ISTITUTO TECNICO STATALE
SETTORE TECNOLOGICO
REGOLAMENTO D’ISTITUTO
VIA
SALVATORE MICELI, 400 - 88046 LAMEZIA TERME
INDICE
Titolo I
Finalità
Pag.
01
Titolo II
Art. 01
Art. 02
Art. 03
Art. 04
Art. 05
Art. 06
Art. 07
Art. 08
Art. 09
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Alunni: Disposizioni Generali
Domanda di ammissione
Frequenza
Comport. degli stud. in entr. e in uscita a scuola
Rispetto dell’ambiente scolastico e della salute
Relazioni con il person. della scuola e con i compagni
Comport. degli studenti durante le attività scolastiche
Ritardi
Entrate posticipate e uscite anticipate
Assenze e giustificazioni
Le assenze collettive o di gruppo
Abbigliamento
Custodia degli oggetti
Accesso: porte di entrata e d’uscita
Accesso alle aule speciali ed alla palestra
Spazi comuni
Parcheggio
Divieto di fumare
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
02
02
02
02
03
03
04
05
05
06
07
08
08
08
08
08
09
09
Titolo III
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Rapporti Scuola – Famiglia
Apertura ai contributi delle componenti scolastiche
Partecipazione
Colloqui
Comunicazioni
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
10
10
10
10
11
Titolo IV
Art. 22
Art. 23
Uso dei locali e delle attrezzature scolastiche
Attrezzature scolastiche
Convenzioni ed utilizzazioni degli spazi scolastici
e dei laboratori da parte di Enti ed Associazioni
esterne alla scuola
Pag.
Pag.
12
12
Pag.
12
Titolo V
Art. 24
Art. 25
Art. 26
Art. 27
Art. 28
Art. 29
Art. 30
Art. 31
Art. 32
Organizzazione delle attività scolastiche
Calendario Scolastico
Orario delle Lezioni
Tasse scolastiche e contributo volontario
Vigilanza sugli alunni
Insegnamento della Religione Cattolica
Piano di evacuazione
Informazione
Presenza a scuola di persone estranee
Dovere di comunicazione delle riunioni
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
13
13
13
13
14
14
14
14
15
15
Titolo VI
Art. 33
Art. 34
Art. 35
Art. 36
Disposizioni Relative alla Vigilanza Alunni
Vigilanza durante lo svolgimento attività didattica
Entrata in Istituto e in aula. Vigilanza
Cambio di ore dei docenti. Vigilanza
Intervallo/ricreazione. Vigilanza
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
16
16
16
16
17
Art. 37
Art. 38
Art. 39
Art. 40
Art. 41
Art. 42
Art. 43
Art. 44
Art. 45
Tragitto aula-uscita dall'edificio a fine lezioni
Minori bisognosi di soccorso. Vigilanza
Visite guidate e viaggi d'istruzione. Vigilanza
Procedure organ. da attivare in caso di infortunio
Palestra, Laboratori, Aule speciali. Vigilanza
Trasferim. da e verso palestra, laboratori, aule speciali
Vigilanza degli alunni in caso di sciopero
Assemblea di Classe – Vigilanza
Assemblea di Istituto – Vigilanza
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
17
18
18
18
19
19
19
19
19
Titolo VII
Art. 46
Art. 47
Art. 48
Art. 49
Art. 50
Art. 51
Le Assemblee
Assemblee
Assemblea di Classe
Assemblea d’Istituto
Comitato studentesco
Assemblee dei Genitori
Assemblee sindacali e/o sciopero del personale
Pag.
Pag.
Pag,
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
21
21
21
22
22
23
23
Titolo VIII
Art. 52
Art. 53
Art. 54
Art. 55
Attrezzature tecnico-scientifiche e sportive
Dotazione libraria e sussidi didattici
Gestione
Danni
I Direttori di Laboratorio
Regolamento Laboratori
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
24
24
24
24
25
Titolo IX
Art. 56
Art. 57
Art. 58
Art. 59
Art. 60
Art. 61
Art. 62
Art. 63
Art. 64
Art. 65
Funzionamento e gestione della biblioteca
Attività di biblioteca
Docenti responsabili
Accesso alla biblioteca
Cura dei volumi e obbligo di risarcimento
Relazione strutture e funzionamento biblioteca
Acquisti per la biblioteca
Chiavi di accesso alla biblioteca
Divieto di fumo e di rumore
Patrimonio bibliografico
Regolamento Biblioteca ed Annessi
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
27
27
27
27
27
28
28
28
28
28
28
Titolo X
Art. 66
Internet
Collegamenti alla rete
Pag.
Pag.
30
30
Titolo XI
Art. 67
Art. 68
Art. 69
Palestra
Utilizzo della palestra e delle attrezzature sportive
Docente responsabile
Regolamento Palestra ed annessi
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
31
31
31
31
Titolo XII
Art. 70
Norme per lo studente
Norme per lo studente
Pag.
Pag.
33
33
Titolo XIII
Art. 71
Regolamento Autobus
Regolamento Autobus
Pag.
Pag.
35
35
Titolo XIV
Art. 72
Art. 73
Art. 74
Art. 75
Art. 76
Art. 77
Art. 78
Art. 79
Art. 80
Art. 81
Art. 82
Art. 83
Art. 84
Uscite, visite guidate e viaggi d’istruzione
Finalità
Programmazione
Tipologie dei viaggi
Durata
Partecipazione
Destinatari
Casi d’urgenza
Docenti accompagnatori
Distanze e costi
Organizzazione e assicurazione
Vigilanza
Consenso
Norme di comportamento Allievi nei viaggi
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
37
37
37
37
38
38
38
39
39
39
39
39
40
40
Titolo XV
Art. 85
Art. 86
Art. 87
Art. 88
Art. 89
Diritti e Doveri degli studenti
Diritti
Diritto all’apprendimento
Patto formativo
Diritto all’informazione
Doveri dello Studente
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
41
41
42
43
43
43
Titolo XVI
Art.90
Art. 91
Art. 92
Art. 93
Art. 94
Art. 95
Art. 96
Art. 97
Art. 98
Art. 99
Art. 100
Norme generali Regolamento di Disciplina
Principi generali
Libertà di espressione.
Criteri per l’irrogazione delle sanzioni
Recidiva
Violazione del codice penale
Infrazioni disciplinari
Sanzioni
Sanzioni accessorie
Provvedimenti sostitutivi delle sanzioni
Organi competenti a irrogare le sanzioni
Rapporto con lo studente allontanato
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
45
45
45
46
46
46
46
50
51
52
52
53
Titolo XVII Procedimento per l'irrogazione della
sanzione disciplinare
Art. 101 Avvio del procedimento
Art. 102 Fase istruttoria
Art. 103 Provvedimento sanzionatorio
Art. 104 Ricorsi
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
54
54
54
54
55
Titolo XVIII
Art. 105
Art. 106
Art. 107
Consiglio di Garanzia
Composizione e durata
Competenze
Modalità di funzionamento
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
56
56
56
56
Titolo XIX
Art. 108
Art. 109
Art. 110
Funzionamento degli organi collegiali
Gli Organi Collegiali
Convocazione degli organi collegiali
Programmazione delle attività
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
57
57
57
57
Art. 111
Art. 112
Art. 113
Art. 114
Art. 115
Art. 116
Art. 117
Art. 118
Art. 119
Art. 120
Art. 121
Art. 122
Art. 123
Art. 124
Art. 125
Art. 126
Art. 127
Art. 128
Art. 129
Art. 130
Art. 131
Art. 132
Coordinamento tra organi collegiali
Organi collegiali di durata annuale
Consiglio di Classe
Collegio dei Docenti
I Dipartimenti
Insediamento del Consiglio d'Istituto
Convocazione del Consiglio d'Istituto
Attribuzioni del Consiglio d'Istituto
Relazione annuale
Funzione del Presidente del Consiglio d'Istituto
Segretario del Consiglio d'Istituto
Dovere di consultazione e di informazione
Pubblicità degli atti del Consiglio d’Istituto
Commissioni di studio
Giunta Esecutiva
Funzioni della Giunta Esecutiva
Poteri della Giunta Esecutiva
Presidente della Giunta Esecutiva
Convocazione della Giunta Esecutiva
Comitato di valutazione
La Commissione Elettorale
Attribuzioni della Commissione Elettorale
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
58
58
58
59
60
60
61
61
61
62
62
62
62
62
63
63
63
63
63
64
64
65
Titolo XX
Art. 133
Art. 134
Art. 135
Art. 136
Art. 137
Art. 138
Art. 139
Art. 140
Art. 141
Art. 142
Art. 143
Personale docente
Funzione docente
Obblighi di servizio del docente
Verifica dei presenti e giustificazione delle assenze
Doveri in generale
Doveri di vigilanza
Programmazioni e programmi svolti
Svolgimento di attività lavorativa extra scolastica
Completamento dell’orario di cattedra
Disponibilità ore di insegnamento supplementare
Registrazione delle ore a disposizione
Valutabilità dell’inosservanza dei doveri
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
66
66
66
67
67
68
69
69
69
70
70
70
Titolo XXI
Art. 144
Art. 145
Art. 146
Art. 147
Personale Amministrativo Tecnico e Ausiliario
D.S.G.A.
Assistente tecnico
Assistente amministrativo
Collaboratore scolastico
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
71
71
71
72
72
Titolo XXII
Art. 148
Art. 149
Art. 150
Art. 151
Art. 152
Art. 153
Art. 154
Art. 155
Accesso ai documenti amministrativi
Norme generali
Diritto di accesso
Tutela della riservatezza delle persone
Responsabile
Soggetto richiedente
Tempi per soddisfare le richieste
Richiesta di accesso
Accoglimento della richiesta
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
74
74
74
74
74
75
75
75
76
Art. 156
Art. 157
Art. 158
Art. 159
Art. 160
Art. 161
Art. 162
Art. 163
Art. 164
Art. 165
Art. 166
Art. 167
Art. 168
Art. 169
Rifiuto dell'accesso
Differimento dell’accesso
Limitazione all’accesso
Esame dei documenti
Estrazione di copia
Invio di copie di documenti a domicilio
Spese di riproduzione
Documenti accessibili e documenti negati all’accesso
Rapporti informativi
Atto oggetto di ricorso amministrativo o giurisdizionale
Provvedimenti disciplinari
Atti di valutazione
Atti e verbali di adunanze di organi collegiali
Atti organizzatori e relativi al personale
Titolo XXIII Attività negoziale
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
76
76
76
77
77
78
78
78
78
79
79
79
80
80
Pag.
81
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
81
81
82
82
82
82
80
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
84
85
85
86
86
88
Pag.
Pag.
Pag.
91
93
95
Pag.
96
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
97
97
98
99
100
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
100
101
101
102
Principi Generali
Art. 170
Art. 171
Art. 172
Art. 173
Art. 174
Art. 175
Art. 176
L'autonomia contrattuale delle istituzioni scolastiche
I contratti delle istituzioni scolastiche
I limiti all'attività contrattuale delle istit. scolastiche
Elevazione dei limite di somma
Disciplina della attività contrattuale
Principi
Il divieto di frazionare le forniture
I Sistemi di Scelta del Contraente
Art. 177
Art. 178
Art. 179
Art. 180
Art. 181
Art. 182
Deliberazione a contrattare
Le procedure di scelta del contraente
La procedura aperta
La procedura ristretta
La procedura negoziata
I criteri di aggiudicazione della gara
Acquisizione di beni e servizi in economia
Art. 183
Art. 184
Art. 185
Art. 186
Le Procedure in Economia
I Lavori in economia
Procedura di contrattazione ordinaria
La procedura di scelta del contraente per i
contratti di valore inferiore a 2.000,00 Euro
Modalità di Espletamento delle Gare
Art. 187
Art. 188
Art. 189
Art. 190
Art. 191
Art. 192
Art. 193
Art. 194
Art. 195
La lettera d'invito alle gare
Scelta delle Ditte
Le offerte
Offerte anormalmente basse
Termini per la ricezione delle offerte
Aggiudicazione mediante l'impiego
della commissione tecnica
La valutazione delle offerte
Aggiudicazione in presenza di una sola offerta
I termini per l'aggiudicazione
Collaudo delle Forniture
Art. 196
Art. 197
Il collaudo
Il collaudo delle forniture di importo
inferiore a 2.000,00 euro
Pag.
102
Pag.
103
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
104
104
105
106
106
106
107
107
108
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
114
114
114
114
115
115
116
116
116
116
116
116
116
Regolamento dei siti informatici da parte di
soggetti terzi
Pag.
117
Regolamento di utilizzazione dei beni e dei
locali scolastici da parte di soggetti terzi
Pag.
118
TITOLO XXVII
Contratti di prestazione d’opera
Art. 219 Contratti di prestazione d’opera
Art. 220 Criteri di scelta degli esperti esterni
Art. 221 Valutazione dei curricula
Art. 222 Pubblicazione degli avvisi di selezione
Art. 223 Stipula del contratto
Art. 224 Impedimenti alla stipula del contratto
Art. 225 Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione
alla funzione pubblica
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
120
120
122
122
123
123
124
Pag.
124
Titolo XXVIII
Disposizioni finali
Art. 226 Adozione del Regolamento
Art. 227 Dovere di osservanza e validità
Appendice
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
125
125
125
125
Stipula dei contratti
Art. 198
Art. 199
Art. 200
Art. 201
Art. 202
Art. 203
Art. 204
Art. 205
Art. 206
Stipula del contratto
Contenuti del contratto
Stipula dei contratti
Adempimenti connessi alla stipula
Spese contrattuali
Attività di gestione dei contratti
Inadempienze contrattuali
Ordinazione e liquidazione di beni e servizi
Riepilogo disciplina applicabile alle ist.ni scolastiche
TITOLO XXIV
Regolamento del Fondo minute spese
Art. 207 Utilizzo del Fondo
Art. 208 Fondo minute spese
Art. 209 Spese
Art. 210 Limite di spesa
Art. 211 Pagamento delle minute spese
Art. 212 Frazionamento delle spese
Art. 213 Chiusura del fondo minute spese
Art. 214 Reintegro del fondo minute spese
Art. 215 Le scritture economali
Art. 216 Controlli
Art. 217 Custodia
Art. 218 Modalità
TITOLO XXV
TITOLO XXVI
Titolo I
Finalità
1. La scuola ha il compito di attuare la formazione integrale della
persona e di assicurare il diritto allo studio costituzionalmente
riconosciuto a tutti.
2. Coloro che operano per la scuola sono tenuti al pieno rispetto degli
altrui diritti e delle altrui idee
3. Il Regolamento d’Istituto è lo strumento che si propone di
armonizzare e pianificare tutte le attività, i momenti e gli aspetti della
vita scolastica al fondamentale fine educativo di promuovere la
formazione dell’uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla
Costituzione.
Il Regolamento d’Istituto, che trova il suo fondamento giuridico nel Testo
Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia d’istruzione, relative
alle scuole di ogni ordine e grado (D.L.vo 16 aprile 1994, n°297 e s.m.i.) ,
nella Carta dei Servizi scolastici (D.P.C.M. 7 giugno 1995), nello statuto
delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (D.P.R. 24
giugno 1998, n. 249), nel patto educativo di corresponsabilit
(D.P.R.235/2007) ha lo scopo di:
Realizzare la partecipazione nella gestione della scuola;
Dare alla scuola il carattere di comunità che interagisce con la più
vasta comunità sociale e civile;
Definire in modo specifico le modalità di comunicazione con i
genitori con riferimento ad incontri con i docenti;
Definire il calendario di massima delle riunioni e prevedere la
pubblicazioni degli atti.
Inoltre, il regolamento d’istituto comprende le norme relative a:
vigilanza sugli alunni;
comportamento degli alunni, regolamenti di ritardi, uscite, assenze,
giustificazioni;
uso degli spazi;
conservazione delle strutture e delle dotazioni.
1
Titolo II
Art. 1
Alunni: Disposizioni
Generali
Domanda di ammissione
Le domande di iscrizione alla scuola sono accolte a norma di legge.
Art. 2
Frequenza
1. La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni è obbligatoria.
2. La presenza degli alunni è imprescindibile, oltre che alle lezioni, in
tutte le altre attività a carattere obbligatorio programmate dal
Consiglio di Classe (ricerche culturali, lavori di gruppo, visite
istruttive, ecc.).
3. L’Istituto T. T. individua nel rispetto dell’orario scolastico una
condizione necessaria in quanto solo una continua ed attiva presenza
in classe può garantire quel colloquio docente – discente che è alla
base del funzionamento della comunità scolastica e del
raggiungimento degli obiettivi formativi e delle finalità istituzionali.
Art. 3
Comportamento degli studenti in entrata e in uscita
a scuola
a) Gli studenti all’entrata devono rispettare le indicazioni del regolamento
per motivi di ordine e sicurezza.
b) Al mattino gli studenti entrano nel cortile della Scuola dall’ingresso
principale e vi sostano in attesa del suono della campanella che
segnala l’entrata nelle aule.
c) All’ingresso e all’uscita dalla scuola, gli studenti devono tenere un
comportamento corretto e rispettoso di cose e persone; devono
considerare sempre l’ambiente scolastico come spazio per tutti e di
tutti, quindi da utilizzare con il massimo rispetto.
d) Al termine delle lezioni gli studenti devono uscire dall'aula con
sollecitudine, sotto la sorveglianza dell'insegnante dell'ultima ora. La
vigilanza alle uscite è assicurata dal personale A.T.A.
2
Art. 4
Rispetto dell’ambiente scolastico e della salute
a) Durante le attività didattiche gli studenti devono tenere un
comportamento corretto e rispettoso di cose e persone; devono
considerare sempre l’ambiente scolastico come spazio per tutti e di
tutti.
b) Gli studenti sono tenuti al rispetto delle suppellettili scolastiche e alla
massima cura degli ambienti.
c) L'edificio scolastico, le aule, i corridoi, gli arredi e la strumentazione
dei laboratori, i banchi, le sedie e tutti gli altri oggetti, in quanto bene
pubblico, vanno rispettati più di qualsiasi bene privato.
d) Tutti gli studenti della scuola sono rigorosamente tenuti a mantenere
la pulizia dei locali e devono astenersi dall’imbrattare o lordare gli
ambienti, scrivere sui muri, sui banchi, sulle porte, di incidere gli
arredi. Qualsiasi scritto, disegno, macchie sulle pareti, saranno
eliminati imbiancando tali pareti a spese della classe; se ciò dovesse
verificarsi nei laboratori o nei corridoi la spesa relativa sarà sostenuta
da tutti coloro che hanno utilizzato tali locali o spazi.
e) Durante ed al termine delle lezioni, gli studenti non devono lasciare
sotto il banco beni e/o oggetti di qualsiasi tipo e valore. In tal caso la
scuola non risponderà di eventuali furti e/o danneggiamenti.
f) Al fine di facilitare il compito dei collaboratori scolastici, gli studenti
non devono lasciare nelle aule o negli spazi esterni materiali di
rifiuto: carte, lattine, gesso o altro.
g) Gli studenti sono tenuti a depositare i rifiuti negli appositi cestini, e
non lasciare l’aula sporca.
h) È assolutamente vietato fumare nei locali della scuola, comprese le
sale professori ed i servizi, in tutte le ore della giornata, ad eccezione
degli spazi all’aperto specificatamente riservati. Chi contravviene a
tale divieto vìola la Legge 11 novembre 1975 n. 584 e va incontro alle
sanzioni in essa prescritte.
i) È severamente vietato a tutte le componenti assumere all’interno
della Scuola sostanze alcoliche o stupefacenti di qualsiasi tipo (Legge
30 marzo 2001 n. 125).
Art. 5
Relazioni con il personale della scuola e con i
compagni
1. Il rapporto con tutto il personale scolastico e con i compagni deve
essere improntato al massimo rispetto.
2. Sono considerate assolutamente incompatibili con i principi che
precedono e sono, comunque, sanzionate le manifestazioni di violenza
fisica e morale e in genere qualsiasi atto di intimidazione.
3
3. Gli studenti nei confronti di compagni non devono assolutamente
assumere atteggiamenti scorretti e di sopraffazione psicologica e/o
fisica, assimilabili a forme di “bullismo”.
4. Gli studenti non devono utilizzare un linguaggio offensivo nei
confronti dei docenti e di tutto il personale della scuola, oltre che nei
confronti dei compagni.
5. Gli studenti possono recarsi in Segreteria solo a termine delle lezioni,
negli orari di apertura degli uffici.
Art. 6
Comportamento degli studenti durante le attività
scolastiche
a. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di
sicurezza dettate dal regolamento di istituto.
b. Gli studenti in classe devono dimostrare attenzione, partecipazione
ed impegno ed avere un comportamento corretto e rispettoso nei
confronti dei docenti e dei compagni senza arrecare disturbo allo
svolgimento delle lezioni.
c. Agli studenti è assolutamente vietato recarsi in aule diverse dalla
propria, se non espressamente autorizzati con permesso scritto dal
D.S. o da uno dei suoi collaboratori.
d. Le uscite durante le ore di lezione arrecano disturbo al regolare
svolgimento dell'attività didattica, devono perciò avvenire solo in caso
di necessità ed a discrezione dall’insegnante. Tali uscite vengono
concesse generalmente a non più di uno studente per volta e a partire
dalle ore 11.00, salvo casi di particolare urgenza.
e. Gli studenti che escono dalla classe devono rientrare di norma entro
cinque minuti senza attardarsi nei corridoi o negli spazi aperti della
scuola.
f. E' assolutamente vietato uscire dalle aule durante gli intervalli fra una
lezione e l'altra e nella momentanea assenza del Docente per il
cambio.
g. Gli studenti non sono ammessi in sala professori.
h. È fatto assoluto divieto agli studenti di utilizzare, durante le ore di
lezione e nel corso di svolgimento di verifiche scritte e orali, il
telefonino, che è invece consentito nei momenti di pausa.
i. Telefoni cellulari, lettori CD, lettori MP3, iPod e/o distrattori di
qualsiasi tipo devono essere disattivati in classe e nei laboratori in
quanto disturbano il regolare svolgimento delle lezioni.
j. La contravvenzione a questa norma può comportare la sanzione
disciplinare ed il ritiro dell’oggetto che dopo essere stato depositato
in presidenza sarà riconsegnato solo ad uno dei genitori dello
studente
k. Gli studenti che per motivi di salute debbano avvertire i genitori per
farsi venire a prendere, devono comunque recarsi in portineria per
chiamarli.
l. È fatto divieto di utilizzare altre apparecchiature elettroniche (mp3,
videocamere etc.).
4
Art. 7
Ritardi
a) Gli alunni che si presentano in Istituto dopo le ore 8.35 sono ammessi
in classe alla seconda ora salvo particolari situazioni (es. ritardo treni,
autobus, gli studenti in possesso di permesso permanente in ritardo);
b) Ritardi brevi (entro le 8.35) sono giustificati in classe dal docente
della prima ora, che li segnala sul registro di classe.
c) I docenti della prima ora terranno conto dei motivi del ritardo e, nel
caso di ritardi brevi ripetuti e scarsamente motivati, informeranno il
coordinatore di classe che d’intesa con il D.S. potrà richiedere che lo
studente venga il giorno successivo accompagnato da un genitore.
d) Nel corso dell’anno scolastico sono concesse, seppur giustificate dai
genitori, solo 10 entrate posticipate, numero oltre il quale saranno
presi provvedimenti disciplinari da parte dei coordinatori di classe
(una nota disciplinare ogni 5 ritardi oltre il 10° ), a meno che non ci
siano comprovate e gravi motivazioni, debitamente documentate da
parte dei genitori (analisi, visita medica specialistica, ritardo treni,
autobus)
e) In ogni caso i ritardi dovuti a mancanza di diligenza saranno valutati
sotto il profilo della condotta e della valutazione del credito
scolastico.
f) I ritardi non supportati da valide motivazioni dovuti a scarsa
diligenza vengono considerati ritardi ingiustificati.
g) Il ritardo ingiustificato va giustificato di persona dal genitore.
h) Le assenze, i ritardi e le uscite saranno riportate su un apposito
registro.
i) Per particolari casi di necessità, di salute o di famiglia, e per periodi il
più possibile limitati, i genitori possono presentare al preside o ad un
suo delegato motivata richiesta di ingresso posticipato
j) I permessi di ingresso posticipato da parte degli alunni maggiorenni
devono essere sostenuti da probante documentazione.
k) Il rispetto degli orari è un fatto di importanza fondamentale, che
contribuisce a formare il costume e lo stile del singolo. La Presidenza
fa affidamento sul senso di responsabilità degli studenti e sulla
collaborazione delle famiglie.
l) Il permesso di entrata alla seconda ora è concesso dal Capo d’Istituto
o dai suoi collaboratori e deve essere consegnato dallo studente al
docente, che lo trascrive sul registro di classe sull’apposito allegato.
Art. 8
Entrate posticipate e uscite anticipate
1.
Nessuno studente può uscire dalla sede scolastica, anche
momentaneamente, prima della fine delle lezioni, a meno che non sia
stato autorizzato per iscritto dal Dirigente Scolastico su richiesta del
genitore o dello studente stesso se maggiorenne.
2. Il permesso di uscita anticipata dalla scuola può essere chiesto dal
genitore e/o dallo studente maggiorenne solo per gravi e motivate
ragioni, la cui valutazione, ai fini della concessione o meno del
5
Art. 78
Casi d’urgenza
Nel corso dell’anno scolastico, per eventi non previsti, la partecipazione
all’iniziativa potrà essere autorizzata dal Dirigente Scolastico.
Art. 79
Accompagnatori
La scelta degli insegnanti accompagnatori sarà coerente con gli
obiettivi didattici individuati dal Consiglio di Classe, e almeno uno di
loro dovrà appartenere ad un’area disciplinare significativa per la
realizzazione del progetto.
Non possono accompagnare le classi ad uscite di più giorni insegnanti
che abbiano già partecipato, durante lo stesso anno scolastico ad
iniziative, all’estero o in Italia, a meno che l’uscita di più giorni non si
verifichi in momenti di sospensione dell’attività didattica.
I docenti accompagnatori non possono effettuare più di tre visite
guidate durante l’anno scolastico.
Il numero degli insegnanti accompagnatori dovrà essere adeguato al
numero degli studenti, orientativamente uno ogni quindici.
Personale A.T.A., può affiancare con funzioni di collaborazione e
supporto i docenti accompagnatori.
Art. 80
Distanze e costi
Per le visite guidate, possibilmente, il ritorno deve essere previsto nello
stesso giorno. La distanza massima della località di destinazione della
visita della durata di un giorno è prevista intorno ai 300 km; il costo del
trasporto deve essere contenuto per studente.
Art. 81
Organizzazione e assicurazione
Il mezzo di trasporto verrà indicato di volta in volta. L’organizzazione
potrà essere curata o direttamente dall’istituto o tramite agenzia. E’
obbligatoria la stipulazione di un’assicurazione per studenti e insegnanti
contro gli infortuni e la responsabilità civile, secondo le norme vigenti per
chi ne fosse sprovvisto.
Art. 82
Vigilanza
L’obbligo di sorveglianza termina con l’arrivo presso l’Istituto o il luogo
fissato per il ritorno e comunque perdura fino all’orario previsto dal
programma comunicato ai genitori.
39
Art. 83
Consenso
Per tutti gli studenti va acquisito preventivamente da parte dell’Istituto il
consenso dei genitori.
Art. 84
Norme di comportamento degli Allievi durante il
viaggio
L’alunno deve:
1. Portare con sé il documento di identità.
2. Portare con sé il programma ed il recapito dell’ Hotel.
3. Non allontanarsi mai dal gruppo.
4.
Rispettare le persone, le cose, le abitudini e gli usi del luogo.
5. Al rientro in Hotel non disturbare la quiete degli altri ospiti.
6.
Rispettare gli orari che stabilisce il docente accompagnatore .
7.
Mantenere un comportamento corretto nei confronti delle persone
che prestano servizio.
8.
Non tenere atteggiamenti maleducati, chiassosi ed esibizionistici.
Tenere ben presente che tutti i danni arrecati a persone o cose
9.
verranno addebitati al responsabile od all’intero gruppo.
10. Sapere che in caso di comportamento gravemente scorretto il
Docente Accompagnatore può anche decidere di riaffidare l’allievo
ai genitori.
11. In presenza di comportamenti scorretti valgono le sanzioni
disciplinari previste dal presente Regolamento d’Istituto.
40
Titolo XV
Art. 85
Diritti e Doveri degli
studenti
Diritti
1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale
qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento,
l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola
persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni
personali degli studenti.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e
tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme
che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita
della scuola. Il dirigente scolastico e i docenti, con le modalità previste
dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo
costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione
e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di
criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo
studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva,
volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a
individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il
proprio rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante
sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria
superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad
esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente
negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli
studenti della scuola media o i loro genitori.
6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano
autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative
e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività
didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono
organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di
apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e
religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove
e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e
cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni
per assicurare:
a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un
servizio educativo didattico di qualità;
b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il
sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro
associazioni;
41
c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di
svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione
scolastica;
d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere
adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza
psicologica.
9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del
diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di
corso e di istituto.
10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano
l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria
superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere
iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte
degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti
delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex
studenti e con le loro associazioni.
Art. 86
Diritto all’apprendimento
Gli studenti hanno diritto ad una formazione culturale e professionale
qualificata, attenta ai bisogni formativi, che rispetti e valorizzi, anche
attraverso attività di orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla
pluralità delle idee.
La scuola garantisce la libertà d'apprendimento di tutti e di ciascuno nel
rispetto della professionalità del corpo docente e della libertà
d'insegnamento.
Il diritto all'apprendimento è garantito a ciascuno studente anche
attraverso percorsi individualizzati (mediante: didattica per livelli,
recupero, approfondimento, tutoring, sportello didattico) tesi a
promuoverne il successo formativo.
Sin dall'inizio del curriculum lo studente è inserito in un percorso di
orientamento teso a consolidare attitudini e sicurezze personali, senso di
responsabilità, capacità di scelta tra i diversi indirizzi dell'istituto o tra le
proposte di formazione presenti sul territorio. Ciascuno studente ha
diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un
processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti
di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento: a tale
riguardo i docenti si impegnano a comunicare contestualmente gli esiti
delle prove orali, mentre le verifiche scritte gli elaborati dovranno essere
riconsegnati entro i quindici giorni dallo svolgimento della prova.
I singoli docenti, i consigli di classe e gli organi scolastici individuano le
forme opportune di comunicazione della valutazione per garantire la
riservatezza di ciascuno studente e la correttezza dell'informazione data.
La scuola garantisce l'attivazione di iniziative finalizzate al recupero delle
situazioni di ritardo e di svantaggio.
42
Art. 87
Patto formativo
La scuola si propone come luogo di educazione in senso ampio, dove il
processo di apprendimento, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo
della coscienza critica degli studenti vengono favoriti e garantiti dal "patto
formativo"; attraverso di esso si realizzano gli obiettivi del miglioramento
della qualità, della trasparenza, della flessibilità, della collegialità e della
partecipazione attiva, secondo le modalità definite dal Piano dell'Offerta
Formativa dell'Istituto.
Nello spirito del "patto formativo", ogni componente si impegna ad
osservare e a far osservare il presente regolamento, che, secondo la prassi
istituzionale, è adottato dal Consiglio di Istituto ai sensi dell'Art.10.3,
comma a, del D.Lgs. 297/1994 ed ha pertanto carattere vincolante.
È uno strumento a carattere formativo, che definisce le corrette norme
relazionali e procedurali alle quali far riferimento, il cui rispetto diviene
indice di consapevole e responsabile partecipazione alla vita scolastica.
Contestualmente all'iscrizione è richiesta la sottoscrizione da parte dei
genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità,
finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel
rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.
Il testo del patto di corresponsabilità è elaborato da una commissione
formata da 2 genitori, due docenti, un non docente e due studenti,
designata dal consiglio d’Istituto.
Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche,
hanno luogo le iniziative più idonee per le opportune attività di
accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione
dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta
formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di
corresponsabilità.
Art. 88
Diritto all’informazione
Gli studenti hanno diritto ad essere informati in maniera efficace e
tempestiva sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola,
in particolare alla conoscenza delle scelte relative all'organizzazione, alla
programmazione didattica, ai criteri di valutazione, alla scelta dei libri di
testo e del materiale didattico in generale ed in particolare su tutto ciò che
può avere conseguenze dirette sulla loro carriera scolastica.
Art. 89
Doveri dello studente
1. Lo studente osserva scrupolosamente gli orari scolastici, frequenta
assiduamente le lezioni e si assenta solo per gravi e giustificati
motivi.
2. Lo studente assolve diligentemente a tutti gli impegni di studio.
43
3. Lo studente giunge a scuola con il materiale didattico
occorrente alla sua attività di studio, evitando di portare oggetti
che potrebbero essere di offesa alla persona.
4. Lo studente si presenta a scuola sobrio e dignitoso
nell’abbigliamento e decoroso nell’aspetto.
5. Lo studente riporta puntualmente le comunicazioni indirizzate
dalla scuola alla famiglia.
6. Lo studente rispetta l’istituzione scolastica, di cui fa parte, chi la
rappresenta ed il personale docente, di cui riconosce la dignità del
ruolo, evitando l’uso di espressioni o comportamenti oltraggiosi
ed astenendosi da valutazioni non veritiere che arrecano danno
all’istituzione scolastica, falsandone l’immagine all’esterno, od al
personale docente, discreditandolo.
7. Lo studente dialoga sempre in tono pacato e con linguaggio
corretto, evitando espressioni aggressive e termini offensivi e
volgari.
8. Lo studente mantiene all’interno dell’istituto, in ogni momento
della vita scolastica (entrata, permanenza in Istituto ed uscita), e
nell’area di pertinenza della scuola, un comportamento serio,
educato e corretto, rispettando il lavoro dei compagni e degli
altri operatori scolastici ed evitando atteggiamenti intimidatori,
gesti di scherno o di irrisione e qualsiasi forma di sopraffazione o
di violenza.
9. Lo studente è leale, riconosce i propri errori assumendosi le
proprie responsabilità, riferisce esattamente, specialmente se
richiesto, quanto è a sua conoscenza su eventuali episodi che
configurino violazione dei doveri dello studente.
10. Lo studente rispetta e fa rispettare i beni degli altri, il patrimonio
della scuola e l'ambiente dove studia e lavora, collaborando a
rendere l’istituto più confortevole e accogliente e contribuendo
al suo buon funzionamento, anche attraverso suggerimenti e
proposte.
11. Lo studente utilizza le strutture, le attrezzature e i servizi della
scuola, anche fuori dell’orario delle lezioni, secondo le regole e
procedure prescritte e le norme di sicurezza.
12. Lo studente risarcisce i danni causati, anche involontariamente,
alle persone, agli arredi e alle attrezzature.
13. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e
di sicurezza dettati dal Regolamento.
44
Titolo XVI
Art. 90
Norme generali
Regolamento di Disciplina
Principi generali
a) La responsabilità disciplinare è personale, la sanzione è pubblica.
Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere
stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Di norma, le
infrazioni disciplinari, connesse al comportamento, non possono
influire in modo determinante sulla valutazione del profitto.
b) Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla
comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale
c) Il temporaneo allontanamento dell’alunno dalla comunità scolastica
può essere disposto in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari e
sempre dietro convocazione dei genitori o di chi ne fa le veci, i quali
hanno diritto ad essere informati sulla gravità dell’atto commesso.
Nei periodi di allontanamento è previsto, per quanto possibile, un
rapporto con l’alunno e con i suoi genitori per prepararne il rientro
nella comunità scolastica.
d) Sono sanzionabili anche gravi fatti (atti di bullismo, aggressioni,
percosse, colluttazioni, azioni lesive della dignità della persona..)
posti in essere al di fuori dell'edificio e dell'orario scolastico, purché
avvenuti in stretta prossimità con l’edificio scolastico,
immediatamente dopo la fine delle lezioni o immediatamente prima,
in presenza di compagni e genitori. Sono altresì sanzionabili i
medesimi fatti posti in essere durante il trasporto in pullman. In tali
casi, la sanzione assume un valore esemplare e quindi educativo,
laddove una eventuale inerzia potrebbe invece essere interpretata
come tolleranza di gravi episodi e quindi favorire ulteriori
comportamenti similari.
e) Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le
sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono
applicabili anche ai candidati esterni.
Art. 91
Libertà di espressione.
La libera espressione di opinioni, correttamente manifestata e non lesiva
dell’altrui personalità, non può mai essere sanzionata, né direttamente né
indirettamente.
Art. 92
Criteri generali per l’irrogazione delle sanzioni.
1. Le sanzioni disciplinari, ispirate a principi di gradualità,
proporzionalità e giustizia, tendono a rafforzare il senso di
responsabilità ed a ristabilire rapporti corretti all’interno della
comunità scolastica.
45
2. Le sanzioni disciplinari si ispirano, per quanto possibile, al principio
della riparazione del danno. La riparazione non estingue la
mancanza.
3. Nel determinare il tipo e l'entità delle sanzioni l’organo competente si
atterrà ai seguenti criteri:
a. intenzionalità del comportamento, grado di negligenza ed
imprudenza;
b. rilevanza dei doveri violati;
c. l’entità del danno o del pericolo causato;
d. sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti;
e. concorso di più studenti nell’ inosservanza dei doveri.
4. Sono sanzionabili anche gravi fatti (atti di bullismo, aggressioni,
percosse, colluttazioni, azioni lesive della dignità della persona..)
posti in essere al di fuori dell'edificio e dell'orario scolastico, purché
avvenuti in stretta prossimità con l’edificio scolastico,
immediatamente dopo la fine delle lezioni o immediatamente prima,
in presenza di compagni e genitori. Sono altresì sanzionabili i
medesimi fatti posti in essere durante viaggi in autobus per attività
organizzati dall’Istituzione Scolastica.
5. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le
sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono
applicabili anche ai candidati esterni.
Art. 93
Recidiva
1.
La recidiva, da intendere come reiterazione generica della violazione
dei doveri, costituisce circostanza aggravante.
2. Ai fini della recidiva si prendono in considerazione i dodici mesi
precedenti.
Art. 94
Violazione del codice penale
Qualora lo studente compia atti o tenga comportamenti che violano le
norme del codice penale, il Dirigente Scolastico provvede
tempestivamente alla denuncia, della quale informa la famiglia ed il
Consiglio di Classe dello studente interessato.
Art. 95
Infrazioni disciplinari
Salvo che i fatti previsti costituiscano illeciti penali, sono sanzionabili le
seguenti infrazioni.
1. Infrazioni dovute ad incuria, disattenzione e trascuratezza
ed inosservanza di regole sanzionabili pecuniariamente:
a. Danneggiamento di strutture, attrezzature e suppellettili (vetri,
pannelli, strumenti di laboratorio, attrezzature nella palestra,
porte, bagni, banchi, ecc.);
46
b. inosservanza del divieto di fumo;
c. violazione delle norme di sicurezza e dei regolamenti degli spazi
attrezzati;
d. danneggiamento involontario del materiale facente parte della
segnaletica di sicurezza, o di emergenza e dei presidi antincendio;
e. danneggiamento del materiale altrui;
f. danneggiamento e mancata restituzione di testi della biblioteca;
g. Mancanza di rispetto dell’ambiente scolastico, del materiale
didattico e delle attrezzature insudiciandolo o danneggiandolo;
h. Inosservanza delle norme che regolano il parcheggio;
i. Inosservanza dei regolamenti dei laboratori e spazi attrezzati;
2. Comportamenti che si configurano come infrazioni ai
“doveri” alcuni dei quali impediscono il normale
svolgimento delle lezioni:
a. elevato numero di assenze;
b. assenze ingiustificate individuali o collettive;
c. astensioni collettive delle lezioni, giuste C.M. 20/63, 393/67
d. assenze “strategiche” individuali o collettive;
e. ritardi nella presentazione della giustifica;
f. ritardi non documentati;
g. ritardi al rientro dell’intervallo od ai cambi d’ora;
h. interventi inopportuni durante le lezioni;
i. interruzione continua durante le lezioni;
j. dimenticanza di libri, strumenti didattici;
k. essere sprovvisti dell’occorrente per le attività di studio;
l. esposizione di materiale non pertinente alla didattica;
m. forme di disimpegno e/o di rifiuto collettivo dalle procedure di
verifica (test, interrogazioni orali, ecc);
n. mancato svolgimento delle esercitazioni assegnate;
o. mancata esecuzione delle specifiche attività in classe;
p. uscita non autorizzata dalla classe durante il cambio del docente;
q. utilizzo del telefono cellulare o di altri dispositivi elettronici
durante le lezioni;
r. lanci di oggetti non contundenti;
s. omissione nel riportare le comunicazioni della scuola alla
famiglia;
t. recarsi al bar senza permesso fuori dell’orario consentito ed
utilizzo delle macchine distributrici di bibite;
u. sostare al bar senza giustificato motivo;
v. sosta in spazi appartati (sottoscala, spazi alle spalle della palestra
e del laboratorio di costruzione, ecc. ecc.)
w. istigare i compagni a forme di disimpegno e/o di rifiuto collettivo
delle procedure di verifica (test, interrogazioni) e ad altre
trasgressioni;
x. istigare i compagni ad assumere comportamenti scorretti;
47
3. Inosservanza di divieti e comportamenti che si configurano
come mancanza di rispetto, di decoro formale, violazione
della privacy e del buon costume:
a. utilizzo linguaggio scurrile ed inappropriato;
b. utilizzo di termini volgari ed offensivi;
c. insulti, scherzi, dispetti, atteggiamenti di scherno ed irrisione,
scorrettezze verso il personale della scuola;
d. gesti irriguardosi ed offensivi;
e. minacce, aggressioni verbali e/o fisiche;
f. atti di violenza non gravi;
g. molestie;
h. intimidazioni, sopraffazioni, discriminazioni, prepotenze,
prevaricazioni, mobbing;
i. comportamenti o atti di bullismo;
j. utilizzo di videofonini o di altri strumenti elettronici per
riprendere per uso personale, immagini, registrazioni video e
audio senza il consenso della persona interessata attinenti alla
vita scolastica;
k. spinte verso i compagni;
l. mancanza di rispetto del materiale altrui;
m. utilizzo di termini volgari in modo intenzionale, per offendere e
ledere la dignità altrui;
n. mancanza di rispetto degli ambienti e degli spazi a tal punto (per
eccessivo disordine o sporcizia) da pregiudicarne l’utilizzo per le
attività immediatamente successive;
o. mancanza di collaborazione e/o reticenza nei procedimenti
disciplinari effettuati per individuare i responsabili di infrazioni;
p. abbigliamento poco dignitoso;
q. uscita non autorizzata dalla classe a seguito diniego del docente;
r. utilizzo di cellulari o altri strumenti elettronici per disturbare o
interrompere la lezione;
s. allontanamento dalla scuola senza autorizzazione.
4. atti che comportano danneggiamento e manomissione
volontaria di documenti, strutture, attrezzature e materiali
altrui:
a. danneggiamento volontario di attrezzature, laboratori e strutture
(vetri, pannelli, strumenti e suppellettili);
b. scritte, incisioni su muri, porte e banchi;
c. manomissione o danneggiamento di materiale altrui;
d. violazione intenzionale delle norme di sicurezza e dei regolamenti
degli spazi;
e. mancato rispetto delle norme specifiche e di sicurezza relative
all’utilizzo dei laboratori;
f. falsificazione, manomissione o alterazione di documenti scolastici
(libretto delle giustificazioni, pagelle, registri, verifiche, ecc.);
g. falsificazione della firma dei genitori;
48
5. comportamenti offensivi e lesivi della dignità, del decoro e
della libertà della persona, ed introduzione a scuola di
strumenti di offesa che costituiscono pericolo:
a. atti di bullismo
b. emissione di versi nei riguardi dei Docenti e del Personale;
c. utilizzo di videofonini o di altri strumenti per diffondere
immagini oscene e/o materiale pornografico;
d. propaganda e teorizzazione della discriminazione sociale e
razziale nei confronti di altre persone;
e. introduzione nella scuola di alcolici;
f. introduzione di coltelli o altri strumenti di offesa;
g. minacce ed intimidazioni per procurarsi vantaggi di ordine
pecuniario;
h. minacce ed intimidazioni per costringere a commettere atti
contro la propria volontà.
6. Gravi comportamenti offensivi e lesivi della dignità e del
decoro della persona, atti che comportano l’uso della
violenza,uso e spaccio di sostanze stupefacenti e/o alcolici,
atti contro l’incolumità delle persone, la salute, il
patrimonio e il funzionamento della scuola:
a. utilizzo di videofonini o di altri strumenti per riprendere e
diffondere immagini di persone in atteggiamenti o situazioni che
possano lederne la dignità od offenderne l’onore e il decoro;
b. diffusione e pubblicazione sulla rete internet di immagini e
filmati che si rivelano irriguardosi dell’istituzione scolastica e
personale tutto;
c. lancio di oggetti contundenti;
d. furto;
e. ricorso alla violenza in modo grave ed intenzionale;
f. percosse, lesioni personali;
g. atti vandalici;
h. uso di violenza nei confronti degli Insegnanti o al Personale della
scuola;
i. uso a scuola di sostanze stupefacenti;
j. spaccio di stupefacenti;
k. minaccia o violenza per costringere a commettere reati;
l. danneggiamento di edifici pubblici;
m. promozione o istigazione al disordine.
n. Occupazione, autogestione e scioperi;
o. Partecipazione al disordine.
p. atti che mettono in pericolo l’incolumità altrui.
q. perpetrazioni e commissioni di reati in genere.
7. Infrazioni che si configurano come oltraggio all’Istituzione
Scolastica e al Corpo Insegnante e commissione di reati che
49
comportano pericolo per l’incolumità delle persone, e
allarme sociale.
Comportamenti che concretizzano le fattispecie indicate nel presente
titolo.
Art. 96
Sanzioni
a. Danni dovuti ad incuria e trascuratezza;
b. Per danni involontari arrecati all’ambiente scolastico;
c. Inosservanza del divieto di fumo;
Ogni danno arrecato al patrimonio dell’Istituto da parte degli allievi
sarà risarcito dal singolo oppure, qualora non sarà individuato il
responsabile, dalla classe o dalle classi di cui sono state accertate le
responsabilità; in casi particolari, i danni arrecati al patrimonio da
parte degli allievi (ad es.: i locali utilizzati da tutti quali i bagni), sarà
attribuito alla responsabilità di tutti gli alunni dell’Istituto.
L’importo sarà stabilito dal Dirigente Scolastico, sentito il parere del
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e verrà versato sul
conto corrente postale intestato all’Istituto.
Il mancato risarcimento economico verrà considerato omissione
grave e comporta misure di tipo amministrativo e/o sanzioni di tipo
disciplinare, fermo restando il pagamento del danno.
a. mancanza ai doveri scolastici di cui all’art. 95 comma 2;
b. linguaggio scurrile ed inappropriato lettera a, comma 3 art.95
c. scorrettezze non gravi verso i compagni, gli insegnanti o il
personale della scuola;
d. per tutte le altre eventuali infrazioni non gravi riconducibili a
condotta non conforme ai principi di correttezza, di diligenza e
buona educazione.
a. infrazioni di cui al comma 3 e 4 dell’art. 95;
b. infrazioni ai doveri di cui al comma 2 dell’art. 95 qualora sono
state ripetute per almeno 3 volte;
c. per abbigliamento indecente;
d. per assenze ingiustificate;
e. per tutte le altre mancanze non gravi ai doveri di diligenza,
buona educazione, correttezza e puntualità;
f. per comportamenti individuali non gravi;
g. danneggiamento volontario;
h. Per astensione collettive di gruppo e/o di Istituto (art. 10);
i. Per mancato risarcimento economico.
50
In caso di recidiva, o qualora le mancanze previste dai commi
precedenti assumono particolare gravità, o abbiano carattere
collettivo, può essere inflitta la punizione di grado immediatamente
superiore;
Per quanto sopra, qualora concorrano circostanze attenuanti, ed
avuto riguardo al profitto ed alla precedente condotta, può essere
inflitta la punizione di grado inferiore a quello rispettivamente
stabilito.
a.
b.
c.
d.
per infrazioni di cui al comma 5 dell’art.95;
per tutte le altre infrazioni che si configurano come reato;
per recidiva dei comportamenti indicati nei commi precedenti;
per violenza intenzionale, per offese gravi alla dignità della
persona;
a. per infrazioni di cui al comma 6, 7 dell’art. 95;
b. Per fatti / reati che possono turbare il corretto funzionamento
della scuola, mettano in pericolo l’incolumità delle persone;
c. per azioni od atti che comportano pericolo per l’incolumità della
persona;
a. per fatti penalmente rilevanti denunciati all’autorità giudiziaria
avvenuti all’interno della scuola che provochino un elevato
allarme sociale tale da non consentire un reinserimento dello
studente nella comunità scolastica nel corso dell’anno
scolastico.
Art. 97
Sanzioni accessorie
Allo studente che, ha fatto registrare numerose assenze ingiustificate e/o
arbitrarie, verrà attribuito, in caso di promozione, il credito scolastico
nella misura minima prevista per quell’anno scolastico.
Inoltre comportano, oltre alle sanzioni già previste, la sospensione dalla
visite e dai viaggi d’Istruzione ed attività scolastiche aggiuntive;
51
Art. 98
1.
Provvedimenti sostitutivi delle sanzioni
L'organo competente ad irrogare le sanzioni deve concedere allo
studente la possibilità di sostituire le sanzioni consistenti
nell’allontanamento dalla scuola, ad eccezione di quella indicata
nell’art. 96 comma 5 e 6, con altri provvedimenti comprendenti:
la collaborazione ai servizi interni della scuola, attività di
volontariato o altra attività concordata con il Dirigente Scolastico e
il Coordinatore della classe frequentata dallo studente e la famiglia.
2. Qualora non sia possibile fare svolgere l’attività alternativa di cui al
comma precedente, il Dirigente Scolastico può sostituire la
sanzione dell’allontanamento dalla scuola con l’obbligo del
versamento di un contributo in danaro commisurato al danno
subito dall’istituzione scolastica o alla gravità della mancanza. La
somma è versata nel bilancio della scuola e destinata al
finanziamento di attività integrative degli studenti.
Art. 99
Organi competenti a irrogare le sanzioni
1. L'insegnante è competente per le sanzioni consistenti nel richiamo
verbale, nell’allontanamento dalla lezione e nel sequestro del
telefono cellulare o di altre apparecchiature il cui uso in aula è
vietato.
2. Il Dirigente Scolastico, di propria iniziativa o su proposta
dell’insegnante,
è
competente
ad
adottare
qualunque
provvedimento diverso dall’allontanamento dalla scuola. In
particolare spetta al D.S. comminare la sanzione della censura
scritta, consistente in una lettera annotata sul registro di classe e
indirizzata alla famiglia dello studente con la quale ne viene
disapprovato il comportamento.
3. Il Consiglio di Classe è competente del provvedimento consistente
nell’allontanamento dell’allievo dalla scuola fino a 15 giorni; può,
inoltre, disporre l’esclusione dello studente dalle attività didattiche
che si svolgono fuori dalla scuola e incaricare il D.S. di individuare
servizi utili alla comunità scolastica da fare svolgere allo studente
punito;
4. Il Consiglio di classe è convocato dal Dirigente Scolastico con
preavviso di massima non inferiore a tre giorni, è presieduto dal
Dirigente Scolastico e le deliberazioni sono valide se adottate a
maggioranza dei presenti;
in caso di parità il voto del presidente vale doppio;
In sede Disciplinare il C.d.C. delibera validamente con la
presenza dell’intera componente docente, (“Collegio perfetto”),
così come in occasione delle valutazioni periodiche e finali (scrutini
degli alunni, (nota 117 14/05/1981 uff. decr.del., nota MPI n°598 16/04/1981; Cons. di Stato VI
sez. n.189 17/02/1988)
52
Qualora il provvedimento disciplinare riguardi un alunno che è
componente del C.d.C. questi dovrà astenersi dal partecipare alla
seduta, per la quale sarà surrogato da un compagno di classe.
5. Il Consiglio di Istituto, qualora il C.d.C ritenga che l’infrazione
commessa sia di particolare gravità , è competente ad adottare i
provvedimenti che consistono nell’allontanamento dalla scuola
anche per un periodo superiore a quindici giorni e che comportano
l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all’esame di
stato conclusivo del corso di studi .
Il C.d.I. valuta il caso sottoposto alla sua attenzione e delibera la
sanzione, che può consistere anche nell’allontanamento dalla scuola
per un periodo inferiore a 15 gg.
Art. 100
1.
Rapporto con lo studente allontanato
Nel caso in cui sia stata comminata la sanzione
dell’allontanamento dalla scuola, lo studente verrà informato dal
Dirigente Scolastico o dal Coordinatore della sua classe di
appartenenza sulle parti di programma da svolgere nelle varie
discipline al fine di preparare il suo rientro nella comunità scolastica.
2. Le modalità di informazione potranno essere la convocazione dello
studente o del genitore, la comunicazione scritta o altra forma
individuata dal Dirigente Scolastico o dal Coordinatore.
53
Titolo XVII
Art. 101
Procedimento per
l'irrogazione della sanzione
disciplinare
Avvio del procedimento
1.
Il procedimento per l'irrogazione della sanzione ha inizio con
la
contestazione
d’addebito
contenente l’indicazione
dell’infrazione contestata e l’invito a produrre nel termine indicato
ogni elemento a sua discolpa.
2. Qualora la sanzione consista nel richiamo verbale la contestazione
può essere formulata all’istante anche oralmente o annotata sul
registro di classe.
3. Nei casi in cui competente ad irrogare la sanzione è il Consiglio di
Classe, la contestazione è sottoscritta dal Dirigente Scolastico in
quanto presidente dell’organo collegiale.
Art. 102
Fase istruttoria
1. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere
stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
2. il Dirigente Scolastico, il Consiglio di classe o il Consiglio di Istituto
decidono solo dopo aver preventivamente consentito allo studente
interessato di esporre le proprie ragioni.
3. Prima di irrogare la sanzione disciplinare gli organi competenti svolgono,
se necessario, delegando anche uno o più componenti, attività preliminari
di accertamento del fatto addebitato all’alunno.
I predetti accertamenti sono finalizzati a verificare la sussistenza di precisi
e concreti elementi di colpevolezza.
4. Lo studente può presentare giustificazioni scritte, produrre prove e
farsi assistere da uno o più testimoni, dai genitori o da insegnanti .
5. Spetta al Dirigente Scolastico registrare le giustificazioni addotte
dall’alunno.
6. Decorso il termine concesso allo studente per spiegare le proprie
ragioni , il D.S. quando non è lui ad irrogare la sanzione, convoca il
C.d.C in sede disciplinare che delibera sulla sanzione da adottare o,
ritenendo particolarmente grave l’infrazione, demanda il caso al
C.d.I., che viene convocato nei 5 giorni successivi
Art. 103
Provvedimento sanzionatorio
1. Il provvedimento con cui viene irrogata la sanzione va adeguatamente
motivato.
2. Il provvedimento sanzionatorio finale deve essere adottato
dall’organo competente nel termine perentorio di trenta giorni
dall'avvenuta contestazione
54
3. Fatta eccezione per il richiamo verbale e/o scritto, i provvedimenti
sanzionatori che prevedono l’allontanamento dalla scuola sono
sottoscritti dal Dirigente Scolastico, presidente dell'organo collegiale
competente.
4. Il provvedimento disciplinare che non sia il richiamo verbale va
comunicato integralmente per iscritto allo studente interessato e ai
suoi genitori.
Art. 104
Ricorsi
1.
Contro le sanzioni Disciplinari è ammesso ricorso, da parte di
chiunque vi abbia interesse, entro 15 giorni dal ricevimento della
comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo interno
di Garanzia.
2. Il ricorso di cui al precedente comma va presentato in forma scritta ed
indirizzato al dirigente scolastico.
3. Il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, o Dirigente da questi
delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti
della S.S.S. o da chiunque abbia interessi contro le violazioni del
presente regolamento.
55
Titolo XVIII Consiglio di Garanzia
Art. 105
Composizione e durata
1. Il Consiglio di Garanzia è organo di durata annuale composto dal
Dirigente Scolastico, che lo presiede, da due docenti designati dal
Collegio dei Docenti, da uno studente eletto dal Comitato studentesco
e da un rappresentante dei genitori designato dal Consiglio d’Istituto.
Il Comitato studentesco e il Consiglio d’Istituto eleggono
contestualmente per entrambi le componenti un supplente, che
sostituirà il titolare nel caso in cui il Consiglio di Garanzia dovrà
decidere su un ricorso che riguardi lo studente che è membro o che è
figlio di un membro del Consiglio stesso.
2. Qualora uno dei membri non faccia più parte dell'Istituto, la
componente interessata procede ad eleggere un sostituto.
3. Il Consiglio di Garanzia viene convocato dal suo Presidente con
almeno 5 giorni di preavviso e delibera entro 15 giorni ed opera
validamente con la presenza di tutti i componenti.
Art. 106
Competenze
1.
Il Consiglio di Garanzia decide, entro dieci giorni dalla presentazione,
sui ricorsi contro i provvedimenti disciplinari.
2. Il Consiglio di Garanzia decide, inoltre, su richiesta degli studenti o
di chiunque ne abbia
interesse, sui conflitti che insorgano
all’interno della scuola in merito all'applicazione del presente
regolamento.
Art. 107
Modalità di funzionamento
1.
Contro la sanzione disciplinare lo studente, entro 15 giorni dalla
comunicazione della irrogazione, può ricorrere all’appropriato
organo di garanzia. Tale ricorso va presentato dallo studente e/o dai
genitori in forma scritta ed indirizzato al Dirigente Scolastico.
2. Nel caso di allontanamento dalla scuola fino a 15 giorni, il ricorso va
presentato agli organi competenti.
3. Alle riunioni del Consiglio di Garanzia possono assistere, senza
diritto di parola, coloro che hanno diritto al voto per le elezioni del
Consiglio di Istituto.
4. I provvedimenti relativi ai ricorsi o alle richieste sottoposte al
Consiglio di Garanzia sono espresse attraverso un voto esercitato in
forma segreta.
56
Titolo XIX
Art. 108
Funzionamento degli organi
collegiali
Gli Organi Collegiali
Gli Organi Collegiali operanti sono i seguenti:
 Consigli di Classe
 Consiglio d’Istituto
 Giunta Esecutiva
 Collegio dei Docenti
 Dipartimenti del Collegio dei Docenti
 Comitato per la valutazione del servizio degli Insegnanti
 Commissione Elettorale
Possono essere costituite altre Commissioni per un migliore
funzionamento della scuola.
Art. 109
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
La convocazione degli organi collegiali deve essere predisposta con
un congruo preavviso - di massima non inferiore a cinque giorni rispetto alla data delle riunioni.
Nei casi urgenti il termine di preavviso è ridotto a 48 ore.
La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli
membri dell'organo collegiale e mediante affissione all'albo di
apposito avviso. In ogni caso, l’affissione all’Albo dell’avviso è
adempimento sufficiente per la regolare convocazione dell’Organo
Collegiale.
La lettera e l’avviso di convocazione devono indicare gli argomenti
da trattare nella seduta dell’organo collegiale, il luogo, la data e
l’ora.
Nel corso dei lavori dell'organo collegiale può essere chiesta la
trattazione di argomenti non inserite all’O.d.G. purché ci sia
accordo unanime dei presenti.
Dalla data di avviso di convocazione, tutta la documentazione e gli
atti relativi agli argomenti messi all’O.d.G. saranno depositati
presso l’ufficio della Presidenza a disposizione durante le ore di
ufficio.
Di ogni seduta dell'organo collegiale viene redatto processo verbale,
firmato dal Presidente e dal Segretario, steso su apposito registro a
pagine numerate.
Art. 110
1.
Convocazione degli organi collegiali
Programmazione delle attività
Ciascuno degli organi Collegiali, programma le proprie attività nel
tempo, in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare,
nei limiti del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse.
57
Art. 111
Coordinamento tra organi collegiali
Ciascun organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri organi
collegiali che esercitano competenze parallele, ma con rilevanza diversa,
in determinate materie; comunque le decisioni sono assunte sempre
dall'organo collegiale competente.
Art. 112
Organi collegiali di durata annuale
1. Le elezioni degli organi collegiali di durata annuale hanno luogo,
possibilmente, nello stesso giorno ed entro il primo mese dell'anno
scolastico.
2. Sono fatte salve le diverse disposizioni ministeriali.
Art. 113
Consiglio di Classe
1. I consigli di classe costituiscono la sede più diretta di confronto tra
le componenti della comunità scolastica: studenti, docenti, genitori.
2. Il consiglio di classe è composto dai docenti della stessa classe ed è
presieduto dal D.S. o da un docente, membro del consiglio, da lui
delegato. Fanno altresì parte del consiglio di classe due
rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti e due
rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe;
3. Formula al Collegio dei Docenti proposte in ordine all’azione
educativa e didattica, definisce la programmazione didatticoeducativa annuale per la classe;
4. Provvede alla valutazione periodica e finale degli alunni. Tale
competenza spetta al consiglio di classe insediato con l’intera e sola
esclusiva presenza dei docenti.
Nell’attività valutativa opera come collegio perfetto, essendo
richiesto il quorum integrale nei collegi con funzioni giudicatrici
(nota uff. decr. delegati).
5. In particolare esercitano le competenze in materia di
programmazione, valutazione e sperimentazione;
6. Il consiglio di classe si riunisce, di regola, secondo il piano annuale
delle attività e in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni;
7. Il Consiglio di Classe, le cui riunioni devono essere programmate e
coordinate con quelle degli altri organi collegiali, è convocato dal
Dirigente Scolastico di propria iniziativa o da un suo delegato o su
richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri,
escluso dal computo il Presidente;
8. Il Consiglio è presieduto dal Dirigente Scolastico oppure da un
Docente membro del Consiglio, suo delegato;
9. Le funzioni di segretario sono attribuite dal Dirigente Scolastico ad
un Docente membro del Consiglio stesso;
10. Gli insegnanti tecnico-pratici fanno parte, a pieno titolo e con
pienezza di voto deliberativo del Consiglio di Classe. Le proposte di
voto per le valutazioni periodiche e finali sono formulate
58
autonomamente, per gli ambiti di rispettiva competenza didattica,
dal singolo docente, sentito l’altro insegnante. Il voto unico viene
assegnato dal Consiglio di Classe sulla base delle proposte formulate,
nonché degli elementi di giudizio forniti dai due docenti interessati
(DPR 122/2009);
11. Fanno parte altresì del Consiglio di Classe, a titolo consultivo, gli
Assistenti Tecnici addetti alle esercitazioni di laboratorio che
coadiuvano i docenti delle corrispondenti materie tecniche e/o
scientifiche. Le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali
sono formulate dai Docenti di materie tecniche e scientifiche, sentiti
gli Assistenti Tecnici coadiutori.
(D.lvo 297/94, DPR 122/2009)
Art. 114
Collegio dei Docenti
1. Il Collegio dei Docenti è composto dal personale docente di ruolo e
non di ruolo in servizio nell'Istituto ed è presieduto dal Dirigente
Scolastico o da un suo collaboratore.
2. Le modalità di convocazione sono regolati dalle disposizioni di legge
vigenti.
3. Attribuzioni del collegio dei docenti
Il Collegio dei Docenti si occupa di:
adozione POF;
approvare il piano delle attività annuali;
programmare le linee generali dell’azione didattica e della
valutazione;
definire il piano di attività di recupero e di sostegno;
attivare procedure per il monitoraggio e l’autovalutazione;
eleggere le commissioni, i gruppi di lavoro, i referenti di attività e
progetti e le Funzioni strumentali al P.O.F.;
inoltre formula proposte al direttore didattico o al preside per la
formazione, la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse
dei docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo
svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri
generali indicati dal consiglio di circolo o d'istituto;
delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per
tutte le classi, la suddivisione dell'anno scolastico in due o tre
periodi;
valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione
didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e
agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune
misure per il miglioramento dell'attività scolastica;
provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di classe e,
nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal consiglio di
circolo o di istituto, alla scelta dei sussidi didattici;
promuove iniziative di aggiornamento dei docenti del circolo o
dell'istituto;
59
elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del comitato per la
valutazione del servizio del personale docente;
definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e
trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della
libertà di insegnamento. Detti criteri e modalità fanno parte
integrante del piano dell’offerta formativa;
Delibera la validità dell’anno scolastico per la valutazione
dell’alunno;
Art. 115
I Dipartimenti
I Dipartimenti sono articolazioni funzionali del Collegio dei Docenti e
svolgono:
azioni di supporto alla didattica e alla progettazione.
realizzano interventi sistematici in relazione alla didattica per
competenze, all’orientamento e alla valutazione degli
apprendimenti.
presidiano la continuità verticale e la coerenza interna del curricolo
svolgono una funzione strategica per il consolidamento, con il
concorso di tutte le discipline, delle competenze di base per la
lingua italiana, la lingua straniera e la matematica.
individuano i bisogni formativi e definire i piani di aggiornamento
del personale
promuovono e sostengono la condivisione degli obiettivi educativi
e la diffusione delle metodologie più efficaci per migliorare i
risultati di apprendimento degli studenti.
definiscono gli obiettivi e i saperi di base comuni a tutte le classi
parallele e i criteri comuni di valutazione dell’attività didattica.
propongono innovazioni metodologiche e didattiche.
definisce eventuali prove di verifica comuni per classi parallele.
Art. 116
Insediamento del Consiglio d'Istituto
1. La prima convocazione del Consiglio d'Istituto è disposta dal
Dirigente Scolastico.
2. Nella prima seduta, il Consiglio d’Istituto, presieduto dal Dirigente
Scolastico, elegge il proprio Presidente tra i rappresentanti dei
genitori membri del Consiglio stesso.
3. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto.
4. Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio.
5. E’ considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza
assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio.
Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione,
il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che
siano presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti
incarica.
60
6. Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un Vice Presidente, da
votarsi tra i genitori componenti del Consiglio stesso, secondo le
modalità per l'elezione del Presidente.
Art. 117
Convocazione del Consiglio d'Istituto
1. Il Consiglio d'Istituto è convocato dal Presidente del Consiglio stesso
ed, in caso di assenza o decadenza, dal vice presidente o dal
componente più anziano.
2. Il Presidente del Consiglio è tenuto a disporre la convocazione del
Consiglio su richiesta del Presidente della Giunta o di un terzo dei
consiglieri in carica.
3. La richiesta di convocazione deve indicare la data, l’ora, il luogo e
l'ordine del giorno.
Art. 118
Attribuzioni del Consiglio d'Istituto
Oltre alle attribuzioni previste dalla normativa vigente, il Consiglio
d'Istituto :
1. ha competenze sulle seguenti materie:
limite di spesa di cui il capo d’istituto può disporre;
fondo di anticipazione al segretario per spese minute;
eliminazione dei crediti inesigibili;
eliminazione dei beni dall’inventario,
designazione dell’Istituto di credito per il servizio di cassa;
accettazione di lasciti e donazioni;
intitolazione di Scuole, aule, locali interni, monumenti e
lapidi;
scambi di classi e di alunni con paesi stranieri;
parere in caso di divieto di lezioni private dell’insegnante;
compenso per lavoro straordinario ai docenti e al personale
ATA;
designazione della commissione elettorale;
esame delle iniziative di enti e privati nella scuola;
2. si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico, dalle
leggi e dai regolamenti, alla sua competenza;
3. sulle materie devolute alla sua competenza, esso invia annualmente
una relazione al C. S. A., al Consiglio Scolastico Provinciale.
Art. 119
Relazione annuale.
1.
Entro il 15 novembre di ogni anno il Consiglio d'Istituto discute ed
approva la relazione sulle materie devolute alla sua competenza,
predisposta dalla Giunta Esecutiva.
2. La relazione, unitamente alla delibera di approvazione del Consiglio
d’Istituto, è inviata al Centro Servizi Amministrativi ed al Consiglio
61
Scolastico Provinciale, entro 15 giorni dalla data della sua
approvazione.
Art. 120
Funzione del Presidente del Consiglio d'Istituto
Il Presidente assicura il regolare svolgimento del Consiglio d’Istituto e
svolge tutti i compiti necessari a garantire una gestione democratica della
scuola.
Art. 121
Segretario del Consiglio d'Istituto
1. Le funzioni di Segretario del Consiglio d’Istituto vengono affidate, di
volta in volta, dal Presidente ad un membro del Consiglio stesso.
2. Il segretario ha il compito di redigere i processi verbali dei lavori del
Consiglio d’Istituto e sottoscrivere, unitamente al Presidente, gli atti
e le deliberazioni del Consiglio, oltre ai processi verbali.
Art. 122
Dovere di consultazione e di informazione
1. Il Consiglio d’Istituto, prima di deliberare su questioni di
rilevante importanza, allo scopo di garantire la più ampia
partecipazione alla gestione della scuola, può consultare gli altri
organi collegiali: Consigli di Classe e Collegio dei Docenti.
Art. 123
1.
2.
3.
4.
5.
Pubblicità degli atti del Consiglio d’Istituto
La pubblicità degli atti del Consiglio d’Istituto è assicurata
mediante affissione all’Albo della Scuola della copia integrale dei
testi delle deliberazioni adottate. L’affissione all'albo avviene entro
il termine di otto giorni dalla data della relativa seduta del Consiglio.
La copia delle deliberazioni deve rimanere esposta per un periodo di
dieci giorni.
I verbali sono depositati nell’ufficio di Segreteria dell’Istituto e, per
lo stesso periodo, sono esibiti a coloro che ne facciano richiesta.
La copia delle deliberazioni da affiggere all’albo è consegnata al
Dirigente Scolastico dal Segretario del Consiglio. Il Dirigente
Scolastico ne dispone l’affissione immediata ed attesta in calce ad essa
la data di affissione.
Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni
concernenti singole persone, salvo contraria richiesta degli
interessati.
Art. 124
Commissioni di studio
Il Consiglio d’Istituto, al fine di realizzare meglio il potere di iniziativa
ad esso spettante, può nominare una commissione di studio e di lavoro
62
in ordine ai problemi che intende affrontare. In tali commissioni possono
essere cooptati anche esperti non eletti, con precedenza ai componenti
della scuola. Nel periodo di attività di tali commissioni, i loro
componenti partecipano ai lavori, attinenti alle loro attività, del Consiglio
con diritto di parola e di voto consultivo.
Art. 125
Giunta Esecutiva
Il consiglio di circolo o di istituto elegge nel suo seno una giunta
esecutiva, composta di un docente, di un impiegato amministrativo o
tecnico o ausiliario, da un genitore e da un rappresentante eletto dagli
studenti. Della giunta fanno parte di diritto il direttore didattico o il
preside, che la presiede ed ha la rappresentanza del circolo o dell'istituto,
ed il capo dei servizi di segreteria che svolge anche funzioni di segretario
della giunta stessa.
Art. 126
Funzioni della Giunta Esecutiva
1. La Giunta Esecutiva ha compiti esecutivi e di preparazione ai lavori
rispetto all’attività del Consiglio.
2. Il Presidente comunica al Presidente del Consiglio d'Istituto gli
argomenti, predisposti dalla Giunta Esecutiva, da porre all’ordine
del giorno.
Art. 127
Poteri della Giunta esecutiva
Qualora il Consiglio d’Istituto non adotti le delibere entro i termini
stabiliti, la Giunta esecutiva, sentito il Collegio dei Docenti, si sostituisce
nell’adempimento degli atti di sua competenza.
Art. 128
Presidente della Giunta Esecutiva
Presidente della Giunta Esecutiva è il Dirigente Scolastico. In caso di
assenza o di impedimento le funzioni di Presidente vengono svolte da
un collaboratore del Dirigente Scolastico.
Art. 129
Convocazione della Giunta Esecutiva
1. La Giunta Esecutiva viene convocata dal suo Presidente, su preciso
ordine del giorno.
2. La convocazione deve essere diramata ai componenti della Giunta con
avviso scritto almeno tre giorni prima della seduta. Nei casi di
urgenza, il termine di preavviso può essere ridotto a 24 ore prima
della seduta stessa.
63
Art. 130
Comitato di valutazione
E’ costituito da quattro membri effettivi e due supplenti eletti dal Collegio
dei Docenti ed è presieduto dal Dirigente Scolastico.
Il Comitato di valutazione del servizio degli Insegnanti è convocato dal
Dirigente Scolastico:
1. per la valutazione del servizio richiesta da singoli interessati;
2. alla conclusione dell’anno prescritto al fine della valutazione del
periodo di prova degli Insegnanti;
3. ogni qualvolta se ne presenti la necessità.
Art. 131
La Commissione Elettorale
La Commissione elettorale d’Istituto:
E’ nominata dal Dirigente Scolastico, è composta da cinque membri
designati dal Consiglio d’Istituto: due tra i docenti in servizio
nell’Istituto, uno tra il personale ATA in servizio nell’Istituto, uno tra i
genitori di studenti iscritti nell’Istituto e uno tra gli studenti iscritti
all’Istituto.
Il Dirigente Scolastico può costituire o rimuovere la Commissione
elettorale qualora l’organo predetto, regolarmente invitato, non
procede alle designazioni medesime.
E’ presieduta da uno dei suoi membri, eletto a maggioranza dai suoi
componenti.
Le funzioni di segretario sono svolte da un membro designato dal
Presidente.
E’ nominata non oltre il 45° giorno antecedente a quello fissato per le
votazioni; non oltre il 60° giorno nel caso di elezioni contestuali di
organo collegiali di diverso livello.
Delibera con la presenza di almeno la metà più uno dei propri
componenti.
Tutte le decisioni sono prese a maggioranza. In caso di parità dei voti
prevale il voto del presidente.
Dura in carica due anni ma, una volta scaduta, può, in base al principio
generale delle proroga dei poteri, operare fino alla costituzione e
all’insediamento della nuova commissione.
E’ validamente costituita anche se in essa non sono rappresentate tutte
le componenti.
I membri della commissione, che risultino inclusi in liste di candidati,
debbono essere immediatamente sostituiti.
64
Art. 132
Attribuzioni della Commissione Elettorale
La Commissione elettorale d’Istituto:
cura la formazione e l’aggiornamento degli elenchi degli eletti sulla
base dei dati trasmessi dal Dirigente Scolastico
deposita presso la segreteria dell’Istituto gli elenchi e ne dà
comunicazione, nello stesso giorno in cui il deposito avviene, mediante
avviso da affiggere all’albo d’Istituto
assicura, nella ripartizione tra i diversi seggi elettorali, la segretezza del
voto, evitando che vi sia un solo elettore di una data categoria
assegnato al seggio
decide entro i successivi 5 giorni sugli eventuali ricorsi, presentati ad
essa, non oltre i 5 giorni dalla data di affissione all’albo dell’avviso
dell’avvenuto deposito degli elenchi, contro l’erronea composizione
degli stessi.
65
Titolo XX
Art. 133
Personale docente
Funzione docente
1. La funzione docente è intesa come esplicazione di trasmissione dello
cultura, di contributo alla sua elaborazione e di impulso alla
partecipazione degli studenti a tale processo e alla formazione umana
e critica della loro personalità.
2. La funzione docente è espletata con attività di insegnamento e con
attività connesse con il funzionamento della scuola.
In particolare cura:
a) curano il proprio aggiornamento culturale e professionale, anche
nel quadro delle iniziative promosse dai competenti organi;
b) partecipano alla realizzazione delle iniziative educative della
scuola, deliberate dai competenti organi;
c) curano i rapporti con i genitori degli alunni delle rispettive classi;
d) partecipano ai lavori delle commissioni di esame e di concorso di
cui siano stati nominati componenti;
e) Contribuisce alla programmazione dell’attività educativa quale
componente del Collegio dei docenti;
f) Progetta e gestisce, quale membro del Consiglio di classe, i percorsi
formativi seguendo gli orientamenti e gli obiettivi indicati dal
Collegio dei docenti;
g) Opera nei gruppi di lavoro e nei Dipartimenti disciplinari per
elaborare risposte ai problemi individuati dal Collegio dei Docenti
e dai Consigli di Classe;
h) Progetta e gestisce in classe “occasioni di apprendimento” per
conseguire sia gli obiettivi collegialmente individuati sia i
traguardi della disciplina che insegna;
i) Comunica ai propri studenti, prima di iniziare una nuova fase del
percorso formativo, le competenze che saranno perseguite e
valutate al termine dell’attività;
j) Verifica l’apprendimento degli studenti in relazione agli obiettivi
formativi perseguiti;
k) Formula una proposta di voto per la valutazione del CdC,
corredandola con un sintetico giudizio motivante;
l) Avanza a CdC richieste e proposte per attività integrative,
interventi di recupero etc.”
Art. 134
Obblighi di servizio del docente
1. II docente deve trovarsi nell’Istituto almeno cinque minuti prima che
cominci la propria lezione o preavvisare in tempo utile il DS in caso
di legittimo impedimento.
2. Egli ha, inoltre, il dovere di:
a. assistere all'ingresso e all’uscita i propri alunni;
66
b. cooperare al buon funzionamento della scuola;
c. partecipare alle riunioni degli organi collegiali di cui fa
parte,
d. rispondere dell’indirizzo didattico ed educativo del proprio
insegnamento;
e. rispondere del contegno disciplinare dei propri studenti;
f. tenere diligentemente il giornale di classe;
g. presentare alla fine dell'anno scolastico una relazione sullo
svolgimento della programmazione didattica.
h. non accettare, qualunque ne sia il motivo, offerte individuali
o collettive dagli studenti e dalle loro famiglie;
i. non impartire lezioni private a studenti dell’Istituto e non
tenerne a pensione;
j. rispettare scrupolosamente l'orario di servizio;
k. comunicare entro e non oltre l’inizio delle lezioni alla
Presidenza l’assenza per malattia e/o la eventuale
prosecuzione della malattia stessa.
Art. 135
Verifica dei presenti e giustificazione delle assenze
1. Al docente spetta verificare le presenze e le assenze degli studenti, non
solo alla prima ora di lezione.
2. Il docente che ha la prima ora è tenuto a giustificare le assenze degli
studenti e ad accertare la veridicità della firma del genitore
confrontandola con quella autenticata.
Art. 136
Doveri in generale
a. I docenti al mattino devono essere presenti cinque minuti prima
dell’inizio delle lezioni (ore 8.25), dinanzi alle aule
b. Essi segnalano sul registro di classe gli studenti assenti, controllano
quelli dei giorni precedenti e segnano sullo stesso registro l'avvenuta
o la mancata giustificazione, se l'assenza è superiore a cinque giorni,
devono accertare la presenza del certificato medico.
c. In caso di ritardo di un alunno (fino alle 8.35), i docenti segneranno
l'orario di entrata.
d. In caso di uscita anticipata degli alunni, il docente è tenuto a
verificare la richiesta del genitore e l’autorizzazione della presidenza e
a trascrivere sul registro di classe l'ora in cui l'alunno è uscito.
e. I docenti indicano sul registro di classe i compiti assegnati e gli
argomenti svolti.
f. I docenti devono debitamente compilare i registri in ogni loro parte e
lasciarli nel cassetto personale a disposizione della presidenza per
eventuali ispezioni.
67
g. I docenti devono essere responsabili dei diari di classe, depositarli
all’ultima ora nella sala professori.
h. Durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più
di un alunno per volta e mai prima delle ore 10.30, fatta eccezione per
i casi seriamente motivati.
i. Se un docente deve per pochi minuti allontanarsi dalla propria classe,
occorre che avvisi un collaboratore scolastico o un collega affinché
vigili sulla classe.
j. Al termine delle lezioni i docenti accertano che i locali utilizzati
vengano lasciati in ordine ed i materiali siano riposti negli appositi
spazi.
k. Gli insegnanti assistono la classe all'uscita dall’aula.
l. È assolutamente vietato, per qualunque attività, l'utilizzo di sostanze
che possano rivelarsi tossiche o dannose per gli studenti quali: colle,
vernici, solventi, etc.
m. È assolutamente vietato ostruire con mobili, arredi, anche solo
temporaneamente, le vie di fuga e le uscite di sicurezza.
n. I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente
comunicarlo in presidenza e/o al responsabile della sicurezza.
o. Eventuali danni riscontrati devono essere segnalati in presidenza o ai
collaboratori del Preside. I danni riscontrati vengono risarciti dal
responsabile. Qualora questi non venga individuato, gli insegnanti
della o delle classi interessate ne discuteranno in C.d.C. con i genitori
ed il risarcimento sarà effettuato in modo collettivo.
p. I docenti tramite segreteria, hanno facoltà di convocare i genitori per
problematiche relative ai figli.
q. Ogni docente apporrà la propria firma per presa visione delle circolari
e degli avvisi.
r. I docenti devono avvisare le famiglie circa le attività didattiche svolte
all’esterno dell’ambito scolastico e le attività extra curricolari, tramite
diario.
s. Il ricorso alla presidenza per problemi di ordine disciplinare va
contenuto al massimo in quanto se da un lato ostacola il complesso e
difficile lavoro dell’ufficio di presidenza, dall’altro provoca nell’alunno
la convinzione di una certa impotenza educativa da parte dei docenti
che, in certe occasioni, può costituire una ragione di rinforzo di
condotte errate.
Art. 137
Doveri di vigilanza
a. Durante le attività didattiche in sede o al di fuori della scuola i
docenti vigilano sull'intera classe.
68
b. L’adempimento dell’obbligo di vigilanza va esercitato dai docenti
anche durante lo sciopero (cfr. art.4- comma 2 vigilanza).
c. Nell’esercizio della vigilanza i docenti diventano responsabili, sul
piano civile e patrimoniale, solo in caso di dolo o colpa grave ( art. 61
della legge 312/1980). In sede di rivalsa da parte
dell’amministrazione, i medesimi non sono responsabili nel caso in
cui dimostrano di “non aver potuto impedire il fatto” (Consiglio di
Stato 1453 /1971)
d. I docenti, nei diversi momenti della giornata scolastica, sia che essa si
svolga dentro l’edificio scolastico, sia che essa si svolga fuori, (lezione,
gite, visite di studio, ricreazione, trasferimenti in palestra, negli
spogliatoi, ecc.) hanno il dovere di un’assidua vigilanza, pur se tale
obbligo non implica, in genere, la pedissequa sorveglianza di ogni
alunno, l’obbligo medesimo è rapportato all’età e al grado di
maturazione degli studenti.
Art. 138
Programmazioni e programmi svolti
a) Il termine ultimo per la presentazione dei piani annuali didattici
individuali è fissato al penultimo sabato di ottobre.
b) Il termine ultimo per la presentazione della relazione finale, dei
programmi effettivamente svolti e per la consegna del Registro del
Professore, è fissato alla settimana successiva allo scrutinio delle
proprie classi. La consegna va svolta presso la segreteria didattica in
versione cartacea.
c) Ogni docente deve comunicare alle proprie classi la programmazione
individuale di inizio anno subito dopo la consegna e i programmi
effettivamente svolti prima del termine delle lezioni.
Art. 139
Svolgimento di attività lavorativa extra scolastica
Il docente che intende svolgere una seconda attività compatibile con gli
obblighi scolastici dovrà chiedere l’autorizzazione al Dirigente Scolastico.
Art. 140
Completamento dell’orario di cattedra
I docenti sono tenuti a prestare la loro opera, ai fini del completamento
dell’orario di cattedra, per supplenze saltuarie ed altri incarichi connessi
con l’attività educativa della scuola.
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Art. 141
Disponibilità per ore di insegnamento supplementare
1. I docenti possono dare disponibilità ad effettuare, in eccedenza
all’orario d’obbligo, ore di insegnamento supplementare fino a
concorrenza della 24° ora.
2. La disponibilità va data, possibilmente, all’inizio dell’anno scolastico.
3. La disponibilità postula la presenza a scuola all’inizio dell’ora per la
quale sia stata dichiarata per almeno 10 minuti.
4. La comunicazione ad effettuare ore di disposizione e/o di eccedenza
dovrà essere fatta pervenire per iscritto e firmata al Dirigente
Scolastico.
Art. 142
Registrazione delle ore a disposizione
1. Le ore date a disposizione per completamento dell’orario di
insegnamento e/o di eccedenza all’orario di cattedra fino al
raggiungimento della 24esima, dovranno figurare in un apposito
quadro orario affisso nella sala dei professori.
2. Un’apposita tabella dovrà registrare fedelmente le ore di disposizione
e/o di eccedenza effettuate da ogni singolo docente. Sul registro delle
presenze dovrà risultare il quadro completo delle assenze e delle
sostituzioni giornaliere.
Art. 143
Valutabilità dell’inosservanza dei doveri
Il comportamento del docente che non osserva le norme elencate,
specialmente quando diventi abitudinario, è valutabile sotto il profilo
disciplinare.
70
Titolo XXI
Art. 144
Personale Amministrativo
Tecnico e Ausiliario
D.S.G.A.
Nell'ambito delle proprie competenze, definite nel relativo profilo
professionale, e nell'ambito altresì delle attribuzioni assegnate
all'istituzione scolastica, il Direttore dei Servizi generali e Amministrativi
svolge funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei
risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati e agli indirizzi
impartiti con le presenti direttive.
Art. 145
Assistente tecnico
Esegue attività lavorativa, richiedente specifica preparazione
professionale, conoscenza di strumenti e tecnologie anche complessi, con
capacità di utilizzazione degli stessi, nonché di esecuzione di procedure
tecniche e informatiche.
Svolge attività di supporto tecnico alla funzione docente relativamente
alle attività didattiche ed alle connesse relazioni con gli studenti. Ha
autonomia e responsabilità nello svolgimento del lavoro con margini
valutativi, nell’ambito delle direttive e delle istruzioni ricevute dal
docente.
E’ addetto alla conduzione tecnica dei laboratori, officine o reparti di
lavorazione garantendone l’efficienza e la funzionalità in relazione al
progetto annuale di utilizzazione didattica, e in ordine all’espletamento di
queste mansioni risponde al docente e al Dirigente.
In questo ambito provvede:
alla preparazione del materiale e degli strumenti per le esperienze
didattiche e per le esercitazioni pratiche nei laboratori, officine e
reparti di lavorazione o nelle aziende agrarie a cui è assegnato,
garantendo l’assistenza tecnica durante lo svolgimento delle stesse;
al riordino ed alla conservazione del materiale e delle attrezzature
tecniche, garantendo la verifica e l’approvvigionamento periodico del
materiale utile per l’esercitazione didattica, in rapporto con il
magazzino.
svolge attività diretta ed immediata collaborazione con l’Ufficio
Tecnico o analoghi organismi anche in relazione agli acquisti di
attrezzature tecnico – scientifiche ed al loro collaudo.
in relazione all’introduzione di nuove tecnologie, nuove
strumentazioni didattiche e progetti sperimentali partecipa alle
iniziative specifiche di formazione ed aggiornamento.
Partecipa al Consiglio di Classe, a titolo consultivo, in quanto
addetto alle esercitazioni di laboratorio che coadiuvano i docenti
delle corrispondenti materie tecniche e/o scientifiche. (D.lvo
297/94, DPR 122/2009)
71
Art. 146
Assistente amministrativo
L’Assistente Amministrativo :
esegue attività lavorativa richiedente specifica preparazione
professionale e capacità di esecuzione delle procedure anche con
l'utilizzazione di strumenti di tipo informatico;
ha autonomia operativa con margini valutativi nella predisposizione,
istruzione e redazione degli atti amministrativo-contabili della
istituzione scolastica ed educativa, nell'ambito delle direttive e delle
istruzioni ricevute;
svolge attività di diretta e immediata collaborazione con il Direttore dei
servizi generali ed amministrativi coadiuvandolo nelle attività e
sostituendolo nei casi di assenza;
ha competenza diretta della tenuta dell'archivio e del protocollo;
ha rapporti con l'utenza ed assolve i servizi esterni connessi con il
proprio lavoro;
nelle istituzioni scolastiche ed educative dotate di magazzino è addetto,
con responsabilità diretta, alla custodia, alla verifica, alla registrazione
delle entrate e delle uscite del materiale e delle derrate in giacenza;
in relazione alla introduzione di nuove tecnologie, anche di tipo
informatico, partecipa alle iniziative specifiche di formazione e
aggiornamento;
può essere addetto ai servizi di biblioteca e al controllo delle relative
giacenze, nonché dello stato di conservazione del materiale librario;
può svolgere attività di coordinamento di più addetti inseriti in settori o
aree omogenee, nonché attività di supporto amministrativo alla
progettazione e realizzazione di iniziative didattiche, decise dagli organi
collegiali.
Art. 147
Collaboratore scolastico
1. Esegue, nell’ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità
connesse alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività
caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione
professionale non specialistica. E’ addetto ai servizi generali della
scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli
alunni e del pubblico, di pulizia e di carattere materiale inerenti l’uso
dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi, di vigilanza sugli alunni,
di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di
collaborazione con i docenti.
2. Mansioni :
Sorveglianza degli alunni nelle aule, nei laboratori e negli spazi
comuni di sua pertinenza; deve, inoltre, vigilare sugli alunni che
gli vengono affidati in casi particolari o durante la momentanea
assenza degli insegnanti.
72
Concorso in accompagnamento degli alunni in occasione del loro
trasferimento dai locali della scuola ad altre sedi anche non
scolastiche ivi comprese le visite guidate ed i viaggi di istruzione.
Sorveglianza degli ingressi con apertura e chiusura degli stessi,
per lo svolgimento delle attività scolastiche e delle altre connesse
al funzionamento della scuola, limitatamente ai periodi di
presenza di alunni.
Segnalare tempestivamente alla Presidenza la mancata presenza
del Docente dall’aula in caso di eventuale ritardo dello stesso.
Pulizia dei locali scolastici, degli arredi, dei vetri nelle zone di
pertinenza, anche con l’ausilio di mezzi meccanici.
Compiti di carattere materiale inerenti al servizio, compreso lo
spostamento delle suppellettili.
Cura degli spazi esterni inerenti la qualifica.
Ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso
dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell’uscita da esse.
Adoperarsi affinché durante le ore in cui si svolgono le Assemblea
di Classe e di Istituto non vi siano alunni che circolano per
l’Istituto.
73
Titolo XXII
Art. 148
Accesso ai documenti
amministrativi
Norme generali
Al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e di
favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia
interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di
accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla
legge 241/90.
Art. 149
Diritto di accesso
1. Ai sensi della suddetta legge è riconosciuto il diritto ai
documenti amministrativi a chiunque abbia interesse per la
tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. Pertanto i titolari
di tale diritto possono chiedere di esaminare i documenti e
chiederne copia.
2. L’accesso ai documenti consiste nella visione e/o estrazione di
copia di un documento consentita dall’istituzione scolastica ad un
soggetto che ne faccia legittimamente richiesta.
3. L’accesso può avvenire in modo informale mediante la presa visione
immediata, dietro richiesta solo verbale, del documento; l’accesso
sarà disposto, dietro presentazione di istanza di accesso formale,
dopo il compimento degli accertamenti che si rendono necessari per
verificare la sussistenza delle condizioni fissate dalla legge per
procedere all'esame ed eventuale estrazione di copia di un
documento.
Art. 150
Tutela della riservatezza delle persone
Il diritto di accesso ai documenti da parte degli interessati e alla
trasparenza dei procedimenti amministrativi deve contemplare e
garantire il principio dell'inviolabilità ed il diritto della protezione dei
“dati sensibili e giudiziari” delle persone terze.
Art. 151
Responsabile
1. Il Dirigente Scolastico cura la corretta applicazione delle disposizioni
regolamentari ed, esaminata la domanda e valutata la sussistenza dei
presupposti fissati dalla legge, dispone sulle richieste, motivando
adeguatamente i casi di diniego.
2. Il Dirigente Scolastico può delegare alla cura del procedimento di
accesso il Direttore Amministrativo o altro dipendente addetto
all’unità organizzativa, indicandone con atto scritto le specifiche
attribuzioni.
74
Art. 152
Soggetto richiedente
1. Chiunque, persona fisica, persona giuridica o ente di fatto, che
abbia un interesse per la tutela di situazioni giuridicamente
rilevanti, può presentare richiesta volta ad esaminare e ottenere un
documento amministrativo che sia nella disponibilità dell’I.T.T. di
Lamezia Terme.
2. La richiesta di accesso può essere avanzata anche da un soggetto che
affermi di agire in sostituzione del titolare diretto della situazione
giuridica tutelata, qualora provi gli elementi sui quali si fonda la
propria legittimazione.
Art. 153
Tempi per soddisfare le richieste
1. Le richieste dirette ad esaminare o ottenere un documento verranno
soddisfatte nel minor tempo possibile.
2. Trascorsi trenta giorni dalla sua presentazione, la richiesta si intende
respinta.
Art. 154
Richiesta di accesso
1. La richiesta di accesso ai documenti amministrativi avanzata nei
confronti dell’Istituzione scolastica dovrà contenere:
a. le indicazioni circa l'identità personale del richiedente
legittimato
b. l'attribuzione, da parte del richiedente, di poteri rappresentativi
alle persone fisiche che affermano di agire in sostituzione del
titolare della situazione giuridica tutelata;
c. gli elementi utili all’esatta identificazione del documento di cui
si chiede la visione;
d. l’indicazione e la dimostrazione dell’interesse che legittima
l’accesso;
e. la motivazione della richiesta di accesso;
2. La richiesta di accesso formale va protocollata. La richiesta di accesso
informale va annotata sul registro istanze di accesso.
3. All’atto della presentazione della richiesta, l’ufficio rilascia apposita
ricevuta.
4. Nel caso in cui la domanda di accesso risulti irregolare o incompleta,
l’Istituto comunicherà al richiedente, entro dieci giorni, l’irregolarità
riscontrata affinché l’interessato provveda al suo completamento o
alla sua regolarizzazione.
75
Art. 155
Accoglimento della richiesta
1. Il responsabile di un procedimento destinatario di una richiesta di
accesso, verificata la sussistenza di tutti i presupposti e requisiti della
legge, procede all'accoglimento della stessa.
2. La richiesta di accesso informale sarà accolta in via di fatto e
immediatamente, attraverso l’indicazione della pubblicazione in cui
sono contenute le notizie, l’esibizione del documento, l’estrazione di
copia o altra modalità idonea.
3. Nel caso in cui la richiesta dia luogo a procedimento di accesso
formale, il responsabile emana un atto di accoglimento, che sarà
comunicato all’interessato, indicando la sede ed il periodo di tempo,
mai inferiore a quindici giorni, durante i quali l’interessato, nelle ore
di ufficio, potrà procedere alla visione e all’eventuale estrazione di
copia del documento.
Art. 156
Rifiuto dell'accesso
1. Qualora il responsabile ritenga che la richiesta non possa essere
accolta, egli adotta un provvedimento di preclusione all’accesso nel
quale indica le ragioni per le quali l’istanza è stata respinta.
2. Gli atti sottratti all’accesso sono elencati nell’ambito del presente
Regolamento.
Art. 157
Differimento dell’accesso
1. Il responsabile può decidere di differire l’accesso ai documenti
amministrativi, motivandone le ragioni, ogni qual volta ritenga
necessario tutelare l’interesse al regolare svolgimento dell’azione
amministrativa, sino a quando la conoscenza di essa possa impedire o
gravemente ostacolare lo svolgimento dell’azione amministrativa.
2. Casi espliciti di differimento sono indicati nel presente Regolamento.
Art. 158
Limitazione all’accesso
1. A tutela della riservatezza di terzi può essere disposta la limitazione
all’accesso ad informazioni personali contenute in documenti
amministrativi.
2. Gli interessati hanno comunque diritto alla visione degli atti relativi
ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per
curare o difendere i propri personali interessi giuridici; essi tuttavia
non potranno ottenere copia del documento o trascriverlo.
3. Qualora la necessità di tutelare la riservatezza di terzi si riferisca
solo a parte di un documento chiesto in visione, saranno selezionate
le parti di documento delle quali deve essere impedita la visione,
mediante occultamento delle pagine, cancellazione delle parti da
omettere, asportazione di documentazione o altra modalità idonea.
76
4. Nel caso di rilascio di fotocopia parziale di un documento originale,
verrà indicato il numero delle pagine omesse.
Art. 159
Esame dei documenti
1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame gratuito dei
documenti. L’esame autorizzato entro il tempo massimo di trenta
giorni, viene effettuato personalmente dall’interessato o tramite
persona da lui incaricata, con l‘eventuale accompagnamento di
altra persona di cui vanno specificate le generalità, nel giorno,
nell'ora e nel luogo prefissati dall’amministrazione e comunicati al
richiedente.
2. Il responsabile autorizzerà l’esibizione del documento alla visione
del richiedente adottando le misure precauzionali necessarie per la
conservazione del documento o per la tutela della riservatezza di terzi.
In particolare:
a. verificherà che il documento sia integralmente accessibile,
senza nessuna omissione necessaria a tutelare la
riservatezza di terzi, adottando in caso contrario idonee
misure di selezione delle parti di documento non
consultabili;
b. potrà predisporre nel corso dell’esame da parte del
richiedente del documento messo a disposizione la
vigilanza di un addetto;
c. rammenterà o farà rammentare al richiedente che è vietato
tracciare segni o comunque alterare il documento ricevuto
in visione.
3. Al termine dell'esame del documento il richiedente sottoscriverà una
ricevuta dalla quale risulta l'avvenuta visione del documento.
Art. 160
Estrazione di copia
1. Il diritto di accesso potrà altresì esercitarsi mediante estrazione di
copia del documento, consistente nella trascrizione manuale del
documento esaminato, annotando in tutto o in parte i contenuti dello
stesso o prendendo appunti, ovvero nel rilascio di copia del
documento.
2. Normalmente l’estrazione di copia è consentita per tutti i documenti
di cui è concessa la visione. Le eccezioni sono indicate nel presente
Regolamento.
3. Per assicurare la funzionalità ed il buon andamento dell’ufficio può
essere disposto il differimento del rilascio delle copie.
4. Qualora si tratti di documento in forma elettronica, la copia di dati
informatizzati può essere rilasciata su appositi supporti, ove forniti
dal richiedente.
5. La visione e la copia di documento raccolto o conservato su
supporto elettronico sarà assicurato dall’intervento di personale
della scuola addetto o abilitato all’uso del computer.
77
Art. 161
Invio di copie di documenti a domicilio
Su richiesta dell’interessato, qualora l’istanza di accesso sia accoglibile,
chiara, esaustiva e senza specifiche controindicazioni, copia del
documento potrà essere spedita al domicilio indicato dal richiedente,
sempre che la spedizione non comporti eccessivi aggravi procedurali o di
lavoro.
Le spese di corrispondenza necessarie per la spedizione a domicilio
saranno a carico del richiedente.
Art. 162
Spese di riproduzione
1. L’interessato che chieda il rilascio di copie di documenti
amministrativi è tenuto al rimborso dei costi di riproduzione dei
documenti stessi.
2. I costi di riproduzione sono fissati nella misura di Euro 0,05 per ogni
fotocopia.
3. Il pagamento da parte del richiedente avviene mediante apposizione
di marche da bollo ordinarie sulle copie, da annullare a cura del
dipendente che provvede alla consegna materiale delle stesse
mediante il timbro a data dell’ufficio.
Art. 163
Documenti accessibili e documenti negati all’accesso
Ai sensi del D.L. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” il diritto di accesso è escluso, tranne per i diretti interessati, a
documenti contenenti:
DATI SENSIBILI: dati personali idonei a rilevare l’origine razziale ed
etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le
opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale,
nonché i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita
sessuale.
DATI GIUDIZIARI: i dati personali idonei a rilevare provvedimenti
di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) ad u) del
D.P.R. 14 novembre 2002 n° 313 in materia di casellario giudiziale, di
anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei
relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai
sensi degli art. 60 e 61 del codice di procedura penale.
Art. 164
Rapporti informativi
1. Sono inaccessibili per i soggetti terzi estranei i rapporti informativi sul
personale dipendente.
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2. L’impiegato ha, invece, diritto di prendere visione e ottenere rilascio
di copia di atti riguardanti il procedimento relativo alla formazione di
rapporti informativi che lo riguardano.
Art. 165
Atto oggetto di ricorso amministrativo o giurisdizionale
1. E' accessibile la documentazione relativa ad un procedimento
giurisdizionale innanzi al Giudice amministrativo.
2. La documentazione relativa all’istruzione di ricorsi amministrativi può
essere soggetta al differimento dell’accesso per la durata dell’attività
istruttoria.
3. La documentazione relativa all’istruzione di ricorsi amministrativi può
essere soggetta al differimento dell’accesso per la durata dell’attività
istruttoria.
Art. 166
Provvedimenti disciplinari
1. Chi è sottoposto a provvedimento disciplinare ha diritto di accedere
a tutta la documentazione acquisita nel corso di esso.
2. Il titolare di un interesse giuridicamente rilevante correlato ad
un’attività ispettiva può richiedere l’accesso a tutti i documenti
formati o utilizzati nel corso della attività stessa.
3. L'accesso ad atti amministrativi richiesto a seguito di
provvedimento di azione di responsabilità innanzi alla Corte dei
Conti viene differito al momento finale della fase procedurale.
Art. 167
Atti di valutazione
1. L'alunno o il genitore esercente la potestà genitoriale può prendere
visione ed estrarre copia, al fine di tutelare una propria situazione
soggettiva, dei compiti scritti, dei verbali delle interrogazioni orali e di
tutto quanto lo riguardi annotato sul registro dell’insegnante.
2. Sono liberamente accessibili i piani dì lavoro degli insegnanti,
contenenti criteri e parametri valutativi.
3. E' possibile accedere, previa motivata richiesta, agli atti concernenti
gli scrutini degli alunni.
4. Il candidato, agli esami di stato conclusivi del corso di studi può
accedere, dietro motivata richiesta “per la tutela di una situazione
giuridicamente rilevante”, oltre che ai propri, anche agli elaborati di
altri candidati, di cui tuttavia va conservato l’anonimato.
79
Art. 168
Atti e verbali di adunanze di organi collegiali
1. Sono accessibili gli atti di organi collegiali della scuola, in particolare i
documenti base del processo decisionale
e tutti gli atti di
programmazione educativa e didattica.
2. L’accesso agli atti diversi da quelli esplicitamente menzionati nel
comma precedente, a tutela della riservatezza di terzi, può essere
limitato a quella parte che si riferisce all’interessato.
3. Sono altresì accessibili i verbali delle sedute di organi collegiali, salve
eventuali limitazioni a tutela della riservatezza di terzi.
Art. 169
Atti organizzatori e relativi al personale
1. Sono accessibili, ove sussista l’interesse, gli atti mediante i quali viene
organizzato il disbrigo delle attività amministrative.
2. E’ accessibile la documentazione contabile relativa al bilancio, in
considerazione dell’interesse pubblico alla piena trasparenza della
gestione delle risorse pubbliche.
3. Sono suscettibili di accesso i mandati di pagamento e gli atti
riguardanti il trattamento economico spettante ad un dipendente della
scuola. Qualora però dalla documentazione riguardante la particolare
situazione retributiva o trattamento in concreto erogato al dipendente
si possano rilevare fatti o notizie che l'impiegato può avere interesse a
mantenere riservati, nei concedere l’accesso, dai documenti devono
essere cancellati tutti i dati riservati.
4. Chi vi abbia interesse può accedere agli atti relativi a nomine, agli
organici, ai trasferimenti.
80
Titolo XXIII Attività negoziale
Principi Generali
Art. 170
L'autonomia contrattuale delle istituzioni
scolastiche
Le istituzioni scolastiche, al pari di qualsiasi altro ente pubblico, per
conseguire i propri fini istituzionali sono state dotate di personalità
giuridica e di piena autonomia negoziale che possono esercitare nei limiti
imposti dalla legge e dai regolamenti, nonché dalle specifiche disposizioni
emanate in materia amministrativo - contabile con il decreto n° 44 del 1
febbraio 2001.
La capacità contrattuale costituisce una prerogativa tipica degli enti dotati
di personalità giuridica, perché si pone in via strumentale alla
realizzazione dei fini istituzionali dell'ente stesso.
Per la scuola tali finalità si concretizzano nella realizzazione degli obiettivi
approvati nel piano dell'offerta formativa (POF).
Le iniziative del POF per la loro concreta realizzazione hanno bisogno del
necessario sostegno finanziario che dovrà essere trovato in sede di stesura
del programma annuale. Vi è quindi uno stretto legame tra il POF e il
programma annuale. E' proprio in sede di stesura del programma
annuale che si decide in concreto quali attività e progetti realizzare e
finanziare e, in relazione ad esse definire quali iniziative contrattuali
intraprendere per rendere possibile il conseguimento degli obiettivi del
programma.
Art. 171
I contratti delle istituzioni scolastiche
I rapporti che le istituzioni scolastiche possono intrattenere con gli
altri soggetti per perseguire i propri fini di pubblico interesse, possono
rientrare, sia nella sfera del diritto pubblico, quando si avvalgono della
potestà d'imperio, sia nella sfera del diritto privato, quando agiscono
“more privatorum”.
Quest'ultima attività si verifica quando le istituzioni scolastiche
nell’ambito dell'autonomia negoziale, per necessità di gestione, stipulano
convenzioni e contratti di diritto privato, mediante i quali si procurano i
beni ed i servizi di cui necessitano per garantire il proprio funzionamento
amministrativo e didattico.
Oltre ai contratti passivi con i quali si procurano beni e servizi, le
istituzioni scolastiche hanno la possibilità di stipulare contratti attivi con i
quali si possono procurare delle entrate: vendita di materiali fuori uso e
di beni non più utilizzabili e alienazione di beni e fornitura di servizi
prodotti dall'istituzione scolastica, rispettivamente disciplinati dagli artt.
38 e 52 del regolamento di contabilità scolastica.
81
Art. 172
I limiti all'attività contrattuale delle istituzioni
scolastiche
In aderenza al principio di funzionalizzazione il regolamento di
contabilità scolastica all'art. 31, comma 3°, opera una esplicita limitazione
della capacità negoziale delle istituzioni scolastiche.
Viene, infatti, preclusa la possibilità di stipulare contratti aleatori e
la partecipazione ad operazioni finanziarie speculative, nonché la partecipazione a società di persone e società di capitali, fatta eccezione per la
costituzione e partecipazione a consorzi anche costituiti in forma di
società a responsabilità limitata.
Art. 173
Elevazione dei limite di somma
II limite di spesa per l'attività di contrattazione relativa
all'acquisizione di beni e servizi di cui all'art. 34, 1 °comma, del D.l. n° 44
del 1 febbraio 2001, in considerazione della particolare consistenza
patrimoniale e finanziaria dell'istituzione scolastica, è elevato a Euro
5.000,00 IVA esclusa.
Art. 174
Disciplina della attività contrattuale
1. L’attività contrattuale dell’Istituto è disciplinata dalla normativa
comunitaria recepita e comunque vigente nell’ordinamento
giuridico italiano, dalle leggi, dai regolamenti statali e regionali e
dal presente regolamento.
2. Le principali disposizioni di carattere generale alle quali deve
uniformarsi l’attività negoziale dell’Istituto, sono :
Il nuovo regolamento di contabilità generale dello Stato di cui alla
Legge 94/97 – D.lgs 297/97- D.lgs 165/2001.
La legge 241/90 modificata e integrato dalla legge 15/2005.
Le norme sull’autonomia delle istituzioni scolastiche previste dalla
Legge 59/97, dal D.Lgs 112/98 e dal DPR 275/99.
Il Regolamento di contabilità scolastica di cui al Decreto
Interministeriale n.44/2001.
Il codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs 163/2006 e relativo
Regolamento di esecuzione di cui al DPR n. 207 del 25/10/2010.
Art. 175
Principi
1. L’attività contrattuale dell’I.T.T. di seguito denominato
Istituto si ispira ai principi fondamentali di economicità,
2. efficacia,
3. efficienza,
4. trasparenza,
5. tempestività,
82
6. correttezza,
7. concorrenzialità,
8. pubblicità,
9. libera concorrenza legge 241,
10. par condicio;
11. non discriminazione;
12. trasparenza legge 241;
Ove i principi indicati pregiudichino l’economia e l’efficacia
dell’azione ed il perseguimento degli obiettivi dell’Istituto, gli
organi competenti, con provvedimento motivato, potranno
avvalersi del sistema ritenuto più congruo, nel rispetto delle
norme vigenti.
Il principio di economicità (legge 241), può essere subordinato
(in limiti eccezionali è rigorosi) a esigenze sociali, di tutela della
salute e dell'ambiente e di promozione dello sviluppo sostenibile;
Art. 176
Il divieto di frazionare le forniture
La divisione artificiosa del contratto è illegittima, in quanto il
frazionamento ha lo scopo di nascondere il sostanziale difetto di
competenza. In caso di inosservanza trovano applicazione le norme
contenute nell'art.82 e seguenti della legge di contabilità generale
dello Stato.
Quindi, non è consentito modificare il valore del contratto solo al
fine di potere utilizzare una determinata procedura contrattuale
più semplice. Cosi, ad esempio, per stare al di sotto della soglia dei
2000,00 Euro, venga artificiosamente frazionato l'importo della
fornitura. L'importo del contratto non può essere diverso dalla
somma destinata nel programma annuale all'acquisto di un
determinato bene o servizio. Così, ad esempio, se nel programma
annuale è stato preventivato l'acquisto di 500 risme di carta per
fotocopie, la gara deve essere indetta per l'intero importo della
fornitura.
Il divieto di frazionamento delle forniture trova puntuale
riscontro nel DPR n.537/93, regolamento per la semplificazione
delle procedure di aggiudicazione delle gare, con il quale viene
fatto obbligo per le amministrazioni di programmare su base
annuale l’acquisizione dei beni e servizi di cui necessitano per
soddisfare le loro esigenze di funzionamento. L'obiettivo è quello di
conseguire economie di spesa attraverso una programmazione su
base annuale degli acquisti.
83
I Sistemi di Scelta del Contraente
Art. 177
Deliberazione a contrattare
La deliberazione a contrattare è assunta dal Dirigente e dal Consiglio
d'istituto nelle materie che espressamente gli riserva l’art. 33 del
Regolamento di contabilità scolastica.
Essa deve precedere la scelta del contraente e la stipulazione del
contratto.
La deliberazione a contrattare deve obbligatoriamente indicare:
1. il fine che con il contratto s'intende perseguire, vale a dire il
pubblico interesse che l'ente intende realizzare;
2. l'oggetto dei medesimo, la forma e le clausole ritenute
essenziali;
3. le modalità di scelta dei contraente secondo la normativa
vigente;
4. le modalità di finanziamento della spesa.
Compete al Dirigente Scolastico, senza la preventiva deliberazione del
Consiglio d’Istituto, la determinazione a contrattare in ordine
all’acquisizione di forniture di beni e servizi e per la stipula, in via
generale, di tutti i contratti non rimessi dall'art. 33, 1° comma, del
predetto regolamento alla competenza deliberativa del Consiglio
d'istituto.
La determinazione a contrattare costituisce l'atto con il quale gli
organi dell'istituzione scolastica enunciano le ragioni che motivano
l'operazione di acquisizione di un bene o l'esecuzione di un servizio;
essa trova motivazione nella programmazione annuale e può anche
non assumere la veste di atto formale ma spesso si materializza in
lettera di invito di gara.
La determinazione della volontà di contrattare è un atto
amministrativo, non negoziale.
In esso si devono comprendere non solo le indicazioni del bene
o del servizio da acquisire, con le caratteristiche, quantità, specifiche
tecniche ed ogni altro possibile elemento per configurare esattamente
l'oggetto della prestazione che si richiede, ma deve essere specificata la
spesa prevista, il riferimento all'esistenza della copertura finanziaria e
l'indicazione della procedura di scelta del contraente.
La deliberazione a contrattare precede la scelta del contraente e
la stipulazione del contratto. Essa è sempre revocabile, ancorché
esecutiva, trattandosi di atto che non vincola l'amministrazione, la
quale può ritirarla per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.
Quindi, l’iniziativa presa dall'amministrazione per la
conclusione di un contratto ha solo valore d'invito ad offrire e non di
proposta e ciò deve sempre essere precisato nelle richieste di offerta.
Mentre l'offerta della Ditta è vincolante per la stessa per il
periodo fissato dall'amministrazione nella lettera d'invito o nel bando
di gara.
84
Art. 178
Le procedure di scelta del contraente
Il codice, accogliendo integralmente le definizioni comunitarie di
procedure di scelta del contraente, rinnova una terminologia più che
consolidata nella pratica corrente dei lavori pubblici. Le espressioni di
uso comune come pubblico incanto, licitazione privata e trattativa
privata sono sostituite, rispettivamente, da procedura aperta, ristretta
e negoziata. Completamente nuova, invece, la tipologia procedimentale
del Dialogo Competitivo.
Le procedure di aggiudicazione previste dalla normativa comunitaria
sono le seguenti:
D.Lgs 163/2006
procedure aperte;
art.55
procedure ristrette; art.55
procedure negoziate; art.56, 57
dialogo competitivo; art. 58
L.109/1994
Pubblico incanto (art.20)
Licitazione Privata (art.23)
Trattativa Privata (art.24)
Per ogni tipo di procedura è disciplinato il procedimento che
l'amministrazione deve seguire. L'amministrazione ha facoltà di
scelta tra procedura aperta e procedura ristretta; mentre può
fare ricorso alla procedura negoziata solo nei casi
espressamente consentiti.
Art. 179
La procedura aperta
La procedura aperta corrisponde all'asta pubblica disciplinata
dalla contabilità di Stato. L'amministrazione emana il bando di
gara e stabilisce i requisiti di partecipazione e le modalità di presentazione delle offerte. I fornitori interessati che sono in possesso dei requisiti si possono presentare alla gara. In questa
procedura i requisiti di capacità tecnica ed economica sono accertati dopo la presentazione delle offerte.
Le procedure aperte (a tutti) ha inizio con la pubblicazione del
bando.
Il concorrente presenta:
Domanda di partecipazione;
L’offerta;
Dichiarazioni sostitutiva;
La documentazione relativa alla mancanza di causa di
esclusione;
La documentazione relativa al possesso di requisiti tecnici,
economici e finanziari.
Le offerte si presentano mediante consegna di una busta grande
contenente:
Busta piccola con le autocertificazioni;
Busta piccola contenente l’offerta.
85
In sede di presentazione dell’offerta:
è ammessa l’autocertificazione circa l’assenza delle cause di
esclusione;
nei 10 gg. successivi all’aggiudicazione, l’aggiudicatario ed
il secondo arrivato dovranno produrre la documentazione
a riprova del possesso dei requisiti autocertificati.
Art. 180
La procedura ristretta
La procedura ristretta corrisponde alla vecchia licitazione
privata (art. 55) ed è una procedura in cui ogni operatore
economico può chiedere di partecipare ma soltanto gli operatori
economici invitati dalle amministrazioni possono presentare
un’offerta. La scelta delle imprese da invitare non è fatta dall'
amministrazione con piena discrezionalità a ditte di propria
fiducia o comunque ritenute idonee, ma soltanto sulla base dei
requisiti di capacità tecnica ed economica posseduti dalle ditte
stesse.
Art. 181
La procedura negoziata
La procedura negoziata corrisponde alla trattativa privata.
L'amministrazione sceglie discrezionalmente le ditte e negozia
direttamente con la ditta prescelta le modalità e le condizioni per
concludere il contratto. Proprio per le minori garanzie che
questa procedura presenta è considerata eccezionale e
l'amministrazione vi può fare ricorso nei casi
tassativamente stabiliti.
Le procedure negoziate previste dagli articoli 56 e 57 del Codice,
che accolgono totalmente le disposizioni comunitarie, consentono
alle Stazioni Appaltanti di consultare gli operatori economici scelti
e di negoziare con uno o più di essi le condizioni dell'appalto.
Possono aver luogo con o senza preventiva pubblicazione di bando
di gara e, ciascuna, in ben determinate ipotesi.
A) Procedure negoziate previa pubblicazione di un bando
La procedura negoziata con pubblicazione del bando di gara
ammissibile nelle seguenti ipotesi:
A. quando, a seguito di una prima procedura aperta o ristretta o di
dialogo competitivo, tutte le offerte presentate sono irregolari
ovvero inammissibili e, in ogni caso, solo per lavori di importo
inferiore a €1.000.000,00;
B. in casi eccezionali che, in quanto tali e per ragioni non
oggettivamente imputabili alla Stazione Appaltante, non
consentono la preliminare e globale determinazione dei prezzi;
86
C. limitatamente ai servizi, nel caso di prestazioni di natura
intellettuale, quali la progettazione di opere, se la natura stessa
della prestazione richiesta renda impossibile stabilire le
specifiche di contratto con la precisione sufficiente per
aggiudicare l'appalto in conformità a una procedura aperta o
ristretta di selezione della migliore offerta;
D. nel caso di lavori realizzati unicamente a scopo di ricerca,
sperimentazione o messa a punto, non per assicurare una
redditività o il recupero dei costi di ricerca e. sviluppo.
Le Stazioni Appaltanti, dunque, avviano la negoziazione delle
offerte presentate per adeguarle alle esigenze indicate nel bando di
gara, nel capitolato d'oneri e negli eventuali documenti
complementari, al fine di individuare la migliore offerta con uno
dei due criteri, prezzo più basso oppure offerta economicamente
più vantaggiosa, previsti dal Codice all'art. 81.
È data la possibilità alle Stazioni Appaltanti di prevedere,
indicandolo già nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, che la
procedura negoziata si svolga per fasi successive finalizzate alla
riduzione del numero di concorrenti e dunque di offerte da
negoziare. Questa facoltà, stabilita dal comma 4 dell'art. 56, si
traduce nella possibilità di gestire la procedura in step successivi
tali da restringere il numero dei concorrenti ai soli due o tre che si
siano meglio classificati e con cui attuare la negoziazione
definitiva.
B) Procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando
Per quanto riguarda la procedura negoziata, senza pubblicazione di
un bando di gara, le Stazioni Appaltanti possono ricorrervi nei
seguenti casi:
A. qualora, a seguito di un primo esperimento di gara con procedura
aperta o ristretta, non sia stata presentata alcuna offerta o
nessuna candidatura oppure che le offerte non sono appropriate.
In tale ipotesi le condizioni iniziali del contratto non possono
essere modificate in modo sostanziale e l'ambito di applicabilità
sempre quello di appalti di importo inferiore a €1.000.000,00;
B. qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti
alla tutela dei diritti esclusivi, l'appalto può essere affidato
soltanto ad un determinato operatore economico;
C. nei casi di estrema urgenza, quando ricorrono tre condizioni,
cioè:
1. l'urgenza deriva da eventi imprevedibili per le Stazioni
87
Appaltanti;
2. l'urgenza non compatibile con i termini delle procedure aperte,
ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara;
3. le circostanze dell'urgenza non sono riconducibili a colpe della
Stazione Appaltante;
D. qualora, il contratto faccia seguito ad un concorso di
progettazione e debba essere aggiudicato al vincitore o a uno dei
vincitori del concorso; quest'ultimo caso richiede l'invito a partecipare di tutti i vincitori;
E. lavori o servizi complementari (aventi natura extra-contrattuale)
divenuti necessari all'esecuzione dell'opera per via di una
circostanza imprevista, purché il valore complessivo non superi il
50% dell'importo del contratto iniziale;
F. per nuovi lavori o servizi considerati "analoghi" giacché
ripetizione di altri già affidati all'operatore economico
aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima Stazione
Appaltante, purché ricorrano tre condizioni:
1. che i lavori o servizi "analoghi"siano rispondenti ad un progetto
di base posto ad oggetto di un primo contratto aggiudicato con
procedura aperta o ristretta;
2. che la procedura negoziata avvenga nei tre anni successivi alla
stipulazione del primo contratto;
3. che tale possibilità sia stata prevista nel bando.
Gli operatori economici individuati dalla Stazione Appaltante
(almeno tre) sono contemporaneamente invitati a presentare le
offerte, con una lettera contenente gli elementi essenziali della
prestazione richiesta.
La Stazione Appaltante sceglie l'operatore economico che ha
offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo
più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
Art. 182
I criteri di aggiudicazione della gara
L'art. 81 del Codice prevede che le Stazioni Appaltanti,
nell'ambito delle procedure aperte, ristrette e negoziate, ai fini
dell'aggiudicazione dell'appalto, possano optare:
esclusivamente il prezzo più basso;
Prezzo più basso
Il Codice ribadisce due modalità di attuazione per
88
l'aggiudicazione al prezzo più basso:
A. Il prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso
sull'elenco prezzi;
B. Il prezzo più basso determinato con il meccanismo dell'offerta
a prezzi unitari.
Nel bando di gara deve essere stabilito, a discrezione della
Stazione Appaltante, il metodo con cui va determinato il prezzo
più basso che può essere indifferentemente scelto sia per i
contratti da stipulare a misura che per quelli da stipulare a corpo;
invece, per i contratti misti da stipulare parte a corpo e parte a
misura, il prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi
unitari. In linea di principio la discrezionalità dovrebbe ispirarsi
al criterio dell'adozione del meccanismo più semplice e cioè
quello del maggior ribasso sull'importo a base d'asta.
Offerta economicamente più vantaggiosa
È un criterio particolarmente complesso giacché l'aggiudicazione
avviene in conformità a parametri quantitativi e qualitativi
prederminati e individuati nel bando di gara.
L’art.83 del Codice introduce nuovi elementi di valutazione
ampliando e semplificando l'enunciazione della normativa
previgente. Il Codice lascia piena facoltà alla Stazione Appaltante
di stabilire anche elementi diversi da quelli oggetto
dell'elencazione dell'art. 83 comma 1, purché naturalmente
congruenti con le caratteristiche dell'appalto e con le esigenze di
una modalità di valutazione delle offerte approfondita dal punto
di vista tecnico ed economico.
A ciascun elemento di valutazione sarà attribuito un punteggio
secondo due ipotesi:
A) La ponderazione di ciascun elemento di valutazione predeterminabile
ed espressamente prevista nel bando che dovrà precisare il punteggio
massimo attribuibile ad ognuno degli elementi dell'offerta. La Stazione
Appaltante ha la facoltà di indicare una soglia minima, al di sotto della
quale l'offerta stessa automaticamente considerata non idonea. In tale
ipotesi lo scarto tra il punteggio massimo attribuibile e la soglia minima
deve essere appropriato: la soglia deve avere entità ragionevole e non
eccessivamente limitante per il confronto concorrenziale tra le offerte
presentate.
B) La ponderazione numerica preventiva dei singoli elementi non possibile e
l'amministrazione sempre tenuta a motivarne oggettivamente
l'impossibilità nel bando di gara indicando, almeno, l'ordine decrescente
d'importanza dei criteri di valutazione adottati.
È facoltà della Stazione Appaltante prevedere nel bando, qualora se ne
ponga la necessità, dei sub-criteri e sub-punteggi che, a titolo
esemplificativo potrebbero essere:
a) il prezzo;
b) la qualità;
c) il pregio tecnico;
89
d) le caratteristiche estetiche e funzionali;
e) le caratteristiche ambientali;
f) il costo di utilizzazione e manutenzione;
g) la redditività;
h) il servizio successivo alla vendita;
i) l'assistenza tecnica;
I) la data di consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione;
m) l'impegno in materia di pezzi di ricambio;
n) la sicurezza di approvvigionamento;
o) in caso di concessioni, altresì la durata del contratto, le modalità di
gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare
agli utenti.
Lo step successivo, la valutazione dell'offerta, a cura di una commissione
giudicatrice, nominata dall'organo competente della Stazione Appaltante.
La commissione ha l'obbligo, dopo il suo insediamento e comunque
prima dell'apertura delle offerte, "di fissare in via generale i criteri
motivazionali cui si. atterrà per attribuire a ciascun criterio e subcriterio di valutazione il punteggio tra il minimo e il massimo fissati nel
bando".
La norma, vincolando il criterio ad una serie di fattori predeterminati
pensati a cascata (elementi di valutazione, punteggi massimi ed
eventualmente minimi, sub-pesi, etc.), lascia intendere la volontà di
indurre, quanto più possibile, una oggettività del giudizio finale della
commissione.
Nei Settori ordinari per i contratti sopra soglia (articoli 86, 89)
i criteri automatici di individuazione della soglia di anomalia
sono:
basso: sono anomale le offerte che presentano un
ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di
tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato
all'unità superiore, delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor
ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali
che superano la predetta media.
economicamente
sono Anomale le
offerte sulle quali sia i punti concernenti, il prezzo, sia la somma dei punti
riguardanti gli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori
ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di
gara. In sostanza, si procede alla verifica di congruità delle offerte quando
l'offerta presenta una qualità particolarmente elevata a fronte di un
prezzo particolarmente basso.
90
Acquisizione di beni e servizi in economia
Art. 183
Le Procedure in Economia
Per "acquisti in economia" s'intendono le forme di acquisizione aventi
importi di valore inferiore alla soglia comunitaria e alternative ai
contratti, cui la Pubblica Amministrazione, gli Enti pubblici e gli Enti
locali ricorrono per procurarsi beni, servizi o lavori, mediante adempimenti meno legati a prescrizioni di carattere rigoristico e perché di più
rapida esecuzione.
I procedimenti di spesa in economia rispondono alla finalità di
privilegiare le esigenze di speditezza e semplificazione in relazione ad
approvvigionamenti che, per caratteristiche qualitative o quantitative,
rendono possibile il ricorso a una regolamentazione semplificata rispetto
a quella disciplinante l'evidenza pubblica.
Gli acquisti e i lavori in economia sono ammessi solo nei casi
espressamente previsti dall'ordinamento.
La vigente normativa legislativa in materia di servizi e forniture in
economia è posta nell'art. 125 del d.lgs. 163/2006 secondo il quale le
acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, possono essere effettuate
mediante la procedura di amministrazione diretta o mediante procedura
di cottimo fiduciario.
L'acquisizione di beni e servizi in economia, secondo quanto previsto
da questo nuovo regolamento, può avvenire attraverso le seguenti
procedure:
- amministrazione diretta
Si ha quando l'amministrazione, sotto la sua responsabilità, per
l'acquisizione dei beni, o per eseguire i lavori, i servizi, si procura
direttamente i materiali o impiega propri dipendenti;
- cottimo fiduciario
Si ha quando l'amministrazione prende degli accordi con ditte di sua
fiducia a cui affida sotto la sua responsabilità l'esecuzione dei lavori,
servizi e forniture, compresi servizi di architettura e di ingegneria. In
questa procedura, il Dirigente può esperire una gara ufficiosa fra ditte
idonee e affidare la prestazione a quella che a suo giudizio propone le
migliori condizioni.
La procedura in economia, tanto nell'amministrazione diretta, quanto
nel cottimo fiduciario prende l'avvio con la richiesta di preventivi a
non meno di cinque ditte.
Si può prescindere dalla richiesta dei preventivi per l’acquisizione
servizi o forniture, compresi i servizi di architettura e di ingegneria
quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di 40.000,00
Euro, IVA esclusa, come previsto dall’art. 125 com. 11 della L. 163/2006
(per servizi o forniture inferiori a 40.000,00 è consentito l’affidamento
diretto da parte del responsabile del procedimento).
91
Il suddetto limite è elevato a 40.000 euro, con esclusione dell'I.V.A.,
per l'acquisizione di beni e servizi connessi ad impellenti ed imprevedibili
esigenze di ordine pubblico.
Le richieste di preventivo devono indicare l'esatta descrizione delle
prestazioni contrattuali, nonché i termini e modalità di esecuzione e
pagamento. Nella. stessa lettera d'invito vanno regolate le modalità di
presentazione delle offerte e specificati i criteri di aggiudicazione della
gara. La selezione può avvenire, anche per i servizi in economia, tanto con
il prezzo più basso, quanto con il criterio dell'offerta economicamente più
conveniente.
Il regolamento in economia, prevede l'individuazione di un
responsabile del servizio, al quale per la gestione della procedura
viene fatto obbligo di avvalersi della rilevazione dei prezzi di mercato
" effettuate da amministrazioni o enti a ciò preposti a fini di orientamento
e della valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta (art.4
DPR n.384/2001)".
Il ricorso alla procedura in economia sarà consentito, oltre che nei
casi che saranno individuate dalle singole amministrazioni, nei seguenti
casi:
a) risoluzione di un precedente contratto, quando ciò sia ritenuto
necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine
previsto dal contratto;
b) completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso,
qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto
principale del contratto medesimo;
c) acquisizione di beni o servizi nella misura strettamente necessaria,
nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie
procedure di scelta del contraente;
d) eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare
situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno
dell'igiene e della salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e
culturale.
Il vantaggio della procedura in economia è quella di non avere molti
adempimenti formali e poter concludere l'accordo mediante l'uso di
scrittura privata semplice, oppure mediante l'invio di un buono d'ordine
con il quale il committente dispone l'ordinazione delle provviste e dei
servizi. Tali atti devono riportare i medesimi contenuti previsti nelle
lettere d'invito.
I beni e servizi acquisiti in economia sono soggetti alla normale
procedura di collaudo o attestazione di regolare esecuzione da effettuarsi entro venti giorni. Le verifiche non sono necessarie per le
spese di importo inferiore a 20.000 euro, IVA esclusa. Il collaudo è
effettuato da impiegati nominati dal Dirigente. Non può essere fatto dagli
stessi impiegati che abbiano partecipato al procedimento di acquisizione
dei beni e servizi.
I pagamenti per le forniture acquisite in economia devono essere
disposti entro trenta giorni dal collaudo o dall'attestazione di regolare
esecuzione e, se successiva, dalla data di presentazione della fattura.
Ciascuna amministrazione, secondo quanto stabilito dall'art.2 del
92
predetto regolamento, deve individuare con un proprio provvedimento,
avuto riguardo alle proprie specifiche esigenze, in relazione a quali
beni e servizi è ammesso il ricorso alla procedura in economia,
con lo stesso provvedimento l'amministrazione deve anche indicare il
limite di somma delle singole voci di spesa, tenuto conto che il
regolamento n.384 stabilisce in via generale per tutte le amministrazioni
il limite massimo di 130.000,00 euro IVA esclusa.
Tale provvedimento è stato adottato dal MIUR con Decreto n.60
del 5/2/2002 con il quale viene stabilita per il ramo di amministrazione
di competenza la normativa di dettaglio sulla individuazione dei beni e
servizi che possono essere effettuati in economia, nonché il limite di spesa
entro il quale la gestione in economia può trovare attuazione.
Le istituzioni scolastiche dispongono già di una propria
disciplina contenuta nel decreto n.44/2001 emanata in deroga alle
norme di contabilità di Stato, notevolmente diversa da quella sopra
descritta per le forniture in economia, principalmente per quanto attiene
il limite dì spesa, stabilito in 2.000,00 Euro nella procedura di
contrattazione ordinaria, a fronte dei 130.000,00 Euro stabiliti come
tetto ai servizi in economia.
Quindi, come vedremo nel paragrafo che segue, le due normative
devono necessariamente raccordarsi per evitare sovrapposizioni, tenendo
presente che la normativa di cui all'art. 34 dei D.I. n. 44/2001,
configurandosi quale norma speciale per le istituzioni scolastiche risulta
prevalente rispetto a quella generale di cui al D.P.R. 384/2001, che
peraltro è applicabile alle stesse per quanto non in contrasto con il
suddetto art.34.
I. I. Il decreto del MIUR n. 60 del 5.2.2002
Con detto provvedimento emanato in applicazione dell'art. 2 comma 1
del D.P.R. 384/2001 il M.I.U.R. ha provveduto a disciplinare i limiti e le
procedure da seguire per l'effettuazione in economia delle spese.
a) per l'esecuzione di lavori
b) per l'acquisizione di beni e servizi
Trattasi, com'è noto, di due fattispecie distinte che dal decreto in
questione, per le disposizioni comuni, vengono per brevità unitariamente intese con il termine "interventi".
L'acquisizione in economia di detti interventi può essere effettuata esclusivamente nei casi in cui non sia vigente alcuna convenzione quadro stipulata ai sensi dell'art. 26 della legge 23.12.1999, n.
488 e successive modificazioni.
Art. 184
I Lavori in economia
I lavori assunti in amministrazione diretta non possono
comportare una spesa complessiva superiore a 50.000,00 euro IVA
esclusa, mentre quelli affidati a cottimo non possono superare i
200.000,00 euro con esclusione dell'IVA.
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1) Identificazione dei beni e servizi ed importi massimi
acquisti.
I beni e servizi acquisiti in economia non possono comportare una spesa
complessiva superiore a 130.000,00 euro
II ricorso alle procedure di spesa in economia e ammesso per i seguenti
beni e servizi:
a) la partecipazione e l'organizzazione di convegni, congressi,
conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e
scientifiche nell'interesse del Ministero, ivi comprese le spese
necessarie per ospitare i relatori, per un importo fino a 130.000,00
euro;
b) affitto a breve termine di locali e di attrezzature di funzionamento per
l'espletamento di corsi o concorsi e per l'organizzazione di convegni,
congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni
culturali. e scientifiche; nonché per esigenze diverse connesse con
l'attività dell'amministrazione, quando non vi siano disponibili
sufficienti ovvero idonei locali demaniali per un importo fino a
130.000,00 euro;
c) i servizi di consulenza, studi, ricerca, indagini e rilevazioni per un
importo fino a 130.000,00 euro;
d) divulgazione di bandi di concorso o avvisi a mezzo stampa od altri
mezzi di informazione, per un importo fino a 50.000,00 euro;
e) acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed
abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione, per un importo
fino a 50.000,00 euro;
f) rilegatura di libri e pubblicazioni per un importo fino a 50.000,00
euro;
g) lavori di traduzione, di stenografia e di interpretariato, da liquidarsi
comunque su presentazione di fatture, qualora l'amministrazione non
possa provvedervi con proprio personale ed eccezionalmente lavori di
copia, da liquidarsi dietro presentazione di apposita fattura e da
affidare unicamente a imprese commerciali, nei casi in cui
l'amministrazione non possa provvedervi con il proprio personale per
un importo fino a 50.000,00 euro;
h) lavori di stampa, tipografia, litografia o realizzati per mezzo di
tecnologia audiovisiva per un importo fino a 50.000,00 euro;
i) spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio, servizi di data entry per un importo fino a 130.000,00 euro;
j) acquisti di coppe, medaglie, diplomi ed altri oggetti. per premi. per un
importo fino a 50.000,00 euro;
k) spese di rappresentanza, per un importo fino a 50.000,00 euro;
l) spese per cancelleria, riparazione mobili, macchine ed altre
attrezzature d'ufficio, per un importo fino a 130.000,00 euro;
m) spese per l'acquisto e la manutenzione di terminali, personal
computers, stampanti e materiale informatico di vario genere e spese
per servizi informatici, per un importo fino a 130.000,00 euro;
n) fornitura di mobili, fotocopiatrici, climatizzatori ed attrezzature varie,
per un importo fino a 130.000,00 euro;
o) spese per corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del
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p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)
x)
personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti
ed amministrazioni varie, per un importo fino a 130.000,00 euro;
beni e servizi di qualsiasi natura compresi i servizi di architettura ed
ingegneria per un importo fino a 130.000,00 euro;
polizze di assicurazione, per un importo fino a 130.000,00 euro;
acquisizione di beni e servizi nell'ipotesi di risoluzione di un
precedente rapporto contrattuale e quando ciò sia ritenuto necessario
o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal
contratto, per un importo fino a 130.000,00 euro;
acquisizione di beni e servizi nell'ipotesi di completamento delle
prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia
possibile imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del
contratto medesimo, per un importo fino a 130.000 euro;
acquisizione di beni e servizi concernenti la sicurezza e, in tutti i casi
nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti,
nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del
contraente, per un importo fino a 130.000,00 euro;
acquisizione di beni e servizi nei casi di eventi oggettivamente
imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a
persone, animali o cose, nonché a danno dell'igiene e salute pubblica
o del patrimonio storico, artistico e culturale, per un importo fino a
130.000,00 euro;
pulizia, derattizzazione, disinfestazione, smaltimento rifiuti speciali e
servizi analoghi, lavori di giardinaggio per un importo fino a
130.000,00 euro;
acquisto, noleggio, riparazioni e manutenzioni di autoveicoli, di
materiale di ricambio, combustibili e lubrificanti, per un importo fino
a 130.000,00 euro;
acquisizione di beni e servizi nelle misura strettamente necessaria,
nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del
contraente nonché di esecuzione del contratto, per un importo fino a
130.000,00 euro.
Art. 185
Procedura di contrattazione ordinaria
Si può non seguire la procedura di contrattazione ordinaria nel
senso che si può prescindere dalla richiesta dei tre preventivi e,
quindi, procedere a trattativa diretta con la ditta individuata, nei
seguenti casi:
per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore a 2.000,00
euro;
per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore al limite
di spesa fissato dal Consiglio d'istituto;
nei casi in cui non sia possibile acquisire da altri operatori il medesimo bene sul mercato e, quindi, si è costretti a trattare necessariamente con una sola ditta perché titolare di marchio,
privativa industriale o perché produce il prodotto desiderato;
affidamento alla stessa ditta di forniture destinate al
completamento o ampliamento di quelle esistenti (nell'arco
temporale, in linea di massima, di tre anni), in quanto il ricorso ad
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altre imprese determinerebbe l'acquisto di beni di tecnica
differente il cui impiego e manutenzione potrebbe risultare
incompatibile;
gli acquisti relativi alle minute spese sul presupposto che siano
di importo inferiore alle 2.000,00 euro;
i contratti che per il loro valore rientrano nella disciplina comunitaria
nel caso di consegne complementare effettuate dal fornitore
originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di
impianti di uso corrente o all’ampliamento di forniture o impianti
esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe la
stazione appaltante ad acquistare materiali con caratteristiche
tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione
comporterebbero incompatibilità o difficoltà sproporzionate; la
durata di tali contratti e di contratti rinnovabili non può comunque
di regola superare i tre anni.
Art. 186
La procedura di scelta del contraente per i contratti
di valore inferiore a 2.000,00 Euro
Il Regolamento di contabilità scolastica Decreto n.44/2001
all'art. 34 prevede la procedura di scelta del contraente
limitatamente ai contratti di importo superiore a 2000,00 Euro.
Nulla dispone per i contratti di importo inferiore.
Per la procedura di scelta del contraente per i contratti d'importo
inferiore a 2.000,00 euro, in mancanza di un formale
procedimento contrattuale, il Dirigente tratta direttamente con una
sola ditta, dopo averne eventualmente interpellate altre, qualora lo
ritenesse opportuno, e conclude il contratto con la ditta prescelta a
conclusione della trattativa. Proprio per la maggiore discrezionalità
di cui dispone il Dirigente in questa procedura, il ricorso alla
trattativa diretta è stato limitato dal regolamento di contabilità ai
contratti di importo non elevato.
Viene, quindi, superata la vecchia disposizione contenuta nell'art.
3 del DPR n. 417/74, che attribuiva al Dirigente scolastico la facoltà
di procedere all'acquisto di determinati beni e servizi direttamente
senza la preventiva deliberazione del Consiglio d'istituto, purché la
spesa fosse contenuta nei limiti fissati dallo stesso consiglio. Il
Dirigente recitava la disposizione "effettua direttamente le spese
relative all'acquisto di materiali di consumo, modesti rinnovi e
completamenti del materiale didattico e tecnico scientifico,
comprese le dotazioni librarie ed i periodici, entro il limite di
somma per il quale è stato autorizzato dal consiglio d'istituto."
Ora, il Dirigente può procedere direttamente all'acquisizione di
qualsiasi fornitura di beni o servizi con il solo limite di rimanere
nell'ambito della soglia dei 2.000,00 euro del diverso importo
eventualmente deliberato dal Consiglio d istituto.
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Modalità di Espletamento delle Gare
Art. 187
La lettera d'invito alle gare
Le ditte da invitare a partecipare alle gare con il sistema di
contrattazione ordinario di cui all'art. 34 del D.I. n° 44 del 1 febbraio
2001, sono individuate dal Dirigente Scolastico secondo autonomi
criteri di idoneità e affidabilità.
I requisiti minimi da richiedere alle ditte partecipanti sono quelli
previsti dalla legge.
La lettera d'invito, per ogni forma di contrattazione rappresenta un
mero invito ad offrire che qualifica la controparte come proponente e
impegna l'istituzione scolastica solo dopo l'aggiudicazione.
La controparte non può invocare la responsabilità precontrattuale
ove l'ente, assumendo un provvedimento motivato, decida di non far
luogo all'aggiudicazione o alla revoca della gara.
La lettera d'invito deve essere improntata alla massima chiarezza,
elencando dettagliatamente i requisiti ed i documenti richiesti, le
modalità da seguire per la partecipazione ed individuando con certezza
quelle clausole che, in quanto rispondenti ad un particolare interesse
dell'istituzione scolastica appaltante, portano alla esclusione dalla gara
ove siano disattese.
Le lettere d'invito per la partecipazione alle gare devono essere spedite,
con sistemi che assicurino la massima certezza circa tale adempimento.
Di norma deve essere utilizzata la raccomandata con ricevuta di
ritorno. Gli altri sistemi di estensione dell'invito, quali i telefax, la forma
telegrafica, la posta ordinaria sono da ritenersi applicabili solo in
presenza di situazioni eccezionali.
Art. 188
Scelta delle Ditte
Il regolamento di contabilità non fa alcuna menzione alle modalità di
scelta delle ditte da invitare alle gare. In caso di cottimo fiduciario,
infatti, il codice prevede, prima dell'invio della lettera di invito, il
responsabile del procedimento dovrà compiere una indagine di mercato
(gara esplorativa) alfine di individuare almeno 5 ditte da invitare a
gara.
Nell'ambito di tale adempimento, egli acquisisce informazioni sui
prodotti o servizi, sulle imprese fornitrici e sui prezzi normalmente
praticati. L'art. 125 pone l'indagine di mercato come alternativa
all'individuazione delle ditte da invitare a gara tramite l'elenco dei
fornitori.
Nel caso di gare a procedure ristretta e negoziata previa
pubblicazione di bando le ditte debbono essere individuate attraverso il
preavviso di gara con le modalità previste dalla legge.
Sono escluse dalla contrattazione le ditte:
che si trovino in stato di fallimento, liquidazione, cessazione
di attività, concordato preventivo e in qualsiasi altra forma
equivalente secondo la legislazione vigente;
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nei cui confronti sia stata pronunciata una condanna con
sentenza passata in giudicato per reati che attengono alla
moralità professionale e per delitti finanziari;
che in precedenti contratti si sono resi colpevoli di grave
negligenza, malafede o inadempienze debitamente
comprovate;
non siano in regola con gli obblighi relativi alle
contribuzioni previdenziali e assistenziali a favore dei
lavoratori o al pagamento delle imposte e tasse;
siano gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire
informazioni che possono essere richieste ai sensi del
presente articolo.
Art. 189
Le offerte
Le offerte hanno natura di proposta irrevocabile. Esse
dovranno essere redatte nel rispetto delle norme, modalità, termini e
condizioni previste per legge, dalla lettera d'invito o da qualsiasi altro
disciplinare richiamato per regolare l'affidamento.
Le offerte devono essere sottoscritte dal legale rappresentante delle
ditte e non possono presentare correzioni che non siano da lui
convalidate con apposita sottoscrizione.
Di norma il sistema di presentazione delle offerte è quello
dell'inoltro a mezzo del servizio postale in plico raccomandato.
Eventuali deroghe a tale sistema devono essere adeguatamente
motivate.
Non sono ammesse offerte per telegramma, né offerte condizionate
o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra
offerta.
Nel caso di presentazione a mezzo del servizio postale le offerte
debbono presentare all'esterno della busta, in modo chiaro ed
inequivocabile, il nominativo del partecipante e l'indicazione della gara
cui si riferiscono. Ove sia prevista la necessità di esaminare preliminarmente la documentazione ritenuta propedeutica all'ammissione, si deve
utilizzare il sistema della doppia busta. In tal caso la busta contenente la
sola offerta, chiusa in altra più grande contenente i documenti richiesti
per la partecipazione, verrà aperta soltanto se la documentazione
necessaria per I'ammissione risulterà regolare.
I termini previsti per la partecipazione debbono intendersi
perentori e l'offerta viaggia a rischio e pericolo dell'offerente.
Ai fini dell'accertamento del rispetto dei termini di
reperimento dell'offerta stesso, farà fede il timbro di arrivo e la
declaratoria od attestazione circa il giorno e l'ora del ricevimento, apposta
dal funzionario responsabile del procedimento.
Quando in una offerta vi sia discordanza tra il prezzo indicato in
lettere e quello indicato in cifre è valida l'indicazione in lettere.
Nel caso in cui vi siano errori di calcolo del prezzo complessivo,
vale quale offerta il prezzo risultante dal corretto calcolo effettuato sulla
base dei prezzi unitari offerti.
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Possono essere presentate più offerte aventi lo stesso oggetto a
condizione che l'offerta successiva sia presentata nel rispetto dei termini e
delle modalità previste per l'offerta principale. In tal caso viene presa in
considerazione l'ultima offerta in ordine di tempo.
Non è ammissibile la presentazione di più offerte per le quali non
si possa individuare l'ultima.
Tali termini dovranno essere tali da consentire la presentazione di
una offerta seria e ragionata e, comunque, non essere inferiori alla metà
di quelli prescritti per quanto concerne gli appalti soggetti alla normativa
comunitaria.
La riapertura dei termini per la presentazione delle offerte o la
riapertura della gara va effettuata nei confronti di tutti i partecipanti.
La decisione di riaprire i termini in precedenza fissati spetta alla
medesima autorità cui compete indire la gara.
Scaduto il termine utile per la loro presentazione, le offerte non
possono essere ritirate, modificate o integrate e divengono quindi
impegnative per la ditta proponente.
Per le offerte pervenute fuori termine o non conformi alle indicazioni
contenute nelle lettere d'invito va stabilito che sarà operata l'esclusione
dalla gara.
Le offerte devono pervenire in busta chiusa a garanzia dell'autenticità delle stesse (c.d. principio di segretezza delle offerte).
Nel caso in cui l'aggiudicazione non sia prevista seduta stante ma
differita in un momento successivo, l'offerta si considera valida per un
periodo di tempo pari a quello ipotizzato nella lettera d'invito od in
mancanza di tale indicazione, per quello normalmente necessario per
compiere le operazioni che dovrebbero condurre alla definitiva
aggiudicazione.
Qualora detto termine di validità sia scaduto prima dell'aggiudicazione,
deve essere acquisita, prima di procedere all'esame delle offerte, la
conferma circa la loro validità.
Art. 190
Offerte anormalmente basse
La finalità della verifica dell'anomalia dell'offerta è quella di evitare che
offerte troppo basse espongano l'amministrazione al rischio di esecuzione
della prestazione in modo irregolare e qualitativamente inferiore a quella
richiesta e con modalità esecutive in violazione di norme con la
conseguenza di far sorgere contestazioni e ricorsi.
L'amministrazione deve, infatti, aggiudicare l'appalto a soggetti che
abbiano presentato offerte che, avuto riguardo alle caratteristiche
specifiche della prestazione richiesta, siano complessivamente
proporzionate sotto il profilo economico all'insieme dei costi, rischi e
oneri che l'esecuzione della prestazione comporta a carico
dell'appaltatore con l'aggiunta del normale utile d'impresa affinché la
stessa possa rimanere sul. mercato.
Occorre quindi contemperare l'interesse del concorrente a conseguire
l'aggiudicazione formulando un'offerta competitiva con quello della
stazione appaltante ad aggiudicare al minor costo senza rinunciare a
99
standard adeguati e al rispetto dei tempi e dei costi contrattuali.
La normativa prevede che la verifica dell'anomalia delle offerte
(esame degli elementi costitutivi dell'offerta, se del caso mediante una
commissione di esperti, tenendo conto delle giustificazioni fornite) sia
costituita da un procedimento suddiviso in tanti sub-procedimenti che
sono tanti quante sono le offerte da verificare.
Art. 191
Termini per la ricezione delle offerte
Per cui, per tutto ciò che non è previsto e regolamentato dal regolamento
di contabilità D.I. 44/2001, si può fare riferimento al codice dei contratti.
Il regolamento di contabilità, ad esempio, non prevede i termini entro cui
invitare a presentare offerta ad un numero ristretto di ditte fornitrici,
nelle contrattazioni sotto-soglia con procedure ristrette, amministrazione
diretta o cottimo fiduciario, il codice dei contratti prevede che il termine
per la ricezione delle offerte, decorrente dalla data di invito, non può
essere inferiore a dieci giorni (art. 124, comma 6).
Art. 192
Aggiudicazione mediante l'impiego della
commissione tecnica
La nomina della commissione tecnica è opportuna quando si deve
aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più conveniente.
La commissione deve elaborare una graduatoria di merito delle
offerte esaminate, debitamente motivata.
Nell'esame del contenuto delle offerte per conoscere quella più
vantaggiosa per l'amministrazione ci si deve attenere ai criteri di
valutazione comunicati con le lettere d'invito.
La nomina della commissione, quale atto di gestione, rientra nella
competenza dei dirigente, può essere nominata, di volta in volta, in
relazione alla conclusione del singolo contratto o per un intero anno
scolastico.
Può, essere chiamato a far parte della commissione il personale in
servizio esperto nelle materie o nei servizi oggetto delle gare che non
hanno partecipato alla loro predisposizione.
Possono essere chiamati, qualora necessario, anche esperti esterni
all'amministrazione.
Alle commissioni possono essere affidati i seguenti compiti:
l'esame della documentazione che accompagna le offerte;
l'esame del contenuto delle offerte per conoscere quella più
vantaggiosa per l'amministrazione.
I pareri della commissione non sono, di regola, vincolanti.
Nelle gare da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa le commissioni debbono stabilire i
coefficienti di valutazione tecnica da attribuire agli elementi di
qualità. Nelle gare da aggiudicare al prezzo più basso le
100
commissioni, oltre ad essere incaricate della valutazione della
documentazione, possono essere anche chiamate a valutare le
singole offerte sotto il profilo della congruità dei prezzi rispetto
alle prescrizioni tecniche.
Al l'inizio dell'operazione di scelta del preventivo si stabiliscono, i
parametri di valutazione, per ciascuno degli elementi indicati nelle
lettere d'invito.
Si attribuiscono i punteggi a seguito di esame delle caratteristiche
tecniche dei prodotti offerti.
Si può stabilire che se i coefficienti di valutazione attribuiti ai vari
elementi superino, nel loro insieme, un limite globale prestabilito,
l'offerta sarà considerata valida, se non lo superano, verrà scartata.
Si può anche stabilire che ad ogni elemento venga attribuito un
valore che oscilli fra un minimo ed un massimo
Può essere stabilito che l'insieme dei valori attribuiti ai vari elementi non debba essere inferiore ad un limite prestabilito.
Il coefficiente globale di valutazione viene determinato, di regola,
dal rapporto fra coefficiente globale tecnico di ciascuna offerta e
prezzo relativo.
Per altre notizie sulla costituzione e funzionamento della
commissione tecnica si rinvia al capitolo 2.
Art. 193
La valutazione delle offerte
L'esame delle offerte e la scelta di quella migliore vengono effettuate
in modo informale ed autonomo dallo stesso Dirigente Scolastico per le
attività contrattuali che rientrino nella sua competenza, con esclusione
quindi delle attività contrattuali che ai sensi dell'art.33, primo comma,
del regolamento di contabilità scolastica fanno parte della competenza
del Consiglio d'istituto. In tal senso dispone l'art.34 - 1° comma, del
regolamento: "il dirigente procede alla scelta del contraente previa
comparazione delle offerte".
In mancanza di specifiche disposizioni il Dirigente Scolastico può
svolgere l'operazione secondo autonomi criteri procedurali.
Art. 194
Aggiudicazione in presenza di una sola offerta
L'obbligo della scuola che agisce con la procedura di
contrattazione ordinaria per l'acquisizione di beni e servizi di
importo superiore a 2.000,0 Euro è quello di richiedere
almeno tre offerte tra cui scegliere l'offerta migliore con il
criterio del prezzo più basso oppure con il criterio dell'offerta
economicamente più conveniente.
Non è infrequente che le offerte pervenute siano inferiori a
tre. In tal caso la scuola si trova nell'impossibilità di aggiudicare
la gara. Va comunque tenuto presente che l'obbligo della scuola
si considera assolto con la richiesta dei preventivi a più di tre
ditte. Se non dovessero pervenire almeno tre preventivi
101
l'istituzione scolastica può ripetere la gara ovvero avvalersi del
principio stabilito dall'art.69 del regolamento di contabilità di
Stato, secondo il quale la gara è considerata valida se sono state
presentate almeno due offerte, a meno che l'amministrazione
nella lettera d'invito non abbia espressamente dichiarato di
volere procedere all’aggiudicazione anche nel caso di una
sola offerta.
Quindi, per la regolarità della procedura, devono essere
richiesti più di tre preventivi. Se ne pervengono almeno due, la
gara è valida e l'amministrazione può scegliere tra i due
concorrenti l'offerta migliore e aggiudicare la gara. Qualora,
invece, dovesse pervenire una sola offerta, la gara va dichiarata
deserta, salvo il caso in cui l'amministrazione non abbia
espressamente dichiarato alle ditte, in sede d'invio delle lettere
d'invito, di volersi avvalere della facoltà di aggiudicare la gara
anche in presenza di una sola offerta.
Art. 195
I termini per l'aggiudicazione
Se escludiamo i casi in cui la procedura prevede
l'aggiudicazione della gara seduta stante, cioè al momento
dell'apertura delle buste, negli altri casi, in cui è prevista la
valutazione delle offerte, l'amministrazione quanto tempo ha a
sua disposizione per concludere il procedimento contrattuale.
Le norme contabili, a dire il vero, non prevedono un termine
entro cui comunicare l'aggiudicazione a decorrere dalla data di
presentazione delle offerte.
Solo in alcuni capitolati le amministrazioni hanno ritenuto di
indicare il termine di 60 giorni per decidere l'aggiudicazione.
Ora, come sappiamo, c'è la legge n.241/90 la quale in generale
prevede il termine di 30 giorni quando un diverso termine non è
disciplinato dalla legge o dalla singola amministrazione.
E' opportuno che l'amministrazione per non lasciare troppo a
lungo in sospeso le offerte comunichi, in sede di lettere d'invito,
il termine entro cui la gara sarà conclusa con l'aggiudicazione.
COLLAUDO DELLE FORNITURE
Art. 196
Il collaudo
Costituisce una verifica tecnico-amministrativa del bene, del
servizio o dell’opera eseguita e della procedura seguita. Va svolto da
persone diverse da quelle che sono state parte del procedimento di
scelta del contraente o del contratto (commissioni di collaudo). Le
operazioni di collaudo sono verbalizzate.
Il collaudo è una operazione rivolta ad accertare che i servizi prestati o le
forniture eseguite coincidano qualitativamente, quantitativa-mente e
tecnicamente con quelli pattuite.
102
L'operazione di collaudo riveste rilevante importanza, in quanto solo
dopo l'esito favorevole avviene il passaggio di proprietà dei prodotti
acquistati e l'esecuzione del pagamento del corrispettivo contrattuale.
L'operazione di collaudo è svolta dallo stesso personale della scuola
munito di adeguata competenza tecnica scelto dal Dirigente Scolastico.
A tal fine, il Dirigente Scolastico può nominare un collaudatore singolo o
una commissione di collaudo formata da esperti della scuola, in relazione
alle caratteristiche tecniche e funzionali dei beni da collaudare.
L'operazione di collaudo di solito avviene nei locali o nei magazzini dove
è avvenuta la consegna alla presenza dei rappresentanti belle ditte
fornitrici.
L'operazione di collaudo deve avvenire entro 60 giorni dalla consegna
delle forniture o esecuzione dei lavori e deve risultare da specifico
verbale, firmato dagli esecutori e, se presenti, dagli incaricati
dell'impresa.
La non partecipazione delle ditte al collaudo è considerata come
acquiescenza alle contestazioni ed ai risultati del collaudo.
I verbali di collaudo vanno notificati alle ditte.
Nel verbale vanno specificati i controlli effettuati ed i risultati tenuti.
Salvo specifiche modalità previste in contratto, i collaudatori esaminano
i prodotti secondo criteri di valutazione tecnica e funzionale.
Dal giorno successivo alla data del verbale di collaudo con esito
favorevole, i prodotti collaudati entrano in proprietà dell'amministrazione
e sorge l'obbligo di procedere al pagamento del prezzo pattuito.
Il pagamento della fattura può avvenire solo dopo l'emissione del
certificato di collaudo. Alla stessa data il Dirigente può procedere allo
svincolo delle garanzie eventualmente prestate dalla ditta.
Quindi, prima di procedere alla emissione del mandato di pagamento è
necessario verificare la regolarità della fornitura.
Sulla base degli accertamenti effettuati i collaudatori possono accettare i
prodotti, rifiutarli o dichiararli rivedibili.
I prodotti rifiutati al collaudo debbono essere ritirati dall'impresa e
sostituiti, a sue spese, entro il termine stabilito dall'amministrazione.
Decorso inutilmente il termine fissato l'amministrazione può spedire
all'impresa i prodotti rifiutati, con spese a carico della ditta stessa, ovvero
può trattenerli nei propri magazzini applicando una penalità.
L'impresa non può impugnare i risultati del collaudo.
Il collaudo con esito positivo e la dichiarazione di presa in carico non
esonerano l'impresa dalla responsabilità per eventuali difetti c
imperfezioni che non siano emersi al momento del collaudo, ma vengano
solo in seguito accertati.
Art. 197
Il collaudo delle forniture di importo inferiore a
2.000,oo euro
Per le forniture di valore inferiore ad 2000 euro il Regolamento di
contabilità scolastica prevede che l'atto formale del collaudo, cioè il
verbale, possa essere sostituito da un certificato che attesti la regolarità
della fornitura, rilasciato dal Dirigente o su sua delega dal Direttore SGA
103
o da un verificatore nominato dallo stesso Dirigente.
Il certificato di regolare prestazione va anche emesso per i contratti
inerenti la fornitura di servizi periodici, a cura del Direttore SGA.
Questa operazione, non meno importante rispetto a quelle relative alle
forniture per le quali è richiesta la stesura del verbale di collaudo,
consiste nel verificare che tutte le condizioni e clausole siano state
rispettate e che siano state espletate tutte le formalità connesse con la
fornitura.
Pertanto, l'incaricato del collaudo accertato che:
le modalità di consegna della fornitura siano state rispettate;
la merce pervenuta sia conforme a quella ordinata;
la fatturazione sia in base ai prezzi convenuti;
il collaudo dei materiali abbia avuto esito positivo;
le condizioni alle quali doveva essere effettuata la fornitura sono
state rispettate
attesta la regolarità della fornitura mediante apposita dichiarazione resa
sulla stessa fattura.
STIPULA DEI CONTRATTI
Art. 198
Stipula del contratto
Il contratto, fatto salvo il caso di urgenza, non può essere
stipulato prima che siano trascorsi 30 giorni dalla
comunicazione ai controinteressati del provvedimento di
aggiudicazione (che deve avvenire nel termine di 5 giorni
dall’aggiudicazione a norma dell’art. 79, comma 5 lettera a),
mentre il termine ultimo per la stipula è fissato in 35 giorni
dall'aggiudicazione definitiva. Per cui ad avviso di chi scrive la
comunicazione ai contro interessati è obbligatoria oltre ai
termini previsti per l'aggiudicazione definitiva. Il regolamento di
contabilità non tocca questo aspetto.
Art. 199
Contenuti del contratto
Il contenuto del contratto deve essere conforme agli elementi e alle
clausole indicate nella lettera d'invito e deve di norma includere le
condizioni di esecuzione, il corrispettivo, le modalità di pagamento, la
facoltà dell'istituzione scolastica di risolvere il rapporto nei casi di
inadempienza e/o di esecuzione in danno, salvo eventuale risarcimento
previsto ed altre eventuali clausole quali le penali e le modalità di verifica
di regolare esecuzione.
Il contratto deve avere termini di durata certi. Salvi i casi consentiti
dalla legge la durata non può essere variata in corso di esecuzione del
contratto.
104
Art. 200
Stipula dei contratti
La stipulazione consiste nella redazione formale dei contratto. Esso
consegue alla fase di aggiudicazione.
I contratti sono stipulati dal Dirigente scolastico o da persona dallo
stesso delegata.
La ditta aggiudicataria è tenuta a versare, di norma prima della stipula
del contratto l'importo dovuto per le spese contrattuali, cioè quelli di
copia e bollo, gli oneri di registrazione del contratto. Tale importo viene
versato direttamente al Direttore SGA mediante assegno circolare non
trasferibile oppure mediante bonifico bancario presso l'istituto cassiere
dell'istituzione scolastica. Al Direttore SGA compete la gestione e la
rendicontazione di tale deposito.
I contratti possono essere stipulati in una delle seguenti forme:
in forma pubblica ordinaria, ai sensi dell'art. 102 del regolamento
di contabilità di stato, e cioè a mezzo del Notaio, allorché lo
richiedano l'amministrazione od il contraente privato.
L'indicazione del nominativo del Notaio rogante compete alla parte
a carico della quale sono poste le spese contrattuali;
In forma pubblica amministrativa, cioè a mezzo del Direttore SGA
in veste di ufficiale rogante;
Mediante scrittura privata autenticata ai sensi degli art. 2702 e
2703 del codice civile;
I contratti di importo inferiore a 2.000,oo euro, IVA esclusa, possono
altresì essere stipulati, oltre che nelle forme pubblica ordinaria e pubblica
amministrativa, secondo le sotto riportate modalità:
per mezzo di scrittura privata, firmata dal Dirigente scolastico e
dalla controparte;
con atto separato di obbligazione sottoscritto dall'offerente ed
accettato dall'istituzione scolastica;
per mezzo di obbligazione stesa in calce al capitolato;
per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio,
quando sono conclusi con ditte commerciali. (offerta e successiva
conferma d'ordine).
Nell'ipotesi di cui ai punti b), c), d), la ditta resta vincolata fin dal
momento dell'aggiudicazione, mentre per l'istituzione scolastica è
subordinato alla verifica dei requisiti di cui alla vigente legge antimafia.
Tranne i casi in cui la forma del contratto è prescritta dalla legge, essa
verrà determinata all’atto della determinazione a contrattare, tenendo
conto del valore economico del contratto o della natura delle forniture e
nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell’attività
amministrativa.
L’adempimento della stipulazione deve avvenire entro il termine
indicato nella comunicazione alla ditta aggiudicataria mediante lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno dell'avvenuta predisposizione del
contratto.
Decorso inutilmente tale termine il dirigente Scolastico potrà revocare
l'aggiudicazione e disporre l'affidamento a favore dell'offerente che segue
in graduatoria. In tal caso l'istituzione scolastica è liberata da ogni obbligo
verso la parte inattiva.
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E' fatta salva la facoltà dell'amministrazione di attivare tutte le azioni da
porre in essere per la esecuzione del contratto e il risarcimento dei danni.
Art. 201
Adempimenti connessi alla stipula
Il Direttore SGA è abilitato a rogare i contratti ai sensi dell'art. 34, 6°
comma, del D.l. n° 44 del 1 febbraio 2001, nell'esclusivo interesse
dell'istituzione scolastica, secondo lo normativa vigente in materia.
I contratti e gli atti di sottomissione, conclusi dall'istituzione scolastica e
stipulati in forma pubblica ordinaria, ovvero in forma pubblica
amministrativa, ovvero ancora mediante scrittura privata autenticata,
vengono registrati a cura del Notaio rogante o dall'ufficiale accettante,
entro il prescritto termine di 20 giorni dalla stipula dei medesimi.
Il Direttore SGA provvede alla tenuta del repertorio, alla iscrizione su di
questo degli atti da lui rogati, nonché a tutti gli ulteriori adempimenti
legali e fiscali per dare compiuto l'iter dei contratto.
Per tali contratti egli provvede inoltre all'autentica delle copie degli atti
ed al rilascio delle stesse alle parti che ne facciano richiesta.
Art. 202
Spese contrattuali
Le spese contrattuali necessarie per la stipula e per i successivi
adempimenti, anche di ordine tributario, cui il contratto stesso dovrà
essere sottoposto, saranno così regolate:
1. se poste a carico del privato contraente, questi sarà invitato a versare,
sul conto dell'istituzione scolastica presso l'istituto cassiere, un
deposito presuntivamente qualificato da cui si preleveranno le
somme occorrenti. Esaurite le operazioni si procederà alla
liquidazione dei conto, rimettendo all'interessato una distinta delle
spese effettivamente sostenute ed il conguaglio attivo o negativo del
conto che dovrà essere saldato entro 30 gironi.
2. Se poste a carico dell'istituzione scolastica si preleveranno le somme
che si renderanno necessarie attraverso il fondo minute spese;
3. Nel caso che l'istituzione scolastica anticipi le somme dovute, si
procederà al loro recupero. Ove dovessero riscontrarsi difficoltà
seguendo la forma ordinaria, sì attiverà la forma abbreviata e
privilegiata prevista dall'art. 98 della legge sul registro, per il
recupero dell'imposta dì registro anticipata, ovvero si tratterrà la
somma dovuta dal contraente, aumentata degli interessi, sul primo
pagamento relativo al contratto.
Art. 203
Attività di gestione dei contratti
L'originale del contratto una volta stipulato, rogato e registrato, nonché
quello soggetto a registrazione anche in caso d'uso, è custodito dal
Direttore SGA nella sua veste di responsabile del procedimento.
Per il Direttore SGA nella sua veste di responsabile del procedimento, la
106
gestione del contratto comporta anche la vigilanza sul regolare e
tempestivo adempimento degli Impegni e delle obbligazioni
contrattualmente assunte dalle parti. Spetta al responsabile del
procedimento azionare e far valere direttamente le clausole anche di
natura sanzionatorie, previste dal contratto stesso, ogni qual volta se ne
realizzino i presupposti.
Spetta altresì al responsabile del procedimento la vigilanza sulla
regolarità dell'esecuzione delle prestazioni poste a carico delle parti
nell'ambito dei rapporti di collaborazione, disciplinati mediante stipula di
convenzioni o di appositi disciplinari, con professionisti esterni.
Compete al responsabile del procedimento evitare che si verifichino
ritardi od omissioni negli adempimenti di natura tecnica, amministrativa,
contabile, tali da comportare conseguenze negative per l'istituzione
scolastica.
Nell'ipotesi di cui al comma 4 il responsabile del procedimento riferisce
immediatamente al Dirigente scolastico, chiarendo le ragioni dei ritardi e
delle omissioni.
Art. 204
Inadempienze contrattuali
Nel caso di inadempienza contrattuale l'istituzione scolastica, dopo
formale ingiunzione rimasta inesitata, può affidarne l'esecuzione, a spese
dell'affidatario, ad un nuovo soggetto, salvo l'esercizio dell'azione per il
risarcimento del danno.
I provvedimenti intesi a promuovere la risoluzione del contratto
medesimo per inadempienza, ad esperire le azioni per l'esecuzione in
danno e per il risarcimento del danni subiti competono al Dirigente
Scolastico.
Al medesimo compete adottare le misure ritenute necessarie per i casi di
irregolarità o ritardi non configuranti inadempienze in senso proprio.
Art. 205
Ordinazione e liquidazione di beni e servizi
L'acquisizione di beni e servizi può essere perfezionata da contratto,
oppure d'apposita lettera d'ordinazione con la quale il responsabile del
servizio dispone l'ordinazione dei beni e dei servizi. Tali atti devono
riportare i medesimi contenuti previsti dalla lettera d'invito.
Il suddetto atto di ordinazione contiene almeno:
- la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione;
- la quantità ed il prezzo degli stessi con l'indicazione dell'I.V.A.;
- la qualità e la modalità di esecuzione;
- gli estremi contabili (capitolo);
- la forma di pagamento;
- le penali per la ritardata o incompleta esecuzione nonché l'eventuale
richiamo all'obbligo dell'assuntore di uniformarsi alle vigenti norme di
legge e regolamenti;
- l'ufficio referente ed eventuali altre indicazioni utili od opportune al
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fornitore.
Dell'ordinazione ricevuta l'assuntore deve dare immediata accettazione
per iscritto all'amministrazione.
I pagamenti sono disposti entro trenta giorni dalla data del collaudo o
dell'attestazione di regolare esecuzione ovvero, se successiva, dalla data
di presentazione delle fatture.
Le fatture dei beni e dei servizi non potranno in ogni caso essere pagate
se non sono munite del visto di liquidazione del dirigente dell'ufficio.
I documenti di cui al comma precedente dovranno essere prodotti in
originale e copia, di cui uno da allegare al titolo di spesa e l'altra da
conservare agli atti, e corredati, qualora trattisi di acquisti, della
prescritta presa in carico o bolletta d'inventario ovvero muniti della
dichiarazione dell'avvenuta annotazione negli appositi registri per gli
oggetti non inventariabili.
Art. 206
Riepilogo disciplina applicabile alle istituzioni
scolastiche
Come meglio specificato sopra il d.lgs 163/2006, Codice degli appalti, si
applica anche alle istituzioni scolastiche, in forza dell'art.3, punto 25. che
precisa che le "amministrazioni aggiudicatrici"sono: le amministrazioni
dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non
economici, ecc.
In particolare, le istituzioni scolastiche applicano il codice dei contratti di
cui al d.lgs 163/2006 e successive modificazioni ed integrazione nonché il
relativo regolamento di attuazione:
Per le attività di contrattazione che superano la soglia comunitaria.
Per le attività di contrattazione che non superano la soglia comunitaria,
per le attività ed i profili non disciplinati dal regolamento di contabilità.
Il primo problema che si pone nell'applicazione della disciplina degli
acquisti in economia alle istituzioni scolastiche è quello di individuare i
soggetti responsabili. Sicuramente la veste del RUP è ricoperta dal
dirigente scolastico che "è responsabile del procedimento unico per la
fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione". Il Dirigente
scolastico a norma dell'art. 32 del D.l. 44/2001 "nello svolgimento
dell'attività negoziale, si avvale della attività istruttoria del
direttore. "
Per quanto riguarda la scelta del contraente negli acquisti, alla luce di
quanto sopra, nelle istituzioni scolastiche dobbiamo far riferimento
all'art. 34 del D.l. integrato con il codice dei contratti e distinguere:
1) Acquisti inferiori a 2.000,00 Euro, oppure al superiore limite
preventivamente fissato dal C.D.I., in questo caso in applicazione del
D.I. 44/2001 il dirigente procede all'acquisto con AFFIDAMENTO
DIRETTO e scelta diretta del contraente senza comparazione di offerte,
nel senso che non occorrono procedure particolari se non lo scambio di
108
lettere in invito, vengono poste in essere le condizioni reciproche che
sono coglibili nei canoni della prassi del commercio;
2) Per acquisti superiori a 2.000,00 Euro, oppure al superiore
limite preventivamente fissato dal C.D.I., e fino ai limiti fissati dal
codice dei contratti (20.000,00 Euro per acquisto di beni e 40.000,00
per lavori) la procedura applicabile è l'AFFIDAMENTO DIRETTO il
dirigente procede alla scelta del contraente, previa comparazione delle
offerte di almeno tre ditte direttamente interpellate.
3) Per acquisti di importo pari o superiore a 20.000,00 euro ma
non oltre i 125.000,00 si procede all'affidamento mediante "cottimo
fiduciario" nel rispetto dei principi di "trasparenza", "rotazione",
`parità di trattamento", previa consultazione di almeno 5 operatori
economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati
sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori
predisposti dalla stazione appaltante stessa.
4) per lavori pari o superiore a 40.000,00 euro e non oltre i
125.000,00 si procede all'affidamento mediante "cottimo fiduciario"
nel rispetto dei principi di "trasparenza", "rotazione", "parità di
trattamento" previa consultazione di almeno 5 operatori economici, se
sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori predisposti dalla
stazione appaltante stessa. Per lavori di importo inferiore ai 40.000,00
euro è consentito `l'affidamento diretto" da parte del "responsabile del
procedimento"(comma 8).
5) Per contratti di appalto superiore alla soglia dei 125.000,00 EURO, si
applicano alle istituzioni scolastiche le procedure di gare stabilito dal
codice dei contratti.
Per cui, per tutto ciò che non è previsto e regolamentato dal regolamento
di contabilità D.I. 44/2001, si può fare riferimento al codice dei contratti.
Il regolamento di contabilità, ad esempio, non prevede i termini entro cui
invitare a presentare offerta ad un numero ristretto di ditte fornitrici,
nelle contrattazioni sotto-soglia con procedure ristrette, amministrazione
diretta o cottimo fiduciario, il codice dei contratti prevede che il termine
per la ricezione delle offerte, decorrente dalla data di invito, non può
essere inferiore a dieci giorni ( art. 124, comma 6 ).
Un altro aspetto fondamentale da avere presente, è la necessità di
garantire, e perciò operare, sempre nel rispetto dei principi di cui all'art. 2
dello stesso Codice: "L'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori
pubblici, servizi e forniture, ai sensi del presente codice, deve garantire la
qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, tempestività e correttezza; l'affidamento deve
altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento,
non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di
pubblicità con le modalità indicate nel presente codice".
Il regolamento di contabilità non fa alcuna menzione alle modalità di
scelta delle ditte da invitare alle gare. In caso di cottimo fiduciario, infatti,
il codice prevede, prima dell'invio della gara esplorativa, di individuare
almeno 5 ditte da invitare a gara.
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Nell'ambito di tale adempimento, egli acquisisce informazioni sui
prodotti o servizi, sulle imprese fornitrici e sui prezzi normalmente
praticati. L'art. 125 pone l'indagine di mercato come alternativa
all'individuazione delle ditte da invitare a gara tramite l'elenco dei
fornitori.
L'indagine di mercato è altresì importante al fine di procedere alla verifica
della congruità del prezzo di aggiudicazione ove non sia possibile
ricorrere ai cataloghi del mercato elettronico o redatti da amministrazioni
aggiudicatrici (v. art. 337 del Regolamento di attuazione).
Sulla differenza tra gara ufficiosa e indagine di mercato il Consiglio di
Stato puntualizza che «II sondaggio di mercato tende solo ad acquisire
una conoscenza dell'assetto del mercato, e dunque dell'esistenza di
imprese potenziali contraenti, e del tipo di condizioni contrattuali che
sono disposte a praticare. La gara ufficiosa oltre ad essere, come il
sondaggio di mercato, strumento di conoscenza, implica anche una
valutazione comparativa delle offerte, valutazione che è insita nel
concetto stesso di "gara"» (Cons. Stato, VI, 29 marzo 2001, n. 1881). Si
osserva che in relazione alla gara ufficiosa le ditte partecipanti sono
titolari di una posizione di interesse legittimo in merito al rispetto della
lex specialis e dei principi generali.
La giurisprudenza è costantemente orientata nel senso di riconoscere, in
capo alla ditta aggiudicataria del contratto negli esercizi finanziari e che
abbia goduto della fiducia dell'Amministrazione, l'interesse legittimo alla
partecipazione, che può essere permesso solo per motivate ragioni (Cons.
Stato, VI, 6 luglio 20O6.n. 4295).
Il Consiglio di Stato ha avuto modo di chiarire che al fine di integrare li
requisito del concorso concorrenziale tra cinque operatori non rilevano
le eventuali offerte proposte per autonoma iniziativa da parte di
concorrenti non invitati dalla Pubblica Amministrazione, e ciò perché, in
caso contrario, verrebbe violato il principio della trasparenza e di par
condicio (Cons. Stato, V, 8 ottobre 2008, n.4957).
In merito al principio della trasparenza, giova considerare che per la
giurisprudenza prevalente non è necessaria la pubblicazione del bando e
l'osservanza dei termini minimi per la ricezione delle offerte. Ciò è
ribadito, oggi dall’art. 331 del Regolamento di esecuzione, il quale
espressamente esclude l'applicabilità degli obblighi di pubblicità e di
comunicazione stabiliti dall'art. 124 d. lgs. 163/2006 in relazione alle
procedure negoziate sotto-soglia. Ad ogni buon conto, giova ricordare che
l'art. 124 del d.lgs. 163/2006 già escludeva l'obbligo di pubblicità e di
comunicazione sovranazionali per i servizi e forniture sotto soglia, tra
cui occorre annoverare il cottimo fiduciario.
La giurisprudenza concorda, però, sul fatto che una volta che
l'Amministrazione si sia autovincolata alla celebrazione di una gara
ufficiosa, allora occorre osservare anche i principi connaturali alla
garanzia dell'imparzialità, della par condicio e della trasparenza della
pubblica amministrazione, che importano la pubblicità delle sedute di
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gara (Cons. Stato, IV, 19 ottobre 2007, n.5473; T.A.R. Campania,
Napoli,I, 25 maggio 2007. n. 5692).
L’unico obbligo di pubblicazione, dunque, concerne l’avviso di postinformazione a seguito dell’aggiudicazione ai sensi dell’ art. 331, comma
3, del Regolamento. Infatti, a tutela degli operatori economici che
partecipano alle gare pubbliche, l'articolo 11, esponendo le fasi delle
procedure di affidamento, stabilisce che il contratto, fatto salvo il caso
di urgenza, non può essere stipulato prima che siano trascorsi
30 giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di
aggiudicazione (che deve avvenire nel termine di 5 giorni
dall’aggiudicazione a norma dell’art. 79, comma 5 lettera a), mentre il
termine ultimo per la stipula è fissato in 35 giorni dall'aggiudicazione
definitiva. Per cui ad avviso di chi scrive la comunicazione ai contro
interessati è obbligatoria oltre ai termini previsti per l'aggiudicazione
definitiva. Il regolamento di contabilità non tocca questo aspetto.
Altro aspetto non regolamentato dal D.l. 44/2001 è dato dalla indicazione
dei requisiti soggettivi e professionali dei soggetti ammessi a partecipare
alle procedure, in tal senso, già largamente illustrato sopra, possiamo
vedere quanto stabilito dall’art. 38 dei codice.
L’art. 34 comma 2 del D. L. 44/2001 stabilisce " L’invito a presentare
un'offerta deve contenere, oltre ai criteri di aggiudicazione, l'esatta
indicazione delle prestazioni contrattuali, nonché i termini e le modalità
di esecuzione e di pagamento", seguendo il codice dei contratti l'invito
dovrebbe contenere anche l'obbligo per l'offerente di dichiarare
nell’offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e
previdenziale di legge, di osservare le norme vigenti in materia di
sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, la misura
delle penali e delle garanzie richieste al contraente nonché di accettazione
di tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
Un altro elemento non considerato dal regolamento di contabilità è per il
quale, pertanto, dobbiamo fare rinvio al codice dei contratti, è dato dal
sistema delle garanzie e la coperture assicurative richieste per la fase di
aggiudicazione e quelle per la fase di esecuzione dell'appalto.
Per gli appalti di lavori, servizi e forniture, quindi, durante la fase di
aggiudicazione dell'appalto, i concorrenti a norma dell'art. 75 del D.Lgs.
163/2006 dovranno corredare l'offerta di una cauzione pari al due
percento dell'importo indicato nel bando di gara o nella lettera di invito.
Scopo di questa fideiussione (nota come cauzione provvisoria) è quello di
garantire la serietà e la congruenza dell'offerta e, quindi, di evitare che per
fatto riconducibile all'affidatario non si giunga alla sottoscrizione del
contratto. Solo, quindi, al momento della stipula del contratto si
procederà al suo svincolo (art. 75 comma 8).
La fideiussione provvisoria può essere, a scelta del concorrente:
bancaria;
assicurativa;
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di
cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a
ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.
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Regolamento d`Istituto