U.O. Medicina Legale
dr Stefano Gianni
La Certificazione Medica
(patenti, porto d’armi, sportiva)
PATENTE DI GUIDA
Fonti normative
NUOVO CODICE DELLA STRADA
(Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285.
G.U. 18 maggio 1992, n. 114, S.O.)
modifiche introdotte dal c.d. decreto Bianchi (Decreto
Legge 03.08.2007 n° 117), dal Pacchetto sicurezza
(Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92) e dal Decreto
Ministero Giustizia 17 dicembre 2008 che aggiorna gli
importi delle sanzioni.
Art. 119. Requisiti fisici e psichici per il
conseguimento della patente di guida
1.
Non puo' ottenere la patente di guida o l'autorizzazione
ad esercitarsi alla guida di cui all'art. 122, comma 2, chi sia
affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o
minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da impedire
di condurre con sicurezza veicoli a motore.
Art. 119.
•2. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti
nel comma 4, e' effettuato dall'ufficio della unita' sanitaria locale
territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia
medico-legale.
Oppure da:
•un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario
•un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della sanita‘
•un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato
•un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
•un medico militare in servizio permanente effettivo
•un medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato
•un ispettore medico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. …
Art. 319 (Art. 119 Cod. str.) (Requisiti fisici e psichici per il conseguimento, la
revisione e la conferma di validita' della patente di guida)
Per il conseguimento, la revisione o la conferma di validita' della
patente di guida per autoveicoli o motoveicoli occorre che il
richiedente, all'accertamento sanitario praticato con i comuni
esami clinici e con gli accertamenti specialistici ritenuti necessari,
non risulti affetto da malattia fisica o psichica, deficienza
organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale, tale da
impedire di condurre con sicurezza i tipi di veicoli alla guida dei
quali la patente abilita.
….
Nei casi dubbi, o quando sia espressamente previsto, il giudizio di
idoneita' viene demandato alla competenza della commissione
medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, del Codice, che
indichera' anche l'eventuale scadenza entro la quale effettuare il
successivo controllo, cui e' subordinato il rilascio o la conferma o
la revisione della patente di guida.
ƒArt. 320 (Art. 119 Cod. str.)
ƒ(Malattie invalidanti)
ƒArt. 321 (Art. 119 Cod. str.)
ƒ(Efficienza degli arti)
ƒArt. 322 (Art. 119 Cod. str.)
ƒ(Requisiti visivi)
ƒArt. 323 (Art. 119 Cod. str.)
ƒ(Requisiti uditivi)
ƒArt. 324 (Art. 119 Cod. str.)
ƒ(Valutazione psicodiagnostica e test psicoattitudinali)
Art. 330 (Art. 119 Cod. str.)
(Commissioni mediche locali)
ƒVisite per minorazioni fisiche e/o sensoriali
ƒVisite per patologie
[di cui Art.119. Appendice II del Regolamento di Attuazione (art. 320)]
ƒVisite per revisione
[art 128, art 186 e art 187 C.d.S. e art 75 del D.P.R.309/90]
ƒ
Art.119. Appendice II del Regolamento di Attuazione
(art. 320)
1.
Le malattie ed affezioni che escludono la possibilità di rilascio del certificato di
idoneità alla guida sono quelle sottoindicate:
•
•
•
•
•
•
•
•
Affezioni cardiovascolari
Diabete
Malattie endocrine
Malattie del sistema nervoso
Malattie psichiche
Sostanze psicoattive
Malattie del sangue
Malattie dell'apparato urogenitale
Con la Circolare DGPREV- 14936/P/I4.c.d.2.2 del 20 giugno 2006 il
Ministero della Salute ha emanato nuove direttive riguardanti
l’accertamento dei requisiti psico-fisici per l’idoneità alla patente di guida,
categorie di patente A/B/CIG, dei soggetti affetti da diabete mellito.
L'accertamento del Medico Monocratico deve comprendere una specifica
valutazione dei medici specialisti in diabetologia e malattie del ricambio
La consulenza dei medici specialisti diabetologi si concretizzi mediante
apposita scheda dove oltre alla valutazione clinica della malattia venga
formulato un giudizio sintetico in termini di rischio basso, medio o
elevato per la sicurezza alla guida.
La suddetta consulenza è di particolare importanza perché consente ai
medici di cui all’art.119 comma 2 D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 di
rilasciare una idoneità con scadenza naturale, limitata o d’inviare il
soggetto alla Commissione Medica Locale Patenti.
l’idoneità alla patente di guida, categorie di patente
A/B/CIG, dei soggetti affetti da diabete mellito.
Rimane di pertinenza della Commissione Medica Locale
Patenti, integrata da un medico specialista diabetologo, come
previsto dall’art. 119 comma 4 d-bis DLgs 30 aprile 1992 n.
285, l'accertamento dei requisiti psichici e fisici nei confronti
dei soggetti affetti da diabete, per il conseguimento, la
revisione o la conferma delle patenti C, D, CE, DE e
sottocategorie, sia ai fini degli accertamenti relativi alla
specifica patologia sia per l'espressione del giudizio finale.
Art. 330 (Art. 119 Cod. str.)
(Commissioni mediche locali)
1.
Il presidente della commissione medica locale e' nominato con
decreto del ministro dei Trasporti e della Navigazione di concerto
con il ministro della Sanita' ….
2.
Il presidente di tale commissione deve essere il medico
responsabile dell'ufficio medico legale …
3.
La commissione e' composta di due membri effettivi e di due
supplenti ricompresi fra i medici di cui all'articolo 119, comma 2,
del Codice. Tali medici, tutti in attivita' di servizio, sono designati
dalle amministrazioni competenti. I membri partecipanti alle sedute
della commissione, effettivi o supplenti, devono appartenere ad
amministrazioni diverse.
TIPI DI VISITE CML MASSA CARRARA
n° TOTALE 2500
SPECIALI
3%
PATOLOGIE
54%
ART 186-187
43%
Protocollo Commissione Medica
Locale Patenti
MASSA-CARRARA
Per revisione patenti ai sensi
art. 186 Codice della Strada
Guida in stato di ebbrezza
• La Visita Medica Collegiale prevede le
seguenti procedure:
ƒ Frequenza corso
ƒ Valutazione requisiti sensoriali
ƒ Colloquio e valutazione psicologica
ƒ Valutazione eventuali precedenti
ƒ Valutazione risultati degli esami ematochimici
e tossicologici richiesti
Il giudizio di idoneità ed il periodo di validità è
condizionato da:
• Modalità dell’evento
(età, ora e luogo, valori di alcolemia rilevati,
incidente etc)
•
Risultanze della visita
•
Risultanze accertamenti richiesti
PATENTI CATEGORIA C – D – E – C.A.P.
RECIDIVE
In caso di recidiva di violazione dell’art
186 per i possessori di patente di
categoria C D E in un periodo inferiore
ai 5 anni dalla prima contestazione
REVOCA PATENTE CATEGORIA
C-D-E e C.A.P.
Commissione Locale Patenti
- Alla luce delle statistiche nazionali e locali sulla sicurezza e
sinistrosità della circolazione stradale, si ritiene che la formulazione del
giudizio di idoneità alla guida investa problematiche di elevatissimo
contenuto sociale ed economico.
A tale proposito si rappresenta che la certificazione dell’idoneità alla
guida nasce quasi sempre da un complesso giudizio medico-legale
collegiale che tiene conto del difficile equilibrio tra l’interesse del
singolo e l’interesse pubblico e che tale certificazione investe di grande
responsabilità, penale, civile ancorché morale, i singoli componenti
della Commissione, che pertanto si avvalgono di protocolli valutativi
più accurati ed aggiornati possibile.
Commissione Locale Patenti
La Commissione Locale Patenti, nel corso dell’elaborazione dei
propri protocolli tecnico/scientifici, ha sempre considerato con
estrema attenzione anche il problema dei costi che gli utenti debbono
sostenere in relazione agli accertamenti clinici, strumentali e/o ematochimici richiesti per il rilascio/rinnovo/revisione patente di guida che
sono a totale carico degli interessato.
Tali protocolli, più volte modificati e implementati rappresentano un
ragionevole compromesso tra costi e qualità della prestazione e tale
considerazione nasce anche dal riconoscimento della validità di tali
protocolli ricevuta in occasione di numerosi Congressi ed Incontri
Tecnici in ambito nazionale.
criticità
Il DPR 19 aprile 1994, n. 575 ha eliminato il certificato medico
anamnestico attraverso l’abrogazione del comma 3, art. 119 cds
relativo alla certificazione rilasciata dal medico di fiducia, sostituito
da una semplice dichiarazione sostitutiva di certificazione, cioè
un’autocertificazione
L’art.49, comma 1, DPR N.445/00 “ Limiti di utilizzo delle misure di
semplificazione”, che prevede che “ i certificati medici, sanitari,
veterinari……non possono essere sostituiti da altro documento
Patologia non segnalata :
pregressa o insorta successivamente alla visita di idoneità
Il segreto professionale è l'obbligo a non rivelare le informazioni aventi
natura di segreto, apprese all'interno del rapporto fiduciario.
Ha un fondamento:
etico legato al rispetto della persona;
deontologico sancito come norma di comportamento professionale nel
Codice al Capo III Titolo III, con un forte richiamo ad un obbligo di
riservatezza;
giuridico sancito dall’art. 622 del c.p. dalla Legge 675/96 sulla Privacy e
dalla 119/01.
criticità
ART 186 - PROVENIENZA ALTRI UTENTI - N° 218
ALTRE 6%
Utenti migranti
(La percentuale più
rilevante è rappresentata
da utenti inviati a
revisione per artt. 186 –
187- 75
STRANIERI
39%
LUCCA 49%
LA SPEZIA 6%
Circa il 15% delle visite della CML di Massa Carrara
riguardano utenti di altre province (circa 375 visite)
PORTO D’ARMI Riferimento normativo
Ministero della Sanità
Decreto 14/9/94 (requisiti minimi per il rilascio ed il rinnovo
dell'autorizzazione al porto di fucile per uso caccia e al porto
d'armi per difesa personale)-dalla G.U. della R.I. del 22/11/94
Art. 1.
I requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto
di fucile per uso di caccia, previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, ed al porto
d'armi per l'esercizio dello sport del tiro al volo, previsto dalla legge 18 giugno
1969, n. 323, sono i seguenti:
visus complessivo non inferiore a 10/10;
•acutezza visiva non inferiore a 8/10 per l'occhio che vede meglio, raggiungibile con
lenti sferiche o cilindriche positive o negative di qualsiasi valore diottrico.
•Per i monocoli (organici e funzionali) l' acutezza visiva deve essere di almeno 8/10,
raggiungibile anche con correzione di lenti normali, lenti corneali o con l'uso di
entrambe:
•senso cromatico normale alle tavole di Ishihara;
•soglia uditiva non superiore a 30 dB nell'orecchio migliore.
Art. 1.
• assenza di alterazioni neurologiche che possano interferire con
lo stato di vigilanza e che abbiano ripercussioni invalidanti di
carattere motorio (statico o dinamico);
• assenza di disturbi mentali, di personalità o comportamentali.
• In particolare non deve essere presente dipendenza da sostanze
psicotrope, alcool, stupefacenti.
• adeguata capacità funzionale degli arti superiori e della
colonna vertebrale raggiungibile, in caso di minorazioni,
• Art. 2
• I requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo
dell'autorizzazione al porto d'armi per difesa personale di
cui all'art. 42 del regio decreto 18 giugno 1931
Art. 3.
• L'accertamento dei requisiti psico-fisici è effettuato dagli
uffici medico-legali e dai distretti sanitari delle unità
sanitarie locali o dalle strutture sanitarie militari o della
Polizia di Stato o da singoli medici del ruolo professionale
dei sanitari della Polizia di Stato o da medici militari in
servizio permanente ed in attività di servizio.
• Il richiedente, sottoponendosi agli accertamenti, è
tenuto a presentare un certificato anamnestico, da
compilarsi secondo il modello di cui all'allegato 1,
rilasciato dal medico di fiducia, di cui all'art. 25
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, di data non
anteriore a tre mesi. Il medico certificatore
prescriverà tutti gli ulteriori specifici accertamenti
che riterrà necessari, da effettuarsi presso strutture
sanitarie pubbliche.
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CERTIFICATO ANAMNESTICO
CERTIFICATO ANAMNESTICO PRELIMINARE PER IL SUCCESSIVO ACCERTAMENTO DELLE
CONDIZIONI PSICOFISICHE PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE AL PORTO DI FUCILE PER
USO CACCIA ED ESERCIZIO DELLO SPORT DEL TIRO A VOLO, AL PORTO D’ARMI PER DIFESA
PERSONALE (da redigere da parte del medico di fiducia di cui all’art.25 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833
Istituzione del Servizio sanitario nazionale)
Cognome ……………………………………………… Nome ……………………………………………….
Data e luogo di nascita ………………………………………………………………………………………….
Numero tessera assistito ………………………………………………………………………………………...
Professione ……………………………………………………………………………………………………...
MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO
NO PREGRESSA IN ATTO
centrale
periferico
postumi invalidanti
epilessia
altri
TURBE PSICHICHE
NO PREGRESSA IN ATTO
da malattie
da traumatismi
post operatorie
da ritardo mentale grave
da psicosi
della personalità
SOSTANZE PSICOATTIVE
NO PREGRESSA IN ATTO
abuso da alcool
uso di stupefacenti
uso di sostanze psicotrope
dipendenza da alcool
dipendenza da stupefacenti
dipendenza da sostanze psicotrope
Il sottoscritto afferma di aver fornito al proprio medico dichiarazione veritiera in merito ai dati di cui sopra,
conscio delle sanzioni cui va incontro in caso di infedele dichiarazione.
Luogo e data del rilascio ………………………………………………………………………………………..
il dichiarante il medico
…………………………………………….. …………………………………………
(timbro e firma)
Note per la corretta compilazione del certificato anamnestico
(1) barrare con una x la casella interessata
(2) indicare la data dell’ultima crisi avuta dai soggetti epilettici
(3) specificare le modalità d’uso
NB: il presente certificato anamnestico è valido unicamente al fine dell’accertamento dei requisiti psico fisici
minimi per il rilascio dell’autorizzazione al porto di fucile per uso caccia ed esercizio dello sport del tiro a
volo o al porto d’arma per difesa personale.
Art. 4
Avverso il giudizio negativo, l'interessato può, nel termine di
trenta giorni, proporre ricorso ad un collegio medico
costituito presso l'unità sanitaria locale competente,
composto da almeno tre medici, di cui uno specialista in
medicina legale e delle assicurazioni ed integrato di volta
in volta da uno specialista nella patologia inerente al caso
specifico. I medici devono essere pubblici dipendenti.
Medicina dello Sport
Precedenti Normativi
Legge 28/12/1950 n. 1055 e Legge 26/10/1971 n.1099 :
"Tutela sanitaria delle attività sportive"
D.M. 5/7/1975:
"Disciplina dell'accesso alle singole attività sportive"
20/02/1977 muore Luciano Vendemini
30/10/1977 muore Renato Curi
D.M.18/2/1982 con norme integrative del D.M.28/2/1983:
"Norme per la tutela della attività sportiva agonistica e non
agonistica" (è la normativa tuttora vigente)
D.M. 22/10/1982 "Tutela sanitaria dei giocatori di calcio"
D.M. 15/9/1983 "Tutela sanitaria dei ciclisti professionisti"
D.M. 30/9/1983 "Tutela sanitaria dei pugili professionisti"
Raccolte ed integrate nel D.M. 13/3/1995:
“Tutela sanitaria degli atleti professionisti"
Legge 16/3/1987 n. 115 art. 8 comma 1 e 2:
"Disposizioni per la prevenzione e cura del diabete mellito"
D.M. 4/3/1993:
"Determinazione dei protocolli
per la concessione dell’idoneità
sportiva agonistica alle persone
handicappate"
Affidato alla Medicina Sportiva
è anche l'accertamento dell'idoneità
al volo da diporto:
D.P.R. 05/08/1988 n. 404 :
"Regolamento di attuazione della legge 25/3/85 concernente la
disciplina del volo da diporto o sportivo (articoli 12/13/14/15)"
Attività sportive agonistiche e
non agonistiche
• AGONISTICO: Sport praticato in forme organizzate (dalle
Federazioni Sportive Nazionali e dagli enti di Promozione
Sportiva o dal Ministero dell’Istruzione per i Giochi della
Gioventù in fase nazionale)
• NON AGONISTICO: Sport in forma dilettantistica,
amatoriale, non competitiva; manifestazioni organizzate
da società sportive affiliate e/o riconosciute dal CONI
ma non considerate agonistiche ai sensi del D.M.
18/02/82; partecipanti ai G.d.G. in fase pre-nazionale.
Il
certificato
di
IDONEITA’
SPORTIVA
AGONISTICA
è
SPECIFICO con indicato lo sport per
cui è stata concessa l’idoneità e quindi
può essere utilizzato solo per quello
sport in particolare, anche se, in
occasione della visita di idoneità, lo
specialista
può
rilasciare
tanti
certificati quanti sono gli sport
praticati.
L’obiettivo primario della visita
medico-sportiva è di escludere la
presenza di patologie o malformazioni
che CONTROINDICHINO l’attività
agonistica.
Il criterio per determinare il tesseramento
agonistico di un atleta è demandato ad ogni
singola Federazione Sportiva Nazionale ed è
quasi sempre un criterio anagrafico.
Per esempio:.
7 anni : hockey pista, moto minicross,
pattinaggio artistico, tennis tavolo;
8 anni : bocce, ginnastica, karting,
nuoto, pattinaggio ghiaccio, scherma;
9 anni : baseball, canottaggio, sci
(alpino e nordico), vela;
10 anni : hockey prato, pentathlon,
tennis;
12 anni : calcio, judo-sport marziali,
pallacanestro, pallavolo, rugby, atletica
leggera;
14 anni : moto enduro-cross trial e
velocità, pugilato, tiro a volo;
Gli sport sono stati suddivisi in due tipologie
Tabella A: sport con impegno muscolare
e cardio-respiratorio lieve o moderato
Automobilismo, motociclismo,
motonautica, tiro con l’arco,
tuffi, tennis tavolo etc.
Tabella B: sport con impegno muscolare e cardio-respiratorio elevato.
Atletica
leggera,
baseball,
basket, calcio, ciclismo, canoa,
judo,
hokey,
pallavolo,
pesistica,
nuoto,
scherma,
tennis sci etc
In base alla tabella di appartenenza vengono effettuati diversi tipi di
accertamenti.
• SPORT di
TABELLA "A”
• Visita medica
• Esame completo delle urine
• Elettrocardiogramma a
riposo
SPORT di TABELLA "B"
Visita medica
Esame completo delle urine
Elettrocardiogramma a riposo
Elettrocardiogramma dopo step-test
Spirometria
Quando, all'atto della visita di idoneità si verificano
dei dubbi diagnostici, lo specialista può far ricorso ad
altri accertamenti per escludere la presenza di
patologie che possano controindicare l'attività
sportiva.
Il motivo più frequente di
ricorso ad esami integrativi è
quello cardiologico.
ESAMI CARDIOLOGICI
DI SECONDO LIVELLO
Ecocardiografia
Test da sforzo massimale
Ecgdinamico (Holter)
ESAMI CARDIOLOGICI
DI TERZO LIVELLO
Ecocardiografia Transesofagea
Studio Potenziali Tardivi Ventricolari
Studio elettrofisiologico Transesofageo
Studio elettrofisiologico endocavitario
altri (RMN, Scintigrafia, etc.)
Nel caso lo specialista in Medicina dello Sport giudichi NON
IDONEO l'atleta questo ha diritto a ricorrere alla
‘Commissione Regionale di Revisione delle Non Idoneità Agonistiche’
Ai sensi dell’Art.9 questa è composta da:
a) un medico specialista in medicina dello sport con funzioni di
Presidente;
b) un medico specialista in medicina interna o disciplina
equivalente;
c) un medico specialista in cardiologia;
d) un medico specialista in ortopedia;
e) un medico specialista in medicina legale e delle assicurazioni.
Legge Regionale del 9 luglio
2003 n° 35
“Tutela sanitaria dello sport”
Abolizione del certificato ludico motorio
L’attività motoria e ricreativa – e non più ludico motoria - è definita
nella L.R. n. 35/2003 (Art. 1 comma 4) come:
“quella svolta singolarmente o in gruppo per esclusivi fini igienici e
ricreativi. Tale attività può essere anche organizzata da istituzioni varie,
da enti o associazioni, anche affiliati al CONI, senza comunque mutarne
la natura da motoria e ricreativa in sportiva”.
ASSENZA DI OGNI
ASPETTO COMPETITIVO..
Per questo tipo di attività non è più
richiesto il certificato
Certificati di Idoneità per le attività sportive
NON AGONISTICHE
L’attività sportiva non agonistica è descritta nell’Art.1 comma 3 ed è
esattamente sovrapponibile a quella della precedente L.R. che si
richiamava al D.M.28/02/83.
Per le certificazioni di idoneità non
agonistiche è altrettanto chiaramente
sancito che possono essere rilasciate
ESCLUSIVAMENTE dalla ASL e dalle
– private autorizzate dal Comune e
Strutture
accreditate dalla Regione come per le
idoneità agonistiche (Art. 4 comma 4)
Possono essere rilasciate anche dai medici di medicina
generale e pediatri di libera scelta LIMITATAMENTE AI
PROPRI ASSISTITI
Per l’identificazione invece degli atleti non agonisti di cui alla lettera b)
del D.M. 28/02/83 è necessario fare riferimento alle norme stabilite dalle
singole Federazioni sportive nazionali e dagli Enti di promozione
sportiva riconosciuti in merito alla qualificazione agonistica.
L’identificazione effettuata
dal Decreto Ministeriale è,
infatti, a questo riguardo, per
definizione in negativo.
Devono essere considerati non agonisti tutti i praticanti attività sportive
organizzate dal C.O.N.I., dalle F.S.N. e dagli Enti di promozione
sportiva riconosciuti che non rientrano nella categoria degli agonisti.
Altre disposizioni ed esclusioni della Legge Regionale 35/2003
- Esplicita esclusione della possibilità di effettuare visite di idoneità e
rilasciare i relativi certificati al di fuori degli ambiti sopra descritti ed in
particolare presso palestre, società sportive e mezzi mobili.
Conferma del libretto sanitario
medico sportivo personale che
accompagna l’atleta per tutta la sua vita
sportiva e sul quale devono essere
annotate
tutte
le
visite.
- Obbligo della conservazione della certificazione di idoneità sportiva per
cinque anni anche se l’atleta non è più tesserato
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Patenti etc Dott stefano gianni