ISTITUTO COMPRENSIVO “E. MATTEI” - MATELICA REGOLAMENTO D’ISTITUTO INDICE pagina 3 pagina 4 pagina 6 pagina 7 pagina 9 pagina 15 pagina 24 TITOLO I - Il Consiglio d’Istituto art. 1 - funzioni e competenze del C.I. art. 2 – diritti dei membri del C.I. art. 3 - consultazione degli organi e delle assemblee TITOLO II – I lavori del Consiglio d’Istituto art. 4 - Convocazione del C.I. art. 5 inviti di partecipazione alle riunioni art. 6 - elezione del presidente e del vice presidente del C.I. art. 7 - elezione della G.E. TITOLO III – Organi del Consiglio di Istituto art. 8 - funzionamento degli organi collegiali art. 9 - commissioni del consiglio TITOLO IV – Uso degli edifici e delle attrezzature scolastiche art. 11 – funzionamento delle biblioteche art. 12 – vigilanza sugli alunni art. 13 – compiti di vigilanza del personale ausiliario art. 14 – ingresso dei genitori a scuola art. 15 – divieto di accesso agli estranei a scuola TITOLO V – Regolamento per il funzionamento della scuola art. 16 – programmazione delle attività degli organi collegiali art. 17 – svolgimento coordinato delle attività degli O.C. art. 18 – convocazione degli organi collegiali art. 19 – programmazione e coordinamento delle attività O.C. art. 20 – criteri sulla formazione di sezioni della scuola infanzia art. 21 - criteri sulla formazione di classi della scuola primaria art. 22 - criteri sulla formazione di classi della scuola sec. di 1° grado art. 23 – inserimento alunni extra-comunitari - portatori di handicap art. 24 – assegnazione docenti alle classi della scuola primaria art. 25 – accoglienza – scuola dell’infanzia art. 26 – accoglienza – scuola primaria art. 27 – il comportamento dell’alunno nella scuola primaria art. 28 – equilibrato peso degli zaini art. 29 – compiti per casa art. 30 – malori-sinistri e somministrazione farmaci art. 31 – visite guidate nella scuola infanzia e primaria art. 32 – attività ricreative TITOLO VI – Regolamento disciplinare art. 33 – principi generali art. 34 – norme comportamentali art. 35 – provvedimenti disciplinari art. 36 – tipologie dei provvedimenti art. 37 – mancanze e sanzioni disciplinari art. 38 – regolamento dell’organo di garanzia TITOLO VII – Regolamento viaggi di istruzione e visite guidate art. 39 – criteri generali – criteri organizzativi – accompagnatori art. 40 – regole di comportamento da osservare durante il viaggio 2 IL CONSIGLIO DI ISTITUTO TITOLO I° ART. 1 FUNZIONI E COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO Il Consiglio di Istituto, fatte salve le competenze della dirigenza, del Collegio dei Docenti e dagli altri organismi previsti dai Decreti Delegati, ha la responsabilità generale per quanto concerne l’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività della scuola. Il C. I. ha il diritto di iniziativa ed il potere deliberante, secondo le modalità stabilite dalla legge, in tutte le materie indicate negli articoli 6 e 25 del DPR 416/74. Spetta al C. I. l’esercizio di tutti i diritti e di tutti i poteri che gli sono attribuiti, a qualsiasi titolo, dalla legislazione scolastica vigente. ART. 2 DIRITTI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO I membri del C. I. possono, durante l’orario di servizio, accedere agli uffici di segreteria per avere tutte le informazioni ed ottenere copia degli atti relativi alle materie di competenza del Consiglio e della Giunta Esecutiva. I consiglieri hanno diritto di libero accesso nei locali della scuola, durante il normale orario di servizio, per motivi inerenti allo svolgimento delle loro funzioni. Ogni consigliere, nello svolgimento delle sue funzioni, può chiedere ai presidenti del Consiglio e della Giunta informazioni e spiegazioni sulla esecuzione delle deliberazioni validamente adottate. I consiglieri, oltre alle attribuzioni indicate dalla legge e dal presente regolamento, possono presentare al Consiglio interrogazioni, mozioni, ordini del giorno su argomenti concernenti i diversi aspetti della vita della scuola e su quei fatti ed avvenimenti sui quali si ritiene opportuna una autonoma presa di posizione del Consiglio. ART. 3 CONSULTAZIONE DEGLI ORGANI E DELLE ASSEMBLEE Il Consiglio di Istituto, prima di deliberare su importanti questioni (il regolamento interno e sue modifiche, bilancio preventivo, parere sull’andamento didattico e amministrativo, aspetti finanziari ed organizzativi generali del Progetto di Istituto, ecc.) allo scopo di garantire concretamente la più ampia partecipazione alla gestione della scuola, potrà procedere, ogni qual volta ne ravvisi l’opportunità, alla consultazione, anche attraverso riunioni congiunte, degli altri organi esistenti nell’Istituto (consigli di classe, collegio dei docenti, assemblee dei genitori e del personale non docente). La consultazione avverrà 3 secondo le modalità che, di volta in volta, saranno stabilite dalla Giunta Esecutiva anche sulla base delle eventuali proposte avanzate dagli organismi interessati. LAVORI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO TITOLO II° ART. 4 CONVOCAZIONE Il Consiglio di Istituto è convocato dal suo Presidente, sentita la Giunta Esecutiva, ogni qualvolta lo ritenga opportuno e comunque, in seduta ordinaria, durante l’anno scolastico, escluse le vacanze estive, per l’approvazione del Programma Annuale e del Conto Consuntivo. Il Consiglio deve essere obbligatoriamente convocato quando ciò sia stato stabilito dal Consiglio stesso e ogni qualvolta ne venga fatta richiesta dalla Giunta Esecutiva, dal Dirigente o da almeno cinque membri componenti il Consiglio. Il Consiglio può essere inoltre convocato su motivata richiesta presentata da un Consiglio di classe, dal Collegio dei docenti, dall’Assemblea dei genitori e da quella del personale non docente. Il Consiglio, infine, è convocato quando ne venga fatta richiesta dall’Ufficio Scolastico Provinciale ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. n. 416/74 comma 6°. La richiesta di riunione del Consiglio deve indicare la data, l’ora e l’ordine del giorno. E’ facoltà del Presidente, sentiti i richiedenti, di anticipare o rinviare la convocazione, la quale, in ogni caso non può essere dilazionata oltre dieci giorni il termine indicato. ART. 5 INVITI DI PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO Il Consiglio di Istituto può deliberare di invitare a partecipare alle proprie riunioni, con facoltà di parola, rappresentanti della provincia, dei comuni interessati, dei loro organi di decentramento democratico, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti o autonomi operanti nel territorio, al fine di approfondire l’esame dei problemi, riguardanti la vita e il funzionamento della scuola che interessino anche le comunità locali o le componenti sociali e sindacali operanti nelle comunità stesse. Analogo invito può essere rivolto ai rappresentanti degli altri Consigli di Circolo e di Istituto e a quelli del Consiglio Scolastico distrettuale nel cui territorio il Circolo si trova. Il Consiglio può decidere di invitare i rappresentanti degli organi indicati nel presente articolo anche quando ne venga fatta motivata richiesta al Consiglio da coloro che, ai sensi dell’art. 14 del regolamento, possono richiedere la convocazione del Consiglio di Istituto. Il Presidente del Consiglio, in tutti i casi, provvede direttamente alla trasmissione degli inviti di partecipazione avvalendosi, dei servizi di segreteria della scuola. Il Consiglio, con propria delibera, può stabilire di sentire, a titolo consultivo, oltre ai rappresentanti degli organi di cui all’art. 3 del regolamento e a quello indicati nel presente articolo, tutti coloro che, anche operando all’esterno della scuola, siano in grado di apportare un qualificante e specifico contributo all’esame degli argomenti oggetto di trattazione da parte del Consiglio. 4 ART. 6 ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE DEL C. I. Nella prima seduta, il Consiglio è presieduto dal membro più anziano della componente genitori ed elegge, tra gli stessi rappresentanti, il proprio presidente. L’elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio. E’ considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta di voti rapportata al numero dei componenti del consiglio. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica. A parità di voti, la votazione va ripetuta fino a quando uno dei candidati non abbia ottenuto la maggioranza relativa. Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un vicepresidente, da scegliere, anch’esso fra i membri della componente genitori, con le stesse modalità previste per l’elezione del Presidente. In assenza del Presidente e del Vicepresidente la presidenza spetta al genitore più anziano presente alla seduta. ART. 7 ELEZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA Nella 1^ seduta, dopo l’elezione del Presidente e del Vicepresidente, il Consiglio elegge, con distinte votazioni, i membri della Giunta Esecutiva uno per la componente docenti e due per la componente genitori. L’elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati per la componente docente tutti i docenti membri del consiglio, per la componente genitori tutti i genitori membri del consiglio. Per la votazione dei membri per la componente genitori possono essere espresse n. 2 preferenze. Sono considerati eletti i genitori che abbiano ottenuto il maggior numero dei voti. Per la votazione del membro per la componente docente può essere espressa una sola preferenza. E’ considerato eletto il docente che abbia ottenuto il maggior numero dei voti. In caso di parità di voti fra più membri del Consiglio della stessa componente si procederà a successive votazioni fino a quando uno dei candidati non avrà ottenuto la maggioranza relativa. Se dopo tre votazioni perdurasse ancora lo stato di parità il componente della Giunta, verrà scelto per sorteggio, fra i candidati che hanno ottenuto lo stesso numero di voti nell’ultima delle tre votazioni. Della Giunta Esecutiva fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede, la D.S.G.A. anche con funzioni di segretario e l’unico Consigliere della Componente A.T.A. 5 ORGANI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO TITOLO III° ART. 8 FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI Per quanto riguarda: 1. le disposizioni generali sul funzionamento degli organi collegiali; 2. la programmazione delle attività degli organi collegiali; 3. lo svolgimento coordinato dell’attività degli organi collegiali; 4. le elezioni contemporanee di organi di durata annuale; 5. la convocazione del consiglio di classe; 6. la programmazione 7. la convocazione del Collegio dei Docenti; 8. la programmazione ed il coordinamento del Collegio dei Docenti; 9. la prima convocazione del Consiglio di Istituto; 10.la relazione annuale del Consiglio di Istituto; 11.la pubblicità degli atti del Consiglio di Istituto; 12.la convocazione del Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti. Il presente regolamento fa propri gli articoli 1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,13,15, del regolamento tipo per il funzionamento dei Circoli Didattici e degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica ( C.M. 16.4.1975, n.105, prot. 1242). ART. 9 COMMISSIONI DEL CONSIGLIO Il Consiglio può costituire delle commissioni per i settori e le materie di sua competenza. Le Commissioni hanno l’incarico di svolgere indagini e ricerche e di elaborare orientamenti, indicazioni e proposte operative da sottoporre all’esame del Consiglio per eventuali deliberazioni. Tutte le componenti presenti in Consiglio debbono essere rappresentate all’interno delle singole Commissioni. Spetta al Consiglio determinare la composizione e il numero delle Commissioni, le loro competenze e specifiche attribuzioni. Ogni Commissione elegge il proprio presidente ed organizza, in base agli orientamenti ed alle direttive stabilite dal Consiglio, il proprio programma e il calendario di lavoro utilizzando i mezzi ritenuti più idonei allo scopo. Il coordinamento organizzativo tra le varie commissioni è affidato alla Giunta Esecutiva. 6 TITOLO IV° ART. 10 USO DEGLI EDIFICI E DELLE ATTREZZATURE SCOLASTICHE L’uso dei cortili, dei parcheggi, degli spazi verdi, delle strutture all’aperto per lo svolgimento delle attività ludiche e ginnico - sportive, di tutti gli altri servizi ed attrezzature scolastiche viene programmato dall’ufficio di dirigenza sulla base dei criteri generali indicati dal Consiglio di Istituto, sentito il Collegio dei Docenti. Il Consiglio consente l’uso delle attrezzature della scuola, da parte di altre scuole che ne facciano richiesta per lo svolgimento di attività didattiche, culturali, sportive, integrative, ecc., nel rispetto della programmazione di istituto. Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati, in orario extra curricolare, per attività che concorrano a realizzare la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile; i Comuni hanno facoltà di disporre la temporanea concessione, previo assenso del Consiglio di Istituto nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 517/77 e dal Regolamento emanato dal Consiglio Scolastico Provinciale. Il Consiglio, nei casi di cui al comma precedente del presente articolo, accompagna il suo assenso o il suo rifiuto con una relazione sui motivi di ordine generale e socio - scolastico che lo hanno indotto ad accettare o respingere le singole richieste avanzate dagli aventi diritto. ART. 11 FUNZIONAMENTO DELLE BIBLIOTECHE Il funzionamento delle biblioteche sarà disciplinato da criteri generali, sentito il Collegio dei Docenti, in modo da assicurare: • l’accesso da parte dei docenti, dei genitori e degli alunni anche, nei limiti del possibile, nelle ore pomeridiane; • modalità di accesso al prestito e alla consultazione; • la partecipazione più ampia delle diverse componenti scolastiche alla scelta ed all’aggiornamento delle dotazioni librarie ed al loro acquisto. Il Dirigente Scolastico affiderà l’incarico di addetto alle biblioteche a due docenti (per la sede di Matelica e per la sede associata di Esanatoglia). ART. 12 VIGILANZA SUGLI ALUNNI La vigilanza degli alunni entrati in aula compete ai docenti a partire da 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni fino all’uscita degli alunni dalla scuola. Gli insegnanti sono responsabili della vigilanza degli alunni durante l’intero svolgimento delle lezioni. Prima dell’assunzione del compito di vigilanza da parte dei docenti, sia che gli alunni sostino nell’atrio esterno della scuola che in quello interno, la responsabilità spetta ai genitori 7 o a chi ne fa le veci, mentre al personale ausiliario spetta soltanto nella misura in cui qualsiasi cittadino è tenuto ad intervenire perché siano evitati eventi che possano produrre danno alle persone e alle cose di proprietà comune. ART. 13 COMPITI DI VIGILANZA DEL PERSONALE AUSILIARIO Il personale ausiliario collabora con gli insegnanti alla vigilanza degli alunni durante la loro permanenza all’interno dell’edificio scolastico, negli spazi esterni di pertinenza e, quando è previsto, nel caso di uscite programmate (visite guidate, viaggi di istruzione, giochi della gioventù, ecc.). In particolare è tenuto ad assolvere al dovere della vigilanza nel caso di momentanea assenza dell’insegnante e nel caso di uscita temporanea degli alunni dalla classe. ART. 14 INGRESSO DEI GENITORI A SCUOLA L’ingresso dei genitori a scuola durante l’orario di svolgimento delle lezioni è consentito per accedere agli uffici di segreteria, per conferire con il Dirigente Scolastico e con i docenti durante il loro orario di ricevimento. I colloqui con i genitori degli alunni hanno termine, di norma un mese prima della data fissata per la fine delle lezioni. E’, inoltre, consentito, previa autorizzazione del D.S., anche per brevi comunicazioni ai figli purché queste rivestano carattere di urgenza. Al di fuori dell’orario delle lezioni i genitori possono venire a scuola per partecipare alle riunioni e alle assemblee programmate secondo le disposizioni attualmente in vigore e previste, in particolare, dal D.P.R. 416/74. ART. 15 DIVIETO DI INGRESSO DEGLI ESTRANEI A SCUOLA Gli insegnanti e i non docenti, durante l’orario delle lezioni e quello di servizio non possono ricevere estranei nella scuola. Tale divieto viene a cessare soltanto in presenza di situazioni particolari e su autorizzazione del dirigente. 8 REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I°GRADO TITOLO V° ART. 16 PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ DEGLI ORGANI COLLEGIALI (C.Intersezione/C.Interclasse/C.Classe) Ciascuno degli Organi Collegiali programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di coordinare, nei limiti del possibile, lo svolgimento delle attività stesse. ART. 17 SVOLGIMENTO COORDINATO DELLE ATTIVITA’ DEGLI ORGANI COLLEGIALI Ciascun Organo Collegiale opera in forma coordinata con gli altri organi che esercitano competenze parallele, ma con rilevanza diversa, in determinate materie. Ai fini di cui al precedente comma si considerano anche le competenze, in materia definite, di un determinato Organo quando il loro esercizio costituisca presupposto necessario o opportuno per l’esercizio delle competenze di altro Organo Collegiale. ART. 18 CONVOCAZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI I Consigli di Interclasse e di Intersezione sono convocati dal Dirigente Scolastico di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata dalla maggioranza dei loro membri. Escluso dal computo il Presidente. I Consigli si riuniscono almeno una volta ogni due mesi e, in via straordinaria, ogni volta che se ne ravvisi la necessità. ART. 19 PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA’ DEGLI ORGANI COLLEGIALI Le riunioni dei Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe devono essere programmati secondo i criteri stabiliti dall’art. 16 e coordinate con quelle degli altri Organi secondo i criteri stabiliti dall’art. 17. 9 ART. 20 CRITERI DI FORMAZIONE DELLE SEZIONI DI SCUOLA DELL’INFANZIA Nella Scuola dell’Infanzia plurisezionale si formano, per quanto possibile, sezioni omogenee per età. Dove ciò non è possibile si formano sezioni disomogenee raggruppando i bambini per fasce d’età vicine tra loro (2 anni e ½ con i 3; 4 anni con i 5) rispettando il criterio di continuità con l’insegnante. In ultima ipotesi si formano sezioni miste composte da alunni delle varie fasce d’età. Nelle sezioni disomogenee il numero dei bambini uscenti viene reintegrato tenendo presente il principio che in tre anni la sezione deve ritornare omogenea. (I bambini di 5 anni: tutti nella stessa sezione). Per la formazione di sezioni disomogenee si tiene conto anche del mese di nascita dei bambini, in modo da mettere insieme quelli più vicini per età. Parimenti si tiene conto del sesso in modo che non si verifichino situazioni di forte squilibrio. Eventuali bambini stranieri, sono divisi equamente nelle varie sezioni. In caso di inserimenti in corso d’anno, i bambini sono assegnati alla sezione corrispondente all’età. Qualora ciò non fosse possibile, vengono assegnati alla sezione ove c’è posto. Nel caso di più iscritti portatori di handicap, gli stessi sono equamente distribuiti nel rispetto della normativa vigente. ART. 21 CRITERI SULLA FORMAZIONE DELLE PRIME CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA Gli alunni provenienti dalla Scuola dell’Infanzia sono equamente divisi da un’apposita commissione, costituita dal Dirigente scolastico, dai Docenti della Scuola Elementare e dell’Infanzia, in base agli elementi forniti dalla scheda di passaggio e alle indicazione degli insegnanti della Scuola dell’Infanzia, (i quali compileranno una griglia di osservazione), sempre mantenendo l’anonimato degli alunni stessi e tenendo conto del sesso. Se tra gli iscritti c’è un alunno portatore di handicap si provvede ad inserirlo, quando possibile, in una classe in cui non sono presenti alunni extracomunitari iscritti per la prima volta in una Scuola italiana. Nel caso di più iscritti portatori di handicap, gli stessi sono equamente distribuiti nelle varie sezioni, nel rispetto dei criteri già illustrati e della normativa vigente. I bambini che non hanno frequentato la Scuola dell’Infanzia verranno inseriti in modo tale che risultino in numero omogeneo nelle classi. Eventuali gemelli sono assegnati, di norma, a classi diverse. Per quanto riguarda gli alunni extracomunitari da inserire sia nelle classi del 1° ciclo, sia del 2° ciclo, si prevede un opportuno screening-didattico preparato da apposita commissione di insegnanti, da effettuarsi nella settimana che precede l’inizio delle lezioni scolastiche (nel mese di settembre o nel corso dell’anno scolastico, a seconda del periodo di inserimento) per poter assegnare l’alunno alla classe adeguata. 10 ART. 22 CRITERI RELATIVI ALLA FORMAZIONE DELLE CLASSI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Il Consiglio di Istituto, entro il mese di giugno di ciascun anno scolastico, anche sulla base delle proposte avanzate dagli organi collegiali della scuola, procederà ad indicare i criteri di cui all’art. 6 comma 3 del D.P.R. 416/74. Il Consiglio delibererà i criteri sopraindicati tenendo presente, a titolo esemplificativo ed orientativo, la necessità di realizzare i seguenti punti: 1. evitare ogni possibile forma di discriminazione ed emarginazione socioculturale degli alunni; 2. presenza equilibrata di femmine e maschi nelle singoli classi; 3. distribuzione paritaria di eventuali ripetenze e degli alunni portatori di handicap nelle varie classi; 4. assegnazione alle classi della seconda lingua comunitaria,per sorteggio, se necessario; ART. 23 INSERIMENTO DI ALUNNI EXTRACOMUNITARI, PORTATORI DI HANDICAP E/O RIPETENTI Il criterio per l’inserimento è l’età anagrafica qualora l’età dell’obbligo scolastico del paese di provenienza corrisponde al nostro. In caso contrario, l’inserimento avviene in una classe precedente o successiva se l’obbligo scolastico è rispettivamente un anno dopo o un anno prima rispetto al nostro, sempre tenuto conto del numero degli alunni presenti in una classe e all’andamento educativo - didattico generale della stessa, rapportato al grado di preparazione dell’alunno (che gli insegnanti valuteranno per mezzo di prove suppletive). L’inserimento di alunni portatori di handicap è valutato dalla Commissione GLH, formata dal Dirigente scolastico, daI Docenti di scuola primaria e secondaria di primo grado e dagli insegnanti di sostegno. ART. 24 ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA L’assegnazione dei Docenti alle classi è di competenza del Dirigente scolastico, il quale tiene conto dei criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti di Sezione e in conformità di quanto stabilito dal C.C.D.N del 18.01.2001 art.25 sulla mobilità del docente: continuità didattica nella classe; anzianità di servizio; preferenze espresse dall’insegnante; valorizzazione delle competenze professionali. 11 ART. 25 ACCOGLIENZA: SCUOLA DELL’INFANZIA Per garantire un’accoglienza bene organizzata ed un adattamento non traumatico, l’orario di funzionamento per tutto il mese di Settembre sarà il seguente: 8.30 – 14.30 mensa inclusa. In particolar modo con i bambini di tre anni, nel primo periodo dell’anno scolastico ( 1 mese circa), le insegnanti lavoreranno in contemporaneità (8.30-13.30) concedendo il permesso d’uscita per il pranzo. Per garantire il servizio dell’intera giornata ai bambini già frequentanti negli anni precedenti, si può procedere alla suddivisione degli alunni restanti nella sezione funzionante a turno intero senza superare le 28 unità. Di anno in anno, le modalità da adottare saranno decise dal Collegio dei Docenti su proposta dell’insegnante di Sezione, dopo aver valutato le caratteristiche della Sezione. ART. 26 ACCOGLIENZA: SCUOLA PRIMARIA La Scuola si impegna a favorire l’accoglienza dei genitori e degli alunni. In concomitanza con l’avvio delle iscrizioni al successivo anno scolastico e quindi durante il mese di Gennaio, la Scuola organizza uno specifico incontro rivolto alle famiglie degli alunni che hanno chiesto l’iscrizione alla classe prima. L’incontro è finalizzato alla presentazione del Piano dell’Offerta Formativa. Nel mese di Settembre, prima dell’inizio delle lezioni, nella Scuola Primaria si svolge una riunione per i nuovi iscritti presieduta dal Dirigente Scolastico e dei Docenti di classe. Nel mese di Ottobre, gli insegnanti di classe prima, qualora sia ritenuto utile, incontrano nuovamente le famiglie. Durante la prima settimana dell’anno scolastico, ai familiari degli alunni delle classi prime è consentito l’accesso ai locali scolastici per accompagnare i minori e per conferire con gli insegnanti. Sono da evitare permanenze prolungate nelle aule per non ostacolare le iniziative didattiche degli insegnanti stessi. Per conoscere l’ambiente della Scuola Primaria o Secondaria di 1°grado sono previste visite, scambi di materiali prodotti ed attività in comune tra insegnanti ed alunni delle classi “ponte”. ART. 27 IL COMPORTAMENTO DELL’ALUNNO NELLA SCUOLA PRIMARIA All’alunno, dopo un adeguato periodo di inserimento nella scuola, è richiesto un comportamento coerente e rispettoso delle principali norme di convivenza sociale: deve assumere atteggiamenti controllati, corretti e comportarsi in ogni circostanza in modo adeguato e con senso di responsabilità. E’ anche necessario che sia ben disposto ad interagire nel gruppo/classe sezione nel proprio e altrui rispetto. Qualora il comportamento dell’alunno non risponda a quanto sopra e evidenzi scarso rispetto per gli altri, aggressività, atteggiamenti sconvenienti, pericolosi, o di cattivo esempio in modo incontrollato e persistente, si provvede: - ad informare la famiglia per richiederne la più ampia collaborazione; 12 - sentiti i genitori, si ricorre all’intervento della équipe specialistica della A.S.L. n.10 per ottenere informazioni sulla metodologia da adottare per correggere il comportamento dell’alunno. Inoltre, poiché ogni alunno ha il diritto di fruire delle strutture; degli arredi e di ogni altra cosa della Scuola, ha anche il dovere di utilizzare quanto sopra con cura e senza arrecare danni. Qualora ciò non avvenga, la famiglia del responsabile è tenuta a risarcire il danno. ART. 28 EQUILIBRATO PESO DEGLI ZAINI Gli insegnanti devono facilitare lo sgravio del carico degli zaini degli allievi rendendo noto l’orario delle attività scolastiche. I genitori sono tenuti a controllare tali orari (soprattutto se i figli frequentano il primo ciclo della scuola primaria) per evitare un inutile trasporto di materiale. Gli stessi sono ugualmente tenuti a controllare gli zaini affinché non vi siano oggetti inutili, superflui o pericolosi. ART. 29 COMPITI PER CASA I compiti per casa possono essere assegnati dagli insegnanti delle classi a T.P. il venerdì e nei giorni prefestivi. Durante la settimana possono essere assegnati letture e studio personale di argomenti trattati presenti sui testi in adozione o su altri testi. Verranno accettate giustificazioni motivate, qualora queste non siano presenti, i compiti verranno assegnati nuovamente. ART. 30 MALORI, SINISTRI E SOMMINISTRAZIONE FARMACI In caso di malori e/o sinistri che riguardino sia gli alunni, sia gli operatori del servizio scolastico, il soccorso deve essere effettuato in modo repentino telefonando al servizio 118 per chiedere l’eventuale trasporto in ospedale a mezzo ambulanza. Gli insegnanti possono somministrare farmaci solo qualora essi siano salvavita. Nel caso di altri farmaci è necessaria una richiesta scritta da parte dei genitori. ART. 31 VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA Le visite guidate e i viaggi di istruzione (con oneri finanziari per le famiglie), fino ad un massimo di due in un anno scolastico sono proposti e deliberati dagli Organi Collegiali competenti nel rispetto delle disposizioni ministeriali. 13 La partecipazione degli alunni è subordinata all’autorizzazione scritta dei genitori allorquando si rende necessario l’uso di un mezzo di trasporto, anche nell’ambito del Comune. Per quanto concerne la partecipazione alle iniziative di cui trattasi dei bambini della scuola dell’infanzia, data la loro tenera età, si deve assumere preventivamente il parere dei genitori. Per la Scuola dell’Infanzia, possono essere previste visite guidate al di fuori del territorio comunale opportunamente programmate e di particolari rilievo per l’attuazione degli obiettivi formativi prefissati. Per esigenze organizzative, le proposte per visite e/o viaggi devono essere inoltrate al Consiglio di Istituto di norma entro il 15 dicembre di ogni anno. Oltre tale data è eccezionalmente consentito proporre elusivamente viaggi da effettuarsi con il treno, in ogni caso con un anticipo di almeno 2 mesi sulla data prescelta. Per quanto concerne gli insegnanti accompagnatori, essi vengono individuati prioritariamente fra quelli delle classi interessate in rapporto di un docente ogni 15 alunni. Solo in caso di grave e documentato impedimento possono essere sostituiti con insegnanti di altre classi, preferibilmente parallele, o da altro personale ATA che ne dia la disponibilità. La partecipazione dei genitori (nei limiti previsti dalle disposizioni in materia) è consentita prioritariamente ai genitori di alunni in situazione di handicap e/o che, su segnalazione degli insegnanti di classe, richiedano particolari attenzioni. Per la Scuola Primaria si prevede una flessibilità di organizzazione delle compresenze settimanali per permettere alle insegnanti la contemporanea partecipazione alla visita guidata. ART. 32 ATTIVITÀ RICREATIVE Le attività di carattere ricreativo sono di volta in volta proposte dagli Organi Collegiali competenti ed autorizzate dal Consiglio di Istituto. 14 TITOLO VI° ART. 33 REGOLAMENTO DISCIPLINARE Il Capo d’Istituto Visto l’art. 4 del D.P.R. del 24.06.1998 n. 249 Visto l’art. 328 del D.Lgs 297/94 Visto l’art. 21 commi 1, 2 e 13 della L. n° 59/97 Vista la C.M. n. 30 del 15 marzo 2007 Visto il D.P.R. del 21 novembre 2007 n.235 Acquisto il parere degli studenti ai sensi dell’art. 6 del sopraccitato D.P.R. 249/98 Emana il seguente regolamento. PRINCIPI GENERALI Gli alunni della scuola partecipano al dialogo educativo collaborando ciascuno, secondo le personali capacità, attitudini e inclinazioni, alla propria crescita umana e culturale. Agli alunni spetta un ruolo attivo nel processo di apprendimento ed il diritto di essere sostenuti, da parte degli insegnanti, alla partecipazione ed alla responsabilizzazione. Essi hanno uguale diritto a ricevere un insegnamento qualificato, adeguato ai loro bisogni e rispettoso della loro libertà di espressione, di pensiero, di coscienza, di religione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale. L’azione educativa tende a valorizzare le capacità individuali e l’autonomia operativa e persegue obiettivi culturali e formativi mirati all’acquisizione ed all’evoluzione delle conoscenze ed all’orientamento nelle scelte future e nell’inserimento nella vita attiva. Agli alunni compete il dovere di partecipare attivamente e correttamente alla vita ed al lavoro della scuola, di frequentare assiduamente le lezioni, di svolgere diligentemente i compiti assegnati e di impegnarsi nello studio. Nello stesso tempo hanno diritto ad una valutazione tempestiva, oggettiva, chiara e trasparente che ne agevoli il processo di autovalutazione e di autorealizzazione. 15 Lo “Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”, e successive modifiche, emanato con D.P.R. 24/06/1998, n. 249 costituisce per tutte le componenti la comunità scolastica il doveroso punto di riferimento nel quotidiano cammino di vita nella scuola in quanto “luogo di formazione e di educazione”, quanto “comunità di dialogo, di ricerca e di esperienza sociale” ed in quanto “percorso di mutua integrazione” basato sul rispetto reciproco, sulla riservatezza, sulla libertà e sulla responsabilità. ART. 34 NORME COMPORTAMENTALI Al suono della prima campanella gli alunni entrano nell’edificio scolastico e raggiungono le rispettive classi dove sono attesi dall’insegnante della prima ora e al suono della seconda campanella il portone dovrà essere richiuso. I ritardatari dovranno giustificare il ritardo con il Capo d’Istituto che avvertirà la famiglia. Gli alunni, con un abbigliamento adeguato, devono presentarsi a scuola puliti e ordinati nella persona e nelle cose, provvisti di tutto il necessario per il regolare svolgimento delle lezioni, compreso il diario. Non è consentito agli alunni uscire dall’edificio, dopo esserci entrati, né è possibile sistematicamente chiedere di telefonare per recuperare materiale dimenticato. Non è ammesso l’uso del cellulare a scuola. In occasione delle comunicazioni scuola-famiglia, gli alunni sono tenuti a riportarle tempestivamente con la firma di presa visione dei genitori. Le falsificazioni di firma nonché le alterazioni di qualunque specie apportate a documenti ufficiali daranno luogo a provvedimenti disciplinari. La ricreazione del mattino, (effettuata in classe con la presenza dell’insegnante della terza ora, seconda per la scuola primaria), e la pausa dopo la mensa (solo scuola primaria) sono un necessario momento di riposo dalle fatiche scolastiche. Sono pertanto vietati i giochi e i comportamenti pericolosi (in particolare le corse sfrenate, il lancio di sassi o altri oggetti, l’aggrapparsi alla rete di recinzione, scendere velocemente le scale). Non è consentito trattenersi senza assistenza nelle aule al termine delle lezioni o durante la pausa mensa. Chi avesse necessità di uscire dall’aula, al cambio della lezione per utilizzare i servizi igienici, dovrà farne richiesta all’insegnante entrante. Il trasferimento degli alunni nelle aule speciali, nei laboratori ed in palestra avverrà, in silenzio, sotto la sorveglianza degli insegnanti entranti, ciascuno avrà cura di portare con sé tutto il materiale occorrente. 16 L’accesso ai locali della mensa, la fruizione della stessa, nonché l’accesso e l’uso dei laboratori e delle aule speciali sono disciplinati da specifiche normative interne. L’ammissione in classe dopo uno o più giorni di assenza avviene dietro presentazione all’insegnante della prima ora di apposita giustificazione firmata da uno dei genitori o da chi esercita la potestà parentale, obbligatoriamente nel giorno del rientro. L’assenza per malattia superiore a cinque giorni continuativi, festivi compresi, va giustificata nel libretto personale e con certificato medico da allegare al giornale di classe. Nelle giornate di sciopero dei docenti e del personale non docente, le famiglie saranno preventivamente informate dello stato di agitazione. Per nessun motivo è consentito agli alunni di allontanarsi dall’Istituto senza la richiesta scritta di uno dei genitori. In ogni caso l’uscita dalla scuola è consentita agli alunni solo se in presenza di uno dei genitori o da persona conosciuta, dal personale della Scuola, e a tal fine incaricata con delega scritta. Gli alunni devono mantenere nella scuola un comportamento dignitoso e rispettoso delle persone e dell’ambiente nei suoi spazi interni ed esterni. In caso di volontario danneggiamento di attrezzature, suppellettili ed arredi, il Dirigente Scolastico determinerà l’ammontare del danno da risarcire da parte della famiglia, fatti salvi eventuali provvedimenti disciplinari. Non è consentito portare a scuola oggetti, pubblicazioni, cellulari e materiali vari, soprattutto se pericolosi, comunque non attinenti alle attività scolastiche. Il divieto deriva dai doveri sanciti dallo statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. n. 249/1998). Fatti salvi gli eventuali provvedimenti disciplinari detti materiali potranno essere requisiti dal docente che ne rileva la presenza e restituiti ai genitori per ciò espressamente convocati. Gli alunni devono fruire dei servizi igienici durante l’intervallo. Durante le ore di lezione, escluse di norma la prima e la quarta, è consentito agli alunni utilizzare i servizi con il permesso dell’insegnante. E’ vietato sostare ed oziare nei corridoi e nei servizi igienici. Gli alunni, sia all’entrata che all’uscita non debbono correre nei corridoi e sulle scale. Al termine delle lezioni, in modo ordinato, sono accompagnati dall’insegnante dell’ultima ora fino alla porta di ingresso o al cancello. Gli alunni devono usare un abbigliamento consono all’ambiente scolastico ed adatto alle singole attività. Gli alunni devono mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi della vita sociale e scolastica, autocontrollandosi nel comportamento e nel linguaggio, evitando atteggiamenti maleducati, espressioni volgari e offensive che possono causare disturbo ad un sereno svolgimento delle attività scolastiche. 17 ART. 35 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI Le sanzioni disciplinari a carico degli alunni sono quelle previste dal presente regolamento. L’uso della sanzione, in ogni caso, è ispirato ai fondamentali principi di giustizia, equità, prudenza ed opportunità pedagogica ed è finalizzato al rafforzamento del senso di responsabilità individuale e sociale. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno, pertanto, può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza che ne siano state prima sentite le ragioni. Nessuno può essere punito per colpe commesse dalla classe di appartenenza. Nessuna sanzione disciplinare può influire sulla valutazione del profitto scolastico. L’allontanamento dalla scuola è proposto da uno o più docenti della classe con comunicazione scritta e circostanziata al Dirigente dell’istituto che, trascorso il termine di cinque giorni successivi convoca il Consiglio di classe competente. L’allontanamento dalla scuola, per gravi infrazioni disciplinari, è disposto dal Dirigente dell’Istituto su conforme parere del Consiglio di Classe. In considerazione dell’età degli alunni e delle finalità formative della scuola, nessun alunno può essere allontanato dalla comunità scolastica per più di 5 giorni consecutivi e per più di quindici giorni complessivi nel corso dell’anno scolastico. Chiunque venga a conoscenza di fatti rilevanti sotto il profilo disciplinare che avvengano non sotto la diretta osservazione del personale docente è tenuto a darne comunicazione scritta al Dirigente Scolastico che ne curerà l’istruttoria personalmente o a mezzo di suo delegato e, a seconda della gravità del fatto, comminerà la sanzione o sottoporrà il caso al Consiglio di classe per i provvedimenti disciplinari di competenza ( lett. D,E,F, e G del successivo art. 36) Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame, anche da parte di candidati esterni, sono stabilite dalla Commissione d’esame e comunicate al Dirigente dell’Istituto. 18 ART. 36 TIPOLOGIA DEI PROVVEDIMENTI Le punizioni disciplinari, correlate al mancato rispetto dei doveri degli alunni e adottate a seconda della gravità della mancanza, sono così stabilite: a) L’ammonizione personale. La punizione viene inflitta dall’insegnante di classe in servizio ed annotata sul diario personale dell’alunno per mancanze di lieve entità nei confronti dei compagni o del personale della scuola e/o per negligenze nell’assolvimento dei doveri scolastici. Essa, pertanto, si configura essenzialmente come comunicazione alla famiglia. b) Ammonizione in classe. La punizione viene inflitta dall’insegnante di classe in servizio, sentite le giustificazioni a discolpa dell’alunno ed annotata sul giornale della classe. Dopo tre ammonizioni scritte sarà inviata comunicazione alla famiglia. L’ammonizione in classe viene inflitta per la reiterazione di mancanze e negligenze di cui alla precedente lettera a). c) Allontanamento dalla lezione. L’allontanamento dalla lezione, in considerazione dell’età degli alunni e delle responsabilità che comporta, costituisce misura del tutto eccezionale che il docente assume qualora rilevi che il comportamento dell’alunno rappresenta un concreto impedimento allo svolgimento dell’attività didattica. In tale evenienza l’alunno allontanato deve poter essere affidato, per la vigilanza, su disposizione del Dirigente Scolastico, ad altro insegnante a disposizione o temporaneamente al personale collaboratore scolastico in servizio. Il tempo di allontanamento è commisurato alla gravità del comportamento e non può eccedere i 15 minuti. La punizione inflitta va annotata nel giornale di classe e comunicata alla famiglia. d) Allontanamento dalle lezioni per 1 giorno. Il provvedimento di allontanamento dalle lezioni per 1 giorno è disposto dal Dirigente Scolastico su conforme parere del Consiglio di classe, nei casi e con la procedura prevista dal successivo punto e). Esso consiste nell’obbligo da parte dell’alunno punito di essere presente a scuola e fuori dalla classe di appartenenza per essere impegnato in attività differenziate, vertenti anche sulla riflessione del comportamento anomalo che ha dato luogo al provvedimento. Il provvedimento dovrà indicare il nominativo dei docenti a cui l’alunno viene affidato. e) Allontanamento dalla scuola. L’allontanamento dalla scuola, fino ad un massimo di quindici giorni, è proposto da uno o più docenti con comunicazione scritta e circostanziata al Dirigente dell’Istituto che, decorso il termine di cinque giorni successivi e sentite le ragioni dell’alunno eventualmente assistito da uno dei genitori, convoca il Consiglio di classe competente. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni e quelle che implicano l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio d’istituto. 19 L’allontanamento dalla scuola, da valutarsi anche in relazione alla situazione personale dell’alunno, può essere proposto in presenza di: • rifiuto sistematico ad assolvere i propri impegni scolastici, dopo che siano stati esperiti inutilmente gli altri tentativi previsti alle lettere a) e b); • gravi mancanze di rispetto, comprese le minacce nei confronti del Dirigente dell’Istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei compagni; • volontario danneggiamento o furto di materiali, sussidi didattici ed attrezzature della scuola o dei compagni; • rifiuto ad ottemperare alle disposizioni organizzative, funzionali e regolamentari per la tutela dell’incolumità personale ed altrui. • violazione della dignità e del rispetto della persona umana o pericolo per l’incolumità delle persone. • atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale. Il Dirigente dell’Istituto può adottare le punizioni disciplinari di cui alle lettere a) b) e c) nel rispetto delle procedure e dei limiti stabiliti dal presente regolamento. A tali provvedimenti può essere inoltrato ricorso, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, al Comitato di garanzia già in passato istituito in questo Istituto. Il presente regolamento, sarà affisso all’albo di tutte le sedi dell’Istituto. Il presente regolamento entra in vigore il 18 aprile 2007 Il regolamento è stato integrato, in data 19 febbraio 2008, con le modifiche dello Statuto delle Studentesse e dello Studente emanate con DPR 21 novembre 2007 , n.235 20 ART. 37 MANCANZE E SANZIONI DISCIPLINARI GLI STUDENTI SONO TENUTI A FREQUENTARE REGOLARMENTE LE LEZIONI E AD ASSOLVERE GLI OBBLIGHI DI STUDIO - Ritardi Oggetto Ritardi ripetuti senza giustificazione Descrizione Azione e provvedimenti Dopo alcuni ritardi consecutivi non giustificati convocazione genitori - Lavori a casa Mancata esecuzione Sanzioni decise dai docenti - Alterazione documenti scolastici Falsificazione firme, valutazioni… 1a volta: richiesta di certificazione della firma da parte dei genitori; 2a volta: sospensione dalle lezioni GLI STUDENTI SONO TENUTI AA AVERE , NEI CONFRONTI DEL CAPO DI ISTITUTO, DEI DOCENTI, DI TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA E DEI LORO COMPAGNI LO STESSO RISPETTO (ANCHE FORMALE) CHE CHIEDONO A SE STESSI Oggetto Educazione al senso civico Descrizione Uso di linguaggio volgare Insulti e offese a persone Atti di violenza fisica (calci, spinte, sgambetti…) o psicologica (costrizioni, condizionamenti…) Uso del cellulare durante l’attività didattica Azione e provvedimenti Comunicazione scritta alla famiglia Richiamo scritto sul registro di classe Sanzioni decise dal Consiglio di classe (compiti aggiuntivi, sospensione dall’intervallo; esclusione da uscite didattiche, spettacoli, gite…) convocazione dei genitori sospensione dalle lezioni ( nei casi gravi e recidivi) ritiro del cellulare e restituzione ai genitori espressamente convocati GLI STUDENTI SONO TENUTI A OSSERVARE LE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E DI SICUREZZA DETTATE DAL REGOLAMENTO DELLA SCUOLA Oggetto Sicurezza Descrizione Uscite non autorizzate Giochi e scherzi pericolosi Azione e provvedimenti Comunicazione scritta alla famiglia Richiamo scritto sul registro di classe Sanzioni decise dal Consiglio di Classe (compiti aggiuntivi, sospensione dall’intervallo; esclusione da uscite didattiche, spettacoli, gite…) sospensione dalle lezioni ( nei casi gravi e recidivi) GLI STUDENTI SONO TENUTI A FREQUENTARE REGOLARMENTE LE LEZIONI E AD ASSOLVERE GLI OBBLIGHI DI STUDIO Oggetto Rispetto strutture/attrezzature Descrizione Danneggiamenti - vandalismi 21 Azione e provvedimenti Comunicazione scritta alla famiglia Richiamo scritto sul registro di classe Sanzioni decise del Consiglio di Classe. Convocazione dei genitori Sospensione dalle lezioni (nei casi gravi e recidivi) Ripristino – riparazione degli oggetti danneggiati Risarcimento del danno pecuniario ART. 38 REGOLAMENTO DELL’ORGANO DI GARANZIA FINALITA’ E COMPITI 1. L’Organo di Garanzia si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, all’interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare una strada adeguata per una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme. 2. Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle studentesse, sono: a) prevenire ed affrontare tutti i problemi e i conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti ed insegnanti e in merito all’applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione b) esaminare i ricorsi presentati dai Genitori degli Studenti o di chi esercita la Patria Potestà in seguito all’irrogazione di una sanzione disciplinare a norma del regolamento di disciplina. 3. Il funzionamento dell’O .G. è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti o viceversa. COMPOSIZIONE 1. L’Organo di Garanzia, nominato dal Consiglio di Istituto, è composto da: a) Il Dirigente Scolastico o un suo delegato, che lo presiede b) Due rappresentanti eletti dai genitori c) Un docente designato dal consiglio d’istituto. I componenti dell’ O. G . restano in carica per un periodo di tempo corrispondente alla durata del Consiglio d’Istituto. 22 RICORSI PER LE SANZIONI DISCIPLINARI 1. Il ricorso avverso ad una delle sanzioni disciplinari che preveda la sospensione dalle lezioni deve essere presentato entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, da uno dei genitori o da chi esercita la patria potestà mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell’O. G. in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti al fatto. 2. Ricevuto il ricorso, il Presidente o personalmente o nominando un componente istruttore, provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le memorie del docente che propone la sanzione, dell’alunno, della famiglia, del Consiglio di classe, del Dirigente Scolastico o di chi sia stato coinvolto o citato. 3. L’organo si riunisce entro 15 giorni dalla data di presentazione del ricorso e alla seduta chiama a partecipare lo studente a cui è stata comminata la sanzione e uno dei suoi Genitori o colui che ne esercita la Patria potestà 4. L’organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola. 23 TITOLO VII ART. 39 REGOLAMENTO VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE CRITERI GENERALI PER LA PROGETTAZIONE 1. Le mete dei viaggi di istruzione e delle visite guidate devono essere correlate alla programmazione didattico educativa dei docenti proponenti e del Consiglio di Classe. 2. Tutte le proposte devono essere presentate da uno o più docenti della Classe al Consiglio di Classe. Il Coordinatore del C.d.C. presenta entro novembre le richieste di gite e visite d’istruzione alla figura responsabile dei viaggi, che lavoro sulle proposte. 3. Il Coordinatore di classe si assume l'onere di seguire, insieme alla figura responsabile dei viaggi e tramite la Segreteria didattica, l'organizzazione dei viaggi di istruzione e delle visite guidate, consegnando le circolari per i genitori e ritirando le quote. 4. Ciascuna classe dell’istituto può svolgere nel corso dell'anno scolastico non più di una visita guidata e un viaggio di istruzione. 5. La durata massima dei viaggi di istruzione è così fissata: a. un giorno di attività didattica per la Scuola dell’Infanzia, per la Primaria e per le classi Prime e Seconde della Secondaria di I grado; b. quattro giorni di attività didattica per le classi Terze della scuola Secondaria di I grado; c. è possibile effettuare gite di due giorni per le classi Seconde della Secondaria su richiesta unanime del C.d.C. e per particolari progetti; d. è possibile inoltre aderire a particolari manifestazioni di carattere culturale in ambito Regionale. 6. Ai viaggi di istruzione è necessaria la partecipazione di almeno i 2/3 della classe. Gli studenti della Secondaria di I grado non partecipanti ai viaggi di istruzione devono frequentare comunque le lezioni. 7. Alle visite guidate è obbligatoria la partecipazione dell'intera classe (salvo gli assenti della giornata). 8. L'eventuale assenza dello studente nel giorno della visita guidata deve essere giustificata. 24 9. Il Consiglio di classe valuta la partecipazione o meno ai viaggi di istruzione degli studenti che hanno avuto provvedimenti disciplinari o che abbiano conseguito, nello scrutinio del primo quadrimestre o nello scrutinio del primo trimestre (nel caso di anno scolastico diviso in trimestri) una votazione di condotta insufficiente oppure che mostrino un comportamento caratterizzato da mancanza di autocontrollo tale da mettere a rischio la propria e l’altrui sicurezza. Il numero degli studenti non ammessi sarà sottratto al totale utilizzato per il computo dei due terzi di cui al comma 6 del presente regolamento. CRITERI ORGANIZZATIVI Fase iniziale: nei Cd.C di ottobre – novembre, coerentemente con la programmazione educativa e didattica di una o più discipline, i docenti formulano una scelta sia dei viaggi di istruzione, sia delle visite guidate nelle loro linee generali, indicando chiaramente: a. Meta e programma di massima; b. Disponibilità dei Docenti accompagnatori ed eventuali sostituti; c. Classe/i interessata/e d. Obiettivi educativi e didattici di massima; e. Modalità di trasporto( treno, pullman, ecc.); f. Segnalazione di eventuali visite a musei o altro per cui occorre una prenotazione; g. Eventuali servizi supplementari richiesti. La figura responsabile dei viaggi di istruzione e visite guidate, coadiuvata dalla Segreteria Amministrativa, procede alla richiesta dei preventivi. Ricevuti i preventivi si farà carico di valutarne la congruità e di indicare al Consiglio di Istituto quale tra i preventivi meglio risponda sia all’economicità, sia alle altre esigenze specifiche. Verranno privilegiati viaggi a costo contenuto per consentire una maggiore partecipazione da parte degli studenti. Il Consiglio di Istituto, valutate le proposte, delibera, in base ai criteri di competenza, l’effettuazione del viaggio e l’Agenzia cui affidarne l’organizzazione. Qualora ritenga di non aderire alla proposta dei docenti, fornisce motivazione di tale delibera. Il Consiglio delibera anche l’eventuale contributo a carico dell’Istituto. I Coordinatori di classe si faranno carico di ritirare le adesioni/autorizzazioni degli studenti alla partecipazione ai viaggi e visite programmati per la loro classe. La Segreteria didattica, provvederà a fornire l’elenco nominativo degli studenti partecipanti e a controllare l’avvenuto versamento delle quote nel c/c postale dell’Istituto. 25 ACCOMPAGNATORI I docenti accompagnatori sono in numero di uno ogni quindici studenti ed assumono la responsabilità di cui all'articolo 2048 del Codice Civile ("culpa in vigilando"), ad eccezione di un unico gruppo di quindici che necessita di due accompagnatori. I coordinatori di classe (o i docenti accompagnatori) prima della partenza (almeno una settimana prima) consegnano agli studenti, perché lo trasmettano alle famiglie, un foglio indicante l’itinerario dettagliato giorno per giorno, contenente: 1. l'ora di partenza; 2. il punto di ritrovo; 3. l'ubicazione e il numero di telefono dell'albergo; 4. l'ora prevista per il rientro; 5. le regole di comportamento che gli studenti devono seguire durante il viaggio e gli eventuali provvedimenti disciplinari. ART. 40 REGOLE DI COMPORTAMENTO PER GLI STUDENTI DA OSSERVARE DURANTE IL VIAGGIO Non dimenticare di portare con sé un valido documento di identità (obbligatorio per legge a partire dal quindicesimo anno di età). Assicurarsi, se del caso, che sia valido per l'espatrio. Portare con sé il libretto sanitario o fotocopia dello stesso. Portare sempre con sé copia del programma e recapito dell'albergo. Non allontanarsi per nessun motivo dal gruppo senza esplicita autorizzazione degli accompagnatori (anche i maggiorenni!) ed essere puntuali agli appuntamenti di inizio giornata ed a quelli eventuali nel corso della giornata. Rispettare le persone, le cose e le abitudini dell'ambiente in cui ci si trova è indice di civiltà e premessa per un positivo rapporto con gli altri. Dopo il rientro in albergo, evitare di spostarsi dalla camera assegnata e di turbare in qualunque modo il diritto alla quiete degli altri ospiti. Rispettare gli orari del proprio e dell'altrui riposo, evitare di porsi in situazione di stanchezza per il giorno dopo, per non perdere la possibilità di fruire al massimo delle opportunità culturali ed umane offerte dal viaggio. E' severamente vietato introdurre nelle stanze bevande alcoliche ed oggetti nocivi o pericolosi a qualunque titolo. Mantenere nei confronti dei vari prestatori di servizi (personale degli alberghi, autisti, guide….) un comportamento corretto e rispettoso dell'altrui lavoro: evitare comportamenti chiassosi od esibizionistici. 26 Tenere presente che eventuali danni arrecati a persone o cose saranno addebitate al responsabile, se individuato o all'intero gruppo in caso diverso. Non sottovalutare neanche il danno di immagine che incidenti di questo tipo arrecano alla Scuola e agli studenti che ne fanno parte. In caso di gravi inosservanze delle regole gli accompagnatori valuteranno il diritto dello studente alla prosecuzione del viaggio di istruzione e, dopo tempestiva comunicazione alla famiglia, ne verrà immediatamente predisposto il rientro. Le spese di tale rientro saranno a totale carico della famiglia che si assumerà, inoltre, l'onere organizzativo del rientro stesso. Le presenti regole non sono intese a "guastare la festa" ma anzi a consentire che il viaggio si svolga nel modo più sereno e gratificante possibile: si chiede quindi agli studenti di collaborare spontaneamente alla loro osservanza, evitando ai Docenti accompagnatori di dover far valere la loro autorità per ottenere ciò che dovrebbe essere naturale attendersi dagli stessi. 27