ALLESTIMENTO IN ERBORISTERIA E PARAFARMACIA DI PREPARAZIONI ESTEMPORANEE A BASE DI PIANTE AMMESSE DAL MINISTERO DELLA SALUTE NEL SETTORE ALIMENTARE Esempi di formulazioni in capsule, sciroppi, soluzioni Dr. Franco Bettiol PARMA 22 settembre 2012 Ore 10,30 Preparati erboristici (Prodotti a base di ingredienti vegetali preparati nelle farmacie e nelle erboristerie) Qualora preparati, confezionati e destinati alla cessione ai clienti esclusivamente nei locali di vendita rispettivamente delle farmacie, o delle erboristerie munite di laboratorio alimentare, i preparati a base di piante e loro derivati ricadono fra i Prodotti a base di ingredienti vegetali ai sensi delle Note del Ministero della Salute n. 600.12/AG45.1/706 del 05 dicembre 2002 e n. 600.12/AG45.1/4 dell’8 gennaio 2003 e 19 maggio 2010. In base alla Nota del Ministero della Salute 600.12/AG45.1/4 dell’8 gennaio 2003 (vedi Tabella 0.10b), in risposta al quesito del SISTE (Società Italiana delle Scienze e delle Tecniche Erboristiche), anche l’erborista (o il farmacista) in erboristeria può preparare “prodotti venduti sfusi, non preconfezionati o aventi comunque carattere di preparazione estemporanea”, “secondo quanto già consentito dalle normative vigenti” (cioè autorizzazione a laboratorio alimentare [annesso] ai locali di vendita, rilasciata dal sindaco, previa ispezione dell’ufficio d’Igiene pubblica e del territorio), senza quindi la necessità di richiedere al Min.Salute l’autorizzazione alla produzione di Integratori alimentari (ai sensi del D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 169, art. 9) né la necessità di notificare le etichette di tali prodotti al Min.Salute (D.Lgs. 111/92 art. 7 e Circolare Ministero Salute 18 luglio 2002, n. 3). La Nota Min. Salute 0015807-P del 19 maggio 2010 ha chiarito che, analogamente alle erboristerie, anche nelle parafarmacie “ove siano dotate di laboratorio provvisto dell’autorizzazione della ASL per la manipolazione di alimenti (annesso ai locali di vendita n.d.r.) … si ritiene applicabile quanto rappresentato per le erboristerie sulla possibilità di effettuare preparazioni estemporanee a base di piante e derivati.” Sul sito: www.salute.gov CAPSULE CAPSULE Preparati erboristici a base di piante e loro derivati ai sensi delle Note del Ministero della Salute 05 dicembre 2002, 08 gennaio 2003 e 19 maggio 2010 Citrus composto (riduzione del peso corporeo) Ingredienti: citrus aurantium frutto immaturo E.S. (6% sinefrina) cola semi E.S. (10% caffeina) ananas gambo polvere bamboo E.S. 70% silice (o silice colloidale anidra) per 1 capsula tipo “0” mg 150 mg 150 mg 100 termogenico tonico, stimolante drenante mg adsorbente, disidratante 5 (Indicazioni [Claim salutistico]: equilibrio del peso corporeo; indicato nell’ambito di diete globalmente finalizzate alla riduzione del peso). Modalità d’uso: 1 capsula prima di colazione e 2 prima di pranzo, per un apporto giornaliero di 27 mg di sinefrina. Avvertenze: Consultare il medico prima dell’uso se le condizioni cardiovascolari non sono nella norma. Il prodotto è controindicato in gravidanza, durante l’allattamento e al di sotto dei 12 anni. Frangola composta (transito intestinale) leggero Ingredienti: frangola corteccia E.S. rabarbaro rizoma polvere escolzia erba E.S. liquirizia radice decorticata polvere finocchio frutti polvere anice frutti polvere per 1 capsula tipo "0" mg 200 mg 150 mg 50 mg 30 mg 20 mg 20 favorisce transito intestinale idem contrasta crampi intestinali protettivo carminativo carminativo L'escolzia, per la sua azione lenitiva, contrasta l'insorgenza di dolori e spasmi intestinali in seguito all'effetto stimolante delle piante antrachinoniche. (Indicazioni [Claim salutistico]: utile per coadiuvare le normali funzioni fisiologiche del transito intestinale.) Modalità d’uso: 1-2 capsule dopo cena, ripetendo eventualmente dopo pranzo. Avvertenze: usare per brevi periodi di tempo. Non somministrare il prodotto ai bambini e durante la gravidanza. Frangola e Aloe composto (transito intestinale) forte frangola corteccia E.S. aloe succo E.S. rabarbaro rizoma polvere escolzia erba E.S. liquirizia radice decorticata polvere finocchio frutti polvere per 1 capsula tipo "0" mg 150 mg 100 mg 100 mg 50 mg 40 mg 30 favorisce transito intestinale idem idem contrasta crampi intestinali protettivo carminativo (Indicazioni [Claim salutistico]: utile per coadiuvare le normali funzioni fisiologiche del transito intestinale.) Modalità d’uso: 1-2 capsule dopo cena. Avvertenze: usare per brevi periodi di tempo. Non somministrare il prodotto ai bambini e durante la gravidanza. Ginkgo composto (tonico psico-fisico) Ingredienti: eleuterococco radice E.S. ginseng radice E.S. (12% ginsenosidi) ginkgo foglie E.S. (24% ginkgoflavongl.) bamboo E.S. 70% silice (o silice colloidale anidra) per 1 capsula tipo “0” mg 200 mg 100 mg 60 tonico tonico, antistress favorisce microcircolo mg adsorbente 5 (Indicazioni [Claim salutistico]: per favorire naturalmente le condizioni di benessere). Modalità d’uso: 1 capsula 2-3 volte/dì, evitando la somministrazione serale Avvertenze: se si stanno assumendo farmaci anticoagulanti o antiaggreganti piastrinici, consultare il medico prima di assumere il prodotto. Ginseng composto (tonico-antistress) Ingredienti: ginseng radice E.S. (12% ginsenosidi) eleuterococco radice E.S. o rodiola radice E.S. (1% salidroside) bamboo E.S. 70% silice (o silice colloidale anidra) per 1 capsula tipo “0” mg 200 tonico, antistress mg 200 tonico mg 3 (Indicazioni [Claim salutistico]: preparato a base di estratti di piante note per le loro proprietà toniche ed energizzanti). Modalità d’uso: 1 capsula a colazione e 1 a pranzo per almeno 1 mese Liquirizia composta (acidità gastrica) Ingredienti: liquirizia radice E.S. (19% ac.glicirrizico) camomilla fiori E.S. menta essenza bamboo E.S. 70% silice (o silice colloidale) per 1 capsula tipo “1” 150 mg 150 mg 0,25 gtt protettivo protettivo rinfrescante (blando antalgico) 15 mg adsorbente Preparazione: in mortaio adsorbire triturando l’O.E. di menta sulla silice, aggiungere gli E.S. (Indicazioni (Claim salutistico): contribuisce al mantenimento di una fisiologica funzione gastrica.) Modalità d’uso: 1 capsula tre volte al giorno, 1 prima di coricarsi. Olmaria composto (funzioni renali, fonte di salicilati) Ingredienti: olmaria sommità fiorite E.S. betulla foglie E.S. equiseto cauli sterili polvere per 1 capsula tipo “0” mg 200 mg 100 mg 100 Modalità d’uso: 3-4 capsule al giorno lontano dai pasti Mirtillo di palude (Cranberry) (capsule acido-resistenti) Ingredienti: fonte di salicilati drenante remineralizzante Mirtillo di palude frutti E.S. 30% PAC Bamboo E.S. 70% slice o silice colloidale Amido pregelatinizzato Per 1 capsula DRCAPS* tipo “0” * idrossipropilmetilcellulosa, gomma gellano mg 60 mg 3 q.b. Modalità d'uso: 1 capsula al mattino e 1 la sera (Indicazioni (Claim salutistico): funzionalità delle vie urinarie, drenaggio dei liquidi corporei) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- SCIROPPI SCIROPPO DI SORBITOLO FUI XII e SCIROPPO TRANSITO INTESTINALE * Sorbitolo polvere Glicerolo Sodio benzoato Acqua depurata 28 g 10 g 0,20 g (corrispondente a 169,4 mg di acido benzoico) CONSERVANTE q.b. a 100 ml Preparazione: si scioglie il conservante in 10 ml di acqua (adoperando il sodio benzoato non è necessario riscaldare), si aggiungono circa 70 ml di acqua e si solubilizza sotto agitazione il sorbitolo, quindi si aggiunge la glicerina. Portare a volume con acqua. * N.B. il sorbitolo mostra a dosaggi alti effetto lassativo, questa capacità può essere potenziata aggiungendo un E.F. ad azione favorente il transito intestinale (ad esempio 10% E.F. di Frangula) SCIROPPO SENZA ZUCCHERO Carbossimetilcellulosa sodica 2,00 g Stevioside 0,60 g (o sucralosio o saccarina sodica 0,40 g) Potassio sorbato 0,13 g Glicerolo (o sorbitolo sol. 70%) 3,00 g Acqua depurata q.b. a 100,00 ml Preparazione: sciogliere il conservante nell’acqua a freddo. In mortaio asciutto introdurre la carbossimetilcellulosa sodica e umettarla poco a poco con glicerolo, aggiungere a piccole porzioni la metà dell’acqua preservata triturando dopo ogni aggiunta, fino ad ottenere una massa omogenea. Sciogliere nella restante acqua preservata il dolcificante, l’eventuale aromatizzante e gli eventuali medicamenti. Unire le due soluzioni sotto leggera agitazione. SCIROPPO TOSSE PER BAMBINI E.F. adatoda E.F. drosera E.F. grindelia E.F. balsamo Tolù M.G. 1DH rosa canina M.G. 1DH ribes nigrum Concentrato di mele Acqua preservata 9 g 2,5 g 2 g 5 g 2 g 0,5 g 58 g q.b. a 100 g Preparazione: miscelare gli estratti vegetali, aggiungervi l’O.E. preventivamente disciolto nella minima quantità di alcol(*), aggiungere il concentrato di mele e infine l’acqua (meglio se preservata con 0,15% potassio sorbato o 0,1% di metil p-idrossibenzoato sodico (Nipagina sodica). (Indicazioni [Claims salutistico]: benessere delle prime vie aeree, fluidità delle secrezioni bronchiali) Posologia: 1 cucchiaino da thè 3 volte al giorno dopo i pasti, eventualmente sciolto in una bevanda tiepida. SOLUZIONI TINTURA DI TARASSACO Tarassaco E.F. Alcol etilico a 20° 20 g 80 g Preparazione: per semplice miscelazione ETICHETTATURA MAGISTRALE Nome NON OBBLIGATORIO Composizione: Citrus aurantium E.S. 6% sinefrina Cola E.S. Ananas gambo polvere Silice colloidale per 1 capsula di tali 100 Medico ................. 160 100 50 (5 mg mg mg mg) N. prep. ….. Sostanze Onorario Addizionale Recipiente TOTALE ……… ……… ……… ……… €..…… Posologia: ………………………………………………………………. Avvertenze: tenere fuori dalla portata dei bambini. Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dall’umidità. (Consultare il medico prima dell’uso se le condizioni cardiovascolari non sono nella norma.) Il prodotto è controindicato in gravidanza, durante l’allattamento e al di sotto dei 12 anni. Prep. del ………….. Farmacia …………… Utilizzare entro (Data limite di utilizzazione o Scadenza)………… Indirizzo ……………….. N. telefono …………. PRODOTTO ERBORISTICO ai sensi della NOTA Min.Salute 5 dicembre 2002, 8 gennaio 2003, 19 maggio 2010 N. prep. ….. Composizione (Ingredienti): Citrus aurantium E.S. 6% sinefrina Cola E.S. Ananas gambo polvere Silice colloidale per 1 capsula di tali 100 160 100 50 (5 mg mg mg mg) PREZZO (libero) €..…… (Indicazioni [Claim salutistico]: indicato nell’ambito di diete globalmente finalizzate alla riduzione del peso). Modalità d‘uso: 3 capsule al giorno prima dei pasti per un totale giornaliero di 28,8 mg di sinefrina. Avvertenze: tenere fuori dalla portata dei bambini (al di sotto dei 3 anni). Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dall’umidità. In caso di ipertensione consultare il medico prima dell’uso. Il prodotto è controindicato in gravidanza, durante l’allattamento e al di sotto dei 12 anni. Per prodotti destinati a diete ipocaloriche Il prodotto non sostituisce una dieta variata. Deve essere impiegato nell’ambito di una dieta ipocalorica adeguata, seguendo uno stile di vita sano con un buon livello di attività fisica. Se la dieta viene seguita per periodi prolungati, superiori alle 3 settimane, si consiglia di sentire il parere del medico. Prep. del ………….. Farmacia …………… Erboristeria ……….. Parafarmacia ……… Utilizzare entro (Data limite di utilizzazione o Scadenza)………… Indirizzo ……………….. N. telefono …………. ALLESTIMENTO IN ERBORISTERIA E PARAFARMACIA DI PREPARAZIONI ESTEMPORANEE A BASE DI PIANTE AMMESSE DAL MINISTERO DELLA SALUTE NEL SETTORE ALIMENTARE Autorizzazione alla produzione di alimenti Dr. Franco Bettiol PARMA 22 settembre 2012 Ore 10,30 Prodotti alimentari veri e propri Numerose piante fanno da sempre parte integrale dell’alimentazione umana, basta pensare a frutta e verdura. Sono inoltre considerati alimenti comuni i seguenti preparati a base di erbe e loro derivati: 1) “Spezie e condimenti”, tradizionalmente suddivisi in: a) aromatici - anice verde e stellato, cannella, cardamomo, coriandolo, finocchio, garofano chiodi, noce moscata, vaniglia, zafferano; b) pepati - pepe nero e bianco, zenzero; c) agliacei - aglio, cipolla, senape; d) altri - peperoncino rosso, rosmarino, salvia etc.); 2) alcune “erbe per infusi e tisane” (camomilla, karkadè, menta, tiglio etc.); 3) ed infine i cosiddetti “Nervini” (cacao, caffè, thè). Tali preparati rientrano quindi fra i Prodotti alimentari veri e propri e pertanto seguono soltanto la legislazione alimentare, purchè non presentati con finalità salutistiche. A maggior ragione non è possibile “attribuire al prodotto alimentare proprietà atte a prevenire, curare o guarire una malattia umana né accennare a tali proprietà, fatte salve le disposizioni comunitarie relative alle acque minerali ed ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare” (art. 2, comma 1, lettera d) del D.Lgs 109/1992. Le piante o parti di piante e loro derivati tipicamente alimentari possono essere prodotte e commercializzate come monocomponente o pluricomponente, allo stato sfuso o preconfezionato, possono rientrare nella formulazione di bevande, condimenti o anche di forme solide come chewing-gum, caramelle e pastiglie (es. menta, eucalipto, rabarbaro, frutta etc.) sempre purchè non presentate per fini salutistici. Fanno eccezione attualmente i cosiddetti “balsamici” (ad esempio caramelle alla menta ed eucalipto) e i “digestivi” (liquori e bibite analcoliche a base di amaricanti), tradizionalmente presenti nel settore alimentare. - Nell’etichettatura del prodotto alimentare devono essere riportate obbligatoriamente le indicazioni di cui all’art. 3 del D.Lgs. 109/1992, in particolare: - l’elencazione in ordine decrescente di tutti gli ingredienti (art. 5) con le sole eccezioni previste dall’art. 7; - a scelta ”il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede o del fabbricante o del confezionatore o di un venditore (distributore n.d.r.) stabilito nella Comunità economica europea”, ma sempre e comunque “la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento” (art. 3, comma 1, lettere e) ed f); - l’indicazione della quantità netta contenuta mediante la dizione Peso netto, espressa in unità di peso o Contenuto netto, espresso in unità di volume (art. 9); - l’indicazione del termine minimo di conservazione o, nel caso di prodotti rapidamente deperibili, della data di scadenza, secondo le modalità elencate all’art. 10 e 10 bis, accompagnate dalle eventuali modalità di conservazione. I prodotti alimentari possono avere anche una denominazione di fantasia ma questa non può considerarsi sostitutiva della denominazione prevista per tale prodotto dalle disposizioni comunitarie o italiane (art. 4, commi 1 e 2) o, qualora questa non sia prevista, la denominazione di fantasia deve essere accompagnata almeno da una descrizione del prodotto alimentare. - La denuncia di inizio attività (D.I.A.) di produzione e/o confezionamento deve essere inviata al Comune in cui ha sede lo stabilimento, che può richiedere un accertamento dei requisiti igienico-sanitari di cui all’art. 28 del D.Lgs. 327/1980 da parte dell’Ufficio di Igiene pubblica e del territorio. In caso di lavorazioni su scala ridotta, cioè di tipo artigianale, i locali previsti possono essere riuniti un unico locale, nel quale si distingueranno possibilmente delle “aree” adibite al deposito delle materie prime, alla produzione/confezionamento, al deposito dei prodotti finiti e, infine, alla detenzione di sostanze e prodotti non destinati all’alimentazione. Un locale adibito a produzione e/o confezionamento deve comunque avere una superficie di almeno 9 mq e un’altezza di 3 m (in città vengono normalmente ritenuti idonei anche locali di 2,7 m). Una superficie finestrata apribile pari a 1/8 – 1/12 della superficie calpestabile è ritenuta idonea a permettere una aerazione e una illuminazione naturali idonee: è permesso comunque garantire una illuminazione e aerazione sufficiente anche con illuminazione artificiale e ricambio d’aria forzata tale da garantire un ricambio di almeno 2-4 mc/h. Le aperture devono essere munite di reti antiinsetti e deve essere previsto un piano di monitoraggio dei roditori. I pavimenti e le pareti, fino a 2 m di altezza o comunque fino all’altezza delle eventuali scaffalature presenti, devono essere facilmente lavabili: a tale scopo si preferisce oggi una verniciatura o un trattamento o un rivestimento uniforme lavabile, anziché la classica piastrellatura. Per tutti gli altri requisiti vedi Tabella 0.2. Modalità e requisiti possono comunque essere richiesti e discussi con i funzionari dell’Ufficio di Igiene pubblica e del territorio per adattarli alle particolari esigenze dell’attività e del luogo. Unitamente alla domanda di autorizzazione devono essere compilati: a) un modulo fornito dalla Azienda USL competente; b) una relazione tecnica in cui vengono descritte le tipologie di prodotti ed il tipo di attività per i quali si chiede l’autorizzazione; c) una descrizione dei locali, degli impianti e delle attrezzature, corredata da piantina descrittiva e certificato di staticità, comprendente anche la descrizione della tipologia degli scarichi liquidi, dei rifiuti solidi e loro smaltimento, nonché il carattere delle lavorazioni (permanente, stagionale etc.) e la data presunta di inizio delle attività; d) attestazione del versamento dei diritti spettanti all’Azienda USL. In seguito al D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 155, oggi sostituito dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 193, tutta la filiera del prodotto alimentare è soggetta ad un Piano di autocontrollo secondo la metodologia HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points): in pratica per l’approvvigionamento delle materie prime e dei contenitori, la produzione, il confezionamento, il trasporto e l’immagazzinamento per la vendita, deve essere elaborato un Piano generale di autocontrollo relativo alle tipologie ed alle lavorazioni che l’azienda svolge. In tale Piano vengono analizzate le operazioni che possono generare un rischio per il prodotto finito, cercando possibilmente di risolverle, ed infine vengono individuati i punti critici non risolvibili in altro modo (CCP = Critical Control Points), da tenere sotto monitoraggio. Nel caso della produzione e del confezionamento in particolare, oltre al “Piano generale”, viene infine eseguita un’analisi specifica e dettagliata per ciascun prodotto preparato o confezionato. In Tabella 0.3 è riportato un facsimile di Piano di autocontrollo secondo la metodologia HACCP per un prodotto in compresse (in questo caso trattasi specificamente di un Integratore alimentare). Deve inoltre essere mantenuta la completa tracciabilità di tutte le materie prime impiegate nonchè dei materiali e/o contenitori che costituiscono il confezionamento primario dei prodotti alimentari (rispettivamente Regolamento CE del 29 aprile 2004, n. 852 e Regolamento CE del 27 ottobre 2004, n. 1935 e successivi aggiornamenti). Tabella 0.2 - D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327 “Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande” - G.U. n. 193 del 16 luglio 1980 Omissis Titolo II – AUTORIZZAZIONI SANITARIE Omissis Art. 28 – Requisiti minimi obbligatori per gli stabilimenti e laboratori di produzione e confezionamento L’autorità sanitaria competente deve accertare che gli stabilimenti e i laboratori di produzione, preparazione e confezionamento di cui all’art. 25, fatti salvi i requisiti stabiliti da leggi o regolamenti speciali, siano provvisti di locali distinti e separati: a) per il deposito delle materie prime; b) per la produzione, preparazione e confezionamento delle sostanze destinate all’alimentazione; c) per il deposito dei prodotti finiti; d) per la detenzione di sostanze non destinate all’alimentazione. I locali debbono essere in numero adeguato al potenziale produttivo ed alle caratteristiche dello stabilimento e del prodotto o dei prodotti finiti, con separazioni ed attrezzature idonee a garantire l’igienicità dei prodotti in lavorazione. Tutti i locali ai quali si può accedere dall’interno dello stabilimento o del laboratorio, ivi compresi i locali adibiti ad abitazione o uffici, sono soggetti ad eccertamento dei requisiti igienico-sanitari. Nel caso di imprese che effettuano anche la vendita al dettaglio per il consumo è obbligatorio che le lavorazioni avvengano in banchi diversi da quelli di vendita, con separazioni ed attrezzature idonee a garantire l’igienicità dei prodotti. L’autorità sanitaria può consentire in particolari casi, anche in relazione alle esigenze tecnologiche del processo produttivo, che i locali di cui alle lettere a), b), c) e d) siano riuniti in un unico locale di adeguata ampiezza. L’autorità sanitaria deve inoltre accertare che i predetti locali siano: 1) costruiti in modo tale da garantire una facile e adeguata pulizia; 2) sufficientemente ampi, cioè tali da evitare l’ingombro delle attrezzature e l’affollamento del personale; 3) rispondenti ai requisiti razionali sotto il profilo igienico-sanitario, con valori microclimatici atti ad assicurare condizioni di benessere ambientale anche in relazione alle peculiari esigenze di lavorazione; aerabili – naturalmente o artificialmente – sia per prevenire eventuali condensazioni di vapore, sia per evitare lo sviluppo di muffe; con sistema di illuminazione –naturale o artificiale – tale da prevenire, in ogni caso, la contaminazione delle sostanze alimentari; 4) con pareti e pavimenti le cui superfici siano, in rapporto al tipo della lavorazione che viene effettuata, facilmente lavabili e disinfettabili; 5) muniti di dispositivi idonei ad evitare la presenza di roditori ed altri animali od insetti; 6) adibiti esclusivamente agli usi cui sono destinati, secondo quanto indicato nella pianta planimetrica allegata alla domanda di autorizzazione. Per particolari esigenze di taluni prodotti, quali i formaggi ed i salumi, nonché i vini, gli aceti, i liquori e le acquaviti, l’autorità sanitaria competente potrà prescrivere requisiti diversi da quelli di cui ai precedenti punti 3) e 4) limitatamente ai locali di conservazione, di stagionatura e di invecchiamento. Per i depositi di cereali e prodotti ortofrutticoli non trasformati potrà derogarsi a quanto previsto dal precedente n. 4). Gli stabilimenti e laboratori di produzione devono essere inoltre provvisti: a) di impianti, attrezzature ed utensili riconosciuti idonei sotto il profilo igienico-sanitario e costruiti in modo da consentire la facile, rapida e completa pulizia. Le superfici destinate a venire a contatto con le sostanze alimentari nelle varie fasi della produzione, preparazione e confezionamento, debbono essere in materiale idoneo ai sensi dell’art. 11 della legge e relativi decreti di attuazione; b) di depositi o magazzini dotati di attrezzature di refrigerazione idonee alla sosta delle materie prime o dei prodotti finiti, qualora la natura ed il tipo di lavorazione degli stessi lo renda necessario; c) di acqua potabile in quantità sufficiente allo scopo. Ove non sia possibile una quantità sufficiente di acqua potabile si può ricorrere ad acqua con caratteristiche chimicofisiche diverse, ma in ogni caso rispondenti ai requisiti microbiologici e, relativamente alle tolleranza ammesse per le sostanze nocive, a quelli chimici prescritti per le acque potabili. E’ vietata l’utilizzazione di tali acque non potabili nel ciclo di lavorazione delle sostanze alimentati e nella pulizia degli impianti, delle attrezzature e degli utensili destinati a venire a contatto con tali sostanze, salvo quanto previsto al successivo art. 29. L’autorità sanitaria accerterà che la rete di distribuzione interna delle acque potabili e non potabili siano nettamente separate, indipendenti e riconoscibili, in modo da evitare possibilità di miscelazione; d) di servizi igienici rispondenti alle normali esigenze igienico-sanitarie non comunicanti direttamente con i locali adibiti a lavorazione, deposito e vendita delle sostanze alimentari. I locali adibiti a servizi igienici ed il locale antistante dotato di porta a chiusura automatica, debbono avere pareti e pavimenti costruiti in materiale impermeabile e facilmente lavabile e disinfettabile. Ove i procedimenti di lavorazione lo richiedano, deve essere previsto un numero di lavabi, con comando non manuale dell’erogazione dell’acqua, facilmente raggiungibili dal luogo di lavorazione. I gabinetti debbono essere in numero adeguato al personale addetto alla lavorazione: dotati di acqua corrente in quantità sufficiente e forniti di vaso a caduta di acqua, di lavabo con erogazione a comando non manuale (a pedale o con altri accorgimenti tecnici, con distributori di sapone liquido od in polvere e con asciugamani elettrici o con asciugamani non riutilizzabili da cestinare dopo l’uso). Gli spogliatoi devono essere forniti di armadietti individuali lavabili, disinfettabili, a doppio scomparto per il deposito, rispettivamente, degli indumenti personali e di quelli usati per il lavoro. Le docce debbono essere di numero adeguato a seconda del tipo di lavorazione ed al numero di persone addette alla lavorazione; e) di dispositivi per lo smaltimento dei rifiuti, rispondenti alle esigenze dell’igiene sia per lo smaltimento delle acque di rifiuto industriale e delle acque luride, sia dei rifiuti solidi che debbono essere rimossi al più preso dalle aree e dai locali di lavorazione e confezionamento; f) di contenitori di rifiuti e immondizie e, ove necessario, di inceneritori od altri mezzi atti ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti stessi, posti a congrua distanza dai locali di lavorazione in aree opportunamente protette. I laboratori di produzione, preparazione e confezionamento annessi agli esercizi di vendita al dettaglio di sostanze alimentari, destinate prevalentemente ad essere vendute nei predetti esercizi, ancorché muniti di attrezzature, impianti ed utensili in conformità alle prescrizioni contenute nei regolamenti locali d’igiene, devono adeguarsi alle disposizioni del presente articolo, in relazione alle effettive esigenze igieniche dell’attività svolta accertate di volta in volta dall’autorità sanitaria competente ai sensi dell’art. 25. Omissis