*
I
FEDERAZIONE
COl..,-0
C.O.N.L
ITALIANA
BASEBALL
Prot. n. 3/SB
Da citare nella risposta
CIRCOLARE
SOFTBALL
Roma, l° gennaio 1974
Viale Tiziano, 70 - 00100 ROMA
Telegrammi: FEDERBASEBALL
N. 3
- Agli Organi Centrali, Tecnici e Periferici
- Alle Società Sportive affiliate
- Agli Arbitri, ai Classificatori ed ai Tecnici
LORO SEDI
?(
OGGETTO: Principali delibere del Consiglio Federale (Firenze, 15 dicembre 1973).
Si trasmettono,
di seguito, alcune delle principali delibere adottate dal Consiglio Federale nella
sua ultima riunione: ciò al fine di permettere
a tutti gli interessati
di essere tempestivamente
al corrente delle disposizioni, in vigore dal l° gennaio 1974, che investono il tesseramento
e l'attività.
Seguirà altra circolare federale con i dettagli delle delibere del Consiglio Federale.
1) DISCIPLINA IN CAMPO
f~F
,
,../
Il Consiglio Federale ha adottato la seguente delibera a chiarimento dell'art. 8.04 del Regolamento di Disciplina:
«E' tassativamente vietato introdurre sul campo di gara o nelle tribune o negli spazi per gli
spettatori, oggetti o strumenti che possano recare disturbo alle squadre impegnate (trombe elettriche, sirene, altoparlanti non di servizio, ecc.).
E' fatto altresì divieto di usare mortaretti, pistole lanciarazzi, ecc., in maniera che si possa recare disturbo alle squadre impegnate e agli spettatori.
E' fatto altresì obbligo ai dirigenti delle Società ospitanti di disporre affinché sia evitata qualsiasi azione di disturbo nelle zone attigue ai dug-outs ».
2) DISCIPLINA NEI CAMBI
Il Consiglio Federale ha adottato
«
la seguente delibera:
In tutte le gare di Serie "A", per passare dalla fase di difesa a quella di attacco e viceversa, alle
squadre viene concesso un tempo massimo di 90 secondi, misurato a partire dal momento della II!"
eliminazione della fase prec~dente.
Quanto sopra va inteso nel senso che prima dello scadere dei 90 secondi, l'arbitro dovrà chiamare gioco e dovrà verificarsi quanto segue:
-
la squadra che ha appena concluso la fase di attacco dovrà presentare tutti i suoi nove atleti
schierati in territorio buono ed il lanciato re dovrà aver effettuato il primo lancio;
-
il primo battitore della squadra in attacco dovrà trovarsi nel suo box già pronto alla battuta. I suggeritori dovranno trovarsi nei rispettivi box.
In difetto di- quanto sopra verranno applicate le seguenti decisioni:
-
qualora allo scadere dei 90 secondi il lanciatore non abbia già effettuato il lancio, un ball
verrà accreditato al battitore ed ulteriori balls verranno accreditati al battitore per ogni successivo intervallo completo di 20 secondi durante i quali il lancio non sia stato effettuato;
-
qualora allo scadere dei 90 secondi il battitore
non si trovi entro il box di battuta,
uno
-
strike verrà accreditato al lanciatore ed ulteriori strikes verranno accreditati al lanciatore
per ogni intervallo completo di 20 secondi durante i quali il battitore non sia presente nel box;
al lanciatore viene concesso un intervallo massimo di 20 secondi tra due lanci successivi, tra un
lancio ed un successivo tiro ad una base, o viceversa, oppure tra due successivi tiri in base.
L'intervallo tra i cambi sarà misurato mediante un contasecondi che, messo in funzione al momento della IIP eliminazione di ogni fase di gioco, dopo 90 secondi, emetterà una segnalazione sonora od ottica ».
3) UTILIZZAZIONE MAZZE METALLICHE
Il Consiglio Federale ha autorizzato l'uso delle mazze metalliche
Campionato e Tornei, sia maschili che femminili.
in ogni serie e categoria
di
4) MODIFICHE AI REGOLAMENTI FEDERALI
Il Consiglio Federale ha adottato una serie di modifiche al Regolamento di Giustizia (R.d.G.), al
Regolamento Attività Agonistica (R.A.A.) e al Regolamento Organico (R.O.).
In allegato si trasmettono i testi dei nuovi articoli approvati: si ritiene utile rammentare, di seguito, le principali modifiche introdotte:
-
REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA
Le modifiche introdotte riguardano gli artt. 4.02 e 4.03 nel senso che non potranno più essere
proposti appelli alla C.A.F. contro le decisioni giurisdizionali sui reclami per protesti tecnici.
-
REGOLAMENTOATTIVITA' AGONISTICA
La modifica introdotta riguarda l'art. ~16 a tutela della personalità
-
'"""
del classificatore ufficiale.
REGOLAMENTO ORGANICO
Le modifiche introdotte
riguardano
i seguenti argomenti:
a) gli artt. 15.22, 15.23 e 15.27, su proposta del C.N.V.G., circa le qualifiche degli arbitri ed i
loro diritti;
b) gli artt. 16.04, 16.05, 16.06, 16.07, 16.08, 16.09, 16.10, 16.11, 16.12, 16.13, 16.14, 16.15, 16.16,
16.17, 16.18, 16.19, 16.20, 16.21, 16.22, 16.23, 16.24, 16.25, 16.26, 16.27, 16.28, 16.29, 16.30 e 16.31 - sono
stati modificati su proposta del C.N.T. per una migliore impostazione del settore degli allenatori.
c) le modifiche adottate ai titoli 30.00 (tesseramento atleti) e 31.00 (passaggi di società) presentano numerose modifiche anche in relazione alla nuova meccanica adottata per il tesseramento.
SE NE CONSIGLIA UNA ATTENTA LETTURA:
-
nuova meccanica del tesseramento (art. 30.01);
- obbligo della presentazione del documento di riconoscimento con fotografia (sempre art. 30.01);
- termine del tesseramento degli stranieri: 31 marzo (art. 30.06);
- termine per il tesseramento degli atleti italiani residenti all'estero: per il 1974 sino al giorno
precedente il girone di ritorno; per gli anni seguenti: 31 marzo (art. 30.06 e norma transitoria);
- massimo degli stranieri tesserabili: 2 uomini e 2 donne (art. 30.06);
- cambio di cittadinanza (30.06);
- utilizzazione dei giocatori stranieri (uno alla volta) (art. 30.06);
- giocatori e giocatrici di San Marino (art. 30.06);
- riqualificazione degli ex professionisti che hanno cessato l'attività professionistica entro il 31
dicembre dell'anno precedente (art. 30.09);
- termine delle operazioni di trasferimento: 31 marzo (art. 31.01);
~,
SI RICHIAMA PARTICOLARMENTE L'ATTENZIONE SULLE DISPOSIZIONI PER IL TESSERAMENTO, SOPRATTUTTO PER QUANTO RIGUARDA IL NUMERO DEGLI STRANIERI TESSERABILI ED
IL TERMINE PER IL DEPOSITO DEL LORO CARTELLINO IN FEDERAZIONE: QUESTO IN
QUANTO LE DELIBERE SOPRA RIPORTATE MODIFICANO PARZIALMENTE IL CONTENUTO
DELLA CIRCOLARE N° 2 PROT. 2 DEL 1° GENNAIO 1974, 4° E 5° CAPOVERSO SOTTO IL TITOLO: «1 - importante da ricordare ».
---
-
j
IMPORTANTE
Si rammenta
alle Società che tutte le attività extra campionato,
sia di baseball che
di softball, devono essere autorizzate
secondo quanto previsto dal Regolamento
Attività
Agonistica, artt. 5.00 e seguenti del citato Regolamento.
In particolare:
-
-
visto
.
Le C.T.A.R. sono competenti
a concedere autorizzazioni
per incontri e tornei tra le
squadre della stessa Regione;
le C.T.A.I. sono competenti
a concedere autorizzazioni
per le gare e tornei che riguardano società della zona di competenza
delle C.T.A.I.;
la C.O.G. è competente per tutte le altre gare e manifestazioni,
sia a carattere nazionale che internazionale.
Si sottolinea, in particolare,
la necessità
dall'art. 5.01 del Regolamento
Attività
5.01 AUTORIZZAZIONI
~
~
ATTIVITA'
di richiedere
le autorizzazioni
sì come
Agonistica che si trascrive per esteso:
SOCIALI
Le autorizzazioni sono di competenza della C.O.G. ad eccezione dei casi in cui le gare
interessino Società dipendenti dalle C.T.A.I. o C.T.A.R.
In quest'ultimo caso le autorizzazioni sono di competenza dei suddetti Organi periferici.
Le richieste di autorizzazione debbono contenere:
- l'indicazione della Società organizzatrice;
- la data e l'orario delle gare;
la richiesta di designazione degli U.d.G.;
il calendario e il Regolamento
della manifestazione.
'
. ('\, 'E~
,
L' O rgano competente
puo apportare
a l rego l amento l e necessane
mOaIllcne e puo
subordinare
l'autorizzazione
alla presentazione
oneri finanziari derivanti dalla manifestazione.
La richiesta d'autorizzazione
per~ Tornei
con almeno quindici giorni di anticipo sulla
singole gare devono invece essere effettuate
Non sono ammessi reclami in materia
*
Per le trasferte
nistica:
()l"'"
pre-
all'estero si rammenta
di idonee
garanzie
per l'assolvimento
degli
o Coppe deve- pewenire-agli
Org~ni.competentidata di inizio della manifestazione.
Quelle per
con almeno cinque giorni di anticipo.
di autorizzazioni.
* *
l'art. 5.03 del citato Regolamepto Attività Ago-
5.03 TRASFERTE ALL'ESTERO
Per le manifestazioni o gare che si svolgono all'estero, la Società interessata deve:
a) richiedere alla C.O.G. l'autorizzazione prima di concludere le trattative con le
Società estere, inviando il programma di massima;
b) notificare l'avvenuta conclusione delle trattative, inviando il programma definitivo
e indicando il nome dei componenti la comitiva e del Dirigente accompagnatore Ufficiale
della squadra;"
c) informare telegraficamente la C.O.G. di qualsiasi variazione di programma e degli
eventuali incidenti che si fossero verificati;
d) inviare alla C.O.G., entro otto giorni dalla conclusione della trasferta, una relazione sullo svolgimento della stessa e sull'esito delle gare. La Società che desidera includere nella comitiva U.d.G., deve farne tempestiva richiesta alla C.O.G. indicando una terna
di nomi per ogni U.d.G. che intenda portare al seguito.
La designazione dei nominativi è di competenza della C.O.G.
Le squadre debbono mantenere all'estero comportamento corretto e particolarmente
disciplinato, restando soggette alla disciplina federale.
Competente ad applicare le sanzioni disciplinari è il G.U.S. informato, ove occorra,
dalla C.O.G.
Con cordiali saluti,
IL PRESIDENTE
F.to - Bruno Beneck
p.c.c. Il SEGRETARIO GENERALE
Sergio Baroni
AlI.
A) modifiche al Regolamento di Giustizia
B) modifiche al Regolamento Attività Agonistica
C) modifiche al Regolamento Organico.
,.,
,~'.
)
Allegato A
REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA
modifiche
approvate
dal C.F. nella riunione
del 15/12/73
4.01 RECLAMI
Possono essere proposti al G.V.S., alle C.T.A.I., alle C.T.A.R. e ai C.R.G., nelle rispettive
competenza, reclami nelle seguenti materie:
sfere di
a) Reclamo
Agonistica;
Attività
per protesto
tecnico,
con l'osservanza
b) Reclamo per effettive e sostanziali irregolarità
con l'osservanza di quanto prescritto
dal Regolamento
~
c) Reclamo
per posizione
irregolare
di quanto
prescritto
dal Regolamento
dei campi di gioco, delle palle e degli attrezzi,
Attività Agonistica;
di giocatore.
Il pagamento della tassa stabilita deve avvenire a mezzo vaglia telegrafico preannunciante
spedito entro le ore 24 del giorno feriale successivo a quello di disputa della gara.
Il termine
per la presentazione
dei reclami
il reclam~,
è di tre giorni.
4.02 APPELLI
Possono essere proposti appelli alla C.A.F. avverso le decisioni giurisdizionali sugli argomenti di
cui ai punti b) e c) del precedente art. 4.01 nonché avverso i provvedimenti di erogazione di sanzfon.i
disciplinari adottati dal G.V.S., dalle C.T.A.I., dalle C.T.A.R. e da C.R.G.
Possono altresì essere proposti
appelli alla C.A.F. avverso i provvedimenti
disciplinari
dal C.P.V. del C.N.V.G. e dal C.N.T., con le modalità previste dai regolamenti
di settore.
Il termine
per proporre
Le decisioni adottate
l'appello
è di cinque
adottati
giorni.
dalla C.A.F. in sede di appello sono definitive nel merito.
,-....
4.03 RICORSI
Possono e,ssere proposti ricorsi alla CO.FE. avverso le decisioni adottate dalla C.A.F. Non sono,
tuttavia, ammessi ricorsi avverso le decisioni adottate dalla C.A.F. nelle materie di cui alle lettere b)
e c) del precedente art. 4.01, nel caso che tali decisioni siano conformi a quelle adottate dall'organo
giudicante di primo grado.
I ricorsi possono essere proposti
di norme statutarie o regolamentari).
Il termine
per la proposizione
solo per motivi
dei ricorsi
di diritto
è di dieci giorni.
(
(violazione
od erronea
applicazione
Allegato B
REGOLAMENTO ATTIVITA' AGONISTICA
modifiche approvate dal C.F. nella riunione del 15/12/73
2.16 I CLASSIFICATORI FEDERALI
Il C.F. stabilisce,
prescritta
la presenza
prima di ogni anno sportivo,
del Classificatore federale.
in quali manifestazioni
I Classificatori,
inquadrati
nel C.N.U.G., sono U.d.G., e in quanto
ciali della .F.I.B.S. ed hanno diritto ad un assoluto rispetto.
agonistiche
federali
tali, sono rappresentanti
sia
uffi-
In caso di infrazioni disciplinari commesse ai danni del Classificatore
Ufficiale o comunque dallo
stesso rilevate, questi deve dame immediata
notizia all'Arbitro Capo, il quale ha l'obbligo di prendere gli opportuni
provvedimenti
immediati.
Di tali fatti dovrà essere redatto
dal Classificatore
Ufficiale rapporto scritto, da unirsi al rapporto dell'Arbitro
Capo.
('
"
l
Allegato
C)
REGOLAMENTO ORGANICO
modifiche approvate dal C.F. nella riunione del Ì5j12j73
15.22 ASPIRANTI
La qualifica di «aspirante» viene riconosciuta alle persone che hanno superato l'esame di abilitazione presso una Delegazione Periferica. La qualifica di aspirante ha validità soltanto per un intiero
anno agonistico.
15.23 EFFETTIVI
La qualifica di «effettivo»
viene riconosciuta
agli aspiranti che abbiano svolta attività adeguata
e che abbiano sostenuto 'ulteriore esame dopo che sia trascorso
un intiero anno agonistico
dopo
l'esame di abilitazione.
li'
15.27 DIRITTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
Gli U.d.G. sono rappresentanti
ufficiali della F.I.B.S. e come tali devono essere rispettati.
Ad
essi, da. parte delle Società e dei loro tesserati, deve essere data piena tutela ed assistenza.
Gli U.d.G. godono dell'assistenza
assicurativa,
prevista per i tesserati della F.I.B.S. del gratuito
patrocinio legale e ricevono dalla F.I.B.S. una tessera di libero ingresso a tutte le manifestazioni
che
si svolgono in Italia sotto l'egida della Federazione medesima.
Hanno diritto di partecipare
alle Assemblee delle D.P. ed alle riunioni della Consulta N'azionale.
Gli U.d.G. effettivi hanno diritto a voto nelle Assemblee delle D.P.
16.04 ORGANI DEL C.N.T.
.r
Sono Organi Centrali del C.N.T.:
a) il Presidente;
b) il Consiglio Direttivo (C.D.);
Sono Organi Periferici del C.N.T.:
c) i Fiduciari Regionali (F.R.);
d) i Fiduciari Provinciali e Locali (F.P. e F.L.);
f) le Sezioni Periferiche (S.P.).
16.05 DURATA DELLE CARICHE
I componenti degli Organi del C.N.T. durano in carica per un quadriennio
comunque le sorti del C.F.
olimpico e seguono
16.06 IL PRESIDENTE DEL C.N.T.
Il Presidente rappresenta il C.N.T. a tutti gli effetti sia nelle Assemblee Generali sia, con possibilità di delega, nelle riunioni del Consiglio Federale.
Propone i componenti del C.D.
Convoca e presiede le riunioni del C.D. per le quali predispone l'o.d.g.; vigila e controlla tutti gli
organi del C.N.T. e ne è responsabile nei confronti della F.I.B.S.
In caso di sue dimissioni, decadenza o impedimento, il Presidente Federale su designazione del
C.F. nominerà un Commissario che potrà avvalersi della collaborazione dei componenti del C.D.
16.07 IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo, nominato dal Presidente della F.I.B.S. su designazione del C.F., è composto
dal Presidente e da non meno di quattro Membri.
I componenti del C.D. debbono essere, o esser stati in passato, tesserati del C.N.T.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Presidente e delibera a maggioJ'aP7a semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
16.09 I FIDUCIARI E LE SEZIONI PERIFERICHE
In ogni località sede di C.R. è istituita la Sezione Regionale del C.N.T.. Ove per ragioni contingenti ciò non fosse possibile, le competenze verranno trasferite a quella limitrofa.
Ove se ne ravvisi la necessità, anche nelle sedi dei Comitati Provinciali e Delegati Locali potranno
essere istituite dal C.D. Sezioni Provinciali o Locali inquadrate nelle proprie Sezioni Regionali.
Le Sezioni Regionali, per motivi di migliore funzionalità e collaborazione con i C.R. di cui fanno
parte con voto consultivo, hanno la propria sede .presso quella del C.R. competente. Pertanto quest'ultimo dovrà assicurare loro tutta l'assistenza morale e materiale necessarie al raggiungimento dei
fini istituzionali, assumendone le minute spese di funzionamento (postelegrafoniche, stampati e cancelleria) facendoneparticolare
menzione sui propri preventivi annuali e rendiconti mensili.
A capo della Sezione Regionale verrà nominato un Fiduciario che durerà in carica un biennio
e che avrà i seguenti compiti principali:
a) organizza, dirige e controlla tutta l'attività nell'ambito della propria competenza territoriale,
attua le disposizioni emanate dal C.D. e ne assume la responsabilità nei confronti dello stesso;
b) rappresenta il C.N.T., con voto consultivo, presso i Consigli Direttivi degli Organi periferici
della F.I.B.S.;
c) convoca e presiede le riunioni dei Tecnici della Sezione;
d) segnala al termine di ogni stagione agonistica, mediante un rapporto informativo, l'opera
svolta da ogni singolo Tecnico, limitatamente all'attività regionale o interregionale;
e) seg~ala al Presidente del C.N.T. le infrazioni a norme federali commesse dai tesserati del
suo settore di competenza;
f) amministra i fondi affidati alla Sezione ed è personalmente responsabile della osservanza della regolamentazione amministrativa, nonché della custodia dei fondi stessi; in caso di decadenza,
.
impedimento o dimissioni, il C.D. nomina un Commissario.
A capo delle Sezioni Provinciali e Locali verrà nominato, su segnalazione del Fiduciario Regionale, un fiduciario che avrà compiti di collegamento tra i Tecnici inquadrati nella propria giurisdizione ed il Fiduciario Regionale; durata della carica un anno.
~
16.10 FORMAZIONE DEI QUADRI
Coloro che intendono partecipare ai corsi per Tecnici debbono presentare domanda alla S.P. del
C.N.T. competente per territorio e vi possono essere ammessi se in possesso dei seguenti requisiti:
a) abbiano compiuto l'età richiesta per ogni qualifica;
b) abbiano un adeguato grado di cultura;
c) abbiano una costituzione fisica, accertata da esame medico preliminare, tale da poter svolgere i compiti che saranno loro affidati;
d) non abbiano riportato condanne per delitto non colposo; .
e) non abbiano subìto gravi sanzioni punitive da parte del C.O.N.I. o di una Federazione Sportiva Nazionale.
Gli ammessi dovranno frequentare un corso di istruzione tecnica e saranno, al termine del corso,
chiamati a sostenere un esame di abilitazione.
Per meriti eccezionali nell'ambito federale potranno essere ammessi agli esami anche i mancanti
dei requisiti richiesti.
16.11 INQUADRAMENTO
E TESSERAMENTO
J
La qualifica di Tecnico compete solo a chi svolge mansioni .di carattere tecnico persso le Società
Q Enti affiliati alla F.I.B.S. o alle dirette dipendenze della stessa ed abbiano ottenuto regolare nomina
da parte del C.N.T.
Per avvalersi di tale qualifica è necessario es sere in possesso della tessera federale in regola con
l'anno sportivo in corso.
Solo coloro che risultano iscritti all'Albo dei Tecnici possono esercitare, durante le gare ufficiali,
l'attività di allenatore.
I Tecnici sono nominati dal C.D. del C.N.T. e tesserati dalla F.I.B.S. con le seguenti qualifiche:
a) Aspiranti;
b) Istruttori;
c) Allenatori.
'1
I Fiduciari Regionali competenti, in ordine all'attività svolta dai tesserati, esprimeranno il loro
parere in merito al rinnovo annuale delle tessere federali non oltre i due mesi dal termine dell'attività agonistica.
Le decisioni del C.D. del C.N.T. di non procedere al rinnovo della tessera, determinate da motivi
- di carattere tecnico, non sono soggette ad alcun tipo di ricorso.
Il tesseramento deve avvenire entro il 31 gennaio di ogni anno.
. Qualsiasi tesserato per ottenere il rinnovo annuale della tessera dovrà presentare una dichiarazione, rilasciata da Società o Ente affiliato, relativa alle funzioni da esso svolte presso il medesimo.
In mancanza di tale dichiarazione il C.N.T. non potrà procedere al rinnovo della tessera ed il
Tecnico verrà posto «Fuori Qaudro» e, dopo due anni di permanenza in tale condizione, verrà cancellato dall'Albo dei Tecnici.
Per ogni qualifica il C.D. del C.N.T. formerà gli Albi Nazionali che verranno pubblicati entro il
31 marzo di ogni anno.
16.12 RUOLI SPECIALI
/""
~
E TRANSITORI
Per- esigenze di carattere contingente
i Tecnici possono essere
punto ne giustificano la transitorietà
e precisamenté:
a) ruolo transitorio;
b) fuori quadro.
Il C.D. del C.N.T. ha facoltà di riconoscere, con o senza esame,
di cittadinanza
straniera che abbiano titoli che li rendano idonei a
certificati rilasciati dalla Federazione di provenienza.
Essi saranno
«Fuori Quadro» saranno posti i Tecnici che ~lla chi,!sura del
possono essere tesserati.
inseriti
in appositi
ruoli
che ap-
la qualifica di Tecnico a persone
tale qualifica e siano suffragati da
inseriti nel «Ruolo Transitorio ».
tesseramento,
per motivi vari, non
16.13 BENEMERITI
Il C.D. potrà proporre al Consiglio Federale per la nomina a «benemerito»
quei Tecnici che,
per almeno quindici anni abbiano acquisito meriti particolari
in seno alla organizzazione
federale.
Possono rimanere nei rispettivi albi.
16.14 ASPIRANTI
TECNICI
La qualifica di «Aspirante»
viene riconosciuta
superando gli esami. Età minima anni 18.
ai Tecnici
che abbiano
frequentato
idoneo
corso,
16.15 ISTRUTTORI
La qualifica di « Istruttore»
('
viene riconosciuta
agli Aspiranti che abbiano frequentato
idoneo corso
a carattere nazionale, superando gli esami, che abbiano compiuto almeno 21 anni e siano stati attivi
nella categoria Aspiranti per almeno due anni.
16.16 ALLENATORI
La qualifica di «Allenatore» viene riconosciuta agli Istruttori che abbiano frequentato idoneo
corso a carattere nazionale, superando gli esami, che abbiano compiuto almeno 25 anni e siano stati
attivi nella categoria Istruttori per almeno tre anni.
'~1"
....-
16.17 INCOMPATIBILITA'
Ai Tecnici
inquadrati
non è consentito
svolgere
attività
come Ufficiali di Gara.
16.18 DECADENZA
La qualifica
di Tecnici
della F.I.B.S.
si perde:
a) per dimissioni;
b) per non rinnovo tessera nei seguenti
1) motivi di carattere
tecnico;
2) ingiustificata
casi:
inattività;
c) per non aver provveduto
al rinnovo
della
tessera
entro il termine
annualmente
stabilito.
-
---
16)9 ASPETTATIVA
.
'Ogni Tecnico che desideri essere posto, per un periodo non superiore ad anni due, in
tiva », deve inoltrare domanda motivata
che è tenuto ad esprimere parere.
16.20 DIRITTI
al C.D. del C.N.T. tramite
il competente
Fiduciario
({
aspetta-
di Sezione
E DOVERI
Con la presentazione
della domanda di tesseramento
l'associato è tenuto all'osservanza
dello Stae dei Regolamenti
della F.I.B.S. nonché di ogni altra disposizione impartita dal C.N.T.
L'associato
ha il diritto di avere, tramite
l' organizazzione
federale, ampia tutela e l'assistenza
assicurativa
contro gli infortuni
quale tesserato della Federazione.
L'associato ha il dovere di comunicare
tempestivamente
al C.N.T. qualsiasi variazione di domicilio o di sede, anche se teIl}poranea.
L'associato ha il dovere di rinnovare ogni anno la propria iscrizione alla F.I.B.S.
tuto
16.21 DISCIPLINA
E CONTENZIOSO
Per tutte le infrazioni allo Statuto e ai Regolamenti
Federali, nonché ad ogni altra norma o
disposizione
emanata
dalla Federazione
e dal C.D., il C.N.T. può irrogare sanzioni disciplinari
nei
confronti dei Tecnici, previa esauriente inchiesta e ponderata
disamina degli elementi obiettivi emersi
nei confronti degli interessati.
16.22 SPECIE
DELLE
~~
SANZIONI
L~ sanzioni disciplinari applicabili nei confronti dei Tecnici sono le seguenti:
a) ammonizione:
consiste in un rimprovero
diretto al Tecnico, per iscritto, in via riservata;
b) deplorazione:
consiste in un severo biasimo diretto al Tecnico, per iscritto in via riservata;
c) sospensione:
consiste nel divieto di esplicare qualsiasi attività o di esercitare qualsiasi funzione nell'ambito della Federazione, per il periodo di tempo stabilito;
d) ritiro definitivo della tessera: consiste nel divieto posto all'interessato
di esplicare attività o
di esercitare le funzioni di Tecnico;
e) radiazione: consiste nella perpetua impossibilità
di far parte della F.I.B.S.;
f) denuncia al C.O.N.I. per la radiazione dai ranghi sportivi nazionali: consiste nel deferimento
al C.O.N.I. per la cancellazione definitiva da tutti i ranghi sportivi nazionali.
16.23 COMPETENZE
Il C.N.T. è competente
La C.A.F. è competente
ad applitare ai Tecnici le sanzioni disciplinari previste dai R.d.G.
ad applicare ai Tecnici le sanzioni disciplinari previste dal R.d.G.
r
16.24 REMISSIO'NE DEL PROCEDIMENTO
Le infrazioni rilevate dal Presidente Federale, dal Pre&idente. del C.N.U.G., dal Presidente della
CO.FE., dal Presidente della C.A.F. e dal Presidente della C.O.G. e dal G.U.S. dovranno essere. tempestivamente segnalate al C.N.T. che provvederà àd istruire il procedimento disciplinare.
16.25 ISTRUZIONE
Gli addebiti
DEL PROCEDIMENTO
dovranno
essere
contestati
mento, assegnando all'interessato
il termine
E' facoltà del C.N.T., a suo insindacabile
a mezzo
di lettera
raccomandata
con
avviso
di ricevi,
di quindici giorni per le eventuali c~ntrodeduzioni.
giudizio, sospendere con effetto immediato l'interessato.
16.26 RECLAMO
Il reclamo è il mezzo con cui il Tecnico impugna
fronti, od una decisione lesiva dei suoi diritti.
una decisione
adottata
dal C.N.T. nei suoi con-
16.27 APPELLO
L'appello è il mezzo con cui il Tecnico ricorre alla C.A.F. per una decisione adottata dal C.N.T.;
è inoltre appello il mezzo a disposizione del Tecn{co per ricorrere alla CO.FE. avverso i provvedimenti
adottati in prima istanza dalla C.A.F.
16.28 FORMALITA'
I reclami e gli appelli devono essere diretti all'Organo
competente
con sottoscrizione
autografa
della persona interessata.
I reclami e gli appelli debbono riportare
gli estremi del deliberato o provvedimento
che si intende impugnare e l'esposizione circostanziata
delle ragioni di fatto e di diritto con !'indicazione delle
norme che si ritiene siano state violate. Copia dell'impugnazione
deve essere inviata all'Organo contro
il cui operato si ricorre.
16.29 TERMINI
L'impugnazione
deve essere trasmessa
a mezzo lettera raccomandata
con avviso di ricevimento
entro il termine di quindici giorni dal giorno successivo a quello in cui è pervenuta la comunicazione
del provvedimento.
Il termine scadente in giorno festivo è prorogato
al primo giorno feriale successivo.
16.30 COMUNICAZIONE
DEI PROVVEDIMENTI
I provvedimenti
disciplinari
adattati dagli Organi Giudicanti
confronti dei Tecnici debbono essere comunicati
agli interessati,
a mezzo lettera raccomandata
con avviso di ricevimento.
~
30.00 TESSERAMENTO
(C.N.T. - C.A.F. - CO.FE. - C.F.) nei
pena la nullità, entro dieci giorni
ATLETI
30.01 NORME GENERALI
Gli atleti
che prendono
tessere (cartellini).
parte
a gare di baseball
e softball
debbono
essere muniti delle prescritte
.
La vidimazione del cartellino, oltre ad impegnare l'atleta in favore qella Società per l'anno in corso,
rende lo stesso soggetto alle norme federali per l'anno successivo a quello relativo all'ultima vidimazione valida.
La tassa di cartellinamento
viene stabilita dal C.F. di anno in anno.
t
Il numero dei giocatori tesserati pèr ogni Società è illimitato.
Il tesseramento
può effettuarsi fino alle ore 24 del giorno precedente
la partìta {safvo quanto disposto per il cartellinamento
dei giocatori stranieri e dei giocatori italiani residenti all'estero) presentando all'organo competente
il modulo di richiesta regolarmente
compilato e firmato in tutte le sue
voci, accompagnato
dall'importo
della tassa o dalla dimostrazione
dell'avvenuto
pagamento
della
stessa. Il giocatore non in regola col. tesseramento
non può disputare gare approvate o indette dagli
organi federali. Non è ammesso il tesseramento
sul campo.
Tutti i giocatori, prima dell'inizio di ciascuna partita, dovranno esibire, oltre al cartellino, un documento di riconoscimento
con fotografia e data di nascita, rilasciato da una pubblica amministrazione (passaporto,
carta d'identità,
certificato personale di identità, porto d'armi, patente auto o motoscafo, tessera o libretto universitario,
ecc}
Il giocatore sprovvisto di documento
di riconoscimento
non potrà essere incluso nell'elenco
dei giocatori e nell'ordine di battuta, a meno che non sia personalmente
conosciuto da uno degli Arbitri dell'incontro.
Nella eventualità
di giocatore che alla presentazione
in campo non fosse in grado di esibire,
per qualsiasi motivo, il cartellino, l'Arbitro potrà ammetterlo
al gioco solo se il dirigente responsabile accompagnatore
ufficiale avrà firmato l'apposita dichiarazione
di responsabilità.
(in triplice copia)
e il giocatore sprovvisto di cartellino si sarà fatto identificare
apponendo,
in presenza dell'Arbitro,
la sua firma di fianco al proprio nominativo
trascritto
sul modulo fede~ale.
Una copia della dichiarazione
verrà consegnata
alla squadra avversaria
ed un'altra
verrà dall'arbitro, inviata al Giudice Unico Sportivo o all'Organo da questi delegato.
La Società che abbia smarrito la tessera di un proprio atleta può chiederne il duplicato pagando
una nuova tassa di cartellinamento.
Il giocatore' rimarrà comunque vincolato alla Società.
Le Società possono cartellinare
alla F.I.B.S. giocatori purché la loro attività sia esclusivamente
dilettantistica.
'
I moduli di richiesta non firmati a penna o, comunque, irregolarmente compilati, non sono validi agli effetti del tesseramento.
Con la firma della richiesta di tesseramento, il giocatore accetta implicitamente le norme dello
Statuto e dei Regolamenti Federali e si vincola nei riguardi della Società fino a quando non abbia
---
ottenuto il nulla-osta dalla Società di appartenenza
per il trasferimento
ad altra Società.
Il giocatore può partecipare
a gare solo per la Società per la quale è cartellinato.
Poss.ono per
altro essere ammesse deroghe, limitatamente
alle gare non di campionato,
purché il regolamento
della competizione lo 'contempli espressamente
e la Società di appartenenza
dia il suo benestare scritto.
L'allenatore non può essere cartelli nato quale giocatore qualora sia, per tale incarico, retribuito.
In ogni caso, chiunque, anche se non giocatore,
su un campo di gioco esplica le mansioni di
allenatore o suggeritore, deve essere in possesso del cartellino federale.
30.02 RINNOVO
TACITO
Ove un gioéatore non abbia ottenuto
citamente riconfermato
presso la Società
seramerHo senza chiederne il consenso.
il nulla-osta
per la quale
della Società
è cartellinato
di appartenenza,
si intende tae questa potrà rinnovare il tes-
Ove la Società non abbia provveduto al rinnovo del tesseramento
di un giocatore entro il 31 gennaio, questi potrà (dandone comunicazione
alla Federazione ed alla Società, con lettera raccomandata)
ritenersi libero nei confronti della Società stessa.
La Società potrà anche rinnovare successivamente
alla data del 31 gennaio, ma sempre entro
l'anno sportivo in corso, il tesseramento
del giocatore qualora questi non abbia nel frattempo data
comunicazione
alla F.I.B.S. ed alla Società, con lettera raccomandata,
di volersi avvalere del diritto
di cui al secondo capoverso del presente articolo.
.
Fra le Società ed i loro tesserati possono intervenire
accordi limitativi
del periodo di tesseramento. petti accordi, nella eventualità che una delle parti non li osservasse, possono essere impugnati,
alla scadenza, da chi ne abbia diritto, avanti l'apposita Commissione, nominata ogni anno dal C.F., le
cui decisioni saranno senza appello. Trascorsi 30 giorni dal termine della scadenza dell'accordo non
impugnato, le parti perderanno
ogni diritto a ricorrere
ed automaticamente
varranno le norme generali del presente Regolamento.
30.03 TESSERAMENTO
A CAMPIONATO
DI UN NUOVO CARTELLINO
Le Società che non rinnovano la tessera di un proprio giocatore per un anno e desiderano rinnovarIa per l'anno successivo, sono obbligate a compilare una nuova richiesta di tessera, non potendosi
avvalere di quella non rinnovata.
30.05 FIRMA DI PIU' CARTELLINI
I.;.
INIZIATO
Il giocatore che abbia partecipato
anche ad una sola partita di Campionato, di qualsiasi categoria,
con una Società, non potrà giocare nello stèsso anno sportivo incontri di Campionato
di qualsiasi categoria con altra Società.
al Campionato di cui ha diritto, ma partecipi ad
Nel caso in cui una Società rinunci a partecipare
un Campionato Nazionale di Serie inferiore, i giotatori
rimangono
vincolati per la Società di appartenenza.
Qualora invece una Società, pur avendone acquisito il diritto, rinunci a partecipare
ad un Campionato Nazionale, i giocatori, dietro loro espressa richiesta, hanno diritto ad ottenere il prestito per
'passare ad altra Società o possono altresì ottenere, a discrezione della Società, il nulla-osta per essere
tesserati per altra Società.
Comunque, tutte queste operazioni debbono essere concluse entro il 31 marzo di ciascun anno, secondo le modalità degli artt. 31.01 e 31.02 del presente Regolamento.
30.04 NECESSITA'
~
ED ACCORDI CON PIU' SOCIETA'
E' vietato firmare più richieste di tesseramento.
Così pure è fatto divieto alle Società di richiedere firme impegnative a.giocatori
di altre Società prima che questi siano ln possesso di regolare'
nulla-o sta da parte della Società di appartenenza.
'
L'inosservanza
della suddetta
disposizione
comporta l'applicazione
di provvedimenti
di carattere
disciplinare
e finanziario a carico della Società e dei suoi dirigenti e la squalifica per !'intera stagione sportiva del giocatdre responsabile.
30.06 TESSERAMENTO DI'ATLETI STRANIERI E DI ATLETI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO
Le Società possono tesserare ed utilizzare
all'estero con l'osservanza delle norme previste
sizioni:
atleti di nazionalità
per il tesseramento
straniera o atleti italiani residenti
in genere e delle seguenti dispo-
J)"
--o
a) il tesseramento
mentre
è consentito
entro il 31 marzo
di ciascun
anno;
b) ogni Società può cartellinare annualmente
non più di due giocatori o due giocatrici
non esistono limitazioni di numero per gli italiani provenienti
dall'estero;
straniere,
c) i giocatori o le giocatrici éartellinati
entro il 31 marzo come « stranieri»
manterranno
tale
qualiflca anche se, nel corso dell'anno sportivo, acquisteranno
la cittadinanza
italiana, pur essendo possibile la loro utilizzazione nella Squadra Nazionale. Con il cartellinamento
dell'anno seguente, tali giocatori e giocatrici acquisiranno
il dirltto ad essere qualificati come giocatori e giocatrici italiani a tutti
gli effetti. E' fatta eccezione per i cittadini stranieri che, residenti stabilmente
in Italia da almeno cinque anni (due anni se sposati con cittadina italiana), acquisteranno
la cittadinanza
italiana:
in questo
caso l'acquisizione
del diritto ad essere qualificati come giocatori italiani decorrerà
dall'atto
della
firma del decreto da parte del Presidente della Repubblica;
d) le Società potranno inserire nell'elenco dei giocatori, prima di ciascun incontro, i nominativi
di più atleti stranieri: le Società potranno schierare in campo non più di un giocatore (o di una giocatrice) di nazionalità straniera alla volta; la sostituzione in campo potrà avvenire in qualsiasi momento,
salvo che in fase d'attacço:
in questo caso la sostituzione
potrà avvenire, nel medesimo inning, non
prima che si arrivi alla esatta posizione dell'ordine di battuta ricoperta dal precedente straniero;
e) i giocatori e le giocatrici di nazionalità
straniera non possono ricoprire
nelle partite di Campionati o Tornei Nazionali e di Coppa Italia;
(ç.
f) all'atto
dalla Federazione
il ruolo di lanciatore
del primo tesseramento
in Italia ogni straniero
deve presentare
nulla-asta rilasciato
o Associazione del proprio Paese affiliata alla F.E.M.B.A., C.E.B.A. o I.S.F.;
g) i giocatori o le giocatrici cittadini di San Marino, residenti in S. Marino o in Italia - ai fini
del tesseramento e della loro utilizzazione - sono equiparati agli atleti italiani; se non residenti in San
Marino o in Italia ricadranno
sotto le limitazioni
previste
dai precedenti
punti a), b), c), d), ed e),;
NORMA TRANSITORIA:
Per il 1974 il te,l'mine di tesseramento, previsto dall'art. 30.06 punto a), per i soli giocatori o giocatrici italiani residenti all'estero, è fissato per il giorno precedente !'inizio del girone di ritorno dei singoli campionati; nel caso 'di disputa di recnperi la qualifica -del giocatore-l} deHa"'''giocatrice- saràquella in atto alla data nella quale doveva essere disputato l'incontro, come da calendario.
30.07 DEROGA PER MANIFESTAZIONI INTERNAZIONALI
.r,
Le Società ammesse alla disputa della Coppa dei Campioni potranno, trascorso il termine del 31
marzo di ciascun anno, tesserare un numero illimitato di giocatori stranieri ai quali, però, verrà interdetta ogni attività di Campionati o Tornei Nazionali o di Coppa rtalia: tali giocatori verranno muniti di
cartellino con la dicitura « Non può partecipare a gare di Campionato e di Coppa Italia ».
30.08 ASSICURAZIONE
ATLETI
Tutti gli atleti, regolarmente
tesserati alla F.I.B.S., per una Società affiliata, sono assicurati,
polizza di responsabilità
civile verso terzi e contro gli infortuni per cause sportive.
con
30.09 RIQUALIFICAZIONE
L'atleta
che abbia svolto attività
di professionista
se avrà cessato di svolgere attività professionistica
nel baseball
<::nel softball
potrà essere tesserato
entro il 31 dicembre dell'anno precedente.
'
31.00 PASSAGGI DI SOCIETA'
31.01 TRASFERIMENTI
DI GIOCATORI
Le Società che intendono esonerare i propri giocatori dal vincolo del tesseramento, debbono rilasciare apposito nulla-asta per il passaggio ad altra Società.
Qualora la Società non conceda il nulla-asta al giocatore, lo stesso, qualora abbia superato il 21°
anno di età, potrà rendersi libero rimanendo inattivo per tre anni solari. In tale eventualità il giocatore
dovrà dichiarare - prima dell'inizio dell'attività agonistica ufficiale - questa sua intenzione a mezzo
lettera raccomandata indirizzata alla F.I.B.S. ed alla Società di appartenenza.
I giocatori della categoria RAGAZZI dovranno essere considerati liberi al termine di ogni anno solare.
Le operazioni di trasferimento potranno essere effettuate nel periodo 10 gennaio-31 marzo di ciascun anno: comunque, entro la data del 31 marzo tutta la documentazione dovrà essere depositata
presso la Segreteria Generale della F.I.B.S.
31.02 PRESTITO DI GIOCATORI
Una Società, può concedere in prestito, per la durata di una annata sportiva, un giocatore tesserato
purché quest'ultimo
acconsenta. Il prestito deve essere concordato e stipulato entro e non oltre il periodo 10 gennaio-31 marzo di ogni anno e deve risultare da un modulo di passaggio temporaneo firmato
dalla Società cedente, sottoscritto
dal giocatore e depositato
presso la Segreteria
Generale della
F.I.B.S. sempre nei termini di cui sopra. Il modulo di passaggio dovrà essere inviato, unitamente,
al
cartellino in possesso della Società cedente, ed alla tassa di cartellinamento
della Società che usufruisce
del prestito, al C.R. nella cui giurisdizione si trova la Società cedente, che li trasmetterà,
alla Federazione
con il proprio parere dopo aver accertato, per quanto di sua competenza, il rispetto dell'art. 30.03 del R.O.
Il prestito non può essere concesso per più di una seconda annata sportiva, sempre con l'osservanza , da parte della Società cedente, delle modalità del precedente comma.
Il nulla-o sta, sia definitivo, sia a titolo di prestito,
dovrà essere compilato
sull'apposito
modulo
predisposto
dalla Segreteria Federale. Per i prestiti dovrà essere allegata la parte del cartellino in possesso della Società cedente.
31.03 RINVIO ALLA COMMISSIONE TESSERAMENTO
~
Eventuali casi controversi, in tema di tesseramento e trasferimento o prestiti, verranno rinviati all'esame della Commissione per il Tesseramento dietro istanza di una delle parti.
,~
Scarica

03 - jackbaseball