IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2011, n. 167 IN G.U. N.236 DEL 10 OTTOBRE 2011 TESTO UNICO LEGGE N 92/2012 “RIFORMA MERCATO DEL LAVORO” Da ”Vite dei filosofi” di Diogene Laerzio Detto di Aristippo “è meglio esser mendicanti che maleducati; gli uni mancano di denaro, gli altri di umanità”. Relatore Dott. Lanfranchi Guido MANTOVA 16 ottobre 2013 ASSUNZIONE DELL’APPRENDISTA COMUNICAZIONE AL CENTRO PER L’IMPIEGO ENTRO IL GIORNO ANTECEDENTE L’INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO IL CONTRATTO DEVE ESSERE STIPULATO IN FORMA SCRITTA. OPPORTUNO REDIGERE LA LETTERA D’ASSUNZIONE SECONDO LE MODALITÀ INDICATE DAL CCNL DEL SETTORE DI RIFERIMENTO IN GENERE LA LETTERA DI ASSUNZIONE DELL’APPRENDISTA CONTIENE 1) LA PRESTAZIONE OGGETTO DEL CONTRATTO; 2) IL PERIODO DI PROVA; 3) IL LIVELLO DI INQUADRAMENTO INIZIALE, INTERMEDIO E FINALE; 4) LA QUALIFICA CHE POTRÀ ESSERE ACQUISITA AL TERMINE DEL RAPPORTO. ENTRO 30 GIORNI DALL’ASSUNZIONE ALL’APPRENDISTA DEVE ESSERE DATO IL PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE CHE DEFINISCE, PER TUTTA LA DURATA DEL CONTRATTO, IL PERCORSO FORMATIVO DELL'APPRENDISTA Dott. Guido Lanfranchi 2 SISTEMA INFORMATICO DELLE ASSUNZIONI DELL’APPRENDISTA NEL “SISTEMA CO” RELATIVO AI DATI IDENTIFICATIVI DEL RAPPORTO INSERITO UN CAMPO DENOMINATO “ DATA FINE PERIODO FORMATIVO “ NEL QUALE SI DEVE INDICARE LA DATA IN CUI TERMINA IL PERIODO FORMATIVO CHE IN CASO DI APPRENDISTATO STAGIONALE COINCIDE CON LA DATA DI FINE RAPPORTO ALL’INTERNO DEL CAMPO “CODICE TRASFORMAZIONE“ PREVISTA NEL “QUADRO TRASFORMAZIONE” DEL MODELLO UNI LAV VIENE ISTITUITO IL CODICE “FF – FINE PERIODO FORMATIVO” CHE PUO ESSERE UTILIZZATO SOLO NEL CASO DI TERMINE ANTICIPATO DEL PERIODO FORMATIVO NEL “QUADRO PROROGA” OVE DOVRÀ ESSERE COMUNICATA LA PROSECUZIONE DEL PERIODO FORMATIVO IN CASO DI MALATTIA, INFORTUNI O ALTRA CAUSA DI SOSPENSIONE INVOLONTARIA DEL RAPPORTO SUPERIORE A 30 GIORNI. IN TAL CASO LA DATA DI FINE PROROGA SI INTENDE COME NUOVO TERMINE DEL PERIODO FORMATIVO Dott. Guido Lanfranchi 3 SISTEMA INFORMATICO DELLE ASSUNZIONI DELL’APPRENDISTA OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELLA TRASFORMAZIONE DA APPRENDISTATO A CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO PERMANE SOLTANTO PER I CONTRATTI IN ESSERE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL T.U. SULL’APPRENDISTATO D.LGS 167/2011 (25 OTTOBRE 2011) I CONTRATTI INSTAURATI SECONDO IL T. U. NON SONO SOGGETTI ALLA COMUNICAZIONE DI TRASFORMAZIONE Dott. Guido Lanfranchi 4 ESEMPIO RACCOMANDATA A MANO o (A.R.) SU CARTA INTESTATA Egregio Signore __________________ Via ______________ _____________, __________ Oggetto: assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante. Con riferimento alle intese intercorse, Le confermiamo la Sua assunzione, con contratto di apprendistato professionalizzante, presso la nostra Società, avente sede legale in __________, Via ___________, n.___, a far data dal _______, e per la durata complessiva di ____ mesi. Il periodo di prova con Lei concordato è di ___ giorni, decorrenti dalla suddetta data di assunzione. Il rapporto di lavoro è finalizzato al conseguimento della qualifica di ______________, con inquadramento finale nella ___ categoria, al termine del periodo di apprendistato sopra concordato (e superata la relativa prova di idoneità). Durante tale periodo Lei sarà adibito alle seguenti mansioni: _____________________ ____________________________(n.d.r.: indicare la mansione cui è preordinato l’apprendistato), da svolgere presso lo stabilimento di ____________, sito a ___________________, via _________________, n. ____. La progressione del livello di inquadramento e della retribuzione, durante il periodo di apprendistato, determinata secondo quanto previsto dall’art.___ del vigente C.C.N.L. per la Disciplina dell’Apprendistato Professionalizzante nell’_________, è riportata nel seguente schema: Dott. Guido Lanfranchi 5 1° Periodo Dal ___ al ___ 2° Periodo Dal ___ al ___ 3° Periodo Dal ___ al ___ Minimo contrattuale del livello ___ Minimo contrattuale del livello ___ Minimo contrattuale del livello ___ Inquadramento Retribuzione La Sua retribuzione iniziale è fissata in euro _______ lordi orari/mensili, per ___ mensilità e seguirà la progressione suddetta. Essa è così suddivisa: minimo conglobato euro ___________ lordi orari/mensili; E.D.R. euro ___________ lordi orari/mensili; (n.d.r. elencare altre eventuali voci ________________________); Totale euro ___________ lordi orari/mensili. Per quanto concerne la corresponsione della retribuzione corrente e differita, si fa riferimento agli usi aziendali in atto. Per quanto concerne il percorso formativo che Lei dovrà seguire, si allega, quale parte integrante del presente contratto, il Piano formativo individuale, già da Lei visionato e accettato. Per tutto quanto qui non espressamente disciplinato il Suo rapporto di lavoro sarà regolato dal vigente Contratto nazionale per la disciplina dell’apprendistato professionalizzante. La preghiamo di restituirci copia della presente lettera, da Lei debitamente sottoscritta per incondizionata accettazione di quanto in essa contenuto. Con i migliori saluti. Timbro e firma Firma del lavoratore per accettazione piena ed incondizionata dei contenuti della presente lettera Dott. Guido Lanfranchi 6 CONTRATTO D’APPRENDISTATO IL PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE DOCUMENTO ALLEGATO AL CONTRATTO DI APPRENDISTATO VANNO INDICATI SULLA BASE DEL BILANCIO DI COMPETENZE DEL SOGGETTO E DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI MEDIANTE IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO: IL PERCORSO DI FORMAZIONE FORMALE E NON FORMALE DELL’APPRENDISTA LA RIPARTIZIONE DI IMPEGNO TRA FORMAZIONE AZIENDALE O EXTRA – AZIENDALE ELABORATO IN COERENZA CON I PROFILI FORMATIVI DELLA REGIONE CON LE QUALIFICHE PROFESSIONALI CONTRATTUALI CON LE QUALIFICHE PREVISTE DALL’ALTA FORMAZIONE SEGUITO DA UN PIANO INDIVIDUALE DI DETTAGLIO ELABORATO CON L’AUSILIO DI UN TUTOR NEL QUALE SI INDICANO CON MAGGIOR PRECISIONE IL PIANO FORMATIVO DELL’APPRENDISTA DAL 1 OTTOBRE 2013 IL PIANO È OBBLIGATORIO SOLO PER LA FORMAZIONE PER L’ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE TECNICO – PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE DISCIPLINATA DAI CCNL Dott. Guido Lanfranchi 7 ART. 2 CO 2 D.L. 76/2013 CONV. IN L.99/2013 SEMPLIFICATO IL PIANO FORMATIVO IL PIANO FORMATIVO STABILISCE I DETTAGLI DEL PERCORSO FORMATIVO DELL’APPRENDISTA MONTE ORE DI FORMAZIONE ANNUA SEDE IN CUI SI SVOLGE LA FORMAZIONE CONTENUTO DELLA FORMAZIONE PROGRESSIONE DELL’INQUADRAMENTO CON INDICAZIONE DEL LIVELLO DI PARTENZA E QUELLO FINALE Dott. Guido Lanfranchi 8 IL PIANO FORMATIVO LE QUALIFICHE PROFESSIONALI CONTRATTUALI COMMISSIONE NAZIONALE ELABORA I “PROFILI FORMATIVI” DESCRIVONO CONOSCENZE E COMPETENZE UTILI A REDIGERE IL PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE CHE COSTITUISCE L’EFFETTIVO PERCORSO FORMATIVO DELL’APPRENDISTA COMMISSIONI TERRITORIALI PER LA FORM. PROF. E L’APPREND. POSSONO INTEGRARE SULLA BASE DEI FABBISOGNI RILEVATI NEL TERRITORIO, I PROFILI FORMATIVI A LIVELLO NAZIONALE I PROFILI DI COMPETENZA DESCRITTI SI DEVONO INTENDERE COME “LE COMPETENZE OBIETTIVO” DELLA FORMAZIONE PROFESSIONAL. OVVERO LE CONOSCENZE E LE CAPACITÀ CHE L’APPRENDISTA DEVE CONSEGUIRE AL TERMINE DEL PERCORSO FORMATIVO, LUNGO LA DURATA DEL CONTRATTO, IN MODO DA POTERE ASSOLVERE A QUANTO RICHIESTO DALLA CATEGORIA PREVISTA DALL’INQUADRAMENTO FINALE Dott. Guido Lanfranchi 9 IL TUTOR - EVOLUZIONE NORMATIVA PERSONA PREPOSTA AD ASSISTERE L’APPRENDISTA PER LA DURATA DEL PROCESSO FORMATIVO ART 12 L.25/1955 OBBLIGO DELL’APPRENDISTA DI OBBEDIRE ALL’IMPRENDITORE O ALLA PERSONA DA QUESTI INCARICATA DELLA SUA FORMAZIONE PER FARGLI CONSEGUIRE LE COMPETENZE PROFESSIONALI ESERCIZIO TUTORAGGIO INSITO NELL’APPRENDISTATO ART.11 LETT A) L.25/1955 L’IMPRENDITORE DEVE IMPARTIRE E FARE IMPARTIRE NELLA SUA IMPRESA L’INSEGNAMENTO NECESSARIO PERCHÉ L’APPRENDISTA POSSA CONSEGUIRE LE CAPACITÀ PER DIVENTARE LAVORATORE QUALIFICATO ART 16 COMMA 3 L.196/1997 SPECIFICA I REQUISITI RICHIESTI PER L’ESECUZIONE DELL’ATTIVITÀ DI TUTORAGGIO IN TERMINI DI ESPERIENZE PROFESSIONALI RICHIESTE RINVIANDO AD UN SUCCESSIVO DECRETO MINISTERIALE ANCHE AL FINE DI FRUIRE DI PARTICOLARI AGEVOLAZIONI CTR Dott. Guido Lanfranchi 10 IL TUTOR - EVOLUZIONE NORMATIVA DECRETO MIN. LAV. 28 FEBBRAIO 2000 ART 3 COMMA 2 ONERE PER IL TUTORE DI PARTECIPARE, ALL’AVVIO DELLA PRIMA ANNUALITÀ DI FORMAZIONE ESTERNA , AD ALMENO UNA SPECIFICA INIZIATIVA FORMATIVA DI DURATA NON INFERIORE A 8 ORE, ORGANIZZATA DALLE STRUTTURE FORMATIVE INCARICATE DELLA FORMAZIONE DELL’APPRENDISTA LEGGE 25/1955 E ART.16 L.196/1997 INGERENZA PUBBLICA NEI PROCESSI FORMATIVI CON RIFERIMENTO AI CENTRI FORMATIVI ESTERNI ALL’AZIENDA DEPUTATI A SVOLGERE LA FORMAZIONE; ALLA DURATA MINIMA DEI PROCESSI NON INFERIORE A 120 ORE MEDIE ANNUE; DECRETO MIN. LAV. 28 FEBBRAIO 2000 DICIPLINA DEL TUTORAGGIO DETTAGLIATA E VINCOLANTE Dott. Guido Lanfranchi 11 IL TUTOR - EVOLUZIONE NORMATIVA ART 1 D.M. 28 FEBBRAIO 2000 COMPITI DEL TUTOR Affiancare l’apprendista durante il periodo di apprendistato, di trasmettere le competenze necessarie all’esercizio delle attività lavorative e di favorire l’integrazione tra le iniziative formative esterne all’azienda e la formazione sul luogo di lavoro. Collaborare con la struttura di formazione esterna all’azienda allo scopo di valorizzare il percorso di apprendimento in alternanza. Esprimere le proprie valutazioni sulle competenze acquisite dall’apprendista ai fini dell’attestazione da parte del datore di lavoro. ART 2 D.M. 28/02/2000 CIASCUN TUTORE PUÒ AFFIANCARE NON PIÙ DI CINQUE APPRENDISTI Dott. Guido Lanfranchi 12 IL TUTOR - EVOLUZIONE NORMATIVA ART 2 D.M. 28 FEBBRAIO 2000 REQUISITI DEL TUTOR IL RUOLO DEL TUTOR PUÒ ESSERE ASSUNTO DA: UN LAVORATORE QUALIFICATO DESIGNATO DALL’IMPRESA QUESTI DEVE: POSSEDERE UN INQUADRAMENTO CONTRATTUALE PARI O SUPERIORE A QUELLO CHE L’APPRENDISTA CONSEGUIRÀ AL TERMINE DEL CONTRATTO; SVOLGERE ATTIVITÀ LAVORATIVE COERENTI CON QUELLE DELL’APPRENDISTA; POSSEDERE ALMENO TRE ANNI DI ESPERIENZA LAVORATIVA (NON SI APPLICA NEL CASO IN CUI IN AZIENDA NON SIANO PRESENTI LAVORATORI IN POSSESSO DI TALE CARATTERISTICA) NEL CASO DI IMPRESE CON MENO DI 15 DIPENDENTI E NELLE IMPRESE ARTIGIANE, DAL TITOLARE DELL'IMPRESA STESSA, DA UN SOCIO O DA UN FAMILIARE COADIUVANTE Dott. Guido Lanfranchi 13 IL TUTOR - EVOLUZIONE NORMATIVA D.LGS.N 276/2003 INSERIMENTO DI UN TUTORE AZIENDALE CON FORMAZIONE E COMPETENZE ADEGUATE PER ART 48 COMMA 4 ART 49 COMMA 5 APPRENDISTATO PER L’ESPLETAMENTO DEL DIRITTO - DOVERE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE ART 85 D.LGS.N 276/2003 NON ABROGA L’ART 16 L.196/1997 CONFERMA DELLE DISPOSIZIONI SUL TUTORAGGIO RIFERENDOSI ALLE SUDDETTE DUE TIPOLOGIE CIRCOLARE MIN. LAV. N. 40/2004 SUL RUOLO DEL TUTOR ACCOMPAGNARE L’APPRENDISTA LUNGO TUTTA LA DURATA DEL PIANO FORMATIVO Dott. Guido Lanfranchi 14 IL TUTOR - EVOLUZIONE NORMATIVA INTERPELLO N. 9 DEL 27 MARZO 2008 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE – FIGURA DEL TUTOR NECESSITÀ O MENO DELLA PRESENZA COSTANTE DEL TUTORE IN AFFIANCAMENTO ALL’APPRENDISTA MACCHINISTA NEI SERVIZI DI CONDOTTA DEI TRENI. Per quanto attiene, più in particolare, alla problematica della presenza costante del tutore durante lo svolgimento della prestazione lavorativa dell’apprendista, dall’analisi della normativa vigente NON SI DESUME ALCUN OBBLIGO DI AFFIANCAMENTO CONTINUATIVO, come si ricava indirettamente dalla previsione secondo cui “il tutor può seguire fino a 5 apprendisti”. Dott. Guido Lanfranchi 15 ART. 2 Lett. D D.LGS 167/2011 “ TUTOR – REFERENTE AZIENDALE ” PER L’ATTIVAZIONE DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO È ANCORA NECESSARIA LA PRESENZA DI UN TUTOR O REFERENTE LE CUI COMPETENZE SONO RIMESSE AI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI CIRCOLARE MIN. LAV. n. 5 DEL 21 GENNAIO 2013 La disciplina in materia è infatti demandata esclusivamente alla contrattazione collettiva ai sensi dell’art. 2, comma 1 lett. d), del D.Lgs. n. 167/2011, ferma restando la possibilità di prevedere analoghe disposizioni da parte delle Regioni in relazione al corretto adempimento degli obblighi formativi di loro competenza (ad es., per l’apprendistato professionalizzante, le 120 triennali di formazione “esterna”). Dott. Guido Lanfranchi 16 ART. 2 Lett. D D.LGS 167/2011 “ TUTOR – REFERENTE AZIENDALE ” CIRCOLARE MIN. LAV. n. 5 DEL 21 GENNAIO 2013 “ IN LINEA DI PRINCIPIO IL TUTOR O REFERENTE AZIENDALE IN RAGIONE DELLA CAPACITÀ DI AUTODETERMINAZIONE DELLE PARTI SOCIALI PREVISTA DAL LEGISLATORE, DEVE ESSERE IN POSSESSO ESCLUSIVAMENTE DEI REQUISITI INDIVIDUATI DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA ESSENDO SOSTANZIALMENTE ABROGATO IL D.M. 28 FEBBRAIO 2000”. Dott. Guido Lanfranchi 17 CIRCOLARE MIN. LAV. 5 DEL 21 GENNAIO 2013 “ TUTOR – REFERENTE AZIENDALE ” LE PARTI SOCIALI NEI CONTRATTI COLLETTIVI POSSONO ASSEGNARE AL TUTOR COMPITI ASSOLUTAMENTE DIVERSIFICATI INSEGNAMENTO DELLE MATERIE OGGETTO DI FORMAZIONE INTERNA “SUPERVISIONE” CORRETTO SVOLGIMENTO DELLA FORMAZIONE Talvolta il tutor svolge pertanto delle funzioni esclusivamente di “controllo” della corretta effettuazione della formazione e/o di “raccordo” tra apprendista e soggetto formatore. POSSIBILE CONSEGUENZA L’ASSISTENZA DIRETTA E CONTINUATIVA DELL’APPRENDISTA NON È PIÙ UN COMPITO SPECIFICO DEL TUTOR Dott. Guido Lanfranchi 18 “ TUTOR – REFERENTE AZIENDALE ” ACCORDO INTERCONFEDER. CONFAPI 20/04/2012 ACCORDO INTERCONFEDER. CONFINDUSTRIA 18/04/2012 NEL PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE SARÀ INDICATO UN TUTOR /REFERENTE AZIENDALE 1) INSERITO NELL’ORGANIZZAZIONE DELL’IMPRESA, QUALE FIGURA DI RIFERIMENTO PER L’APPRENDISTA, 2) IN POSSESSO DI ADEGUATA PROFESSIONALITÀ ACCORDO CONFARTIGIANATO 3/05/2012 PROROGATO FINO AL 30 APRILE 2013 DALL’ACCORDO DEL 20 DICEMBRE 2012 TUTOR /REFERENTE AZIENDALE PREVEDE L’INDICAZIONE DEL NOME NEL PIANO FORMATIVO Dott. Guido Lanfranchi 19 “ TUTOR – REFERENTE AZIENDALE ” ACCORDO TERZIARIO 24/04/2012 TUTOR / REFERENTE AZIENDALE L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA FORMATIVO È SEGUITA DAL REFERENTE PER L’APPRENDISTATO, INTERNO OD ESTERNO, CHE DOVRÀ ESSERE INDIVIDUATO ALL’AVVIO DELL’ATTIVITÀ FORMATIVA. IL REFERENTE INTERNO PER L’APPRENDISTATO, OVE DIVERSO DAL TITOLARE DELL’IMPRESA STESSA, DA UN SOCIO OVVERO DA UN FAMILIARE COADIUVANTE, È IL SOGGETTO CHE RICOPRE LA FUNZIONE AZIENDALE INDIVIDUATA DALL’IMPRESA NEL PIANO FORMATIVO E CHE OVE DIPENDENTE DOVRÀ POSSEDERE UN LIVELLO DI INQUADRAMENTO PARI O PREFERIBILMENTE SUPERIORE A QUELLO CHE L’APPRENDISTA CONSEGUIRÀ ALLA FINE DEL PERIODO DI APPRENDISTATO E COMPETENZE ADEGUATE. PER L’APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE IN CASO L’AZIENDA INTENDA AVVALERSI, PER L’EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE, DI UNA STRUTTURA ESTERNA, QUEST’ULTIMA DOVRÀ METTERE A DISPOSIZIONE UN REFERENTE PER L’APPRENDISTATO PROVVISTO DI ADEGUATE COMPETENZE. Dott. Guido Lanfranchi 20 “ TUTOR – REFERENTE AZIENDALE ” CCNL METALMECCANICA INDUSTRIA 5/12/2012 TUTOR/REFERENTE AZIENDALE Per l'attivazione del contratto di apprendistato è necessaria la presenza di un tutor/referente aziendale nominativamente indicato nel PFI, in possesso di adeguata professionalità ed esperienza. Il tutor/referente aziendale, gestisce l'accoglienza nel contesto lavorativo e favorisce l'inserimento e l'integrazione dell'apprendista in azienda, contribuisce alla definizione del Piano formativo individuale, verifica la progressione dell'apprendimento e attesta, anche ai fini dell'art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 167/2011, il percorso formativo compilando la scheda di rilevazione dell'attività formativa, allegata al presente contratto. Tale scheda sarà firmata anche dall'apprendista per presa visione. Il tutor può essere lo stesso imprenditore. CCNL METALMECCANICA CONFAPI 29/07/2013 All’apprendista deve essere garantita la presenza di un tutor in possesso di adeguata professionalità ed esperienza asseverata dall’ente bilaterale interconfederale ENFEA Dott. Guido Lanfranchi 21 CIRCOLARE MIN. LAV. 5 DEL 21 GENNAIO 2013 “ TUTOR – REFERENTE AZIENDALE ” VIOLAZIONI DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI “PRESENZA DI UN TUTORE O REFERENTE AZIENDALE” NON DETERMINANO AUTOMATICAMENTE L’APPLICAZIONE DEL REGIME SANZIONATORIO DI CUI ALL’ART. 7, CO 1, D.LGS. N. 167/2011 PER MANCATA FORMAZIONE DELL’APPRENDISTA ART. 7, CO 1, D.LGS. N. 167/2011 IL DATORE DI LAVORO È TENUTO A VERSARE LA DIFFERENZA tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento, con esclusione di qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione. Dott. Guido Lanfranchi 22 CIRCOLARE MIN. LAV. 5 DEL 21 GENNAIO 2013 “ TUTOR – REFERENTE AZIENDALE ” “….. In tali ipotesi occorre infatti evidenziare: - in primo luogo se la formazione è stata comunque effettuata secondo “quantità”, contenuti e modalità previste dal contratto collettivo e - in secondo luogo, quale sia il ruolo assegnato al tutor dallo stesso contratto. Cosicché, qualora il tutor svolga un ruolo esclusivamente di “controllo”, la sua assenza non potrà mai comportare una mancata formazione. In tal caso, pertanto, il personale ispettivo dovrà comunque esplicitare e documentare le carenze formative derivanti dall’assenza del tutor che si riverberano sul mancato raggiungimento degli obiettivi formativi”. Dott. Guido Lanfranchi 23 CIRCOLARE MIN. LAV. 5 DEL 21 GENNAIO 2013 “ TUTOR – REFERENTE AZIENDALE ” ANALOGHE CONCLUSIONI POSSONO AVERSI NELL’IPOTESI IN CUI IL TUTOR INDIVIDUATO DAL DATORE DI LAVORO SIA PRIVO DEI REQUISITI RICHIESTI DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA Eventuali violazioni in materia saranno dunque sanzionabili esclusivamente ai sensi dell’art. 7, comma 2, del D.Lgs. n. 167/2011, con sanzione amministrativa pecuniaria DA € 100 A € 600 diffidabile ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004 (in caso di recidiva la sanzione varia da € 300 a € 1.500) Dott. Guido Lanfranchi 24 PERCORSO FORMATIVO NELL'AMBITO APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O DI MESTIERE ART 2 LETT. A) T.U. ENTRO 30 GG DALLA STIPULA DEL CONTRATTO DEFINIRE IL “PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE” È COMPITO DELLE CONTRATTAZIONE COLLETTIVA, O DEGLI ENTI BILATERALI, METTERE A DISPOSIZIONE DEI DATORI DI LAVORO MODULI O FORMULARI UTILI ALLA SUA DEFINIZIONE PIANIFICAZIONE INDICATORI SULLE TIPOLOGIE MODULARI DI FORMAZIONE FORMAZIONE: FORMAZIONE FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI in base agli standard minimi definiti dalle Regioni. FORMAZIONE TECNICO-PROFESSIONALE: tematiche mirate – specialistiche allineate al profilo prof.le di riferimento. Dott. Guido Lanfranchi 25 ESEMPIO ACCORDO INTERCONFEDERALE INDUSTRIA 18 APRILE 2012 Dott. Guido Lanfranchi 26 Dott. Guido Lanfranchi 27 Dott. Guido Lanfranchi 28 ART. 2 Lett. D D.LGS 167/2011 “ TUTOR – REFERENTE AZIENDALE ” PER L’ATTIVAZIONE DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO È ANCORA NECESSARIA LA PRESENZA DI UN TUTOR O REFERENTE LE CUI COMPETENZE SONO RIMESSE AI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI Dott. Guido Lanfranchi 29 Dott. Guido Lanfranchi 30 Dott. Guido Lanfranchi 31 Dott. Guido Lanfranchi 32 ART. 2 CO 2 D.L. 76/2013 CONV. IN L.99/2013 MODIFICHE ALL’APPRENDISTATO DAL 1 OTTOBRE 2013 B) LA REGISTRAZIONE DELLA FORMAZIONE E DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE AI FINI CONTRATTUALI È EFFETTUATA SU UN DOCUMENTO AVENTE I CONTENUTI MINIMI DEL MODELLO DI LIBRETTO FORMATIVO ( MODELLO MINISTERIALE DEL 2005 ) ; C) IN CASO DI IMPRESE MULTI LOCALIZZATE LA FORMAZIONE AVVIENE NEL RISPETTO DELLA DISCIPLINA OVE L’IMPRESA HA LA SEDE LEGALE (PRINCIPIO GIÀ IN ART. 7 D.LGS.167/2011 CON UTILIZZO VERBO “POSSONO”). Dott. Guido Lanfranchi 33 ART. 2 CO 2 D.L. 76/2013 CONV. IN L.99/2013 MODIFICHE ALL’APPRENDISTATO CIRCOLARE MIN. LAV. 35/2013 CON RIFERIMENTO ALLA REGISTRAZIONE DELLA FORMAZIONE deve riportare i “contenuti minimi” già individuati con il D.M. 10 ottobre 2005 ossia quei contenuti che, nell’ambito del Libretto Formativo del Cittadino, fanno evidentemente riferimento alle “Competenze acquisite in percorsi di apprendimento” (sezione 2) oltre, evidentemente, alle “informazioni personali” del lavoratore (nome e cognome, codice fiscale ecc.). Resta evidentemente salva, anche per i contratti di apprendistato in questione, l’eventuale utilizzo della diversa modulistica adottata dal contratto collettivo applicato. Dott. Guido Lanfranchi 34 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O CONTRATTO DI MESTIERE PER I DATORI DI LAVORO CHE SVOLGONO LA PROPRIA ATTIVITÀ IN CICLI STAGIONALI I CONTR. COLL. STIPULATI A LIVELLO NAZIONALE DA ASSOCIAZIONI DEI DATORI E PRESTATORI DI LAVORO COMPARAT. PIÙ RAPPRESENTATIVE SUL PIANO NAZIONALE POSSONO PREVEDERE SPECIFICHE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO, ANCHE A TEMPO DETERMINATO Dott. Guido Lanfranchi 35 ACCORDO 17 APRILE 2012 NEL SETTORE TURISMO Dott. Guido Lanfranchi 36 DURATA FORMAZIONE E PREVISIONI COLLETTIVE INTERPELLO N. 34 DEL 19 OTTOBRE 2012 …. appare evidente che alle parti sociali è sì affidata l’individuazione, tra l’altro, della “durata della formazione” ma ciò esclusivamente in funzione della “ETÀ DELL’APPRENDISTA E DEL TIPO DI QUALIFICAZIONE CONTRATTUALE DA CONSEGUIRE”. In altri termini è possibile prevedere che la durata standard del monte ore formativo sia ridotta, ad es, se il lavoratore abbia 29 anziché 18 anni o qualora abbia avuto esperienze professionali analoghe a quella oggetto del contratto di apprendistato. Non appare invece in linea, né con le disposizioni del D.Lgs 167/2011, né con i principi costituzionali di parità di trattamento, né con quelli comunitari sulla libera concorrenza prevedere una riduzione del monte ore di formazione esclusivamente basandosi su elementi del tutto estranei alla età dell’apprendista o al fabbisogno formativo utile al raggiungimento della qualifica contrattuale. Le riduzioni previste dalla contr. coll. in funzione della semplice “validazione” del PFI da parte dell’ente bilaterale o alla adesione allo stesso ente non possono pertanto ritenersi efficaci sotto il profilo pubblicistico. in tali ipotesi, il pers. ispettivo potrà correttamente impartire il provvedimento di disposizione ex art.7 D.Lgs167/2011 qualora ne ricorrano tutte le condizioni,ordinando una integrazione del PFI e della formaz. non effettuata.". Dott. Guido Lanfranchi 37 PARERE DI CONFORMITÀ AGLI ENTI BILATERALI INTERPELLO N. 16 DEL 14 GIUGNO 2012 ….In sintesi, indipendentemente dalla previsione normativa, non può negarsi che la contrattazione collettiva possa legittimamente assegnare un ruolo fondamentale agli Enti bilaterali, ruolo del tutto legittimo e non in conflitto con i principi normativi ma che tuttavia non può configurarsi come “condicio sine qua non” di carattere generale per una valida stipulazione del contratto di apprendistato. Pertanto, almeno con riferimento ai datori di lavoro non iscritti alle organizzazioni stipulanti il contratto collettivo applicato, non vi è un obbligo di sottoporre il PFI all’Ente bilaterale di riferimento salvo, per i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, ove tale passaggio sia previsto dalla legislazione regionale. Rimarrebbe in ogni caso escluso l’obbligo di iscriversi all’Ente bilaterale per ottenere il parere di conformità, come già chiarito da questa Amministrazione in passato richiamando il c.d. diritto di associazione sindacale negativo. Dott. Guido Lanfranchi 38 PARERE DI CONFORMITÀ AGLI ENTI BILATERALI INTERPELLO N. 16 DEL 14 GIUGNO 2012 ….Indipendentemente dall’obbligo giuridico, va però evidenziato che una forma di controllo sui profili formativi del contratto da parte dell’Ente bilaterale rappresenta comunque una valida opportunità e una garanzia circa la corretta declinazione del PFI. Infatti, proprio perché “Individuale”, il Piano Formativo non potrà non adeguarsi alle specificità del contesto organizzativo aziendale e, eventualmente, anche al bagaglio culturale e professionale del lavoratore e, pertanto, il coinvolgimento dell’Ente può costituire un elemento significativo anche in relazione al giudizio che il personale ispettivo dovrà effettuare in ordine al corretto adempimento dell’obbligo formativo. Si raccomanda anzi al personale ispettivo – in linea con l’orientamento volto a valorizzare sempre più il ruolo della bilateralità finanche nella gestione e “regolazione” di importanti aspetti del rapporto di lavoro, ben compendiati nell’art. 2, comma 1 lett. h) del D.Lgs 167/2011– di concentrare prioritariamente l’attenzione proprio nei confronti di quei contratti di apprendistato e di quei PFI che non sono stati sottoposti alle valutazioni dell’Ente bilaterale di riferimento. Dott. Guido Lanfranchi 39 PARERE DI CONFORMITÀ AGLI ENTI BILATERALI INTERPELLO N. 16 DEL 14 GIUGNO 2012 ….. in caso di richiesta di parere di conformità, le modifiche o le integrazioni richieste dall’Ente al PFI rappresentano un elemento da recepire nel provvedimento di disposizione (art. 7, comma 1, D.Lgs 167/2011) adottato dal personale ispettivo in sede di controllo sull’adempimento agli obblighi formativi, acquistando così una efficacia precettiva presidiata anche da sanzione amministrativa. Per quanto attiene invece al “merito” del controllo da parte dell’Ente bilaterale, va ricordato che lo stesso ha ad oggetto la “congruità” del PFI e non già la verifica degli altri presupposti normativi e contrattuali legittimanti l’instaurazione e lo svolgimento del rapporto (ad es. limiti numerici o c.d. clausole di stabilizzazione). Pertanto, pur potendo l’Ente rappresentare all’istante una eventuale assenza dei presupposti di valida costituzione del rapporto, la conseguente sanzionabilità delle eventuali mancanze è demandata esclusivamente al personale ispettivo ovvero alle iniziativa del lavoratore in sede contenziosa. Dott. Guido Lanfranchi 40 RISPOSTA INTERPELLO n. 8 2 /2/2007 POSSIBILITÀ CHE UN’AZIENDA ASSUMA CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE UNO O PIÙ SOGGETTI CHE ABBIANO GIÀ PRESTATO SERVIZIO PRESSO LA MEDESIMA IMPRESA CON RAPPORTI DI NATURA TEMPORANEA QUALE, AD ESEMPIO, UN CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO "....occorre valutare se, nell’ambito del piano formativo individuale sia ravvisabile un percorso di natura addestrativa di carattere teorico e pratico volto ad un arricchimento complessivo delle competenze di base trasversali e tecnico professionali del lavoratore A mero titolo orientativo, non sembra ammissibile la stipula di un contratto di apprendistato professionalizzante da parte di un lavoratore che abbia già svolto un periodo di lavoro, continuativo o frazionato, in mansioni corrispondenti alla stessa qualifica oggetto del contratto formativo, per una durata superiore alla metà di quella prevista dalla contrattazione collettiva “ Dott. Guido Lanfranchi 41 RISPOSTA INTERPELLO 38 5/11/2010 Se i gestori di istituzioni scolastiche, riconosciute paritarie, possano assumere con contratti di apprendistato professionalizzante docenti, seppur nei limiti di età previsti dalla legge, qualora vantino il titolo di abilitazione all’insegnamento”. ".... ammissibile a condizione che il piano formativo individuale vada ad individuare percorsi formativi ed uno sviluppo di competenze diverse ed ulteriori, anche di tipo integrativo, rispetto a quelle già maturate ai fini dell’abilitazione occorre dunque “calibrare” il singolo Piano Formativo Individuale al fine di evidenziare l’effettiva “utilità” del contratto di apprendistato rispetto al quale, salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, non è di ostacolo il possesso di un titolo di studio a condizione che esista un vero percorso formativo coerente con le esigenze della impresa e finalizzato ad uno sviluppo anche pratico delle competenze del giovane assunto in apprendistato. Dott. Guido Lanfranchi 42 APPRENDISTATO E PREGRESSE ESPERIENZE LAVORATIVE CIRCOLARE MIN.LAV. n. 5/2013 LA “QUALIFICAZIONE” NON DEVE ESSERE GIÀ POSSEDUTA ALL’ATTO DELL’INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO un rapporto di lavoro preesistente di durata limitata, anche di apprendistato, NON PREGIUDICA LA POSSIBILITÀ DI INSTAURARE UN SUCCESSIVO RAPPORTO FORMATIVO. in mancanza di esplicite previsioni normative o contrattuali si ritiene possibile richiamare i principi già espressi con risposta ad interpello n. 8/2007. occorre valutare se nell’ambito del piano formativo individuale sia ravvisabile un percorso di natura addestrativa di carattere teorico e pratico volto ad un arricchimento complessivo delle competenze di base trasversali e tecnico professionali del lavoratore rileva anche la durata del rapporto di lavoro precedentemente intercorso con il datore di lavoro Dott. Guido Lanfranchi 43 APPRENDISTATO E PREGRESSE ESPERIENZE LAVORATIVE CIRCOLARE MIN.LAV. n. 5/2013 A mero titolo orientativo, non sembra ritenersi ammissibile la stipula di un contratto di apprendistato da parte di un lavoratore che abbia già svolto un periodo di lavoro, continuativo o frazionato, in mansioni corrispondenti alla stessa qualifica oggetto del contratto formativo, per un durata superiore alla metà di quella prevista dalla contrattazione collettiva. Dott. Guido Lanfranchi 44 DISCIPLINA SANZIONATORIA D.LGS. 276/ 2003 ARTICOLO 53, COMMA 3, DEL D.LGS.276/2003 INTRODUCEVA UNA SEVERA DISCIPLINA SANZIONATORIA COMUNE ALLE TRE TIPOLOGIE DI APPRENDISTATO CIRCOLARE MIN LAV N 40 /2004 in caso di inadempimento all’obbligo formativo che sia imputabile esclusivamente al datore di lavoro e tale da impedire il raggiungimento della qualifica da parte dell’apprendista …. Tale inadempimento potrà configurarsi in presenza di uno dei suddetti elementi: quantità di formazione, anche periodica, inferiore a quella stabilita nel piano formativo o dalla regolamentazione regionale; mancanza di un tutor aziendale avente competenze adeguate o di ogni altro elemento che provi una grave inadempienza del datore di lavoro nell’obbligo formativo. Dott. Guido Lanfranchi 45 SANZIONI ART 7 D.Lgs.28 LUGLIO 2011 DISTINGUE TRA INADEMPIMENTO FORMATIVO INOSSEVANZA DEI PRINCIPI ART 2 CO 1 ART 7 COMMA 1 T.U. TENUTO A VERSARE LA DIFFERENZA TRA LA CONTRIBUZIONE VERSATA E QUELLA DOVUTA CON RIFERIMENTO AL LIVELLO DI INQUADRAMENTO CONTRATTUALE SUPERIORE CHE SAREBBE STATO RAGGIUNTO DAL LAVORATORE AL TERMINE DEL PERIODO DI APPRENDISTATO, MAGGIORATA DEL 100 PER CENTO SOLO ISPETTORI MIN. LAV. POSSONO ADOTTARE IL PROVVEDIMENTO DI DISPOSIZIONE ART 7 COMMA 2 T.U. SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DA 100 A 600 EURO. IN CASO DI RECIDIVA DA 300 A 1500 EURO TUTTI GLI ORGANI DI VIGILANZA POSSONO CONTESTARE LE SANZIONI CHE SONO DIFFIDABILI Dott. Guido Lanfranchi 46 SANZIONI ART 7 T.U. ART 7 COMMA 1 T.U. INADEMPIMENTO FORMATIVO IN CASO DI INADEMPIMENTO NELLA EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE DI CUI SIA ESCLUSIVAMENTE RESPONSABILE IL DATORE DI LAVORO E CHE SIA TALE DA IMPEDIRE LA REALIZZAZIONE DELLE FINALITÀ DEI TRE DIVERSI TIPI DI APPRENDISTATO CIRC. MIN LAV. 5 DEL 21 GENNAIO 2013 “… duplice requisito della esclusiva responsabilità del datore di lavoro e della gravità della violazione, tale da impedire il raggiungimento dell’obiettivo formativo.”. Dott. Guido Lanfranchi 47 SANZIONI ART 7 T.U. QUALORA A SEGUITO DI ATTIVITÀ DI VIGILANZA SUL CONTRATTO DI APPRENDISTATO IN CORSO DI ESECUZIONE EMERGA UN INADEMPIMENTO NELLA EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE PREVISTA NEL PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE IL PERSONALE ISPETTIVO ADOTTERÀ UN PROVVEDIMENTO DI “DISPOSIZIONE” AI SENSI DELL’ART. 14 DEL D. LGS. 23/04/2004, N. 124, “ASSEGNANDO UN CONGRUO TERMINE “ AL DATORE DI LAVORO PER ADEMPIERE MESSAGGIO INAIL 20/1/2012 INVITA I SUOI ISPETTORI A SEGNALARE IL FATTO ALLA DPL Dott. Guido Lanfranchi 48 CIRC. MIN. LAV. n. 5/2013 “LA DISPOSIZIONE” ES. contratto di appr. professionalizzante che prevede un periodo formativo pari a 3 anni ed un monte ore di formaz. formale tecnico-professionale e specialistica di 120+120+120 (tot. 360 ore). - accertamento nel corso della metà del secondo anno di apprendistato, in un momento in cui l’apprendista avrebbe dovuto effettuare 120 ore di formazione (quella prevista per il primo anno) + 60 ore di formazione (quella prevista per la “quota parte” del secondo anno), per un totale di 180 ore. La formazione effettuata è tuttavia pari a 60 ore e cioè al 33% del totale della formazione dovuta. La disposizione non può essere emanata e si procede direttamente con la sanzione prevista dall’art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 167/2011; Dott. Guido Lanfranchi 49 APPRENDISTATO DISCIPLINA GENERALE SANZIONI ART 7 COMMA 2 D.Lgs.28 LUGLIO 2011 PER OGNI VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI COLLETTIVE ATTUATIVE DEI PRINCIPI DI CUI ALL’ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERE a) forma scritta; b) divieto di retribuzione a cottimo; c) possibilità di inquadr.il lavorat. fino a due livelli inferiore; d) presenza di un tutore o referente aziendale. IL DATORE DI LAVORO È PUNITO CON LA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DA 100 A 600 EURO. IN CASO DI RECIDIVA LA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA VARIA DA 300 A 1500 EURO. Dott. Guido Lanfranchi 50 APPRENDISTATO DISCIPLINA GENERALE SANZIONI ART 7 D.Lgs.28 LUGLIO 2011 ALLA CONTESTAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PROVVEDONO GLI ORGANI DI VIGILANZA CHE EFFETTUANO ACCERTAMENTI IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA NEI MODI E NELLE FORME DI CUI ALL’ART. 13 DEL D.Lgs.n.124/2004 COME SOSTITUITO DALL’ART. 33 L.n.183/2010 (PROCEDURA DELLA DIFFIDA) AUTORITÀ COMPETENTE A RICEVERE IL RAPPORTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DELLA L. n. 689/1981 È LA DIREZIONE DEL LAVORO TERRITORIALMEN. COMPETENTE Dott. Guido Lanfranchi 51 APPRENDISTATO DISCIPLINA GENERALE I DATORI DI LAVORO CHE HANNO SEDI IN PIÙ REGIONI POSSONO FARE RIFERIMENTO AL PERCORSO FORMATIVO DELLA REGIONE DOVE È UBICATA LA SEDE LEGALE E POSSONO ALTRESÌ ACCENTRARE LE COMUNICAZIONI DI CUI ALL’ART. 1, CO 1180 E SEGG, L. n.296/2006, NEL SERVIZIO INFORMATICO DOVE È UBICATA LA SEDE LEGALE. Dott. Guido Lanfranchi 52