CAPITOLO PRIMO
IL TITOLO ESECUTIVO
(artt. 474 – 475 – 476 – 478 c.p.c.)
SOMMARIO: 1. Il titolo esecutivo.
Formule:
1. Formula esecutiva (artt. 475 c.p.c. - 153 disp. att. c.p.c.)
2. Richiesta di rilascio di ulteriore copia di atto in forma esecutiva (artt. 476 c.p.c. 154 disp. att. c.p.c.)
3. Decreto di autorizzazione al rilascio di ulteriore copia di atto in forma esecutiva
(artt. 476 c.p.c. - 154 disp. att. c.p.c.)
4. Addebito del presidente del tribunale per indebito rilascio di copia esecutiva
(artt. 476 c.p.c. - 154 disp. att. c.p.c.)
5. Atto di difesa dell’incolpato (artt. 154 disp. att. c.p.c.)
6. Decreto di condanna per indebito rilascio di copia in forma esecutiva (artt. 476
c.p.c.)
7. Certificato di prestata cauzione (artt. 476 c.p.c.)
8. Istanza per la declaratoria di esecutorietà del lodo arbitrale (art. 825 c.p.c.)
9. Istanza per l’omologazione del verbale di accordo in sede di mediazione (art. 12
decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28)
10. Istanza per l’omologazione del verbale di conciliazione (art. 411 c.p.c. come
modificato dalla legge 4 novembre 2010 n. 183)
11. Istanza per l’omologazione del verbale di conciliazione (art. 11 del decreto
legislativo 23 aprile 2004 n.124 come modificato dalla legge 4 novembre 2010 n.
183)
1. Il titolo esecutivo
I titoli esecutivi indicati per categorie generali dall’art. 474 c.p.c.
legittimano l’esercizio dell’azione esecutiva in relazione ai soli diritti in essi
consacrati che abbiano i requisiti della certezza (1), liquidità ed esigibilità.
(1) Secondo molte pronunce della Suprema Corte il diritto (ad agire in executivis) deve
ritenersi certo anche quando sia facilmente determinabile, sempreché ciò possa avvenire alla
stregua dei soli elementi indicati nella sentenza, atteso che il titolo esecutivo deve essere
“autosufficiente”. In particolare, Cass. 23 aprile 2009, n. 9695 sembrava aver messo a punto
l’intero quadro interpretativo affermando che il diritto di credito è certo e liquido e, dunque,
rende possibile l’avvio dell’espropriazione forzata ai sensi dell’art. 474 co. 1 c.p.c., quando
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CAPITOLO I - IL TITOLO ESECUTIVO
La riforma del processo esecutivo introdotta dalla legge n. 80 del 2005 e
successive modificazioni ha ampliato il cosiddetto catalogo dei titoli
esecutivi (2).
L’art. 474 c.p.c., come novellato, ascrive tra i titoli esecutivi “gli altri
atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva” (art.
sia determinato o determinabile in virtù degli elementi forniti dal titolo stesso e non anche
quando alla quantificazione possa pervenirsi utilizzando elementi estranei al titolo esecutivo
anche se acquisiti al processo all’esito del quale è stata pronunciata la sentenza di condanna.
Più precisamente con la sentenza menzionata la Suprema Corte ha sostenuto che alla
interpretazione più restrittiva induce la considerazione che il processo esecutivo è
caratterizzato da un contraddittorio ridotto poiché vi è una sola parte che agisce e l’altra che
subisce. Tale posizione, che sembrava ormai divenuta pressoché univoca, era stata confermata
da ultimo anche da Cass. 5 febbraio 2011, n. 2816. In senso contrario, si erano, però, espresse
Cass. 11 giugno 1990, n. 5656 che aveva ritenuto certo e liquido il credito anche quando
determinabile alla stregua di elementi acquisiti al processo ma non menzionati dal titolo
giudiziale neppure in motivazione (nella fattispecie si era ritenuto certo e liquido un credito di
lavoro determinabile in virtù di buste paga acquisite al processo ma non menzionate dalla
sentenza di condanna) e, più di recente, Cass. 17 aprile 2009, n. 9245.
L’orientamento consolidato negli ultimi anni è stato, tuttavia, ribaltato da Cass. sez. un. 2
luglio 2012, n. 11066 che ritiene ammissibile la integrazione extratestuale della sentenza sulla
base dei documenti ritualmente acquisiti al processo e, conseguentemente, esclude che il
giudice dell’esecuzione possa dichiarare, di ufficio, l’inesistenza delle condizioni per
procedere ad esecuzione forzata per la illiquidità del credito.
(2) Per una elencazione aggiornata ed una analisi del catalogo dei titoli esecutivi, anche alla
luce della legislazione speciale formatasi in questi anni, si rinvia a SOLDI, Manuale
dell’esecuzione forzata, Padova, 2012, 27 ss..
Tra i primi commenti sul tema della modifica dell’art. 474 cod. proc. civ.: ORIANI, Titolo
esecutivo, opposizioni, sospensione dell’esecuzione, in Foro it., 2005, V, 104; ANDOLINA, Il
titolo esecutivo dopo le recenti riforme del processo civile italiano, in Rivista dell’esecuzione
forzata, 2006, 14; per i riferimenti al nuovo titolo esecutivo nelle trattazioni generali
CAMPESE, L’espropriazione forzata immobiliare dopo la legge 14.5.2005, n. 80, Milano,
2005, 24 e ss.; DE STEFANO, Il nuovo processo di esecuzione, Milano, 2005, 25 e ss.; BALENABOVE, Le riforme più recenti del processo civile, Bari, 2006, 117 e ss.; FABIANI, in AA.VV.,
La riforma del processo esecutivo, in Consiglio nazionale del notariato, Studi e materiali,
2006, 3 e ss.; CORDOPATRI, Le nuove norme sull’esecuzione forzata, in Riv. dir. proc., 2005,
775; COSTANTINO, La riforma del processo civile. Note a prima lettura sulla l. 28 dicembre
2005 n. 263, V - Processo esecutivo, in Foro it., 2006, V, 67; Sul titolo esecutivo in generale:
CHIOVENDA, L’azione nel sistema dei diritti, in Saggi di diritto processuale, I, Roma, 1930,
37 ss.; FURNO, Condanna e titolo esecutivo, in Riv it. sc. giur., 1937, 112 ss.; GRASSO, Titolo
esecutivo, in Enciclopedia del diritto, XLIV, Milano, 1992, 689; CARNELUTTI, Teoria
generale del diritto, Roma, 1951, 392 ss.; ID., Diritto e processo, in Trattato del processo
civile diretto da CARNELUTTI, Napoli, 1958, 301, 357; ID., Titolo esecutivo, in Riv. dir. proc.
civ., 1931, I, 313 ss.; ID., Sistema del diritto processuale civile, Padova, 1936, 676 ss.;.
MANDRIOLI, L’azione esecutiva. Contributo alla teoria unitaria dell’azione e del processo,
Milano, 1955, 372 ss..; LA CHINA, L’esecuzione forzata e le disposizioni generali del codice
di procedura civile, Milano, 1970, III, 361; SATTA, Commentario al codice di procedura
civile, I, Milano, 1965, 421.; VACCARELLA, L’esecuzione forzata dal punto di vista del titolo
esecutivo, in Titolo esecutivo, precetto, opposizioni, Torino 1983, 1 ss..
FORMULARIO DELL’ESECUZIONE FORZATA
3
474 secondo comma n. 1 c.p.c.), “le scritture private autenticate
relativamente alle obbligazioni di denaro in esse contenute” (art. 474
secondo comma n. 2 c.p.c.), “gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico
ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli” (art. 474 secondo comma n. 3
c.p.c.) ai quali riconosce l’idoneità a fondare, non solo le esecuzioni relative
ad obbligazioni di denaro in esse contenute, come previsto nella precedente
formulazione dell’articolo art. 474 n. 3 c.p.c., ma anche l’esecuzione in
forma specifica per consegna e rilascio (non invece per l’esecuzione in
forma specifica per l’attuazione dell’obbligo di fare o di non fare che, in
virtù del disposto dell’art. 612 c.p.c., può essere promossa in forza dei soli
titoli esecutivi di formazione giudiziale).
Può collocarsi tra i “nuovi titoli esecutivi” anche la pronuncia di
condanna emessa ai sensi dell’art. 614 bis c.p.c., disposizione quest’ultima
introdotta dalla legge 18 giugno 2009, n. 69.
In particolare, stando alla previsione dell’art. 614 bis c.p.c., la parte
che ottiene la condanna dell’obbligato ad un facere o ad un non facere
infungibile (oltre ad essere garantita dalla possibilità di conseguire un
adempimento spontaneo), può ottenere che il giudice determini
preventivamente la somma di denaro che il soccombente debitore sarà tenuto
a pagare nel caso di inadempimento. A ben vedere l’art. 614 bis c.p.c.
consente, quindi, al giudice di pronunciare una condanna al pagamento di
una somma di denaro che non ha natura risarcitoria (come si evince dal fatto
che la sua quantificazione si colloca ex ante e prescinde dalla prova o anche
solo dalla rappresentazione di un danno) ma configura una misura coercitiva
ascrivibile tra le pene private. Tale condanna costituisce titolo esecutivo ma
sarà operante solo nel caso in cui l’obbligato non ponga in essere il facere o
il non facere imposti all’obbligato debitore.
Ciò significa che il creditore, dinanzi all’inadempimento
dell’obbligato, non deve rivolgersi all’autorità giudiziaria per chiedere
l’accertamento della violazione, ma ha diritto ad agire esecutivamente in
danno di quest’ultimo con la instaurazione di un processo espropriativo
finalizzato alla soddisfazione della pretesa pecuniaria.
Il creditore, cioè, può notificare un atto di precetto intimando il
pagamento della somma di denaro predeterminata nel titolo assumendo il
mancato compimento del facere infungibile, e dunque il verificarsi della
condizione. Il debitore, in tal caso, ha facoltà di proporre opposizione, ai
sensi dell’articolo 615 c.p.c., per contestare la sussistenza della violazione e,
dunque, il preteso diritto del creditore a richiedere la somma di denaro.
Tra gli interpreti si è posto, poi, il problema di definire quali siano gli
“altri atti” cui si riferisce l’art. 474 co. 2 n. 1 c.p.c.
4
CAPITOLO I - IL TITOLO ESECUTIVO
Rientra in questa categoria innanzitutto la conciliazione prevista dall’art.
185 c.p.c., che costituisce titolo esecutivo anche se, a differenza di quanto
previsto dall’art. 88 disp. att. c.p.c., sia attestata dal solo verbale
d’udienza(3).
Ma la formula “altri atti” ha una portata assai ampia che va oltre i
verbali di conciliazione giudiziale in senso stretto.
Sono collocabili in tale categoria innanzitutto la conciliazione di cui
all’art. 13 co. 4 l. 22 luglio 1997 n. 276 sulla definizione del contenzioso
civile pendente e quella contemplata dall’art. 696 bis co. 3 c.p.c. che si
riferisce alla conciliazione intervenuta in sede di consulenza tecnica
preventiva ai fini della composizione della lite.
Possono essere ricondotte agli “altri atti” le conciliazioni stragiudiziali
tra le quali possono ascriversi quelle relative alle controversie di lavoro
privato e pubblico, già previste dall’art. 411 c.p.c. nonché dall’art. 65 del
d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 in materia di controversie di lavoro pubblico, la
conciliazione regolata dall’art. 40 co. 8 d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 5 nonché
quella di cui al verbale redatto ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. 11 aprile 2006,
n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna).
Deve, infine, segnalarsi che il d. lgs. 4 marzo 2010 n. 28, recante
l’attuazione della delega contenuta nell’art. 60 della legge 18 giugno 2009,
n. 69 in tema di Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie
civili e commerciali, ha introdotto un nuova forma di titolo esecutivo che ha
la peculiarità di garantire, per espressa previsione, l’accesso a qualunque
forma di esecuzione forzata (anche in forma specifica).
Secondo la previsione dell’art. 475 c.p.c. la spedizione in forma
esecutiva è richiesta per “le sentenze e gli altri provvedimenti
dell’autorità giudiziaria” nonché per “gli atti ricevuti da notaio o da
altro pubblico ufficiale”.
Essa si traduce nell’apposizione di una formula sul documento titolo e
deve essere compiuta a cura del cancelliere, per gli atti giudiziali, e del
notaio o di altro pubblico ufficiale, per gli atti da questi ultimi ricevuti.
La spedizione in forma esecutiva può avvenire esclusivamente in favore
della parte a beneficio della quale sia stato pronunciato il provvedimento o
stipulata l’obbligazione ovvero dei suoi successori a titolo particolare o
universale. La formula deve specificare il nominativo del beneficiario.
Occorre stabilire, tuttavia, se alla luce dell’art. 474 c.p.c., come
modificato, e dell’art. 475 c.p.c. i cosiddetti “nuovi titoli esecutivi” debbano
essere spediti in forma esecutiva.
È fuor di dubbio che tutti gli atti ricevuti da notaio e da altro pubblico
(3) Cass. 18 aprile 2003, n. 6281.
FORMULARIO DELL’ESECUZIONE FORZATA
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ufficiale che costituiscono “nuovi titoli esecutivi” richiedano la spedizione in
forma esecutiva nella misura in cui possono fondare una esecuzione in forma
specifica per consegna o rilascio (in questa ottica è di tutta evidenza che
deve essere spedito in forma esecutiva un contratto di locazione stipulato per
atto pubblico in funzione dell’attuazione delle obbligazioni di consegna e
rilascio da esso scaturenti).
Deve ancora ritenersi che occorre la spedizione in forma esecutiva
per gli “altri atti ai quali la legge attribuisce efficacia esecutiva” atteso
che essi sono in tutto e per tutto appartenenti alla categoria dei titoli esecutivi
giudiziali. Rientrano nella categoria menzionata (e sono cioè “altri atti ai
quali la legge attribuisce efficacia esecutiva”) i verbali di conciliazione
giudiziale o stragiudiziale e gli altri atti formati al di fuori del processo ma
nell’ambito di procedure poi sottoposte al controllo del giudice (4).
Certamente controversa invece è la questione relativa alla necessità o
meno della spedizione in forma esecutiva della scrittura privata autenticata
per le obbligazioni di denaro in esse contenute.
L’art. 474 c.p.c., nella sua attuale formulazione, prescrive che il precetto
debba recare la trascrizione integrale della scrittura privata autenticata
quando l’azione esecutiva venga preannunciata in forza di quest’ultima; ciò
induce a ritenere che il legislatore abbia voluto assimilare la disciplina della
azione esecutiva promossa in forza di scrittura privata autenticata a quella
avviata in virtù di titoli di credito.
L’art. 480 c.p.c. stabilisce che il precetto deve contenere, tra gli altri
requisiti, la trascrizione integrale del titolo per i casi in cui la stessa sia
prescritta dalla legge. Sempre l’art. 480 c.p.c. aggiunge che, in quest’ultimo
caso, l’ufficiale giudiziario prima della relazione di notificazione deve
certificare di aver riscontrato che la trascrizione corrisponde esattamente al
titolo originale.
L’art. 480 c.p.c. rinvia, quindi, agli articoli 63 del R.D. 5 dicembre 1933
n. 1669 e ed all’art. 55 del R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736 i quali
dispongono relativamente alla cambiale, al vaglia cambiario ed all’assegno
che il precetto debba contenere la trascrizione del titolo o del protesto e degli
altri documenti necessari a dimostrare l’ammontare della somma dovuta.
A seguito della riforma il contenuto dell’art. 480 c.p.c. deve intendersi
integrato anche dall’art. 474 ultimo comma c.p.c. a tenore del quale anche il
precetto deve recare la trascrizione integrale delle scritture private
autenticate.
Resta, però, da stabilire se la necessità di provvedere alla riproduzione
integrale delle scritture private autenticate costituisca un requisito ulteriore
(4) Cfr. SOLDI, op. cit., 27 ss..
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CAPITOLO I - IL TITOLO ESECUTIVO
del precetto che non esclude l’obbligo di richiedere la copia in forma
esecutiva della scrittura privata autenticata e di provvedere alla sua
notificazione ovvero se tale trascrizione configuri l’unica formalità
necessaria.
A tale proposito va rilevato che il notaio (o altro pubblico ufficiale
autenticante) non ha un obbligo generale di conservazione dell’originale
delle scritture che autentica, ad eccezione che per quelle soggette a
pubblicità immobiliare o commerciale ed ai casi in cui la conservazione sia
espressamente richiesta dalle parti (come previsto dall’art. 72 della legge
notarile) per cui, di regola, deve provvedere alla loro restituzione. È, dunque,
di tutta evidenza che, al di fuori delle ipotesi in cui sussista l’obbligo del
notaio (o del pubblico ufficiale autenticante) di conservare le scritture
private da essi autenticate, non sarebbe possibile procedere alle attività
previste dall’art. 475 c.p.c. (5).
Sembra, quindi, potersi ritenere che non sia necessaria la spedizione
in forma esecutiva delle scritture private autenticate in relazione alle
quali occorre esclusivamente procedere alla trascrizione integrale nel
precetto.
Per le ragioni già esposte non vi sono dubbi sul fatto che il titolo
esecutivo recante la condanna del debitore al pagamento delle pena
pecuniaria prevista all’art. 614 bis c.p.c. debba essere spedito in forma
esecutiva.
Secondo i primi commentatori la misura coercitiva prevista dall’articolo
614 bis c.p.c. può essere contenuta, non solo in una sentenza di condanna,
ma anche in provvedimenti giudiziali diversi dalla sentenza e finanche in
verbali di conciliazione giudiziale. Anche accedendo a tale interpretazione,
deve, però, evidenziarsi che i titoli esecutivi menzionati sono tutti
riconducibili alla previsione dell’art. 474 comma secondo n. 1 c.p.c. (in
particolare, ad esempio, il verbale di conciliazione giudiziale è inquadrabile
tra “gli altri atti” cui la legge attribuisce efficacia esecutiva) e debbono,
pertanto, essere spediti in forma esecutiva ai sensi dell’art. 475 c.p.c.
La mancata (6), o incompleta (7), o irregolare (8) spedizione in forma
esecutiva, cui può assimilarsi il caso della erronea o difettosa trascrizione nel
(5) Cfr. SOLDI, op. cit, 108 e ss..
(6) Così Cass. 17 ottobre 1992, n. 11412; Cass. 7 luglio 1999, n. 7026; Cass. 5 luglio 1990, n.
7074; Pret. Matera, 13 aprile 1994, in Inform. Prev. 1994, 421.
(7) Cass. 26 ottobre 1992, n. 11618.
(8) Cass. 12 giugno 1971, n. 1803; Cass. 8 marzo 2001, n. 3400; Cass. 22 gennaio 1999, n.
586 con riferimento ad una fattispecie in cui era stata spedita in forma esecutiva non la
sentenza di primo grado ma quella di appello che, avendo dichiarato l’inammissibilità della
impugnazione, non poteva costituire titolo esecutivo; Cass. 6 aprile 1990, n. 2899 che ha
ritenuto configurabile un’opposizione agli atti esecutivi quando si assuma che la copia in
FORMULARIO DELL’ESECUZIONE FORZATA
7
precetto del contenuto del titolo, quando sia prescritta, può essere dedotta
con la opposizione agli atti esecutivi.
La riforma del 2006 ha, poi, modificato l’entità della pena pecuniaria,
prevista dall’art. 476 c.p.c., per l’indebito rilascio di copia in forma
esecutiva.
Secondo la nuova formulazione dell’art. 479 c.p.c., il titolo esecutivo,
fatta eccezione per i titoli di credito e per le scritture private autenticate,
va sempre notificato alla parte debitrice personalmente, e ciò
indipendentemente dal fatto che alla notificazione si proceda
contestualmente o separatamente rispetto alla notificazione del precetto.
Come previsto dall’art. 478 c.p.c., l’efficacia esecutiva del titolo può
essere subordinata alla prestazione di cauzione. In tal caso la mancata
prestazione della cauzione, impedisce l’esecuzione forzata.
Rientrano in questo ambito le fattispecie contemplate dagli artt. 642,
648 e 665 c.p.c. che si riferiscono alla ipotesi in cui il giudice del merito, nel
concedere la provvisoria esecuzione di un provvedimento giudiziale, può
decidere di subordinarla alla prestazione di una cauzione.
La mancanza di esecutività del titolo conseguente alla omessa
prestazione della cauzione costituisce, tuttavia, un’ipotesi differente dalla
inesigibilità del diritto di credito consacrato in un titolo esecutivo perché
sottoposto a termine o condizione.
L’obbligo di prestazione della cauzione è, invero, un elemento
esterno al titolo ed al diritto da questo riconosciuto e costituisce un
requisito necessario per l’esercizio dell’azione esecutiva.
La dottrina (9) e la giurisprudenza (10) propendono per la tesi secondo
cui la mancata prestazione della cauzione impedisce, non solo l’avvio del
processo esecutivo, come sembrerebbe ricavarsi da una prima lettura
dell’art. 478 c.p.c., ma anche il compimento degli atti preparatori
forma esecutiva di un’ordinanza di convalida di sfratto fosse stata rilasciata da un segretario
giudiziario anziché da un cancelliere. Quanto ai requisiti per la regolarità della spedizione in
forma esecutiva di una sentenza Cass. 16 febbraio 1998, n. 5881; Cass. 16 maggio 1998, n.
1625 secondo cui occorre l’attestazione di conformità all’originale, la sottoscrizione del
cancelliere e il sigillo dell’ufficio. Con riferimento alle irregolarità del precetto per irregolarità
della firma del cancelliere cfr. Cass. 3 giugno 1993, n. 6221; Cass. 3 giugno 1993, n. 6221.
(9) Nel senso che la mancata prestazione della cauzione impedisce anche la notificazione del
titolo esecutivo e del precetto cfr. CASTORO, Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico,
Milano, 2006, 40857 nonché CORSARO, Le esecuzioni forzate nel codice di procedura civile,
Milano, 2006, 36; VIGORITO, Le procedure esecutive dopo la riforma: l’esecuzione forzata in
generale, Milano, 2006, 116.
(10) Cfr. Cass. 3 febbraio 1984 n. 828 che, in caso di mancata prestazione della cauzione,
ritiene preclusa anche l’intimazione del precetto.
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CAPITOLO I - IL TITOLO ESECUTIVO
all’esercizio dell’azione esecutiva, nel senso cioè che inibisce anche la
notificazione del titolo esecutivo e del precetto.
Dal punto di vista pratico va evidenziato che la cauzione deve essere
prestata secondo l’oggetto, nel modo e nel termine stabilito dal giudice nel
suo provvedimento, come si ricava dagli artt. 86 e 119 disp. att. c.p.c. La
giurisprudenza ammette che il giudice possa disporre che la cauzione sia
prestata nella forma della fideiussione di un terzo e, dunque, anche della
fideiussione bancaria (11). L’essenzialità dei riferimenti che il giudice deve
fornire quando imponga la prestazione della cauzione induce ad affermare
che, ove il provvedimento sia generico sul punto, occorra chiederne la
correzione o integrazione.
La prestazione della cauzione deve farsi risultare a norma dell’art.
476 c.p.c. da annotazione in calce o a margine del titolo esecutivo o con
atto separato che deve essere unito al titolo stesso. Il certificato di prestata
cauzione è rilasciato dal cancelliere del giudice che ha emesso il
provvedimento ai sensi dell’art. 155 disp. att. c.p.c. L’annotazione o
l’allegazione del documento sono funzionali a consentire le più opportune
verifiche alla parte esecutata la quale potrebbe dolersi della mancata
prestazione della cauzione, proponendo opposizione all’esecuzione, nonché
dell’irregolare prestazione della cauzione, proponendo opposizione agli atti
esecutivi (12).
Alcuni titoli (ad esempio: il lodo arbitrale esecutivo) acquistano
efficacia esecutiva solo dopo il compimento di un verifica, da eseguirsi a
cura dell’autorità giudiziaria competente, che è preliminare al compimento
degli stessi atti prodromici all’avvio dell’esecuzione forzata.
La normativa più recente ha introdotto alcuni “nuovi titoli esecutivi”,
tutti soggetti ad una verifica giurisdizionale che costituisce il presupposto
perché essi assumano efficacia esecutiva ai sensi dell’art. 474 co. 2 n. 1
c.p.c.( in quanto riconducibili alla categoria degli “altri atti”) (13).
In particolare, la legge 4 marzo 2010 n. 28 ha previsto un procedimento
di omologa per il verbale di conciliazione delle controversie civili e
commerciali(14), la legge 4 novembre 2010 n. 283 (c.d. “collegato lavoro”)
ha regolato il procedimento di omologazione del verbale di conciliazione per
le controversie di lavoro pubbliche e private(15), la stessa legge ha
(11) Cfr. Cass. 2 dicembre 1992 n. 12861.
(12) Così Cass. 2 dicembre 1992 n. 12861.
(13) In taluni casi i “nuovi titoli esecutivi” cui si è fatto cenno, prima dell’omologa, possono
essere ascritti tra i titoli esecutivi di formazione stragiudiziale. Cfr. quanto esposto alle note
58 e 72
(14) Cfr. SOLDI, op. cit, 92 e ss..
(15) Cfr. SOLDI, op. cit, 89 e ss..
FORMULARIO DELL’ESECUZIONE FORZATA
9
disciplinato il procedimento per la declaratoria di esecutività dei verbali di
conciliazione previsti dall’art. 11 del decreto legislativo 23 aprile 2004 n.
124(16).
1. FORMULA ESECUTIVA (ARTT. 475 C.P.C. - 153 DISP.
ATT. C.P.C.)
FORMULA ESECUTIVA (17)
Repubblica Italiana
In nome della legge
Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a
chiunque spetti, di mettere in esecuzione il presente titolo, al pubblico
ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica
di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.
(18)...............
(16) Cfr. SOLDI, op. cit, 95 e ss..
(17) La formula esecutiva, il cui contenuto è lo stesso qualsiasi sia la natura del titolo, viene
apposta in calce agli atti o ai provvedimenti per i quali la legge prevede la spedizione in forma
esecutiva, ai sensi dell’articolo 475 c.p.c.
Per le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell’autorità giudiziaria e per gli atti ricevuti da
notaio o da altro pubblico ufficiale, occorre richiedere al cancelliere (per i titoli giudiziari) ed
al notaio o al pubblico ufficiale che lo hanno ricevuto (per gli altri titoli) la formazione del
titolo esecutivo, con l’apposizione della formula esecutiva e la spedizione in forma esecutiva.
L’articolo 475 del codice di procedura civile prevede espressamente la spedizione in forma
esecutiva per “le sentenze e gli altri provvedimenti dell’autorità giudiziaria” e “per gli atti
ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale” ma non per “le scritture private autenticate,
relativamente alle somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di
credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia”; pertanto l’apposizione
della formula esecutiva è prevista unicamente per i titoli indicati dall’articolo 474 co. 2 n. 1 e
3 c.p.c.
(18) Sottoscrizione del cancelliere, del notaio o del pubblico ufficiale che appone la formula.
10
CAPITOLO I - IL TITOLO ESECUTIVO
2. RICHIESTA DI RILASCIO DI ULTERIORE COPIA DI
ATTO IN FORMA ESECUTIVA (ARTT. 476 C.P.C. - 154
DISP. ATT. C.P.C.)
RICHIESTA DI RILASCIO DI COPIA DI ATTO
IN FORMA ESECUTIVA
Al Presidente del Tribunale di...............
Il sottoscritto (19) ...............(ovvero Il sottoscritto avvocato ...............,
nella qualità di procuratore e difensore di .............................. per
procura rilasciata a margine del presente atto (20) elettivamente
domiciliato presso il suo studio in ............................. alla via ........
.....................) (21);
rilevato che in data ............... ha ottenuto il rilascio in forma esecutiva
dell’atto ............... (ovvero del (22) ............... pronunciato nel
procedimento civile iscritto al n. ................ presso il Tribunale di
...............);
che tale copia è stata smarrita come da denuncia che si allega (23);
che occorre procedere ad esecuzione forzata;
chiede alla S.V. nella qualità di Capo dell’ufficio che ha pronunciato il
provvedimento (ovvero di Presidente del Tribunale nella cui
circoscrizione l’atto è stato formato) di autorizzare, ai sensi dell’art.
476 cod. proc. civ., il cancelliere al rilascio di altra copia in forma
esecutiva.
(25) ...............
(24) ...............
(19) Nominativo dell’istante.
(20) Nel caso in cui il procuratore agisce in forza di una procura rilasciata in precedenza
indicare l’atto nel quale è contenuto il mandato.
(21) Non vi sono ragioni per escludere che la richiesta di rilascio di copia in forma esecutiva
possa essere avanzata anche personalmente dalla parte che via abbia interesse; in tal caso
dalla formula deve eliminarsi la parte riferita al procuratore.
(22) Specificare il tipo di provvedimento giudiziario (sentenza, decreto ingiuntivo, ordinanza
esecutiva, decreto esecutivo, verbale di conciliazione, ecc.).
(23) Indicare eventuali cause alternative di indisponibilità del titolo esecutivo (es. furto,
sequestro ecc.) con l’allegazione dei documenti comprovanti l’indisponibilità.
(24) Luogo e data.
(25) Sottoscrizione della parte istante; nel caso di istanza del procuratore l’atto deve essere
sottoscritto dallo stesso.
FORMULARIO DELL’ESECUZIONE FORZATA
11
3.
DECRETO DI AUTORIZZAZIONE AL RILASCIO DI
ULTERIORE COPIA DI ATTO IN FORMA ESECUTIVA
(ARTT. 476 C.P.C. - 154 DISP. ATT. C.P.C.)
TRIBUNALE DI...............
Il Presidente del Tribunale
visto il ricorso che precede depositato in data ...............;
assunte le necessarie informazioni;
ritenuto che alla luce delle ragioni addotte dalla parte istante può
autorizzarsi il rilascio di altra copia in forma esecutiva del (26)
...............;
visto l’art. 476 cod. proc. civ.
autorizza
il cancelliere a rilasciare a ............... altra copia in forma esecutiva del
provvedimento adottato nel procedimento iscritto al n. ................
(ovvero dell’atto sopra indicato)
(27) ...............
Il Presidente del Tribunale
.............................................
4. ADDEBITO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE PER
INDEBITO RILASCIO DI COPIA ESECUTIVA (ARTT. 476
C.P.C. - 154 DISP. ATT. C.P.C.)
TRIBUNALE DI ...............
Il Presidente del Tribunale
rilevato che alla luce dei documenti prodotti risulta che il cancelliere
(ovvero il notaio o altro pubblico ufficiale) sig. ............... ha rilasciato
(26) Specificare il tipo di provvedimento giudiziario (sentenza, decreto ingiuntivo, ordinanza
esecutiva, decreto esecutivo, verbale di conciliazione, ecc.) o di atto del quale si chiede il
rilascio di una nuova copia.
(27) Luogo e data.
12
CAPITOLO I - IL TITOLO ESECUTIVO
indebitamente a ............... più copie in forma esecutiva del (28)
............... in violazione del disposto dell’art. 476 cod. proc. civ.;
ritenuto che in relazione a tale comportamento è prevista l’irrogazione
di una pena pecuniaria da 1.000,00 a 5.000,00;
considerato che a norma dell’art. 154 disp att. cod. proc. civ. è
previsto che l’incolpato possa presentare le proprie difese per iscritto
nel termine di cinque giorni dalla notificazione del presente atto,
visti gli artt. 476 cod. proc. civ. e 154 disp. att. cod. proc. civ.
INVITA
il cancelliere (o il notaio o altro pubblico ufficiale) a presentare le
proprie difese nel termine suindicato.
Manda al cancelliere capo di provvedere alla comunicazione del
presente atto al soggetto interessato.
(29) ...............
Il Presidente
.............................................
5. ATTO DI DIFESA DELL’INCOLPATO (ART. 154 DISP.
ATT. C.P.C.)
Al Presidente del Tribunale di ...............
Il sottoscritto cancelliere (ovvero Notaio o altro pubblico ufficiale)
...............;
con riferimento all’atto di addebito notificatomi in data ............... le
rappresento che ho provveduto per errore al rilascio della seconda
copia in forma esecutiva della sentenza emessa dal Tribunale di
............... a causa ...........................................................................
La prego, pertanto, di voler giustificare il mio comportamento e di
ritenere che lo stesso non debba essere punito perché ascrivibile ad un
errore scusabile.
Mi rimetto, comunque, alla sua decisione sperando che voglia tener
(28) Specificare il tipo di provvedimento giudiziario (sentenza, decreto ingiuntivo, ordinanza
esecutiva, decreto esecutivo, verbale di conciliazione, ecc.) o di atto del quale si è
indebitamente rilasciata una nuova copia in forma esecutiva.
(29) Luogo e data.
FORMULARIO DELL’ESECUZIONE FORZATA
13
conto di quanto sin qui le ho esposto a giustificazione dell’accaduto.
(30) ...............
(31) ...............
6. DECRETO DI CONDANNA PER INDEBITO RILASCIO DI
COPIA IN FORMA ESECUTIVA (ART. 476 C.P.C.)
TRIBUNALE DI ...............
Il Presidente
premesso che con atto notificato il ............... si è proceduto a
contestare al cancelliere (o al notaio o ad altro pubblico ufficiale a ciò
autorizzato) di aver indebitamente rilasciato più copie in forma
esecutiva del (32) ...............;
rilevato che anche alla luce delle difese scritte il comportamento del
(33) ............... non appare giustificabile ma anzi è ascrivibile a grave
negligenza;
ritenuto, pertanto, che ricorrono i presupposti per irrogare la sanzione
prevista dall’art. 476 cod. proc. civ.;
considerato che tale sanzione può essere irrogata nella misura di (34)
............... in considerazione della gravità del fatto,
visti gli artt. 476 cod. proc. civ. e 154 disp. att. cod. proc. civ.
condanna
(35) ............... al pagamento della somma di ............... da versarsi a
favore della Cassa delle ammende.
(36) ..............
Il Presidente
.............................................
(30) Luogo e data.
(31) La sottoscrizione deve essere apposta dal cancelliere, dal pubblico ufficiale o dal notaio
incolpati.
(32) Indicare l’atto o il provvedimento del quale è stata rilasciata una seconda copia esecutiva.
(33) Indicare il cancelliere, il pubblico ufficiale o il notaio incolpati.
(34) Da 1.000,00 ad 5.000,00.
(35) Nominativo e funzione svolta dell’incolpato.
(36) Luogo e data.
14
CAPITOLO I - IL TITOLO ESECUTIVO
7.
CERTIFICATO DI PRESTATA CAUZIONE (ART. 476
C.P.C.)
TRIBUNALE DI ...............
Il cancelliere
certifica che in data ..............., con apposito verbale redatto il
............... e registrato il ..............., il sig. (37) ............... ha depositato a
titolo di cauzione, come prescritto con ............... (38) emesso da questo
Tribunale in data ............... nel procedimento civile n. ................, il
libretto bancario n. ............... recante il deposito della somma di euro
............... (ovvero la polizza fideiussoria stipulata con ............... e
recante il n. ................).
(39) ..............
Il Cancelliere
.............................................
8. ISTANZA PER LA DECLARATORIA DI ESECUTORIETA’
DEL LODO ARBITRALE (ART. 825 C.P.C.)
Al Tribunale di(40)..............................
L’avvocato(41) .............................. nella qualità di procuratore e
difensore di (42) .............................. per procura rilasciata a margine o
in calce al presente atto (43) elettivamente domiciliato presso il suo
studio in ............... alla via ..............................);
premesso
(37) Indicare il nome del creditore.
(38) Indicare il provvedimento (sentenza, decreto ingiuntivo o altro provvedimento giudiziale).
(39) Luogo e data.
(40) Indicare il Tribunale competente. Ai sensi dell’art. 825 c.p.c. è competente il Tribunale
nel cui circondario è la sede dell’arbitrato.
(41) Indicare il nome dell’avvocato.
(42) Nominativo della parte istante.
(43) Nel caso in cui il procuratore agisce in forza di una procura rilasciata in precedenza
indicare l’atto nel quale è contenuto il mandato.
FORMULARIO DELL’ESECUZIONE FORZATA
15
che con convenzione di arbitrato sottoscritta in data(44) .......... le
parti(45) ........................................ demandavano ad arbitri la decisione
di una controversia tra le stesse insorte;
che la sede dell’arbitrato era determinata in(46) .........., nel circondario
di codesto Tribunale;
che gli arbitri designati deliberavano e sottoscrivevano il lodo
dandone comunicazione alle parti in data(47) ............;
che è intenzione dell’esponente fare eseguire il lodo nel territorio della
Repubblica Italiana;
chiede
che il Tribunale adito, a norma dell’art. 825 c.p.c., accertata la
regolarità formale del lodo, voglia dichiarare esecutivo il lodo
arbitrale sopra indicato,
produce
48
1) copia conforme( ) del lodo arbitrale
2) copia conforme(49) della convenzione di arbitrato.
(50) ...............
(51) ...............
9. ISTANZA PER L’OMOLOGAZIONE DEL VERBALE DI
ACCORDO IN SEDE DI MEDIAZIONE (ART. 12 DECRETO
LEGISLATIVO 4 MARZO 2010, N. 28)
Al Tribunale di(52)..............................
L’avvocato (53) .............................. nella qualità di procuratore e
difensore di (54) .............................. per procura rilasciata a margine o
(44) Indicare la data del contratto.
(45) Indicare le generalità delle parti.
(46) Indicare la sede dell’arbitrato.
(47) Indicare la data del lodo.
(48) Ovvero originale dell’atto.
(49) Ovvero originale dell’atto.
(50) Luogo e data.
(51) Sottoscrizione del procuratore.
(52) Indicare il Tribunale competente. È competente il Tribunale nella cui circoscrizione ha
sede l’organismo di mediazione.
(53) Indicare il nome dell’avvocato.
(54) Nominativo della parte istante.
16
CAPITOLO I - IL TITOLO ESECUTIVO
in calce al presente atto (55) elettivamente domiciliato presso il suo
studio in ............... alla via ..............................;
premesso
che, nel corso del procedimento di mediazione previsto dal decreto
legislativo 4 marzo 2010, n. 28, tra le parti(56) ...............
.............................. è stato raggiunto un accordo(57)
che la circostanza sopra indicata risulta dal processo verbale
sottoscritto dalle parti e dal mediatore, la cui copia viene depositata
unitamente al presente atto;
che l’organismo di mediazione .......... ha sede nel circondario di
codesto Tribunale;
chiede
che la S.V., a norma dell’art. 12 d.lgs. 4/3/2010, n. 28, voglia
omologare il verbale di conciliazione sopra indicato(58);
(55) Nel caso in cui il procuratore agisce in forza di una procura rilasciata in precedenza
indicare l’atto nel quale è contenuto il mandato.
(56) Indicare le generalità delle parti della controversia.
(57) Occorre preliminarmente chiarire se l’accordo sia o meno l’effetto della proposta del
mediatore. L’accordo può, infatti, essere raggiunto con due modalità diverse.
L’art. 11 co. 1 d.lgs. n. 28 del 2010 prevede la cosiddetta “mediazione facilitativa” che si
configura quando le parti, dopo un primo contatto con il mediatore, (il quale, ai sensi dell’art.
8 co. 1, sin dal primo incontro, “si adopera perché venga raggiunto un accordo amichevole”,
al di fuori del suo intervento), svolta una trattativa autonoma, raggiungono un “accordo
amichevole”. In tal caso il “verbale di accordo” si compone di due atti distinti e,
precisamente, dell’accordo scritto amichevole, redatto e sottoscritto dalle parti, e del
processo verbale (con l’allegato accordo amichevole) sottoscritto dal solo mediatore che,
dato atto dell’utile conclusione della trattativa avviata con il suo intervento, consente di
ricondurre l’intesa raggiunta nell’ambito di quelle che, essendo regolate dalla mediazione,
possono assurgere a conciliazione giudiziale ai sensi del d.lgs. n. 28 del 2010.
L’art. 11 co. 3 d.lgs. n. 28 del 2010 prevede pure la cosiddetta “mediazione valutativa” che è
configurabile quando l’accordo sia stato raggiunto grazie ad una più pregnante collaborazione
del mediatore il quale, constatata l’impossibilità della soluzione “amichevole”, su richiesta
congiunta delle parti, o di iniziativa, abbia formulato una proposta che sia stata accettata dagli
interessati. In tal caso l’atto destinato all’omologazione è unico poiché la proposta è
trasfusa in un verbale sottoscritto dalle parti e dal mediatore. Potrebbe, tuttavia,
sostenersi che, anche nel caso di “mediazione valutativa”, l’accordo, sebbene raggiunto
con l’accettazione della proposta del mediatore, debba essere distinto dal verbale e da
quest’ultimo richiamato.
(58) Per completezza giova precisare che, prima della omologazione, il processo verbale
sottoscritto dal mediatore e dalle parti, unitamente all’accordo sottoscritto dalle stessa parti, o
recante la riproduzione dell’accordo nel caso in cui quest’ultimo consegua all’accettazione
della proposta del mediatore, configura una scrittura privata semplice e non consente di
avviare alcuna esecuzione forzata. Detto processo verbale legittima l’avvio della
espropriazione forzata quando le sottoscrizioni delle parti in calce all’accordo ed al verbale
FORMULARIO DELL’ESECUZIONE FORZATA
17
produce
copia del processo verbale sottoscritto dalle parti e dal mediatore
(unitamente all’accordo sottoscritto dalle parti)(59).
(60) ...............
(61) ...............
10.
ISTANZA PER L’OMOLOGAZIONE DEL VERBALE DI
CONCILIAZIONE (ART. 411 C.P.C. COME MODIFICATO
DALLA LEGGE 4 NOVEMBRE 2010 N. 183)
Al Tribunale di(62) ..............................
in funzione di Giudice del Lavoro
L’avvocato(63) .............................. nella qualità di procuratore e
difensore di(64) .............................. per procura rilasciata a margine o
in calce al presente atto(65) elettivamente domiciliato presso il suo
studio in ............... alla via ..............................);
premesso
che in data(66) .......... si è svolto innanzi alla competente commissione
vengano autenticate da un pubblico ufficiale. L’autenticazione del mediatore, il quale pure
certifica l’autografia delle sottoscrizioni delle parti non è, invero sufficiente, come si deduce
dal fatto che l’intervento del pubblico ufficiale è richiesto espressamente per rendere possibile
la trascrizione nei pubblici registri del processo verbale di conciliazione. In tal senso SOLDI,
op. cit, 93 e ss.; TISCINI, L’esito positivo della mediazione civile e commerciale del d.lgs n.28
del 2010: il verbale di accordo, tra requisiti formali e pregi/difetti sostanziali, in Riv. Esec.
Forz., 2011, 377 e ss..
(59) Quanto alla necessità o meno di allegare l’accordo si rinvia alla distinzione tra
“mediazione facilitativa” e “mediazione valutativa” di cui alla nota 57
(60) Luogo e data.
(61) Sottoscrizione del procuratore.
(62) Indicare il Tribunale competente. E’ competente il Tribunale nella cui circoscrizione è
stato raggiunto l’accordo.
(63) Indicare il nome dell’avvocato che rappresenta la parte interessata. Non pare, tuttavia,
potersi dubitare del fatto che l’istanza in oggetto possa essere proposta dalla parte
personalmente. L’istanza può provenire da qualunque interessato e, dunque, da una qualsiasi
delle parti della controversia.
(64) Nominativo della parte istante.
(65) Nel caso in cui il procuratore agisce in forza di una procura rilasciata in precedenza
indicare l’atto nel quale è contenuto il mandato.
(66) Indicare la data del tentativo di conciliazione.
18
CAPITOLO I - IL TITOLO ESECUTIVO
il tentativo di conciliazione tra le parti(67) ........................................;
che il predetto tentativo ha avuto esito(68) positivo ed è stato redatto
processo verbale di conciliazione;
che il predetto verbale è stato depositato in data(69)…….. presso la
Direzione provinciale del lavoro di(70)………..;
che successivamente in data(71) …….. lo stesso verbale, autenticato
dal direttore dell’Ufficio provinciale del lavoro, è stato depositato
nella cancelleria di codesto Tribunale dalla Direzione provinciale del
lavoro(72)
chiede
che codesto Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, a norma
dell’art. 411 c.p.c., accertatane la regolarità formale, voglia dichiarare
esecutivo il verbale di conciliazione sopra indicato.
(73) ...............
(74) ...............
11.
ISTANZA PER L’OMOLOGAZIONE DEL VERBALE DI
CONCILIAZIONE
(ART.
11
DEL
DECRETO
LEGISLATIVO
23
APRILE
2004
N.124
COME
MODIFICATO DALLA LEGGE 4 NOVEMBRE 2010 N. 183)
Al Tribunale di(75) ..............................
(67) Indicare i nominativi delle parti.
(68) Anche parzialmente.
(69) Indicare la data.
(70) Indicare la sede della direzione provinciale competente.
(71) Indicare la data.
(72) Il verbale autenticato dal direttore dell’ufficio provinciale del lavoro, nella fase che
precede l’eventuale omologazione, assume la valenza di scrittura privata autenticata ai sensi
dell’art. 474 co. 2 n. 2 c.p.c. cfr. SOLDI, op. cit, 95 e ss.; TISCINI, Nuovi (ma non troppi)
modelli di titolo esecutivo per le prestazioni derivanti dal contratto di lavoro: il verbale di
conciliazione stragiudiziale dopo il restyling della legge 183/2010 (cd. collegato lavoro), in
Riv. Esec. Forz., 2010, 611. Muovendo da questa prospettiva, detto verbale, quando ancora
sprovvisto della omologa, può fondare il processo di espropriazione forzata. A seguito
dell’omologa, invece, consente di avviare, non solo l’espropriazione forzata, ma anche le
esecuzioni in forma specifica.
(73) Luogo e data.
(74) Sottoscrizione del procuratore o della parte personalmente.
(75) Indicare il Tribunale competente. È bene precisare che l’art. 38 d.lgs n. 124 del 2010 non
ha dettato alcuna regola sulla competenza, contrariamente all’art. 411 c.p.c. che prescrive
FORMULARIO DELL’ESECUZIONE FORZATA
19
In funzione di Giudice del Lavoro
L’avvocato (76) .............................. nella qualità di procuratore e
difensore di (77) .............................. per procura rilasciata a margine o
in calce al presente atto (78) elettivamente domiciliato presso il suo
studio in ............... alla via ..............................);
premesso
79
che in data( ) .......... si è svolto innanzi al funzionario della Direzione
provinciale del lavoro di(80) .......... il tentativo conciliazione tra le
parti(81) ........................................
che il predetto tentativo ha avuto esito(82) positivo ed è stato redatto
processo verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti;
che il predetto verbale è depositato contestualmente alla presente
istanza;
chiede
che codesto Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, accertata la
regolarità formale del verbale di conciliazione(83), voglia dichiarare
esecutivo il verbale di conciliazione sopra indicato.
(84) ...............
(85) ...............
come l’omologazione debba essere richiesta al Tribunale del luogo ove l’accordo è stato
raggiunto.
(76) Indicare il nome dell’avvocato.
(77) Nominativo della parte istante.
(78) Nel caso in cui il procuratore agisce in forza di una procura rilasciata in precedenza
indicare l’atto nel quale è contenuto il mandato.
(79) Indicare la data del tentativo di conciliazione.
(80) Indicare la sede della direzione provinciale competente.
(81) Indicare i nominativi delle parti.
(82) Anche parzialmente.
(83) L’art. 38 d.lgs. n. 124 del 2004 non chiarisce se in quali limiti debba svolgersi il sindacato
del Tribunale in sede di omologazione. La tesi preferibile è quella secondo cui il sindacato sia
circoscritto alla regolarità formale dell’atto, come previsto in relazione alle altre conciliazioni
stragiudiziali soggette alla verifica postuma del Tribunale. In tal senso cfr. SOLDI, op. cit, 95 e
ss..
(84) Luogo e data.
(85) Sottoscrizione del procuratore o della parte personalmente.
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IL TITOLO ESECUTIVO (artt. 474 – 475 – 476 – 478 cpc)