Allegato “A” alla Determinazione Dirigenziale n.310 del 21/01/2011 PROVINCIA DI SAVONA SETTORE TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE SERVIZIO CONTROLLO TERRITORIALE UFFICIO RISORSE ITTICHE IL DIRIGENTE DEL SETTORE TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE DISPONE MODALITA E DIVIETI DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE DELLA PROVINCIA DI SAVONA DAL 27 FEBBRAIO 2011 AL 02 OTTOBRE 2011 1) CALENDARIO ED ORARI DI PESCA: la pesca nelle acque interne della provincia di Savona è consentita da DOMENICA 27 FEBBRAIO 2011 a DOMENICA 02 OTTOBRE 2011, in tutti i giorni della settimana ad esclusione del Venerdì, se non ricadente in festività infrasettimanale, ai soggetti in possesso della licenza di pesca rilasciata dalla regione di residenza, o documento ritenuto equipollente dall'Ufficio Risorse Ittiche della Provincia di Savona, secondo il calendario sotto specificato: dal 27 Febbraio 2011 fino al 30 Aprile 2011: dalle ore 06.30 al tramonto; dallo 01 Maggio 2011 al 30 Giugno 2011: dalle ore 06.00 al tramonto; dallo 01 Luglio 2011 al 31 Agosto 2011: dalle ore 05.30 al tramonto; dallo 01 Settembre 2011 allo 02 Ottobre 2011: dalle ore 06.00 al tramonto. Pagina 1 di 9 Allegato “A” alla Determinazione Dirigenziale n.310 del 21/01/2011 La pesca notturna è vietata, eccetto che per la pesca della specie ANGUILLA, che potrà essere esercitata, esclusivamente con l'uso degli attrezzi consentiti ex Tabella A, punto A), comma 1, Allegato alla legge regionale 16/11/2004, N. 21, esclusivamente nei seguenti tratti: TORRENTE TEIRO: tratto compreso tra la confluenza con il torrente Malacqua ed il ponte per “Parazo”, in comune di Varazze; TORRENTE NEVA: tratto compreso tra la confluenza con il rio Cornaldo ed il ponte sito in Regione Isola, in comune di Zuccarello; TORRENTE ARROSCIA: tratto compreso tra il confine con la provincia di Imperia ed il ponte autostradale, nei comuni di Ortovero e di Villanova d'Albenga; durante la pesca notturna dell'anguilla è vietata la detenzione di altre specie ittiche. E' vietato, inoltre, catturare e detenere le seguenti specie ittiche nei periodi di tempo appresso indicati: 2) – LUCCIO: dal 01 febbraio al 15 aprile; – BARBO COMUNE: dal 01 aprile al 30 giugno; – CARPA, CARPA ARGENTATA: dal 15 aprile al 30 giugno; – CARPA MACROCEFALA: dal 15 aprile al 30 giugno; – PERSICO REALE: dal 15 aprile al 15 giugno; – TINCA: dal 15 aprile al 30 giugno; – VAIRONE: dal 15 aprile al 15 giugno; – SCARDOLA: dal 01 maggio al 15 luglio. SPECIE CONSENTITE, LIMITI DI CATTURA GIORNALIERI, CONTROLLO CATTURE, MISURE MINIME, SPECIE VIETATE: LIBRETTO per ogni giornata di pesca, ciascun pescatore non può catturare e detenere più di numero CINQUE esemplari complessivamente appartenenti alle specie TROTA FARIO (nelle acque classificate di CATEGORIA A dalla Terza Carta Ittica della Provincia di Savona) o ANGUILLA o BARBO COMUNE (ognuna delle catture consentite appartenenti alle specie sopraccitate deve essere immediatamente segnata, forando la carta in modo evidente, in corrispondenza della giornata nella casella prevista per la relativa specie, sul libretto controllo catture distribuito gratuitamente dall'Ufficio Risorse Ittiche della Provincia di Savona, anche mediante le Associazioni di pescatori) e di numero TRE chilogrammi complessivi di altre specie consentite. Pagina 2 di 9 Allegato “A” alla Determinazione Dirigenziale n.310 del 21/01/2011 I pesci catturati devono essere detenuti sul luogo di pesca e devono essere esibiti a richiesta degli addetti alla vigilanza. Il pescatore, dopo aver effettuato le catture consentite, deve interrompere l'esercizio della pesca. E' comunque vietato catturare e/o detenere pesci la cui lunghezza sia inferiore alle seguenti: ANGUILLA CM. 40 SALMERINO CM. 22 BARBO COMUNE CM. 30 STORIONE CM. 60 CARPA (tutte le varietà) CM. 35 TINCA CM. 20 CEFALO E MUGGINE CM. 20 TRIOTTO CM. 12 CAVEDANO CM. 20 TROTA FARIO ed IRIDEA CM. 20 GOBIONE CM. 12 SCARDOLA CM. 20 LUCCIO CM. 50 VAIRONE CM. 12 PERSICO REALE CM. 20 ALTRE SPECIE CONSENTITE CM. 7 Le lunghezze minime totali sono misurate dall’apice del muso all’estremità della pinna caudale. E' vietata la cattura e/o la detenzione delle seguenti specie: ALBORELLA LASCA BARBO CANINO PERSICO TROTA CHEPPIA ROVELLA COBITE SANGUINEROLA GAMBERO DI ACQUA DOLCE SCAZZONE GHIOZZO TEMOLO I pesci la cui cattura e detenzione non è consentita ed i pesci di misura inferiore a quella minima devono essere liberati e rimessi immediatamente in acqua; il pescatore dovrà evitare tutti i comportamenti che possono arrecare danno permanente o letale ai pesci che si intendano o che si debbano rilasciare, come l’inadeguata salpatura, la manipolazione (anche con mani bagnate), od il mancato taglio della lenza nel caso non possano essere liberati dall’amo senza danno o compromissione della loro vitalità. Pagina 3 di 9 Allegato “A” alla Determinazione Dirigenziale n.310 del 21/01/2011 3) ATTREZZI ED ESCHE: Esclusivamente nei seguenti invasi artificiali la pesca può essere esercitata con l'uso di due canne poste a distanza non superiore a cinque metri l'una dall'altra, con o senza mulinello, con lenze armate di uno o due ami: 1) Diga “Antenna” nei comuni di Urbe e di Sassello; 2) Bacino di “San Giuseppe”, in comune di Cairo Montenotte; 3) Diga “Anselmina”, in comune di Millesimo; 4) “Lago di Osiglia”, in comune di Osiglia. E' vietato l'esercizio della pesca mediante l'utilizzo, nonché la detenzione, come esca, di esemplari di fauna ittica viva. 4) SISTEMI DI PESCA - ZONE A REGOLAMENTAZIONE SPECIALE “NO KILL”: 1) FIUME BORMIDA DI PALLARE / MALLARE / SPIGNO: NEI COMUNI DI CAIRO MONTENOTTE, DI DEGO E DI PIANA CRIXIA: “TRATTO COMPRESO, RISPETTIVAMENTE, TRA IL PONTE FERROVIARIO SUL FIUME BORMIDA DI PALLARE, IL PONTE FERROVIARIO A SERVIZIO DELL'AREA INDUSTRIALE SUL FIUME BORMIDA DI MALLARE, ENTRAMBI IN COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE, ED IL CONFINE CON LA PROVINCIA DI ALESSANDRIA”, PER KM. 25,164; 2) FIUME BORMIDA DI MILLESIMO: NEI COMUNI DI MILLESIMO E DI CENGIO: “TRATTO COMPRESO TRA LE PARATOIE DELLA “DIGA ANSELMINA” IN COMUNE DI MILLESIMO ED IL CONFINE CON LA PROVINCIA DI CUNEO”, PER KM. 9,714; 3) FIUME CENTA: IN COMUNE DI ALBENGA: “TRATTO COMPRESO TRA LA CONFLUENZA DEI TORRENTI NEVA ED ARROSCIA E LA FOCE”, PER KM. 3,195; nelle acque dei tre fiumi sopraccitati, denominate “Zone No Kill”, la pesca può essere esercitata esclusivamente con l'obbligo del rilascio immediato del pescato, effettuato con i dovuti accorgimenti, atti ad evitare di arrecare danno permanente o letale alla fauna ittica, ex Tabella A, punto B), comma 1, lettera m), Allegato alla L.R. 16/11/2004, N. 21, ivi compreso l'obbligo di utilizzare ami od ancorette prive in origine di ardiglione o con lo stesso schiacciato o limato. Pagina 4 di 9 Allegato “A” alla Determinazione Dirigenziale n.310 del 21/01/2011 5) ZONE DI RIPOPOLAMENTO, CATTURA E PROTEZIONE: vista la necessità di tutelare alcuni tratti di corsi d'acqua nei quali sono state o saranno effettuate opere di ripopolamento ittico, od attività di studio e/o sperimentazione, o per la salvaguardia di specie di idrofauna, e ritenuto che nei corsi d'acqua in esame ricorrono inoltre le circostanze previste dagli articoli 7 e 15 del regio decreto 22/11/1914, N. 1486 “Approvazione di un nuovo regolamento per la pesca fluviale e lacuale” e SS.MM.II., la pesca di qualsiasi specie e' vietata nei seguenti corsi d'acqua: ZONE DI PROTEZIONE TORRENTE BARACCA: tratto scorrente in Provincia di Savona, in comune di Urbe. RIO PENNAVAIRA: tratto compreso tra la confluenza del rio Gallinaro in località “Madonna di Curagne” in comune di Nasino, ed il confine con il comune di Alto; BACINO F. CENTA: stagni alla confluenza dei Torrenti Arroscia e Neva, stagno in località Fontana di Salea, in comune di Albenga; stagni in località Valloni, in comune di Villanova d'Albenga; ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA TORRENTE TEIRO: TORRENTE LANCIUN: TORRENTE SANSOBBIA: tratto compreso tra le paratoie dell'acquedotto del Comune di Celle Ligure in località “Nascio” per un chilometro a monte, in comune di Varazze; tratto compreso tra la confluenza nel rio dei Pennelli e le sorgenti, affluenti compresi, in comune di Urbe; tratto compreso tra l'attraversamento dei tubi dell'acquedotto per un chilometro a monte, in comune di Stella; FIUME BORMIDA DI PALLARE (RIO PISCIARELLA): tratto compreso tra la località “Pian Soprano”e le sorgenti, affluenti compresi, in comune di Bormida; FIUME BORMIDA DI MALLARE: tratto compreso tra il ristorante sito in località “Ferriera di Codevilla” e le sorgenti, affluenti compresi, nei comuni di Mallare e di Rialto; Pagina 5 di 9 Allegato “A” alla Determinazione Dirigenziale n.310 del 21/01/2011 TORRENTE OSIGLIETTA: tratto compreso tra il primo ed il secondo ponte sulla S.P. N.16, in comune di Osiglia; TORRENTE PORA: tratto compreso tra il ponte in località “Ca' de Rizzi” e la confluenza con il rio Pallero, in comune di Rialto; TORRENTE MAREMOLA: tratto compreso tra il ponte Romano per un chilometro a monte, nei comuni di Tovo San Giacomo e di Magliolo; 6) CAMPI DI ALLENAMENTO E GARA: A) CAMPO DI ALLENAMENTO E GARA: FIUME BORMIDA DI MILLESIMO: NEL COMUNE DI MURIALDO: “DAL PONTE IN LOCALITA' RIO FREDDO AL PONTE SULLA S.P. N. 51 IN LOCALITÀ ISOLETTA”, PER KM. 7,628: Nel sopraccitato campo di allenamento e gara è consentito l'allenamento per le gare di pesca, così come segue: 1) TRATTO A: dal ponte in località Rio Freddo al ponte sulla S.P. N. 51 in località Isola Grande, ai soli pescatori associati alla Associazione di pescasportivi F.I.P.S.A.S. SEZIONE PROVINCIALE DI SAVONA, esclusivamente con attrezzature per la pesca con la mosca artificiale in modalità “No Kill”, con l'obbligo del rilascio immediato del pescato, effettuato con i dovuti accorgimenti, atti ad evitare di arrecare danno permanente o letale alla fauna ittica, ex Tabella A, punto B), comma 1, lettera m), Allegato alla L.R. 16/11/2004, N. 21, ivi compreso l'obbligo di utilizzare ami od ancorette prive in origine di ardiglione o con lo stesso schiacciato o limato; 2) TRATTO B: dal ponte sulla S.P. N. 51 in località Isola Grande al ponte sulla strada comunale per località Pallareto, ai soli pescatori associati alle Associazioni di pescasportivi F.I.P.S.A.S. SEZIONE PROVINCIALE DI SAVONA, A.R.C.I. PESCA F.I.S.A. ed UNIONE NAZIONALE ENALCACCIA, PESCA E TIRO, con l'eventuale soppressione di numero 5 (cinque) salmonidi al giorno complessivamente per pescatore; 3) TRATTO C: dal ponte sulla strada comunale per località Pallareto al ponte sulla S.P. N. 51 in località Isoletta, ai soli pescatori associati alla Associazione di pescasportivi A.R.C.I. PESCA F.I.S.A., con l'eventuale soppressione di numero 7 (sette) salmonidi al giorno complessivamente per pescatore, di cui numero 5 (cinque) capi di Trota Fario; Nel campo di allenamento e gara sopraccitato, per la sua interezza, sono consentite le gare di pesca nell'ambito di manifestazioni organizzate dalle Associazioni di pescasportivi F.I.P.S.A.S. SEZIONE PROVINCIALE DI SAVONA, A.R.C.I. PESCA F.I.S.A. ed UNIONE NAZIONALE ENALCACCIA, PESCA E TIRO. In caso di concomitanza di manifestazioni organizzate da soggetti diversi nel sopraccitato campo di allenamento e gara, le Associazioni di pescasportivi dovranno preventivamente concordare le modalità di svolgimento delle stesse. Pagina 6 di 9 Allegato “A” alla Determinazione Dirigenziale n.310 del 21/01/2011 B) CAMPI PER GARE E RADUNI: “TUTTI I TRATTI DI CORSI D'ACQUA RICADENTI NELLE RISERVE TURISTICHE AUTORIZZATE DALLA PROVINCIA DI SAVONA, IN GESTIONE CONVENZIONATA, ALLE ASSOCIAZIONI DI PESCASPORTIVI F.I.P.S.A.S. SEZIONE PROVINCIALE DI SAVONA, A.R.C.I. PESCA F.I.S.A. ED UNIONE NAZIONALE ENALCACCIA, PESCA E TIRO”, PER KM. 84,045. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione ad effettuare gare o raduni di pesca, in carta legale da euro 14,62, doveva essere regolarmente presentata alla Provincia entro il 31 dicembre 2010. Le manifestazioni si intendono autorizzate in riferimento al periodo temporale generale (da Domenica 27 Febbraio 2011 a Domenica 02 Ottobre 2011), con possibilità di estensione al periodo compreso tra Lunedì 03 Ottobre 2011 e Sabato 25 Febbraio 2012, nei giorni di Sabato e di Domenica, nonché nei giorni festivi infrasettimanali, con l'indicazione di un numero massimo delle stesse. La durata complessiva delle manifestazioni non potrà superare le quarantotto ore, comunque comprese negli orari stabiliti dall'articolo 1) del presente provvedimento. E' fatto obbligo alle Associazioni dei pescatori di segnalare la data e l'orario in cui intendono eseguire la manifestazione sportiva, delimitando il tratto di corso d'acqua mediante la posa di tabelle sufficientemente descrittive. Gli organizzatori provvederanno, durante lo svolgimento delle manifestazioni, ad inibire la pesca nei tratti di alveo e di sponde interessati dalla presenza di eventuali linee elettriche aeree interferenti, segnalando i tratti medesimi mediante opportuni indicatori. Gli organizzatori provvederanno a verificare che le catture avvengano uccidendo l'animale nel più breve tempo possibile e senza provocare inutili sofferenze, nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di maltrattamento di animali. La Provincia di Savona non assume alcuna responsabilità nei confronti dei pescatori o di terzi, relativamente a danni o incidenti che dovessero verificarsi nel corso delle manifestazioni effettuate all'interno dei campi di allenamento, gara e/o raduni o durante le attività organizzative preventive e successive alle stesse. 7) RISERVE TURISTICHE: in deroga al presente provvedimento, nei tratti di corsi d'acqua ricadenti nelle riserve turistiche autorizzate dalla Provincia di Savona, in gestione convenzionata, alle Associazioni di pescasportivi F.I.P.S.A.S. SEZIONE PROVINCIALE DI SAVONA, A.R.C.I. PESCA F.I.S.A. ed UNIONE NAZIONALE ENALCACCIA, PESCA E TIRO nonché al COMUNE DI OSIGLIA, è disposto quanto segue: Pagina 7 di 9 Allegato “A” alla Determinazione Dirigenziale n.310 del 21/01/2011 F.I.P.S.A.S. SEZIONE PROVINCIALE DI SAVONA: 1) quota giornaliera per i salmonidi pari a numero 10 (dieci) capi complessivamente per pescatore; 2) giorni in cui la pesca non è consentita: martedì, giovedì e venerdì, se non ricadenti in festività infrasettimanali, nei tratti identificati come Zona A; venerdì, se non ricadente in festività infrasettimanale, nei tratti identificati come Zona B. A.R.C.I. PESCA F.I.S.A.: 1) quota giornaliera per i salmonidi pari a numero 7 (sette) capi complessivamente, di cui numero 5 (cinque) capi di Trota Fario, per pescatore, nei tratti identificati come Zona Blu; 2) quota giornaliera per i salmonidi a discrezione del gestore nei tratti identificati come Zona Rossa e Zona Verde; 3) giorni in cui la pesca non è consentita: lunedì, mercoledì e venerdì, se non ricadenti in festività infrasettimanali, nella Zona Blu; 4) nei tratti identificati come Zona Rossa e Zona Verde la pesca è consentita tutti i giorni. UNIONE NAZIONALE ENALCACCIA, PESCA E TIRO: 1) quota giornaliera per i salmonidi pari a numero 10 (dieci) capi complessivamente per pescatore; 2) quota giornaliera per i salmonidi a discrezione del gestore nella Diga Antenna; 3) giorni in cui la pesca non è consentita: venerdì, se non ricadente in festività infrasettimanale. COMUNE DI OSIGLIA: 1) quota giornaliera per i salmonidi pari a numero 5 (cinque) capi complessivamente per il pescatore in possesso del tesserino annuale o giornaliero, elevabile a numero 10 (dieci) capi complessivamente per il pescatore in possesso di numero 2 (due) tesserini giornalieri o del tesserino annuale integrato da numero 1 (uno) tesserino giornaliero. 8) SANZIONI: a termini dell'articolo 13 della legge regionale 16/11/2004, N. 21 “Norme per la tutela della fauna ittica e dell’ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque interne” e SS.MM.II., per l'inosservanza di quanto sopra disposto si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 23 comma 1 della stessa legge regionale. 9) AVVERTENZE: per quanto non previsto, si fa espresso riferimento al contenuto della legge regionale. 16/11/2004, N. 21 “Norme per la tutela della fauna ittica e dell’ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque interne” e SS.MM.II., che integra ed adegua quelle del regio decreto 08/10/1931, N. 1604 “Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca” e SS.MM.II. e del relativo regolamento, approvato con regio decreto 22/11/1914, N. 1486 “Approvazione di un nuovo regolamento per la pesca fluviale e lacuale” e SS.MM.II.. Pagina 8 di 9 Allegato “A” alla Determinazione Dirigenziale n.310 del 21/01/2011 MODALITA’ PER IL RILASCIO E PER IL RINNOVO DELLA LICENZA DI PESCA DI TIPO "B" Presentazione o invio per posta all'Ufficio Risorse Ittiche della Provincia di Savona: a) DOMANDA, in carta da bollo da Euro 14,62, contenente le generalità complete: se il richiedente è di età inferiore agli anni diciotto, in calce alla domanda dovrà essere espresso l'assenso di chi esercita la patria potestà o la tutela, con firma autenticata; b) DUE FOTOGRAFIE formato tessera, di cui una autenticata (in caso di rinnovo, allegando la licenza scaduta, non occorre la legalizzazione); l’autentica potrà essere effettuata a cura dell’Ufficio Risorse Ittiche nei seguenti casi: 1) qualora si alleghi la Licenza scaduta; 2) qualora l’istanza sia consegnata a mano dal richiedente, munito di documento di riconoscimento in corso di validità (L. N. 127/1997); c) RICEVUTA del versamento effettuato sul C/C/P N. 12290169, intestato a: Regione Liguria Tasse e Soprattasse Licenze Pesca Prov. SV Serv. Tesoreria di: Euro 22,72 per i maggiori di anni 65; Euro 45,45 per le persone di età compresa tra i sedici ed i sessantacinque anni; la Licenza di pesca viene rilasciata gratuitamente ai minori di anni sedici ed ai portatori di grave handicap, così come definito all'articolo 3 comma 3 della L. N. 104/1992; d) MARCA DA BOLLO da Euro 14,62 che verrà applicata sulla Licenza di pesca. Pagina 9 di 9