WWW.STONEITALIA.IT WWW.SICUREZZAALLAVORO.IT GIUGNO 2013 N.1 STONE SICUREZZA AL LAVORO LE NEWS DELLA SICUREZZA DI STONE CARO CLIENTE, Grazie alle news di stone rimarrai costantemente informato sulle novità normative e sulle nostre iniziative pensate esclusivamente per te……….. Seguici anche tu su: IN QUESTO ARTICOLO: PAG. 2 CON PIACERE TI COMUNICHIAMO CHE STONE E’ SU FACEBOOK!!!!!! ADDETTI ALLE ATTREZZATURE PARTICOLARI CLICCA MI PIACE E RIMANIAMO IN CONTATTO PROSSIMAMENTE: PRIVACY: COSA DEVO FARE? Stone srl Via E. Matte n.1 San Benedetto del Tronto (AP) Tel. 0735-782564 - 0735 785278 [email protected] WWW.STONEITALIA.IT WWW.SICUREZZAALLAVORO.IT GIUGNO 2013 N.1 Formazione addetti alle attrezzature particolariper la formazione per abilitazione a utilizzo macchi particolari, introdotta dagli Accordi Stato Regioni del 22 febbraio 2012. Le attrezzature particolari i cui operatori devono essere sottoposti a speciali corsi di abilitazione previsti dalla normativa introdotta con l’Accordo Stato-Regioni che è entrato in vigore il 12 marzo scorso sono: Piattaforme di lavoro mobili elevabili, gru mobile, gru per autocarro, gru a torre, trattori agricoli o forestali, macchine movimento terra e pompa per calcestruzzo, carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo. Per ognuna delle attrezzature speciali l’Accordo indica una precisa formazione e definisce i requisiti minimi dei corsi e le tipologie di modulo formativo. Alla fine di ciascun modulo e a conclusione dell’intero corso, è prevista una prova di valutazione. ATTREZZATURE PARTICOLARI L’Accordo, approvato dalla Conferenza permanente nella seduta del 22 febbraio 2012 (Accordo ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell’art. 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni). 2 WWW.STONEITALIA.IT GIUGNO 2013 N.1 WWW.SICUREZZAALLAVORO.IT L’attestato di abilitazione avrà una validità di 5 anni, alla fine dei quali è obbligatorio frequentare un corso di aggiornamento della durata minima di 4 ore . Il percorso formativo degli “speciali”operatori verrà registrato nel Libretto formativo del cittadino e l’ente formatore conserverà il fascicolo nel quale vengono raccolte tutte le informazioni utili ai fini anche dei controlli per almeno 10 anni. Ma che dire delle abilitazioni già possedute al momento dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni? L’Accordo prevede il riconoscimento della formazione pregressa: . • i corsi di formazione della durata complessiva non inferiore a quella prevista a partire dal 12 marzo 2013; • i corsi di durata inferiore ma completati da aggiornamento entro 24 mesi dal 12 marzo 2013, purché completati con verifica finale; • i corsi di qualsiasi durata e non completati con verifica finale, ma integrati, entro 24 mesi, da un modulo di aggiornamento e di verifica finale di apprendimento. Per chi alla data del 12 marzo è già adibito alle attrezzature speciali, corre l’obbligo della particolare formazione entro l’11.02.2015 (24 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo). Per gli addetti alle attrezzature speciali in agricoltura: se hanno almeno 2 anni di esperienza possono conseguire l’abilitazione alla fine di un corso di aggiornamento che dovranno peraltro sostenere entro l’11.2.2018 (5 anni dall’entrata in vigore dell’Accordo). 3