, da portare a termine nei tempi utili alla compilazione del progetto.
Se nelle fasi preliminari della progettazione si potrà far riferimento a informazioni di
carattere geologico e a dati geotecnici deducibili dalla letteratura oppure noti attraverso
indagini eseguite precedentemente sulla medesima area, per il progetto di massima dovranno
essere effettuate indagini geologiche e geotecniche per valutare la stabilità di insieme della
zona, prima ed a seguito della costruzione dell’opera in progetto. Si possono, in tal modo,
individuare i problemi che la natura e le caratteristiche geotecniche dei terreni pongono nella
scelta delle strategie progettuali e dei corrispondenti procedimenti costruttivi.
Nella fase di progetto esecutivo, invece, le indagini devono essere dirette ad approfondire la
caratterizzazione geotecnica qualitativa e quantitativa del sottosuolo per consentire una
verifica delle soluzioni adottate e dei calcoli. Tutte le osservazioni effettuate nel corso dei lavori
sono essenziali per poter mettere in luce situazioni non evidenziate durante le indagini
precedenti.
Si ricorda che, se nel corso delle indagini preliminari o di quelle svolte nel corso delle
operazioni di scavo e di movimentazione del terreno, si rinvengono rifiuti o stati di
inquinamento, è fatto obbligo di darne comunicazione ai competenti uffici comunali.
I risultati delle indagini, degli studi e dei calcoli geotecnici devono essere esposti in una
relazione geotecnica e/o geologica (eventualmente sostituita con un parere di fattibilità) nei
casi in cui le norme ne prescrivano uno studio specifico. Tale relazione, che farà parte
integrante degli atti progettuali, deve essere firmata da un geologo regolarmente iscritto
all’albo nazionale oppure, per quanto riguarda la sezione geotecnica, da un professionista
laureato in altra disciplina, purché con maturata esperienza in tale campo.
Entrambe le relazioni (quella geotecnica e quella geologica47) devono presentare una
premessa con descrizione del terreno sul quale si andrà ad effettuare l’intervento edilizio (con
particolare riferimento alla storia d’uso del sito, alle realtà ambientali circostanti, all’eventuale
47
Se presenti entrambe, le due relazioni devono essere fra loro coerenti e fare esplicito riferimento reciproco.
ing. Maines Fernando
489
Elementi per la progettazione di una cantina
Gli elementi del progetto
presenza di rifiuti, …) e devono comprendere ed illustrare tutti i dati obiettivi e sviluppare le
elaborazioni ed i calcoli necessari al fine di assicurare in generale la stabilità del territorio sul
quale si inducono sollecitazioni e deformazioni. Infine devono essere corredate dagli elaborati
grafici e dalle documentazioni, dalle indagini in situ (scavi, trincee, sondaggi, indagini
geofisiche, ...) ed in laboratorio necessari per la chiara comprensione dei risultati. Solo in tal
modo è possibile individuare idonee soluzioni nel caso di condizioni di criticità indicate dal
P.R.G., esprimere giudizi sulla fattibilità dell’opera e proporre corrette modalità di esecutive.
In particolare la relazione geologica (prescritta anche per le aree dichiarate sismiche o
soggette a vincoli particolari), deve comprendere ed illustrare la situazione litostratigrafica
locale, con definizione dell’origine e natura dei litotipi, del loro stato di alterazione e
fratturazione e della loro degradabilità, i lineamenti geomorfologici della zona, nonché gli
eventuali processi morfologici ed i dissesti in atto o potenziali; deve precisare inoltre i caratteri
geostrutturali generali, la geometria e le caratteristiche delle superfici di discontinuità e fornire
lo schema della circolazione idrica superficiale e sotterranea.
Deve inoltre comprendere uno stralcio della carta geologica di sintesi ed illustrare la
localizzazione dell’area interessata, i criteri di programmazione ed i risultati delle indagini in
situ ed in laboratorio e le tecniche adottate, nonché la scelta dei parametri geotecnici di
progetto, riferiti alla costruenda opera, ed il programma di eventuali controlli, che si
raccomandano per la successiva fase esecutiva al fine di verificare la validità delle ipotesi di
progetto.
Se necessario, una specifica sezione viene dedicata alla verifica delle condizioni idrauliche
dell’area e all’indicazione degli accorgimenti conseguentemente necessari ai fini della tutela
idraulica dell’opera stessa e del territorio circostante. Qualora lo smaltimento delle acque
bianche sia previsto a dispersione, le relazioni geologiche nel consentire tale possibilità devono
essere completate con i disegni e i calcoli dei dispersori.
Per quanto riguarda l’estensione di terreno interessata dalle indagini, lo studio geotecnico
e/o geologico deve interessare tutta la parte del sottosuolo influenzata, direttamente o
indirettamente, dalla costruzione del manufatto e che, a sua volta, influenza il comportamento
del manufatto stesso (volume significativo48). L’ampiezza dell’indagine deve perciò essere
proporzionata alle dimensioni, al tipo, alle caratteristiche strutturali, all’importanza dell’opera,
alla complessità del sottosuolo ed allo stato delle conoscenze sulla zona in esame.
Il programma delle indagini deve essere formulato in base alla prevedibile costituzione del
sottosuolo, tenuto conto dei problemi in esame, della complessità della situazione geologica,
geotecnica, morfologica ed idrogeologica, la profondità e la lunghezza del manufatto ed il
livello di progettazione (studio di fattibilità, progetto di massima, progetto esecutivo), al fine di
assicurare una sufficiente flessibilità nel consentire eventuali modifiche.
Anche i mezzi di indagine devono essere scelti caso per caso in relazione alla natura ed alla
successione dei terreni nel sottosuolo, alle finalità ed alle caratteristiche dell’opera (le indagini
48
Il volume significativo deve contenere le superfici di scorrimento possibili relative alla
stabilità globale dell’opera, del terreno di fondazione e del terrapieno. In particolare, nei terreni
sede di moti di filtrazione tale volume deve comprendere le zone dove possono aver luogo
fenomeni di sifonamento.
ing. Maines Fernando
490
Elementi per la progettazione di una cantina
Gli elementi del progetto
geotecniche comprendono tra l’altro sondaggi, scavi o perforazioni, prelievo di campioni, rilievo
delle falde acquifere, prove in situ, prove in laboratorio, prospezioni geofisiche).
Esaminiamo ora in maggior dettagli diversi tipi di intervento.
Per le opere di fondazione e le opere di sostegno, i rilievi e le indagini da effettuare hanno lo
scopo di accertare la costituzione del sottosuolo e la presenza di acque sotterranee a pelo
libero o in pressione e di misurare e consentire la valutazione delle proprietà fisico-meccaniche
dei terreni. La profondità da raggiungere con le indagini va computata dalla quota più bassa
dell’opera di fondazione e va stabilita e giustificata caso per caso in base alla forma, alle
dimensioni, alle caratteristiche strutturali del manufatto, al valore dei carichi da trasmettere in
fondazione, alle caratteristiche degli stessi terreni di fondazione ed alla morfologia dell’area, di
adeguata estensione, intorno alla opera, nonché alla profondità ed al regime della falda idrica.
Indagini di carattere speciale devono essere eseguite nelle aree dove possono essere
presenti cavità sotterranee di origine naturale o connesse al precedente uso del territorio, con
conseguente possibile manifestazione di fenomeni di subsidenza ed altri fenomeni che
condizionino il comportamento statico dei manufatti.
Nel caso di modesti manufatti che ricadono in zone già note, le indagini in sito ed in
laboratorio sui terreni di fondazione possono essere ridotte od omesse, sempreché sia possibile
procedere alla caratterizzazione dei terreni sulla base di dati e di notizie presenti in letteratura
o raccolti mediante indagini precedenti, eseguite su terreni simili ed in aree adiacenti. In tal
caso, dovranno essere specificate le fonti dalle quali si è pervenuti alla caratterizzazione fisicomeccanica del sottosuolo.
Un caso particolare è dato dalla costruzione di manufatti di materiali sciolti (terrapieni, …).
La relazione geotecnica deve comprendere la caratterizzazione fisico-meccanica dei terreni di
fondazione e dei materiali da costruzione, la descrizione delle modalità di posa in opera dei
materiali, le verifiche di stabilità della fondazione e del corpo del manufatto, la previsione dei
cedimenti e del loro andamento nel tempo, le verifiche del manufatto nei riguardi degli
eventuali moti di rifiltrazione e la giustificazione degli eventuali accorgimenti costruttivi che da
esse scaturiscono.
In particolare, per i drenaggi ed i filtri deve essere motivata, la scelta dei materiali naturali
o artificiali, tenendo conto dei requisiti di funzionalità e delle caratteristiche granulometriche e
di permeabilità del terreno con il quale essi si trovano a contatto.
Le indagini specifiche nel caso di interventi per assicurare stabilità dei pendii naturali e dei
fronti di scavo devono tener conto dei seguenti criteri:
¾ la superficie del pendio deve essere definita attraverso un rilievo plano-altimetrico in
scala adeguata ed esteso ad una zona sufficientemente ampia a monte e a valle del
pendio stesso;
¾ lo studio geologico, anche con l’ausilio della fotogeologia, deve precisare l’origine e la
natura dei terreni, il loro assetto tettonico-strutturale, i caratteri ed i fenomeni
ing. Maines Fernando
491
Elementi per la progettazione di una cantina
Gli elementi del progetto
geomorfologici e la loro prevedibile evoluzione nel tempo e lo schema della
circolazione idrica nel sottosuolo;
¾ lo studio geotecnico deve definire le caratteristiche fisico-meccaniche dei terreni,
l’entità e la distribuzione delle pressioni dell’acqua nel terreno e nelle discontinuità,
degli eventuali spostamenti plano-altimetrici di punti in superficie ed in profondità;
¾ la profondità e l’estensione delle indagini devono essere fissate in relazione alle
caratteristiche geometriche del pendio, ai risultati dei rilievi indicati ai punti
precedenti, nonché alla più probabile posizione della eventuale superficie di
scorrimento;
¾ nel caso di pendii in frana le indagini devono consentire di accertare la forma e la
posizione della superficie o delle superfici di scorrimento, in quanto possibile, e di
definire le caratteristiche cinematiche della frana.
Se l’intervento è finalizzato al consolidamento dei terreni e delle rocce (allo scopo di
modificare permanentemente o temporaneamente le caratteristiche meccaniche per mezzo di
procedimenti tecnologici di vario tipo) lo studio deve comprendere:
¾ caratterizzazione del sottosuolo con particolare riferimento all’analisi delle condizioni
che rendono necessario l’intervento;
¾ analisi del tipo di intervento prescelto in relazione alle opere da realizzare e con
riferimento a manufatti vicini;
¾ dimensionamento esecutivo degli interventi e descrizione di dettaglio dei
procedimenti costruttivi;
¾ prescrizioni sulla verifica dell’esito dell’intervento attraverso indagini e controlli in
corso d’opera.
¾ Infine nel progetto delle opere di emungimento si deve accertare che queste siano
compatibili con le caratteristiche dell’acquifero e che eventuali cedimenti della
superficie del suolo siano compatibili con la stabilità e la funzionalità dei manufatti
presenti nella zona interessata dall’emungimento. Il progetto deve stabilire anche i
mezzi e le modalità di estrazione, in modo da evitare che con l’acqua venga anche
estratto il terreno o la sua frazione più fina.
In conclusione, a titolo di esempio riportiamo il sommario di una ipotetica relazione
geologica-geotecnica allegata al progetto per la realizzazione di una cantina:
1. premessa;
2. inquadramento dell’area in relazione alla pianificazione territoriale;
3. documentazione fotografica;
4. indagini geognostiche;
5. inquadramento geomorfologici e geologico;
6. situazione stratigrafica e parametrizzazione geotecnica del sito:
o
caratterizzazione sismica;
o
idrogeologia.
7. indagini geomeccaniche:
o
classificazione degli ammassi rocciosi;
o
sistemici di discontinuità.
8. analisi del progetto e verifica delle problematiche di ordine geologico, geotecnico e
idrogeologico;
9. considerazioni geoesecutive:
o
calcolo della capacità portante del terreno di fondazione:
ƒ
carico limite;
ƒ
carico ammissibile.
o
operazioni di scavo e stabilità dei fronti di scavo;
o
drenaggi;
o
operazioni di disgaggio e pulizia;
o
muro di base con drenaggio;
o
rete paramassi;
o
rinverdimenti;
o
smaltimento delle acque bianche e delle acque nere.
10. conclusioni.
ing. Maines Fernando
492
Elementi per la progettazione di una cantina
Gli elementi del progetto
6.7 Conformità degli impianti alle norme di sicurezza
Nell’ampio e complesso corpo legislativo in materia di sicurezza spiccano due norme di
riferimento relative alla progettazione, alla realizzazione ed alla gestione agli impianti utilizzati
nelle attività produttive:
¾ D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 (ex legge 46/90): “Regolamento concernente … riordino
delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli
edifici”;
¾ D.P.R. del 6 dicembre 1991, n. 447 - Regolamento di attuazione in materia di
sicurezza degli impianti.
In particolare la L. 46/90 ha reso obbligatoria, da parte di professionisti iscritti negli albi
professionali nell’ambito delle rispettive competenze, la redazione dei progetti per
l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli seguenti impianti relativi agli edifici
quale che ne sia la destinazione d’uso:
¾ gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell’energia
elettrica49 all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell’energia fornita
dall’ente distributore. L’obbligo è previsto per utenze di singole unità abitative aventi
potenza impegnata superiore a 6 kW o di superficie superiore a 400 m2 e per gli
immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario con utenze
alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione o
quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata
superiore a 6 kW o qualora la superficie superi i 200 mq o se in presenza di ambienti
dove sussista pericolo di esplosione o maggior rischio di incendio (distilleria,
magazzino imballaggi, …);
¾ gli impianti elettronici50 in genere, quando coesistono con impianti elettrici con
obbligo di progettazione, le antenne e gli impianti di protezione da scariche
atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 m3 dotati di impianti elettrici
soggetti a normativa specifica CEI o in edifici con volume superiore a 200 m3 e con
un’altezza superiore a 5 metri;
49
Per impianti di utilizzazione dell’energia elettrica si intendono i circuiti di alimentazione degli apparecchi
utilizzatori e delle prese a spina con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili, degli
apparecchi elettrici in genere. Nell’ambito degli impianti elettrici rientrano anche quelli posti all’esterno di edifici se gli
stessi sono collegati ad impianti elettrici posti all’interno. Gli impianti luminosi pubblicitari rientrano altresì nello stesso
ambito qualora siano collegati ad impianti elettrici posti all’interno.
50
Per impianto elettronico si intende la parte comprendente tutte le componenti necessarie alla trasmissione ed
alla ricezione dei segnali e dei dati ad installazione fissa funzionanti in bassissima tensione, mentre tutte le componenti
funzionanti a tensione di rete nonché i sistemi di protezione contro le sovratensioni sono da ritenersi appartenenti
all’impianto elettrico.
ing. Maines Fernando
493
Elementi per la progettazione di una cantina
Gli elementi del progetto
gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme
o gassoso, di qualsiasi natura o specie, aventi una potenzialità frigorifera pari o
superiore a 40.000 frigorie/ora;
¾ gli impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo
e di consumo di acqua all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna
dell’acqua fornita dall’ente distributore;
¾ gli impianti per il trasporto e l’utilizzazione di gas combustibile51 allo stato liquido o
aeriforme all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile
gassoso fornito dall’ente distributore, con portata termica superiore a 34,8 kW o nel
caso di stoccaggio del gas combustibile;
¾ gli impianti di sollevamento per persone o di cose per mezzo di ascensori, di
montacarichi, di scale mobili e simili;
¾ gli impianti di protezione antincendio52 qualora siano inseriti in un’attività soggetta al
rilascio del Certificato Prevenzione Incendi e comunque quando gli idranti sono in
numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o
superiore a 10.
I progetti (allegati alla domanda di concessione contestualmente al progetto edilizio)
debbono contenere gli schemi dell’impianto e i disegni planimetrici, nonché una relazione
tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell’installazione, della trasformazione o
dell’ampliamento dell’impianto stesso, con particolare riguardo all’individuazione dei materiali e
componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare. Si
considerano redatti secondo la buona tecnica professionale i progetti elaborati in conformità
alle indicazioni delle guide dell’Ente italiano di unificazione (UNI) e del CEI (nel caso degli
impianti elettrici).
¾
Qualora l’impianto debba essere variato in fase di esecuzione, il progetto presentato deve
essere integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante tali varianti in corso
d’opera, alle quali, oltre che al progetto, l’installatore deve fare riferimento nella sua
dichiarazione di conformità.
Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di
trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti ad imprese, singole o
associate, abilitate a tali attività, pertanto regolarmente iscritte negli appositi registri o
nell’albo provinciale delle imprese artigiane. L’esercizio delle attività è subordinato al possesso,
51
Per impianto del gas si intende l’insieme delle tubazioni e dei loro accessori a valle del punto di consegna,
l’apparecchio utilizzatore, l’installazione ed i collegamenti del medesimo, le predisposizioni edili e/o meccaniche per la
ventilazione del locale dove deve essere installato l’apparecchio, le predisposizioni edili e/o meccaniche per lo scarico
all’esterno dei prodotti della combustione.
52
Per impianti di protezione antincendio si intendono gli idranti, gli impianti di spegnimento di tipo automatico e
manuale nonché gli impianti di rilevamento di gas, fumo e incendio.
ing. Maines Fernando
494
Elementi per la progettazione di una cantina
Gli elementi del progetto
da parte dell’imprenditore o del responsabile tecnico, di specifici requisiti tecnicoprofessionali53:
¾ laurea in materia tecnica specifica conseguita presso una università statale o
legalmente riconosciuta;
¾ diploma di scuola secondaria superiore conseguito, con specializzazione relativa al
settore delle attività in esame, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto,
previo un periodo di inserimento di almeno un anno continuativo, alle dirette
dipendenze di una impresa del settore;
¾ titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di
formazione professionale, previo un periodo di inserimento di almeno due anni
consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;
¾ prestazione lavorativa svolta alle dirette dipendenze di una impresa del settore
(secondo un rapporto di lavoro subordinato o altra forma di collaborazione tecnica
continuativa), nel medesimo ramo di attività dell’impresa stessa, per un periodo non
inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell’apprendistato, in qualità di
operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di
trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti in esame.
Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d’arte utilizzando allo
scopo materiali e componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell’Ente
italiano di unificazione (UNI) o di altri organismi di normalizzazione che garantiscono un livello
di sicurezza equivalente e del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), nonché nel rispetto di
quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia. Nel caso in cui per i materiali e i
componenti degli impianti non siano state seguite le norme tecniche per la salvaguardia della
sicurezza dell’UNI e del CEI, l’installatore dovrà indicare nella dichiarazione di conformità la
norma di buona tecnica adottata.
All’atto della costruzione o ristrutturazione dell’edificio contenente gli impianti il committente
o il proprietario affiggono ben visibile un cartello che, oltre ad indicare gli estremi della
concessione edilizia e le informazioni relative alla parte edile, deve riportare il nome
dell’installatore dell’impianto o degli impianti e, qualora sia previsto il progetto, il nome del
progettista dell’impianto o degli impianti.
Al termine dei lavori l’impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la
dichiarazione di conformità (resa sulla base di appositi modelli) che attesti la realizzazione
degli impianti nel rispetto delle norme specifiche. Di tale dichiarazione, sottoscritta dal titolare
dell’impresa installatrice e recante i numeri di partita IVA e di iscrizione alla Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, faranno parte integrante la relazione
contenente la tipologia dei materiali impiegati nonché, ove previsto, il progetto.
53
Presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura è presente un albo dei soggetti in possesso
dei requisiti professionali in esame.
ing. Maines Fernando
495
Elementi per la progettazione di una cantina
Gli elementi del progetto
Nel caso in cui la normativa vigente richieda il certificato di collaudo54 degli impianti
installati il committente è esonerato dall’obbligo di presentazione dei progetti degli impianti se,
prima dell’inizio dei lavori, dichiari di volere effettuare il collaudo degli impianti a cura di
professionisti abilitati, non intervenuti in alcun modo nella progettazione, direzione ed
esecuzione dell’opera, i quali dovranno attestare che i lavori realizzati sono conformi ai progetti
approvati e alla normativa vigente in materia. In questo caso la certificazione redatta viene
trasmessa agli uffici del Comune a cura del direttore dei lavori.
Dopo aver acquisito la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti
installati, ove previsto, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale potrà
rilasciare il certificato di agibilità e di abitabilità.
Si ricorda che i lavori concernenti l’ordinaria manutenzione55 degli impianti sono esclusi dagli
obblighi della redazione del progetto e del rilascio del certificato di collaudo, così come le
installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per
gli impianti di cantiere e similari, fermo restando l’obbligo del rilascio della dichiarazione di
conformità.
Per i nuovi impianti, invece, installati in edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di
agibilità, l’impresa installatrice dovrà depositare presso il Comune, entro trenta giorni dalla
conclusione dei lavori, il progetto di rifacimento dell’impianto (o la certificazione di conformità
dei lavori ai progetti) e la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti
installati, ove previsto da altre norme. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto e
la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo, ove previsto, si riferiscono alla sola
parte degli impianti oggetto dell’opera di rifacimento, mentre nella relazione deve essere
espressamente indicata la compatibilità con gli impianti preesistenti.
Per eseguire i collaudi, ove previsti, e per accertare la conformità degli impianti alle
disposizioni della normativa vigente, i Comuni56, le Unità Sanitarie Locali, i comandi provinciali
dei Vigili del Fuoco e l’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL)
hanno facoltà di avvalersi della collaborazione dei liberi professionisti, nell’ambito delle
rispettive competenze. La scelta del libero professionista deve essere fatta nell’ambito di
appositi elenchi conservati presso le Camere di Commercio e comprendenti più sezioni secondo
le rispettive competenze.
I soggetti direttamente obbligati ad ottemperare a quanto previsto dalla legge devono
conservare tutta la documentazione amministrativa e tecnica e consegnarla all’avente causa in
caso di trasferimento dell’immobile a qualsiasi titolo, nonché devono darne copia alla persona
che utilizza i locali.
54
Il certificato di collaudo deve essere rilasciato entro tre mesi dalla presentazione della relativa richiesta.
Si tratta di tutti gli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d’uso nonché a far fronte ad eventi
accidentali che comportino la necessità di primi interventi, che comunque non modifichino la struttura essenziale
dell’impianto o la loro destinazione d’uso.
56
I comuni aventi più di diecimila abitanti devono effettuare un numero di verifiche non inferiore al 10% dei
certificati di abitabilità o agibilità rilasciati annualmente.
55
ing. Maines Fernando
496
Elementi per la progettazione di una cantina
Gli elementi del progetto
In conclusione, a titolo di esempio riportiamo il sommario di una relazione tipo relativa
all’impianto elettrico:
¾ inquadramento dell’intervento;
¾ dati generali dell’impianto elettrico e stima delle potenze installate/impiegate;
¾ descrizione sommaria delle opere:
o
quadro generale;
o
linee generali;
o
quadri di zona (di reparto);
o
linee elettriche secondarie e/ dorsali;
o
impianti FM (forza motrice);
o
impianti di illuminazione interna ed esterna;
o
impianto di protezione (messa a terra);
o
impianto di comunicazione telefonica.
¾ requisiti di rispondenza a norme, leggi e regolamenti;
¾ prescrizioni tecniche generali;
¾ qualità e caratteristiche dei materiali;
¾ norme per le verifiche ed il collaudo;
¾ schema di progetto.
6.8 Relazione legge 192
In ottemperanza della direttiva comunitaria 2002/91/CE che prescrive agli Stati membri di
stabilire le prestazioni energetiche degli edifici e di istituire la certificazione energetica, il
D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 (modificato con il D.Lgs 29 dicembre 2006, n. 311) regola i
consumi di energia negli edifici e dei relativi impianti non di processo, nel caso di nuova
costruzione o in occasione di consistenti ristrutturazioni (rifacimento dell’impianto termico,
rifacimento della coibentazione, rifacimento del tetto in misura superiore al 25 %, …) anche
mediante l’adozione di idonei sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore.
I limiti ai consumi di energia termica ed elettrica sono definiti in relazione alla destinazione
d’uso degli edifici stessi (le cantine rientrano nella categoria E.8 – Edifici adibiti ad attività
industriali e artigianali e assimilabili), agli impianti di cui sono dotati e alla zona climatica di
appartenenza. L’obiettivo è quello di contenere la spesa energetica e di ridurre l’impatto
ambientale conseguente, attraverso un uso razionale dell’energia, il perseguimento del
risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.
Successivamente il legislatore ha provveduto all’emanazione di appositi regolamenti
attuativi; in particolare sono state definite le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la
prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici per la climatizzazione invernale e
per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, in materia di progettazione di
edifici e di progettazione, installazione, esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti
termici (DPR 2 aprile 2009, n. 59 "Rendimento energetico in edilizia") e per la climatizzazione
estiva Il principale riferimento metodologico per il calcolo della prestazione energetica degli
edifici e degli impianti è dato della serie UNI/TS 11300 e loro successive modificazioni fra le
quali ricordiamo la UNI/TS 11300 - 1 relativa alla determinazione del fabbisogno di energia
termica dell’edificio per la climatizzazione estiva ed invernale e la UNI/TS 11300 - 2 relativa
alla determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione
invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria.
Nel calcolo rigoroso della prestazione energetica dell’edificio occorre prendere in
considerazione i seguenti elementi:
¾ lo scambio termico per trasmissione tra l’ambiente climatizzato e l’ambiente esterno;
¾ lo scambio termico per ventilazione (naturale e meccanica);
¾ lo scambio termico per trasmissione e ventilazione tra zone adiacenti a temperatura
diversa;
¾ gli apporti termici interni;
¾ gli apporti termici solari;
¾ l’accumulo del calore nella massa dell’edificio;
ing. Maines Fernando
497
Elementi per la progettazione di una cantina
Gli elementi del progetto
l’eventuale controllo dell’umidità negli ambienti climatizzati;
le modalità di emissione del calore negli impianti termici e le corrispondenti perdite di
energia;
¾ le modalità di distribuzione del calore negli impianti termici e le corrispondenti
perdite di energia;
¾ le modalità di accumulo del calore negli impianti termici e le corrispondenti perdite di
energia;
¾ le modalità di generazione del calore e le corrispondenti perdite di energia;
¾ l’effetto di eventuali sistemi impiantistici per l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia;
¾ per gli edifici di nuova costruzione del settore terziario con volumetria maggiore di
10.000 m3, l’influenza dei fenomeni dinamici, attraverso l’uso di opportuni modelli di
simulazione, salvo che si possa dimostrare la scarsa rilevanza di tali fenomeni nel
caso specifico.
Si deve peraltro fare presente che le norme del decreto 192/2005 e dei relativi decreti
ministeriali attuativi non si applicano alle regioni e province autonome che avessero già
provveduto autonomamente al recepimento della direttiva europea 2002/91/CE.
La Provincia autonoma di Trento, ad esempio, si è mossa autonomamente all’indomani
dell’approvazione della direttiva europea 2002/91/C dando incarico al Dipartimento di
Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università di Trento di elaborare una metodologia per la
classificazione delle prestazioni energetiche degli edifici in regime invernale ed estivo che fosse
coerente con le caratteristiche dei consumi del settore edilizio trentino. Lo studio ha consentito
di individuare, secondo una precisa metodologia desunta da apposite norme tecniche europee,
il fabbisogno medio per riscaldamento e per la produzione di acqua calda dello stock edilizio
trentino esistente e, sulla base dello stesso, ha definito la scala delle possibili classificazioni del
consumo energetico degli edifici.
¾
¾
Recentemente ancora, la Provincia autonoma di Trento, con deliberazione della Giunta
provinciale n. 1448 di data 12 giugno 2009, ha adottato uno specifico regolamento con
l’obiettivo, fra l’altro, di dare avvio alla fase di certificazione energetica degli edifici. Tale
regolamento disciplina fra l’altro, le finalità, l’ambito di applicazione, i requisiti della
prestazione energetica degli edifici, gli interventi soggetti a certificazione energetica, l’attestato
di certificazione, gli organismi di abilitazione, i soggetti certificatori, e la targa energetica.
Nell’allegato A sono stabiliti i requisiti minimi obbligatori di prestazione energetica degli edifici
secondo le nuove norme tecniche UNI TS 11300, parte 1-2. Torneremo fra poco ad
approfondire il problema della certificazione energetica.
ing. Maines Fernando
498
Elementi per la progettazione di una cantina
Gli elementi del progetto
Per dimostrare il livello dell’efficienza energetica degli edifici, il proprietario dell’edificio, o
chi ne ha titolo, deve depositare in duplice copia, presso l’ufficio Edilizia Privata del Comune,
all’atto della richiesta di concessione edilizia (e comunque prima dell’inizio lavori), la seguente
documentazione che ne attesti la rispondenza alle prescrizioni di norma:
¾ la dichiarazione (firmata dal Committente e dal Progettista) che l’edificio ha le
caratteristiche di isolamento termico fissate dalla legge;
¾ le piante, le sezioni e i prospetti del progetto esecutivo in cui figurano l’ubicazione, le
superfici, gli spessori e i tipi di isolante impiegati, nonché la descrizione di tutti gli
elementi costruttivi necessari per i calcoli termici;
¾ la documentazione riguardante le caratteristiche dei materiali isolanti impiegati
(proprietà termiche, di stabilità nel tempo e di idoneo comportamento al fuoco);
¾ una relazione57 illustrante il calcoli secondo quanto previsto dal decreto di attuazione
della legge 10 contenente i seguenti elementi:
o
informazioni generali: localizzazione, committente, progettisti, …;
o
fattori tipologici dell’edificio;
o
parametri climatici della località;
o
dati tecnico-costruttivi dell’edificio e delle relative strutture;
o
dati relativi all’impianto termico;
o
principali risultati dei calcoli;
o
elementi specifici che motivano eventuali deroghe a norme fissate dal
regolamento;
o
valutazioni specifiche per l’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia;
o
dichiarazione di rispondenza;
o
allegati (tabelle, grafici, elaborati grafici).
Una copia della documentazione è conservata in Comune ai fini dei controlli e delle verifiche
mentre la seconda viene restituita, con l’attestazione dell’avvenuto deposito, per essere
consegnata a cura del proprietario dell’edificio, o di chi ne ha titolo, al direttore dei lavori o, se
questo non è previsto, all’esecutore dei lavori, che diviene responsabile della conservazione di
tale documentazione in cantiere.
Per la certificazione e il collaudo delle opere previste si applica quanto già visto nel
precedente paragrafo relativo alla sicurezza degli impianti tecnici (D.M. 22 gennaio 2008, n. 37
- ex legge 46/90).
La verifica dell’osservanza delle norme da parte del Comune può essere effettuata in corso
d’opera in qualunque momento o comunque entro cinque anni dalla data di fine lavori
dichiarata dal committente anche su richiesta e a spese di quest’ultimo, dell’acquirente o del
conduttore.
In caso di accertamento di difformità in corso d’opera, il dirigente o il responsabile del
competente ufficio comunale ordina la sospensione dei lavori.
Le procedure da seguire per il dimensionamento degli impianti termici e la determinazione
del fabbisogno annuale di energia primaria sono complesse e richiedono competenze troppo
specifiche per essere affrontate in questa sede; ci limiteremo, pertanto, ad evidenziare gli
aspetti principali. In primo luogo si devono individuare i fattori che contribuiscono alla
definizione dei fabbisogni:
¾ i dati climatici della località (temperatura dell’aria esterna, radiazione solare
incidente, direzione prevalente e velocità del vento);
¾ i coefficienti di dispersione termica (per trasmissione e per ventilazione);
¾ temperature interne previste e loro variazione (sia all’interno delle diverse zone in cui
può essere suddiviso l’edificio sia in funzione delle caratteristiche di funzionamento
dell’impianto);
¾ caratteristiche solari dell’edificio (orientamento, dimensioni e tipo di componenti
vetrati);
¾ apporti energetici interni non provenienti dall’impianto di riscaldamento (dovuti agli
occupanti, uso di attrezzature, apparecchiature elettriche, luci, …);
¾ caratteristiche dell’impianto relative alla produzione, alla distribuzione, alla
regolazione ed alla emissione dell’energia termica.
57
La documentazione (progetto e relazione) deve essere compilata secondo le modalità stabilite dalla sopracitate
norme UNI 11300.
ing. Maines Fernando
499
Elementi per la progettazione di una cantina
Gli elementi del progetto
La base per il calcolo è il mese e quindi le grandezze energetiche sono rappresentate
attraverso i valori medi mensili. Queste le fasi del procedimento di calcolo:
¾ individuazione dei parametri climatici della località sede dell’intervento (temperatura
media mensile dell’aria esterna, radiazione globale giornaliera media mensile
incidente sui diversi orientamenti, velocità e direzione prevalente del vento);
¾ individuazione delle zone riscaldate presenti nell’edificio e la loro suddivisione in
funzione della temperatura interna prevista. Successivamente si quantificano le
superfici che delimitano i contorni delle diverse zone con l’esterno e con le aree a
diversa temperatura;
¾ calcolo dei valori dell’energia scambiata per trasmissione e per ventilazione
attraverso il contorno di ciascuna zona in condizioni di temperatura interna
prefissata;
¾ calcolo, per ciascuna zona, dei valori dell’energia dovuti agli apporti interni e solari;
¾ determinazione del fattore di utilizzazione degli apporti energetici dovuti alla
radiazione solare e alle sorgenti interne;
¾ calcolo del fabbisogno di energia evidenziato da ciascuna zona per mantenere
all’interno la stessa temperatura prefissata;
¾ determinazione dei rendimenti che tengono conto dei seguenti effetti:
o intermittenza
o
attenuazione
di
funzionamento
dell’impianto
di
riscaldamento;
o caratteristiche di emissione dei corpi scaldanti;
o caratteristiche del sistema di regolazione.
¾ determinazione del fabbisogno di riscaldamento di ciascuna zona nelle condizioni di
funzionamento;
¾ determinazione del fabbisogno globale energetico di riscaldamento di tutto l’edificio
sommando i valori del fabbisogno energetico calcolato per ciascuna zona;
¾ determinazione dei rendimenti che tengono conto delle caratteristiche di isolamento
del sistema di distribuzione del fluido vettore, di funzionamento e di regolazione del
sistema di produzione del calore.
¾ determinazione del valore del consumo mensile di energia primaria;
¾ determinazione del valore annuale di energia primaria ottenuto come somma dei
valori mensili.
Come risulta evidente da questa sommaria schematizzazione del processo, si tratta di un
procedimento di calcolo che richiede l’intervento di specifiche competenze coadiuvate da
altrettanto specifici software.
A titolo di completezza riportiamo la descrizione delle principali grandezze in gioco:
1. conduttività (λ): rappresenta la quantità di calore che passa attraverso una
superficie di 1 m2 di un materiale omogeneo, dello spessore di 1 m, essendo di 1 °C
la differenza di temperatura fra le due facce. Si misura in W/(m·K) oppure in
kcal/(h·m·°C). Tali valori dipendono dal grado di umidità presente nel materiale
(maggiore è l’umidità e maggiore risulta il valore di λ) e delle modalità di posa in
opera per i quali si adottano coefficienti di penalizzazione fino al 50%;
2. conduttanza (C): rappresenta la quantità di calore che nell’unità di tempo
attraversa 1 m2 di superficie di uno strato di materiale non omogeneo (ad esempio i
laterizi forati) le cui facce presentano una differenza di temperatura di 1 °C. Si
misura in W/(m2·K) oppure in kcal/(h·m2·°C);
3. adduttanza o coefficiente liminare (α) o conduttanza superficiale: misura la
quantità di calore per m2 di superficie e differenza di temperatura di 1°C che viene
scambiata tra l’aria e gli strati superficiali interni (αi) ed esterni (αe) delle pareti. Si
misura in W/(m2·K) oppure in kcal/(h·m2·°C);
4. resistenza termica (R) di uno stato di un dato materiale: è data dalla formula R =
s/λ. Si misura in (m2·K)/W oppure in (h·m2·°C)/kcal. Per aumentare la resistenza
termica si può incrementare lo spessore degli elementi edilizi oppure ricorrere
all’impiego di materiali con valori più bassi di conduttività;
5. trasmittanza (K): esprime il comportamento di una struttura composita (parete o
solaio costituiti da più stati di materiale diverso) al passaggio di calore; nel caso più
generale vale la formula: K = 1/[1/αi +Σ(si /λi )+ Σ1/C+1/αe]. Si misura in W/(m2·K)
ing. Maines Fernando
500
Elementi per la progettazione di una cantina
6.
7.
Gli elementi del progetto
oppure in kcal/(h·m2·°C); per rimanere nei termini di legge i coefficienti di
trasmittanze (coefficienti di scambio termico globale) delle superfici opache devono
rimanere generalmente inferiori a 1 W/m2°C. Specifiche norme CTI-UNI forniscono i
valori delle resistenze termiche unitarie per le strutture più diffuse;
calore disperso per trasmissione rappresenta tutto il calore che lascia l’edificio
attraverso l’involucro disperdente dell’edificio dato dai due seguenti contributi:
o
attraverso le superfici dell’edificio Qc = Σ(Ki·si·ii)·Δt dove:
ƒ Ki = trasmittanza termica;
ƒ si = superficie in m2;
ƒ Δt = salto termico interno esterno in °C;
ƒ ii = coefficiente di correzione che tiene conto dell’esposizione (tra 1 e
1,20).
o
attraverso i ponti termici cioè quelle zone particolari dove avviene una
concentrazione del flusso di calore sfuggente (angoli fra due pareti esterne,
giunti tra muro ed un pavimento su passaggio aperto, su cantine e su
garage, diedri di intersezione tra una parete ed un solaio superiore o
inferiore, giunto tra un muro ed una terrazza o soffitto di un sottotetto, zone
di intersezione tra pareti perimetrali e pareti interne, zone delle pareti
perimetrali in cui sono inseriti pilastri in c.a. e gli stessi elementi strutturali
ad elevata conduttanza inseriti in pareti a conduttanza inferiore ed elementi
al contorno dei serramenti). Tali ponti termici determinano il raffreddamento
delle zone più prossime con pericolo di formazione di condensa e muffa e la
riduzione del potere isolante complessivo della parete, con conseguenti
variazioni rilevanti del bilancio termico. La determinazione dei ponti termici e
della loro influenza può essere effettuata con metodi rigorosi che prevedono
un coefficiente di scambio termico lineare Qp=Σ(Kli·li) Δt dove:
ƒ Kli = trasmittanza lineare o coefficiente lineico in W/(m·K) o
kcal/(h·m·°C) che dipende dallo spessore s degli elementi che
individuano il nodo e dal coefficiente k degli elementi che
compongono il nodo;
ƒ li = lunghezza in m.
In prima approssimazione si può quantificare come percentuale (dal 5 al
20%) del calore disperso per trasmissione riferito alla parete:
ƒ Qp = 10% di Qd per edifici con pareti e copertura non coibentati;
ƒ Qp = 20% di Qd per edifici con pareti e copertura coibentati.
calore disperso per ventilazione: rappresenta il calore che sfugge durante le
operazioni di ricambio aria o per infiltrazione attraverso porte e finestre ed è
quantificabile mediante l’espressione Qv=Σ(Vi·ni)·c·Δt dove:
o
Vi = volume di ogni singolo ambiente;
o
ni = numero di ricambi di aria per ciascun ambiente;
o
Δt = salto termico interno esterno in °C
o
C = calore specifico dell’aria a pressione costante (0,35 W/m3 o 0,30
kcal/(h·m3).
6.8.1 Verifica igrometrica
Per assicurare una effettiva capacità isolante dell’involucro esterno dell’edificio, deve essere
valutata anche la possibilità che il vapore d’acqua, sempre presente in grandi quantità nell’aria
dei reparti di una cantina, non incontri durante il suo passaggio dall’ambiente interno (in cui la
pressione di vapore è più elevata) verso l’esterno attraverso una muratura non impermeabile,
una superficie sufficientemente fredda da instaurare fenomeni di condensa. Infatti se la
temperatura risulta inferiore o uguale a quella di rugiada (in corrispondenza della quale il
valore della pressione effettiva di vapore uguaglia la pressione di saturazione), allora si verifica
la formazione di condensa, fenomeno più probabile nei periodi freddi dell’anno anche perché in
tali mesi si tende a ridurre la ventilazione, determinando così un aumento dell’umidità relativa
interna.
ing. Maines Fernando
501
Elementi per la progettazione di una cantina
Gli elementi del progetto
La presenza di acqua condensata, a sua volta, determina un peggioramento delle
caratteristiche isolanti dei materiali (si riduce il valore di λ) con conseguente riduzione delle
temperature all’interno della parete. Tutto ciò favorisce l’innesco di un fenomeno progressivo di
espansione dell’area interessata dalla condensazione fino a raggiungere, dopo qualche anno, la
superficie della parete posta all’interno dell’edificio. Alla semplice presenza di macchie di
umidità seguiranno fenomeni di progressivo degrado della struttura (formazione di muffe,
distacco dell’intonaco, …) a cui si associa un sostanziale e continuo peggioramento delle
capacità di isolamento termico dell’edificio.
E’ questo un problema molto frequente negli edifici moderni a causa della disomogeneità
delle strutture (presenza di ponti termici) e della minore inerzia termica delle strutture indotta
dalla minore massa rispetto a quanto succedeva per le strutture utilizzate nel passato.
Diventa pertanto fondamentale adottare metodologie di verifica in grado di escludere fin
dall’inizio la possibile formazione della condensa. Si deve innanzitutto valutare la quantità di
vapore che attraversa ogni struttura di ciascun ambiente a rischio mediante l’uso di formule
sperimentali. Queste dipendono dai seguenti elementi:
¾ pressione del vapore acqueo sulle due superfici (interna ed esterna);
¾ resistenza alla diffusione del vapore di ciascuno strato che costituisce la parete in
esame (maggiore è tale valore minore è il pericolo di formarsi di condensa) che a sua
volta dipende dal coefficiente di permeabilità al vapor acqueo del materiale (in
rapporto all’aria) e dallo spessore del singolo strato.
Le formule vengono individuate per essere applicate ad idonei modelli adottati per
descrivere il fenomeno. In regime permanente la differenza di pressione di vapore fra due
punti è proporzionale al valore della resistenza alla diffusione del vapore esistente fra i punti
stessi, mentre la pressione del vapore in un determinato punto è calcolabile dalla conoscenza
della temperatura e dell’umidità relativa. Anche per la pressione di vapor saturo o di
saturazione il suo valore è funzione (secondo una legge non semplice) della temperatura ed
aumenta con essa.
Altra grandezza fondamentale in gioco è la permeabilità al vapore delle pareti, in quanto tra
la causa del fenomeno (differenza delle tensioni di vapore) e l’effetto (quantità di vapore
d’acqua trasmesso per unità di superficie e nel tempo unitario) la relazione si stabilisce in
funzione alla resistenza R opposta dalla parete al passaggio, ovvero alla sua permeabilità.
In primo luogo la relazione dovrà verificare che le temperature minime delle superfici
interne delle pareti perimetrali e dei relativi ponti termici non devono mai essere inferiori alla
temperatura di rugiada corrispondente alle condizioni termoigrometriche invernali
dell’ambiente esterno, per escludere la possibilità di fenomeni di condensazione superficiale.
Ancor più importante è la verifica per assicurare che non sia possibile la condensazione
interstiziale o almeno che non sia presente in quantità tale da danneggiare e da peggiorare in
modo sostanziale la trasmittanza globale dei materiali che compongono la struttura. Per questa
si può ricorrere all’utilizzo di appositi grafici (diagramma di Glaser) dove sull’asse X viene
riportata la resistenza alla diffusione del vapore, mentre sull’asse Y viene riportata la pressione
di vapore. E’ possibile così rappresentare l’andamento di due grandezze:
¾ la pressione di saturazione: nei punti di separazione fra un materiale e l’altro si
calcola la temperatura e si riporta il corrispettivo valore della pressione di
saturazione ricavabile da apposite tabelle (all’interno del singolo materiale la
temperatura e la pressione di saturazione variano linearmente58);
¾ la pressione di vapore effettiva: questa varia linearmente, in regime stazionario, con
la resistenza alla diffusione del vapore; perciò nel diagramma di Glaser è data da un
retta congiungente i valori della pressione di vapore sulle due facce esterne.
Nei punti in cui la retta della pressione effettiva di vapore dovesse toccare o superare la
curva della pressione di saturazione, ha luogo il fenomeno della formazione della condensa, in
quantità facilmente calcolabile. In tal caso si può intervenire in due modi:
¾ aumentare la temperatura interna della parete mediante un maggior isolamento
termico dalla parte del lato freddo; si aumenta infatti il valore della pressione di
saturazione;
58
Ipotesi valida nel caso di piccole differenze di temperatura.
ing. Maines Fernando
502
Elementi per la progettazione di una cantina
¾
Gli elementi del progetto
interporre, nella zona in cui la pressione di vapore è elevata, un materiale opportuno,
tale da creare la così detta “barriera al vapore” (guaine microforate di polietilene o di
alluminio).
Pertanto è importante costruire la parete in maniera tale che i suoi costituenti presentino,
nel procedere dalla zona calda a quella fredda, un valore della resistenza termica crescente ed
un valore della resistenza alla diffusione al vapore decrescente.
6.8.2 La certificazione degli edifici
Come precedentemente indicato, l’attuale normativa ha introdotto il concetto di
certificazione energetica degli edifici al fine di valorizzare gli interventi a favore dell’efficienza
energetica e di utilizzo delle fonti rinnovabili e per migliorare i consumi energetici relativi al
patrimonio edilizio. Il certificato energetico comprende, pertanto, le informazioni che
consentono agli utenti di valutare e confrontare i consumi energetici dell’edificio, anche
mediante indicatori sintetici. Il certificato è corredato inoltre dalle eventuali indicazioni
d’interventi migliorativi delle prestazioni, con i rispettivi costi e benefici.
Tale certificazione, relativa in particolare alla prestazione energetica per riscaldamento
invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria, è obbligatoria nei seguenti casi:
¾ edifici di nuova costruzione;
¾ sostituzione edilizia;
¾ demolizione e ricostruzione;
¾ ampliamenti dei volumi superiori del 20 per cento del volume esistente,
limitatamente al volume nuovo;
¾ ristrutturazione integrale degli elementi dell’involucro edilizio, in caso di superficie
utile maggiore di 500 m2.
Nel caso di edifici esistenti se sono sottoposti ai lavori di recupero (con esclusione della
manutenzione ordinaria) l’applicazione dell’obbligo della certificazione energetica può
prevedere modalità specifiche ispirate a criteri di gradualità e semplificazione.
Sono invece escluse dall’obbligo della certificazione i fabbricati industriali, artigianali e
agricoli non residenziali, qualora gli ambienti siano riscaldati per esigenze del processo
produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili; lo
stesso vale per gli edifici isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 mq e per gli edifici
o le costruzioni di carattere non residenziale o in cui non sia prevista la permanenza di persone
per più di quattro ore o che, per la natura della loro destinazione, non richiedono impianti di
riscaldamento o raffrescamento e non siano comunque già dotati di tali impianti.
L’attestato di certificazione energetica è compilato e asseverato da un soggetto certificatore
abilitato e deve riportare il fabbisogno specifico globale di energia primaria, il
fabbisogno specifico per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua
ing. Maines Fernando
503
Elementi per la progettazione di una cantina
Gli elementi del progetto
calda per uso igienico-sanitario, la stima delle emissioni di CO2 e la classe energetica di
appartenenza.
L’attestato è trasmesso in copia al comune contestualmente alla dichiarazione di fine lavori
e costituisce parte integrante del libretto di fabbricato (di cui si parlerà fra breve). Una copia
vidimata dal comune può essere richiesta dal proprietario dell’edificio e dagli altri soggetti
aventi titolo per soddisfare ogni altro adempimento previsto dalle norme vigenti.
L’attestato di certificazione energetica ha una validità di dieci anni a partire dal suo rilascio e
deve essere aggiornato ad ogni intervento che modifica la prestazione energetica dell’edificio e
dell’impianto.
Nel caso di vendita di interi immobili o di singole unità immobiliari il certificato è allegato
all’atto di trasferimento; nel caso di locazione, invece, il certificato è messo a disposizione del
conduttore dal proprietario.
I regolamenti edilizi possono prevedere il rispetto di livelli di prestazioni energetiche
superiori a quelli previsti dalle normative (nazionali o regionali o provinciali) vigenti e dai
relativi regolamenti attuativi, con particolare riferimento agli edifici di nuova costruzione. I
comuni, inoltre, per gli interventi edilizi che rispettano determinati livelli di prestazioni
energetiche e di sostenibilità ambientale possono prevedere forme d’incentivazione. In
Provincia di Trento, ad esempio, i comuni possono adottare le seguenti modalità:
¾ la riduzione del contributo di concessione in misura non inferiore al 10 per cento e
non superiore al 30 per cento; tale riduzione può essere prevista fino alla misura
della metà per le costruzioni realizzate per almeno il 50 per cento del loro volume
con legname provvisto di certificazione di gestione forestale sostenibile;
¾ modalità di calcolo degli indici edilizi intese a favorire l’uso di tecniche di edilizia
sostenibile, anche ai fini del calcolo del contributo di concessione, quali lo scomputo
dagli indici edilizi delle murature perimetrali degli edifici, dei solai e di altri elementi
costruttivi finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche; nel caso di
costruzioni in legno lo scomputo predetto è effettuato in misura pari a quello
applicabile ad un edificio equivalente realizzato in muratura con le medesime
prestazioni energetiche;
¾ sgravi tariffari e fiscali consentiti dalla normativa vigente o altre forme d’incentivo
individuate a livello locale.
I regolamenti applicativi59, inoltre, individuano i materiali da costruzione da utilizzare ai fini
della certificazione di sostenibilità ambientale secondo i seguenti criteri di selezione:
¾ utilizzo di materiali il cui ciclo di vita sia scientificamente valutato come
ecologicamente sostenibile sulla base di una serie di requisiti, fra i quali la riciclabilità
globale, la loro natura di materie prime rinnovabili, il risparmio energetico nelle fasi
di estrazione, produzione, distribuzione e smaltimento;
¾ utilizzo di materiali, tecniche e tecnologie costruttive locali, al fine di incentivare il
recupero e la salvaguardia delle tradizioni socio-culturali e delle filiere produttive
locali che operano nel settore del risparmio energetico e dell’edilizia sostenibile, e di
ridurre i costi dei trasporti, incentivando l’innovazione e la sua diffusione;
¾ assenza di sostanze riconosciute nocive per la salute dell’uomo e per l’ambiente;
¾ assenza di radioattività riconosciuta nociva per la salute dell’uomo;
¾ rispetto dei ritmi naturali delle risorse rigenerabili;
¾ i materiali isolanti termoacustici devono anche possedere permeabilità al vapore e
alta traspirabilità, essere elettricamente neutri ovvero tali da non alterare il campo
elettrico naturale dell’aria e il campo magnetico terrestre ed essere inalterabili nel
tempo.
Negli edifici di nuova costruzione e in quelli esistenti in occasione di lavori di ristrutturazione
è previsto l’utilizzo delle acque piovane per gli usi compatibili attraverso la realizzazione di
appositi sistemi di raccolta, filtraggio ed erogazione integrativi. Si deve inoltre prevedere il
ricorso a fonti energetiche rinnovabili o alla cogenerazione-rigenerazione per soddisfare
almeno il 50 per cento dei fabbisogni di acqua calda per usi igienico-sanitari e almeno il 20 per
cento per il riscaldamento dell’edificio e la produzione di energia elettrica. La progettazione
deve curare l’integrazione degli impianti con le strutture del fabbricato o del quartiere.
59
Tutte le informazioni presentate in quest’ultima parte del paragrafo si riferiscono alla normativa vigente in
Provincia Autonoma di Trento.
ing. Maines Fernando
504
Elementi per la progettazione di una cantina
Gli elementi del progetto
Per consentire un’adeguata conoscenza dello stato conservativo del patrimonio edilizio, per
individuare tempestivamente situazioni a rischio e promuovere la conoscenza dell’utilizzo di
tecniche di efficienza energetica e di edilizia sostenibile viene istituito il libretto del
fabbricato. Questo assicura una conoscenza adeguata dei fabbricati a partire dall’epoca della
loro costruzione, riportando le modificazioni e gli adeguamenti eventualmente introdotti. Il
libretto concerne ogni fabbricato di nuova costruzione, sia privato che pubblico, e i fabbricati
esistenti.
Per i fabbricati di nuova costruzione, il libretto del fabbricato, sottoscritto dal progettista o
direttore dei lavori, è presentato dagli interessati al comune competente per territorio (dove
rimane depositato), anche su supporto informatico, contestualmente alla richiesta di rilascio
del certificato di agibilità. Il comune verifica la completezza dei suoi dati e ne rilascia agli
interessati una copia vidimata60. I dati del libretto forniti al comune su base informatica sono
utilizzati per la costituzione dell’anagrafe comunale degli immobili.
Il libretto contiene, per il fabbricato e le pertinenze, le informazioni riguardanti la situazione
progettuale, urbanistica, edilizia, catastale, strutturale, impiantistica e autorizzativa previste
dallo specifico regolamento di attuazione ed è soggetto ad aggiornamenti periodici, comunque
effettuati in occasione d’interventi edilizi interessanti il fabbricato, con i criteri e le modalità
stabilite dallo stesso regolamento di attuazione.
Per i fabbricati esistenti il regolamento di attuazione determina le condizioni, i termini e le
modalità per la redazione del libretto, secondo principi di gradualità e semplificazione purché
sia assicurata la dotazione del libretto per tutti gli edifici entro dieci anni dall’entrata in vigore
di questa legge.
6.9 Relazione sulle caratteristiche acustiche dell’edificio
L’art. 18 della L.P. del 18 marzo 1991, n. 6 (Provvedimenti per la prevenzione ed il
risanamento ambientale in materia di inquinamento acustico) impone l’obbligo di allegare alla
domanda di concessione edilizia una relazione sulle caratteristiche acustiche degli edifici
redatta da un tecnico abilitato61, dove si illustrano gli accorgimenti, i materiali e le tecnologie
usate per l’insonorizzazione e l’isolamento acustico. Tale relazione costituisce parte integrante
degli elaborati del progetto.
A sua volta il D.P.G.P. del 4 agosto 1992, n. 12-65/Leg. (Approvazione del Regolamento di
esecuzione della legge provinciale 6/91) fissa i parametri ed i relativi limiti (riportati
nell’allegato D) da verificare.
Più in particolare la relazione, nel caso di una cantina, deve sviluppare i seguenti elementi:
¾ individuazione dell’area: classificazione, zona di appartenenza, limiti di emissione
sonora assoluta e limiti di emissione sonora differenziale, sia diurna che notturna;
¾ descrizione sommaria dell’edificio in cui avverrà l’attività produttiva;
¾ descrizione delle caratteristiche acustiche degli edifici in progetto (art. 19 L.P. 6/91)
e descrizione degli accorgimenti, dei materiali e delle tecnologie usate per
l’insonorizzazione e l’isolamento acustico. Questa sezione ha lo scopo, inoltre, di
fissare i limiti dell’emissione di rumorosità degli impianti tecnologici (di processo e
non), che si andranno ad installare sia in relazione all’inquinamento acustico verso
l’ambiente esterno sia in relazione all’inquinamento acustico dell’ambiente di lavoro;
¾ verifica delle strutture utilizzate, allo scopo di quantificare il potere fonoisolante a
500 Hz; per quanto riguarda i valori del potere fonoisolante normalizzato si rimanda
a misure da eseguirsi a fine lavori sulle opere eseguite;
60
Il comune può rilasciare in ogni tempo una copia vidimata del libretto del fabbricato, su richiesta del proprietario
o dei soggetti comunque aventi titolo idoneo a chiedere il rilascio della concessione edilizia o a presentare una
denuncia d’inizio di attività per interventi edilizi sull’edificio. Il proprietario del libretto del fabbricato deve conservare la
propria copia vidimata ed esibirla, su richiesta, agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, ai funzionari e incaricati dei
comuni, delle comunità e della Provincia.
61
Le relazioni tecniche, nonché le consulenze tecniche per i comuni, possono essere redatte e rispettivamente
fornite da laureati iscritti agli albi professionali degli ingegneri e degli architetti, da laureati in fisica e da diplomati
iscritti ai collegi professionali dei geometri e dei periti industriali, con specializzazione relativa all’ambito di intervento.
ing. Maines Fernando
505
Elementi per la progettazione di una cantina
¾
¾
¾
Gli elementi del progetto
verifica dell’isolamento al calpestio: generalmente in cantina si adottano strutture di
tipo industriale (di norma carrabili) e pertanto di forte spessore62 che garantiscono
senz’altro un livello di calpestio normalizzato molto basso;
valutazione della rumorosità indotta dagli impianti di processo che si caratterizzano
per un significativo indice di emissioni rumorose: impianto di conferimento, pigiadiraspatrici, presse, aspiratore per l’allontanamento dei raspi, impianto di
regrigerazione ed impianto di imbottigliamento;
valutazione della rumorosità indotta dagli impianti non di processo ed in particolare
da quelli per la climatizzazione e condizionamento degli ambienti:
impianto per la distribuzione dell’acqua di riscaldamento e/o raffrescamento
realizzato con tubazioni di norma ubicate in cavedi o intercapedini del
controsoffitti e raramente sottotraccia o annegate in caldana;
o
impianto di riscaldamento – climatizzazione degli ambienti, realizzato a
mezzo di ventilconvettori e termoconvettori;
o
centrali di trattamento di aria primaria, ubicata in luogo dedicato;
o
impianto di distribuzione–estrazione dell’aria, realizzato con canalizzazioni a
sezione rettangolare in lamiera isolata termo-acusticamente, posti di norma
a soffitto;
o
impianto idraulico di distribuzione ed erogazione di acqua calda e fredda ai
servizi ed alle utenze dei reparti operativi;
o
rete interna di scarico, realizzata con tubazioni in PVC di adeguati diametri.
descrizione degli accorgimenti adottati per ridurre la propagazione dei rumori
attraverso i muri e le strutture in generale:
o
pannelli fonoassorbenti e pannelli per la riduzione dei fenomeni di riverbero
nei reparti operativi interessati da una maggior presenza di emissioni sonore
(conferimento, diraspa-pigiatura, pressatura ed imbottigliamento);
o
tubazioni in acciaio per la distribuzione di fluidi posti in cavedi verticali e/o a
soffitto:
ƒ
giunti antivibranti e di dilatazione sui tronchi principali;
ƒ
elementi di separazione degli ancoraggi dalla struttura principale
dell’edificio;
o
¾
62
Molto
¾
¾
¾
¾
¾
utilizzate sono le “pavimentazioni galleggianti” così composte:
solaio portante prefabbricato in elementi di elevato spessore (tegoli, piastre, …);
“kappa” collaborante armata con rete elettrosaldata di 8 ÷10 cm di spessore;
strato resiliente termo-fonoisolante di 2-3 cm;
caldana massetto ripartitore da 6 –7 cm;
pavimentazione di calpestio di tipo industriale.
ing. Maines Fernando
506
Elementi per la progettazione di una cantina
Gli elementi del progetto
isolazioni termo-acustiche su tutte le tubazioni;
protezione degli attraversamenti delle strutture murarie con controtubazioni in materiale acusticamente inerte;
ƒ
dimensionamento per mantenere la velocità del fluido sotto valori
prefissati (1 m/s per liquidi in tubi di acciaio, rame o resine
plastiche).
elementi scaldanti (ventilconvettori, termoconvettori e termosifoni):
ƒ
scelta di modelli che garantiscono un basso livello di rumore anche
alla velocità massima;
ƒ
ancoraggi che assicurano separazione dalla struttura principale
dell’edificio;
ƒ
dimensionamento per mantenere la velocità dell’acqua al di sotto di
1 m/s.
ƒ
ƒ
o
o
o
o
ing. Maines Fernando
unità di trattamento aria (molto spesso ubicato in locale separato e/o
all’esterno):
ƒ
posa delle unità su basamenti pesanti, acusticamente separati dalla
struttura principale dell’edificio medianti supporti antivibranti;
ƒ
adozione dei elettro-ventilatori muniti di supporti antivibranti;
ƒ
dimensionamento per mantenere la velocità dell’aria al di sotto di 2
m/s ;
ƒ
installazione di giunti antivibranti sulle tubazioni in arrivo alle
batterie e su quelle in partenza;
ƒ
installazione di silenziatori adeguati in corrispondenza delle partenze
dei canali principali di mandata e di ripresa.
canali di mandata e di ripresa dell’aria in lamiere zincate collocate in cavedi
o in intercapedini del controsoffitto:
ƒ
installazione di giunti antivibranti e di dilatazione sui tronchi
principali;
ƒ
elementi di separazione degli ancoraggi dalla struttura principale
dell’edificio;
ƒ
posa di adeguate insolazioni termo-acustiche su tutte le
canalizzazioni con contro-canali in materiale acusticamente inerte;
ƒ
dimensionamento delle sezioni nette per mantenere la velocità
dell’aria al di sotto dei 4 m/s;
ƒ
protezione degli attraversamenti delle strutture murarie con controtubazioni in materiale acusticamente inerte.
impianto idrosanitario:
ƒ
idoneo dimensionamento delle tubazioni di erogazione e
dell’impianto di riscaldamento al fine di eliminare l’emissione di
sibili, di fischi o rumori di ogni genere come i colpi d’ariete;
507
Elementi per la progettazione di una cantina
Gli elementi del progetto
installazione di tubazioni in PVC sufficientemente incassate ed
isolate con percorsi individuati per eliminare il rumore dovuto allo
sciacquio;
ƒ
apparecchiature di erogazione scelte anche in base al contenimento
del rumore emesso.
Per concludere si ricorda che il sindaco, in sede di rilascio del certificato di abitabilità o di
agibilità, verifica, nei modi previsti dalla, la conformità delle opere alle disposizioni di legge e
alla relazione depositata con la domanda di concessione edilizia. A tale scopo acquisisce il
parere del tecnico che ha redatto la relazione acustica o di altro tecnico abilitato incaricato dal
richiedente, diretto a verificare che le caratteristiche acustiche dei locali siano conformi alle
disposizioni. Il sindaco può inoltre disporre l’effettuazione di rilievi fonometrici diretti a
verificare i valori riportati nella relazione acustica e l’osservanza del livello differenziale
massimo ammissibile di rumore previsto.
ƒ
6.10 Richiesta autorizzazione scarico acque nere
In questa sede si farà riferimento alla normativa ed alle procedure vigenti in Provincia di
Trento ed in particolare alla L. del 10 maggio 1976 n. 319 (inserita dal DPGP del 26 gennaio
1987 n. 1 – 41/Legisl. nel TULP - Testo Unico delle Leggi Provinciali- in materia di tutela
dell’ambiente dagli inquinamenti), alle norme di attuazione del “Piano Provinciale di
Risanamento delle Acque” (deliberazione della G.P. del 12 giugno 1987 n. 5460 e successive
modifiche) ed al Regolamento di fognatura comunale di Trento secondo le quali ogni
proprietario di immobile, adibito a qualunque uso, è obbligato a provvedere allo smaltimento
delle acque di scarico secondo modalità stabilite.
L’allacciamento alla rete pubblica fognaria delle acque nere63 è di regola obbligatorio64 nei
seguenti casi:
¾ per edifici il cui volume complessivo, compresi i cosiddetti volumi tecnici, sia minore
di 1000 m3 fino a distanza di 50 m65 dal collettore pubblico;
¾ per gli edifici il cui volume complessivo è compreso tra 1000 e 2000 m3 fino a
distanza di 100 m dal collettore pubblico;
63
Le acque nere sono le acque di scarico provenienti da insediamenti civili (acquai, lavabi,
bagni, lavatrici, latrine, servizi igienici e di cucina ecc.) e produttivi (acque di processo, di
lavaggio, ecc.), come definiti all’art. 14 del TULP e successive modifiche ed integrazioni.
64
L’amministrazione comunale può esentare dall’obbligo di cui sopra nel caso sia dimostrata l’impossibilità ovvero
l’eccessiva difficoltà tecnica dell’allacciamento o l’eccessiva onerosità dello stesso purché gli scarichi non diano luogo a
danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli o altri inconvenienti di tipo igienico-sanitario. In tali casi
valgono i sistemi alternativi indicati all’art. 17 del TULP.
65
Le distanze si misurano in linea orizzontale dall’asse del collettore comunale fino al punto più vicino del
fabbricato, compresi eventuali sporti ed aggetti.
ing. Maines Fernando
508
Elementi per la progettazione di una cantina
Gli elementi del progetto
per gli edifici il cui volume complessivo è compreso tra 2000 e 3000 m3 fino a
distanza di 150 m dal collettore pubblico.
Gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi sono disciplinati dall’art. 16 del TULP, e
dall’art. 15 del PPRA. Qualora nell’ambito dell’insediamento produttivo vi siano scarichi inerenti
a servizi di igiene, e simili, questi sono sottoposti alla disciplina degli scarichi civili (art. 17 del
TULP), solo nel caso che siano completamente separati dagli altri scarichi provenienti
dall’attività produttiva. Infatti, in presenza di canali della rete pubblica di fognatura distinti per
acque bianche e per quelle nere, tutte le acque di scarico devono essere convogliate
distintamente nelle rispettive canalizzazioni; in caso contrario le acque di scarico saranno
canalizzate in modo distinto fino al pozzetto di ispezione posto ai limiti della proprietà in modo
da consentire un collegamento separato qualora non fosse stato ancora realizzato lo
sdoppiamento dei collettori fognari.
¾
Il progetto relativo all’eventuale impianto di pre-trattamento che deve garantire il rispetto
dei limiti tabellari del TULP e delle eventuali ulteriori prescrizioni del provvedimento
autorizzativo deve formare parte integrante e sostanziale sia della domanda di autorizzazione
allo scarico sia, ove ricorra il caso, della domanda di concessione edilizia relativa alla
costruzione.
Le acque meteoriche66, invece, provenienti dagli insediamenti privati (tetti, cortili, piazzali,
ecc.) dovranno essere canalizzate e smaltite attraverso la dispersione nel terreno, oppure
scaricate nella rete fognaria bianca o in corso d’acqua superficiale, in modo diretto o attraverso
vasche di laminazione, se ritenuto necessario per evitare afflussi e portate eccessive.
Nel caso di dispersione nel suolo o sottosuolo sarà necessario considerare la situazione
idrogeologica della zona interessata, e quindi il Richiedente dovrà allegare alla domanda di
scarico una relazione prodotta da un tecnico abilitato con la quale si dimostri che le
caratteristiche del terreno permettono tale smaltimento, ed inoltre che non sussiste pericolo di
instabilità del suolo o di inquinamento della falda acquifera.
Gli scarichi delle acque reflue nelle canalizzazioni esclusivamente adibite al convogliamento
delle acque superficiali (irrigue, meteoriche o simili) sono sottoposti alla disciplina del TULP e
del PPRA per gli scarichi in corsi d’acqua superficiale. In particolare gli scarichi di acque di
processo e di raffreddamento provenienti da insediamenti produttivi possono essere immessi,
previa autorizzazione del Comune, sentito l’Ente gestore, nelle reti fognarie nel rispetto dei
limiti di accettabilità fissati dalla tabella D allegata al TULP e dal provvedimento di
autorizzazione allo scarico.
66
Le acque meteoriche provenienti dai tetti, terrazze, cortili, giardini e da qualsiasi area scoperta, così come quelle
scaricate da vasche e serbatoi di acqua potabile, da drenaggi, sorgenti, e quelle provenienti da scambi termici indiretti
(ciclo chiuso), comunque conformi ai limiti di accettabilità della tabella D del TULP, sono definite acque bianche.
ing. Maines Fernando
509
Elementi per la progettazione di una cantina
Gli elementi del progetto
I proprietari degli insediamenti nei quali si esercitano lavorazioni che implicano riparazioni
meccaniche, attività di stoccaggio e travaso di olii combustibili, di presidi sanitari o comunque
di sostanze potenzialmente inquinanti, devono assumere tutti gli accorgimenti atti ad impedire
che le acque meteoriche e di lavaggio delle relative superfici quali pavimenti, cortili, piazzali e
qualsiasi area interna od esterna agli insediamenti possano dilavare residui di processo o di
lavorazione.
Le prime acque di pioggia e comunque tutte la acque meteoriche raccolte dalle caditoie
stradali, dai tetti, dai piazzali, dai cortili e da ogni altra superficie, purché non riconducibili ad
attività potenzialmente inquinanti, sono convogliate nella rete fognaria bianca, in suolo o negli
strati superficiali del sottosuolo o nei corsi d’acqua superficiale. E’ fatta salva la facoltà per il
Comune, sentito l’Ente gestore, di prescrivere, un pre-trattamento da valutarsi caso per caso.
Le opere relative all’allacciamento fognario67 e di canalizzazione interna agli stabili sono
considerate opere igienico-edilizie. Pertanto è vietato realizzare qualsiasi tipo di allacciamento
alle reti di fognatura sia comunali che private, o qualsiasi modifica alle canalizzazioni esistenti
senza l’autorizzazione dell’Amministrazione comunale sentito l’Ente gestore, e ciò anche se i
lavori venissero ordinati con pubblica ordinanza o per ingiunzione privata. E’ pertanto
obbligatorio richiedere al Sindaco, tramite l’Ente gestore, l’apposita autorizzazione allo scarico,
sia in caso di nuovo allacciamento, sia per l’ampliamento o per le modifiche di scarichi
esistenti. Prima di tutto il titolare richiede all’Ente gestore il rilascio del nulla-osta preventivo
sulla fattibilità tecnica dell’allacciamento alla fognatura, per il rilascio della Concessione edilizia.
Nel caso di ristrutturazioni di edifici esistenti che non danno origine a variazioni quantitative e
qualitative significative degli scarichi, è sufficiente richiedere all’Ente gestore un parere
(mediante apposito modulo) di compatibilità delle opera previste con l’allacciamento fognario
esistente.
67
Per allacciamento alla pubblica fognatura si intendono quei tratti di canalizzazione necessari al collegamento
degli scarichi dell’edificio alla pubblica fognatura, comprendenti pozzi di ispezione, pozzetti di raccordo, sifoni, giunti,
pezzi speciali e quant’altro occorrente per un efficiente funzionamento. Le opere e le forniture relative all’allacciamento
sono eseguite a spese dell’utente dello scarico. Nel caso tali lavori fossero eseguiti direttamente dall’utente, dovrà
essere versata una cauzione in relazione ai possibili danni arrecabili su suolo pubblico nell’esecuzione delle opere.
ing. Maines Fernando
510
Elementi per la progettazione di una cantina
Gli elementi del progetto
Per ottenere l’autorizzazione allo scarico nel caso di nuovo edificio, il proprietario, o chi ne
ha titolo, deve produrre al Sindaco, tramite l’Ente gestore, domanda mediante apposito
modulo, bollato con marca, predisposto dal Servizio Protezione Ambiente della P.A.T.. La
domanda deve essere corredata dal progetto dell’allacciamento o del sistema di smaltimento
alternativo, firmato da un tecnico abilitato, secondo le indicazioni dell’Ente gestore. Nella
domanda di autorizzazione l’interessato deve dichiarare di consentire l’accesso allo stabile da
parte del personale tecnico per le necessarie ispezioni.
Alla richiesta di autorizzazione allo scarico deve essere allegata (oltre al codice fiscale del
titolare e del progettista ed all’importo per la risposta in carta resa legale) la seguente
documentazione (in triplice copia per scarichi inferiori ai 1000 m3 all’anno ed in quadrupla
copia per scarichi superiori ai 1000 m3 all’anno) firmata da un tecnico professionista abilitato:
¾ relazione tecnica (*)68 che descrive le caratteristiche quantitative e qualitative degli
scarichi e gli eventuali trattamenti a cui sono sottoposti i reflui per poterli assimilare
a scarichi di tipo civile;
¾ estratto mappa sufficientemente ampia da garantire una rapida ed esatta
localizzazione dell’intervento;
¾ planimetria del fabbricato ed adiacenze in scala non minore a 1:200 con indicazione
delle colonne, delle tubazioni di scarico (delle acque di raffreddamento, di processo e
civili) e dell’eventuale impianto di depurazione, ubicazione dei diversi pozzetti69 ed in
particolare di quello di ispezione; in questa planimetria deve essere evidenziato il
punto in cui verrà posizionato lo strumento di misura per le acque di processo ed il
pozzetto di prelievo;
¾ profilo longitudinale del terreno e delle condotte delle reti per le acque di processo,
delle acque civili in scala non minore a 1:200 ÷ 1:50, con indicazione dei diametri
dei tubi, delle pendenze, delle quote di posa e del terreno;
¾ particolare del pozzetto di ispezione delle acque nere (sifone Firenze con innesto a
sella o cameretta);
¾ particolare del pozzetto di misura e di prelievo (*);
68
La documentazione contrassegnata con (*) è prevista per gli insediamenti produttivi e non per quelli civili.
I pozzetti devono essere collocati su ogni cambio di direzione, cambio di livelletta ed incroci di tubazioni. Devono
inoltre essere indicate le relative dimensioni, che variano con la profondità del fondo tubo dal piano finito. Nel caso di
scarichi civili per profondità fino a 60 cm sono consentiti pozzetti 40x40 oppure 50x50 cm; per profondità da 60 a 120
cm il pozzetto deve essere almeno 50x70 cm; per profondità superiori a 120 cm si devono utilizzare pozzetti di 80x110
cm con chiusini di accesso di almeno 50x70 cm. Si ricorda che per profondità superiori a 150 cm va installata una
scaletta del tipo alla “marinara”.
69
ing. Maines Fernando
511
Elementi per la progettazione di una cantina
Gli elementi del progetto
particolare tecnico della eventuale pompa di sollevamento;
progetto esecutivo dell’eventuale impianto di depurazione (*);
dichiarazione liberatoria per scarichi sotto il piano stradale;
copia delle ricevute dell’avvenuto pagamento (mediante bollettino predisposto
dell’Ente gestore) dei diritti fissi e delle cauzioni relative ei lavori effettuati su suolo
pubblico.
Il Sindaco, tramite l’Ente gestore rilascia l’autorizzazione all’allacciamento previa verifica
tecnica dell’idoneità della soluzione prospettata. A detta soluzione potranno essere apportate
d’ufficio modifiche e prescrizioni alle quali, in sede esecutiva il titolare dovrà scrupolosamente
attenersi.
¾
¾
¾
¾
Successivamente all’ottenimento dell’autorizzazione (e della relativa concessione edilizia) si
possono eseguire i lavori. Questi devono essere effettuati dal richiedente (ad eccezione del
taglio del collettore) anche per quanto riguarda la parte interessante il suolo pubblico; tali
interventi devono avvenire in presenza di un tecnico della società di gestione della rete
fognaria, che effettua tutte le verifiche necessarie. Completati i lavori, il titolare della licenza
edilizia richiede mediante l’apposito modulo (che l’Ente gestore allega alla comunicazione di
concessione dell’autorizzazione allo scarico) l’effettuazione del collaudo, al termine del quale il
tecnico rilascia il relativo verbale da allegare alla richiesta per l’ottenimento dal Comune
dell’agibilità/abitabilità.
6.11 Piano di sicurezza
Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori, deve trasmettere
all’Azienda Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti
una notifica preliminare riportante i seguenti dati:
¾ data della comunicazione;
¾ indirizzo del cantiere;
¾ nome e indirizzo del(i) committente(i);
¾ natura dell’opera;
¾ nome e indirizzo del(i) responsabile(i) dei lavori;
¾ nome e indirizzo del(i) coordinatore(i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute
durante la progettazione dell’opera;
¾ nome e indirizzo del(i) coordinatore(i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute
durante la realizzazione dell’opera (normalmente coincide con la figura precedente);
¾ data presunta d’inizio dei lavori in cantiere;
¾ durata presunta dei lavori in cantiere;
¾ numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere;
¾ numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere;
¾ identificazione delle imprese già selezionate;
¾ ammontare complessivo presunto del costo per l’esecuzione dei lavori.
ing. Maines Fernando
512
Elementi per la progettazione di una cantina
Gli elementi del progetto
La notifica, nonché gli eventuali aggiornamenti, è obbligatoria nei seguenti casi:
¾ cantieri per i quali sussistono una delle seguenti condizioni:
¾ nei cantieri la cui entità presunta è pari o superiore a 200 uomini-giorno;
¾ nei cantieri i cui lavori comportano i rischi particolari:
o
lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di
sprofondamento a profondità superiore a 1,5 m o di caduta dall’alto da
altezza superiore a 2 m, se particolarmente aggravati dalla natura
dell’attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del
posto di lavoro o dell’opera;
o
lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che
presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori o che
comportano l’obbligo di sorveglianza sanitaria;
o
lavori in prossimità di linee elettriche aeree a conduttori nudi in tensione;
o
lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie;
o
lavori comportanti l’impiego di esplosivi;
o
lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.
¾ cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadono nelle categorie
del punto precedente per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera;
¾ cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore
a duecento uomini-giorno.
Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a
disposizione dell’organo di vigilanza territorialmente competente.
Il coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori deve essere in possesso dei
seguenti requisiti:
¾ diploma di laurea in ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie o scienze
forestali, nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante
l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;
¾ diploma universitario in ingegneria o architettura nonché attestazione da parte di
datori di lavoro o committenti comprovante l’espletamento di attività lavorative nel
settore delle costruzioni per almeno due anni;
¾ diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico nonché
attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l’espletamento di
attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.
Tali soggetti devono essere, altresì, in possesso di attestato di frequenza ad uno specifico
corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti
nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa,
dall’ISPESL, dall’INAIL, dall’Istituto Italiano di Medicina Sociale, dai rispettivi ordini o collegi
professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o
dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell’edilizia (anche il committente o il responsabile
ing. Maines Fernando
513
Elementi per la progettazione di una cantina
Gli elementi del progetto
dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui sopra, può svolgere le funzioni sia di
coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l’esecuzione dei lavori).
Successivamente alla notifica il committente o il responsabile dei lavori comunica alle
imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione
e quello del coordinatore per l’esecuzione dei lavori; tali nominativi devono essere indicati nel
cartello di cantiere.
I coordinatori per la sicurezza, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa,
ha il compito di:
¾ verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori
autonomi in relazione ai lavori da affidare e l’iscrizione alla Camera di Commercio,
Industria, Artigianato ed Agricoltura;
¾ chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto
per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai
lavoratori dipendenti;
¾ chiedere un certificato di regolarità contributiva. Tale certificato può essere rilasciato,
oltre che dall’INPS e dall’INAIL, per quanto di rispettiva competenza, anche dalle
casse edili le quali stipulano una apposita convenzione con i predetti istituti al fine del
rilascio di un documento unico di regolarità contributiva;
¾ trasmette in sede di richiesta della licenza ad edificare o della denuncia di inizio di
attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla
documentazione relativa.
Nel corso della progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta di presentazione
delle offerte, il coordinatore per la progettazione redige il piano di sicurezza e di coordinamento
e predispone un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della
protezione dai rischi a cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme.
Il piano di sicurezza (la cui applicazione sarà compito del coordinatore per l’esecuzione del
lavori) deve contenere l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi e le conseguenti
procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il
rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori,
nonché la stima dei relativi costi che non sono soggetti al ribasso nelle offerte delle imprese
esecutrici. Il piano contiene altresì le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale
presenza simultanea o successiva di più imprese o dei lavoratori autonomi ed è redatto anche
al fine di prevedere, quando ciò risulti necessario, l’utilizzazione di impianti comuni quali
infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva. Il piano è costituito da una relazione
tecnica e da prescrizioni correlate alla complessità dell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi
ing. Maines Fernando
514
Elementi per la progettazione di una cantina
Gli elementi del progetto
critiche del processo di costruzione. In particolare il piano deve prendere in considerazione, in
relazione alla tipologia del cantiere interessato, i seguenti elementi:
le modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;
le protezioni o le misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti dall’ambiente
esterno;
¾ le caratteristiche dei servizi igienico-assistenziali;
¾ le protezioni o le misure di sicurezza connesse alla presenza nell’area del cantiere di
linee aeree e condutture sotterranee;
¾ la viabilità principale di cantiere;
¾ gli impianti di alimentazione e le reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di
qualsiasi tipo;
¾ gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;
¾ le misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento da adottare negli
scavi;
¾ le misure generali di protezione da adottare contro il rischio di caduta dall’alto;
¾ le misure per assicurare la salubrità dell’aria nei lavori in galleria;
¾ le misure per assicurare la stabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria;
¾ le misure generali di sicurezza da adottare nel caso di estese demolizioni o
manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di
progetto;
¾ le misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio o di esplosione connessi con
lavorazioni e con materiali pericolosi utilizzati in cantiere;
¾ le disposizioni per organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori
autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca
informazione;
¾ la valutazione, in relazione alla tipologia dei lavori, delle spese prevedibili per
l’attuazione dei singoli elementi del piano;
¾ le misure generali di protezione da adottare contro gli sbalzi eccessivi di
temperatura.
Prima dell’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento e delle eventuali modifiche
significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il
rappresentante per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del proprio
piano operativo di sicurezza.
A questo punto il piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante del contratto di
appalto ed i datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad
attuare quanto previsto nel piano di sicurezza ed a metterne una copia a disposizione dei
rappresentanti per la sicurezza copia, almeno dieci giorni prima dell’inizio dei lavori.
La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione,
non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla
verifica dell’adempimento degli obblighi fin qui descritti.
Per concludere ricordiamo che i luoghi di lavoro al servizio dei cantieri edili devono
rispondere alle norme del Titolo II del decreto legislativo n. 626 del 1994, ora confluite nel
¾
¾
ing. Maines Fernando
515
Elementi per la progettazione di una cantina
Gli elementi del progetto
D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81. In particolare si devono verificare e assicurare il rispetto delle
disposizioni relativamente ai seguenti elementi:
¾
¾
¾
¾
¾
¾
porte di emergenza: devono aprirsi verso l’esterno e non devono essere chiuse in
modo tale da non poter essere aperte facilmente e immediatamente da ogni persona
che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza. E’ vietato l’uso di porte
scorrevoli e di porte a bussola;
areazione: qualora vengano impiegati impianti di condizionamento d’aria o di
ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo tale che i lavoratori non
vengano esposti a correnti d’aria moleste. Ogni deposito e accumulo di sporcizia che
possono comportare immediatamente un rischio per la salute dei lavoratori a causa
dell’inquinamento dell’aria respirata devono essere eliminati rapidamente;
illuminazione naturale e artificiale: i luoghi di lavoro devono disporre, nella misura
del possibile, di sufficiente luce naturale ed essere dotati di dispositivi che
consentano un’adeguata illuminazione artificiale per tutelare la sicurezza e la salute
dei lavoratori;
pavimenti, pareti e soffitti dei locali: non devono presentare protuberanze, cavità o
piani inclinati pericolosi; essi devono essere fissi, stabili e antisdrucciolevoli. Le
superfici dei pavimenti, delle pareti e dei soffitti nei locali devono essere tali da poter
essere pulite e intonacate per ottenere condizioni appropriate di igiene. Per quanto
riguarda le pareti trasparenti o translucide, in particolare le pareti interamente
vetrate nei locali o nei pressi dei posti di lavoro e delle vie di circolazione, devono
essere chiaramente segnalate ed essere costituite da materiali di sicurezza ovvero
essere separate da detti posti di lavoro e vie di circolazione, in modo tale che i
lavoratori non possano entrare in contatto con le pareti stesse, né essere feriti
qualora vadano in frantumi;
finestre e lucernari dei locali: devono poter essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai
lavoratori in maniera sicura (così come i dispositivi di ventilazione). Quando sono
aperti essi non devono essere posizionati in modo da costituire un pericolo per i
lavoratori. Devono inoltre essere progettati in maniera congiunta con le attrezzature
ovvero essere dotati di dispositivi che ne consentano la pulitura senza rischi per i
lavoratori che effettuano questo lavoro nonché per i lavoratori presenti;
porte e portoni: la posizione, il numero, i materiali impiegati e le dimensioni delle
porte e dei portoni sono determinati dalla natura e dall’uso dei locali. Un segnale
deve essere apposto ad altezza d’uomo sulle porte trasparenti, mentre le porte ed i
portoni a vento devono essere trasparenti o essere dotati di pannelli trasparenti.
Quando le superfici trasparenti o translucide delle porte e dei portoni sono costituite
da materiale di sicurezza e quando c’è da temere che i lavoratori possano essere
feriti se una porta o un portone va in frantumi, queste superfici devono essere
protette contro lo sfondamento;
ing. Maines Fernando
516
Elementi per la progettazione di una cantina
¾
¾
¾
Gli elementi del progetto
vie di circolazione: quando l’uso e l’attrezzatura dei locali lo richiedano per assicurare
la protezione dei lavoratori, il tracciato delle vie di circolazione deve essere messo in
evidenza;
caduta di oggetti: i materiali e le attrezzature devono essere disposti o accatastati in
modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;
lavori di demolizione: quando la demolizione di un edificio o di una struttura può
presentare un pericolo, i lavori devono essere progettati e intrapresi soltanto sotto la
sorveglianza di una persona competente.
6.12 Igiene del lavoro ed antinfortunistica
La normativa di riferimento è data dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. con il quale il Legislatore
a inteso razionalizzare ed uniformare l’esteso corpo normativo precedente (di cui, in particolare
ricordiamo il D.P.R. del 19 marzo 1956 n. 303 - norme sull’igiene del lavoro, il D.M. del 28
luglio 1958 - integrazioni sui presidi chirurgici e farmaceutici aziendali ed il D.Lgs. del 19
settembre 1994 n. 626 e successive modificazioni del D. Leg. del 19 marzo 1996 n. 449 norme sulla sicurezza nei posti di lavoro.
Un importante adempimento previsto dalle norme è la documentazione prevenzionistica da
elaborare e conservare in azienda. I principali documenti sono:
¾ registro degli infortuni (art. 403 del D.P.R. 547/55);
¾ documento della valutazione dei rischi (art. 4 del D.Lgs. 626/94): è obbligatorio per
tutte le cantine che occupano più di 10 addetti ed ha lo scopo di valutare tutti i rischi
connessi alle diverse attività, di individuare le misure di prevenzione e di protezione
necessarie ed il relativo programma di attuazione; prevede inoltre l’individuazione di
un responsabile del servizio di prevenzione e di protezione dai rischi. Si devono
considerare anche i criteri per la valutazione dei rischi di incendio al fine di ridurre le
possibilità di insorgenza di tali eventi limitandone inoltre le eventuali conseguenze.
Per aziende con meno di 10 addetti è sufficiente un’autocertificazione nella quale si
dichiara, sotto la propria responsabilità, di aver effettuato la valutazione dei rischi e
di aver attivato un programma di miglioramento nel tempo;
¾ valutazione dell’esposizione al rumore dei dipendenti (art. 40 del D.Lgs.277/91) da
eseguirsi con la cantina in piena attività: è costituita dell’elenco degli esposti, dalle
misure tecniche ed organizzative per ridurre eventuali rischi accertati e dalla
documentazione attestante l’attuazione delle visite mediche preventive e periodiche
(annuali o biennali);
¾ denuncia dei dispositivi di protezione dalle scariche atmosferiche (art. 40 del D.P.R.
547/55) compilata dall’installatore abilitato e inviato dal datore di lavoro all’ISPESL
(mod. A) che effettuerà la prima visita e quelle periodiche (almeno ogni 2 anni);
¾ denuncia dell’impianto di messa a terra (art. 328 del D.P.R. 547/55) compilata
dall’installatore abilitato e inviato dal datore di lavoro all’ISPESL (mod. B) che
effettuerà la prima visita e quelle periodiche (almeno ogni 2 anni);
ing. Maines Fernando
517
Elementi per la progettazione di una cantina
Gli elementi del progetto
denuncia degli apparecchi in pressione (D.M. 1 febbraio 1975) riguardanti sia
generatori di acqua calda sia serbatoi di compressori ed autoclavi con prodotto
pressione per volume superiore ad 8000;
¾ dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico (D.M. 22 gennaio 2008, n. 37,
costituita anche da una relazione contenete la tipologia dei materiali impiegati ed il
progetto esecutivo;
¾ denuncia degli impianti di sollevamento, se non manuali e di portata superiore a 200
kg (anche se installati su macchine operative) omologati dall’ISPESL e verificati
annualmente dall’ASL;
¾ schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati in azienda;
¾ documentazione attestante l’avvenuta informazione e formazione sui rischi (artt. 21
e 22 del D.P.R. 626/94);
¾ documentazione attestante la vaccinazione antitetanica dei dipendenti;
¾ giudizi di idoneità sanitaria rilasciati dal medico competente dopo gli accertamenti
sanitari svolti sui dipendenti.
Più in particolare per quanto riguarda il documento della valutazione dei rischi si ricorda che
deve rappresentare il risultato di uno sforzo congiunto di tutti coloro che operano in cantina a
qualsiasi livello di responsabilità (datore di lavoro, dirigente, enologo, preposto per la
sicurezza, lavoratori) con l’obiettivo di individuare tutti gli elementi ed i fattori significativi che
possono contribuire ad aumentare la sicurezza.
¾
L’analisi preliminare del processo produttivo, lo studio delle soluzioni progettuali ed
organizzative intese alla riduzione dei rischi (di infortunio o di malattia) si devono concretizzare
anche nella scelta degli opportuni dispositivi di protezione personale (DPI) da mettere a
disposizione dei lavoratori (vestiario, calzature, guanti, maschere respiratorie, cinture di
sicurezza, tappi o cuffie per gli orecchi, …) e nella elaborazione del Manuale di Sicurezza dei
Dipendenti indirizzato anche per gli eventuali lavoratori stagionali che operano nella cantina e
per i terzi lavoratori che a titolo diverso operino al suo interno.
La corretta esecuzione della mansioni affidate seguendo precise procedure di intervento
appositamente predisposte è basilare per la prevenzione di ogni rischio di infortunio
nell’ambiente di lavoro. Queste, oltre a prevedere l’utilizzo dei DPI, necessitano il rispetto di
specifiche norme di sicurezza70 imposte da procedure descritte nel manuale; il mancato
70
Le maestranze devono adottare i comportamenti e le procedure previste nei rispettivi mansionari, e quanto
espressamente previsto dall’articolo 5 del D.Lgs 626/94 e cioè:
¾
osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini
della protezione collettiva ed individuali;
¾
utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i
mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
¾
utilizzare in modo appropriato i DPI messi a disposizione;
ing. Maines Fernando
518
Elementi per la progettazione di una cantina
Gli elementi del progetto
rispetto di quanto prescritto verrà notificato al dipendente con apposito richiamo. Infatti per
ogni attrezzatura, mezzo o impianto utilizzato e per le operazioni ad essi connesse è prevista
una specifica procedura che prevede l’obbligo di adozione di precisi comportamenti da parte
dell’operatore ai quali attenersi.
In primo luogo devono essere individuati i punti del processo produttivo ad alto rischi di
infortunio:
¾
ricevimento uve:
o
accesso alla cantina, pesatura, circolazione mezzi dei soci;
o
determinazione grado;
o
scarico uva e ammostatura.
¾
vinificazione e lavorazione dei vini:
o
pressatura;
o
utilizzo di pompe e coclee di trasporto per il pigiato, il mosto, il vino e le
vinacce;
o
operazioni di travaso e di pulizia, in particolare quando è necessario
accedere nei serbatoi;
¾
segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e
dispositivi, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo;
non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza ovvero che
possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei propri confronti;
contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento di tutti gli obblighi
imposti dall’autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori
durante il lavoro.
¾
¾
¾
¾
ing. Maines Fernando
519
Elementi per la progettazione di una cantina
o
o
Gli elementi del progetto
uso SO2;
imbottigliamento.
attività collaterali ed altri rischi generici connessi:
o
utilizzo dei carrelli elevatori;
o
uso di scale e passerelle;
o
rischio connesso all’utilizzo di attrezzature elettriche.
Diversi sono i tipi di infortunio connessi a queste attività e per ciascuno di essi si devono
individuare le misure di protezione e di prevenzione:
¾
¾
scivolamento dovuto alla possibile presenza di liquidi sul pavimento e conseguente
caduta: si deve provvedere alla pulizia periodica mediante lavaggio con getto d’acqua
delle macchine, delle passerelle e delle scale di accesso. Per la pulizia e la
manutenzione delle presse viene rammentato il divieto assoluto di operare su
macchine in movimento (è necessario mettere la macchina fuori servizio nel caso
debbano effettuare interventi su di essa;
ing. Maines Fernando
520
Elementi per la progettazione di una cantina
Gli elementi del progetto
rumore: il personale deve utilizzare correttamente i dispositivi di protezione
tappi/cuffie messi a loro disposizione dalla cantina;
¾ contusioni e causticazioni agli occhi ed agli arti dovuti a spruzzi di acqua e soda:
durante tali attività vige l’obbligo dell’uso corretto degli occhiali e dei guanti
protettivi;
¾ schiacciamento e cesoiamento, nel corso delle attività di pulizia e di
manutenzione sulle macchine;
¾ contatto con prodotti chimici ed inalazione delgli stessi: prima dell’utilizzo è fatto
obbligo ai lavoratori di consultare le schede tecniche e di sicurezza del prodotto e di
dotarsi dei DPI previsti. Il caricamento del solfitometro e l’utilizzo della SO2 deve
essere effettuato esclusivamente da personale qualificato ed addestrato;
¾ elettrocuzione: la cantina deve essere provvista di tutti i sistemi di sicurezza
(salvavita, messa a terra) tali da ridurre questo tipo di infortunio. In particolare si
deve evitare l’utilizzo di strumenti elettrici (eccetto lampadine portatili a 24V) nelle
fasi di pulizia con acqua e vapore.
Per ciascuna attività individuata devono essere definite le procedure per un corretto utilizzo
dei mezzi, delle attrezzature e degli impianti. Eccone un esempio relativo all’impianto di
imbottigliamento:
¾ gli operatori che agiscono sulla linea di imbottigliamento, prima di iniziare le
operazioni devono accertarsi che il sistema di protezione della linea sia funzionante
ed in perfetto stato di efficienza;
¾ i dipendenti addetti alla linea d’imbottigliamento non possono rimuovere, nemmeno
temporaneamente, le protezioni e/o i dispositivi di sicurezza;
¾ il personale esposto al rischio di rottura, frantumazione o scoppio delle bottiglie deve
indossare costantemente un baschetto con visiera per la protezione integrale del viso
e dei guanti protettivi a tutela degli arti superiori.
¾
6.13 Dichiarazione di fine attività
I lavori si intendono ultimati quando la struttura e le caratteristiche formali dell’opera sono
individuabili in modo univoco. I lavori eventualmente necessari per rendere l’opera agibile sono
soggetti a denuncia d’inizio di attività.
Del completamento dei lavori il titolare della concessione è tenuto a dare comunicazione al
Comune. Tale documentazione è sottoscritta anche dal direttore dei lavori e dal costruttore.
L’interessato comunica al comune la data di ultimazione dei lavori. Alla comunicazione va
allegato un certificato finale sulla regolare esecuzione redatto da un tecnico abilitato, che
attesti la conformità delle opere al progetto presentato.
6.14 Iscrizione al catasto
ing. Maines Fernando
521
Elementi per la progettazione di una cantina
Gli elementi del progetto
La normativa prescrive l’obbligo di accatastare un nuovo edificio entro il 31 gennaio
dell’anno successivo71 alla data in cui l’immobile risulta usufruibile (lo stesso vale anche per
tutti gli edifici precedentemente esenti da tale obbligo se sottoposti a ristrutturazione o
comunque ad interventi che necessitano di licenza edilizia o di dichiarazione di inizio attività).
La procedura richiede l’intervento di un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra,
perito edile, perito agrario iscritto al relativo Albo professionale). All’Ufficio del Catasto Edilizio
Urbano il tecnico deve presentare la documentazione DOCFA in versione cartacea ed in
versione informatica (file su dischetto) e i disegni di ciascuna unità immobiliare interessata
eseguiti in scala 1:200 0 1:500 su appositi fogli lucidi in poliestere appositamente predisposti
(per la Provincia di Trento esiste la possibilità di scaricare le maschere di tali moduli in formato
.dwg o .dxf dal sito del Catasto).
Al momento della consegna della documentazione il tecnico riceve apposita ricevuta e la
rendita catastale che il personale dell’ufficio calcola al momento (ad eccezione di casi complessi
che richiedono un sopralluogo). La ricevuta dovrà successivamente essere allegata alla
richiesta di agibilità da inoltrare allo specifico ufficio del Comune.
6.15 Procedure conclusive
6.15.1 Collaudo delle strutture
La legge n. 1086 del 1971 (artt. 4 e 6) impone che le opere di conglomerato cementizio
armato, normale e precompresso e quelle a struttura metallica (anche nel caso di eventuali
varianti in corso d’opera), prima del loro inizio, vengano denunciate dal costruttore all’ufficio
per l’Edilizia privata del Comune, che provvede a trasmettere tale denuncia al competente
ufficio tecnico regionale.
Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed i recapiti del committente, del progettista
delle strutture, del direttore dei lavori e del costruttore. Alla denuncia, inoltre, deve essere
allegata la seguente documentazione:
¾ il progetto dell’opera in triplice copia, firmato dal progettista, dal quale risultino in
modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l’ubicazione, il tipo, le dimensioni
delle strutture, e quanto altro occorre per definire l’opera sia nei riguardi
dell’esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;
¾ una relazione illustrativa in triplice copia firmata dal progettista e dal direttore dei
lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le dosature dei materiali che
verranno impiegati nella costruzione.
L’ufficio restituisce al costruttore, all’atto stesso della presentazione, una copia del progetto
e della relazione con l’attestazione dell’avvenuto deposito 72.
A strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita
presso lo stesso ufficio una relazione, redatta in triplice copia, sull’adempimento di tali
obblighi, esponendo:
¾ i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da un laboratori abilitato (in
Provincia di Trento dal Laboratorio Prove Materiali della Provincia);
¾ per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla
tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;
71
In realtà è il caso di effettuare l’accatastamento il prima possibile in quanto la ricevuta rilasciata dall’ufficio del
Catasto viene richiesta dal Comune in occasione della domanda di agibilità, necessaria per poter iniziare l’attività
produttiva.
72
In Provincia di Trento si devono presentare, direttamente all’Ufficio Cementi Armati del Servizio Edilizia Pubblica
della Provincia, in duplice copia (e con due marche da bollo) la seguente documentazione:
¾
dichiarazione di accettazione dell’incarico di collaudo.
¾
relazione illustrativa dei materiali da utilizzare firmato dal progettista e dal Direttore lavori;
¾
relazione di calcolo;
¾
disegni delle strutture;
¾
progetto architettonico (planimetrie, piante, sezioni, prospetti, particolari, …).
ing. Maines Fernando
522
Elementi per la progettazione di una cantina
Gli elementi del progetto
l’esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate
per copia conforme.
L’ufficio restituisce al direttore dei lavori, all’atto stesso della presentazione, una copia della
relazione con l’attestazione dell’avvenuto deposito, e provvede a trasmettere una copia di tale
relazione al competente ufficio tecnico regionale.
Il direttore dei lavori consegna al collaudatore la relazione, unitamente alla documentazione
allegata.
Infatti gli artt. 7 e 8 della medesima legge prescrivono il collauda statico per tutte le opere
di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, la cui
sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità. Tale collaudo deve essere
eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all’albo da almeno dieci anni, che non sia
intervenuto in alcun modo nella progettazione, nella direzione o nell’esecuzione dell’opera.
Pertanto, contestualmente alla denuncia, il direttore dei lavori è tenuto a presentare presso
lo l’Ufficio per l’Edilizia Privata, l’atto di nomina del collaudatore scelto dal committente e la
contestuale dichiarazione di accettazione dell’incarico, corredati da certificazione attestante le
condizioni previste.
Completata la struttura con la copertura dell’edificio, il direttore dei lavori ne dà
comunicazione all’Ufficio e al collaudatore che ha 60 giorni di tempo per effettuare il collaudo.
In corso d’opera possono essere eseguiti collaudi parziali motivati da difficoltà tecniche e da
complessità esecutive dell’opera, fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni.
Il collaudatore redige, sotto la propria responsabilità, il certificato di collaudo73 in tre copie
che invia al competente ufficio tecnico regionale e al committente, dandone contestuale
comunicazione all’Ufficio per l’Edilizia Privata.
¾
6.15.2 Verifica del VV.F. e rilascio del Certificato di Prevenzione Antincendio
Al termine dei lavori e precedentemente all’inizio dell’attività il titolare deve effettuare la
richiesta del rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi che attesti che la cantina e gli
impianti sono stati effettivamente realizzati in conformità ai progetti approvati dal Comando
VV.F. (si deve far riferimento alla data e numero di protocollo della relativa richiesta) o alle
eventuali prescrizioni impartite.
Alla richiesta vanno allegati i seguenti documenti74:
¾ copia della lettera di approvazione del Comando relativa ai progetti citati;
¾ l’elenco da riportarsi nel Certificato di Prevenzione Incendi relativo agli impianti ed
apparecchiature che presentano pericolo di incendio (generatori di calore, ecc.), tipo
e quantitativi delle sostanze pericolose ai fini dell’incendio ed ai sistemi, dispositivi ed
attrezzature antincendio (attacchi motopompa, idranti UNI, estintori, …).
¾ relativamente agli elementi strutturali portanti e/o separanti classificati ai fini della
resistenza al fuoco (con esclusione delle porte e degli altri elementi di chiusura):
o certificazioni di resistenza al fuoco75 (modulo CERT. REI);
o dichiarazioni di corrispondenza dell’elemento in opera, compreso l’eventuale
rivestimento protettivo, con quello certificato (modulo DICH. CORRISP.); per
i rivestimenti protettivi il titolare dovrà trattenere presso di sé la
dichiarazione di corretta installazione (moduli DICH. RIV. PROT.).
¾ relativamente ai materiali, alle porte e ad altri elementi di chiusura classificati ai fini
della resistenza al fuoco: dichiarazioni di corretta posa in opera (modulo DICH. POSA
IN OPERA) a firma dell’installatore con allegate dichiarazioni di conformità del
materiale o del prodotto da parte del fornitore e copie dell’omologazione;
73
Per il rilascio di licenza d’uso o di agibilità, se prescritte, occorre presentare all’amministrazione comunale una
copia del certificato di collaudo.
74
La documentazione tecnica è atta a comprovare la conformità delle opere alla normativa vigente ed ai progetti
approvati dai VV.F. E’ riferita a strutture, finiture, impianti, attrezzature e componenti d’impianti con specifica Funzione
ai fini della sicurezza antincendio. In caso di ampliamenti o modifiche le documentazioni da produrre vanno riferite alle
parti ampliate o modificate.
75
I rapporti di prova e le relazioni di calcolo, acquisiti dal titolare in allegato alle relative certificazioni, sono
trattenuti dal titolare stesso e tenuti a disposizione del Comando per eventuali controlli.
ing. Maines Fernando
523
Elementi per la progettazione di una cantina
Gli elementi del progetto
relativamente ad impianti rilevanti76 ai fini della sicurezza antincendio: dichiarazioni
di conformità77 previste dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e dal DPR 380/2001 e
redatte secondo la modulistica appositamente predisposta con D.M. del 20 febbraio
1992. Le dichiarazioni di conformità devono specificare anche il rispetto degli obblighi
per quanto riguarda la marcatura CE delle apparecchiature/prodotti/materiali.
¾ relativamente a componenti ed attrezzature di impianto con specifica funzione ai fini
della sicurezza antincendio (non compresi negli impianti previsti al punto
precedente): dichiarazioni di corretta installazione (modulo DICH. IMP.) da parte
dell’installatore, alle quali è allegata la documentazione attestante la conformità del
prodotto al prototipo approvato, certificato od omologato e la documentazione
attestante la conformità del prodotto alla norma tecnica di riferimento.
Il progetto e gli allegati obbligatori sono tenuti a disposizione, per eventuali controlli, presso
l’attività.
Si devono inoltre riportare i dati relativi al calcolo del contributo previsto e al relativo
versamento effettuato.
In attesa del sopralluogo per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi il titolare può
presentare una dichiarazione (per l’inizio dell’attività) con la quale si assicura che la cantina è
stata realizzata nel rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio; tale
conformità è comprovata dalle dichiarazioni e certificazioni allegate alla domanda di
sopralluogo. Il titolare dichiara inoltre, di essere a conoscenza degli obblighi di cui all’art. 5 del
DPR 12 gennaio 1998 n. 3778 ed all’art. 4 del D.M. 10 marzo 199879, alla cui osservanza darà
corso con la messa in esercizio dell’attività.
¾
6.15.3 Comunicazione di installazione dell’impianto di sollevamento
L’installazione e la messa in opera degli ascensori e dei montacarichi presso una cantina,
aventi corsa superiore a 2 m e portata pari o superiore a 25 kg, è soggetta a comunicazione,
76
Relativi ai seguenti impianti:
¾
di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell’energia elettrica;
¾
di protezione contro le scariche atmosferiche (quando è previsto l’impianto);
¾
di trasporto e utilizzazione di gas allo stato liquido e aeriforme;
¾
di utilizzazione, trasporto e distribuzione di fluidi infiammabili, combustibili o comburenti.
¾
di riscaldamento e climatizzazione (relativamente al generatore di calore);
¾
per l’estinzione degli incendi;
¾
per l’evacuazione del fumo e del calore;
¾
per la rivelazione di fumo, gas e incendio;
¾
per la comunicazione e l’allarme.
77
Per impianti non ricadenti nel campo di applicazione del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 la dichiarazione di
conformità può essere sostituita da dichiarazione di corretta installazione e funzionamento da compilarsi sul modello
mod. DICH. IMP. da parte dell’installatore, corredata di progetto a firma di professionista, riferito alle eventuali norme
di prodotto e/o agli eventuali requisiti prestazionali previsti da disposizioni vigenti, o da prescrizioni del Comando
Provinciale VV.F..
In assenza di progetto si possono produrre certificazioni redatte sul modello mod. CERT. IMP. a firma di
professionista iscritto negli appositi elenchi del M.I. (legge 7 dicembre 1984, n. 818) corredata di documentazione
tecnica illustrativa, espressamente specificante il rispetto dei requisiti tecnici e prestazionali previsti da disposizioni
vigenti o da prescrizioni del Comando Provinciale VV.F.
78
Tale articolo prevede l’obbligo:
¾
di mantenere in stato d’efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza
antincendio adottate ed di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le
cadenze temporali che sono indicate dal Comando nel Certificato di Prevenzione Incendi o all’atto del
rilascio della ricevuta;
¾
di assicurare una adeguata informazione e formazione del personale dipendente sui rischi di incendio
connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da
osservare per evitare l’insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio;
¾
di predisporre ed aggiornare l’apposito registro relativo ai controlli di cui sopra;
¾
di avviare le procedure previste dagli articoli 2 e 3, in caso di modifica delle strutture e degli impianti
ovvero delle condizioni di esercizio dell’attività, che comportino un’alterazione delle preesistenti condizioni
di sicurezza antincendio.
79
Gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti e sulle attrezzature di protezione antincendio devono
essere effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica
emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza di dette norme di buona tecnica, delle
istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall’installatore.
ing. Maines Fernando
524
Elementi per la progettazione di una cantina
Gli elementi del progetto
da parte del proprietario o del suo legale rappresentante, al Comune competente per territorio
o alla Provincia Autonoma80, entro dieci giorni dalla data della dichiarazione di conformità CE
dell’installatore81 dell’impianto (artt. 11 e 12 del D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 - Regolamento
recante norme per l’attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei
procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della
relativa licenza di esercizio).
Tale comunicazione deve contenere:
¾ l’indirizzo dello stabile ove è installato l’impianto;
¾ la velocità, la portata, la corsa, il numero delle fermate e il tipo di azionamento;
¾ il nominativo o la ragione sociale dell’installatore dell’ascensore o del costruttore del
montacarichi;
¾ la copia della dichiarazione di conformità (l’originale in Provincia di Trento);
¾ l’indicazione della ditta, abilitata ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, cui il
proprietario ha affidato la manutenzione dell’impianto82;
¾ l’indicazione del soggetto incaricato di effettuare le ispezioni periodiche sull’impianto
che abbia accettato l’incarico.
L’ufficio competente assegna all’impianto, entro trenta giorni, un numero di matricola e lo
comunica al proprietario o al suo legale rappresentante dandone contestualmente notizia al
soggetto competente per l’effettuazione delle verifiche periodiche.
Anche nel caso si apportassero determinate modifiche costruttive83, il proprietario, previo
adeguamento dell’impianto, invia, per la parte modificata o sostituita, la comunicazione al
comune competente per territorio nonché al soggetto competente per l’effettuazione delle
verifiche periodiche.
Infatti il proprietario della cantina, o il suo legale rappresentante, sono tenuti ad effettuare
regolari manutenzioni dell’impianto installato, nonché a sottoporre lo stesso a verifica periodica
ogni due anni. Alla verifica periodica degli ascensori e montacarichi provvedono, secondo i
rispettivi ordinamenti, a mezzo di tecnici forniti di laurea in ingegneria, l’Azienda Sanitaria
80
Nel caso della Provincia di Trento la comunicazione deve essere inviata all’U.O.P.S.A.L. (Unità Operativa
Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) dell’Ufficio Provinciale Prevenzione Infortuni.
81
L’installatore appone la marcatura CE all’ascensore e redige una dichiarazione di conformità del montacarichi o
dell’ascensore (una copia va conservata per dieci anni a decorrere dalla data di commercializzazione dell’ascensore)
recante i seguenti elementi:
¾
nome e indirizzo dell’installatore dell’ascensore;
¾
descrizione dell’ascensore, designazione del tipo o della serie, numero di serie e indirizzo in cui l’ascensore
è installato;
¾
anno di installazione dell’ascensore;
¾
tutte le disposizioni pertinenti cui soddisfa l’ascensore;
¾
(eventualmente) richiamo alle norme armonizzate di riferimento;
¾
(eventualmente) nome, indirizzo e numero di identificazione dell’organismo notificato che ha effettuato
l’esame CE del tipo dell’ascensore modello;
¾
(eventualmente) riferimento all’attestato CE del tipo;
¾
(eventualmente) nome, indirizzo e numero di identificazione dell’organismo notificato che ha effettuato la
verifica CE dell’ascensore;
¾
(eventualmente) nome, indirizzo e numero di identificazione dell’organismo notificato che ha effettuato
l’esame finale dell’ascensore;
¾
(eventualmente) nome, indirizzo e numero di identificazione dell’organismo notificato che ha verificato il
sistema di garanzia qualità attuato dall’installatore;
¾
identificazione del firmatario autorizzato ad impegnare l’installatore dell’ascensore.
Anche per i singoli sistemi di sicurezza, a servizio dell’ascensore, deve essere redatta una dichiarazione di
conformità.
82
Ai fini della conservazione dell’impianto e del suo normale funzionamento, il proprietario o il suo legale
rappresentante sono tenuti ad affidare la manutenzione di tutto il sistema dell’ascensore o del montacarichi a persona
munita di certificato di abilitazione o a ditta specializzata ovvero a un operatore comunitario dotato di specializzazione
equivalente che debbono provvedere a mezzo di personale abilitato.
83
I seguenti interventi sono considerati modifiche costruttive non rientranti nell’ordinaria o straordinaria
manutenzione:
¾
il cambiamento della velocità;
¾
il cambiamento della portata;
¾
il cambiamento della corsa;
¾
il cambiamento del tipo di azionamento, quali quello idraulico o elettrico;
¾
la sostituzione del macchinario, della cabina con la sua intelaiatura, del quadro elettrico, del gruppo
cilindro-pistone, delle porte di piano, delle difese del vano e di altri componenti principali.
ing. Maines Fernando
525
Elementi per la progettazione di una cantina
Gli elementi del progetto
Locale competente per territorio, ovvero, l’ARPA84, quando le disposizioni regionali
attribuiscano ad essa tale competenza, la Direzione Provinciale del Lavoro del Ministero del
Lavoro competente per territorio (per gli impianti installati presso gli stabilimenti industriali o
le aziende agricole), nonché, (ed è questo il caso più frequente) gli organismi privati di
certificazione abilitati per le valutazioni di conformità.
6.15.4 L’autorizzazione sanitaria
La principale normativa di riferimento è il D.P.R. 327/80 (Titolo 2 - Autorizzazioni sanitarie,
artt. 25 ÷ 30), secondo la quale è soggetto ad autorizzazione sanitaria l’esercizio di
stabilimenti di produzione, preparazione e confezionamento, nonché di depositi all’ingrosso di
sostanze alimentari, rilasciata dall’organo delle Regioni, o delle Province Autonome di Trento e
di Bolzano, competente secondo il rispettivo ordinamento in materia medica.
Prima dell’inizio dell’attività e successivamente alla fine dei lavori, è necessario richiedere il
rilascio o l’aggiornamento dell’Autorizzazione Sanitaria (prevista dall’art. 2 della L. del 30 aprile
1962 n. 283 e dagli artt. 25 e 27 del D.P.R. 26 marzo 80 n. 327 per ogni cantina adibita alla
produzione e/o alla preparazione e/o al confezionamento e/o all’immagazzinamento di vino). In
caso di aggiornamento di un’autorizzazione sanitaria già esistente (di cui si deve allegare
copia), si deve precisare se si tratta di subingresso, ampliamento, variazione ubicazione o
variazione/integrazione della produzione.
La domanda85, in marca da bollo deve riportare i dati del richiedente e della relativa ditta:
sede legale, sede produttiva, numero di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura, C.F. e/o P.Iva, eventuali altre iscrizioni (R.I., ...), tipologia di
conduzione (familiare, artigianale o industriale), eventuali marchi registrati, proprietà dei
locali, superficie occupata ed eventuali ampliamenti, le fonti di approvvigionamento dell’acqua
potabile. Nel caso sia previsto l’utilizzo di acqua proveniente da rete privata (pozzo o sorgente)
è necessario richiedere preventivamente l’analisi per accertarne la potabilità. La richiesta, su
carta libera, va indirizzata all’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, unitamente
all’attestazione del versamento della relativa tassa.
Sulla domanda, inoltre, si deve indicare le modalità di smaltimento dei reflui di cantina (in
pubblica fognatura, in vasca stagna, …) e dei rifiuti solidi.
84
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente.
La domanda deve essere sottoscritta davanti al dipendente competente del Servizio di attività di gestione
sanitaria oppure trasmessa unitamente a fotocopia non autenticata del documento di identità del sottoscrittore (art. 38
85
del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445).
ing. Maines Fernando
526
Elementi per la progettazione di una cantina
Gli elementi del progetto
Infine si deve dichiarare il numero di addetti impegnati nello svolgimento dell’attività86, il
carattere dell’attività (continuativa o stagionale) ed il giorno a decorrere dal quale sarà
possibile effettuare l’ispezione dei locali e delle attrezzature.
Alla richiesta si devono allegare i seguenti documenti:
¾ visura della C.C.I.A.A. riportante in calce la dicitura antimafia (ex art. 9 DPR
252/1998) oppure la dicitura antimafia e separatamente autocertificazione (ex art. 5
DPR 252/1998), oppure solo l’autocertificazione (ex art. 5 DPR 252/1998) qualora
non ancora iscritto alla C.C.I.A.A.;
¾ una marca da bollo per l’invio della risposta;
¾ l’attestazione del versamento di un importo, in funzione della superficie, secondo le
seguenti classi:
o
fino a 50 m2;
o
superiore a 50 m2 ed inferiore a 100 m2;
o
oltre 100 m2: ad una tariffa base si deve aggiungere una quota per ogni 50
m2 o frazioni eccedenti i 100 m2 (per il solo aggiornamento
dell’Autorizzazione Sanitaria, esclusi gli ampliamenti sono richiesti è prevista
una sola quota fissa).
¾ tre copie delle planimetrie (vidimate da un progettista abilitato) di tutti i locali
interessati in scala 1:100 o 1:200, con inserite le attrezzature d’uso;
¾ una relazione con la descrizione sommaria dei locali, degli impianti, delle attrezzature
nonché del ciclo produttivo e dei sistemi utilizzati per assicurare la salubrità e la
conservazione degli alimenti;
¾ eventuali esemplari dei marchi, atti ad identificare l’impresa con i relativi estremi di
registrazione;
¾ eventuale copia della precedente Autorizzazione Sanitaria.
La relazione, che rappresenta in realtà un estratto di quanto è previsto dall’applicazione del
sistema di autocontrollo (HACCP) reso obbligatorio dal D. Lgs. 155/97, può essere organizzata
secondo la seguente struttura:
¾ inquadramento territoriale della cantina;
¾ descrizione delle caratteristiche produttive (qualitative e quantitative) della cantina;
¾ aspetti organizzativi generali:
o
descrizione funzionale del processo produttivo;
o
struttura organizzativa (accessi, sistema di circolazione interna, impianti
tecnici).
¾ aspetti sanitari:
o
locali e relative attrezzature;
o
descrizione sommaria dei sistemi e dei processi adottati per assicurare la
salubrità degli ambienti, partendo dall’analisi dei rischi sanitari di natura
fisica, chimica e microbiologica.
¾ calcolo dell’importo del versamento per l’autorizzazione sanitaria.
Il primo obiettivo dell’autorità sanitaria competente è quello di accertare che la cantina
sia provvista di locali distinti e separati:
¾ per la produzione, preparazione e confezionamento delle sostanze destinate
all’alimentazione;
¾ per il deposito dei prodotti finiti;
¾ per la detenzione di sostanze non destinate all’alimentazione.
I locali, inoltre, debbono essere in numero adeguato al potenziale produttivo ed alle
caratteristiche dello stabilimento e del prodotto o dei prodotti finiti, con separazioni ed
attrezzature idonee a garantire l’igienicità di prodotti in lavorazione. Tutti i locali ai quali si può
accedere dall’interno della cantina, ivi compresi i locali adibiti ad abitazione od uffici, sono
soggetti ad accertamento dei requisiti igienico-sanitari.
Si deve anche accertare che i predetti locali siano:
¾ costruiti in modo tale da garantire una facile e adeguata pulizia;
¾ sufficientemente ampi, cioè tali da evitare l’ingombro delle attrezzature e
l’affollamento del personale;
86
Le aziende con più di tre dipendenti, ai sensi dell’art. 48 del D.P.R. 303/55, devono comunicare la loro attività
anche all’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari - Unità Operativa Igiene e Medicina del Lavoro.
ing. Maines Fernando
527
Elementi per la progettazione di una cantina
¾
¾
¾
¾
Gli elementi del progetto
rispondenti ai requisiti razionali sotto il profilo igienico-sanitario, con valori
microclimatici atti ad assicurare condizioni di benessere ambientale anche in
relazione alle peculiari esigenze di lavorazione; aerabili (naturalmente o
artificialmente) sia per prevenire eventuali condensazioni di vapore, sia per evitare lo
sviluppo di muffe; con sistema di illuminazione (naturale o artificiale) tale da
prevenire, in ogni caso, la contaminazione delle sostanze alimentari;
dotati di pareti e di pavimenti facilmente lavabili e disinfettabili, con superfici in
grado di assicurare livelli di igiene adatti al tipo di lavorazioni che vengono
effettuate;
muniti di dispositivi in grado di evitare la presenza di roditori, di altri animali o di
insetti;
adibiti esclusivamente agli usi cui sono destinati, secondo quanto indicato nella
pianta planimetrica allegata alla domanda di autorizzazione.
L’autorità sanitaria competente, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione
dell’interessato di avvenuto approntamento dei locali e degli impianti destinati alla produzione,
preparazione, confezionamento e deposito di sostanze alimentari, rilascia l’autorizzazione,
previo accertamento dell’osservanza delle disposizioni della specifica normativa mediante un
sopralluogo (a spese del richiedente) per la verifica dei locali e delle attrezzature (è possibile a
riguardo richiedere anche un parere a tavolino in corso d’opera).
L’autorizzazione deve contenere:
¾ il nome o la ragione sociale e la sede dell’impresa;
¾ l’indicazione dell’ubicazione dello stabilimento di produzione, di preparazione, di
confezionamento, o del deposito all’ingrosso delle sostanze alimentari;
¾ l’indicazione delle sostanze alimentari di cui è autorizzata la produzione, la
preparazione, il confezionamento e la detenzione;
¾ la dichiarazione di rispondenza dei locali e degli impianti ai requisiti igienico-sanitari
prescritti;
¾ l’indicazione degli eventuali marchi depositati e degli estremi relativi al deposito degli
stessi;
¾ le altre indicazioni e condizioni ritenute necessarie al fine di assicurare che le
sostanze prodotte siano idonee, sotto il profilo igienico-sanitario.
Qualora l’impresa titolare dell’autorizzazione intenda variare elementi sostanziali delle
tecniche e delle metodologie produttive oppure apportare modifiche ai locali ed impianti, deve
darne preventiva comunicazione all’autorità sanitaria competente. Tali variazioni possono
comportare il rilascio di una nuova autorizzazione o, più semplicemente, richiedere un nulla
osta dell’autorità sanitaria competente, da rilasciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della
comunicazione da parte dell’impresa interessata. Qualora, trascorso il predetto termine,
l’autorità sanitaria non si sia pronunciata, almeno in via interlocutoria, il nulla osta si intende
concesso. L’autorità sanitaria competente annota su apposito registro gli estremi delle
ing. Maines Fernando
528
Elementi per la progettazione di una cantina
Gli elementi del progetto
autorizzazioni rilasciate, le variazioni intervenute e gli eventuali provvedimenti adottati in
conseguenza di trasgressioni.
Le cantine devono essere inoltre provviste:
¾ di impianti, attrezzature ed utensili riconosciuti idonei sotto il profilo igienicosanitario e costruiti in modo da consentire la facile, rapida e completa pulizia. Le
superfici destinate a venire a contatto con le sostanze alimentari nelle varie fasi della
produzione, della preparazione e del confezionamento, debbono essere in materiale
idoneo;
¾
¾
di acqua potabile in quantità sufficiente allo scopo. Ove non sia disponibile una
quantità sufficiente di acqua potabile si può ricorrere ad acqua con caratteristiche
chimico-fisiche diverse, ma in ogni caso corrispondenti ai requisiti microbiologici e,
relativamente alle tolleranze ammesse per le sostanze nocive, a quelli chimici
prescritti per le acque potabili. È vietata l’utilizzazione di tali acque non potabili nel
ciclo di lavorazione delle sostanze alimentari e nella pulizia degli impianti, delle
attrezzature e degli utensili destinati a venire a contatto con tali sostanze. L’autorità
sanitaria accerterà che le reti di distribuzione interna delle acque potabili e non
potabili siano nettamente separate, indipendenti e riconoscibili, in modo da evitare
possibilità di miscelazione. La corrispondenza delle acque impiegate in cantina, non
provenienti dai pubblici acquedotti, deve essere accertata dall’autorità sanitaria
competente mediante periodici controlli, eseguiti dai Laboratori Provinciali di Igiene e
Profilassi. Per le particolari esigenze, in caso di insufficiente disponibilità di acqua
potabile, può essere ammesso l’uso di altra acqua, ma comunque rispondente ai
requisiti microbiologici e, relativamente alle tolleranze ammesse per le sostanze
nocive, a quelli chimici prescritti per le acque potabili. Tale acqua potrà essere
utilizzata anche oltre i limiti di impiego previsti previa autorizzazione della
competente autorità sanitaria. La stessa autorità sanitaria potrà esonerare da tali
obblighi per le lavorazioni in cui, a causa di particolari necessità tecnologiche, possa
essere giustificato l’impiego di acque non rispondenti ai requisiti di cui sopra, purché
il procedimento tecnologico assicuri in ogni caso l’assoluta salubrità del prodotto
finito. Nei locali per la detenzione di sostanze non destinate all’alimentazione è
consentita la detenzione di sostanze il cui impiego è determinato da esigenze di
manutenzione, disinfezione e disinfestazione degli impianti e dei locali, nei
quantitativi ragionevolmente necessari per tali usi e sempreché disposizioni speciali
non ne vietino l’uso e la detenzione. I coadiuvanti tecnologici debbono essere
custoditi in depositi separati da quelli destinati alla custodia delle sostanze chimiche e
degli utensili usati per la pulizia e disinfezione.
di servizi igienici in numero proporzionato al numero degli addetti e preferibilmente
divisi per sesso; devono essere ubicati presso la cantina stessa o in un fabbricato ad
essa adiacente (almeno un servizio igienico deve essere riservato all’eventuale
personale amministrativo), non comunicanti direttamente con i locali adibiti a
lavorazione, deposito e vendita delle sostanze alimentari. Si devono suddividere i
ing. Maines Fernando
529
Elementi per la progettazione di una cantina
¾
¾
¾
¾
¾
¾
Gli elementi del progetto
servizi in locale bagno (ad aerazione diretta o forzata) e locale antibagno, entrambi
dotati di porta a chiusura automatica; debbono avere pareti e pavimenti costruiti in
materiale impermeabile e facilmente lavabile e disinfettabile. Deve essere previsto un
numero di lavabi, con comando non manuale dell’erogazione dell’acqua, facilmente
raggiungibili dal luogo di lavorazione. I gabinetti debbono essere in numero adeguato
al personale addetto alla lavorazione: dotati di acqua corrente in quantità sufficiente
e forniti di vaso a caduta di acqua, di lavabo con erogazione a comando non manuale
(a pedale o con altri accorgimenti tecnici), con distributori di sapone liquido od in
polvere e con asciugamani elettrici o con asciugamani non riutilizzabili da cestinare
dopo l’uso;
di spogliatoi (preferibilmente divisi per sesso), forniti di armadietti individuali (in
numero almeno pari a quello degli addetti), lavabili, disinfettabili e disinfestabili, a
doppio scomparto per il deposito, rispettivamente, degli indumenti personali e di
quelli usati per il lavoro. Le docce debbono essere di numero adeguato a seconda del
tipo di lavorazione ed al numero di persone addette alla lavorazione;
di dispositivi per lo smaltimento dei rifiuti, rispondenti alle esigenze dell’igiene sia per
lo smaltimento delle acque di rifiuto industriale e delle acque luride, sia dei rifiuti
solidi che debbono essere rimossi al più presto dalle aree e dai locali di lavorazione e
confezionamento;
di contenitori di rifiuti e immondizie atti ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti stessi,
posti a congrua distanza dai locali di lavorazione in aree opportunamente protette.
Diversi sono i requisiti igienico sanitari richiesti per i reparti operativi in funzione
delle operazioni svolte in essi:
ricevimento uve ed ammortamento: si devono predisporre stazioni di scarico ed
ammostamento realizzate con materiale impermeabile e, se esterne, poste sotto
tettoia;
fermentazione, decantazione, stabilizzazione e stoccaggio per i quali è fondamentale
assicurare i seguenti elementi:
o
pareti intonacate, tinteggiate e rivestite con materiale impermeabile fino ad
un’altezza di 2 m dal pavimento;
o
pavimento in materiale impermeabile, dotato di un numero di pozzetti per la
raccolta delle acque di lavaggio sufficiente a garantire un rapido sgrondo
delle acque stesse;
o
un numero sufficiente di punti di erogazione idrica per garantire un agevole
lavaggio della pavimentazione e delle attrezzature;
o
serbatoi e tini realizzati in materiale idoneo al contatto con alimenti.
ing. Maines Fernando
530
Elementi per la progettazione di una cantina
Gli elementi del progetto
E’ comunque possibile effettuare queste operazioni, totalmente o in maniera parziale,
in tank in acciaio, collocati in aree esterne alla cantina. Invece se le fermentazioni
avvengono all’interno, i reparti dovranno presentare un adeguato ricambio d’aria
fornito attraverso aperture finestrate di adeguata ampiezza, provviste di zanzariera,
oppure tramite impianto di areazione forzata opportunamente dimensionato per
assicurare una sufficiente capacità di allontanamento della CO2 prodotta in questa
fase.
¾
¾
¾
affinamento nel legno e/o in bottiglia: il reparto deve presentare pareti intonacate ed
imbiancate e pavimentazioni realizzate con materiali impermeabili. Per i locali ricavati
in ambienti “naturali” (grotte, gallerie, …) possono essere concesse deroghe ai
requisiti igienico-sanitari normalmente previsti;
imbottigliamento: se questa attività viene effettuata in proprio presso la cantina di
produzione, il locale utilizzato deve presentare le pareti intonacate, imbiancate e
rivestite con materiale impermeabile fino a 2 m dal pavimento; quest’ultimo deve
essere realizzato in materiale impermeabile, dotato di un numero di pozzetti per la
raccolta delle acque di lavaggio tale da garantire un rapido sgrondo delle acque
stesse. Devono, inoltre, essere presenti lavabi in numero adeguato, dotati di
comando non manuale per l’erogazione dell’acqua, tale da consentire una facile
fruizione da parte degli addetti. Se invece l’imbottigliamento viene effettuato presso
altro stabilimento, si dovrà darne indicazione nella relazione. La responsabilità sulla
correttezza delle operazioni di confezionamento viene trasferita dal produttore allo
stabilimento di confezionamento che, per tale motivo, deve essere indicato in
etichetta. Nel caso infine in cui l’imbottigliamento venga effettuato presso la cantina
di produzione tramite impianto semovente, la responsabilità sulla correttezza delle
operazioni di confezionamento non viene trasferita dal produttore alla ditta che mette
a disposizione l’impianto di imbottigliamento semovente (che pertanto non risulterà
indicato in etichetta). Il produttore, prima di avvalersi di tale impianto semovente
deve acquisire:
o
la certificazione della ditta costruttrice dell’impianto attestante la sua
idoneità dal punto di vista igienico-sanitario a svolgere l’attività di
imbottigliamento;
o
l’attestato della ditta proprietaria dell’impianto nel quale dichiara di aver
proceduto ad adeguate opere di lavaggio e sanitificazione prima dell’arrivo in
cantina.
magazzino imballaggi e contenitori e magazzino di deposito del prodotto finito: i
locali, di dimensioni adeguate alle esigenze, devono presentare pareti intonacate ed
imbiancate e pavimentazioni realizzate con materiale impermeabile;
ing. Maines Fernando
531
Elementi per la progettazione di una cantina
Gli elementi del progetto
magazzino coadiuvanti tecnologici: oltre alle caratteristiche viste per i precedenti
magazzini, deve presentare pozzetti per la raccolta delle acque di lavaggio e di un
numero adeguato di scaffalature realizzate in materiali lavabili;
¾ laboratorio di analisi: deve presentare una adeguata apertura finestrata, o un
sistema di areazione tale da garantire un sufficiente ricambio d’aria. Inoltre deve
presentare pareti imbiancate e rivestite con materiali impermeabile fino a 2 m dal
pavimento (anch’esso rivestito con materiale impermeabile), mentre per i banchi di
lavoro si devono adottare materiali resistenti alla corrosione.
Ulteriori accorgimenti costruttivi per assicurare elevati standard igienico-sanitari sono stati
descritti nello specifico paragrafo del secondo capitolo dedicato all’Analisi ambientale.
¾
6.15.5 Assegnazione del numero civico
L’obbligo di chiedere l’assegnazione o la riassegnazione della numerazione civica ricorre per
i fabbricati ad uso abitativo o destinati ad attività economica, nel caso di nuova costruzione, di
ristrutturazione totale o di qualsiasi altro intervento edilizio che modifica la quantità e/o
l’ubicazione degli ingressi87 del fabbricato.
La numerazione è generalmente assegnata all’ingresso di casa singola, di vano-scala
comune, di appartamento che accede direttamente all’area di libero accesso, oppure
all’accesso dello spazio privato chiuso come cortile, strada privata, corridoio, ecc. In casi
particolari, la numerazione può riguardare aree scoperte, strutture precarie o mobili se
utilizzate per abitazione o per attività.
La normativa di riferimento è la seguente:
¾ legge anagrafica ed il relativo regolamento (L. 1228/54, D.P.R. 223/89);
¾ Regolamento Edilizio Comunale (nel caso del Comune di Trento gli artt. 65 e 72);
¾ Regolamento di Polizia Urbana, (nel caso del Comune di Trento l’art. 3588).
In caso di dubbio si raccomanda di consultare l’ufficio toponomastica del Comune, inoltre si
ricorda che quando è previsto il rilascio del certificato di agibilità/abitabilità, l’assegnazione o
rassegnazione del numero civico deve essere chiesta e ottenuta prima di presentare la relativa
domanda.
La procedura di assegnazione/riassegnazione si attiva mediante apposito modulo (per il
Comune di Trento è disponibile, presso l’ufficio toponomastica, il Servizio Sportello Imprese e
Cittadini o sul sito www.comune.trento.it.) La presentazione del modulo avviene direttamente
presso l’Ufficio Toponomastica che ne rilascia ricevuta e ne controlla la congruità e la
completezza, oppure mediante deposito all’Ufficio Protocollo o invio a mezzo posta.
Nel modulo devono essere indicate tutte le unità immobiliari soggette a numerazione civica,
ordinate, preferibilmente secondo la progressione della numerazione presente nell’area di
circolazione, oppure secondo il numero progressivo di subalterno di ciascuna particella
edificiale, indicando tutte le unità immobiliari interessate.
Al modulo deve essere allegata la seguente documentazione catastale aggiornata (in copia):
¾ planimetrie delle unità immobiliari;
¾ planimetria generale di subalternazione (quando prevista);
¾ documento indicante l’elenco delle unità (visura, ricevuta d’accatastamento, altro).
Entro circa 10 giorni lavorativi l’ufficio invia al richiedente la comunicazione di assegnazione
o riassegnazione oppure la richiesta di elementi integrativi o sostitutivi necessari al
completamento dell’istruttoria.
Il termine fisso, previsto dal Regolamento sul Procedimento Amministrativo, è di 30 giorni.
87
Per ingressi si intendono quelli soggetti a numerazione civica esterna. Questa contrassegna, sull’area di libero
accesso gli ingressi diretti o indiretti dei fabbricati, con riferimento alle unità immobiliari destinate ad abitazione o ad
attività, mentre sono escluse quelle di tipo accessorio, come le autorimesse ad uso privato, i depositi agricoli e altri
fabbricati indicati dalle norme, fatti salvi casi particolari.
88
1. La numerazione civica è stabilita e gestita dal Comune in conformità alla specifica normativa e secondo criteri
e modalità fissati dal Servizio preposto.
2. Le targhette di numerazione civica interna ed esterna sono acquisite ed installate a cura e spese del proprietario.
Il medesimo le mantiene in buono stato e ne assicura la visibilità dall’area di libero accesso, pubblica o privata.
(…)
ing. Maines Fernando
532
Elementi per la progettazione di una cantina
Gli elementi del progetto
In base alla comunicazione di assegnazione o riassegnazione, il richiedente deve applicare a
sue spese i contrassegni di numerazione civica e/o di numerazione interna entro i successivi 60
giorni e darne avviso dell’esecuzione all’Ufficio Toponomastica (anche telefonicamente).
Nei casi di irregolare o mancata esecuzione, viene intimata la regolarizzazione da compiersi
entro 30 giorni oltre ai quali, se l’esito è negativo, viene dato corso all’applicazione della
sanzione amministrativa prevista89 e all’eventuale esecuzione forzosa con rivalsa delle relative
spese.
La numerazione civica è attribuita dall’Ufficio Toponomastica nella forma del numero arabo,
eventualmente seguito da lettera maiuscola. Nei casi in cui lo stato della numerazione
esistente lo richieda, al posto della lettera può essere utilizzato nuovamente il carattere
numerico separato da una barra (es. 7/2).
Il numero civico esterno va indicato su targhetta in alluminio o altro materiale rigido e
inossidabile, di forma rettangolare 12 x 16 cm per numeri fino a due caratteri e 12 ÷ 15 x 20
cm per numeri di tre cifre. I caratteri alfanumerici sono di stile lineare, senza grazie, altezza 7
cm, serigrafati in nero, spessore 11 mm, su pellicola bianca rifrangente a normale efficienza
(classe 1) e bordino nero da 4 mm, come da campione visibile presso il Servizio competente.
Se vi può essere equivoco con la numerazione dell’area di circolazione contigua, la targhetta
di adeguate dimensioni può comprendere, in seconda riga, l’indicazione del nome-strada con
caratteri di 2 cm, serigrafati in nero, spessore 2 mm.
La posizione standard dell’installazione è a destra dell’accesso (porta, portone, cancello,
varco) in corrispondenza del limite superiore del serramento, sulla parte terminale del pilastro,
del piantone o di altro manufatto di delimitazione.
Su richiesta, possono essere autorizzate modalità e materiali diversi per evidenti motivi di
ordine estetico e/o funzionale.
In tutti i casi, l’altezza da terra deve essere compresa tra 1,00 m e 2,50 m e l’orientamento
deve consentire la massima visibilità dall’area di libero accesso.
6.15.6 Certificato di agibilità
Questo certificato viene rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio
comunale con riferimento alle nuove costruzioni, alle ricostruzioni o agli ampliamenti, alle
ristrutturazioni o, comunque, agli interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulla
sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e
degli impianti installati, tutti elementi da valutarsi secondo quanto dispone la normativa
vigente.
Il soggetto titolare della concessione edilizia o dell’autorizzazione edilizia o il soggetto che
ha presentato la denuncia di inizio attività, o i loro successori o aventi causa, sono tenuti 90a
chiedere il rilascio del certificato di abitabilità e/o di agibilità.
Per le nuove costruzioni, prima della presentazione della domanda di certificato di
abitabilità, il richiedente deve aver adempiuto alle procedure per l’assegnazione del numero
civico.
Entro 15 giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento il soggetto è tenuto a
presentare all’ufficio comunale competente la domanda di rilascio del certificato di abitabilità,
corredata dalla seguente documentazione91:
¾ copia dell’avvenuta iscrizione in catasto dell’immobile in conformità alle disposizioni
delle norme vigenti;
¾ dichiarazione, sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di abitabilità/agibilità
nonché da un tecnico abilitato, di conformità dell’opera rispetto al progetto
approvato, in ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrità degli
ambienti, nonché di rispetto delle norme igieniche – edilizie previste dal Regolamento
Edilizio Comunale;
89
90
91
Dall’art. 35 del nuovo Regolamento di Polizia Urbana.
La mancata presentazione della domanda comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria.
Non sono ricevibili le domande incomplete o mancanti di documentazione obbligatoria.
ing. Maines Fernando
533
Elementi per la progettazione di una cantina
Gli elementi del progetto
dichiarazione dell’impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti
installati negli edifici adibiti ad uso civile alle prescrizioni di cui agli articoli 113 e 127
del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, nonché all’art. 1
della legge 9 gennaio 1991 n. 10 ovvero certificato di collaudo degli stessi ove
previsto, ovvero ancora certificazione di conformità degli impianti prevista dagli
articoli 111 e 126 del DPR 380/2001;
¾ certificato di collaudo statico di cui all’art. 67 del DPR 380/2001;
¾ dichiarazione, sottoscritta da professionista abilitato, di conformità delle opere
realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle
barriere architettoniche di cui all’art. 77 nonché all’art. 82 del DPR 380/2001;
¾ certificato di prevenzione incendi, dove richiesto;
¾ certificato di potabilità dell’acqua, rilasciato dall’Azienda Provinciale per i Servizi
Sanitari, nel caso di approvvigionamento diverso dalla rete pubblica;
¾ verbale, rilasciato dalla Società che ha in gestione il sistema di smaltimento delle
acque nere, attestante la regolarità dello scarico.
¾ Alla domanda deve essere altresì allegata la documentazione eventualmente
prescritta da specifiche disposizioni normative, in relazione a particolari destinazioni
d’uso dell’immobile (autorizzazione sanitaria, …).
Il servizio comunale competente comunica al richiedente, entro 10 giorni dal ricevimento
della domanda, il nominativo del responsabile del procedimento.
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda il dirigente o il responsabile del
competente ufficio comunale, previa eventuale ispezione dell’edificio, rilascia il certificato di
abitabilità/agibilità. Trascorso inutilmente tale termine, l’abitabilità/agibilità si intende
attestata.
Il termine di 30 giorni può essere interrotto una sola volta dal responsabile del
procedimento, entro 15 giorni dalla domanda, esclusivamente per la richiesta di
documentazione integrativa, che non sia già nella disponibilità dell’amministrazione. In questo
caso il termine di trenta giorni ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento della
documentazione integrativa richiesta.
¾
6.15.7 Comunicazione apertura nuova ditta o/e deposito all’I.C.R.F.
Per poter iniziare le attività di cantina, il titolare o il suo rappresentante legale deve
comunicare l’apertura di nuova ditta e/o deposito di prodotti enologici all’Ispettorato Centrale
Repressione Frodi (I.C.R.F.) della regione di competenza (per il Trentino Alto Adige l’ufficio ha
sede a S. Michele all’Adige). La comunicazione92 deve essere completa di nominativo della
92
Spett.le
Ispettorato Centrale Repressione Frodi
Ufficio di S. Michele a/Adige
via E. Mach, 2
38010 S. Michele a/Adige (TN)
OGGETTO: comunicazione apertura nuova ditta e/o deposito
Il sottoscritto ……………………………….. quale Titolare/Rappresentante Legale
della ditta………………………………………………………………………….
sita in ……………………………………………………………………………….
P. IVA……………………………………………………………………………….
COMUNICA
a codesto Ufficio che a partire dalla data del ………………… sarà operante un nuovo stabilimento/deposito vitivinicolo.
A tal fine allega la seguente documentazione:
¾
…………………………
¾
…………………………
¾
…………………………
¾
…………………………
¾
…………………………
data:……………………………
ing. Maines Fernando
timbro e firma ………………
534
Elementi per la progettazione di una cantina
Gli elementi del progetto
Ditta, dell’indirizzo, di partita IVA e di data di inizio attività93. Si deve inoltre allegare la
seguente documentazione:
¾ iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura;
¾ copia del certificato di attribuzione del numero di partita IVA;
¾ copia dell’Autorizzazione Sanitaria;
¾ due copie della planimetria (non necessariamente vidimata da un tecnico) da cui sia
possibile rilevare l’ubicazione di tutti i recipienti fissi (con l’indicazione della relativa
capacità), solo nel caso di capienze complessive maggiori di 100 hl. Le planimetrie
devono inoltre riportare locali e piazzali dove trovano collocazione eventuali recipienti
mobili di capacità superiore ai 10 hl. Si ricorda che qualsiasi variazione nella
consistenza o nella disposizione dei recipienti deve essere immediatamente
denunciata al medesimo ufficio a mezzo di lettera raccomandata (con le nuove
planimetrie allegate);
¾ richiesta di vidimazione dei registri94.
Al momento dell’apertura della procedura l’Ufficio comunica il codice ICRF costituito dalla
sigla della provincia e da tre cifre (ad esempio TN451) ed effettua la vidimazione e la
timbratura dei registri.
93
La data deve tener conto che le registrazioni delle diverse attività devono essere fatte al massimo entro il giorno
successivo del loro effettivo svolgimento. Perciò la data di inizio attività deve essere successiva al giorno di
presentazione della comunicazione e di vidimazione dei registri.
94
Il titolare è tenuto a conservare presso la cantina e aggiornare una serie di registri per la contabilizzazione delle
produzioni:
¾
registro delle vinificazioni;
¾
registro di carico/scarico;
¾
registro di imbottigliamento;
¾
registri per procedure particolari (aumento del titolo alcolometrico, acidificazioni, tagli, …);
¾
registri di entrata e uscita di particolari sostanze possedute a qualsiasi titolo (saccarosio, MC, MCR, …).
Tali registri possono essere tenuti anche in forma informatizzata.
ing. Maines Fernando
535
Elementi per la progettazione di una cantina
Gli elementi del progetto
Bibliografia
AA.VV. - Contorni del vino - Vit. En.;
Bosi Aldo – Impiantistica enologica: progettazione della piccola e media canina moderna –
Edagricole, 1982;
Chiorino F. - Architettura e vino – Electra;
De Vita Pietro, De Vita Pietro Giorgio – Corso di meccanica enologica, 3a ed., Hoepli, 2004;
Donato Lanati - De vino: lezioni e ricerca di enotecnologia - Enosis Meraviglia;
Esmay Merle L., Dixon John E. - Environmental control for agricoltural buildings - Barnes &
Nobles;
Jacquet P., Capdeville C. - Installazioni vinicole vol.1 e 2 - ENO-ONE;
Mennella Vincenzo - Metaprogettazione per l’edilizia zootecnica - Be-Mo Edit, 1994;
Nardin G., Gaudio A., Antonel G., Simeono P. – Impiantistica enologica – Edagricole, 2006;
Pierstefano Berta - Piccolo trattato sulla cantina tecnologica: le principali innovazioni nel
processo di produzione del vino – Enotria, Milano;
Saracco, Monchiero - Guida del viticoltore – Edagricole;
Storm D.R. - Winery utilities: planning, design and operation - Chapmann&Hall;
Articoli:
Clementi A., Paolucci G.,Peira P. – Progettare la cantina in base alla produttività del vigneto
– Vigne e vini n.4/2008;
Clementi A., Paolucci G.,Peira P. – Area di vinificazione, quando il progetto è modulare –
Vigne e vini n.9/2008;
Clementi A.,Peira P. – La migliore via d’uscita per la CO2 dalle cantine– Vigne e vini n.78/2009;
Castaldi Riccardo – L’HACCP come strumento di sicurezza – VQ n.5/2008;
Castaldi Riccardo, – rumore KO, operatore OK – VQ n.5/2008;
Gubiani R.– Impiantistica ed architettura delle cantine friulane – Vigne e vini n.5/1996;
Gargari Caterina – Gli spazi di una cantina funzionale – VQ n.1/2008;
Zanini Ettore – Dalla bottiglia al pallet – VQ n.1/2008;
ing. Maines Fernando
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