I.P. 9705_5_SASSARI_9_Layout 1 03/10/12 14.19 Pagina 1 Vita Informazioni Tecniche 1 N. 9 SETTEMBRE 2012 M E N S I L E D I I N F O R M A Z I O N E T E C N I C A COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI SASSARI ORGANO UFFICIALE - VIA M. ZANFARINO, 12 - 07100 SASSARI - TEL. 079 278322 - FAX 079 278334 Cartostampa Chiandetti srl - Via Vittorio Veneto - 33010 Reana del Rojale/UD - Reg. Tribunale di Udine - n. 19/2000 del 19 luglio 2000 - Poste Italiane S.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB UDINE - Anno dodicesimo - Periodicità mensile - € 4,00 - Direttore responsabile Luigi Chiandetti Panorama di Laerru (SS) 9705_5_SASSARI_9_Layout 1 03/10/12 14.19 Pagina 2 COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI SASSARI Via M. Zanfarino, 12 - 07100 SASSARI Tel. 079 278322 - Fax 079 278334 E-mail: [email protected] www.geometri.ss.it Sommario • C.N.G. 3 Segnalazione utility 3 Agenzia del Territorio - Circolare n. 2/2012 del 7 agosto 2012 3 Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio dell'8 agosto 2012 4 Schema-tipo di scrittura privata per il conferimento di incarico professionale 8 Agenzia del Territorio - Nota n. 43927 del 17/09/2012 • Agenzia del Territorio 10 Provvedimento 8 agosto 2012 Modalità di presentazione delle domande di voltura • Cassa di Previdenza 12 Caro Collega... • Geo-C.A.M. 13 Organismo di Mediazione Nazionale Geometri “GEO-C.A.M.” - Requisiti di iscrizione - Modalità di iscrizione 14 Corso di formazione per mediatori professionisti • Polizze 16 Legge finanziaria 2011 Polizza Responsabilità civile professionale Polizza tutela legale 9705_5_SASSARI_9_Layout 1 03/10/12 14.19 Pagina 3 C.N.G. 3 Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati Prot. N. 0008359 del 31/07/2012 presso Ministero della Giustizia Oggetto: SEGNALAZIONE UTILITY Al fine di supportare i colleghi che operano nel campo catastale, si ritiene opportuno segnalare 3 utility gratuite che riguardano: • VISUALTAF.T del Geom. Beppe Catania di Verbania. E' un portale gratuito per la ricerca rapida e la visualizzazione dei Punti Fiduciali nazionali sui principali servizi di mappe geografiche e foto satellitari disponibili in rete: Google MapsTM, Google Earth PluginTM, Bing MapsTM, SEAT TuttoCittàTM (PagineGialle VisualTM). Attraverso il sito è possibile la consultazione grafica di Punti Fiduciali e distanze misurate con diverse modalità di ricerca, la verifica on line delle distanze misurate di un proprio libretto con quelle già presenti in archivio etc. (scaricabile dal sito www.geomangelorizzo.it/tipologiep10) vuole essere di ausilio per una facile individuazione delle tipologie degli atti di aggiornamento con procedura Pregeo 10. • OK PREGEO del Geom. Udino Ranzato di Piove di Sacco (Padova). Dal sito www.dioptra.it è possibile scaricare questa utility che permette il salvataggio dell'archivio di Pregeo, file Arch2.mdb, in automatico e subito dopo attiva Pregeo. Si ringraziano i colleghi autori dei software in argomento, per il fattivo contributo messo a disposizione della categoria. Con i migliori saluti. Il Presidente Geom. Fausto Savoldi • TIPOLOGIE P10 del Geom. Angelo Rizzo di Castre (Lecce). L'applicativo denominato “TipologieP10.exe" Prot. N. 8702 Oggetto: del 09/08/2012 AGENZIA DEL TERRITORIO - CIRCOLARE N. 2/2012 DEL 7 AGOSTO 2012 - NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI CENSIMENTO DEI FABBRICATI RURALI AI SENSI DELL'ART. 13, COMMI 14-BIS, L4-TER, L4-QUATER DEL DECRETO LEGGE 6 DICEMBRE 2011, N. 201 E DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 26 LUGLIO 2012 Si comunica che, in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia 26 luglio 2012, l'Agenzia del Territorio ha diramato la circolare indicata in oggetto, i cui contenuti, peraltro, erano stati già segnalati con nota CNGeGL prot. 645 del 19.01.2012. Il testo, con i relativi allegati, è disponibile sul sito dell'Agenzia www.agenziaterritorio.it (Norme e decreti - Circolari e risoluzioni). Si informa, inoltre, che le nuove procedure indicate nella circolare. in oggetto, necessitano di un breve Oggetto: periodo di sperimentazione. A tale scopo sono stati individuati i seguenti Uffici Provinciali: • per la procedura DOCFA, Forlì, Vicenza e Ravenna (con esclusione del telematico) • per l'apposizione dell'annotazione prevista per le domande di ruralità, Benevento, Vicenza e Cuneo. Saranno gli stessi Uffici provinciali che provvederanno a contattare i relativi Collegi locali. Con i migliori saluti. Il Presidente Geom. Fausto Savoldi Prot. N. 8869 del 29/08/2012 PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO DELL'8 AGOSTO 2012 "MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI VOLTURA RIGUARDANTI ATTI SOGGETTI AD ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE CHE COMPORTANO MUTAMENTO NELL'INTESTAZIONE CATASTALE" Si comunica che sul sito dell'Agenzia del Territorio (www.agenziaterritorio.it - Norme e decreti - Provvedimenti, decreti e comunicati dell'Agenzia) è disponibile il testo del provvedimento in oggetto. Con i migliori saluti. Il Presidente Geom. Fausto Savoldi Numero nove SETTEMBRE 2012 9705_5_SASSARI_9_Layout 1 03/10/12 14.19 Pagina 4 4 C.N.G. Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati Prot. N. 0008897 del 31/08/2012 presso Ministero della Giustizia Oggetto: SCHEMA-TIPO DI SCRITTURA PRIVATA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE La descrizione dell'oggetto dell'incarico ed i contenuti della prestazione da inserire nello schema fanno riferimento alle "specifiche" consultabili sul sito www.eng.it tenendo conto che quelle attualmente riportate sono provvisorie e saranno sostituite da quelle definitive non appena completata la procedura di approvazione da parte dell'UNI. Con i migliori saluti. Il Presidente Geom. Fausto Savoldi Come preannunciato, si invia in allegato lo schematipo di scrittura privata per il conferimento di incarico professionale. Si fa specifico avviso che: • il contenuto dello schema è preordinato a salvaguardare sia gli interessi del professionista sia gli interessi del suo committente; di conseguenza, si raccomanda di osservare particolare attenzione nel caso si vogliano apportare modifiche all'articolato. SCHEMA-TIPO DI SCRITTURA PRIVATA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE SCRITTURA PRIVATA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE Il giorno ____________________ dell'anno ____________________ presso ____________________ , con la presente scrittura privata, da valere a tutti gli effetti di legge, TRA il Sig. ____________________ , nato a ____________________ , (Prov.) ____________________ , il ____________________ , C.F./P.IVA ____________________ , residente in ____________________ , identificato a mezzo (documento) ____________________ rilasciato da (autorità) ____________________ in data ____________________ , di cui si allega copia, in proprio ovvero nella qualità di Amministratore e/o legale rappresentante della _________________ , con sede in _________________ , via __________________ , n. __________________ , P.IVA ____________________ , iscritta al Registro delle Imprese di ____________________ , al n. ____________________ , di seguito denominato "Committente" E il Geom. ____________________ , nato a ____________________ , (Prov.) ____________________ , il ____________________ , P.IVA/C.F. ____________________ , residente in ____________________ , in proprio ovvero nella qualità di ____________________ della ____________________ , con sede in ____________________ , via ____________________ , n. ____________________ , P.IVA ____________________ , iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di ____________________ , con il n. ____________________ , di seguito denominato “Geometra". Premesso che: ‑ il Committente ha interesse a1 ____________________ , (DESCRIVERE INTERESSE DEL COMMITTENTE) ed intende conferire incarico al Geometra; ‑ il Geometra è abilitato a svolgere la prestazione professionale funzionale all'espletamento dell'incarico e si dichiara disponibile ad accettare; tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue: Art. 1) Conferimento dell'incarico professionale Il Committente conferisce al Geometra ____________________ , l'incarico professionale 2 ____________________ , la cui descrizione è specificata al successivo Art. 3). Art. 2) Accettazione dell'incarico professionale Il Geometra accetta l'incarico garantendo la qualità della prestazione nell'esclusivo interesse del Committente. Art. 3) Oggetto della prestazione dei Geometra La prestazione del Geometra per l'espletamento dell'incarico consiste in: Numero nove SETTEMBRE 2012 9705_5_SASSARI_9_Layout 1 03/10/12 14.19 Pagina 5 C.N.G. DESCRIZIONE ANALITICA: 3 ___________________________________________________________________________________________________________________________ , Si allegano sotto la lettera a) le pertinenti specifiche previste dagli Standard di qualità, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente scrittura privata. Art. 4) Durata della prestazione In considerazione della programmazione del lavoro e delle normali tempistiche conseguenti ai termini osservati dalle amministrazioni preordinate al rilascio dei documenti di assenso o delle certificazioni, la prestazione sarà espletata dal Geometra entro ____________________ , a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente scrittura ovvero dalla data di avvenuta consegna della documentazione necessaria, salvo il tempo ulteriormente necessario al fine di far fronte a motivate e oggettive circostanze sopravvenute che giustifichino la dilazione del termine. Art. 5) Onorari e rimborsi spese Le parti concordano espressamente ed accettano: 5.1 di stabilire, quale onorario professionale spettante al Geometra per l'espletamento dell'incarico, la somma di € ____________________ 4 ( ____________________ Euro). 5.2 l'onorario è stato determinato tenendo conto dell'importanza dell'opera in ragione della sua natura, con riferimento: 5.2.1 al suo costo e/o alla complessità delle attività professionali richieste per la sua realizzazione o redazione; 5.2.2 alle difficoltà e quantità delle singole prestazioni, adempimenti e attività necessarie alla sua completa e corretta esecuzione 5. 5.3 L'onorario spettante al Geometra potrà variare in mancanza di preventiva pattuizione, solo per motivate ed oggettive maggiori onerosità sopravvenute, in misura non superiore al ____________________ (max 10%), fatto salvo quanto previsto al successivo punto 5.7. 5.4 Oltre all'onorario come sopra pattuito, sono a carico del Committente il contributo dovuto alla Cassa Previdenza ed Assistenza Geometri, oltre l'IVA e le imposte come per legge, al momento dell'emissione della fattura. 5.5 Nell'onorario sono comprese le spese generali di studio. Nell'onorario non sono comprese le spese pertinenti l'evasione di pratiche amministrative (diritti di segreteria, diritti erariali, ecc.), documentate e anticipate per conto del Committente e sostenute dal Geometra, il cui rimborso sarà richiesto a parte ed effettuato a piè di lista. 5.6 Nell'onorario non sono comprese le seguenti spese che potranno essere sostenute dal Geometra: 5.6.1 spese per l'uso dell'auto, necessarie ed oggettivamente connesse all'esigenza di percorrere distanze superiori a 10 km per lo svolgimento dell'incarico, i cui relativi rimborsi saranno calcolati secondo le tariffe ACI e saranno rimborsate a piè di lista, fino ad un massimo di € _________________ ( _________________ Euro); 5.6.2 spese per viaggi, vitto e alloggio per trasferte fuori sede, che saranno rimborsate, previa specifica e preventiva autorizzazione, a piè di lista. 5.7 Nel caso in cui circostanze sopravvenute rendano maggiormente gravoso l'adempimento delle prestazioni (maggiori lavori, varianti, spese impreviste, ricorso a prestazioni di differenti professionalità, collaborazione o competenza di altri professionisti (vedi successivo Art. 7)), il Geometra provvede a fornire la necessaria e tempestiva informazione al Committente. L'onorario relativo a tali eventuali prestazioni professionali non previste dovrà essere oggetto di separata e preventiva pattuizione. 1 Consultare l'elenco contenente le tipologie di incarico rispondenti alle specifiche di cui agli Standard di qualità (solo ai fini conoscitivi vedi sito CNG www.cng.it). 2 Vedi descrizione tipologie di incarico, rif. alla nota n. 1. 3 Inserire la descrizione estesa della prestazione di cui alla nota 1 e, dove esistenti, riportare i riferimenti ed i titoli delle pertinenti specifiche previste dagli Standard di qualità allegate alla presente scrittura privata sotto la lettera a) (pubblicate sul sito del CNG www.cng.it), eventualmente escludendo fasi/compiti non richiesti o aggiungendo attività non previste, specificando, in ogni caso, la tipologia e l'ubicazione dei beni immobili interessati, la procedura, ecc.. Eventualmente indicare succinte informazioni sui contenuti degli elaborati in termini di quantità e qualità (come quantità, il numero e la complessità degli adempimenti, degli elaborati necessari, dei sopralluoghi ed accessi, ecc.: come qualità, il livello di apporto intellettuale e di professionalità, il livello di dettaglio degli elaborati, il particolare metodo o procedura che il professionista intende utilizzare per il conseguimento del risultato). In caso abbiano rilevanza, specificare i compiti che si prevede di svolgere. 4 L'ammontare dell'onorario è indicato in importi certi, liquidi ed esigibili, in acconti alle scadenze prefissate e a saldo a prestazione esple- tata (per la quantificazione del quale possono essere consultate le ex tariffe o altri listini ma solo in termini di orientamento o base del calcolo da riassumere in importi definiti). 5 Ai fini della determinazione dell'onorario del professionista concorrono i seguenti fattori: a) il valore dell'opera, calcolato sulla base del suo attendibile preventivo o del suo consuntivo lordo, nel caso di opere e lavori già eseguiti; b) il parametro base variabile calcolato in relazione al valore della singola categoria d'opera o all'importo dei lavori e quantificato in una percentuale; c) il grado di complessità delle prestazioni (normale o minima, elevata, massima) espressamente motivato e calcolato in base alla situazione specifica di contesto delle singole prestazioni; d) le prestazioni necessarie per il corretto espletamento dell'incarico e la loro incidenza specifica ai tini della realizzazione dell'opera; e) l'ammontare degli oneri e delle spese necessarie per l'esecuzione delle prestazioni di cui sopra. Numero nove SETTEMBRE 2012 5 9705_5_SASSARI_9_Layout 1 03/10/12 14.19 Pagina 6 6 C.N.G. 5.8 In caso di recesso, rimane l'obbligo a carico del Committente di corrispondere al Geometra le spese sostenute e l'onorario dovuto per l'attività fino a quel momento svolta 6. Art. 6) Dichiarazione del Committente sulla conoscenza delle modalità di svolgimento dell'incarico Il Committente afferma di essere stato reso edotto dal Geometra, con dichiarazioni verbali comprensibili e dettagliate, e di aver compreso l'entità delle procedure e degli adempimenti necessari per conseguire il risultato, l'opportunità di fare eventuale ricorso a collaborazioni professionali specialistiche (calcolo del c.a., responsabile sicurezza, progettazione di impianti, etc.) e relative modalità (vedi successivo Art. 7)). Art. 7) Ausiliari e consulenti del Geometra 7.1 Il Committente autorizza espressamente il Geometra ad avvalersi dei propri collaboratori di studio (dipendenti, praticanti, ecc.) per lo svolgimento dell'incarico. 7.2 Eventuali professionisti terzi necessari al ‑ completo espletamento dell'incarico saranno incaricati direttamente dal Committente. 7.3 Gli onorari necessari per compensare i professionisti terzi di cui sopra, incaricati direttamente dal Committente, non sono compresi nell'onorario di cui al precedente Art. 5) e saranno fatturati dal professionista terzo con nota a parte, indirizzata direttamente al Committente. Art. 8) Pagamenti Il Committente si impegna al pagamento degli onorari professionali convenuti, con le seguenti modalità: € ______________________________________ quale acconto, alla data di sottoscrizione della presente scrittura privata; € ______________________________________ quale secondo acconto, alla data ____________________ € ______________________________________ a saldo, alla data ____________________ Il pagamento dovrà essere effettuato entro giorni dall'emissione della fattura o proforma di parcella. Art. 9) Obblighi del Geometra 9.1 Con l'assunzione dell'incarico il Geometra si impegna a prestare la propria opera usando la diligenza richiesta dalla natura dell'attività da esercitare, dalle leggi e dalle norme deontologiche della professione. 9.2 II Geometra, ai sensi dell'art. 2235 c.c., custodisce la documentazione fornita dal Committente per il tempo strettamente necessario all'espletamento dell'incarico (salvo diversi accordi con il Committente) e per quello ulteriore eventualmente previsto dalla legge. 9.3 II Geometra si impegna a rispettare il segreto professionale e a non divulgare fatti o informazioni di cui è venuto a conoscenza in ragione dell'espletamento dell'incarico, né degli stessi può fare uso, sia nel proprio che nell'altrui interesse, avendo cura e vigilando che anche i collaboratori, i dipendenti ed i tirocinanti mantengano lo stesso segreto professionale. Art. 10) Obblighi del Committente 10.1 II Committente si impegna a fornire al Geometra la seguente documentazione necessaria all'espletamento dell'incarico: (ELENCARE DOCUMENTAZIONE) ______________________________________________________________________________________ Il Committente, anche ai sensi e per gli effetti del precedente Art. 4), prende atto che la legge prevede termini e scadenze obbligatori per gli adempimenti connessi alla prestazione professionale indicata al precedente Art. 3). La consegna della documentazione di cui sopra, occorrente per definire la prestazione professionale, non sarà oggetto di sollecito da parte del Geometra, che, pertanto, declina ogni responsabilità per mancata o tardiva esecuzione del mandato dovuta a ritardo, incuria o inerzia da parte del Committente. 10.2 Il Committente si impegna a collaborare con il Geometra ai tini dell'esecuzione del presente incarico, consentendogli ogni attività di accesso e controllo alla proprietà, ai documenti ed ai dati necessari per l'espletamento dell'incarico stesso. Il Geometra potrà avvalersi, per le operazioni di rilievo, di campagna e/o di cantiere, di aiutanti e/o collaboratori di propria fiducia. 10.3 Il Committente si impegna a comunicare formalmente al Geometra qualsiasi fatto o circostanza o variazione, la cui conoscenza possa risultare utile e inerente all'incarico conferito. Art. 11) Clausola risolutiva espressa Con riferimento al precedente Art. 8), qualora il ritardo dei pagamenti si protragga per oltre ____________________ giorni rispetto al termine pattuito, il Geometra, ai sensi dell'ad. 1456 c.c., ha facoltà di risolvere il presente contratto comunicando al Committente, con lettera raccomandata air, la propria volontà di avvalersi della presente clausola con riserva di ulteriori azioni. La risoluzione avrà effetto a decorrere dalla data di avvenuto ricevimento della comunicazione da parte del Committente, presso il domicilio dichiarato nel presente incarico professionale. 6 Prestazioni parziali: studio di fattibilità; stime e valutazioni; misurazioni, rilievi di unità immobiliari, rilievi topografici, restituzione grafica di rilievi, redazione di PREGEO, redazione di D0cFA; analisi e classificazione documentazione tecnica; stime sommarie o analitiche; consulenze e pareri; piani economici, computi metrici e metrici estimativi; progettazione preliminare; progettazione definitiva per l'acquisizione di autorizzazioni e/o pareri; progettazione esecutiva; pianificazione e programmazione fasi di lavoro; direzione dei lavori; coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione o di esecuzione; certificazioni energetiche; monitoraggi; verifiche e collaudi. Numero nove SETTEMBRE 2012 9705_5_SASSARI_9_Layout 1 03/10/12 14.19 Pagina 7 C.N.G. Art. 12) Recesso Il Committente può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, revocando il mandato conferito, senza alcun obbligo di motivazione. In tal caso, il Committente sarà comunque tenuto a rimborsare le spese sostenute ed a pagare il compenso dovuto per l'opera già svolta, ai sensi e per gli effetti del precedente Art. 5.8. Il Geometra può recedere dal presente contratto per giusta causa. In tale circostanza, egli ha diritto al rimborso delle spese sostenute ed all'onorario per l'opera svolta, ai sensi e per gli effetti del precedente Art. 5.8. Il mancato adempimento degli obblighi, di cui al precedente Art. 10), costituisce giusta causa di recesso. Il diritto di recedere dal presente contratto deve essere esercitato dal Geometra in modo da non recare pregiudizio al Committente, dandogliene comunicazione per iscritto, a mezzo raccomandata air o mediante altra modalità legalmente riconosciuta, con un preavviso di ____________________ giorni. Art. 13) Polizza assicurativa Il Geometra dichiara di essere assicurato per la responsabilità civile contro i rischi professionali, con polizza n. ____________________ contratta con la Compagnia di Assicurazioni con massimale di € ____________________ . Art. 14) Controversie ‑ Tentativo obbligatorio di conciliazione ‑ Foro esclusivo Le parti espressamente pattuiscono che ogni controversia nascente dab collegata al presente contratto, derivante dalla sua applicazione eio interpretazione, dovrà essere preliminarmente oggetto di un tentativo di conciliazione. La sede della mediazione sarà ____________________ [indicare la città]. Nel caso di esito negativo del tentativo di conciliazione di cui al precedente comma, le parti espressamente pattuiscono che, in deroga ai principi di individuazione del Foro, per ogni controversia nascente dab collegata al presente contratto, derivante dalla sua applicazione eio interpretazione, il Foro competente sarà, in via esclusiva, quello di ____________________ . Art. 15) Elezione di domicilio Ai fini del presente contratto e di ogni eventuale controversia da esso nascente o ad esso collegata, il Committente dichiara di eleggere domicilio in ____________________ . Ai fini del presente atto e di ogni eventuale controversia da esso nascente o ad esso collegata il Geometra dichiara di eleggere domicilio in ____________________ . Art. 16) Varie Il Geometra dichiara di non trovarsi, per l'espletamento dell'incarico, in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi delle disposizioni di legge. Per quanto non espressamente previsto, le parti fanno riferimento alle vigenti leggi, al codice deontologico ed all'ordinamento professionale dei Geometri. A L L E G AT I Si allegano al presente contratto, per formarne parte integrante e sostanziale: a) Schede relative alle 'Specifiche" di cui agli Standard di qualità della prestazione (vedi sito CNGeGL www.cng.it); b) Informativa sul trattamento dei dati personali; c) Copia del documento identificativo del Committente. Redatto e sottoscritto in doppio originale il ____________________ in ____________________ IL COMMITTENTE IL GEOMETRA ____________________ ____________________ Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, si approvano specificatamente gli articoli: Art. 1) Conferimento dell'incarico professionale; Art. 2) Accettazione dell'incarico professionale; Art. 3) Oggetto della prestazione del Geometra; Art. 4) Durata della prestazione; Art. 5) Onorari e rimborsi spese; Art. 6) Dichiarazione del Committente sulla conoscenza delle modalità di svolgimento dell'incarico; Art. 7) Ausiliari e consulenti del Geometra; Art. 8) Pagamenti; Art. 9) Obblighi del Geometra; Art. 10) Obblighi del Committente; Art. 11) Clausola risolutiva espressa; Art. 12) Recesso; Art. 13) Polizza assicurativa; Art. 14) Controversie ‑ Tentativo obbligatorio di conciliazione ‑ Foro esclusivo; Art. 15) Elezione di domicilio; Art 16) Varie. IL COMMITTENTE IL GEOMETRA ____________________ ____________________ Redatto e sottoscritto in doppio originale il ____________________ in ____________________ Numero nove SETTEMBRE 2012 7 9705_5_SASSARI_9_Layout 1 03/10/12 14.19 Pagina 8 8 C.N.G. Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati Prot. N. 9572 del 20/09/2012 presso Ministero della Giustizia Oggetto: AGENZIA DEL TERRITORIO - NOTA N. 43927 DEL 17/09/2012 ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO CON ATTRIBUZIONE DELLA RENDITA PRESUNTA SANZIONI AMMINISTRATIVE DI CUI ALL'ART. 11, COMMA 7, DEL DECRETO LEGGE 2 MARZO 2012, N. 16, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 26 APRILE 2012, N. 44 - CHIARIMENTI ED ISTRUZIONI OPERATIVE A seguito delle numerose richieste di chiarimento pervenute all'Agenzia del Territorio in merito alle sanzioni amministrative previste dall'Articolo 11, comma 7, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, la medesima Agenzia ha provveduto a diramare una nota esplicativa sulle modalità di applicazione delle suddette sanzioni, indirizzata ai propri uffici (allegata). Si ritiene doveroso ed estremamente utile diffondere immediatamente la suddetta nota a tutti gli iscritti, al fine di una corretta applicazione del previsto ravvedimento operoso per le sanzioni dovute in caso di ritardo nella presentazione degli atti di aggiornamento in parola. Con i migliori saluti. Il Presidente Geom. Fausto Savoldi ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO CON ATTRIBUZIONE DELLA RENDITA PRESUNTA SANZIONI AMMINISTRATIVE DI CUI ALL'ARTICOLO 11, COMMA 7, DEL DECRETO LEGGE 2 MARZO 2012, N. 16, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 26 APRILE 2012, N. 44 - CHIARIMENTI E ISTRUZIONI OPERATIVE In riferimento alle attività in oggetto, pervengono alla scrivente diverse richieste di chiarimenti in ordine all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 11, comma 7, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 (1), in merito alle quali si rappresenta quanto segue. Come noto, la norma in esame prevede l'obbligo, per i titolari di diritti reali sugli immobili non dichiarati in catasto, al quali è stata attribuita, ai fini fiscali, una rendita presunta, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, di presentare gli atti di aggiornamento catastale entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui all'articolo 2, comma 5-bis, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. Inoltre, nell'ipotesi di mancato rispetto del suddetto temine, il secondo periodo della norma sopra richiamata, prevede l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 2, comma 12, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Al riguardo, si ritiene opportuno precisare che li legislatore mostra dl aver correlato le sanzioni Numero nove in esame al mancato rispetto dello specifico termine previsto dallo stesso articolo 11, comma 7; in tale prospettiva, l'obbligo di curare il prescritto adempimento entro il citato termine dl 120 giorni si configura come autonoma fattispecie, nel cui peculiare ambito deve essere attivato l'eventuale procedimento sanzionatorio. Tanto premesso, si ricorda in primo luogo, con riferimento ai comunicati del 3 maggio 2012(2), emanati ai sensi del citato articolo 2, comma 5bis, del decreto legge n. 225 del 2010, che gli stessi sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 102 di pari data; nei casi dl specie, pertanto, il predetto termine di 120 giorni, al cui infruttuoso spirare è correlata l'applicabilità della sanzione in esame, risulta scaduto Il 31 agosto 2012(3). Per quanto concerne, poi, le concrete modalità di determinazione e di applicazione della sanzione dl cui trattasi, si rimanda al chiarimenti forniti in proposito con la circolare n. 2 del 2002, emanata dall'Agenzia del Territorio, con cui sono state illustrate le disposizioni generali In materia dl sanzioni amministrative tributarie, stabilite dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con specifico riferimento all'ambito delle violazioni In materia catastale. SETTEMBRE 2012 9705_5_SASSARI_9_Layout 1 03/10/12 14.19 Pagina 9 C.N.G. Con tale documento di prassi si sono altresì precisati i presupposti per l'applicabilità dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13(4) del D.Lgs. n. 472 del 1997, istituto the si ritiene applicabile anche con riferimento alla fattispecie in esame Alla luce di quanto sopra esposto, se l'atto dl aggiornamento viene presentato entro 90 giorni, ovvero entro un anno, dallo scadere del termine previsto per l'adempimento spontaneo (nel caso di cui trattasi, 120 giorni dalla data di pubblicazione dei comunicati di cui si è detto), si rende applicabile la riduzione della sanzione, rispettivamente, ad un dedmo ovvero ad un ottavo del minimo edittale. Rimane fermo che, come chiarito nella predetta circolare n. 2 del 2002, l'istituto in esame può trovare applicazione solo a condizione che: • il soggetto che sia incorso in una violazione della norma catastale provveda spontaneamente e direttamente a regolarizzare la propria posizione, entro i termini fissati dalla norma; • la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività dl accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza; • il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento dei tributi dovuti. In tutti gli altri casi - qualora i soggetti obbligati non abbiano presentato l'atto di aggiornamento catastale, ovvero quando, pur essendoci stato l'adempimento spontaneo e lo stesso sia tardivo o comunque difettino (e condizioni per l'applicabilità del ravvedimento operoso - ]'Ufficio dovrà provvedere a contestare la violazione e ad irrogare le correlate sanzioni ai sensi dell'articolo 16 del citato D.Lgs. n. 472 del 1997, notitlcando apposito atto ai soggetti inadempienti. Riepilogando, possono verificarsi le seguenti ipotesi: a) riduzione della sanzione ad un decimo del minimo edittale previsto, nell'ipotesi dl regolarizzazione entro novanta giorni: € 103,20; b) riduzione della sanzione ad un ottavo del minimo edittale previsto, nell'ipotesi dl regolarizzazione entro un anno: € 129,00; c) contestazione e irrogazione della sanzione, ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. n. 472 del 1997, nella misura determinata dall'ufficio, nell'ipotesi di presentazione dell'atto di aggiornamento oltre l'anno, ovvero anche nell'ipotesi di presentazione entro l'anno, qualora dilettino i presupposti per beneficiare del ravvedimento operoso: da un minimo di C 1.032,00 ad un massimo € 8264,00. In quest'ultimo caso, le sanzioni, da contestare entro i previsti termini decadenziali, de- Numero nove vono essere applicate secondo i principi e i criteri generali stabiliti dal menzionato decreto legislativo. In considerazione di quanto sopra esposto e per quanto concerne gli aspetti operativi connessi alla riscossione delle sanzioni amministrative in oggetto, si richiede alla Direzione centrale Sistemi informativi di voler interessare il partner tecnologico Sogei, in coordinamento anche con la Direzione centrale Pianificazione controllo e amministrazione, affinché vengano: a) adeguate le procedure informatiche, con riferimento alla nuova tipologia di violazione esaminata nella presente nota, mediante l'inserimento di un nuovo campo negli applicativi In uso (Docfa telematico, procedure di cassa e di ausilio allindividuazione delle posizioni sanzionabili) che consenta di riportare la data di pubblicazione del comunicato dal quale far decorrere i termini per il calcolo del ravvedimento operoso. b) integrate le voci del listino, in uso alla procedura di cassa. Nelle more dell'implementazione delle procedure informatiche per l'invia del DOCFA telematico, i professionisti interessati possono indicare una data fittizia come data di ultimazione lavori che, per il caso in esame è il 1 agosto 2012, specificando nella relazione del Mod. D la circostanza e l'effettiva data di ultimazione lavori. Tanto si rappresenta sui quesiti posti e trattati can la presente, invitando le strutture territoriali a darne conoscenza all'utenza professionale interessata. IL DIRETTORE Franco Maggio 1 Si riporta il testo della norma: “Per le unità immobiliari per le quali è stata attribuita la rendita presunta ai sensi del comma 10 dell'articolo 19 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come integrato dall’art. 2 comma 5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, i soggetti obbligati devono provvedere alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale entro 120 giorni dalla data di pubblicazione, nella Gazzetta ufficiale, del comunicato di cui all'articolo 2 comma 5-bis del decretolegge 29 dicembre 2040, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. In caso di mancata presentazione entro tale termine si applicano le sanzioni amministrative di cui all’art. 2 comma 12 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23”. 2 Prima rase dl pubblicazione della rendita presunta all'albo pretorio comunale. 3 Si evidenziano peraltro le disposizioni del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 1° giugno 2012, con il quale sono stati sospesi i termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo. Il termine finale di sospensione è stato prorogato al 30 novembre 2012 dal decreto ministeriale 24 agosto 2012. 4 Come modificato, da ultimo dall'art. 1, comma 20, lett. a), della legge 13 dicembre 2010, n. 220. SETTEMBRE 2012 9 9705_5_SASSARI_9_Layout 1 03/10/12 14.19 Pagina 10 10 Agenzia del Territorio PROVVEDIMENTO 8 AGOSTO 2012 Modalità di presentazione delle domande di voltura riguardanti atti soggetti ad iscrizione nel registro delle imprese che comportano mutamento nell’intestazione catastale Il Direttore dell'Agenzia del Territorio d’intesa con il Direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572 e successive modificazioni; Visto il regolamento per l'esecuzione delle disposizioni legislative sul riordinamento dell'imposta fondiaria, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539; Visto il regolamento per la conservazione del nuovo catasto dei terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153; Vista la legge 1° ottobre 1969, n. 679, concernente la «Semplificazione delle procedure catastali»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, concernente il «Perfezionamento e revisione del sistema catastale»; Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, che ha istituito presso la camera di commercio l'ufficio del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile; Visto il decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, concernente il «Regolamento recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari» e, in particolare, l'art. 5 comma 3, il quale stabilisce che la modifica o l'integrazione dei modelli, delle formalità e delle procedure per gli adempimenti degli obblighi di cui al regolamento stesso possono essere adottate con provvedimento del Direttore generale del Dipartimento del territorio; Visto l'art. 1 del decreto legislativo 18 gennaio 2000, n. 9, che ha aggiunto, tra l'altro, gli articoli 3-bis, 3-ter e 3-sexies del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, riguardanti l'utilizzazione di procedure tele- Numero nove matiche per gli adempimenti in materia di registrazione, di trascrizione, di iscrizione, di annotazione e di voltura degli atti relativi a diritti sugli immobili; Visto il decreto 13 dicembre 2000, emanato dal Direttore generale del Dipartimento delle entrate e dal Direttore generale del Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze, di concerto con il Direttore generale del Dipartimento degli affari civili e delle libere professioni del Ministero della giustizia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302, concernente l'utilizzazione delle procedure telematiche per gli adempimenti in materia di atti immobiliari e l'approvazione del modello unico informatico e delle modalità tecniche necessarie per la trasmissione dei dati; Visto l’art. 1, comma 374, della legge del 30 dicembre 2004, n. 311, concernente la presentazione degli atti di aggiornamento del catasto per via telematica; Visto l’articolo 1, comma 3, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, il quale prevede che, con provvedimento interdirigenziale dei Direttori delle Agenzie delle Entrate e del Territorio, di concerto con il Ministero della giustizia, sono stabiliti i termini e le modalità della progressiva estensione delle procedure telematiche di cui all’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463; Visto il provvedimento interdirigenziale 6 dicembre 2006, emanato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate e dal Direttore dell’Agenzia del Territorio, di concerto con il Capo del Dipartimento degli affari di giustizia del Ministero della giustizia, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2006, concernente l'estensione delle procedure telematiche per gli adempimenti in materia di registrazione, trascrizione, iscrizione, annotazione e voltura ad ulteriori tipologie di atti e di soggetti; Visto l’articolo 1, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente l’obbligo della voltura catastale per gli atti sogget- SETTEMBRE 2012 9705_5_SASSARI_9_Layout 1 03/10/12 14.19 Pagina 11 Agenzia del Territorio ti ad iscrizione nel registro delle imprese, il quale prevede che le modalità attuative concernenti la richiesta e l’esecuzione della voltura catastale siano stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio, adottato d’intesa con il Direttore generale per il commercio, le assicurazioni e i servizi del Ministero dello Sviluppo Economico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, ed in particolare l’art. 6, concernente le funzioni della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione; Visto l’articolo 19 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica; Considerata la necessità di definire le procedure per l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; Vista l’intesa espressa dal Direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico con nota n. 73355 del 18 aprile 2011; Visto il parere reso con nota n. 2011/69820 del 25 maggio 2011 dell’Agenzia delle Entrate; Dispone: Art. 1 (Atti soggetti a voltura) 1. Sono soggetti all’obbligo della voltura catastale tutti gli atti, per i quali è prevista l’iscrizione nel registro delle imprese, che comportano qualsiasi mutamento nell’intestazione catastale dei beni immobili di cui siano titolari persone giuridiche. 2. Ai fini del presente provvedimento, è considerato mutamento dell’intestazione catastale qualsiasi trasformazione sociale, ovvero variazione della denominazione o della ragione sociale, della sede e di ogni altra indicazione identificativa della persona giuridica, rispetto a quanto precedentemente iscritto in catasto, ancorché non direttamente conseguenti a modifica, costituzione o trasferimento di diritti reali. 3. Non comportano mutamento dell’intestazione catastale gli atti relativi al trasferimento della sede nell’ambito dello stesso comune. Numero nove 1. 2. 3. 4. Art. 2 (Modalità di presentazione delle domande di volture) A decorrere dal 15 ottobre 2012, per gli atti di cui all’articolo 1, ricevuti da notai e pubblici ufficiali abilitati alla trasmissione telematica del modello unico informatico per la registrazione, la trascrizione e la voltura catastale, gli adempimenti previsti dal medesimo articolo 1 sono assolti con le procedure telematiche di cui all’art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463. Per gli atti di cui al presente provvedimento, le procedure telematiche possono avere ad oggetto: a) la richiesta di registrazione e le domande di volture catastali; b) le domande di volture catastali, qualora la registrazione sia stata eseguita con procedura telematica. Restano ferme le disposizioni del provvedimento interdirigenziale 6 dicembre 2006 e successive modificazioni ed integrazioni per gli atti soggetti ad iscrizione nel registro delle imprese per i quali, oltre alla registrazione e alla voltura catastale, è richiesta la trascrizione. Per gli atti di cui al comma 1, i tributi speciali catastali dovuti per l’esecuzione delle volture sono versati con modalità telematiche, contestualmente alla trasmissione del modello unico informatico. Art. 3 (Modalità di aggiornamento delle banche dati) 1. Le volture catastali presentate ai sensi dell’articolo 2 sono eseguite negli atti catastali informatizzati, con la menzione degli estremi dell’atto da cui hanno origine e dei relativi dati di registrazione. 2. Le modalità dello scambio dei dati relativi all’iscrizione nel registro delle imprese ai fini dell’aggiornamento dell’Anagrafe immobiliare integrata sono definite con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio, d’intesa con il Direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico. Art. 4 (Pubblicazione) 1. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 8 agosto 2012 Il Direttore dell’Agenzia del Territorio Firmato: Gabriella Alemanno SETTEMBRE 2012 11 9705_5_SASSARI_9_Layout 1 03/10/12 14.19 Pagina 12 12 Cassa di Previdenza Prot. N. 621/SP del 06/09/2012 Caro Collega, il controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate sulle attività economiche si è notevolmente intensificato negli ultimi tempi e le verifiche stanno riguardando, come emerge da alcune segnalazioni che poi pervengono anche alla Cassa, gli atti professionali eseguiti dagli iscritti all'Albo sprovvisti di partita IVA. Nel ricordarTi che il compimento ditali atti è già di per sé rilevante ai fini dell'iscrizione alla Cassa secondo la vigente disciplina, che non richiede il carattere della continuità e della esclusività dell'esercizio professionale, mi corre l'obbligo di segnalarTi che l'Amministrazione finanziaria riconosce nell'iscrizione all'Albo un indizio di "abitualità" nell'esercizio della professione, salvo la possibilità di fornire la prova contraria. Con la conseguenza che il reddito derivante dall'attività professionale svolta dall'iscritto all'Albo, seppure occasionalmente, deve essere dichiarato come tale, con tutti i conseguenti obblighi fiscali e contributivi. Ti invito, pertanto, nell'ipotesi di svolgimento di incarichi professionali, a verificare la tua posizione fiscale e previdenziale. Con riferimento, inoltre, al concetto di 'esercizio della professione", Ti segnalo la recente sentenza della Cassazione, nella quale viene specificato come in tale concetto debba ritenersi compreso "oltre all'espletamento delle prestazioni tipicamente professionali (ossia delle attività riservate agli iscritti degli appositi albi) anche l'esercizio di attività che, pur non professionalmente tipiche, presentino, tuttavia un "nesso" con l'attività professionale strettamente intesa, in quanto richiedono le stesse competenze tecniche di cui il professionista ordinariamente si avvale nell'esercizio dell'attività professionale e nel cui svolgimento, quindi, mette a frutto (anche) la specifica cultura che gli deriva dalla formazione tipologicamente propria della sua professione" (Corte di Cassazione, Sez. Lav., sentenza n. 14684/12). Ricordo, infine, ove occorra, che il compimento di atti professionali a rilevanza esterna nell'interesse del datore di lavoro comporta l'iscrizione alla Cassa, tranne quando il CCNL di riferimento preveda un Ruolo Professionale che contempli l'inquadramento di dipendenti iscritti in Albi e, quindi, nel rispetto delle norme che regolano il relativo Ordine professionale. Quanto sopra si comunica a seguito dei ricorrenti quesiti in merito pervenuti dagli iscritti o dai loro commercialisti sulla posizione assunta dalla Cassa con riguardo agli argomenti di cui sopra. Cordiali saluti. Il Presidente Fausto Amadasi Numero nove SETTEMBRE 2012 9705_5_SASSARI_9_Layout 1 03/10/12 14.19 Pagina 13 GEO-C.A.M. 13 ASSOCIAZIONE NAZIONALE GEOMETRI CONSULENTI TECNICI, ARBITRI E MEDIATORI “GEO-C.A.M. presso “Fondazione Geometri Italiani” - Via Cavour, 179/A - 00184 Roma C.F./P.IVA 11404391002 Telefono 06 92957536 - Telefax 06 23328897 www.geo.cam.it - [email protected] - [email protected] ORGANISMO DI MEDIAZIONE NAZIONALE GEOMETRI “GEO-C.A.M.” REQUISITI DI ISCRIZIONE Per la presentazione delle domande di iscrizione all’Organismo di Mediazione GEO-C.A.M. è necessario: PER I GEOMETRI: • Essere iscritti all’Albo Professionale • Essere iscritti all’Associazione GEO-C.A.M. per l’anno in corso • Compilare la domanda di iscrizione all’Organismo di Mediazione GEO-C.A.M. e corredarla dell’attestazione di avvenuto versamento di: - € 130,00 Quale Mediatore - € 130,00 Quale Consulente Tecnico del Mediatore, allegando attestato di iscrizione all’Albo dei CTU del Tribunale territorialmente competente - € 250,00 Quale Mediatore e Consulente Tecnico del Mediatore, allegando attestato di iscrizione all’Albo dei CTU del Tribunale territorialmente competente PER TUTTI GLI ALTRI PROFESSIONISTI: • Compilare la domanda di iscrizione all’Organismo di Mediazione GEO-C.A.M. e corredarla dell’attestazione di avvenuto versamento di: - € 180,00 Quale Mediatore - € 180,00 Quale Consulente Tecnico del Mediatore, allegando attestato di iscrizione all’Albo dei CTU del Tribunale territorialmente competente - € 350,00 Quale Mediatore e Consulente Tecnico del Mediatore, allegando attestato di iscrizione all’Albo dei CTU del Tribunale territorialmente competente MODALITÀ DI ISCRIZIONE La documentazione da allegare a corredo della domanda di iscrizione all’Organismo di Mediazione GEOC.A.M., debitamente compilata e firmata, è la seguente: • Appendice terza • Allegato 1 - Dichiarazione di certificazione di assenza di condanne penali; Possesso requisiti di onorabilità; • Allegato 2 - Dichiarazione di possesso dei requisiti di qualificazione nonchè disponibilità del mediatore; • Allegato 5 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione di assenza di condanne penali. Per quanto concerne gli allegati: • Allegato 3 - Dichiarazione di possesso dei requisiti di qualificazione nonché disponibilità del mediatore ESPERTO NELLA MATERIA INTERNAZIONALE; • Allegato 4 - Dichiarazione di possesso dei requisiti di qualificazione nonchè disponibilità del mediatore ESPERTO NELLA MATERIA DEI RAPPORTI DI CONSUMO. Dovranno essere compilati unicamente se il mediatore è in possesso del requisito di esperto nelle due specializzazioni indicate, dimostrabile con idonea documentazione di corredo. Tutta la documentazione dovrà essere inoltrata in duplice copia originale con raccomandata postale al seguente indirizzo: ASSOCIAZIONE GEO-C.A.M. c/o FONDAZIONE GEOMETRI ITALIANI VIA CAVOUR, 179/A - 00184 ROMA Per eventuali chiarimenti scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica [email protected] Numero nove SETTEMBRE 2012 9705_5_SASSARI_9_Layout 1 03/10/12 14.19 Pagina 14 GEO-C.A.M. 14 ASSOCIAZIONE NAZIONALE GEOMETRI CONSULENTI TECNICI, ARBITRI E MEDIATORI “GEO-C.A.M. presso “Fondazione Geometri Italiani” - Via Cavour, 179/A - 00184 Roma C.F./P.IVA 11404391002 Telefono 06 92957536 - Telefax 06 23328897 www.geo.cam.it - [email protected] - [email protected] CORSO DI FORMAZIONE PER MEDIATORI PROFESSIONISTI (EX ART. 18, COMMA 2, LETTERA F, D.M. 180/2010) Codice CNGeGL: 2011X9990014 Ore complessive n. 50 Crediti Formazione Professionale 25 + 4 per valutazione finale obbligatoria L’Associazione Nazionale Geometri Consulenti Tecnici, Arbitri e Mediatori, emanazione del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati (CNGeGL), ha progettato e organizzato i percorsi formativi finalizzati alla specializzazione di mediatori professionisti, così come regolato dal D.Lgs. del 4 marzo 2010 n. 28. Per l’erogazione dei corsi di formazione, così come definiti dal D.Lgs. 28/2010, collabora con il centro di formazione Power Training, organismo di mediazione abilitato a svolgere la formazione per i mediatori professionisti, accreditato presso il Ministero della Giustizia. Alla conclusione del corso di formazione Power Training rilascerà attestato di partecipazione al corso e di profitto, ad esito positivo della prova di valutazione del discente. L’attestato di cui sopra sarà titolo ai fini dell’iscrizione presso Organismi di Mediazione, previa verifica dei regolamenti degli Organismi stessi. SCHEDA DEL CORSO DI FORMAZIONE • Credenziali per l’accreditamento Per ogni singolo partecipante che avrà i requisiti previsti ex legge, la frequenza al corso e il superamento della prova finale positiva verranno certificati da apposito attestato di qualifica professionale rilasciato da ente accreditato. • Finalita’ del corso Il corso ha l’obbiettivo di formare i mediatori professionisti così come definito dall’ex art. 18, comma 2, lettera F, D.M. 180/2010. • Metodologia didattica La metodologia formativa prevede il coinvolgimento diretto di tutti i partecipanti in esercitazioni, giochi di ruolo e simulazioni di casi pratici, da eseguirsi in ogni fase della formazione, al fine di verificare costantemente le tecniche acquisite; i giochi di ruolo offrono ai partecipanti la possibilità di apprendere le tecniche proposte, in modo rapido e diverso rispetto ai corsi normalmente frequentati. • Profili didattico-scientifici - testo “La mediazione ed il geometra” edito a cura di “GEO-C.A.M,; dispense di approfondimento sui temi oggetto di docenza; modelli di clausole di mediazione; slide riassuntive di ogni lezione; Numero nove • casi per simulazioni; modulistica; Studio e valutazione dei casi; elaborazione tecniche di produzione idee. Condizioni di adesione al corso Il corso di formazione per mediatori professionisti è destinato ai Geometri iscritti agli Albi tenuti presso i Collegi Provinciali Geometri e Geometri Laureati, tenuto conto della particolare importanza e ruolo rivestiti dai Collegi medesimi, quali propulsori di una nuova cultura per affrontare i conflitti in modo amichevole e stragiudiziale. La mediazione, disciplinata dal D.Lgs. del 4 marzo 2010 n. 28, ha previsto che il mediatore acquisisca nel tempo un ruolo ed una preparazione in grado di gestire efficacemente il contenzioso attraverso le tecniche di negoziazione e di facilitazione al raggiungimento dell’accordo tra le parti orientandole verso la soluzione ottimale che le soddisfi entrambe. Il corso di formazione proposto, organizzato dall’Associazione di categoria “GEO-C.A.M.” con il patrocinio del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, sarà erogato da Power Training, la quale sotto la propria responsabilità, rilascerà l’attestato finale di frequenza e abilitazione. Il corso ha durata di n. 50 ore, teorico-pratiche, suddivise in 6 giornate di formazione in aula, oltre n. 4 ore di valutazione; sarà preceduto da un seminario propedeutico di n. 4 ore compreso nel costo. E’ richiesta la frequenza obbligatoria a tutte delle lezioni. Al termine del corso è previsto un esame conclusivo che si svolgerà attraverso un test scritto a risposta multipla sui temi trattati durante i vari moduli formativi ed una prova pratica di gestione di un conflitto in via negoziale, superata la quale verrà rilasciato attestato di partecipazione al corso e di abilitazione allo pratica professionale della mediazione. I discenti dovranno essere massimo 30. Il locale nel quale si terrà il corso dovrà essere dotato di videoproiettore, schermo per proiezioni, lavagna a fogli mobili fornita di pennarelli (rosso e nero), tavolo relatore, sedie per i corsisti. • Costo del percorso formativo Il costo che il Collegio dovrà sostenere è di € 16.200,00 da corrispondere con modalità da concordare con “GEO-C.A.M.”, pari alla quota individuale per n. 30 partecipanti di € 540,00. Il programma del corso è riportato di seguito. SETTEMBRE 2012 9705_5_SASSARI_9_Layout 1 03/10/12 14.19 Pagina 15 GEO-C.A.M. 15 Il presente percorso formativo si sviluppa in 6 giornate, per un numero di ore complessive pari a 50, divise tra parte teorica e parte pratica, aventi specifici contenuti, come dettato dal Regolamento di attuazione di cui all’art. 16, D.lgs. 28/2010. Nel dettaglio si tratta di: normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di mediazione e conciliazione, metodologia delle procedure facilitative e aggiudicative di negoziazione e di mediazione e relative tecniche di gestione del conflitto e di interazione comunicativa, anche con riferimento alla mediazione demandata dal giudice, efficacia e operatività delle clausole contrattuali di mediazione e di conciliazione, forma, contenuti edeffetti della domanda di mediazione e dell’accordo di conciliazione, compiti e responsabilità del mediatore. Il percorso comprende sessioni simulate partecipate dai discenti, nonché una prova di valutazione finale articolata distintamente per la parte teorica e pratica (1 ore destinata alla prova di valutazione della parte teorica, 3 ad una verifica della parte pratica). ARGOMENTO DURATA ORE CONTENUTI • Introduzione al mondo delle a.d.r. e il concetto di giustizia. • Inquadramento storico-culturale della conciliazione/mediazione. • Gli strumenti stragiudiziali di composizione delle controversie: le procedure a carattere contenzioso e non contenzioso (il giudizio; l’arbitrato; la mediazione; la transazione; ecc..). Il 696 bis e la mediazione. • Riconoscere le caratteristiche della mediazione. • I principi e la natura della procedura conciliativa. 4 • Profili giuridici della mediazione del futuro: analisi del d.lgs. 28/2010. - Definizioni, accesso alla mediazione, procedimento di mediazione, obblighi del mediatore, organismi. Il D.M. 180/2010 e le circolari ministeriali. Fisco ed indennità. 4 • La conciliazione transfrontaliera e l’ordinamento sopranazionale. - Direttive, Decisioni, Proposte in tema di conciliazione. • La realtà delle Camere di Commercio e la composizione stragiudiziale delle dispute (l. n. 580/93; l. n. 481/95; l. n. 192/98; l. n. 281/98; l. n. 135/2001, e le ultime novità relative al mondo camerale). • Come si svolge la mediazione presso le Camere di Commercio e/o presso Organismi di Mediazione (disamina del regolamento dell’Organismo di Mediazione Nazionale dei Geometri). • Il ruolo del mediatore/conciliatore: ruolo e compiti nella gestione della procedura conciliativa - indipendenza, imparzialità, neutralità, competenza, autorevolezza, professionalità, esperienza, abilità comunicativa e negoziale. • La deontologia del mediatore/conciliatore (il Codice di condotta dei conciliatori). • Il mediatore/conciliatore facilitatore e valutatore: cenni operativi. 4 Cause della genesi di un conflitto; Aspetti conflittuali ed atteggiamenti delle persone verso il conflitto; Positività e negatività del conflitto; Fattori di genesi del conflitto; Giochi di ruolo sul conflitto. 4 Elementi ed anatomia di una negoziazione; Tipologie di negoziazioni, approccio competitivo e LE TECNICHE DI collaborativo; Strategie negoziali; La teoria di Harvard; I 5 passi della negoziazione cooperaNEGOZIAZIONE tiva; Giochi di ruolo sulla negoziale. 4 LE ABILITÀ DEL MEDIATORE: LA COMUNICAZIONE E LA CREATIVITÀ Le trappole della comunicazione; Le caratteristiche della comunicazione; Lo studio del linguaggio (verbale e corporeo); Gli schemi comportamentali; I canali sensoriali e le porte sensoriali; La comunicazione empatica; L’ascolto; Giochi sulla comunicazione; Il cervello umano; Pensiero laterale e verticale; I metodi di produzione di idee; Giochi di ruolo sulla creatività. 4 • La fase preparatoria: il rapporto con l’organismo di mediazione; la lettura o la non lettura dei fascicoli. • La fase introduttiva: la prima impressione del mediatore; il discorso iniziale; la preparazione del setting. • La prima sessione congiunta iniziale: l’esposizione delle parti e la parafrasi; le domande di chiarimento; l’agenda di negoziazione. 4 • Le sessioni private: La fase esplorativa; La riservatezza; Le domande per individuare gli interessi; Gioco ruolo La ricerca della MAAN e della PAAN Esercitazioni pratiche e simulazioni 4 • Le sessioni private: Riformulazione del conflitto; La generazione di opzioni negoziali; la fase negoziale e la zona di possibile accordo; il “balletto” negoziale ed il ruolo del mediatore. Elaborazione di proposte creative. Tecniche di brainstorming. Esercitazioni pratiche e simulazioni 4 • La sessione congiunta finale. Individuazione delle opzioni: i filtri. Esercitazione pratica di una procedura conciliativa Come affrontare le difficoltà più frequenti. La chiusura 4 PARTE TEORICOINTERATTIVA IL CONFLITTO LE FASI DELLA MEDIAZIONE continua alla pagina seguente... Numero nove SETTEMBRE 2012 9705_5_SASSARI_9_Layout 1 03/10/12 14.19 Pagina 16 16 GEO-C.A.M. ARGOMENTO DURATA ORE CONTENUTI La specificità della procedura nella fase conclusiva La costruzione dell’eventuale proposta delmediatore. Forma, contenuto ed efficacia del verbale diconciliazione. I rimedi esperibili nel caso di inottemperanzadell'accordo. Efficacia e forma dell'accordo raggiunto Le clausole di mediazione Esercitazioni pratiche e simulazioni Il regolamento ed il codice etico della GEO-C.A.M. Questioni etiche e canoni deontologici delmediatore. Requisiti per l’iscrizione nell’elenco dei mediatoridell’Organismo Nazionale dei Geometri, riconosciuto dal Consiglio Nazionale. SIMULARE LA Lo studio di casi pratici. MEDIAZIONE: IL Analisi della simulazione effettuata. PROFESSIONISTA Esercitazione di una procedura tecnica completa. IN AZIONE ESAME FINALE 2 8 TESTO SCRITTO: i quiz saranno a risposta multipla e verteranno sugli argomenti trattati durante i vari moduli formativi, compresa la parte normativa e di gestione della procedura conciliativa. 1 SIMULAZIONE MEDIANTE LINEE GUIDA DEL CONCILIATORE - a) verrà distribuito ai partecipanti un caso da studiare e esaminare attraverso una tabella di riferimento, in cui sono indicati i parametri che di norma un buon conciliatore/mediatore tiene a mente per gestire un conflitto in via negoziale, partendo da posizioni rigide delle parti e giungendo a un accordo condiviso. - b) consiste nella partecipazione dei mediatori a sessioni simulate di mediazione allo scopo di valutare le abilità nell’applicazione pratica delle tecniche e delle strategie di conciliazione. Ogni partecipante, dovrà svolgere il ruolo di mediatore e le loro abilità saranno valutate sulla base di una griglia di indicatori pre-codificati predisposti da GEO-C.A.M. 3 Polizze LEGGE FINANZIARIA 2011 OBBLIGO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE "Il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione peri rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.” POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE POLIZZA TUTELA LEGALE Limite di risarcimento massimale A scelta da Euro 250.000,00 a Euro 2.000.000,00 Per massimali superiori quotazione specifica Limite di risarcimento massimale Retroattività Per chi risulta assicurato per il medesimo rischio, nel periodo immediatamente precedente la stipula della presente assicurazione e senza soluzione di continuità: illimitata Per chi non è assicurato all'atto dell'acquisto della presente assicurazione: 3 anni gratuiti, con possibilità di acquistare retroattività illimitata con supplemento di premio A scelta dell'Iscritto Euro 20.000,00 o Euro 40.000,00 All'interno del massimale sono compresi: diritti e onorari dell'avvocato; spese di viaggio dell'avvocato, spese di viaggio dell'assicurato; spese per CTU/Perito di parte Retroattività Come in corso se esiste polizza per il medesimo rischio avente scadenza contestuale con la data di effetto della presente proposta "Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi dello polizza assicurativa stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale.” "Le condizioni generali delle polizze assicurative possono essere negoziate, in convenzione peri propri iscritti, dagli Ordini di appartenenza e da enti previdenziali dei professionisti.” MARSH E IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI Eventi assicurati: Copertura All Risk Estensioni a titolo esemplificativo e non limitativo: • Mancato rispetto di vincoli edilizi/urbanistici odi altri vincoli imposti dalle autorità pubbliche • Certificazioni e/o dichiarazioni in materia acustica e ambientale • Certificazioni e/o dichiarazioni in ambito energetico • DL. 81/2008 • Attività di conciliatore ex D.M. 180/2010 Franchigie Euro 500,00 per sinistro elevata a Euro 5.000,00 per sinistro per attività ex DL. 81/2008 Premio Predeterminato su fasce di fatturato con il massimo di Euro 300.000,00 Per fatturati superiori ad Euro 300.000,00: quotazione specifica Regolazione su fatturato Nessuna: i premi sono fissi per fascia di fatturato ACCORDO QUADRO TRA IL CNG CON MARSH PER LE POLIZZE DI RC PROFESSIONALE E TUTELA LEGALE PER GLI ISCRITTI Le soluzioni assi curati ve proposte sono state pen sate per rispondere alle specifiche esigenze dell'attività professionale del geometra. Un team Marsh di professionisti a disposizione di tutti gli assicurati per fornire consulenza ed assistenza. Piattaforma on-line dedicata, che consente di avere tutte le informazioni, visionare i documenti ed acquistare le polizze desiderate http://professionistimarsh.it/geometri (Codice di Adesione GGLO711) Le presenti schede non costituiscono contratto e non impegnano il broker o l’assicuratore per il quale valfono le condizioni contrattuali sottoscritte tra le parti. Leggere attentamente il fascicolo informativo di polizza fornito. Per entrambe le coperture per contraente assicurato si intende: Geometra, Studio Associato tra Geometri o Società tra Professionisti (S.T.P.). In caso di Studio Associato/S.T.P. con professionisti iscritti ad altro Ordine professionale seguirà quotazione dedicata, su richiesta. Durata Polizza Annuale senza tacito rinnovo Società Assicuratrice CHARTIS EUROPE SA. Via della Chiusa n. 2, 20123 Milano Numero nove SETTEMBRE 2012 Anni 1 se non esiste polizza per il medesimo rischio avente scadenza contestuale con la data di effetto della presente proposta o se mai stato assicurato in precedenza per il medesimo rischio Eventi assicurati: • Procedimenti penali per reato colposo e doloso, incluso il "patteggiamento" (art. 444 e ss. Codice Penale) • Illeciti Amministrativi: la garanzia comprende il ricorso avverso una sanzione amministrativa pecuniaria emessa nei confronti dell'Assicurato • Inosservanza delle disposizioni dei decreti legislativi 81/2008 codice sicurezza, 196/2003 codice privacy, 152/2006 codice ambiente • Violazione di norme fiscali, tributarie e amministrative • Delitti in ambito della circolazione stradale Franchigie Euro 500.00 per sinistro Premio Predeterminato su fasce di fatturato con il massimo di Euro 500.000,00 Per fatturati superiori ad Euro 500.000,00: quotazione specifica Regolazione Nessuna: i premi sono fissi per fascia di fatturato su fatturato Durata Polizza Annuale senza tacito rinnovo Società Assicuratrice ROLAND Rechtsschutz - Versicherungs AG Rappresentanza Generale per l'Italia Piazza E. Duse, 2, 20122 Milano