GIORNATA DI STUDIO
Martedì 1 Marzo 2011
Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
Il sistema dei controlli
sui costi
della contrattazione integrativa
RELATORI:
Dott. Benedetto Claudio Commercialista
Dott. Grimaldi Danilo
Dott. Ario Gianpaolo
1.Il contratto collettivo delle Regioni e delle
autonomie locali
 L’inquadramento del personale non dirigente
 L’inquadramento del personale dirigente
2. La contrattazione integrativa
 La costituzione e l’utilizzo delle risorse
 I ruoli nella contrattazione
 La compatibilità con il bilancio di previsione
3. Il ruolo dei revisori dei conti alla luce delle novità
introdotte dal D.lgs 150/2009
 Compiti, tempistiche ed effetti dei controlli
 Collaborazione con gli organi di controllo interno
 Responsabilità
Il contratto collettivo delle Regioni e delle autonomie
locali
L’inquadramento del personale non dirigente
Art. 3 CCNL 31.3.1999 Il sistema di classificazione del personale
1. Il sistema di classificazione è articolato in quattro
categorie : A, B, C e D. Per il personale della
categoria D è prevista la istituzione di una area delle
posizioni organizzative.
2. Tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria, in
quanto professionalmente equivalenti, sono esigibili.
L’assegnazione di mansioni equivalenti costituisce
atto di esercizio del potere determinativo
dell’oggetto del contratto di lavoro.
Il contratto collettivo delle Regioni e delle autonomie
locali
L’inquadramento del personale non dirigente
Le declaratorie dei requisiti professionali
CATEGORIA A
Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono
attività caratterizzate da:
• Conoscenze di tipo operativo generale (la cui base
teorica si sviluppa con la scuola media dell’obbligo)
acquisibile attraverso esperienza diretta sulla mansione;
• Contenuti di tipo ausiliario rispetto a più ampi processi
produttivi/amministrativi;
• Problematiche lavorative di tipo semplice;
• Relazioni organizzative di tipo prevalentemente interno
basate su interazione tra pochi soggetti;
Il contratto collettivo delle Regioni e delle autonomie
locali
L’inquadramento del personale non dirigente
Le declaratorie dei requisiti professionali
CATEGORIA A
Esemplificazione dei profili:
-lavoratore che provvede al trasporto di persone, alla
movimentazione di merci, ivi compresa la consegna e il
ritiro della documentazione amministrativa. Provvede,
inoltre, alla ordinaria manutenzione dell’automezzo
segnalando eventuali interventi di natura complessa.
-lavoratore che provvede ad attività prevalentemente
esecutive o di carattere tecnico manuali, comportanti
anche gravosità o disagio ovvero uso e manutenzione
ordinaria di strumenti ed arnesi di lavoro.
Il contratto collettivo delle Regioni e delle autonomie
locali
L’inquadramento del personale non dirigente
Le declaratorie dei requisiti professionali
CATEGORIA B
Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono
attività caratterizzate da :
• Buone conoscenze specialistiche ed un grado di
esperienza discreto;
• Contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati
parziali
rispetto
a
più
ampi
processi
produttivi/amministrativi;
• Discreta complessità dei problemi da affrontare e
discreta ampiezza delle soluzioni possibili;
• Relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra
più soggetti interagenti, relazioni esterne di tipo
indiretto e formale. Relazioni con gli utenti di natura
diretta.
Il contratto collettivo delle Regioni e delle autonomie
locali
L’inquadramento del personale non dirigente
Le declaratorie dei requisiti professionali
CATEGORIA B
Esemplificazione dei profili:
-lavoratore che provvede alla redazione di atti e
provvedimenti utilizzando il software grafico, fogli
elettronici e sistemi di videoscrittura nonché alla
spedizione di fax, alla gestione della posta.
Collabora alla gestione degli archivi e degli schedari
ed all’organizzazione di viaggi e riunioni.
-lavoratore che provvede alla esecuzione di
operazioni tecnico manuali di tipo specialistico e
risolutivo. Coordina dal punto di vista operativo
altro personale addetto all’impianto.
Il contratto collettivo delle Regioni e delle autonomie
locali
L’inquadramento del personale non dirigente
CATEGORIA C
Appartengono a questa categoria i lavoratori:
• Approfondite conoscenze mono specialistiche e un grado di
esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento;
• Contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi
a specifici processi produttivi/amministrativi;
• Media complessità dei problemi da affrontare basata su
modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle
soluzioni possibili;
• Relazioni organizzative interne anche di natura negoziale
ed anche con posizioni organizzative al di fuori delle unità
organizzative di appartenenza, relazioni esterne anche di
tipo diretto. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche
complesse, e negoziale.
Il contratto collettivo delle Regioni e delle autonomie
locali
L’inquadramento del personale non dirigente
Le declaratorie dei requisiti professionali
CATEGORIA C
Esemplificazione dei profili:
-lavoratore che, anche coordinando altri addetti,
provvede alla gestione dei rapporti con tutte le
tipologie di utenza relativamente alla unità di
appartenenza.
- lavoratore che svolge attività istruttoria nel campo
amministrativo, tecnico e contabile, curando, nel
rispetto delle procedure e degli adempimenti di
legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali
tipiche del profilo, la raccolta, l’elaborazione e
l’analisi dei dati.
Il contratto collettivo delle Regioni e delle autonomie
locali
L’inquadramento del personale non dirigente
Le declaratorie dei requisiti professionali
CATEGORIA D :
Elevate conoscenze pluri-specialistiche ed un grado di
esperienza pluriennale, con frequente aggiornamento;
• Contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con
responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi
processi produttivi/amministrativi;
• Elevata complessità dei problemi da affrontare basata su
modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata
ampiezza delle soluzioni possibili;
• Relazioni organizzative interne di natura negoziale e
complessa, gestite anche tra unità organizzative diverse,
relazioni esterne di tipo diretto anche con rappresentanza
istituzionale. Relazioni con gli utenti di natura diretta,
anche complesse, e negoziale.
Il contratto collettivo delle Regioni e delle autonomie
locali
L’inquadramento del personale non dirigente
Le declaratorie dei requisiti professionali
CATEGORIA D
Esemplificazione dei profili:
-espleta attività di ricerca, studio ed elaborazione di dati in
funzione della programmazione economico finanziaria e della
predisposizione dei relativi atti.
-espleta compiti di alto contenuto specialistico professionale in
attività di ricerca, acquisizione, elaborazione e illustrazione di
dati e norme tecniche al fine della predisposizione di progetti
inerenti la realizzazione e/o manutenzione di edifici, impianti,
sistemi di prevenzione, ecc.
-espleta attività progettazione e gestione del sistema
informativo, delle reti informatiche.
-espleta attività di istruzione, predisposizione e redazione di
atti e documenti riferiti all’attività amministrativa dell’ente.
Il contratto collettivo delle Regioni e delle autonomie
locali
L’inquadramento del personale non dirigente
L’area delle Posizioni Organizzative (art. 8, 9, 10 e 11 CCNL
31.3.1999)
• Gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono
l’assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di
risultato.
• Possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti di
categoria D.
• Il trattamento economico è composto dalla retribuzione di
posizione e di risultato.
• Ciascun ente stabilisce la graduazione della retribuzione di
posizione. La retribuzione di risultato varia tra il 10% e il 25%
della retribuzione di posizione attribuita.
• I Comuni privi di DIRIGENTI nell’ambito delle risorse dei
rispettivi bilanci, nominano PO esclusivamente dipendenti cui
sia attribuita la responsabilità degli uffici e dei servizi.
La contrattazione integrativa
L’inquadramento del personale dirigente
I dirigenti delle amministrazioni pubbliche sono così raggruppati :
I) Area comprendente i dirigenti dei seguenti comparti: ministeri;
enti pubblici non economici; aziende ed amministrazioni dello
Stato anche ad ordinamento autonomo; istituzioni ed enti di
ricerca e sperimentazione; università.
II) Area comprendente i dirigenti del comparto delle
Regioni e delle Autonomie locali;
III) Area comprendente la dirigenza dei ruoli professionale,
tecnico, amministrativo e sanitario del servizio sanitario
nazionale;
IV) Area della dirigenza medica del servizio sanitario nazionale.
Il contratto collettivo delle Regioni e delle autonomie
locali
La Costituzione e l’utilizzo delle risorse
(personale non dirigente)
ART. 15 CCNL 1.4.1999 Risorse per le politiche di sviluppo delle
risorse umane e per la produttività ovvero le RISORSE DESTINATE AL
TRATTAMENTO ACCESSORIO
Presso ciascun ente, dal 1.1.1999, sono annualmente destinate
alla attuazione della nuova classificazione del personale,
nonché a sostenere le iniziative rivolte a migliorare la
produttività, l’efficienza e l’efficacia dei servizi
Il complesso delle risorse destinate a questi scopi viene indicato in
un lungo elenco di poste, raggruppabili nelle seguenti
categorie:
a)
b)
c)
d)
Riporto di fondi già previsti nel precedente contratto o in norme speciali;
Economie e risparmi vari di gestione
Risorse aggiuntive (definite rispetto a parametri economici e sul monte salari)
Risorse a seguito dell’attivazione di nuovi servizi o accrescimento di quelli
esistenti o che comportino la necessità di aumentare la dotazione organica e
assumere il personale (art. 15 comma 5)
Il contratto collettivo delle Regioni e delle autonomie
locali
La Costituzione e l’utilizzo delle risorse
ART. 31 CCNL 22.1.2004 Disciplina delle “risorse decentrate”
Le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità
determinate nell’anno 2003 secondo la previgente disciplina
contrattuale, vengono definite in un unico importo che resta
confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni
successivi. L’importo è suscettibile di incremento ad opera di
specifiche disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro
nonché per effetto di ulteriori applicazioni della disciplina
dell’art. 15, comma 5, del CCNL dell’1.4.1999, limitatamente agli
effetti derivanti dall’incremento delle dotazioni organiche.
Le risorse sono integrate annualmente con importi aventi
caratteristiche di eventualità e di variabilità, derivanti dalla
applicazione delle discipline contrattuali vigenti e nel rispetto dei
criteri e delle condizioni ivi prescritte.
Il contratto collettivo delle Regioni e delle autonomie
locali
La Costituzione e l’utilizzo delle risorse
ART. 17 CCNL 1.4.1999 Disciplina dell’“utilizzo delle risorse”
Le principali voci di utilizzo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Fondo Progressioni economiche orizzontali
Indennità
Indennità di Comparto
fisse
Fondo per le Posizioni Organizzative (per gli enti con Dirigenza)
Indennità di turno
Indennità di rischio
Indennità di disagio
Indennità
Indennità di reperibilità
organizzative
Indennità di maneggio valori
Indennità di particolari e specifiche responsabilità
Produttività
Risorse messe a disposizione da Leggi (Merloni, ICI, ecc..)
Il contratto collettivo delle Regioni e delle autonomie
locali
La Costituzione e l’utilizzo delle risorse
La costituzione del fondo necessita di un attento esame vista la
complessità della disciplina che ne regola le fonti di
alimentazione.
L’attenzione particolare che viene posta sui temi della
costituzione e dell’utilizzo del fondo deriva dalla intensificazione
dei controlli da parte della Corte dei Conti previsti dal D.L.
112/2008, che sono stati rafforzati dall’entrata in vigore del
D.lgs 150/2010.
Potremmo assistere ad un significativo aumento dai casi di
giudizi di responsabilità amministrativa conseguenti agli errori
rilevanti sia in sede di costituzione che di utilizzo del Fondo.
Il contratto collettivo delle Regioni e delle autonomie
locali
La Costituzione e l’utilizzo delle risorse
Tali giudizi possono interessare:
•i componenti dell’organo di governo che formulano inizialmente
le direttive e fissano gli obiettivi per la delegazione trattante e
successivamente autorizzano la stipula del contratto decentrato;
•i direttori generali e i segretari che generalmente presiedono la
delegazione di parte pubblica;
•i dirigenti e/o le P.O. in quanto membri della delegazione di parte
pubblica e in quanto chiamati ad applicare le norme contrattuali;
•i REVISORI DEI CONTI CHIAMATI, IN OCCASIONE DELLA
RIPARTIZIONE DEL FONDO, AL CONTROLLO SULLA COMPATIBILITA’ DEI
COSTI SULLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA CON I
VINCOLI DELLA PROGRAMMAZIONE ANNUALE E PLURIENNALE
Il contratto collettivo delle Regioni e delle autonomie
locali
La Costituzione e l’utilizzo delle risorse
Gli Enti Locali possono quindi, a seguito della verifica
sull’esatta composizione delle voci di alimentazione
del fondo, decidere di assumere iniziative volte ad
evitare pesanti sanzioni o quanto meno ridurne
l’impatto, rettificando e ricalcolando gli esatti
importi delle voci che alimentano tale fondo.
Il contratto collettivo delle Regioni e delle autonomie
locali
I ruoli nella contrattazione
Organo di governo
Revisore dei
CONTI
Autorizzazione
Sottoscrizione
Determina
Di
Costituzione
Informa su
trattativa
quantificazione costi
Certificazione positiva
Trasmette
ipotesi
stipula
Delegazione
pubblica
ccdi
Ipotesi ccdi
trattativa
delegazione
sindacale
Il contratto collettivo delle Regioni e delle autonomie
locali
I ruoli nella contrattazione
I PASSAGGI FONDAMENTALI DELLA CONTRATTAZIONE ANNUALE:
1. Delibera di indirizzo da parte della Giunta alla Delegazione
Trattante di Parte Pubblica (quali risorse e proposta per come
utilizzarle).
2. Determina di costituzione delle risorse
3. Contrattazione tra la delegazione di Parte Pubblica e la
delegazione composta dalle RSU e dalle OO.SS territoriali
sull’utilizzo delle risorse e sigla di PRE-ACCORDO
4. Invio entro 5 giorni dell’ipotesi di contratto collettivo decentrato
integrativo al Collegio dei Revisori dei Conti, corredata da una
relazione illustrativa e tecnico-finanziaria
5. Entro 15 giorni espressione del parere del Collegio dei revisori
6. La Giunta Comunale autorizza il presidente della delegazione
trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.
7. Sigla tra le delegazioni dell’accordo defintivo
8. Invio all’ARAN e pubblicazione sul sito Internet dell’accordo
Il contratto collettivo delle Regioni e delle autonomie
locali
La compatibilità con il bilancio di previsione
ART. 5 comma 3 CCNL 1.4.99:
Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione
collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio è
effettuato dal collegio dei revisori ovvero, laddove tale
organo non sia previsto, dai nuclei di valutazione o dai servizi
di controllo interno. A tal fine, l’ipotesi di contratto collettivo
decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è
inviata a tale organismo entro 5 giorni, corredata da apposita
relazione illustrativa tecnico-finanziaria. Trascorsi 15 giorni
senza rilievi, l’organo di governo dell’ente autorizza il
presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla
sottoscrizione del contratto.
Il contratto collettivo delle Regioni e delle autonomie
locali
La compatibilità con il bilancio di previsione
ART. 5 comma 3 CCNL 1.4.99:
Non si tratta solo di verificare la presenza a bilancio di un
importo corrispondente al fondo incentivante, ma occorre
arrivare ad una puntuale certificazione di tutti gli oneri
eventualmente sopportati dall’Amministrazione a seguito
dell’accordo decentrato. Occorre che la relazione economico
illustrativa (predisposta dal presidente della parte pubblica)
non si limiti a “dare atto della copertura finanziaria al tit.I
cap…” ecc… ma che analiticamente esamini oneri diretti ed
indiretti dei diversi istituti oggetto di contrattazione.
Se il parere è negativo le parti riprendono le trattative
(una nuova formulazione comporta l'avvio di una nuova procedura di controllo)
N.B. Se il parere è positivo, la delegazione di parte pubblica può procedere alla stipula.
Il ruolo dei revisori dei conti alla luce delle novità
introdotte dal D.lgs 150/2009
Compiti, tempistiche ed effetti dei controlli
Le principali modifiche al D.lgs 165/2001 introdotte dal D.lgs
150/2009
ART. 40 : Contratti collettivi nazionali e integrativi
1. La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi
direttamente pertinenti al rapporto di lavoro nonché le materie
relative alle relazioni sindacali. Sono, in particolare, escluse dalla
contrattazione collettiva le materie attinenti all’organizzazione degli
uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale, quelle afferenti
alle prerogative dirigenziali, la materia del conferimento e della
revoca degli incarichi dirigenziali. Nelle materie relative alle sanzioni
disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della
corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle
progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita
negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge.
Il ruolo dei revisori dei conti alla luce delle novità
introdotte dal D.lgs 150/2009
Compiti, tempistiche ed effetti dei controlli
Le principali modifiche al D.lgs 165/2001 introdotte dal D.lgs
150/2009
3-bis. Le P.A. attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva
integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli
strumenti di programmazione annuale e pluriennale. La
contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di
efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando
l'impegno e la qualità della performance. Essa si svolge sulle
materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi
nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi
ultimi prevedono. I contratti collettivi nazionali definiscono il
termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza
del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di
iniziativa e decisione.
Il ruolo dei revisori dei conti alla luce delle novità
introdotte dal D.lgs 150/2009
Compiti, tempistiche ed effetti dei controlli
Le principali modifiche al D.lgs 165/2001 introdotte dal D.lgs
150/2009
3-ter. Al fine di assicurare la continuità e il migliore svolgimento della
funzione pubblica, qualora non si raggiunga l’accordo per la
stipulazione
di
un
contratto
collettivo
integrativo,
l’amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria,
sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva
sottoscrizione. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le
procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria
previste dall’articolo 40-bis.
Il ruolo dei revisori dei conti alla luce delle novità
introdotte dal D.lgs 150/2009
Compiti, tempistiche ed effetti dei controlli
Le principali modifiche al D.lgs 165/2001 introdotte dal D.lgs
150/2009
3-quinquies. Gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla
contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione
nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la
spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel
rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di
analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo
stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione
integrativa è correlato all’affettivo rispetto dei principi in
materia di misurazione, valutazione e trasparenza della
performance e in materia di merito e premi applicabili agli enti
locali…
Il ruolo dei revisori dei conti alla luce delle novità
introdotte dal D.lgs 150/2009
Compiti, tempistiche ed effetti dei controlli
Le principali modifiche al D.lgs 165/2001 introdotte dal D.lgs
150/2009
3-quinquies. … Non possono in ogni caso sottoscrivere in sede
decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e
con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che
disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello
negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti
di
programmazione
annuale
e
pluriennale
di
ciascuna
amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di
competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di
legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono
sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del
codice civile. In caso di accertato superamento di vincoli finanziari da
parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del
Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell’economia e
delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della
sessione negoziale successiva.
Il ruolo dei revisori dei conti alla luce delle novità
introdotte dal D.lgs 150/2009
Compiti, tempistiche ed effetti dei controlli
Le principali modifiche al D.lgs 165/2001 introdotte dal D.lgs
150/2009
3-sexies. A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche
amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed
una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente
predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali
dal Ministero dell’economia e delle finanze di intesa con il
Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono
certificate dagli organi di controllo di cui all’articolo 40-bis,
comma 1.
Il ruolo dei revisori dei conti alla luce delle novità
introdotte dal D.lgs 150/2009
Compiti, tempistiche ed effetti dei controlli
Le principali modifiche al D.lgs 165/2001 introdotte dal D.lgs
150/2009
ART. 40 BIS
1. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione
collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti
dall’applicazione delle norme di legge, con particolare
riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla
misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è
effettuato dal collegio dei revisori dei conti. Qualora dai
contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi
vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto
periodo.
Il ruolo dei revisori dei conti alla luce delle novità
introdotte dal D.lgs 150/2009
Compiti, tempistiche ed effetti dei controlli
Le principali modifiche al D.lgs 165/2001 introdotte dal D.lgs
150/2009
ART. 40 BIS
3. Gli Enti Locali inviano entro il 31 maggio di ogni anno,
specifiche informazioni sui costi della contrattazione
integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, al
Ministero dell'economia e delle finanze, che predispone, allo
scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la
Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica
(provvedimento introdotto dalla L.133/2008)
Il ruolo dei revisori dei conti alla luce delle novità
introdotte dal D.lgs 150/2009
Compiti, tempistiche ed effetti dei controlli
Le principali modifiche al D.lgs 165/2001 introdotte dal D.lgs
150/2009
ART. 40 BIS
4. Le P.A. hanno l'obbligo di pubblicare in modo permanente sul
proprio sito istituzionale, con modalità che garantiscano la
piena visibilità e accessibilità delle informazioni ai cittadini, i
contratti integrativi stipulati con la relazione tecnico-finanziaria
e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui al
comma 1, nonché le informazioni trasmesse annualmente ai
sensi del comma 3.
Il ruolo dei revisori dei conti alla luce delle novità
introdotte dal D.lgs 150/2010
Compiti, tempistiche ed effetti dei controlli
La Circolare ILLUSTRATIVA n. 7/2010 del Ministro della
Funzione Pubblica sul D.lgs 150
A) Relazioni tecnico-finanziaria ed illustrativa ART. 40, comma 3-sexies
Nelle more della pubblicazione degli "appositi schemi", predisposti dal
Ministero dell'economia e finanze le P.A. sono tenute ad utilizzare gli
schemi già in uso.
Accompagnare la relazione tecnica con una relazione illustrativa che evidenzi:
• il significato e la ratio
• gli effetti attesi da ogni norma anche e soprattutto con riferimento alla
natura premiale e selettiva cui è connessa l'erogazione delle risorse, la
ricaduta sui livelli di produttività individuale e collettiva
• la garanzia del servizio pubblico
• l'interesse specifico della collettività anche in relazione alle richieste
dei cittadini (articolo 40-bis, comma 4)
• il rispetto dei principi di legge e di contratto, anche con riferimento
alle materie oggetto di contrattazione integrativa.
Il ruolo dei revisori dei conti alla luce delle novità
introdotte dal D.lgs 150/2010
Compiti, tempistiche ed effetti dei controlli
RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA
La relazione tecnico finanziaria dovrebbe
contenere:
a) La illustrazione delle direttive ricevute
b) La illustrazione delle regole concordate
c) La coerenza delle regole con le direttive
d) La illustrazione e quantificazione delle risorse
disponibili (stabili e variabili)
e) La dimostrazione che gli oneri del ccdi sono
contenuti nell’ambito delle risorse
Il ruolo dei revisori dei conti alla luce delle novità
introdotte dal D.lgs 150/2010
Compiti, tempistiche ed effetti dei controlli
La Circolare ILLUSTRATIVA n. 7/2010 del Ministro della
Funzione Pubblica sul D.lgs 150
B) Il sistema dei controlli.
Il nuovo testo dell'articolo 40-bis del d.lgs. n. 165 del 2001, modifica
innanzitutto la rubrica dell’articolo precedente:
non più "Compatibilità della spesa in materia di contrattazione
integrativa" ma "Controlli in materia di contrattazione integrativa".
Nel nuovo articolo la materia dei controlli viene disciplinata con
estrema ricchezza e puntualità riconducendo a sistema le forme di
controllo già esistenti ma contenute in testi normativi diversi.
Vengono previsti e disciplinati sia gli organi titolari del controllo che
l'oggetto dello stesso, nonché l'iter di certificazione e la rilevazione
del costo della contrattazione integrativa di tutte le pubbliche
amministrazioni.
Il ruolo dei revisori dei conti alla luce delle novità
introdotte dal D.lgs 150/2010
Compiti, tempistiche ed effetti dei controlli
La Circolare ILLUSTRATIVA n. 7/2010 del Ministro della Funzione Pubblica sul D.lgs 150
B) Il sistema dei controlli.
•Sono esplicitamente elencati i Soggetti preposti al controllo: il collegio
dei revisori dei conti.
•Ri-affermato il carattere inderogabile - a pena di nullità - fra contratto
nazionale ed integrativo, che stabilisce a tal fine limiti, vincoli,
materie, soggetti, procedimento e risorse economico-finanziarie. I
contratti integrativi sono in ogni caso tenuti a rispettare i "vincoli di
bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e
pluriennale di ciascuna amministrazione".
•Vietato sottoscrivere contratti integrativi contrastanti con i contratti
collettivi nazionali, se disciplinano materie non espressamente
delegate a tale livello negoziale o che comportano oneri non previsti
negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna
amministrazione.
Il ruolo dei revisori dei conti alla luce delle novità
introdotte dal D.lgs 150/2010
Compiti, tempistiche ed effetti dei controlli
La Circolare ILLUSTRATIVA n. 7/2010 del Ministro della Funzione Pubblica sul D.lgs 150
B) Il sistema dei controlli.
Il controllo dei REVISORI deve verificare che il CCDI rispetti:
a) i vincoli derivanti dal CCNL, anche con riferimento alle materie
contrattabili;
b) i vincoli derivanti da norme di legge e dello stesso d.lgs. n. 165 del
2001, "imperative" e, quindi, inderogabili da tutti i livelli
contrattuali;
c) le disposizioni sul trattamento accessorio, in relazione alla
finalizzazione del CCDI a merito e produttività (necessaria selettività
delle integrazioni retributive e delle progressioni orizzontali );
d) la compatibilità economico-finanziaria;
e) i vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione
annuale e pluriennale.
Il ruolo dei revisori dei conti alla luce delle novità
introdotte dal D.lgs 150/2010
Compiti, tempistiche ed effetti dei controlli
La Circolare ILLUSTRATIVA n. 7/2010 del Ministro della Funzione Pubblica sul D.lgs 150
C) Le sanzioni.
Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla
contrattazione nazionale o dalle norme di legge le clausole sono nulle,
non possono essere applicate e sono sostituite di diritto ai sensi degli
articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.
In caso di superamento dei vincoli finanziari, accertato dalle sezioni
regionali di controllo della Corte dei conti, dal Dipartimento della
funzione pubblica o dal Ministero dell'economia e delle finanze, è fatto
"obbligo di recupero" nella sessione negoziale successiva.
La possibilità di rilevare il superamento dei vincoli finanziari può essere
sollevata anche dal COLLEGIO DEI REVISORI.
Tali disposizioni si applicano a tutti i contratti integrativi sottoscritti
successivamente al 15/11/2009 indipendentemente dall'anno di
riferimento del fondo regolato.
Il ruolo dei revisori dei conti alla luce delle novità
introdotte dal D.lgs 150/2010
Compiti, tempistiche ed effetti dei controlli
La Circolare ILLUSTRATIVA n. 7/2010 del Ministro della Funzione Pubblica sul D.lgs 150
Obblighi di pubblicazione e comunicazione:
 invio entro il 31 maggio, della TAB. T 15 e della SCHEDA INFORMATIVA
N.2 DEL CONTO ANNUALE DEL PERSONALE, certificate dai Revisori dei
Conti, al Ministero dell'economia e delle finanze
 pubblicazione sul sito istituzionale dei contratti integrativi stipulati e
della relazione tecnico-finanziaria e illustrativa certificata dai Revisori
dei Conti.
Il mancato adempimento comporta il divieto di qualsiasi adeguamento
delle risorse destinate alla contrattazione integrativa.
Si rammenta il potere sanzionatorio riconoscibile in capo alla Corte dei
Conti (si veda la delibera n. 43 del 2008 della medesima Corte).
Il ruolo dei revisori dei conti alla luce delle novità
introdotte dal D.lgs 150/2010
Collaborazione con gli organi di controllo interno
L’Organismo Indipendente di Valutazione
 Opera in posizione di compiuta autonomia funzionale ed organizzativa e
riferisce esclusivamente agli organi di direzione politico – amministrativa e alla
Direzione generale
 Verifica l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani di
indirizzo politico, in termini di congruenza fra risultati da conseguire e obiettivi
predeterminati (valutazione e controllo strategico)
 Valuta le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale
 Valida il Piano delle Performance e la relazione annuale sulle Performance ed
è responsabile delle metodologie di valutazione e degli strumenti predisposti
 Attesta l’assolvimento dei compiti relativi alla Trasparenza
 Comunica
tempestivamente
le
Direzione Generlae nonché alla Corte
funzione pubblica.
criticità riscontrate alla Giunta e al
dei conti e all'Ispettorato per la
Il ruolo dei revisori dei conti alla luce delle novità
introdotte dal D.lgs 150/2010
Responsabilità
SENTENZA n. 457/08 CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE
LOMBARDIA
“… Quanto all’erronea quantificazione, in eccesso, del
fondo disciplinato dall’art. 15 del CCNL del 1° aprile 1999,
ritenuta fonte di danno per la parte eccedente gli
incrementi previsti dal contratto collettivo nazionale, in
quanto effettivamente erogata al personale, la Procura
attrice la imputa alla condotta gravemente colposa del
dirigente responsabile e del collegio dei revisori dei conti,
al quale è demandato il controllo della contrattazione
collettiva decentrata integrativa…”
Il ruolo dei revisori dei conti alla luce delle novità
introdotte dal D.lgs 150/2010
Responsabilità
Responsabilità patrimoniale dei revisori dei conti
Nel caso di danno economico derivante dalla inosservanza dolosa o
colposa degli obblighi di servizio, il revisore è chiamato dinanzi alla
giurisdizione contabile per il risarcimento del danno patrimoniale.
Affinché vi sia responsabilità dalla condotta del revisore deve scaturire
un danno erariale. L’elemento soggettivo della responsabilità
amministrativa è costituito dalla colpevolezza (azione compiuta con dolo
o colpa grave).
Al di sotto della colpa grave non c’e responsabilità amministrativa.
Il dolo si realizza quando l’azione o l’omissione viene posta in essere con
la consapevolezza dell’evento dannoso che ne seguirà (vi è la volontà di
compiere un atto illecito).
La colpa grave consiste
“straordinaria negligenza”.
in
un
comportamento
avventato,
di
Il ruolo dei revisori dei conti alla luce delle novità
introdotte dal D.lgs 150/2010
Responsabilità
Le responsabilità dei revisori: omessa denuncia di reato
Si compie “l’omessa denuncia di reato”, ai sensi dell’art. 361
del c.p., quando il revisore, nella qualità di pubblico
ufficiale, non adempie all’obbligo di denuncia per i reati di
cui ha avuto notizia nell’esercizio delle sue funzioni.
Scarica

Diapositiva 1 - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti