Patentino per le macchine agricole: obblighi e scadenze
* Girolamo Simonato
Dal mondo del trasporto agricolo in questi mesi molti hanno chiesto delucidazioni
sull’effettiva obbligatorietà del c.d. patentino per macchine agricole. Da un analisi e
leggendo alcuni siti e notiziari del settore agricolo, risaltano, da una prima interpretazione,
subito evidenti una serie di inesattezze le quali sicuramente darebbero adito ad incertezze
sulla cronologia della normativa di settore.
Nella fattispecie, la proroga dell’entrata in vigore dell’obbligo dell’abilitazione alla guida
delle macchine agricole, cioè il già citato patentino, dal 22 marzo 2015 al 31 Dicembre
2015, di cui a all’art. 8 comma 5 bis della suddetta conversione il legge, non influisce
assolutamente su “chi utilizza da tempo le macchine agricole” come espressamente
chiarito dalla circolare 45 del 24/12/2013 emanata direttamente dal Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali.
Al fine di chiarire il primo dubbio analizziamo la circolare n. 45 del 24 dicembre 2013, la
quale fornita chiarimenti in merito alla applicazione dell'Accordo 22 febbraio 2012, recante
"Accordo ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano concernenti l'individuazione delle attrezzature di
lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità
per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i
requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'articolo 73, comma 5, del
d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.", con particolare riferimento al concetto di attrezzature di
lavoro, utilizzate da lavoratori del settore agricolo o forestale, per le quali è differito il
termine per l'entrata in vigore dell'obbligo di abilitazione, secondo quanto disposto all'art.
45 bis, comma 2 della Legge 9 agosto 2013, n. 98 di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, che così detta:” Art. 45-bis.
Abilitazione all’uso di macchine agricole
1. Al comma 5 dell’articolo 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: "e le condizioni considerate equivalenti alla specifica abilitazione".
2. Il termine per l’entrata in vigore dell’obbligo dell’abilitazione all’uso delle macchine
agricole, in attuazione di quanto disposto dall’accordo 22 febbraio 2012, n. 53, pubblicato
nel supplemento ordinario n. 47 alla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012, tra il
Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concernente
l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica
abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i
soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione, in
attuazione dell’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e
successive modificazioni, è differito al 31 dicembre 2015.”
Prima della lettura della circolare, è opportuna una riflessione sul dettato degli articoli più
volte citati relativi al d.lgs. 81/2008.
Art. 71. Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti
di cui all'articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da
svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle
disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.
2. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in
considerazione:
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse;
d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.
3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature
di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e
secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed
organizzative, tra le quali quelle dell'allegato VI.
4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
a) le attrezzature di lavoro siano:
1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso;
2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei
requisiti di sicurezza di cui all'articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite
istruzioni d'uso e libretto di manutenzione;
3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con
specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera z);
b) siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di
lavoro per cui lo stesso è previsto.
5. Le modifiche apportate alle macchine quali definite all'articolo 1, comma 2, del d.P.R. 24
luglio 1996, n. 459, per migliorarne le condizioni di sicurezza in rapporto alle previsioni del
comma 1, ovvero del comma 4, lettera a), numero 3), non configurano immissione sul
mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, sempre che non comportino
modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore.
6. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché il posto di lavoro e la posizione
dei lavoratori durante l'uso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano
ai principi dell'ergonomia.
7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità
particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure
necessarie affinché:
a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che
abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati;
b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano
qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.
8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro, secondo le indicazioni
fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle
buone prassi o da linee guida, provvede affinché:
a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano
sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e
ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di
impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento;
b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di
dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:
1) ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni
fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime,
desumibili dai codici di buona prassi;
2) ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone
condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere
conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni,
trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività;
c) gli interventi di controllo di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato
di conservazione e l'efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono
essere effettuati da persona competente.
9. I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno
quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli
organi di vigilanza.
10. Qualora le attrezzature di lavoro di cui al comma 8 siano usate al di fuori della sede
dell'unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante
l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo.
11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di
lavoro riportate nell’allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di
conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo
allegato. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell’INAIL, che vi provvede nel
termine di quarantacinque giorni dalla richiesta. Una volta decorso inutilmente il termine di
quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di
altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le
successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove
ciò sia previsto con legge regionale, dall’ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che
vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13. Per l’effettuazione delle verifiche
l’INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti
all’esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a
disposizione dell’organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate
a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di
lavoro.
12. Per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e l'ISPESL possono
avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati
acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla
struttura pubblica titolare della funzione.
13. Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'allegato VII, nonché i
criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma precedente sono
stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dello sviluppo economico e del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
13-bis. Al fine di garantire la continuità e l'efficienza dei servizi di soccorso pubblico e di
prevenzione ed estinzione degli incendi, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco può
effettuare direttamente le verifiche periodiche di cui al comma 11, relativamente alle
attrezzature riportate nell'allegato VII di cui dispone a titolo di proprietà o comodato d'uso.
Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvede a tali adempimenti con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
14. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e sentita la
Commissione consultiva di cui all'articolo 6, vengono apportate le modifiche all'allegato VII
relativamente all'elenco delle attrezzature di lavoro da sottoporre alle verifiche di cui al
comma 11.
Art. 72. Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso
1. Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine,
apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di cui all'articolo
70, comma 1, attesta, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al
momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai
requisiti di sicurezza di cui all’allegato V.
2. Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al
momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed
efficienza a fini di sicurezza. Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la
durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura una dichiarazione del datore di
lavoro che riporti l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali
devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente titolo e, ove si tratti
di attrezzature di cui all’articolo 73, comma 5, siano in possesso della specifica abilitazione
ivi prevista.
Art. 73. Informazione, formazione e addestramento
1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede,
affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell'uso
dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un
addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza relativamente:
a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;
b) alle situazioni anormali prevedibili.
2. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti
durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente
immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui
cambiamenti di tali attrezzature.
3. Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili ai lavoratori
interessati.
4. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che
richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all'articolo 71, comma 7, ricevano
una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire
l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che
possano essere causati ad altre persone.
5. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è
richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento
di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità
della formazione e le condizioni considerate equivalenti alla specifica abilitazione.
5-bis. Al fine di garantire la continuità e l'efficienza dei servizi di soccorso pubblico e di
prevenzione ed estinzione degli incendi, la formazione e l'abilitazione del personale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco all'utilizzo delle attrezzature di cui al comma 5 possono
essere effettuate direttamente dal Corpo nazionale medesimo, con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
La Circolare n. 45 emanata in data 20/12/2013, afferma che a seguito di numerosi
quesiti pervenuti al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale, in marito all’accordo del
22/02/2012, tenuto conto delle Circolari n. 12/2013 e 21/2013, nonché del differimento al
22/03/2015 “dell’obbligo dell’abilitazione all’uso delle macchine agricole” in attuazione
dell’art. 45 bis comma 2 della Legge 09/08/2013 n. 69, recante disposizioni urgenti per il
rilancio dell’economia, su conforme parere della Commissione di cui all’allegato “A”, punto
11 dello stesso accordo, e d’intesa con la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, si
ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti applicativi.
1.Attrezzature di lavoro per le quali è differito il termine per l’entrata in vigore
dell’obbligo dell’abilitazione.
Il differimento al 22 marzo 2015 “dell’obbligo dell’abilitazione all’uso delle macchine
agricole” è da intendersi riferito alle attrezzature di lavoro individuate al punto 1
dell’Allegato “A” dell’accordo del 22/02/2012 in oggetto utilizzate dai lavoratori del settore
agricolo o forestale, che si riporta: “A) Attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una
specifica abilitazione degli operatori (articolo 73, comma 5 del d.lgs. n. 81/2008)
1. Individuazione delle attrezzature di lavoro
1.1. Ferme restando le abilitazioni già previste dalle vigenti disposizioni legislative, le
attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori (di
seguito denominate attrezzature) sono:
a) Piattaforme di lavoro mobili elevabili: macchina mobile destinata a spostare persone
alle posizioni di lavoro, poste ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile, nelle
quali svolgono mansioni dalla piattaforma di lavoro, con l'intendimento che le persone
accedano ed escano dalla piattaforma di lavoro attraverso una posizione di accesso
definita e che sia costituita almeno da una piattaforma di lavoro con comandi, da una
struttura estensibile e da un telaio.
b) Gru a torre: gru a braccio orientabile, con il braccio montato sulla parte superiore di una
torre che sta approssimativamente in verticale nella posizione di lavoro.
c) Gru mobile: autogru a braccio in grado di spostarsi con carico o senza carico senza
bisogno di vie di corsa fisse è che rimane stabile per effetto della gravità.
d) Gru per autocarro: gru a motore comprendente una colonna, che ruota intorno ad una
base ed un gruppo bracci che è applicato alla sommità della colonna. La gru è montata di
regola su un veicolo (eventualmente su un rimorchio, su una trattrice o su una base fissa)
ed è progettata per caricare e scaricare il veicolo.
e) Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo:
1. Carrelli semoventi a braccio telescopico: carrelli elevatori a contrappeso dotati di uno o
più bracci snodati, telescopici o meno, non girevoli, utilizzati per impilare carichi. Il
dispositivo di sollevamento non deve essere girevole o comunque non deve presentare un
movimento di rotazione maggiore di 5° rispetto all'asse longitudinale del carrello.
2. Carrelli industriali semoventi: qualsiasi veicolo dotato di ruote (eccetto quelli circolanti
su rotaie) concepito per trasportare, trainare, spingere, sollevare, impilare o disporre su
scaffalature qualsiasi tipo di carico ed azionato da un operatore a bordo su sedile.
3. Carrelli/Sollevatori/Elevatori semoventi telescopici rotativi: attrezzature semoventi
dotate di uno o più bracci snodati, telescopici o meno, girevoli, utilizzate per movimentare
carichi ed azionate da un operatore a bordo su sedile.
f) Trattori agricoli o forestali: qualsiasi trattore agricolo o forestale a ruote o cingoli, a
motore, avente almeno due assi ed una velocità massima per costruzione non inferiore a 6
km/h, la cui funzione è costituita essenzialmente dalla potenza di trazione, progettato
appositamente per tirare, spingere, portare o azionare determinate attrezzature
intercambiabili destinate ad usi agricoli o forestali, oppure per trainare rimorchi agricoli o
forestali. Esso può essere equipaggiato per trasportare carichi in contesto agricolo o
forestale ed essere munito di sedili per accompagnatori.
g) Macchine movimento terra:
1. Escavatori idraulici: macchina semovente a ruote, a cingoli o ad appoggi articolati,
provvista di una strutturai superiore (torretta) normalmente in grado di ruotare di 360° e
che supporta un braccio escavatore azionato da un sistema idraulico e progettata
principalmente per scavare con una cucchiaia o una benna rimanendo ferma, con massa
operativa maggiore di 6000 kg.
2. Escavatori a fune: macchina semovente a ruote, a cingoli o ad appoggi articolati,
provvista di una torretta normalmente in grado di ruotare di 360° e che supporta una
struttura superiore azionata mediante un sistema a funi progettata principalmente per
scavare con una benna per il dragaggio, una cucchiaia frontale o una benna mordente,
usata per compattare il materiale con una piastra compattatrice, per lavori di demolizione
mediante gancio o sfera e per movimentare materiale con equipaggiamenti o attrezzature
speciali.
3. Pale caricatrici frontali: macchina semovente a ruote o a cingoli, provvista di una parte
anteriore che funge da sostegno ad un dispositivo di carico, progettata principalmente per
il carico o lo scavo per mezzo di una benna tramite il movimento in avanti della macchina,
con massa operativa maggiore di 4500 kg.
4. Terne: macchina semovente a ruote o a cingoli costituita da una struttura di base
progettata per il montaggio sia di un caricatore anteriore che di un escavatore posteriore.
5. Autoribaltabile a cingoli: macchina semovente a cingoli, dotata di cassone aperto,
impiegata per trasportare e scaricare o spargere materiale, con massa operativa maggiore
di 4500 kg.
h) Pompa per calcestruzzo: dispositivo, costituito da una o più parti estensibili, montato su
un telaio di automezzo, autocarro, rimorchio o veicolo per uso speciale, capace dì
scaricare un calcestruzzo omogeneo, attraverso il pompaggio del calcestruzzo stesso.”
2. Riconoscimento dei corsi effettuati di cui al punto 9.1 dell’Accordo del 22/02/2012.
Limitatamente alle sole “macchine agricole” sono riconosciuti i corsi di formazione
effettuati fino alla data del 22/03/2015 e soddisfacenti i requisiti di cui alle lettere a); b); e
c) del punto 9.1 dell’Accordo del 22/02/2012. I corsi di cui alle precedenti lettere b) e c)
devono essere integrati con il modulo di aggiornamento di cui al punto 6 dell’Accordo del
22/02/2012 entro 24 mesi a partire del 22/03/2015.
Per una corretta lettura si riportano integralmente i pinti 6 e 9 del citato Accordo
6. Durata della validità dell’abilitazione ed aggiornamento
6.1. L'abilitazione deve essere rinnovata entro 5 anni dalla data di rilascio dell’attestato di
abilitazione di cui al punto 5.2, previa verifica della partecipazione a corso di
aggiornamento.
6.2. Il corso di aggiornamento di cui al punto 6.1 ha durata minima di 4 ore, di cui almeno
3 ore sono relative agli argomenti dei moduli pratici, di cui agli allegati Ili e seguenti.
9. Riconoscimento della formazione pregressa
9.1. Alla data di entrata in vigore del presente accordo sono riconosciuti i corsi già
effettuati che, per ciascuna tipologia di attrezzatura, soddisfino i seguenti requisiti:
a) corsi di formazione della durata complessiva non inferiore a quella prevista dagli
allegati, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell’apprendimento;
b) corsi, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell’apprendimento, di
durata complessiva inferiore a quella prevista dagli allegati a condizione che gli stessi
siano integrati tramite il modulo di aggiornamento di cui al punto 6, entro 24 mesi dalla
data di entrata in vigore del presente accordo;
c) corsi di qualsiasi durata non completati da verifica finale di apprendimento a condizione
che entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo siano integrati
tramite il modulo di aggiornamento di cui al punto 6 e verifica finale dell’apprendimento.
9.2. Gli attestati dì abilitazione conseguenti ai corsi di cui al punto 9.1 hanno validità di 5
anni a decorrere rispettivamente dalla data di attestazione di superamento della verifica
finale di apprendimento per quelli di cui alla lettera a), dalia data di aggiornamento per
quelli di cui alla lettera b) e dalla data di attestazione di superamento della verifica finale di
apprendimento per quelli di cui alla lettera c).
9.3. Al fine del riconoscimento del corso effettuato prima dell’entrata in vigore del presente
accordo, questo deve essere documentato tramite registro del corso recante: elenco dei
partecipanti (con firme), nominativi e firme dei docenti, contenuti, ora di inizio e fine, esiti
della valutazione teorica e dell’esercitazione pratica. La documentazione deve essere
conservata per almeno 10 anni dalla data di conclusione del corso, il partecipante al corso
deve essere in possesso di attestato di partecipazione.
9.4. I lavoratori del settore agricolo che alla data di entrata in vigore del presente accordo
sono in possesso di esperienza documentata almeno pari à 2 anni sono soggetti ai corso
di aggiornamento di cui al punto 6 da effettuarsi entro 5 anni dalla data di pubblicazione
del medesimo accordo.
3. possesso dell’esperienza documentata di cui al punto 9.4 dell’Accordo del
22/02/2012
L’esperienza documentata almeno parti a due anni deve essere posseduta alla data del
22/03/2015 e il conseguente corso di aggiornamento di cui al punto 6 dell’Accordo del
22/02/2012 deve essere effettuato entro 5 anni dalla data di pubblicazione del medesimo
Accordo, ovvero entro il 13 marzo 2017.
4. termine di validità della norma transitoria di cui al punto 12 dell’Accordo del
22/02/2012.
I lavoratori che alla data del 22/03/2015 sono incaricati dell’uso delle sole “macchine
agricole” devono effettuare gli specifici corsi di formazione teorico pratico entro 24 mesi da
detta data.
“12. Norma transitoria
12.1. I lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente accordo sono incaricati
dell’uso delle attrezzature di cui al presente accordo, devono effettuare i corsi di che
trattasi entro 24 mesi dall’entrata in vigore del presente accordo.”
Ricapitolando, si può dire che le deroghe concesse al settore agricolo, relative all’accordo
Stato Regioni del 22 Febbraio 2012, già esonerano tutti i soggetti adibiti da tempo alla
conduzione delle macchine agricole, dal frequentare i corsi di abilitazione previsti
dall’accordo stesso, in base al “riconoscimento dei corsi effettuati di cui al punto 9.1
dell’accordo 22 Febbraio 2012“, e al “possesso dell’esperienza documentata di cui al
punto 9.4” , come sopra riportati integralmente, con l’eccezione dell’obbligo di frequentare
un corso di aggiornamento di 4 ore ogni 5 anni.
Da ciò ne consegue che l’obbligo dei corsi di abilitazione, nell’esclusivo caso della
conduzione di macchine agricole, resta in capo ai soli “novizi” , che restano ulteriormente
esclusi da una tutela voluta e riconosciuta dall’art.73 del d.lgs. 81/08.
L’accordo tra Stato e Regioni pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012
istituisce una specifica abilitazione per gli utilizzatori dei mezzi meccanici. Fatto sta che il
Patentino dell’abilitazione è richiesto in linea con quanto sancito dal Testo Unico sulla
sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 73 comma 4 e 5 d.lgs. 81/08).
La patente di guida, autorizzazione indispensabile per la conduzione delle trattrici agricole
su strada, non basta per assolvere all’obbligo di conseguire lo specifico patentino. Esso è
una abilitazione professionale, con riferimento alle norme specifiche e ai corretti
comportamenti nella conduzione dei mezzi meccanici nel luogo di lavoro. Quindi:
teoricamente sarà più facilmente richiesta durante un controllo sul rispetto delle norme
sulla sicurezza aziendale o a causa di un infortunio.
Inoltre, il decreto milleproroghe 2015, Legge 27.02.2015, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 49 del 28.02.2015, all’art. 8 comma 5 bis aveva prorogato il termine per
l’entrata in vigore dell’obbligo dell’abilitazione all’uso delle macchine agricole al 31
dicembre 2015.
Il patentino è obbligatorio per i trattori agricoli e forestali gommati e cingolati, i sollevatori
telescopici, i carri raccolta frutta e alcune tipologie di macchine movimento terra, come
riportate nell’Accordo 22 febbraio 2012.
Si può dire che i titolari in passato un corso, oppure in possesso di esperienza
documentata, attraverso il D.P.R. 445/2000, di un’attività di almeno 24 mesi alla data del
31/12/2015 dovranno frequentare il corso di aggiornamento entro il 12/03/2017.
Nel caso in cui il dipendente è stato assunto prima del 31/12/2015 ed è già incaricato
dell’uso delle macchine, anche se non provvisto di esperienza documentata, dovrà
frequentare il corso completo entro il 12/03/2017 per adempiere a quanto previsto dalle
nuove regole.
Per il dipendente assunto dopo il 31/12/2015 deve possedere il patentino prima di
utilizzare il trattore.
* Comandante P.L. Unione dei Comuni Padova Nordovest Piazzola sul Brenta
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Patentino per le macchine agricole