GIORNATA DI STUDIO Martedì 1 Marzo 2011 Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Il sistema dei controlli sui costi della contrattazione integrativa RELATORI: Dott. Benedetto Claudio Commercialista Dott. Grimaldi Danilo Dott. Ario Gianpaolo 1.Il contratto collettivo delle Regioni e delle autonomie locali L’inquadramento del personale non dirigente L’inquadramento del personale dirigente 2. La contrattazione integrativa La costituzione e l’utilizzo delle risorse I ruoli nella contrattazione La compatibilità con il bilancio di previsione 3. Il ruolo dei revisori dei conti alla luce delle novità introdotte dal D.lgs 150/2009 Compiti, tempistiche ed effetti dei controlli Collaborazione con gli organi di controllo interno Responsabilità Il contratto collettivo delle Regioni e delle autonomie locali L’inquadramento del personale non dirigente Art. 3 CCNL 31.3.1999 Il sistema di classificazione del personale 1. Il sistema di classificazione è articolato in quattro categorie : A, B, C e D. Per il personale della categoria D è prevista la istituzione di una area delle posizioni organizzative. 2. Tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria, in quanto professionalmente equivalenti, sono esigibili. L’assegnazione di mansioni equivalenti costituisce atto di esercizio del potere determinativo dell’oggetto del contratto di lavoro. Il contratto collettivo delle Regioni e delle autonomie locali L’inquadramento del personale non dirigente Le declaratorie dei requisiti professionali CATEGORIA A Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: • Conoscenze di tipo operativo generale (la cui base teorica si sviluppa con la scuola media dell’obbligo) acquisibile attraverso esperienza diretta sulla mansione; • Contenuti di tipo ausiliario rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi; • Problematiche lavorative di tipo semplice; • Relazioni organizzative di tipo prevalentemente interno basate su interazione tra pochi soggetti; Il contratto collettivo delle Regioni e delle autonomie locali L’inquadramento del personale non dirigente Le declaratorie dei requisiti professionali CATEGORIA A Esemplificazione dei profili: -lavoratore che provvede al trasporto di persone, alla movimentazione di merci, ivi compresa la consegna e il ritiro della documentazione amministrativa. Provvede, inoltre, alla ordinaria manutenzione dell’automezzo segnalando eventuali interventi di natura complessa. -lavoratore che provvede ad attività prevalentemente esecutive o di carattere tecnico manuali, comportanti anche gravosità o disagio ovvero uso e manutenzione ordinaria di strumenti ed arnesi di lavoro. Il contratto collettivo delle Regioni e delle autonomie locali L’inquadramento del personale non dirigente Le declaratorie dei requisiti professionali CATEGORIA B Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da : • Buone conoscenze specialistiche ed un grado di esperienza discreto; • Contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi; • Discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni possibili; • Relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti, relazioni esterne di tipo indiretto e formale. Relazioni con gli utenti di natura diretta. Il contratto collettivo delle Regioni e delle autonomie locali L’inquadramento del personale non dirigente Le declaratorie dei requisiti professionali CATEGORIA B Esemplificazione dei profili: -lavoratore che provvede alla redazione di atti e provvedimenti utilizzando il software grafico, fogli elettronici e sistemi di videoscrittura nonché alla spedizione di fax, alla gestione della posta. Collabora alla gestione degli archivi e degli schedari ed all’organizzazione di viaggi e riunioni. -lavoratore che provvede alla esecuzione di operazioni tecnico manuali di tipo specialistico e risolutivo. Coordina dal punto di vista operativo altro personale addetto all’impianto. Il contratto collettivo delle Regioni e delle autonomie locali L’inquadramento del personale non dirigente CATEGORIA C Appartengono a questa categoria i lavoratori: • Approfondite conoscenze mono specialistiche e un grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento; • Contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi; • Media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili; • Relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori delle unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne anche di tipo diretto. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale. Il contratto collettivo delle Regioni e delle autonomie locali L’inquadramento del personale non dirigente Le declaratorie dei requisiti professionali CATEGORIA C Esemplificazione dei profili: -lavoratore che, anche coordinando altri addetti, provvede alla gestione dei rapporti con tutte le tipologie di utenza relativamente alla unità di appartenenza. - lavoratore che svolge attività istruttoria nel campo amministrativo, tecnico e contabile, curando, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti di legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profilo, la raccolta, l’elaborazione e l’analisi dei dati. Il contratto collettivo delle Regioni e delle autonomie locali L’inquadramento del personale non dirigente Le declaratorie dei requisiti professionali CATEGORIA D : Elevate conoscenze pluri-specialistiche ed un grado di esperienza pluriennale, con frequente aggiornamento; • Contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi produttivi/amministrativi; • Elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili; • Relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative diverse, relazioni esterne di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale. Il contratto collettivo delle Regioni e delle autonomie locali L’inquadramento del personale non dirigente Le declaratorie dei requisiti professionali CATEGORIA D Esemplificazione dei profili: -espleta attività di ricerca, studio ed elaborazione di dati in funzione della programmazione economico finanziaria e della predisposizione dei relativi atti. -espleta compiti di alto contenuto specialistico professionale in attività di ricerca, acquisizione, elaborazione e illustrazione di dati e norme tecniche al fine della predisposizione di progetti inerenti la realizzazione e/o manutenzione di edifici, impianti, sistemi di prevenzione, ecc. -espleta attività progettazione e gestione del sistema informativo, delle reti informatiche. -espleta attività di istruzione, predisposizione e redazione di atti e documenti riferiti all’attività amministrativa dell’ente. Il contratto collettivo delle Regioni e delle autonomie locali L’inquadramento del personale non dirigente L’area delle Posizioni Organizzative (art. 8, 9, 10 e 11 CCNL 31.3.1999) • Gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono l’assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato. • Possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti di categoria D. • Il trattamento economico è composto dalla retribuzione di posizione e di risultato. • Ciascun ente stabilisce la graduazione della retribuzione di posizione. La retribuzione di risultato varia tra il 10% e il 25% della retribuzione di posizione attribuita. • I Comuni privi di DIRIGENTI nell’ambito delle risorse dei rispettivi bilanci, nominano PO esclusivamente dipendenti cui sia attribuita la responsabilità degli uffici e dei servizi. La contrattazione integrativa L’inquadramento del personale dirigente I dirigenti delle amministrazioni pubbliche sono così raggruppati : I) Area comprendente i dirigenti dei seguenti comparti: ministeri; enti pubblici non economici; aziende ed amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo; istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione; università. II) Area comprendente i dirigenti del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali; III) Area comprendente la dirigenza dei ruoli professionale, tecnico, amministrativo e sanitario del servizio sanitario nazionale; IV) Area della dirigenza medica del servizio sanitario nazionale. Il contratto collettivo delle Regioni e delle autonomie locali La Costituzione e l’utilizzo delle risorse (personale non dirigente) ART. 15 CCNL 1.4.1999 Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività ovvero le RISORSE DESTINATE AL TRATTAMENTO ACCESSORIO Presso ciascun ente, dal 1.1.1999, sono annualmente destinate alla attuazione della nuova classificazione del personale, nonché a sostenere le iniziative rivolte a migliorare la produttività, l’efficienza e l’efficacia dei servizi Il complesso delle risorse destinate a questi scopi viene indicato in un lungo elenco di poste, raggruppabili nelle seguenti categorie: a) b) c) d) Riporto di fondi già previsti nel precedente contratto o in norme speciali; Economie e risparmi vari di gestione Risorse aggiuntive (definite rispetto a parametri economici e sul monte salari) Risorse a seguito dell’attivazione di nuovi servizi o accrescimento di quelli esistenti o che comportino la necessità di aumentare la dotazione organica e assumere il personale (art. 15 comma 5) Il contratto collettivo delle Regioni e delle autonomie locali La Costituzione e l’utilizzo delle risorse ART. 31 CCNL 22.1.2004 Disciplina delle “risorse decentrate” Le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell’anno 2003 secondo la previgente disciplina contrattuale, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi. L’importo è suscettibile di incremento ad opera di specifiche disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro nonché per effetto di ulteriori applicazioni della disciplina dell’art. 15, comma 5, del CCNL dell’1.4.1999, limitatamente agli effetti derivanti dall’incremento delle dotazioni organiche. Le risorse sono integrate annualmente con importi aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, derivanti dalla applicazione delle discipline contrattuali vigenti e nel rispetto dei criteri e delle condizioni ivi prescritte. Il contratto collettivo delle Regioni e delle autonomie locali La Costituzione e l’utilizzo delle risorse ART. 17 CCNL 1.4.1999 Disciplina dell’“utilizzo delle risorse” Le principali voci di utilizzo: • • • • • • • • • • • Fondo Progressioni economiche orizzontali Indennità Indennità di Comparto fisse Fondo per le Posizioni Organizzative (per gli enti con Dirigenza) Indennità di turno Indennità di rischio Indennità di disagio Indennità Indennità di reperibilità organizzative Indennità di maneggio valori Indennità di particolari e specifiche responsabilità Produttività Risorse messe a disposizione da Leggi (Merloni, ICI, ecc..) Il contratto collettivo delle Regioni e delle autonomie locali La Costituzione e l’utilizzo delle risorse La costituzione del fondo necessita di un attento esame vista la complessità della disciplina che ne regola le fonti di alimentazione. L’attenzione particolare che viene posta sui temi della costituzione e dell’utilizzo del fondo deriva dalla intensificazione dei controlli da parte della Corte dei Conti previsti dal D.L. 112/2008, che sono stati rafforzati dall’entrata in vigore del D.lgs 150/2010. Potremmo assistere ad un significativo aumento dai casi di giudizi di responsabilità amministrativa conseguenti agli errori rilevanti sia in sede di costituzione che di utilizzo del Fondo. Il contratto collettivo delle Regioni e delle autonomie locali La Costituzione e l’utilizzo delle risorse Tali giudizi possono interessare: •i componenti dell’organo di governo che formulano inizialmente le direttive e fissano gli obiettivi per la delegazione trattante e successivamente autorizzano la stipula del contratto decentrato; •i direttori generali e i segretari che generalmente presiedono la delegazione di parte pubblica; •i dirigenti e/o le P.O. in quanto membri della delegazione di parte pubblica e in quanto chiamati ad applicare le norme contrattuali; •i REVISORI DEI CONTI CHIAMATI, IN OCCASIONE DELLA RIPARTIZIONE DEL FONDO, AL CONTROLLO SULLA COMPATIBILITA’ DEI COSTI SULLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA CON I VINCOLI DELLA PROGRAMMAZIONE ANNUALE E PLURIENNALE Il contratto collettivo delle Regioni e delle autonomie locali La Costituzione e l’utilizzo delle risorse Gli Enti Locali possono quindi, a seguito della verifica sull’esatta composizione delle voci di alimentazione del fondo, decidere di assumere iniziative volte ad evitare pesanti sanzioni o quanto meno ridurne l’impatto, rettificando e ricalcolando gli esatti importi delle voci che alimentano tale fondo. Il contratto collettivo delle Regioni e delle autonomie locali I ruoli nella contrattazione Organo di governo Revisore dei CONTI Autorizzazione Sottoscrizione Determina Di Costituzione Informa su trattativa quantificazione costi Certificazione positiva Trasmette ipotesi stipula Delegazione pubblica ccdi Ipotesi ccdi trattativa delegazione sindacale Il contratto collettivo delle Regioni e delle autonomie locali I ruoli nella contrattazione I PASSAGGI FONDAMENTALI DELLA CONTRATTAZIONE ANNUALE: 1. Delibera di indirizzo da parte della Giunta alla Delegazione Trattante di Parte Pubblica (quali risorse e proposta per come utilizzarle). 2. Determina di costituzione delle risorse 3. Contrattazione tra la delegazione di Parte Pubblica e la delegazione composta dalle RSU e dalle OO.SS territoriali sull’utilizzo delle risorse e sigla di PRE-ACCORDO 4. Invio entro 5 giorni dell’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo al Collegio dei Revisori dei Conti, corredata da una relazione illustrativa e tecnico-finanziaria 5. Entro 15 giorni espressione del parere del Collegio dei revisori 6. La Giunta Comunale autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto. 7. Sigla tra le delegazioni dell’accordo defintivo 8. Invio all’ARAN e pubblicazione sul sito Internet dell’accordo Il contratto collettivo delle Regioni e delle autonomie locali La compatibilità con il bilancio di previsione ART. 5 comma 3 CCNL 1.4.99: Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dal collegio dei revisori ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai nuclei di valutazione o dai servizi di controllo interno. A tal fine, l’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tale organismo entro 5 giorni, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico-finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l’organo di governo dell’ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto. Il contratto collettivo delle Regioni e delle autonomie locali La compatibilità con il bilancio di previsione ART. 5 comma 3 CCNL 1.4.99: Non si tratta solo di verificare la presenza a bilancio di un importo corrispondente al fondo incentivante, ma occorre arrivare ad una puntuale certificazione di tutti gli oneri eventualmente sopportati dall’Amministrazione a seguito dell’accordo decentrato. Occorre che la relazione economico illustrativa (predisposta dal presidente della parte pubblica) non si limiti a “dare atto della copertura finanziaria al tit.I cap…” ecc… ma che analiticamente esamini oneri diretti ed indiretti dei diversi istituti oggetto di contrattazione. Se il parere è negativo le parti riprendono le trattative (una nuova formulazione comporta l'avvio di una nuova procedura di controllo) N.B. Se il parere è positivo, la delegazione di parte pubblica può procedere alla stipula. Il ruolo dei revisori dei conti alla luce delle novità introdotte dal D.lgs 150/2009 Compiti, tempistiche ed effetti dei controlli Le principali modifiche al D.lgs 165/2001 introdotte dal D.lgs 150/2009 ART. 40 : Contratti collettivi nazionali e integrativi 1. La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro nonché le materie relative alle relazioni sindacali. Sono, in particolare, escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all’organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali. Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge. Il ruolo dei revisori dei conti alla luce delle novità introdotte dal D.lgs 150/2009 Compiti, tempistiche ed effetti dei controlli Le principali modifiche al D.lgs 165/2001 introdotte dal D.lgs 150/2009 3-bis. Le P.A. attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance. Essa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione. Il ruolo dei revisori dei conti alla luce delle novità introdotte dal D.lgs 150/2009 Compiti, tempistiche ed effetti dei controlli Le principali modifiche al D.lgs 165/2001 introdotte dal D.lgs 150/2009 3-ter. Al fine di assicurare la continuità e il migliore svolgimento della funzione pubblica, qualora non si raggiunga l’accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, l’amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall’articolo 40-bis. Il ruolo dei revisori dei conti alla luce delle novità introdotte dal D.lgs 150/2009 Compiti, tempistiche ed effetti dei controlli Le principali modifiche al D.lgs 165/2001 introdotte dal D.lgs 150/2009 3-quinquies. Gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all’affettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili agli enti locali… Il ruolo dei revisori dei conti alla luce delle novità introdotte dal D.lgs 150/2009 Compiti, tempistiche ed effetti dei controlli Le principali modifiche al D.lgs 165/2001 introdotte dal D.lgs 150/2009 3-quinquies. … Non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In caso di accertato superamento di vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell’economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva. Il ruolo dei revisori dei conti alla luce delle novità introdotte dal D.lgs 150/2009 Compiti, tempistiche ed effetti dei controlli Le principali modifiche al D.lgs 165/2001 introdotte dal D.lgs 150/2009 3-sexies. A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell’economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all’articolo 40-bis, comma 1. Il ruolo dei revisori dei conti alla luce delle novità introdotte dal D.lgs 150/2009 Compiti, tempistiche ed effetti dei controlli Le principali modifiche al D.lgs 165/2001 introdotte dal D.lgs 150/2009 ART. 40 BIS 1. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo. Il ruolo dei revisori dei conti alla luce delle novità introdotte dal D.lgs 150/2009 Compiti, tempistiche ed effetti dei controlli Le principali modifiche al D.lgs 165/2001 introdotte dal D.lgs 150/2009 ART. 40 BIS 3. Gli Enti Locali inviano entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, al Ministero dell'economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica (provvedimento introdotto dalla L.133/2008) Il ruolo dei revisori dei conti alla luce delle novità introdotte dal D.lgs 150/2009 Compiti, tempistiche ed effetti dei controlli Le principali modifiche al D.lgs 165/2001 introdotte dal D.lgs 150/2009 ART. 40 BIS 4. Le P.A. hanno l'obbligo di pubblicare in modo permanente sul proprio sito istituzionale, con modalità che garantiscano la piena visibilità e accessibilità delle informazioni ai cittadini, i contratti integrativi stipulati con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui al comma 1, nonché le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3. Il ruolo dei revisori dei conti alla luce delle novità introdotte dal D.lgs 150/2010 Compiti, tempistiche ed effetti dei controlli La Circolare ILLUSTRATIVA n. 7/2010 del Ministro della Funzione Pubblica sul D.lgs 150 A) Relazioni tecnico-finanziaria ed illustrativa ART. 40, comma 3-sexies Nelle more della pubblicazione degli "appositi schemi", predisposti dal Ministero dell'economia e finanze le P.A. sono tenute ad utilizzare gli schemi già in uso. Accompagnare la relazione tecnica con una relazione illustrativa che evidenzi: • il significato e la ratio • gli effetti attesi da ogni norma anche e soprattutto con riferimento alla natura premiale e selettiva cui è connessa l'erogazione delle risorse, la ricaduta sui livelli di produttività individuale e collettiva • la garanzia del servizio pubblico • l'interesse specifico della collettività anche in relazione alle richieste dei cittadini (articolo 40-bis, comma 4) • il rispetto dei principi di legge e di contratto, anche con riferimento alle materie oggetto di contrattazione integrativa. Il ruolo dei revisori dei conti alla luce delle novità introdotte dal D.lgs 150/2010 Compiti, tempistiche ed effetti dei controlli RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA La relazione tecnico finanziaria dovrebbe contenere: a) La illustrazione delle direttive ricevute b) La illustrazione delle regole concordate c) La coerenza delle regole con le direttive d) La illustrazione e quantificazione delle risorse disponibili (stabili e variabili) e) La dimostrazione che gli oneri del ccdi sono contenuti nell’ambito delle risorse Il ruolo dei revisori dei conti alla luce delle novità introdotte dal D.lgs 150/2010 Compiti, tempistiche ed effetti dei controlli La Circolare ILLUSTRATIVA n. 7/2010 del Ministro della Funzione Pubblica sul D.lgs 150 B) Il sistema dei controlli. Il nuovo testo dell'articolo 40-bis del d.lgs. n. 165 del 2001, modifica innanzitutto la rubrica dell’articolo precedente: non più "Compatibilità della spesa in materia di contrattazione integrativa" ma "Controlli in materia di contrattazione integrativa". Nel nuovo articolo la materia dei controlli viene disciplinata con estrema ricchezza e puntualità riconducendo a sistema le forme di controllo già esistenti ma contenute in testi normativi diversi. Vengono previsti e disciplinati sia gli organi titolari del controllo che l'oggetto dello stesso, nonché l'iter di certificazione e la rilevazione del costo della contrattazione integrativa di tutte le pubbliche amministrazioni. Il ruolo dei revisori dei conti alla luce delle novità introdotte dal D.lgs 150/2010 Compiti, tempistiche ed effetti dei controlli La Circolare ILLUSTRATIVA n. 7/2010 del Ministro della Funzione Pubblica sul D.lgs 150 B) Il sistema dei controlli. •Sono esplicitamente elencati i Soggetti preposti al controllo: il collegio dei revisori dei conti. •Ri-affermato il carattere inderogabile - a pena di nullità - fra contratto nazionale ed integrativo, che stabilisce a tal fine limiti, vincoli, materie, soggetti, procedimento e risorse economico-finanziarie. I contratti integrativi sono in ogni caso tenuti a rispettare i "vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione". •Vietato sottoscrivere contratti integrativi contrastanti con i contratti collettivi nazionali, se disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale o che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Il ruolo dei revisori dei conti alla luce delle novità introdotte dal D.lgs 150/2010 Compiti, tempistiche ed effetti dei controlli La Circolare ILLUSTRATIVA n. 7/2010 del Ministro della Funzione Pubblica sul D.lgs 150 B) Il sistema dei controlli. Il controllo dei REVISORI deve verificare che il CCDI rispetti: a) i vincoli derivanti dal CCNL, anche con riferimento alle materie contrattabili; b) i vincoli derivanti da norme di legge e dello stesso d.lgs. n. 165 del 2001, "imperative" e, quindi, inderogabili da tutti i livelli contrattuali; c) le disposizioni sul trattamento accessorio, in relazione alla finalizzazione del CCDI a merito e produttività (necessaria selettività delle integrazioni retributive e delle progressioni orizzontali ); d) la compatibilità economico-finanziaria; e) i vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale. Il ruolo dei revisori dei conti alla luce delle novità introdotte dal D.lgs 150/2010 Compiti, tempistiche ed effetti dei controlli La Circolare ILLUSTRATIVA n. 7/2010 del Ministro della Funzione Pubblica sul D.lgs 150 C) Le sanzioni. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite di diritto ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In caso di superamento dei vincoli finanziari, accertato dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, dal Dipartimento della funzione pubblica o dal Ministero dell'economia e delle finanze, è fatto "obbligo di recupero" nella sessione negoziale successiva. La possibilità di rilevare il superamento dei vincoli finanziari può essere sollevata anche dal COLLEGIO DEI REVISORI. Tali disposizioni si applicano a tutti i contratti integrativi sottoscritti successivamente al 15/11/2009 indipendentemente dall'anno di riferimento del fondo regolato. Il ruolo dei revisori dei conti alla luce delle novità introdotte dal D.lgs 150/2010 Compiti, tempistiche ed effetti dei controlli La Circolare ILLUSTRATIVA n. 7/2010 del Ministro della Funzione Pubblica sul D.lgs 150 Obblighi di pubblicazione e comunicazione: invio entro il 31 maggio, della TAB. T 15 e della SCHEDA INFORMATIVA N.2 DEL CONTO ANNUALE DEL PERSONALE, certificate dai Revisori dei Conti, al Ministero dell'economia e delle finanze pubblicazione sul sito istituzionale dei contratti integrativi stipulati e della relazione tecnico-finanziaria e illustrativa certificata dai Revisori dei Conti. Il mancato adempimento comporta il divieto di qualsiasi adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa. Si rammenta il potere sanzionatorio riconoscibile in capo alla Corte dei Conti (si veda la delibera n. 43 del 2008 della medesima Corte). Il ruolo dei revisori dei conti alla luce delle novità introdotte dal D.lgs 150/2010 Collaborazione con gli organi di controllo interno L’Organismo Indipendente di Valutazione Opera in posizione di compiuta autonomia funzionale ed organizzativa e riferisce esclusivamente agli organi di direzione politico – amministrativa e alla Direzione generale Verifica l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani di indirizzo politico, in termini di congruenza fra risultati da conseguire e obiettivi predeterminati (valutazione e controllo strategico) Valuta le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale Valida il Piano delle Performance e la relazione annuale sulle Performance ed è responsabile delle metodologie di valutazione e degli strumenti predisposti Attesta l’assolvimento dei compiti relativi alla Trasparenza Comunica tempestivamente le Direzione Generlae nonché alla Corte funzione pubblica. criticità riscontrate alla Giunta e al dei conti e all'Ispettorato per la Il ruolo dei revisori dei conti alla luce delle novità introdotte dal D.lgs 150/2010 Responsabilità SENTENZA n. 457/08 CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA “… Quanto all’erronea quantificazione, in eccesso, del fondo disciplinato dall’art. 15 del CCNL del 1° aprile 1999, ritenuta fonte di danno per la parte eccedente gli incrementi previsti dal contratto collettivo nazionale, in quanto effettivamente erogata al personale, la Procura attrice la imputa alla condotta gravemente colposa del dirigente responsabile e del collegio dei revisori dei conti, al quale è demandato il controllo della contrattazione collettiva decentrata integrativa…” Il ruolo dei revisori dei conti alla luce delle novità introdotte dal D.lgs 150/2010 Responsabilità Responsabilità patrimoniale dei revisori dei conti Nel caso di danno economico derivante dalla inosservanza dolosa o colposa degli obblighi di servizio, il revisore è chiamato dinanzi alla giurisdizione contabile per il risarcimento del danno patrimoniale. Affinché vi sia responsabilità dalla condotta del revisore deve scaturire un danno erariale. L’elemento soggettivo della responsabilità amministrativa è costituito dalla colpevolezza (azione compiuta con dolo o colpa grave). Al di sotto della colpa grave non c’e responsabilità amministrativa. Il dolo si realizza quando l’azione o l’omissione viene posta in essere con la consapevolezza dell’evento dannoso che ne seguirà (vi è la volontà di compiere un atto illecito). La colpa grave consiste “straordinaria negligenza”. in un comportamento avventato, di Il ruolo dei revisori dei conti alla luce delle novità introdotte dal D.lgs 150/2010 Responsabilità Le responsabilità dei revisori: omessa denuncia di reato Si compie “l’omessa denuncia di reato”, ai sensi dell’art. 361 del c.p., quando il revisore, nella qualità di pubblico ufficiale, non adempie all’obbligo di denuncia per i reati di cui ha avuto notizia nell’esercizio delle sue funzioni.