ISTITUTO TECNICO STATALE SETTORE TECNOLOGICO REGOLAMENTO D’ISTITUTO VIA SALVATORE MICELI, 400 - 88046 LAMEZIA TERME INDICE Titolo I Finalità Pag. 01 Titolo II Art. 01 Art. 02 Art. 03 Art. 04 Art. 05 Art. 06 Art. 07 Art. 08 Art. 09 Art. 10 Art. 11 Art. 12 Art. 13 Art. 14 Art. 15 Art. 16 Art. 17 Alunni: Disposizioni Generali Domanda di ammissione Frequenza Comport. degli stud. in entr. e in uscita a scuola Rispetto dell’ambiente scolastico e della salute Relazioni con il person. della scuola e con i compagni Comport. degli studenti durante le attività scolastiche Ritardi Entrate posticipate e uscite anticipate Assenze e giustificazioni Le assenze collettive o di gruppo Abbigliamento Custodia degli oggetti Accesso: porte di entrata e d’uscita Accesso alle aule speciali ed alla palestra Spazi comuni Parcheggio Divieto di fumare Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. 02 02 02 02 03 03 04 05 05 06 07 08 08 08 08 08 09 09 Titolo III Art. 18 Art. 19 Art. 20 Art. 21 Rapporti Scuola – Famiglia Apertura ai contributi delle componenti scolastiche Partecipazione Colloqui Comunicazioni Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. 10 10 10 10 11 Titolo IV Art. 22 Art. 23 Uso dei locali e delle attrezzature scolastiche Attrezzature scolastiche Convenzioni ed utilizzazioni degli spazi scolastici e dei laboratori da parte di Enti ed Associazioni esterne alla scuola Pag. Pag. 12 12 Pag. 12 Titolo V Art. 24 Art. 25 Art. 26 Art. 27 Art. 28 Art. 29 Art. 30 Art. 31 Art. 32 Organizzazione delle attività scolastiche Calendario Scolastico Orario delle Lezioni Tasse scolastiche e contributo volontario Vigilanza sugli alunni Insegnamento della Religione Cattolica Piano di evacuazione Informazione Presenza a scuola di persone estranee Dovere di comunicazione delle riunioni Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. 13 13 13 13 14 14 14 14 15 15 Titolo VI Art. 33 Art. 34 Art. 35 Art. 36 Disposizioni Relative alla Vigilanza Alunni Vigilanza durante lo svolgimento attività didattica Entrata in Istituto e in aula. Vigilanza Cambio di ore dei docenti. Vigilanza Intervallo/ricreazione. Vigilanza Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. 16 16 16 16 17 Art. 37 Art. 38 Art. 39 Art. 40 Art. 41 Art. 42 Art. 43 Art. 44 Art. 45 Tragitto aula-uscita dall'edificio a fine lezioni Minori bisognosi di soccorso. Vigilanza Visite guidate e viaggi d'istruzione. Vigilanza Procedure organ. da attivare in caso di infortunio Palestra, Laboratori, Aule speciali. Vigilanza Trasferim. da e verso palestra, laboratori, aule speciali Vigilanza degli alunni in caso di sciopero Assemblea di Classe – Vigilanza Assemblea di Istituto – Vigilanza Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. 17 18 18 18 19 19 19 19 19 Titolo VII Art. 46 Art. 47 Art. 48 Art. 49 Art. 50 Art. 51 Le Assemblee Assemblee Assemblea di Classe Assemblea d’Istituto Comitato studentesco Assemblee dei Genitori Assemblee sindacali e/o sciopero del personale Pag. Pag. Pag, Pag. Pag. Pag. Pag. 21 21 21 22 22 23 23 Titolo VIII Art. 52 Art. 53 Art. 54 Art. 55 Attrezzature tecnico-scientifiche e sportive Dotazione libraria e sussidi didattici Gestione Danni I Direttori di Laboratorio Regolamento Laboratori Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. 24 24 24 24 25 Titolo IX Art. 56 Art. 57 Art. 58 Art. 59 Art. 60 Art. 61 Art. 62 Art. 63 Art. 64 Art. 65 Funzionamento e gestione della biblioteca Attività di biblioteca Docenti responsabili Accesso alla biblioteca Cura dei volumi e obbligo di risarcimento Relazione strutture e funzionamento biblioteca Acquisti per la biblioteca Chiavi di accesso alla biblioteca Divieto di fumo e di rumore Patrimonio bibliografico Regolamento Biblioteca ed Annessi Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. 27 27 27 27 27 28 28 28 28 28 28 Titolo X Art. 66 Internet Collegamenti alla rete Pag. Pag. 30 30 Titolo XI Art. 67 Art. 68 Art. 69 Palestra Utilizzo della palestra e delle attrezzature sportive Docente responsabile Regolamento Palestra ed annessi Pag. Pag. Pag. Pag. 31 31 31 31 Titolo XII Art. 70 Norme per lo studente Norme per lo studente Pag. Pag. 33 33 Titolo XIII Art. 71 Regolamento Autobus Regolamento Autobus Pag. Pag. 35 35 Titolo XIV Art. 72 Art. 73 Art. 74 Art. 75 Art. 76 Art. 77 Art. 78 Art. 79 Art. 80 Art. 81 Art. 82 Art. 83 Art. 84 Uscite, visite guidate e viaggi d’istruzione Finalità Programmazione Tipologie dei viaggi Durata Partecipazione Destinatari Casi d’urgenza Docenti accompagnatori Distanze e costi Organizzazione e assicurazione Vigilanza Consenso Norme di comportamento Allievi nei viaggi Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. 37 37 37 37 38 38 38 39 39 39 39 39 40 40 Titolo XV Art. 85 Art. 86 Art. 87 Art. 88 Art. 89 Diritti e Doveri degli studenti Diritti Diritto all’apprendimento Patto formativo Diritto all’informazione Doveri dello Studente Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. 41 41 42 43 43 43 Titolo XVI Art.90 Art. 91 Art. 92 Art. 93 Art. 94 Art. 95 Art. 96 Art. 97 Art. 98 Art. 99 Art. 100 Norme generali Regolamento di Disciplina Principi generali Libertà di espressione. Criteri per l’irrogazione delle sanzioni Recidiva Violazione del codice penale Infrazioni disciplinari Sanzioni Sanzioni accessorie Provvedimenti sostitutivi delle sanzioni Organi competenti a irrogare le sanzioni Rapporto con lo studente allontanato Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. 45 45 45 46 46 46 46 50 51 52 52 53 Titolo XVII Procedimento per l'irrogazione della sanzione disciplinare Art. 101 Avvio del procedimento Art. 102 Fase istruttoria Art. 103 Provvedimento sanzionatorio Art. 104 Ricorsi Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. 54 54 54 54 55 Titolo XVIII Art. 105 Art. 106 Art. 107 Consiglio di Garanzia Composizione e durata Competenze Modalità di funzionamento Pag. Pag. Pag. Pag. 56 56 56 56 Titolo XIX Art. 108 Art. 109 Art. 110 Funzionamento degli organi collegiali Gli Organi Collegiali Convocazione degli organi collegiali Programmazione delle attività Pag. Pag. Pag. Pag. 57 57 57 57 Art. 111 Art. 112 Art. 113 Art. 114 Art. 115 Art. 116 Art. 117 Art. 118 Art. 119 Art. 120 Art. 121 Art. 122 Art. 123 Art. 124 Art. 125 Art. 126 Art. 127 Art. 128 Art. 129 Art. 130 Art. 131 Art. 132 Coordinamento tra organi collegiali Organi collegiali di durata annuale Consiglio di Classe Collegio dei Docenti I Dipartimenti Insediamento del Consiglio d'Istituto Convocazione del Consiglio d'Istituto Attribuzioni del Consiglio d'Istituto Relazione annuale Funzione del Presidente del Consiglio d'Istituto Segretario del Consiglio d'Istituto Dovere di consultazione e di informazione Pubblicità degli atti del Consiglio d’Istituto Commissioni di studio Giunta Esecutiva Funzioni della Giunta Esecutiva Poteri della Giunta Esecutiva Presidente della Giunta Esecutiva Convocazione della Giunta Esecutiva Comitato di valutazione La Commissione Elettorale Attribuzioni della Commissione Elettorale Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. 58 58 58 59 60 60 61 61 61 62 62 62 62 62 63 63 63 63 63 64 64 65 Titolo XX Art. 133 Art. 134 Art. 135 Art. 136 Art. 137 Art. 138 Art. 139 Art. 140 Art. 141 Art. 142 Art. 143 Personale docente Funzione docente Obblighi di servizio del docente Verifica dei presenti e giustificazione delle assenze Doveri in generale Doveri di vigilanza Programmazioni e programmi svolti Svolgimento di attività lavorativa extra scolastica Completamento dell’orario di cattedra Disponibilità ore di insegnamento supplementare Registrazione delle ore a disposizione Valutabilità dell’inosservanza dei doveri Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. 66 66 66 67 67 68 69 69 69 70 70 70 Titolo XXI Art. 144 Art. 145 Art. 146 Art. 147 Personale Amministrativo Tecnico e Ausiliario D.S.G.A. Assistente tecnico Assistente amministrativo Collaboratore scolastico Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. 71 71 71 72 72 Titolo XXII Art. 148 Art. 149 Art. 150 Art. 151 Art. 152 Art. 153 Art. 154 Art. 155 Accesso ai documenti amministrativi Norme generali Diritto di accesso Tutela della riservatezza delle persone Responsabile Soggetto richiedente Tempi per soddisfare le richieste Richiesta di accesso Accoglimento della richiesta Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. 74 74 74 74 74 75 75 75 76 Art. 156 Art. 157 Art. 158 Art. 159 Art. 160 Art. 161 Art. 162 Art. 163 Art. 164 Art. 165 Art. 166 Art. 167 Art. 168 Art. 169 Rifiuto dell'accesso Differimento dell’accesso Limitazione all’accesso Esame dei documenti Estrazione di copia Invio di copie di documenti a domicilio Spese di riproduzione Documenti accessibili e documenti negati all’accesso Rapporti informativi Atto oggetto di ricorso amministrativo o giurisdizionale Provvedimenti disciplinari Atti di valutazione Atti e verbali di adunanze di organi collegiali Atti organizzatori e relativi al personale Titolo XXIII Attività negoziale Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. 76 76 76 77 77 78 78 78 78 79 79 79 80 80 Pag. 81 Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. 81 81 82 82 82 82 80 Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. 84 85 85 86 86 88 Pag. Pag. Pag. 91 93 95 Pag. 96 Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. 97 97 98 99 100 Pag. Pag. Pag. Pag. 100 101 101 102 Principi Generali Art. 170 Art. 171 Art. 172 Art. 173 Art. 174 Art. 175 Art. 176 L'autonomia contrattuale delle istituzioni scolastiche I contratti delle istituzioni scolastiche I limiti all'attività contrattuale delle istit. scolastiche Elevazione dei limite di somma Disciplina della attività contrattuale Principi Il divieto di frazionare le forniture I Sistemi di Scelta del Contraente Art. 177 Art. 178 Art. 179 Art. 180 Art. 181 Art. 182 Deliberazione a contrattare Le procedure di scelta del contraente La procedura aperta La procedura ristretta La procedura negoziata I criteri di aggiudicazione della gara Acquisizione di beni e servizi in economia Art. 183 Art. 184 Art. 185 Art. 186 Le Procedure in Economia I Lavori in economia Procedura di contrattazione ordinaria La procedura di scelta del contraente per i contratti di valore inferiore a 2.000,00 Euro Modalità di Espletamento delle Gare Art. 187 Art. 188 Art. 189 Art. 190 Art. 191 Art. 192 Art. 193 Art. 194 Art. 195 La lettera d'invito alle gare Scelta delle Ditte Le offerte Offerte anormalmente basse Termini per la ricezione delle offerte Aggiudicazione mediante l'impiego della commissione tecnica La valutazione delle offerte Aggiudicazione in presenza di una sola offerta I termini per l'aggiudicazione Collaudo delle Forniture Art. 196 Art. 197 Il collaudo Il collaudo delle forniture di importo inferiore a 2.000,00 euro Pag. 102 Pag. 103 Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. 104 104 105 106 106 106 107 107 108 Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. 114 114 114 114 115 115 116 116 116 116 116 116 116 Regolamento dei siti informatici da parte di soggetti terzi Pag. 117 Regolamento di utilizzazione dei beni e dei locali scolastici da parte di soggetti terzi Pag. 118 TITOLO XXVII Contratti di prestazione d’opera Art. 219 Contratti di prestazione d’opera Art. 220 Criteri di scelta degli esperti esterni Art. 221 Valutazione dei curricula Art. 222 Pubblicazione degli avvisi di selezione Art. 223 Stipula del contratto Art. 224 Impedimenti alla stipula del contratto Art. 225 Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. 120 120 122 122 123 123 124 Pag. 124 Titolo XXVIII Disposizioni finali Art. 226 Adozione del Regolamento Art. 227 Dovere di osservanza e validità Appendice Pag. Pag. Pag. Pag. 125 125 125 125 Stipula dei contratti Art. 198 Art. 199 Art. 200 Art. 201 Art. 202 Art. 203 Art. 204 Art. 205 Art. 206 Stipula del contratto Contenuti del contratto Stipula dei contratti Adempimenti connessi alla stipula Spese contrattuali Attività di gestione dei contratti Inadempienze contrattuali Ordinazione e liquidazione di beni e servizi Riepilogo disciplina applicabile alle ist.ni scolastiche TITOLO XXIV Regolamento del Fondo minute spese Art. 207 Utilizzo del Fondo Art. 208 Fondo minute spese Art. 209 Spese Art. 210 Limite di spesa Art. 211 Pagamento delle minute spese Art. 212 Frazionamento delle spese Art. 213 Chiusura del fondo minute spese Art. 214 Reintegro del fondo minute spese Art. 215 Le scritture economali Art. 216 Controlli Art. 217 Custodia Art. 218 Modalità TITOLO XXV TITOLO XXVI Titolo I Finalità 1. La scuola ha il compito di attuare la formazione integrale della persona e di assicurare il diritto allo studio costituzionalmente riconosciuto a tutti. 2. Coloro che operano per la scuola sono tenuti al pieno rispetto degli altrui diritti e delle altrui idee 3. Il Regolamento d’Istituto è lo strumento che si propone di armonizzare e pianificare tutte le attività, i momenti e gli aspetti della vita scolastica al fondamentale fine educativo di promuovere la formazione dell’uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione. Il Regolamento d’Istituto, che trova il suo fondamento giuridico nel Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia d’istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (D.L.vo 16 aprile 1994, n°297 e s.m.i.) , nella Carta dei Servizi scolastici (D.P.C.M. 7 giugno 1995), nello statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249), nel patto educativo di corresponsabilit (D.P.R.235/2007) ha lo scopo di: Realizzare la partecipazione nella gestione della scuola; Dare alla scuola il carattere di comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e civile; Definire in modo specifico le modalità di comunicazione con i genitori con riferimento ad incontri con i docenti; Definire il calendario di massima delle riunioni e prevedere la pubblicazioni degli atti. Inoltre, il regolamento d’istituto comprende le norme relative a: vigilanza sugli alunni; comportamento degli alunni, regolamenti di ritardi, uscite, assenze, giustificazioni; uso degli spazi; conservazione delle strutture e delle dotazioni. 1 Titolo II Art. 1 Alunni: Disposizioni Generali Domanda di ammissione Le domande di iscrizione alla scuola sono accolte a norma di legge. Art. 2 Frequenza 1. La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni è obbligatoria. 2. La presenza degli alunni è imprescindibile, oltre che alle lezioni, in tutte le altre attività a carattere obbligatorio programmate dal Consiglio di Classe (ricerche culturali, lavori di gruppo, visite istruttive, ecc.). 3. L’Istituto T. T. individua nel rispetto dell’orario scolastico una condizione necessaria in quanto solo una continua ed attiva presenza in classe può garantire quel colloquio docente – discente che è alla base del funzionamento della comunità scolastica e del raggiungimento degli obiettivi formativi e delle finalità istituzionali. Art. 3 Comportamento degli studenti in entrata e in uscita a scuola a) Gli studenti all’entrata devono rispettare le indicazioni del regolamento per motivi di ordine e sicurezza. b) Al mattino gli studenti entrano nel cortile della Scuola dall’ingresso principale e vi sostano in attesa del suono della campanella che segnala l’entrata nelle aule. c) All’ingresso e all’uscita dalla scuola, gli studenti devono tenere un comportamento corretto e rispettoso di cose e persone; devono considerare sempre l’ambiente scolastico come spazio per tutti e di tutti, quindi da utilizzare con il massimo rispetto. d) Al termine delle lezioni gli studenti devono uscire dall'aula con sollecitudine, sotto la sorveglianza dell'insegnante dell'ultima ora. La vigilanza alle uscite è assicurata dal personale A.T.A. 2 Art. 4 Rispetto dell’ambiente scolastico e della salute a) Durante le attività didattiche gli studenti devono tenere un comportamento corretto e rispettoso di cose e persone; devono considerare sempre l’ambiente scolastico come spazio per tutti e di tutti. b) Gli studenti sono tenuti al rispetto delle suppellettili scolastiche e alla massima cura degli ambienti. c) L'edificio scolastico, le aule, i corridoi, gli arredi e la strumentazione dei laboratori, i banchi, le sedie e tutti gli altri oggetti, in quanto bene pubblico, vanno rispettati più di qualsiasi bene privato. d) Tutti gli studenti della scuola sono rigorosamente tenuti a mantenere la pulizia dei locali e devono astenersi dall’imbrattare o lordare gli ambienti, scrivere sui muri, sui banchi, sulle porte, di incidere gli arredi. Qualsiasi scritto, disegno, macchie sulle pareti, saranno eliminati imbiancando tali pareti a spese della classe; se ciò dovesse verificarsi nei laboratori o nei corridoi la spesa relativa sarà sostenuta da tutti coloro che hanno utilizzato tali locali o spazi. e) Durante ed al termine delle lezioni, gli studenti non devono lasciare sotto il banco beni e/o oggetti di qualsiasi tipo e valore. In tal caso la scuola non risponderà di eventuali furti e/o danneggiamenti. f) Al fine di facilitare il compito dei collaboratori scolastici, gli studenti non devono lasciare nelle aule o negli spazi esterni materiali di rifiuto: carte, lattine, gesso o altro. g) Gli studenti sono tenuti a depositare i rifiuti negli appositi cestini, e non lasciare l’aula sporca. h) È assolutamente vietato fumare nei locali della scuola, comprese le sale professori ed i servizi, in tutte le ore della giornata, ad eccezione degli spazi all’aperto specificatamente riservati. Chi contravviene a tale divieto vìola la Legge 11 novembre 1975 n. 584 e va incontro alle sanzioni in essa prescritte. i) È severamente vietato a tutte le componenti assumere all’interno della Scuola sostanze alcoliche o stupefacenti di qualsiasi tipo (Legge 30 marzo 2001 n. 125). Art. 5 Relazioni con il personale della scuola e con i compagni 1. Il rapporto con tutto il personale scolastico e con i compagni deve essere improntato al massimo rispetto. 2. Sono considerate assolutamente incompatibili con i principi che precedono e sono, comunque, sanzionate le manifestazioni di violenza fisica e morale e in genere qualsiasi atto di intimidazione. 3 3. Gli studenti nei confronti di compagni non devono assolutamente assumere atteggiamenti scorretti e di sopraffazione psicologica e/o fisica, assimilabili a forme di “bullismo”. 4. Gli studenti non devono utilizzare un linguaggio offensivo nei confronti dei docenti e di tutto il personale della scuola, oltre che nei confronti dei compagni. 5. Gli studenti possono recarsi in Segreteria solo a termine delle lezioni, negli orari di apertura degli uffici. Art. 6 Comportamento degli studenti durante le attività scolastiche a. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento di istituto. b. Gli studenti in classe devono dimostrare attenzione, partecipazione ed impegno ed avere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti dei docenti e dei compagni senza arrecare disturbo allo svolgimento delle lezioni. c. Agli studenti è assolutamente vietato recarsi in aule diverse dalla propria, se non espressamente autorizzati con permesso scritto dal D.S. o da uno dei suoi collaboratori. d. Le uscite durante le ore di lezione arrecano disturbo al regolare svolgimento dell'attività didattica, devono perciò avvenire solo in caso di necessità ed a discrezione dall’insegnante. Tali uscite vengono concesse generalmente a non più di uno studente per volta e a partire dalle ore 11.00, salvo casi di particolare urgenza. e. Gli studenti che escono dalla classe devono rientrare di norma entro cinque minuti senza attardarsi nei corridoi o negli spazi aperti della scuola. f. E' assolutamente vietato uscire dalle aule durante gli intervalli fra una lezione e l'altra e nella momentanea assenza del Docente per il cambio. g. Gli studenti non sono ammessi in sala professori. h. È fatto assoluto divieto agli studenti di utilizzare, durante le ore di lezione e nel corso di svolgimento di verifiche scritte e orali, il telefonino, che è invece consentito nei momenti di pausa. i. Telefoni cellulari, lettori CD, lettori MP3, iPod e/o distrattori di qualsiasi tipo devono essere disattivati in classe e nei laboratori in quanto disturbano il regolare svolgimento delle lezioni. j. La contravvenzione a questa norma può comportare la sanzione disciplinare ed il ritiro dell’oggetto che dopo essere stato depositato in presidenza sarà riconsegnato solo ad uno dei genitori dello studente k. Gli studenti che per motivi di salute debbano avvertire i genitori per farsi venire a prendere, devono comunque recarsi in portineria per chiamarli. l. È fatto divieto di utilizzare altre apparecchiature elettroniche (mp3, videocamere etc.). 4 Art. 7 Ritardi a) Gli alunni che si presentano in Istituto dopo le ore 8.35 sono ammessi in classe alla seconda ora salvo particolari situazioni (es. ritardo treni, autobus, gli studenti in possesso di permesso permanente in ritardo); b) Ritardi brevi (entro le 8.35) sono giustificati in classe dal docente della prima ora, che li segnala sul registro di classe. c) I docenti della prima ora terranno conto dei motivi del ritardo e, nel caso di ritardi brevi ripetuti e scarsamente motivati, informeranno il coordinatore di classe che d’intesa con il D.S. potrà richiedere che lo studente venga il giorno successivo accompagnato da un genitore. d) Nel corso dell’anno scolastico sono concesse, seppur giustificate dai genitori, solo 10 entrate posticipate, numero oltre il quale saranno presi provvedimenti disciplinari da parte dei coordinatori di classe (una nota disciplinare ogni 5 ritardi oltre il 10° ), a meno che non ci siano comprovate e gravi motivazioni, debitamente documentate da parte dei genitori (analisi, visita medica specialistica, ritardo treni, autobus) e) In ogni caso i ritardi dovuti a mancanza di diligenza saranno valutati sotto il profilo della condotta e della valutazione del credito scolastico. f) I ritardi non supportati da valide motivazioni dovuti a scarsa diligenza vengono considerati ritardi ingiustificati. g) Il ritardo ingiustificato va giustificato di persona dal genitore. h) Le assenze, i ritardi e le uscite saranno riportate su un apposito registro. i) Per particolari casi di necessità, di salute o di famiglia, e per periodi il più possibile limitati, i genitori possono presentare al preside o ad un suo delegato motivata richiesta di ingresso posticipato j) I permessi di ingresso posticipato da parte degli alunni maggiorenni devono essere sostenuti da probante documentazione. k) Il rispetto degli orari è un fatto di importanza fondamentale, che contribuisce a formare il costume e lo stile del singolo. La Presidenza fa affidamento sul senso di responsabilità degli studenti e sulla collaborazione delle famiglie. l) Il permesso di entrata alla seconda ora è concesso dal Capo d’Istituto o dai suoi collaboratori e deve essere consegnato dallo studente al docente, che lo trascrive sul registro di classe sull’apposito allegato. Art. 8 Entrate posticipate e uscite anticipate 1. Nessuno studente può uscire dalla sede scolastica, anche momentaneamente, prima della fine delle lezioni, a meno che non sia stato autorizzato per iscritto dal Dirigente Scolastico su richiesta del genitore o dello studente stesso se maggiorenne. 2. Il permesso di uscita anticipata dalla scuola può essere chiesto dal genitore e/o dallo studente maggiorenne solo per gravi e motivate ragioni, la cui valutazione, ai fini della concessione o meno del 5 Art. 78 Casi d’urgenza Nel corso dell’anno scolastico, per eventi non previsti, la partecipazione all’iniziativa potrà essere autorizzata dal Dirigente Scolastico. Art. 79 Accompagnatori La scelta degli insegnanti accompagnatori sarà coerente con gli obiettivi didattici individuati dal Consiglio di Classe, e almeno uno di loro dovrà appartenere ad un’area disciplinare significativa per la realizzazione del progetto. Non possono accompagnare le classi ad uscite di più giorni insegnanti che abbiano già partecipato, durante lo stesso anno scolastico ad iniziative, all’estero o in Italia, a meno che l’uscita di più giorni non si verifichi in momenti di sospensione dell’attività didattica. I docenti accompagnatori non possono effettuare più di tre visite guidate durante l’anno scolastico. Il numero degli insegnanti accompagnatori dovrà essere adeguato al numero degli studenti, orientativamente uno ogni quindici. Personale A.T.A., può affiancare con funzioni di collaborazione e supporto i docenti accompagnatori. Art. 80 Distanze e costi Per le visite guidate, possibilmente, il ritorno deve essere previsto nello stesso giorno. La distanza massima della località di destinazione della visita della durata di un giorno è prevista intorno ai 300 km; il costo del trasporto deve essere contenuto per studente. Art. 81 Organizzazione e assicurazione Il mezzo di trasporto verrà indicato di volta in volta. L’organizzazione potrà essere curata o direttamente dall’istituto o tramite agenzia. E’ obbligatoria la stipulazione di un’assicurazione per studenti e insegnanti contro gli infortuni e la responsabilità civile, secondo le norme vigenti per chi ne fosse sprovvisto. Art. 82 Vigilanza L’obbligo di sorveglianza termina con l’arrivo presso l’Istituto o il luogo fissato per il ritorno e comunque perdura fino all’orario previsto dal programma comunicato ai genitori. 39 Art. 83 Consenso Per tutti gli studenti va acquisito preventivamente da parte dell’Istituto il consenso dei genitori. Art. 84 Norme di comportamento degli Allievi durante il viaggio L’alunno deve: 1. Portare con sé il documento di identità. 2. Portare con sé il programma ed il recapito dell’ Hotel. 3. Non allontanarsi mai dal gruppo. 4. Rispettare le persone, le cose, le abitudini e gli usi del luogo. 5. Al rientro in Hotel non disturbare la quiete degli altri ospiti. 6. Rispettare gli orari che stabilisce il docente accompagnatore . 7. Mantenere un comportamento corretto nei confronti delle persone che prestano servizio. 8. Non tenere atteggiamenti maleducati, chiassosi ed esibizionistici. Tenere ben presente che tutti i danni arrecati a persone o cose 9. verranno addebitati al responsabile od all’intero gruppo. 10. Sapere che in caso di comportamento gravemente scorretto il Docente Accompagnatore può anche decidere di riaffidare l’allievo ai genitori. 11. In presenza di comportamenti scorretti valgono le sanzioni disciplinari previste dal presente Regolamento d’Istituto. 40 Titolo XV Art. 85 Diritti e Doveri degli studenti Diritti 1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti. 2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza. 3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola. 4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Il dirigente scolastico e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento. 5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori. 6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti. 7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali. 8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare: a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo didattico di qualità; b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni; 41 c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica; d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap; e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica; f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica. 9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto. 10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni. Art. 86 Diritto all’apprendimento Gli studenti hanno diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata, attenta ai bisogni formativi, che rispetti e valorizzi, anche attraverso attività di orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola garantisce la libertà d'apprendimento di tutti e di ciascuno nel rispetto della professionalità del corpo docente e della libertà d'insegnamento. Il diritto all'apprendimento è garantito a ciascuno studente anche attraverso percorsi individualizzati (mediante: didattica per livelli, recupero, approfondimento, tutoring, sportello didattico) tesi a promuoverne il successo formativo. Sin dall'inizio del curriculum lo studente è inserito in un percorso di orientamento teso a consolidare attitudini e sicurezze personali, senso di responsabilità, capacità di scelta tra i diversi indirizzi dell'istituto o tra le proposte di formazione presenti sul territorio. Ciascuno studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento: a tale riguardo i docenti si impegnano a comunicare contestualmente gli esiti delle prove orali, mentre le verifiche scritte gli elaborati dovranno essere riconsegnati entro i quindici giorni dallo svolgimento della prova. I singoli docenti, i consigli di classe e gli organi scolastici individuano le forme opportune di comunicazione della valutazione per garantire la riservatezza di ciascuno studente e la correttezza dell'informazione data. La scuola garantisce l'attivazione di iniziative finalizzate al recupero delle situazioni di ritardo e di svantaggio. 42 Art. 87 Patto formativo La scuola si propone come luogo di educazione in senso ampio, dove il processo di apprendimento, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica degli studenti vengono favoriti e garantiti dal "patto formativo"; attraverso di esso si realizzano gli obiettivi del miglioramento della qualità, della trasparenza, della flessibilità, della collegialità e della partecipazione attiva, secondo le modalità definite dal Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto. Nello spirito del "patto formativo", ogni componente si impegna ad osservare e a far osservare il presente regolamento, che, secondo la prassi istituzionale, è adottato dal Consiglio di Istituto ai sensi dell'Art.10.3, comma a, del D.Lgs. 297/1994 ed ha pertanto carattere vincolante. È uno strumento a carattere formativo, che definisce le corrette norme relazionali e procedurali alle quali far riferimento, il cui rispetto diviene indice di consapevole e responsabile partecipazione alla vita scolastica. Contestualmente all'iscrizione è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie. Il testo del patto di corresponsabilità è elaborato da una commissione formata da 2 genitori, due docenti, un non docente e due studenti, designata dal consiglio d’Istituto. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, hanno luogo le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità. Art. 88 Diritto all’informazione Gli studenti hanno diritto ad essere informati in maniera efficace e tempestiva sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola, in particolare alla conoscenza delle scelte relative all'organizzazione, alla programmazione didattica, ai criteri di valutazione, alla scelta dei libri di testo e del materiale didattico in generale ed in particolare su tutto ciò che può avere conseguenze dirette sulla loro carriera scolastica. Art. 89 Doveri dello studente 1. Lo studente osserva scrupolosamente gli orari scolastici, frequenta assiduamente le lezioni e si assenta solo per gravi e giustificati motivi. 2. Lo studente assolve diligentemente a tutti gli impegni di studio. 43 3. Lo studente giunge a scuola con il materiale didattico occorrente alla sua attività di studio, evitando di portare oggetti che potrebbero essere di offesa alla persona. 4. Lo studente si presenta a scuola sobrio e dignitoso nell’abbigliamento e decoroso nell’aspetto. 5. Lo studente riporta puntualmente le comunicazioni indirizzate dalla scuola alla famiglia. 6. Lo studente rispetta l’istituzione scolastica, di cui fa parte, chi la rappresenta ed il personale docente, di cui riconosce la dignità del ruolo, evitando l’uso di espressioni o comportamenti oltraggiosi ed astenendosi da valutazioni non veritiere che arrecano danno all’istituzione scolastica, falsandone l’immagine all’esterno, od al personale docente, discreditandolo. 7. Lo studente dialoga sempre in tono pacato e con linguaggio corretto, evitando espressioni aggressive e termini offensivi e volgari. 8. Lo studente mantiene all’interno dell’istituto, in ogni momento della vita scolastica (entrata, permanenza in Istituto ed uscita), e nell’area di pertinenza della scuola, un comportamento serio, educato e corretto, rispettando il lavoro dei compagni e degli altri operatori scolastici ed evitando atteggiamenti intimidatori, gesti di scherno o di irrisione e qualsiasi forma di sopraffazione o di violenza. 9. Lo studente è leale, riconosce i propri errori assumendosi le proprie responsabilità, riferisce esattamente, specialmente se richiesto, quanto è a sua conoscenza su eventuali episodi che configurino violazione dei doveri dello studente. 10. Lo studente rispetta e fa rispettare i beni degli altri, il patrimonio della scuola e l'ambiente dove studia e lavora, collaborando a rendere l’istituto più confortevole e accogliente e contribuendo al suo buon funzionamento, anche attraverso suggerimenti e proposte. 11. Lo studente utilizza le strutture, le attrezzature e i servizi della scuola, anche fuori dell’orario delle lezioni, secondo le regole e procedure prescritte e le norme di sicurezza. 12. Lo studente risarcisce i danni causati, anche involontariamente, alle persone, agli arredi e alle attrezzature. 13. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettati dal Regolamento. 44 Titolo XVI Art. 90 Norme generali Regolamento di Disciplina Principi generali a) La responsabilità disciplinare è personale, la sanzione è pubblica. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Di norma, le infrazioni disciplinari, connesse al comportamento, non possono influire in modo determinante sulla valutazione del profitto. b) Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale c) Il temporaneo allontanamento dell’alunno dalla comunità scolastica può essere disposto in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari e sempre dietro convocazione dei genitori o di chi ne fa le veci, i quali hanno diritto ad essere informati sulla gravità dell’atto commesso. Nei periodi di allontanamento è previsto, per quanto possibile, un rapporto con l’alunno e con i suoi genitori per prepararne il rientro nella comunità scolastica. d) Sono sanzionabili anche gravi fatti (atti di bullismo, aggressioni, percosse, colluttazioni, azioni lesive della dignità della persona..) posti in essere al di fuori dell'edificio e dell'orario scolastico, purché avvenuti in stretta prossimità con l’edificio scolastico, immediatamente dopo la fine delle lezioni o immediatamente prima, in presenza di compagni e genitori. Sono altresì sanzionabili i medesimi fatti posti in essere durante il trasporto in pullman. In tali casi, la sanzione assume un valore esemplare e quindi educativo, laddove una eventuale inerzia potrebbe invece essere interpretata come tolleranza di gravi episodi e quindi favorire ulteriori comportamenti similari. e) Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni. Art. 91 Libertà di espressione. La libera espressione di opinioni, correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità, non può mai essere sanzionata, né direttamente né indirettamente. Art. 92 Criteri generali per l’irrogazione delle sanzioni. 1. Le sanzioni disciplinari, ispirate a principi di gradualità, proporzionalità e giustizia, tendono a rafforzare il senso di responsabilità ed a ristabilire rapporti corretti all’interno della comunità scolastica. 45 2. Le sanzioni disciplinari si ispirano, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. La riparazione non estingue la mancanza. 3. Nel determinare il tipo e l'entità delle sanzioni l’organo competente si atterrà ai seguenti criteri: a. intenzionalità del comportamento, grado di negligenza ed imprudenza; b. rilevanza dei doveri violati; c. l’entità del danno o del pericolo causato; d. sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti; e. concorso di più studenti nell’ inosservanza dei doveri. 4. Sono sanzionabili anche gravi fatti (atti di bullismo, aggressioni, percosse, colluttazioni, azioni lesive della dignità della persona..) posti in essere al di fuori dell'edificio e dell'orario scolastico, purché avvenuti in stretta prossimità con l’edificio scolastico, immediatamente dopo la fine delle lezioni o immediatamente prima, in presenza di compagni e genitori. Sono altresì sanzionabili i medesimi fatti posti in essere durante viaggi in autobus per attività organizzati dall’Istituzione Scolastica. 5. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni. Art. 93 Recidiva 1. La recidiva, da intendere come reiterazione generica della violazione dei doveri, costituisce circostanza aggravante. 2. Ai fini della recidiva si prendono in considerazione i dodici mesi precedenti. Art. 94 Violazione del codice penale Qualora lo studente compia atti o tenga comportamenti che violano le norme del codice penale, il Dirigente Scolastico provvede tempestivamente alla denuncia, della quale informa la famiglia ed il Consiglio di Classe dello studente interessato. Art. 95 Infrazioni disciplinari Salvo che i fatti previsti costituiscano illeciti penali, sono sanzionabili le seguenti infrazioni. 1. Infrazioni dovute ad incuria, disattenzione e trascuratezza ed inosservanza di regole sanzionabili pecuniariamente: a. Danneggiamento di strutture, attrezzature e suppellettili (vetri, pannelli, strumenti di laboratorio, attrezzature nella palestra, porte, bagni, banchi, ecc.); 46 b. inosservanza del divieto di fumo; c. violazione delle norme di sicurezza e dei regolamenti degli spazi attrezzati; d. danneggiamento involontario del materiale facente parte della segnaletica di sicurezza, o di emergenza e dei presidi antincendio; e. danneggiamento del materiale altrui; f. danneggiamento e mancata restituzione di testi della biblioteca; g. Mancanza di rispetto dell’ambiente scolastico, del materiale didattico e delle attrezzature insudiciandolo o danneggiandolo; h. Inosservanza delle norme che regolano il parcheggio; i. Inosservanza dei regolamenti dei laboratori e spazi attrezzati; 2. Comportamenti che si configurano come infrazioni ai “doveri” alcuni dei quali impediscono il normale svolgimento delle lezioni: a. elevato numero di assenze; b. assenze ingiustificate individuali o collettive; c. astensioni collettive delle lezioni, giuste C.M. 20/63, 393/67 d. assenze “strategiche” individuali o collettive; e. ritardi nella presentazione della giustifica; f. ritardi non documentati; g. ritardi al rientro dell’intervallo od ai cambi d’ora; h. interventi inopportuni durante le lezioni; i. interruzione continua durante le lezioni; j. dimenticanza di libri, strumenti didattici; k. essere sprovvisti dell’occorrente per le attività di studio; l. esposizione di materiale non pertinente alla didattica; m. forme di disimpegno e/o di rifiuto collettivo dalle procedure di verifica (test, interrogazioni orali, ecc); n. mancato svolgimento delle esercitazioni assegnate; o. mancata esecuzione delle specifiche attività in classe; p. uscita non autorizzata dalla classe durante il cambio del docente; q. utilizzo del telefono cellulare o di altri dispositivi elettronici durante le lezioni; r. lanci di oggetti non contundenti; s. omissione nel riportare le comunicazioni della scuola alla famiglia; t. recarsi al bar senza permesso fuori dell’orario consentito ed utilizzo delle macchine distributrici di bibite; u. sostare al bar senza giustificato motivo; v. sosta in spazi appartati (sottoscala, spazi alle spalle della palestra e del laboratorio di costruzione, ecc. ecc.) w. istigare i compagni a forme di disimpegno e/o di rifiuto collettivo delle procedure di verifica (test, interrogazioni) e ad altre trasgressioni; x. istigare i compagni ad assumere comportamenti scorretti; 47 3. Inosservanza di divieti e comportamenti che si configurano come mancanza di rispetto, di decoro formale, violazione della privacy e del buon costume: a. utilizzo linguaggio scurrile ed inappropriato; b. utilizzo di termini volgari ed offensivi; c. insulti, scherzi, dispetti, atteggiamenti di scherno ed irrisione, scorrettezze verso il personale della scuola; d. gesti irriguardosi ed offensivi; e. minacce, aggressioni verbali e/o fisiche; f. atti di violenza non gravi; g. molestie; h. intimidazioni, sopraffazioni, discriminazioni, prepotenze, prevaricazioni, mobbing; i. comportamenti o atti di bullismo; j. utilizzo di videofonini o di altri strumenti elettronici per riprendere per uso personale, immagini, registrazioni video e audio senza il consenso della persona interessata attinenti alla vita scolastica; k. spinte verso i compagni; l. mancanza di rispetto del materiale altrui; m. utilizzo di termini volgari in modo intenzionale, per offendere e ledere la dignità altrui; n. mancanza di rispetto degli ambienti e degli spazi a tal punto (per eccessivo disordine o sporcizia) da pregiudicarne l’utilizzo per le attività immediatamente successive; o. mancanza di collaborazione e/o reticenza nei procedimenti disciplinari effettuati per individuare i responsabili di infrazioni; p. abbigliamento poco dignitoso; q. uscita non autorizzata dalla classe a seguito diniego del docente; r. utilizzo di cellulari o altri strumenti elettronici per disturbare o interrompere la lezione; s. allontanamento dalla scuola senza autorizzazione. 4. atti che comportano danneggiamento e manomissione volontaria di documenti, strutture, attrezzature e materiali altrui: a. danneggiamento volontario di attrezzature, laboratori e strutture (vetri, pannelli, strumenti e suppellettili); b. scritte, incisioni su muri, porte e banchi; c. manomissione o danneggiamento di materiale altrui; d. violazione intenzionale delle norme di sicurezza e dei regolamenti degli spazi; e. mancato rispetto delle norme specifiche e di sicurezza relative all’utilizzo dei laboratori; f. falsificazione, manomissione o alterazione di documenti scolastici (libretto delle giustificazioni, pagelle, registri, verifiche, ecc.); g. falsificazione della firma dei genitori; 48 5. comportamenti offensivi e lesivi della dignità, del decoro e della libertà della persona, ed introduzione a scuola di strumenti di offesa che costituiscono pericolo: a. atti di bullismo b. emissione di versi nei riguardi dei Docenti e del Personale; c. utilizzo di videofonini o di altri strumenti per diffondere immagini oscene e/o materiale pornografico; d. propaganda e teorizzazione della discriminazione sociale e razziale nei confronti di altre persone; e. introduzione nella scuola di alcolici; f. introduzione di coltelli o altri strumenti di offesa; g. minacce ed intimidazioni per procurarsi vantaggi di ordine pecuniario; h. minacce ed intimidazioni per costringere a commettere atti contro la propria volontà. 6. Gravi comportamenti offensivi e lesivi della dignità e del decoro della persona, atti che comportano l’uso della violenza,uso e spaccio di sostanze stupefacenti e/o alcolici, atti contro l’incolumità delle persone, la salute, il patrimonio e il funzionamento della scuola: a. utilizzo di videofonini o di altri strumenti per riprendere e diffondere immagini di persone in atteggiamenti o situazioni che possano lederne la dignità od offenderne l’onore e il decoro; b. diffusione e pubblicazione sulla rete internet di immagini e filmati che si rivelano irriguardosi dell’istituzione scolastica e personale tutto; c. lancio di oggetti contundenti; d. furto; e. ricorso alla violenza in modo grave ed intenzionale; f. percosse, lesioni personali; g. atti vandalici; h. uso di violenza nei confronti degli Insegnanti o al Personale della scuola; i. uso a scuola di sostanze stupefacenti; j. spaccio di stupefacenti; k. minaccia o violenza per costringere a commettere reati; l. danneggiamento di edifici pubblici; m. promozione o istigazione al disordine. n. Occupazione, autogestione e scioperi; o. Partecipazione al disordine. p. atti che mettono in pericolo l’incolumità altrui. q. perpetrazioni e commissioni di reati in genere. 7. Infrazioni che si configurano come oltraggio all’Istituzione Scolastica e al Corpo Insegnante e commissione di reati che 49 comportano pericolo per l’incolumità delle persone, e allarme sociale. Comportamenti che concretizzano le fattispecie indicate nel presente titolo. Art. 96 Sanzioni a. Danni dovuti ad incuria e trascuratezza; b. Per danni involontari arrecati all’ambiente scolastico; c. Inosservanza del divieto di fumo; Ogni danno arrecato al patrimonio dell’Istituto da parte degli allievi sarà risarcito dal singolo oppure, qualora non sarà individuato il responsabile, dalla classe o dalle classi di cui sono state accertate le responsabilità; in casi particolari, i danni arrecati al patrimonio da parte degli allievi (ad es.: i locali utilizzati da tutti quali i bagni), sarà attribuito alla responsabilità di tutti gli alunni dell’Istituto. L’importo sarà stabilito dal Dirigente Scolastico, sentito il parere del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e verrà versato sul conto corrente postale intestato all’Istituto. Il mancato risarcimento economico verrà considerato omissione grave e comporta misure di tipo amministrativo e/o sanzioni di tipo disciplinare, fermo restando il pagamento del danno. a. mancanza ai doveri scolastici di cui all’art. 95 comma 2; b. linguaggio scurrile ed inappropriato lettera a, comma 3 art.95 c. scorrettezze non gravi verso i compagni, gli insegnanti o il personale della scuola; d. per tutte le altre eventuali infrazioni non gravi riconducibili a condotta non conforme ai principi di correttezza, di diligenza e buona educazione. a. infrazioni di cui al comma 3 e 4 dell’art. 95; b. infrazioni ai doveri di cui al comma 2 dell’art. 95 qualora sono state ripetute per almeno 3 volte; c. per abbigliamento indecente; d. per assenze ingiustificate; e. per tutte le altre mancanze non gravi ai doveri di diligenza, buona educazione, correttezza e puntualità; f. per comportamenti individuali non gravi; g. danneggiamento volontario; h. Per astensione collettive di gruppo e/o di Istituto (art. 10); i. Per mancato risarcimento economico. 50 In caso di recidiva, o qualora le mancanze previste dai commi precedenti assumono particolare gravità, o abbiano carattere collettivo, può essere inflitta la punizione di grado immediatamente superiore; Per quanto sopra, qualora concorrano circostanze attenuanti, ed avuto riguardo al profitto ed alla precedente condotta, può essere inflitta la punizione di grado inferiore a quello rispettivamente stabilito. a. b. c. d. per infrazioni di cui al comma 5 dell’art.95; per tutte le altre infrazioni che si configurano come reato; per recidiva dei comportamenti indicati nei commi precedenti; per violenza intenzionale, per offese gravi alla dignità della persona; a. per infrazioni di cui al comma 6, 7 dell’art. 95; b. Per fatti / reati che possono turbare il corretto funzionamento della scuola, mettano in pericolo l’incolumità delle persone; c. per azioni od atti che comportano pericolo per l’incolumità della persona; a. per fatti penalmente rilevanti denunciati all’autorità giudiziaria avvenuti all’interno della scuola che provochino un elevato allarme sociale tale da non consentire un reinserimento dello studente nella comunità scolastica nel corso dell’anno scolastico. Art. 97 Sanzioni accessorie Allo studente che, ha fatto registrare numerose assenze ingiustificate e/o arbitrarie, verrà attribuito, in caso di promozione, il credito scolastico nella misura minima prevista per quell’anno scolastico. Inoltre comportano, oltre alle sanzioni già previste, la sospensione dalla visite e dai viaggi d’Istruzione ed attività scolastiche aggiuntive; 51 Art. 98 1. Provvedimenti sostitutivi delle sanzioni L'organo competente ad irrogare le sanzioni deve concedere allo studente la possibilità di sostituire le sanzioni consistenti nell’allontanamento dalla scuola, ad eccezione di quella indicata nell’art. 96 comma 5 e 6, con altri provvedimenti comprendenti: la collaborazione ai servizi interni della scuola, attività di volontariato o altra attività concordata con il Dirigente Scolastico e il Coordinatore della classe frequentata dallo studente e la famiglia. 2. Qualora non sia possibile fare svolgere l’attività alternativa di cui al comma precedente, il Dirigente Scolastico può sostituire la sanzione dell’allontanamento dalla scuola con l’obbligo del versamento di un contributo in danaro commisurato al danno subito dall’istituzione scolastica o alla gravità della mancanza. La somma è versata nel bilancio della scuola e destinata al finanziamento di attività integrative degli studenti. Art. 99 Organi competenti a irrogare le sanzioni 1. L'insegnante è competente per le sanzioni consistenti nel richiamo verbale, nell’allontanamento dalla lezione e nel sequestro del telefono cellulare o di altre apparecchiature il cui uso in aula è vietato. 2. Il Dirigente Scolastico, di propria iniziativa o su proposta dell’insegnante, è competente ad adottare qualunque provvedimento diverso dall’allontanamento dalla scuola. In particolare spetta al D.S. comminare la sanzione della censura scritta, consistente in una lettera annotata sul registro di classe e indirizzata alla famiglia dello studente con la quale ne viene disapprovato il comportamento. 3. Il Consiglio di Classe è competente del provvedimento consistente nell’allontanamento dell’allievo dalla scuola fino a 15 giorni; può, inoltre, disporre l’esclusione dello studente dalle attività didattiche che si svolgono fuori dalla scuola e incaricare il D.S. di individuare servizi utili alla comunità scolastica da fare svolgere allo studente punito; 4. Il Consiglio di classe è convocato dal Dirigente Scolastico con preavviso di massima non inferiore a tre giorni, è presieduto dal Dirigente Scolastico e le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità il voto del presidente vale doppio; In sede Disciplinare il C.d.C. delibera validamente con la presenza dell’intera componente docente, (“Collegio perfetto”), così come in occasione delle valutazioni periodiche e finali (scrutini degli alunni, (nota 117 14/05/1981 uff. decr.del., nota MPI n°598 16/04/1981; Cons. di Stato VI sez. n.189 17/02/1988) 52 Qualora il provvedimento disciplinare riguardi un alunno che è componente del C.d.C. questi dovrà astenersi dal partecipare alla seduta, per la quale sarà surrogato da un compagno di classe. 5. Il Consiglio di Istituto, qualora il C.d.C ritenga che l’infrazione commessa sia di particolare gravità , è competente ad adottare i provvedimenti che consistono nell’allontanamento dalla scuola anche per un periodo superiore a quindici giorni e che comportano l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all’esame di stato conclusivo del corso di studi . Il C.d.I. valuta il caso sottoposto alla sua attenzione e delibera la sanzione, che può consistere anche nell’allontanamento dalla scuola per un periodo inferiore a 15 gg. Art. 100 1. Rapporto con lo studente allontanato Nel caso in cui sia stata comminata la sanzione dell’allontanamento dalla scuola, lo studente verrà informato dal Dirigente Scolastico o dal Coordinatore della sua classe di appartenenza sulle parti di programma da svolgere nelle varie discipline al fine di preparare il suo rientro nella comunità scolastica. 2. Le modalità di informazione potranno essere la convocazione dello studente o del genitore, la comunicazione scritta o altra forma individuata dal Dirigente Scolastico o dal Coordinatore. 53 Titolo XVII Art. 101 Procedimento per l'irrogazione della sanzione disciplinare Avvio del procedimento 1. Il procedimento per l'irrogazione della sanzione ha inizio con la contestazione d’addebito contenente l’indicazione dell’infrazione contestata e l’invito a produrre nel termine indicato ogni elemento a sua discolpa. 2. Qualora la sanzione consista nel richiamo verbale la contestazione può essere formulata all’istante anche oralmente o annotata sul registro di classe. 3. Nei casi in cui competente ad irrogare la sanzione è il Consiglio di Classe, la contestazione è sottoscritta dal Dirigente Scolastico in quanto presidente dell’organo collegiale. Art. 102 Fase istruttoria 1. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. 2. il Dirigente Scolastico, il Consiglio di classe o il Consiglio di Istituto decidono solo dopo aver preventivamente consentito allo studente interessato di esporre le proprie ragioni. 3. Prima di irrogare la sanzione disciplinare gli organi competenti svolgono, se necessario, delegando anche uno o più componenti, attività preliminari di accertamento del fatto addebitato all’alunno. I predetti accertamenti sono finalizzati a verificare la sussistenza di precisi e concreti elementi di colpevolezza. 4. Lo studente può presentare giustificazioni scritte, produrre prove e farsi assistere da uno o più testimoni, dai genitori o da insegnanti . 5. Spetta al Dirigente Scolastico registrare le giustificazioni addotte dall’alunno. 6. Decorso il termine concesso allo studente per spiegare le proprie ragioni , il D.S. quando non è lui ad irrogare la sanzione, convoca il C.d.C in sede disciplinare che delibera sulla sanzione da adottare o, ritenendo particolarmente grave l’infrazione, demanda il caso al C.d.I., che viene convocato nei 5 giorni successivi Art. 103 Provvedimento sanzionatorio 1. Il provvedimento con cui viene irrogata la sanzione va adeguatamente motivato. 2. Il provvedimento sanzionatorio finale deve essere adottato dall’organo competente nel termine perentorio di trenta giorni dall'avvenuta contestazione 54 3. Fatta eccezione per il richiamo verbale e/o scritto, i provvedimenti sanzionatori che prevedono l’allontanamento dalla scuola sono sottoscritti dal Dirigente Scolastico, presidente dell'organo collegiale competente. 4. Il provvedimento disciplinare che non sia il richiamo verbale va comunicato integralmente per iscritto allo studente interessato e ai suoi genitori. Art. 104 Ricorsi 1. Contro le sanzioni Disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo interno di Garanzia. 2. Il ricorso di cui al precedente comma va presentato in forma scritta ed indirizzato al dirigente scolastico. 3. Il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, o Dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della S.S.S. o da chiunque abbia interessi contro le violazioni del presente regolamento. 55 Titolo XVIII Consiglio di Garanzia Art. 105 Composizione e durata 1. Il Consiglio di Garanzia è organo di durata annuale composto dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, da due docenti designati dal Collegio dei Docenti, da uno studente eletto dal Comitato studentesco e da un rappresentante dei genitori designato dal Consiglio d’Istituto. Il Comitato studentesco e il Consiglio d’Istituto eleggono contestualmente per entrambi le componenti un supplente, che sostituirà il titolare nel caso in cui il Consiglio di Garanzia dovrà decidere su un ricorso che riguardi lo studente che è membro o che è figlio di un membro del Consiglio stesso. 2. Qualora uno dei membri non faccia più parte dell'Istituto, la componente interessata procede ad eleggere un sostituto. 3. Il Consiglio di Garanzia viene convocato dal suo Presidente con almeno 5 giorni di preavviso e delibera entro 15 giorni ed opera validamente con la presenza di tutti i componenti. Art. 106 Competenze 1. Il Consiglio di Garanzia decide, entro dieci giorni dalla presentazione, sui ricorsi contro i provvedimenti disciplinari. 2. Il Consiglio di Garanzia decide, inoltre, su richiesta degli studenti o di chiunque ne abbia interesse, sui conflitti che insorgano all’interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento. Art. 107 Modalità di funzionamento 1. Contro la sanzione disciplinare lo studente, entro 15 giorni dalla comunicazione della irrogazione, può ricorrere all’appropriato organo di garanzia. Tale ricorso va presentato dallo studente e/o dai genitori in forma scritta ed indirizzato al Dirigente Scolastico. 2. Nel caso di allontanamento dalla scuola fino a 15 giorni, il ricorso va presentato agli organi competenti. 3. Alle riunioni del Consiglio di Garanzia possono assistere, senza diritto di parola, coloro che hanno diritto al voto per le elezioni del Consiglio di Istituto. 4. I provvedimenti relativi ai ricorsi o alle richieste sottoposte al Consiglio di Garanzia sono espresse attraverso un voto esercitato in forma segreta. 56 Titolo XIX Art. 108 Funzionamento degli organi collegiali Gli Organi Collegiali Gli Organi Collegiali operanti sono i seguenti: Consigli di Classe Consiglio d’Istituto Giunta Esecutiva Collegio dei Docenti Dipartimenti del Collegio dei Docenti Comitato per la valutazione del servizio degli Insegnanti Commissione Elettorale Possono essere costituite altre Commissioni per un migliore funzionamento della scuola. Art. 109 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. La convocazione degli organi collegiali deve essere predisposta con un congruo preavviso - di massima non inferiore a cinque giorni rispetto alla data delle riunioni. Nei casi urgenti il termine di preavviso è ridotto a 48 ore. La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell'organo collegiale e mediante affissione all'albo di apposito avviso. In ogni caso, l’affissione all’Albo dell’avviso è adempimento sufficiente per la regolare convocazione dell’Organo Collegiale. La lettera e l’avviso di convocazione devono indicare gli argomenti da trattare nella seduta dell’organo collegiale, il luogo, la data e l’ora. Nel corso dei lavori dell'organo collegiale può essere chiesta la trattazione di argomenti non inserite all’O.d.G. purché ci sia accordo unanime dei presenti. Dalla data di avviso di convocazione, tutta la documentazione e gli atti relativi agli argomenti messi all’O.d.G. saranno depositati presso l’ufficio della Presidenza a disposizione durante le ore di ufficio. Di ogni seduta dell'organo collegiale viene redatto processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, steso su apposito registro a pagine numerate. Art. 110 1. Convocazione degli organi collegiali Programmazione delle attività Ciascuno degli organi Collegiali, programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare, nei limiti del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse. 57 Art. 111 Coordinamento tra organi collegiali Ciascun organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri organi collegiali che esercitano competenze parallele, ma con rilevanza diversa, in determinate materie; comunque le decisioni sono assunte sempre dall'organo collegiale competente. Art. 112 Organi collegiali di durata annuale 1. Le elezioni degli organi collegiali di durata annuale hanno luogo, possibilmente, nello stesso giorno ed entro il primo mese dell'anno scolastico. 2. Sono fatte salve le diverse disposizioni ministeriali. Art. 113 Consiglio di Classe 1. I consigli di classe costituiscono la sede più diretta di confronto tra le componenti della comunità scolastica: studenti, docenti, genitori. 2. Il consiglio di classe è composto dai docenti della stessa classe ed è presieduto dal D.S. o da un docente, membro del consiglio, da lui delegato. Fanno altresì parte del consiglio di classe due rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti e due rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe; 3. Formula al Collegio dei Docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica, definisce la programmazione didatticoeducativa annuale per la classe; 4. Provvede alla valutazione periodica e finale degli alunni. Tale competenza spetta al consiglio di classe insediato con l’intera e sola esclusiva presenza dei docenti. Nell’attività valutativa opera come collegio perfetto, essendo richiesto il quorum integrale nei collegi con funzioni giudicatrici (nota uff. decr. delegati). 5. In particolare esercitano le competenze in materia di programmazione, valutazione e sperimentazione; 6. Il consiglio di classe si riunisce, di regola, secondo il piano annuale delle attività e in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni; 7. Il Consiglio di Classe, le cui riunioni devono essere programmate e coordinate con quelle degli altri organi collegiali, è convocato dal Dirigente Scolastico di propria iniziativa o da un suo delegato o su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri, escluso dal computo il Presidente; 8. Il Consiglio è presieduto dal Dirigente Scolastico oppure da un Docente membro del Consiglio, suo delegato; 9. Le funzioni di segretario sono attribuite dal Dirigente Scolastico ad un Docente membro del Consiglio stesso; 10. Gli insegnanti tecnico-pratici fanno parte, a pieno titolo e con pienezza di voto deliberativo del Consiglio di Classe. Le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali sono formulate 58 autonomamente, per gli ambiti di rispettiva competenza didattica, dal singolo docente, sentito l’altro insegnante. Il voto unico viene assegnato dal Consiglio di Classe sulla base delle proposte formulate, nonché degli elementi di giudizio forniti dai due docenti interessati (DPR 122/2009); 11. Fanno parte altresì del Consiglio di Classe, a titolo consultivo, gli Assistenti Tecnici addetti alle esercitazioni di laboratorio che coadiuvano i docenti delle corrispondenti materie tecniche e/o scientifiche. Le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali sono formulate dai Docenti di materie tecniche e scientifiche, sentiti gli Assistenti Tecnici coadiutori. (D.lvo 297/94, DPR 122/2009) Art. 114 Collegio dei Docenti 1. Il Collegio dei Docenti è composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nell'Istituto ed è presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo collaboratore. 2. Le modalità di convocazione sono regolati dalle disposizioni di legge vigenti. 3. Attribuzioni del collegio dei docenti Il Collegio dei Docenti si occupa di: adozione POF; approvare il piano delle attività annuali; programmare le linee generali dell’azione didattica e della valutazione; definire il piano di attività di recupero e di sostegno; attivare procedure per il monitoraggio e l’autovalutazione; eleggere le commissioni, i gruppi di lavoro, i referenti di attività e progetti e le Funzioni strumentali al P.O.F.; inoltre formula proposte al direttore didattico o al preside per la formazione, la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d'istituto; delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la suddivisione dell'anno scolastico in due o tre periodi; valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica; provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di classe e, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal consiglio di circolo o di istituto, alla scelta dei sussidi didattici; promuove iniziative di aggiornamento dei docenti del circolo o dell'istituto; 59 elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del servizio del personale docente; definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Detti criteri e modalità fanno parte integrante del piano dell’offerta formativa; Delibera la validità dell’anno scolastico per la valutazione dell’alunno; Art. 115 I Dipartimenti I Dipartimenti sono articolazioni funzionali del Collegio dei Docenti e svolgono: azioni di supporto alla didattica e alla progettazione. realizzano interventi sistematici in relazione alla didattica per competenze, all’orientamento e alla valutazione degli apprendimenti. presidiano la continuità verticale e la coerenza interna del curricolo svolgono una funzione strategica per il consolidamento, con il concorso di tutte le discipline, delle competenze di base per la lingua italiana, la lingua straniera e la matematica. individuano i bisogni formativi e definire i piani di aggiornamento del personale promuovono e sostengono la condivisione degli obiettivi educativi e la diffusione delle metodologie più efficaci per migliorare i risultati di apprendimento degli studenti. definiscono gli obiettivi e i saperi di base comuni a tutte le classi parallele e i criteri comuni di valutazione dell’attività didattica. propongono innovazioni metodologiche e didattiche. definisce eventuali prove di verifica comuni per classi parallele. Art. 116 Insediamento del Consiglio d'Istituto 1. La prima convocazione del Consiglio d'Istituto è disposta dal Dirigente Scolastico. 2. Nella prima seduta, il Consiglio d’Istituto, presieduto dal Dirigente Scolastico, elegge il proprio Presidente tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso. 3. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. 4. Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio. 5. E’ considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti incarica. 60 6. Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un Vice Presidente, da votarsi tra i genitori componenti del Consiglio stesso, secondo le modalità per l'elezione del Presidente. Art. 117 Convocazione del Consiglio d'Istituto 1. Il Consiglio d'Istituto è convocato dal Presidente del Consiglio stesso ed, in caso di assenza o decadenza, dal vice presidente o dal componente più anziano. 2. Il Presidente del Consiglio è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del Presidente della Giunta o di un terzo dei consiglieri in carica. 3. La richiesta di convocazione deve indicare la data, l’ora, il luogo e l'ordine del giorno. Art. 118 Attribuzioni del Consiglio d'Istituto Oltre alle attribuzioni previste dalla normativa vigente, il Consiglio d'Istituto : 1. ha competenze sulle seguenti materie: limite di spesa di cui il capo d’istituto può disporre; fondo di anticipazione al segretario per spese minute; eliminazione dei crediti inesigibili; eliminazione dei beni dall’inventario, designazione dell’Istituto di credito per il servizio di cassa; accettazione di lasciti e donazioni; intitolazione di Scuole, aule, locali interni, monumenti e lapidi; scambi di classi e di alunni con paesi stranieri; parere in caso di divieto di lezioni private dell’insegnante; compenso per lavoro straordinario ai docenti e al personale ATA; designazione della commissione elettorale; esame delle iniziative di enti e privati nella scuola; 2. si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza; 3. sulle materie devolute alla sua competenza, esso invia annualmente una relazione al C. S. A., al Consiglio Scolastico Provinciale. Art. 119 Relazione annuale. 1. Entro il 15 novembre di ogni anno il Consiglio d'Istituto discute ed approva la relazione sulle materie devolute alla sua competenza, predisposta dalla Giunta Esecutiva. 2. La relazione, unitamente alla delibera di approvazione del Consiglio d’Istituto, è inviata al Centro Servizi Amministrativi ed al Consiglio 61 Scolastico Provinciale, entro 15 giorni dalla data della sua approvazione. Art. 120 Funzione del Presidente del Consiglio d'Istituto Il Presidente assicura il regolare svolgimento del Consiglio d’Istituto e svolge tutti i compiti necessari a garantire una gestione democratica della scuola. Art. 121 Segretario del Consiglio d'Istituto 1. Le funzioni di Segretario del Consiglio d’Istituto vengono affidate, di volta in volta, dal Presidente ad un membro del Consiglio stesso. 2. Il segretario ha il compito di redigere i processi verbali dei lavori del Consiglio d’Istituto e sottoscrivere, unitamente al Presidente, gli atti e le deliberazioni del Consiglio, oltre ai processi verbali. Art. 122 Dovere di consultazione e di informazione 1. Il Consiglio d’Istituto, prima di deliberare su questioni di rilevante importanza, allo scopo di garantire la più ampia partecipazione alla gestione della scuola, può consultare gli altri organi collegiali: Consigli di Classe e Collegio dei Docenti. Art. 123 1. 2. 3. 4. 5. Pubblicità degli atti del Consiglio d’Istituto La pubblicità degli atti del Consiglio d’Istituto è assicurata mediante affissione all’Albo della Scuola della copia integrale dei testi delle deliberazioni adottate. L’affissione all'albo avviene entro il termine di otto giorni dalla data della relativa seduta del Consiglio. La copia delle deliberazioni deve rimanere esposta per un periodo di dieci giorni. I verbali sono depositati nell’ufficio di Segreteria dell’Istituto e, per lo stesso periodo, sono esibiti a coloro che ne facciano richiesta. La copia delle deliberazioni da affiggere all’albo è consegnata al Dirigente Scolastico dal Segretario del Consiglio. Il Dirigente Scolastico ne dispone l’affissione immediata ed attesta in calce ad essa la data di affissione. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta degli interessati. Art. 124 Commissioni di studio Il Consiglio d’Istituto, al fine di realizzare meglio il potere di iniziativa ad esso spettante, può nominare una commissione di studio e di lavoro 62 in ordine ai problemi che intende affrontare. In tali commissioni possono essere cooptati anche esperti non eletti, con precedenza ai componenti della scuola. Nel periodo di attività di tali commissioni, i loro componenti partecipano ai lavori, attinenti alle loro attività, del Consiglio con diritto di parola e di voto consultivo. Art. 125 Giunta Esecutiva Il consiglio di circolo o di istituto elegge nel suo seno una giunta esecutiva, composta di un docente, di un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario, da un genitore e da un rappresentante eletto dagli studenti. Della giunta fanno parte di diritto il direttore didattico o il preside, che la presiede ed ha la rappresentanza del circolo o dell'istituto, ed il capo dei servizi di segreteria che svolge anche funzioni di segretario della giunta stessa. Art. 126 Funzioni della Giunta Esecutiva 1. La Giunta Esecutiva ha compiti esecutivi e di preparazione ai lavori rispetto all’attività del Consiglio. 2. Il Presidente comunica al Presidente del Consiglio d'Istituto gli argomenti, predisposti dalla Giunta Esecutiva, da porre all’ordine del giorno. Art. 127 Poteri della Giunta esecutiva Qualora il Consiglio d’Istituto non adotti le delibere entro i termini stabiliti, la Giunta esecutiva, sentito il Collegio dei Docenti, si sostituisce nell’adempimento degli atti di sua competenza. Art. 128 Presidente della Giunta Esecutiva Presidente della Giunta Esecutiva è il Dirigente Scolastico. In caso di assenza o di impedimento le funzioni di Presidente vengono svolte da un collaboratore del Dirigente Scolastico. Art. 129 Convocazione della Giunta Esecutiva 1. La Giunta Esecutiva viene convocata dal suo Presidente, su preciso ordine del giorno. 2. La convocazione deve essere diramata ai componenti della Giunta con avviso scritto almeno tre giorni prima della seduta. Nei casi di urgenza, il termine di preavviso può essere ridotto a 24 ore prima della seduta stessa. 63 Art. 130 Comitato di valutazione E’ costituito da quattro membri effettivi e due supplenti eletti dal Collegio dei Docenti ed è presieduto dal Dirigente Scolastico. Il Comitato di valutazione del servizio degli Insegnanti è convocato dal Dirigente Scolastico: 1. per la valutazione del servizio richiesta da singoli interessati; 2. alla conclusione dell’anno prescritto al fine della valutazione del periodo di prova degli Insegnanti; 3. ogni qualvolta se ne presenti la necessità. Art. 131 La Commissione Elettorale La Commissione elettorale d’Istituto: E’ nominata dal Dirigente Scolastico, è composta da cinque membri designati dal Consiglio d’Istituto: due tra i docenti in servizio nell’Istituto, uno tra il personale ATA in servizio nell’Istituto, uno tra i genitori di studenti iscritti nell’Istituto e uno tra gli studenti iscritti all’Istituto. Il Dirigente Scolastico può costituire o rimuovere la Commissione elettorale qualora l’organo predetto, regolarmente invitato, non procede alle designazioni medesime. E’ presieduta da uno dei suoi membri, eletto a maggioranza dai suoi componenti. Le funzioni di segretario sono svolte da un membro designato dal Presidente. E’ nominata non oltre il 45° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni; non oltre il 60° giorno nel caso di elezioni contestuali di organo collegiali di diverso livello. Delibera con la presenza di almeno la metà più uno dei propri componenti. Tutte le decisioni sono prese a maggioranza. In caso di parità dei voti prevale il voto del presidente. Dura in carica due anni ma, una volta scaduta, può, in base al principio generale delle proroga dei poteri, operare fino alla costituzione e all’insediamento della nuova commissione. E’ validamente costituita anche se in essa non sono rappresentate tutte le componenti. I membri della commissione, che risultino inclusi in liste di candidati, debbono essere immediatamente sostituiti. 64 Art. 132 Attribuzioni della Commissione Elettorale La Commissione elettorale d’Istituto: cura la formazione e l’aggiornamento degli elenchi degli eletti sulla base dei dati trasmessi dal Dirigente Scolastico deposita presso la segreteria dell’Istituto gli elenchi e ne dà comunicazione, nello stesso giorno in cui il deposito avviene, mediante avviso da affiggere all’albo d’Istituto assicura, nella ripartizione tra i diversi seggi elettorali, la segretezza del voto, evitando che vi sia un solo elettore di una data categoria assegnato al seggio decide entro i successivi 5 giorni sugli eventuali ricorsi, presentati ad essa, non oltre i 5 giorni dalla data di affissione all’albo dell’avviso dell’avvenuto deposito degli elenchi, contro l’erronea composizione degli stessi. 65 Titolo XX Art. 133 Personale docente Funzione docente 1. La funzione docente è intesa come esplicazione di trasmissione dello cultura, di contributo alla sua elaborazione e di impulso alla partecipazione degli studenti a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità. 2. La funzione docente è espletata con attività di insegnamento e con attività connesse con il funzionamento della scuola. In particolare cura: a) curano il proprio aggiornamento culturale e professionale, anche nel quadro delle iniziative promosse dai competenti organi; b) partecipano alla realizzazione delle iniziative educative della scuola, deliberate dai competenti organi; c) curano i rapporti con i genitori degli alunni delle rispettive classi; d) partecipano ai lavori delle commissioni di esame e di concorso di cui siano stati nominati componenti; e) Contribuisce alla programmazione dell’attività educativa quale componente del Collegio dei docenti; f) Progetta e gestisce, quale membro del Consiglio di classe, i percorsi formativi seguendo gli orientamenti e gli obiettivi indicati dal Collegio dei docenti; g) Opera nei gruppi di lavoro e nei Dipartimenti disciplinari per elaborare risposte ai problemi individuati dal Collegio dei Docenti e dai Consigli di Classe; h) Progetta e gestisce in classe “occasioni di apprendimento” per conseguire sia gli obiettivi collegialmente individuati sia i traguardi della disciplina che insegna; i) Comunica ai propri studenti, prima di iniziare una nuova fase del percorso formativo, le competenze che saranno perseguite e valutate al termine dell’attività; j) Verifica l’apprendimento degli studenti in relazione agli obiettivi formativi perseguiti; k) Formula una proposta di voto per la valutazione del CdC, corredandola con un sintetico giudizio motivante; l) Avanza a CdC richieste e proposte per attività integrative, interventi di recupero etc.” Art. 134 Obblighi di servizio del docente 1. II docente deve trovarsi nell’Istituto almeno cinque minuti prima che cominci la propria lezione o preavvisare in tempo utile il DS in caso di legittimo impedimento. 2. Egli ha, inoltre, il dovere di: a. assistere all'ingresso e all’uscita i propri alunni; 66 b. cooperare al buon funzionamento della scuola; c. partecipare alle riunioni degli organi collegiali di cui fa parte, d. rispondere dell’indirizzo didattico ed educativo del proprio insegnamento; e. rispondere del contegno disciplinare dei propri studenti; f. tenere diligentemente il giornale di classe; g. presentare alla fine dell'anno scolastico una relazione sullo svolgimento della programmazione didattica. h. non accettare, qualunque ne sia il motivo, offerte individuali o collettive dagli studenti e dalle loro famiglie; i. non impartire lezioni private a studenti dell’Istituto e non tenerne a pensione; j. rispettare scrupolosamente l'orario di servizio; k. comunicare entro e non oltre l’inizio delle lezioni alla Presidenza l’assenza per malattia e/o la eventuale prosecuzione della malattia stessa. Art. 135 Verifica dei presenti e giustificazione delle assenze 1. Al docente spetta verificare le presenze e le assenze degli studenti, non solo alla prima ora di lezione. 2. Il docente che ha la prima ora è tenuto a giustificare le assenze degli studenti e ad accertare la veridicità della firma del genitore confrontandola con quella autenticata. Art. 136 Doveri in generale a. I docenti al mattino devono essere presenti cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni (ore 8.25), dinanzi alle aule b. Essi segnalano sul registro di classe gli studenti assenti, controllano quelli dei giorni precedenti e segnano sullo stesso registro l'avvenuta o la mancata giustificazione, se l'assenza è superiore a cinque giorni, devono accertare la presenza del certificato medico. c. In caso di ritardo di un alunno (fino alle 8.35), i docenti segneranno l'orario di entrata. d. In caso di uscita anticipata degli alunni, il docente è tenuto a verificare la richiesta del genitore e l’autorizzazione della presidenza e a trascrivere sul registro di classe l'ora in cui l'alunno è uscito. e. I docenti indicano sul registro di classe i compiti assegnati e gli argomenti svolti. f. I docenti devono debitamente compilare i registri in ogni loro parte e lasciarli nel cassetto personale a disposizione della presidenza per eventuali ispezioni. 67 g. I docenti devono essere responsabili dei diari di classe, depositarli all’ultima ora nella sala professori. h. Durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di un alunno per volta e mai prima delle ore 10.30, fatta eccezione per i casi seriamente motivati. i. Se un docente deve per pochi minuti allontanarsi dalla propria classe, occorre che avvisi un collaboratore scolastico o un collega affinché vigili sulla classe. j. Al termine delle lezioni i docenti accertano che i locali utilizzati vengano lasciati in ordine ed i materiali siano riposti negli appositi spazi. k. Gli insegnanti assistono la classe all'uscita dall’aula. l. È assolutamente vietato, per qualunque attività, l'utilizzo di sostanze che possano rivelarsi tossiche o dannose per gli studenti quali: colle, vernici, solventi, etc. m. È assolutamente vietato ostruire con mobili, arredi, anche solo temporaneamente, le vie di fuga e le uscite di sicurezza. n. I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo in presidenza e/o al responsabile della sicurezza. o. Eventuali danni riscontrati devono essere segnalati in presidenza o ai collaboratori del Preside. I danni riscontrati vengono risarciti dal responsabile. Qualora questi non venga individuato, gli insegnanti della o delle classi interessate ne discuteranno in C.d.C. con i genitori ed il risarcimento sarà effettuato in modo collettivo. p. I docenti tramite segreteria, hanno facoltà di convocare i genitori per problematiche relative ai figli. q. Ogni docente apporrà la propria firma per presa visione delle circolari e degli avvisi. r. I docenti devono avvisare le famiglie circa le attività didattiche svolte all’esterno dell’ambito scolastico e le attività extra curricolari, tramite diario. s. Il ricorso alla presidenza per problemi di ordine disciplinare va contenuto al massimo in quanto se da un lato ostacola il complesso e difficile lavoro dell’ufficio di presidenza, dall’altro provoca nell’alunno la convinzione di una certa impotenza educativa da parte dei docenti che, in certe occasioni, può costituire una ragione di rinforzo di condotte errate. Art. 137 Doveri di vigilanza a. Durante le attività didattiche in sede o al di fuori della scuola i docenti vigilano sull'intera classe. 68 b. L’adempimento dell’obbligo di vigilanza va esercitato dai docenti anche durante lo sciopero (cfr. art.4- comma 2 vigilanza). c. Nell’esercizio della vigilanza i docenti diventano responsabili, sul piano civile e patrimoniale, solo in caso di dolo o colpa grave ( art. 61 della legge 312/1980). In sede di rivalsa da parte dell’amministrazione, i medesimi non sono responsabili nel caso in cui dimostrano di “non aver potuto impedire il fatto” (Consiglio di Stato 1453 /1971) d. I docenti, nei diversi momenti della giornata scolastica, sia che essa si svolga dentro l’edificio scolastico, sia che essa si svolga fuori, (lezione, gite, visite di studio, ricreazione, trasferimenti in palestra, negli spogliatoi, ecc.) hanno il dovere di un’assidua vigilanza, pur se tale obbligo non implica, in genere, la pedissequa sorveglianza di ogni alunno, l’obbligo medesimo è rapportato all’età e al grado di maturazione degli studenti. Art. 138 Programmazioni e programmi svolti a) Il termine ultimo per la presentazione dei piani annuali didattici individuali è fissato al penultimo sabato di ottobre. b) Il termine ultimo per la presentazione della relazione finale, dei programmi effettivamente svolti e per la consegna del Registro del Professore, è fissato alla settimana successiva allo scrutinio delle proprie classi. La consegna va svolta presso la segreteria didattica in versione cartacea. c) Ogni docente deve comunicare alle proprie classi la programmazione individuale di inizio anno subito dopo la consegna e i programmi effettivamente svolti prima del termine delle lezioni. Art. 139 Svolgimento di attività lavorativa extra scolastica Il docente che intende svolgere una seconda attività compatibile con gli obblighi scolastici dovrà chiedere l’autorizzazione al Dirigente Scolastico. Art. 140 Completamento dell’orario di cattedra I docenti sono tenuti a prestare la loro opera, ai fini del completamento dell’orario di cattedra, per supplenze saltuarie ed altri incarichi connessi con l’attività educativa della scuola. 69 Art. 141 Disponibilità per ore di insegnamento supplementare 1. I docenti possono dare disponibilità ad effettuare, in eccedenza all’orario d’obbligo, ore di insegnamento supplementare fino a concorrenza della 24° ora. 2. La disponibilità va data, possibilmente, all’inizio dell’anno scolastico. 3. La disponibilità postula la presenza a scuola all’inizio dell’ora per la quale sia stata dichiarata per almeno 10 minuti. 4. La comunicazione ad effettuare ore di disposizione e/o di eccedenza dovrà essere fatta pervenire per iscritto e firmata al Dirigente Scolastico. Art. 142 Registrazione delle ore a disposizione 1. Le ore date a disposizione per completamento dell’orario di insegnamento e/o di eccedenza all’orario di cattedra fino al raggiungimento della 24esima, dovranno figurare in un apposito quadro orario affisso nella sala dei professori. 2. Un’apposita tabella dovrà registrare fedelmente le ore di disposizione e/o di eccedenza effettuate da ogni singolo docente. Sul registro delle presenze dovrà risultare il quadro completo delle assenze e delle sostituzioni giornaliere. Art. 143 Valutabilità dell’inosservanza dei doveri Il comportamento del docente che non osserva le norme elencate, specialmente quando diventi abitudinario, è valutabile sotto il profilo disciplinare. 70 Titolo XXI Art. 144 Personale Amministrativo Tecnico e Ausiliario D.S.G.A. Nell'ambito delle proprie competenze, definite nel relativo profilo professionale, e nell'ambito altresì delle attribuzioni assegnate all'istituzione scolastica, il Direttore dei Servizi generali e Amministrativi svolge funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati e agli indirizzi impartiti con le presenti direttive. Art. 145 Assistente tecnico Esegue attività lavorativa, richiedente specifica preparazione professionale, conoscenza di strumenti e tecnologie anche complessi, con capacità di utilizzazione degli stessi, nonché di esecuzione di procedure tecniche e informatiche. Svolge attività di supporto tecnico alla funzione docente relativamente alle attività didattiche ed alle connesse relazioni con gli studenti. Ha autonomia e responsabilità nello svolgimento del lavoro con margini valutativi, nell’ambito delle direttive e delle istruzioni ricevute dal docente. E’ addetto alla conduzione tecnica dei laboratori, officine o reparti di lavorazione garantendone l’efficienza e la funzionalità in relazione al progetto annuale di utilizzazione didattica, e in ordine all’espletamento di queste mansioni risponde al docente e al Dirigente. In questo ambito provvede: alla preparazione del materiale e degli strumenti per le esperienze didattiche e per le esercitazioni pratiche nei laboratori, officine e reparti di lavorazione o nelle aziende agrarie a cui è assegnato, garantendo l’assistenza tecnica durante lo svolgimento delle stesse; al riordino ed alla conservazione del materiale e delle attrezzature tecniche, garantendo la verifica e l’approvvigionamento periodico del materiale utile per l’esercitazione didattica, in rapporto con il magazzino. svolge attività diretta ed immediata collaborazione con l’Ufficio Tecnico o analoghi organismi anche in relazione agli acquisti di attrezzature tecnico – scientifiche ed al loro collaudo. in relazione all’introduzione di nuove tecnologie, nuove strumentazioni didattiche e progetti sperimentali partecipa alle iniziative specifiche di formazione ed aggiornamento. Partecipa al Consiglio di Classe, a titolo consultivo, in quanto addetto alle esercitazioni di laboratorio che coadiuvano i docenti delle corrispondenti materie tecniche e/o scientifiche. (D.lvo 297/94, DPR 122/2009) 71 Art. 146 Assistente amministrativo L’Assistente Amministrativo : esegue attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale e capacità di esecuzione delle procedure anche con l'utilizzazione di strumenti di tipo informatico; ha autonomia operativa con margini valutativi nella predisposizione, istruzione e redazione degli atti amministrativo-contabili della istituzione scolastica ed educativa, nell'ambito delle direttive e delle istruzioni ricevute; svolge attività di diretta e immediata collaborazione con il Direttore dei servizi generali ed amministrativi coadiuvandolo nelle attività e sostituendolo nei casi di assenza; ha competenza diretta della tenuta dell'archivio e del protocollo; ha rapporti con l'utenza ed assolve i servizi esterni connessi con il proprio lavoro; nelle istituzioni scolastiche ed educative dotate di magazzino è addetto, con responsabilità diretta, alla custodia, alla verifica, alla registrazione delle entrate e delle uscite del materiale e delle derrate in giacenza; in relazione alla introduzione di nuove tecnologie, anche di tipo informatico, partecipa alle iniziative specifiche di formazione e aggiornamento; può essere addetto ai servizi di biblioteca e al controllo delle relative giacenze, nonché dello stato di conservazione del materiale librario; può svolgere attività di coordinamento di più addetti inseriti in settori o aree omogenee, nonché attività di supporto amministrativo alla progettazione e realizzazione di iniziative didattiche, decise dagli organi collegiali. Art. 147 Collaboratore scolastico 1. Esegue, nell’ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connesse alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione professionale non specialistica. E’ addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni e del pubblico, di pulizia e di carattere materiale inerenti l’uso dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi, di vigilanza sugli alunni, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti. 2. Mansioni : Sorveglianza degli alunni nelle aule, nei laboratori e negli spazi comuni di sua pertinenza; deve, inoltre, vigilare sugli alunni che gli vengono affidati in casi particolari o durante la momentanea assenza degli insegnanti. 72 Concorso in accompagnamento degli alunni in occasione del loro trasferimento dai locali della scuola ad altre sedi anche non scolastiche ivi comprese le visite guidate ed i viaggi di istruzione. Sorveglianza degli ingressi con apertura e chiusura degli stessi, per lo svolgimento delle attività scolastiche e delle altre connesse al funzionamento della scuola, limitatamente ai periodi di presenza di alunni. Segnalare tempestivamente alla Presidenza la mancata presenza del Docente dall’aula in caso di eventuale ritardo dello stesso. Pulizia dei locali scolastici, degli arredi, dei vetri nelle zone di pertinenza, anche con l’ausilio di mezzi meccanici. Compiti di carattere materiale inerenti al servizio, compreso lo spostamento delle suppellettili. Cura degli spazi esterni inerenti la qualifica. Ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell’uscita da esse. Adoperarsi affinché durante le ore in cui si svolgono le Assemblea di Classe e di Istituto non vi siano alunni che circolano per l’Istituto. 73 Titolo XXII Art. 148 Accesso ai documenti amministrativi Norme generali Al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla legge 241/90. Art. 149 Diritto di accesso 1. Ai sensi della suddetta legge è riconosciuto il diritto ai documenti amministrativi a chiunque abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. Pertanto i titolari di tale diritto possono chiedere di esaminare i documenti e chiederne copia. 2. L’accesso ai documenti consiste nella visione e/o estrazione di copia di un documento consentita dall’istituzione scolastica ad un soggetto che ne faccia legittimamente richiesta. 3. L’accesso può avvenire in modo informale mediante la presa visione immediata, dietro richiesta solo verbale, del documento; l’accesso sarà disposto, dietro presentazione di istanza di accesso formale, dopo il compimento degli accertamenti che si rendono necessari per verificare la sussistenza delle condizioni fissate dalla legge per procedere all'esame ed eventuale estrazione di copia di un documento. Art. 150 Tutela della riservatezza delle persone Il diritto di accesso ai documenti da parte degli interessati e alla trasparenza dei procedimenti amministrativi deve contemplare e garantire il principio dell'inviolabilità ed il diritto della protezione dei “dati sensibili e giudiziari” delle persone terze. Art. 151 Responsabile 1. Il Dirigente Scolastico cura la corretta applicazione delle disposizioni regolamentari ed, esaminata la domanda e valutata la sussistenza dei presupposti fissati dalla legge, dispone sulle richieste, motivando adeguatamente i casi di diniego. 2. Il Dirigente Scolastico può delegare alla cura del procedimento di accesso il Direttore Amministrativo o altro dipendente addetto all’unità organizzativa, indicandone con atto scritto le specifiche attribuzioni. 74 Art. 152 Soggetto richiedente 1. Chiunque, persona fisica, persona giuridica o ente di fatto, che abbia un interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, può presentare richiesta volta ad esaminare e ottenere un documento amministrativo che sia nella disponibilità dell’I.T.T. di Lamezia Terme. 2. La richiesta di accesso può essere avanzata anche da un soggetto che affermi di agire in sostituzione del titolare diretto della situazione giuridica tutelata, qualora provi gli elementi sui quali si fonda la propria legittimazione. Art. 153 Tempi per soddisfare le richieste 1. Le richieste dirette ad esaminare o ottenere un documento verranno soddisfatte nel minor tempo possibile. 2. Trascorsi trenta giorni dalla sua presentazione, la richiesta si intende respinta. Art. 154 Richiesta di accesso 1. La richiesta di accesso ai documenti amministrativi avanzata nei confronti dell’Istituzione scolastica dovrà contenere: a. le indicazioni circa l'identità personale del richiedente legittimato b. l'attribuzione, da parte del richiedente, di poteri rappresentativi alle persone fisiche che affermano di agire in sostituzione del titolare della situazione giuridica tutelata; c. gli elementi utili all’esatta identificazione del documento di cui si chiede la visione; d. l’indicazione e la dimostrazione dell’interesse che legittima l’accesso; e. la motivazione della richiesta di accesso; 2. La richiesta di accesso formale va protocollata. La richiesta di accesso informale va annotata sul registro istanze di accesso. 3. All’atto della presentazione della richiesta, l’ufficio rilascia apposita ricevuta. 4. Nel caso in cui la domanda di accesso risulti irregolare o incompleta, l’Istituto comunicherà al richiedente, entro dieci giorni, l’irregolarità riscontrata affinché l’interessato provveda al suo completamento o alla sua regolarizzazione. 75 Art. 155 Accoglimento della richiesta 1. Il responsabile di un procedimento destinatario di una richiesta di accesso, verificata la sussistenza di tutti i presupposti e requisiti della legge, procede all'accoglimento della stessa. 2. La richiesta di accesso informale sarà accolta in via di fatto e immediatamente, attraverso l’indicazione della pubblicazione in cui sono contenute le notizie, l’esibizione del documento, l’estrazione di copia o altra modalità idonea. 3. Nel caso in cui la richiesta dia luogo a procedimento di accesso formale, il responsabile emana un atto di accoglimento, che sarà comunicato all’interessato, indicando la sede ed il periodo di tempo, mai inferiore a quindici giorni, durante i quali l’interessato, nelle ore di ufficio, potrà procedere alla visione e all’eventuale estrazione di copia del documento. Art. 156 Rifiuto dell'accesso 1. Qualora il responsabile ritenga che la richiesta non possa essere accolta, egli adotta un provvedimento di preclusione all’accesso nel quale indica le ragioni per le quali l’istanza è stata respinta. 2. Gli atti sottratti all’accesso sono elencati nell’ambito del presente Regolamento. Art. 157 Differimento dell’accesso 1. Il responsabile può decidere di differire l’accesso ai documenti amministrativi, motivandone le ragioni, ogni qual volta ritenga necessario tutelare l’interesse al regolare svolgimento dell’azione amministrativa, sino a quando la conoscenza di essa possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell’azione amministrativa. 2. Casi espliciti di differimento sono indicati nel presente Regolamento. Art. 158 Limitazione all’accesso 1. A tutela della riservatezza di terzi può essere disposta la limitazione all’accesso ad informazioni personali contenute in documenti amministrativi. 2. Gli interessati hanno comunque diritto alla visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri personali interessi giuridici; essi tuttavia non potranno ottenere copia del documento o trascriverlo. 3. Qualora la necessità di tutelare la riservatezza di terzi si riferisca solo a parte di un documento chiesto in visione, saranno selezionate le parti di documento delle quali deve essere impedita la visione, mediante occultamento delle pagine, cancellazione delle parti da omettere, asportazione di documentazione o altra modalità idonea. 76 4. Nel caso di rilascio di fotocopia parziale di un documento originale, verrà indicato il numero delle pagine omesse. Art. 159 Esame dei documenti 1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame gratuito dei documenti. L’esame autorizzato entro il tempo massimo di trenta giorni, viene effettuato personalmente dall’interessato o tramite persona da lui incaricata, con l‘eventuale accompagnamento di altra persona di cui vanno specificate le generalità, nel giorno, nell'ora e nel luogo prefissati dall’amministrazione e comunicati al richiedente. 2. Il responsabile autorizzerà l’esibizione del documento alla visione del richiedente adottando le misure precauzionali necessarie per la conservazione del documento o per la tutela della riservatezza di terzi. In particolare: a. verificherà che il documento sia integralmente accessibile, senza nessuna omissione necessaria a tutelare la riservatezza di terzi, adottando in caso contrario idonee misure di selezione delle parti di documento non consultabili; b. potrà predisporre nel corso dell’esame da parte del richiedente del documento messo a disposizione la vigilanza di un addetto; c. rammenterà o farà rammentare al richiedente che è vietato tracciare segni o comunque alterare il documento ricevuto in visione. 3. Al termine dell'esame del documento il richiedente sottoscriverà una ricevuta dalla quale risulta l'avvenuta visione del documento. Art. 160 Estrazione di copia 1. Il diritto di accesso potrà altresì esercitarsi mediante estrazione di copia del documento, consistente nella trascrizione manuale del documento esaminato, annotando in tutto o in parte i contenuti dello stesso o prendendo appunti, ovvero nel rilascio di copia del documento. 2. Normalmente l’estrazione di copia è consentita per tutti i documenti di cui è concessa la visione. Le eccezioni sono indicate nel presente Regolamento. 3. Per assicurare la funzionalità ed il buon andamento dell’ufficio può essere disposto il differimento del rilascio delle copie. 4. Qualora si tratti di documento in forma elettronica, la copia di dati informatizzati può essere rilasciata su appositi supporti, ove forniti dal richiedente. 5. La visione e la copia di documento raccolto o conservato su supporto elettronico sarà assicurato dall’intervento di personale della scuola addetto o abilitato all’uso del computer. 77 Art. 161 Invio di copie di documenti a domicilio Su richiesta dell’interessato, qualora l’istanza di accesso sia accoglibile, chiara, esaustiva e senza specifiche controindicazioni, copia del documento potrà essere spedita al domicilio indicato dal richiedente, sempre che la spedizione non comporti eccessivi aggravi procedurali o di lavoro. Le spese di corrispondenza necessarie per la spedizione a domicilio saranno a carico del richiedente. Art. 162 Spese di riproduzione 1. L’interessato che chieda il rilascio di copie di documenti amministrativi è tenuto al rimborso dei costi di riproduzione dei documenti stessi. 2. I costi di riproduzione sono fissati nella misura di Euro 0,05 per ogni fotocopia. 3. Il pagamento da parte del richiedente avviene mediante apposizione di marche da bollo ordinarie sulle copie, da annullare a cura del dipendente che provvede alla consegna materiale delle stesse mediante il timbro a data dell’ufficio. Art. 163 Documenti accessibili e documenti negati all’accesso Ai sensi del D.L. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” il diritto di accesso è escluso, tranne per i diretti interessati, a documenti contenenti: DATI SENSIBILI: dati personali idonei a rilevare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale. DATI GIUDIZIARI: i dati personali idonei a rilevare provvedimenti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) ad u) del D.P.R. 14 novembre 2002 n° 313 in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli art. 60 e 61 del codice di procedura penale. Art. 164 Rapporti informativi 1. Sono inaccessibili per i soggetti terzi estranei i rapporti informativi sul personale dipendente. 78 2. L’impiegato ha, invece, diritto di prendere visione e ottenere rilascio di copia di atti riguardanti il procedimento relativo alla formazione di rapporti informativi che lo riguardano. Art. 165 Atto oggetto di ricorso amministrativo o giurisdizionale 1. E' accessibile la documentazione relativa ad un procedimento giurisdizionale innanzi al Giudice amministrativo. 2. La documentazione relativa all’istruzione di ricorsi amministrativi può essere soggetta al differimento dell’accesso per la durata dell’attività istruttoria. 3. La documentazione relativa all’istruzione di ricorsi amministrativi può essere soggetta al differimento dell’accesso per la durata dell’attività istruttoria. Art. 166 Provvedimenti disciplinari 1. Chi è sottoposto a provvedimento disciplinare ha diritto di accedere a tutta la documentazione acquisita nel corso di esso. 2. Il titolare di un interesse giuridicamente rilevante correlato ad un’attività ispettiva può richiedere l’accesso a tutti i documenti formati o utilizzati nel corso della attività stessa. 3. L'accesso ad atti amministrativi richiesto a seguito di provvedimento di azione di responsabilità innanzi alla Corte dei Conti viene differito al momento finale della fase procedurale. Art. 167 Atti di valutazione 1. L'alunno o il genitore esercente la potestà genitoriale può prendere visione ed estrarre copia, al fine di tutelare una propria situazione soggettiva, dei compiti scritti, dei verbali delle interrogazioni orali e di tutto quanto lo riguardi annotato sul registro dell’insegnante. 2. Sono liberamente accessibili i piani dì lavoro degli insegnanti, contenenti criteri e parametri valutativi. 3. E' possibile accedere, previa motivata richiesta, agli atti concernenti gli scrutini degli alunni. 4. Il candidato, agli esami di stato conclusivi del corso di studi può accedere, dietro motivata richiesta “per la tutela di una situazione giuridicamente rilevante”, oltre che ai propri, anche agli elaborati di altri candidati, di cui tuttavia va conservato l’anonimato. 79 Art. 168 Atti e verbali di adunanze di organi collegiali 1. Sono accessibili gli atti di organi collegiali della scuola, in particolare i documenti base del processo decisionale e tutti gli atti di programmazione educativa e didattica. 2. L’accesso agli atti diversi da quelli esplicitamente menzionati nel comma precedente, a tutela della riservatezza di terzi, può essere limitato a quella parte che si riferisce all’interessato. 3. Sono altresì accessibili i verbali delle sedute di organi collegiali, salve eventuali limitazioni a tutela della riservatezza di terzi. Art. 169 Atti organizzatori e relativi al personale 1. Sono accessibili, ove sussista l’interesse, gli atti mediante i quali viene organizzato il disbrigo delle attività amministrative. 2. E’ accessibile la documentazione contabile relativa al bilancio, in considerazione dell’interesse pubblico alla piena trasparenza della gestione delle risorse pubbliche. 3. Sono suscettibili di accesso i mandati di pagamento e gli atti riguardanti il trattamento economico spettante ad un dipendente della scuola. Qualora però dalla documentazione riguardante la particolare situazione retributiva o trattamento in concreto erogato al dipendente si possano rilevare fatti o notizie che l'impiegato può avere interesse a mantenere riservati, nei concedere l’accesso, dai documenti devono essere cancellati tutti i dati riservati. 4. Chi vi abbia interesse può accedere agli atti relativi a nomine, agli organici, ai trasferimenti. 80 Titolo XXIII Attività negoziale Principi Generali Art. 170 L'autonomia contrattuale delle istituzioni scolastiche Le istituzioni scolastiche, al pari di qualsiasi altro ente pubblico, per conseguire i propri fini istituzionali sono state dotate di personalità giuridica e di piena autonomia negoziale che possono esercitare nei limiti imposti dalla legge e dai regolamenti, nonché dalle specifiche disposizioni emanate in materia amministrativo - contabile con il decreto n° 44 del 1 febbraio 2001. La capacità contrattuale costituisce una prerogativa tipica degli enti dotati di personalità giuridica, perché si pone in via strumentale alla realizzazione dei fini istituzionali dell'ente stesso. Per la scuola tali finalità si concretizzano nella realizzazione degli obiettivi approvati nel piano dell'offerta formativa (POF). Le iniziative del POF per la loro concreta realizzazione hanno bisogno del necessario sostegno finanziario che dovrà essere trovato in sede di stesura del programma annuale. Vi è quindi uno stretto legame tra il POF e il programma annuale. E' proprio in sede di stesura del programma annuale che si decide in concreto quali attività e progetti realizzare e finanziare e, in relazione ad esse definire quali iniziative contrattuali intraprendere per rendere possibile il conseguimento degli obiettivi del programma. Art. 171 I contratti delle istituzioni scolastiche I rapporti che le istituzioni scolastiche possono intrattenere con gli altri soggetti per perseguire i propri fini di pubblico interesse, possono rientrare, sia nella sfera del diritto pubblico, quando si avvalgono della potestà d'imperio, sia nella sfera del diritto privato, quando agiscono “more privatorum”. Quest'ultima attività si verifica quando le istituzioni scolastiche nell’ambito dell'autonomia negoziale, per necessità di gestione, stipulano convenzioni e contratti di diritto privato, mediante i quali si procurano i beni ed i servizi di cui necessitano per garantire il proprio funzionamento amministrativo e didattico. Oltre ai contratti passivi con i quali si procurano beni e servizi, le istituzioni scolastiche hanno la possibilità di stipulare contratti attivi con i quali si possono procurare delle entrate: vendita di materiali fuori uso e di beni non più utilizzabili e alienazione di beni e fornitura di servizi prodotti dall'istituzione scolastica, rispettivamente disciplinati dagli artt. 38 e 52 del regolamento di contabilità scolastica. 81 Art. 172 I limiti all'attività contrattuale delle istituzioni scolastiche In aderenza al principio di funzionalizzazione il regolamento di contabilità scolastica all'art. 31, comma 3°, opera una esplicita limitazione della capacità negoziale delle istituzioni scolastiche. Viene, infatti, preclusa la possibilità di stipulare contratti aleatori e la partecipazione ad operazioni finanziarie speculative, nonché la partecipazione a società di persone e società di capitali, fatta eccezione per la costituzione e partecipazione a consorzi anche costituiti in forma di società a responsabilità limitata. Art. 173 Elevazione dei limite di somma II limite di spesa per l'attività di contrattazione relativa all'acquisizione di beni e servizi di cui all'art. 34, 1 °comma, del D.l. n° 44 del 1 febbraio 2001, in considerazione della particolare consistenza patrimoniale e finanziaria dell'istituzione scolastica, è elevato a Euro 5.000,00 IVA esclusa. Art. 174 Disciplina della attività contrattuale 1. L’attività contrattuale dell’Istituto è disciplinata dalla normativa comunitaria recepita e comunque vigente nell’ordinamento giuridico italiano, dalle leggi, dai regolamenti statali e regionali e dal presente regolamento. 2. Le principali disposizioni di carattere generale alle quali deve uniformarsi l’attività negoziale dell’Istituto, sono : Il nuovo regolamento di contabilità generale dello Stato di cui alla Legge 94/97 – D.lgs 297/97- D.lgs 165/2001. La legge 241/90 modificata e integrato dalla legge 15/2005. Le norme sull’autonomia delle istituzioni scolastiche previste dalla Legge 59/97, dal D.Lgs 112/98 e dal DPR 275/99. Il Regolamento di contabilità scolastica di cui al Decreto Interministeriale n.44/2001. Il codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs 163/2006 e relativo Regolamento di esecuzione di cui al DPR n. 207 del 25/10/2010. Art. 175 Principi 1. L’attività contrattuale dell’I.T.T. di seguito denominato Istituto si ispira ai principi fondamentali di economicità, 2. efficacia, 3. efficienza, 4. trasparenza, 5. tempestività, 82 6. correttezza, 7. concorrenzialità, 8. pubblicità, 9. libera concorrenza legge 241, 10. par condicio; 11. non discriminazione; 12. trasparenza legge 241; Ove i principi indicati pregiudichino l’economia e l’efficacia dell’azione ed il perseguimento degli obiettivi dell’Istituto, gli organi competenti, con provvedimento motivato, potranno avvalersi del sistema ritenuto più congruo, nel rispetto delle norme vigenti. Il principio di economicità (legge 241), può essere subordinato (in limiti eccezionali è rigorosi) a esigenze sociali, di tutela della salute e dell'ambiente e di promozione dello sviluppo sostenibile; Art. 176 Il divieto di frazionare le forniture La divisione artificiosa del contratto è illegittima, in quanto il frazionamento ha lo scopo di nascondere il sostanziale difetto di competenza. In caso di inosservanza trovano applicazione le norme contenute nell'art.82 e seguenti della legge di contabilità generale dello Stato. Quindi, non è consentito modificare il valore del contratto solo al fine di potere utilizzare una determinata procedura contrattuale più semplice. Cosi, ad esempio, per stare al di sotto della soglia dei 2000,00 Euro, venga artificiosamente frazionato l'importo della fornitura. L'importo del contratto non può essere diverso dalla somma destinata nel programma annuale all'acquisto di un determinato bene o servizio. Così, ad esempio, se nel programma annuale è stato preventivato l'acquisto di 500 risme di carta per fotocopie, la gara deve essere indetta per l'intero importo della fornitura. Il divieto di frazionamento delle forniture trova puntuale riscontro nel DPR n.537/93, regolamento per la semplificazione delle procedure di aggiudicazione delle gare, con il quale viene fatto obbligo per le amministrazioni di programmare su base annuale l’acquisizione dei beni e servizi di cui necessitano per soddisfare le loro esigenze di funzionamento. L'obiettivo è quello di conseguire economie di spesa attraverso una programmazione su base annuale degli acquisti. 83 I Sistemi di Scelta del Contraente Art. 177 Deliberazione a contrattare La deliberazione a contrattare è assunta dal Dirigente e dal Consiglio d'istituto nelle materie che espressamente gli riserva l’art. 33 del Regolamento di contabilità scolastica. Essa deve precedere la scelta del contraente e la stipulazione del contratto. La deliberazione a contrattare deve obbligatoriamente indicare: 1. il fine che con il contratto s'intende perseguire, vale a dire il pubblico interesse che l'ente intende realizzare; 2. l'oggetto dei medesimo, la forma e le clausole ritenute essenziali; 3. le modalità di scelta dei contraente secondo la normativa vigente; 4. le modalità di finanziamento della spesa. Compete al Dirigente Scolastico, senza la preventiva deliberazione del Consiglio d’Istituto, la determinazione a contrattare in ordine all’acquisizione di forniture di beni e servizi e per la stipula, in via generale, di tutti i contratti non rimessi dall'art. 33, 1° comma, del predetto regolamento alla competenza deliberativa del Consiglio d'istituto. La determinazione a contrattare costituisce l'atto con il quale gli organi dell'istituzione scolastica enunciano le ragioni che motivano l'operazione di acquisizione di un bene o l'esecuzione di un servizio; essa trova motivazione nella programmazione annuale e può anche non assumere la veste di atto formale ma spesso si materializza in lettera di invito di gara. La determinazione della volontà di contrattare è un atto amministrativo, non negoziale. In esso si devono comprendere non solo le indicazioni del bene o del servizio da acquisire, con le caratteristiche, quantità, specifiche tecniche ed ogni altro possibile elemento per configurare esattamente l'oggetto della prestazione che si richiede, ma deve essere specificata la spesa prevista, il riferimento all'esistenza della copertura finanziaria e l'indicazione della procedura di scelta del contraente. La deliberazione a contrattare precede la scelta del contraente e la stipulazione del contratto. Essa è sempre revocabile, ancorché esecutiva, trattandosi di atto che non vincola l'amministrazione, la quale può ritirarla per sopravvenuti motivi di pubblico interesse. Quindi, l’iniziativa presa dall'amministrazione per la conclusione di un contratto ha solo valore d'invito ad offrire e non di proposta e ciò deve sempre essere precisato nelle richieste di offerta. Mentre l'offerta della Ditta è vincolante per la stessa per il periodo fissato dall'amministrazione nella lettera d'invito o nel bando di gara. 84 Art. 178 Le procedure di scelta del contraente Il codice, accogliendo integralmente le definizioni comunitarie di procedure di scelta del contraente, rinnova una terminologia più che consolidata nella pratica corrente dei lavori pubblici. Le espressioni di uso comune come pubblico incanto, licitazione privata e trattativa privata sono sostituite, rispettivamente, da procedura aperta, ristretta e negoziata. Completamente nuova, invece, la tipologia procedimentale del Dialogo Competitivo. Le procedure di aggiudicazione previste dalla normativa comunitaria sono le seguenti: D.Lgs 163/2006 procedure aperte; art.55 procedure ristrette; art.55 procedure negoziate; art.56, 57 dialogo competitivo; art. 58 L.109/1994 Pubblico incanto (art.20) Licitazione Privata (art.23) Trattativa Privata (art.24) Per ogni tipo di procedura è disciplinato il procedimento che l'amministrazione deve seguire. L'amministrazione ha facoltà di scelta tra procedura aperta e procedura ristretta; mentre può fare ricorso alla procedura negoziata solo nei casi espressamente consentiti. Art. 179 La procedura aperta La procedura aperta corrisponde all'asta pubblica disciplinata dalla contabilità di Stato. L'amministrazione emana il bando di gara e stabilisce i requisiti di partecipazione e le modalità di presentazione delle offerte. I fornitori interessati che sono in possesso dei requisiti si possono presentare alla gara. In questa procedura i requisiti di capacità tecnica ed economica sono accertati dopo la presentazione delle offerte. Le procedure aperte (a tutti) ha inizio con la pubblicazione del bando. Il concorrente presenta: Domanda di partecipazione; L’offerta; Dichiarazioni sostitutiva; La documentazione relativa alla mancanza di causa di esclusione; La documentazione relativa al possesso di requisiti tecnici, economici e finanziari. Le offerte si presentano mediante consegna di una busta grande contenente: Busta piccola con le autocertificazioni; Busta piccola contenente l’offerta. 85 In sede di presentazione dell’offerta: è ammessa l’autocertificazione circa l’assenza delle cause di esclusione; nei 10 gg. successivi all’aggiudicazione, l’aggiudicatario ed il secondo arrivato dovranno produrre la documentazione a riprova del possesso dei requisiti autocertificati. Art. 180 La procedura ristretta La procedura ristretta corrisponde alla vecchia licitazione privata (art. 55) ed è una procedura in cui ogni operatore economico può chiedere di partecipare ma soltanto gli operatori economici invitati dalle amministrazioni possono presentare un’offerta. La scelta delle imprese da invitare non è fatta dall' amministrazione con piena discrezionalità a ditte di propria fiducia o comunque ritenute idonee, ma soltanto sulla base dei requisiti di capacità tecnica ed economica posseduti dalle ditte stesse. Art. 181 La procedura negoziata La procedura negoziata corrisponde alla trattativa privata. L'amministrazione sceglie discrezionalmente le ditte e negozia direttamente con la ditta prescelta le modalità e le condizioni per concludere il contratto. Proprio per le minori garanzie che questa procedura presenta è considerata eccezionale e l'amministrazione vi può fare ricorso nei casi tassativamente stabiliti. Le procedure negoziate previste dagli articoli 56 e 57 del Codice, che accolgono totalmente le disposizioni comunitarie, consentono alle Stazioni Appaltanti di consultare gli operatori economici scelti e di negoziare con uno o più di essi le condizioni dell'appalto. Possono aver luogo con o senza preventiva pubblicazione di bando di gara e, ciascuna, in ben determinate ipotesi. A) Procedure negoziate previa pubblicazione di un bando La procedura negoziata con pubblicazione del bando di gara ammissibile nelle seguenti ipotesi: A. quando, a seguito di una prima procedura aperta o ristretta o di dialogo competitivo, tutte le offerte presentate sono irregolari ovvero inammissibili e, in ogni caso, solo per lavori di importo inferiore a €1.000.000,00; B. in casi eccezionali che, in quanto tali e per ragioni non oggettivamente imputabili alla Stazione Appaltante, non consentono la preliminare e globale determinazione dei prezzi; 86 C. limitatamente ai servizi, nel caso di prestazioni di natura intellettuale, quali la progettazione di opere, se la natura stessa della prestazione richiesta renda impossibile stabilire le specifiche di contratto con la precisione sufficiente per aggiudicare l'appalto in conformità a una procedura aperta o ristretta di selezione della migliore offerta; D. nel caso di lavori realizzati unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione o messa a punto, non per assicurare una redditività o il recupero dei costi di ricerca e. sviluppo. Le Stazioni Appaltanti, dunque, avviano la negoziazione delle offerte presentate per adeguarle alle esigenze indicate nel bando di gara, nel capitolato d'oneri e negli eventuali documenti complementari, al fine di individuare la migliore offerta con uno dei due criteri, prezzo più basso oppure offerta economicamente più vantaggiosa, previsti dal Codice all'art. 81. È data la possibilità alle Stazioni Appaltanti di prevedere, indicandolo già nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, che la procedura negoziata si svolga per fasi successive finalizzate alla riduzione del numero di concorrenti e dunque di offerte da negoziare. Questa facoltà, stabilita dal comma 4 dell'art. 56, si traduce nella possibilità di gestire la procedura in step successivi tali da restringere il numero dei concorrenti ai soli due o tre che si siano meglio classificati e con cui attuare la negoziazione definitiva. B) Procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando Per quanto riguarda la procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara, le Stazioni Appaltanti possono ricorrervi nei seguenti casi: A. qualora, a seguito di un primo esperimento di gara con procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata alcuna offerta o nessuna candidatura oppure che le offerte non sono appropriate. In tale ipotesi le condizioni iniziali del contratto non possono essere modificate in modo sostanziale e l'ambito di applicabilità sempre quello di appalti di importo inferiore a €1.000.000,00; B. qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela dei diritti esclusivi, l'appalto può essere affidato soltanto ad un determinato operatore economico; C. nei casi di estrema urgenza, quando ricorrono tre condizioni, cioè: 1. l'urgenza deriva da eventi imprevedibili per le Stazioni 87 Appaltanti; 2. l'urgenza non compatibile con i termini delle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara; 3. le circostanze dell'urgenza non sono riconducibili a colpe della Stazione Appaltante; D. qualora, il contratto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso; quest'ultimo caso richiede l'invito a partecipare di tutti i vincitori; E. lavori o servizi complementari (aventi natura extra-contrattuale) divenuti necessari all'esecuzione dell'opera per via di una circostanza imprevista, purché il valore complessivo non superi il 50% dell'importo del contratto iniziale; F. per nuovi lavori o servizi considerati "analoghi" giacché ripetizione di altri già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima Stazione Appaltante, purché ricorrano tre condizioni: 1. che i lavori o servizi "analoghi"siano rispondenti ad un progetto di base posto ad oggetto di un primo contratto aggiudicato con procedura aperta o ristretta; 2. che la procedura negoziata avvenga nei tre anni successivi alla stipulazione del primo contratto; 3. che tale possibilità sia stata prevista nel bando. Gli operatori economici individuati dalla Stazione Appaltante (almeno tre) sono contemporaneamente invitati a presentare le offerte, con una lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La Stazione Appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Art. 182 I criteri di aggiudicazione della gara L'art. 81 del Codice prevede che le Stazioni Appaltanti, nell'ambito delle procedure aperte, ristrette e negoziate, ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto, possano optare: esclusivamente il prezzo più basso; Prezzo più basso Il Codice ribadisce due modalità di attuazione per 88 l'aggiudicazione al prezzo più basso: A. Il prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso sull'elenco prezzi; B. Il prezzo più basso determinato con il meccanismo dell'offerta a prezzi unitari. Nel bando di gara deve essere stabilito, a discrezione della Stazione Appaltante, il metodo con cui va determinato il prezzo più basso che può essere indifferentemente scelto sia per i contratti da stipulare a misura che per quelli da stipulare a corpo; invece, per i contratti misti da stipulare parte a corpo e parte a misura, il prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari. In linea di principio la discrezionalità dovrebbe ispirarsi al criterio dell'adozione del meccanismo più semplice e cioè quello del maggior ribasso sull'importo a base d'asta. Offerta economicamente più vantaggiosa È un criterio particolarmente complesso giacché l'aggiudicazione avviene in conformità a parametri quantitativi e qualitativi prederminati e individuati nel bando di gara. L’art.83 del Codice introduce nuovi elementi di valutazione ampliando e semplificando l'enunciazione della normativa previgente. Il Codice lascia piena facoltà alla Stazione Appaltante di stabilire anche elementi diversi da quelli oggetto dell'elencazione dell'art. 83 comma 1, purché naturalmente congruenti con le caratteristiche dell'appalto e con le esigenze di una modalità di valutazione delle offerte approfondita dal punto di vista tecnico ed economico. A ciascun elemento di valutazione sarà attribuito un punteggio secondo due ipotesi: A) La ponderazione di ciascun elemento di valutazione predeterminabile ed espressamente prevista nel bando che dovrà precisare il punteggio massimo attribuibile ad ognuno degli elementi dell'offerta. La Stazione Appaltante ha la facoltà di indicare una soglia minima, al di sotto della quale l'offerta stessa automaticamente considerata non idonea. In tale ipotesi lo scarto tra il punteggio massimo attribuibile e la soglia minima deve essere appropriato: la soglia deve avere entità ragionevole e non eccessivamente limitante per il confronto concorrenziale tra le offerte presentate. B) La ponderazione numerica preventiva dei singoli elementi non possibile e l'amministrazione sempre tenuta a motivarne oggettivamente l'impossibilità nel bando di gara indicando, almeno, l'ordine decrescente d'importanza dei criteri di valutazione adottati. È facoltà della Stazione Appaltante prevedere nel bando, qualora se ne ponga la necessità, dei sub-criteri e sub-punteggi che, a titolo esemplificativo potrebbero essere: a) il prezzo; b) la qualità; c) il pregio tecnico; 89 d) le caratteristiche estetiche e funzionali; e) le caratteristiche ambientali; f) il costo di utilizzazione e manutenzione; g) la redditività; h) il servizio successivo alla vendita; i) l'assistenza tecnica; I) la data di consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione; m) l'impegno in materia di pezzi di ricambio; n) la sicurezza di approvvigionamento; o) in caso di concessioni, altresì la durata del contratto, le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare agli utenti. Lo step successivo, la valutazione dell'offerta, a cura di una commissione giudicatrice, nominata dall'organo competente della Stazione Appaltante. La commissione ha l'obbligo, dopo il suo insediamento e comunque prima dell'apertura delle offerte, "di fissare in via generale i criteri motivazionali cui si. atterrà per attribuire a ciascun criterio e subcriterio di valutazione il punteggio tra il minimo e il massimo fissati nel bando". La norma, vincolando il criterio ad una serie di fattori predeterminati pensati a cascata (elementi di valutazione, punteggi massimi ed eventualmente minimi, sub-pesi, etc.), lascia intendere la volontà di indurre, quanto più possibile, una oggettività del giudizio finale della commissione. Nei Settori ordinari per i contratti sopra soglia (articoli 86, 89) i criteri automatici di individuazione della soglia di anomalia sono: basso: sono anomale le offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media. economicamente sono Anomale le offerte sulle quali sia i punti concernenti, il prezzo, sia la somma dei punti riguardanti gli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. In sostanza, si procede alla verifica di congruità delle offerte quando l'offerta presenta una qualità particolarmente elevata a fronte di un prezzo particolarmente basso. 90 Acquisizione di beni e servizi in economia Art. 183 Le Procedure in Economia Per "acquisti in economia" s'intendono le forme di acquisizione aventi importi di valore inferiore alla soglia comunitaria e alternative ai contratti, cui la Pubblica Amministrazione, gli Enti pubblici e gli Enti locali ricorrono per procurarsi beni, servizi o lavori, mediante adempimenti meno legati a prescrizioni di carattere rigoristico e perché di più rapida esecuzione. I procedimenti di spesa in economia rispondono alla finalità di privilegiare le esigenze di speditezza e semplificazione in relazione ad approvvigionamenti che, per caratteristiche qualitative o quantitative, rendono possibile il ricorso a una regolamentazione semplificata rispetto a quella disciplinante l'evidenza pubblica. Gli acquisti e i lavori in economia sono ammessi solo nei casi espressamente previsti dall'ordinamento. La vigente normativa legislativa in materia di servizi e forniture in economia è posta nell'art. 125 del d.lgs. 163/2006 secondo il quale le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, possono essere effettuate mediante la procedura di amministrazione diretta o mediante procedura di cottimo fiduciario. L'acquisizione di beni e servizi in economia, secondo quanto previsto da questo nuovo regolamento, può avvenire attraverso le seguenti procedure: - amministrazione diretta Si ha quando l'amministrazione, sotto la sua responsabilità, per l'acquisizione dei beni, o per eseguire i lavori, i servizi, si procura direttamente i materiali o impiega propri dipendenti; - cottimo fiduciario Si ha quando l'amministrazione prende degli accordi con ditte di sua fiducia a cui affida sotto la sua responsabilità l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture, compresi servizi di architettura e di ingegneria. In questa procedura, il Dirigente può esperire una gara ufficiosa fra ditte idonee e affidare la prestazione a quella che a suo giudizio propone le migliori condizioni. La procedura in economia, tanto nell'amministrazione diretta, quanto nel cottimo fiduciario prende l'avvio con la richiesta di preventivi a non meno di cinque ditte. Si può prescindere dalla richiesta dei preventivi per l’acquisizione servizi o forniture, compresi i servizi di architettura e di ingegneria quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di 40.000,00 Euro, IVA esclusa, come previsto dall’art. 125 com. 11 della L. 163/2006 (per servizi o forniture inferiori a 40.000,00 è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento). 91 Il suddetto limite è elevato a 40.000 euro, con esclusione dell'I.V.A., per l'acquisizione di beni e servizi connessi ad impellenti ed imprevedibili esigenze di ordine pubblico. Le richieste di preventivo devono indicare l'esatta descrizione delle prestazioni contrattuali, nonché i termini e modalità di esecuzione e pagamento. Nella. stessa lettera d'invito vanno regolate le modalità di presentazione delle offerte e specificati i criteri di aggiudicazione della gara. La selezione può avvenire, anche per i servizi in economia, tanto con il prezzo più basso, quanto con il criterio dell'offerta economicamente più conveniente. Il regolamento in economia, prevede l'individuazione di un responsabile del servizio, al quale per la gestione della procedura viene fatto obbligo di avvalersi della rilevazione dei prezzi di mercato " effettuate da amministrazioni o enti a ciò preposti a fini di orientamento e della valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta (art.4 DPR n.384/2001)". Il ricorso alla procedura in economia sarà consentito, oltre che nei casi che saranno individuate dalle singole amministrazioni, nei seguenti casi: a) risoluzione di un precedente contratto, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto; b) completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo; c) acquisizione di beni o servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente; d) eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell'igiene e della salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale. Il vantaggio della procedura in economia è quella di non avere molti adempimenti formali e poter concludere l'accordo mediante l'uso di scrittura privata semplice, oppure mediante l'invio di un buono d'ordine con il quale il committente dispone l'ordinazione delle provviste e dei servizi. Tali atti devono riportare i medesimi contenuti previsti nelle lettere d'invito. I beni e servizi acquisiti in economia sono soggetti alla normale procedura di collaudo o attestazione di regolare esecuzione da effettuarsi entro venti giorni. Le verifiche non sono necessarie per le spese di importo inferiore a 20.000 euro, IVA esclusa. Il collaudo è effettuato da impiegati nominati dal Dirigente. Non può essere fatto dagli stessi impiegati che abbiano partecipato al procedimento di acquisizione dei beni e servizi. I pagamenti per le forniture acquisite in economia devono essere disposti entro trenta giorni dal collaudo o dall'attestazione di regolare esecuzione e, se successiva, dalla data di presentazione della fattura. Ciascuna amministrazione, secondo quanto stabilito dall'art.2 del 92 predetto regolamento, deve individuare con un proprio provvedimento, avuto riguardo alle proprie specifiche esigenze, in relazione a quali beni e servizi è ammesso il ricorso alla procedura in economia, con lo stesso provvedimento l'amministrazione deve anche indicare il limite di somma delle singole voci di spesa, tenuto conto che il regolamento n.384 stabilisce in via generale per tutte le amministrazioni il limite massimo di 130.000,00 euro IVA esclusa. Tale provvedimento è stato adottato dal MIUR con Decreto n.60 del 5/2/2002 con il quale viene stabilita per il ramo di amministrazione di competenza la normativa di dettaglio sulla individuazione dei beni e servizi che possono essere effettuati in economia, nonché il limite di spesa entro il quale la gestione in economia può trovare attuazione. Le istituzioni scolastiche dispongono già di una propria disciplina contenuta nel decreto n.44/2001 emanata in deroga alle norme di contabilità di Stato, notevolmente diversa da quella sopra descritta per le forniture in economia, principalmente per quanto attiene il limite dì spesa, stabilito in 2.000,00 Euro nella procedura di contrattazione ordinaria, a fronte dei 130.000,00 Euro stabiliti come tetto ai servizi in economia. Quindi, come vedremo nel paragrafo che segue, le due normative devono necessariamente raccordarsi per evitare sovrapposizioni, tenendo presente che la normativa di cui all'art. 34 dei D.I. n. 44/2001, configurandosi quale norma speciale per le istituzioni scolastiche risulta prevalente rispetto a quella generale di cui al D.P.R. 384/2001, che peraltro è applicabile alle stesse per quanto non in contrasto con il suddetto art.34. I. I. Il decreto del MIUR n. 60 del 5.2.2002 Con detto provvedimento emanato in applicazione dell'art. 2 comma 1 del D.P.R. 384/2001 il M.I.U.R. ha provveduto a disciplinare i limiti e le procedure da seguire per l'effettuazione in economia delle spese. a) per l'esecuzione di lavori b) per l'acquisizione di beni e servizi Trattasi, com'è noto, di due fattispecie distinte che dal decreto in questione, per le disposizioni comuni, vengono per brevità unitariamente intese con il termine "interventi". L'acquisizione in economia di detti interventi può essere effettuata esclusivamente nei casi in cui non sia vigente alcuna convenzione quadro stipulata ai sensi dell'art. 26 della legge 23.12.1999, n. 488 e successive modificazioni. Art. 184 I Lavori in economia I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000,00 euro IVA esclusa, mentre quelli affidati a cottimo non possono superare i 200.000,00 euro con esclusione dell'IVA. 93 1) Identificazione dei beni e servizi ed importi massimi acquisti. I beni e servizi acquisiti in economia non possono comportare una spesa complessiva superiore a 130.000,00 euro II ricorso alle procedure di spesa in economia e ammesso per i seguenti beni e servizi: a) la partecipazione e l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nell'interesse del Ministero, ivi comprese le spese necessarie per ospitare i relatori, per un importo fino a 130.000,00 euro; b) affitto a breve termine di locali e di attrezzature di funzionamento per l'espletamento di corsi o concorsi e per l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali. e scientifiche; nonché per esigenze diverse connesse con l'attività dell'amministrazione, quando non vi siano disponibili sufficienti ovvero idonei locali demaniali per un importo fino a 130.000,00 euro; c) i servizi di consulenza, studi, ricerca, indagini e rilevazioni per un importo fino a 130.000,00 euro; d) divulgazione di bandi di concorso o avvisi a mezzo stampa od altri mezzi di informazione, per un importo fino a 50.000,00 euro; e) acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione, per un importo fino a 50.000,00 euro; f) rilegatura di libri e pubblicazioni per un importo fino a 50.000,00 euro; g) lavori di traduzione, di stenografia e di interpretariato, da liquidarsi comunque su presentazione di fatture, qualora l'amministrazione non possa provvedervi con proprio personale ed eccezionalmente lavori di copia, da liquidarsi dietro presentazione di apposita fattura e da affidare unicamente a imprese commerciali, nei casi in cui l'amministrazione non possa provvedervi con il proprio personale per un importo fino a 50.000,00 euro; h) lavori di stampa, tipografia, litografia o realizzati per mezzo di tecnologia audiovisiva per un importo fino a 50.000,00 euro; i) spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio, servizi di data entry per un importo fino a 130.000,00 euro; j) acquisti di coppe, medaglie, diplomi ed altri oggetti. per premi. per un importo fino a 50.000,00 euro; k) spese di rappresentanza, per un importo fino a 50.000,00 euro; l) spese per cancelleria, riparazione mobili, macchine ed altre attrezzature d'ufficio, per un importo fino a 130.000,00 euro; m) spese per l'acquisto e la manutenzione di terminali, personal computers, stampanti e materiale informatico di vario genere e spese per servizi informatici, per un importo fino a 130.000,00 euro; n) fornitura di mobili, fotocopiatrici, climatizzatori ed attrezzature varie, per un importo fino a 130.000,00 euro; o) spese per corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del 94 p) q) r) s) t) u) v) w) x) personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie, per un importo fino a 130.000,00 euro; beni e servizi di qualsiasi natura compresi i servizi di architettura ed ingegneria per un importo fino a 130.000,00 euro; polizze di assicurazione, per un importo fino a 130.000,00 euro; acquisizione di beni e servizi nell'ipotesi di risoluzione di un precedente rapporto contrattuale e quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto, per un importo fino a 130.000,00 euro; acquisizione di beni e servizi nell'ipotesi di completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo, per un importo fino a 130.000 euro; acquisizione di beni e servizi concernenti la sicurezza e, in tutti i casi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, per un importo fino a 130.000,00 euro; acquisizione di beni e servizi nei casi di eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale, per un importo fino a 130.000,00 euro; pulizia, derattizzazione, disinfestazione, smaltimento rifiuti speciali e servizi analoghi, lavori di giardinaggio per un importo fino a 130.000,00 euro; acquisto, noleggio, riparazioni e manutenzioni di autoveicoli, di materiale di ricambio, combustibili e lubrificanti, per un importo fino a 130.000,00 euro; acquisizione di beni e servizi nelle misura strettamente necessaria, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente nonché di esecuzione del contratto, per un importo fino a 130.000,00 euro. Art. 185 Procedura di contrattazione ordinaria Si può non seguire la procedura di contrattazione ordinaria nel senso che si può prescindere dalla richiesta dei tre preventivi e, quindi, procedere a trattativa diretta con la ditta individuata, nei seguenti casi: per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore a 2.000,00 euro; per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore al limite di spesa fissato dal Consiglio d'istituto; nei casi in cui non sia possibile acquisire da altri operatori il medesimo bene sul mercato e, quindi, si è costretti a trattare necessariamente con una sola ditta perché titolare di marchio, privativa industriale o perché produce il prodotto desiderato; affidamento alla stessa ditta di forniture destinate al completamento o ampliamento di quelle esistenti (nell'arco temporale, in linea di massima, di tre anni), in quanto il ricorso ad 95 altre imprese determinerebbe l'acquisto di beni di tecnica differente il cui impiego e manutenzione potrebbe risultare incompatibile; gli acquisti relativi alle minute spese sul presupposto che siano di importo inferiore alle 2.000,00 euro; i contratti che per il loro valore rientrano nella disciplina comunitaria nel caso di consegne complementare effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all’ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe la stazione appaltante ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà sproporzionate; la durata di tali contratti e di contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni. Art. 186 La procedura di scelta del contraente per i contratti di valore inferiore a 2.000,00 Euro Il Regolamento di contabilità scolastica Decreto n.44/2001 all'art. 34 prevede la procedura di scelta del contraente limitatamente ai contratti di importo superiore a 2000,00 Euro. Nulla dispone per i contratti di importo inferiore. Per la procedura di scelta del contraente per i contratti d'importo inferiore a 2.000,00 euro, in mancanza di un formale procedimento contrattuale, il Dirigente tratta direttamente con una sola ditta, dopo averne eventualmente interpellate altre, qualora lo ritenesse opportuno, e conclude il contratto con la ditta prescelta a conclusione della trattativa. Proprio per la maggiore discrezionalità di cui dispone il Dirigente in questa procedura, il ricorso alla trattativa diretta è stato limitato dal regolamento di contabilità ai contratti di importo non elevato. Viene, quindi, superata la vecchia disposizione contenuta nell'art. 3 del DPR n. 417/74, che attribuiva al Dirigente scolastico la facoltà di procedere all'acquisto di determinati beni e servizi direttamente senza la preventiva deliberazione del Consiglio d'istituto, purché la spesa fosse contenuta nei limiti fissati dallo stesso consiglio. Il Dirigente recitava la disposizione "effettua direttamente le spese relative all'acquisto di materiali di consumo, modesti rinnovi e completamenti del materiale didattico e tecnico scientifico, comprese le dotazioni librarie ed i periodici, entro il limite di somma per il quale è stato autorizzato dal consiglio d'istituto." Ora, il Dirigente può procedere direttamente all'acquisizione di qualsiasi fornitura di beni o servizi con il solo limite di rimanere nell'ambito della soglia dei 2.000,00 euro del diverso importo eventualmente deliberato dal Consiglio d istituto. 96 Modalità di Espletamento delle Gare Art. 187 La lettera d'invito alle gare Le ditte da invitare a partecipare alle gare con il sistema di contrattazione ordinario di cui all'art. 34 del D.I. n° 44 del 1 febbraio 2001, sono individuate dal Dirigente Scolastico secondo autonomi criteri di idoneità e affidabilità. I requisiti minimi da richiedere alle ditte partecipanti sono quelli previsti dalla legge. La lettera d'invito, per ogni forma di contrattazione rappresenta un mero invito ad offrire che qualifica la controparte come proponente e impegna l'istituzione scolastica solo dopo l'aggiudicazione. La controparte non può invocare la responsabilità precontrattuale ove l'ente, assumendo un provvedimento motivato, decida di non far luogo all'aggiudicazione o alla revoca della gara. La lettera d'invito deve essere improntata alla massima chiarezza, elencando dettagliatamente i requisiti ed i documenti richiesti, le modalità da seguire per la partecipazione ed individuando con certezza quelle clausole che, in quanto rispondenti ad un particolare interesse dell'istituzione scolastica appaltante, portano alla esclusione dalla gara ove siano disattese. Le lettere d'invito per la partecipazione alle gare devono essere spedite, con sistemi che assicurino la massima certezza circa tale adempimento. Di norma deve essere utilizzata la raccomandata con ricevuta di ritorno. Gli altri sistemi di estensione dell'invito, quali i telefax, la forma telegrafica, la posta ordinaria sono da ritenersi applicabili solo in presenza di situazioni eccezionali. Art. 188 Scelta delle Ditte Il regolamento di contabilità non fa alcuna menzione alle modalità di scelta delle ditte da invitare alle gare. In caso di cottimo fiduciario, infatti, il codice prevede, prima dell'invio della lettera di invito, il responsabile del procedimento dovrà compiere una indagine di mercato (gara esplorativa) alfine di individuare almeno 5 ditte da invitare a gara. Nell'ambito di tale adempimento, egli acquisisce informazioni sui prodotti o servizi, sulle imprese fornitrici e sui prezzi normalmente praticati. L'art. 125 pone l'indagine di mercato come alternativa all'individuazione delle ditte da invitare a gara tramite l'elenco dei fornitori. Nel caso di gare a procedure ristretta e negoziata previa pubblicazione di bando le ditte debbono essere individuate attraverso il preavviso di gara con le modalità previste dalla legge. Sono escluse dalla contrattazione le ditte: che si trovino in stato di fallimento, liquidazione, cessazione di attività, concordato preventivo e in qualsiasi altra forma equivalente secondo la legislazione vigente; 97 nei cui confronti sia stata pronunciata una condanna con sentenza passata in giudicato per reati che attengono alla moralità professionale e per delitti finanziari; che in precedenti contratti si sono resi colpevoli di grave negligenza, malafede o inadempienze debitamente comprovate; non siano in regola con gli obblighi relativi alle contribuzioni previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori o al pagamento delle imposte e tasse; siano gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste ai sensi del presente articolo. Art. 189 Le offerte Le offerte hanno natura di proposta irrevocabile. Esse dovranno essere redatte nel rispetto delle norme, modalità, termini e condizioni previste per legge, dalla lettera d'invito o da qualsiasi altro disciplinare richiamato per regolare l'affidamento. Le offerte devono essere sottoscritte dal legale rappresentante delle ditte e non possono presentare correzioni che non siano da lui convalidate con apposita sottoscrizione. Di norma il sistema di presentazione delle offerte è quello dell'inoltro a mezzo del servizio postale in plico raccomandato. Eventuali deroghe a tale sistema devono essere adeguatamente motivate. Non sono ammesse offerte per telegramma, né offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta. Nel caso di presentazione a mezzo del servizio postale le offerte debbono presentare all'esterno della busta, in modo chiaro ed inequivocabile, il nominativo del partecipante e l'indicazione della gara cui si riferiscono. Ove sia prevista la necessità di esaminare preliminarmente la documentazione ritenuta propedeutica all'ammissione, si deve utilizzare il sistema della doppia busta. In tal caso la busta contenente la sola offerta, chiusa in altra più grande contenente i documenti richiesti per la partecipazione, verrà aperta soltanto se la documentazione necessaria per I'ammissione risulterà regolare. I termini previsti per la partecipazione debbono intendersi perentori e l'offerta viaggia a rischio e pericolo dell'offerente. Ai fini dell'accertamento del rispetto dei termini di reperimento dell'offerta stesso, farà fede il timbro di arrivo e la declaratoria od attestazione circa il giorno e l'ora del ricevimento, apposta dal funzionario responsabile del procedimento. Quando in una offerta vi sia discordanza tra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre è valida l'indicazione in lettere. Nel caso in cui vi siano errori di calcolo del prezzo complessivo, vale quale offerta il prezzo risultante dal corretto calcolo effettuato sulla base dei prezzi unitari offerti. 98 Possono essere presentate più offerte aventi lo stesso oggetto a condizione che l'offerta successiva sia presentata nel rispetto dei termini e delle modalità previste per l'offerta principale. In tal caso viene presa in considerazione l'ultima offerta in ordine di tempo. Non è ammissibile la presentazione di più offerte per le quali non si possa individuare l'ultima. Tali termini dovranno essere tali da consentire la presentazione di una offerta seria e ragionata e, comunque, non essere inferiori alla metà di quelli prescritti per quanto concerne gli appalti soggetti alla normativa comunitaria. La riapertura dei termini per la presentazione delle offerte o la riapertura della gara va effettuata nei confronti di tutti i partecipanti. La decisione di riaprire i termini in precedenza fissati spetta alla medesima autorità cui compete indire la gara. Scaduto il termine utile per la loro presentazione, le offerte non possono essere ritirate, modificate o integrate e divengono quindi impegnative per la ditta proponente. Per le offerte pervenute fuori termine o non conformi alle indicazioni contenute nelle lettere d'invito va stabilito che sarà operata l'esclusione dalla gara. Le offerte devono pervenire in busta chiusa a garanzia dell'autenticità delle stesse (c.d. principio di segretezza delle offerte). Nel caso in cui l'aggiudicazione non sia prevista seduta stante ma differita in un momento successivo, l'offerta si considera valida per un periodo di tempo pari a quello ipotizzato nella lettera d'invito od in mancanza di tale indicazione, per quello normalmente necessario per compiere le operazioni che dovrebbero condurre alla definitiva aggiudicazione. Qualora detto termine di validità sia scaduto prima dell'aggiudicazione, deve essere acquisita, prima di procedere all'esame delle offerte, la conferma circa la loro validità. Art. 190 Offerte anormalmente basse La finalità della verifica dell'anomalia dell'offerta è quella di evitare che offerte troppo basse espongano l'amministrazione al rischio di esecuzione della prestazione in modo irregolare e qualitativamente inferiore a quella richiesta e con modalità esecutive in violazione di norme con la conseguenza di far sorgere contestazioni e ricorsi. L'amministrazione deve, infatti, aggiudicare l'appalto a soggetti che abbiano presentato offerte che, avuto riguardo alle caratteristiche specifiche della prestazione richiesta, siano complessivamente proporzionate sotto il profilo economico all'insieme dei costi, rischi e oneri che l'esecuzione della prestazione comporta a carico dell'appaltatore con l'aggiunta del normale utile d'impresa affinché la stessa possa rimanere sul. mercato. Occorre quindi contemperare l'interesse del concorrente a conseguire l'aggiudicazione formulando un'offerta competitiva con quello della stazione appaltante ad aggiudicare al minor costo senza rinunciare a 99 standard adeguati e al rispetto dei tempi e dei costi contrattuali. La normativa prevede che la verifica dell'anomalia delle offerte (esame degli elementi costitutivi dell'offerta, se del caso mediante una commissione di esperti, tenendo conto delle giustificazioni fornite) sia costituita da un procedimento suddiviso in tanti sub-procedimenti che sono tanti quante sono le offerte da verificare. Art. 191 Termini per la ricezione delle offerte Per cui, per tutto ciò che non è previsto e regolamentato dal regolamento di contabilità D.I. 44/2001, si può fare riferimento al codice dei contratti. Il regolamento di contabilità, ad esempio, non prevede i termini entro cui invitare a presentare offerta ad un numero ristretto di ditte fornitrici, nelle contrattazioni sotto-soglia con procedure ristrette, amministrazione diretta o cottimo fiduciario, il codice dei contratti prevede che il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla data di invito, non può essere inferiore a dieci giorni (art. 124, comma 6). Art. 192 Aggiudicazione mediante l'impiego della commissione tecnica La nomina della commissione tecnica è opportuna quando si deve aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più conveniente. La commissione deve elaborare una graduatoria di merito delle offerte esaminate, debitamente motivata. Nell'esame del contenuto delle offerte per conoscere quella più vantaggiosa per l'amministrazione ci si deve attenere ai criteri di valutazione comunicati con le lettere d'invito. La nomina della commissione, quale atto di gestione, rientra nella competenza dei dirigente, può essere nominata, di volta in volta, in relazione alla conclusione del singolo contratto o per un intero anno scolastico. Può, essere chiamato a far parte della commissione il personale in servizio esperto nelle materie o nei servizi oggetto delle gare che non hanno partecipato alla loro predisposizione. Possono essere chiamati, qualora necessario, anche esperti esterni all'amministrazione. Alle commissioni possono essere affidati i seguenti compiti: l'esame della documentazione che accompagna le offerte; l'esame del contenuto delle offerte per conoscere quella più vantaggiosa per l'amministrazione. I pareri della commissione non sono, di regola, vincolanti. Nelle gare da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa le commissioni debbono stabilire i coefficienti di valutazione tecnica da attribuire agli elementi di qualità. Nelle gare da aggiudicare al prezzo più basso le 100 commissioni, oltre ad essere incaricate della valutazione della documentazione, possono essere anche chiamate a valutare le singole offerte sotto il profilo della congruità dei prezzi rispetto alle prescrizioni tecniche. Al l'inizio dell'operazione di scelta del preventivo si stabiliscono, i parametri di valutazione, per ciascuno degli elementi indicati nelle lettere d'invito. Si attribuiscono i punteggi a seguito di esame delle caratteristiche tecniche dei prodotti offerti. Si può stabilire che se i coefficienti di valutazione attribuiti ai vari elementi superino, nel loro insieme, un limite globale prestabilito, l'offerta sarà considerata valida, se non lo superano, verrà scartata. Si può anche stabilire che ad ogni elemento venga attribuito un valore che oscilli fra un minimo ed un massimo Può essere stabilito che l'insieme dei valori attribuiti ai vari elementi non debba essere inferiore ad un limite prestabilito. Il coefficiente globale di valutazione viene determinato, di regola, dal rapporto fra coefficiente globale tecnico di ciascuna offerta e prezzo relativo. Per altre notizie sulla costituzione e funzionamento della commissione tecnica si rinvia al capitolo 2. Art. 193 La valutazione delle offerte L'esame delle offerte e la scelta di quella migliore vengono effettuate in modo informale ed autonomo dallo stesso Dirigente Scolastico per le attività contrattuali che rientrino nella sua competenza, con esclusione quindi delle attività contrattuali che ai sensi dell'art.33, primo comma, del regolamento di contabilità scolastica fanno parte della competenza del Consiglio d'istituto. In tal senso dispone l'art.34 - 1° comma, del regolamento: "il dirigente procede alla scelta del contraente previa comparazione delle offerte". In mancanza di specifiche disposizioni il Dirigente Scolastico può svolgere l'operazione secondo autonomi criteri procedurali. Art. 194 Aggiudicazione in presenza di una sola offerta L'obbligo della scuola che agisce con la procedura di contrattazione ordinaria per l'acquisizione di beni e servizi di importo superiore a 2.000,0 Euro è quello di richiedere almeno tre offerte tra cui scegliere l'offerta migliore con il criterio del prezzo più basso oppure con il criterio dell'offerta economicamente più conveniente. Non è infrequente che le offerte pervenute siano inferiori a tre. In tal caso la scuola si trova nell'impossibilità di aggiudicare la gara. Va comunque tenuto presente che l'obbligo della scuola si considera assolto con la richiesta dei preventivi a più di tre ditte. Se non dovessero pervenire almeno tre preventivi 101 l'istituzione scolastica può ripetere la gara ovvero avvalersi del principio stabilito dall'art.69 del regolamento di contabilità di Stato, secondo il quale la gara è considerata valida se sono state presentate almeno due offerte, a meno che l'amministrazione nella lettera d'invito non abbia espressamente dichiarato di volere procedere all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta. Quindi, per la regolarità della procedura, devono essere richiesti più di tre preventivi. Se ne pervengono almeno due, la gara è valida e l'amministrazione può scegliere tra i due concorrenti l'offerta migliore e aggiudicare la gara. Qualora, invece, dovesse pervenire una sola offerta, la gara va dichiarata deserta, salvo il caso in cui l'amministrazione non abbia espressamente dichiarato alle ditte, in sede d'invio delle lettere d'invito, di volersi avvalere della facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta. Art. 195 I termini per l'aggiudicazione Se escludiamo i casi in cui la procedura prevede l'aggiudicazione della gara seduta stante, cioè al momento dell'apertura delle buste, negli altri casi, in cui è prevista la valutazione delle offerte, l'amministrazione quanto tempo ha a sua disposizione per concludere il procedimento contrattuale. Le norme contabili, a dire il vero, non prevedono un termine entro cui comunicare l'aggiudicazione a decorrere dalla data di presentazione delle offerte. Solo in alcuni capitolati le amministrazioni hanno ritenuto di indicare il termine di 60 giorni per decidere l'aggiudicazione. Ora, come sappiamo, c'è la legge n.241/90 la quale in generale prevede il termine di 30 giorni quando un diverso termine non è disciplinato dalla legge o dalla singola amministrazione. E' opportuno che l'amministrazione per non lasciare troppo a lungo in sospeso le offerte comunichi, in sede di lettere d'invito, il termine entro cui la gara sarà conclusa con l'aggiudicazione. COLLAUDO DELLE FORNITURE Art. 196 Il collaudo Costituisce una verifica tecnico-amministrativa del bene, del servizio o dell’opera eseguita e della procedura seguita. Va svolto da persone diverse da quelle che sono state parte del procedimento di scelta del contraente o del contratto (commissioni di collaudo). Le operazioni di collaudo sono verbalizzate. Il collaudo è una operazione rivolta ad accertare che i servizi prestati o le forniture eseguite coincidano qualitativamente, quantitativa-mente e tecnicamente con quelli pattuite. 102 L'operazione di collaudo riveste rilevante importanza, in quanto solo dopo l'esito favorevole avviene il passaggio di proprietà dei prodotti acquistati e l'esecuzione del pagamento del corrispettivo contrattuale. L'operazione di collaudo è svolta dallo stesso personale della scuola munito di adeguata competenza tecnica scelto dal Dirigente Scolastico. A tal fine, il Dirigente Scolastico può nominare un collaudatore singolo o una commissione di collaudo formata da esperti della scuola, in relazione alle caratteristiche tecniche e funzionali dei beni da collaudare. L'operazione di collaudo di solito avviene nei locali o nei magazzini dove è avvenuta la consegna alla presenza dei rappresentanti belle ditte fornitrici. L'operazione di collaudo deve avvenire entro 60 giorni dalla consegna delle forniture o esecuzione dei lavori e deve risultare da specifico verbale, firmato dagli esecutori e, se presenti, dagli incaricati dell'impresa. La non partecipazione delle ditte al collaudo è considerata come acquiescenza alle contestazioni ed ai risultati del collaudo. I verbali di collaudo vanno notificati alle ditte. Nel verbale vanno specificati i controlli effettuati ed i risultati tenuti. Salvo specifiche modalità previste in contratto, i collaudatori esaminano i prodotti secondo criteri di valutazione tecnica e funzionale. Dal giorno successivo alla data del verbale di collaudo con esito favorevole, i prodotti collaudati entrano in proprietà dell'amministrazione e sorge l'obbligo di procedere al pagamento del prezzo pattuito. Il pagamento della fattura può avvenire solo dopo l'emissione del certificato di collaudo. Alla stessa data il Dirigente può procedere allo svincolo delle garanzie eventualmente prestate dalla ditta. Quindi, prima di procedere alla emissione del mandato di pagamento è necessario verificare la regolarità della fornitura. Sulla base degli accertamenti effettuati i collaudatori possono accettare i prodotti, rifiutarli o dichiararli rivedibili. I prodotti rifiutati al collaudo debbono essere ritirati dall'impresa e sostituiti, a sue spese, entro il termine stabilito dall'amministrazione. Decorso inutilmente il termine fissato l'amministrazione può spedire all'impresa i prodotti rifiutati, con spese a carico della ditta stessa, ovvero può trattenerli nei propri magazzini applicando una penalità. L'impresa non può impugnare i risultati del collaudo. Il collaudo con esito positivo e la dichiarazione di presa in carico non esonerano l'impresa dalla responsabilità per eventuali difetti c imperfezioni che non siano emersi al momento del collaudo, ma vengano solo in seguito accertati. Art. 197 Il collaudo delle forniture di importo inferiore a 2.000,oo euro Per le forniture di valore inferiore ad 2000 euro il Regolamento di contabilità scolastica prevede che l'atto formale del collaudo, cioè il verbale, possa essere sostituito da un certificato che attesti la regolarità della fornitura, rilasciato dal Dirigente o su sua delega dal Direttore SGA 103 o da un verificatore nominato dallo stesso Dirigente. Il certificato di regolare prestazione va anche emesso per i contratti inerenti la fornitura di servizi periodici, a cura del Direttore SGA. Questa operazione, non meno importante rispetto a quelle relative alle forniture per le quali è richiesta la stesura del verbale di collaudo, consiste nel verificare che tutte le condizioni e clausole siano state rispettate e che siano state espletate tutte le formalità connesse con la fornitura. Pertanto, l'incaricato del collaudo accertato che: le modalità di consegna della fornitura siano state rispettate; la merce pervenuta sia conforme a quella ordinata; la fatturazione sia in base ai prezzi convenuti; il collaudo dei materiali abbia avuto esito positivo; le condizioni alle quali doveva essere effettuata la fornitura sono state rispettate attesta la regolarità della fornitura mediante apposita dichiarazione resa sulla stessa fattura. STIPULA DEI CONTRATTI Art. 198 Stipula del contratto Il contratto, fatto salvo il caso di urgenza, non può essere stipulato prima che siano trascorsi 30 giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione (che deve avvenire nel termine di 5 giorni dall’aggiudicazione a norma dell’art. 79, comma 5 lettera a), mentre il termine ultimo per la stipula è fissato in 35 giorni dall'aggiudicazione definitiva. Per cui ad avviso di chi scrive la comunicazione ai contro interessati è obbligatoria oltre ai termini previsti per l'aggiudicazione definitiva. Il regolamento di contabilità non tocca questo aspetto. Art. 199 Contenuti del contratto Il contenuto del contratto deve essere conforme agli elementi e alle clausole indicate nella lettera d'invito e deve di norma includere le condizioni di esecuzione, il corrispettivo, le modalità di pagamento, la facoltà dell'istituzione scolastica di risolvere il rapporto nei casi di inadempienza e/o di esecuzione in danno, salvo eventuale risarcimento previsto ed altre eventuali clausole quali le penali e le modalità di verifica di regolare esecuzione. Il contratto deve avere termini di durata certi. Salvi i casi consentiti dalla legge la durata non può essere variata in corso di esecuzione del contratto. 104 Art. 200 Stipula dei contratti La stipulazione consiste nella redazione formale dei contratto. Esso consegue alla fase di aggiudicazione. I contratti sono stipulati dal Dirigente scolastico o da persona dallo stesso delegata. La ditta aggiudicataria è tenuta a versare, di norma prima della stipula del contratto l'importo dovuto per le spese contrattuali, cioè quelli di copia e bollo, gli oneri di registrazione del contratto. Tale importo viene versato direttamente al Direttore SGA mediante assegno circolare non trasferibile oppure mediante bonifico bancario presso l'istituto cassiere dell'istituzione scolastica. Al Direttore SGA compete la gestione e la rendicontazione di tale deposito. I contratti possono essere stipulati in una delle seguenti forme: in forma pubblica ordinaria, ai sensi dell'art. 102 del regolamento di contabilità di stato, e cioè a mezzo del Notaio, allorché lo richiedano l'amministrazione od il contraente privato. L'indicazione del nominativo del Notaio rogante compete alla parte a carico della quale sono poste le spese contrattuali; In forma pubblica amministrativa, cioè a mezzo del Direttore SGA in veste di ufficiale rogante; Mediante scrittura privata autenticata ai sensi degli art. 2702 e 2703 del codice civile; I contratti di importo inferiore a 2.000,oo euro, IVA esclusa, possono altresì essere stipulati, oltre che nelle forme pubblica ordinaria e pubblica amministrativa, secondo le sotto riportate modalità: per mezzo di scrittura privata, firmata dal Dirigente scolastico e dalla controparte; con atto separato di obbligazione sottoscritto dall'offerente ed accettato dall'istituzione scolastica; per mezzo di obbligazione stesa in calce al capitolato; per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali. (offerta e successiva conferma d'ordine). Nell'ipotesi di cui ai punti b), c), d), la ditta resta vincolata fin dal momento dell'aggiudicazione, mentre per l'istituzione scolastica è subordinato alla verifica dei requisiti di cui alla vigente legge antimafia. Tranne i casi in cui la forma del contratto è prescritta dalla legge, essa verrà determinata all’atto della determinazione a contrattare, tenendo conto del valore economico del contratto o della natura delle forniture e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell’attività amministrativa. L’adempimento della stipulazione deve avvenire entro il termine indicato nella comunicazione alla ditta aggiudicataria mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno dell'avvenuta predisposizione del contratto. Decorso inutilmente tale termine il dirigente Scolastico potrà revocare l'aggiudicazione e disporre l'affidamento a favore dell'offerente che segue in graduatoria. In tal caso l'istituzione scolastica è liberata da ogni obbligo verso la parte inattiva. 105 E' fatta salva la facoltà dell'amministrazione di attivare tutte le azioni da porre in essere per la esecuzione del contratto e il risarcimento dei danni. Art. 201 Adempimenti connessi alla stipula Il Direttore SGA è abilitato a rogare i contratti ai sensi dell'art. 34, 6° comma, del D.l. n° 44 del 1 febbraio 2001, nell'esclusivo interesse dell'istituzione scolastica, secondo lo normativa vigente in materia. I contratti e gli atti di sottomissione, conclusi dall'istituzione scolastica e stipulati in forma pubblica ordinaria, ovvero in forma pubblica amministrativa, ovvero ancora mediante scrittura privata autenticata, vengono registrati a cura del Notaio rogante o dall'ufficiale accettante, entro il prescritto termine di 20 giorni dalla stipula dei medesimi. Il Direttore SGA provvede alla tenuta del repertorio, alla iscrizione su di questo degli atti da lui rogati, nonché a tutti gli ulteriori adempimenti legali e fiscali per dare compiuto l'iter dei contratto. Per tali contratti egli provvede inoltre all'autentica delle copie degli atti ed al rilascio delle stesse alle parti che ne facciano richiesta. Art. 202 Spese contrattuali Le spese contrattuali necessarie per la stipula e per i successivi adempimenti, anche di ordine tributario, cui il contratto stesso dovrà essere sottoposto, saranno così regolate: 1. se poste a carico del privato contraente, questi sarà invitato a versare, sul conto dell'istituzione scolastica presso l'istituto cassiere, un deposito presuntivamente qualificato da cui si preleveranno le somme occorrenti. Esaurite le operazioni si procederà alla liquidazione dei conto, rimettendo all'interessato una distinta delle spese effettivamente sostenute ed il conguaglio attivo o negativo del conto che dovrà essere saldato entro 30 gironi. 2. Se poste a carico dell'istituzione scolastica si preleveranno le somme che si renderanno necessarie attraverso il fondo minute spese; 3. Nel caso che l'istituzione scolastica anticipi le somme dovute, si procederà al loro recupero. Ove dovessero riscontrarsi difficoltà seguendo la forma ordinaria, sì attiverà la forma abbreviata e privilegiata prevista dall'art. 98 della legge sul registro, per il recupero dell'imposta dì registro anticipata, ovvero si tratterrà la somma dovuta dal contraente, aumentata degli interessi, sul primo pagamento relativo al contratto. Art. 203 Attività di gestione dei contratti L'originale del contratto una volta stipulato, rogato e registrato, nonché quello soggetto a registrazione anche in caso d'uso, è custodito dal Direttore SGA nella sua veste di responsabile del procedimento. Per il Direttore SGA nella sua veste di responsabile del procedimento, la 106 gestione del contratto comporta anche la vigilanza sul regolare e tempestivo adempimento degli Impegni e delle obbligazioni contrattualmente assunte dalle parti. Spetta al responsabile del procedimento azionare e far valere direttamente le clausole anche di natura sanzionatorie, previste dal contratto stesso, ogni qual volta se ne realizzino i presupposti. Spetta altresì al responsabile del procedimento la vigilanza sulla regolarità dell'esecuzione delle prestazioni poste a carico delle parti nell'ambito dei rapporti di collaborazione, disciplinati mediante stipula di convenzioni o di appositi disciplinari, con professionisti esterni. Compete al responsabile del procedimento evitare che si verifichino ritardi od omissioni negli adempimenti di natura tecnica, amministrativa, contabile, tali da comportare conseguenze negative per l'istituzione scolastica. Nell'ipotesi di cui al comma 4 il responsabile del procedimento riferisce immediatamente al Dirigente scolastico, chiarendo le ragioni dei ritardi e delle omissioni. Art. 204 Inadempienze contrattuali Nel caso di inadempienza contrattuale l'istituzione scolastica, dopo formale ingiunzione rimasta inesitata, può affidarne l'esecuzione, a spese dell'affidatario, ad un nuovo soggetto, salvo l'esercizio dell'azione per il risarcimento del danno. I provvedimenti intesi a promuovere la risoluzione del contratto medesimo per inadempienza, ad esperire le azioni per l'esecuzione in danno e per il risarcimento del danni subiti competono al Dirigente Scolastico. Al medesimo compete adottare le misure ritenute necessarie per i casi di irregolarità o ritardi non configuranti inadempienze in senso proprio. Art. 205 Ordinazione e liquidazione di beni e servizi L'acquisizione di beni e servizi può essere perfezionata da contratto, oppure d'apposita lettera d'ordinazione con la quale il responsabile del servizio dispone l'ordinazione dei beni e dei servizi. Tali atti devono riportare i medesimi contenuti previsti dalla lettera d'invito. Il suddetto atto di ordinazione contiene almeno: - la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione; - la quantità ed il prezzo degli stessi con l'indicazione dell'I.V.A.; - la qualità e la modalità di esecuzione; - gli estremi contabili (capitolo); - la forma di pagamento; - le penali per la ritardata o incompleta esecuzione nonché l'eventuale richiamo all'obbligo dell'assuntore di uniformarsi alle vigenti norme di legge e regolamenti; - l'ufficio referente ed eventuali altre indicazioni utili od opportune al 107 fornitore. Dell'ordinazione ricevuta l'assuntore deve dare immediata accettazione per iscritto all'amministrazione. I pagamenti sono disposti entro trenta giorni dalla data del collaudo o dell'attestazione di regolare esecuzione ovvero, se successiva, dalla data di presentazione delle fatture. Le fatture dei beni e dei servizi non potranno in ogni caso essere pagate se non sono munite del visto di liquidazione del dirigente dell'ufficio. I documenti di cui al comma precedente dovranno essere prodotti in originale e copia, di cui uno da allegare al titolo di spesa e l'altra da conservare agli atti, e corredati, qualora trattisi di acquisti, della prescritta presa in carico o bolletta d'inventario ovvero muniti della dichiarazione dell'avvenuta annotazione negli appositi registri per gli oggetti non inventariabili. Art. 206 Riepilogo disciplina applicabile alle istituzioni scolastiche Come meglio specificato sopra il d.lgs 163/2006, Codice degli appalti, si applica anche alle istituzioni scolastiche, in forza dell'art.3, punto 25. che precisa che le "amministrazioni aggiudicatrici"sono: le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, ecc. In particolare, le istituzioni scolastiche applicano il codice dei contratti di cui al d.lgs 163/2006 e successive modificazioni ed integrazione nonché il relativo regolamento di attuazione: Per le attività di contrattazione che superano la soglia comunitaria. Per le attività di contrattazione che non superano la soglia comunitaria, per le attività ed i profili non disciplinati dal regolamento di contabilità. Il primo problema che si pone nell'applicazione della disciplina degli acquisti in economia alle istituzioni scolastiche è quello di individuare i soggetti responsabili. Sicuramente la veste del RUP è ricoperta dal dirigente scolastico che "è responsabile del procedimento unico per la fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione". Il Dirigente scolastico a norma dell'art. 32 del D.l. 44/2001 "nello svolgimento dell'attività negoziale, si avvale della attività istruttoria del direttore. " Per quanto riguarda la scelta del contraente negli acquisti, alla luce di quanto sopra, nelle istituzioni scolastiche dobbiamo far riferimento all'art. 34 del D.l. integrato con il codice dei contratti e distinguere: 1) Acquisti inferiori a 2.000,00 Euro, oppure al superiore limite preventivamente fissato dal C.D.I., in questo caso in applicazione del D.I. 44/2001 il dirigente procede all'acquisto con AFFIDAMENTO DIRETTO e scelta diretta del contraente senza comparazione di offerte, nel senso che non occorrono procedure particolari se non lo scambio di 108 lettere in invito, vengono poste in essere le condizioni reciproche che sono coglibili nei canoni della prassi del commercio; 2) Per acquisti superiori a 2.000,00 Euro, oppure al superiore limite preventivamente fissato dal C.D.I., e fino ai limiti fissati dal codice dei contratti (20.000,00 Euro per acquisto di beni e 40.000,00 per lavori) la procedura applicabile è l'AFFIDAMENTO DIRETTO il dirigente procede alla scelta del contraente, previa comparazione delle offerte di almeno tre ditte direttamente interpellate. 3) Per acquisti di importo pari o superiore a 20.000,00 euro ma non oltre i 125.000,00 si procede all'affidamento mediante "cottimo fiduciario" nel rispetto dei principi di "trasparenza", "rotazione", `parità di trattamento", previa consultazione di almeno 5 operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori predisposti dalla stazione appaltante stessa. 4) per lavori pari o superiore a 40.000,00 euro e non oltre i 125.000,00 si procede all'affidamento mediante "cottimo fiduciario" nel rispetto dei principi di "trasparenza", "rotazione", "parità di trattamento" previa consultazione di almeno 5 operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori predisposti dalla stazione appaltante stessa. Per lavori di importo inferiore ai 40.000,00 euro è consentito `l'affidamento diretto" da parte del "responsabile del procedimento"(comma 8). 5) Per contratti di appalto superiore alla soglia dei 125.000,00 EURO, si applicano alle istituzioni scolastiche le procedure di gare stabilito dal codice dei contratti. Per cui, per tutto ciò che non è previsto e regolamentato dal regolamento di contabilità D.I. 44/2001, si può fare riferimento al codice dei contratti. Il regolamento di contabilità, ad esempio, non prevede i termini entro cui invitare a presentare offerta ad un numero ristretto di ditte fornitrici, nelle contrattazioni sotto-soglia con procedure ristrette, amministrazione diretta o cottimo fiduciario, il codice dei contratti prevede che il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla data di invito, non può essere inferiore a dieci giorni ( art. 124, comma 6 ). Un altro aspetto fondamentale da avere presente, è la necessità di garantire, e perciò operare, sempre nel rispetto dei principi di cui all'art. 2 dello stesso Codice: "L'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, ai sensi del presente codice, deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; l'affidamento deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice". Il regolamento di contabilità non fa alcuna menzione alle modalità di scelta delle ditte da invitare alle gare. In caso di cottimo fiduciario, infatti, il codice prevede, prima dell'invio della gara esplorativa, di individuare almeno 5 ditte da invitare a gara. 109 Nell'ambito di tale adempimento, egli acquisisce informazioni sui prodotti o servizi, sulle imprese fornitrici e sui prezzi normalmente praticati. L'art. 125 pone l'indagine di mercato come alternativa all'individuazione delle ditte da invitare a gara tramite l'elenco dei fornitori. L'indagine di mercato è altresì importante al fine di procedere alla verifica della congruità del prezzo di aggiudicazione ove non sia possibile ricorrere ai cataloghi del mercato elettronico o redatti da amministrazioni aggiudicatrici (v. art. 337 del Regolamento di attuazione). Sulla differenza tra gara ufficiosa e indagine di mercato il Consiglio di Stato puntualizza che «II sondaggio di mercato tende solo ad acquisire una conoscenza dell'assetto del mercato, e dunque dell'esistenza di imprese potenziali contraenti, e del tipo di condizioni contrattuali che sono disposte a praticare. La gara ufficiosa oltre ad essere, come il sondaggio di mercato, strumento di conoscenza, implica anche una valutazione comparativa delle offerte, valutazione che è insita nel concetto stesso di "gara"» (Cons. Stato, VI, 29 marzo 2001, n. 1881). Si osserva che in relazione alla gara ufficiosa le ditte partecipanti sono titolari di una posizione di interesse legittimo in merito al rispetto della lex specialis e dei principi generali. La giurisprudenza è costantemente orientata nel senso di riconoscere, in capo alla ditta aggiudicataria del contratto negli esercizi finanziari e che abbia goduto della fiducia dell'Amministrazione, l'interesse legittimo alla partecipazione, che può essere permesso solo per motivate ragioni (Cons. Stato, VI, 6 luglio 20O6.n. 4295). Il Consiglio di Stato ha avuto modo di chiarire che al fine di integrare li requisito del concorso concorrenziale tra cinque operatori non rilevano le eventuali offerte proposte per autonoma iniziativa da parte di concorrenti non invitati dalla Pubblica Amministrazione, e ciò perché, in caso contrario, verrebbe violato il principio della trasparenza e di par condicio (Cons. Stato, V, 8 ottobre 2008, n.4957). In merito al principio della trasparenza, giova considerare che per la giurisprudenza prevalente non è necessaria la pubblicazione del bando e l'osservanza dei termini minimi per la ricezione delle offerte. Ciò è ribadito, oggi dall’art. 331 del Regolamento di esecuzione, il quale espressamente esclude l'applicabilità degli obblighi di pubblicità e di comunicazione stabiliti dall'art. 124 d. lgs. 163/2006 in relazione alle procedure negoziate sotto-soglia. Ad ogni buon conto, giova ricordare che l'art. 124 del d.lgs. 163/2006 già escludeva l'obbligo di pubblicità e di comunicazione sovranazionali per i servizi e forniture sotto soglia, tra cui occorre annoverare il cottimo fiduciario. La giurisprudenza concorda, però, sul fatto che una volta che l'Amministrazione si sia autovincolata alla celebrazione di una gara ufficiosa, allora occorre osservare anche i principi connaturali alla garanzia dell'imparzialità, della par condicio e della trasparenza della pubblica amministrazione, che importano la pubblicità delle sedute di 110 gara (Cons. Stato, IV, 19 ottobre 2007, n.5473; T.A.R. Campania, Napoli,I, 25 maggio 2007. n. 5692). L’unico obbligo di pubblicazione, dunque, concerne l’avviso di postinformazione a seguito dell’aggiudicazione ai sensi dell’ art. 331, comma 3, del Regolamento. Infatti, a tutela degli operatori economici che partecipano alle gare pubbliche, l'articolo 11, esponendo le fasi delle procedure di affidamento, stabilisce che il contratto, fatto salvo il caso di urgenza, non può essere stipulato prima che siano trascorsi 30 giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione (che deve avvenire nel termine di 5 giorni dall’aggiudicazione a norma dell’art. 79, comma 5 lettera a), mentre il termine ultimo per la stipula è fissato in 35 giorni dall'aggiudicazione definitiva. Per cui ad avviso di chi scrive la comunicazione ai contro interessati è obbligatoria oltre ai termini previsti per l'aggiudicazione definitiva. Il regolamento di contabilità non tocca questo aspetto. Altro aspetto non regolamentato dal D.l. 44/2001 è dato dalla indicazione dei requisiti soggettivi e professionali dei soggetti ammessi a partecipare alle procedure, in tal senso, già largamente illustrato sopra, possiamo vedere quanto stabilito dall’art. 38 dei codice. L’art. 34 comma 2 del D. L. 44/2001 stabilisce " L’invito a presentare un'offerta deve contenere, oltre ai criteri di aggiudicazione, l'esatta indicazione delle prestazioni contrattuali, nonché i termini e le modalità di esecuzione e di pagamento", seguendo il codice dei contratti l'invito dovrebbe contenere anche l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell’offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziale di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, la misura delle penali e delle garanzie richieste al contraente nonché di accettazione di tutte le condizioni contrattuali e le penalità. Un altro elemento non considerato dal regolamento di contabilità è per il quale, pertanto, dobbiamo fare rinvio al codice dei contratti, è dato dal sistema delle garanzie e la coperture assicurative richieste per la fase di aggiudicazione e quelle per la fase di esecuzione dell'appalto. Per gli appalti di lavori, servizi e forniture, quindi, durante la fase di aggiudicazione dell'appalto, i concorrenti a norma dell'art. 75 del D.Lgs. 163/2006 dovranno corredare l'offerta di una cauzione pari al due percento dell'importo indicato nel bando di gara o nella lettera di invito. Scopo di questa fideiussione (nota come cauzione provvisoria) è quello di garantire la serietà e la congruenza dell'offerta e, quindi, di evitare che per fatto riconducibile all'affidatario non si giunga alla sottoscrizione del contratto. Solo, quindi, al momento della stipula del contratto si procederà al suo svincolo (art. 75 comma 8). La fideiussione provvisoria può essere, a scelta del concorrente: bancaria; assicurativa; rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. 111