Tecnico Economico e Tecnologico
“E.Vanoni”
Nardò
CARTA DEI REGOLAMENTI
INDIRIZZI: AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING
COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO
Istituto D’Istruzione Secondaria Superiore “ E.Vanoni”
Via Acquaviva, 8 - 73048 NARDO’ (Le)
Tel. 0833871062, 0833830531 - FAX 0833570358
e-mail: [email protected]
sito web: www.istitutovanoninardo.it
REGOLAMENTO D'ISTITUTO
Titolo I - RAPPORTI INTERPERSONALI
1. I rapporti tra tutti i membri di questa comunità scolastica saranno
improntati alla massima correttezza e al rispetto reciproco. In ogni
momento della vita della scuola sarà ricercato il confronto delle idee
e delle posizioni, nella certezza che l’analisi della realtà dai vari punti
di vista abbia alto valore formativo. Sarà colta ogni occasione perché
il dialogo educativo si sviluppi e porti alla realizzazione delle
aspettative individuali, nel pieno rispetto della diversità dei ruoli e
delle responsabilità.
2. Non è ammesso, per alcuna ragione, l’uso di telefoni cellulari in
classe. I possessori dovranno sempre tenere i propri apparecchi
spenti, considerato che, per qualsiasi urgenza, la scuola garantisce la
comunicazione immediata.
3. Qualunque motivo di disagio, se non affrontato e superato mediante
un’intesa diretta tra le parti interessate, sarà portato all’attenzione
del Dirigente Scolastico, che curerà di adottare le misure opportune
per la soluzione del problema.
4. L’astensione dalle lezioni, da parte degli alunni, costituisce rifiuto del
dialogo educativo, negazione del fondamento della vita della scuola.
In caso di assenza arbitraria o di assenze ripetute, il genitore sarà
informato dal coordinatore di classe o dal Dirigente e sarà, inoltre,
chiamato a giustificare di persona le assenze che coinvolgano più di
un terzo della classe.
5. Gli alunni che siano stati assenti dalle lezioni non potranno essere
riammessi a scuola senza la giustificazione scritta sull’apposito
libretto rilasciato dall’Istituto. Per gli alunni minorenni la
giustificazione deve essere sottoscritta dal genitore o da altro
rappresentante legale che avrà depositato la firma in segreteria
all’atto del ritiro del libretto. In caso di mancata esibizione della
giustifica, che deve risultare nel giornale di classe a cura del docente
della prima ora di lezione, l’alunno viene ammesso in classe con
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riserva e con l’obbligo di giustificare il giorno dopo. L’ulteriore
mancata giustifica comporterà per l’alunno l’essere ammesso in
classe solo se accompagnato dal genitore. Per le assenze superiori a 5
giorni si esigerà, oltre la giustificazione scritta, il certificato medico
attestante che l’allievo è in grado di riprendere le lezioni, se si tratta
di motivi di salute.
Titolo II - LAVORO SCOLASTICO
1. Il rispetto per la scuola si manifesta, in primo luogo, col rispetto per
l’attività didattica, che dovrà essere svolta con puntualità, serietà e
competenza da parte dei docenti e seguita con assiduità e scrupolosa
attenzione da parte degli allievi.
2. I ritardi influiscono negativamente sullo svolgimento dell’ attività
didattica: pertanto gli alunni entreranno a scuola nei 10 minuti che
precedono l’orario di inizio delle lezioni. Il docente, in servizio alla
prima ora, ritirato il registro di classe in segreteria, dovrà trovarsi in
aula, per ricevere gli alunni, 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni
fissato per le ore 8.10. Dopo il suono di inizio i registri non ritirati
verranno consegnati in Presidenza. Gli alunni che arrivino entro i 5
minuti successivi all’orario di inizio delle lezioni saranno ammessi in
classe dal docente in servizio alla prima ora, sempre che il ritardo sia
dovuto a serie e motivate cause e non costituisca evento ricorrente.
Oltre il suddetto termine gli alunni saranno ammessi in classe all’inizio
della seconda ora di lezione, previa autorizzazione del dirigente
scolastico o di un suo collaboratore. I docenti provvederanno ad
annotare sul registro di classe i nomi degli alunni che saranno
ammessi in aula alla prima o alla seconda ora, ricordando loro
l’obbligo della giustificazione il giorno successivo. In caso di
inadempienza, il dirigente scolastico o il coordinatore di classe
informerà la Gli alunni non ammessi alla prima ora di lezione, sono
tenuti ad attendere l’inizio della seconda ora nella biblioteca
d’Istituto. Non sarà consentito agli alunni, anche maggiorenni, di
entrare a scuola dopo la seconda ora di lezione, se non per
documentati motivi e se non accompagnati da un genitore. Il numero
massimo di ritardi consentiti, compresi quelli che hanno determinato
l’ammissione in classe alla seconda ora, è di due per quadrimestre.
Superato questo limite, un genitore o chi esercita la patria potestà
3
sarà convocato per un colloquio chiarificatore con il dirigente
scolastico ed il Consiglio di Classe delibererà successivamente una
eventuale esclusione dello studente da uscite didattiche, visite
guidate e viaggi di istruzione.
3. Gli alunni che necessitino di una uscita anticipata straordinaria
dovranno presentare al dirigente scolastico la relativa richiesta da
parte della famiglia almeno un giorno prima e, laddove la loro
richiesta fosse accolta, l’alunno autorizzato potrà uscire dall’Istituto
da solo. Nei casi in cui la richiesta venga presentata la mattina stessa,
gli allievi minorenni dovranno essere prelevati da un genitore o
dall’esercente la patria potestà. Non saranno prese in considerazione
richieste generiche, non motivate adeguatamente o telefoniche. Al
termine delle lezioni, l’uscita degli alunni avverrà sotto la vigilanza dei
docenti in servizio che provvederanno, poi, a depositare i registri di
classe in segreteria.
4. In assenza del docente, le ore di supplenza potranno prevedere:
a)
b)
c)
d)
attività didattica;
attività di studio, svolta autonomamente dagli alunni con la
supervisione del docente inviato in sostituzione;
visione di un film o di materiale didattico audiovisivo;
lettura di quotidiani.
Titolo III - RAPPRESENTANZA DEGLI ALUNNI
1. L’assemblea dei rappresentanti degli studenti in seno ai Consigli di
classe elegge il Comitato studentesco, composto da 3 rappresentanti
del corso Commerciale e 1 del corso Geometri. Del Comitato
studentesco fanno parte di diritto i 4 rappresentanti nel Consiglio di
Istituto e i 2 rappresentanti nella Consulta provinciale.
2. Il Comitato studentesco dura in carico un anno scolastico e, in ogni
caso, fino all’insediamento del nuovo Comitato. Ha funzioni
propositive e organizzative e ha responsabilità del rispetto delle
regole durante le assemblee e le iniziative extra-curricolari degli
alunni. Nomina, nella prima seduta, un Presidente che ha anche il
compito di interloquire direttamente con il Dirigente Scolastico per
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tutto ciò che riguarda la componente studentesca nel suo insieme. Il
Presidente, nomina a sua volta, il segretario verbalizzante.
3. Il Comitato studentesco si riunisce nei locali dell’Istituto, messi a
disposizione dal Dirigente, in ore non coincidenti con l’orario delle
lezioni e per non più di quattro ore mensili. Per la riunione è
necessaria l’autorizzazione preventiva del Capo d’Istituto. Per tale
motivo il Presidente del Comitato ne fa richiesta scritta motivata al
Capo d’Istituto almeno due giorni prima della data di convocazione. Il
Capo d’Istituto ha facoltà di differire la data di convocazione in
relazione alle necessità di funzionamento della scuola.
4. I rappresentanti di classe sono eletti, in numero di due e, all’inizio di
ogni anno scolastico, dagli alunni frequentanti ciascuna classe. Essi la
rappresentano nei rapporti con gli altri organi della scuola e con i
docenti; partecipano ai Consigli di classe nei casi previsti dal D.Legisl.
16 aprile 1994, n° 297; chiedono le assemblee di classe indicandone
l’ordine del giorno; coordinano l’assemblea, ne verbalizzano i lavori e
custodiscono nell’archivio di classe i verbali. I rappresentanti curano il
rispetto della propria aula e la buona conservazione delle suppellettili
e delle attrezzature didattiche. In assenza temporanea del Docente si
attivano per il mantenimento della disciplina della classe.
5. Un alunno farà parte dell’Organo di Garanzia interno e sarà eletto
unitamente ai rappresentanti degli alunni in seno al Consiglio di
Istituto
Titolo IV - RAPPRESENTANZA DEI GENITORI
1. I rappresentanti di classe, per la componente genitori, sono eletti in
numero di due, all'inizio dell'anno scolastico, dai genitori degli alunni
frequentanti ciascuna classe. Partecipano ai consigli di classe nei casi
previsti dal D.Legisl. 16 aprile1994, n° 297 e ne possono chiedere la
convocazione indicando con chiarezza gli argomenti proposti per la
discussione. Promuovono la convocazione di assemblee di classe dei
genitori e ne coordinano i lavori.
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2. I rappresentanti dei genitori degli alunni eletti nei rispettivi consigli di
classe e quelli eletti nel Consiglio di Istituto eleggono il comitato dei
genitori. Al comitato spetta:
2.1. Eleggere al suo interno un Presidente;
2.2. Garantire l'ordinato svolgimento delle assemblee, assicurando
l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti;
2.3. Esprimere pareri non vincolanti ed avanzare proposte su
qualsiasi aspetto e problema della vita della scuola.
Il Comitato è convocato dal Dirigente o dal suo Presidente o dalla
maggioranza dello stesso Comitato.
3. In relazione a specifici argomenti da trattare il Comitato può riunirsi in
assemblee articolate per classi parallele, per sezioni didattiche
(commerciale e geometri), per percorsi scolastici omogenei (biennio
e triennio). Il Comitato si riunisce in assemblea fuori dall'orario delle
lezioni; la data e l'orario di svolgimento devono essere concordate
con il Dirigente Scolastico, il quale ne autorizza la convocazione. La
comunicazione della convocazione avviene mediante affissione
all'albo, rendendo noto anche l'ordine del giorno.
4. Un genitore farà parte dell’Organo di Garanzia interno e sarà eletto
unitamente ai rappresentanti dei genitori in seno ai Consigli di classe
e di Istituto
Titolo V - RESPONSABILITÀ
1.
Il Dirigente Scolastico è responsabile della sicurezza e del benessere
dell’intera comunità scolastica, dell’efficacia dell’insegnamento,
dell’efficienza dei servizi, del rispetto delle regole.
2.
I docenti Coordinatori dei Consigli di classe cureranno i rapporti con
le famiglie, segnalando eventuali problemi, affinché vengano
prontamente affrontati e superati.
3.
Durante le ore di lezione, i docenti eviteranno che, per qualsiasi
ragione, esca dall’aula più di un alunno per volta e annoteranno sul
giornale di classe anomali ritardi del rientro. Durante l’intervallo, i
6
docenti che avranno appena concluso la lezione, si soffermeranno
sulla porta dell’aula o davanti ad essa, nell’atrio o nel corridoio, per
esercitare la vigilanza possibile sugli spostamenti degli allievi.
4.
Il personale ausiliario è responsabile della vigilanza sugli alunni e
sulle classi, in caso di temporanea assenza del docente. Egli, altresì,
curerà che i bagni siano costantemente funzionali e consentirà
l’accesso agli alunni dalle ore 10.00 alle ore 13.00.
5. Gli alunni terranno la classe in ordine, evitando di lasciare cibi o
bevande sotto i banchi e di gettare i rifiuti fuori degli appositi
contenitori. Quando il personale addetto alle pulizie troverà l’aula in
uno stato indecoroso per una scuola, d’intesa con il Dirigente
scolastico, non procederà a svolgere il proprio lavoro. Saranno gli
alunni, il giorno successivo, a dover provvedere personalmente. Ove
un danno alle strutture, alle suppellettili o alle attrezzature non
dovesse essere riconducibile al comportamento di un singolo, la
classe ne sarà giudicata collegialmente responsabile e sarà chiamata
al risarcimento o al ripristino della condizione originaria.
6. E' istituito il "Premio sulla convivenza civile" che sarà assegnato alla
classe che sarà giudicata la migliore sul piano comportamentale sulla
base dei seguenti parametri:
a) punteggio assegnato dal personale ausiliario (massimo 6 minimo 1)
-
minima permanenza fuori dall'aula e dai bagni;
pulizia dell'aula e degli spazi utilizzati;
correttezza durante il cambio ed in assenza del docente;
comportamento rigoroso nei confronti del personale ausiliario e
dei compagni;
rispetto del divieto di fumo.
b) punteggio ricavato dalle schede di valutazione interquadrimestrale
-
indice di impegno
c) penalizzazioni
-
percentuale di assenze nel primo quadrimestre (dalle pagelle);
7
-
-
assenza di più di metà della classe nei giorni in cui ore di
lezione sono state seguite da ore di assemblea (dai registri di
classe, dall'inizio dell'anno fino a metà marzo);
numero di alunni coinvolti in annotazioni disciplinari (dai registri
di classe).
7. Il Premio consiste nella realizzazione di un viaggio di istruzione di 3/4
giorni, in aggiunta a quello eventualmente programmato e realizzato
dal Consiglio di classe, a totale carico della scuola. Se dovesse essere
individuata una quinta classe, il Premio consisterà in un contributo
alla realizzazione del viaggio di istruzione di sei giorni.
Titolo VI - USO DELLE ATTREZZATURE E DEI LOCALI SCOLASTICI
Agli alunni è consentito l’uso delle attrezzature didattico-tecnicoscientifiche e sportive, anche in ore pomeridiane, per studi, ricerche ed
altre attività, purché in presenza di un Docente responsabile delle
dotazioni o di un suo delegato e previa autorizzazione del Dirigente. Le
rappresentanze degli studenti possono chiedere l’utilizzo delle strutture
scolastiche anche in materia autonoma, proponendo agli organi
competenti, che ne rilasceranno autorizzazione, progetti di attività da
svolgere in ore non di lezione e comunque al di fuori degli spazi
prettamente didattici.
Titolo VII - SANZIONI
1.
2.
Ogni scorrettezza da parte degli alunni sarà annotata sul giornale di
classe e comporterà una ammonizione o una diffida. In caso di
scorrettezze gravi, ripetute o che siano causa di rischio o danno per
persone o cose, le famiglie saranno immediatamente informate,
chiamate ad assumersi le proprie responsabilità e a concordare con la
scuola un’azione sinergica, volta a ottenere efficacia educativa.
Saranno causa di ammonizione o diffida:
-
l’uscita dall’aula in gruppo;
l’uscita dall’aula senza il permesso dei docenti;
l’utilizzo improprio della scala antincendio;
il linguaggio non adeguato;
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-
il comportamento sgarbato nei confronti dei docenti.
3.
Al momento della valutazione finale, non avrà ripercussioni negative
un’unica ammonizione, seguita da un comportamento irreprensibile;
costituirà, invece, oggetto di seria considerazione, un atteggiamento
costantemente irriguardoso nei confronti dell’istituzione scolastica.
4.
Sarà attivato un procedimento disciplinare a carico degli alunni che
dovessero essere responsabili di:
-
danni seri e volontari alle persone;
uscita arbitraria dalla scuola;
contatti non autorizzati con persone estranee alla scuola
durante l’orario scolastico.
Per quanto non previsto espressamente si fa riferimento al
regolamento di disciplina degli alunni.
Titolo VIII - NORME FINALI
Il presente Regolamento ha validità per un anno dall’approvazione.
S’intende tacitamente confermato negli anni successivi se non saranno
richieste modifiche o integrazioni deliberate dal Consiglio di Istituto a
maggioranza dei 2/3 dei componenti e comunque imposte da disposizioni
modificative contenute nei contratti collettivi o in norme di legge.
Il Regolamento, nella sua stesura integrale, sarà firmato per
incondizionata accettazione dai genitori al momento dell’iscrizione
all’Istituto.
Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda alle
disposizioni contenute nel Regolamento tipo emanato dal Ministero della
Pubblica Istruzione secondo l’art. 37 del D.P.R. n. 416 del 31.05.1974 e
successive modificazioni e integrazioni.
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REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
(ai sensi dell’art. 4 comma 1 del D.P.R. 249 - 24 giugno 1998
e successive modifiche introdotte dal D.P.R. N°235 del 21.11.2007 e del
D.L. N°137/08)
PREMESSA
La nostra Scuola si propone di offrire le migliori condizioni per una
formazione completa, duratura e armonica dei suoi studenti, contribuendo
allo sviluppo armonico ed integrale della loro personalità, incoraggiandoli a
raggiungere la consapevolezza e la padronanza di sé e ad acquisire il senso
di responsabilità indispensabile nelle relazioni sociali all’interno e
all’esterno dell’Istituzione scolastica.
Al fine di favorire questo percorso di istruzione, ma soprattutto di
formazione culturale ed umana, l’Istituto “E. Vanoni” ha elaborato il
seguente Regolamento di Disciplina, che fissa le sanzioni e i provvedimenti
disciplinari che saranno applicati nei confronti degli allievi da parte degli
Organi interni preposti a tale compito (Docenti, Dirigente Scolastico,
Consigli di classe e Consiglio d’Istituto), in caso di mancato rispetto delle
regole.
Va anzitutto ricordato che compito preminente della Scuola non è
quello di reprimere, ma quello di educare e formare i ragazzi che le sono
affidati. Pertanto:
1.1 Ogni sanzione e provvedimento disciplinare va interpretato non in
funzione repressiva, ma educativa e costruttiva;
1.2 I provvedimenti e le sanzioni disciplinari dovranno rispondere ai
seguenti criteri:
a) essere tempestive per assicurarne la comprensione e l’efficacia;
b) tendere all’acquisizione o al rafforzamento del senso di
responsabilità degli allievi;
c) favorire il ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità
scolastica;
d) essere trasparenti e proporzionati alle infrazioni disciplinari;
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e) essere ispirati, ove possibile, al principio della riparazione del
danno;
f) possono essere sostituiti con attività di valore pedagogicoeducativo e con interventi rieducativi basati sulla trasmissione
di informazioni relative alle disposizioni di legge e di nozioni di
educazione civica.
1.3 La responsabilità disciplinare è sempre personale;
1.4 Solo in casi eccezionali e per rispondere ad una precisa strategia
educativo-didattica si può ricorrere a sanzioni per tutto il gruppo;
1.5 Al fine di scoraggiare le assenze strategiche e collettive, le stesse
saranno giustificate personalmente dai genitori;
1.6 La convocazione dei genitori non va interpretata come sanzione
disciplinare, ma come mezzo di informazione e di ricerca di una
concreta strategia di recupero;
1.7 I responsabili delle mancanze o delle infrazioni commesse
hanno il diritto di esporre le proprie ragioni, prima che gli organi
preposti decidano eventuali sanzioni a loro carico;
1.8 Le studentesse e gli studenti possono presentare ricorso all’Organo
di Garanzia Interno entro 15 giorni dalla comunicazione della
sanzione o del provvedimento disciplinare;
1.9 Le sanzioni possono essere irrogate anche per mancanze commesse
fuori della scuola, che siano espressamente, però, collegate a fatti
od eventi scolastici e risultino di tale gravità da avere una forte
ripercussione nell’ambiente scolastico;
1.10 La persona che individua la mancanza, o che ne viene a conoscenza,
deve darne tempestiva comunicazione al Dirigente Scolastico;
1.11 Il Dirigente Scolastico, considerata l'entità della mancanza
segnalata, valuterà l'opportunità di richiamare l'allievo verbalmente
o per iscritto, oppure di convocare il Consiglio di Classe ovvero il
Consiglio d'Istituto per una eventuale sanzione maggiore;
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1.12 Le sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dalla
Comunità scolastica fino a 15 giorni vengono adottate dal Consiglio
di classe. Quelle, invece, che prevedono un periodo più lungo o
l’esclusione dallo scrutinio finale, ovvero la non ammissione agli
Esami di Stato vengono adottate dal Consiglio di Istituto;
1.13 Nel caso in cui la sanzione irrogata preveda l'allontanamento
dell’alunno dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai l5
giorni, l'Istituto, in coordinamento, con la famiglia e, ove
necessario, con i Servizi Sociali e l'Autorità Giudiziaria, promuove un
percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla
responsabilizzazione ed all’auspicabile reintegro dell’allievo nella
comunità scolastica;
1.14 Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento
alle norme e allo spirito dello Statuto degli Studenti e delle
Studentesse (DPR 249 del 24.06.98) come modificato e integrato dal
DPR 235 del 21.11.07.
MODALITA’ DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI
2.1 I genitori dello studente a carico del quale è in atto un
procedimento disciplinare devono essere prontamente avvisati
tramite lettera raccomandata a mano, ovvero A/R, ovvero
fonogramma o telegramma. In essi si dovrà comunicare la data e
l’ora di riunione dell’Organo Collegiale,
nonché l’invito ad
assistere il proprio figlio nell’esposizione delle proprie ragioni.
2.2 Se i genitori e lo studente, pur correttamente avvisati, non
parteciperanno alla riunione, il Consiglio di Classe ovvero il Consiglio
d’Istituto procederà autonomamente, basandosi sugli atti e sulle
testimonianze in proprio possesso. Nel caso in cui i genitori avvisino
che non possono essere presenti, il Dirigente Scolastico fisserà una
nuova data del Consiglio, tenendo conto ovviamente degli impegni
di tutti gli altri membri. Laddove anche questo impegno fosse
disatteso dai genitori interessati, il Dirigente scolastico potrà
nominare un tutore che assolverà la funzione dei genitori ed
assisterà lo studente.
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2.3 Decorsi i termini assegnati, gli organi delegati ad irrogare la
sanzione procederanno anche nel caso in cui lo studente non abbia
prodotto le proprie giustificazioni.
2.4 Il Consiglio di Classe, ovvero il Consiglio d’Istituto per le sanzioni di
relativa competenza, d’intesa con la famiglia e verificata la piena,
convinta e responsabile disponibilità dell’alunno potrà convertire la
sanzione dell’allontanamento dalle lezioni con attività di valore
pedagogico-educativo, anche in favore della Comunità scolastica.
2.5 L'allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni può prevedere a
discrezione dell'Organo che commina la sanzione:
a) l'obbligo di frequenza per tutte le attività scolastiche;
b) l'obbligo di frequenza per alcune attività scolastiche;
c) l'obbligo di frequenza solo per alcune attività scolastiche
curriculari;
d) la non partecipazione ad attività didattiche che si svolgano fuori
dalla scuola come visite, viaggi e simili.
2.6 In caso di sanzione che preveda la sospensione dell’alunno, della
stessa sarà subito data comunicazione scritta ai genitori a cura del
Dirigente Scolastico; in essa dovrà essere specificata la motivazione
e la data o le date a cui si riferisce il provvedimento.
2.7 In caso di recidiva le sanzioni indicate nelle tabelle riportate alla fine
del documento, saranno aggravate, in particolare nei casi in cui si
configuri una recidiva specifica.
2.8 Qualora i comportamenti innanzi specificati comportassero
violazioni amministrative o penali, il Dirigente scolastico ne darà
doverosa comunicazione alle Autorità competenti.
2.9 Il Consiglio d’Istituto definisce le procedure e le modalità di
emissione e pagamento della sanzione oltre che la destinazione dei
fondi.
2.10 Premesso, infine, che il Dirigente Scolastico, in casi gravi e di
emergenza potrà prendere provvedimenti nei confronti dei singoli
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alunni o della classe o dell’Istituto al fine di salvaguardare i principi
fondamentali di convivenza civile, il buon nome della scuola ed i
principi educativi e formativi evidenziati nel P.O.F., le varie sanzioni
disciplinari saranno irrogate, a seconda della loro gravità dal
Docente, dal Dirigente scolastico, dal Consiglio di classe e dal
Consiglio di Istituto.
ORGANO DI GARANZIA INTERNO
3.1 L'Organo di Garanzia interno alla scuola è composto:
 dal Dirigente Scolastico, che ne assume la presidenza;
 da un docente individuato dal Collegio dei docenti e nominato dal
Consiglio di Istituto;
 da un genitore e da uno studente individuati rispettivamente dai
loro rappresentanti all’interno del Consiglio di Istituto e nominati
da quest’ultimo. Per ciascuna componente di cui sopra, ad
esclusione del Presidente, viene designato anche un membro
supplente, che subentrerà al membro titolare in caso di assenza,
ovvero di incompatibilità di quest’ultimo.
3.2 La designazione dei componenti dell'Organo di garanzia è annuale
ed avviene da parte degli Organi Collegiali competenti entro il 30
ottobre di ciascun anno scolastico. Fino a tale nuova designazione
annuale dei propri componenti l'Organo di Garanzia rimane in
funzione con i componenti eletti nell'anno scolastico precedente.
3.3 Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, entro e non oltre
15 giorni dalla avvenuta notifica, da parte dei genitori e degli alunni
maggiorenni all'Organo di Garanzia interno, che decide in via
definitiva entro il termine di 10 giorni dalla acquisizione del ricorso
(fa fede la data di acquisizione al protocollo d'Istituto).
3.4 L'Organo di Garanzia Interno decide su richiesta degli studenti della
scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche
nei conflitti che sorgono all'interno della scuola, in merito
all'applicazione del presente regolamento e dello Statuto delle
Studentesse e degli Studenti.
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REGOLAMENTO DELL'ORGANO DI GARANZIA
4.1 Qualora l'avente diritto avanzi ricorso, che deve essere presentato
per iscritto, il Presidente dell'Organo di Garanzia, preso atto
dell'istanza inoltrata, dovrà convocare mediante lettera i
componenti dell'Organo entro e non oltre 10 giorni dalla
presentazione del ricorso medesimo.
4.2 La convocazione dell'Organo di Garanzia spetta al Presidente, che
provvede a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante.
L'avviso di convocazione va fatto ai membri dell'Organo, per
iscritto, almeno 4 giorni prima della seduta.
4.3 Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più
uno dei componenti. Il membro, impedito ad intervenire, deve far
pervenire al Presidente dell'Organo di Garanzia, possibilmente per
iscritto, prima della seduta la motivazione giustificativa
dell'assenza.
4.4 Ciascun membro dell'Organo di Garanzia ha diritto di parola e di
voto; l'espressione del voto è palese e non è prevista l'astensione.
Le determinazioni vengono adottate a maggioranza dei componenti
presenti. In caso di parità di voti il voto del Presidente ha valore
doppio.
4.5 Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve
accuratamente acquisire tutti gli elementi utili allo svolgimento
dell'attività dell'Organo, finalizzata alla puntuale considerazione
dell'oggetto della convocazione.
4.6 L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato.
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TABELLA A - Infrazioni disciplinari non gravi,
facilmente accertabili, individuali
DOVERI
(Art. 3 dello
Statuto)
FREQUENZA
REGOLARE
"Comportamenti
individuali che
non
compromettano il
regolare
svolgimento delle
attività didattiche
garantite dal
curricolo"
COMPORTAMENTI
che si caratterizzano come
infrazioni ai "doveri
1. Elevato numero di
assenze (+ del 15%),
2. Assenze ingiustificate,
(a partire da 1 assenza),
3. Assenze "strategiche",
(a partire da 1 assenza),
4. Ritardi e uscite
anticipate, (a partire
dal 3),
5. Ritardi al rientro
dall’intervallo,
6. Falsificazione della
firma dei genitori su
compiti e documenti
scolastici,
7. Abbandono
dell'edificio scolastico,
uscita dall’aula senza
autorizzazione.
SANZIONE PROGRESSIVA, RAPPORTATA ALLA
GRAVITÀ DELLA
MANCANZA
1. Ammonizione orale
ma registrata sul
registro del coordinatore e comunicata
ai geni-tori tramite
libretto (dopo la 3^
ammoni-zioni di
qualsiasi tipo segnalate dal coordinatore)
2. Ammonizione scritta
sul registro di classe e
comunicata ai genitori tramite libretto
(dopo la 4^ ammonizione)
3. Le assenze strategiche e collettive saranno sempre giustificate
dai genitori
4. Valutazione della condotta in sede di Consiglio di classe
5. Esclusione da visite
guidate e/o viaggi
d’istruzione (devono
essere presenti
quattro diverse
situazioni delle 7 previste nella tabella)
ORGANO
COMPETENTE
D.S. , suo
collaboratore
oppure il
Consiglio di
Classe
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RISPETTO
DEGLI ALTRI
"comportamenti
individuali che
non
danneggino la
morale altrui, che
garantiscano
l'armonioso
svolgimento delle
lezioni, che
favoriscano le
relazioni sociali"
1. Insulti, termini volgari e
offensivi tra studenti
2. Assunzione di cibi durante le lezioni
3. Interruzioni continue
del ritmo delle lezioni
4. Atti o parole che consapevolmente tendono ad
emarginare altri studenti
5. Mancanza di rispetto
del materiale altrui
6. Infrazione al divieto di
fumo all’interno
dell’Istituto
7. Utilizzo di cellulari o
altri dispositivi elettronici durante le ore di
attività didattica che
non configuri reato in
funzione delle norme di
cui al D.Lgs 196/2003
come richiamate dall’atto d’indirizzo del MPI
del 15/03/2007 e dalla
direttiva n.104 del
30/11/2007
Per i punti 1, 2, 3, 4, 5 ed
a partire dalla prima
infrazione:
 Ricerca scritta di contenuto disciplinare da
presentare alla classe
 Proprie riflessioni
sull’infrazione compiuta, in forma scritta,
da presentare alla
classe
I lavori scritti saranno
consegnati al docente
d’italiano per la valutazione.
L’infrazione e la relativa
sanzione dovranno
essere comunicate al
Coordinatore per la
registrazione.
Per i punti 6, 7 e per la
reiterazione delle
infrazioni 1, 2 3, 4, 5
 Ammonizione scritta
sul registro di classe
Esclusione da visite guidate e/o viaggi d’istruzione (per infrazioni
ripetute)
Allontanamento dalle
lezioni fino a 15 giorni
Il
Coordinatore
di classe o il
docente
presente, i
quali terranno conto
di eventuali
spontanee
pubbliche
scuse
D.S. o suo
collaboratore
su segnalazione del
docente
presente
Il Consiglio di
Classe
17
RISPETTO
DELLE NORME
DI SICUREZZA E
CHE TUTELANO
LA SALUTE
"Comportamenti
individuali che
non mettano a
repentaglio la
sicurezza e la
salute altrui"
1. Violazioni involontarie
dei regolamenti di laboratorio o degli spazi attrezzati
2. Lanci di oggetti non
contundenti
3. Violazione involontaria
delle norme sulla sicurezza fissate dal Piano
d’Istituto
Relazione dettagliata
sulle conseguenze che
l’infrazione avrebbe
potuto provocare, da
presentare alla classe e
da consegnare al
docente di Italiano per la
valutazione
Ammonizione scritta
Lavori in Istituto a favore
della comunità scolastica (pulizia banchi,
pareti, ecc.)
Docente
coordinatore
e/o docente
durante la cui
ora è
avvenuta
l’infrazione
D.S. o suo
collaboratore
Risarcimento dei danni
provocati, su fattura
Allontanamento dalle
lezioni fino a 10 giorni
Consiglio di
Classe
Ammonizione scritta
RISPETTO
DELLE
STRUTTURE E
DELLE
ATTREZZATURE
"comportamenti
individuali che
non danneggino
le strutture e le
attrezzature
didattiche"
1. Mancanza di mantenimento della pulizia
dell'ambiente
2. Imbrattare, incidere e
scorticare banchi e porte
3. Danneggiamenti involontari delle attrezzature, sportive, di laboratori, ecc.
4. Scritte su muri, porte e
banchi.
Pulizia e ripristino delle
attrezzature danneggiate da effettuarsi in
orario extra scolastico
(durante l’intervallo, alla
fine della giornata o
nelle ore pomeridiane)
D.S. o suo
collaboratore
ovvero
Consiglio di
classe
Riparazione a proprie
spese dell’attrezzatura
danneggiata
Allontanamento dalle
lezioni fino a 15 giorni
per danni di una certa
entità alla struttura
Consiglio di
Classe
5. Danni alle strutture
18
TABELLA B - Infrazioni disciplinari gravi, individuali
DOVERI
(Art. 3 dello
Statuto)
RISPETTO
DEGLI ALTRI
(compagni,
docenti,
personale
non docente)
COMPORTAMENTI
che si caratterizzano come infrazioni gravi
1. Propaganda e teorizzazione della
discriminazione nei confronti di altre
persone
2. Furto, manomissione e/o falsificazione di
atti pubblici
3. Lancio di oggetti contundenti
4. Violazione intenzionale delle norme di
sicurezza e dei regolamenti degli spazi
attrezzati
5. Introduzione nella scuola di alcolici
6. Introduzione nella scuola di droghe
7. Reati che violino la dignità ed il rispetto
della persona ovvero che mettano
volontariamente in pericolo l’incolumità
delle persone e/o la sicurezza delle
strutture
8. Utilizzo di cellulari o altri dispositivi
elettronici durante le ore di attività
didattica con grave violazione delle
norme di cui al D.Lgs 196/2003 come
richiamate dall’atto d’indirizzo del MPI
del 15/03/2007 e dalla direttiva n.104 del
30/11/2007
9. Recidive di atti di violenza, di atti che
determinino allarme sociale
SANZIONI
Esclusione
da visite
guidate
e/o viaggi
d’istruzion
e
Allontanamento
dalle
lezioni da
un minimo
di 15
giorni e
fino al
termine
dell’anno
scolastico
ORGANO
COMPETENTE
Il Consiglio di
classe
Il Consiglio di
Istituto
Le presenti infrazioni gravi comportano la
segnalazione delle stesse agli Organi di
legge anche per eventuali profili penali
RISPETTO
DELLE
NORME DI
SICUREZZA E
CHE
TUTELANO
LA SALUTE
RISPETTO
DELLE
STRUTTURE
E DELLE
ATTREZZATURE
1. Danneggiamento volontario di
attrezzature e strutture (vetri- pannellistrumenti di laboratorio, attrezzisuppellettili)
2. Violazioni volontarie delle norme sulla
sicurezza fissate dal Piano d’Istituto
3. Reiterazione di atti di danneggiamento
volontario ovvero involontario
Le presenti infrazioni gravi comportano la
segnalazione delle stesse agli Organi di
legge anche per eventuali profili penali
Esclusione
dallo
scrutinio
finale,
ovvero
non ammissione
all’Esame
di Stato
19
TABELLA C - Infrazioni disciplinari non gravi,
sanzionabili pecuniariamente
DOVERI
(Art. 3 dello
Statuto)
COMPORTAMENTI
che si caratterizzano come
infrazioni ai doveri
1. Infrazione al divieto di
fumare all'interno della
scuola
RISPETTO
DELLE NORME
DI SICUREZZA E
DELLE
NORME CHE
TUTELANO
LA SALUTE
2. Utilizzo di cellulari o di
altri dispositivi
nell’Istituto durante le
ore di attività didattica in
violazione delle norme di
cui al D.Lgs 196/2003
come richiamate dall’atto
d’indirizzo del MPI del
15/03/2007 e dalla
direttiva n.104 del
30/11/2007
Le presenti infrazioni gravi
comportano la segnalazione
delle stesse agli Organi di
legge anche per eventuali
profili penali
RISPETTO
DELLE
STRUTTURE E
DELLE
ATTREZZATURE
SANZIONI
Misura prevista dalla
normativa di
riferimento
Ritiro temporaneo
del cellulare per
restituzione diretta
al genitore e
segnalazione
all’organo
competente per
l’irrogazione della
sanzione pecuniaria
prevista dal D. Lgs
196/2003
ORGANO
COMPETENTE
Responsabili del
rispetto del
divieto di fumo,
D.S. oppure suo
collaboratore
1. Aule e spazi lasciati in
condizioni tali (per
eccessivo disordine o
sporcizia) da pregiudicarne
l'utilizzo per le attività
immediatamente
successive
Ripristino immediato
della situazione di
partenza con
addebito agli alunni
responsabili dei costi
relativi all’intervento
straordinario del
personale di pulizia
D.S. ovvero suo
collaboratore
ovvero docente
della classe
2. Danneggiamenti di
strutture o attrezzature
dovute a incuria o
trascuratezza
Rimborso del danno
su valutazione dello
stesso da parte della
Commissione tecnica
d’Istituto ovvero
dall’Ente locale
proprietario
Autorità
competente per
l’irrogazione
della sanzione
pecuniaria
Le presenti infrazioni gravi
comportano la segnalazione
delle stesse agli Organi di
legge anche per eventuali
profili penali
20
STATUTO
DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI
DELLA SCUOLA SECONDARIA
D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249
Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della
scuola secondaria
(in GU 29 luglio 1998, n. 175)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 87, comma 5, della Costituzione;
Visto l’articolo 328 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n .297;
Visto l’articolo 21, commi 1, 2, e 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 27 maggio 1991, n. 176, di ratifica della Convenzione sui
diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989;
Visti gli articoli 104, 105 e 106 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309;
Visti gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto l’articolo 36 della legge 6 marzo 1998, n. 40;
Visto il D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567;
Visto l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il parere espresso dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione
nella Adunanza del 10 febbraio 1998;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per
gli atti normativi nella Adunanza del 4 maggio 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del
29 maggio 1998;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione
ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO
Art. 1 - VITA DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA
1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio,
l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
21
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale,
informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in
tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella
diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza,
la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di
ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i
principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale
sui diritti dell’infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i
principi generali dell’ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile
e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa
sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo
sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l’educazione
alla consapevolezza e alla valorizzazione dell’identità di genere, del
loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e
persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali
adeguati all’evoluzione delle conoscenze e all’inserimento nella vita
attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di
pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le
persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione,
nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.
Art. 2 - DIRITTI
1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale
qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l’orientamento,
l’identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola
persegue la continuità dell’apprendimento e valorizza le inclinazioni
personali degli studenti, anche attraverso un’adeguata informazione,
la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente
scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti
e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
22
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle
norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla
vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità
previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un
dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di
programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di
organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri
e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una
valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di
autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e
di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante
sull’organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria
superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad
esprimere la loro opinione mediante una consultazione.
Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono
essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.
6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano
autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative
e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività
didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono
organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di
apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e
religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove
e favorisce iniziative volte all’accoglienza e alla tutela della loro lingua
e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni
per assicurare:
a)
un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e
un servizio educativo-didattico di qualità;
23
b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il
sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle
loro associazioni;
c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di
svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della
dispersione scolastica;
d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere
adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
e) la disponibilità di un’adeguata strumentazione tecnologica;
f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza
psicologica.
9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l’esercizio
del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe,
di corso e di istituto.
10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano
l’esercizio del diritto di associazione all’interno della scuola
secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a
svolgere iniziative all’interno della scuola, nonché l’utilizzo di locali da
parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I
regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame
con gli ex studenti e con le loro associazioni.
Art. 3 - DOVERI
1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad
assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d’istituto, dei
docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso
rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro doveri gli
studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e
coerente con i principi di cui all’art.1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di
sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
24
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i
macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in
modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente
l’ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di
qualità della vita della scuola.
Art. 4 - DISCIPLINA
1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i
comportamenti che configurano mancanze disciplinari con
riferimento ai doveri elencati nell’articolo 3, al corretto svolgimento
dei rapporti all’interno della comunità scolastica e alle situazioni
specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi
competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di
seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al
rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti
corretti all’interno della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere
sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad
esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al
comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né
indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente
manifestata e non lesiva dell’altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione
disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della
riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale
dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di
convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla
comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale.
25
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità
scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate
infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
8. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto
possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da
preparare il rientro nella comunità scolastica.
9. L’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere
disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per
l’incolumità delle persone. In tal caso la durata dell’allontanamento è
commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della
situazione di pericolo. Si applica per quanto possibile il disposto del
comma 8.
10. Nei casi in cui l’autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione
obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente
sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo
studente è consentito di iscriversi, anche in corso d’anno, ad altra
scuola.
11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni
d’esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili
anche ai candidati esterni.
Art. 5 - IMPUGNAZIONI
1.
Per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 4, comma 7, e per i
relativi ricorsi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 328, commi
2 e 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1994, n. 297.
2.
Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui al comma 1 è
ammesso ricorso, da parte degli studenti nella scuola secondaria
superiore e da parte dei genitori nella scuola media, entro 15 giorni
dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di
garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti
delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un
rappresentante degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei
genitori nella scuola media.
26
3.
L'organo di garanzia di cui al comma 2 decide, su richiesta degli
studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia
interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in
merito all'applicazione del presente regolamento.
4.
Il dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica decide in via
definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola
secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro
le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei
regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere
vincolante di un organo di garanzia composto per la scuola
secondaria superiore da due studenti designati dalla consulta
provinciale, da tre docenti e da un genitore designati dal consiglio
scolastico provinciale, e presieduto da una persona di elevate qualità
morali e civili nominata dal dirigente dell'Amministrazione scolastica
periferica. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati
altri due genitori.
Art. 6 - DISPOSIZIONI FINALI
1.
I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle
disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa
consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei
genitori nella scuola media.
2.
Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni
singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all'atto
dell'iscrizione.
3.
È abrogato il capo III del R.D. 4 maggio 1925, n. 653.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica.
Ad integrazione e parziale modifica dello Statuto precedente si riporta il
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
21 novembre 2007, n. 235
27
Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente
della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle
studentesse e degli studenti della scuola secondaria.
(GU n. 293 del 18-12-2007)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 328 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Visto l’articolo 21, commi 1, 2 e 13, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 27 maggio 1991, n. 176, di ratifica della convenzione sui
diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989;
Visti gli articoli 104, 105 e 106 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
Visti gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto l’articolo 36 della legge 6 marzo 1998, n. 40;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249,
concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola
secondaria;
Visto l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, espresso
nell’Adunanza del 25 luglio 2007;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per
gli atti normativi nell’Adunanza del 17 settembre 2007;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
12 ottobre 2007;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione emana il seguente
regolamento:
Art. 1. - MODIFICHE ALL’ARTICOLO 4 DEL DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 GIUGNO 1998, N. 249
28
L’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno
1998, n. 249, è sostituito dal seguente:
Art. 4 - DISCIPLINA
1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i
comportamenti che configurano mancanze disciplinari con
riferimento ai doveri elencati nell’articolo 3, al corretto svolgimento
dei rapporti all’interno della comunità scolastica e alle situazioni
specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi
competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di
seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al
rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti
corretti all’interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello
studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale
a vantaggio della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere
sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad
esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al
comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né
indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente
manifestata e non lesiva dell’altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione
disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto
possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto
della situazione personale dello studente, della gravità del
comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo
studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in
favore della comunità scolastica.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla
comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni
che comportano l’allontanamento superiore a quindici giorni e quelle
29
che implicano l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione
all’esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal
consiglio di istituto.
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità
scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate
infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve
essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale
da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di
allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la
famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l’autorità
giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che
miri all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove
possibile, nella comunità scolastica.
9. L’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere
disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la
dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per
l’incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale
previsto dal comma 7, la durata dell’allontanamento è commisurata
alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.
Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.
9-bis.
Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di
recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una
particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale,
ove non siano esperibili interventi per un reinserimento
responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante
l’anno scolastico, la sanzione è costituita dall’allontanamento dalla
comunità scolastica con l’esclusione dallo scrutinio finale o la non
ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei
casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell’anno
scolastico.
9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere
irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi
30
concreti e precisi dai quali si desuma che l’infrazione disciplinare sia
stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.
10. Nei casi in cui l’autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione
obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente
sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo
studente è consentito di iscriversi, anche in corso d’anno, ad altra
scuola.
11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni
d’esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili
anche ai candidati esterni.
Art. 2. - MODIFICHE ALL’ARTICOLO 5 DEL DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 GIUGNO 1998, N. 249
L’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno
1998, n. 249, è sostituito dal seguente:
Art. 5 - IMPUGNAZIONI
1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di
chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione
della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla
scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni
scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli
studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola
media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è
composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella
scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli
studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella
scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai
genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico.
2. L’organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli
studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia
interesse, anche sui conflitti che sorgano all’interno della scuola in
merito all’applicazione del presente regolamento.
31
3. Il Direttore dell’ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi
delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti
della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse,
contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei
regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere
vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola
secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento
regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da
un genitore designati nell’ambito della comunità scolastica regionale,
e presieduto dal Direttore dell’ufficio scolastico regionale o da un suo
delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati
altri due genitori.
4. L’organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione
della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria
esclusivamente sulla base dell’esame della documentazione acquisita
o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o
dall’Amministrazione.
5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta
giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato
comunicato il parere, o senza che l’organo di cui al comma 3 abbia
rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell’ufficio scolastico
regionale può decidere indipendentemente dall’acquisizione del
parere. Si applica il disposto di cui all’articolo 16, comma 4,
della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le
modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e
dei genitori all’interno dell’organo di garanzia regionale al fine di
garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.
7. L’organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni
scolastici.
32
Art. 3. - PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ E GIORNATA DELLA
SCUOLA
Dopo l’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24
giugno 1998, n. 249, è inserito il seguente:
Art. 5-bis - PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
1. Contestualmente all’iscrizione alla singola istituzione scolastica, è
richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un
Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera
dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione
scolastica autonoma, studenti e famiglie.
2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di
sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto
di cui al comma 1.
3. Nell’ambito delle prime due settimane di inizio delle attività
didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative
più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti,
per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse
e degli studenti, del piano dell’offerta formativa, dei regolamenti di
istituto e del patto educativo di corresponsabilità.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 novembre 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Fioroni, Ministro della pubblica istruzione
Visto, il Guardasigilli: Mastella
33
REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO
Regolamento approvato dal Consiglio d'Istituto
con delibera del 30-11-2011
Art. 1 - RIFERIMENTI NORMATIVI
II presente Regolamento é emanato ai sensi della normativa
vigente e in particolare: art. 32 della Costituzione che tutela la salute
come fondamentale diritto dell'individuo Legge 24/12/1934 n.2316 art.
25 - (Divieto per i minori di anni 16 di fumare in luogo pubblico)
Legge 11/11/1975 n. 584 - Divieto di fumare in determinati locali e
su mezzi di trasporto pubblico Circolare Min. San./10/1976 n. 69
Direttiva PCM 14/12/1995
Circolare Min. San. 28/03/2001 n. 4
Circolare Ministro della Salute 17 dicembre 2004 Accordo Stato
Regioni 16/12/04 24035/2318 Circolare 2/SAN/2005 14 gen. 2005
Circolare 3/SAN/2005 25 gen. 2005 Legge 28/12/2001, n. 448 art.
52 punto 20
Legge 16/01/2003 n.3 art. 51 della L. 3 del 16/01/2003 DPCM
23/12/2003
Legge finanziaria 2005 Decreto Legislativo 81/2008 CCNL scuola
2006-2009 D.L. n. 81 del 9-04-2008.
Art. 2 - FINALITÁ
La scuola coopera con la famiglia perchè gli allievi acquisiscano
comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al
benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell'educazione
alla convivenza civile e alla legalità.
Pertanto il presente Regolamento é redatto con una finalità non
coercitiva, bensì educativa e si prefigge di:



prevenire l'abitudine al fumo;
incoraggiare i fumatori a smettere di fumare o almeno a ridurre
il numero giornaliero delle sigarette;
proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo;
34




garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle
norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro;
promuovere iniziative informative/educative sul tema, inserite
in un più ampio programma quinquennale di educazione alla
salute;
favorire la collaborazione sinergica con le famiglie e il territorio,
condividendo con genitori ed istituzioni obiettivi, strategie e
azioni di informazione e sensibilizzazione;
fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della
persona e della legalità e che faciliti negli allievi scelte
consapevoli orientate alla salute propria ed altrui.
Art. 3 - LOCALI E AREE SOGGETTI AL DIVIETO DI FUMO
É stabilito il divieto di fumo in tutti i locali dell' Istituto e
precisamente: ingesso dell'Istituto, atrio, corridoi, scale interne, scale
antincendio, ascensori, aule, uffici, archivi, biblioteca, laboratori,
palestre, sale per riunioni, Aula Magna, bagni.
In tali locali e sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo,
della relativa delibera di approvazione, delle sanzioni disciplinari
applicabili, nonché l'indicazione delle persone preposte alla vigilanza.
Art. 4 - DEROGHE AL DIVIETO DURANTE L'ORARIO DI LEZIONE
Si ribadisce che durante l'orario di lezione non é permesso fumare.
a) II fumo é tollerato solo durante l'intervallo, esclusivamente per
di studenti maggiori di 16 anni;
b) II fumo é tollerato esclusivamente nei seguenti spazi all'aperto:
nella parte del cortile interno della scuola, non davanti alle porte
di entrata.
Art. 5 - SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE DEL
DIVIETO
In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M.
14/12/1995 e dell'Accordo Stato-Regioni del 16/12/04, è facoltà del
Dirigente Scolastico individuare i responsabili preposti all'applicazione
del divieto, con i seguenti compiti:
35



vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da
collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il
divieto;
vigilare sull'osservanza del divieto, contestare le infrazioni e
verbalizzarle utilizzando l'apposita modulistica;
notificare o direttamente o per tramite del DS o suo delegato la
trasgressione alle famiglie dei minorenni sorpresi a fumare.
Art. 6 - SANZIONI E MULTE
Tutti coloro (studenti, docenti, personale Ata, esperti esterni,
genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'Istituto)
che non osservino il divieto di fumo nei locali dove é vietato fumare
saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto
dalla normativa vigente.
Per gli alunni minori di 16 anni sorpresi a fumare a scuola, si
procederà a notificare ai genitori l'infrazione della norma del presente
regolamento (art. 4 comma a).
Così come stabilito dall'art. 7 L. 584/1975, modificato dall'art. 52
comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448, dalla L. 311/04 art.189 e dall'art.
10 L. 689/1981, dall'art. 96 D. Lgs. 507/1999, infatti, i trasgressori sono
soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €
27,5 a € 275,00.
La misura della sanzione é raddoppiata qualora la violazione sia
commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in
presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.
Si ricorda che, poiché al personale dell'Istituto é vietata la
riscossione diretta della sanzione amministrativa, il pagamento deve
essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni
del 16/12/04, presso la Tesoreria provinciale, oppure in banca o presso
gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con
codice tributo 131 T, oppure presso gli uffici postali, con bollettino di c/c
postale intestato alla tesoreria provinciale (Causale: Infrazione divieto di
fumo- Istituto "E. Vanoni" - Nardò).
I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta,
comprovante l'avvenuto pagamento, presso la segreteria della scuola.
Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione
del presente regolamento, non fanno rispettare le singole
36
disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 200 a 2000 Euro.
I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali
dove é vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste,
possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.
Gli studenti che non rispettino l'art. 4 del presente
regolamento saranno puniti con una sanzione disciplinare (vedi
Regolamento di Disciplina dell’Istituto).
Art. 7. NORMA FINALE
Per quanto non espressamente previsto nel presente
Regolamento si rimanda alle disposizioni di legge vigenti.
37
ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
DEL COLLEGIO DEI DOCENTI E
DEL CONSIGLIO DI CLASSE
1. A mano a mano che si arriva a scuola, ciascuno firma sul registro di
presenza degli insegnanti.
2. Nomina del segretario verbalizzante.
3. Controllo delle firme di presenza e 1^ annotazione degli assenti: “Per
la validità dell’adunanza del Collegio dei docenti e del Consiglio
d’Istituto è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei
componenti in carica” (art. 28/416).
4. Il presidente o chi per lui presenta gli argomenti seguendo l’O.d.G.
(può essere relatore qualsiasi membro a cui sia stato affidato tale
incarico dal presidente).
5. Dopo la presentazione e la trattazione dell’argomento da parte del
relatore, ci si prenota per eventuali interventi orali o scritti.
6. E’ permessa la replica una sola volta per rispondere agli interventi
dopo l’esaurimento degli interventi prenotati.
7. In base al numero dei prenotati a intervenire, si fissa un tempo
massimo per la durata dell’intervento e della replica. Coloro che
intendano proporre interrogazioni o interventi troppo lunghi si
dovranno prenotare per iscritto.
8. Non si interrompe chi sta parlando. Se si vuole intervenire, ci si
prenota, chiedendo al segretario di essere messo in lista per
intervenire o per replicare.
9. Se è necessario e l’argomento lo richiede, si mettono ai voti le
proposte formulate e fissate per iscritto dai proponenti. “E’ approvata
la proposta, che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validamente
espressi”. In caso di parità, prevale il voto del presidente. La
38
votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone (art.
28/416). Il presidente, quindi dichiara chiusa la discussione su
quell’argomento.
10. Con la stessa procedura, e sempre seguendo l’ordine del giorno, si
passa a discutere gli altri argomenti.
11. Esauriti gli argomenti posti all’ordine del giorno, si passa alle
interrogazioni. A quelle riguardanti argomenti non posti all’ordine del
giorno, l’interrogato può rispondere subito o nella seduta seguente,
oralmente o per iscritto. Dopo la risposta, l’interrogante si dichiarerà
soddisfatto o parzialmente soddisfatto, senza porre ulteriore
domanda o senza richiedere ulteriori delucidazioni.
12. Chi col proprio comportamento con parole, con gesti, azioni o in
qualsiasi altro modo turbasse i lavori dell’assemblea, dopo un solo
richiamo formale, sarà invitato a lasciare l’aula. La seduta sarà
sospesa fino a quando l’interessato non avrà aderito all’invito.
13. La seduta può essere tolta o sospesa dal solo presidente. Per
mancanza di numero legale è ipso facto sospesa. La seduta sospesa
per l’uno o per l’altro motivo sarà riaperta alla data che verrà fissata
dal presidente, senza ulteriore nuova convocazione.
14. La seduta si scioglie con l’appello dei presenti: gli assenti saranno
invitati a giustificare per iscritto l’assenza o l’arbitrario abbandono
della seduta.
15. E’ fatto assoluto divieto a chiunque di fumare (11/11/75 n. 584).
N.B. Per quanto non previsto espressamente in questo Regolamento si
seguono le norme che regolano le sedute dei consigli comunali. Il
Dirigente Scolastico, inoltre, qualora l’organo collegiale dovesse
compiere delibere illegittime, essendo custode della legalità e organo di
presidio di essa, ha il dovere di opporsi dal momento che, in difetto, ne
potrebbe rispondere anche penalmente ed economicamente.
39
ASSEMBLEA
DI ISTITUTO E DI CLASSE
1. Gli alunni regolarmente iscritti e frequentanti appartenenti all’Istituto
hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della Scuola secondo le
modalità previste dagli artt. 12, 13 e 14 del D.L. 16.4.1994, n° 297.
2. Le assemblee di classe hanno la durata di due ore di lezione, di norma
consecutive, e se ne possono tenere una al mese, con esclusione dei
mesi di settembre e di maggio. Le assemblee sono richieste dai
rappresentanti di classe i quali si cureranno di farle ruotare su tutto
l’arco dei giorni della settimana per non gravare sempre sulle
medesime discipline; si premureranno, altresì, di acquisire il parere
dei docenti interessati mediante firma degli stessi sulla richiesta.
L’assemblea deve essere chiesta al Dirigente scolastico, o al suo
delegato, almeno tre giorni prima della data prescelta e deve
contenere con chiarezza l’indicazione degli argomenti posti all’ordine
del giorno. Dei lavori delle assemblee di classe vanno redatti i verbali
che sono conservati nell’archivio di classe a cura dei rappresentanti i
quali si premureranno, altresì, di farli pervenire in copia al Dirigente
Scolastico.
3. Il docente assiste ai lavori dell’assemblea di classe ed interviene solo
se invitato dagli alunni. Egli ha l’obbligo di interrompere la
discussione e di riprendere le lezioni qualora dovessero verificarsi in
classe comportamenti riprovevoli ed atti di insubordinazione lesivi
dello spirito democratico che dovrebbe animare l’assemblea.
4. Le assemblee d’Istituto rappresentano lo spazio di più ampia e
intensa partecipazione degli studenti alla vita della scuola e
costituiscano un importante momento di valenza didattico-educativa:
sono attività scolastiche a tutti gli effetti. L’assenza nel giorno
dell’assemblea va, pertanto, regolarmente giustificata, ma non
computata nel calcolo totale ai fini dell’assegnazione del punto
aggiuntivo previsto dalla normativa interna a favore degli alunni che
garantiscano una frequenza assidua. La richiesta dell’assemblea,
sottoscritta da tutti i componenti del Comitato degli studenti, deve
pervenire al Dirigente, o al suo delegato, almeno cinque giorni prima
40
della data fissata, per non intralciare l’attività didattica già
programmata. Il Capo d’Istituto, comunque, ha facoltà di differire la
data a seconda delle esigenze didattiche ed organizzative della scuola.
5. L’assemblea d’Istituto si terrà una volta al mese attuando una
rotazione dei giorni settimanali con esclusione dei mesi di settembre
e di maggio. Essa deve darsi un Regolamento interno da inviare in
visione al Consiglio d’Istituto, che esprimerà le eventuali richieste di
modifica o di integrazione.
6. L’ordine del giorno dell’assemblea d’Istituto verrà stabilito previ
accordi intercorsi tra i rappresentanti interni delle rispettive classi. Il
giorno dello svolgimento verrà preventivamente comunicato ai
genitori con circolare interna della Dirigenza.
7. L’assemblea di Istituto può avere inizio anche a partire dalla prima
ora di lezione. In questo caso gli alunni, dopo essere entrati in classe e
aver risposto all’appello, si recheranno nei locali assegnati per lo
svolgimento dell’assemblea. Al termine dei lavori sarà consegnato al
Dirigente Scolastico, a cura del segretario verbalizzante, un breve
verbale sui risultati delle discussioni svolte.
8. Nel progettare un’assemblea d’Istituto, il Comitato studentesco ne
fisserà la durata e le modalità di svolgimento. L’assemblea potrà
occupare l’intera giornata, calcolata in sei ore, oppure solo una parte
di essa; la sua conclusione, comunque, non può avvenire prima
dell’inizio della quinta ora di lezione. Si potrà prevedere una
diversificazione per indirizzo o una articolazione in due fasi: una di
osservazione e una di discussione. Quest’ultima potrà precedere o
seguire la partecipazione ad iniziative di valore culturale, all’interno o
all’esterno della scuola, quali la visione di un film, l’ascolto di una
conferenza, la visita ad una mostra o la condivisione di attività curate
da Enti locali.
9. Il Dirigente vigilerà sull’ordinato svolgimento dell’assemblea d’Istituto
attraverso docenti all’uopo delegati, i quali presenzieranno i lavori se
invitati dagli alunni o se costoro non dimostreranno un buon grado di
organizzazione e di gestione delle attività. Il mancato rispetto delle
regole del vivere civile e della democrazia può portare alla
41
sospensione dell’assemblea d’Istituto ed alla prosecuzione dei lavori,
per il tempo residuo, a livello di gruppo-classe o di classi parallele con
il coordinamento dei rispettivi rappresentanti individuati dagli alunni.
10. Alle assemblee d’Istituto può essere richiesta la partecipazione di
esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli
studenti unitamente agli argomenti da inserire nell’ordine del giorno.
Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio d’Istituto.
42
REGOLAMENTO
LABORATORI INFORMATICI
1. ACCESSO AL LABORATORIO
L’accesso al laboratorio e l’uso dei pc è riservato agli alunni e ai
docenti, altre persone presenti a vario titolo nella scuola devono
concordare l’eventuale uso del laboratorio con la responsabile.
Il laboratorio può essere utilizzato solo per scopi professionali.
Gli alunni possono usare il laboratorio solo se accompagnati da
un’insegnante.
Le classi accederanno al laboratorio secondo l’orario didattico.
Nei giorni e negli orari nei quali l’uso del laboratorio non è stato
assegnato a nessuna classe, è possibile prenotarne l’uso rivolgendosi alla
responsabile dello stesso.
È VIETATO ASSOLUTAMENTE INTRODURRE E CONSUMARE
CIBI E BEVANDE ALL’INTERNO DEI LABORATORI.
2. USO DEI COMPUTER
Poiché il laboratorio è utilizzato da molte persone, è necessario
rispettare nell’utilizzo le seguenti regole:
 Accendere e spegnere correttamente i computer;
 Non installare nuovo software. I docenti che hanno necessità di
installare programmi o cd-rom sono pregati di contattare la
responsabile del laboratorio;
 Segnalare eventuali malfunzionamenti alla referente di
laboratorio e/o annotarli sull’apposito registro;
 Non spostare o eliminare dati e cartelle altrui;
 Memorizzare i propri file nella cartella Documenti. Ciascun utente
dovrà creare una propria cartella personale nella quale
memorizzare i dati;
 I file non archiviati secondo questo criterio potranno essere
eliminati dalla responsabile;
 Onde evitare perdite di dati, si consiglia comunque di effettuare
copie di sicurezza personali del lavoro svolto (es. su cd-rom);
43
 Per ragioni di manutenzione possono essere effettuati, secondo
necessità e al termine delle attività didattiche, interventi di
formattazione (cancellazione dei dati) e reinstallazione del
software;
 Nel caso di individuazione di virus (comparsa di un messaggio
dell’antivirus) prendere nota del messaggio e segnalare
immediatamente il fatto alla responsabile del laboratorio;
 Terminato di utilizzare il laboratorio fare in modo di lasciarlo nelle
migliori condizioni;
 È opportuno che il docente assegni ad ogni alunno una postazione
che lo stesso dovrà rispettare durate tutto l’anno;
 L’alunno, all’inizio della lezione, prima di utilizzare la postazione,
dovrà segnalare al docente di laboratorio o al docente di materia,
eventuali guasti o situazioni problematiche del computer a lui
assegnato;
 È obbligatorio che ogni alunno apponga la propria firma sul
registro delle presenze rispettando il numero del computer a lui
assegnato. I docenti sono responsabili della corretta tenuta del
registro delle presenze degli alunni in laboratorio;
 Il docente a conclusione della lezione controllerà le postazioni e
segnalerà per iscritto eventuali danni alla Responsabile del
Laboratorio;
 Gli alunni che si saranno resi responsabili di un eventuale danno
dovranno risarcirlo economicamente. Nel caso non si riuscisse ad
individuare il responsabile, gli alunni pagheranno in solido.
3. INTERNET: NAVIGAZIONE SICURA
 L’acceso a Internet da parte degli alunni può avvenire solo in
presenza e con il controllo di un docente;
 L’accesso a Internet, anche da parte di altre persone autorizzate,
può avvenire solo per motivi connessi all’attività didattica e alla
formazione.
N.B. Per motivi di sicurezza possono essere adottate soluzioni
tecnologiche che comportano il monitoraggio e la raccolta di informazioni
sulle attività svolte.
44
REGOLAMENTO
LABORATORIO DI FISICA CHIMICA E SCIENZE
1. Registrare sull’ apposito registro presente in laboratorio, classe, ora,
data e materiale utilizzato durante le prove di laboratorio di fisica,
chimica e scienze;
2. Registrare sotto la voce “note” la presenza di eventuali guasti relativi
ai materiali utilizzati;
3. Registrare sotto la medesima voce “note”, eventuali danni causati alle
strumentazioni utilizzate nel corso delle esercitazioni pratiche;
4. Mantenere in ordine il laboratorio, sistemando la strumentazione
adoperata negli appositi armadietti;
5. Pulire gli strumenti utilizzati;
6. Chiudere i rubinetti e disconnettere gli impianti informatici ed
elettrici al termine dell’ utilizzo;
7. Utilizzare le schede apposite sulle quali gli alunni registreranno le
esperienze di laboratorio effettuate.
N.B. Il materiale danneggiato sarà riparato a spese dei responsabili, siano
essi alunni o docenti. Pertanto si richiede la massima collaborazione a
tutti coloro che accederanno al laboratorio, al fine di ridurre quanto più
possibile i danni che la disattenzione e la mancanza di cura possono
causare a cose e persone.
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REGOLAMENTO
DELLA BIBLIOTECA
1. La Biblioteca del nostro Istituto è costituita da circa 6.000 testi, varie
riviste, diapositive, videocassette, audiocassette, cd rom e dvd di
contenuto vario. Tutto il nostro patrimonio librario e multimediale è
a disposizione della comunità scolastica e dell’intero territorio,
ovviamente con gli opportuni limiti e vincoli;
2. Responsabile della Biblioteca è la prof.ssa Francesca Talà, cui è
affidato il compito dell’organizzazione, della catalogazione, della
verifica e del servizio prestiti, garantito tutti i giorni della settimana
dalle ore 9,00 alle ore 13,00;
3. Per incrementare le dotazioni librarie e multimediali della nostra
Biblioteca d’Istituto si tiene conto delle richieste e dei suggerimenti di
tutta la Comunità scolastica;
4. Il responsabile della Biblioteca nello svolgimento del suo lavoro si
avvale dei tradizionali supporti cartacei (moduli e registri) e dei
moderni strumenti informatici;
5. La Biblioteca è attualmente aperta solo di mattina, ma dal prossimo
anno si spera di potenziare il servizio, tenendola aperta almeno 2
pomeriggi, al fine di favorire le ricerche pomeridiane degli alunni, cui
sarà messa a disposizione anche la postazione informatica, con
collegamento internet. Gli orari di accesso alla Biblioteca sono resi
pubblici all’inizio dell’anno scolastico, mediante apposita circolare e
avviso affisso sulla porta d’ingresso della Biblioteca stessa;
6. L’accesso alla Biblioteca è consentito a tutte le componenti
scolastiche tanto per la consultazione, quanto per il prestito. Il
servizio all’utenza esterna potrebbe essere erogato nelle ore
pomeridiane con i limiti che saranno successivamente precisati;
7. La durata dei prestiti non può superare, di norma, i trenta giorni;
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8. Sono escluse dal prestito le opere rare e/o di pregio, le enciclopedie e
il materiale multimediale (video e audio cassette, cd, dvd ,ecc…),
onde evitare il pericolo di danni irreparabili;
9. Tanto per la consultazione, quanto per il prestito, il richiedente dovrà
compilare e firmare la relativa scheda, impegnandosi a restituire il
materiale ricevuto nei tempi stabiliti;
10. L’utente ha l’obbligo di usare il materiale ricevuto con la richiesta
diligenza ed il dovuto senso di responsabilità, rispondendo di
eventuali danni ad esso arrecati. Per il materiale preso in prestito e
non restituito, l’utente risarcirà l’Istituto con un importo pari al
valore commerciale corrente del bene che non è stato reso.
47
REGOLAMENTO
VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE
1. Le visite guidate saranno di norma programmate all’inizio dell’anno
scolastico. Sarà possibile, tuttavia, nel corso dell’anno, cogliere
opportunità nuove che il Consiglio di classe giudichi di alto valore
formativo e coerenti con gli obiettivi educativi indicati nel Piano
dell’offerta formativa.
I Consigli di Classe, pertanto, definiranno in sede di programmazione:
 La meta e il percorso da proporre agli allievi delle singole classi, in
relazione agli obiettivi didattico-educativi fissati;
 I docenti accompagnatori (uno per ogni 15 allievi);
 Il periodo di effettuazione del viaggio;
 Il mezzo di trasporto più idoneo al tipo di attività in relazione alle
distanze ipotizzate, secondo parametri di sicurezza, comfort ed
economia.
Il Dirigente Scolastico, d’intesa con il DSGA, bandirà un’unica gara di
appalto tra i diversi vettori, per le uscite didattiche e per le visite guidate, e
gare di appalto tra le agenzie che si proporranno per organizzare i viaggi
d’istruzione, ai fini dell’individuazione delle offerte più convenienti.
Il Coordinatore del Consiglio di Classe:
 Comunicherà agli allievi e alle famiglie la proposta di viaggio
d’istruzione con definizione di mete ed obiettivi didatticoeducativi e verificherà la disponibilità da parte di allievi e famiglie
ad effettuare lo stesso;
 Richiederà l’autorizzazione scritta alle famiglie per effettuare il
viaggio d’istruzione;
 Indicherà, in accordo con il DSGA, le modalità di pagamento della
quota partecipativa per ogni singolo allievo e le comunicherà agli
interessati;
 Consegnerà in segreteria le ricevute dei versamenti;
48
 Consegnerà agli studenti, quindici giorni prima della partenza, con
obbligo di comunicazione alle famiglie, l’itinerario definitivo
completo di indicazione su alberghi e numeri di telefono delle
strutture.
La Segreteria:
 Individuerà il vettore per le uscite didattiche e le visite guidate;
 Provvederà a richiedere i preventivi di spesa alle Agenzie di
Viaggio;
 Stilerà il prospetto comparativo delle offerte pervenute per
sottoporlo alla Giunta Esecutiva e al Consiglio di Istituto;
 Provvederà all’ordine all’Agenzia vincitrice della gara di appalto,
dopo aver verificato il versamento da parte degli allievi della
quota partecipativa;
 Provvederà alla conferma delle prenotazioni;
 Predisporrà gli ordini di servizio per i docenti accompagnatori con
gli elenchi ufficiali degli allievi.
I Docenti accompagnatori:
 Definiranno le prenotazioni per eventuali visite a musei e mostre;
 Gestiranno i documenti di viaggio ed i documenti di identità degli
allievi partecipanti.
Le uscite didattiche si realizzeranno durante l’orario scolastico
mattutino. Le visite guidate, invece, si effettueranno nell’arco di una sola
giornata. I viaggi d’istruzione, quali strumenti per collegare l’esperienza
scolastica all’ambiente esterno nei suoi aspetti fisici, paesaggistici, umani,
culturali e produttivi, avranno una durata di tre giorni per le seconde, terze
e quarte classi e di sette giorni per le quinte classi. Per queste ultime classi
la durata si ridurrà a cinque giorni se il mezzo di trasporto scelto sarà
l’aereo. I Consigli di classi parallele potranno decidere di effettuare lo
stesso viaggio d’istruzione.
2. Il numero e la durata delle uscite didattiche, delle visite guidate e dei
viaggi saranno ridotti e/o saranno completamente annullati se, a
causa della discontinuità nella frequenza da parte dell’intera classe o
di più di un terzo dei suoi alunni, il Consiglio di classe dovesse temere
49
di non disporre del tempo necessario per completare tutta l’attività
didattica in aula, che costituisce il
presupposto cognitivo
indispensabile per trarre profitto da simili iniziative ed esperienze.
3. Di norma i viaggi dovranno concludersi in un giorno pre-festivo, così
da consentire ai partecipanti adeguato riposo prima della ripresa
delle lezioni. Più classi parallele potranno associarsi per formare
gruppi tali da realizzare un risparmio nelle spese di trasporto.
4. Vista la necessità che i viaggi di istruzione, “sotto il profilo della
sicurezza”, presentino “sufficienti elementi di garanzia” (C.M.
2.10.1996, n. 623), saranno escluse da tali iniziative le classi e gli
alunni che non daranno prova di possedere un adeguato senso della
legalità e della responsabilità personale e sociale.
5. I viaggi di istruzione dovranno comportare un onere finanziario
sostenibile da parte della maggioranza assoluta delle famiglie degli
alunni
delle classi coinvolte. Saranno, pertanto, rispettati
scrupolosamente i tetti di spesa fissati dal Consiglio d’Istituto.
L’organizzazione e l’effettuazione dei viaggi verranno affidate, per le
varie competenze ed i diversi compiti:
 A Consigli di Classe (definizione della meta, docenti
accompagnatori, periodo, mezzo di trasporto;
 A Dirigente scolastico e al DSGA (gara);
 A Coordinatore del Consiglio di Classe (comunicazione e rapporti
con gli alunni e le famiglie, autorizzazioni, ricevute versamenti,
programma definitivo per le famiglie);
 Alla Segreteria (mezzo di trasporto, richiesta preventivi, prospetto
comparativo offerte, ordine all’Agenzia, prenotazioni, ordine di
servizio agli accompagnatori);
 Al Consiglio di Istituto (delibera di aggiudicazione gara);
 Ai Docenti accompagnatori (eventuali contatti con Musei o altro,
gestione documenti di viaggio, vigilanza).
6. Gli alunni disponibili a partecipare al viaggio di istruzione
formalizzeranno la propria adesione attraverso il versamento
anticipato di una quota pari a € 50 per le classi iniziali o intermedie e
a € 100 per le quinte classi.
50
7. I viaggi di Istruzione non potranno essere realizzati se i partecipanti
non costituiscono la maggioranza assoluta della classe. Sarà possibile,
su segnalazione del Consiglio di classe, sovvenzionare parzialmente o
totalmente la partecipazione di alunni che non abbiano dato la
propria adesione per motivi finanziari.
8. Gli alunni che si comporteranno scorrettamente durante una visita
guidata o un viaggio di istruzione, dando prova di inadeguato senso di
responsabilità, perderanno la possibilità di effettuare esperienze
analoghe nell’anno scolastico successivo e, se appartenenti alle classi
del triennio, saranno penalizzati nell'assegnazione del voto di
condotta, che, facendo media con i voti delle altre discipline, inciderà
automaticamente nell’assegnazione del punteggio aggiuntivo del
credito scolastico.
51
REGOLAMENTO
CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO
Il Centro Sportivo Scolastico opera sulla base di un Progetto inserito
annualmente nel P.O.F. di Istituto, su indicazioni che il M.I.U.R. comunica
alle scuole attraverso le “Linee Guida” a carattere nazionale e territoriale
ed attraverso le Circolari applicative che disciplinano tutte le attività di
Educazione Fisica, Motoria e Sportiva delle scuole di ogni ordine e grado.
Il Centro Sportivo Scolastico opera attraverso la costituzione di
gruppi/squadra di studenti, distinti per interessi o discipline sportive e per
fasce di età, ponendo doverosa attenzione anche ai disabili, con l’intento di
contribuire alla promozione delle attività motorie per tutti e la
valorizzazione delle eccellenze.
Tra le finalità del Centro Sportivo Scolastico, negli specifici
programmi annuali, verranno individuati, oltre ai classici obiettivi
riguardanti lo studio delle diverse discipline sportive, anche attività
educative trasversali di accoglienza e integrazione degli studenti, per
contrastare episodi di bullismo e prevenire forme di dipendenza da alcol,
tabacco e doping.
Il Progetto farà parte del P.O.F. di istituto e troverà spazio in ambito
curricolare, extra curricolare ed opzionale.
Le ore di insegnamento frontale previste per l’attuazione del
progetto, saranno programmate secondo quanto disciplinato dall’articolo
87 del vigente Contratto Nazionale di Lavoro del comparto scuola, che
costituisce lo strumento indispensabile per la realizzazione delle finalità
esplicitate nel presente documento; tale istituto, tradizionalmente facente
parte dello stato giuridico dei docenti di educazione fisica, permetterà di
usufruire degli stanziamenti ministeriali previsti per le ore aggiuntive di
avviamento alla pratica sportiva, fino ad un massimo di sei settimanali per
ogni docente. Queste ore debbono essere utilizzate con carattere di
continuità per tutto l’anno, al fine di creare negli alunni un’abitudine
sportiva nello stile di vita e permettere loro di percepirla come una attività
regolare e tendenzialmente quotidiana.
52
L’utilizzo delle ore di avviamento alla pratica sportiva deve essere
adeguatamente registrato e documentato per verificare la partecipazione
degli alunni nelle diverse attività per essere monitorato e rendicontato dai
dirigenti scolastici per consentire all’Amministrazione di analizzare i dati,
rilevare fabbisogni, valutare la necessità di eventuali variazioni per il
futuro.
Per l’organizzazione il Dirigente Scolastico utilizzerà i docenti di
educazione fisica resisi disponibili e tra loro individuerà e nominerà quello
incaricato del coordinamento del Centro Sportivo.
Questo, in collaborazione con i colleghi di Educazione fisica, dovrà redigere
un programma didattico-sportivo con tutte le iniziative da proporre agli
studenti durante l’anno scolastico. Il progetto quantificherà anche gli oneri
finanziari per la sua realizzazione, e necessari per avanzare la richiesta di
accesso ai fondi delle ore di avviamento alla pratica sportiva, il cui
finanziamento avverrà nei limiti delle risorse destinabili a livello nazionale.
Per ogni anno scolastico il “Programma delle attività” costituirà la
necessaria integrazione del presente regolamento.
53
REGOLAMENTO UFFICIO TECNICO
Visto il DPR 15 marzo 2010 n. 88
Vista la Direttiva ministeriale n. 57 del 15 luglio 2010 “linee guida degli
Istituti Tecnici”
Vista la delibera del Collegio dei Docenti del 22 ottobre 2011
Vista la delibera del Consiglio di Istituto del 3 novembre 2011
PREMESSA
L’Ufficio Tecnico
 collabora con la direzione dell’Istituto,
 si raccorda con gli insegnanti impegnati nello svolgimento delle
esercitazioni pratiche e con il personale A.T.A., per
l’individuazione, lo sviluppo e il funzionamento ottimale delle
attrezzature tecnologiche e delle strumentazioni necessarie a
supporto della didattica;
 assume un ruolo rilevante in una scuola che considera la didattica
di laboratorio come una delle sue caratteristiche distintive ai fini
dell’acquisizione delle competenze da parte degli studenti,
 estende il suo campo d’azione a tutte le aree disciplinari
attraverso la predisposizione di un piano di attività per l’uso
programmato degli spazi e delle attrezzature, la ricerca delle
soluzioni logistiche e organizzative più funzionali alla didattica ed
anche per la condivisione in rete delle risorse umane,
professionali e tecnologiche disponibili.
Sulla base delle autonome scelte organizzative dell’Istituto l’ufficio
tecnico diviene una risorsa per lo sviluppo qualitativo delle competenze
organizzative della scuola, soprattutto raccordandosi con tutte le strutture
(per esempio, i dipartimenti) previste per la gestione e la realizzazione di
progetti didattici condivisi.
Anche per questo, è importante che i responsabili dell’ufficio
tecnico provvedano ad assicurare una adeguata gestione dell’archiviazione e della documentazione ai fini della piena fruibilità delle conoscenze
esistenti e di quelle accumulate nel tempo.
54
Per soddisfare le esigenze di manutenzione e adeguamento
continuo delle risorse tecniche necessarie all’attività didattica e al
funzionamento generale dell’istituto, l’ufficio tecnico sviluppa una
progettazione che parte dalla rilevazione delle necessità evidenziate dai
responsabili dei dipartimenti e dei laboratori e dall’individuazione di
categorie di beni o di servizi da approvvigionare; interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria da mettere in atto; possibili
integrazioni di risorse disponibili sul territorio anche in rete con altri
istituti.
Il funzionamento e la gestione dell’ufficio tecnico sono descritti nel
regolamento di istituto, che indica, con trasparenza, le procedure e le
modalità operative adottate per rispondere agli obiettivi che l’istituzione
scolastica si è data per innalzare la qualità delle attività didattiche.
Art. 1
L’Ufficio Tecnico è un organismo amministrativo e di coordinamento delle
tecnologie e strumenti didattici come tale:





è responsabile della gestione degli acquisti e della manutenzione
delle strutture e degli strumenti dell’Istituto;
è strumento essenziale della funzionalità del sistema dei
laboratori e della ristrutturazione didattica complessiva;
agisce in raccordo con le indicazioni didattiche dei Dipartimenti;
monitora la qualità delle attrezzature aggiornando le conoscenze
relative all’evoluzione tecnologica;
cura la funzionalità dei laboratori, delle strumentazioni
audiovisive e multimediali avvalendosi della collaborazione dei
Responsabili dei laboratori, dell’ assistente tecnico.
Art. 2
Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico, nominato dal Dirigente
Scolastico per competenze ed esperienze specifiche, fa parte del servizio
prevenzione e sicurezza, dello staff del Dirigente e si raccorda con il DSGA
per gli aspetti amministrativi e contrattuali
55
Art. 3
Per tutti gli aspetti organizzativi/amministrativi generali, l’Ufficio
Tecnico fa capo al Direttore Amministrativo, il quale, ricevute le direttive di
massima e gli obiettivi dal Dirigente Scolastico predispone gli interventi e
gli strumenti necessari al raggiungimento dei risultati attesi.
Per quanto attiene gli aspetti didattici ed organizzativi correlati, l’Ufficio
Tecnico fa capo al Dirigente Scolastico o, in qualità di facilitatore, al
referente docente all’uopo individuato.
Art. 4
L’ufficio si occupa di rinnovare, organizzare e coordinare la
strumentazione didattica dell’Istituto.
Le richieste devono pervenire in forma scritta da parte dei responsabili di
plesso, dei responsabili dei laboratori, dal coordinatore del Centro
Scolastico sportivo, dei docenti entro il primo mese di scuola per
permettere l’elaborazione del programma annuale.
Nelle richieste devono figurare i riferimenti necessari all’identificazione del
tipo di materiale, delle caratteristiche richieste, della motivazione, della
destinazione d’uso e dell’eventuale urgenza.
Art. 5
L’ufficio collabora con gli insegnanti preposti allo svolgimento delle
esercitazioni pratiche nei vari laboratori, allo scopo di determinare le
condizioni migliori per lo svolgimento in essi dell’attività didattica.
Pertanto:



Funge da supporto ai responsabili di laboratorio, per individuare
in ciascuna specializzazione le problematiche tecniche attinenti lo
sviluppo dell’attività didattica;
Tiene i rapporti con gli insegnanti per l’informazione tecnica
relativa a materiali ed apparecchiature da impiegare nelle
esercitazioni, con particolare riguardo ai problemi di ordine
didattico;
Promuove le riunioni con gli insegnanti addetti ai laboratori per
determinare un migliore uso degli stessi;
56

Promuove lo sviluppo delle aree tecniche, suggerendo innovazioni
tecnologiche e stimolando allievi e colleghi alla ricerca ed alla
collaborazione.
Per l’anno scolastico 2011/12 l’Ufficio Tecnico è così composto:
Dirigente Scolastico prof.ssa Maria Rosa Rizzo;
DSGA Rag. De Benedittis Cosimo;
Referente Responsabile Prof. Chezzi Francesco;
Componente docente Prof.ssa Marzano (F.S. laboratori);
Componente amministrativo Sig. Papa Giorgio;
Componente tecnico Sig. Stifani Davide.
57
CARTA DEI SERVIZI
PRINCIPI FONDAMENTALI
L'Istituto Superiore "E. Vanoni" (Tecnico Economico e Tecnologico)
di Nardò, nel rispetto degli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione Italiana, pone
al centro delle sue attività la crescita e lo sviluppo dell'alunno come
persona e come referente fondamentale della formazione scolastica.
1. UGUAGLIANZA
Nessuna discriminazione nell'erogazione del servizio scolastico può
essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, etnia, lingua, religione,
opinioni politiche, condizioni psico-fisiche e socio-economiche.
2. IMPARZIALITÀ E REGOLARITÀ
2.1 Tutti gli operatori del servizio scolastico agiscono secondo criteri
di obiettività ed equità.
2.2 Attraverso tutte le sue componenti e l'impegno delle istituzioni
collegate, l’I.I.S.S. “E. Vanoni” garantisce la regolarità e la continuità del
servizio e delle attività educative, nel rispetto dei principi e delle norme
sanciti dalle leggi e in applicazione delle disposizioni contrattuali in
materia.
3. ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE
3.1 La Scuola s'impegna, con opportuni ed adeguati atteggiamenti
ed azioni di tutti gli operatori del servizio, a fornire l'accoglienza dei
genitori e degli alunni, l'inserimento e l'integrazione di questi ultimi, con
particolare riguardo alla fase d'ingresso alle classi iniziali e alle situazioni di
rilevante necessità. Speciale impegno è prestato per la soluzione delle
problematiche relative agli studenti lavoratori, agli stranieri, a quelli
degenti negli ospedali o lungodegenti a casa, a quelli in situazioni di
handicap.
3.2 Nello svolgimento delle proprie attività, ogni operatore ha pieno
rispetto dei diritti e degli interessi dello studente.
58
4. DIRITTO DI SCELTA - FREQUENZA - DISPERSIONE.
4.1 L'iscrizione alla Scuola è libera, nei limiti della struttura e del
numero degli alunni per classe. In caso di eccedenza di domande, la
selezione sarà effettuata in base al criterio della territorialità (residenza,
domicilio, sede di lavoro dei familiari) e del merito. Si riconosce, inoltre,
all'utente la facoltà di scegliere l'iscrizione ai corsi funzionanti e, all'interno
di essi, alle sezioni attivate, nei limiti, tuttavia, della capienza disponibile e
nel rispetto delle norme vigenti e dei criteri per la formazione delle classi
stabiliti dal Collegio dei docenti e dal Consiglio d'Istituto.
4.2 La regolarità della frequenza e la limitazione della dispersione
degli alunni sono assicurate con interventi di prevenzione e controllo, in
stretta collaborazione con le famiglie e le altre istituzioni coinvolte. A tal
fine è costituito all'interno della Scuola un osservatorio capace di rilevare
in modo costante e, ove necessario, tempestivo i fenomeni di dispersione,
di abbandono e di partecipazione discontinua. L'osservatorio è costituito:
dalla Funzione strumentale per il diritto-dovere all’istruzione e alla
formazione, dal docente collaboratore delegato per i rapporti con le
famiglie, dai docenti coordinatori dei Consigli di classe, dai docenti
referenti per i progetti di Educazione alla Salute e dagli operatori del C.I.C.
5. EFFICIENZA, TRASPARENZA, QUALITÀ E AGGIORNAMENTO
5.1 Il Dirigente Scolastico, i docenti, il personale, i genitori e gli
alunni sono protagonisti e corresponsabili nell'attuazione della Carta dei
servizi, attraverso una gestione partecipata della scuola, nel rispetto dei
poteri degli organi collegiali e delle procedure vigenti.
5.2 La Scuola, autonomamente o in collaborazione con
l'Amministrazione Provinciale di Lecce e gli Enti Locali, favorisce le attività
extra-curriculari che realizzino funzione di promozione culturale, sociale e
civile, consentendo l'uso degli edifici e delle attrezzature fuori dall'orario
del servizio scolastico.
5.3 Al fine di promuovere ogni forma di partecipazione, garantisce
la massima semplificazione delle procedure ed un'informazione completa e
trasparente.
59
5.4 L'attività scolastica, ed in particolare l'orario di servizio dei
docenti e del personale si uniforma a criteri di efficienza, di efficacia e di
flessibilità nell'organizzazione dei servizi amministrativi.
5.5 Per una qualità del servizio, che trova elementi portanti nella
fase dell'aggiornamento, la Scuola garantisce e organizza le modalità
dell'aggiornamento del personale con propri interventi diretti e/o in
collaborazione con istituzioni e enti culturali, nell'ambito delle linee
d'indirizzo e delle strategie d'intervento definita dall'amministrazione della
Pubblica Istruzione.
6. LIBERTÀ DI INSEGNAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE
6.1 La programmazione didattico-educativa è rispettosa della libertà
d'insegnamento dei docenti e garantisce la formazione dell'alunno,
facilitandone la potenzialità evolutiva e contribuendo allo sviluppo
armonico della personalità nel rispetto degli obiettivi formativi evidenziati
nei piani di studio di ciascun indirizzo.
6.2 La formazione costituisce un impegno per tutto il personale
scolastico e un compito per l’amministrazione che assicura interventi
organici e regolari.
7. AREA DIDATTICA
7.1 La Scuola, con l'apporto delle competenze professionali del
personale e con la collaborazione e il concorso delle famiglie, delle
istituzioni e della società civile, è responsabile della qualità delle attività
educative e si impegna a garantire l'adeguatezza alle esigenze culturali e
formative degli alunni, nel rispetto di obiettivi educativi validi per il
raggiungimento delle finalità istituzionali.
7.2 La Scuola richiede a quella di provenienza informazioni idonee
per conoscere l'andamento scolastico di ciascun alunno e predispone
strumenti per procedere ad un orientamento più mirato e personalizzato,
da permettere così scelte più responsabili dopo la maturità. Ciò per
garantire la continuità educativa tra diversi ordini e gradi dell'istruzione e
uno sviluppo armonico della personalità degli alunni.
60
7.3 Nella scelta dei libri di testo e delle strumentazioni didattiche, la
Scuola assume come criteri di riferimento: - la validità culturale; - la
funzionalità educativa; - le esigenze dell'utenza; e come criterio di
orientamento: - l'uniformità dei testi per tutti i corsi.
7.4 Nell'assegnazione dei compiti da svolgere a casa, i docenti
operano in coerenza con la programmazione didattica del Consiglio di
classe, tenendo presenti le necessità di rispettare razionali tempi di studio
degli alunni, la possibilità da parte degli alunni di frequentare attività
inerenti a progetti del Collegio dei docenti elaborati, nonché di usufruire di
tempo libero.
7.5 Nel rapporto con gli allievi, i docenti colloquiano in modo pacato
e teso al convincimento, non ricorrono ad alcuna forma di intimidazione o
minacce di punizioni mortificanti, si predispongono a tenere nella dovuta
considerazione le richieste e i suggerimenti, educano al dialogo e al
confronto.
7.6 La Scuola adotta e pubblica il POF .
7.7 Nell’ambito del POF il Collegio dei Docenti nella programmazione educativa:
 Progetta i percorsi formativi correlati agli obiettivi ed alle
finalità delineati nei programmi;
 Armonizza l'attività dei Consigli di classe, individuando gli
strumenti per la rilevazione delle situazioni iniziali e finali e
per la verifica delle situazioni valutazione dei percorsi
didattici;
 Elabora, sulla base dei criteri del Consiglio d'istituto, le attività
di orientamento, formazione integrata, attività di recupero e
di sostegno, nonché le attività inerenti a progetti individuati
dal Collegio dei docenti;
 Predispone personale e mezzi per contatti con le istituzioni
scolastiche presenti sul territorio nazionale e dei Paesi
europei;
 Individua le agenzie culturali e le agenzie economiche e
tecniche territoriali, con le quali instaurare rapporti di
61
collaborazione per lo svolgimento di attività curricolari ed
extrascolastiche;
 Progetta riunioni di studio, anche di orientamento per le
classi terminali, con la presenza di esperti e/o ex alunni;
 Formula questionari in entrata e uscita.
Nella programmazione didattica, elaborata e approvata dai Consigli
di classe:
 Delinea i percorsi formativi delle classi e dei singoli alunni,
adeguando ad essi gli interventi operativi;
 Utilizza il contributo dei vari dipartimenti (aree disciplinari) per
il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità educative
indicati dal Consiglio di classe e dal Collegio dei docenti;
 Sottopone sistematicamente la stessa programmazione
didattica a momenti di verifica e di valutazione dei risultati, al
fine di adeguare l'azione didattica alle esigenze formative
emergenti in itinere.
L’I.I.S.S. “E. Vanoni” è cosciente che la formazione globale
dell’alunno avviene attraverso una serie di attività, di cui fanno parte
anche quelle dei programmi ministeriali, anche se questi ultimi non sono
nè principali, nè esclusivi, per cui adotta il contratto formativo che è un
accordo tra le parti in vista del raggiungimento di obiettivi comuni. Esso si
stabilisce, in particolare, tra il docente e l'allievo, ma coinvolge l'intero
Consiglio di classe, gli organi della Scuola, i genitori, gli enti esterni preposti
o interessati al servizio scolastico.
Sulla base del contratto formativo, elaborato in coerenza con gli
obiettivi formativi definiti ai diversi livelli:
l'allievo deve conoscere:
a)
b)
c)
d)
e)
il livello di partenza;
gli obiettivi didattico-educativi del suo curricolo;
il percorso per raggiungerli;
le fasi del suo curricolo;
i criteri di valutazione;
62
il docente deve:
a) esplicitare la propria offerta formativa;
b) motivare il proprio intervento didattico;
c) esplicitare le strategie, gli strumenti di verifica, i criteri di
valutazione;
d) comunicare tempestivamente agli allievi i risultati delle prove
orali e, nell'arco di 10 giorni, quelli delle prove scritte.
il genitore deve:
a) conoscere l'offerta formativa, le strategie didattiche e i criteri
di valutazione;
b) esprimere pareri e proposte;
c) collaborare nelle attività;
d) conoscere a richiesta i risultati delle prove orali e scritte.
8. SERVIZI AMMINISTRATIVI
8.1 La Scuola individua, fissandone e pubblicandone gli standard e
garantendone altresì l'osservanza ed il rispetto, i seguenti fattori di qualità
dei servizi amministrativi: - celerità delle procedure; - trasparenza; informazione dei servizi di segreteria; - tempi di attesa agli sportelli: flessibilità degli orari degli uffici a contatto con il pubblico.
8.2 La distribuzione dei moduli di iscrizione è effettuata "a vista" nei
giorni previsti, in orario potenziato e pubblicizzato in modo efficace.
8.3 La segreteria garantisce lo svolgimento della procedura di
iscrizione alle classi in un massimo di 10 minuti dalla consegna delle
domande,
8.4 - Il rilascio dei certificati è effettuato nel normale orario di
apertura della segreteria al pubblico, entro il tempo massimo di tre giorni
lavorativi per quelli di iscrizione e frequenza e di cinque giorni per quelli
con votazioni e/o giudizi. - Gli attestati e i documenti sostitutivi del
diploma possono essere richiesti a partire dal terzo giorno lavorativo
successivo alla pubblicazione dei risultati finali. - I documenti di valutazione
degli alunni sono consegnati direttamente dal capo d'istituto o dai docenti
63
incaricati entro cinque giorni dal termine delle operazioni generali di
scrutinio.
8.5 Gli uffici di segreteria - compatibilmente con la dotazione
organica di personale amministrativo - garantiscono un orario di apertura
al pubblico, di mattina dalle ore 11.00 alle ore 12.00 e di pomeriggio in n. 2
giorni prestabiliti della settimana: martedì e venerdì dalle ore 15.00 alle
ore 18.00. L'ufficio di presidenza riceve il pubblico sia su appuntamento
telefonico sia secondo un orario di apertura comunicato con appositi
avvisi.
8.6 L’Istituto assicura all'utente la tempestività del contatto
telefonico, stabilendo al proprio interno modalità di risposta che
comprendano il nome dell'Istituto, il nome e la qualifica di chi risponde, la
persona o l'ufficio in grado di fornire le informazioni richieste.
8.7 Presso l'ingresso e presso la segreteria sono presenti e
riconoscibili operatori scolastici in grado di fornire all'utenza le prime
informazioni per fruire del servizio. Gli operatori scolastici indossano, per
l'intero orario di lavoro ed in modo ben visibile, il cartellino di
identificazione. Il regolamento d'Istituto è affisso all'albo e letto e
commentato in tutte le classi nei primi giorni dell'anno scolastico.
9. CONDIZIONI AMBIENTALI
9.1 L'ambiente scolastico è pulito, accogliente, sicuro. Le condizioni
di igiene e sicurezza dei locali e dei servizi garantiscono una permanenza a
Scuola confortevole per gli alunni e per il personale. I Lavoratori
socialmente utili ed i collaboratori scolastici si adoperano per garantire la
costante igiene dei servizi. La Scuola si impegna, in particolare, a
sensibilizzare le istituzioni interessate, comprese le associazioni dei
genitori, degli utenti e dei consumatori, al fine di garantire agli utenti la
sicurezza interna ed esterna.
9.2 La Scuola è in possesso di un piano di sgombero atto a garantire
la sicurezza e l’incolumità degli alunni e del personale in casi di emergenza
e/o di calamità, ai sensi della legge 626/94.
64
10. INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE
La Scuola assicura spazi ben visibili ed adibiti all'informazione; in
particolare sono predisposti spazi per:
a) tabella dell'orario di lavoro dei dipendenti (orario dei docenti;
orario, funzioni e disposizione del personale amministrativo,
tecnico e ausiliario);
b) organigramma degli uffici (Dirigenza, primo collaboratore e
servizi);
c) organigramma degli organi collegiali;
d) organico del personale docente e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario;
e) albi d'istituto;
f) notizie sindacali;
g) comunicati degli studenti;
h) comunicati dei genitori.
Sollecita, altresì, mediante avvisi da consegnare agli studenti o
tramite spedizione postale, incontri con le famiglie.
11. PROCEDURA DEI RECLAMI E VALUTAZIONE DEL SERVIZIO
11.1 I reclami possono essere presentati al Dirigente Scolastico della
Scuola o a persona dallo stesso designata, ed espressi in forma orale,
scritta, via fax e devono contenere generalità, indirizzo e reperibilità del
proponente. I reclami orali e via fax debbono, successivamente, essere
sottoscritti. Il Dirigente scolastico, dopo aver esperito ogni possibile
indagine in merito, risponde in forma scritta con celerità e, comunque, non
oltre quindici giorni, attivandosi per rimuovere le cause che hanno
provocato il reclamo.
Qualora il reclamo non sia di competenza del Dirigente Scolastico, al
reclamante saranno fornite indicazioni circa il corretto destinatario.
Annualmente il Dirigente formula per il Consiglio d'Istituto una relazione
analitica dei reclami e dei successivi provvedimenti. Tale relazione è
inserita nella relazione generale del Consiglio d'Istituto sull'anno scolastico.
11.2 Allo scopo di raccogliere elementi utili per la valutazione del
servizio, la Scuola effettua una valutazione della qualità del servizio
65
erogato mediante questionari da sottoporre ai genitori, personale e
studenti. I questionari, che vertono sugli aspetti organizzativi, didattici ed
amministrativi del servizio, prevedono una graduazione delle risposte e la
possibilità di formulare proposte. Nella formulazione delle domande, si
tiene conto di eventuali indicatori forniti dall'amministrazione scolastica e
dagli enti locali. Alla fine di ciascun anno scolastico il Dirigente Scolastico
redige una relazione sull'attività formativa della scuola.
12. ATTUAZIONE DELLA CARTA DEI SERVIZI
Le indicazioni contenute nella presente Carta si applicano fino a
quando non intervengono, in materia. disposizioni modificative, contenute
nei contratti collettivi o in norme di legge.
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INDICE
Regolamento d’Istituto
pag. 2
Regolamento di disciplina
pag. 10
Statuto delle studentesse e degli studenti
pag. 21
della scuola secondaria
Regolamento sul Divieto di Fumo
pag. 34
Regolamento Assemblee
- Consiglio d’Istituto, Collegio dei Docenti e Consiglio di Classe
pag. 38
- Di Classe e di Istituto
pag. 40
Regolamento Laboratori
- Informatici
pag. 43
- Fisica Chimica e Scienze
pag. 45
Regolamento Biblioteca
pag. 46
Regolamento Visite Guidate e Viaggi d’Istruzione
pag. 48
Regolamento Centro Sportivo Scolastico
pag. 52
Regolamento Ufficio Tecnico
pag. 54
Carta dei Servizi
pag. 58
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Scarica

carta dei regolamenti - Istituto Vanoni Nardò