1.1915_R1008 22-10-2008 10:51 Pagina 1 Fortuna Norme Assuntive - Tariffa 1.1915_R1008 22-10-2008 10:51 Pagina 2 TARIFFA INFORTUNI (tassi annui imponibili per polizze di durata annuale) TASSI PER LA COPERTURA DEI RISCHI PROFESSIONALI ED EXTRA-PROFESSIONALI (24H.) CLASSI MORTE ‰ I.T. per Euro I.P. ‰ BASE • BASE CON FR. 5% • SENZA SUPERVALUTAZIONE INDENNITÀ RICOVERO OSPEDALIERO SPESE DI CURA 1.500 2.500 5.000 7.500 10.000 per Euro 1 1.0 1.4 1.2 5 37 50 100 150 200 1 2 1.3 1.8 1.5 6 49 65 130 195 250 1.2 3 1.8 2.6 2 7 69 92 184 270 330 1.6 4 2.3 3 2.4 9 88 115 230 340 400 1.9 CONDIZIONE PARTICOLARE 1): LIMITAZIONE DELLA GARANZIA Al SOLI RISCHI PROFESSIONALI prestabile solo per i contratti avente contraenza persona giuridica CLASSI MORTE ‰ 1 INDENNITÀ RICOVERO OSPEDALIERO SPESE DI CURA I.P. ‰ BASE • BASE CON FR. 5% • SENZA SUPERVALUTAZIONE 1.500 2.500 5.000 7.500 10.000 per Euro 1 0.4 0.7 0.6 10 15 30 45 60 0.5 2 0.8 1.1 1 20 30 45 60 75 0.7 3 1 1.5 1.1 40 55 100 150 180 1 4 1.5 2 1.4 60 80 150 210 250 1.4 1.1915_R1008 22-10-2008 10:51 Pagina 3 CONDIZIONE PARTICOLARE 2): LIMITAZIONE DELLA GARANZIA Al SOLI RISCHI EXTRAPROFESSIONALI prestabile solo per assicurati con mansioni professionali da dipendente CLASSI MORTE ‰ 1,2 3,4 0.8 I.P. ‰ INDENNITÀ RICOVERO OSPEDALIERO SPESE DI CURA BASE • BASE CON FR. 5% • SENZA SUPERVALUTAZIONE 1.500 2.500 5.000 7.500 10.000 per Euro 1.2 1.1 30 40 90 140 190 0.9 CONDIZIONE PARTICOLARE 3): INVALIDITÀ PERMANENTE SENZA SUPERVALUTAZI0NE per l’invalidità permanente senza supervalutazione fare riferimento ai tassi contenuti nelle precedenti tabelle CONDIZIONE PARTICOLARE 4): INVALIDITÀ PERMANENTE CON FRANCHIGIA DI 5 PUNTI per l’invalidità permanente con franchigia di 5 punti fare riferimento ai tassi contenuti nelle precedenti tabelle CONDIZIONE PARTICOLARE 5): SOVRAPPREMI PER DISCIPLINE SPORTIVE DISCIPLINE SPORTIVE scalata di rocce o ghiacciai in solitario, lotta e arti marziali nelle loro forme, football americano, freeclimbing, discesa di rapide, atletica pesante, salti dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico e sci estremo, bobsleigh (guidoslitta), discesa con skeleton bob o slittino da gara, rugby, hockey, skateboard, immersione con autorespiratore. MORTE ‰ INV. PERM. ‰ INAB. TEMP., SPESE DI CURA, I.R.O. 0.60 0.60 NON CONCEDIBILI CONDIZIONE PARTICOLARE 6): INVALIDITÀ PERMANENTE SPECIFICA La garanzia può essere prestata: • nei soli confronti di MEDICI SPECIALISTI IN CHIRURGIA, ANESTESISTI, DENTISTI, VETERINARI, INGEGNERI, ARCHITETTI E GEOMETRI; • con applicazione del tasso base previsto per ciascuna attività professionale; • quando la somma assicurata non supera 500.000 Euro procapite. CONDIZIONE PARTICOLARE 7): CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE (RISCHIO ALLA CARICA) MORTE ‰ I.P. SENZA SUPERVALUTAZIONE ‰ 0.30 0.30 CATEGORIE PROFESSIONALI RISERVATE ALLA DIREZIONE: acrobati, attori, calciatori, ciclisti, persone a contatto con esplosivi, fantini, fotoreporters, giocolieri, insegnanti di alpinismo, militari in servizio permanente (esercito, marina, aviazione), minatori, palombari, pilota di aereo ed elicottero, polizia. 2 1.1915_R1008 22-10-2008 10:51 Pagina 4 TARIFFA INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA SCAGLIONI PER ETÀ ‰ fino a 30 anni 1.00 da 31 a 35 1.20 da 36 a 40 1.80 da 41 a 45 2.50 da 46 a 50 3.30 da 51 a 55 4.00 da 56 a 60 5.00 1 - Garanzia Infortuni - Invalidità Permanente da Malattia Specifica Non è consentito pattuire alcuna "Invalidità Permanente da Malattia Specifica" in relazione ad una qualsiasi attività professionale. 2 - Garanzia Invalidità Permanente da Malattia 1. QUESTIONARIO ANAMNESTICO L'assicurazione del rischio è subordinata alla compilazione da parte dell'Assicurato del questionario che forma parte integrante della polizza. La garanzia può essere accordata soltanto a persone che al momento della sottoscrizione dello stesso siano fisicamente integre o prive di qualsiasi minorazione o malattia. 2. ETÀ DELL'ASSICURATO L'età massima d'ingresso per la stipulazione della garanzia viene fissata in 60 anni. La garanzia comunque cessa al compimento del 70° anno di età. 3 - Codici Ramo-Rischio/Sottoramo • 0291 con Indennità Ricovero Ospedaliero senza che nessun'altro assicurato, nella medesima polizza, abbia la Inabilità Temporanea; • 0292 con Inabilità Temporanea; • 0293 senza Inabilità Temporanea e/o Indennità Ricovero Ospedaliero; • 0285 “Assicurazioni Speciali” cumulative; • 0339 Scorporo Invalidità Permanente da Malattia. 3 1.1915_R1008 22-10-2008 10:51 Pagina 5 NORME ASSUNTIVE 1 - Campo di applicazione I premi e le disposizioni del presente tariffario sono validi esclusivamente per la Polizza “Fortuna” composta dalla posizione amministrativa Mod. 1911 e dal libretto Mod. 1910 contenente le definizioni e le norme che regolano le specifiche coperture. 2 - Casi assicurabili L’assicurazione infortuni può essere prestata per una delle seguenti combinazioni: a) per i casi di MORTE, INVALIDITÀ PERMANENTE e INABILITÀ TEMPORANEA; b) per i casi di MORTE e INVALIDITÀ PERMANENTE; c) per i casi di MORTE e INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA; d) per i casi di INVALIDITÀ PERMANENTE E INABILITÀ TEMPORANEA; e) per il caso di INVALIDITÀ PERMANENTE, con o senza le garanzie delle SPESE DI CURA e/o INDENNITÀ RICOVERO OSPEDALIERO; f) per il solo caso di INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA. Le combinazioni previste ai punti d),e) e f) sono ammesse quando l’esclusione del caso di MORTE sia giustificata dall’esistenza di una adeguata polizza “Vita” o dalla mancanza di eredi. Le combinazioni ammesse non prevedono quindi l’assicurazione isolata delle seguenti garanzie: - MORTE; - INABILITÀ TEMPORANEA, SPESE DI CURA, INDENNITÀ RICOVERO OSPEDALIERO; né tantomeno una loro combinazione. Alle combinazioni a), b), c) et e) soprariportate può essere aggiunta la garanzia INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA. Tutte le combinazioni sono praticabili se i casi e/o le garanzie indicate sono previsti in polizza. 3 - Persone non assicurabili Si rimanda alle “NORME ASSUNTIVE E LIMITI ACQUISITIVI” vigenti al momento, fermi i casi esclusi in polizza. 4 - Classificazione delle attività professionali Per l’assunzione e la tariffazione di rischi che non trovano riscontro, neppure per analogia, nelle voci delle Classi professionali delle Condizioni Generali di Polizza si deve interpellare l’Area. 5 - Variazioni e/o integrazioni della polizza a) In sede di emissione - E’ fatto divieto assoluto alla rete di vendita di apportare modifiche od integrazioni ai testi stampati (inserendo clausole diverse da quelle riportate), di assumere somme superiori ai limiti assuntivi. b) Successivamente all’emissione - Non sono ammesse variazioni contrattuali mediante emissione di appendici. Eventuali variazioni delle garanzie prestate possono essere contrattualizzate soltanto previa sostituzione di polizza. 6 - Determinazione delle somme da assicurare 6.1 Morte e Invalidità Permanente La determinazione delle somme da assicurare deve rispondere alle finalità dell’assicurazione e non può costituire occasione di profitto. Le somme da assicurare devono quindi essere stabilite in relazione alle effettive possibilità economiche dell’Assicurato e - di norma - corrispondere a non più di 5 o 6 volte, rispettivamente per MORTE e INVALIDITÀ PERMANENTE, la retribuzione o il reddito annuo derivante dall’attività dell’Assicurato stesso. Particolare cautela deve essere usata nella determinazione delle somme stesse qualora gli Assicurati siano: a) minori a carico dei genitori; b) persone senza reddito; c) pensionati. 4 1.1915_R1008 22-10-2008 10:51 Pagina 6 6.2 Inabilità Temporanea (Diaria) 6.2.1 La somma da assicurare per il caso d’lNABILITÀ TEMPORANEA non deve superare 1/4 per mille della somma complessivamente assicurata per i casi di MORTE e di INVALIDITÀ PERMANENTE totale. 6.2.2 La diaria per INABILITÀ TEMPORANEA non può essere pattuita per la sola copertura dei rischi professionali od extraprofessionali, nonché, per soggetti con reddito da lavoro dipendente, studenti, pensionati, casalinghe, benestanti e disoccupati. 6.3 Indennità Ricovero Ospedaliero La somma assicurata non può essere inferiore a 75 Euro e superiore a 250 Euro. L’importo delle diarie deve essere così suddiviso: a) Post-Ricovero 75% di quella pattuita per il Ricovero; b) Apparecchio di contenzione 50% di quella da Ricovero. 6.4 Somme massime assicurabili a) Si rimanda alle “NORME ASSUNTIVE E LIMITI ACQUISITIVI” vigenti al momento. b) Per i minorenni che non svolgono attività lavorative, le somme da assicurare non possono eccedere 40.000 Euro per il caso di Morte e 150.000 Euro per il caso di Invalidità Permanente. 7 - Premio minimo di polizza e di rata Il premio minimo imponibile per polizza e rata, qualunque sia la durata, non può essere inferiore a 100 Euro. 8 - Durata I tassi e i premi riguardano contratti di durata annuale. Eccezionalmente possono essere emesse polizze per durata inferiore all’anno con un premio pari al rateo puro maggiorato di 3/12 del premio annuo. 9 - Frazionamento È ammesso il frazionamento in rate diversi dall’annuale: • nessun aumento per frazionamento semestrale; • più 4% per frazionamenti diversi da annuale e semestrale. 10 - Imposte Le imposte devono essere conteggiate sui premi imponibili nella misura del 2,50%. 11 - Rimborso su polizza sostituita Non è ammessa la compensazione interramo del premio da rimborsare su eventuali polizze sostituite. Pertanto la quota di rimborso dovrà essere detratta dal premio relativo al rateo iniziale del medesimo ramo (Infortuni da Infortuni, Malattie da Malattie). 12 - Compilazione delle polizze E’ indispensabile che le polizze siano sottoscritte in originale ed accuratamente compilate e che ad ogni domanda del questionario sia risposto in modo chiaro, esauriente e rispondente a verità, evitando tratti di penna, segni di abbreviazione o quant’altro possa prestarsi ad interpretazioni dubbie od errate, tali da determinare errori di valutazione del rischio con la conseguente DECADENZA TOTALE O PARZIALE DAL DIRITTO ALL’INDENNIZZO, ai sensi degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile. 13 - Garanzia limitata ai soli rischi professionali od extraprofessionali L’assicurazione può essere limitata agli infortuni professionali od extraprofessionali sempreché, il genere di lavoro dell’Assicurato consenta una netta distinzione tra rischio professionale e rischio non professionale. 5 14 - Assicurazioni per gruppi Con questa forma viene omessa l’indicazione nominativa degli assicurati; le somme da assicurare debbono essere stabilite in misura uniforme per tutti gli appartenenti allo stesso gruppo o categoria; per l’individuazione delle persone assicurate si fa riferimento ai registri prescritti dalla legge ai fini tributari e previdenziali o al “libro matricola” emesso dalla Compagnia; il premio è anticipato sulla base del parametro variabile adottato, salvo conguaglio alla fine di ciascuna annualità assicurativa o minor periodo convenuto. 1.1915_R1008 22-10-2008 10:51 Pagina 7 TARIFFA PER “ASSICURAZIONI SPECIALI” MORTE INVALIDITÀ PERMANENTE SENZA SUPERVALUTAZIONE SPESE DI CURA PREMIO IMPONIBILE PREMIO MIN. POLIZZA 10.000 Euro 20.000 Euro 250 Euro 10 Euro per persona 250 Euro 7.500 Euro 15.000 Euro 250 Euro 12 Euro per persona 250 Euro 2. Tornei di calcio/calcetto (*) 5.000 Euro 10.000 Euro 250 Euro 5 Euro 150 Euro 3. Colonie estive 2.500 Euro 5.000 Euro 250 Euro 0.5 Euro per giornata/ presenza 350 Euro 4. Donatori di sangue 10.000 Euro 25.000 Euro 0.5 Euro per donazione 350 Euro 5. Oratori 2.500 Euro 5.000 Euro 250 Euro 0.5 Euro per frequentatore 150 Euro 6. Scuole 15.000 Euro 25.000 Euro 250 Euro 2 Euro 350 Euro 1. Società sportive: • A) atletica leggera, nuoto, danza, pallamano, scherma, tennis, tennis da tavolo, pattinaggio, baseball, softball, canottaggio, golf, tiro a segno/arco/piattello, bocce, pesca non subacquea, pallavolo; • B) calcio, calcetto, ciclismo, pallacanestro, ginnastica, sport equestri, tuffi, pentathlon moderno. Per tutto il capo B) (*) N.B. - Per altre combinazioni di garanzia, le somme massime assicurabili non potranno superare un multiplo pari a TRE volte quelle suindicate. (*) - Limitatamente ai rischi contrassegnati dall’asterisco la garanzia è prestata con una franchigia assoluta del 10% per il caso di Invalidità Permanente. Durata I contratti devono avere durata annuale. Nel caso di durata pluriennale verrà riconosciuta la provvigione annuale. Descrizione rischio La descrizione del rischio da assicurare dovrà essere ricercata nella sezione di tariffa riguardante le assicurazioni speciali. Codice Ramo-Rischio 0285 “Assicurazioni Speciali” cumulative. 6 1.1915_R1008 22-10-2008 10:51 Pagina 8 ASSICURAZIONI SPECIALI Fermi i criteri vigenti per l’attribuzione dei rischi CONSUMER e COMMERCIAL, per le “ASSICURAZIONI SPECIALI” previste nel presente articolo, dovrà comunque essere corredata l’appendice che riporti la relativa condizione specifica sottoelencata. 1. Colonie estive (marine, montane, elioterapiche, etc.). A modifica delle Condizioni di Polizza l’assicurazione vale esclusivamente per gli Infortuni che dovessero occorrere ai partecipanti alla colonia organizzata dal Contraente in località . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Ciascuna persona è assicurata per le seguenti somme: - caso morte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Euro - caso invalidità permanente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Euro (viene richiamata la condizione particolare n. 3 delle Condizioni Generali di Polizza) - e fino a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Euro per spese di cura rese necessarie dall’infortunio ed effettivamente sostenute per: medici, chirurghi, ospedali, case di cura, fisioterapie, bagni, forni ed altre cure mediche indispensabili, con esclusione delle protesi (salvo le spese per l’acquisto di apparecchi protesici applicati durante l’intervento). La somma assicurata indicata rappresenta il massimo esborso per uno o più sinistri verificatisi nel corso del medesimo periodo assicurativo annuo (o minor periodo di assicurazione). a) La garanzia è prestata per gli infortuni dai quali gli Assicurati fossero colpiti durante il viaggio (esclusi quelli aerei) che gli stessi compiono in gruppo per recarsi alla colonia e ritornare dalla stessa con uso dei normali mezzi di locomozione pubblici e privati, come pure durante la permanenza presso la colonia, comprese le gite e gli esercizi ricreativi. b) Il Contraente è esonerato dall’obbligo di denunciare le generalità degli Assicurati. Per la loro identificazione si farà riferimento ai registri del Contraente ed a quelli in uso presso la colonia, documenti che il Contraente si obbliga ad esibire in qualsiasi momento a semplice richiesta della Compagnia o dei suoi incaricati. c) Il Contraente è altresì esonerato dall’obbligo di denunciare le infermità di cui i singoli assicurati fossero affetti con l’intesa che, in caso di sinistro, la Compagnia terrà conto nella liquidazione delle preesistenti infermità, mutilazioni o difetti fisici, calcolando e riconoscendo soltanto il danno direttamente causato dall’infortunio. d) Agli effetti dell’assicurazione prestata con la presente polizza si prende atto che il capitolo “AItre Garanzie (sempre operanti)” si intende abrogato. e) Agli effetti della presente polizza non è operante il “Bonus cliente su garanzia Invalidità Permanente” previsto alla “Sezione 3 - in caso di sinistro: infortuni/malattia”. f) Il premio viene anticipato in base a n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . giornate di permanenza degli ammessi alla colonia a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Euro imponibili (esclusa l’imposta) per giornata; alla fine della stagione si effettuerà la regolazione del premio in base al numero effettivo delle giornate-presenza delle persone nella colonia stessa, con l’intesa che in nessun caso il premio imponibile annuo, (o di minor durata del contratto), dovuto alla Compagnia potrà essere inferiore a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Euro oltre le imposte. 2. 7 Donatori di sangue A modifica delle Condizioni di Polizza l’assicurazione è limitata alle conseguenze delle operazioni connesse al prelievo del sangue (infezioni in genere, flebiti, paraflebiti, ematomi, embolie), nonché, degli infortuni garantiti a termini di polizza che colpissero i donatori (iscritti al Contraente od “occasionali” non iscritti) nell’ambito dei locali in cui si effettuano le dette operazioni e durante il tempo necessario per il trasferimento dalla propria abitazione o luogo di lavoro alla località in cui deve essere effettuato il prelievo e viceversa, salvo per i donatori occasionali non iscritti per i quali la copertura dei rischi di trasferimento è limitata agli infortuni verificatisi successivamente alla donazione. a) Il Contraente è esonerato dall’obbligo di denunciare preventivamente sia le generalità dei singoli donatori, sia il giorno che l’ora dei prelievi; per le relative identificazioni sarà fatto riferimento agli appositi registri e schedari che il Contraente si obbliga ad esibire in qualsiasi momento, a semplice richiesta della Compagnia o dei suoi incaricati. 1.1915_R1008 22-10-2008 10:51 Pagina 9 b) Il Contraente è altresì esonerato dall’obbligo di denunciare le infermità di cui i singoli assicurati fossero affetti con l’intesa che, in caso di sinistro, la Compagnia terrà conto nella liquidazione delle preesistenti infermità, mutilazioni o difetti fisici, calcolando e riconoscendo soltanto il danno direttamente causato dall’infortunio. c) Agli effetti dell’assicurazione prestata con la presente polizza si prende atto che il capitolo “Altre Garanzie (sempre operanti)” si intende abrogato. d) Agli effetti della presente polizza non è operante il “Bonus cliente su garanzia Invalidità Permanente” previsto alla “Sezione 3 - in caso di sinistro: infortuni/malattia”. e) Alla fine di ogni anno assicurativo si procederà alla regolazione del premio in base al numero delle donazioni effettuate. f) Il premio viene anticipato in base a n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . donazioni a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Euro imponibili per donazione. In nessun caso il premio imponibile annuo (o di minor durata del contratto) dovuto alla Compagnia potrà essere inferiore a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Euro oltre le imposte. 3. Oratori A modifica delle Condizioni di Polizza l’assicurazione vale esclusivamente per gli infortuni dai quali gli Assicurati fossero colpiti durante la loro permanenza negli ambienti dell’Oratorio. L’assicurazione è prestata a favore di tutti i ragazzi, in numero non superiore a n. . . . . . . . . . . iscritti all’Oratorio Contraente. Ciascuna persona si intende assicurata per le seguenti somme: - caso morte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Euro - caso invalidità permanente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Euro (viene richiamata la condizione particolare n. 3 delle Condizioni Generali di Polizza) - e fino a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Euro per spese di cura rese necessarie dall’infortunio ed effettivamente sostenute per: medici, chirurghi, ospedali, case di cura, fisioterapie, bagni, forni ed altre cure mediche indispensabili, con esclusione delle protesi (salvo le spese per l’acquisto di apparecchi protesici applicati durante l’intervento). La somma assicurata indicata rappresenta il massimo esborso per uno o più sinistri verificatisi nel corso del medesimo periodo assicurativo annuo (o minor periodo di assicurazione). a) Il Contraente è esonerato dall’obbligo di denunciare le generalità delle persone assicurate. Per l’identificazione delle medesime si fa riferimento ai registri del Contraente, che lo stesso si obbliga ad esibire in qualsiasi momento a semplice richiesta della Compagnia o dei suoi incaricati. b) Il Contraente è altresì esonerato dall’obbligo di denunciare le infermità di cui i singoli assicurati fossero affetti con l’intesa che, in caso di sinistro, la Compagnia terrà conto nella liquidazione delle preesistenti infermità, mutilazioni o difetti fisici, calcolando e riconoscendo soltanto il danno direttamente causato dall’infortunio. c) Agli effetti dell’assicurazione prestata con la presente polizza si prende atto che il capitolo “Altre Garanzie (sempre operanti)” si intende abrogato. d) Agli effetti della presente polizza non è operante il “Bonus cliente su garanzia Invalidità Permanente” previsto alla “Sezione 3 - in caso di sinistro: infortuni/malattia”. 4. Scuole 1. A modifica delle Condizioni di Polizza, l’assicurazione vale per gli infortuni che gli alunni ed il personale docente e non docente possono subire durante le lezioni od in qualsiasi altro momento della loro permanenza nell’ambito della scuola o mentre, con la scorta di apposito personale trattandosi di alunni, compiono il tragitto per recarsi a scuole distaccate e viceversa, nonché durante il tragitto casa scuola e viceversa (limitatamente ad un’ora prima ed un’ora dopo l’inizio ed il termine delle lezioni), e comunque in occasione di ogni attività scolastica prevista dal programma di studi ovvero dai Decreti Delegati, quali: visite aziendali, settimane bianche, tornei di calcio ed attività sportive promosse dalla scuola, comprese le esercitazioni interne ed esterne degli alunni, per le seguenti somme: - caso morte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Euro - caso invalidità permanente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Euro (viene richiamata la condizione particolare n. 3 delle Condizioni Generali di Polizza) - e fino a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Euro per spese di cura rese necessarie dall’infortunio ed effettivamente sostenute per: medici, chirurghi, ospedali, case di cura, fisioterapie, bagni, forni ed 8 1.1915_R1008 22-10-2008 10:51 Pagina 10 altre cure mediche indispensabili, con esclusione delle protesi (salvo le spese per l’acquisto di apparecchi protesici applicati durante l’intervento). La somma assicurata indicata rappresenta il massimo esborso per uno o più sinistri verificatisi nel corso del medesimo periodo assicurativo annuo (o minor periodo di assicurazione). 2. L’esposizione massima della Compagnia per il rischio volo non potrà superare i capitali di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Euro Morte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Euro Invalidità Permanente complessivamente per aeromobile. Nell’eventualità che le indennità liquidabili a termini di polizza superassero detti limiti, le stesse saranno proporzionalmente ridotte. 3. La denuncia dell’infortunio deve essere fatta nei termini e con le modalità previste dalla polizza. 4. Il Contraente è esonerato dall’obbligo di denunciare le generalità degli alunni, dei docenti e non docenti. Per la loro identificazione, per il computo del premio di cui ai successivi articoli si farà riferimento ai registri del Contraente, registri che questi si obbliga ad esibire in qualsiasi momento, insieme ad ogni altro documento probatorio in suo possesso, a semplice richiesta della Compagnia o dei suoi incaricati. 5. Il Contraente, è esonerato dall’obbligo di denunciare le infermità di cui i singoli assicurati fossero affetti, con l’intesa che, in caso di sinistro, la Compagnia terrà conto nella liquidazione delle preesistenti infermità, mutilazioni o difetti fisici, calcolando e riconoscendo soltanto il danno direttamente causato dall’infortunio. 6. Agli effetti dell’assicurazione prestata con la presente polizza si prende atto che il capitolo “ Altre Garanzie (sempre operanti)” si intende abrogato. 7. Agli effetti della presente polizza non è operante il “Bonus cliente su garanzia Invalidità Permanente” previsto alla “Sezione 3 - in caso di sinistro: infortuni/malattia”. 8. Il premio imponibile per ogni alunno e per il personale docente e non docente e per ogni anno o frazione di anno scolastico è pattuito in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Euro oltre le imposte. 9. Il premio della polizza è convenuto per un numero di assicurati non superiori a . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. 9 Società sportive (a livello dilettantistico/amatoriale) Punto A A modifica delle Condizioni di Polizza la garanzia è limitata agli infortuni dai quali gli Assicurati fossero colpiti durante la partecipazione a regolari competizioni agonistiche ed agli allenamenti relativi; I'assicurazione riguarda anche gli eventuali infortuni occorsi durante l'uso degli ordinari mezzi di locomozione terrestri (non guidati dagli Assicurati) per trasferirsi sui campi di gioco, in quanto però tali mezzi vengano usati dagli Assicurati collettivamente e non isolatamente). Ciascuna persona è assicurata per le seguenti somme: - caso morte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Euro - caso invalidità permanente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Euro (viene richiamata la condizione particolare n. 3 delle Condizioni Generali di Polizza). - e fino a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Euro per spese di cura rese necessarie dall'infortunio ed effettivamente sostenute per: medici, chirurghi, ospedali, case di cura, fisioterapie, bagni, forni ed altre cure mediche indispensabili, con esclusione delle protesi (salvo le spese per l'acquisto di apparecchi protesici applicati durante l'intervento). La somma assicurata indicata rappresenta il massimo esborso per uno o più sinistri verificatisi nel corso del medesimo periodo assicurativo annuo (o minor periodo di assicurazione). La garanzia è prestata con applicazione di uno scoperto a carico dell'Assicurato nella misura del 10% delle spese effettivamente sostenute con il minimo di 25 Euro per ogni evento. a) Agli effetti dell'assicurazione prestata con la presente polizza si prende atto che il capitolo “Altre Garanzie (sempre operanti)” si intende abrogato. b) Agli effetti della presente polizza non è operante il “Bonus cliente su garanzia Invalidità Permanente” previsto alla “Sezione 3 - in caso di sinistro: infortuni/malattia”. c) Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Compagnia eventuali infermità, mutilazioni e difetti fisici da cui gli Assicurati fossero affetti al momento della stipulazione del contratto o che dovessero in seguito sopravvenire, fermo restando che in caso di infortunio che abbia colpito un organo o un arto già minorato, le indennità dovute secondo le percentuali previste dalla presente polizza verranno diminuite del degrado corrispondente alle infermità ed ai difetti fisici preesistenti. 1.1915_R1008 22-10-2008 10:51 Pagina 11 6. Società sportive (a livello dilettantistico/amatoriale) Punto B A modifica delle Condizioni di Polizza la garanzia è limitata agli infortuni dai quali gli Assicurati fossero colpiti durante la partecipazione a regolari competizioni agonistiche ed agli allenamenti relativi; I'assicurazione riguarda anche gli eventuali infortuni occorsi durante l'uso degli ordinari mezzi di locomozione terrestri (non guidati dagli Assicurati) per trasferirsi sui campi di gioco, in quanto però tali mezzi vengano usati dagli Assicurati collettivamente e non isolatamente). Ciascuna persona è assicurata per le seguenti somme: - caso morte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Euro - caso invalidità permanente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Euro. L'assicurazione è prestata con una franchigia assoluta del 10% per il caso di Invalidità Permanente accertata, secondo quanto disposto al punto a) della garanzia “CASO INVALIDITÀ PERMANENTE” e senza tener conto del disposto di cui al successivo punto b). - e fino a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Euro per spese di cura rese necessarie dall'infortunio ed effettivamente sostenute per: medici, chirurghi, ospedali, case di cura, fisioterapie, bagni, forni ed altre cure mediche indispensabili, con esclusione delle protesi (salvo le spese per l'acquisto di apparecchi protesici applicati durante l'intervento). La somma assicurata indicata rappresenta il massimo esborso per uno o più sinistri verificatisi nel corso del medesimo periodo assicurativo annuo (o minor periodo di assicurazione). La garanzia è prestata con applicazione di uno scoperto a carico dell'Assicurato nella misura del 10% delle spese effettivamente sostenute con il minimo di 25 Euro per ogni evento. a) Agli effetti dell'assicurazione prestata con la presente polizza si prende atto che il capitolo “Altre Garanzie (sempre operanti)” si intende abrogato. b) Agli effetti della presente polizza non è operante il “Bonus cliente su garanzia Invalidità Permanente” previsto alla “Sezione 3 - in caso di sinistro: infortuni/malattia”. c) Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Compagnia eventuali infermità, mutilazioni e difetti fisici da cui gli Assicurati fossero affetti al momento della stipulazione del contratto o che dovessero in seguito sopravvenire, fermo restando che in caso di infortunio che abbia colpito un organo o un arto già minorato, le indennità dovute secondo le percentuali previste dalla presente polizza verranno diminuite del degrado corrispondente alle infermità ed ai difetti fisici preesistenti. 7. Tornei di calcio/calcetto (a livello dilettantistico/amatoriale) A modifica delle Condizioni di Polizza l'assicurazione è limitata agli infortuni che dovessero occorrere agli Assicurati in elenco, durante la partecipazione alle partite dei tornei di calcio/calcetto svolgentesi in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fra le squadre di cui al calendario a mani della Compagnia. Ciascuna persona è assicurata per le seguenti somme: - caso morte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Euro - caso invalidità permanente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Euro. L'assicurazione è prestata con una franchigia assoluta del 10% per il caso di Invalidità Permanente accertata, secondo quanto disposto al punto a) della garanzia “CASO INVALIDITÀ PERMANENTE” e senza tener conto del disposto di cui al successivo punto b). - e fino a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Euro per spese di cura rese necessarie dall'infortunio ed effettivamente sostenute per: medici, chirurghi, ospedali, case di cura, fisioterapie, bagni, forni ed altre cure mediche indispensabili, con esclusione delle protesi (salvo le spese per l'acquisto di apparecchi protesici applicati durante l'intervento). La somma assicurata indicata rappresenta il massimo esborso per uno o più sinistri verificatisi nel corso del medesimo periodo assicurativo annuo (o minor periodo di assicurazione). La garanzia è prestata con applicazione di uno scoperto a carico dell'Assicurato nella misura del 10% delle spese effettivamente sostenute con il minimo di 25 Euro per ogni evento. a) Agli effetti dell'assicurazione prestata con la presente polizza si prende atto che il capitolo “Altre Garanzie (sempre operanti)” si intende abrogato. b) Agli effetti della presente polizza non è operante il “Bonus cliente su garanzia Invalidità Permanente” previsto alla “Sezione 3 - in caso di sinistro: infortuni/malattia”. c) Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Compagnia eventuali infermità, mutilazioni e difetti fisici da cui gli Assicurati fossero affetti al momento della stipulazione del contratto o che dovessero in seguito sopravvenire, fermo restando che in caso di infortunio che abbia colpito un organo o un arto già minorato, le indennità dovute secondo le percentuali previste dalla presente polizza verranno diminuite del degrado corrispondente alle infermità ed ai difetti fisici preesistenti. 10 1.1915_R1008 22-10-2008 10:51 Pagina 12 ALLEGATO 1: CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI Se un Assicurando ha più occupazioni è necessario adottare il tasso della classe professionale di rischio più elevata. Classe professionale 1ª Codice Professione 1010.00 1020.00 Soggetti che non svolgono attività professionali a scopo di lucro .01 - abbiente, .02 - casalinga, .03 - ministro del culto, .04 - pensionato, .05 - studente, .99 - altre attività. Soggetti che esercitano una professione prevalentemente sedentaria e non svolgono attività in ambiente ove sono in funzione macchine operatrici o macchine utensili in genere .01 - anestesista, .02 - architetto - che non accede ai cantieri -, .03 - assistente di medici o di dentisti, levatrice, massaggiatore, .04 - collaboratrice o collaboratore domestico, .05 - compositore, concertista, direttore d’orchestra, disegnatore, scrittore, .06 - dentista, .07 - farmacista, .08 - impiegato amministrativo, .09 - imprenditore o dirigente di azienda, .10 - insegnante di materie non sperimentali e non di pratica .11 - ingegnere - che non accede ai cantieri -, .12 - libero professionista in genere, .13 - magistrato, .14 - medico, .15 - negoziante al minuto (non ambulante) senza laboratorio di pittore, professionale, riparazione e che non partecipa ai lavori di installazione, .16 - parrucchiere, manicure e pedicure, estetista, .17 - personale addetto (escluso art. igienico sanitari, elettrodomestici, mobilieri, orefice, orologiaio, ottico, pellicciaio, radio tv), .99 11 - altre attività. 1.1915_R1008 22-10-2008 10:51 Pagina 13 Classe professionale 2ª Codice Professione 2010.00 Soggetti che accedono o lavorano abitualmente in laboratori, sale macchine, magazzini, depositi, cantieri .01 .02 .03 .04 .05 .06 .07 .08 .99 2020.00 - biologo, chimico, fisico, e loro assistenti, - veterinario, - altre attività. Soggetti che svolgono un’attività fisica o che insegnano materie sperimentali .01 .02 .03 .04 .99 2040.00 architetto - con accesso ai cantieri -, commerciante all’ingrosso, gestore di lavanderia o tintoria, esercente di autorimessa, geometra, impiegato tecnico, infermiere, ingegnere - con accesso ai cantieri -, spedizioniere, altre attività. Soggetti che svolgono attività di controllo o di sperimentazione .01 .02 .99 2030.00 - - cesellatore, scultore - insegnante di materie sperimentali anche in laboratorio o di pratica professionale, - insegnanti di educazione fisica, di scuola guida, maestro di sport, - studente educazione fisica, - altre attività. Soggetti che svolgono la loro attività all’esterno dell’azienda e soggetti che compiono frequenti viaggi .01 .02 .03 .04 .05 .99 - agente, rappresentante, propagandista, agronomo, enologo, funzionario addetto all’organizzazione commerciale, ispettore, giornalista, pubblicista, imprenditore o dirigente d’azienda, altre attività. 12 1.1915_R1008 22-10-2008 10:51 Pagina 14 Codice Professione 2050.00 Soggetti che attendono alla confezione, vendita o somministrazione di generi alimentari o alla vendita al dettaglio in genere .01 .02 .03 .04 .05 .06 .07 .08 .09 .99 - artigiano che usa piccole macchine utensili (fotografo, modista, orafo, orologiaio, ottico, pellicciaio, restauratore di oggetti d’arte, eslusi i mobilieri), - barista, cameriere, - commerciante ambulante, - esercente di ristorante o di esercizio pubblico in genere, - negoziante per la vendita di elettrodomestici, radio tv, art. igienico sanitari, - macellaio senza macellazione, - odontotecnico, - personale addetto (art. igienico sanitari, elettrodomestici, mobilieri, orefice, orologiaio, ottico, pellicciaio, radio tv), - salumiere, - altre attività. Classe professionale 3ª Codice Professione 3010.00 Soggetti che esercitano una professione che implica la partecipazione alla lavorazione e preparazione di generi alimentari .01 .99 3020.00 - casaro, cuoco o gastronomo, esercente di laboratorio ed azienda di panetteria o di pasticceria o di pastificio, - altre attività. Soggetti che esercitano una professione che implica attività manuali e senza accesso ad impalcature all’esterno di fabbricati, su tetti e costruzioni .01 .02 .03 .04 .99 - elettricista, elettrotecnico, idraulico, - imbianchino, calzolaio, elettrauto, floricoltore, gessaio, gestore di stazione di servizio per autoveicoli, meccanico di carrozzeria o di auto officina, pavimentatore, piastrellista, orticoltore, stuccatore, tappezziere, tessitore, tipografo, verniciatore, - autista di autoambulanze, taxi, motocarri, macchine operatrici, - autotrasportatore, - altre attività. Classe professionale 4ª Codice Professione 4010.00 Soggetti che svolgono attività comportanti lavori di pesante manualità, lavori con/od a macchine operatrici, lavori su impalcature all’esterno delle costruzioni, lavori in cantiere senza uso di esplosivi .01 .02 13 .99 - agricoltore, allevatore di bestiame, capomastro ed addetto ai lavori edili che non ha contatto con mine, carpentiere, fabbro, esercente macelleria con partecipazione alla macellazione, - falegname, elettricista, elettrotecnico, idraulico, meccanico di costruzioni in metallo, - altre attività. 1.1915_R1008 22-10-2008 10:51 Pagina 15 NOTE: 14 07.2005 - 1.31.14.1915 - (R. 10.2008) 1.1915_R1008 22-10-2008 10:51 Pagina 16 Zurich Insurance Company Sede a Zurigo - Capitale sociale fr. sv. 825.000.000 i.v. Rappresentanza Generale per l’Italia: Piazza Carlo Erba, 6 - 20129 Milano Telefono +39.0259661 - Fax +39.0259662603 Iscritta all’Albo Imprese ISVAP il 3/1/08 al n. 2.00001 capogruppo del Gruppo Zurich Italia, iscritto all’Albo Gruppi ISVAP il 28.5.08 al n. 2 C.F./P.IVA/R.I. Milano 01627980152 Imp. aut. a norma art. 65 R.D.L. 29.4.1923 n. 966 Registro Commercio Zurigo n. CH-020.3.929.583-0 www.zurich.it AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI MILANO 2