SCHEMA DI CONTRATTO E CAPITOLATO SPECIALE
D’APPALTO
articolo 53 del Codice dei contratti
articolo 43 del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207
euro
a)
b)
c)
1)
Importo lavori soggetti a ribasso d’asta
Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta
Spese relative al costo del personale non soggette a ribasso d’asta
Totale appalto (a + b + c)
66.629,18
2.992,57
2)
Somme a disposizione dell’amministrazione (Iva esclusa)
3)
Totale progetto (1 + 2) (Iva esclusa)
162.644,91
4)
Totale progetto (Iva compresa)
198.426,79
76.284,64
145.906,39
16.738,52
_______________________________________________________________________________________
Via Modigliani, 4 - 52100 AREZZO
Tel: 0575-355030
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Codice Fiscale:
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Consorzio 2 - Alto Valdarno
Progetto esecutivo n. 02/2015: Manutenzione di Rio Dorna, Fosso di Chiassobuio, Rigo del Poggiarone, Fosso il Gargaiolo,
Borro Rialto, Rio del Danzino Rigarello, Rio del Vado, Rio Frangione, Torrente Vescina e Torrente Fossatone
Sommario
CAPO I ........................................................................................................................................................................ 2
OGGETTO E PREZZO DELL’APPALTO – DESCRIZIONE DELLE OPERE DA ESEGUIRE .................................................. 2
ART. 1.1 - OPERE E FORNITURE OGGETTO DELL’APPALTO ........................................................................... 2
ART. 1.2 - AMMONTARE DELL’APPALTO ............................................................................................................ 2
ART. 1.3 - DESIGNAZIONE DELLE OPERE COMPRESE NELL'APPALTO ........................................................ 2
ART. 1.4 - FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE ........................................................................ 3
ART. 1.5 - VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE ......................................................................................... 4
ART. 1.6 - ECCEZIONI DELL'APPALTATORE ....................................................................................................... 4
CAPO II ....................................................................................................................................................................... 5
NORME E PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE CARATTERISTICHE E PROVENIENZA DEI MATERIALI, MODO DI
ESECUZIONE DELLE PRINCIPALI CATEGORIE DI LAVORO, ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI.... 5
ART. 2.1 - SOPRALLUOGHI E ACCERTAMENTI PRELIMINARI ........................................................................ 5
ART. 2.2 - TRACCIAMENTI E RILEVAMENTI TOPOGRAFICI ........................................................................... 5
ART. 2.3 - QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI................................................................................... 5
ART. 2.4 - MODO DI ESECUZIONE DELLE PRINCIPALI CATEGORIE DI LAVORO A MISURA ................... 9
ART. 2.5 - LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI ............................................................................................... 21
ART. 2.6 - PROVE E CONTROLLI DI ACCETTAZIONE DEI MATERIALI ....................................................... 21
CAPO III ................................................................................................................................................................... 22
SCHEMA DI CONTRATTO ............................................................................................................................................ 22
ART. 3.1 - NORME REGOLATRICI DELL’APPALTO .......................................................................................... 22
ART. 3.2 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO ................................................................... 22
ART. 3.3 - ORDINE DI PREVALENZA DELLE NORME CONTRATTUALI....................................................... 23
ART. 3.4 - CATEGORIE DEI LAVORI .................................................................................................................... 23
ART. 3.5 - LAVORI DA CONTABILIZZARE A MISURA ..................................................................................... 24
ART. 3.6 - CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA – RITENUTE DI GARANZIA – OBBLIGHI
ASSICURATIVI......................................................................................................................................................... 24
ART. 3.7 - MODALITA’ DI ESECUZIONE – RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE .............................. 26
ART. 3.8 - PIANI DI SICUREZZA ........................................................................................................................... 27
ART. 3.9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO ......................................................................................................... 27
ART. 3.10 - CONSEGNA DEI LAVORI – SOSPENSIONE E PROROGA DEI LAVORI...................................... 28
ART. 3.11 - PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI ................................................................................ 29
ART. 3.12 - INSTALLAZIONE E GESTIONE DEL CANTIERE OBBLIGHI E ONERI A CARICO
DELL’APPALTATORE............................................................................................................................................. 30
ART. 3.13 - CONFERME .......................................................................................................................................... 34
ART. 3.14 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI ............................................................... 35
ART. 3.15 - PREZZO CHIUSO ................................................................................................................................. 35
ART. 3.16 - NORME RELATIVE AI TERMINI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI – PENALI IN CASO DI
RITARDO .................................................................................................................................................................. 36
ART. 3.17 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE – COLLAUDO . 36
ART. 3.18 - DANNI DI FORZA MAGGIORE .......................................................................................................... 37
ART. 3.19 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI............................................................................... 37
ART. 3.20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D’UFFICIO DEI LAVORI............................ 37
ART. 3.21 - DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO.................................................................................................. 39
ART. 3.22 - SPESE CONTRATTUALI – ONERI FISCALI ..................................................................................... 40
ART. 3.23 - PREZZI UNITARI – LORO INVARIABILITÀ .................................................................................... 40
ART. 3.24 - TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI .................................................................................... 40
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Consorzio 2 - Alto Valdarno
Progetto esecutivo n. 02/2015: Manutenzione di Rio Dorna, Fosso di Chiassobuio, Rigo del Poggiarone, Fosso il Gargaiolo,
Borro Rialto, Rio del Danzino Rigarello, Rio del Vado, Rio Frangione, Torrente Vescina e Torrente Fossatone
Capo I
Oggetto e prezzo dell’appalto – descrizione delle opere da eseguire
ART. 1.1 - OPERE E FORNITURE OGGETTO DELL’APPALTO
Costituisce oggetto del presente appalto l’esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste
necessarie per la Manutenzione di Rio Dorna, Fosso di Chiassobuio, Rigo del Poggiarone, Fosso il Gargaiolo, Borro
Rialto, Rio del Danzino Rigarello, Rio del Vado, Rio Frangione, Torrente Vescina e Torrente Fossatone nei Comuni
di Civitella in Val di Chiana, Lucignano e Mnote San Savino (AR), secondo quanto specificato negli elaborati del
progetto esecutivo redatto dall’Ing. Elena Pettinelli, e dai Capi I e II del presente Capitolato Speciale d’Appalto, nel
rispetto delle disposizioni procedurali di cui al Capo III con il corrispettivo di cui al successivo art. 1.2, da liquidare
secondo quanto disposto al successivo art. 3.14 e da ultimare nel termine di cui al successivo art. 3.16.
L’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza delle caratteristiche tecniche, qualitative
e quantitative previste dal progetto stesso completo dei relativi allegati, posto a base di gara.
L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’Appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
Trova sempre applicazione l’articolo 1374 del codice civile.
ART. 1.2 - AMMONTARE DELL’APPALTO
L’importo complessivo dei lavori e delle forniture posto a base d’asta, da valutarsi a misura, secondo
quanto
specificato
al
successivo
art.
1.3
ammonta
a
€
145.906,39
(diconsi
centoquarantacinquemilanovecentosei/39 euro), di cui € 142.913,82 per lavori (tra questi € 76.284,64 per le
spese relative al costo del personale, non soggette a ribasso) ed € 2.992,57 quali oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso come risulta dal seguente prospetto:
1.
Lavori a misura soggetti a ribasso d’asta
2.
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
3.
Spese relative al costo del personale al netto delle spese generali
(15%) ed utili dell’appaltatore (10% sul totale) non soggette a
ribasso d’asta
Totale affidamento (1 + 2 + 3)
€ 66.629,18
€ 2.992,57
€ 76.284,64
€ 145.906,39
ART. 1.3 - DESIGNAZIONE DELLE OPERE COMPRESE NELL'APPALTO
Le opere comprese nel presente appalto, risultanti o desumibili dalle descrizioni, norme e disegni di
progetto allegati al contratto, si possono in sintesi riassumere come segue:
A) Opere a misura
1) Taglio della vegetazione infestante erbacea e arbustiva cresciuta sul fondo alveo e sulle arginature dei corsi
d’acqua, comprese alberature di dimensione inferiore a 5 cm di diametro (misurato a 1,3 m di altezza da terra)
eseguito a mano e con mezzi meccanici e distruzione del materiale di risulta;
2) Taglio selettivo di alberature con diametro superiore a 5 cm;
3) Lavori diversi e lavori in economia. Sono quei lavori che non sono previsti esplicitamente dai disegni di
progetto, ma che saranno ritenuti necessari dal Responsabile per la progettazione e l’esecuzione dei lavori,
dalla Direzione dei Lavori e dal Responsabile del Procedimento, per il corretto completamento e buon esito
della funzionalità delle opere in appalto. Sono da considerare facenti parte di essi le prestazioni di mano
d’opera o di mezzi meccanici per la realizzazione di lavori non deducibili con metodi geometrici, nonché ogni
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Progetto esecutivo n. 02/2015: Manutenzione di Rio Dorna, Fosso di Chiassobuio, Rigo del Poggiarone, Fosso il Gargaiolo,
Borro Rialto, Rio del Danzino Rigarello, Rio del Vado, Rio Frangione, Torrente Vescina e Torrente Fossatone
altra opera non preventivamente identificabile ma necessaria allo scopo di troncare o prevenire contenziosi con
Amministrazioni locali o privati cittadini interessati dall’opera in appalto. L’elencazione di cui sopra è a
carattere esemplificativo e non esclude altre categorie di opere e di lavori non elencati ma contenuti nei disegni
e negli elaborati di progetto, oppure non contenuti affatto ma giudicati indispensabili come sopra detto;
4) Opere relative alla sicurezza non soggette a ribasso d’asta. Sono tutte quelle opere necessarie per garantire la
sicurezza delle varie fasi di lavoro necessarie alla realizzazione del progetto sopra descritto.
Fanno parte di esse il noleggio e la messa in opera di segnaletica stradale di forma circolare, quadrata,
rettangolare o triangolare, con lato o diametro di cm. 90, e transenne metalliche verniciate a fuoco in colore
rosso/bianco con finitura rifrangente.
B) Opere a corpo (eventuali)
Non previste.
Il contratto è pertanto stipulato interamente “a misura” ai sensi dell’articolo 53, comma 4, periodi quarto e
quinto, del D.Lgs. n.163/2006, e dell’articolo 43, comma 7, del D.P.R. n.207/2010. L’importo del contratto può
quindi variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di
cui all’articolo 132 del D.Lgs. n.163/2006 e le condizioni previste dal presente capitolato.
Le opere sopra descritte sono da eseguirsi in base alle sezioni progettuali e all’andamento plano-altimetrico
previsto in progetto, e comunque rilevate concretamente in sito, se lo stato dei luoghi fosse variato o diverso da
quello degli elaborati grafici progettuali.
L’onere del collocamento del materiale eccedente o dichiarato non idoneo dalla Direzione dei Lavori grava
sull’Appaltatore che lo utilizzerà come meglio crede, comunque secondo le norme tecniche, ecologiche, ambientali e
fiscali vigenti nel territorio ove l’opera viene realizzata, con ogni spesa ed onere a carico dell’Appaltatore stesso.
Nell’Elenco Prezzi Unitari allegato al progetto sono riportati i prezzi sulla base dei quali è stato redatto il
Computo Metrico Estimativo, che è suddiviso in una parte comprendente i lavori a misura, compreso le spese
relative al costo del personale non soggette a ribasso, e in una di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
Tutti i prezzi sono, in ogni caso comprensivi del costo dei materiali, della mano d'opera, dei noli, dei
trasporti, delle spese generali e dell'utile dell'appaltatore e comunque di tutto quanto occorra, niente escluso, per dare
le opere eseguite a perfetta regola d’arte.
I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali e sono da
intendersi a tutti gli effetti come «elenco dei prezzi unitari»; essi verranno applicati alle singole quantità che saranno
eseguite. Tali prezzi, stabiliti nel contratto, si intendono accettati dall’Appaltatore e sono comprensivi di tutte le
opere necessarie per il compimento del lavoro ed invariabili per tutta la durata dell’appalto.
I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali
varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo
132 del D.Lgs. n.163/2006.
I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori soggetti a ribasso d’asta di
cui al precedente art. 1.2, mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera b), costituiscono vincolo negoziale i prezzi indicati a tale scopo dalla Stazione Appaltante negli atti
progettuali e in particolare nell'elenco dei prezzi allegati al presente capitolato.
L'importo del contratto sarà perciò dato dall'importo dei lavori determinato a seguito dell’offerta presentata
dall’aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell'importo relativo agli oneri per la sicurezza e alle spese relative al
costo del personale che, come detto in precedenza, non sono soggetti a ribasso d’asta.
ART. 1.4 - FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE
La forma e le dimensioni delle opere, che formano oggetto dell'appalto, risultano dagli elaborati allegati al
contratto e dalle indicazioni del presente Capitolato, salvo le prescrizioni che all’atto esecutivo saranno impartite
dalla Direzione dei Lavori (in seguito indicata come D.L.).
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Gli allegati grafici dovranno essere redatti in conformità alle norme UNI vigenti in materia. Inoltre per tutte
le indicazioni di grandezza presenti sugli elaborati di progetto ci si dovrà attenere alle norme CNR UNI 10003 e
UNI CEI ISO 31/5 nonché alla norma UNI 4546.
ART. 1.5 - VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE
La Stazione Appaltante si riserva l’insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle
varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore
possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel
vigente Capitolato Generale (D.P.R 207/2010 e D.M. 145/2000) previsto dall’art. 5 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e nel presente Capitolato Speciale.
Dovranno essere comunque rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs. 13 aprile 2006, n. 163.
Non sono considerati varianti e modificazioni gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere
aspetti di dettaglio e che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero,
ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie dell'appalto, sempre che non
comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Le varianti derivanti da
errori od omissioni in sede di progettazione sono quelle di cui all'art.132, comma 6, del D.Lgs. 13 aprile 2006, n.
163.
Sono considerate varianti, e come tali ammesse, quelle in aumento o in diminuzione finalizzate al
miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da
obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto.
L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e
deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.
Se le varianti derivano da errori od omissioni del progetto esecutivo ed eccedono il quinto dell'importo
originario del contratto, si dovrà andare alla risoluzione del contratto ed alla indizione di una nuova gara, alla quale
dovrà essere invitato a partecipare l'aggiudicatario iniziale.
La risoluzione darà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non
eseguiti calcolato fino all'ammontare dei 4/5 dell'importo del contratto.
La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal Direttore dei Lavori o dal R.U.P., l’adeguamento
dell’eventuale piano sostitutivo di sicurezza o del piano di sicurezza e coordinamento, oppure la redazione del piano
di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 131, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n.163/2006, all’articolo 100 del
Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell’allegato XV allo stesso decreto, qualora ricorrano le condizioni di cui
all’articolo 90, comma 5, del citato Decreto n. 81 del 2008.
ART. 1.6 - ECCEZIONI DELL'APPALTATORE
Nel caso che l'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla D.L. siano difformi dai patti
contrattuali, o che le modalità esecutive e gli oneri connessi alla esecuzione dei lavori siano più gravosi di quelli
previsti nel presente Capitolato, da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare
compenso egli dovrà rappresentare le proprie eccezioni prima di realizzare tali lavori.
Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre la Stazione Appaltante a spese impreviste, resta
contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali riserve si intenderanno prive
di qualsiasi efficacia.
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CAPO II
Norme e prescrizioni relative alle caratteristiche e provenienza dei materiali, modo di
esecuzione delle principali categorie di lavoro, ordine da tenersi nell’andamento dei lavori
Nell’esecuzione di tutte le opere e forniture oggetto dell’appalto devono essere rispettate tutte le
prescrizioni di legge in materia di qualità, provenienza ed accettazione dei materiali e componenti, ed in particolare
l’articolo n. 167 del D.P.R. n.207/2010 e gli articoli n.16, 17, 18 e 19 del Capitolato Generale, nonché, per quanto
concerne descrizione, requisiti di prestazione e modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le
indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nei Capi I e II del presente Capitolato Speciale d’Appalto, negli
elaborati grafici, negli elaborati del piano di sicurezza e di coordinamento, elaborati tutti allegati al contratto o da
questo richiamati, nel rispetto dell’ordine di prevalenza di cui al successivo articolo 3.3, da tenere presente nel caso
di eventuale discordanza tra i vari elaborati.
ART. 2.1 - SOPRALLUOGHI E ACCERTAMENTI PRELIMINARI
Prima di presentare l'offerta per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente Capitolato, l'Impresa dovrà
ispezionare i luoghi per prendere visione delle condizioni di lavoro e dovrà assumere tutte le informazioni necessarie
in merito alle opere da realizzare.
Di questi accertamenti e ricognizioni l'Impresa è tenuta a dare, in sede di offerta, esplicita dichiarazione
scritta: non saranno pertanto presi in alcuna considerazione reclami per eventuali equivoci sia sulla natura del lavoro
da eseguire sia sul tipo di materiali da fornire.
La presentazione dell'offerta implica l'accettazione da parte dell'Impresa di ogni condizione riportata nel
presente Capitolato e relative specifiche o risultante dagli elaborati di progetto (piante, sezioni, dettagli tecnici, ecc.)
allegati al contratto, parte integrante del presente Capitolato.
ART. 2.2 - TRACCIAMENTI E RILEVAMENTI TOPOGRAFICI
L’Appaltatore preliminarmente alla esecuzione delle opere, dovrà eseguire a proprie spese le necessarie
verifiche topografiche e le operazioni di tracciamento delle opere, sotto il controllo e secondo le indicazioni che gli
saranno fornite dalla D.L. e/o dall’organo di collaudo, dall’inizio delle consegne fino al collaudo compiuto.
Eventuali discordanze nei rilievi topografici dovranno essere tempestivamente segnalate dall’Appaltatore.
Per quanto i tracciamenti siano verificati dalla D.L. l'Appaltatore resterà unico responsabile della loro
esattezza. Sarà perciò obbligato, a proprie spese, a rifare tutte le opere, che non fossero in conformità dei disegni e
delle prescrizioni della D.L., di qualunque estensione esse siano compreso anche la totale demolizione e la
ricostruzione delle stesse.
ART. 2.3 - QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI
I materiali da impiegare per i lavori compresi nell’appalto dovranno corrispondere, come caratteristiche, a
quanto stabilito nelle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia, in mancanza di particolari prescrizioni
dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio in rapporto alla funzione a cui sono destinati. Per la
provvista dei materiali in genere, si richiamano espressamente le prescrizioni dell’art. 16 del DM 145/00.
In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati
dal Direttore dei Lavori secondo quanto prescrive l’art. 167 comma 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207.
Malgrado l’accettazione dei materiali da parte della D.L., l’impresa resta totalmente responsabile della
riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.
I materiali occorrenti per la costruzione delle opere d'arte proverranno da quelle località che l'Appaltatore
riterrà di sua convenienza, purché ad insindacabile giudizio del Direttore dei Lavori siano riconosciuti della migliore
qualità della specie e rispondano ai requisiti appresso indicati.
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Quando il Direttore dei Lavori avrà rifiutato qualche provvista perché ritenuta a suo giudizio insindacabile
non idonea ai lavori, l'Appaltatore dovrà sostituirla con altra che risponda ai requisiti voluti ed i materiali rifiutati
dovranno essere immediatamente allontanati dalla sede del lavoro o dai cantieri a cura e spese dell'Appaltatore.
Non potrà essere posto in opera materiale di risulta proveniente da altre lavorazioni se non conformi a
quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i.
a) Acqua. - L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovrà essere limpida, priva di sostanze organiche o
grassi e priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva per il
conglomerato risultante. Avrà un pH compreso fra 6 ed 8.
b) Calci aeree e leganti idraulici - Essi dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui alle norme
vigenti.
La calce grassa in zolle dovrà provenire da calcari puri, essere di recente e perfetta cottura, di colore
uniforme, non bruciata, né vitrea, né pigra ad idratarsi ed infine di qualità tale che, mescolata con la sola quantità
d'acqua dolce necessaria all'estinzione, si trasformi completamente in una pasta soda a grassetto tenuissimo, senza
lasciare residui maggiori del 5% dovuti a parti non bene decarburate, siliciose od altrimenti inerti.
La calce viva, al momento dell'estinzione, dovrà essere perfettamente anidra; sarà rifiutata quella ridotta in
polvere o sfiorita, e perciò si dovrà provvedere la calce viva a misura del bisogno e conservarla comunque in luoghi
asciutti e ben riparati dall'umidità.
L'estinzione della calce viva dovrà farsi con i migliori sistemi conosciuti ed, a seconda delle prescrizioni
della D. L., in apposite vasche impermeabili rivestite di tavole o di muratura. La calce grassa destinata agli intonaci
dovrà essere spenta almeno sei mesi prima dell'impiego.
La fornitura dei leganti idraulici dovrà avvenire in sacchi sigillati, ovvero in imballaggi speciali a chiusura
automatica a valvola od ancora alla rinfusa. Dovranno comunque essere chiaramente indicati, a mezzo stampa nei
primi due casi e con documenti di accompagnamento nell'ultimo, il peso e la qualità del legante, lo stabilimento
produttore, la quantità di acqua per malta normale e le resistenze minime a trazione e compressione dopo 28 gg. di
stagionatura dei provini. La conservazione dovrà avvenire in locali asciutti.
I cementi pozzolanici dovranno prevalentemente essere impiegati per opere destinate a venire in contatto
con terreni gessosi, acque di mare o solfatate in genere. I cementi d'alto forno dovranno essere impiegati nelle
pavimentazioni stradali, nelle strutture a contatto con terreni gessosi ed in genere nelle opere in cui è richiesto un
basso ritiro; non dovranno invece essere impiegati per conglomerati destinati a strutture a vista. I cementi alluminosi
saranno impiegati per getti a bassa temperatura, per getti subacquei, per lavori urgenti ed in genere per opere a
contatto con terreni od acque fisicamente o chimicamente aggressivi.
c) Ghiaia, pietrisco e sabbia. - Le ghiaie, i pietrischi e le sabbie da impiegare nella formazione dei
calcestruzzi dovranno corrispondere alle condizioni di accettazione considerate nelle norme di esecuzione delle
opere in conglomerato semplice od armato di cui alle norme vigenti.
Le ghiaie ed i pietrischi dovranno essere costituiti da elementi omogenei derivati da rocce resistenti, il più
possibile omogenee e non gelive; tra le ghiaie si escluderanno quelle contenenti elementi di scarsa resistenza
meccanica, facilmente sfaldabili o rivestite da incrostazioni o gelive.
La sabbia da impiegarsi nelle murature o nei calcestruzzi dovrà essere assolutamente scevra di materie
terrose ed organiche e ben lavata. Dovrà essere preferibilmente di qualità silicea proveniente da rocce aventi alta
resistenza alla compressione. Dovrà avere forma angolosa ed avere elementi di grossezza variabile da 1 a 5 mm.
La granulometria degli aggregati litici per i conglomerati sarà prescritta dalla D. L. in base alla
destinazione, al dosaggio ed alle condizioni della messa in opera dei calcestruzzi. L'Appaltatore dovrà garantire la
costanza delle caratteristiche della granulometria per ogni lavoro.
Per i lavori di notevole importanza I'Appaltatore dovrà disporre della serie dei vagli normali atti a
consentire alla D. L. i normali controlli.
In linea di massima, per quanto riguarda la dimensione degli elementi dei pietrischi e delle ghiaie questi
dovranno essere da 40 a 71 mm (trattenuti dal crivello 40 U.N.I. e passanti da quello 71 U.N.1. n. 2334) per lavori
correnti di fondazioni, elevazione, muri di sostegno da 40 a 60 mm (trattenuti dal crivello 40 U.N.I. e passanti da
quello 60 U.N.I. n. 2334) se si tratta di volti o getti di un certo spessore da 25 a 40 mm (trattenuti dal crivello 25
U.N.I. e passanti da quello 40 U.N.I. n. 2334) se si tratta di volti o getti di limitato spessore.
Le ghiaie da impiegarsi per formazione di massicciate stradali dovranno essere costituite da elementi
omogenei derivati da rocce durissime di tipo costante e di natura consimile fra loro, escludendosi quelle contenenti
elementi di scarsa resistenza meccanica o sfaldabili facilmente o gelive o rivestite di incrostazioni.
Il pietrisco, il pietrischetto e la graniglia, secondo il tipo di massicciata da eseguire, dovranno provenire
dalla spezzatura di rocce durissime, preferibilmente silicee, a struttura microcristallina, o calcari puri durissimi e di
alta resistenza alla compressione, all'urto, all'abrasione, al gelo ed avranno spigolo vivo, e dovranno essere scevri di
materie terrose, sabbia o comunque materie eterogenee.
Qualora la roccia provenga da cave nuove o non accreditate da esperienze specifiche di enti pubblici e che
per natura e formazione non diano affidamento sulle sue caratteristiche, è necessario effettuare su campioni prelevati
in cava, che siano significativi ai fini della coltivazione della cava, prove di compressione e di gelività.
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Quando non sia possibile ottenere il pietrisco da cave di roccia, potrà essere consentita per la formazione di
esso l'utilizzazione di massi sparsi in campagna o ricavabili da scavi, nonché di ciottoloni o massi ricavabili da fiumi
o torrenti sempreché siano provenienti da rocce di qualità idonea.
I materiali suindicati, le sabbie e gli additivi dovranno corrispondere alle norme di accettazione del
fascicolo n. 4 ultima edizione, del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Rispetto ai crivelli U.N.1. 2334, i pietrischi
saranno quelli passanti dal crivello 71 U.N.I. e trattenuti dal crivello 25 U.N.I.; i pietrischetti quelli passanti dal
crivello 25 U.N.I. e trattenuti dal crivello 10 U.N.I.; le graniglie quelle passanti dal crivello 10 U.N.I. e trattenute
dallo staccio 2 U.N.I. n. 2332.
Di norma si useranno le seguenti pezzature:
1) pietrisco da 40 a 71 mm ovvero da 40 a 60 mm, se ordinato, per la costruzione di massicciate all'acqua
cilindrate;
2) pietrisco da 25 a 40 mm (eccezionalmente da 15 a 30 mm granulometria non unificata) per l'esecuzione di
ricarichi di massicciate e per materiali di costipamento di massicciate (mezzanello);
3) pietrischetto da 15 a 25 mm per l'esecuzione di ricarichi di massicciate per conglomerati bituminosi e per
trattamenti con bitumi fluidi;
4) pietrischetto da 10 a 15 mm per trattamenti superficiali, penetrazioni, semipenetrazioni e pietrischetti
bitumati;
5) graniglia normale da 5 a 20 mm per trattamenti superficiali, tappeti bitumati, strato superiore di
conglomerati bituminosi;
6) graniglia minuta da 2 a 5 mm di impiego eccezionale e previo specifico consenso della D. L. per trattamenti
superficiali; tale pezzatura di graniglia, ove richiesta, sarà invece usata per conglomerati bituminosi.
Nella fornitura di aggregato grosso per ogni pezzatura sarà ammessa una percentuale in peso non superiore
al 5% di elementi aventi dimensioni maggiori o minori di quelle corrispondenti ai limiti di prescelta pezzatura,
purché, per altro, le dimensioni di tali elementi non superino il limite massimo o non siano oltre il 10% inferiori al
limite minimo della pezzatura fissata.
Gli aggregati grossi non dovranno essere di forma allungata o appiattita (lamellare).
d) Terreni per soprastrutture in materiali stabilizzati.- Essi debbono identificarsi mediante la loro
granulometria e i limiti di Atterberg, che determinano la percentuale di acqua in corrispondenza della quale il
comportamento della frazione fine del terreno (passante al setaccio 0,42 mm n. 40 A.S.T.M.) passa da una fase
solida ad una plastica (limite di plasticità L.P.) e da una fase plastica ad una fase liquida (limite di fluidità L.L.)
nonché dall'indice di plasticità (differenze fra il limite di fluidità L.L. e il limite di plasticità L.P.).
Tale indice, da stabilirsi in genere per raffronto con casi similari di strade già costruite con analoghi terreni,
ha notevole importanza.
Salvo più specifiche prescrizioni della D. L. si potrà fare riferimento alle seguenti caratteristiche (Highway
Research Board):
1) strati inferiori (fondazione): tipo miscela sabbia-argilla: dovrà interamente passare al setaccio 25 mm ed
essere almeno passante per il 65% al setaccio n. 10 A.S.T.M.; il detto passante al n. 10, dovrà essere passante dal 55
al 90% al n. 20 A.S.T.M., dal 35 al 70% passante al n. 40 A.S.T.M. e dal 10 al 25% passante al n. 200 A.S.T.M.;
2) strati inferiori (fondazione): tipo di miscela ghiaia o pietrisco, sabbia ed argilla: dovrà essere interamente
passante al setaccio da 71 mm ed essere almeno passante per il 50 % al setaccio da 10 mm, dal 25 al 50% al setaccio
n. 4, dal 20 al 40% al setaccio n. 10, dal 10 al 25% al setaccio n. 40 e dal 3 al 10% al setaccio n. 200.
3) negli strati di fondazione, di cui ai precedenti paragrafi 1) e 2), l'indice di plasticità non deve essere
superiore a 6, il limite di fluidità non deve superare 25 e la frazione passante al setaccio n. 200 A.S.T.M. deve essere
preferibilmente la metà di quella passante al setaccio n. 40 e in ogni caso non deve superare i due terzi di essa.
4) strato superiore della sovrastruttura: tipo miscela sabbia-argilla: valgono le stesse condizioni
granulometriche di cui al paragrafo 1);
5) strato superiore della sovrastruttura: tipo della miscela ghiaia o pietrisco, sabbia ed argilla: deve essere
interamente passante dal setaccio da 25 mm ed almeno il 65% al setaccio da 10 mm, dal 55 all'85% al setaccio n. 4,
dal 40 al 70% al setaccio n. 10, dal 25 al 45% al setaccio n. 40 e dal 10 al 25% al setaccio n. 200;
6) negli strati superiori 4) e 5) l'indice di plasticità non deve essere superiore a 9 né inferiore a 4; il limite di
fluidità non deve superare 35; la frazione di passante al setaccio n. 200 deve essere inferiore ai due terzi della
frazione passante al n. 40.
Inoltre è opportuno controllare le caratteristiche meccaniche delle miscele con la prova C.B.R. (Californian
bearing ratio) che esprime la portanza della miscela sotto un pistone cilindrico di due pollici di diametro, con
approfondimento di 2,5 ovvero 5 mm in rapporto alla corrispondente portanza di una miscela tipo. In linea di
massima il C.B.R. del materiale, costipato alla densità massima e saturato con acqua dopo 4 giorni di immersione e
sottoposto ad un sovraccarico di 9 kg, dovrà risultare per gli strati inferiori non inferiore a 30 e per i materiali degli
strati superiori non inferiore a 70. Durante l'immersione in acqua non si dovranno avere rigonfiamenti superiori allo
0,5%.
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e) Detrito di cava o tout venant di cava o di frantoio. - Quando per gli strati di fondazione della
sovrastruttura stradale sia disposto l'impiego di detriti di cava, il materiale deve essere in ogni caso non suscettibile
all'azione dell'acqua (non solubile, non plasticizzabile) ed avere un potere portante C.B.R. (rapporto portante
californiano) di almeno 40 allo stato saturo. Dal punto di vista granulometrico non sono necessarie prescrizioni
specifiche per i materiali tenei (tufi, arenarie) in quanto la loro granulometria si modifica e si adegua durante la
cilindratura; per materiali duri la granulometria dovrà essere assortita in modo da realizzare una minima percentuale
dei vuoti: di norma la dimensione massima degli aggregati non deve superare i 10 cm.
Per gli strati superiori si farà uso di materiali lapidei più duri tali da assicurare un C.B.R. saturo di almeno
80; la granulometria dovrà essere tale da dare la minima percentuale di vuoti; il potere legante del materiale non
dovrà essere inferiore a 30; la dimensione massima degli aggregati non dovrà superare i 6 cm.
f) Pietrame. - Le pietre naturali da impiegarsi nella muratura e per qualsiasi altro lavoro dovranno
corrispondere ai requisiti richiesti dalle norme in vigore e dovranno essere a grana compatta ed ognuna monda da
cappellaccio, esenti da piani di sfaldamento, senza screpolature, peli, venature, interclusioni di sostanze estranee;
dovranno avere dimensioni adatte al particolare loro impiego ed offrire una resistenza proporzionata all'entità della
sollecitazione cui devono essere assoggettate.
Saranno escluse le pietre alterabili all'azione degli agenti atmosferici e dell'acqua corrente.
Le pietre da taglio, oltre a possedere gli accennati requisiti e caratteri generali, dovranno essere sonore alla
percussione, immuni da fenditure e litoclasi e di perfetta lavorabilità.
Il profilo dovrà presentare una resistenza alla compressione non inferiore a 1600 kg/cm² ed una resistenza
all'attrito radente (Dorry) non inferiore a quella del granito di S. Fedelino, preso come termine di paragone.
Gli elementi lapidei da impiegare nelle scogliere, nei rivestimenti spondali e d’alveo, , dovranno essere
costituiti da roccia silicea o calcarea compatta ed uniforme, non geliva, fortemente resistente all’abrasione ed avente
buona resistenza alla compressione. I singoli elementi dovranno essere sani, privi di fratture e di parti alterate e
dovranno inoltre avere dimensioni e pesi conformi a quanto previsto in relazione al loro impiego nei disegni di
progetto e nelle apposite voci dell’Elenco Prezzi Unitari.
g) Geotessili. - Il geocomposito tessile dovrà essere costituito da due geotessili non tessuti a filo continuo,
100% polipropilene, coesionati mediante agugliatura meccanica con esclusione di colle o altri componenti chimici
dello spessore di 5 mm.
h) Materiali ferrosi. - I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature,
brecciature, paglie o da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e
simili.
Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dalle vigenti disposizioni legislative, dal D.M. 09
gennaio 1996, nonché dalle norme U.N.I. vigenti e presentare inoltre, a seconda della loro qualità, i seguenti
requisiti:
1° Ferro. - Il ferro comune dovrà essere di prima qualità, eminentemente duttile e tenace e di marcatissima
struttura fibrosa. Esso dovrà essere malleabile, liscio alla superficie esterna, privo di screpolature, senza saldature
aperte e senza altre soluzioni di continuità.
2° Acciaio dolce laminato. - L'acciaio extradolce laminato (comunemente chiamato ferro omogeneo) dovrà
essere eminentemente dolce e malleabile, perfettamente lavorabile a freddo ed a caldo, senza presentare screpolature
od altera zioni; dovrà essere saldabile e non suscettibile di prendere la tempra.
Alla rottura dovrà presentare struttura finemente granulare ed aspetto sericeo.
3° Acciaio fuso in getti. - L'acciaio in getti per cuscinetti, cerniere, rulli di ponti e per qualsiasi altro lavoro,
dovrà essere di prima qualità, esente da soffiature e da qualsiasi altro difetto.
4° L'acciaio sagomato ad alta resistenza dovrà soddisfare alle seguenti condizioni: il carico di sicurezza non
deve superare il 35% del carico di rottura; non deve inoltre superare il 40% del carico di snervamento quando il
limite elastico sia stato elevato artificialmente con trattamento a freddo (torsione, trafila), il 50% negli altri casi. Il
carico di sicurezza non deve comunque superare il limite massimo di 2400 kg/cm².
Detti acciai debbono essere impiegati con conglomerati cementizi di qualità aventi resistenza cubica a 28
giorni di stagionatura non inferiore a Kg/cm² 250; questa resistenza è riducibile a Kg/cm² 200 quando la tensione
nell'acciaio sia limitata a kg/cm² 2200.
Le caratteristiche e le modalità degli acciai ad aderenza migliorata saranno di quelle indicate nel D.M. 1°
aprile 1983.
5° Ghisa. - La ghisa dovrà essere di prima qualità e di seconda fusione, dolce, tenace, leggermente malleabile,
facilmente lavorabile con la lima e con lo scalpello; di frattura grigia, finemente granosa e perfettamente omogenea,
esente da screpolature, vene, bolle, sbavature, asperità ed altri difetti capaci di menomarne la resistenza. Dovrà
essere inoltre perfettamente modellata.
E' assolutamente escluso l'impiego di ghise fosforose.
i)
Legname. - I legnami, da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza essi siano, saranno
provveduti tra le più scelte qualità della categoria prescritta e non presenteranno difetti incompatibili con l'uso a cui
sono destinati.
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I requisiti e le prove dei legnami saranno quelli contenuti nelle vigenti norme U.N.I.
Il tavolame dovrà essere ricavato dalle travi più dritte, affinché le fibre non riescano mozze dalla sega e si
ritirino nelle connessure. I legnami rotondi o pali dovranno provenire dal vero tronco dell'albero e non dai rami,
dovranno essere sufficientemente dritti, in modo che la congiungente i centri delle due basi non debba uscire in alcun
punto del palo; dovranno essere scortecciati per tutta la loro lunghezza e conguagliati alla superficie; la differenza
fra i diametri medi delle estremità non dovrà oltrepassare i 15 millesimi della lunghezza, né il quarto del maggiore
dei due diametri.
Nei legnami grossolanamente squadrati ed a spigolo smussato, tutte le facce dovranno essere spianate e
senza scarniture, tollerandosene l'alburno o lo smusso in misura non maggiore di un sesto del lato della sezione
trasversale.
I legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorati e squadrati a sega con le diverse facce esattamente
spianate, senza rientranze o risalti, e con gli spigoli tirati a filo vivo, senza alburno né smusso di sorta.
l)
Terreno vegetale. - Il terreno vegetale dovrà provenire da scotico di aree a destinazione agraria e dovrà
essere prelevato a profondità non superiore a 50 cm rispetto al piano di campagna. Dovrà essere di medio impasto, a
reazione neutra, sufficientemente dotato di sostanza organica e di elementi nutritivi e comunque adatto a ricevere una
coltura erbacea o arbustiva permanente. Dovrà inoltre essere privo di ciottoli, detriti, radici ed erbe infestanti.
ART. 2.4 - MODO DI ESECUZIONE DELLE PRINCIPALI CATEGORIE DI LAVORO A MISURA
Norme generali:
Tutte le opere dovranno essere eseguite a regola d'arte con magisteri e materiali appropriati e saranno
uniformate alle indicazioni che, per ciascuna categoria, stabiliscono le norme vigenti, salvo quelle maggiori
istruzioni che saranno fornite dalla D. L. in corso di esecuzione.
L'Appaltatore condurrà i lavori secondo l'ordine dettato dalle buone norme e nel modo che meglio crederà
ma con razionale sviluppo per darli compiuti nel termine utile.
La D. L. si riserva la facoltà di:
1. ordinare l’esecuzione di alcune lavorazioni e sospenderne altre anche iniziate, quando ciò fosse richiesto da
particolari circostanze di luogo e di fatto, senza che per questo l'Appaltatore possa prendere compensi o prezzi
diversi da quelli contrattuali;
2. prescrivere all'atto pratico le modalità in genere da osservare nell’esecuzione dei lavori, nella scelta e nella
messa in opera di ogni materiale per la loro formazione fissando, se lo creda, modalità e criteri per la
costruzione di tutte le opere formanti oggetto dell'appalto e di stabilire l'ordine di esecuzione delle opere stesse;
3. modificare le disposizioni già date con nuove disposizioni quando le ravvisi più confacenti alle condizioni di
lavoro; in questo caso l'Appaltatore é obbligato ad uniformarsi agli ordini che al riguardo gli siano impartiti
senza pretendere indennizzi o compensi speciali oltre al pagamento dei diversi lavori in base ai prezzi
contrattuali.
I materiali da impiegare debbono essere delle migliori qualità delle rispettive specie ed essere accettati in
precedenza, con giudizio insindacabile della D.L.
La posa in opera di qualsiasi materiale o manufatto consisterà nel suo prelevamento dal luogo di deposito,
nel suo trasporto in sito (intendendo sia il trasporto in piano o in pendenza, che il sollevamento in alto o la discesa in
basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio, mezzo meccanico, opera provvisionale, ecc.), nonché nel collocamento
nel luogo di destinazione, a qualunque altezza, profondità o in qualsiasi posizione ed in tutte le opere conseguenti.
L'Appaltatore ha l’obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera od apparecchio che le venga
ordinato dalla D.L., anche se forniti da altre ditte.
Il collocamento in opera dovrà eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso; il materiale o manufatto dovrà
essere convenientemente protetto, se necessario, anche dopo collocato, essendo l’ Appaltatore unico responsabile dei
danni di qualsiasi genere che potessero essere arrecati alle cose poste in opera, anche dal traffico degli operai
durante e dopo l’esecuzione dei lavori, sino al loro termine e consegna, anche se il particolare collocamento in opera
si svolge sotto la sorveglianza o assistenza del personale di altre ditte, fornitrici del materiale o del manufatto.
Qualora, nel corso di una lavorazione, vengano rinvenuti rifiuti di qualsiasi natura e tipo situati nelle
sponde, negli argini ed alvei dei torrenti e corsi d’acqua oggetto d’intervento, che ai sensi dell’art. 184, comma 2,
lettera d del D.lgs 152/2006, sono classificati come urbani, l’Appaltatore dovrà tempestivamente interrompere la
lavorazione e informare del ritrovamento la D. L.. Qualsiasi danno derivante dalla non immediata interruzione della
lavorazione sarà a totale carico dell’Appaltatore. Le modalità di svolgimento delle operazioni di raccolta, cernita,
carico, trasporto, scarico e conferimento in discarica autorizzata dei suddetti rifiuti dovranno essere preventivamente
concordate con la D. L. e l’Appaltatore avrà cura di assicurare, nello svolgimento di tali attività, un coordinamento
con l’Amministrazione Comunale e con il Gestore del sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti competente per
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territorio. Le operazioni sopra elencate che, eventualmente, nel rispetto delle norme vigenti, potranno essere svolte
direttamente dall’Appaltatore, verranno compensate in economia.
Eventuali danni al terreno causati dall’esecuzione dei lavori, nonché dal transito dei mezzi, andranno
ripristinati riportando la situazione allo stato precedente l’intervento con idonee opere volte ad eliminare ristagni
d’acqua o pericoli d’erosione.
Eventuali piste che si dovessero realizzare per facilitare le operazioni di accesso al corso d’acqua per
l’esecuzione dell’intervento, andranno sistemate prima del termine dei lavori in modo da evitare il pericolo di
erosione del terreno; in particolare andranno realizzate canalette di scolo in modo da indirizzare l’acqua piovana in
eccesso verso i corsi d’acqua interessati.
Durante l’esecuzione dei lavori dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare
intorbidimenti che possano arrecare danno alla fauna ittica.
Tutti gli oggetti di pregio intrinseco, archeologico o storico che dovessero essere rinvenuti nel corso delle
demolizioni, degli scavi e comunque nella zona dei lavori, spettano di pieno diritto alla Stazione Appaltante, salvo
quanto su di essi possa competere allo Stato.
L’Appaltatore dovrà dare immediato avviso del loro rinvenimento, quindi depositarli negli uffici della D.L., la
quale redigerà regolare verbale in proposito da trasmettere alle competenti autorità. Per quanto detto, però, non
saranno pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori della scoperta.
Durante le lavorazioni e sino all’emissione del C.R.E. l’Appaltatore, qualora sorgano problemi idraulici,
causati dalle lavorazioni affidate, nei corsi d’acqua oggetto del presente capitolato, e nel reticolo ad essi connesso,
come ad esempio la formazione di vidumate costituite da residui dei tagli non adeguatamente rimossi dalle
pertinenze idrauliche, dovrà rendersi immediatamente disponibile ad intervenire, a semplice richiesta da parte della
Stazione Appaltante, per ripristinare il regolare deflusso delle acque, senza che gli interventi in questione
comportino spese aggiuntive.
Inoltre, l’Appaltatore, qualora riscontri direttamente o venga comunque a conoscenza di problemi idraulici
analoghi a quelli sopra descritti, dovrà darne tempestivo avviso alla Stazione Appaltante e rendersi disponibile al
fine di ristabilire il regolare deflusso delle acque.
Al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni
temporanee, che sono stati modificati in seguito al passaggio dei mezzi meccanici, sia lungo le rive degli alvei che
sulla viabilità di accesso all’area di intervento.
Tagli di vegetazione ed alberature:
Il taglio della vegetazione dovrà essere effettuato nel rispetto degli atti di indirizzo e coordinamento alle
Regioni, stabiliti dal D.P.R. 14 aprile 1993 (paragrafo Tipologie di intervento, punto 1, lettera “a” e punto 2, lettera
“b”) e della Deliberazione n.155/97 (Titolo 4.1, comma 3, 4), con cui la Regione Toscana ne ha recepito i contenuti,
e in adempimento a quanto indicato nell’art. 5 comma 1 della L.R. n.56/2000.
Salvo diversa indicazione della D.L. andrà rimossa dalla sponda tutta la vegetazione raggiunta dalle acque
ordinarie. Il taglio della vegetazione al di sopra delle acque ordinarie dovrà essere eseguito selettivamente, con
diradamenti mirati, al fine di mantenere le associazioni vegetali in condizioni giovanili e non pericolose dal punto di
vista della sicurezza idraulica e mantenendo quella alberatura che verrà preventivamente individuata dalla D.L.,
indicativamente mantenendo almeno una pianta ogni 20 m di sviluppo longitudinale del corso d’acqua.
In zone di particolare pregio e ove in presenza di vincolo paesaggistico di cui alla Legge 431/85 l’Impresa è
tenuta a prendere contatti continui con il C.F.S. durante tutta la durata dei lavori, seguendo le indicazioni da essa
impartiti.
Tutta la vegetazione esistente indicata dalla D.L. e non suscettibile di taglio selettivo, in corso d'opera dovrà
essere protetta adeguatamente da ogni danneggiamento. Pertanto l'Appaltatore dovrà usare la massima cautela
nell'eseguire le prescrizioni della D.L. ogni volta che si troverà a operare nei pressi delle piante esistenti.
Tutte le piante, anche se con portamento arbustivo, andranno recise il più possibile rasenti al terreno senza
rimozione e danneggiamento dell’apparato radicale. Le alberature selezionate per lo sterzo dovranno essere ripulite e
potate dalla bassa ramaglia con l’utilizzo esclusivo di motoseghe a mano. In ogni caso dovrà essere evitato che
durante il taglio della vegetazione all’interno dell’alveo di magra, essa possa essere trascinata a valle dalla corrente.
Tutte le piante secche, pericolanti o debolmente radicate dovranno essere tagliate, salvo quelle
espressamente escluse dal taglio dalla D.L. per motivi di carattere ambientale, paesaggistico o altro.
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Le piante di specie sporadiche e/o utili dal punto di vista alimentare per la fauna selvatica (sambuchi, sorbi,
noci, ciliegi, ecc.) dovranno essere lasciate, salvo i casi in cui le stesse non rappresentino una criticità per la buona
regimazione idraulica.
Il taglio di vegetazione con mezzo meccanico dovrà essere eseguito per quanto è possibile, dal ciglio di
sponda e, solo dove l’operazione risulta impossibile per profondità delle scarpe o per assenza della continuità della
fascia di rispetto prevista dal R.D. 523/1904 e dal R.D. 368/1904, entrando con il mezzo in alveo.
Ove, dopo il passaggio del mezzo meccanico, le piante risultassero non perfettamente recise rasenti al suolo
l’Appaltatore è tenuto a rimodellare la ceppaia con motoseghe a mano al fine di non pregiudicare la capacità
vegetativa e pollonifera della pianta. Il perfezionamento manuale del taglio eseguito precedentemente in maniera
meccanica, dovrà garantire il mantenimento dell’officiosità idraulica dei corsi d’acqua.
Nel corso delle operazioni di decespugliamento suddette si procederà, dove necessario, alla potature dei
rami sporgenti che possono, con la loro presenza, interferire con il regolare deflusso delle acque o che possano
diventare una minaccia per la pubblica incolumità.
Tutti i residui dei tagli dovranno essere tempestivamente allontanati dalla zona allagabile e comunque tutta
l’area soggetta al taglio dovrà essere ripulita da tutti i residui del taglio stesso.
Il taglio e la rimozione dei residui dovranno avvenire con le stesse modalità e limitazioni sopra descritte per
la lavorazione di taglio vegetazione. In generale il materiale vegetale di risulta dovrà essere cippato o trinciato con
mezzi meccanici al di fuori dell’alveo, i materiali di risulta che eventualmente venissero allontanati dal cantiere
dovranno essere smaltiti in accordo con la normativa vigente a cura e spese dell’Appaltatore.
Sulle isole detritiche e sul fondo alveo in genere, salvo diversa indicazione della D.L., si dovrà comunque
procedere al taglio con asportazione dell’apparato radicale per tutte quelle essenze di diametro maggiore di 5 cm. ed
altezze maggiori di mt. 2,00. I tagli e la rimozione dei residui dovranno avvenire con le stesse modalità e limitazioni
sopra descritte.
Lo smacchio del legname prodotto dovrà avvenire avendo cura di evitare danni sia al torrente sia alle piante
destinate a rimanere.
Tutto il legname recuperato dal taglio ricadente in area demaniale, compreso quello avente valore
commerciale, rimarrà di proprietà dell’Appaltatore, avendo tenuto conto nella formulazione del prezzo dei relativi
vantaggi economici. L’Appaltatore è tenuto a prendere contatti con i proprietari frontisti al fine di definire le
pertinenze demaniali di concerto con la D.L., rimanendo unico responsabile per il taglio di piante fuori dal limite
demaniale.
Si precisa che il limite demaniale, ove non catastalmente rilevabile, coincide con la linea raggiunta dalle
acque di piena ordinaria.
Qualora si tratti di un corso d’acqua che catastalmente non presenta sedime demaniale, o comunque qualora
il progetto o le indicazioni della D.L. prevedano il taglio al di fuori dell’eventuale limite demaniale, l’Appaltatore è
tenuto a prendere specifici contatti con i proprietari frontisti per definire di volta in volta la proprietà del legname
recuperato dal taglio.
Il taglio delle piante dovrà seguire le regole della buona selvicoltura: dovrà essere tenuta in notevole
considerazione la scelta della direzione di abbattimento delle singole piante, onde cercare di evitare, o quanto meno
ridurre, i danni alle sponde ed alle eventuali opere di bonifica presenti.
I lavori di abbattimento delle piante devono essere condotti in modo da evitare ogni danno agli elementi da
conservare, e ogni inversione o miscuglio dei differenti strati di terreno. Se necessario, gli strati devono essere
ripristinati nel loro ordine naturale.
Mano a mano che procedono i lavori di taglio, in ogni tratto fluviale oggetto di intervento, dovranno essere
completate tutte le operazioni previste, quali decespugliamento, taglio di essenze arboree, rifinitura dei tagli,
rimozione del materiale di risulta e degli utensili inutilizzati in particolar modo dalle pertinenze idrauliche, in modo
da mantenere il luogo più in ordine possibile ed evitare incendi e qualsiasi danno a cose o persone che, per un
improvviso abbandono delle materie tagliate e trasportate dalla piena e qualsiasi altro evento naturale, dovesse
derivare alla committenza o a terzi per tutta l'asta del corso d’acqua fino al mare.
Durante i lavori di taglio dovranno essere adottate tutte le precauzioni tecniche ed organizzative per non
danneggiare muri, edifici ed altri manufatti, restando a carico della ditta cottimista ogni relativa responsabilità.
Alla fine dei lavori, tutte le aree pavimentate e gli altri manufatti che siano imbrattati di terra o altro
dovranno essere accuratamente puliti. La vegetazione tagliata dovrà essere subito rimossa. L’Appaltatore provvederà
alla sistemazione della viabilità pubblica, privata o di cantiere, utilizzata, limitatamente ai danni e all'usura
imputabili alla ditta stessa.
Movimenti di materie in generale e scavi:
Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere eseguiti secondo i
disegni di progetto e le particolari prescrizioni che saranno impartite all’atto esecutivo dalla D.L.
Salvo le diverse prescrizioni specifiche riportate negli articoli che seguono e nelle relative voci di elenco
prezzi, gli scavi dovranno essere eseguiti anche in presenza di acqua, su terreni di qualsiasi natura e consistenza,
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anche in presenza di trovanti rocciosi di qualunque natura e dimensione, di relitti di muratura o di conglomerato
cementizio di qualunque dimensione, di ceppaie e di quanto altro possa trovarsi incorporato nel terreno.
Quando i materiali risultanti dagli scavi e disponibili per la formazione dei rilevati non fossero sufficienti o,
a giudizio della D.L. ritenuti non idonei, si ricorrerà ad altri materiali provenienti da cave di prestito, secondo le
indicazioni progettuali o previo specifico ordine scritto della stessa D.L.
Dette cave potranno essere aperte dovunque l’Appaltatore riterrà di sua convenienza, a totale cura e spese di
essa, subordinatamente all’idoneità dei materiali, al rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia, restando
l’Appaltatore unico responsabile di qualunque danno o contenzioso nei confronti di terzi.
Ove occorra, gli scavi saranno preceduti dall’abbattimento e sgombero di alberi, dall’estirpazione di radici e
ceppaie, operazioni da estendere su tutta l’area oggetto dello scavo.
Per gli scavi in prossimità di canalizzazioni, sottoservizi ed impianti a rete di ogni genere, interrati o aerei,
dovranno inoltre essere osservate tutte le cautele necessarie per evitarne l’interruzione o il danneggiamento.
Nell'esecuzione degli scavi in genere l'Appaltatore dovrà procedere in maniera tale da non arrecare alcun
pregiudizio all’integrità ed alla stabilità delle costruzioni e delle infrastrutture e servizi esistenti e da impedire
scoscendimenti e franamenti, restando esso, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle
opere, altresì obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate.
Qualora per la natura del terreno, per il genere di lavoro, o per qualsiasi altro motivo si rendesse necessario
puntellare, sbadacchiare ed armare le pareti degli scavi, l’Appaltatore vi dovrà provvedere adottando tutte le
precauzioni necessarie per impedire smottamenti e frane, seguendo alla lettera le disposizioni impartite dal
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato, o comunque contenute nei piani di sicurezza.
L'Appaltatore dovrà, inoltre, provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno
siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi. L'Appaltatore dovrà sviluppare i movimenti di materie
con adeguati mezzi e con sufficiente mano d'opera in modo da dare gli scavi, possibilmente, completi a piena sezione
in ciascun tratto iniziato. Inoltre, dovrà aprire senza indugio i fossi e le cunette occorrenti e, comunque, mantenere
efficienti, a sua cura e spese, il deflusso delle acque anche, se occorra, con canali fugatori.
L'Appaltatore dovrà inoltre provvedere, a sua cura e spese, all’allontanamento delle acque sotterranee di
qualsiasi natura ed entità, con i mezzi più adeguati in modo da garantire, tra l’altro, la stabilità dei fronti di scavo e
dei manufatti ed il normale proseguimento dei lavori.
Nel caso di sorgive o infiltrazioni entro i cavi, relativamente alle quali l'Appaltatore non fosse in grado di
far defluire l’acqua naturalmente, così come nel caso di scavi da eseguire al di sotto del livello del corso d’acqua, è
in facoltà della D.L. di ordinare, quando lo riterrà opportuno, l’esecuzione degli scavi subacquei oppure il
prosciugamento, anche mediante deviazione provvisoria o abbassamento del livello del corso d’acqua, senza che
questo possa far vantare all’Appaltatore ulteriori compensi oltre a quelli previsti nelle voci relative agli scavi.
Gli scavi e tutti i lavori tali da recare temporaneo pregiudizio alla sicurezza idraulica delle aree circostanti,
dovranno essere realizzati in modo tale che, in ogni fase dei lavori, sia garantito il normale deflusso delle acque. In
ogni caso al termine di ciascuna giornata lavorativa dovranno essere ripristinati, secondo quanto previsto dagli
elaborati di progetto, gli argini sbancati o le difese spondali demolite anche solo parzialmente durante la giornata.
Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o non adatte per rinterri e rilevati o ad altro
impiego nei lavori, dovranno essere allontanate dal cantiere a cura e spese dell’Appaltatore, secondo le norme
tecniche, ecologiche, ambientali e fiscali vigenti.
Le materie provenienti dagli scavi dovranno essere trattate nel rispetto delle disposizioni contenute nel
D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e, se rientranti nella definizione di terre e rocce da scavo, della relativa specifica
normativa.
Nelle operazioni di scavo per il tombamento e la chiusura delle tane di animali, l’Appaltatore dovrà
assicurare il completo raggiungimento delle gallerie formate, avendo cura di predisporre un adeguato piano di
imposta per la ricostruzione del rilevato arginale con movimento di terra anche al di fuori delle zone di presenza
delle gallerie degli animali. Sarà cura della D.L. e del personale addetto all’assistenza lavori impartire le opportune
indicazioni sull’entità dello scavo.
Prima di procedere alla chiusura di tane scavate sugli argini e sulle sponde dalla fauna selvatica,
concordando con la D.L. preventivamente informata, dovranno essere presi accordi con l’Ufficio Caccia e Pesca
della Provincia di Arezzo, per stabilire tempi e modalità e affinché si possa procedere all’eventuale prelievo degli
animali presenti.
Per l'esecuzione dei movimenti di materie e dei relativi trasporti di materiale l’Appaltatore sarà libero di
adottare tutti quei sistemi, materiali, mezzi d'opera ed impianti che riterrà di sua convenienza, purché dalla D.L.
siano riconosciuti rispondenti allo scopo e non pregiudizievoli per la buona riuscita ed il regolare andamento dei
lavori. Allorché, in corso di lavoro, impianti di cantiere risultassero praticamente deficienti e comunque non
rispondessero alle esigenze del lavori, l'assuntore é tenuto ad ampliarli, a modificarli e, se necessario, a cambiarli
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Borro Rialto, Rio del Danzino Rigarello, Rio del Vado, Rio Frangione, Torrente Vescina e Torrente Fossatone
totalmente e ciò a tutte sue spese senza che egli possa invocare a scarico di responsabilità, l'approvazione data e le
eventuali modifiche suggerite dalla D.L., né pretendere compensi od indennità di sorta oltre i prezzi di contratto.
La profondità degli scavi riportata dai disegni di progetto ha valore puramente indicativo in quanto gli scavi
stessi devono essere spinti alla profondità che la D.L. indicherà volta per volta, o anche in momenti successivi, in
relazione alle caratteristiche del terreno.
Scavi di sbancamento, di riprofilatura e di ricavatura:
Per scavi di sbancamento o sterri andanti s'intendono quelli occorrenti per lo spianamento o sistemazione
del terreno su cui dovranno sorgere le costruzioni, per tagli di terrapieni, per la formazione di cortili, giardini,
scantinati, piani di appoggio per platee di fondazione, vespai, rampe incassate o trincee stradali, ecc., e in generale
tutti quelli eseguiti a sezione aperta su vasta superficie ove sia possibile l'allontanamento delle materie di scavo
evitandone il sollevamento, sia pure con la formazione di rampe provvisorie ecc.
Saranno pertanto considerati scavi di sbancamento anche quelli che si trovano al di sotto del piano di
campagna o del piano stradale di progetto (se inferiore al primo), quando gli scavi rivestano i caratteri sopra
accennati.
Nell’ambito degli scavi di sbancamento l’Appaltatore dovrà provvedere allo spianamento ed alla
configurazione del fondo ed alla profilatura delle pareti e delle scarpate.
Per scavi di riprofilatura si intendono quelli occorrenti per la riprofilatura e per la regolarizzazione
dell’alveo secondo le prescrizioni riportate nei disegni di progetto o impartite all’atto esecutivo dalla D.L., essendo
compresi lo scarico dei ciglioni golenali pericolanti o aventi scarpate eccessivamente scoscese ed irregolari, lo
spargimento a campagna del materiale di risulta, o il suo eventuale trasporto a tamponamento di franamenti e
corrosioni di sponda o per la ricostruzione di scarpate erose, la spianatura del fondo e profilatura di pareti e scarpate.
Per scavi di ricavatura o espurgo si intende la rimozione andante di materie di qualsiasi natura e
consistenza depositate in alveo, eseguito con mezzi meccanici ed ausilio di mano d’opera, da eseguire sul fondo
alveo per riportarne la pendenza a quella di progetto, o comunque a quella che sarà indicata dalla D.L. L’andamento
altimetrico del fondo alveo di progetto sarà da ottenere mediante indicazione delle profondità di scavo da realizzare
in corrispondenza di punti fissi, come le opere idrauliche esistenti (attraversamenti, soglie di ponti, quota alla
confluenza) o picchetti. L’intervento dovrà essere eseguito da valle verso monte, facendo attenzione a garantire una
livelletta del fondo regolare, evitando accumuli e buche e la rimozione del materiale in eccesso dovrà essere eseguita
realizzando una canaletta centrale sul fondo alveo regolare. Nel rimuovere il terreno dovrà essere posta attenzione a
non destabilizzare le sponde. Si intendono sempre compresi nella lavorazione: il taglio di eventuale vegetazione
cresciuta sul fondo alveo, la successiva riprofilatura delle scarpate con contestuale risagomatura di tutta la parte
inferiore dell’alveo e la sistemazione del materiale di risulta sulla sponda esterna del corso d’acqua, in rilevato, in
banchina o a tergo di manufatti, o sulle sommità arginali in corrispondenza di eventuali avvallamenti dopo aver
rimosso lo strato vegetale, o il suo reimpiego, qualora ritenuto idoneo, nell'ambito del cantiere, sempre nell’ambito
del corso d’acqua.
In ogni caso le materie provenienti dagli scavi dovranno essere trattate nel rispetto delle disposizioni
contenute nel D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e, se rientranti nella definizione di terre e rocce da scavo, della
relativa specifica normativa.
Scavi a sezione obbligata:
Per tali scavi si intendono quelli incassati ed a sezione obbligata necessari per realizzare fondazioni o per
consentire l’impianto di manufatti e opere d’arte quando la quota di scavo risulti inferiore a quella dei piani di
sbancamento, così come sono stati definiti in precedenza.
Gli scavi dovranno essere eseguiti, a mano o mediante l’uso di idonei mezzi meccanici, su terreni di
qualsiasi natura e consistenza e dovranno essere spinti fino alle profondità risultanti dai disegni di progetto ovvero
ordinate dalla D.L. all’atto della loro esecuzione.
È vietato all’Appaltatore, sotto pena di demolire il già fatto, di porre mano alle strutture in elevazione prima
che la D.L. abbia verificato ed accettato i relativi piani di fondazione.
In genere e salvo particolari situazioni legate alla natura dei terreni ed alla profondità degli scavi, ovvero
salvo diverse prescrizioni impartite all’atto esecutivo dalla D.L., gli scavi a sezione obbligata dovranno essere
realizzati a pareti verticali ed i relativi volumi verranno computati in base alle larghezze dei manufatti da costruire o
da porre in opera.
Nelle situazioni in cui la natura dei terreni lo richieda e le quote dello scavo rispetto al piano di campagna
nonché l’assenza di infrastrutture superficiali interessate dagli scavi lo consentano, la D.L. potrà autorizzare o
prescrivere scavi a pareti inclinate. In tali casi nulla in più sarà comunque dovuto all’Appaltatore per la maggiore
quantità di materiale scavato.
La verticalità dei tagli e la stabilità delle pareti dovrà essere garantita mediante idonee e robuste
sbadacchiature i cui oneri sono compresi nel prezzo dello scavo.
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Le armature degli scavi, di qualunque tipo esse siano, dovranno impedire ogni smottamento di materia
durante l’esecuzione degli scavi e delle opere e dovranno garantire la sicurezza degli operai addetti ai lavori e la
pubblica e privata incolumità, nonché l’integrità e la stabilità delle eventuali costruzioni e infrastrutture presenti in
superficie.
L’Appaltatore è responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprietà pubbliche e private derivanti
dalla mancanza o insufficienza di tali armature, alle quali essa dovrà provvedere di propria iniziativa, adottando tutte
le altre precauzioni riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle ulteriori
prescrizioni al riguardo impartitele dalla D.L.
Col procedere delle murature l’Appaltatore potrà recuperare i materiali costituenti le armature degli scavi,
purché le medesime non costituiscano parte integrante dell’opera, da restare in posto in proprietà
dell’Amministrazione. I materiali che a giudizio insindacabile della D.L. non potessero essere tolti senza pericolo o
danno ai lavori, dovranno essere abbandonati negli scavi.
Qualora il Direttore dei Lavori dovesse ordinare il mantenimento degli scavi in asciutto sia durante
l’escavazione, sia durante l’esecuzione delle opere di fondazione l’Appaltatore avrà l’obbligo di fornire le macchine
e gli operai necessari.
Per i prosciugamenti praticati durante l’esecuzione delle opere, l’Appaltatore dovrà adottare tutti quegli
accorgimenti atti ad evitare il dilavamento dei conglomerati cementizi.
I piani di fondazione dei manufatti dovranno essere di norma orizzontali, ma per le opere ricadenti sopra
falde inclinate o aventi platea di fondazione inclinata, la D.L. potrà prescrivere piani di fondazione inclinati o
disposti a gradoni, anche con adeguate contropendenze.
Compiute le opere di fondazione, lo scavo che si fosse dovuto fare in più all’ingiro delle medesime dovrà
essere diligentemente riempito e costipato sino al piano del terreno naturale primitivo, a cura e spese
dell’Appaltatore, con le materie scavate o con qualsiasi altro materiale ritenuto idoneo dalla D.L., ferma restando
l’osservanza delle prescrizioni di progetto.
Tra gli oneri a carico dell’Appaltatore sono compresi quelli per lo spianamento e la configurazione del
fondo e quelli per la profilatura di pareti, scarpate o simili.
Per gli scavi su sedi stradali o comunque in presenza o vicinanza di condotte, canalizzazioni, sottoservizi ed
impianti a rete di qualunque genere, interrati o aerei, dovranno essere osservate tutte le cautele necessarie per
evitarne l’interruzione o il danneggiamento.
Rilevati arginali e rinterri:
Per la formazione dei rilevati e dei riporti di terreno per il rialzamento provvisorio o permanente del piano
di campagna o per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire i vuoti tra le pareti degli scavi e le murature, o
da addossare alle murature o alle scogliere, e fino alle quote prescritte dalla D.L., si impiegheranno in generale e,
salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi di qualsiasi genere
eseguiti per quel cantiere, in quanto disponibili ed adatte per la formazione dei rilevati, dopo provveduto alla cernita
e separato accatastamento dei materiali che si ritenessero idonei per la formazione di ossature, inghiaiamenti,
costruzioni murarie, ecc., i quali restano di proprietà della Stazione Appaltante come per legge.
In ogni caso le materie provenienti dagli scavi dovranno essere trattate nel rispetto delle disposizioni
contenute nel D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e, se rientranti nella definizione di terre e rocce da scavo, della
relativa specifica normativa.
Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, ed infine per le nuove arginature e le
strade da eseguire totalmente in rilevato, si provvederanno le materie occorrenti scavandole, o come si suol dire
prelevandole, da cave di prestito che forniscano materiali riconosciuti pure idonei dalla D.L.; le quali cave potranno
essere aperte dovunque l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, subordinatamente soltanto alla accennata idoneità
delle materie da portare in rilevato ed al rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di polizia mineraria e
forestale, nonché stradale, nei riguardi delle eventuali distanze di escavazione dalla costruenda opera.
Le dette cave di prestito da aprire a totale cura e spese dell'Appaltatore al quale sarà corrisposto il solo
prezzo unitario di elenco per le materie scavate di tale provenienza, debbono essere coltivate in modo che, tanto
durante l'esecuzione degli scavi quanto a scavo ultimato, sia provveduto al loro regolare e completo scolo e restino
impediti ristagni di acqua ed impaludamenti. A tale scopo l'Appaltatore, quando occorra, dovrà aprire, sempre a sua
cura e spese, opportuni fossi di scolo con sufficiente pendenza.
Le cave di prestito che siano scavate nelle vicinanze del rilevato da realizzare dovranno avere una
profondità tale da non pregiudicare la stabilità di alcuna parte dell'opera appaltata, né comunque danneggiare opere
pubbliche o private.
Per la formazione dei rilevati arginali si avrà massima cura nella scelta dei materiali idonei, escludendo
soprattutto terreni contenenti radici, ceppaie, erbe, altre materie organiche, neve, ghiaccio, e materie estranee in
genere.
Si procederà, quindi, alla preparazione del piano di posa procedendo all’asportazione, sull’intera area di
appoggio, dello strato superficiale di terreno di spessore variabile, secondo le indicazioni progettuali e quelle
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impartite dalla D.L., sotto il piano di campagna. Il suolo costituente la base sulla quale si dovranno impiantare i
rilevati dovrà essere accuratamente preparato, espurgandolo da piante, cespugli, erbe, canne, radici e da qualsiasi
altra materia eterogenea, e trasportando fuori della sede del lavoro le materie di rifiuto.
La base dei rilevati, se ricadente su terreno pianeggiante, dovrà essere inoltre arata, e se cadente sulla
scarpata di altro rilevato esistente o su terreno a declivio trasversale superiore al quindici per cento, dovrà essere
preparata a gradini alti circa 30 cm, con inclinazione inversa a quella del rilevato esistente o del terreno.
Prima della realizzazione dei rilevati, i relativi piani di posa dovranno risultare perfettamente ripuliti degli
eventuali materiali estranei ivi presenti.
L'Appaltatore deve attuare i provvedimenti necessari per garantire l'immediato smaltimento delle acque dai
piani di appoggio e predisporre apertura di fossi di guardia a monte dei riporti sia nella fase di costruzione che a
riporto compiuto.
Nella successiva costruzione dei rilevati, l’Appaltatore dovrà garantire l’immediato e continuo smaltimento
delle acque sia piovane che d’infiltrazione aprendo a tale scopo e a sue spese appositi fossi di guardia scolanti.
In caso di appoggio di nuovi a vecchi rilevati per l’ampliamento degli stessi, verranno realizzate adeguate
ammorsature e la preparazione del piano di posa in corrispondenza delle scarpate esistenti sarà fatta procedendo alla
gradonatura di esse mediante la formazione di gradoni di altezza non inferiore a centimetri 50, previa rimozione
della cotica erbosa.
Lo stendimento del materiale per la formazione del rilevato verrà eseguito in strati di spessore
proporzionale alla natura del materiale stesso ed alla potenza, tipo e peso dei mezzi di costipazione impiegati, ma in
ogni caso non superiore a 30 cm. Il costipamento avverrà con il numero di passaggi necessari per assicurare che la
superficie di appoggio del rilevati sia compattata fino a raggiungere il 95% del peso di volume secco massimo. Il
contenuto di acqua del materiale impiegato per ogni strato deve essere mantenuto nei limiti ammessi dalla D.L. (di
norma 2% del valore corrispondente all'ottimo con le prove AASHO), sia mediante inumidimento, sia mediante
l'essiccamento all'aria con rimescolamento dello strato stesso. Il costipamento deve avvenire con mezzi meccanici
del tipo più adatto alle caratteristiche del terreno, anche mediante l'impiego successivo di mezzi diversi per ogni
strato, e a mano dove necessario, fino al raggiungimento della compattezza prescritta. L'impiego di mezzi costipanti
deve conferire ai singoli strati di terra un valore del peso di volume secco superiore in ogni punto al 90% di quello
corrispondente alla prova di costipamento AASHO modificata. Ogni strato deve avere i requisiti di costipamento
richiesti prima di procedere alla messa in opera dello strato successivo e devono essere presi gli opportuni
accorgimenti per una buona aderenza fra i successivi o strati.
Comunque, dovrà farsi in modo che durante la costruzione si conservi un tenore di acqua conveniente,
evitando di formare rilevati con terreni la cui densità ottima sia troppo rapidamente variabile col tenore in acqua, e si
eseguiranno i lavori, per quanto possibile, in stagione non piovosa, avendo cura, comunque, di assicurare lo scolo
delle acque superficiali e profonde durante la costruzione.
Per il rivestimento delle scarpate, del paramento esterno degli argini e tutte le altre zone dove il progetto lo
preveda o la D.L. lo richieda si dovranno eventualmente impiegare terre vegetali per gli spessori previsti in progetto
od ordinati dalla D.L. Sarà impiegato terreno agrario setacciato, atto a consentire l'attecchimento e la successiva
normale vegetazione di un prato polifita. La terra dovrà venire convenientemente battuta, e gli eventuali
scoscendimenti e insellamenti che si dovessero manifestare a causa degli eventi meteorologici, dovranno venire
riparati e risarciti immediatamente. L’Appaltatore dovrà in questo caso avere l’avvertenza di riservare le eventuali
terre vegetali disponibili per lo strato superficiale del rilevato, allo scopo di assicurare lo sviluppo della vegetazione.
Per rilevati e rinterri da addossarsi alle murature, si dovranno sempre impiegare materie sciolte, silicee o
ghiaiose, restando vietato in modo assoluto l'impiego di quelle argillose e, in generale, di tutte quelle che con
l'assorbimento di acqua si rammolliscono e si gonfiano generando spinte.
Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti dovrà essere usata ogni diligenza perché la loro
esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza, disponendo contemporaneamente le materie bene
sminuzzate con la maggiore regolarità e precauzione, in modo da caricare uniformemente le murature su tutti i lati e
da evitare le sfiancature che potrebbero derivare da un carico male distribuito.
Le materie trasportate in rilevato o rinterro con vagoni, automezzi o carretti non potranno essere scaricate
direttamente contro le murature, ma dovranno depositarsi in vicinanza dell'opera per essere riprese poi al momento
della formazione dei suddetti rinterri.
Per tali movimenti di materie dovrà sempre provvedersi alla pilonatura delle materie stesse, da farsi
secondo le prescrizioni che verranno indicate dalla D. L.
E' vietato addossare terrapieni a murature di fresca costruzione.
Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata od imperfetta osservanza
delle prescrizioni del presente articolo, saranno a completo carico dell'Appaltatore.
L’Appaltatore dovrà consegnare i rilevati con la sagoma e le livellette conformi ai disegni ed alle quote di
progetto o prescritte all’atto esecutivo dalla D.L, con scarpate regolari e spianate, con i cigli bene allineati e profilati
e compiendo a sue spese, durante l'esecuzione dei lavori e fino al collaudo, gli occorrenti ricarichi o tagli, la ripresa e
la sistemazione delle scarpate e l'espurgo dei fossi. Sarà peraltro obbligo dell’Appaltatore, escluso qualsiasi
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compenso, di assegnare ai rilevati, durante la loro costruzione, quelle maggiori dimensioni richieste dal costipamento
ed assestamento delle terre affinché all’atto di collaudo, i rilevati eseguiti non abbiano dimensioni inferiori a quelle
prescritte.
Non si potrà sospendere la costruzione di un rilevato, qualunque sia la causa, senza che ad esso sia stata
data una configurazione tale da assicurare lo scolo delle acque piovane. Nella ripresa del lavoro, il rilevato già
eseguito dovrà essere espurgato dalle erbe e cespugli che vi fossero nati, nonché configurato a gradoni, praticandovi
inoltre dei solchi per il collegamento delle nuove materie con quelle prima impiegate.
Deviazioni temporanee delle acque:
Ove necessario, si dovrà provvedere ad impedire l'ingresso delle acque di canali, fossi etc, nella zona
interessata dai lavori mediante la costruzione di opere provvisionali temporanee atte a contenere la spinta di tali
acque e/o a deviare la corrente stessa. In base al tipo di lavoro ed alle caratteristiche del corso d'acqua in cui si deve
operare, si potranno realizzare ture, fossi di deviazione, intubamenti temporanei della corrente.
Modalità di esecuzione delle ture.
Le ture provvisorie, in funzione dell’altezza dell’acqua da contenere, potranno essere dei tipi seguenti:
1. Per altezze d’acqua fino a 2,00 m semplice arginature in terra argillosa impermeabile o singola fila di pali di
legno infissi nel corso d'acqua e tavoloni orizzontali di contenimento con addossata internamente una banca di
terra di convenienti dimensioni.
2. Per altezze d'acqua fino a 3,00 m doppia fila di recinti di tavoloni orizzontali e di pali in legno infissi, collegati
in testa da catene, posti a conveniente distanza una dall'altra riempita di terra argillosa ben costipata. In pratica
le ture dovranno avere una larghezza uguale all'altezza dell'acqua che ad esse si appoggia, fino che questa non
raggiunga l'altezza di 3,00 m.
3. Oltre a tale livello, le ture dovranno essere aumentate di 30 cm. per ogni metro di altezza in più. Per altezze
d'acqua superiori a 3,00 m., od in presenza di terreni fortemente permeabili, oppure in particolari condizioni
ristrette di spazio, le ture potranno essere costituite da una fila di palancolate metalliche tipo Larssen, infisse in
profondità nel terreno immaschiate una con l'altra, dotate di eventuale puntellatura o doppia fila di palancole
metalliche tipo Larssen, infisse in profondità nel terreno a conveniente distanza una dall'altra e riempita di terra
limosa argillosa ben costipata.
Le ture eseguite semplicemente in terra e soggette alla corrente del corso d'acqua, dovranno essere protette
contro l'erosione mediante teli in plastica montati con le sovrapposizioni nel senso della corrente ed opportunamente
fissati al terreno.
Inoltre, per tutto il tempo necessario al mantenimento delle ture in terra, l'Appaltatore dovrà tenere
costantemente presente sul cantiere, a disposizione della Stazione Appaltante, almeno un escavatore in perfetta
efficienza e garantire la reperibilità di un conduttore e di un operaio, per poter intervenire immediatamente ed in
ogni momento (sia di notte che in giorni festivi) sulle ture stesse in caso di piena imprevista. Ogni onere e spesa
necessaria per l'escavatore, la reperibilità del personale e l'intervento sulle ture sarà a totale carico dell'Appaltatore.
Modalità di esecuzione dei fossi temporanei.
Per l'esecuzione di fossi temporanei, necessari per la deviazione di un tratto di corso d'acqua, si seguiranno
le normali prescrizioni relative agli scavi a sezione obbligata e quelle contenute nella descrizione del relativo prezzo
contrattuale. Il materiale estratto per la formazione del fosso, potrà essere temporaneamente riutilizzato per la
formazione di altre opere provvisionale, oppure verrà accumulato in aree di deposito. In ogni caso, tale materiale
sarà riutilizzato per il successivo rinterro del fosso.
Modalità di esecuzione degli intubamenti della corrente.
Quando si dovranno eseguire all'asciutto lavori che interesseranno tutta la larghezza del corso d'acqua, si
potrà convogliare la corrente in alveo dentro una condotta chiusa a perfetta tenuta idraulica mediante formazione
preliminare di due ture di sbarramento poste all'inizio ed alla fine del tratto da intubare. Le ture avranno una altezza
tale da permettere, con un franco di sicurezza adeguato, il convogliamento della corrente dentro la condotta che
potrà essere spostata da una sponda all'altra durante i lavori a seconda delle necessità.
Qualunque sistema venga adottato per la deviazione dell'acqua del canale, l'Appaltatore a fine lavori dovrà
rimuovere ogni genere di materiale impiegato e restituire il corso d'acqua con il fondo e le sponde riprofilate a regola
d'arte.
Demolizioni e rimozioni:
Le demolizioni di murature, calcestruzzi, bitume, opere in legname quali palizzate o staccionate, gabbionate
e strutture di qualunque altro genere (metalliche, in legno, in materiale plastico, ecc.) sia parziali che complete,
devono essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, soprattutto in prossimità di canalizzazioni,
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sottoservizi ed altri impianti a rete, in maniera tale da evitare l’interruzione o il danneggiamento degli impianti stessi,
il danneggiamento delle strutture residue, nonché da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare
incomodi o disturbo a terzi.
Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o
guidati in basso, e di sollevare polvere, per cui tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno essere
opportunamente bagnati.
Per lo smontaggio, il taglio, la movimentazione e l’accatastamento delle parti di struttura demolite,
dovranno essere impiegati idonei utensili ed idonee opere provvisionali quali ponteggi, puntelli, sostegni e quanto
altro necessario per garantire la sicurezza degli operai addetti ai lavori, l’integrità e la stabilità delle eventuali
infrastrutture da non demolire e l’esecuzione dei lavori a perfetta regola d’arte.
Nelle demolizioni e rimozioni l'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature
per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali devono
ancora potersi impiegare nei limiti concordati con la D.L., sotto pena di rivalsa di danni a favore della Stazione
Appaltante, alla quale spetta ai sensi dell'art. 36 del Capitolato Generale la proprietà di tali materiali, e l'Appaltatore
dovrà provvedere per la loro cernita, trasporto in deposito, ecc., in conformità e con tutti gli oneri previsti nel citato
art. 36.
La D.L. si riserva di disporre con sua facoltà insindacabile l'impiego dei suddetti materiali utili per
l'esecuzione dei lavori appaltati, da valutarsi con i prezzi ad essi attribuiti in elenco, ai sensi del citato art. 36 del
Capitolato Generale.
Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di
puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura
e spese dell'Appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite.
Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della D.L., devono essere opportunamente puliti,
custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla direzione stessa, usando cautele
per non danneggiarli sia nella pulizia, sia nel trasporto, sia nei loro assestamenti e per evitarne la dispersione.
Detti materiali restano tutti di proprietà della Stazione Appaltante, la quale potrà ordinare all'Appaltatore di
impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati, ai sensi del vigente Capitolato Generale, con i prezzi indicati
nell'elenco dei prezzi progettuale.
I materiali non utilizzati provenienti dalle demolizioni dovranno sempre, e al più presto, venire trasportati, a
cura e spese dell'Appaltatore, a rifiuto presso le discariche autorizzate, nel rispetto delle disposizioni normative in
materia.
Scarifica di porzioni superficiali ammalorate di strutture esistenti:
La scarifica delle porzioni superficiali ammalorate di strutture esistenti, costituite da murature di pietrame,
calcestruzzo o c.a., quando prevista, dovrà essere eseguita in conformità alle prescrizioni in tal senso contenute negli
appositi elaborati di progetto, ovvero a quelle che verranno impartite all’atto esecutivo dalla D.L.
Il recupero corticale dovrà essere effettuato impiegando martello demolitore o altri idonei utensili ed i
lavori di finitura dovranno essere effettuati manualmente, fino al raggiungimento della superficie sana e compatta del
manufatto.
Le scarifica dovrà limitarsi alle parti di opera ed alle dimensioni prescritte e dovrà essere effettuata in
maniera tale da preservare l’integrità delle parti sane e da garantire l’esecuzione dei lavori a perfetta regola d’arte.
Quando venissero oltrepassati i limiti fissati, saranno a cura e spese dell’Appaltatore, senza alcun
compenso, ricostruite e rimesse in pristino le parti indebitamente demolite.
I materiali di risulta dovranno sempre, e al più presto, venire trasportati, a cura e spese dell'Appaltatore, a
rifiuto presso le discariche autorizzate, nel rispetto delle disposizioni normative in materia.
Scogliere:
Le scogliere di difesa spondale e d’alveo dovranno essere realizzate mediante massi ciclopici non gelivi,
compatti e fortemente resistenti all’abrasione, i quali dovranno possedere tutti i necessari requisiti previsti
nell’apposito articolo del presente Capitolato Speciale e dovranno essere reperiti, a cura e spese dell’Appaltatore,
presso idonee cave di prestito preventivamente approvate dalla D.L., site a qualsiasi distanza rispetto al luogo i cui
debbono eseguirsi i lavori.
I massi per la formazione delle scogliere non dovranno avere dimensioni inferiori a quelle indicate nella
corrispondente voce dell’Elenco Prezzi Unitari, e il pietrame usato per l’intasamento potrà essere di peso inferiore,
ma comunque non inferiore ai 5 Kg.
Resta l’onere dell’Appaltatore nel prelievo di massi di pezzatura idonea, così come riportato al periodo
precedente, qualora tali materiali vengano forniti dalla Stazione Appaltante.
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Progetto esecutivo n. 02/2015: Manutenzione di Rio Dorna, Fosso di Chiassobuio, Rigo del Poggiarone, Fosso il Gargaiolo,
Borro Rialto, Rio del Danzino Rigarello, Rio del Vado, Rio Frangione, Torrente Vescina e Torrente Fossatone
L’Appaltatore deve impiegare per il sollevamento, trasporto e collocamento in opera dei massi, attrezzi,
meccanismi, e mezzi d’opera che saranno riconosciuti più adatti per la buona esecuzione del lavoro e per evitare che
i massi subiscano danni.
I massi dovranno essere posti in opera in modo ordinato e profilato sulla sagoma esterna, al di sotto o
superiormente rispetto al pelo dell’acqua, sulle sponde del corso d’acqua, a ridosso di manufatti da consolidare o a
rivestimento dell’alveo, secondo le prescrizioni, gli allineamenti e le livellette di progetto, ovvero secondo le
prescrizioni che verranno appositamente impartite all’atto esecutivo dalla D.L.
Le scogliere devono essere formate incastrando i massi gli uni contro gli altri, in modo da costruire un tutto
compatto e regolare, di quelle forme e dimensioni stabilite dal progetto. Per ciascuna scogliera la D.L. fissa il
volume minimo dei massi e le proporzioni dei massi di volume differente.
I massi di volume inferiore ad un decimo di metro cubo, che la D.L. ritenesse di accettare per riempire gli
interstizi delle scogliere o per formare un nucleo interno, sono valutati all’eventuale prezzo del pietrame di
riempimento.
Qualora venga ordinato di costruire la scogliera con massi artificiali, questi debbono essere formati sul
posto d'impiego ogni qualvolta ciò sia possibile, ed in caso diverso in vicinanza del lavoro. I massi artificiali
debbono essere in calcestruzzo, formato con materiali e nelle proporzioni indicate nell'elenco dei prezzi. Nella
formazione dei massi si potrà ammettere, in proporzione non maggiore di un quinto del loro volume, che al
calcestruzzo sia aggiunto del pietrame o dei ciottoli di dimensione maggiore spaccati, purché i singoli pezzi risultino
ben distribuiti nella massa del calcestruzzo, non si trovino mai a contatto fra di loro e siano addentrati nella
superficie della massa di almeno 10 cm.
I ciottoli di dimensioni inferiori ed il pietrame debbono essere ben puliti dalle sostanze terrose ed
eterogenee che eventualmente li coprissero ed, ove occorra, lavati con acqua. Quelli non suscettibili di pulitura
perfetta sono rifiutati.
La confezione dei massi deve essere fatta secondo le norme generali per le opere in calcestruzzo, ed i massi
confezionati fuori opera non debbono essere portati al posto di impiego se non dopo che siano bene stagionati ed
abbiano acquistato il grado di resistenza necessario per non subire danneggiamenti durante le operazioni di carico,
scarico e collocamento in opera.
Qualora previsto nella corrispondente voce dell’Elenco Prezzi Unitari, gli interstizi tra i massi dovranno
essere riempiti utilizzando conglomerato cementizio di classe Rck 250 fino a completo intasamento dei vuoti, fermo
restando che ad opera compiuta la superficie del getto non dovrà essere visibile in corrispondenza del paramento
esterno in vista, il quale dovrà presentare l’aspetto di un muro a secco.
Tra gli oneri a carico dell’Appaltatore sono compresi e compensati la fornitura e la posa in opera dei
materiali lapidei, dell’eventuale conglomerato cementizio Rck 250 per gli intasamenti, gli oneri per le eventuali
necessarie opere provvisionali di qualunque genere, quelli per la deviazione o l’abbassamento temporaneo del livello
dell’acqua, nel caso di scogliere da eseguire al di sotto dello stesso, quelli per la realizzazione di rampe e piste di
accesso ed ogni altro onere e magistero necessari per dare le opere compiute a perfetta regola d’arte.
Restano esclusi i soli oneri per gli scavi, per la preparazione dei piani di posa e per gli eventuali rinterri a
tergo dei manufatti, i quali oneri saranno compensati a parte.
Gabbioni metallici:
I gabbioni, i materassi metallici a tasche (interasse 1,00 m), di altezza 0,50 - 1,00 m a seconda di quanto
previsto dal progetto, dovranno essere fabbricati con rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo
8x10, in accordo con le norme UNI 8018/79, tessuta con trafilato di ferro (conforme alle UNI 3598), avente
diametro 3 mm, a forte zincatura conforme a quanto previsto dalla circolare 27 agosto 1962, n. 2078 del Servizio
Tecnico Centrale dei Lavori Pubblici.
La rete dovrà avere maglie uniformi e perimetro rinforzato con filo di diametro 3 mm.
Il filo da impiegarsi per le cuciture e per la realizzazione dei tiranti dovrà possedere le stesse caratteristiche
di quello usato per la fabbricazione della rete e dovrà avere un diametro di 3 mm. Nel caso di utilizzo di punti
metallici meccanizzati per le operazioni di legatura, questi saranno costituiti da filo a forte zincatura con diametro 3
mm e saranno distribuiti nella misura di almeno 18 a mq.
Prima della messa in opera dei gabbioni e per ogni partita ricevuta in cantiere, l’Appaltatore dovrà
consegnare alla D.L. il relativo certificato di collaudo e garanzia rilasciato dalla Ditta che ha fabbricato i manufatti
metallici, redatto a norma della circolare 27 agosto 1962, n. 2078 del Servizio Tecnico Centrale dei Lavori Pubblici.
Il materiale di riempimento di gabbioni o materassi metallici dovrà essere costituito da pietrame di
composizione compatta, di elevato peso specifico, non friabile né gelivo, di dimensioni tali da non fuoriuscire della
rete. Dovrà essere escluso pietrame alterabile sotto 1'azione degli agenti atmosferici e dell'acqua.
Nella costruzione di gabbionate e rivestimenti con materassi metallici dovrà provvedersi, prima del
riempimento, alla formazione dei singoli elementi e infine all'unione di più elementi con 1'apposito filo di cucitura,
in modo da ottenere la sagoma dell'opera come da progetto. Le cuciture dovranno essere tali da creare un struttura
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monolitica e assicurare la massima resistenza in funzione delle caratteristiche delle singole opere. Le cuciture
dovranno normalmente essere effettuate passando un filo continuo dentro ogni maglia e con un doppio giro ogni due
maglie. Sono ammessi altri sistemi purché giudicati idonei dalla D.L..
Le scatole dovranno essere ben squadrate con perfetto allineamento degli elementi e con bell'effetto
estetico. Il pietrame di riempimento dovrà essere sistemato a mano e le facce a vista dovranno essere lavorate come
per la muratura a secco. Il materiale di riempimento dovrà essere assestato dentro 1'elemento in modo da avere il
minor numero di vuoti possibili, senza provocare lo sfiancamento delle pareti dell'elemento. I piani di posa inferiore
e superiore dell'intero gabbione dovranno essere uniti con i corrispondenti spigoli della scatola mediante legature,
poste a distanza non maggiore di cm 20, con spezzoncini di filo di ferro zincato di 15/10. Le legature dovranno
essere effettuate dando dapprima quattro giri attorno al filo della rete e quindi avvolgendo fra loro le testate degli
spezzoncini. I gabbioni dovranno essere rinforzati interamente e trasversalmente da tiranti in filo di ferro zincato.
La chiusura degli elementi dovrà essere effettuata cucendo i bordi della rete ai bordi delle pareti verticali,
con le stesse modalità sopra indicate per la formazione delle opere.
Dopo la chiusura degli elementi, la rete delle pareti e del coperchio dovrà risultare ben tesa e con i filoni dei
bordi a contatto.
Tutti i bordi, sia del telo principale che della testata, dovranno essere rinforzati con fili di ferro zincato di
diametro maggiore, per irrobustire notevolmente l'armatura metallica e facilitare la messa in opera dei gabbioni.
Per la posa in opera si procederà raddrizzando le pareti e le testate ed effettuando le cuciture dei quattro
spigoli verticali mediante l'apposito filo. Dette cuciture dovranno essere eseguite in modo continuo, passando il filo
in tutte le maglie e prendendo in tale operazione i due fili di bordatura che si vengono a trovare a contatto.
Predisposti fuori opera un certo numero di gabbioni già cuciti e riuniti in gruppi, dovranno essere posti nel
piano di posa e collegati fra di loro con solide cuciture lungo tutti gli spigoli a contatto.
I nuovi gabbioni, o gruppi di questi, che gradualmente verranno aggiunti, dovranno essere sempre
solidamente cuciti a quelli già in opera, come pure debbono essere strettamente collegati fra loro i vari strati di
gabbioni in elevazione.
L'Appaltatore dovrà effettuare il collegamento dei diversi gruppi di gabbioni quando questi sono vuoti, per
eseguire in modo migliore le cuciture.
Il riempimento dei gabbioni sarà eseguito con pietrame di cava, o grossi ciottoli di torrente, con elementi
che dovranno avere la più piccola dimensione superiore al doppio della dimensione della maglia.
La faccia vista dovrà essere eseguita sempre ed esclusivamente a mano, con pietrame che sarà collocato in
modo che la superficie esterna del riempimento, nella parte cioè a contatto della maglia dei gabbioni, ne risulti ben
regolata e ben asserragliata, impiegando allo scopo il martello, a guisa di una vera e propria muratura a secco.
L'uso della scaglia è tollerato in misura strettamente necessaria, e mai introdotta a colpi di martello.
In caso di riempimento a tergo della facciata a vista con ciottoli, questi dovranno avere tutte le dimensioni
non inferiori ai 4/3 della grandezza della maglia.
Le maglie dei gabbioni di qualunque forma e dimensione dovranno risultare ben tese, perché prima di
iniziare il riempimento i gabbioni dovranno essere posti in opera nella loro precisa ubicazione e previa opportuna
armatura e sagoma, in modo che si presentino nella forma e dimensioni prescritte, senza deformazioni.
I tiranti dovranno essere costituiti da fili di ferro zincato, dello stesso tipo usato per le cuciture e dovranno
essere agganciati all'armatura metallica con una legatura abbracciante una maglia.
Tali tiranti dovranno essere sia orizzontali che verticali; quelli orizzontali dovranno essere posti in opera in
senso trasversale alla scatola per agganciare le opposte pareti o ad angolo fra due pareti adiacenti; quelli verticali
dovranno collegare il fondo del gabbione con il coperchio.
I tiranti dovranno essere 6 (sei) orizzontali per ogni metro cubo di gabbione e 2 (due) verticali per ogni
metro quadrato di platea.
Al termine del riempimento verrà chiuso il gabbione abbassando il coperchio ed effettuando le dovute
cuciture lungo i bordi.
Per eseguire questa operazione dovrà essere usato l'apposito attrezzo o anche un normale palanchino di
ferro.
L'Appaltatore, che con la firma del contratto si intende abbia esatta conoscenza della zona ove vengono
eseguiti i lavori, non potrà sollevare alcuna obiezione su quanto sopradetto e, quindi, fornirà e porrà in opera il
materiale prescritto dalla D.L., retribuito con il relativo prezzo fissato nell'elenco dei prezzi unitari allegato al
presente Capitolato, qualunque sia la distanza e il trasporto.
In corrispondenza del gabbione superiore dovranno essere inserite, secondo quanto (se) previsto
dall'apposito particolare costruttivo, talee di salice aventi diametro di 4-6 cm e lunghezza tale da consentirne il
radicamento nel terreno vegetale appositamente addossato a tergo della gabbionata, nonché l'uscita sul fronte verso il
corso d'acqua.
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri per la fornitura della rete, del filo zincato di conveniente spessore
per la rilegatura degli spigoli, la formazione dei tiranti, e quanto altro occorresse per il montaggio ed il riempimento
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dei gabbioni. Sono inoltre compresi la fornitura e posa in opera del pietrame di riempimento, esclusi gli scavi ed i
rinterri.
All'atto del collaudo l'Appaltatore dovrà esibire il relativo certificato di garanzia che la Ditta fabbricante dei
gabbioni dovrà avere redatto, inserendovi i seguenti dati:
- Ragione Sociale della Ditta produttrice dei gabbioni;
- Stabilimento di produzione;
- Data del certificato di collaudo;
- Indirizzo della Ditta che ha acquistato i gabbioni;
- Numero dei gabbioni distinti per misura, per maglia della rete, per diametro del filo;
- Peso complessivo dei gabbioni forniti;
- Numero delle prove eseguite nello stabilimento del produttore sul filo per cucire e per i tiranti;
- Quantità in grammi di zinco per ogni metro quadrato di superficie zincata riscontrata in ogni prova;
- Media di tutte le prove della quantità in grammi di zinco per ogni metro quadrato di superficie zincata;
- Prova di immersione in soluzione CuSO4 al 36 % per stabilire la centratura della zincatura;
- Numero delle immersioni per ogni campione;
- Numero medio delle immersioni;
- Stato della zincatura nel punto delle torsioni delle maglie della rete;
- Firma del direttore dello stabilimento.
Il Direttore dei Lavori (o il suo delegato) dovrà procedere alla ricognizione dei gabbioni per controllare che
nei punti di torsione della rete lo zinco non presenti sollevamenti e screpolature e che al grattamento con dito non
salti via. Il caso positivo, se l'inconveniente si ripete per il 10 % degli esperimenti , la partita dei gabbioni è da
scartare o, nei casi meno gravi, da contestare per la declassazione del prezzo per un minimo del 20 % in attesa delle
successive prove di collaudo.
A discrezione della D.L., si potrà procedere alle operazioni di collaudo. In tal caso il Direttore dei Lavori (o
chi delegato) dovrà ritirare i suddetti certificati e i campioni da collaudare che, appositamente sigillati in sacco di
carta (o busta capiente), verranno eventualmente collaudati, se richiesto dalla D.L., il giorno successivo nella sede
dell'Amministrazione, in presenza dell'Appaltatore o di un suo delegato.
Sui campioni sottoposti a collaudo, che dovranno avere la misura di almeno 40 cm, prelevati sia tagliando
qualche filo della rete dei gabbioni (almeno un filo per ogni 100 pezzi o frazione di 100), sia dal filo per cuciture
(almeno un campione ogni 10 matasse o frazione di 10), utilizzando una metà per ogni campione (20 cm), con
apparecchio apposito fornito a cura e spese dell'Appaltatore verrà determinata la quantità di zinco per ogni metro
quadrato di superficie zincata, che dovrà risultare al minimo come appresso specificato:
n. 12
mm. 1,80
n. 13
mm. 2,00
gr.
240
n. 14
mm. 2,20
n. 15
mm. 2,21
n. 16
mm. 2,85
gr.
260
n. 17
mm. 2,86
n. 18
mm. 3,80
gr.
270
n. 19
mm. 3,81
gr.
290
Se due o più campioni prelevati su 10 danno un risultato inferiore del 10 %, tutta la partita dei gabbioni sarà
scartata o declassata con una riduzione di prezzo per un minimo del 20 % o in misura maggiore a giudizio della D.L.
(è ammessa una tolleranza in meno del 10 %).
Sull'altra metà dei campioni prelevati (rimanenti 20 cm) potrà essere eseguita la prova di centratura e
saranno eseguite le immersioni in una soluzione di CuSO4 nella misura di gr. 36 ogni 100 gr. di acqua distillata
(come prescritto dalle tab. UNI 1475 - 1476 - 4007).
Se due o più campioni su ogni 10 prelevati daranno un risultato inferiore, la partita dei gabbioni dovrà
essere scartata o declassata di un minimo del 20 % o in misura maggiore a giudizio insindacabile del Direttore dei
Lavori.
Per ogni eventuale controprova di contestazione sono da richiamare i sistemi prescritti dalle tabelle UNI
1475 - 1476 - 4007 (esclusivamente per i procedimenti e le norme se le quantità previste nelle suddette tabelle UNI
risultassero inferiori a quanto previsto nel presente Capitolato).
Qualora i risultati di collaudo fossero negativi e quindi differissero ovviamente dai dati del certificato di
collaudo rilasciato dalla Ditta produttrice dei gabbioni e del filo per cuciture, l'Amministrazione inviterà,
direttamente o tramite l'Appaltatore, la Ditta produttrice ad un'ulteriore prova di collaudo in contestazione. Se il
certificato di collaudo rilasciato dalla Ditta produttrice dei gabbioni non riportasse i requisiti minimi richiesti per le
prove di cui sopra, la partita dei gabbioni verrà senz'altro rifiutata. Altrettanto in caso di assenza del certificato di
collaudo.
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ART. 2.5 - LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI
Nel caso in cui la Stazione Appaltante, tramite la D.L., ritenesse di dover introdurre modifiche o varianti in
corso d’opera, ferme restando le disposizioni di cui all’art. 132 D.lgs. 13 aprile 2006, n. 163, le stesse verranno
concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a
nuovi prezzi concordati mediante apposito verbale ai sensi dell'art. 163 del D.P.R. n. 207/2010.
In tal caso, verificandosene le condizioni, si applicherà la disciplina di cui all'art. 43, comma 8 e artt. 161 e
162 del D.P.R. n.207/2000.
Se l’Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la Stazione Appaltante può
ingiungergli l’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque
ammessi nella contabilità; ove l’Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti, i prezzi
s’intendono definitivamente accettati.
Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei
necessari attrezzi. Le macchine ed attrezzi dovranno essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli
accessori necessari per il loro regolare funzionamento.
Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni,
in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio.
ART. 2.6 - PROVE E CONTROLLI DI ACCETTAZIONE DEI MATERIALI
Fermo restando quanto prescritto dall’art. 167 del D.P.R. n. 207/2010 per quanto attiene “accettazione,
qualità ed impiego dei materiali”, costituisce onere a carico dell'Appaltatore, perché compensato nel corrispettivo
d'appalto e perciò senza titolo a compensi particolari, provvedere con la necessaria tempestività, di propria iniziativa
o, in difetto, su sollecitazione della D.L., alla preventiva campionatura di materiali, semilavorati, componenti e
impianti, accompagnata dalla documentazione tecnica atta a individuarne caratteristiche e prestazioni e la loro
conformità alle prescrizioni contrattuali e integrata, ove necessario, dai rispettivi calcoli giustificativi, ai fini
dell'approvazione, prima dell'inizio della fornitura, da parte dello stesso Direttore dei Lavori.
Sono a carico dell’Appaltatore, ai sensi dell’art. 167, comma 8, dello stesso D.P.R. n. 207/2010, le ulteriori
prove ed analisi, che la D.L. o l’organo di collaudo possono disporre per stabilire l’idoneità di materiali o
componenti.
In correlazione a quanto prescritto circa la qualità e le caratteristiche dei materiali per la loro accettazione,
l'Appaltatore sarà pertanto obbligato a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi.
Per dette prove la D.L. provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di
prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.
L'Appaltatore sarà tenuto a pagare le spese per dette prove, secondo le tariffe degli istituti stessi.
È altresì a carico dell'Appaltatore la fornitura di apparecchiature, materiali e attrezzature necessari per
l'esecuzione delle prove, in sito o in laboratorio, richieste dalla D.L. o dall’organo di collaudo per l'accertamento del
collaudo statico, della tenuta delle reti, della sicurezza e della efficienza degli impianti.
I campioni e le relative documentazioni accettati e, ove del caso, controfirmati dal D.L. e dal rappresentante
dell'Appaltatore, devono essere conservati fino a collaudo ultimato nei locali messi a disposizione dell’Appaltante da
parte dell'Appaltatore medesimo, munendoli di sigilli e firma del D. L. e dell'Appaltatore, nei modi più adatti a
garantire l'autenticità.
Per quanto riguarda l’accettazione dei massi ciclopici per la realizzazione di scogliere, la D.L. potrà
ordinare la prova di resistenza del materiale all’urto, all’abrasione, alla gelività, ecc., in base alle norme per
l’accettazione delle pietre naturali da costruzione, approvate con R.D. 16 novembre 1939 n° 2232.
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CAPO III
Schema di contratto
ART. 3.1 - NORME REGOLATRICI DELL’APPALTO
Per l’attuazione dei lavori in oggetto si fa espresso riferimento a tutte le disposizioni legislative e
regolamentari che disciplinano l’esecuzione dei lavori pubblici, le quali sono contrattualmente vincolanti, in
particolare:
- decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni;
- legge 20/3/1865 n°2248, allegato F, per quanto concerne gli articoli non abrogati dall’art.231 del regolamento
approvato con DPR 21/12/99 n° 554, dal decreto legislativo n.163/2006 e dal D.P.R. 207/2010;
- capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici, approvato con DM 19/4/2000, n° 145, per gli articoli non abrogati
dall’art. 358 del D.P.R. n° 207 del 5 ottobre 2010;
- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE».
- decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
- decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche;
-Legge 13 agosto 2010 n. 136 (tracciabilità flussi finanziari) art. 3 commi 1, 3, 5, 7, 8.
- tutte le leggi, decreti, regolamenti, ordinanze, normative tecniche, emanate per le rispettive competenze dallo Stato,
dalle Regioni, dalle Province, dagli Enti preposti ed autorizzati nel settore delle costruzioni, degli impianti, della
tutela dell’ambiente e dei beni archeologici ed architettonici, della sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro.
Il Committente dei lavori oggetto del presente Capitolato è il Consorzio 2 Alto Valdarno, con sede in via A.
Modigliani, 4 Arezzo.
Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento verranno svolte dal Direttore del Consorzio 2 Alto
Valdarno.
I componenti dell’Ufficio della D.L. hanno libero accesso al cantiere per lo svolgimento dei compiti di
rispettiva competenza, con il coordinamento e la supervisione del Direttore dei Lavori, al quale compete
l’emanazione degli ordini di servizio.
Nello svolgimento dei compiti di rispettiva competenza, sia i Direttori Operativi, che gli Ispettori di
cantiere, hanno la facoltà di impartire disposizioni a carattere temporaneo, che il Direttore dei Lavori provvederà a
convalidare, integrare o modificare con tempestivo ordine di servizio.
Tali disposizioni saranno impartite con iscrizione sul giornale dei lavori e controfirmate dal direttore di
cantiere o da persona dallo stesso incaricata di ricevere le disposizioni dell’Ufficio della D.L. in sua assenza.
ART. 3.2 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:
Il presente Capitolato Speciale d’Appalto;
Il Capitolato Generale (che non si allega per brevità);
Gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
L’elenco dei Prezzi Unitari;
I Piani di sicurezza previsti dall’art. 131 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Il cronoprogramma di cui all’art. 40 del DPR n° 207/2010;
Le polizze di garanzia.
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Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire, anche se non allegati al contratto, potranno
essere consegnati all'Appaltatore dalla D.L. durante il corso dei lavori.
Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;
b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti
il presente capitolato; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei
requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e ai fini
della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all’articolo 132 del D.Lgs. n.163/2006;
c) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato;
d) le quantità delle singole voci elementari risultanti dall’eventuale «lista» di cui all’articolo 119 del D.P.R.
n.207/2010, predisposta dalla Stazione Appaltante, compilata dall’aggiudicatario e da questi presentata in
sede di offerta.
ART. 3.3 - ORDINE DI PREVALENZA DELLE NORME CONTRATTUALI
In caso di discordanza tra le norme e prescrizioni sopra indicate, quelle contenute nel contratto e quelle
contenute negli altri documenti ed elaborati progettuali dallo stesso richiamati, va osservato il seguente ordine di
prevalenza:
1.
2.
3.
4.
5.
norme legislative e regolamentari di carattere generale;
Contratto di Appalto;
Capitolato Speciale d’Appalto, con prevalenza dei disposti dei Capi I e III rispetto a quelli del Capo II a
meno che non si tratti di disposti legati al rispetto delle norme cogenti;
elaborati del progetto esecutivo posto a base di appalto, secondo il seguente ordine: ambientali, strutturali,
funzionali e impiantistici; nell’ambito di ciascuno di tali gruppi, l’ordine di prevalenza è quello decrescente
del rapporto (particolari costruttivi, elaborati esecutivi, elaborati in scala minore), ferma restando,
comunque, la prevalenza degli aspetti che attengono alla sicurezza statica;
descrizione contenuta nei prezzi contrattuali, ove non diversamente riportata nei punti precedenti.
Non costituisce discordanza, ma semplice incompletezza grafica o descrittiva, la eventuale mancanza di
particolari costruttivi o di specifiche relativi a lavorazioni, materiali ecc.. che peraltro sono rilevabili da altri
elaborati progettuali o dal Capitolato Speciale d’Appalto.
In tale eventualità compete al Direttore dei Lavori, sentito il progettista ed il Responsabile del
Procedimento, fornire sollecitamente le necessarie precisazioni, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di
formulare tempestivamente le proprie osservazioni o contestazioni secondo le procedure disciplinate dalle norme
regolatrici dell’appalto, di cui al precedente articolo 3.1.
In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali
il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica
esecutiva.
L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato, è fatta
tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni
altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
ART. 3.4 - CATEGORIE DEI LAVORI
Ai fini di quanto disposto dal D.Lgs n. 163/06 e dal DPR207/2010, i lavori oggetto del presente appalto,
dettagliamene illustrati nel Capo I del presente Capitolato, per l’importo totale indicato al precedente art. 1.2 sono
complessivamente articolati nelle seguenti categorie:
A – Categoria OG. 8 unica, importo lordo € 145.906,39 pari al 100% (di cui € 66.629,18 per lavori
soggetti a ribasso d’asta, € 76.284,64 per spese relative al costo del personale non soggette a ribasso d’asta
ed € 2.992,57 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta)
Classe I
Sono subappaltabili tutte le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente, nella misura indicata dal
D.Lgs. n. 163/06 e dal DPR207/2010.
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Progetto esecutivo n. 02/2015: Manutenzione di Rio Dorna, Fosso di Chiassobuio, Rigo del Poggiarone, Fosso il Gargaiolo,
Borro Rialto, Rio del Danzino Rigarello, Rio del Vado, Rio Frangione, Torrente Vescina e Torrente Fossatone
Non sono previsti lavori appartenenti a categorie scorporabili ai sensi degli articoli 107,108 e 109 del DPR
n° 207/2010.
ART. 3.5 - LAVORI DA CONTABILIZZARE A MISURA
Sono da contabilizzare a misura, con riferimento a quanto disposto dall’art. 43 comma 9 del DPR. n°
207/2010 ed art. 81 comma 1, art. 82 comma 2 lett.a) del D.Lgs n. 163/06, le lavorazioni per le quali non è stato
possibile individuare in maniera certa e definitiva le rispettive quantità.
Ai fini di quanto disposto dall’art. 43 comma 7 e dall’art. 161 del DPR. n° 207/2010, si precisa che i lavori
sono aggregati in un unico gruppo di lavorazioni omogenee:
• Lavorazioni comprese nelle categorie OG. 8 dell’importo di euro € 145.906,39 di cui € 66.629,18 per lavori
soggetti a ribasso d’asta, € 76.284,64 per spese relative al costo del personale non soggette a ribasso d’asta
ed € 2.992,57 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
Per ciascun gruppo di lavorazioni omogenee viene specificato l’importo lordo a base d’asta, ai fini sia della
facoltà della Stazione Appaltante di disporre variazioni o addizioni di cui al citato art.161 del DPR. n° 207/2010, sia
delle variazioni quantitative che il Direttore dei Lavori può disporre, ai sensi dell’art.132 del D.Lgs n. 163/06, per
risolvere aspetti di dettaglio, entro il limite del 5% (10% per i lavori di manutenzione) in più o in meno senza
l’aumento dell’importo del contratto stipulato. Pertanto, entro i limiti di cui alle norme sopra elencate, gli importi
presuntivi delle categorie di lavoro a misura potranno variare in più o in meno, per effetto di variazioni nelle
rispettive quantità, e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, ovvero anche a causa di
soppressione di alcune categorie previste e di esecuzione di altre non previste, senza che l'Appaltatore possa trarne
argomento per chiedere compensi non contemplati nel presente Capitolato o prezzi diversi da quelli indicati
nell'Elenco Prezzi contrattuale.
Sono da contabilizzare a misura anche le eventuali variazioni migliorative di cui all’art. 132 comma 3
secondo periodo della legge 163/06, con un aumento di spesa non superiore al 5% dell’importo originario, sulla base
di apposito ordine di servizio che riporti gli estremi dell’approvazione da parte del Responsabile del procedimento,
ai sensi dell’art.161 comma 10 del DPR. 207/10.
Ove non si tratti di voci di lavoro non comprese nell’elenco prezzi contrattuale e non assimilabili, ma
rientranti nelle stesse categorie dell’appalto, si procede alla determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi in
conformità di quanto disposto dall’art. 163 del DPR. n° 207/2010.
ART. 3.6 - CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA – RITENUTE DI GARANZIA – OBBLIGHI
ASSICURATIVI
Con riferimento all’art. 75, comma 1 del decreto legislativo n. 163/2006, l’Appaltatore è tenuto a corredare
la propria offerta in sede di gara, con una cauzione provvisoria pari al 2% del prezzo base indicato nel bando o
nell'invito, anche mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, mentre la garanzia fideiussoria è fissata nel
10% dell’ammontare netto contrattuale ai sensi dell’art. 113, comma 1 del decreto legislativo n. 163/2006.
In caso di ribasso d’asta superiore al 10% detta aliquota dovrà essere aumentata di tanti punti percentuali
quanti sono quelli eccedenti il 10% e ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per
ogni punto di ribasso superiore al 20% come disposto dell’art. 113, comma 1 del decreto legislativo n. 163/2006.
Detta garanzia può essere costituita da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da Istituti autorizzati in
base alle norme vigenti, intestata quale Ente garantito, alla Stazione Appaltante.
Ai sensi dell’art. 113, comma 3 del decreto legislativo n. 163/2006, la garanzia fideiussoria è
progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento
dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di
benestare della Stazione Appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte
dell'Appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in
copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo
garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.
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Borro Rialto, Rio del Danzino Rigarello, Rio del Vado, Rio Frangione, Torrente Vescina e Torrente Fossatone
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
La Stazione Appaltante ha il diritto di avvalersi della garanzia sopra detta, per il pagamento di quanto
dovuto dall’Appaltatore per inadempienze o per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei
lavori, nel caso di esecuzione in danno, in conformità di quanto disposto dall’art. 123 del DPR. n.207/2010;
l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di
dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria
ordinaria.
Ai sensi dell’art 4 comma 1 del D.P.R. 207/10 devono essere osservate le norme e prescrizioni dei contratti
collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente
più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza,
contribuzione e retribuzione dei lavoratori.
Si applicano le disposizioni dall’art. 4, comma 2 del D.P.R. 207/10 pertanto nelle ipotesi previste
dall’articolo 6, commi 3 e 4 del D.P.R. 207/10, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del
documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti
impiegati nell’esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente
all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di
regolarità contributiva è disposto dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), direttamente agli enti
previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
In ogni caso a garanzia dell’osservanza delle norme e prescrizioni in materia di contratti collettivi, tutela,
sicurezza, salute, assicurazione e assistenza lavoratori, è operata una ritenuta dello 0,50% sull’importo progressivo
dei lavori come disposto dall’art. 4, comma 3 del D.P.R. 207/10.
Allo svincolo della ritenuta sopra detta, fermo restando la facoltà di fare ricorso ad essa per eventuali
inadempienze secondo quanto precisato al comma 2 dell’art. 4 del DPR. n° 207/10, si provvede dopo l’approvazione
del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previa comunicazione di eventuali inadempienze,
che gli Enti competenti devono effettuare entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta del Responsabile del
Procedimento, come previsto dal comma 3 dell’art. 4 del DPR. n° 207/10.
Si applicano le disposizioni dell’art. 6 del D.P.R. 207/10 in materia di documento unico di regolarità
contributiva pertanto la Stazione Appaltante acquisisce d’ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il
documento unico di regolarità contributiva in corso di validità:
a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all’articolo 38, comma 1,
lettera i), del D. L.g.s. 163/06;
b) per l’aggiudicazione del contratto ai sensi dell’articolo 11, comma 8, del D. L.g.s. 163/06;
c) per la stipula del contratto;
d) per il pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;
e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di
conformità, l’attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.
8. In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell’affidatario del contratto
negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata
predisposta dal direttore dei lavori, propone, ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del D. L.g.s. 163/06, la risoluzione
del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la
presentazione delle controdeduzioni. Ove l’ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per
due volte consecutive riguardi il subappaltatore, la stazione appaltante pronuncia, previa contestazione degli addebiti
al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle
controdeduzioni, la decadenza dell’autorizzazione di cui all’articolo 118, comma 8, del D. L.g.s. 163/06, dandone
contestuale segnalazione all’Osservatorio per l’inserimento nel casellario informatico di cui all’articolo 8 del D.P.R.
207/10.
Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del D.Lgs. n.163/2006, e dell’articolo 125, del D.P.R. n. 207/10,
l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e comunque prima dell’inizio dei lavori in
caso di loro consegna in via d’urgenza nelle more della stipula del contratto, a produrre una polizza assicurativa che
tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di
responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da
un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
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Progetto esecutivo n. 02/2015: Manutenzione di Rio Dorna, Fosso di Chiassobuio, Rigo del Poggiarone, Fosso il Gargaiolo,
Borro Rialto, Rio del Danzino Rigarello, Rio del Vado, Rio Frangione, Torrente Vescina e Torrente Fossatone
La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore
24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di certificato di regolare esecuzione per
parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal
fine l’utilizzo da parte della Stazione Appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura
assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio.
ART. 3.7 - MODALITA’ DI ESECUZIONE – RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE
I lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d’arte, sotto la direzione tecnico-amministrativa della
Stazione Appaltante, nel rispetto dei patti contrattuali, dei documenti e delle norme dagli stessi richiamati.
L’Appaltatore potrà iniziare i lavori a partire da uno dei corsi d’acqua a sua scelta, in base alle proprie
esigenze logistiche, ma comunque dovrà dare indicazione puntuale sull’esecuzione dei lavori al Direttore dei Lavori.
La D.L., nell'interesse della buona condotta dei lavori, potrà impartire le disposizioni che riterrà opportuno,
anche se modificative di quanto disposto al periodo precedente, allo scopo di individuare diverse priorità che
risultassero necessarie od opportune dopo la consegna dei lavori o in sua coincidenza.
L’Appaltatore che non conduca personalmente il cantiere deve conferire per atto pubblico mandato con
rappresentanza a persona fornita dei requisiti morali e tecnici, con qualifica professionale compatibile con la
tipologia delle opere da realizzare, per la conduzione dei lavori a norma di contratto.
In ogni caso l’Appaltatore o il suo rappresentante devono garantire la loro presenza sul luogo dei lavori per
tutta la durata dell’appalto, con facoltà della Stazione Appaltante di esigere dall’Appaltatore il cambiamento
immediato del suo rappresentante ove ricorrano gravi e giustificati motivi, secondo quanto disposto dall’art. 4 del
D.M. n° 145/00.
Sarà in ogni caso cura dell’Appaltatore individuare tutte le eventuali possibili interferenze con le proprietà
private interessate, relativamente alle quali, prima dell’inizio dei lavori, potrà anche, a sua discrezione, redigere in
contraddittorio un verbale di constatazione delle condizioni del luogo, onde evitare che i proprietari ricorrano al
fermo dei lavori in base agli articoli 1171 e 1172 C.C.
L’Appaltatore, oltre alle modalità esecutive prescritte per ogni categoria di lavoro, è obbligato ad impiegare
ed eseguire tutte le opere provvisionali e ad usare tutte le cautele a suo giudizio indispensabili per garantire la buona
riuscita delle opere, per la loro manutenzione e per proteggere da eventuali danni o piene sia le attrezzature di
cantiere che le opere stesse.
L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione
del cantiere. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti
soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
Compete all’Appaltatore l’assunzione di tutte le iniziative e lo svolgimento di tutte le attività necessarie per
l’esecuzione dei lavori nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, della normativa sulla sicurezza e
la salute dei lavoratori, delle scadenze temporali contrattualmente stabilite e di tutti gli altri impegni contrattuali,
assumendo i conseguenti oneri precisati al successivo articolo 3.12, con particolare riferimento:
•
•
All’obbligo dell’eventuale trasporto a discariche autorizzate del materiale inerte di risulta da scavi,
demolizioni o residuati di cantiere, da concordare preventivamente con la D.L., delle quali ha attestato,
in sede di gara, di aver preso conoscenza, ai sensi di quanto disposto dall’art. 106, comma 2, del DPR.
n° 207/10;
All’obbligo, a lavori ultimati, di ripristino dello stato dei luoghi interessato dalla viabilità di cantiere e
alla eliminazione di ogni residuo di lavorazione.
L’Appaltatore ha l’obbligo di informare immediatamente la Stazione Appaltante di qualsiasi atto di
intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e
corretta esecuzione.
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Progetto esecutivo n. 02/2015: Manutenzione di Rio Dorna, Fosso di Chiassobuio, Rigo del Poggiarone, Fosso il Gargaiolo,
Borro Rialto, Rio del Danzino Rigarello, Rio del Vado, Rio Frangione, Torrente Vescina e Torrente Fossatone
ART. 3.8 - PIANI DI SICUREZZA
(D.lgs. 81/2008)
Per l’esecuzione dei lavori oggetto del presente Capitolato si prevede la redazione del piano di sicurezza e
coordinamento (PSC) in base a quanto previsto dal D.lgs 81/2008.
Tale Piano di Sicurezza e Coordinamento fa parte del progetto esecutivo, ed il suo esame contribuisce alla
formulazione dell’offerta da parte dell’impresa; forma parte integrante e sostanziale del contratto di appalto, e
contiene fra l’altro la stima dei costi relativi alla sicurezza.
L’impresa aggiudicataria, così come ogni altra impresa esecutrice, dovrà comunque redigere un piano
operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità
nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano
complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento.
Tale POS dovrà essere trasmesso alla Stazione Appaltante in doppia copia prima della firma del contratto
d’appalto, perché dovrà essere parte integrante di esso, e comunque prima dell’inizio dei lavori.
L’Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del decreto legislativo n.
81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95, 96 e 97 e
all’allegato XIII del decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modifiche e integrazioni.
L’ Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere
gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall’Appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’Impresa
mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le
imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
In riferimento a quanto previsto dall’art. 131 comma 4 del D.Lgs 163/06 l’appaltatore può presentare
proposta di integrazione al PSC ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della
propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni o variazioni possono giustificare modifiche o
adeguamento ai prezzi pattuiti.
Ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, art. 18, c. 1, lettera u, l’Impresa è tenuta a fornire ai
dipendenti la tessera di riconoscimento, che deve essere indossata durante le lavorazioni e deve contenere , oltre a
quanto specificato nel citato decreto legislativo, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa
autorizzazione, oltre all’indicazione del committente così come prescrive la L. 136 del 13/08/2010 art.5. Tale
obbligo si estenda anche ai subappaltatori e ai subcontraente e tutti i lavoratori autonomi che intervengono nelle
lavorazioni.
Resta inteso che tutti i rapporti e comunicazioni tra la stazione appaltante, il Responsabile per la Sicurezza
in fase esecutiva e l’impresa esecutrice dei lavori sono regolati da quanto stabilito dal D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
I piani di sicurezza ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di Appalto. Le
gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione
in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 92 comma 1, lettera e), del
Decreto Legislativo 81/2008, e successive modifiche e integrazioni.
In caso di inosservanza del piano di sicurezza e coordinamento, il coordinatore procederà a determinare le
somme relative che verranno scomputate e detratte dall’importo ad esso dovuto.
ART. 3.9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
L’eventuale affidamento in subappalto di parte dei lavori è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui
all’art. 118 del decreto legislativo n. 163/2006, tenendo presente che la quota subappaltabile dei lavori della
categoria prevalente non può essere superiore al 30% dell’importo della categoria (nel rispetto anche di quanto
stabilito all’art. 122 c.7 del D.Lgs. 163/2006) e che l’affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle
seguenti condizioni:
1.
Che l’Appaltatore all’atto dell’offerta o all’atto dell’affidamento in caso di varianti in corso d’opera abbia
indicato i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo;
2.
Che l’Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti
giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni;
3.
Che ai fini del rilascio dell’autorizzazione al subappalto, al momento o prima del deposito del contratto di
subappalto, l’Appaltatore trasmetta la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei
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Consorzio 2 - Alto Valdarno
Progetto esecutivo n. 02/2015: Manutenzione di Rio Dorna, Fosso di Chiassobuio, Rigo del Poggiarone, Fosso il Gargaiolo,
Borro Rialto, Rio del Danzino Rigarello, Rio del Vado, Rio Frangione, Torrente Vescina e Torrente Fossatone
requisiti di cui all’articolo 90 del DPR. n° 207/2010, in relazione alle categorie e classifiche di lavori da
realizzare in subappalto o cottimo;
4.
Che venga presentata la dichiarazione dell’affidatario del subappalto o del cottimo, relativa al possesso dei
requisiti di ordine generale di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e all’art. 78 del DPR. n° 207/10
5.
Che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti a qualsiasi titolo interessati ai lavori sia
inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della L.136 del 13/08/2010.
In particolare, ove intenda avvalersi del subappalto l’Appaltatore è tenuto ai seguenti adempimenti, la
verifica del cui rispetto rientra nei compiti e nelle responsabilità del Direttore dei Lavori:
• Dal contratto di subappalto deve risultare che l’impresa ha praticato per i lavori e le opere affidate in
subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per
cento;
• Sulla base dell’art.1 comma 1 lettera h del terzo decreto legislativo correttivo relativamente al subappalto delle
opere specializzate rimane sempre fissato il limite del 30% di subappaltabilità senza però alcuna limitazione per
il limite di ribasso;
• Qualora nel bando di gara la Stazione Appaltante indichi che non provvederà a corrispondere direttamente al
subappaltatore o al cottimista l’importo dei lavori dagli stessi eseguiti, è obbligo dell’Appaltatore di trasmettere,
entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate
relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia
effettuate;
• L’Appaltatore deve allegare alla copia autentica del contratto di subappalto anche la dichiarazione circa la
sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del codice civile
con l’impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna
delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio;
• L’Appaltatore dovrà verificare che i contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti a qualsiasi titolo
interessate ai lavori sia inserita, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi
assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della L.136 del 13/08/2010.
Qualora a seguito di accertamento effettuato dalla D.L., anche attraverso l’Ispettorato del Lavoro, si
riscontri il mancato rispetto delle disposizioni relative al subappalto, il Responsabile del Procedimento assegna un
termine, non superiore a quindici giorni, per eliminare tale inadempienza.
L’Appaltatore resta in ogni caso l’unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per
l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando questa da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese
subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere
subappaltate.
Il Direttore dei Lavori ed il Coordinatore per l’Esecuzione, eventualmente nominato in base a quanto
disposto dal D.Lgs. n. 81/2008, provvederanno a verificare, per quanto di rispettiva competenza, il puntuale rispetto
di tutte le condizioni specificate nel presente articolo.
ART. 3.10 - CONSEGNA DEI LAVORI – SOSPENSIONE E PROROGA DEI LAVORI
L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da
apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.
La Stazione Appaltante si riserva di consegnare i lavori in via d’urgenza, in conformità di quanto previsto
dall’art. 337 della Legge 20/03/1865, n° 2248 allegato F, dell’art. 153, comma 4, del DPR. n° 207/10 e dell’art. 11
del D.Lgs. n. 163/2006, anche in pendenza della stipula del contratto d’appalto; in tal caso il Direttore dei Lavori
indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
In relazione a quanto disposto dall’art. 154, comma 6, del DPR. n° 207/10, la consegna dei lavori può
essere eseguita in più volte, mediante successivi verbali, non soltanto quando essa richieda molto tempo, ma anche
nel caso in cui, in presenza di limitati impedimenti, il Responsabile del Procedimento, preso atto dell’attestazione
rilasciata al riguardo da Direttore dei Lavori ai sensi dell’art. 106 dello stesso DPR. n° 207/10, ritenga opportuno
disporre una consegna parziale in considerazione della natura, dell’importanza e della possibilità tempestiva di
rimozione di tale impedimento.
Nella eventualità che, successivamente alla consegna dei lavori, insorgano, per circostanze speciali o per
cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentono di procedere parzialmente o totalmente al
regolare svolgimento dei lavori, l’Appaltatore è tenuto a proseguire i lavori eseguibili, mentre il Direttore dei Lavori
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dispone la sospensione anche parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, in conformità di
quanto disposto dall’art. 158, comma 7 e dall’ art. 159, del DPR. n° 207/10.
Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene differito
di un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione parziale per il rapporto tra l’ammontare
dei lavori non eseguiti a causa di tale sospensione e l’importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo, secondo
il programma dei lavori redatto dall’Appaltatore, come disposto dall’art. 159, comma 7, del DPR. n° 207/10.
Se le sospensioni sono dovute ad avverse condizioni climatiche, a causa di forza maggiore, o ad altre
circostanze speciali di cui al primo comma dell’art. 159 del DPR. n° 207/10, l’Appaltatore non ha diritto allo
scioglimento del contratto, né ad alcuna indennità, come disposto dal comma 5 dello medesimo articolo, ferma
restando la facoltà dell’Appaltatore di avvalersi del disposto di cui al comma 3 dello stesso articolo, ove ritenga
cessate le cause di sospensione.
Nel caso in cui le sospensioni siano determinate dalle ragioni di pubblico interesse o necessità di cui all’art.
158, comma 2 del DPR. n° 207/10, e qualora abbiano superato, in una sola volta o nel loro complesso, un quarto del
periodo contrattuale o comunque sei mesi complessivi, l’Appaltatore può chiedere lo scioglimento del contratto
senza indennità. Nel caso in cui la Stazione Appaltante si opponga allo scioglimento, l’Appaltatore ha diritto alla
rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione, come disposto dal comma 4 dell’art. 159
DPR. n° 207/10, da determinare con l’applicazione dei criteri di cui all’art. 160 del DPR. n° 207/10.
Nel caso di sospensione dei lavori da parte della Stazione Appaltante, le eventuali contestazioni
dell’Appaltatore al riguardo devono essere iscritte, pena la decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei
lavori, come disposto dall’art. 158, comma 8, del DPR. n° 207/10.
L’indennizzo all’Appaltatore, nel caso di sospensione illegittima, verrà quantificato secondo i criteri di cui
all’art. 160 del DPR. n° 207/10 per l’intero periodo di sospensione, soltanto se i relativi verbali di sospensione e di
ripresa siano stati firmati con riserva.
L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine
contrattuale di cui all’articolo 3.16, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45
giorni prima della scadenza del termine di cui al suddetto articolo.
In deroga a quanto previsto al periodo precedente, la richiesta può essere presentata anche qualora
manchino meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all’articolo 3.16, comunque prima di tale scadenza,
qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve
essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività. In questo caso qualora la proroga sia
concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 3.16, essa ha effetto retroattivo a partire da
tale ultimo termine.
La richiesta è presentata alla Stazione Appaltante.
La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P., sentito il Direttore dei Lavori, entro
30 giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del Direttore dei Lavori qualora questi
non si esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del
Direttore dei Lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.
Trova altresì applicazione l’articolo 26 del capitolato generale d’appalto.
ART. 3.11 - PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI
L’Appaltatore è tenuto a presentare al Direttore dei Lavori, entro 20 giorni dalla data di consegna dei lavori,
per il controllo della sua attendibilità e relativa approvazione, un programma esecutivo dal quale siano deducibili
modalità e tempi secondo i quali intenda eseguire i lavori, onde consentire al Direttore dei Lavori la verifica in corso
d’opera del loro regolare svolgimento e del rispetto delle scadenze contrattuali.
L’Appaltatore deve tenere conto, nella redazione del programma:
• Della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o godimento di ferie degli addetti ai
lavori;
• Della sospensione del taglio della vegetazione dall’1 marzo al 30 giugno in conformità alla
Deliberazione C.R. Toscana n° 155/97 (Titolo 4.1, comma 5);
• Delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcune lavorazioni in relazione alla specificità dell’intervento
e al periodo stagionale in cui vanno a ricadere.
Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell’Appaltatore e che
non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvate dal Direttore dei Lavori, dopo aver
verificato la loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle suddette scadenze contrattuali.
La Stazione Appaltante si riserva comunque il diritto di stabilire, mediante ordine di servizio, l’esecuzione
di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio, nonché di disporre lo sviluppo dei lavori nel modo
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che riterrà più opportuno, senza che l’Appaltatore possa rifiutarsi e farne oggetto di richiesta di speciali compensi;
ad esempio in relazione alle esigenze dipendenti dall’esecuzione di altre opere, per il coordinamento con i lavori o le
prestazioni di altre ditte estranee al contratto, come società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano
coinvolte con i lavori, o per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione
Appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque
interessate dal cantiere, per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici, o, infine, qualora sia richiesto dal coordinatore
per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, se
nominato. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di
coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
ART. 3.12 - INSTALLAZIONE E GESTIONE DEL CANTIERE - OBBLIGHI E ONERI A CARICO
DELL’APPALTATORE
Nell’installazione e gestione del cantiere l’Appaltatore è tenuto ad osservare, oltre alle norme contenute nel
D.lgs. 81/2008, anche le norme del regolamento edilizio e di igiene e le altre norme relative a servizi e spazi di uso
pubblico dei comuni di Civitella in Val di Chiana, Lucignano e Monte S. Savino (AR), nonché le norme vigenti
relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d’opera e delle
attrezzature di cantiere.
In aggiunta a quanto già specificato ai precedenti articoli 3.7 e 3.11, sono a carico dell’Appaltatore, oltre
agli oneri di cui all’art. 32 comma 4 del d.P.R. 207/2010 gli ulteriori oneri e obblighi sotto riportati, di cui
l’Appaltatore ha tenuto conto nella formulazione della propria offerta e pertanto senza titolo a compensi particolari o
indennizzi di qualsiasi natura;
1. La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza dalla D.L., in
conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili,
esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo alla D.L. tempestive disposizioni
scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione
delle opere;
2. L’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e
delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di
contratto;
3. Le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal
capitolato, o comunque ordinati dalla D.L.;
4. L’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e
causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della D.L.; nel caso di sospensione dei lavori deve
essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi
causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni
conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
5. Il rilievo plano-altimetrico della situazione ante-operam secondo le indicazioni del Direttore dei Lavori, la
fornitura di tecnici, manodopera e materiali necessari per tracciamenti, misurazioni, prove di carico su
strutture relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilità dei lavori e operazioni di collaudo,
tenendo a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli,
con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni
e i modelli avuti in consegna;
6. L’accertamento della presenza, sulle aree interessate dai lavori, di eventuali reti di impianti superficiali o
interrate e di scoli e canalizzazioni; qualora il Direttore dei Lavori ne disponga lo spostamento, questo potrà
essere effettuato attraverso prestazioni da compensare in economia;
7. Gli oneri derivanti dalle particolari cautele che dovranno osservarsi ogni qualvolta i lavori vengano ad
interessare o a trovarsi in vicinanza di servizi a rete (gas, fognatura, acquedotto, linee elettriche, linee della
pubblica illuminazione, cavi per telecomunicazioni, ecc.) interrati od aerei; in particolare saranno a carico
dell’Appaltatore tutti gli oneri per l’individuazione ed il tracciamento dei sottoservizi, quelli per
l’attuazione delle necessarie misure di sicurezza nell’esecuzione dei lavori in presenza dei medesimi, quelli
per il ripristino dei sottoservizi che dovessero risultare danneggiati per negligenza durante l’esecuzione dei
lavori, quelle per la loro eventuale demolizione - quando necessaria ed autorizzata dalla D.L. - rimozione e
rimessa in pristino;
8. Prima di dare inizio ai lavori l’Appaltatore è tenuto ad informarsi presso gli enti proprietari delle strade
interessate dall’esecuzione delle opere se eventualmente nelle zone in cui ricadono le opere esistano cavi
sotterranei (telefonici, telegrafici, elettrici) o condutture (acquedotti, oleodotti, metanodotti ecc.). In caso
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
affermativo l’Appaltatore dovrà comunicare agli enti proprietari di dette opere la data presumibile
dell’esecuzione dei lavori, chiedendo altresì tutti quei dati (ubicazione, profondità) necessari al fine di
potere eseguire i lavori evitando danni alle opere suddette;
I movimenti di terra e ogni altro onere relativo all’impianto del cantiere attrezzato, in relazione all’entità
dell’opera e dei lavori da realizzare, il quale dovrà essere attrezzato con i più moderni e perfezionati
dispositivi atti a consentire la perfetta e rapida esecuzione delle opere progettate; la pulizia, la
manutenzione e la sistemazione della viabilità del cantiere, in modo da rendere sicuro il transito e la
circolazione dei veicoli e degli addetti ai lavori; la realizzazione di tutte le necessarie rampe e piste di
accesso ai luoghi in cui si devono eseguire i lavori; l’eventuale illuminazione per lavori notturni e
l’eventuale recinzione del cantiere con solido stecconato in legno, rete metallica o in PVC, secondo le
richieste della D.L.; lo sgombro, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria e dei residui delle lavorazioni,
nonché lo smontaggio del cantiere entro il termine perentorio fissato dalla D.L.;
L’affidamento della custodia del cantiere a personale provvisto della qualifica di guardiano giurato ai sensi
dell’art. 22 della Legge 13/09/1982 n° 646;
L’acquisizione di tutte le autorizzazioni o licenze necessarie per l’impianto, il servizio e la gestione del
cantiere, nonché di quelle comunque necessarie per l’esecuzione delle opere oggetto dell’appalto;
Gli allacciamenti provvisori per l’approvvigionamento dell’acqua e dell’energia elettrica necessari per
l’esercizio del cantiere e per l’esecuzione dei lavori appaltati, nonché tutti gli oneri relativi a contributi,
lavori e forniture per l’esecuzione di detti allacciamenti provvisori, oltre alle spese per le utenze e i consumi
dipendenti dai predetti servizi;
La preventiva ricognizione della situazione idrica della zona, in virtù della quale l’Appaltatore dovrà porre
in atto gli accorgimenti necessari ad assicurare il discarico delle acque meteoriche e di rifiuto provenienti da
scoli campestri, collettori e piano stradale;
Gli oneri per l’esecuzione e l’esercizio di tutte le opere e gli impianti provvisionali, qualunque ne sia
l’entità e la natura, che si rendessero necessari per provvedere agli esaurimenti delle acque provenienti da
infiltrazioni o da condotte esistenti in genere o da cause esterne; il tutto sotto la propria responsabilità;
L’onere per custodire e conservare qualsiasi materiale di proprietà della Stazione Appaltante in attesa della
posa in opera e quindi, ultimati i lavori, l’onere di trasportare i materiali residuati nei magazzini o nei
depositi che saranno indicati dalla D.L.;
Il mantenimento a propria cura e spese delle vie e passaggi interessati dall’esecuzione dei lavori, la
costruzione di ponti di servizio, passerelle, accessi e recinzioni anche non previsti tra gli oneri per la
sicurezza, ma reputati necessari durante l’esecuzione dei lavori per il servizio del cantiere, previa
acquisizione delle necessarie autorizzazioni;
L’installazione di tabelle, segnali luminosi in funzione sia di giorno che di notte, oltre a tutti gli
accorgimenti necessari per assicurare l’incolumità delle persone e dei mezzi che utilizzino la stessa viabilità
e per evitare pericoli per l’interferenza con eventuali altre attività, che si rendessero necessari durante
l’esecuzione dei lavori anche se non previsti tra gli oneri per la sicurezza;
L’adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie a garantire la vita e l’incolumità agli
operai, agli addetti ai lavori ed ai terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando in
particolare le disposizioni contenute nel D.lgs. 81/08, e in tutte le norme in vigore in materia di
antinfortunistica; le responsabilità e gli oneri per il risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza
del modo di esecuzione dei lavori, fossero arrecati a proprietà pubbliche o private, nonché a persone,
ricadrà pertanto sull’Appaltatore, restando liberi e indenni sia la Stazione Appaltante che il personale da
essa preposto alla direzione e sorveglianza;
Gli oneri necessari per mantenere e rendere sicuro il transito sulle strade in qualunque modo interessate dai
lavori, compresa la manutenzione della viabilità pubblica esistente, per la riparazione di eventuali danni o la
rimozione di detriti prodotti dai mezzi di servizio del cantiere, nel rispetto delle norme comunali e di quelle
del codice della strada, nonché delle disposizioni che potrebbero essere impartite in proposito dalla D.L.;
L’apprestamento del box prefabbricato in uso per lo svolgimento delle attività dell’Ufficio di Direzione dei
Lavori, riscaldato nel periodo invernale, provvisto di illuminazione, servizio igienico, mobili ed attrezzature
tecniche;
Il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
La copertura delle spese per passaggio, per occupazioni temporanee, per indennizzi per frutti pendenti e per
risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
Il risarcimento dei danni di ogni genere o il pagamento di indennità a quei proprietari i cui immobili, non
espropriati dalla Stazione Appaltante, fossero, in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori, danneggiati
durante i lavori stessi, restando in questo senso liberi e indenni sia la Stazione Appaltante che il suo
personale;
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24. La tempestiva presentazione della campionatura di materiali, semilavorati, componenti ed impianti, nonché
l’esecuzione delle prove di laboratorio e di carico di cui al successivo articolo 16, oltre ad altre eventuali
prove richieste dalla Direzione dei lavori e/o dalla commissione di collaudo;
25. L’assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di igiene del lavoro, di prevenzione dagli infortuni sul
lavoro e di prevenzione antimafia, nonché delle disposizioni in materia di sicurezza, condizioni di lavoro, di
previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori, in conformità di quanto
disposto dal D.lgs n. 81/2008;
1. La fornitura e posa in opera, all’impianto del cantiere, di un cartello di cantiere in numero di 1 esemplare,
con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e di almeno cm 150 di altezza, nonché l’aggiornamento
periodico dei suoi contenuti e la sua tempestiva rimozione con l’emissione del certificato di regolare
esecuzione o di collaudo, con l’indicazione della Stazione Appaltante, dei lavori che verranno realizzati e
del relativo importo, dell’impresa aggiudicataria ed eventuali altre imprese esecutrici e imprese
subappaltatrici, dei nominativi del Responsabile del Procedimento, dei progettisti, dei componenti l’Ufficio
di Direzione dei Lavori, degli eventuali Coordinatori per la sicurezza in fase di Progettazione e di
Esecuzione, della direzione e assistenza del cantiere, dei termini contrattuali di inizio e fine lavori; lo
schema di tale tabella dovrà essere sottoposto alla preventiva approvazione del Direttore dei Lavori;
La mancata corretta affissione dei cartelli nei punti prestabiliti in fase di consegna dei lavori al decimo
giorno naturale e consecutivo dalla data di consegna dei lavori comporterà la sospensione del pagamento e
la riduzione del corrispettivo nella misura dello 0.1 per mille dell’importo contrattuale per ciascun giorno a
partire dal decimo giorno compreso dopo la consegna fino al giorno della loro corretta affissione escluso.
Le date saranno comprovate da un apposito verbale redatto in contraddittorio tra il rappresentante del
Consorzio sul posto e l’Appaltatore.
26. La partecipazione alle operazioni di misura dei lavori eseguiti, le quali possono comunque essere eseguite
alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato, non si presenti e la firma dei libretti delle misure, dei
brogliacci e degli eventuali disegni integrativi, nonché degli altri documenti della contabilità dei lavori;
27. Lo svolgimento di ogni correzione, rifacimento totale o parziale, dovuti a negligenza dell'Appaltatore, sia
per quanto riguarda i materiali adoperati, che la mano d'opera, o l'uso dei macchinari, anche se controlli
della D.L. in corso d'opera, o ad opere finite, non abbiano rilevato contestualmente i difetti e le irregolarità
accertati poi in un secondo tempo;
28. La copertura di tutte le spese contrattuali, di quelle per la stampa, per le copie, per il bollo, per la
registrazione, per i diritti, ed ogni altra imposta inerente ai lavori.
29. In ogni fase dello svolgimento dei lavori, dalla data di consegna lavori alla data di ultimazione lavori, è
fatto tassativamente obbligo a qualunque ditta esecutrice dei lavori in cantiere di apporre in punti ben
visibili dei singoli mezzi d’opera che eseguono le lavorazioni appositi supporti con il simbolo e il nome del
Consorzio. L’appaltatore sarà responsabile del loro non deterioramento nel tempo e avrà cura di
comunicarne tempestivamente al Consorzio ogni eventuale alterazione. Analogamente tutto il personale
impiegato nelle lavorazioni dovrà tassativamente portare in ogni fase dello svolgimento dei lavori il logo e
il nome del Consorzio ben visibile nel proprio abbigliamento da lavoro. A tal fine il Consorzio provvederà
a fornire i supporti da esporre nei mezzi e gli elementi da associare all’abbigliamento da lavoro degli operai
in numero sufficiente, in base alle necessità che l’appaltatore avrà cura di comunicare almeno dieci giorni
prima della data fissata per la consegna dei lavori, con il limite massimo di 1 elemento di abbigliamento
ogni 10 uomini-giorno di entità stimata del cantiere. Gli oneri per la ditta esecutrice dei lavori derivanti dal
rispetto della presente norma sono già compresi e compensati nel valore dell’appalto. Ogni volta che il
Consorzio o un suo rappresentante accerti la presenza in cantiere nel corso delle lavorazioni di uno o più
mezzo/i d’opera o di uno o più operatore/i sprovvisto/i del materiale fornito a cura del Consorzio o
comunque del logo e/o del nome del Consorzio, verrà redatto un apposito verbale in contraddittorio tra le
parti ed il Consorzio si provvederà:
A. alla sospensione di ogni del pagamento all’appaltatore fino al ripristino dell’apposizione dei supporti
come sopra specificato,
B. alla riduzione del corrispettivo nella misura dello 0.1 per mille dell’importo contrattuale per ogni
mezzo e per ogni operatore ogni volta che essi siano trovati sprovvisti del materiale fornito dal
Consorzio.
È fatto divieto alle ditte esecutrici di esporre il logo e il nome del Consorzio al di fuori dei cantieri del
Consorzio medesimo, in particolare in altri cantieri pubblici o privati o di farne comunque un uso improprio
che possa distorcere la percezione delle funzioni e attività consortili o che sia comunque disonorevole per il
Consorzio. Per il mancato rispetto di questi obblighi la ditta sarà tenuta a risarcire i danni arrecati fin d’ora
quantificati in € 1.000,00 per ogni infrazione commessa;
30. Inoltre l’Appaltatore è obbligato a rispettare quanto stabilito al precedente art. 2.4, di cui, in particolare, si
riassumono di seguito i punti principali:
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Qualora nel corso delle lavorazioni vengano rinvenuti rifiuti di qualsiasi natura e tipo situati nelle
sponde, negli argini ed alvei dei torrenti e corsi d’acqua oggetto d’intervento, che ai sensi dell’art.
184, comma 2, lettera d del D.lgs 152/2006, sono classificati come urbani, l’Appaltatore dovrà
tempestivamente informare del ritrovamento la D.L.. Le modalità di svolgimento delle operazioni
di raccolta, cernita, carico, trasporto, scarico e conferimento in discarica autorizzata dei suddetti
rifiuti dovranno essere preventivamente concordate con la D. L. e, nello svolgimento di tali
attività, verrà assicurato un coordinamento con l’Amministrazione Comunale e con il Gestore del
sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti competente per territorio.
Eventuali danni al terreno causati dall’esecuzione dei lavori, nonché dal transito dei mezzi,
andranno ripristinati riportando la situazione allo stato precedente l’intervento. Eventuali piste che
si dovessero realizzare per facilitare le operazioni di accesso al corso d’acqua per l’esecuzione
dell’intervento, andranno sistemate prima del termine dei lavori in modo da evitare il pericolo di
erosione del terreno; realizzando apposite canalette di scolo.
L’Appaltatore dovrà dare immediato avviso del rinvenimento di tutti gli oggetti di pregio
intrinseco, archeologico o storico che dovessero essere rinvenuti nella zona dei lavori, quindi
depositarli negli uffici della D.L.
Durante le lavorazioni e sino all’emissione del C.R.E. l’Appaltatore, qualora sorgano problemi
idraulici, causati dalle lavorazioni affidate, nei corsi d’acqua oggetto del presente capitolato, e nel
reticolo ad essi connesso, come ad esempio la formazione di vidumate costituite da residui dei
tagli non adeguatamente rimossi dalle pertinenze idrauliche, l’Appaltatore dovrà rendersi
immediatamente disponibile ad intervenire, a semplice richiesta da parte della Stazione
Appaltante, per ripristinare il regolare deflusso delle acque. Inoltre, l’Appaltatore, qualora riscontri
direttamente o venga comunque a conoscenza di problemi idraulici analoghi a quelli sopra
descritti, dovrà darne tempestivo avviso alla Stazione Appaltante e rendersi disponibile al fine di
ristabilire il regolare deflusso delle acque.
Gli oneri sopra specificati si intendono compensati nei prezzi unitari dei singoli lavori a misura. Quando
l’Appaltatore non adempia a questi obblighi, la Stazione Appaltante sarà in diritto - previo avviso dato per iscritto e
restando questo senza effetto entro il termine fissato nella notifica - di provvedere direttamente alla spesa necessaria,
disponendo il dovuto pagamento a carico dell’Appaltatore. In caso di rifiuto o ritardo di tali pagamenti da parte
dell’Appaltatore, essi saranno fatti d’ufficio e la Stazione Appaltante si rimborserà della spesa sostenuta sul prossimo
acconto.
Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008,
l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento,
impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e
l’indicazione del datore di lavoro. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei
subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi
devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il
personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali
subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i
predetti soggetti devono provvedere in proprio.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere all’Appaltatore, che pertanto è tenuto a
corrisponderle:
• La eventuale fornitura di mano d’opera, materiali e mezzi d’opera in economia, da registrare nelle apposite
liste settimanali, distinte per giornate, qualifiche della mano d’opera e provviste, come disposto dall’art.
187 del DPR. n° 207/10 e da liquidare secondo l’elenco prezzi del progetto.
Ad ultimazione dei lavori competono ancora all’Appaltatore, senza alcun diritto di ulteriore compenso, i
seguenti adempimenti:
• L’onere della guardiania e della buona conservazione delle opere realizzate fino all’approvazione del
certificato di collaudo, qualora non sia stata ancora richiesta ed effettuata la presa in consegna anticipata da
parte della Stazione Appaltante;
• La pulizia di tutte le opere realizzate e degli spazi esterni, lo sgombero di ogni opera provvisionale, di
detriti, residui e rifiuti di cantiere entro il termine indicato dalla D.L. in relazione alla data di presa in
consegna.
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ART. 3.13 - CONFERME
Con la sottoscrizione del contratto di appalto e della documentazione allegata l’Appaltatore, in conformità
di quanto dichiarato espressamente in sede di gara, conferma:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Di aver preso piena e perfetta conoscenza del progetto esecutivo e dei relativi calcoli giustificativi e della
loro integrale attuabilità;
Di aver preso conoscenza delle opere da eseguire, di aver visitato la località interessata dai lavori e di
averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano avendo
pertanto verificato e constatato la congruità e la completezza dei calcoli e dei particolari costruttivi posti a
base d’appalto, anche alla luce degli accertamenti effettuati in sede di visita ai lunghi, con particolare
riferimento alla tipologia d’intervento e alle caratteristiche localizzative e costruttive;
Di avere accertato l'esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei materiali da impiegare, in
correlazione anche ai tempi previsti per la durata dei lavori;
Di aver valutato nell'offerta tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali,
quanto sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti;
Di avere considerato la distanza e la capacità di conferimento in relazione al presente appalto delle
pubbliche discariche nonché le condizioni imposte e gli oneri richiesti dai gestori e/o dalle Autorità
competenti. In alternativa e/o carenza delle pubbliche discariche, di essere nelle condizioni di poter fruire di
discariche private autorizzate, a distanze compatibili con l'economia dei lavori o di avere valutato la
necessità di reperire delle aree da adibire a discarica acquisendo preventivamente a propria cura e spese le
autorizzazioni di legge;
Di essere perfettamente edotto del programma dei lavori e dei tempi nello stesso considerati per andamento
climatico sfavorevole;
Di aver tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di
sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere
eseguiti i lavori;
Di conoscere le soggezioni, i vincoli e gli oneri connessi all'attraversamento di aree urbanizzate nonché gli
oneri connessi all'obbligo di mantenere in esercizio, con propri interventi di surrogazione, sia i sottoservizi
interferenti con le lavorazioni (reti idriche, fognanti, telefoniche, elettriche, di distribuzione del gas, ecc)
che quelli aerei (linee elettriche e telefoniche) e quelli relativi a impianti irrigui privati attingenti a falde che
potranno essere perturbate dagli scavi relativi alle opere in progetto;
Di aver considerato tutti i fatti che possono influire sugli oneri di manutenzione delle opere fino al collaudo.
Di aver formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli adeguamenti che si dovessero rendere
necessari, nel rispetto delle indicazioni progettuali in relazione alla propria organizzazione, alle proprie
tecnologie, alle proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri accertamenti, nell’assoluto rispetto della
normativa vigente, senza che ciò possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o particolari
indennità, oltre al corrispettivo indicato al precedente art. 1.2;
Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese e gli oneri inerenti, connessi o dipendenti in relazione agli
adempimenti cui è tenuto secondo quanto previsto nel presente e nel successivo articolo, ivi comprese le
prove di laboratorio o in cantiere e la messa a disposizione di mano d’opera, apparecchiature e materiali per
le prove di carico disposte dal Direttore dei Lavori o dagli incaricati dei collaudi statici o tecnoamministrativi.
Resta pertanto esplicitamente convenuto che l'appalto s'intende assunto dall'Appaltatore a tutto suo rischio
ed in maniera aleatoria in base a calcoli di sua convenienza, con rinuncia ad ogni rivalsa per caso fortuito, compreso
l'aumento dei costi per l'applicazione di imposte, tasse e contributi di qualsiasi natura e genere. L'Appaltatore non
potrà quindi eccepire durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di
elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore
contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente Capitolato) o che si riferiscano a
condizioni soggette a revisioni.
Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilità ed i mezzi
finanziari, operativi e tecnici necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell'arte e
con i più aggiornati sistemi costruttivi.
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ART. 3.14 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI
La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle
norme del presente capitolato e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la
valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far
valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere
non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.
Il Direttore dei Lavori, in base alla contabilità delle opere in corso, redatta in contraddittorio con il
rappresentante dell’Appaltatore, provvederà alla redazione di stati d’avanzamento lavori, esclusi completamente i
materiali a piè d’opera, il primo dei quali quando l’importo di detti lavori raggiunge il netto, cioè da ogni prescritta
ritenuta, di euro 50.000,00 (cinquantamila), il secondo al raggiungimento di euro 100.000 (centomila), e il terzo
in un’unica soluzione finale.
Il Responsabile del Procedimento rilascia, in originale e due copie, entro quarantacinque giorni apposito
certificato compilato sulla base dello stato d’avanzamento presentato dal Direttore dei Lavori per l’emissione del
mandato di pagamento.
Dopo l’accertata ultimazione di quanto ha formato oggetto dell'appalto e redatto il conto finale verrà
rilasciata l'ultima rata di acconto, qualunque sia la somma cui possa ascendere.
Nel caso di sospensione dei lavori, per cause non dipendenti dall’Appaltatore, di durata superiore a 45
giorni, ai sensi dell’art. 141, comma 3, del D.P.R. n.207/10, si dispone comunque il pagamento in acconto degli
importi maturati fino alla data di sospensione, qualunque sia il loro importo.
Il pagamento della rata di saldo avverrà secondo quanto disposto dall’art. 143, comma 2, del DPR. N.
207/10.
Detto pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’ art. 1666, comma 3,
del Codice Civile.
L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
a)
all’acquisizione del DURC, proprio dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori;
b)
qualora l’Appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto e nel caso in cui nel bando di gara la
Stazione Appaltante abbia indicato che non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista
l’importo dei lavori dagli stessi eseguiti, che siano state trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore o del
cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente.
ART. 3.15 - PREZZO CHIUSO
Per effetto dell’art.133 comma 2 del D.Lgs. n. 163/06 al presente appalto non si applica la revisione prezzi.
Il prezzo chiuso di cui all’art. 133, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006 è applicabile all’importo
dei lavori ancora da eseguire “per ogni anno intero decorrente dalla data della consegna”.
Ai fini dell’applicazione del prezzo chiuso di cui all’art. 133, comma 3 e 3 bis, del Decreto Legislativo n°
163/06 e successive modifiche ed integrazioni e all’art. 172 del DPR. n° 207/10, che scatta qualora la differenza tra
tasso di inflazione reale e programmata sia superiore al 2%:
• Le richieste di adeguamento dovranno essere presentate entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del
decreto che segnala le eventuali scostamenti dell’inflazione.
• L’importo da prendere in esame, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, è quello
delle lavorazioni eseguite in ciascuno degli anni indipendentemente dalla data in cui sono state
contabilizzate;
• Nel caso di sospensioni o ritardi va fatto riferimento a quanto disposto dal comma 11 dell’art. 43 del
d.P.R. 207/2010.
Qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca
variazioni in aumento o in diminuzione, superiore al 10% rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture
e trasporti nell’anno di presentazione dell’offerta, si procede a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la
percentuale eccedente il 10% sulla base del comma 6 dell’art. n° 133 del Decreto Legislativo n° 163/06, e nel limite
delle risorse di cui al comma 7 del sopraccitato Decreto.
L’istanza di compensazione, nel caso di aumento dei prezzi dei materiali da costruzione, ai sensi del comma
4 dell’art. 133 del Codice dei Contratti, dovrà essere presentata entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale del relativo Decreto Ministeriale.
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ART. 3.16 - NORME RELATIVE AI TERMINI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI – PENALI IN CASO DI
RITARDO
I lavori oggetto del presente appalto dovranno essere ultimati entro e non oltre 150 giorni naturali e
consecutivi, decorrenti dalla data di consegna dei lavori.
Non possono costituire motivo di proroga dell’inizio dei lavori e della loro regolare e continuativa
conduzione secondo il programma di esecuzione redatto dall’Appaltatore:
1. Il ritardo nell’apprestamento del cantiere;
2. L’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei
Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
3. Il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti
dal presente capitolato;
4. Il ritardo nella presentazione della documentazione relativa ai requisiti dei subappaltatori ai fini
dell’approvazione del subappalto che la Stazione Appaltante deve effettuare entro il termine di 30
giorni;
5. Le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’Appaltatore e le maestranze.
Per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella ultimazione dei lavori oggetto dell’appalto, il
Responsabile del Procedimento applica all’Appaltatore, a titolo di penale, a norma dell’art. 145, comma 3, del
D.P.R.n. 207/10, una decurtazione sull’importo del conto finale pari all’1 per mille (euro uno ogni mille)
dell’importo netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%.
Qualora il ritardo sia tale da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova
applicazione l’articolo 3.20 in materia di risoluzione del contratto.
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o
ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.
ART. 3.17 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE – COLLAUDO
L’ultimazione dei lavori, in conformità di quanto previsto all’art. 159 comma 12 del D.P.R. n. 207/10,
comma 2, deve essere tempestivamente comunicata per iscritto dall’Appaltatore al Direttore dei Lavori, il quale
provvede, previa convocazione dell’Appaltatore, al relativo accertamento in contraddittorio e a redigere, in caso di
esito positivo, in duplice originale, apposito certificato sottoscritto anche dell’Appaltatore o da suo rappresentante e
a trasmetterlo al Responsabile del Procedimento per la relativa conferma.
Copia conforme del certificato di ultimazione lavori viene rilasciata dal Responsabile del Procedimento
all’Appaltatore che ne abbia fatto richiesta.
Entro 30 giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il Direttore dei Lavori procede
all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati
eventuali vizi e difformità di costruzione che l’Appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con
le modalità prescritte dal Direttore dei Lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell’ente appaltante.
La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito
verbale circa lo stato delle stesse immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo,
oppure nel termine assegnato del precedente periodo. Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale facoltà, che
viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può
reclamare compensi di sorta. La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio
fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell’appaltatore o di due
testimoni in caso di sua assenza.
Entro tre mesi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il Direttore dei Lavori redige il conto
finale e lo trasmette al Responsabile del Procedimento, unitamente alla propria relazione, in conformità di quanto
disposto dall’art. 200 del D.P.R.n. 207/10.
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Il conto finale deve essere sottoscritto per accettazione dall’Appaltatore o dal suo rappresentante, con le
modalità e le conseguenze di cui all’art.201 del D.P.R. n. 207/10, entro 30 giorni dall’invito che il Responsabile del
Procedimento provvede a rivolgergli, previo svolgimento delle verifiche di sua competenza.
Il conto finale viene trasmesso, entro sessanta giorni, all’organo di collaudo a cura dello stesso
Responsabile del Procedimento, accompagnato da una relazione finale e dalla documentazione di cui all’art. 202 del
richiamato D.P.R.n. 207/10.
Le operazioni di collaudo dovranno concludersi entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, in
conformità di quanto disposto dall’art. 141 del decreto legislativo n. 163/2006, salvo inadempienze dell’Appaltatore
che abbiano ritardato la redazione e la firma del conto finale e fatti altresì salvi gli ulteriori tempi richiesti
dall’organo di collaudo.
Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal Direttore dei Lavori entro e non oltre tre mesi
dall’ultimazione dei lavori e confermato da Responsabile del Procedimento
ART. 3.18 - DANNI DI FORZA MAGGIORE
Per i danni di forza maggiore si applicano le norme e le procedure di accertamento contenute nell’Art. 166 del
D.P.R. n.207/10
La denuncia dei danni di cui all’art. 166 deve essere fatta per iscritto e i danni riconosciuti esclusivamente di
forza maggiore, in quanto provocati da eventi eccezionali, saranno compensati all’Appaltatore purché i lavori siano
stati misurati e regolarmente iscritti a libretto.
Sono a carico esclusivo dell’Appaltatore i lavori occorrenti per rimuovere il terreno corroso da invasione delle
acque provocata dall’incuria o dall’imperizia dell’Appaltatore che non abbia provveduto a dotare gli scavi di
opportuni provvisori canali fugatori e di scarico delle acque meteoriche, ovvero ad impedire l’ingresso nei medesimi
di acque di ruscellamento, anche in caso di afflussi eccezionali di acque meteoriche o di piene anche improvvise e
straordinarie dei corsi di acqua prossimi ai lavori ed ai cantieri.
L’Appaltatore non avrà inoltre diritto ad alcun indennizzo per danni o perdite di materiali non ancora posti in
opera, di utensili, mezzi d’opera, macchinari, ponti di servizio, centine, armature di legname, altre opere
provvisionali, baracche, ecc., così come nel caso di danni provocati da avarie che si verificassero nel cantiere
durante il corso dei lavori. L’Appaltatore è perciò tenuto a prendere, tempestivamente ed efficacemente, tutte le
misure preventive atte ad evitare questi danni ed è tenuto alla loro riparazione a sua cura e spese.
ART. 3.19 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI
Nell’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto, l’Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente le
disposizioni di cui al comma 6 dell’art. 118 del decreto legislativo n. 163/2006 e all’art. 131 del decreto legislativo
n. 163/2006.
I suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da
esse e indipendentemente dalla sua natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione e da ogni altra
qualificazione giuridica, economica o sindacale.
In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla D.L. o alla stessa
segnalata dagli organismi interessati, la Stazione Appaltante ingiunge all’Appaltatore di regolarizzare la propria
posizione, dandone notizia agli organismi suddetti e all’Ispettorato del Lavoro.
La mancata regolarizzazione degli obblighi attinenti alla tutela dei lavoratori non consente lo svincolo della
ritenuta di garanzia dello 0.50% dopo l’approvazione del collaudo.
ART. 3.20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D’UFFICIO DEI LAVORI
La Stazione Appaltante può dichiarare rescisso il contratto nei seguenti casi:
•
Quando ricorrano le condizioni di cui all’art. 135 del decreto legislativo n. 163/2006 a causa di
reati accertati o di violazione reiterata degli obblighi relativi alla sicurezza;
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•
•
•
•
•
•
Nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni fatte dal Direttore dei Lavori su indicazione del
Responsabile del Procedimento, nei modi e nei termini di cui all’art. 136 del decreto legislativo n.
163/2006;
Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul
lavoro, le assicurazioni obbligatorie del personale, ai piani di sicurezza di cui agli articoli 42 e 43
del presente capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore
dei Lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;
Subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o
violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
Azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi
paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;
In caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il
fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di
contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell’articolo
135, comma 1, del D.Lgs. n.163/2006;
Qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la revoca dell'attestazione S.O.A. per aver
prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.
La comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante, circa il riappalto per il completamento
dei lavori, ai sensi dell’art. 123, del D.P.R. N° 207/10 oppure per l’esecuzione d’ufficio, ai sensi 136 del decreto
legislativo n. 163/2006, è fatta all’Appaltatore dal Responsabile del Procedimento nella forma dell’ordine di servizio
o della raccomandata con avviso di ricevimento.
La comunicazione suddetta dovrà riportare la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo:
1.
nel caso di risoluzione del contratto, l’accertamento da parte del Direttore dei Lavori, dello stato di
consistenza dei lavori già eseguiti, la redazione dell’inventario dei materiali di cui si intenda prendere
possesso, concordandone il prezzo, e la precisazione dei termini assegnati all’Appaltatore inadempiente per
il totale sgombero del cantiere e la relativa presa di possesso da parte della Stazione Appaltante;
2.
nel caso di esecuzione d’ufficio, l’accertamento da parte del Direttore dei Lavori, dello stato di consistenza
dei lavori già eseguiti, la redazione dell’inventario dei materiali, macchine e mezzi d’opera di cui si intenda
prendere possesso perché utilizzabili ai fini dell’affidamento dei lavori di completamento ai sensi dell’art.
140 del D. Lgs. n. 163/2006 o tramite nuovo appalto.
In relazione a quanto sopra:
1.
nel caso di risoluzione del contratto, ove alla data stabilita per la presa di possesso del cantiere da parte
della Stazione Appaltante il totale sgombero non risultasse effettuato, si procederà d’ufficio a carico
dell’Appaltatore inadempiente e alla successiva presa di possesso;
2.
nel caso di esecuzione d’ufficio, la risoluzione del rapporto contrattuale con l’Appaltatore inadempiente è
rinviata a data successiva alla quale la Stazione Appaltante procede alla formale immissione del nuovo
Appaltatore nel possesso del cantiere soltanto dopo l’avvenuto affidamento dei lavori di completamento ai
sensi dell’art. 140 del D. Lgs. n. 163/2006 o dopo la eventuale aggiudicazione di nuovo appalto; fino a tale
immissione l’Appaltatore inadempiente è tenuto ad effettuare a propria cura e spese la guardiania del
cantiere e la custodia dei materiali, macchinari e attrezzature lasciati a disposizione della Stazione
Appaltante, la cui presa formale in consegna potrà avvenire soltanto in occasione di detta reimmissione.
Sempre nel caso di esecuzione d’ufficio, all’atto della immissione formale nel possesso del cantiere
dall’Appaltatore aggiudicatario del completamento dei lavori, si procede a verbalizzare definitivamente, con
apposito stato di consistenza redatto in contraddittorio con l’Appaltatore inadempiente e con l’Appaltatore
subentrante o, in assenza del primo, con la presenza di due testimoni, materiali, macchinari e attrezzature da
consegnare all’Appaltatore subentrante e a disporre lo sgombero di quanto non utilizzabile.
Gli eventuali materiali, macchinari ed attrezzature che risultassero mancanti in occasione della redazione
del nuovo stato di consistenza, comportano il riconoscimento del relativo costo a favore dell’Appaltatore subentrante
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con l’applicazione dei prezzi correnti al netto del ribasso d’asta, con maggiore costo a carico dell’Appaltatore
inadempiente.
Ove nel riappalto non sia stata prevista la cessione, ma solo l’uso dei macchinari e attrezzature da impiegare
per l’ultimazione dei lavori, l’Appaltatore subentrante è tenuto ad assicurarne il buon uso e a mantenerli in
condizione di normale manutenzione, fino alla riconsegna, da effettuare con verbali redatti dal Direttore dei Lavori
in contraddittorio con i due Appaltatori, ogni volta che non è più necessario il loro impiego.
Con la sottoscrizione del contratto l’Appaltatore dichiara il proprio incondizionato consenso a quanto sopra
specificato ove si debba applicare una delle ipotesi di rescissione del contratto e di esecuzione d’ufficio dei lavori di
cui al presente articolo, con il conseguente riappalto dei lavori di completamento.
Nei casi di rescissione del contratto, di esecuzione d’ufficio o comunque di riappalto in danno, come pure in
caso di fallimento dell’Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, fatto salvo di
ogni diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante:
1.
ponendo a base d’asta del riappalto, oppure a base dell’affidamento ai sensi dell’art. 140 del D. Lgs. n.
163/2006, l’importo lordo dei lavori di completamento da eseguire in danno risultante dal computo metrico
estimativo dei lavori necessari per il completamento delle opere, determinato con l’applicazione dei prezzi
dell’elenco posto a base di gara dell’appalto originario, comprensivo degli ulteriori lavori previsti da
eventuali perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o atto aggiuntivo sottoscritti
dall’Appaltatore inadempiente;
2.
ponendo a carico dell’Appaltatore inadempiente:
•
•
•
L’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del
riappalto, o di affidamento ai sensi del sopra richiamato articolo, e importo netto delle stesse opere
di completamento risultante dall’aggiudicazione a suo tempo effettuata all’Appaltatore
inadempiente e dagli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi;
L’eventuale maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove la Stazione
Appaltante non si sia avvalsa della facoltà di cui all’art. 140 del D. Lgs. n. 163/2006 o derivata
dalla ripetizione della gara di riappalto eventualmente andata deserta, da effettuare
necessariamente con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;
L’importo delle penali per il periodo di ritardo e l’eventuale maggiore onere per la Stazione
Appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di
pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori,
dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno
documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal
contratto originario.
Ai sensi dell’art. 159, comma 14 del D.P.R. n.207/10, nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell’art.
136 del decreto legislativo n. 163/2006, ai fini dell’applicazione delle penali, il periodo di ritardo è determinato
sommando il ritardo accumulato dall’Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all’art. 43,
comma 10 del DPR. N° 207/10 ed il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori.
ART. 3.21 - DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO
Fermo restando quanto specificato al riguardo dall’art. 164 del D.P.R. n.207/10 circa la possibilità di
risoluzione della controversia in via amministrativa, al contratto si applicano le norme di cui alla Parte IV del
decreto legislativo n. 163/2006.
Resta inteso che in caso di eventuali controversie conseguenti all’esecuzione dei lavori si stabilisce la
competenza, esclusiva e inderogabile, del Foro di Arezzo.
Qualora le controversie dovessero sorgere durante l’esecuzione dei lavori, l’Appaltatore non potrà per alcun
motivo rallentare o sospendere i lavori stessi, né rifiutarsi di eseguire gli ordini della D.L., salva la facoltà di
esprimere le proprie riserve a norma di legge.
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ART. 3.22 - SPESE CONTRATTUALI – ONERI FISCALI
Sono a carico esclusivo dell’Appaltatore, ai sensi dell’art. 8 del D.M. n° 145/00, tutti gli oneri inerenti e
conseguenti alla stipulazione e registrazione del contratto di appalto, compresi quelli tributari.
A carico esclusivo dell’Appaltatore restano le imposte e qualsiasi onere che, direttamente o indirettamente,
nel presente o nel futuro gravi sulle forniture e opere oggetto dell’appalto, che contrattualmente risultavano a suo
carico, anche qualora la tassa, l’imposta o l’onere qualsiasi risulti intestato a nome della Stazione Appaltante.
L’imposta sul valore aggiunto è regolata come per Legge.
ART. 3.23 - PREZZI UNITARI – LORO INVARIABILITÀ
L’elenco dei prezzi unitari, in base ai quali saranno pagati i materiali forniti a piè d’opera, mezzi d’opera e
di trasporto, la mano d’opera occorrente e le opere finite per i lavori di cui al presente Capitolato, è quello risultante
dalla gara di appalto espletata, e quindi sono fissi, invariabili e indipendenti da qualsiasi eventualità.
ART. 3.24 - TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI
Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali tutti i
movimenti finanziari relativi ai lavori eseguiti dall’Appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti devono utilizzare
uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa ed effettuati
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, così come previsto dall’art. 3, comma 1 della
L.136 del 13/08/2010.
Il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti
sopra richiamati il codice unico di progetto (CUP) ai sensi dell’art. 3, comma 5 della L. 136 del 13/08/2010.
Gli Appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti comunicano alla stazione appaltante gli estremi
identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione nonché le generalità ed il codice
fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, così come previsto dall’art. 3, comma 7 della L.136 del
13/08/2010.
Si richiama il rispetto dell’art. 3, comma 8 delle citata Legge, in cui l’appaltatore si assume l’obbligo
contrattuale di tracciabilità dei flussi finanziari. Inoltre lo stesso comma dispone l’obbligo dell’immediata
risoluzione del rapporto contrattuale se una controparte ha notizia dell’inadempienza di quanto disposto dalla norma,
estendendo obbligo anche ai subappaltatori e subcontraenti.
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