* I FEDERAZIONE COl..,-0 C.O.N.L ITALIANA BASEBALL Prot. n. 3/SB Da citare nella risposta CIRCOLARE SOFTBALL Roma, l° gennaio 1974 Viale Tiziano, 70 - 00100 ROMA Telegrammi: FEDERBASEBALL N. 3 - Agli Organi Centrali, Tecnici e Periferici - Alle Società Sportive affiliate - Agli Arbitri, ai Classificatori ed ai Tecnici LORO SEDI ?( OGGETTO: Principali delibere del Consiglio Federale (Firenze, 15 dicembre 1973). Si trasmettono, di seguito, alcune delle principali delibere adottate dal Consiglio Federale nella sua ultima riunione: ciò al fine di permettere a tutti gli interessati di essere tempestivamente al corrente delle disposizioni, in vigore dal l° gennaio 1974, che investono il tesseramento e l'attività. Seguirà altra circolare federale con i dettagli delle delibere del Consiglio Federale. 1) DISCIPLINA IN CAMPO f~F , ,../ Il Consiglio Federale ha adottato la seguente delibera a chiarimento dell'art. 8.04 del Regolamento di Disciplina: «E' tassativamente vietato introdurre sul campo di gara o nelle tribune o negli spazi per gli spettatori, oggetti o strumenti che possano recare disturbo alle squadre impegnate (trombe elettriche, sirene, altoparlanti non di servizio, ecc.). E' fatto altresì divieto di usare mortaretti, pistole lanciarazzi, ecc., in maniera che si possa recare disturbo alle squadre impegnate e agli spettatori. E' fatto altresì obbligo ai dirigenti delle Società ospitanti di disporre affinché sia evitata qualsiasi azione di disturbo nelle zone attigue ai dug-outs ». 2) DISCIPLINA NEI CAMBI Il Consiglio Federale ha adottato « la seguente delibera: In tutte le gare di Serie "A", per passare dalla fase di difesa a quella di attacco e viceversa, alle squadre viene concesso un tempo massimo di 90 secondi, misurato a partire dal momento della II!" eliminazione della fase prec~dente. Quanto sopra va inteso nel senso che prima dello scadere dei 90 secondi, l'arbitro dovrà chiamare gioco e dovrà verificarsi quanto segue: - la squadra che ha appena concluso la fase di attacco dovrà presentare tutti i suoi nove atleti schierati in territorio buono ed il lanciato re dovrà aver effettuato il primo lancio; - il primo battitore della squadra in attacco dovrà trovarsi nel suo box già pronto alla battuta. I suggeritori dovranno trovarsi nei rispettivi box. In difetto di- quanto sopra verranno applicate le seguenti decisioni: - qualora allo scadere dei 90 secondi il lanciatore non abbia già effettuato il lancio, un ball verrà accreditato al battitore ed ulteriori balls verranno accreditati al battitore per ogni successivo intervallo completo di 20 secondi durante i quali il lancio non sia stato effettuato; - qualora allo scadere dei 90 secondi il battitore non si trovi entro il box di battuta, uno - strike verrà accreditato al lanciatore ed ulteriori strikes verranno accreditati al lanciatore per ogni intervallo completo di 20 secondi durante i quali il battitore non sia presente nel box; al lanciatore viene concesso un intervallo massimo di 20 secondi tra due lanci successivi, tra un lancio ed un successivo tiro ad una base, o viceversa, oppure tra due successivi tiri in base. L'intervallo tra i cambi sarà misurato mediante un contasecondi che, messo in funzione al momento della IIP eliminazione di ogni fase di gioco, dopo 90 secondi, emetterà una segnalazione sonora od ottica ». 3) UTILIZZAZIONE MAZZE METALLICHE Il Consiglio Federale ha autorizzato l'uso delle mazze metalliche Campionato e Tornei, sia maschili che femminili. in ogni serie e categoria di 4) MODIFICHE AI REGOLAMENTI FEDERALI Il Consiglio Federale ha adottato una serie di modifiche al Regolamento di Giustizia (R.d.G.), al Regolamento Attività Agonistica (R.A.A.) e al Regolamento Organico (R.O.). In allegato si trasmettono i testi dei nuovi articoli approvati: si ritiene utile rammentare, di seguito, le principali modifiche introdotte: - REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA Le modifiche introdotte riguardano gli artt. 4.02 e 4.03 nel senso che non potranno più essere proposti appelli alla C.A.F. contro le decisioni giurisdizionali sui reclami per protesti tecnici. - REGOLAMENTOATTIVITA' AGONISTICA La modifica introdotta riguarda l'art. ~16 a tutela della personalità - '""" del classificatore ufficiale. REGOLAMENTO ORGANICO Le modifiche introdotte riguardano i seguenti argomenti: a) gli artt. 15.22, 15.23 e 15.27, su proposta del C.N.V.G., circa le qualifiche degli arbitri ed i loro diritti; b) gli artt. 16.04, 16.05, 16.06, 16.07, 16.08, 16.09, 16.10, 16.11, 16.12, 16.13, 16.14, 16.15, 16.16, 16.17, 16.18, 16.19, 16.20, 16.21, 16.22, 16.23, 16.24, 16.25, 16.26, 16.27, 16.28, 16.29, 16.30 e 16.31 - sono stati modificati su proposta del C.N.T. per una migliore impostazione del settore degli allenatori. c) le modifiche adottate ai titoli 30.00 (tesseramento atleti) e 31.00 (passaggi di società) presentano numerose modifiche anche in relazione alla nuova meccanica adottata per il tesseramento. SE NE CONSIGLIA UNA ATTENTA LETTURA: - nuova meccanica del tesseramento (art. 30.01); - obbligo della presentazione del documento di riconoscimento con fotografia (sempre art. 30.01); - termine del tesseramento degli stranieri: 31 marzo (art. 30.06); - termine per il tesseramento degli atleti italiani residenti all'estero: per il 1974 sino al giorno precedente il girone di ritorno; per gli anni seguenti: 31 marzo (art. 30.06 e norma transitoria); - massimo degli stranieri tesserabili: 2 uomini e 2 donne (art. 30.06); - cambio di cittadinanza (30.06); - utilizzazione dei giocatori stranieri (uno alla volta) (art. 30.06); - giocatori e giocatrici di San Marino (art. 30.06); - riqualificazione degli ex professionisti che hanno cessato l'attività professionistica entro il 31 dicembre dell'anno precedente (art. 30.09); - termine delle operazioni di trasferimento: 31 marzo (art. 31.01); ~, SI RICHIAMA PARTICOLARMENTE L'ATTENZIONE SULLE DISPOSIZIONI PER IL TESSERAMENTO, SOPRATTUTTO PER QUANTO RIGUARDA IL NUMERO DEGLI STRANIERI TESSERABILI ED IL TERMINE PER IL DEPOSITO DEL LORO CARTELLINO IN FEDERAZIONE: QUESTO IN QUANTO LE DELIBERE SOPRA RIPORTATE MODIFICANO PARZIALMENTE IL CONTENUTO DELLA CIRCOLARE N° 2 PROT. 2 DEL 1° GENNAIO 1974, 4° E 5° CAPOVERSO SOTTO IL TITOLO: «1 - importante da ricordare ». --- - j IMPORTANTE Si rammenta alle Società che tutte le attività extra campionato, sia di baseball che di softball, devono essere autorizzate secondo quanto previsto dal Regolamento Attività Agonistica, artt. 5.00 e seguenti del citato Regolamento. In particolare: - - visto . Le C.T.A.R. sono competenti a concedere autorizzazioni per incontri e tornei tra le squadre della stessa Regione; le C.T.A.I. sono competenti a concedere autorizzazioni per le gare e tornei che riguardano società della zona di competenza delle C.T.A.I.; la C.O.G. è competente per tutte le altre gare e manifestazioni, sia a carattere nazionale che internazionale. Si sottolinea, in particolare, la necessità dall'art. 5.01 del Regolamento Attività 5.01 AUTORIZZAZIONI ~ ~ ATTIVITA' di richiedere le autorizzazioni sì come Agonistica che si trascrive per esteso: SOCIALI Le autorizzazioni sono di competenza della C.O.G. ad eccezione dei casi in cui le gare interessino Società dipendenti dalle C.T.A.I. o C.T.A.R. In quest'ultimo caso le autorizzazioni sono di competenza dei suddetti Organi periferici. Le richieste di autorizzazione debbono contenere: - l'indicazione della Società organizzatrice; - la data e l'orario delle gare; la richiesta di designazione degli U.d.G.; il calendario e il Regolamento della manifestazione. ' . ('\, 'E~ , L' O rgano competente puo apportare a l rego l amento l e necessane mOaIllcne e puo subordinare l'autorizzazione alla presentazione oneri finanziari derivanti dalla manifestazione. La richiesta d'autorizzazione per~ Tornei con almeno quindici giorni di anticipo sulla singole gare devono invece essere effettuate Non sono ammessi reclami in materia * Per le trasferte nistica: ()l"'" pre- all'estero si rammenta di idonee garanzie per l'assolvimento degli o Coppe deve- pewenire-agli Org~ni.competentidata di inizio della manifestazione. Quelle per con almeno cinque giorni di anticipo. di autorizzazioni. * * l'art. 5.03 del citato Regolamepto Attività Ago- 5.03 TRASFERTE ALL'ESTERO Per le manifestazioni o gare che si svolgono all'estero, la Società interessata deve: a) richiedere alla C.O.G. l'autorizzazione prima di concludere le trattative con le Società estere, inviando il programma di massima; b) notificare l'avvenuta conclusione delle trattative, inviando il programma definitivo e indicando il nome dei componenti la comitiva e del Dirigente accompagnatore Ufficiale della squadra;" c) informare telegraficamente la C.O.G. di qualsiasi variazione di programma e degli eventuali incidenti che si fossero verificati; d) inviare alla C.O.G., entro otto giorni dalla conclusione della trasferta, una relazione sullo svolgimento della stessa e sull'esito delle gare. La Società che desidera includere nella comitiva U.d.G., deve farne tempestiva richiesta alla C.O.G. indicando una terna di nomi per ogni U.d.G. che intenda portare al seguito. La designazione dei nominativi è di competenza della C.O.G. Le squadre debbono mantenere all'estero comportamento corretto e particolarmente disciplinato, restando soggette alla disciplina federale. Competente ad applicare le sanzioni disciplinari è il G.U.S. informato, ove occorra, dalla C.O.G. Con cordiali saluti, IL PRESIDENTE F.to - Bruno Beneck p.c.c. Il SEGRETARIO GENERALE Sergio Baroni AlI. A) modifiche al Regolamento di Giustizia B) modifiche al Regolamento Attività Agonistica C) modifiche al Regolamento Organico. ,., ,~'. ) Allegato A REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA modifiche approvate dal C.F. nella riunione del 15/12/73 4.01 RECLAMI Possono essere proposti al G.V.S., alle C.T.A.I., alle C.T.A.R. e ai C.R.G., nelle rispettive competenza, reclami nelle seguenti materie: sfere di a) Reclamo Agonistica; Attività per protesto tecnico, con l'osservanza b) Reclamo per effettive e sostanziali irregolarità con l'osservanza di quanto prescritto dal Regolamento ~ c) Reclamo per posizione irregolare di quanto prescritto dal Regolamento dei campi di gioco, delle palle e degli attrezzi, Attività Agonistica; di giocatore. Il pagamento della tassa stabilita deve avvenire a mezzo vaglia telegrafico preannunciante spedito entro le ore 24 del giorno feriale successivo a quello di disputa della gara. Il termine per la presentazione dei reclami il reclam~, è di tre giorni. 4.02 APPELLI Possono essere proposti appelli alla C.A.F. avverso le decisioni giurisdizionali sugli argomenti di cui ai punti b) e c) del precedente art. 4.01 nonché avverso i provvedimenti di erogazione di sanzfon.i disciplinari adottati dal G.V.S., dalle C.T.A.I., dalle C.T.A.R. e da C.R.G. Possono altresì essere proposti appelli alla C.A.F. avverso i provvedimenti disciplinari dal C.P.V. del C.N.V.G. e dal C.N.T., con le modalità previste dai regolamenti di settore. Il termine per proporre Le decisioni adottate l'appello è di cinque adottati giorni. dalla C.A.F. in sede di appello sono definitive nel merito. ,-.... 4.03 RICORSI Possono e,ssere proposti ricorsi alla CO.FE. avverso le decisioni adottate dalla C.A.F. Non sono, tuttavia, ammessi ricorsi avverso le decisioni adottate dalla C.A.F. nelle materie di cui alle lettere b) e c) del precedente art. 4.01, nel caso che tali decisioni siano conformi a quelle adottate dall'organo giudicante di primo grado. I ricorsi possono essere proposti di norme statutarie o regolamentari). Il termine per la proposizione solo per motivi dei ricorsi di diritto è di dieci giorni. ( (violazione od erronea applicazione Allegato B REGOLAMENTO ATTIVITA' AGONISTICA modifiche approvate dal C.F. nella riunione del 15/12/73 2.16 I CLASSIFICATORI FEDERALI Il C.F. stabilisce, prescritta la presenza prima di ogni anno sportivo, del Classificatore federale. in quali manifestazioni I Classificatori, inquadrati nel C.N.U.G., sono U.d.G., e in quanto ciali della .F.I.B.S. ed hanno diritto ad un assoluto rispetto. agonistiche federali tali, sono rappresentanti sia uffi- In caso di infrazioni disciplinari commesse ai danni del Classificatore Ufficiale o comunque dallo stesso rilevate, questi deve dame immediata notizia all'Arbitro Capo, il quale ha l'obbligo di prendere gli opportuni provvedimenti immediati. Di tali fatti dovrà essere redatto dal Classificatore Ufficiale rapporto scritto, da unirsi al rapporto dell'Arbitro Capo. (' " l Allegato C) REGOLAMENTO ORGANICO modifiche approvate dal C.F. nella riunione del Ì5j12j73 15.22 ASPIRANTI La qualifica di «aspirante» viene riconosciuta alle persone che hanno superato l'esame di abilitazione presso una Delegazione Periferica. La qualifica di aspirante ha validità soltanto per un intiero anno agonistico. 15.23 EFFETTIVI La qualifica di «effettivo» viene riconosciuta agli aspiranti che abbiano svolta attività adeguata e che abbiano sostenuto 'ulteriore esame dopo che sia trascorso un intiero anno agonistico dopo l'esame di abilitazione. li' 15.27 DIRITTI DEGLI UFFICIALI DI GARA Gli U.d.G. sono rappresentanti ufficiali della F.I.B.S. e come tali devono essere rispettati. Ad essi, da. parte delle Società e dei loro tesserati, deve essere data piena tutela ed assistenza. Gli U.d.G. godono dell'assistenza assicurativa, prevista per i tesserati della F.I.B.S. del gratuito patrocinio legale e ricevono dalla F.I.B.S. una tessera di libero ingresso a tutte le manifestazioni che si svolgono in Italia sotto l'egida della Federazione medesima. Hanno diritto di partecipare alle Assemblee delle D.P. ed alle riunioni della Consulta N'azionale. Gli U.d.G. effettivi hanno diritto a voto nelle Assemblee delle D.P. 16.04 ORGANI DEL C.N.T. .r Sono Organi Centrali del C.N.T.: a) il Presidente; b) il Consiglio Direttivo (C.D.); Sono Organi Periferici del C.N.T.: c) i Fiduciari Regionali (F.R.); d) i Fiduciari Provinciali e Locali (F.P. e F.L.); f) le Sezioni Periferiche (S.P.). 16.05 DURATA DELLE CARICHE I componenti degli Organi del C.N.T. durano in carica per un quadriennio comunque le sorti del C.F. olimpico e seguono 16.06 IL PRESIDENTE DEL C.N.T. Il Presidente rappresenta il C.N.T. a tutti gli effetti sia nelle Assemblee Generali sia, con possibilità di delega, nelle riunioni del Consiglio Federale. Propone i componenti del C.D. Convoca e presiede le riunioni del C.D. per le quali predispone l'o.d.g.; vigila e controlla tutti gli organi del C.N.T. e ne è responsabile nei confronti della F.I.B.S. In caso di sue dimissioni, decadenza o impedimento, il Presidente Federale su designazione del C.F. nominerà un Commissario che potrà avvalersi della collaborazione dei componenti del C.D. 16.07 IL CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio Direttivo, nominato dal Presidente della F.I.B.S. su designazione del C.F., è composto dal Presidente e da non meno di quattro Membri. I componenti del C.D. debbono essere, o esser stati in passato, tesserati del C.N.T. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Presidente e delibera a maggioJ'aP7a semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente. 16.09 I FIDUCIARI E LE SEZIONI PERIFERICHE In ogni località sede di C.R. è istituita la Sezione Regionale del C.N.T.. Ove per ragioni contingenti ciò non fosse possibile, le competenze verranno trasferite a quella limitrofa. Ove se ne ravvisi la necessità, anche nelle sedi dei Comitati Provinciali e Delegati Locali potranno essere istituite dal C.D. Sezioni Provinciali o Locali inquadrate nelle proprie Sezioni Regionali. Le Sezioni Regionali, per motivi di migliore funzionalità e collaborazione con i C.R. di cui fanno parte con voto consultivo, hanno la propria sede .presso quella del C.R. competente. Pertanto quest'ultimo dovrà assicurare loro tutta l'assistenza morale e materiale necessarie al raggiungimento dei fini istituzionali, assumendone le minute spese di funzionamento (postelegrafoniche, stampati e cancelleria) facendoneparticolare menzione sui propri preventivi annuali e rendiconti mensili. A capo della Sezione Regionale verrà nominato un Fiduciario che durerà in carica un biennio e che avrà i seguenti compiti principali: a) organizza, dirige e controlla tutta l'attività nell'ambito della propria competenza territoriale, attua le disposizioni emanate dal C.D. e ne assume la responsabilità nei confronti dello stesso; b) rappresenta il C.N.T., con voto consultivo, presso i Consigli Direttivi degli Organi periferici della F.I.B.S.; c) convoca e presiede le riunioni dei Tecnici della Sezione; d) segnala al termine di ogni stagione agonistica, mediante un rapporto informativo, l'opera svolta da ogni singolo Tecnico, limitatamente all'attività regionale o interregionale; e) seg~ala al Presidente del C.N.T. le infrazioni a norme federali commesse dai tesserati del suo settore di competenza; f) amministra i fondi affidati alla Sezione ed è personalmente responsabile della osservanza della regolamentazione amministrativa, nonché della custodia dei fondi stessi; in caso di decadenza, . impedimento o dimissioni, il C.D. nomina un Commissario. A capo delle Sezioni Provinciali e Locali verrà nominato, su segnalazione del Fiduciario Regionale, un fiduciario che avrà compiti di collegamento tra i Tecnici inquadrati nella propria giurisdizione ed il Fiduciario Regionale; durata della carica un anno. ~ 16.10 FORMAZIONE DEI QUADRI Coloro che intendono partecipare ai corsi per Tecnici debbono presentare domanda alla S.P. del C.N.T. competente per territorio e vi possono essere ammessi se in possesso dei seguenti requisiti: a) abbiano compiuto l'età richiesta per ogni qualifica; b) abbiano un adeguato grado di cultura; c) abbiano una costituzione fisica, accertata da esame medico preliminare, tale da poter svolgere i compiti che saranno loro affidati; d) non abbiano riportato condanne per delitto non colposo; . e) non abbiano subìto gravi sanzioni punitive da parte del C.O.N.I. o di una Federazione Sportiva Nazionale. Gli ammessi dovranno frequentare un corso di istruzione tecnica e saranno, al termine del corso, chiamati a sostenere un esame di abilitazione. Per meriti eccezionali nell'ambito federale potranno essere ammessi agli esami anche i mancanti dei requisiti richiesti. 16.11 INQUADRAMENTO E TESSERAMENTO J La qualifica di Tecnico compete solo a chi svolge mansioni .di carattere tecnico persso le Società Q Enti affiliati alla F.I.B.S. o alle dirette dipendenze della stessa ed abbiano ottenuto regolare nomina da parte del C.N.T. Per avvalersi di tale qualifica è necessario es sere in possesso della tessera federale in regola con l'anno sportivo in corso. Solo coloro che risultano iscritti all'Albo dei Tecnici possono esercitare, durante le gare ufficiali, l'attività di allenatore. I Tecnici sono nominati dal C.D. del C.N.T. e tesserati dalla F.I.B.S. con le seguenti qualifiche: a) Aspiranti; b) Istruttori; c) Allenatori. '1 I Fiduciari Regionali competenti, in ordine all'attività svolta dai tesserati, esprimeranno il loro parere in merito al rinnovo annuale delle tessere federali non oltre i due mesi dal termine dell'attività agonistica. Le decisioni del C.D. del C.N.T. di non procedere al rinnovo della tessera, determinate da motivi - di carattere tecnico, non sono soggette ad alcun tipo di ricorso. Il tesseramento deve avvenire entro il 31 gennaio di ogni anno. . Qualsiasi tesserato per ottenere il rinnovo annuale della tessera dovrà presentare una dichiarazione, rilasciata da Società o Ente affiliato, relativa alle funzioni da esso svolte presso il medesimo. In mancanza di tale dichiarazione il C.N.T. non potrà procedere al rinnovo della tessera ed il Tecnico verrà posto «Fuori Qaudro» e, dopo due anni di permanenza in tale condizione, verrà cancellato dall'Albo dei Tecnici. Per ogni qualifica il C.D. del C.N.T. formerà gli Albi Nazionali che verranno pubblicati entro il 31 marzo di ogni anno. 16.12 RUOLI SPECIALI /"" ~ E TRANSITORI Per- esigenze di carattere contingente i Tecnici possono essere punto ne giustificano la transitorietà e precisamenté: a) ruolo transitorio; b) fuori quadro. Il C.D. del C.N.T. ha facoltà di riconoscere, con o senza esame, di cittadinanza straniera che abbiano titoli che li rendano idonei a certificati rilasciati dalla Federazione di provenienza. Essi saranno «Fuori Quadro» saranno posti i Tecnici che ~lla chi,!sura del possono essere tesserati. inseriti in appositi ruoli che ap- la qualifica di Tecnico a persone tale qualifica e siano suffragati da inseriti nel «Ruolo Transitorio ». tesseramento, per motivi vari, non 16.13 BENEMERITI Il C.D. potrà proporre al Consiglio Federale per la nomina a «benemerito» quei Tecnici che, per almeno quindici anni abbiano acquisito meriti particolari in seno alla organizzazione federale. Possono rimanere nei rispettivi albi. 16.14 ASPIRANTI TECNICI La qualifica di «Aspirante» viene riconosciuta superando gli esami. Età minima anni 18. ai Tecnici che abbiano frequentato idoneo corso, 16.15 ISTRUTTORI La qualifica di « Istruttore» (' viene riconosciuta agli Aspiranti che abbiano frequentato idoneo corso a carattere nazionale, superando gli esami, che abbiano compiuto almeno 21 anni e siano stati attivi nella categoria Aspiranti per almeno due anni. 16.16 ALLENATORI La qualifica di «Allenatore» viene riconosciuta agli Istruttori che abbiano frequentato idoneo corso a carattere nazionale, superando gli esami, che abbiano compiuto almeno 25 anni e siano stati attivi nella categoria Istruttori per almeno tre anni. '~1" ....- 16.17 INCOMPATIBILITA' Ai Tecnici inquadrati non è consentito svolgere attività come Ufficiali di Gara. 16.18 DECADENZA La qualifica di Tecnici della F.I.B.S. si perde: a) per dimissioni; b) per non rinnovo tessera nei seguenti 1) motivi di carattere tecnico; 2) ingiustificata casi: inattività; c) per non aver provveduto al rinnovo della tessera entro il termine annualmente stabilito. - --- 16)9 ASPETTATIVA . 'Ogni Tecnico che desideri essere posto, per un periodo non superiore ad anni due, in tiva », deve inoltrare domanda motivata che è tenuto ad esprimere parere. 16.20 DIRITTI al C.D. del C.N.T. tramite il competente Fiduciario ({ aspetta- di Sezione E DOVERI Con la presentazione della domanda di tesseramento l'associato è tenuto all'osservanza dello Stae dei Regolamenti della F.I.B.S. nonché di ogni altra disposizione impartita dal C.N.T. L'associato ha il diritto di avere, tramite l' organizazzione federale, ampia tutela e l'assistenza assicurativa contro gli infortuni quale tesserato della Federazione. L'associato ha il dovere di comunicare tempestivamente al C.N.T. qualsiasi variazione di domicilio o di sede, anche se teIl}poranea. L'associato ha il dovere di rinnovare ogni anno la propria iscrizione alla F.I.B.S. tuto 16.21 DISCIPLINA E CONTENZIOSO Per tutte le infrazioni allo Statuto e ai Regolamenti Federali, nonché ad ogni altra norma o disposizione emanata dalla Federazione e dal C.D., il C.N.T. può irrogare sanzioni disciplinari nei confronti dei Tecnici, previa esauriente inchiesta e ponderata disamina degli elementi obiettivi emersi nei confronti degli interessati. 16.22 SPECIE DELLE ~~ SANZIONI L~ sanzioni disciplinari applicabili nei confronti dei Tecnici sono le seguenti: a) ammonizione: consiste in un rimprovero diretto al Tecnico, per iscritto, in via riservata; b) deplorazione: consiste in un severo biasimo diretto al Tecnico, per iscritto in via riservata; c) sospensione: consiste nel divieto di esplicare qualsiasi attività o di esercitare qualsiasi funzione nell'ambito della Federazione, per il periodo di tempo stabilito; d) ritiro definitivo della tessera: consiste nel divieto posto all'interessato di esplicare attività o di esercitare le funzioni di Tecnico; e) radiazione: consiste nella perpetua impossibilità di far parte della F.I.B.S.; f) denuncia al C.O.N.I. per la radiazione dai ranghi sportivi nazionali: consiste nel deferimento al C.O.N.I. per la cancellazione definitiva da tutti i ranghi sportivi nazionali. 16.23 COMPETENZE Il C.N.T. è competente La C.A.F. è competente ad applitare ai Tecnici le sanzioni disciplinari previste dai R.d.G. ad applicare ai Tecnici le sanzioni disciplinari previste dal R.d.G. r 16.24 REMISSIO'NE DEL PROCEDIMENTO Le infrazioni rilevate dal Presidente Federale, dal Pre&idente. del C.N.U.G., dal Presidente della CO.FE., dal Presidente della C.A.F. e dal Presidente della C.O.G. e dal G.U.S. dovranno essere. tempestivamente segnalate al C.N.T. che provvederà àd istruire il procedimento disciplinare. 16.25 ISTRUZIONE Gli addebiti DEL PROCEDIMENTO dovranno essere contestati mento, assegnando all'interessato il termine E' facoltà del C.N.T., a suo insindacabile a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevi, di quindici giorni per le eventuali c~ntrodeduzioni. giudizio, sospendere con effetto immediato l'interessato. 16.26 RECLAMO Il reclamo è il mezzo con cui il Tecnico impugna fronti, od una decisione lesiva dei suoi diritti. una decisione adottata dal C.N.T. nei suoi con- 16.27 APPELLO L'appello è il mezzo con cui il Tecnico ricorre alla C.A.F. per una decisione adottata dal C.N.T.; è inoltre appello il mezzo a disposizione del Tecn{co per ricorrere alla CO.FE. avverso i provvedimenti adottati in prima istanza dalla C.A.F. 16.28 FORMALITA' I reclami e gli appelli devono essere diretti all'Organo competente con sottoscrizione autografa della persona interessata. I reclami e gli appelli debbono riportare gli estremi del deliberato o provvedimento che si intende impugnare e l'esposizione circostanziata delle ragioni di fatto e di diritto con !'indicazione delle norme che si ritiene siano state violate. Copia dell'impugnazione deve essere inviata all'Organo contro il cui operato si ricorre. 16.29 TERMINI L'impugnazione deve essere trasmessa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di quindici giorni dal giorno successivo a quello in cui è pervenuta la comunicazione del provvedimento. Il termine scadente in giorno festivo è prorogato al primo giorno feriale successivo. 16.30 COMUNICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI I provvedimenti disciplinari adattati dagli Organi Giudicanti confronti dei Tecnici debbono essere comunicati agli interessati, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. ~ 30.00 TESSERAMENTO (C.N.T. - C.A.F. - CO.FE. - C.F.) nei pena la nullità, entro dieci giorni ATLETI 30.01 NORME GENERALI Gli atleti che prendono tessere (cartellini). parte a gare di baseball e softball debbono essere muniti delle prescritte . La vidimazione del cartellino, oltre ad impegnare l'atleta in favore qella Società per l'anno in corso, rende lo stesso soggetto alle norme federali per l'anno successivo a quello relativo all'ultima vidimazione valida. La tassa di cartellinamento viene stabilita dal C.F. di anno in anno. t Il numero dei giocatori tesserati pèr ogni Società è illimitato. Il tesseramento può effettuarsi fino alle ore 24 del giorno precedente la partìta {safvo quanto disposto per il cartellinamento dei giocatori stranieri e dei giocatori italiani residenti all'estero) presentando all'organo competente il modulo di richiesta regolarmente compilato e firmato in tutte le sue voci, accompagnato dall'importo della tassa o dalla dimostrazione dell'avvenuto pagamento della stessa. Il giocatore non in regola col. tesseramento non può disputare gare approvate o indette dagli organi federali. Non è ammesso il tesseramento sul campo. Tutti i giocatori, prima dell'inizio di ciascuna partita, dovranno esibire, oltre al cartellino, un documento di riconoscimento con fotografia e data di nascita, rilasciato da una pubblica amministrazione (passaporto, carta d'identità, certificato personale di identità, porto d'armi, patente auto o motoscafo, tessera o libretto universitario, ecc} Il giocatore sprovvisto di documento di riconoscimento non potrà essere incluso nell'elenco dei giocatori e nell'ordine di battuta, a meno che non sia personalmente conosciuto da uno degli Arbitri dell'incontro. Nella eventualità di giocatore che alla presentazione in campo non fosse in grado di esibire, per qualsiasi motivo, il cartellino, l'Arbitro potrà ammetterlo al gioco solo se il dirigente responsabile accompagnatore ufficiale avrà firmato l'apposita dichiarazione di responsabilità. (in triplice copia) e il giocatore sprovvisto di cartellino si sarà fatto identificare apponendo, in presenza dell'Arbitro, la sua firma di fianco al proprio nominativo trascritto sul modulo fede~ale. Una copia della dichiarazione verrà consegnata alla squadra avversaria ed un'altra verrà dall'arbitro, inviata al Giudice Unico Sportivo o all'Organo da questi delegato. La Società che abbia smarrito la tessera di un proprio atleta può chiederne il duplicato pagando una nuova tassa di cartellinamento. Il giocatore' rimarrà comunque vincolato alla Società. Le Società possono cartellinare alla F.I.B.S. giocatori purché la loro attività sia esclusivamente dilettantistica. ' I moduli di richiesta non firmati a penna o, comunque, irregolarmente compilati, non sono validi agli effetti del tesseramento. Con la firma della richiesta di tesseramento, il giocatore accetta implicitamente le norme dello Statuto e dei Regolamenti Federali e si vincola nei riguardi della Società fino a quando non abbia --- ottenuto il nulla-osta dalla Società di appartenenza per il trasferimento ad altra Società. Il giocatore può partecipare a gare solo per la Società per la quale è cartellinato. Poss.ono per altro essere ammesse deroghe, limitatamente alle gare non di campionato, purché il regolamento della competizione lo 'contempli espressamente e la Società di appartenenza dia il suo benestare scritto. L'allenatore non può essere cartelli nato quale giocatore qualora sia, per tale incarico, retribuito. In ogni caso, chiunque, anche se non giocatore, su un campo di gioco esplica le mansioni di allenatore o suggeritore, deve essere in possesso del cartellino federale. 30.02 RINNOVO TACITO Ove un gioéatore non abbia ottenuto citamente riconfermato presso la Società seramerHo senza chiederne il consenso. il nulla-osta per la quale della Società è cartellinato di appartenenza, si intende tae questa potrà rinnovare il tes- Ove la Società non abbia provveduto al rinnovo del tesseramento di un giocatore entro il 31 gennaio, questi potrà (dandone comunicazione alla Federazione ed alla Società, con lettera raccomandata) ritenersi libero nei confronti della Società stessa. La Società potrà anche rinnovare successivamente alla data del 31 gennaio, ma sempre entro l'anno sportivo in corso, il tesseramento del giocatore qualora questi non abbia nel frattempo data comunicazione alla F.I.B.S. ed alla Società, con lettera raccomandata, di volersi avvalere del diritto di cui al secondo capoverso del presente articolo. . Fra le Società ed i loro tesserati possono intervenire accordi limitativi del periodo di tesseramento. petti accordi, nella eventualità che una delle parti non li osservasse, possono essere impugnati, alla scadenza, da chi ne abbia diritto, avanti l'apposita Commissione, nominata ogni anno dal C.F., le cui decisioni saranno senza appello. Trascorsi 30 giorni dal termine della scadenza dell'accordo non impugnato, le parti perderanno ogni diritto a ricorrere ed automaticamente varranno le norme generali del presente Regolamento. 30.03 TESSERAMENTO A CAMPIONATO DI UN NUOVO CARTELLINO Le Società che non rinnovano la tessera di un proprio giocatore per un anno e desiderano rinnovarIa per l'anno successivo, sono obbligate a compilare una nuova richiesta di tessera, non potendosi avvalere di quella non rinnovata. 30.05 FIRMA DI PIU' CARTELLINI I.;. INIZIATO Il giocatore che abbia partecipato anche ad una sola partita di Campionato, di qualsiasi categoria, con una Società, non potrà giocare nello stèsso anno sportivo incontri di Campionato di qualsiasi categoria con altra Società. al Campionato di cui ha diritto, ma partecipi ad Nel caso in cui una Società rinunci a partecipare un Campionato Nazionale di Serie inferiore, i giotatori rimangono vincolati per la Società di appartenenza. Qualora invece una Società, pur avendone acquisito il diritto, rinunci a partecipare ad un Campionato Nazionale, i giocatori, dietro loro espressa richiesta, hanno diritto ad ottenere il prestito per 'passare ad altra Società o possono altresì ottenere, a discrezione della Società, il nulla-osta per essere tesserati per altra Società. Comunque, tutte queste operazioni debbono essere concluse entro il 31 marzo di ciascun anno, secondo le modalità degli artt. 31.01 e 31.02 del presente Regolamento. 30.04 NECESSITA' ~ ED ACCORDI CON PIU' SOCIETA' E' vietato firmare più richieste di tesseramento. Così pure è fatto divieto alle Società di richiedere firme impegnative a.giocatori di altre Società prima che questi siano ln possesso di regolare' nulla-o sta da parte della Società di appartenenza. ' L'inosservanza della suddetta disposizione comporta l'applicazione di provvedimenti di carattere disciplinare e finanziario a carico della Società e dei suoi dirigenti e la squalifica per !'intera stagione sportiva del giocatdre responsabile. 30.06 TESSERAMENTO DI'ATLETI STRANIERI E DI ATLETI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO Le Società possono tesserare ed utilizzare all'estero con l'osservanza delle norme previste sizioni: atleti di nazionalità per il tesseramento straniera o atleti italiani residenti in genere e delle seguenti dispo- J)" --o a) il tesseramento mentre è consentito entro il 31 marzo di ciascun anno; b) ogni Società può cartellinare annualmente non più di due giocatori o due giocatrici non esistono limitazioni di numero per gli italiani provenienti dall'estero; straniere, c) i giocatori o le giocatrici éartellinati entro il 31 marzo come « stranieri» manterranno tale qualiflca anche se, nel corso dell'anno sportivo, acquisteranno la cittadinanza italiana, pur essendo possibile la loro utilizzazione nella Squadra Nazionale. Con il cartellinamento dell'anno seguente, tali giocatori e giocatrici acquisiranno il dirltto ad essere qualificati come giocatori e giocatrici italiani a tutti gli effetti. E' fatta eccezione per i cittadini stranieri che, residenti stabilmente in Italia da almeno cinque anni (due anni se sposati con cittadina italiana), acquisteranno la cittadinanza italiana: in questo caso l'acquisizione del diritto ad essere qualificati come giocatori italiani decorrerà dall'atto della firma del decreto da parte del Presidente della Repubblica; d) le Società potranno inserire nell'elenco dei giocatori, prima di ciascun incontro, i nominativi di più atleti stranieri: le Società potranno schierare in campo non più di un giocatore (o di una giocatrice) di nazionalità straniera alla volta; la sostituzione in campo potrà avvenire in qualsiasi momento, salvo che in fase d'attacço: in questo caso la sostituzione potrà avvenire, nel medesimo inning, non prima che si arrivi alla esatta posizione dell'ordine di battuta ricoperta dal precedente straniero; e) i giocatori e le giocatrici di nazionalità straniera non possono ricoprire nelle partite di Campionati o Tornei Nazionali e di Coppa Italia; (ç. f) all'atto dalla Federazione il ruolo di lanciatore del primo tesseramento in Italia ogni straniero deve presentare nulla-asta rilasciato o Associazione del proprio Paese affiliata alla F.E.M.B.A., C.E.B.A. o I.S.F.; g) i giocatori o le giocatrici cittadini di San Marino, residenti in S. Marino o in Italia - ai fini del tesseramento e della loro utilizzazione - sono equiparati agli atleti italiani; se non residenti in San Marino o in Italia ricadranno sotto le limitazioni previste dai precedenti punti a), b), c), d), ed e),; NORMA TRANSITORIA: Per il 1974 il te,l'mine di tesseramento, previsto dall'art. 30.06 punto a), per i soli giocatori o giocatrici italiani residenti all'estero, è fissato per il giorno precedente !'inizio del girone di ritorno dei singoli campionati; nel caso 'di disputa di recnperi la qualifica -del giocatore-l} deHa"'''giocatrice- saràquella in atto alla data nella quale doveva essere disputato l'incontro, come da calendario. 30.07 DEROGA PER MANIFESTAZIONI INTERNAZIONALI .r, Le Società ammesse alla disputa della Coppa dei Campioni potranno, trascorso il termine del 31 marzo di ciascun anno, tesserare un numero illimitato di giocatori stranieri ai quali, però, verrà interdetta ogni attività di Campionati o Tornei Nazionali o di Coppa rtalia: tali giocatori verranno muniti di cartellino con la dicitura « Non può partecipare a gare di Campionato e di Coppa Italia ». 30.08 ASSICURAZIONE ATLETI Tutti gli atleti, regolarmente tesserati alla F.I.B.S., per una Società affiliata, sono assicurati, polizza di responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni per cause sportive. con 30.09 RIQUALIFICAZIONE L'atleta che abbia svolto attività di professionista se avrà cessato di svolgere attività professionistica nel baseball <::nel softball potrà essere tesserato entro il 31 dicembre dell'anno precedente. ' 31.00 PASSAGGI DI SOCIETA' 31.01 TRASFERIMENTI DI GIOCATORI Le Società che intendono esonerare i propri giocatori dal vincolo del tesseramento, debbono rilasciare apposito nulla-asta per il passaggio ad altra Società. Qualora la Società non conceda il nulla-asta al giocatore, lo stesso, qualora abbia superato il 21° anno di età, potrà rendersi libero rimanendo inattivo per tre anni solari. In tale eventualità il giocatore dovrà dichiarare - prima dell'inizio dell'attività agonistica ufficiale - questa sua intenzione a mezzo lettera raccomandata indirizzata alla F.I.B.S. ed alla Società di appartenenza. I giocatori della categoria RAGAZZI dovranno essere considerati liberi al termine di ogni anno solare. Le operazioni di trasferimento potranno essere effettuate nel periodo 10 gennaio-31 marzo di ciascun anno: comunque, entro la data del 31 marzo tutta la documentazione dovrà essere depositata presso la Segreteria Generale della F.I.B.S. 31.02 PRESTITO DI GIOCATORI Una Società, può concedere in prestito, per la durata di una annata sportiva, un giocatore tesserato purché quest'ultimo acconsenta. Il prestito deve essere concordato e stipulato entro e non oltre il periodo 10 gennaio-31 marzo di ogni anno e deve risultare da un modulo di passaggio temporaneo firmato dalla Società cedente, sottoscritto dal giocatore e depositato presso la Segreteria Generale della F.I.B.S. sempre nei termini di cui sopra. Il modulo di passaggio dovrà essere inviato, unitamente, al cartellino in possesso della Società cedente, ed alla tassa di cartellinamento della Società che usufruisce del prestito, al C.R. nella cui giurisdizione si trova la Società cedente, che li trasmetterà, alla Federazione con il proprio parere dopo aver accertato, per quanto di sua competenza, il rispetto dell'art. 30.03 del R.O. Il prestito non può essere concesso per più di una seconda annata sportiva, sempre con l'osservanza , da parte della Società cedente, delle modalità del precedente comma. Il nulla-o sta, sia definitivo, sia a titolo di prestito, dovrà essere compilato sull'apposito modulo predisposto dalla Segreteria Federale. Per i prestiti dovrà essere allegata la parte del cartellino in possesso della Società cedente. 31.03 RINVIO ALLA COMMISSIONE TESSERAMENTO ~ Eventuali casi controversi, in tema di tesseramento e trasferimento o prestiti, verranno rinviati all'esame della Commissione per il Tesseramento dietro istanza di una delle parti. ,~