Tecnico Economico e Tecnologico “E.Vanoni” Nardò CARTA DEI REGOLAMENTI INDIRIZZI: AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO Istituto D’Istruzione Secondaria Superiore “ E.Vanoni” Via Acquaviva, 8 - 73048 NARDO’ (Le) Tel. 0833871062, 0833830531 - FAX 0833570358 e-mail: [email protected] sito web: www.istitutovanoninardo.it REGOLAMENTO D'ISTITUTO Titolo I - RAPPORTI INTERPERSONALI 1. I rapporti tra tutti i membri di questa comunità scolastica saranno improntati alla massima correttezza e al rispetto reciproco. In ogni momento della vita della scuola sarà ricercato il confronto delle idee e delle posizioni, nella certezza che l’analisi della realtà dai vari punti di vista abbia alto valore formativo. Sarà colta ogni occasione perché il dialogo educativo si sviluppi e porti alla realizzazione delle aspettative individuali, nel pieno rispetto della diversità dei ruoli e delle responsabilità. 2. Non è ammesso, per alcuna ragione, l’uso di telefoni cellulari in classe. I possessori dovranno sempre tenere i propri apparecchi spenti, considerato che, per qualsiasi urgenza, la scuola garantisce la comunicazione immediata. 3. Qualunque motivo di disagio, se non affrontato e superato mediante un’intesa diretta tra le parti interessate, sarà portato all’attenzione del Dirigente Scolastico, che curerà di adottare le misure opportune per la soluzione del problema. 4. L’astensione dalle lezioni, da parte degli alunni, costituisce rifiuto del dialogo educativo, negazione del fondamento della vita della scuola. In caso di assenza arbitraria o di assenze ripetute, il genitore sarà informato dal coordinatore di classe o dal Dirigente e sarà, inoltre, chiamato a giustificare di persona le assenze che coinvolgano più di un terzo della classe. 5. Gli alunni che siano stati assenti dalle lezioni non potranno essere riammessi a scuola senza la giustificazione scritta sull’apposito libretto rilasciato dall’Istituto. Per gli alunni minorenni la giustificazione deve essere sottoscritta dal genitore o da altro rappresentante legale che avrà depositato la firma in segreteria all’atto del ritiro del libretto. In caso di mancata esibizione della giustifica, che deve risultare nel giornale di classe a cura del docente della prima ora di lezione, l’alunno viene ammesso in classe con 2 riserva e con l’obbligo di giustificare il giorno dopo. L’ulteriore mancata giustifica comporterà per l’alunno l’essere ammesso in classe solo se accompagnato dal genitore. Per le assenze superiori a 5 giorni si esigerà, oltre la giustificazione scritta, il certificato medico attestante che l’allievo è in grado di riprendere le lezioni, se si tratta di motivi di salute. Titolo II - LAVORO SCOLASTICO 1. Il rispetto per la scuola si manifesta, in primo luogo, col rispetto per l’attività didattica, che dovrà essere svolta con puntualità, serietà e competenza da parte dei docenti e seguita con assiduità e scrupolosa attenzione da parte degli allievi. 2. I ritardi influiscono negativamente sullo svolgimento dell’ attività didattica: pertanto gli alunni entreranno a scuola nei 10 minuti che precedono l’orario di inizio delle lezioni. Il docente, in servizio alla prima ora, ritirato il registro di classe in segreteria, dovrà trovarsi in aula, per ricevere gli alunni, 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni fissato per le ore 8.10. Dopo il suono di inizio i registri non ritirati verranno consegnati in Presidenza. Gli alunni che arrivino entro i 5 minuti successivi all’orario di inizio delle lezioni saranno ammessi in classe dal docente in servizio alla prima ora, sempre che il ritardo sia dovuto a serie e motivate cause e non costituisca evento ricorrente. Oltre il suddetto termine gli alunni saranno ammessi in classe all’inizio della seconda ora di lezione, previa autorizzazione del dirigente scolastico o di un suo collaboratore. I docenti provvederanno ad annotare sul registro di classe i nomi degli alunni che saranno ammessi in aula alla prima o alla seconda ora, ricordando loro l’obbligo della giustificazione il giorno successivo. In caso di inadempienza, il dirigente scolastico o il coordinatore di classe informerà la Gli alunni non ammessi alla prima ora di lezione, sono tenuti ad attendere l’inizio della seconda ora nella biblioteca d’Istituto. Non sarà consentito agli alunni, anche maggiorenni, di entrare a scuola dopo la seconda ora di lezione, se non per documentati motivi e se non accompagnati da un genitore. Il numero massimo di ritardi consentiti, compresi quelli che hanno determinato l’ammissione in classe alla seconda ora, è di due per quadrimestre. Superato questo limite, un genitore o chi esercita la patria potestà 3 sarà convocato per un colloquio chiarificatore con il dirigente scolastico ed il Consiglio di Classe delibererà successivamente una eventuale esclusione dello studente da uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione. 3. Gli alunni che necessitino di una uscita anticipata straordinaria dovranno presentare al dirigente scolastico la relativa richiesta da parte della famiglia almeno un giorno prima e, laddove la loro richiesta fosse accolta, l’alunno autorizzato potrà uscire dall’Istituto da solo. Nei casi in cui la richiesta venga presentata la mattina stessa, gli allievi minorenni dovranno essere prelevati da un genitore o dall’esercente la patria potestà. Non saranno prese in considerazione richieste generiche, non motivate adeguatamente o telefoniche. Al termine delle lezioni, l’uscita degli alunni avverrà sotto la vigilanza dei docenti in servizio che provvederanno, poi, a depositare i registri di classe in segreteria. 4. In assenza del docente, le ore di supplenza potranno prevedere: a) b) c) d) attività didattica; attività di studio, svolta autonomamente dagli alunni con la supervisione del docente inviato in sostituzione; visione di un film o di materiale didattico audiovisivo; lettura di quotidiani. Titolo III - RAPPRESENTANZA DEGLI ALUNNI 1. L’assemblea dei rappresentanti degli studenti in seno ai Consigli di classe elegge il Comitato studentesco, composto da 3 rappresentanti del corso Commerciale e 1 del corso Geometri. Del Comitato studentesco fanno parte di diritto i 4 rappresentanti nel Consiglio di Istituto e i 2 rappresentanti nella Consulta provinciale. 2. Il Comitato studentesco dura in carico un anno scolastico e, in ogni caso, fino all’insediamento del nuovo Comitato. Ha funzioni propositive e organizzative e ha responsabilità del rispetto delle regole durante le assemblee e le iniziative extra-curricolari degli alunni. Nomina, nella prima seduta, un Presidente che ha anche il compito di interloquire direttamente con il Dirigente Scolastico per 4 tutto ciò che riguarda la componente studentesca nel suo insieme. Il Presidente, nomina a sua volta, il segretario verbalizzante. 3. Il Comitato studentesco si riunisce nei locali dell’Istituto, messi a disposizione dal Dirigente, in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni e per non più di quattro ore mensili. Per la riunione è necessaria l’autorizzazione preventiva del Capo d’Istituto. Per tale motivo il Presidente del Comitato ne fa richiesta scritta motivata al Capo d’Istituto almeno due giorni prima della data di convocazione. Il Capo d’Istituto ha facoltà di differire la data di convocazione in relazione alle necessità di funzionamento della scuola. 4. I rappresentanti di classe sono eletti, in numero di due e, all’inizio di ogni anno scolastico, dagli alunni frequentanti ciascuna classe. Essi la rappresentano nei rapporti con gli altri organi della scuola e con i docenti; partecipano ai Consigli di classe nei casi previsti dal D.Legisl. 16 aprile 1994, n° 297; chiedono le assemblee di classe indicandone l’ordine del giorno; coordinano l’assemblea, ne verbalizzano i lavori e custodiscono nell’archivio di classe i verbali. I rappresentanti curano il rispetto della propria aula e la buona conservazione delle suppellettili e delle attrezzature didattiche. In assenza temporanea del Docente si attivano per il mantenimento della disciplina della classe. 5. Un alunno farà parte dell’Organo di Garanzia interno e sarà eletto unitamente ai rappresentanti degli alunni in seno al Consiglio di Istituto Titolo IV - RAPPRESENTANZA DEI GENITORI 1. I rappresentanti di classe, per la componente genitori, sono eletti in numero di due, all'inizio dell'anno scolastico, dai genitori degli alunni frequentanti ciascuna classe. Partecipano ai consigli di classe nei casi previsti dal D.Legisl. 16 aprile1994, n° 297 e ne possono chiedere la convocazione indicando con chiarezza gli argomenti proposti per la discussione. Promuovono la convocazione di assemblee di classe dei genitori e ne coordinano i lavori. 5 2. I rappresentanti dei genitori degli alunni eletti nei rispettivi consigli di classe e quelli eletti nel Consiglio di Istituto eleggono il comitato dei genitori. Al comitato spetta: 2.1. Eleggere al suo interno un Presidente; 2.2. Garantire l'ordinato svolgimento delle assemblee, assicurando l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti; 2.3. Esprimere pareri non vincolanti ed avanzare proposte su qualsiasi aspetto e problema della vita della scuola. Il Comitato è convocato dal Dirigente o dal suo Presidente o dalla maggioranza dello stesso Comitato. 3. In relazione a specifici argomenti da trattare il Comitato può riunirsi in assemblee articolate per classi parallele, per sezioni didattiche (commerciale e geometri), per percorsi scolastici omogenei (biennio e triennio). Il Comitato si riunisce in assemblea fuori dall'orario delle lezioni; la data e l'orario di svolgimento devono essere concordate con il Dirigente Scolastico, il quale ne autorizza la convocazione. La comunicazione della convocazione avviene mediante affissione all'albo, rendendo noto anche l'ordine del giorno. 4. Un genitore farà parte dell’Organo di Garanzia interno e sarà eletto unitamente ai rappresentanti dei genitori in seno ai Consigli di classe e di Istituto Titolo V - RESPONSABILITÀ 1. Il Dirigente Scolastico è responsabile della sicurezza e del benessere dell’intera comunità scolastica, dell’efficacia dell’insegnamento, dell’efficienza dei servizi, del rispetto delle regole. 2. I docenti Coordinatori dei Consigli di classe cureranno i rapporti con le famiglie, segnalando eventuali problemi, affinché vengano prontamente affrontati e superati. 3. Durante le ore di lezione, i docenti eviteranno che, per qualsiasi ragione, esca dall’aula più di un alunno per volta e annoteranno sul giornale di classe anomali ritardi del rientro. Durante l’intervallo, i 6 docenti che avranno appena concluso la lezione, si soffermeranno sulla porta dell’aula o davanti ad essa, nell’atrio o nel corridoio, per esercitare la vigilanza possibile sugli spostamenti degli allievi. 4. Il personale ausiliario è responsabile della vigilanza sugli alunni e sulle classi, in caso di temporanea assenza del docente. Egli, altresì, curerà che i bagni siano costantemente funzionali e consentirà l’accesso agli alunni dalle ore 10.00 alle ore 13.00. 5. Gli alunni terranno la classe in ordine, evitando di lasciare cibi o bevande sotto i banchi e di gettare i rifiuti fuori degli appositi contenitori. Quando il personale addetto alle pulizie troverà l’aula in uno stato indecoroso per una scuola, d’intesa con il Dirigente scolastico, non procederà a svolgere il proprio lavoro. Saranno gli alunni, il giorno successivo, a dover provvedere personalmente. Ove un danno alle strutture, alle suppellettili o alle attrezzature non dovesse essere riconducibile al comportamento di un singolo, la classe ne sarà giudicata collegialmente responsabile e sarà chiamata al risarcimento o al ripristino della condizione originaria. 6. E' istituito il "Premio sulla convivenza civile" che sarà assegnato alla classe che sarà giudicata la migliore sul piano comportamentale sulla base dei seguenti parametri: a) punteggio assegnato dal personale ausiliario (massimo 6 minimo 1) - minima permanenza fuori dall'aula e dai bagni; pulizia dell'aula e degli spazi utilizzati; correttezza durante il cambio ed in assenza del docente; comportamento rigoroso nei confronti del personale ausiliario e dei compagni; rispetto del divieto di fumo. b) punteggio ricavato dalle schede di valutazione interquadrimestrale - indice di impegno c) penalizzazioni - percentuale di assenze nel primo quadrimestre (dalle pagelle); 7 - - assenza di più di metà della classe nei giorni in cui ore di lezione sono state seguite da ore di assemblea (dai registri di classe, dall'inizio dell'anno fino a metà marzo); numero di alunni coinvolti in annotazioni disciplinari (dai registri di classe). 7. Il Premio consiste nella realizzazione di un viaggio di istruzione di 3/4 giorni, in aggiunta a quello eventualmente programmato e realizzato dal Consiglio di classe, a totale carico della scuola. Se dovesse essere individuata una quinta classe, il Premio consisterà in un contributo alla realizzazione del viaggio di istruzione di sei giorni. Titolo VI - USO DELLE ATTREZZATURE E DEI LOCALI SCOLASTICI Agli alunni è consentito l’uso delle attrezzature didattico-tecnicoscientifiche e sportive, anche in ore pomeridiane, per studi, ricerche ed altre attività, purché in presenza di un Docente responsabile delle dotazioni o di un suo delegato e previa autorizzazione del Dirigente. Le rappresentanze degli studenti possono chiedere l’utilizzo delle strutture scolastiche anche in materia autonoma, proponendo agli organi competenti, che ne rilasceranno autorizzazione, progetti di attività da svolgere in ore non di lezione e comunque al di fuori degli spazi prettamente didattici. Titolo VII - SANZIONI 1. 2. Ogni scorrettezza da parte degli alunni sarà annotata sul giornale di classe e comporterà una ammonizione o una diffida. In caso di scorrettezze gravi, ripetute o che siano causa di rischio o danno per persone o cose, le famiglie saranno immediatamente informate, chiamate ad assumersi le proprie responsabilità e a concordare con la scuola un’azione sinergica, volta a ottenere efficacia educativa. Saranno causa di ammonizione o diffida: - l’uscita dall’aula in gruppo; l’uscita dall’aula senza il permesso dei docenti; l’utilizzo improprio della scala antincendio; il linguaggio non adeguato; 8 - il comportamento sgarbato nei confronti dei docenti. 3. Al momento della valutazione finale, non avrà ripercussioni negative un’unica ammonizione, seguita da un comportamento irreprensibile; costituirà, invece, oggetto di seria considerazione, un atteggiamento costantemente irriguardoso nei confronti dell’istituzione scolastica. 4. Sarà attivato un procedimento disciplinare a carico degli alunni che dovessero essere responsabili di: - danni seri e volontari alle persone; uscita arbitraria dalla scuola; contatti non autorizzati con persone estranee alla scuola durante l’orario scolastico. Per quanto non previsto espressamente si fa riferimento al regolamento di disciplina degli alunni. Titolo VIII - NORME FINALI Il presente Regolamento ha validità per un anno dall’approvazione. S’intende tacitamente confermato negli anni successivi se non saranno richieste modifiche o integrazioni deliberate dal Consiglio di Istituto a maggioranza dei 2/3 dei componenti e comunque imposte da disposizioni modificative contenute nei contratti collettivi o in norme di legge. Il Regolamento, nella sua stesura integrale, sarà firmato per incondizionata accettazione dai genitori al momento dell’iscrizione all’Istituto. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda alle disposizioni contenute nel Regolamento tipo emanato dal Ministero della Pubblica Istruzione secondo l’art. 37 del D.P.R. n. 416 del 31.05.1974 e successive modificazioni e integrazioni. 9 REGOLAMENTO DI DISCIPLINA (ai sensi dell’art. 4 comma 1 del D.P.R. 249 - 24 giugno 1998 e successive modifiche introdotte dal D.P.R. N°235 del 21.11.2007 e del D.L. N°137/08) PREMESSA La nostra Scuola si propone di offrire le migliori condizioni per una formazione completa, duratura e armonica dei suoi studenti, contribuendo allo sviluppo armonico ed integrale della loro personalità, incoraggiandoli a raggiungere la consapevolezza e la padronanza di sé e ad acquisire il senso di responsabilità indispensabile nelle relazioni sociali all’interno e all’esterno dell’Istituzione scolastica. Al fine di favorire questo percorso di istruzione, ma soprattutto di formazione culturale ed umana, l’Istituto “E. Vanoni” ha elaborato il seguente Regolamento di Disciplina, che fissa le sanzioni e i provvedimenti disciplinari che saranno applicati nei confronti degli allievi da parte degli Organi interni preposti a tale compito (Docenti, Dirigente Scolastico, Consigli di classe e Consiglio d’Istituto), in caso di mancato rispetto delle regole. Va anzitutto ricordato che compito preminente della Scuola non è quello di reprimere, ma quello di educare e formare i ragazzi che le sono affidati. Pertanto: 1.1 Ogni sanzione e provvedimento disciplinare va interpretato non in funzione repressiva, ma educativa e costruttiva; 1.2 I provvedimenti e le sanzioni disciplinari dovranno rispondere ai seguenti criteri: a) essere tempestive per assicurarne la comprensione e l’efficacia; b) tendere all’acquisizione o al rafforzamento del senso di responsabilità degli allievi; c) favorire il ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica; d) essere trasparenti e proporzionati alle infrazioni disciplinari; 10 e) essere ispirati, ove possibile, al principio della riparazione del danno; f) possono essere sostituiti con attività di valore pedagogicoeducativo e con interventi rieducativi basati sulla trasmissione di informazioni relative alle disposizioni di legge e di nozioni di educazione civica. 1.3 La responsabilità disciplinare è sempre personale; 1.4 Solo in casi eccezionali e per rispondere ad una precisa strategia educativo-didattica si può ricorrere a sanzioni per tutto il gruppo; 1.5 Al fine di scoraggiare le assenze strategiche e collettive, le stesse saranno giustificate personalmente dai genitori; 1.6 La convocazione dei genitori non va interpretata come sanzione disciplinare, ma come mezzo di informazione e di ricerca di una concreta strategia di recupero; 1.7 I responsabili delle mancanze o delle infrazioni commesse hanno il diritto di esporre le proprie ragioni, prima che gli organi preposti decidano eventuali sanzioni a loro carico; 1.8 Le studentesse e gli studenti possono presentare ricorso all’Organo di Garanzia Interno entro 15 giorni dalla comunicazione della sanzione o del provvedimento disciplinare; 1.9 Le sanzioni possono essere irrogate anche per mancanze commesse fuori della scuola, che siano espressamente, però, collegate a fatti od eventi scolastici e risultino di tale gravità da avere una forte ripercussione nell’ambiente scolastico; 1.10 La persona che individua la mancanza, o che ne viene a conoscenza, deve darne tempestiva comunicazione al Dirigente Scolastico; 1.11 Il Dirigente Scolastico, considerata l'entità della mancanza segnalata, valuterà l'opportunità di richiamare l'allievo verbalmente o per iscritto, oppure di convocare il Consiglio di Classe ovvero il Consiglio d'Istituto per una eventuale sanzione maggiore; 11 1.12 Le sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dalla Comunità scolastica fino a 15 giorni vengono adottate dal Consiglio di classe. Quelle, invece, che prevedono un periodo più lungo o l’esclusione dallo scrutinio finale, ovvero la non ammissione agli Esami di Stato vengono adottate dal Consiglio di Istituto; 1.13 Nel caso in cui la sanzione irrogata preveda l'allontanamento dell’alunno dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai l5 giorni, l'Istituto, in coordinamento, con la famiglia e, ove necessario, con i Servizi Sociali e l'Autorità Giudiziaria, promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione ed all’auspicabile reintegro dell’allievo nella comunità scolastica; 1.14 Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle norme e allo spirito dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse (DPR 249 del 24.06.98) come modificato e integrato dal DPR 235 del 21.11.07. MODALITA’ DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI 2.1 I genitori dello studente a carico del quale è in atto un procedimento disciplinare devono essere prontamente avvisati tramite lettera raccomandata a mano, ovvero A/R, ovvero fonogramma o telegramma. In essi si dovrà comunicare la data e l’ora di riunione dell’Organo Collegiale, nonché l’invito ad assistere il proprio figlio nell’esposizione delle proprie ragioni. 2.2 Se i genitori e lo studente, pur correttamente avvisati, non parteciperanno alla riunione, il Consiglio di Classe ovvero il Consiglio d’Istituto procederà autonomamente, basandosi sugli atti e sulle testimonianze in proprio possesso. Nel caso in cui i genitori avvisino che non possono essere presenti, il Dirigente Scolastico fisserà una nuova data del Consiglio, tenendo conto ovviamente degli impegni di tutti gli altri membri. Laddove anche questo impegno fosse disatteso dai genitori interessati, il Dirigente scolastico potrà nominare un tutore che assolverà la funzione dei genitori ed assisterà lo studente. 12 2.3 Decorsi i termini assegnati, gli organi delegati ad irrogare la sanzione procederanno anche nel caso in cui lo studente non abbia prodotto le proprie giustificazioni. 2.4 Il Consiglio di Classe, ovvero il Consiglio d’Istituto per le sanzioni di relativa competenza, d’intesa con la famiglia e verificata la piena, convinta e responsabile disponibilità dell’alunno potrà convertire la sanzione dell’allontanamento dalle lezioni con attività di valore pedagogico-educativo, anche in favore della Comunità scolastica. 2.5 L'allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni può prevedere a discrezione dell'Organo che commina la sanzione: a) l'obbligo di frequenza per tutte le attività scolastiche; b) l'obbligo di frequenza per alcune attività scolastiche; c) l'obbligo di frequenza solo per alcune attività scolastiche curriculari; d) la non partecipazione ad attività didattiche che si svolgano fuori dalla scuola come visite, viaggi e simili. 2.6 In caso di sanzione che preveda la sospensione dell’alunno, della stessa sarà subito data comunicazione scritta ai genitori a cura del Dirigente Scolastico; in essa dovrà essere specificata la motivazione e la data o le date a cui si riferisce il provvedimento. 2.7 In caso di recidiva le sanzioni indicate nelle tabelle riportate alla fine del documento, saranno aggravate, in particolare nei casi in cui si configuri una recidiva specifica. 2.8 Qualora i comportamenti innanzi specificati comportassero violazioni amministrative o penali, il Dirigente scolastico ne darà doverosa comunicazione alle Autorità competenti. 2.9 Il Consiglio d’Istituto definisce le procedure e le modalità di emissione e pagamento della sanzione oltre che la destinazione dei fondi. 2.10 Premesso, infine, che il Dirigente Scolastico, in casi gravi e di emergenza potrà prendere provvedimenti nei confronti dei singoli 13 alunni o della classe o dell’Istituto al fine di salvaguardare i principi fondamentali di convivenza civile, il buon nome della scuola ed i principi educativi e formativi evidenziati nel P.O.F., le varie sanzioni disciplinari saranno irrogate, a seconda della loro gravità dal Docente, dal Dirigente scolastico, dal Consiglio di classe e dal Consiglio di Istituto. ORGANO DI GARANZIA INTERNO 3.1 L'Organo di Garanzia interno alla scuola è composto: dal Dirigente Scolastico, che ne assume la presidenza; da un docente individuato dal Collegio dei docenti e nominato dal Consiglio di Istituto; da un genitore e da uno studente individuati rispettivamente dai loro rappresentanti all’interno del Consiglio di Istituto e nominati da quest’ultimo. Per ciascuna componente di cui sopra, ad esclusione del Presidente, viene designato anche un membro supplente, che subentrerà al membro titolare in caso di assenza, ovvero di incompatibilità di quest’ultimo. 3.2 La designazione dei componenti dell'Organo di garanzia è annuale ed avviene da parte degli Organi Collegiali competenti entro il 30 ottobre di ciascun anno scolastico. Fino a tale nuova designazione annuale dei propri componenti l'Organo di Garanzia rimane in funzione con i componenti eletti nell'anno scolastico precedente. 3.3 Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, entro e non oltre 15 giorni dalla avvenuta notifica, da parte dei genitori e degli alunni maggiorenni all'Organo di Garanzia interno, che decide in via definitiva entro il termine di 10 giorni dalla acquisizione del ricorso (fa fede la data di acquisizione al protocollo d'Istituto). 3.4 L'Organo di Garanzia Interno decide su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche nei conflitti che sorgono all'interno della scuola, in merito all'applicazione del presente regolamento e dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti. 14 REGOLAMENTO DELL'ORGANO DI GARANZIA 4.1 Qualora l'avente diritto avanzi ricorso, che deve essere presentato per iscritto, il Presidente dell'Organo di Garanzia, preso atto dell'istanza inoltrata, dovrà convocare mediante lettera i componenti dell'Organo entro e non oltre 10 giorni dalla presentazione del ricorso medesimo. 4.2 La convocazione dell'Organo di Garanzia spetta al Presidente, che provvede a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante. L'avviso di convocazione va fatto ai membri dell'Organo, per iscritto, almeno 4 giorni prima della seduta. 4.3 Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Il membro, impedito ad intervenire, deve far pervenire al Presidente dell'Organo di Garanzia, possibilmente per iscritto, prima della seduta la motivazione giustificativa dell'assenza. 4.4 Ciascun membro dell'Organo di Garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese e non è prevista l'astensione. Le determinazioni vengono adottate a maggioranza dei componenti presenti. In caso di parità di voti il voto del Presidente ha valore doppio. 4.5 Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente acquisire tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'Organo, finalizzata alla puntuale considerazione dell'oggetto della convocazione. 4.6 L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato. 15 TABELLA A - Infrazioni disciplinari non gravi, facilmente accertabili, individuali DOVERI (Art. 3 dello Statuto) FREQUENZA REGOLARE "Comportamenti individuali che non compromettano il regolare svolgimento delle attività didattiche garantite dal curricolo" COMPORTAMENTI che si caratterizzano come infrazioni ai "doveri 1. Elevato numero di assenze (+ del 15%), 2. Assenze ingiustificate, (a partire da 1 assenza), 3. Assenze "strategiche", (a partire da 1 assenza), 4. Ritardi e uscite anticipate, (a partire dal 3), 5. Ritardi al rientro dall’intervallo, 6. Falsificazione della firma dei genitori su compiti e documenti scolastici, 7. Abbandono dell'edificio scolastico, uscita dall’aula senza autorizzazione. SANZIONE PROGRESSIVA, RAPPORTATA ALLA GRAVITÀ DELLA MANCANZA 1. Ammonizione orale ma registrata sul registro del coordinatore e comunicata ai geni-tori tramite libretto (dopo la 3^ ammoni-zioni di qualsiasi tipo segnalate dal coordinatore) 2. Ammonizione scritta sul registro di classe e comunicata ai genitori tramite libretto (dopo la 4^ ammonizione) 3. Le assenze strategiche e collettive saranno sempre giustificate dai genitori 4. Valutazione della condotta in sede di Consiglio di classe 5. Esclusione da visite guidate e/o viaggi d’istruzione (devono essere presenti quattro diverse situazioni delle 7 previste nella tabella) ORGANO COMPETENTE D.S. , suo collaboratore oppure il Consiglio di Classe 16 RISPETTO DEGLI ALTRI "comportamenti individuali che non danneggino la morale altrui, che garantiscano l'armonioso svolgimento delle lezioni, che favoriscano le relazioni sociali" 1. Insulti, termini volgari e offensivi tra studenti 2. Assunzione di cibi durante le lezioni 3. Interruzioni continue del ritmo delle lezioni 4. Atti o parole che consapevolmente tendono ad emarginare altri studenti 5. Mancanza di rispetto del materiale altrui 6. Infrazione al divieto di fumo all’interno dell’Istituto 7. Utilizzo di cellulari o altri dispositivi elettronici durante le ore di attività didattica che non configuri reato in funzione delle norme di cui al D.Lgs 196/2003 come richiamate dall’atto d’indirizzo del MPI del 15/03/2007 e dalla direttiva n.104 del 30/11/2007 Per i punti 1, 2, 3, 4, 5 ed a partire dalla prima infrazione: Ricerca scritta di contenuto disciplinare da presentare alla classe Proprie riflessioni sull’infrazione compiuta, in forma scritta, da presentare alla classe I lavori scritti saranno consegnati al docente d’italiano per la valutazione. L’infrazione e la relativa sanzione dovranno essere comunicate al Coordinatore per la registrazione. Per i punti 6, 7 e per la reiterazione delle infrazioni 1, 2 3, 4, 5 Ammonizione scritta sul registro di classe Esclusione da visite guidate e/o viaggi d’istruzione (per infrazioni ripetute) Allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni Il Coordinatore di classe o il docente presente, i quali terranno conto di eventuali spontanee pubbliche scuse D.S. o suo collaboratore su segnalazione del docente presente Il Consiglio di Classe 17 RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E CHE TUTELANO LA SALUTE "Comportamenti individuali che non mettano a repentaglio la sicurezza e la salute altrui" 1. Violazioni involontarie dei regolamenti di laboratorio o degli spazi attrezzati 2. Lanci di oggetti non contundenti 3. Violazione involontaria delle norme sulla sicurezza fissate dal Piano d’Istituto Relazione dettagliata sulle conseguenze che l’infrazione avrebbe potuto provocare, da presentare alla classe e da consegnare al docente di Italiano per la valutazione Ammonizione scritta Lavori in Istituto a favore della comunità scolastica (pulizia banchi, pareti, ecc.) Docente coordinatore e/o docente durante la cui ora è avvenuta l’infrazione D.S. o suo collaboratore Risarcimento dei danni provocati, su fattura Allontanamento dalle lezioni fino a 10 giorni Consiglio di Classe Ammonizione scritta RISPETTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE "comportamenti individuali che non danneggino le strutture e le attrezzature didattiche" 1. Mancanza di mantenimento della pulizia dell'ambiente 2. Imbrattare, incidere e scorticare banchi e porte 3. Danneggiamenti involontari delle attrezzature, sportive, di laboratori, ecc. 4. Scritte su muri, porte e banchi. Pulizia e ripristino delle attrezzature danneggiate da effettuarsi in orario extra scolastico (durante l’intervallo, alla fine della giornata o nelle ore pomeridiane) D.S. o suo collaboratore ovvero Consiglio di classe Riparazione a proprie spese dell’attrezzatura danneggiata Allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni per danni di una certa entità alla struttura Consiglio di Classe 5. Danni alle strutture 18 TABELLA B - Infrazioni disciplinari gravi, individuali DOVERI (Art. 3 dello Statuto) RISPETTO DEGLI ALTRI (compagni, docenti, personale non docente) COMPORTAMENTI che si caratterizzano come infrazioni gravi 1. Propaganda e teorizzazione della discriminazione nei confronti di altre persone 2. Furto, manomissione e/o falsificazione di atti pubblici 3. Lancio di oggetti contundenti 4. Violazione intenzionale delle norme di sicurezza e dei regolamenti degli spazi attrezzati 5. Introduzione nella scuola di alcolici 6. Introduzione nella scuola di droghe 7. Reati che violino la dignità ed il rispetto della persona ovvero che mettano volontariamente in pericolo l’incolumità delle persone e/o la sicurezza delle strutture 8. Utilizzo di cellulari o altri dispositivi elettronici durante le ore di attività didattica con grave violazione delle norme di cui al D.Lgs 196/2003 come richiamate dall’atto d’indirizzo del MPI del 15/03/2007 e dalla direttiva n.104 del 30/11/2007 9. Recidive di atti di violenza, di atti che determinino allarme sociale SANZIONI Esclusione da visite guidate e/o viaggi d’istruzion e Allontanamento dalle lezioni da un minimo di 15 giorni e fino al termine dell’anno scolastico ORGANO COMPETENTE Il Consiglio di classe Il Consiglio di Istituto Le presenti infrazioni gravi comportano la segnalazione delle stesse agli Organi di legge anche per eventuali profili penali RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E CHE TUTELANO LA SALUTE RISPETTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE 1. Danneggiamento volontario di attrezzature e strutture (vetri- pannellistrumenti di laboratorio, attrezzisuppellettili) 2. Violazioni volontarie delle norme sulla sicurezza fissate dal Piano d’Istituto 3. Reiterazione di atti di danneggiamento volontario ovvero involontario Le presenti infrazioni gravi comportano la segnalazione delle stesse agli Organi di legge anche per eventuali profili penali Esclusione dallo scrutinio finale, ovvero non ammissione all’Esame di Stato 19 TABELLA C - Infrazioni disciplinari non gravi, sanzionabili pecuniariamente DOVERI (Art. 3 dello Statuto) COMPORTAMENTI che si caratterizzano come infrazioni ai doveri 1. Infrazione al divieto di fumare all'interno della scuola RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E DELLE NORME CHE TUTELANO LA SALUTE 2. Utilizzo di cellulari o di altri dispositivi nell’Istituto durante le ore di attività didattica in violazione delle norme di cui al D.Lgs 196/2003 come richiamate dall’atto d’indirizzo del MPI del 15/03/2007 e dalla direttiva n.104 del 30/11/2007 Le presenti infrazioni gravi comportano la segnalazione delle stesse agli Organi di legge anche per eventuali profili penali RISPETTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE SANZIONI Misura prevista dalla normativa di riferimento Ritiro temporaneo del cellulare per restituzione diretta al genitore e segnalazione all’organo competente per l’irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dal D. Lgs 196/2003 ORGANO COMPETENTE Responsabili del rispetto del divieto di fumo, D.S. oppure suo collaboratore 1. Aule e spazi lasciati in condizioni tali (per eccessivo disordine o sporcizia) da pregiudicarne l'utilizzo per le attività immediatamente successive Ripristino immediato della situazione di partenza con addebito agli alunni responsabili dei costi relativi all’intervento straordinario del personale di pulizia D.S. ovvero suo collaboratore ovvero docente della classe 2. Danneggiamenti di strutture o attrezzature dovute a incuria o trascuratezza Rimborso del danno su valutazione dello stesso da parte della Commissione tecnica d’Istituto ovvero dall’Ente locale proprietario Autorità competente per l’irrogazione della sanzione pecuniaria Le presenti infrazioni gravi comportano la segnalazione delle stesse agli Organi di legge anche per eventuali profili penali 20 STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (in GU 29 luglio 1998, n. 175) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l’articolo 87, comma 5, della Costituzione; Visto l’articolo 328 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n .297; Visto l’articolo 21, commi 1, 2, e 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Vista la legge 27 maggio 1991, n. 176, di ratifica della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989; Visti gli articoli 104, 105 e 106 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; Visti gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 104; Visto l’articolo 36 della legge 6 marzo 1998, n. 40; Visto il D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567; Visto l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il parere espresso dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione nella Adunanza del 10 febbraio 1998; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nella Adunanza del 4 maggio 1998; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 29 maggio 1998; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO Art. 1 - VITA DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA 1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. 21 2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell’ordinamento italiano. 3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l’educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell’identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all’evoluzione delle conoscenze e all’inserimento nella vita attiva. 4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale. Art. 2 - DIRITTI 1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l’orientamento, l’identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell’apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un’adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome. 2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza. 22 3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola. 4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento. 5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull’organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori. 6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti. 7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all’accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali. 8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare: a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità; 23 b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni; c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica; d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap; e) la disponibilità di un’adeguata strumentazione tecnologica; f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica. 9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l’esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto. 10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l’esercizio del diritto di associazione all’interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all’interno della scuola, nonché l’utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni. Art. 3 - DOVERI 1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio. 2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d’istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi. 3. Nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all’art.1. 4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti. 24 5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. 6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola. Art. 4 - DISCIPLINA 1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell’articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all’interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati. 2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica. 3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. 4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità. 5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica. 6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale. 25 7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni. 8. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. 9. L’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l’incolumità delle persone. In tal caso la durata dell’allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica per quanto possibile il disposto del comma 8. 10. Nei casi in cui l’autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d’anno, ad altra scuola. 11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni. Art. 5 - IMPUGNAZIONI 1. Per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 4, comma 7, e per i relativi ricorsi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 328, commi 2 e 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1994, n. 297. 2. Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui al comma 1 è ammesso ricorso, da parte degli studenti nella scuola secondaria superiore e da parte dei genitori nella scuola media, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media. 26 3. L'organo di garanzia di cui al comma 2 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento. 4. Il dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dalla consulta provinciale, da tre docenti e da un genitore designati dal consiglio scolastico provinciale, e presieduto da una persona di elevate qualità morali e civili nominata dal dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori. Art. 6 - DISPOSIZIONI FINALI 1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media. 2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione. 3. È abrogato il capo III del R.D. 4 maggio 1925, n. 653. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica. Ad integrazione e parziale modifica dello Statuto precedente si riporta il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 novembre 2007, n. 235 27 Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria. (GU n. 293 del 18-12-2007) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l’articolo 328 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; Visto l’articolo 21, commi 1, 2 e 13, della legge 15 marzo 1997, n. 59; Vista la legge 27 maggio 1991, n. 176, di ratifica della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989; Visti gli articoli 104, 105 e 106 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; Visti gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 104; Visto l’articolo 36 della legge 6 marzo 1998, n. 40; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria; Visto l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, espresso nell’Adunanza del 25 luglio 2007; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza del 17 settembre 2007; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 ottobre 2007; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione emana il seguente regolamento: Art. 1. - MODIFICHE ALL’ARTICOLO 4 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 GIUGNO 1998, N. 249 28 L’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, è sostituito dal seguente: Art. 4 - DISCIPLINA 1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell’articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all’interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati. 2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica. 3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. 4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità. 5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica. 6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l’allontanamento superiore a quindici giorni e quelle 29 che implicano l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto. 7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni. 8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. 9. L’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l’incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell’allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8. 9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico, la sanzione è costituita dall’allontanamento dalla comunità scolastica con l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell’anno scolastico. 9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi 30 concreti e precisi dai quali si desuma che l’infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato. 10. Nei casi in cui l’autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d’anno, ad altra scuola. 11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni. Art. 2. - MODIFICHE ALL’ARTICOLO 5 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 GIUGNO 1998, N. 249 L’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, è sostituito dal seguente: Art. 5 - IMPUGNAZIONI 1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico. 2. L’organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente regolamento. 31 3. Il Direttore dell’ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell’ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell’ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori. 4. L’organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell’esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall’Amministrazione. 5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l’organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell’ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall’acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all’articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all’interno dell’organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso. 7. L’organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici. 32 Art. 3. - PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ E GIORNATA DELLA SCUOLA Dopo l’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, è inserito il seguente: Art. 5-bis - PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 1. Contestualmente all’iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie. 2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1. 3. Nell’ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell’offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 21 novembre 2007 NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Fioroni, Ministro della pubblica istruzione Visto, il Guardasigilli: Mastella 33 REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO Regolamento approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera del 30-11-2011 Art. 1 - RIFERIMENTI NORMATIVI II presente Regolamento é emanato ai sensi della normativa vigente e in particolare: art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo Legge 24/12/1934 n.2316 art. 25 - (Divieto per i minori di anni 16 di fumare in luogo pubblico) Legge 11/11/1975 n. 584 - Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico Circolare Min. San./10/1976 n. 69 Direttiva PCM 14/12/1995 Circolare Min. San. 28/03/2001 n. 4 Circolare Ministro della Salute 17 dicembre 2004 Accordo Stato Regioni 16/12/04 24035/2318 Circolare 2/SAN/2005 14 gen. 2005 Circolare 3/SAN/2005 25 gen. 2005 Legge 28/12/2001, n. 448 art. 52 punto 20 Legge 16/01/2003 n.3 art. 51 della L. 3 del 16/01/2003 DPCM 23/12/2003 Legge finanziaria 2005 Decreto Legislativo 81/2008 CCNL scuola 2006-2009 D.L. n. 81 del 9-04-2008. Art. 2 - FINALITÁ La scuola coopera con la famiglia perchè gli allievi acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell'educazione alla convivenza civile e alla legalità. Pertanto il presente Regolamento é redatto con una finalità non coercitiva, bensì educativa e si prefigge di: prevenire l'abitudine al fumo; incoraggiare i fumatori a smettere di fumare o almeno a ridurre il numero giornaliero delle sigarette; proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo; 34 garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro; promuovere iniziative informative/educative sul tema, inserite in un più ampio programma quinquennale di educazione alla salute; favorire la collaborazione sinergica con le famiglie e il territorio, condividendo con genitori ed istituzioni obiettivi, strategie e azioni di informazione e sensibilizzazione; fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti negli allievi scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui. Art. 3 - LOCALI E AREE SOGGETTI AL DIVIETO DI FUMO É stabilito il divieto di fumo in tutti i locali dell' Istituto e precisamente: ingesso dell'Istituto, atrio, corridoi, scale interne, scale antincendio, ascensori, aule, uffici, archivi, biblioteca, laboratori, palestre, sale per riunioni, Aula Magna, bagni. In tali locali e sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa delibera di approvazione, delle sanzioni disciplinari applicabili, nonché l'indicazione delle persone preposte alla vigilanza. Art. 4 - DEROGHE AL DIVIETO DURANTE L'ORARIO DI LEZIONE Si ribadisce che durante l'orario di lezione non é permesso fumare. a) II fumo é tollerato solo durante l'intervallo, esclusivamente per di studenti maggiori di 16 anni; b) II fumo é tollerato esclusivamente nei seguenti spazi all'aperto: nella parte del cortile interno della scuola, non davanti alle porte di entrata. Art. 5 - SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell'Accordo Stato-Regioni del 16/12/04, è facoltà del Dirigente Scolastico individuare i responsabili preposti all'applicazione del divieto, con i seguenti compiti: 35 vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto; vigilare sull'osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle utilizzando l'apposita modulistica; notificare o direttamente o per tramite del DS o suo delegato la trasgressione alle famiglie dei minorenni sorpresi a fumare. Art. 6 - SANZIONI E MULTE Tutti coloro (studenti, docenti, personale Ata, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'Istituto) che non osservino il divieto di fumo nei locali dove é vietato fumare saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Per gli alunni minori di 16 anni sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare ai genitori l'infrazione della norma del presente regolamento (art. 4 comma a). Così come stabilito dall'art. 7 L. 584/1975, modificato dall'art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448, dalla L. 311/04 art.189 e dall'art. 10 L. 689/1981, dall'art. 96 D. Lgs. 507/1999, infatti, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,5 a € 275,00. La misura della sanzione é raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni. Si ricorda che, poiché al personale dell'Istituto é vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, il pagamento deve essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/04, presso la Tesoreria provinciale, oppure in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 131 T, oppure presso gli uffici postali, con bollettino di c/c postale intestato alla tesoreria provinciale (Causale: Infrazione divieto di fumo- Istituto "E. Vanoni" - Nardò). I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l'avvenuto pagamento, presso la segreteria della scuola. Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento, non fanno rispettare le singole 36 disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 a 2000 Euro. I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove é vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare. Gli studenti che non rispettino l'art. 4 del presente regolamento saranno puniti con una sanzione disciplinare (vedi Regolamento di Disciplina dell’Istituto). Art. 7. NORMA FINALE Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda alle disposizioni di legge vigenti. 37 ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL COLLEGIO DEI DOCENTI E DEL CONSIGLIO DI CLASSE 1. A mano a mano che si arriva a scuola, ciascuno firma sul registro di presenza degli insegnanti. 2. Nomina del segretario verbalizzante. 3. Controllo delle firme di presenza e 1^ annotazione degli assenti: “Per la validità dell’adunanza del Collegio dei docenti e del Consiglio d’Istituto è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica” (art. 28/416). 4. Il presidente o chi per lui presenta gli argomenti seguendo l’O.d.G. (può essere relatore qualsiasi membro a cui sia stato affidato tale incarico dal presidente). 5. Dopo la presentazione e la trattazione dell’argomento da parte del relatore, ci si prenota per eventuali interventi orali o scritti. 6. E’ permessa la replica una sola volta per rispondere agli interventi dopo l’esaurimento degli interventi prenotati. 7. In base al numero dei prenotati a intervenire, si fissa un tempo massimo per la durata dell’intervento e della replica. Coloro che intendano proporre interrogazioni o interventi troppo lunghi si dovranno prenotare per iscritto. 8. Non si interrompe chi sta parlando. Se si vuole intervenire, ci si prenota, chiedendo al segretario di essere messo in lista per intervenire o per replicare. 9. Se è necessario e l’argomento lo richiede, si mettono ai voti le proposte formulate e fissate per iscritto dai proponenti. “E’ approvata la proposta, che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi”. In caso di parità, prevale il voto del presidente. La 38 votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone (art. 28/416). Il presidente, quindi dichiara chiusa la discussione su quell’argomento. 10. Con la stessa procedura, e sempre seguendo l’ordine del giorno, si passa a discutere gli altri argomenti. 11. Esauriti gli argomenti posti all’ordine del giorno, si passa alle interrogazioni. A quelle riguardanti argomenti non posti all’ordine del giorno, l’interrogato può rispondere subito o nella seduta seguente, oralmente o per iscritto. Dopo la risposta, l’interrogante si dichiarerà soddisfatto o parzialmente soddisfatto, senza porre ulteriore domanda o senza richiedere ulteriori delucidazioni. 12. Chi col proprio comportamento con parole, con gesti, azioni o in qualsiasi altro modo turbasse i lavori dell’assemblea, dopo un solo richiamo formale, sarà invitato a lasciare l’aula. La seduta sarà sospesa fino a quando l’interessato non avrà aderito all’invito. 13. La seduta può essere tolta o sospesa dal solo presidente. Per mancanza di numero legale è ipso facto sospesa. La seduta sospesa per l’uno o per l’altro motivo sarà riaperta alla data che verrà fissata dal presidente, senza ulteriore nuova convocazione. 14. La seduta si scioglie con l’appello dei presenti: gli assenti saranno invitati a giustificare per iscritto l’assenza o l’arbitrario abbandono della seduta. 15. E’ fatto assoluto divieto a chiunque di fumare (11/11/75 n. 584). N.B. Per quanto non previsto espressamente in questo Regolamento si seguono le norme che regolano le sedute dei consigli comunali. Il Dirigente Scolastico, inoltre, qualora l’organo collegiale dovesse compiere delibere illegittime, essendo custode della legalità e organo di presidio di essa, ha il dovere di opporsi dal momento che, in difetto, ne potrebbe rispondere anche penalmente ed economicamente. 39 ASSEMBLEA DI ISTITUTO E DI CLASSE 1. Gli alunni regolarmente iscritti e frequentanti appartenenti all’Istituto hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della Scuola secondo le modalità previste dagli artt. 12, 13 e 14 del D.L. 16.4.1994, n° 297. 2. Le assemblee di classe hanno la durata di due ore di lezione, di norma consecutive, e se ne possono tenere una al mese, con esclusione dei mesi di settembre e di maggio. Le assemblee sono richieste dai rappresentanti di classe i quali si cureranno di farle ruotare su tutto l’arco dei giorni della settimana per non gravare sempre sulle medesime discipline; si premureranno, altresì, di acquisire il parere dei docenti interessati mediante firma degli stessi sulla richiesta. L’assemblea deve essere chiesta al Dirigente scolastico, o al suo delegato, almeno tre giorni prima della data prescelta e deve contenere con chiarezza l’indicazione degli argomenti posti all’ordine del giorno. Dei lavori delle assemblee di classe vanno redatti i verbali che sono conservati nell’archivio di classe a cura dei rappresentanti i quali si premureranno, altresì, di farli pervenire in copia al Dirigente Scolastico. 3. Il docente assiste ai lavori dell’assemblea di classe ed interviene solo se invitato dagli alunni. Egli ha l’obbligo di interrompere la discussione e di riprendere le lezioni qualora dovessero verificarsi in classe comportamenti riprovevoli ed atti di insubordinazione lesivi dello spirito democratico che dovrebbe animare l’assemblea. 4. Le assemblee d’Istituto rappresentano lo spazio di più ampia e intensa partecipazione degli studenti alla vita della scuola e costituiscano un importante momento di valenza didattico-educativa: sono attività scolastiche a tutti gli effetti. L’assenza nel giorno dell’assemblea va, pertanto, regolarmente giustificata, ma non computata nel calcolo totale ai fini dell’assegnazione del punto aggiuntivo previsto dalla normativa interna a favore degli alunni che garantiscano una frequenza assidua. La richiesta dell’assemblea, sottoscritta da tutti i componenti del Comitato degli studenti, deve pervenire al Dirigente, o al suo delegato, almeno cinque giorni prima 40 della data fissata, per non intralciare l’attività didattica già programmata. Il Capo d’Istituto, comunque, ha facoltà di differire la data a seconda delle esigenze didattiche ed organizzative della scuola. 5. L’assemblea d’Istituto si terrà una volta al mese attuando una rotazione dei giorni settimanali con esclusione dei mesi di settembre e di maggio. Essa deve darsi un Regolamento interno da inviare in visione al Consiglio d’Istituto, che esprimerà le eventuali richieste di modifica o di integrazione. 6. L’ordine del giorno dell’assemblea d’Istituto verrà stabilito previ accordi intercorsi tra i rappresentanti interni delle rispettive classi. Il giorno dello svolgimento verrà preventivamente comunicato ai genitori con circolare interna della Dirigenza. 7. L’assemblea di Istituto può avere inizio anche a partire dalla prima ora di lezione. In questo caso gli alunni, dopo essere entrati in classe e aver risposto all’appello, si recheranno nei locali assegnati per lo svolgimento dell’assemblea. Al termine dei lavori sarà consegnato al Dirigente Scolastico, a cura del segretario verbalizzante, un breve verbale sui risultati delle discussioni svolte. 8. Nel progettare un’assemblea d’Istituto, il Comitato studentesco ne fisserà la durata e le modalità di svolgimento. L’assemblea potrà occupare l’intera giornata, calcolata in sei ore, oppure solo una parte di essa; la sua conclusione, comunque, non può avvenire prima dell’inizio della quinta ora di lezione. Si potrà prevedere una diversificazione per indirizzo o una articolazione in due fasi: una di osservazione e una di discussione. Quest’ultima potrà precedere o seguire la partecipazione ad iniziative di valore culturale, all’interno o all’esterno della scuola, quali la visione di un film, l’ascolto di una conferenza, la visita ad una mostra o la condivisione di attività curate da Enti locali. 9. Il Dirigente vigilerà sull’ordinato svolgimento dell’assemblea d’Istituto attraverso docenti all’uopo delegati, i quali presenzieranno i lavori se invitati dagli alunni o se costoro non dimostreranno un buon grado di organizzazione e di gestione delle attività. Il mancato rispetto delle regole del vivere civile e della democrazia può portare alla 41 sospensione dell’assemblea d’Istituto ed alla prosecuzione dei lavori, per il tempo residuo, a livello di gruppo-classe o di classi parallele con il coordinamento dei rispettivi rappresentanti individuati dagli alunni. 10. Alle assemblee d’Istituto può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell’ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio d’Istituto. 42 REGOLAMENTO LABORATORI INFORMATICI 1. ACCESSO AL LABORATORIO L’accesso al laboratorio e l’uso dei pc è riservato agli alunni e ai docenti, altre persone presenti a vario titolo nella scuola devono concordare l’eventuale uso del laboratorio con la responsabile. Il laboratorio può essere utilizzato solo per scopi professionali. Gli alunni possono usare il laboratorio solo se accompagnati da un’insegnante. Le classi accederanno al laboratorio secondo l’orario didattico. Nei giorni e negli orari nei quali l’uso del laboratorio non è stato assegnato a nessuna classe, è possibile prenotarne l’uso rivolgendosi alla responsabile dello stesso. È VIETATO ASSOLUTAMENTE INTRODURRE E CONSUMARE CIBI E BEVANDE ALL’INTERNO DEI LABORATORI. 2. USO DEI COMPUTER Poiché il laboratorio è utilizzato da molte persone, è necessario rispettare nell’utilizzo le seguenti regole: Accendere e spegnere correttamente i computer; Non installare nuovo software. I docenti che hanno necessità di installare programmi o cd-rom sono pregati di contattare la responsabile del laboratorio; Segnalare eventuali malfunzionamenti alla referente di laboratorio e/o annotarli sull’apposito registro; Non spostare o eliminare dati e cartelle altrui; Memorizzare i propri file nella cartella Documenti. Ciascun utente dovrà creare una propria cartella personale nella quale memorizzare i dati; I file non archiviati secondo questo criterio potranno essere eliminati dalla responsabile; Onde evitare perdite di dati, si consiglia comunque di effettuare copie di sicurezza personali del lavoro svolto (es. su cd-rom); 43 Per ragioni di manutenzione possono essere effettuati, secondo necessità e al termine delle attività didattiche, interventi di formattazione (cancellazione dei dati) e reinstallazione del software; Nel caso di individuazione di virus (comparsa di un messaggio dell’antivirus) prendere nota del messaggio e segnalare immediatamente il fatto alla responsabile del laboratorio; Terminato di utilizzare il laboratorio fare in modo di lasciarlo nelle migliori condizioni; È opportuno che il docente assegni ad ogni alunno una postazione che lo stesso dovrà rispettare durate tutto l’anno; L’alunno, all’inizio della lezione, prima di utilizzare la postazione, dovrà segnalare al docente di laboratorio o al docente di materia, eventuali guasti o situazioni problematiche del computer a lui assegnato; È obbligatorio che ogni alunno apponga la propria firma sul registro delle presenze rispettando il numero del computer a lui assegnato. I docenti sono responsabili della corretta tenuta del registro delle presenze degli alunni in laboratorio; Il docente a conclusione della lezione controllerà le postazioni e segnalerà per iscritto eventuali danni alla Responsabile del Laboratorio; Gli alunni che si saranno resi responsabili di un eventuale danno dovranno risarcirlo economicamente. Nel caso non si riuscisse ad individuare il responsabile, gli alunni pagheranno in solido. 3. INTERNET: NAVIGAZIONE SICURA L’acceso a Internet da parte degli alunni può avvenire solo in presenza e con il controllo di un docente; L’accesso a Internet, anche da parte di altre persone autorizzate, può avvenire solo per motivi connessi all’attività didattica e alla formazione. N.B. Per motivi di sicurezza possono essere adottate soluzioni tecnologiche che comportano il monitoraggio e la raccolta di informazioni sulle attività svolte. 44 REGOLAMENTO LABORATORIO DI FISICA CHIMICA E SCIENZE 1. Registrare sull’ apposito registro presente in laboratorio, classe, ora, data e materiale utilizzato durante le prove di laboratorio di fisica, chimica e scienze; 2. Registrare sotto la voce “note” la presenza di eventuali guasti relativi ai materiali utilizzati; 3. Registrare sotto la medesima voce “note”, eventuali danni causati alle strumentazioni utilizzate nel corso delle esercitazioni pratiche; 4. Mantenere in ordine il laboratorio, sistemando la strumentazione adoperata negli appositi armadietti; 5. Pulire gli strumenti utilizzati; 6. Chiudere i rubinetti e disconnettere gli impianti informatici ed elettrici al termine dell’ utilizzo; 7. Utilizzare le schede apposite sulle quali gli alunni registreranno le esperienze di laboratorio effettuate. N.B. Il materiale danneggiato sarà riparato a spese dei responsabili, siano essi alunni o docenti. Pertanto si richiede la massima collaborazione a tutti coloro che accederanno al laboratorio, al fine di ridurre quanto più possibile i danni che la disattenzione e la mancanza di cura possono causare a cose e persone. 45 REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA 1. La Biblioteca del nostro Istituto è costituita da circa 6.000 testi, varie riviste, diapositive, videocassette, audiocassette, cd rom e dvd di contenuto vario. Tutto il nostro patrimonio librario e multimediale è a disposizione della comunità scolastica e dell’intero territorio, ovviamente con gli opportuni limiti e vincoli; 2. Responsabile della Biblioteca è la prof.ssa Francesca Talà, cui è affidato il compito dell’organizzazione, della catalogazione, della verifica e del servizio prestiti, garantito tutti i giorni della settimana dalle ore 9,00 alle ore 13,00; 3. Per incrementare le dotazioni librarie e multimediali della nostra Biblioteca d’Istituto si tiene conto delle richieste e dei suggerimenti di tutta la Comunità scolastica; 4. Il responsabile della Biblioteca nello svolgimento del suo lavoro si avvale dei tradizionali supporti cartacei (moduli e registri) e dei moderni strumenti informatici; 5. La Biblioteca è attualmente aperta solo di mattina, ma dal prossimo anno si spera di potenziare il servizio, tenendola aperta almeno 2 pomeriggi, al fine di favorire le ricerche pomeridiane degli alunni, cui sarà messa a disposizione anche la postazione informatica, con collegamento internet. Gli orari di accesso alla Biblioteca sono resi pubblici all’inizio dell’anno scolastico, mediante apposita circolare e avviso affisso sulla porta d’ingresso della Biblioteca stessa; 6. L’accesso alla Biblioteca è consentito a tutte le componenti scolastiche tanto per la consultazione, quanto per il prestito. Il servizio all’utenza esterna potrebbe essere erogato nelle ore pomeridiane con i limiti che saranno successivamente precisati; 7. La durata dei prestiti non può superare, di norma, i trenta giorni; 46 8. Sono escluse dal prestito le opere rare e/o di pregio, le enciclopedie e il materiale multimediale (video e audio cassette, cd, dvd ,ecc…), onde evitare il pericolo di danni irreparabili; 9. Tanto per la consultazione, quanto per il prestito, il richiedente dovrà compilare e firmare la relativa scheda, impegnandosi a restituire il materiale ricevuto nei tempi stabiliti; 10. L’utente ha l’obbligo di usare il materiale ricevuto con la richiesta diligenza ed il dovuto senso di responsabilità, rispondendo di eventuali danni ad esso arrecati. Per il materiale preso in prestito e non restituito, l’utente risarcirà l’Istituto con un importo pari al valore commerciale corrente del bene che non è stato reso. 47 REGOLAMENTO VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 1. Le visite guidate saranno di norma programmate all’inizio dell’anno scolastico. Sarà possibile, tuttavia, nel corso dell’anno, cogliere opportunità nuove che il Consiglio di classe giudichi di alto valore formativo e coerenti con gli obiettivi educativi indicati nel Piano dell’offerta formativa. I Consigli di Classe, pertanto, definiranno in sede di programmazione: La meta e il percorso da proporre agli allievi delle singole classi, in relazione agli obiettivi didattico-educativi fissati; I docenti accompagnatori (uno per ogni 15 allievi); Il periodo di effettuazione del viaggio; Il mezzo di trasporto più idoneo al tipo di attività in relazione alle distanze ipotizzate, secondo parametri di sicurezza, comfort ed economia. Il Dirigente Scolastico, d’intesa con il DSGA, bandirà un’unica gara di appalto tra i diversi vettori, per le uscite didattiche e per le visite guidate, e gare di appalto tra le agenzie che si proporranno per organizzare i viaggi d’istruzione, ai fini dell’individuazione delle offerte più convenienti. Il Coordinatore del Consiglio di Classe: Comunicherà agli allievi e alle famiglie la proposta di viaggio d’istruzione con definizione di mete ed obiettivi didatticoeducativi e verificherà la disponibilità da parte di allievi e famiglie ad effettuare lo stesso; Richiederà l’autorizzazione scritta alle famiglie per effettuare il viaggio d’istruzione; Indicherà, in accordo con il DSGA, le modalità di pagamento della quota partecipativa per ogni singolo allievo e le comunicherà agli interessati; Consegnerà in segreteria le ricevute dei versamenti; 48 Consegnerà agli studenti, quindici giorni prima della partenza, con obbligo di comunicazione alle famiglie, l’itinerario definitivo completo di indicazione su alberghi e numeri di telefono delle strutture. La Segreteria: Individuerà il vettore per le uscite didattiche e le visite guidate; Provvederà a richiedere i preventivi di spesa alle Agenzie di Viaggio; Stilerà il prospetto comparativo delle offerte pervenute per sottoporlo alla Giunta Esecutiva e al Consiglio di Istituto; Provvederà all’ordine all’Agenzia vincitrice della gara di appalto, dopo aver verificato il versamento da parte degli allievi della quota partecipativa; Provvederà alla conferma delle prenotazioni; Predisporrà gli ordini di servizio per i docenti accompagnatori con gli elenchi ufficiali degli allievi. I Docenti accompagnatori: Definiranno le prenotazioni per eventuali visite a musei e mostre; Gestiranno i documenti di viaggio ed i documenti di identità degli allievi partecipanti. Le uscite didattiche si realizzeranno durante l’orario scolastico mattutino. Le visite guidate, invece, si effettueranno nell’arco di una sola giornata. I viaggi d’istruzione, quali strumenti per collegare l’esperienza scolastica all’ambiente esterno nei suoi aspetti fisici, paesaggistici, umani, culturali e produttivi, avranno una durata di tre giorni per le seconde, terze e quarte classi e di sette giorni per le quinte classi. Per queste ultime classi la durata si ridurrà a cinque giorni se il mezzo di trasporto scelto sarà l’aereo. I Consigli di classi parallele potranno decidere di effettuare lo stesso viaggio d’istruzione. 2. Il numero e la durata delle uscite didattiche, delle visite guidate e dei viaggi saranno ridotti e/o saranno completamente annullati se, a causa della discontinuità nella frequenza da parte dell’intera classe o di più di un terzo dei suoi alunni, il Consiglio di classe dovesse temere 49 di non disporre del tempo necessario per completare tutta l’attività didattica in aula, che costituisce il presupposto cognitivo indispensabile per trarre profitto da simili iniziative ed esperienze. 3. Di norma i viaggi dovranno concludersi in un giorno pre-festivo, così da consentire ai partecipanti adeguato riposo prima della ripresa delle lezioni. Più classi parallele potranno associarsi per formare gruppi tali da realizzare un risparmio nelle spese di trasporto. 4. Vista la necessità che i viaggi di istruzione, “sotto il profilo della sicurezza”, presentino “sufficienti elementi di garanzia” (C.M. 2.10.1996, n. 623), saranno escluse da tali iniziative le classi e gli alunni che non daranno prova di possedere un adeguato senso della legalità e della responsabilità personale e sociale. 5. I viaggi di istruzione dovranno comportare un onere finanziario sostenibile da parte della maggioranza assoluta delle famiglie degli alunni delle classi coinvolte. Saranno, pertanto, rispettati scrupolosamente i tetti di spesa fissati dal Consiglio d’Istituto. L’organizzazione e l’effettuazione dei viaggi verranno affidate, per le varie competenze ed i diversi compiti: A Consigli di Classe (definizione della meta, docenti accompagnatori, periodo, mezzo di trasporto; A Dirigente scolastico e al DSGA (gara); A Coordinatore del Consiglio di Classe (comunicazione e rapporti con gli alunni e le famiglie, autorizzazioni, ricevute versamenti, programma definitivo per le famiglie); Alla Segreteria (mezzo di trasporto, richiesta preventivi, prospetto comparativo offerte, ordine all’Agenzia, prenotazioni, ordine di servizio agli accompagnatori); Al Consiglio di Istituto (delibera di aggiudicazione gara); Ai Docenti accompagnatori (eventuali contatti con Musei o altro, gestione documenti di viaggio, vigilanza). 6. Gli alunni disponibili a partecipare al viaggio di istruzione formalizzeranno la propria adesione attraverso il versamento anticipato di una quota pari a € 50 per le classi iniziali o intermedie e a € 100 per le quinte classi. 50 7. I viaggi di Istruzione non potranno essere realizzati se i partecipanti non costituiscono la maggioranza assoluta della classe. Sarà possibile, su segnalazione del Consiglio di classe, sovvenzionare parzialmente o totalmente la partecipazione di alunni che non abbiano dato la propria adesione per motivi finanziari. 8. Gli alunni che si comporteranno scorrettamente durante una visita guidata o un viaggio di istruzione, dando prova di inadeguato senso di responsabilità, perderanno la possibilità di effettuare esperienze analoghe nell’anno scolastico successivo e, se appartenenti alle classi del triennio, saranno penalizzati nell'assegnazione del voto di condotta, che, facendo media con i voti delle altre discipline, inciderà automaticamente nell’assegnazione del punteggio aggiuntivo del credito scolastico. 51 REGOLAMENTO CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO Il Centro Sportivo Scolastico opera sulla base di un Progetto inserito annualmente nel P.O.F. di Istituto, su indicazioni che il M.I.U.R. comunica alle scuole attraverso le “Linee Guida” a carattere nazionale e territoriale ed attraverso le Circolari applicative che disciplinano tutte le attività di Educazione Fisica, Motoria e Sportiva delle scuole di ogni ordine e grado. Il Centro Sportivo Scolastico opera attraverso la costituzione di gruppi/squadra di studenti, distinti per interessi o discipline sportive e per fasce di età, ponendo doverosa attenzione anche ai disabili, con l’intento di contribuire alla promozione delle attività motorie per tutti e la valorizzazione delle eccellenze. Tra le finalità del Centro Sportivo Scolastico, negli specifici programmi annuali, verranno individuati, oltre ai classici obiettivi riguardanti lo studio delle diverse discipline sportive, anche attività educative trasversali di accoglienza e integrazione degli studenti, per contrastare episodi di bullismo e prevenire forme di dipendenza da alcol, tabacco e doping. Il Progetto farà parte del P.O.F. di istituto e troverà spazio in ambito curricolare, extra curricolare ed opzionale. Le ore di insegnamento frontale previste per l’attuazione del progetto, saranno programmate secondo quanto disciplinato dall’articolo 87 del vigente Contratto Nazionale di Lavoro del comparto scuola, che costituisce lo strumento indispensabile per la realizzazione delle finalità esplicitate nel presente documento; tale istituto, tradizionalmente facente parte dello stato giuridico dei docenti di educazione fisica, permetterà di usufruire degli stanziamenti ministeriali previsti per le ore aggiuntive di avviamento alla pratica sportiva, fino ad un massimo di sei settimanali per ogni docente. Queste ore debbono essere utilizzate con carattere di continuità per tutto l’anno, al fine di creare negli alunni un’abitudine sportiva nello stile di vita e permettere loro di percepirla come una attività regolare e tendenzialmente quotidiana. 52 L’utilizzo delle ore di avviamento alla pratica sportiva deve essere adeguatamente registrato e documentato per verificare la partecipazione degli alunni nelle diverse attività per essere monitorato e rendicontato dai dirigenti scolastici per consentire all’Amministrazione di analizzare i dati, rilevare fabbisogni, valutare la necessità di eventuali variazioni per il futuro. Per l’organizzazione il Dirigente Scolastico utilizzerà i docenti di educazione fisica resisi disponibili e tra loro individuerà e nominerà quello incaricato del coordinamento del Centro Sportivo. Questo, in collaborazione con i colleghi di Educazione fisica, dovrà redigere un programma didattico-sportivo con tutte le iniziative da proporre agli studenti durante l’anno scolastico. Il progetto quantificherà anche gli oneri finanziari per la sua realizzazione, e necessari per avanzare la richiesta di accesso ai fondi delle ore di avviamento alla pratica sportiva, il cui finanziamento avverrà nei limiti delle risorse destinabili a livello nazionale. Per ogni anno scolastico il “Programma delle attività” costituirà la necessaria integrazione del presente regolamento. 53 REGOLAMENTO UFFICIO TECNICO Visto il DPR 15 marzo 2010 n. 88 Vista la Direttiva ministeriale n. 57 del 15 luglio 2010 “linee guida degli Istituti Tecnici” Vista la delibera del Collegio dei Docenti del 22 ottobre 2011 Vista la delibera del Consiglio di Istituto del 3 novembre 2011 PREMESSA L’Ufficio Tecnico collabora con la direzione dell’Istituto, si raccorda con gli insegnanti impegnati nello svolgimento delle esercitazioni pratiche e con il personale A.T.A., per l’individuazione, lo sviluppo e il funzionamento ottimale delle attrezzature tecnologiche e delle strumentazioni necessarie a supporto della didattica; assume un ruolo rilevante in una scuola che considera la didattica di laboratorio come una delle sue caratteristiche distintive ai fini dell’acquisizione delle competenze da parte degli studenti, estende il suo campo d’azione a tutte le aree disciplinari attraverso la predisposizione di un piano di attività per l’uso programmato degli spazi e delle attrezzature, la ricerca delle soluzioni logistiche e organizzative più funzionali alla didattica ed anche per la condivisione in rete delle risorse umane, professionali e tecnologiche disponibili. Sulla base delle autonome scelte organizzative dell’Istituto l’ufficio tecnico diviene una risorsa per lo sviluppo qualitativo delle competenze organizzative della scuola, soprattutto raccordandosi con tutte le strutture (per esempio, i dipartimenti) previste per la gestione e la realizzazione di progetti didattici condivisi. Anche per questo, è importante che i responsabili dell’ufficio tecnico provvedano ad assicurare una adeguata gestione dell’archiviazione e della documentazione ai fini della piena fruibilità delle conoscenze esistenti e di quelle accumulate nel tempo. 54 Per soddisfare le esigenze di manutenzione e adeguamento continuo delle risorse tecniche necessarie all’attività didattica e al funzionamento generale dell’istituto, l’ufficio tecnico sviluppa una progettazione che parte dalla rilevazione delle necessità evidenziate dai responsabili dei dipartimenti e dei laboratori e dall’individuazione di categorie di beni o di servizi da approvvigionare; interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da mettere in atto; possibili integrazioni di risorse disponibili sul territorio anche in rete con altri istituti. Il funzionamento e la gestione dell’ufficio tecnico sono descritti nel regolamento di istituto, che indica, con trasparenza, le procedure e le modalità operative adottate per rispondere agli obiettivi che l’istituzione scolastica si è data per innalzare la qualità delle attività didattiche. Art. 1 L’Ufficio Tecnico è un organismo amministrativo e di coordinamento delle tecnologie e strumenti didattici come tale: è responsabile della gestione degli acquisti e della manutenzione delle strutture e degli strumenti dell’Istituto; è strumento essenziale della funzionalità del sistema dei laboratori e della ristrutturazione didattica complessiva; agisce in raccordo con le indicazioni didattiche dei Dipartimenti; monitora la qualità delle attrezzature aggiornando le conoscenze relative all’evoluzione tecnologica; cura la funzionalità dei laboratori, delle strumentazioni audiovisive e multimediali avvalendosi della collaborazione dei Responsabili dei laboratori, dell’ assistente tecnico. Art. 2 Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico, nominato dal Dirigente Scolastico per competenze ed esperienze specifiche, fa parte del servizio prevenzione e sicurezza, dello staff del Dirigente e si raccorda con il DSGA per gli aspetti amministrativi e contrattuali 55 Art. 3 Per tutti gli aspetti organizzativi/amministrativi generali, l’Ufficio Tecnico fa capo al Direttore Amministrativo, il quale, ricevute le direttive di massima e gli obiettivi dal Dirigente Scolastico predispone gli interventi e gli strumenti necessari al raggiungimento dei risultati attesi. Per quanto attiene gli aspetti didattici ed organizzativi correlati, l’Ufficio Tecnico fa capo al Dirigente Scolastico o, in qualità di facilitatore, al referente docente all’uopo individuato. Art. 4 L’ufficio si occupa di rinnovare, organizzare e coordinare la strumentazione didattica dell’Istituto. Le richieste devono pervenire in forma scritta da parte dei responsabili di plesso, dei responsabili dei laboratori, dal coordinatore del Centro Scolastico sportivo, dei docenti entro il primo mese di scuola per permettere l’elaborazione del programma annuale. Nelle richieste devono figurare i riferimenti necessari all’identificazione del tipo di materiale, delle caratteristiche richieste, della motivazione, della destinazione d’uso e dell’eventuale urgenza. Art. 5 L’ufficio collabora con gli insegnanti preposti allo svolgimento delle esercitazioni pratiche nei vari laboratori, allo scopo di determinare le condizioni migliori per lo svolgimento in essi dell’attività didattica. Pertanto: Funge da supporto ai responsabili di laboratorio, per individuare in ciascuna specializzazione le problematiche tecniche attinenti lo sviluppo dell’attività didattica; Tiene i rapporti con gli insegnanti per l’informazione tecnica relativa a materiali ed apparecchiature da impiegare nelle esercitazioni, con particolare riguardo ai problemi di ordine didattico; Promuove le riunioni con gli insegnanti addetti ai laboratori per determinare un migliore uso degli stessi; 56 Promuove lo sviluppo delle aree tecniche, suggerendo innovazioni tecnologiche e stimolando allievi e colleghi alla ricerca ed alla collaborazione. Per l’anno scolastico 2011/12 l’Ufficio Tecnico è così composto: Dirigente Scolastico prof.ssa Maria Rosa Rizzo; DSGA Rag. De Benedittis Cosimo; Referente Responsabile Prof. Chezzi Francesco; Componente docente Prof.ssa Marzano (F.S. laboratori); Componente amministrativo Sig. Papa Giorgio; Componente tecnico Sig. Stifani Davide. 57 CARTA DEI SERVIZI PRINCIPI FONDAMENTALI L'Istituto Superiore "E. Vanoni" (Tecnico Economico e Tecnologico) di Nardò, nel rispetto degli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione Italiana, pone al centro delle sue attività la crescita e lo sviluppo dell'alunno come persona e come referente fondamentale della formazione scolastica. 1. UGUAGLIANZA Nessuna discriminazione nell'erogazione del servizio scolastico può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psico-fisiche e socio-economiche. 2. IMPARZIALITÀ E REGOLARITÀ 2.1 Tutti gli operatori del servizio scolastico agiscono secondo criteri di obiettività ed equità. 2.2 Attraverso tutte le sue componenti e l'impegno delle istituzioni collegate, l’I.I.S.S. “E. Vanoni” garantisce la regolarità e la continuità del servizio e delle attività educative, nel rispetto dei principi e delle norme sanciti dalle leggi e in applicazione delle disposizioni contrattuali in materia. 3. ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE 3.1 La Scuola s'impegna, con opportuni ed adeguati atteggiamenti ed azioni di tutti gli operatori del servizio, a fornire l'accoglienza dei genitori e degli alunni, l'inserimento e l'integrazione di questi ultimi, con particolare riguardo alla fase d'ingresso alle classi iniziali e alle situazioni di rilevante necessità. Speciale impegno è prestato per la soluzione delle problematiche relative agli studenti lavoratori, agli stranieri, a quelli degenti negli ospedali o lungodegenti a casa, a quelli in situazioni di handicap. 3.2 Nello svolgimento delle proprie attività, ogni operatore ha pieno rispetto dei diritti e degli interessi dello studente. 58 4. DIRITTO DI SCELTA - FREQUENZA - DISPERSIONE. 4.1 L'iscrizione alla Scuola è libera, nei limiti della struttura e del numero degli alunni per classe. In caso di eccedenza di domande, la selezione sarà effettuata in base al criterio della territorialità (residenza, domicilio, sede di lavoro dei familiari) e del merito. Si riconosce, inoltre, all'utente la facoltà di scegliere l'iscrizione ai corsi funzionanti e, all'interno di essi, alle sezioni attivate, nei limiti, tuttavia, della capienza disponibile e nel rispetto delle norme vigenti e dei criteri per la formazione delle classi stabiliti dal Collegio dei docenti e dal Consiglio d'Istituto. 4.2 La regolarità della frequenza e la limitazione della dispersione degli alunni sono assicurate con interventi di prevenzione e controllo, in stretta collaborazione con le famiglie e le altre istituzioni coinvolte. A tal fine è costituito all'interno della Scuola un osservatorio capace di rilevare in modo costante e, ove necessario, tempestivo i fenomeni di dispersione, di abbandono e di partecipazione discontinua. L'osservatorio è costituito: dalla Funzione strumentale per il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, dal docente collaboratore delegato per i rapporti con le famiglie, dai docenti coordinatori dei Consigli di classe, dai docenti referenti per i progetti di Educazione alla Salute e dagli operatori del C.I.C. 5. EFFICIENZA, TRASPARENZA, QUALITÀ E AGGIORNAMENTO 5.1 Il Dirigente Scolastico, i docenti, il personale, i genitori e gli alunni sono protagonisti e corresponsabili nell'attuazione della Carta dei servizi, attraverso una gestione partecipata della scuola, nel rispetto dei poteri degli organi collegiali e delle procedure vigenti. 5.2 La Scuola, autonomamente o in collaborazione con l'Amministrazione Provinciale di Lecce e gli Enti Locali, favorisce le attività extra-curriculari che realizzino funzione di promozione culturale, sociale e civile, consentendo l'uso degli edifici e delle attrezzature fuori dall'orario del servizio scolastico. 5.3 Al fine di promuovere ogni forma di partecipazione, garantisce la massima semplificazione delle procedure ed un'informazione completa e trasparente. 59 5.4 L'attività scolastica, ed in particolare l'orario di servizio dei docenti e del personale si uniforma a criteri di efficienza, di efficacia e di flessibilità nell'organizzazione dei servizi amministrativi. 5.5 Per una qualità del servizio, che trova elementi portanti nella fase dell'aggiornamento, la Scuola garantisce e organizza le modalità dell'aggiornamento del personale con propri interventi diretti e/o in collaborazione con istituzioni e enti culturali, nell'ambito delle linee d'indirizzo e delle strategie d'intervento definita dall'amministrazione della Pubblica Istruzione. 6. LIBERTÀ DI INSEGNAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE 6.1 La programmazione didattico-educativa è rispettosa della libertà d'insegnamento dei docenti e garantisce la formazione dell'alunno, facilitandone la potenzialità evolutiva e contribuendo allo sviluppo armonico della personalità nel rispetto degli obiettivi formativi evidenziati nei piani di studio di ciascun indirizzo. 6.2 La formazione costituisce un impegno per tutto il personale scolastico e un compito per l’amministrazione che assicura interventi organici e regolari. 7. AREA DIDATTICA 7.1 La Scuola, con l'apporto delle competenze professionali del personale e con la collaborazione e il concorso delle famiglie, delle istituzioni e della società civile, è responsabile della qualità delle attività educative e si impegna a garantire l'adeguatezza alle esigenze culturali e formative degli alunni, nel rispetto di obiettivi educativi validi per il raggiungimento delle finalità istituzionali. 7.2 La Scuola richiede a quella di provenienza informazioni idonee per conoscere l'andamento scolastico di ciascun alunno e predispone strumenti per procedere ad un orientamento più mirato e personalizzato, da permettere così scelte più responsabili dopo la maturità. Ciò per garantire la continuità educativa tra diversi ordini e gradi dell'istruzione e uno sviluppo armonico della personalità degli alunni. 60 7.3 Nella scelta dei libri di testo e delle strumentazioni didattiche, la Scuola assume come criteri di riferimento: - la validità culturale; - la funzionalità educativa; - le esigenze dell'utenza; e come criterio di orientamento: - l'uniformità dei testi per tutti i corsi. 7.4 Nell'assegnazione dei compiti da svolgere a casa, i docenti operano in coerenza con la programmazione didattica del Consiglio di classe, tenendo presenti le necessità di rispettare razionali tempi di studio degli alunni, la possibilità da parte degli alunni di frequentare attività inerenti a progetti del Collegio dei docenti elaborati, nonché di usufruire di tempo libero. 7.5 Nel rapporto con gli allievi, i docenti colloquiano in modo pacato e teso al convincimento, non ricorrono ad alcuna forma di intimidazione o minacce di punizioni mortificanti, si predispongono a tenere nella dovuta considerazione le richieste e i suggerimenti, educano al dialogo e al confronto. 7.6 La Scuola adotta e pubblica il POF . 7.7 Nell’ambito del POF il Collegio dei Docenti nella programmazione educativa: Progetta i percorsi formativi correlati agli obiettivi ed alle finalità delineati nei programmi; Armonizza l'attività dei Consigli di classe, individuando gli strumenti per la rilevazione delle situazioni iniziali e finali e per la verifica delle situazioni valutazione dei percorsi didattici; Elabora, sulla base dei criteri del Consiglio d'istituto, le attività di orientamento, formazione integrata, attività di recupero e di sostegno, nonché le attività inerenti a progetti individuati dal Collegio dei docenti; Predispone personale e mezzi per contatti con le istituzioni scolastiche presenti sul territorio nazionale e dei Paesi europei; Individua le agenzie culturali e le agenzie economiche e tecniche territoriali, con le quali instaurare rapporti di 61 collaborazione per lo svolgimento di attività curricolari ed extrascolastiche; Progetta riunioni di studio, anche di orientamento per le classi terminali, con la presenza di esperti e/o ex alunni; Formula questionari in entrata e uscita. Nella programmazione didattica, elaborata e approvata dai Consigli di classe: Delinea i percorsi formativi delle classi e dei singoli alunni, adeguando ad essi gli interventi operativi; Utilizza il contributo dei vari dipartimenti (aree disciplinari) per il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità educative indicati dal Consiglio di classe e dal Collegio dei docenti; Sottopone sistematicamente la stessa programmazione didattica a momenti di verifica e di valutazione dei risultati, al fine di adeguare l'azione didattica alle esigenze formative emergenti in itinere. L’I.I.S.S. “E. Vanoni” è cosciente che la formazione globale dell’alunno avviene attraverso una serie di attività, di cui fanno parte anche quelle dei programmi ministeriali, anche se questi ultimi non sono nè principali, nè esclusivi, per cui adotta il contratto formativo che è un accordo tra le parti in vista del raggiungimento di obiettivi comuni. Esso si stabilisce, in particolare, tra il docente e l'allievo, ma coinvolge l'intero Consiglio di classe, gli organi della Scuola, i genitori, gli enti esterni preposti o interessati al servizio scolastico. Sulla base del contratto formativo, elaborato in coerenza con gli obiettivi formativi definiti ai diversi livelli: l'allievo deve conoscere: a) b) c) d) e) il livello di partenza; gli obiettivi didattico-educativi del suo curricolo; il percorso per raggiungerli; le fasi del suo curricolo; i criteri di valutazione; 62 il docente deve: a) esplicitare la propria offerta formativa; b) motivare il proprio intervento didattico; c) esplicitare le strategie, gli strumenti di verifica, i criteri di valutazione; d) comunicare tempestivamente agli allievi i risultati delle prove orali e, nell'arco di 10 giorni, quelli delle prove scritte. il genitore deve: a) conoscere l'offerta formativa, le strategie didattiche e i criteri di valutazione; b) esprimere pareri e proposte; c) collaborare nelle attività; d) conoscere a richiesta i risultati delle prove orali e scritte. 8. SERVIZI AMMINISTRATIVI 8.1 La Scuola individua, fissandone e pubblicandone gli standard e garantendone altresì l'osservanza ed il rispetto, i seguenti fattori di qualità dei servizi amministrativi: - celerità delle procedure; - trasparenza; informazione dei servizi di segreteria; - tempi di attesa agli sportelli: flessibilità degli orari degli uffici a contatto con il pubblico. 8.2 La distribuzione dei moduli di iscrizione è effettuata "a vista" nei giorni previsti, in orario potenziato e pubblicizzato in modo efficace. 8.3 La segreteria garantisce lo svolgimento della procedura di iscrizione alle classi in un massimo di 10 minuti dalla consegna delle domande, 8.4 - Il rilascio dei certificati è effettuato nel normale orario di apertura della segreteria al pubblico, entro il tempo massimo di tre giorni lavorativi per quelli di iscrizione e frequenza e di cinque giorni per quelli con votazioni e/o giudizi. - Gli attestati e i documenti sostitutivi del diploma possono essere richiesti a partire dal terzo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dei risultati finali. - I documenti di valutazione degli alunni sono consegnati direttamente dal capo d'istituto o dai docenti 63 incaricati entro cinque giorni dal termine delle operazioni generali di scrutinio. 8.5 Gli uffici di segreteria - compatibilmente con la dotazione organica di personale amministrativo - garantiscono un orario di apertura al pubblico, di mattina dalle ore 11.00 alle ore 12.00 e di pomeriggio in n. 2 giorni prestabiliti della settimana: martedì e venerdì dalle ore 15.00 alle ore 18.00. L'ufficio di presidenza riceve il pubblico sia su appuntamento telefonico sia secondo un orario di apertura comunicato con appositi avvisi. 8.6 L’Istituto assicura all'utente la tempestività del contatto telefonico, stabilendo al proprio interno modalità di risposta che comprendano il nome dell'Istituto, il nome e la qualifica di chi risponde, la persona o l'ufficio in grado di fornire le informazioni richieste. 8.7 Presso l'ingresso e presso la segreteria sono presenti e riconoscibili operatori scolastici in grado di fornire all'utenza le prime informazioni per fruire del servizio. Gli operatori scolastici indossano, per l'intero orario di lavoro ed in modo ben visibile, il cartellino di identificazione. Il regolamento d'Istituto è affisso all'albo e letto e commentato in tutte le classi nei primi giorni dell'anno scolastico. 9. CONDIZIONI AMBIENTALI 9.1 L'ambiente scolastico è pulito, accogliente, sicuro. Le condizioni di igiene e sicurezza dei locali e dei servizi garantiscono una permanenza a Scuola confortevole per gli alunni e per il personale. I Lavoratori socialmente utili ed i collaboratori scolastici si adoperano per garantire la costante igiene dei servizi. La Scuola si impegna, in particolare, a sensibilizzare le istituzioni interessate, comprese le associazioni dei genitori, degli utenti e dei consumatori, al fine di garantire agli utenti la sicurezza interna ed esterna. 9.2 La Scuola è in possesso di un piano di sgombero atto a garantire la sicurezza e l’incolumità degli alunni e del personale in casi di emergenza e/o di calamità, ai sensi della legge 626/94. 64 10. INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE La Scuola assicura spazi ben visibili ed adibiti all'informazione; in particolare sono predisposti spazi per: a) tabella dell'orario di lavoro dei dipendenti (orario dei docenti; orario, funzioni e disposizione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario); b) organigramma degli uffici (Dirigenza, primo collaboratore e servizi); c) organigramma degli organi collegiali; d) organico del personale docente e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario; e) albi d'istituto; f) notizie sindacali; g) comunicati degli studenti; h) comunicati dei genitori. Sollecita, altresì, mediante avvisi da consegnare agli studenti o tramite spedizione postale, incontri con le famiglie. 11. PROCEDURA DEI RECLAMI E VALUTAZIONE DEL SERVIZIO 11.1 I reclami possono essere presentati al Dirigente Scolastico della Scuola o a persona dallo stesso designata, ed espressi in forma orale, scritta, via fax e devono contenere generalità, indirizzo e reperibilità del proponente. I reclami orali e via fax debbono, successivamente, essere sottoscritti. Il Dirigente scolastico, dopo aver esperito ogni possibile indagine in merito, risponde in forma scritta con celerità e, comunque, non oltre quindici giorni, attivandosi per rimuovere le cause che hanno provocato il reclamo. Qualora il reclamo non sia di competenza del Dirigente Scolastico, al reclamante saranno fornite indicazioni circa il corretto destinatario. Annualmente il Dirigente formula per il Consiglio d'Istituto una relazione analitica dei reclami e dei successivi provvedimenti. Tale relazione è inserita nella relazione generale del Consiglio d'Istituto sull'anno scolastico. 11.2 Allo scopo di raccogliere elementi utili per la valutazione del servizio, la Scuola effettua una valutazione della qualità del servizio 65 erogato mediante questionari da sottoporre ai genitori, personale e studenti. I questionari, che vertono sugli aspetti organizzativi, didattici ed amministrativi del servizio, prevedono una graduazione delle risposte e la possibilità di formulare proposte. Nella formulazione delle domande, si tiene conto di eventuali indicatori forniti dall'amministrazione scolastica e dagli enti locali. Alla fine di ciascun anno scolastico il Dirigente Scolastico redige una relazione sull'attività formativa della scuola. 12. ATTUAZIONE DELLA CARTA DEI SERVIZI Le indicazioni contenute nella presente Carta si applicano fino a quando non intervengono, in materia. disposizioni modificative, contenute nei contratti collettivi o in norme di legge. 66 INDICE Regolamento d’Istituto pag. 2 Regolamento di disciplina pag. 10 Statuto delle studentesse e degli studenti pag. 21 della scuola secondaria Regolamento sul Divieto di Fumo pag. 34 Regolamento Assemblee - Consiglio d’Istituto, Collegio dei Docenti e Consiglio di Classe pag. 38 - Di Classe e di Istituto pag. 40 Regolamento Laboratori - Informatici pag. 43 - Fisica Chimica e Scienze pag. 45 Regolamento Biblioteca pag. 46 Regolamento Visite Guidate e Viaggi d’Istruzione pag. 48 Regolamento Centro Sportivo Scolastico pag. 52 Regolamento Ufficio Tecnico pag. 54 Carta dei Servizi pag. 58 67