IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO
DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2011, n. 167
IN G.U. N.236 DEL 10 OTTOBRE 2011
TESTO UNICO
LEGGE N 92/2012 “RIFORMA MERCATO DEL LAVORO”
Da ”Vite dei filosofi” di Diogene Laerzio
Detto di Aristippo
“è meglio esser mendicanti che maleducati;
gli uni mancano di denaro,
gli altri di umanità”.
Relatore
Dott. Lanfranchi Guido
MANTOVA 16 ottobre 2013
ASSUNZIONE DELL’APPRENDISTA
COMUNICAZIONE AL CENTRO PER L’IMPIEGO ENTRO IL GIORNO
ANTECEDENTE L’INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO
IL CONTRATTO DEVE ESSERE STIPULATO IN FORMA SCRITTA.
OPPORTUNO REDIGERE LA LETTERA D’ASSUNZIONE SECONDO
LE MODALITÀ INDICATE DAL CCNL DEL SETTORE DI RIFERIMENTO
IN GENERE LA LETTERA DI ASSUNZIONE DELL’APPRENDISTA
CONTIENE
1) LA PRESTAZIONE OGGETTO DEL CONTRATTO;
2) IL PERIODO DI PROVA;
3) IL LIVELLO DI INQUADRAMENTO INIZIALE, INTERMEDIO E FINALE;
4) LA QUALIFICA CHE POTRÀ ESSERE ACQUISITA
AL TERMINE DEL RAPPORTO.
ENTRO 30 GIORNI DALL’ASSUNZIONE ALL’APPRENDISTA
DEVE ESSERE DATO IL PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE
CHE DEFINISCE, PER TUTTA LA DURATA DEL CONTRATTO,
IL PERCORSO FORMATIVO DELL'APPRENDISTA
Dott. Guido Lanfranchi
2
SISTEMA INFORMATICO DELLE ASSUNZIONI
DELL’APPRENDISTA
NEL “SISTEMA CO” RELATIVO AI DATI IDENTIFICATIVI DEL RAPPORTO
INSERITO UN CAMPO DENOMINATO
“ DATA FINE PERIODO FORMATIVO “
NEL QUALE SI DEVE INDICARE
LA DATA IN CUI TERMINA IL PERIODO FORMATIVO
CHE IN CASO DI APPRENDISTATO STAGIONALE COINCIDE
CON LA DATA DI FINE RAPPORTO
ALL’INTERNO DEL CAMPO “CODICE TRASFORMAZIONE“
PREVISTA NEL “QUADRO TRASFORMAZIONE” DEL MODELLO UNI LAV
VIENE ISTITUITO IL CODICE “FF – FINE PERIODO FORMATIVO”
CHE PUO ESSERE UTILIZZATO SOLO
NEL CASO DI TERMINE ANTICIPATO DEL PERIODO FORMATIVO
NEL “QUADRO PROROGA” OVE DOVRÀ ESSERE COMUNICATA
LA PROSECUZIONE DEL PERIODO FORMATIVO IN CASO DI MALATTIA,
INFORTUNI O ALTRA CAUSA DI SOSPENSIONE INVOLONTARIA
DEL RAPPORTO SUPERIORE A 30 GIORNI.
IN TAL CASO LA DATA DI FINE PROROGA SI INTENDE COME
NUOVO TERMINE DEL PERIODO FORMATIVO
Dott. Guido Lanfranchi
3
SISTEMA INFORMATICO DELLE ASSUNZIONI
DELL’APPRENDISTA
OBBLIGO DI COMUNICAZIONE
DELLA TRASFORMAZIONE
DA APPRENDISTATO
A CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO
PERMANE SOLTANTO PER I CONTRATTI IN ESSERE ALLA
DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL T.U.
SULL’APPRENDISTATO D.LGS 167/2011 (25 OTTOBRE 2011)
I CONTRATTI INSTAURATI SECONDO IL T. U.
NON SONO SOGGETTI ALLA COMUNICAZIONE
DI TRASFORMAZIONE
Dott. Guido Lanfranchi
4
ESEMPIO
RACCOMANDATA A MANO o (A.R.) SU CARTA INTESTATA
Egregio Signore
__________________
Via ______________
_____________, __________
Oggetto: assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante.
Con riferimento alle intese intercorse, Le confermiamo la Sua assunzione, con contratto di
apprendistato professionalizzante, presso la nostra Società, avente sede legale in __________,
Via ___________, n.___, a far data dal _______, e per la durata complessiva di ____ mesi.
Il periodo di prova con Lei concordato è di ___ giorni, decorrenti dalla suddetta data di assunzione.
Il rapporto di lavoro è finalizzato al conseguimento della qualifica di ______________, con
inquadramento finale nella ___ categoria, al termine del periodo di apprendistato sopra concordato
(e superata la relativa prova di idoneità).
Durante tale periodo Lei sarà adibito alle seguenti mansioni: _____________________
____________________________(n.d.r.: indicare la mansione cui è preordinato l’apprendistato),
da svolgere presso lo stabilimento di ____________, sito a ___________________, via
_________________, n. ____.
La progressione del livello di inquadramento e della retribuzione, durante il periodo di
apprendistato, determinata secondo quanto previsto dall’art.___ del vigente C.C.N.L. per la
Disciplina dell’Apprendistato Professionalizzante nell’_________, è riportata nel seguente schema:
Dott. Guido Lanfranchi
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1° Periodo
Dal ___ al ___
2° Periodo
Dal ___ al ___
3° Periodo
Dal ___ al ___
Minimo contrattuale
del livello ___
Minimo contrattuale
del livello ___
Minimo contrattuale
del livello ___
Inquadramento
Retribuzione
La Sua retribuzione iniziale è fissata in euro _______ lordi orari/mensili, per ___ mensilità e
seguirà la progressione suddetta.
Essa è così suddivisa:
minimo conglobato euro ___________ lordi orari/mensili;
E.D.R.
euro ___________ lordi orari/mensili;
(n.d.r. elencare altre eventuali voci ________________________);
Totale
euro ___________ lordi orari/mensili.
Per quanto concerne la corresponsione della retribuzione corrente e differita, si fa riferimento agli
usi aziendali in atto.
Per quanto concerne il percorso formativo che Lei dovrà seguire, si allega, quale parte integrante
del presente contratto, il Piano formativo individuale, già da Lei visionato e accettato.
Per tutto quanto qui non espressamente disciplinato il Suo rapporto di lavoro sarà regolato dal
vigente Contratto nazionale per la disciplina dell’apprendistato professionalizzante.
La preghiamo di restituirci copia della presente lettera, da Lei debitamente sottoscritta per
incondizionata accettazione di quanto in essa contenuto.
Con i migliori saluti.
Timbro e firma
Firma del lavoratore per accettazione piena ed
incondizionata dei contenuti della presente lettera
Dott. Guido Lanfranchi
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CONTRATTO D’APPRENDISTATO
IL PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE
DOCUMENTO ALLEGATO AL CONTRATTO DI APPRENDISTATO
VANNO INDICATI
SULLA BASE DEL BILANCIO DI COMPETENZE DEL SOGGETTO
E DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI MEDIANTE
IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO:
IL PERCORSO DI FORMAZIONE FORMALE E NON FORMALE DELL’APPRENDISTA
LA RIPARTIZIONE DI IMPEGNO TRA FORMAZIONE AZIENDALE O EXTRA – AZIENDALE
ELABORATO IN COERENZA
CON I PROFILI FORMATIVI DELLA REGIONE
CON LE QUALIFICHE PROFESSIONALI CONTRATTUALI
CON LE QUALIFICHE PREVISTE DALL’ALTA FORMAZIONE
SEGUITO DA UN PIANO INDIVIDUALE DI DETTAGLIO ELABORATO CON
L’AUSILIO DI UN TUTOR NEL QUALE SI INDICANO CON MAGGIOR PRECISIONE
IL PIANO FORMATIVO DELL’APPRENDISTA
DAL 1 OTTOBRE 2013
IL PIANO È OBBLIGATORIO SOLO PER LA FORMAZIONE PER
L’ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE TECNICO – PROFESSIONALI E
SPECIALISTICHE DISCIPLINATA DAI CCNL
Dott. Guido Lanfranchi
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ART. 2 CO 2 D.L. 76/2013 CONV. IN L.99/2013
SEMPLIFICATO IL PIANO FORMATIVO
IL PIANO FORMATIVO STABILISCE
I DETTAGLI DEL PERCORSO FORMATIVO
DELL’APPRENDISTA
MONTE ORE DI FORMAZIONE ANNUA
SEDE IN CUI SI SVOLGE LA FORMAZIONE
CONTENUTO DELLA FORMAZIONE
PROGRESSIONE DELL’INQUADRAMENTO CON
INDICAZIONE DEL LIVELLO DI PARTENZA E QUELLO
FINALE
Dott. Guido Lanfranchi
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IL PIANO FORMATIVO
LE QUALIFICHE PROFESSIONALI CONTRATTUALI
COMMISSIONE NAZIONALE ELABORA I “PROFILI FORMATIVI”
DESCRIVONO CONOSCENZE E COMPETENZE UTILI A REDIGERE
IL PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE CHE COSTITUISCE
L’EFFETTIVO PERCORSO FORMATIVO DELL’APPRENDISTA
COMMISSIONI TERRITORIALI PER LA FORM. PROF. E L’APPREND.
POSSONO INTEGRARE
SULLA BASE DEI FABBISOGNI RILEVATI NEL TERRITORIO,
I PROFILI FORMATIVI A LIVELLO NAZIONALE
I PROFILI DI COMPETENZA DESCRITTI SI DEVONO INTENDERE COME
“LE COMPETENZE OBIETTIVO” DELLA FORMAZIONE PROFESSIONAL.
OVVERO LE CONOSCENZE E LE CAPACITÀ CHE L’APPRENDISTA
DEVE CONSEGUIRE AL TERMINE DEL PERCORSO FORMATIVO,
LUNGO LA DURATA DEL CONTRATTO,
IN MODO DA POTERE ASSOLVERE A QUANTO RICHIESTO
DALLA CATEGORIA PREVISTA DALL’INQUADRAMENTO FINALE
Dott. Guido Lanfranchi
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IL TUTOR - EVOLUZIONE NORMATIVA PERSONA PREPOSTA AD ASSISTERE L’APPRENDISTA
PER LA DURATA DEL PROCESSO FORMATIVO
ART 12 L.25/1955
OBBLIGO DELL’APPRENDISTA DI OBBEDIRE ALL’IMPRENDITORE O
ALLA PERSONA DA QUESTI INCARICATA DELLA SUA FORMAZIONE
PER FARGLI CONSEGUIRE LE COMPETENZE PROFESSIONALI
ESERCIZIO TUTORAGGIO INSITO NELL’APPRENDISTATO
ART.11 LETT A) L.25/1955
L’IMPRENDITORE DEVE IMPARTIRE E FARE IMPARTIRE
NELLA SUA IMPRESA L’INSEGNAMENTO NECESSARIO PERCHÉ
L’APPRENDISTA POSSA CONSEGUIRE
LE CAPACITÀ PER DIVENTARE LAVORATORE QUALIFICATO
ART 16 COMMA 3 L.196/1997
SPECIFICA I REQUISITI RICHIESTI PER L’ESECUZIONE DELL’ATTIVITÀ
DI TUTORAGGIO IN TERMINI DI ESPERIENZE PROFESSIONALI
RICHIESTE RINVIANDO AD UN SUCCESSIVO DECRETO MINISTERIALE
ANCHE AL FINE DI FRUIRE DI PARTICOLARI AGEVOLAZIONI CTR
Dott. Guido Lanfranchi
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IL TUTOR - EVOLUZIONE NORMATIVA DECRETO MIN. LAV. 28 FEBBRAIO 2000
ART 3 COMMA 2
ONERE PER IL TUTORE DI PARTECIPARE, ALL’AVVIO DELLA PRIMA
ANNUALITÀ DI FORMAZIONE ESTERNA , AD ALMENO UNA SPECIFICA
INIZIATIVA FORMATIVA DI DURATA NON INFERIORE A 8 ORE,
ORGANIZZATA DALLE STRUTTURE FORMATIVE INCARICATE
DELLA FORMAZIONE DELL’APPRENDISTA
LEGGE 25/1955
E
ART.16 L.196/1997
INGERENZA PUBBLICA NEI PROCESSI FORMATIVI
CON RIFERIMENTO
AI CENTRI FORMATIVI ESTERNI ALL’AZIENDA DEPUTATI A
SVOLGERE LA FORMAZIONE;
ALLA DURATA MINIMA DEI PROCESSI NON INFERIORE A 120 ORE
MEDIE ANNUE;
DECRETO MIN. LAV. 28 FEBBRAIO 2000
DICIPLINA DEL TUTORAGGIO DETTAGLIATA E VINCOLANTE
Dott. Guido Lanfranchi
11
IL TUTOR - EVOLUZIONE NORMATIVA ART 1 D.M. 28 FEBBRAIO 2000
COMPITI DEL TUTOR
Affiancare l’apprendista durante il periodo di apprendistato,
di trasmettere le competenze necessarie all’esercizio delle
attività lavorative e di favorire l’integrazione tra le iniziative
formative esterne all’azienda e la formazione sul luogo di lavoro.
Collaborare con la struttura di formazione esterna
all’azienda allo scopo di valorizzare il percorso di apprendimento
in alternanza.
Esprimere le proprie valutazioni sulle competenze acquisite
dall’apprendista ai fini dell’attestazione da parte del datore di
lavoro.
ART 2 D.M. 28/02/2000
CIASCUN TUTORE
PUÒ AFFIANCARE NON PIÙ DI CINQUE APPRENDISTI
Dott. Guido Lanfranchi
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IL TUTOR - EVOLUZIONE NORMATIVA ART 2 D.M. 28 FEBBRAIO 2000 REQUISITI DEL TUTOR
IL RUOLO DEL TUTOR PUÒ ESSERE ASSUNTO DA:
UN LAVORATORE QUALIFICATO DESIGNATO DALL’IMPRESA
QUESTI DEVE:
POSSEDERE UN INQUADRAMENTO CONTRATTUALE PARI O
SUPERIORE A QUELLO CHE L’APPRENDISTA CONSEGUIRÀ AL
TERMINE DEL CONTRATTO;
SVOLGERE ATTIVITÀ LAVORATIVE COERENTI CON QUELLE
DELL’APPRENDISTA;
POSSEDERE ALMENO TRE ANNI DI ESPERIENZA LAVORATIVA
(NON SI APPLICA NEL CASO IN CUI IN AZIENDA NON SIANO PRESENTI
LAVORATORI IN POSSESSO DI TALE CARATTERISTICA)
NEL CASO DI IMPRESE CON MENO DI 15 DIPENDENTI
E NELLE IMPRESE ARTIGIANE,
DAL TITOLARE DELL'IMPRESA STESSA, DA UN SOCIO O DA UN
FAMILIARE COADIUVANTE
Dott. Guido Lanfranchi
13
IL TUTOR - EVOLUZIONE NORMATIVA D.LGS.N 276/2003
INSERIMENTO DI UN TUTORE AZIENDALE
CON FORMAZIONE E COMPETENZE ADEGUATE PER
ART 48 COMMA 4
ART 49 COMMA 5
APPRENDISTATO PER
L’ESPLETAMENTO
DEL DIRITTO - DOVERE
DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
APPRENDISTATO
PROFESSIONALIZZANTE
ART 85 D.LGS.N 276/2003
NON ABROGA L’ART 16 L.196/1997
CONFERMA DELLE DISPOSIZIONI SUL TUTORAGGIO
RIFERENDOSI ALLE SUDDETTE DUE TIPOLOGIE
CIRCOLARE MIN. LAV. N. 40/2004 SUL RUOLO DEL TUTOR
ACCOMPAGNARE L’APPRENDISTA LUNGO TUTTA LA DURATA DEL PIANO FORMATIVO
Dott. Guido Lanfranchi
14
IL TUTOR - EVOLUZIONE NORMATIVA INTERPELLO N. 9 DEL 27 MARZO 2008
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE – FIGURA DEL TUTOR
NECESSITÀ O MENO DELLA PRESENZA COSTANTE DEL TUTORE
IN AFFIANCAMENTO ALL’APPRENDISTA MACCHINISTA
NEI SERVIZI DI CONDOTTA DEI TRENI.
Per quanto attiene, più in particolare, alla problematica della
presenza costante del tutore durante lo svolgimento della
prestazione lavorativa dell’apprendista, dall’analisi della
normativa vigente NON SI DESUME ALCUN OBBLIGO DI
AFFIANCAMENTO
CONTINUATIVO,
come
si
ricava
indirettamente dalla previsione secondo cui “il tutor può seguire
fino a 5 apprendisti”.
Dott. Guido Lanfranchi
15
ART. 2 Lett. D D.LGS 167/2011
“ TUTOR – REFERENTE AZIENDALE ”
PER L’ATTIVAZIONE DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO
È ANCORA NECESSARIA LA PRESENZA
DI UN TUTOR O REFERENTE
LE CUI COMPETENZE SONO RIMESSE AI
CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI
CIRCOLARE MIN. LAV. n. 5 DEL 21 GENNAIO 2013
La disciplina in materia è infatti demandata esclusivamente alla
contrattazione collettiva ai sensi dell’art. 2, comma 1 lett. d), del
D.Lgs. n. 167/2011, ferma restando la possibilità di prevedere
analoghe disposizioni da parte delle Regioni in relazione al
corretto adempimento degli obblighi formativi di loro competenza
(ad es., per l’apprendistato professionalizzante, le 120 triennali di
formazione “esterna”).
Dott. Guido Lanfranchi
16
ART. 2 Lett. D D.LGS 167/2011
“ TUTOR – REFERENTE AZIENDALE ”
CIRCOLARE MIN. LAV. n. 5 DEL 21 GENNAIO 2013
“ IN LINEA DI PRINCIPIO IL TUTOR O REFERENTE AZIENDALE
IN RAGIONE DELLA CAPACITÀ DI AUTODETERMINAZIONE
DELLE PARTI SOCIALI PREVISTA DAL LEGISLATORE,
DEVE ESSERE IN POSSESSO
ESCLUSIVAMENTE DEI REQUISITI INDIVIDUATI
DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
ESSENDO SOSTANZIALMENTE ABROGATO
IL D.M. 28 FEBBRAIO 2000”.
Dott. Guido Lanfranchi
17
CIRCOLARE MIN. LAV. 5 DEL 21 GENNAIO 2013
“ TUTOR – REFERENTE AZIENDALE ”
LE PARTI SOCIALI NEI CONTRATTI COLLETTIVI
POSSONO ASSEGNARE AL TUTOR
COMPITI ASSOLUTAMENTE DIVERSIFICATI
INSEGNAMENTO
DELLE MATERIE OGGETTO
DI FORMAZIONE INTERNA
“SUPERVISIONE”
CORRETTO SVOLGIMENTO
DELLA FORMAZIONE
Talvolta il tutor svolge pertanto delle funzioni esclusivamente di
“controllo” della corretta effettuazione della formazione
e/o di “raccordo” tra apprendista e soggetto formatore.
POSSIBILE CONSEGUENZA
L’ASSISTENZA DIRETTA E CONTINUATIVA DELL’APPRENDISTA
NON È PIÙ UN COMPITO SPECIFICO DEL TUTOR
Dott. Guido Lanfranchi
18
“ TUTOR – REFERENTE AZIENDALE ”
ACCORDO INTERCONFEDER. CONFAPI 20/04/2012
ACCORDO INTERCONFEDER. CONFINDUSTRIA 18/04/2012
NEL PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE SARÀ INDICATO
UN TUTOR /REFERENTE AZIENDALE
1) INSERITO NELL’ORGANIZZAZIONE DELL’IMPRESA, QUALE
FIGURA DI RIFERIMENTO PER L’APPRENDISTA,
2) IN POSSESSO DI ADEGUATA PROFESSIONALITÀ
ACCORDO CONFARTIGIANATO 3/05/2012
PROROGATO FINO AL 30 APRILE 2013
DALL’ACCORDO DEL 20 DICEMBRE 2012
TUTOR /REFERENTE AZIENDALE
PREVEDE L’INDICAZIONE DEL NOME NEL PIANO FORMATIVO
Dott. Guido Lanfranchi
19
“ TUTOR – REFERENTE AZIENDALE ”
ACCORDO TERZIARIO 24/04/2012
TUTOR / REFERENTE AZIENDALE
L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA FORMATIVO È SEGUITA DAL
REFERENTE PER L’APPRENDISTATO, INTERNO OD ESTERNO, CHE
DOVRÀ ESSERE INDIVIDUATO ALL’AVVIO DELL’ATTIVITÀ FORMATIVA.
IL REFERENTE INTERNO PER L’APPRENDISTATO, OVE DIVERSO DAL
TITOLARE DELL’IMPRESA STESSA, DA UN SOCIO OVVERO DA UN
FAMILIARE COADIUVANTE, È IL SOGGETTO CHE RICOPRE LA
FUNZIONE AZIENDALE INDIVIDUATA DALL’IMPRESA NEL PIANO
FORMATIVO E CHE OVE DIPENDENTE DOVRÀ POSSEDERE UN
LIVELLO DI INQUADRAMENTO PARI O PREFERIBILMENTE SUPERIORE
A QUELLO CHE L’APPRENDISTA CONSEGUIRÀ ALLA FINE DEL PERIODO
DI APPRENDISTATO E COMPETENZE ADEGUATE.
PER L’APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE IN CASO L’AZIENDA
INTENDA AVVALERSI, PER L’EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE, DI UNA
STRUTTURA ESTERNA, QUEST’ULTIMA DOVRÀ METTERE A
DISPOSIZIONE UN REFERENTE PER L’APPRENDISTATO PROVVISTO DI
ADEGUATE COMPETENZE.
Dott. Guido Lanfranchi
20
“ TUTOR – REFERENTE AZIENDALE ”
CCNL METALMECCANICA INDUSTRIA 5/12/2012
TUTOR/REFERENTE AZIENDALE
Per l'attivazione del contratto di apprendistato è necessaria la
presenza di un tutor/referente aziendale nominativamente indicato nel
PFI, in possesso di adeguata professionalità ed esperienza.
Il tutor/referente aziendale, gestisce l'accoglienza nel contesto
lavorativo
e
favorisce
l'inserimento
e
l'integrazione
dell'apprendista in azienda, contribuisce alla definizione del Piano
formativo individuale, verifica la progressione dell'apprendimento e
attesta, anche ai fini dell'art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 167/2011, il
percorso formativo compilando la scheda di rilevazione dell'attività
formativa, allegata al presente contratto.
Tale scheda sarà firmata anche dall'apprendista per presa visione.
Il tutor può essere lo stesso imprenditore.
CCNL METALMECCANICA CONFAPI 29/07/2013
All’apprendista deve essere garantita la presenza di un tutor in
possesso di adeguata professionalità ed esperienza
asseverata dall’ente bilaterale interconfederale ENFEA
Dott. Guido Lanfranchi
21
CIRCOLARE MIN. LAV. 5 DEL 21 GENNAIO 2013
“ TUTOR – REFERENTE AZIENDALE ”
VIOLAZIONI DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI
“PRESENZA DI UN TUTORE O REFERENTE AZIENDALE”
NON DETERMINANO AUTOMATICAMENTE
L’APPLICAZIONE DEL REGIME SANZIONATORIO
DI CUI ALL’ART. 7, CO 1, D.LGS. N. 167/2011
PER MANCATA FORMAZIONE DELL’APPRENDISTA
ART. 7, CO 1, D.LGS. N. 167/2011
IL DATORE DI LAVORO È TENUTO A VERSARE LA DIFFERENZA
tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al
livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe
stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di
apprendistato, maggiorata del 100 per cento, con esclusione di
qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione.
Dott. Guido Lanfranchi
22
CIRCOLARE MIN. LAV. 5 DEL 21 GENNAIO 2013
“ TUTOR – REFERENTE AZIENDALE ”
“….. In tali ipotesi occorre infatti evidenziare:
- in primo luogo se la formazione è stata comunque effettuata
secondo “quantità”, contenuti e modalità previste dal contratto
collettivo e
- in secondo luogo, quale sia il ruolo assegnato al tutor dallo
stesso contratto.
Cosicché, qualora il tutor svolga un ruolo esclusivamente di
“controllo”, la sua assenza non potrà mai comportare una
mancata formazione.
In tal caso, pertanto, il personale ispettivo dovrà comunque
esplicitare e documentare le carenze formative derivanti
dall’assenza del tutor che si riverberano sul mancato
raggiungimento degli obiettivi formativi”.
Dott. Guido Lanfranchi
23
CIRCOLARE MIN. LAV. 5 DEL 21 GENNAIO 2013
“ TUTOR – REFERENTE AZIENDALE ”
ANALOGHE CONCLUSIONI POSSONO AVERSI
NELL’IPOTESI IN CUI
IL TUTOR INDIVIDUATO DAL DATORE DI LAVORO
SIA PRIVO DEI REQUISITI RICHIESTI
DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
Eventuali violazioni in materia saranno dunque sanzionabili
esclusivamente ai sensi dell’art. 7, comma 2, del D.Lgs. n.
167/2011, con sanzione amministrativa pecuniaria
DA € 100 A € 600
diffidabile ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004
(in caso di recidiva la sanzione varia da € 300 a € 1.500)
Dott. Guido Lanfranchi
24
PERCORSO FORMATIVO NELL'AMBITO APPRENDISTATO
PROFESSIONALIZZANTE O DI MESTIERE
ART 2 LETT. A) T.U.
ENTRO 30 GG DALLA STIPULA DEL CONTRATTO
DEFINIRE IL “PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE”
È COMPITO DELLE CONTRATTAZIONE COLLETTIVA,
O DEGLI ENTI BILATERALI,
METTERE A DISPOSIZIONE DEI DATORI DI LAVORO
MODULI O FORMULARI UTILI ALLA SUA DEFINIZIONE
PIANIFICAZIONE
INDICATORI SULLE TIPOLOGIE MODULARI DI FORMAZIONE
FORMAZIONE:
FORMAZIONE FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DELLE
COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI in base agli standard minimi
definiti dalle Regioni.
FORMAZIONE TECNICO-PROFESSIONALE:
tematiche mirate – specialistiche allineate al profilo prof.le di riferimento.
Dott. Guido Lanfranchi
25
ESEMPIO ACCORDO INTERCONFEDERALE INDUSTRIA
18 APRILE 2012
Dott. Guido Lanfranchi
26
Dott. Guido Lanfranchi
27
Dott. Guido Lanfranchi
28
ART. 2 Lett. D D.LGS 167/2011
“ TUTOR – REFERENTE AZIENDALE ”
PER L’ATTIVAZIONE DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO È ANCORA
NECESSARIA LA PRESENZA DI UN TUTOR O REFERENTE
LE CUI COMPETENZE SONO RIMESSE
AI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI
Dott. Guido Lanfranchi
29
Dott. Guido Lanfranchi
30
Dott. Guido Lanfranchi
31
Dott. Guido Lanfranchi
32
ART. 2 CO 2 D.L. 76/2013 CONV. IN L.99/2013
MODIFICHE ALL’APPRENDISTATO
DAL 1 OTTOBRE 2013
B) LA REGISTRAZIONE DELLA FORMAZIONE E DELLA QUALIFICA
PROFESSIONALE AI FINI CONTRATTUALI È EFFETTUATA SU UN
DOCUMENTO AVENTE I CONTENUTI MINIMI DEL MODELLO DI
LIBRETTO FORMATIVO ( MODELLO MINISTERIALE DEL 2005 ) ;
C) IN CASO DI IMPRESE MULTI LOCALIZZATE LA FORMAZIONE
AVVIENE NEL RISPETTO DELLA DISCIPLINA OVE L’IMPRESA HA
LA SEDE LEGALE
(PRINCIPIO GIÀ IN ART. 7 D.LGS.167/2011 CON UTILIZZO VERBO
“POSSONO”).
Dott. Guido Lanfranchi
33
ART. 2 CO 2 D.L. 76/2013 CONV. IN L.99/2013
MODIFICHE ALL’APPRENDISTATO
CIRCOLARE MIN. LAV. 35/2013
CON RIFERIMENTO ALLA REGISTRAZIONE DELLA FORMAZIONE
deve riportare i “contenuti minimi” già individuati con il D.M. 10 ottobre 2005
ossia quei contenuti che, nell’ambito del Libretto Formativo del Cittadino,
fanno evidentemente riferimento alle “Competenze acquisite in percorsi di
apprendimento” (sezione 2) oltre, evidentemente, alle “informazioni personali”
del lavoratore (nome e cognome, codice fiscale ecc.).
Resta evidentemente salva, anche per i contratti di apprendistato in
questione, l’eventuale utilizzo della diversa modulistica adottata dal
contratto collettivo applicato.
Dott. Guido Lanfranchi
34
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
O CONTRATTO DI MESTIERE
PER I DATORI DI LAVORO CHE SVOLGONO LA
PROPRIA ATTIVITÀ IN CICLI STAGIONALI
I CONTR. COLL. STIPULATI A LIVELLO NAZIONALE
DA ASSOCIAZIONI DEI DATORI E PRESTATORI DI LAVORO
COMPARAT. PIÙ RAPPRESENTATIVE SUL PIANO NAZIONALE
POSSONO PREVEDERE SPECIFICHE MODALITÀ
DI SVOLGIMENTO DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO,
ANCHE A TEMPO DETERMINATO
Dott. Guido Lanfranchi
35
ACCORDO 17 APRILE 2012 NEL SETTORE TURISMO
Dott. Guido Lanfranchi
36
DURATA FORMAZIONE E PREVISIONI COLLETTIVE
INTERPELLO N. 34 DEL 19 OTTOBRE 2012
…. appare evidente che alle parti sociali è sì affidata l’individuazione, tra
l’altro, della “durata della formazione” ma ciò esclusivamente in funzione
della “ETÀ DELL’APPRENDISTA E DEL TIPO DI QUALIFICAZIONE
CONTRATTUALE DA CONSEGUIRE”. In altri termini è possibile prevedere
che la durata standard del monte ore formativo sia ridotta, ad es, se il
lavoratore abbia 29 anziché 18 anni o qualora abbia avuto esperienze
professionali analoghe a quella oggetto del contratto di apprendistato.
Non appare invece in linea, né con le disposizioni del D.Lgs 167/2011, né
con i principi costituzionali di parità di trattamento, né con quelli
comunitari sulla libera concorrenza prevedere una riduzione del monte
ore di formazione esclusivamente basandosi su elementi del tutto
estranei alla età dell’apprendista o al fabbisogno formativo utile al
raggiungimento della qualifica contrattuale.
Le riduzioni previste dalla contr. coll. in funzione della semplice “validazione”
del PFI da parte dell’ente bilaterale o alla adesione allo stesso ente non
possono pertanto ritenersi efficaci sotto il profilo pubblicistico.
in tali ipotesi, il pers. ispettivo potrà correttamente impartire il provvedimento di
disposizione ex art.7 D.Lgs167/2011 qualora ne ricorrano tutte le
condizioni,ordinando una integrazione del PFI e della formaz. non effettuata.".
Dott. Guido Lanfranchi
37
PARERE DI CONFORMITÀ AGLI ENTI BILATERALI
INTERPELLO N. 16 DEL 14 GIUGNO 2012
….In sintesi, indipendentemente dalla previsione normativa, non può
negarsi che la contrattazione collettiva possa legittimamente assegnare
un ruolo fondamentale agli Enti bilaterali, ruolo del tutto legittimo e non in
conflitto con i principi normativi ma che tuttavia non può configurarsi come
“condicio sine qua non” di carattere generale per una valida stipulazione
del contratto di apprendistato.
Pertanto, almeno con riferimento ai datori di lavoro non iscritti alle
organizzazioni stipulanti il contratto collettivo applicato, non vi è un obbligo
di sottoporre il PFI all’Ente bilaterale di riferimento salvo, per i contratti di
apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, ove tale passaggio
sia previsto dalla legislazione regionale.
Rimarrebbe in ogni caso escluso l’obbligo di iscriversi all’Ente bilaterale
per ottenere il parere di conformità, come già chiarito da questa
Amministrazione in passato richiamando il c.d. diritto di associazione
sindacale negativo.
Dott. Guido Lanfranchi
38
PARERE DI CONFORMITÀ AGLI ENTI BILATERALI
INTERPELLO N. 16 DEL 14 GIUGNO 2012
….Indipendentemente dall’obbligo giuridico, va però evidenziato che una
forma di controllo sui profili formativi del contratto da parte dell’Ente bilaterale
rappresenta comunque una valida opportunità e una garanzia circa la
corretta declinazione del PFI. Infatti, proprio perché “Individuale”, il Piano
Formativo non potrà non adeguarsi alle specificità del contesto organizzativo
aziendale e, eventualmente, anche al bagaglio culturale e professionale del
lavoratore e, pertanto, il coinvolgimento dell’Ente può costituire un elemento
significativo anche in relazione al giudizio che il personale ispettivo dovrà
effettuare in ordine al corretto adempimento dell’obbligo formativo.
Si raccomanda anzi al personale ispettivo – in linea con l’orientamento volto a
valorizzare sempre più il ruolo della bilateralità finanche nella gestione e
“regolazione” di importanti aspetti del rapporto di lavoro, ben compendiati
nell’art. 2, comma 1 lett. h) del D.Lgs 167/2011– di concentrare
prioritariamente l’attenzione proprio nei confronti di quei contratti di
apprendistato e di quei PFI che non sono stati sottoposti alle valutazioni
dell’Ente bilaterale di riferimento.
Dott. Guido Lanfranchi
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PARERE DI CONFORMITÀ AGLI ENTI BILATERALI
INTERPELLO N. 16 DEL 14 GIUGNO 2012
….. in caso di richiesta di parere di conformità, le modifiche o le
integrazioni richieste dall’Ente al PFI rappresentano un elemento da
recepire nel provvedimento di disposizione (art. 7, comma 1, D.Lgs
167/2011) adottato dal personale ispettivo in sede di controllo
sull’adempimento agli obblighi formativi, acquistando così una efficacia
precettiva presidiata anche da sanzione amministrativa.
Per quanto attiene invece al “merito” del controllo da parte dell’Ente
bilaterale, va ricordato che lo stesso ha ad oggetto la “congruità” del PFI e
non già la verifica degli altri presupposti normativi e contrattuali legittimanti
l’instaurazione e lo svolgimento del rapporto (ad es. limiti numerici o c.d.
clausole di stabilizzazione).
Pertanto, pur potendo l’Ente rappresentare all’istante una eventuale assenza
dei presupposti di valida costituzione del rapporto, la conseguente
sanzionabilità delle eventuali mancanze è demandata esclusivamente al
personale ispettivo ovvero alle iniziativa del lavoratore in sede contenziosa.
Dott. Guido Lanfranchi
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RISPOSTA INTERPELLO n. 8 2 /2/2007
POSSIBILITÀ CHE UN’AZIENDA ASSUMA CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO
PROFESSIONALIZZANTE UNO O PIÙ SOGGETTI
CHE ABBIANO GIÀ PRESTATO SERVIZIO PRESSO LA MEDESIMA IMPRESA
CON RAPPORTI DI NATURA TEMPORANEA QUALE, AD ESEMPIO,
UN CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
"....occorre valutare se, nell’ambito del piano formativo individuale sia
ravvisabile un percorso di natura addestrativa di carattere teorico e
pratico volto ad un arricchimento complessivo delle competenze di base
trasversali e tecnico professionali del lavoratore
A mero titolo orientativo, non sembra ammissibile la stipula di un
contratto di apprendistato professionalizzante da parte di un lavoratore
che abbia già svolto un periodo di lavoro, continuativo o frazionato, in
mansioni corrispondenti alla stessa qualifica oggetto del contratto
formativo, per una durata superiore alla metà di quella prevista dalla
contrattazione collettiva “
Dott. Guido Lanfranchi
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RISPOSTA INTERPELLO 38 5/11/2010
Se i gestori di istituzioni scolastiche, riconosciute paritarie, possano assumere con
contratti di apprendistato professionalizzante docenti, seppur nei limiti di età
previsti dalla legge, qualora vantino il titolo di abilitazione all’insegnamento”.
".... ammissibile a condizione che il piano formativo individuale vada ad
individuare percorsi formativi ed uno sviluppo di competenze diverse
ed ulteriori, anche di tipo integrativo, rispetto a quelle già maturate ai
fini dell’abilitazione
occorre dunque “calibrare” il singolo Piano Formativo Individuale al
fine di evidenziare l’effettiva “utilità” del contratto di apprendistato
rispetto al quale, salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, non
è di ostacolo il possesso di un titolo di studio a condizione che esista
un vero percorso formativo coerente con le esigenze della impresa e
finalizzato ad uno sviluppo anche pratico delle competenze del giovane
assunto in apprendistato.
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APPRENDISTATO E PREGRESSE ESPERIENZE LAVORATIVE
CIRCOLARE MIN.LAV. n. 5/2013
LA “QUALIFICAZIONE”
NON DEVE ESSERE GIÀ POSSEDUTA
ALL’ATTO DELL’INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO
un rapporto di lavoro preesistente di durata limitata, anche di
apprendistato, NON PREGIUDICA LA POSSIBILITÀ DI INSTAURARE
UN SUCCESSIVO RAPPORTO FORMATIVO.
in mancanza di esplicite previsioni normative o contrattuali si ritiene
possibile richiamare i principi già espressi con risposta ad interpello n.
8/2007.
occorre valutare se nell’ambito del piano formativo individuale sia
ravvisabile un percorso di natura addestrativa di carattere teorico e
pratico volto ad un arricchimento complessivo delle competenze di
base trasversali e tecnico professionali del lavoratore
rileva anche la durata del rapporto di lavoro precedentemente
intercorso con il datore di lavoro
Dott. Guido Lanfranchi
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APPRENDISTATO E PREGRESSE ESPERIENZE LAVORATIVE
CIRCOLARE MIN.LAV. n. 5/2013
A mero titolo orientativo, non sembra ritenersi ammissibile la
stipula di un contratto di apprendistato da parte di un lavoratore
che abbia già svolto un periodo di lavoro, continuativo o
frazionato, in mansioni corrispondenti alla stessa qualifica
oggetto del contratto formativo, per un durata superiore alla
metà di quella prevista dalla contrattazione collettiva.
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DISCIPLINA SANZIONATORIA D.LGS. 276/ 2003
ARTICOLO 53, COMMA 3, DEL D.LGS.276/2003
INTRODUCEVA UNA
SEVERA DISCIPLINA SANZIONATORIA COMUNE
ALLE TRE TIPOLOGIE DI APPRENDISTATO
CIRCOLARE MIN LAV N 40 /2004
in caso di inadempimento all’obbligo formativo che sia
imputabile esclusivamente al datore di lavoro e tale da
impedire il raggiungimento della qualifica da parte
dell’apprendista ….
Tale inadempimento potrà configurarsi in presenza di uno dei
suddetti elementi:
quantità di formazione, anche periodica, inferiore a quella
stabilita nel piano formativo o dalla regolamentazione regionale;
mancanza di un tutor aziendale avente competenze
adeguate o di ogni altro elemento che provi una grave
inadempienza del datore di lavoro nell’obbligo formativo.
Dott. Guido Lanfranchi
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SANZIONI ART 7 D.Lgs.28 LUGLIO 2011
DISTINGUE TRA
INADEMPIMENTO
FORMATIVO
INOSSEVANZA
DEI PRINCIPI ART 2 CO 1
ART 7 COMMA 1 T.U.
TENUTO A VERSARE LA DIFFERENZA TRA
LA CONTRIBUZIONE VERSATA E QUELLA
DOVUTA CON RIFERIMENTO AL LIVELLO
DI INQUADRAMENTO CONTRATTUALE
SUPERIORE
CHE
SAREBBE
STATO
RAGGIUNTO
DAL LAVORATORE
AL
TERMINE
DEL
PERIODO
DI
APPRENDISTATO,
MAGGIORATA DEL 100 PER CENTO
SOLO ISPETTORI MIN. LAV.
POSSONO ADOTTARE
IL PROVVEDIMENTO
DI DISPOSIZIONE
ART 7 COMMA 2 T.U.
SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA
DA 100 A 600 EURO.
IN CASO DI RECIDIVA
DA 300 A 1500 EURO
TUTTI
GLI ORGANI DI VIGILANZA
POSSONO CONTESTARE
LE SANZIONI
CHE SONO DIFFIDABILI
Dott. Guido Lanfranchi
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SANZIONI ART 7 T.U.
ART 7 COMMA 1 T.U. INADEMPIMENTO FORMATIVO
IN CASO DI INADEMPIMENTO
NELLA EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE
DI CUI SIA ESCLUSIVAMENTE RESPONSABILE
IL DATORE DI LAVORO
E CHE SIA TALE DA IMPEDIRE LA REALIZZAZIONE
DELLE FINALITÀ DEI TRE DIVERSI TIPI DI APPRENDISTATO
CIRC. MIN LAV. 5 DEL 21 GENNAIO 2013
“… duplice requisito della
esclusiva responsabilità del datore di lavoro
e della gravità della violazione,
tale da impedire il raggiungimento dell’obiettivo formativo.”.
Dott. Guido Lanfranchi
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SANZIONI ART 7 T.U.
QUALORA A SEGUITO DI ATTIVITÀ DI VIGILANZA
SUL CONTRATTO DI APPRENDISTATO
IN CORSO DI ESECUZIONE
EMERGA UN INADEMPIMENTO NELLA EROGAZIONE
DELLA FORMAZIONE PREVISTA
NEL PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE
IL PERSONALE ISPETTIVO ADOTTERÀ
UN PROVVEDIMENTO DI “DISPOSIZIONE”
AI SENSI DELL’ART. 14 DEL D. LGS. 23/04/2004, N. 124,
“ASSEGNANDO UN CONGRUO TERMINE “
AL DATORE DI LAVORO PER ADEMPIERE
MESSAGGIO INAIL 20/1/2012
INVITA I SUOI ISPETTORI A SEGNALARE IL FATTO ALLA DPL
Dott. Guido Lanfranchi
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CIRC. MIN. LAV. n. 5/2013 “LA DISPOSIZIONE”
ES. contratto di appr. professionalizzante che prevede un periodo formativo pari a 3 anni ed un
monte ore di formaz. formale tecnico-professionale e specialistica di 120+120+120 (tot. 360 ore).
- accertamento nel corso della metà del secondo anno di apprendistato, in un momento in cui
l’apprendista avrebbe dovuto effettuare 120 ore di formazione (quella prevista per il primo anno) +
60 ore di formazione (quella prevista per la “quota parte” del secondo anno), per un totale di 180
ore. La formazione effettuata è tuttavia pari a 60 ore e cioè al 33% del totale della formazione
dovuta. La disposizione non può essere emanata e si procede direttamente con la sanzione
prevista dall’art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 167/2011;
Dott. Guido Lanfranchi
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APPRENDISTATO DISCIPLINA GENERALE
SANZIONI ART 7 COMMA 2 D.Lgs.28 LUGLIO 2011
PER OGNI VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI
CONTRATTUALI COLLETTIVE ATTUATIVE DEI PRINCIPI
DI CUI ALL’ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERE
a) forma scritta; b) divieto di retribuzione a cottimo;
c) possibilità di inquadr.il lavorat. fino a due livelli inferiore;
d) presenza di un tutore o referente aziendale.
IL DATORE DI LAVORO È PUNITO CON
LA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA
DA 100 A 600 EURO.
IN CASO DI RECIDIVA LA SANZIONE AMMINISTRATIVA
PECUNIARIA VARIA DA 300 A 1500 EURO.
Dott. Guido Lanfranchi
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APPRENDISTATO DISCIPLINA GENERALE
SANZIONI ART 7 D.Lgs.28 LUGLIO 2011
ALLA CONTESTAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
PROVVEDONO GLI ORGANI DI VIGILANZA CHE EFFETTUANO
ACCERTAMENTI IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA NEI
MODI E NELLE FORME DI CUI ALL’ART. 13 DEL D.Lgs.n.124/2004
COME SOSTITUITO DALL’ART. 33 L.n.183/2010
(PROCEDURA DELLA DIFFIDA)
AUTORITÀ COMPETENTE A RICEVERE IL RAPPORTO AI SENSI
DELL’ARTICOLO 17 DELLA L. n. 689/1981 È
LA DIREZIONE DEL LAVORO TERRITORIALMEN. COMPETENTE
Dott. Guido Lanfranchi
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APPRENDISTATO DISCIPLINA GENERALE
I DATORI DI LAVORO CHE HANNO SEDI IN PIÙ REGIONI
POSSONO FARE RIFERIMENTO AL PERCORSO FORMATIVO
DELLA REGIONE DOVE È UBICATA LA SEDE LEGALE
E
POSSONO ALTRESÌ ACCENTRARE LE COMUNICAZIONI DI
CUI ALL’ART. 1, CO 1180 E SEGG, L. n.296/2006,
NEL SERVIZIO INFORMATICO
DOVE È UBICATA LA SEDE LEGALE.
Dott. Guido Lanfranchi
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