WWW.STONEITALIA.IT
WWW.SICUREZZAALLAVORO.IT
GIUGNO 2013
N.1
STONE
SICUREZZA AL LAVORO
LE NEWS DELLA SICUREZZA DI STONE
CARO CLIENTE,
Grazie alle news di stone rimarrai costantemente informato
sulle novità normative e sulle nostre iniziative pensate
esclusivamente per te………..
Seguici anche tu su:
IN QUESTO
ARTICOLO:
PAG. 2
CON PIACERE TI COMUNICHIAMO CHE
STONE E’ SU FACEBOOK!!!!!!
ADDETTI ALLE
ATTREZZATURE
PARTICOLARI
CLICCA MI PIACE E RIMANIAMO IN
CONTATTO
PROSSIMAMENTE:
PRIVACY: COSA DEVO
FARE?
Stone srl
Via E. Matte n.1
San Benedetto del Tronto (AP)
Tel. 0735-782564 - 0735 785278
[email protected]
WWW.STONEITALIA.IT
WWW.SICUREZZAALLAVORO.IT
GIUGNO 2013 N.1
Formazione addetti alle
attrezzature particolariper la formazione
per abilitazione a utilizzo macchi particolari, introdotta dagli Accordi Stato
Regioni del 22 febbraio 2012.
Le attrezzature particolari i cui operatori
devono essere sottoposti a speciali corsi di
abilitazione previsti dalla normativa introdotta
con l’Accordo Stato-Regioni che è entrato in
vigore il 12 marzo scorso sono: Piattaforme di
lavoro mobili elevabili, gru mobile, gru per
autocarro, gru a torre, trattori agricoli o
forestali, macchine movimento terra e pompa
per calcestruzzo, carrelli elevatori semoventi
con conducente a bordo.
Per ognuna delle attrezzature speciali l’Accordo
indica una precisa formazione e definisce i
requisiti minimi dei corsi e le tipologie di
modulo formativo. Alla fine di ciascun modulo e
a conclusione dell’intero corso, è prevista una
prova di valutazione.
ATTREZZATURE
PARTICOLARI
L’Accordo, approvato dalla Conferenza permanente nella
seduta del 22 febbraio 2012 (Accordo ai sensi dell’art. 4 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le
quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori,
nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i
soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi
di validità della formazione, in attuazione dell’art. 73, comma
5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive
modifiche e integrazioni).
2
WWW.STONEITALIA.IT
GIUGNO 2013 N.1
WWW.SICUREZZAALLAVORO.IT
L’attestato di abilitazione avrà una validità di 5
anni, alla fine dei quali è obbligatorio frequentare
un corso di aggiornamento della durata minima di
4
ore
.
Il
percorso
formativo
degli
“speciali”operatori verrà registrato nel Libretto
formativo del cittadino e l’ente formatore
conserverà il fascicolo nel quale vengono raccolte
tutte le informazioni utili ai fini anche dei controlli
per almeno 10 anni. Ma che dire delle abilitazioni
già possedute al momento dell’entrata in vigore
delle nuove disposizioni? L’Accordo prevede il
riconoscimento della formazione pregressa:
.
• i corsi di formazione della durata complessiva
non inferiore a quella prevista a partire dal
12 marzo 2013;
• i corsi di durata inferiore ma completati da
aggiornamento entro 24 mesi dal 12 marzo
2013, purché completati con verifica finale;
• i corsi di qualsiasi durata e non completati
con verifica finale, ma integrati, entro 24
mesi, da un modulo di aggiornamento e di
verifica finale di apprendimento.
Per chi alla data del 12 marzo è già adibito alle
attrezzature
speciali,
corre
l’obbligo
della
particolare formazione entro l’11.02.2015 (24 mesi
dall’entrata in vigore dell’Accordo).
Per gli addetti alle attrezzature speciali in
agricoltura: se hanno almeno 2 anni di esperienza
possono conseguire l’abilitazione alla fine di un
corso di aggiornamento che dovranno peraltro
sostenere entro l’11.2.2018 (5 anni dall’entrata in
vigore dell’Accordo).
3
Scarica

news giugno 1