COMUNE DI VIANO
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III SETTORE – USO E ASSETTO DEL TERRITORIO
ALLEGATO “A”
Capitolato speciale d’ Appalto per la Conduzione, Gestione, manutenzione e nomina
del Terzo Responsabile degli impianti termici degli immobili Comunali per il
periodo 01/02/2013 – 30/09/2016
ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO
Il presente Capitolato Speciale d’Appalto ha per oggetto il servizio di gestione degli impianti di
riscaldamento e climatizzazione nonchè conduzione degli impianti termici degli edifici
comunali.
L’Appaltatore é chiamato inoltre ad assumersi l’incarico di Terzo Responsabile dell’esercizio e
della manutenzione degli impianti termici cioè di quella persona fisica o giuridica che, in
possesso dei necessari requisiti previsti dalle normative vigenti, è delegato dalla
Amministrazione Comunale nella sua qualità di proprietario degli impianti, ad assumere la
responsabilità dell’esercizio, della manutenzione e dall’adozione delle misure necessarie al
contenimento dei consumi energetici.
L’appalto concerne l’erogazione dei beni e dei servizi necessari a mantenere le condizioni di
comfort negli edifici nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle norme vigenti in materia di
uso razionale dell’energia, di sicurezza e di salvaguardia dell’ambiente, provvedendo nel
contempo al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell’energia.
Per “gestione degli impianti termici” si intende, ai fini dell’applicazione del presente Capitolato,
il complesso di operazioni che comporta l’assunzione delle responsabilità finalizzate alla
gestione degli impianti, includente la conduzione, la manutenzione ordinaria e straordinaria, il
controllo del contenimento dei consumi energetici e della salvaguardia ambientale nonché la
produzione di acqua calda (è esclusa invece la fornitura del metano a carico dell’Ente).
L’Appaltatore, a partire dal 2014, dovrà inoltre effettuare la gestione e la manutenzione
ordinaria, straordinaria degli impianti termici per la finalità di riscaldamento degli ambienti e
degli impianti di trattamento dell’aria nonché la produzione di acqua calda sanitaria nell’asilo
nido di Viano.
La gestione comprende:
- tutti gli oneri della mano d’opera necessaria per la conduzione e manutenzione ordinaria degli
impianti di riscaldamento e di produzione dell’acqua calda sanitaria installati negli edifici di
proprietà dell’Amministrazione Comunale;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria delle centrali termiche, degli impianti di trasporto del
fluido vettore di calore e dei corpi o apparecchi scaldanti, costituenti gli impianti, degli impianti
di trattamento dell’aria ove presenti;
- tutti gli oneri della mano d’opera necessaria per la conduzione e manutenzione ordinaria degli
impianti di trattamento aria installati nell’asilo nido di Viano, con inizio nel 2014;
- eventuali interventi e/o soluzioni proambientali tese alla riduzione delle emissioni inquinanti e
all’utilizzo di fonti energetiche alternative. Infatti, obiettivo principale dell'appalto è di
razionalizzare i consumi energetici, ottimizzare il comfort ambientale, migliorare sia la salubrità
negli ambienti sia l'inquinamento atmosferico esterno, nonché garantire la sicurezza ed
affidabilità degli impianti (intendendosi per tali tutto ciò che concerne il riscaldamento e gli
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impianti di produzione acqua calda delle scuole, degli uffici e degli immobili di proprietà del
Comune di Viano).
Tutti gli edifici di proprietà comunale sono soggetti al servizio di gestione come sopra indicato,
come di seguito elencati:
n.
Descrizione edificio
Potenz. KW
1
Scuole elementare -Viano
105
2
Scuole elementare loc. S.Giovanni di Querciola
80
3
Scuola media - Viano
165
4
Scuola media ed elementare - loc. Regnano
140
5
Biblioteca -Viano
32
6
Locali guardia medica -Viano
21
7
Palestra -Viano
130
8
Palestra –loc. Regnano
90
9
Scuola materna -Viano
80
10
Centro polifunzionale loc. S.Giovanni di Querciola
33
11
Museo Araldico ex Canonica loc. Castello Querciola
30
12
Asilo nido -Viano (CON INIZIO NEL 2014)
13
Sede municipale -Viano
104
14
Uffici comunali assistenza sociale e Polizia Municipale -Viano
24
15
Centro ricreativo anziani -Viano
24
16
Centro sportivo polivalente -Viano
110
56,60
La partecipazione al presente appalto è riservato alle imprese termotecniche regolarmente iscritte
presso la Camera di Commercio, nell'elenco delle imprese abilitate ai sensi del D.M. 37-08 ed in
possesso del patentino di abilitazione di 2° grado per la conduzione di impianti termici nonché il
possesso del certificato di qualità UNI EN ISO 9001:2000 per l’installazione e manutenzione
degli impianti elettrici e per l’installazione e manutenzione e gestione degli impianti termici.
ART. 2 CONDIZIONI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI
Sono a carico dell'Appaltatore le seguenti operazioni:
- la manutenzione delle centrali termiche, e di condizionamento;
- l'esecuzione tempestiva e periodica di tutte le opere di manutenzione preventiva, programmata
e ordinaria degli impianti,così come specificati al successivo art. 3 e nell’ allegato “1”–
DISTINTA OPERAZIONI DI MANUTENZIONE – al presente Capitolato;
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- il personale, le attrezzature necessarie ed opportune e gli strumenti per lo svolgimento dei
servizi;
- la direzione tecnica dei servizi suddetti ed il mantenimento di adeguati rapporti con
l'Amministrazione del Comune;
- la fornitura e l`immagazzinamento di ogni materiale d'uso come olio, grassi (lubrificanti in
genere), stracci, disincrostanti, solventi, vernici e delle parti minori di normale impiego in corso
di esercizio (guarnizioni, materiali di tenuta, fusibili, cinghiette, minuterie, materiale elettrico
secondario, ecc.);
- il rilevo, lo studio e la proposta tecnica - economica degli interventi necessari per
l’adeguamento degli impianti alle normative vigenti;
- l’assunzione della qualifica di Terzo Responsabile ai sensi del D.l.vo 192-05 cosi’ come
integrato e modificato dall’All.A dal D.l.vo 311-06 , così come gia’ regolamentato dal D.P.R.
412/93 e integrato dal D.P.R. 551/99, e dalla deliberazione dell’Assemblea Legislativa
Regionale n. 156-08 tramite incarico in forma scritta da presentare all’Amministrazione
Comunale prima della stipula del contratto.
- la nomina di un Responsabile della Ditta, il cui nominativo e recapito completo dovrà essere
comunicato all’Amministrazione Comunale.
- l’obbligo di rispettare tutte le leggi, regolamenti e normative riguardanti la progettazione,
l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici, soprattutto per quanto attiene
alla sicurezza, al contenimento dei consumi energetici e alla salvaguardia dell’ambiente;
- l’obbligo, durante l’espletamento dell’appalto, di realizzare tutti quegli interventi richiesti da
leggi, regolamenti e normative che dovessero entrare in vigore successivamente alla data
dell’aggiudicazione;
- il servizio di pronto intervento 24 ore al giorno con intervento nell’arco di due ore dalla
chiamata.
Rimangono invece a carico dell’Amministrazione comunale le spese di progettazione, direzione
lavori e collaudo relative ad interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione,
ampliamento o sostituzione degli impianti. Tali spese andranno preventivate, secondo i listini
prezzi ufficiali di categoria, e obbligatoriamente comunicate per iscritto alla Amministrazione
Comunale appena se ne verifichi la necessità, salvo i casi di estrema urgenza per i quali sarà
sufficiente una comunicazione verbale, confermata per iscritto entro le 48 ore successive. I
pagamenti di dette spese avverranno, con gli stessi tempi e modalità di cui all’art. 19, a seguito di
emissione di apposita fattura cumulativa, da emettersi in occasione delle scadenze previste per il
pagamento del corrispettivo principale dell’appalto di cui all’art. 19.
ART. 3 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI
La Ditta Appaltatrice dovrà curare la più scrupolosa manutenzione di tutti gli impianti termici e
di condizionamento-trattamento aria presi in consegna in modo da assicurare la migliore
conservazione e il più efficiente grado di funzionamento degli stessi e avrà l’obbligo della
diligente manutenzione e conservazione:
- dei locali, comprese le relative attrezzature, arredamenti e materiali che avrà ricevuto in
consegna;
- di tutte le parti costituenti gli impianti di produzione termica, e di distribuzione dell’acqua calda
ad uso riscaldamento e per usi igienico sanitari;
- dei motori, delle trasmissioni, delle linee elettriche a partire dai quadri di centrale termica;
- delle centraline, dei collegamenti, delle sonde, degli apparecchi di regolazione automatica;
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- delle caldaie, bruciatori, vasi di espansione, valvolame e di tutti gli accessori in genere; del
materiale
coibente di protezione di tutte le tubazioni di centrale e dell’eventuale vaso di espansione .
La Ditta Appaltatrice avrà, inoltre, l’obbligo di:
- provvedere con regolarità al controllo della taratura dei termostati di regolazione e di sicurezza,
delle sonde di temperatura esterna, dei pressostati di sicurezza, delle valvole di sicurezza, delle
valvole di scarico termico e/o delle valvole di intercettazione del combustibile i cui interventi
debbono verificarsi alle temperature ed alle pressioni previste ed eventualmente sostituirle se non
riparabili;
- provvedere al controllo dei termometri e dei manometri mediante apparecchi campione ed
eventualmente sostituirli se non riparabili;
- verificare il regolare funzionamento della valvola a galleggiante per i vasi di espansione di tipo
aperto e della taratura delle valvole di reintegro per gli impianti con vaso di espansione chiuso,
ed eventualmente sostituirle se non riparabili, nonché della presenza nei vasi stessi del cuscino
d’aria o di gas;
- provvedere con regolarità alla manutenzione e messa a punto dei bruciatori, in particolare, alla
pulizia degli ugelli, dei filtri e della testata di combustione, alla regolazione della fiamma e del
suo corretto sviluppo entro la camera di combustione della caldaia, al controllo della pressione di
alimentazione del combustibile, alla revisione generale dell’apparecchio in relazione al totale
delle ore di funzionamento con particolare riguardo ai cuscinetti del motore ed eventualmente
alla sostituzione se non riparabile;
- provvedere con regolarità alla taratura delle apparecchiature di regolazione automatica e alla
verifica del loro corretto funzionamento ed eventualmente sostituirle se non riparabili;
- provvedere con regolarità alla verifica e messa a punto delle elettropompe di circolazione ed, in
particolare, al controllo della prevalenza manometrica;
- provvedere con regolarità (e comunque all’inizio di ogni anno) alla manutenzione e messa a
punto dei radiatori e dei termoconvettori, in particolare, alla pulizia e disinfezione dei filtri, alla
revisione generale dell’apparecchio;
- sostituzione delle valvole e dei detentori dei termosifoni, ove necessario.
Nella gestione e manutenzione delle unità di trattamento dell’aria presenti nell’asilo nido di
Viano dovranno essere rispettate le indicazioni riportate nel manuale di uso e manutenzione
forniti dalle ditte costruttrici delle apparecchiature componenti gli impianti.
In ogni caso gli interventi di manutenzione con le relative periodicità minime per le operazioni
da effettuare sono indicati nell’allegato “1” – DISTINTA OPERAZIONI DI MANUTENZIONE
al presente capitolato.
ART. 4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI
L’Appaltatore ha l’obbligo della rilevazione, progettazione e preventivazione di tutti quegli
interventi di manutenzione straordinaria, intesi come interventi comportanti una modifica
sostanziale dell’impianto, derivanti dalla necessità di garantire la massima efficienza di
funzionamento degli impianti, nonché di assicurare il rispetto delle normative vigenti
sopravvenute al momento dell’aggiudicazione. I lavori che si rendessero necessari nel corso
dell’appalto per la manutenzione straordinaria saranno oggetto di uno specifico studio tecnicoeconomico, a cura dell’appaltatore, ed i costi preventivati relativi alla progettazione, direzione
lavori e collaudo nonché relativi all’intervento eseguito, una volta approvati i preventivi da parte
dell’Amministrazione comunale, saranno fatturati all’Amministrazione stessa a lavori conclusi e
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collaudati. Analogamente, con le stesse modalità di cui ai commi precedenti, si procederà per gli
interventi di manutenzione straordinaria che l’Amministrazione potrà, durante il corso
dell’appalto, richiedere in esecuzione (esempio: modifica di un impianto, estensione o riduzione
dello stesso, ecc.). Tutti gli oneri concernenti come la manodopera della manutenzione
straordinaria, saranno remunerati come da prezziario ASSISTAL ( Associazione Italiana
Installatori Impianti), vigente al momento dell’esecuzione dei lavori e si intendono a carico
dell’Amministrazione Comunale. Per i pezzi di ricambio che si renderanno necessari, verranno
considerati i prezzi di listino.
Nel caso in cui fossero emanate, durante il periodo di validità dell’appalto, normative indicanti
nuove disposizioni di adeguamento tecnologico, la ditta Appaltatrice dovrà sottoporre quanto
necessario all’Amministrazione per la valutazione tecnico-ecomonica degli interventi da
eseguirsi, che se approvati ed affidati con le procedure sopra descritte, saranno a carico
dell’Amministrazione stessa.
In particolare durante tutto il periodo contrattuale, ricadono sotto la manutenzione straordinaria:
- la sostituzione delle varie apparecchiature costituenti gli impianti termici e di condizionamento;
- la sostituzione dei generatori di calore che, non potendo essere ricondotti mediante operazioni
di manutenzione ai valori di rendimento di combustione previsti dal comma 14 dell’art. 11 del
D.P.R. 412/93, devono essere sostituiti, così come contemplato dal comma 15 dell’art. 11 del
sopra citato D.P.R. 412/93 e successive modificazioni ed integrazioni.
Tutti i predetti interventi di manutenzione straordinaria, non potranno apportare alcuna modifica
nella configurazione generale degli impianti.
Qualsiasi intervento che comporti la modifica della configurazione generale dell’impianto, dovrà
essere preventivamente autorizzato dalla Amministrazione Comunale, previa presentazione di
apposito preventivo e progetto da parte dell’Appaltatore. Qualora la realizzazione di tale
intervento risulti indispensabile per il rispetto della normativa vigente e sia opposto da parte della
Stazione Appaltante un diniego alla specifica richiesta di autorizzazione della Ditta Appaltatrice,
o comunque non vi sia un tempestivo pronunciamento da parte della Stazione Appaltante stessa,
la Ditta Appaltatrice sarà sollevata dalle responsabilità civile e penale conseguenti alla mancata
realizzazione di quell’intervento.
ART. 5 TERMINALI DI FORNITURA E DELIMITAZIONE DEI SERVIZI
MANUTENTIVI
Per tutte le operazioni che costituiscono la gestione, il controllo, la manutenzione ordinaria e
straordinaria degli impianti di riscaldamento oggetto del presente Capitolato l’Appaltatore è
responsabile di tutti gli impianti, complessivamente intesi con i limiti sotto indicati:
• nessun limite agli impianti di produzione, distribuzione e trasformazione primaria e secondaria
dei fluido-vettori termici;
• nessun limite agli impianti di riscaldamento, compresi tutti gli apparecchi di riscaldamento
dell’ambiente;
• per l’impianto elettrico di alimentazione e illuminazione delle centrali termiche o degli
apparecchi la delimitazione è data dall’interruttore generale (questo incluso) della linea o linee
relativa/e;
• per l'impianto di trattamento dell'acqua la delimitazione è data dall'organo di intercettazione
(incluso) dell'acqua da trattare.
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ART. 6 MODALITA' E PRESCRIZIONI SULLO SVOLGIMENTO DELLA GESTIONE
RISCALDAMENTO
Durante il periodo di funzionamento del servizio di riscaldamento del Comune, ai sensi del DPR
412 del 26 Agosto 1993 e successive modifiche ed integrazioni l’Appaltatore si impegna a
garantire una temperatura di + 20 gradi C (+ 17 gradi C nelle palestre, atri, corridoi e
assimilabili) con tolleranza di +1 grado C, nei locali predisposti al riscaldamento ed entro i limiti
massimi di orari e di giorni in cui tali locali sono utilizzati per le varie attività. L'appaltatore
resterà esonerato dall'obbligo del mantenimento dei valori delle temperature quando una singola
porzione di edificio, per riconosciuta deficienza di costruzione del relativo impianto, non avesse
la possibilità di raggiungere le temperature fissate, pur essendo regolare il funzionamento
generale. In tal caso sarà sempre obbligo dell'Appaltatore distribuire e mantenere nei locali le
massime temperature consentibili dalla capacità degli impianti stessi e compatibili con la
sicurezza dei relativi generatori.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di:
a) anticipare o prorogare l'orario giornaliero ovvero di stabilire orari di riscaldamento extraservizio previa comunicazione di preavviso di 24 ore alla Ditta aggiudicataria;
b) di anticipare o prorogare la data di inizio o quella di termine del servizio di riscaldamento e
ciò a seconda dell'andamento stagionale;
c) di ordinare il mantenimento in funzione, per il periodo estivo, di quelle centrali adibite anche a
produzione di acqua calda per usi sanitari.
Gli ordini relativi all’inizio ed al termine del servizio di riscaldamento e del servizio di
condizionamento come anche le accensioni straordinarie in termini giornalieri e annuali sono
emanati esclusivamente dai funzionari competenti della Stazione Appaltante e confermati dalla
Ditta aggiudicataria per iscritto a seguito del riscontro della loro erogazione.
Nel caso in cui la Stazione Appaltante, per esigenze sopravvenute, procedesse a modifiche degli
orari di attività degli impianti, intese come variazione orarie o richieste straordinarie di
accensione, queste potranno essere richieste con un preavviso minimo di 8 (otto) ore.
Si conviene comunque che, in casi eccezionali o per attività istituzionali, la Stazione Appaltante
si riserva con provvedimento motivato di determinare l’accensione degli impianti anche oltre la
durata massima prevista dalla norma.
Fanno eccezione anche le situazioni impiantistiche nelle quali in emergenza si renda necessario
prolungare gli orari per dare luogo al corretto riscaldamento dei locali.
Spetta alla Ditta indicare la congruità dei tempi di preriscaldamento indicati dall’
Amministrazione al fine del conseguimento di obiettivi di gestione equilibratio fra costi e
benefici in modo da garantire la prestazione richiesta dal presente Capitolato sia per le
prestazioni ordinarie che straordinarie.
La Stazione Appaltante potrà avvalersi delle facoltà suesposte senza che la Ditta aggiudicataria
possa trarne argomento per richiedere maggiori compensi, ritenendosi questo un onere compreso
e già compensato.
ART. 7 CONTROLLO DEGLI ESERCIZI TERMICI
L'Appaltatore deve svolgere i compiti gestionali per garantire il rispetto delle esigenze espresse
dall'utenza e, contemporaneamente, assicurare la conservazione degli impianti ad esso affidati
mediante le operazioni ed i controlli necessari al loro mantenimento in piena efficienza. In
particolare dovrà essere costantemente aggiornato il libretto di centrale con l'indicazione
dell'esecuzione delle operazioni di manutenzione ordinaria programmata e straordinaria, come
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prescritto dalla normativa. L’Amministrazione Comunale potrà ispezionare gli impianti ed i
macchinari e, qualora fossero riscontrate carenze o irregolarità, ordinerà l'immediato ripristino
delle normali condizioni di esercizio, in relazione soprattutto alle condizioni relative alla
sicurezza di esercizio ed intrinseca ed alle emissioni inquinanti. L'Appaltatore dovrà
immediatamente attivarsi affinché, nei tempi stabiliti dall’Amministrazione Comunale, vengano
ripristinate le regolari condizioni di esercizio. Qualora entro i termini stabiliti ed in mancanza di
valide giustificazioni, non vengano effettuati gli interventi richiesti, l’Amministrazione
Comunale provvederà direttamente con spese a carico dell'Appaltatore.
ART. 8 PRESTAZIONI E FORNITURE A CARICO DELL'APPALTATORE PER LA
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI
In dipendenza e in relazione con quanto stabilito al precedente articolo, restano a carico
dell'Appaltatore:
- la prestazione della manodopera all'uopo necessaria, ed in particolare, per la condotta delle
caldaie, fuochisti muniti di patente di abilitazione;
- tutti i materiali di consumo, occorrenti per l'esercizio e la manutenzione degli impianti;
- lo sgombero e lo smaltimento delle ceneri e delle scorie nel rispetto della normativa in materia;
- le operazioni di manutenzione preventiva, di manutenzione ordinaria degli impianti di
produzione, di distribuzione e di utilizzazione del calore e dell'acqua calda.
- tutti i trasporti di "andata e ritorno" comunque necessari, delle apparecchiature che richiedono
revisioni o riparazioni in officine specialistiche;
- la determinazione del "rendimento di produzione" dei generatori di calore, mediante analisi
strumentale dei prodotti della combustione e taratura della stessa. I dati rilevati dovranno essere
riportati sul libretto di centrale;
- la corresponsione dei contributi legali dovuti all'Istituto Superiore per la Prevenzione e la
Sicurezza del Lavoro;
Dagli obblighi dell'Appaltatore resta escluso ed a carico, invece, dell'Amministrazione
appaltante:
1) la fornitura del metano per le centrali così alimentate;
2) la fornitura dell'energia elettrica;
3) le opere di demolizione, scavo e ripristino delle pavimentazioni o murature conseguenti a
riparazioni di perdite su rete di distribuzione non a vista.
ART. 9 ULTERIORI ONERI ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE
Oltre a quelli stabiliti negli articoli precedenti, sono a carico dell'appaltatore i seguenti oneri e
spese compresi e compensati nel prezzo dell'Appalto:
a) tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione dei Contratto (di scritturazione e copia, di
registrazione, di bollo per diritti di segreteria, ecc,);
b) tutte le spese ed oneri concernenti la mano d'opera secondo le vigenti norme di Legge
(assicurazione contro infortuni sul lavoro c/o l'I.N.A.I.L., l'I.N.P.S., ecc.) e dei contratti collettivi
di lavoro;
c) tutte le spese per l'organizzazione del cantiere con gli attrezzi, macchina e mezzi d'opera
necessari all'esecuzione dei lavori di manutenzione o riparazione;
d) tutte le spese per la custodia e la buona conservazione dei materiali e manufatti dal loro
ingresso in cantiere fino alla posa e per la protezione, custodia e conservazione dei lavori eseguiti
fino alla consegna delle opere;
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e) le spese per assicurazione R.C. verso terzi per fatti inerenti e dipendenti dall'esecuzione dei
lavori facenti parte del presente appalto.
ART. 10 REPERIBILITA’ E PRONTO INTERVENTO
La ditta appaltatrice espleterà il servizio di reperibilità e pronto intervento con proprio personale
specializzato, dotato di idonei mezzi, per gli interventi che rivestono carattere di urgenza. A tale
scopo la Ditta deve dotarsi di segreteria telefonica con garanzia di ascolto e reperibilità nelle 24
ore giornaliere, sabato e domenica compresi, al fine di garantire un tempo di intervento non
superiore a due ore dalla chiamata. Gli interventi urgenti per guasto o blocco su un impianto
oppure per situazioni di pericolo, dovranno iniziare entro un’ora dalla segnalazione, segnalata
anche solo per via telefonica da personale dipendente dell’Amministrazione Comunale;
La ditta appaltatrice dovrà inoltre garantire il collegamento telefax con l'Ufficio Tecnico
Comunale anche nelle giornate extra-lavorative e nelle ore notturne.
ART. 11 RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE
L'Appaltatore è responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia,
inosservanza di prescrizioni di leggi o di prescrizioni impartite dalle Amministrazione
competenti, arrecati, sia da personale proprio o di altre ditte o da terzi comunque presenti, sia a
cose proprie o di altre ditte o comunque pertinenti agli edifici ed ai loro impianti, attrezzature ed
arredi, salva restando da ogni responsabilità l'Amministrazione ed il suo personale addetto al
controllo ed alla vigilanza sulla gestione.
La responsabilità dell'Appaltatore si estende ai danni a persone e cose che derivassero da errori o
inadeguatezza nella gestione ed a quelli che potessero verificarsi per la mancata predisposizione
dei mezzi prevenzionistici o per il mancato tempestivo intervento in casi di emergenza. A
prescindere da eventuali conseguenze penali e dalla eventuale risoluzione del contratto,
l'Appaltatore è tenuto al risarcimento di tutti i danni di cui sopra, senza eccezione alcuna.
Qualora per la riparazione dei danni in questione si rendessero necessarie opere complementari
(ad esempio opere murarie o di rifinitura, trasporti di materiali o di spostamento di persone),
anche tali opere ed i materiali occorrenti saranno a carico dell'Appaltatore e così pure il
risarcimento di danni eventuali provocati nell'esecuzione delle opere in questione. In caso di
inosservanza, anche parziale, da parte dell'Appaltatore delle leggi e delle prescrizioni in materia
di conduzione controllo e manutenzione degli impianti termici, l'Amministrazione Comunale
potrà avvalersi delle seguenti facoltà senza che l'Appaltatore possa farvi eccezione od
opposizione:
a) gestire direttamente, a mezzo di personale proprio o con esclusione di tutto o in parte di quello
dell'Appaltatore, una qualsiasi parte degli impianti che, da suo esclusivo giudizio, ritenesse non
regolarmente condotti dall'Appaltatore;
b) fare eseguire in proprio le occorrenti opere di manutenzione e revisione dei singoli impianti o
di parti di essi;
c) commissionare l'acquisto diretto di attrezzi e di materiali occorrenti alla condotta e alla
manutenzione degli impianti dei quali l'Appaltatore persista a non tenere una scorta sufficiente.
Tutte le spese occorse all'Amministrazione in applicazione a quanto sopra detto saranno
addebitate all'Appaltatore.
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ART. 12 RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE
L'Appaltatore dovrà munire un suo incaricato delle facoltà e dei mezzi occorrenti per tutte le
provvidenze che riguardano l'adempimento dei suoi obblighi contrattuali. Tutte le contestazioni
di inadempimento, comunicate anche verbalmente a detto incaricato, avranno lo stesso valore
che se fossero fatte direttamente all'Appaltatore. Le contestazioni per inadempienza saranno
valide anche se fatte dall'Amministrazione a personale dipendente dell'Appaltatore addetto alla
conduzione degli impianti termici.
ART. 13 PERSONALE DELL'APPALTATORE
Tutto il personale adibito ai servizi di cui al presente appalto lavorerà alle dipendenze e sotto
l'esclusiva responsabilità dell'Appaltatore, sia nei confronti dell'Amministrazione, sia nei
confronti di terzi, sia nei riguardi delle leggi sull'assicurazione obbligatoria e di tutte le altre
vigenti in materia di lavoro. L'Amministrazione rimarrà estranea ad ogni interesse fra
l'Appaltatore ed il suo personale. Detto personale, tuttavia, (compreso il Responsabile della
gestione) dovrà essere sottoposto alle disposizioni disciplinari dell'Amministrazione e gradito ad
essa. Il personale che non fosse ritenuto di gradimento andrà subito sostituito.
ART. 14 DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO
L’Impresa aggiudicataria è tenuta, ai sensi dell’art.11 del D.P.R 26 agosto 1993 n° 412 così
come modificato ed integrato dal D.P.R. 21 dicembre 1999 n° 551, ad eseguire in proprio i lavori
e le opere di contratto. L’Impresa potrà quindi subappaltare a terzi le sole opere contrattuali e/o
forniture che abbiano caratteristiche specialistiche. E' consentito unicamente l'affidamento di
opere specialistiche o installazioni speciali a terzi (ditte o imprese) che ne svolgano esclusiva
attività, rimanendo l'impresa appaltatrice unica responsabile del servizio nei confronti
dell’Amministrazione Comunale. Non è ammesso il subappalto del servizio di conduzione,
controllo, servizio di terzo responsabile e manutenzione ordinaria degli impianti. E' vietato
all'Appaltatore qualsiasi cessione totale o parziale del presente appalto.
ART. 15 CESSAZIONE DEL SERVIZIO DA PARTE DELL'APPALTATORE PER
CAUSA DI FORZA MAGGIORE
L'Amministrazione dell'Ente potrà entrare immediatamente nell'esercizio dei servizi dati in
gestione, o valersi della facoltà di affidarli ad altri, anche quando detti servizi fossero sospesi, o
diminuiti in tutto o in parte, per causa di forza maggiore. In tale evenienza, ove l'Appaltatore
abbia anticipato, giustamente ed in esecuzione alle clausole contrattuali, delle spese, di esse sarà
tenuto debito conto nella liquidazione del dare e dell'avere fra le parti.
ART. 16 DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto avrà inizio in data 01 febbraio 2013 e terminerà il 30 settembre 2016.
L’appaltatore ha l’obbligo di prendere in consegna gli impianti e provvedere a tutte le
operazioni, i controlli e le incombenze previste nei precedenti articoli del presente Capitolato in
tempo utile al fine di iniziare regolarmente il servizio.
L’Appaltatore si impegna ad iniziare il servizio in oggetto, in ogni caso, il 01 febbraio 2013
seppur nelle more della stipula del relativo contratto.
Il contratto potrà essere rinnovato per eguale periodo nel caso in cui le leggi vigenti lo
consentano.
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III SETTORE – USO E ASSETTO DEL TERRITORIO
In ogni caso, l’appaltatore è tenuto, su richiesta dell’Amministrazione comunale, alla
scadenza naturale del contratto, a proseguire le prestazioni appaltate, alle medesime
condizioni, per un periodo massimo di sei mesi.
ART. 17 CONDIZIONI ECONOMICHE DEL CONTRATTO
La Ditta riconosce che il prezzo offerto in sede di gara tiene conto di ogni spesa principale,
provvisionale e accessoria, la mano d’opera, trasporto, fornitura, lavorazione ed in genere quanto
altro occorra per prestare un servizio conforme a quanto previsto nel presente Capitolato.
I compensi da corrispondere alla ditta assuntrice del servizio sono stabiliti in base all’offerta
economica indicata a corpo con prezzo unico per tutti gli immobili comunali così come elencati
nell’art. 1 del presente capitolato speciale d'appalto. Per la determinazione dei prezzi
l’appaltatore dovrà fare riferimento a tutti gli obblighi e prescrizioni indicate negli articoli
precedenti di questo Capitolato .
ART. 18 RICONSEGNA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE E
COLLAUDO FINALE
Gli impianti, i loro accessori e le parti di edificio in cui si trovano, alla fine del rapporto
contrattuale dovranno venire riconsegnati al Comune nello stato di conservazione, di
manutenzione e funzionalità in cui vennero consegnati salvo il normale deperimento per l'uso.
Prima della scadenza finale del contratto il Comune si riserva la facoltà di nominare un
collaudatore, allo scopo:
a) di accertare le risultanze dell'esercizio gestionale e le condizioni di efficienza e di
manutenzione
degli impianti, dei materiali, dei locali, ecc., dati in consegna all'Appaltatore;
b) di effettuare ogni altra operazione atta a definire i rapporti tra il Comune e l'Appaltatore in
merito alla cessazione del rapporto contrattuale.
ART. 19 PENALITA' PER LE DEFICIENZE DEL SERVIZIO
Nel caso si verificassero deficienze del servizio in qualsiasi modo riconducibili ad una condotta
negligente dell'Appaltatore, verrà inviata nel più breve tempo possibile apposita contestazione
per iscritto, anche via fax, ed all'Appaltatore verrà assegnato un termine, adeguato alle necessità
e all’urgenza ma in ogni caso non superiore alle 48 ore successive, per poter constatare la causa
del disservizio o del guasto, anche tramite la verbalizzazione in contraddittorio con il
Responsabile del Procedimento. Qualora venga riconosciuta una responsabilità dell’appaltatore,
verrà addebitata una penalità, da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00, per ogni
inadempimento, secondo la gravità della deficienza a giudizio dello stesso Responsabile del
Procedimento.
Nel caso di segnalazioni telefoniche, o anche via fax, per interventi urgenti, come blocco
dell’impianto o situazioni di pericolo, la penale per ogni ora di ritardo per l’arrivo del Tecnico
incaricato della manutenzione, successiva al trascorrere di un’ora dalla telefonata di avviso, è
stabilita in € 50,00. Una penale di € 100,00 sarà addebitata nel caso che il numero telefonico di
pronta reperibilità non sia attivo per qualsiasi causa, fermo restando che nell’impossibilità di
avvisare in tempi brevi l’Appaltatore (entro un’ora dalla constazione del guasto o del pericolo)
l’Amministrazione Comunale ha diritto di far eseguire l’intervento urgente da altra ditta o da
personale incaricato all’uopo, addebitando tutte le spese relative all’Appaltatore.
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Una penale di importo comunque pari a € 100,00 sarà addebitata per qualsiasi inadempimento o
negligenza, a seconda della gravità del disagio provocato agli utilizzatori e per ogni giorno in cui
tale disagio dovesse persistere, che comporti la mancanza di riscaldamento o un riscaldamento
insufficiente/eccessivo temperature inferiori o superiori a quanto stabilito per legge oppure
fornito in orari e/o giorni sbagliati. Se l’appaltatore ritiene che la causa del guasto o disservizio
sia totalmente estranea alla sua condotta potrà nei successivi 15 (quindici) giorni dal ricevimento
della contestazione, presentare istanza per la disapplicazione della penale motivando esattamente
le cause del guasto o disservizio e dimostrando la propria estraneità al fatto. Sulle istanze di
disapplicazione deciderà, previo accertamento delle cause in contraddittorio con l’appaltatore, il
Responsabile del Servizio.
Resta precisato che le eventuali deficienze, a qualunque causa dovute, dovranno essere limitate
al tempo strettamente necessario per effettuare le riparazioni occorrenti. L'importo delle penalità
per deficienze di servizio applicate dal Comune verrà detratto dal pagamento delle competenze
dell'Appaltatore nella prima rata di acconto utile.
ART. 20 TENTATIVO DI BONARIA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Qualora dovessero sorgere una o più contestazioni circa l'interpretazione o l'esecuzione del
presente contratto le parti si impegnano a sottoporre l'intera questione ad un arbitro libero da
nominare di comune accordo, con l'incarico di accertare in loro nome e conto la situazione di
fatto e di diritto chiarendo i contenuti delle pattuizioni dubbie e precisando i modi ed i termini
della corretta esecuzione del contratto.
ART. 21 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto qualora la ditta
contravvenisse alle prescrizioni del presente Capitolato che comportino una interruzione del
servizio di 3 (tre) violazioni degli adempimenti a suo carico contestate per iscritto nei modi di cui
all’art. 19. Tale risoluzione avverrà con una semplice comunicazione scritta per raccomandata
R.R.
In tal caso la ditta od i suoi aventi causa perdono il deposito cauzionale e sono tenuti al rimborso
delle spese ed al risarcimento dei danni. Agli effetti di tali recuperi di spese e di tale
risarcimento, l'amministrazione eserciterà il diritto di ritenuta su tutti gli importi che si trovassero
a sue mani o risultassero per qualsiasi titolo a credito della ditta.
ART. 22 GARANZIA ASSICURATIVA
L'Appaltatore dovrà disporre di una polizza assicurativa di responsabilità civile applicare a
questa Amministrazione per qualsiasi danno, riconducibili a imperizia o negligenza del personale
dell'appaltatore, nei confronti di cose e persone, con scadenza non anteriore al termine
dell'appalto
in
oggetto,
con
un
massimale
di
€
5.500.000,00
(Euro
cinquemilionicinquecentomila/00). La copertura sarà specificatamente riferita agli edifici
elencati all'art. 1 del presente Capitolato. Una copia della polizza dovrà essere esibita all'ufficiale
rogante in sede di stipula del contratto e dovrà costituire un allegato al contratto.
La garanzia dovrà altresì comprendere:
• i danni derivanti da incendio o scoppio a cose di proprietà dell'Amministrazione Comunale, di
terzi o dell'assicurato o da lui comunque detenute;
• i danni da allagamento e quelli conseguenti alla rottura o al guasto di recipienti o di tubazioni,
con riferimento al complesso impianto - edificio gestito;
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• i danni da esalazioni fumogene, di fuliggine, ecc. o i danni comunque derivanti da
inquinamento accidentale;
• i danni ai locali nei quali si svolge l'attività;
• i danni agli impianti di riscaldamento, gestiti dalla ditta appaltatrice.
ART. 23 DEPOSITI CAUZIONALI
Per partecipare alla gara i soggetti concorrenti devono presentare la documentazione
comprovante l’effettuato versamento di una cauzione provvisoria pari al 2 % dell’intero valore
complessivo dell’appalto. Tale cauzione può essere costituita, a scelta del concorrente, in
contanti, a mezzo fideiussione bancaria o assicurativa a favore del Comune rilasciata da Impresa
di Assicurazione regolarmente autorizzata all’esercizio di ramo cauzioni, ai sensi del T.U. delle
leggi sull’esercizio di Assicurazioni private, approvato con D.P.R. 13.02.1959 e successive
modificazioni, nonché della lettera c) dell’art. 1 della Legge n.348/82.
La cauzione provvisoria prestata mediante fidejussione bancaria o assicurativa dovrà avere
validità per almeno 180 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta, ed essere
corredata dall’impegno del fidejussore a rilasciare la cauzione definitiva qualora l’offerente
risulti aggiudicatario. La fidejussione bancaria o assicurativa dovrà, altresì, prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e
l’operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’ente appaltante.
La cauzione di cui al presente articolo verrà restituita ai concorrenti risultati non aggiudicatari
immediatamente dopo l’esecutività del provvedimento di assegnazione definitiva, fatta eccezione
per il concorrente immediatamente successivo al primo nell’ordine di aggiudicazione, per il
quale verrà svincolata successivamente alla stipula del con l’aggiudicatario.
A garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali e del presente capitolato, l’Impresa aggiudicataria
dovrà prestare cauzione definitiva per un importo pari al 10% del valore contrattuale. La
cauzione sarà prestata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa a favore del
Comune rilasciata da Impresa di Assicurazione regolarmente autorizzata all’esercizio di ramo
cauzioni, ai sensi del T.U. delle leggi sull’esercizio di Assicurazioni private, approvato con
D.P.R. 13.02.1959 e successive modificazioni, nonché della lettera c) dell’art. 1 della Legge
n.348/82. In particolare:
− la fidejussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere rilasciata da primario istituto
bancario ovvero da primario istituto assicurativo autorizzato, essere incondizionata, prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
nonché la sua operatività su semplice richiesta scritta entro il termine di 30 (trenta) giorni dal
ricevimento della relativa richiesta effettuata dal Comune, senza eccezioni opponibili allo
stesso, anche per il recupero delle penali contrattuali.
La cauzione definitiva dovrà avere validità corrispondente alla durata del contratto e sarà
svincolata al momento in cui tutte le obbligazioni contrattuali garantite saranno state adempiute.
La predetta garanzia opera per tutta la durata del contratto e, comunque, sino alla completa ed
esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto; pertanto, la garanzia sarà
svincolata, previa deduzione di eventuali crediti del Comune verso la ditta aggiudicataria a
seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini.
In ogni caso, il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in
forma scritta dal Comune.
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Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per
qualsiasi altra causa, l’Aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10
(dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal Comune.
ART. 24 GIURISDIZIONE
Per ogni controversia è competente il Tribunale di Reggio Emilia.
Viano, 06-10-2012
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ALLEGATO “1 “:
A) DISTINTA DELLE OPERAZIONI DI MANUTENZIONI
La manutenzione comprende una visita mensile e controllo come di seguito riportato:
1) accensione e spegnimento degli impianti con procedura normale ed automatica e regolazione
degli interruttori orari secondo disposizioni di Legge e delle specifiche richieste da parte
dell’Amministrazione Comunale;
2) regolazione ai valori di taratura dei parametri termodinamici di funzionamento degli impianti;
3) pulizie delle caldaie ogni anno, dei circuiti dell’acqua e del fumo;
4) operazione di sfiato dei termosifoni in ogni struttura;
5) pulizia, da effettuarsi prima delle accensioni, di tutti i corpi radianti funzionanti ad aria
comprensiva delle eliche di ventilazione, motori, parti radianti, ecc.; la sostituzione dei filtri,
qualora necessaria, si intende a carico della ditta appaltatrice del servizio e ricompresa nel prezzo
offerto;
6) accertamento dello stato di conservazione dei materiali;
7) accertamento della perfetta tenuta delle piastre, di chiusura e di attacco dei bruciatori, del
relativo isolamento termico e delle altre aperture nel circuito dei fumi con sostituzione e/o
reintegro dei materiali di tenuta deteriorabili;
8) controllo della temperatura dei fumi all’uscita delle caldaie;
9) accertamenti della rispondenza della temperatura di uscita dell’acqua dalla caldaia ai valori di
funzionamento;
10) accertamento della corrispondenza della temperatura dell’acqua inviata alla rete di
distribuzione, ai valori di funzionamento;
11) accertamento dello stato della coibentazione delle caldaie e delle tubazioni di mandata e di
ritorno con reintegro dei materiali deteriorati, risigillatura pulizia e fascettatura;
12) controllo della portata dei bruciatori in relazione alla potenzialità della caldaia con
regolazioni accorrenti;
13) controllo della pressione gas metano;
14) controllo del regolare funzionamento degli strumenti di misura con adozione degli
accorgimenti per il loro sbloccaggio;
15)accertamenti del regolare funzionamento di tutti gli apparecchi (meccanici ed elettronici) di
sicurezza e controllo e di termoregolazione;
16) accertamento del buono stato di valvole di sfiato, valvole e detentori dei termosifoni e loro
sostituzione ove necessario;
17)accertamento del regolare funzionamento delle elettropompe;
18)accertamento del funzionamento di tutti gli apparecchi di sicurezza e controllo e di
termoregolazione;
19) controllo delle apparecchiature elettriche di comando e controllo con adozione degli
accorgimenti anti-ossidanti, nonché sostituzione del materiale deteriorato quali tubazioni,
passacavi, morsetti, microinterruttori, interruttori orari, teleruttori, relè, cavi elettrici, fusibili,
ecc. da certificare con certificato di conformità ai sensi del D.M.37-08;
20)mantenimento, per ogni quadro elettrico, di un significativo numero di fusibili di riserva;
21)controllo dello stato e consistenza generale del quadro elettrico, eventuale ritocco di
verniciatura annuale;
22)controllo della tenuta delle portelle, eventuale sostituzione;
23)controllo del buono stato di conservazione vari componenti del quadro;
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24)verifica del regolare intervento dei dispositivi salvamotori e di sicurezza, eventuale ritaratura
o sostituzione;
25)controllo dello stato e consistenza dei cavi e conduttori di allacciamento tra quadro ed
utilizzatori, eventuale sostituzione;
26)verifica del serraggio delle terminazioni dei cavi e conduttori alle basette di connessione di
motori ed utilizzatori elettrici;
27) controllo, manutenzione con adozione di accorgimenti anti-ossidanti dei morsetti
dell’impianto di terra;
28) controllo vetrini interruttori elettrici esterni di emergenza e sostituzione di quelli danneggiati;
29) controllo della combustione secondo le specifiche del D.P.R. n° 412 del 26.08.1993 e
ss.mm.;
30) controllo del carico idrostatico dell’impianto;
31) controllo dei dispositivi ed apparecchiature di sicurezza soggette ad omologazione.
E' facoltà dell'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, affidare in esecuzione la
realizzazione di nuovi impianti in aree di nuovo insediamento o in sostituzione di impianti
fatiscenti, sulla base di un progetto redatto dall'appaltatore ed approvato dall'U.T.C. La copertura
economica per l'esecuzione di dette opere sarà data di volta in volta secondo le disponibilità di
bilancio. Il presente dispositivo mentre obbliga l'Impresa non è vincolante per l'amministrazione.
L’Appaltatore si obbliga a rispettare le prescrizioni delle case costruttrici delle apparecchiature
per il buon funzionamento degli impianti, e mantenere, nei locali muniti di corpi radianti, durante
il periodo di normale attività e durante l’orario prefissato la temperatura minima di + 20 gradi C.
negli uffici e nelle aule scolastiche, di +17 gradi C nei locali accessori (corridoi, atri. gabinetti.
palestre, ripostigli. etc) di + 20 gradi C. negli eventuali locali di servizio, quali: docce,
ambulatori. etc.
I valori anzidetti dovranno essere assicurati in via continuativa, secondo le modalità richieste
dall’Amministrazione Comunale che si riserva di variare i tempi di accensione e spegnimento
degli impianti, nel rispetto delle disposizioni di leggi vigenti, secondo le proprie esigenze e
necessità.
Il valore della temperatura ambiente viene accertato periodicamente da personale autorizzato
del Committente nei locali occupati con termometri posti al centro dei locali stessi, a mt. 1,50 dal
pavimento, con porte e finestre chiuse ed almeno 1 ora dopo cessato il periodo di aereazione.
L’Assuntore rimane esonerato da tale obbligo qualora la temperatura esterna scenda al di
sotto delle temperature di progetto di cui alle tabelle allegate al regolamento di esecuzione della
D.M.37-08 e successivi regolamento di esecuzione D.P.R. 412-93 debitamente corrette in
funzione della altitudine sul livello del mare.
In tale caso, però, è obbligo dell'Assuntore mantenere, senza ulteriore compenso, le caldaie alla
massima temperatura consentita così da ottenere la massima temperatura raggiungibile negli
ambienti, con impianto al massimo regime, compatibilmente con le modalità costruttive e con la
sicurezza degli impianti.
In caso di contestazione per l’insufficienza della temperatura ambiente, si provvede ad un
controllo sul funzionamento dell’impianto, sotto la sorveglianza di tecnici designati dal
Committente e con 1'intervento di un rappresentante dell'Assuntore.
Sulle risultanze della verifica viene redatto un rapporto controfirmato dalle parti. In base alla
risultanze relative. il Committente applica eventuali penalità previste dal presente contratto
qualora la deficienza di temperatura risulti imputabile a cause dipendenti dall’assuntore, o si
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riserva di dare eventuali disposizioni per 1’esercizio dell’impianto, qualora la deficienza sia
imputabile ad altre
cause.
Impianti di Acqua Sanitaria
L’esercizio comprende l’obbligo di erogare 1’acqua, all'uscita del gruppo di miscelazione ad una
temperatura pari a + 48 gradi C. con tolleranza 5 gradi C. durante i periodi di normale attività e
per tutto il tempo necessario, ove esista una regolazione termostatica o miscelazione dell’acqua.
La produzione di acqua calda dovrà esser garantita per tutto il periodo di utilizzo degli stabili.
Il valore della temperatura dell’acqua viene accertato periodicamente da personale espressamente
autorizzato.
Sono escluse dalla manutenzione:
La fornitura dei bruciatori, caldaie, elettropompe, gruppi di regolazione, radiatori, filtri, serbatoi
e loro accessori, vasi di espansione, bollitori di acqua calda sanitaria e le opere murarie di
qualsiasi tipo e qualsiasi apparecchiatura facente parte degli impianti.
B) ESECUZIONE DI LAVORI DI MIGLIORIA E DI ADEGUAMENTO ALLE NORME
DI LEGGE VIGENTI
Sono a carico del Committente tutti i lavori di adeguamento alle norme di legge vigenti, per tutti
gli impianti.
A titolo indicativo, ma non limitativo, l'Appaltatore è tenuto alla piena ed integrale osservanza
delle seguenti normative:
• D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 e D.P.R. 6/12/1991 n. 447 e D.M. 37-08 sulla sicurezza e
sicurezza degli impianti ;
• Legge 6 dicembre 1971, n. 1083 – norme per la sicurezza dell’impiego del gas combustibile;
• D.M. 12 aprile 1996 - approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la
progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili
gassosi.
• Legge 13/7/1966 n. 615 - provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;
• D.P.R. 22/12/1970 n. 1391 - regolamento per l'esecuzione della Legge 13/7/1966 n. 615 recante
provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;
• D.P.R. 28/6/1977 n. 1052 - regolamento di esecuzione della Legge 13/7/1976 n. 373, relativa al
consumo energetico per usi termici negli edifici;
• Legge 9/1/1991 n. 9 - Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale;
• Legge 9 gennaio 1991, n. 10 – norme per l’attuazione del piano energetico nazionale;
• D.P.R. 26 agosto 1993 , n. 412 così come modif. ed integr. dal D.P.R. 21 dicembre 1999 n.
551;
• Decreto 30/7/1986 - aggiornamento dei coefficienti di dispersione termica degli edifici;
• Legge 18/11/1983 n. 645 - disposizioni per l'esercizio degli impianti di riscaldamento;
• D.M. 1/12/1975 - norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione
(ISPESL);
• Raccolta R - Specificazioni tecniche applicative del titolo II del D.M. 11/2/1975;
• D.M. 27/9/1965 - determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi (solo
centrali termiche);
• D.M. 16/2/1982 - modificazioni al D.M. 27/9/1965;
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• Circolare del Ministero dell'Interno, direzione generale protezione civile e dei servizi
antincendio, 9/1971 n.73 - Impianti termici ad olio combustibile o a gasolio, da applicarsi nella
progettazione,
installazione ed esercizio degli impianti termici;
• D.P.R. 30/7/1982 n. 577 - approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi
di prevenzione e di vigilanza antincendio;
• Legge 7/12/1984 n. 818 - Nulla Osta provvisorio per le attività soggette al controllo di
prevenzione incendi, modifica degli articoli 2, 3 della Legge 4/3/1982 n- 66 e norme integrative
all'ordinamento dei Corpo Nazionale dei Vigili dei Fuoco;
• D.M. 8/3/1985 - direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi ai fini
del rilascio del Nulla Osta provvisorio di cui alla Legge 7/12/1984 n- 818; NORNE U.N.I.
• 5364 - impianti di riscaldamento ad acqua calda - regole per la presentazione dell'offerta e per il
collaudo;
• 7357 - calcolo del fabbisogno termico per il riscaldamento degli edifici;
• FA 83, FA 101 -aggiornamento alla norma 7357;
• 8065 - trattamento delle acque negli impianti termici ad uso civile;
• 8199 -misura in opera e valutazione del rumore prodotto negli ambienti dagli impianti di
riscaldamento, condizionamento e ventilazione;
• 7763 - Tubi senza saldatura e saldati, di acciaio e non legato, filettabili secondo UNI-ISO 711
(sostituisce UNI 3824 - 4148 - 4149);
• 6507 - tubi di rame senza saldatura per distribuzione fluidi - dimensioni, prescrizioni e prove;
• raccomandazioni ISO relative a colori distintivi delle tubazioni convoglianti fluidi liquidi e
gassosi;
• 9317 – impianti di riscaldamento – conduzione e controllo
• 8364 – impianti di riscaldamento – controllo e manutenzione
• 10389 – misurazione in opera del rendimento di combustione dei generatori di calore U.N.I. C. I.
G. (Comitato Italiano Gas) ed in particolare:
• 7128 - impianti a gas per uso domestico alimentati da rete di distribuzione - termini e 18
definizione;
• 7129 impianti a gas per uso domestico alimentati da rete di distribuzione - progettazione,
installazione e manutenzione;
• FA 195 - aggiornamento n. 1 alla norma 7129;
• 7271 - caldaie ad acqua funzionanti a gas per il riscaldamento centralizzato - prescrizioni di
sicurezza;
• FA 123 - aggiornamento alla norma 727 l;
• 7988 - contatori di gas - prescrizioni di sicurezza;
• 8042 - bruciatori di gas - prescrizioni di sicurezza;
• FA 205 - aggiornamento alla norma 8042;
• 8275 - apparecchi di utilizzazione dei combustibili gassosi, dispositivi di intercettazione,
regolazione e sicurezza - prescrizioni;
• FA 144 - aggiornamento alla norma 8275; C.E.I. (Comitato Elettrotecnico Italiano) ed in
particolare:
• 64/2 - impianti nei luoghi con pericolo di esplosione e di incendio;
• 64/8 - impianti elettrici per utilizzatori a tensione nominale 1000 V; E.N.P.I. (Ente Nazionale
Prevenzione Infortuni) ora A.S.L.
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• norme relative ai singoli componenti;
• prescrizioni e raccomandazioni del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
• caratteristiche di combustibilità;
• tutti i materiali impiegati dovranno avere idonee caratteristiche di comportamento al fuoco
(determinate secondo norme vigenti) così come richiesto dal Comando V.V.F e dalla normativa
vigente per edifici adibiti ad uffici e scuole.
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Capitolato - Comune di Viano