ISTITUTO COMPRENSIVO
“E. MATTEI” - MATELICA
REGOLAMENTO
D’ISTITUTO
APPROVATO DAL CONSIGLIO D’ISTITUTO IL
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
19/02/2008.
TITOLO I°
ART. 1
FUNZIONI E COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Il Consiglio di Istituto, fatte salve le competenze della presidenza, del Collegio
dei Docenti e dagli altri organismi previsti dai Decreti Delegati, ha la responsabilità
generale per quanto concerne l’organizzazione e la programmazione della vita e
dell’attività della scuola.
Il C.d.I. ha il diritto di iniziativa ed il potere deliberante, secondo le modalità
stabilite dalla legge, in tutte le materie indicate negli articoli 6 e 25 del DPR 416/74.
Spetta al C.d.I. l’esercizio di tutti i diritti e di tutti i poteri che gli sono attribuiti,
a qualsiasi titolo, dalla legislazione scolastica vigente.
ART. 2
DIRITTI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
I membri del C.d. I. possono, durante l’orario di servizio, accedere agli uffici di
segreteria per avere tutte le informazioni ed ottenere copia degli atti relativi alle
materie di competenza del Consiglio e della Giunta Esecutiva.
I consiglieri hanno diritto di libero accesso nei locali della scuola, durante il
normale orario di servizio, per motivi inerenti allo svolgimento delle loro funzioni.
Ogni consigliere, nello svolgimento delle sue funzioni, può chiedere ai
presidenti del Consiglio e della Giunta informazioni e spiegazioni sulla esecuzione
delle deliberazioni validamente adottate.
I consiglieri, oltre alle attribuzioni indicate dalla legge e dal presente
regolamento, possono presentare al Consiglio interrogazioni, mozioni, ordini del
giorno su argomenti concernenti i diversi aspetti della vita della scuola e su quei fatti
ed avvenimenti sui quali si ritiene opportuna una autonoma presa di posizione del
Consiglio.
ART. 3
CONSULTAZIONE DEGLI ORGANI E DELLE ASSEMBLEE
Il Consiglio di Istituto, prima di deliberare su importanti questioni (il
regolamento interno e sue modifiche, bilancio preventivo, parere sull’andamento
didattico e amministrativo, aspetti finanziari ed organizzativi generali del Progetto di
Istituto, ecc.) allo scopo di garantire concretamente la più ampia partecipazione alla
gestione della scuola, potrà procedere, ogni qual volta ne ravvisi l’opportunità, alla
consultazione, anche attraverso riunioni congiunte, degli altri organi esistenti
nell’Istituto (consigli di classe, collegio dei docenti, assemblee dei genitori e del
personale non docente). La consultazione avverrà secondo le modalità che, di volta in
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volta, saranno stabilite dalla Giunta Esecutiva anche sulla base delle eventuali
proposte avanzate dagli organismi interessati.
TITOLO II°
ART. 4
LAVORI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
CONVOCAZIONE
Il Consiglio di Istituto è convocato dal suo Presidente, sentita la Giunta
Esecutiva, ogni qualvolta lo ritenga opportuno e comunque, in seduta ordinaria,
durante l’anno scolastico, escluse le vacanze estive, per l’approvazione del Bilancio
Preventivo e del Conto Consuntivo.
Il Consiglio deve essere obbligatoriamente convocato quando ciò sia stato
stabilito dal Consiglio stesso e ogni qualvolta ne venga fatta richiesta dalla Giunta
Esecutiva, dal D.S. o da almeno cinque membri componenti il Consiglio.
Il Consiglio può essere inoltre convocato su motivata richiesta presentata da un
Consiglio di classe, dal Collegio dei docenti, dall’Assemblea dei genitori e da quella
del personale non docente.
Il Consiglio, infine, è convocato quando ne venga fatta richiesta dal
Provveditore agli Studi ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. n. 416/74 comma 6°.
La richiesta di riunione del Consiglio deve indicare la data, l’ora e l’ordine del
giorno. E’ facoltà del Presidente, sentiti i richiedenti, di anticipare o rinviare la
convocazione, la quale, in ogni caso non può essere dilazionata oltre dieci giorni il
termine indicato.
ART. 5
INVITI DI PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO
Il Consiglio di Istituto può deliberare di invitare a partecipare alle proprie
riunioni, con facoltà di parola, rappresentanti della provincia, dei comuni interessati,
dei loro organi di decentramento democratico, delle organizzazioni sindacali dei
lavoratori dipendenti o autonomi operanti nel territorio, al fine di approfondire
l’esame dei problemi, riguardanti la vita e il funzionamento della scuola che
interessino anche le comunità locali o le componenti sociali e sindacali operanti nelle
comunità stesse.
Analogo invito può essere rivolto ai rappresentanti degli altri Consigli di
Circolo e di Istituto e a quelli del Consiglio Scolastico distrettuale nel cui territorio il
Circolo si trova.
Il Consiglio può decidere di invitare i rappresentanti degli organi indicati nel
presente articolo anche quando ne venga fatta motivata richiesta al Consiglio da
coloro che, ai sensi dell’art. 14 del regolamento, possono richiedere la convocazione
del Consiglio di Istituto.
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Il Presidente del Consiglio, in tutti i casi, provvede direttamente alla
trasmissione degli inviti di partecipazione avvalendosi, se necessario, dei servizi di
segreteria della scuola. Gli inviti per le riunioni possono essere spediti in forma
cartacea o per via telematica (email).
Il Consiglio, con propria delibera, può stabilire di sentire, a titolo consultivo,
oltre ai rappresentanti degli organi di cui all’art. 3 del regolamento e a quello indicati
nel presente articolo, tutti coloro che, anche operando all’esterno della scuola, siano in
grado di apportare un qualificante e specifico contributo all’esame degli argomenti
oggetto di trattazione da parte del Consiglio.
ART. 6
ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE DEL C. D. I.
Nella prima seduta, il Consiglio è presieduto dal membro più anziano della
componente genitori ed elegge, tra gli stessi rappresentanti, il proprio presidente.
L’elezione ha luogo a scrutinio segreto.
Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio.
E’ considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta di
voti rapportata al numero dei componenti del consiglio.
Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il
presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano presenti alla
seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica.
A parità di voti, la votazione va ripetuta fino a quando uno dei candidati non
abbia ottenuto la maggioranza relativa.
Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un vicepresidente, da scegliere,
anch’esso fra i membri della componente genitori, con le stesse modalità previste per
l’elezione del Presidente.
In assenza del Presidente e del Vicepresidente la presidenza spetta al genitore
più anziano presente alla seduta ( quello che è stato eletto al C.I. con il maggior
numero di preferenze).
ART. 7
ELEZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
Nella 1^ seduta, dopo l’elezione del Presidente e del Vicepresidente, il
Consiglio elegge, con distinte votazioni, i membri della Giunta Esecutiva uno per la
componente docenti e due per la componente genitori.
L’elezione ha luogo a scrutinio segreto.
Sono candidati per la componente docente tutti i docenti membri del consiglio,
per la componente genitori tutti i genitori membri del consiglio.
Per la votazione dei membri per la componente genitori possono essere
espresse n. 2 preferenze. Sono considerati eletti i genitori che abbiano ottenuto il
maggior numero dei voti.
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Per la votazione del membro per la componente docente può essere espressa
una sola preferenza. E’ considerato eletto il docente che abbia ottenuto il maggior
numero dei voti.
In caso di parità di voti fra più membri del Consiglio della stessa componente
si procederà a successive votazioni fino a quando uno dei candidati non avrà ottenuto
la maggioranza relativa. Se dopo tre votazioni perdurasse ancora lo stato di parità il
componente della Giunta, verrà scelto per sorteggio, fra i candidati che hanno
ottenuto lo stesso numero di voti nell’ultima delle tre votazioni.
Della Giunta Esecutiva fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la
presiede, la Responsabile Amministrativa anche con funzioni di segretario.
TITOLO III°
ORGANI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
ART. 8
FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI
Per quanto riguarda:
1. Le disposizioni generali sul funzionamento degli organi collegiali;
2. La programmazione delle attività degli organi collegiali;
3. Lo svolgimento coordinato dell’attività degli organi collegiali;
4. Le elezioni contemporanee di organi di durata annuale;
5. La convocazione del consiglio di classe;
6. La programmazione
7. La convocazione del Collegio dei Docenti;
8. La programmazione ed il coordinamento del Collegio dei Docenti;
9. La prima convocazione del Consiglio di Istituto;
10.La relazione annuale del Consiglio di Istituto;
11.La pubblicità degli atti del Consiglio di Istituto;
12.La convocazione del Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti.
Il presente regolamento fa propri gli articoli 1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,13,15, del
regolamento tipo per il funzionamento dei Circoli Didattici e degli istituti e scuole di
istruzione secondaria ed artistica ( C.M. 16.4.1975, n.105, prot. 1242).
ART. 9
COMMISSIONI DEL CONSIGLIO
Il Consiglio può costituire delle commissioni per i settori e le materie di sua
competenza.
Le Commissioni hanno l’incarico di svolgere indagini e ricerche e di elaborare
orientamenti, indicazioni e proposte operative da sottoporre all’esame del Consiglio
per eventuali deliberazioni.
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Tutte le componenti presenti in Consiglio debbono essere rappresentate
all’interno delle singole Commissioni.
Spetta al Consiglio determinare la composizione e il numero delle
Commissioni, le loro competenze e specifiche attribuzioni.
Ogni Commissione elegge il proprio presidente ed organizza, in base agli
orientamenti ed alle direttive stabilite dal Consiglio, il proprio programma e il
calendario di lavoro utilizzando i mezzi ritenuti più idonei allo scopo.
Il coordinamento organizzativo tra le varie commissioni è affidato alla Giunta
Esecutiva.
TITOLO IV°
ART. 10
USO DEGLI EDIFICI E DELLE ATTREZZATURE SCOLASTICHE
L’uso dei cortili, dei posteggi, degli spazi verdi, delle strutture all’aperto per lo
svolgimento delle attività ludiche e ginnico - sportive, di tutti gli altri servizi ed
attrezzature scolastiche viene programmato dall’ufficio di presidenza sulla base dei
criteri generali indicati dal Consiglio di Istituto, sentito il Collegio dei Docenti.
Il Consiglio consente l’uso delle attrezzature della scuola, da parte di altre
scuole e associazioni che ne facciano richiesta per lo svolgimento di attività
didattiche, culturali, sportive, integrative, ecc., nel rispetto della programmazione di
istituto.
Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati, in orario extra
curricolare, per attività che concorrano a realizzare la funzione della scuola come
centro di promozione culturale, sociale e civile; i Comuni hanno facoltà di disporre la
temporanea concessione, previo assenso del Consiglio di Istituto nel rispetto dei
criteri stabiliti dalla legge 517/77 e dal Regolamento emanato dal Consiglio Scolastico
Provinciale.
Il Consiglio, nei casi di cui al comma precedente del presente articolo,
accompagna il suo assenso o il suo rifiuto con una relazione sui motivi di ordine
generale e socio - scolastico che lo hanno indotto ad accettare o respingere le singole
richieste avanzate dagli aventi diritto.
ART. 11
FUNZIONAMENTO DELLE BIBLIOTECHE
Il funzionamento delle biblioteche sarà disciplinato da criteri generali, sentito il
Collegio dei Docenti, in modo da assicurare:
• l’accesso da parte dei docenti, dei genitori e degli alunni anche, nei limiti del
possibile, nelle ore pomeridiane;
• modalità di accesso al prestito e alla consultazione;
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• la partecipazione più ampia delle diverse componenti scolastiche alla scelta ed
all’aggiornamento delle dotazioni librarie ed al loro acquisto.
Il Dirigente Scolastico affiderà l’incarico di addetto alle biblioteche a due
docenti (per la sede di Matelica e per la s. s. di Esanatoglia).
ART. 12
VIGILANZA SUGLI ALUNNI
La vigilanza degli alunni entrati in aula compete ai docenti a partire da 5
minuti prima dell’inizio delle lezioni fino all’uscita degli alunni dalla scuola.
Gli insegnanti sono responsabili della vigilanza degli alunni durante l’intero
svolgimento delle lezioni.
ART. 13
COMPITI DI VIGILANZA DEL PERSONALE AUSILIARIO
Il personale ausiliario collabora con gli insegnanti alla vigilanza degli
alunni durante la loro permanenza all’interno dell’edificio scolastico, negli spazi
esterni di pertinenza e, quando è previsto, nel caso di uscite programmate (visite
guidate, viaggi di istruzione, giochi sportivi studenteschi, ecc.). In particolare è
tenuto ad assolvere al dovere della vigilanza nel caso di assenza dell’insegnante e
nel caso di uscita temporanea degli alunni dalla classe.
ART. 14
INGRESSO DEI GENITORI A SCUOLA
L’ingresso dei genitori a scuola durante l’orario di svolgimento delle lezioni è
consentito per accedere agli uffici di segreteria, per conferire con il Dirigente
Scolastico e con i docenti durante il loro orario mensile di ricevimento. I colloqui
mensili con i genitori degli alunni hanno termine, di norma un mese prima della data
fissata per la fine delle lezioni.
E’, inoltre, consentito l’ingresso ai genitori previa autorizzazione del D.S., per
brevi comunicazioni ai figli purché queste rivestano carattere di urgenza. Al di fuori
dell’orario delle lezioni i genitori possono venire a scuola per partecipare alle riunioni
e alle assemblee programmate secondo le disposizioni attualmente in vigore e
previste, in particolare, dal D.P.R. 416/74.
ART. 15
DIVIETO DI INGRESSO DEGLI ESTRANEI A SCUOLA
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Gli insegnanti e i non docenti, durante l’orario delle lezioni e quello di servizio
non possono ricevere estranei nella scuola. Tale divieto viene a cessare soltanto in
presenza di situazioni particolari e su autorizzazione del Dirigente Scolastico.
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA - DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I°GRADO
TITOLO V°
ART. 16
PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ DEGLI ORGANI COLLEGIALI
(C.Intersezione/C.Interclasse/C.Classe)
Ciascuno degli Organi Collegiali programma le proprie attività nel tempo, in
rapporto alle proprie competenze, allo scopo di coordinare, nei limiti del possibile, lo
svolgimento delle attività stesse.
ART. 17
SVOLGIMENTO COORDINATO DELLE ATTIVITA’ DEGLI ORGANI
COLLEGIALI.
Ciascun Organo Collegiale opera in forma coordinata con gli altri organi che
esercitano competenze parallele, ma con rilevanza diversa, in determinate materie.
Ai fini di cui al precedente comma si considerano anche le competenze, in materia
definite, di un determinato Organo quando il loro esercizio costituisca presupposto
necessario o opportuno per l’esercizio delle competenze di altro Organo Collegiale.
ART. 18
CONVOCAZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI .
I Consigli di Interclasse e di Intersezione sono convocati dal Dirigente Scolastico di
propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata dalla maggioranza dei loro membri.
Escluso dal computo il Presidente.
I Consigli si riuniscono almeno una volta ogni due mesi e, in via straordinaria, ogni
volta che se ne ravvisi la necessità.
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ART. 19
PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA’ DEGLI
ORGANI COLLEGIALI.
Le riunioni dei Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe devono essere
programmati secondo i criteri stabiliti dall’art. 16 e coordinate con quelle degli altri
Organi secondo i criteri stabiliti dall’art. 17.
ART. 20
CRITERI DI FORMAZIONE DELLE SEZIONI DI SCUOLA DELL’INFANZIA
Nella Scuola dell’Infanzia plurisezionale si formano, per quanto possibile, sezioni
omogenee per età.
Dove ciò non è possibile si formano sezioni disomogenee raggruppando i bambini
per fasce d’età vicine tra loro (2 anni e ½ con i 3; 4 anni con i 5) rispettando il criterio
di continuità con l’insegnante. In ultima ipotesi si formano sezioni miste composte da
alunni delle varie fasce d’età.
Nelle sezioni disomogenee il numero dei bambini uscenti viene reintegrato tenendo
presente il principio che in tre anni la sezione deve ritornare omogenea. (I bambini di
5 anni: tutti nella stessa sezione). Per la formazione di sezioni disomogenee si tiene
conto anche del mese di nascita dei bambini, in modo da mettere insieme quelli più
vicini per età. Parimenti si tiene conto del sesso in modo che non si verifichino
situazioni di forte squilibrio. Eventuali bambini stranieri, sono divisi equamente nelle
varie sezioni.
In caso di inserimenti in corso d’anno, i bambini sono assegnati alla sezione
corrispondente all’età. Qualora ciò non fosse possibile, vengono assegnati alla sezione
ove c’è posto. Nel caso di più iscritti portatori di handicap, gli stessi sono equamente
distribuiti nel rispetto della normativa vigente.
ART. 21
CRITERI SULLA FORMAZIONE DELLE PRIME CLASSI DELLA SCUOLA
PRIMARIA
Gli alunni provenienti dalla Scuola dell’Infanzia sono equamente divisi secondo i
criteri forniti da un’apposita commissione, costituita dal Dirigente scolastico, dai
Docenti della Scuola Elementare e dell’Infanzia e in base agli elementi forniti dalla
scheda di passaggio e alle indicazione degli insegnanti della Scuola dell’Infanzia, (i
quali compileranno una griglia di osservazione), sempre mantenendo l’anonimato
degli alunni stessi e tenendo conto del sesso. Se tra gli iscritti c’è un alunno portatore
di handicap si provvede ad inserirlo, quando possibile, in una classe in cui non sono
presenti alunni extracomunitari iscritti per la prima volta in una Scuola italiana. Nel
caso di più iscritti portatori di handicap, gli stessi sono equamente distribuiti nelle
varie sezioni, nel rispetto dei criteri già illustrati e della normativa vigente. I bambini
che non hanno frequentato la Scuola Materna verranno inseriti in modo tale che
risultino in numero omogeneo nelle classi. Eventuali gemelli sono assegnati, di
norma, a classi diverse.
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•
Per quanto riguarda gli alunni extracomunitari da inserire nelle classi si
terrà conto dell’età anagrafica e delle attività frequentate nella scuola del
paese di provenienza.
ART. 22
CRITERI RELATIVI ALLA FORMAZIONE DELLE CLASSI DELLA SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Il Consiglio di Istituto, entro il mese di giugno di ciascun anno scolastico,
anche sulla base delle proposte avanzate dagli organi collegiali della scuola,
procederà ad indicare i criteri di cui all’art. 6 comma 3 del D.P.R. 416/74.
Il Consiglio delibererà i criteri sopraindicati tenendo presente, a titolo
esemplificativo ed orientativo, la necessità di realizzare i seguenti punti:
1. evitare ogni possibile forma di discriminazione ed emarginazione socioculturale
degli alunni;
2. presenza equilibrata di femmine e maschi nelle singoli classi;
3. distribuzione paritaria di eventuali ripetenze e degli alunni portatori di handicap
nelle varie classi;
4. assegnazione a domanda alle classi a tempo prolungato. Nel caso le domande
siano superiori alla disponibilità si provvederà per sorteggio fatte salve
particolari situazioni familiari che dovranno essere documentate.
ART. 23
INSERIMENTO DI ALUNNI EXTRACOMUNITARI, PORTATORI DI
HANDICAP E/O RIPETENTI.
Il criterio per l’inserimento è l’età anagrafica qualora l’età dell’obbligo scolastico del
paese di provenienza corrisponde al nostro. In caso contrario, l’inserimento avviene
in una classe precedente o successiva se l’obbligo scolastico è rispettivamente un anno
dopo o un anno prima rispetto al nostro, sempre tenuto conto del numero degli
alunni presenti in una classe e all’andamento educativo-didattico generale della
stessa, rapportato al grado di preparazione dell’alunno (che gli insegnanti
valuteranno per mezzo di prove suppletive). L’inserimento di alunni portatori di
handicap è valutato dalla Commissione GLH, formata dal Dirigente scolastico, dai
Docenti di scuola primaria e secondaria di primo grado e dagli insegnanti di
sostegno.
ART. 24
ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA
L’assegnazione dei Docenti alle classi è di competenza del Dirigente scolastico, il
quale tiene conto dei criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti di Sezione e in
conformità di quanto stabilito dal C.C.D.N del 18.01.2001 art.25 sulla mobilità del
docente:
continuità didattica nella classe;
anzianità di servizio;
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preferenze espresse dall’insegnante;
valorizzazione delle competenze professionali.
ART. 25
ACCOGLIENZA: SCUOLA DELL’INFANZIA
Per garantire un’accoglienza bene organizzata ed un adattamento non traumatico,
l’orario di funzionamento per tutto il mese di Settembre sarà il seguente:
8.30 – 14.30 mensa inclusa.
In particolar modo con i bambini di tre anni, nel primo periodo dell’anno scolastico (
1 mese circa), le insegnanti lavoreranno in contemporaneità (8.30-13.30) concedendo il
permesso d’uscita per il pranzo.
Per garantire il servizio dell’intera giornata ai bambini già frequentanti negli anni
precedenti, si può procedere alla suddivisione degli alunni restanti nella sezione
funzionante a turno intero senza superare le 28 unità.
Di anno in anno, le modalità da adottare saranno decise dal Collegio dei Docenti
su proposta dell’insegnante di Sezione, dopo aver valutato le caratteristiche della
Sezione.
ART. 26
ACCOGLIENZA: SCUOLA PRIMARIA
La Scuola si impegna a favorire l’accoglienza dei genitori e degli alunni. In
concomitanza con l’avvio delle iscrizioni al successivo anno scolastico e quindi
durante il mese di Gennaio, la Scuola organizza uno specifico incontro rivolto alle
famiglie degli alunni che hanno chiesto l’iscrizione alla classe prima. L’incontro è
finalizzato alla presentazione del Piano dell’Offerta Formativa. Nel mese di
Settembre, prima dell’inizio delle lezioni, nella Scuola Elementare si svolge una
riunione per i nuovi iscritti alla presenza del Dirigente Scolastico e dei Docenti di
classe. Nel mese di Ottobre, gli insegnanti di classe prima, qualora sia ritenuto utile,
incontrano nuovamente le famiglie. Durante la prima settimana dell’anno scolastico,
ai familiari degli alunni delle classi prime è consentito l’accesso ai locali scolastici per
accompagnare i minori e per conferire con gli insegnanti. Sono da evitare permanenze
prolungate nelle aule per non ostacolare le iniziative didattiche degli insegnanti
stessi. Per conoscere l’ambiente della Scuola Primaria o Secondaria di 1°grado sono
previste visite, scambi di materiali prodotti ed attività in comune tra insegnanti ed
alunni delle classi “ponte”.
ART. 27
IL COMPORTAMENTO DELL’ALUNNO NELLA SCUOLA PRIMARIA
All’alunno, dopo un adeguato periodo di inserimento nella scuola, è richiesto un
comportamento coerente e rispettoso delle principali norme di convivenza sociale:
deve assumere atteggiamenti controllati, corretti e comportarsi in ogni circostanza in
modo adeguato e con senso di responsabilità. E’ anche necessario che sia ben disposto
ad interagire nel gruppo/classe sezione nel proprio e altrui rispetto.
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Qualora il comportamento dell’alunno non risponda a quanto sopra e evidenzi scarso
rispetto per gli altri, aggressività, atteggiamenti sconvenienti, pericolosi, o di cattivo
esempio in modo incontrollato e persistente, si provvede:
- ad informare la famiglia per richiederne la più ampia collaborazione;
- sentiti i genitori, si ricorre all’intervento della équipe specialistica della
A.S.U.R. n.10 per ottenere informazioni sulla metodologia da adottare per
correggere il comportamento dell’alunno.
Inoltre, poiché ogni alunno ha il diritto di fruire delle strutture; degli arredi e di ogni
altra cosa della Scuola, ha anche il dovere di utilizzare quanto sopra con cura e senza
arrecare danni.
Qualora ciò non avvenga, la famiglia del responsabile è tenuta a risarcire il danno.
ART. 28
EQUILIBRATO PESO DEGLI ZAINI
Gli insegnanti devono facilitare lo sgravio del carico degli zaini degli allievi rendendo
noto l’orario delle attività scolastiche.
I genitori sono tenuti a controllare tali orari (soprattutto se i figli frequentano il primo
ciclo della scuola primaria) per evitare un inutile trasporto di materiale. Gli stessi
sono ugualmente tenuti a controllare gli zaini affinché non vi siano oggetti inutili,
superflui o pericolosi.
ART. 29
COMPITI PER CASA
I compiti per casa possono essere assegnati dagli insegnanti delle classi a T.P. il
venerdì e nei giorni prefestivi. Durante la settimana possono essere assegnati letture e
studio personale di argomenti trattati presenti sui testi in adozione o su altri testi.
Verranno accettate giustificazioni motivate, qualora queste non siano presenti, i
compiti verranno assegnati nuovamente.
ART. 30
MALORI, SINISTRI E SOMMINISTRAZIONE FARMACI
In caso di malori e/o sinistri che riguardino sia gli alunni, sia gli operatori del
servizio scolastico, il soccorso deve essere effettuato in modo repentino telefonando al
servizio 118 per chiedere l’eventuale trasporto in ospedale a mezzo ambulanza.
Gli insegnanti possono somministrare farmaci solo qualora essi siano salvavita. Nel
caso di altri farmaci è necessaria una richiesta scritta da parte dei genitori.
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ART. 31
VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA E
SCUOLA PRIMARIA
Le visite guidate e i viaggi di istruzione (con oneri finanziari per le famiglie), fino
ad un massimo di due in un anno scolastico sono proposti e deliberati dagli
Organi Collegiali competenti nel rispetto delle disposizioni ministeriali e/o
Provveditoriali.
La partecipazione degli alunni è subordinata all’autorizzazione scritta dei genitori
allorquando si rende necessario l’uso di un mezzo di trasporto, anche nell’ambito
del Comune.
Per quanto concerne la partecipazione alle iniziative di cui trattasi dei bambini
della scuola dell’infanzia, data la loro tenera età, si deve assumere
preventivamente il parere dei genitori. Per la Scuola dell’Infanzia, possono
essere previste visite guidate al di fuori del territorio comunale
opportunamente programmate e di particolari rilievo per l’attuazione degli
obiettivi formativi prefissati.
Per esigenze organizzative, le proposte per visite e/o viaggi devono essere
inoltrate al Consiglio di Istituto di norma entro il 15 dicembre di ogni anno. Oltre
tale data è eccezionalmente consentito proporre esclusivamente viaggi da
effettuarsi con il treno, in ogni caso con un anticipo di almeno 2 mesi sulla data
prescelta.
Per quanto concerne gli insegnanti accompagnatori, essi vengono individuati
prioritariamente fra quelli delle classi interessate in rapporto di un docente ogni
15 alunni. Solo in caso di grave e documentato impedimento possono essere
sostituiti con insegnanti di altre classi, preferibilmente parallele, o da altro
personale ATA che ne dia la disponibilità.
La partecipazione dei genitori (nei limiti previsti dalle disposizioni in materia) è
consentita prioritariamente ai genitori di alunni in situazione di handicap e/o che,
su segnalazione degli insegnanti di classe, richiedano particolari attenzioni.
Nel caso di altre disponibilità, gli insegnanti valuteranno l’opportunità.
Per la Scuola dell’Infanzia si prevede una flessibilità di organizzazione delle
compresenze settimanali per permettere alle insegnanti la contemporanea
partecipazione alla visita guidata.
ART. 32
ATTIVITÀ RICREATIVE
Le attività di carattere ricreativo sono di volta in volta proposte dagli Organi
Collegiali competenti ed autorizzate dal Consiglio di Istituto.
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TITOLO VI°
ART. 33
REGOLAMENTO DISCIPLINARE
Il Capo d’Istituto
Visto l’art. 4 del D.P.R. del 24.06.1998 n. 249
Visto l’art. 328 del D.Lgs 297/94
Visto l’art. 21 commi 1, 2 e 13 della L. n° 59/97
Vista la C.M. n. 30 del 15 marzo 2007
Visto il D.P.R. del 21 novembre 2007 n. 235
Acquisto il parere degli studenti ai sensi dell’art. 6 del sopraccitato D.P.R. 249/98
Emana il seguente regolamento.
PRINCIPI GENERALI (commi 1.0 – 1.4)
1.0 - Gli alunni della scuola partecipano al dialogo educativo collaborando ciascuno, secondo
le personali capacità, attitudini e inclinazioni, alla propria crescita umana e culturale.
1.1 -Agli alunni spetta un ruolo attivo nel processo di apprendimento ed il diritto di essere
sostenuti, da parte degli insegnanti, alla partecipazione ed alla responsabilizzazione.
1.2 - Essi hanno uguale diritto a ricevere un insegnamento qualificato, adeguato ai loro bisogni
e rispettoso della loro libertà di espressione, di pensiero, di coscienza, di religione, nel ripudio
di ogni barriera ideologica, sociale e culturale. L’azione educativa tende a valorizzare le
capacità individuali e l’autonomia operativa e persegue obiettivi culturali e formativi mirati
all’acquisizione ed all’evoluzione delle conoscenze ed all’orientamento nelle scelte future e
nell’inserimento nella vita attiva.
1.3 - Agli alunni compete il dovere di partecipare attivamente e correttamente alla vita ed al
lavoro della scuola, di frequentare assiduamente le lezioni, di svolgere diligentemente i
compiti assegnati e di impegnarsi nello studio. Nello stesso tempo hanno diritto ad una
valutazione tempestiva, oggettiva, chiara e trasparente che ne agevoli il processo di
autovalutazione e di autorealizzazione.
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1.4 - Lo “Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”, e successive
modifiche, emanato con D.P.R. 24/06/1998, n. 249 costituisce per tutte le componenti la
comunità scolastica il doveroso punto di riferimento nel quotidiano cammino di vita nella
scuola in quanto “luogo di formazione e di educazione”, quanto “comunità di dialogo, di
ricerca e di esperienza sociale” ed in quanto “percorso di mutua integrazione” basato sul
rispetto reciproco, sulla riservatezza, sulla libertà e sulla responsabilità.
1.5 – Il presente regolamento recepisce tutte le modifiche apportate dal D.P.R. n. 235 del
21 novembre 2007 che modifica gli artt. 4 e 5 del D.P.R. 249 del 24/06/1998 (Statuto
delle studentesse e degli studenti) e introduce l’art. 5bis che prevede la sottoscrizione, tra
scuola-studenti-famiglie, di un Patto Educativo di Corresponsabilità, che dovrà essere
posto all’attenzione e sottoscritto dalle famiglie degli alunni frequentanti l’I.C. “E.
Mattei” di Matelica e scuole collegate. Tale Patto educativo è allegato al presente
regolamento disciplinare.
ART. 34
NORME COMPORTAMENTALI ( commi 1.0 – 2.05)
1.0 - Al suono della prima campanella gli alunni entrano nell’edificio scolastico e raggiungono
le rispettive classi dove sono attesi dall’insegnante della prima ora e al suono della seconda
campanella il portone dovrà essere richiuso. I ritardatari dovranno giustificare il ritardo con il
Capo d’Istituto che avvertirà la famiglia.
1.0.1 - Gli alunni, con un abbigliamento adeguato, devono presentarsi a scuola puliti e
ordinati nella persona e nelle cose, provvisti di tutto il necessario per il regolare svolgimento
delle lezioni, compreso il diario. Non è consentito agli alunni di uscire dall’edificio, dopo
esserci entrati, né è possibile sistematicamente chiedere di telefonare per recuperare materiale
dimenticato. Non è ammesso l’uso del cellulare a scuola.
1.0.2 - In occasione delle comunicazioni scuola-famiglia, gli alunni sono tenuti a riportarle
tempestivamente con la firma di presa visione dei genitori. Le falsificazioni di firma nonché le
alterazioni di qualunque specie apportate a documenti ufficiali daranno luogo a provvedimenti
disciplinari.
1.0.3 - La ricreazione del mattino, (effettuata in classe con la presenza dell’insegnante della
terza ora, seconda per la scuola primaria), e la pausa dopo la mensa (solo scuola primaria)
sono un necessario momento di riposo dalle fatiche scolastiche. Sono pertanto vietati i giochi e
i comportamenti pericolosi (in particolare le corse sfrenate, il lancio di sassi o altri oggetti,
l’aggrapparsi alla rete di recinzione, scendere velocemente le scale).
1.0.4 - Non è consentito trattenersi senza assistenza nelle aule al termine delle lezioni o
durante la pausa mensa. Chi avesse necessità di uscire dall’aula, al cambio della lezione per
utilizzare i servizi igienici, dovrà farne richiesta all’insegnante entrante.
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1.0.5 - Il trasferimento degli alunni nelle aule speciali, nei laboratori ed in palestra avverrà, in
silenzio, sotto la sorveglianza degli insegnanti entranti, ciascuno avrà cura di portare con sé
tutto il materiale occorrente.
1.0.6 - L’accesso ai locali della mensa, la fruizione della stessa, nonché l’accesso e l’uso dei
laboratori e delle aule speciali sono disciplinati da specifiche normative interne.
1.0.7 - L’ammissione in classe dopo uno o più giorni di assenza avviene dietro presentazione
all’insegnante della prima ora di apposita giustificazione firmata da uno dei genitori o da chi
esercita la potestà parentale, obbligatoriamente nel giorno del rientro. L’assenza per
malattia superiore a cinque giorni continuativi, festivi compresi, va giustificata nel libretto
personale e con certificato medico da allegare al giornale di classe.
1.0.8 - Nelle giornate di sciopero dei docenti e del personale non docente, le famiglie
saranno preventivamente informate dello stato di agitazione.
1.0.9 - Per nessun motivo è consentito agli alunni di allontanarsi dall’Istituto senza la richiesta
scritta di uno dei genitori. In ogni caso l’uscita dalla scuola è consentita agli alunni solo se
rilevati da uno dei genitori o da persona conosciuta, dal personale della Scuola, e a tal fine
incaricata con delega scritta.
2.0 - Gli alunni devono mantenere nella scuola un comportamento dignitoso e rispettoso delle
persone e dell’ambiente nei suoi spazi interni ed esterni. In caso di volontario danneggiamento
di attrezzature, suppellettili ed arredi, il Dirigente Scolastico determinerà l’ammontare del
danno da risarcire da parte della famiglia, fatti salvi eventuali provvedimenti disciplinari.
2.0.1 - Non è consentito portare a scuola oggetti, pubblicazioni e materiali vari, soprattutto
se pericolosi, comunque non attinenti alle attività scolastiche. Il divieto deriva dai doveri
sanciti dallo statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. n. 249/1998). Fatti salvi gli
eventuali provvedimenti disciplinari detti materiali potranno essere requisiti dal docente
che ne rileva la presenza e restituiti ai genitori per ciò espressamente convocati.
2.0.1 bis – E’ tollerata la presenza del cellulare, disattivato, riposto nello zaino. Il docente
che ne rileva l’uso può requisirlo, consegnarlo al DS che a sua volta lo riconsegnerà ai
genitori.
2.0.2 - Gli alunni devono fruire dei servizi igienici durante l’intervallo. Durante le ore di
lezione, escluse di norma la prima e la quarta, è consentito agli alunni utilizzare i servizi con
il permesso dell’insegnante. E’ vietato sostare ed oziare nei corridoi e nei servizi igienici.
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2.0.3 - Gli alunni, sia all’entrata che all’uscita non debbono correre nei corridoi e sulle scale.
Al termine delle lezioni, in modo ordinato, sono accompagnati dall’insegnante dell’ultima ora
fino alla porta di ingresso o al cancello.
2.0.4 - Gli alunni devono usare un abbigliamento consono all’ambiente scolastico ed adatto
alle singole attività.
2.0.5 - Gli alunni devono mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi della
vita sociale e scolastica, autocontrollandosi nel comportamento e nel linguaggio, evitando
atteggiamenti maleducati, espressioni volgari e offensive che possono causare disturbo ad un
sereno svolgimento delle attività scolastiche
ART. 35
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI (commi 3.0- 3.7)
3.0 - Le sanzioni disciplinari a carico degli alunni sono quelle previste dal presente
regolamento. L’uso della sanzione, in ogni caso, è ispirato ai fondamentali principi di
giustizia, equità, prudenza ed opportunità pedagogica ed è finalizzato al rafforzamento del
senso di responsabilità individuale e sociale.
3.0.1 - La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno, pertanto, può essere sottoposto a
sanzioni disciplinari senza che ne siano state prima sentite le ragioni. Nessuno può essere
punito per colpe commesse dalla classe di appartenenza.
3.0.2 - Nessuna sanzione disciplinare può influire sulla valutazione del profitto scolastico.
3.0.3 - L’allontanamento dalla scuola è proposto da uno o più docenti della classe con
comunicazione scritta e circostanziata al Dirigente dell’istituto che, trascorso il termine di
cinque giorni successivi convoca il Consiglio di classe competente.
3.0.4 - L’allontanamento dalla scuola, per gravi infrazioni disciplinari, è disposto dal Dirigente
dell’Istituto su conforme parere del Consiglio di Classe.
3.0.5 - In considerazione dell’età degli alunni e delle finalità formative della scuola, nessun
alunno può essere allontanato dalla comunità scolastica per più di 5 giorni consecutivi e per
più di quindici giorni complessivi nel corso dell’anno scolastico.
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3.0.6 - Chiunque venga a conoscenza di fatti rilevanti sotto il profilo disciplinare che
avvengano non sotto la diretta osservazione del personale docente è tenuto a darne
comunicazione scritta al Dirigente Scolastico che ne curerà l’istruttoria personalmente o a
mezzo di suo delegato e, a seconda della gravità del fatto, comminerà la sanzione o sottoporrà
il caso al Consiglio di classe per i provvedimenti disciplinari di competenza ( lett. D,E,F, e G
del successivo art. 36)
3.0.7 - Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame, anche
da parte di candidati esterni, sono stabilite dalla Commissione d’esame e comunicate al
Dirigente dell’Istituto.
ART. 36
TIPOLOGIA DEI PROVVEDIMENTI (commi 4.0 – 4.3)
4.0 - Le punizioni disciplinari, correlate al mancato rispetto dei doveri degli alunni e adottate a
seconda della gravità della mancanza, sono così stabilite:
a) L’ammonizione personale.
La punizione viene inflitta dall’insegnante di classe in servizio ed annotata sul diario
personale dell’alunno per mancanze di lieve entità nei confronti dei compagni o del
personale della scuola e/o per negligenze nell’assolvimento dei doveri scolastici. Essa,
pertanto, si configura essenzialmente come comunicazione alla famiglia.
b) Ammonizione in classe.
La punizione viene inflitta dall’insegnante di classe in servizio, sentite le giustificazioni a
discolpa dell’alunno ed annotata sul giornale della classe. Dopo tre ammonizioni scritte
sarà inviata comunicazione alla famiglia. L’ammonizione in classe viene inflitta per la
reiterazione di mancanze e negligenze di cui alla precedente lettera a).
c) Allontanamento dalla lezione.
L’allontanamento dalla lezione, in considerazione dell’età degli alunni e delle
responsabilità che comporta, costituisce misura del tutto eccezionale che il docente assume
qualora rilevi che il comportamento dell’alunno rappresenta un concreto impedimento allo
svolgimento dell’attività didattica. In tale evenienza l’alunno allontanato deve poter essere
affidato, per la vigilanza, su disposizione del Dirigente Scolastico, ad altro insegnante a
disposizione o al personale collaboratore scolastico in servizio. Il tempo di
allontanamento è commisurato alla gravità del comportamento e non può eccedere i
15 minuti. La punizione inflitta va annotata nel giornale di classe e comunicata alla
famiglia.
d) Allontanamento dalle lezioni per 1 giorno.
Il provvedimento di allontanamento dalle lezioni per 1 giorno è disposto dal Dirigente
Scolastico su conforme parere del Consiglio di classe, nei casi e con la procedura prevista
dal successivo punto e). Esso consiste nell’obbligo da parte dell’alunno punito di essere
presente a scuola e fuori dalla classe di appartenenza per essere impegnato in attività
differenziate, vertenti anche sulla riflessione del comportamento anomalo che ha dato
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luogo al provvedimento. Il provvedimento dovrà indicare il nominativo dei docenti a cui
l’alunno viene affidato.
e) Allontanamento dalla scuola.
L’allontanamento dalla scuola, fino ad un massimo di quindici giorni, è proposto da uno
o più docenti con comunicazione scritta e circostanziata al Dirigente dell’Istituto che,
decorso il termine di cinque giorni successivi e sentite le ragioni dell’alunno
eventualmente assistito da uno dei genitori, convoca il Consiglio di classe competente.
Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l’allontanamento dalla comunità
scolastica per un periodo superiore a quindici giorni e quelle che implicano
l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo
del corso di studi sono adottate dal consiglio d’istituto.
L’allontanamento dalla scuola, da valutarsi anche in relazione alla situazione personale
dell’alunno, può essere proposto in presenza di:
• Rifiuto sistematico ad assolvere i propri impegni scolastici, dopo che siano stati esperiti
inutilmente gli altri tentativi previsti alle lettere a) e b);
• Gravi mancanze di rispetto, comprese le minacce nei confronti del Dirigente
dell’Istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei compagni;
• Volontario danneggiamento o furto di materiali, sussidi didattici ed attrezzature della
scuola o dei compagni;
• Rifiuto ad ottemperare alle disposizioni organizzative, funzionali e regolamentari per la
tutela dell’incolumità personale ed altrui.
• Violazione della dignità e del rispetto della persona umana o pericolo per
l’incolumità delle persone.
• Atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da
ingenerare un elevato allarme sociale.
4.0.1 - Il Dirigente dell’Istituto può adottare le punizioni disciplinari di cui alle lettere a) b) e
c) nel rispetto delle procedure e dei limiti stabiliti dal presente regolamento. A tali
provvedimenti può essere inoltrato ricorso, entro quindici giorni dalla comunicazione della
loro irrogazione, al Comitato di garanzia già in passato istituito in questo Istituto.
4.0.2 - Il presente regolamento, sarà consegnato a tutto il personale della Scuola e a tutti gli
alunni per l’anno scolastico 20016/2017; soltanto all’atto dell’iscrizione negli anni successivi,
fatte salve le modifiche all’ordinamento che saranno introdotte con la riforma dei cicli
scolastici.
4.0.3 - Il Regolamento d’Istituto è in vigore dall’ 8 aprile 2007
4.0.4 - il regolamento è stato integrato, in data 19 febbraio 2008, con le modifiche dello
Statuto delle Studentesse e dello Studente emanate con DPR 21 novembre 2007 , n.235 .
4.0.5 – il presente regolamento è stato aggiornato in data 7 gennaio 2016.
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ART. 37
MANCANZE E SANZIONI DISCIPLINARI
GLI STUDENTI SONO TENUTI A FREQUENTARE REGOLARMENTE LE LEZIONI E AD ASSOLVERE
GLI OBBLIGHI DI STUDIO
-
Ritardi
Oggetto
Ritardi ripetuti senza giustificazione
Descrizione
Azione e provvedimenti
Dopo alcuni ritardi consecutivi non
giustificati convocazione genitori
-
Lavori a casa
Mancata esecuzione
Sanzioni decise dai docenti
-
Alterazione documenti
scolastici
Falsificazione firme, valutazioni…
1a volta: richiesta di certificazione
della firma da parte dei genitori;
2a volta: sospensione dalle lezioni
GLI STUDENTI SONO TENUTI AD AVERE , NEI CONFRONTI DEL CAPO DI ISTITUTO, DEI DOCENTI, DI TUTTO IL
PERSONALE DELLA SCUOLA E DEI LORO COMPAGNI LO STESSO RISPETTO (ANCHE FORMALE) CHE CHIEDONO A
SE STESSI
Oggetto
Descrizione
Azione e provvedimenti
Comunicazione scritta alla famiglia
Educazione al senso civico
Uso di linguaggio volgare
Richiamo scritto sul registro di
Insulti e offese a persone
classe
Atti di violenza fisica (calci, spinte,
sgambetti…) o psicologica (costrizioni, Sanzioni decise dal Consiglio di
classe (compiti aggiuntivi,
condizionamenti…)
sospensione dall’intervallo;
esclusione da uscite didattiche,
spettacoli, gite…)
convocazione dei genitori
sospensione dalle lezioni ( nei casi
gravi e recidivi)
Uso del cellulare durante l’attività
didattica
ritiro del cellulare e restituzione ai
genitori espressamente convocati
GLI STUDENTI SONO TENUTI A OSSERVARE LE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E DI SICUREZZA DETTATE DAL
REGOLAMENTO DELLA SCUOLA
Oggetto
Sicurezza
Descrizione
Uscite non autorizzate
Giochi e scherzi pericolosi
Azione e provvedimenti
Comunicazione scritta alla famiglia
Richiamo scritto sul registro di
classe
Sanzioni decise dal Consiglio di
Classe (compiti aggiuntivi,
sospensione dall’intervallo;
esclusione da uscite didattiche,
spettacoli, gite…)
sospensione dalle lezioni ( nei casi
gravi e recidivi)
GLI STUDENTI SONO TENUTI A FREQUENTARE REGOLARMENTE LE LEZIONI E AD ASSOLVERE GLI OBBLIGHI DI STUDIO
Oggetto
Rispetto strutture/attrezzature
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Descrizione
Danneggiamenti - vandalismi
Azione e provvedimenti
Comunicazione scritta alla famiglia
Richiamo scritto sul registro di
classe
Sanzioni decise del Consiglio di
Classe. Convocazione dei genitori
Sospensione dalle lezioni (nei casi
gravi e recidivi)
Ripristino – riparazione degli
oggetti danneggiati
Risarcimento del danno pecuniario
ART. 38
REGOLAMENTO DELL’ORGANO DI GARANZIA
§ - FINALITA’ E COMPITI
1.
L’Organo di Garanzia si basa sul principio per cui la scuola è una comunità,
all’interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di
trovare una strada adeguata per una serena convivenza attraverso una
corretta applicazione delle norme.
2.
Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle
studentesse, sono:
a) prevenire ed affrontare tutti i problemi e i conflitti che possano
emergere nel rapporto tra studenti ed insegnanti e in merito
all’applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione
b) esaminare i ricorsi presentati dai Genitori degli Studenti o di chi
esercita la Patria Potestà in seguito all’irrogazione di una sanzione
disciplinare a norma del regolamento di disciplina.
3.
Il funzionamento dell’O .G. è ispirato a principi di collaborazione tra
scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio
vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti o viceversa.
§ - COMPOSIZIONE
1.
L’Organo di Garanzia, nominato dal Consiglio di Istituto, è composto da:
a) Il Dirigente Scolastico o un suo delegato, che lo presiede
b) Due rappresentanti eletti dai genitori
c)
Un docente designato dal consiglio d’istituto.
I componenti dell’ O. G . restano in carica per un periodo di tempo
corrispondente alla durata del Consiglio d’Istituto.
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§ - RICORSI
PER LE SANZIONI DISCIPLINARI
1. Il ricorso avverso ad una delle sanzioni disciplinari che preveda la sospensione
dalle lezioni deve essere presentato entro quindici giorni dalla
comunicazione della loro irrogazione, da uno dei genitori o da chi esercita la
patria potestà mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell’O. G. in
cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti al fatto.
2. Ricevuto il ricorso, il Presidente o personalmente o nominando un componente
istruttore, provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le
memorie del docente che propone la sanzione, dell’alunno, della famiglia, del
Consiglio di classe, del Dirigente Scolastico o di chi sia stato coinvolto o citato.
3. L’organo si riunisce entro 15 giorni dalla data di presentazione del ricorso e
alla seduta chiama a partecipare lo studente a cui è stata comminata la
sanzione e uno dei suoi Genitori o colui che ne esercita la Patria potestà
4. L’organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo
sempre allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola.
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ART. 39
Regolamento viaggi di istruzione e visite guidate
Criteri generali per la progettazione.
1. Le mete dei viaggi di istruzione e delle visite guidate devono essere
correlate alla programmazione didattico educativa dei docenti
proponenti e del Consiglio di Classe.
2. Tutte le proposte devono essere presentate da uno o più docenti della
Classe al Consiglio di Classe. Il Coordinatore del C.d.C. presenta entro
Novembre le richieste di gite e visite d’istruzione alla figura
responsabile dei viaggi, che lavoro sulle proposte.
3. Il Coordinatore di classe si assume l'onere di seguire, insieme alla figura
responsabile dei viaggi e tramite il Responsabile Amministrativo e/o
Segreteria Amministrativa, l'organizzazione dei viaggi di istruzione e
delle visite guidate, consegnando le circolari per i genitori e ritirando le
quote.
4. Ciascuna classe dell’istituto può svolgere nel corso dell'anno scolastico
non più di una visita guidata e un viaggio di istruzione.
5. La durata massima dei viaggi di istruzione è così fissata:
a. un giorno di attività didattica per la Scuola dell’Infanzia, per la
Primaria e per le classi Prime e Seconde della Secondaria di I
grado;
b. quattro giorni di attività didattica per le classi Terze della scuola
Secondaria di I grado;
c. è possibile effettuare gite di due giorni per le classi Seconde della
Secondaria su richiesta unanime del C.d.C. e per particolari
progetti;
d. è possibile inoltre aderire a particolari manifestazioni di carattere
culturale in ambito Regionale.
6. Ai viaggi di istruzione è necessaria la partecipazione di almeno i 2/3
della classe. Gli studenti della Secondaria di I grado non partecipanti ai
viaggi di istruzione devono frequentare il normale orario delle lezioni.
7. Alle visite guidate è obbligatoria la partecipazione dell'intera classe
(salvo gli assenti della giornata).
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8. L'eventuale assenza dello studente nel giorno della visita guidata deve
essere giustificata.
9. Il Consiglio di classe valuta la partecipazione o meno ai viaggi di
istruzione degli studenti che hanno avuto provvedimenti disciplinari o
che abbiano conseguito, nello scrutinio del primo quadrimestre o nello
scrutinio del primo trimestre (nel caso di anno scolastico diviso in
trimestri) una votazione di condotta insufficiente oppure che mostrino
un comportamento caratterizzato da mancanza di autocontrollo tale da
mettere a rischio la propria e altrui sicurezza. Il numero degli studenti
non ammessi sarà sottratto al totale utilizzato per il computo dei due
terzi di cui al comma 6 del presente regolamento.
Criteri organizzativi
10. Fase iniziale: nei Cd.C di Ottobre – Novembre, coerentemente con la
programmazione educativa e didattica di una o più discipline, i docente
formulano una scelta sia dei viaggi di istruzione, sia delle visite guidate
nelle loro linee generali, indicando chiaramente:
a. Meta e programma di massima;
b. Disponibilità dei Docenti accompagnatori ed eventuali sostituti;
c. Classe/i interessata/e
d. Obiettivi educativi e didattici di massima;
e. Modalità di trasporto( treno, pullman, ecc.);
f. Segnalazione di eventuali visite a musei o altro per cui occorre
una prenotazione;
g. Eventuali servizi supplementari richiesti.
11. La figura responsabile dei viaggi di istruzione e visite guidate,
coadiuvata dalla Segreteria Amministrativa, procede alla richiesta dei
preventivi. Ricevuti i preventivi si farà carico di valutarne la congruità e
di indicare al Consiglio di Istituto quale tra i preventivi meglio risponda
sia all’economicità, sia alle altre esigenze specifiche. Verranno
privilegiati viaggi a costo contenuto per consentire una maggiore
partecipazione da parte degli studenti.
12. Il Consiglio di Istituto, valutate le proposte, delibera, in base ai criteri di
competenza, l’effettuazione del viaggio e l’Agenzia cui affidarne
l’organizzazione. Qualora ritenga di non aderire alla proposta dei
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docenti, fornisce motivazione di tale delibera. Il Consiglio delibera
anche l’eventuale contributo a carico dell’Istituto.
13. I Coordinatori di classe si faranno carico di ritirare le
adesioni/autorizzazioni degli studenti alla partecipazione ai viaggi e
visite programmati per la loro classe e le quote corrispondenti e le
consegneranno alla Segreteria Amministrativa, che provvederà a
fornire l’elenco nominativo degli studenti partecipanti.
ACCOMPAGNATORI
14. I docenti accompagnatori sono in numero di uno ogni quindici
studenti ed assumono la responsabilità di cui all'articolo 2048 del
Codice Civile ("culpa in vigilando"), ad eccezione di un unico gruppo
di quindici che necessita di due accompagnatori.
15. I coordinatori di classe (o i docenti accompagnatori) prima della
partenza (almeno una settimana prima) consegnano agli studenti,
perché lo trasmettano alle famiglie, un foglio indicante l’itinerario
dettagliato giorno per giorno, contenente:
16. l'ora di partenza;
17. il punto di ritrovo;
18. l'ubicazione e il numero di telefono dell'albergo;
19. l'ora prevista per il rientro;
20. le regole di comportamento che gli studenti devono seguire durante il
viaggio e gli eventuali provvedimenti disciplinari.
ART. 40
REGOLE DI COMPORTAMENTO PER GLI STUDENTI DA
OSSERVARE DURANTE IL VIAGGIO
Non dimenticare di portare con sé un valido documento di identità
(obbligatorio per legge a partire dal quindicesimo anno di età).
Assicurarsi, se del caso, che sia valido per l'espatrio.
Portare con sé il libretto sanitario o fotocopia dello stesso.
Portare sempre con sé copia del programma e recapito dell'albergo.
Non allontanarsi per nessun motivo dal gruppo senza esplicita
autorizzazione degli accompagnatori (anche i maggiorenni!) ed essere
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puntuali agli appuntamenti di inizio giornata ed a quelli eventuali nel
corso della giornata.
Rispettare le persone, le cose e le abitudini dell'ambiente in cui ci si
trova è indice di civiltà e premessa per un positivo rapporto con gli
altri.
Dopo il rientro in albergo, evitare di spostarsi dalla camera assegnata e
di turbare in qualunque modo il diritto alla quiete degli altri ospiti.
Rispettare gli orari del proprio e dell'altrui riposo, evitare di porsi in
situazione di stanchezza per il giorno dopo, per non perdere la
possibilità di fruire al massimo delle opportunità culturali ed umane
offerte dal viaggio.
E' severamente vietato introdurre nelle stanze bevande alcoliche ed
oggetti nocivi o pericolosi a qualunque titolo.
Mantenere nei confronti dei vari prestatori di servizi (personale degli
alberghi, autisti, guide….) un comportamento corretto e rispettoso
dell'altrui lavoro: evitare comportamenti chiassosi od esibizionistici.
Tenere presente che eventuali danni arrecati a persone o cose saranno
addebitate al responsabile, se individuato o all'intero gruppo in caso
diverso. Non sottovalutare neanche il danno di immagine che incidenti
di questo tipo arrecano alla Scuola e agli studenti che ne fanno parte.
In caso di gravi inosservanze delle regole gli accompagnatori
valuteranno il diritto dello studente alla prosecuzione del viaggio di
istruzione e, dopo tempestiva comunicazione alla famiglia, ne verrà
immediatamente predisposto il rientro. Le spese di tale rientro saranno
a totale carico della famiglia che si assumerà, inoltre, l'onere
organizzativo del rientro stesso.
Le presenti regole non sono intese a "guastare la festa" ma anzi a
consentire che il viaggio si svolga nel modo più sereno e gratificante
possibile: si chiede quindi agli studenti di collaborare spontaneamente
alla loro osservanza, evitando ai Docenti accompagnatori di dover far
valere la loro autorità per ottenere ciò che dovrebbe essere naturale
attendersi dagli stessi.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
( Prof. Antonio Trecciola)
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IL PRESIDENTE DEL C.D.I.
( Sig. Carradori Guido)
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Regolamento di Istituto - Istituto Comprensivo "E.Mattei"