INTRODUZIONE ALLE NORME PER L’ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE IN ITALIA a cura di UNILEX Associazione di Studi Legali Italiani Roma, febbraio 2014 INTRODUZIONE ALLE NORME PER L’ATTIVITÀ IMPRENDITORIALEIN ITALIA Premessa 6 1. 7 Informazioni generali sull’Italia 1.1. Il Paese e la sua forma di Governo 7 1.2. L’Unione Europea 8 A. Libera circolazione delle merci 9 B. Libera circolazione delle persone 10 C. Libertà di stabilimento e libera circolazione dei servizi 10 D. Libera circolazione di pagamenti e libera circolazione di capitali 10 1.3. L’ordinamento giudiziario 2. 11 A. Magistratura 11 B. Arbitrato 12 C. Mediazione 13 D. Avvocatura 13 E. Responsabilità 13 Importazione di beni in Italia 15 2.1. Importazione per il tramite di intermediari e agenti 15 A. Distributore 15 B. Agente 15 C. Commesso viaggiatore 16 2.2. Aspetti giuridici della vendita mediante importazione 16 A. Contratti tipo 16 B. Responsabilità del produttore 18 C. Tutela del consumatore 18 D. Shopping on line 19 E. Vendita di beni a livello internazionale 21 F. Termine di pagamento 22 2.3. Imposizione di dazi e imposte sulle importazioni 3 22 3. Apertura di sedi di affari ed esercizio dell’attività imprenditoriale in Italia 24 3.1. Forma giuridica dell’impresa commerciale 24 3.2. Patti parasociali 28 3.3. Legge antitrust 28 3.4. Diritto del lavoro 28 3.5. Diritti di proprietà industriale e intellettuale 30 3.6. Legge sulla privacy 31 3.7. Legislazione in materia ambientale 33 3.8. Assicurazioni obbligatorie 33 3.9. Imposizione fiscale 34 4. 37 Trasporto 4.1. Trasporto marittimo 37 4.2. Trasporto aereo 38 4.3. Trasporto terrestre 38 4.4. Altre modalità di trasporto 39 5. 40 Fallimento e altre procedure concorsuali 5.1. Lo stato di insolvenza e la dichiarazione di fallimento 40 5.2. Scopo della procedura fallimentare 40 5.3. Soggetti sottoposti al fallimento ed altri tipi di procedure concorsuali 40 5.4. Organi del fallimento 41 5.5. Conseguenze del fallimento per il fallito 41 5.6. Effetti del fallimento sui creditori 41 5.7. Atti pregiudizievoli ai creditori 42 5.8. Come i creditori ottengono notizia del fallimento del debitore e come possono partecipare alla procedura per il soddisfacimento 5.9. dei loro crediti 42 Concordato 42 5.10. Liquidazione coatta amministrativa 43 5.11. Amministrazione Straordinaria delle grandi imprese 43 5.12. Norme penali 43 4 6. Il diritto amministrativo sostanziale e processuale 44 6.1. Il diritto amministrativo 44 6.2. Principi e criteri dell’attività della Pubblica Amministrazione 44 • Il principio di legalità 44 • Il principio di imparzialità 44 • Il principio di buon andamento 44 • I criteri di efficacia, economicità, efficienza e trasparenza 44 6.3. La responsabilità della Pubblica Amministrazione 45 6.4. Gli istituti di giustizia amministrativa 45 6.5. Criteri di riparto delle giurisdizioni del Giudice ordinario e del Giudice amministrativo 47 6.6. Gli organi di giustizia amministrativa 5 48 Premessa Questo opuscolo ha lo scopo di fornire informazioni essenziali (anche sull’Italia, ad uso dei lettori stranieri), con particolare riferimento alle disposizioni di legge che influiscono sull’attività imprenditoriale o la riguardano direttamente. Data la natura generale di tali informazioni, è necessario approfondire di volta in volta le questioni di interesse specifico, anche al fine di tener conto degli eventuali cambiamenti subiti dalle leggi e/o dalla loro interpretazione da parte degli organi giudiziari. Alla luce di quanto sopra, non si assume alcuna responsabilità per eventuali iniziative intraprese semplicemente sulla base delle informazioni qui contenute. Il presente opuscolo è diviso in sei parti, ciascuna delle quali tenta di delineare un quadro generale delle questioni fondamentali che gli operatori economici potrebbero trovarsi ad affrontare in Italia. La prima parte darà alcune notizie sull’Italia. Poiché essa fa parte dell’Unione Europea, saranno fornite inoltre informazioni generali sulla stessa Unione, che esercita una molteplice influenza sull’ordinamento giuridico ed economico italiano (e, in futuro, avrà anche un maggior impatto politico). Saranno descritte, sempre in linea generale, anche le caratteristiche dell’ordinamento giuridico italiano. Nella seconda parte saranno trattati alcuni argomenti relativi all’importazione di merci in Italia, come l’importazione per il tramite di intermediari e agenti, i dazi e le imposte sulle importazioni ed alcuni aspetti giuridici della vendita mediante importazione. Nella terza parte saranno illustrate sommariamente alcune disposizioni di legge che hanno effetti diretti sulla costituzione e/o la gestione di un’impresa in Italia, come i vari tipi di imprese commerciali italiane, la normativa in materia di lavoro, le leggi sui contratti tipo, la proprietà intellettuale, la responsabilità del produttore e la tutela dei consumatori, la concorrenza e l’imposizione fiscale. Nella quarta parte si cercherà di delineare il regime legislativo relativo ai trasporti in genere, sia per terra che per mare che per aria. Nella quinta parte si accennerà al sistema delle procedure concorsuali e del fallimento Nella sesta parte verrà illustrato il complesso di leggi e principi che regolamentano la vita amministrativa dell’Italia con riferimento sia al diritto sostanziale che ai rimedi giudiziari. 6 1. Informazioni generali sull’Italia 1.1. Il Paese e la sua forma di governo L’Italia è una repubblica a struttura centralizzata, sebbene le 20 regioni in cui è divisa abbiano ampi poteri legislativi, all’interno del sistema generale delle leggi nazionali. La capitale è Roma, che ospita la sede del Governo. Ogni regione ha un’amministrazione locale; cinque regioni (Sicilia, Sardegna, Val d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Trentino Alto Adige) hanno uno Statuto speciale che conferisce loro una maggiore autonomia. Il capo dello Stato – dotato principalmente di poteri rappresentativi – è il Presidente della Repubblica. Viene nominato dal Parlamento e resta in carica sette anni. Il Governo è composto dal Presidente del Consiglio e dal Consiglio dei Ministri e rappresenta la più alta carica del potere esecutivo. Il Presidente del Consiglio è a capo del Consiglio dei Ministri e costituisce la guida politica del Governo. Viene nominato dal Presidente della Repubblica, mentre il Consiglio dei Ministri viene formato dal Presidente della Repubblica su suggerimento del Presidente del Consiglio. La costituzione del Consiglio dei Ministri ed il programma di governo del Presidente del Consiglio devono ricevere l’approvazione di entrambe le Camere del Parlamento. In caso contrario, il Presidente del Consiglio si dimette. Il Governo opera sotto la supervisione del Parlamento. Il potere legislativo spetta al Parlamento, che lo esercita emanando: Leggi, proposte dal Governo, dal Parlamento o su iniziativa popolare, al fine di suggerire provvedimenti specifici su determinate questioni e aree di intervento; più in dettaglio, esse comprendono: Leggi delega, che concedono al Governo il potere di emettere Decreti di attuazione dei principi di base definiti dalla relativa Legge delega; Leggi quadro, i cui principi, previa approvazione del Parlamento, devono essere attuati dalle Leggi regionali; Legge di stabilità, strumento legislativo d’attuazione della politica di finanza pubblica in conformità alle esigenze indicate nella Legge di bilancio. 7 Leggi di ratifica, che approvano i Trattati internazionali firmati dall’Italia. Anche il Governo dispone di alcuni poteri legislativi, che esercita entro i limiti stabiliti dal Parlamento. Più in dettaglio, il Governo può emanare: Decreti legge (per motivi specifici e urgenti) che rimangono in vigore per 60 giorni e vengono successivamente convertiti in leggi con approvazione da parte del Parlamento entro tale termine, a pena di decadenza; Decreti legislativi, su delega del Parlamento mediante Legge delega, come sopra indicato. Le disposizioni di legge (salvo nel caso di leggi fiscali o riguardanti certi altri ambiti) possono essere abolite mediante referendum. Decreto del Presidente della Repubblica. E’ l’atto formalmente e sostanzialmente Presidenziale, in cui la decisione viene presa unicamente dal Presidente della Repubblica, quindi, non ha bisogno della controfirma dei Ministri. Possono essere D.P.R. i Regolamenti Governativi, gli atti di nomina di Alti Funzionari e Dirigenti dello Stato, ovvero altri atti indicati dalla Legge in maniera speciale. Il Parlamento è composto da due Camere, la Camera dei Deputati, i cui membri sono eletti direttamente da tutti i cittadini italiani di almeno 18 anni, ed il Senato, i cui membri sono anch’essi eletti direttamente da tutti i cittadini italiani di almeno 25 anni. Senatori e deputati restano in carica cinque anni. All’interno di entrambe le Camere si distinguono diverse linee politiche di partito. 1.2. L’Unione Europea L’Italia, insieme ad Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Spagna, Regno Unito, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Svezia ed Ungheria fa parte dell’Unione Europea (istituita nel 1957 dal Trattato di Roma con il nome “Comunità Economia Europea”), che oggi (con l’adesione nel 2007 di Romania e Bulgaria), riunisce 27 Paesi. L’UE, inoltre, nel 1992 ha concluso con gli Stati membri dell’EFTA (European Free Trade Association, Associazione Europea di Libero Scambio) un importante 8 accordo commerciale per facilitare lo scambio di beni e servizi nell’area comune europea ed è prevista l’entrata di altri Stati.1 L’EU ha i suoi organi2, che il Trattato di Nizza (firmato nel 2000 dagli Stati membri) ha adeguato in vista dell’entrata di nuovi Stati. Nel 2007, profonde modifiche del Trattato istitutivo della Comunità europea del 1957 e del Trattato di Maastricht del 1992, sono state previste dal Trattato di Lisbona firmato il 13.12.2007, attualmente ratificato solo da 19 paesi. L’Unione Europea ha provveduto ad armonizzare le leggi dei suoi Stati membri in settori diversi tramite le sue Direttive ed ha emanato un vasto corpo di norme tramite i suoi Regolamenti. E’ importante sottolineare che le Direttive ed i Regolamenti europei prevalgono sulle leggi nazionali. Il Trattato di Roma e l’Atto Unico Europeo, firmato nel 1986, hanno portato alla cooperazione economica tra gli Stati membri ed all’istituzione del Mercato Comune Europeo (adesso “Mercato Unico”). Il Trattato di Maastricht, firmato nel 1992, ha rafforzato i legami tra i membri, soprattutto in settori quali economia, politica estera, giustizia e polizia. Per mezzo del Mercato Unico tra gli Stati membri dell’UE si è sviluppata una intensa collaborazione economica, che dà, per esempio, ai loro cittadini la possibilità di trasportare liberamente beni e capitali, muoversi e stabilirsi in qualunque Paese all’interno dell’UE. Di seguito vengono illustrate più in dettaglio le “cinque libertà” garantite dal Mercato Unico. A. LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI Alcuni dei vantaggi del libero movimento di merci si concretizzano, per esempio, nella semplificazione delle procedure di importazione-esportazione di merci all’interno degli Stati membri dell’Unione. Ciò comporta l’assenza di dazi sulle merci importate o esportate tra gli Stati membri dell’UE e l’imposizione di un dazio unico sulle merci importate da Paesi terzi. 1 Croazia, ex Repubblica Iugoslavia di Macedonia, Islanda e Turchia. 2 Parlamento a Strasburgo (Francia), Commissione e Consiglio dei Ministri a Bruxelles (Belgio), Tribunale di primo grado e Corte di Giustizia a Lussemburgo (Lussemburgo). 9 B. LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE Questa libertà ha vari risvolti, soprattutto nel campo del lavoro. Quindi un lavoratore cittadino di uno Stato membro, sia esso lavoratore subordinato o autonomo, può spostarsi e lavorare in altri Stati membri senza aver bisogno di un permesso di lavoro apposito; con il diritto - nel caso di lavoratore autonomo cittadino di uno Stato membro - di aprire filiali o succursali in altro Stato membro, senza alcuna discriminazione fondata sulla nazionalità. Sono state emanate numerose Direttive finalizzate a realizzare la libertà di movimento con specifico riferimento ai liberi professionisti (compresi gli avvocati, sebbene con alcune limitazioni riguardanti in particolare la costituzione in giudizio). Con il cosiddetto “Accordo di Schengen” del 1985, la libera circolazione – concetto che fino a quel momento era limitato ai lavoratori - si è estesa a tutte le “persone”, intese come cittadini europei, con l’intento di eliminare gradualmente i controlli alle frontiere e consentire gli spostamenti all’interno dell’UE senza passaporto od altro documento. C. LIBERTÀ DI STABILIMENTO E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI SERVIZI Ciò implica la possibilità per i cittadini degli Stati membri dell’UE di trasferirsi e stabilirsi in un altro Stato membro ed intraprendere attività economiche e/o costituire società. Qualsiasi cittadino (sia esso una persona fisica o giuridica) di uno Stato membro dell’UE è libero di prestare i propri servizi in un altro Stato membro senza doversi stabilire in esso in via definitiva. D. LIBERA CIRCOLAZIONE DI PAGAMENTI E LIBERA CIRCOLAZIONE DI CAPITALI Un nuovo, grande impulso alla piena realizzazione di queste due libertà è arrivato dall’entrata in vigore dell’Unione Economica e Monetaria Europea – attualmente limitata a undici Stati membri compresa l’Italia – con il Trattato di Maastricht. Così – com’è noto - una valuta comune (l’Euro) ha sostituito le valute nazionali precedentemente in uso. In conseguenza dei principi di libera circolazione sopra illustrati, l’Unione Europea ha emanato di una serie di norme rigorose in materia di concorrenza, basate sugli Articoli 81 e 82 del Trattato di Roma (modificato dal Trattato di Amsterdam firmato nel 1999). 10 Di conseguenza, vietando (i) gli accordi che limitano o alterano la concorrenza, nonché (ii) la possibilità di abusare di posizioni di predominio, con conseguente possibile condizionamento del commercio tra Stati, le norme in questione mirano ad evitare pratiche che possano creare barriere artificiali a sfavore di detta libera circolazione all’interno del Mercato Unico. 1.3. L’ordinamento giudiziario A. Magistratura La magistratura opera in autonomia dalle autorità politiche e di governo. I giudici non sono vincolati dalle decisioni di alcun organo giudiziario superiore, ad eccezione delle decisioni della Corte Costituzionale. Peraltro la Corte di Cassazione, suprema autorità giudiziaria italiana, influenza l’interpretazione del diritto da parte di altri magistrati, soprattutto se le sue sentenze vengono emesse per decisione delle Sezioni unite. L’ordinamento giudiziario italiano comprende, a grandi linee: Giudici ordinari, competenti per questioni civili e penali; Giudici amministrativi, prevalentemente competenti per controversie in cui è parte la Pubblica amministrazione; Commissioni tributarie, competenti per contenzioso di natura fiscale (come imposte sul reddito delle persone fisiche e giuridiche, IVA, imposta di registro, ecc.). Salvo in un numero ristrettissimo di casi, ogni controversia può svilupparsi attraverso tre gradi di giudizio: in effetti, la sentenza emessa da un organo giudiziario può essere appellata innanzi un giudice superiore, fino alla Corte di Cassazione. I tre gradi di giudizio – considerati con particolare riferimento alle cause civili – sono essenzialmente i seguenti: (i) al primo livello si collocano i due diversi organi di primo grado sotto indicati (la cui competenza varia in base al valore della pratica o, in alcuni casi, all’oggetto specifico della controversia): - Il Giudice di Pace è, in generale, competente per tutti i procedimenti civili riguardanti beni mobili di valore non superiore a 5.000,00 Euro e per alcune questioni minori di natura penale. 11 - Il Tribunale è competente per tutti i procedimenti che esulano dalla competenza del Giudice di Pace e per tutte le questioni di valore indeterminabile. E’ doveroso sottolineare che, sebbene passibili di appello, le sentenze emesse da un organo di primo grado sono immediatamente esecutive. (ii) Il giudice ordinario di secondo grado è la Corte d’Appello, che si pronuncia su tutti gli appelli contro le sentenze emesse da un tribunale; quest’ultimo, a sua volta, è invece competente per gli appelli promossi contro le decisioni del Giudice di Pace.3 Va sottolineata l’importante novità introdotta dal Decreto Legge 24/1/2012, che ha istituito presso i maggiori Tribunali e Corti d’Appello sezioni specializzate in materia d’impresa (denominate appunto Tribunali delle Imprese), con competenza specifica su controversie in materia di proprietà industriale, societaria e di contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria. (iii) Al livello più elevato si trova la Corte di Cassazione, che ha il compito di controllare l’adeguata applicazione della legge da parte dei giudici di appello. A sé stante rimane la Corte Costituzionale, che ha il potere di dichiarare l’illegittimità di una disposizione di legge il cui contenuto sia in contrasto con le norme costituzionali. Essa è inoltre competente per le controversie tra Stato e Regioni o tra Regioni, in relazione al diritto di legiferare ad esse attribuito, e per i conflitti di potere tra i diversi organi di governo. B. Arbitrato L’arbitrato è disciplinato da una serie di disposizioni dettate dal Codice di Procedura Civile. In particolare, tra queste l’art. 832 c.p.c. dispone che la convenzione d’arbitrato può fare rinvio a un regolamento arbitrale precostituito, mentre il successivo art. 839 c.p.c. disciplina le modalità per il riconoscimento e l’esecuzione in Italia di lodi stranieri. Più in generale, è da osservare inoltre che l’Italia ha ratificato le convenzioni 3 Per ridurre il numero delle cause ed accelerare così i tempi della Giustizia, il nuovo testo dell’art. 348 bis del codice di procedura civile (“c.p.c.”) introdotto dall’art. 54 DL 83/2012 istituisce un filtro preventivo alla possibilità, che prima era invece automatica, di proporre appello indipendentemente dalla sua fondatezza o meno: la norma in oggetto stabilisce infatti che – salve alcune eccezioni - “l’impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta”. Ai sensi del successivo art. 348 ter c.p.c., quando l’appello sia così dichiarato inammissibile, chi lo ha presentato potrà ricorrere in Cassazione avverso non alla pronuncia di inammissibilità, ma alla sentenza di primo grado (e ciò, come precisa la Relazione al D.L. 83/2012, solo“per motivi di stretta legittimità”). 12 internazionali più importanti in materia, come la Convenzione di New York sull’Arbitrato Commerciale del 1958 e la Convenzione di Ginevra del 1961. C. Mediazione La mediazione (ovvero il procedimento informale di trattativa condotta tra le parti con l’assistenza di un terzo neutrale, conosciuto anche col nome di “media-conciliazione”) si sta lentamente diffondendo. In particolare essa è espressamente citata (normalmente col nome di “conciliazione”) da leggi che disciplinano ambiti specifici, quali società, famiglia, lavori pubblici, ecc. Assai di recente, il D.Lgs. 4.3.2010 n. 28 ha introdotto l’esperimento del procedimento di mediazione, come condizione di procedibilità della domanda giudiziale in alcune materie espressamente indicate4, prevedendo anche la costituzione di appositi organismi deputati a tale attività. D. Avvocatura Dopo un periodo di praticantato, i laureati in giurisprudenza sono ammessi alla professione forense previo superamento di un esame. L’avvocato può patrocinare in tutto il Paese. In linea di massima le parcelle vanno stabilite con riferimento a parametri da approvare con provvedimento ministeriale, generalmente correlati all’attività svolta ed al valore della controversia o della transazione in questione. Tuttavia, gli avvocati possono concordare con i propri clienti di calcolare diversamente le parcelle, in particolare su base oraria (tale metodo viene applicato in modo particolare alle pratiche internazionali o nell’ambito dei rapporti con clienti stranieri). E. Responsabilità (a) La responsabilità civile può derivare da inadempienza contrattuale o illecito. In entrambi i casi, in aggiunta al risarcimento dei danni la parte lesa può chiedere gli interessi5 e, in alcuni casi, la rivalutazione. 4 In particolare è già stata introdotta per le seguenti materie: diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento danni derivanti da responsabilità medica o da stampa o altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, contratti bancari, contratti finanziari. Dal 20 marzo 2012 essa è divenuta inoltre obbligatoria per le seguenti ulteriori materie: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari. 5 Il tasso legale attualmente in vigore è pari al 3% annuo. Con cadenza annuale il Ministero del Tesoro può modificare il tasso di interesse legale per l’anno o gli anni a venire, in base al tasso di interesse dei titoli di Stato e dell’andamento dell’inflazione. 13 I “punitive damages” (risarcimento esemplare), nella loro accezione americana, risultano sconosciuti all’ordinamento giuridico italiano; in linea di principio, l’ammontare del danno da risarcire è costituito unicamente da un danno emergente e/o dal lucro cessante direttamente imputabili all’inadempienza contrattuale o all’illecito compiuti dalla controparte. Accanto al risarcimento del danno patrimoniale, la parte lesa può chiedere anche il risarcimento del danno non patrimoniale, comunemente distinto in danno biologico, morale ed esistenziale, sebbene le Sezioni Unite Civili della Cassazione dell’11 novembre 2008 (nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 ) nel rileggere l’art. 2059 del codice civile abbiano affermato che “...il danno non patrimoniale è una categoria generale non suscettibile di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate...”. (b) La responsabilità penale è strettamente personale, cioè riguarda soltanto l’effettivo autore del reato. Questo principio si applicherebbe anche se l’autore del reato agisse per conto di una società (per esempio, in qualità di Presidente, Dirigente, ecc.). Qualora lo stesso atto od omissione dia origine a responsabilità sia civile che penale, la parte lesa può decidere di avviare procedimenti penali e civili separati oppure, al contrario, di chiedere che la responsabilità civile venga accertata nell’ambito del procedimento penale. (c) Esiste inoltre una particolare fattispecie, costituita dalla responsabilità amministrativa di società e associazioni, che scaturisce da determinati reati (come frode, corruzione6, reati ambientali, ecc.) commessi dagli amministratori o dai dipendenti di queste. Tale responsabilità viene punita con una sanzione fino ad un massimo che corrisponde attualmente a 1.500.000,00 Euro ed, eventualmente, con la sospensione od il ritiro delle necessarie licenze, nonché con il divieto di porre in essere contratti con lo Stato. Per cautelarsi da tale responsabilità, molte società adottano ora un Codice Etico ed un c.d. Modello di comportamento, sulla cui osservanza vigila un apposito Organo di Vigilanza da esse nominato. 6 Va menzionata a questo proposito la recente Legge 190/2012, che ha tra l’altro istituito il reato di corruzione tra privati. 14 2. Importazione di beni in Italia 2.1. Importazione per il tramite di intermediari e agenti A. Distributore Il distributore acquista e rivende a proprio nome e rischio i beni prodotti da altri. Il distributore si configura come imprenditore autonomo. Non esistono disposizioni specifiche in merito agli accordi di distribuzione, che sostanzialmente vengono disciplinati dalla normativa applicabile ai contratti di compravendita. Il distributore può o meno sottostare a vincoli inerenti territorio, esclusiva, riservatezza, obbligo di non concorrenza, ecc. e può o meno avere l’esclusiva per una determinata zona, in funzione degli accordi intercorrenti tra le parti e comunque nell’osservanza dei limiti imposti dalla normativa a tutela della concorrenza dal Trattato di Roma e, se applicabile, dal diritto italiano. Il contratto di concessione può essere a tempo determinato, od indeterminato. In questo secondo caso, la giurisprudenza ritiene che il committente che intende recedere dal contratto debba assegnare al concessionario un congruo preavviso temporale. B. Agente (a) L’agente opera in nome e per conto del committente, procurando ordinazioni in una data zona. Gli viene riconosciuta una provvigione ed una corresponsione aggiuntiva all’estinzione del contratto. Il contratto è regolato da una serie di norme di legge e da accordi di natura privata (c.d.: Contratti economici collettivi) fra le Organizzazioni Sindacali e delle imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale. Le principali norme di legge (artt. 17421753 c.c.) sono state conformate alla Direttiva 86/653 CEE, volta a rendere uniforme la regolamentazione della materia all’interno dell’Unione Europea. L’agenzia può essere in esclusiva; in tal caso è cura del committente disporre di un solo agente per ciascuna zona. D’altro canto l’agente non può operare nella stessa zona per due preponenti che siano in concorrenza tra loro. Tutti i reclami riguardanti la qualità dei servizi o dei prodotti possono essere rivolti allo stesso agente, anche se questo non dispone della procura generale a rappresentare il committente nei rapporti con i clienti. L’agente deve 15 comunque attenersi alle direttive del committente ed ha diritto a commissioni per gli affari conclusi mediante la sua intermediazione oppure nella zona o con i clienti ad esso assegnati, ma non gli spetta alcun rimborso spese. La provvigione è dovuta a seguito del perfezionamento del contratto promosso dall’agente, ma le parti possono accordarsi affinché sia dovuta solo nel caso in cui il contratto vada a buon fine. L’agente è tenuto a restituire la commissione ricevuta solo nel caso e nella misura in cui l’affare non vada a buon fine per motivi diversi dall’inadempienza del committente; qualsiasi accordo che risulti più sfavorevole per l’agente è nullo. L’agente non può garantire la solvibilità del cliente che ha procurato, se non in casi e per importi molto limitati. Se l’impresa preponente vuole vincolare l’agente al rispetto di un impegno di non concorrenza per il periodo successivo alla cessazione del contratto, deve corrispondergli una indennità determinata dalla legge. L’impegno di non concorrenza, che deve essere stabilito per iscritto, non può superare i due anni di durata e vale solo per i beni o servizi e la zona oggetto del contratto di agenzia. (b) Un tipo particolare di agente è il “commissionario”, il quale vende (o acquista) merci a suo nome, ma per conto del committente. Come nel caso di un comune agente, il suo compenso consiste in una provvigione. C. Commesso viaggiatore Il commesso viaggiatore è un dipendente del produttore, sottoposto quindi alle norme sul lavoro subordinato, generalmente retribuito, in aggiunta allo stipendio, con incentivi per le ordinazioni che riesce a ottenere dai clienti. 2.2. Aspetti giuridici della vendita mediante importazione A. Contratti tipo. La normativa nazionale disciplina varie casistiche contrattuali, non solo in dipendenza della tipologia contrattuale ma, anche, in considerazione delle qualità soggettive delle parti contraenti. Significativa la legge 6 maggio 2004 n.129 – “norme per la disciplina dell’affiliazione commerciale” che ha tipizzato anche nel diritto interno italiano la figura contrattuale del “franchising”. La normativa in questione è peraltro 16 rilevante in tema di “vendita” disciplinando anche la cessione dei beni dal franchisor al franchisee. Da segnalare, per l’incidenza nei contratti di vendita della proprietà industriale, la riforma del diritto industriale introdotta con l’approvazione del Codice della proprietà industriale (D.Lgs. 30 del 10.2.2005, emanato in base alla delega contenuta nell’art. 15 della legge 12 dicembre 2002). Il Codice si configura principalmente come un “testo unico” che raccoglie e coordina le norme vigenti nel nostro Paese in materia di proprietà industriale (buona parte delle quali sono di origine comunitaria). Con il D.Lgs. 16.3.2006 n. 140 sono state poi disciplinate nuove procedure di “enforcement” in materia di proprietà intellettuale. Con il Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 131 sono state recentemente pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale le attese Modifiche al Codice della Proprietà Industriale, ai sensi dell’articolo 19 della legge 23 luglio 2009, n. 99. Il Decreto contiene 130 articoli di modifiche, tese ad aggiornare il contenuto ed armonizzarlo con la disciplina comunitaria e internazionale. In particolare il provvedimento ha aggiornato il Codice con le novità introdotte dai più recenti interventi del legislatore nazionale, segnatamente: Decreto Legge 10 gennaio 2006, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2006, n. 78, in materia di invenzioni biotecnologiche - ed internazionale, tra cui la revisione della Convenzione sul brevetto europeo, conclusa a Monaco il 29 novembre 2000 (CBE 2000 - European Patent Convention) e ratificata in Italia dalla legge 29 novembre 2007, n. 224. Con riferimento al tema più strettamente connesso alla vendita si ricorda che nel diritto italiano la materia dei contratti internazionali è disciplinata dalla Convenzione di Vienna (elaborata nel 1980 dall’UNCITRAL ed entrata in vigore il 1 gennaio 1988), sulla vendita internazionale di beni (Convention on the International Sale of Goods) abbreviata in “CISG”, e dall’art. 1470 ss. del codice civile per le questioni non coperte dalla Convenzione. Per quanto riguarda la normativa riguardante i contratti conclusi da una parte c.d. forte e una c.d. debole, la originaria - e, ormai, in gran parte superata - norma del codice civile (art. 1341c.c.) impone l’approvazione specifica delle cosiddette clausole vessatorie laddove il contratto risulti predisposto su 17 moduli e formulari dalla c.d. parte forte. Tuttavia, negli ultimi anni una serie di normative sono state emanate all’insegna della tutela del consumatore, molte in recepimento di direttive comunitarie e delle quali diremo in seguito. B. Responsabilità del produttore. La materia è attualmente disciplinata dal D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (“Codice del Consumo”), che ha abrogato la precedente normativa al riguardo (Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 224. - Attuazione della direttiva CEE numero 85/374 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi) e, come vedremo meglio al punto C, ha riordinato tutto il settore della “tutela del consumatore” . In particolare, il titolo II (art. 114 e segg.) del Codice del Consumo disciplina la responsabilità per danno da prodotti difettosi, intendendo per tali quelli che non offrono la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto delle circostanze elencate (lett. a,b,c) nell’articolo 117. Gli artt. 114 e 116 affermano la responsabilità del produttore e del fornitore (quanto a quest’ultimo, qualora il produttore non sia identificato e il fornitore abbia omesso di comunicare al danneggiato, entro tre mesi dalla richiesta, l’identità e il domicilio del produttore). Sono previsti alcuni casi di esclusione della responsabilità (art.118) e, ove esistano una pluralità di responsabili (art.121), la norma prevede la loro solidarietà. E’ prevista la nullità delle clausole contrattuali di esonero della responsabilità. Il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, del difetto e dell’identità del responsabile. C. Tutela del consumatore. Numerose normative si sono susseguite a far data 1992. Il sovrapporsi di normative sostanzialmente disciplinanti lo stesso settore della tutela del consumatore, visto quale contraente debole rispetto al “professionista”, contraente forte, ha perciò imposto al legislatore italiano il riordino della materia, o di gran parte di essa, in un unico testo normativo. Ha così visto la luce il già menzionato D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 meglio noto come “Codice del Consumo” che ha abrogato grandissima parte della normativa precedente regolandola al suo interno. 18 Il Codice stabilisce i criteri generali delle informazioni destinate ai consumatori, detta regole generali valevoli per ogni forma di comunicazione in materia pubblicitaria, indica ipotesi di pubblicità ingannevole, prevede forme di tutela amministrativa e giurisdizionale, ovvero demandate a organismi volontari e autonomi di disciplina, regola le televendite, disciplina i contratti con i consumatori stabilendo ipotesi di abusività delle clausole contrattuali e sanzionandole con la nullità, attribuisce legittimazione alle associazioni di consumatori per inibire clausole abusive, regola il credito al consumo, disciplina vari tipi di contratti (fuori dai locali commerciali, nei locali, a distanza), disciplina il diritto di recesso, regola i contratti “turistici”, prevede regole di composizione extragiudiziale (A.D.R.) anche in via telematica, disciplina la responsabilità extracontrattuale del produttore e del fornitore. Per quanto riguarda il commercio elettronico la nuova legge (art. 68) prevede l’applicabilità, per gli aspetti non disciplinati dal codice, delle norme del D.Lgs. 70/2003 che regola l’ e-commerce. In materia di intermediazione bancaria sono da ricordare il D.Lgs 58/98, Testo Unico della Finanza, e il Regolamento Consob 1152/1998 che dettano norme specifiche a tutela del consumatore/investitore, con particolare riguardo alla vigilanza da parte della Banca d’Italia e della Consob (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa). Infine, con la legge 23 luglio 2009 n. 99 è stato introdotto l’art. 140 bis rubricato “azione di classe”, esperibile dal consumatori. L’azione può essere introdotta da un consumatore/utente, i cui diritti siano stati lesi, che anziché agire individualmente decide di proporre un’azione collettiva, anche dando a tal fine mandato ad una associazione o ad un comitato cui partecipa. La peculiarità di quest’azione consiste nel fatto che, diversamente dalle “normali” cause in Tribunale, questo accertamento non varrà solo fra le parti nel processo, ma anche nei confronti di tutti coloro i quali, pur non prendendo parte al giudizio, vi abbiano aderito. D. Shopping on line Il commercio elettronico, secondo la definizione oramai nota a livello internazionale, è l’attività che comprende lo svolgimento - per via elettronica - di transazioni ed, in generale, di attività commerciali, quali la commercializzazione di beni e/o di servizi, la distribuzione di contenuti digitali, l’effettuazione on-line di operazioni finanziarie e di borsa, la gestione delle procedure di aggiudicazione 19 di appalti pubblici e di altre procedure, di tipo transattivo, delle Pubbliche Amministrazioni. Si distinguono quattro categorie di commercio elettronico: le attività commerciali e le transazioni tra imprenditori o, comunque, tra operatori professionali (business to business <B2B>), quelle in cui una parte, solitamente il fornitore di beni e/o servizi, è un’impresa commerciale (o un operatore professionale) e l’altra, il cliente/utente, è un consumatore, ossia una persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (business to consumer <B2C>), le transazioni “telematiche” tra imprese e Pubblica Amministrazione (Public Agencies to business) e l’erogazione di servizi, attraverso Internet, dalla Pubblica Amministrazione a favore dei cittadini (Public Agencies to citizens). Del fenomeno dell’e-commerce ha tentato di dare una specifica regolamentazione l’Unione Europea, con la Direttiva 2000/31/CE (in G.u.C.e. 17/7/2000 L178/1), promuovendo in primo luogo la libera circolazione tra gli Stati membri dei servizi della società dell’informazione. Alla direttiva europea ha dato attuazione in Italia il D.Lgs. 70/2003, che disciplina le attività degli operatori dell’e-commerce con stabile organizzazione in Italia che forniscano, senza necessità di autorizzazione preventiva, i cosiddetti “servizi della società dell’informazione”, cioè attività economiche svolte on-line servizi resi, a pagamento, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale. Vengono posti a carico dei fornitori degli obblighi di informazione nei confronti del destinatario del servizio, nonché precise regole circa le comunicazioni commerciali, sollecitate e non (c.d. “spamming”), anche a mezzo di e-mail; viene inoltre stabilita l’applicabilità, ai contratti stipulati per via telematica, delle norme del Codice Civile sulla conclusione dei contratti. A formare la disciplina dell’e-commerce concorrono anche il D.Lgs. 114/98, sulla riforma della disciplina relativa al settore del commercio, e, per il business to business ed il business to consumer, assumono inoltre rilevanza i problemi di validità giuridica e degli effetti prodotti dal contratto concluso mediante lo scambio di documenti informatici privi di sottoscrizione (ad es. attraverso la modalità del “point and click” ovvero tramite l’invio di e-mail), 20 nonché quelli attinenti ad eventuali clausole vessatorie o abusive. Tali aspetti trovano la loro regolamentazione in altri testi di legge quali il D.Lgs. 185/99 in materia di contratti conclusi a distanza, il D.Lgs. 50/92 in materia di contratti negoziati fuori dai locali commerciali, nonché il D.Lgs. 74/1992 sulla pubblicità ingannevole ed il D.Lgs. n. 67/2000 sulla pubblicità comparativa oltre, naturalmente, alla disciplina sulle clausole abusive contenuta negli artt. 1469-bis e seguenti del codice civile. Di particolare rilevanza, è altresì il D.Lgs. 2/02/2002, n. 24, emanato in attuazione della Direttiva 44/99/CE relativa a “taluni aspetti della vendita e delle garanzie di consumo”. Quanto poi alle modalità di esercizio di un’attività commerciale su Internet, essa si svolge tipicamente partendo da un sito, vero “luogo” virtuale di svolgimento dell’attività, identificato da un nome di dominio, liberamente scelto dall’interessato. Tale nome indica il sito in cui l’imprenditore svolge la propria attività, e come tale è tutelato dal D.Lgs. 30/2005, di riforma del diritto industriale, a sua volta modificato dal D.Lgs. 131/2010, dai tentativi di appropriazione o di imitazione. Inoltre esistono norme specifiche che disciplinano l’esecuzione del contratto e i mezzi di tutela contro l’eventuale uso fraudolento della carta di credito a cui il cliente ricorre per pagare i beni o i servizi oggetto del contratto. Quanto al problematico aspetto della giurisdizione nei confronti di un fenomeno tipicamente transnazionale quale quello dell’e-commerce, in base alla L. 218 del 1995, che richiama anche la Convenzione di Bruxelles del 27.09.1968 (L. 804/1971), la giurisdizione italiana sussiste se italiano è il convenuto o se l’Italia è il Paese di esecuzione della prestazione contrattuale, nonché nei giudizi sulla contestazione di marchi e brevetti italiani. Vanno infine ricordate le regole antitrust approvate dalla Commissione UE sugli accordi tra produttori e distributori per incoraggiare il commercio on line. E. Vendita di beni a livello internazionale. Questo ambito è disciplinato dalle disposizioni della Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di beni (Convention on the International Sale of Goods, abbreviata in ”CISG”), ratificata dall’Italia, già richiamata alla precedente lettera A. 21 Com’è noto, ai sensi di tale Convenzione la vendita viene considerata come condotta a livello internazionale quando la sede di affari delle parti si trova in Stati diversi. I contratti di acquisto di beni di consumo (cioè la vendita di oggetti destinati ad uso personale, familiare o domestico) esulano dal campo d’azione della Convenzione. F. Termine di pagamento. Per la rilevanza che può assumere nei contratti internazionali si segnala la Legge 18 giugno 1998, n. 192 (in Gazz. Uff. 22 giugno, n. 143). - Disciplina della subfornitura nelle attività produttive - e successive modifiche. La legge prevede l’obbligatorietà della predeterminazione del termine di pagamento e l’obbligo della parte in mora di corrispondere un interesse determinato in misura pari al saggio d’interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di sette punti percentuali. Sempre in materia di transazioni commerciali e, in specie, di ritardo nell’adempimento si segnala il Decreto legislativo 231/2002 applicabile alle transazioni commerciali concluse anteriormente al 8.8.2002, il quale prevede che la parte inadempiente all’obbligo di pagamento del prezzo debba corrispondere un tasso di interesse pari al tasso BCE maggiorato di sette punti, rilevato semestralmente dal ministero dell’economia e delle finanze. Va poi rilevato che, in attuazione della Direttiva 2011/7/UE, dal 1° gennaio 2013 è entrato in vigore il D.Lgs. 192/2012 che prevede in generale l’obbligo per il debitore di effettuare il pagamento dell’importo dovuto “a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale” entro 30 giorni (il termine è invece di 60 giorni quando debitore è un’impresa pubblica od un ente pubblico che fornisca assistenza sanitaria); in caso di ritardato pagamento il debitore è automaticamente tenuto al pagamento di interessi di mora giornalieri in misura pari agli interessi legali maggiorati dell’8% oltre al tasso di riferimento della Banca Centrale Europea 2.3. Imposizione di dazi e imposte sulle importazioni Come sopra citato (paragrafo 1.2.), le importazioni e le esportazioni da e verso altri Stati membri dell’UE non sono soggette a limitazioni. 22 Per determinati prodotti, come armi o prodotti agricoli, è necessaria apposita autorizzazione. Altri prodotti provenienti da paesi extra-UE sono soggetti a contingentamento. In alcuni casi, come concorrenza sleale o pericolo per la salute pubblica, le importazioni possono subire restrizioni. Le merci importate in Italia da paesi esterni all’UE sono soggette a dazi doganali (uguali in tutti i paesi membri dell’UE) e all’IVA (per ulteriori informazioni, vedi paragrafo 3.8.Imposizione fiscale). Esistono territori esenti da dazi doganali, che vengono divisi in due gruppi: territori esenti da dazi doganali in senso stretto, come Livigno, Campione d’Italia ed alcune zone delle acque nazionali del lago di Lugano; Depositi doganali e punti franchi, detti anche “zone franche”. 23 3. APERTURA DI SEDI DI AFFARI ED ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE IN ITALIA Di norma, la legislazione italiana non pone limiti alla portata della partecipazione straniera in imprese commerciali italiane, indipendentemente dalla loro struttura organizzativa. 3.1. Forma giuridica dell’impresa commerciale L’operatore commerciale straniero che desideri costituire un’impresa in Italia può scegliere tra diversi tipi di struttura organizzativa specificati dal Codice Civile7. Le imprese commerciali italiane diverse dalle ditte individuali si dividono in due tipi: (a)“società di persone”; (b)“società di capitali”. (a) Società di persone La società di persone possiede le caratteristiche tipiche dell’associazione di persone. In questo caso i soci rispondono personalmente delle passività della società. Questo tipo di società comprende: La società semplice, non autorizzata a svolgere attività commerciale. Tutti i soci che agiscono a nome della società sono illimitatamente responsabili in relazione alle eventuali passività della società; salvo diversi accordi, lo stesso vale per tutti gli altri soci. La società in nome collettivo, la cui costituzione dovrebbe avvenire con contratto formale. Tutti i soci sono responsabili in solido insieme alla società, senza limiti ed eccezioni. La società in accomandita semplice, con due diversi tipi di soci: in questo caso, i soci accomandatari rispondono solidalmente delle obbligazioni della società, mentre la responsabilità dei soci accomandanti è limitata alle rispettive quote di capitale in loro possesso. 7 Per facilitare gli adempimenti richiesti all’atto dell’istituzione di una nuova impresa è stato formato uno “sportello unico” a cui l’imprenditore fornisce on line tutti i dati necessari ai fini fiscali e previdenziali. 24 (b) Società di capitali Nella società di capitali l’elemento predominante è rappresentato dal capitale sociale; di conseguenza, i soci sono responsabili solo proporzionalmente alla quota o alle azioni che detengono. La società di capitali è un’organizzazione dotata di personalità giuridica, distinta dai suoi soci e responsabile delle proprie obbligazioni solo mediante il proprio patrimonio. Su delega del Parlamento, con Decreto Legislativo 6/2003 il Governo ha emanato nuove norme (entrate in vigore il 1° gennaio 2004) in materia di società di capitali, al fine di modernizzarne la disciplina. Le società di capitali comprendono: La società per azioni In base alla nuova normativa la società per azioni può essere costituita anche da un solo socio fondatore. In tal caso, nonché in un qualsiasi momento successivo qualora il capitale sociale sia concentrato nelle mani di un azionista unico, l’identità del socio unico deve risultare dal Registro delle Imprese. Il capitale sociale minimo è di 120.000,00 Euro, da versarsi per intero in caso di socio fondatore unico, oppure solo nella misura del 25% in caso di pluralità di soci fondatori. La partecipazione alla società è rappresentata da azioni e la responsabilità personale è limitata all’ammontare dell’investimento8, salvo alcune ipotesi specifiche in cui il socio unico è chiamato a rispondere illimitatamente con il proprio patrimonio delle obbligazioni sociali. La società può destinare un dato gruppo di beni esclusivamente ad un’attività specifica, purché il valore totale di tutti questi gruppi non superi il 10% del valore totale netto della società. Ai sensi della nuova normativa sull’amministrazione societaria, salvo diverse disposizioni statutarie, si continua ad applicare il sistema tradizionale. Di conseguenza la conduzione degli affari spetta ad uno o più amministratori; l’attività di controllo è invece di competenza del collegio sindacale. Sia gli amministratori che i sindaci sono designati dagli azionisti. 8 Le società per azioni quotate in Borsa sono disciplinate da una specifica e severa normativa. 25 In alternativa è lo statuto che indica il metodo di amministrazione scegliendo tra: (i) il cosiddetto “sistema dualistico”, in cui la conduzione degli affari spetta al consiglio di gestione e l’attività di controllo è di competenza del consiglio di sorveglianza. I componenti di entrambi i consigli vengono designati dagli azionisti; (ii) il cosiddetto “sistema monistico”, in base al quale la conduzione degli affari spetta al consiglio di amministrazione nominato dagli azionisti; l’attività di controllo è invece di competenza del comitato per il controllo sulla gestione, composto da membri del consiglio di amministrazione designati da quest’ultimo. La revisione contabile è affidata ad una società di revisione o ad un singolo revisore (ma, se presente, è il collegio sindacale che, nella maggior parte dei casi, svolge anche questa funzione). La società a responsabilità limitata. Come nel caso della società per azioni, la società a responsabilità limitata può essere costituita da uno o più soci; qualora l’intero capitale sociale sia detenuto da un unico socio, l’identità di questo deve risultare dal Registro delle imprese. Il capitale minimo sottoscritto è di 10.000,00 Euro. Anche qui, il versamento iniziale può limitarsi al 25%, a meno che la società non abbia un socio unico. La parte di capitale sociale sottoscritto (quota) non è rappresentata da azioni. A differenza della normativa precedente sulle società a responsabilità limitata (che si uniforma molto a quella sulle società per azioni), la nuova normativa prevede una flessibilità di gran lunga superiore nell’ambito dell’amministrazione e del funzionamento delle società in questione. Per completezza è opportuno menzionare che nel 2012 è stata istituita una particolare categoria di Società a Responsabilità Limitata, tesa sostanzialmente a facilitare lo start up di nuove iniziative economiche: specificamente, la Società a Responsabilità Limitata Semplificata (S.r.l.s.)9. La S.r.l.s. va formata con atto costitutivo (stipulato da uno o più soggetti) conforme al modello standard emanato dal Ministero della Giustizia (con D.M. 23 giugno 2012, n. 138) e, quindi, sostanzialmente senza una statuto 9 Introdotta dall’art. 3, comma 1 del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n.1 (c.d. D.L. Sviluppo) 26 autonomamente determinato; possono esserne soci solo persone fisiche che al momento della sua costituzione abbiano età inferiore ai 35 anni e non può essere amministrata da persone che non facciano parte della compagine sociale. La “semplificazione” consiste in una notevole riduzione dei costi per la costituzione e del capitale sociale necessario, che è sufficiente sia da € 1,00 a € 9.999,99 euro, invece dei € 10.000,00 richiesti per una normale S.r.l. Il D.L. n. 76/2013 ha riformato la precedente normativa, introducendo una variante alla figura della “S.r.l.s – (semplificata ordinaria)”, prevedendo la possibilità che i Soci possano essere esclusivamente persone fisiche, abolendo al tempo stesso il vincolo anagrafico dell’età inferiore ai trentacinque anni. Sono invece state mantenute le agevolazioni, quali le esenzioni da onorari notarili, dall’imposta di bollo e dai diritti camerali ex art. 3, comma 3, D.L. n. 1/2012. La società in accomandita per azioni, dotata della stessa struttura della società in accomandita semplice di cui al precedente sottoparagrafo (a) relativamente ai due tipi di soci, con la differenza che le partecipazioni di questi sono rappresentate da azioni. Di conseguenza, la società in accomandita per azioni è sostanzialmente disciplinata dalle stesse norme che valgono per la società per azioni, in misura corrispondente ai diversi gradi di responsabilità in capo ai due diversi tipi di azionisti. La società cooperativa, società mutua a capitale sociale variabile, i cui soci hanno responsabilità limitata. Le società straniere che desiderano operare direttamente in Italia, senza per ciò ricorrere all’intermediazione di distributori o agenti, possono costituire una società controllata (generalmente una società per azioni o a responsabilità limitata)10 oppure aprire una filiale. Le filiali devono essere registrate presso il Registro delle imprese e sono soggette alle stesse norme valide per le società italiane in materia di presentazione della documentazione societaria. 10 E’ da far presente che le Società soggette a direzione e controllo da parte di altra società (normalmente, la capogruppo) debbono indicarlo nei loro atti e corrispondenza, nonché al Registro delle Imprese. 27 3.2. Patti parasociali Gli accordi tra soci di una società in materia di esercizio del diritto di voto, cessione di azioni e influenza dominante sulla società, sono validi solo per un termine di cinque anni (rinnovabile). Particolari requisiti di pubblicità si applicano ai patti parasociali concernenti società le cui azioni sono negoziate sui mercati azionari. 3.3. Legge antitrust La libera concorrenza è tutelata dalle disposizioni dei summenzionati Articoli 81 e 82 del Trattato di Roma e, nei casi non rilevanti a livello europeo, dalle norme dettate dalla legge antitrust in vigore in Italia, ispirata alle disposizioni europee. L’applicazione di tale legge italiana è garantita da un organismo apposito, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Sono state creati anche altri organismi con lo scopo di verificare l’osservanza delle disposizioni antitrust in settori specifici (telecomunicazioni, energia, ecc.). 3.4. Diritto del lavoro (a) Rapporti di lavoro: I rapporti di lavoro nei vari segmenti del commercio, dell’industria e delle professioni sono disciplinati da appositi contratti collettivi di lavoro stipulati dai sindacati e dalle associazioni dei datori di lavoro. I lavoratori dipendenti hanno diritto ad uno stipendio supplementare in occasione delle festività natalizie e (tranne nel caso dei lavoratori dipendenti di alcuni settori commerciali) delle ferie estive, che portano quindi a quattordici il numero totale degli stipendi annui. E’ prevista anche un’indennità di fine rapporto (il c.d. TFR, o trattamento di fine rapporto, considerato al pari di una retribuzione differita e come tale dovuta comunque alla cessazione del lavoro, indipendentemente dalla sua causa), che, in futuro, se il dipendente lo preferisce, dovrà essere utilizzata esclusivamente come contributo a fondi pensioni). Diversamente da ciò che succede in alcuni altri Paesi, i lavoratori dipendenti (o i loro rappresentanti sindacali) non hanno diritto di essere rappresentati in seno al consiglio della società per cui lavorano. 28 In linea di massima, il diritto del lavoro italiano tende tuttora a favorire la stabilità occupazionale (anche se in misura minore rispetto al passato, in quanto l’esigenza di una maggiore flessibilità del mercato del lavoro è un concetto ormai largamente condiviso, come confermano tra l’altro le modifiche apportate alla legge sul collocamento, non più di esclusivo appannaggio dello Stato). In tal senso, il licenziamento di dipendenti è solitamente ammesso solo se (i) comunicato per iscritto e (ii) per “giusta causa” o “giustificato motivo”, requisiti in assenza dei quali il dipendente ha diritto ad un risarcimento per i danni subiti e, in determinati casi, al reintegro nel posto di lavoro. Per “giusta causa” si intende un gravissimo inadempimento del lavoratore, che renda impossibile la prosecuzione del rapporto. Il “giustificato motivo” è invece identificato sia con un inadempimento del lavoratore, ma meno grave rispetto al precedente; sia con ragioni connesse all’organizzazione aziendale. Mentre il licenziamento per “giusta causa” può essere attuato in tronco (ovvero, il datore di lavoro ha il diritto di recedere dal contratto senza nessun obbligo di preavviso e di indennità sostitutiva di preavviso), quello per giustificato motivo presuppone un periodo di preavviso. Il lavoro part-time, così come quello a tempo determinato non sono più osteggiati come in passato. Lo stesso dicasi per il cosiddetto “lavoro su commissione”. La cd. legge Biagi (legge n. 30/2003) e la normativa seguente di attuazione (legge n. 247/2007), hanno introdotto infatti una serie di figure di contratti di lavoro (a termine, a progetto, occasionale, ecc.), per rispondere alle esigenze del mercato del lavoro (e dei lavoratori), che sempre più spesso chiede prestazioni “flessibili”, sia per durata che rispetto agli orari di lavoro. Il permesso di lavoro è obbligatorio per gli stranieri extracomunitari, mentre i cittadini di altri Paesi membri dell’UE, come sopra menzionato, possono liberamente svolgere attività lavorativa in uno qualsiasi di essi. Le controversie di lavoro sono attribuite ad una apposita sezione costituita presso tutti i Tribunali e hanno normalmente una durata inferiore rispetto ai giudizi ordinari. 29 (b) Previdenza sociale: Tutti i lavoratori subordinati devono godere di copertura previdenziale. A tal fine, ogni lavoratore dipendente deve essere registrato presso l’INPS, l’ente pubblico che garantisce tale copertura. I relativi contributi vengono versati all’INPS dal datore di lavoro, parte in aggiunta allo stipendio e parte trattenendo sullo stesso l’importo dovuto dal lavoratore. Il mancato adempimento degli obblighi previdenziali da parte del datore di lavoro è soggetto a pesanti sanzioni. 3.5. Diritti di proprietà industriale e intellettuale Marchi: la protezione dei marchi dura 10 anni e può essere rinnovata. Il mancato uso di un marchio per i cinque anni successivi alla sua registrazione può provocarne la cancellazione. I marchi (i) troppo generici, (ii) contenenti false indicazioni sulla qualità o l’origine dei prodotti o (iii) simili a marchi già registrati da altri non sono idonei alla registrazione. Il Regolamento del Consiglio UE n. 40/1994 del 20 dicembre 1993 ha istituito il “marchio comunitario” che dispiega i suoi effetti in tutti gli Stati membri dell’UE. Brevetti: la legge italiana11 prevede la protezione di (i) brevetti per invenzioni industriali, concessi per un termine di 20 anni; (ii) brevetti per migliorie tecniche, concessi per un termine di 10 anni. Entrambi non sono rinnovabili alla scadenza. Per poter essere brevettata, un’invenzione non deve essere nota al pubblico né in Italia né all’estero; le relative domande vengono controllate sotto il profilo formale e in base a criteri generali, in conformità con la legge, ma non viene verificata l’originalità dell’invenzione. La Convenzione del 1989 sui brevetti comunitari prevede la concessione di un unico brevetto valido in tutti gli Stati membri dell’UE. Diritto d’autore: La legge in materia, n. 633/1941, è stata recentemente modificata12 per recepire le Direttive UE e ricomprende la tutela delle banche dati e dei programmi per elaboratore (software). 11. Con D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 è stato emanato il Codice della Proprietà Industriale a norma dell’art. 15 della Legge 12 dicembre 2002, n. 273. 12 Aggiornata con Decreto Legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito in Legge 27 febbraio 2009, n. 14. 30 L’opera di un autore viene protetta per i 70 anni successivi alla sua morte. Le opere anonime vengono protette per i 50 anni successivi alla loro pubblicazione. Disposizioni diverse disciplinano ambiti specifici, come i film, la cui protezione è limitata ai 70 anni successivi alla loro prima proiezione al pubblico13. 3.6. Legge sulla privacy La tutela dei dati personali conferiti da un soggetto privato avvero da una società è stata introdotta con il D.Lgs. n. 196/2003, “Testo unico in materia di protezione dei dati personali”, denominato “Codice della Privacy”, in vigore dal 1° gennaio 2004. Tale disciplina riunisce in unico testo la Legge 675/1996 e gli altri Decreti Legislativi, regolamenti e codici deontologici che hanno formato oggetto di legificazione e studio in materia, tenendo conto anche dell’attività del Garante della Privacy e della direttiva UE 2000/58 sulla riservatezza nelle comunicazioni elettroniche. Il Codice stabilisce che i diritti sui quali l’interessato possa vantare la tutela siano riferibili all’esistenza e la comunicazione di dati personali e sensibili, alla conoscenza delle modalità di trattamento dei dati, l’intervento e l’accesso ai propri dati ed, infine, l’opposizione al trattamento degli stessi (art. 7). Del trattamento di dati personali può essere titolare una persona fisica, giuridica, una pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione o organismo. Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali è soggetto all’applicazione del Codice solo se i dati sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione. Il Codice ha introdotto inoltre il principio di necessità nel trattamento dei dati. I sistemi informativi e i programmi informatici devono essere configurati riducendo al minimo l’utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità. 13 L’esercizio dei diritti di proprietà industriale e intellettuale trova dei limiti nella normativa antitrust (in particolare, gli accordi di cessione di tecnologie sono oggetto di un Regolamento apposito della Commissione UE). 31 Il trattamento dei dati deve essere effettuato adoperando le misure di sicurezza ed i mezzi tecnici idonei a garantire sicurezza e riservatezza. Tra le misure da adottare rientra il Documento Programmatico sulla Sicurezza DPS con il quale viene definita dal titolare del trattamento la politica di sicurezza e di protezione dei dati personali, con l’indicazione delle misure di sicurezza adottate e quelle da adottare, per garantire un adeguato livello di protezione dei dati personali. In caso di attività affidate all’esterno che comportano il trattamento di dati, devono essere indicate le ragioni e le condizioni in cui tale trasferimento si inserisce, in riferimento agli impegni assunti, anche all’esterno, per garantire la protezione dei dati stessi. Lo stesso dicasi per dati personali detenuti all’estero trattati da chiunque è stabilito nel territorio italiano o in un luogo comunque soggetto alla sovranità dello Stato ovvero da chiunque è stabilito nel territorio di un paese non appartenente all’Unione Europea. La disciplina stabilisce che devono essere notificati al Garante della Privacy i trattamenti che possono recare pregiudizio ai diritti e alle libertà dell’interessato. La mancata adozione delle misure di sicurezza è un reato con uno specifico regime sanzionatorio: chi omette di adottare le misure minime di protezione dei dati è punito, in base all’art. 169, con l’arresto fino a due anni o un’ammenda da Euro 10.000,00 a 50.000,00; è prevista una procedura di “ravvedimento operoso” che consente all’autore della violazione di regolarizzare gli adempimenti seguendo le indicazioni del Garante. Il reato peraltro si estingue con l’adeguamento alle prescrizioni e con il pagamento di una somma pari al quarto del massimo dell’ammenda stabilita (entro 60 giorni dalla scadenza del termine). Il nuovo Codice della privacy ha inoltre aumentato le sanzioni amministrative per omissione o incompletezza della notificazione (da € 20.000,00 a € 120.000,00), ha previsto la pena per le ipotesi aggravate e ha introdotto una sanzione penale (reclusione da 6 mesi a 3 anni) per falsità contenute. 32 3.7. Legislazione in materia ambientale La legislazione italiana in materia ambientale è stata recentemente coordinata e riordinata, anche a seguito del recepimento delle ultime direttive comunitarie e con l’abrogazione di tutta la precedente produzione normativa, con l’emanazione del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, denominato “Codice dell’Ambiente”. D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 186 dell’11 agosto 2010. Il nuovo provvedimento svolge i sui effetti in cinque ambiti: procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per la valutazione d’incidenza e l’autorizzazione integrata ambientale (AIA); difesa del suolo, lotta alla desertificazione, tutela delle acque dall’inquinamento e gestione delle risorse idriche; gestione dei rifiuti e bonifiche; tutela dell’aria e riduzione delle emissioni in atmosfera. Inoltre è stata definita la nozione di danno ambientale e dettata la nuova disciplina in materia di sanzioni amministrative con il principio che chi inquina paga e risarcisce i danni. E’ stata introdotta la titolarità delle associazioni ambientaliste nei procedimenti per danno ambientale nonché maggiori incentivi alle energie rinnovabili ed il rafforzamento della clausola sociale per tutelare i lavoratori in alcuni settori ambientali. Inoltre, sono stati introdotti i procedimenti di Valutazione di impatto ambientale. 3.8 Assicurazioni obbligatorie In Italia vige un sistema di assicurazioni obbligatorie. Trattasi di assicurazioni prestate da Enti Sociali o da privati, ma stipulate obbligatoriamente dai soggetti per gli scopi indicati dal legislatore. Generalmente tali assicurazioni riguardano la Responsabilità Civile, ma vi sono anche quelle relative alla responsabilità professionale (segnatamente quelle che debbono essere stipulate dagli avvocati), nonché quelle che riguardano le Malattie Professionali e gli Infortuni. Per quanto attiene queste ultime, tutte a carico dell’Ente Sociale INAIL spicca l’intervento legislativo per gli infortuni sul lavoro, estesa oggi anche ai lavoratori parasubordinati, ai dirigenti ed agli sportivi professionisti, nonché quella contro gli infortuni domestici (c.d. Assicurazione delle Casalinghe ), prima Legge in Europa per la tutela della salute in ambito domestico. 33 E’ stata introdotta legislativamente la disciplina dell’infortunio cosiddetto in itinere, così come è stato previsto l’indennizzo del danno biologico. Relativamente alla Responsabilità Civile Obbligatoria per i danni provocati dalla circolazione di auto, moto o natanti, è stato istituito il Codice delle Assicurazioni Private con il D.Lgs. n. 209 del 2005, che ha recepito la Direttiva n. 2002/92/ CEE in materia di intermediazione assicurativa e riassicurativa. Questo regime mira a garantire alle vittime di incidenti un rapido ed adeguato risarcimento. Oltre al conducente, deve essere assicurato anche il proprietario del veicolo. Tale normativa ha innovato i criteri di trasparenza nelle condizioni di polizza, il risarcimento del trasportato da parte dell’impresa di assicurazione del veicolo – vettore, il rimborso del premio in caso di alienazione o furto del veicolo, la liquidazione dei danni da parte del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, destinato al risarcimento dei danni causati da veicoli non identificati, non assicurati, assicurati con impresa in stato di difficoltà economica o posti in circolazione contro la volontà del proprietario. Ha inoltre predisposto i criteri della tabella unica nazionale per i danni alla persona, la revisione dell’intero sistema sanzionatorio ed ha introdotto il sistema di indennizzo diretto per il risarcimento del danno subito da parte del danneggiato dal sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante. E’ inoltre operante un sistema di rapporti internazionali cosiddetti della Carta Verde, al quale aderiscono Paesi della U.E. e non, che consente all’automobilista di recarsi in un altro Paese senza dover stipulare un altro contratto di assicurazione e senza la presenza del suo assicuratore con una succursale. In ciascuna nazione vi sono apposite strutture, i bureaux, incaricate di emettere speciali certificati di assicurazione, di colore verde, che consentono di far valere l’assicurazione al di fuori del proprio Stato, estendendo le polizze. In Italia è stato istituito nel 1982 l’ISVAP, che nell’esercizio delle sue funzioni, è un’autorità indipendente dotata di autonomia patrimoniale, contabile, organizzativa e gestionale. L’Istituto opera per garantire la stabilità del mercato e delle imprese di assicurazione, nonché la trasparenza dei prodotti, nell’interesse degli assicurati e degli utenti in generale. 3.9. Imposizione fiscale (a) Categorie di imposte: Le imposte si dividono in due categorie principali, in base al fatto che gravino 34 sul reddito (“imposte dirette”) o meno (“imposte indirette”). Imposte dirette14 (i) Le principali imposte dirette sono - in relazione alle persone fisiche: IRPEF, le cui aliquote aumentano progressivamente (dal 23% al 43%) in base a fasce di reddito15; - in relazione a società di capitali: IRES, la cui aliquota è pari al 27,5%, applicata proporzionalmente agli utili netti, e IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive), la cui aliquota standard è pari al 3,9 % (aumentabile su base regionale sino ad un massimo del 4,9%)16. Alle società di persone (S.n.c. e S.a.s.) e alle Associazioni tra professionisti si applica il regime di trasparenza fiscale, consistente nell’imputare il reddito imponibile direttamente a ciascun socio o associato indipendentemente dall’effettiva percezione e proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili17. Imposte indirette: IVA (Imposta sul Valore Aggiunto), imponibile sul corrispettivo della cessione di beni e/o della prestazione di servizi. Attualmente l’aliquota ordinaria è pari al 22%18. Sono inoltre da menzionare: Imposta di registro: di fatto, tutti i contratti stipulati in Italia sono soggetti ad imposta di registro. Quest’ultima può essere particolarmente onerosa in quanto (salvo il caso in cui i pagamenti previsti dal contratto siano soggetti ad IVA) è normalmente applicata in forma percentuale sugli importi dovuti ai sensi del contratto. Attualmente l’aliquota più comunemente applicata è pari al 3%. Anche gli atti costitutivi di società, gli aumenti di capitale sociale e similari 14 La Legge 122/2010 attribuisce alle imprese residenti in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia che intraprendono nel nostro Paese nuove attività economiche, la possibilità di richiedere che ad esse nonché ai loro dipendenti e collaboratori venga applicata per un periodo di tre anni la normativa tributaria vigente in uno degli Stati membri dell’Unione Europea, in alternativa alla normativa tributaria statale italiana. 15 “In considerazione dell’eccezionalità della situazione economica internazionale”, sino al 31 dicembre 2013 i redditi superiori a € 300.000 sono stati assoggettati, oltre all’IRPEF, anche ad un contributo di solidarietà del 3%. 16 L’IRAP è stata menzionata in relazione alle società di capitali per motivi di comodità, ma è doveroso precisare che (i) è anche applicata alle ditte individuali e ai liberi professionisti singoli o associati e (ii) la sua natura di “imposta diretta” è controversa. In alcuni casi previsti per legge, anche le società di capitali possono optare per un analogo sistema di trasparenza 17 (consortium relief). 18 Uno speciale regime fiscale agevolativo ai fini delle imposte dirette e dell’IVA è previsto in favore di imprese e professionisti i cui ricavi annui non superino 30.000,00 Euro e qualora sussistano altri requisiti stabiliti dalla legge. 35 sono soggetti a registrazione (tuttavia, per favorire l’investimento di capitali nelle società, adesso ai relativi atti viene applicata un’imposta in misura fissa piuttosto che su base percentuale). Imposta di bollo: i contratti stipulati in Italia (nonché le ricevute, diversi documenti societari e di altra natura, ecc.) sono soggetti ad imposta di bollo. Questa può variare da caso a caso; generalmente non è molto elevata (diversamente dalle multe comminate in caso di sua evasione). A fini di completezza va infine fatto presente che - a fianco della figura di evasione vera e propria delle imposte - trova frequente applicazione un nuovo concetto, quello dell’abuso di diritto, che si ritiene sussistere quando vengano poste in essere operazioni (quali: fusione o scissione di società, contratti, ecc.) che pur essendo di per sé lecite non risultino nel caso in esame giustificate da reali motivi economici, per cui il loro fine debba essere ravvisato solo nell’ottenimento di vantaggi di natura fiscale altrimenti non conseguibili. (b) Ritenute: Per assicurare il pagamento dell’IRPEF, lo Stato ha stabilito che i datori di lavoro debbano trattenere parte (nella misura del 20%) dello stipendio che viene pagato e versarla al fisco per conto dei propri dipendenti, in acconto delle imposte eventualmente dovute da questi (qualora percepisca altri redditi, il dipendente sarà infatti tenuto a versare la differenza). Semplificando al massimo, si può aggiungere che, se il soggetto pagante è un’impresa o un libero professionista (così come una società tra professionisti od un’associazione professionale), la stessa norma vale per i pagamenti effettuati a favore di consulenti professionisti. (c) Dividendi: Se pagati ad azionisti stranieri, anche i dividendi sono soggetti a ritenuta (aliquota corrente: 27%), salvo diverse disposizioni dei trattati contro la doppia tassazione applicabili nel caso in questione. Per i residenti in Italia i dividendi sono soggetti a tassazione in funzione della percentuale della partecipazione detenuta nel capitale sociale. 36 4. TRASPORTO 4.1 Trasporto marittimo La Parte I del Codice della Navigazione [Regio Decreto 30 marzo 1942 n. 327 ed il relativo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328 e relative modifiche)] regolano la navigazione marittima ed interna. Leggi specifiche disciplinano talune materie quali il Decreto Legge 30 dicembre 1997 n. 457, convertito con modifiche nella Legge 27 febbraio 1998 n. 30 (istituzione del “Registro Internazionale”), la Legge 28 gennaio 1994 n. 84 e successive modifiche (“Riordino della legislazione in materia portuale”), il Decreto Legislativo 26 maggio 2004 n. 153 (“Attuazione della Legge 7 marzo 2003 n. 38 in materia di pesca marittima”), il Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n. 171 (“Codice della nautica da diporto ed attuazione della Direttiva 2003/44/CE”). L’Italia è parte delle principali convenzioni di diritto marittimo quali la Convenzione di Bruxelles 23 settembre 1910 (“Unificazione di alcune norme in materia di urto”), la Convenzione di Bruxelles 25 agosto 1924, come modificata dai Protocolli di Bruxelles del 23 febbraio 1968 e 21 dicembre 1979 (“Unificazione di alcune norme in materia di polizza di carico”), la Convenzione di Bruxelles 10 aprile 1926 ”Unificazione di alcune norme relative ai privilegi e ipoteche marittimi”), la Convenzione di Bruxelles 10 maggio 1952 (“Unificazione di alcune norme sul sequestro conservativo di navi”), la Convenzione di Bruxelles 29 novembre 1969, come modificata dal Protocollo di Londra 27 novembre 1992 e dall’emendamento 18 ottobre 2000 (“Responsabilità civile in materia di danni da inquinamento di idrocarburi – CLC”), la Convenzione di Bruxelles 8 dicembre 1971, come modificata dai Protocolli di Londra 27 novembre 1992 e 16 maggio 2003 (“Istituzione di un fondo internazionale di indennizzo per i danni da inquinamento di idrocarburi”), la Convenzione di Ginevra 6 aprile 1974 (“Codice di condotta delle conferenze marittime”), la Convenzione di Londra 1 novembre 1974, come modificata dal Protocollo di Londra 17 febbraio 1978 e successivi emendamenti (“Salvaguardia della vita umana in mare”), la Convenzione delle Nazioni Unite 10 dicembre 1992 sul diritto del mare, la Convenzione di Londra 28 aprile 1989 (“Salvataggio”). 37 Si tratta, soprattutto a livello europeo, di una normativa in continua evoluzione, volta a garantire migliori standard di sicurezza al trasporto di merci e persone. 4.2 Trasporto aereo La proprietà e l’esercizio dell’aeromobile, oltre che le obbligazioni relative all’esercizio della navigazione aerea, sono regolate dalla Parte II dei predetti Codice della Navigazione e relativo Regolamento di Esecuzione. Il Decreto Legislativo 25 luglio 1997 n. 50 e successive modifiche ha istituito l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (“ENAC”), soggetto al Ministro dei Trasporti, che è responsabile dei controlli per la sicurezza degli aeromobili e del rilascio dei relativi certificati. La Legge 25 marzo 1985 n. 106 ed il suo Regolamento di Attuazione (D.P.R. 5 agosto 1988 n. 404) e successive modificazioni disciplinano il volo da diporto o sportivo. L’Italia è parte delle principali convenzioni di diritto aereo quali la Convenzione di Roma 29 maggio 1933 (“Unificazione di alcune norme relative al sequestro conservativo di aeromobili”), la Convenzione di Chicago 7 dicembre 1944 (“Aviazione civile internazionale”), la Convenzione di Ginevra 19 giugno 1948 (“Riconoscimento internazionale dei diritti sugli aeromobili”), la Convenzione di Roma 7 ottobre 1952 (“Danni causati a terzi in superficie da aeromobili stranieri”) e la Convenzione di Montreal 28 maggio 1999 (“Unificazione di alcune norme sul trasporto aereo internazionale”). Relativamente ai diritti del passeggero, si segnala la Carta dei Diritti del Passeggero, una guida pratica in cui l’ENAC ha riassunto le informazioni utili per chi viaggia in aereo19. 4.3 Trasporto terrestre Nel settore del trasporto nazionale di merci su strada, il Parlamento italiano ha compiuto una significativa riforma in favore della liberalizzazione dell’attività e del riordino degli organismi che operano nel settore, delegando, con la Legge 1 marzo 2005 n. 32 il Governo ad emanare gli appositi decreti legislativi. Sul piano dei trasporti internazionali il testo di riferimento è la Convenzione di Ginevra 19 maggio 1956, come modificata dal Protocollo di Ginevra 5 luglio 1978, relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada 19 Reperibile al seguente indirizzo: http://www.enac.gov.it/I_Diritti_dei_Passeggeri/La_Carta_dei_Diritti_del_Passeggero/index.html 38 (“CMR”), ormai adottata da quasi tutti gli Stati dell’Europa. Relativamente alla disciplina del contratto di trasporto internazionale ferroviario di persone e di cose va segnalato che, sul piano internazionale, la normativa più rilevante è quella che risulta dall’entrata in vigore dei Protocolli CIV e CIM-COTIF, che rispettivamente aggiornano la secolare normativa di diritto uniforme (risalente alla Convenzione di Berna del 1890). 4.4 Altre modalità di trasporto L’Italia non ha ratificato alcuna convenzione di diritto uniforme relativa al trasporto fluviale. Parimenti l’Italia non ha ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite 19 aprile 1991 sulla disciplina dell’operatore terminalista. 39 5. FALLIMENTO E ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI 5.1 Lo stato di insolvenza e la dichiarazione di fallimento L’imprenditore che si trova in stato di insolvenza (quando cioè risulta, da inadempimenti e/o da altri fatti esteriori, che egli non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni), viene dichiarato fallito dal Tribunale del luogo ove si trova la sede principale dell’impresa. Tale dichiarazione può avvenire dietro iniziativa del debitore stesso, di uno o più creditori e, in taluni casi, anche su istanza del Pubblico Ministero. Nella sentenza di fallimento, che deve essere preceduta dall’audizione del debitore e dei creditori ricorrenti, il Tribunale nomina gli organi della procedura (Giudice delegato e Curatore), ordina al fallito il deposito di bilanci, scritture contabili e fiscali obbligatorie e dell’elenco dei creditori, assegna a questi ultimi un termine per fare valere i propri diritti nell’ambito dell’udienza “di verifica dello stato passivo”, mediante il deposito di un atto denominato “domanda di ammissione al passivo”. 5.2 Scopo della procedura fallimentare E’ la liquidazione delle attività economiche del fallito e la successiva soddisfazione integrale o parziale dei creditori del fallito. Ripartito che sia l’attivo e definite tutte le azioni rese necessarie dalla gestione della procedura fallimentare, quest’ultima cessa. 5.3 Soggetti sottoposti al fallimento ed altri tipi di procedure concorsuali I soggetti economici (persone fisiche e società - anche cooperative - che esercitano un’attività commerciale e/o imprenditoriale), in caso di dissesto economico sono assoggettati al fallimento. Dalle suddette procedure sono esclusi, però, gli enti pubblici, gli imprenditori agricoli ed i piccoli imprenditori. Tali non sono considerati gli esercenti un’attività commerciale in forma individuale o collettiva che, anche alternativamente: a) abbiano effettuato investimenti nell’azienda per un capitale di valore superiore a Euro trecentomila; b) abbiano realizzato, in qualunque modo risulti, ricavi lordi calcolati sulla media degli ultimi tre anni o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, per un ammontare complessivo annuo superiore a Euro duecentomila; c) abbiano accumulato debiti per un ammontare superiore ad Euro cinquecentomila. 40 5.4 Organi del fallimento Il Tribunale che ha dichiarato il fallimento è investito dell’intera procedura fallimentare ed è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore. Nomina, inoltre (e revoca), gli altri organi fallimentari. Il Giudice delegato esercita funzioni di vigilanza e di controllo sulla regolarità della procedura; Il Curatore ha l’amministrazione del patrimonio fallimentare e compie tutte le operazioni della procedura sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori, nell’ambito delle funzioni ad esso attribuite. Il Comitato dei creditori è composto di tre o cinque membri scelti tra i creditori del fallito, in modo da rappresentare in misura equilibrata quantità e qualità dei crediti. Vigila sull’operato del curatore, ne autorizza gli atti ed esprime pareri nei casi previsti dalla legge, ovvero su richiesta del Tribunale o del giudice delegato. 5.5 Conseguenze del fallimento per il fallito La sentenza dichiarativa del fallimento priva il fallito dell’amministrazione dei suoi beni (quelli esistenti alla data della dichiarazione del fallimento ed anche quelli che pervengano al fallimento durante la procedura). Tutti gli atti (inclusi i pagamenti ricevuti) compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento non hanno efficacia nei confronti dei suoi creditori. La recente riforma della materia apportata alla Legge Fallimentare (R.D. 16 marzo 1942 n. 267) dal D.L.vo 9 gennaio 2006, n. 5 ha introdotto l’istituto della “esdebitazione” che consente al fallito - persona fisica - di usufruire del beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti, purché si verifichino determinate condizioni stabilite dalla legge. Con la chiusura del fallimento cessano per il fallito le conseguenze personali della dichiarazione di fallimento. Nel caso in cui siano assoggettate a fallimento delle società, la legge stabilisce a quali comportamenti siano tenuti gli amministratori i direttori generali, i componenti degli organi di controllo, i liquidatori ed i soci. 5.6 Effetti del fallimento sui creditori. Dal giorno della dichiarazione di fallimento, i creditori non possono iniziare o proseguire alcuna azione individuale esecutiva o cautelare sui beni ricompresi 41 nel fallimento, ed anche per i crediti maturati durante il fallimento stesso. Il fallimento determina la sospensione del decorso degli interessi convenzionali e/o legali sui debiti pecuniari, ed apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito. 5.7 Atti pregiudizievoli ai creditori. Determinati atti (a titolo gratuito od oneroso), compiuti prima del fallimento, qualora siano pregiudizievoli ai diritti dei creditori del fallito, sono privi di effetti e possono essere revocati (annullati). 5.8 Come i creditori ottengono notizia del fallimento del debitore e come possono partecipare alla procedura per il soddisfacimento dei loro crediti Esaminate le scritture dell’imprenditore ed altre fonti di informazione, il Curatore comunica ai creditori e ai titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito, anche a mezzo telefax o posta elettronica: 1) che possono partecipare al concorso depositando nella cancelleria del Tribunale, domanda di ammissione al passivo; 2) la data fissata per l’esame dello stato passivo e quella entro cui vanno presentate le domande; 3) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda. Se il creditore ha sede o risiede all’estero, la comunicazione può essere effettuata al suo rappresentante in Italia, se esistente La domanda di ammissione al passivo deve contenere gli elementi indicati dall’art. 93 della Legge Fallimentare, pena la sua inammissibilità e può essere sottoscritta anche personalmente dalla parte (non è richiesto l’ausilio di un avvocato) e può essere spedita, anche in forma telematica o con altri mezzi di trasmissione purché sia possibile fornire la prova della ricezione 5.9 Concordato E’ da sottolineare che la normativa in materia (basata sulla Legge Fallimentare sopra menzionata) è stata recentemente modificata dalla Legge 9 Agosto 2013, n. 98 (il c.d. Decreto del fare) nell’ottica di fornire un aiuto concreto 42 alla soluzione delle crisi aziendali. Le modifiche così introdotte hanno perciò un particolare rilievo per quanto riguarda specificamente l’argomento qui esaminato. Il concordato può essere fallimentare o preventivo. Nel concordato “fallimentare”, la proposta può essere presentata da uno o più creditori, da un terzo, o dal fallito. La proposta può prevedere la suddivisione dei creditori in classi; trattamenti differenziati fra creditori appartenenti a classi diverse, indicando le ragioni dei trattamenti differenziati dei medesimi; la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma. L’imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato denominato “preventivo” sulla base di un piano che può prevedere: a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma; b) l’attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore; c) la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei; d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse. 5.10 Liquidazione coatta amministrativa. E’ una procedura riservata dalla legge a particolari tipi di aziende, e ne esclude - di regola - la fallibilità, lasciando tuttavia aperta la possibilità di accedere ai procedimenti di concordato preventivo. 5.11 Amministrazione Straordinaria delle grandi imprese. È una procedura riservata alle grandi imprese (secondo la definizione di legge), con finalità conservative del patrimonio produttivo, mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione delle attività imprenditoriali. 5.12 Norme penali. Determinati comportamenti tenuti dal fallito (e/o dagli amministratori, dai direttori generali, dai componenti degli organi di controllo, dai liquidatori e dai soci, nel caso di società), previsti dal disposto combinato della Legge Fallimentare e del Codice penale, danno luogo a fattispecie delittuose (criminali), punite con la detenzione e/o con pene accessorie. 43 6. IL DIRITTO AMMINISTRATIVO SOSTANZIALE E PROCESSUALE 6.1 Il Diritto Amministrativo Il diritto amministrativo è una parte del diritto pubblico che, nel suo complesso, ha ad oggetto la disciplina dell’organizzazione e dell’attività della pubblica amministrazione, intesa alla cura concreta degli interessi della comunità. L’attività di cura di codesti interessi avviene attraverso la instaurazione di concreti rapporti giuridici con soggetti terzi, rapporti che sono instaurati a seguito dell’esercizio di pubblici poteri. Il diritto amministrativo si definisce, più semplicemente, come disciplina dell’attività amministrativa. L’attività amministrativa può essere esercitata dai soggetti pubblici tanto nelle forme del diritto pubblico quanto nelle forme del diritto privato. 6.2 Principi e criteri dell’attività della Pubblica Amministrazione • Il principio di legalità L’agire dell’amministrazione attraverso l’esercizio del potere è retto dal principio di legalità. Tale principio subordina il potere dell’Amministrazione a regole predeterminate e, nella sua elaborazione classica, implica un’ampia riserva al potere legislativo nella fissazione dei limiti, interni ed esterni, dell’azione amministrativa. • Il principio di imparzialità Esprime il dovere dell’Amministrazione di non discriminare la posizione dei soggetti coinvolti dalla sua azione nel perseguimento degli interessi affidati alla sua cura. • Il principio di buon andamento Deve essere inteso come esigenza di buona amministrazione Impone che l’Amministrazione agisca, nel perseguimento degli interessi affidati alla sua cura, nel modo più adeguato e conveniente possibile. I criteri di efficacia, economicità, efficienza e trasparenza L’Amministrazione deve oggi attenersi, oltre ai tradizionali principi di buon andamento e di imparzialità, anche ai seguenti criteri: 44 − il criterio dell’efficienza indica l’attitudine dell’azione concreta dell’Amministrazione a produrre i risultati pratici di cura degli interessi pubblici; − il criterio di efficacia è riconducibile al rapporto tra ciò che si è effettivamente realizzato attraverso l’azione concreta dell’Amministrazione e quanto si sarebbe dovuto realizzare; − il criterio della economicità esprime l’esigenza che l’azione della Pubblica Amministrazione raggiunga i suoi scopi, di cura degli interessi pubblici, con il minore dispendio o impiego di mezzi sia economici che procedurali, con la conseguenza che l’Amministrazione non può aggravare il procedimento; − il criterio della trasparenza esprime l’esigenza di conoscibilità all’esterno dell’azione concreta della Pubblica Amministrativa nei confronti di tutti i soggetti titolari di interesse giuridicamente rilevante, su cui può incidere l’esercizio del potere. 6.3 La Responsabilità della Pubblica Amministrazione In passato la posizione della Giurisprudenza è stata estremamente negativa riguardo alla risarcibilità degli interessi legittimi, difatti, per lungo tempo si è sostenuta l’immunità dell’Amministrazione per l’illecito cagionato dall’esercizio di potestà autoritative, giungendo a definire l’irrisarcibilità del danno da lesione di interessi legittimi un “dogma” del diritto italiano. Questa posizione, da molto tempo criticata dalla dottrina, è stata abbandonata dalla Cassazione, con la storica sentenza a Sezioni Unite n. 500/1999, sulla base di una rilettura dell’art. 2043 c.c. il quale ha riconosciuto il risarcimento del “danno ingiusto”, inteso come conseguenza pregiudizievole che incide negativamente sulla sfera giuridica del soggetto danneggiato, e che trova causa nella lesione di un interesse rilevante per l’ordinamento giuridico sia che esso assuma la forma e la sostanza del diritto soggettivo, sia che esso si presenti come interesse legittimo. 6.4 Gli Istituti di Giustizia Amministrativa Sono istituti di giustizia amministrativa quegli strumenti, non tutti di carattere giurisdizionale, diretti ad assicurare la tutela del cittadino che abbia subito la lesione di un proprio interesse giuridico soggettivo a seguito di attività amministrativa. 45 Fra gli istituti di giustizia amministrativa sono compresi: a. il ricorso amministrativo; b. il ricorso giurisdizionale. a. il ricorso amministrativo La tutela in sede amministrativa è attuata dalla stessa Pubblica Amministrazione attraverso un procedimento amministrativo diretto ad ottenere da essa l’annullamento o la riforma di un provvedimento amministrativo. I ricorsi amministrativi sono, invero, istanze rivolte dai soggetti interessati ad una P.A. per ottenere la tutela di una situazione giuridica soggettiva che si assume essere lesa da un provvedimento o da un comportamento amministrativo. Essi non hanno natura giurisdizionale, infatti non sono rivolti ad un giudice ma ad un soggetto – l’amministrazione – che non si trova in posizione di estraneità rispetto alle parti in causa ed agli interessi coinvolti. Con la loro proposizione si instaura, perciò, un procedimento che ha carattere amministrativo e si conclude con un atto amministrativo espressione di “autotutela”, che la dottrina definisce come “decisione amministrativa”. I ricorsi amministrativi costituiscono di norma un rimedio facoltativo e aggiuntivo rispetto ai rimedi giurisdizionali, ad eccezione del ricorso straordinario. Si distingue: I. il ricorso gerarchico. Tale ricorso è diretto all’organo gerarchicamente sovraordinato a quello che ha emanato l’atto impugnato ed è ammesso solo avverso provvedimenti non definitivi; II. il ricorso gerarchico improprio. E’ un rimedio previsto in alcune materie particolari, in ipotesi nelle quali l’atto da impugnare sarebbe stato, alla stregua dei principi disciplinati, già di per sé definitivo ed, in alcuni casi, il ricorso è ammesso avanti ad un organo diverso da quello gerarchicamente sovraordinato; III. il ricorso in opposizione. E’ un rimedio previsto in ipotesi molto particolari, come nel pubblico impiego, davanti all’autorità amministrativa che ha emanato l’atto impugnato e avverso provvedimenti amministrativi non definitivi; 46 IV. il ricorso straordinario. E’ proposto solo avverso provvedimenti definitivi al Presidente della Repubblica e nella Regione Sicilia, nei confronti degli atti regionali, al Presidente della Regione. b. il ricorso giurisdizionale In alternativa alla tutela in sede amministrativa è possibile ricorrere alla tutela avanti all’Autorità Giudiziaria. Difatti, la Costituzione stabilisce non solo che “tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi” ma altresì che “contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa……”. Quindi, nell’attuale assetto normativo sono previsti due ordini di giurisdizioni (sistema della doppia giurisdizione): - quella del giudice ordinario; - quella del giudice amministrativo. 6.5 Criteri di riparto delle giurisdizioni del Giudice ordinario e del Giudice amministrativo a) Ai sensi dell’art. 103 Cost. la giurisdizione è ripartita tra Giudice Ordinario e Giudice Amministrativo in considerazione della natura della situazione giuridica soggettiva fatta valere. Ed invero, il fondamentale criterio di riparto, basato sulla dicotomia fra diritti soggettivi e interessi legittimi, prevede che: I. Per lesioni di diritti soggettivi è competente il giudice ordinario. II Per lesioni di interessi legittimi è competente il giudice amministrativo. In tal modo, se si lamenta un cattivo uso del potere dell’amministrazione, ovvero si fa valere la violazione di un interesse legittimo, la giurisdizione è del Giudice amministrativo, mentre se si contesta la violazione di un diritto soggettivo o si contesta l’esistenza del potere della pubblica amministrazione, la giurisdizione è del Giudice ordinario. Il Codice del Processo Amministrativo (adottato con il D.lgs. 104/2010) ha confermato il suddetto riparto, disponendo quindi che sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie in cui si faccia questione di interessi legittimi. 47 Inoltre, nel Codice si ribadisce, con formula quasi identica a quella prevista dall’art. 103 Cost. che “in particolare materie indicate dalla legge” sono devolute al G.A. controversie in cui si faccia questione di diritti soggetti (giurisdizione esclusiva). b) Sulla giurisdizione esclusiva: Le controversie relative a diritti soggettivi, incluse in materie tassativamente indicate, che il G.A. può conoscere sono quelle “concernenti l’esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all’esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni”. 6.6 Gli organi di giustizia amministrativa a) Sono organi di giustizia amministrativa di 1° grado i Tribunali Amministrativi Regionali (TAR) i quali sono stati istituiti in ogni Regione e hanno sede nei rispettivi capoluoghi. I Tribunali Amministrativi Regionali sono dotati di competenza generale per le controversie per gli interessi legittimi e per quelle su diritti soggettivi devolute alla giurisdizione esclusiva. b) Sono organi di giustizia amministrativa di 2° grado il Consiglio di Stato e il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana. Il Consiglio di Stato è giudice d’appello nei confronti delle pronunce dei TAR, mentre nei confronti delle sentenze dei Tar Sicilia l’appello va proposto al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana il quale si presenta, a tutti gli effetti, come organo equiordinato rispetto al Consiglio di Stato. c) La Corte di Cassazione. Il raccordo fra la giurisdizione amministrativa e la giurisdizione ordinaria è contemplato dall’art. 111, 8° comma della Costituzione, il quale prevede la possibilità di proporre ricorso alla Corte di Cassazione “per motivi inerenti alla giurisdizione”. 48