Pagina 1 di 36 Istituto di Istruzione Superiore Pontecorvo (FR) REGOLAMENTO D’ISTITUTO Pagina 2 di 36 Capo I ................................................................................................................................................................................. 5 PRINCIPI GENERALI ....................................................................................................................................................... 5 Art. 1 ............................................................................................................................................................................... 5 (Oggetto e finalità del regolamento)............................................................................................................................... 5 Art. 2 ............................................................................................................................................................................... 5 (La comunità scolastica) ................................................................................................................................................. 5 Capo II ................................................................................................................................................................................ 5 DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI ......................................................................................................................... 5 Art. 3 ............................................................................................................................................................................... 5 (Diritti degli studenti) ..................................................................................................................................................... 5 Art. 4 ............................................................................................................................................................................... 6 (Diritto di riunione e di assemblea) ................................................................................................................................ 6 Art. 5 ............................................................................................................................................................................... 7 (Assemblea dei genitori) ................................................................................................................................................. 7 Art. 6 ............................................................................................................................................................................... 7 (Verbalizzazione delle assemblee) .................................................................................................................................. 7 Art. 7 ............................................................................................................................................................................... 7 (Diritto di associazione all’interno della scuola) ........................................................................................................... 7 Art. 8 ............................................................................................................................................................................... 7 (Doveri degli studenti) .................................................................................................................................................... 7 Art. 9 ............................................................................................................................................................................... 8 (Assenze dalle lezioni) .................................................................................................................................................... 8 Art. 10 ............................................................................................................................................................................. 9 (Uscita degli studenti dalle rispettive aule) .................................................................................................................... 9 Art. 11 ............................................................................................................................................................................. 9 (Modalità di svolgimento dell’intervallo e comportamento degli studenti nel corso dello stesso) ................................. 9 Art. 12 ............................................................................................................................................................................. 9 (Divieto di fumo) ............................................................................................................................................................. 9 Art. 13 ............................................................................................................................................................................. 9 (Fruibilità degli spazi) .................................................................................................................................................... 9 Art. 14 ........................................................................................................................................................................... 10 (Fotocopie) ................................................................................................................................................................... 10 Art. 15 ........................................................................................................................................................................... 10 (Divieto di utilizzo dei radiotelefoni) ............................................................................................................................ 10 (art. 16) ......................................................................................................................................................................... 10 (Divieto di recare con sé a scuola dispositivi o apparecchiature estranee all’attività didattica) ................................ 10 Capo III ............................................................................................................................................................................. 11 DIRITTI E DOVERI DEI DOCENTI .............................................................................................................................. 11 Art. 17 ........................................................................................................................................................................... 11 (Diritti e doveri dei docenti) ......................................................................................................................................... 11 Capo IV ............................................................................................................................................................................ 11 DIRITTI E DOVERI DEL PERSONALE A.T.A. ............................................................................................................ 11 Art. 18 ........................................................................................................................................................................... 11 CapoV ............................................................................................................................................................................... 14 DISCIPLINA .................................................................................................................................................................... 14 art. 19............................................................................................................................................................................ 14 (Finalità educative) ...................................................................................................................................................... 14 Articolo 20 .................................................................................................................................................................... 14 (Sanzioni disciplinari) .................................................................................................................................................. 14 Art. 21 ........................................................................................................................................................................... 17 (Natura, finalità e durata delle sanzioni disciplinari) .................................................................................................. 17 Art.22 ............................................................................................................................................................................ 18 (Organi competenti a disporre le sanzioni) .................................................................................................................. 18 Art.23 ............................................................................................................................................................................ 18 (Sostituzione delle sanzioni e sanzioni accessorie) ....................................................................................................... 18 Art. 24 ........................................................................................................................................................................... 19 Pagina 3 di 36 (Procedimento disciplinare........................................................................................................................................... 19 per l’applicazione delle sanzioni disciplinari che comportano la sospensione)........................................................... 19 Art. 25 ........................................................................................................................................................................... 19 art.26............................................................................................................................................................................. 19 (Comitato di garanzia) ................................................................................................................................................. 20 Capo VI ............................................................................................................................................................................ 20 ORGANI COLLEGIALI Art. 27 ............................................................................................................................................................................... 20 (Disposizioni generali sul funzionamento degli organi collegiali) ............................................................................... 20 Art. 28 ........................................................................................................................................................................... 20 (Programmazione delle attività degli organi collegiali) .............................................................................................. 20 Art. 29 ........................................................................................................................................................................... 20 (Svolgimento coordinato dell'attività ............................................................................................................................ 20 del Collegio dei docenti, del Consiglio di Istituto e dei Consigli di classe) ................................................................. 20 Art. 30 ........................................................................................................................................................................... 20 (Elezioni contemporanee di organi di durata annuale) ................................................................................................ 20 Art. 31 ........................................................................................................................................................................... 20 (Modalità di convocazione del Consiglio di Istituto).................................................................................................... 20 Art. 32 ........................................................................................................................................................................... 21 (Convocazione del Consiglio di classe) ........................................................................................................................ 21 Art. 33 ........................................................................................................................................................................... 21 (Convocazione del Collegio dei docenti) ...................................................................................................................... 21 Art. 34 ........................................................................................................................................................................... 21 (Convocazione del Consiglio di Istituto) ...................................................................................................................... 21 Art. 35 ........................................................................................................................................................................... 21 (Elezione del Presidente e del Vice- Presidente del Consiglio d'Istituto e dei membri della Giunta esecutiva) ...................................................................................... 22 Art. 36 ........................................................................................................................................................................... 22 (Pubblicità delle sedute del Consiglio di Istituto) ........................................................................................................ 22 Art. 37 ........................................................................................................................................................................... 22 (Partecipazione di esperti alle sedute del Consiglio di Istituto) ................................................................................... 22 Art. 38 ........................................................................................................................................................................... 22 (Pubblicità degli atti) .................................................................................................................................................... 22 Capo VII ........................................................................................................................................................................... 23 COMITATI ED ASSEMBLEE ........................................................................................................................................ 23 Art. 39 ........................................................................................................................................................................... 23 (Comitato Studentesco di Istituto) ................................................................................................................................ 23 Art. 40 ........................................................................................................................................................................... 23 (Assemblee studentesche) ............................................................................................................................................. 23 Art. 41 ........................................................................................................................................................................... 23 (Funzionamento delle assemblee studentesche)............................................................................................................ 23 Art. 42 ........................................................................................................................................................................... 23 (Comitato dei genitori di Istituto) ................................................................................................................................. 24 Art. 43 ........................................................................................................................................................................... 24 (Assemblee dei genitori) ............................................................................................................................................... 24 Capo VIII .......................................................................................................................................................................... 24 VIGILANZA .................................................................................................................................................................... 24 Art. 44 ........................................................................................................................................................................... 24 (Vigilanza sugli alunni) ................................................................................................................................................ 24 Capo IX ............................................................................................................................................................................ 25 RAPPORTO DOCENTI – GENITORI ............................................................................................................................ 25 Art. 45 ........................................................................................................................................................................... 25 (Ricevimento genitori) .................................................................................................................................................. 25 Art. 6 ............................................................................................................................................................................. 25 (Valutazione intermedia degli alunni) .......................................................................................................................... 25 Capo X .............................................................................................................................................................................. 25 REGOLAMENTO USCITE, VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE ........................................................ 25 Art.47 ............................................................................................................................................................................ 25 (Partecipazione degli studenti) .................................................................................................................................... 25 (Uscite di più giorni) .................................................................................................................................................... 25 Pagina 4 di 36 Art. 49 ........................................................................................................................................................................... 25 (Docenti accompagnatori) ............................................................................................................................................ 25 Art.50 ............................................................................................................................................................................ 25 (Classi partecipanti) ..................................................................................................................................................... 25 Art.51 ............................................................................................................................................................................ 26 (Costi). .......................................................................................................................................................................... 26 Art.52 ............................................................................................................................................................................ 26 (Visite guidate).............................................................................................................................................................. 26 Art.53 ............................................................................................................................................................................ 26 (Programmazione didattica). ........................................................................................................................................ 26 Art.54 ............................................................................................................................................................................ 26 (Casi d’urgenza). .......................................................................................................................................................... 26 Art.55 ............................................................................................................................................................................ 26 (Docenti accompagnatori). ........................................................................................................................................... 26 Art.56 ............................................................................................................................................................................ 26 (Giustificazione delle assenze). ..................................................................................................................................... 26 Art.57 ............................................................................................................................................................................ 26 (Numero di docenti accompagnatori). .......................................................................................................................... 26 Art.58 ............................................................................................................................................................................ 26 (Organizzazione e assicurazione). ................................................................................................................................ 26 Art.59 ............................................................................................................................................................................ 27 (Orario di arrivo). ........................................................................................................................................................ 27 Art.60 ............................................................................................................................................................................ 27 (Consenso). ................................................................................................................................................................... 27 Capo XI ............................................................................................................................................................................ 27 NORME PER L’ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO ................................................................................ 27 DELLE BIBLIOTECHE, DEI LABORATORI, .............................................................................................................. 27 E PER L’USO DEI SUPPORTI TECNICI ....................................................................................................................... 27 Art. 61 ........................................................................................................................................................................... 27 (Norme per il funzionamento della biblioteca) ............................................................................................................. 27 Art. 62 ........................................................................................................................................................................... 27 (Responsabilità della conservazione dei libri in dotazione alle biblioteche) ............................................................... 27 Art. 63 ........................................................................................................................................................................... 27 (Finalità e modalità di utilizzazione dei laboratori e delle aule speciali) ................................................................... 27 Art. 64 ........................................................................................................................................................................... 28 (Responsabilità della conservazione degli strumenti e dei materiali in dotazione ai laboratori e alle aule speciali) 28 Art. 65 ........................................................................................................................................................................... 28 (Manutenzione ordinaria dei laboratori)...................................................................................................................... 28 Art. 66 ........................................................................................................................................................................... 29 (Accesso ai Laboratori e alle aule speciali - Utenti) .................................................................................................... 29 Art. 67 ........................................................................................................................................................................... 29 (Comportamento degli utenti dei laboratori e nelle aule speciali) ............................................................................... 29 Art. 68 ........................................................................................................................................................................... 29 (Accesso ai laboratori di grafica computerizzata (CAD) e simulazioni elettriche ed elettroniche) ............................. 29 Art. 69 ........................................................................................................................................................................... 31 (Accesso al laboratorio di chimica) .............................................................................................................................. 31 Art. 70 ........................................................................................................................................................................... 32 (Accesso al laboratorio di fisica) .................................................................................................................................. 32 Art. 71 ........................................................................................................................................................................... 32 (Accesso ai laboratori di tecnologia meccanica, macchine ed energia, sistemi ed automazione) ............................... 32 Art. 72 ........................................................................................................................................................................... 33 (Accesso ai laboratori di elettronica ed elettrotecnica, T.D.P, Sistemi e Robotica).................................................. 33 Art. 73 ........................................................................................................................................................................... 34 (Accesso al laboratorio di tecnologia e tecniche di rappresentazione grafica) ........................................................... 34 Art.74…………………………………………………………………………………………………………………………………34 (Norme per l’organizzazione ed il funzionamento delle palestre e/o spazi adibiti alle attività di educazione fisica e per l’uso delle attrezzature sportive) Art.75 ............................................................................................................................................................................ 35 (Funzionamento Ufficio Tecnico) ................................................................................................................................. 35 Pagina 5 di 36 Capo I PRINCIPI GENERALI Art. 1 (Oggetto e finalità del regolamento) 1. Il presente regolamento di Istituto, adottato nell’esercizio dell’autonomia scolastica prevista dalle vigenti disposizioni di legge, ed emanato ai sensi di quanto previsto dalla Carta dei servizi, ha lo scopo di regolamentare lo svolgimento delle attività scolastiche nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento e nel rispetto delle disposizioni ministeriali vigenti in materia. 2. Esso recepisce, in particolare, lo “Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”, approvato con il DPR 24 giugno 1998, n. 249. e successiva integrazione del D.P.R. 235/07. 3. L’emanazione del presente documento è altresì finalizzata allo scopo di regolamentare, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, l’organizzazione e il funzionamento della scuola, intesa come comunità complessa, necessariamente da regolamentare, organizzare e finalizzare, espressione delle dinamiche relazionali interne, della volontà di agire in modo correttivo e migliorativo su di esse e della linea educativa e didattica dell’Istituto. 1. 2. 3. 4. Art. 2 (La comunità scolastica) La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze/competenze e lo sviluppo della coscienza critica. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa, ognuno con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l’educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione della identità del genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all’evoluzione delle conoscenze e all’inserimento nella vita attiva. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale. Capo II DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI Art. 3 (Diritti degli studenti) 1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata, che rispetti e valorizzi, anche attraverso l’orientamento, l’identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle i- Pagina 6 di 36 dee. La scuola persegue la continuità dell’apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso una adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome. 2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza. 3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola. 4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento d’istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento. 5. Sin dall’inizio, lo studente è inserito in un percorso di orientamento, teso a consolidare attitudini e sicurezze personali, senso di responsabilità, capacità di scelta, tra i diversi indirizzi dell’Istituto o tra le proposte di formazione presenti sul territorio. Alla fine del percorso formativo, lo studente, anche attraverso esperienze di alternanza scuola/lavoro, avrà la possibilità di accostare problematiche relative all’inserimento nel mondo del lavoro; verrà inoltre informato sui percorsi universitari e sulle occasioni di formazione legate al territorio per poter operare scelte consapevoli 6. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull’organizzazione della scuola, gli studenti, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione; analogamente, negli stessi casi e con le stesse modalità, possono esserlo i loro genitori. 7. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative ed d extracurriculari offerte dalla scuolla. Dette attività sono organizzate dagli organi collegiali secondo tempi, modalità e destinazioni che tengaano conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti. 8. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali. 9. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare: a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità; b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni; c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica; d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti anche con handicap; e) la disponibilità di un’adeguata strumentazione tecnologica; f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica. Il regolamento d’Istituto, oltre ad essere pubblicato nelle forme degli atti del Consiglio d’Istituto, viene notificato agli studenti all’atto della prima iscrizione. La necessità di idonea informazione può essere assolta anche mediante pubblicazione sul sito Internet dell’Istituto. Pagina 7 di 36 1. 2. 3. 4. 5. 6. Art. 4 (Diritto di riunione e di assemblea) La scuola garantisce e disciplina l’esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, dalle disposizioni ministeriali vigenti in materia e dal presente regolamento. Le assemblee di classe e di Istituto debbono convocarsi e svolgersi secondo disposizioni di legge. La richiesta di convocazione dell’assemblea d’Istituto, corredata di ordine del giorno, deve essere indirizzata al Dirigente Scolastico almeno cinque giorni prima del suo svolgimento. La richiesta di convocazione dell’assemblea di classe deve pervenire al docente coordinatore di classe almeno tre giorni prima della sua effettuazione. La scelta del giorno e/o delle ore di effettuazione delle assemblee deve avvenire in modo da non impegnare sempre gli stessi giorni e le stesse discipline di insegnamento. Durante lo svolgimento delle assemblee d’Istituto, i docenti hanno all’obbligo di vigilanza per salvaguardare l’incolumità degli alunni. Durante lo svolgimento delle assemblee di classe, i docenti sono tenuti all’obbligo di vigilanza e devono essere pronti ad una eventuale ripresa anticipata dell’attività didattica. Le assemblee devono svolgersi in maniera ordinata e corretta, nel rispetto delle regole democratiche e di civile convivenza. In caso di alterazione di questi principi, l’assemblea può essere interrotta dal Capo d’Istituto o da un suo delegato. Gli alunni membri degli organi collegiali possono muoversi e riunirsi all’interno dell’Istituto, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, sulla base di valide ed argomentate ragioni, senza arrecare disturbo al regolare svolgimento dell’attività didattica. Art. 5 (Assemblea dei genitori) 1. Le assemblee dei genitori debbono convocarsi e svolgersi secondo le disposizioni di legge vigenti in materia, sempre in orario pomeridiano. La richiesta di riunione in assemblea deve essere indirizzata al dirigente scolastico almeno cinque giorni prima del suo svolgimento. Art. 6 (Verbalizzazione delle assemblee) 1. Di ogni assemblea deve essere redatto apposito verbale da cui risultino le modalità di svolgimento dell’assemblea e gli argomenti trattati. Tale verbale va consegnato al Dirigente Scolastico o a un suo delegato o al coordinatore di classe. Per le assemblee degli studenti, questi si adegueranno alla procedura prevista dal SGQ. Art. 7 (Diritto di associazione all’interno della scuola) 1. L’Istituto garantisce l’esercizio del diritto di associazione all’interno della scuola, il diritto degli studenti singoli ed associati a svolgere iniziative all’interno della scuola, nonché l’utilizzo di locali da parte di studenti e delle associazioni di cui fanno parte. L’Istituto favorisce inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni. Art. 8 (Doveri degli studenti) Il presente regolamento recepisce integralmente quanto stabilito nello “Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”, approvato con il DPR 24 giugno 1998, n. 249 e successiva integrazione del D.P.R. 235/07. Pagina 8 di 36 1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio. 2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d’istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi. 3. Nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto. 4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento dell’Istituto e/o dal Dirigente Scolastico. 5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, le attrezzature e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola e di terzi. 6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola. 7. Tutti gli alunni sono tenuti al rispetto puntuale dell’orario di ingresso a scuola e devono raggiungere l’aula prima dell’inizio delle lezioni segnalato dal suono della campanella. Saranno giustificati soltanto i ritardi imputabili a disfunzioni dei mezzi di trasporto, autorizzati per iscritto dal Dirigente e che comunque non possono eccedere le ore 08.35, o ad altri fatti gravi autorizzati previamente dallo stesso Dirigente; occasionalmente, saranno giustificati eventuali ritardi legati a seri impedimenti che dovranno essere documentati all’ingresso a scuola dai genitori dell’alunno al vice-preside. Il docente della prima ora di lezione annoterà il ritardo sul registro di classe, fatta eccezione per coloro che sono previamente autorizzati per iscritto dal Dirigente Scolastico; di essi il coordinatore stilerà apposito elenco a disposizione di tutti i docenti. 8. In tutti gli altri casi, dopo tre ritardi consecutivi non giustificati come da comma precedente, il coordinatore convocherà i genitori dello studente per la giustificazione degli stessi e per esortarli al rispetto dell’orario di ingresso. In mancanza di intervento da parte dei genitori o dopo intervento degli stessi con reiterazione nel ritardo, dunque al quarto ritardo, scatteranno per lo studente le sanzioni disciplinari appositamente previste per tali mancanze. 9. Le uscite anticipate saranno concesse dal Dirigente Scolastico o da un suo collaboratore agli alunni minorenni solo se i genitori stessi, fisicamente, ne faranno motivata richiesta scritta. 10. I genitori degli alunni maggiorenni potranno autorizzare in modo permanente, tramite richiesta scritta al Dirigente Scolastico, i propri figli a firmare le richieste di uscita anticipata motivata (fermo restante la natura eccezionale).Riguardo ai ritardi, valgono per gli studenti maggiorenni autorizzati dai genitori, le stesse regole di cui ai commi 7 ed 8 del presente articolo. Art. 9 (Assenze dalle lezioni) 1. Le assenze dalle lezioni devono essere giustificate l’indomani dal docente della prima ora sull’apposito libretto personale. Gli studenti sprovvisti di regolare giustificazione saranno ammessi in classe con riserva, cioè con l’obbligo di produrre la giustificazione l’indomani. In caso di mancata giustificazione per tre gg. se ne darà comunicazione alla famiglia che dovrà recarsi a scuola per produrre personalmente la giustificazione dell’assenza. 2. La giustificazione delle assenze superiori a cinque giorni consecutivi deve essere corredata dell’apposita certificazione medica. 3. La firma del padre/madre/tutore dell’alunno deve essere depositata negli uffici di segreteria all’inizio dell’anno scolastico ed apposta sui libretti di giustificazione. 4. Gli alunni maggiorenni sono legittimati a firmare la propria giustificazione solo su espressa delega dei rispettivi genitori, presentata per iscritto agli Uffici di Segreteria. 5. Le assenze ingiustificate, i ritardi e le uscite numerose e/o metodiche costituiscono mancan- Pagina 9 di 36 za disciplinare di cui il Consiglio di classe tiene conto ai fini dell'attribuzione del voto di condotta. 6. Le assenze collettive degli alunni devono essere segnalate al Dirigente; esse rappresentano una grave mancanza disciplinare, nonché un elemento di turbativa dell'attività didattica. L'azione di prevenzione nei confronti del fenomeno deve essere oggetto di un contributo educativo concorde da parte di tutti i docenti. Esse potranno essere sanzionate. 1. 2. 3. 4. Art. 10 (Uscita degli studenti dalle rispettive aule) L’uscita degli alunni dalle rispettive aule durante il normale svolgimento delle lezioni deve essere limitata a casi di reale necessità, la cui valutazione è affidata alla discrezione del docente. Non è consentita, tranne i casi rimessi alla ponderata valutazione del docente, l’uscita di più di un alunno per volta. E’ vietata la circolazione immotivata e non autorizzata nei locali dell’Istituto. Gli spostamenti di classi o di gruppi di alunni all’interno e all’esterno dell’Istituto devono effettuarsi in maniera ordinata, sotto la vigilanza del docente responsabile. L’accesso ai servizi di segreteria è consentito agli alunni nelle ore stabilite, tranne casi che il docente ritenga eccezionali. Art. 11 (Modalità di svolgimento dell’intervallo e comportamento degli studenti nel corso dello stesso) 1. Durante l’intervallo gli studenti devono tenere un comportamento corretto e responsabile, in conformità a quanto previsto dal presente regolamento. 2. Durante l’intervallo gli studenti possono lasciare le proprie aule e recarsi nei bagni o negli appositi distributori di bevande/alimenti. 3. Al termine dell’intervallo gli studenti devono trovarsi nelle rispettive aule pronti per la ripresa delle lezioni. 4. Nel corso dell’intervallo, il personale docente cura la sorveglianza in tutti gli spazi dell’Istituto, con la collaborazione del personale ausiliario. 5. E’ fatto divieto assoluto di esercitare qualsiasi forma di commercio, ivi compresa la vendita di generi alimentari. Art. 12 (Divieto di fumo) 1. Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento e ai sensi delle circolari ministeriali vigenti in materia di divieto di fumo, è fatto divieto ai docenti, agli studenti e al personale non docente di fumare negli spazi interni ed esterni dell’Istituto 2. Trovano applicazione le disposizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento in merito alle sanzioni stabilite per le ipotesi di violazione delle disposizioni in materia di divieto di fumo. 3. In particolare, i funzionari incaricati vigileranno sull’osservanza del divieto, procederanno alla contestazione delle eventuali infrazioni e alla loro verbalizzazione. I medesimi funzionari dovranno ricevere riscontro dell’avvenuto pagamento della sanzione amministrativa da parte del trasgressore e, in caso di mancata regolarizzazione, faranno rapporto all’autorità competente affinché irroghi la sanzione. Art. 13 (Fruibilità degli spazi) 1. Gli studenti hanno diritto di fruire di spazi puliti, dignitosi e funzionali. 2. Al fine di assicurare questo fondamentale diritto, funzionale al benessere della convivenza scolastica, gli studenti sono tenuti a non sporcare in alcun modo i locali in cui vivono e lavorano. Pagina 10 di 36 3. Arredi scolastici e strutture didattiche devono essere rispettati da tutti, perché strumenti fondamentali di crescita educativa e culturale. 4. Gli alunni sono responsabili, durante l’attività didattica e ricreativa, della conservazione e del buono stato dei locali scolastici, dei servizi igienici, dei sussidi didattici e delle suppellettili. 5. Il comportamento degli alunni nei laboratori dovrà essere sempre improntato alla massima correttezza ed al massimo senso di responsabilità. Questo innanzitutto per ovvi e preminenti motivi di sicurezza e di prevenzione dei rischi e perché la capacità di controllo dei propri gesti e l'abitudine ad un comportamento riflessivo e prudente, acquisita nel corso dell'apprendimento scolastico, dovranno concorrere alla formazione del bagaglio professionale indispensabile per le future esperienze lavorative. 6. I docenti sono chiamati ad esercitare con rigore e particolare concentrazione una assidua sorveglianza durante lo svolgimento delle attività di laboratorio. 7. Coloro che arrecano volontariamente danni sono tenuti a risarcirli, individualmente o collettivamente, oltre che ad essere oggetto di eventuali provvedimenti disciplinari. Qualora i responsabili dell'atto non vengano individuati, il danno va risarcito dalla classe o dalle classi interessate. 8. Non è consentito affiggere, nei locali dell’Istituto, manifesti pubblicitari senza l’autorizzazione del Dirigente Scolastico. E’ comunque vietata l’affissione di manifesti che non rispondano ad esigenze culturali e non concorrano a migliorare il processo formativo degli alunni Art. 14 (Fotocopie) 1. Le fotocopie da distribuire agli alunni per test di verifica o compiti in classe sono gratuite nell’ambito delle disponibilità finanziarie della scuola. 2. Gli studenti, previa autorizzazione del docente, per le proprie esigenze personali possono utilizzare le fotocopiatrici che saranno messe a disposizione, acquistando tessere prepagate a scalare. Le fotocopie dovranno comunque essere materialmente eseguite dal collaboratore scolastico incaricato nel rispetto delle norme vigenti in materia di salvaguardia dei diritti d’autore. I contravventori saranno assoggettati alle sanzioni previste dalla legge e ai provvedimenti disciplinari. La riproduzione mediante fotocopie di singole opere o brani di opere per uso personale da parte degli studenti è disciplinata dalle norme di tutela del diritto d’autore. Art. 15 (Divieto di utilizzo dei radiotelefoni) 1. Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento e ai sensi delle circolari ministeriali vigenti in materia, è fatto divieto ai docenti, agli studenti e al personale non docente di fare uso dei telefoni cellulari e di altri strumenti di telefonia mobile negli spazi dell’Istituto, anche nel corso dell’intervallo. 2. Gli studenti sono tenuti, all’ingresso in aula e prima dell’inizio delle lezioni, a spegnere e conservare per l’intera durata delle lezioni i propri apparecchi di telefonia mobile . In caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, trovano applicazione le sanzioni previste, in materia, dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, e le sanzioni disciplinari previste dal presente regolamento. In caso di trasgressione da parte dell’alunno, l’apparecchio di telefonia mobile (esclusa la sim) viene ritirato dal docente o dal Dirigente scolastico che provvederanno alla restituzione alla fine delle lezioni. In caso di recidiva, il cellulare ritirato sarà restituito solo al genitore dell’alunno. (art. 16) (Divieto di recare con sé a scuola dispositivi o apparecchiature estranee all’attività didattica) 1. E’ fatto divieto agli alunni di recare con sé a scuola dispositivi o apparecchiature estranee Pagina 11 di 36 all’attività didattica, ovvero oggetti di qualunque tipo che possano creare distrazione o disturbo della lezione. Tali oggetti verranno sequestrati e restituiti solo al termine delle lezioni. La recidiva comporterà la riconsegna degli oggetti sequestrati ai genitori Capo III DIRITTI E DOVERI DEI DOCENTI Art. 17 (Diritti e doveri dei docenti) I diritti e i doveri dei docenti sono regolati dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia, nonché dalle norme previste dal CCNL di categoria e dai Contratti Integrativi. In particolare i docenti sono tenuti a: a) partecipare alle riunioni degli organi collegiali di cui fanno parte; b) prendere parte alle iniziative formative della scuola, deliberate dagli organi competenti; c) curare i rapporti con le famiglie; d) mantenere il segreto d'ufficio sulle deliberazioni in sede di scrutinio e la riservatezza su quanto attiene alla persona degli studenti; e) esercitare la vigilanza sugli studenti; f) utilizzare al meglio le attrezzature didattiche; g) rispettare il proprio orario di lavoro; h) svolgere nei tempi stabiliti gli adempimenti di natura didattico-amministrativa di propria competenza; i) prendere immediata visione e contestualmente accettare la notifica degli atti emessi dal Dirigente Scolastico; j) rispettare l’orario di accesso agli uffici, ove stabiliti; k) recuperare,come previsto dalla normativa, le ore di permesso ottenute, che vanno richieste con anticipo di tre giorni; l) rispettare il divieto di utilizzo dei telefoni cellulari durante l’orario delle lezioni. I docenti hanno diritto a: a) essere rispettati da tutte le componenti scolastiche, in quanto persone e lavoratori incaricati di precisi compiti funzionali; b) essere messi nelle condizioni di sviluppare la loro professionalità; c) essere inseriti nella comunità attraverso azioni di accoglienza e di informazione sulla vita e struttura organizzativo-didattica dell'Istituto. Capo IV DIRITTI E DOVERI DEL PERSONALE A.T.A. Art. 18 (Diritti e doveri del personale ATA A. Personale amministrativo Il ruolo del personale amministrativo è indispensabile anche come supporto all’azione didattica e la valorizzazione delle loro competenze è decisiva per l’efficienza ed efficacia del servizio e per il conseguimento delle finalità educative. Il personale amministrativo non può utilizzare i telefoni cellulari durante l’orario di lavoro; Cura i rapporti con l’utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso alla documentazione amministrativa prevista dalla legge; Collabora con i docenti; Cura la qualità del rapporto con il pubblico e con tutto il personale; Pagina 12 di 36 Il personale amministrativo è tenuto al rispetto dell’orario di servizio. Della presenza in servizio fa fede la timbratura del cartellino elettronico; Può svolgere, su accertata disponibilità, funzione di accompagnatore durante i viaggi e visite di istruzione. B. Assistenti Tecnici Il ruolo del personale tecnico è indispensabile all’azione didattica e la valorizzazione delle loro competenze è decisiva per l’efficienza ed efficacia del servizio e per il conseguimento delle finalità educative. Gli assistenti tecnici : Non possono utilizzare i telefoni cellulari durante l’orario di lavoro; Collaborano con i docenti nelle attività didattiche. Sono tenuti al rispetto dell’orario di servizio. Della presenza in servizio fa fede la timbratura del cartellino elettronico; Sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse disposizioni, nei laboratori di loro competenza secondo le mansioni proprie del profilo previsto dai vigenti contratti di lavoro; In ogni turno di lavoro devono accertare l’efficienza dei dispositivi di sicurezza, individuali e collettivi e la possibilità di utilizzarli con facilità. Devono inoltre sistemare le suppellettili e le attrezzature di laboratorio in modo da prevenire incidenti durante le esercitazioni; Devono provvedere alla preparazione delle attrezzature di laboratorio utilizzate per le lezioni e al loro mantenimento in perfetta efficienza ed in ordine; Collaborano al complessivo funzionamento didattico e formativo; Sono sempre disponibili con gli alunni, non dimenticando mai che la funzione della scuola è quella di educare specialmente quegli allievi che ne hanno più bisogno; Non si allontanano dal posto di servizio, tranne che per motivi autorizzati dal DSGA o dal Dirigente Scolastico o dai suoi collaboratori; Ove accertino situazioni di disagio, di disorganizzazione o di pericolo, devono prontamente comunicarlo al Dirigente Scolastico o ai suoi collaboratori o al DSGA. Segnalano sempre al sub consegnatario del laboratorio, al Dirigente Scolastico o ai suoi collaboratori o al DSGA l’eventuale rottura di suppellettili e attrezzature. Al termine dell’orario di lavoro spegneranno tutte le attrezzature dei laboratori e toglieranno la tensione elettrica. Controlleranno che siano chiuse tutte le porte dei laboratori. Devono apporre la propria firma, per presa visione, sulle circolari e sugli avvisi; in ogni caso tutte le circolari e gli avvisi affissi all’albo della scuola o inseriti nell’apposito registro si intendono regolarmente notificati al personale tutto; Devono collaborare alla vigilanza all’ingresso e all’uscita degli alunni dai laboratori; Sono tenuti, come previsto dall’orario loro assegnato, all’assistenza alle lezioni; Vigilano, insieme ai docenti, sulla sicurezza ed incolumità degli alunni durante le esercitazioni di laboratorio; Non permettono agli alunni di accedere ai laboratori in assenza del docente della classe; Non permettono ad estranei, che non siano espressamente autorizzate dal DS, di accedere ai laboratori; Collaborano con il responsabile dell’Ufficio Tecnico. C. Collaboratori scolastici Norme di comportamento e doveri del collaboratori scolastici: 1. I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse disposizioni del DS o del DSGA, nella zona di competenza secondo le mansioni loro assegnate. Della presenza in servizio fa fede la timbratura del cartellino elettronico; Pagina 13 di 36 2. In ogni turno di lavoro, i collaboratori scolastici devono accertare l’efficienza dei dispositivi di sicurezza, individuali e collettivi, e la possibilità di utilizzarli con facilità; 3. I collaboratori scolastici: Indossano il camice per l’intero orario di lavoro. Devono vigilare all’ingresso e all’uscita degli alunni. Sono facilmente reperibili da parte degli insegnanti, per qualsiasi evenienza; Collaborano al complessivo funzionamento didattico e formativo; Comunicano immediatamente al docente collaboratore/fiduciario l’eventuale assenza del docente dall’aula, per evitare che la classe resti incustodita; Vigilano sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare durante il cambio dell’ora, nell’intervallo, negli spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali; Possono svolgere, su accertata disponibilità, funzione di accompagnatore durante i viaggi e visite di istruzione; Riaccompagnano nelle loro classi gli alunni che, al di fuori dell’intervallo e senza seri motivi, sostano nei corridoi; Sorvegliano gli alunni nel caso di uscita dalle classi, di ritardo, assenza, o allontanamento momentaneo dell’insegnante; Impediscono, con le buone maniere, che alunni di altri corsi possano svolgere azioni di disturbo nel corridoio di propria pertinenza, riconducendoli con garbo e intelligenza nelle loro classi; Sono sempre disponibili con gli alunni, non dimenticando mai che la funzione della scuola è quella di educare specialmente quegli allievi che ne hanno più bisogno; Evitano di parlare ad alta voce; Tengono i servizi igienici sempre decorosi, puliti ed accessibili. Provvedono alla quotidiana pulizia con acqua e detersivi disinfettanti dei servizi e degli spazi di pertinenza, nonché delle suppellettili delle aule affidate; Non si allontanano dal posto di servizio, tranne che per motivi autorizzati dal DSGA o dal Dirigente Scolastico; Invitano le persone estranee che non siano espressamente autorizzate dal DS a non accedere a scuola. A tale proposito si terranno informati sugli orari di ricevimento dei genitori, collocati sempre in ore libere dall’insegnamento; Sorvegliano l’uscita dalle classi e dai cancelli esterni, prima di dare inizio alle pulizie. 4. Ove accertino situazioni di disagio, di disorganizzazione o di pericolo, devono prontamente comunicarlo in segreteria. Segnalano sempre in Segreteria l’eventuale rottura di suppellettili, sedie o banche prima di procedere alla sostituzione. Accolgono il genitore dell’alunno, che vuol richiedere l’autorizzazione all’uscita anticipata. L’autorizzazione all’uscita anticipata è disposta dal Dirigente Scolastico o dai suoi collaboratori, in loro assenza sarà effettuata dal docente della classe. Il docente della classe procederà all’annotazione dell’autorizzazione sul registro di classe dopodiché l’alunno potrà lasciare la scuola. 5. Al termine del servizio, tutti i collaboratori scolastici, di qualunque turno e a qualsiasi spazio addetti, dovranno controllare quanto segue: Che tutte le luci siano spente Che tutti i rubinetti dei servizi igienici siano ben chiusi Che siano chiuse le porte delle aule e tutte le finestre Che ogni cosa sia al proprio posto e in perfetto ordine Che vengano chiuse le porte e i cancelli della scuola Che siano chiuse tutte le porte degli uffici. Pagina 14 di 36 6. Devono apporre la propria firma, per presa visione, sulle circolari e sugli avvisi; in ogni caso tutte le circolari e gli avvisi affissi all’albo della scuola o inseriti nell’apposito registro si intendono regolarmente notificati al personale tutto 7. E’ fatto obbligo ai collaboratori scolastici di prendere visione delle mappe di sfollamento dei locali e di controllare quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo. 8. Non possono utilizzare i telefoni cellulari durante l’orario di lavoro. CapoV DISCIPLINA Il presente regolamento recepisce integralmente quanto stabilito nello “Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”, approvato con il DPR 24 giugno 1998, n. 249. e successiva integrazione del D.P.R. 235/07. art. 19 (Finalità educative) I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica. I provvedimenti disciplinari: - sono sempre temporanei; - tengono conto della situazione temporanea dello studente e del contesto in cui si è verificato l’episodio; - devono essere ispirati al principio della responsabilizzazione personale e della riparazione del danno; - vanno comminati dopo aver invitato l’alunno ad esporre le proprie ragioni (giustificazioni); - hanno sempre una funzione formativa, mai punitiva. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Articolo 20 (Sanzioni disciplinari) Gli alunni che manchino ai doveri scolastici di cui all’art. 8 del regolamento di Istituto, senza giustificato motivo, sono sottoposti alle sanzioni disciplinari di seguito individuate nel presente articolo. La responsabilità disciplinare è personale; nessuno studente può essere sottoposto a sanzione disciplinare senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Le attività relative alla conversione delle sospensioni in favore della comunità scolastica sono individuate secondo i principi fissati dall’art.23. Per la violazione dei doveri indicati negli artt. 15 e 16 è prevista la sanzione del ritiro temporaneo delle apparecchiature elettroniche degli alunni da parte del Dirigente Scolastico e/o del docente che rileva la violazione. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente , la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità. Le sanzioni ed i provvedimenti che comportino l’allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati a seguito di decisione del Consiglio di classe e possono essere disposti solo in caso di reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiore ai quindici giorni. Le sanzioni che comportano l’allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’Esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto. L’immediato allontanamento dello studente dalla comunità scolastica è disposto dal Dirigente Scolastico in concorso con il vicario o almeno uno dei collaboratori, quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l’incolumità delle persone. Pagina 15 di 36 8. Nei periodi di allontanamento deve essere mantenuto, tramite il coordinatore del consiglio di classe, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare e favorire il rientro nella comunità scolastica. 9. Nel caso in cui l’autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza , allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d’anno, ad altra scuola. 10. Le infrazioni ai doveri di cui all’art.8 del presente Regolamento sono sanzionate previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desume che siano state effettivamente commesse da parte dello studente incolpato 11. Per quanto concerne la tipologia delle sanzioni disciplinari, le relative modalità procedimentali, gli organi competenti ad applicarle e i relativi mezzi di impugnazione si applicano le previsioni contenute nel prospetto seguente, ove sono indicati, in ordine di gravità: a. la natura delle mancanze e delle trasgressioni; b. le punizioni previste. Gli organi competenti ad adottarle sono indicati all’art.22. MANCANZE SANZIONI Dovere: Frequenza regolare e impegno scolastico Sanzioni per Mancanze occasionali Sanzioni per Mancanze ripetute (almeno tre volte) Assenze ingiustificate Ammonizione privata con l'obbligo di giustificare il giorno successivo. Ammonizione scritta e convocazione della famiglia Entrate in ritardo Fino a tre volte : convocazione dei genitori Alla quarta volta : sospensione con obbligo di frequenza (da 1 a 5 gg) MANCANZE DISCIPLINARI Assenze strategiche Assenze di classe/istituto/massa Non portare il materiale e non svolgere i compiti assegnati Non essere puntuali nella consegna degli elaborati Non seguire il lavoro in classe Ammonizione scritta Ammonizione scritta Ammonizione scritta + convocazione della famiglia Ammonizione scritta + convocazione della famiglia Dovere: Rispetto verso il capo d’istituto, i docenti, il personale ATA, i compagni e tutte le persone presenti nell’Istituto o all’esterno nelle uscite didattiche. MANCANZE DISCIPLINARI Sanzioni per Mancanze occasionali Sanzioni per Mancanze ripetute (almeno tre volte) Pagina 16 di 36 Contraffare firme di giustificazione Assumere atteggiamenti volgari non consoni alla situazione ed al contesto scolastico Disturbare intenzionalmente lo svolgimento delle lezioni nella propria o altrui classe Attardarsi nei corridoi facendo chiasso Introdurre a scuola oggetti estranei alla didattica Tenere acceso il telefono cellulare durante la lezione Assumere atteggiamenti di prevaricazione verso i compagni Mancanza di rispetto verso i docenti o altro personale della scuola Molestare chicchessia Uso del cellulare per catturare immagini e filmati di alunni ed altro personale della scuola Reati che violino la dignità ed il rispetto della persona umana (violenza privata, minacce, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale,…) Pubblicazione di immagini e filmati di alunni ed altro personale della scuola Violazione della legge sulla privacy con danni per le vittime Dovere: - - Ammonizione scritta Avviso alla famiglia (convocazione) Sequestro temporaneo del cellulare o altra strumentazione estranea alla didattica con riconsegna al termine delle lezioni Ammonizione scritta Temporaneo allontanamento dalla classe Sospensione con/senza obbligo di frequenza (da 1 a 3 giorni) CASI MENO GRAVI - Sospensione senza obbligo di frequenza (da 5 a 15 giorni) CASI GRAVI - Sospensione senza obbligo di frequenza maggiore di 15 giorni - Ammonizione scritta Temporaneo allontanamento dalla classe Sospensione con/senza obbligo di frequenza (da 1 a 3 giorni) Sequestro temporaneo del cellulare o altra strumentazione estranea alla didattica con riconsegna ai genitori (previa convocazione) Sospensione senza obbligo di frequenza (da 4 a 15 giorni) CASI MENO GRAVI a) Sospensione senza obbligo di frequenza maggiore di 15 giorni CASI GRAVI b) Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni c) Esclusione dallo scrutinio finale / non ammissione all’esame di stato Osservare le disposizioni organizzative, di igiene e di sicurezza. Non essere di pregiudizio alla propria e all’altrui sicurezza MANCANZE DISCIPLINARI - Rientrare in aula in ritardo Girovagare all’interno dell’istituto Fumare nei locali interni alla scuola Uscire dagli spazi e dai tempi di intervallo consentito; abbandono ingiustificato dell’aula o del laboratorio. Spintonare; lanciare oggetti in aula, dalle finestre e negli spazi comuni e qualunque altra azione che mette a rischio l’incolumità altrui Uscire dal perimetro scolastico senza permesso Mancata osservanza delle norme organizzative durante lo svolgimento delle lezioni; durante gli spostamenti interni; durante i viaggi di istruzione e le visite guidate. Introdurre persone estranee nei locali della scuola Sanzioni per Mancanze occasionali - Ammonizione scritta Avviso alla famiglia (convocazione) Multa per fumo Sanzioni per Mancanze ripetute (almeno tre volte) Sospensione con/senza obbligo di frequenza (da 1 a 5 giorni) Pagina 17 di 36 Violazione intenzionale delle norme di sicurezza INTERRUZIONE DI PUBBLICO SERVIZIO: Rifiuto di seguire le normali attività didattiche / autogestione Occupazione dei locali della scuola in orario scolastico Occupazione dei locali scolastico oltre l’orario scolastico - Ammonizione scritta Sospensione con / senza obbligo di frequenza (da 1 a 3 giorni) Sospensione senza obbligo di frequenza (da 4 a 15 giorni) - Ammonizione scritta Convocazione dei genitori Sospensione con obbligo di frequenza (da 1 a 5 giorni) - Convocazione dei genitori -Sospensione senza obbligo di frequenza a gruppi di 5 alunni per volta (da 1 a 5 giorni) (*) (*) Dovere: Utilizzare correttamente le strutture, i macchinari, gli strumenti e i sussidi didattici. Non arrecare danni al patrimonio scolastico. Non arrecare danni alle strutture altrui nelle uscite didattiche. MANCANZE DISCIPLINARI Distruggere o rubare oggetti appartenenti ad altri Manomissione o furto di strumenti, suppellettili, arredi, parti fisse e mobili delle aule, dei laboratori, dei servizi e degli spazi comuni Danneggiamento volontario di strutture e/o attrezzature (vetri, strumenti di laboratorio, attrezzi nelle palestre, ecc.) Danneggiare volontariamente i servizi igienici Utilizzare gli strumenti o gli arredi in maniera impropria e pericolosa per sé o per gli altri Sanzioni per Mancanze occasionali CASI MENO GRAVI - Sospensione senza obbligo di frequenza (da 5 a 15 giorni) Sanzioni per Mancanze ripetute (almeno tre volte) CASI MENO GRAVI Sospensione senza obbligo di frequenza maggiore di 15 giorni CASI GRAVI - Sospensione senza obbligo di frequenza maggiore di 15 giorni (**) CASI GRAVI Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni (**) - Sospensione con / senza obbligo di frequenza (da 1 a 3 giorni) Ammonizione privata scritta Convocazione della famiglia Dovere: Mantenere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura MANCANZE DISCIPLINARI Imbrattare le aule e gli spazi comuni con immondizie di varia natura compromettendone il corretto utilizzo Scrivere sui muri, porte, banchi, ecc Sanzioni per Mancanze occasionali - Ammonizione scritta - Avviso alla famiglia (convocazione) (**) Sanzioni per Mancanze ripetute (almeno tre volte) Sospensione con / senza obbligo di frequenza (da 1 a 3 giorni) (**) Dovere: Comportamenti corretti e coerenti con le finalità della scuola MANCANZE DISCIPLINARI Introdurre in Istituto alcolici e/o droghe Propaganda e teorizzazione della discriminazione nei confronti di persone (Offese alla religione, all’ideologia, alla razza, all’handicap, alla malattia) Sanzioni per Mancanze occasionali Temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica (max 15 gg) Sanzioni per Mancanze ripetute (almeno tre volte) Sospensione senza obbligo di frequenza maggiore di 15 giorni (*) Risarcimento del danno derivante dall’impedimento delle attività lavorative bloccate (pulizie dei locali, mancate manutenzioni, attività amministrative…); (**) Risarcimento del danno da parte dei responsabili o dell’intera classe coinvolta; Pagina 18 di 36 Art. 21 (Natura, finalità e durata delle sanzioni disciplinari) 1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica. 2. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. 3. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori, tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Art.22 (Organi competenti a disporre le sanzioni) Gli organi competenti a disporre le sanzioni sono: Organo Tipologia sanzioni Docenti, Coordinatore di Classe, Dirigente Sco- Ammonizione privata; ammonizione scritta; lastico notifica ai genitori; sanzioni accessorie (vedere art. 23) Consiglio di Classe Notifica ai genitori; Sospensioni con o senza obbligo di frequenza fino a 15 giorni; sanzioni sostitutive / accessorie (vedere art. 23) Consiglio d’Istituto Allontanamento dalla comunità scolastica per oltre quindici giorni; esclusione dagli scrutini finali; non ammissione all’esame di stato. Art.23 (Sostituzione delle sanzioni e sanzioni accessorie) Gli organi competenti possono disporre in sostituzione o in aggiunta alle sanzioni di cui all’art. 20 altre sanzioni accessorie descritte nel presente articolo. Il Consiglio di Classe può offrire allo studente la possibilità di sostituire le sanzioni disciplinari di sospensione fino a 15 giorni con altri provvedimenti e incombenze che si esplicano nella collaborazione ai servizi interni della scuola o altre attività con finalità sociali che possano utilmente costituire una riparazione ed un ammonimento. In particolare sono previste: Sanzione Organi competenti a disporre le sanzioni Produzione di elaborati che inducano lo studen- Docenti, coordinatore di classe, dirigente scolate ad una riflessione e rielaborazione critica stico, consiglio di classe dell’episodio verificatosi Collaborazione nella predisposizione di materia- Docenti, coordinatore di classe, dirigente scolali didattici per gli allievi diversamente abili stico, consiglio di classe Predisposizione di materiali didattici (fotocopie Docenti, coordinatore di classe, dirigente scolae altro) per gli allievi stico, consiglio di classe Aiuto alla persona diversamente abile nella frui- Docenti, coordinatore di classe, dirigente scolazione degli spazi della scuola stico, consiglio di classe Attività utili presso Associazioni di Volontaria- Consiglio di classe Pagina 19 di 36 to sul territorio e/o Istituzioni Religiose Riordino della biblioteca e/o altri servizi della Consiglio di classe scuola Collaborazione nella sistemazione di archivi o Consiglio di classe altro lavoro utile Art. 24 (Procedimento disciplinare per l’applicazione delle sanzioni disciplinari che comportano la sospensione) 1. Per quanto riguarda le sanzioni disciplinari che comportano la sospensione, lo studente è convocato insieme al genitore per il contraddittorio in seno all'organo competente appositamente convocato. L’organo competente, una volta acquisite le controdeduzioni dell’interessato, delibera la sanzione. 2. Tutte le infrazioni previste sono sanzionabili quando vengono commesse all’interno dell'edificio scolastico, nelle aree interne o di pertinenza della scuola (cortile, campo sportivo, ecc.) o nelle strette vicinanze dell’istituto, durante le attività curricolari, durante le attività extracurricolari, integrative, connesse con le attività didattiche e organizzate dalla scuola anche nelle uscite didattiche e nei viaggi di istruzione. 3. Tutte le sanzioni contribuiscono all’attribuzione del voto di condotta. 4. I comportamenti perseguibili penalmente saranno segnalati alle autorità competenti attraverso il Dirigente Scolastico o per diretto interessamento dei singoli. 5. L’utilizzo di dati personali altrui, in qualsiasi forma, da parte degli alunni, in violazione del diritto alla protezione dei dati personali e al diritto sulla riservatezza, sarà punito sia dall’istituzione scolastica sotto forma di sanzione disciplinare che come sanzione amministrativa della cui applicazione è competente il Garante della Privacy. 6. La scuola, in coordinamento con la famiglia e con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria, promuove un percorso di recupero educativo che miri ove possibile all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica. Per l’allontanamento dalla Comunità Scolastica, con l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’Esame di Stato, la scuola potrà intervenire, con la collaborazione di altri operatori sociali, per attuare un percorso di recupero utile ad un responsabile reinserimento dell’allievo nella comunità sociale. Sanzioni disciplinari di tali entità possono essere irrogate solo previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si possa desumere che l’infrazione, per la gravità disciplinare, sia stata effettivamente commessa dallo studente incolpato. Art. 25 ( Organismo di garanzia) 1.Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori. 2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento di disciplina. Art.26 (Composizione del comitato di garanzia) L’organo di garanzia è così composto: - Dirigente Scolastico. - Un docente designato dal Consiglio di Istituto. Pagina 20 di 36 - Uno studente eletto dagli studenti. - Un genitore eletto dai genitori. Il presidente del Comitato di Garanzia è il Dirigente Scolastico. I componenti coinvolti nei fatti oggetto di decisione sono sostituiti da un supplente. Per ogni rappresentante saranno previsti due membri supplenti. Gli studenti che lasciano l’Istituto decadono dalla carica, così come i docenti e i genitori degli alunni che lasciano l’istituto.Le surroghe avvengono secondo l’elenco dei supplenti.L’organo di garanzia dura in carica due anni scolastici. Capo VI ORGANI COLLEGIALI Art. 27 (Disposizioni generali sul funzionamento degli organi collegiali) 1. La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con un preavviso scritto - non inferiore ai cinque giorni- rispetto alla data delle riunioni, salvo urgenza. 2. La convocazione deve essere comunicata ai membri dell'organo collegiale, affissa all'albo dell'istituto e indicare gli argomenti da trattare. 3. Di ogni seduta dell'organo collegiale viene redatto processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Art. 28 (Programmazione delle attività degli organi collegiali) 1. Ciascuno degli organi collegiali programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare, nel limite del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse. 1. 2. 3. 1. Art. 29 (Svolgimento coordinato dell'attività del Collegio dei docenti, del Consiglio di Istituto e dei Consigli di classe) Ciascun organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri organi collegiali che esercitano competenze parallele ma con rilevanza diversa, in determinate materie. Il Dirigente Scolastico, nell'esercizio della funzione di coordinamento, programma l'attività dei singoli organi collegiali in modo da realizzare un calendario, sia pure di massima, delle rispettive riunioni, al fine di realizzare il POF. Il calendario, pertanto, può subire modifiche e adattamenti in relazione alle esigenze organizzative e didattiche della scuola. Art. 30 (Elezioni contemporanee di organi di durata annuale) Salvo che le disposizioni ministeriali non dispongano diversamente, le elezioni, per gli organi collegiali di durata annuale (Consigli di classe: rappresentanti genitori ed alunni; Consiglio di Istituto: rappresentanti alunni) hanno luogo, possibilmente, nello stesso giorno ed entro il mese di ottobre. Art. 31 (Modalità di convocazione del Consiglio di Istituto) 1. Il Consiglio di Istituto è convocato dal Presidente o da un terzo dei suoi componenti, in orario non coincidente con quello scolastico. 2. La convocazione dovrà essere fatta mediante un preavviso scritto di almeno cinque giorni, con l'indicazione dell'ordine del giorno. 3. Le eventuali "varie" possono essere presentate al termine della seduta e, se approvate dalla Pagina 21 di 36 maggioranza dei presenti, devono essere assunte nell'ordine del giorno della riunione successiva. 4. Nel caso, però, si ravvisino i motivi improcrastinabili di necessità e di urgenza (es: sicurezza, utilità, adempimenti con scadenza, atti amministrativi) il Consiglio può inserire l'argomento all’ordine del giorno della medesima seduta e deliberare in merito. 5. Il Dirigente Scolastico può richiedere la convocazione di tutti gli organi collegiali per urgenti esigenze amministrative o didattiche o disciplinari e in tal caso non é richiesto il preavviso di almeno cinque giorni. Art. 32 (Convocazione del Consiglio di classe) 1. Il Consiglio di classe é convocato dal Dirigente Scolastico di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri, escluso dal computo il Presidente. 2. Il Consiglio di classe si riunisce, di norma, ogni due mesi; in prima seduta, costituita da tutti i suoi membri, dopo le elezioni. 3. Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico, dei rapporti interdisciplinari e alla valutazione quadrimestrale e di scrutinio finale spettano al Consiglio di classe con la sola presenza dei docenti. Art. 33 (Convocazione del Collegio dei docenti) 1. Il Collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico ed é convocato dal Dirigente Scolastico ogni qualvolta ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta e comunque, almeno una volta, per ogni trimestre o quadrimestre. Art. 34 ( Prima convocazione del Consiglio di Istituto) 1. La prima convocazione del Consiglio di Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri, é disposta dal Dirigente Scolastico. 2. Eletto il Presidente, le successive convocazioni del Consiglio di Istituto sono di competenza del Presidente del Consiglio stesso, su richiesta del Presidente della Giunta esecutiva, ovvero di un terzo dei componenti del Consiglio stesso. 3. L'ordine del giorno, relativo alla convocazione del Consiglio da parte del Presidente, é predisposto dal Dirigente Scolastico d'intesa con il Presidente del Consiglio. 1. 2. 3. 4. 5. Art. 35 (Elezione del Presidente e del Vice- Presidente del Consiglio d'Istituto e dei membri della Giunta esecutiva) Nella prima seduta, il Consiglio é presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti genitori membri del Consiglio. E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente é eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica. A parità di voti, essendo stata abrogata con D.M. 26/7/1983 la norma che prevedeva l'elezione del più anziano d'età, la votazione dovrà ripetersi fino al raggiungimento della maggioranza dei voti in favore di uno degli eligendi. Pagina 22 di 36 6. Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un vice Presidente da votarsi fra i genitori componenti il consiglio stesso secondo le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente. 7. I membri della Giunta esecutiva (un docente, un rappresentante del personale ATA, un genitore e uno studente) sono eletti dal Consiglio secondo le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente. 8. Il Dirigente Scolastico e il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi fanno parte di diritto della Giunta Esecutiva. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Art. 36 (Pubblicità delle sedute del Consiglio di Istituto) Le sedute del Consiglio d'Istituto che non abbiano in discussione argomenti concernenti persone sono pubbliche. Alle sedute del Consiglio d'Istituto possono assistere, senza il diritto di prendere la parola sugli argomenti in discussione, gli elettori delle componenti rappresentate in consiglio Questo requisito sarà accertato mediante esibizione di un documento di identità personale. L'ammissione del pubblico é assicurata in relazione alla capienza dei locali. L'identificazione degli elettori ammessi sarà effettuata a cura del personale ausiliario. Per il mantenimento dell'ordine il Presidente esercita gli stessi poteri a tal fine conferiti dalla legge al Sindaco quando presiede le riunioni del Consiglio comunale. Qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori o la libertà di discussione e di deliberazione, il Presidente dispone la sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica. Art. 37 (Partecipazione di esperti alle sedute del Consiglio di Istituto) 1. Nell'ambito del rapporto scuola- società ed al fine di approfondire l'esame dei problemi riguardante la vita e il funzionamento della scuola, il Consiglio d'istituto può deliberare la partecipazione ai lavori del Consiglio, in qualità di esperti, di rappresentanti delle istituzioni, del mondo del lavoro, delle associazioni culturali e professionali e della società civile. Art. 38 (Pubblicità degli atti) 1. Gli atti del Consiglio di Istituto, il POF, la programmazione educativa del Collegio dei docenti, la programmazione didattica del Consiglio di classe, sono pubblicati sul sito web. 2. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato. 3. Si osservano inoltre le disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi, di cui alla legge 7 agosto 990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni. Pagina 23 di 36 Capo VII COMITATI ED ASSEMBLEE Art. 39 (Comitato Studentesco di Istituto) 1. I rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe possono esprimere un comitato studentesco di Istituto. 2. Il comitato studentesco può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al Consiglio di Istituto. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Art. 40 (Assemblee studentesche) Le assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti. Le assemblee studentesche possono essere di classe o di istituto. In relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei locali, l'assemblea di istituto può articolarsi in assemblea di classi parallele o per altri raggruppamenti. E' consentito lo svolgimento di una assemblea di istituto ed una di classe al mese nel limite, la prima, delle ore di lezione di una giornata, e la seconda, di due ore. L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali. Alle assemblee di Istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Dirigente Scolastico. A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo. Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. All'assemblea di classe o di istituto possono assistere, oltre al Dirigente Scolastico od un suo delegato, i docenti che lo desiderano. Art. 41 (Funzionamento delle assemblee studentesche) 1. L'assemblea di istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al Consiglio di istituto. 2. L'assemblea di istituto é convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco di Pagina 24 di 36 istituto o su richiesta dei rappresentanti di tutte le classi o del 10% degli studenti. 3. La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere preventivamente presentati al Dirigente Scolastico. 4. Il comitato studentesco, ove costituito, ovvero il Presidente eletto dall'assemblea, garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti. 5. Il Dirigente Scolastico ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea. Art. 42 (Comitato dei genitori di Istituto) 1. I rappresentanti dei genitori nei consigli di classe possono esprimere un comitato dei genitori di Istituto. 2. Il comitato dei genitori può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al Consiglio di Istituto. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. Art. 43 (Assemblee dei genitori) Le assemblee dei genitori possono essere di classe o di istituto. I rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe possono esprimere un comitato dei genitori dell’Istituto. Qualora le assemblee si svolgano nei locali dell'istituto, la data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse debbono essere concordate di volta in volta con il Dirigente Scolastico. Nel caso previsto dal comma 3 l'assemblea di classe é convocata su richiesta dei genitori eletti nei Consigli di classe; l'assemblea di istituto é convocata su richiesta del Presidente dell'assemblea, ove sia stato eletto, o della maggioranza del comitato dei genitori, oppure qualora la richiedano cento genitori se l'Istituto ha una popolazione scolastica fino a 500, duecento se la popolazione scolastica é fino a 1000, trecento negli altri casi. Il Dirigente Scolastico, sentita la Giunta esecutiva del Consiglio di istituto, autorizza la convocazione e i genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione di avviso all'albo, rendendo noto anche l'ordine del giorno. L'assemblea si svolge fuori dell'orario delle lezioni. L'assemblea dei genitori deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al Consiglio di istituto. In relazione al numero dei partecipanti e alla disponibilità dei locali, l'assemblea di istituto può articolarsi in assemblea di classi parallele. All'assemblea di classe o di istituto possono partecipare con diritto di parola il Dirigente Scolastico e i docenti rispettivamente della classe o dell'istituto. Capo VIII VIGILANZA Art. 44 (Vigilanza sugli alunni) Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, i docenti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi. Durante la pausa ricreativa, i docenti della terza ora vigileranno sugli alunni al fine di impedire che vengano arrecati danni a persone o a cose. I docenti, anche se non impegnati in ore di lezione, devono assicurare la vigilanza degli alunni qualora ne ravvisino la necessità. Durante le ore di lezione, il personale ausiliario in servizio deve assicurare la vigilanza degli alunni nei corridoi, negli spazi comuni e nei servizi, garantendo altresì il regolare utilizzo e la Pagina 25 di 36 costante igiene di questi ultimi. Di eventuali irregolarità rilevate deve dare immediata comunicazione al Dirigente Scolastico o ai docenti collaboratori o ad uno dei docenti in servizio. Capo IX RAPPORTO DOCENTI – GENITORI Art. 45 (Ricevimento genitori) 1. Nell'ambito del rapporto Scuola - famiglia e per una efficace collaborazione nell'opera didatticoeducativa, i singoli docenti sono tenuti a ricevere i genitori degli alunni in appositi periodi stabiliti dal Collegio dei docenti. Art. 46 (Valutazione intermedia degli alunni) 1. Qualora il Collegio dei docenti decida per la valutazione quadrimestrale degli alunni, i docenti sono tenuti alla valutazione intermedia quadrimestrale, di cui sarà data comunicazione scritta ai genitori. Capo X REGOLAMENTO USCITE, VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE Art.47 (Partecipazione degli studenti) L’Istituto favorisce e garantisce la partecipazione dei singoli studenti alle iniziative proposte, tenendo presenti criteri di economicità non legati alla diminuzione della qualità dei servizi offerti. Gli studenti di ogni classe potranno scegliere l’itinerario più confacente alle proprie necessità tra quelli loro proposti dal Consiglio di classe. La classe potrà effettuare le uscite programmate soltanto se le adesioni raggiungono almeno la metà più uno dei frequentanti. Art.48 (Uscite di più giorni) I Consigli di classe che ritengono opportuno realizzare un’uscita di più giorni presentano, per l’approvazione al Collegio dei docenti e al Consiglio di Istituto, un progetto coerente con la programmazione didattico - educativa annuale, attinente ad obiettivi e contenuti disciplinari di interesse rilevante. Il progetto dovrà essere inserito nel piano di lavoro formulato dai Consigli di Classe entro il mese di novembre. Art. 49 (Docenti accompagnatori) La scelta degli insegnanti accompagnatori sarà coerente con gli obiettivi didattici individuati dal Consiglio di Classe. Di norma, non possono accompagnare le classi ad uscite di più giorni insegnanti che abbiano già partecipato, durante lo stesso anno scolastico ad iniziative di più giorni, all’estero o in Italia. Art.50 (Classi partecipanti) Su indicazione del Collegio dei docenti, le seguenti classi possono effettuare uscite di più giorni : a. Classi prime, seconde e terze: max.4 giorni con 3 pernottamenti solo in Italia; b. Classi quarte e quinte : max. 6 giorni con 5 pernottamenti anche all’estero; c. Progetti di gemellaggio, Comenius ed altri progetti europei nelle modalità previste dagli stessi progetti. Pagina 26 di 36 Nelle ipotesi a) e b) deve essere prevista la metà più uno dei partecipanti per ciascuna classe. Art.51 (Costi). Al fine di consentire alle famiglie l’iniziativa meno gravosa dal punto di vista economico, i Consigli di classe cercheranno di proporre itinerari paragonabili per efficacia formativa. Art.52 (Visite guidate). Sono interessate allo svolgimento di visite guidate tutte le classi dell’istituto. Ciascuna classe non potrà effettuare più di tre visite guidate in un anno scolastico, assicurando l’adesione di almeno la metà più uno degli studenti frequentanti. Art.53 (Programmazione didattica). Il Consiglio di Classe, nell’ambito della programmazione didattica, propone l’effettuazione delle visite e indica i docenti accompagnatori privilegiando, ove possibile, i docenti delle discipline oggetto della visita. Il progetto deve essere presentato dal Consiglio di Classe al Collegio dei docenti e al Consiglio di Istituto per l’approvazione. Il Consiglio di Classe progetta le attività all’interno del piano di lavoro della classe, approvato all’inizio dell’anno scolastico: ulteriori uscite debbono essere deliberate, di norma, entro e non oltre il primo scrutinio quadrimestrale. Art.54 (Casi d’urgenza). Nel caso di visite a mostre allestite nel corso dell’anno scolastico o similari, l’iniziativa potrà essere deliberata, in caso di urgenza, anche dalla Giunta Esecutiva, almeno dieci giorni prima dell’uscita. Art.55 (Docenti accompagnatori). I docenti accompagnatori non possono effettuare più di tre visite guidate durante l’anno scolastico, tranne casi di necessità e urgenza. Per ogni viaggio di istruzione/visita guidata deve essere previsto anche il sostituto del docente accompagnatore. Per gli studenti diversamente abili è prevista la partecipazione del docente di sostegno a meno che si tratti di alunno autonomo fisicamente e psichicamente. Art.56 (Giustificazione delle assenze). Gli studenti che non parteciperanno all’uscita, pur avendo aderito, dovranno giustificare l’assenza il giorno successivo sul libretto. Art.57 (Numero di docenti accompagnatori). Il numero degli insegnanti accompagnatori dovrà essere adeguato al numero degli studenti, orientativamente uno ogni quindici per i viaggi in Italia e uno ogni dieci per i viaggi all’estero. Art.58 (Organizzazione e assicurazione). Il mezzo di trasporto verrà indicato di volta in volta. L’organizzazione potrà essere curata o direttamente dall’istituto o tramite agenzia. Pagina 27 di 36 E’ obbligatoria la stipulazione di un’assicurazione per studenti e insegnanti contro gli infortuni e la responsabilità civile, secondo le norme vigenti, per chi ne fosse sprovvisto. Art.59 (Orario di arrivo). L’obbligo di sorveglianza termina con l’arrivo presso l’Istituto o il luogo fissato per il ritorno e comunque perdura fino all’orario previsto dal programma comunicato ai genitori. Art.60 (Consenso). Per tutti gli studenti va acquisito preventivamente da parte dell’Istituto il consenso dei genitori. Capo XI NORME PER L’ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE BIBLIOTECHE, DEI LABORATORI, E PER L’USO DEI SUPPORTI TECNICI 1) 2) 3) 4) 5) 6) Art. 61 (Norme per il funzionamento della biblioteca) La biblioteca è luogo finalizzato alla consultazione e al prestito dei testi, allo studio individuale e aperta alle componenti scolastiche dell’Istituto. L’accesso alle Biblioteche di docenti e studenti è consentito nei giorni e nelle ore stabiliti con avviso firmato dal Responsabile e dal Dirigente Scolastico all’inizio dell’anno scolastico. Non si possono chiedere in prestito più di due libri per volta. Non possono essere chiesti in prestito, ma possono essere solo consultati in sede, testi di collane di alto valore economico o non più reperibili. I libri in prestito devono essere restituiti, in stato di integrità, entro 30 giorni dalla data della consegna. Il consegnatario è l’unico responsabile della custodia e della restituzione del volume avuto in prestito. In caso di mancata restituzione, il consegnatario, dopo uno o più solleciti verbali, riceverà una ingiunzione scritta che lo obbliga: a) in caso di ritardo, a provvedere alla riconsegna del volume ottenuto in prestito; b) in caso di smarrimento o grave deterioramento, all’acquisto dello stesso e alla relativa restituzione; c) in caso di irreperibilità, al risarcimento in denaro di una somma corrispondente al valore reale del volume smarrito. Art. 62 (Responsabilità della conservazione dei libri in dotazione alle biblioteche) 1. I sub consegnatari delle biblioteche sono responsabili della conservazione dei libri, delle attrezzature e suppellettili presenti in biblioteca. Art. 63 (Finalità e modalità di utilizzazione dei laboratori e delle aule speciali) 1. I laboratori dell’ITIS sono aule didattiche attrezzate il cui calendario di utilizzo è definito nell’orario curricolare obbligatorio delle lezioni in cui è prevista la compresenza del docente di teoria, del docente tecnico pratico e, nei limiti delle possibilità organizzative, dell’assistente tecnico. Essi sono finalizzati alla realizzazione delle attività curriculari. Al di fuori delle attività Pagina 28 di 36 curriculari possono essere utilizzati per altre attività extracurriculari come da progetti del POF. 2. I laboratori e le aule speciali del Liceo sono opportunamente utilizzati per facilitare il conseguimento degli obiettivi educativi e didattici differenziando e modulando l’attività didattica in rapporto alle diverse esigenze e alle strategie di apprendimento degli allievi. Il loro utilizzo è affidato alla responsabilità dei docenti che possono chiedere l’assistenza, nei limiti delle possibilità organizzative, dell’assistente tecnico durante la lezione. Laboratori ed aule speciali possono essere utilizzati sia per attività curriculari che extracurriculari. 3. Si ritiene indispensabile creare attorno ai laboratori e alle aule speciali un’atmosfera di condivisione e corresponsabilità, che coinvolga gli utenti nella cogestione convinta di poche ma indispensabili regole di accesso e funzionamento, con l'impegno a rispettarle e, commisuratamente al proprio ruolo, farle rispettare. Art. 64 (Responsabilità della conservazione degli strumenti e dei materiali in dotazione ai laboratori e alle aule speciali) 1. I sub consegnatari/responsabili dei laboratori e delle aule speciali, gli insegnanti utilizzatori, gli assistenti tecnici in servizio presso questo Istituto sono responsabili della conservazione degli strumenti e dei materiali. 2. Il sub consegnatario/responsabile provvede a : a) Organizzare l’inventario dei materiali e delle attrezzature del laboratorio o dell’aula speciale; b) Fissare le procedure per il corretto, efficace e pieno utilizzo del laboratorio o dell’aula speciale; c) Collaborare con gli assistenti tecnici e con l’ufficio tecnico per garantirne una efficiente e razionale utilizzazione; d) Rispondere amministrativamente delle attrezzature del laboratorio o dell’aula speciale; e) Proporre, sentiti i docenti interessati, progetti di manutenzione e recupero, aggiornamento e integrazione delle attrezzature; f) Segnalare tempestivamente al Dirigente Scolastico eventuali anomalie, disfunzioni, furti ed usi impropri; g) Relazionare al Dirigente Scolastico e agli organi collegiali sulle attività svolte. Art. 65 (Manutenzione ordinaria dei laboratori) 1. Il compito dell'ordinaria manutenzione dei laboratori è affidato agli assistenti tecnici. 2. L’assistente tecnico ITIS è addetto alla conduzione tecnica dei laboratori, officine o reparti di lavorazione garantendone l’efficienza e la funzionalità in relazione al piano annuale di utilizzazione didattica. Egli provvede: a) alla preparazione del materiale e degli strumenti per le esperienze didattiche e per le esercitazioni pratiche nei laboratori, garantendo l’assistenza tecnica durante lo svolgimento delle stesse; b) al riordino e alla conservazione del materiale e delle attrezzature tecniche, garantendo la verifica e l’approvvigionamento periodico del materiale utile alle esercitazioni didattiche, in rapporto con il magazzino. Svolge attività di diretta e immediata collaborazione con il sub consegnatario e con l’Ufficio Tecnico. 3. L’ assistente tecnico del Liceo dovrà farsi carico della preparazione del materiale e degli strumenti per le esperienze didattiche e per le esercitazioni pratiche e, alla fine di ogni esperienza, di rimettere tutto in ordine e di riporre al proprio posto i materiali usati, verificare mensilmente la Pagina 29 di 36 tenuta del registro delle presenze e l’efficienza delle attrezzature. Art. 66 (Accesso ai Laboratori e alle aule speciali - Utenti) 1. L'accesso ai laboratori e alle aule speciali è consentito al personale docente, agli studenti e al personale tecnico per lo svolgimento di attività previste nella programmazione didattica. 2. Prenotazioni per attività non obbligatorie: a) L'utilizzo dei Laboratori e delle aule speciali esige la prenotazione su apposito registro (almeno il giorno precedente) con indicazione di: giorno, orario, classe. b) L'utilizzo per esigenze individuali da parte dei docenti richiede ugualmente la prenotazione. c) La prenotazione sarà effettuata presso la postazione del collaboratore scolastico a ciò addetto. d) Le richieste dei docenti per lo svolgimento di attività didattiche curricolari sono prioritarie. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Art. 67 (Comportamento degli utenti dei laboratori e nelle aule speciali) Ogni insegnante che utilizza il laboratorio o l’aula speciale deve firmare su un apposito registro indicando il giorno, l'ora e la classe. Su tale registro dovranno essere inoltre annotati gli eventuali strumenti o loro parti danneggiati o malfunzionanti. Il registro dell’aula deve essere compilato anche quando il docente utilizza le attrezzature in assenza degli alunni (predisposizione di lezioni, autoaggiornamento, ecc.). Gli insegnanti che utilizzano i laboratori e le aule speciali sono tenuti ad esercitare ogni cura nella prevenzione degli infortuni, controllando in che le apparecchiature siano in ordine e prevedendo modalità di uso da parte degli alunni tali da evitare rischi per la loro sicurezza. Gli alunni sono tenuti a rispettare scrupolosamente le indicazioni dei docenti, assumendo un comportamento particolarmente disciplinato e prudente; nel corso delle esercitazioni controlleranno azioni e gesti per tutelare la propria incolumità e quella altrui e per evitare danni alle apparecchiature. Ciascun alunno è responsabile del materiale assegnato a lui personalmente o al gruppo e risponde dei danni procurati volontariamente o involontariamente; dovrà inoltre segnalare tempestivamente eventuali disfunzioni, anomalie, guasti alle attrezzature che gli sono state assegnate. Agli alunni è vietato entrare nel laboratorio o nell'aula senza la presenza dell’insegnante. E’ vietato lasciare gli alunni, in laboratorio o nell’aula speciale senza la necessaria sorveglianza. Gli allievi non possono accedere al materiale riposto negli armadi, ma devono farne richiesta all'insegnante presente in aula. E’ vietato fumare, consumare pasti, bere bibite, lasciare rifiuti di plastica o alluminio nei laboratori e nelle aule speciali. Gli alunni devono lasciare in ordine i laboratori e le aule speciali alla fine della lezione. Art. 68 (Accesso ai laboratori di grafica computerizzata e simulazioni elettriche ed elettroniche) Al fine di determinare un uso corretto, efficiente e sicuro del laboratorio occorre attenersi alle seguenti disposizioni: 1. le chiavi del laboratorio devono essere prese all'inizio delle ore di lezione e riconsegnate alla fine delle ore di lezione al personale di turno nell'atrio; 2. il laboratorio viene utilizzato nelle ore previste dal quadro orario delle lezioni o dall'orario disposto per far fronte ad esigenze particolari; un diverso uso è consentito solo per attività programmate accessorie: progetti, corsi integrativi, concorsi, gare ecc.; Pagina 30 di 36 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. le classi devono recarsi in laboratorio solo con il materiale strettamente necessario a condurre le esercitazioni inoltre devono essere accompagnate dai docenti coinvolti nella disciplina e svolgervi attività solo sotto la loro guida; durante le lezioni non è consentito ad altre persone accedervi per utilizzare i computer; è vietato l'uso concomitante del laboratorio da parte di più classi; è vietato l’ingresso nel laboratorio a persone estranee; il laboratorio deve essere lasciato in ordine e pronto ad essere riutilizzato. Alla fine della lezione spegnere i computer solo se autorizzati dal docente; l'insegnante che utilizza il laboratorio e l’assistente tecnico sono tenuti ad esercitare ogni attenzione per prevenire infortuni, controllando che le apparecchiature siano in ordine e che gli allievi le usino in condizioni tali da evitare rischi per la loro sicurezza; è fatto divieto agli insegnanti e agli allievi di utilizzare o installare programmi, Cd-rom, DVD ed altro materiale personale e comunque non attinenti all'attività didattica senza previa autorizzazione da parte del docente sub consegnatario del laboratorio o con l’assistente tecnico; è vietato apportare modifiche all'hardware e al software senza averle concordate con il docente sub consegnatario del laboratorio o con l’assistente tecnico. Le operazioni di manutenzione e riparazione ordinaria sono di competenza dell’assistente tecnico; l'uso di attrezzature munite di videoterminale deve rispettare le indicazioni fornite nel quaderno informativo presente nel laboratorio, evitando comunque un'applicazione continuativa superiore ai 120 minuti; in caso di rottura di strumentazione o di altro materiale (inventariato e non), l'insegnante e l’assistente tecnico sono tenuti a farne menzione con breve relazione al docente sub consegnatario del laboratorio, al consegnatario (D.S.G.A.) e al Dirigente Scolastico; l'approvvigionamento del materiale presso il magazzino (carta, floppy disk , cd, ecc.) necessario alle esercitazioni è a carico del personale addetto al laboratorio (docente sub consegnatario del laboratorio, assistente tecnico); all’assistente tecnico è demandato il compito di: verificare giornalmente il rispetto di quanto previsto al 3° punto e lo stato di conservazione di strumenti ed apparecchiature e le condizioni di sicurezza, compiere le operazioni necessarie ad approntare le attrezzature per le lezioni previste dalle attività didattiche, assistenza tecnica durante le lezioni, manutenzione e riparazione delle attrezzature (come previsto dal vigente CCNL). ogni studente può disporre, a richiesta, di una directory per l'archiviazione dei dati, inoltre dispone di un profilo utente (non esclusivo) per l’accesso ai computer; per le esercitazioni i docenti utilizzeranno solo programmi installati dalla scuola e provvisti di licenza d'uso; potranno inoltre richiedere agli assistenti tecnici l’istallazione di programmi freeware da utilizzare nella didattica; la manutenzione, la configurazione e programmazione della rete dovrà essere svolta, salvo casi eccezionali ed urgenti, fuori dall’orario delle esercitazioni. Durante la manutenzione è vietato l'accesso al laboratorio; le postazioni di controllo e gestione (server di rete), sono riservate al personale addetto all'amministrazione della rete (assistenti tecnici o altro personale espressamente incaricato dal Dirigente scolastico) e devono essere protette da password; la postazione docente è riservata al docente; la stampa degli elaborati deve essere concordata con il docente al fine di ottimizzare i tempi, la priorità di esecuzione e l’utilizzo delle stampanti; ogni postazione (client) è in grado riconoscere gli utilizzatori (User) tramite la password assegnata dal sub consegnatario del laboratorio o dall’assistente tecnico; è fatto divieto tentare di accedere con altri profili se non autorizzati; le eventuali password personali non vanno comunicate o date in prestito ad altre persone. La Pagina 31 di 36 23. 24. 25. 26. 27. 28. modifica delle password va richiesta al sub consegnatario o all’assistente tecnico del laboratorio; Tutte le password utilizzate sui computer del laboratorio e sulle attrezzature di rete ad esso collegate dovranno essere conservate a cura del personale addetto al laboratorio e del “custode delle password” (di norma è il DSGA) nominato dal Dirigente scolastico. Ogni variazione dovrà essere registrata e comunicata immediatamente al custode delle password; tutti i computer presenti nel laboratorio didattico sono collegati in rete; è fatto pertanto divieto assoluto agli utenti di cambiare, per qualsiasi motivo, la configurazione dei PC o delle Workstation; gli addetti al laboratorio si riservano di apportare modifiche software e hardware, con preavviso al DS e al DSGA, al fine di migliorare il sevizio offerto; pertanto gli utenti cureranno di salvare i propri dati personali o della scuola in accordo con gli addetti al laboratorio; la navigazione in Internet è possibile dalle postazioni Client solo se finalizzata ad attività didattiche o alla manutenzione delle attrezzature presenti nel laboratorio; pertanto è escluso ogni utilizzo libero o privato. Essa viene abilitata dagli addetti al laboratorio ed eventualmente governata dai sistemi Proxi Server e Firewall. L’uso di Internet va comunque concordato e programmato con gli addetti al laboratorio. Il personale addetto al laboratorio potrà inoltre limitare l’accessibilità ai siti Internet in ottemperanza alle prescrizioni della normativa vigente; la pubblicazione di materiale (articoli, immagini, ecc.) sulla rete intranet va sempre concordata con il personale addetto al laboratorio; iI materiale eventualmente pubblicato sulla rete Intranet della scuola può essere stampato e circolare solo all'interno dell'Istituto. Art. 69 (Accesso al laboratorio di chimica) Al fine di determinare un uso corretto, efficiente e sicuro del laboratorio occorre attenersi alle seguenti disposizioni: 1. II laboratorio di chimica viene utilizzato nelle ore previste dal quadro orario delle lezioni e al di fuori dello schema medesimo soltanto per modifiche dell'orario disposte per fare fronte ad esigenze particolari. Ulteriori occasioni di uso al di fuori dell'orario previsto possono derivare da attività programmate accessorie come area di progetto, partecipazione a concorsi, gare, etc. 2. Le classi possono recarsi in laboratorio solo se accompagnate dai docenti e svolgervi attività solo sotto la loro guida. 3. L'insegnante che utilizza il laboratorio è tenuto ad esercitare ogni cura nella prevenzione degli infortuni, controllando che le apparecchiature siano in ordine e prevedendo modalità di uso da parte degli alunni tali da evitare rischi per la loro sicurezza. 4. Gli alunni sono tenuti a rispettare scrupolosamente le indicazioni dei docenti, assumendo un comportamento particolarmente disciplinato e prudente; nel corso delle esercitazioni controlleranno le proprie azioni ed i propri gesti per tutelare la propria incolumità e quella altrui e per evitare danni alle apparecchiature. 5. II laboratorio dovrà essere lasciato in ordine e pronto ad essere riutilizzato (vetreria pulita, reattivi riposti negli appositi armadi, rubinetti gas ed acqua chiusi, strumenti in ordine). 6. In caso di rottura di strumentazione o altro materiale (inventariato e non) o di scorte di reattivi in via di esaurimento, l'insegnante è tenuto a farne menzione a mezzo di breve relazione al docente sub-consegnatario del laboratorio. 7. Le chiavi del laboratorio dovranno essere riconsegnate ogni volta. 8. Lo stato di conservazione di strumenti e apparecchiature e il rispetto delle condizioni di sicurezza dovranno essere giornalmente verificati dall' assegnato al laboratorio. 9. Il docente di teoria e il docente teorico/pratico dovranno custodire puntualmente le sostanze chimiche e tenerle sotto chiave. Pagina 32 di 36 Art. 70 (Accesso al laboratorio di fisica) 1. Al fine di determinare un uso corretto , efficiente e sicuro del laboratorio occorre attenersi alle seguenti disposizioni: 2. II laboratorio di fisica viene utilizzato nelle ore previste dal quadro orario delle lezioni e al di fuori dello schema medesimo soltanto per modifiche dell'orario disposte per fare fronte ad esigenze particolari. Ulteriori occasioni di uso al di fuori dell'orario previsto possono derivare da attività programmate accessorie come area di progetto , partecipazione a concorsi, gare, etc. 3. Le classi possono recarsi in laboratorio solo se accompagnate dai docenti e svolgervi attività solo sotto la loro guida. 4. Gli insegnanti che utilizzano il laboratorio sono tenuti ad esercitare ogni cura nella prevenzione degli infortuni, controllando che le apparecchiature siano in ordine e prevedendo modalità di uso da parte degli alunni tali da evitare rischi per la loro sicurezza. 5. Gli alunni sono tenuti a rispettare scrupolosamente le indicazioni dei docenti, assumendo un comportamento particolarmente disciplinato e prudente ; nel corso delle esercitazioni controlleranno le proprie azioni ed i propri gesti per tutelare la propria incolumità e quella altrui, e per evitare danni alle apparecchiature. 6. II laboratorio dovrà essere lasciato in ordine e pronto ad essere riutilizzato (strumenti rimessi ai loro posti, armadi in ordine). 7. In caso di rottura di strumentazione o altro materiale (inventariato e non), l'insegnante è tenuto a farne menzione a mezzo di breve relazione al docente sub consegnatario del laboratorio. 8. Le chiavi del laboratorio dovranno essere prese e riconsegnate. 9. Lo stato di conservazione di strumenti e apparecchiature e il rispetto delle condizioni di sicurezza dovranno essere giornalmente verificati dall' assegnato al laboratorio. 10. Non è consentito l'uso concomitante del laboratorio da parte di più classi. Art. 71 (Accesso ai laboratori di tecnologia meccanica, macchine ed energia, sistemi ed automazione) Al fine di determinare un uso corretto , efficiente e sicuro del laboratorio occorre attenersi alle seguenti disposizioni: 1. II laboratorio viene utilizzato nelle ore previste dal quadro orario delle lezioni e al di fuori dello schema medesimo soltanto per modifiche dell'orario disposte per fare fronte ad esigenze particolari. Ulteriori occasioni di uso al di fuori dell'orario previsto possono derivare da attività programmate accessorie come o , partecipazione a concorsi, gare, etc. 2. Le classi possono recarsi in laboratorio solo se accompagnate dai docenti e svolgervi attività solo sotto la loro guida. 3. L'insegnante che utilizza il laboratorio è tenuto ad esercitare ogni cura nella prevenzione degli infortuni, controllando che le apparecchiature siano in ordine e prevedendo modalità di uso da parte degli alunni tali da evitare rischi per la loro sicurezza. E' necessaria inoltre una seria opera di informazione e sensibilizzazione in merito. 4. Gli alunni sono tenuti a rispettare scrupolosamente le indicazioni dei docenti, assumendo un comportamento particolarmente disciplinato e prudente ; nel corso delle esercitazioni controlleranno le proprie azioni ed i propri gesti per tutelare la propria incolumità e quella altrui, nonché per evitare danni alle apparecchiature. 5. II laboratorio dovrà essere lasciato in ordine e pronto ad essere riutilizzato (apparecchiature e strumenti in ordine). Pagina 33 di 36 6. In caso di rottura di strumentazione o altro materiale (inventariato e non) o di scorte di materiali di consumo in via di esaurimento, l'insegnante è tenuto a farne menzione a mezzo di breve relazione al docente sub consegnatario del laboratorio. 7. Le chiavi del laboratorio dovranno essere riconsegnate ogni volta. 8. Lo stato di conservazione di strumenti e apparecchiature e il rispetto delle condizioni di sicurezza dovranno essere giornalmente verificati dall' assegnato al laboratorio. Art. 72 (Accesso ai laboratori di elettronica ed elettrotecnica, T.D.P., Sistemi e Robotica) 1. Al fine di determinare un uso corretto , efficiente e sicuro del laboratorio occorre attenersi alle seguenti disposizioni: 2. II laboratorio viene utilizzato nelle ore previste dal quadro orario delle lezioni e al di fuori dello schema medesimo soltanto per modifiche dell'orario disposte per fare fronte ad esigenze particolari. Ulteriori occasioni di uso al di fuori dell'orario previsto possono derivare da attività programmate accessorie come area di progetto , partecipazione a concorsi, gare, etc. 3. Le classi possono recarsi in laboratorio solo se accompagnate dai docenti. Svolgere le attività solo sotto la loro guida e con la presenza continua dell' di laboratorio. 4. II laboratorio dovrà essere lasciato in ordine e pronto ad essere riutilizzato (apparecchiature e strumenti in ordine). 5. Ogni armadio del laboratorio deve riportare affisso un elenco con il materiale inventariato e non fatto salvo per i componenti elettrici ed elettronici. 6. Gli insegnanti che utilizzano il laboratorio, presenteranno una richiesta scritta dei materiali e delle attrezzature necessarie per lo svolgimento delle esercitazioni programmate nelle loro classi per tutto l'anno scolastico al docente subconsegnatario, il quale formulerà proposte al Dirigente Scolastico in merito agli acquisti. 7. E’ severamente proibito spostare al di fuori del laboratorio le attrezzature e le strumentazioni tranne in casi particolari giustamente motivati e comunque previo richiesta scritta al docente sub consegnatario. 8. In caso di rottura di strumentazione o altro materiale (inventariato e non) o di scorte di materiali di consumo in via dì esaurimento, l'insegnante è tenuto a farne menzione a mezzo di breve relazione al docente sub-consegnatario del laboratorio. 9. Le chiavi del laboratorio dovranno essere riconsegnate ogni volta. 10. Lo stato di conservazione di strumenti e apparecchiature e il rispetto delle condizioni di sicurezza dovranno essere giornalmente verificati dall' assegnato al laboratorio. 1. 2. 3. 4. Art. 73 (Accesso al laboratorio di tecnologia e tecniche di rappresentazione grafica) Al fine di determinare un uso corretto, efficiente e sicuro del laboratorio occorre attenersi alle seguenti disposizioni: II laboratorio viene utilizzato nelle ore previste dal quadro orario delle lezioni e al di fuori dello schema medesimo soltanto per modifiche dell'orario disposte per fare fronte ad esigenze particolari. Ulteriori occasioni di uso al di fuori dell'orario previsto possono derivare da attività programmate accessorie come partecipazione a concorsi, gare, etc. Le classi possono recarsi in laboratorio solo se accompagnate dai docenti e svolgervi attività solo sotto la loro guida. L'insegnante che utilizza il laboratorio è tenuto ad esercitare ogni cura nella prevenzione degli infortuni, controllando che le apparecchiature siano in ordine e prevedendo modalità di uso da parte degli alunni tali da evitare rischi per la loro sicurezza. Pagina 34 di 36 5. Gli alunni sono tenuti a rispettare scrupolosamente le indicazioni dei docenti, assumendo un comportamento particolarmente disciplinato e prudente ; nel corso delle esercitazioni controlleranno le proprie azioni ed i propri gesti per tutelare la propria incolumità e quella altrui, nonché per evitare danni alle apparecchiature. 6. II laboratorio dovrà essere lasciato in ordine e pronto ad essere riutilizzato (apparecchiature e strumenti in ordine). 7. In caso di rottura di strumentazione o altro materiale (inventariato e non) o di scorte di materiali di consumo in via di esaurimento, l'insegnante è tenuto a farne menzione a mezzo di breve relazione al docente sub-consegnatario del laboratorio. 8. Le chiavi del laboratorio dovranno essere riconsegnate ogni volta. 9. Lo stato di conservazione di strumenti e apparecchiature e il rispetto delle condizioni di sicurezza dovranno essere giornalmente verificati dall' assegnato al laboratorio. Art.74 (Norme per l’organizzazione ed il funzionamento delle palestre e/o spazi adibiti alle attività di educazione fisica e per l’uso delle attrezzature sportive) L’accesso alle palestre e/o spazi adibiti alle attività di educazione fisica di docenti e studenti , al di fuori dell’orario delle lezioni di Educazione fisica, è consentito solo se autorizzato dal Dirigente Scolastico con avviso scritto I sub-consegnatari delle palestre, gli insegnanti di educazione fisica e i docenti che utilizzano le palestre per attività curricolari ed extra curricolari in servizio presso l’Istituto sono responsabili della conservazione degli strumenti e dei materiali. I soggetti su indicati provvedono a : fissare le procedure per un corretto, efficace e pieno utilizzo della palestra garantire un’efficiente e razionale utilizzazione rispondere amministrativamente delle attrezzature della palestra proporre, sentiti i docenti interessati, progetti di manutenzione e recupero, aggiornamento e integrazione delle attrezzature sportive relazionare al Dirigente Scolastico sulle attività svolte. Ogni insegnante che utilizza la palestra è tenuto ad avvertire prontamente il responsabile della palestra o il Dirigente Scolastico in merito ad eventuali danneggiamenti o malfunzionamento riscontrati nelle attrezzature e negli impianti sportivi. A. Accesso alla palestra 1.L’accesso alla palestra è consentito al personale docente, agli studenti e al personale ATA per lo svolgimento di attività previste nella programmazione didattica. 2. Le richieste dei docenti per lo svolgimento delle attività didattiche sono prioritarie, fatti salvi imponderabili motivi di straordinarietà valutati dal Dirigente Scolastico. 3. I docenti di educazione fisica, durante l’ora di compresenza, utilizzeranno la palestra ognuno nella propria metà campo. Per consentire una corretta fruizione della palestra l’orario curriculare delle lezioni potrà prevedere al massimo la compresenza di due classi. 4. Se la palestra viene utilizzata per altri scopi (conferenze, spettacoli, ecc.) che richiedano una utilizzazione degli spazi diversa dall’attività fisica, l’utilizzo è subordinato all’autorizzazione del Dirigente Scolastico; è necessario inoltre consultare il docente sub-consegnatario che avrà il compito di vigilare e prevenire danni che potrebbero verificarsi nello spostamento degli attrezzi. 5. E’ vietato lasciare gli alunni, nella palestra senza la necessaria sorveglianza. 6. E’ vietato fumare, consumare pasti, bere bibite, lasciare rifiuti di plastica o alluminio nella palestra. Pagina 35 di 36 B. Utilizzo delle attrezzature in dotazione alla palestra 1.Gli insegnanti che utilizzano la palestra sono tenuti ad esercitare ogni cura nella prevenzione degli infortuni, controllando che le attrezzature siano in ordine e prevedendo modalità di uso da parte degli alunni tali da evitare rischi per la loro sicurezza. 2.Ogni docente, al termine dell’utilizzo sia in orario curricolare che extracurriculare (ore pomeridiane svolte per consentire la partecipazione degli allievi ai giochi sportivi studenteschi), avrà cura di invitare i propri alunni a riposizionare tutti i piccoli attrezzi utilizzati, vigilando affinché ciò avvenga correttamente in modo da non arrecare disturbo all’attività del docente che all’ora successiva, o il giorno dopo, si recherà in palestra. 3.Gli impianti basket/pallavolo e i grandi attrezzi in genere saranno spostati, montati e/o smontati all’occorrenza esclusivamente dal personale ausiliario della scuola. 4.Gli alunni sono tenuti a rispettare scrupolosamente le indicazioni dei docenti, assumendo un comportamento particolarmente disciplinato e prudente; nel corso delle esercitazioni controlleranno azioni e gesti per tutelare la propria incolumità e quella altrui, per evitare danni alle attrezzature. Particolare cura sarà inoltre riservata ai servizi igienici annessi. 5.Ciascun alunno è responsabile del materiale assegnato a lui personalmente o al gruppo e risponde dei danni procurati volontariamente o involontariamente. 6.Agli alunni è vietato entrare nella palestra senza la presenza dell’insegnante. Gli alunni devono accedere in palestra muniti di scarpette da ginnastica. Gli allievi possono accedere al materiale riposto negli armadi ma devono farne richiesta all’insegnante presente in palestra. C. Apertura e chiusura della palestra Sarà compito del responsabile del personale ATA assicurare la presenza di almeno un collaboratore scolastico prima e dopo l’utilizzo della palestra per l’apertura e chiusura della stessa. Art.75 (Funzionamento Ufficio Tecnico) L’Ufficio Tecnico è un organo dell’ITIS come prevede il DPR 15 marzo 2010 n. 88: “Gli istituti tecnici del settore tecnologico sono dotati di un Ufficio tecnico con il compito di sostenere la migliore organizzazione e funzionalità dei laboratori a fini didattici e il loro costante adeguamento alle esigenze poste dall’innovazione tecnologica e dalla necessaria sicurezza delle persone e dell’ambiente.” La sue funzioni, in base anche alla Direttiva ministeriale n. 57 del 15 luglio 2010 “linee guida degli Istituti Tecnici”, sono le seguenti: 1. L’Ufficio Tecnico è un organismo amministrativo e di coordinamento delle tecnologie e strumenti didattici come tale: • è responsabile della gestione degli acquisti e della manutenzione delle strutture e degli strumenti dell’ITIS; • è strumento essenziale della funzionalità del sistema dei laboratori e della strutturazione didattica complessiva; • agisce in raccordo con le indicazioni didattiche dei Dipartimenti; • monitora la qualità delle attrezzature aggiornando le conoscenze relative all’evoluzione tecnologica; • cura la funzionalità dei laboratori, delle strumentazioni audiovisive e multimediali avvalendosi della collaborazione dei sub consegnatari dei laboratori e degli assistenti tecnici. 2. Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico è un Insegnante Tecnico Pratico in organico di diritto nominato dal Dirigente Scolastico per competenze ed esperienze specifiche, fa parte del Pagina 36 di 36 servizio prevenzione e sicurezza, dello staff del Dirigente e si raccorda con il DSGA per gli aspetti amministrativi e contrattuali. 3. Per tutti gli aspetti organizzativi/amministrativi generali, l’Ufficio Tecnico fa capo al Direttore Amministrativo, il quale, ricevute le direttive di massima e gli obiettivi dal Dirigente Scolastico, predispone gli interventi e gli strumenti necessari al raggiungimento dei risultati attesi. Per quanto attiene gli aspetti didattici ed organizzativi correlati, l’Ufficio Tecnico fa capo al Dirigente Scolastico. 4. L’ufficio si occupa, in collaborazione con il docente funzione strumentale specifica designata dal Collegio dei Docenti, di rinnovare, organizzare e coordinare la strumentazione didattica dell’Istituto. Le richieste devono pervenire in forma scritta da parte dei responsabili di plesso, di dipartimento, dei sub consegnatari/responsabili dei laboratori, dei docenti, entro tempi congrui, per permettere l’elaborazione del programma annuale. Nelle richieste devono figurare i riferimenti necessari all’identificazione del tipo di materiale, delle caratteristiche richieste, della motivazione, della destinazione d’uso e dell’eventuale urgenza. L’ufficio collabora con gli insegnanti preposti allo svolgimento delle esercitazioni pratiche nei vari laboratori, allo scopo di determinare le condizioni migliori per lo svolgimento in essi dell’attività didattica, pertanto: • Funge da supporto ai responsabili di laboratorio, per individuare in ciascuna specializzazione le problematiche tecniche attinenti lo sviluppo dell’attività didattica. • Tiene i rapporti con gli insegnanti per l’informazione tecnica relativa a materiali ed apparecchiature da impiegare nelle esercitazioni, con particolare riguardo ai problemi di ordine didattico. • Promuove le riunioni con gli insegnanti addetti ai laboratori per determinare un migliore uso degli stessi. • Promuove lo sviluppo delle aree tecniche, suggerendo innovazioni tecnologiche e stimolando allievi e colleghi alla ricerca ed alla collaborazione. L’Ufficio Tecnico è così strutturato: - Dirigente Scolastico - DSGA - Responsabile dell’ufficio - Docente funzione strumentale specifica e relativo team - Collaboratori: assistenti tecnici e sub consegnatari dei laboratori. Il presente regolamento è stato approvato da Consiglio di Istituto il giorno 25/11/2014.